{"id":2267,"date":"2023-09-17T15:22:40","date_gmt":"2023-09-17T13:22:40","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=2267"},"modified":"2023-10-21T15:56:58","modified_gmt":"2023-10-21T13:56:58","slug":"martedi-28-ottobre-1947","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=2267","title":{"rendered":"MARTED\u00cc 28 OTTOBRE 1947"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"2267\" class=\"elementor elementor-2267\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-34140f3 elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"34140f3\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-7dca47c\" data-id=\"7dca47c\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-8aca1f8 elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"8aca1f8\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/19471028_1.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-93aa36c elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"93aa36c\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>CCLXXV.<\/p><p>SEDUTA DI MARTED\u00cc 28 OTTOBRE 1947<\/p><p>PRESIDENZA DEL PRESIDENTE <strong>TERRACINI<\/strong><\/p><p>indi<\/p><p>DEI VICEPRESIDENTI <strong>BOSCO<\/strong> <strong>LUCARELLI<\/strong> E <strong>CONTI<\/strong><\/p><p><strong>INDICE<\/strong><\/p><p><strong>Disegno di legge <\/strong>(<em>Discussione e approvazione<\/em>)<strong>:<\/strong><em>.<\/em><\/p><p>Approvazione dello scambio di Note effettuato in Roma fra l\u2019Italia e la Francia, il 1\u00b0 giugno 1946, circa il recupero di navi mercantili francesi affondate nelle acque territoriali italiane. (24).<\/p><p>Presidente<\/p><p><strong>Disegno di legge <\/strong>(<em>Discussione e approvazione<\/em>)<strong>:<\/strong><\/p><p>Approvazione dell\u2019Atto di emendamento della Costituzione dell\u2019Organizzazione Internazionale del Lavoro e della Convenzione per la revisione parziale delle Convenzioni adottate dalla Conferenza Generale dell\u2019Organizzazione Internazionale del Lavoro nelle sue prime 28 Sessioni, per assicurare l\u2019esercizio futuro di alcune funzioni di cancelleria affidate dalle predette Convenzioni al Segretario Generale della Societ\u00e0 delle Nazioni e per apportarvi emendamenti complementari resisi necessari in seguito alla estinzione della Societ\u00e0 delle Nazioni ed all\u2019emendamento della Costituzione dell\u2019Organizzazione del Lavoro. (25).<\/p><p>Presidente<\/p><p>Perassi<\/p><p>Villani, <em>Relatore<\/em><\/p><p>Grassi, <em>Ministro di grazia e giustizia<\/em><\/p><p>Chiostergi<\/p><p><strong>Comunicazione del Presidente del Consiglio dei Ministri:<\/strong><\/p><p>De Gasperi, <em>Presidente del Consiglio dei Ministri<\/em><\/p><p><strong>Disegno di legge <\/strong>(<em>Discussione e approvazione<\/em>)<strong>:<\/strong><\/p><p>Approvazione dell\u2019Accordo fra l\u2019Italia e l\u2019Argentina in materia di emigrazione, concluso a Roma il 21 febbraio 1947. (29).<\/p><p>Presidente<\/p><p>Nobile<\/p><p>Grassi, <em>Ministro di grazia e giustizia<\/em><\/p><p><strong>Disegno di legge <\/strong>(<em>Discussione e approvazione<\/em>)<strong>:<\/strong><\/p><p>Soppressione del Senato e determinazione della posizione giuridica personale dei suoi componenti. (33).<\/p><p>Presidente<\/p><p>Rubilli<\/p><p>Russo Perez<\/p><p>Condorelli<\/p><p>Costantini<\/p><p>Bozzi, <em>Relatore<\/em><\/p><p>Bergamini<\/p><p>Grassi, <em>Ministro di grazia e giustizia<\/em><\/p><p>Conti<\/p><p>Clerici<\/p><p>Nobile<\/p><p>Gasparotto<\/p><p>Macrelli<\/p><p>Fabbri<\/p><p>Codacci Pisanelli<\/p><p>Domined\u00f2<\/p><p>Crispo<\/p><p>Nasi<\/p><p>Nobili Tito Oro<\/p><p><strong>Votazione segreta:<\/strong><\/p><p>Presidente<\/p><p><strong>Risultato della votazione segreta:<\/strong><\/p><p>Presidente<\/p><p><strong>Disegno di legge <\/strong>(<em>Discussione e votazione<\/em>)<strong>:<\/strong><\/p><p>Modificazioni al Codice penale per la difesa delle istituzioni repubblicane. (9).<\/p><p>Presidente<\/p><p>Ruggiero<\/p><p>Grassi,<em> Ministro di grazia e giustizia<\/em><\/p><p>Lagravinese \u00a0Pasquale<\/p><p>Colitto, <em>Relatore<\/em><\/p><p>Badini Confalonieri<\/p><p>Russo Perez<\/p><p>Sansone<\/p><p>Perrone Capano<\/p><p>Macrelli<\/p><p>Camangi<\/p><p>Angelini<\/p><p>Domined\u00f2<\/p><p>Boldrini<\/p><p>La Rocca<\/p><p>Fabbri<\/p><p>Perassi<\/p><p><strong>Interrogazioni con richiesta d\u2019urgenza <\/strong>(<em>Annunzio<\/em>)<strong>:<\/strong><\/p><p>Presidente .<\/p><p>Grassi, <em>Ministr\u00f2 di grazia e giustizia<\/em><\/p><p><strong>Interrogazioni e interpellanza <\/strong>(<em>Annunzio<\/em>)<strong>:<\/strong><\/p><p>Presidente<\/p><p>La seduta comincia alle 16.<\/p><p>RICCIO, <em>Segretario<\/em>, legge il processo verbale della precedente seduta pomeridiana.<\/p><p>(<em>\u00c8<\/em> <em>approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Discussione del disegno di legge: Approvazione dello scambio di Note effettuato in Roma fra l\u2019Italia e la Francia, il 1\u00b0 giugno 1946, circa il recupero di navi mercantili francesi affondate nelle acque territoriali italiane. (24).<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019ordine del giorno reca la discussione del seguente disegno di legge: \u00abApprovazione dello scambio di Note effettuato in Roma fra l\u2019Italia e la Francia, il 1\u00b0 giugno 1946, circa il recupero di navi mercantili francesi affondate nelle acque territoriali italiane\u00bb. (24).<\/p><p>Dichiaro aperta la discussione generale. Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, passiamo all\u2019esame dei singoli articoli.<\/p><p>Si dia lettura dell\u2019articolo 1:<\/p><p>RICCIO, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abPiena ed intera esecuzione \u00e8 data allo scambio di Note effettuato in Roma fra l\u2019Italia e la Francia, il 1\u00b0 giugno 1946, circa il recupero di navi mercantili francesi affondate nelle acque territoriali italiane\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo in votazione l\u2019articolo 1.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo all\u2019articolo 2. Se ne dia lettura.<\/p><p>RICCIO, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abPer l\u2019attuazione del precedente articolo 1 \u00e8 autorizzata la spesa di lire 1.200.000.000 da stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa (Marina).<\/p><p>\u00abIl Ministro del tesoro \u00e8 autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo ai voti l\u2019articolo 2. (<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo all\u2019articolo 3. Se ne dia lettura.<\/p><p>RICCIO, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abLa presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella <em>Gazzetta Ufficiale<\/em> ed ha effetto dal 1\u00b0 giugno 1946\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo in votazione l\u2019articolo 3.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>Questo disegno di legge sar\u00e0 poi votato a scrutinio segreto.<\/p><p>Discussione del disegno di legge: Approvazione dell\u2019Atto di emendamento della Costituzione dell\u2019Organizzazione Internazionale del Lavoro e della Convenzione per la revisione parziale delle Convenzioni adottate dalla Conferenza generale dell\u2019Organizzazione Internazionale del Lavoro nelle sue prime 28 Sessioni, per assicurare l\u2019esercizio futuro di alcune funzioni di cancelleria affidate dalle predette Convenzioni al Segretario Generale della Societ\u00e0 delle Nazioni e per apportarvi emendamenti complementari resisi necessari in seguito alla estinzione della Societ\u00e0 delle Nazioni ed all\u2019emendamento della Costituzione dell\u2019Organizzazione del Lavoro. (25).<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge: \u00abApprovazione dell\u2019Atto di emendamento della Costituzione dell\u2019Organizzazione Internazionale del Lavoro e della Convenzione per la revisione parziale delle Convenzioni adottate dalla Conferenza Generale dell\u2019Organizzazione Internazionale del Lavoro nelle sue prime 28 Sessioni, per assicurare l\u2019esercizio futuro di alcune funzioni di cancelleria affidate dalle predette Convenzioni al Segretario Generale della Societ\u00e0 delle Nazioni e per apportarvi emendamenti complementari resisi necessari in seguito alla estinzione della Societ\u00e0 delle Nazioni ed all\u2019emendamento della Costituzione dell\u2019Organizzazione del Lavoro\u00bb. (25).<\/p><p>Dichiaro aperta la discussione generale. Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, passiamo all\u2019esame dei singoli articoli. Si dia lettura dell\u2019articolo 1.<\/p><p>RICCIO, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abPiena ed intera esecuzione \u00e8 data ai seguenti Atti internazionali adottati a Montreal dalla Conferenza Internazionale del Lavoro nel corso della sua XXIX sessione, il 9 ottobre 1946:<\/p><ol><li><em>a<\/em>) Atto di emendamento della Costituzione dell\u2019Organizzazione Internazionale del Lavoro;<\/li><li><em>b<\/em>) Convenzione per la revisione parziale delle Convenzioni adottate dalla Conferenza generale dell\u2019Organizzazione Internazionale del Lavoro nelle sue prime XXVIII sessioni, per assicurare l\u2019esercizio futuro di alcune funzioni di cancelleria affidate dalle predette Convenzioni al Segretario Generale della Societ\u00e0 delle Nazioni, e per apportarvi emendamenti complementari resisi necessari in seguito alla estinzione della Societ\u00e0 della Nazioni ed all\u2019emendamento della Costituzione dell\u2019Organizzazione Internazionale del Lavoro\u00bb.<\/li><\/ol><p>PERASSI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>PERASSI. Sebbene sia chiusa la discussione generale, mi si consenta di rilevare brevissimamente l\u2019importanza di questo Atto di emendamento della Costituzione dell\u2019Organizzazione Internazionale del Lavoro, il quale corona un movimento di emancipazione, si potrebbe dire, della Organizzazione Internazionale del Lavoro, la quale, creata nel 1919, come istituzione organicamente collegata con la Societ\u00e0 delle Nazioni, ha dimostrato una vitalit\u00e0 che le ha permesso, non soltanto di sopravvivere durante la tormenta della guerra, ma di affermare via via la propria autonomia e la propria indipendenza.<\/p><p>Quando la Societ\u00e0 delle Nazioni si estinse, si pose il problema di dare un assetto indipendente all\u2019Organizzazione Internazionale del Lavoro. Questo procedimento si \u00e8 svolto in due tempi: il primo, mediante un atto del 1945 che ha portato alla Costituzione dell\u2019Organizzazione alcuni emendamenti necessari ed urgenti, che sono entrati in vigore nel settembre 1946. L\u2019Atto di emendamento, a cui si riferisce il disegno di legge in discussione, \u00e8 pi\u00f9 ampio e porta altre modificazioni alla Costituzione, le quali si possono dividere in due gruppi: alcune di esse sono formali e tecniche, come \u00e8 stato rilevato nelle due relazioni, ma ve ne \u00e8 qualche altra, che io credo meriti di essere rilevata, prima che l\u2019Assemblea Costituente passi al voto sul testo del disegno di legge.<\/p><p>Vi \u00e8 infatti, qualche emendamento che non \u00e8 di pura forma, ma che ha una importanza notevole. Io vorrei, in particolare, accennare ad un emendamento relativo al valore che viene a darsi, secondo la nuova Costituzione, alle convenzioni e alle raccomandazioni che sono adottate dalla Conferenza Generale del Lavoro. Secondo le norme finora vigenti, quando la Conferenza adottava un progetto di convenzione (cos\u00ec si diceva allora) o una raccomandazione, sorgeva bens\u00ec un obbligo nei singoli Stati membri, ma era un obbligo puramente formale, cio\u00e8 quello di sottoporre tali atti all\u2019esame degli organi competenti. Ora, la innovazione notevole che \u00e8 stata introdotta su questo punto consiste in questo: che ogni Governo \u00e8 tenuto verso l\u2019Organizzazione a comunicare periodicamente le ragioni per le quali non ritiene di potere dar corso alle convenzioni o alle raccomandazioni. \u00c8 evidente che questa norma ha una portata, se non giuridicamente molto importante, politicamente interessante, perch\u00e9 costituisce uno stimolo ai diversi Governi perch\u00e9 diano corso a ci\u00f2 che la Conferenza del Lavoro ha adottato. In questo senso essa merita di essere rilevata, e credo di essere interprete di molti che siedono in questa Assemblea, nel salutare come felice questa innovazione. Aggiungo che questa innovazione si ricollega nello spirito ad una proposta, anche molto pi\u00f9 ardita, che era stata fatta nel 1919 dalla Delegazione italiana nella Commissione che elabor\u00f2 il testo della prima Costituzione dell\u2019Organizzazione Internazionale del Lavoro.<\/p><p>Ci\u00f2 premesso, mi permetto di segnalare all\u2019attenzione del Governo, in questo momento rappresentato dal Ministro della giustizia, una questione puramente formale, ed \u00e8 questa: nel documento allegato al disegno di legge, i due atti internazionali, che ne formano oggetto, sono preceduti da una lettera. \u00c8 la lettera burocratica con la quale l\u2019Ufficio Internazionale del Lavoro ha trasmesso ai diversi Governi i testi dell\u2019Atto di emendamento alla Costituzione e della convenzione che segue. Ora, \u00e8 evidente che solo per una svista tale lettera \u00e8 stata allegata al disegno di legge. La legge dovr\u00e0 portare come allegato soltanto i testi dei due atti internazionali, ai quali essa d\u00e0 piena ed intera esecuzione.<\/p><p>L\u2019altra osservazione puramente formale, direi quasi tipografica, \u00e8 questa: nel testo dell\u2019Atto di emendamento allegato al disegno di legge, si trova, a pagina 32 del documento, il periodo che comincia con le parole: \u00ab<em>En foi de quoi<\/em>\u00bb.<\/p><p>Questo periodo non deve figurare dove \u00e8 stato stampato, perch\u00e9 non \u00e8 il seguito della colonna sotto la quale \u00e8 stato inserito. In realt\u00e0, questo periodo costituisce la chiusa degli articoli dell\u2019Atto di emendamento che precedono l\u2019annesso, che vi \u00e8 inserito. Ora, stampandosi nella <em>Gazzetta Ufficiale<\/em> la legge che stiamo esaminando, quel periodo dovr\u00e0 essere spostato e stampato in maniera che si veda qual \u00e8 la sua posizione logica nell\u2019Atto di emendamento.<\/p><p>PRESIDENTE. Ha facolt\u00e0 di rispondere l\u2019onorevole Relatore.<\/p><p>VILLANI, <em>Relatore.<\/em> Non posso che associarmi alle considerazioni fatte dall\u2019onorevole Perassi, soprattutto per quel che riguarda la parte da lui sottolineata, concernente l\u2019importante innovazione alla quale ha fatto cenno nell\u2019esame da lui fatto del testo che ci \u00e8 stato sottoposto. Per quel che riguarda l\u2019ultima considerazione fatta dall\u2019onorevole Perassi, evidentemente si tratta di errore di stampa o meglio \u2013 direi \u2013 di impaginazione.<\/p><p>\u00c8 evidente che in una legge, che \u00e8 legge nostra, non pu\u00f2 esservi accenno a quello che \u00e8 l\u2019organo che ce la ha consigliata; soprattutto, non ci pu\u00f2 essere la firma del Presidente della Conferenza o del Direttore generale del <em>Bureau<\/em>: ragione per cui credo si possa accettare senz\u2019altro il suggerimento dell\u2019onorevole Perassi, ed approvare la legge cos\u00ec come ci \u00e8 stata inviata.<\/p><p>PRESIDENTE. Ha facolt\u00e0 di parlare l\u2019onorevole Ministro di grazia e giustizia.<\/p><p>GRASSI, <em>Ministro di grazia e giustizia. <\/em>Il Governo non pu\u00f2 che tener conto delle considerazioni fatte dall\u2019onorevole Perassi nella redazione della legge.<\/p><p>CHIOSTERGI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CHIOSTERGI. \u00c8 la prima lettera che bisogna togliere, non la firma del testo. Le firme del testo devono restare. \u00c8 una questione di forma, che non ha molta importanza.<\/p><p>VILLANI, <em>Relatore.<\/em> La lettera non ha che un carattere informativo.<\/p><p>PRESIDENTE. Queste lettere non fanno parte del testo: sono materia d\u2019informazione. Noi stiamo discutendo l\u2019articolo 1, onorevole Perassi. In esso non \u00e8 richiamato nessuno di questi documenti.<\/p><p>PERASSI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>PERASSI. L\u2019articolo 1 del disegno di legge richiama gli atti internazionali, a cui si riferisce, e che devono essere pubblicati come parti integranti della legge. Quelle che ho fatto sono osservazioni puramente formali, che il Ministro Guardasigilli ha perfettamente intese.<\/p><p>VILLANI, <em>Relatore.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>VILLANI, <em>Relatore.<\/em> Vorrei far osservare che la legge che ci \u00e8 sottoposta non consta che di due articoli; tutto il rimanente materiale non ha che carattere informativo: ragione per cui noi, approvando la legge, non facciamo che la sola cosa che ci \u00e8 richiesta. Il rimanente, ripeto, ha carattere informativo e vale a spiegarci i motivi per cui ci \u00e8 sottoposta la legge, che \u00e8 stilata in due articoli.<\/p><p>PRESIDENTE. Se in uno degli articoli del testo del disegno di legge fossero stati inseriti i documenti ad esso allegati, allora queste osservazioni sarebbero pertinenti; ma cos\u00ec non \u00e8. Per la pubblicazione che il Governo dovr\u00e0 fare del testo della Costituzione della Organizzazione Internazionale del Lavoro, le sue osservazioni sono utili; e il Governo dice infatti che ne terr\u00e0 conto.<\/p><p>In questo momento l\u2019Assemblea pu\u00f2 dunque procedere alla votazione, indipendentemente dalla sua considerazione che non sar\u00e0 comunque trascurata dal Governo, ma solo in un momento successivo, quando si tratter\u00e0 di definire il testo di questi documenti, affinch\u00e9 costituiscano una base per l\u2019attivit\u00e0 dello Stato italiano.<\/p><p>PERASSI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>PERASSI. Credo necessario ripetere che l\u2019Atto di emendamento e la convenzione che segue devono figurare allegati alla legge che stiamo esaminando, come avviene per tutte le leggi che danno piena ed intera esecuzione a trattati internazionali.<\/p><p>PRESIDENTE. La sua osservazione, onorevole Perassi, vale per l\u2019attivit\u00e0 successiva da svolgersi da parte del Governo; ma essa non viene a modificare l\u2019atto dell\u2019Assemblea, che \u00e8 limitato all\u2019approvazione degli articoli 1 e 2 e del complesso del progetto di legge sottopostoci.<\/p><p>Comunque, il Governo, per bocca dell\u2019onorevole Grassi, ha dato l\u2019assicurazione richiesta.<\/p><p>Pongo in votazione l\u2019articolo 1 test\u00e9 letto.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo all\u2019articolo 2. Se ne dia lettura.<\/p><p>RICCIO, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abLa presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella <em>Gazzetta Ufficiale<\/em>\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Lo pongo ai voti.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Questo disegno di legge sar\u00e0 poi votato a scrutinio segreto.<\/p><p>Comunicazione dei Presidente del Consiglio dei Ministri.<\/p><p>DE GASPERI, <em>Presidente del Consiglio dei Ministri.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>DE GASPERI, <em>Presidente del Consiglio dei Ministri.<\/em> Mi onoro di informare l\u2019Assemblea che, con decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 25 corrente, su mia proposta, di concerto col Ministro delle finanze, l\u2019onorevole Piero Malvestiti, deputato all\u2019Assemblea Costituente, \u00e8 stato nominato Sottosegretario di Stato per le finanze.<\/p><p>Discussione del disegno di legge: Approvazione dell\u2019Accordo fra l\u2019Italia e l\u2019Argentina in materia di emigrazione, concluso a Roma il 21 febbraio 1947. (29).<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019ordine del giorno reca: \u00abApprovazione dell\u2019Accordo fra l\u2019Italia e l\u2019Argentina in materia di emigrazione, concluso a Roma il 21 febbraio 1947\u00bb. (29).<\/p><p>Dichiaro aperta la discussione generale.<\/p><p>NOBILE. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>NOBILE. Al punto 16 dell\u2019accordo \u00e8 detto:<\/p><p>\u00abGli immigranti potranno effettuare liberamente le rimesse che desiderino al tasso di cambio che verr\u00e0 stabilito a tempo opportuno\u00bb.<\/p><p>Desidero sapere per quale ragione non sia stato stabilito fin da ora di quale tasso di cambio si tratti. Dopotutto \u00e8 da sperare che non passi molto tempo, prima che gli emigrati siano in condizione di mandare danaro in Italia alle loro famiglie. A quale cambio ci\u00f2 avverr\u00e0? A quello ufficiale del <em>pesos<\/em>? O forse ad uno pi\u00f9 favorevole? Qui nulla si dice. Sicch\u00e9 domani si potrebbe avere in proposito anche qualche spiacevole sorpresa. Desidero, perci\u00f2, chiarimenti dal Ministro.<\/p><p>GRASSI, <em>Ministro di grazia e giustizia. <\/em>Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>GRASSI, <em>Ministro di grazia e giustizia. <\/em>Il Presidente del Consiglio assicura in questo momento che trattative per il perfezionamento delle singole clausole sono ancora in corso.<\/p><p>PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.<\/p><p>Passiamo all\u2019esame degli articoli. Si dia lettura dell\u2019articolo 1.<\/p><p>RICCIO, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abPiena ed intera esecuzione \u00e8 data all\u2019Accordo fra l\u2019Italia e l\u2019Argentina, in materia di emigrazione, concluso a Roma il 21 febbraio 1947\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo all\u2019articolo 2. Se ne dia lettura.<\/p><p>RICCIO, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abLa presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella <em>Gazzetta Ufficiale<\/em> ed ha effetto dal giorno dello scambio delle ratifiche\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Lo pongo ai voti.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Questo disegno di legge sar\u00e0 poi votato a scrutinio segreto.<\/p><p>Discussione del disegno di legge: Soppressione del Senato e determinazione della posizione giuridica personale dei suoi componenti. (33).<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge: Soppressione del Senato e determinazione della posizione giuridica personale dei suoi componenti. (33).<\/p><p>Dichiaro aperta la discussione generale.<\/p><p>\u00c8 iscritto a parlare l\u2019onorevole Rubilli, Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>RUBILLI. Onorevoli colleghi, per conto mio, sostengo il testo governativo, e mi dichiaro contrario alle modificazioni che sono state apportate, specialmente all\u2019articolo 1, dalla Commissione. Queste modificazioni sono improntate ad un senso di asprezza, che io ritengo inopportuno ed assolutamente ingiustificato. Comprendo forse la bont\u00e0 dei sentimenti a cui si sono informati i componenti della Commissione: impulsi patriottici, deprecazione del passato, monito per l\u2019avvenire. Ma mi pare che la rievocazione di questi sentimenti sia inutile ed inopportuna a proposito della legge che viene al nostro esame.<\/p><p>Bisogna pure considerare che si tratta di una diecina di persone, forse anche un po\u2019 di pi\u00f9, ma certo non molte, n\u00e9 moltissime, che a mio avviso debbono ritenersi tutte quante nelle identiche condizioni, perch\u00e9 alcuni senatori non vennero deferiti per la decadenza, e quindi si riconobbe l\u2019integrit\u00e0 dei loro precedenti politici; altri, \u00e8 vero, furono deferiti per la decadenza, ma sono stati completamente discriminati. Ed allora mi pare perci\u00f2 che la condizione di questi secondi sia completamente identica alla condizione dei primi, perch\u00e9 essi sono stati discriminati, non in base a leggi fasciste, ma in base a leggi nostre, con giudizio delle nostre autorit\u00e0 democratiche, e questo giudizio noi abbiamo il dovere di rispettare. Quindi la condizione pu\u00f2 ritenersi identica, tra quelli non denunziati e quelli discriminati. Si tratta, ripeto, di dieci, dodici, sia pure un po\u2019 di pi\u00f9 \u2013 non so bene \u2013 ma sempre di uomini politici di indiscusso valore personale: vi sono dei nomi che rispondono a quelli di Benedetto Croce, di Einaudi, di Sforza (il quale in questo momento rappresenta l\u2019Italia all\u2019estero, in Inghilterra), ed anche del nostro collega Bergamini e di altri presso a poco consimili. Non riesco a spiegarmi, di fronte a questi uomini, il senso di asprezza cui si \u00e8 improntata la Commissione. Quali sono le ragioni per cui il Senato debba dichiararsi abolito? Su questo punto nessuna difficolt\u00e0. \u00c8 una disposizione che pu\u00f2 essere benissimo accolta ad unanimit\u00e0, dopo le norme che abbiamo approvate sulla seconda Camera con la legge costituzionale.<\/p><p>Pu\u00f2 sorgere divergenza solamente sulla condizione che deve esser fatta a questi pochissimi senatori i quali sono rimasti o perch\u00e9 non deferiti o perch\u00e9 discriminati.<\/p><p>Orbene, il capoverso dell\u2019articolo 1 del testo governativo dice:<\/p><p>\u00abI componenti del Senato perdono le guarentigie, le prerogative e i diritti inerenti alla carica. Tuttavia hanno diritto al titolo di senatore onorario e conservano le attuali facilitazioni ferroviarie coloro che non furono deferiti all\u2019Alta Corte di giustizia per le sanzioni contro il fascismo per la dichiarazione di decadenza dalla carica o per i quali l\u2019Alta Corte ha respinto la proposta di decadenza\u00bb.<\/p><p>Queste sono state le due sole concessioni fatte dal Governo. Si potr\u00e0 dire, dal punto di vista giuridico, che il titolo di senatore onorario \u00e8 assai discutibile, perch\u00e9 il Senato di oggi e di domani sar\u00e0 diverso dal Senato di prima, completamente anzi dissimile, e non ne \u00e8 la continuazione. Quindi, \u00e8 un nuovo Senato, \u00e8 una nuova organizzazione a base elettiva. Per\u00f2, conserva lo stesso nome: Senato \u00e8 questo che verr\u00e0, Senato si chiamava anche quello che oggi viene completamente abolito. Ora, se in base a questa identit\u00e0 di denominazione il Governo ha creduto di concedere a poche persone il titolo di senatore onorario, perch\u00e9 ribellarsi a questo atto di deferenza, a questo atto di educazione politica, a questa dichiarazione di ben servito per quei senatori non proposti per la decadenza oppure completamente discriminati?<\/p><p>Io non me lo so spiegare. Quindi, ritengo che sia inopportuno respingere la proposta del Governo. Poteva il Governo non farla questa concessione, ma, una volta che l\u2019ha fatta, il respingerla mi pare che sia compiere un atto sgarbato, assolutamente inutile e inopportuno per questi uomini che pure in gran parte onorano, hanno onorato e onoreranno la Nazione.<\/p><p>Che ci trovate di male, che c\u2019\u00e8 da ridire se questi che non sono pi\u00f9 senatori in carica conservano almeno un titolo che vale quasi come un\u2019onorificenza? Compiere un atto spiacevole, senza ragione, inutilmente. Diamo il titolo di senatori onorari, giacch\u00e9 \u00e8 stato proposto. Se non fosse stato escogitato dal Governo, nessuno ci avrebbe pensato, ma toglierlo, dopo la proposta, mi pare inopportuno.<\/p><p>Vengo poi alla seconda concessione, sulla quale io richiamo tutta quanta l\u2019attenzione dell\u2019Assemblea, perch\u00e9 non solo il toglierla mi sembra inopportuno, non solo mi pare sgarbato, come dicevo poco fa per l\u2019altra concessione puramente onorifica, ma costituirebbe un fatto assolutamente illegale, \u00e8 una violazione di legge, che si pu\u00f2 considerare come una specie di prepotenza. Non si capisce bene a questo punto quale sia il vero concetto della Commissione. Io ho stentato a comprenderlo, perch\u00e9 una parte dell\u2019articolo proposto dalla Commissione elimina anche le facilitazioni ferroviarie, mentre in un punto della relazione \u00e8 detto: \u00abLa Commissione ha voluto che risultasse ben chiaro che la dizione \u00abdiritti inerenti alla carica\u00bb, dei quali \u00e8 dichiarata la decadenza, non dovesse comportare preclusione per la concessione delle facilitazioni di viaggio e dell\u2019accesso alla sede del Senato\u00bb.<\/p><p>Ed allora che cosa si deve fare? Il Governo ha dato, e voi togliete, poi tergiversate, oppure volete che la concessione rimanga, ma dopo una nuova legge che non si sa se sar\u00e0 proposta ed approvata. N\u00e9 basta; perch\u00e9 di seguito la Commissione, quasi pentita, rilascia a questi Senatori un biglietto di raccomandazione per il Governo, perch\u00e9 il Governo estenda ad essi le facilitazioni ferroviarie, cosicch\u00e9 il Governo gliele ha date, voi le togliete e nello stesso tempo raccomandate la concessione, in un ordine del giorno che proponete all\u2019approvazione dell\u2019Assemblea. Io non vi capisco affatto.<\/p><p>BOZZI, <em>Relatore.<\/em> Glielo spiegher\u00f2 io, onorevole Rubilli.<\/p><p>RUBILLI. Lasciamo stare le parole che potrete dire, ma nella sostanza voi l\u2019avete tolta questa facilitazione, mentre nel testo governativo c\u2019era. Ora, questo provvedimento che proponete, a mio modesto avviso, \u00e8 illegale, perch\u00e9 rappresenta una violazione di un diritto gi\u00e0 acquisito.<\/p><p>Il senatore quando \u00e8 stato regolarmente nominato, \u00e8 stato nominato in base alle nostre leggi. Orbene, se in base alle nostre leggi, a leggi democratiche, i senatori, in virt\u00f9 della nomina, avevano acquisito la permanente facilitazione ferroviaria, voi vedete che ci volete indurre alla violazione di un diritto, la quale diventa un atto che rasenta la prepotenza. Molti sono anziani e non viaggiano nemmeno. \u00c8 quindi una questione pi\u00f9 di forma che di altro. Io vedo perci\u00f2 in questo un senso di dispregio che non \u00e8 opportuno, n\u00e9 pu\u00f2 dirsi giustificato. Ed \u00e8 tanto vero che si tratta di un diritto acquisito che, per toglierlo, avete bisogno di una legge che altrimenti sarebbe inutile, perch\u00e9 non occorrerebbe alcuna legge per sopprimere le facilitazioni ferroviarie, se queste fossero connesse all\u2019esercizio della carica, quando la carica \u00e8 abolita. E voi stessi della Commissione formulate l\u2019articolo dicendo che gli ex senatori perdono i loro diritti; adunque si tratta di una vera e propria sanzione punitiva.<\/p><p>Badate per\u00f2 che cos\u00ec fece il fascismo compiendo un atto del tutto identico, quando si istitu\u00ec la Camera dei fasci e delle corporazioni. Prima si era di gi\u00e0 imposta una tassa che non era nella legge e ad ogni modo gli ex deputati che avevano acquistato diritto alla tessera permanente ferroviaria si rassegnarono a pagarla, cosicch\u00e9 nel dicembre di ogni anno si mandava con vaglia alla Direzione Generale delle Ferrovie la somma richiesta, e si aveva la tessera di libera circolazione ferroviaria. Con l\u2019istituzione poi della detta Camera dei fasci e delle corporazioni, gli ex deputati mandarono i vaglia, ma passarono dicembre, gennaio, febbraio e le tessere non arrivarono. Gli ex deputati protestarono alla Direzione generale delle ferrovie e questa rispose: noi siamo completamente in regola secondo la legge, perch\u00e9 abbiamo compilato le tessere e le abbiamo mandate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Quindi abbiamo fatto quello che occorreva. Poi si seppe che le tessere erano state fermate personalmente dal Capo del Governo, il quale, si capisce, aveva delle questioni personali verso gli ex deputati.<\/p><p>GASPAROTTO. Ma nessuno di noi protest\u00f2!<\/p><p>RUBILLI. Nessuno protest\u00f2; facemmo bene a non protestare. E fra i tanti atti di prepotenza, subimmo anche questo. Anzi si seppe che, ad onta delle insistenze di quelli che stavano attorno al Capo del Governo, questi rimase irremovibile, e, per suo ordine, le tessere non vennero pi\u00f9 concesse, e nemmeno fu restituita la tassa, sia anche ci\u00f2 detto qui incidentalmente.<\/p><p>Alcuni volevano persino ricorrere al Consiglio di Stato per la violazione della legge. Per\u00f2 pi\u00f9 prudentemente io dissi: \u00abChe Consiglio di Stato, che Corte dei Conti od altro! Qui non esiste pi\u00f9 niente, che volete fare?\u00bb.<\/p><p>Ora, onorevoli colleghi, per i Senatori la legge stabilisce queste facilitazioni ferroviarie e per legge sono date; per quale ragione, mi domando, vogliamo noi oggi violare la legge? (<em>Interruzioni a sinistra<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p><em>Una voce a sinistra.<\/em> Ma perch\u00e9 debbono viaggiare?<\/p><p>RUBILLI. Viaggino o non viaggino, poco importa, ma \u00e8 certo che la concessione deriva dalla legge, la quale stabiliva che il Senatore, appena nominato, acquistava diritto alla permanente facilitazione ferroviaria&#8230;<\/p><p>COSTANTINI. Abrogate anche quella legge, e cos\u00ec andr\u00e0 bene!<\/p><p>RUBILLI. Voi potete abolire e distruggere tutte le leggi come meglio vi pare, ma a me sembra che la proposta della Commissione possa anche rappresentare un atto di pura marca fascista (<em>Proteste a sinistra<\/em>), ed io non credo assolutamente che un atto simile possa emanarsi dalla democratica nostra Assemblea Costituente! (<em>Applausi al centro e a destra<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>RUSSO PEREZ. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>RUSSO PEREZ. Mi associo alle proposte ed alle considerazioni dell\u2019onorevole Rubilli.<\/p><p>Per quanto riguarda il titolo di senatori onorari, faccio osservare che \u00e8 anche consigliabile che i vecchi senatori abbiano questo titolo perch\u00e9, altrimenti, nessuno \u2013 per esempio \u2013 potrebbe impedir loro di scrivere sulla loro carta da visita: senatore del regno d\u2019Italia. (<em>Commenti<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p><em>Una voce a sinistra.<\/em> Dell\u2019ex regno d\u2019Italia!<\/p><p>RUSSO PEREZ. Nessuno potrebbe impedire loro questo e anche di aggiungere, intelligentemente, il millesimo in cui furono nominati e il millesimo in cui furono deposti, perch\u00e9 quello che spesso qui non si ricorda \u00e8 che le leggi non aboliscono la storia!<\/p><p>CONDORELLI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CONDORELLI. Io voter\u00f2 contro questa legge, non per omaggio al glorioso istituto che oggi formalmente si sopprime, perch\u00e9, pur votando la soppressione \u2013 ormai necessaria \u2013 si potrebbe ugualmente rendere omaggio a quello che questo istituto ha significato nella storia d\u2019Italia. Ma voter\u00f2 contro perch\u00e9 disapprovo pienamente l\u2019<em>occasio legis<\/em>, che \u00e8 poi la causa essenziale di questa legge. L\u2019<em>occasio legis<\/em>, che si converte qui in <em>causa legis<\/em>, l\u2019abbiamo appresa dalla stessa parola del Guardasigilli: fu pubblicata una sentenza della Corte di cassazione che annullava le decisioni dell\u2019Alta Corte di Giustizia che dichiaravano decaduti dalla carica 32 senatori; e molti altri senatori si apprestavano a richiedere la stessa riparazione di legge. E allora, non potendosi annullare la sentenza della Cassazione in base alla quale quei senatori ritornavano nel Senato dal quale erano stati incostituzionalmente esclusi, si annulla il Senato.<\/p><p>Questo \u00e8 un caso gravissimo di sviamento del potere legislativo (<em>Commenti a sinistra<\/em>): il legislativo, non potendo distruggere una sentenza, distrugge l\u2019istituto e crea una grave ingiustizia, perch\u00e9 gi\u00e0 da questa legge si prevede un trattamento favorevole per i senatori che ebbero la fortuna di vedere respinta dall\u2019Alta Corte di Giustizia l\u2019accusa dell\u2019Alto Commissario per le sanzioni, rispetto a quello che si vuol fare a danno di quei senatori che non ottennero invece la discrimina.<\/p><p>Adesso noi poniamo un certo numero di cittadini, indubbiamente ragguardevoli, se non per numero, per la qualit\u00e0, nella situazione di non potere aver giustizia, perch\u00e9, avendo cessato di funzionare l\u2019Alta Corte di Giustizia, essa non pu\u00f2 pi\u00f9 respingere quelle accuse. Il Senato, che sarebbe stato l\u2019unica legittima Alta Corte di Giustizia, pi\u00f9 non c\u2019\u00e8 e questi cittadini debbono rimanere sotto il peso di un\u2019accusa non giudicata, debbono rassegnarsi ad un brutale diniego di giustizia, solo perch\u00e9 hanno avuto la sventura di essere senatori.<\/p><p>\u00c8 chiaro che questa non \u00e8 se non un\u2019ennesima violazione di giustizia che si fa per scopi di parte, ed io protesto solennemente. (<em>Applausi a destra \u2013 Commenti<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>COSTANTINI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>COSTANTINI. Ho l\u2019impressione che questa legge, di limitatissime proporzioni, venga drammatizzata in questa Assemblea per finalit\u00e0 esclusivamente politiche e, soprattutto, per sentimentalit\u00e0 o residui di sentimentalit\u00e0 monarchiche, come abbiamo test\u00e9 avuto modo di constatare da parte dell\u2019onorevole Condorelli, il quale non difende il Senato in s\u00e9 e per s\u00e9, come Camera legislativa, ma lo difende come sopravvivenza di quella monarchia che oggi non c\u2019\u00e8 pi\u00f9 e che egli ancora ama.<\/p><p>Signori! Per me, la questione pu\u00f2 essere limitata a una breve proposizione: pu\u00f2 oggi l\u2019Assemblea Costituente, che \u00e8 sovrana e che ha tutti i poteri legislativi, fare una legge la quale annulli, estingua quell\u2019organismo che si chiamava Senato del Regno? A questo riguardo, io sono dell\u2019opinione di Pitt: il Parlamento pu\u00f2 tutto, caro onorevole Condorelli, tranne che cambiare un uomo in donna.<\/p><p>CONDORELLI. Lo scriva in una legge, questo.<\/p><p>COSTANTINI. Il Parlamento pu\u00f2 tutto, nel campo legislativo, in quanto \u00e8 espressione democratica della volont\u00e0 popolare. Ed \u00e8 soprattutto dopo una catastrofe alla quale noi dobbiamo ancora rimediare che questo speciale Parlamento ha il diritto e il dovere di guardare al passato. Ma, intendiamoci: qui si esorbita, si esce dal terreno concreto, si esula dai termini essenziali della questione.<\/p><p>Sulla potest\u00e0 legislativa dell\u2019Assemblea in questa materia, per conto mio, non vi pu\u00f2 essere dubbio: e allora, se non vi pu\u00f2 essere dubbio, la questione si riduce a un semplice problema di opportunit\u00e0. Quando io sento l\u2019amico onorevole Rubilli, il quale mi parla di un atto di prepotenza simile a quelli che ha compiuto il fascismo, io mi meraviglio, conoscendo l\u2019onorevole Rubidi intimamente, che un simile raffronto sia proprio partito da lui. Quando sento che noi commetteremmo un atto sgarbato e senza motivo, io mi domando perch\u00e9 debba essere sgarbato, se gli ex senatori, da Sforza all\u2019onorevole Bergamini, a Benedetto Croce, sono ancora oggi nel democratico Parlamento italiano, nell\u2019interezza, nella pienezza non solo della loro funzione, ma anche del loro prestigio.<\/p><p>E allora, onorevole Rubilli, se riteniamo di dover stabilire la soppressione del Senato del Regno, lo riteniamo indipendentemente dalle persone che lo compongono, in quanto \u00e8 come \u00abistituto\u00bb che esso viene a decadere.<\/p><p>Senta, onorevole Rubilli, che cosa vuole che importi questo titolo di \u00absenatore onorario\u00bb, che non esiste n\u00e9 nella tradizione n\u00e9 nella legge? Senatori o si \u00e8 o non si \u00e8. Sciolto il Senato regio, non si \u00e8 pi\u00f9 senatori; e, caro onorevole Russo Perez, se qualcuno, come credete, avesse delle velleit\u00e0, potr\u00e0 anche mettere sul proprio biglietto da visita: \u00abex senatore del regno\u00bb: far\u00e0 ridere parecchi; commuover\u00e0 altri: il fatto per\u00f2 non avr\u00e0 molta importanza.<\/p><p>Passando dalla definizione di senatore onorario a quell\u2019altra questione, quella delle facilitazioni ferroviarie, via, \u00e8 un immeschinire la questione con una tessera permanente di circolazione! Lasciate perdere!<\/p><p>RUBILLI. Non per il vantaggio materiale, ma per il significato morale! (<em>Commenti a sinistra<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>COSTANTINI. Onorevole Rubilli, non dica questo: significato morale il montare in treno senza pagare il biglietto? Non credo che acquisti in dignit\u00e0 quell\u2019ex senatore il quale potesse avere riconosciuta questa facolt\u00e0, come lei richiede!<\/p><p>Ma la Commissione, con senso di larghezza e, direi anche, di generosit\u00e0, proponendoci il testo del disegno di legge da approvare (e forse, forse non \u00e8 inesatto che vi sia una specie di contradizione l\u00e0 dove invita con un ordine del giorno il Governo a provvedere al riguardo) ha avuto anche la prudenza di dire: \u00abLasciamo al Governo di regolare questa questione nel modo che riterr\u00e0 pi\u00f9 opportuno\u00bb. Lasciamo, direi io, ai nuovi senatori \u2013 ed \u00e8 anche giusto \u2013 di stabilire se gli ex senatori, compresi in specifiche categorie, avranno o no il diritto di accedere alla sede del Senato!<\/p><p>E allora, onorevoli colleghi, non avviliamo la faccenda; teniamoci press a poco a quelle che sono le posizioni di principio. No, io non credo che ci\u00f2 si debba fare per un atto di ripicca contro una sentenza della Cassazione, ma per un dovere che ci \u00e8 imposto in quanto organismo democratico dell\u2019Italia repubblicana, noi dobbiamo stabilire la soppressione del Senato. Stabiliamola, e non avremo per nulla a pentircene, caro Rubilli; e i vecchi senatori che sono ancora al mondo e costituiscono una gloria della nostra civilt\u00e0, e un\u2019illustrazione della scienza, non abbia paura, potranno democraticamente essere rieletti e riprendere onorificamente, e questa volta per volont\u00e0 di popolo, il loro posto in un\u2019Assemblea repubblicana e veramente democratica. (<em>Approvazioni a sinistra<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.<\/p><p>Ha facolt\u00e0 di parlare l\u2019onorevole Relatore.<\/p><p>BOZZI, <em>Relatore.<\/em> L\u2019onorevole Rubilli, come avete inteso, ha mosso delle aspre critiche agli emendamenti proposti dalla Commissione al testo di legge governativo. Egli ha parlato di un senso di asprezza che avrebbe animato i membri della Commissione contro i senatori, ha accennato quanto meno ad un provvedimento inopportuno, ha infine dichiarato i nostri emendamenti espressione di una prepotenza di marca fascista.<\/p><p>Io vorrei rassicurare l\u2019onorevole Rubilli che i sentimenti e i ragionamenti che hanno condotto tutti i membri della Commissione nel dibattito, che \u00e8 stato largo e anche approfondito, sono stati sentimenti e ragionamenti improntati alla massima obiettivit\u00e0 e intonati alla insopprimibile esigenza di questo momento storico, nonch\u00e9 alla natura e ai connotati propri di una legge costituzionale, quale \u00e8 quella che \u00e8 presentata alla nostra approvazione.<\/p><p>Cosa propone il disegno di legge del Governo?<\/p><p>Dice che il Senato \u00e8 soppresso, ed in conseguenza di questa soppressione decadono, per una necessit\u00e0 logica e giuridica imprescindibile, le guarentigie, le prerogative e i diritti che competevano ai Senatori.<\/p><p>Credo che su questo punto nessuna obiezione da alcuna parte possa esser mossa, salvo che alcuno non voglia sostenere che debba o possa sopravvivere il Senato del regno.<\/p><p>Ma il Governo a questa proposizione prima, fondamentale: soppressione del Senato regio e decadenza dei membri di esso dalle guarentigie, dalle prerogative e dai diritti inerenti alla carica, ne aggiunge un\u2019altra e dice: i senatori che non furono mai deferiti all\u2019Alta Corte di Giustizia per le sanzioni contro il fascismo, o che, a questa deferiti, furono dichiarati non decaduti, per i quali cio\u00e8 la proposta di decadenza non fu accolta (o, soggiungo io, accolta in un primo momento, fu dalla stessa Alta Corte di Giustizia in un secondo momento revocata), queste due categorie di senatori acquisiscono il titolo di senatori onorari e conservano alcune concessioni.<\/p><p>La questione principale, secondo il punto di vista della Commissione, s\u2019incentra in questa qualifica che alcuni vorrebbero attribuire ai non deferiti, o non decaduti: senatori onorari!<\/p><p>Ora, onorevole Rubilli, la Commissione ha tenuto presente che vi erano codeste due categorie, e ha ritenuto che esse non potessero essere assimilabili a quelle dei Senatori dichiarati decaduti. Ma questa considerazione la Commissione ha ritenuto che dovesse farsi a tutt\u2019altro fine, per la estimazione da parte dell\u2019opinione pubblica, e per altre provvidenze, come quella se possa competere a tutti gli ex senatori o soltanto ad alcuni il diritto dall\u2019elettorato attivo. E oggi vediamo che il senatore Bergamini \u00e8 qui nell\u2019Assemblea Costituente, il senatore Einaudi \u00e8 membro del Governo e il senatore De Nicola \u00e8 Presidente della Repubblica, perch\u00e9 si \u00e8 considerato che di questa categoria di senatori dovesse esser fatto un apprezzamento particolare.<\/p><p>Ma, una volta soppresso il Senato regio, dal momento che quest\u2019organo non esiste pi\u00f9, con quali vincoli, sia pure onorari, sia pure ideali noi potremmo collegare questi ex senatori, degni della massima considerazione, ad un organo che pi\u00f9 non esiste, dico di pi\u00f9: ad un organo superato storicamente?<\/p><p>Domani, s\u00ec, vi sar\u00e0 un Senato, onorevole Rubilli, ma sar\u00e0 un Senato impostato tutto su una base diversa, strutturale e funzionale. Non sar\u00e0 Senato del regno, ma sar\u00e0 Senato della Repubblica, non sar\u00e0 nominato dall\u2019alto, ma sar\u00e0 eletto dal popolo, avr\u00e0 tutta una fisonomia propria; non sar\u00e0 pi\u00f9 a vita, ma sar\u00e0 di durata limitata nel tempo.<\/p><p>E allora questi ex senatori regi come potremo collegarli \u2013 se non con uno sforzo che \u2013 sarebbe anacronistico \u2013 ad un\u2019istituzione soppressa, decaduta e, quel che pi\u00f9 conta, superata storicamente?<\/p><p>Con questo noi non abbiamo voluto negare il dovuto rispetto a categorie che rispetto meritavano e meritano ancora, ma per tutt\u2019altro ordine di considerazioni. Di fronte ad un organo soppresso, in sostanza, non vi pu\u00f2 essere pi\u00f9 sopravvivenza di sorta, anche soltanto onoraria. Non vi pu\u00f2 essere distinzione! Per altri scopi potranno essere fatte distinzioni, ma non mai in funzione di questa legge e in questa sede! Perci\u00f2 non abbiamo voluto fare nessuna discriminazione, in omaggio a valutazioni obiettive, che vorrei dire di piena ortodossia giuridica Costituzionale.<\/p><p>E poi viene la questione delle concessioni. Dice l\u2019onorevole Rubilli: voi avete violato un diritto quesito, voi avete compiuto un atto di prepotenza..<\/p><p>Ma, onorevole Rubilli, io mi appello al suo senso giuridico. Ma quali diritti quesiti? Se vi era un diritto, questo diritto era inerente ad una carica, ad una funzione, non era un diritto che vivesse a s\u00e9, autonomo: esso spettava al senatore in quanto tale, in quanto facesse parte di un organo a cui erano demandate talune funzioni; ma, venuta meno questa carica, queste funzioni, non poteva naturalmente, non decadere quell\u2019accessorio diritto (<em>Interruzione del deputato Rubilli<\/em>)<em>.<\/em> Quindi, non potevano non decadere anche questi minori diritti, onorevole Rubilli. (<em>Interruzione del deputalo Rubilli<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Rubilli, per favore, non interrompa.<\/p><p>BOZZI, <em>Relatore.<\/em> Il fatto, onorevole Rubilli, che questi diritti fossero consacrati in una legge, non ha nessun significato e perci\u00f2 non possiamo parlare di diritti quesiti: figura del resto assai discussa in sede di diritto pubblico, e costituzionale in ispecie.<\/p><p>Ma, a parte questo, il principio che ci ha guidato, era questo: la concessione ferroviaria era un diritto, s\u00ec, ma un diritto connesso ed inerente ad una determinata carica, ad una determinata funzione. Cessata questa carica, cessata questa funzione, il diritto svanisce.<\/p><p>E non abbiamo voluto ammettere codeste agevolazioni ferroviarie, anche per due altre considerazioni, la prima delle quali \u00e8 questa: non abbiamo voluto avvilire una legge costituzionale, che deve anche avere una certa solennit\u00e0 ed una certa dignit\u00e0, con l\u2019inserirvi la menzione della concessione di biglietti ferroviari. Noi avremmo svilito il contenuto della legge costituzionale, che ha una portata storica.<\/p><p>E poi c\u2019\u00e8 una considerazione pi\u00f9 profonda, onorevole Rubilli. Se noi avessimo inserito la concessione di diritti ferroviari in questa norma, noi avremmo dato a questi senatori onorari un diritto garantito da una legge costituzionale, perch\u00e9 oggi noi non votiamo una legge ordinaria, ma una legge costituzionale, cio\u00e8 un diritto pi\u00f9 forte e meglio garantito di quello che abbiamo noi, e che hanno gli ex deputati.<\/p><p>Sicch\u00e9, se per avventura, domani questa concessione ferroviaria ai senatori onorari si fosse voluta modificare, limitarla o estenderla, noi avremmo dovuto adottare la procedura per la revisione costituzionale. Si arriverebbe a questa stortura giuridica: che il diritto a viaggiare gratuitamente agli ex senatori sarebbe spettato per una norma costituzionale, con tutte le conseguenze giuridiche che da ci\u00f2 scaturiscono. Perci\u00f2 non ne abbiamo parlato. Ed allora che cosa abbiamo detto? Si vogliono fare queste agevolazioni? Si facciano, ma si facciano secondo le vie normali della legge ordinaria. Le concessioni ai deputati e ad altre categorie sono previste da una legge ordinaria: l\u2019ultima edizione \u00e8 una legge del 1941, che \u00e8 citata nella relazione. Abbiamo, in conseguenza, proposto questo al Governo: se volete concedere agevolazioni ferroviarie, noi siamo d\u2019accordo con voi; la maggioranza della Commissione \u00e8 d\u2019accordo; ma dovete farlo con una legge ordinaria, secondo la normale procedura che si adotta per questo genere di concessioni. Quindi, come l\u2019onorevole Rubilli e gli altri colleghi vedono, la Commissione si \u00e8 mantenuta su un filo rigoroso di logica generale e di logica giuridica costituzionale. Non sentimenti di asprezza, ma nemmeno sentimenti di tenerezza: vorrei dire, una valutazione obiettiva della situazione. \u00c8 questa la <em>ratio<\/em> che giustifica l\u2019emendamento che noi abbiamo proposto. Per quanto poi riguardano le critiche dell\u2019onorevole Condorelli ad esse \u00e8 stato gi\u00e0 risposto.<\/p><p>Esse vanno assai lontano. Io vorrei ricordare all\u2019onorevole Condorelli che vi \u00e8 gi\u00e0 una legge che fa cessare il Senato dalle sue funzioni. E questo atto, che noi siamo chiamati ad esaminare, non \u00e8 altro che una conseguenza, non \u00e8 altro che lo scioglimento di una riserva che era contenuta in quella legge. D\u2019altra parte, onorevole Condorelli, il Senato del Regno, pu\u00f2 dispiacere, ma \u00e8 finito. Questo \u00e8 un dato storico che \u00e8 anche giuridico e comporta certe conseguenze di fronte alle quali bisogna piegarsi.<\/p><p>Per quanto attiene alle sentenze della Cassazione, non sar\u00e0 sfuggito, al senso giuridico dell\u2019onorevole Condorelli che n\u00e9 nell\u2019emendamento del Ministro e ancora meno nell\u2019emendamento della Commissione, si fa alcun richiamo alla sentenza della Cassazione. Anche per questo, l\u2019emendamento proposto dalla Commissione si raccomanda, secondo il mio punto di vista, all\u2019approvazione da parte dell\u2019Assemblea. (<em>Applausi<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>BERGAMINI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>BERGAMINI. L\u2019onorevole Bozzi accenna, nella relazione, alla frequentazione del palazzo del Senato. Mi pare che ci\u00f2, dal punto di vista morale, sia molto pi\u00f9 importante delle concessioni ferroviarie, che sono un favore materiale. Per i senatori che hanno frequentato il Senato per vent\u2019anni durante il fascismo e ne hanno subito tutte le umiliazioni, credo che moralmente sarebbe molto pi\u00f9 importante potere frequentare il Senato che avere il famoso biglietto ferroviario.<\/p><p>BOZZI, <em>Relatore.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>BOZZI, <em>Relatore.<\/em> Quanto ha detto l\u2019onorevole Bergamini \u00e8 una considerazione che la Commissione ha tenuto presente, ma non ne ha fatto menzione nell\u2019ordine del giorno, perch\u00e9 quell\u2019ordine del giorno ha per destinatario il Governo. Nel progetto del Governo non si fa menzione del diritto di accesso da parte degli ex senatori alla sede del Senato. Noi lo abbiamo detto nella relazione, ma crediamo che ci\u00f2 costituisca materia di competenza del Senato medesimo. Potr\u00e0 nel Regolamento e dovr\u00e0, secondo il mio personale punto di vista, essere riconosciuto il diritto a codeste categorie di ex senatori di frequentare la sede del Senato. Ma non credo che il Governo e noi possiamo votare una legge che stabilisca questo diritto. Comunque, assicuro l\u2019onorevole Bergamini nel senso che noi abbiamo avuto per primi il pensiero di concedere questo diritto e abbiamo creduto che esso dovesse essere consacrato nel Regolamento del nuovo Senato.<\/p><p>GRASSI, <em>Ministro di grazia e giustizia. <\/em>Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>GRASSI, <em>Ministro di grazia e giustizia. <\/em>Prego gli onorevoli colleghi di considerare che questo disegno di legge \u00e8 stato dal Governo proposto in quanto conseguenza diretta del decreto legislativo presidenziale 24 giugno 1946, col quale si dispose che il Senato cessasse dalle sue funzioni con decorrenza 25 giugno di detto anno, ossia il giorno che coincideva con la convocazione di questa Assemblea Costituente. E nello stesso decreto si lasciava all\u2019Assemblea Costituente la decisione sulla situazione giuridica personale dei Senatori. Questa \u00e8 la premessa dell\u2019attuale legge, che non costituisce quindi un fatto nuovo. \u00c8 una continuazione, uno svolgimento di avvenimenti e di effetti giuridici che si sono iniziati con l\u2019Assemblea Costituente la quale, entrando in funzione, sopprimeva di fatto le Assemblee legislative preesistenti con lo Statuto albertino. Questa \u00e8 la situazione di fatto. Non solo, ma io credo che nelle intenzioni del Governo, il quale dispose quel provvedimento legislativo, c\u2019era il concetto che il Senato fosse soppresso. Le parole \u00abcessato nelle sue funzioni\u00bb furono invece, nella pratica attuazione, interpretate come la cessazione di funzioni legislative, ma i componenti del Senato continuarono a considerarsi ancora senatori in tutte le funzioni che non fossero legislative, tanto \u00e8 vero che, cos\u00ec come dissi altra volta all\u2019Assemblea e cos\u00ec come ripete oggi la relazione dell\u2019onorevole Bozzi, il Senato continu\u00f2 a considerarsi ancora organo giurisdizionale. Quindi l\u2019Alta Corte di Giustizia, nel campo del Senato, continu\u00f2 a funzionare, e non soltanto per qualche contravvenzione, ma anche per qualche cosa di molto pi\u00f9 grave. Questa \u00e8 la situazione giuridica.<\/p><p>Quindi era necessario, indispensabile che il giorno in cui l\u2019Assemblea Costituente avesse istituito il Senato della Repubblica, si dichiarasse in forma solenne che il Senato albertino era soppresso. Mi pare che questo sia nel compito dell\u2019Assemblea Costituente, e quindi credo che il Governo, presentando questo disegno di legge, non abbia fatto che agire in conformit\u00e0 della legge. Su questo primo punto non ci dovrebbero essere discussioni, non ci dovrebbero essere discordanze, non ci dovrebbero essere interpretazioni diverse. Che cosa ha inteso fare il Governo con la seconda parte, che \u00e8 stata modificata dalla Commissione? Siccome quello stesso provvedimento diceva che la posizione personale dei senatori sarebbe stata regolata dall\u2019Assemblea Costituente, ha ritenuto di dover dare ad alcune categorie di senatori (ai quali ha accennato l\u2019onorevole Bergamini, e di cui egli stesso \u00e8 un esemplare: ossia una categoria che era stata discriminata) qualche distinzione nella posizione giuridica, in quanto che si capisce, come l\u2019onorevole Bozzi ha detto e come \u00e8 logico, dalla soppressione viene la decadenza dei senatori da tutti i loro privilegi, guarentigie e diritti.<\/p><p>L\u2019Assemblea ritiene o non ritiene di fare questa distinzione? Il Governo si rimette a quello che l\u2019Assemblea decider\u00e0.<\/p><p>Quindi, il fatto di essere senatori o senatori onorari era una delle distinzioni che il Governo credeva di proporre all\u2019Assemblea. L\u2019onorevole Bozzi dice: \u00abMa la distinzione di queste persone non c\u2019\u00e8 bisogno che venga dalla lettera della legge: viene dai fatti e dalla storia\u00bb. \u00c8 vero, peraltro, che vi sono le decisioni di una Alta Corte di Giustizia, di cui ha fatto parte il Presidente dell\u2019Assemblea, che ha ritenuto che alcuni senatori fossero ancora degni di non essere dichiarati decaduti. In fondo, \u00e8 oggi che li dichiariamo decaduti, perch\u00e9 in un certo momento c\u2019\u00e8 stata la distinzione fra senatori decaduti e non decaduti.<\/p><p>Oggi, con questa legge, sopprimendo il Senato, sciogliamo la riserva nei confronti giuridici dei senatori e li dichiariamo tutti decaduti. Ora, si dice: \u00ab\u00c8 possibile che confondiate gli uni con gli altri?\u00bb. All\u2019Assemblea spetta questa decisione.<\/p><p>Ad ogni modo, questa \u00e8 la portata del senso giuridico del provvedimento del Governo.<\/p><p>Per quanto riguarda le agevolazioni ferroviarie, possiamo essere d\u2019accordo che, invece di metterle in questa legge, si potr\u00e0 provvedere con un decreto legislativo. Il Governo ha creduto sempre di deferire all\u2019Assemblea maggiori poteri. Non vedo nessuna difficolt\u00e0 che si possa decidere per legge la possibilit\u00e0 di dare queste facilitazioni ferroviarie.<\/p><p>Il Governo, ripeto, non ha difficolt\u00e0, se l\u2019Assemblea ritiene di approvare l\u2019emendamento proposto dalla Commissione, di seguire la Commissione in questa sua volont\u00e0, in quanto che si rimette alla sovranit\u00e0 dell\u2019Assemblea.<\/p><p>Per quanto si riferisce all\u2019articolo 2, che l\u2019onorevole Bozzi non ha precisato, vorrei pregare la Commissione di riflettere sulla portata di questo articolo che io non conoscevo. Ivi \u00e8 detto: \u00abRestano ferme le disposizioni del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 117\u00bb, ritenendo in questa maniera di aver detto la stessa cosa in una forma tecnico-legislativa pi\u00f9 esatta \u2013 dice l\u2019onorevole relatore \u2013 della formula presentata dal Governo.<\/p><p>Tengo a far presente all\u2019onorevole relatore, alla Commissione e all\u2019Assemblea che il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, 6 settembre, all\u2019articolo 1 diceva: \u00abI servizi amministrativi del Senato sono affidati ad un Commissario nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Commissario esercita a tal fine attribuzioni gi\u00e0 spettanti al Presidente del Senato\u00bb.<\/p><p>Ora, noi non abbiamo ritenuto sufficiente questo, perch\u00e9 non c\u2019era, in questo decreto, nessuna indicazione della durata dei poteri. Quindi abbiamo ritenuto pi\u00f9 esatto \u2013 anzi necessario \u2013 stabilire che, fino a quando non entreranno in funzione le nuove Assemblee o, per lo meno, fino a quando non entrer\u00e0 in funzione il Senato della Repubblica, \u00abI servizi amministrativi del soppresso Senato sono affidati ad un Commissario, ecc.\u00bb.<\/p><p>\u00c8 una questione di tecnica legislativa.<\/p><p>Ma c\u2019\u00e8 ancora di pi\u00f9. Si \u00e8 ritenuto, nella pratica, che questo decreto legislativo non fosse sufficiente a stabilire i poteri del Commissario, perch\u00e9 gli attribuiva soltanto le funzioni spettanti al Presidente, mentre era necessario aggiungere anche quelle del Consiglio di Presidenza; anzi, nella pratica, quasi tutte le funzioni appartengono al Consiglio di Presidenza.<\/p><p>Per queste due ragioni, di limite e di competenza del Commissario, e per altre, che per ragioni di tecnica giuridica preferisco non riferire, ritengo sia meglio stabilire questi poteri con legge costituzionale.<\/p><p>Pertanto, prego la Commissione di rifarsi al testo governativo. Comunque, mi rimetto al voto dell\u2019Assemblea.<\/p><p>BOZZI, <em>Relatore.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>BOZZI, <em>Relatore.<\/em> Le due categorie di ex senatori, alle quali fa riferimento l\u2019articolo 1 del disegno governativo, non sono costituite, come ritiene l\u2019onorevole Rubilli, da dieci o dodici persone. La categoria dei senatori non denunziati all\u2019Alta Corte per le sanzioni contro il fascismo, per la dichiarazione di decadenza dalla carica, consta oggi di dodici senatori. La categoria dei senatori, per i quali l\u2019Alta Corte respinse in prima istanza la proposta di decadenza (categoria alla quale si riferisce anche l\u2019articolo 1 del disegno governativo) consta di 80 persone, alcune delle quali decedute. La categoria dei senatori, per i quali l\u2019Alta Corte in un primo tempo pronunzi\u00f2 la decadenza e poi revoc\u00f2 essa stessa tale pronunzia, categoria che non si potrebbe non equiparare alla prima, consta di 19 persone, alcune delle quali decedute; in tutto, quindi, pi\u00f9 di 100 persone.<\/p><p>D\u2019altra parte, volevo dire, completando quanto ho dichiarato poco fa, che nella legge del 1944 per le sanzioni contro il fascismo, l\u2019articolo 8 prevedeva il procedimento dell\u2019Alta Corte, che portava eventualmente alla pronunzia di decadenza; questa procedura speciale nei confronti dei senatori fu instaurata perch\u00e9 ancora vigeva la monarchia. Il <em>referendum<\/em> era una cosa lontana, e non si sapeva se esso avrebbe potuto confermare la monarchia o portare alla Repubblica; quindi, in previsione di questo evento, si fece luogo un giudizio di epurazione o di selezione politica. Una volta che il popolo si \u00e8 pronunziato per la Repubblica, questa selezione politica, fatta a quei determinati fini, non ha pi\u00f9 ragione d\u2019essere.<\/p><p>Per l\u2019articolo 2 la Commissione, come \u00e8 chiarito nella relazione, aveva avuto presenti le due fonti giuridiche, dalle quali derivano i poteri dell\u2019attuale Commissario, ma aveva creduto, per ragioni che essa ha interpretato di pi\u00f9 esatta tecnica legislativa, che potesse essere consigliata la formula dell\u2019emendamento.<\/p><p>Tuttavia sull\u2019articolo 2 non insistiamo e accettiamo il testo proposto dal Governo.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Nobile ha presentato il seguente ordine del giorno:<\/p><p>\u00abL\u2019Assemblea, nel deliberare la soppressione del Senato, non dimentica quelli dei suoi membri che seppero tenere testa al governo fascista\u00bb. (<em>Commenti<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Questo ordine del giorno deve essere votato prima del passaggio all\u2019esame degli articoli.<\/p><p>CONTI. Chiedo di parlare per una dichiarazione di voto.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CONTI. Non voter\u00f2 questo ordine del giorno, perch\u00e9 ritengo che i senatori non dovevano tener testa al fascismo ed a Mussolini, ma dovevano tener testa al re, che trad\u00ec la Nazione. (<em>Commenti a destra \u2013 Applausi a sinistra<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>CLERICI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CLERICI. Propongo il seguente emendamento all\u2019ordine del giorno dell\u2019onorevole Nobile: \u00abMantennero alte la dignit\u00e0 e la indipendenza della carica\u00bb.<\/p><p>RUSSO PEREZ. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>RUSS\u00d2 PEREZ. Voter\u00f2 contro il testo dell\u2019onorevole Nobile, per la dizione: \u00abtener testa\u00bb che mi sembra poco seria e per l\u2019enorme difficolt\u00e0 di scoprire le teste che tennero testa.<\/p><p>NOBILE. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>NOBILE. Dichiaro di accettare l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Clerici.<\/p><p>GASPAROTTO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>GASPAROTTO. Dichiaro che voter\u00f2 contro qualsiasi ordine del giorno perch\u00e9 noi, e prima di noi il Paese, conosciamo nome per nome, persona per persona, quelli che hanno tenuto fede alle proprie idee ed un ordine del giorno di questo genere platonico, non so se sarebbe conforme alla dignit\u00e0 di questa Assemblea. (<em>Applausi a sinistra<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>NOBILE. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>NOBILE. A me \u00e8 sembrato, onorevoli colleghi, che, nel momento in cui con tanta solennit\u00e0 sta per venir soppressa una Assemblea la quale era gi\u00e0 soppressa di fatto e morta nel cuore degli italiani da venti anni, noi non avremmo potuto dimenticare coloro che seppero resistere nel Senato al fascismo. Pochi uomini, che si contano sulle punte delle dita: alcuni li ha nominati il collega Rubilli, altri sono meno noti. Qualcuno di essi anche non \u00e8 pi\u00f9. Comunque, non dovremmo dimenticarli. \u00c8 un tributo di riconoscimento per la dignit\u00e0 con cui essi seppero difendere il regime democratico, in mezzo alla generale vilt\u00e0 di quel tempo. In questo momento, in questa Assemblea, bisognava dare loro un segno di riconoscimento.<\/p><p>Non insisto sull\u2019ordine del giorno dal momento che ritengo e penso, anche dalle dichiarazioni fatte da alcuni dei nostri colleghi, che in sostanza essi condividono questo mio sentimento.<\/p><p>PRESIDENTE. Sta bene.<\/p><p>Passiamo ora all\u2019esame degli articoli. Comunico che l\u2019onorevole Ministro di grazia e giustizia accetta che la discussione avvenga per l\u2019articolo 1 sul testo della Commissione e per gli articoli 2 e 3 sul testo del Governo.<\/p><p>Si dia lettura dell\u2019articolo 1 nel testo della Commissione.<\/p><p>RICCIO, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abIl Senato, cessato dalle sue funzioni in virt\u00f9 del decreto legislativo presidenziale 24 giugno 1946, n. 48, \u00e8 soppresso.<\/p><p>\u00abGli ex senatori perdono le guarentigie, le prerogative e i diritti inerenti alla carica\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. A questo articolo l\u2019onorevole Conti ha proposto un emendamento sostitutivo del secondo comma:<\/p><p>\u00abLe guarentigie, le prerogative e i diritti degli ex senatori cessano col cessare delle funzioni\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Conti ha facolt\u00e0 di svolgere il suo emendamento.<\/p><p>CONTI. Ho voluto eliminare la parola \u00abperdono\u00bb, che mi sembra implichi il concetto di una sanzione. Noi siamo cavallereschi. Eliminiamo il \u00abperdono\u00bb ed esprimiamoci nella forma che ho proposto.<\/p><p>MACRELLI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>MACRELLI. Onorevoli colleghi, \u00e8 inutile dirvi che il Gruppo repubblicano voter\u00e0 il testo presentato dalla Commissione e in questo momento accettato dal Governo.<\/p><p>Le ragioni sono evidenti: ragioni giuridiche che risalgono allo spirito del decreto legislativo presidenziale 24 giugno 1946, n. 48; vi \u00e8 poi, la deliberazione gi\u00e0 presa dalla Assemblea Costituente l\u2019altra sera, quando essa a proposito dell\u2019articolo 52, ha affermato che il Parlamento \u00e8 costituito non solo dalla Camera dei Deputati ma anche dal Senato della Repubblica. Ma ci sono anche delle ragioni politiche e morali. Io ho sentito da alcuni banchi sorgere delle proteste, quasi nostalgie di un passato che non ritorna pi\u00f9. Evidentemente, qualcuno di questa Assemblea dimentica che c\u2019\u00e8 stata una data che ha modificato sostanzialmente la storia e penso la vita del popolo italiano: quella del 2 giugno 1946. Oggi siamo in regime repubblicano e questo non si pu\u00f2 e non si deve dimenticare. Tutto quello che costituisce residuo del passato deve essere eliminato. Badate: non \u00e8 senza significato che la data in cui noi discutiamo ed approviamo questo disegno di legge che sopprime una istituzione di privilegi coincide con un\u2019altra data che non \u00e8 certo storica, ma che costituisce l\u2019umiliazione e la vergogna d\u2019Italia: il 28 ottobre, che il Senato regio cerc\u00f2 di valorizzare col suo servilismo. (<em>Approvazioni<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE. Chiedo all\u2019onorevole Relatore il parere della Commissione.<\/p><p>BOZZI, <em>Relatore.<\/em> Noi accentiamo la proposta dell\u2019onorevole Conti limitatamente alla sostituzione della parola \u00abperdono\u00bb con la parola \u00abdecadono\u00bb. Pertanto il testo diventa il seguente:<\/p><p>\u00abGli ex senatori decadono dalle guarentigie, dalle prerogative e dai diritti inerenti alla carica\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Conti accetta questa modifica?<\/p><p>CONTI. L\u2019accetto.<\/p><p>FABBRI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>FABBRI. Dichiaro che voter\u00f2 contro il capoverso dell\u2019articolo 1, perch\u00e9 non ho nessuna disposizione alla criptografia, e trovo che quando il capoverso dice molto esplicitamente che i \u00absenatori cessano dalle guarentigie, prerogative e diritti inerenti alla loro carica\u00bb ci\u00f2 \u00e8 in perfetta contraddizione con le dichiarazioni della Commissione, dove \u00e8 detto che la Commissione ha voluto che risultasse ben chiaro (e secondo me, risulta il contrario) che la dizione \u00abdiritti inerenti alla carica\u00bb non dovesse comportare preclusione per le facilitazioni di viaggio ed accesso alla sede del Senato. Ora, queste son\u00f2 prerogative e diritti che un certo numero di senatori ha piena ragione di veder rispettati senza equivoci.<\/p><p>Gli onorevoli commissari proponenti dicono che non intendono pregiudicare questa situazione di cose, mentre secondo me ci\u00f2 \u00e8 escluso dal testo della legge.<\/p><p>Vi \u00e8 poi l\u2019argomento dell\u2019onorevole Bozzi, il quale dice: badate, siccome noi facciamo una legge solenne costituzionale, non intendiamo con questo precludere l\u2019esercizio del potete legislativo ordinario il quale faccia una leggina per consentire queste facilitazioni. L\u2019argomento mi pare non solo erroneo ma rovesciabile, perch\u00e9 se questa legge costituzionale \u00e8 incompatibile (come \u00e8 chiaro che \u00e8 incompatibile) con la leggina ordinaria di l\u00e0 da venire, vieta essa al potere legislativo ordinario di dare quelle tali concessioni e fare quelle tali facilitazioni. A meno che la legge costituzionale non dica: \u00absalvo le facilitazioni e le agevolazioni, ecc., che saranno concesse o revocate con legge\u00bb e cio\u00e8 con legge ordinaria.<\/p><p>Allora il discorso diventa chiaro, mentre oggi si ha proprio il contrario della chiarezza, e insisto nel far considerare all\u2019Assemblea che questa dichiarazione della Commissione dal punto di vista logico \u00e8 assolutamente criptografica, perch\u00e9 dice il contrario di quello che noi siamo invitati a votare.<\/p><p>CODACCI PISANELLI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CODACCI PISANELLI. Dichiaro che voter\u00f2 contro il primo comma proposto dalla Commissione, unicamente per una questione di forma: perch\u00e9 ritengo che sia pi\u00f9 corretto il testo del Governo. Infatti la dizione: \u00abil Senato cessa dalle funzioni\u00bb non mi pare esatta.<\/p><p>Quanto al secondo comma, voter\u00f2 contro la formulazione della Commissione e mi dichiaro favorevole al testo del Governo.<\/p><p>DOMINED\u00d2. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>DOMINED\u00d2. Dichiaro, in correlazione a quanto detto in sede di Commissione, che voter\u00f2 a favore del principio di cessazione di un istituto, legato ad una struttura costituzionale superata dall\u2019avvento di una nuova e diversa struttura.<\/p><p>Questo per quanto riguarda l\u2019organo.<\/p><p>Per quanto riguarda le persone, dichiaro di votare a favore del testo della Commissione e non del testo originario del Governo \u2013 mi pare che il testo della Commissione sia del resto accettato dal Governo stesso \u2013 per questa duplice ragione. Per quanto riguarda le agevolazioni personali relative a titoli o a riconoscimenti onorari, sembra evidente che, pure con quel tributo di riconoscimento morale e politico test\u00e9 fatto ai membri del Senato che se ne sono resi meritevoli, questi riconoscimenti onorari presuppongono il collegamento tra l\u2019investito della qualifica onoraria e la sussistenza di un organo da cui la qualifica stessa deriva. In ipotesi, potrebbe domani il nuovo Senato deliberare ci\u00f2, se lo credesse; ma non si pu\u00f2 concepire oggi, a mio parere, un privilegio derivante da un organo soppresso.<\/p><p>Sul secondo problema, l\u2019osservazione del Relatore mi pare sia esatta: non \u00e8 questa la sede adatta per deliberare in merito alle facilitazioni ferroviarie.<\/p><p>Potrei essere d\u2019accordo con l\u2019onorevole Fabbri; non so se l\u2019argomento sia insuperabile. Ma si potrebbe aggiungere: \u00absalve le agevolazioni concesse dalla legge\u00bb.<\/p><p>In ogni modo, mi rimetto alle conclusioni della Commissione e dichiaro che voter\u00f2 a favore del testo proposto dalla Commissione stessa.<\/p><p>CRISPO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CRISPO. Voter\u00f2 contro il capoverso, perch\u00e9 mi sembra del tutto superfluo. Se si stabilisce nel primo comma che il Senato \u00e8 soppresso, e si riconosce che, come conseguenza, i senatori decadono dai diritti inerenti alla carica, evidentemente non \u00e8 il caso di stabilire in un capoverso che i senatori perdono le guarentigie, le prerogative e i diritti inerenti alla carica.<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma:<\/p><p>\u00abIl Senato, cessato dalle sue funzioni in virt\u00f9 del decreto legislativo presidenziale 24 giugno 1946, n. 48, \u00e8 soppresso\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pongo in votazione il secondo comma:<\/p><p>\u00abGli ex senatori decadono dalle prerogative, dalle guarentigie, dai diritti inerenti alla carica\u00bb.<\/p><p>Su questo secondo comma, \u00e8 pervenuta richiesta di votazione a scrutinio segreto da parte degli onorevoli Russo Perez, Bergamini, Fabbri, Condorelli, Perrone Capano, Marinaro, Miccolis, Lagravinese Pasquale, Rodi, Corsini, Colitto, Costiglia, Rubilli, Benedettini, Crispo, Villabruna. (<em>Commenti<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Votazione segreta.<\/p><p>PRESIDENTE. Indico la votazione segreta<\/p><p>Presidenza del Vicepresidente BOSCO LUCARELLI<\/p><p>(<em>Segue la votazione<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli Segretari a procedere alla numerazione dei voti.<\/p><p>(<em>Gli onorevoli Segretari numerano i voti<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Presidenza del Presidente TERRACINI<\/p><p>Risultato della votazione segreta.<\/p><p>PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione segreta:<\/p><p>Presenti e votanti \u00a0\u00a0\u00a0 305<\/p><p>Maggioranza\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 153<\/p><p>Voti favorevoli\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 236<\/p><p>Voti contrari \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 69<\/p><p>(<em>L\u2019Assemblea approva<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p><em>Hanno preso parte alla votazione:<\/em><\/p><p>Adonnino \u2013 Ambrosini \u2013 Amendola \u2013 Andreotti \u2013 Angelini \u2013 Arata \u2013 Arcangeli \u2013 Assennato \u2013 Avanzini \u2013 Azzi.<\/p><p>Badini Confalonieri \u2013 Baldassari \u2013 Balduzzi \u2013 Baracco \u2013 Bardini \u2013 Barontini Anelito \u2013 Barontini Ilio \u2013 Bastianetto \u2013 Bazoli \u2013Bei Adele \u2013 Bellato \u2013 Bellusci \u2013 Belotti \u2013 Benedetti \u2013 Benedettini \u2013 Bennani \u2013 Bergamini \u2013 Bernamonti \u2013 Bernardi \u2013 Bertola \u2013 Bertone \u2013 Bettiol \u2013 Bianchi Bruno \u2013 Bianchini Laura \u2013 Bibolotti \u2013 Binni \u2013 Bitossi \u2013 Bocconi \u2013 Boldrini \u2013 Bolognesi \u2013 Bonino \u2013 Bonomelli \u2013 Bonomi Ivanoe \u2013 Bordon \u2013 Bosco Lucarelli \u2013 Bosi \u2013 Bozzi \u2013 Braschi \u2013 Brusasca \u2013 Bubbio \u2013 Bucci \u2013 Bulloni Pietro.<\/p><p>Caccuri \u2013 Calosso \u2013 Camangi \u2013 Camposarcuno \u2013 Canevari \u2013 Caporali \u2013 Cappi Giuseppe \u2013 Cappugi \u2013 Carbonari \u2013 Carboni Enrico \u2013 Canonia \u2013 Carratelli \u2013 Caso \u2013 Cassiani \u2013 Castelli Edgardo \u2013 Castelli Avolio \u2013 Castiglia \u2013 Cavallotti \u2013 Cerreti \u2013 Cevolotto \u2013 Chatrian \u2013 Chiostergi \u2013 Ciampitti \u2013 Cifaldi \u2013 Cimenti \u2013 Clerici \u2013 Coccia \u2013 Codacci Pisanelli \u2013 Colitto \u2013 Colombo Emilio \u2013 Colonnetti \u2013 Conci Elisabetta \u2013 Condorelli \u2013 Conti \u2013 Coppi Alessandro \u2013 Corbi \u2013 Corbino \u2013 Corsanego \u2013 Corsi \u2013 Corsini \u2013 Cosattini \u2013 Costa \u2013 Costantini \u2013 Cremaschi Carlo \u2013 Cremaschi Olindo \u2013 Crispo.<\/p><p>De Caro Gerardo \u2013 De Caro Raffaele \u2013 Del Curto \u2013 Della Seta \u2013 Delli Castelli Filomena \u2013 De Maria \u2013 De Martino \u2013 De Michelis Paolo \u2013 De Palma \u2013 De Unterrichter Maria \u2013 Di Fausto \u2013 Domined\u00f2 \u2013 Donati.<\/p><p>Ermini.<\/p><p>Fabbri \u2013 Fabriani \u2013 Facchinetti \u2013 Fantuzzi \u2013 Farina Giovanni \u2013 Farini Carlo \u2013 Fedeli Armando \u2013 Ferrarese \u2013 Ferrario Celestino \u2013 Ferreri \u2013 Fietta \u2013 Filippini \u2013 Finocchiaro Aprile \u2013 Fiorentino \u2013 Foa \u2013 Foresi \u2013 Fornara \u2013 Franceschini \u2013 Fusco.<\/p><p>Gabrieli \u2013 Gallico Spano Nadia \u2013 Garlato \u2013 Gasparotto \u2013 Gavina \u2013 Germano \u2013 Gervasi \u2013 Geuna \u2013 Ghidetti \u2013 Giacchero \u2013 Giacometti \u2013 Giolitti \u2013 Giordani \u2013 Giua \u2013 Gotelli Angela \u2013 Grassi \u2013 Grazi Enrico \u2013 Grieco \u2013 Gronchi \u2013 Guariento \u2013 Guerrieri Emanuele \u2013 Guerrieri Filippo \u2013 Guidi Cingolani Angela \u2013 Gullo Fausto.<\/p><p>Imperiale \u2013 Iotti Leonilde.<\/p><p>Jervolino.<\/p><p>Laconi \u2013 La Gravinese Nicola \u2013 Lagravinese Pasquale \u2013 La Malfa \u2013 Landi \u2013 La Pira \u2013 La Rocca \u2013 Lazzati \u2013 Leone Francesco \u2013 Leone Giovanni \u2013 Lettieri \u2013 Li Causi \u2013 Lizier \u2013 Lizzadri \u2013 Lombardi Carlo \u2013 Longhena \u2013 Longo \u2013 Lozza \u2013 Lussu.<\/p><p>Macrelli \u2013 Maffi \u2013 Magnani \u2013 Magini \u2013 Maltagliati \u2013 Mancini \u2013 Marchesi \u2013 Mariani Enrico \u2013 Marinaro \u2013 Martinelli \u2013 Martino Gaetano \u2013 Massini \u2013 Massola \u2013 Mastino Gesumino \u2013 Mattarella \u2013 Mazza \u2013 Mazzei \u2013 Mezzadra \u2013 Miccolis \u2013 Micheli \u2013 Minella Angiola \u2013 Minio \u2013 Molinelli \u2013 Momigliano \u2013 Montagnana Rita \u2013 Monterisi \u2013 Monticelli \u2013 Moranino \u2013 Moro \u2013 Mortati \u2013 Moscatelli \u2013 Musolino \u2013 Musotto.<\/p><p>Nasi \u2013 Nenni \u2013 Nicotra Maria \u2013 Nobile Umberto \u2013 Notarianni \u2013 Novella \u2013 Numeroso.<\/p><p>Orlando Camillo \u2013 Orlando Vittorio Emanuele.<\/p><p>Pacciardi \u2013 Pajetta Giuliano \u2013 Parri \u2013 Pastore Raffaele \u2013 Pat \u2013 Patricolo \u2013 Pellegrini \u2013 Penna Ottavia \u2013 Perassi \u2013 Perlingieri \u2013 Perrone Capano \u2013 Petrilli \u2013 Piccioni \u2013 Piemonte \u2013 Pieri Gino \u2013 Pignatari \u2013 Pollastrini Elettra \u2013 Ponti \u2013 Priolo \u2013 Proia \u2013 Pucci.<\/p><p>Raimondi \u2013 Rapelli \u2013 Reale Eugenio \u2013 Reale Vito \u2013 Recca \u2013 Restagno \u2013 Ricci Giuseppe \u2013 Riccio Stefano \u2013 Rodi \u2013 Romano \u2013 Rossi Giuseppe \u2013 Rossi Maria Maddalena \u2013 Rubilli \u2013 Ruggeri Luigi \u2013 Ruggiero Carlo \u2013 Russo Perez.<\/p><p>Salerno \u2013 Sampietro \u2013 Sansone \u2013 Santi \u2013 Saragat \u2013 Scarpa \u2013 Schiratti \u2013 Scoccimarro \u2013 Scotti Alessandro \u2013 Scotti Francesco \u2013 Secchia \u2013 Sereni \u2013 Sicignano \u2013 Silipo \u2013 Silone \u2013 Simonini \u2013 Spallicci \u2013 Stampacchia \u2013 Sullo Fiorentino.<\/p><p>Targetti \u2013 Terranova \u2013 Titomanlio Vittoria \u2013 Togliatti \u2013 Tomba \u2013 Tonello \u2013 Tosato \u2013 Tosi \u2013 Tozzi Condivi \u2013 Tremelloni \u2013 Treves \u2013 Trimarchi \u2013 Turco.<\/p><p>Uberti.<\/p><p>Valenti \u2013 Vallone \u2013 Vanoni \u2013 Varvaro \u2013 Venditti \u2013 Vernocchi \u2013 Veroni \u2013 Viale \u2013 Vicentini \u2013 Vigna \u2013 Villabruna \u2013 Villani \u2013 Vischioni.<\/p><p>Zaccagnini \u2013 Zanardi \u2013 Zotta \u2013 Zuccarini.<\/p><p><em>Sono in congedo:<\/em><\/p><p>Abozzi \u2013 Angelucci.<\/p><p>Cairo \u2013 Caldera \u2013 Caristia \u2013 Carmagnola \u2013 Caroleo \u2013 Cavallari.<\/p><p>Dozza \u2013 Dugoni.<\/p><p>Jacini.<\/p><p>Porzio.<\/p><p>Ravagnan \u2013 Romita \u2013 Rumor.<\/p><p>Sardiello \u2013 Schiavetti.<\/p><p>Si riprende la discussione del disegno di legge: Soppressione del Senato e determinazione della posizione giuridica personale dei suoi componenti. (33).<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Fabbri ha presentato il seguente emendamento aggiuntivo al secondo comma:<\/p><p>\u00absalvo le facilitazioni di viaggio e le prerogative di accesso alla sede del Senato che potranno essere consentite o revocate a determinate categorie di ex senatori con legge ordinaria\u00bb.<\/p><p>Chiedo il parere della Commissione.<\/p><p>ROZZI, <em>Relatore.<\/em> La Commissione crede che questa menzione aggiuntiva proposta dall\u2019onorevole Fabbri non debba essere inserita perch\u00e9 gi\u00e0 \u00e8 esplicitamente dichiarato, sia nella relazione, sia soprattutto nell\u2019ordine del giorno che sar\u00e0 sottoposto all\u2019approvazione dell\u2019Assemblea, che dicendosi \u00abdecadenza dai diritti\u00bb non ci si riferisce per\u00f2 alla agevolazioni ferroviarie e al diritto di accesso alla sede del Senato.<\/p><p>D\u2019altra parte, la preoccupazione di ordine giuridico sollevata dall\u2019onorevole Fabbri non sembra alla Commissione fondata, perch\u00e9 le agevolazioni ferroviarie, il diritto di accesso alla sede del Senato non si possono considerare diritti inerenti strettamente alla carica di senatore, in altri termini questi diritti decadono, in quanto i senatori non sono pi\u00f9 tali, ma ci\u00f2 non toglie che possano in virt\u00f9 di una legge ordinaria nuova risorgere, cos\u00ec come il diritto di libera circolazione al deputato cessa in quanto la persona cessa dalla carica di deputato, ma risorge in rapporto alla qualifica di ex deputato. La stessa situazione si riproduce, naturalmente nuova, per i senatori perch\u00e9 il senatore decade come componente del Senato soppresso, ma riacquista parte dei diritti come ex senatore, con una legge nuova che proponiamo al Governo.<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo in votazione l\u2019emendamento aggiuntivo dell\u2019onorevole Fabbri:<\/p><p>\u00absalvo le facilitazioni di viaggio e le prerogative di accesso alla sede del Senato che potranno essere consentite o revocate a determinate categorie di ex senatori con legge ordinaria\u00bb.<\/p><p>(<em>Dopo prova e controprova non \u00e8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo all\u2019articolo 2 nel testo del Governo.<\/p><p>Se ne dia lettura.<\/p><p>RICCIO, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abFino a quando non entreranno in funzione le nuove Assemblee legislative dello Stato, i servizi amministrativi del soppresso Senato sono affidati ad un commissario nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.<\/p><p>\u00abPer lo svolgimento del predetto incarico il commissario esercita le attribuzioni gi\u00e0 spettanti al Presidente e al Consiglio di Presidenza del Senato\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Perassi ha presentato il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Alle parole:<\/em> non entreranno in funzione le nuove Assemblee legislative dello Stato, <em>sostituire:<\/em> non entrer\u00e0 in funzione il Senato della Repubblica\u00bb.<\/p><p>Il Governo e la Commissione accettano questo emendamento?<\/p><p>GRASSI, <em>Ministro di grazia e giustizia. <\/em>Accetto.<\/p><p>BOZZI, <em>Relatore.<\/em> Anche la Commissione accetta.<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell\u2019articolo 2 con l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Perassi:<\/p><p>\u00abFino a quando non entrer\u00e0 in funzione il Senato della Repubblica, i servizi amministrativi del soppresso Senato sono affidati ad un commissario nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8<\/em> <em>approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pongo in votazione il secondo comma:<\/p><p>\u00abPer lo svolgimento del predetto incarico il commissario esercita le attribuzioni gi\u00e0 spettanti al Presidente e al Consiglio di Presidenza del Senato\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato \u2013 Si approva l\u2019articolo 2<\/em>).<\/p><p>Passiamo all\u2019articolo 3. Se ne dia lettura.<\/p><p>RICCIO, <em>Segretario<\/em>, legge.<\/p><p>\u00abLa presente legge costituzionale sar\u00e0 promulgata dal Capo dello Stato entro 5 giorni dalla sua approvazione ed entrer\u00e0 in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella <em>Gazzetta Ufficiale<\/em> della Repubblica\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Ed ora passiamo alla votazione dell\u2019ordine del giorno della Commissione,<\/p><p>\u00abL\u2019Assemblea invita il Governo a provvedere nei modi di legge ad estendere le facilitazioni ferroviarie, previste dalla legge 5 dicembre 1941, n. 1476, in favore degli ex deputati, agli ex senatori che non furono deferiti, per la dichiarazione di decadenza, all\u2019Alta Corte di Giustizia, o per i quali l\u2019Alta Corte ha respinto la proposta di decadenza, con esclusione di tutti gli altri ex senatori, ancorch\u00e9 abbiano ottenuto o possano ottenere pronuncia di annullamento della dichiarazione di decadenza\u00bb.<\/p><p>GRASSI, <em>Ministro di grazia e giustizia. <\/em>Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>GRASSI, <em>Ministro di grazia e giustizia. <\/em>Accetto l\u2019ordine del giorno presentato dalla Commissione in quanto risponde ad una proposta fatta dal Governo. Vorrei pregare la Commissione ed il Relatore di togliere le parole: \u00abpreviste dalla legge 5 dicembre 1941, n. 1476, in favore degli ex deputati\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Quale \u00e8 il parere della Commissione?<\/p><p>BOZZI, <em>Relatore.<\/em> La Commissione accetta.<\/p><p>NASI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>NASI. Devo fare una breve dichiarazione, poich\u00e9 sono fra coloro che non condividono l\u2019ordine del giorno che ora viene messo in votazione. Noi stiamo per redigere l\u2019atto di morte del Senato, e abbiamo ritenuto, e riteniamo, che non sia il caso, col dovuto ossequio ad alcuni esemplari \u2013 come \u00e8 stato detto da alcuni \u2013 di tener conto dei cadaveri esposti fuori da questo rito che noi stiamo celebrando.<\/p><p>Noi dovremmo concedere, dunque, l\u2019elemosina che ci viene con insistenza richiesta del biglietto ferroviario a pi\u00f9 di cento persone, ma fra questi cento \u2013 io con ci\u00f2 non intendo ritornare sui criteri dell\u2019epurazione \u2013 vi sono uomini che non hanno affatto servita la Patria, che, anzi, l\u2019hanno tradita, vi sono uomini che lo stesso Conte Sforza, in una lontana intervista, ha dichiarato di aver salvato per amore di liberalit\u00e0. Vi sono uomini come il Visconti, podest\u00e0 di Milano, fino il 25 luglio, vi sono uomini come il Senatore Crespi, che ha fatto pi\u00f9 male all\u2019Italia col suo <em>Corriere della Sera<\/em> che il Senato e la Camera uniti insieme. Io credo che questi non meritino alcun beneficio.<\/p><p>\u2019altra parte, dobbiamo fare una -constatazione: da quando davanti questa Assemblea nella Commissione si \u00e8 cominciato a parlare di senatori e di ex senatori l\u2019aria \u00e8 diventata poco respirabile. Ricordo che l\u2019articolo 47 dell\u2019elettorato attivo si \u00e8 dovuto stralciare appunto per causa loro. Ora dovremmo continuare a subire i loro intrighi. Noi abbiamo soppresso il Senato, e non esistono quindi pi\u00f9 i senatori. Credo perci\u00f2 che non dobbiamo prendere nessun provvedimento che sia a beneficio di gente che se ne rese indegna e a riconoscimento di un organo che avvil\u00ec l\u2019Italia. (<em>Applausi a sinistra<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>NOBILE. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>NOBILE. Io proporrei che le facilitazioni si limitino soltanto agli ex senatori che non furono deferiti all\u2019Alta Corte di Giustizia, e questo in accordo a quello che ho dichiarato prima. I senatori che non furono deferiti all\u2019Alta Corte di Giustizia erano appena in numero di dodici, dei quali qualcuno disgraziatamente \u00e8 morto, mentre invece i senatori che erano stati deferiti ammontano a ottanta. Ora voglio far osservare che dei novantasette senatori elencati nella pubblicazione ufficiale che ho qui, soltanto diciannove preesistevano al fascismo. Tutti gli altri furono nominati dal Governo fascista e la maggior parte di essi anche in epoca relativamente recente: nel 1930, nel 1934, nel 1939, e perfino nel 1943. Non si pu\u00f2, dunque, mettere in dubbio che, salvo alcune onorevolissime eccezioni, la maggior parte di essi avessero delle beneinerenze fasciste. Ora mi meraviglia che la Assemblea, la quale poco fa ha esitato a tributare in doveroso omaggio a quegli otto o nove senatori che tennero alto il nome della democrazia in un momento di generale vilt\u00e0, si accinga ora a riconoscere benemerenze a senatori schiettamente fascisti. Quindi propongo che quella categoria di senatori sia eliminata dall\u2019ordine del giorno. Se questo non avvenisse, voter\u00f2 contro tutto l\u2019ordine del giorno.<\/p><p>NOBILI TITO ORO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>NOBILI TITO ORO. Vorrei sintetizzare, onorevoli colleghi, e tentare di risolvere due questioni che sono emerse da questa discussione e sulle quali l\u2019Assemblea si mostra ancora evidentemente sospesa ed incerta: la prima \u00e8 una questione di forma, l\u2019altra \u00e8 una questione di sostanza. Entrambe discendono dalla risoluzione che sopprime il Senato del Regno, e trovano ancora la loro giustificazione nella sorpresa che il disegno di legge ha determinato in qualche parte dell\u2019Assemblea.<\/p><p>Contro di esso si sono levati molti oppositori ad invocare pei senatori non colpiti dalla epurazione un diritto quesito a conservare le funzioni senatorie; non si sono domandati questi colleghi se un siffatto diritto, dato che possa per alcuni senatori sussistere, sia sufficiente ad impedire alla Costituente di sopprimere il Senato di nomina regia per sostituirgli il Senato della Repubblica eletto dal suffragio popolare. E non si sono chiesti come potrebbero rendersi compossibili e compatibili in quest\u2019organo nuovo, membri del vecchio Senato regio nominati a vita con membri di quello della Repubblica da eleggere per soli sei anni. Non c\u2019era che una sola soluzione: era quella adottata e adottarla era nei poteri della Costituente. D\u2019altra parte quei senatori che si pretende abbiano subito un torto inconcepibile, che hanno perduto il diritto di rimanere a vita senatori del Re, conservano quello, comune a tutti i cittadini che non abbiano sulla coscienza malefatte fasciste, di divenire senatori della Repubblica per volont\u00e0 di popolo. Di fronte a queste insuperabili considerazioni la resistenza \u00e8 crollata nella votazione sull\u2019articolo 1; ma ha conservata la residua speranza di qualche onore, di qualche prerogativa, di qualche beneficio che possa, a ricordo dell\u2019alta carica un giorno ricoperta, riservarsi ai senatori non epurati.<\/p><p>E il disegno di legge aveva incoraggiato la speranza, specie per quanto riguarda la concessione, del permanente ferroviario. Ma la Commissione ha ritenuto che l\u2019argomento decampasse dalle funzioni della Costituente e fosse troppo povera cosa per interessare questa Assemblea; ha dichiarata la questione di competenza del Governo, ha formulato un ordine del giorno per chiedergli questa concessione a favore dei senatori spodestati e ora pretende di sottoporlo alla nostra approvazione.<\/p><p>Ecco che si presenta la questione di forma: se per la Commissione <em>non est hic locus <\/em>per sancire il beneficio della concessione ferroviaria, se il tema \u00e8 troppo povera cosa per interessare la Costituente in questo solenne momento, se anzi esso non costituisce materia costituzionale, non \u00e8 da dire altrettanto per l\u2019ordine del giorno che noi dovremmo votare per chiedere al Governo di provvedere esso alla concessione? Io non so vedere differenza fra l\u2019occuparcene per provvedervi noi e l\u2019occuparcene per indurre il Governo a provvedervi esso; e consiglierei la Commissione a esonerare dal voto l\u2019Assemblea e a trasmettere essa al Governo come proprio e come votato dai propri membri l\u2019ordine del giorno, quale propria raccomandazione. I senatori avrebbero tutto da guadagnare; mentre il prevedibile rigetto dell\u2019ordine del giorno da parte dell\u2019Assemblea avrebbe per effetto di mettere il Governo nella condizione di non poterne fare pi\u00f9 niente.<\/p><p>Ma c\u2019\u00e8 pure, come ho detto, una questione di sostanza: gli oppositori e gli incerti si sono rappresentati la soppressione del Senato come proposito balzato dalla iniziativa del Governo e della Costituente, come la freccia del Parto, come una ingiustizia cosciente cui si debba rimediare con qualche concessione <em>sub specie<\/em> di riparazione. Nulla di pi\u00f9 inesatto. L\u2019aspettativa della ripresa delle funzioni parlamentari da parte dei senatori non epurati pot\u00e9 apparire legittima in base al decreto 7 agosto 1943 del Governo Badoglio che, sciogliendo la Camera dei fasci e corporazioni, assumeva l\u2019impegno di convocare le due Camere non oltre il quarto mese dalla fine delle ostilit\u00e0. Ma quel decreto era stato abrogato dal decreto luogotenenziale del 25 giugno 1944, che i nostri giuspubblicisti considerarono concordi come una Carta costituzionale provvisoria. Questo decreto dichiar\u00f2 che la questione istituzionale sarebbe stata risolta, non appena cessate le ostilit\u00e0, da un\u2019Assemblea Costituente. Se, per effetto di questo, che fu un impegno fra principe e Governo, l\u2019ordinamento politico del Paese cadeva sotto la illimitata revisione di tale l\u2019Assemblea, era evidente fin d\u2019allora, e maggiormente lo divenne dopo il decreto-legge 16 marzo 1946 e dopo il decreto-legge 24 giugno 1946 che interpret\u00f2 il risultato del <em>referendum<\/em> istituzionale del 2 giugno dello stesso anno, che o il Senato sarebbe addirittura scomparso, se la Costituente avesse adottato il sistema unicamerale, o esso sarebbe stato sostituito da un Senato democratico eletto a suffragio diretto dal popolo nel caso opposto. Nell\u2019uno e nell\u2019altro caso i senatori a nomina vitalizia, anche se non epurati, avrebbero cessato dalle loro funzioni. Senonch\u00e9, si obietta che il contrario aveva potuto far presumere l\u2019averli sottoposti a selezione attraverso il procedimento di epurazione. L\u2019obiezione non ha fondamento giuridico: il procedimento di epurazione fu adottato solo in quanto non si ritenne dignitoso che, sia pure provvisoriamente, rimanessero in carica uomini che avevano concorso alla soppressione delle libert\u00e0 e che avevano tradito il Paese. Ma ci\u00f2 non bastava ad abrogare il decreto legislativo 25 giugno 1944 n\u00e9 a sopprimere in questa parte i poteri della revisione istituzionale alla Costituente attribuiti. In altri termini, pendeva una condizione ed era necessario, nella eventualit\u00e0 che la Costituente non sopprimesse il Senato, selezionare i senatori meritevoli di rientrarvi come che sia, da coloro che questo diritto non avrebbero pi\u00f9 in alcun caso meritato.<\/p><p>PRESIDENTE. Questo esame \u00e8 gi\u00e0 stato fatto in sede di discussione generale su questo disegno di legge.<\/p><p>NOBILI TITO ORO. \u00c8 vero, onorevole Presidente: ma mi sono accorto che una parte di noi \u00e8 dominata ancora dalla preoccupazione che i senatori non epurati subiscano oggi un arbitrio da parte del Governo e della Costituente, e ho voluto dimostrare quanto ingiustificata sia, per le ragioni storiche che ho esposte, questa impressione; in quanto \u00e8 da essa che trae origine e forza lo zelo di coloro che vogliono si provveda in questa sede alla conferma almeno delle concessioni ferroviarie, quasi <em>ad solacium amissi honoris.<\/em><\/p><p>Il decreto 25 giugno 1944, sopprimendo il decreto Badoglio, dimostr\u00f2 <em>ex tunc<\/em> che di convocazione del Parlamento non si poteva parlare finch\u00e9 la Costituente non avesse detto la parola definitiva, e che pertanto ogni concepita aspettativa di investiti dalla monarchia poteva essere illusoria.<\/p><p>La Costituente la propria parola l\u2019ha pronunciata da parecchi giorni e l\u2019ha confermata or ora, anche in forma solenne, col votare fra gli applausi la soppressione definitiva del Senato del Regno, che sar\u00e0 sostituito da una istituzione completamente rinnovata, sotto il nome di Senato della Repubblica, consacrazione di fede nelle insopprimibili ed eterne libert\u00e0, e nella potenza immanente dei valori della democrazia, fonti vive di progresso sociale e di civilt\u00e0.<\/p><p>D\u2019altra parte i senatori non epurati, se anche rimanessero delusi nella aspettativa che loro attribuiscono gli oppositori del disegno di legge, conserveranno sempre il diritto di entrare anche essi nel nuovo Senato attraverso il crisma della volont\u00e0 popolare; e questo \u00e8 per i meritevoli il pi\u00f9 vero, il pi\u00f9 decisivo conforto di fronte al disappunto di oggi.<\/p><p>Per questi motivi, qualora la Commissione non ritenesse di ritirare il proprio ordine del giorno per farne magari oggetto di propria raccomandazione al Governo, noi confidiamo che l\u2019Assemblea sapr\u00e0 rifiutarsi di approvarlo. (<em>Applausi<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Codacci Pisanelli mi fa pervenire un emendamento, a tenore del quale la concessione delle facilitazioni previste oltre che agli ex senatori che non furono deferiti e agli ex senatori per i quali l\u2019Alta Corte ha respinto la proposta di decadenza, dovrebbe essere estesa a coloro per i quali sia stata annullata l\u2019ordinanza di decadenza.<\/p><p>Mi pare che questo sia in contradizione con la votazione fatta poco fa sul testo del disegno di legge. Sta all\u2019Assemblea giudicarne; ma ritengo mio dovere segnalare ci\u00f2.<\/p><p>Peraltro, siccome l\u2019emendamento non porta le dieci firme regolamentari, domando se sia appoggiato.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 appoggiato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pongo in votazione la prima parte dell\u2019ordine del giorno della Commissione:<\/p><p>\u00abL\u2019Assemblea invita il Governo a provvedere nei modi di legge alle facilitazioni ferroviarie agli ex senatori che non furono deferiti, per la dichiarazione di decadenza, all\u2019Alta Corte di giustizia\u00bb.<\/p><p>(<em>Dopo prova e controprova, non \u00e8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Dato che l\u2019Assemblea ha respinto la prima parte, non porr\u00f2 pi\u00f9 in votazione la seconda parte.<\/p><p>Questo disegno di legge sar\u00e0 poi votato a scrutinio segreto.<\/p><p>Discussione del disegno di legge: Modificazioni al Codice penale per la difesa delle istituzioni repubblicane. (9).<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge: Modificazioni al Codice penale per la difesa delle istituzioni repubblicane. (9).<\/p><p>Dichiaro aperta la discussione generale.<\/p><p>\u00c8 iscritto a parlare l\u2019onorevole Ruggiero. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>RUGGIERO. Onorevoli colleghi! Far\u00f2 delle considerazioni di carattere tecnico sull\u2019articolo 277 della legge sulle modificazioni al Codice penale.<\/p><p>L\u2019articolo 277, secondo me, va considerato in rapporto al precedente articolo 276, dato che nell\u2019uno e nell\u2019altro esiste la tutela di un obietto comune, che \u00e8 la libert\u00e0 del Presidente della Repubblica. L\u2019articolo 276 dice: \u00abChiunque attenta alla vita, alla incolumit\u00e0 e alla libert\u00e0 personale del Presidente della Repubblica \u00e8 punito con l\u2019ergastolo\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Ruggiero, in sede di discussione generale non si pu\u00f2 discutere sui singoli articoli.<\/p><p>Lei intende fare alcune osservazioni sulle modifiche apportate dall\u2019articolo 2, in merito all\u2019articolo 277 del Codice penale. Si tratta, dunque, di una questione da discutere in sede di articolo 2.<\/p><p>RUGGIERO. In sede di discussione generale io intendevo desumere dal complesso della legge quell\u2019articolo che, secondo me, merita maggior attenzione e considerazione. Mi pare di rimanere nell\u2019ambito della discussione generale anche se questa, per ragioni tecniche, deve convergere su uno dei punti contenuti in uno degli articoli.<\/p><p>PRESIDENTE. \u00c8 naturale che si scelga l\u2019argomento, ma non lo si sceglie fra gli argomenti specifici la cui sede di discussione \u00e8 all\u2019esame degli articoli. Comunque, dato che il suo intendimento \u00e8 di parlare in relazione ad un determinato articolo, potr\u00e0 farlo al momento opportuno.<\/p><p>Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all\u2019esame dei singoli articoli.<\/p><p>Onorevole Grassi, poich\u00e9 la Commissione ha apportato degli emendamenti al testo del Governo, chiede che si discuta sul testo della Commissione?<\/p><p>GRASSI, <em>Ministro di grazia e giustizia. <\/em>Penso che sia meglio seguire il testo del Governo.<\/p><p>PRESIDENTE. Allora consideriamo il testo della Commissione come una serie di emendamenti al testo del Governo.<\/p><p>Si dia lettura dell\u2019articolo 1.<\/p><p>RICCIO, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abAl libro II, titolo I, capo II, del Codice penale, approvato con decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le modificazioni indicate nell\u2019articolo seguente\u00bb.<\/p><p>GRASSI, <em>Ministro di grazia e giustizia. <\/em>Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>GRASSI, <em>Ministro di grazia e giustizia. <\/em>Accetto la formula proposta dalla Commissione.<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo in votazione l\u2019articolo 1 nel testo della Commissione:<\/p><p>\u00abAl libro II, titolo I, capi II, IV e V, del Codice penale, approvato con decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le modificazioni indicate nell\u2019articolo seguente\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo all\u2019articolo 2. Questo articolo sostituisce con nuovi testi gli articoli 276, 277, 278, 279, 283, 289, 290, e 213 del Codice penale. Porr\u00f2 in discussione questi articoli separatamente. Si dia lettura del primo articolo.<\/p><p>RICCIO, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abArt. 276. (<em>Attentato contro il Presidente della Repubblica<\/em>)<em>. \u2013<\/em> Chiunque attenta alla vita, alla incolumit\u00e0 o alla libert\u00e0 personale del Presidente della Repubblica \u00e8 punito con l\u2019ergastolo\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Avverto che \u00e8 stato proposto dagli onorevoli Lagravinese Pasquale, Miccolis, Corsini, Perrone Capano, La Gravinese Nicola, Coppa, Condorelli, Rodin\u00f2 Mario, Recca, Reale Vito e Perugi, il seguente emendamento sostitutivo:<\/p><p>\u00abChiunque attenti alla vita, all\u2019incolumit\u00e0 o alla libert\u00e0 personale del Presidente della Repubblica \u00e8 punito, nel caso di attentato alla vita, con la reclusione non inferiore ai venti anni e, negli altri casi, con la reclusione non inferiore a dieci anni. Se dal fatto deriva la morte, si applica l\u2019ergastolo nel caso di attentato alla vita, e la reclusione non inferiore a venti anni negli altri casi\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Lagravinese Pasquale ha fa facolt\u00e0 di svolgere il suo emendamento.<\/p><p>Presidenza del Vicepresidente CONTI<\/p><p>LAGRAVINESE PASQUALE. Questo emendamento \u00e8 un emendamento sostitutivo, che trae il suo fondamento dallo spirito, dalla <em>mens<\/em> che ha informato il provvedimento legislativo, che oggi ci occupa. Per questo spirito, per questa <em>mens<\/em> del legislatore, non \u00e8 possibile oggi assimilare, agli effetti penali, la persona del re con la persona del Presidente della Repubblica.<\/p><p>Il monarca, l\u2019antico monarca, con tutte le sue prerogative e con i suoi attributi, \u00e8 arrivato fino alle soglie della nostra epoca con il peso evidente dei secoli feudali. Egli, per definizione, era sacro, inviolabile, aveva quasi gli attributi della divinit\u00e0, come capo di una dinastia; la sua soppressione violenta ha dato anche luogo (la storia ce lo insegna) a guerre dinastiche. Il regicidio era un delitto particolare, a s\u00e9 stante, contemplato con obbrobrio, con raccapriccio, e naturalmente oggi, in periodo repubblicano, in opposizione ad un regicidio, non pu\u00f2 esistere, per esempio, un presidenticidio.<\/p><p>Quindi \u00e8 chiaro, mi sembra, che questa considerazione, questo concetto sacro, quasi sacerdotale, mistico della monarchia ha informato la legislazione delle epoche attraverso i secoli addirittura fino al giorno d\u2019oggi. La persona del re, essendo considerata sacra, intangibile, si supponeva logicamente che ogni offesa ad essa dovesse essere punita con una norma severissima; e questo concetto, noi lo ritroviamo anche nel Codice Rocco, il quale poi ripete e riproduce quasi fedelmente le norme dei precedenti Codici: per questo Codice, per esempio, non esiste nessuna distinzione e discriminazione (ecco il carattere sacerdotale della monarchia) non solo sul nome, <em>de iuris<\/em>, dei reati, perch\u00e9 nulla pare che importi al legislatore se si tratti di un attacco, di una offesa o attentato alla vita, alla libert\u00e0, alla incolumit\u00e0 del monarca. Sono tre ipotesi digradanti, ma agli effetti della discriminazione, sono trattati egualmente dal legislatore, al quale neanche importa l\u2019effetto dannoso di questi reati: non vuole, cio\u00e8, sapere se restano allo stato di tentativo o sono consumati, se dalla consumazione ne \u00e8 derivata la morte oppure un graffio sul naso; \u00e8 lo stesso: la pena massima per l\u2019attacco alla sacert\u00e0 del monarca.<\/p><p>Ora \u00e8 chiaro che questa concezione non la possiamo trasfondere nella legislazione democratica, in sede di regime repubblicano. Se noi dovessimo considerare il Presidente della Repubblica alla stessa stregua concettuale del monarca, io mi domando in che cosa consisterebbe questa nostra tanto declamata democrazia.<\/p><p>Una riprova vi \u00e8 nello stesso Codice Rocco il quale, allontanandosi gradualmente dalla persona sacra, intangibile, del monarca, passa alle altre ipotesi degli attacchi alla vita e all\u2019incolumit\u00e0 delle altre persone della famiglia reale. Quindi non pi\u00f9 intangibili, uomini; non pi\u00f9 dei, uomini.<\/p><p>E allora quando il nostro Codice contempla le ipotesi delle offese, degli attentati ai membri della famiglia reale si allontana dalla sacert\u00e0, si allontana dal misticismo che accompagna la persona del monarca e tratta anche i membri della famiglia reale come uomini. E come uomo noi dobbiamo trattare il Presidente della Repubblica.<\/p><p>Non basta, oggi, come ha fatto il Governo e come ha fatto anche la Commissione, dopo il mutamento istituzionale, sostituire nei testi del Codice la parola \u00abmonarca\u00bb con la espressione \u00abPresidente della Repubblica\u00bb. Il Governo, infatti, cancella tutte le prerogative che riguardavano i fascisti, il fascismo, il Capo del Governo, il Gran Consiglio del fascismo e non colpisce la sostanza della norma giuridica, la quale deve essere necessariamente mutata.<\/p><p>Pertanto, io, non innovando nulla, ma seguendo il metodo usato dal Governo e dalla Commissione, mi sono attenuto al Codice, precisamente, come ha fatto il Governo e come ha fatto la Commissione. Soltanto che la Commissione si ferma davanti alla sacert\u00e0 del Presidente della Repubblica, mentre io ho seguito il Codice. E siccome il Codice, quando non si tratta del monarca, distingue le responsabilit\u00e0, e quindi le pene, non si capisce perch\u00e9 noi, con lo stesso sistema, non dobbiamo applicare delle pene graduali per i reati contro la persona del Presidente della Repubblica. Per conseguenza non ho fatto che andare un po\u2019 oltre il margine che si \u00e8 imposto il Governo e che si \u00e8 imposto anche la Commissione, e chiedo l\u2019applicazione delle pene relativamente ai vari attentati configurati secondo una responsabilit\u00e0 graduale.<\/p><p>Naturalmente nessuno si pu\u00f2 lamentare di questo; neanche qualche repubblicano dell\u2019ultima ora, il quale pu\u00f2 ancora conservare qualche nostalgia del passato regime, non si pu\u00f2 lamentare se ho degradato il Presidente della Repubblica allontanandolo dalla persona sacra del re; in fondo, pur facendolo scendere dal trono, gli ho conservato il rango di un principe del sangue.<\/p><p>Ecco perch\u00e9 chiedo che sia mantenuta la disposizione del Codice penale riguardante l\u2019applicazione della pena, secondo le varie responsabilit\u00e0, secondo l\u2019entit\u00e0 del danno che dall\u2019attentato pu\u00f2 seguire.<\/p><p>GRASSI, <em>Ministro di grazia<\/em> e <em>giustizia. <\/em>Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>GRASSI, <em>Ministro di grazia e giustizia. <\/em>Vorrei illustrare all\u2019onorevole Lagravinese e all\u2019Assemblea la reale portata del provvedimento legislativo del mio predecessore che mi corre l\u2019obbligo di difendere qui: si \u00e8 cercato, in sostanza, di eliminare alcuni articoli non pi\u00f9 intonati al sistema politico e giuridico dello Stato. Non si \u00e8 fatto che perseguire l\u2019intento di sostituire alcune parole che si riferivano al re, alla monarchia e agli organi del precedente regime, con altre inerenti alla nuova situazione repubblicana dello Stato italiano.<\/p><p>\u00c8 cos\u00ec che si \u00e8 sostituito alla pena di morte per gli attentati alla persona del re la pena dell\u2019ergastolo per i corrispondenti attentati alla persona del Presidente della Repubblica. Questi articoli dunque da noi emendati non hanno una portata innovatrice, ma solo una portata formale, nel senso di una sostituzione di una formulazione ad un\u2019altra ormai superata.<\/p><p>Pertanto la proposta dell\u2019onorevole Lagravinese di tornare al Codice del 1889, \u00e8 anche una proposta che pu\u00f2 indubbiamente esser presa in considerazione, ma se noi vogliamo entrare nel campo della discussione di merito su ogni disposizione, io credo che non finiremmo pi\u00f9, oltre al fatto che mi permetto di fare osservare, che noi non saremmo nemmeno preparati a questo.<\/p><p>Limitiamoci, quindi, per ora, a queste proposte formali. Rivolgo in questo senso una preghiera all\u2019onorevole Lagravinese ed agli altri oratori, convinto come sono della necessit\u00e0 di imprimere un ritmo rapido a questa nostra discussione, se veramente vogliamo approvar questa legge. Restiamo, cio\u00e8, nell\u2019ambito dello spirito e degli intendimenti con cui il Governo ha presentato questo disegno di legge all\u2019Assemblea e con cui la Commissione stessa lo ha accolto.<\/p><p>PRESIDENTE. Invito l\u2019onorevole Relatore a esprimere il parere della Commissione.<\/p><p>COLITTO, <em>Relatore.<\/em> La Commissione si associa a quanto ha detto l\u2019onorevole Guardasigilli. Effettivamente con la legge, che ci accingiamo ad approvare, non intendiamo sottoporre ad un accurato riesame le disposizioni del Codice penale per apportare ad esse delle modifiche. Noi intendiamo semplicemente sostituire alle disposizioni del Codice penale, che si riferiscono alle istituzioni dei periodo monarchico, le modifiche rese necessarie dalla sostituzione, in Italia, della Repubblica alla monarchia.<\/p><p>Se, d\u2019altra parte, vogliamo scendere nel merito, dobbiamo riconoscere che non esiste alcuna ragione per far discendere di un gradino il Presidente della Repubblica dall\u2019altissimo posto, nel quale la Costituzione e gli ordinamenti dello Stato e la volont\u00e0 del popolo italiano lo hanno collocato.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Lagravinese, mantiene il suo emendamento?<\/p><p>LAGRAVINESE PASQUALE. Desidero semplicemente dire che quanto hanno osservato l\u2019onorevole Ministro e l\u2019onorevole Relatore non \u00e8 del tutto esatto. Essi infatti non si sono limitati alle modifiche esteriori di cui ci hanno parlato, non si sono limitati cio\u00e8 a mutare soltanto le intitolazioni degli articoli, ma, ad esempio, per l\u2019articolo 278, hanno modificata anche la pena.<\/p><p>Pertanto mantengo il mio emendamento.<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo in votazione l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Lagravinese Pasquale e altri, test\u00e9 letto.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pongo in votazione l\u2019articolo 276:<\/p><p>\u00ab<em>Attentato contro il Presidente della Repubblica. \u2013<\/em> Chiunque attenta alla vita, alla incolumit\u00e0 o alla libert\u00e0 personale del Presidente della Repubblica \u00e8 punito con l\u2019ergastolo\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>PRESIDENTE. Passiamo all\u2019articolo 277. Se ne dia lettura.<\/p><p>RICCIO, <em>Segretario<\/em>, legge.<\/p><p>\u00ab<em>Offesa alla libert\u00e0 del Presidente della Repubblica. \u2013<\/em> Chiunque, fuori dei casi preveduti dall\u2019articolo precedente, attenta alla libert\u00e0 del Presidente della Repubblica, \u00e8 punito con la reclusione da cinque a quindici anni\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Ruggiero ha proposto il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Abrogare l\u2019articolo 277<\/em>\u00bb.<\/p><p>Ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>RUGGIERO. Onorevoli colleghi, mi rendo conto delle dichiarazioni dell\u2019onorevole Grassi e dell\u2019onorevole Colitto che hanno definito il carattere provvisorio di questa legge; per\u00f2 ritengo che nell\u2019articolo in esame, cio\u00e8 nell\u2019articolo 277, esista un residuo di eccesso di garanzia data a certe prerogative, che forse non avevano nessuna ragione concreta di essere, ma furono concesse durante il passato regime, cio\u00e8 in un tempo in cui si era presi dalla mania di creare prerogative al riguardo di certe personalit\u00e0.<\/p><p>E in effetti, quando si metta l\u2019articolo 277 in rapporto col precedente, il 276, noi ci accorgiamo, dopo un esame anche sommario, che nell\u2019uno e nell\u2019altro articolo viene preso in considerazione un elemento comune, che \u00e8 quello della libert\u00e0 del Presidente della Repubblica.<\/p><p>Dice l\u2019articolo 276: \u00abChiunque attenta alla vita, alla incolumit\u00e0 o alla libert\u00e0 personale del Presidente della Repubblica \u00e8 punito con l\u2019ergastolo\u00bb.<\/p><p>Come appare chiaro, in questo articolo \u00e8 presa in considerazione la libert\u00e0 personale del Presidente della Repubblica.<\/p><p>Ove si legga l\u2019articolo 277 si trova che \u00abchiunque, fuori dei casi preveduti dall\u2019articolo precedente, attenta alla libert\u00e0 del Presidente della Repubblica \u00e8 punito con la reclusione da cinque a quindici anni\u00bb.<\/p><p>Come vedete, nell\u2019un articolo e nell\u2019altro viene presa in considerazione la libert\u00e0 del Presidente della Repubblica.<\/p><p>Ora, si pu\u00f2 pensare, leggendo l\u2019articolo 277, che quando si incorre nell\u2019espressione \u00abfuori dei casi preveduti dall\u2019articolo precedente\u00bb, si voglia creare nell\u2019articolo 277 una condizione di fatto che nel 276 non ricorra. Il che, invece, non \u00e8 esatto, perch\u00e9 e nell\u2019articolo276 e nell\u2019articolo 277, le condizioni di fatto sono le stesse e si risolvono tutte e due nell\u2019attentato. La diversit\u00e0 sta in questo: nell\u2019obietto della tutela penale; nella diversit\u00e0 dell\u2019obietto della tutela penale. Nell\u2019articolo 276 viene presa in considerazione la libert\u00e0 personale del Presidente. Nell\u2019articolo 277 viene presa in considerazione una libert\u00e0 che non ha n\u00e9 specificazione, n\u00e9 qualificazione. Basterebbe questa osservazione per arrivare alla conclusione che l\u2019articolo 277, messo in rapporto con l\u2019articolo 276, rende dubbia l\u2019interpretazione di entrambe le norme.<\/p><p>Ora, qual \u00e8 l\u2019origine dei due articoli? Derivano tutti e due dal Codice penale del 1930. Il Guardasigilli dell\u2019epoca spieg\u00f2 che in un primo caso venne presa in considerazione la libert\u00e0 personale e nel secondo caso la libert\u00e0 morale del re. Egli disse: \u00abho fissato in un primo articolo le sanzioni per gli attentati alla libert\u00e0 personale del re, ma nel nuovo regolamento seguo la incriminazione meno grave degli attentati e considero cos\u00ec quelli che consistono nell\u2019aggredire la libert\u00e0 morale del re\u00bb.<\/p><p>Insomma si tratterebbe di prendere in considerazione e regolare diversamente gli attentati alla libert\u00e0 personale ed alla libert\u00e0 morale del Presidente. Ma per arrivare a questa differenza bisognerebbe leggere i lavori preparatori e la relazione del Guardasigilli. Il che mi pare non sia proprio l\u2019ideale per una legge che deve essere intesa da tutti per la sua semplicit\u00e0 e chiarezza.<\/p><p>Nella Commissione parlamentare del 1930 incaricata della compilazione del progetto di questo Codice non si parlava neppure di questa duplice forma di libert\u00e0, per questo motivo: perch\u00e9 quella Commissione diceva che quella che il Guardasigilli intendeva essere una forma di libert\u00e0 di carattere morale, doveva essere intesa e punita invece come una violazione che trovava la sua identit\u00e0 nella offesa, nell\u2019oltraggio, nel vilipendio della persona dell\u2019allora sovrano.<\/p><p>Nel 1889 la disposizione non \u00e8 contemplata. Quindi i precedenti storici davano torto al Guardasigilli che fece la relazione del Codice 1930.<\/p><p>Per questi motivi io penso che non si debba far luogo all\u2019approvazione di questo articolo. Primo, perch\u00e9 \u00e8 molto difficile dare la configurazione di un\u2019offesa alla libert\u00e0 morale del re o del Presidente della Repubblica. Secondo, perch\u00e9 \u00e8 molto difficile trovare i confini dell\u2019offesa alla libert\u00e0 morale.<\/p><p>Ma vi \u00e8 un\u2019altra considerazione di carattere sociale su cui richiamo la vostra benevola attenzione per qualche momento ancora. Noi ci troviamo di fronte ad una disposizione che parla di libert\u00e0, e ne parla in maniera indeterminata, inqualificata. Ora, non vedete voi che nasce un contrasto fra quella libert\u00e0 qualificata di cui all\u2019articolo 276 e questa libert\u00e0 indeterminata ed squalificata di cui all\u2019articolo 277?<\/p><p>I fatti contemplati sono uguali nell\u2019uno e nell\u2019altro articolo, perch\u00e9 nell\u2019uno e nell\u2019altro si parla di attentato. \u00c8 diverso solo l\u2019oggetto della sanzione penale, cio\u00e8 la libert\u00e0.<\/p><p>Ora, nell\u2019articolo 277 non essendo delimitata la libert\u00e0 in un suo ambito circoscritto che valga a definirla, per libert\u00e0 dobbiamo intendere qualcosa di assolutamente generico, che abbia un\u2019ampiezza indefinita. Voi mi insegnate che noi abbiamo tre libert\u00e0: una libert\u00e0 individuale, che comprende la libert\u00e0 personale, fisica e morale. Ora, siccome qui, nell\u2019articolo 277 non \u00e8 chiarita la qualificazione di libert\u00e0 morale, n\u00e9 di libert\u00e0 fisica, io sono autorizzato a pensare che quando si parla di libert\u00e0 nell\u2019articolo 277 si parla di libert\u00e0 nel senso pi\u00f9 lato.<\/p><p>Ed allora chi impedisce ad una rigorosa interpretazioni di fare rientrare tutti i casi di violazione di libert\u00e0 proprio nell\u2019articolo 277 e non nel 276? Perch\u00e9, se nell\u2019articolo 277 si parla di una libert\u00e0 senza confine e senza limiti, nell\u2019articolo 277 entrerebbe ogni ragione di violazione.<\/p><p>Per questi motivi chiedo che venga accolto il mio emendamento e venga soppressa l\u2019articolo 277 della legge in esame, dovendo intendersi compresa la violazione alla libert\u00e0 morale del Presidente nella sanzione che punisce l\u2019oltraggio e l\u2019offesa al Presidente stesso.<\/p><p>BADINI CONFALONIERI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>BADINI CONFALONIERI. Io sono di parere opposto a quello test\u00e9 espresso dall\u2019onorevole Ruggiero perch\u00e9, quando nell\u2019articolo 276 si parla di attentato alla libert\u00e0 personale, s\u2019intende quella che in diritto penale ordinario si chiama sequestro di persona. Quando nell\u2019articolo 277 si parla genericamente di attentato alla libert\u00e0 ci si riferisce, per esempio, sempre per far riferimento al diritto penale ordinario, al delitto di minaccia. Quando nell\u2019articolo 278 si parla di onore e di prestigio, ci si vuol riferire ai particolari delitti di ingiuria e di diffamazione commessi nei confronti del Presidente della Repubblica.<\/p><p>Sono dunque tre categorie diverse di delitti che ho voluto richiamare per chiarire il concetto e che mi pare giustifichino i tre diversi articoli sottoposti all\u2019approvazione dell\u2019Assemblea.<\/p><p>GRASSI, <em>Ministro di grazia e giustizia. <\/em>Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>GRASSI, <em>Ministro di grazia e giustizia. <\/em>Io non posso che richiamarmi a quanto ho detto precedentemente e che l\u2019onorevole Ruggiero aveva gi\u00e0 accettato, in via generale.<\/p><p>Il Governo, mantenendo questo disegno di legge, non fa che modificare il vecchio Codice, che aveva ipotizzato la figura della libert\u00e0 distinta dalla libert\u00e0 personale, sostituendo alla figura del re quella del Presidente della Repubblica.<\/p><p>Io prescindo dalla discussione di merito. Vi sono diverse forme di libert\u00e0, come ha detto l\u2019onorevole Badini Confalonieri. La prima libert\u00e0, alla quale si riferisce l\u2019articolo precedente, \u00e8 senza dubbio la libert\u00e0 della persona fisica; quindi gli attentati fatti alla persona fisica del Capo dello Stato vengono puniti con la disposizione prevista dall\u2019articolo precedente.<\/p><p>L\u2019articolo successivo \u2013 che non \u00e8 stato innovato \u2013 si riferisce alla libert\u00e0 morale, cio\u00e8 a quegli attentati che possono essere esercitati per limitare la libert\u00e0 morale del Capo dello Stato. Non credo che possiamo togliere questa norma.<\/p><p>Ad ogni modo esiste una Commissione che esaminer\u00e0 tutto il Codice penale e che ha fatto gi\u00e0 delle proposte concrete.<\/p><p>Ha gi\u00e0 pronti alcuni libri, ma non si possono presentare a questa Assemblea; si presenteranno all\u2019Assemblea legislativa di domani. Adesso prego l\u2019Assemblea di non voler modificare tutte le ipotesi previste nel Codice penale, tenendo presente che noi vogliamo soltanto sostituire alla figura scomparsa del re, quella del Presidente della Repubblica.<\/p><p>PRESIDENTE. Prego l\u2019onorevole Relatore di esprimere il parere della Commissione.<\/p><p>COLITTO, <em>Relatore.<\/em> La Commissione non pu\u00f2 accogliere l\u2019emendamento proposto dall\u2019onorevole Ruggiero. Per poterlo accogliere la Commissione dovrebbe essere convinta che l\u2019articolo 277 del Codice penale non \u00e8 che la ripetizione dell\u2019articolo 276. Ora questo non \u00e8, perch\u00e9 l\u2019obiettivit\u00e0 giuridica dell\u2019uno articolo \u00e8 diversa dalla obiettivit\u00e0 giuridica dell\u2019altro. Nell\u2019articolo 276 si punisce l\u2019attentato alla libert\u00e0 personale; nell\u2019articolo 277 si punisce, invece, l\u2019attentato alla libert\u00e0, che la dottrina qualifica, concorde, diversa da quella personale. \u00c8 superfluo fare degli esempi. Non \u00e8 possibile, poi, parlare di equivoci, come ne parlava dianzi l\u2019onorevole Ruggiero, perch\u00e9 nell\u2019articolo 277 non si ripeta la parola \u00ablibert\u00e0\u00bb, gi\u00e0 usata nell\u2019articolo precedente, ma si usa la dizione \u00abfuori dei casi previsti dall\u2019articolo precedente\u00bb, che appunto impedisce ogni equivoco. Si comprende subito, leggendosi l\u2019articolo 277, che con questo \u00e8 previsto l\u2019attentato ad una libert\u00e0 diversa da quella di cui \u00e8 parola nel 276. Mi sembra, del resto, che sia opportuno stabilire per un delitto, ad esempio, di minaccia, una pena inferiore a quella che il legislatore stabilisce, per esempio, per il sequestro di persona.<\/p><p>Queste sono le ragioni per le quali la Commissione non pu\u00f2 accogliere l\u2019emendamento.<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo in votazione l\u2019articolo 277, test\u00e9 letto, avvertendo che l\u2019onorevole Ruggiero ne ha proposto la soppressione.<\/p><p>(<em>\u00c8<\/em> <em>approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo all\u2019articolo 278. Se ne dia lettura.<\/p><p>RICCIO, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00ab<em>Offese all\u2019onore del Presidente della Repubblica. \u2013<\/em> Chiunque offende l\u2019onore o il prestigio del Presidente della Repubblica \u00e8 punito con la reclusione da uno a cinque anni\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Faccio presente che la Commissione ha proposto di aggiungere nella intitolazione, dopo le parole \u00aball\u2019onore\u00bb, le altre \u00abo al prestigio\u00bb, e che il Governo ha accettato.<\/p><p>A questo articolo, \u00e8 stato presentato, dagli onorevoli Lagravinese Pasquale, Miccolis, Corsini, Perugi, Coppa, Perrone Capano, Condorelli, La Gravinese Nicola, Recca, Reale Vito, Rodin\u00f2 Mario un emendamento del seguente tenore:<\/p><p>\u00ab<em>Sostituire le parole:<\/em> \u00e8 punito con la reclusione da uno a cinque anni, <em>con:<\/em> \u00e8 punito con la reclusione da due a sette anni\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Lagravinese Pasquale ha facolt\u00e0 di svolgere il suo emendamento.<\/p><p>LAGRAVINESE PASQUALE. Per lo stesso concetto di equit\u00e0 per cui il Presidente della Repubblica, come ho inutilmente affermato pochi minuti fa, non pu\u00f2 essere confuso nell\u2019aureola mistica, sacerdotale del monarca, non pu\u00f2 essere neppure confuso con l\u2019ultimo dei cittadini. Lo stesso concetto di equit\u00e0: non \u00e8 il monarca, ma non \u00e8 neppure l\u2019ultimo dei cittadini.<\/p><p>Ora, io rilevo innanzitutto la immediata smentita a quello che ha detto il rappresentante del Governo, e cio\u00e8 che l\u2019attuale disegno si limiterebbe a cambiare soltanto i nomi. In questo articolo, in contrasto alla disposizione parallela nel nostro Codice penale, quando il Governo si \u00e8 trovato di fronte non pi\u00f9 alla persona fisica, all\u2019incolumit\u00e0 del Presidente, ma si \u00e8 trovato di fronte al suo onore, ha diminuito la pena.<\/p><p>Innanzitutto questo, teoricamente, non mi sembra ben fatto, perch\u00e9 tante volte l\u2019onore \u00e8 qualche cosa di pi\u00f9 rilevante della stessa vita. Ma mi sembra importante per il fatto che questo dimostra che il Governo ha gi\u00e0 fatto opera di innovazione legislativa, mutando la pena del Codice. Non \u00e8 vero che ha sostituito soltanto il nome del re con il nome del Presidente della Repubblica, che ha cancellato gli altri nomi che oggi non ci sono pi\u00f9; ma ha fatto opera legislativa, innovando la pena prevista dal corrispondente articolo del Codice penale. Ed io questo non lo capisco, sia in fatto e sia in diritto, perch\u00e9 se noi guardiamo l\u2019articolo del Codice penale che riguarda la diffamazione, cio\u00e8 l\u2019offesa all\u2019onore del privato umilissimo cittadino, noi vediamo che con l\u2019ultima ipotesi dell\u2019aggravante dell\u2019articolo 595, la pena per diffamazione pu\u00f2 arrivare fino a quattro anni e mezzo. Ed allora, concedere sei mesi in pi\u00f9 per l\u2019onore del Presidente della Repubblica, francamente mi sembra troppo poco. Quello che io chiedo, anche per rispetto a quello che ha dichiarato il Governo, che non ha mutato nulla, \u00e8 che sia mantenuto in quell\u2019articolo la pena precisa che il corrispondente articolo del Codice prevedeva per offesa all\u2019onore e al prestigio del monarca \u2013 e oggi al Presidente della Repubblica \u2013 e cio\u00e8 da due a sette anni di reclusione. \u00c8 una questione di equit\u00e0.<\/p><p>PRESIDENTE. Ha facolt\u00e0 di parlare il Ministro di grazia e giustizia.<\/p><p>GRASSI, <em>Ministro di grazia e giustizia.<\/em> Io penso che, se \u00e8 stata presentata la proposta di ridurre la pena sulla base di un anno a 5 anni di reclusione, non si intendeva con questo introdurre una diminuzione nei confronti del prestigio del Presidente della Repubblica. Siccome l\u2019articolo precedente stabiliva da due a sette anni per il re e da uno a cinque anni per la regina, il Governo ha preferito prendere questo secondo limite. Io non ne faccio una ragione essenziale, ma penso che mantenere uno a cinque anni sia sufficiente.<\/p><p>PRESIDENTE. Qual \u00e8 il pensiero della Commissione?<\/p><p>COLITTO, <em>Relatore.<\/em> La Commissione si associa alle considerazioni del Ministro.<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo in votazione l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Lagravinese Pasquale e altri.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE. Pongo in votazione l\u2019articolo 278:<\/p><p>\u00ab<em>Offese all\u2019onore o al prestigio del Presidente della Repubblica. \u2013<\/em> Chiunque offende l\u2019onore o il prestigio del Presidente della Repubblica \u00e8 punito con la reclusione da uno a cinque anni\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo all\u2019articolo 279: se ne dia lettura.<\/p><p>RICCIO, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00ab<em>Resa prerogativa della irresponsabilit\u00e0 del Presidente della Repubblica. \u2013<\/em> Chiunque, pubblicamente, fa risalire al Presidente della Repubblica il biasimo o la responsabilit\u00e0 degli atti del Governo, \u00e8 punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire mille a diecimila\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Gli onorevoli Russo Perez, Mazza, Benedettini, Condorelli, Rodi, Coppa, Corsini, Giacchero, Cremaschi Carlo, Carratelli, hanno presentato il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Abrogare l\u2019articolo 279<\/em>\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Russo Perez ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>RUSSO PEREZ. Vi leggo l\u2019articolo: \u00abChiunque, pubblicamente, fa risalire al Presidente della Repubblica il biasimo o la responsabilit\u00e0 degli atti del Governo, ecc.\u00bb. Supponete, per esempio, il caso di un giornalista, il quale scriva che il Presidente della Repubblica, con la minaccia di sciogliere la Camera, ha provocato un determinato atteggiamento del Governo. Io dico: o l\u2019accusa \u00e8 infondata o l\u2019accusa \u00e8 fondata.<\/p><p>Se l\u2019accusa \u00e8 infondata si ricade nella disposizione dell\u2019articolo 278, perch\u00e9 indubbiamente si \u00e8 offeso l\u2019onore e il prestigio del Presidente della Repubblica. Se, viceversa, l\u2019accusa \u00e8 fondata vi sono da fare due casi: o questa accusa \u00e8 mossa in modo villano, offensivo, duro, e si ricade sempre nell\u2019articolo 278; o viceversa \u00e8 fatta in forma larvata, e mi sembra eccessivo si debba perseguire penalmente il cittadino in tal caso.<\/p><p>Ecco perch\u00e9 ho proposto un emendamento soppressivo di questo articolo, che del resto in 85 anni di regno \u00e8 stato applicalo una o due volte.<\/p><p>GRASSI. <em>Ministro di grazia e giustizia. <\/em>Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. N\u00e9 ha facolt\u00e0.<\/p><p>GRASSI, <em>Ministro di grazia e giustizia. <\/em>Vorrei pregare l\u2019onorevole Russo Perez di non insistere, per le ragioni predette. Noi non facciamo che sostituire le disposizioni che avevamo nel Codice precedente.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Russo Perez, accetta l\u2019invito del Governo?<\/p><p>RUSSO PEREZ. Per quanto nulla vieti che si possa cogliere questa occasione per abrogare una disposizione di legge, accetto l\u2019invito del Ministro a recedere.<\/p><p>GRASSI, <em>Ministro di grazia e giustizia. <\/em>Questo articolo ha figura speciale, perch\u00e9 riguarda la irresponsabilit\u00e0 del Capo dello Stato.<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo in votazione l\u2019articolo 279 test\u00e9 letto.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo all\u2019articolo 283. Si dia lettura del testo del Governo.<\/p><p>RICCIO, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00ab(<em>Attentato contro la Costituzione dello Stato<\/em>)<em>.\u2013 <\/em>\u00abChiunque commette un fatto diretto a mutare la Costituzione dello Stato o la forma del Governo, con mezzi non consentiti dall\u2019ordinamento costituzionale dello Stato, \u00e8 punito con la reclusione non inferiore a dodici anni\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. La Commissione ha cos\u00ec modificato questo articolo:<\/p><p>\u00ab(<em>Attentato contro la Costituzione dello Stato<\/em>)<em>.<\/em>\u2013 \u00abChiunque commette un fatto diretto a mutare la Costituzione dello Stato o la forma del Governo, con mezzi non consentiti dall\u2019ordinamento costituzionale dello Stato, \u00e8 punito con la reclusione non inferiore a venti anni\u00bb.<\/p><p>Gli onorevoli Badini Confalonieri, Corsini, Rodi, Crispo, Fusco, Rubilli, Giacchero, Carratelli, Condorelli, Benedettini hanno presentato il seguente emendamento al testo della Commissione:<\/p><p>\u00ab<em>Sostituire alle parole:<\/em> \u00e8 punito con la reclusione non inferiore a dodici anni, <em>le<\/em> <em>parole: <\/em>\u00e8 punito con l\u2019ergastolo e nei casi meno gravi con la reclusione non inferiore a dodici anni\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Badini Confalonieri ha facolt\u00e0 di svolgere l\u2019emendamento.<\/p><p>BADINI CONFALONIERI. Vorrei anzitutto dire al Ministro che in questo caso l\u2019emendamento da noi sottoposto all\u2019attenzione dell\u2019Assemblea non \u00e8 fuor di luogo; perch\u00e9 in questo caso il disegno di legge governativo non si \u00e8 attenuto all\u2019articolo 283 del Codice del 1930, il quale prevedeva nei confronti dell\u2019attentato contro la Costituzione dello Stato la pena dell\u2019ergastolo. Il disegno di legge ministeriale propone la pena della reclusione non inferiore a dodici anni. A cotesto proposito la Commissione ha proposto un emendamento e, quale motivazione dello stesso, nella relazione si legge:<\/p><p>\u00abRitiene la Commissione che sia opportuno salvaguardare tale Costituzione pi\u00f9 energicamente che sia possibile; propone quindi che sia stabilita la pena della reclusione non inferiore a venti anni\u00bb.<\/p><p>Mentre non si pu\u00f2 disconoscere il fondamento della proposta della Commissione, occorre anche considerare che essa \u00e8 caduta in un indubbio errore tecnico, quando ha previsto la reclusione non inferiore a venti anni; poich\u00e9 per l\u2019articolo 23 del Codice penale la reclusione va da quindici giorni ad un massimo di ventiquattro anni. Ora \u00e8 certo che non si pu\u00f2 consentire una facolt\u00e0 discrezionale al giudice, che sia cos\u00ec ristretta, cio\u00e8 da un minimo di venti anni ad un massimo di ventiquattro anni di reclusione. Ne consegue la necessit\u00e0 di modificare la proposta della Commissione, che, esatta nella motivazione, pecca tuttavia, al tempo stesso, per eccesso e per difetto. Pecca per difetto, in quanto \u00e8 indubbio che l\u2019attentato alla Costituzione \u00e8 un fatto talmente grave, che non ce ne pu\u00f2 essere altro maggiore: quando si attenta alla Costituzione si vogliono sovvertire tutte le nostre istituzioni democratiche ed il fondamento dello Stato; ed ogni altro reato previsto nella legge in discussione riverbera la sua gravit\u00e0 da questo. Se abbiamo test\u00e9 votato nei confronti dell\u2019attentato contro il Presidente della Repubblica, che impersona proprio la Costituzione, la pena dell\u2019ergastolo, \u00e8 giusto che nei confronti dell\u2019attentato alla Costituzione non si commini pena nel massimo minore.<\/p><p>Pecca per eccesso perch\u00e9 indubbiamente ci sono casi meno gravi, infrazioni pi\u00f9 lievi, che vanno diversamente considerate, per le quali mi pare opportuno consentire che il giudice abbia potere discrezionale maggiore.<\/p><p>Ed allora noi possiamo correggere questo eccesso, consentendo nei casi meno gravi una reclusione non inferiore a dodici anni, cos\u00ec come nel disegno di legge proposto dal Ministro era stato scritto.<\/p><p>SANSONE. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>SANSONE. A nome del mio Gruppo, dichiaro che accettiamo l\u2019articolo 283 nel testo proposto dal Governo.<\/p><p>L\u2019onorevole Badini Confalonieri si riferiva test\u00e9 alla pena dell\u2019ergastolo prevista dal Codice del 1930 e portava qui quella esasperazione delle pene voluta dal fascismo per i reati di tale specie, esasperazione che ha torturato tanti italiani in quel periodo, per la palese sproporzione della pena.<\/p><p>Voler punire con l\u2019ergastolo \u00abun fatto diretto a mutare\u00bb (un fatto che peraltro non si precisa, per cui dovremmo opporci all\u2019articolo com\u2019\u00e8, in quanto c\u2019\u00e8 in esso una evidente genericit\u00e0) mi sembra dare al magistrato un potere non proporzionato al fatto stesso.<\/p><p>Ritengo che quanto \u00e8 stato proposto, cio\u00e8 una pena non inferiore a dodici anni, sia gi\u00e0 una pena forte. E poi ritengo che non si debbano discutere le leggi col misurare gli anni di reclusione. Ritengo opportuno ricordare l\u2019argomento di Beccaria a proposito della pena di morte e cio\u00e8: \u00abChi \u00e8 deciso a commettere un delitto non si spaventa dell\u2019entit\u00e0 della pena\u00bb. \u00c8 necessario che ci sia la sanzione punitiva e mi sembra veramente che questo voler soppesare \u2013 aumentando e diminuendo \u2013 gli anni di reclusione significa svuotare di contenuto l\u2019essenza giuridica degli articoli stessi.<\/p><p>PERRONE CAPANO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>PERRONE CAPANO. Onorevoli colleghi, io vado anche al di l\u00e0 di quel che ha detto l\u2019onorevole Sansone, e colgo anzi l\u2019occasione per esprimere la mia sorpresa per quanto ho sentito ripetutamente affermare, in occasione della discussione di questo progetto, dal rappresentante del Governo, che ci ha tenuto a ribadire \u2013 e l\u2019ha fatto ripetutamente \u2013 che in sostanza con questa legge non si \u00e8 voluto fare altro che sostituire alcune parole del Codice del 1930 con alcune altre.<\/p><p>Ora, il rilievo, che viene fatto immediatamente di opporre ad una osservazione di questo genere, \u00e8 che questa sostituzione di parole forse era addirittura superflua, perch\u00e9 gli avvenimenti storici che si sono prodotti in Italia l\u2019avevano gi\u00e0 automaticamente compiuta. Ma, a questo punto, bisogna aggiungere \u2013 e questo rilievo riguarda esattamente l\u2019articolo di cui ci stiamo occupando e contro il quale dichiaro che voter\u00f2 senz\u2019altro \u2013 che noi siamo di fronte ad uno dei capitoli pi\u00f9 ignobili del Codice penale fascista, uno di quei capitoli del Codice penale fascista in cui si esercit\u00f2 tutto lo studio del legislatore del tempo, non solo per applicare pene severissime, ma per dare ai giudici, che dovevano essere giudici di parte, il potere di condannare chiunque non fosse gradito al regime, sempre che fosse incorso in qualche fatto che, anche genericamente, si fosse potuto prestare agli intendimenti repressivi del regime stesso. (<em>Commenti<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Rilevo che si doveva cogliere questa occasione per dare tutta un\u2019altra impostazione giuridica, politica e democratica al capitolo di legge di cui dovevamo operare le modifiche.<\/p><p>L\u2019articolo 283, consacra, a mio avviso, uno dei casi pi\u00f9 tipici di norme giuridiche di una latitudine e di una equivocit\u00e0 di espressione tali, da consentire ad un giudice di parte la condanna di chicchessia, perch\u00e9 ho sempre sentito insegnare a scuola e durante la mia non breve pratica forense, che una norma giuridica deve avere come suo principale elemento, come sua sostanziale essenza, la precisione e la delimitazione. Deve riferirsi cio\u00e8 ad un fatto che possa essere chiaramente oggettivato e contestato. Non deve essere elastica, e di una elasticit\u00e0 tale che ci si possa far entrare o ci si possa escludere tutto ci\u00f2 che, a seconda dei diversi momenti e dei diversi venti che spirino, torni gradito e torni sgradito. Qui si dice: \u00abchiunque commette un fatto diretto a mutare la Costituzione dello Stato\u00bb. Questa, non meno delle altre degli altri articoli in esame, \u00e8 un\u2019espressione di una genericit\u00e0 veramente sorprendente e costituisce un\u2019offesa allo spirito e al senso giuridico di ogni buon italiano e di ogni buon democratico. Dichiaro quindi che voter\u00f2 contro l\u2019articolo 283 e contro l\u2019intera legge, perch\u00e9 ritengo sia da respingere l\u2019impostazione data dal Ministro alle modifiche legislative in oggetto e a questa discussione.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Ministro di grazia e giustizia ha facolt\u00e0 di esprimere il parere del Governo.<\/p><p>GRASSI, <em>Ministro di grazia e giustizia.<\/em> Mi pare strano che debba ripetere quel che ho detto fin dal primo momento; mi pare ancor pi\u00f9 strano che lo debba ripetere in occasione di questo articolo, che tra tutti \u00e8 proprio quello che pi\u00f9 a ragione deve rimanere. Si tratta di difendere la Costituzione che stiamo facendo.<\/p><p>Si tratta di difendere l\u2019ordinamento giuridico dello Stato. Ora, questo tipo di reato \u00e8 sempre esistito in ogni legislazione penale, perch\u00e9, se vogliamo difendere le persone, dobbiamo difendere la persona per eccellenza, che \u00e8 lo Stato nella sua costituzione e nella sua formazione. Mi fa meraviglia sentir dire che questo reato non esiste pi\u00f9 e che non deve esistere. Allora, dovremmo dire che chi attenta contro lo Stato non deve avere nessuna pena? Possiamo essere d\u2019accordo in quello che diceva l\u2019onorevole Sansone, di mantenere i limiti che aveva stabiliti il testo governativo, perch\u00e9 mi pare che pene da dodici a ventiquattro anni siano pi\u00f9 che sufficienti per mantenersi in un giusto limite. Ma non posso ammettere il concetto che questo tipo di reato, che \u00e8 mantenuto sempre nelle nostre legislazioni e nelle legislazioni di tutti gli Stati democratici, non debba essere mantenuto a difesa della democrazia, della Repubblica e della libert\u00e0 generale.<\/p><p>PRESIDENTE. Chiedo all\u2019onorevole Relatore di esprimere il parere della Commissione.<\/p><p>COLITTO, <em>Relatore.<\/em> Quello che ha detto l\u2019onorevole Perrone Capano desta anche la mia meraviglia, perch\u00e9 noi siamo qui riuniti per redigere la nuova Costituzione della Repubblica italiana, e mi sembra strano che proprio nel momento, in cui si redige questa Costituzione, si possa chiedere la soppressione di una norma, che costituisce la difesa della Costituzione che si sta formando. La norma riproduce, d\u2019altra parte, esattamente la corrispondente norma del Codice penale Zanardelli, e dall\u2019epoca in cui il Codice Zanardelli venne emanato fino ad oggi, nessuno ha mai scritto che si trattava di una norma vaga o generica, che meritava di essere soppressa.<\/p><p>Per quanto riguarda la pena, la Commissione rileva che secondo l\u2019articolo 283 del Codice Rocco era fissata la pena dell\u2019ergastolo. Il Governo ritenne tale pena esagerata e stabil\u00ec nel progetto una pena non inferiore ai 12 anni. La Commissione ha ritenuto di distaccarsi sia dal Codice Rocco sia dalla proposta del Governo, ed ha seguito una via di mezzo: non si \u00e8 fermata all\u2019ergastolo, non si \u00e8 fermata ai 12 anni, ed ha proposto la pena della reclusione non inferiore ai 20 anni. Ma \u00e8 evidente che la Commissione non ha nessuna ragione precisa per insistere sulla sua proposta. Provveda l\u2019Assemblea nel suo illuminato giudizio.<\/p><p>MACRELLI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>MACRELLI. Avevo chiesto di parlare prima del Guardasigilli e prima del Relatore. Forse al Presidente \u00e8 sfuggita la mia richiesta. Ad ogni modo esprimo ora il pensiero che avrei espresso allora, soprattutto dopo aver sentito da quel banco, e proprio dall\u2019onorevole Perrone Capano, quello che voi avete sentito: noi non dovremmo porre nella legge nessun articolo a difesa della Costituzione.<\/p><p>PERRONE CAPANO. Non ho detto questo.<\/p><p>MACRELLI. Questo \u00e8 il pensiero che ha espresso l\u2019onorevole Perrone Capano, e ritengo per lo meno strana la sua proposta.<\/p><p>Noi abbiamo un diritto e un dovere: quello di difendere le istituzioni nuove, sorte dalla libera coscienza del popolo italiano; abbiamo il diritto e il dovere di difendere la Costituzione che noi, rappresentanti del popolo, abbiamo dato e stiamo dando alla Repubblica.<\/p><p>Ora, non dimentichiamo che si tratta di modificare il disposto dell\u2019articolo 283 del famigerato Codice Rocco, che ha portato i suoi segni eversori, non soltanto nel campo del diritto costituzionale ma anche nel diritto pubblico e penale. Non dimentichiamo questo. \u00c8 l\u2019affermazione di una volont\u00e0 di forza e di violenza morale e materiale che si \u00e8 inclusa, non solo in questo articolo, ma in molti articoli del Codice penale.<\/p><p>E ricordo all\u2019onorevole Perrone Capano, come ricordo anche agli altri colleghi, che l\u2019articolo 283 riguardava non soltanto gli atti diretti a mutare la Costituzione dello Stato o la forma del Governo, ma anche l\u2019ordine di successione al trono coi mezzi non consentiti dalle ordinarie Costituzioni dello Stato; e si affermava questo principio: che qualunque atto, compiuto nei confronti della Costituzione, era punito con l\u2019ergastolo. La Repubblica \u00e8 generosa! Questo pensiero \u00e8 stato detto in altri tempi, da altri uomini, e noi ripetiamo lo stesso concetto, ma intendiamo difendere la Costituzione. Ecco perch\u00e9 noi voteremo la proposta della Commissione. Noi non abbiamo la libidine delle pene e delle punizioni, per\u00f2 abbiamo \u2013 ripeto \u2013 un dovere e un diritto: quello di difenderci preventivamente contro tutti e contro tutto.<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo in votazione l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Badini Confalonieri, inteso a sostituire le parole \u00ab\u00e8 punito con la reclusione non inferiore ai venti anni\u00bb, con le altre \u00ab\u00e8 punito con l\u2019ergastolo, e nei casi meno gravi, con la reclusione non inferiore ai dodici anni\u00bb.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pongo in votazione l\u2019articolo 283 nel testo del Governo:<\/p><p>\u00abChiunque commette un fatto diretto a mutare la Costituzione dello Stato o la forma del Governo, con mezzi non consentiti dall\u2019ordinamento costituzionale dello Stato, \u00e8 punito con la reclusione non inferiore a dodici anni\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>Segue l\u2019articolo 289. Si dia lettura del testo del Governo.<\/p><p>RICCIO, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00ab(<em>Attentato contro gli organi costituzionali<\/em>)<em>. \u2013<\/em> \u00c8 punito con la reclusione non inferiore a dieci anni, qualora non si tratti di un pi\u00f9 grave delitto, chiunque commette un fatto diretto a impedire, in tutto o in parte, anche temporaneamente:<\/p><p>1\u00b0) al Presidente della Repubblica, al Governo della Repubblica o al Presidente del Consiglio dei Ministri l\u2019esercizio delle attribuzioni o delle prerogative conferite dalla legge;<\/p><p>2\u00b0) all\u2019Assemblea Costituente o alle Assemblee legislative l\u2019esercizio delle loro funzioni.<\/p><p>\u00abLa pena \u00e8 della reclusione da uno a cinque anni se il fatto \u00e8 diretto soltanto a turbare l\u2019esercizio delle attribuzioni, prerogative o funzioni suddette\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. La Commissione ha proposto la seguente formulazione:<\/p><p>\u00ab(<em>Attentato contro gli organi costituzionali<\/em>)<em>. \u2013<\/em> E punito con la reclusione non inferiore a dieci anni, qualora non si tratti di un pi\u00f9 grave delitto, chiunque commette un fatto diretto a impedire, in tutto o in parte, anche temporaneamente:<\/p><p>1\u00b0) al Presidente della Repubblica o al Governo della Repubblica l\u2019esercizio delle attribuzioni o delle prerogative conferite dalla legge;<\/p><p>2\u00b0) all\u2019Assemblea Costituente o alle Assemblee legislative o ad una di queste l\u2019esercizio delle loro funzioni.<\/p><p>\u00abLa pena \u00e8 della reclusione da uno a cinque anni, se il fatto \u00e8 diretto soltanto a turbare l\u2019esercizio delle attribuzioni, prerogative o funzioni suddette\u00bb.<\/p><p>A questo articolo gli onorevoli Camangi, Chiostergi, Magrini, Macrelli, Zuccarini, Spallicci, Della Seta, Azzi, Facchinetti, Conti, Bellusci hanno proposto il seguente emendamento:<\/p><p>\u00abAl numero due, dopo la parola \u00ablegislative\u00bb inserire le parole \u00abnazionali e regionali\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Camangi ha facolt\u00e0 di svolgere l\u2019emendamento stesso.<\/p><p>CAMANGI. Rinunzio a svolgerlo, perch\u00e9 mi pare chiarissimo: si tratta di colmare una lacuna, poich\u00e9 \u00e8 nata anche l\u2019Assemblea regionale che ha le sue attribuzioni e che merita di avere la stessa tutela delle altre Assemblee legislative.<\/p><p>PRESIDENTE. Ha facolt\u00e0 di parlare l\u2019onorevole Ministro di grazia e giustizia.<\/p><p>GRASSI, <em>Ministro di grazia e giustizia. <\/em>Dichiaro di accettare la modifica della Commissione con la quale si toglie una figura particolare al Presidente del Consiglio. Siccome, effettivamente, la figura del Primo Ministro \u00e8 quella di un <em>primus inter pares<\/em>, trovo giusto che si possa accettare la soppressione di un titolo particolare per il Capo del Governo.<\/p><p>Per quanto riguarda la modifica proposta dagli onorevoli Camangi ed altri, che vorrebbero aggiungere le parole \u00abnazionali e regionali\u00bb, io avrei qualche preoccupazione a questo riguardo.<\/p><p>Noi stiamo difendendo le istituzioni dello Stato; ancora non so se possiamo considerare le Assemblee regionali come una istituzione dello Stato. Noi ci manteniamo, in ogni modo, nella forma mantenendo la vecchia tradizione, la vecchia legge. Se domani nella riforma del Codice penale si vorr\u00e0 estendere la tutela anche alle Assemblee regionali, esamineremo il problema; ma in questo momento dare alle Assemblee regionali le prerogative delle Assemblee legislative non so se possiamo farlo.<\/p><p>Quindi, sarei per il mantenimento del testo presentato dal Governo ed accettato dalla Commissione.<\/p><p>PRESIDENTE. Chiedo all\u2019onorevole Relatore di esprimere il parere della Commissione.<\/p><p>COLITTO, <em>Relatore.<\/em> Date le dichiarazioni del Ministro, penso che possa essere sottoposto a votazione il testo proposto dalla Commissione.<\/p><p>Il testo proposto dalla Commissione diversifica da quello presentato dal Governo in due punti: uno di sostanza e l\u2019altro di forma.<\/p><p>La Commissione ha tolto al numero uno le parole \u00abe al Presidente del Consiglio dei Ministri\u00bb ed ha aggiunto al numero due alle parole \u00aball\u2019Assemblea Costituente o alle Assemblee legislative\u00bb queste altre \u00abo ad una di queste\u00bb, anche per euritmia legislativa, essendo dette parole anche nell\u2019articolo 290.<\/p><p>Poich\u00e9, come ho detto, il Ministro ha accettato le modifiche apportate dalla Commissione al testo governativo, ritengo, ripeto, che si possa mettere in votazione il testo della Commissione. Circa, poi, il rilievo formulato dal collega onorevole Camangi, io mi permetto di osservare che indubbiamente gli attentati del genere di quelli previsti dall\u2019articolo in esame all\u2019attivit\u00e0 dei Consigli regionali \u00e8 opportuno che siano previsti da una disposizione di legge. Penso, tuttavia, che non sia il caso di occuparsene ora, perch\u00e9 noi adesso stiamo discutendo dell\u2019articolo 289 del Codice penale, che prevede gli attentati agli organi costituzionali dello Stato, e tali le Assemblee regionali non possono essere considerate.<\/p><p>Vorrei, quindi, pregare l\u2019onorevole Camangi di rinviare ad altra sede la sua proposta.<\/p><p>PRESIDENTE. Avverto che l\u2019onorevole Sansone ha presentato un emendamento tendente a sopprimere il n. 1 dell\u2019articolo 289. Ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>SANSONE. Onorevoli colleghi, \u00e8 stato poc\u2019anzi respinto l\u2019emendamento soppressivo dell\u2019onorevole Ruggiero: io mi permetto tuttavia di osservare che ora ci troviamo esattamente di fronte ad un duplicazione, in quanto noi, con l\u2019articolo 277 che abbiamo approvato, abbiamo gi\u00e0 previsto i casi dell\u2019attentato alla libert\u00e0 del Presidente della Repubblica.<\/p><p>Il dire quindi adesso che \u00e8 punito con la reclusione non inferiore ai dieci anni, qualora non si tratti di un pi\u00f9 grave delitto, chiunque commetta un fatto diretto ad impedire, in tutto o in parte, con quello che segue, mi sembra del tutto pleonastico, nel senso che noi, con questo testo, implicitamente alludiamo non ad altro che a quell\u2019attentato alla libert\u00e0 di cui all\u2019articolo 287. (<em>Commenti<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>No, onorevoli colleghi: dovete scusarmi. Si intende che l\u2019emendamento potr\u00e0 anche essere respinto, insisto per\u00f2 su di esso perch\u00e9 sono convinto che questa discussione, sia pure breve, potr\u00e0 darci un elemento interpretativo.<\/p><p>ANGELINI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>ANGELINI. Mi permetto di dichiarare che a me pare che le osservazioni fatte dall\u2019onorevole Ministro e dall\u2019onorevole Relatore della Commissione a proposito dell\u2019emendamento presentato dal collega onorevole Camangi non siano esatte. L\u2019articolo 2 parla infatti di Assemblea Costituente e di Assemblee legislative, per l\u2019esercizio delle loro funzioni. Ora, noi abbiamo approvato degli articoli della Costituzione i quali commettono il potere legislativo, per certe determinate materie, alle Assemblee regionali.<\/p><p>Quella stessa tutela quindi che noi dobbiamo stabilire nei confronti della Camera dei deputati e del Senato io ritengo debba essere anche di conseguenza estesa alle Assemblee regionali, in quanto esse hanno il potere legislativo.<\/p><p>PRESIDENTE. Invito l\u2019onorevole Ministro Guardasigilli a esprimere l\u2019avviso del Governo sull\u2019emendamento dell\u2019onorevole Sansone.<\/p><p>GRASSI, <em>Ministro di grazia e giustizia. <\/em>Vorrei pregare l\u2019onorevole Sansone di non insistere sul suo emendamento, giacch\u00e9 la situazione giuridica prevista in questo articolo \u00e8 assolutamente diversa da quella contemplata negli altri. In quelli, infatti, noi abbiamo previsto gli attentati ad una libert\u00e0 prima fisica, poi, nell\u2019altro articolo, morale del Presidente; qui invece si prevede il Presidente non gi\u00e0 come persona fisica, ma come organo costituzionale, si prevede cio\u00e8 la Presidenza in se stessa.<\/p><p>Un impedimento dell\u2019esercizio della funzione costituzionale propria del Presidente della Repubblica \u00e8 un reato che si configura evidentemente a s\u00e9. Si tratta dunque di un articolo che, come dicevo, prevede la figura del Presidente in quanto organo costituzionale.<\/p><p>Ho inteso l\u2019onorevole Angelini associarsi alla proposta dell\u2019onorevole Camangi. Vorrei osservare che, siccome si tratta di un articolo di Codice penale, quindi di legge in cui diamo disposizioni punitive per reati contro gli organi costituzionali, non mi pare sia il caso di estendere il principio per dire se una Regione dev\u2019essere compresa o no. Questo lo dir\u00e0 il nuovo Codice penale, e la questione sar\u00e0 dunque decisa in quella sede. Del resto non credo che non occupandosene ora si far\u00e0 un gran torto alle Regioni.<\/p><p>Decideremo dunque in un altro momento se la Regione debba essere considerata come organo costituzionale per s\u00e9 stante, ma per ora vorrei che ci mantenessimo nei limiti gi\u00e0 stabiliti.<\/p><p>PRESIDENTE. Prego l\u2019onorevole Relatore di esprimere il parere della Commissione sulla proposta dell\u2019onorevole Sansone.<\/p><p>COLITTO, <em>Relatore.<\/em> All\u2019onorevole Sansone, che \u00e8 un sottile giurista, non posso non ricordare che l\u2019articolo 279 considera il Capo dello Stato nell\u2019esercizio delle sue funzioni e l\u2019articolo 277 il Capo dello Stato fuori delle sue funzioni.<\/p><p>DOMINED\u00d2. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>DOMINED\u00d2. Per quanto riguarda la proposta di soppressione delle sanzioni penali a tutela della persona del Presidente del Consiglio, dichiaro, anche a nome degli amici del mio Gruppo, che noi, in coerenza di quanto abbiamo gi\u00e0 sostenuto nella Commissione dei 75, riteniamo che debba essere espressamente menzionata nella norma in esame anche la figura del Presidente del Consiglio. Per quanto lo si voglia considerare come <em>primus inter pares<\/em>, egli sarebbe sempre un organo, e nell\u2019assunzione delle responsabilit\u00e0 inerenti all\u2019esercizio del suo potere si spiega la necessit\u00e0 della tutela penale.<\/p><p>Ma noi riteniamo che ci sia qualcosa di diverso e di pi\u00f9 del <em>primus inter pares<\/em>, se \u00e8 vero che proprio in questi giorni abbiamo approvato in sede costituzionale il concetto per cui il Presidente del Consiglio dirige la politica del Governo e ne assume la responsabilit\u00e0.<\/p><p>Quindi mi permetto richiamare l\u2019attenzione dell\u2019Assemblea sulla necessit\u00e0 che la decisione che stiamo per prendere in sede di legge speciale risulti armonica coi criteri sanciti in sede costituzionale.<\/p><p>Contemplata pertanto la figura giuridica e costituzionale del Presidente del Consiglio, quale tutore e titolare del potere di coordinamento, credo che in conseguenza noi siamo dinanzi ad un soggetto che debba essere suscettibile di tutela penale autonoma.<\/p><p>Per questi motivi chiediamo che sia messo ai voti anche il testo del Governo, per il quale noi voteremo.<\/p><p>GRASSI, <em>Ministro di grazia e giustizia. <\/em>Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>GRASSI, <em>Ministro di grazia e giustizia. <\/em>Vorrei chiarire meglio la questione all\u2019onorevole Domined\u00f2. Il testo governativo parlava del Presidente della Repubblica, del Governo della Repubblica e del Presidente del Consiglio. La Commissione ha detto: siccome il Governo della Repubblica si personifica nella persona del Presidente del Consiglio principalmente, e poi negli altri membri del Governo, non vi \u00e8 necessit\u00e0 di ripetere \u00abPresidente del Consiglio\u00bb come se fosse una figura separata. Questa spiccata separazione aveva invece ragion d\u2019essere nel testo precedente, perch\u00e9 allora si trattava del Capo del Governo duce del fascismo che rappresentava una figura indipendente dal Governo stesso.<\/p><p>Un attentato che si compia contro le attribuzioni del Governo comprende essenzialmente il Presidente del Consiglio. Quindi \u00e8 inutile fare questa separazione e questa ripetizione, che non corrispondono pi\u00f9 a quella separazione che c\u2019era il passato.<\/p><p>Per questi motivi io prego l\u2019Assemblea di accettare la proposta fatta dalla Commissione.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Relatore insiste?<\/p><p>COLITTO, <em>Relatore.<\/em> La Commissione insiste sul suo testo.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Domined\u00f2, che ha fatto suo il testo del Governo, lo mantiene?<\/p><p>DOMINED\u00d2. Lo mantengo.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Sansone mantiene il suo emendamento?<\/p><p>SANSONE. Lo ritiro.<\/p><p>PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell\u2019articolo 289 nel testo della Commissione.<\/p><p>Pongo in votazione le parole:<\/p><p>\u00ab<em>Attentato contro gli organi costituzionali. <\/em>\u2013 \u00c8 punito con la reclusione non inferiore a dieci anni, qualora non si tratti di un pi\u00f9 grave delitto, chiunque commette un fatto diretto ad impedire, in tutto o in parte, anche temporaneamente:<\/p><p>1\u00b0) al Presidente della Repubblica\u00bb.<\/p><p>(<em>Sono approvate<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pongo in votazione le parole:<\/p><p>\u00abo al Presidente del Consiglio dei Ministri\u00bb, di cui al testo del Governo, fatto proprio dall\u2019onorevole Domined\u00f2.<\/p><p>(<em>Dopo prova e controprova, non sono approvate<\/em>).<\/p><p>Pongo in votazione le rimanenti parole dell\u2019alinea.<\/p><p>\u00abo al governo della Repubblica l\u2019esercizio delle attribuzioni o delle prerogative conferite dalla legge\u00bb.<\/p><p>(<em>Sono approvate<\/em>).<\/p><p>Pongo ai voti il secondo alinea del primo comma:<\/p><p>\u00aball\u2019Assemblea Costituente o alle Assemblee legislative o ad una di queste l\u2019esercizio delle loro funzioni\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>Pongo ai voti l\u2019emendamento Camangi, tendente ad inserire dopo le parole \u00abAssemblee legislative\u00bb le altre: \u00abnazionali e regionali\u00bb.<\/p><p>(<em>Dopo prova e controprova, e votazione per divisione, \u00e8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>COLITTO, <em>Relatore.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>COLITTO, <em>Relatore.<\/em> Data la votazione test\u00e9 fatta dall\u2019Assemblea, penso che debba essere correlativamente modificato il titolo dell\u2019articolo. Nel titolo si parla di attentati contro gli organi costituzionali. Ora, se \u00e8 esatto che le assemblee regionali non sono tali, \u00e8 necessario che si aggiunga nel titolo: \u00abe contro le Assemblee regionali\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Votiamo ora l\u2019ultimo comma; poi voteremo l\u2019intitolazione dell\u2019articolo.<\/p><p>Pongo in votazione l\u2019ultimo comma:<\/p><p>\u00abLa pena \u00e8 della reclusione da uno a cinque anni se il fatto \u00e8 diretto soltanto a turbare l\u2019esercizio delle attribuzioni, prerogative o funzioni suddette\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato \u2013 L\u2019articolo \u00e8 cos\u00ec approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>L\u2019onorevole Relatore propone che l\u2019intitolazione dell\u2019articolo sia modificata in questo senso: \u00abAttentato contro gli organi costituzionali e contro le assemblee regionali\u00bb.<\/p><p>Pongo in votazione questa proposta.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo all\u2019articolo 290: se dia lettura nel testo del Governo.<\/p><p>RICCIO, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00ab<em>Vilipendio delle istituzioni costituzionali. \u2013 <\/em>Chiunque pubblicamente vilipende l\u2019Assemblea Costituente o le Assemblee legislative o una di queste, ovvero il Governo, o l\u2019Ordine giudiziario, \u00e8 punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.<\/p><p>\u00abLa stessa pena si applica a chi pubblicamente vilipende le Forze armate dello Stato\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. La Commissione ha proposto la seguente dizione:<\/p><p>\u00ab<em>Vilipendio della Repubblica e delle istituzioni costituzionali. \u2013 <\/em>Chiunque pubblicamente vilipende la Repubblica o le istituzioni costituzionali \u00e8 punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.<\/p><p>\u00abLa stessa pena si applica a chi pubblicamente vilipende l\u2019Ordine giudiziario o le Forze armate dello Stato\u00bb.<\/p><p>GRASSI, <em>Ministro di grazia e giustizia.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>GRASSI, <em>Ministro di grazia e giustizia. <\/em>Mantengo il testo governativo; accetto solo che si aggiungano nel titolo le parole: \u00abdella Repubblica\u00bb. L\u2019articolo parlava della corona. La corona \u00e8 un istituto singolo, mentre la Repubblica \u00e8 l\u2019insieme delle istituzioni. Non posso accettare per\u00f2: \u00abe delle istituzioni costituzionali\u00bb in genere. Bisogna precisare quali sono, per stabilire il reato. La forma del Governo era invece \u00abl\u2019Assemblea Costituente o le Assemblee legislative o una di queste, ovvero il Governo, o l\u2019ordine giudiziario\u00bb. Vorrei si mantenesse il testo del Governo.<\/p><p>PRESIDENTE. Ha facolt\u00e0 di parlare l\u2019onorevole Relatore per esprimere il parere della Commissione.<\/p><p>COLITTO, <em>Relatore.<\/em> La Commissione parla nel testo da essa proposto di \u00abistituzioni costituzionali\u00bb. Nella relazione, per\u00f2, si \u00e8 chiarito che con le parole predette si era creduto di usare una formula sintetica al posto di una elencazione. Se vogliamo abbandonare la formula della Commissione e specificare le istituzioni tutelate, facciamo pure. La Commissione non si oppone. Nella dizione del testo governativo si parla di Assemblea Costituente, di Assemblee legislative e del Governo. Non credo che si debbano fare aggiunte.<\/p><p>PRESIDENTE. Allora aderisce al testo governativo?<\/p><p>COLITTO, <em>Relatore.<\/em> Aderisco.<\/p><p>PRESIDENTE. Gli onorevoli Boldrini, Moscatelli, Longo, Barontini Ilio, Farina, Cavallotti, Barontini Anelito, Secchia, Lussu e Scotti Alessandro hanno proposto il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Dopo le parole:<\/em> le Forze armate dello Stato, <em>aggiungere:<\/em> e quelle della liberazione\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Boldrini ha facolt\u00e0 di svolgere l\u2019emendamento.<\/p><p>BOLDRINI. La ragione per cui abbiamo presentato questo emendamento \u00e8 di carattere profondamente morale. Sono due anni che assistiamo alla campagna di calunnie e di svalorizzazione della resistenza italiana. Sono due anni che assistiamo alla campagna di improperi contro gli uomini della liberazione: campagna di diffamazione senza scrupoli, che \u00e8 arrivata fino al paradosso di dire che la guerra della resistenza non \u00e8 esistita; campagna di diffamazione che ha fatto del male ai nostro Paese all\u2019interno, ma soprattutto ha fatto del male al nostro Paese all\u2019estero. Molti di voi, che hanno avuto contatti con rappresentanti di altri Paesi, si saranno sentiti chiedere: \u00abMa come, voi in Italia avete fatto la guerra di liberazione? Ma quale guerra di liberazione, quando la vostra stampa la diffama?\u00bb.<\/p><p>Ma chi diffama questa guerra di liberazione? \u00c8 forse il popolo? No certamente. Se desiderate la dimostrazione pratica, guardate alla manifestazione dell\u2019ultimo 25 aprile in cui diecine di migliaia di cittadini sono scesi sulle piazze d\u2019Italia per ricordare l\u2019insurrezione vittoriosa!<\/p><p>Chi offende allora la guerra di liberazione? Sono quegli uomini che oggi vorrebbero attentare alla Repubblica, alla democrazia.<\/p><p>Ebbene, voi state per approvare una legge per la difesa della Repubblica; ma prima di tutto dovete tutelare l\u2019onore di coloro, che hanno riscattato il Paese ed hanno dato la possibilit\u00e0 di creare la Repubblica e di convocare l\u2019Assemblea Costituente. (<em>Applausi a sinistra<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Volete approvare una legge, che impedisca fra l\u2019altro il vilipendio delle Forze armate? Ebbene, signori, le Forze armate non hanno forse ereditato lo spirito della resistenza? Non hanno esse stesse preso parte alla resistenza? Ricordate il contributo della marina e di alcuni gruppi dell\u2019esercito: battaglia di porta San Paolo, battaglia di Piombino, di Lero, di Cefalonia; ricordate il contributo dato dall\u2019aviazione! Molti degli ufficiali, che oggi sono nelle Forze armate, non hanno forse militato nelle forze della resistenza?<\/p><p>Ed allora noi saremmo di fronte a questa situazione: che, da una parte, vogliamo tutelare il patrimonio morale delle Forze armate e, dall\u2019altra, permettiamo che una pagina di storia, che \u00e8 storia delle Forze armate, venga vilipesa. I reduci di Cefalonia e di Lero hanno chiesto di essere partigiani <em>ad honorem<\/em>. \u00c8 un titolo di onore per gli ufficiali dell\u2019esercito, della marina e dell\u2019aviazione essere partigiani, tanto che essi portano il nastrino della guerra partigiana.<\/p><p>Signori, se da una parte volete difendere il patrimonio morale delle Forze armate, dovete difendere anche il patrimonio della guerra di liberazione, perch\u00e9 queste due cose sono inscindibili, sono unite l\u2019una all\u2019altra. Ma credo ci sia soprattutto una ragione altamente morale che deve far accettare l\u2019emendamento proposto, e cio\u00e8 deve essere una riparazione solenne che l\u2019Assemblea Costituente deve fare, una riparazione solenne verso coloro che sono caduti, verso le famiglie dei nostri Caduti, le quali oggi, pur attendendo da mesi e mesi la pensione, vogliono soprattutto una parola di riconoscenza dal Paese. Deve essere una riparazione solenne verso tutti coloro che hanno dato il loro contributo di sangue e di sacrificio per il riscatto nazionale. Deve essere soprattutto una difesa del testamento morale della resistenza, scritto da uomini di tutte le correnti politiche, da Galimberti a Don Morosini, dal colonnello Montezemolo a Buozzi; da Curiel a Dante di Nanni, testamento morale scritto da centinaia e centinaia di donne con alla testa Irma Bandiera. Signori, \u00e8 la difesa della pagina di storia del secondo Risorgimento italiano. Fate questo atto di riparazione solenne. Esso sar\u00e0 un atto dignitoso dell\u2019Assemblea Costituente italiana. Non dimenticate la seduta tempestosa del 18 marzo 1861, quando Garibaldi chiese che fosse rispettato l\u2019onore delle Camicie Rosse; allora si vot\u00f2 contro; il Paese ne ha per\u00f2 fatto solenne ammenda; le nuove generazioni dal 1861 in poi si sono educate allo spirito della resistenza garibaldina. Fate che oggi non succeda quello che successe allora. Fate che il vostro voto sia voto di fiducia verso coloro che hanno combattuto, un voto di riparazione verso coloro che hanno dato il loro supremo sacrificio, un voto che ponga finalmente il suggello pi\u00f9 solenne nella pagina della liberazione nazionale. (<em>Vivissimi applausi a sinistra<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Ruggiero ha presentato il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Aggiungere, in fine, il seguente comma: <\/em>La pena \u00e8 aumentata se il vilipendio viene commesso al cospetto delle dette istituzioni\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Ruggiero ha facolt\u00e0 di svolgere il suo emendamento.<\/p><p>RUGGIERO. Osservo che forse \u00e8 necessario configurare questo caso, perch\u00e9 era gi\u00e0 configurato nell\u2019articolo 123 del Codice penale del 1889 e perch\u00e9 configurato in tutti i Codici. Vi \u00e8 di pi\u00f9: la tutela che si chiede per le istituzioni di carattere costituzionale \u00e8 gi\u00e0 sancita in tutti i Codici, anche per le istituzioni che non rivestono un carattere propriamente costituzionale. Per questo motivo chiedo che l\u2019emendamento venga accolto ipotizzando questo un aggravamento del vilipendio, con necessari conseguenti aumenti di pena.<\/p><p>LA ROCCA. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>LA ROCCA. Signor Presidente, prendo la parola unicamente perch\u00e9 credo che sia pi\u00f9 opportuno votare sul testo della Commissione. La ragione \u00e8 questa: noi ci rendiamo perfettamente conto dello scopo di questo disegno di legge, che tende semplicemente ad adeguare la legislazione penale alla nuova situazione. Non entriamo nel merito, perch\u00e9 questo articolo costituisce, a nostro modo di vedere, una delle questioni pi\u00f9 delicate dell\u2019attuale disegno di legge in votazione e meriterebbe una discussione ampia e minuta. Ma il concetto fondamentale \u00e8 questo: che non si \u00e8 d\u2019accordo sull\u2019interpretazione del famoso \u00abvilipendio\u00bb, e poich\u00e9 l\u2019interpretazione pu\u00f2 essere quanto mai elastica e non \u00e8 possibile stabilire i confini tra ingiuria, oltraggio, offesa e vilipendio e non \u00e8 neanche possibile stabilire quali sono gli oggetti di questa tutela, crediamo che non sia opportuno cristallizzarci in una elencazione categorica e tassativa. Lasciamo, pertanto, che l\u2019oggetto della tutela sia l\u2019essenza degli istituti, come \u00e8 gi\u00e0 stato del resto largamente riconosciuto da tutta la dottrina, italiana e straniera. (<em>Commenti<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE. Mi pare, onorevole La Rocca, che l\u2019ordine del nostro lavoro con la sua proposta diventi complicato. La prego di rinunciare alla sua proposta, perch\u00e9 la votazione sull\u2019articolo 290 sar\u00e0 una votazione per commi e si potr\u00e0 pacificamente risolvere il problema con le votazioni sui singoli punti.<\/p><p>LA ROCCA. E appunto questa la ragione per la quale crediamo che non sia il caso di specificare e indicare gli organi che incarnerebbero queste famose istituzioni costituzionali e che sarebbe meglio lasciare questo all\u2019interpretazione della dottrina. (<em>Commenti<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>GRASSI, <em>Ministro di grazia<\/em> e <em>giustizia. <\/em>Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>GRASSI, <em>Ministro di grazia e giustizia.<\/em> Ho pregato la Commissione, la quale ha aderito, di tornare al testo governativo, perch\u00e9 \u00e8 indispensabile, per stabilire l\u2019esistenza di un reato, che si sappia se il reato esiste nei confronti di determinate istituzioni. Non solo, ma sorgerebbe un dubbio, se si adottasse la formula generica: \u00abcontro le dette istituzioni\u00bb; si potrebbe pensare che, perch\u00e9 il reato di vilipendio sorgesse, che esso fosse commesso contro tutte le istituzioni e non contro una soltanto, mentre noi quando specifichiamo e diciamo quali sono queste istituzioni verso cui il vilipendio costituisce un reato, mi pare che facciamo cosa lodevole, perch\u00e9 la tecnica legislativa deve essere precisa e perci\u00f2 in tal modo, con una maggiore specificazione, facciamo s\u00ec che il congegno sia perfettamente chiuso.<\/p><p>Quindi ho pregato la Commissione, che ha aderito, di accettare il testo presentato dal Governo, inserendo anche la Repubblica come complesso delle istituzioni, perch\u00e9 quando si dice Repubblica si colpisce tutto il complesso delle istituzioni. Comprendiamola pure; ma quando diciamo istituzioni costituzionali dobbiamo dire quali sono quelle che, offese, costituiscono vilipendio, e dobbiamo dirlo anche specificatamente perch\u00e9, secondo la formula, potrebbe sembrare che il vilipendio ad una sola di queste non costituisca reato.<\/p><p>LA ROCCA. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>LA ROCCA. Ricordo al Ministro di grazia e giustizia che la formula proposta dalla Commissione \u00e8 la stessa formula del Codice Zanardelli, che era poi la formula tratta dal progetto del 1887, sebbene pi\u00f9 ristretta. E nessuno, credo, potr\u00e0 ritenere che la formula del progetto Zanardelli non fosse inspirata a criteri di democrazia o che non volesse tutelare determinate istituzioni.<\/p><p>PRESIDENTE. Quale \u00e8 il parere della Commissione?<\/p><p>COLITTO, <em>Relatore.<\/em> Fra l\u2019opinione del Ministro e quella dell\u2019onorevole La Rocca non vedo contrasto. Dicono tutti e due, a mio avviso, la stessa cosa. L\u2019onorevole La Rocca ritiene che si debba usare una formula sintetica ed il Ministro pensa che si debba specificare. Ora, se l\u2019onorevole La Rocca affermasse che, oltre gli organi costituzionali indicati dal Ministro, esistessero altri organi costituzionali meritevoli di tutela, io comprenderei il suo atteggiamento, ma quando egli questo non afferma, io credo che si possa usare la formula indicata dal Ministro,.<\/p><p>PRESIDENTE. Poich\u00e9 il Ministro ed il Relatore sono d\u2019accordo, penso che si debba votare sul testo governativo. Prego ora l\u2019onorevole Ministro di volere esprimere il suo avviso sugli emendamenti Boldrini e Ruggiero.<\/p><p>GRASSI, <em>Ministro di grazia e giustizia.<\/em><\/p><p>Il mio parere \u00e8 questo: non c\u2019\u00e8 dubbio che da parte dell\u2019Assemblea e da parte del Governo vi debba essere la massima riverenza possibile verso le forze della liberazione, ma pu\u00f2 darsi che la situazione giuridica non sia completamente a posto. I reati in parola sono messi sotto il titolo di reati contro la personalit\u00e0 dello Stato, ed io non so se le forze della liberazione possono considerarsi come organi della personalit\u00e0 dello Stato. Comunque, io mi rimetto all\u2019Assemblea. Vi \u00e8 poi un\u2019osservazione di carattere tecnico; le forze della liberazione, per quanto siano state organizzate ed abbiano avuto la loro forma giuridica, non so se oggi rappresentano una forma giuridica del Governo e se ci sia qualche organo che le rappresenti giuridicamente. L\u2019esercito, la marina e l\u2019aeronautica hanno i loro rappresentanti e possono costituirsi in giudizio per chiedere l\u2019azione penale. Non so se le forze della liberazione possono fare altrettanto.<\/p><p><em>Una voce al centro.<\/em> C\u2019\u00e8 l\u2019A.N.P.I.<\/p><p>GRASSI, <em>Ministro di grazia e giustizia. <\/em>Mi rimetto all\u2019Assemblea. Le forze della liberazione devono avere una tutela, ma non so se tecnicamente o giuridicamente si possa inserire questa tutela in un articolo di questa legge.<\/p><p>Quanto all\u2019emendamento dell\u2019onorevole Ruggiero non so come si potrebbe fare un reato al cospetto della Repubblica! Mi pare che sia un po\u2019 difficile precisare e mi sembra un po\u2019 esagerato aggiungere quest\u2019aggravante.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Relatore ha facolt\u00e0 di esprimere il parere della Commissione.<\/p><p>COLITTO, <em>Relatore.<\/em> Circa l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Ruggiero mi associo a ci\u00f2 che ha detto l\u2019onorevole Ministro. Per quanto riguarda l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Boldrini, io devo confessare che, essendo qui solo a rappresentare la Commissione, mi trovo in una specie di disagio spirituale. Posso esprimere il mio parere personale, ma non il parere della Commissione.<\/p><p>Il mio parere personale \u00e8 questo. Se debbo interrogare il mio cuore, allora io sottoscrivo senz\u2019altro quello che ha detto il collega Boldrini: ma, se debbo interrogare il mio criterio giuridico, debba dire di essere di diverso avviso. Perch\u00e9? Perch\u00e9 l\u2019articolo 290 del Codice penale, del quale ci stiamo occupando, prevede due categorie di istituzioni: quelle propriamente costituzionali, cio\u00e8 non subordinate ad alcun organo speciale, e le altre, che non sono costituzionali, ma alle stesse parificate quanto alla tutela.<\/p><p>Ora istituzioni sono indubbiamente l\u2019Ordine giudiziario e le Forze armate. Queste trovano la loro precisa identificazione giuridica nel Codice penale militare. Ma una identificazione giuridica, cos\u00ec come \u00e8 possibile per le Forze armate, non credo che sia possibile (mi posso ingannare) per le Forze della liberazione.<\/p><p>Questo, ripeto, \u00e8, per\u00f2, un mio pensiero personale. Prenda l\u2019Assemblea la decisione che crede.<\/p><p>PRESIDENTE. Chiedo all\u2019onorevole Ruggiero se mantiene il suo emendamento.<\/p><p>RUGGIERO. Lo mantengo.<\/p><p>PRESIDENTE. Chiedo all\u2019onorevole Boldrini se mantiene il suo emendamento.<\/p><p>BOLDRINI. Lo mantengo.<\/p><p>PRESIDENTE. Passiamo allora alla votazione. Pongo anzitutto in votazione il titolo dell\u2019articolo 290 nel testo del Governo:<\/p><p>\u00abVilipendio delle istituzioni costituzionali\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8<\/em> <em>approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pongo in votazione le parole:<\/p><p>\u00abChiunque pubblicamente vilipende l\u2019Assemblea Costituente\u00bb.<\/p><p>(<em>Sono approvate<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pongo in votazione le parole:<\/p><p>\u00abo le Assemblee legislative o una di queste\u00bb.<\/p><p>(<em>Sono approvate<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pongo in votazione le parole:<\/p><p>\u00abovvero il Governo\u00bb.<\/p><p>(<em>Dopo prova e controprova sono approvate<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pongo in votazione le parole:<\/p><p>\u00abo l\u2019Ordine giudiziario\u00bb.<\/p><p>(<em>Sono approvate<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pongo in votazione le parole:<\/p><p>\u00ab\u00e8 punito con la reclusione da sei mesi a tre anni\u00bb.<\/p><p>(<em>Sono approvate<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>COLITTO, <em>Relatore.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>COLITTO, <em>Relatore.<\/em> La Commissione ha ritenuto di parlare dell\u2019ordine giudiziario nel capoverso dell\u2019articolo, ritenendo che l\u2019Ordine giudiziario non fosse una istituzione costituzionale.<\/p><p>La Commissione si \u00e8 occupata dell\u2019Ordine giudiziario e lo ha contemplato nel capoverso, parlandone insieme con le Forze armate, e pensa che la proposta possa essere approvata.<\/p><p>GRASSI, <em>Ministro di grazia e giustizia. <\/em>Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>GRASS1, <em>Ministro di grazia e giustizia.<\/em> A differenza di quello che \u00e8 il punto di vista della Commissione, io invece ho dichiarato di mantenere la forma stabilita e presentata gi\u00e0 dal mio predecessore, in quanto \u00e8 funzione della sovranit\u00e0 quella di dare un giudizio. Mi pare d\u2019altra parte che sia impossibile venir meno a quello che \u00e8 un deliberato gi\u00e0 preso dall\u2019Assemblea.<\/p><p>PRESIDENTE. E evidente che non si pu\u00f2 mutar nulla di quanto \u00e8 stato stabilito dall\u2019Assemblea.<\/p><p>Pongo in votazione il secondo comma:<\/p><p>\u00abLa stessa pena si applica a chi pubblicamente vilipende le Forze armate dello Stato\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8<\/em> <em>approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pongo in votazione l\u2019emendamento Boldrini, tendente ad aggiungere, dopo le parole: \u00able Forze armate dello Stato\u00bb le altre: \u00abe quelle della liberazione\u00bb.<\/p><p>(<em>Dopo prova<\/em> e <em>controprova, \u00e8 approvato \u2013 Vivi, prolungati applausi a sinistra \u2013 Si grida:<\/em> Viva i partigiani!).<\/p><p><em>Una voce a sinistra.<\/em> Viva anche i partigiani della Democrazia cristiana! (<em>Applausi a sinistra<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>FABBRI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>FABBRI. Propongo che il titolo dell\u2019articolo sia completato, con l\u2019aggiunta delle parole:<\/p><p>\u00abe delle Forze armate\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Chiedo al Relatore di esprimere il proprio parere su questa proposta.<\/p><p>COLITTO, <em>Relatore.<\/em> Accetto.<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo in votazione il titolo dell\u2019articolo 290, con l\u2019emendamento Fabbri:<\/p><p>\u00abVilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle Forze armate\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pongo, ora, in votazione l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Ruggiero:<\/p><p>\u00ab<em>Aggiungere il seguente comma:<\/em><\/p><p>\u00abLa pena \u00e8 aumentata se il vilipendio viene commesso al cospetto delle dette istituzioni\u00bb.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>L\u2019articolo 290 \u00e8 cos\u00ec approvato.<\/p><p>Segue l\u2019articolo 298, per il quale la Commissione non ha proposto alcuna variante. Se ne dia lettura.<\/p><p>RICCIO, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00ab(<em>Offese contro i rappresentanti di Stati esteri<\/em>)<em>. \u2013<\/em> Le disposizioni dei tre articoli precedenti si applicano anche se i fatti, ivi preveduti, sono commessi contro rappresentanti di Stati esteri, accreditati presso il Governo della Repubblica, in qualit\u00e0 di Capi di missione diplomatica, a causa o nell\u2019esercizio delle loro funzioni\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Segue l\u2019articolo 313. Se ne dia lettura.<\/p><p>RICCIO, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00ab(<em>Autorizzazione o richiesta a procedimento<\/em>)<em>. \u2013<\/em> Per i delitti preveduti dagli articoli 244, 245, 265, 267, 269, 273, 274, 277, 278, 279, 287 e 288 non si pu\u00f2 procedere senza l\u2019autorizzazione del Ministro della giustizia.<\/p><p>\u00abParimenti non si pu\u00f2 procedere senza tale autorizzazione per i delitti preveduti dagli articoli 247, 248, 249, 250, 251 e 252, quando sono commessi a danno di uno Stato estero alleato o associato, a fine di guerra, allo Stato italiano.<\/p><p>\u00abPer il delitto preveduto nell\u2019articolo 290, quando \u00e8 commesso contro l\u2019Assemblea Costituente ovvero contro le Assemblee legislative, non si pu\u00f2 procedere senza l\u2019autorizzazione dell\u2019Assemblea contro la quale il vilipendio \u00e8 diretto. Negli altri casi non si pu\u00f2 procedere senza l\u2019autorizzazione del Ministro della giustizia.<\/p><p>\u00abI delitti preveduti dagli articoli 296, 297, 298 in relazione agli articoli 296 e 297, e dall\u2019articolo 299 sono punibili a richiesta del Ministro di grazia e giustizia\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. La Commissione ha proposto la seguente formulazione: Le modifiche riguardano il titolo e il terzo comma:<\/p><p>\u00abArt. 313. (<em>Autorizzazione a procedere o richiesta di procedimento<\/em>)<em>. \u2013<\/em> Per i delitti preveduti dagli articoli 244, 245, 265, 267, 269, 273, 274, 277, 278, 279, 287 e 288 non si pu\u00f2 procedere senza l\u2019autorizzazione del Ministro della giustizia.<\/p><p>\u00abParimenti non si pu\u00f2 procedere senza tale autorizzazione per i delitti preveduti dagli articoli 247, 248, 249, 250, 251 e 252, quando sono commessi a danno di uno Stato estero alleato o associato, a fine di guerra, allo Stato italiano.<\/p><p>\u00abPer il delitto preveduto nell\u2019articolo 290, quando \u00e8 commesso contro l\u2019Assemblea Costituente ovvero contro le Assemblee legislative o una di queste, non si pu\u00f2 procedere senza l\u2019autorizzazione dell\u2019Assemblea contro la quale il vilipendio \u00e8 diretto. Negli altri casi non si pu\u00f2 procedere senza l\u2019autorizzazione del Ministro della giustizia.<\/p><p>\u00abI delitti preveduti dagli articoli 296, 297, 298 in relazione agli articoli 296 e 297, e dall\u2019articolo 299 sono punibili a richiesta del Ministro della giustizia\u00bb.<\/p><p>Chiedo al Governo di dichiarare se accetta il testo della Commissione.<\/p><p>GRASSI, <em>Ministro di grazia e giustizia.<\/em> Accetto.<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo in votazione l\u2019articolo 313 nel testo proposto dalla Commissione ed accettato dal Governo.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>\u00c8 cos\u00ec approvato l\u2019articolo 2 del disegno di legge nel suo complesso.<\/p><p>Passiamo all\u2019articolo 3. Se ne dia lettura.<\/p><p>RICCIO, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abL\u2019articolo 127 del Codice penale \u00e8 sostituito dal seguente:<\/p><p>\u00abArt. 127. (<em>Richiesta di procedimento per offese al Presidente della Repubblica<\/em>)<em>. \u2013<\/em> Salvo quanto \u00e8 disposto nel titolo primo del libro secondo di questo Codice, qualora un delitto punibile a querela della persona offesa sia commesso in danno del Presidente della Repubblica, alla querela \u00e8 sostituita la richiesta del Ministro della giustizia\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. La Commissione propone soltanto di modificare cos\u00ec il titolo dell\u2019articolo 127 del Codice penale:<\/p><p>\u00abRichiesta di procedimento per delitti contro il Presidente della Repubblica\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Ministro di grazia e giustizia accetta il testo della Commissione?<\/p><p>GRASSI, <em>Ministro di grazia e giustizia. <\/em>Accetto.<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo in votazione l\u2019articolo 3 del disegno di. legge, con la modifica proposta dalla Commissione e accettata dal Governo.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo all\u2019articolo 4. Se ne dia lettura.<\/p><p>RICCIO, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abAi fini dell\u2019applicazione delle precedenti disposizioni, alla carica di Presidente della Repubblica \u00e8 equiparata quella di Capo provvisorio dello Stato\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. La Commissione ha proposto il seguente nuovo testo:<\/p><p>\u00abL\u2019articolo 280 del Codice penale, abrogato dal decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288, \u00e8 sostituito dal seguente:<\/p><p>\u00abArt. 280. (<em>Parificazione al Presidente della Repubblica di chi ne fa le veci<\/em>)<em>. \u2013<\/em> Agli effetti degli articoli 276, 277, 278, 279 e 289 sono parificati al Presidente della Repubblica chi ne fa le veci e il Capo provvisorio dello Stato\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Ministro di grazia e giustizia ha facolt\u00e0 di esprimere il parere del Governo.<\/p><p>GRASSI, <em>Ministro di grazia e giustizia. <\/em>Prego la Commissione di non insistere, perch\u00e9 non ritengo che si possa dedicare un articolo del Codice al Capo provvisorio dello Stato, trattandosi appunto di una figura meramente transitoria.<\/p><p>Il Codice deve statuire norme di carattere permanente e non deve occuparsi di materia contingente; d\u2019altro canto la formula proposta dalla Commissione \u00e8 tecnicamente inesatta, in quanto vorrebbe sostituire un articolo (il 280 del Codice penale) gi\u00e0 abrogato.<\/p><p>Forse la Commissione contempla il caso di colui che sostituisce il Presidente nei casi previsti dalla Costituzione. Ma allora si dovrebbero fare due articoli, il primo, l\u2019attuale articolo 4 previsto dal progetto e l\u2019altro \u2013 che potrebbe essere un articolo <em>bis \u2013 <\/em>del seguente tenore:<\/p><p>\u00abAgli effetti degli articoli 276, 277, 278, 279 e 289 \u00e8 parificato al Presidente della Repubblica chi ne fa le veci\u00bb.<\/p><p>Cos\u00ec distinguiamo le due formule: per il Capo provvisorio dello Stato manteniamo la formula transitoria del progetto e per il sostituto del Presidente la norma permanente \u2013 un articolo del Codice da collocare dopo l\u2019articolo 290 \u2013 nel senso che ho detto.<\/p><p>PRESIDENTE. La Commissione accetta?<\/p><p>COLITTO, <em>Relatore.<\/em> La Commissione mantiene il suo testo; non si oppone, tuttavia, a che, per il Capo provvisorio dello Stato, si faccia un articolo a parte.<\/p><p>GRASSI, <em>Ministro di grazia e giustizia. <\/em>Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>GRASSI, <em>Ministro di grazia e giustizia.<\/em><\/p><p>Le ipotesi che fa la Commissione sono due: una riguarda il Capo provvisorio dello Stato, e non pu\u00f2 non essere una disposizione transitoria, e l\u2019altra che parifica al Presidente della Repubblica chi ne fa le veci, e questa deve essere una norma permanente. Il Governo propone di mantenere l\u2019articolo 4 nel testo ministeriale, in quanto riguarda una norma transitoria, e per la parificazione al Presidente della Repubblica di chi ne fa le veci propone un articolo 290-<em>bis<\/em> del Codice penale.<\/p><p>COLITTO, <em>Relatore.<\/em> Accetto.<\/p><p>PRESIDENTE. Come l\u2019Assemblea ha udito, il Governo propone, e la Commissione accetta, di votare l\u2019articolo 4 nel testo ministeriale e di aggiungere un articolo 290-<em>bis<\/em>, da includere evidentemente nell\u2019articolo 2 del progetto, dopo l\u2019articolo 290 del Codice, del seguente tenore:<\/p><p>\u00abArticolo 290-<em>bis<\/em> (<em>Parificazione al Presidente della Repubblica di chi ne <\/em>f<em>a le veci<\/em>)<em>. \u2013 <\/em>Agli effetti degli articoli 276, 277, 278, 279 e 289 \u00e8 parificato al Presidente della Repubblica chi ne fa le veci\u00bb.<\/p><p>Questi due articoli saranno votati con riserva di coordinamento.<\/p><p>Pongo in votazione l\u2019articolo 4 nel testo ministeriale, del seguente tenore:<\/p><p>\u00abAi fini dell\u2019applicazione delle precedenti disposizioni, alla carica di Presidente della Repubblica \u00e8 equiparata quella di Capo provvisorio dello Stato\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pongo in votazione l\u2019articolo 290-<em>bis<\/em> del Codice, test\u00e9 letto.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo all\u2019articolo 5. Se ne dia lettura.<\/p><p>RICCIO, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abLa presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella <em>Gazzetta Ufficiale<\/em> della Repubblica\u00bb.<\/p><p>COLITTO, <em>Relatore.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>COLITTO, <em>Relatore.<\/em> Nella seduta del 16 marzo 1947 si disse che la presente legge \u00e8 una legge costituzionale. Allora la formula dell\u2019articolo 5 dovrebbe essere quella delle altre leggi costituzionali.<\/p><p>PERASSI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>PERASSI. In realt\u00e0 nel resoconto, al quale si richiama l\u2019onorevole Colitto, si legge la comunicazione che il Governo ha presentato direttamente all\u2019Assemblea, a norma dell\u2019articolo 3 del decreto 16 marzo 1946, tre disegni di leggi di carattere costituzionale. Il disegno di legge, che si sta approvando; \u00e8 uno di essi. Ma nel testo presentato dal Governo il disegno in questione non \u00e8 qualificato come disegno di legge costituzionale, come, invece, \u00e8 dichiarata legge costituzionale quella concernente la soppressione del Senato. Comunque, a prescindere da inesattezze formali, \u00e8 evidente che quella che abbiamo oggi discussa \u00e8 una legge che si limita a portare alcune modificazioni al Codice penale. Essa riguarda una materia che non \u00e8 costituzionale e perci\u00f2 non deve avere la forma di una legge costituzionale. La formula dell\u2019ultimo articolo, pertanto, deve essere quella usuale delle leggi ordinarie.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Colitto, insiste?<\/p><p>COLITTO. Non insisto.<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo in votazione l\u2019articolo 5, test\u00e9 letto, nel testo ministeriale.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo al titolo della legge. Se ne dia lettura.<\/p><p>RICCIO, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abModificazioni al Codice penale per la difesa delle istituzioni repubblicane\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. La Commissione propone di sostituirlo col seguente:<\/p><p>\u00abModificazioni al Codice penale per la parte riguardante i delitti contro le istituzioni costituzionali dello Stato\u00bb.<\/p><p>Chiedo al Governo di esprimere il proprio parere.<\/p><p>GRASSI, <em>Ministro di grazia e giustizia.<\/em> Il Governo accetta.<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo in votazione il titolo della legge nella formulazione proposta dalla Commissione ed accettata dal Governo.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>\u00c8 cos\u00ec esaurito l\u2019esame di questo disegno di legge. Chiedo all\u2019Assemblea l\u2019autorizzazione di procedere al coordinamento del disegno di legge.<\/p><p>(<em>Cos\u00ec rimane stabilito<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Se l\u2019Assemblea consente, questo e gli altri disegni di legge esaminati oggi, saranno votati a scrutinio segreto nella seduta antimeridiana di domani.<\/p><p>(<em>Cos\u00ec rimane stabilito<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Comunico che domani vi saranno due sedute, alle 10.30 e alle 16.<\/p><p>Interrogazioni con richiesta d\u2019urgenza.<\/p><p>PRESIDENTE. Comunico all\u2019Assemblea che sono state presentate alla Presidenza le seguenti interrogazioni, con richiesta d\u2019urgenza:<\/p><p>\u00abAl Ministro dei lavori pubblici, per sapere se non ritenga necessario revocare alla Societ\u00e0 Garigliano e suoi successori la concessione della costruzione del bacino idroelettrico del Taloro (Nuoro), gi\u00e0 iniziata e poi abbandonata, costruzione di importanza vitale per l\u2019avvenire industriale dell\u2019Isola. oltrech\u00e9 agricolo per la provincia di Nuoro e avente altres\u00ec \u2013 quale bacino a monte di quello del Tirso \u2013 la funzione importantissima di regolare le piene e impedire gli straripamenti che nella presente stagione provocano l\u2019allagamento di diecine di migliaia di ettari del pi\u00f9 fertile terreno isolano, distruggendo le semine o rendendo impossibili altri lavori agricoli autunnali.<\/p><p>\u00abMurgia\u00bb.<\/p><p>\u00abAl Ministro della pubblica istruzione, per sapere se, di fronte ad una modifica dell\u2019ordinamento degli studi dell\u2019Universit\u00e0 di Trieste da parte del Governo del territorio libero, corrisponda a verit\u00e0 quanto si afferma circa l\u2019intenzione del Governo italiano di non riconoscere pi\u00f9 pieno valore alle lauree rilasciate dall\u2019Ateneo triestino.<\/p><p>\u00abBettiol, Ermini, Colombo Emilio, Caronia, Colonnetti, Lazzati\u00bb.<\/p><p>\u00abAl Ministro delle finanze, per conoscere se, in considerazione dell\u2019attuale situazione del mercato dei titoli, non ravvisi l\u2019opportunit\u00e0 di rivedere la tabella dei valori medi dei titoli quotati in borsa da tenersi in calcolo ai fini dell\u2019imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, determinati a norma dell\u2019articolo 18 della legge 1\u00b0 settembre 1947, n. 828.<\/p><p>\u00abMarinaro\u00bb.<\/p><p>\u00abAl Ministro dei lavori pubblici, per conoscere quali ragioni impediscono l\u2019inizio dei lavori per la sistemazione delle fognature nel comune di Larino in provincia di Campobasso.<\/p><p>\u00abDetti lavori furono compresi nel programma di opere in favore del Molise sin dall\u2019ottobre 1946, per un importo di 10 milioni.<\/p><p>\u00abSuccessivamente l\u2019ingegnere capo del Genio civile in Campobasso dette formale assicurazione al sindaco di Larino che la detta somma era stata stanziata.<\/p><p>\u00abConseguentemente, a spese e cura del Comune interessato, fu redatto il progetto, trasmesso con sollecitudine al competente ufficio del Genio civile.<\/p><p>\u00abMa d\u2019improvviso \u2013 per ragioni che si ignorano \u2013 i fondi sono stati stornati. A beneficio di chi?<\/p><p>\u00abIn data 12 agosto 1947, in occasione della visita del Ministro Tupini a Larino, fu data formale assicurazione dal provveditore alle opere pubbliche della Campania e del Molise che i fondi erano invece tuttora a disposizione, motivo per cui era possibile eseguire i lavori. Fu richiesto, a tale scopo, il progetto che era stato gi\u00e0 trasmesso sin dal 18 giugno 1947.<\/p><p>\u00abSi apprende ora dagli uffici periferici che i lavori non sono compresi fra quelli da eseguirsi nel corrente esercizio, contrariamente alle assicurazioni date, anche di recente, dal Ministro.<\/p><p>\u00abTali stridenti contradizioni, oltre che inconcepibili, non giovano di certo a tranquillizzare la popolazione interessata che vede, con vivo rammarico, ancora una volta differita la soluzione di un vitale problema cittadino.<\/p><p>\u00abCamposarcuno\u00bb.<\/p><p>\u00abAl Ministro dei lavori pubblici, per conoscere quale ingegnere sia stato designato, ed in base a quali criteri, per i lavori relativi ai beni immobiliari di propriet\u00e0 dello Stato italiano in Varsavia.<\/p><p>\u00abNobile\u00bb.<\/p><p>\u00abAl Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri del tesoro e delle finanze, per sapere se non credano opportuno dare le disposizioni e adottare i provvedimenti necessari \u2013 di immediata esecuzione \u2013 perch\u00e9 siano esaurite nel pi\u00f9 breve termine le pratiche per le pensioni di guerra e degli infortunati civili.<\/p><p>\u00abMacrelli\u00bb.<\/p><p>Il Governo ha facolt\u00e0 di dichiarare quando intende rispondere.<\/p><p>GRASSI, <em>Ministro di grazia e giustizia. <\/em>Il Governo si riserva di comunicare quando intende rispondere a queste interrogazioni.<\/p><p>Interrogazioni e interpellanza.<\/p><p>PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni e di una interpellanza pervenute alla Presidenza.<\/p><p>RICCIO, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abIl sottoscritto chiede d\u2019interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per conoscere \u2013 in riferimento a una precedente interrogazione con richiesta di risposta scritta non apparsa esauriente all\u2019interrogante \u2013 quali provvedimenti intende adottare per gli insegnanti di educazione fisica provenienti dagli Istituti di magistero governativi e vincitori di regolari concorsi, estromessi dai ruoli dello Stato nel 1923 a seguito della riforma Gentile e passati alla dipendenza di un ente privato (ENEL) e poscia, con decreto del famigerato gerarca Ricci, liquidati a 55 anni, e cio\u00e8 10 anni prima del previsto, visto che il decreto legislativo 23 aprile 1947, mentre ha sistemato nei ruoli anche i provenienti dalle Accademie di Roma e di Orvieto, ha dimenticato di rendere giustizia alla categoria summenzionata e pi\u00f9 meritevole, attualmente ridotta ad esiguo numero (per cui non v\u2019\u00e8 da preoccuparsi di eventuali oneri finanziari), per i quali sarebbe opportuna e di giustizia la riassunzione in servizio al fine di potere utilizzare la loro provata capacit\u00e0 in vantaggio dell\u2019educazione fisica italiana ed anche a riparazione di un torto da essi ingiustamente subito.<\/p><p>\u00abVinciguerra\u00bb.<\/p><p>\u00abIl sottoscritto chiede d\u2019interrogare il Ministro di grazia e giustizia, per sapere quali provvedimenti intende prendere in favore degli agenti di custodia, i quali, bench\u00e9 il loro Corpo sia stato inquadrato con decreto legislativo n. 508 del 21 agosto 1945 fra i Corpi di polizia dello Stato e giuridicamente ed economicamente equiparato ad essi, ricevono un trattamento inferiore a quello degli agenti e militi degli altri Corpi. E se non ritiene che tale situazione svantaggiosa possa essere d\u2019impedimento al normale svolgimento delle funzioni degli agenti di custodia. (<em>L\u2019interrogante chiede la risposta scritta<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>\u00abLaconi\u00bb.<\/p><p>\u00abIl sottoscritto chiede d\u2019interrogare il Ministro dell\u2019agricoltura e delle foreste, per sapere:<\/p><p>1\u00b0) se sia a sua conoscenza che i proprietari terrieri sardi chiedono a mezzo procedimento giudiziario, ed ottengono, come gi\u00e0 diversi casi hanno dimostrato, la dismissione dei terreni degli affittuari e dei soci delle cooperative che applicano il decreto sulla diminuzione dei canoni di affitto in misura del 30 per cento, approvato dal Consiglio dei Ministri il 2 agosto 1947, perch\u00e9 tale decreto non \u00e8 stato ancora inserito nella <em>Gazzetta Ufficiale<\/em>;<\/p><p>2\u00b0) se gli sia pervenuta la notizia del vivo allarme che esiste fra i contadini i quali, impossibilitati anche per lo scarso raccolto dell\u2019annata, a versare interamente il canone di affitto, intendono opporsi alle sentenze dei Tribunali;<\/p><p>3\u00b0) e se ritenga intervenire con provvedimenti di urgenza. (<em>L\u2019interrogante chiede la risposta scritta<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>\u00abLaconi\u00bb.<\/p><p>\u00abIl sottoscritto chiede d\u2019interrogare il Ministro del tesoro, per conoscere le cause che ritardano enormemente i pagamenti per gli indennizzi e le requisizioni di guerra; e particolarmente per sapere i motivi per cui il competente ufficio di via Lucullo, 14, di Roma, non ha mai risposto alla domanda presentata dal signor Primo Bruno Volpi, delegato della ditta Lombardo Patricelli &amp; C. di Pescara, intesa a ottenere il pagamento per 185 mila mattoni requisiti dal comando militare inglese gi\u00e0 residente a Vasto. (<em>L\u2019interrogante chiede la risposta scritta<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>\u00abCanevari\u00bb.<\/p><p>\u00abI sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro della difesa, per conoscere se non ritenga opportuno modificare lo statuto del Circolo ufficiali delle Forze armate d\u2019Italia (Ente di diritto pubblico), e di ispirare il nuovo statuto alle esigenze democratiche e repubblicane dello Stato. E se non ritenga pertanto necessario, abrogato il decreto luogotenenziale 2 novembre 1945, n. 900, stabilire una nuova organizzazione interna che, inspirandosi al principio della perfetta uguaglianza, anche dal punto di vista formale, di tutti i soci, come tali, consenta la partecipazione degli elementi idonei, indipendentemente dal grado che rivestono alle cariche sociali e alla vita del Circolo. (<em>Gli interroganti chiedono la risposta scritta<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>\u00abLussu, Cevolotto, Azzi, Gasparotto\u00bb.<\/p><p>\u00abIl sottoscritto chiede di interrogare i Ministri delle finanze, del tesoro, dell\u2019interno, della marina mercantile e dell\u2019agricoltura e foreste, per sapere se non ritengano necessario far revocare al pi\u00f9 presto ogni autorizzazione concessa ai Comuni di istituire un diritto, nel limite massimo del 5 per cento del valore, sui prodotti della pesca e della molluschicoltura (a sensi dell\u2019articolo 10 del decreto legislativo presidenziale 29 marzo 1947, n. 177).<\/p><p>\u00abCi\u00f2 per il carattere aleatorio e stagionale della pesca e molluschicoltura; per gli oneri cui \u00e8 gi\u00e0 sottoposta la produzione ittica; per la concorrenza di prodotti ittici di importazione; per le limitazioni nell\u2019esercizio di pescare; oltre che per infinite ragioni economiche e sociali che consigliano di non gravare pi\u00f9 oltre il povero pescatore.(<em>L\u2019interrogante chiede la risposta scritta<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>\u00abBastianetto\u00bb.<\/p><p>\u00abIl sottoscritto chiede d\u2019interrogare il Ministro dell\u2019interno, sulle ragioni per le quali finora non \u00e8 stato emanato il regolamento per l\u2019applicazione del decreto legislativo 13 settembre, n. 253, relativo alla ricostituzione degli ordini delle professioni sanitarie, rilevando che la mancanza del regolamento impedisce l\u2019elezione degli organi direttivi degli ordini stessi, secondo gli articoli 22 e 24 del citato decreto, e lascia in carica a tempo indeterminato le Commissioni straordinarie nominate dai prefetti e dall\u2019Alto Commissario per l\u2019igiene e la sanit\u00e0 pubblica. (<em>L\u2019interrogante chiede la risposta scritta<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>\u00abDe Michele\u00bb.<\/p><p>\u00abIl sottoscritto chiede d\u2019interpellare il Ministro della pubblica istruzione, per conoscere se, contrariamente al voto gi\u00e0 espresso dal Consiglio superiore, intenda riaprire le iscrizioni alle Facolt\u00e0 universitarie di scienze politiche.<\/p><p>\u00abMarchesi\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. La prima interrogazione sar\u00e0 iscritta all\u2019ordine del giorno e svolta al suo turno, trasmettendosi ai Ministri competenti le altre per le quali si chiede la risposta scritta.<\/p><p>Cos\u00ec pure la interpellanza sar\u00e0 iscritta all\u2019ordine del giorno, qualora il Ministro interessato non vi si opponga nel termine regolamentare.<\/p><p>La seduta termina alle 21.20.<\/p><p>Ordine del giorno per le sedute di domani.<\/p><p>Alle ore 10.30 e alle 16:<\/p><ol><li>\u2013 Discussione del disegno di legge:<\/li><\/ol><p>Revoca dall\u2019impiego per mancata fede al giuramento. (21).<\/p><ol start=\"2\"><li>\u2013 Votazione a scrutinio segreto di cinque disegni di legge.<\/li><li>\u2013 Seguito della discussione sul progetto di Costituzione della Repubblica italiana.<\/li><\/ol>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE CCLXXV. SEDUTA DI MARTED\u00cc 28 OTTOBRE 1947 PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TERRACINI indi DEI VICEPRESIDENTI BOSCO LUCARELLI E CONTI INDICE Disegno di legge (Discussione e approvazione):. 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