{"id":2293,"date":"2023-09-17T15:48:10","date_gmt":"2023-09-17T13:48:10","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=2293"},"modified":"2023-10-21T11:46:10","modified_gmt":"2023-10-21T09:46:10","slug":"sabato-8-novembre-1947","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=2293","title":{"rendered":"SABATO 8 NOVEMBRE 1947"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"2293\" class=\"elementor elementor-2293\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-f1c288b elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"f1c288b\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-5bc4a2c\" data-id=\"5bc4a2c\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-5f7237e elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"5f7237e\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/19471108_1.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-02da5a0 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"02da5a0\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>CCLXXXIV.<\/p><p>SEDUTA DI SABATO 8 NOVEMBRE 1947<\/p><p>PRESIDENZA DEL PRESIDENTE <strong>TERRACINI<\/strong><\/p><p><strong>INDICE<\/strong><\/p><p><strong>Congedo:<\/strong><\/p><p>Presidente<\/p><p><strong>Progetto di Costituzione della Repubblica italiana <\/strong>(<em>Seguito della discussione<\/em>)<strong>:<\/strong><\/p><p>Presidente<\/p><p>Musotto<\/p><p>Colitto<\/p><p>Cappi<\/p><p>Bellavista<\/p><p>Persico<\/p><p><strong>Interrogazioni con richiesta d\u2019urgenza <\/strong>(<em>Annunzio<\/em>)<strong>:<\/strong><\/p><p>Presidente<\/p><p>Morini<\/p><p>Varvaro<\/p><p>La seduta comincia alle 10.<\/p><p>SCHIRATTI, <em>Segretario<\/em>, legge il processo verbale della precedente seduta antimeridiana.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Congedo.<\/p><p>PRESIDENTE. Comunico che ha chiesto congedo il deputato Lussu.<\/p><p>(<em>\u00c8 concesso<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Seguito della discussione del progetto di Costituzione della Repubblica italiana.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019ordine del giorno reca: Seguito della discussione del progetto di Costituzione della Repubblica italiana.<\/p><p>\u00c8 iscritto a parlare l\u2019onorevole Preti; ma poich\u00e9 non \u00e8 presente, s\u2019intende che vi abbia rinunziato.<\/p><p>\u00c8 iscritto a parlare l\u2019onorevole Musotto. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>MUSOTTO. Onorevoli colleghi, il vivo dibattito sull\u2019ordinamento giudiziario, che vieppi\u00f9 dovrebbe farsi importante, per il numero dei colleghi iscritti a parlare, \u00e8 giustificato dalla urgente necessit\u00e0 di dare un ordinamento all\u2019amministrazione della giustizia nel quadro della ricostruzione nazionale, ed importer\u00e0 un complesso di norme che naturalmente incideranno sulla costituzione stessa dello Stato.<\/p><p>La Magistratura ha da tempo manifestato la sua istanza di divenire un ordine chiuso, una casta chiusa, avulsa dagli altri poteri dello Stato, estranea agli altri poteri dello Stato. Ed io di questo argomento vorr\u00f2 anzitutto occuparmi, perch\u00e9, onorevoli colleghi, parmi che esso abbia un carattere di priorit\u00e0 ed un fondamento essenziale tra i vari problemi che il progetto di Costituzione pone all\u2019esame dei membri dell\u2019Assemblea Costituente.<\/p><p>Io ebbi l\u2019onore di appartenere all\u2019ordine giudiziario; quindi potr\u00f2 liberamente parlare. La mia parola non pu\u00f2 certo avere accento di irriverenza verso questo ordine, che pure, bisogna riconoscerlo, negli anni andati dei pervertimenti e delle deviazioni, si sforz\u00f2 di tenere alto il prestigio della propria funzione.<\/p><p>Ma, onorevoli colleghi, creare un ordine chiuso, una casta chiusa, avulsa dagli altri poteri dello Stato, in questo storico momento, in cui noi assistiamo al trapasso da un vecchio ad un nuovo regime (nuovo regime che attraverso stenti e difficolt\u00e0 tenta di consolidarsi), credo sia estremamente pericoloso. Sia pure chiusa in una torre di avorio, secondo la espressione dell\u2019onorevole Turco. E poi va ricordato, onorevoli colleghi, un episodio recente, ancora doloroso: non tutti i magistrati, hanno chiaramente manifestato una fede consapevole nel divenire sicuro della Repubblica italiana.<\/p><p>Sono problemi di una importanza capitale, sono problemi che devono innanzitutto essere posti dalla pubblica opinione, hanno bisogno di una chiarezza, di una maturit\u00e0 nella coscienza pubblica, prima che vengano all\u2019esame dell\u2019Assemblea Costituente.<\/p><p>La Magistratura pu\u00f2 ricomporsi, pu\u00f2 trovare nell\u2019ordinamento giudiziario, che la Costituente le sta apprestando, i presupposti del divenire della sua ampia autonomia e della sua ampia indipendenza.<\/p><p>Gi\u00e0 molti colleghi hanno espresso il proprio pensiero, n\u00e9 parmi che i pareri siano concordi. C\u2019\u00e8 ancora nell\u2019Assemblea qualche preoccupazione, ci sono dei dubbi in rapporto a questo grave problema dell\u2019autonomia integrale della Magistratura. Dobbiamo andare con grande cautela, onorevoli colleghi, prima di affermare questo principio, che non risponde alle esigenze del momento storico in cui lo valutiamo, in cui il problema ci \u00e8 posto.<\/p><p>Io sono per la indipendenza della Magistratura. E chi pu\u00f2 non essere per l\u2019indipendenza della Magistratura? Credo che uno dei requisiti, o meglio una delle necessit\u00e0 alle quali dovrebbe venire subito incontro il Governo per dare una effettiva, una reale indipendenza alla Magistratura, sia proprio il fattore economico. Io non trovo nel progetto di Costituzione alcun articolo che si occupi espressamente di tale problema. Non \u00e8 qui presente il Ministro della giustizia, ch\u00e9 gli avrei voluto dare un suggerimento: \u00e8 inutile aspettarci che dalle esauste finanze del bilancio italiano venga alla Magistratura un aiuto adeguato alla importanza e alla particolarit\u00e0 della sua funzione. Sarebbe una illusione!<\/p><p>Ho sentito parlare da tempo, anche per la famigliarit\u00e0 che ho con i magistrati, della istituzione di una Cassa speciale dei magistrati. Ora, non \u00e8 nuovo il fatto in Italia, e noi potremmo pervenire alla costituzione di questo fondo speciale, di questa Cassa speciale in favore della Magistratura, attraverso il sistema dell\u2019applicazione delle marche. Se ne potrebbero studiare il modo e le norme, per agevolare il funzionamento di questo Ente. Onorevoli colleghi, si potrebbe cos\u00ec venire in aiuto, almeno in parte, ai bisogni della Magistratura. Certamente, l\u2019applicazione di queste marche, data la misura trascurabile di esse, non verrebbe ad incidere troppo sul costo dei giudizi.<\/p><p>Per quanto riguarda l\u2019indipendenza economica della Magistratura, diciamolo francamente: il magistrato in Italia \u00e8 malamente retribuito, e noi abbiamo recenti episodi che hanno angustiato la vita famigliare di alcuni magistrati, per cui sentiamo tutto il dovere di venire incontro a questi funzionari, per attenuare il disagio, nel quale essi vivono e si dibattono.<\/p><p>Diceva uno scrittore di cose politiche: in Inghilterra, dove i magistrati sono largamente retribuiti, un giudice che non compisse il proprio dovere sarebbe l\u2019ultimo degli uomini; in Italia perch\u00e9 il magistrato lo compia deve essere un eroe. Quindi urgente la necessit\u00e0 di venire incontro ai bisogni della Magistratura.<\/p><p>Noi siamo per la inamovibilit\u00e0 del magistrato, e fra i magistrati intendiamo per primi, tutti i funzionari del Pubblico Ministero, e vogliamo che questi siano affrancati dal potere esecutivo. L\u2019istituto della inamovibilit\u00e0 del magistrato, lo ricordiamo, aveva avuto delle generiche affermazioni di garanzia nello Statuto albertino, ma lungo la strada questo istituto giuridico della inamovibilit\u00e0 si \u00e8 completamente perduto, attraverso la lettera e lo spirito dei recentissimi ordinamenti giudiziari.<\/p><p>Noi siamo, dunque, per la inamovibilit\u00e0 del magistrato, la quale conferir\u00e0, specialmente al Pubblico Ministero, serenit\u00e0 nell\u2019esercizio delle sue funzioni.<\/p><p>Dovrei interessarmi di un altro argomento, sul quale ho notato che c\u2019\u00e8 disparit\u00e0 di consenso nell\u2019Assemblea Costituente. A me pare che il problema sia fondamentale. Mi riferisco al divieto, fatto dall\u2019ultimo comma dell\u2019articolo 94 del progetto di Costituzione, ai magistrati di iscriversi ai partiti politici.<\/p><p>Argomento molto importante, onorevoli colleghi, che va valutato davvero con molta ponderazione, e con molto senso di responsabilit\u00e0. I magistrati non devono iscriversi ai partiti politici: ma intanto, ditemi, chi pu\u00f2 negare ad un magistrato di manifestare la propria opinione politica, e di manifestarla anche pubblicamente? Chi pu\u00f2 mai contestargli questo diritto? Il magistrato ha lo stesso diritto degli altri cittadini, ma non deve iscriversi. E perch\u00e9 non deve iscriversi? Perch\u00e9 egli iscrivendosi verr\u00e0, si dice, a perdere parte della sua indipendenza spirituale, tanto necessaria nell\u2019esercizio della sua funzione.<\/p><p>Non \u00e8 vero, onorevoli colleghi; noi dobbiamo tenere alla sincerit\u00e0 del costume politico: il magistrato che non si iscrive, al riparo da ogni eventuale controllo o richiamo da parte dei suoi superiori, si sentir\u00e0 pi\u00f9 libero nelle manifestazioni politiche; ne far\u00e0 di pi\u00f9; appunto perch\u00e9 tutti sanno che egli non ha alcuna tessera di partito.<\/p><p>Ma poi, notate questo importante rilievo: il divieto di iscriversi ai partiti politici incide sull\u2019elettorato passivo dei magistrati. Col sistema della proporzionale, un magistrato che non sia iscritto nei vari partiti politici, non ha praticamente diritto di porre la sua candidatura per le alte cariche politiche; non ha questo diritto. Ed allora, onorevoli colleghi, noi con questo divieto impediremo a molti magistrati, che oggi sono alla Camera, di ritornarvi<\/p><p>Ma, io penso, se volete sanzionare il principio, occorre essere conseguenti: applicarlo in tutta la sua estensione: ai magistrati in servizio attivo, ai vice pretori onorari, ai conciliatori \u2013 che costituiscono un numero importante in tutta l\u2019Italia \u2013 perch\u00e9 anch\u2019essi esercitano una funzione giurisdizionale. Ed ai funzionari della Corte dei conti, del Consiglio di Stato, a tutti coloro che hanno una funzione giurisdizionale. Starei per dire, anche a coloro i quali fanno parte degli attuali assessorati delle Corti d\u2019assise, presso cui si dibattono processi importantissimi, gravissimi, che sfuggono anche all\u2019esame del secondo grado di giurisdizione. Costoro non dovrebbero essere iscritti ai partiti politici, e cos\u00ec via dicendo, fino a quelli che fanno parte di magistrature speciali, tutti coloro, insomma, che esercitano una funzione giurisdizionale.<\/p><p>Il magistrato, quando \u00e8 iscritto ad un partito politico trova il freno e il monito nella propria coscienza. Questa impedir\u00e0 di far pesare la iscrizione nel giudizio, che a lui si chiede. Mi si \u00e8 fatto rilevare, che il divieto sarebbe particolarmente necessario nei piccoli centri. Non \u00e8 vero, onorevoli colleghi; ne abbiamo personale esperienza. Nei piccoli centri, il magistrato che fa parte di un partito politico si sforza, appunto perch\u00e9 \u00e8 sotto il controllo vivo, giornaliero, costante della pubblica opinione, non solamente di essere giusto, ma anche di apparirlo.<\/p><p>Ed \u00e8 per queste considerazioni che noi non siamo d\u2019accordo sul divieto proposto dal progetto di Costituzione. In Italia \u2013 non dimentichiamolo \u2013 c\u2019\u00e8 il voto obbligatorio; il magistrato deve quindi necessariamente votare, deve necessariamente esprimere la propria opinione politica.<\/p><p>Sono queste le osservazioni, onorevoli colleghi, che io desideravo fare in questo mio breve discorso, appunto, come dissi in principio, perch\u00e9 era mio vivo desiderio di intrattenervi, in modo particolare, su questi argomenti che sono fondamentali. Alla soluzione che noi ed essi daremo, legheremo la nostra responsabilit\u00e0.<\/p><p>Alla Magistratura vorrei rivolgere un\u2019esortazione, che potrebbe anche essere un omaggio: attraverso l\u2019ordinamento giudiziario, che la Costituzione le sta apprestando, sia essa, nel nuovo quadro delle riforme, costantemente il presidio vigile delle libere istituzioni della Repubblica Italiana. (<em>Applausi<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE. \u00c8 iscritto a parlare l\u2019onorevole Colitto. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>COLITTO. Onorevoli colleghi, io mi propongo, con questo mio intervento, di dare, in modo piuttosto organico, ragione dei vari emendamenti da me proposti a parecchi dei tredici articoli che, divisi in due sezioni, dedicata la prima \u2013 articoli dal 94 al 100 \u2013 all\u2019ordinamento giudiziario e la seconda \u2013 articoli dal 101 al 105 \u2013 alla giurisdizione, costituiscono il Titolo IV della parte seconda della Costituzione, intestato \u00abLa Magistratura\u00bb.<\/p><ol><li>\u2013 Io ho incominciato con il proporre che sia modificata l\u2019intestazione del Titolo. L\u00e0 dove \u00e8 scritto \u00abLa Magistratura\u00bb, io penso sia pi\u00f9 opportuno scrivere \u00abL\u2019amministrazione della giustizia\u00bb. \u00c8 questa certo una intestazione pi\u00f9 risonante, ma parmi anche pi\u00f9 precisa, perch\u00e9 mal si addice, a mio avviso, l\u2019intestazione \u00abLa Magistratura\u00bb ad un Titolo, una sezione del quale non si occupa della Magistratura, ma di norme processuali.<\/li><li>\u2013 Ho proposto, poi, che solennemente si proclami nella Costituzione che \u00abla giustizia \u00e8 amministrata in nome del popolo\u00bb. Ritengo che tale dizione sia da preferirsi a quella \u00abla funzione giurisdizionale \u00e8 esercitata\u00bb, adottata dal progetto. Forse tecnicamente questa \u00e8 pi\u00f9 precisa; ma, se si vuole davvero che la Costituzione sia appresa dal popolo, bisogna abbandonare l\u2019eccessivo tecnicismo ed usare frasi, che pienamente, e soprattutto agevolmente, dal popolo siano intese, apprese, ricordate.<\/li><\/ol><p>Non si parla, del resto, proprio di amministrazione della giustizia nell\u2019articolo 96, allorch\u00e9 si proclama che il popolo ad essa partecipa mediante l\u2019istituto della giuria nei processi di Corte d\u2019assise? Se queste parole sono usate nell\u2019articolo 96, non mi rendo conto perch\u00e9 dovrebbero parole diverse essere usate in altri articoli del testo della Costituzione.<\/p><p>\u00c8 appena il caso di aggiungere che le parole \u00abespressione della sovranit\u00e0 della Repubblica\u00bb, con le quali nella prima parte dell\u2019articolo 94 del progetto si intende qualificare la \u00abfunzione giurisdizionale\u00bb, sono da sopprimere, non fosse altro che per la ragione che anche la funzione legislativa \u00e8 espressione della sovranit\u00e0 della Repubblica, e davvero non si comprende perch\u00e9 ci\u00f2 si debba ricordare per l\u2019una funzione e tacere per l\u2019altra.<\/p><p>III. \u2013 Ma da chi la giustizia \u00e8 amministrata? All\u2019interrogativo io risponderei con un articolo cos\u00ec redatto: \u00abLa giustizia \u00e8 amministrata da magistrati, secondo le norme stabilite dalla legge\u00bb. Appunto questa dizione io propongo che sia adottata come primo comma dell\u2019articolo 95 al posto della dizione del progetto: \u00abLa funzione giurisdizionale in materia civile e penale \u00e8 attribuita ai magistrati ordinari, istituiti e regolati dalle norme sull\u2019ordinamento giudiziario\u00bb.<\/p><p>Si pu\u00f2, nell\u2019articolo 95, a mio avviso, aggiungere che la \u00abla legge determina anche i casi in cui la giustizia \u00e8 amministrata con la partecipazione di cittadini esperti\u00bb e che \u00abnon possono istituirsi giudici speciali in materia penale\u00bb. Ma altro non \u00e8 necessario dire. Nel progetto si parla di partecipazione di cittadini esperti \u00absecondo le norme sull\u2019ordinamento giudiziario\u00bb; ma \u00e8 agevole rilevare che norme regolatrici della partecipazione di esperti alla funzione giurisdizionale possono essere dettate, oltre che dalle leggi sull\u2019ordinamento giudiziario, anche da altre leggi e dai Codici.<\/p><p>Di esperti, per esempio, si parla negli articoli 4-12 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile e nell\u2019articolo 231 delle disposizioni transitorie per l\u2019applicazione di tale Codice.<\/p><p>E a che giova aggiungere che \u00abi magistrati dipendono soltanto dalla legge\u00bb e che la legge essi \u00abinterpretano ed applicano secondo coscienza\u00bb? Tutti dipendiamo dalla legge. \u00c8 sempre vivo ed attuale l\u2019ammonimento di Cicerone: <em>servi legum esse debemus, si liberi esse volumus.<\/em> Ed \u00e8 intuitivo che, quale che sia lo stato della pubblica opinione, quali che siano le influenze dei partiti, della stampa, dello Stato, il magistrato deve pensare a compiere il dovere che la legge, e solo la legge gli assegna, avendo come guida, che gli illumina la via, la serenit\u00e0 della propria coscienza.<\/p><p>Ma non da soli magistrati, od esperti, la giustizia, secondo il progetto, dovrebbe essere amministrata. L\u2019articolo 96 dispone infatti che \u00abnei processi di Corte d\u2019Assise all\u2019amministrazione della giustizia partecipa direttamente il popolo mediante l\u2019istituto della giuria\u00bb.<\/p><p>A tale istituto io personalmente sono nettamente contrario. Non ritengo idoneo, al fine di una retta amministrazione della giustizia, l\u2019istituto della giuria perch\u00e9 \u2013 che volete? \u2013 una sentenza (e tale \u00e8 il verdetto dei giurati) non motivata ed inappellabile non pu\u00f2 non far tremare le vene e i polsi a qualsiasi cittadino onesto.<\/p><p>D\u2019altra parte, a me appare molto strano che nell\u2019articolo 101 della Costituzione si proclami che tutti i provvedimenti giurisdizionali debbono essere motivati e che poi si consenta la ricostituzione della giuria, che emette verdetti, cio\u00e8 provvedimenti giurisdizionali, non motivati.<\/p><p>La partecipazione, ad ogni modo, del popolo all\u2019attivit\u00e0 giurisdizionale nei giudizi di Assise, anche ove voglia accogliersi, esige delle garanzie, per cui non appare opportuno pregiudicare con una norma costituzionale la soluzione del problema. L\u2019articolo 96 perci\u00f2 dovrebbe essere soppresso, anche perch\u00e9 il contenuto dell\u2019articolo costituisce materia di ordinamento giudiziario.<\/p><p>In ogni caso, \u00e8 opportuno che siano eliminate le parole \u00abmediante l\u2019istituto della giuria\u00bb, in modo che la costituzione della Corte d\u2019Assise non sia necessariamente vincolata ad un sistema che, sopprimendo la garanzia della motivazione della sentenza, renda impossibile qualsiasi controllo.<\/p><ol><li>\u2013 Ci\u00f2 premesso, esaminiamo il vero problema di natura costituzionale riguardante la Magistratura.<\/li><\/ol><p>Alla Magistratura deve essere, da una Costituzione democratica e civile quale \u00e8 la nostra, assicurata la pi\u00f9 completa indipendenza. La Costituzione lo riconosce. Nell\u2019articolo 97 si legge appunto che \u00abla Magistratura costituisce un ordine autonomo ed indipendente\u00bb.<\/p><p>Ma come il principio viene poi tradotto in realt\u00e0?<\/p><p>\u00c8 noto che una vera indipendenza si realizza solo ove due altri princip\u00ee trovino attuazione: il principio dell\u2019autogoverno \u2013 termine forse tecnicamente improprio, ma facilmente comprensibile \u2013 e il principio della unit\u00e0 di giurisdizione, in forza del quale il potere giudiziario deve accentrare nei suoi organi tutta l\u2019attivit\u00e0 giurisdizionale, civile, penale ed amministrativa.<\/p><p>Fulcro dell\u2019indipendenza della Magistratura \u00e8 l\u2019autogoverno della Magistratura: essa costituisce un ordine autonomo, che provvede da s\u00e9 e senza alcuna ingerenza del potere esecutivo, al proprio governo. Dire autogoverno significa dire autonomia organizzativa e funzionale: affinch\u00e9 essa non si riduca praticamente a mera apparenza, \u00e8 indispensabile che i magistrati siano posti in condizione di non avere nulla da temere e neppure nulla da sperare dagli organi del potere legislativo e da quelli del potere governativo. Si impone, pertanto, la necessit\u00e0 non solo di sancire, nei riguardi dei magistrati, il divieto della applicazione anche temporanea a funzioni non giurisdizionali e del conferimento di onorificenze o di incarichi, ma altres\u00ec di riservare agli stessi organi del potere giudiziario tutti i provvedimenti amministrativi sullo stato giuridico degli appartenenti alla Magistratura, quali il reclutamento, le destinazioni, le promozioni, la scelta dei dirigenti e dei capi.<\/p><p>Bene \u00e8 stato detto, bene \u00e8 stato scritto che in materia di indipendenza non possono esistere soluzioni di compromesso, soluzioni transattive. Una indipendenza limitata o condizionata non \u00e8 concepibile. Ora, se questo \u00e8 esatto, l\u2019articolo 97 del progetto di Costituzione, che disciplina il Consiglio Superiore della Magistratura (organo centrale dell\u2019autogoverno), non pu\u00f2 non essere modificato. Tale Consiglio non pu\u00f2, infatti, essere formato in parte di magistrati ed in parte di uomini politici. \u00c8 questa, a mio avviso, una composizione ibrida, sommamente pericolosa, che, mentre costituirebbe un passo indietro sulla via del progresso costituzionale del Paese, ferirebbe mortalmente il principio dell\u2019autonomia e della indipendenza della Magistratura, essendo evidente che, cos\u00ec componendosi il Consiglio Superiore della Magistratura, il governo di questa non sarebbe affatto sottratto al potere esecutivo, espressione delle forze politiche e portatore degli interessi politici del Paese.<\/p><p>Su ci\u00f2 molto si deve l\u2019Assemblea soffermare, essendo qui in giuoco la tutela dei diritti e delle libert\u00e0 dei cittadini.<\/p><p>Quanto al principio della unit\u00e0 di giurisdizione, mi permetto di rilevare che il progetto non lo realizza integralmente: non sancisce, infatti, espressamente l\u2019abolizione dei giudici speciali civili e penali attualmente esistenti, ma ne prescrive la revisione entro i cinque anni (articolo 7 delle disposizioni transitorie), il che implicitamente ammette, almeno per quanto riguarda quelli civili, la possibilit\u00e0 di conferma da parte del potere legislativo con le modalit\u00e0 di cui all\u2019articolo 95, quinto comma. Si riconosce che con le stesse modalit\u00e0 possono essere creati <em>ad libitum<\/em> nuovi giudici speciali civili. Anche in materia penale \u00e8 permessa la costituzione presso gli organi giudiziari ordinari, di sezioni specializzate con la partecipazione di cittadini esperti, in numero non precisato. E ci\u00f2 \u00e8 da evitare, onorevoli colleghi, ove si voglia impedire che, quando che sia, si accampi da uno o pi\u00f9 partiti dominanti la pretesa, ad esempio, di costituire tribunali penali misti e Corti d\u2019assise speciali.<\/p><ol><li>\u2013 Passando ora brevemente ad occuparmi della materia disciplinata nella seconda sezione del Titolo, credo di non ingannarmi, se affermo che le norme fondamentali di carattere processuale, in essa contenute, riguardano: l\u2019azione penale, le udienze, i provvedimenti giurisdizionali, la tutela dei diritti e degli interessi verso gli atti della pubblica amministrazione.<\/li><\/ol><p>Non ho nulla da dire circa quest\u2019ultimo punto. Mi soffermer\u00f2, perci\u00f2, brevemente sugli altri.<\/p><p><em>Azione penale. \u2013<\/em> L\u2019articolo 101 del progetto \u00e8 cos\u00ec redatto: \u00abL\u2019azione penale \u00e8 pubblica\u00bb.<\/p><p>\u00c8 stata in tal modo riprodotta <em>ad litteram<\/em> la prima parte dell\u2019articolo 1 del Codice di rito penale. Si \u00e8 voluto evidentemente riaffermare, anche nel testo costituzionale, il concetto che il compito funzionale dello Stato di provvedere alla realizzabilit\u00e0 della pretesa punitiva nascente da reato, in vista del quale \u00e8 predisposto il processo penale, costituisce contemporaneamente un potere ed un dovere dello Stato medesimo. Poich\u00e9 gli interessi tutelati dalle norme penali sono in ogni caso interessi eminentemente pubblici, la loro attuazione si impone allo Stato, non come una mera facolt\u00e0 per il raggiungimento di uno scopo non essenziale, ma come un obbligo funzionale per il conseguimento di uno dei fini essenziali per cui lo Stato medesimo \u00e8 costituito, cio\u00e8 a dire l\u2019assicurazione e reintegrazione dell\u2019ordine giuridico violato. In conseguenza, la pretesa punitiva dello Stato derivante da reato deve farsi valere da un organo pubblico.<\/p><p>Ma, una volta proclamalo che l\u2019azione penale \u00e8 pubblica, non aggiungerei nell\u2019articolo 101 il periodo, che in esso si legge: \u00abIl pubblico ministero ha l\u2019obbligo di esercitarla e non la pu\u00f2 mai sospendere o ritardare\u00bb.<\/p><p>Anzitutto non \u00e8 sempre il pubblico ministero che esercita l\u2019azione penale, ch\u00e9, per i reati di competenza del pretore, \u00e8 questo, non il pubblico ministero, che la esercita.<\/p><p>L\u2019articolo 74 del Codice di procedura penale stabilisce appunto che \u00abil pubblico ministero, o il pretore, per i reati di sua competenza, inizia ed esercita l\u2019azione penale\u00bb.<\/p><p>Non si comprende, poi, perch\u00e9 si parla di obbligo del pubblico ministero di esercitare l\u2019azione penale e non anche di iniziarla, usandosi cos\u00ec una dizione diversa da quella usata nel ricordato articolo 74 del codice penale.<\/p><p>So bene che una delle conseguenze del principio della ufficialit\u00e0 del procedimento penale \u00e8 appunto questa, che il procedimento deve promuoversi di ufficio, cio\u00e8 per iniziativa del pubblico ministero, senza bisogno di eccitamenti esterni, ma questa regola ha le sue eccezioni. In alcuni casi il Pubblico Ministero, che normalmente deve procedere di ufficio, non pu\u00f2 promuovere l\u2019azione penale se non in seguito a ricezione della querela. E, mentre, di regola, egli ha il potere e il dovere di proseguire incontrastatamente la azione diretta ad ottenere una decisione sul merito della imputazione, deve cedere, invece, alla volont\u00e0 privata, quando il querelante, col consenso dell\u2019imputato, faccia remissione o con lui si riconcilii. In altri casi il pubblico ministero non pu\u00f2 iniziare l\u2019azione penale, se il privato offeso non abbia presentata la sua istanza. Vi sono, infatti, reati, normalmente perseguibili di ufficio, che, quando sono stati commessi all\u2019estero, non possono essere puniti in Italia senza la \u00abistanza\u00bb della persona offesa (articoli 9, 130 Codice penale, e 6 Codice di procedura penale). Vi sono, infine, casi (articoli 8, 9, 10, 11, 127, 133 Codice penale), in cui la perseguibilit\u00e0 di un reato dipende dalla \u00abrichiesta\u00bb di procedimento del Ministro della Giustizia o di altra autorit\u00e0, se cos\u00ec dispongono leggi speciali.<\/p><p>Senonch\u00e9, quando vi sia la querela, la istanza e la richiesta, l\u2019azione penale \u00e8 sempre iniziata dal pubblico ministero o, per i reati di sua competenza, dal pretore.<\/p><p>Dire, quindi, che al pubblico ministero spetta di esercitare l\u2019azione penale senza dire a chi spetta di iniziarla sembrami non giuridicamente preciso. \u00c8 al pubblico ministero che \u00e8 riservato non solo l\u2019esercizio, ma anche il promovimento dell\u2019azione penale. Occorre, quindi, dichiararlo, se si vogliono evitare errori od equivoci.<\/p><p>Anche impreciso \u00e8 il concetto espresso con le frase: \u00abil pubblico ministero non pu\u00f2 mai sospendere o ritardare l\u2019azione penale\u00bb. Indubbiamente la regola \u00e8 che il procedimento penale, una volta iniziato, non pu\u00f2 essere revocato, sospeso o modificato o soppresso; ma anche tale regola della irretrattabilit\u00e0 del processo penale ha le sue eccezioni, quali il diritto di remissione, che appartiene al querelante, quando il querelato non si opponga, il diritto di oblazione volontaria, spettante in determinati casi all\u2019imputato (art. 162 codice penale) e la podest\u00e0 di amnistia, con la quale lo Stato rinuncia alla pretesa punitiva. \u00c8, quindi, non perfettamente esatto affermare che il pubblico ministero non pu\u00f2 \u00abmai\u00bb sospendere o ritardare (perch\u00e9 non anche far cessare?) l\u2019azione penale.<\/p><p>\u00c8 perci\u00f2 che io ho proposto la soppressione dal primo comma dell\u2019articolo 101 del periodo innanzi ricordato, riguardante l\u2019esercizio dell\u2019azione penale. Ove qualche cosa in merito si voglia dire, si potr\u00e0 usare la formula indicata nell\u2019emendamento da me proposto, che suona cos\u00ec: \u00abIl pubblico ministero, o il pretore per i reati di sua competenza, la inizia, quando non sia necessaria la querela, la richiesta o la istanza, di ufficio e la esercita con le forme stabilite dalla legge. L\u2019esercizio dell\u2019azione penale non pu\u00f2 essere ritardato, sospeso o fatto cessare se non nei casi espressamente preveduti dalla legge\u00bb.<\/p><p><em>Le udienze. \u2013<\/em> Delle udienze il testo costituzionale si occupa, come se non vi fossero che le udienze penali. Ma anche nel processo civile le udienze esistono. E, poich\u00e9 nell\u2019articolo 101 si dettano norme sulla giurisdizione, non mi rendo conto del perch\u00e9 si debba parlare di quella penale e non anche di quella civile. E, poich\u00e9 le udienze civili non sempre sono pubbliche (tali non sono, ad esempio, quelle tenute dal giudice istruttore), perch\u00e9 cos\u00ec la legge dispone, indipendentemente da ragioni di ordine pubblico o di moralit\u00e0, io penso che con la norma costituzionale basta proclamare che \u00able udienze sono pubbliche, salvo che la legge disponga diversamente\u00bb, eliminandosi il resto della norma.<\/p><p><em>I provvedimenti giurisdizionali. \u2013<\/em> Dei provvedimenti giurisdizionali il progetto si occupa, sottolineando: <em>a<\/em>) la necessit\u00e0 che siano motivati; <em>b<\/em>) la ricorribilit\u00e0 alla Corte di Cassazione per qualsiasi violazione di legittimit\u00e0 contro le decisioni emanate in secondo grado o non appellabili; <em>c<\/em>) la irrevocabilit\u00e0 della decisione, una volta diventata <em>res judicata<\/em>.<\/p><p>Di tali provvedimenti si occupano l\u2019ultimo comma dell\u2019articolo 101 e gli articoli 102, 103 e 104 del progetto.<\/p><p>L\u2019ultimo comma dell\u2019articolo 101 proclama che \u00abtutti i provvedimenti giurisdizionali debbono essere motivati\u00bb.<\/p><p>E l\u2019articolo 102 sostanzialmente esprime il concetto che contro le sentenze o le decisioni pronunziate dagli organi giurisdizionali di secondo grado, o non soggette ad appello, \u00e8 sempre ammesso il ricorso alla Corte di Cassazione per qualsiasi violazione o falsa applicazione di norme giuridiche sostanziali o processuali.<\/p><p>L\u2019articolo 102 \u00e8 cos\u00ec redatto: \u00abContro le sentenze o le decisioni pronunciate dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali \u00e8 sempre ammesso il ricorso per cassazione secondo le norme di legge\u00bb.<\/p><p>Io penso che debba essere un po\u2019 emendato.<\/p><p>Non \u00e8 il caso anzitutto di parlare di sentenze ed insieme di decisioni, bastando parlare di decisioni, tale parola abbracciando, nella sua ampiezza, anche le sentenze.<\/p><p>Ritengo, poi, che alle parole \u00absecondo le norme di legge\u00bb si debbano sostituire le parole \u00abper violazione di legge\u00bb. L\u2019articolo 102 potrebbe, quindi, essere cos\u00ec redatto: \u00abContro le decisioni di ogni giudice ordinario o speciale \u00e8 concesso il ricorso alla Cassazione per violazione di legge\u00bb. Indico subito le ragioni dell\u2019emendamento.<\/p><p>Soprattutto in conseguenza dell\u2019ordinamento di larghissima autonomia ed autarchia regionale, adottato dal progetto di Costituzione, l\u2019ordinamento giuridico cos\u00ec decentrato esige, ove si voglia evitarne lo sfaldamento, un organo giurisdizionale centrale unico, di larga autorit\u00e0 e di larghi poteri. Senonch\u00e9 nel progetto si afferma che il ricorso \u00e8 ammesso \u00absecondo le norme di legge\u00bb. Ora io penso che, demandandosi alla legge la fissazione dei limiti di ricorribilit\u00e0, potrebbe la legge bene limitarli, specie nei confronti di alcune maggiori giurisdizioni amministrative, ai casi di incompetenza ed eccesso di potere, casi per cui il diritto al ricorso \u00e8 sempre esistito, nell\u2019ordinamento italiano, fin dalla legge 31 marzo 1877, n. 3761. Tale limitazione non sarebbe, invece, pi\u00f9 possibile, ove costituzionalmente si sancisse il diritto al ricorso per violazione di legge, perch\u00e9 cos\u00ec si darebbe il diritto di ricorrere sia per inosservanza delle garanzie processuali concesse ai cittadini, sia per errata applicazione al caso singolo delle leggi di diritto sostanziale.<\/p><p>Anche l\u2019articolo 104 del progetto sembrami che debba essere emendato.<\/p><p>Dispone detta norma che \u00able sentenze non pi\u00f9 soggette a impugnazione di qualsiasi specie non possono essere annullate o modificate neppure per atto legislativo, salvo i casi di legge penale abrogativa o di amnistia, grazia o indulto\u00bb.<\/p><p>A parte ora il rilievo, sul quale richiamo l\u2019attenzione dell\u2019Assemblea, che non mi sembra che si possa dire che l\u2019amnistia impropria, la grazia e l\u2019indulto annullino o modifichino una sentenza, \u00e8 certo che l\u2019articolo 104 non tiene conto dell\u2019istituto della revocazione, che \u00e8 disciplinato sia dal codice di rito civile che da quello di rito penale. Penso, pertanto, che dopo le parole \u00abnon possono\u00bb si debbano aggiungere le altre \u00absalvo che la legge disponga diversamente\u00bb.<\/p><p>Io concludo, affermando che una retta amministrazione della giustizia costituisce il punto di partenza per la completa restaurazione della libert\u00e0 e della democrazia in Italia. Ma una retta amministrazione della giustizia non si realizzer\u00e0, se non si dar\u00e0 vita ad un ordinamento, che, mentre garantisca la scelta di magistrati meritevoli, sotto ogni rispetto, di esercitare funzioni tanto elevate ed ardue, elimini ad un tempo ogni possibilit\u00e0 di influenze esterne. La Costituzione detti con chiarezza cristallina norme, che assicurino la libert\u00e0 e la imparzialit\u00e0 del magistrato. Assicurer\u00e0 cos\u00ec insieme la difesa pi\u00f9 salda delle pubbliche libert\u00e0 e dello stesso ordinamento dello Stato. (<em>Applausi<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE. \u00c8 iscritto a parlare l\u2019onorevole Cappi. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CAPPI. Onorevoli colleghi, intervento breve, breve sul serio; bench\u00e9 il tema sia, o dovrebbe essere, appassionante, in quanto tocca un problema che riguarda insieme questioni di alto valore filosofico e morale ed interessi e diritti concreti di tutti i cittadini.<\/p><p>Mi occuper\u00f2 di un punto solo; e voi consentirete che io prenda le mosse da uno studio pubblicato sopra una rivista da uno scrittore, figlio di un alto magistrato della Suprema Corte ed egli stesso valoroso giurista; studio acuto e profondo. Da esso prender\u00f2 le mosse, sia per il suo pregio intrinseco, sia per riguardo, che ben merita, a quella rivista, <em>La Civilt\u00e0 Cattolica<\/em>, la quale, fra l\u2019indifferenza quasi generale del pubblico, si \u00e8 sempre occupata con non superficiale interessamento, con vigile cura, con sincero spirito di collaborazione, dei nostri lavori di costituenti.<\/p><p>Il punto di cui mi occupo \u00e8 l\u2019articolo 97, il cosiddetto \u00abautogoverno della Magistratura\u00bb.<\/p><p>L\u2019autore di cui ho fatto parola \u00e8 fervido sostenitore dell\u2019assoluto autogoverno della Magistratura; ed in questo io mi permetto di dissentire da lui. Ma il suo studio, che riguarda il pi\u00f9 ampio tema dell\u2019indipendenza giudiziaria, ha il merito di sostenere le sue tesi non con argomenti vaghi o superficiali, bens\u00ec con rigore scientifico; con una intelaiatura logica chiara e forte.<\/p><p>Egli premette due considerazioni di notevole importanza.<\/p><p>Cerca anzitutto di individuare il punto di convergenza ed il punto di distacco fra la funzione legislativa e la funzione giudiziaria; e si esprime incisivamente cos\u00ec:<\/p><p>\u00abIn uno stabilito regime democratico, il settore proprio in cui la politica si trasforma in diritto \u00e8 quello della legislazione\u00bb.<\/p><p>Esatto. \u00c8 notorio che la legge, una volta promulgata, si stacca, per cos\u00ec dire, dalla sua matrice, dal potere legislativo, e vive di vita autonoma. E la interpretazione, l\u2019attuazione della legge spettano o all\u2019esecutivo o \u2013 in materia di diritti \u2013 al potere giudiziario.<\/p><p>A questa prima considerazione l\u2019autore ne fa seguire altra, la quale risponde al dubbio, sollevato qui dentro, che l\u2019indipendenza assoluta del potere giudiziario possa costituire un elemento di conservazione, un pericolo per le libert\u00e0 democratiche. L\u2019autore \u2013 ed \u00e8 convincente \u2013 ci persuade del contrario; egli, anzi, dice che \u00e8 una esigenza democratica l\u2019evitare che i poteri dello Stato straripino dai loro ambito, che l\u2019esecutivo ed il legislativo non stiano nei confini loro assegnati, e fa, quindi, queste osservazioni: \u00abGarantire la conservazione e l\u2019elettiva attuazione dell\u2019ordinamento statuale \u00e8 qualcosa che non ha a che vedere con il cosiddetto conservatorismo politico, con un indirizzo o partito politico che sia elettivamente retrivo c reazionario. Conservare la democrazia non pu\u00f2 certamente essere attivit\u00e0 antidemocratica\u00bb. Anche qui egli \u2013 a mio avviso \u2013 ha ragione.<\/p><p>L\u2019autore affronta poi il nodo del problema e sostiene che l\u2019indipendenza della Magistratura deve avere un triplice carattere: deve essere una indipendenza costituzionale, una indipendenza istituzionale ed una indipendenza funzionale. Indubbiamente questa articolazione, questa tricotomia ha un serio fondamento scientifico.<\/p><p>L\u2019autore afferma \u2013 e qui dissento da lui \u2013 che il nostro progetto di Costituzione, di cui egli fa una critica serrata, violerebbe, non garantirebbe queste tre indipendenze o questi tre aspetti dell\u2019indipendenza del potere giudiziario. Dice che, \u00abper assicurare l\u2019indipendenza costituzionale occorre che la Costituzione qualifichi espressamente come sovrana la funzione giurisdizionale, sovrano il potere che la esercita, sovrano l\u2019ordine o complesso degli organi cui la funzione stessa \u00e8 istituzionalmente demandata.<\/p><p>Inoltre: \u00abche effettivamente non vi sia nessun potere costituzionalmente superiore a quello giudiziario\u00bb.<\/p><p>Orbene, pare a me che questa garanzia il nostro progetto di Costituzione dia. A mio avviso, \u00e8 pi\u00f9 che altro questione di nomi. Non si \u00e8 parlato nella Costituzione espressamente di potere sovrano, ma si dice per\u00f2 che \u00abla funzione giudiziaria \u00e8 espressione della sovranit\u00e0 della Repubblica\u00bb, si dice che \u00abl\u2019ordine giudiziario \u00e8 un ordine autonomo ed indipendente\u00bb. E ancora qualche cosa di pi\u00f9 e di decisivo: vi \u00e8 nella nostra Costituzione un potere che sia costituzionalmente superiore a quello giudiziario? Non vi \u00e8. Quindi mi sembra che l\u2019indipendenza costituzionale del potere giudiziario sia nella nostra Costituzione garantita, anche se non si usa la parola \u00abpotere\u00bb, come non si \u00e8 parlato di potere legislativo e di potere esecutivo; ma di \u00abParlamento\u00bb e \u00abGoverno\u00bb.<\/p><p>Quanto alla indipendenza istituzionale della Magistratura, l\u2019autore ritiene che \u00abl\u2019istituzione e la competenza dei singoli organi giurisdizionali, la carriera dei magistrati e le forme del procedimento devono essere fissate per legge e sottratte, comunque, al potere esecutivo\u00bb. \u00c8 vero. Noi faremo perci\u00f2 una legge sull\u2019ordinamento giudiziario, ed avendo una sua legge \u2013 il potere giudiziario non \u00e8 subordinato, non \u00e8 alla merc\u00e9 del potere esecutivo.<\/p><p>Secondo punto: \u00abche nell\u2019esercizio concreto delle sue funzioni il giudice non dipenda che dalla legge, interpretata secondo la sua coscienza\u00bb. Noi abbiamo inserito testualmente questo principio nel progetto di Costituzione.<\/p><p>Terzo: \u00abChe nell\u2019ambito di tale ordine giudiziario vi sia differenza di funzioni e non di gradi gerarchici\u00bb. Anche questo \u00e8 detto espressamente nel progetto.<\/p><p>Cosicch\u00e9, se noi badiamo alla sostanza pi\u00f9 che alla forma, questi primi due aspetti della indipendenza sono garantiti.<\/p><p>Ma il punto cruciale \u2013 il vero e proprio <em>punctum dolens et pruriens<\/em> \u2013 \u00e8 quello dell\u2019indipendenza funzionale. L\u2019autore sostiene che essa importa essenzialmente \u2013 e ci siamo \u2013 l\u2019autogoverno della Magistratura, la libera disponibilit\u00e0 per la stessa di tutti i mezzi necessari all\u2019esercizio della sua funzione.<\/p><p>Ora, francamente, sembra a me che qui l\u2019autore sia caduto in un equivoco. Infatti, egli che era un ragionatore, ed un logico cos\u00ec sottile, qui sembra a me che, pi\u00f9 che dimostrare, si limiti ad affermare, dando per indiscutibile che l\u2019indipendenza funzionale importi l\u2019autogoverno della Magistratura. A me questo rapporto di conseguenzialit\u00e0 non riesce chiaro. A mio avviso, qui si confondono due cose: la funzione giurisdizionale e l\u2019ordine giudiziario. L\u2019indipendenza della prima, cio\u00e8 della funzione giurisdizionale, non postula, non implica di necessit\u00e0 anche l\u2019indipendenza assoluta dell\u2019ordine giudiziario. La funzione giudiziaria, il potere giurisdizionale, consiste forse \u2013 detto in parole povere \u2013 nella nomina, nei trasferimenti, nelle promozioni dei magistrati, che sono la materia di competenza del Consiglio Superiore della Magistratura? No; l\u2019essenza, il compito della funzione giudiziaria consiste nel dire il diritto, in una parola: nel pronunciare le sentenze.<\/p><p>Ora, nel nostro progetto di Costituzione vi \u00e8 forse qualcosa che possa far dubitare che in questo compito essenziale, specifico, del potere giurisdizionale vi possano essere ingerenze di altri poteri, dell\u2019esecutivo o del legislativo? Per niente affatto. Quindi, ritengo che qui l\u2019autore sia incorso in confusione di concetti, e che, pertanto, anche nella formazione, quale noi abbiamo progettato, del Consiglio Superiore della Magistratura, sia rispettata l\u2019indipendenza funzionale del potere giudiziario.<\/p><p>La realt\u00e0 \u00e8 un\u2019altra. Non vi \u00e8, secondo me, una ragione scientifica, una ragione logica che imponga l\u2019autogoverno assoluto della Magistratura a garanzia della indipendenza funzionale del potere giudiziario. Vi \u00e8 qualcosa di diverso, vi \u00e8 una preoccupazione, nobile ma eccessiva, del pericolo di ingerenze, di influenze che i membri elettivi del Consiglio Superiore possano esercitare sui giudici. Pu\u00f2 darsi che questo pericolo vi sia. Per\u00f2, varie osservazioni concorrono ad attenuare questa preoccupazione. Nel passato, in Italia, il Consiglio Superiore della Magistratura, con le funzioni e coi compiti che noi gli abbiamo assegnato, non esisteva. La sorte dei giudici dipendeva dal potere esecutivo, attraverso il Ministero della giustizia. Eppure, senza essere troppo ottimisti, non mi pare che la Magistratura italiana, a parte l\u2019ultimo ventennio, sia stata in passato una Magistratura non indipendente, corrotta, serva del potere esecutivo. Vi saranno stati episodi singoli, ma non tali da legittimare un giudizio cos\u00ec pessimista.<\/p><p>Osservo ancora che, per quanto mi risulta, in nessun altro Paese, salvo la Francia nella sua recente Costituzione ma in una misura pi\u00f9 attenuata della nostra, in nessun altro Paese vi \u00e8 questo autogoverno della Magistratura. Inconvenienti si sono verificati nel ventennio fascista, ma allora non vi era un regime democratico, allora vi era una degenerazione, uno stato patologico del potere esecutivo.<\/p><p>Ora, senza avere l\u2019ottimismo di <em>Monsieur Candide<\/em>, \u00e8 sperabile, e dobbiamo tutti cercare, che in un regime libero, democratico, col controllo dell\u2019Assemblea, col controllo dell\u2019opinione pubblica, col controllo della stampa, ciascun potere \u2013 specialmente l\u2019esecutivo \u2013 resti nel suo alveo. Pare a me che in questo punto la nostra Costituzione ha un po\u2019 un carattere reattivo, come \u00e8 destino di tutte le Costituzioni che sono fatte immediatamente dopo il rovesciamento di un ordine politico e giuridico. Si ha, cio\u00e8, guardando al recente passato, una diffidenza eccessiva verso l\u2019esecutivo.<\/p><p>\u00c8 poi vero che l\u2019autogoverno della Magistratura, cio\u00e8 il Consiglio Superiore composto di soli magistrati, garantisca meglio la indipendenza dei magistrati? Non ci sar\u00e0 forse se non un cambiamento di forma? Le simpatie, le antipatie, i personalismi, le parzialit\u00e0; e, di conseguenza, le adulazioni, le raccomandazioni, le chiesuole, i <em>clans<\/em>, non sussisteranno? \u00c8 sintomatico che, nelle loro ultime manifestazioni, molti magistrati si siano dichiarati favorevoli alla composizione mista del Consiglio.<\/p><p>Io penso che il giudice sia meglio garantito da un Consiglio come noi lo abbiamo costituito, perch\u00e9, attraverso i membri elettivi del Consiglio Superiore, si inserisce in esso il controllo del Parlamento, della stampa, dell\u2019opinione pubblica; controllo che non si avrebbe, o si avrebbe meno largo, nel campo chiuso di un Consiglio costituito d\u00ec soli magistrati.<\/p><p>Vi \u00e8 inoltre una considerazione pi\u00f9 alta, per quanto io non intenda dilungarmi sul problema della divisione dei poteri. Ho la sensazione che da Montesquieu in poi qualche cosa sia mutato ed oggi prevalga il concetto della unit\u00e0 dello Stato, pur con molteplicit\u00e0 di organi e di funzioni.<\/p><p>Si potrebbe in questo campo teorico dire molto, ma io, ripeto, non ho specifica competenza in questa materia e mi limiter\u00f2 a fare poche osservazioni pratiche. Noi, proprio in questi giorni, abbiamo deplorato certi contrasti, certi reciproci sospetti e diffidenze che si sono manifestati fra gli organi della Magistratura e gli organi politici.<\/p><p>Ora, questo fatto (che indubbiamente \u00e8 grave ed increscioso) credete voi che non si aggraver\u00e0, se noi stacchiamo completamente il potere giudiziario dagli altri poteri? Il potere giudiziario sar\u00e0 condotto ad irrigidirsi; gli urti saranno pi\u00f9 facili; non ci saranno quei contatti che permettono una spiegazione ed una distensione; quindi, mi pare sia utile questo collegamento fra il giudiziario e il legislativo. E c\u2019\u00e8 anche una ragione pi\u00f9 sostanziale: \u00e8 stato detto qui da qualche collega che il giudice non ha bisogno di esser in contatto con la coscienza sociale e giuridica del Paese, in un dato momento storico, perch\u00e9 non ha che un compito tecnico, quello di applicare la legge. La legge \u00e8 quella che \u00e8: il giudice non ha nessuno ambito in cui spaziare.<\/p><p>Questo non \u00e8 vero. Se mi occupassi della Corte costituzionale, direi che le materie che saranno di sua competenza hanno carattere pi\u00f9 politico che giuridico. Ma io mi occupo della Magistratura e osservo che necessariamente vi sono dei concetti che sono dalla legge lasciati alla discrezionalit\u00e0 del giudice. Vi cito il concetto di \u00abbuon costume\u00bb, di \u00abordine pubblico\u00bb, di \u00abequit\u00e0\u00bb; in materia penale, di \u00abpudore\u00bb e altri concetti che sono necessariamente a contorni vaghi nei codici e per l\u2019interpretazione e l\u2019applicazione giusta dei quali \u00e8 opportuno che il giudice sia in un certo contatto con quella che \u00e8 la coscienza giuridica e morale del Paese, coscienza che, in regime democratico, si manifesta attraverso le Assemblee elettive. \u00c8 vero che il Consiglio Superiore non ha compiti di ermeneutica; tuttavia, il contatto fra magistrati e <em>laici<\/em> pu\u00f2 essere fecondo.<\/p><p>Pertanto, credo che per le ragioni che ho modestamente esposto, la nostra Costituzione non meriti il rimprovero di aver violato o di non avere con sufficiente energia tutelato l\u2019indipendenza della Magistratura. Ripeto che lo studio al quale ho accennato, il quale pure ha tanto pregio e meriterebbe di essere preso in considerazione per vari emendamenti che suggerisce, poggia circa l\u2019autogoverno, sulla confusione tra autonomia della funzione giurisdizionale e autonomia dell\u2019ordine giudiziario.<\/p><p>Si confonde il potere giudiziario con gli organi, con le persone che devono esercitare questo potere.<\/p><p>Ora consentitemi, egregi colleghi, poich\u00e9 credo di aver mantenuto fede alla promessa di brevit\u00e0, che io concluda con qualche osservazione un po\u2019 extra-vagante. Noi stiamo lavorando per dare alla funzione giudiziaria degli strumenti, anzi un arsenale di strumenti quanto pi\u00f9 perfetti possibile. Ma io temo che noi faremo opera vana, se non cercheremo di lavorare anche in un\u2019altra direzione. Opera molto pi\u00f9 difficile, di lunga lena; quella di restaurare nel nostro Paese il senso della giustizia, l\u2019impero della ragione sulla passione, del diritto sulla forza.<\/p><p>A cominciare dall\u2019antico detto che <em>justitia regnorum fundamentum<\/em>, si pu\u00f2 dire che la storia dell\u2019umanit\u00e0 \u00e8 tutta una invocazione, tutto un anelito verso la giustizia.<\/p><p>Vi furono, purtroppo, delusioni. <em>Quid est veritas?<\/em> domandava il Procuratore romano nel Pretorio di Gerusalemme. E forse anche noi dovremmo dire: <em>justitia quid est?<\/em><\/p><p>Il Manzoni mette sulle labbra di Adelchi morente quelle sconsolate e disperate parole, che hanno tanta analogia con l\u2019epoca nostra, con questa nostra epoca di corrucci, di sangue, di rappresaglie e di controrappresaglie.<\/p><p>Di Adelchi morente: \u00abUna feroce forza il mondo possiede e fa nomarsi dritto. La man degli avi insanguinata semin\u00f2 l\u2019ingiustizia; i padri l\u2019hanno coltivata col sangue, e ormai la terra altra messe non d\u00e0\u00bb.<\/p><p>Eppure non dobbiamo disperare. \u00c8 tormento e gloria insieme dello spirito umano questa inestinguibile speranza, questo anelito costante verso una sempre maggiore giustizia. \u00c8 una cosa confortante, perch\u00e9 dimostra che, nonostante le tragiche delusioni, nel cuore dell\u2019uomo \u00e8 sempre viva quella divina cosa che empiva di fierezza e di ammirazione Emanuele Kant, come il cielo stellato: la coscienza morale. (<em>Approvazioni<\/em>)<em>.<\/em> Oggi l\u2019Italia \u00e8 debitrice del mondo: \u00e8 debitrice per tutto ci\u00f2 che riguarda la nostra vita materiale; ma essa, come altre volte della storia, potr\u00e0 diventare creditrice del mondo, se al mondo potremo dare il dono incomparabile del trionfo della giustizia e del bene sulle forze del male; su quelle forze che, in un suo studio recente, Benedetto Croce chiamava l\u2019Anticristo che \u00e8 in noi, quell\u2019Anticristo che non ha un nome, non \u00e8 un uomo, un popolo, un sistema economico o politico; ma il rigurgito delle forze oscure che vorrebbero far regredire l\u2019umanit\u00e0 verso la ferina barbarie.<\/p><p>Noi italiani non vogliamo regredire; noi vogliamo, nella luce della giustizia, avanzare. (<em>Applausi \u2013 Congratulazioni<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE. \u00c8 iscritto a parlare l\u2019onorevole Bellavista. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>BELLAVISTA. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, anch\u2019io mi riprometto di essere breve, brevissimo; e non \u00e8 tanto questo omaggio alla concettosit\u00e0 verbale, quanto riconoscimento che ormai il campo, in due o tre giorni, \u00e8 stato ampiamente mietuto, s\u00ec che non mi resta che da raspolare le poche spighe rimaste.<\/p><p>Vengo subito, perci\u00f2, ad illustrare gli emendamenti proposti a proposito del Titolo IV. Ne ho presentato uno che si riferisce alla prima parte dell\u2019articolo 94, concernente, in particolare, la espressione: \u00abLa funzione giurisdizionale \u00e8 esercitata nel nome del popolo\u00bb. Io ho proposto la seguente variante: \u00ab&#8230;\u00e8 esercitata in nome della Repubblica\u00bb. A somiglianza infatti, di quanto si pratica nella vicina Francia, le sentenze dovrebbero darsi nel nome della Repubblica. Che cosa \u00e8 la Repubblica se non il popolo italiano giuridicamente organizzato sotto l\u2019aspetto istituzionale? Mi pare quindi che questa dizione si adegui meglio al nostro nuovo volto istituzionale.<\/p><p>Per quanto riguarda poi il terzo comma dell\u2019articolo 94, io ho rilevato le osservazioni, che mi sembrano fondate, fatte ieri dal collega onorevole Ruggiero. A me pare tuttavia che il terzo comma debba comunque essere riformato quanto meno per il riferimento che fa alle associazioni segrete. Poich\u00e9 infatti c\u2019\u00e8 gi\u00e0, nell\u2019articolo 13, da noi approvato, tale proibizione, \u00e8 evidente che le associazioni segrete sono gi\u00e0 un illecito costituzionale, ed appare quanto meno superfluo interdirne l\u2019appartenenza ai magistrati.<\/p><p>Per quanto poi riguarda l\u2019articolo 95, io penso che la terminologia non tecnica dei passati legislatori, la cui difettosit\u00e0 la dottrina aveva gi\u00e0 avvertito, abbia indotto alla <em>repetitio<\/em> d\u2019un errore i compilatori del progetto. Ho pertanto proposto un emendamento al quinto comma dell\u2019articolo 95. In tale comma infatti si dice: \u00abNon possono essere istituiti giudici speciali se non per legge approvata nel modo sopra indicato. In nessun caso possono istituirsi giudici speciali in materia penale\u00bb.<\/p><p>Io devo in proposito ricordare a me stesso la distinzione corrente e corretta che si fa in dottrina sul giudice (il diritto non si preoccupa di insegnare, <em>jus est quod jussurn est<\/em>, ma soltanto di comandare), il quale, nella legislazione abrogata, era chiamato speciale, quando era s\u00ec non solo speciale, ma soprattutto \u00abstraordinario\u00bb, perch\u00e9 era un\u2019eccezione stridente contro la normalit\u00e0 giuridica processuale. Era il caso del famigerato tribunale speciale per la difesa dello Stato. Ora, il giudice si distingue in ordinario e straordinario, in comune e speciale.<\/p><p>Lo spirito della legislazione, la intenzione dei compilatori del progetto ha voluto evidentemente bandire dalla Carta costituzionale il giudice penale \u00abstraordinario\u00bb, come possibile bieco strumento d\u2019una pi\u00f9 bieca tirannide, ma non penso che si sia voluto mettere scientemente contro quella che \u00e8 l\u2019aspirazione della dottrina processuale: la specializzazione del giudice penale. E questa impropriet\u00e0 terminologica evidentemente deve essere corretta e si deve perci\u00f2 dire <em>rectius<\/em> che \u00abin nessun caso possono istituirsi giudici straordinari in materia penale\u00bb, altrimenti la conseguenza che ne deriverebbe sarebbe, per esempio, l\u2019abolizione del tribunale dei minorenni, che \u00e8 un giudice speciale e ordinario. (<em>Commenti<\/em>). S\u00ec, \u00e8 una sezione speciale della Magistratura ordinaria, non c\u2019\u00e8 dubbio!<\/p><p><em>Una voce al centro.<\/em> Pi\u00f9 elementi estranei.<\/p><p>BELLAVISTA. Ma, sempre, una sezione speciale del magistrato ordinario.<\/p><p>Per quanto riguarda i tribunali militari, io debbo aderire agli emendamenti proposti al riguardo e all\u2019illustrazione teorica che ha svolto cos\u00ec egregiamente ieri il collega onorevole Bettiol. Il principio \u00e8 il seguente: se \u00e8 meta, scopo, ansia della dottrina processuale, raggiungere la specializzazione del giudice, non c\u2019\u00e8 dubbio che il giudice penale militare \u00e8 per eccellenza un giudice specializzato, \u00e8 quello che \u00e8 posto, per la natura delle sue funzioni, per la sua appartenenza alla milizia, in quelle condizioni ideali per poter svolgere magnificamente e meglio di ogni altro quell\u2019atto constante di intelligenza e di volont\u00e0 che \u00e8 il giudizio. Non dovrebbe limitarsi soltanto e straordinariamente al tempo di guerra, dunque, ma dovrebbe ammettersi la giurisdizione militare penale anche nel tempo di pace.<\/p><p>E veniamo alla <em>vexata quaestio<\/em>, alle Corti di assise. Non ho inteso nessuna voce favorevole alla giuria; e nemmeno l\u2019onorevole Carboni ieri ha potuto negare la lunga serie di critiche che ad essa da tutti i banchi, e specialmente dagli avvocati, sono state rivolte. Io debbo ascrivere ad onore degli avvocati, che spessissimo hanno mietuto allori facili avanti ai giurati, questo leale e disinteressato verdetto di condanna nei confronti della giuria. Io ricordo un bravo giurista e bravissimo avvocato, il quale, con le giurie romagnole, nei famosi tempi dei conflitti fra socialisti e repubblicani in Romagna, arriv\u00f2 a far contrabbandare l\u2019istituto della \u00ablegittima difesa reciproca\u00bb, nel quale invece di un offensore ingiusto, se ne trovavano inopinatamente due, con quanta tranquillit\u00e0 per i cultori del diritto, lascio a voi d\u2019immaginare.<\/p><p>Non c\u2019\u00e8 dubbio che le ripetute ed ascoltate critiche vadano condivise. Io mi sforzer\u00f2 di riportare queste critiche al loro fondamento dogmatico. E qual \u00e8? Ma se noi siamo favorevoli al principio della specializzazione del giudice, non possiamo non essere contrari alla giuria, perch\u00e9 il giurato \u00e8 il giudice qualunque (senza nessun riferimento politico a quello di Giannini), e cio\u00e8 il giudice pi\u00f9 impreparato che esista, non soltanto per quella logica mancanza di conoscenza delle scienze ausiliarie della giustizia penale, di cui ha parlato cos\u00ec egregiamente ieri il collega Crispo, ma anche perch\u00e9 \u00e8 il giudice tipicamente atecnico, nella materia penale e parapenale. Il principio della specializzazione del giudice importa un continuo travaglio, un lavoro di cesello che va perfezionato continuamente, e che non pu\u00f2 fare colui che ha la sola licenza elementare, complicandosi poi questo semplicismo giudiziario con la immissione \u2013 che va criticata! \u2013 e con l\u2019intervento dell\u2019elemento femminile. Mi consentano le onorevoli colleghe. Ma chi \u00e8 stato qualche volta in commissione di esame di Stato con delle egregie professoresse sa come sia tipicamente femminile il giudizio dato da loro: gli <em>idola mentis<\/em> baconiani formano generalmente una costellazione nell\u2019animo delle esaminatrici! \u00c8 addirittura un\u2019esperienza dolorosa! Se pu\u00f2 anche ammettersi per quel che riguarda l\u2019istruzione pubblica, non deve assolutamente ammettersi questa possibilit\u00e0 dannosa per l\u2019amministrazione della giustizia!<\/p><p>E veniamo all\u2019articolo 97. Io ho ascoltato, con l\u2019attenzione che meritava, quanto ha detto l\u2019onorevole Cappi, e speravo che riuscisse a convincermi del contrario, quando ha citato l\u2019articolo di Lener, che noi conoscevamo ed apprezziamo per quella simpatia e per quella stima che questo dotto padre gesuita merita. Ma \u2013 mi consenta e mi perdoni \u2013 non c\u2019\u00e8 riuscito. Anzi, la sottolineata distinzione fra quella che \u00e8 la funzione, la fisiologia del potere giudiziario e l\u2019organica di esso, ha confermato quel nesso di conseguenzialit\u00e0 per cui, se noi non ci preveniamo nell\u2019organica del potere, esponiamo la fisiologia di esso a diventare patologica. Siamo tutti d\u2019accordo che debba essere un potere autonomo, ma non basta fare questa dichiarazione di principio se, scendendo al particolare, in virt\u00f9, onorevole Cappi, di quell\u2019\u00abanticristo\u00bb che giustamente ha richiamato, non svolgiamo tutta un\u2019opera di profilassi e di prevenzione perch\u00e9 il funzionamento, cio\u00e8 il potere che agisce, il potere che si muove, la dinamica di esso non venga assicurata. E dove? Nella statica, in quelle che sono le sue precause, in quella che \u00e8 la sua organica. Se noi consentiamo che nell\u2019<em>hortus conclusus <\/em>(e deve rimanere tale) si intromettano persone che all\u2019<em>hortus <\/em>non appartengono, noi apriremo uno spiraglio, sia pure un piccolissimo spiraglio, all\u2019anticristo, il quale far\u00e0 grande la breccia. Io ho inteso quanto Cappi ha detto sulla divisione dei poteri, e anche ieri l\u2019onorevole Bettiol ha parlato di questo principio. Siccome essi sono persone superiori ad ogni sospetto, e fieramente devoti alla causa della libert\u00e0, io posso sollecitare un ricordo, <em>absit iniuria verbis.<\/em> lo mi ricordo di aver sentito o letto qualcosa sul famoso principio della meccanicit\u00e0 della divisione dei poteri da un uomo che non stimo, agli inizi dell\u2019infausto ventennio. Io ricordo anche di avere letto le dispense del senatore Pietro Chimenti, che preparava l\u2019aggressione giurispubblicistica contro Montesquieu e la santa divisione dei poteri e che cominciava a prendere le mosse da questo: che non deve intendersi la divisione dei poteri in senso meccanico, che il potere \u00e8 uno, che ci vuole un\u2019osmosi ed un\u2019endosmosi tra gli aspetti di questo potere statuale. Poi l\u2019\u00abanticristo\u00bb ha fatto il resto, la critica di Montesquieu \u00e8 sboccata nel totalitarismo, la libert\u00e0 si spense.<\/p><p>Noi dobbiamo cercare di fare tutto il possibile per premunirci dal <em>bis in idem<\/em>. Non c\u2019\u00e8 altra via che cercare di separarli questi poteri; cercare di sottrarli, il legislativo e il giudiziario, alla influenza dell\u2019esecutivo, perch\u00e9, purtroppo, fra i tre, chi \u00e8 quello che ha pi\u00f9 ampia zona di peccato originale in s\u00e9? \u00c8 l\u2019esecutivo, ch\u00e9 il comandare \u00e8 bello ed ha maniere facili, ha maniere straordinariamente insinuose per arrivare, con tutte le armi alla corruzione, a fomentare l\u2019ambizione degli uomini e tutto quello che l\u2019anticristo porta nella fragile materia umana.<\/p><p>CAPPI. I membri sono eletti dall\u2019Assemblea legislativa.<\/p><p>BELLAVISTA. Giustissimo. Chi per\u00f2 vorr\u00e0 sostenermi che non ci sia nessuna perniciosa influenza dell\u2019esecutivo sul legislativo, specialmente con la partitocrazia? Questo, onorevole Cappi, non me lo pu\u00f2 sostenere, perch\u00e9 \u00e8 contrario alla realt\u00e0 delle cose. Indubbiamente l\u2019elezione verrebbe ad essere influenzata del potere esecutivo. Queste influenze, che diventano corruzioni, noi le dobbiamo evitare. Ecco perch\u00e9 sono contrario anche a quella partecipazione simbolica cui accennava, in linea transattiva, riconoscendo l\u2019esattezza delle ragioni avverse, ieri l\u2019onorevole Domined\u00f2. Lasciamo l\u2019<em>hortus conclusus<\/em>. Non mi si dica che cos\u00ec l\u2019ordine giudiziario si estranea dalla vita. No. Io ricordo le parole di un grande maestro, il Massari: \u00abIl magistrato \u00e8 anzitutto psiche\u00bb. Non \u00e8 una macchina; non \u00e8 un automa; torna a casa, vive la vita del popolo: ha innegabilmente delle tendenze conservatrici; ha indubbiamente una tendenza conservatrice.<\/p><p>Ma questo sapete cosa \u00e8? \u00c8 una grande garanzia di ordine e di libert\u00e0.<\/p><p>Guai se dovessimo consentire o indulgere verso quelle deformazioni filosofiche che vogliono fare della interpretazione un atto creativo. No. Il magistrato \u00e8 naturalmente l\u2019interprete dell\u2019ordine giuridico; l\u2019ordine giuridico ha qualche cosa di statico in se stesso; aspetta le propulsioni che vengono da fuori per trasformarsi, per modificarsi. \u00c8 questa l\u2019attivit\u00e0 politica del legislativo che va a correggere, a modificare, che costituisce il divenire del diritto positivo. Ma fino a che non \u00e8 modificato, il diritto resta qual \u00e8. E il magistrato monta la guardia perch\u00e9 resti \u2013 <em>dura lex sed lex \u2013 <\/em>quello che \u00e8. In questo senso \u00e8 conservatore, e che sia tale rappresenta una grandiosa garanzia. Voglio per\u00f2, pur riconoscendo che la materia non \u00e8 propriamente pertinente alla discussione, accennare a quello che per i molti colleghi che praticano la professione penale appare un inconveniente cui si debba assolutamente porre rimedio. Noi abbiamo la possibilit\u00e0 che magistrati dopo vent\u2019anni di funzioni alla requirente diventino, ad un certo punto, organi della Magistratura giudicante. Costoro molto spesso portano nella nuova funzione la deformazione mentale dell\u2019accusatore. Chi ha pratica del processo penale non pu\u00f2 negare questa constatata ed amara verit\u00e0: invece dell\u2019abito dell\u2019imparzialit\u00e0, quando dalla Magistratura requirente si passa alla giudicante, si portano tutte le deformazioni dell\u2019accusatore. Questo dovrebbe evitarsi, perch\u00e9, se il rapporto processuale deve essere garanzia per quello che ne \u00e8 il perno centrale, cio\u00e8 il giudice, questi deve essere veramente in condizioni di poter funzionare senza prevenzioni e deformazioni n\u00e9 in favor dell\u2019accusa n\u00e9 in favor della difesa.<\/p><p>Altro argomento che voglio affrontare (e poi vi sollevo subito del mio intervento) \u00e8 questo. Io sottoscrivo l\u2019ordine del giorno Villabruna per quanto riguarda le Cassazioni regionali, le vecchie Cassazioni regionali. Non si opponga, il collega Persico, dicendo che si \u00e8 in contraddizione quando si \u00e8 stati antiregionalisti, come Villabruna, e si vuole poi ritornare alle Cassazioni regionali, perch\u00e9 qui veramente non siamo nel tema delle autonomie regionali, ma siamo in un tema un po\u2019 pi\u00f9 pedestre, quello del decentramento dell\u2019amministrazione della giustizia. Io non voglio essere scortese o fare allusioni non degne di quest\u2019Aula, per\u00f2 posso ripetere l\u2019accennato richiamo dell\u2019onorevole Domined\u00f2 al conflitto fra giurisprudenza dei concetti e quella degli interessi, quando sento molti avvocati, che esercitano la professione a Roma, insorgere contro un ritorno a quella nobilissima antica tradizione, che diede un contributo al progresso della giurisprudenza italiana, niente affatto disprezzabile. Io mi posso rendere conto che molti magistrati che abbiano la casa a Roma vogliano rimanere qui.<\/p><p>PERSICO. Volete la Cassazione a domicilio!&#8230;<\/p><p>BELLAVISTA. Ha detto proprio una grandiosa verit\u00e0. Disse Jehring che \u00abnon c\u2019\u00e8 peggiore ingiustizia della tardiva giustizia\u00bb; non fosse altro che per questo, quando si attende lungamente per avere resa giustizia, qui a Roma, che accentra tutto, dovrebbero ripristinarsi le Cassazioni regionali.<\/p><p>Io, anzi, vorrei perfezionare il raffronto: noi la si vuole a domicilio la giustizia: l\u2019onorevole Persico la vuole addirittura alla sua dimora, e questo \u00e8 ancora peggiore! (<em>Ilarit\u00e0<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Noi possiamo con sicura e tranquilla coscienza rispondere alle obiezioni che sono state fatte qui contro il decentramento delle Cassazioni. Si \u00e8 parlato dell\u2019unit\u00e0 della giurisprudenza, ma non \u00e8 mica questo un argomento che si possa confortare coi testi. \u00c8 di quegli argomenti verbali che inducono spesso il giudice inglese a dire: \u00abAvvocato, mi faccia leggere questa sentenza\u00bb, quando essa \u00e8 soltanto annunciata e la carta non si accompagna all\u2019affermazione.<\/p><p>Purtroppo, e forse senza purtroppo, non c\u2019\u00e8 stata questa unit\u00e0 giurisprudenziale o, quando c\u2019\u00e8 stata una unicit\u00e0 giurisprudenziale, c\u2019\u00e8 stata quella che i romani chiamavano l\u2019<em>ignava ratio<\/em>, una pigrizia di adeguamento al precedente ed il precedente ha avuto forza di legge per il susseguente.<\/p><p>E se cos\u00ec non deve essere, perch\u00e9 il principio basilare \u00e8 che valga l\u2019autorit\u00e0 della ragione e non la ragiona dell\u2019autorit\u00e0, il caso va esaminato con conforto dei precedenti, al lume dei precedenti, ma esaminato ogni volta <em>funditus<\/em>, come se fosse un caso nuovo.<\/p><p>Vorrei citare gli strani contrasti fra la giurisprudenza del giorno 15 e la giurisprudenza del giorno 16. Solo che a volte cambi un consigliere, cambia la giurisprudenza. Del resto, giustamente, gli onorevoli Crispo e Villabruna hanno detto: \u00abAmmesso e concesso che esista questa unicit\u00e0 della giurisprudenza, \u00e8 poi cosa veramente utile, \u00e8 veramente utile, pur cui si debba adesso affidare il progresso del diritto?\u00bb. Non lo credo affatto.<\/p><p>Aspetto che lo dimostri l\u2019onorevole Persico. Cosa c\u2019\u00e8 di contrario? C\u2019\u00e8 che si obbedisce a quello che potrebbe farci entrare nel principio della concentrazione processuale. Questo va inteso non soltanto nella fase del processo, che \u00e8 costituita dal procedimento di primo o secondo grado, ma anche del processo nella sua interezza. Fino a quando il giudicato viene a cristallizzare la dichiarazione del giudice, perch\u00e9 sfuggire a questo principio di concentrazione che \u00e8 cos\u00ec profondamente inteso dal processo? Perch\u00e9, in sostanza, aspettare tanto tempo perch\u00e9 si cristallizzi il giudicato? Non fosse altro per questa ragione tecnica, spaziale e cronologica, bisogna ritornare alle nostre gloriose e vecchie Corti e alle nostre vecchie e gloriose tradizioni.<\/p><p>E conchiudo, onorevoli colleghi. Si \u00e8 detto e si \u00e8 ripetuto che i magistrati meritano la fiducia della Nazione. Hanno fatto bene anche sotto la dittatura. Di questo posso darne una personale testimonianza; anche sotto il famoso ventennio, come Vittorio Emanuele Orlando ha ricordato a Firenze l\u2019altro giorno, la toga si mantenne nella grande maggioranza dei casi dignitosa e fiera, e fu forse l\u2019unica superstite che nei tribunali, attraverso il diritto, che \u00e8 ottima trincea, pot\u00e9 sparare le ultime cartucce contro la tirannia.<\/p><p>GASPAROTTO. Soprattutto gli avvocati.<\/p><p>BELLAVISTA. Anche i magistrati. Ricordo un fatto che ascrivo ad onore della quinta sezione del tribunale di Palermo, presso cui ebbi l\u2019onore di difendere nel 1937. Fu tradotto, appellante dalla Pretura di Ustica, un confinato politico che era nipote del Negus, Isacco Menghest\u00f9. Fu denunciato a Roma perch\u00e9 aveva parlato contro il regime; era stato condannato al confino per cinque anni. Tra le prescrizioni accessorie della legge di pubblica sicurezza, articoli 186, 189, il direttore della colonia di confino aveva inserito quella di salutare romanamente. L\u2019abissino si rifiut\u00f2. Fu denunciato per contravvenzioni agli obblighi del confino, secondo le norme della legge di pubblica sicurezza. Il pretore, per essersi costui rifiutato di salutare romanamente gli agenti di custodia, gli diede un anno di arresto. Si appell\u00f2 al tribunale di Palermo. Bene, quel tribunale ebbe il coraggio di dire che il fatto costituiva illecito amministrativo e non penale; e lo mand\u00f2 assolto.<\/p><p>Mi piace ora ricordare quei giudici, che anche sotto le minacce e le persecuzioni, riaffermarono quelle doti di indipendenza, che sono la caratteristica di tutti coloro che indossano la toga. Garantiamo i magistrati, e da loro una sola cosa dobbiamo augurarci: che possano mantener fede alla invocazione di Cicerone: avere soltanto una obbedienza, essere schiavi di una sola cosa, maestosa, augusta, che si foggia in questa Aula: la Legge. <em>Servi legum esse debemus, ut liberi esse possimus. <\/em>(<em>Applausi \u2013 Congratulazioni<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE. \u00c8 iscritto a parlare l\u2019onorevole Persico. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>PERSICO. Onorevole signor Presidente, onorevoli colleghi, non credo che, arrivati a questo punto, si possano pi\u00f9 fare discorsi di fondo sul problema della Magistratura. Gi\u00e0 quindici oratori hanno detto tutto quello che era possibile: ed allora io penso di seguire il consiglio dato dall\u2019illustre Presidente, cio\u00e8 dire soltanto le cose necessarie per esprimere il mio pensiero su problemi sui quali ho a lungo meditato in pi\u00f9 di quarantacinque anni di esercizio professionale.<\/p><p>Svolger\u00f2 quindi uno per uno i vari emendamenti da me presentati.<\/p><p>Comincio dal Titolo IV: La Magistratura.<\/p><p>A me pare profondamente errata questa dicitura, perch\u00e9 \u00abMagistratura\u00bb non vuol dire altro che una congregazione di uomini, i quali si distinguono per alcune funzioni e, direi, anche per una loro veste esteriore: la toga e il tocco.<\/p><p>La Magistratura \u00e8 composta di organi diversi, non di organi unitari, ha sfere di competenza diverse, attribuzioni diverse.<\/p><p>Quindi, noi dobbiamo arrivare ad un\u2019altra formula pi\u00f9 chiara e pi\u00f9 precisa. N\u00e9 si dica, come la relazione del Presidente Ruini, che per il potere legislativo abbiamo adoperato la parola \u00abParlamento\u00bb e per il potere esecutivo la parola \u00abGoverno\u00bb; perch\u00e9 Parlamento e Governo sono, s\u00ec, due organi complessi, ma sono organi unitari.<\/p><p>Invece di \u00abMagistratura\u00bb potremmo adoperare due diverse espressioni assai pi\u00f9 esatte: \u00abPotere giudiziario\u00bb, oppure \u00abOrdine giudiziario\u00bb.<\/p><p>L\u2019espressione \u00abOrdine giudiziario\u00bb ricorda troppo lo Statuto albertino e ricorda le ragioni per cui quello Statuto prefer\u00ec parlare di \u00abOrdine giudiziario\u00bb. La giustizia si amministrava in nome del re; l\u2019ordine giudiziario era l\u2019esecutore della giustizia reale.<\/p><p>Meglio \u00abPotere giudiziario\u00bb. Gi\u00e0 lo Statuto belga del 1831 intitolava \u00ab<em>Du pouvoir judiciaire<\/em>\u00bb il capitolo che corrisponde perfettamente alla materia del nostro titolo. N\u00e9 ci disturba il ricordo della tripartizione dei poteri di Montesquieu, perch\u00e9 credo che i due secoli trascorsi abbiano rinverdito la portata di tale distinzione. Si sono fatte infinite critiche alla teoria del Montesquieu; ma gli scrittori moderni dimostrano che egli fondamentalmente aveva ragione e che di fatto i poteri dello Stato non vanno distribuiti diversamente.<\/p><p>Il potere giudiziario, secondo me, \u00e8 forse anche pi\u00f9 importante del legislativo e dell\u2019esecutivo, perch\u00e9 assicura a tutti i cittadini la tutela delle loro libert\u00e0, la difesa dei loro diritti, la protezione dei loro interessi; \u00e8 il potere classico, il potere fondamentale, il pi\u00f9 antico e il pi\u00f9 geloso.<\/p><p>Non soltanto io, ma anche l\u2019onorevole Leone, nella sua relazione, insiste perch\u00e9 si dica \u00abPotere giudiziario\u00bb; ed insiste perch\u00e9, in questo modo, si introduce gi\u00e0 nel Titolo il criterio dell\u2019autonomia del potere giudiziario rispetto agli altri poteri statali, perch\u00e9 in questo modo si slega l\u2019organizzazione del potere giudiziario da quella degli altri rami funzionali, in modo che questo potere non sia una forma di burocrazia qualificata, paragonabile alle varie forme burocratiche, ma sia qualche cosa che ha un\u2019essenza sua propria, in quanto amministra quella suprema funzione che \u00e8 la giustizia, per cui un uomo acquista la facolt\u00e0 di giudicare e di condannare altri uomini: quasi divina facolt\u00e0!<\/p><p>Questa mia idea \u2013 che del resto vedo condivisa da alcuni colleghi, i quali hanno fatto identiche proposte, come l\u2019onorevole Romano, l\u2019onorevole Mastino ed altri \u2013 vedrete che sar\u00e0 tanto pi\u00f9 chiara in quanto io, in quello che dir\u00f2 tra breve, cercher\u00f2 di dimostrarvi, che un vero e proprio \u00abpotere giudiziario\u00bb \u00e8 quello al quale bisogner\u00e0 arrivare, quando vi parler\u00f2 dell\u2019elettivit\u00e0 dei magistrati minori e delle funzioni giudicanti da dare in misura molto maggiore alla giuria.<\/p><p>Passo subito all\u2019articolo 94, che \u00e8 veramente un ben congegnato articolo, per la forma drastica con cui \u00e8 compilato, con una frase, che potrebbe essere iscritta lapidariamente sui palazzi di giustizia: \u00abI magistrati dipendono soltanto dalla legge, che interpretano ed applicano secondo coscienza\u00bb. Vorrei proporre un\u2019aggiunta al primo comma di questo articolo. Quando si afferma che \u00abla giustizia \u00e8 esercitata in nome del popolo\u00bb, cio\u00e8 che le sentenze sono intestate in nome del popolo \u2013 e si scelse questa forma come preferibile a quella \u00abin nome della legge\u00bb \u2013 vorrei che si dicesse: \u00abin nome del popolo italiano\u00bb, perch\u00e9 mi pare giusto che si renda a tutti noto che \u00abin nome del popolo italiano\u00bb \u2013 di questa comunit\u00e0 millenaria del popolo italiano, che risorge e risorger\u00e0 sempre indomita dalle pi\u00f9 dure cadute, compresa l\u2019ultima recentemente e ingiustamente subita \u2013 \u00e8 data al giudice la facolt\u00e0 di emanare le sue sentenze.<\/p><p>Mi pare inutile soffermarmi sul divieto di appartenenza alle associazioni segrete. C\u2019\u00e8 l\u2019articolo 13, da noi gi\u00e0 approvato, e, come l\u2019onorevole Bellavista ha ricordato poco fa, ci\u00f2 che \u00e8 reato nei confronti degli altri cittadini, lo \u00e8 egualmente nei confronti del magistrato, sia che si tratti di peculato, di concussione, o di altro. Se una attivit\u00e0 \u00e8 proibita per tutti, \u00e8 proibita anche per il magistrato: ci\u00f2 \u00e8 lapalissiano.<\/p><p>Voglio invece dirvi qualcosa sulla negata iscrizione ai partiti politici. Si tratta di una mia vecchia idea, e molti colleghi sanno che, durante il periodo clandestino, mi dilettai a scrivere un libro sulla Magistratura, un piccolo libro molto sintetico, in cui sono accennate parecchie nuove idee che speravo i colleghi avrebbero poi sviluppato; ma la cosa non \u00e8 avvenuta. In tale libro scrivevo: \u00abI magistrati debbono considerare la loro missione come un vero e proprio sacerdozio e conseguentemente non potranno iscriversi ad alcun partito politico, in quanto deve essere evitato, come per la moglie di Cesare, anche il pi\u00f9 remoto e lontano sospetto sulla indipendenza ed imparzialit\u00e0 di esercizio della loro funzione\u00bb. Diceva test\u00e9 l\u2019onorevole Musotto che l\u2019iscrizione ad un partito non fa sorgere nessun vincolo coattivo e che il giudice iscritto ad un partito rimane sempre libero nel dare le sue sentenze e nel pronunziare i suoi giudicati. D\u2019accordo: nessuno di noi pensa che il giudice iscritto ad un partito si faccia influenzare dal partito al quale appartiene nell\u2019esercizio delle sue altissime e delicate funzioni. Ma noi dobbiamo pensare anche alla impressione che pu\u00f2 venir suscitata nel cittadino che chiede giustizia, il vedere che i tre giudici i quali devono decidere della sua causa hanno all\u2019occhiello un certo distintivo di partito politico, mentre il giuspetente non lo ha, o peggio ne ha un altro diverso. Ed allora nasce il dubbio che questo fatto possa profondamente turbare l\u2019andamento della giustizia. Si capisce, amico Musotto, che anche i magistrati appartengono idealmente ad un partito, che votano per un partito e che possono essere anche eletti deputati nelle liste di un partito, come indipendenti. Abbiamo qui un esempio: l\u2019amico Nobile, eletto in una lista di partito senza appartenere a quel partito. Nulla di male: questo \u00e8 possibile! Potranno anche i magistrati aspirare a diventar senatori attraverso il collegio uninominale, senza essere iscritti a determinati partiti.<\/p><p>La non iscrizione ad un partito non vincola il loro pensiero politico, ma lo vincolerebbe invece una manifestazione esterna, perch\u00e9, come dicevo nel mio scritto, la Magistratura \u00e8 come la moglie di Cesare, che non deve dare luogo a sospetti.<\/p><p>E passo all\u2019articolo 95. L\u2019articolo 95 \u00e8 quello che stabilisce l\u2019unicit\u00e0 della giurisdizione. Badate, senza unicit\u00e0 nella giurisdizione cessa la stessa indipendenza della Magistratura. Nel libricino da me ricordato io non ammetto nessuna giurisdizione all\u2019infuori di quella del magistrato ordinario. Mi sono anche manifestato contrario al Consiglio di Stato, e credo che bene le sue funzioni giurisdizionali potrebbero essere attribuite a speciali tribunali amministrativi, sia regionali, sia centrale; ma sempre nell\u2019ordine della Magistratura, sempre come una forma di Magistratura ordinaria, che sarebbe specializzata in tali determinate materie. Noi, per\u00f2, abbiamo gi\u00e0 approvato l\u2019articolo 93, secondo il quale sia per il Consiglio di Stato, sia per la Corte dei Conti \u00e8 stabilita una disciplina autonoma, e quindi non possiamo ritornare su questo argomento. Quando faremo le leggi speciali per stabilire le funzioni e l\u2019organizzazione della Corte dei conti e del Consiglio di Stato, potremo in qualche modo coordinare le loro attribuzioni con quella della Magistratura ordinaria, soprattutto attraverso il ricorso alla Corte di Cassazione unica di Roma, che dovr\u00e0 decidere anche le questioni riguardanti il diritto amministrativo. E questo sar\u00e0 uno dei modi per unificare la giurisdizione.<\/p><p>Ma vi \u00e8 un punto sul quale ho creduto opportuno di presentare un emendamento, ed \u00e8 quello che riguarda i tribunali militari. L\u2019onorevole Gasparotto ha presieduto, da par suo, una Commissione, della quale ho fatto parte anche io, come Villabruna ed altri colleghi di questa Assemblea, nella quale abbiamo esaminato a lungo il problema dell\u2019ordinamento della giustizia militare, e lo abbiamo esaminato tenendo presenti e valutando le obiezioni dell\u2019onorevole Palermo, l\u2019unico oppositore che parl\u00f2 in Commissione. Poi, abbiamo avuto una lettera dell\u2019onorevole Calamandrei che si \u00e8 associato genericamente all\u2019onorevole Palermo, senza dirne le ragioni, certo per la sua alla esperienza di giurista. Ma l\u2019opposizione dell\u2019onorevole Palermo fu respinta dalla totalit\u00e0 della Commissione, e non perch\u00e9 non riconoscessimo molle cose giuste in quello che diceva, cio\u00e8 che la Magistratura militare deve essere congegnata in modo da garantire tutte le libert\u00e0 del cittadino che veste la divisa del soldato, che devono essere assicurate tutte le possibilit\u00e0, perch\u00e9 la difesa sia garantita e perch\u00e9 la legge sia applicata severamente ma giustamente. Lo stesso onorevole Palermo che cosa propone? Propone che si formino delle giurisdizioni miste, dei collegi composti di giudici togati con due ufficiali. Voi immaginate che cosa sarebbe entrare nel Palazzo di Giustizia, uscire da una sezione penale ed entrare in un\u2019altra dove vi sono due ufficiali in alta uniforme che siedono a fianco dei giudici ordinari! Diceva ieri il collega Villabruna, che con la sua togata eloquenza ricorda i bei tempi dell\u2019antico parlamento subalpino, che cosa sarebbe un collegio giudiziario, in cui uomini e donne si riunissero in camera di consiglio per emanare una sentenza? Cos\u00ec sembra a me che si potrebbe pensare di questo strano collegio, composto di ufficiali e di uomini di toga! In tempo di pace dovrebbe esserci un tribunale militare, creato da una legge speciale, e non vedo perch\u00e9 la giustizia militare non potrebbe dipendere dal Ministero della giustizia, anzich\u00e9 da quello delle forze armate. La giustizia militare potrebbe essere benissimo un organo dipendente dal Ministero della giustizia, cio\u00e8 una delle tante forme in cui si svolge la funzione giudiziaria. Basti pensare che abbiamo dei casi nei quali, in tempo di pace, si deve applicare il Codice penale militare di guerra. Abbiamo il caso di urgente e assoluta necessit\u00e0 (articolo 5 del Codice penale militare di guerra), abbiamo il caso dei corpi di spedizione all\u2019estero (art. 9), quello di operazioni militari per motivi di ordine pubblico (art. 10), quello della mobilitazione generale e parziale (art. 11). Quindi ci vuole una giustizia militare anche in tempo di pace.<\/p><p>E se non esiste in tempo di pace, come si pu\u00f2 creare a un tratto quando scoppia la guerra?<\/p><p>N\u00e9 si dica che in tempo di guerra si possa formare in tre giorni un tribunale militare. In ogni modo senza la funzione non si pu\u00f2 creare l\u2019organo. \u00c8 vero che i tribunali militari debbono servire sopra tutto in tempo di guerra; quindi manteniamo tali tribunali in tempo di pace soltanto per i reati commessi dai militari e come una speciale giurisdizione, che rientra nelle forme di tutte le altre funzioni giudiziarie.<\/p><p>Comunque, l\u2019onorevole Gasparotto ha presentalo a questo riguardo un sagace emendamento, ed egli lo svolger\u00e0 a suo tempo con la competenza che gli deriva dall\u2019esser stato due volte Ministro della guerra e Presidente della Commissione che ha esaminato a fondo la materia.<\/p><p>E vengo all\u2019argomento cruciale di questo dibattito: io non ero purtroppo presente quando ieri sera ha parlato l\u2019amico onorevole Carboni, ma non ho inteso nessuno, finora, difendere l\u2019istituto della giuria. Questo tormentato istituto \u00e8 stato assalito da ogni parte ed \u00e8 curioso che sia stato criticato sopra tutto dai suoi figli pi\u00f9 cari e prediletti.<\/p><p>Ho inteso parlare a questo riguardo anche il collega Alessandro Turco, del quale sono amico da tanti e tanti anni, e che ha formato la sua fama di studioso e di avvocato battendosi con eccezionale valore dinanzi a tutte le Corti di assise della sua Calabria.<\/p><p>Cos\u00ec, o amico Porzio, lei che \u00e8 anche oggi un trionfatore dinanzi a tutte le giurie d\u2019Italia, ed \u00e8 colui che ha fatto sempre prevalere le ragioni della giustizia, non credo che abbia mai captato ai giurati con le lusinghe della sua eloquenza smagliante un verdetto ingiusto.<\/p><p>Ora, il giurato \u00e8 il giudice popolare per eccellenza: attraverso la giuria la giustizia viene amministrata dal popolo, e non perch\u00e9 \u00abin nome del popolo\u00bb si pronuncia la sentenza, come diceva ieri il collega Villabruna, perch\u00e9 questo non significherebbe proprio niente.<\/p><p>La giustizia viene dal popolo solo in quanto nei processi delle Corti di assise vi \u00e8 la giuria, e la giuria non \u00e8, come si \u00e8 detto, un istituto solamente inglese. E vero che non possiamo dimenticare le affermazioni di Lord Brougham, il quale diceva \u00abche Parlamento e Gabinetto non esistono se non per far raccogliere dodici indipendenti giudici in una Corte d\u2019assise\u00bb, e dello storico Karcher, il quale scriveva \u00abche il Foro e la Magistratura, assistiti dal giur\u00ec, costituiscono il fondamento pi\u00f9 solido nel quale sono piantate le libert\u00e0 della vecchia Inghilterra\u00bb. Ma non \u00e8 vero che in Italia la giuria non si sia acclimatata: \u00e8 entrata nel 1848 nell\u2019amministrazione della giustizia per i delitti di stampa e nel 1859 fu estesa a tutti \u00ec reati pi\u00f9 gravi. E quindi quasi un secolo che funziona, salvo la parentesi fascista, che travolse con la giuria tutti gli istituti giudiziari. Anche il nostro illustre collega Calamandrei ha affermato, nell\u2019articolo 21 del suo progetto, le necessit\u00e0 della giuria. E tra i nostri antichi proceduristi ricordiamo il Casorati, il quale scriveva: \u00abnon appena ad un popolo \u00e8 concesso di respirarr le prime arie di libert\u00e0, tosto compare nella sua legislazione l\u2019istituto dei giurati: se questo \u00e8 combattuto e distrutto per un istante, ritorna alla vita poco dopo pi\u00f9 rigoglioso di prima\u00bb.<\/p><p>Del resto, il problema in Italia \u00e8 gi\u00e0 risolto. Noi abbiamo una legge pubblicata sulla <em>Gazzetta Ufficiale<\/em> del 4 luglio 1946, il regio decreto-legge 31 maggio 1946, n. 546, firmato dall\u2019onorevole Togliatti, col quale si ristabiliscono le Corti d\u2019assise. E il collega Gullo, qui presente, ha presentato all\u2019Assemblea tre disegni di legge, nn. 3, 4 e 5, coi quali si fissano le norme di procedura per i reati di competenza delle Corti d\u2019assise e quelle per l\u2019ordinamento delle Corti stesse, progetti che dovremo presto discutere.<\/p><p>Quindi, amico Turco, se mi dice che l\u2019istituto della giuria \u00e8 imperfetto, posso anche convenire con lei. Gi\u00e0, istituti perfetti non ne conosco nessuno. Forse soltanto da qui a centomila anni, in un regime di perfetta bont\u00e0, in cui ogni cittadino faccia il suo dovere per impulso del suo animo, senza bisogno di leggi e di magistrati, potremo avere istituti perfetti. Oggi abbiamo degli istituti imperfetti, ma non imperfettibili, amico Turco, anzi perfettibilissimi. Ho proposto un emendamento che far\u00e0 un po\u2019 sorridere i colleghi, perch\u00e9 lo troveranno avveniristico e troppo rivoluzionario.<\/p><p>Io propongo di sostituire le ultime parole dell\u2019articolo 96 \u00abnei processi di Corte di assise\u00bb con le altre \u00abnei processi penali\u00bb. Direte: che roba \u00e8 questa? \u00c8 una mia antica idea, che ho illustrato in quel piccolo libretto di cui vi ho fatto cenno. Eccetto la giustizia penale pretorile, che \u00e8 quella delimitata dall\u2019articolo 31 del Codice di procedura penale, pi\u00f9 tutte le contravvenzioni, pi\u00f9 i reati colposi, pi\u00f9 quelli punibili a querela di parte, e che si potrebbe anche estendere ad un maggior numero di reati, ritengo che tutti gli altri processi penali dovrebbero essere giudicati da una giuria. E distinguo: quelli che oggi andrebbero alle Corti d\u2019assise, secondo i concetti tradizionali, dovrebbero essere di competenza di una \u00abgrande giuria\u00bb, mentre gli altri andrebbero davanti ad una \u00abpiccola giuria\u00bb.<\/p><p><em>Una voce al centro.<\/em> E l\u2019appello?<\/p><p>PERSICO. Nella mia \u00ab<em>Nuova Magistratura<\/em>\u00bb c\u2019\u00e8 anche l\u2019appello; vuol dire che il libro, per quanto breve, non \u00e8 stato letto da nessuno. Piccola giuria: tre giurati, presidente e giudice relatore; grande giuria: cinque giurati, presidente e giudice relatore. Con questa specialit\u00e0: che tutte le volte che, per dichiarazione delle parti o per la natura del processo, sorga una questione tecnica, almeno due dei giurati dovranno essere esperti della materia. Si tratter\u00e0 di falsificazione di moneta, ci saranno due giurati funzionari della Zecca; saranno reati di falsa scrittura, vi saranno due periti calligrafici, ecc.<\/p><p>\u00c8 complicato questo congegno? Tutti i congegni nuovi sono complicati; tutte le macchine, prima di cominciare a girare, hanno l\u2019avvio faticoso, ma poi saranno lubrificate e si correggeranno i difetti.<\/p><p>Anche la Regione \u00e8 ancora una cosa nuova; non sappiamo come funzioner\u00e0: chiss\u00e0 quante leggi dovremo fare per poterla attuare. E cos\u00ec sar\u00e0 di queste \u00abpiccole e grandi giurie\u00bb da me ideate.<\/p><p>E badate, i giurati, secondo me, dovranno essere eletti e non estratti a sorte. Saranno eletti dai Consigli regionali che ne formeranno le liste, e dovranno avere un titolo di studio non inferiore alla maturit\u00e0 classica o tecnica, cio\u00e8 dovranno essere arrivati alle soglie dell\u2019universit\u00e0. Quindi saranno giudici competenti e responsabili, e non avranno soltanto la licenza elementare, come nel progetto proposto, e saranno in numero limitato. Sar\u00e0 un alto onore per i cittadini italiani sedere come giudici, perch\u00e9 questo dovete pensare, o amici miei: noi vogliamo instaurare una nuova e moderna democrazia, ma quando c\u2019\u00e8 un dovere da compiere non la vogliamo pi\u00f9. Vogliamo tutti gli onori, tutti i vantaggi, ma, quando c\u2019\u00e8 un fastidio, non ne vogliamo sapere. Quando si estraevano i giurati, tutti trovavano mille scuse per essere scartati: \u00abdebbo partire\u00bb, \u00abdebbo fare questo o quello\u00bb, \u00abnon posso partecipare per impegni del mio ufficio\u00bb, ecc. Questo significa, onorevoli colleghi, che non si \u00e8 intesa l\u2019importanza di alcune istituzioni democratiche. Molti vogliono la democrazia senza le forme democratiche! (<em>Interruzioni<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>E allora seguitiamo ad arare la terra con il pungiglione di No\u00e8, o di Abramo. Non possiamo ripetere ad ogni novit\u00e0: cos\u00ec faceva mio nonno. Oggi dobbiamo fare diversamente. Ecco perch\u00e9 non possiamo avere pochi magistrati. L\u2019Inghilterra ha invece quindici o ventimila magistrati onorari, cio\u00e8 dei giudici non professionali, che d\u00e0nno la loro valida opera all\u2019amministrazione della giustizia.<\/p><p>lo credo quindi che, mutato il sistema, cio\u00e8 eletti i giurati, e non estratti a sorte, ridotto il loro numero, elevata la loro dignit\u00e0 e la loro funzione, noi potremo veramente creare un corpo di giudici popolari che non daranno pi\u00f9 luogo a quei verdetti scandalosi, per cui, in altri tempi, si fece tanto chiasso. Ricordo per\u00f2 migliaia di processi nei quali la giuria fece il suo dovere; ricordo, per esempio, il processo Murri, in cui, nonostante tutte le pressioni da ogni parte esercitate, i giurati fecero giustizia coraggiosa ed esemplare.<\/p><p>L\u2019istituto della giuria, onorevoli colleghi, non ha ancora fatta la sua completa esperienza: questo \u00e8 il problema. Noi dobbiamo dare la possibilit\u00e0 a questo istituto di funzionare seriamente, nel clima della riconquistata libert\u00e0: esso sar\u00e0 veramente la prova del fuoco della nuova democrazia.<\/p><p>E passo rapidamente all\u2019articolo 97, che \u00e8 quello che deve fissare l\u2019indipendenza del potere giudiziario: \u00e8 la vecchia questione delle guarentigie della Magistratura. Noi abbiamo avuto una legge, forse l\u2019unica dopo quella fondamentale del 1865, che ha affrontata la questione: la legge Orlando 24 luglio 1908, n. 481. Orlando vide il problema e lo risolse col suo altissimo ingegno di giurista e di avvocato, e cre\u00f2 i Consigli disciplinari presso le Corti d\u2019appello per i giudici e la Suprema Corte disciplinare per i magistrati superiori.<\/p><p>Tale Corte era composta di sei magistrati e di sei senatori; precorrendo cio\u00e8 quella forma di collegio misto che la Commissione dei Settantacinque ha proposta. Ma poi abbiamo avuto recentemente il regio decreto-legge 31 maggio 1946 del Ministro Togliatti. Egli ha creato il Consiglio Superiore della Magistratura con soli magistrati: il primo presidente della Corte di cassazione, presidente il procuratore generale della Corte stessa, undici membri effettivi e sei supplenti eletti dai magistrati. Dunque, oggi noi, in fondo, dovremmo fare un passo indietro, in quanto abbiamo vigente la legge Togliatti, che costituisce il Consiglio Superiore della Magistratura nella forma che sarebbe desiderata dai magistrati, cio\u00e8 il cosiddetto autogoverno \u2013 parola che non dice niente, perch\u00e9, come osservava l\u2019onorevole Bozzi l\u2019altro giorno molto chiaramente, non \u00e8 che si vuol governare in questo modo l\u2019amministrazione della giustizia, ma si tratta dell\u2019autogoverno del corpo giudiziario \u2013 che si pu\u00f2 anche ammettere. Come arriverei ad ammettere anche l\u2019elettivit\u00e0 interna per le cariche della magistratura: cio\u00e8 la nomina dei consiglieri di Cassazione da parte dei consiglieri di Corte d\u2019appello, e dei consiglieri di Corte d\u2019appello da parte dei giudici di tribunale.<\/p><p>Questo \u00e8 un progetto che potremo discutere un giorno \u2013 forse non sar\u00f2 presente \u2013 quando si dovr\u00e0 deliberare sul nuovo ordinamento giudiziario e sui nuovi Codici di procedura civile e penale.<\/p><p>Dunque, il principio dell\u2019autogoverno non solo \u00e8 entrato nella nostra legge, ma in questo momento \u00e8 in atto. Allora si tratta di vedere quale sistema si potrebbe scegliere perch\u00e9 questo autogoverno non diventi \u2013 come \u00e8 stato detto da un autorevolissimo collega, con parola veramente plastica \u2013 un \u00abmandarinato\u00bb. Non vogliamo un corpo di mandarini; vogliamo un corpo che senta la influenza della vita; che si colleghi agli altri poteri dello Stato. Non vogliamo che il \u00abpotere giudiziario\u00bb si chiuda in una torre di avorio, ma sia confluente con gli altri poteri e ne sia anche controllato. I metodi non potrebbero essere che tre. Il metodo del \u00abcancelliere di giustizia\u00bb, che \u00e8 stato adottato dalla sola Costituzione finlandese. Il cancelliere di giustizia, nominato dal Parlamento o dal Presidente della Repubblica, tra i magistrati, dovrebbe intervenire al Consiglio dei Ministri. Sarebbe una norma strana e lontana dalle nostre consuetudini e dalle nostre idee. Ma poi non credo che con questo sistema si arriverebbe ad alcun risultato pratico, in quanto il cancelliere di giustizia, l\u2019altissimo magistrato che andrebbe a sedere nel Consiglio dei Ministri, in fondo farebbe su per gi\u00f9 quello che fa attualmente il guardasigilli. Allora, tanto vale affidare a lui questa funzione; ma, ripeto, cos\u00ec non si risolve il problema.<\/p><p>Quindi, bisogna ricorrere ad un organo estratto, o totalmente o parzialmente, dalla Magistratura, e allora si potrebbe ritornare a quello che ha istituito l\u2019onorevole Orlando nella sua legge del 1908 o restare a quello della recentissima legge Togliatti. Ma sorge il problema se questo organo collegiale debba esser composto di soli magistrati, o se in esso convenga ammettere anche l\u2019elemento cosiddetto laico.<\/p><p>Il progetto Calamandrei (art. 17) era perch\u00e9 fosse composto di soli magistrati. Anzi, nella seduta del 5 dicembre 1946 della seconda Sezione della seconda Sottocommissione per la Costituzione, l\u2019onorevole Calamandrei, rispondendo ad una esplicita domanda dell\u2019onorevole Targetti, ebbe a dire che, a suo avviso, il Consiglio superiore dovrebbe esser composto esclusivamente di magistrati. Poi, nella seduta del 4 marzo 1947 di quest\u2019Assemblea, l\u2019onorevole Calamandrei ha fatto macchina indietro, dicendo che il gesto compiuto da un altissimo magistrato gli aveva fatto cambiare completamente d\u2019opinione.<\/p><p>Io ammiro l\u2019ingegno di Calamandrei; l\u2019altro giorno l\u2019ho ascoltato con riverenza a Firenze, quando ha commemorato con parole veramente commoventi il martire avvocato Enrico Bocci, tormentato e trucidato dai nazifascisti; ma nella seduta del 4 marzo non l\u2019ho riconosciuto. Un principio, o \u00e8 buono, o \u00e8 cattivo, che poi nella vita di un magistrato possa capitare un involontario infortunio (e non spetta a noi giudicarlo) non pu\u00f2 costituire ragione sufficiente per cambiare un\u2019opinione maturata, efficacemente espressa e fissata in una proposta di legge.<\/p><p>Ma, pur senza andare, come l\u2019amico Calamandrei, sulla via di Damasco, ho voluto riflettere a lungo sulla questione, e mi sono convinto che un Consiglio superiore composto di soli magistrati potrebbe dar luogo a qualche inconveniente e distaccare troppo dagli altri organi dello Stato il corpo della Magistratura. Perci\u00f2 ho presentato un emendamento cos\u00ec concepito: \u00abIl Consiglio Superiore della Magistratura, presieduto dal Presidente della Repubblica\u00bb \u2013 e a questa Presidenza io tengo, amico Villabruna, non per un pennacchio, non per un cornicione, non per paura di conflitti, ma perch\u00e9 intendo che il Presidente della Repubblica non sia rinchiuso in una teca di cristallo, sia pure tersissimo, ma debba intervenire autorevolmente nella vita dello Stato e non so quale migliore funzione egli potrebbe avere se non quella di presiedere il pi\u00f9 alto organo del potere giudiziario, che dev\u2019essere suprema difesa e sicura garanzia di tutti i cittadini, sicch\u00e9 il Presidente della Repubblica qui ci sta benissimo, come \u00e8 stabilito, del resto, anche nella Costituzione francese \u2013 \u00abIl Consiglio Superiore della Magistratura, presieduto dal Presidente della Repubblica, \u00e8 composto dal primo presidente e dal procuratore generale della Corte di cassazione in qualit\u00e0 di vicepresidenti\u00bb (perch\u00e9 effettivamente funzioner\u00e0, per la complessit\u00e0 dei compiti, diviso in non meno di due sezioni), \u00abda sei membri eletti da tutti i magistrati della Repubblica aventi almeno il grado di giudice, o parificato; da tre membri eletti dalla Camera dei deputati e da tre membri eletti dal Senato della Repubblica fuori dal proprio seno e dagli albi forensi, in modo che sia assicurata la rappresentanza della minoranza\u00bb.<\/p><p>Ho abolito il termine Assemblea Nazionale, perch\u00e9 mi pare che l\u2019Assemblea Nazionale sia ormai morta. Del resto \u00e8 inutile convocare le due Camere insieme, quando ciascuna pu\u00f2 procedere per suo conto alle elezioni dei membri del Consiglio superiore della Magistratura.<\/p><p>Quindi, con questa attenuazione, che non vulnera il principio dell\u2019autogoverno della Magistratura e che in parte sodisfa superiori esigenze, si avrebbe il completo coordinamento del potere giudiziario con gli altri poteri dello Stato: con quello esecutivo mediante la Presidenza del Consiglio da parte del Capo dello Stato; con quello legislativo, attraverso l\u2019elezione di una parte dei membri del Consiglio Superiore fatta dal Senato e dalla Camera. Una parte dei membri, dico, e non la maggioranza, perch\u00e9 la maggioranza deve restare ai magistrati, e questi, essendo in numero di otto, potranno avere quel giusto peso che devono avere per la giusta tutela della necessaria indipendenza del loro Ordine.<\/p><p>Spero quindi che questa formula possa essere accettata dall\u2019Assemblea. E volgo rapidamente alla fine del mio gi\u00e0 lungo discorso.<\/p><p>Articolo 98. Questo articolo ha per me una speciale importanza, ed io propongo qui un nuovo sistema: quello dei magistrati elettivi. Si tratta di un tentativo limitato ai gradi minori, alla giustizia veramente popolare. Del resto non \u00e8 una novit\u00e0. Un progetto del guardasigilli Ettore Sacchi gi\u00e0 proponeva questa Magistratura elettiva, che \u00e8 stata nel pensiero e nei voti degli antichi maestri di democrazia, e che \u00e8 stata sostenuta dinanzi alla seconda Sottocommissione dall\u2019onorevole Targetti. Ma io limito la mia proposta a due soli gradi: il giudice di pace, al quale vorrei affidare una quantit\u00e0 di poteri nuovi: la tenuta dei registri delle persone giuridiche e delle societ\u00e0 commerciali, la potest\u00e0 di procedere alla ventilazione di eredit\u00e0, la potest\u00e0 di citare le parti per un esperimento di conciliazione, ecc.; ed il pretore, sia civile, sia penale.<\/p><p>Come saranno eletti? Bisogner\u00e0 fare una legge speciale. Io credo che, avendo noi gi\u00e0 stabilito l\u2019ordinamento regionale, potrebbe essere il Consiglio regionale ad eleggere questi giudici onorari, tenendo conto di speciali requisiti: dovranno essere uomini saggi e probi, o professori, o avvocati con un certo periodo di esercizio. Essi inoltre dovranno avere un adeguato emolumento e l\u2019alloggio gratuito; ma sono tutte cose da vedersi a suo tempo. Prima bisogna creare questa coscienza nuova dell\u2019alto e nobile dovere di alcuni cittadini, veramente \u00abeletti\u00bb, di saper rendere giustizia.<\/p><p>Bisogna che in Italia si formi questa classe media, conscia dei suoi doveri e dei suoi compiti, questo corpo dirigente della Nazione, che oggi manca. Noi soffriamo di una vera crisi della classe dirigente. Tutto ci\u00f2 che deploriamo in Italia dipende dal fatto che non esiste una classe dirigente, che abbia coscienza dei suoi obblighi e delle sue responsabilit\u00e0. Si dice: la colpa \u00e8 del fascismo; per\u00f2 la nuova classe dirigente non l\u2019ha creata nemmeno la resistenza. Si \u00e8 improvvisata spontaneamente e tumultuariamente dopo il 25 luglio 1943, e dopo la liberazione, ma questa classe dirigente manca ancora, perch\u00e9 il crollo del fascismo \u00e8 stato improvviso e non si erano preparati i nuovi quadri.<\/p><p>Ritornando al nostro argomento, io propongo che i giudici di pace, che i pretori civili e penali siano eletti secondo le modalit\u00e0 stabilite dalla legge.<\/p><p>Certo \u00e8 assai nuovo questo sistema.<\/p><p>TONELLO. No, v\u2019\u00e8 da tanto tempo in Svizzera.<\/p><p>PERSICO. V\u2019\u00e8 in tanti altri Stati. Tutta l\u2019amministrazione giudiziaria inglese ne d\u00e0 l\u2019esempio.<\/p><p>Quindi spero che il principio da me proposto possa essere accettato nella Costituzione. Attraverso una legge speciale, vedremo poi come si dovr\u00e0 praticamente attuare. Ed una parola sola sull\u2019ingresso nella Magistratura delle donne.<\/p><p>Io sono contrario, e credo che basti pensare all\u2019unico esempio letterario di una donna magistrato per essere contrari. (<em>Interruzioni<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Del problema dei tribunali per i minorenni potremo parlare a parte. Anche su tale argomento ho scritto qualcosa, che pu\u00f2 interessare.<\/p><p>Nei collegi dei probiviri \u00e8 ammessa la donna, perch\u00e9 si devono risolvere controversie economiche per le quali l\u2019ingegno femminile ha speciali attitudini. Ma io dico che la donna magistrato non pu\u00f2 esserci e lo dico in base a quanto ha scritto magistralmente Shakespeare che, nel <em>Mercante di Venezia<\/em>, ha fatto giudicare Porzia, e Porzia ha giudicato male, perch\u00e9 se \u00e8 vero che ha dato torto a Shylock, gli ha dato torto con un\u2019astuzia femminile, in quanto ha detto che la libbra di carne si doveva prenderla senza il sangue. E con questa trovata, veramente femminile, con questa scappatoia, ha salvato il debitore di Shylock. Ma se fosse stato giudice un uomo, avrebbe detto: caro Shylock, tu chiedi una cosa che \u00e8 vietata dalla morale; non si pu\u00f2 vendere il proprio corpo. La tua domanda \u00e8 inammissibile, \u00e8 <em>contra legem<\/em>, il tuo contratto \u00e8 nullo. E con una questione di diritto avrebbe risolto il problema, senza ricorrere al cavillo della carne e del sangue. E credo che Shakespeare abbia pensato con questo esempio di dimostrare come la donna non sia la pi\u00f9 indicata per pronunciare sentenze.<\/p><p>V\u2019\u00e8 stata Eleonora D\u2019Arborea, ma era giudicessa nel senso di sovrana; non ha emanato sentenze, ha governato uno Stato. Ed allora vedete che questo problema, che pur ha dei lati seducenti (basti pensare che con una legge recente la Francia ha sanzionato l\u2019ingresso delle donne nella Magistratura), si risolve con gli aspetti pratici della vita. Non \u00e8 possibile che sentenze civili e penali siano date da un collegio misto, o, peggio ancora, da un collegio composto soltanto di donne, perch\u00e9 questa funzione, cos\u00ec grave, cos\u00ec difficile, che procura tante ansie e tante notti insonni, non \u00e8 adatta allo spirito femminile.<\/p><p>Noi vediamo che anche nell\u2019avvocatura, dove le donne sono entrate da molti anni, esse non hanno dato quel contributo che si poteva sperare.<\/p><p>Sono stato un amico e un ammiratore della pi\u00f9 colta donna avvocato, la professoressa Teresa Labriola. Eppure nessun notevole apporto ha potuto dare alla nostra difficile professione. La donna sar\u00e0 la madre dei giudici, sar\u00e0 la ispiratrice dei giudici, ma \u00e8 bene che lasci questa grave e talvolta terribile responsabilit\u00e0 agli uomini.<\/p><p>Una parola sull\u2019articolo 99. Qui bisogner\u00e0 eliminare la parola \u00abretrocessione\u00bb, perch\u00e9 \u00e8 assurdo pensare che un magistrato possa essere retrocesso.<\/p><p>Io avevo fatto nel mio libro un\u2019altra proposta, cio\u00e8 che quando il magistrato, all\u2019epoca dello scrutinio per conseguire il grado superiore, non sia dichiarato idoneo, n\u00e9 a conseguirlo, n\u00e9 a restare nel grado occupato, sia collocato a riposo. Si avrebbe cos\u00ec una specie di selezione permanente, assai utile per il prestigio e la dignit\u00e0 della Magistratura.<\/p><p>Articolo 100. Mi pare necessario che la Magistratura sia dotata di una polizia propria: ecco perch\u00e9 propongo che l\u2019autorit\u00e0 giudiziaria abbia alle sue dirette dipendenze un corpo specializzato di polizia giudiziaria.<\/p><p>Ultimo argomento, ed ho finito, \u00e8 quello della cassazione unica.<\/p><p>Mi dispiace che non sia pi\u00f9 presente l\u2019amico Villabruna, ma v\u2019\u00e8 l\u2019amico Bellavista, che ha voluto anche lui raccoglierne la faretra e lanciarmi uno strale&#8230;<\/p><p>BELLAVISTA. Ma non era avvelenato!&#8230;<\/p><p>PERSICO. Gli avvocati romani vogliono la cassazione a Roma \u2013 ha egli detto \u2013 perch\u00e9 fa loro comodo, perch\u00e9 cos\u00ec hanno la cassazione a domicilio.<\/p><p>No, non \u00e8 questa la ragione: Roma \u00e8 il centro pulsante della vita nazionale, perch\u00e9 a Roma v\u2019\u00e8 il Capo dello Stato, perch\u00e9 a Roma v\u2019\u00e8 il Governo. Per il decentramento amministrativo vi sono le Regioni, che snelliscono il funzionamento burocratico, che avvicinano al cittadino gli organi centrali; ma non la cassazione. \u00c8 il pretore che deve essere vicino al cittadino, non la Corte suprema di cassazione, che deve regolare tutta la vita giuridica nazionale. Perfino gli Stati federali hanno una cassazione unica, gli Stati Uniti d\u2019America hanno con la <em>Supreme Court of the United States<\/em>, l\u2019Inghilterra con lo <em>Appeal to the House of Lords<\/em>. Io potrei farvi l\u2019elenco di tutti gli Stati che hanno una cassazione unica. Perfino la Germania, che era federalista, aveva la cassazione unica a Lipsia.<\/p><p>A me pare che sia cosa che stoni anche all\u2019orecchio parlare di cassazioni plurime in uno Stato unitario: \u00e8 un vero e proprio assurdo! Solo se si arrivasse ad una Confederazione, potremmo avere le varie cassazioni: la cassazione siciliana per lo Stato siciliano, la cassazione sarda per lo Stato sardo, la cassazione milanese per lo Stato lombardo, ecc.<\/p><p>Io ho discusso alla gloriosa cassazione civile di Napoli. So quali preclarissimi ingegni vi hanno dominato. Tra gli ultimi ricordo i colleghi Grippo e Ianfolla, che poi hanno brillato col loro grande ingegno anche alla Corte suprema di Roma.<\/p><p>L\u2019ordine del giorno dell\u2019amico Villabruna ha carattere piemontese. Guardate le firme. Se ne sarebbero potuti fare altri tre identici: uno siciliano, uno toscano e uno napoletano; ma questo non avrebbe cambiato nulla. Dice l\u2019onorevole Villabruna, che alle altre ragioni esposte si aggiunge il fatto del grave disagio e della rilevantissima spesa che occorre affrontare per permettere agli avvocati dell\u2019Alta Italia di recarsi a discutere dinanzi al Supremo collegio.<\/p><p>Ma se con un volo di aeroplano si va e si torna in poche ore! Avremo tra poco gli aerei ultrasonori, che viaggeranno a pi\u00f9 di 300 metri al minuto secondo.<\/p><p>Non noi, ma voi volete la cassazione a domicilio. Io propongo poi uno speciale sistema per gli avvocati di cassazione: l\u2019albo chiuso unico per tutta Italia a cui si arriva per concorso attraverso titoli e, se occorre, per esame. Saranno nominati, ad esempio, cento cassazionisti per tutta Italia, i quali potranno esercitare soltanto in cassazione e verranno necessariamente a stabilirsi a Roma. A mano a mano che si far\u00e0 un posto vacante, si aprir\u00e0 un concorso per ricoprirlo. E non mi dite che la cassazione unica si deve ad una legge fascista, per carit\u00e0! Questo \u00e8 un errore grossolano. La prima legge che inizi\u00f2 l\u2019unificazione delle cassazioni \u00e8 del 12 dicembre 1875: essa dette una speciale competenza per alcune materie alla cassazione di Roma. Poi venne la legge del 31 marzo 1877, che attribu\u00ec alla Corte di Roma tutti i conflitti di attribuzione e l\u2019esame dei ricorsi per incompetenza, o per conflitti, o per eccesso di potere contro le decisioni delle giurisdizioni speciali. Poi venne la legge del 6 dicembre 1888, che ha unificato le cassazioni penali, in occasione dell\u2019entrata in vigore del codice penale Zanardelli.<\/p><p>Quali cassazioni vorreste ricostituire: le penali o le civili? Non l\u2019ho capito. Perch\u00e9, quando parlate di legge fascista, parlate della legge del marzo 1923, che ha unificato le cassazioni civili. L\u2019onorevole Bozzi ha ricordato il progetto Minghetti del 1862. Io ricordo i grandi giuristi, da Calamandrei a Mortara, il pi\u00f9 illustre processualista italiano, che si \u00e8 battuto fino all\u2019ultimo per sostenere l\u2019unicit\u00e0 della cassazione civile.<\/p><p>\u00c8 un puro caso che, come per una strada o per un ponte costruiti antecedentemente e inaugurati dopo il 28 ottobre 1922 sotto il segno del fascio littorio, \u00e8 un puro caso, onorevoli colleghi, che la legge sulla cassazione sia stata emanata nel marzo del 1923. Del resto il fascismo allora non era ancora vero fascismo: collaboravano al Governo molti partiti ed anche la Democrazia cristiana. Io ricordo di aver parlato alla Camera su quella legge proposta dall\u2019onorevole Oviglio, per difendere alcuni tribunali che si volevano sopprimere. Quindi non si dica che gli avvocati romani fanno una questione d\u2019interesse. Questa accusa \u00e8 troppo meschina, onorevole Bellavista! (<em>Interruzione del deputato Bellavista<\/em>). Quando nell\u2019albo speciale della cassazione vi saranno cento iscritti, come in Francia, gli iscritti in quell\u2019albo faranno il loro dovere, e non eserciteranno pi\u00f9 in nessuna altra sede giudiziaria. Onorevoli colleghi, ho finito; non senza notare che \u00e8 doloroso constatare come questa importantissima discussione si faccia in un\u2019Aula semi-deserta.<\/p><p>Noi siamo stati per tanti anni gli ammiratori della sapienza giuridica dei tedeschi. Io ricordo quando, studente, i miei professori mi parlavano della filosofia giuridica del Trendelenburg, di Jhering e del suo <em>Der Kampf um\u2019s Recht<\/em>, la lotta per il diritto, quasi che noi non comprendessimo la lotta per il diritto. Ricordo come i miei compagni di universit\u00e0 accorressero a Berlino, ad Heidelberg, a Bonn, per ascoltare le lezioni dei professori di diritto, quasi che noi non avessimo la nobile tradizione, che va da Beccaria a Carrara, e non avessimo le gloriose universit\u00e0 di Pavia, di Bologna e di Napoli, fari di civilt\u00e0 e di sapienza attraverso i secoli.<\/p><p>Non si supponeva allora, che gli <em>Herr Professor<\/em> e gli <em>Herr Doktor<\/em>, sarebbero divenuti le iene e i torturatori di Bimhenwald, che i dotti professori avrebbero affermato il <em>F\u00fchrer Prinzip<\/em>, cio\u00e8 che la legge la fa il <em>F\u00fchrer<\/em> e che, tranne la volont\u00e0 del dittatore, non vi \u00e8 altra fonte legislativa.<\/p><p>Noi italiani amiamo il diritto, amiamo veramente la lotta per il diritto.<\/p><p>Appena riconquistata la libert\u00e0, abbiamo nominato primo cittadino della Repubblica un grande avvocato, intesa questa parola nel senso pi\u00f9 alto: <em>advocatus<\/em>, cio\u00e8 colui che \u00e8 chiamato a difendere la libert\u00e0, la giustizia, il diritto. Per i romani l\u2019avvocato era il <em>vir bonus dicendi peritus<\/em>; e tale \u00e8 Enrico De Nicola.<\/p><p>Questa Assemblea \u00e8 presieduta da un avvocato, il quale dimostra quotidianamente, oltre che vastit\u00e0 di cultura e di sapienza politica, acume e finezza giuridica, nel dirigere i nostri dibattiti.<\/p><p>Noi siamo in quest\u2019Aula circa duecento fra avvocati, professori di diritto e magistrati, quasi un terzo dell\u2019Assemblea.<\/p><p>Questo dimostra la passione che il popolo italiano ha sempre avuto per il diritto, la sua sete di giustizia. La nostra classe forense ha mantenuto intatta la dignit\u00e0 della sua nobile missione, fieramente levata contro la dittatura. Quando a Torino l\u2019avvocato Duccio Galimberti e a Roma l\u2019avvocato Placido Mastini venivano trucidati, essi opponevano il diritto alla tirannia, e segnavano la loro fede col sangue.<\/p><p>Onorevoli colleghi, facciamo di questo Titolo quarto della nostra Costituzione cosa veramente degna del popolo italiano; diamogli una Magistratura \u2013 qui possiamo adoperare il termine Magistratura \u2013 che sia garanzia di giustizia alta: serena ed eguale per tutti.<\/p><p>Ricordiamo il motto della sapienza romana, che oggi chiameremmo uno <em>slogan<\/em>:<em> justitia est fundamentum rei publicae. <\/em>(<em>Applausi \u2013 Molte congratulazioni<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE. Il seguito di questa discussione \u00e8 rinviato ad altra seduta.<\/p><p>Interrogazioni con richiesta d\u2019urgenza.<\/p><p>PRESIDENTE. Comunico che sono state presentate le seguenti interrogazioni con richiesta di risposta urgente:<\/p><p>\u00abAl Presidente del Consiglio dei Ministri, per sapere se rispondano a verit\u00e0 le notizie apparse sulla stampa circa un imminente sblocco degli affitti; e se, nella eventualit\u00e0 che sia in preparazione un provvedimento del genere, non ritenga opportuno tener presenti le condizioni in cui verrebbero a trovarsi tante categorie di cittadini e in particolare quelli a reddito fisso (statali, pensionati, ecc.) e i lavoratori in genere.<\/p><p>\u00abPressinotti, Malagugini, De Michelis\u00bb.<\/p><p>\u00abAl Ministro dei trasporti, per sapere se si ha l\u2019esatta sensazione della gravissima situazione cui si \u00e8 ridotta la classe dei ferrovieri, essendosi trattenute, sul mensile di ottobre, tutte le anticipazioni fatte nei mesi precedenti; e per chiedere che venga immediatamente corrisposta una nuova anticipazione \u2013 proporzionalmente minore al complesso di quelle rimborsate \u2013 da restituire ratealmente in quattro o cinque mesi.<\/p><p>\u00abMorini, Sampietro\u00bb.<\/p><p>\u00abAl Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere a che punto sono le trattative fra dipendenti e industriali delle aziende gas; e per sapere cosa intenda fare per evitare alle citt\u00e0 italiane la iattura della sospensione della erogazione del gas; sospensione che si avr\u00e0 marted\u00ec 11 a seguito dello sciopero gi\u00e0 preannunciato per detto giorno di fronte all\u2019ingiustificato irrigidimento padronale.<\/p><p>\u00abMorini\u00bb.<\/p><p>MORINI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>MORINI. Vorrei sottolineare l\u2019urgenza delle due interrogazioni da me presentate, facendo presente che i Ministri cui sono dirette mi hanno dichiarato di poter rispondere luned\u00ec prossimo.<\/p><p>PRESIDENTE. Sta bene. Le due interrogazioni saranno iscritte all\u2019ordine del giorno della seduta di luned\u00ec.<\/p><p>E stata anche presentata la seguente interrogazione con richiesta d\u2019urgenza:<\/p><p>\u00abAl Ministro del bilancio, per conoscere quali motivi si appongano alla abrogazione della legge fascista 25 ottobre 1941, n. 1148, con la quale si rese obbligatoria la nominativit\u00e0 dei titoli azionari. Invero, tale abrogazione si risolverebbe in un afflusso immediato di almeno cento miliardi di lire all\u2019erario, in un contributo alla ricostruzione, in un disboscamento di moneta, in un sollievo alla disoccupazione, in un vantaggio, insomma, per l\u2019economia nazionale.<\/p><p>\u00abDe Martino\u00bb.<\/p><p>Comunicher\u00f2 le interrogazioni test\u00e9 lette ai Ministri competenti perch\u00e9 dichiarino quando intendono rispondere.<\/p><p>VARVARO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>VARVARO. Ricordo che il 2 ottobre chiesi la risposta d\u2019urgenza ad una interrogazione ai Ministri dell\u2019interno e della giustizia sulla situazione della popolazione di Montelepre. I due Ministri hanno assicurato che avrebbero presto risposto. Ora la situazione denunciata in quella interrogazione perdura ancora ed \u00e8 urgente che si abbia una risposta.<\/p><p>PRESIDENTE. Il Ministro di grazia e giustizia sar\u00e0 luned\u00ec prossimo fuori Roma. Porr\u00f2 tuttavia questa interrogazione all\u2019ordine del giorno di luned\u00ec, con la riserva che essa sar\u00e0 svolta se il Ministro dell\u2019interno, che interesser\u00f2 allo scopo, potr\u00e0 darle risposta in detta seduta.<\/p><p>La seduta termina alle 12.55.<\/p><p>Ordine del giorno per la seduta di luned\u00ec 10 novembre.<\/p><p>Alle ore 16:<\/p><p>Interrogazioni.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE CCLXXXIV. SEDUTA DI SABATO 8 NOVEMBRE 1947 PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TERRACINI INDICE Congedo: Presidente Progetto di Costituzione della Repubblica italiana (Seguito della discussione): Presidente Musotto Colitto Cappi Bellavista Persico Interrogazioni con richiesta d\u2019urgenza (Annunzio): Presidente Morini Varvaro La seduta comincia alle 10. 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