{"id":2261,"date":"2023-09-17T15:21:10","date_gmt":"2023-09-17T13:21:10","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=2261"},"modified":"2023-10-21T16:12:23","modified_gmt":"2023-10-21T14:12:23","slug":"pomeridiana-di-venerdi-24-ottobre-1947","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=2261","title":{"rendered":"POMERIDIANA DI VENERD\u00cc 24 OTTOBRE 1947"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"2261\" class=\"elementor elementor-2261\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-15170b4 elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"15170b4\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-ade5403\" data-id=\"ade5403\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-a017ee3 elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"a017ee3\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/19471025_1.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-0340da1 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"0340da1\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>CCLXXII.<\/p><p>SEDUTA POMERIDIANA DI VENERD\u00cc 24 OTTOBRE 1947<\/p><p>PRESIDENZA DEL PRESIDENTE <strong>TERRACINI<\/strong><\/p><p>indi<\/p><p>DEI VICEPRESIDENTI <strong>TARGETTI<\/strong> E <strong>BOSCO<\/strong> <strong>LUCARELLI<\/strong><\/p><p><strong>INDICE<\/strong><\/p><p><strong>Congedi:<\/strong><\/p><p>Bosco Lucarelli<\/p><p>Presidente<\/p><p><strong>Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio:<\/strong><\/p><p>Laconi<\/p><p>Rossi Paolo<\/p><p>Moro<\/p><p>Bozzi<\/p><p>Presidente<\/p><p><strong>Disegno di legge <\/strong>(<em>Presentazione<\/em>)<strong>:<\/strong><\/p><p>Sforza, <em>Ministro degli affari esteri<\/em><\/p><p>Presidente<\/p><p>Perassi<\/p><p>Conti<\/p><p>La Rocca<\/p><p>Clerici<\/p><p>Mastino Pietro<\/p><p><strong>Progetto di Costituzione della Repubblica italiana <\/strong>(<em>Seguito della discussione<\/em>)<strong>:<\/strong><\/p><p>Presidente<\/p><p>Colitto<\/p><p>Targetti<\/p><p>Stampacchia<\/p><p>Rubilli<\/p><p>Fuschini<\/p><p>Mazzei<\/p><p>Mortati<\/p><p>Corbino<\/p><p>Corbi<\/p><p>Nitti<\/p><p>Russo Perez<\/p><p>Tonello<\/p><p>Tosato<\/p><p>Martino Gaetano<\/p><p>Arata<\/p><p>Persico<\/p><p>Ruini, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione<\/em><\/p><p>Nobile<\/p><p>Benvenuti<\/p><p>Costantini<\/p><p>Domined\u00f2<\/p><p>Carpano Maglioli<\/p><p>Romano<\/p><p>Bettiol<\/p><p>Fabbri<\/p><p><strong>Votazione segreta:<\/strong><\/p><p>Presidente<\/p><p><strong>Risultato della votazione segreta:<\/strong><\/p><p>Presidente<\/p><p><strong>Presentazione di relazioni:<\/strong><\/p><p>Bozzi<\/p><p>Piemonte<\/p><p>Presidente<\/p><p><strong>Interrogazioni<\/strong> (<em>Annunzio<\/em>)<strong>:<\/strong><\/p><p>Presidente<\/p><p>La seduta comincia alle 16.30.<\/p><p>MOLINELLI, <em>Segretario<\/em>, legge il processo verbale della precedente seduta pomeridiana.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Congedi.<\/p><p>PRESIDENTE. Comunico che hanno chiesto congedo i deputati Cavallari e Rumor.<\/p><p>(<em>Sono concessi<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio.<\/p><p>PRESIDENTE. Comunico che il Ministro di grazia e giustizia ha trasmesso una domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Storchi per il reato di cui all\u2019articolo 595, secondo capoverso, e 57, n. 1, del Codice penale.<\/p><p>Sar\u00e0 inviata alla Commissione competente.<\/p><p>Presentazione di un disegno di legge.<\/p><p>SFORZA, <em>Ministro degli affari esteri.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>SFORZA, <em>Ministro degli affari esteri.<\/em> Mi onoro di presentare il seguente disegno di legge:<\/p><p>\u00abApprovazione del Trattato di pace fra la Repubblica italiana e la Repubblica di Cuba, firmato all\u2019Avana il 30 giugno 1947, e relativo scambio di Note\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Do atto al Ministro degli affari esteri della presentazione di questo disegno di legge che sar\u00e0 inviato alla Commissione competente.<\/p><p>Seguito della discussione del progetto di Costituzione della Repubblica italiana.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019ordine del giorno reca: Seguito della discussione del progetto di Costituzione della Repubblica italiana.<\/p><p>Do lettura del testo concordato dalla Commissione, che sostituisce gli articoli 87 e 88 del progetto di Costituzione, fondendoli in un articolo unico:<\/p><p>\u00abIl Governo deve avere la fiducia delle due Camere.<\/p><p>\u00abCiascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata ad appello nominale.<\/p><p>\u00abEntro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.<\/p><p>\u00abUn voto contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.<\/p><p>\u00abLa mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un quinto dei componenti della Camera e non pu\u00f2 essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione\u00bb.<\/p><p>I colleghi che avevano presentato emendamenti al testo dell\u2019articolo 88 possono adesso, sulla base di questa nuova redazione, considerare l\u2019opportunit\u00e0 o meno di mantenere i loro emendamenti. Coloro che li conservano avranno naturalmente il diritto di svolgerli.<\/p><p>L\u2019onorevole Colitto aveva presentalo i seguenti emendamenti all\u2019articolo 88:<\/p><p>\u00ab<em>Al primo comma, alla parola:<\/em> Un, <em>con la quale il comma si inizia, sostituire:<\/em> Il, <em>ed aggiungere, dopo le parole:<\/em> o dell\u2019altra Camera, <em>le seguenti:<\/em> o di entrambe, o dell\u2019Assemblea Nazionale.<\/p><p>\u00ab<em>Al terzo comma, sopprimere le parole:<\/em> di una delle Camere, <em>ed aggiungere dopo le parole:<\/em> deve convocare, <em>le seguenti:<\/em> entro otto giorni dal voto\u00bb.<\/p><p>Li mantiene?<\/p><p>COLITTO. Il primo emendamento da me proposto \u00e8 stato incluso nel nuovo testo predisposto dalla Commissione, quindi non ho pi\u00f9 ragione di insistere.<\/p><p>Quanto all\u2019altro emendamento pure da me proposto, esso non ha pi\u00f9 ragione di essere in quanto il testo \u00e8 stato modificato sopprimendosi l\u2019ultimo comma.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Targetti e altri avevano presentato i seguenti emendamenti all\u2019articolo 77:<\/p><p><em>\u00abSopprimere il primo comma.<\/em><\/p><p>\u00ab<em>Sostituire gli altri commi col seguente:<\/em><\/p><p>\u00abEntro dieci giorni dalla sua formazione, il Governo si presenta alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per chiederne la fiducia. La fiducia \u00e8 accordata da ciascuna delle Camere con voto nominale e a maggioranza assoluta dei presenti. Il rifiuto della fiducia anche da parte di una sola Camera importa dimissioni\u00bb.<\/p><p>Ora l\u2019onorevole Targetti ha proposto di sostituire all\u2019ultimo comma del testo concordato dalla Commissione alle parole: \u00abun quinto\u00bb le altre: \u00abun decimo\u00bb.<\/p><p>Ha facolt\u00e0 di svolgere il nuovo emendamento.<\/p><p>TARGETTI. Noi ritiriamo i nostri emendamenti, perch\u00e9 in sostanza la nuova formulazione dell\u2019articolo presentata dalla Commissione accoglie quanto avevamo proposto. In un punto solo non si pu\u00f2 aderire al nuovo testo, cio\u00e8 nella determinazione del numero minimo di presentatori della mozione di sfiducia. La proposta della Commissione stabilisce un quinto come minimo. Noi riteniamo che se si mantenesse cos\u00ec alto il minimo dei presentatori di una mozione di sfiducia, si verrebbe in pratica a ledere il diritto delle minoranze, che, anche quando sono numericamente deboli, hanno sempre il diritto di non trovare ostacoli nel far valere la loro opinione. Anche se i pareri sono ancora discordi sopra il numero dei componenti del nuovo Parlamento, giacch\u00e9 mentre abbiamo deciso che deve esserci un rappresentante per ogni 80 mila abitanti, ci si chiede se la popolazione da tenersi a base debba essere quella stabilita dall\u2019ultimo censimento che \u00e8 del 1936, o, come parrebbe pi\u00f9 logico, quella risultante dai dati aggiornati dall\u2019Istituto di statistica, in qualunque ipotesi l\u2019Assemblea vorr\u00e0 riconoscere che la necessit\u00e0 dell\u2019adesione di un quinto dei membri componenti la Camera dei Deputati per avere una mozione di sfiducia, toglierebbe la possibilit\u00e0 alle minoranze di farsi valere.<\/p><p>D\u2019altra parte la riduzione ad un decimo ci sembra che non presenti nessun pericolo, perch\u00e9 un decimo dei componenti la Camera rappresenta sempre un numero ragguardevole di deputati ed anche di senatori. D\u2019altra parte, quando manchi una fondata possibilit\u00e0 di buon esito, non sar\u00e0 facile trovare il numero sufficiente di componenti, rispettivamente nell\u2019una o nell\u2019altra Camera, per iniziare una discussione inutile.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Stampacchia aveva proposto all\u2019articolo 88 i seguenti emendamenti:<\/p><p>\u00ab<em>Al secondo comma, sostituire alle parole: <\/em>un quarto dei, <em>la parola: <\/em>quaranta,<em> ed alla parola:<\/em> tre, <em>l\u2019altra:<\/em> cinque\u00bb.<\/p><p>\u00ab<em>Sopprimere il terzo comma<\/em>\u00bb.<\/p><p>Onorevole Stampacchia, li mantiene?<\/p><p>STAMPACCHIA. Li mantengo.<\/p><p>PRESIDENTE. Ha facolt\u00e0 di svolgerli.<\/p><p>STAMPACCHIA. Poche parole per dire che lo scopo del primo emendamento \u00e8 quello di ridurre, come risulta dall\u2019emendamento stesso, il numero dei presentatori della mozione di sfiducia. A mio avviso, la ragione che giustifica la mia proposta non \u00e8 soltanto quella a cui il compagno e collega onorevole Targetti ha accennato, ma anche l\u2019altra: che, quando occorre raccogliere le firme, il Parlamento possa trovarsi chiuso; deputati e senatori lontani, perci\u00f2, da Roma, con dimora spesso sconosciuta. In tale ipotesi, assai ardua diventa la raccolta delle firme di un quinto o anche di un decimo dei componenti la Camera o il Senato. Quindi anche la sessantina di firme \u2013 quante, all\u2019incirca, attenendoci al decimo, ne occorrerebbero, calcolando che il Parlamento possa raccogliere seicento deputati col prossimo censimento \u2013 costituisce cifra eccessiva.<\/p><p>Ed eccessiva appare anche se si consideri che \u00e8 doveroso, in regime democratico, dare la possibilit\u00e0 ai piccoli partiti di potersi muovere sopra questo terreno parlamentare, e perci\u00f2 \u00e8 doveroso assicurare loro praticamente il diritto di presentare mozioni di sfiducia. Tali mozioni non sempre per fini di schermaglia parlamentare vengono presentate, ma assai spesso per parlare al Paese.<\/p><p>La proposta non credo abbia bisogno di maggiori illustrazioni. Ho poi anche proposto che il termine prima del quale non deve esser messa in discussione la mozione non sia di tre giorni, ma di cinque. I tre giorni mi sembrano troppo brevi perch\u00e9 i deputati possano tempestivamente essere avvertiti (specialmente se la Camera non \u00e8 aperta) e possano cos\u00ec giungere a Roma in tempo per discutere la mozione. \u00c8 perci\u00f2 che ho proposto cinque giorni, anzich\u00e9 i tre di cui nel progetto.<\/p><p>Infine, ho proposto l\u2019abolizione dell\u2019ultimo capoverso di questo articolo, il quale importerebbe che il Governo, avuto il voto di sfiducia da una delle Camere, possa appellarsi all\u2019Assemblea Nazionale. Ma di codesta Assemblea ho detto questa mane, e non mi ripeter\u00f2.<\/p><p>PRESIDENTE. Gli onorevoli Macrelli e De Vita avevano presentato il seguente emendamento all\u2019articolo 88:<\/p><p>\u00ab<em>Sopprimere il terzo comma<\/em>\u00bb.<\/p><p>Non essendo presenti, si intende che abbiamo rinunziato a svolgerlo.<\/p><p>L\u2019onorevole Rubilli aveva proposto di sopprimere il terzo comma dell\u2019articolo 88. Mantiene l\u2019emendamento?<\/p><p>RUBILLI. Ho visto dal nuovo testo dell\u2019articolo 88 che l\u2019emendamento \u00e8 gi\u00e0 accolto: se altri non si oppone a quello che ha proposto la Commissione, prendo atto e ringrazio, ben lieto che sia stato eliminato quel poco serio appello da parte del Governo all\u2019Assemblea Nazionale in caso di voto di sfiducia.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Fuschini aveva presentato il seguente emendamento all\u2019articolo 88:<\/p><p>\u00ab<em>Sostituire il terzo comma col seguente: <\/em><\/p><p>\u00abDopo il voto di sfiducia di una delle Camere, dato con voto nominale ed a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Governo deve dimettersi\u00bb.<\/p><p>Ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>FUSCHINI. Mi limiter\u00f2 a dichiarare che sono favorevole al nuovo testo concordato fra la Commissione e i proponenti dei vari emendamenti. Per\u00f2, mi permetto di fare una osservazione sull\u2019ultimo comma, e cio\u00e8 sul comma che suona cos\u00ec: \u00abLa mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un quinto dei componenti della Camera e non pu\u00f2 essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione\u00bb.<\/p><p>Ora, questa limitazione alla possibilit\u00e0 da parte dei deputati, singolarmente considerati, di poter presentare mozioni di sfiducia, ritengo che sia molto grave. L\u2019iniziativa di chiedere una discussione politica, anche se si intende iniziarla con una manifestazione di sfiducia, non deve essere sottoposta ad una cos\u00ec forte limitazione, cio\u00e8 di un quinto dei membri di ciascuna Camera che la sottoscrivano. Con ci\u00f2, secondo me, si offende quello che \u00e8 il principio del rispetto delle minoranze che, anche se modeste, hanno una funzione utile nelle Assemblee politiche. Un quinto della Camera dei Deputati, che sar\u00e0 forse di 550 membri, vorrebbe significare che soltanto con centodieci deputati si pu\u00f2 presentare una mozione politica. Ci\u00f2 sarebbe veramente enorme.<\/p><p>Bisogna dunque correggere queste esagerazioni e fissare un numero minore. Vi sono, nel Regolamento della Camera, delle disposizioni molto equilibrate. Si chiedono per l\u2019appello nominale 15 sottoscrittori; per la votazione segreta 20 sottoscrittori. La mozione, con questo Regolamento, poteva essere firmata anche da un solo deputato. Con la proposta del progetto si rende quasi impossibile ai gruppi minori, che non sono pochi, provocare discussioni di politica generale.<\/p><p>Voi credete, mettendo questa limitazione, di impedire le discussioni.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> No, no.<\/p><p>CONTI. Gli assalti alla diligenza!<\/p><p>FUSCHINI. Gli assalti alla diligenza si impediscono con l\u2019altra disposizione che stabilisce che una mozione non pu\u00f2 essere posta all\u2019ordine del giorno prima di tre giorni dalla sua presentazione. Io vorrei che la Commissione si persuadesse che questa limitazione, rappresentata dall\u2019alto numero di firmatari di una mozione, \u00e8 eccessiva ed offende la libert\u00e0 di discussione.<\/p><p>D\u2019altra parte, una disposizione di tal genere non vi \u00e8 bisogno di metterla nella Carta costituzionale; potr\u00e0 essere oggetto di una disposizione del Regolamento delle due Camere, anche perch\u00e9 il loro numero di membri <strong>\u00e8 <\/strong>differente e il numero dei sottoscrittori di una mozione deve essere messo in rapporto con il complesso numerico di ogni Camera.<\/p><p>La Commissione non creda di salvare i Governi: quando essi hanno delle forti maggioranze, non possono temere le discussioni; se sono deboli \u00e8 meglio spazzarli via al pi\u00f9 presto.<\/p><p>Le discussioni politiche servono per valutare la forza del Governo e per educare il popolo; non credo siano inutili, ma siano invece necessarie ed indispensabili. Se non ci sono o se si vogliono limitare, credo non si possa instaurare un vero regime democratico. (<em>Applausi<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Mazzei ha presentato il seguente emendamento sostitutivo del secondo comma dell\u2019articolo 88:<\/p><p>\u00abUna mozione di sfiducia non pu\u00f2 essere presentata alla Camera se non \u00e8 motivata. La discussione della mozione non pu\u00f2 aver luogo prima di tre giorni dalla sua presentazione e se non vi consente almeno un quarto dei componenti della Camera\u00bb.<\/p><p>Ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>MAZZEI. Il nostro emendamento va riferito all\u2019ultimo comma del nuovo testo presentato dalla Commissione.<\/p><p>Il concetto ispiratore dell\u2019articolo del progetto, nonch\u00e9 della nuova formulazione data dalla Commissione, \u00e8 di assicurare quanto pi\u00f9 possibile la stabilit\u00e0 dei Governi in regime parlamentare e cercare di far s\u00ec che il regime parlamentare non decada facilmente in parlamentarismo.<\/p><p>Questo criterio generale \u00e8 avallato da noi repubblicani, che sentiamo fermamente l\u2019esigenza della stabilit\u00e0 dei Governi, esigenza inderogabile per chi non vuole ricadere nel vecchio parlamentarismo e vuole viceversa creare una democrazia nuova, rettificando alla luce dell\u2019esperienza politica del nostro e degli altri Paesi, lo schema tradizionale del regime parlamentare per adeguarlo di tempi nuovi.<\/p><p>Per\u00f2, noi ci siamo anche preoccupati del pericolo che potrebbe nascere dal richiedere un numero troppo alto di firmatari della mozione di fiducia, come condizione di presentabilit\u00e0 di una mozione del genere ed abbiamo adottato un criterio del tutto diverso da quello del progetto, non solo nella procedura, e che contempera, secondo noi, sia l\u2019esigenza della stabilit\u00e0 dei Governi e dell\u2019eliminazione dei dibattiti che non hanno probabilit\u00e0 di alcun concreto risultato, sia l\u2019altra esigenza di non escludere e non menomare l\u2019esercizio pieno del diritto di opposizione da parte dei gruppi di scarsa consistenza numerica e dei singoli deputati.<\/p><p>Vi rileggo il testo dell\u2019emendamento: \u00abUna mozione di sfiducia non pu\u00f2 essere presentata alla Camera se non \u00e8 motivata. La discussione della mozione non pu\u00f2 aver luogo prima di tre giorni dalla sua presentazione e se non vi consenta almeno un quarto dei componenti della Camera\u00bb. Cosa si mantiene in questa forma del vecchio testo? L\u2019esigenza generale e basta. Perch\u00e9, adottando la nostra formula, una mozione di sfiducia pu\u00f2 essere presentata anche da un solo deputato, in applicazione del principio dell\u2019iniziativa parlamentare di ogni rappresentante del popolo, che, secondo me, \u00e8 essenziale a qualsiasi sistema democratico a base parlamentare. Si rispetta questo principio, ma non si d\u00e0 adito alla possibilit\u00e0 che si abbia una discussione dilagante per giorni e giorni, quando questa discussione non ha probabilit\u00e0 alcuna di consenso. Infatti, pu\u00f2 essere presentata da chiunque, dal singolo o da un gruppo per piccolo che sia, una mozione di sfiducia; ma perch\u00e9 possa procedersi alla discussione si richiede \u2013 secondo la mia proposta \u2013 che consenta alla discussione della mozione almeno un quarto dei componenti dell\u2019Assemblea. Se la cifra di un quarto sembrasse eccessiva, si potrebbe forse, limitare ad un quinto, ma la questione della cifra ha un\u2019importanza minore nel sistema sostenuto da me e da altri amici repubblicani. L\u2019importante \u00e8, per noi, che il quarto (o il quinto) dei componenti dell\u2019Assemblea non debba avallare <em>a priori <\/em>la mozione che un singolo o un piccolo gruppo presenta: basta che una parte notevole dell\u2019Assemblea ritenga che la mozione di sfiducia presentata meriti di essere discussa e che essa sia fondata su motivi sufficienti a dar luogo a un dibattito politico capace di minare le basi di maggioranza su cui il Governo poggia.<\/p><p>Basta, in altri termini, che, dopo trascorsi tre giorni dalla presentazione di una mozione di sfiducia, e precisamente prima dell\u2019apertura della discussione, il Presidente dell\u2019Assemblea chieda e si accerti che vi sia un quarto dei componenti della Camera che consente alla discussione della mozione.<\/p><p>Posta in questi termini la questione, \u00e8 sufficiente, perch\u00e9 si proceda alla discussione della mozione di sfiducia, che vi sia un certo numero di deputati i quali, senza impegnarsi preventivamente ed in modo assoluto ad appoggiarla e votarla, nella Camera dicano: \u00abS\u00ec, mette conto di discutere questa mozione\u00bb. Non si tratta di avere a priori oltre un centinaio di impegnativi consensi precostituiti, come nel sistema previsto dal progetto della Commissione dei Settantacinque, che \u00e8 perci\u00f2 molto pi\u00f9 limitativa della libert\u00e0 delle opposizioni di quanto non sia il sistema da me illustrato. Il quale non richiede alcun preciso e preventivo impegno di una parte notevole della Camera su di una determinata mozione di sfiducia. Chiunque voglia proporre una mozione di sfiducia pu\u00f2 farlo, ma perch\u00e9 abbia luogo la discussione occorre che una parte rilevante dei componenti della Camera la ritenga utile.<\/p><p>Secondo noi la formula illustrata risponde \u2013 ripeto \u2013 all\u2019esigenza della libera e piena iniziativa parlamentare dei piccoli gruppi delle minoranze, rispettando anche il principio di liber\u00e0 iniziativa di ogni deputato, e risponde altres\u00ec all\u2019esigenza della stabilit\u00e0 del Governo, fondamentale per chiunque non voglia correre il rischio della degenerazione parlamentaristica, che \u00e8 uno dei pi\u00f9 pericolosi incentivi ai colpi di Stato ed alle dittature, forse pi\u00f9 pericoloso di quanto non sia l\u2019attribuzione di troppo vasti poteri al Governo.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Mortati aveva presentato il seguente emendamento al vecchio testo dell\u2019articolo:<\/p><p>\u00ab<em>Sostituire il terzo comma col seguente:<\/em><\/p><p>\u00abIl voto di sfiducia, emesso nelle condizioni di cui al comma precedente, obbliga il Governo alle dimissioni, salvo l\u2019applicazione dell\u2019articolo 84\u00bb.<\/p><p>Ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>MORTATI. Si trattava di un chiarimento, ma mi rimetto al testo della Commissione.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Corbino ha presentato il seguente emendamento al nuovo testo della Commissione:<\/p><p>\u00ab<em>Sopprimere il primo comma.<\/em><\/p><p>\u00ab<em>Invertire l\u2019ordine del secondo e del terzo comma, ponendo il terzo comma come primo<\/em>\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Corbino ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>CORBINO. Credo che non ci sia molto da dire. Ho l\u2019impressione che fra il primo e il terzo comma del nuovo testo ci sia una affermazione generica sulla maniera con cui la fiducia deve essere votata. Quindi, io direi: poniamo al Governo l\u2019obbligo di presentarsi entro 10 giorni per chiedere la fiducia, con il che l\u2019affermazione del primo comma diventa inutile, e poi stabiliamo le norme per la concessione della fiducia e per la presentazione della mozione di sfiducia.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Corbi aveva presentato il seguente emendamento al testo iniziale della Commissione:<\/p><p>\u00ab<em>Sostituire il terzo comma dell\u2019articolo 87 col seguente:<\/em><\/p><p>\u00abLa fiducia o la sfiducia sono deliberate su mozione motivata con voto nominale\u00bb<\/p><p>Aveva anche proposto di sopprimere l\u2019articolo 88. Mantiene gli emendamenti?<\/p><p>CORBI. Signor Presidente, avendo la Commissione presentato un nuovo testo nel quale vengono accolte talune delle nostre richieste, ritiro gli emendamenti.<\/p><p>NITTI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>NITTI. Il nuovo testo ha accolto alcune proposte che erano nei miei emendamenti. Sono contento che il primo comma sia riuscito in una forma semplice: \u00abII Governo deve avere la fiducia delle due Camere\u00bb.<\/p><p>Passiamo all\u2019altro comma: \u00abCiascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata ad appello nominale\u00bb. Io comprendo che si accordi la fiducia o la sfiducia (sono due cose diverse), ma la sfiducia deve essere motivata, mentre la fiducia non \u00e8 mai motivata. Se non vi \u00e8 nessuna osservazione vuol dire che si accoglie quello che il Governo dice. Perch\u00e9 motivare la fiducia, cio\u00e8 dare un certificato di buona condotta? Si pu\u00f2 respingere, ma non spiegare perch\u00e9 si accoglie una proposta del Governo.<\/p><p>Quindi, credo che la motivazione non sia completamente felice. Laddove si dice che entro 10 giorni il Ministero dovr\u00e0 presentarsi alle Camere per avere il consenso o il dissenso di questa Assemblea, credo che il termine di 10 giorni sia arbitrario. Perch\u00e9 in 10 giorni?<\/p><p>Io non so quali siano i termini in altri Paesi. Non ricordo. Ricordo che da noi non vi era mai un termine stabilito di 3, 10, 15 giorni: il Ministero si presentava alla Camera appena poteva, perch\u00e9 il Ministero ha spesso delle difficolt\u00e0 per cui non pu\u00f2 dare immediate e concrete proposte su taluni avvenimenti. Qui si dice che un Ministero si deve presentare alla Camera, naturalmente, ma determinare il termine non \u00e8 una cosa facile n\u00e9, spesso, conveniente.<\/p><p>Quanto poi all\u2019ultimo comma, che dice che la mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un quinto dei componenti della Camera e non pu\u00f2 essere messa in votazione prima di tre giorni dalla sua presentazione, debbo osservare che in questa Assemblea attuale non vi sono che tre partiti, o forse due partiti, che hanno il quinto della Camera. Anche la proposta di un decimo non mi pare accettabile. Quando avete detto un decimo voi avete gi\u00e0 detto una cifra importante: sarebbero 50 persone che desiderano che si voti la sfiducia.<\/p><p>Io pregherei di non mettere limiti di questa natura. Si potr\u00e0 stabilire secondo la convenienza, onde io propongo che si riduca il pi\u00f9 possibile questo numero.<\/p><p>RUBILLI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>RUBILLI. Mi pare di aver compreso che siamo tutti d\u2019accordo sulla impossibilit\u00e0 o quasi di raccogliere cento firme, che sarebbero anche inutili o per lo meno non indispensabili.<\/p><p>Si tratta di stabilire dunque quale \u00e8 il numero pi\u00f9 adatto da preferire. Io proporrei trenta persone, perch\u00e9 bene hanno il diritto trenta deputati di inoltrare la mozione, provocando un serio dibattito sulla politica dal Governo. Formulo quindi questa proposta concreta: che il numero dei proponenti la mozione sia ridotto a trenta.<\/p><p>RUSSO PEREZ. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>RUSSO PEREZ. Vorrei domandare alla Commissione se esistono altre Costituzioni nelle quali \u00e8 stabilito il numero delle firme necessario per presentare una mozione di sfiducia. Se non esistono, io chiederei che si abolisse, perch\u00e9 mi pare sia materia regolamentare.<\/p><p>TONELLO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>TONELLO. Avevo proposto al terzo comma dell\u2019articolo 87 di aggiungere, dopo le parole: \u00abcon voto nominale\u00bb le altre: \u00abal quale i membri del Governo non possono partecipare\u00bb.<\/p><p>Siccome nell\u2019ultimo testo formulato dalla Commissione non vedo cenno di accoglimento di questo emendamento, vorrei sapere quale \u00e8 l\u2019atteggiamento della Commissione al riguardo.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Tosato ha facolt\u00e0 di esprimere il parere della Commissione sugli emendamenti presentati.<\/p><p>TOSATO. Credo sia opportuno, anzich\u00e9 soffermarmi a considerare distintamente e successivamente i singoli emendamenti che sono stati presentati \u2013 dei quali veramente non saprei con esattezza quali sono confermati e fino a che punto, e quali sono stati ritirati \u2013 credo sia opportuno illustrare il significato e la logica del testo che la Commissione ha presentato. Chiarendovi il testo della Commissione, verranno in considerazione alcune osservazioni che a questo proposito sono state fatte durante lo svolgimento dei vari emendamenti.<\/p><p>Il testo della Commissione segue questo ordine di idee: fissa, nei primi due commi i princip\u00ee fondamentali; nei commi successivi stabilisce norme di carattere consequenziale e procedurale.<\/p><p>Secondo l\u2019onorevole Corbino, si potrebbe senz\u2019altro sopprimere il primo comma. Da un certo punto di vista l\u2019onorevole Corbino ha anche ragione; infatti, se si dice che ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia, \u00e8 chiaro che il Governo deve godere la fiducia delle due Camere&#8230;<\/p><p>CORBINO. C\u2019\u00e8 anche il mio secondo emendamento con il quale chiedo di invertire l\u2019ordine del secondo e del terzo comma, ponendo il terzo comma come primo.<\/p><p>TOSATO. La Commissione \u00e8 partita da un altro punto di vista, fissando anzitutto il principio del Governo parlamentare, in base al quale il Governo deve avere la fiducia delle Camere. Stiamo facendo la Costituzione e la Costituzione deve essere semplice e procedere per princip\u00ee. Il principio fondamentale che, a nostro avviso, \u00e8 anzitutto necessario affermare, \u00e8 quello che il Governo deve godere la fiducia delle Camere.<\/p><p>In questo primo comma presentato dalla Commissione \u00e8 risolta la questione che ha tanto preoccupato l\u2019Assemblea. Il testo del progetto parlava di Assemblea Nazionale; sono stati accolti tutti gli emendamenti, si \u00e8 stabilito che il Governo deve avere la fiducia delle due Camere, le quali \u2013 secondo il principio bicamerale \u2013 agiranno sempre separatamente.<\/p><p>L\u2019orientamento prevalso in questa Assemblea \u00e8 cos\u00ec rispettato e sancito. Permettetemi per\u00f2 di manifestarvi al riguardo le mie gravi preoccupazioni. Noi lasciamo aperta la porta a situazioni molto difficili e molto gravi, e che potranno mettere a dura prova, e non so con quale risultato, l\u2019intero edificio costituzionale.<\/p><p>Abbiamo creato due Camere composte ed elette diversamente, l\u2019una col sistema proporzionale, l\u2019altra a collegio uninominale.<\/p><p>So che qualcuno di voi \u00e8 molto ottimista a questo proposito, in quanto pensa che tra le due Assemblee non si verificheranno mai gravi e profondi conflitti. Me lo auguro. Con tutta franchezza, debbo per\u00f2 confessarvi che personalmente non sono altrettanto ottimista e penso che fra le due Camere gravi dissensi potranno spesso e facilmente verificarsi. Pu\u00f2 darsi, ed \u00e8 molto probabile, data la diversit\u00e0 dei sistemi elettorali, che in una Camera domini una maggioranza di un dato colore, e nell\u2019altra Camera una maggioranza di colore ben diverso. Non so, in questa ipotesi, come si potr\u00e0 costituire e come potr\u00e0 funzionare un Governo se questo, come vuole l\u2019onorevole Fabbri, deve reggersi poggiando su due piedi. Andremo incontro a scioglimenti continui? Ad ogni modo, l\u2019Assemblea si \u00e8 pronunciata contro la riunione delle due Camere per risolvere la questione della fiducia al Governo e non \u00e8 il caso di insistere sotto questo riguardo.<\/p><p>Il secondo comma, fissa un essenziale requisito di forma. \u00abCiascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante votazione motivata e ad appello nominale\u00bb. Resta cos\u00ec esclusa qualsiasi possibilit\u00e0 di dubbi e di incertezze. Secondo il testo che noi vi proponiamo, sia per quanto riguarda la concessione, sia per quanto riguardarla revoca della fiducia \u2013 revoca che porta come necessaria conseguenza le dimissioni del Governo, occorre un atto specifico, quello appunto che si denomina mozione. Pertanto, al fine di rovesciare il Governo, e di obbligarlo a dimettersi, non \u00e8 sufficiente, anzi \u00e8 esclusa, qualsiasi altra forma di manifestazione della volont\u00e0 \u2013 quale, ad esempio, l\u2019ordine del giorno \u2013 delle Camere. Occorre un apposito atto, la mozione.<\/p><p>E non basta una mozione pura e semplice: si richiede che la mozione sia motivata. A questo proposito, l\u2019onorevole Nitti ha fatto alcune osservazioni. Egli ha detto \u2013 se non ho mal compreso \u2013 che, se si possono intendere le ragioni che consigliano l\u2019obbligatoriet\u00e0 della motivazione per l\u2019espressione della sfiducia, non \u00e8 invece altrettanto facile poter intendere quali siano le ragioni che consigliano la motivazione per la concessione della fiducia. Ora, a me pare che il problema posto dall\u2019onorevole Nitti sia soltanto apparente. \u00c8 chiaro infatti che quando un Governo si presenta con un determinato programma per chiedere la fiducia alle Camere e riesce ad ottenerla, la mozione che approva le dichiarazioni del Governo e accorda la fiducia, risulta pienamente motivata. Il richiamo e l\u2019approvazione delle dichiarazioni del programma del Governo non costituiscono implicitamente la motivazione della mozione di fiducia?<\/p><p>Il requisito della motivazione si propone di conseguire un duplice effetto. Da un lato, nella concessione della fiducia, di impegnare Governo e Camera ad un dato programma; dall\u2019altro, nella revoca della fiducia, di fissare esattamente i termini del contrasto fra Governo e Parlamento, il che \u00e8 particolarmente importante nell\u2019ipotesi che si addivenga allo scioglimento delle Camere, affinch\u00e9 il popolo possa pronunziarsi sui termini del contrasto stesso. D\u2019altra parte, attraverso la motivazione, si riesce ad identificare l\u2019opposizione o le opposizioni, e quindi ad accertare se esistono le condizioni che giustificano la caduta del Governo, e la formazione, in sua vece, di una nuova compagine ministeriale.<\/p><p>Che poi la mozione debba essere votata ad appello nominale, \u00e8 cosa ovvia, intorno alla quale non ci pu\u00f2 essere discussione.<\/p><p>Viene in considerazione, a questo punto, una proposta formulata dall\u2019onorevole Tonello. Secondo il collega Tonello, i membri del Governo dovrebbero venire esclusi dal diritto di partecipare alle votazioni di mozioni di fiducia o di sfiducia al Governo. Io confesso che non comprendo quale sia l\u2019intendimento che ha animato l\u2019onorevole Tonello nel presentare questa sua proposta; i membri del Governo sono anch\u2019essi deputati; e il Governo, nella forma parlamentare, non \u00e8 un insieme che deve stare, come il Presidente, <em>super partes<\/em>, con i relativi obblighi di astensione, ecc. D\u2019altra parte l\u2019onorevole Tonello consentir\u00e0 che se i deputati si presentano come Ministri, \u00e8 sperabile abbiano almeno fiducia in se stessi.<\/p><p>La proposta dell\u2019onorevole Tonello sarebbe accettabile in una sola ipotesi, ipotesi peraltro che non si vede in qual modo potrebbe praticamente tradursi in realt\u00e0: nell\u2019ipotesi cio\u00e8 che quei deputati dell\u2019opposizione, i quali saranno poi eventualmente chiamati, dopo il rovesciamento del Governo, a succedere ad esso, si potessero in qualche modo identificare in tempo utile \u2013 il che appunto \u00e8 impossibile \u2013 cos\u00ec da poter escludere ancor essi dal diritto di voto. (<em>Si<\/em> <em>ride<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>La fiducia dunque si accorda al Governo mediante un atto specifico, la mozione, la quale deve essere motivata e approvata ad appello nominale. Una volta costituito, il Governo deve presentarsi alla Camera, per ottenere, si intende, la fiducia. Il testo che la Commissione vi propone stabilisce a questo proposito un termine di 10 giorni, accogliendo cos\u00ec l\u2019emendamento presentato dall\u2019onorevole Targetti.<\/p><p>Contro questo termine della presentazione entro dieci giorni sono state fatte osservazioni, specialmente da parte dell\u2019onorevole Nitti. L\u2019onorevole Nitti ha osservato che \u00e8 un termine arbitrario. Siamo perfettamente d\u2019accordo. Tuttavia si \u00e8 ritenuto che stabilire un obbligo del Governo di presentarsi entro un certo termine di fronte alle Camere sia una garanzia per l\u2019attuazione della forma del Governo che si intende costituire, e per il controllo politico da parte delle Assemblee legislative.<\/p><p>Il quarto comma del testo proposto stabilisce che \u00abun voto contrario dell\u2019una o dell\u2019altra Camera su una proposta del Governo non importa l\u2019obbligo di dimissioni\u00bb. Su questo punto, giustificato da ragioni ben note, e che d\u2019altronde si ricollega strettamente alla disciplina del Governo parlamentare che intendiamo istituire, non ci sono state osservazioni, e non \u00e8 quindi il caso che io mi soffermi.<\/p><p>\u00abLa mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un quinto dei componenti della Camera\u00bb.<\/p><p>Questo requisito, contenuto nella prima parte dell\u2019ultimo comma dell\u2019articolo, ha incontrato vivaci resistenze, anzi ostilit\u00e0. Si \u00e8 detto che questa disposizione rappresenta una violazione dei diritti delle minoranze; che \u00e8 una imposizione del tutto arbitraria; perch\u00e9, in definitiva, nelle Assemblee rappresentative ciascuno pu\u00f2 chiedere una discussione sulla politica del Governo, allo scopo anche di rovesciarlo, ecc.<\/p><p>Ora, io vorrei osservare a questo proposito che una discussione sulla politica del Governo pu\u00f2 sempre avvenire; basta che anche un solo deputato presenti un\u2019interpellanza. Qui si regola la mozione di sfiducia, che ha un fine specifico: quello di rovesciare il Governo, per costituire un nuovo Governo. Ora, \u00e8 evidente che un atto di cos\u00ec grande importanza \u2013 che segna l\u2019inizio di una vera e propria battaglia politica allo scopo di rovesciare il Governo in carica e sostituirlo con nuovo Governo \u2013 pu\u00f2 essere giustificato soltanto in quanto ci siano determinate garanzie di seriet\u00e0, e qualche probabilit\u00e0 di successo.<\/p><p>Non si d\u00e0 battaglia \u2013 una battaglia che determina un lungo periodo di stasi nella attivit\u00e0 del Governo e delle Camere \u2013 per il solo gusto di dare battaglia. Tutti ricordano gli inconvenienti del passato, quando si aveva continuamente il cosiddetto \u00abassalto alla diligenza\u00bb. Ci\u00f2 \u00e8 inammissibile.<\/p><p>D\u2019altra parte, in pratica, se effettivamente sussiste una qualche possibilit\u00e0 e probabilit\u00e0 di rovesciare il Governo, il requisito che la mozione sia firmata da un quinto dei deputati o dei senatori, non \u00e8 affatto eccessivo. Ci\u00f2 che \u00e8 insopportabile \u00e8 lasciare libero corso, con grave danno della cosa pubblica, e delle stesse istituzioni democratiche, a qualsiasi velleit\u00e0 crisaiuola. (<em>Commenti<\/em>)<em>.<\/em> Non basta perci\u00f2 che la mozione di sfiducia sia firmata da pochi. (<em>Interruzioni dei deputati Russo Perez, Rubilli e Conti<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Ad ogni modo, bisogna scegliere fra due punti di vista diversi ed opposti. Si ritiene opportuno di lasciare a qualsiasi gruppo, anche minimo, di deputati, la possibilit\u00e0 di presentare mozioni di sfiducia, di aprire continuamente discussioni di carattere generale sulla politica del Governo, allo scopo di rovesciarlo, senza che vi sia un minimo di probabilit\u00e0 che questa mozione di sfiducia venga presa veramente in considerazione, agli effetti che essa si propone? O, invece, si vuole che la mozione di sfiducia possa essere presentata soltanto in quanto vi siano gi\u00e0 delle probabilit\u00e0 o delle possibilit\u00e0 che la mozione che viene presentata abbia successo? Noi della Commissione seguiamo questo secondo punto di vista, e intendiamo rigorosamente mantenerlo. Decida ora l\u2019Assemblea.<\/p><p>Per quanto riguarda l\u2019esigenza che la mozione di sfiducia non possa essere posta in discussione se non dopo tre giorni dalla presentazione, l\u2019onorevole Stampacchia, mi pare, propone sia stabilito un termine diverso, di cinque giorni. Ora osservo anzitutto che, dato lo stato odierno delle comunicazioni, in tre giorni si viene da tutto il mondo. Aggiungo poi che il testo stabilisce semplicemente questo, che la mozione non pu\u00f2 essere posta in discussione prima di tre giorni, ma non esclude che non possa discutersi dopo tre giorni. Quindi, in definitiva, l\u2019esigenza fatta presente dall\u2019onorevole Stampacchia se non \u00e8 direttamente sodisfatta, non \u00e8 nemmeno esclusa.<\/p><p>PRESIDENTE. Chieder\u00f2 ai presentatori di emendamenti se li mantengono.<\/p><p>Onorevole Corbino, ella mantiene il suo emendamento?<\/p><p>CORBINO. Lo mantengo. Ma sarei disposto a ritirarlo se si potesse convenire di sopprimere il terzo comma, venendo cos\u00ec incontro anche alla proposta dell\u2019onorevole Nitti, dato che il terzo comma \u00e8 la conferma del primo con l\u2019aggiunta dell\u2019obbligo della presentazione del Governo entro dieci giorni. Ove si faccia l\u2019ipotesi che il Presidente del Consiglio al decimo giorno abbia un mal di testa e non si possa presentare, si cadrebbe fuori della Costituzione. Propongo, quindi, di sopprimere il terzo comma e di affermare il principio che il Governo deve avere la fiducia. Se la Commissione accetta, allora io consento a ritirare il mio emendamento; se no insisto.<\/p><p>PRESIDENTE. Prego l\u2019onorevole Tosato di esprimere il parere della Commissione in proposito.<\/p><p>TOSATO. La Commissione insiste nel suo testo.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Targetti, ella mantiene il suo emendamento?<\/p><p>TARGETTI. Lo mantengo.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Mazzei, ella mantiene il suo emendamento?<\/p><p>MAZZEI. Lo mantengo e chiedo di conoscere cosa ne pensa la Commissione, dato che ha mostrato di non prenderlo in esame.<\/p><p>PRESIDENTE. La risposta della Commissione era implicita nelle dichiarazioni che sono state fatte.<\/p><p>MAZZEI. Si trattava di una questione del tutto diversa.<\/p><p>PRESIDENTE. Prego allora l\u2019onorevole Tosato di esprimere chiaramente in proposito il pensiero della Commissione.<\/p><p>TOSATO. Se ho ben compreso, l\u2019onorevole Mazzei vorrebbe che la mozione di sfiducia possa essere firmata anche da un solo deputato, ma che non possa essere posta in discussione se essa non ottiene l\u2019adesione di almeno un quarto dei componenti le Camere, dopo di che soltanto la discussione potrebbe avvenire.<\/p><p>Date le ragioni per cui abbiamo stabilito il requisito di un decimo, non mi pare che possiamo accogliere la proposta dell\u2019onorevole Mazzei.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Stampacchia, mantiene i suoi emendamenti?<\/p><p>STAMPACCHIA. Li mantengo.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Rubilli, mantiene la sua proposta?<\/p><p>RUBILLI. La mantengo.<\/p><p>TONELLO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>TONELLO. Pu\u00f2 darsi che la mia proposta non fosse sufficientemente motivata; ma la risposta che mi ha dato l\u2019onorevole Tosato non \u00e8 sodisfacente (<em>Commenti<\/em>) perch\u00e9 ella, onorevole Tosato, \u00e8 venuto a dire che se si dovessero astenere dalla votazione i Ministri e i Sottosegretari, dovrebbero astenersi anche quelli che aspirano al Governo. (<em>Commenti \u2013 Si ride<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Non \u00e8 una ragione seria questa che mi si porta avanti. Io ho fatto una questione di dignit\u00e0 e di morale che ha il suo valore anche politico e che praticamente pu\u00f2 avere grande importanza. Perch\u00e9 se il Ministero resta in piedi per i voti dei Ministri e dei Sottosegretari, quel Ministero \u00e8 esautorato. (<em>Approvazioni \u2013 Commenti<\/em>)<em>.<\/em> Questa \u00e8 la verit\u00e0!<\/p><p>Voi non potete esautorare la Camera in tal modo! La Camera \u00e8 sovrana, ed \u00e8 essa che giudica il Governo. Servir\u00e0 a voi e servir\u00e0 anche agli altri, non importa niente. Ma io dico che quando la Camera giudica il Governo, il Governo \u00e8 <em>sub judice<\/em> ed \u00e8 la Camera che deve decidere se il Governo deve o non deve rimanere. Si capisce che coloro che sono al potere vogliono rimanervi finch\u00e9 possono, ma rimanervi senza dignit\u00e0, non \u00e8 degno di un Governo. Quindi mantengo la mia opinione e mi appeller\u00f2 anche al Paese! (<em>Commenti<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>MARTINO GAETANO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>MARTINO GAETANO. Io speravo che i chiarimenti dell\u2019onorevole Tosato mi avrebbero meglio illuminato sul significato e sullo scopo dell\u2019ultimo comma di questo nuovo testo che ci \u00e8 presentato.<\/p><p>Credo di capire che, in sostanza, lo scopo per il quale si specifica o si vuole specificare nella Carta costituzionale la modalit\u00e0 con la quale deve essere discussa una mozione di sfiducia, (cosa che apparentemente non dovrebbe trovar posto in una Carta costituzionale ma, se mai, in un Regolamento della Camera o in un Regolamento del Senato) \u00e8 da ricercare nel fatto che questa mozione di sfiducia rappresenta un istituto nuovo nel nostro diritto pubblico. Che io sappia, non \u00e8 mai esistita infatti la mozione di sfiducia. \u00c8 sempre esistita la richiesta della fiducia da parte del Governo. E se questa \u00e8 la ragione per la quale la Commissione ritiene che, sulle modalit\u00e0 di discussione della mozione di sfiducia, si debba soffermare la Carta costituzionale, non ho nulla da obiettare. Ma avrei desiderato, allora, aver chiarito meglio perch\u00e9 si richiede un numero di firme di un quinto, di un quarto o di meno o di pi\u00f9 membri dell\u2019Assemblea per la discussione di una mozione di sfiducia.<\/p><p>Ha detto poc\u2019anzi l\u2019onorevole Mazzei che, secondo la Commissione, lo scopo \u00e8 quello di assicurare la stabilit\u00e0 del Governo e, poich\u00e9 l\u2019onorevole relatore non ha smentito questa affermazione dell\u2019onorevole Mazzei, devo ritenere che veramente questo \u00e8 il pensiero della Commissione.<\/p><p>Ed allora consentitemi che io esprima la mia meraviglia, onorevoli colleghi! Ma come pu\u00f2 essere in giuoco la stabilit\u00e0 del Governo? Se la mozione ha un numero di firme che \u00e8 pari a un quarto o a un quinto dei membri dell\u2019Assemblea, non \u00e8 in giuoco la stabilit\u00e0 del Governo; se invece \u00e8 in numero inferiore, allora \u00e8 in giuoco la stabilit\u00e0 del Governo! Spiegatemi questo: se non \u00e8 in giuoco la stabilit\u00e0 del Governo per una mozione di sfiducia che porti un gran numero di firme, come pu\u00f2 essere compromessa la stessa stabilit\u00e0 del Governo per una mozione che porti un numero troppo limitato di firme? Pu\u00f2 essere \u2013 \u00e8 vero \u2013 che, nel corso della discussione, quella che prima era una minoranza diventi maggioranza.. Ma non vi pare allora, che questa \u00e8 una. ragione sufficiente proprio perch\u00e9 non si imponga un numero cos\u00ec cospicuo di firme per la presentazione della mozione di sfiducia? Se questa possibilit\u00e0 c\u2019\u00e8, che nel corso della discussione i deputati si convincano delle buone ragioni di chi ha firmato la mozione di sfiducia, non deve allora essere ritenuta sufficiente anche una sola firma perch\u00e9 la mozione di sfiducia venga discussa? Ma voi potete dirmi che c\u2019\u00e8 un\u2019altra ragione, non quella della stabilit\u00e0 del Governo: il non far perdere tempo all\u2019Assemblea per sterili discussioni. Potrebbe non essere un argomento serio quello che \u00e8 portato alla ribalta della opinione pubblica e per cui \u00e8 invocata la discussione in Assemblea. Questa potrebbe essere una plausibile ragione. Ma allora, non esistono forse i mezzi nella procedura ordinaria, perch\u00e9 tale discussione non abbia luogo? Quando si tratter\u00e0 di iscrivere all\u2019ordine del giorno, entro il limite di tempo prestabilito di 3 giorni, una mozione di sfiducia, che non \u00e8 una mozione seria, non potr\u00e0 il Governo appellarsi alla Camera, e chiedere che venga respinta la richiesta della iscrizione di essa all\u2019ordine del giorno? In verit\u00e0, io non vedo serie ragioni perch\u00e9 nella nostra Carta costituzionale si abbia a consacrare uno sproposito come questo.<\/p><p>Io penso che noi voteremo per divisione su quest\u2019ultimo comma dell\u2019articolo proposto dalla Commissione. Se cos\u00ec sar\u00e0, dichiaro che voter\u00f2 contro la prima parte di quest\u2019ultimo comma, cio\u00e8 quella che dice: \u00abla mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un quinto dei componenti della Camera\u00bb.<\/p><p>ARATA. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>ARATA. Avevo presentato questa mattina un emendamento. Poich\u00e9 due dei tre concetti da me svolti furono accolti nel testo della Commissione, vi rinunzio senz\u2019altro.<\/p><p>Ma ce n\u2019\u00e8 un terzo, quello che riguarda la soppressione della \u00abmotivazione\u00bb per la \u00abmozione di fiducia\u00bb e sono lieto di aver avuto in questo il consenso dell\u2019onorevole Nitti.<\/p><p>Ora, la Commissione, mentre \u00e8 rigida nel richiedere la motivazione per la mozione di sfiducia, mi sembra che non lo sia altrettanto per quel che riguarda la mozione di fiducia.<\/p><p>Vorrei chiedere alla Commissione se insiste nel chiedere che anche la mozione di fiducia sia motivata.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Tosato ha facolt\u00e0 di esprimere il parere della Commissione.<\/p><p>TOSATO. Ma di fatto \u00e8 sempre motivata, \u00e8 una motivazione in bianco. Anche adesso quando un Governo si presenta alle Camere ed ottiene la fiducia, l\u2019ordine del Giorno di fiducia reca: \u00abUdite le dichiarazioni del Governo ecc.\u00bb.<\/p><p>\u00abUdite le dichiarazioni del Governo\u00bb \u00e8 una motivazione in bianco, ma \u00e8 una motivazione; che richiama il programma esposto dal Governo come motivo della fiducia.<\/p><p>ARATA. Ne prendo atto e in questi sensi rinunzio al mio emendamento anche su questa parte.<\/p><p>CORBINO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CORBINO. Ritiro il mio emendamento soppressivo del primo comma, ma insisto sulla soppressione del terzo.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Tonello, mantiene il suo emendamento?<\/p><p>TONELLO. Piuttosto che ostinarmi a mantenerlo, vorrei che rimanesse come una raccomandazione, affidandomi, una volta, tanto, alla coscienza dei colleghi che saranno al Governo. (<em>Commenti<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE. Procediamo allora alla votazione per divisione dell\u2019articolo.<\/p><p>Pongo in votazione il primo comma:<\/p><p>\u00abIl Governo deve avere la fiducia delle due Camere\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pongo in votazione il secondo comma:<\/p><p>\u00abCiascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata ad appello nominale\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8<\/em> <em>approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pongo in votazione il terzo comma, del quale l\u2019onorevole Corbino ha proposto la soppressione:<\/p><p>\u00abEntro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenere la fiducia\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pongo in votazione il quarto comma:<\/p><p>\u00abUn voto contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo al quinto comma:<\/p><p>\u00abLa mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un quinto dei componenti della Camera e non pu\u00f2 essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione\u00bb.<\/p><p>Su questo comma vi sono alcuni emendamenti, fra i quali ha la precedenza quello dell\u2019onorevole Mazzei, che pi\u00f9 si discosta dal testo della Commissione:<\/p><p>\u00abUna mozione di sfiducia non pu\u00f2 essere presentata alla Camera se non \u00e8 motivata. La discussione della mozione non pu\u00f2 aver luogo prima di tre giorni dalla sua presentazione e se non vi consente almeno un quarto dei componenti la Camera\u00bb.<\/p><p>PERSICO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>PERSICO. Vorrei fare un\u2019altra proposta, cio\u00e8 quella di sopprimere quest\u2019ultimo capoverso, perch\u00e9, mentre le speciali modalit\u00e0 per il voto di sfiducia si potevano capire nella legge 16 marzo 1946 di fronte all\u2019Assemblea Costituente, che era eletta soltanto per fare la Costituzione e che non aveva carattere strettamente legislativo, non si comprende come nella Costituzione dello Stato si debbano fissare speciali modalit\u00e0 per il voto di sfiducia. Se mai, \u00e8 questione di Regolamento.<\/p><p>PRESIDENTE. C\u2019\u00e8 una proposta dell\u2019onorevole Rubilli a questo proposito.<\/p><p>PERSICO. Allora mi associo alla proposta Rubilli.<\/p><p>MAZZEI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>MAZZEI. Desidero chiarire che, secondo il nostro emendamento, la mozione di sfiducia va messa senz\u2019altro all\u2019ordine del giorno, ma per procedersi alla discussione bisogna che vi consenta un quarto dei componenti dell\u2019Assemblea. E ci\u00f2 \u00e8 cosa diversa dall\u2019appoggio di cui si parla nel Regolamento della Camera.<\/p><p>PRESIDENTE. Mi permetta, onorevole Mazzei, di chiarire il valore e il significato di questa sua proposta. \u00c8 evidente che, nel momento in cui si chieder\u00e0 alla Camera o al Senato della Repubblica se un quarto dei componenti appoggiano la mozione di sfiducia presentata da un solo deputato, comincia di fatto la discussione di merito sulla mozione di sfiducia. Ritengo perci\u00f2 che anche soltanto per chiedere se un quarto dei presenti acconsenta che la mozione di sfiducia sia presa in considerazione, sar\u00e0 necessario mettere all\u2019ordine del giorno la questione, che non si potr\u00e0 insinuare in fine della seduta, come una qualsiasi comunicazione ordinaria.<\/p><p>Pongo in votazione l\u2019emendamento Mazzei test\u00e9 letto:<\/p><p>(<em>Non<\/em> \u00e8 <em>approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo all\u2019emendamento dell\u2019onorevole Rubilli:<\/p><p>\u00ab<em>Sostituire le parole dell\u2019ultimo comma: <\/em>La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un quinto dei componenti della Camera, <em>con le seguenti:<\/em> La mozione di sfiducia deve essere presentata secondo le modalit\u00e0 che sono stabilite dai Regolamenti delle due Camere\u00bb.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Rimandare al Regolamento potrebbe apparire inutile perch\u00e9 si sa che tutte le norme sulla votazione sono stabilite dal Regolamento. La formula del rinvio non migliorerebbe poi, dal lato stilistico, non darebbe lustro al testo della Costituzione.<\/p><p>Vi \u00e8 un certo stile delle Costituzioni a cui bisogna badare. In quanto al merito \u00e8 un po\u2019 strano quanto avviene. La seconda Sottocommissione era partita col fermo e concorde proposito di impedire pi\u00f9 che fosse possibile l\u2019instabilit\u00e0 e l\u2019eccessiva mutevolezza dei Governi. A tal fine si era pensato da alcuni, perfino, che il Parlamento eleggesse il Governo per un certo tempo; e cos\u00ec via, con una gamma di proposte e di procedure perch\u00e9 i voti di sfiducia non fossero improvvisi e poco meditati. L\u2019idea dell\u2019Assemblea Nazionale venne fuori specialmente qui, per rendere possibile il ricorso contro il voto di sfiducia pronunciato in prima istanza da una Camera. Si avanzarono poi cifre di maggioranze speciali e di <em>quorum<\/em>, tenendo conto che un Governo pu\u00f2 essere in minoranza davanti alle opposizioni, ma queste possono essere non concordi fra loro, e nessuna pi\u00f9 forte numericamente del partito al Governo. Non entrer\u00f2 in particolari, e non esaminer\u00f2 pi\u00f9 a lungo questi temi, che anche fuori d\u2019Italia destano molte preoccupazioni; ed una maggiore stabilit\u00e0 di Governi \u00e8 quasi una parola d\u2019ordine. Ecco che qui, nell\u2019Assemblea, tutto muta. Nella Commissione dei Settantacinque io dovevo reagire a chi voleva troppo consolidare i Governi, e troppo irrigidire i procedimenti per tenerli in vita. Ma qui si passa da un eccesso all\u2019altro. E viene in prima linea, l\u2019opposta preoccupazione che non sia ferita la libert\u00e0 di discussione del Parlamento e non siano imposti vincoli alla sua facolt\u00e0, di dare o no la fiducia ai Governi.<\/p><p>Insisto soprattutto sulla necessit\u00e0 di non consentire gli \u00abassalti alla diligenza\u00bb, e le \u00abbucce di limone\u00bb, su cui si facevano scivolare i Governi, quando, per esempio, a fine seduta si veniva fuori ad un tratto con un ordine del giorno, o dando significato di sfiducia ad un voto qualunque, e si votava di sorpresa. \u00c8 indispensabile: primo: stabilire che la sfiducia non pu\u00f2 essere votata che in base a mozione motivata, da presentarsi almeno tre giorni primi della discussione.<\/p><p>Secondo: che la mozione sia motivata; e ci\u00f2 non solo per un argomento generale di seriet\u00e0, nel senso che le decisioni delle Camere siano espressamente ragionate (non dir\u00f2 come debbono esserlo gli atti dell\u2019Amministrazione) almeno nelle questioni pi\u00f9 importanti; ma per la specifica opportunit\u00e0, quando si apre una crisi, di dare un\u2019indicazione sul modo di risolverla. Terzo: occorre un <em>quorum<\/em> per la presentazione della mozione di sfiducia. E qui specialmente si apre il dissenso.<\/p><p>La questione diventa impensatamente politica; le estreme sinistre e gli stessi liberali (che pur hanno, nei loro scritti, invocato la stabilit\u00e0 del governo) protestano ora a gran voce perch\u00e9, richiedendo il <em>quorum <\/em>di presentazione, si&#8230; soffocherebbe la libert\u00e0 di discussione al Parlamento. Per verit\u00e0 non riesco a capire. La discussione sulla politica del Governo si potr\u00e0 fare sempre, in mille modi, con interpellanze, con mozioni ordinarie, con l\u2019esame dei progetti di legge. Non si toglie il diritto di discutere alle minoranze. Ma la questione di mutar il governo deve essere posta esplicitamente; con una speciale forma di mozione \u2013 la mozione di sfiducia \u2013 che, sia pure istituto nuovo nella nostra vita parlamentare, si rivela istituto necessario.<\/p><p>Si tratta di una procedura speciale ed eccezionale. Non solo per render meno instabili i Governi, ma \u2013 l\u2019onorevole Martino ha visto bene \u2013 per evitare discussioni all\u2019infinito. Sappiamo cosa avviene in simili occasioni, di mozioni di sfiducia come di presentazioni del governo: ciascuno si sente in diritto ed in obbligo di dire la sua; si parla <em>de omnibus rebus et de quibusdam aliis<\/em>, e le discussioni durano settimane e settimane; sono discussioni panoramiche su tutto ci\u00f2 che avviene nell\u2019Italia e nel mondo; si va a frugare in ogni angolo dell\u2019amministrazione; si portano questioncelle locali; \u00e8 un bucato generale, che non si addice alla seriet\u00e0 del Parlamento.<\/p><p>Libert\u00e0 di discussione, s\u00ec; ma norme e cautele per le questioni di sfiducia, e per l\u2019istituto di una speciale mozione, che appunto si stabilisce. Il <em>quorum<\/em> d\u2019un quinto non pu\u00f2 ritenersi eccessivo; se non si trova un quinto dei membri della Camera per dare battaglia, vuol dire che \u00e8 inutile dare battaglia.<\/p><p>Onorevoli colleghi, credete voi che il Paese sia contento delle continue logomachie sulle questioni di fiducia? Bisogna ricorrere a tali discussioni quand\u2019\u00e8 necessario; non per perdere tempo. Si eserciti la libera critica nelle forme ordinarie, ma si tenga presente quanto di seriet\u00e0 richiede l\u2019onore ed il prestigio del Parlamento. (<em>Applausi<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>RUBILLI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>RUBILLI. Desidero chiarire all\u2019onorevole Ruini che nell\u2019emendamento da noi presentato non si nasconde alcuna buccia di limone; vi \u00e8 un equivoco da parte sua. Noi abbiamo chiesto la soppressione della prima parte del quinto comma, non della seconda parte; non chiediamo la soppressione dell\u2019intero comma; rimarrebbe la dizione \u00abnon pu\u00f2 essere posta in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione\u00bb.<\/p><p>La seconda parte del comma costituisce materia di legge costituzionale, appunto perch\u00e9 deve rappresentare una garanzia per tutti, per il Governo, per le Camere, per la seriet\u00e0 della discussione.<\/p><p>Per la prima parte sono d\u2019accordo con l\u2019onorevole Ruini che occorrono delle garanzie, per quanto riguarda la discussione relativa al voto di sfiducia. Ma dovremmo essere d\u2019accordo anche su questo: che non si tratta in tal caso di materia costituzionale, ma di materia regolamentare, e sono i Regolamenti delle Camere legislative che dovranno provvedere in proposito.<\/p><p>Mi \u00e8 sembrato di notare che forse la maggioranza dell\u2019Assemblea neppure condivida il concetto della Commissione, cio\u00e8 che un quinto dei deputati (cento-centoventi) debba firmare la mozione, tanto meno poi io, lo condivido.<\/p><p>Ed allora abbiamo pensato: a prescindere dalle discordi opinioni sul numero dei deputati firmatari della mozione, effettivamente si tratta di materia regolamentare \u2013 perch\u00e9 sono i regolamenti delle rispettive Assemblee che stabiliscono le modalit\u00e0 delle discussioni \u2013 e gi\u00e0 troppe materie regolamentari abbiamo inserite nella Costituzione (ho di gi\u00e0 in precedenza notato, ad esempio, che l\u2019articolo 69 riguarda integralmente solo materie regolamentari); perci\u00f2 mi sembra che, trattandosi pure di una questione abbastanza delicata, impegnare fin da ora le Camere che verranno sulle modalit\u00e0 con le quali andr\u00e0 presentata la mozione per un voto di sfiducia ci induca ad assumere una responsabilit\u00e0 che esula un poco dai limiti delle nostre attribuzioni. La seconda parte s\u00ec, lo ripeto, pu\u00f2 rimanere, poich\u00e9 riguarda materia costituzionale e perci\u00f2 noi non ci opponiamo; ma per quanto si riferisce alla prima parte, sia perch\u00e9 c\u2019\u00e8 pieno dissenso nella maggioranza della Camera rispetto alla proposta della Commissione, sia perch\u00e9 si tratta di materia esclusivamente regolamentare, noi crediamo che il nostro emendamento all\u2019articolo 88 debba essere accolto.<\/p><p>PERSICO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>PERSICO. Desidero soltanto dire che allora non sono pi\u00f9 d\u2019accordo con l\u2019onorevole Rubilli.<\/p><p>PRESIDENTE. Comunico che sull\u2019emendamento Rubilli \u00e8 stata chiesta la votazione segreta dagli onorevoli Pajetta Giuliano, Iotti Leonilde, Moranino, Barontini Anelito, Carini, Saccenti, Ricci, Bucci, Laconi, Chiarini, Landi, Grieco, Corbi, Allegato, Imperiale, Pucci, Cavallotti, Ruggeri, Mezzadra, Pajetta Giancarlo.<\/p><p>Si tenga presente che secondo le ultime spiegazioni date dall\u2019onorevole Rubilli questo emendamento non \u00e8 sostitutivo di tutto l\u2019ultimo comma dell\u2019articolo, ma solo della prima parte che si riferisce al modo di presentazione della mozione e non al termine di tempo entro cui va posta in discussione.<\/p><p>Votazione segreta.<\/p><p>PRESIDENTE. Indico la votazione segreta.<\/p><p>Presidenza del Vicepresidente TARGETTI<\/p><p>(<em>Segue la votazione<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli Segretari a procedere alla numerazione dei voti.<\/p><p>(<em>Gli onorevoli Segretari numerano i voti<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Presidenza del Presidente TERRACINI<\/p><p>Risultato della votazione segreta.<\/p><p>PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione segreta:<\/p><p>Presenti e votanti\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 341<\/p><p>Maggioranza\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 171<\/p><p>Voti favorevoli \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 165<\/p><p>Voti contrari \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 176<\/p><p>(<em>L\u2019Assemblea non approva<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p><em>Hanno preso parte alla votazione:<\/em><\/p><p>Alberti \u2013 Aldisio \u2013 Allegato \u2013 Amadei \u2013 Ambrosini \u2013 Amendola \u2013 Angelini \u2013 Arata \u2013 Arcaini \u2013 Arcangeli \u2013 Assennato \u2013 Azzi.<\/p><p>Badini Confalonieri \u2013 Baldassari \u2013 Balduzzi \u2013 Baracco \u2013 Barbareschi \u2013 Bardini \u2013 Barontini Anelito \u2013 Barontini Ilio \u2013 Basile \u2013 Bazoli \u2013 Bei Adele \u2013 Bellato \u2013 Bellusci \u2013 Belotti \u2013 Bencivenga \u2013 Benedettini \u2013 Bennani \u2013 Benvenuti \u2013 Bernamonti \u2013 Bertola \u2013 Bertone \u2013 Bettiol \u2013 Bianchi Bruno \u2013 Bianchini Laura \u2013 Bibolotti \u2013 Bocconi \u2013 Bonomelli \u2013 Bonomi Ivanoe \u2013 Bonomi Paolo \u2013 Bordon \u2013 Bosco Lucarelli \u2013 Bovetti \u2013 Bozzi \u2013 Brusasca \u2013 Bubbio \u2013 Bucci \u2013 Bulloni Pietro.<\/p><p>Caccuri \u2013 Camangi \u2013 Camposarcuno \u2013 Candela \u2013 Canevari \u2013 Cannizzo \u2013 Caporali \u2013 Cappa Paolo \u2013 Cappi Giuseppe \u2013 Cappugi \u2013 Carbonari \u2013 Carboni Angelo \u2013 Carboni Enrico \u2013 Carignani \u2013 Caronia \u2013 Carpano Maglioli \u2013 Carratelli \u2013 Castelli Edgardo \u2013 Castelli Avolio \u2013 Cavalli \u2013 Cavallotti \u2013 Cerreti \u2013 Cevolotto \u2013 Chatrian \u2013 Chiaramello \u2013 Chiarini \u2013 Chieffi \u2013 Chiostergi \u2013 Ciampitti \u2013 Ciccolungo \u2013 Cimenti \u2013 Cingolani Mario \u2013 Clerici \u2013 Coccia \u2013 Codacci Pisanelli \u2013 Colitto \u2013 Colombi Arturo \u2013 Colombo Emilio \u2013 Colonnetti \u2013 Conci Elisabetta \u2013 Condorelli \u2013 Conti \u2013Coppa Ezio \u2013 Coppi Alessandro \u2013 Corbi \u2013 Corbino \u2013 Corsi \u2013 Corsini \u2013 Cosattini \u2013 Costa \u2013 Costantini \u2013 Cremaschi Carlo \u2013 Cremaschi Olindo.<\/p><p>De Falco \u2013 De Gasperi \u2013 Del Curto \u2013 Delli Castelli Filomena \u2013 De Maria \u2013 De Michele Luigi \u2013 De Michelis Paolo \u2013 De Palma \u2013 De Unterrichter Maria \u2013 Di Fausto \u2013 Di Gloria \u2013 Domined\u00f2 \u2013 D\u2019Onofrio \u2013 Dossetti.<\/p><p>Einaudi \u2013 Ermini.<\/p><p>Fabbri \u2013 Fabriani \u2013 Facchinetti \u2013 Fanfani \u2013 Fantoni \u2013 Fantuzzi \u2013 Faralli \u2013 Farina Giovanni \u2013 Farini Carlo \u2013 Fedeli Aldo \u2013 Fedeli Armando \u2013 Federici Maria \u2013 Ferrarese \u2013 Ferrari Giacomo \u2013 Ferrario Celestino \u2013 Ferreri \u2013 Fietta \u2013 Filippini \u2013 Fiore \u2013 Fiorentino \u2013 Firrao \u2013 Flecchia \u2013 Foresi \u2013 Fornara \u2013 Fresa \u2013 Fuschini.<\/p><p>Gabrieli \u2013 Galati \u2013 Gallico Spano Nadia \u2013 Garlato \u2013 Gasparotto \u2013 Gavina \u2013 Germano \u2013 Gervasi \u2013 Geuna \u2013 Ghidetti \u2013 Ghislandi \u2013 Giacchero \u2013 Giacometti \u2013 Giolitti \u2013 Giordani \u2013 Gonella \u2013 Gorreri \u2013 Gortani \u2013 Grassi \u2013 Grazi Enrico \u2013 Grazia Verenin \u2013 Grieco \u2013 Guerrieri Emanuele \u2013 Guerrieri Filippo \u2013 Gui \u2013 Guidi Cingolani Angela.<\/p><p>Imperiale \u2013 Iotti Leonilde.<\/p><p>Jervolino.<\/p><p>Labriola \u2013 Laconi \u2013 Lagravinese Pasquale \u2013 La Malfa \u2013 Landi \u2013 La Pira \u2013 La Rocca \u2013 Lizier \u2013 Lizzadri \u2013 Lombardi Carlo \u2013 Longhena \u2013 Lozza \u2013 Lussu.<\/p><p>Macrelli \u2013 Maffi \u2013 Magnani \u2013 Magrini \u2013 Malagugini \u2013 Maltagliati \u2013 Malvestiti \u2013 Mancini \u2013 Mannironi \u2013 Manzini \u2013 Marazza \u2013 Marchesi \u2013 Mariani Enrico \u2013 Marina Mario \u2013 Martinelli \u2013 Martino Gaetano \u2013 Marzarotto \u2013 Massini \u2013 Mastino Gesumino \u2013 Mattarella \u2013 Mazza \u2013 Mazzei \u2013 Meda Luigi \u2013 Medi Enrico \u2013 Mezzadra \u2013 Miccolis \u2013 Micheli \u2013 Minio \u2013 Molinelli \u2013 Momigliano \u2013 Montagnana Rita \u2013 Monterisi \u2013 Morandi \u2013 Moranino \u2013 Morelli Luigi \u2013 Morelli Renato \u2013 Moro \u2013 Mortati \u2013 Moscatelli \u2013 Murgia.<\/p><p>Nasi \u2013 Negarville \u2013 Nenni \u2013 Nicotra Maria \u2013 Nitti \u2013 Nobile Umberto \u2013 Nobili Tito Oro \u2013 Novella.<\/p><p>Orlando Camillo.<\/p><p>Pajetta Gian Carlo \u2013 Pajetta Giuliano \u2013 Pallastrelli \u2013 Paolucci \u2013 Parri \u2013 Pastore Raffaele \u2013 Pat \u2013 Patrissi \u2013 Pecorari \u2013 Penna Ottavia \u2013 Perassi \u2013 Perrone Capano \u2013 Pertini Sandro \u2013 Perugi \u2013 Pesenti \u2013 Piccioni \u2013 Piemonte \u2013 Pistoia \u2013 Pollastrini Elettra \u2013 Ponti \u2013 Pressinotti \u2013 Preti \u2013 Preziosi \u2013 Priolo \u2013 Proia \u2013 Pucci \u2013 Puoti.<\/p><p>Quarello \u2013 Quintieri Adolfo.<\/p><p>Raimondi \u2013 Rapelli \u2013 Reale Eugenio \u2013 Reale Vito \u2013 Recca \u2013 Restagno \u2013 Restivo \u2013 Ricci Giuseppe \u2013 Riccio Stefano \u2013 Rivera \u2013 Rodin\u00f2 Ugo \u2013 Rognoni \u2013 Romano \u2013 Rossi Giuseppe \u2013 Rossi Paolo \u2013 Rubilli \u2013 Ruggeri Luigi \u2013 Ruini \u2013 Russo Perez.<\/p><p>Saccenti \u2013 Salerno \u2013 Salizzoni \u2013 Sampietro \u2013 Santi \u2013 Sapienza \u2013 Scalfaro \u2013 Scarpa \u2013 Scelba \u2013 Schiratti \u2013 Scoca \u2013 Scoccimarro \u2013 Scotti Alessandro \u2013 Segni \u2013 Sforza \u2013 Sicignano \u2013 Siles \u2013 Spataro \u2013 Stampacchia \u2013 Stella \u2013 Storchi.<\/p><p>Tambroni Armaroli \u2013 Targetti \u2013 Taviani \u2013 Tega \u2013 Terranova \u2013 Tessitori \u2013 Tieri Vincenzo \u2013 Titomanlio Vittoria \u2013 Togliatti \u2013 Togni \u2013 Tomba \u2013 Tonello \u2013 Tosato \u2013 Tosi \u2013 Tozzi Condivi \u2013 Tremelloni \u2013 Treves \u2013 Trimarchi \u2013 Trulli \u2013 Tupini \u2013 Turco.<\/p><p>Uberti.<\/p><p>Valenti \u2013 Varvaro \u2013 Vernocchi \u2013 Veroni \u2013 Viale \u2013 Vicentini \u2013 Vigna \u2013 Villabruna \u2013 Villani \u2013 Vischioni.<\/p><p>Zaccagnini \u2013 Zanardi \u2013 Zerbi \u2013 Zotta \u2013 Zuccarini.<\/p><p><em>Sono in congedo:<\/em><\/p><p>Abozzi \u2013 Angelucci.<\/p><p>Cairo \u2013 Caldera \u2013 Caristia \u2013 Carmagnola \u2013 Caroleo \u2013 Caso \u2013 Cavallari.<\/p><p>De Caro Raffaele \u2013 Dozza \u2013 Dugoni.<\/p><p>Guariento.<\/p><p>Jacini.<\/p><p>Lazzati.<\/p><p>Mentasti.<\/p><p>Pignatari \u2013 Porzio.<\/p><p>Ravagnan \u2013 Romita \u2013 Rumor.<\/p><p>Sardiello.<\/p><p>Presentazione di una relazione.<\/p><p>BOZZI. Chiedo di parlare per la presentazione di una relazione.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>BOZZI. Mi onoro di presentare la relazione sul disegno di legge: Disposizioni relative al soggiorno nel territorio dello Stato ed ai beni degli ex regnanti di casa Savoia.<\/p><p>PRESIDENTE. Sar\u00e0 stampata e distribuita.<\/p><p>Si riprende la discussione del progetto di Costituzione della Repubblica italiana.<\/p><p>PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell\u2019emendamento dell\u2019onorevole Targetti, il quale propone di sostituire alle parole \u00abun quinto\u00bb le altre \u00abun decimo\u00bb in maniera che il testo risulti del tenore seguente:<\/p><p>\u00abLa mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti la Camera\u00bb.<\/p><p>Gli onorevoli Bordon, Giacometti, Vernocchi ed altri hanno chiesto la votazione a scrutinio segreto di questo emendamento.<\/p><p>TOSATO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>TOSATO. Volevo domandare se, dato l\u2019esito della votazione, non potrebbe forse essere pi\u00f9 utilmente messo in votazione prima di tutti gli altri, l\u2019emendamento presentato dall\u2019onorevole Mazzei che mi sembra forse pi\u00f9 adatto per conciliare le tendenze opposte.<\/p><p>L\u2019emendamento Mazzei si potrebbe trasformare in questo senso:<\/p><p>\u00abLa discussione di una mozione di sfiducia non pu\u00f2 avere luogo prima di tre giorni dalla presentazione e se non vi consenta il quarto dei componenti della Camera\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Tosato, ma \u00e8 lo stesso emendamento dell\u2019onorevole Mazzei che l\u2019Assemblea ha gi\u00e0 respinto: l\u2019abbiamo votato per primo.<\/p><p>Comunico che sull\u2019emendamento Targetti \u00e8 stata chiesta la votazione a scrutinio segreto dagli onorevoli Carpano Maglioli, Fiorentino, Tomba, Barbareschi, Fedeli Aldo, Faralli, Vischioni, Pistoia, Vernocchi, Tega, Fornara, Bordon, Costa, Giacometti, Stampacchia, Corbi, Pajetta Giancarlo, Iotti Leonilde, Fantuzzi. Moranino.<\/p><p>Votazione segreta.<\/p><p>PRESIDENTE. Indico la votazione segreta.<\/p><p>Presidenza del Vicepresidente BOSCO LUCARELLI<\/p><p>(<em>Segue la votazione<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito gli onorevoli Segretari a procedere alla numerazione dei voti.<\/p><p>(<em>Gli onorevoli Segretari numerano i voti<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Presidenza del Presidente TERRACINI<\/p><p>Risultato della votazione segreta.<\/p><p>PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto:<\/p><p>Presenti e votanti\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 325<\/p><p>Maggioranza\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 163<\/p><p>Voti favorevoli\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 170<\/p><p>Voti contrari \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0155<\/p><p>(<em>L\u2019Assemblea approva<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p><em>Hanno preso parte, alla votazione:<\/em><\/p><p>Alberti \u2013 Aldisio \u2013 Allegato \u2013 Amadei \u2013 Ambrosini \u2013 Amendola \u2013 Angelini \u2013 Arata \u2013 Arcaini \u2013 Arcangeli \u2013 Assennato \u2013 Azzi.<\/p><p>Badini Confalonieri \u2013 Baldassari \u2013 Balduzzi \u2013 Baracco \u2013 Barbareschi \u2013 Bardini \u2013 Barontini Anelito \u2013 Basile \u2013 Bastianetto \u2013 Bazoli \u2013 Bei Adele \u2013 Bellato \u2013 Bellusci \u2013 Belotti \u2013 Bencivenga \u2013 Bennani \u2013 Benvenuti \u2013 Bernamonti \u2013 Bertola \u2013 Bertone \u2013 Bettiol \u2013 Bianchi Bruno \u2013 Bianchini Laura \u2013 Bibolotti \u2013 Bocconi \u2013 Boldrini \u2013 Bonomelli \u2013 Bonomi Paolo \u2013 Bordon \u2013 Bosco Lucarelli \u2013 Bovetti \u2013 Braschi \u2013 Bubbio \u2013 Bucci \u2013 Bulloni Pietro.<\/p><p>Caccuri \u2013 Camangi \u2013 Camposarcuno \u2013 Candela \u2013 Canevari \u2013 Cannizzo \u2013 Caporali \u2013 Cappa Paolo \u2013 Cappi Giuseppe \u2013 Cappugi \u2013 Carbonari \u2013 Carboni Angelo \u2013 Carboni Enrico \u2013 Caronia \u2013 Carpano Maglioli \u2013 Carratelli \u2013 Cassiani \u2013 Castelli Edgardo \u2013 Castelli Avolio \u2013 Cavallotti \u2013 Cerreti \u2013 Cevolotto \u2013 Chatrian \u2013 Chiarini \u2013 Chieffi \u2013 Ciampitti \u2013 Ciccolungo \u2013 Cimenti \u2013 Cingolani Mario \u2013 Clerici \u2013 Coccia \u2013 Codacci Pisanelli \u2013 Colitto \u2013 Colombi Arturo \u2013 Colombo Emilio \u2013 Colonnetti \u2013 Condorelli \u2013 Conti \u2013 Coppa Ezio \u2013 Coppi Alessandro \u2013 Corbi \u2013 Corbino \u2013 Corsanego \u2013 Corsini \u2013 Cosattini \u2013 Costa \u2013 Costantini \u2013 Cremaschi Carlo \u2013 Cremaschi Olindo.<\/p><p>De Falco \u2013 De Gasperi \u2013 Del Curto \u2013 Delli Castelli Filomena \u2013 De Maria \u2013 De Michelis Paolo \u2013 De Palma \u2013 Di Fausto \u2013 Domined\u00f2 \u2013 D\u2019Onofrio \u2013 Dossetti.<\/p><p>Einaudi \u2013 Ermini.<\/p><p>Fabbri \u2013 Fabriani \u2013 Fanfani \u2013 Fantuzzi \u2013 Faralli \u2013 Farina Giovanni \u2013 Farini Carlo \u2013 Fedeli Aldo \u2013 Fedeli Armando \u2013 Federici Maria \u2013 Ferrarese \u2013 Ferrari Giacomo \u2013 Ferrario Celestino \u2013 Ferreri \u2013 Filippini \u2013 Fiore \u2013 Firrao \u2013 Fogagnolo \u2013 Foresi \u2013 Fornara \u2013 Fresa \u2013 Fuschini.<\/p><p>Gabrieli \u2013 Galati \u2013 Gallico Spano Nadia \u2013 Garlato \u2013 Gasparotto \u2013 Gavina \u2013 Germano \u2013 Gervasi \u2013 Geuna \u2013 Ghidetti \u2013 Giacchero \u2013 Giacometti \u2013 Giolitti \u2013 Giordani \u2013 Gonella \u2013 Gorreri \u2013 Gortani \u2013 Grassi \u2013 Grazi Enrico \u2013 Grazia Verenin \u2013 Grieco \u2013 Gronchi \u2013 Guerrieri Emanuele \u2013 Guerrieri Filippo \u2013 Gui \u2013 Guidi Cingolani Angela.<\/p><p>Imperiale \u2013 Iotti Leonilde.<\/p><p>Jervolino.<\/p><p>Labriola \u2013 Laconi \u2013 Lagravinese Pasquale \u2013 La Malfa \u2013 Lami Starnuti \u2013 Landi \u2013 La Pira \u2013 La Rocca \u2013 Lizier \u2013 Lombardi Carlo \u2013 Longhena \u2013 Longo \u2013 Lozza \u2013 Lussu.<\/p><p>Macrelli \u2013 Maffi \u2013 Magnani \u2013 Magrini \u2013 Malagugini \u2013 Maltagliati \u2013 Malvestiti \u2013 Mancini \u2013 Mannironi \u2013 Mariani Enrico \u2013 Marina Mario \u2013 Marinaro \u2013 Martinelli \u2013 Martino Gaetano \u2013 Marzarotto \u2013 Massini \u2013 Mastino Gesumino \u2013 Mastino Pietro \u2013 Mastrojanni \u2013 Mattarella \u2013 Mazzei \u2013 Meda Luigi \u2013 Medi Enrico \u2013 Mezzadra \u2013 Miccolis \u2013 Micheli \u2013 Minio \u2013 Momigliano \u2013 Monterisi \u2013 Monticelli \u2013 Montini \u2013 Morandi \u2013 Moranino \u2013 Morelli Luigi \u2013 Morelli Renato \u2013 Moro \u2013 Mortati \u2013 Moscatelli.<\/p><p>Nasi \u2013 Negarville \u2013 Nenni \u2013 Nicotra Maria \u2013 Nitti \u2013 Nobile Umberto \u2013 Nobili Tito Oro \u2013 Novella.<\/p><p>Orlando Camillo.<\/p><p>Pajetta Gian Carlo \u2013 Pajetta Giuliano \u2013 Pallastrelli \u2013 Paolucci \u2013 Paratore \u2013 Parri \u2013 Pastore Raffaele \u2013 Pat \u2013 Penna Ottavia \u2013 Perassi \u2013 Perrone Capano \u2013 Persico \u2013 Pertini Sandro \u2013 Perugi \u2013 Pesenti \u2013 Petrilli \u2013 Piccioni \u2013 Piemonte \u2013 Pieri Gino \u2013 Pistoia \u2013 Pollastrini Elettra \u2013 Ponti \u2013 Pressinotti \u2013 Preti \u2013 Proia \u2013 Pucci \u2013 Puoti.<\/p><p>Quarello \u2013 Quintieri Adolfo.<\/p><p>Raimondi \u2013 Rapelli \u2013 Reale Eugenio \u2013 Reale Vito \u2013 Recca \u2013 Restagno \u2013 Restivo \u2013 Ricci Giuseppe \u2013 Riccio Stefano \u2013 Rivera \u2013 Rodin\u00f2 Ugo \u2013 Rognoni \u2013 Romano \u2013 Rossi Giuseppe \u2013 Rossi Paolo \u2013 Rubilli \u2013 Ruggeri Luigi \u2013 Ruini \u2013 Russo Perez.<\/p><p>Saccenti \u2013 Salerno \u2013 Sampietro \u2013 Santi \u2013 Sapienza \u2013 Scalfaro \u2013 Scelba \u2013 Schiratti \u2013 Scoca \u2013 Scoccimarro \u2013 Scotti Alessandro \u2013 Segni \u2013 Sforza \u2013 Siles \u2013 Spallicci \u2013 Spataro \u2013 Stampacchia \u2013 Stella \u2013 Storchi \u2013 Sullo Fiorentino.<\/p><p>Tambroni Armaroli \u2013 Targetti \u2013 Taviani \u2013 Tega \u2013 Terranova \u2013 Tessitori \u2013 Titomanlio Vittoria \u2013 Togliatti \u2013 Togni \u2013 Tomba \u2013 Tonello \u2013 Tosato \u2013 Tosi \u2013 Tozzi Condivi \u2013 Treves \u2013 Trimarchi \u2013 Trulli \u2013 Tupini \u2013 Turco.<\/p><p>Uberti.<\/p><p>Valenti \u2013 Varvaro \u2013 Venditti \u2013 Vernocchi \u2013 Veroni \u2013 Viale \u2013 Vicentini \u2013 Vigna \u2013 Villabruna \u2013 Villani \u2013 Vischioni.<\/p><p>Zaccagnini \u2013 Zanardi \u2013 Zerbi \u2013 Zotta \u2013 Zuccarini.<\/p><p><em>Sono in congedo:<\/em><\/p><p>Abozzi \u2013 Angelucci.<\/p><p>Cairo \u2013 Caldera \u2013 Caristia \u2013 Carmagnola \u2013 Caroleo \u2013 Caso \u2013 Cavallari.<\/p><p>De Caro Raffaele \u2013 Dozza \u2013 Dugoni.<\/p><p>Guariento.<\/p><p>Jacini.<\/p><p>Lazzati.<\/p><p>Mentasti.<\/p><p>Pignatari \u2013 Porzio.<\/p><p>Ravagnan \u2013 Romita \u2013 Rumor.<\/p><p>Sardiello.<\/p><p>Presentazione di una relazione.<\/p><p>PIEMONTE. Chiedo di parlare per presentare una relazione.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>PIEMONTE. Mi onoro di presentare all\u2019Assemblea la relazione sul disegno di legge: Approvazione dell\u2019Accordo fra l\u2019Italia e l\u2019Argentina in materia di emigrazione, concluso a Roma il 21 febbraio 1947.<\/p><p>PRESIDENTE. Sar\u00e0 stampata e distribuita.<\/p><p>Si riprende la discussione del progetto di Costituzione della Repubblica italiana.<\/p><p>PRESIDENTE. Passiamo ora alla votazione dell\u2019ultima parte dell\u2019ultimo comma dell\u2019articolo nel testo della Commissione:<\/p><p>\u00abe non pu\u00f2 essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Il testo unificato degli articoli 87 e 88 risulta, nel suo complesso, cos\u00ec approvato:<\/p><p>\u00abIl Governo deve avere la fiducia delle due Camere.<\/p><p>\u00abCiascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata ad appello nominale.<\/p><p>\u00abEntro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.<\/p><p>\u00abUn voto contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa l\u2019obbligo di dimissioni.<\/p><p>\u00abLa mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non pu\u00f2 essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Mortati ha proposto il seguente articolo aggiuntivo 88<em>-bis:<\/em><\/p><p>\u00abIl Presidente della Repubblica pu\u00f2 subordinare l\u2019accettazione delle dimissioni del Governo, presentate all\u2019infuori del caso di cui all\u2019articolo precedente, all\u2019espressione di un esplicito voto da parte del Parlamento intorno alla politica governativa\u00bb.<\/p><p>Ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>MORTATI. Questo emendamento si ricollega ad una prassi gi\u00e0 esistente nel vecchio ordinamento costituzionale, di cui ho parlato questa mattina in un altro breve intervento, tendente a rendere chiare le relazioni fra Governo e Parlamento, allo scopo di mettere il popolo, il quale pu\u00f2 ad un certo momento essere chiamato giudice di eventuali contrasti, in condizioni di valutarne i termini. Ad ogni modo, mi rimetto a quanto la Commissione riterr\u00e0 opportuno di fare.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Ruini ha facolt\u00e0 di esprimere il parere della Commissione.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> La Commissione non ha potuto esaminare questo emendamento dell\u2019onorevole Mortati. Quindi credo opportuno che lo si rinvii. Resta approvato l\u2019articolo com\u2019\u00e8. Si vedr\u00e0 in seguito se sia il caso di fare un articolo aggiuntivo o anche un nuovo comma dell\u2019articolo che abbiamo deliberato. Pronunciarsi su due piedi, non mi sembra opportuno.<\/p><p>PRESIDENTE. Vi \u00e8, dunque, la proposta da parte del Presidente della Commissione dei Settantacinque di rinviare la decisione in merito alla proposta di un articolo aggiuntivo dell\u2019onorevole Mortati. Se non vi sono osservazioni si intende accettata.<\/p><p>(<em>Cos\u00ec rimane stabilito<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>TOSATO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>TOSATO. Mi pare che a questo punto dovremmo passare all\u2019esame dell\u2019articolo 84, in relazione alla domanda di sospensiva fatta a suo tempo dall\u2019onorevole Corbino, di rinviare la votazione di questo articolo dopo la votazione degli articoli 87 e 88.<\/p><p>PRESIDENTE. Allora riprendiamo l\u2019esame dell\u2019articolo 84. Se ne dia lettura.<\/p><p>MOLINELLI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abIl Presidente della Repubblica pu\u00f2, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Parte degli emendamenti presentati a questo articolo sono stati gi\u00e0 svolti in una seduta precedente.<\/p><p>L\u2019onorevole Nobile ha presentato il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Sostituire l\u2019articolo 84 col seguente:<\/em><\/p><p>\u00abSu proposta del Consiglio dei Ministri e sentito il parere dei Presidenti delle due Camere, il Presidente della Repubblica pu\u00f2 decretare lo scioglimento delle Camere legislative solo nel caso in cui in un medesimo periodo di 18 mesi siano avvenute due crisi ministeriali.<\/p><p>\u00abIn nessun caso, per\u00f2, le Camere potranno essere sciolte prima che siano trascorsi diciotto mesi della legislatura\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Nobile ha facolt\u00e0 di svolgere il suo emendamento.<\/p><p>NOBILE. L\u2019emendamento non \u00e8 che la riproduzione di un articolo della Costituzione francese e corrisponde, su per gi\u00f9, a quello presentato dall\u2019onorevole Carpano. La sola differenza consiste nei limiti di tempo.<\/p><p>Nell\u2019emendamento Carpano si stabilisce che le Camere possono essere sciolte, quando siansi verificate due crisi ministeriali nel corso di sei mesi. Con ci\u00f2 si verrebbe ad ammettere la possibilit\u00e0 che si abbia una crisi ogni tre mesi! Purtroppo, qualche volta ci\u00f2 \u00e8 accaduto in Italia, ma parlarne nella Costituzione mi sembra inammissibile.<\/p><p>Se un emendamento del genere va approvato dall\u2019Assemblea, vorrei, perci\u00f2, raccomandare i termini di tempo stabiliti nell\u2019articolo 51 della Costituzione francese, che a me sembrano pi\u00f9 ragionevoli. E non ho altro da aggiungere. A me piacerebbe veder approvata una proposta simile per due considerazioni: da un lato essa limiterebbe i poteri di scioglimento delle Camere da parte del Presidente della Repubblica; dall\u2019altro, contribuirebbe implicitamente ad una maggiore stabilit\u00e0 del Governo, perch\u00e9 inviterebbe le Camere ad una maggiore riflessione prima di dare per la seconda volta un voto di sfiducia.<\/p><p>PRESIDENTE. Prego la Commissione di esprimere il suo parere sugli emendamenti.<\/p><p>TOSATO. Relativamente all\u2019articolo 84 sono stati presentati vari emendamenti.<\/p><p>Circa gli emendamenti presentati dagli onorevoli Benvenuti e Domined\u00f2 ho avuto occasione di esprimere il pensiero della Commissione. La Commissione \u00e8 contraria ad ammettere una possibilit\u00e0 di scioglimento della Camera da parte del Presidente della Repubblica in via di prerogativa, cio\u00e8, secondo il significato attribuito a questo termine dai presentatori degli emendamenti, senza il concorso di un Ministro che assuma la responsabilit\u00e0 dell\u2019atto del Presidente.<\/p><p>La Commissione resta ferma al principio fondamentale che nessun atto del Presidente possa aver luogo senza la controfirma di un Ministro responsabile.<\/p><p>Per quanto riguarda l\u2019emendamento presentato dall\u2019onorevole Costantini secondo il quale \u00abil Presidente della Repubblica pu\u00f2 sciogliere le Camere con il consenso espresso dei rispettivi Presidenti\u00bb la Commissione \u00e8 dolente di dover esprimere un apprezzamento negativo. Quando mai i Presidenti delle Camere vorranno assumersi la responsabilit\u00e0, di accordare al Presidente l\u2019assenso per lo scioglimento delle Camere? Quando mai questi Presidenti, eletti dalle Camere, vorranno assumersi questa responsabilit\u00e0 di fronte ai membri delle Camere? L\u2019emendamento proposto affida ai Presidenti un compito estraneo alle loro funzioni, e li mette, senza ragione, in una situazione impossibile. Praticamente, l\u2019onorevole Costantini se ne render\u00e0 conto, lo scioglimento delle Camere non avr\u00e0 mai luogo, e se avverr\u00e0, avr\u00e0 luogo quando i Presidenti siano sicuri del consenso delle Camere. (<em>Interruzione del deputato Costantini<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Secondo l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Nitti i Presidenti delle Camere non dovrebbero essere nemmeno sentiti. Ora, \u00e8 evidente onorevole Nitti, che il testo della Commissione rappresenta precisamente una transazione: transazione nei limiti del possibile per conservare la natura e gli scopi dell\u2019istituto tra due tendenze opposte, la tendenza che vuol subordinare assolutamente la possibilit\u00e0 del Presidente di sciogliere le Camere all\u2019assenso di organi diversi da quelli del Governo, e l\u2019altra tendenza che vuol realizzare puramente e semplicemente la discrezionalit\u00e0 del Presidente col suo Governo per lo scioglimento delle Camere. Il progetto rappresenta questo tentativo di conciliazione nel senso che per un atto cos\u00ec importante si deve bens\u00ec sentire il parere dei Presidenti delle Camere, salvo per\u00f2 l\u2019apprezzamento che di esso faranno il Governo e sopra tutto il Presidente della Repubblica. L\u2019emendamento dell\u2019onorevole Nitti per\u00f2 \u2013 leggo meglio \u2013 vuole anche limitare il potere del Capo dello Stato allo scioglimento della Camera dei deputati. Ora, la Commissione non pu\u00f2 accogliere tale proposta.<\/p><p>L\u2019emendamento presentato dall\u2019onorevole Nitti ha una sua ragion d\u2019essere in relazione alla sua proposta originale relativamente al Senato. L\u2019onorevole Nitti suggeriva, come ricordate, un Senato avente una durata maggiore della durata della Camera dei deputati, e soprattutto un Senato rinnovabile parzialmente ogni biennio o triennio. Ora, dato che l\u2019Assemblea ha respinto questo suggerimento, escludendo il rinnovamento parziale del Senato, non v\u2019\u00e8 alcuna ragione di limitare lo scioglimento alla Camera dei deputati, escludendone la possibilit\u00e0 per il Senato. Non sarebbe pi\u00f9 giustificato, questo trattamento diverso per le due Camere.<\/p><p>Secondo l\u2019onorevole Colitto bisognerebbe precisare che il Presidente pu\u00f2 sciogliere entrambe le Camere o anche una di esse.<\/p><p>Il testo della Commissione \u00e8 generico, dice semplicemente: il Presidente pu\u00f2 sciogliere le Camere. Ma io credo che il testo del progetto comprenda implicitamente questa proposta esplicita fatta dall\u2019onorevole Colitto.<\/p><p>Faccio una ipotesi. La Camera dei deputati dura cinque anni, il Senato sei anni. Nel giro di poche legislature l\u2019elezione del Senato, salvo scioglimenti anticipati, potr\u00e0 cadere dopo due o tre anni da quella della Camera dei deputati; e con l\u2019elezione del Senato manifestarsi una situazione politica totalmente cambiata, cambiata tanto da infirmare il valore rappresentativo della Camera dei deputati, eletta precedentemente.<\/p><p>Ritengo che in questo caso, il Presidente della Repubblica possa sciogliere soltanto la Camera dei deputati, e non il Senato appena uscito dal suffragio popolare.<\/p><p>Comunque, la Commissione non \u00e8 contraria a questa precisazione proposta dall\u2019onorevole Colitto.<\/p><p>Secondo l\u2019emendamento presentato dall\u2019onorevole Carpano ed altri, il Presidente della Repubblica potrebbe, s\u00ec, sciogliere le Camere, ma non prima di un anno dalla loro elezione, e nel caso che si siano verificate due successive crisi di Governo, in seguito a voto di sfiducia, nel periodo di un semestre.<\/p><p>Quindi, secondo questo emendamento, il potere di scioglimento del Presidente sarebbe subordinato a due condizioni: una generale, in ogni caso nessuno scioglimento prima che sia trascorso un anno dalle elezioni delle Camere stesse; seconda condizione, scioglimento possibile soltanto in quanto nel giro di un semestre siano intervenute due crisi ministeriali per voto di sfiducia delle Camere.<\/p><p>La Commissione osserva che, per quanto riguarda il termine di un anno \u2013 e questo vale per l\u2019emendamento analogo, sotto questo aspetto, dell\u2019onorevole Nobile (che propone invece un termine di diciotto mesi) \u2013 esso evidentemente ha qualcosa di arbitrario e in definitiva servirebbe a frustrare quelle esigenze che si intendono sodisfare precisamente col potere di scioglimento. Pu\u00f2 darsi infatti che le esigenze, che giustifichino il potere di scioglimento da parte del Presidente della Repubblica, si manifestino prima di un anno o di diciotto mesi dalla elezione delle Camere.<\/p><p>Questa arbitrariet\u00e0 di un termine vale anche per l\u2019altro requisito positivo posto dall\u2019onorevole Carpano: cio\u00e8 lo scioglimento \u00e8 possibile soltanto in quanto siano intervenute due crisi nel giro di un semestre. Questo requisito positivo da un lato \u00e8 arbitrario, dall\u2019altro, in definitiva, potrebbe portare alla conseguenza di subordinare sempre l\u2019esercizio del potere di scioglimento da parte del Presidente alla volont\u00e0 delle Camere; perch\u00e9 \u00e8 evidente che, se lo scioglimento \u00e8 possibile soltanto in quanto le Camere votino la sfiducia al Governo due volte nel giro del semestre, le Camere che non vogliono restare sciolte, potranno facilmente rinviare il voto di sfiducia poco dopo il decorso del semestre dalla crisi precedente, rendendo cos\u00ec sempre impossibile lo scioglimento.<\/p><p>Per queste ragioni la Commissione non pu\u00f2 accettare l\u2019emendamento Carpano e quello, analogo, proposto dall\u2019onorevole Nobile.<\/p><p>L\u2019emendamento proposto dall\u2019onorevole Bosco Lucarelli vorrebbe aggiungere un comma: \u00abIn tal caso i poteri delle Camere non sono prorogati fino alla riunione delle nuove Camere\u00bb.<\/p><p>Tutti ricordano che l\u2019Assemblea ha approvato l\u2019istituto della <em>prorogatio<\/em>, in forza del quale le Camere, anche scadute, possono essere convocate; s\u2019intende, in circostanze straordinarie, che ne rendono opportuna, anzi necessaria, la convocazione. Secondo l\u2019onorevole Bosco Lucarelli si dovrebbe fare una eccezione a questo istituto della <em>prorogatio<\/em> nel caso in cui le Camere cessino non per morte naturale, ma per scioglimento.<\/p><p>Ora, credo che questo emendamento sia determinato da preoccupazioni che, in fondo, non hanno effettiva giustificazione. Vi sono due ipotesi da fare: o il Governo \u00e8 posto in minoranza delle Camere: in Questo caso il Governo pu\u00f2 suggerire al Presidente, ed il Presidente consentire, lo scioglimento delle Camere: ed \u00e8 evidente che in questo caso le Camere non potranno essere convocate per discutere e votare la sfiducia al Governo: ci\u00f2 \u00e8 escluso dal fatto che il Presidente ha fatto esercizio del potere di scioglimento; oppure il Governo conserva la fiducia delle Camere. Se ci\u00f2 nonostante queste vengono sciolte, questo implica tra il Governo e l\u2019Assemblea e tra l\u2019Assemblea ed il Paese un dissidio in forza del quale il Presidente ha ritenuto opportuno sciogliere le Camere ed indire nuove elezioni. Lo scioglimento pu\u00f2 essere anche giustificato dal manifestarsi della necessit\u00e0 di risolvere gravi questioni, questioni del tutto nuove, sulle quali il corpo elettorale non ha avuto occasione di prendere posizione attraverso le elezioni. \u00c8 evidente che in questi casi non si pu\u00f2 invocare la <em>prorogatio <\/em>dei poteri delle Camere, per discutere della fiducia al Governo. In ambedue le ipotesi indicate si abuserebbe della proroga dei poteri per combattere il Governo e, in definitiva, per porre in discussione lo scioglimento, il che \u00e8 evidentemente inammissibile e escluso. Per tutte le altre questioni, non attinenti la fiducia al Governo, la possibilit\u00e0 della convocazione dev\u2019essere sempre ammessa, e tanto pi\u00f9, aggiungo, quando le Camere sono sciolte. Gli eventi straordinari che giustificano la convocazione delle Camere scadute possono verificarsi anche a Camere sciolte \u2013 si pensi ad esempio al caso di emanazione di decreti-legge di urgenza \u2013 e quindi, anche nell\u2019ipotesi di scioglimento, anzi a maggior ragione, la <em>prorogatio<\/em> ha ragion d\u2019essere. D\u2019altronde ripeto: la proroga non pu\u00f2 essere invocata, data la sua natura e la sua funzione, se non per casi ed eventi veramente straordinari e urgenti.<\/p><p>Vengo all\u2019emendamento dell\u2019onorevole Romano, il quale propone di aggiungere questo comma: \u00abAllo scioglimento delle due Camere seguir\u00e0 l\u2019elezione del Presidente della Repubblica da farsi entro sei mesi dalla elezione delle Camere stesse\u00bb. Evidentemente questo emendamento, dopo gli articoli che abbiamo gi\u00e0 approvato, non ha pi\u00f9 ragion d\u2019essere e cade.<\/p><p>La Commissione non \u00e8 aliena dall\u2019accettare l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Laconi, sebbene ritenga sia superfluo. Infatti abbiamo gi\u00e0 votato un articolo in forza del quale non si procede ad elezione del Presidente della Repubblica nel caso in cui questa elezione cada nell\u2019ultimo semestre di vita delle Camere. \u00c8 evidente che una norma di correttezza costituzionale imporr\u00e0 identica condotta da parte del Presidente della Repubblica per quanto riguarda lo scioglimento.<\/p><p>Tuttavia, se l\u2019onorevole Laconi insiste, la Commissione non ha difficolt\u00e0 ad accettare la sua proposta.<\/p><p>PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori degli emendamenti se intendono mantenerli.<\/p><p>Onorevole Benvenuti, mantiene il suo emendamento?<\/p><p>BENVENUTI. Lo ritiro, riservandomi di ripresentarlo quando si discuter\u00e0 il problema della Corte costituzionale.<\/p><p>PRESIDENTE. Sta bene. E lei, onorevole Costantini?<\/p><p>COSTANTINI. Lo mantengo.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Nitti, lo mantiene?<\/p><p>NITTI. Lo ritiro.<\/p><p>PRESIDENTE. E lei, onorevole Domined\u00f2?<\/p><p>DOMINED\u00d2. Lo ritiro, ma a proposito di questo emendamento debbo una parola di risposta all\u2019onorevole Orlando, il quale mi ha fatto l\u2019onore di un apposito intervento.<\/p><p>Mi \u00e8 sembrato, in primo luogo, che l\u2019onorevole Orlando collegasse eccessivamente l\u2019ipotesi prospettata nel mio emendamento a quella delle prerogative in via personale. Viceversa, fra i due casi, a prescindere dal distacco obiettivo, vi \u00e8 questo divario: che nelle prerogative in via strettamente personale, classiche e tradizionali, \u00e8 senza altro esclusa la controfirma del Governo, mentre qui la controfirma \u00e8 sempre possibile, anche se non necessaria, agli effetti della validit\u00e0.<\/p><p>In secondo luogo, l\u2019obiezione che la proposta in parola risulti inconciliabile col principio di irresponsabilit\u00e0, viene del tutto meno quando invece si postuli un\u2019ipotesi di responsabilit\u00e0 a seguito dell\u2019esercizio di questo potere autonomo e indipendente; ci\u00f2 che espressamente mi riservavo di fare.<\/p><p>In terzo luogo, ed ultimo, la proposta, piuttosto che rivolta al passato, appare protesa verso il futuro, in quanto tendente ad accogliere un aspetto del potere presidenziale del Capo dello Stato per inserirlo organicamente nel sistema del Governo parlamentare da noi adottato.<\/p><p>Mi rendo conto che questo tentativo di sintesi possa forse eccessivamente turbare lo schema gi\u00e0 predisposto dalla Commissione, e perci\u00f2, in omaggio alla maggioranza prevalsa nell\u2019ambito del mio Gruppo, non insisto a che l\u2019emendamento sia posto in votazione.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019emendamento dell\u2019onorevole Colitto \u00e8 stato accettato dalla Commissione.<\/p><p>Onorevole Carpano Maglioli, mantiene il suo emendamento?<\/p><p>CARPANO MAGLIOLI. Lo mantengo.<\/p><p>PRESIDENTE. E lei, onorevole Bosco Lucarelli?<\/p><p>BOSCO LUCARELLI. Dopo le dichiarazioni della Commissione, che devono essere intese come una interpretazione autentica, secondo le quali in questi casi le Camere funzionerebbero solo per gli atti di ordinaria amministrazione, non insisto nel mio emendamento.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019emendamento dell\u2019onorevole Romano \u00e8 stato assorbito.<\/p><p>Onorevole Laconi, mantiene l\u2019emendamento?<\/p><p>LACONI. Lo mantengo.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Nobile, mantiene l\u2019emendamento?<\/p><p>NOBILE. Ritiro il mio emendamento in quanto sostanzialmente non differisce da quello dell\u2019onorevole Carpano Maglioli al quale mi associo. Vorrei per\u00f2, quando verr\u00e0 in votazione l\u2019emendamento Carpano, proporre che sia votato per divisione, separando quanto concerne il termine di tempo.<\/p><p>PRESIDENTE. Dobbiamo ora passare alla votazione.<\/p><p>LACONI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>LACONI. Il nostro Gruppo voter\u00e0 favorevolmente all\u2019emendamento che porta il mio nome, in quanto \u00e8 stata approvata nell\u2019articolo 81 la disposizione che in caso di scioglimento delle Camere i poteri del Presidente sono automaticamente prorogati. Se noi a questo punto non stabilissimo un certo limite nella facolt\u00e0 del Presidente, riguardo allo scioglimento delle Camere, il Presidente della Repubblica avrebbe la possibilit\u00e0 di fare un piccolo colpo di stato legale, e cio\u00e8 potrebbe sciogliere le Camere per avere prorogati i poteri e avvalersi di questo potere prorogato per influenzare le nuove elezioni. Se domani il Presidente della Repubblica, allo scadere del suo mandato, si trovasse con due Camere le quali in modo evidente non gli fossero favorevoli, egli potrebbe benissimo sciogliere le Camere e prorogare i suoi poteri per avere nuove Camere che potrebbero essere a lui pi\u00f9 favorevoli.<\/p><p>Ora, questo sarebbe tanto pi\u00f9 grave se per caso non dovesse passare l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Carpano, perch\u00e9 allora il diritto di scioglimento del Presidente sarebbe senza limiti in quanto il Presidente potrebbe sciogliere le Camere appena elette. Siccome una tradizione democratica in Italia non vi \u00e8 ancora, penso che non sia male di stabilire delle clausole a questo riguardo.<\/p><p>ROSSI PAOLO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>ROSSI PAOLO. Volevo precisare che il nostro Gruppo voter\u00e0 il testo della Commissione salvo l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Laconi, che accetta, e voter\u00e0 contro tutti gli altri emendamenti. \u00c8 un problema grave questo, che abbiamo accuratamente esaminato. Non c\u2019\u00e8 nessun dubbio che nel sistema della nostra Costituzione lo scioglimento anticipato sia una necessit\u00e0. Si potrebbe pensare diversamente se avessimo ammesso il sistema della legislatura breve, ma con Camere che durano cinque o sei anni e con la mutevolezza della pubblica opinione in Italia, sarebbe impossibile immaginare un sistema diverso. Lo scioglimento \u00e8 inevitabile. Si deve osservare che l\u2019istituto dello scioglimento \u00e8 postulato necessario dell\u2019altro istituto che \u00e8 rappresentato dal <em>referendum <\/em>popolare introdotto dalla nostra Costituzione. Sarebbe un assurdo intollerabile ed un evidente pericolo politico che una maggioranza parlamentare battuta da un massiccio <em>referendum<\/em> popolare potesse e dovesse sopravvivere per cinque o sei anni. Ammesso il principio ci pare che la formula pi\u00f9 esatta sia quella concordata dalla Commissione e riteniamo pertanto che gli altri emendamenti siano nettamente da respingere.<\/p><p>All\u2019autorevole parola dell\u2019onorevole Orlando si pu\u00f2 rispondere che non occorre stabilizzarsi su formule scientifiche; tanto pi\u00f9 che, avendo gi\u00e0 votato l\u2019articolo 84, abbiamo escluso la interpretazione di un potere personale del Presidente della Repubblica, ed abbiamo creato, non un atto di prerogativa, ma un atto di Governo circondato da una garanzia nuova: la garanzia del parere favorevole dei Presidenti delle due Assemblee.<\/p><p>E vengo all\u2019emendamento presentato dall\u2019onorevole Costantini, nei confronti del quale osservo che le Camere non hanno una naturale tendenza al suicidio, e che, se si dovesse ottenere sempre che i due Presidenti di entrambe le Camere si dichiarassero favorevoli allo scioglimento anticipato della Camera che rappresentano, non arriveremmo mai ad ottenere lo scioglimento quando dall\u2019esito di elezioni parziali la coscienza pubblica deducesse l\u2019assoluta necessit\u00e0 di un mutamento di Governo.<\/p><p>Ma l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Carpano \u00e8 quello che pi\u00f9 ci ha preoccupato. Io a questo vorrei opporre la seguente considerazione: supponga l\u2019onorevole Carpano che tre crisi successive rivelino l\u2019impossibilit\u00e0 di costituire un Governo. Abbiamo il caso del comune di Roma, per esempio: pu\u00f2 darsi che lo stesso succeda sul piano nazionale&#8230; (<em>Interruzione del deputato Carpano Maglioli<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Ma, onorevole Carpano, qui non c\u2019\u00e8 la possibilit\u00e0 di nominare un Commissario.<\/p><p>Si pu\u00f2 nominare un Commissario per l\u2019amministrazione del comune di Roma, ma non per l\u2019amministrazione dell\u2019Italia. Ed io suppongo che se, come si \u00e8 proposto, non potranno votare i membri del Governo e la maggioranza effettiva \u00e8 soltanto di quattro o cinque voti, possano anche manifestarsi quattro o cinque successivi dinieghi di fiducia. Ed allora cosa pu\u00f2 fare il Capo dello Stato se non pu\u00f2 ricorrere alle nuove elezioni? \u00c8 un caso che si pu\u00f2 anche verificare e bisogna, necessariamente, valutarlo.<\/p><p>Del resto dico all\u2019onorevole Carpano: delle due l\u2019una: o le crisi non si verificheranno ed allora \u00e8 evidente che non c\u2019\u00e8 bisogno dello scioglimento; o vi saranno crisi multiple, ed allora sarebbe pericoloso porre un limite di tempo prima del quale non sia possibile procedere allo scioglimento.<\/p><p>Del resto, mi pare ovvio che il Presidente della Repubblica, che \u00e8 anch\u2019egli figlio della stessa maggioranza, sar\u00e0 estremamente cauto nel valersi di questa facolt\u00e0, cos\u00ec come sar\u00e0 estremamente cauto il Governo. C\u2019\u00e8 il mito di Saturno nella leggenda, ma non c\u2019\u00e8 il mito opposto dei figli che mangino il padre. I membri del Governo sono figli della maggioranza e si suppone che non possano battersi contro la maggioranza che li ha espressi. Credo che il Presidente sar\u00e0 estremamente cauto nel valersi di questa somma sua facolt\u00e0. Se poi la maggioranza nuova gli dar\u00e0 ragione tanto meglio; se gli dar\u00e0 torto tanto peggio per lui. Far\u00e0 come tanti altri Presidenti: se ne andr\u00e0.<\/p><p>MORO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>MORO. Dichiaro che il nostro Gruppo, ritenendo che il potere di scioglimento delle Camere sia uno strumento indispensabile per adeguare la rappresentanza popolare ai reali mutamenti dell\u2019opinione pubblica, al di fuori della durata normale delle legislature, voter\u00e0 in favore dell\u2019articolo 84 e contro tutti gli emendamenti modificativi.<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo in votazione l\u2019emendamento sostitutivo dell\u2019onorevole Costantini:<\/p><p>\u00abIl Presidente della Repubblica pu\u00f2 sciogliere le Camere col consenso espresso dei rispettivi Presidenti\u00bb.<\/p><p>(<em>Non<\/em> \u00e8 <em>approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pongo ora in votazione il testo della Commissione con l\u2019emendamento Colitto, accettato dalla Commissione:<\/p><p>\u00abIl Presidente della Repubblica pu\u00f2, sentiti i loro Presidenti, sciogliere entrambe le Camere o anche una sola di esse\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>Passiamo alla votazione dell\u2019emendamento presentato dall\u2019onorevole Carpano Maglioli e altri, tendente ad aggiungere al testo ora votato le seguenti parole:<\/p><p>\u00abnon prima di un anno dalla loro elezione e nel caso che abbiano dato luogo a due mutamenti di Governo a seguito di voto di sfiducia nello spazio di un semestre\u00bb.<\/p><p>Su questo emendamento \u00e8 pervenuta una richiesta di votazione per scrutinio segreto degli onorevoli Maltagliati, Laconi, Vernocchi, Giacometti, Fedeli Aldo, Pistoia, Scoccimarro, Sicignano, Corbi, Grieco, Pesenti, Gallico Spano Nadia, Fedeli Armando, Saccenti e altri.<\/p><p>Votazione segreta.<\/p><p>PRESIDENTE. Indico la votazione segreta.<\/p><p>Presidenza del Vicepresidente TARGETTI<\/p><p>(<em>Segue la votazione<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli Segretari a procedere alla numerazione dei voti.<\/p><p>(<em>Gli onorevoli Segretari numerano i voti<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Presidenza del Presidente TERRRACINI<\/p><p>Risultato della votazione segreta.<\/p><p>PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto:<\/p><p>Presenti e votanti \u00a0\u00a0\u00a0 309<\/p><p>Maggioranza\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 155<\/p><p>Voti favorevoli \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0116<\/p><p>Voti contrari \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 193<\/p><p>(<em>L\u2019Assemblea, non approva<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p><em>Hanno preso parie alla votazione:<\/em><\/p><p>Alberti \u2013 Aldisio \u2013 Allegato \u2013 Amadei \u2013 Ambrosini \u2013 Amendola \u2013 Angelini \u2013 Arata \u2013 Arcaini \u2013 Arcangeli \u2013 Assennato \u2013 Azzi.<\/p><p>Bacciconi \u2013 Baldassari \u2013 Balduzzi \u2013 Baracco \u2013 Barbareschi \u2013 Bardini \u2013 Barontini Anelito \u2013 Basile \u2013 Bastianetto \u2013 Bazoli \u2013 Bei Adele \u2013 Bellato \u2013 Bellusci \u2013 Belotti \u2013 Bencivenga \u2013 Bennani \u2013 Benvenuti \u2013 Bernamonti \u2013 Bertola \u2013 Bertone \u2013 Bettiol \u2013 Bianchi Bruno \u2013 Bianchini Laura \u2013 Bocconi \u2013 Boldrini \u2013 Bonomi Paolo \u2013 Bordon \u2013 Bosco Lucarelli \u2013 Bovetti \u2013 Braschi \u2013 Bubbio \u2013 Bulloni Pietro.<\/p><p>Caccuri \u2013 Calamandrei \u2013 Camangi \u2013 Camposarcuno \u2013 Candela \u2013 Caporali \u2013 Cappa Paolo \u2013 Cappi Giuseppe \u2013 Cappugi \u2013 Carbonari \u2013 Carboni Enrico \u2013 Caronia \u2013 Carpano Maglioli \u2013 Carratelli \u2013 Cassiani \u2013 Castelli Edgardo \u2013 Castelli Avolio \u2013 Cavalli \u2013 Cavallotti \u2013 Cerreti \u2013 Cevolotto \u2013 Chatrian \u2013 Chiaramello \u2013 Chiarini \u2013 Chieffi \u2013 Ciampitti \u2013 Ciccolungo \u2013 Cimenti \u2013 Cingolani \u2013 Clerici \u2013 Coccia \u2013 Codacci Pisanelli \u2013 Colitto \u2013 Colombi Arturo \u2013 Colombo Emilio \u2013 Condorelli \u2013 Conti \u2013 Coppa Ezio \u2013 Coppi Alessandro \u2013 Corbi \u2013 Corbino \u2013 Corsanego \u2013 Corsini \u2013 Cosatimi \u2013 Costa \u2013 Costantini \u2013 Cremaschi Carlo \u2013 Cremaschi Olindo.<\/p><p>D\u2019Aragona \u2013 De Gasperi \u2013 Del Curto \u2013 Delli Castelli Filomena \u2013 De Maria \u2013 De Michele Luigi \u2013 De Michelis Paolo \u2013 De Palma \u2013 De Unterrichter Maria \u2013 De Vita \u2013 Di Fausto \u2013 Domined\u00f2 \u2013 Donati \u2013 D\u2019Onofrio \u2013 Dossetti.<\/p><p>Einaudi \u2013 Ermini.<\/p><p>Fabbri \u2013 Fabriani \u2013 Facchinetti \u2013 Fanfani \u2013 Fantuzzi \u2013 Faralli \u2013 Farina Giovanni \u2013 Farini Carlo \u2013 Fedeli Aldo \u2013 Fedeli Armando \u2013 Federici Maria \u2013 Ferrarese \u2013 Ferrari Giacomo \u2013 Ferrario Celestino \u2013 Ferreri \u2013 Filippini \u2013 Fiore \u2013 Fiorentino \u2013 Firrao \u2013 Fogagnolo \u2013 Foresi \u2013 Fornara \u2013 Fuschini.<\/p><p>Gabrieli \u2013 Galati \u2013 Gallico Spano Nadia \u2013 Garlato \u2013 Gasparotto \u2013 Gavina \u2013 Germano \u2013 Gervasi \u2013 Geuna \u2013 Ghidetti \u2013 Giacchero \u2013 Giacometti \u2013 Giolitti \u2013 Giordani \u2013 Gonella \u2013 Gorreri \u2013 Gortani \u2013 Grassi \u2013 Grazi Enrico \u2013 Grazia Verenin \u2013 Grieco \u2013 Grilli \u2013 Gronchi \u2013 Guerrieri Emanuele \u2013 Guerrieri Filippo \u2013 Gui \u2013 Guidi Cingolani Angela.<\/p><p>Imperiale \u2013 Iotti Leonilde.<\/p><p>Jervolino.<\/p><p>Laconi \u2013 Lami Starnuti \u2013 Landi \u2013 La Pira \u2013 La Rocca \u2013 Lizier \u2013 Lombardi Carlo \u2013 Longhena \u2013Longo \u2013 Lozza \u2013 Lussu.<\/p><p>Maffi \u2013 Magnani \u2013 Magrini \u2013 Maltagliati \u2013 Malvestiti \u2013 Mancini \u2013 Mannironi \u2013 Manzini \u2013 Marazza \u2013 Mariani Enrico \u2013 Martinelli \u2013 Martino Enrico \u2013 Martino Gaetano \u2013 Marzarotto \u2013 Mastino Gesumino \u2013 Mastino Pietro \u2013 Mattarella \u2013 Mazza \u2013 Meda Luigi \u2013 Medi Enrico \u2013 Mezzadra \u2013 Miccolis \u2013 Micheli \u2013 Minio \u2013 Molinelli \u2013 Momigliano \u2013 Montagnana Rita \u2013 Monterisi \u2013 Monticelli \u2013 Montini \u2013 Morandi \u2013 Moranino \u2013 Morelli Renato \u2013 Moro \u2013 Mortati \u2013 Moscatelli \u2013 Murgia.<\/p><p>Nasi \u2013 Negarville \u2013 Nicotra Maria \u2013 Nobile Umberto \u2013 Nobili Tito Oro \u2013 Novella.<\/p><p>Orlando Camillo.<\/p><p>Pajetta Gian Carlo \u2013 Pajetta Giuliano \u2013 Pallastrelli \u2013 Paolucci \u2013 Pastore Raffaele \u2013 Pat \u2013 Pecorari \u2013 Penna Ottavia \u2013 Perassi \u2013 Perrone Capano \u2013 Pesenti \u2013 Petrilli \u2013 Piccioni \u2013 Piemonte \u2013 Pistoia \u2013 Pollastrini Elettra \u2013 Ponti \u2013 Pressinotti \u2013 Preti \u2013 Priolo \u2013 Pucci.<\/p><p>Quarello \u2013 Quintieri Adolfo.<\/p><p>Raimondi \u2013 Rapelli \u2013 Reale Eugenio \u2013 Recca \u2013 Restagno \u2013 Restivo \u2013 Ricci Giuseppe \u2013 Riccio Stefano \u2013 Rivera \u2013 Rodi \u2013 Rodin\u00f2 Ugo \u2013 Rognoni \u2013 Romano \u2013 Rossi Giuseppe \u2013 Rossi Maria Maddalena \u2013 Rossi Paolo \u2013 Rubilli \u2013 Ruggeri Luigi \u2013 Ruini \u2013 Russo Perez.<\/p><p>Saccenti \u2013 Salerno \u2013 Sampietro \u2013 Santi \u2013 Scalfaro \u2013 Scarpa \u2013 Scelba \u2013 Schiratti \u2013 Scoca \u2013 Scoccimarro \u2013 Segni \u2013 Sforza \u2013 Sicignano \u2013 Siles \u2013 Spallicci \u2013 Spataro \u2013 Stampacchia \u2013 Stella \u2013 Storchi \u2013 Sullo.<\/p><p>Tambroni Armaroli \u2013 Targetti \u2013 Taviani \u2013 Tega \u2013 Terranova \u2013 Tessitori \u2013 Titomanlio Vittoria \u2013 Togliatti \u2013 Togni \u2013 Tomba \u2013 Tonello \u2013 Tosato \u2013 Tosi \u2013 Tozzi Condivi \u2013 Trimarchi \u2013 Tupini \u2013 Turco.<\/p><p>Uberti.<\/p><p>Valenti \u2013 Vernocchi \u2013 Veroni \u2013 Vicentini \u2013 Vigna \u2013 Villani.<\/p><p>Zaccagnini \u2013 Zanardi \u2013 Zerbi \u2013 Zotta \u2013 Zuccarini.<\/p><p><em>Sono in congedo:<\/em><\/p><p>Abozzi \u2013 Angelucci.<\/p><p>Cairo \u2013 Caldera \u2013 Caristia \u2013 Carmagnola \u2013 Caroleo \u2013 Caso \u2013 Cavallari.<\/p><p>De Caro Raffaele \u2013 Dozza \u2013 Dugoni.<\/p><p>Guariento.<\/p><p>Jacini.<\/p><p>Lazzati.<\/p><p>Mentasti.<\/p><p>Pignatari \u2013 Porzio.<\/p><p>Ravagnan \u2013 Romita \u2013 Rumor.<\/p><p>Sardiello.<\/p><p>Si riprende la discussione del progetto di Costituzione della Repubblica italiana.<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo in votazione l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Laconi, accettato dalla Commissione, tendente ad aggiungere il seguente comma:<\/p><p>\u00abNon pu\u00f2 usare di tale facolt\u00e0 negli ultimi sei mesi del suo mandato\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>L\u2019articolo 84 risulta nel suo complesso, salvo coordinamento, cos\u00ec approvato:<\/p><p>\u00abIl Presidente della Repubblica pu\u00f2, sentiti i loro Presidenti, sciogliere entrambe le Camere o anche una sola di esse.<\/p><p>\u00abNon pu\u00f2 usare di tale facolt\u00e0 negli ultimi sei mesi del suo mandato\u00bb.<\/p><p>Siamo cos\u00ec arrivati quasi al termine di questo Titolo. Occorre che terminiamo l\u2019approvazione degli articoli 89, 90, 91, 92 e 93 entro la giornata di domani.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Credo sia difficile, perch\u00e9 dobbiamo esaminare l\u2019articolo relativo al Consiglio economico.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Ruini, \u00e8 necessario che finiamo domani, perch\u00e9 nella prossima settimana dovremo esaminare una serie di disegni di legge che sono pronti e devono essere votati prima dell\u2019interruzione dei nostri lavori. D\u2019altra parte, la prossima settimana dovremo risolvere la questione delle Regioni. Se concludiamo domani questa parte, la prossima settimana potremo terminare il nostro programma.<\/p><p>Dovremo, pertanto, domani anticipare l\u2019inizio della seduta.<\/p><p>CORBINO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CORBINO. Io credo sarebbe pi\u00f9 conveniente, e molti colleghi sarebbero pi\u00f9 contenti, se, anzich\u00e9 anticipare la seduta di domani, si interrompesse adesso fino alle 22, per riprendere con una seduta notturna.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, pongo in votazione la proposta dell\u2019onorevole Corbino.<\/p><p>(<em>Dopo prova e controprova, \u00e8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>(<em>La seduta, sospesa alle 20.45, \u00e8 ripresa alle 22.30<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, riprendiamo l\u2019esame del secondo comma dell\u2019articolo 52, nel quale, per la prima volta nel progetto di Costituzione, si parla dell\u2019Assemblea Nazionale. Nel testo del progetto esso \u00e8 di questo tenore:<\/p><p>\u00abLe Camere si riuniscono in Assemblea Nazionale nei casi preveduti dalla Costituzione\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Perassi ha proposto il seguente emendamento sostitutivo:<\/p><p>\u00abIl Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei casi stabiliti dalla Costituzione\u00bb,<\/p><p>Gli onorevoli Bozzi e Nitti avevano proposto il seguente emendamento:<\/p><p>\u00abNei soli casi preveduti dalla Costituzione le due Camere deliberano congiuntamente\u00bb.<\/p><p>Onorevole Bozzi, mantiene l\u2019emendamento?<\/p><p>BOZZI. Lo mantengo senza svolgerlo,<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Corbino aveva presentato, insieme agli onorevoli Condorelli e Russo Perez, il seguente emendamento sostitutivo:<\/p><p>\u00abIl Parlamento si riunisce in seduta plenaria nei casi stabiliti dalla Costituzione\u00bb.<\/p><p>Onorevole Corbino, mantiene il suo emendamento?<\/p><p>CORBINO. Aderisco al lesto proposto dall\u2019onorevole Perassi.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Macrelli aveva presentato il seguente emendamento sostitutivo:<\/p><p>\u00abLe due Camere si riuniscono in seduta plenaria nei casi stabiliti dalla Costituzione\u00bb.<\/p><p>Non essendo l\u2019onorevole Macrelli presente, il suo emendamento si intende decaduto.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione<\/em>. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Se vi ricordate, onorevoli colleghi, avevamo soprasseduto all\u2019esame di questo secondo comma dell\u2019articolo 52 perch\u00e9 non sapevamo che cosa sarebbe stato della riunione in comune delle due Camere. Il concetto della riunione in comune delle due Camere \u00e8 ormai affermato, sia pure in casi limitati; come l\u2019elezione del Capo dello Stato, e la sua messa in accusa. La riunione delle due Camere c\u2019\u00e8; dobbiamo darle un nome? Vi \u00e8 la proposta dell\u2019anonimato, del nome <em>x<\/em>; e si informa a tale criterio l\u2019emendamento Nitti-Bozzi, che parla di \u00abdeliberazioni\u00bb in comune delle due Camere; e come sostanza mi potrebbe bastare, anche perch\u00e9 si mette l\u2019accento sulla \u00abdeliberazione\u00bb e si d\u00e0 cos\u00ec alle due Camere riunite un contenuto che va al di l\u00e0 della semplice funzione elettorale o di accusa; e lascia aperte le porte all\u2019avvenire, ad altri casi in cui con modifiche costituzionali si potr\u00e0 richiedere la riunione delle due Camere.<\/p><p>Non vi ho nascosto, e vi ho detto altre volte, le ragioni per cui fui e sono favorevole a questo istituto, mentre sono nettamente contrario al monocameralismo. Le due Camere lavorano, normalmente, e per definizione, in modo separato; ma \u2013 posto che sono tutte due elettive ed a piena parit\u00e0 \u2013 nulla vieta che si possano riunire assieme, in date occasioni, per funzioni che possono meglio adempiere che se fossero separate. Con la nostra Costituzione non vogliamo fare salti nel buio; ma anche tentare qualche via nuova, con cautela e prudenza; e cos\u00ec si fa, rendendo possibili le riunioni comuni in casi che debbono essere stabiliti tassativamente dalla Costituzione. Mi sembra strano che siano proprio deputati d\u2019estrema sinistra a non comprendere la portata dell\u2019istituto; e ad aver paura della \u00abterza Camera\u00bb; mentre vi \u00e8 dall\u2019opposta parte chi ha paura che ci si avvia, per siffatta strada, ad una Camera sola. N\u00e9 una n\u00e9 tre; c\u2019\u00e8 una riunione, per dati casi, delle due Camere; e l\u2019avete ammessa nella Costituzione: ed \u00e8 bene che le diamo un nome.<\/p><p>Gli onorevoli Corbino e Perassi propongono di tirar fuori il nome glorioso e tradizionale di Parlamento per designare le riunioni dei membri delle due Camere. Niente di male; significherebbe per un certo aspetto dar maggiore rilievo all\u2019istituto. Parlando di adunanze \u00abplenarie\u00bb o \u00abcomuni\u00bb, si sottolinea di pi\u00f9 una certa unit\u00e0 e quasi normalit\u00e0 del Parlamento a Camere riunite. Ma pu\u00f2 forse sorgere qualche incertezza ed equivoco sul nome di Parlamento; che \u00e8 usato appunto tradizionalmente per designare le due Camere, quando lavorano separatamente; ora invece verrebbe spostato ad indicare pi\u00f9 specificamente i casi \u2013 in realt\u00e0 eccezionali \u2013 in cui le due Camere si riuniscono insieme. La dizione Perassi parla di riunione dei membri delle due Camere, e non di riunione delle due Camere; \u00e8 una sottile distinzione; e pu\u00f2 essere accettata, anche se non si chiama la riunione col nome di Parlamento.<\/p><p>Confesso che vorrei ritornare alla espressione originariamente proposta di Assemblea generale; che \u00e8 adoperata spesso anche all\u2019estero; e che comunque d\u00e0 la pi\u00f9 diretta impressione \u2013 meglio che adunanza plenaria o comune \u2013 di ci\u00f2 che si ha, quando le due Camere si riuniscono assieme. La parola, che ha sollevato tante apprensioni e fobie, non le desta pi\u00f9, ora che tutti hanno accolto \u2013 seppure a scartamento ridotto, per ora (verranno poi le revisioni costituzionali) \u2013 l\u2019istituto della riunione. Ma, qualunque nome si adotti, resta ormai la sostanza.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Perassi ha facolt\u00e0 di svolgere l\u2019emendamento presentato:<\/p><p>\u00abIl Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere solo nei casi stabiliti dalla Costituzione\u00bb.<\/p><p>PERASSI. Il Presidente della Commissione ha manifestato l\u2019opinione che convenga mantenere la dizione: \u00abAssemblea Nazionale\u00bb usata nel progetto per denominare la riunione delle due Camere. Io non avrei difficolt\u00e0, tuttavia mi pare che sia da considerare una soluzione anche pi\u00f9 semplice.<\/p><p>Noi abbiamo nel progetto il Titolo: \u00abIl Parlamento\u00bb. Vi si dice anzitutto: \u00abIl Parlamento \u00e8 composto dalle due Camere\u00bb. Poich\u00e9 abbiamo determinato i casi in cui i componenti le due Camere si riuniscono insieme, si tratta ora di dare il nome a questa formazione.<\/p><p>Osservo anzitutto che la formula: \u00abCamere riunite\u00bb, che \u00e8 stata da taluni proposta, dal punto di vista tecnico non sarebbe molto felice, perch\u00e9 in realt\u00e0 non \u00e8 che le Camere come tali si riuniscono; \u00e8 che i componenti le due Camere formano insieme un collegio, che prende deliberazioni collegiali, distinte da quella che \u00e8 la volont\u00e0 delle singole Camere. La deliberazione di quel che si chiamer\u00e0 il Parlamento o Assemblea Nazionale non \u00e8 n\u00e9 un accordo n\u00e9 un atto collettivo, ma l\u2019atto di un organo collegiale, i cui componenti sono individualmente i membri delle Camere. Volendo raffigurare le cose \u2013 direi quasi \u2013 cinematograficamente, supposto che si tenga in quest\u2019Aula la riunione delle due Camere, \u00e8 molto probabile che non si vedrebbe distinzione di seggi tra deputati e senatori.<\/p><p>Ora, una volta ben stabilito giuridicamente che questi atti, sia pure pochi (l\u2019elezione, la messa in istato d\u2019accusa e qualche altra elezione che forse verr\u00e0), sono di competenza di questo organo in tal modo costituito, si rende necessario di dargli un nome appropriato. Quale nome? Qui sorge la questione: quale scegliere? Se si consultano le Costituzioni dei diversi Stati esteri, nei quali esiste un istituto analogo, si ritrovano diverse denominazioni: Congresso, Assemblea Nazionale, Skupcina, Soviet supremo. Sono tutti nomi che indicano l\u2019organo corrispondente a quello di cui stiamo parlando. Quale di queste diverse denominazioni scegliere? Mi pare che la parola \u00abParlamento\u00bb sia innanzitutto italianissima e poich\u00e9 \u00e8 gi\u00e0 usata nel Titolo, mi pare convenga usarla anche in questo significato specifico, cio\u00e8 per indicare il collegio formato con i componenti le due Camere.<\/p><p>Senza voler dare un peso particolare ad esempi stranieri, ricordo che la nuova Costituzione francese segue il medesimo sistema. Voi sapete che nella nuova Costituzione francese la prima Camera si chiama Assemblea Nazionale, la seconda Consiglio della Repubblica. Ora, la parola \u00abParlamento\u00bb, nella nuova Costituzione francese, \u00e8 usata precisamente per indicare l\u2019organo collegiale risultante dall\u2019insieme dei membri dell\u2019Assemblea Nazionale e del Consiglio della Repubblica. Cos\u00ec si dice che l\u2019elezione del Presidente della Repubblica \u00e8 fatta dal Parlamento.<\/p><p>Per queste considerazioni, prendendo lo spunto dalla proposta fatta dall\u2019onorevole Corbino, mi sono indotto a proporre la parola \u00abParlamento\u00bb, formulando il testo nella seguente maniera: \u00abIl Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere solo nei casi stabiliti dalla Costituzione\u00bb. Dicendosi \u00absolo\u00bb nei casi preveduti dalla Costituzione, si precisa rigorosamente quale \u00e8 la competenza di quest\u2019organo e si toglie quindi qualsiasi preoccupazione che possa essere affiorata nel corso della discussione.<\/p><p>Per queste considerazioni propongo che si adotti questa formula.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione. <\/em>Io sono autorizzato a difendere, come Presidente della Commissione, la designazione di Assemblea Nazionale, che essa ha fin dall\u2019inizio adottato. Non c\u2019\u00e8 ragione di accettare l\u2019espressione di \u00abParlamento\u00bb proposta all\u2019ultima parola. Con l\u2019espressione \u00abParlamento\u00bb \u2013 ripeto \u2013 sembra che si vada pi\u00f9 in l\u00e0 che con l\u2019altra \u00abAssemblea Nazionale\u00bb; che non \u00e8 altro che il nome della riunione (eccezionale) delle due Camere; mentre invece, secondo la proposta test\u00e9 fatta, si vuol parlare proprio di Parlamento in sua adunanza plenaria o comune; come se tale fosse funzione normale; e come se il Parlamento avesse ragione di essere proprio pel suo lavoro in comune. Ho detto perch\u00e9 preferisco \u00abAssemblea generale\u00bb, che dovrebbe spaventare meno gli ortodossi.<\/p><p>Ma le questioni di nomenclatura contano poco. Andiamo avanti.<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo dapprima in votazione la formula degli onorevoli Bozzi e Nitti, che massimamente si allontana dal testo del progetto:<\/p><p>\u00abNei soli casi preveduti dalla Costituzione le due Camere deliberano congiuntamente\u00bb.<\/p><p>(<em>Dopo prova e controprova, non \u00e8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pongo ora in votazione la formula proposta dall\u2019onorevole Perassi:<\/p><p>\u00abIl Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere soltanto nei casi stabiliti dalla Costituzione\u00bb.<\/p><p>(<em>Dopo prova e controprova, \u00e8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>L\u2019articolo 52 risulta nel suo complesso cos\u00ec approvato:<\/p><p>\u00abIl Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.<\/p><p>\u00abIl Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere soltanto nei casi stabiliti dalla Costituzione\u00bb.<\/p><p>Ricordo che abbiamo gi\u00e0 approvato il primo comma dell\u2019articolo 60; resta da approvare il secondo. Se ne dia lettura.<\/p><p>MOLINELLI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abLa Presidenza dell\u2019Assemblea Nazionale \u00e8 assunta per la durata di un anno, alternativamente, dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente della Camera dei senatori\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Bosco Lucarelli aveva presentato e svolto il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Al secondo comma, alla parola:<\/em> anno, <em>sostituire la parola:<\/em> semestre\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Fuschini aveva proposto di sopprimere il comma ma vi ha rinunziato.<\/p><p>L\u2019onorevole Corbino aveva presentato il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Sostituire il secondo comma col seguente:<\/em><\/p><p>Quando le due Camere siedono congiuntamente l\u2019Ufficio di Presidenza \u00e8 quello della Camera dei deputati\u00bb.<\/p><p>Ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>CORBINO. Onorevole Presidente, il contenuto di questo mio emendamento \u00e8 cos\u00ec chiaro! Si tratta di integrare l\u2019indicazione del Presidente per il Parlamento, ai termini del secondo capoverso dell\u2019articolo 52, con il concetto pi\u00f9 largo dell\u2019ufficio di Presidenza. Infatti, quando un\u2019Assemblea cos\u00ec numerosa si riunisce, non sorge soltanto il problema della scelta del presidente, ma sorge anche quello dell\u2019indicazione di tutto l\u2019ufficio di presidenza.<\/p><p>A ci\u00f2 tende quindi il mio emendamento, il quale indica nell\u2019ufficio di Presidenza della Camera dei deputati l\u2019ufficio competente per presiedere le sedute del Parlamento a Camere riunite.<\/p><p>PRESIDENTE. Prego l\u2019onorevole Ruini di esprimere il parere della Commissione su questo emendamento.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Non ho alcuna difficolt\u00e0 ad accoglierlo, salvo il coordinamento dal punto di vista della forma.<\/p><p>PRESIDENTE. Sta bene. Pongo in votazione l\u2019emendamento presentato dall\u2019onorevole Corbino, accettato dalla Commissione:<\/p><p>\u00abQuando le due Camere siedono congiuntamente, l\u2019Ufficio di Presidenza \u00e8 quello della Camera dei deputati\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>L\u2019emendamento dell\u2019onorevole Bosco Lucarelli si intende, cos\u00ec, assorbito.<\/p><p>Passiamo al primo comma dell\u2019articolo 61, sul quale \u00e8 rimasta in sospeso la decisione relativa alle parole: \u00abe l\u2019Assemblea Nazionale\u00bb.<\/p><p>Se ne dia lettura.<\/p><p>MOLINELLI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abCiascuna Camera e l\u2019Assemblea Nazionale adottano il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei loro membri\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Gli onorevoli Costantini, Fedeli Aldo, Tonello, Fiorentino, Pistoia, Carpano Maglioli, Fornara, Vernocchi, De Michelis e Mariani Enrico, avevano presentato il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Sostituire il primo comma col seguente:<\/em><\/p><p>\u00abCiascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi membri; l\u2019Assemblea Nazionale applicher\u00e0 il regolamento della Camera dei deputati.<\/p><p>L\u2019onorevole Conti aveva presentato il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Aggiungere, in fine, il seguente comma:<\/em><\/p><p>\u00abPer la seduta dell\u2019Assemblea Nazionale si applica il regolamento della Camera dei deputati\u00bb.<\/p><p>Invito l\u2019onorevole Ruini a esprimere il parere della Commissione.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> A me pare che sarebbe pi\u00f9 opportuno non mettere nulla a questo proposito nella Costituzione: il Parlamento riunito sceglier\u00e0 il regolamento che vuole.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Ruini, a me sembra che sarebbe opportuno introdurre una disposizione a questo riguardo. Le due Camere riunite dovrebbero funzionare di rado, in occasione di circostanze del tutto eccezionali e dovrebbero, quel che \u00e8 pi\u00f9, riunirsi per poche ore. Se esse dovessero darsi un regolamento, penso che dovrebbero invece protrarre molto a lungo i loro lavori, il che non mi pare sia nell\u2019intendimento di questa Assemblea.<\/p><p>FUSCHINI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>FUSCHINI. Desidero far osservare che la riunione delle due Camere comporta delle esigenze che non sono naturalmente le stesse delle due Camere che lavorano separatamente. \u00c8 ben vero che noi abbiamo detto che l\u2019ufficio di presidenza sar\u00e0 quello della Camera dei deputati; ma, per esempio, circa il modo di fare la votazione per il Presidente della Repubblica, come sul modo di discutere eventualmente la messa in istato di accusa dello stesso Presidente, vi potranno essere delle norme che solo il Parlamento riunito in Assemblea potr\u00e0 stabilire caso per caso. Non tutte le disposizioni, io penso, del Regolamento della Camera possono essere efficaci per un\u2019Assemblea dove vi sono senatori e deputati. Non baster\u00e0 in diversi casi applicare <em>sic et simpliciter<\/em> il Regolamento della Camera; bisogner\u00e0 lasciare la possibilit\u00e0 che a questo Regolamento siano apportate quelle eccezioni che deriveranno dal modo di funzionare delle Camere riunite.<\/p><p>Ho fatto questa osservazione, perch\u00e9 ne sia tenuto conto dalla Commissione, la quale potr\u00e0, se lo creda, trovare un inciso che rispecchi questa mia preoccupazione.<\/p><p>CORBINO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CORBINO. Si potrebbe trovare una soluzione in questo senso: noi potremmo non parlare nella Costituzione del regolamento del Parlamento, e nelle Disposizioni transitorie stabilire che per la prima elezione del Presidente, successiva all\u2019entrata in vigore della Costituzione, varranno le norme del Regolamento della Camera, in quanto siano applicabili, salvo poi al Parlamento il diritto di darsi quel regolamento che considerer\u00e0 pi\u00f9 opportuno.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Tosato ha facolt\u00e0 di esprimere il parere della Commissione.<\/p><p>TOSATO. Io ritengo che questa del regolamento del Parlamento non sia materia di Disposizioni transitorie; discende dai princip\u00ee che un organo costituzionale ha un\u2019autonomia interna per quanto riguarda il modo di procedere nell\u2019esercizio delle sue funzioni. Riterrei, quindi, quasi una scorrettezza, dal punto di vista costituzionale, dato il principio dell\u2019autonomia del Parlamento, come di qualsiasi altro organo costituzionale, imporre ad esso il regolamento interno di un\u2019Assemblea piuttosto che di una altra. \u00c8 una questione questa del regolamento interno del Parlamento, che sar\u00e0 facile risolvere, soddisfacendo a quelle che sono le esigenze particolari dell\u2019Assemblea, tenendo presenti quelle particolari esigenze cui giustamente faceva cenno l\u2019onorevole Fuschini.<\/p><p>Per questo propongo che nel testo costituzionale non si faccia parola del regolamento interno del Parlamento.<\/p><p>PRESIDENTE. La Commissione, in sostanza, non presenta a questo proposito alcuna proposta.<\/p><p>Chiedo all\u2019onorevole Conti se mantiene il suo emendamento.<\/p><p>CONTI. Lo ritiro.<\/p><p>PRESIDENTE. Poich\u00e9 nessuno dei proponenti dell\u2019emendamento Costantini \u00e8 presente, si intende decaduto.<\/p><p>Pertanto nella Costituzione non si far\u00e0 cenno di questo particolare problema.<\/p><p>(<em>Cos\u00ec<\/em> <em>rimane stabilito<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Nello stesso articolo 61 la formula: \u00abAssemblea Nazionale\u00bb \u00e8 riportata al secondo comma, dove si dice che \u00able sedute sono pubbliche; tuttavia le Camere e l\u2019Assemblea possono deliberare di riunirsi in Comitato segreto\u00bb, e al terzo comma, dove si dice che \u00able deliberazioni delle Camere e dell\u2019Assemblea non sono valide se non \u00e8 presente la maggioranza dei loro membri, ecc.\u00bb.<\/p><p>Chiedo il parere della Commissione.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Propongo che si sostituisca la parola: \u00abAssemblea Nazionale\u00bb con l\u2019altra: \u00abParlamento\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta della Commissione di sostituire nei commi secondo e terzo dell\u2019articolo 61 alla parola: \u00abAssemblea\u00bb l\u2019altra: \u00abParlamento\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Abbiamo cos\u00ec completato l\u2019esame di tutti gli articoli di questo Titolo.<\/p><p>Passiamo all\u2019articolo 89. Se ne dia lettura.<\/p><p>MOLINELLI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abIl Primo Ministro dirige la politica generale del Governo e ne \u00e8 responsabile. Mantiene l\u2019unit\u00e0 di indirizzo politico ed amministrativo di tutti i Dicasteri, promuovendo e coordinando l\u2019attivit\u00e0 dei Ministri.<\/p><p>\u00abI Ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei Ministri, e personalmente degli atti dei loro Dicasteri.<\/p><p>\u00abLa legge provvede all\u2019ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l\u2019organizzazione dei Ministeri\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Gli onorevoli La Rocca, Grieco, Gallico Spano Nadia, Pajetta Giuliano, Mattei Teresa, Scotti Francesco, Maltagliati, Laconi, Mancini, Corbi, Priolo e Baldassari, hanno proposto il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Sostituire il primo periodo del primo comma col seguente:<\/em><\/p><p>\u00abIl Presidente del Consiglio \u00e8 responsabile della politica generale del Governo\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole La Rocca ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>LA ROCCA. Il concetto informatore di questo emendamento sta in questo: si intende dare al Presidente del Consiglio \u2013 come \u00e8 giusto \u2013 un certo rilievo, ma non s\u2019intende fare del Presidente del Consiglio colui che domina, che sovrasta, che d\u00e0 la sua impronta personale all\u2019indirizzo generale della politica del Paese, che concentra se non nella lettera del testo costituzionale, nella pratica, un po\u2019 tutti i poteri: quelli dell\u2019Assemblea, in quanto egli, come capo dell\u2019esecutivo governativo, finisce essere lo strumento, il braccio, l\u2019azione della volont\u00e0 delle Camere popolari; quelli del Presidente della Repubblica, in quanto il Presidente del Consiglio risponde degli atti del Presidente della Repubblica con la firma.<\/p><p>Con tale somma di attribuzioni nelle sue mani, infatti, ha il modo di spianare la strada alla dittatura, come afferma e teme lo stesso onorevole Orlando, che indubbiamente \u00e8 il pi\u00f9 alto, il pi\u00f9 autorevole tecnico di questa Assemblea nel campo costituzionale, ed \u00e8 l\u2019espressione pi\u00f9 schietta della corrente liberale.<\/p><p>L\u2019onorevole Nitti, l\u2019altro giorno, in sede di discussione dell\u2019articolo 86 per la designazione del Presidente del Consiglio, si riferiva a quella che \u00e8 la pratica in alcuni paesi a regime parlamentare; e cio\u00e8 il Presidente \u00e8 l\u2019uomo che meglio rappresenta ed esprime l\u2019opinione pubblica in un dato momento e raccoglie la fiducia generale; \u00e8 la persona pi\u00f9 indicata a dirigere la politica, in una determinata situazione.<\/p><p>Ma, in tutti i paesi, non c\u2019\u00e8 nessuna formula costituzionale che attribuisca dei particolari poteri al Capo del Governo, al Presidente del Consiglio, il quale potr\u00e0 per suo prestigio personale, per circostanze particolari esistenti nella Nazione, porre il suo sigillo sulla politica generale. Tutti si augurano che possano dalle assemblee popolari esprimersi tanti Cavour, ma non possiamo assolutamente concepire che vi siano dei Cavour per legge, per testo costituzionale; perch\u00e9, in fondo, quando si attribuisce al Presidente del Consiglio la facolt\u00e0 di dirigere la politica generale del Governo, si ammette che l\u2019indirizzo politico possa essere dato dal Presidente del Consiglio e non pi\u00f9 dal Consiglio dei Ministri, nel suo insieme, nel suo complesso, com\u2019\u00e8 necessario, se non si vuole uscire dal binario del sistema democratico, parlamentare, e mettersi su un altro terreno.<\/p><p>Non \u00e8 il caso, a quest\u2019ora, di entrare in tanti dettagli sull\u2019argomento. Ma poich\u00e9, in sede di discussione dell\u2019articolo 86, \u00e8 stata richiamata la pratica per sostenere la tesi della prevalenza del <em>premier<\/em> inglese, c\u2019\u00e8 qui da ricordare un fatto estremamente semplice. \u00c8 vero che in Inghilterra il Primo Ministro ha un particolare rilievo: per\u00f2 questo rilievo al Primo Ministro, in Inghilterra, non deriva dalla lettera e neppure dallo spirito della Costituzione. \u00c8 una questione di fatto; basato su elementi che, fuori del Regno Unito, non esistono al riguardo, e non si possono temere smentite.<\/p><p>Fin dal tempo di Pitt che cosa \u00e8 avvenuto? \u00c8 avvenuto che il Primo Ministro, cio\u00e8 colui che praticamente d\u00e0 la sua impronta a tutta la politica, colui che dirige il Gabinetto e dirige il lavoro legislativo, \u00e8 l\u2019uomo pi\u00f9 popolare, per essere veramente il Capo di un partito, che, di un determinato periodo storico ha la reale maggioranza nel Paese. Questo accade in Inghilterra dove \u00e8 sempre esistito il sistema dei due poteri dei Wighs e dei Tories, dei conservatori, e dei liberali; dei conservatori e dei laburisti. Noi qui agiamo in un clima storico completamente diverso, con forze politiche frazionate. Ci auguriamo che si possa giungere ad una situazione che divida il Paese in due forze politiche. (<em>Commenti<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Proprio no.<\/p><p>LA ROCCA. Ed allora \u00e8 proprio il caso di pensare anche a questo. Ma oggi noi dobbiamo tener conto di quella che \u00e8 la realt\u00e0 concreta.<\/p><p>In Inghilterra il Primo Ministro ha l\u2019autorit\u00e0 che esercita non alla stregua del testo della Costituzione, ma per il fatto che il Primo Ministro \u00e8 il <em>Leader<\/em>, cio\u00e8 il Capo del Partito della maggioranza nel Paese e nel Parlamento; e tutti sanno, e qui non \u00e8 il caso di ricordare, che il Gabinetto inglese \u00e8 veramente il Comitato, l\u2019espressione schietta della volont\u00e0 della maggioranza parlamentare. Perci\u00f2 i poteri, attribuiti concretamente al Primo Ministro in Inghilterra, nascono dal fatto che il Primo Ministro ha un suo rilievo, ha una sua personalit\u00e0, ha una sua autorit\u00e0 che gli deriva dalla situazione politica particolare. In Italia, allo stato delle cose, non \u00e8 ammissibile che il Primo Ministro abbia un suo ruolo distinto, in forza di una legge costituzionale. Abbiamo gi\u00e0 troppo concesso, consacrando un articolo, nel testo della Costituzione, alla figura del Presidente del Consiglio. Questo non esiste in nessuna Costituzione. Noi rischiamo di fare del Presidente del Consiglio un uomo a cavallo, una statua equestre, alla stregua della legge fondamentale dello Stato. \u00c8 giusto che egli coordini l\u2019attivit\u00e0 dei vari Dicasteri. Ma affermare che il Presidente del Consiglio dirige, cio\u00e8 \u00e8 veramente la leva, \u00e8 il timone, \u00e8 il motore di tutto il Gabinetto, che d\u00e0 la sua impronta, la sua fisonomia alla politica generale del Governo, cio\u00e8 all\u2019indirizzo politico generale del Paese, a me pare che significhi attribuire al Presidente un potere troppo grande, un potere tale da consentirgli di prendere e seguire una sua strada, pure se in contrasto con altri membri del Gabinetto. Ed alla luce dell\u2019esperienza pratica che abbiamo compiuto, credo che non sia il caso di creare le premesse politiche della rinascita di un bonapartismo in Italia. (<em>Applausi a sinistra \u2013 Commenti al centro<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Clerici ha presentato il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Al terzo comma, dopo le parole:<\/em> e l\u2019organizzazione dei Ministeri, <em>aggiungere le seguenti:<\/em> e pu\u00f2 stabilire un Consiglio di Gabinetto formato da alcuni Ministri\u00bb.<\/p><p>Ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>CLERICI. Il mio emendamento non ha altro scopo che quello di dare un valore costituzionale ad un istituto che non \u00e8 n\u00e9 nella prassi costituzionale italiana, n\u00e9 soprattutto in quella di molti altri Paesi. Quando i Ministeri diventano, non direi pletorici ma, per necessit\u00e0 di cose, formati da un numero sempre pi\u00f9 notevole di Ministri, spontaneamente, specialmente in momenti gravi ed importanti, si impone la necessit\u00e0 di istituire un Comitato ridotto e riservato a quelli che sono i Ministri principali, cio\u00e8 a coloro che hanno non solo una responsabilit\u00e0 amministrativa notevole, ma altres\u00ec una prevalente responsabilit\u00e0 politica. In Inghilterra, ormai da molti decenni, accanto al Ministero, che \u00e8 formato da diecine di Ministri, alcuni dei quali con funzioni antiquate, funziona un Consiglio o Gabinetto, che non \u00e8 stabilito preventivamente secondo la importanza e la natura dei Dicasteri, formato dai pi\u00f9 autorevoli rappresentanti delle correnti che esistono anche in un partito e in un governo di partito e dai pi\u00f9 autorevoli personaggi del Governo, e cio\u00e8 il Presidente del Consiglio, il Ministro degli esteri, e il Cancelliere dello Scacchiere, presso a poco il nostro Ministro del Tesoro, che in Inghilterra ha notevole importanza, ed \u00e8 il secondo Ministro, il capo economico del Ministero, quasi quello che nel Ministero attuale nostro \u00e8 il Vice Presidente Einaudi. Vi sono a volte altri Ministri, spesso a titolo personale.<\/p><p>Durante l\u2019altra guerra, 1915-18, tanto in Inghilterra, quanto in Francia, quanto in Italia, quanto in Belgio, ed in altri Stati minori, naturalmente per le necessit\u00e0 belliche, sorsero questi comitati ristretti di Ministri, i quali avevano in realt\u00e0 una prevalenza politica verso i loro colleghi. Ed anche da noi, dopo Salerno, finch\u00e9 \u00e8 durata l\u2019esarchia, e poi ancora col secondo Ministero De Gasperi, dopo il 2 di giugno, funzion\u00f2 un Consiglio di Gabinetto il quale, se non vado errato, delibava le principali questioni e dirigeva la politica del Ministero nelle materie pi\u00f9 importanti. Basterebbe ricordare la serie delle decisioni e dei decreti, che hanno formato il mezzo di trapasso, cos\u00ec felice, dalla Monarchia alla Repubblica. Dopo era formato dal rappresentante principale di ciascuno dei sei partiti e poi dei tre partiti. Ora, questo istituto, a mio avviso, potr\u00e0 essere assai fecondo per l\u2019avvenire, anche perch\u00e9, io penso, che, anzich\u00e9 diminuire, il numero dei Ministri andr\u00e0 aumentando. \u00c8 la vita moderna che si complica; e la vita politica, che della prima non \u00e8 che il riflesso e la sintesi, non pu\u00f2 non complicarsi a sua volta. I Ministri dell\u2019epoca del 1848 e del Risorgimento erano 7 o 8. I Ministri dei primi Parlamenti francesi di Luigi XVIII e di Carlo X da cinque e sei. I Ministri nel Seicento si riducevano a 4-5 personaggi intorno al Re.<\/p><p>Per\u00f2 \u00e8 da chiedersi, e lo chiedo soprattutto ai numerosi onorevoli colleghi che hanno seduto nei vari Ministeri, se \u00e8 opportuno che la tavola ministeriale si allunghi sempre di pi\u00f9; se questo \u00e8 efficiente agli effetti di governare, agli effetti di non perdere eccessivo tempo nelle deliberazioni; se \u00e8 utile ed indispensabile che in tutte le deliberazioni, Ministri, i quali pure hanno grande rilevanza amministrativa, abbiano a sedere sempre con gli altri, o se non sia invece forse auspicabile che i Ministri principali abbiano a formare un pi\u00f9 ristretto ed agile comitato permanente per le questioni pi\u00f9 importanti di vera rilevanza e sostanza politica.<\/p><p>A questo vuole tendere il mio emendamento, il quale altro non stabilisce se non la facolt\u00e0 per le leggi future di organizzare un Consiglio di Gabinetto, formato da alcuni Ministri di una frase generica, ma che d\u00e0 la possibilit\u00e0 di sorgere a questo nuovo istituto, o per dir meglio, lo istituisce e consacra costituzionalmente; giacch\u00e9 io ritengo che di questo istituto, che dovrebbe avere un carattere permanente e, quindi, distinguersi da altri Comitati, suggeriti man mano da ragioni particolari e contingenti, come attualmente \u00e8 il Comitato Italiano della Ricostruzione, venga fatto un cenno nella nostra Costituzione. Perch\u00e9 questo? Perch\u00e9 in realt\u00e0 non \u00e8 soltanto un istituto di carattere amministrativo, al quale le leggi che regolano i Ministeri, provvedano opportunamente, direi naturalmente, ma \u00e8 anche un istituto che ha riflessi costituzionali, in quanto modifica e persino abroga il principio della parit\u00e0 dei Ministri tra loro, e stabilisce fra i membri di un Governo una posizione per alcuni, che non direi di privilegio, ma per la quale di certo essi collegialmente divengono <em>primi inter pares<\/em>, caratteristica una volta soltanto del Presidente del Consiglio.<\/p><p>Ritengo cio\u00e8 che, dato che facciamo una Costituzione che speriamo duri parecchi decenni, sia opportuno inserirvi questo accenno specifico a un istituto, che probabilmente andr\u00e0 sviluppandosi secondo i bisogni e le necessit\u00e0 future.<\/p><p>PRESIDENTE. Gli onorevoli Carpano Maglioli, Targetti, Costa, Giacometti e Fedeli Aldo hanno presentato i seguenti emendamenti:<\/p><p>\u00ab<em>Al primo comma dell\u2019articolo 89 sopprimere le parole:<\/em> e ne \u00e8 responsabile\u00bb.<\/p><p>\u00ab<em>Sopprimere, pure, la parola:<\/em> promuovendo\u00bb.<\/p><p>\u00ab<em>Al terzo comma, alle parole:<\/em> della Presidenza del Consiglio, <em>sostituire le altre:<\/em> del Consiglio dei Ministri\u00bb.<\/p><p>\u00ab<em>Sopprimere le parole:<\/em> e l\u2019organizzazione\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Carpano Maglioli ha facolt\u00e0 di svolgere l\u2019emendamento.<\/p><p>CARPANO MAGLIOLI. Proponiamo che al primo comma, dove si dice \u00abIl primo Ministro dirige la politica generale del Governo e ne \u00e8 responsabile\u00bb si sopprima la dizione \u00abe ne \u00e8 responsabile\u00bb.<\/p><p>Ci\u00f2 perch\u00e9 prima di tutto la responsabilit\u00e0 \u00e8 dell\u2019intero Governo e non solo del Primo Ministro; secondariamente, perch\u00e9 \u00e8 in contrasto con quanto \u00e8 disposto nel secondo comma, dove si legge: \u00abI Ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei Ministri, e personalmente degli atti dei loro dicasteri\u00bb. Perci\u00f2 ci sembra opportuno, anche per togliere questa caratteristica di Primo Ministro che ci ricorda una figura certo non simpatica, di sopprimere la dizione: \u00abe ne \u00e8 responsabile\u00bb.<\/p><p>Pensiamo sia opportuno anche sopprimere il \u00abpromuovendo\u00bb, perch\u00e9 pensiamo che ogni Ministro debba avere una certa libert\u00e0 in materia di attivit\u00e0 politica; ed il Presidente del Consiglio dovr\u00e0 coordinare questa attivit\u00e0 al fine di avere il massimo rendimento nella direzione della cosa pubblica.<\/p><p>Infine, al terzo comma, dove dice \u00abLa legge provvede all\u2019ordinamento della Presidenza del Consiglio\u00bb vogliamo sostituire \u00abdel Consiglio dei Ministri\u00bb: perch\u00e9 non vogliamo n\u00e9 un solo Ministero, n\u00e9 un Primo Ministro, n\u00e9 una Presidenza del Consiglio; ma che il Presidente del Consiglio sia un <em>primus inter pares<\/em>.<\/p><p>Chiediamo di sopprimere la parola \u00aborganizzazione\u00bb, sempre al terzo comma, dove si legge \u00abe determina il numero, le attribuzioni e l\u2019organizzazione dei Ministeri\u00bb. Ogni Ministro deve avere la libert\u00e0 di organizzare i propr\u00ee dicasteri seguendo le linee generali programmate, ma deve poter dare una impronta propria, pur coordinata sempre con gli altri Ministeri, all\u2019azione di direzione del Presidente del Consiglio.<\/p><p>FUSCHINI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>FUSCHINI. Desidero intervenire nella discussione di questo articolo, specialmente per rilevare che l\u2019articolo 89 non \u00e8 una novit\u00e0 nel nostro ordinamento costituzionale. Le attribuzioni ed i compiti del Presidente del Consiglio non derivano nella nostra tradizione legislativa parlamentare dalla legge fascista \u00absul Capo del Governo\u00bb, ma risalgono ad un periodo molto pi\u00f9 lontano, risalgono cio\u00e8 alla legge, anzi al decreto del 14 novembre 1901, n. 466, col quale si stabilivano quali fossero le competenze, le responsabilit\u00e0 ed i poteri che aveva il Presidente del Consiglio dei Ministri nel passato regime monarchico. \u00c8 bene ricordare che la figura del Presidente del Consiglio in quel decreto fu stabilita in una maniera molto precisa e molto chiara, che \u2013 direi \u2013 era pi\u00f9 specificata di quanto non sia nell\u2019articolo 89 che stiamo discutendo. Il Presidente del Consiglio aveva, per questo decreto, un potere di controllo ed un potere di rappresentanza di tutto il Gabinetto e l\u2019articolo 6 precisava in una maniera chiara ed esplicita che il \u00abPresidente del Consiglio\u00bb doveva mantenere l\u2019unit\u00e0 \u2013 come dice il nostro articolo 89 \u2013 di indirizzo politico ed amministrativo di tutti i Ministeri e doveva curare l\u2019adempimento degli impegni presi dal Governo nelle sue relazioni col Parlamento e nelle manifestazioni fatte al Paese. Il Presidente del Consiglio presentava al Parlamento i disegni di legge che riguardavano l\u2019amministrazione generale dello Stato ed aveva diritto di chiedere ai Ministri l\u2019elenco dei decreti reali che si portavano alla firma; ciascun Ministro doveva comunicarne la nota preventivamente al Presidente del Consiglio; il Presidente del Consiglio aveva diritto di non mettere all\u2019ordine del giorno determinate pratiche e determinate trattazioni di affari.<\/p><p>Quindi vi era un rapporto di subordinazione dei Ministri rispetto al Presidente del Consiglio: questo per precise disposizioni di questo decreto che fu sempre applicato senza attenuazioni.<\/p><p>La responsabilit\u00e0 politica di fronte alle Camere era s\u00ec del Governo nel suo complesso, ma la responsabilit\u00e0 specifica di questo indirizzo era riservata di fatto ed anche, direi, di diritto, per disposizione specifica, al Presidente del Consiglio.<\/p><p>Ora, io non voglio tediare l\u2019Assemblea con osservazioni che sarebbero fuori luogo in questo momento, ma mi sembra che quando l\u2019onorevole La Rocca, nel proporre il suo emendamento, dichiara che \u00abil Presidente del Consiglio \u00e8 responsabile\u00bb ma non \u00abdirige\u00bb la politica del Governo, cada in una palese contraddizione, perch\u00e9 non si comprende come si possa concretare una responsabilit\u00e0 qualsiasi in colui che non ha la facolt\u00e0 di dirigere. Se il Presidente del Consiglio non ha la facolt\u00e0 di dirigere, di coordinare e di mantenere l\u2019indirizzo politico e le direttive politiche del suo Ministero, quale responsabilit\u00e0 gli si potrebbe attribuire? Quindi se si ammette la responsabilit\u00e0, come afferma l\u2019onorevole La Rocca, si deve anche ammettere la potest\u00e0 di dirigere e di mantenere l\u2019unit\u00e0 dell\u2019indirizzo politico.<\/p><p>Gli onorevoli colleghi socialisti mi pare che propongano emendamenti diversi dalla posizione assunta dall\u2019onorevole La Rocca. Ed a questo riguardo trovo che \u00e8 pure contradittorio il loro emendamento: essi vorrebbero che il Presidente dirigesse la politica generale e non ne fosse responsabile. Qui si invertono i termini: ma come si pu\u00f2 pretendere che si diriga e che non si sia nel tempo stesso responsabile?<\/p><p>CARPANO MAGLIOLI. Il decreto del 1901 non parla affatto della responsabilit\u00e0 del primo Ministro.<\/p><p>FUSCHINI. Non \u00e8 esatto, onorevole Carpano. Se deve mantenere l\u2019unit\u00e0 dell\u2019indirizzo politico e amministrativo, vuol dire che egli dirige il Gabinetto e ne \u00e8 quindi il maggior responsabile. Anche quando si fa riferimento alla teoria del primo fra eguali, si deve sempre riconoscere che si chiama primo colui che \u00e8 pi\u00f9 responsabile degli altri, altrimenti anche questa frase <em>primus inter pares <\/em>non avrebbe significato se non si volesse dire che il primo \u00e8 responsabile prima di tutti gli altri. Il singolo Ministro \u00e8 responsabile dell\u2019amministrazione che egli dirige sotto l\u2019osservanza delle direttive del Presidente, e quando un Ministro singolo \u00e8 colpito dalla sfiducia del Parlamento, voi potete ben comprendere che non \u00e8 ferito nel suo prestigio soltanto il singolo Ministro, ma indirettamente un po\u2019 tutto il Ministero.<\/p><p>Mi sia consentito poi di fare una osservazione molto semplice a proposito dell\u2019emendamento proposto dall\u2019onorevole Carpano al terzo comma. L\u2019onorevole Carpano propone che il numero e l\u2019organizzazione dei Ministeri deve essere stabilito per legge. Ora, se il numero dei Ministeri deve essere stabilito per legge, non capisco per quale ragione la Presidenza del Consiglio non dovrebbe costituirsi in un Ministero. L\u2019onorevole Carpano, che \u00e8 stato Sottosegretario, e simpatico Sottosegretario, al Ministero dell\u2019interno, avr\u00e0 facilmente capito e compreso quale somma di servizi oggi sia attribuita alla Presidenza del Consiglio. Ora, questi servizi debbono avere un loro ordinamento burocratico e una loro direzione organica come tutti gli altri servizi che compongono i diversi Ministeri.<\/p><p>In conclusione, ritengo che tanto l\u2019emendamento dell\u2019onorevole La Rocca come quello dell\u2019onorevole Carpano non possano essere accolti dall\u2019Assemblea. Aderisco quindi completamente alla proposta della Commissione.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Tosato ha facolt\u00e0 di esprimere il parere della Commissione.<\/p><p>TOSATO. La Commissione non pu\u00f2 accettare nessuno dei tre emendamenti che sono stati presentati relativamente all\u2019articolo 89. L\u2019emendamento dell\u2019onorevole La Rocca e quello dell\u2019onorevole Carpano sembra a noi che si elidano a vicenda. Secondo l\u2019emendamento dell\u2019onorevole La Rocca, il primo comma dovrebbe ridursi alla affermazione generale che il Presidente del Consiglio \u00e8 responsabile della politica del Governo.<\/p><p>Ora, veramente, questa formulazione non \u00e8 tale da rispondere alle esigenze cui l\u2019onorevole La Rocca si riferiva. Se noi ci fermassimo ad una considerazione cos\u00ec generica, della responsabilit\u00e0 del Presidente del Consiglio per la politica generale del Governo, probabilmente, anzi certamente, i poteri del Presidente del Consiglio risulterebbero pi\u00f9 ampi di quanto non risultino dal testo presentato dalla Commissione, la quale, s\u00ec, indica e stabilisce alcuni poteri derivanti dalla responsabilit\u00e0 del Presidente del Consiglio, ma, fissandoli, al tempo stesso li limita.<\/p><p>Per quanto riguarda l\u2019emendamento presentato dall\u2019onorevole Carpano, anche questo emendamento non trova concorde la Commissione. In un certo senso \u00e8 un emendamento anche questo un po\u2019 contradittorio. Secondo l\u2019onorevole Carpano, l\u2019articolo 89 dovrebbe limitarsi a stabilire che il Primo Ministro dirige la politica generale del Governo, sopprimendo la frase: \u00abe ne \u00e8 responsabile\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Carpano sostiene che questo inciso del progetto \u00e8 superfluo perch\u00e9 il secondo comma stabilisce chiaramente che i Ministri sono corresponsabili degli atti del Consiglio dei Ministri; ma la verit\u00e0 \u00e8 che se fosse tolto quell\u2019inciso, e restasse solo l\u2019affermazione del secondo comma, per cui i Ministri sono collegialmente responsabili degli atti del Consiglio dei Ministri, la posizione del Primo Ministro sarebbe completamente svuotata di ogni significato. La conclusione sarebbe questa: che il Primo Ministro dirige e coordina la politica generale del Governo col concorso e col consenso di tutti i Ministri collegialmente responsabili; cosicch\u00e9 la politica del Governo dovrebbe essere diretta totalmente ed esclusivamente dal Consiglio dei Ministri. Per tal modo si affermerebbe una concezione diversa da quella prevalsa nel testo del progetto.<\/p><p>D\u2019altra parte io non comprendo bene le preoccupazioni che sono derivate da questa proposta di emendamento, vero \u00e8 che \u00e8 dato al Primo Ministro il potere di dirigere la politica generale del Governo, ma se il secondo comma dell\u2019articolo 89 stabilisce che i Ministri rispondono collegialmente degli atti del Consiglio dei Ministri, \u00e8 evidente che questa responsabilit\u00e0 collettiva dei Ministri in Consiglio dei Ministri implica una necessaria adesione dei Ministri stessi alla politica generale del Presidente del Consiglio, e quindi sostanzialmente una limitazione dei poteri del Presidente del Consiglio: perci\u00f2 io credo non ci sia ragione di preoccupazione, in quanto i poteri del Presidente del Consiglio non sono cos\u00ec assoluti ed esclusivi, come potrebbe sembrare a prima vista. Ma la figura del Presidente del Consiglio \u00e8 un\u2019esigenza e un fatto che non si pu\u00f2 e non si deve eliminare. \u00c8 il Presidente del Consiglio che d\u00e0 tono e fisionomia al Governo; \u00e8 il Presidente che imprime l\u2019indirizzo fondamentale al Ministero; \u00e8 il Presidente del Consiglio che mantiene l\u2019unit\u00e0 di indirizzo, che promuove e coordina, nell\u2019armonica generale intesa dei suoi collaboratori, l\u2019attivit\u00e0 dei Ministri, individualmente e in Consiglio dei Ministri. La formula proposta dalla Commissione vuol essere l\u2019espressione di un necessario equilibrio ponderato, al fine di assicurare l\u2019unit\u00e0 organica del Governo.<\/p><p>La Commissione non pu\u00f2 neppure accogliere la proposta di emendamento presentata dall\u2019onorevole Carpano Maglioli relativamente al terzo comma. L\u2019onorevole Carpano Maglioli propone di specificare che l\u2019ordinamento rinviato alla legge deve riferirsi non gi\u00e0 genericamente alla Presidenza del Consiglio, ma alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Orbene: o si tratta di una precisazione di carattere meramente formale, e allora essa mi sembra del tutto superflua; o si tratta invece di una precisazione che vuole avere un intendimento sostanziale, quello di attenuare la figura del Presidente del Consiglio, e allora \u00e8 inaccettabile, in quanto \u00e8 evidente che l\u2019organizzazione della Presidenza del Consiglio non pu\u00f2 riguardare soltanto ci\u00f2 che si riferisce al Consiglio dei Ministri in senso stretto. La Presidenza del Consiglio ha compiti pi\u00f9 vasti, che non attengono soltanto all\u2019attivit\u00e0 del Consiglio.<\/p><p>Cos\u00ec pure la Commissione non pu\u00f2 accettare l\u2019eliminazione della parola \u00aborganizzazione\u00bb, suggerita pure dall\u2019onorevole Carpano. L\u2019organizzazione del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri sfugge alla potest\u00e0 regolamentare di competenza propria dell\u2019esecutivo; si tratta di organi di primaria importanza costituzionale il cui regolamento non pu\u00f2 essere rilasciato al Governo. \u00c8 da ricordare d\u2019altra parte che nella prima parte della Costituzione abbiamo fissato una norma di grande portata. Abbiamo stabilito il principio generale della responsabilit\u00e0 diretta dei pubblici funzionar\u00ee. \u00c8 pertanto necessario che in questa materia intervenga assolutamente una legge. Si intende che questa legge non distrugger\u00e0 una certa potest\u00e0 dei Ministri di ordinare, in certo modo, gli uffici dipendenti: ma purch\u00e9 ci\u00f2 avvenga sempre nell\u2019ambito di binari fondamentali stabiliti dalla legge. Ripeto che siamo in sede costituzionale e non in sede regolamentare.<\/p><p>La Commissione non pu\u00f2 neppure accogliere l\u2019emendamento presentato dall\u2019onorevole Clerici, il quale suggerisce una formula in base alla quale dovrebbe essere esplicitamente accordata al Presidente del Consiglio la facolt\u00e0 di stabilire un Consiglio di Gabinetto formato da alcuni Ministri. La proposta non sembra accettabile: essa \u00e8 superflua o contrastante col principio della determinazione legislativa del numero e dell\u2019ordinamento dei Ministeri. E superflua in quanto il Presidente del Consiglio pu\u00f2 sempre istituire, a dati scopi, comitati ristretti di Ministri; \u00e8 contradittoria al principio indicato, in quanto il numero dei Ministri \u00e8 fissato per legge, e tutti i Ministri fanno parte del Consiglio. D\u2019altra parte: a che serve una norma che consenta al Presidente di costituire nell\u2019ambito del Consiglio un pi\u00f9 ristretto Gabinetto? Essa avrebbe giustificazione in quanto si determinassero le funzioni e i rapporti del Gabinetto col Consiglio e con i singoli Ministri. Il collega onorevole Clerici pensa all\u2019esempio inglese. Ma appunto l\u2019esempio inglese \u00e8 il risultato di circostanze varie, e per quanto sia entrato ormai fra le istituzioni costituzionali, circa la sua composizione e i suoi compiti rimane un\u2019ampia discrezionalit\u00e0 al Primo Ministro.<\/p><p>In Italia non abbiamo n\u00e9 la tradizione n\u00e9 l\u2019esperienza che consenta di dettare in proposito norme di un qualche contenuto.<\/p><p>Per queste ragioni vorrei consigliare l\u2019onorevole Clerici di non insistere sul suo emendamento.<\/p><p>PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori di emendamenti se vi insistono. Onorevole La Rocca, lei mantiene il suo emendamento?<\/p><p>LA ROCCA. Lo ritiro.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Clerici?<\/p><p>CLERICI. Date le ragioni esposte dall\u2019onorevole Tosato, ritiro il mio emendamento e lo trasformo in raccomandazione.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Carpano Maglioli?<\/p><p>CARPANO MAGLIOLI. Mantengo solo quello relativo a! primo comma, soppressivo delle parole \u00abe ne \u00e8 responsabile\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Sta bene. Passiamo allora alle votazioni.<\/p><p>TARGETTI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>TARGETTI. Noi chiediamo che l\u2019articolo sia posto in votazione per divisione, e cio\u00e8 separando la prima parte che dice: \u00abIl Presidente del Consiglio dirige la politica generale del Governo e ne \u00e8 responsabile\u00bb, dalla seconda parte, costituita dal periodo successivo.<\/p><p>Chiediamo questa divisione perch\u00e9 siamo dell\u2019opinione \u2013 ed \u00e8 questa la ragione per la quale abbiamo ritirato l\u2019emendamento che si riferiva alla soppressione della parola \u00abpromuovendo\u00bb \u2013 che sarebbe opportuno sopprimere tutta la seconda parte che comincia dalle parole: \u00abmantiene\u00bb e finisce con le parole \u00abdei Ministri\u00bb. A questo proposito noi ci riportiamo anche a quello che ci ha ricordato l\u2019onorevole Fuschini con la sua specifica competenza in materia; ci riportiamo, cio\u00e8, alle disposizioni della legge che regola il Consiglio dei Ministri (legge, se non erro, del 1901) e osserviamo che questa legge, questo decreto reale diceva che il Presidente del Consiglio mantiene l\u2019unit\u00e0 di indirizzo politico e amministrativo di tutto il Ministero. (L\u2019Assemblea vede che vi \u00e8 corrispondenza esatta con la formula proposta dal testo della Commissione). Allora noi diciamo: fino a che si tratta di ripetere una formula, una norma che \u00e8 nel decreto reale relativo al Consiglio dei Ministri, si fa una cosa evidentemente fuori posto.<\/p><p>PERASSI. Perch\u00e9?<\/p><p>TARGETTI. Perch\u00e9 la considerazione che fa parte di questo decreto dimostra come non sia materia costituzionale, tant\u2019\u00e8 che vi sono molte Costituzioni che non ne fanno parola.<\/p><p>Poi si aggiunge quello che a noi dispiace, cio\u00e8 \u00abpromuovendo e coordinando l\u2019attivit\u00e0 dei Ministri\u00bb. Perch\u00e9? Perch\u00e9 in linea di fatto si intende che debba accadere e sia accaduto che vi sia stata una certa opera di propulsione e di coordinamento da parte del Presidente del Consiglio, il quale, forse, necessariamente \u00e8 portato ad esercitare. Ma trasformando una situazione di fatto in una situazione giuridica, in una situazione di diritto, si accentua il significato della cosa stessa.<\/p><p>Questa non \u00e8 una mia semplice osservazione. Uno studioso che si \u00e8 occupato di queste nostre proposte ha osservato a questo proposito che in questa dizione vi era, si risentiva un po\u2019 il ricordo della figura del primo Ministro dell\u2019epoca fascista; perch\u00e9 questo studioso osservava che in realt\u00e0, nella pratica della nostra vita politica prima del fascismo, il Presidente del Consiglio ha avuto s\u00ec una posizione di preminenza, ma in realt\u00e0 \u00e8 stato sempre il suo Ministero, il suo Governo, che ha rappresentato un determinato indirizzo, tanto che si sono avuti casi in cui il Ministero prendeva nome non solo dal Presidente del Consiglio ma anche da qualche Ministro. Ricordo ai pi\u00f9 anziani il Gabinetto Zanardelli-Giolitti, ai meno anziani il Gabinetto Sonnino-Salandra. Questo per dire che nella pratica il Presidente del Consiglio non era quello che da s\u00e9 solo dava, il colorito al Ministero, ma vi erano casi in cui questo tono, questo colorito veniva dato dal Presidente del Consiglio e dal Ministro degli interni. Ed in genere il colore era dato dall\u2019insieme del Ministero. Questa figura del Presidente del Consiglio noi vorremmo che fosse mantenuta nell\u2019Italia repubblicana invece di porre il Presidente del Consiglio in una posizione di assoluta preminenza che lo fa un po\u2019 assomigliare al Primo Ministro di cos\u00ec infausta memoria.<\/p><p>Tanto meno noi concordiamo con quanto ha detto l\u2019onorevole Fuschini che per la nomina fatta sopra sua proposta i Ministri fossero quasi in uno stato di subordinazione rispetto al Presidente del Consiglio.<\/p><p>TOSATO. Non \u00e8 subordinazione.<\/p><p>TARGETTI. D\u2019accordo, tutt\u2019altro che subordinazione. Per queste considerazioni, affrettatamente esposte, proponiamo la soppressione del secondo periodo dell\u2019articolo.<\/p><p>CORBINO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CORBINO. Far\u00f2 una brevissima dichiarazione di voto, pur riconoscendo alle osservazioni fatte dal collega onorevole Targetti rispetto al loro contenuto storico, un fondamento di verit\u00e0. Ma, appunto perch\u00e9 le sue osservazioni hanno carattere solamente storico, mi pare che non siano conciliabili con la realt\u00e0 del momento presente, realt\u00e0 che ad un certo punto \u00e8 incompatibile con l\u2019emendamento proposto dall\u2019onorevole La Rocca.<\/p><p>In sostanza nessuno meglio di me sarebbe felicissimo se noi potessimo avere un Presidente del Consiglio che lasciasse ai suoi Ministri il compito di fare quel che vogliono e se ne potesse andare a spasso dalla mattina alla sera. Vuol dire che lo Stato non si occuperebbe pi\u00f9 d\u2019altro che di quelli che erano i suoi compiti secondo la concezione del vecchio Stato liberale.<\/p><p>Ma noi abbiamo fatto una Costituzione in cui abbiamo imposto allo Stato tanti di quegli obblighi, per cui deve provvedere dall\u2019assistenza ai lattanti negli stabilimenti dove vi sono gestanti od altro, al latifondo, all\u2019organizzazione dell\u2019industria e dei trasporti, per cui quel Governo che verr\u00e0 da domani in poi dovr\u00e0 provvedere a centomila cose che richiederanno un\u2019unit\u00e0 strettissima di indirizzo e l\u2019obbligo del Capo del Governo di esercitare un\u2019effettiva direzione politica di tutti i rami del Ministero.<\/p><p>Ecco perch\u00e9, pur riconoscendo nelle osservazioni dell\u2019onorevole Targetti qualcosa che mi ricorda i bei tempi antichi e che ho letto sui libri (<em>Interruzione del deputato Targetti<\/em>) &#8230;e allora, onorevole Targetti, che tutti e due abbiamo letto sui libri; credo che il testo della Commissione risponda meglio alle caratteristiche del Governo che noi dovremo formare dal 1948 in poi.<\/p><p>PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Avverto che anche il primo periodo del primo comma dell\u2019articolo 89 dovr\u00e0 essere votato in due parti distinte. Infatti vi \u00e8 l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Carpano, a tenore del quale bisogna sopprimere le parole: \u00abe ne \u00e8 responsabile\u00bb. E pertanto faremo una prima votazione su questa frase: \u00abIl Primo Ministro dirige la politica generale del Governo\u00bb; successivamente su quest\u2019altra frase: \u00abe ne \u00e8 responsabile\u00bb; ed infine voteremo il secondo periodo di questo primo comma.<\/p><p>Pongo quindi in votazione la prima parte del primo comma:<\/p><p>\u00abIl Primo Ministro dirige la politica generale del Governo\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8<\/em> <em>approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pongo ora in votazione le parole:<\/p><p>\u00abe ne \u00e8 responsabile\u00bb<\/p><p>delle quali l\u2019onorevole Carpano Maglioli ha chiesto la soppressione.<\/p><p>(<em>Dopo prova e controprova, sono approvate<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo al secondo periodo del primo comma:<\/p><p>\u00abMantiene l\u2019unit\u00e0 di indirizzo politico ed amministrativo di tutti i Dicasteri, promuovendo e coordinando l\u2019attivit\u00e0 dei Ministri\u00bb.<\/p><p>Ricordo che l\u2019onorevole Targetti ha proposto di sopprimere questo secondo periodo.<\/p><p>Lo pongo in votazione.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo al secondo comma:<\/p><p>\u00abI Ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei Ministri, e personalmente degli atti dei loro Dicasteri\u00bb<\/p><p>TOSATO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>TOSATO. La Commissione sostituisce la parola: \u00abpersonalmente\u00bb con l\u2019altra: \u00abindividualmente\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Sta bene. Pongo in votazione il secondo comma test\u00e9 letto, con la modifica di forma proposta dalla Commissione.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pongo in votazione il terzo comma:<\/p><p>\u00abLa legge provvede all\u2019ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l\u2019organizzazione dei Ministeri\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>L\u2019articolo 89 risulta pertanto votato nel testo proposto dalla Commissione, salvo la modificazione apportatavi dalla stessa all\u2019ultimo momento, sostituendo la parola: \u00abindividualmente\u00bb all\u2019altra: \u00abpersonalmente\u00bb.<\/p><p>Passiamo all\u2019articolo 90. Se ne dia lettura.<\/p><p>MOLINELLI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abIl Primo Ministro ed i Ministri possono essere messi in istato d\u2019accusa dalle due Camere per atti compiuti nell\u2019esercizio delle loro funzioni\u00bb.<\/p><p>TOSATO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>TOSATO. La Commissione propone direttamente due emendamenti a questo articolo. Anzitutto: sostituire al \u00abPrimo Ministro\u00bb, il \u00abPresidente del Consiglio dei Ministri\u00bb, secondo la terminologia accolta dall\u2019Assemblea; alle parole \u00abpossono essere messi\u00bb, sostituire le parole \u00absono messi\u00bb, secondo la formula gi\u00e0 usata per il Presidente della Repubblica. E infine, alle parole \u00abdalle due Camere per atti compiuti\u00bb sostituire: \u00abdal Parlamento per reati commessi\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Sta bene. Do lettura del nuovo testo, quale risulta dopo le proposte della Commissione:<\/p><p>\u00abIl Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri sono messi in istato di accusa dal Parlamento per reati commessi nell\u2019esercizio delle loro funzioni\u00bb.<\/p><p>A questo articolo l\u2019onorevole Corsanego, aveva proposto il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Alle parole:<\/em> essere messi in stato di accusa dalle due Camere, <em>sostituire le parole: <\/em>essere messi in stato di accusa da ciascuna delle due Camere\u00bb.<\/p><p>Analogo emendamento aveva presentato l\u2019onorevole Bettiol.<\/p><p>Questi emendamenti sono per\u00f2 integralmente accolti nel nuovo testo formulato dalla Commissione.<\/p><p>MASTINO PIETRO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>MASTINO PIETRO. Nel testo \u00e8 detto che per la messa in istato di accusa del Presidente del Consiglio e dei Ministri occorre la decisione dell\u2019una e dell\u2019altra Camera. Io credo invece che basterebbe una delle due Camere e quindi propongo la seguente formulazione:<\/p><p>\u00abIl Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri possono essere messi in istato di accusa da ciascuna delle due Camere per i reati compiuti nell\u2019esercizio delle loro funzioni\u00bb.<\/p><p>Se si tratta di un reato non c\u2019\u00e8 motivo che alla denuncia si arrivi solo attraverso la deliberazione di entrambe le Camere.<\/p><p>PRESIDENTE. Trattandosi di un emendamento presentato nel corso della discussione, domando se \u00e8 appoggiato.<\/p><p>(<em>\u00c8 appoggiato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Lo pongo in votazione.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pongo ai voti il nuovo testo dell\u2019articolo 90 proposto dalla Commissione, di cui do ancora una volta lettura:<\/p><p>\u00abIl Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri sono messi in istato di accusa dal Parlamento per reati commessi nell\u2019esercizio delle loro funzioni\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo agli emendamenti aggiuntivi.<\/p><p>L\u2019onorevole Romano ha proposto due articoli aggiuntivi. Il primo (art. 90-<em>bis<\/em>) \u00e8 del seguente tenore:<\/p><p>\u00abIl Governo non pu\u00f2 battere moneta senza la previa autorizzazione del Parlamento\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Romano ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>ROMANO. Pare che l\u2019articolo aggiuntivo proposto sia stato appreso da qualcuno come una stranezza; ebbene, penso che non vi sia nulla di strano giacch\u00e9 una norma consimile \u00e8 esistita anche in Inghilterra. Ho voluto appositamente controllare un commento della Costituzione inglese in modo da essere sicuro del precedente costituzionale.<\/p><p>Per illustrare l\u2019emendamento aggiuntivo proposto, ritengo necessario richiamare i precedenti legislativi riguardanti gli istituti di emissione. La legge fondamentale, che regolava i tre istituti di emissione, cio\u00e8 Banca d\u2019Italia, Banco di Napoli e Banco di Sicilia, legge che in gran parte regge tuttora l\u2019unico istituto di emissione, \u00e8 quella del 10 agosto 1943, n. 449, che fu detta di riordinamento degli istituti di emissione.<\/p><p>Insieme con varie modificazioni successive essa venne fusa in un primo testo unico del 1900 approvato con regio decreto 9 ottobre 1900, n. 373, ed in un secondo testo unico del 1910, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204.<\/p><p>Modificazioni di capitale importanza del testo unico del 1910 si ebbero col regio decreto 17 giugno 1928, n. 1377, decreto col quale furono sanzionati gli accordi conclusi il 5 maggio 1928 tra il Tesoro e la Banca d\u2019Italia. Altre modificazioni pur esse importanti si ebbero nel 1935 in ordine alla circolazione dei biglietti. In ultimo vi \u00e8 stato il decreto di riforma bancaria del 1936 per effetto del quale, oltre ad essere state mutate la figura giuridica e la costituzione della Banca d\u2019Italia, nuove norme sono state stabilite nei riguardi del suo ordinamento, delle sue operazioni e delle sue funzioni.<\/p><p>Nell\u2019articolo primo del decreto del giugno 1928 si legge: \u00abSaranno presi accordi tra il Ministero delle finanze e la Banca d\u2019Italia per evitare aumenti di circolazione negli stessi margini risultanti dal rapporto proporzionale considerato nell\u2019articolo 4 del regio decreto-legge 21 dicembre 1927, n. 2325\u00bb.<\/p><p>Quindi l\u2019istituto unico di emissione, supremo regolatore del mercato, ha il dovere di mantenere la circolazione dei propri biglietti in determinati limiti e di non accrescerla in modo non rispondente al migliore andamento del mercato monetario.<\/p><p>In tal maniera il limite della circolazione effettiva rimaneva affidato alla prudenza dell\u2019istituto di emissione, che doveva tener conto del mercato monetario e della riserva, che veniva distinta in ordinaria e straordinaria. Questo sistema fu temporaneamente modificato nel 1935, disponendosi la sospensione in linea provvisoria ed eccezionale dell\u2019obbligo della riserva (regio decreto-legge 21 luglio 1935, n. 1293, e regio decreto-legge 5 settembre 1935, n. 1647).<\/p><p>Col sistema fino ad oggi adottato siamo venuti a trovarci nella condizione di non conoscere il volume della massa circolante, anche perch\u00e9, dopo l\u2019invasione del nostro territorio, hanno funzionato pi\u00f9 torchi in Italia: quello italiano, quello tedesco e quello americano. Altra confusione \u00e8 stata originata dall\u2019abbandono delle nostre intendenze in Jugoslavia e in Africa.<\/p><p>Penso che sia venuto il momento di tenere una buona volta conto che a parit\u00e0 di circolazione e di volume di merci le variazioni dei prezzi sono proporzionate a quelle della quantit\u00e0 di moneta.<\/p><p>Tutto ci\u00f2 mi ha indotto, col conforto del precedente avanti accennato, a proporre una norma che possa costituire un freno alla circolazione cartacea. Nell\u2019emissione della moneta il legislatore deve preoccuparsi di costringere il Governo ad una condotta seria. La carta moneta \u00e8 un credito, fonte di questo credito \u00e8 la fiducia. Le industrie, l\u2019agricoltura ed il commercio ruotano intorno a questa fiducia.<\/p><p>La vita di questa fondamentale attivit\u00e0 dell\u2019uomo si svolge appunto in quel complesso di operazioni che avvengono attraverso le banche, le quali sono diventate tanti sistemi planetari ruotanti intorno a quegli astri di fiducia che sono le banche di emissione. Lasciare incontrollata l\u2019emissione di carta moneta significa lasciare aperto il varco a pericoli diversi. Quando un Governo intende preparare una guerra fa prima girare il torchio e con la carta-moneta mette in moto gli alti forni. Allo stesso espediente ricorre quando vuole attuare un protezionismo industriale.<\/p><p>Il Parlamento, rimasto estraneo a questi atti, che incidono nella vita del Paese, viene a trovarsi in un secondo tempo di fronte al fatto compiuto. Penso quindi che sia doveroso controllare l\u2019emissione della carta moneta, giacch\u00e9 la fiducia nella moneta \u00e8 in rapporto alla condotta pi\u00f9 o meno seria del Governo. Controllare questa condotta \u00e8 dovere dei Parlamenti.<\/p><p>Oggi prevale la tendenza a tutto controllare, anche quando il controllo costituisce un intralcio.<\/p><p>Invece per l\u2019emissione della moneta ci si rimette alla prudenza dell\u2019istituto di emissione.<\/p><p>Se la moneta rappresenta in qualche modo la fiducia che si pu\u00f2 riporre in un popolo, questo ha il diritto ed il dovere di vigilare e controllare a mezzo dei suoi rappresentanti la nascita della moneta, strumento onnipotente ed onnipresente della vita economica del Paese. (<em>Commenti<\/em>).<\/p><p>PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il proprio avviso sull\u2019articolo aggiuntivo 90<em>-bis<\/em> proposto dall\u2019onorevole Romano.<\/p><p>TOSATO. La Commissione non pu\u00f2 accettare questo articolo aggiuntivo.<\/p><p>PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>L\u2019onorevole Romano ha proposto inoltre un articolo aggiuntivo 90-<em>ter<\/em> del seguente tenore:<\/p><p>\u00abDurante la stessa legislatura nessun membro del Parlamento pu\u00f2 essere chiamato pi\u00f9 di una volta a far parte del Governo.<\/p><p>\u00abTale divieto \u00e8 limitato a due terzi dei membri del Governo\u00bb.<\/p><p>Ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>ROMANO. Lo scopo del mio articolo aggiuntivo era di ravvivare la legge della circolazione dell\u2019<em>\u00e9lite<\/em>, di quella circolazione che mira appunto a formare la classe dirigente del Paese e ad impedire il formarsi del \u00abfeudo politico\u00bb, come lo chiamava Gaetano Mosca, feudo alle volte pi\u00f9 preoccupante di quello terriero; ma, vista la temperatura dell\u2019Assemblea, ritiro la mia proposta. (<em>Commenti prolungati<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Questi commenti denotano in chi li fa una mancanza di riguardo e quelli fatti alla mia proposta precedente, sul controllo parlamentare delle emissioni monetarie, dimostrano che alcuni non hanno compreso l\u2019importanza del problema. (<em>Commenti<\/em>)<em>.<\/em> Questa \u00e8 un\u2019offesa che si fa al Paese. (<em>Commenti<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Romano, le ho permesso di esprimere alcune parole di protesta, ma la prego di contenersi.<\/p><p>ROMANO. Nessuno di coloro che hanno dimostrato di non comprendere la seriet\u00e0 del problema pu\u00f2 affermare che il Paese non desideri un controllo parlamentare sulle emissioni.<\/p><p>PRESIDENTE. Passiamo alla Sezione II del Titolo III: La Pubblica Amministrazione. Per questa sera occorrerebbe deliberare in merito all\u2019articolo 91. Se ne dia lettura.<\/p><p>MOLINELLI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abI pubblici uffici sono organizzati in base a disposizioni di legge, in modo da assicurare il buon andamento e l\u2019imparzialit\u00e0 dell\u2019amministrazione. Nell\u2019ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilit\u00e0 proprie dei funzionari.<\/p><p>\u00abAgli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto pubblico si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.<\/p><p>\u00abI pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.<\/p><p>\u00abI pubblici impiegati membri del Parlamento non possono conseguire promozioni se non per anzianit\u00e0\u00bb.<\/p><p>A questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Il primo \u00e8 quello dell\u2019onorevole Corbino, tendente a sopprimerlo.<\/p><p>L\u2019onorevole Corbino ha facolt\u00e0 di svolgere l\u2019emendamento.<\/p><p>CORBINO. Ho proposto la soppressione di tutto l\u2019articolo per non presentare una serie di emendamenti che per essere illustrati avrebbero fatto perdere molto tempo all\u2019Assemblea. Ho l\u2019impressione che questo articolo contenga alcune norme completamente superflue. Qualcuna potrebbe restare, qualche altra potrebbe essere trasferita pi\u00f9 opportunamente ad altri articoli gi\u00e0 approvati. Ma in fondo, tutto o quasi l\u2019articolo potrebbe essere soppresso. Se tuttavia l\u2019Assemblea decide di esaminare i singoli capoversi, vedremo quello che si pu\u00f2 salvare. Sin d\u2019ora vorrei raccomandare alla Commissione di spostare all\u2019articolo 62 l\u2019ultimo capoverso, perch\u00e9 credo che sarebbe meglio collocare la relativa disposizione insieme con quella che determina i casi di incompatibilit\u00e0 con l\u2019ufficio di deputato o di senatore.<\/p><p>PRESIDENTE. Segue l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Colitto, tendente a sostituire l\u2019intero articolo 91 con il seguente:<\/p><p>\u00abL\u2019organizzazione dell\u2019Amministrazione centrale e di quella locale \u00e8 regolata dalla legge\u00bb.<\/p><p>Ma l\u2019onorevole Colitto non \u00e8 presente.<\/p><p>CORBINO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CORBINO. Faccio mio, come subordinato a quello soppressivo da me proposto, l\u2019emendamento Colitto, con il quale la materia dell\u2019articolo 91 sarebbe riassunta in una formula assai breve.<\/p><p>PRESIDENTE. Sta bene. Seguono due emendamenti degli onorevoli Numeroso e Bettiol, del seguente tenore:<\/p><p>\u00ab<em>Al primo comma, sopprimere le parole:<\/em> in modo da assicurare il buon andamento e l\u2019imparzialit\u00e0 dell\u2019amministrazione\u00bb.<\/p><p>\u00ab<em>Sostituire il terzo comma col seguente:<\/em><\/p><p>\u00abI pubblici impiegati esercitano le toro funzioni nell\u2019interesse esclusivo della Nazione\u00bb.<\/p><p>BETTIOL. Vi rinunziamo.<\/p><p>PRESIDENTE. Sta bene. Segue l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Romano, tendente a sopprimere l\u2019ultimo comma.<\/p><p>L\u2019onorevole Romano ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>ROMANO. L\u2019articolo cos\u00ec come \u00e8 formulato nella sua ultima parte, di cui ho chiesto la soppressione, contiene una vera e propria sanzione contro i funzionari dello Stato, colpevoli unicamente di essere stati eletti membri del Parlamento. Tanto valeva dichiarare la incompatibilit\u00e0 tra il mandato politico ed il pubblico impiego.<\/p><p>L\u2019ultima parte dell\u2019articolo 91 contiene quasi un implicito incoraggiamento al professionismo politico. Il funzionario, il quale sa che, accettando il mandato politico, dovr\u00e0 rassegnarsi alla fine della sua carriera, \u00e8 indotto a rinunziare ad un cammino ormai sbarrato e a darsi al professionismo politico. \u00c8 di questo che bisogna preoccuparsi, \u00e8 questa la mala pianta di oggi; ed \u00e8 quasi puerile preoccuparsi nella Carta costituzionale della eventuale promozione dell\u2019impiegato dello Stato, promozione che potrebbe essere sospettata di acceleramento in dipendenza della veste di deputato e di senatore.<\/p><p>Non aumentiamo per via indiretta le file del professionismo politico. Tutti sappiamo che la promozione per un impiegato statale importa un misero giovamento, cio\u00e8 l\u2019aumento di qualche centinaio di lire mensili. Sono le funzioni occulte, quelle che incidono nell\u2019alta banca e nella grande industria, che possono turbare la serenit\u00e0 e la obiettivit\u00e0 del mandato politico, non lo scatto del povero Travet.<\/p><p>Con l\u2019ultimo capoverso, di cui ho chiesto la soppressione, per via indiretta si pongono d\u2019altra parte i funzionari pi\u00f9 retti dello Stato nella condizione di rinunziare a qualsiasi attivit\u00e0 politica, e si sottrae quindi alla libera scelta dell\u2019elettore tutta una classe benemerita, che oggi in Italia ha raggiunto quasi un milione di uomini.<\/p><p>Ho dato una fugace lettura all\u2019elenco dei deputati di questa Assemblea: solo una quarantina sono alle dipendenze dello Stato: professori di Universit\u00e0, pochi consiglieri di Stato, tre magistrati, alcuni professori di scuole medie, qualche impiegato ferroviario e, se non erro, un maestro elementare. Se si tiene conto che gli impiegati dello Stato oltrepassano il milione, la percentuale non \u00e8 preoccupante.<\/p><p>Bisogna poi considerare il sistema delle promozioni nel nostro ordinamento amministrativo. Le modalit\u00e0 variano da una amministrazione all\u2019altra: si pu\u00f2 essere promossi per concorso per esame, per concorso per titoli, per merito distinto, per merito comparativo, per scrutinio, per anzianit\u00e0. I meno capaci arrivano con quest\u2019ultimo sistema, cio\u00e8, per anzianit\u00e0. Ebbene, all\u2019impiegato dello Stato eletto deputato si lascia aperta solo questa via. A nulla vale che egli si distingua con esami o con pubblicazioni; la via \u00e8 sbarrata. L\u2019Amministrazione non potr\u00e0 valersi di un buon elemento condannato a rimanere nel grado inferiore perch\u00e9 eletto deputato. \u00c8 opportuno poi osservare che le influenze politiche ordinariamente operano meglio dal di fuori, quando il protetto non \u00e8 nell\u2019agone politico.<\/p><p>Concludendo, la norma di cui ho chiesto la soppressione \u00e8 inopportuna o quanto meno eccessiva. Anche vi fosse qualche caso sporadico di quelli che hanno preoccupato i compilatori del progetto, la rarissima eccezione non deve far nascere la sensazione di carattere generale, che preventivamente colpisce tutta una classe, che pi\u00f9 si sente legata alla vita dello Stato. (<em>Applausi<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Calamandrei ha presentato il seguente emendamento<\/p><p>\u00ab<em>Sostituire l\u2019ultimo comma col seguente:<\/em><\/p><p>\u00abI componenti del Parlamento, che siano pubblici impiegati, o impiegati di enti pubblici o controllati dallo Stato, non possono conseguire promozioni nell\u2019impiego, n\u00e9 nomine ad uffici direttivi, anche temporanei, n\u00e9 trasferimenti\u00bb.<\/p><p>Non essendo l\u2019onorevole Calamandrei presente, si intende che abbia rinunziato a svolgerlo.<\/p><p>Invito l\u2019onorevole Tosato ad esprimere il parere della Commissione sugli emendamenti test\u00e9 svolti.<\/p><p>TOSATO. La Commissione non pu\u00f2 accettare la proposta radicale fatta dall\u2019onorevole Corbino di sopprimere l\u2019intero articolo 91, perch\u00e9 questo articolo contiene disposizioni aventi grande importanza costituzionale: si fissa il principio che l\u2019organizzazione dei pubblici uffici deve essere fatta per legge; si fissa quello che nell\u2019ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza al fine di precisare la responsabilit\u00e0 personale dei funzionari; si stabilisce il principio fondamentale dell\u2019obbligo del concorso per coprire i pubblici uffici, ed infine quelli che i pubblici impiegati sono esclusivamente al servizio dell\u2019Amministrazione e non possono, quando sono membri del Parlamento, conseguire promozioni se non per anzianit\u00e0.<\/p><p>Sono tutti princip\u00ee di carattere fondamentale, di importanza costituzionale, che la Commissione ritiene opportuno vengano fissati nella Costituzione. Si vedr\u00e0 poi, in sede di coordinamento, se sia opportuno togliere qualche sovrabbondanza verbale: ma la sostanza dell\u2019articolo dovrebbe rimanere.<\/p><p>Per quanto riguarda poi l\u2019emendamento presentato dall\u2019onorevole Romano, la Commissione dichiara di essere di parere avverso e pertanto non pu\u00f2 accoglierlo. \u00c8 da notarsi infatti che tale emendamento non tiene alcun conto della linea di conciliazione fra opposte esigenze seguita dalla Commissione. Fra la esclusione infatti di qualsiasi possibilit\u00e0 di promozione, di trasferimento od altro, e l\u2019assoluto mantenimento di ogni diritto in questo senso da parte degli impiegati dello Stato che siano stati eletti deputati, la Commissione ha seguito una linea intermedia sulla quale intende rimanere ferma.<\/p><p>PRESIDENTE. Gli onorevoli La Rocca e Togliatti hanno presentato il seguente comma aggiuntivo:<\/p><p>\u00abLa legge determina i modi e le forme in cui si esercita il controllo popolare sulle pubbliche amministrazioni\u00bb.<\/p><p>Domando se sia appoggiato.<\/p><p>(<em>\u00c8 appoggiato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>L\u2019onorevole La Rocca ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>LA ROCCA. Signor Presidente, a me parrebbe di ingiuriare l\u2019Assemblea se illustrassi questo emendamento, che \u00e8 basato su un concetto universalmente accolto, che cio\u00e8 debba essere esercitato un controllo sulla pubblica Amministrazione. Da chi? Evidentemente da chi \u00e8 la fonte, la sorgente della sovranit\u00e0, del potere. Noi, in sede costituzionale, non possiamo entrare in particolari e dobbiamo pertanto rinviare alla legge la determinazione dei modi e delle forme in cui questo controllo, quanto mai necessario, si esercita sulla pubblica Amministrazione.<\/p><p>PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il proprio parere su questo emendamento.<\/p><p>TOSATO. Alla Commissione sembra che questo emendamento sia per lo meno superfluo, nel senso che la legge pu\u00f2 sempre stabilire forme di controllo non previste dalla Costituzione e non previste ancora dalle leggi vigenti. Vi sono d\u2019altra parte gi\u00e0 leggi fondamentali che assicurano un controllo popolare sulle pubbliche amministrazioni. Per l\u2019Amministrazione centrale, vi sono infatti i controlli esercitati dai membri delle assemblee rappresentative; per quanto riguarda gli enti locali di pubblica amministrazione, sia regionali che provinciali e comunali, il controllo \u00e8 esercitato attraverso gli organi rappresentativi di questi enti locali.<\/p><p>La possibilit\u00e0 di stabilire ulteriori forme di controlli popolari sulla pubblica Amministrazione, secondo le esigenze fatte presenti dagli onorevoli presentatori, non \u00e8 affatto esclusa; non essendovi alcuna disposizione costituzionale che ponga in materia divieti, una estensione e un ulteriore incremento dei controlli popolari \u00e8 sempre possibile. Perci\u00f2 l\u2019emendamento proposto appare superfluo.<\/p><p>PRESIDENTE. Domando agli onorevoli colleghi che hanno presentato emendamenti all\u2019articolo 91 se, dopo le dichiarazioni dell\u2019onorevole Tosato, li mantengano. Onorevole Corbino?<\/p><p>CORBINO. Rinunzio al mio emendamento e anche a quello dell\u2019onorevole Colitto.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Romano?<\/p><p>ROMANO. Mantengo il mio emendamento.<\/p><p>PRESIDENTE. Non essendo presente l\u2019onorevole Calamandrei, l\u2019emendamento si intende decaduto. Onorevole La Rocca?<\/p><p>LA ROCCA. Insistiamo.<\/p><p>PRESIDENTE. Passiamo allora alle votazioni. Voteremo l\u2019articolo 91 comma per comma.<\/p><p>Pongo in votazione il primo comma, del quale do nuovamente lettura:<\/p><p>\u00abI pubblici uffici sono organizzati in base a disposizioni di legge, in modo da assicurare il buon andamento e l\u2019imparzialit\u00e0 dell\u2019amministrazione. Nell\u2019ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilit\u00e0 proprie dei funzionari\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo al secondo comma:<\/p><p>\u00abAgli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto pubblico si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge\u00bb.<\/p><p>FABBRI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>FABBRI. Io pregherei di mettere questo comma ai voti per divisione, in quanto sono d\u2019accordo per il concorso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, ma credo eccessivo, e credo anche che possa essere un grave errore, quello di rendere obbligatorio il concorso anche per gli impiegati degli enti di diritto pubblico, perch\u00e9 con l\u2019espressione generica di enti di diritto pubblico si abbraccia un\u2019infinit\u00e0 di enti, molti dei quali, fra l\u2019altro, regolano il rapporto di impiego con i loro dipendenti in base alla legge sull\u2019impiego privato, con la competenza, quindi, dei tribunali ordinari per le relative controversie, le quali non rientrano nella competenza del Consiglio di Stato.<\/p><p>Se, ad esempio l\u2019Ente per la protezione degli animali, per cambiare un cassiere o un usciere, dovesse fare un pubblico concorso, la spesa per il pubblico concorso sarebbe superiore allo stipendio di molti mesi dell\u2019impiegato.<\/p><p>L\u2019espressione \u00abenti pubblici\u00bb \u00e8 di una genericit\u00e0 tale che vi sarebbero compresi innumerevoli enti: \u00e8 inutile fare un\u2019esemplificazione. Comunque, se per ogni impiegato si dovesse fare un concorso, sarebbe la fine del mondo.<\/p><p>TOSATO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>TOSATO. Indubbiamente l\u2019osservazione dell\u2019onorevole Fabbri \u00e8 pertinente date la molteplicit\u00e0 e la variet\u00e0 degli enti di diritto pubblico.<\/p><p>Noi ci rendiamo perfettamente conto del fondamento della obiezione da lui sollevata. Vorrei pregare per\u00f2 l\u2019onorevole Fabbri di trasformare la sua richiesta in suggerimento alla Commissione, la quale cercher\u00e0 una formula pi\u00f9 esatta.<\/p><p>Sul principio generale che per gli uffici pubblici, intesi in senso stretto, occorra un pubblico concorso, credo siamo tutti d\u2019accordo, perch\u00e9 esso rappresenta una garanzia.<\/p><p>FABBRI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>FABBRI. Il mio spirito \u00e8 il pi\u00f9 vicino possibile alla richiesta dell\u2019onorevole Tosato; solo mi domando se \u00e8 una questione di coordinazione e di sola opportunit\u00e0 di dicitura, che possa rientrare nella competenza del Comitato di redazione, quella di far sparire gli enti pubblici, oppure di farne una precisazione tale di determinate categorie, onde per lo meno si comprenda che si tratta di quegli enti pubblici, ad esempio, i cui dipendenti sono soggetti alla giurisdizione del Consiglio di Stato. Stabilendo un criterio direttivo si potr\u00e0 pervenire in senso lato ad una certa classificazione, ma, in difetto, varianti di pura forma alla norma potrebbero far nascere un pasticcetto.<\/p><p>Mi rimetto comunque al parere dell\u2019Assemblea.<\/p><p>TOSATO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>TOSATO. Volevo accennare appunto alla possibilit\u00e0 e al compito della Commissione di trovare una formula restrittiva rispetto a quella generica e amplissima di \u00abenti di diritto pubblico\u00bb. Comunque, mi permetto di far osservare all\u2019onorevole Fabbri che nell\u2019ultima proposizione del comma si dice \u00absalvo i casi stabiliti dalla legge\u00bb; in questa formula si ha precisamente la possibilit\u00e0 di venire incontro alle difficolt\u00e0 sollevate dallo stesso onorevole Fabbri.<\/p><p>PRESIDENTE. Di fronte alla richiesta dell\u2019onorevole Fabbri, occorre comunque votare per divisione.<\/p><p>Pongo in votazione le parole:<\/p><p>\u00abAgli impieghi nelle pubbliche amministrazioni\u00bb.<\/p><p>(<em>Sono approvate<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pongo in votazione le parole:<\/p><p>\u00abe negli enti di diritto pubblico\u00bb<\/p><p>(<em>Non sono approvate<\/em>).<\/p><p>Pongo in votazione le restanti parole:<\/p><p>\u00absi accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge\u00bb.<\/p><p>(<em>Sono approvate<\/em>).<\/p><p>Pongo ai voti il terzo comma nel testo del progetto:<\/p><p>\u00abI pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>Ricordo che l\u2019onorevole Romano ha presentato un emendamento soppressivo dell\u2019ultimo comma, il quale, nel testo del progetto, \u00e8 del seguente tenore:<\/p><p>\u00abI pubblici impiegati membri del Parlamento non possono conseguire promozioni se non per anzianit\u00e0\u00bb.<\/p><p>Pongo in votazione questo comma, ricordando che i colleghi favorevoli all\u2019emendamento soppressivo manifesteranno la loro volont\u00e0 votando contro il comma stesso.<\/p><p>(<em>Dopo prova e controprova, \u00e8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pongo ora in votazione il comma aggiuntivo proposto dagli onorevoli La Rocca e Togliatti che rileggo:<\/p><p>\u00abLa legge determina i modi e le forme in cui si esercita il controllo popolare sulle pubbliche amministrazioni\u00bb.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Il testo approvato dell\u2019articolo 91 \u00e8 pertanto quello del progetto, con la soppressione, nel secondo comma, delle parole \u00abe negli enti di diritto pubblico\u00bb.<\/p><p>Il seguito della discussione \u00e8 rinviato alle ore 10.<\/p><p>Interrogazioni.<\/p><p>PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.<\/p><p>RICCIO, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abIl sottoscritto chiede d\u2019interrogare i Ministri della pubblica istruzione e del tesoro, per conoscere se, dato il grave onere che l\u2019aumento delle tasse universitarie costituisce per gli studenti con modesti mezzi di fortuna, non ritengano opportuno procedere ad una conveniente ed equa riduzione.<\/p><p>\u00abL\u2019interrogante chiede risposta urgente.<\/p><p>\u00abPriolo\u00bb.<\/p><p>\u00abI sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Ministro della pubblica istruzione, per sapere quali provvedimenti abbiano presi per evitare che la ristampa dell\u2019<em>Enciclopedia Treccani <\/em>venga affidata ancora a quegli elementi fascisti che gi\u00e0 ne avevano diretto la compilazione.<\/p><p>\u00abSpallicci, Chiostergi, Camangi, Azzi, Magrini, Paolucci, Zuccarini, Longhena\u00bb.<\/p><p>\u00abIl sottoscritto chiede d\u2019interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per conoscere se non ritenga opportuno sistemare in pianta stabile gli insegnanti delle scuole elementari, che abbiano prestato almeno cinque anni di servizio provvisorio, ripetendosi il trattamento di favore \u2013 che fu accolto da tutti con grande soddisfazione \u2013 usato a taluni gruppi di personale assunti appunto in servizio nella scuola prima del 1937 a titolo provvisorio. (Vedasi regio decreto 22 novembre 1937, n. 1998). (<em>L\u2019interrogante chiede la risposta scritta<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Colitto.<\/p><p>\u00abIl sottoscritto chiede d\u2019interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri, per conoscere le ragioni, per le quali la citt\u00e0 di Campobasso non \u00e8 stata ancora riconosciuta come stazione climatica montana. (<em>L\u2019interrogante chiede la risposta scritta<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Colitto.<\/p><p>\u00abIl sottoscritto chiede d\u2019interrogare il Ministro dei trasporti, per conoscere le ragioni per le quali \u00e8 stato improvvisamente soppresso il servizio automobilistico Miranda-Isernia, in provincia di Campobasso, che di tanta utilit\u00e0 era anche per numerosi lavoratori dei due paesi e per studenti; e per sapere se non ritenga necessario senz\u2019altro ripristinarlo. (<em>L\u2019interrogante chiede la risposta scritta<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Colitto.<\/p><p>\u00abIl sottoscritto chiede d\u2019interrogare il Ministro di grazia e giustizia, per conoscere se, di fronte ai gravi e numerosi inconvenienti verificatisi nella funzione dei giudici conciliatori, non ritenga opportuno:<\/p><ol><li><em>a<\/em>) di ridurre il limite della competenza per valore dei giudici conciliatori;<\/li><li><em>b<\/em>) di ripristinare le preture soppresse dal fascismo, con congruo aumento delle sezioni distaccate;<\/li><li><em>c<\/em>) di affidare ai pretori la sistematica assistenza e sorveglianza dei giudici conciliatori, in modo da rendere possibile l\u2019efficace svolgimento della loro funzione, che di fatto in tanti piccoli Comuni \u00e8 ora sovente costretta a rinunziare a far valere in tale sede le proprie ragioni. (<em>L\u2019interrogante chiede la risposta scritta<\/em>)<em>.<\/em><\/li><\/ol><p>\u00abBubbio\u00bb.<\/p><p>\u00abI sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere che cosa intende fare per accelerare l\u2019istituzione a Napoli del Centro raccolta emigranti per l\u2019Argentina.<\/p><p>\u00abIl ritardo nell\u2019attuazione, per difficolt\u00e0 burocratico-amministrative, danneggia gravemente non solo la citt\u00e0 e il porto napoletano, ma soprattutto gli emigranti meridionali che sono costretti, pur essendo numerosi, a sacrifici notevoli per raggiungere altri porti. (<em>Gli interroganti chiedono la risposta scritta<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>\u00abSullo, Bosco Lucarelli, Firrao, Nicotra Maria, Carratelli, Quintieri Adolfo, Castelli Avolio, Codacci Pisanelli, Reale Vito, Rodin\u00f2 Ugo\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Queste interrogazioni saranno iscritte all\u2019ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai Ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.<\/p><p>La seduta termina alle 0.35.<\/p><p>Ordine del giorno per la seduta di domani.<\/p><p>Alle ore 10:<\/p><p>Seguito della discussione sul progetto di Costituzione della Repubblica italiana.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE CCLXXII. SEDUTA POMERIDIANA DI VENERD\u00cc 24 OTTOBRE 1947 PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TERRACINI indi DEI VICEPRESIDENTI TARGETTI E BOSCO LUCARELLI INDICE Congedi: Bosco Lucarelli Presidente Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio: Laconi Rossi Paolo Moro Bozzi Presidente Disegno di legge (Presentazione): Sforza, Ministro degli affari esteri Presidente Perassi Conti La Rocca [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_relevanssi_hide_post":"","_relevanssi_hide_content":"","_relevanssi_pin_for_all":"","_relevanssi_pin_keywords":"","_relevanssi_unpin_keywords":"","_relevanssi_related_keywords":"","_relevanssi_related_include_ids":"","_relevanssi_related_exclude_ids":"","_relevanssi_related_no_append":"","_relevanssi_related_not_related":"","_relevanssi_related_posts":"2364,2390,2542,2265,2315,2275","_relevanssi_noindex_reason":"","_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[56,7],"tags":[],"post_folder":[57],"class_list":["post-2261","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-1947-10","category-assemblea"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2261","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=2261"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2261\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":6487,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2261\/revisions\/6487"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=2261"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=2261"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=2261"},{"taxonomy":"post_folder","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fpost_folder&post=2261"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}