{"id":2269,"date":"2023-09-17T15:23:14","date_gmt":"2023-09-17T13:23:14","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=2269"},"modified":"2023-10-21T15:54:44","modified_gmt":"2023-10-21T13:54:44","slug":"antimeridiana-di-mercoledi-29-ottobre-1947","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=2269","title":{"rendered":"ANTIMERIDIANA DI MERCOLED\u00cc 29 OTTOBRE 1947"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"2269\" class=\"elementor elementor-2269\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-ad27623 elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"ad27623\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-d35be77\" data-id=\"d35be77\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-d4658d5 elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"d4658d5\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/19471029_1.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-c653e58 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"c653e58\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>CCLXXVI.<\/p><p>SEDUTA ANTIMERIDIANA DI MERCOLED\u00cc 29 OTTOBRE 1947<\/p><p>PRESIDENZA DEL PRESIDENTE <strong>TERRACINI<\/strong><\/p><p><strong>INDICE<\/strong><\/p><p><strong>Congedo:<\/strong><\/p><p>Presidente<\/p><p><strong>Disegno di legge <\/strong>(<em>Discussione \u00e8 approvazione<\/em>)<strong>:<\/strong><\/p><p>Revoca dall\u2019impiego per mancata fede al giuramento. (21).<\/p><p>Presidente<\/p><p>Perassi<\/p><p>Condorelli<\/p><p>Cevolotto, <em>Relatore<\/em><\/p><p>Conti<\/p><p>Grassi, <em>Ministro di grazia e giustizia<\/em><\/p><p>Marinaro<\/p><p>Tonello<\/p><p>Fabbri, <em>Presidente della Commissione<\/em><\/p><p>Avanzini<\/p><p>Domined\u00f2<\/p><p>Gullo Fausto<\/p><p>Presidente<\/p><p><strong>Progetto di Costituzione della Repubblica italiana<\/strong> (<em>Seguito della discussione<\/em>)<strong>:<\/strong><\/p><p>Colitto<\/p><p>Benedettini<\/p><p>Lussu<\/p><p>Cianca<\/p><p>Domined\u00f2<\/p><p>Mortati<\/p><p>Schiavetti<\/p><p><strong>Per l\u2019elezione di tre membri della Corte costituzionale prevista dall\u2019articolo 24 dello Statuto della Regione siciliana:<\/strong><\/p><p>Caronia<\/p><p>Presidente<\/p><p>La seduta comincia alle 10.30.<\/p><p>MOLINELLI, <em>Segretario<\/em>, legge il processo verbale della precedente seduta antimeridiana.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Congedo.<\/p><p>PRESIDENTE. Comunico che ha chiesto congedo il deputato Tosato.<\/p><p>(<em>\u00c8 concesso<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Discussione del disegno di legge: Revoca dall\u2019impiego per mancata fede al giuramento. (21).<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019ordine del giorno reca Discussione del disegn\u00f2 di legge: Revoca dall\u2019impiego per mancata fede al giuramento. (21).<\/p><p>Dichiaro aperta la discussione generale.<\/p><p>PERASSI. Chiedo di parlare..<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>PERASSI. Confesso di non avere ben capito la portata di questo disegno di legge. Mi pare che dobbiamo anzitutto vedere quali modificazioni esso porterebbe al diritto vigente.<\/p><p>In questa materia \u2013 come si rileva nella relazione ministeriale \u2013 esistono gi\u00e0 delle norme contenute in diverse leggi: nella legge sullo stato giuridico degli impiegati civili, nella legge concernente i segretari comunali e, ritengo, anche nello stato giuridico degli ufficiali. Vi si prevede la mancata fede al giuramento come un fatto che d\u00e0 luogo a sanzioni disciplinali, e precisamente a due: la revoca o, nei casi pi\u00f9 gravi, la destituzione.<\/p><p>Leggendo il disegno di legge si constata anzitutto che in esso si parla soltanto di revoca. Vuol dire che la destituzione viene tolta come sanzione in questo caso? Ecco la prima domanda.<\/p><p>In secondo luogo, nel progetto del Governo, e soprattutto nel disegno di legge come \u00e8 stato emendato dalla Commissione, si precisa l\u2019oggetto del fatto che sarebbe colpito da quella sanzione.<\/p><p>In tal caso, \u00e8 per lo meno da porsi questa domanda: Questa legge, rispetto al diritto vigente, che cosa tende a fare ? Sembra doversi rispondere che essa avrebbe l\u2019effetto di rendere pi\u00f9 tenue la sanzione applicabile al caso previsto. Se cos\u00ec \u00e8, rilevo che bisogna anzitutto affermare nettamente che non si pu\u00f2 qualificare questa legge come una legge eccezionale per il consolidamento della Repubblica. Bisogna dire, invece, che essa viene a mitigare le norme legislative vigenti. Chiedo che a questo riguardo sarebbe utile avere un chiarimento dall\u2019onorevole Relatore.<\/p><p>CONDORELLI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CONDORELLI. Onorevoli colleghi, \u00e8 interessante seguire l\u2019evoluzione della legislazione del nostro Paese in questa materia, al fine di consolarci in rapporto ai progressi che costantemente si realizzano sulla via della democrazia e della libert\u00e0.<\/p><p>La legge del 1908, fatta ai tempi dei regimi liberali, non prevedeva sanzioni particolari per l\u2019infrazione al giuramento. Ed era ovvio, perch\u00e9 c\u2019era una norma sufficientissima, l\u2019articolo 53 lettera <em>c<\/em>) che prevedeva la perdita dell\u2019impiego per mancanze contro l\u2019onore e per qualsiasi mancanza che dimostri difetto di senso morale. L\u2019infrazione al giuramento \u00e8 una delle pi\u00f9 gravi mancanze contro l\u2019onore, e chi veramente infrange il giuramento cade indubbiamente sotto questa sanzione.<\/p><p>Fu soltanto il fascismo, al quale oggi ci ricolleghiamo con la legge proposta, che intese il bisogno \u2013 per ovvie ragioni \u2013 di creare specifiche sanzioni per la contravvenzione al giuramento ed us\u00f2 le stesse parole che ritornano oggi nella legge democratica che si propone al voto della nostra Assemblea.<\/p><p>Si disse, all\u2019articolo 64 della legge 30 dicembre 1923, che si perde l\u2019ufficio per mancata fede al giuramento, sia che essa si concreti in una o pi\u00f9 infrazioni disciplinari, sia in atteggiamenti che contradicano fondamentalmente al giuramento stesso. Non vi \u00e8 chi non veda la gravit\u00e0, il carattere inquisitorio della seconda ipotesi di questa legge, perch\u00e9 sono condannati non soltanto le infrazioni disciplinari, ma finanche gli atteggiamenti, ed \u00e8 solo un regime che si appresta a diventare dittatoriale e che sa di doversi dirigere verso il totalitarismo, che pu\u00f2 creare delle sanzioni giuridiche contro gli atteggiamenti.<\/p><p>Per\u00f2, i progressi della democrazia e della libert\u00e0 sono continuati nello stesso senso nella legislazione dell\u2019Assemblea Costituente, cio\u00e8 spero, nei lavori legislativi che precedono le decisioni dell\u2019Assemblea Costituente, perch\u00e9 ancora mi illuderei o vorrei illudermi che un voto negativo dell\u2019Assemblea Costituente potesse disdire quelle che sono le mie facili previsioni sulla sorte di questa legge.<\/p><p>Il progetto ministeriale, che vorrebbe essere un attenuazione della legge fascista, in fondo, mi pare che non l\u2019attenui affatto, perch\u00e9 parla ancora di infrazioni disciplinari ma sente il bisogno di calcare l\u2019accento sull\u2019aspetto politico di queste infrazioni disciplinari. Difatti, mentre la legge fascista parlava di \u00abuna o pi\u00f9 infrazioni disciplinari\u00bb, la legge che si propone all\u2019Assemblea democratica italiana parla di \u00abinfrazioni disciplinari in rapporto al contenuto politico del giuramento\u00bb.<\/p><p>Ma quello che veramente sorprende \u00e8 che la Commissione non si \u00e8 contentata di quello che ha fatto e di quello che ha proposto il Governo. Ha creduto di andare oltre perch\u00e9, mentre il Governo si ferma alle infrazioni disciplinari, che sono delle entit\u00e0 giuridiche abbastanza chiare e determinate, la Commissione propone che non si parli pi\u00f9 di infrazioni disciplinari, ma si scenda nell\u2019indeterminato, si parli di atti in genere, cio\u00e8 di atti i quali teoricamente potrebbero anche non rivestire il carattere di infrazioni disciplinari, ma che comunque denunzino al giudice, denunzino all\u2019inquisitore, una tendenza a venir meno al giuramento, che sia in contrasto con il giuramento.<\/p><p>Certamente non \u00e8 un progresso quello che ha fatto la Commissione. In questa situazione onorevoli colleghi, chi \u00e8 liberale, chi crede nelle sorti della democrazia, di fronte alle proposte del Governo, di fronte alle proposte della Commissione, trova un rifugio nella legge fascista, che \u00e8 certamente pi\u00f9 liberale.<\/p><p>Io vorrei il voto contrario contro questa legge e vorrei la soppressione di quell\u2019infame articolo della legge fascista che condanna, alla luce del secondo ventesimo, financo gli atteggiamenti; e mi preoccupo&#8230; delle mie basette, le quali potrebbero essere considerate come un atteggiamento, che sono anzi gi\u00e0 state considerate in questa Assemblea come un atteggiamento.<\/p><p>E vorrei che si tornasse alla legge del 1908, la quale considera l\u2019infrazione al giuramento sotto l\u2019unica specie sotto cui va considerata, come mancanza alla fede, all\u2019onore. (<em>Applausi a destra<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE. Invito l\u2019onorevole Relatore a esprimere il parere della Commissione.<\/p><p>CEVOLOTTO, <em>Relatore.<\/em> Onorevoli colleghi, l\u2019onorevole Perassi ha chiesto spiegazioni sull\u2019origine di questa legge e sui motivi che hanno determinato il Ministero a proporla. Credo che sia il Governo precedente a questo che ha proposto la legge; ad ogni modo, l\u2019intenzione del Ministero, chiara ed evidente, \u00e8 stata proprio quella di attenuare le sanzioni tuttora in vigore per la mancata fede al giuramento.<\/p><p>Attualmente, infatti, vige il testo unico sull\u2019impiego civile, il quale, agli articoli 64 e 65, commina, per la mancata fede al giuramento, la revoca dall\u2019impiego e, nei casi pi\u00f9 gravi, la destituzione. Per la mancata fede al giuramento, indiscriminatamente. La legge che propone il Governo stabilisce invece che le infrazioni al giuramento, la mancata fede al giuramento, punibili con la sola revoca dall\u2019impiego, quindi con una sanzione minore, anche per i casi pi\u00f9 gravi, della destituzione, sono le infrazioni commesse nell\u2019esercizio delle funzioni.<\/p><p>Fuori quindi dell\u2019esercizio delle funzioni dell\u2019impiegato, l\u2019atteggiamento di ognuno \u00e8 perfettamente libero e un impiegato il quale, ad esempio, dopo aver giurato, faccia, fuori dell\u2019esercizio delle sue funzioni impiegatizie, propaganda monarchica, o si dichiari monarchico, o si iscriva ad un circolo monarchico non \u00e8 punibile.<\/p><p>\u00c8 evidente, quindi, che ci\u00f2 che ha detto l\u2019onorevole Condorelli non ha fondamento, perch\u00e9, se si tornasse alla formula, un po\u2019 vaga, della legge del 1908, che parla di perdita dell\u2019impiego per mancanza contro l\u2019onore, e si intendesse per mancanza contro l\u2019onore qualunque infrazione al giuramento, si dovrebbe estendere il giudizio anche a quegli atteggiamenti o a quelle infrazioni che fossero compiute fuori dell\u2019esercizio delle funzioni impiegatizie.<\/p><p>Sotto questo aspetto non vi \u00e8 dubbio che la nuova legge non \u00e8, in realt\u00e0, una legge che aggravi la situazione precedente, ma anzi \u00e8 una legge che l\u2019attenua. Nella volont\u00e0 del Governo proponente \u00e8 chiaro che si \u00e8 voluto democraticamente lasciare libert\u00e0 di atteggiamento a tutti, fuori dell\u2019esercizio delle funzioni, in modo che il giuramento riguardi soltanto ci\u00f2 che l\u2019impiegato compie nel suo ufficio, ma non lo vincoli per la sua azione nella vita privata.<\/p><p>Non vi \u00e8 il carattere inquisitoriale della legge cui ha accennato l\u2019onorevole Condorelli. La Commissione si \u00e8 preoccupata di modificare, molto lievemente, il testo proposto dal Governo. Questo diceva che gli impiegati che \u00abcommettono una o pi\u00f9 infrazioni disciplinari che contrastino direttamente col giuramento prestato\u00bb sono revocati dall\u2019impiego. La Commissione ha proposto di sostituire ad \u00abinfrazioni disciplinari\u00bb la parola \u00abatti\u00bb. Tanto poco vi \u00e8 un carattere o una intenzione inquisitoriale in questo, che la proposta \u00e8 partita da tutta la Commissione. Perch\u00e9, se anche si vuole escludere che l\u2019atto, compiuto fuori dal servizio o fuori dall\u2019impiego sia comunque censurabile, \u00e8 evidente che nell\u2019esercizio delle funzioni non si pu\u00f2 ammettere che l\u2019impiegato sia passibile di sanzione soltanto se compia un\u2019infrazione disciplinare, e non anche se compia un atto che non sia infrazione disciplinare, ma che sia comunque contrario al giuramento. Poniamo (per fare un esempio) il caso dell\u2019impiegato che nel suo ufficio distribuisca del materiale \u2013 giornali od opuscoli di propaganda monarchica \u2013 mano a mano che gli impiegati vengono a contatto con lui. Si pu\u00f2 discutere se questa sia un\u2019infrazione disciplinar. D\u2019accordo che tutto pu\u00f2 essere \u00abinfrazione disciplinare\u00bb in ufficio, perch\u00e9 si pu\u00f2 due che un impiegato non deve far niente che sia estraneo al suo ufficio, nell\u2019interno dell\u2019ufficio stesso. Ma il fatto di regalare un giornale o un opuscolo pu\u00f2 anche non essere valutato come infrazione disciplinare. Ma si pu\u00f2 ammettere che sia lecita un\u2019azione di questa specie?<\/p><p>Cos\u00ec pure, quando il testo proposto dal Governo parla di atteggiamenti in fondamentale contrasto con il giuramento, si riferisce a fatti che nell\u2019ufficio non possono essere tollerati. Pensate, per esempio, a un impiegato il quale si presenti costantemente in ufficio ostentando un distintivo monarchico, per dimostrare pubblicamente, in ufficio, la sua fede in contrasto con quella giurata alla Repubblica. Non si tratta \u2013 in questo caso \u2013 di un\u2019infrazione disciplinare; questo non \u00e8 neanche un atto, \u00e8 un atteggiamento. Ma l\u2019atteggiamento non \u00e8 tollerabile.<\/p><p>Ecco la ragione per la quale abbiamo mantenuto il testo che \u00e8 stato proposto dal Governo. Non mi pare che perci\u00f2 la legge possa essere definita una legge inquisitoriale.<\/p><p>Si \u00e8 proposto alla Commissione un quesito, che la Commissione non ha risolto e che ha lasciato risolvere alla Costituente. Ed \u00e8 questo: la volont\u00e0 di restringere nell\u2019ambito delle funzioni il giudizio sugli atti e sugli atteggiamenti degli impiegati pu\u00f2 essere democraticamente plausibile e va accettata senza riserva per quel che si riferisce agli impiegati civili, ma \u00e8 ammissibile per gli ufficiali delle Forze armate? Ecco il problema.<\/p><p>Era stato proposto un emendamento il quale stabilisce che per gli ufficiali delle Forze armate, in ogni caso, gli atti e gli atteggiamenti fuori di servizio in contrasto poi giuramento prestato dovevano portare alla perdita dell\u2019impiego.<\/p><p>Ma poi la Commissione non ha formulato una precisa proposta anche perch\u00e9, dal esame della situazione dei militari, si passava necessariamente all\u2019esame anche di altre situazioni degne anch\u2019esse di attenzione. Per esempio, \u00e8 ammissibile che un questore, sia pure fuori dal suo ufficio, si iscriva ad un circolo monarchico, faccia propaganda monarchica, si dichiari apertamente monarchico? Evidentemente no.<\/p><p>Non ci siamo nascosti la difficolt\u00e0 della posizione ed abbiamo quindi mantenuto su questo punto il testo proposto dal Governo senza emendamenti, lasciando alla Costituente di vedere se alcuni casi particolari dovranno essere regolati in modo differente.<\/p><p>CONTI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CONTI. Ho gi\u00e0 avuto occasione di dichiararlo, e ripeto che io voter\u00f2 contro questa legge, come voter\u00f2 contro quella che dovr\u00e0 venire in discussione domani. Qualunque limitazione della libert\u00e0 mi trover\u00e0 sempre contrario! Per\u00f2, all\u2019onorevole Condorelli e ai colleghi monarchici o liberali e agli altri che non so che cosa siano in definitiva&#8230;<\/p><p>CONDORELLI. Quello che sono io lo sanno tutti perch\u00e9 lo dico sempre!<\/p><p>CONTI. Essi dicono che la Repubblica \u00e8 liberticida, che la povera monarchia ci faceva vivere una vita deliziosa.<\/p><p>CONDORELLI. Sempre!<\/p><p>CONTI. Onorevole Condorelli, domani quando si discuteranno le leggine per la repressione del fascismo e dei tentativi di restaurazione monarchica, l\u2019affogher\u00f2 con le documentazioni!<\/p><p>CONDORELLI. Badi che so nuotare! (<em>Si<\/em> <em>ride<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>CONTI. Non se la caver\u00e0, glielo dico io!<\/p><p>Oggi desidero dire una mia parola a proposito di queste disposizioni sul comportamento degli impiegati. Non si vogliono impiegati monarchici. E perch\u00e9 non si devono lasciare? Che volete che facciano gli impiegati monarchici?<\/p><p>Io ne conosco qualcuno e qualcuno temerario. Giorni or sono, in un ufficio militare, un avvocato ha assistito ad escandescenze di un pover\u2019uomo, che disse parole irriguardose perfino contro il Presidente della Repubblica! \u00c8 un disgraziato! Ma che gli volete fare? Io l\u2019avrei invitato a prendere un caff\u00e8 o gli avrei detto di prendere un gelato, cos\u00ec si sarebbe calmato!<\/p><p>Per\u00f2, onorevoli monarchici, bisogna che vi ricordiate sempre che la monarchia \u00e8 stata la persecutrice della libert\u00e0 in tutti i tempi! (<em>Interruzione del deputato Russo Perez<\/em>)<em>.<\/em> Onorevole Russo Perez, questa non \u00e8 materia su cui si possa scherzare o fare dell\u2019ipocrisia.<\/p><p>RUSSO PEREZ. Onorevole Conti, durante la monarchia lei non \u00e8 stato mai molestato da nessuno. \u00c8 l\u2019esempio della vigoria fisica.<\/p><p>CONTI. In questa materia io non transigo.<\/p><p>RUSSO PEREZ. Lo so!<\/p><p>CONTI. Voi dite che si fa luogo, con questa legge, alla persecuzione all\u2019impiegato. Ma la monarchia appena mise mano ai poteri dopo la caduta del Borbone, dell\u2019Austria e degli altri regimi del passato, incominci\u00f2 subito a fare falcidie nel campo impiegatizio. Ecco tra i tanti casi: Eugenio Rossi, di Reggio Emilia, sostituto segretario della Procura generale a Modena, il 2 gennaio 1860 fu destituito dall\u2019impiego per il contegno politico dopo l\u2019assunzione in servizio.<\/p><p>CONDORELLI. Era contro l\u2019unit\u00e0 d\u2019Italia, non contro la monarchia.<\/p><p>CONTI. Ma che dice? Domani gliene racconter\u00f2 parecchie. Faremo divertire l\u2019Assemblea una mezz\u2019ora.<\/p><p>Il pensiero \u00e8 sempre stato perseguitato dalla monarchia. L\u2019onorevole Condorelli, che \u00e8 abbastanza colto, non ha dimenticato il nome di Ruggero Bonghi. Ebbene, Ruggero Bonghi non fu sottoposto a giudizio disciplinare quando difese il principio monarchico puro, quando, col suo famoso opuscolo sulla costituzionalit\u00e0 o meno del regime monarchico, sostenne che non si poteva ammettere che il regime monarchico costituzionale diventasse un regime parlamentare?<\/p><p>GASPAROTTO. E Carducci?<\/p><p>CONTI. Giolitti, il grande liberale, perseguit\u00f2 Bonghi fino al punto che voleva farlo destituire da Consigliere di Stato.<\/p><p>CONDORELLI. Ma questa era la monarchia? Era il Re che faceva questo? Ma la legge \u00e8 legge.<\/p><p>CONTI. Voglio ricordare un altro episodio. Il professore Maffeo Pantaleoni fu sottoposto a procedura disciplinare dal Consiglio superiore della pubblica istruzione per avere, in una sua lettera al <em>Secolo<\/em>, nel 1896, dopo la disfatta di Adua, quindi ad una certa et\u00e0 matura della monarchia in Italia, fatto allusione al \u00abSignore che tutti sanno\u00bb. Il \u00abSignore che tutti sanno\u00bb era Umberto, il responsabile del disastro africano del 1896.<\/p><p>Onorevole Condorelli, Pantaleoni dovette riparare in Svizzera e tutti sappiamo che fu onorato con l\u2019assunzione alla cattedra di economia della Universit\u00e0 di Ginevra.<\/p><p>Onorevole Presidente, per oggi non ho niente altro da dire.<\/p><p>CEVOLOTTO, <em>Relatore.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CEVOLOTTO, <em>Relatore.<\/em> Ho chiesto di parlare per avvertire l\u2019Assemblea che occorre aggiungere l\u2019articolo 2, del seguente tenore:<\/p><p>\u00abLa presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella <em>Gazzetta Ufficiale<\/em>\u00bb.<\/p><p>\u00c8 una formula che non si pu\u00f2 omettere.<\/p><p>PERASSI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>PERASSI. Mi sembra che anche qui ci sia l\u2019equivoco sorto ieri a proposito del disegno di legge portante modificazioni al Codice penale. Anche questa, che stiamo esaminando, non \u00e8 una legge costituzionale. \u00c8 irrilevante, agli effetti di tale qualificazione, che l\u2019esame del disegno di legge sia stato deferito alla Commissione della Costituzione. Quindi l\u2019articolo deve essere quello usato per le leggi ordinarie.<\/p><p>CEVOLOTTO, <em>Relatore.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CEVOLOTTO, <em>Relatore.<\/em> La Commissione ed io abbiamo ritenuto che si tratti di una legge costituzionale, per il fatto che \u00e8 stata mandata alla Commissione dei Settantacinque, invece che alla normale Commissione legislativa.<\/p><p>GRASSI, <em>Ministro di grazia e giustizia. <\/em>Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>GRASSI, <em>Ministro di grazia e giustizia. <\/em>Onorevoli colleghi, io difendo una legge gi\u00e0 preparata dal precedente Gabinetto e che viene in discussione presso l\u2019Assemblea solo oggi. Le osservazioni fatte dall\u2019onorevole Perassi, che si concludono nel dire che sarebbe inutile questo provvedimento, in quanto che gi\u00e0 le leggi esistenti prevedono le conseguenze della mancata fedelt\u00e0 al giuramento, trovano, secondo me e secondo la Commissione, difficolt\u00e0 di applicazione nella legge del 23 dicembre 1946, che stabil\u00ec le nuove formule del giuramento da prestarsi, e lo estese, oltre che ai dipendenti civili dello Stato, a cui si riferisce la legge del 30 dicembre 1923 sullo stato giuridico degli impiegati, ed oltre che ai segretari comunali, a tutti i dipendenti locali. Quindi l\u2019estensione del giuramento ha reso necessario, secondo il Governo, la presentazione di questo disegno di legge, il quale cercasse di estendere anche alle altre categorie quello che era disposto per alcune categorie. Si \u00e8 creduto, pertanto, di fare una disposizione unica e si \u00e8 ritenuto opportuno introdurre con questo articolo unico la possibilit\u00e0 di dare una disposizione di sanzione rispetto alla mancata fedelt\u00e0 al giuramento.<\/p><p>Per quanto si riferisce, poi, alle osservazioni mosse in un senso e nell\u2019altro \u2013 sensi che poi tutti quanti si congiungono in una forma negativa \u2013 da parte degli onorevoli Condorelli e Conti, la ragione mi pare sia stata gi\u00e0 esposta da parte del Relatore. Non \u00e8 che la disposizione non esiste. La disposizione c\u2019\u00e8 gi\u00e0. La possibilit\u00e0 della revoca non \u00e8 un fatto che si introduce con questa legge, la quale non cerca che adattare disposizioni, gi\u00e0 esistenti in una legge del 1923, alla situazione creatasi con la nuova formula del giuramento nei confronti della Repubblica.<\/p><p>Si dice: voi avreste dovuto abolire il paragrafo <em>f<\/em>) dell\u2019articolo 64 in quanto che questo \u00e8 stato introdotto dal fascismo, perch\u00e9 prima del fascismo l\u2019articolo 64 si fermava alla revoca dell\u2019impiego per mancanze contro l\u2019onore, ecc. ecc. \u00c8 vero. Il fascismo ha introdotto questo paragrafo <em>f<\/em>), ma le leggi fasciste sono disgraziatamente ancora in vigore. Quindi, in fondo, questa disposizione non fa che sostituire, ad una legge che esisteva, delle disposizioni che, secondo quello che ha detto il Relatore, sono state attenuate, perch\u00e9 si \u00e8 stabilito tassativamente che le infrazioni disciplinari sono considerate in quanto possano imputarsi all\u2019impiegato; non al cittadino, ma all\u2019impiegato nelle sue funzioni, nel suo ufficio. Ecco la limitazione. Si mantiene l\u2019infrazione nel campo dell\u2019ufficio, nel campo delle funzioni. Ed ecco perch\u00e9 diventa infrazione e non \u00e8 atto semplice. Non solo, ma quando si parla di atteggiamento, come nell\u2019articolo 64 del 1923 si parlava di atteggiamento che contraddicesse fondamentalmente al giuramento stesso, si \u00e8 detto non solo che questo atteggiamento \u00e8 nel campo dell\u2019attivit\u00e0 dell\u2019impiegato e non del cittadino, ma si \u00e8 voluto far risaltare che l\u2019atteggiamento deve essere di fedelt\u00e0 al nuovo ordinamento istituzionale dello Stato. Questa \u00e8 la portata del provvedimento. Quindi \u00e8 inutile drammatizzare. Non si \u00e8 voluto fare molto di pi\u00f9 di quello che c\u2019era effettivamente nella legislazione e che non \u00e8 stato abolito: si \u00e8 voluto soltanto completare, si \u00e8 voluto precisare meglio che l\u2019atteggiamento non \u00e8 generico contro il giuramento, ma contro il giuramento in quanto vincolo di fedelt\u00e0 all\u2019istituto della Repubblica e all\u2019osservanza delle leggi, mentre prima non si precisavano questi due limiti.<\/p><p>Data questa portata, mi pare che la legge debba essere confortata dal vostro voto. Voi tutti volete innestare la legislazione precedente all\u2019istituto repubblicano, confermato dopo il <em>referendum<\/em> del 2 giugno.<\/p><p>Per quanto si riferisce alle modifiche apportate dalla Commissione, si tratta soltanto di una modifica in senso tecnico. La Commissione ha proposto di dire, invece che \u00abinfrazioni\u00bb, \u00abatti\u00bb. Vorrei pregare la Commissione di mantenere il testo governativo, perch\u00e9 l\u2019infrazione rappresenta l\u2019atto proprio nell\u2019esercizio delle funzioni, che diventa infrazione.<\/p><p>lo penso che il testo, cos\u00ec come \u00e8 stato formulato dal Governo, potrebbe rispondere meglio a quei concetti ai quali vuole ispirarsi il provvedimento stesso. L\u2019onorevole relatore ha accennato all\u2019eventualit\u00e0 di un emendamento, che non \u00e8 stato presentato, e che quindi sarebbe inutile discutere: se sia il caso cio\u00e8 di aggiungere un comma per le Forze armate. Ma io credo che basti mantenersi nei limiti delle disposizioni stabilite nel nostro testo, il quale \u00e8 effettivamente esauriente: si rivolge agli impiegati civili, che sono regolali dallo stato giuridico del 1923; e si rivolge ai militari e a tutti i dipendenti degli enti locali.<\/p><p>PERASSI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>PERASSI. Vorrei solo chiarire un equivoco. Non ho detto che la legge \u00e8 inutile. Mi ero posto un quesito sulla portata della legge rispetto allo stato attuale della legislazione e sono lieto di aver provocato i chiarimenti dell\u2019onorevole Relatore. Ci\u00f2 che interessa rilevare \u00e8, soprattutto, che la legge attenua le norme vigenti in materia. Le attenua nel senso che precisa meglio l\u2019oggetto della sanzione disciplinare e \u2013 almeno cos\u00ec risulta dal testo \u2013 prevede solo la revoca. Stando al testo proposto, la destituzione non sarebbe pi\u00f9 in nessun caso applicabile per mancata fede al giuramento, mentre le leggi vigenti prevedono la revoca e, nei casi pi\u00f9 gravi, la destituzione.<\/p><p>GRASSI, <em>Ministro di grazia e giustizia. <\/em>L\u2019articolo 65 rimane lo stesso.<\/p><p>PERASSI. Questo \u00e8 un punto delicato: una volta adottato questo disegno di legge, si ammette che unica sanzione disciplinare per mancata fede al giuramento \u00e8 la revoca. Mi pare difficile sostenere una tesi diversa.<\/p><p>Comunque, se c\u2019\u00e8 questo dubbio, si potrebbe chiarire.<\/p><p>Il mio intervento, ad ogni modo, desidero ripeterlo, aveva unicamente lo scopo di mettere in evidenza che, secondo il testo presentato, la legge non si pu\u00f2 affatto qualificare come una. legge eccezionale.<\/p><p>MARINARO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha. facolt\u00e0.<\/p><p>MARINARO. Concordo quasi del tutto con l\u2019onorevole Perassi: non ha niente a che vedere in questa questione l\u2019articolo 64 della, legge sullo stato giuridico degli impiegati, al quale fa esplicito riferimento la relazione ministeriale. Essa infatti dice che scopo di questa legge \u00e8 anzitutto quello di confermare la disposizione dell\u2019articolo 64 della legge del 1923.<\/p><p>Ora, nello scorso anno, il 23 dicembre, abbiamo approvato una legge sul giuramento, che in questa Aula si disse essere legge di carattere assolutamente formale, non sostanziale; e questa dichiarazione, che venne da pi\u00f9 parti dell\u2019Assemblea, fece in modo che la legge fosse approvata con una entit\u00e0 di voti veramente rilevante. Ora, il giuramento che gli impiegati dello Stato hanno prestato successivamente a quella data \u00e8 il giuramento prescritto dalla legge 23 dicembre 1946, la quale stabiliva delle formule speciali in relazione al nuovo Stato repubblicano. Non solo, ma tutti gli impiegati, che avevano precedentemente prestato giuramento secondo la legge sullo stato giuridico del 1923, furono invitati, tutti indistintamente, a rinnovare il giuramento in base alle nuove disposizioni conformi alle istituzioni repubblicane dello Stato.<\/p><p>Questo concetto, che affiora nella relazione ministeriale, fatto proprio dalla Sottocommissione e poi dalla Commissione dei Settantacinque, \u00e8 concetto perfettamente pretestuoso e non ha riferimento alcuno con l\u2019articolo 64 della legge sullo stato giuridico degli impiegati.<\/p><p>Non solo per queste ragioni io voter\u00f2 contro questo disegno di legge, ma anche per una questione di sostanza, in quanto che nella stessa relazione ministeriale si legge che \u00abera indispensabile determinare l\u2019elemento materiale che avrebbe portato alla revoca dall\u2019impiego\u00bb. Questo elemento materiale \u00e8 ben definito e determinato in tutte le disposizioni regolamentari di ogni singola amministrazione; di guisa che sembra oggi difficile, direi assurdo, collegare la mancata fede al giuramento, un fatto cio\u00e8 che pu\u00f2 considerarsi retrospettivo, con la infrazione disciplinare.<\/p><p>In questo mi sembra che stia soprattutto la mostruosit\u00e0 del concetto contenuto nella leggina in esame. In sostanza, onorevoli colleghi, noi processiamo un impiegato, fino al punto di destituirlo dall\u2019impiego, per il solo fatto di supporre, poich\u00e9 nessuno potr\u00e0 mai accertarlo, che ci sia stata una intenzionale mancata fede al giuramento prestato, nella estrinsecazione di un fatto disciplinare che si riferisce all\u2019adempimento dei propri doveri di ufficio.<\/p><p>Per l\u2019un motivo e per l\u2019altro, a me pare che le considerazioni fatte nella relazione ministeriale e nella relazione della Commissione siano del tutto infondate.<\/p><p>Ma voglio richiamare l\u2019attenzione dell\u2019Assemblea su altra circostanza, che mi sembra di capitale importanza. Sostanzialmente, quest\u2019articolo unico, specialmente nella forma, non fa altro che riprodurre l\u2019articolo 51-<em>bis<\/em> della legge sullo stato giuridico degli impiegati del 1923; questo articolo, che fu uno dei pi\u00f9 mostruosi strumenti di persecuzione da parte del fascismo, fu abolito, successivamente alla liberazione, dal Governo di quell\u2019epoca con apposito decreto del 16 novembre 1945, poich\u00e9 si ritenne che quella disposizione, introdotta dal fascismo nel 1927, fosse uno strumento di persecuzione.<\/p><p>Ora, a distanza di appena due anni non si fa altro che far rivivere quella disposizione dell\u2019articolo 51-<em>bis<\/em> che i Governi precedenti avevano abolito. E questo mi sembra veramente inconcepibile. Sembra anzi fatale, onorevoli colleghi, che l\u2019antifascismo, sempre che voglia dare una prova manifesta di quella che \u00e8 stata l\u2019attivit\u00e0 del fascismo, non sappia far altro che battere le stesse vie del fascismo. (<em>Applausi a destra \u2013 Commenti all\u2019estrema sinistra<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Relatore ha facolt\u00e0 di esprimere il parere della Commissione.<\/p><p>CEVOLOTTO. <em>Relatore.<\/em> La risposta all\u2019onorevole Marinaro \u00e8 molto semplice e molto breve. Dire che il giuramento \u00e8 una legge formale e non una legge sostanziale mi pare che non significhi niente, mi scusi l\u2019onorevole Marinaro. Noi abbiamo, bene o male \u2013 si pu\u00f2 essere favorevoli o contrari per ragioni di principio \u2013 stabilito che gli impiegati debbono giurare; e questo giuramento deve essere una cosa seria. Sarebbe assurdo imporre un giuramento e poi ammettere che questo giuramento lo si \u00e8 richiesto per ischerzo e che chi, nell\u2019esercizio delle sue funzioni, manca fede al giuramento non deve subire alcuna sanzione.<\/p><p>Quanto all\u2019osservazione dell\u2019onorevole Marinaro, che l\u2019articolo 64 del testo unico sull\u2019impiego civile (che stabilisce la revoca, per mancata fede al giuramento in tutti i casi, anche per la mancata fede commessa fuori d\u2019ufficio, anche nell\u2019estrinsecazione dell\u2019attivit\u00e0 politica privata), si potrebbe applicare solo a giuramenti anteriori e non al giuramento ora richiesto dalla nostra Repubblica, mi sembra che sia basato su un errore. Qualunque sia il giuramento che \u00e8 imposto in un dato momento, se vi \u00e8 una disposizione di legge sullo stato giuridico degli impiegati, la quale stabilisce una sanzione per la mancata fede al giuramento, essa si applica alla mancata fede anche a questo giuramento. Quindi \u00e8 perfettamente esatta la posizione assunta dalla Commissione.<\/p><p>Nemmeno mi pare esatto dire che L\u2019attuale disegno di legge riproduce l\u2019articolo 51-<em>bis<\/em> della legge del 1923. Abbiamo detto ed abbiamo chiarito, ed il Ministro ha spiegato nel modo pi\u00f9 preciso, il perch\u00e9 dalla nuova disposizione che, come l\u2019onorevole Perassi giustamente ha osservato, attenua e non aggrava le sanzioni contro chi manca al giuramento ed impone la fedelt\u00e0 al giuramento all\u2019impiegato soltanto nell\u2019ambito delle sue funzioni impiegatizie. Questo \u00e8 naturalmente necessario, per la dignit\u00e0 stessa dell\u2019amministrazione e per la dignit\u00e0 stessa del giuramento, che altrimenti diventerebbe una formalit\u00e0 priva di qualsiasi significato. Sar\u00e0 un bene o sar\u00e0 un male imporre il giuramento? Su questo si pu\u00f2 discutere. Ma una volta ammesso il giuramento, ci deve essere una pronta e severa sanzione per chi vi manca nell\u2019esercizio delle proprie funzioni.<\/p><p>Quanto poi all\u2019osservazione dell\u2019onorevole Perassi, che cio\u00e8 questa legge, cos\u00ec limitata, non \u00e8 una legge costituzionale, la Commissione, credo, si rimette all\u2019Assemblea. Pu\u00f2 essere vero che, cos\u00ec limitata, questa non si pu\u00f2 considerare una legge costituzionale.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Ministro di grazia e giustizia ha facolt\u00e0 di esprimere il parere del Governo.<\/p><p>GRASSI, <em>Ministro di grazia e giustizia. <\/em>Onorevoli colleghi, io non ho che da confermare quanto l\u2019onorevole Relatore ha detto nei confronti delle dichiarazioni fatte dall\u2019onorevole Marinaro.<\/p><p>Qui non si tratta di riprodurre un nuovo articolo 51-<em>bis<\/em>, ma di ridurre la portata larga dell\u2019ultimo comma dell\u2019articolo 64. \u00c8 inutile dire frasi roboanti, su di una disposizione molto semplice in esecuzione ad un giuramento prestato, giuramento che lega tutti gli impiegati dello Stato repubblicano. Fuori dello Stato, il cittadino pu\u00f2 essere libero di fare quello che crede, ma nel campo dello Stato bisogna che mantenga fede al giuramento prestato.<\/p><p>Questa \u00e8 la portata dell\u2019articolo. Io sono un liberale e credo che si mantenga rispetto alla libert\u00e0 quando si dice che i funzionari, nel campo delle loro funzioni, devono rispettare il giuramento che hanno prestato.<\/p><p>Per quello che si riferisce all\u2019articolo 2, proposto dal Relatore, io condivido le osservazioni dell\u2019onorevole Perassi. Queste non sono norme di portata costituzionale perch\u00e9 noi ci inseriamo in un regolamento dello stato giuridico, che non \u00e8 una legge costituzionale. E dobbiamo anche considerare che una legge costituzionale implicherebbe poi quelle tali revisioni, con quei tali <em>quorum<\/em>, che l\u2019Assemblea non ha ancora approvato. La formula dev\u2019essere compilata secondo la proposta dell\u2019onorevole Perassi.<\/p><p>TONELLO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>TONELLO. Ho chiesto di parlare per un chiarimento. Volere o no questa \u00e8 una legge di eccezione. Dato il momento che attraversiamo, con le attuali agitazioni di carattere economico, anche i funzionari dello Stato, per non morire di fame, possono essere costretti ad uno sciopero. Domani, un Governo reazionario potrebbe dire: voi, funzionari dello Stato, non siete andati in ufficio, non avete adempiuto con fedelt\u00e0 ed onore alle vostre funzioni. Ora, io chiedo: si pu\u00f2 applicare la legge in questo caso? Bisogna che la Camera lo dica chiaramente, perch\u00e9 allora \u00e8 una legge da forca ed io non la voter\u00f2.<\/p><p>CEVOLOTTO, <em>Relatore.<\/em> Mi pare chiaro ed evidente che non pu\u00f2 il fatto dello sciopero essere compreso nella mancata fede al giuramento.<\/p><p>TONELLO. Mi basta questa dichiarazione.<\/p><p>PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la. discussione generale. Passiamo all\u2019esame dell\u2019articolo 1 il quale, nel testo del Governo, \u00e8 del seguente tenore:<\/p><p>\u00abIl dipendente civile o militare dello Stato o il dipendente degli Enti locali, tenuti a prestare giuramento a norma degli articoli 2, 3 e 4 della legge 23 dicembre 1946, n. 478, incorrono nella revoca dall\u2019impiego per mancata fede al giuramento, indipendentemente dall\u2019eventuale azione penale, se commettono una o pi\u00f9 infrazioni disciplinari che contrastino direttamente col giuramento prestato, ovvero se assumono, nell\u2019esercizio delle loro funzioni, atteggiamenti in fondamentale contradizione con l\u2019obbligo di fedelt\u00e0 alla Repubblica e al suo Capo, o di leale osservanza delle leggi dello Stato\u00bb.<\/p><p>La Commissione ha proposto la seguente formulazione:<\/p><p>\u00abI dipendenti civili o militari dello Stato o dipendenti degli Enti locali, che hanno prestato giuramento a norma degli articoli 2, 3 e 4 della legge 23 dicembre 1946, n. 478, incorrono nella revoca dall\u2019impiego per mancata fede al giuramento, indipendentemente dall\u2019eventuale azione penale, se commettono, nell\u2019esercizio delle loro funzioni, uno o pi\u00f9 atti che contrastino direttamente col giuramento stesso, ovvero se assumono, nell\u2019esercizio delle loro funzioni, atteggiamenti in fondamentale contradizione coll\u2019obbligo di fedelt\u00e0 alla Repubblica e al suo Capo, o di leale osservanza delle leggi dello Stato\u00bb.<\/p><p>Prego il Ministro di grazia e giustizia di dichiarare se accetta che si discuta sul testo della Commissione.<\/p><p>GRASSI, <em>Ministro di grazia e giustizia. <\/em>Accetto il testo della Commissione, per\u00f2 domando alla Commissione se insiste nella sostituzione della parola \u00abatti\u00bb alla formula: \u00abinfrazioni disciplinari\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Fabbri ha facolt\u00e0 di rispondere in nome della Commissione.<\/p><p>FABBRI, <em>Presidente della Commissione. <\/em>La maggioranza della Commissione \u00e8 stata favorevole all\u2019espressione \u00abatti\u00bb anzich\u00e9 a quella di \u00abinfrazioni disciplinari\u00bb perch\u00e9 \u00e8 parso che la frase \u00abinfrazioni disciplinari\u00bb messa in relazione all\u2019impiego implicasse anche il concetto di lievi mancanze, rispetto alle quali l\u2019unica sanzione prevista della revoca dall\u2019impiego risultava di evidente gravit\u00e0 e inesorabilit\u00e0. \u00c8 parso alla Commissione che bisognasse bens\u00ec rimanere nell\u2019ambito di quelli che sono i doveri dell\u2019impiego civile o militare, ma che una eventuale infrazione di carattere disciplinare non potesse implicare di per s\u00e9 la sanzione prevista da questa legge, che \u00e8 quella gravissima, da applicarsi soltanto nei casi estremi, secondo la legge sull\u2019impiego pubblico. Questo \u00e8 stato il concetto per cui effettivamente la maggioranza della Commissione deliber\u00f2, dopo avere attentamente esaminato il problema, la sostituzione della espressione \u00abatti\u00bb con quella di \u00abinfrazioni\u00bb. Ora, siccome io non ho adesso la possibilit\u00e0 di consultare la Commissione, non posso che riferire quella che \u00e8 stata la determinazione della maggioranza.<\/p><p>PRESIDENTE. Comunico che gli onorevoli Condorelli, Colitto, Rodi, Bergamini, Corbino, Perrone Capano, Rodin\u00f2 Mario ed altri hanno proposto il seguente emendamento sostitutivo:<\/p><p>\u00ab\u00c8 abrogata la disposizione di cui alla lettera <em>f<\/em>) del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, ed \u00e8 sostituita con la seguente:<\/p><p>\u00abSi incorre nella revoca dell\u2019impiego per mancanza contro l\u2019onore e per qualsiasi mancanza che dimostri difetto di senso morale\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Condorelli ha gi\u00e0 svolto questo emendamento.<\/p><p>L\u2019onorevole Avanzini ha presentato un emendamento del seguente tenore:<\/p><p>\u00ab<em>Sopprimere le ultime parole dell\u2019articolo unico, dalle parole:<\/em> ovvero se assumono, ecc.\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Avanzini ha facolt\u00e0 di svolgere il suo emendamento.<\/p><p>AVANZINI. Gi\u00e0 qualche altro oratore ha accennato alla opportunit\u00e0 della soppressione delle ultime parole dell\u2019articolo 1 della legge. Io l\u2019avevo gi\u00e0 proposto perch\u00e9 mi pareva appunto, che questa parte dell\u2019articolo portasse la legge all\u2019arbitrio o alla indeterminatezza.<\/p><p>Il richiamo alla infrazione disciplinare esaurisce tutta intera la materia delle sanzioni e mi sembra che non vi sia bisogno di aggiungere altro.<\/p><p>C\u2019\u00e8 di pi\u00f9: questo richiamo della infrazione disciplinare fissa il fatto, lo individua, come oggetto della sanzione, mentre \u00abatteggiamento\u00bb \u00e8 un termine eccessivamente generico e vago, talch\u00e9 si presta ad una valutazione estremamente soggettiva, in quanto per atteggiamento potrebbe essere considerata anche una parola, un gesto, un attacco qualsiasi; e non bisogna dimenticare che questo troverebbe una sanzione gravissima, che consiste nella revoca dall\u2019impiego.<\/p><p>Quindi, a nostro avviso, onorevoli colleghi, la prima parte dell\u2019articolo esaurisce completamente la tutela della fede che deve essere mantenuta al giuramento e pertanto si presenta opportuna la soppressione della seconda parte.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Relatore ha facolt\u00e0 di esprimere il parere della Commissione.<\/p><p>CEVOLOTTO, <em>Relatore.<\/em> Per quanto si riferisce all\u2019emendamento dell\u2019onorevole Condorelli, quello che abbiamo gi\u00e0 detto in precedenza l\u2019onorevole Fabbri ed io e quello che ha detto il Ministro, chiarisce perch\u00e9 la Commissione non pu\u00f2 accettarlo.<\/p><p>Per quanto si riferisce all\u2019emendamento proposto dall\u2019onorevole Avanzini, noi non ci nascondiamo che, col fatto di aver sostituito la parola \u00abatti\u00bb alle parole \u00abinfrazioni disciplinari\u00bb, realmente ci si \u00e8 avvicinati in questa prima parte, con una migliore specificazione, al concetto della seconda parte dell\u2019articolo. Mentre la distinzione fra \u00abinfrazioni disciplinari\u00bb e \u00abatteggiamenti\u00bb era molto chiara nel testo ministeriale, invece la diversit\u00e0 tra \u00abatti\u00bb e \u00abatteggiamenti\u00bb \u00e8 molto meno rilevante.<\/p><p>Quindi, su questo punto la Commissione si rimette alla Assemblea.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Ministro di grazia e giustizia ha facolt\u00e0 di esprimere il parere del Governo.<\/p><p>GRASSI, <em>Ministro di grazia e giustizia. <\/em>Confermo quanto ha detto il Relatore. Non possiamo accettare la proposta abrogativa della lettera <em>f<\/em>) dell\u2019articolo 64 per sostituirla con quanto propone l\u2019onorevole Condorelli, perch\u00e9 la Lettera <em>e<\/em>) dice proprio quello che vuol dire l\u2019onorevole Condorelli. C\u2019\u00e8 gi\u00e0 la revoca dall\u2019impiego per mancanza contro l\u2019onore e per qualsiasi mancanza che dimostri difetto di senso morale.<\/p><p>Circa l\u2019emendamento presentato dall\u2019onorevole Avanzini, io confermo quello che ha detto il Relatore. La posizione assunta dal Governo riguardava due situazioni diverse: una era infrazione, e quindi due infrazioni potevano portare alla revoca, anche se non riferentesi al giuramento. Ma se si vuole adottare il testo della Commissione, osservo che la parola \u00abatti\u00bb non significa \u00abinfrazioni\u00bb. Se si adottasse questa formula potremmo considerare inutile la seconda parte: per\u00f2 penso che bisogna sempre mantenere le ultime parole.<\/p><p>FABBRI, <em>Presidente della Commissione. <\/em>Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>FABBRI, <em>Presidente della Commissione. <\/em>Con La soppressione proposta dall\u2019onorevole Avanzini \u00e8 evidente che si richiama la formula che \u00e8 stata assunta dal giurante e quindi tutta la parte successiva potrebbe cadere, sempre secondo la proposta Avanzini.<\/p><p>GRASSI, <em>Ministro di grazia e giustizia.<\/em> In ogni modo, mi rimetto alla Commissione.<\/p><p>DOMINED\u00d2. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>DOMINED\u00d2. Vorrei chiedere un chiarimento. C\u2019\u00e8 una ulteriore differenza tra il testo del Governo e quello della Commissione, quando si parla, nel primo, di \u00abdipendenti tenuti a prestare giuramento\u00bb e, nel secondo, \u00abdipendenti&#8230; che hanno prestato giuramento\u00bb.<\/p><p>Gradirei conoscere la posizione che prende il Governo.<\/p><p>PRESIDENTE. Mi pare che l\u2019onorevole Ministro abbia detto di esser disposto ad accedere al testo della Commissione: comunque l\u2019onorevole Ministro ha facolt\u00e0 di rispondere.<\/p><p>GRASSI, <em>Ministro di grazia e giustizia. <\/em>Ho gi\u00e0 detto che possiamo anche accettare il testo della Commissione; l\u2019importante \u00e8 che i dipendenti siano tenuti al giuramento: se poi l\u2019hanno gi\u00e0 prestato o debbono ancora prestarlo, \u00e8 cosa di poca importanza.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Condorelli, mantiene il suo emendamento?<\/p><p>CONDORELLI. Lo mantengo, onorevole Presidente, e vorrei, nel tempo stesso, pregare l\u2019onorevole Ministro di un chiarimento: la lettera <em>e<\/em>) dell\u2019articolo 64 relativa alla mancata fede al giuramento, sia che essa si concreti in una o pi\u00f9 infrazioni disciplinari, non \u00e8 la stessa lettera <em>f<\/em>) di cui ho proposto io l\u2019abrogazione?<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Ministro di grazia e giustizia ha facolt\u00e0 di rispondere.<\/p><p>GRASSI, <em>Ministro di grazia e giustizia.<\/em> Mi pare di essere stato molto chiaro. L\u2019onorevole Condorelli propone, in altri termini, l\u2019abrogazione della lettera <em>f<\/em>) sostituendo le seguenti parole: \u00abSi incorre nella revoca dell\u2019impiego per mancanza al senso dell\u2019onore e per qualsiasi mancanza che dimostri difetto di senso morale\u00bb. Ora, io ho osservato che la lettera <em>e<\/em>) dell\u2019articolo 64 dice gi\u00e0 sostanzialmente la stessa cosa: questo \u00e8 il punto.<\/p><p>CONDORELLI. Si tratta di abrogare una legge illiberale e antidemocratica; comunque, limito il testo del mio emendamento alle parole: \u00ab\u00c8 abrogata la disposizione di cui alla lettera <em>f<\/em>) del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Va bene. Pongo in votazione l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Condorelli.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Onorevole Avanzini, mantiene il suo emendamento?<\/p><p>AVANZINI. Lo mantengo.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Gullo Fausto ha presentato il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Sostituire alle parole:<\/em> che hanno prestato, <em>le parole:<\/em> che prestano\u00bb.<\/p><p>Domando se \u00e8 appoggiato.<\/p><p>(<em>\u00c8 appoggiato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Invito l\u2019onorevole Cevolotto ad esprimere il parere della Commissione.<\/p><p>CEVOLOTTO, <em>Relatore.<\/em> L\u2019emendamento dell\u2019onorevole Gullo \u00e8 dettato evidentemente da questo scrupolo: che la formula \u00abche hanno prestato giuramento\u00bb possa riferirsi soltanto a quegli impiegati che al momento dell\u2019entrata in vigore della legge hanno gi\u00e0 prestato giuramento, non a tutti quelli che lo presteranno in seguito.<\/p><p>\u00c8 una questione di forma, quindi, non di sostanza. La Commissione si rimette all\u2019Assemblea, sebbene lo scrupolo dell\u2019onorevole Gullo sembri forse eccessivo.<\/p><p>PRESIDENTE. Quale \u00e8 il parere del Governo?<\/p><p>GRASSI, <em>Ministro di grazia e giustizia. <\/em>Concordo con l\u2019onorevole Relatore.<\/p><p>FABBRI, <em>Presidente della Commissione. <\/em>Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>FABBRI, <em>Presidente della Commissione. <\/em>In linea di chiarimento posso dire che la maggioranza della Commissione vari\u00f2 la formula \u00abche sono tenuti a prestare\u00bb in quella \u00abche hanno prestato\u00bb, in quanto part\u00ec dal concetto che una grave sanzione per mancata fede al giuramento lo presupponga e non si possa irrogare a coloro che eventualmente si rifiutino di prestarlo.<\/p><p>Non capisco nemmeno \u2013 e in questo momento parlo a titolo personale \u2013 la portata precisa della sostituzione proposta dall\u2019onorevole Gullo, perch\u00e9 nel momento in cui i dipendenti dall\u2019amministrazione prestano il giuramento evidentemente non possono contravvenirvi, ma ci\u00f2 pu\u00f2 accadere solo dopo che lo hanno prestato. Quindi non vedo le ragioni della modifica proposta dall\u2019onorevole Gullo, mentre ho dette le ragioni della modifica introdotta deliberatamente dalla maggioranza della Commissione.<\/p><p>GULLO FAUSTO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>GULLO FAUSTO. Io ne faccio una questione di tecnica legislativa, perch\u00e9 la legge usa sempre il presente. Nel momento che giura l\u2019impiegato deve sapere che incorre nella sanzione ove manchi al giuramento. Non si dice, infatti, \u00abchi ha ucciso, \u00e8 punito\u00bb, ma \u00abchi cagiona la morte, \u00e8 punito\u00bb, perch\u00e9 nel momento in cui uccide, deve sapere che incorre nella punizione. Tecnicamente, la legge usa sempre il presente. Quindi l\u2019impiegato, nel momento in cui presta giuramento, sa di incorrere nelle pene stabilite ove manchi ad esso.<\/p><p>Potrebbe darsi luogo, poi, a questo equivoco: anzi, letteralmente parlando, la legge andrebbe interpretata cos\u00ec: soltanto chi ha giurato alla data della entrata in vigore della legge, incorrerebbe nelle pene previste.<\/p><p>PRESIDENTE. Porr\u00f2 per primo in votazione l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Gullo.<\/p><p>DOMINED\u00d2. Chiedo di parlare per una dichiarazione di voto.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>DOMINED\u00d2. Dichiaro di votare contro l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Gullo, perch\u00e9 nella norma in esame il tempo presente non deve concernere il giuramento, bens\u00ec il fatto che determina un\u2019infrazione al giuramento preesistente. Come \u00e8 nel testo. E non ho altro da aggiungere.<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo in votazione la prima parte del testo della Commissione, con l\u2019emendamento Gullo:<\/p><p>\u00abI dipendenti civili o militari dello Stato o i dipendenti degli Enti locali, che prestano giuramento a norma degli articoli 2. 3 e 4 della legge 23 dicembre 1946, n. 478\u00bb.<\/p><p>(<em>Dopo prova<\/em> e <em>controprova, non \u00e8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pongo in votazione la stessa prima parte nel testo della Commissione:<\/p><p>\u00abI dipendenti civili o militari dello Stato o i dipendenti degli Enti locali, che hanno prestato giuramento a norma degli articoli 2, 3 e 4 della legge 23 dicembre 1946, n. 478\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pongo in votazione le parole:<\/p><p>\u00abincorrono nella revoca dall\u2019impiego per mancata fede al giuramento, indipendentemente dall\u2019eventuale azione penale\u00bb.<\/p><p>(<em>Sono approvate<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pongo in votazione le parole:<\/p><p>\u00abse commettono nell\u2019esercizio delle loro funzioni uno o pi\u00f9 atti che contrastino direttamente col giuramento\u00bb.<\/p><p>(<em>Sono approvate<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Avverto che, a questo punto, vi \u00e8 l\u2019emendamento Avanzini di soppressione dell\u2019ultima parte dell\u2019articolo; il Ministro Grassi, accettando sostanzialmente la proposta, ritiene per\u00f2 che si debbano lasciare le ultime parole: \u00abdi fedelt\u00e0 alla Repubblica e al suo Capo e alle leggi dello Stato\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Avanzini accetta?<\/p><p>AVANZINI. Accetto.<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo ai voti queste parole, avvertendo che la loro approvazione significher\u00e0 soppressione delle parole: \u00abovvero se assumono, nell\u2019esercizio delle loro funzioni, atteggiamenti in fondamentale contradizione con l\u2019obbligo\u00bb, conformemente all\u2019emendamento Avanzini accettato dal Governo.<\/p><p>(<em>Sono approvate<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo al secondo articolo, secondo la proposta dell\u2019onorevole Cevolotto, accettata dal Ministro di grazia e giustizia, di completamento del testo primitivo del disegno di legge:<\/p><p>\u00abLa presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella <em>Gazzetta <\/em><em>Ufficiale<\/em>\u00bb.<\/p><p>Avverto che era stata sollevata la questione se si dovesse parlare di legge costituzionale. La Commissione ha accettato la proposta Perassi di soppressione della parola \u00abcostituzionale\u00bb.<\/p><p>Pongo pertanto in votazione la formula test\u00e9 letta.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Se non vi sono osservazioni, questa legge, e le altre discusse ieri e poste all\u2019ordine del giorno per la votazione, saranno votate a scrutinio segreto nella seduta pomeridiana.<\/p><p>(<em>Cos\u00ec rimane stabilito<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Seguito della discussione del progetto di Costituzione della Repubblica italiana.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019ordine del giorno reca: \u00abSeguito della discussione del progetto di Costituzione della Repubblica italiana\u00bb.<\/p><p>Vi sono due questioni ancora da affrontare e decidere prima della sospensione dei nostri lavori: la prima \u00e8 quella relativa all\u2019elenco delle Regioni; la seconda si riferisce al terzo comma della prima disposizione transitoria del progetto di Costituzione.<\/p><p>Come i colleghi ricordano, era stata sospesa la decisione relativamente all\u2019articolo 47 della legge sull\u2019elettorato attivo, allo scopo, appunto, di decidere dapprima su questo terzo comma della prima norma transitoria.<\/p><p>Si tratta di vedere se in questo momento dobbiamo affrontare questa questione oppure l\u2019elenco delle Regioni. Io penso che sarebbe meglio affrontare la discussione della norma transitoria, per i riferimenti che ha con la legge sull\u2019elettorato attivo.<\/p><p>Il terzo comma della prima disposizione transitoria del progetto di Costituzione \u00e8 del seguente tenore:<\/p><p>\u00abSono stabilite con legge limitazioni temporanee alla eleggibilit\u00e0 e al diritto di voto per responsabilit\u00e0 fasciste\u00bb.<\/p><p>Il Comitato di redazione, avendo preso in esame la discussione avvenuta in questa Assemblea in sede di legge sull\u2019elettorato attivo, ha proposto il seguente nuovo testo:<\/p><p>\u00abSono stabilite con legge limitazioni temporanee alla eleggibilit\u00e0 e al diritto di voto per i capi responsabili del regime fascista\u00bb.<\/p><p>Il Comitato stesso ha proposto poi un ordine del giorno del seguente tenore:<\/p><p>\u00abL\u2019Assemblea Costituente afferma che le limitazioni, di cui all\u2019ultimo comma dell\u2019articolo I delle Disposizioni transitorie della Costituzione, sono da applicarsi a coloro che hanno ricoperto le seguenti cariche nel regime fascista e in quello repubblicano sociale fascista:<\/p><p>1\u00b0) ministri e sottosegretari di Stato in carica dal 5 gennaio 1925;<\/p><p>2\u00b0) senatori, tranne quelli non deferiti all\u2019Alta Corte di giustizia o per i quali l\u2019Alta Corte ha respinto la proposta di decadenza; deputati delle legislature XXVII, XXVIII e XXIX, tranne i deputati della XXVII che non giurarono, o che furono dichiarati decaduti con la mozione del 9 novembre 1926 o che fecero parte della Consulta nazionale; consiglieri nazionali;<\/p><p>3\u00b0) membri del consiglio nazionale del partito fascista o del partito fascista repubblicano; membri del tribunale speciale per la difesa dello Stato e dei tribunali speciali della repubblica sociale fascista;<\/p><p>4\u00b0) alti gerarchi del partito fascista sino al grado di segretario federale (provinciale) incluso;<\/p><p>5\u00b0) ufficiali generali della milizia volontaria sicurezza nazionale in servizio permanente retribuito, eccettuati gli addetti ai servizi speciali; ufficiali della guardia nazionale repubblicana, delle brigate nere, delle legioni autonome e dei reparti speciali di polizia della repubblica sociale fascista;<\/p><p>6\u00b0) capi di provincia e questori nominati dalla repubblica sociale fascista\u00bb.<\/p><p>Gli onorevoli Russo Perez, Mazza, Condorelli, Lettieri, La Gravinese Nicola, Lagravinese Pasquale hanno presentato il seguente emendamento al testo della Commissione:<\/p><p>\u00ab<em>Sopprimere il comma.<\/em><\/p><p>\u00ab<em>Ove l\u2019emendamento soppressivo non fosse approvato, sostituire il comma col seguente:<\/em><\/p><p>\u00abPossono essere stabilite con leggi limitazioni temporanee alla eleggibilit\u00e0 e al diritto di voto per responsabilit\u00e0 fasciste, purch\u00e9 non si estendano a casi non contemplati da precedenti leggi e l\u2019elettore non sia stato gi\u00e0 sottoposto a giudizio individuale, nel qual caso sar\u00e0 da rispettare il giudicato\u00bb.<\/p><p>Non essendo presente l\u2019onorevole Russo Perez e rinunciando gli altri firmatari a svolgere l\u2019emendamento, passiamo al successivo emendamento degli onorevoli Colitto e Marinaro che \u00e8 del seguente tenore:<\/p><p>\u00ab<em>Sopprimere il comma.<\/em><\/p><p>\u00ab<em>Subordinatamente aggiungere:<\/em> In nessun caso, per\u00f2, potr\u00e0 derogarsi a leggi precedenti pi\u00f9 favorevoli e saranno rispettati i giudicati\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Colitto ha facolt\u00e0 di svolgere il suo emendamento.<\/p><p>COLITTO. Io dir\u00f2 brevemente le ragioni, per cui penso che il mio emendamento debba essere accolto. Numerose norme sono state dal 1944 ad oggi emanate, che, considerando il regime fascista ora una \u00abcondizione permanente di illegalit\u00e0\u00bb, ora uno \u00abstato di fatto mai legittimato\u00bb, ora un \u00abperiodo di vacanza della giustizia\u00bb, si sono proposte il fine di liquidare il sistema, che per oltre un ventennio aveva di s\u00e9 improntato la vita del Paese, e spianare la via maestra della democrazia. Volgendo, ora, la nostra attenzione alle sole norme comminanti quella particolare sanzione, che \u00e8 la sospensione dai diritti elettorali attivi e passivi, possiamo, salvo errore, affermare che ben tre provvedimenti legislativi (il decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159; il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 149; il decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 32) sono stati in detto periodo emanati, nei quali di detta sanzione \u00e8 parola. E tali norme hanno preso in esame l\u2019attivit\u00e0 di tutti coloro, che, vissuti durante il regime, hanno tenuto cariche o si sono comportati in guisa da meritare la grave sanzione. E tutti sono stati sottoposti a procedimento, durante il quale si \u00e8 indagato proprio se dovessero o no essere privati del diritto di voto.<\/p><p>Queste persone sono state giudicate. Nei confronti di ciascuna \u00e8 stata emanata una sentenza, ora di assoluzione ora di condanna. Se nei confronti di alcuni (pochi o molti) non si \u00e8 emanata la sentenza o addirittura non si sono fatte investigazioni, ci\u00f2 \u00e8 accaduto perch\u00e9 una norma legislativa stabiliva (appunto per determinare nel Paese un\u2019aura di pacificazione) che il procedimento non potesse essere espletato, se fosse decorso il periodo di un anno dalla entrata in vigore della legge. Io ricordo in proposito l\u2019articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 25 aprile 1945, n. 149.<\/p><p>Ora, se di ogni persona l\u2019attivit\u00e0, proprio ai fini della privazione o meno del diritto di voto, \u00e8 stata esaminata e definita in base a norme e da magistrature create dalla nuova democrazia, se \u00e8 certo che tutte le persone, che sono indicate nell\u2019ordine del giorno proposto dal Comitato di coordinamento \u2013 tutte, nessuna esclusa \u2013 hanno subito una procedura, avente la precisa finalit\u00e0 \u2013 ripeto \u2013 di accertare se esse potevano o no essere sottoposte alla sanzione della privazione del diritto di voto, se per ciascuna di esse \u00e8 stata emanata una sentenza, per cui esse sono state o prosciolte o condannate alla privazione del diritto di voto per un determinato periodo di tempo, ritengo che sarebbe grave errore fare dei passi indietro, sottoponendo a novello esame una attivit\u00e0 gi\u00e0 esaminata. Noi verremmo a sottoporre di nuovo queste persone a procedimenti, noi verremmo di nuovo ad indagare se queste persone hanno o no il diritto di votare, mentre ci\u00f2 \u00e8 stato gi\u00e0 fatto in base a disposizioni, che sono state emanate proprio dai Governi della liberazione dal 1944 in poi.<\/p><p>Vogliamo il \u00abbis in idem\u00bb? Vogliamo di nuovo la distruzione dei giudicati? Vogliamo di nuovo norme di carattere retroattivo? Se questo \u00e8 il desiderio dell\u2019Assemblea, l\u2019ordine del giorno si approvi. Ma se, nella patria del diritto, dobbiamo proporci di non ricadere pi\u00f9 nell\u2019errore di emanare leggi con effetto retroattivo, leggi che distruggano l\u2019autorit\u00e0 della <em>res judicata<\/em>, mi pare che il capoverso dell\u2019articolo 3 delle disposizioni transitorie non debba essere approvato. E ci\u00f2 senza dire che non \u00e8 proprio opportuno lasciare nella Costituzione la traccia di una situazione contingente e di una faziosit\u00e0, che ci auguriamo superata.<\/p><p>Ho proposto una subordinata. Ho detto: vogliamo che una norma, come che sia, venga in materia emanata? E sia! Ma allora, per lo meno, dobbiamo riconoscere efficacia a leggi precedenti pi\u00f9 favorevoli e, per lo meno, dobbiamo far s\u00ec che siano rispettati i giudicati.<\/p><p>Chiarisco il mio pensiero. Vi sono persone, che non furono giudicate, ma acquisirono il diritto di non poter essere pi\u00f9 giudicate. Si pens\u00f2 allora \u2013 e giustamente \u2013 che certe posizioni dovessero essere definite con sollecitudine. Avrebbero dovuto essere definite entro il 29 aprile 1946. Possiamo ora, dopo diciotto mesi dalla scadenza del termine, fare, ripeto, passi indietro e tornare ad esaminare quelle posizioni? Che accadr\u00e0 poi dei giudicati? Le leggi precedenti stabilivano una penalit\u00e0 in materia: stabilivano che le persone, sottoposte a procedimento, potessero essere private del diritto di voto per un tempo non superiore ai dieci anni. Le Commissioni, quindi, potevano privarle del diritto di voto anche per uno-due anni. In virt\u00f9, quindi, della disposizione precedente, un gerarca fascista ha bene potuto essere giudicato e condannato alla privazione del diritto di voto, per esempio, per due anni. Ora, se questi due anni andranno a scadere il 31 dicembre 1947, quale sar\u00e0 la situazione di quel gerarca \u2013 approvandosi la disposizione, di cui ci stiamo occupando \u2013 di questo gerarca, il quale \u00e8 stato gi\u00e0 condannato ed ha gi\u00e0 scontato la sua pena? Dovrebbe essere di nuovo privato del diritto di voto? E che dire di coloro, che, appartenendo a pubbliche amministrazioni, hanno subito diversi procedimenti di epurazione e ne sono usciti prosciolti, e che oggi si vedrebbero privati dei diritti politici in base a nuove leggi, che eventualmente accoglierebbero quel criterio di condanna per categorie, che fu sempre escluso nella legislazione sulla epurazione? Ancora una volta vogliamo annullare la forza dei giudicati? Alla domanda non si pu\u00f2 rispondere affermativamente. Non pu\u00f2 rispondere affermativamente l\u2019Italia, che ha al proprio attivo una tradizione fulgidissima di dottrina giuridica, l\u2019Italia, che, inoltre, in ogni direzione grida un reciso \u00abBasta!\u00bb con gli odi e le divisioni, che il popolo proprio pi\u00f9 non sente ed anzi depreca, come profondamente deleteri per la sua vita ed il suo progresso.<\/p><p>Ecco perch\u00e9 io insisto nella mia proposta. Per lo meno si accetti la mia proposta subordinata.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Benedettini ha proposto il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Sopprimere il comma.<\/em><\/p><p>\u00ab<em>Subordinatamente, dopo le. parole:<\/em> responsabilit\u00e0 fasciste, <em>aggiungere:<\/em> individuali gi\u00e0 accertate con provvedimento definitivo.<\/p><p>\u00abLa limitazione non pu\u00f2 essere superiore ad anni cinque\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Benedettini ha facolt\u00e0 di svolgere l\u2019emendamento.<\/p><p>BENEDETTINI. Mi associo, per quanto riguarda la soppressione del capoverso, a quanto ha detto l\u2019onorevole Colitto.<\/p><p>Io ho proposto un emendamento in via. subordinata, perch\u00e9 ritengo che si possano escludere dal diritto di voto solo alcune persone, per responsabilit\u00e0 fascista, quando queste responsabilit\u00e0 siano gi\u00e0 interamente accertate.<\/p><p>Pertanto, io escludo la possibilit\u00e0 che questo provvedimento vada esteso a intere categorie. Lo escludo in quanto, se vi sono responsabilit\u00e0 individuali accertate con provvedimento definitivo, non vedo perch\u00e9 individui gi\u00e0 giudicati e che hanno avuto una precisa rivalutazione, per quanto riguarda le responsabilit\u00e0 o meno, debbano essere esclusi dal voto.<\/p><p>Si pu\u00f2 essere stati consiglieri nazionali, si pu\u00f2 avere appartenuto al partito fascista, ma si pu\u00f2 essere state delle persone oneste, capaci e degne (<em>Interruzioni a sinistra<\/em>) di vivere nel nostro consesso, perch\u00e9 gi\u00e0 con provvedimento definitivo \u00e8 stata chiusa la loro situazione giuridica. Ecco perch\u00e9 ritengo ingiusto generalizzare un giudizio per intiere categorie ed escludere dal diritto di voto gente di indiscusso ingegno, di indiscussa preparazione e di indiscussa capacit\u00e0. (<em>Commenti a sinistra<\/em>)<em>.<\/em> Non \u00e8 giusto ed \u00e8 antigiuridico escludere da questo diritto categorie intere. Qui si riapre un\u2019altra volta una piaga grandissima. Noi lavoriamo per la pacificazione e per questa ci siamo sempre battuti.<\/p><p>Se un individuo \u00e8 stato gi\u00e0 giudicato e si \u00e8 detto: \u00abdel suo passato non se ne parla pi\u00f9 e pu\u00f2 partecipare alla vita degli italiani\u00bb, ebbene, questo individuo ha il sacrosanto diritto di partecipare alla vita politica del nostro Paese! (<em>Rumori a sinistra<\/em>)<em>.<\/em> Ripeto che non \u00e8 dignitoso per noi italiani escludere intiere categorie: non \u00e8 n\u00e9 dignitoso n\u00e9 giusto. (<em>Commenti a sinistra<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>L\u2019appartenere a una categoria, quando si \u00e8 stati persone oneste, non \u00e8 sufficiente per essere esclusi da un diritto come il diritto di voto. Fortunatamente abbiamo delle possibilit\u00e0, perch\u00e9 l\u2019Italia \u00e8 stata sempre la culla del diritto e non pu\u00f2 ammettere che nelle nuove leggi sia cos\u00ec violato il diritto in una forma che farebbe rabbrividire. (<em>Vivi rumori a sinistra<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>TONELLO. Hanno tradito il Paese e la Patria!<\/p><p>BENEDETTINI. Una legge che vuol porre al bando intere categorie di cittadini e non fa le dovute discriminazioni, non \u00e8 legge, ma arbitrio: una legge pu\u00f2 privare del diritto di voto dei cittadini, non in quanto abbiano ricoperto delle cariche, ma in quanto abbiano mal operato.<\/p><p>Vi sono indubbiamente tra i Ministri, i senatori, i deputati ed i consiglieri nazionali del passato regime uomini che rovinarono il Paese e che per leggerezza, o per malafede, o per vigliaccheria, o perch\u00e9 solo preoccupati dei loro interessi personali, furono incuranti del male che con la loro azione causavano all\u2019Italia. Vi furono certamente uomini che specularono sul fascismo, si arricchirono ed aumentarono le loro ricchezze lavorando prima al servizio dei tedeschi e poi degli angloamericani, e che oggi speculano sulle rovine della Patria e sulle miserie del popolo italiano per accrescere i loro gi\u00e0 pingui patrimoni. Codesti signori vanno privati del diritto di voto di cui non saprebbero che fare, e dovrebbero essere privati altres\u00ec delle ingenti ricchezze accumulate a danno delle classi povere del popolo italiano.<\/p><p>Vi sono per\u00f2, onorevoli colleghi, fra i Ministri, i senatori, i deputati ed i consiglieri nazionali del passato regime, uomini di profondo ingegno, di vasta cultura e di larga preparazione nel campo economico, politico e sociale e dir\u00f2, particolarmente, sindacale (<em>Rumori a sinistra<\/em>), i quali non solo non hanno demeritato, ma hanno anzi ben meritato dal Paese; uomini che potrebbero dare in quest\u2019ora un notevole contributo, se stessero ai posti di comando. (<em>Rumori a sinistra<\/em>)<em>.<\/em> Sono uomini i quali si affermarono non perch\u00e9 fascisti, ma perch\u00e9 ben dotati di ingegno, di preparazione, di spirito d\u2019iniziativa e che entrarono poveri nel fascismo e ne uscirono poverissimi ed onesti avendo servito il Paese in pace ed in guerra. (<em>Vivi rumori a sinistra<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>MORANINO. Questa \u00e8 apologia del fascismo!<\/p><p>BENEDETTINI. Questo dico, non solo per le pi\u00f9 alte cariche, ma anche per le minori, vale a dire per gli ufficiali, i podest\u00e0, i federali. (<em>Rumori a sinistra<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, prego di far silenzio.<\/p><p>BENEDETTINI. Dunque se noi vogliamo punire i colpevoli \u2013 ed \u00e8 giusto che cos\u00ec sia fatto \u2013 \u00e8 necessario colpire gli uomini per le loro attivit\u00e0 singole e non perch\u00e9 appartenenti a determinate categorie sociali.<\/p><p>Guardiamoci bene dal commettere un tale errore che certamente sconteremmo, giacch\u00e9 in tali questioni non possiamo dimenticare il fattore politico. Questo fattore ci porta a considerare che, oggi, quelli che furono fascisti vanno inquadrandosi negli altri partiti, cosicch\u00e9 si pu\u00f2 affermare che non vi sia partito, dall\u2019estrema destra all\u2019estrema sinistra, che non conti tra le sue fila ex fascisti. (<em>Commenti prolungati a sinistra<\/em>).<\/p><p>Se una giusta legge priver\u00e0 del diritto di voto coloro che come fascisti ebbero delle colpe, gli italiani, senza distinzione di parte, saranno contentissimi e noi elimineremmo sempre pi\u00f9 la possibilit\u00e0 di rinascita del fascismo sotto qualsiasi forma. Se, al contrario, con una legge iniqua si priveranno del diritto di voto decine e decine di migliaia di ex fascisti, molti dei quali ebbero il solo torto di essere dotati di ingegno e di cultura (<em>Proteste a sinistra<\/em>) e di aver servito con senso di dovere e onest\u00e0 la Patria, noi costringeremmo questi ex fascisti \u2013 oggi dispersi, divisi nei vari partiti \u2013 a ricostituirsi in unit\u00e0, perch\u00e9 qualificati fra i reprobi.<\/p><p>Noi abbiamo il preciso dovere di interpretare il sentimento della maggioranza degli italiani&#8230; (<em>Interruzioni a sinistra \u2013 Rumori<\/em>) e non di dare seguito alle parole di pochi spiriti i quali credono di farsi un nome, di passare alla storia, di imporsi all\u2019attenzione delle masse proponendo emendamenti che avrebbero il solo effetto di dividere ancora pi\u00f9 gli italiani. (<em>Rumori a sinistra<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p><em>Una voce a sinistra.<\/em> Doveva pronunciare ieri, 28 ottobre, questo discorso!<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Benedettini, mi pare che lei stia sviando molto dall\u2019argomento. La prego di restare all\u2019emendamento.<\/p><p>BENEDETTINI. Noi che da quest\u2019Aula ogni giorno ci vantiamo di batterci per la libert\u00e0 e la democrazia, dopo un ventennio di dittatura, non dobbiamo dare vita a leggi inique che la dittatura fascista non eman\u00f2 mai&#8230; (<em>Interruzioni a sinistra<\/em>)<em>.<\/em> Non facciamo \u2013 come disse un altro antifascista, l\u2019onorevole Nitti \u2013 che nella Costituzione e nelle leggi noi si debba mettere insieme la parte peggiore del fascismo, senza mettere quella che fu la parte migliore. (<em>Commenti a sinistra<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Io vi esorto a ricordare il passato, sia remoto che prossimo. E questo passato ci grida che nell\u2019aprile del 1945 circa 300.000 italiani furono uccisi nel Nord. (<em>Rumori vivissimi e prolungati a sinistra \u2013 Interruzioni \u2013 Commenti<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>SCOTTI FRANCESCO. Sono stati giustiziati giustamente i repubblichini; ma non sono mai stati 300.000.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Benedettini, le impedisco di proseguire su questo tono. La prego immediatamente di concludere. (<em>Vivi rumori a sinistra<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Onorevoli colleghi, mi stupisco dell\u2019assoluta mancanza di sensibilit\u00e0 politica che si manifesta. Nel momento stesso in cui, in una maniera che ritengo un po\u2019 pi\u00f9 autorevole di quella di ciascuno dei membri dell\u2019Assemblea, faccio un richiamo all\u2019onorevole Benedettini, con le loro grida incomposte, tolgono ogni valore al mio richiamo, il quale o appare cos\u00ec obbligato, come fatto sotto la loro pressione o si perde in queste grida incomposte.<\/p><p>Onorevole Benedettini, mi rammarico vivamente per la frase che lei ha pronunciato, e la prego di concludere immediatamente restando al tema del suo emendamento.<\/p><p>BENEDETTINI. \u00c8, dunque, per un senso di pace e di concordia, che io avrei proposto di abolire senz\u2019altro il terzo comma della disposizione: ma l\u2019esito avuto dalla proposta dell\u2019onorevole Bencivenga mi consiglia di presentare un opportuno emendamento subordinato:<\/p><p>\u00ab<em>Dopo le parole:<\/em> responsabilit\u00e0 fasciste, <em>aggiungere:<\/em> individuali gi\u00e0 accertate con provvedimento definitivo.<\/p><p>\u00abLa limitazione non pu\u00f2 essere superiore ad anni cinque\u00bb.<\/p><p>Questo emendamento, che raccomando alla vostra approvazione, \u00e8 destinato a dare forma e vita alla nuova legge; legge di giustizia e non di vendetta, di pace e non di odio.<\/p><p>Onorevoli colleghi, nel decidere, nel legiferare, non ci dimentichiamo le condizioni dell\u2019Italia e degli italiani: l\u2019una e gli altri vogliono pace, concordia, giustizia e lavoro. (<em>Applausi all\u2019estrema destra<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>LUSSU. Chiedo di parlare per una pregiudiziale.<\/p><p>PRESIDENTE. A che proposito?<\/p><p>LUSSU. A proposito delle parole che sento pronunciare qui. Noi, l\u2019ultima volta che abbiamo discusso di questo problema, in sede di articolo 47, ci siamo fermati, in seguito alla richiesta sospensiva presentata da un collega dell\u2019estrema destra. Ma a me pare evidente, ed a ciascuno di noi pare evidente, che la sospensiva riguarda il punto dell\u2019articolo 47 non ancora toccato. Quando io sento, quindi, riprendere questioni sulle quali ci siamo gi\u00e0 pronunciati, ho l\u2019impressione che usciamo dal Regolamento.<\/p><p>PRESIDENTE. Ho l\u2019impressione che lei ancora non si sia reso conto, onorevole Lussu, che all\u2019ordine del giorno questa mattina non c\u2019\u00e8 la legge sull\u2019elettorato attivo, e che non stiamo trattando dell\u2019articolo 47 della, legge, ma del terzo comma della prima disposizione transitoria del testo costituzionale. \u00c8 questo l\u2019argomento intorno al quale l\u2019Assemblea deve discutere e decidere. E ci\u00f2 appunto in dipendenza di una decisione dell\u2019Assemblea che, su proposta di uno dei suoi membri, ha deciso di discutere prima il terzo comma della prima disposizione transitoria della Costituzione, e poi, in dipendenza delle decisioni che saranno prese, circa le disposizioni dell\u2019articolo 47 di quel progetto di legge.<\/p><p>Noi siamo pertanto in tema costituzionale ed ogni richiamo all\u2019articolo 47 della legge sull\u2019elettorato attivo \u00e8 al di fuori della nostra discussione.<\/p><p>LUSSU. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>LUSSU. Mi permetta, signor Presidente, che io dissenta.<\/p><p>Non sono d\u2019accordo col suo punto di vista: noi ci troviamo oggi qui, all\u2019improvviso, di fronte ad un problema che era ben chiaro nella volont\u00e0 dell\u2019Assemblea.<\/p><p>Il problema riguardava l\u2019articolo 47. Oggi assistiamo ad uno scambio di parole, di ordini del giorno, alla rievocazione di princip\u00ee sui quali avevamo gi\u00e0 deciso con votazioni.<\/p><p>Ho, quindi, il diritto di chiedere che la discussione rientri nei suoi veri termini e che non sia consentito negare ci\u00f2 su cui l\u2019Assemblea ha deciso.<\/p><p>Mi pare che questa sia una questione procedurale estremamente chiara e legittima.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, sull\u2019incidente sollevato dall\u2019onorevole Lussu, per prima cosa dir\u00f2 che mi pare un po\u2019 avventato il dire che la questione sia stata portata all\u2019improvviso all\u2019Assemblea. Cinque giorni fa, quando esposi il programma di lavoro, ebbi occasione di specificare che avremmo trattato anche questo argomento. I colleghi che erano presenti certamente se ne ricorderanno.<\/p><p>Ma l\u2019onorevole Lussu ha sollevato una questione pi\u00f9 ampia: che, senza un\u2019espressa decisione dell\u2019Assemblea, la Presidenza ha sospeso la discussione di un disegno di legge in corso di esame ed ha \u2013 mi permetta, onorevole Lussu \u2013 surrettiziamente introdotto l\u2019esame di un argomento che non doveva ancora essere presentato all\u2019Assemblea.<\/p><p>Ricordo pertanto che nella seduta antimeridiana del 19 settembre, mentre si discuteva sul disegno di legge concernente la disciplina dell\u2019elettorato attivo, l\u2019onorevole Russo Perez present\u00f2 una mozione d\u2019ordine con la quale sosteneva che non si potesse discutere ancora l\u2019articolo 47 di quella legge, se prima non si fosse deciso sopra il terzo comma della prima disposizione transitoria del progetto di Costituzione, e pertanto proponeva di sospendere la discussione in corso per riprenderla solo dopo approvato tale comma.<\/p><p>La mozione d\u2019ordine fu discussa per un\u2019intera mattinata dagli onorevoli Russo Perez, Mazzoni, Cianca, Bellavista, Schiavetti, Uberti, Marazza, Togliatti, Mastino Pietro, Condorelli, e la proposta di sospensiva fu, come risulta dal resoconto, dopo prova e controprova e votazione per divisione, approvata.<\/p><p>E la proposta di sospensiva era cos\u00ec stata spiegata dall\u2019onorevole Russo Perez, come risulta dal resoconto sommario:<\/p><p>\u00abPrecisa che la sua proposta tende a che si sospenda la discussione dell\u2019articolo 47 fino a quando l\u2019Assemblea non abbia deciso sulla prima disposizione transitoria del progetto di Costituzione\u00bb.<\/p><p>Nella seduta antimeridiana del 24 settembre l\u2019Assemblea riprese in esame la questione, non gi\u00e0 per ritornare sopra la decisione presa, ma per esaminare in qual modo pratico si potesse attuare la sospensiva approvata, avendo il Ministro dell\u2019interno fatto presente che, allo scopo di preparare le liste elettorali in tempo debito, in vista di elezioni non troppo lontane, non poteva attendere oltre.<\/p><p>Leggo dal resoconto sommario:<\/p><p>\u00abScelba, <em>Ministro dell\u2019interno<\/em>, ricorda che occorre avere al pi\u00f9 presto lo strumento tecnico necessario per potere senz\u2019altro procedere alla compilazione delle liste elettorali.<\/p><p>\u00abDato che l\u2019articolo 47, sospeso, non \u00e8 essenziale a tal fine, prega l\u2019Assemblea di approvare la legge elettorale, con l\u2019impegno del Governo di ripresentare le disposizioni contenute negli articoli 47 e seguenti in sede di legge sull\u2019elettorato passivo, disposizioni che avrebbero valore naturalmente anche per la legge in esame\u00bb.<\/p><p>\u00abUberti, <em>Relatore<\/em>, osserva che si potrebbe accettare la proposta del Ministro, per evitare un ritardo eccessivo nell\u2019applicazione della legge. Propone peraltro di stralciare gli articoli 47-50 per farne una legge a parte, e non di rinviarli alla legge sull\u2019elettorato passivo\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Ruini accetta questa proposta dell\u2019onorevole Uberti, e l\u2019Assemblea, dopo prova e controprova, approva la proposta dell\u2019onorevole Uberti, fatta propria dall\u2019onorevole Ruini.<\/p><p>Qual \u00e8, dunque, la situazione, onorevole Lussu? Questa, che l\u2019Assemblea ha deciso \u2013 e non la Presidenza ha cercato di far accogliere dall\u2019Assemblea \u2013 che l\u2019articolo 47 fosse rinviato e in un secondo tempo ha accettato che esso fosse materia di un nuovo disegno di legge, e che questo disegno di legge fosse presentato e discusso solo dopo che l\u2019Assemblea avesse deciso in ordine alla prima norma transitoria del progetto di Costituzione, che comprende il terzo comma di cui stiamo discutendo.<\/p><p>Mi pare, quindi, che le osservazioni dell\u2019onorevole Lussu non abbiano fondamento, poich\u00e9 l\u2019Assemblea ha legittimamente disposto di mettere all\u2019ordine del giorno di oggi questo argomento, sul quale occorre giungere ad una decisione, che renda poi possibile un disegno di legge che comprenda la materia dell\u2019articolo 47 del vecchio disegno di legge.<\/p><p>LUSSU. Chiedo di parlare per fatto personale.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>LUSSU. Ella mi attribuisce, signor Presidente, con eccessivo spirito critico, di avere posto in dubbio la serenit\u00e0 del Presidente nell\u2019esercizio della sua carica. Quando ho detto che questo ordine del giorno ci era stato presentato di sorpresa, non ho inteso gi\u00e0 di affermare che l\u2019onorevole Presidente ci avesse sorpreso, per cui la discussione avvenisse mentre noi eravamo impreparati a sostenerla; ho inteso dire invece semplicemente che noi, di fronte a questa discussione, venivamo manifestamente a trovarci carenti di quegli elementi che i pi\u00f9 \u2013 ed io in particolare \u2013 giudichiamo indispensabili e per seguire la discussione e per decidere in merito ad essa.<\/p><p>Non appena, quindi, ho ascoltato questi interventi, ho chiesto che mi venissero sottoposti gli atti ufficiali scritti, che noi non possiamo tutti i giorni andar ricercando, perch\u00e9 altrimenti dovremmo venir qui con delle valigie; ed \u00e8 stato soltanto grazie alla cortesia di un collega che ne ho potuto prendere visione.<\/p><p>Io quindi non ho inteso di alludere se non ad una sorpresa soggettiva; non ho inteso cio\u00e8 di muovere un appunto all\u2019onorevole Presidente, perch\u00e9 non sarebbe stato il caso.<\/p><p>Circa poi il resto, l\u2019onorevole Presidente mi consentir\u00e0 che io mi dica sorpreso del modo come si procede in Commissione, per cui l\u2019articolo 47, gi\u00e0 per met\u00e0 discusso ed approvato, improvvisamente viene ad essere ripresentato, insieme con l\u2019altro prezioso articolo 50, in veste di una futura legge particolare da discutere.<\/p><p>Io mi permetto quindi di esprimere, per tutto questo, la mia pi\u00f9 alta sorpresa.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Lussu, mi pareva di averle fornito gli elementi sufficienti perch\u00e9 lei arrivasse a comprendere che non \u00e8 in sede di Commissione che tutto questo \u00e8 stato deciso, ma in sede di Assemblea. Ora, \u00e8 evidente che ognuno pu\u00f2 essere pi\u00f9 o meno soddisfatto dei risultati delle votazioni che avvengono in Assemblea, ma nessuno pu\u00f2 dire che esse abbiano alcunch\u00e9 di recondito nei princip\u00ee ai quali si richiamano e nel modo come si svolgono.<\/p><p>LUSSU. Mi permetta, onorevole Presidente: io chiedo a lei e in pari tempo chiedo a tutti i colleghi dell\u2019Assemblea di tener presente come il Regolamento che disciplina i nostri lavori contempli, al Capo XIV, la disciplina delle votazioni. V\u2019\u00e8 forse nel Regolamento stesso qualche altro luogo ove si parli ancora di tale disciplina e ove sia consentito che delle materie gi\u00e0 sottoposte all\u2019esame dell\u2019Assemblea e da questa approvate possano divenir lettera morta?<\/p><p>\u00c8 questa, onorevoli colleghi, una domanda che io rivolgo, s\u00ec, a tutti i colleghi dell\u2019Assemblea, ma che rivolgo in modo particolare al Presidente.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Lussu, non riesco a comprendere le sue obiezioni.<\/p><p>L\u2019Assemblea ha deciso, ed \u00e8 appunto compito del Presidente di fare applicare ci\u00f2 che \u00e8 stato deliberato in quelle votazioni. Di ci\u00f2 che lei ha detto potr\u00e0 tenersi conto, se mai, quando l\u2019Assemblea sar\u00e0 chiamata ad esaminare quella nuova formulazione che il Governo presenter\u00e0. Se in quella formulazione non si terr\u00e0 conto di ci\u00f2 che l\u2019Assemblea aveva gi\u00e0 deliberato, la sua eccezione potr\u00e0 essere sostenuta ed anche accettata. Ma in questo momento ella non pu\u00f2 anticipare gli eventi, prevedendo che le decisioni dell\u2019Assemblea saranno tenute in non cale.<\/p><p>CIANCA. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CIANCA. Ringrazio l\u2019onorevole Presidente per l\u2019esposizione fatta circa i precedenti di questo dibattito. Io pongo alla mia coscienza, prima che al Presidente, dei quesiti.<\/p><p>Noi abbiamo discusso in settembre l\u2019articolo 47 della legge sull\u2019elettorato attivo ed abbiamo approvato alcuni numeri compresi in quell\u2019articolo. Vale a dire, abbiamo espresso la volont\u00e0 della maggioranza della Assemblea su determinate sanzioni con cui devono essere colpite determinate categorie. Rimane acquisito all\u2019attivit\u00e0 di questa Costituente il fatto che su quei problemi delle soluzioni sono state prese.<\/p><p>Ora io domando a me stesso \u2013 e chiedo al Presidente \u2013 quale sia la sorte di questi punti che sono stati discussi e decisi. Vale a dire: \u00e8 possibile oggi fare una discussione, la quale contraddice alle decisioni che sono state prese dall\u2019Assemblea Costituente durante il dibattito dell\u2019articolo 47? \u00c8 vero che c\u2019\u00e8 stata la sospensiva, ma la sospensiva \u00e8 intervenuta quando su determinate questioni \u2013 ripeto \u2013 la decisione era stata presa.<\/p><p>Lo stesso articolo che abbiamo sotto gli occhi \u00e8 una modificazione di quella che \u00e8 stata la decisione della maggioranza dell\u2019Assemblea.<\/p><p>PRESIDENTE. \u00c8 un ordine del giorno.<\/p><p>CIANCA. Non solo si tratta dell\u2019ordine del giorno, ma dello stesso articolo modificato, perch\u00e9 questo nuovo articolo, se mi permette l\u2019onorevole Presidente, incide sulle decisioni da noi adottate in settembre.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Cianca, scusi se l\u2019interrompo, ma \u00e8 proprio per il desiderio di non prolungare una discussione che forse pu\u00f2 essere evitata.<\/p><p>Lei aveva preso la parola in sede di quella discussione che io ho richiamato ed aveva lungamente esposto le sue considerazioni. Lei era contrario al rinvio ed ha anche motivato la sua opposizione.<\/p><p>Tuttavia l\u2019Assemblea, allo scopo di evitare deliberazioni sulla legge dell\u2019elettorato attivo che avrebbero potuto poi trovarsi in contrasto con una norma costituzionale, ha deciso di deliberare prima sulla materia costituzionale e poi di redigere la nuova legge.<\/p><p>Oggi si approva la norma costituzionale transitoria che aprir\u00e0 la via della deliberazione sull\u2019emendamento dell\u2019onorevole Schiavetti all\u2019articolo 47 della legge sull\u2019elettorato.<\/p><p>Siamo quindi nell\u2019ordine logico delle cose: stabilire prima la norma costituzionale e poi la norma legislativa.<\/p><p>CIANCA. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CIANCA. Io non contesto affatto le ragioni che lei ha esposte, per\u00f2 rilevo che arriveremmo a questa conclusione: che a un mese e mezzo di distanza l\u2019Assemblea voterebbe oggi in pieno contrasto con quello che decise allora.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Cianca, l\u2019Assemblea Costituente, in sede costituzionale, pu\u00f2 votare una norma che porti alla necessit\u00e0 di modificare una norma legislativa. Questo \u00e8 evidente. Pu\u00f2 rammaricarsene qualcuno, ma d\u2019altra parte non si pu\u00f2 fare diversamente, dato che questa \u00e8 un\u2019Assemblea Costituente.<\/p><p>LUSSU. Solo a scrutinio segreto si poteva annullare quanto, sull\u2019articolo 47, abbiamo gi\u00e0 votato.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Lussu, lei precipita i tempi.<\/p><p>Aspetti a fare constatazioni del genere.<\/p><p>CIANCA. Vuol dire che noi ci rassegneremo a formulare dei giudizi sulla coerenza dell\u2019Assemblea.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Cianca, ciascuno far\u00e0 quello che crede pi\u00f9 opportuno e doveroso.<\/p><p>Ritengo che si possa ora proseguire nell\u2019esame degli emendamenti.<\/p><p>Gli onorevoli Domined\u00f2 e Giacchero propongono di sopprimere il comma.<\/p><p>L\u2019onorevole Domined\u00f2 ha facolt\u00e0 di svolgere il suo emendamento.<\/p><p>DOMINED\u00d2. Non credo che occorra un apposito discorso per l\u2019emendamento soppressivo, che ho l\u2019onore di sottoporre al voto dell\u2019Assemblea, sia pure a titolo personale insieme al collega Giacchero.<\/p><p>Mi limiter\u00f2 a considerare che il suo spirito informatore \u00e8 anzitutto di natura tecnica, giuridica e costituzionale, trattandosi qui di materia che, se mai, dovrebbe essere di competenza delle leggi speciali, come infatti \u00e8 avvenuto con la legge che gi\u00e0 risolve il problema, mediante limitazioni al diritto di voto nei confronti dei singoli soggetti, a seguito di apposito giudizio.<\/p><p>Se cos\u00ec \u00e8, ne deriva che una Costituzione democratica, protesa verso una costruzione positiva, e non solamente limitantesi a una negazione del passato, non pu\u00f2 introdurre condanne per categoria, distinguendo ancora una volta i cittadini <em>optimo jure<\/em> da quelli <em>non optimo jure<\/em>. Di qui il vantaggio, anche politico, di non fare nemmeno menzione dei relitti di un ordine totalitario che deve considerarsi come appartenente definitivamente al passato, nello sforzo creativo di una vera democrazia. (<em>Commenti<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>UBERTI. V\u2019\u00e8 l\u2019articolo 45 della Costituzione che lo rende necessario.<\/p><p>PRESIDENTE. Segue l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Monticelli, del seguente tenore:<\/p><p>\u00ab<em>Sostituirlo col seguente:<\/em><\/p><p>\u00abFino ad un quinquennio dalla entrata in vigore della Costituzione la legge pu\u00f2 stabilire una limitazione alla eleggibilit\u00e0 e al diritto di voto per rilevanti responsabilit\u00e0 nell\u2019ex regime fascista\u00bb.<\/p><p>Non essendo presente l\u2019onorevole Monticelli si intende che abbia rinunziato a svolgerlo.<\/p><p>Segue l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Mortati:<\/p><p>\u00ab<em>Sostituirlo col seguente:<\/em><\/p><p>\u00abIn deroga all\u2019articolo 45, la legge potr\u00e0 stabilire, per non oltre un quinquennio dalla data di entrata in vigore della Costituzione, limitazioni alla eleggibilit\u00e0 ed al diritto di voto per coloro che sono da ritenere responsabili, in grado eminente, della formazione e del mantenimento del cessato regime fascista per la natura delle cariche ricoperte o dell\u2019attivit\u00e0 esercitata, obiettivamente determinata, in una delle seguenti categorie:<\/p><p>membri del governo, del gran consiglio, degli organi legislativi, del tribunale speciale, della milizia volontaria sicurezza nazionale, delle gerarchie del partito fino al grado di segretario provinciale, funzionari direttivi militari e civili della cosiddetta repubblica sociale\u00bb.<\/p><p>Ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>MORTATI. Dichiaro di accettare il testo della Commissione, rinunciando ad una mia precedente proposta, la quale riguardava anche l\u2019esclusione dal corpo della Costituzione della elencazione delle categorie degli esclusi dall\u2019elettorato per indegnit\u00e0 fascista.<\/p><p>Insisto per\u00f2 sul mio emendamento per quanto attiene a due altri punti: in primo luogo nel richiedere che sia inserito, al principio del comma, l\u2019inciso: \u00abIn deroga all\u2019articolo 45\u00bb. Questa inserzione mi sembra opportuna se non necessaria. Forse non \u00e8 necessaria perch\u00e9 la stessa inserzione nella Costituzione di una disposizione transitoria, quale quella dell\u2019ultimo capoverso dell\u2019articolo 1, fa argomentare per il carattere eccezionale delle limitazioni in essa sancite. Tale carattere eccezionale pu\u00f2 argomentarsi anche dalla sospensione che l\u2019Assemblea ha deliberato dell\u2019articolo 47 della legge sulle liste elettorali, al momento in cui si discutevano gli emendamenti dell\u2019onorevole Schiavetti, sospensione motivata dalla convinzione che si vertesse in materia costituzionale.<\/p><p>Tuttavia, anche considerando tutto questo, credo sia opportuno stabilire in modo testuale che queste limitazioni costituiscono deroga all\u2019articolo 45. Ci\u00f2 perch\u00e9 l\u2019articolo 45, in seguito alle modificazioni apportate al suo testo dall\u2019Assemblea, consente l\u2019esclusione del diritto di voto in caso di indegnit\u00e0 morale. Ora, potrebbe essere sollevato il dubbio che in questi casi di indegnit\u00e0 morale siano compresi o comprensibili anche casi di indegnit\u00e0 dovuta alla posizione politica del cittadino. Il che si deve escludere perch\u00e9 contrastante con il significato voluto attribuire a quella espressione. A mettere in rilievo tale significato giova operare un\u2019interpretazione autentica all\u2019articolo, attraverso la modifica da me proposta dell\u2019ultimo comma dell\u2019articolo 1, disposizioni transitorie, che tende a precisare il carattere di deroga alla norma generale in materia di limitazioni al diritto di voto.<\/p><p>Il secondo punto per cui mi distacco dal testo della Commissione riguarda la determinazione del termine massimo entro il quale queste sanzioni devono essere introdotte. Gi\u00e0 il concetto della temporaneit\u00e0 \u00e8 affermato in quel testo: ma a me pare opportuno delimitare l\u2019estensione di questa in un quinquennio. Mi pare sia questo un termine sufficiente, essendo da presumere il sopravvenire dopo di esso di un periodo di normalizzazione, di attenuazione delle passioni politiche che non riabiliti di per s\u00e9 gli ex gerarchi fascisti, ma consenta, per l\u2019elettorato passivo, di affidare alla stessa spontanea selezione del corpo elettorale la determinazione, in via di fatto, delle indegnit\u00e0. Selezione che riuscir\u00e0 tanto pi\u00f9 rigorosa e sodisfacente quanto pi\u00f9 il nuovo regime democratico si sar\u00e0 consolidato nella coscienza dei cittadini, con la felice risoluzione dei problemi che affaticano la Nazione.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Schiavetti ha proposto di tornare al testo primitivo del progetto. Ha facolt\u00e0 di svolgere l\u2019emendamento.<\/p><p>SCHIAVETTI. Qui ci troviamo di fronte a due atti del Comitato di redazione che sono in contraddizione l\u2019uno con l\u2019altro ed a noi resta la legittima curiosit\u00e0 di sapere perch\u00e9 il Comitato ha affrontato cos\u00ec leggermente una contraddizione formale.<\/p><p>C\u2019\u00e8 la disposizione per cui sarebbero esclusi dall\u2019eleggibilit\u00e0 e dal diritto di voto i capi responsabili del regime fascista. Poi v\u2019\u00e8 un ordine del giorno, sempre proposto dal Comitato di redazione, in cui si specificano le speciali categorie da escludere. E qui abbiamo la sorpresa, per non dire altro, di trovare fra i capi responsabili del regime fascista anche gli ufficiali della guarda nazionale repubblicana, delle brigate nere, ecc. Ora \u00e8 evidente che qui v\u2019\u00e8 stata una certa improvvisazione da parte degli egregi colleghi del Comitato, e noi, che siamo solleciti del loro buon nome, non vorremmo che essi cadessero in una contraddizione che non farebbe loro onore. Animati quindi da spirito cristiano, facciamo la proposta, per troncare tutte queste discussioni ed anche per cercare di portare la discussione sopra un piano di sincerit\u00e0, di ritornare al testo del primitivo progetto di Costituzione per cui sarebbero ammesse limitazioni temporanee all\u2019eleggibilit\u00e0 e al diritto di voto per responsabilit\u00e0 fasciste. Questo ci permetter\u00e0 poi, nella discussione sull\u2019articolo 47, la pi\u00f9 ampia latitudine e potremo quindi esaminare le singole categorie onde vedere quelle che sono da escludere e quelle che non sono da escludere. Altrimenti, in caso contrario, noi ci legheremmo le mani e rischieremmo di trovare degli egregi avvocati i quali ci direbbero che l\u2019ordine del giorno \u00e8 in contraddizione con l\u2019emendamento del Comitato di coordinamento, e trarrebbero da questa contraddizione la possibilit\u00e0 di non arrivare a nessuna conclusione. Chi parla non \u00e8 avvocato, ma \u00e8 un uomo di buon senso animato da passione e volont\u00e0 politica. Domando che si tagli corto a queste contraddizioni, le quali possono celare manovre di carattere politico, e che si ritorni al vecchio progetto di Costituzione.<\/p><p>PRESIDENTE. Il seguito di questa discussione \u00e8 rinviato alla seduta pomeridiana.<\/p><p>Per l\u2019elezione di tre membri della Corte costituzionale prevista dall\u2019articolo 24 dello Statuto della Regione siciliana.<\/p><p>CARONIA. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CARONIA. Mi occuper\u00f2 brevemente della elezione dei membri della Corte costituzionale della regione siciliana.<\/p><p>Mi richiamo a quanto ebbi a richiedere alla Presidenza circa il rinvio dell\u2019elezione dei membri della Corte costituzionale della Regione siciliana per chiedere all\u2019onorevole Presidente quando intende mettere all\u2019ordine del giorno l\u2019elezione di detti membri.<\/p><p>PRESIDENTE. Faccio presente all\u2019onorevole Caronia che, avvertendo l\u2019importanza della questione, mi sono preoccupato d\u2019interpellare i Presidenti di tutti i Gruppi parlamentari o un loro rappresentante; e ieri mattina, in una apposita riunione, i presenti, all\u2019unanimit\u00e0, sono arrivati alla conclusione che non fosse in questo momento da porsi all\u2019ordine del giorno dell\u2019Assemblea questa nomina, e che si dovrebbe attendere, quindi, un momento pi\u00f9 opportuno. Pertanto, dinanzi ad una opinione cos\u00ec unanime, la Presidenza ha ritenuto e ritiene di non porre per adesso all\u2019ordine del giorno l\u2019elezione dei tre membri effettivi e del membro supplente della Corte costituzionale siciliana, che devono essere designati per l\u2019appunto dall\u2019Assemblea Costituente.<\/p><p>CARONIA. Mi permetto di dissentire da quanto hanno deciso i pochi che pretendono di rappresentare la volont\u00e0 dei Gruppi. Rimandare <em>sine die<\/em> la nomina dei tre membri della Corte costituzionale significa paralizzare l\u2019attivit\u00e0 della Regione. La Regione deve poter vivere; il Governo della Regione deve poter funzionare. Quindi \u00e8 inderogabile la nomina dei membri della Corte costituzionale.<\/p><p>Abbiamo gi\u00e0 degli esempi recenti di veti posti dal Commissario governativo alla Regione siciliana per provvedimenti importantissimi. Io non intendo entrare nel merito della questione di ci\u00f2 che sar\u00e0 domani, dopo il coordinamento e dopo le decisioni che l\u2019Assemblea avr\u00e0 preso sulla Corte costituzionale Nazionale. Intendo riferirmi al bisogno che, in via transitoria, finch\u00e9 tutti questi provvedimenti siano presi, la Regione possa funzionare. Non vedo il motivo per cui oggi si debba procrastinare la nomina dei membri della Corte costituzionale perch\u00e9 il Governo della Regione non trovi intralci nel suo compito. Quindi, insisto perch\u00e9 nel pi\u00f9 breve tempo possibile sia posta all\u2019ordine del giorno l\u2019elezione dei tre membri della Corte costituzionale per la Regione siciliana, secondo le norme stabilite dallo Statuto regionale in vigore.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Caronia, non posso mettere in dubbio la capacit\u00e0 e il diritto che di rappresentare i propri Gruppi avessero i convenuti a quella riunione, dai Gruppi stessi designati a parteciparvi. Non credo di poter contestare agli onorevoli Gronchi, Scoccimarro, Nasi, Rodin\u00f2 Mario, Nenni, Perrone Capano, Saragat, Facchinetti, Reale Vito e Bergamini il diritto di rappresentare i rispettivi Gruppi e di parlare a loro nome. Poich\u00e9 i colleghi, dei quali ho fatto nomi, ieri mattina unanimemente sono pervenuti a quella conclusione, mi sono ritenuto autorizzato, come ritengo di esserlo in questo momento, a pensare che essi abbiano espresso il pensiero dei rispettivi Gruppi.<\/p><p>Comunque, onorevole Caronia, Ella pu\u00f2 sempre presentare una proposta formale sulla quale l\u2019Assemblea decider\u00e0.<\/p><p>CARONIA. Faccio proposta formale che siano eletti subito i tre membri della Corte costituzionale per la Regione.<\/p><p>La seduta termina alle 13.5.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE CCLXXVI. SEDUTA ANTIMERIDIANA DI MERCOLED\u00cc 29 OTTOBRE 1947 PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TERRACINI INDICE Congedo: Presidente Disegno di legge (Discussione \u00e8 approvazione): Revoca dall\u2019impiego per mancata fede al giuramento. 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