{"id":2289,"date":"2023-09-17T15:46:56","date_gmt":"2023-09-17T13:46:56","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=2289"},"modified":"2023-10-21T15:42:39","modified_gmt":"2023-10-21T13:42:39","slug":"antimeridiana-di-venerdi-7-novembre-1947","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=2289","title":{"rendered":"ANTIMERIDIANA DI VENERD\u00cc 7 NOVEMBRE 1947"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"2289\" class=\"elementor elementor-2289\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-def2e61 elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"def2e61\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-7484c86\" data-id=\"7484c86\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-2038bd1 elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"2038bd1\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/19471107_1.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-35a12ec elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"35a12ec\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>cclxxxii.<\/p><p>SEDUTA ANTIMERIDIANA DI VENERD\u00cc 7 NOVEMBRE 1947<\/p><p>PRESIDENZA DEL PRESIDENTE <strong>TERRACINI<\/strong><\/p><p><strong>INDICE<\/strong><\/p><p><strong>Congedi:<\/strong><\/p><p>Presidente<\/p><p><strong>Progetto di Costituzione della Repubblica italiana <\/strong>(<em>Seguito della discussione<\/em>)<strong>:<\/strong><\/p><p>Presidente<\/p><p>Domined\u00f2<\/p><p>Ruggiero<\/p><p>Crispo<\/p><p>Russo Perez<\/p><p>La seduta comincia alle 11.<\/p><p>MOLINELLI, <em>Segretario<\/em>, legge il processo verbale della precedente seduta antimeridiana.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Congedi.<\/p><p>PRESIDENTE. Comunico che hanno chiesto congedo i deputati Di Giovanni e Preziosi.<\/p><p>(<em>Sono concessi<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Seguito della discussione del progetto di Costituzione della Repubblica italiana.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019ordine del giorno reca: \u00abSeguito della discussione del progetto di Costituzione della Repubblica italiana\u00bb.<\/p><p>Essendo assente l\u2019onorevole Carignani, al quale spetterebbe la parola, ha facolt\u00e0 di parlare l\u2019onorevole Domined\u00f2.<\/p><p>DOMINED\u00d2. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sia consentito qualche rilievo di ordine generale sul Titolo della Magistratura, che l\u2019Assemblea Costituente \u00e8 chiamata ad esaminare a chiusura della sua opera di costruzione costituzionale. E sia consentito qualche rilievo, proprio per il motivo che, questo Titolo sta forse a rappresentare nella seconda parte del progetto di Costituzione qualche cosa di cos\u00ec praticamente importante da potere essere ragguagliato a ci\u00f2 che nella prima parte del progetto era raffigurato dal Titolo sui rapporti economici e quindi, pi\u00f9 precisamente, sulla giustizia sociale.<\/p><p>Come nella prima parte della Costituzione rivolta a definire i diritti del cittadino, se non avessimo sancito le norme tendenti ad attuare gradualmente la giustizia sociale e con essa il principio di democrazia economica, avremmo ferito la possibilit\u00e0 stessa di attuare la democrazia politica, cos\u00ec, nella seconda parte rivolta a costruire l\u2019architettura dello Stato democratico, se non garantissimo adeguatamente il funzionamento della giustizia, espressione della volont\u00e0 del potere giurisdizionale, verremmo meno praticamente alle finalit\u00e0 stesse che ci siamo proposte nella nostra opera.<\/p><p>Senza la garanzia suprema ed ultima della giustizia, non vi \u00e8 creazione alcuna di diritto costituzionale che possa riempire il quadro, per quanto prospettata nello schema di una costruzione teorica apparentemente ineccepibile, pi\u00f9 o meno vicina al tipo di Weimar, formalmente mirabile. Come diceva Alessio de Tocqueville, ci\u00f2 che attiene alle garanzie del potere giurisdizionale, e quindi alla funzione stessa della giustizia, \u00e8 in verit\u00e0 quanto di pi\u00f9 vitale esista nelle Costituzioni moderne.<\/p><p>Questo raffronto fra il risalto che deve conferirsi alle norme sulla giustizia sociale da un lato e a quelle sulla giustizia in generale dall\u2019altro, appare pertanto tale da legittimare un rapido intervento nella materia. Alieno come sono dall\u2019indugiare su aspetti gi\u00e0 considerati da quanti abbiano mietuto nel vasto campo, alieno come mi ritengo dal prolungare discussioni generali che siano semplicemente fine a se stesse, mirerei piuttosto a qualche considerazione, la quale possa pesare per l\u2019ora in cui saremo chiamati a prendere le nostre decisioni. Occorre prendere atteggiamenti definitivi in relazione a questa parte del progetto, che sar\u00e0 d\u2019importanza fondamentale per dare il senso della continuit\u00e0 storica alla nostra Costituzione.<\/p><p>Posti questi rilievi preliminari, io vorrei ora chiedermi quale sia veramente lo spirito informatore del Titolo della Costituzione che disciplina il potere giurisdizionale. E vorrei tentare di coglierne l\u2019essenza, poich\u00e9, se a ci\u00f2 riuscissimo, avremmo forse trovato il metodo per risolvere tutte le questioni particolari, alcune delle quali cos\u00ec gravi, che sorgeranno in sede di disciplina particolare. Infatti, ci basterebbe allora adeguare i criteri per la soluzione dei problemi singoli alla definizione del concetto ispiratore di tutta la materia, l\u00e0 dove si giungesse in realt\u00e0 a determinarlo.<\/p><p>Ora a me pare, cercando di seguire la trafila dei lavori preparatori e la gestazione spesso faticosa delle Commissioni, ma soprattutto sforzandomi di sentire quella che \u00e8 l\u2019aspirazione della nostra coscienza, nella veste di rappresentanti del popolo italiano in sede costituente, a me pare che la finalit\u00e0 centrale \u2013 e perci\u00f2 lo spirito informatore del Titolo \u2013 sia esattamente quella di assicurare l\u2019indipendenza della funzione giurisdizionale e quindi la figura del giudice libero.<\/p><p>Mi guardo a questo proposito da reminiscenze storiche che mi potrebbero condurre troppo oltre, sino alla scuola del diritto libero. Lascio Kantorowicz ed i suoi continuatori, perch\u00e9, quando parlo di giudice libero, intendo evidentemente direi giudice libero nell\u2019alveo della legge.<\/p><p>La scuola del diritto libero fa del giudice qualche cosa che si allontana dalla nostra concezione fondamentale, poich\u00e9, attraverso il cos\u00ec detto potere creativo del diritto nel caso concreto, il giudice finisce per sovrapporsi alla legge. Non \u00e8 questa presunta libert\u00e0 che noi vogliamo in un ordinamento italico e latino, il quale si ricollega necessariamente alla tradizione romanista, la pi\u00f9 pura della nostra civilt\u00e0 giuridica. Noi vogliamo un giudice libero, il quale sia ad un tempo ancorato al diritto positivo, un giudice libero che operi nell\u2019orbita della legge, un giudice libero che dica il diritto nel caso singolo, ma insieme si inchini alla creazione generale ed astratta del diritto, la quale \u00e8 opera di altri poteri dello Stato e, per il nostro ordinamento, rappresenta garanzia di giustizia, di libert\u00e0, di democrazia.<\/p><p>Sul piano del cos\u00ec detto giudice libero, il quale operi con una propria volont\u00e0 creatrice nel caso singolo, noi ricordiamo quali abusi e degenerazioni siano possibili. L\u00e0 dove la certezza del diritto venga meno, noi sentiamo che la funzione giurisdizionale non \u00e8 pi\u00f9 garanzia di libert\u00e0, ma strumento di oppressione della libert\u00e0. Noi sappiamo che il giudice, il quale sia libero, nel senso di poter incondizionatamente interpretare la cosiddetta coscienza popolare, e cio\u00e8 una asserita coscienza collettiva, non consacrata n\u00e9 in diritto scritto n\u00e9 consuetudinario, si trasforma in un giudice che potr\u00e0 seguire sino all\u2019estrema degenerazione il concetto della <em>F\u00fchrung<\/em>, presunta interprete della volont\u00e0 collettiva. Signori, quel giudice tradir\u00e0 il diritto: egli non sar\u00e0 segnacolo di libert\u00e0, bens\u00ec veicolo di servit\u00f9. E la storia troppo recente dei nostri tempi parla duramente in questo senso.<\/p><p>Vogliamo invece un giudice duttile, libero nella legge, il quale abbia il senso sociale del diritto, il senso dell\u2019avvicinamento del diritto alla vita; questo, s\u00ec, noi intendiamo.<\/p><p>Riprendendo una espressione nota nel campo del diritto, miriamo ad un giudice che sia sensibile non alla sola giurisprudenza dei concetti, alla giurisprudenza teoretica, schematica o dottrinale, ma che faccia penetrare la vita nelle pieghe del diritto, che sia sensibile alla giurisprudenza degli interessi, se si vorr\u00e0 ricordare la formula della <em>Interessenjurisprudenz<\/em> in antitesi alla <em>Begriffjurisprudenz.<\/em> Noi a questo tendiamo, poich\u00e9 \u00e8 questo che fa parte del nostro senso sociale del diritto, aderente alla viva realt\u00e0 delle cose. Noi non concepiamo un diritto che sia avulso dalla coscienza sociale del popolo e che per ci\u00f2 stesso non risponda alle esigenze della storia.<\/p><p>Ecco, precisamente: vogliamo che il diritto sia nutrito di socialit\u00e0, non solo nella fase creatrice, ma anche nella fase applicativa. Questo fa parte del nostro senso umano, del nostro spirito della democrazia. Questo, s\u00ec, noi vogliamo. Ma ci\u00f2 inquadriamo proprio nel principio di libert\u00e0 del giudice nell\u2019ambito della legge. Perch\u00e9, a chi ben guardi, accentuare il senso di socialit\u00e0 del diritto, porsi a contatto col palpito della coscienza comune, significa veramente cogliere lo spirito della legge, essere cio\u00e8 sul piano di chi applichi, di chi dica il diritto nello stesso quadro in cui il legislatore, espressione della volont\u00e0 collettiva, lo formul\u00f2, lo cre\u00f2. Siamo pertanto coerenti a noi stessi, quando si accentua questa nota sociale nella fase applicativa della legge. Poich\u00e9 non si rinnega, bens\u00ec si avvalora il principio della certezza del diritto, quando affermiamo che un giudice libero, cos\u00ec nutrito di socialit\u00e0 nell\u2019esercizio della sua virt\u00f9 discrezionale, debba operare ad un tempo nel campo del diritto costituito e preservare quindi l\u2019esigenza suprema della intangibilit\u00e0 del diritto obiettivo. Servi della legge per poterci dire liberi, secondo la grande parola di Cicerone.<\/p><p>Se tutto ci\u00f2 \u00e8, come fermamente credo che sia quando interpello gli strati pi\u00f9 profondi della mia coscienza, ritengo che, sulla base di un tale criterio ispiratore, noi possiamo ora serenamente affrontare la disciplina speciale della materia, qual \u00e8 prevista e quale si snoda particolareggiatamente in questo Titolo della Costituzione che andiamo per esaminare. Noi potremo vagliare questo Titolo e forse introdurvi delle varianti con perfetta coerenza ai nostri punti di partenza. Soprattutto, per essere rapidi in questo intervento, potremo, alla luce dei princip\u00ee direttivi, impostare subito due dei problemi fondamentali che saremo chiamati a trattare nell\u2019esame della materia.<\/p><p>La premessa che ho tentato di svolgere sulla figura del giudice quale scaturisce dallo spirito del nuovo ordinamento, dalle caratteristiche essenziali cui la Costituzione ha mirato, non pu\u00f2 infatti non giovare per dissipare alcuni equivoci, per rispondere ad alcune obiezioni che concernono precisamente i due punti, forse essenziali, del Titolo su cui dovremo discutere.<\/p><p>Il primo punto corrisponde al testo dell\u2019articolo 97 del progetto e riguarda la configurazione dell\u2019organo supremo che sta a capo del potere giurisdizionale, il Consiglio Superiore della Magistratura. Colleghi della Costituente, noi ci troviamo dinanzi a questa situazione, secondo lo schema di progetto elaborato dalla Commissione dei Settantacinque: dopo una serie di discussioni intorno a questo delicato punto, ha prevalso il concetto per cui l\u2019organo preposto al vertice del potere giurisdizionale \u2013 il detto Consiglio Superiore della Magistratura \u2013 dovrebbe promanare ad un tempo dall\u2019ordine giudiziario e dalle Camere legislative, rappresentate da quell\u2019Assemblea nazionale che non a torto abbiamo a suo tempo condannato. Duplice afflusso, in parti uguali, da parte dei rappresentanti del potere legislativo e da parte dei rappresentanti del potere giurisdizionale; e, come coronamento la presidenza dell\u2019organo affidata allo stesso Capo dello Stato.<\/p><p>Entro certi limiti, sarei anche disposto ad inchinarmi all\u2019esigenza che pu\u00f2 aver ispirato questa concezione e non avrei difficolt\u00e0 a riconoscere che, almeno negli intendimenti, vi possa essere stata la volont\u00e0 di perseguire cos\u00ec una democratica costituzione. Si \u00e8 forse pensato che in questo modo si potesse istituire una forma superiore di sindacato nei confronti del potere giurisdizionale; si \u00e8 forse pensato che il suo funzionamento non dovesse restare autonomo e quasi avulso rispetto ad una possibilit\u00e0 di controllo da parte dell\u2019organo che rappresenta direttamente la volont\u00e0 popolare, cio\u00e8 del legislativo.<\/p><p>Ma se anche in questo modo si fosse ritenuto di far salva un\u2019esigenza democratica, io mi permetto di domandare se sia questo il sistema pi\u00f9 rispondente al fine, dopo le considerazioni fin qui svolte sulla struttura, sull\u2019essenza della funzione giurisdizionale e per ci\u00f2 stesso sul concetto ispiratore della nostra Carta costituzionale, destinata a creare il giudice libero nella legge ed il potere giurisdizionale indipendente nell\u2019ordinamento costituzionale. E credo di poter affermare che, per un duplice ordine di considerazioni, la via prescelta dal progetto non sembra la pi\u00f9 idonea a fronteggiare l\u2019esigenza, che pu\u00f2 aver determinato i proponenti nel senso contemplato dall\u2019articolo 97.<\/p><p>Anzitutto, da un punto di vista generale, vorrei dire che il principio della divisione dei poteri, che non intendo qui invocare in un senso meccanico o dottrinale, gi\u00e0 starebbe, almeno nel suo significato pi\u00f9 schietto, contro una contaminazione cos\u00ec aperta nel funzionamento dei diversi poteri dello Stato. Ma, prescindendo da ogni arido schematismo nella critica della norma ed andando alla sostanza delle cose, io osservo che, se \u00e8 vero che il giudice \u00e8 investito della sua potest\u00e0 solo a seguito di un insieme di garanzie, e cio\u00e8 di un sistema complesso ed organico, costituzionalmente previsto, in forza del quale esclusivamente egli diventa titolare della <em>jurisdictio<\/em>, del suo potere di dire il diritto, se questo \u00e8, come \u00e8, noi siamo gi\u00e0 dinanzi a una decisiva garanzia d\u2019ordine costituzionale, eccedente gli stessi schemi di Montesquieu. In questo senso: che oggi il giudice in tanto potr\u00e0 esercitare quelle funzioni in quanto esse gli siano conferite secondo un moderno e perfezionato quadro costituzionale, con le garanzie quivi volute, concepite e formulate, tutte snodatigli secondo quanto rappresenta il frutto di una dichiarazione di volont\u00e0 la quale, in ultima analisi, \u00e8 dovuta alla stessa volont\u00e0 popolare.<\/p><p>Se oggi costituzionalmente il giudice pu\u00f2 dire il diritto in forza del complesso delle pi\u00f9 adeguate garanzie che a ci\u00f2 l\u2019abilitano, ecco una prima risposta di ordine sostanziale, e non solamente formale, rispetto all\u2019esigenza di ricollegare anche il potere giurisdizionale alla volont\u00e0 popolare. Il vero controllo sulla giurisdizione \u00e8 questo: che il giudice risulta investito dei suoi naturali poteri ed \u00e8 conseguentemente impegnato alla propria elevazione morale e tecnica, in perfetta armonia con la volont\u00e0 popolare che trova l\u2019espressione ultima nella Carta costituzionale.<\/p><p>Ma vi \u00e8 dell\u2019altro. Se per assurda ipotesi ci\u00f2 non dovesse essere, noi cadremmo in contradizione, venendo meno a quella stessa esigenza che ponevamo all\u2019inizio come criterio ispiratore di tutta la materia. In questo senso: che potremmo menomare quella superiore necessit\u00e0 per cui, nel momento in cui si deve applicare la legge, la politica cessa di essere la protagonista e la parola passa al diritto. Nel momento stesso in cui deve funzionare il potere giurisdizionale, importa porre il giudice in condizione di essere effettivamente libero, se vogliamo ancora parlare di certezza del diritto, ricordando nuovamente Tocqueville che definiva l\u2019arbitrario nella giustizia come il volto stesso della barbarie, e invocando l\u2019evoluzione dei paesi a pi\u00f9 alta tradizione democratica, dall\u2019Inghilterra agli Stati Uniti, i quali attraverso i poteri del <em>Lord Advocate<\/em> e la competenza della Suprema Corte hanno rispettivamente contemplato una partecipazione del giudiziario al legislativo, non mai una interferenza del legislativo nel giudiziario.<\/p><p>Ecco dunque la necessit\u00e0 di voltare pagina quando si passi a dire il diritto. Da allora noi pensiamo che la politica non debba pi\u00f9 operare nel senso stretto del termine, senza volerci con ci\u00f2 sottrarre ad una sana politicit\u00e0 del giudice, nello stesso modo in cui poco fa accentuavamo il senso di socialit\u00e0 della funzione giurisdizionale e in genere la sua aderenza alla voce dei tempi. Ma la politica in senso effettivo, diretta ed immediata, cio\u00e8 l\u2019efficacia determinante del gioco delle varie forze di parte, non pu\u00f2 influire che in una prima fase: la creazione del diritto. La seconda fase, quella della pi\u00f9 severa attuazione del diritto, se vuole essere effettivamente ricondotta all\u2019imparziale autorit\u00e0 dello Stato, deve far capo al potere competente, venendo sottratta al riflesso di quel giuoco e della sua azione perturbatrice.<\/p><p>Ecco la risposta che tranquillizza una coscienza democratica. Probabilmente si potrebbe anche concepire una soluzione intermedia o di temperamento rispetto al sistema dell\u2019articolo 97, poich\u00e9 non ho difficolt\u00e0 a riconoscere che la divisione dei poteri strettamente concepita \u00e8 qualche cosa di schematico, talvolta lontano dalla vita, al punto di non avervi eccessivamente fatto leva per la dimostrazione della mia tesi. Considerando infatti che noi non dobbiamo semplicemente creare i pezzi di uno Stato, bens\u00ec lo Stato stesso nella sua unit\u00e0, e cio\u00e8 un congegno coordinato in vista delle sue inscindibili finalit\u00e0, forse si potrebbe venire parzialmente incontro alla tesi discussa, ricercando delle soluzioni fondate su una rappresentanza ridotta e non perturbatrice del potere legislativo nel seno del Consiglio Superiore della Magistratura.<\/p><p>Come si osservava da un eminente collega della Commissione dei Settantacinque, il Perassi, anche la tesi di una rappresentanza simbolica potrebbe esprimere la funzionalit\u00e0 unitaria dei vari poteri dello Stato, rispetto alle finalit\u00e0 giuridiche e politiche che esso \u00e8 chiamato ad assolvere. A rigore, basterebbe la presenza di un solo rappresentante del legislativo per allontanare il pericolo dell\u2019<em>hortus conclusus<\/em>, superando il luogo comune di una casta separata e irresponsabile, mediante la proiezione esterna dei suoi atti. Ma \u00e8 questione di particolari, e su ci\u00f2 ci riserviamo di tornare in sede di emendamenti. Oggi resta affermata questa esigenza logica e politica, in armonia all\u2019insegnamento dei nostri maggiori, da Gianturco a Scialoja: che, in coerenza del postulato di un giudice libero nell\u2019ambito della legge, noi dobbiamo dettare norme idonee a tradurre in atto il principio, sottraendo il giudicante alla possibile ripercussione di una lotta politica capace di turbarne l\u2019indipendenza morale e per ci\u00f2 stesso ponendolo in una condizione di superiore serenit\u00e0 rispetto alle passioni dell\u2019ora.<\/p><p>Era questo il primo tema sul quale intendevo richiamare l\u2019esame dell\u2019Assemblea. Ma mi permetto ancora un momento di pregare l\u2019attenzione dei colleghi per riferirmi ad un secondo punto, anche esso di centrale risalto, se vogliamo tendere ad attuare in concreto, a garantire effettivamente i princip\u00ee dai quali abbiamo preso le mosse, e intorno ai quali pu\u00f2 forse raccogliersi un prevalente consenso.<\/p><p>Il punto sul quale desidero di spendere una parola, sempre in via generale, \u00e8 quello che concerne la Corte costituzionale. Se, come ritengo, questa Assemblea si orienter\u00e0 verso la tesi della sua istituzione a garanzia e controllo di una osservanza fedele della Costituzione, se questo creder\u00e0 logicamente di fare l\u2019Assemblea per un ordinamento in cui, essendosi voluta una Costituzione rigida, occorrer\u00e0 di continuo controllare la validit\u00e0 delle leggi attraverso la loro aderenza alla Costituzione, sorger\u00e0 allora, anche nell\u2019ambito della Corte costituzionale, a termini dell\u2019articolo 127 del progetto, un problema sostanzialmente analogo. Poich\u00e9 noi dobbiamo porci questo quesito: la Corte costituzionale che funzione avr\u00e0? Creare il diritto o dire il diritto?<\/p><p>Ora alla Corte spetter\u00e0 precisamente di dire il diritto nell\u2019ambito della Costituzione, voluta e creata dagli organi rappresentativi della volont\u00e0 popolare. Ed allora, anche in questa suprema opera di <em>jurisdictio<\/em>, la Corte costituzionale dovr\u00e0 essere posta in una posizione di superiorit\u00e0 e di indipendenza, sia pure con l\u2019inserzione di quelle rappresentanze che chiamavamo simboliche e potranno essere reali fino ad un certo limite, onde la sua funzione si svolga su un piano di tale elevatezza, di tale distacco dal pericolo di una influenza politica, che il cittadino italiano abbia la certezza di trovare cos\u00ec, negli organi contemplati dalla Carta costituzionale, la garanzia pi\u00f9 alta per l\u2019uniforme applicazione del diritto ai cittadini, tutti veramente uguali dinanzi alla maest\u00e0 della legge.<\/p><p>Se ci\u00f2 sar\u00e0, e noi confidiamo che cos\u00ec debba essere perch\u00e9 qui sta il significato ultimo della nostra fatica e questi sono i risultati cui dovremo pervenire per non compiere opera vana, noi potremo in piena coscienza ritenere di aver contribuito perch\u00e9 la costruzione del potere giurisdizionale risponda alla suprema esigenza di assicurare la giustizia, dono di Dio in terra, fondamento degli Stati, garanzia della libert\u00e0 umana. (<em>Vivissimi applausi \u2013 Congratulazioni<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE. Non essendo presente l\u2019onorevole Praticolo, iscritto a parlare, si intende che vi abbia rinunziato.<\/p><p>\u00c8 iscritto a parlare l\u2019onorevole Ruggiero. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>RUGGIERO. Onorevoli colleghi, il Titolo sulla Magistratura, attualmente sottoposto alla nostra considerazione, presenta una questione che \u2013 secondo me \u2013 ha importanza e giuridica e politica. \u00c8 la questione che rinviene dall\u2019ultimo comma dell\u2019articolo 94; cio\u00e8 la questione relativa al divieto di iscrizione dei magistrati nei partiti politici.<\/p><p>A proposito di questa norma, bisogna far subito un rilievo di carattere tecnico, che \u00e8 questo: voi ricorderete che da parte dell\u2019Assemblea fu approvato un articolo, il quale vietava l\u2019esistenza delle associazioni segrete. Per questa ragione \u00e8 assolutamente inutile sancire altra norma la quale faccia divieto particolare ai giudici di appartenere a questo genere di associazioni. Si capisce che, essendo vietata la esistenza delle associazioni segrete, \u00e8 pure vietata l\u2019appartenenza ad esse da parte di qualsiasi cittadino, e quindi pure da parte dei magistrati. Ne consegue che l\u2019ultima parte dell\u2019ultimo comma dell\u2019articolo 94 deve essere necessariamente soppressa, per coerenza alla Costituzione \u2013 o, per lo meno \u2013 a quella parte della Costituzione che si riferisce a questo argomento.<\/p><p>Resta la questione essenziale di carattere politico e giuridico, contenuta nella norma la quale importa, cos\u00ec come \u00e8 nel progetto, il divieto ai magistrati di iscrizione ai partiti politici. Con tutta modestia, onorevoli colleghi, io mi dichiaro contrario al progetto e ci\u00f2 per una ragione la quale, oltre che essere giuridica mi pare schiettamente politica. E la ragione \u00e8 questa: questa norma, come appare chiaro, stabilisce un rapporto tra i magistrati e i partiti politici, anche se il rapporto \u00e8 espresso in forma negativa.<\/p><p>Dobbiamo quindi considerare la norma nei rapporti dell\u2019uno e dell\u2019altro termine, cio\u00e8 nei confronti dei partiti politici da una parte e dei magistrati dall\u2019altra. E se cos\u00ec \u00e8, onorevoli colleghi, mi pare che, quando si porti la nostra considerazione su uno dei termini, cio\u00e8 sui partiti politici, voi vedete bene come questa norma presupponga qualche cosa che \u00e8, secondo me, chiaramente offensiva per i partiti politici.<\/p><p>Che cosa presuppone infatti la norma? La norma presuppone che, se \u00e8 vero che esiste una certa suscettivit\u00e0 da parte dei magistrati ad accedere a lusinghe esterne, \u00e8 pur vere per\u00f2 che nella norma \u00e8 presupposto il fatto di una attivit\u00e0 illegittima ed antidemocratica da parte dei partiti, cio\u00e8 di una attivit\u00e0 politica la quale tenda a deformare la coscienza del giudice.<\/p><p>Come vedete quindi, noi arriveremmo a consacrare nella Costituzione la possibilit\u00e0 che i partiti politici operino contrariamente ai princip\u00ee fondamentali della libert\u00e0 e della democrazia; e mi pare che in un atto solenne e fondamentale quale \u00e8 la Costituzione, ci\u00f2 sia non soltanto inopportuno, ma veramente e stranamente offensivo per la nostra democrazia. A nessuno pu\u00f2 sfuggire che questa norma \u00e8 una sconsacrazione aprioristica della democrazia italiana, una svalutazione immanente della nostra democrazia, un giudizio preventivo e negativo dell\u2019opera dei partiti. La Carta costituzionale \u00e8, in ultima analisi, la definizione etica di un popolo. E non \u00e8 eccessivo da parte nostra consacrare nella Costituzione questa forma aprioristica di disonest\u00e0 da parte dei partiti politici italiani? Con tutta modestia, onorevoli colleghi, vi dico che io mi rifiuto di pensare aprioristicamente che il mio partito possa essere capace di fare opera contraria alla libert\u00e0 e alla democrazia; e vi dico anche che ho motivo di pensare che anche altri partiti non sono davvero capaci di addivenire mai ad una simile forma di attivit\u00e0.<\/p><p>Ora, se noi stabiliamo, attraverso la Carta costituzionale, che i partiti possono compiere quest\u2019opera, mi pare che con ci\u00f2 venga meno ogni presupposto etico-morale della politica italiana. Io penso che nessun deputato dell\u2019Assemblea Costituente possa sottoscrivere una norma di questo genere, che come prima dicevo, si risolverebbe in un grave pregiudizio per la democrazia italiana.<\/p><p>Ma, onorevoli colleghi, a prescindere da questa prima considerazione che, come vi dicevo, riguarda uno dei termini della questione, cio\u00e8 il termine \u00abpartiti politici\u00bb, la questione va riguardata anche nei confronti del secondo termine, cio\u00e8 dei \u00abmagistrati\u00bb.<\/p><p>Ora, io mi domando se \u00e8 data ai costituenti la facolt\u00e0 di poter escludere dalla vita politica una classe di cittadini in omaggio ad un astratto principio di lesa giustizia, che fino a questo momento non abbiamo nessun diritto di ritenere che debba necessariamente essere nell\u2019avvenire intaccato e leso. Io so che certe funzioni importano delle limitazioni e delle privazioni di diritto. Per esempio, gli avvocati, i cancellieri, i militari, i giudici stessi sono soggetti a limitazioni di attivit\u00e0 e privazioni di diritto. Per\u00f2 bisogna pur vedere, onorevoli colleghi, la natura, la portata, l\u2019entit\u00e0 di queste privazioni di diritto e di queste limitazioni di attivit\u00e0. In tutti i casi si tratta di attivit\u00e0 e di diritti che hanno un carattere estrinseco, accessorio, non necessario, che non sono legati all\u2019intima personalit\u00e0 dell\u2019individuo, che non comportano la lesione di diritti di natura sociale.<\/p><p>Ma nella specie noi ci troviamo di fronte al fatto di escludere dalla vita politica tutta quanta una classe di cittadini, cio\u00e8 di escluderla dall\u2019esercizio di un diritto fondamentale e del cittadino. Non so come possa sfuggire l\u2019importanza di questa limitazione nei confronti della classe dei magistrati italiani. Vedete, onorevoli colleghi, \u00e8 vero che esiste una specie di concetto che chiamerei deteriore e negativo della politica; e di questo concetto molte volte si diventa inconsciamente vittime, per cui anche gli uomini politici non d\u00e0nno alla politica quella rilevanza e quell\u2019importanza che essa deve avere. E allora, penso che forse nei compilatori di questo progetto di Costituzione sia invalso questo concetto, cio\u00e8 questa svalutazione della politica; se no non si poteva arrivare a consacrare una norma la quale nega un diritto cos\u00ec fondamentale ad una classe di cittadini. La politica non deve essere considerata come una superfetazione, come una soprastruttura; non deve essere considerata, come accade spesso, qualche cosa di dilettantistico o come una fiera di ambizioni o un mercato di vanit\u00e0. La politica \u00e8 necessit\u00e0 etica per il cittadino: \u00e8 un dovere e un diritto.<\/p><p>Ora, se noi diamo della politica questa definizione, mi pare che dovremmo essere i primi a restare perplessi di fronte a questa esclusione di tutta una classe di cittadini dalla vita politica. La vita politica, nella sua vera accezione storica, intesa come continuit\u00e0 di umani eventi e pensieri, \u00e8 un contrasto di ideali, un urto di interessi, un\u2019espressione di valori etici, sia pure espressione contingente, ma espressione di tutto un popolo. La politica \u00e8 la storia allo stato fluido che ogni giorno passa sotto i nostri occhi; \u00e8 la vicenda che interessa ed impegna la nostra gente, la nostra casa, la nostra famiglia, i nostri figli, il nostro spirito.<\/p><p>Se questa \u00e8 la politica, onorevoli colleghi (ed \u00e8 questa) mi pare che non si possa escludere il giudice dal partecipare a questa forma di attivit\u00e0. Insomma, non possiamo relegare una classe di cittadini ai margini della vita, in una condizione di isolamento, in una zona neutra, in una specie di vuoto pneumatico, in omaggio a questo aprioristico ed astratto principio di eventuale lesione delle regole della giustizia.<\/p><p>Quindi, secondo me, il comma in esame non pu\u00f2 essere ammesso nella Costituzione.<\/p><p>Ma esiste un terzo motivo di esclusione, che \u00e8 questo. Io penso, molto modestamente, che questa norma si risolva in una specie di divieto formale, di nessun valore pratico, destituito di ogni concreta facolt\u00e0 normativa: perch\u00e9 il giudice pu\u00f2 rimanere fedele, o infedele alle sue funzioni, esista o non esista la norma. \u00c8 impossibile che la norma possa determinare un giudice a questo o quello apprezzamento. Il giudice non \u00e8 un\u2019astrazione umana, ma \u00e8 un uomo come tutti gli altri. \u00c8 assurdo pensare che per effetto di questo divieto ad un certo momento il giudice diventi un essere completamente avulso dalla vita comune, destituito di ogni convincimento, insensibile agli impulsi della storia che si muove intorno a lui, isterilito nella speculazione dei princip\u00ee giuridici, inteso solo alla interpretazione astratta ed all\u2019applicazione automatica delle norme. Non mi sembra che il giudice possa vivere in questo ambiente di rarefazione metafisica. Il giudice non \u00e8 la <em>tabula rasa<\/em> in cui \u00e8 possibile incidere semplicemente il geroglifico non sempre decifrabile della formula di legge. Il giudice \u00e8 un uomo come gli altri e, come tale, ha le sue passioni che gli vengono dal cuore, e i suoi interessi, che gli vengono dalla sua posizione di cittadino che vive nella umana societ\u00e0, e le sue opinioni, che gli vengono dalla sua facolt\u00e0 raziocinante. E quindi, per questi motivi, penso che il giudice non possa rimanere legato, chiuso, costretto da questa norma, che secondo me si traduce poi praticamente in un divieto di carattere semplicemente formale. Infatti, a questo proposito i casi che possono verificarsi sono due: o il giudice viene sopraffatto dal suo convincimento, dal suo partito, dal suo interesse, dalla sua faziosa passione politica, da influenze esterne, e allora egli potr\u00e0 determinarsi secondo modi che esulano dalla sua coscienza di galantuomo; oppure il giudice, per imprescindibile dirittura morale, riesce ad affrancarsi da ogni forma di soggezione interiore ed esteriore e seguir\u00e0 allora il comandamento della giustizia e i precetti della sua coscienza.<\/p><p>Quindi, esista o non esista la norma, il giudice avr\u00e0 sempre la possibilit\u00e0 di determinarsi come vuole: anzi, vi dir\u00f2 questo, che forse (e non credo di esprimere un concetto peregrino, ma un concetto aderente alla realt\u00e0 pratica di ogni giorno) \u00e8 pi\u00f9 pericoloso il giudice costretto ad una forma di agnosticismo formale, che il giudice il quale abbia fatto una pubblica professione di fede. Perch\u00e9 il primo pu\u00f2 valersi della apparente neutralit\u00e0 politica per fare invalere il suo proposito infedele, mentre l\u2019altro che ha fatto professione di fede politica mi sembra che sia legato e condizionato da quella professione di fede. Il caso del procuratore generale Pilotti, di cui si \u00e8 parlato, \u00e8 un esempio. Io penso che se, per esempio, il procuratore generale Pilotti fosse stato dichiaratamente iscritto al partito monarchico, molto probabilmente avrebbe avvertito un senso di peritanza, di pudore a compiere quel gesto che, come sapete, \u00e8 stato commentato un po\u2019 in tutto il paese. Egli ha commesso quell\u2019atto, quel gesto, perch\u00e9 era garantito e difeso dalla sua condizione di neutralit\u00e0 politica.<\/p><p>Io penso che se, per esempio, un giudice, notoriamente democristiano, debba domani giudicare un imputato comunista, io penso che questo giudice metter\u00e0 forse maggiore obiettivit\u00e0 e cura e diligenza in quel caso che in altri casi; e cos\u00ec viceversa, se un giudice comunista dovesse giudicare un imputato democristiano.<\/p><p>\u00c8 sempre una remora, un freno, una specie di controllo l\u2019iscrizione. Quando si \u00e8 espressa la propria opinione, si \u00e8 legati a questa opinione. Quando si resta chiusi nel sacrario della propria coscienza si diventa impenetrabile ed ermetico. \u00c8 questo un criterio pratico che io penso bisognerebbe tener presente nella valutazione della norma in esame. Accenner\u00f2 ora brevemente alle piccole o grandi ragioni che hanno imposto nel progetto il divieto di iscrizione. C\u2019\u00e8, per esempio, l\u2019argomentazione dell\u2019onorevole Mannironi, il quale dice: \u00abper poter inserire nella psicologia popolare la necessaria fiducia nella Magistratura, \u00e8 indispensabile che vi sia in tutti il convincimento che i magistrati sono liberi da legami di qualsiasi genere\u00bb.<\/p><p>Io mi permetto di fare osservare che in questo modo \u2013 secondo me \u2013 la questione viene spostata, la questione non viene pi\u00f9 valutata nella sua contenenza essenziale. Qui non viene in considerazione l\u2019obiettivo della questione, cio\u00e8 i due termini della questione, ma si pone sul piano della discussione un elemento estraneo: quello della fiducia popolare, e mi pare che cos\u00ec la questione si ponga erroneamente. Entrando in merito, dico che la fiducia popolare \u2013 secondo me \u2013 non pu\u00f2 essere determinata dal fatto negativo della mancata iscrizione di un magistrato ad un partito politico, bens\u00ec deve essere determinata (questa \u00e8 una regola di carattere etico da cui non si pu\u00f2 prescindere) dalla condotta irreprensibile e indefettibile del giudice. Quindi, la fiducia deve nascere non dal fatto negativo della non iscrizione, ma dal fatto positivo della condotta del giudice.<\/p><p>Mi pare quindi, che non si possa tenere in considerazione questo argomento dell\u2019onorevole Mannironi, perch\u00e9 si pone al centro della questione un elemento estraneo ai due termini della questione, cio\u00e8 ai due termini in cui la questione deve essere chiusa e delimitata: i partiti politici e i magistrati.<\/p><p>Vi \u00e8 poi un\u2019altra obiezione che devo fare: quando l\u2019onorevole Mannironi dice che bisogna suscitare nella psicologia popolare la fiducia nel giudice, mi pare che egli faccia una questione di semplice apparenza. Egli dice in sostanza questo: sia il giudice fedele o infedele alla sua funzione, si mantenga egli integro o meno, l\u2019importante \u00e8 che esista la fiducia popolare. Il che \u2013 secondo me \u2013 \u00e8 una maniera di aggiustare le cose, di salvare le apparenze, di risolvere la questione su un terreno estraneo alla questione, superando molto semplicisticamente i termini giuridici e politici del problema. In effetti cos\u00ec si elude la questione riducendola ad un\u2019espressione estrinseca di mera apparenza.<\/p><p>Esiste poi, a favore del principio di non iscrizione dei magistrati in partiti politici, un\u2019altra argomentazione. Ed \u00e8 dell\u2019onorevole Ambrosini il quale sostiene che \u00e8 necessario consacrare nella Carta costituzionale il divieto di appartenenza dei magistrati ai partiti politici e che i magistrati non devono sentirsi menomati da questa norma perch\u00e9 essi vengono, invece, da questa norma, posti al di sopra della politica, vengono posti (dice testualmente l\u2019onorevole Ambrosini) \u00abcome su un altare\u00bb. A proposito dei giudici che stanno sull\u2019altare, devo dichiarare che questa \u00e8 una frase retorica, vieta, che ha fatto il suo tempo, a cui i giudici non vogliono accedere e di cui si pu\u00f2 parlare solamente quando si conoscano i giudici solo per sentito dire e non si \u00e8 partecipato mai alla vita dei giudici. Tant\u2019\u00e8 vero, onorevoli colleghi, che il Primo Presidente della Corte di Cassazione, interpellato a proposito di questa norma, ebbe a dire che tale norma costituisce un grande sacrificio per la Magistratura. Sono le sue parole testuali. Quindi se questi giudici non vogliono stare sull\u2019altare, ma vogliono scendere sulla strada, per vivere la vita degli uomini non possiamo metterceli per forza noi. Insomma, vedete, i magistrati non vogliono diventare santi di cartapesta, essi sono uomini di opinioni, di passioni, di sentimenti. Insomma, il giudice, vedete, si interessa pure lui di certi problemi fondamentali, ed essenziali, e qualche volta grandi ed eterni. Per esempio: la famiglia, la patria, l\u2019umanit\u00e0. Ed io mi domando: in ultima analisi di che cosa si occupa la politica se non proprio di questi grandi ed eterni problemi che si rinnovano ogni giorno? E se cos\u00ec \u00e8, se la politica \u00e8 questa, come facciamo a dire a giudici: \u00abvoi non c\u2019entrate in tutto questo, voi dovete solo subire; voi dovete estraniarvi dai grandi princip\u00ee politici senza poter dire mai qualche cosa che venga dal vostro cuore o dal vostro cervello?\u00bb<\/p><p>Per questi motivi, che mi sembrano molto aderenti a quella che \u00e8 la condizione pratica ed ideale della questione, mi sembra che debba essere soppresso il principio che pone il divieto d\u2019iscrizione dei magistrati nei partiti politici e si debba dare al magistrato la possibilit\u00e0 di vivere la vita di tutti. Qui bisogna tener presente un altro principio fondamentale che \u00e8 questo. Si pu\u00f2 pensare che a un certo punto si crei un contrasto fra la libert\u00e0 incondizionata, che \u00e8 quella di esprimere da parte di tutti il proprio pensiero, e la lesione che potrebbe verificarsi domani in seno al principio della giustizia attraverso la politicit\u00e0 dei giudici. Guardiamo questi contrasti, questi conflitti, queste antitesi nel loro vero contenuto. Ed allora io vi dir\u00f2 questo: forse \u00e8 meglio che da parte di un giudice, di dieci giudici, di cento giudici, si compiano degli atti che ledano il principio della giustizia, ma che venga affermato il grande, immutabile principio della libert\u00e0 di dire e di professare le proprie idee da parte di tutti. Insomma, se vengono in conflitto questi due grandi postulati dell\u2019umanit\u00e0, che sono il principio della libert\u00e0 e il principio della giustizia, e se \u00e8 vero che la giustizia \u00e8 un aspetto del principio della libert\u00e0, mi pare che, se si debba sacrificare qualche cosa, debba sacrificarsi il principio subordinato. Ma questo \u00e8 l\u2019aspetto estremo della questione e del contrasto. Tenete presente, soprattutto, che noi con la norma contenuta nel progetto andiamo incontro alla consacrazione nella Carta costituzionale di quella svalutazione aprioristica dei partiti politici ed alla esclusione di una parte dei cittadini dalla vita politica nazionale. Tenete presente, onorevoli colleghi, il principio consacrato nella Carta costituzionale. Abbiamo detto: \u00abAd ogni cittadino compete il diritto di poter esprimere liberamente la propria opinione\u00bb. Questo \u00e8 sancito in un articolo approvato da noi tutti, ma \u00e8 l\u2019articolo pi\u00f9 significativo della Costituzione perch\u00e9 esso \u00e8 a base della rinnovata democrazia italiana.<\/p><p>Io penso che non dovremmo fare delle postille a questo articolo. Non dovremmo fare delle limitazioni a questo principio. Il principio sia tenuto nella sua interezza. Non bisogna umiliarlo con restrizioni e limitazioni.<\/p><p>Il principio della libert\u00e0 sia quello che crediamo sia sempre stato e che sempre sar\u00e0 per noi e per tutti gli italiani.<\/p><p>Questo principio venga tenuto e affermato al disopra di tutta la Costituzione, perch\u00e9 \u00e8 principio fondamentale. Questo principio sia grande, sovrano, intangibile perch\u00e9 \u00e8 il principio della libert\u00e0 degli uomini. (<em>Applausi \u2013 Congratulazioni<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE. Non essendo presente l\u2019onorevole Venditti, iscritto a parlare, si intende che vi abbia rinunziato.<\/p><p>\u00c8 iscritto a parlare l\u2019onorevole Crispo. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CRISPO. Onorevoli colleghi, il problema della Magistratura s\u2019identifica, a mio avviso, con quello della indipendenza del giudice, ossia della \u00abcompetenza morale\u00bb del giudice, problema intorno al quale non \u00e8 facile dire una parola nuova.<\/p><p>Il principio della indipendenza del giudice \u00e8 solennemente consacrato nel progetto di Costituzione, quando si dice nell\u2019articolo 94 che \u00abi magistrati dipendono soltanto dalla legge che interpretano ed applicano secondo coscienza\u00bb; quando si soggiunge che \u00abi magistrati non possono essere iscritti a partiti politici o ad associazioni segrete\u00bb; quando si afferma, nell\u2019articolo 97, che \u00abla Magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente\u00bb; quando, infine, per garantire tale autonomia e tale indipendenza, si stabilisce nell\u2019articolo 99 che \u00abi magistrati sono inamovibili\u00bb.<\/p><p>Non v\u2019\u00e8, dunque, un quesito da proporsi in rapporto alla indipendenza del giudice, ed occorre, invece, chiedersi soltanto se essa sia veramente e sufficientemente garantita con la norma relativa alla inamovibilit\u00e0.<\/p><p>Prima che io risponda a questa domanda, mi sia consentito esprimere il mio dissenso dall\u2019opinione or ora manifestata dall\u2019onorevole Ruggiero, il quale ritiene che il divieto fatto al giudice di appartenere ad un partito politico costituisca evidente violazione di una delle libert\u00e0 fondamentali del cittadino, e propone conseguentemente che il divieto stesso non sia mantenuto.<\/p><p>Le ragioni prospettate in proposito dall\u2019onorevole Ruggiero sono innegabilmente interessanti, ma non riescono, in alcun modo, a persuadere chiunque abbia un elementare concetto della necessaria obbiettivit\u00e0 del giudice, quale condizione dell\u2019esercizio della sua funzione, e chiunque si renda conto della asprezza della lotta dei partiti, in un mondo completamente dominato da essi. \u00c8 evidente che la norma \u00e8 intesa a porre il giudice al di sopra dei partiti, ossia al di fuori di ogni passione di parte incompatibile con la funzione del giudice, nella superiorit\u00e0 morale d\u2019una posizione che sia garanzia assoluta contro ogni sospetto che il giudice possa essere vincolato alla volont\u00e0 o alla ideologia di una fazione, di un gruppo, o di un movimento politico qualunque.<\/p><p>Ogni conflitto, difatti, tra gruppi o individui di opposte tendenze, porrebbe il giudice partecipe di questo o quel partito, in una evidente difficolt\u00e0 \u00abmorale nel dirimere il contrasto delle ragioni e degli interessi contrapposti, difficolt\u00e0 che non potrebbe non influenzare la coscienza del giudice, onde sarebbero frequenti e innumerevoli i casi di astensione, e, pi\u00f9 spesso, quelli di ricusazione.<\/p><p>Tornando al quesito che mi sono proposto, se cio\u00e8 la norma dell\u2019articolo 99, che stabilisce il principio della inamovibilit\u00e0 del giudice, costituisca garanzia sufficiente della di lui indipendenza, io non esito a rispondere negativamente. L\u2019inamovibilit\u00e0 \u00e8, difatti, una garanzia soltanto per quei giudici che hanno raggiunto i supremi gradi della carriera, o che sono al termine di essa, per modo che, nell\u2019uno o nell\u2019altro caso, non possono avere alcuna preoccupazione di avanzamento. Il giovane magistrato, invece, che ha il legittimo desiderio di farsi innanzi, e d\u2019essere promosso ai gradi superiori, non \u00e8 mai del tutto indipendente, perch\u00e9, ove non sia gradito, egli avr\u00e0 davvero la sua particolare inamovibilit\u00e0, quella di restare sempre allo stesso posto, nello stesso grado.<\/p><p>Non si risolve, adunque, il problema della indipendenza o della competenza morale del giudice, quando si pretende di garantirla con la inamovibilit\u00e0 stabilita nell\u2019articolo 99.<\/p><p>Questo articolo 99, per altro, demanda al Consiglio Superiore della Magistratura il giudizio sulla dispensa o sulla sospensione dal servizio, sulle retrocessioni, sui trasferimenti o destinazioni ad altra sede o funzione, per modo che la garanzia dipende dalla deliberazione del Consiglio Superiore, e su di essa pu\u00f2 evidentemente influire il modo in cui \u00e8 composto il Consiglio stesso.<\/p><p>Come si potr\u00e0, adunque, garantire l\u2019indipendenza del giudice? Questa indipendenza potr\u00e0 aversi soltanto ove il giudice abbia la propriet\u00e0 delle sue funzioni. Il problema non fu sconosciuto nemmeno all\u2019\u00abantico regime\u00bb, nel quale si pretese di risolverlo, vendendosi ed ereditandosi la carica.<\/p><p>E non pu\u00f2 non sorprendere che un uomo del genio di Montesquieu, accettando tal sistema di reclutamento, plaudisse ad Anastasio, che dell\u2019impero aveva fatto una specie di aristocrazia, vendendone tutte le Magistrature. Onde, Voltaire, rispondendo a Montesquieu, scriveva: \u00ab\u00c8 certamente deplorevole che Montesquieu abbia menomato l\u2019opera sua con paradossi di questo genere, ma bisogna pure perdonargli perch\u00e9 uno zio di Montesquieu aveva acquistato una carica di Presidente in provincia, ed egli, Montesquieu, gli era poi succeduto in quella carica\u00bb. E Voltaire conclude: \u00abNessuno di noi \u00e8 senza debolezza\u00bb.<\/p><p>Intendo precisare che il problema della indipendenza non \u00e8 da porre in rapporto al reclutamento, perch\u00e9, escluso che il magistrato possa acquistare o ereditare la carica, escluso che possa averla per elezione, o per nomina governativa, non v\u2019\u00e8 altra via che il concorso, col quale si garantisce un minimo di capacit\u00e0 tecnica e l\u2019imparzialit\u00e0 dell\u2019assunzione.<\/p><p>L\u2019indipendenza del giudice pu\u00f2 essere, adunque, garantita soltanto attraverso il \u00abgoverno\u00bb della Magistratura, rendendolo veramente autonomo, preservandolo, cio\u00e8, da ogni ingerenza politica. Non vi \u00e8 altro modo, non vi \u00e8 altro mezzo. Onde \u00e8 che, quando nell\u2019articolo 97 si stabilisce che il Consiglio Superiore della Magistratura \u00e8 presieduto dal Presidente della Repubblica, ed \u00e8 composto per met\u00e0 di magistrati e per met\u00e0 di membri designati dalle Camere, riesce difficile conciliare tale norma con quella che pretende consacrare l\u2019autonomia e l\u2019indipendenza della Magistratura. La norma dell\u2019articolo 97 \u00e8 intesa, difatti, a penetrare l\u2019ordine dei magistrati, non soltanto di elementi del potere legislativo, come diceva l\u2019onorevole Domined\u00f2, ma, soprattutto, dell\u2019ingerenza del potere esecutivo, nella maggiore e pi\u00f9 alta sua espressione. Ed io, per verit\u00e0, non riesco a rendermi conto del pensiero dell\u2019onorevole Bozzi, quando egli si compiaceva di veder posto a capo del Consiglio Superiore il Presidente della Repubblica, rappresentando egli l\u2019unit\u00e0 dello Stato.<\/p><p>Non riesco a rendermene conto, perch\u00e9 mi sfugge del tutto il preteso rapporto tra il Presidente della Repubblica, come rappresentante della unit\u00e0 dello Stato, e il funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura.<\/p><p>Non si potrebbe, invece, a mio avviso, immaginare pi\u00f9 pericolosa ingerenza del potere esecutivo, se \u00e8 vero che il Presidente della Repubblica non \u00e8 al disopra dei partiti, ma, esponente di uno di essi, non riesce mai a sottrarsi del tutto alle esigenze del proprio partito. \u00c8 facile rilevare, d\u2019altra parte, che la figura del Capo dello Stato, nella funzione di Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, non pu\u00f2 non suscitare, il pi\u00f9 delle volte, quel timore riverenziale che menoma l\u2019indipendenza e l\u2019autonomia di ogni deliberazione.<\/p><p>Quanto ai membri che dovrebbero essere designati dalle Camere, il progetto stabilisce che \u00abgl\u2019iscritti negli albi forensi non possono esercitare la professione, finch\u00e9 fanno parte del Consiglio\u00bb.<\/p><p>\u00c8 evidente, adunque, la preoccupazione della incompatibilit\u00e0 morale tra l\u2019esercizio della professione e la carica di componenti. Ora la norma diviene una lustra, ove si consideri che non si pu\u00f2 chiedere seriamente a professionisti di valore di rinunziare per sette anni all\u2019esercizio professionale, onde il facile espediente dell\u2019esercizio per interposta persona, che, lungi dall\u2019eliminare l\u2019incompatibilit\u00e0, l\u2019aggrava non solo, ma induce ai peggiori sospetti e alle maggiori diffidenze. Non resterebbe, pertanto, che designare professionisti in condizioni di evidente inferiorit\u00e0 professionale, privi di clientela, e tali designazioni non sarebbero certo destinate a conferire dignit\u00e0, decoro e prestigio al Consiglio Superiore della Magistratura.<\/p><p>Epper\u00f2, non mi pare che si possa aderire nemmeno all\u2019idea dell\u2019onorevole Domined\u00f2, di una rappresentanza simbolica o consultiva, o di numero cos\u00ec ridotto da essere del tutto insufficiente, non riuscendosi, per verit\u00e0, a comprendere la ragione di una simile rappresentanza che, mentre vulnererebbe il principio dell\u2019autonomia, non apporterebbe, e, anzi, sarebbe designata unicamente per non apportare un qualunque contributo alla funzione.<\/p><p>Per le ragioni esposte, io sono d\u2019avviso che il Consiglio Superiore della Magistratura debba essere costituito esclusivamente di magistrati, n\u00e9 mi sembra, onorevoli colleghi, fondata in alcun modo la preoccupazione che la Magistratura possa cos\u00ec divenire una casta chiusa.<\/p><p>UBERTI. Il pericolo \u00e8 per l\u2019appunto questo.<\/p><p>CRISPO. Dir\u00f2 qualche cosa su questo punto. Si \u00e8 mai pensato che, <em>mutatis mutandis<\/em>, la nostra Assemblea sia una casta chiusa, perch\u00e9 si governa autonomamente, ed ha una sua disciplina e un suo regolamento? E badate che la nostra autonomia \u00e8 tale da renderci giudici di noi stessi, nelle eventuali contestazioni di questa o quella elezione, e per le eventuali autorizzazioni a procedere, giudici talvolta tanto imparziali da disdire oggi ci\u00f2 che fu deciso ieri, anche per fattispecie sostanzialmente identiche.<\/p><p>Lo stesso pu\u00f2 dirsi dell\u2019ordine degli avvocati. Non hanno forse gli avvocati un ordinamento proprio, un governo proprio, e una propria disciplina?<\/p><p>E lo stesso pu\u00f2 ripetersi di tutti i collegi professionali. Vero \u00e8 che l\u2019ordine giudiziario non pu\u00f2 considerarsi alla stregua degli ordini professionali, ma il richiamo \u00e8 qui inteso soltanto a dimostrare la insussistenza del pericolo che, attraverso una reale autonomia si possa creare una casta chiusa. \u00c8 necessario, adunque, difendere la Magistratura da qualunque ingerenza di altro potere, anche perch\u00e9 l\u2019incompetenza morale \u00e8 in funzione negativa anche della competenza tecnica: il giudice non indipendente diviene di fatto facile strumento a servizio della causa che sar\u00e0 costretto a sostenere.<\/p><p>Dir\u00f2 qualche parola su di un altro problema d\u2019ordine generale, riservandomi di intervenire in sede di discussione degli articoli su questioni particolari o di dettaglio.<\/p><p>Intendo riferirmi alla giuria. Se il problema della Magistratura s\u2019identifica con quello dell\u2019indipendenza del giudice, il problema della giuria si riferisce specialmente alla competenza tecnica del giudice.<\/p><p>Dico specialmente, e non esclusivamente, perch\u00e9 io non sono d\u2019accordo con coloro che si compiacciono di rilevare ed esaltare la competenza morale o l\u2019indipendenza propria del giurato.<\/p><p>Basterebbe in proposito ricordare che, mentre nell\u2019articolo 94 si fa divieto al magistrato di appartenere ad un partito politico, tale divieto non sussiste per il giurato. Ora, \u00e8 evidente il pericolo, costituito da giurie, le quali, nel decidere, possano essere ispirate e guidate da spirito o passione di parte.<\/p><p>Avviene cos\u00ec che il magistrato, occupandosi di una questione di confine o di una contravvenzione, pu\u00f2 suscitare e suscita diffidenza, se sia inscritto ad un partito politico, mentre il giurato, nella medesime condizioni di morale incompatibilit\u00e0, pu\u00f2 essere il pi\u00f9 fazioso uomo di parte, e nello stesso tempo, giudice del proprio avversario politico, nei giudizi di maggiore gravit\u00e0.<\/p><p>Io posso bene intendere il motivo per il quale non \u00e8 stato ripetuto il divieto per il giurato che, giudice non permanente, ma chiamato, di volta in volta, ad esercitare una funzione non sua e che egli non ha scelto, dovrebbe adempiere non solo un gravoso dovere, ma anche sacrificare ad esso uno dei diritti fondamentali di ogni cittadino.<\/p><p>Ma, se mi rendo conto della ragione per la quale il divieto sussiste pel magistrato, e non sussiste per il giurato, ci\u00f2 non significa che il giurato non si trovi nelle condizioni di morale incompatibilit\u00e0 per le quali s\u2019\u00e8 voluto precisamente vietare al magistrato di iscriversi ad un partito politico, con l\u2019aggravante della maggiore competenza per materia, propria della Corte d\u2019assise.<\/p><p>Sotto questo aspetto, al giurato mancherebbe evidentemente la indipendenza necessaria, soprattutto nella vita che si vive oggi, agitata e dominata dalla lotta dei partiti, dalla quale non si pu\u00f2 pretendere che si astragga il cittadino, quando diviene giurato.<\/p><p>Con la indipendenza, al giurato mancherebbe anche la pi\u00f9 elementare competenza tecnica.<\/p><p>Avviene cos\u00ec che, per giudicare di una questione di dare e di avere, o di una contravvenzione qualunque, si richiede un giudice, investito delle sue funzioni a seguito di un concorso e di un determinato tirocinio, mentre per giudicare della libert\u00e0 dei cittadini, nei casi pi\u00f9 gravi, punibili anche con l\u2019ergastolo, baster\u00e0 che il giudice abbia la sua ragione naturale, o soltanto le risorse del suo buon senso.<\/p><p>Quanta gente non \u00e8 stata assassinata legalmente nelle Corti di assise, che furono assai spesso lo scannatoio del buon senso!<\/p><p>Il verdetto, per altro, non \u00e8 un giudizio, poich\u00e9 il monosillabo positivo o negativo del giurato costituisce, anzi, una tragica parodia del giudizio. Esso sopprime una delle maggiori conquiste della civilt\u00e0 umana, la motivazione, cio\u00e8, della condanna o dell\u2019assoluzione. E, sopprimendo la motivazione, sopprime il diritto di appello, riconosciuto per ogni condanna, sia pure a pochi giorni di reclusione o di arresto, e perfino in caso di condanna alla multa superiore alle duemila lire, e in caso di assoluzione per mancanza di prova. E col diritto di appello sopprime anche, di fatto, il ricorso per cassazione, perch\u00e9, di fronte al verdetto, e all\u2019applicazione della legge penale che, a seguito del verdetto, viene fatta dal Presidente, l\u2019intervento del Supremo Collegio sarebbe quasi esclusivamente limitato all\u2019esame della costituzione del giudice, e della formulazione del questionario, a casi, cio\u00e8, nei quali sarebbe assai difficile rilevare eventuali nullit\u00e0.<\/p><p>A proposito del cos\u00ec detto buon senso dei giurati si potrebbe utilmente ripetere quello che un grande giudice inglese, il Coke, disse al Re d\u2019Inghilterra. Nel 1612 Giacomo I invit\u00f2 i giudici d\u2019Inghilterra a presentarsi dinnanzi a lui per rivendicare la facolt\u00e0 di sottrarre ai giudici di diritto comune tutte le cause che a lui piacesse di decidere personalmente. A tale richiesta il Coke, il primo dei giudici, obiett\u00f2, a nome di tutti, che, \u00absecondo la legge d\u2019Inghilterra, il Re in persona non pu\u00f2 giudicare alcuna causa, e che tutte le cause, sia civili sia penali, dovevano essere decise dai tribunali, in sede giudiziaria, secondo le leggi, e con le consuetudini del regno\u00bb.<\/p><p>Il Re replic\u00f2 che egli reputava essere la legge fondata sulla ragione, e che egli era, al pari dei giudici, fornito di ragione. \u00ab\u00c8 certamente vero\u00bb, rispose il Coke, \u00abche Iddio ha fornito Sua Maest\u00e0 di un grande sapere e di doti naturali non meno grandi, ma Sua Maest\u00e0 non \u00e8 abbastanza dotto nelle leggi del suo reame, e le cause che concernono la vita, diritti ereditari, i beni e le fortune dei suoi sudditi, non possono essere decise secondo la ragione naturale, ma secondo le norme del diritto, e il diritto \u00e8 un\u2019arte che richiede lungo studio e lunga esperienza, prima che se ne possa raggiungere la conoscenza completa\u00bb.<\/p><p><em>Mulatis mutandis<\/em>, il legislatore ragiona ancora oggi come Giacomo I ragionava ai suoi tempi, sostituendo al buon senso del Re il buon senso del popolo, mentre si accentua sempre pi\u00f9 il carattere tecnico del giudizio penale, e, quindi, la necessit\u00e0 del giudice specializzato, dinanzi a questioni non solo di diritto, ma anche di psicologia criminale, di psicopatologia, di tecnica della polizia, di medicina legale, di tossicologia e simili. \u00c8 questa la espressione pi\u00f9 grossolana di quel fenomeno che fu definito il culto democratico dell\u2019incompetenza, per il quale la societ\u00e0, dovendosi difendere dai ladri e dagli assassini, affida l\u2019arma di tale difesa a coloro che non possono usarla. Quell\u2019arma, difatti, non pu\u00f2 essere che un codice, e questo codice sar\u00e0 posto \u2013 incredibile a dirsi \u2013 nelle mani di cittadini che non sanno intenderlo per poterlo applicare. \u00c8 difficile, adunque, trovare una sola ragione seria a favore di un istituto, cui rimane solo il prestigio delle origini, e di una tradizione superata, ormai, dalla esperienza vissuta, e travolta da censure di ogni genere, della scuola e della pratica, del giurista, del filosofo, e anche dell\u2019uomo della strada, censure delle quali \u00e8 cos\u00ec penetrata la coscienza generale da essere divenute veri e propri luoghi comuni. Resta, nondimeno, a favore della giuria, un solo argomento. Occorre \u2013 si dice \u2013 democratizzare la giustizia, onde non solo deve ripristinarsi la giuria, ma essa deve divenire del tutto popolare. Oggi non potrebbe intendersi pi\u00f9 una giuria borghese, e nemmeno una giuria borghese-operaia: \u00e8 necessario istituire una giuria proletaria. Pi\u00f9 ignorante essa sar\u00e0, e meglio risponder\u00e0 alle esigenze della democrazia! Ed \u00e8 questa la ragione per la quale, in una recente legge, non entrata per fortuna in vigore, titolo sufficiente per l\u2019idoneit\u00e0 alla funzione del giurato era considerato il certificato di licenza elementare!<\/p><p>Ora, non \u00e8 gi\u00e0 che io mi dolga di questa graduale trasformazione della personalit\u00e0 del giurato, fino alla pi\u00f9 bassa sua espressione! Io non dico questo. Io dico, invece, che, borghese o proletario che sia, il giurato non ha alcuna capacit\u00e0 tecnica per decidere della sorte dei suoi simili, e, pertanto, occorre una buona volta insorgere contro il \u00abtab\u00f9\u00bb del principio democratico, che s\u2019invoca a sproposito nel tema dell\u2019amministrazione della giustizia.<\/p><p>\u00c8 grave errore, difatti, pretendere che il popolo debba partecipare direttamente all\u2019amministrazione della giustizia, dato che il potere deriva dal popolo. Perch\u00e9, se \u00e8 vero che il potere dello Stato moderno deriva dal popolo, non \u00e8 vero che si possa identificare lo Stato con il popolo, confondere lo Stato con il popolo. Sono due concetti distinti. E questa distinzione che ha un significato scientifico fu come il fondamento della Costituzione americana del 1776. Essa riconobbe che il potere deriva dal popolo e che, pertanto, il popolo ha diritto di governare, ma lo riconobbe, per trarne la conseguenza della necessit\u00e0 di rendere il popolo capace di governare. \u00c8 assurdo pensare, infatti, che la massa indifferenziata possa governare. Il problema essenziale \u00e8 precisamente questo: educare la massa e far s\u00ec che essa possa rispondere alle esigenze di una democrazia moderna. La Costituzione di uno stato non \u00e8, come diceva Burke, \u00abun problema aritmetico\u00bb. Il problema del governo consiste, invece, nell\u2019organizzare il potere indiscusso e inalienabile del popolo, in modo che esso possa realizzare i suoi maggiori interessi.<\/p><p>Epper\u00f2, non si offende, e non si disconosce il principio democratico, quando si nega che il problema della giustizia in Corte di Assise possa porsi e risolversi in funzione delle esigenze d\u2019una pura democrazia. L\u2019istituto della giuria \u00e8, difatti, l\u2019espressione d\u2019un eccesso di democrazia, e Montesquieu ammoniva, e prima di lui Aristotele annunciava, che i regimi decadono non solo per l\u2019abbandono dei princip\u00ee che li informano, ma anche per l\u2019eccesso dei princip\u00ee stessi. (<em>Applausi \u2013 Congratulazioni<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE. \u00c8 iscritto a parlare l\u2019onorevole Russo Perez. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>RUSSO PEREZ. Onorevole Presidente, non credo di poter dire delle cose nuove che non siano state dette o che non saranno dette da altri insigni colleghi avvocati.<\/p><p>Rinuncio, quindi, a parlare, riservandomi di fare, se sar\u00e0 il caso, qualche osservazione in sede di discussione degli articoli.<\/p><p>PRESIDENTE. Sta bene. Il seguito di questa discussione \u00e8 rinviato alla seduta pomeridiana.<\/p><p>La seduta termina alle 13.5.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE cclxxxii. SEDUTA ANTIMERIDIANA DI VENERD\u00cc 7 NOVEMBRE 1947 PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TERRACINI INDICE Congedi: Presidente Progetto di Costituzione della Repubblica italiana (Seguito della discussione): Presidente Domined\u00f2 Ruggiero Crispo Russo Perez La seduta comincia alle 11. 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