{"id":2255,"date":"2023-09-17T15:19:39","date_gmt":"2023-09-17T13:19:39","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=2255"},"modified":"2023-10-21T16:17:20","modified_gmt":"2023-10-21T14:17:20","slug":"antimeridiana-di-giovedi-23-ottobre-1947","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=2255","title":{"rendered":"ANTIMERIDIANA DI GIOVED\u00cc 23 OTTOBRE 1947"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"2255\" class=\"elementor elementor-2255\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-13325a1 elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"13325a1\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-2f8a9f6\" data-id=\"2f8a9f6\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-9733875 elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"9733875\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/19471023_1.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-be7aba0 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"be7aba0\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>CCLXIX.<\/p><p>SEDUTA ANTIMERIDIANA DI GIOVED\u00cc 23 OTTOBRE 1947<\/p><p>PRESIDENZA DEL PRESIDENTE <strong>TERRACINI<\/strong><\/p><p>indi<\/p><p>DEL VICEPRESIDENTE <strong>CONTI<\/strong><\/p><p><strong>INDICE<\/strong><\/p><p><strong>Congedi:<\/strong><\/p><p>Presidente<\/p><p><strong>Progetto di Costituzione della Repubblica italiana <\/strong>(<em>Seguito della discussione<\/em>)<strong>:<\/strong><\/p><p>Presidente<\/p><p>Ruini, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione<\/em><\/p><p>Orlando Vittorio Emanuele<\/p><p>Nitti<\/p><p>Carpano Maglioli<\/p><p>Clerici<\/p><p>Corbino<\/p><p>Costantini<\/p><p>Bozzi<\/p><p>Tosato<\/p><p>Benvenuti<\/p><p>Nobile<\/p><p>Codacci Pisanelli<\/p><p>Colitto<\/p><p>Perassi<\/p><p>Mastino Pietro<\/p><p>Preti<\/p><p>Caronia<\/p><p>Laconi<\/p><p>Fabbri<\/p><p>Domined\u00f2<\/p><p>Moro<\/p><p><strong>Votazione nominale:<\/strong><\/p><p>Presidente<\/p><p><strong>Risultato della votazione nominale:<\/strong><\/p><p>Presidente<\/p><p><strong>Presentazione di una relazione:<\/strong><\/p><p>Bozzi<\/p><p>Presidente<\/p><p><strong>Sull\u2019ordine del giorno:<\/strong><\/p><p>Caronia<\/p><p>Presidente<\/p><p>La seduta comincia alle 11.<\/p><p>RICCIO, <em>Segretario<\/em>, legge il processo verbale della precedente seduta antimeridiana.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Congedi.<\/p><p>PRESIDENTE. Comunico che hanno chiesto congedo i deputati Caroleo e Lazzati.<\/p><p>(<em>Sono concessi<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Seguito della discussione del progetto di Costituzione della Repubblica italiana.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019ordine del giorno reca: Seguito della discussione del progetto di Costituzione della Repubblica italiana.<\/p><p>Nella seduta pomeridiana di ieri sono stati svolti gli emendamenti presentati all\u2019articolo 84 ed hanno anche preso la parola alcuni colleghi per esporre particolari considerazioni sugli emendamenti stessi.<\/p><p>Spetta adesso alla Commissione di esprimere il suo avviso. Ha pertanto facolt\u00e0 di parlare l\u2019onorevole Ruini.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Desidero, prima di parlare dell\u2019articolo 84, fare un breve cenno sulle osservazioni che la voce autorevolissima di Orlando ha fatto al nostro progetto di Costituzione. Vorrei dirgli una semplice e rispettosa parola di risposta.<\/p><p>Orlando ieri ha mostrato la sua meravigliosa freschezza di mente, quando ha contrapposto ad una tesi di prerogative, che sapevano un po\u2019 di Medio Evo, il concetto della responsabilit\u00e0 ministeriale e della irresponsabilit\u00e0 del Capo dello Stato, che \u00e8 un canone acquisito alla forma di Stato parlamentare, di cui egli \u00e8 stato insuperato teorico <strong>e <\/strong>maestro. Questo concetto rimane anche nella nuova fase di Stato pi\u00f9 democratico che ora viviamo e che la Commissione ha cercato di assumere a base del suo progetto.<\/p><p>Ma Orlando ha preso occasione per alcuni rilievi appunto sull\u2019indirizzo da noi seguito nella parte finora approvata della Costituzione. Si \u00e8 pi\u00f9 specialmente lagnato perch\u00e9 noi avremmo tolto al Presidente della Repubblica un contenuto di funzioni essenziali, cos\u00ec da renderlo pi\u00f9 fantoccio del re, che era gi\u00e0 fantoccio.<\/p><p>Potrei far presente l\u2019insieme, non esito a chiamarlo imponente, delle attribuzioni che abbiamo dato con l\u2019articolo 83 al Capo dello Stato: per le leggi e decreti, per la nomina dei funzionari, per i rapporti internazionali, per le forze armate e la guerra, per la grazia ed il condono; mentre in altri articoli gli abbiamo attribuito di nominare e revocare i Ministri e di sciogliere le Camere. La figura del Presidente della Repubblica risulta (anche per la espressione raccolta e densa della nostra formulazione) abbastanza forte e spiccata. Noi non possiamo ricorrere alle aureole vaghe ed in gran parte vane che circondavano la figura del re (e del resto, onorevole Orlando, non ha ella detto che il re era gi\u00e0 un fantoccio?). Fantoccio o no, non possiamo rievocare quello spettro: \u00abil re \u00e8 morto\u00bb; e non possiamo, nel vecchio gergo, ripetere \u00abviva il re!\u00bb.<\/p><p>Come ho detto in altri interventi, lo Stato parlamentare, nella fase storica che Orlando vive ancora, aveva due piloni: uno era il re, che aveva sempre della \u00abgrazia di Dio\u00bb, e l\u2019altro era il Parlamento, la \u00abvolont\u00e0 del popolo\u00bb; tra i due piloni si lanciava l\u2019arco di ponte del Gabinetto. Ora il pilone del re \u00e8 definitivamente ed irremissibilmente caduto; e dobbiamo certamente sostituirlo, perch\u00e9 \u00e8 necessario un Capo dello Stato; che deve fra l\u2019altro reggere uno dei lati dell\u2019arco di ponte. Ma \u00e8 impossibile, ed Orlando si illude se crede che possa essere ricostituito come prima; un re nei panni del Presidente della Repubblica; il pilone risorge in altra forma, nell\u2019edificio che si ricompone ormai anche sotto altri aspetti in forme rinnovate; e possiamo ancora chiamarlo Stato parlamentare; ma non \u00e8 pi\u00f9 precisamente il tipo storico caro all\u2019onorevole. Orlando. \u00c8 qualcosa di diverso, perch\u00e9 tutte le sue fondamenta sono ormai nella sovranit\u00e0 popolare; anche il pilone del Capo dello Stato; e si noti che la sovranit\u00e0 popolare non si esprime neppur pi\u00f9 nella sola costituzione del Parlamento; ha altre emanazioni, ad esempio il <em>referendum<\/em>. N\u00e9 del resto noi facciamo questione di nomenclatura e di etichetta; sar\u00e0 sempre lo Stato parlamentare; ma questa \u00e8 una formula che ha varie realizzazioni storiche; e noi teniamo d\u2019altra parte a calcare che, caduto il potere del re, non vogliamo che il Parlamento diventi tutto; perch\u00e9 sarebbe andar incontro alla concezione estremista e rivoluzionaria che vuol fare del Parlamento il vero e solo sovrano, il quale, dopo la investitura, una volta tanto dal popolo, \u00e8 l\u2019unico padrone; e tutti gli altri organi dello Stato sarebbero suoi commessi, dal Presidente della Repubblica alla Magistratura. No; l\u2019etichetta dello Stato parlamentare si presta proprio alla concezione ultraparlamentare, e piuttosto di Convenzione e di Assemblea, che si vorrebbe ora far strada. Noi cerchiamo di reagire all\u2019assalto, ricorrendo pi\u00f9 largamente alla sovranit\u00e0 popolare in altre sue manifestazioni, ed al sistema di equilibri e di contrappesi che non deve sparire, ma rivive in forme nuove, fra i poteri che attingono alla fonte del popolo, esso s\u00ec sovrano.<\/p><p>Mi perdoni l\u2019onorevole Orlando se, senza fare teorie che sarei nei suoi confronti incapace di fare, ho esposto le idee base da cui siamo partiti. Vengo ora alle sue specifiche osservazioni. Egli si \u00e8 lagnato perch\u00e9 abbiamo \u00abtolto\u00bb (la parola \u00abtolto\u00bb rivela che egli ha sempre davanti agli occhi la figura del re) la facolt\u00e0 di iniziativa legislativa, che \u00e8 in sostanza il decreto con cui il re autorizzava il Governo a presentare disegni di leggo alle Camere. Intervento formale, per la responsabilit\u00e0 non sua, ma del Governo; ad ogni modo intervento che si addice al Capo dello Stato. Ebbene; posso assicurare l\u2019onorevole Orlando che noi abbiamo sempre pensato che eguale intervento dovesse esercitare il nostro Presidente della Repubblica.<\/p><p>Non l\u2019abbiamo detto, perch\u00e9 lo ritenevamo implicito in tutto il sistema, pel quale gli atti pi\u00f9 importanti del potere esecutivo si svolgono formalmente con atti del Presidente della Repubblica. Nulla vieta di aggiungere all\u2019elenco delle attribuzioni dell\u2019articolo 83 che il Presidente della Repubblica \u00abautorizza con suo decreto la presentazione alle Camere dei disegni di legge del Governo\u00bb. Non \u00e8 necessario, ma dirlo non contrasta affatto, anzi interpreta il nostro pensiero.<\/p><p>Che noi volessimo attribuire al Capo dello Stato funzioni di questo genere, risulta dal fatto che, sempre nell\u2019articolo 83, gli abbiamo attribuito la facolt\u00e0 di promulgare le leggi, di emanare decreti aventi forza di legge e regolamenti. L\u2019onorevole Orlando pu\u00f2 notare che per questi ultimi atti abbiamo parlato di \u00abemanare\u00bb, il che egli trover\u00e0 giuridicamente corretto. Abbiamo bens\u00ec riconosciuto al Capo dello Stato la facolt\u00e0 di promulgare, non gi\u00e0 di sanzionare le leggi. L\u2019onorevole Orlando lamenta che abbiamo lasciato cadere questo fulmine della sanzione che \u00e8 sempre rimasto spuntato nelle mani del re. L\u2019istituto delle sanzione \u00e8 rimasto sempre sulla carta; non fu usato mai in quasi un secolo di Regno: salvo in un caso, che lo stesso Orlando ci ha insegnato; un solo caso d\u2019un minuscolo trattato di commercio con un minuscolo Stato; che le Camere avevano approvato; ma poi il Governo si accorse che era un errore; e preg\u00f2 il re di&#8230; non sanzionare. Tutto qui. Della sanzione non se ne fece mai nulla; tanto che i giuspubblicisti parlavano di \u00abdesuetudine\u00bb.<\/p><p>Noi non potevamo lasciare al Presidente della Repubblica un potere di sanzione, che lo avrebbe, almeno in via di principio, fatto partecipe della funzione legislativa. Ma gli abbiamo \u2013 ed \u00e8 stato perfettamente possibile con la sola figura della promulgazione \u2013 conferito la facolt\u00e0 di un veto sospensivo, nel senso di chiedere un riesame della legge alle Camere. \u00c8 qualcosa di pi\u00f9 sostanzioso ed effettivo della sanzione; e si addice al compito del Capo dello Stato come regolatore fra i poteri dello Stato; non occorre risuscitare, per il gusto di una affermazione in sostanza teorica, perch\u00e9 rimasta sempre lettera morta, la facolt\u00e0 regia della sanzione.<\/p><p>Noi non abbiamo nessuna simpatia per certe vecchie frasi che suonano, solenni ma vuote \u2013 e nella loro portata antidemocratiche \u2013 nelle Costituzioni degli Stati parlamentari nella fase storica dei due piloni, e del re.<\/p><p>Veda, onorevole Orlando, vi sono tre disposizioni dello Statuto albertino che la Commissione, e credo tutta l\u2019Assemblea, non pu\u00f2 accogliere; tre reliquati. L\u2019articolo 3: \u00abIl potere legislativo sar\u00e0 collettivamente esercitato dal re e dalle due Camere\u00bb; l\u2019articolo 5: \u00abAl re solo appartiene il potere esecutivo\u00bb; l\u2019articolo 68: \u00abLa giustizia emana dal re, ed \u00e8 amministrata in suo nome dai giudici che egli istituisce\u00bb. \u00c8, sistematicamente, la preminenza del re nei tre poteri fondamentali. Ma sono disposizioni pompose e di fastigio; che lo stesso svolgimento dello Stato parlamentare aveva gi\u00e0 svuotato, nella stessa et\u00e0 dei re.<\/p><p>Ho gi\u00e0 detto della prima disposizione, a cui tengono tanto i nostalgici \u2013 anche se non della realt\u00e0 \u2013 della concezione monarchica. Il re partecipe del potere legislativo; il re \u00abterza Camera\u00bb, terzo ramo del Parlamento. La frase viene dalla vecchia Inghilterra; ma ormai \u00e8 superata e vuota; lo riconoscono gli stessi costituzionalisti inglesi dei nostri giorni; ormai la \u00abterza Camera\u00bb \u00e8 come la parrucca che i giudici inglesi tengono in capo nell\u2019esecuzione delle loro funzioni. Noi non l\u2019abbiamo conservata. In uno Stato democratico, come quello che noi pensiamo e viviamo, il Presidente della Repubblica non pu\u00f2 far parte del potere legislativo, alla pari del Parlamento; pu\u00f2 bens\u00ec, come Capo dello Stato, regolatore dei poteri, promulgare e chiedere con un veto il riesame; come pu\u00f2 sciogliere le Camere; senza che si debba invocare la defunta teoria della terza Camera!<\/p><p>Quanto alla seconda disposizione, che fa del potere esecutivo un appannaggio del re, \u00e8 un\u2019altra impostazione eccessiva. Si sentirebbe l\u2019onorevole Orlando di metterla nella nostra Costituzione pel Presidente della Repubblica? Lo svolgimento storico del sistema parlamentare \u00e8 stato, anche nella fase dei re, nel senso di attribuire la realt\u00e0 del potere esecutivo al Gabinetto. Vero \u00e8 che gli atti pi\u00f9 importanti di governo han luogo, formalmente, attraverso interventi e decreti del Capo dello Stato; e ci\u00f2 noi l\u2019abbiamo conservato, come \u00e8 giusto, per lo stesso concetto e per la posizione del Capo dello Stato; ma abbiamo preferito \u2013 ed anche questo ci sembra un progresso \u2013 indicare punti concreti d\u2019intervento, come all\u2019articolo 83, piuttosto che rievocare la insussistente ed antidemocratica impostazione del passato.<\/p><p>Non nascondo che ci siamo preoccupati di distinguere il Capo dello Stato dal Governo. In certo senso, \u00e8 vero, Governo in senso lato potrebbe riferirsi anche al Capo dello Stato, in quanto gli atti di governo si estrinsecano per suo mezzo. E, senza dubbio, il Presidente della Repubblica ha soprattutto rapporto col potere esecutivo; ma non ne \u00e8 il detentore come nello Statuto albertino, n\u00e9 il capo. Per noi il Capo dello Stato non \u00e8 capo del Governo; resti ben fermo che non abbiamo accettato la forma di repubblica presidenziale, di tipo americano, in cui il Capo dello Stato \u00e8 anche Capo del Governo. \u00c8 un regime che ha fatto magnifica prova al Nord, pessima al Sud d\u2019America; e non si \u00e8 mai trapiantato in Europa, dove si \u00e8 invece realizzato per forze storiche, nel solco dell\u2019esempio e della \u00abscoperta\u00bb inglese, il tipo di Governo parlamentare o di Gabinetto, che nessuno scrittore, neppure<\/p><p>straniero, ha studiato pi\u00f9 genialmente dell\u2019onorevole Orlando. Noi a questo tipo europeo vogliamo esser fedeli; \u2013 beninteso con gli ulteriori sviluppi cui ho accennato \u2013 il Capo dello Stato non \u00e8 capo del Governo, anche se, nella sua qualit\u00e0 di supremo regolatore, ha esplicazioni di rapporti pi\u00f9 continuativi con l\u2019esercizio delle facolt\u00e0 di governo; rapporti che \u2013 in ci\u00f2 \u00e8 l\u2019inverso del sistema americano \u2013 avvengono con la irresponsabilit\u00e0 del Capo dello Stato e con la responsabilit\u00e0 dei membri del Governo, per gli atti che il Presidente della Repubblica compie come Capo dello Stato. Teniamo fermo questo caposaldo, perch\u00e9 ci sembra necessario; n\u00e9 vogliamo avventurarci in forme completamente nuove e distaccate dalle preesistenti; sentiamo di dover andare pi\u00f9 in l\u00e0; ma senza salti nel buio; dove sono i salti nel buio, onorevole Orlando? \u00c8 stato lei, non lo dimentichiamo mai, che ha pronunciato qui nell\u2019Aula la frase bellissima; che noi viviamo in un momento, in cui il vecchio muore, ed il nuovo non \u00e8 nato. Non possiamo conservare ci\u00f2 che muore; manteniamo gli istituti e le forme che ci sembrano indispensabili per cercar, intanto, le vie del nuovo.<\/p><p>Infine, per l\u2019ultimo degli inammissibili reliquati albertini, che fa anche del potere giudiziario un appannaggio del re, non dir\u00f2 neppure poche parole; la giustizia, nello Stato democratico, non pu\u00f2 che emanare dal popolo, ed essere esercitata in suo nome, con tutte le necessarie garanzie per l\u2019indipendenza e l\u2019autonomia dei magistrati. Il Capo dello Stato non ha lui il potere giudiziario, anche se pur qui interviene come altissimo regolatore; e noi nel nostro progetto lo abbiamo messo, fra l\u2019altro, alla Presidenza del Consiglio supremo della magistratura.<\/p><p>Mi pare di avere cos\u00ec chiarito il pensiero che anima il nostro progetto, e che \u00e8 diverso in pi\u00f9 punti dal pensiero dell\u2019onorevole Orlando. Il nostro progetto non si mette per nulla sulla china, che condurrebbe allo Stato ultraparlamentare, ed in realt\u00e0 totalitario, degli estremisti di sinistra. Abbiamo ascoltato qui le affermazioni su tali direttive degli onorevoli Togliatti e Nenni; che per\u00f2 ne han fatto una meta d\u2019avvenire; ed intanto nella Commissione hanno, essi o i loro seguaci, accolto le linee fondamentali della Commissione. Il progetto \u00e8 ben lontano dalla concezione degli onorevoli Togliatti e Nenni; ma lo \u00e8 anche da quella troppo conservatrice degli onorevoli Orlando e Nitti; lo ripeto ancora una volta. Questi due altissimi parlamentari, che sono anche altissimi pensatori, pensano alla Costituzione in forme ormai superate; e vedono l\u2019edificio ancora come se il pilone del re non fosse caduto. Non vogliono il ritorno dei Savoia e della monarchia, ma la loro \u00e8 una concezione ancora monarchica, che non si addice alla democrazia repubblicana, che noi cerchiamo di fondare.<\/p><p>Non le dispiaccia, onorevole Orlando, se ho osato rispondere ad un maestro come lei. Io credo che soprattutto, nel cercare oggi di spingersi avanti nelle vie democratiche del costituzionalismo, si imita il suo esempio, quando in altri momenti ed in altri tempi, ella segn\u00f2 passi avanti, che l\u2019Italia vuole oggi superare. (<em>Applausi<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>ORLANDO VITTORIO EMANUELE. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>ORLANDO VITTORIO EMANUELE. Chiedo di parlare perch\u00e9 c\u2019\u00e8 stato un fatto personale, scientifico e giuridico, da parte dell\u2019onorevole Ruini, il quale ha creduto dunque di rispondere alle considerazioni da me fatte qui, le quali muovevano da questa constatazione: un dissenso profondo. L\u2019onorevole Ruini ha confermato il dissenso, sicch\u00e9 io non posso che dargli atto di una cosa di cui ero d\u2019altronde convinto. Quindi, anche per questa ragione non mi soffermer\u00f2 sui particolari, perch\u00e9, se mi vi soffermassi, sarebbe come rifare la discussione generale e non credo che sia il momento, n\u00e9 che ce ne sia l\u2019opportunit\u00e0.<\/p><p>Ma qualche osservazione particolare potr\u00f2 fare, specialmente quando l\u2019onorevole Ruini mi considera come un minore democratico, come un democratico pi\u00f9 attenuato.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> No.<\/p><p>ORLANDO VITTORIO EMANUELE. Ora, lascio stare che lo spunto del mio discorso di ieri fu dato da una preoccupazione nettamente opposta.<\/p><p>Qui c\u2019\u00e8 la teoria dei piloni. L\u2019amico Ruini dice che nel sistema passato c\u2019\u00e8 il pilone re e il pilone Camere.<\/p><p>Io avrei molte cose da dire, perch\u00e9 il concetto dell\u2019istituto parlamentare \u00e8 non di distinguere e di contrapporre i piloni, ma di unificarli nel Capo dello Stato. Il che \u00e8 vero, e dev\u2019essere vero per tutte le forme di Governo. In primo luogo.<\/p><p>In secondo luogo, anche ammettendo l\u2019analogia col ponte e col pilone, io dico: l\u2019antico pilone fu demolito come <em>species<\/em> re, ma ci\u00f2 non significa che fu demolito come <em>genus<\/em>, cio\u00e8 come Capo dello Stato. Il pilone fu abolito come re, ma non come Capo dello Stato.<\/p><p>E allora, se io persisto nel considerare i rapporti fra quei due organi sovrani, non mi sembra che ci\u00f2 l\u2019autorizzi a dire che sono meno democratico.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Non l\u2019ho detto mai!<\/p><p>ORLANDO VITTORIO EMANUELE. Oppure, che si sopravaluti codesta vostra democrazia sotto forma di una diminuzione dei poteri del Capo dello Stato?<\/p><p>Io dico che non sono meno repubblicano in confronto a voi, se voglio un Capo dello Stato repubblicano con pi\u00f9 larga competenza e quindi maggiore autorit\u00e0 del Capo dello Stato monarchico! Il mio punto di vista si pone contro il vostro: posso avere ragione io come potete avere ragione voi, non ho mai aspirato all\u2019infallibilit\u00e0. Ma il vostro giudizio, come qualificazione politica della mia tendenza, non corrisponde al sentimento mio, n\u00e9, obiettivamente, alla mia maniera di considerare l\u2019argomento.<\/p><p>Voi, mio caro amico, avete citato alcune disposizioni dello Statuto Albertino, ma sono quelle ormai sorpassate dalla consuetudine. Esse non esistevano pi\u00f9!<\/p><p>Voi avete detto: non vogliamo la dichiarazione di principio contenuta in quello Statuto che solo al re appartiene il potere esecutivo. E apparteneva forse solo ad esso? Neanche per sogno! Io non ho censurato o riprovato per non avere riprodotta quella dichiarazione senza effettivo contenuto, ma ho detto: avete esautorato il Presidente della Repubblica per ci\u00f2 che riguarda competenza ed attribuzioni nell\u2019ordine del potere esecutivo. E ve ne dar\u00f2 subito la prova. Intanto, per ci\u00f2 che riguarda l\u2019iniziativa che io lamentavo essere stata tolta al Presidente. Voi replicate di averla attribuita al Governo ed aggiungete che non sarebbe incompatibile una tale attribuzione con quell\u2019altra: di potere aggiungere persino in sede di coordinamento (tanto vi pare ovvia la conseguenza!) che la presentazione del disegno di legge proceda per mezzo di un decreto del Presidente della Repubblica.<\/p><p>Va bene, ma con ci\u00f2 voi avete dato al Presidente della Repubblica la qualit\u00e0 di Capo del Governo.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> No.<\/p><p>ORLANDO VITTORIO EMANUELE. No? Vedete dove spunta subito la difficolt\u00e0, onde io dicevo oggi che parliamo due lingue diverse! Ed \u00e8 difficolt\u00e0 di sostanza, ma non perch\u00e9 noi muoviamo da punti di vista diversi si pu\u00f2 essere autorizzati a trovare me in contradizione. Io sono coerente ai miei princip\u00ee, quando trovo che \u00e8 questo uno dei difetti maggiori del vostro sistema, di cui si dovrebbe riparlare in sede di articolo 86, perch\u00e9 non si capisce come questo Governo si colleghi col Presidente della Repubblica, se ne dipenda o sia autonomo. Voi mi dite che l\u2019iniziativa da voi attribuita al Governo pu\u00f2 essere esercitata con decreto del Presidente, ma poi negate che il Presidente sia Capo del Governo.<\/p><p>Vi \u00e8 sfuggito or ora quello che io vorrei considerare come un <em>lapsus linguae<\/em>, e non credo che ci persisterete, dicendo in via di contrapposizione che il Presidente della Repubblica \u00e8 il Capo dello Stato e il Presidente del Consiglio dei Ministri \u00e8 il Capo del Governo. Ma Capo del Governo si qualificava Mussolini! E l\u2019espressione Capo del Governo la invent\u00f2 Mussolini!<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Non vogliamo la Repubblica presidenziale.<\/p><p>ORLANDO VITTORIO EMANUELE. Ma la Repubblica presidenziale \u00e8 tutt\u2019altra cosa! Certo \u00e8, comunque, che voi avete dato al Presidente del Consiglio una qualit\u00e0 di Capo di Governo che era stata fatta propria precisamente dal dittatore.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Ma in Inghilterra \u00e8 la stessa cosa.<\/p><p>ORLANDO VITTORIO EMANUELE. Ma non vedete come tutte queste proposizioni non legano fra di loro? Avete rotto proprio quell\u2019unit\u00e0, fra Parlamento, Governo e Capo dello Stato, che \u00e8 la caratteristica di quella forma parlamentare, creata proprio in Inghilterra. Insomma bisogna che si sappia quali siano i rapporti fra i Ministri e il Capo dello Stato. Il vostro progetto non lo dice: inconcepibile lacuna. La potrete correggere e farete bene; ma sinora non si dice, non si precisa il rapporto giuridico che lega il Consiglio dei Ministri, il Presidente del Consiglio dei Ministri col Capo dello Stato.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Ne riparleremo.<\/p><p>ORLANDO VITTORIO EMANUELE. E vi pare lacuna di poco? Non si sa bene: i Ministri rispondono verso chi? Voi dite: rispondono verso il Parlamento, ma questo \u00e8 un secondo momento. Rispondono essi verso il Capo dello Stato? E se non \u00e8 cos\u00ec, quale sar\u00e0 il nesso che lega questi due organi?<\/p><p>Ho parlato troppo, onorevole Presidente, e chiedo scusa. Ad ogni modo qui \u00e8 una questione fondamentale in cui noi divergiamo.<\/p><p>Evidentemente voi non fate il sistema parlamentare. Fate un\u2019altra cosa. \u00c8 un salto nel buio, ma l\u2019Italia ha buone gambe e nessuno pi\u00f9 di me augura che cascher\u00e0 con molta eleganza e potr\u00e0 ritrovarsi felicemente in piedi. (<em>Applausi<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Nitti ha presentato il seguente emendamento sostitutivo dell\u2019articolo 84:<\/p><p>\u00abIl Presidente della Repubblica pu\u00f2 sciogliere la Camera dei deputati\u00bb.<\/p><p>Ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>NITTI. Quale \u00e8 il sistema bicamerale riguardo allo scioglimento della Camera Alta, sia in regime repubblicano, sia in regime monarchico? Sia che il Senato sia di nomina governativa, cio\u00e8 emanazione del re, sia che sia elettivo, non si scioglie mai. Questa \u00e8 una regola costante, a cominciare dall\u2019Inghilterra dove pure la Camera dei Pari ha una diversa funzione e una diversa formazione. La Camera dei Pari non si scioglie mai, resta sempre immobile, anche quando avvengono cambiamenti nella Camera dei Comuni. Nella Camera dei Comuni spesso vi sono le elezioni ad un solo mese di distanza, o a due o tre mesi. La Camera dei <em>Lords<\/em>, anche in quei trambusti, non \u00e8 stata mai toccata. Ora le due sole Repubbliche a sistema bicamerale, non tenendo conto della Repubblica svizzera, dove vi \u00e8 una diversa struttura, sono l\u2019America e la Francia. Il Capo dello Stato non ha il diritto di sciogliere le Camere Alte. In America, il Senato durava sei anni e si rinnovava ogni due, in Francia durava due anni e si rinnovava per un terzo ogni due anni. Dunque la Camera Alta, dove esiste, ha una certa stabilit\u00e0 ed \u00e8 garantita dalla stessa Costituzione, in quanto il Presidente della Repubblica non pu\u00f2 scioglierla.<\/p><p>Ora io mi preoccupo di questa innovazione. Per la prima volta si costituisce un Senato che pu\u00f2 essere sciolto ogni quindici giorni, ogni mese, ogni tre mesi. Il Senato, cos\u00ec, perde quella stabilit\u00e0 che costituisce il maggior pregio di questa istituzione.<\/p><p>Io non oso insistere, perch\u00e9 non so i partiti che decidono in queste questioni se sono gi\u00e0 impegnati e se ne fanno questione essenziale per la dignit\u00e0 del Paese, ma io richiamo alla logica l\u2019Assemblea. Che cosa volete fare? Volete rendere tutto incerto? Ed allora sancite un Senato che ha la sola differenza nei confronti della Camera, di essere meno numeroso.<\/p><p>PRESIDENTE. Gli onorevoli Carpano Maglioli, Cosattini, Faralli, Vernocchi, Fedeli Aldo, hanno presentato un emendamento all\u2019articolo 84 cos\u00ec formulato:<\/p><p>\u00ab<em>Dopo la parola:<\/em> Camere, <em>aggiungere le seguenti:<\/em> \u00abnon prima di un anno dalla loro elezione e, nel caso che abbiano dato luogo a due mutamenti di Governo a seguito di voto di sfiducia, nello spazio di un semestre\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Carpano Maglioli ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>CARPANO MAGLIOLI. L\u2019emendamento che ho proposto insieme ai miei colleghi e compagni, tende a trasformare l\u2019articolo 84 con questa precisa dizione: \u00abIl Presidente della Repubblica pu\u00f2, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere non prima di un anno dalla loro elezione e, nel caso che abbiano dato luogo ad un mutamento di Governo a seguito di voto di sfiducia, nello spazio di un semestre\u00bb.<\/p><p>Il nostro emendamento tende a mantenere la facolt\u00e0 del Presidente della Repubblica di sciogliere le due Camere ma intendiamo che questa facolt\u00e0, che pu\u00f2 portare a quelle pericolose conseguenze particolarmente illustrate dal nostro maestro Vittorio Emanuele Orlando e dall\u2019onorevole Clerici, abbia delle limitazioni e queste limitazioni, perch\u00e9 siano efficienti, devono essere oggettive.<\/p><p>Sostanzialmente, quando si pu\u00f2 e quando si deve ricorrere al provvedimento dello scioglimento delle Camere? Quando il Parlamento non pu\u00f2 pi\u00f9 correttamente funzionare; e non lo pu\u00f2 pi\u00f9 quando non pu\u00f2 pi\u00f9 esprimere un Governo che abbia capacit\u00e0 di vita durevole e quindi capacit\u00e0 di una direzione costante, capace di amministrare la cosa pubblica. Solo in queste eventualit\u00e0 si potr\u00e0 fare ricorso al grave provvedimento dello scioglimento delle due Camere.<\/p><p>Pare evidente a noi che a questa ampiezza di poteri \u00e8 necessario imporre dei limiti, che non devono essere lasciati n\u00e9 all\u2019opinione del Presidente dell\u2019Assemblea n\u00e9 all\u2019opinione personale del Presidente della Repubblica, ma devono essere indicati con dei fatti.<\/p><p>Ora, noi, con il nostro emendamento, che presentiamo all\u2019esame della Camera e sottoponiamo al suo accoglimento, proponiamo due limiti. Il nostro emendamento non \u00e8 una novit\u00e0: non fa altro che riprodurre, pi\u00f9 o meno fedelmente, l\u2019emendamento contenuto nella Costituzione francese all\u2019articolo 51.<\/p><p>Uno dei limiti che noi indichiamo \u00e8 che sia trascorso almeno un anno dalle elezioni delle Camere; \u00e8 necessario un anno di esperimento, s\u00ec che si possa evitare di ricacciare il Paese nell\u2019agitazione elettorale e nel turbamento che provoca sempre la convocazione dei comizi.<\/p><p>Il nostro emendamento fissa un altro limite oggettivo. Allo scioglimento delle Camere si deve pervenire quando le Camere non esprimono le direttive per un Governo che abbia una capacit\u00e0 di vita abbastanza tranquilla e prolungata nel tempo, un Governo durevole ed efficiente ad una azione politica ed amministrativa tale da sodisfare alle esigenze della Nazione.<\/p><p>E allora, noi diciamo che \u00e8 necessario porre altri limiti e precisamente due: mutamenti di Governo nello spazio di sei mesi a seguito di voto di sfiducia: voto che indica come il Parlamento non funziona e il Governo non \u00e8 espresso con chiarezza dal Parlamento, con conseguente paralisi dell\u2019istituto parlamentare, paralisi della vita della Nazione.<\/p><p>Solo con il concorso di queste gravi condizioni oggettive, solo allora, il Presidente ha facolt\u00e0, ove lo creda e sentiti i Presidenti delle Assemblee, di sciogliere le Camere, e di convocare di nuovo i comizi elettorali per sentire direttamente la voce del popolo e per avere dal popolo l\u2019indicazione per una amministrazione salda, efficiente e capace di dirigere la cosa pubblica.<\/p><p>Per queste considerazioni pensiamo che il nostro emendamento possa trovare accoglimento, perch\u00e9 \u00e8 ispirato al concetto di consentire un Governo durevole mediante l\u2019attribuzione della facolt\u00e0 di scioglimento delle Camere al Presidente della Repubblica. Ma, nello stesso tempo, contempera queste due esigenze con l\u2019altra esigenza non meno sentita, di porre dei limiti oggettivi non facilmente superabili, limiti oggettivi che valgano a impedire l\u2019abuso di questa facolt\u00e0. Per queste considerazioni chiediamo che il nostro emendamento sia esaminato con attenzione; lo sottoponiamo alla vostra saggezza: e confidiamo possa trovare benevolo accoglimento.<\/p><p>Ripeto, non si tratta di una novit\u00e0: all\u2019articolo 51 della Costituzione francese vi \u00e8 una disposizione analoga, che limita oggettivamente questo grave potere di scioglimento delle Camere; lo limita in forma concreta, in modo da tutelare la volont\u00e0 popolare e, nello stesso tempo, cercando di assicurare l\u2019efficienza di un Governo duraturo, per la difesa dell\u2019Amministrazione della cosa pubblica.<\/p><p>CLERICI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CLERICI. Nell\u2019emendamento test\u00e9 svolto si parla delle due Camere; la durata dell\u2019una non coincide pi\u00f9 con quella dell\u2019altra: il Senato ha sei anni di vita, la Camera cinque.<\/p><p>Un conto \u00e8 parlare di un anno dall\u2019inizio della legislatura, un conto \u00e8 parlare delle elezioni generali delle due Camere.<\/p><p>Forse gli onorevoli proponenti non hanno riflettuto su questa circostanza. Nel progetto primitivo Camera e Senato duravano cinque anni ed erano eletti contemporaneamente.<\/p><p>Noi, invece, abbiamo stabilito che la Camera \u00e8 eletta per cinque anni ed il Senato per sei. Il che vuol dire che se il decorso del termine inizia dalla elezione della Camera, allora abbiamo un anno, in cui non \u00e8 possibile lo scioglimento. Se guardiamo all\u2019anno, riferendoci tanto alla Camera, quanto al Senato, abbiamo due termini <em>a quo<\/em>, che si vanno inseguendo ed intersecando fra di loro in modo, a mio avviso, irrazionale.<\/p><p>CARPANO MAGLIOLI. Noi intendiamo: un anno dall\u2019elezione di ciascuna Camera.<\/p><p>CORBINO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CORBINO. Vorrei presentare una mozione d\u2019ordine.<\/p><p>Ho l\u2019impressione che la discussione dell\u2019articolo 84 non si possa fare, se non dopo aver discusso gli articoli 86, 87 ed 88; perch\u00e9, in sostanza, il problema che noi dobbiamo esaminare \u00e8 il problema dei poteri del Presidente rispetto allo scioglimento delle Camere; e il problema dello scioglimento delle Camere si pone in stretta correlazione col problema dei termini e delle condizioni della fiducia o della sfiducia al Governo.<\/p><p>Ed allora, a me pare che sarebbe meglio cominciare ad affrontare il problema fondamentale del Governo, e, se mai, in sede di modalit\u00e0 per la formazione del Governo affermare il diritto, illimitato o limitato, del Presidente di sciogliere le due Camere. Propongo, perci\u00f2, di rinviare la decisione sull\u2019articolo 84 a dopo che avremo esaurito la materia oggetto degli articoli 86, 87 ed 88.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Ruini ha facolt\u00e0 di esprimere il parere della Commissione.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> In realt\u00e0, il nesso non \u00e8 cos\u00ec stretto, come potrebbe apparire. Ma io trovo che l\u2019Assemblea, in questo momento, sopra una questione cos\u00ec importante, come \u00e8 quella dello scioglimento delle Camere, non ha ancora idee molto precise. Giunge quindi opportuna, e noi l\u2019accogliamo per ragioni pratiche, pi\u00f9 ancora che logiche, la proposta dell\u2019onorevole Corbino. Si potrebbe, subito dopo l\u2019articolo 83, esaminare e decidere sull\u2019articolo 71, che riguarda la promulgazione, e fu rimandato, ma ora l\u2019abbiamo affrontato, a proposito dell\u2019emendamento Caronia, che coincide con un articolo aggiuntivo dell\u2019onorevole Bozzi; pel cosiddetto veto sospensivo. Esaurito il tema dell\u2019articolo 71, potremo passare agli articoli 86, 87 ed 88.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, l\u2019onorevole Corbino propone di sospendere l\u2019esame dell\u2019articolo 84 sino a che l\u2019Assemblea non abbia preso le sue decisioni in ordine agli articoli 86, 87 ed 88 del Titolo III, relativi al Governo. L\u2019onorevole Ruini, a nome della Commissione, ha dichiarato di ritenere che si possa accedere a questa proposta. Io desidero sentire se vi sono dei colleghi i quali abbiano delle obiezioni da sollevare.<\/p><p>COSTANTINI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>COSTANTINI. Mi pare che la proposta dell\u2019onorevole Corbino tenda a rimettere la discussione dell\u2019articolo 84 a dopo la discussione degli articoli 86 e seguenti, per motivi di tecnica legislativa, mentre secondo le dichiarazioni del Presidente della Commissione si dovrebbe aderire alla proposta dell\u2019onorevole Corbino per ragioni di opportunit\u00e0 e non per ragioni di tecnica legislativa. Cosa se ne deve dedurre? Che sospendiamo l\u2019esame, secondo la proposta dell\u2019onorevole Corbino o che rimandiamo a tempo indeterminato la discussione sull\u2019articolo 84?<\/p><p>PRESIDENTE. Ho detto ben chiaramente, onorevole Costantini, che sospenderemmo in attesa di aver risolto i primi tre articoli del terzo Titolo. Che poi si accetti questo rinvio per una ragione o per un\u2019altra non ha importanza. Importante \u00e8 che si sia concordi nel sospendere.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Le ragioni del rinvio possono essere diverse, ma importante \u00e8 che non si perda tempo e che intanto si proceda all\u2019esame degli altri articoli.<\/p><p>PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, la proposta dell\u2019onorevole Corbino si intende accettata.<\/p><p>(<em>Cos\u00ec rimane stabilito<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo all\u2019articolo 71, il cui esame era stato rinviato.<\/p><p>Se ne dia lettura.<\/p><p>RICCIO, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abLe leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall\u2019approvazione.<\/p><p>\u00abSe le Camere ne dichiarano l\u2019urgenza, ciascuna a maggioranza assoluta dei suoi membri, la legge \u00e8 promulgata nel termine fissato dalle Camere stesse.<\/p><p>\u00abLe leggi entrano in vigore non prima del ventesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le Camere abbiano come sopra dichiarato l\u2019urgenza\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. A questo articolo, l\u2019onorevole Bozzi ha presentato il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Sostituire il primo comma con i seguenti:<\/em><\/p><p>\u00abLe leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall\u2019approvazione.<\/p><p>\u00abNel termine suddetto il Presidente della Repubblica pu\u00f2, con messaggio motivato, domandare alle Camere una nuova deliberazione. Egli deve procedere alla promulgazione, se le Camere confermano la precedente deliberazione a maggioranza assoluta dei loro membri\u00bb.<\/p><p>Ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>BOZZI. Onorevoli colleghi, in una delle passate sedute io sostenni la necessit\u00e0 che il Presidente della Repubblica non fosse tenuto estraneo dal processo formativo della legge e credetti di dover sostenere che al Presidente della Repubblica dovesse essere attribuita la potest\u00e0 di sanzione, cio\u00e8 una forma di partecipazione diretta al processo, di creazione di quell\u2019atto complesso che \u00e8 la legge. Questa proposta non \u00e8 stata approvata.<\/p><p>Si pu\u00f2 ripiegare su un\u2019altra posizione.<\/p><p>Io ritengo indispensabile, anche per le ragioni dette magistralmente dall\u2019onorevole Orlando, che debba essere attribuito al Capo dello Stato il potere che risulta dall\u2019emendamento aggiuntivo da me proposto. \u00c8 questo un potere di veto direi, un potere in qualche modo sospensivo; ma non \u00e8 un veto nel senso rigoroso della parola, perch\u00e9 il Capo dello Stato non impedisce gi\u00e0 che la legge abbia definitivamente vigore, ma esprime un suo apprezzamento attraverso un messaggio motivato e richiama, su queste sue ragioni, l\u2019attenzione delle due Camere perch\u00e9 rimeditino sul problema. \u00c8 un invito a riflettere ancora, che credo non si possa negare.<\/p><p>Il sistema proposto \u00e8 questo: il Capo dello Stato promulga le leggi, entro un certo termine (si dice 30 giorni, ma il termine potrebbe essere anche ridotto); entro questo termine pu\u00f2 rimettere la legge votata dalle Camere alle Camere stesse perch\u00e9 rimeditino. In quali casi ci\u00f2 pu\u00f2 avvenire? Pu\u00f2 avvenire per ragioni di legittimit\u00e0, per non perfetta formazione della legge, e pu\u00f2 avvenire anche per ragioni di merito. Noi abbiamo votato che il Presidente della Repubblica deve essere supremo garante e custode della Costituzione. Ora, pu\u00f2 anche darsi che una legge votata dal Parlamento, non interpreti esattamente, sia in contrasto con una norma della Costituzione. E noi vogliamo negare a colui che abbiamo definito il garante e custode della Costituzione, di dire al Parlamento: \u00abBadate, che questa legge, secondo il mio punto di vista, non \u00e8 in armonia, ma \u00e8 in contrasto aperto con la norma costituzionale?\u00bb.<\/p><p>Ma c\u2019\u00e8 anche un\u2019altra ipotesi che possiamo raffigurarci. Noi non l\u2019abbiamo ancora votato, ma mi sembra che sia nell\u2019ordine di idee della maggioranza di dare al Capo dello Stato la possibilit\u00e0 di sciogliere o una o tutte e due le Camere. Che significa questo? Significa che il Capo dello Stato, al vertice di tutti i poteri, deve avere la sensibilit\u00e0 di sentire il Paese e di avvertire quando il Paese \u00e8 per avventura in contrasto con la sua rappresentanza parlamentare. Ora, un fatto di questo genere si pu\u00f2 verificare anche nei confronti di una legge. Pu\u00f2 darsi che una legge, pur votata dal Parlamento, in un determinato momento non sia l\u2019espressione genuina della corrente popolare, e pertanto non trovi il consenso popolare. Si determina allora nel Paese un attrito. Ebbene, il Capo dello Stato che dev\u2019essere un po\u2019 il termometro di questa situazione, pu\u00f2 richiamare l\u2019attenzione delle Camere perch\u00e9 rimeditino sulla legge votata.<\/p><p>Io credo che quest\u2019invito a riflettere ancora non possa essere negato, se non vogliamo esautorare completamente il Capo dello Stato.<\/p><p>Detto questo, che \u00e8 la <em>ratio<\/em> della disposizione, da me proposta, io credo che i termini di essa non possono essere discussi. In essa si dice che nel termine nel quale il Capo dello Stato deve fare la promulgazione, egli pu\u00f2, con messaggio motivato, cio\u00e8 dando la giustificazione del suo punto di vista, domandare alle Camere una nuova deliberazione. Che cosa faranno le Camere? Se le Camere riconfermano la precedente deliberazione, il Capo dello Stato \u00e8 obbligato a promulgare la legge.<\/p><p>Un principio di questo genere credo sia stato gi\u00e0 approvato con l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Caronia, ma io trovo che questo emendamento va integrato in tutti i suoi aspetti, e va messo in relazione con la promulgazione cui si collega. Io invito la Camera a riflettere su questa mia proposta, che \u00e8 di fondamentale importanza, perch\u00e9 altrimenti noi escludiamo completamente il Capo dello Stato dal potere legislativo.<\/p><p>Il Capo dello Stato diventa colui che promulga, colui che attesta se le Camere hanno regolarmente votato, e d\u00e0 esecutoriet\u00e0 a questa legge: atto importante, ma sempre sul piano esecutivo, senza nessuna possibilit\u00e0 di intervento nella determinazione se l\u2019atto fondamentale, che \u00e8 la legge, debba o no entrare in vigore subito o abbia bisogno di un ulteriore, pi\u00f9 approfondito esame. Io invito l\u2019Assemblea ad approvare questo conferimento di potere al Capo dello Stato, potere che egli eserciter\u00e0 naturalmente, sempre sotto la responsabilit\u00e0 governativa.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Tosato ha facolt\u00e0 di esprimere il parere della Commissione.<\/p><p>TOSATO. Io ho gi\u00e0 avuto occasione di manifestare ieri l\u2019opinione della Commissione relativamente ad un emendamento analogo presentato dall\u2019onorevole Caronia. La Commissione ritiene opportuno, anzi necessario, ammettere una qualche partecipazione del Capo dello Stato, sia pure nella forma pi\u00f9 attenuata, all\u2019esercizio del potere legislativo. L\u2019emendamento presentato test\u00e9 dall\u2019onorevole Bozzi riprende e integra nei suoi complementi necessar\u00ee, la proposta dell\u2019onorevole Caronia. Pertanto la Commissione \u00e8 favorevole all\u2019accoglimento dell\u2019emendamento dell\u2019onorevole Bozzi.<\/p><p>COSTANTINI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>COSTANTINI. Io non so se si voglia, attraverso l\u2019emendamento Bozzi, dare valore, come in una certa parte dello svolgimento che egli ha fatto sembrerebbe, alle funzioni del Presidente della Repubblica. Se \u00e8 questo, se non si tratta cio\u00e8 che di una questione di prestigio, possiamo anche aderire; ma, se all\u2019infuori della questione di prestigio, si volesse ammettere questo diritto di veto per proporre un riesame della materia legislativa gi\u00e0 deciso dalle Camere, allora permettetemi di sollevare dei dubbi. E i dubbi sorgono spontanei in tutti coloro che fermino la propria attenzione sul modo con cui le leggi vengono discusse ed elaborate in regime bicamerale, cio\u00e8 attraverso il doppio esame della Camera dei deputati e del Senato.<\/p><p>Onorevoli colleghi, i progetti vengono presentati: sono 550 deputati che discutono, esaminano, deliberano un determinato provvedimento legislativo. Il provvedimento passer\u00e0 quindi al Senato, composto di circa 300 senatori, il quale proceder\u00e0 ad un riesame della materia e ad una nuova e separata decisione. Che dopo una cos\u00ec lunga procedura si senta il bisogno, su invito del Capo dello Stato, di far ripetere questo esame da parte dei due organi legislativi, mi sembra un assurdo. Ed allora, io dico: se vogliamo per questa strada dare valore alle funzioni del Capo dello Stato, ognuno pu\u00f2 pensarla come crede, e qualcuno potr\u00e0 dire s\u00ec e qualche altro no. Ma se vogliamo effettivamente e seriamente discutere sulla reale opportunit\u00e0 di fare riesaminare le leggi dopo tutte queste deliberazioni, cui ho fatto semplicemente cenno, allora mi permetto di esprimere una opinione in netto dissenso con quella dell\u2019onorevole Bozzi e con quella del rappresentante della Commissione dei settantacinque che vi ha aderito.<\/p><p>BENVENUTI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>BENVENUTI. Onorevole Presidente, vorrei chiedere soltanto una spiegazione all\u2019onorevole Bozzi: se l\u2019atto presidenziale, col quale la legge viene rinviata a nuovo esame debba o non debba essere munito della controfirma del Primo Ministro.<\/p><p>PERASSI. Necessariamente tutti gli atti del Presidente della Repubblica debbono essere controfirmati dal Presidente del Consiglio.<\/p><p>BENVENUTI. Allora, mi consenta l\u2019onorevole Bozzi di fargli osservare che la sua esposizione non \u00e8 stata esatta. Egli ha affermato erroneamente che il suo emendamento rimedierebbe al caso di una legge presentata al Presidente e che non trovasse il consenso popolare. Problema fondamentale e da tutti sentito, ma l\u2019emendamento Bozzi non vi rimedia \u2013 esso rimedia ad un conflitto tra il Governo e le Camere, tra il Governo e la legge, ma non rimedia all\u2019altro conflitto tra la legge e il corpo elettorale. Quest\u2019ultimo conflitto resta insoluto: in quanto la richiesta di rinvio alle Camere non potrebbe evidentemente venir controfirmata proprio da quel Governo che propone al Presidente la promulgazione della legge. Viene cos\u00ec risolto un solo aspetto del conflitto.<\/p><p>NOBILE. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>NOBILE. Io sono d\u2019accordo con l\u2019onorevole Bozzi, per due ragioni. La prima \u00e8 che, se si \u00e8 disposti a concedere al Capo dello Stato il potere maggiore, quello dello scioglimento delle Camere, a maggior ragione gli si deve concedere la possibilit\u00e0 di rinviare una legge per un riesame.<\/p><p>Questo riesame potrebbe essere giustificato in molti casi; ad esempio, quando la legge sia stata approvata con una piccola maggioranza, sicch\u00e9 venga il dubbio che la legge non sarebbe passata se il numero dei deputati o senatori presenti fosse stato maggiore.<\/p><p>Che male c\u2019\u00e8, in un caso simile, che il Capo dello Stato rinvii la legge alle Camere dicendo: riesaminatela? Mi pare che non vi possa essere nessuna ragione in contrario.<\/p><p>PRIOLO. Con quale criterio si dovr\u00e0 riesaminare?<\/p><p>NOBILE. Si potr\u00e0 riesaminare sulla base del messaggio motivato.<\/p><p>Si deve, poi, anche considerare che una tale procedura potrebbe talvolta servire ad evitare lo scioglimento delle Camere.<\/p><p>Per queste ragioni, sono favorevole all\u2019emendamento Bozzi.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Codacci Pisanelli aveva presentato il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Al<\/em> <em>primo comma, sostituire le prime quattro parole con le seguenti: <\/em>Le leggi sono sanzionate e promulgate&#8230;\u00bb.<\/p><p>Questo emendamento \u00e8 ormai stato superato dalla deliberazione di ieri, relativa alla promulgazione delle leggi (articolo 83).<\/p><p>L\u2019onorevole Codacci Pisanelli ha presentato anche il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Sostituire il terzo comma con i seguenti:<\/em><\/p><p>\u00abLe leggi non potranno avere effetto retroattivo, n\u00e9 entreranno in vigore prima del ventesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che contengano la dichiarazione di urgenza.<\/p><p>\u00abLe norme giuridiche non costituzionali, disciplinanti una determinata materia, potranno essere raccolte e coordinate in unico testo mediante decreto del Capo dello Stato.<\/p><p>\u00abI testi unici avranno valore di promulgazione novativa delle leggi in essi comprese, alle quali potranno solo recare modificazioni di pura forma, salvo apposita pi\u00f9 ampia delega legislativa\u00bb.<\/p><p>Ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>CODACCI PISANELLI. Onorevoli colleghi, reputo opportuno richiamare l\u2019attenzione dell\u2019Assemblea sopra due atti molto importanti della formazione delle leggi, cio\u00e8 la promulgazione e la pubblicazione. \u00c8 stata mossa l\u2019accusa che si sia tentato surrettiziamente, secondo l\u2019elegante espressione del Presidente della Commissione dei Settantacinque, di introdurre qui il principio della irretroattivit\u00e0 della legge in genere. In verit\u00e0 onorevoli colleghi, io non so se possa effettivamente parlarsi di un artificio e di un subdolo tentativo. In realt\u00e0, trattandosi della formazione delle leggi, dovendosi accennare in particolare al momento in cui una legge entra in vigore, si \u00e8 evidentemente affrontato il problema dell\u2019efficacia della legge in generale e dell\u2019efficacia della legge nel tempo, in particolare.<\/p><p>Ora, trattandosi dell\u2019efficacia della legge nel tempo, ritengo non sia inutile prendere in esame questo problema della retroattivit\u00e0 della legge in genere, problema che noi abbiamo esaminato soltanto a proposito della legge penale.<\/p><p>Quando si iniziano gli studi giuridici, uno dei primi princip\u00ee che si incontrano \u00e8 precisamente quello della irretroattivit\u00e0 della legge. Purtroppo in un recente passato, il principio \u00e8 stato ripetutamente violato, e tanto pi\u00f9 noi dobbiamo ora stare in guardia perch\u00e9 esso sia difeso.<\/p><p>Con l\u2019emendamento proposto, sostengo, quindi, innanzitutto, che le leggi non debbano avere efficacia retroattiva. Ma vi sono altri due punti cui accenno e che mi preme di mettere in rilievo. Per quello che riguarda la pubblicazione, non v\u2019\u00e8 nulla di particolare da aggiungere a quello che \u00e8 il testo proposto dalla Commissione; ma, per quello che riguarda invece la promulgazione, ho gi\u00e0 accennato ieri sera che si tratta di un atto della pi\u00f9 grande importanza, in quanto attiene a quello che \u00e8 il problema della conoscibilit\u00e0 della legge con assoluta certezza.<\/p><p>Noi abbiamo visto, infatti, onorevoli colleghi, come alle volte un\u2019\u00abe\u00bb invece di un \u00abo\u00bb possa mutare profondamente il senso e lo spirito di una disposizione normativa. Ma quella che propongo alla vostra attenzione \u00e8 una questione di non poco rilievo, ed \u00e8 precisamente la questione che riguarda i testi unici. Infatti noi sappiamo che fra gli scopi della civilt\u00e0, oltre quello di fare delle giuste leggi, \u00e8 anche quello di far conoscere queste giuste leggi. Richiamo l\u2019attenzione dell\u2019Assemblea sull\u2019importanza del problema e soprattutto sul significato di progresso che ha nella storia.<\/p><p>Ricordiamo, infatti, che un tempo la conoscenza delle leggi era considerata patrimonio esclusivo del patriziato; basterebbe rammentare, a questo proposito, le leggi decemvirali. La conoscenza delle leggi \u00e8 stata, quindi, per lungo corso di tempo patrimonio esclusivo della parte pi\u00f9 conservatrice dei popoli. E, a proposito della necessit\u00e0 di divulgare le leggi e della importanza che assume questo problema, mi permetto di ricordare un precedente che pu\u00f2 servire a rallegrare l\u2019Assemblea. Sappiamo dalla storia cinese (<em>Commenti<\/em>) che, nel sesto secolo avanti Cristo, Sciutrian, consigliere di Stato del principe di Zin, rimproverava con una lettera, conservata tuttora, Ze-cian, allora principe di Cen, perch\u00e9 aveva fatto pubblicare le leggi penali su vasi di ferro, invece di tenerle nascoste (vedi Andreozzi, <em>Le leggi penali degli antichi cinesi<\/em>, Firenze, 1878, pag. 34).<\/p><p>Il consigliere cinese affermava che era molto migliore il tempo in cui la gente rispettava la legge senza conoscerla e senza conoscere il limite fino al quale poteva spingersi senza commettere un reato.<\/p><p>Mi son permesso di richiamare questo precedente storico, perch\u00e9, se non si verifica pi\u00f9 tale fenomeno, ve ne sono, per\u00f2, altri non molto dissimili, come quello di opporsi alla lotta contro l\u2019analfabetismo, perch\u00e9 la diffusione della cultura avrebbe propagato il malcostume. Non mancano i fenomeni odierni che possono in un certo senso assimilarsi alla preoccupazione di non far conoscere le leggi.<\/p><p>In materia di conoscenza della legge vi pu\u00f2 essere un oscurantismo volontario, come quello del patriziato romano, che voleva impedire alla plebe di conoscere le leggi, tanto che sorse il tribuno Tarentilio Arsa, il romagnolo dell\u2019epoca, probabilmente, il quale al grido \u00abla conoscenza delle leggi o il caos\u00bb ottenne la codificazione decemvirale.<\/p><p>Oltre quello volontario vi \u00e8 per\u00f2, anche un oscurantismo involontario, ma, oggi, non meno colpevole. Attraverso una legislazione a getto continuo che non sia poi successivamente coordinata, si pu\u00f2 arrivare ad una confusione tale che gli stessi studiosi ed esperti della materia non sono in grado di conoscere quale sia la norma vigente in un determinato campo.<\/p><p>Per rimediare a questo inconveniente si \u00e8 sentita quella tale esigenza che spinse Giustiniano a trarre dalle leggi il troppo e il vano, in maniera che fossero conosciute. (<em>Commenti<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Per conoscere le leggi non basta emanarle e promulgarle, ma bisogna anche ad un certo momento riunirle, coordinarle. Tale coordinazione \u00e8 normalmente avvenuta attraverso i testi unici. Ma se i testi unici potevano risolvere il problema in parte, non lo risolvevano in tutto, in quanto che non si sapeva con esattezza quale valore dovesse attribuirsi ad essi. In altri termini, se si trova una norma in un testo unico, si pu\u00f2 ritenere che essa sia effettivamente vigente, o bisogna andare a vedere il testo legislativo in cui \u00e8 stata per la prima volta emanata?<\/p><p>La questione \u00e8 stata molto discussa. Si andava a vedere in che termini era stata redatta la delega da parte del potere legislativo, quando vi era stata, e, secondo i casi, si concludeva per il valore autentico del testo unico o meno. In altri termini, siccome non vi erano disposizioni specifiche al riguardo, il prendere in mano un testo unico era comodo, s\u00ec, ma lasciava sussistere l\u2019incertezza che si fosse andati oltre i limiti della delega e che la norma riportata non fosse esattamente quella un tempo emanata. Di qui la conseguenza che, basandosi sul testo unico, si poteva essere tratti in errore.<\/p><p>Per eliminare questi inconvenienti, siccome ritengo che il testo unico sia rivolto in genere a fornire un nuovo documento per la conoscenza della legge, a mutarne la sola fonte di cognizione, cio\u00e8 il solo documento, la sola parte materiale, sarebbe opportuno che nella Costituzione si accennasse al problema, e risultasse come il testo unico debba considerarsi quasi come una nuova promulgazione. Qual \u00e8 il valore da attribuire a questa nuova promulgazione? Qual \u00e8 il valore, del testo originariamente emanato rispetto al nuovo testo unico? Il problema non si presenta per la prima volta nel campo dell\u2019emanazione delle leggi&#8230;<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Codacci Pisanelli, la prego di tener conto del tempo.<\/p><p>CODACCI PISANELLI. Finisco subito. Quando una materia sia disciplinata completamente da una legge nuova, la legge precedente si ritiene abrogata; \u00e8 una forma di abrogazione questa di disciplinare nuovamente e completamente una determinata materia. Cos\u00ec, seguendo lo stesso principio, si potrebbe attribuire questa efficacia abrogativa, estintiva o, se si preferisce, novativa, alla nuova promulgazione d\u2019una norma giuridica.<\/p><p>Ecco perch\u00e9 propongo che si accenni ai testi unici, che si riconosca ad essi il valore di una nuova promulgazione, che si riconosca ad essi il valore di novare la fonte di cognizione, per esprimersi in termini tecnici. Ma attraverso questi aridi termini tecnici, mi propongo soprattutto di contribuire a quel progresso cui tutti aspiriamo, che deve realizzarsi oltre che negli altri campi, anche in quello della conoscenza delle leggi, perch\u00e9, se \u00e8 importante l\u2019osservanza delle leggi e il fare delle leggi giuste, \u00e8 altrettanto importante che le leggi siano da tutti conoscibili.<\/p><p>PRESIDENTE. Segue l\u2019emendamento presentato dagli onorevoli Caronia e Aldisio:<\/p><p>\u00ab<em>Al primo comma, aggiungere le parole seguenti:<\/em> salvo il caso che questi non ne abbia deciso il rinvio alle Camere per un nuovo esame o per il <em>referendum<\/em>\u00bb.<\/p><p>Non essendo l\u2019onorevole Caronia e l\u2019onorevole Aldisio presenti, s\u2019intende che abbiano rinunziato a svolgerlo.<\/p><p>L\u2019onorevole Colitto ha presentato il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Al terzo comma, alle parole:<\/em> abbiano come sopra dichiarato l\u2019urgenza, <em>sostituire le seguenti altre:<\/em> stabiliscano d\u2019accordo un termine diverso\u00bb.<\/p><p>Ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>COLITTO. L\u2019articolo 71 dispone che le leggi entrino in vigore non prima del ventesimo giorno successivo alla loro pubblicazione.<\/p><p>Ora, pu\u00f2 ben darsi che, per ragioni varie, sia necessario che la legge entri in vigore in un termine diverso.<\/p><p>\u00c8 perci\u00f2 che io ho proposto di sostituire alle parole del progetto le seguenti altre: \u00absalvo che le Camere stabiliscano d\u2019accordo un termine diverso\u00bb.<\/p><p>Il progetto dispone: \u00absalvo che le Camere abbiano come sopra dichiarato l\u2019urgenza\u00bb.<\/p><p>La dizione da me proposta sembrino da preferire, perch\u00e9 pi\u00f9 ampia. Essa abbraccia indubbiamente un numero di casi maggiore di quello che abbracci il testo del progetto. Probabilmente la dizione dell\u2019articolo 71 che leggiamo nel testo del progetto deriva dal fatto che l\u2019articolo 71 dovette essere posto in relazione col primo comma del successivo articolo 72; ma, poich\u00e9 questo primo comma \u00e8 stato falcidiato dall\u2019Assemblea Costituente, penso che il mio emendamento, non essendo pi\u00f9 in relazione con la prima parte dell\u2019articolo 72, possa essere accolto.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Perassi ha presentato il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>All\u2019ultimo comma, sostituire le parole: <\/em>ventesimo giorno, <em>con le altre:<\/em> quindicesimo giorno\u00bb.<\/p><p>Ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>PERASSI. All\u2019ultimo comma dell\u2019articolo 71 si dice: \u00abLe leggi entrano in vigore non prima del ventesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le Camere abbiano come sopra dichiarato l\u2019urgenza\u00bb.<\/p><p>Pu\u00f2 parere strano che si sia parlato del ventesimo giorno, mentre nella nostra prassi legislativa la <em>vacatio legis<\/em> \u00e8 di quindici giorni. Perch\u00e9 si \u00e8 parlato di venti giorni? Perch\u00e9 questo termine aveva una ragion d\u2019essere in quanto collegato col successivo articolo 72, che prevedeva nel suo primo comma il <em>referendum<\/em> cosiddetto sospensivo o fermativo della legge, precisandone alcune modalit\u00e0 di procedura.<\/p><p>Ora, l\u2019Assemblea ricorda che l\u2019articolo 72 \u00e8 stato \u2013 dopo lunga discussione \u2013 dimezzato, nel senso che \u00e8 rimasto di esso solo l\u2019ultima parte, che prevede soltanto il <em>referendum <\/em>abrogativo.<\/p><p>In queste condizioni non c\u2019\u00e8 pi\u00f9 ragione di dire \u00abventesimo giorno\u00bb. Si pu\u00f2 tornare al termine tradizionale.<\/p><p>Perci\u00f2 propongo che nell\u2019ultimo comma dell\u2019articolo 71 si sostituisca la parola \u00abventesimo\u00bb con la parola \u00abquindicesimo\u00bb, cio\u00e8: \u00abLe leggi entrano in vigore non prima del quindicesimo giorno, ecc.\u00bb.<\/p><p>Aderisco poi, personalmente, a quanto ha proposto l\u2019onorevole Colitto.<\/p><p>MASTINO PIETRO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>MASTINO PIETRO. Ho chiesto di parlare per una breve osservazione sull\u2019emendamento proposto dall\u2019onorevole Codacci Pisanelli. Egli sostiene la necessit\u00e0 che le norme giuridiche relative ad una determinata materia siano raccolte e coordinate in unico testo, in base a decreto del Capo dello Stato. Su questo concetto sono pienamente d\u2019accordo.<\/p><p>Non sono per\u00f2 per nulla d\u2019accordo su quanto ha affermato l\u2019onorevole Codacci Pisanelli illustrando l\u2019emendamento, poich\u00e9 egli ha detto che la norma giuridica disciplinata e regolata in unico testo disposto dal Capo dello Stato costituisca una nuova promulgazione della legge. Non solo egli ha detto ci\u00f2, ma lo ha confermato col dire che si verificherebbe una specie di novazione; vale a dire noi finiremmo col far s\u00ec che il Capo dello Stato possa modificare la legge. Su questo non possiamo consentire, cio\u00e8 permettere che si attribuisca al Capo dello Stato per una via indiretta ci\u00f2 che per la via diretta gli viene negato. La norma giuridica dovr\u00e0 essere raccolta e coordinata in unico testo che serva a precisarne la dizione, che serva a fissarne la formulazione definitiva, senza per\u00f2 che minimamente il contenuto e lo spirito della legge possano essere alterati. Quindi io intendo approvare l\u2019emendamento proposto dall\u2019onorevole Codacci Pisanelli, perch\u00e9 vi sia una materiale raccolta, in unico testo coordinato, delle norme giuridiche, le quali per\u00f2 devono avere la significazione e la portata loro attribuita dalle Camere legislative.<\/p><p>CODACCI PISANELLI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Codacci Pisanelli, lei ha svolto il suo emendamento.<\/p><p>CODACCI PISANELLI. Vorrei chiarire solo un malinteso.<\/p><p>PRESIDENTE. Ha facolt\u00e0 di parlare.<\/p><p>CODACCI PISANELLI. Sono perfettamente d\u2019accordo con l\u2019oratore che mi ha preceduto. \u00c8 appunto perch\u00e9 intendo che non possa essere modificata la norma, che ho parlato di testi unici con valore di nuova promulgazione.<\/p><p>MASTINO PIETRO. E di novazione.<\/p><p>CODACCI PISANELLI. \u00c8 sempre promulgazione. Ora, la promulgazione non potrebbe modificare il testo deliberato dall\u2019Assemblea legislativa. Quando parlo di nuova promulgazione, mi riferisco semplicemente alla parte documento, non alla parte contenuto della norma. Del resto, se non adotteremo la formula proposta, il testo unico presenter\u00e0 l\u2019inconveniente precedente. Cio\u00e8 potr\u00e0 darsi che non riproduca esattamente il testo originario e a rigore non giovi a nulla, perch\u00e9 occorrer\u00e0 sempre andare a vedere il testo originario. Solo questo volevo dire. Sono perfettamente d\u2019accordo con il mio interlocutore, ma intendevo fare in maniera che il testo unico servisse ad assicurare la certezza della norma.<\/p><p>PRESIDENTE. Prego la Commissione di esprimere il suo avviso sopra gli altri emendamenti.<\/p><p>TOSATO. La Commissione accoglie l\u2019emendamento presentato dall\u2019onorevole Colitto e l\u2019emendamento presentato or ora dall\u2019onorevole Perassi.<\/p><p>Per quanto riguarda il pi\u00f9 ampio emendamento proposto dall\u2019onorevole Codacci Pisanelli, questo emendamento solleva due questioni di ordine diverso: una questione molto grave e di indole generale relativa al problema della irretroattivit\u00e0 della legge; l\u2019altro problema relativo ai testi unici.<\/p><p>Per quanto riguarda la irretroattivit\u00e0 della legge, vorrei ricordare che l\u2019Assemblea ha gi\u00e0 votato un articolo che sancisce la irretroattivit\u00e0 della legge in materia penale. Nelle altre materie, pur essendo d\u2019accordo, di massima, sul principio generale e fondamentale della irretroattivit\u00e0 della legge, la Commissione, dopo di avere esaminato in tutti i suoi aspetti la questione, non ritiene opportuno inserire nella Costituzione una specifica norma che stabilisca, senza eccezioni, la non retroattivit\u00e0 della legge. Tale norma rigida potrebbe dar luogo ad inconvenienti. Si pensi, ad esempio, alle gravi difficolt\u00e0 che sorgerebbero in materia di modificazioni in aumento degli stipendi, cui si ritenga di dare efficacia retroattiva.<\/p><p>Per quanto riguarda l\u2019altro problema relativo ai testi unici, io ritengo che la Costituzione debba essere molto sobria e che la Costituzione debba occuparsi soltanto di ci\u00f2 che \u00e8 veramente essenziale. Ora, relativamente al problema dei testi unici le questioni sono due: o si tratta puramente e semplicemente di accogliere in un unico testo, senza introdurvi modificazioni, le disposizioni legislative contenute in leggi diverse, ed allora questa \u00e8 cosa che pu\u00f2 fare il Governo, come pu\u00f2 fare qualsiasi privato; o si tratta, invece, ed \u00e8 questo soltanto il problema pratico, di coordinare varie disposizioni legislative contenute in leggi diverse, allo scopo di coordinarle non solo dal lato formale, ma anche sostanziale, apportandovi le necessarie modificazioni, e allora, evidentemente, occorre una delegazione legislativa gi\u00e0 prevista e disciplinata dalla nostra legislazione. Per questa ragione la Commissione non \u00e8 favorevole all\u2019accoglimento dell\u2019emendamento Codacci Pisanelli.<\/p><p>ORLANDO VITTORIO EMANUELE. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>ORLANDO VITTORIO EMANUELE. Avevo chiesto di parlare sul punto relativo al messaggio presidenziale sospensivo della legge. Posso parlarne ora?<\/p><p>PRESIDENTE. S\u00ec, nell\u2019emendamento Bozzi si parla appunto del messaggio.<\/p><p>ORLANDO VITTORIO EMANUELE. Prendo argomento da questo punto su cui ora l\u2019Assemblea \u00e8 chiamata a pronunciarsi, per mettere in rilievo la gravit\u00e0 delle deliberazioni che si stanno per prendere. Qui si tratta di sapere se il Presidente, il Capo dello Stato, in questo momento solenne della vita della Nazione, quale \u00e8 la proclamazione del diritto, debba essere del tutto estromesso. Come dissi oggi stesso, io penso che sia una curiosa maniera di affermare devozione verso la Repubblica quella di volere il Capo dello Stato di questa Repubblica quanto meno autorevole sia possibile.<\/p><p>Badate, voi aprite la via ad una quantit\u00e0 di conflitti pericolosissimi, perch\u00e9 non \u00e8 possibile che un Capo dello Stato, a meno che non sia un fannullone, un <em>fain\u00e9ant<\/em>, possa adattarsi ad essere e restare estraneo al compimento dell\u2019atto, in cui la volont\u00e0 dello Stato si manifesta nella forma pi\u00f9 solenne. L\u2019onorevole Ruini mi ha detto, che la sanzione non fu mai applicata, e che si tratta di un elemento affatto decorativo.<\/p><p>Si pu\u00f2 intanto rispondere che qualche volta anche gli elementi decorativi hanno la loro importanza e la storia insegna come all\u2019autorit\u00e0 si addica un carattere augusto. Ma, anche dal lato sostanziale, sa il collega Ruini la ragione per cui la sanzione era caduta in disuso? Non perch\u00e9 il Capo dello Stato si estraniasse da questo potere, ma perch\u00e9 sussisteva un istituto che qui vedo abolito, se non m\u2019inganno, perch\u00e9 io non mi raccapezzo pi\u00f9 in queste disposizioni che sono state sospese, riprese, accantonate, emendate&#8230; Comunque, non m\u2019inganno nel ritenere che non ci sia pi\u00f9 traccia di sessioni, come periodi del lavoro parlamentare e legislativo. Or si capisce come gli uomini politici nella vita normale dello Stato, prima subalpino e poi parlamentare, non fossero mai ricorsi al rifiuto della sanzione, perch\u00e9 attraverso la proroga della sessione raggiungevano il medesimo fine, con mezzi assai pi\u00f9 semplici. Il rifiuto della sanzione infatti poneva un contrasto aspro, aperto, violento fra Capo dello Stato e Parlamento, il che era prudente evitare, in tanto pi\u00f9 in quanto non era necessario. Bastava ricorrere appunto alla proroga della sessione, ed allora, secondo la disposizione dello Statuto, una delle conseguenze era che tutti i disegni di legge cadevano&#8230;<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Chiudevano la sessione, non la prorogavano.<\/p><p>ORLANDO VITTORIO EMANUELE. Appunto, ma la espressione proroga \u00e8 della Costituzione inglese. Vi sto dicendo che non si ricorreva alla sanzione, perch\u00e9 c\u2019era il mezzo pi\u00f9 semplice di chiudere le sessioni. Ma voi togliete al Capo dello Stato la facolt\u00e0 della proroga delle sessioni, e gli togliete pure la sanzione.<\/p><p>Si pu\u00f2 bene supporre che una data legge apparisca al Capo dello Stato come rovinosa di interessi vitali dello Stato. Sapete che mezzo gli rester\u00e0? Guardate in quali fossi (stavo per dire abissi, ma \u00e8 meglio non drammatizzar troppo ed uso la parola \u00abfossi\u00bb) insabbiamo questo nostro disordinato ordinamento: un Capo dello Stato lo chiamate responsabile \u2013 questo poi \u00e8 un altro punto \u2013 e lo inviate all\u2019Alta Corte per alto tradimento, e sta bene, ma anche per violazione della Costituzione.<\/p><p>La violazione della Costituzione \u00e8 una espressione molto elastica. Si potr\u00e0 sempre affermare che con una data legge la Costituzione fu violata. Chiss\u00e0 quante volte lo si dir\u00e0.<\/p><p>L\u2019interpretazione di un testo pu\u00f2 sempre dar luogo a dubbi! Ora, voi dichiarate niente meno che il Capo dello Stato pu\u00f2 essere tradotto in Alta Corte per violazione della Costituzione e poi gli affidate la promulgazione di una legge che pu\u00f2 essere la violazione della Costituzione. Egli verrebbe cos\u00ec ad essere per lo meno lo strumento di un eventuale delitto gravissimo. \u00c8 allora umanamente spiegabile che egli ricorra ad ogni mezzo per impedirlo. Prima bastava una semplice chiusura di sessione, ora dovr\u00e0 servirsi dello scioglimento della Camera: rimedio incomparabilmente pi\u00f9 grave e pi\u00f9 pericoloso.<\/p><p>Io voter\u00f2 l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Bozzi, che considero come un male minore. Ma badate bene, onorevole Ruini! Quando voi dicevate: \u00abi piloni!\u00bb. Che Repubblica facciamo noi? A meno che non si voglia fare come l\u2019abate Si\u00e9y\u00e8s.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> No!<\/p><p>ORLANDO VITTORIO EMANUELE. Ripugna a voi stesso passare alcune notti a scrivere delle Costituzioni su svariati modelli e poi metterle in pubblico come vestiti confezionati dalla \u00abRinascente\u00bb. Le Costituzioni si creano con il costume, con la lenta evoluzione, con successivi adattamenti a bisogni nuovi, non per atti di una volont\u00e0 capace, libera. Non c\u2019\u00e8 bisogno di ricorrere ai cinesi antichissimi ricordati dall\u2019onorevole Codacci Pisanelli. Tutta la storia delle Costituzioni dimostra che sono i popoli nella loro storicit\u00e0 che le formano e il costume che le consacra.<\/p><p>Quante forme di repubbliche abbiamo? Due: la parlamentare e la presidenziale. Non si deve pretendere di creare una terza specie, che non si sa bene che sia. In questo momento io non faccio una digressione. Io voter\u00f2 l\u2019emendamento Bozzi, ma questo emendamento suppone la Repubblica presidenziale.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> No!<\/p><p>PERASSI. In Francia c\u2019\u00e8.<\/p><p>ORLANDO VITTORIO EMANUELE. L\u2019istituto \u00e8 proprio della Repubblica presidenziale; nella forma parlamentare il Capo dello Stato \u00e8 sempre presente nelle persone dei Ministri. Allora noi facciamo una repubblica presidenziale? No, perch\u00e9 i Ministri rispondono al Parlamento e non al Presidente. Dunque, sarebbe una repubblica parlamentare? Ma se \u00e8 una repubblica parlamentare, come si collega il voto del mio amico Bozzi con questo Consiglio di Ministri, con questo Presidente di Consiglio, che ha visto nascere e crescere quella legge di cui poi il Capo dello Stato potr\u00e0 dire: \u00abNon mi piace\u00bb? Vedete che conflitto pu\u00f2 nascere?<\/p><p>In fatto di istituzioni bisogna adottare istituzioni consacrate dall\u2019uso. Queste si possono modificare con successivi adattamenti, perch\u00e9 allora diventa questo un modo di progresso ed anche di trasformazioni imposte dalla vita concreta. Ma l\u2019aver fatto una repubblica che non si sa bene se sia parlamentare (perch\u00e9 in molti casi \u00e8 ultraparlamentare) o presidenziale, \u00e8 veramente quel salto nel buio cui ho alluso dianzi o per cui c\u2019\u00e8 da augurarsi che non ne derivino fratture o contusioni gravi.<\/p><p>PRETI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>PRETI. Il nostro Gruppo voter\u00e0 contro l\u2019emendamento proposto dall\u2019onorevole Bozzi. Egli, in sostanza, cerca di far entrare per vie traverse nella Costituzione, una specie di sanzione attenuata. Ma non \u00e8 questo che conta.<\/p><p>Il fatto \u00e8 che a noi sembra che l\u2019emendamento Bozzi in regimo di Repubblica parlamentare sia controproducente. Infatti, poniamo che il Presidente della Repubblica, con messaggio motivato, domandi alle Camere una nuova deliberazione. Poniamo che le Camere confermino la deliberazione gi\u00e0 presa. Ebbene, dopo questa conferma, indubbiamente, la figura del Presidente della Repubblica viene ad essere sminuita.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Tosato ha facolt\u00e0 di esprimere il parere della Commissione.<\/p><p>TOSATO. Due semplici rilievi, specialmente per quanto riguarda l\u2019intervento dell\u2019onorevole Vittorio Emanuele Orlando.<\/p><p>Evidentemente, Presidente Orlando, qui vi sono due diverse concezioni del Governo parlamentare e della figura del Capo dello Stato.<\/p><p>Vorrei ricordare che l\u2019articolo 88, nel testo proposto dalla Commissione, dice che un voto contrario dell\u2019una o dell\u2019altra Camera su una proposta del Governo non importa dimissioni. A quale preoccupazione risponde questo comma? Evidentemente a quella di rendere pi\u00f9 stabile possibile il Governo e di non costringerlo alle dimissioni, se una qualsiasi sua proposta non \u00e8 accolta dalle Camere.<\/p><p>Ora, un caso di proposta governativa non accolta dalle Camere pu\u00f2 essere questo: un disegno di legge presentato alle Camere da parte del Governo non \u00e8 accolto oppure \u00e8 approvato dalle Camere con profondi emendamenti, che investono da vicino la politica generale del Governo. In questo caso, evidentemente, il potere del Governo, cio\u00e8 del Presidente insieme col suo Governo, di rinviare alle Camere per un nuovo esame una legge da esse gi\u00e0 deliberata, pu\u00f2 servire ad evitare certe possibilit\u00e0, quali le dimissioni del Governo o lo scioglimento delle Camere.<\/p><p>Per quanto riguarda l\u2019altro rilievo fatto dal Presidente Orlando e anche dall\u2019onorevole Preti, cio\u00e8 l\u2019avere stabilito nel progetto che il Presidente della Repubblica \u00e8 responsabile non soltanto per alto tradimento, ma anche per violazione della Costituzione, siamo perfettamente d\u2019accordo. Qual \u00e8 la situazione del Presidente? Egli deve promulgare le leggi e quindi non pu\u00f2 essere responsabile di un atto evidentemente obbligatorio. Tuttavia, se teniamo presente la posizione e la funzione, che abbiamo voluto attribuire al Presidente della Repubblica, di organo che non concorre a determinare positivamente e sostanzialmente le decisioni politiche del Governo, e d\u2019altra parte non \u00e8 nemmeno un organo puramente decorativo, con funzione simbolica, se teniamo presente che, secondo questa nostra Costituzione, il Presidente ha compito fondamentale, sebbene non esclusivo \u2013 \u00e8 prevista infatti la Corte Costituzionale \u2013 di salvaguardare e di tutelare l\u2019osservanza della Costituzione nello svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 degli organi costituzionali, sembra sommamente opportuno che, proprio per questa sua altissima funzione, il Presidente, prima di pubblicare una legge, possa avere il potere di rinviarla alle Camere stesse, per un riesame.<\/p><p>Per queste ragioni, insistiamo sull\u2019emendamento Bozzi, senza tema di introdurre cos\u00ec nella Costituzione un elemento proprio e caratteristico del Governo presidenziale; tanto pi\u00f9 che questa possibilit\u00e0 del Presidente di rinviare alle Camere una legge da esse deliberata, non \u00e8 caratteristica esclusiva della Repubblica presidenziale, essendo adottata anche dalla Costituzione di Repubbliche parlamentari.<\/p><p>PRESIDENTE. Ha facolt\u00e0 di parlare l\u2019onorevole Ruini.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Vorrei pregare l\u2019onorevole Codacci Pisanelli di non insistere sulla proposta della retroattivit\u00e0 della legge civile, che \u00e8 stata esaminata dalla dottrina e dai Governi con tanta attenzione e pazienza, in tutti i paesi; e tutti hanno riconosciuto che non \u00e8 possibile prescriverla in senso assoluto e senza possibilit\u00e0 di eccezione, come si farebbe qui, mettendola nella Costituzione. Abbiamo provveduto, come era necessario, stabilendo la irretroattivit\u00e0 delle pene. Non possiamo stabilire il principio stesso, rigidamente, in altri rami del diritto. Come fare in una societ\u00e0 come la nostra, cos\u00ec piena di movimento e di trasformazioni economiche? N\u00e9 si tratta, con l\u2019irretroattivit\u00e0, di tutelare diritti quesiti (di cui \u00e8 comunque ben difficile la definizione); vi sono casi in cui la retroattivit\u00e0 pu\u00f2 esser utile&#8230; ad esempio agli impiegati, cui si concedano aumenti retroattivi di stipendio. Se fosse sancita l\u2019irretroattivit\u00e0, non se ne farebbe nulla. Meglio lasciare che il principio sia stabilito, nei termini pi\u00f9 opportuni, nei Codici, ma lasciando a leggi particolari, per date materie, la possibilit\u00e0 di deroghe.<\/p><p>Non vorrei replicare all\u2019onorevole Orlando; mi limito a chiedergli se vi \u00e8 stato mai un caso in cui si sia chiusa una sessione per non dare la sanzione ad una legge. Il Governo ha in pi\u00f9 casi chiuso la sessione perch\u00e9 non andava d\u2019accordo con le Camere, e voleva cos\u00ec influire sul lavoro legislativo; ma \u00e8 tutt\u2019altra cosa che la sanzione.<\/p><p>L\u2019onorevole Orlando ha detto con tanta nobilt\u00e0: state alla tradizione! Noi vogliamo attenerci ad essa, e ad essa ci siamo attenuti, in quanto non era in contrasto con esigenze irreducibili del processo democratico. Ma non possiamo, per il feticismo della tradizione, conservare ci\u00f2 che \u00e8 ormai un anacronismo. N\u00e9 possiamo tenere in vita, come cose vive, disposizioni gi\u00e0 morte, come i tre famosi reliquati di articoli dello Statuto albertino, di cui ho gi\u00e0 parlato. Non vogliamo risuscitare fantasmi. E tradizione vuol dire non fermarsi, ma camminare nel suo solco. Jaur\u00e8s diceva che un fiume non rinnega la fonte, mentre va alla foce.<\/p><p>N\u00e9 giova badar troppo ai nomi ed alle etichette. Stato parlamentare pu\u00f2 avere vari significati. Pu\u00f2 anche voler dire \u2013 lo ho ripetuto \u2013 lo Stato ad un solo Parlamento da cui dipendono come commessi tutti gli altri organi dello Stato&#8230;<\/p><p>ORLANDO VITTORIO EMANUELE. Non significa questo!<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> D\u2019accordo; ma non si pu\u00f2 credere di risolvere i problemi con posizioni teoriche e con designazioni, che riferendosi a varie situazioni e tipi storici, si prestano a varie interpretazioni.<\/p><p>Non tengo affatto ai due piloni, che non \u00e8 una teoria, ma un\u2019immagine per richiamare l\u2019attenzione. Mi serve a dire che il pilone che dobbiamo riedificare non \u00e8 quello del re. Non pensiamo neppure come avviamento ad un sistema presidenziale; tutt\u2019altro: il nostro Presidente della Repubblica non \u00e8 Capo del Governo; \u00e8 un moderatore supremo fra i poteri dello Stato, in un edificio che basa tutto sulla sovranit\u00e0 popolare.<\/p><p>Non possiamo indulgere a ci\u00f2 che \u00e8 troppo vecchio, e \u2013 si noti \u2013 era gi\u00e0 vuoto di contenuto. Vogliamo camminare avanti, con cautela ma con fermezza. La Costituzione non pu\u00f2 essere immobile; saranno necessarie modificazioni ed aggiunte, per tener conto appunto dell\u2019esperienza che si far\u00e0. \u00c8 l\u2019indirizzo che deve essere chiaro e sicuro. (<em>Applausi<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori di emendamenti se vi insistono. Onorevole Caronia, mantiene il suo emendamento?<\/p><p>CARONIA. Vi rinunzio e aderisco a quello Bozzi.<\/p><p>PRESIDENTE. E lei, onorevole Codacci Pisanelli?<\/p><p>CODACCI PISANELLI. Il primo \u00e8 ormai superato. Insisto, invece, sul secondo.<\/p><p>PRESIDENTE. Sta bene. L\u2019emendamento dell\u2019onorevole Colitto, dato che \u00e8 stato accettato dalla Commissione, naturalmente s\u2019intende mantenuto. E cos\u00ec pure per quanto riguarda gli emendamenti Perassi e Bozzi.<\/p><p>Passiamo ora alle votazioni.<\/p><p>Pongo in votazione il primo comma dell\u2019articolo 71 nel testo del progetto, che coincide col primo comma del testo proposto dall\u2019onorevole Bozzi e che \u00e8 del seguente tenore:<\/p><p>\u00abLe leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall\u2019approvazione\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo al secondo comma che nel testo Bozzi \u00e8 del seguente tenore:<\/p><p>\u00abNel termine suddetto il Presidente della Repubblica pu\u00f2, con messaggio motivato, domandare alle Camere una nuova deliberazione. Egli deve procedere alla promulgazione, se le Camere confermano la precedente deliberazione a maggioranza assoluta dei loro membri\u00bb.<\/p><p>Su questo comma gli onorevoli Moro, Benvenuti, Uberti, Salizzoni, Cremaschi Carlo, Balduzzi, Coppi, Giordani, Bosco Lucarelli, Valenti, De Palma, Bertone, Romano, Orlando Camillo e Tozzi Condivi hanno chiesto la votazione per appello nominale.<\/p><p>LACONI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>LACONI. Se questo pu\u00f2 servire a far ritirare la domanda di appello nominale, io dichiaro che il nostro Gruppo voter\u00e0 contro l\u2019emendamento Bozzi, in quanto ritiene che esso sia controproducente, e cio\u00e8 che indebolisca anzich\u00e9 rafforzare il Capo dello Stato e che stabilisca un pericolo nell\u2019interno del potere esecutivo.<\/p><p>FABBRI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>FABBRI. Dichiaro che voter\u00f2 contro l\u2019emendamento Bozzi e dal punto di vista mio personale credo di farlo con motivi di coerenza in quanto io mi sono opposto tenacemente, nella forma pi\u00f9 decisa, perch\u00e9 fosse stabilito nella Costituzione \u2013 e mi pare che la maggioranza della Costituente abbia poi deciso d\u2019accordo con me \u2013 l\u2019obbligo assoluto, che vi era secondo la proposta della Commissione, che l\u2019un ramo del Parlamento si pronunciasse in un certo brevissimo termine, quando l\u2019altro si era pronunciato, approvando un disegno di legge.<\/p><p>Io ho sostenuto che questa coartazione, questa pretesa necessit\u00e0 e questa specie di messa in mora, era assolutamente assurda, e che anzi un ramo del Parlamento avesse perfettamente diritto di non pronunciarsi, se in questo senso era la sua inclinazione e se il Governo non credeva esso di porre in contrario una questione di fiducia, appunto perch\u00e9 la non pronuncia di uno dei due rami del Parlamento avrebbe sortito un effetto analogo a quello che era il decreto di chiusura di sessione, la soppressione del quale istituto rendeva pi\u00f9 che mai necessaria questa indipendenza dei due rami del Parlamento l\u2019uno dall\u2019altro.<\/p><p>Ritengo per\u00f2 che una volta che ormai v\u2019\u00e8 questa possibilit\u00e0 che un progetto di legge, anche approvato da un ramo della Camera, possa essere lasciato cadere, cade completamente la coerenza logica di ammettere che il Presidente, emanazione dei due rami del Parlamento, di fronte ad una legge divenuta perfetta per l\u2019approvazione dei due rami del Parlamento, e contro la quale approvazione egli aveva tutta la possibilit\u00e0 di intervenire tempestivamente, non possa opporre una forma indiretta di effetti moratori e di richiesta di seconda pronuncia, perch\u00e9 la seconda pronuncia, per le esigenze del mio punto di vista politico, \u00e8 gi\u00e0 esaurita dal sistema parlamentare bicamerale.<\/p><p>Per questi motivi, che io ritengo di coerenza logica e conformi al sistema parlamentare bicamerale, voter\u00f2 contro l\u2019emendamento Bozzi.<\/p><p>PRETI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>PRETI. Chiedo che il secondo comma dell\u2019emendamento proposto dall\u2019onorevole Bozzi all\u2019articolo 71 sia posto in votazione per divisione. E pi\u00f9 precisamente vorrei fossero escluse dalla prima votazione le ultime parole: \u00aba maggioranza assoluta dei loro membri\u00bb, in quanto pu\u00f2 darsi che vi siano deputati disposti a votare il resto dell\u2019articolo, ma non queste ultime parole.<\/p><p>PRESIDENTE. Sta bene.<\/p><p>DOMINED\u00d2. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>DOMINED\u00d2. Dichiaro, a nome dei colleghi del mio Gruppo, che noi voteremo a favore di tutto l\u2019emendamento Bozzi, aderendo sostanzialmente alle dichiarazioni della Commissione, in correlazione delle quali noi intendiamo costruire un tipo pi\u00f9 robusto di Governo parlamentare, in parte gi\u00e0 contemplato da altre Costituzioni.<\/p><p>COSTANTINI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>COSTANTINI. Per le ragioni che ho esposto dianzi, il Gruppo parlamentare socialista voter\u00e0 contro l\u2019emendamento Bozzi. Dir\u00f2 solo che vi \u00e8 un altro motivo oltre a quelli gi\u00e0 detti: ed \u00e8 la considerazione della crisi che verrebbe a determinarsi tra il Presidente della Repubblica ed il potere legislativo, nella ipotesi in cui \u2013 nel riesame del provvedimento legislativo \u2013 esso ottenesse una maggioranza relativa anzich\u00e9 assoluta dalle Camere.<\/p><p>MASTINO PIETRO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>MASTINO PIETRO. Dichiaro di votare a favore di tutto l\u2019emendamento proposto dall\u2019onorevole Bozzi, in quanto non sembra esatto che contrasti col concetto della Repubblica parlamentare. L\u2019ultima parte dell\u2019emendamento dispone che il Presidente della Repubblica debba procedere in ogni caso alla promulgazione della legge se le Camere confermano la precedente propria deliberazione, il che sta a dimostrare che la Repubblica parlamentare ha libert\u00e0 assoluta di movimento.<\/p><p>Si \u00e8 osservato da parte dell\u2019onorevole Laconi che la votazione di questo emendamento verrebbe ad avere un effetto controproducente, in quanto risulterebbero diminuite le funzioni e la figura del Presidente della Repubblica ove le Camere confermassero la precedente propria deliberazione, in contrasto con l\u2019atteggiamento del Presidente stesso.<\/p><p>A questo io rispondo che col votare l\u2019emendamento non intendiamo riferirci al maggiore o minore prestigio del Presidente della Repubblica, che non \u00e8 in discussione, ma a quello che pu\u00f2 essere il vantaggio del Paese, rappresentato dalla possibilit\u00e0, per le Assemblee legislative, di meglio riflettere sulle proprie decisioni.<\/p><p>PRESIDENTE. Di fronte alla domanda dell\u2019onorevole Preti di votare questo emendamento per divisione, in modo da escludere dalla prima votazione le parole finali \u00aba maggioranza assoluta dei loro membri\u00bb, chiedo ai presentatori della domanda di appello nominale se, dopo le dichiarazioni di voto, mantengano la loro richiesta; e, in caso affermativo, se la mantengano tanto per la votazione della prima parte dell\u2019emendamento Bozzi quanto per quella delle predette parole finali.<\/p><p>MORO. Manteniamo intanto la domanda di votazione nominale per la prima parte, riservandoci di decidere in seguito per la seconda.<\/p><p>Votazione nominale.<\/p><p>PRESIDENTE. Indico la votazione per appello nominale sul secondo comma dell\u2019emendamento Bozzi (escluse le parole finali: \u00aba maggioranza assoluta dei loro membri\u00bb, sulle quali si voter\u00e0 in seguito), del quale do ancora una volta lettura:<\/p><p>\u00abNel termine suddetto il Presidente della Repubblica pu\u00f2, con messaggio motivato, domandare alle Camere una nuova deliberazione. Egli deve procedere alla promulgazione se le Camere confermano la precedente deliberazione\u00bb.<\/p><p>Estraggo a sorte il nome del deputato dal quale comincer\u00e0 la chiama.<\/p><p>Comincer\u00e0 dall\u2019onorevole Spallucci.<\/p><p>Si faccia la chiama.<\/p><p>Presidenza del Vicepresidente CONTI<\/p><p>DE VITA, <em>Segretario<\/em>, fa la chiama.<\/p><p><em>Rispondono<\/em> s\u00ec:<\/p><p>Adonnino \u2013 Alberti \u2013 Aldisio \u2013 Ambrosini \u2013 Andreotti \u2013 Angelini \u2013 Arcaini \u2013 Arcangeli \u2013 Avanzini.<\/p><p>Bacciconi \u2013 Balduzzi \u2013 Baracco \u2013 Bastianetto \u2013 Bellusci \u2013 Belotti \u2013 Benvenuti \u2013 Bernabei \u2013 Bertola \u2013 Bertone \u2013 Bettiol \u2013 Bianchini Laura \u2013 Bonino \u2013 Bosco Lucarelli \u2013 Bovetti \u2013 Bozzi \u2013 Braschi \u2013 Bruni \u2013 Brusasca \u2013 Bubbio \u2013 Bulloni Pietro \u2013 Burato.<\/p><p>Caccuri \u2013 Camangi \u2013 Camposarcuno \u2013 Cappa Paolo \u2013 Cappelletti \u2013 Cappi Giuseppe \u2013 Carbonari \u2013 Carboni Enrico \u2013 Carignani \u2013 Caronia \u2013 Carratelli \u2013 Cassiani \u2013 Castelli Edgardo \u2013 Cavalli \u2013 Chatrian \u2013 Chieffi \u2013 Ciampitti \u2013 Ciccolungo \u2013 Cifaldi \u2013 Cingolani Mario \u2013 Clerici \u2013 Coccia \u2013 Codacci Pisanelli \u2013 Colitto \u2013 Colombo Emilio \u2013 Conci Elisabetta \u2013 Condorelli \u2013 Conti \u2013 Coppi Alessandro \u2013 Corbino \u2013 Corsanego \u2013 Corsini \u2013 Cortese \u2013 Cosattini \u2013 Cotellessa \u2013 Cremaschi Carlo.<\/p><p>De Caro Gerardo \u2013 De Caro Raffaele \u2013 De Gasperi \u2013 Del Curto \u2013 Delli Castelli Filomena \u2013 De Maria \u2013 De Martino \u2013 De Mercurio \u2013 De Michele Luigi \u2013 De Palma \u2013 De Unterrichter Maria \u2013 De Vita \u2013 Domined\u00f2 \u2013 Dossetti.<\/p><p>Einaudi \u2013 Ermini.<\/p><p>Fanfani \u2013 Federici Maria \u2013 Ferrarese \u2013 Ferrario Celestino \u2013 Ferreri \u2013 Foresi \u2013 Franceschini \u2013 Fuschini \u2013 Fusco.<\/p><p>Galati \u2013 Garlato \u2013 Geuna \u2013 Giacchero \u2013 Giordani \u2013 Gonella \u2013 Gortani \u2013 Grassi \u2013 Grilli \u2013 Gronchi \u2013 Guerrieri Emanuele \u2013 Guerrieri Filippo \u2013 Gui \u2013 Guidi Cingolani Angela.<\/p><p>Jervolino.<\/p><p>La Malfa \u2013 La Pira \u2013 Leone Giovanni \u2013 Lizier \u2013 Lussu.<\/p><p>Malvestiti \u2013 Manzini \u2013 Marazza \u2013 Marconi \u2013 Marinaro \u2013 Marzarotto \u2013 Mastino Gesumino \u2013 Mastino Pietro \u2013 Mattarella \u2013 Mazza \u2013 Meda Luigi \u2013 Merlin Umberto \u2013 Miccolis \u2013 Micheli \u2013 Monticelli \u2013 Montini \u2013 Morelli Luigi \u2013 Moro \u2013 Mortati \u2013 Murgia.<\/p><p>Nitti \u2013 Notarianni.<\/p><p>Orlando Camillo \u2013 Orlando Vittorio Emanuele.<\/p><p>Pallastrelli \u2013 Paratore \u2013 Pat \u2013 Pecorari \u2013 Pella \u2013 Perassi \u2013 Perrone Capano \u2013 Ponti \u2013 Proia.<\/p><p>Quarello \u2013 Quintieri Adolfo.<\/p><p>Raimondi \u2013 Rapelli \u2013 Recca \u2013 Restivo \u2013 Riccio Stefano \u2013 Rivera \u2013 Rodi \u2013 Rognoni \u2013 Romano \u2013 Roselli \u2013 Rubilli \u2013 Ruini \u2013 Rumor \u2013 Russo Perez.<\/p><p>Saggin \u2013 Salizzoni \u2013 Sampietro \u2013 Scalfaro \u2013 Scelba \u2013 Schiratti \u2013 Scoca \u2013 Scotti Alessandro \u2013 Segni \u2013 Selvaggi \u2013 Sforza \u2013 Siles \u2013 Spallicci \u2013 Stella \u2013 Sullo Fiorentino.<\/p><p>Tambroni Armaroli \u2013 Taviani \u2013 Tessitori \u2013 Titomanlio Vittoria \u2013 Togni \u2013 Tosato \u2013 Tosi \u2013 Tozzi Condivi \u2013 Trimarchi \u2013 Tumminelli \u2013 Tupini \u2013 Turco.<\/p><p>Uberti.<\/p><p>Valenti \u2013 Vallone \u2013 Valmarana \u2013 Vanoni \u2013 Vicentini \u2013 Villabruna.<\/p><p>Zerbi \u2013 Zotta.<\/p><p><em>Rispondono<\/em> no:<\/p><p>Allegato \u2013 Amadei \u2013 Arata \u2013 Assennato \u2013 Azzi.<\/p><p>Baldassari \u2013 Bardini \u2013 Bargagna \u2013 Barontini Anelito \u2013 Barontini Ilio \u2013 Bei Adele \u2013 Bennani \u2013 Bernamonti \u2013 Bianchi Bruno \u2013 Bibolotti \u2013 Binni \u2013 Bocconi \u2013 Bonomelli \u2013 Bordon \u2013 Bucci.<\/p><p>Cacciatore \u2013 Canevari \u2013 Caporali \u2013 Carboni Angelo \u2013 Carpano Maglioli \u2013 Cartia \u2013 Cavallotti \u2013 Cevolotto \u2013 Chiaramello \u2013 Chiarini \u2013 Chiostergi \u2013 Colombi Arturo \u2013 Corbi \u2013 Costa \u2013 Costantini \u2013 Covelli \u2013 Cremaschi Olindo.<\/p><p>D\u2019Aragona \u2013 De Michelis Paolo \u2013 Donati \u2013 D\u2019Onofrio.<\/p><p>Fabbri \u2013 Fantuzzi \u2013 Faralli \u2013 Farina Giovanni \u2013 Fedeli Aldo \u2013 Fedeli Armando \u2013 Ferrari Giacomo \u2013 Finocchiaro Aprile \u2013 Fiore \u2013 Fiorentino \u2013 Flecchia \u2013 Foa \u2013 Fogagnolo \u2013 Fornara.<\/p><p>Gallico Spano Nadia \u2013 Gasparotto \u2013 Gavina \u2013 Gervasi \u2013 Ghidetti \u2013 Ghidini \u2013 Ghislandi \u2013 Giacometti \u2013 Giolitti \u2013 Giua \u2013 Gorreri \u2013 Grazi Enrico \u2013 Grieco.<\/p><p>Imperiale \u2013 Iotti Nilde.<\/p><p>Laconi \u2013 Lami Starnuti \u2013 Landi \u2013 La Rocca \u2013 Lizzadri \u2013 Lombardi Carlo \u2013 Longhena \u2013 Longo \u2013 Lozza \u2013 Luisetti.<\/p><p>Maffi \u2013 Magnani \u2013 Magrini \u2013 Malagugini \u2013 Maltagliati \u2013 Mancini \u2013 Massini \u2013 Mattei Teresa \u2013 Matteotti Carlo \u2013 Mezzadra \u2013 Molinelli \u2013 Momigliano \u2013 Montagnana Mario \u2013 Montalbano \u2013 Morandi \u2013 Moranino \u2013 Moscatelli \u2013 Musolino.<\/p><p>Nasi \u2013 Negarville \u2013 Negro \u2013 Nenni.<\/p><p>Pajetta Giuliano \u2013 Paolucci \u2013 Pastore Raffaele \u2013 Persico \u2013 Pesenti \u2013 Pistoia \u2013 Platone \u2013 Pollastrini Elettra \u2013 Pressinotti \u2013 Preti \u2013 Preziosi \u2013 Priolo \u2013 Pucci.<\/p><p>Reale Eugenio \u2013 Ricci Giuseppe \u2013 Rossi Giuseppe \u2013 Rossi Paolo \u2013 Roveda \u2013 Ruggeri Luigi \u2013 Ruggiero Carlo.<\/p><p>Saccenti \u2013 Sansone \u2013 Santi \u2013 Sapienza \u2013 Saragat \u2013 Scarpa \u2013 Scoccimarro \u2013 Scotti Francesco \u2013 Secchia \u2013 Sicignano \u2013 Simonini \u2013 Stampacchia.<\/p><p>Targetti \u2013 Togliatti \u2013 Tomba \u2013 Tonello.<\/p><p>Vernocchi \u2013 Veroni \u2013 Villani \u2013 Vischioni.<\/p><p>Zanardi \u2013 Zappelli.<\/p><p><em>Sono in congedo:<\/em><\/p><p>Abozzi \u2013 Angelucci.<\/p><p>Cairo \u2013 Caldera \u2013 Caristia \u2013 Carmagnola \u2013 Caroleo \u2013 Caso.<\/p><p>Dozza \u2013 Dugoni.<\/p><p>Fantoni.<\/p><p>Guariento.<\/p><p>Jacini.<\/p><p>Lazzati.<\/p><p>Martino Gaetano \u2013 Mentasti.<\/p><p>Pignatari \u2013 Porzio.<\/p><p>Ravagnan \u2013 Romita.<\/p><p>Sardiello.<\/p><p>PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli Segretari a procedere al computo dei voti.<\/p><p>(<em>Gli onorevoli Segretari procedono<\/em> <em>al computo dei voti<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Presidenza del Presidente TERRACINI<\/p><p>Risultato della votazione nominale.<\/p><p>PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione nominale:<\/p><p>Presenti e votanti\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 341<\/p><p>Maggioranza\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 171<\/p><p>Hanno risposto <em>s\u00ec<\/em> \u00a0\u00a0\u00a0 197<\/p><p>Hanno risposto <em>no\u00a0\u00a0\u00a0 <\/em>144<\/p><p>(<em>L\u2019Assemblea approva<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>BOZZI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>BOZZI. Ritiro la seconda parte del mio emendamento: \u00aba maggioranza assoluta dei loro membri\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Sta bene. Resta pertanto conclusa la votazione sull\u2019emendamento dell\u2019onorevole Bozzi.<\/p><p>Il seguito della discussione \u00e8 rinviato alle ore 16.<\/p><p>Presentazione di una relazione.<\/p><p>BOZZI. Chiedo di parlare per la presentazione di una relazione.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>BOZZI. Mi onoro di presentare all\u2019Assemblea la relazione della Commissione speciale per il disegno di legge: Soppressione del Senato e determinazione della posizione giuridica personale dei suoi componenti.<\/p><p>PRESIDENTE. Questa relazione sar\u00e0 stampata e distribuita.<\/p><p>Sull\u2019ordine del giorno.<\/p><p>CARONIA. Chiedo di parlale sull\u2019ordine del giorno.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CARONIA. All\u2019ordine del giorno della seduta pomeridiana \u00e8 stabilita la votazione per la nomina di tre membri della Corte costituzionale prevista dall\u2019articolo 24 dello statuto della Regione siciliana.<\/p><p>Propongo che questa votazione sia rinviata, perch\u00e9 i deputati non sono ancora orientati sulla scelta dei candidati.<\/p><p>Chiederei quindi un rinvio a mercoled\u00ec o a gioved\u00ec della settimana prossima perch\u00e9 ci si possa meglio orientare sulla scelta.<\/p><p>PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni in contrario, l\u2019elezione di tre membri della Corte costituzionale per la Regione siciliana \u00e8 tolta dall\u2019ordine del giorno della seduta pomeridiana di oggi e rinviata ad altra seduta.<\/p><p>(<em>Cos\u00ec rimane stabilito<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>La seduta termina alle 13.45.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE CCLXIX. SEDUTA ANTIMERIDIANA DI GIOVED\u00cc 23 OTTOBRE 1947 PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TERRACINI indi DEL VICEPRESIDENTE CONTI INDICE Congedi: Presidente Progetto di Costituzione della Repubblica italiana (Seguito della discussione): Presidente Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione Orlando Vittorio Emanuele Nitti Carpano Maglioli Clerici Corbino Costantini Bozzi Tosato Benvenuti Nobile Codacci Pisanelli [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_relevanssi_hide_post":"","_relevanssi_hide_content":"","_relevanssi_pin_for_all":"","_relevanssi_pin_keywords":"","_relevanssi_unpin_keywords":"","_relevanssi_related_keywords":"","_relevanssi_related_include_ids":"","_relevanssi_related_exclude_ids":"","_relevanssi_related_no_append":"","_relevanssi_related_not_related":"","_relevanssi_related_posts":"2364,2390,2542,2265,2275,2315","_relevanssi_noindex_reason":"","_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[56,7],"tags":[],"post_folder":[57],"class_list":["post-2255","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-1947-10","category-assemblea"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2255","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=2255"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2255\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":6499,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2255\/revisions\/6499"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=2255"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=2255"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=2255"},{"taxonomy":"post_folder","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fpost_folder&post=2255"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}