{"id":2259,"date":"2023-09-17T15:20:40","date_gmt":"2023-09-17T13:20:40","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=2259"},"modified":"2023-10-21T16:14:10","modified_gmt":"2023-10-21T14:14:10","slug":"antimeridiana-di-venerdi-24-ottobre-1947","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=2259","title":{"rendered":"ANTIMERIDIANA DI VENERD\u00cc 24 OTTOBRE 1947"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"2259\" class=\"elementor elementor-2259\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-6705185 elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"6705185\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-9f627ac\" data-id=\"9f627ac\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-97b182d elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"97b182d\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/19471024_1.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-4aefce8 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"4aefce8\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p>\n<p>CCLXXI.<\/p>\n<p>SEDUTA ANTIMERIDIANA DI VENERD\u00cc 24 OTTOBRE 1947<\/p>\n<p>PRESIDENZA DEL PRESIDENTE <strong>TERRACINI<\/strong><\/p>\n<p><strong>INDICE<\/strong><\/p>\n<p><strong>Interrogazione<\/strong> (<em>Svolgimento<\/em>)<strong>:<\/strong><\/p>\n<p>Presidente<\/p>\n<p>Tupini, <em>Ministro dei lavori pubblici<\/em><\/p>\n<p>Colonnetti<\/p>\n<p><strong>Progetto di Costituzione della Repubblica italiana <\/strong>(<em>Seguito della discussione<\/em>)<strong>:<\/strong><\/p>\n<p>Presidente<\/p>\n<p>Bettiol<\/p>\n<p>Monticelli<\/p>\n<p>Corbi<\/p>\n<p>Tosato<\/p>\n<p>Calosso<\/p>\n<p>Lussu<\/p>\n<p>Ruini,<em> Presidente della Commissione per la Costituzione<\/em><\/p>\n<p>Condorelli<\/p>\n<p>Fabbri<\/p>\n<p>Mortati<\/p>\n<p>Corbino<\/p>\n<p>Bozzi<\/p>\n<p>Macrelli<\/p>\n<p>Fuschini<\/p>\n<p>Arata<\/p>\n<p>Stampacchia<\/p>\n<p>Tonello<\/p>\n<p>Targetti<\/p>\n<p>La seduta comincia alle 11.<\/p>\n<p>AMADEI, <em>Segretario<\/em>, legge il processo verbale della precedente seduta antimeridiana.<\/p>\n<p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p>\n<p>Interrogazione.<\/p>\n<p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Ministro dei lavori pubblici ha dichiarato di esser pronto a rispondere all\u2019interrogazione presentata nella tornata del 16 settembre ultimo scorso dai deputati Colonnetti, Giacchero, Firrao, Di Fausto, di cui do lettura:<\/p>\n<p>\u00abAl Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro dei lavori pubblici, per sapere se e quali provvedimenti intendano adottare di fronte all\u2019allarmante moltiplicarsi dei disastri edilizi, e se non credano giunta l\u2019ora di prendere in considerazione le proposte che i vari organi del Consiglio nazionale delle ricerche hanno ripetutamente formulate per un miglioramento della tecnica delle costruzioni \u2013 proposte che sono state fino ad ora rese vane dalla resistenza passiva della burocrazia e dall\u2019ostinato rifiuto del Tesoro a concedere quel minimo di mezzi finanziari che sarebbero stati necessari per la loro attuazione.<\/p>\n<p>L\u2019onorevole Ministro dei lavori pubblici ha facolt\u00e0 di rispondere.<\/p>\n<p>TUPINI, <em>Ministro dei lavori pubblici. <\/em>Se l\u2019onorevole Colonnetti e i colleghi che si sono uniti alla sua interrogazione avessero esteso la medesima anche al Ministro del tesoro forse la risposta del Governo potrebbe essere pi\u00f9 sodisfacente.<\/p>\n<p>In ogni caso l\u2019onorevole Colonnetti mi ha fornito la gradevole occasione di esaminare tutti i precedenti della materia che formano oggetto dell\u2019interrogazione.<\/p>\n<p>Come l\u2019onorevole Colonnetti sa, la materia della produzione dei leganti idraulici \u00e8 disciplinata da una legge fondamentale, quella del novembre 1939, legge che non fa che raccogliere tutte le istanze, le considerazioni, gli studi, le proposte che prima di essa furono elaborati dal Consiglio nazionale delle ricerche.<\/p>\n<p>La materia dovrebbe essere di competenza speciale del Ministero dell\u2019industria e commercio. Senonch\u00e9 anche il mio Ministero se n\u2019\u00e8 occupato a pi\u00f9 riprese e a volta a volta ha adottato determinati provvedimenti.<\/p>\n<p>Non voglio risalire molto lontano. Mi limito solo alle circolari che sono state emanate dal Ministero dei lavori pubblici nell\u2019aprile 1945 e nel gennaio 1946. Con queste circolari, spedite ai vari uffici del genio civile, gli ingegneri del genio civile erano invitati \u2013 e rimangono quindi tuttora invitati \u2013 ad esercitare una assidua opera di controllo sia nelle cementerie, sia nei luoghi ove il cemento viene adoperato.<\/p>\n<p>Questo controllo dovrebbe farsi mensilmente, e consiste nel prelievo di una quantit\u00e0 idonea di cemento che viene spedita ai laboratori pi\u00f9 vicini, i quali dispongano di mezzi per gli accertamenti.<\/p>\n<p>Compete ai laboratori rilasciare dei certificati attestanti se il cemento che viene immesso al consumo \u00e8 pi\u00f9 o meno idoneo ad essere utilizzato.<\/p>\n<p>Copia dei certificati viene mensilmente mandata al mio Ministero, che li esamina. E quando nulla ha da dire al riguardo, naturalmente, non fa che prenderne atto; quando invece trova che il prodotto \u00e8 inferiore ai limiti di resistenza o di tolleranza o comunque deteriore per qualit\u00e0, ne fa segnalazione al Ministero dell\u2019industria e commercio per gli opportuni provvedimenti.<\/p>\n<p>Tutte queste ispezioni e questi controlli sono sempre regolati dalla legge fondamentale del novembre 1939.<\/p>\n<p>Inoltre il mio Ministero, nell\u2019aprile di questo anno, per intensificare la sorveglianza e il controllo, ha emanato nuove disposizioni in virt\u00f9 delle quali il controllo non si limita soltanto alle cementerie e ai luoghi doveri cementi vengono adoperati, ma deve farsi anche in forme cosiddette volanti presso i luoghi di spedizione, durante il trasporto e dovunque essi si trovino. A seguito di tali accertamenti improvvisi o saltuari, se ne risulta una qualit\u00e0 di cemento diverso o di qualit\u00e0 inferiore a quella denunciata all\u2019esterno, si fa anche luogo a denunzia penale per frode in commercio ai sensi dell\u2019articolo 515 del Codice penale.<\/p>\n<p>Recentemente ho dato anche nuove disposizioni ai funzionari del mio Ministero perch\u00e9, in unione a quelli del Ministero dell\u2019industria, studino e propongano altri sistemi di accertamento e di controllo, rapidi e semplici, onde corrispondere alle esigenze denunciate dall\u2019onorevole Colonnetti. Il quale \u00e8 certamente informato delle trattative in corso tra i funzionari del mio Dicastero e quelli del Consiglio nazionale delle ricerche, al fine di correggere e aggiornare con nuove e pi\u00f9 adatte disposizioni la legge del 1939.<\/p>\n<p>Detti studi sono ormai a buon punto ed \u00e8 nei miei propositi tradurli al pi\u00f9 presto in norme di legge.<\/p>\n<p>Assicuro pertanto l\u2019onorevole Colonnetti ed i colleghi che con lui hanno firmato l\u2019interrogazione, di tenermi a loro disposizione per qualsiasi eventuale suggerimento e proposta, in modo che le nuove auspicate provvidenze corrispondano all\u2019aspettativa del Paese, il quale ha diritto di pretendere che i materiali di costruzione abbiano i necessari coefficienti di stabilit\u00e0 e garantiscano perci\u00f2 la maggiore tranquillit\u00e0. (<em>Applausi<\/em>)<em>.<\/em><\/p>\n<p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole interrogante ha facolt\u00e0 di dichiarare se sia sodisfatto.<\/p>\n<p>COLONNETTI. Io sono grato al Ministro dei lavori pubblici per le sue dichiarazioni che ci confermano \u2013 sebbene non ce ne fosse davvero bisogno \u2013 il suo vivo e fattivo interessamento al problema ed il suo alto senso di responsabilit\u00e0 nella gestione dell\u2019Amministrazione alla quale presiede.<\/p>\n<p>E penso che, proprio per questo suo senso di responsabilit\u00e0, non gli spiacer\u00e0 ch\u2019io mi permetta di richiamare la sua attenzione su di uno stato di fatto che \u00e8 in stridente contrasto con le sue intenzioni e con le disposizioni da lui emanate.<\/p>\n<p>\u00c8 verissimo che a disciplinare la tecnica delle costruzioni in cemento armato vige il decreto del 16 novembre 1939, n. 2229, il quale ha precisamente per iscopo di provvedere a quella vigilanza ed a quei controlli che io invoco in questo momento.<\/p>\n<p>Dice quel decreto \u2013 all\u2019articolo 2 \u2013 che \u00abla qualit\u00e0 e le propriet\u00e0 dei materiali impiegati nella esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice ed armato devono essere comprovate, prima e durante il corso dei lavori, da certificati rilasciati da uno dei laboratori ufficiali\u00bb.<\/p>\n<p>Aggiunge \u2013 all\u2019articolo 16 \u2013 che da queste prove deve risultare una certa resistenza dei calcestruzzi, soggetta a certe condizioni che io per brevit\u00e0 non vi star\u00f2 qui ad elencare, ma che in ogni caso \u00abnon dovr\u00e0 mai risultare inferiore a 120 chilogrammi per centimetro quadrato, per i conglomerati di cemento normale.<\/p>\n<p>\u00abNon raggiungendosi a 28 giorni di stagionatura la resistenza richiesta, la prova dev\u2019essere ripetuta a 60 giorni su altri provini prelevati contemporaneamente ai primi.<\/p>\n<p>\u00abQualora nella seconda prova la resistenza prescritta non sia raggiunta, il direttore dei lavori provvede, secondo i casi, alla sospensione dei lavori, ed eventualmente al rafforzamento delle opere o alla loro demolizione\u00bb.<\/p>\n<p>Finalmente \u2013 all\u2019articolo 50 \u2013 quel decreto impone al direttore dei lavori \u00abl\u2019obbligo di allegare ai documenti di collaudo i certificati delle prove eseguite a norma delle disposizioni precedenti\u00bb.<\/p>\n<p>Ora, in questo, come in tutti i decreti, c\u2019\u00e8 un comma che manda \u00aba chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare\u00bb.<\/p>\n<p>Io non so bene a chi spetti di fare osservare le disposizioni che ho riferito; se all\u2019autorit\u00e0 tutoria in generale (ai prefetti, per esempio) oppure agli organi tecnici dello Stato. Ma so che quelle disposizioni non sono osservate e che nessuno si occupa di farle osservare.<\/p>\n<p>I laboratori ufficiali ricevono bens\u00ec continuamente dei campioni di cementi e di calcestruzzi da provare.<\/p>\n<p>Ma i risultati sono spesso, troppo spesso, di gran lunga inferiori ai limiti regolamentari. Su cementi dichiarati da 500 chilogrammi per centimetro quadrato, si riscontrano resistenze che raggiungono a mala pena i 350 chilogrammi. Calcestruzzi che dovrebbero sopportare 120 chilogrammi per centimetro quadrato, si rompono sovente sotto carichi di soli 65, 70, 75 chilogrammi: poco pi\u00f9 della met\u00e0 del prescritto!<\/p>\n<p>Di fronte a risultati di questo genere sono relativamente poche le richieste di prove a due mesi; esse d\u2019altronde confermano quasi sempre le insufficienze gi\u00e0 constatate alla scadenza di 28 giorni.<\/p>\n<p>Ora, i laboratori ufficiali hanno soltanto il dovere di comunicare i risultati delle prove a chi le prove stesse ha richieste; essi non hanno alcun mandato n\u00e9 alcuna possibilit\u00e0 di indagare se e dove i materiali di cui si tratta vengono impiegati e messi in opera: non hanno alcun mandato n\u00e9 alcuna possibilit\u00e0 di accertare se, l\u00e0 dove i risultati sono sfavorevoli, le costruzioni in corso vengano, come di dovere, sospese o rinforzate o demolite.<\/p>\n<p>Ma abbiamo ragione di dubitare molto che questo si faccia!<\/p>\n<p>Perci\u00f2 qualche direttore di laboratorio di mia conoscenza ha creduto suo dovere richiamare, sui risultati cui sopra ho accennato, l\u2019attenzione del Genio civile.<\/p>\n<p>Io non dubito che l\u2019ingegnere Capo del Genio civile avr\u00e0 fatto il suo dovere trasmettendo quelle segnalazioni al Ministero dei lavori pubblici. Non dubito che il Ministero dei lavori pubblici avr\u00e0 fatto il suo dovere trasmettendole al Ministero dell\u2019industria.<\/p>\n<p>Non so che uso debba farne il Ministero dell\u2019industria. Ma ci\u00f2 che io chiedo al Ministro \u00e8 se nel frattempo qualcuno si \u00e8 incaricato di identificare e mettere in mora coloro che impiegavano quei materiali, e di impedire che quelle costruzioni venissero ultimate e collaudate.<\/p>\n<p>Consentite, onorevoli colleghi, che a questo proposito io vi racconti un piccolo episodio che dimostra fino a quale punto si sia giunti.<\/p>\n<p>Alcuni giorni or sono un nostro collega, da molti di voi ben conosciuto ed apprezzato, l\u2019onorevole Casalini, che in questo momento \u00e8 Vice sindaco di Torino, mi raccontava che, avendo avuto qualche dubbio sopra una costruzione in corso per scuole municipali, si era recato personalmente sul posto ed esaminando la struttura in cemento armato aveva constatato che in alcuni punti il calcestruzzo si sgretolava sotto la semplice pressione della mano, lasciando scoperti i ferri dell\u2019armatura perfettamente puliti \u2013 indice non dubbio di inesistente aderenza \u2013 sicch\u00e9 aveva dovuto personalmente provvedere a far sospendere i lavori e ad ordinare che tutta un\u2019ala del fabbricato fosso rifatta.<\/p>\n<p>Ma tutto questo \u00e8 avvenuto in una scuola di Torino per lo zelo e la personale competenza dell\u2019onorevole Casalini.<\/p>\n<p>Non possiamo pensare di affidarci soltanto all\u2019alea di siffatti interventi personali. Ci deve essere qualche organo che funzioni per arrestare abusi di questo genere, abusi che hanno portato a disastri, a vittime umane. Non basta che ad ogni disastro si promuova un\u2019inchiesta onde stabilire le responsabilit\u00e0. Attraverso l\u2019inchiesta si trover\u00e0 sempre una qualche causa occasionale che spiega l\u2019incidente. Ma vi \u00e8 un fatto, universalmente accertato, il quale basta da solo a spiegare tutti i disastri, ed \u00e8 che vi sono sul mercato notevoli quantit\u00e0 di cementi di pessima qualit\u00e0 e che questi vengono regolarmente ed impunemente utilizzati, senza che direttori di lavori e collaudatori intervengano ad impedirlo, senza che le autorit\u00e0 provvedano ad accertare e a colpire le responsabilit\u00e0 di costoro.<\/p>\n<p>Se l\u2019ultimo articolo del decreto che io vi ho citato fosse applicato, se cio\u00e8 i collaudatori effettivamente esigessero ed allegassero i certificati di prova dei materiali rilasciati dai nostri laboratori, quanti collaudi sarebbero negativi!<\/p>\n<p>Il Ministro ha accennato agli studi in corso.<\/p>\n<p>Anche su questo punto mi permetto di dirgli che egli si fa delle illusioni sulla rapidit\u00e0 e sulla efficacia di tali studi.<\/p>\n<p>Questi sono infatti cominciati da tempo, auspici i suoi predecessori; e, sulla base di essi, \u00e8 stato redatto il nuovo testo che io da mesi ho in bozze sul tavolo. Questo nuovo testo, fra l\u2019altro, porta a 160 chilogrammi per centimetro quadrato il limite inferiore di resistenza, dei calcestruzzi che, nel vecchio testo, era di 120 chilogrammi, dimostrando chiaramente che la Commissione ha riconosciuto insufficiente la norma vigente.<\/p>\n<p>Ma che valore ha questo, se, mentre le bozze del nuovo decreto girano da un Ministero all\u2019altro e da ciascuno di essi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in attesa di raccogliere tutti i necessari consensi, si continuano ad impiegare impunemente calcestruzzi che non rispondono n\u00e9 alle norme nuove n\u00e9 alle vecchie?<\/p>\n<p>Il Ministro ha alluso all\u2019opportunit\u00e0 che la mia interpellanza fosse rivolta anche al Ministro del tesoro.<\/p>\n<p>Io non ho mai mancato di cogliere ogni occasione per tormentare il Ministro del tesoro, allo scopo di ottenere da lui i mezzi necessari per il finanziamento di ogni genere di studi e di ricerche. Ed accetto il cortese rimprovero dell\u2019onorevole Tupini e lo assicuro che continuer\u00f2 ad insistere.<\/p>\n<p>Qui, oggi, una cosa mi preme soprattutto, ed \u00e8 di attirare la di lui attenzione e la vostra, onorevoli colleghi, sopra l\u2019aspetto tecnico del problema e sulla necessit\u00e0 di provvedimenti.<\/p>\n<p>Sono tuttavia grato all\u2019onorevole Ministro per la sua osservazione, la quale mi permette di segnalare e di lamentare le continue difficolt\u00e0 che il Ministero del tesoro frappone a tutte le nostre richieste di finanziamento; di segnalare e di lamentare le condizioni di non funzionalit\u00e0 in cui sono troppo spesso lasciati i nostri laboratori di ricerca.<\/p>\n<p>Conviene che si sappia, qui e fuori di qui, che ogni studio, ogni ricerca opportunamente finanziata si tradurrebbe in progressi reali della nostra tecnica che \u00e8 rimasta arretrata in questi ultimi anni. All\u2019estero si sono fatti progressi notevoli; la tecnica delle costruzioni si \u00e8 affinata e perfezionata, si sono introdotti nell\u2019uso comune i cementi ad alta resistenza, i cementi espansivi, e si \u00e8 diffuso l\u2019impiego dei cementi armati precompressi.<\/p>\n<p>Da noi esiste una Commissione per i cementi ad alta resistenza, che fu costituita nel 1938 o forse nel 1939: non lo so con precisione, perch\u00e9 in quell\u2019epoca io ero considerato un reprobo e non ne facevo parte. Ma ne faccio parte da tre anni, e vi posso dire che essa si raduna regolarmente una volta all\u2019anno col solo risultato di rinviare ogni decisione alla volta successiva.<\/p>\n<p>Ora i cementi ad alta resistenza si fabbricano all\u2019estero, ed in Italia esiste una fabbrica che \u00e8 in condizione di produrli; ma io ho l\u2019impressione che \u00e8 ancor lontano il giorno in cui li potremo impiegare nelle nostre costruzioni.<\/p>\n<p>La stessa cosa accade per i cementi armati precompressi.<\/p>\n<p>Da parte del Consiglio nazionale delle ricerche sono state formulate proposte intese ad ottenere dal Ministero dei lavori pubblici l\u2019autorizzazione all\u2019impiego in Italia, della nuovissima tecnica, e la sua regolamentazione. La questione, dal punto di vista tecnico, \u00e8 matura a tal segno che travi precompressi si incominciano a costruire e ad impiegare senza alcuna autorizzazione e senza alcun controllo; il che pu\u00f2 anche dar luogo a gravi inconvenienti. Ma il regolamento relativo \u00e8 sempre allo studio!<\/p>\n<p>Io segnalo questo stato di cose al Ministro non per uno sterile e vano desiderio di fare critiche, ma per dargli una prova concreta di collaborazione fattiva, e soprattutto per dimostrargli la fiducia che nutro nella sincerit\u00e0 dei suoi propositi e nel senso di responsabilit\u00e0 con cui regge il suo Dicastero.<\/p>\n<p>Egli sa che il Consiglio nazionale delle ricerche \u00e8 a disposizione per ogni genere di studi, e chiede soltanto che questi studi non restino lettera morta, come \u00e8 accaduto, per esempio, per tutte le proposte fatte dai diversi Congressi che il Consiglio delle ricerche ha promossi in vista della ricostruzione edilizia. Raccolte in un grosso volume, quelle proposte stanno ad attestare lo spirito di iniziativa e la volont\u00e0 di collaborazione degli ingegneri e degli architetti italiana per\u00f2 neppur una di esse \u00e8 stata dal Ministero presa in considerazione.<\/p>\n<p>Al Ministro noi saremo grati se egli vorr\u00e0 per l\u2019avvenire pi\u00f9 largamente valersi dell\u2019opera nostra, appoggiando e valorizzando, coll\u2019autorit\u00e0 che gli deriva dalla sua altissima carica, quegli studi che il Consiglio va promuovendo su temi, in ordine ai quali qualunque nuovo ritrovato, qualunque anche lieve progresso tecnico si traduce in un risparmio di materiali e quindi in un concreto vantaggio per l\u2019economia nazionale. (<em>Applausi<\/em>)<em>.<\/em><\/p>\n<p>Seguito della discussione del progetto di Costituzione della Repubblica italiana.<\/p>\n<p>PRESIDENTE. L\u2019ordine del giorno reca: Seguito della discussione del progetto di Costituzione della Repubblica italiana.<\/p>\n<p>In relazione all\u2019articolo 85, approvato ieri, l\u2019onorevole Bettiol ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:<\/p>\n<p>\u00abIl Presidente della Repubblica, mentre dura in carica, non pu\u00f2 essere perseguito per violazioni alla legge penale commesse fuori dell\u2019esercizio delle sue funzioni\u00bb.<\/p>\n<p>L\u2019onorevole Bettiol ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p>\n<p>BETTIOL. Mi permetto di attirare l\u2019attenzione dell\u2019Assemblea su un argomento piuttosto importante che ieri non \u00e8 stato trattato quando si \u00e8 parlato della responsabilit\u00e0 penale e politica del Presidente della Repubblica per reati commessi nell\u2019esercizio delle sue funzioni: vale a dire il problema del trattamento giuridico penale riservato al Presidente della Repubblica, per quei fatti che violano la legge penale commessi mentre il Presidente della Repubblica \u00e8 in carica.<\/p>\n<p>Il <em>quid iuris<\/em> in questo determinato caso non \u00e8 puramente cerebrale e astratto, ma potrebbe avere nel nostro Paese, come ne ha avuto in altri, manifestazioni concrete.<\/p>\n<p>Le soluzioni possibili dal punto di vista teoretico sono tre: prima, il Presidente sta completamente al di sopra della legge penali, come il monarca del tempo passato, ci\u00f2 che \u00e8 in contrasto irriducibile coi fondamentali princip\u00ee democratici, ai quali si ispirala nostra Costituzione; seconda, considerarlo soltanto esente da pena, cio\u00e8 ammettere che in concreto il reato si possa raffigurare, ma per motivi particolari rinunziare all\u2019applicazione della pena, tanto durante il tempo in cui il Presidente \u00e8 in carica che dopo; questa sarebbe una immunit\u00e0 di carattere personale, che si avvicina alla esenzione completa dall\u2019obbligo di osservare la legge penale: terza soluzione \u00e8 quella che guarda il problema sotto il profilo della giurisdizione e considera i fatti perpetrati dal Presidente della Repubblica come fatti per i quali non si pu\u00f2 esperire azione penale, mentre il Presidente della Repubblica rimane in carica; si tratterebbe di una pura esenzione da giurisdizione. Ritengo che quest\u2019ultima soluzione sia, dal punto di vista politico, la pi\u00f9 adeguata alle premesse democratiche della Costituzione e risponda quindi alle direttive politiche fondamentali, alle quali dobbiamo ispirarci.<\/p>\n<p>Detto questo, mi permetto di presentare o come comma aggiuntivo o come articolo a s\u00e9 il seguente emendamento:<\/p>\n<p>\u00abIl Presidente della Repubblica, mentre dura in carica, non pu\u00f2 essere perseguito per violazioni della legge penale commesse fuori dell\u2019esercizio delle sue funzioni\u00bb.<\/p>\n<p>Resta chiarito che questa esenzione da giurisdizione dura fin quando il Presidente \u00e8 in carica; quando il Presidente ritorna privato cittadino, questo suo privilegio processuale viene meno ed egli pu\u00f2 essere tradotto davanti ai giudici per rispondere del reato perpetrato mentre era in carica, a1 di fuori dell\u2019esercizio delle sue funzioni.<\/p>\n<p>Ma, se durante l\u2019esercizio delle sue funzioni il Presidente commette un grave reato, penso che la forza delle cose sia tale, da creare in concreto l\u2019obbligo di dimissioni da parte del Presidente della Repubblica.<\/p>\n<p>Non si deve dimenticare che gli articoli della Costituzione non sono princip\u00ee meramente ideali, ma sono ancorati alla realt\u00e0 politica e sociale.<\/p>\n<p>PRESIDENTE. Ieri sera l\u2019onorevole Bozzi si era riservato di fare una proposta analoga e l\u2019Assemblea aveva accettato senz\u2019altro di discuterla.<\/p>\n<p>L\u2019onorevole Bettiol ha iniziato la discussione, svolgendo l\u2019articolo aggiuntivo da lui redatto.<\/p>\n<p>Ma ve n\u2019\u00e8 un altro sulla stessa materia, che porta le firme degli onorevoli Monticelli, Arcangeli, Bosco Lucarelli, Camposarcuno, Ferrarese, De Palma, Angelini, Fuschini, Balduzzi, Cappi e De Unterrichter Maria:<\/p>\n<p>\u00abIl Presidente della Repubblica non pu\u00f2 essere sottoposto a procedimento penale durante l\u2019esercizio delle sue funzioni\u00bb.<\/p>\n<p>L\u2019onorevole Monticelli ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p>\n<p>MONTICELLI. L\u2019osservazione fatta ieri sera dal collega onorevole Bozzi, mise in rilievo questa lacuna del progetto di Costituzione, che consente la possibilit\u00e0, per il Presidente della Repubblica, di essere sottoposto a procedimento penale durante l\u2019esercizio delle sue funzioni. Io ritengo che durante l\u2019esercizio delle sue funzioni il Presidente della Repubblica non debba essere esposto alla prima denunzia che potrebbe essere fatta non soltanto per un reato colposo, ma anche per un reato come la diffamazione o l\u2019ingiuria, che lo costringerebbe a dover render conto delle sue azioni prima al Procuratore della Repubblica e poi al Magistrato. Ci\u00f2 verrebbe ad infierire notevolmente sulla sua autorit\u00e0.<\/p>\n<p>Queste considerazioni, ed i rilievi fatti stamane dall\u2019onorevole Bettiol, che in sostanza collimano perfettamente con l\u2019osservazione che io ed altri colleghi abbiamo fatto, in quanto nessuna sostanziale differenza vi \u00e8 fra noi, perch\u00e9 il collega Bettiol parla di esenzione dalla legge penale finch\u00e9 il Presidente \u00e8 in carica, mentre noi sosteniamo che il Presidente della Repubblica non pu\u00f2 essere sottoposto, finch\u00e9 \u00e8 in carica, a procedimento penale, dimostrano che anche se la forma \u00e8 diversa, il concetto \u00e8 lo stesso. L\u2019importante \u00e8 che la norma, sotto forma di articolo aggiuntivo, venga inserita nella Costituzione a garanzia della figura del Presidente della Repubblica e soprattutto allo scopo di assicurargli quella giusta posizione di indipendenza di cui egli ha bisogno. Perci\u00f2 insisto affinch\u00e9 l\u2019Assemblea voti questo nostro articolo aggiuntivo.<\/p>\n<p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Corbi ha presentato il seguente emendamento aggiuntivo al testo proposto dall\u2019onorevole Bettiol: \u00absalvo che le Camere riunite non ravvisino un caso di impedimento\u00bb.<\/p>\n<p>Ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p>\n<p>CORBI. Condivido il concetto informatore dell\u2019emendamento presentato dall\u2019onorevole Bettiol, ma mi sembra che su una materia cos\u00ec delicata sia un dovere delle Camere riunite poter stabilire quando si ravvisi impedimento, perch\u00e9 il Presidente della Repubblica possa ancora mantenere le funzioni delle quali \u00e8 stato investito.<\/p>\n<p>PRESIDENTE. Chiedo all\u2019onorevole Tosato di esprimere il parere della Commissione.<\/p>\n<p>TOSATO. La Commissione non ha avuto la possibilit\u00e0 di riunirsi per esaminare gli emendamenti presentati poco fa. Gi\u00e0 ieri ho avuto occasione di accennare alle ragioni in base alle quali, sia in sede di Commissione dei Settantacinque, sia, ancor prima, in sede di seconda Sottocommissione, non \u00e8 sembrato opportuno stabilire una norma precisa nella Costituzione relativamente alla responsabilit\u00e0 penale del Presidente per fatti che non si ricolleghino n\u00e9 direttamente n\u00e9 indirettamente all\u2019esercizio delle sue funzioni. In particolare, una sospensione completa del procedimento penale, per reati comuni, a favore del Presidente, \u00e8 sembrata eccessiva. D\u2019altra parte un\u2019assimilazione completa del Presidente della Repubblica con i deputati, estendendo al primo le identiche immunit\u00e0 previste per i secondi, non \u00e8 sembrata adeguata alla figura e alla posizione del Presidente. Oggi la questione torna con gli emendamenti proposti dall\u2019onorevole Bettiol e dall\u2019onorevole Monticelli ed altri. In sostanza i due emendamenti coincidono nell\u2019idea fondamentale che sia sospeso il procedimento penale a carico del Presidente per gli eventuali reati da lui commessi, che non si riconnettono affatto all\u2019esercizio delle sue funzioni. La, Commissione, a questo punto, dopo quanto ho detto, pu\u00f2 fare soltanto rilievi di pura forma; si pu\u00f2 rilevare che, mentre sotto un certo aspetto sarebbe preferibile, dal punto di vista formale, l\u2019emendamento proposto dall\u2019onorevole Monticelli, in cui si afferma che il Presidente della Repubblica non pu\u00f2 essere sottoposto a procedimento penale durante l\u2019esercizio delle sue funzioni, d\u2019altra parte l\u2019emendamento Bettiol \u00e8 pi\u00f9 sodisfacente; in quanto fa espresso riferimento ai casi per i quali si contempla la sospensione di procedimento penale a carico del Presidente.<\/p>\n<p>Per quanto riguarda l\u2019emendamento aggiuntivo presentato dall\u2019onorevole Corbi, la Commissione ritiene che \u00e8 forse superfluo; in questi casi si ha uno di quegli impedimenti per i quali \u00e8 gi\u00e0 prevista la sospensione delle funzioni e la supplenza del Presidente da parte del Presidente del Senato.<\/p>\n<p>CALOSSO. Chiedo di parlare.<\/p>\n<p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p>\n<p>CALOSSO. Io non vedo la necessit\u00e0 di costituire al Capo dello Stato una posizione speciale. Noi abbiamo una magistratura che \u00e8 sovrana ed \u00e8 uno dei poteri dello Stato.<\/p>\n<p>Ora, la stessa immunit\u00e0 parlamentare mi pare che sia sorta in antico, soprattutto come una difesa del potere sovrano.<\/p>\n<p>Esiste una magistratura, ed io non capisco perch\u00e9 le si debba togliere questa funzione. Perfino presso certi popoli coloniali vi \u00e8 la possibilit\u00e0 di chiamare dinanzi al giudice il governatore che rappresenta il potere sovrano .<\/p>\n<p>Poich\u00e9 abbiamo una magistratura, non comprendo perch\u00e9 non dobbiamo farla funzionare in maniera ordinaria. Sarebbe un procedimento pi\u00f9 semplice lasciar fare alla magistratura, nella quale dovremmo avere fiducia. Piuttosto, si dovrebbe migliorare la magistratura, che non \u00e8 ancora davvero indipendente.<\/p>\n<p>FUSCHINI. Che cosa si dovrebbe fare?<\/p>\n<p>CALOSSO. Ci vuole una magistratura abbastanza buona. (<em>Interruzione dell\u2019onorevole Badini Confalonieri<\/em>)<em>.<\/em><\/p>\n<p>PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, non interrompano.<\/p>\n<p>CALOSSO. Non mi pare, d\u2019altra parte, che sia una misura eccessivamente democratica togliere alla magistratura una zona del suo ufficio, salvo il motivo specifico di difenderla da un regime assoluto. Comunque, io voter\u00f2 contro.<\/p>\n<p>TOSATO. Chiedo di parlare.<\/p>\n<p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p>\n<p>TOSATO. La Commissione con la quale mi sono consultato, resta ferma nella sua idea che non sia opportuna in materia, una disposizione espressa della Costituzione.<\/p>\n<p>Tuttavia, se l\u2019Assemblea ritiene di dover invece stabilire una disposizione su questo argomento, proporrei questo testo:<\/p>\n<p>\u00abIl Presidente della Repubblica non pu\u00f2, mentre \u00e8 in carica, essere sottoposto a procedimento penale per fatti estranei all\u2019esercizio delle sue funzioni, salvo che le Camere riunite ravvisino un caso di impedimento all\u2019esercizio delle funzioni medesime\u00bb.<\/p>\n<p>PRESIDENTE. Faccio presente che la Commissione ha dichiarato di mantenere la sua convinzione precedente: che non sia necessario inserire una norma di questo genere nel testo della Costituzione. Ove tuttavia, l\u2019Assemblea lo ritenesse necessario, la formulazione accettata dalla Commissione \u00e8 quella comunicata dall\u2019onorevole Tosato, formulazione nella quale si \u00e8 tenuto conto delle proposte degli onorevoli Bettiol, Monticelli e Corbi.<\/p>\n<p>Chiedo all\u2019onorevole Bettiol se mantiene il suo emendamento.<\/p>\n<p>BETTIOL. Lo ritiro ed accedo alla proposta della Commissione.<\/p>\n<p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Monticelli mantiene il suo emendamento?<\/p>\n<p>MONTICELLI. Insisto nella mia formulazione.<\/p>\n<p>LUSSU. Chiedo di parlare.<\/p>\n<p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p>\n<p>LUSSU. Se la Commissione conserva l\u2019emendamento che \u00e8 stato test\u00e9 letto, io dichiaro che voter\u00f2 contro, rimanendo coerente alle decisioni che furono prese all\u2019unanimit\u00e0 in seno alla Commissione.<\/p>\n<p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p>\n<p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p>\n<p>RUINI. <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Noi abbiamo formulato un nuovo testo in un modo diverso da quello proposto dall\u2019onorevole Monticelli, per prestazione tecnica, non per andare contro il progetto, che dobbiamo mantenere perch\u00e9 cos\u00ec fu stabilito a suo tempo; ma riteniamo che \u2013 se fosse respinto \u2013 sarebbe preferibile la dizione che ha letto poc\u2019anzi l\u2019onorevole Tosato.<\/p>\n<p>MONTICELLI. Chiedo di parlare.<\/p>\n<p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p>\n<p>MONTICELLI. Faccio presente che io posso aderire alla proposta ora fatta dal Presidente della Commissione per la Costituzione, solo nel caso che si proceda alla votazione per divisione.<\/p>\n<p>PRESIDENTE. Non si tratta per intanto di votare semplicemente per divisione, si tratta di votare un testo oppure un altro. Il testo della Commissione non combacia col suo, onorevole Monticelli. Do lettura del testo proposto dall\u2019onorevole Monticelli:<\/p>\n<p>\u00abIl Presidente della Repubblica non pu\u00f2 essere sottoposto a procedimento penale durante l\u2019esercizio delle sue funzioni\u00bb,<\/p>\n<p>Il testo della Commissione \u00e8 invece il seguente:<\/p>\n<p>\u00abIl Presidente della Repubblica non pu\u00f2, mentre \u00e8 in carica, essere sottoposto a procedimento penale per fatti estranei all\u2019esercizio delle sue funzioni, salvo che le Camera riunite ravvisino un caso di impedimento dell\u2019esercizio delle funzioni medesime\u00bb.<\/p>\n<p>MONTICELLI. Mi pare che vi sia una differenza tra le due proposte, in quanto il mio emendamento \u00e8 pi\u00f9 lato.<\/p>\n<p>PRESIDENTE. Non discutiamo sulle cose su cui siamo d\u2019accordo, onorevole Monticelli. Lei ha chiesto che si voti per divisione. Ora, che cosa si pu\u00f2 votare per divisione? II testo della Commissione. Il suo testo non si pu\u00f2 votare per divisione, perch\u00e9 contiene un solo concetto; per questo, se lei chiede di votare per divisione, implicitamente accetta che si voti sul testo della Commissione.<\/p>\n<p>MONTICELLI. La mia dichiarazione era subordinata a quanto ha detto il Presidente della Commissione. Egli ha detto, riferendosi alla formulazione dell\u2019articolo proposta dall\u2019onorevole Tosato: lei pu\u00f2 fare le sue riserve votando contro, quando si tratter\u00e0 della votazione sulla seconda parte.<\/p>\n<p>Ora, invece, si chiede di decidere se occorra dare al Presidente della Repubblica una esenzione da giurisdizione pi\u00f9 larga o pi\u00f9 ristretta, e quindi se si debba applicare il concetto di restringere la esenzione soltanto per i fatti estranei all\u2019esercizio delle sue funzioni. \u00c8 logico che in tal caso vi \u00e8 contrasto. E poich\u00e9 non ci siamo capiti, io insisto sulla mia formulazione.<\/p>\n<p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p>\n<p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p>\n<p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Onorevole Monticelli, il Comitato dei diciotto prima di tutto, voglio ripeterlo, non pu\u00f2 che mantenere la originaria proposta di non mettere nulla nella Costituzione, proposta deliberata a suo tempo per le considerazioni cos\u00ec largamente svolte in seno alla seconda Sottocommissione. Certo \u00e8 che, dopo aver parlato della irresponsabilit\u00e0 negli atti di ufficio, non si dice nulla di quelli fuori ufficio; si deve ritenere per essi la responsabilit\u00e0: ma la Sottocommissione ha ritenuto che o si tratter\u00e0 di violazioni lievi, e non si dar\u00e0 corso ai procedimenti; o di violazioni gravi, che rendano impossibile la sua permanenza in ufficio: nei quali casi si avr\u00e0 una delle figure dell\u2019impedimento, di cui parla altrove la Costituzione. L\u2019argomento \u00e8 cos\u00ec delicato che la Commissione ritenne a suo tempo che fosse meglio lasciarne la risoluzione alla prassi.<\/p>\n<p>Non disconosco tuttavia, che l\u2019opposta tesi di contemplare la questione con qualche norma pu\u00f2 avere \u2013 appunto per la delicatezza del tema \u2013 qualche argomento a favore: ove prevalesse, \u00e8 bene che vi sia un testo tecnicamente ben congegnato. Ci troviamo di fronte tre formule. Quella Monticelli, che ci sembra preferibile all\u2019altra Bettiol, perch\u00e9 parla di sottoposizione a procedimento penale, anzich\u00e9 di violazione di norme penali. Invece la formula Bettiol \u00e8 pi\u00f9 completa, in quanto precisa che si tratta di atti compiuti fuori dell\u2019esercizio delle funzioni di Presidente. Infine la terza proposta Corbi \u00e8 che, stabilita in massima la temporanea immunit\u00e0 finch\u00e9 dura l\u2019ufficio, si dia la possibilit\u00e0 alle Camere unite di intervenire nei casi pi\u00f9 gravi, ravvisando l\u2019esistenza di uno degli impedimenti, che implicano la sospensione del Presidente dalle sue funzioni; nel qual caso il giudizio avr\u00e0 luogo, e \u2013 ove dia luogo a condanna \u2013 l\u2019impedimento diventer\u00e0 assoluto ed il Presidente cesser\u00e0 dalla sua carica.<\/p>\n<p>Noi del Comitato dobbiamo rimanere fedeli alla proposta originaria di non metter nulla; ma, ove l\u2019Assemblea decida diversamente, ci sembra che non potrebbe ammettersi immunit\u00e0 anche temporanea, senza che nei casi gravi si possa colpire un Presidente reo di gravi reati commessi. Con che si cercherebbe di tradurre in un articolo la soluzione di fatto, che si proponeva la Commissione col silenzio.<\/p>\n<p>CORBI. Chiedo di parlare.<\/p>\n<p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p>\n<p>CORBI. Alle varie formule proposte noi avremmo preferito quella concordata poco fa dalla Commissione, anche perch\u00e9 in essa era stato tenuto conto dei nostri suggerimenti. Tuttavia, poich\u00e9 abbiamo udito ora l\u2019onorevole Ruini, il quale \u00e8 tornato ad essere del parere di non introdurre alcun testo nella Costituzione&#8230;<\/p>\n<p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> No: lo sono sempre stato; l\u2019ha detto anche l\u2019onorevole Tosato. La Commissione non ha mai mutato il punto di vista manifestato <em>ab origine<\/em>. Ha solo, ed era suo dovere, incanalato tecnicamente la discussione.<\/p>\n<p>CORBI. Comunque sia, poich\u00e9 l\u2019onorevole Ruini ci ha manifestato che la Commissione \u00e8 del parere di non introdurre alcun testo, che cio\u00e8 essa \u00e8 contraria a questo articolo aggiuntivo, qualunque ne sia la formulazione, poich\u00e9 noi condividiamo questa posizione, dichiaro che voteremo contro tutti i vari emendamenti proposti al riguardo.<\/p>\n<p>CONDORELLI. Chiedo di parlare.<\/p>\n<p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p>\n<p>CONDORELLI. Io chiedo che la votazione avvenga per divisione in rapporto a \u00absalvo che\u00bb.<\/p>\n<p>PRESIDENTE. Voteremo prima l\u2019emendamento Monticelli, dove non esiste il \u00absalvo che\u00bb; eventualmente dopo, se non risulter\u00e0 approvato il testo dell\u2019onorevole Monticelli, voteremo per divisione quello della Commissione.<\/p>\n<p>MONTICELLI. Chiedo di parlare.<\/p>\n<p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p>\n<p>MONTICELLI. In seguito alle spiegazioni fornite dall\u2019onorevole Presidente della Commissione, io dichiaro di aderire alla formulazione dell\u2019onorevole Tosato.<\/p>\n<p>PRESIDENTE. Sta bene; metteremo subito in votazione il testo della Commissione, secondo la richiesta dell\u2019onorevole Condorelli.<\/p>\n<p>LUSSU. Chiedo di parlare.<\/p>\n<p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p>\n<p>LUSSU. Mi permetto di osservare che ci si sta disorientando, mentre, in seguito agli interventi dei colleghi che hanno test\u00e9 parlato e soprattutto in seguito a quello dell\u2019onorevole Corbi, la situazione era stata sufficientemente chiarita. L\u2019emendamento della Commissione non pu\u00f2 essere messo in votazione, perch\u00e9 la Commissione \u00e8 per l\u2019abolizione dell\u2019articolo aggiuntivo. Pertanto, il collega Monticelli non pu\u00f2 far suo il testo proposto dalla Commissione, perch\u00e9 la Commissione in sostanza lo ritira. (<em>Commenti<\/em>)<em>.<\/em><\/p>\n<p>PRESIDENTE. Onorevole Lussu, precisiamo i termini della questione. La Commissione aveva stabilito di non includere questo testo e, di fatto, essa \u00e8 rimasta fedele a questo suo punto di vista, come ha dichiarato ora l\u2019onorevole Ruini. Poich\u00e9, tuttavia, sono stati presentati dei testi aggiuntivi, la Commissione ha cercato di dare al concetto espresso in questi testi aggiuntivi la formulazione che ad essa \u00e8 sembrata migliore: ma \u00e8 evidente che essa \u00e8 subordinata al non accoglimento da parte dell\u2019Assemblea del punto di vista di non introdurre nella Costituzione questo articolo aggiuntivo.<\/p>\n<p>MONTICELLI. Chiedo di parlare.<\/p>\n<p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p>\n<p>MONTICELLI. Onorevole Presidente, per semplificare, faccio mio il testo elaborato dall\u2019onorevole Tosato, rinunziando alla mia formulazione.<\/p>\n<p>FABBRI. Chiedo di parlare.<\/p>\n<p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p>\n<p>FABBRI. Dichiaro che voter\u00f2 contro qualsiasi emendamento che pretenda riempire la lacuna e modifichi il silenzio mantenuto nel testo di progetto della Costituzione, perch\u00e9 resto coerente alle conclusioni cui pervenimmo nella Sottocommissione. In sostanza noi ritenemmo che la formulazione della norma era nella fattispecie soverchiamente difficile, in quanto bisognava fare un\u2019ipotesi di reato; e anche il dire, come propone l\u2019onorevole Bettiol, \u00abreati al di fuori dell\u2019esercizio delle sue funzioni\u00bb avrebbe quasi significato che, viceversa, nell\u2019esercizio delle sue funzioni il Capo dello Stato reati avrebbe potuto commettere, purch\u00e9 non fossero di tradimento o di violazione della Costituzione.<\/p>\n<p>La sospensione dell\u2019azione penale finch\u00e9 era in carica, era norma che pure preoccupava dal punto di vista che sarebbe sembrato che da parte delle Assemblee non fosse mai, in nessun caso, revocabile la nomina del Presidente; mentre noi pensavamo invece che, anche senza dirlo, trattandosi di una nomina da parte del Parlamento, in occasione della quale non si scioglie l\u2019organo che ha fatto questa nomina, sia sempre possibile, in astratto, pensare anche alla legittimit\u00e0 della revoca. Allora, delle due l\u2019una: o il fatto cosiddetto penale era di cos\u00ec lieve entit\u00e0 che non valeva assolutamente la pena di occuparsene (e soltanto alla scadenza dei sette anni il giudice avrebbe in pratica potuto pensare alla sua perseguibilit\u00e0), oppure, viceversa, se il fatto fosse di tale gravit\u00e0 da rendere necessario un procedimento penale, ed avveniva durante l\u2019esercizio delle funzioni, sarebbe stato agevole senz\u2019altro al Parlamento constatare l\u2019incompatibilit\u00e0, per questa ipotesi concreta di delinquenza intervenuta da parte del Presidente della Repubblica, e quindi revocandolo, sostituirlo con un altro.<\/p>\n<p>Io trovo, quindi, che politicamente, la soluzione pi\u00f9 brillante fu quella del silenzio, perch\u00e9 in una Costituzione non si possono prevedere tutte le infinite fattispecie, per delle ipotesi che a priori si palesano molto difficili ad accadere. E anche di fronte all\u2019esempio dell\u2019onorevole Bozzi, il quale faceva l\u2019ipotesi di un investimento colposo con l\u2019automobile, ricordo benissimo che in Commissione dicemmo: \u00abSperiamo che lo <em>chauffeur <\/em>non sia stato nominato direttamente dal Capo dello Stato e che sia commesso di un determinato ordinamento amministrativo, cosicch\u00e9 si possa procedere contro lo <em>chauffeur<\/em>, senza disturbare il Presidente della Repubblica che viaggiava a bordo della macchina\u00bb.<\/p>\n<p>Questa fu la ragione concreta per cui, dopo un profondo esame, deliberammo che ci fosse nel testo del progetto una lacuna, un vuoto. A questo vuoto e a questa lacuna io mi attengo fedelmente.<\/p>\n<p>MORTATI. Chiedo di parlare.<\/p>\n<p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p>\n<p>MORTATI. Volevo porre semplicemente una questione regolamentare: chiedere cio\u00e8 se sia opportuno e conforme al Regolamento mettere la questione nei termini proposti, visto che c\u2019\u00e8 una pregiudiziale, cio\u00e8 la proposta di non dire niente, di conservare il silenzio sulla questione che l\u2019onorevole Monticelli vorrebbe regolamentare.<\/p>\n<p>Mettendo in votazione una formulazione di carattere positivo, si fa venire meno la possibilit\u00e0 di un\u2019espressione chiara del pensiero dei votanti. Infatti vengono necessariamente a confluire nel voto contrario all\u2019emendamento tanto coloro che ritengono pi\u00f9 opportuno eliminare dalla Costituzione ogni statuizione sull\u2019argomento, quanto coloro che, pur ammettendo una disciplina della materia, non consentono nella formulazione proposta con l\u2019emendamento.<\/p>\n<p>PRESIDENTE. Non esiste alcuna pregiudiziale; nessuno l\u2019ha posta, e pertanto l\u2019onorevole Monticelli ha diritto di presentare il suo emendamento.<\/p>\n<p>MORTATI. La Commissione l\u2019ha posta.<\/p>\n<p>PRESIDENTE. La Commissione non pu\u00f2 porre pregiudiziali. Essa ha semplicemente esposto il suo avviso sulla proposta fatta.<\/p>\n<p>Pongo in votazione la prima parte dell\u2019articolo aggiuntivo nel testo della Commissione, fatto proprio dall\u2019onorevole Monticelli:<\/p>\n<p>\u00abIl Presidente della Repubblica non pu\u00f2, mentre \u00e8 in carica, essere sottoposto a procedimento penale per fatti estranei all\u2019esercizio delle sue funzioni\u00bb.<\/p>\n<p>(<em>Dopo prova e controprova, non \u00e8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p>\n<p>Essendo stata respinta questa prima parte, non possiamo procedere alla votazione della seconda.<\/p>\n<p>Passiamo all\u2019esame dell\u2019articolo 87. Se ne dia lettura.<\/p>\n<p>AMADEI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p>\n<p>\u00abPrimo Ministro e Ministri debbono avere la fiducia del Parlamento.<\/p>\n<p>\u00abEntro otto giorni dalla sua formazione, il Governo si presenta all\u2019Assemblea Nazionale per chiederne la fiducia.<\/p>\n<p>\u00abLa fiducia \u00e8 accordata su mozione motivata, con voto nominale ed a maggioranza assoluta dei componenti l\u2019Assemblea\u00bb.<\/p>\n<p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Corbino ha presentato i seguenti emendamenti:<\/p>\n<p>\u00ab<em>Sopprimere il primo comma<\/em>\u00bb.<\/p>\n<p>\u00ab<em>Al terzo comma, sopprimere le parole: <\/em>ed a maggioranza assoluta dei componenti l\u2019Assemblea\u00bb.<\/p>\n<p>Ha facolt\u00e0 di svolgerli.<\/p>\n<p>CORBINO. Ho proposto la soppressione del primo comma dell\u2019articolo 87, perch\u00e9 mi pare inutile che si dica che Presidente del Consiglio e Ministri debbono avere la fiducia del Parlamento quando, al secondo comma, si dice: \u00abEntro otto giorni dalla sua formazione, il Governo si presenta all\u2019Assemblea Nazionale\u00bb (o alle Camere) \u00abper chiederne la fiducia\u00bb. \u00c8 quindi evidente che nel secondo comma \u00e8 implicito il concetto contenuto nel primo comma.<\/p>\n<p>D\u2019altra parte la questione potrebbe prospettarsi sotto il problema della fiducia del Parlamento, cio\u00e8 a dire delle Camere riunite, e quindi collegarsi con l\u2019articolo 88.<\/p>\n<p>Siccome per quanto concerne l\u2019articolo 88 io rester\u00f2 nell\u2019ordine di idee che la fiducia debba essere data separatamente da ciascuna delle due Camere, sono contrario all\u2019affermazione contenuta nel primo capoverso dell\u2019articolo 87.<\/p>\n<p>Quanto all\u2019emendamento soppressivo dell\u2019ultima parte del terzo comma, esso \u00e8 subordinato al fatto che l\u2019Assemblea respinga l\u2019emendamento Nitti-Bozzi, soppressivo dell\u2019intero comma.<\/p>\n<p>PRESIDENTE. Gli onorevoli Nitti e Bozzi hanno presentato i seguenti emendamenti:<\/p>\n<p>\u00ab<em>Sostituire il primo comma col seguente:<\/em><\/p>\n<p>Il Governo deve avere la fiducia del Parlamento\u00bb.<\/p>\n<p>\u00ab<em>Sopprimere il secondo e il terzo comma<\/em>\u00bb.<\/p>\n<p>In assenza dell\u2019onorevole Nitti, ha facolt\u00e0 di svolgere l\u2019emendamento l\u2019onorevole Bozzi.<\/p>\n<p>BOZZI. Il primo emendamento proposto dall\u2019onorevole Nitti e da me ha un carattere meramente formale: anzich\u00e9 dire: \u00abPrimo Ministro e Ministri\u00bb, si dice: \u00abIl Governo\u00bb, perch\u00e9 nell\u2019articolo precedente \u00e8 detto come \u00e8 costituito il Governo.<\/p>\n<p>L\u2019altro emendamento da noi presentato mira appunto a sopprimere il secondo e terzo comma.<\/p>\n<p>Vi sono enunciazioni superflue o pericolose. Perch\u00e9 fare obbligo al Governo di presentarsi alle Camere entro 8 giorni? Se circostanze di forza maggiore lo costringessero a presentarsi entro un termine maggiore, che cosa succederebbe? Qual \u00e8 la sanzione? La decadenza del Governo, forse? Evidentemente non \u00e8 il caso di inserire una norma di questo genere nella Costituzione.<\/p>\n<p>Anche l\u2019ultimo comma, dove si dice che la fiducia \u00e8 accordata su mozione motivata, appare superfluo. Si capisce che la fiducia fa seguito ad una discussione che traccia implicitamente le linee del compito governativo. La fiducia si d\u00e0 sulla base delle dichiarazioni del Governo. Motivata pu\u00f2 essere, invece, la mozione di sfiducia.<\/p>\n<p>Valore maggiore ha invece l\u2019ultimo alinea, dove si richiede per la fiducia la maggioranza assoluta dei componenti l\u2019Assemblea. Questa maggioranza assoluta \u00e8 per noi eccessiva; pu\u00f2 essere difficile raggiungerla. Cosa succeder\u00e0 allora? Perch\u00e9 vogliamo rendere tanto difficile la costituzione del Governo? Noi proponiamo la soppressione.<\/p>\n<p>PRESIDENTE. Gli onorevoli Macrelli e De Vita hanno presentato il seguente emendamento:<\/p>\n<p>\u00ab<em>Sopprimere il secondo e il terzo comma<\/em>\u00bb.<\/p>\n<p>L\u2019onorevole Macrelli ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p>\n<p>MACRELLI. Insieme col collega De Vita avevo presentato un emendamento all\u2019articolo 87 per la soppressione del secondo e terzo comma.<\/p>\n<p>Per\u00f2 ho creduto opportuno di presentare stamattina un emendamento che non \u00e8 pi\u00f9 soppressivo, ma completa la dizione dell\u2019articolo 87.<\/p>\n<p>Infatti il primo comma dell\u2019articolo 87 nella sua formulazione pu\u00f2 prestarsi ad equivoci pericolosi. II Presidente del Consiglio e i Ministri devono avere la fiducia del Parlamento. Noi pensiamo che il Governo debba assumere una responsabilit\u00e0, solidale anche per quel che riguarda gli atti dei singoli Ministri. E allora abbiamo presentato questo emendamento sostitutivo dell\u2019articolo 87:<\/p>\n<p>\u00abIl Governo deve avere la fiducia delle due Camere. Entro 10 giorni dalla sua formazione deve presentarsi alle due Camere per chiederne la fiducia\u00bb.<\/p>\n<p>Non credo che questo emendamento abbia bisogno di illustrazioni. Le parole e lo spirito servono esattamente ad interpretare il pensiero dei proponenti.<\/p>\n<p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Fuschini ha presentato i seguenti emendamenti:<\/p>\n<p>\u00ab<em>Al secondo comma<\/em>, <em>alle parole:<\/em> all\u2019Assemblea Nazionale, <em>sostituire le parole:<\/em> alle Camere.<\/p>\n<p>\u00ab<em>Al terzo comma, alle parole:<\/em> dei componenti l\u2019Assemblea, <em>sostituire le parole:<\/em> dei componenti di ciascuna Camera\u00bb.<\/p>\n<p>Ha facolt\u00e0 di svolgerli.<\/p>\n<p>FUSCHINI. Non voglio aggiungere nessun chiarimento ai miei emendamenti, che si riferiscono semplicemente al problema dell\u2019Assemblea. Siccome l\u2019Assemblea Nazionale \u00e8 caduta, io avevo proposto questo emendamento per sostituire ad essa le due Camere: ogni Camera deve dare la fiducia al Governo.<\/p>\n<p>Ma ho l\u2019impressione che la Commissione abbia redatto un nuovo testo che tiene conto dei vari emendamenti, e domanderei al Presidente se \u00e8 pervenuto al suo seggio questo nuovo testo della Commissione, perch\u00e9 allora la discussione potrebbe essere risparmiata.<\/p>\n<p>Certamente \u00e8 fuori di dubbio che tanto la fiducia quanto la sfiducia devono esser date dalle due Camere separate. Quindi ogni atto di fiducia di una Camera sola non \u00e8 sufficiente per mantenere in vita un Governo, mentre \u00e8 sufficiente l\u2019atto di sfiducia di una sola Camera per farlo cadere.<\/p>\n<p>\u00c8 bene per\u00f2 conoscere se la Commissione ha disposto un nuovo articolo per poterci regolare.<\/p>\n<p>PRESIDENTE. Onorevole Fuschini, fino a questo momento non ho ricevuto nessun testo elaborato dalla Commissione, ma solo un testo dell\u2019onorevole Tosato, presentato a titolo personale. Per questo motivo non ne ho dato e non ne dar\u00f2 lettura, se non quando dar\u00f2 la parola all\u2019onorevole Tosato perch\u00e9 lo svolga.<\/p>\n<p>L\u2019onorevole Arata ha presentato gli emendamenti:<\/p>\n<p>\u00ab<em>Al secondo comma, alle parole:<\/em> all\u2019Assemblea Nazionale, <em>sostituire:<\/em> alle Camere.<\/p>\n<p>\u00ab<em>Sostituire il terzo comma col seguente: <\/em>\u00abLa fiducia \u00e8 accordata con voto nominale, a maggioranza\u00bb.<\/p>\n<p>Ha facolt\u00e0 di svolgerli.<\/p>\n<p>ARATA. Rinunzio a svolgere il primo emendamento perch\u00e9, oltre alle ragioni che sono state accennate, credo che la questione dell\u2019Assemblea Nazionale sia chiarita e definita.<\/p>\n<p>L\u2019altro emendamento concernente il terzo comma, \u00e8 diretto, in primo luogo, a depennare la parola \u00abmotivata\u00bb dal testo del comma, nel senso che la fiducia intenderei venisse accordata con voto nominale, a maggioranza, su mozione, ma senza dire che questa debba anche essere motivata. Questo perch\u00e9, se noi siamo persuasi che le parole inutili in una Costituzione sono, pi\u00f9 che inutili, dannose, in quanto possono prestarsi ad equivoci, dovremmo anche convenire che questo particolare requisito, di cui dovrebbe rivestirsi la mozione di fiducia, possa essere senz\u2019altro trascurato. Noi stiamo invero contemplando il caso di un Governo che si presenta per la prima volta alle Camere per rispondere, non gi\u00e0 di una attivit\u00e0 che abbia svolto, ma unicamente nel programma che intende attuare. Tutta la sua attivit\u00e0 si compendia, cio\u00e8, nell\u2019enunciazione di un programma e nella formulazione di certe promesse.<\/p>\n<p>In questo caso che cosa noi dobbiamo motivare? che cosa, cio\u00e8, pu\u00f2 e deve motivare una mozione di fiducia? Dovr\u00e0 la mozione, tradursi nella solita formula: \u00abLa Camera, udite le comunicazioni del Governo, le approva\u00bb, oppure dovr\u00e0 essere una formula diversa? Nel primo caso non c\u2019\u00e8 bisogno alcuno di inserire nella Costituzione un qualsiasi obbligo di motivazione, perch\u00e9 quella formula si usa, direi quasi, da tempo immemorabile, e mai s\u2019\u00e8 sentito il bisogno di renderla obbligatoria in un qualsiasi testo di legge o di regolamento. Oppure si vuole una motivazione pi\u00f9 vestita, pi\u00f9 completa; ma, onorevoli colleghi, in questo caso mi sembra che non faremmo una cosa seria, a mio modesto avviso, perch\u00e9 noi, in fondo, andremmo ad esigere una motivazione che si convertirebbe in questo giro di parole, in questa tautologia: \u00abLa Camera esprime la sua fiducia al Govern\u00f2 perch\u00e9 il Governo le d\u00e0 fiducia\u00bb. Non pu\u00f2 essere, infatti, diversamente, perch\u00e9 una mozione di fiducia che deve approvare un Governo non per l\u2019opera e per l\u2019attivit\u00e0 che ha prestato, ma unicamente per il programma e per le promesse che ha enunciate, non pu\u00f2, evidentemente, motivare niente. E allora non sembra forse pi\u00f9 serio erigere che la motivazione, in quanto non \u00e8 che la base di un giudizio positivo o negativo in relazione ad una attivit\u00e0 prestata, venga formulata dopo che si sia maturata la situazione di fatto che un tal giudizio possa giustificare e legittimare? Queste sono le osservazioni che ho voluto prospettare, nella fiducia di non avere detto cose inesatte e nella fiducia quindi che il mio emendamento venga accolto.<\/p>\n<p>Per quello che riguarda la maggioranza qualificata, il problema \u00e8 certamente pi\u00f9 serio.<\/p>\n<p>Con l\u2019articolo 61 noi abbiamo votato la norma di principio secondo cui le deliberazioni dell\u2019Assemblea, per essere valide, debbono essere votate a maggioranza dei presenti, e con la presenza della maggioranza dei componenti il corpo votante. Questo in linea di massima. Abbiamo per\u00f2 votato anche delle eccezioni, e cio\u00e8 che la Costituzione indicher\u00e0 i casi in cui viene richiesta una maggioranza qualificata.<\/p>\n<p>Ora \u00e8 evidente che, perch\u00e9 sia richiesta, questa maggioranza qualificata, debba trattarsi di una votazione che abbia un oggetto di speciale gravit\u00e0, e comportante effetti giuridici a politici di speciale rilievo. \u00c8 quindi da vedere se la votazione sulla mozione di fiducia ad un Governo, che si presenta per la prima volta alla Camera, abbia questo carattere. Indubbiamente, a prima vista, questo carattere di speciale importanza balza agli occhi.<\/p>\n<p>Scopo, infatti, del progetto, nel richiedere una maggioranza qualificata, \u00e8 che il Governo parta con un numero minimo di suffragi tale da garantire che il percorso sia il pi\u00f9 sicuro, il pi\u00f9 lungo, il pi\u00f9 saldo che sia possibile. Ma a me sorge questo dubbio, o cio\u00e8 che noi, nella preoccupazione che il Governo possa avviarsi verso un cammino il pi\u00f9 lungo ed il pi\u00f9 sicuro possibile, si finisca addirittura col non farlo partire affatto. Mi sorge cio\u00e8 il dubbio che, trattandosi di un nuovo Governo, il rimedio sia troppo energico e possa produrre degli effetti peggiori del male che si vuole combattere.<\/p>\n<p>Si vuole, infatti, che il Governo possa intraprendere la sua opera con un particolare numero di suffragi, e cio\u00e8 superiore alla maggioranza. semplice.<\/p>\n<p>Ebbene, che faremo il giorno in cui l\u2019Assemblea, per la sua composizione politica, o per il numero degli assenti o per quello degli astenuti (sempre possibili di fronte ad un Governo per il quale c\u2019\u00e8 soltanto l\u2019attesa), che faremo, dunque, se, per tutte queste cause, l\u2019Assemblea non potr\u00e0 dare quella votazione e cio\u00e8 non potr\u00e0 esprimere dal proprio seno quella tale superiore maggioranza? E che faremo se, trattandosi di una votazione su mozione di fiducia, il Governo avr\u00e0 la maggioranza qualificata in una Camera, mentre nell\u2019altra, composta, ad esempio, di 550 deputati, con 50 assenti e 100 astenuti, 150 votano la sfiducia, e 250 la fiducia? Che faremo di fronte a questi risultati? Vorremo noi ugualmente impedire al Governo ogni possibilit\u00e0 di esperimento?<\/p>\n<p>lo penso, onorevoli colleghi, che la questione sia talmente seria da imporsi alla vostra attenzione anche senza bisogno di altre parole. D\u2019altra parte, io so di parlare a persone pi\u00f9 intelligenti e pi\u00f9 sperimentate di me, e pertanto mi limito a porre la tesi e ad impostare il tema. La conclusione, poi, la Assemblea la trarr\u00e0 da s\u00e9.<\/p>\n<p>Mi permetto solo un\u2019ultima osservazione.<\/p>\n<p>\u00c8 mia convinzione che il progetto, nel chiedere che la mozione di fiducia debba essere motivata e che debba ottenere la maggioranza assoluta dei componenti la Camera, abbia tenuto presente che la votazione avvenga innanzi ad un\u2019unica Assemblea: l\u2019Assemblea Nazionale. Ora, una volta eliminata l\u2019Assemblea Nazionale e una volta ammesso che la votazione avviene in due Camere distinte, a me sembra che una maggioranza semplice, cio\u00e8 non qualificata \u2013 ottenuta dal Governo nelle due Camere \u2013 equivalga (come valore sintomatico, informativo, politico) alla maggioranza qualificata ottenuta in una sola Camera.<\/p>\n<p>Ecco perch\u00e9 io penso che anche questo mio emendamento verr\u00e0 benevolmente accolto dall\u2019Assemblea.<\/p>\n<p>PRESIDENTE. Seguono i seguenti tre emendamenti presentati dall\u2019onorevole Stampacchia:<\/p>\n<p>\u00ab<em>Al secondo comma, alle parole:<\/em> All\u2019Assemblea Nazionale, <em>sostituire:<\/em> a ciascuna delle due Camere.<\/p>\n<p>\u00ab<em>Al terzo comma, alle parole:<\/em> con voto nominale, <em>aggiungere:<\/em> cui non partecipano i membri del Governo, <em>ed alle parole:<\/em> l\u2019Assemblea, <em>sostituire:<\/em> di ciascuna delle due Camere.<\/p>\n<p>\u00ab<em>Aggiungere, in fine, il seguente comma:<\/em><\/p>\n<p>\u00abIl Governo s\u2019intende dimesso di diritto, se non abbia la fiducia di ciascuna delle due Camere\u00bb.<\/p>\n<p>Ha facolt\u00e0, di svolgerli.<\/p>\n<p>STAMPACCHIA. Poche osservazioni, e con brevi parole \u2013 com\u2019\u00e8 mio costume \u2013 sugli emendamenti da me presentati.<\/p>\n<p>Voglio innanzi tutto, per prendere le mosse al mio dire, ricordare che l\u2019articolo 87 prevede che il voto di fiducia il Governo debba domandarlo in partenza \u2013 come direbbe l\u2019onorevole Arata \u2013 dinanzi all\u2019Assemblea Nazionale. Ora di accordo \u2013 io e il mio Gruppo \u2013 che il Governo prima d\u2019iniziare la sua fatica \u00e8 mestieri si accerti di godere la fiducia del Parlamento, che rappresenta il Paese. Per\u00f2 qui \u00e8 da fermare preliminarmente che, secondo la nuova struttura costituzionale dello Stato, entrambi i due rami del Parlamento rappresentano il Paese, a differenza della vecchia struttura per la quale il Senato, di nomina regia, non poteva arrogarsi tale rappresentanza e, potrei aggiungere, non se l\u2019arrog\u00f2 mai: se pure in qualche momento eccezionale e storico espresse con molta vivacit\u00e0 ed efficacia il sentimento della Nazione.<\/p>\n<p>Tanto ricordato, voglio rilevare che della proposta Assemblea Nazionale, ora in esame, si \u00e8 gi\u00e0 discusso parecchio; e \u2013 se non m\u2019inganno \u2013 la tendenza della maggioranza di noi tutti \u00e8 di non parlarne pi\u00f9, di non ammetterla quale una terza Camera e di statuire soltanto la riunione plenaria dei due rami del Parlamento per qualche speciale, eccezionale funzione, come la nomina del Presidente della Repubblica ed altra analoga, da fissare nella Costituzione in termini e limiti rigorosamente tassativi. E da tener presento ancora che, pur essendo una parte della Costituente propensa al sistema unicamerale, non di meno, di accordo e per l\u2019accordo, il sistema bicamerale \u00e8 prevalso. Adottato tale sistema, ritengo doversi garantire rigorosamente l\u2019autonomia delle istituite due Camere, le quali trovansi s\u00ec sul medesimo piano, perch\u00e9 entrambe elettive, ma restano pur distinte l\u2019una dall\u2019altra con figura e personalit\u00e0 proprie, perch\u00e9 giustamente le volemmo differenziate \u2013 per evitare incongruente duplicato \u2013 dando alla base di ciascuna una struttura elettorale diversa. Da ci\u00f2 deriva intuitivamente, che il Governo \u00e8 indispensabile si abbia la fiducia di entrambi i due rami del Parlamento considerati singolarmente e singolarmente consultati.<\/p>\n<p>In vero, chiamando le due Camere confuse insieme in Assemblea plenaria per dare il voto di fiducia al Governo o per altri oggetti, a quali conseguenze si perverrebbe? Che di fatto annulleremmo il sistema bicamerale stesso, in quanto che creeremmo un\u2019Assemblea di nuovo tipo. L\u2019onorevole Nitti ha detto di quale tipo, dimostrandone l\u2019assurdit\u00e0.<\/p>\n<p>In essa tutti i voti si fonderanno e tutti avranno lo stesso valore, quale sia la loro origine: della Camera dei deputati o del Senato. Ora, ricordiamo quello che ha osservato in proposito l\u2019onorevole Corbino. Noi potremmo avere una maggioranza artificiosa, la quale effettivamente, o sia pure eventualmente, potrebbe non rispondere al pensiero dell\u2019una o dell\u2019altra Camera. Noi riteniamo \u2013 ripeto \u2013 che il Governo debba avere la fiducia di entrambe le Camere, ma singolarmente prese. In altri tempi bastava la fiducia da parte della Camera dei deputati, poich\u00e9 \u2013 per quanto io ricordo e so \u2013 il Senato non era e non fu mai chiamato a dar voto di fiducia al Governo. Per\u00f2 la struttura albertina era assai diversa: il Senato era di nomina regia, e doveva perci\u00f2 avere una funzione legislativa soltanto moderatrice di quelli che potevano essere gl\u2019impeti della Camera elettiva se il voto popolare portasse masse di sinistra alla predetta Camera. Oggi, invece, abbiamo le due Camere, le quali entrambe hanno un\u2019origine elettiva e popolare, senza per\u00f2 che alcuna delle due abbia funzione moderatrice dell\u2019altra, essendosi soltanto voluto che l\u2019elaborazione separatamente fatta da ciascuno dei due rami del Parlamento giovasse ad un giudizio pi\u00f9 ponderato. Il voto di ciascuna delle due Camere bisogna adunque che valga per se stesso. \u00c8 per questo che noi abbiamo voluto differenziarle all\u2019origine, creando il collegio uninominale pel Senato e invece per la Camera dei deputati il collegio plurinominale a base proporzionale. Dunque, vi sono delle differenze; e se si sono volute, per differenziare le due Camere, non possiamo fondere insieme i voti dell\u2019una Camera e dell\u2019altra, e giungere al risultato, previsto \u2013 come ricordai \u2013 dall\u2019onorevole Corbino, che la maggioranza di una delle due Camere resti jugulata, soverchiata dal voto dell\u2019altra: che la maggioranza di quindici, venti o pi\u00f9 voti di fiducia o sfiducia risultanti dal voto di 500 deputati possa essere messa nel nulla da una differenza in senso contrario risultante dal voto di 200 senatori. Il mio pensiero personale \u00e8 \u2013 e ritengo di interpretare il pensiero di tutti i compagni \u2013 che il voto di fiducia \u2013 e aggiungo di sfiducia \u2013 debba valere sia che provenga da una Camera, sia dall\u2019altra. Il Governo deve avere il voto di fiducia della Camera dei deputati ed il voto di fiducia del Senato perch\u00e9 possa assumere di fronte al Paese d\u2019avere la fiducia del Parlamento. Ed ora passando al terzo comma dell\u2019articolo 87, ricorder\u00f2 che esso dice: \u00abLa fiducia \u00e8 accordata, su mozione motivata, con voto nominale ed a maggioranza assoluta dei componenti l\u2019Assemblea\u00bb. Io ho proposto che si aggiunga dopo le parole \u00abcon voto nominale\u00bb le altre: \u00aba cui non partecipano i membri del Governo\u00bb.<\/p>\n<p>\u00c8 ridicolo, infatti, che i Ministri ed i Sottosegretari diano il voto di fiducia a se stessi, nel momento in cui si deve stabilire se essi godano la fiducia del Parlamento. \u00c8 successo qualche volta \u2013 in tempo remoto \u2013 che un Governo \u00e8 rimasto, per pochissimi voti, anche per uno solo, e ci\u00f2 perch\u00e9 i giudicabili avevano giudicato di loro stessi, partecipando alla votazione, votandosi la fiducia. Nel capoverso si parla poi di \u00abmaggioranza assoluta\u00bb. Bisogna vedere se sia proprio il caso di volere detta maggioranza assoluta, senza correre il rischio delle manovre dei gruppi o di partiti tendenti ad evitare la formazione di una maggioranza assoluta nella votazione riguardante la fiducia o la sfiducia al Governo.<\/p>\n<p>\u00c8 per queste considerazioni che io proporrei di sostituire alle parole \u00abmaggioranza assoluta\u00bb le parole \u00abmaggioranza dei presenti\u00bb.<\/p>\n<p>PRESIDENTE. Onorevole Stampacchia, Ella non ha presentalo alcun emendamento a questo proposito. Siccome il concetto \u00e8 stato gi\u00e0 svolto da numerosi altri colleghi, la prego di attenersi agli emendamenti da lei proposti.<\/p>\n<p>STAMPACCHIA. Ha ragione; \u00abla maggioranza assoluta\u00bb mi \u00e8 sfuggita nello stilare l\u2019emendamento, pure essendo nella mia intenzione di parlarne. Comunque in riguardo ho detto il mio pensiero.<\/p>\n<p>Vengo infine a svolgere l\u2019emendamento aggiuntivo.<\/p>\n<p>Noi abbiamo detto che il Governo, anche in partenza, deve avere il voto di fiducia delle due Camere; \u00e8 per\u00f2 necessario \u2013 perch\u00e9 il precetto non corra, qualche volta il rischio di rimanere senza effetto ed inefficace \u2013 che vi sia la sanzione per il caso che il Governo non abbia la fiducia; cio\u00e8 occorre che si dica espressamente che il voto di sfiducia o la mancata fiducia importa di diritto le dimissioni del Governo.<\/p>\n<p>PRESIDENTE. Segue l\u2019emendamento proposto dall\u2019onorevole Tonello:<\/p>\n<p>\u00ab<em>Al terzo comma, dopo le parole:<\/em> con voto nominale, <em>aggiungere:<\/em> al quale i membri del Governo non possono partecipare\u00bb.<\/p>\n<p>Ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p>\n<p>TONELLO. L\u2019onorevole Stampacchia ha poco fa dichiarato di accettare l\u2019aggiunta che io ho proposto a quest\u2019altro capoverso dell\u2019articolo 85. Dichiaro per\u00f2 che questa idea di aggiungere l\u2019esclusione dei membri del Governo dalla partecipazione al voto di fiducia verso se stessi, comprendendo cio\u00e8 sia i Ministri che i Sottosegretari, mi venne durante l\u2019ultima votazione sulla fiducia al Governo (<em>Si ride al centro<\/em>)<em>.<\/em><\/p>\n<p>Rimasi sconcertato e meravigliato nel vedere giovincelli imberbi di politica che correvano a votare la fiducia verso se stessi. (<em>Commenti al centro<\/em>)<em>.<\/em> Oh Dio! Ad una certa et\u00e0, quando si hanno i capelli bianchi, si pu\u00f2 anche avere fiducia in se stessi, perch\u00e9 tutta l\u2019esperienza passata della vita pu\u00f2 dimostrare fino a qual grado pu\u00f2 giungere questa fiducia anche nel cervello degli altri. Ma quando si \u00e8 giovani in politica \u00e8 meglio lasciarsi giudicare dagli altri ed avere tanta modestia da attendere questo giudizio dagli altri. Perci\u00f2, onorevoli colleghi, io ho proposto che dal voto siano esclusi i Ministri e Sottosegretari. Si tratta di una ventina di voti circa dai quali dipende la vita o la morte di un Ministero. Che direste voi di un Ministero che sta in piedi soltanto perch\u00e9 \u00e8 riuscito ad ottenere la maggioranza con i voti che ha dato a se stesso, pur non avendo la fiducia della Camera? I Ministri ed i Sottosegretari sono <em>sub judice<\/em>, e debbono per ci\u00f2 essere giudicati nella loro opera e deve essere appunto la Camera a giudicare. Se essi avranno ben operato e non avranno rimorsi sulla coscienza avranno senza dubbio i voti della Camera. Mi pare che una simile proposta dovrebbe essere accettata da tutti i colleghi.<\/p>\n<p>COSTANTINI. Infatti il principio vale per tutti.<\/p>\n<p>TONELLO. Infatti se vale per un Ministero, poniamo per il Ministero De Gasperi, domani potrebbe valere per il Ministero Tonello (Si <em>ride<\/em>)<em>.<\/em> Non v\u2019\u00e8 parzialit\u00e0: vale per tutti e per ci\u00f2 invito i colleghi ad accettare un principio di moralit\u00e0 pubblica e di critica morale che un individuo deve fare nel valutare la propria opera e le proprie azioni. Per ci\u00f2 insisto nel mio emendamento.<\/p>\n<p>PRESIDENTE. Comunico che la Commissione ha presentato il seguente nuovo testo:<\/p>\n<p>\u00abIl Presidente del Consiglio e i Ministri debbono avere la fiducia del Parlamento.<\/p>\n<p>\u00abLa fiducia \u00e8 accordata su mozione motivata e votata ad appello nominale\u00bb.<\/p>\n<p>Proseguiamo, intanto, nello svolgimento degli emendamenti.<\/p>\n<p>L\u2019onorevole Mortati ha proposto il seguente emendamento:<\/p>\n<p>\u00ab<em>All\u2019ultimo comma sopprimere la parola: <\/em>assoluta, <em>dopo la parola:<\/em> maggioranza\u00bb.<\/p>\n<p>Ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p>\n<p>MORTATI. Il mio emendamento \u00e8 stato gi\u00e0 accolto nella formulazione della Commissione di cui si \u00e8 data ora lettura, ed \u00e8 quindi il caso di aggiungere solo brevissime considerazioni a quelle gi\u00e0 enunciate da altri colleghi, come l\u2019onorevole Corbino, che hanno fatto proposte analoghe. In sostanza, la soppressione del requisito della maggioranza assoluta pel voto di fiducia si basa sulla considerazione della attuale situazione politica italiana, caratterizzata dalla mancanza di grandi partiti e dalla necessit\u00e0 di dar vita a Ministeri di coalizione. In presenza di una siffatta situazione pu\u00f2 sembrare opportuno, proprio ai fini della stabilit\u00e0 del Governo, non richiedere una maggioranza assoluta. Chi propose il testo del progetto, e fra questi anch\u2019io, si indusse a porre la condizione della maggioranza assoluta nella convinzione che essa potesse contribuire a dare maggiore saldezza alla compagine del Governo.<\/p>\n<p>Ma una pi\u00f9 matura considerazione ha portato a ritenere che il mantenimento di una disposizione di questo genere potesse in certi casi riuscire controproducente, ed anzitutto rendere pi\u00f9 difficile la risoluzione delle crisi, prolungando il periodo di carenza del Governo, ed in secondo luogo rendere pi\u00f9 debole la compagine del Ministero, che, dovendo contare su un maggior numero di consensi, sarebbe costretto ad includere nel suo seno elementi di maggiore eterogeneit\u00e0, e, quindi, perdere di compattezza. \u00c8 chiaro che pi\u00f9 sono i gruppi e gruppetti che entrano nella coalizione di Governo pi\u00f9 si accrescono le possibilit\u00e0 di crisi, per l\u2019uscita dalla coalizione stessa di qualcuno di essi.<\/p>\n<p>Siccome il mio emendamento presuppone il mantenimento degli ultimi due commi, e viceversa vi sono proposte di sopprimerli, se il Presidente me lo consente, io dir\u00f2 brevissimamente le ragioni che, a mio avviso, ne consigliano il mantenimento.<\/p>\n<p>La proposta di sopprimere gli ultimi due commi nella loro totalit\u00e0, o quella recentemente svolta dall\u2019onorevole Arata che vuole eliminare l\u2019obbligo della motivazione per la mozione di fiducia, muovono da un fraintendimento dello spirito che ha accennato la formulazione della norma. Spirito che pu\u00f2 cos\u00ec riassumersi: mettere i deputati che votano la fiducia di fronte alla responsabilit\u00e0 del voto che danno: impegnarli, quindi, di fronte al Paese al programma di Governo cui essi aderiscono e costringerli a dire le ragioni dell\u2019eventuale successivo loro distacco dalla coalizione di Governo.<\/p>\n<p>Una delle cause di instabilit\u00e0 del Governo \u00e8 costituita dalle crisi extraparlamentari, dall\u2019improvviso ritiro dalla coalizione dei Gruppi che appoggiano il Governo, di uno di essi, ritiro che pu\u00f2 determinare una crisi senza che si conoscano le ragioni che l\u2019hanno determinata. A risanare tale situazione giova il prescrivere l\u2019adesione espressa e positiva ad un certo programma di Governo precisamente formulato, onde dar modo al corpo elettorale di valutare l\u2019atteggiamento dei Gruppi che ritirano l\u2019adesione al Governo, il cui programma sia stato da loro approvato.<\/p>\n<p>L\u2019obbligo, quindi, di un conferimento della fiducia in modo esplicito, ed attraverso un\u2019indicazione dei motivi per cui \u00e8 data, giova a rendere chiari i termini delle relazioni fra Governo e Parlamento, ed a costringere i Partiti a dichiarare le ragioni di dissenso sopravvenute, ci\u00f2 che consente al popolo un giudizio consapevole, al momento delle elezioni, sull\u2019attivit\u00e0, dei suoi mandatari. Accettato il principio consacrato nei due commi in discussione, sar\u00e0 facile intendersi sulle modalit\u00e0 di attuazione, modificando eventualmente in modo pi\u00f9 elastico il termine prescritto per la presentazione del nuovo Governo alle Camere. L\u2019importante \u00e8, ripeto, sancire che il Ministero non pu\u00f2 ritenersi costituito in modo definitivo se non sia investito dalla fiducia, con voto positivo. Ci\u00f2 che importa come conseguenza che non sia possibile uno scioglimento delle Camere da parte di un Governo prima che si sia ad esse presentato.<\/p>\n<p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Corbi ha presentato il seguente emendamento sostitutivo del terzo comma:<\/p>\n<p>\u00abLa fiducia o la sfiducia \u00e8 deliberata su mozione motivata con voto nominale\u00bb.<\/p>\n<p>Ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p>\n<p>CORBI. Noi abbiamo presentato un emendamento sostitutivo del terzo comma dell\u2019articolo 87 e anche un emendamento soppressivo dell\u2019articolo 88. I due articoli sono strettamente legati fra loro.<\/p>\n<p>PRESIDENTE. Ora parliamo dell\u2019articolo 87, poi parleremo dell\u2019articolo 88.<\/p>\n<p>CORBI. La giustificazione dell\u2019emendamento proposto da me all\u2019articolo 87 sta appunto nel fatto che questo articolo \u00e8 strettamente legato a quello successivo. Perci\u00f2 chiedo di svolgere contemporaneamente i due emendamenti.<\/p>\n<p>Non sono d\u2019accordo anzitutto con quei colleghi che hanno sostenuto la necessit\u00e0 di una maggioranza qualificata: in secondo luogo i due emendamenti da me proposti tendono ad evitare una procedura che necessariamente genererebbe conflitti ed inconvenienti gravi.<\/p>\n<p>Si sostiene nel primo comma dell\u2019articolo 88 che un voto contrario dell\u2019una o dell\u2019altra Camera su una proposta del Governo non importa dimissioni. Penso invece che convenga rimettere alla prassi, e non a norme costituzionali, una decisione che spetta al giudizio ed alla sensibilit\u00e0 politica del Governo; il quale giustamente potr\u00e0 ritenere di dimettersi a seconda della Camera che respinge una sua proposta (la quale pu\u00f2 implicare la fiducia), considerandone la maggiore o minore autorevolezza.<\/p>\n<p>Nel secondo comma dello stesso articolo si vuole che un quarto dei componenti dell\u2019Assemblea sia il numero minimo per presentare una mozione di sfiducia; mi sembra che la richiesta sia eccessiva, perch\u00e9 quello di proporre la sfiducia non solo \u00e8 un diritto delle minoranze, ma \u00e8 diritto di ogni deputato. E invero chi pu\u00f2 escludere che nel corso di una discussione un solo deputato possa esporre argomenti e fatti tali da raccogliere la maggioranza dei consensi? Io credo poi che sia opportuno sopprimere senz\u2019altro anche la seconda parte di questo comma che pi\u00f9 opportunamente pu\u00f2 essere inserita nel Regolamento.<\/p>\n<p>PRESIDENTE. Onorevole Corbi, mi perdoni, lei non sta cercando di motivare la sua proposta di emendamento all\u2019articolo 87 richiamandosi alla sua proposta riguardante l\u2019articolo 88: ma sta spiegando comma per comma perch\u00e9 propone la soppressione dell\u2019articolo 88. In questo modo, anticipa troppo gli eventi.<\/p>\n<p>All\u2019onorevole Stampacchia, che voleva ugualmente illustrare un emendamento all\u2019articolo 88, ho rivolto preghiera di rinunciarvi. La prego di tener conto di queste considerazioni e di rimanere nel quadro della discussione.<\/p>\n<p>CORBI. La proposta di soppressione dell\u2019articolo 88 trova riferimento nella formula da me proposta per l\u2019articolo 87.<\/p>\n<p>PRESIDENTE. Comprendo; ma resti nel quadro della discussione.<\/p>\n<p>CORBI. Restando nel quadro della discussione, insisto sugli emendamenti proposti. Ho preso atto dell\u2019emendamento proposto dalla Commissione che, mi sembra, si rende partecipe di quanto da me esposto e mi auguro che questo stesso emendamento sia accolto dall\u2019Assemblea. Penso insomma che sia opportuno fondere gli articoli 87 e 88 in un solo articolo composto di tre brevi e semplici formulazioni.<\/p>\n<p>PRESIDENTE. Gli onorevoli Targetti, Carpano Maglioli, Costantini, Costa, Ghislandi, Fedeli Aldo, Cosattini e Giacometti hanno presentato i seguenti emendamenti:<\/p>\n<p>\u00ab<em>Sopprimere il primo comma dell\u2019articolo 87<\/em>\u00bb.<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>\u00ab<em>Sostituire gli altri commi col seguente: <\/em><\/p>\n<p>\u00abEntro dieci giorni dalla sua formazione, il Governo si presenta alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica per chiederne la fiducia. La fiducia \u00e8 accordala da ciascuna delle Camere con voto nominale e a maggioranza assoluta dei presenti. Il rifiuto della fiducia, anche di una sola Camera, importa dimissioni\u00bb.<\/p>\n<p>L\u2019onorevole Targetti ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p>\n<p>TARGETTI. L\u2019accenno specifico alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica non ha altro significato che di porre l\u2019articolo in relazione alle norme della Costituzione gi\u00e0 approvate per il Parlamento. L\u2019emendamento si propone poi di stabilire in modo esplicito le conseguenze del voto di sfiducia.<\/p>\n<p>\u00c8 certo \u2013 si pu\u00f2 essere tutti d\u2019accordo \u2013 che la Costituzione avrebbe anche potuto fare a meno di occuparsi di questa materia. perch\u00e9 c\u2019era una prassi che aveva un valore indiscusso ed avrebbe seguitato ad averlo anche per l\u2019avvenire. Ma, una volta affermato il principio del voto di fiducia, e che un voto contrario dell\u2019una o dell\u2019altra Camera su di un disegno di legge non porta come conseguenza le dimissioni del Governo, noi crediamo sia necessario fare la previsione anche nell\u2019altro senso, cio\u00e8 dire chiaramente che un voto di sfiducia, o il rifiuto del voto di fiducia, domandato dal Governo a tenore della Costituzione, porta alle dimissioni del Governo stesso.<\/p>\n<p>Dato che il progetto ha voluto fissare un termine entro il quale il Governo deve presentarsi alle Camere per chiederne la fiducia, noi proponiamo di prolungarlo, portandolo da otto a dieci giorni.<\/p>\n<p>\u00c8 comunque probabile che alcune delle nostre proposte possano essere ritirate in seguito al nuovo testo dell\u2019articolo che presenter\u00e0 il Comitato di redazione.<\/p>\n<p>TOSATO. Chiedo di parlare.<\/p>\n<p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p>\n<p>TOSATO. Dato lo stretto legame che esiste fra gli articoli 87 e 88, prospetto l\u2019opportunit\u00e0 che siano svolti, prima che la Commissione esprima il proprio parere, anche gli emendamenti relativi all\u2019articolo 88; e di affrontare successivamente la votazione complessiva su tutto l\u2019argomento della fiducia e della sfiducia.<\/p>\n<p>PRESIDENTE. \u00c8 stato preannunciato un nuovo testo della Commissione in materia. Quando pensa che possa essere presentato, onorevole Tosato?<\/p>\n<p>TOSATO. Ci riserviamo di presentarlo al termine dello svolgimento di tutti gli emendamenti, anche perch\u00e9 immagino che, come al solito, avremo qualche emendamento dell\u2019ultima ora.<\/p>\n<p>PRESIDENTE. Credo che sarebbe meglio che rinviassimo ora la discussione, ma che, all\u2019inizio della seduta pomeridiana, la Commissione presentasse il suo nuovo testo. Avremmo cos\u00ec il vantaggio che alcuni dei presentatori di emendamenti, trovandoli probabilmente accolti in esso, potrebbero rinunziare a svolgerli.<\/p>\n<p>TOSATO. Faremo allora tutto il possibile per presentare all\u2019inizio della seduta pomeridiana il nuovo testo.<\/p>\n<p><em>Una voce.<\/em> Bisognerebbe allora iniziare la seduta alle 17.<\/p>\n<p>PRESIDENTE. La seduta sarebbe convocata per le 16. Potremo invece iniziarla alle 16.30. In quella mezz\u2019ora i membri della Commissione potranno tentare di raccogliere le loro idee per presentare, all\u2019inizio della seduta, il nuovo testo.<\/p>\n<p>Onorevoli colleghi, tengano presente che, non appena avremo concluso le votazioni sul Titolo in esame, l\u2019Assemblea dovr\u00e0 discutere e votare sull\u2019articolo 123, che contiene l\u2019elencazione delle Regioni. Dovremo affrettarne la discussione, perch\u00e9 le decisioni definitive in merito sono state sollecitate dal Ministero dell\u2019interno, cui occorrono per poter redigere il progetto di legge relativo alla elezione del Senato della Repubblica.<\/p>\n<p>La seduta termina alle 13.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE CCLXXI. SEDUTA ANTIMERIDIANA DI VENERD\u00cc 24 OTTOBRE 1947 PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TERRACINI INDICE Interrogazione (Svolgimento): Presidente Tupini, Ministro dei lavori pubblici Colonnetti Progetto di Costituzione della Repubblica italiana (Seguito della discussione): Presidente Bettiol Monticelli Corbi Tosato Calosso Lussu Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione Condorelli Fabbri Mortati Corbino Bozzi Macrelli [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_relevanssi_hide_post":"","_relevanssi_hide_content":"","_relevanssi_pin_for_all":"","_relevanssi_pin_keywords":"","_relevanssi_unpin_keywords":"","_relevanssi_related_keywords":"","_relevanssi_related_include_ids":"","_relevanssi_related_exclude_ids":"","_relevanssi_related_no_append":"","_relevanssi_related_not_related":"","_relevanssi_related_posts":"2364,2390,2542,2265,2315,2275","_relevanssi_noindex_reason":"","_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[56,7],"tags":[],"post_folder":[57],"class_list":["post-2259","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-1947-10","category-assemblea"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2259","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=2259"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2259\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":6491,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2259\/revisions\/6491"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=2259"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=2259"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=2259"},{"taxonomy":"post_folder","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fpost_folder&post=2259"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}