{"id":2253,"date":"2023-09-17T15:18:53","date_gmt":"2023-09-17T13:18:53","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=2253"},"modified":"2023-10-21T16:20:21","modified_gmt":"2023-10-21T14:20:21","slug":"pomeridiana-di-mercoledi-22-ottobre-1947","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=2253","title":{"rendered":"POMERIDIANA DI MERCOLED\u00cc 22 OTTOBRE 1947"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"2253\" class=\"elementor elementor-2253\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-988a4f4 elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"988a4f4\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-220c394\" data-id=\"220c394\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-d05bc0d elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"d05bc0d\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/19471022_2.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-eb49ee3 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"eb49ee3\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>CCLXVIII.<\/p><p>SEDUTA POMERIDIANA DI MERCOLED\u00cc 22 OTTOBRE 1947<\/p><p>PRESIDENZA DEL PRESIDENTE <strong>TERRACINI<\/strong><\/p><p>indi<\/p><p>DEL VICEPRESIDENTE <strong>TARGETTI<\/strong><\/p><p><strong>INDICE<\/strong><\/p><p><strong>Disegni di legge<\/strong> (<em>Presentazione<\/em>)<strong>:<\/strong><\/p><p>Sforza, <em>Ministro degli affari esteri<\/em><\/p><p>Presidente<\/p><p><strong>Progetto di Costituzione della Repubblica italiana <\/strong>(<em>Seguito della discussione<\/em>)<strong>:<\/strong><\/p><p>Presidente<\/p><p>Corbino<\/p><p>Moro<\/p><p>Benvenuti<\/p><p>Fuschini<\/p><p>Colitto<\/p><p>Ruini, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione<\/em><\/p><p>Lami Starnuti<\/p><p>Nitti<\/p><p>Costantini<\/p><p>Aldisio<\/p><p>Codacci Pisanelli<\/p><p>Caronia<\/p><p>Gasparotto<\/p><p>Azzi<\/p><p>Preti<\/p><p>Clerici<\/p><p>Persico<\/p><p>Domined\u00f2<\/p><p>Perassi<\/p><p>Rossi Paolo<\/p><p>Bosco Lucarelli<\/p><p>Romano<\/p><p>Orlando Vittorio Emanuele<\/p><p><strong>Interrogazioni con richiesta d\u2019urgenza <\/strong>(<em>Svolgimento<\/em>)<strong>:<\/strong><\/p><p>Presidente<\/p><p>Andreotti, <em>Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri<\/em><\/p><p>Caronia<\/p><p>Sansone<\/p><p><strong>Interrogazioni con richiesta d\u2019urgenza <\/strong>(<em>Annunzio<\/em>)<strong>:<\/strong><\/p><p>Presidente<\/p><p>Andreotti, <em>Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri<\/em><\/p><p><strong>Interrogazioni <\/strong>(<em>Annunzio<\/em>)<strong>:<\/strong><\/p><p>Presidente<\/p><p>La seduta comincia alle 16.<\/p><p>AMADEI, <em>Segretario,<\/em> legge il processo verbale della precedente seduta pomeridiana.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Presentazione di disegni di legge.<\/p><p>SFORZA, <em>Ministro degli affari esteri.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>SFORZA, <em>Ministro degli affari esteri.<\/em> Mi onoro di presentare i seguenti disegni di legge:<\/p><p>1\u00b0) \u00abApprovazione del Protocollo di emendamento degli Accordi, Convenzioni, Protocolli sugli stupefacenti e dell\u2019annesso Protocollo stesso\u00bb;<\/p><p>2\u00b0) \u00abApprovazione dello scambio di note relativo ai danni di guerra ed all\u2019articolo 79 del Trattato di pace, effettuato in Roma fra l\u2019Italia e la Cina il 30 luglio 1947\u00bb;<\/p><p>3\u00b0) \u00abApprovazione del Trattato di amicizia e relazioni generali fra la Repubblica Italiana e la Repubblica delle Filippine, firmato a Roma il 9 luglio 1947\u00bb;<\/p><p>4\u00b0) \u00abApprovazione dei seguenti accordi conclusi a Roma tra l\u2019Italia ed il Belgio:<\/p><ol start=\"50\"><li><em>a<\/em>) \u00abProtocollo italo-belga per il trasferimento di 50.000 minatori italiani in Belgio e scambio di note 23 giugno 1946;<\/li><li><em>b<\/em>) \u00abScambio di note per l\u2019annullamento dell\u2019articolo 7 dal Protocollo suddetto 26-29 ottobre 1946\u00bb;<\/li><li><em>c<\/em>) \u00abAnnesso al Protocollo di emigrazione italo-belga 26 aprile 1947;<\/li><li><em>d<\/em>) \u00abScambio di note per l\u2019applicazione immediata, a titolo provvisorio, dell\u2019Annesso suddetto 27-28 aprile 1947\u00bb;<\/li><\/ol><p>5\u00b0) \u00abApprovazione dei seguenti Accordi conclusi a Roma fra l\u2019Italia e la Svezia il 19 aprile 1947:<\/p><ol><li><em>a<\/em>) \u00abAccordo italo-svedese relativo all\u2019emigrazione di operai italiani in Svezia;<\/li><li><em>b<\/em>) \u00abProtocollo addizionale all\u2019accordo italo-svedese relativo all\u2019emigrazione di operai italiani in Svezia\u00bb;<\/li><\/ol><p>6\u00b0) \u00abApprovazione degli accordi commerciali e di pagamento conclusi in Roma tra l\u2019Italia ed il Belgio il 18 aprile 1946\u00bb;<\/p><p>7\u00b0) \u00abApprovazione dei seguenti Accordi conclusi ad Ankara tra l\u2019Italia e la Turchia il 12 aprile 1947:<\/p><ol><li><em>a<\/em>) \u00abAccordo commerciale;<\/li><li><em>b<\/em>) \u00abAccordo di pagamento;<\/li><li><em>c<\/em>) \u00abScambio di note\u00bb.<\/li><\/ol><p>PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questi disegni di legge, che saranno inviati alla Commissione competente.<\/p><p>Seguito della discussione del progetto di Costituzione della Repubblica italiana<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019ordine del giorno reca: Seguito della discussione del progetto di Costituzione della Repubblica italiana.<\/p><p>Dobbiamo proseguire nelle votazioni relative all\u2019articolo 79, alle quali abbiamo dato inizio nella mattinata.<\/p><p>Ricordo che si \u00e8 proceduto a due votazioni, in base alle quali la prima parte dell\u2019articolo 79 risulta cos\u00ec formulata:<\/p><p>\u00abIl Presidente della Repubblica \u00e8 eletto dall\u2019Assemblea Nazionale con la partecipazione di tre delegati per ogni Consiglio regionale, eletti dal Consiglio in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Corbino ha presentato un emendamento aggiuntivo, del seguente tenore:<\/p><p>\u00abAd eccezione della Val d\u2019Aosta\u00bb.<\/p><p>Ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>CORBINO. Volevo soltanto far notare che l\u2019eccezione non \u00e8 fatta per la Val d\u2019Aosta come Val d\u2019Aosta, ma unicamente perch\u00e9 la Val d\u2019Aosta, con una popolazione di poco pi\u00f9 60 mila abitanti, ha gi\u00e0 un senatore e un deputato e quindi, \u00e8 gi\u00e0 rappresentata nell\u2019Assemblea con un votante per ogni 30 mila abitanti, mentre per tutto il resto degli italiani si ha un votante ogni 50 mila abitanti. Concedendo altre rappresentanze, noi accentueremmo il principio del voto plurimo, e non credo che ci\u00f2 corrisponda alle condizioni generali che sono state gi\u00e0 inserite nella Costituzione.<\/p><p>PRESIDENTE. Credo che l\u2019onorevole Ruini non abbia nulla da aggiungere a quanto ha detto nella mattinata;<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> No.<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo in votazione l\u2019emendamento aggiuntivo dell\u2019onorevole Cordino:<\/p><p>\u00abad eccezione della Val d\u2019Aosta\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo al secondo comma, che nel testo della Commissione \u00e8 del seguente tenore:<\/p><p>\u00abL\u2019elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi\u00bb.<\/p><p>Mi fermo a questa prima parte, perch\u00e9 occorre mettere in votazione l\u2019emendamento Tosato, il quale ha dichiarato di volerlo conservare a titolo personale.<\/p><p>Pongo in votazione questa prima parte del secondo comma.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Segue l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Tosato, cos\u00ec formulato:<\/p><p>\u00abSe al terzo scrutinio non si raggiunge la maggioranza, il Presidente sar\u00e0 eletto a suffragio universale diretto. Le Camere riunite designano un candidato di maggioranza ed un candidato di minoranza\u00bb.<\/p><p>MORO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>MORO. L\u2019emendamento \u00e8 stato presentato a titolo personale. Il nostro Gruppo, ritenendo che, attraverso al sistema di elezione stabilito questa mattina, \u00e8 garantita l\u2019autorit\u00e0 del Capo dello Stato, voter\u00e0 contro.<\/p><p>BENVENUTI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>BENVENUTI. A titolo puramente personale dichiaro che voter\u00f2 favorevolmente all\u2019emendamento Tosato, per varie considerazioni che non sto qui a riassumere; ma specialmente perch\u00e9 alla prima elezione \u2013 che avr\u00e0 portata storica \u2013 del Presidente della Repubblica, dopo la promulgazione della Costituzione non potranno intervenire le rappresentanze regionali perch\u00e9 le Regioni non saranno ancora costituite. Aderisco pertanto all\u2019emendamento dell\u2019onorevole Tosato.<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo in votazione l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Tosato, di cui ho dato test\u00e9 lettura.<\/p><p>(<em>Non<\/em> \u00e8 <em>approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pongo ora in votazione la seconda parte del testo in esame:<\/p><p>\u00abe dopo il terzo scrutinio a maggioranza assoluta dei membri che compongono l\u2019Assemblea a questo fine\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8<\/em> <em>approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>CORBINO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CORBINO. Desidero soltanto far rilevare che, nella ipotesi in cui noi non approveremo altri casi di riunione del Parlamento in seduta plenaria, potremo aggiungere all\u2019articolo 79 la disposizione relativa alla Presidenza della seduta del Parlamento, analogamente a quanto avviene per la Costituzione francese, che affida all\u2019Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati la Presidenza dell\u2019Assemblea Nazionale. Si potr\u00e0 presentare eventualmente un emendamento aggiuntivo al riguardo, dopo che avremo trattato tutta questa parte.<\/p><p>PRESIDENTE. Sta bene. Passiamo ora all\u2019articolo 80. Se ne dia lettura.<\/p><p>AMADEI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abSono eleggibili i cittadini che hanno compiuto quarantacinque anni di et\u00e0 e godono dei diritti civili e politici.<\/p><p>\u00abL\u2019ufficio di Presidente della Repubblica \u00e8 incompatibile con qualsiasi altra carica.<\/p><p>\u00abL\u2019assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Su questo articolo l\u2019onorevole Fuschini ha presentato il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Al primo comma, alla parola:<\/em> quarantacinque, <em>sostituire la parola:<\/em> cinquanta\u00bb.<\/p><p>Ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>FUSCHINI. Non c\u2019\u00e8 bisogno di illustrare questo emendamento. Io propongo in sostanza che l\u2019et\u00e0 del Presidente della Repubblica sia elevata da 45 a 50 anni, anche per una ragione di rapporto con l\u2019et\u00e0 dei senatori che abbiamo elevata da 35 a 40 anni.<\/p><p>Del resto, credo che elevare l\u2019et\u00e0 del Presidente sia indispensabile per assicurarsi una maggiore esperienza di vita in colui che \u00e8 chiamato a coprire una cos\u00ec alta carica.<\/p><p>PRESIDENTE. Segue l\u2019emendamento presentato dall\u2019onorevole Colitto, cos\u00ec formulato:<\/p><p>\u00ab<em>Al secondo comma, alla parola:<\/em> carica, <em>sostituire le parole:<\/em> pubblico ufficio\u00bb.<\/p><p>Ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>COLITTO. Indubbiamente l\u2019ufficio del Presidente della Repubblica \u00e8 incompatibile con gli altri uffici pubblici, i quali importino una qualsiasi sottomissione, anche transitoria, ad un\u2019autorit\u00e0. Nulla da dire circa la sostanza della norma. Il mio emendamento attiene alla forma. Ritengo che, esistendo incompatibilit\u00e0 tra l\u2019ufficio di Presidente e gli altri uffici pubblici, questo occorra affermare nella Costituzione, usando queste parole e non altre, anche perch\u00e9 mi sembra che non sia opportuno usare in un testo giuridico parole diverse per esprimere uno stesso concetto..<\/p><p>Ecco perch\u00e9 ho proposto che alla parola \u00abcarica\u00bb siano sostituite le altre \u00abpubblico ufficio\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Segue l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Crispo:<\/p><p>\u00ab<em>Al secondo comma premettere le parole: <\/em>fuori del caso di cui all\u2019articolo 82\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Crispo ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>CRISPO. Nell\u2019articolo 80 si prevede l\u2019incompatibilit\u00e0 dell\u2019ufficio di Presidente della Repubblica con qualunque altra carica e ci\u00f2 in contradizione con quanto \u00e8 stabilito nell\u2019articolo 82, in cui \u00e8 detto che l\u2019ufficio di Presidente della Repubblica pu\u00f2 essere esercitato dal Presidente dell\u2019Assemblea Nazionale, il quale diventerebbe provvisoriamente Presidente della Repubblica in caso di impedimento fisico o di assenza, o di incapacit\u00e0 giuridica del Presidente titolare, tutte ipotesi contemplate nell\u2019articolo 82.<\/p><p>Allora io dico che occorrerebbe premettere alla norma, nella quale si prevede l\u2019incompatibilit\u00e0, le parole: \u00abFuori dei casi di cui all\u2019articolo 82\u00bb.<\/p><p>Si potrebbe osservare che la funzione del Presidente della Repubblica nel caso dell\u2019articolo 82 \u00e8 limitata appena a 15 giorni; ma, indipendentemente dal fatto che per l\u2019articolo 80 \u2013 quando cio\u00e8 le Camere siano sciolte \u2013 questo termine pu\u00f2 essere di gran lunga maggiore, a mio avviso la durata della funzione non pregiudica il principio che \u00e8 quello dell\u2019incompatibilit\u00e0. Che la funzione duri poco o molto, se si \u00e8 voluto stabilire questa incompatibilit\u00e0, occorre anche stabilire una precisazione all\u2019articolo 80.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Tosato ha facolt\u00e0 di esprimere il parere della Commissione al riguardo.<\/p><p>TOSATO. A noi sembra che questo emendamento aggiuntivo proposto dall\u2019onorevole Crispo non sia necessario, e non soltanto perch\u00e9 si tratta di una sostituzione del Presidente della Repubblica a titolo puramente provvisorio. Ritengo opportuno tener presente il testo dell\u2019articolo 82 del Progetto, che reca: \u00abLe funzioni del Presidente della Repubblica sono, in caso di suo impedimento, esercitate, ecc.\u00bb.<\/p><p>Dunque non si tratta di assunzione di carica, ma di esercizio di funzione a titolo provvisorio, di supplenza. Perci\u00f2 l\u2019eccezione all\u2019articolo 82 non \u00e8 necessaria. Evidentemente, le incompatibilit\u00e0 previste dall\u2019articolo 80 non sussistono per chi temporaneamente ne fa le veci. Per quanto riguarda l\u2019emendamento proposto dall\u2019onorevole Fuschini, la Commissione ritiene non opportuno elevare il limite di et\u00e0 da 45 a 50 anni. L\u2019et\u00e0 richiesta dal Progetto rappresenta un termine medio.<\/p><p>Per quanto riguarda, infine, l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Colitto, pregherei l\u2019onorevole collega di volerlo trasformare in raccomandazione, della quale sar\u00e0 tenuto conto al momento della revisione finale degli articoli approvati da questa Costituente.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Fuschini, mantiene il suo emendamento?<\/p><p>FUSCHINI. Lo mantengo.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Colitto, mantiene il suo?<\/p><p>COLITTO. Lo trasformo in raccomandazione.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Crispo. mantiene il suo?<\/p><p>CRISPO. Lo mantengo.<\/p><p>PRESIDENTE. Sta bene. Passiamo allora alla votazione dell\u2019articolo 80. Pongo innanzi tutto in votazione il primo comma con l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Fuschini, non accettato dalla Commissione:<\/p><p>\u00abSono eleggibili i cittadini che hanno compiuto cinquanta anni di et\u00e0 e che godono dei diritti civili e politici\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato \u2013 Commenti \u2013 Approvazioni<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pongo in votazione il secondo comma: \u00abL\u2019Ufficio di Presidente della Repubblica \u00e8 incompatibile con qualsiasi altra carica\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pongo in votazione l\u2019emendamento aggiuntivo dell\u2019onorevole Crispo, che la Commissione ha dichiarato di non accogliere.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Vorrei aggiungere un\u2019altra preghiera all\u2019onorevole Crispo. Noi abbiamo seguito come criterio \u2013 comune a quasi tutte le buone Costituzioni \u2013 di non citare articoli e commi, per non dare un carattere di regolamento alla Costituzione, ed anche per una ragione di estetica. Quindi, inteso che lo spirito \u00e8 salvato e che si tratta di funzioni provvisorie e non di ufficio, pregherei l\u2019onorevole Crispo di desistere.<\/p><p>CRISPO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CRISPO. Se si stabilisce un principio fondamentale, che cio\u00e8 non possono cumularsi le cariche con quella di Presidente della Repubblica, ed invece nell\u2019articolo 82 questo cumulo si prevede, io chiedo che per una questione di tecnica legislativa si dica, come ho proposto: \u00abfuori del caso di cui all\u2019articolo 82\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta dell\u2019onorevole Crispo, di aggiungere alla fine del secondo comma le parole:<\/p><p>\u00abFuori del caso di cui all\u2019articolo 82\u00bb.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pongo in votazione l\u2019ultimo comma dell\u2019articolo 80:<\/p><p>\u00abL\u2019assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo all\u2019articolo 81. Se ne dia lettura.<\/p><p>AMADEI, <em>Segretario<\/em>, legge.<\/p><p>\u00abIl Presidente della Repubblica \u00e8 eletto per sette anni.<\/p><p>\u00abTrenta giorni prima che scada il termine, il Presidente dell\u2019Assemblea Nazionale convoca l\u2019Assemblea per l\u2019elezione del Presidente della Repubblica.<\/p><p>\u00abSe le Camere sono sciolte, oppure manca meno di tre mesi alla fine della legislatura, l\u2019elezione dei Presidente della Repubblica ha luogo entro quindici giorni dalla costituzione delle nuove Camere. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. A questo articolo gli onorevoli Caronia e Aldisio hanno presentato il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Sostituire il primo comma col seguente: <\/em>\u00abIl Presidente della Repubblica viene eletto per sei anni e pu\u00f2 essere consecutivamente rieletto non pi\u00f9 di una volta\u00bb.<\/p><p>Non essendo presenti, si intende che abbiano rinunziato a svolgerlo.<\/p><p>L\u2019onorevole Lami Starnuti ha presentato il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Al primo comma, dopo le parole:<\/em> per sette anni, <em>aggiungere:<\/em> e non \u00e8 rieleggibile\u00bb.<\/p><p>Ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>LAMI STARNUTI. Rinunzio all\u2019emendamento.<\/p><p>PRESIDENTE. Sta bene.<\/p><p>L\u2019onorevole Fuschini ha presentato il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Al secondo comma, sostituire alle parole: <\/em>il Presidente dell\u2019Assemblea Nazionale, <em>le parole:<\/em> il Presidente pi\u00f9 anziano per et\u00e0 di una delle Camere\u00bb.<\/p><p>Ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>FUSCHINI. Ho proposto di sostituire le parole \u00abIl Presidente dell\u2019Assemblea Nazionale\u00bb con quelle di \u00abil Presidente pi\u00f9 anziano per et\u00e0 di una delle due Camere\u00bb (quindi o il Presidente della Camera dei deputati o il Presidente del senato), nel senso cio\u00e8 che sia il pi\u00f9 anziano tra i due al quale spetti di indire, entro i trenta giorni, la convocazione delle Camere riunite e dei consiglieri regionali, perch\u00e9 si proceda alla nomina del Presidente.<\/p><p>Lo stesso vale per l\u2019articolo 82.<\/p><p>Mi pare che sia una soluzione che non offenda nessuna delle due Camere. In caso diverso dovremmo in questa sede dare la prevalenza all\u2019una o all\u2019altra Camera. Siccome mi pare, dalle discussioni avvenute, che non si voglia dare la prevalenza ad una delle due Camere, credo che sia pi\u00f9 opportuno riferirsi ad una condizione di carattere obiettivo, che si pu\u00f2 verificare nei riguardi ora del Presidente di una Camera ora del Presidente dell\u2019altra. Quindi, credo sia una soluzione che si possa accettare.<\/p><p>PRESIDENTE. Forse, onorevole Fuschini, il problema che lei pone (e che \u00e8 analogo a quello posto dall\u2019onorevole Corbino in relazione a chi debba assumere la Presidenza dell\u2019Assemblea Nazionale al momento dell\u2019elezione) lo potremo risolvere nel momento in cui risolveremo il quesito generale circa il Presidente delle sedute in comune delle due Camere.<\/p><p>L\u2019onorevole Crispo ha presentato insieme con gli onorevoli Cifaldi e Morelli Renato il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Al terzo comma, alle parole:<\/em> sono prorogati, <em>sostituire la parola:<\/em> perdurano\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Crispo ha facolt\u00e0 di svolgere il suo emendamento.<\/p><p>CRISPO. L\u2019ultima parte dell\u2019articolo 81, dice testualmente: \u00abNel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica\u00bb.<\/p><p>Evidentemente penso che, nell\u2019intenzione dei compilatori dell\u2019articolo, si volesse dire: \u00abNel frattempo s\u2019intendono prorogati i poteri del Presidente della Repubblica\u00bb; perch\u00e9, cos\u00ec come \u00e8 redatto l\u2019articolo, esso si presterebbe a questa interpretazione letterale: che occorresse eventualmente un atto di proroga ed eventualmente un organo delegato per compiere questo atto di proroga.<\/p><p>Onde, data questa equivoca interpretazione che quella dizione consente, vorrei che si sostituisse alle parole \u00absono prorogati\u00bb la parola \u00abperdurano\u00bb. L\u2019intera frase suonerebbe, pertanto: \u00abNel frattempo perdurano i poteri del Presidente in carica\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Nitti ha presentato il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Sostituire il primo comma col seguente:<\/em><\/p><p>\u00abIl Presidente della Repubblica \u00e8 eletto per quattro anni\u00bb<\/p><p>\u00ab<em>Sopprimere il secondo comma<\/em>\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Nitti ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>NITTI. Le altre Costituzioni, oltre a fissare termini, stabiliscono altre convenzioni ed ammettono o non ammettono la possibilit\u00e0 da parte del Presidente di essere rieletto. Se si ammette che il Presidente possa essere rieletto, il termine di quattro anni \u00e8 pi\u00f9 che sufficiente.<\/p><p>Perch\u00e9 in America non si \u00e8 mai voluto variare questo termine? La Francia volle adottare il termine di sette anni, ma la Francia fece una Costituzione repubblicana con criteri monarchici, perch\u00e9 quella del 1875 fu una Costituzione scritta da monarchici, che lasci\u00f2 al Presidente funzioni e attribuzioni esteriori piuttosto monarchiche che repubblicane.<\/p><p>L\u2019America ha conservato la tradizione repubblicana ed il Presidente \u00e8 eletto per quattro anni, e ci\u00f2 \u00e8 tanto difficile a mantenere in America quanto non sarebbe da noi. L\u2019elezione del Presidente avviene per suffragio universale a doppio grado, perch\u00e9 si fa la scelta dei designati a nominare il Presidente e sono essi che lo designano, e la procedura \u00e8 piuttosto costosa e complicata.<\/p><p>Ma fra i tanti emendamenti proposti alla Costituzione (proposti e non mai accettati se non in piccolo numero) non vi \u00e8 stato mai quello di cambiare la durata della funzione del Presidente. Il Presidente dura quattro anni, termine molto ampio o almeno abbastanza largo, perch\u00e9 vi \u00e8 sempre il correttivo della rielezione. Quando si crede che sia utile conservare una grande personalit\u00e0, la si rielegge. In generale pochi Presidenti sono stati rieletti.<\/p><p>Ora il termine di 7 anni da noi \u00e8 lungo e bisogna che il Paese sia consultato dopo un certo tempo. Quattro anni nei paesi moderni costituiscono un lungo tempo. Noi vogliamo fare un termine di 7 anni e lo abbiamo accettato perch\u00e9 c\u2019\u00e8 in Francia, senza badare che l\u00e0 il popolo viene troppo scarsamente consultato ed anche in questa nostra Costituzione c\u2019\u00e8 la tendenza a consultarlo con scarsezza. Ora, un termine di 4 anni per il Presidente della Repubblica \u00e8 un tempo sufficiente da noi. Se ci abbandoniamo ad un lungo periodo di durata presidenziale, determiniamo proprio quella tendenza di allontanarci dalla consultazione popolare, la quale tendenza dopo 7 anni \u00e8 ancora pi\u00f9 grave che dopo 4, perch\u00e9 ci si \u00e8 fatta l\u2019abitudine. E per\u00f2 io credo che non abbiamo nulla da perdere riducendo questo termine a quello stabilito per il Presidente della Repubblica in America; beninteso, se vi \u00e8 la necessit\u00e0 della rielezione pu\u00f2 accadere, come \u00e8 accaduto per Roosevelt, non solo la seconda, ma, caso unico, la terza rielezione. Lasciamo al popolo la libert\u00e0 di scegliere; consultiamo il popolo. Che bisogno c\u2019\u00e8 di fissare un lungo termine? Il popolo pu\u00f2 cambiare opinione sulla persona, non solo, ma sull\u2019ambiente della persona.<\/p><p>I Presidenti che sono stati perduti, lo sono stati per le persone che li l\u2019attorniavano, all\u2019infuori delle loro colpe personali o dei loro errori, perch\u00e9 pare che non ne avessero mai; avevano per\u00f2 la disgrazia che si vendevano le decorazioni della Legion d\u2019Onore. Ora noi non abbiamo questa necessit\u00e0. Credo anche che la scelta del Presidente debba essere fatta in tal modo da dargli sempre la sensazione che il suo ufficio non \u00e8 duraturo, perch\u00e9 soltanto questa sensazione lo avvicina alla realt\u00e0. Pi\u00f9 si allontana il Presidente dalla realt\u00e0 e meno opere compie.<\/p><p>In caso di mancanza o di morte del Presidente, chi lo deve sostituire? Si procede, in Francia, rapidamente alla nomina del nuovo Presidente. In America non \u00e8 facile, perch\u00e9 bisogna fare tutta la procedura di una elezione per una cos\u00ec grande Repubblica, e per di pi\u00f9 elezione a doppio grado. In America c\u2019\u00e8 un sistema che parrebbe contradittorio. Il Vicepresidente della Repubblica \u00e8 Presidente del Senato, senza essere senatore. Prova mirabile di senso politico, perch\u00e9 tiene fra il potere esecutivo ed il potere legislativo una comunicazione diretta. Se muore il Presidente o non pu\u00f2 funzionare, egli succede al Presidente, e se mancano tutti e due allora \u00e8 stabilita una serie di gradazioni. Diventa Presidente in questo caso il Segretario di Stato, cio\u00e8 il Ministro degli Affari esteri, oppure a lui segue nella via della graduatoria il Presidente della Corte Suprema. Noi non abbiamo bisogno di fare questa gerarchia, perch\u00e9 noi facciamo rapidamente l\u2019elezione e in pochi giorni si provvede al successore, ma ci\u00f2 che mi pare necessario adesso \u00e8 di fissare i limiti della carica di Presidente. Io credo utile fissarli in 4 anni.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Corbino ha presentato il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Al secondo comma, sostituire alle parole: <\/em>Assemblea Nazionale, <em>le parole:<\/em> Camera dei deputati\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Corbino ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>CORBINO. Non tendo ad una sostituzione relativa all\u2019assunzione della Presidenza, in relazione all\u2019osservazione che avevo gi\u00e0 fatto a proposito dell\u2019articolo 79. Credo che debba essere proprio un\u2019attribuzione del Presidente della Camera dei deputati quella di convocare le Camere riunite o l\u2019Assemblea Nazionale per la elezione del Presidente. Ci\u00f2 appare tanto pi\u00f9 necessario in quanto che noi abbiamo stabilito di far partecipare all\u2019elezione del Presidente i rappresentanti dei Consigli regionali. Occorre, quindi, una preparazione elettorale presso i consigli regionali, che richieder\u00e0 un lungo preavviso. La questione pu\u00f2 poi collegarsi al successivo articolo 82 per quanto concerne l\u2019esercizio dei poteri del Presidente dell\u2019Assemblea Nazionale, in caso di impedimento del Presidente della Repubblica, ma vedremo poi come si possa risolvere questo problema.<\/p><p>COSTANTINI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>COSTANTINI. Io mi renderei conto, onorevoli colleghi, delle preoccupazioni che hanno determinato l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Nitti, se nel nostro Paese noi avessimo in animo di creare una Repubblica sul tipo americano, cio\u00e8 una repubblica presidenziale.<\/p><p>Ma la nostra \u00e8 una repubblica parlamentare. I poteri del Presidente, del Capo dello Stato sono poteri limitati, sono poteri soggetti a costante controllo delle due Camere del Parlamento. Ora io non credo che, protraendo il termine fino a sette anni, vi sia pericolo di perpetuare, come ha detto l\u2019onorevole Nitti, la tendenza al potere del Presidente eletto. E questo dico perch\u00e9 sia mantenuto il termine proposto dalla Commissione, anche per una ragione di praticit\u00e0. In effetti, noi abbiamo stabilito che il Senato dura in funzione sei anni. Sarebbe strano che la stessa Camera, cio\u00e8 gli stessi deputati e gli stessi senatori venissero convocati ogni quattro anni per ripetere la nomina del Presidente della Repubblica. Se il Senato dura sei anni, \u00e8 logico che la nomina del Presidente, avvenga ogni sette anni, perch\u00e9 in tal caso avremo differenti Assemblee che provvederanno alla designazione.<\/p><p>Questa ragione mi sembrerebbe sufficiente a mantenere il termine stabilito dal progetto di Costituzione.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Tosato ha facolt\u00e0 di esprimere II suo parere sugli emendamenti presentati.<\/p><p>TOSATO. Prendo in considerazione anzitutto l\u2019emendamento presentato dall\u2019onorevole Nitti, il quale propone che il Presidente sia eletto per quattro anni.<\/p><p>L\u2019onorevole Nitti si richiama all\u2019esempio americano, per\u00f2 io non credo che, almeno sotto molti aspetti, questo esempio americano sia a nostro proposito calzante.<\/p><p>Osservo anzitutto che, in linea generale, il periodo di durata dall\u2019organo rappresentativo in America \u00e8 molto inferiore a quello da noi previsto. In secondo luogo bisogna ricordare che il Presidente della Repubblica degli Stati Uniti d\u2019America \u00e8 non soltanto Capo dello Stato, ma anche Capo del Governo, ed allora si capisce che un Capo dello Stato che abbia anche gli effettivi poteri di Capo del Governo debba essere continuamente in contatto con la volont\u00e0 popolare, di fronte alla quale \u00e8 direttamente responsabile. D\u2019altra parte, come osservava esattamente l\u2019onorevole Costantini, stabilire che il Presidente dura in carica 4 anni significherebbe andare incontro a questa eventualit\u00e0, che le stesse Camere vengano ad eleggere il Presidente per due volte consecutive: il che non mi pare opportuno. Sembra invece opportuno prolungare entro certi limiti la durata del Presidente al di l\u00e0 della vita delle Camere, al fine di assicurare, nella vita dello Stato, un elemento di stabilit\u00e0.<\/p><p>Il fatto che il Presidente sia eletto per sette anni, mentre le Camere sono elette rispettivamente per 5 e 6 anni, serve a sodisfare l\u2019esigenza di una certa permanenza, di una certa continuit\u00e0 nell\u2019esercizio delle pubbliche funzioni; mentre contribuisce a rafforzarne l\u2019indipendenza rispetto alle Camere che lo eleggono. Che le Camere si rinnovino e il Presidente resti, significa svincolare il Presidente dalle Camere, dalle quali deriva, e rinvigorirne la figura. Per queste ragioni la Commissione non accoglie l\u2019emendamento Nitti.<\/p><p>Vi \u00e8 poi l\u2019emendamento proposto dall\u2019onorevole Fuschini. Con questo emendamento si propone di sostituire al secondo comma, alle parole: \u00abil Presidente dell\u2019Assemblea Nazionale\u00bb \u2013 della quale non si deve parlare pi\u00f9! \u2013 \u00abil Presidente pi\u00f9 anziano per et\u00e0 di una delle due Camere\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Corbino propone invece che anzich\u00e9 il Presidente dell\u2019Assemblea Nazionale, o, come vorrebbe l\u2019onorevole Fuschini, anzich\u00e9 il Presidente pi\u00f9 anziano per et\u00e0 di una delle due Camere, si designi senz\u2019altro il Presidente della Camera dei deputati. La Commissione \u00e8 in generale pi\u00f9 favorevole all\u2019emendamento Fuschini, partendo soprattutto da questa considerazione: noi abbiamo due Assemblee rappresentative; non c\u2019\u00e8 nessuna ragione che giustifichi la preferenza all\u2019una Assemblea piuttosto che all\u2019altra.<\/p><p>Quello che \u00e8 importante \u00e8 che chi supplisce il Capo dello Stato sia un componente delle Assemblee rappresentative. Sotto questo aspetto la proposta dell\u2019onorevole Fuschini \u00e8 forse la pi\u00f9 conveniente e la pi\u00f9 adatta al compito.<\/p><p>CORBINO. Non si tratta di sostituire il Capo dello Stato; si tratta di convocare le Camere riunite.<\/p><p>TOSATO. Anche limitatamente al compito di convocare le Camere riunite, la proposta Fuschini sembra preferibile.<\/p><p>Per quanto riguarda l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Crispo, che, al terzo comma, propone di sostituire al termine \u00abprorogate\u00bb il verbo \u00abperdurano\u00bb, osservo che la proroga dei poteri del Presidente \u00e8 analoga alla proroga dei poteri delle Camere. Dell\u2019istituto della <em>prorogatio<\/em> si \u00e8 gi\u00e0 pi\u00f9 volte parlato in questa Assemblea. Si tratta di un istituto che serve ad assicurare, in qualche modo, la continuit\u00e0 dell\u2019esercizio delle pubbliche funzioni. Ed \u00e8 un istituto in forza del quale un organo, anche scaduto, ha la possibilit\u00e0 di continuare ad esercitare, sia pure limitatamente, i suoi poteri, e ci\u00f2 non in base ad un atto speciale, che concede la proroga stessa, ma di diritto. Dato che la proroga prevista dei poteri del Presidente si inquadra nel medesimo istituto della proroga dei poteri delle Camere, la Commissione propone di conservare l\u2019identit\u00e0 della terminologia, anche per concetti di necessaria simmetria.<\/p><p>PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori di emendamenti se li mantengono.<\/p><p>Onorevole Crispo, mantiene ella il suo emendamento?<\/p><p>CRISPO. Dopo i chiarimenti dell\u2019onorevole Tosato, rinunzio.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Aldisio?<\/p><p>ALDISIO. Ritiro l\u2019emendamento anche a nome dell\u2019onorevole Caronia.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Fuschini, mantiene il suo emendamento?<\/p><p>FUSCHINI. Mantengo il mio emendamento.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Nitti?<\/p><p>NITTI. Rinunzio al primo; mantengo la proposta di soppressione del secondo comma.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Corbino, mantiene l\u2019emendamento?<\/p><p>CORBINO. Lo mantengo.<\/p><p>PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell\u2019articolo 81.<\/p><p>Poich\u00e9 l\u2019onorevole Nitti ha ritirato il suo emendamento al primo comma, pongo in votazione il primo comma nel testo proposto dalla Commissione:<\/p><p>\u00abIl Presidente della Repubblica \u00e8 eletto per sette anni\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Sul secondo comma c\u2019\u00e8 la proposta di soppressione da parte dell\u2019onorevole Nitti. Come di consueto, non porremo in votazione la proposta di soppressione, trattandosi di un comma, il quale contiene un solo concetto. Coloro che sono favorevoli alla soppressione voteranno contro la formulazione positiva che sar\u00e0 posta in votazione.<\/p><p>Sul secondo comma vi sono due emendamenti: quello dell\u2019onorevole Fuschini e quello dell\u2019onorevole Corbino.<\/p><p>L\u2019onorevole Fuschini propone che si dica: \u00abil Presidente pi\u00f9 anziano per et\u00e0 di una delle due Camere\u00bb in luogo della formula: \u00abil Presidente dell\u2019Assemblea Nazionale\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Tosato ha facolt\u00e0 di esprimere il parere della Commissione.<\/p><p>TOSATO. La Commissione non pu\u00f2 accogliere l\u2019emendamento proposto dall\u2019onorevole Nitti, di soppressione del secondo comma; si avrebbe in tal caso una grave lacuna di carattere costituzionale e in questa materia ci\u00f2 non \u00e8 opportuno.<\/p><p>Ho gi\u00e0 dichiarato che la Commissione, invece, accoglie l\u2019emendamento proposto dall\u2019onorevole Fuschini, salvo una migliore formulazione, che potrebbe essere la seguente: \u00abil pi\u00f9 anziano di et\u00e0 dei presidenti delle Camere\u00bb.<\/p><p>FUSCHINI. Aderisco.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Corbino propone che la formula: Il \u00abPresidente dell\u2019Assemblea Nazionale\u00bb sia sostituita dall\u2019altra: \u00abIl Presidente della Camera dei deputati\u00bb.<\/p><p>CORBINO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CORBINO. Desidero chiarire le ragioni, per le quali insisto per il Presidente della Camera dei deputati.<\/p><p>All\u2019articolo 82 io aderir\u00f2 al concetto di affidare la sostituzione del Presidente della Repubblica al Presidente del Senato, per impedire che nella stessa persona si possano riunire le tre cariche di Presidente di una delle due Camere, di Presidente dell\u2019Assemblea Nazionale e di Capo dello Stato, sia pure temporaneamente.<\/p><p>Siccome l\u2019Assemblea Nazionale certamente si riunir\u00e0 presso la Camera dei deputati e quindi dovr\u00e0 essere diretta dall\u2019Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati, \u00e8 giusto che il padrone di casa faccia gli inviti.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Tosato ha facolt\u00e0 di esprimere il parere della Commissione.<\/p><p>TOSATO. Dopo i chiarimenti dati dall\u2019onorevole Corbino, la Commissione ritiene sia opportuno accettare il suggerimento.<\/p><p>PRESIDENTE. Poich\u00e9 la Commissione, attraverso la parola dell\u2019onorevole Tosato, rende manifesto di aderire alla proposta dell\u2019onorevole Corbino, \u00e8 evidente che l\u2019emendamento proposto dall\u2019onorevole Fuschini deve avere la precedenza, poich\u00e9 esso non \u00e8 accolto dalla Commissione.<\/p><p>FUSCHINI. Mi rimetto alla Commissione.<\/p><p>PRESIDENTE. Devo interpretare le sue parole come ritiro dell\u2019emendamento?<\/p><p>FUSCHINI. S\u00ec.<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo allora in votazione il secondo comma con l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Corbino, accolto dalla Commissione:<\/p><p>\u00abtrenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca l\u2019Assemblea Nazionale per l\u2019elezione del Presidente della Repubblica\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pongo quindi in votazione il primo periodo del terzo comma:<\/p><p>\u00abSe le Camere sono sciolte, oppure manca meno di tre mesi alla fine della legislatura, l\u2019elezione del Presidente della Repubblica ha luogo entro quindici giorni dalla Costituzione delle nuove Camere\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pongo in votazione il secondo periodo del terzo comma:<\/p><p>\u00abNel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>L\u2019articolo 81 risulta pertanto cos\u00ec approvato:<\/p><p>\u00abIl Presidente della Repubblica \u00e8 eletto per sette anni.<\/p><p>\u00abTrenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca l\u2019Assemblea per l\u2019elezione del Presidente della Repubblica.<\/p><p>\u00abSe le Camere sono sciolte, oppure manca meno di tre mesi alla fine della legislatura, l\u2019elezione del Presidente della Repubblica ha luogo entro 15 giorni dalla Costituzione delle nuove Camere. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica\u00bb.<\/p><p>Passiamo ora all\u2019articolo 82. Se ne dia lettura.<\/p><p>AMADEI, <em>Segretario<\/em><em>, <\/em>legge.<\/p><p>\u00abLe funzioni del Presidente della Repubblica sono, in caso di suo impedimento, esercitate dal Presidente dell\u2019Assemblea Nazionale.<\/p><p>\u00abSe l\u2019impedimento \u00e8 permanente, o in caso di morte o dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente dell\u2019Assemblea Nazionale indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine nel caso previsto dall\u2019ultimo comma dell\u2019articolo precedente\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati vari emendamenti.<\/p><p>Gli onorevoli Crispo, Cifaldi e Morelli Renato hanno presentato i seguenti emendamenti:<\/p><p>\u00ab<em>Al primo comma, dopo la parola:<\/em> impedimento, <em>aggiungere le seguenti:<\/em> o se egli sia messo in istato di accusa, <em>e alle parole:<\/em> dal Presidente dell\u2019Assemblea Nazionale, <em>sostituire le seguenti:<\/em> dal Presidente del Consiglio dei Ministri\u00bb.<\/p><p>\u00ab<em>Dopo il secondo comma, aggiungere il seguente:<\/em><\/p><p>\u00abIl giudizio sull\u2019impedimento di cui al comma precedente \u00e8 devoluto all\u2019Assemblea Nazionale\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Crispo ha facolt\u00e0 di svolgerli.<\/p><p>CRISPO. Dei miei emendamenti all\u2019articolo 82, il primo si riferisce all\u2019assunzione delle funzioni del Presidente della Repubblica nel caso di suo impedimento. Secondo la votazione che \u00e8 seguita or ora, parrebbe che queste funzioni dovessero essere assunte dal Presidente del Senato. Ora, se si ha riguardo alla norma dell\u2019articolo 84, che conferisce al Presidente della Repubblica, sia pure temporaneo, il potere di sciogliere le Camere sentiti i Presidenti delle Camere stesse, pu\u00f2 verificarsi questa situazione: che il Presidente del Senato, divenuto provvisoriamente Presidente della Repubblica, se avesse vaghezza, sia pure durante la brevissima durata della sua carica, di avvalersi della facolt\u00e0 di cui all\u2019articolo 84, dovrebbe consultare se stesso e dovrebbe sciogliere una delle Camere di cui egli \u00e8 Presidente.<\/p><p>Ed allora, io proponevo che le funzioni del Presidente della Repubblica, che come \u00e8 chiaro sono funzioni prevalentemente esecutive, fossero assunte dal Presidente del Consiglio dei Ministri, anche per un\u2019altra ragione, perch\u00e9 un\u2019Assemblea legislativa come \u00e8 il Senato, ha una funzione che pu\u00f2 vincolare i poteri esecutivi del Presidente della Repubblica, onde, pur non trovandoci noi nel caso di una Repubblica presidenziale, tenendosi conto della breve durata delle funzioni del Presidente della Repubblica, mi parrebbe opportuno che queste funzioni fossero assunte dal Presidente del Consiglio dei Ministri (<em>Interruzione del deputato Fuschini<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Al capoverso dell\u2019articolo \u00e8 detto: \u00abSe l\u2019impedimento \u00e8 permanente, o in caso di morte o dimissioni del Presidente della Repubblica, ecc.\u00bb Evidentemente, la parola \u00abimpedimento\u00bb sta a significare o l\u2019assenza o la malattia e, io penso, anche un caso di incapacit\u00e0 giuridica determinata da evidente, constatata infermit\u00e0 mentale. Mancherebbe, a mio avviso, una ipotesi che dovrebbe essere ugualmente contemplata, cio\u00e8 quella prevista dall\u2019articolo 85 nel caso in cui, per alto tradimento o per violazione della Costituzione il Presidente della Repubblica fosse messo in istato di accusa, perch\u00e9 si dovrebbe precisare se per effetto dello stato di accusa la decadenza dalla carica del Presidente si verifica <em>ope legis<\/em>. Dunque, non essendo contemplata questa ipotesi, a mio avviso, dovrebbero essere aggiunte dopo la parola \u00abimpedimento\u00bb, le seguenti parole: \u00abo se egli sia messo in istato di accusa\u00bb.<\/p><p>Vi \u00e8 poi ancora una mia proposta di modifica. Poich\u00e9 si prevede il caso dell\u2019impedimento o nell\u2019impedimento \u00e8 compreso anche, come rilevavo or ora, l\u2019impedimento determinato da una incapacit\u00e0 giuridica sopraggiunta, io proponevo col mio emendamento questo quesito: qual \u00e8 l\u2019organo che accerter\u00e0 questo impedimento? Poich\u00e9 per effetto dell\u2019impedimento cessa la funzione del Presidente della Repubblica, quale sar\u00e0 l\u2019organo delegato ad accertare le condizioni perch\u00e9 si dichiari sussistente l\u2019impedimento? Nel mio emendamento, tenendo conto di quanto si era detto a proposito dell\u2019Assemblea Nazionale, questo accertamento \u00e8 devoluto all\u2019Assemblea Nazionale, o a quell\u2019organo che si render\u00e0 competente a provvedere a norma dell\u2019articolo 82.<\/p><p>PRESIDENTE. Segue l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Fuschini:<\/p><p>\u00ab<em>Al primo e al secondo comma, alle parole: <\/em>Presidente dell\u2019Assemblea Nazionale, <em>sostituire le parole:<\/em> Presidente pi\u00f9 anziano per et\u00e0 di una delle Camere\u00bb.<\/p><p>Ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>FUSCHINI. Non c\u2019\u00e8 bisogno che lo svolga perch\u00e9 \u00e8 uguale a quello precedente. Vorrei fare per\u00f2 alcune osservazioni sulle proposte dell\u2019onorevole Crispo.<\/p><p>Trovo giusto l\u2019emendamento aggiuntivo dell\u2019onorevole Crispo per quello che si riferisce al caso in cui il Presidente della Repubblica sia posto in istato di accusa, ma trovo imbarazzante, stabilire qual \u00e8 l\u2019organo che deve constatare l\u2019impedimento. L\u2019onorevole Crispo ha fatto un emendamento che poteva aver valore quando si parlava ancora dell\u2019Assemblea Nazionale. Poich\u00e9 si tratta di stabilire un giudizio sull\u2019impedimento, invece dell\u2019Assemblea Nazionale, chi lo dar\u00e0? Le Camere riunite o separate? Questo \u00e8 un problema che l\u2019onorevole Crispo si \u00e8 posto, ma non ha risolto. Quindi, bisogna che la Commissione esamini anche questo problema.<\/p><p>Per quanto si riferisce invece alla sostituzione del Presidente della Repubblica, nel caso di impedimento da parte del Presidente del Consiglio, io faccio osservare che per effetto dell\u2019articolo 85, primo comma, nessun atto del Presidente della Repubblica \u00e8 valido se non \u00e8 controfirmato dal Presidente del Consiglio.<\/p><p>Quindi se il Presidente del Consiglio esercitasse contemporaneamente la funzione di Presidente della Repubblica e di Presidente del Consiglio, questa disposizione non potrebbe essere realizzata, perch\u00e9 il Presidente del Consiglio controfirmerebbe un atto che egli stesso emana come Presidente della Repubblica, venendo cos\u00ec meno quella garanzia che la Costituzione ha voluto stabilire, disponendo che il Presidente del Consiglio controfirmi, per assumerne la responsabilit\u00e0 degli atti del Presidente della Repubblica.<\/p><p>Quindi, non mi pare che si possano attribuire al Presidente del Consiglio le funzioni di Presidente della Repubblica in caso di impedimento di questi e ritengo sia opportuno mantenere ferma la soluzione indicata dall\u2019onorevole Corbino, oppure quella che io ho proposto. Queste due soluzioni possono essere opportune per equilibrare i poteri che si controllano a vicenda. Perch\u00e9 questo \u00e8 appunto il sistema parlamentare: ogni potere deve controllare l\u2019altro. In questo equilibrio sta tutta la forza del sistema parlamentare. Per queste ragioni non sono favorevole alla proposta dell\u2019onorevole Crispo.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Codacci Pisanelli ha proposto, con l\u2019onorevole Caronia, il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Sostituire le ultime parole del primo comma:<\/em> dell\u2019Assemblea Nazionale, <em>con le seguenti:<\/em> del Senato della Repubblica\u00bb.<\/p><p>Ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>CODACCI PISANELLI. L\u2019emendamento da noi proposto assume in questo momento un carattere di simmetria, perch\u00e9 mentre abbiamo attribuito al Presidente della Camera dei deputati il compito di convocare la speciale Assemblea per la elezione del Capo dello Stato, potremmo attribuire al Presidente del Senato il compito di sostituire il Presidente della Repubblica in caso di impedimento. Essendo venuto meno il concetto di devolvere queste funzioni al Presidente dell\u2019Assemblea Nazionale, alla quale non sono stati attribuiti compiti per il momento, resta da stabilire chi debba sostituire il Presidente della Repubblica in caso di impedimento.<\/p><p>Il nostro emendamento precisa chi possa essere investito delle funzioni di Capo dello Stato. Parlo di Capo dello Stato espressamente per confermare quanto ha detto un collega che ha parlato prima di me, circa l\u2019inopportunit\u00e0 che queste funzioni vengano attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri, che \u00e8 il Capo del potere esecutivo.<\/p><p>Se noi vogliamo mantenere al Presidente della Repubblica questo compito, che \u00e8 affermato nello stesso progetto di Costituzione, di rappresentare l\u2019unit\u00e0 dello Stato, \u00e8 pi\u00f9 opportuno non devolvere tali funzioni al Capo del potere esecutivo.<\/p><p>Quanto alla opportunit\u00e0 di sostituire al Presidente della Repubblica il Presidente del Senato, non faccio appello al parallelo con quanto avviene nel sistema statunitense, perch\u00e9 il nostro sistema, che \u00e8 parlamentare, non si pu\u00f2 confondere col sistema presidenziale degli Stati Uniti; ma, da una parte si pu\u00f2 tener conto di quel criterio di simmetria a cui ho prima accennato; per cui, mentre il Presidente della Camera dei deputati convoca l\u2019Assemblea per l\u2019elezione del Presidente della Repubblica, il Presidente del Senato avrebbe il compito di sostituire lo stesso Presidente della Repubblica in caso di impedimento. E, d altra parte, come si segue il principio dell\u2019anzianit\u00e0 per far presiedere le Assemblee prive di un Presidente, cos\u00ec, trattandosi di un Senato, caratterizzato, tra l\u2019altro, dall\u2019anzianit\u00e0 dei suoi membri che dovranno avere almeno quaranta anni, sarebbe opportuno di attribuire al Presidente del Senato e non ad altri, il compito di sostituire il Presidente della Repubblica in caso di impedimento.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Siamo d\u2019accordo.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Tosato ha facolt\u00e0 di esprimere il parere della Commissione al riguardo.<\/p><p>TOSATO. Gli emendamenti che sono stati proposti dagli onorevoli Crispo, Cifaldi o Morelli tendono evidentemente a riempire delle lacune apparenti che, volutamente, la Commissione ha lasciato nel progetto di Costituzione.<\/p><p>Anzitutto, l\u2019onorevole Crispo propone che sia aggiunto ai casi di impedimento permanente il caso in cui il Presidente della Repubblica sia posto in stato di accusa.<\/p><p>Ora, la Commissione ritiene che non sia il caso di parlare esplicitamente dello stato di accusa del Presidente a questo proposito; si pu\u00f2 ritenere intanto, che se il Presidente della Repubblica \u00e8 posto in stato di accusa, l\u2019evento rappresenta gi\u00e0, per se stesso, un caso di impedimento del Presidente della Repubblica, caso nel quale si fa luogo a quella supplenza che \u00e8 stata prevista.<\/p><p>D\u2019altra parte, stabilire costituzionalmente in modo esplicito che in caso di accusa da parte delle Camere riunite il Presidente immediatamente \u00e8 sostituito, potrebbe anche essere pericoloso, perch\u00e9, in tal caso, attraverso l\u2019accusa, le Camere potrebbero avere uri mezzo, uno strumento del quale potrebbero abusare per sospendere il Presidente dall\u2019esercizio delle sue funzioni, ci\u00f2 che non sarebbe conforme al sistema previsto.<\/p><p>Per quanto riguarda la proposta che il Presidente della Repubblica sia sostituito dal Presidente del Consiglio, mi pare siano pertinenti le osservazioni gi\u00e0 fatte dal collega Fuschini. L\u2019ufficio di Presidente del Consiglio dei Ministri e l\u2019ufficio di Presidente della Repubblica sono due uffici distinti, che non possono essere riuniti in una medesima persona, tanto pi\u00f9 \u2013 come ricordava l\u2019onorevole Fuschini \u2013 che tutti gli atti del Presidente della Repubblica devono essere controfirmati dal Presidente del Consiglio. In questo caso veramente si avrebbe una lesione di uno dei princip\u00ee fondamentali che regola tutta l\u2019attivit\u00e0 del Presidente del Consiglio.<\/p><p>CRISPO. Anche gli uffici di Presidente della Repubblica e del Presidente del Senato sono distinti.<\/p><p>TOSATO. Onorevole Crispo, se attribuiamo al Presidente del Consiglio il potere di sostituire il Presidente della Repubblica abbiamo questa eventualit\u00e0: che in un determinato momento nella medesima persona si riuniscano due uffici distinti e diversi, Presidente del Consiglio dei Ministri e Presidente della Repubblica.<\/p><p>Noi riteniamo che ci\u00f2 non sia opportuno e non sia conforme al sistema parlamentare.<\/p><p>D\u2019altra parte, per quanto riguarda l\u2019ultimo emendamento proposto dall\u2019onorevole Crispo, quello relativo all\u2019accertamento dell\u2019impedimento, giudizio che dovrebbe essere deferito all\u2019Assemblea Nazionale, la Commissione, per evidenti motivi di opportunit\u00e0 non ha ritenuto n\u00e9 conveniente, n\u00e9 prudente stabilire a questo proposito norme precise.<\/p><p>CRISPO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CRISPO. Dichiaro che mi aspettavo una duplice risposta dall\u2019onorevole Tosato, che non \u00e8 venuta. Io ritengo molto pi\u00f9 affini alle funzioni del Presidente di una Repubblica parlamentare le funzioni del Presidente del Consiglio, anzich\u00e9 le funzioni del Presidente del Senato, per ragioni cos\u00ec ovvie che non inette nemmeno conto di rilevare.<\/p><p>Ma io avevo fatto un rilievo rimasto senza risposta. Io ho detto che per l\u2019articolo 84 il Presidente della Repubblica pu\u00f2, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere. Si potrebbe osservare che nessun Presidente provvisorio, che abbia una durata limitata di carica potr\u00e0 pensare a sciogliere le Camere. Ma questo non vale a risolvere la questione. Resta il fatto che il Presidente della Repubblica, comunque provvisorio, ha il diritto di sciogliere le Camere. (<em>Commenti<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p><em>Voci.<\/em> No! No!<\/p><p>TOSATO, <em>Relatore.<\/em> \u00c8 un ufficio interinale: non ha questo potere.<\/p><p>CRISPO. E chi lo dice? Allora bisogna stabilirla questa norma.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Crispo, mi scusi, ma debbo farle presente che, se lei conserva i suoi emendamenti, non ha diritto di illustrarli ulteriormente. Solo nel caso che li ritirasse, ella avrebbe diritto, di motivarne il ritiro. Mantiene i suoi emendamenti?<\/p><p>CRISPO. Li mantengo.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Fuschini, mantiene il suo?<\/p><p>FUSCHINI. Non insisto.<\/p><p>PRESIDENTE. Sta bene. E lei, onorevole Codacci Pisanelli?<\/p><p>CARONIA. Mantengo l\u2019emendamento svolto dall\u2019onorevole Codacci Pisanelli.<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo in votazione, nel testo della Commissione, le seguenti parole del primo comma:<\/p><p>\u00abLe funzioni del Presidente della Repubblica sono, in caso di suo impedimento\u00bb.<\/p><p>(<em>Sono approvate<\/em>)<\/p><p>Pongo in votazione l\u2019emendamento aggiuntivo dell\u2019onorevole Crispo:<\/p><p>\u00abo se egli sia messo in istato di accusa\u00bb.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pongo adesso in votazione il secondo emendamento sostitutivo dell\u2019onorevole Crispo:<\/p><p>\u00abesercitate dal Presidente del Consiglio dei Ministri\u00bb.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pongo allora, in votazione la formula proposta dell\u2019onorevole Corbino, accettata dalla Commissione:<\/p><p>\u00abesercitate dal Presidente del Senato della Repubblica\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pongo in votazione il secondo comma: \u00abSe l\u2019impedimento \u00e8 permanente, o in caso di morte o dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente dell\u2019Assemblea Nazionale indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine nel caso previsto dall\u2019ultimo comma dell\u2019articolo precedente\u00bb.<\/p><p>Avverto per\u00f2 che a questo testo va apportata la seguente modificazione a seguito dell\u2019approvazione dell\u2019emendamento Corbino all\u2019articolo 81 l\u2019espressione: \u00abPresidente dell\u2019Assemblea Nazionale\u00bb, va sostituita dall\u2019altra: \u00abPresidente della Camera dei deputati\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pongo in votazione l\u2019emendamento aggiuntivo presentato dall\u2019onorevole Crispo:<\/p><p>\u00abIl giudizio sull\u2019impedimento di cui al comma precedente \u00e8 devoluto all\u2019Assemblea Nazionale\u00bb.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pertanto l\u2019articolo 82 nel suo complesso risulta cos\u00ec approvato:<\/p><p>\u00abLe funzioni del Presidente della Repubblica sono, in caso di suo impedimento, esercitate dal Presidente del Senato della Repubblica.<\/p><p>\u00abSe l\u2019impedimento \u00e8 permanente, o in caso di morte o dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine nel caso previsto dall\u2019ultimo comma dell\u2019articolo precedente\u00bb.<\/p><p>Passiamo all\u2019articolo 83. Se ne dia lettura.<\/p><p>AMADEI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abIl Presidente della Repubblica \u00e8 il Capo dello Stato e rappresenta l\u2019unit\u00e0 nazionale.<\/p><p>\u00abPromulga le leggi ed emana i decreti legislativi ed i regolamenti.<\/p><p>\u00abNomina, ai gradi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.<\/p><p>\u00abAccredita e riceve i rappresentanti diplomatici; ratifica i trattati internazionali, previa, quando sia richiesta, l\u2019autorizzazione delle Camere.<\/p><p>\u00abHa il comando delle Forze armate; presiede il Consiglio supremo di difesa; dichiara la guerra deliberata dall\u2019Assemblea Nazionale.<\/p><p>\u00abPresiede il Consiglio superiore della Magistratura.<\/p><p>\u00abPu\u00f2 concedere grazia e commutare le pene\u00bb.<\/p><p>CODACCI PISANELLI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CODACCI PISANELLI. Onorevole Presidente, vorrei ricordare che era rimasto sospeso l\u2019articolo 71, in cui si parla della promulgazione delle leggi. E siccome mi pare che qui riprendiamo in esame la questione, sarebbe forse opportuno esaminare adesso l\u2019articolo 71; o, per lo meno, tenerlo presente.<\/p><p>PRESIDENTE. Per intanto esaminiamo l\u2019articolo 83 che elenca gi\u00e0 una serie di funzioni attribuite al Presidente della Repubblica. Successivamente potremo, se mai, esaminare l\u2019articolo 71, che rientra in questa elencazione.<\/p><p>CODACCI PISANELLI. Ritengo che logicamente, l\u2019articolo 71 venga prima, in quanto vi si stabilisce che, per quanto riguarda la formazione delle leggi \u2013 di cui ci siamo gi\u00e0 occupati \u2013 la promulgazione \u2013 \u00e8 attribuita al Capo dello Stato.<\/p><p>D\u2019altra parte, siccome alcuni emendamenti attribuiscono la facolt\u00e0 di sanzionare le leggi al Capo dello Stato, sarebbe forse pi\u00f9 opportuno esaminare prima tale questione e successivamente l\u2019elenco dei poteri che gli competono.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Ruini, la pregherei di esprimere l\u2019avviso del Comitato sulla questione sollevata dall\u2019onorevole Codacci Pisanelli.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Non capisco perch\u00e9 si debba rinviare la discussione in corso e riprendere l\u2019esame dell\u2019articolo 71. Discutiamo invece dell\u2019articolo 83 e decidiamo in un senso o nell\u2019altro: da questa decisione dipender\u00e0 la sorte dell\u2019articolo 71. Non mi pare opportuno sovvertire l\u2019ordine della discussione ed occuparci adesso dell\u2019articolo 71.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Codacci Pisanelli, credo che possiamo attenerci a quello che ha detto l\u2019onorevole. Ruini. A seconda del risultato della discussione sul secondo comma dell\u2019articolo 83, potremo riprendere l\u2019esame dell\u2019articolo 71, adeguandolo alla decisione che sar\u00e0 presa.<\/p><p>Si tratta di decidere se il Capo dello Stato promulga o sanziona. Lo decidiamo in questa sede. (<em>Interruzione del deputato Fabbri<\/em>)<em>.<\/em> Se l\u2019Assemblea approva il secondo comma cos\u00ec com\u2019\u00e8 nel testo della Commissione, \u00e8 pacifico che il primo comma dell\u2019articolo 71 sar\u00e0 votato cos\u00ec come \u00e8 stato proposto dalla Commissione.<\/p><p>CODACCI PISANELLI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CODACCI PISANELLI. Ritengo che dal punto di vista del metodo sarebbe opportuno seguire l\u2019ordine che avevo proposto, perch\u00e9 questo articolo ha valore prevalentemente elencativo. Senza dubbio, stabilisce dei poteri particolari, ma siccome si richiama a quanto \u00e8 stato stabilito a proposito della formazione delle leggi, sarebbe opportuno esaminare adesso la parte che precedeva la determinazione dei poteri spettanti al Capo dello Stato, e che abbiamo solo rinviata appunto per esaminarla quando ci saremmo occupati delie facolt\u00e0 da attribuire al Capo dello Stato.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Codacci Pisanelli, fa una proposta formale?<\/p><p>CODACCI PISANELLI. S\u00ec.<\/p><p>PRESIDENTE. Sta bene. Allora, onorevoli colleghi, l\u2019onorevole Codacci Pisanelli propone di interrompere l\u2019esame dell\u2019articolo 83 e di ritornare all\u2019articolo 71.<\/p><p>CODACCI PISANELLI. Anche all\u2019articolo 67.<\/p><p>PRESIDENTE. Allora, veramente, mi pare che non sia il caso di accettare la sua proposta. Purtroppo qualche volta ci \u00e8 avvenuto di dover accantonare qualche questione; ma abbiamo sempre cercato di procedere secondo lo schema del progetto. La sua proposta lo sovverte. Comunque la sottopongo all\u2019Assemblea.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>L\u2019onorevole Benvenuti ha presentato i seguenti emendamenti all\u2019articolo 83:<\/p><p>\u00ab<em>Al primo comma, dopo le parole:<\/em> \u00e8 il Capo dello Stato, <em>inserire:<\/em> \u00e8 il supremo custode della Costituzione\u00bb.<\/p><p>\u00ab<em>Sopprimere gli ultimi due commi\u00bb.<\/em><\/p><p>L\u2019onorevole Benvenuti ha facolt\u00e0 di svolgerli.<\/p><p>BENVENUTI. Io ero nell\u2019ordine d\u2019idee di svolgere i miei emendamenti dopo che fosse stata trattata la questione della sanzione da parte dell\u2019onorevole Codacci Pisanelli.<\/p><p>Il nostro emendamento, sul piano strettamente giuridico, sar\u00e0 svolto dal collega onorevole Domined\u00f2, il quale illustrer\u00e0 in termini tecnici il concetto degli atti in via di prerogativa, atti che nel concetto dei miei emendamenti dovrebbero essere riconosciuti al Presidente della Repubblica.<\/p><p>Vorrei prima spiegare attraverso quale processo mentale io, semplice cittadino, che ha vissuto questo periodo storico, sono arrivato a rendermi conto della necessit\u00e0 di conferire al Capo dello Stato alcuni particolari poteri che siano del tutto indipendenti dall\u2019approvazione o disapprovazione \u2013 e, quindi, dalla firma o controfirma \u2013 del Governo in carica.<\/p><p>Noi abbiamo lungamente discusso i modi di designazione del Capo dello Stato e li abbiamo discussi \u2013 a mio modesto avviso \u2013 mettendo il carro prima dei buoi; perch\u00e9 prima avremmo dovuto definire la figura del Capo dello Stato, i poteri del Capo dello Stato, il tipo di Capo dello Stato che vogliamo creare, dopo di che avremmo avuto gli elementi sufficienti per renderci conto della necessit\u00e0 di munirlo o meno di un determinato prestigio per l\u2019esercizio delle sue funzioni.<\/p><p>L\u2019esame delle funzioni del Presidente della Repubblica va fatto sotto un duplice profilo, in relazione ai due compiti essenziali che a lui incombono. Si tratta di due compiti fondamentali: 1) sbarrare la strada a qualsiasi provvedimento incostituzionale (leggi, decreti o regolamenti) che gli venga sottoposto da parte del Governo in carica; 2) ristabilire la concordanza fra la volont\u00e0 popolare (quale si esprime nella regina delle assemblee, l\u2019Assemblea delle assemblee, ossia i comizi elettorali) e l\u2019Assemblea parlamentare nei suoi due rami.<\/p><p>Rispetto al primo compito sorge il problema della sanzione.<\/p><p>Ecco perch\u00e9 avrei desiderato vedere risolto prima questo problema.<\/p><p>Problema della sanzione. Io dico francamente (e se i colleghi giuristi e pi\u00f9 esperti di me mi illumineranno ne sar\u00f2 lieto) che non ho ancora compreso se nel nostro nuovo ordinamento costituzionale il Capo dello Stato debba o non debba promulgare dei provvedimenti che siano contrari alla Costituzione; ossia se egli sia un semplice organo di promulgazione di una volont\u00e0 legislativa cui rimane estraneo, oppure se possa esercitare un sindacato ed eventualmente trovare un rimedio per la incostituzionalit\u00e0 degli atti che gli sono sottoposti. Io temo che nel sistema cos\u00ec come \u00e8 elaborato nel nostro progetto costituzionale, il Capo dello Stato debba semplicemente promulgare e non possa esercitare alcun esame di costituzionalit\u00e0.<\/p><p>Ove cos\u00ec stessero le cose, noi ci troveremmo nella singolare situazione di dover riconoscere, <em>a posteriori<\/em>, che la monarchia durante il ventennio avrebbe agito costituzionalmente. Firmando tutto quanto il Governo fascista le sottoponeva, la monarchia altro non avrebbe fatto se non anticipare il sistema costituzionale elaborato dagli autori del nostro progetto.<\/p><p>Quando i fautori della monarchia (nelle varie pubblicazioni in cui ne viene svolta la difesa) sostengono che dopo il 3 gennaio il Re non poteva rifiutarsi di firmare tutta la legislazione liberticida, sostanzialmente adombrano la tesi giuridica del nostro progetto; ci\u00f2 qualora (come pare) esso escluda che il Capo dello Stato possa e debba sindacare, sotto il profilo della costituzionalit\u00e0, il contenuto della volont\u00e0 legislativa, quale gli viene sottoposta nei decreti e progetti di legge. Ecco quindi l\u2019origine del mio emendamento. Prescindiamo dal problema della sanzione o della promulgazione. Io penso che, sia che il Presidente promulghi (e in questo caso dopo la formalit\u00e0 della promulgazione), sia che il Presidente sanzioni (e in questo caso all\u2019atto in cui rifiuta di sanzionare), deve esser riconosciuta al Capo dello Stato l\u2019azione per promuovere immediata dichiarazione di incostituzionalit\u00e0 dei provvedimenti stessi da lui promulgati, ovvero non sanzionati. Naturalmente per una simile azione, per un simile atto del Capo dello Stato, questi non ottiene e non otterr\u00e0 mai la controfirma del primo Ministro che propone l\u2019atto incostituzionale. Quindi tanto vale dichiarare apertamente che noi non riconosciamo il Capo dello Stato come supremo tutore della Costituzione.<\/p><p>In questo senso c\u2019\u00e8 un emendamento mio che ha carattere platonico. Ci\u00f2 che veramente importa \u00e8 che non riconosciamo al Capo dello Stato la facolt\u00e0 di proporre azione di incostituzionalit\u00e0 per le leggi che gli vengono sottoposte per la sanzione.<\/p><p>Secondo (su questo si intratterr\u00e0 il collega Domined\u00f2 al cui emendamento ho aggiunto la mia firma): Problema dello scioglimento delle Camere.<\/p><p>Io penso, onorevoli colleghi, che il mio ottimo amico onorevole Clerici, il quale si \u00e8 battuto perch\u00e9 dalla nostra Costituente uscisse una Costituzione priva del Capo dello Stato, sar\u00e0 sodisfatto. Mi consentano gli onorevoli membri della Commissione di dire che i suoi voti sono stati sostanzialmente esauditi&#8230;<\/p><p>RUINI. <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Avveniva lo stesso per il Re.<\/p><p>BENVENUTI. La cosa era diversa perch\u00e9 il Governo regio era fiduciario e del Re e del Parlamento. Nel nostro sistema, a mio avviso, il governo \u00e8 fiduciario esclusivamente dell\u2019Assemblea. Quindi il conflitto pi\u00f9 probabile non \u00e8 quello di un tempo, che si verificava fra il Governo del Re e l\u2019Assemblea, ma il conflitto pi\u00f9 probabile \u00e8 quello fra il binomio Governo-Assemblea e quell\u2019\u00abAssemblea delle Assemblee\u00bb che \u00e8 la volont\u00e0 popolare. \u00c8 a questo punto che il Capo dello Stato deve poter intervenire: e quando questo conflitto si verifica significa che il Governo e l\u2019Assemblea non rappresentano pi\u00f9 la volont\u00e0 popolare: in questo momento si deve poter consultare il Paese.<\/p><p>La formula sciogliere le Camere non piace a nessuno. Il Presidente deve, a mio parere, poter in qualsiasi momento indire le elezioni, ferme restando in carica le Camere coll\u2019istituto dalla <em>prorogatio<\/em>. Ma in qualsiasi momento il Presidente della Repubblica dovrebbe essere in condizione di consultare il Paese. E questo non lo potr\u00e0 mai ottenere colla controfirma del Presidente del Consiglio, qualora fra la maggioranza parlamentare, di cui il Governo \u00e8 emanazione, e la volont\u00e0 del Paese vi sia conflitto. \u00c8 in questo conflitto che deve entrare di Capo dello Stato per deferirne la risoluzione al Paese. E per questo deve avere poteri autonomi che non potrebbe mai avere se dovesse preventivamente ottenere la controfirma di quel Governo nei confronti del quale chiede il verdetto della volont\u00e0 popolare.<\/p><p>Ecco lo spirito dell\u2019uno e dell\u2019altro dei miei emendamenti.<\/p><p>Complessivamente la mia proposta consta di quattro parti. Rinuncio alle altre parti, ma mi fermo ai soli capi, a sensi dei quali dovrebbe venir riconosciuto in via di prerogativa al Presidente della Repubblica il diritto di proporre azione di incostituzionalit\u00e0 contro le leggi ed i provvedimenti che sono proposti alla sua promulgazione o sanzione, nonch\u00e9 di indire nuove elezioni con decisione autonoma e indipendente dal parere e quindi dalla controfirma del Governo.<\/p><p>PRESIDENTE. Seguono gli emendamenti dell\u2019onorevole Colitto, del seguente tenore:<\/p><p>\u00ab<em>Al primo comma, alle parole:<\/em> rappresenta l\u2019unit\u00e0 nazionale, <em>sostituire le seguenti altre: <\/em>e lo rappresenta nella sua unit\u00e0\u00bb.<\/p><p>\u00ab<em>Al terzo comma, alle parole:<\/em> ai gradi indicati dalla legge, <em>sostituire le seguenti: <\/em>salva diversa disposizione di legge\u00bb.<\/p><p>\u00ab<em>Al quinto comma, sopprimere le parole: <\/em>presiede il Consiglio supremo di difesa\u00bb.<\/p><p>Ha facolt\u00e0 di svolgerli.<\/p><p>COLITTO. Non comprendo appieno la formula del primo comma: \u00abIl Presidente della Repubblica rappresenta l\u2019unit\u00e0 nazionale\u00bb. Il Presidente della Repubblica per l\u2019altissima funzione che come tale \u00e8 chiamato a compiere nella vita dello Stato, rappresenta lo Stato nella sua unit\u00e0 e nella sua continuit\u00e0. Solo poeticamente pu\u00f2 darsi che sia simbolo di tale unit\u00e0.<\/p><p>Di qui il mio emendamento, che tende a sostituire una formula che sembrami tecnicamente precisa ad una formula certamente poetica, ma giuridicamente di colore piuttosto scuro.<\/p><p>\u00c8 noto che spetta al diritto pubblico interno di ciascuno Stato stabilire l\u2019organo che ha la \u00abrappresentanza\u00bb (<em>jus<\/em> <em>repraesentationis omnimodae<\/em>) anche nei rapporti internazionali.<\/p><p>Di regola \u00e8 il Capo dello Stato. Ma bisogna dirlo. E questo, appunto, io dico col mio emendamento, che perci\u00f2 penso sia meritevole di accoglimento.<\/p><p>Ora non tutti i funzionari dello Stato sono nominati con decreto del Capo dello Stato. Occorre, pertanto, usare, a mio avviso, una formula, che tenga di ci\u00f2 conto, diversa da quella usata nel progetto, per la quale sembra che tutti i funzionari debbano essere nominati con decreto del Capo dello Stato, la legge intervenendo solo per precisare i gradi, cui debbono essere nominati. \u00c8 perci\u00f2 che io ho proposto che alle parole \u00abai gradi indicati dalla legge\u00bb siano sostituite le altre \u00absalva diversa disposizione di legge\u00bb.<\/p><p>Penso, infine, (e cos\u00ec mi occupo del terzo emendamento da me proposto) che non sia il caso di affermare nella Costituzione che il Capo dello Stato presiede il Consiglio supremo di difesa, di tale Consiglio non essendosi parlato in altra parte della Costituzione, s\u00ec che non si sa n\u00e9 se \u00e8 opportuno che un Consiglio siffatto vi sia, n\u00e9 come dovrebbe essere formato, n\u00e9 quali dovrebbero essere le sue attribuzioni e perch\u00e9, d\u2019altra parte, non so se possa tale Consiglio essere compreso nel novero degli organi costituzionali, dei quali soltanto sembrami che si debba parlare in un testo costituzionale.<\/p><p>PRESIDENTE. Gli onorevoli Caronia e Aldisio hanno presentato il seguente emendamento all\u2019articolo 83:<\/p><p>\u00ab<em>Inserire, dopo il terzo, i seguenti commi:<\/em><\/p><p>\u00abPu\u00f2 con provvedimento motivato rinviare una legge gi\u00e0 votata dalle due Camere, per un nuovo esame o per richiederne il <em>referendum<\/em>.<\/p><p>\u00abPu\u00f2 inviare messaggi ai due rami del Parlamento all\u2019apertura e durante le sessioni\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Caronia ha facolt\u00e0 di svolgere il suo emendamento.<\/p><p>CARONIA. L\u2019emendamento non ha bisogno di lunga illustrazione. La prima parte dove si propone che il Capo della Repubblica \u00abPu\u00f2 con provvedimento motivato rinviare una legge gi\u00e0 votata dalle due Camere, per un nuovo esame e per richiederne il <em>referendum<\/em>\u00bb, \u00e8 nella logica delle cose. Se si \u00e8 dato il diritto di poter rinviare la legge al <em>referendum<\/em> su proposta di 500.000 elettori e di sette Consigli regionali, a maggior ragione questo diritto deve esser dato al supremo moderatore, quale \u00e8 il Capo dello Stato. Nell\u2019emendamento \u00e8 detto: \u00abCon provvedimento motivato\u00bb. Ci\u00f2 naturalmente perch\u00e9 l\u2019azione del Capo dello Stato che rinvia la legge non sia un atto arbitrario, ma giustificato da validi motivi.<\/p><p>Il secondo punto dell\u2019emendamento con cui si propone di dare al Capo dello Stato la possibilit\u00e0 di inviare messaggi ai due rami del Parlamento, sia all\u2019apertura sia durante le sessioni, mi pare sia una funzione di notevole importanza e che non debba incontrare opposizioni.<\/p><p>In momenti particolarmente gravi per la situazione interna del Paese o per la situazione internazionale, mi sembra opportuno dare al Capo dello Stato la possibilit\u00e0 di prendere l\u2019iniziativa di inviare alle due Camere messaggi per richiamare la loro attenzione su questioni che meritino di essere esaminate e discusse.<\/p><p>Prego l\u2019Assemblea di voler accogliere i due emendamenti.<\/p><p>PRESIDENTE. Gli onorevoli Gasparotto, Chatrian, Moranino, Stampacchia, Brusasca hanno proposto di sostituire il quinto comma col seguente:<\/p><p>\u00abHa il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara la guerra deliberata dall\u2019Assemblea Nazionale\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Gasparotto ha facolt\u00e0 di svolgere l\u2019emendamento.<\/p><p>GASPAROTTO. Il quinto comma dispone che il comando delle Forze armate \u00e8 attribuzione del Presidente della Repubblica; egregiamente, soggiunge che il Presidente della Repubblica presiede il Consiglio supremo di difesa. La sostanza \u00e8 pienamente accettata. Domando una modificazione di forma. Questa dizione presuppone l\u2019esistenza di un organo, il Consiglio supremo di difesa, che non esiste. Esiste, per creazione fascista, una commissione di difesa, presieduta dal Presidente del Consiglio, della quale fa parte oltre al Ministro della difesa (a capo degli antichi dicasteri della guerra, della marina e dell\u2019aviazione), il Capo di stato maggiore generale, ufficio che potr\u00e0 restare o anche essere soppresso. Ora, non a questo organo certamente il quinto comma proposto dalla Commissione si riferisce, perch\u00e9 \u00e8 altra cosa.<\/p><p>Pertanto il mio emendamento si limita a domandare una aggiunta: \u00abcostituito secondo la legge\u00bb. Cio\u00e8, si riferisce a un organo nuovo, da crearsi mediante legge.<\/p><p>Senonch\u00e9 l\u2019onorevole Colitto proporrebbe addirittura la soppressione dell\u2019attribuzione del Presidente di presiedere il Consiglio supremo di difesa. Non trovo giusta la proposta, perch\u00e9, se il Presidente della Repubblica ha il comando delle Forze armate, logicamente deve avere anche la presidenza del Consiglio supremo di difesa.<\/p><p>Come la Commissione vede, domando assai poco; ma la modificazione aggiuntiva \u00e8 indispensabile.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Azzi ha proposto il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Al quinto comma, dopo le parole:<\/em> ha il comando delle Forze armate, <em>aggiungere le parole:<\/em> e lo esercita in tempo di pace tramite il Ministro della difesa e in tempo di guerra tramite il Capo di Stato maggiore della difesa\u00bb.<\/p><p>Ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>AZZI. Il mio emendamento aggiunge dopo le parole: \u00abil Presidente della Repubblica ha il comando delle Forze armate\u00bb le parole: \u00abe lo esercita in tempo di pace tramite il Ministro della difesa ed in tempo di guerra tramite il Capo di Stato Maggiore della difesa\u00bb.<\/p><p>Questo emendamento trae origine dalla esperienza della recente guerra, sulla quale mi pare sia inutile insistere.<\/p><p>Osservo che parecchie Costituzioni straniere, e fra queste alcune elaborate dopo l\u2019esperienza della seconda guerra mondiale, hanno gi\u00e0 limitato questa facolt\u00e0 dei rispettivi Capi di Stato, ponendo il problema nei seguenti termini.<\/p><p>La vecchia Costituzione francese del 1848 diceva:<\/p><p>\u00abIl Presidente della Repubblica dispone delle Forze armate, senza potere mai comandarle personalmente\u00bb.<\/p><p>La Costituzione francese del 1875:<\/p><p>\u00abIl Presidente della Repubblica dispone delle Forze armate\u00bb.<\/p><p>La Costituzione estone del 1938:<\/p><p>\u00abLa difesa nazionale dipende direttamente dal Presidente della Repubblica che nomina il Capo delle Forze armate sia in guerra che in pace\u00bb.<\/p><p>Passando alle Costituzioni elaborate dopo la seconda guerra mondiale, vediamo che la prima Costituzione francese del 1946 ripeteva la dizione di quella del 1875: \u00abIl Presidente della Repubblica dispone delle Forze armate\u00bb; ma la seconda Costituzione francese del 1946, quella vigente oggi, modifica quella dizione e dice: \u00abIl Presidente della Repubblica assume il titolo di capo delle Forze armate\u00bb. Sottolineo la parola: \u00abtitolo\u00bb, perch\u00e9 \u00e8 probatoria per quel che io debbo dire.<\/p><p>La Costituzione russa, aggiornata dopo la seconda guerra mondiale, dice: \u00abIl <em>Praesidium<\/em> supremo dell\u2019Unione delle Repubbliche Sovietiche nomina e revoca il Comando supremo delle Forze armate\u00bb. Infine la Costituzione jugoslava cos\u00ec si esprime: \u00abIl Comandante supremo dell\u2019esercito jugoslavo viene nominato dalla Skupcina popolare\u00bb.<\/p><p>A mio avviso la formula pi\u00f9 felice \u00e8 quella adottata dalla Costituzione francese: \u00abIl Presidente della Repubblica ha il titolo di Capo dalle Forze armate\u00bb. Si tratta quindi di un\u2019altissima carica affidata al Presidente della Repubblica, ma non dell\u2019effettivo comando delle Forze armate, perch\u00e9 questo effettivo comando deve competere esclusivamente a chi sappia e possa amministrare, addestrare, preparare ed impiegare le Forze armate. Ed \u00e8 soltanto per non copiare la dizione della Costituzione francese che io mi sono limitato ad aggiungere alla dizione della nostra Costituzione: \u00abIl Presidente della Repubblica ha il comando delle Forze armate\u00bb quella: \u00ablo esercita in tempo di pace tramite il Ministro della difesa e in tempo di guerra tramite il Capo di Stato Maggiore della difesa\u00bb o il Capo di Stato Maggiore generale, se questa carica sar\u00e0 conservata nella nostra organizzazione militare.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Fuschini ha presentato il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Al quinto comma, alle parole:<\/em> dichiara la guerra deliberata dall\u2019Assemblea Nazionale, <em>sostituire le parole:<\/em> dichiara la guerra deliberata dalle Camere\u00bb.<\/p><p>Ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>FUSCHINI. Il mio emendamento non \u00e8 che un emendamento di coordinamento con la deliberazioni gi\u00e0 prese dall\u2019Assemblea, che avevo previsto. E non ha quindi bisogno di svolgimento.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Preti ha presentato i seguenti emendamenti:<\/p><p>\u00ab<em>Al primo comma, sopprimere le parole: <\/em>\u00e8 il Capo dello Stato.<\/p><p>\u00ab<em>Al secondo comma, sopprimere le parole: <\/em>ed emana.<\/p><p>\u00ab<em>Sostituire il terzo comma con il seguente: <\/em>nomina, ai gradi indicati dalla legge, gli alti funzionari dello Stato\u00bb.<\/p><p>Ha facolt\u00e0 di svolgerli.<\/p><p>PRETI. Il primo comma dell\u2019articolo 83 dice che il Presidente della Repubblica \u00e8 il Capo dello Stato. Ora, questa dizione non mi sembra caratteristica delle nuove Costituzioni democratiche. A mio avviso essa era spiegabile quando il cosiddetto Capo dello Stato era in effetto l\u2019organo sovrano: \u00e8 questa infatti una dizione ereditata dalla monarchia costituzionale ottocentesca. Oggi, secondo me, non si pu\u00f2 giuridicamente parlare di Capo dello Stato, in quanto l\u2019organo preminente nello Stato \u00e8, come tutti sanno, il Parlamento. (<em>Interruzione al centro<\/em>). Al di fuori di esso non vi \u00e8 un \u00abcapo\u00bb, ed \u00e8 a ragione perci\u00f2, che nella Costituzione francese non si parla di Capo dello Stato, ma sempre e solamente di Presidente della Repubblica.<\/p><p>Il secondo comma dell\u2019articolo dice: \u00abpromulga le leggi ed emana i decreti legislativi e i regolamenti\u00bb. Io ho voluto consultare la <em>Gazzetta Ufficiale<\/em> ed ho rilevato che oggi, per quanto riguarda i decreti legislativi, si usa la formula: \u00abpromulga\u00bb. Quella che io propongo \u00e8 dunque la dizione usata attualmente, e non capisco perci\u00f2, per quale motivo si dovrebbe cambiare la dizione adottata da quando l\u2019onorevole De Nicola funge da Capo Provvisorio dello Stato.<\/p><p>TOSATO. \u00c8 stato un istituto recentissimo degli anni passati quello della promulgazione dei decreti!<\/p><p>PRETI. Ma stavo dicendo, onorevole Tosato, che per gli attuali decreti legislativi si usa la formula \u00abpromulga\u00bb. Perci\u00f2, mi sembra che si dovrebbe continuare ad usare la formula che gi\u00e0 oggi si usa.<\/p><p>Tanto pi\u00f9 che, dicendosi nella Costituzione, che il Presidente della Repubblica \u00abemana\u00bb i decreti legislativi, mentre per contro \u00abpromulga\u00bb le leggi, si potrebbe pensare ch\u2019egli esplichi una diversa funzione in ordine alla emanazione di questi due tipi di norme giuridiche.<\/p><p>La sua funzione invece \u00e8 la medesima. Come le leggi sono opera del Parlamento, ed il Presidente della Repubblica le promulga, nel senso che ne dichiara efficacia, cos\u00ec i decreti legislativi sono senza dubbio opera del Governo, ed il Presidente della Repubblica li deve \u00abpromulgare\u00bb, in quanto ne dichiara l\u2019efficacia.<\/p><p>Per quanto concerne i regolamenti, il termine \u00abpromulgare\u00bb sarebbe per lo meno nuovo. Non vedo per\u00f2 quali difficolt\u00e0 vi dovrebbero essere per adottare questa nuova dizione, che interpreta la realt\u00e0 giuridica delle funzioni presidenziali.<\/p><p>Mi sembra comunque che nel secondo comma dell\u2019articolo 83 sia inutile accennare alla emanazione dei regolamenti: \u00e8 forse pi\u00f9 che altro una reminiscenza dello Statuto al bertino.<\/p><p>La Costituzione francese non parla della generica emanazione dei regolamenti, ed a mio avviso fa bene. Da questo deriva che il Presidente della Repubblica emana regolamenti solo in relazione alle materie di sua specifica competenza previste nel titolo della Costituzione che lo riguarda. Per le rimanenti materie i regolamenti vengono emanati con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, risparmiandosi una inutile formalit\u00e0.<\/p><p>Attualmente il Capo Provvisorio dello Stato emana decreti su materie di secondarissima importanza: modificazione di ragione sociale di cooperative, modificazione di statuti di universit\u00e0, riconoscimento della personalit\u00e0 giuridica di opere pie, passaggi di gestione di acquedotti, ecc. ecc.<\/p><p>Credo che se anche in Italia per tutte queste materie provvedesse con proprio decreto il Presidente del Consiglio o addirittura il Ministro competente, saremmo pi\u00f9 aderenti alla realt\u00e0.<\/p><p>In conclusione perci\u00f2 proporrei, per questo comma, di non fare cenno dei regolamenti, e subordinatamente di usare la formula \u00abpromulga le leggi, i decreti legislativi e i regolamenti\u00bb. Se per\u00f2, si giudica il termine \u00abpromulgare\u00bb inconciliabile con il regolamento, si dica: \u00abpromulga le leggi e i decreti legislativi ed emana i regolamenti di sua competenza\u00bb.<\/p><p>Per quanto riguarda il terzo comma, devo osservare che \u00e8 esagerato attribuire al Presidente della Repubblica la nomina di tutti i funzionari dello Stato, posto che ci\u00f2 significa pretendere un suo decreto per qualunque nomina. Mi sembrerebbe che solamente la nomina degli alti funzionari dovesse farsi per decreto del Presidente della Repubblica: ed \u00e8 perci\u00f2 che ho presentato un emendamento in questo senso. Se poi anche al testo attuale del terzo comma si intende dare questo significato ed il Presidente della Commissione \u00e8 disposto a precisarlo, allora io posso anche ritirare il mio emendamento.<\/p><p>PRESIDENTE. Gli onorevoli Clerici, Uberti, Zerbi, Chatrian, Del Curto, Bosco Lucarelli, Badini Confalonieri, Siles, Bubbio, hanno presentato il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Aggiungere all\u2019articolo 83 il seguente comma:<\/em> Pu\u00f2 concedere le onorificenze della Repubblica\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Clerici ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>CLERICI. Rinunzio a svolgerlo.<\/p><p>PERSICO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>PERSICO. Ho chiesto di parlare perch\u00e9 ho presentato un articolo 85<em>-bis<\/em>, del seguente tenore: \u00abIl Presidente della Repubblica pu\u00f2 inviare messaggi alle Camere\u00bb. Ho visto poi, che l\u2019onorevole Caronia, in un suo emendamento al secondo comma, ha proposto la stessa cosa: \u00abPu\u00f2 inviare messaggi ai due rami del Parlamento all\u2019apertura e durante le sessioni\u00bb.<\/p><p>La formula usata dall\u2019onorevole Caronia \u00e8 pi\u00f9 generica e farebbe supporre che il Presidente possa inviare i messaggi normalmente all\u2019apertura ed eccezionalmente durante le sessioni. Invece, il concetto che ha ispirato il mio emendamento \u00e8 diverso. Noi non abbiamo in Italia l\u2019istituto dei messaggi del Capo dello Stato. Avevamo solo il discorso della Corona all\u2019apertura della legislatura o delle sessioni quando la legislatura si divideva in parecchie sessioni. Invece, in America abbiamo l\u2019abitudine dei messaggi del Presidente della Repubblica, che hanno un valore notevole perch\u00e9 indicano, nel momento in cui i lavori parlamentari devono svolgersi, gli argomenti pi\u00f9 importanti che interessano il Paese. La Francia, nella sua recente Costituzione, all\u2019articolo 37 ha stabilito questa norma: \u00abIl Presidente della Repubblica comunica col Parlamento attraverso messaggi indirizzati all\u2019Assemblea Nazionale\u00bb.<\/p><p>Qui vi \u00e8 qualche cosa di pi\u00f9 complesso da considerare, perch\u00e9 sussiste una specie di <em>trait d\u2019union<\/em> fra Parlamento e Presidente della Repubblica; il che fa pensare che il Presidente della Repubblica, quando c\u2019\u00e8 un dibattito molto grave, comunica il suo pensiero al riguardo attraverso un messaggio indirizzato all\u2019Assemblea Nazionale.<\/p><p>Forse una formula cos\u00ec drastica non sarebbe opportuna nella nostra Costituzione, perch\u00e9 potrebbe far dubitare che noi volessimo far entrare l\u2019opera personale del Capo dello Stato nella formazione delle leggi. Affermandolo nella Costituzione noi diamo la possibilit\u00e0 al Capo dello Stato di intervenire, con un messaggio alla Camera o al Senato, oppure alla Camera e Senato insieme, per dare un suggerimento, per dire una parola pacificatrice e rasserenatrice, nei momenti pi\u00f9 gravi della vita nazionale; il che potrebbe essere di grande utilit\u00e0. Ecco perch\u00e9 io ritengo opportuna l\u2019approvazione del mio emendamento.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Tosato ha facolt\u00e0 di esprimere il parere della Commissione.<\/p><p>TOSATO. La Commissione non \u00e8 favorevole all\u2019emendamento presentato dall\u2019onorevole Benvenuti relativo all\u2019articolo 83, l\u2019emendamento cio\u00e8 con il quale si propone di inserire, dopo la parola \u00abPresidente\u00bb, \u00abil Capo dello Stato \u00e8 il supremo custode della Costituzione\u00bb. Tale compito deriva dai poteri che gli sono attribuiti e dai suoi rapporti con gli altri organi costituzionali; insomma dal complesso delle norme costituzionali, dalle quali la figura del Presidente risulta delineata nella sua natura e nei suoi compiti.<\/p><p>Per quanto riguarda il primo emendamento presentato dall\u2019onorevole Colitto, mi permetto di osservare che, evidentemente, se il Capo dello Stato rappresenta lo Stato, \u00e8 naturale che lo rappresenti nella sua unit\u00e0. Quando nel testo dei progetto si dice che il Presidente rappresenta l\u2019unit\u00e0 nazionale, si fa riferimento allo Stato non in senso giuridico preciso, ma allo Stato nella sua unit\u00e0 storica, morale.<\/p><p>L\u2019onorevole Colitto propone inoltre di sostituire alle parole: \u00abai gradi indicati dalla legge\u00bb, le parole: \u00absalva diversa disposizione di legge\u00bb.<\/p><p>A questo proposito vi \u00e8 anche un emendamento presentato dall\u2019onorevole Preti cos\u00ec formulato: \u00abnomina ai gradi indicati dalla legge gli alti funzionari dello Stato\u00bb. Al Capo dello Stato dovrebbe cos\u00ec essere dato il potere di nominare soltanto determinati funzionari, quelli pi\u00f9 alti; per tutti gli altri la competenza dovrebbe essere propria del Governo.<\/p><p>La Commissione non accoglie n\u00e9 l\u2019emendamento Colitto, n\u00e9 l\u2019emendamento Preti. Noi riteniamo preferibile il criterio di riservare al Capo dello Stato non un potere generale di nomina, ma solo le nomine contemplate specificamente dalla Costituzione e dalle leggi.<\/p><p>Pertanto proponiamo il testo seguente:<\/p><p>\u00abNomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato\u00bb.<\/p><p>Segue poi l\u2019emendamento presentato dagli onorevoli Caronia ed Aldisio:<\/p><p>\u00ab<em>Inserire, dopo il terzo, i seguenti commi:<\/em><\/p><p>\u00abPu\u00f2 con provvedimento motivato rinviare una legge gi\u00e0 votata dalle due Camere, per un nuovo esame o per richiederne il <em>referendum<\/em>.<\/p><p>\u00abPu\u00f2 inviare messaggi ai due rami del Parlamento all\u2019apertura e durante le sessioni\u00bb.<\/p><p>La prima parte dell\u2019emendamento presentato dall\u2019onorevole Caronia e dall\u2019onorevole Aldisio trova in parte consenziente la Commissione, nel senso che la Commissione ritiene che sia opportuno attribuire al Presidente la facolt\u00e0 di rinviare alle Camere un progetto approvato dalle Camere stesse. Si intende che se, successivamente al rinvio da parte del Presidente, le Camere insistono ed approvano a maggioranza assoluta il progetto stesso, evidentemente in tal caso il Presidente sar\u00e0 obbligato a promulgare ugualmente la legge.<\/p><p>In questo senso la Commissione \u00e8 favorevole all\u2019accoglimento parziale dell\u2019emendamento presentato dall\u2019onorevole Caronia, adottando questa formula: \u00abIl Presidente pu\u00f2 rinviare alle Camere una legge gi\u00e0 approvata per un riesame\u00bb, con la precisazione che ho gi\u00e0 indicato. Per quanto riguarda il potere di messaggio, la Commissione \u00e8 pure consenziente. Ritiene per\u00f2 preferibile parlare di questo potere di messaggio e stabilire quindi:<\/p><p>\u00abPu\u00f2 inviare messaggi al Parlamento\u00bb, adottando precisamente la formula proposta dall\u2019onorevole Persico.<\/p><p>Per quanto riguarda l\u2019emendamento Gasparotto, Chatrian, Moranino ed altri, la Commissione concorda perfettamente con l\u2019esigenza fatta presente dall\u2019onorevole Gasparotto riguardo alla necessit\u00e0 di indicare che questo Consiglio supremo di difesa dovr\u00e0 essere costituito secondo la legge.<\/p><p>Per quanto riguarda l\u2019altro emendamento presentato a questo proposito dall\u2019onorevole Azzi, la Commissione non \u00e8 concorde nel ritenerlo opportuno.<\/p><p>L\u2019onorevole Azzi propone di aggiungere alla fine dell\u2019articolo le parole: \u00abe lo esercita in tempo di pace tramite il Ministro della difesa, e in tempo di guerra tramite il Capo di Stato Maggiore della difesa\u00bb.<\/p><p>Ora, osservo anzitutto che, forse, a questo proposito l\u2019onorevole Azzi ha manifestato delle preoccupazioni che non sono fondate, in quanto non bisogna dimenticare che il Capo dello Stato non \u00e8 responsabile, quindi gli atti del Capo dello Stato devono essere coperti dalla responsabilit\u00e0 di un Ministro. Pertanto \u00e8 chiaro che in tempo di pace l\u2019esercizio elettivo del comando delle Forze armate, proprio del Presidente, \u00e8 esercitato con la responsabilit\u00e0 del Governo e, in particolare, del Ministro della difesa; mentre per il tempo di guerra si regoler\u00e0 il problema sempre in base all\u2019identico principio della irresponsabilit\u00e0 del Capo dello Stato, secondo la soluzione che al problema dell\u2019effettivo comando delle Forze armate in tempo di guerra sar\u00e0 dato dalla legge.<\/p><p>Circa l\u2019emendamento presentato dall\u2019onorevole Fuschini, osservo che esso concorda con quello gi\u00e0 presentato dall\u2019onorevole Chatrian. Abbiamo gi\u00e0 approvato la formula secondo la quale la guerra viene deliberata dalle Camere: \u00e8 chiaro che, una volta deliberata la guerra dalle Camere, occorre l\u2019organo che dichiari all\u2019esterno questa deliberazione, e pertanto \u00e8 opportuno ricordare fra i poteri del Presidente della Repubblica questo potere di \u00abdichiarare la guerra deliberata dalle Camere\u00bb, secondo la formula proposta dall\u2019onorevole Gasparotto.<\/p><p>Vi \u00e8, infine, un emendamento dell\u2019onorevole Preti, secondo il quale si dovrebbe abbandonare la formula: \u00abIl Presidente della Repubblica \u00e8 il Capo dello Stato\u00bb.<\/p><p>Io vorrei osservare all\u2019onorevole Preti che si potr\u00e0 discutere circa il contenuto dei poteri che rientrano nell\u2019ambito della competenza del Capo dello Stato; ma in ogni Stato evidentemente e necessariamente esiste un Capo dello Stato. Sia questo Capo dello Stato un organo collegiale sia esso un organo individuale, sempre comunque si manifesta la necessit\u00e0 di un Capo dello Stato, che, in certo senso, riassuma e dichiari all\u2019esterno gli atti pi\u00f9 salienti degli organi costituzionali dello Stato, quali sono appunto la deliberazione di guerra, l\u2019approvazione di una legge, ecc.<\/p><p>Di questo Capo dello Stato non si pu\u00f2 fare a meno. A me sembra, quindi, che la formula del progetto non sia impropria e che essa corrisponda al tipo pi\u00f9 evoluto dello Stato repubblicano parlamentare.<\/p><p>L\u2019altro emendamento presentato dall\u2019onorevole Preti \u00e8 un emendamento che mi pare riguardi soprattutto una questione di forma.<\/p><p>In generale e in via di massima la Commissione concorda sulla fondatezza dei rilievi fatti dall\u2019onorevole Preti. Per\u00f2 pregherebbe l\u2019onorevole Preti di trasformare su questo punto il suo emendamento in una raccomandazione, di cui la Commissione terr\u00e0 il massimo conto al momento della revisione del testo costituzionale.<\/p><p>Per quanto riguarda i regolamenti, anche a questo proposito pregherei l\u2019onorevole Preti di trasformare il suo emendamento in una raccomandazione. Come ho detto all\u2019onorevole Codacci Pisanelli, la Commissione esaminer\u00e0 se sia o meno il caso di specificare esattamente quale debba essere l\u2019ambito della potest\u00e0 regolamentare del potere esecutivo, se cio\u00e8 questa potest\u00e0 vada limitata ai regolamenti di esecuzione o possa, in taluni casi, avere una portata pi\u00f9 lata. \u00c8 questa una questione tecnica che, ripeto, mi pare opportuno rinviare al giudizio del Comitato di coordinamento.<\/p><p>V\u2019\u00e8 infine l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Clerici, nei riguardi del quale la Commissione non \u00e8 contraria, salvo a esprimere le proprie riserve per quello che si riferisce alla forma, perch\u00e9 \u00e8 evidente che al Presidente si pu\u00f2 attribuire il potere di accordare onorificenze, ma che occorrer\u00e0 una legge che regoli la materia.<\/p><p>Mi pare di avere cos\u00ec risposto a tutti i presentatori di emendamenti all\u2019articolo 83.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Codacci Pisanelli ha presentato ora un emendamento, il quale si pone in relazione con il problema che era stato sollevato a proposito dell\u2019articolo 71. L\u2019onorevole Codacci Pisanelli propone che il secondo comma dell\u2019articolo 83 sia sostituito con il seguente:<\/p><p>\u00abSanziona e promulga le leggi ed emana i decreti legislativi\u00bb.<\/p><p>Propone poi che sia aggiunto il seguente comma:<\/p><p>\u00abEmana, con suoi decreti, i regolamenti indipendenti e quelli di organizzazione\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Codacci Pisanelli ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>CODACCI PISANELLI. Non ho molto da aggiungere, onorevoli colleghi, a quanto \u00e8 stato gi\u00e0 detto a proposito dell\u2019opportunit\u00e0 di non escludere il potere di sanzione del Capo dello Stato. Ma, agli altri argomenti che sono stati addotti al riguardo, riterrei giovevole aggiungerne un altro, che forse non \u00e8 stato ancora sufficientemente considerato, e cio\u00e8 che io ritengo che, in fondo, la preoccupazione di non far partecipare il Capo dello Stato alla funzione legislativa non \u00e8 fondata. \u00c8 infatti mia convinzione che nella funzione legislativa si debba distinguere l\u2019attivit\u00e0 di statuizione da quella di documentazione. In altri termini, il legislatore provvede a dare contenuto e forma alla norma, ma ci\u00f2 non \u00e8 sufficiente perch\u00e9 la legge possa dirsi perfetta e perch\u00e9 essa raggiunga i suoi scopi.<\/p><p>Bisogna infatti offrirne ancora un documento, attraverso il quale ognuno possa conoscerla con assoluta presunzione di certezza. Ora, il compiere questo atto \u00e8 appunto compito precipuo del Capo dello Stato, cui abbiamo infatti attribuito il potere di promulgare la legge. E allora, se noi ammettiamo che il Capo dello Stato, almeno sotto questa forma, almeno esercitando questa attivit\u00e0 meno elevata di quella di statuizione, partecipi alla funzione legislativa, tanto vale non rinunziare a quella facolt\u00e0 che non \u00e8 gi\u00e0, come taluno ha creduto di rilevare, una caratteristica delle monarchie, ma che invece \u00e8 funzione peculiare del Capo dello Stato.<\/p><p>Queste dunque le ragioni che aggiungo alle altre gi\u00e0 addotte perch\u00e9 non venga esclusa, dalle funzioni del Capo dello Stato, la facolt\u00e0 di sanzione. Quanto, del resto, ha detto poco fa l\u2019onorevole Relatore, il quale ha parlato a nome del Comitato di redazione, mi sembra confermi l\u2019opportunit\u00e0 di far partecipare il Capo dello Stato alla funzione legislativa, giacch\u00e9 l\u2019onorevole Relatore ha detto appunto di attenersi al criterio di coloro i quali ritengono che il Capo dello Stato possa rinviare alle Assemblee legislative un progetto gi\u00e0 votato. Gli diamo in questa maniera una facolt\u00e0 di controllo, una facolt\u00e0 di partecipare in fondo, sia pure sotto la sola forma del controllo, all\u2019esercizio della funzione legislativa, intesa pure come attivit\u00e0 di statuizione. E allora non ci lasciamo fuorviare dalla preoccupazione che ammettere la sanzione sia mantenere un istituto caratteristico del sistema monarchico; pensiamo, invece, che si tratta di fare in maniera che le tre diverse funzioni statali abbiano un centro di riunione nel Capo dello Stato, e quindi anche la funzione legislativa venga ricondotta al concetto di unit\u00e0 dello Stato attraverso la partecipazione del Presidente della Repubblica non soltanto all\u2019attivit\u00e0 di documentazione, ma anche all\u2019attivit\u00e0 di statuizione.<\/p><p>E richiamo l\u2019attenzione dei colleghi sulla seconda parte dell\u2019emendamento da me presentato. Anzitutto propongo di scindere le due affermazioni che sono contenute nel comma cui l\u2019emendamento si riferisce. In questo comma si parla dell\u2019emanazione dei decreti legislativi e si parla poi dell\u2019emanazione dei regolamenti. Ritengo opportuno fame due commi distinti: parliamo da una parte dell\u2019emanazione dei decreti legislativi, che rappresentano l\u2019esercizio della funzione legislativa formale; parliamo in un altro comma dei regolamenti, che rappresentano l\u2019esercizio della funzione legislativa in senso sostanziale.<\/p><p>Un onorevole collega che mi ha preceduto ha ritenuto sufficiente parlare di promulgazione ed escludere la parola emanazione. Non sono d\u2019accordo con lui, appunto per le ragioni precedentemente esposte; egli forse non teneva presente che nella funzione legislativa bisogna distinguere l\u2019attivit\u00e0 di statuizione da quella di documentazione. Se noi parlassimo semplicemente di promulgazione, escluderemmo il Capo dello Stato dalla parte pi\u00f9 importante della funzione legislativa. Se dicessimo semplicemente \u00abpromulga i decreti legislativi\u00bb, ci troveremmo di fronte ad una situazione anomala.<\/p><p>PRETI. Lo diciamo anche adesso.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Preti, lei ha gi\u00e0 esposto il suo pensiero.<\/p><p>CODACCI PISANELLI. Comunque, non ritengo sia opportuno sopprimere la parola \u00abemana\u00bb, in quanto che noi dobbiamo riconoscere nel Capo dello Stato la facolt\u00e0 non soltanto di documentare, ma anche quella di partecipare alla statuizione della norma, quanto ai decreti legislativi e ai regolamenti.<\/p><p>Finalmente, riguardo ai regolamenti, mi permetto di elencare le diverse categorie.<\/p><p>Il progetto ha, in fondo, una lacuna, perch\u00e9 accenna in genere ai regolamenti, senza precisare a quali regolamenti si riferisce.<\/p><p>\u00c8 secondo me, senza dubbio, un progresso quello di aver stabilito che i regolamenti possono essere emanati soltanto con decreto del Capo dello Stato. In questa maniera finiamo per escludere i regolamenti ministeriali, ai quali la maggioranza di coloro che se ne sono occupati negli ultimi tempi \u00e8 recisamente contraria, come pu\u00f2 desumersi dalle pubblicazioni delle commissioni che hanno preparato i lavori dell\u2019Assemblea Costituente.<\/p><p>Stabilendo che i regolamenti possano essere emanati soltanto con decreto del Capo dello Stato, noi risolviamo anche, d\u2019altra parte, il grave problema relativo al fondamento della potest\u00e0 regolamentare, sul quale si \u00e8 tanto discusso e che nella nostra Costituzione trova un\u2019adeguata soluzione, in quanto si stabilisce espressamente che spetta al Capo dello Stato la potest\u00e0 regolamentare, la potest\u00e0, cio\u00e8, di emanare leggi in senso sostanziale per l\u2019esecuzione delle leggi formali, anche in materia non disciplinata dalla legge \u2013 e sono questi i regolamenti indipendenti.<\/p><p>Ritengo, infine, che sia opportuno attribuire, come gi\u00e0 \u00e8 avvenuto nel passato, al Capo dello Stato la potest\u00e0 regolamentare in materia di organizzazione.<\/p><p>Queste sono le ragioni per cui propongo nell\u2019emendamento: anzitutto che la facolt\u00e0 di sanzionare le leggi sia attribuita al Capo dello Stato, e, in secondo luogo che la potest\u00e0 regolamentare trovi nella nostra Costituzione sicuro fondamento e adeguata specificazione.<\/p><p>PRESIDENTE. Prego l\u2019onorevole Tosato di esprimere il parere della Commissione.<\/p><p>TOSATO. Ho gi\u00e0 avuto occasione di rendere noto il punto di vista della Commissione riguardo alla forma di partecipazione del Capo dello Stato all\u2019esercizio del potere legislativo. Secondo la Commissione, non \u00e8 opportuno attribuire al Capo dello Stato il potere di sanzione della legge. Sanzione della legge significa approvazione della legge. Con questo atto il Capo dello Stato parteciperebbe direttamente ed effettivamente alla formazione della volont\u00e0 legislativa. Ora questa attribuzione, questa competenza, porterebbe ad una trasformazione di quella figura del Capo dello Stato alla quale la Commissione ha ritenuto di restar ferma e rispetto alla quale mi sembra orientata anche l\u2019Assemblea.<\/p><p>D\u2019altra parte nei limiti in cui l\u2019emendamento presentato dall\u2019onorevole Codacci Pisanelli pu\u00f2 rispondere a qualche esigenza, sotto questo aspetto l\u2019emendamento \u00e8 stato gi\u00e0 soddisfatto, in quanto ho dichiarato che la Commissione \u00e8 favorevole a riconoscere l\u2019opportunit\u00e0 che il Presidente della Repubblica possa avere il potere di rinviare alle Camere una legge gi\u00e0 deliberata dalle Camere stesse. Si tratta, sostanzialmente, di un potere di veto sospensivo che alla Commissione sembra sufficiente.<\/p><p>Per quanto riguarda le altre proposte dell\u2019onorevole Codacci Pisanelli, cio\u00e8 di considerare in due diversi commi i poteri di promulgazione delle leggi e dei decreti aventi forza di legge, e la potest\u00e0 regolamentare, di questa proposta sar\u00e0 tenuto conto in sede di redazione definitiva.<\/p><p>Prego l\u2019onorevole presentatore di trasformare in raccomandazione anche la sua proposta riguardante la specificazione del contenuto e dei limiti della potest\u00e0 regolamentare, perch\u00e9 si tratta di un argomento cos\u00ec tecnico per il quale l\u2019Assemblea non \u00e8 forse la sede pi\u00f9 opportuna.<\/p><p>PRESIDENTE. Chieder\u00f2 ora ai presentatori di emendamenti se li mantengono. Onorevole Benvenuti, mantiene i suoi emendamenti?<\/p><p>BENVENUTI. Aderisco al concetto dell\u2019onorevole Tosato, nel senso che \u00e8 una dichiarazione platonica quella del mio primo emendamento. Comunque, siccome dei poteri effettivi del Presidente si parler\u00e0 dopo, ritiro tutti i miei emendamenti.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Colitto, mantiene i suoi emendamenti?<\/p><p>COLITTO. Non insisto nel secondo mio emendamento, perch\u00e9 la nuova formula che \u00e8 stata proposta dalla Commissione implicitamente accoglie tale mio emendamento.<\/p><p>Circa il terzo, poich\u00e9 si \u00e8 accolto l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Gasparotto, nel quale si dice che il Consiglio supremo di difesa \u00e8 \u00abcostituito secondo la legge\u00bb, il mio emendamento, in un certo senso, non ha pi\u00f9 ragion d\u2019essere.<\/p><p>Non insisto neppure (per quanto a malincuore) sul primo emendamento; ma mi permetto di raccomandare alla Commissione di usare, nella redazione definitiva della norma, una formula meno poetica e pi\u00f9 tecnica.<\/p><p>PRESIDENTE. Sta bene. La Commissione ha dichiarato di fare proprio l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Caronia, salvo alcuni adattamenti.<\/p><p>Circa l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Gasparotto, l\u2019onorevole Perassi ha preparato una formulazione che tiene conto delle votazioni gi\u00e0 avvenute, nel senso di sostituire alle parole: \u00abdichiara la guerra\u00bb, le altre: \u00abdichiara lo stato di guerra\u00bb. Credo che l\u2019onorevole Gasparotto accetter\u00e0 questa modifica. Vi \u00e8 poi la formula: \u00abConsiglio supremo di difesa costituito secondo la legge\u00bb, che la Commissione ha dichiarato di accettare.<\/p><p>Onorevole Azzi, mantiene il suo emendamento?<\/p><p>AZZI. Lo mantengo.<\/p><p>PRESIDENTE. Quello dell\u2019onorevole Fuschini viene assorbito dalla formulazione di cui ho dato lettura. L\u2019emendamento dell\u2019onorevole Clerici, salvo la formulazione, \u00e8 stato accolto dalla Commissione.<\/p><p>Onorevole Codacci Pisanelli, mantiene il suo emendamento?<\/p><p>CODACCI PISANELLI. Mantengo la prima parte relativa alla sanzione.<\/p><p>Quanto alla seconda parte mi rimetto al Relatore, il quale ha detto che terr\u00e0 presente quanto ho sottolineato in questo emendamento.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Preti, mantiene i suoi emendamenti?<\/p><p>PRETI. Per il terzo comma la Commissione ha dato una nuova formulazione che tiene conto delle esigenze da me esposte. Quindi lo ritiro.<\/p><p>Sul primo comma non insisto.<\/p><p>Per quanto riguarda il secondo comma, ho inteso che l\u2019onorevole Tosato lo accetta come raccomandazione. Per\u00f2 non deve allora accettare come raccomandazione quanto ha proposto l\u2019onorevole Codacci Pisanelli.<\/p><p>PRESIDENTE. E infatti lo ha respinto; pi\u00f9 che respingere non poteva fare.<\/p><p>PRETI. L\u2019onorevole Codacci Pisanelli aveva parlato anche di regolamentazione.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Accetteremo la terminologia.<\/p><p>PRESIDENTE. \u00c8 stato accettato, infine, l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Persico.<\/p><p>Possiamo passare ora alla votazione.<\/p><p>Poich\u00e9 sono stati ritirati gli emendamenti che erano stati presentati ed in parte accolti come raccomandazione dalla Commissione, pongo in votazione il primo comma dell\u2019articolo 83 nel testo della Commissione:<\/p><p>\u00abIl Presidente della Repubblica \u00e8 il Capo dello Stato e rappresenta l\u2019unit\u00e0 nazionale\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pongo in votazione il secondo comma nel testo della Commissione:<\/p><p>\u00abPromulga le leggi ed emana i decreti legislativi ed i regolamenti\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>Pongo in votazione l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Codacci Pisanelli, tendente ad aggiungere prima di \u00abpromulga\u00bb le parole \u00absanziona e\u00bb. Ricordo che questo emendamento non \u00e8 stato accettato dalla Commissione.<\/p><p>(<em>Dopo prova e controprova non<\/em> \u00e8 <em>approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>CARONIA. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CARONIA. A. questo comma sarebbe logico far seguire la seconda parte del mio emendamento.<\/p><p>TOSATO. La Commissione ha dichiarato che accetta parzialmente l\u2019emendamento Caronia, in questa formula:<\/p><p>\u00abPu\u00f2 rinviare alle Camere una legge da esse gi\u00e0 deliberata per nuovo esame\u00bb.<\/p><p>RUINI. <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Se l\u2019Assemblea vota l\u2019emendamento Caronia, accolto dalla Commissione, fermo restando che non si parla di sanzione, occorrer\u00e0 evidentemente coordinarlo poi con l\u2019articolo 71, che parla appunto della promulgazione delle leggi e stabilisce il termine in cui devono essere promulgate; e allora dovremo inserire questo potere del Capo dello Stato di un rinvio per riesame. Quindi, per ora votiamo il principio generale. C\u2019\u00e8 gi\u00e0 una proposta dell\u2019onorevole Bozzi all\u2019articolo 71 che voteremo subito dopo. Intanto vogliamo affermare il concetto che questo potere di rinvio, che c\u2019\u00e8 anche in Francia, \u00e8 un semplice messaggio perch\u00e9 sia riesaminato il progetto.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Bozzi mi aveva fatto pervenire una proposta di emendamento all\u2019articolo 71 della quale non avevo dato lettura perch\u00e9 eravamo in sede di articolo 83; ma poich\u00e9 la materia \u00e8 connessa al contenuto di questo emendamento, ne do ora lettura. L\u2019Assemblea vedr\u00e0 se non sia opportuno, tenendo conto delle dichiarazioni della Commissione, rinviare anche la votazione di merito a quando esamineremo l\u2019articolo 71, cio\u00e8 a fra poco, perch\u00e9 ormai siamo giunti alla fine del Titolo.<\/p><p>L\u2019onorevole Bozzi ha proposto la seguente formula:<\/p><p>\u00abLe leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall\u2019approvazione. Nel termine suddetto il Presidente della Repubblica pu\u00f2, con messaggio motivato, domandare alle Camere una nuova deliberazione. Egli deve procedere alla promulgazione se le Camere confermano la precedente deliberazione a maggioranza assoluta dei loro membri\u00bb.<\/p><p>Non si tratta adesso di porre in discussione e di votare questo emendamento dell\u2019onorevole Bozzi all\u2019articolo 71: io ne ho dato lettura per sentire sia dall\u2019onorevole Caronia, come dalla Commissione se, ferme restando le assicurazioni dell\u2019onorevole Tosato, non ritengano opportuno rinviare la votazione di merito all\u2019esame dell\u2019articolo 71.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Rinviamo.<\/p><p>CARONIA. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CARONIA. Avevo proposto un emendamento all\u2019articolo 71 pi\u00f9 semplice di quello dell\u2019onorevole Bozzi. L\u2019emendamento suonava cos\u00ec:<\/p><p>\u00abSalvo il caso che questi non ne abbia deciso il rinvio alle Camere\u00bb.<\/p><p>Adottando questa dizione di potrebbe oggi votare il mio emendamento, senza pregiudicare la sostanza di quello che sar\u00e0 l\u2019articolo 71.<\/p><p>PRESIDENTE. Poich\u00e9 le cose dette restano e la Commissione ha dichiarato che in linea di principio accede alla sua proposta, forse \u00e8 opportuno esaminare il suo emendamento in sede di articolo 71.<\/p><p>CARONIA. Non insisto.<\/p><p>(<em>Cos\u00ec rimane stabilito<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE. Resta ancora l\u2019ultima parte dell\u2019emendamento Caronia che coincide con la proposta dell\u2019onorevole Persico, che la Commissione accetta:<\/p><p>\u00abPu\u00f2 inviare messaggi al Parlamento\u00bb.<\/p><p>La pongo in votazione.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Questa formula diventa il terzo comma dell\u2019articolo in esame.<\/p><p>Passiamo alla votazione del terzo comma del progetto, che diventa quarto, lasciato in sospeso in seguito al giusto richiamo dell\u2019onorevole Caronia:<\/p><p>\u00abNomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pongo in votazione il quarto comma del progetto, che diviene quinto;<\/p><p>\u00abAccredita e riceve i rappresentanti diplomatici; ratifica i trattati internazionali, previa, quando sia richiesta, l\u2019autorizzazione delle Camere\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Segue il quinto comma \u2013 che diviene sesto \u2013 in cui bisogna tener conto dell\u2019emendamento Gasparotto che la Commissione ha dichiarato di accettare e dell\u2019emendamento aggiuntivo dell\u2019onorevole Azzi. Il testo del quinto comma, con l\u2019emendamento Gasparotto, risulta del seguente tenore:<\/p><p>\u00abHa il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere\u00bb.<\/p><p>Pongo in votazione la prima parte:<\/p><p>\u00abHa il comando delle Forze armate\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pongo in votazione l\u2019emendamento aggiuntivo dell\u2019onorevole Azzi, non accettato dalla Commissione.<\/p><p>\u00abe lo esercita in tempo di pace tramite il Minestro della difesa e in tempo di guerra tramite il Capo di Stato maggiore della difesa\u00bb.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvato<\/em>).<\/p><p>Pongo in votazione le parole:<\/p><p>\u00abpresiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge\u00bb.<\/p><p>(<em>Sono approvate<\/em>).<\/p><p>Ed infine pongo in votazione l\u2019ultima parte:<\/p><p>\u00abdichiara lo Stato di guerra deliberato dalle Camere\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>A proposito del comma successivo: \u00abPresiede il Consiglio superiore della Magistratura\u00bb, gli onorevoli Mastino Pietro, Lussu, Sansone, Preti, Treves, Rossi Paolo, Lami Starnuti, Fiorentino, Pistoia, Barbareschi hanno proposto che la votazione dell\u2019articolo sia rinviata a quando sar\u00e0 esaminato l\u2019articolo 97 sull\u2019ordinamento giudiziario.<\/p><p>L\u2019onorevole Tosato ha facolt\u00e0 di esprimere il parere della Commissione.<\/p><p>TOSATO. La Commissione accetta.<\/p><p>(<em>Cos\u00ec<\/em> <em>rimane stabilito<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE. Pongo in votazione l\u2019ultimo comma:<\/p><p>\u00abPu\u00f2 concedere grazia e commutare le pene\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pongo in votazione l\u2019emendamento proposto dall\u2019onorevole Clerici, accettato dalla Commissione.<\/p><p>\u00abConcede le onorificenze della Repubblica\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>L\u2019articolo 83 risulta nel suo complesso cos\u00ec approvato:<\/p><p>\u00abIl Presidente della Repubblica \u00e8 il Capo dello Stato e rappresenta l\u2019unit\u00e0 nazionale.<\/p><p>\u00abPromulga le leggi ed emana i decreti legislativi ed i regolamenti.<\/p><p>\u00abPu\u00f2 inviare messaggi al Parlamento.<\/p><p>\u00abNomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.<\/p><p>\u00abAccredita e riceve i rappresentanti diplomatici; ratifica i trattati internazionali, previa, quanto sia richiesta, l\u2019autorizzazione delle Camere.<\/p><p>\u00abHa il comando delle Forze armate; presiede il Consiglio supremo di difesa, costituito secondo la legge; dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.<\/p><p>\u00abPu\u00f2 concedere grazia e commutare le pene.<\/p><p>\u00abConcede le onorificenze della Repubblica\u00bb.<\/p><p>Resta in sospeso la votazione relativa alla presidenza del Consiglio Superiore della Magistratura e quella relativa al rinvio alle Camere, per un nuovo esame, delle leggi approvate, questione che sar\u00e0 esaminata in sede di articolo 71.<\/p><p>Dobbiamo ora passare all\u2019articolo 84.<\/p><p>DOMINED\u00d2. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>DOMINED\u00d2. Poich\u00e9 \u00e8 stato presentato da altri colleghi un emendamento nella forma dell\u2019articolo aggiuntivo 85-<em>bis<\/em>, relativamente all\u2019obbligo del giuramento del Presidente della Repubblica, mi parrebbe che questo tema abbia carattere preliminare rispetto alla materia contemplata dagli articoli 84 e seguenti, in quanto integra la figura del Presidente e la sua disciplina, anche in relazione a questo aspetto formale, che \u00e8 stato ora sottoposto al nostro esame e sul quale dovr\u00e0 deliberare l\u2019Assemblea.<\/p><p>Se, quindi, l\u2019onorevole Presidente convenisse nell\u2019ordine di graduazione che io sottopongo, il tema del giuramento dovrebbe precedere quello dello scioglimento delle Camere.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Domined\u00f2, abbiamo la consuetudine di esaminare gli articoli aggiuntivi sempre in fine del Titolo, salvo a dar loro una collocazione opportuna. Non vedo in che cosa la facolt\u00e0 da concedersi al Presidente della Repubblica di sciogliere le Camere stabilita nell\u2019articolo 84, possa essere subordinata al fatto che egli presti o meno il giuramento. Non vedo il nesso logico.<\/p><p>DOMINED\u00d2. Non c\u2019\u00e8 nessuna subordinazione, lo riconosco io per il primo, ma mi parrebbe che risolvere il problema del giuramento attenga alla definizione preliminare e compiuta della figura del Presidente. \u00c8 una questione d\u2019ordine formale, non logico.<\/p><p>PRESIDENTE. Non ho nulla in contrario, salvo la osservazione che la proposta di emendamento da parte dell\u2019onorevole Perassi e dell\u2019onorevole Mortati, alla quale lei evidentemente si riferiva \u00e8 recentissima, ed i colleghi quindi non ne hanno avuto conoscenza. Se la mettessi in discussione ora, giustamente qualcuno potrebbe chiedere la sospensione della seduta per poter esaminare l\u2019emendamento, mentre ci\u00f2 che attiene all\u2019articolo 84 \u00e8 da lungo tempo noto ed \u00e8 stato quindi certamente esaminato dai deputati.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Molto probabilmente la questione del giuramento sollever\u00e0 meno difficolt\u00e0 e, quindi, non ho ragione di oppormi alla richiesta dall\u2019onorevole Domined\u00f2.<\/p><p>PRESIDENTE. Se nessuno si oppone alla proposta dell\u2019onorevole Domined\u00f2 do lettura dell\u2019articolo 85-<em>bis<\/em> presentato dagli onorevoli Perassi e Mortati:<\/p><p>\u00abIl Presidente della Repubblica, prima di assumere le funzioni, presta giuramento di fedelt\u00e0 alla Repubblica e di osservanza della Costituzione avanti le Camere riunite\u00bb.<\/p><p>Sullo stesso argomento \u00e8 stato presentato un altro articolo aggiuntivo a firma degli onorevoli: Clerici, Bozzi, Uberti, Fuschini, Avanzini, Micheli, Malvestiti, Cremaschi Carlo, Ferrari, Alberti, Ambrosini, Titomanlio Vittoria, Firrao, Colombo Emilio, Salizzoni, Marconi, Coppi, Cappelletti, Guerrieri Emanuele, De Caro Gerardo, Chatrian, Benvenuti, Zuccarini, Nenni, Rossi Paolo, Treves, Preti, Crispo, Persico, Costantini, Tonello, Corbino, Carpano Maglioli, Gasparotto, Maffi, Laconi, Gullo Fausto, Vernocchi, Della Seta, Azzi, Perrone Capano e Reale Vito:<\/p><p>\u00abIl Presidente della Repubblica, prima di assumere l\u2019ufficio, presta giuramento di fedelt\u00e0 alla Costituzione davanti alle Camere riunite\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Perassi ha facolt\u00e0 di svolgere il suo articolo aggiuntivo.<\/p><p>PERASSI. Com\u2019\u00e8 noto, la questione del giuramento \u00e8 rimasta riservata, nel senso che l\u2019Assemblea Costituente avrebbe esaminato caso per caso quali sono gli organi per i quali il giuramento \u00e8 prescritto.<\/p><p>Si pone ora il problema per il Presidente della Repubblica. Le formule proposte in parte coincidono; vi \u00e8 per\u00f2 una differenza nella formulazione. Nel testo presentato dal collega Mortati e da me si dice che: \u00abil Presidente della Repubblica, prima di assumere le funzioni, presta giuramento di fedelt\u00e0 alla Repubblica e di osservanza alla Costituzione\u00bb, anzich\u00e9 limitarsi a dire: \u00abgiura fedelt\u00e0 alla Costituzione\u00bb. Ci sembra che la formula da noi proposta sia preferibile.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Clerici, che \u00e8 il primo firmatario del secondo articolo test\u00e9 letto, ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>CLERICI. \u00c8 questione di forma. Mi associo a quello dell\u2019onorevole Perassi, e ritiro il mio.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Ruini, qual \u00e8 l\u2019avviso della Commissione?<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> La Commissione accetta il testo Perassi-Mortati.<\/p><p>NITTI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>NITTI. Questa proposta, che non \u00e8 stata pubblicata e che \u00e8 stata presentata all\u2019ultima ora, mi ha sorpreso. Vi \u00e8 proprio bisogno di mettere l\u2019obbligo del giuramento nella Costituzione?<\/p><p>Io sono venuto qui, in questa Assemblea, con l\u2019idea che le vecchie formule fossero in gran parte abolite. Trovo che aumentano ogni giorno. Nessuna monarchia ne ha abusato da noi, come se ne incomincia ad abusare oggi. Vi sono gi\u00e0 tante cose che abbiamo ammesso; abbiamo ammesso anche che il Presidente della Repubblica pu\u00f2 accordare decorazioni, che non esistono, nella previsione che si creino in avvenire. Abbiamo tanto desiderio di fare decorazioni? Ed allora, perch\u00e9 avete ammesso questa cosa inutile ed assurda? Se si dovranno concedere delle decorazioni, sar\u00e0 la Camera che decider\u00e0 se il Presidente pu\u00f2 accordarle, ed in quale forma. (<em>Commenti<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Adesso, si propone l\u2019inutile aggiunta del giuramento del Presidente della Repubblica. Quanto tempo abbiamo perduto in quest\u2019Aula per parlare dei vari giuramenti da istituire per il Capo provvisorio dello Stato! Non ho mai sentito tanti discorsi sul giuramento. Sentite proprio il bisogno di determinare questa materia? Sentite proprio il bisogno di stabilire se e come deve giurare il Presidente della Repubblica?<\/p><p>Non lo avete sentito questo bisogno, tanto \u00e8 vero che ve ne venite all\u2019ultima ora con questa proposta.<\/p><p>Io vi prego di sopprimere questa parte e di rinunciare al giuramento.<\/p><p>ROSSI PAOLO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0..<\/p><p>ROSSI PAOLO. Mi duole di non poter condividere il parere espresso dall\u2019illustre Presidente Nitti, ma ormai abbiamo messo il giuramento nella Costituzione, e non so perch\u00e9 il Capo dello Stato, che dovrebbe ricevere il giuramento dei Ministri, non dovrebbe a sua volta prestarlo!<\/p><p>Il messaggio cristiana: <em>\u00abNolite jurare<\/em>, sia la vostra parola: s\u00ec, s\u00ec; no, no\u00bb \u00e8 un alto messaggio e ne sentiamo il valore, ma indubbiamente non si pu\u00f2 concepire che proprio il Capo dello Stato, il quale riceve il giuramento altrui, sia esonerato dal prestare giuramento di fedelt\u00e0 alla Costituzione.<\/p><p>Abbiamo certamente abusato, per il passato, del giuramento. Per esempio, il giuramento dei professori universitari, che \u00e8 rimasto adesso soltanto per i professori delle scuole medie, era una cosa assurda. Pretendere il giuramento di fedelt\u00e0 da parte di un professore per consentirgli il diritto di insegnare greco, o astronomia, o anatomia comparata, \u00e8 una cosa assurda. Ma non \u00e8 assurdo affatto che giuri, nella forma pi\u00f9 solenne, fedelt\u00e0 alla Costituzione, il Capo dello Stato.<\/p><p>Se escludessimo il giuramento di fedelt\u00e0 alla Costituzione ed alla Repubblica del Capo dello Stato, faremmo una Costituzione anomala. Non ci sono, ch\u2019io mi sappia, n\u00e9 Costituzioni monarchiche, n\u00e9 Costituzioni repubblicane, n\u00e9 Costituzioni moderne, n\u00e9 Costituzioni antiche, che non prevedano questo atto formale e solenne di dichiarazione di fedelt\u00e0 del Capo dello Stato alla Repubblica, o alla monarchia se c\u2019\u00e8 la monarchia, e comunque alla Costituzione ed alle leggi fondamentali che reggono lo Stato.<\/p><p>Per queste ragioni, io e il mio Gruppo voteremo a favore del giuramento.<\/p><p>GULLO FAUSTO. Non dimenticate che \u00e8 il Capo supremo delle Forze armate!<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo in votazione la formula proposta dall\u2019onorevole Perassi:<\/p><p>\u00abIl Presidente della Repubblica, prima di assumere le funzioni, presta giuramento di fedelt\u00e0 alla Repubblica e di osservanza della Costituzione avanti le Camere riunite\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo all\u2019articolo 84. Se ne dia lettura.<\/p><p>AMADEI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abIl Presidente della Repubblica pu\u00f2, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Ricordo che l\u2019onorevole Benvenuti ha gi\u00e0 svolto il seguente emendamento, in sede di articolo 83:<\/p><p>\u00ab<em>Sostituire col seguente:<\/em><\/p><p>\u00abIl Presidente della Repubblica pu\u00f2, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere.<\/p><p>\u00abPromuove, ogni qual volta lo ritenga del caso, azione di incostituzionalit\u00e0 delle leggi, decreti e regolamenti che vengano proposti alla sua firma.<\/p><p>\u00abPresiede il Consiglio superiore della magistratura e nomina con decreto, su designazione del Consiglio stesso, i magistrati.<\/p><p>\u00abNomina i funzionari della Presidenza della Repubblica.<\/p><p>\u00abI poteri di cui al presente articolo sono esercitati dal Presidente della Repubblica in via di prerogativa: per la loro validit\u00e0 non \u00e8 necessaria la controfirma del Primo Ministro, n\u00e9 dei Ministri\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Domined\u00f2 ha presentato il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Dopo la parola:<\/em> pu\u00f2, <em>aggiungere le parole: <\/em>in via di prerogativa\u00bb.<\/p><p>Ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>DOMINED\u00d2. Eccomi pronto a dare ragione dell\u2019emendamento proposto all\u2019articolo 84. In queste norme del progetto di Costituzione, il potere del Presidente della Repubblica di procedere allo scioglimento delle Camere \u00e8 contemplato indiscriminatamente, indifferenziatamente, rispetto agli altri poteri del Capo dello Stato contemplati nell\u2019articolo precedente dello stesso progetto.<\/p><p>Penserei allora che in un tema di tale importanza, il quale veramente deve servire a collocare il Capo dello Stato al vertice dell\u2019ordine costituzionale che stiamo costruendo, ponendolo nella sua veste di tutore e custode della Costituzione al di sopra del Parlamento attraverso la potest\u00e0 di scioglimento, penserei, dicevo, che nell\u2019esercizio di tale funzione debba adottarsi quella particolare configurazione giuridica per cui, in sede costituzionale, convenga parlare di poteri spettanti al Capo dello Stato \u00abin via di prerogativa\u00bb, nel senso di un potere proprio, esclusivamente pertinente. Se poi, allo scopo di meglio differenziare questa ipotesi dalle mere funzioni di carattere personale, si volesse adottare un\u2019altra formula, in luogo di quella del \u00abpotere in via di prerogativa\u00bb, ripetuta dalla Costituzione estone e da altri testi, si potrebbe forse preferibilmente parlare di \u00abpotere autonomo\u00bb o \u00abpotere esclusivo\u00bb, inerente all\u2019organo piuttosto che alla persona.<\/p><p>Qualora si riuscisse cos\u00ec a configurare questo potere del Capo dello Stato, esclusivamente ad esso spettante, la conseguenza sarebbe la seguente: che l\u2019atto compiuto dal Capo dello Stato, nell\u2019esercizio nel potere conferitogli nella cos\u00ec detta via di prerogativa, non avrebbe bisogno, agli effetti della validit\u00e0 giuridica e costituzionale, della controfirma del Primo Ministro ed in genere del Governo.<\/p><p>La ragione che ispira l\u2019emendamento \u00e8 pertanto essenzialmente quella di attribuire nella sua pienezza questo potere di risolvere i conflitti con le Camere, nel caso in cui la volont\u00e0 del Parlamento risulti in antitesi con la coscienza del paese, poich\u00e9 un potere di scioglimento delle Camere, il quale sia legato agli effetti della sua validit\u00e0 alla necessit\u00e0 essenziale della controfirma dello stesso Governo promanante dalle Camere sciolte, finirebbe per essere mutilato nel momento stesso in cui lo si formula. L\u2019articolo 84 va quindi visto in stretta connessione sia con il primo comma dell\u2019articolo 85, il quale subordina la validit\u00e0 degli atti compiuti dal Capo dello Stato alla controfirma dei Ministri competenti, sia col secondo comma dello stesso testo, relativamente alla materia della responsabilit\u00e0, sulla quale si dovr\u00e0 altrove tornare.<\/p><p>\u00c8 perci\u00f2 che, laddove l\u2019emendamento proposto dovesse essere accolto, bisognerebbe correggere conseguentemente il primo comma dell\u2019articolo 85 in questi termini: \u00abGli atti compiuti dal Capo dello Stato, tranne quelli nell\u2019esercizio del potere in via di prerogativa, non sono validi se non controfirmati dal Primo Ministro e dai Ministri competenti\u00bb. E altrettanto dovrebbe logicamente dirsi per il problema della responsabilit\u00e0 politica, non essendo pi\u00f9 invocabile un principio di irresponsabilit\u00e0 per gli atti non coperti dalla firma del Governo.<\/p><p>Pare che queste previe enunciazioni di principio servano a porre in evidenza il significato giuridico da un lato, e quello politico dall\u2019altro, di una proposta mirante in definitiva a quella finalit\u00e0 ultima che pu\u00f2 dirsi della elevazione di prestigio e del rafforzamento di potere del Capo dello Stato, onde rendere storicamente attuabile il suo compito di supremo moderatore della Costituzione. Probabilmente, una proposta di tanto rilievo potrebbe essere contemperata da una eventuale delimitazione della potest\u00e0 di scioglimento. Forse la potest\u00e0 di scioglimento, spettante in via di prerogativa con le caratteristiche e gli effetti sin qui delineati, potrebbe ad un tempo essere circoscritta, venendo ricondotta a determinate condizioni, collegata a determinati limiti. \u00c8 perci\u00f2 che altri colleghi si riservano di studiare questo delicato punto, per sottoporre all\u2019Assemblea possibili emendamenti riguardanti una delimitazione del potere di scioglimento: in questo caso, tali emendamenti costituirebbero quasi la naturale contropartita dell\u2019accresciuto potere presidenziale a seguito della qualificazione in via di prerogativa.<\/p><p>Richiamando, quindi, i precedenti costituzionali test\u00e9 citati e tenendo presente un complesso di finalit\u00e0 che attengono insieme all\u2019ordine giuridico ed all\u2019ordine politico, oserei ritenere che se l\u2019Assemblea entrasse nell\u2019ordine di idee di valutare l\u2019opportunit\u00e0 di dare nuova configurazione a questo potere centrale di scioglimento, vera chiave di volta della nostra costruzione costituzionale, si riuscirebbe nel duplice intento di rafforzare la posizione del Capo dello Stato, e di inquadrarne insieme la figura in quei princip\u00ee che abbiamo voluto preservare, muovendoci nell\u2019orbita del Governo parlamentare e non del Governo presidenziale.<\/p><p>Poich\u00e9 sia ben fermo che, anche configurando il potere di scioglimento nel quadro dei poteri spettanti nella cos\u00ec detta via di prerogativa, non si altererebbe concettualmente la struttura costituzionale che l\u2019Assemblea ha prescelta come la pi\u00f9 rispondente in Italia all\u2019attuale momento storico. Noi infatti ci muoveremmo sempre nell\u2019orbita di un regime parlamentare e non presidenziale, se \u00e8 vero che il Presidente non si sovrapporrebbe all\u2019esecutivo, bens\u00ec sarebbe solamente investito di questa funzione centrale, ma delimitata e circoscritta, proprio allo scopo di ristabilire l\u2019equilibrio fra i poteri dello Stato, dimostrandosi cos\u00ec l\u2019autentico moderatore della Costituzione, capace di riavvicinare il Parlamento al paese e di dirimere il conflitto con un Governo non pi\u00f9 rispondente alle esigenze della coscienza comune.<\/p><p>PRESIDENTE. Segue l\u2019emendamento dell\u2019onorevole. Colitto:<\/p><p>\u00ab<em>Alle parole:<\/em> sciogliere le Camere, <em>sostituire: <\/em>sciogliere entrambe le Camere o anche una sola di esse\u00bb.<\/p><p>Ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>COLITTO. Questo emendamento mira a rendere pi\u00f9 chiara la dizione dell\u2019articolo.<\/p><p>Io mi sono domandato: pu\u00f2 il Capo dello Stato sciogliere anche una soltanto delle Camere? Se a questo interrogativo possiamo rispondere affermativamente, \u00e8 opportuno formulare la norma in guisa che nessun dubbio sorga in proposito.<\/p><p>Ho perci\u00f2 proposto la seguente formula: \u00abentrambe le Camere o anche una sola di esse\u00bb. Non trovo tuttavia alcuna difficolt\u00e0 ad abbandonare eventualmente questa formula e ad accettarne qualsiasi altra, che potr\u00e0, secondo la Commissione, rendere meglio il concetto da me espresso.<\/p><p>Osservo peraltro che la formula da me proposta \u00e8 stata gi\u00e0 usata in altre norme di questa Costituzione e si trova adottata anche in molte disposizioni del Codice penale e nelle leggi, che attualmente la Commissione dei Settantacinque sta esaminando, di riforma di alcune parti del Codice penale.<\/p><p>PRESIDENTE. Segue l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Bosco Lucarelli:<\/p><p>\u00ab<em>Aggiungere il seguente comma:<\/em><\/p><p>\u00abIn tale caso i poteri delle Camere non sono prorogati fino alla riunione delle nuove\u00bb.<\/p><p>Ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>BOSCO LUCARELLI. Noi abbiamo, nell\u2019articolo 58 gi\u00e0 approvato, stabilito che i poteri delle Camere sono prorogati sino alla riunione delle Camere nuove. Ma questa facolt\u00e0 noi l\u2019abbiamo vista in rapporto alle Camere le quali si sciolgano per compiuto termine. Qui viceversa l\u2019ipotesi \u00e8 completamente diversa, giacch\u00e9 qui ci troviamo di fronte a Camere che sono sciolte in virt\u00f9 di un provvedimento eccezionale.<\/p><p>Ora, se nell\u2019ipotesi dell\u2019articolo 58 ci trovavamo di fronte a Camere che avevano regolarmente svolto la loro azione, per cui sembrava opportuno che ad esse fosse concessa una proroga delle loro funzioni fino alle Camere nuove, viceversa la posizione contemplata dall\u2019articolo 84 \u00e8, come ho detto, completamente diversa, perch\u00e9 noi prorogheremmo delle Camere che il Capo dello Stato ha ritenuto non poter funzionare. Quindi, abbiamo una contraddizione in termini, perch\u00e9, da un lato, abbiamo delle Camere che non possono funzionare; dall\u2019altro, abbiamo la proroga dei poteri delle Camere stesse.<\/p><p>Dal punto di vista poi dell\u2019opportunit\u00e0, io mi domando come si pensa che potrebbero funzionare queste Camere che si trovassero di fronte ad un decreto di scioglimento e quali si pensa che sarebbero i loro rapporti con l\u2019esecutivo. \u00c8 evidente che non potrebbe determinarsi se non un gravissimo attrito, uno stato di fatto molto pericoloso e molto grave.<\/p><p>Mi sono permesso quindi di presentare un emendamento con il quale, in caso di scioglimento delle Camere, tale proroga non avvenga come viceversa avviene regolarmente per l\u2019articolo 58, quando le Camere abbiano regolarmente funzionato e si siano sciolte per compiuto termine.<\/p><p>PRESIDENTE. Segue l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Romano:<\/p><p>\u00ab<em>Aggiungere il seguente comma:<\/em><\/p><p>\u00abAllo scioglimento delle due Camere seguir\u00e0 l\u2019elezione del Presidente della Repubblica da farsi entro sei mesi dalla elezione delle Camere stesse\u00bb.<\/p><p>Ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>ROMANO. Vi rinunzio, onorevole Presidente. Avrei infatti mantenuto l\u2019emendamento se fosse stata stabilita la nomina del Capo dello Stato a suffragio diretto dei popolo, giacch\u00e9 scopo dell\u2019emendamento stesso era quello di frenare l\u2019eventuale strapotere del Presidente della Repubblica; ma, dopo l\u2019approvazione dell\u2019articolo 79 nel senso che tutti sanno, non vi \u00e8 pi\u00f9 questa necessit\u00e0.<\/p><p>PRESIDENTE. Sta bene. L\u2019onorevole Costantini ha presentato il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Sostituire l\u2019articolo 84 con il seguente:<\/em><\/p><p>\u00abIl Presidente della Repubblica pu\u00f2 sciogliere le Camere con il consenso espresso dei rispettivi Presidenti\u00bb.<\/p><p>Ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>COSTANTINI. Io penso, onorevoli colleghi, che lo spirito che ci anima nel presentare questi emendamenti sia sostanzialmente il medesimo, da qualunque parte essi provengano. In sostanza, lo spirito, che mi ha determinato a presentare l\u2019emendamento test\u00e9 letto, \u00e8 quello di evitare pericoli che noi oggi possiamo solo temere, perch\u00e9 l\u2019avvenire \u00e8 sulle ginocchia di Giove. Per disgrazia, abbiamo il ricordo e l\u2019esperienza del passato che ci inducono a molta prudenza.<\/p><p>Dalla semplice lettura di questo articolo, che siamo chiamati ad approvare, cio\u00e8 dell\u2019articolo 84, noi rileviamo che il potere concesso, o in via di concessione, al Presidente della Repubblica, \u00e8 enorme. Badate: il Presidente della Repubblica pu\u00f2, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere. E non si parla \u2013 perch\u00e9 non \u00e8 possibile fare una casistica \u2013 delle ragioni che possono determinare o imporre un provvedimento di questo genere. Si dice \u00abpu\u00f2\u00bb, e non si dice altro, perch\u00e9 altro non si pu\u00f2 dire.<\/p><p>E allora, nella tema che in un prossimo o magari lontano avvenire vi sia un Presidente della Repubblica il quale abusi dei suoi poteri e sciolga le Camere, quando le Camere non dovrebbero essere sciolte, che cos\u00e0 dobbiamo fare? Io penso che, sostituendo \u2013 non sar\u00e0 una formula prefetta \u2013 a quel \u00absentiti i Presidenti\u00bb, il consenso dei Presidenti delle due Assemblee legislative, noi avremmo, anzich\u00e9 la responsabilit\u00e0, la iniziativa individuale del massimo rappresentante della Repubblica ed anche quella di coloro che, col consenso delle Assemblee legislative, rappresentano le Assemblee stesse.<\/p><p>\u00c8 una garanzia che io propongo sia stabilita per tutelare, nelle forme che sono consentite alle nostre umane possibilit\u00e0, questa democrazia che abbiamo ottenuto con tanta fatica e che dobbiamo custodire con ogni diligenza.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Laconi ha presentato il seguente emendamento, da porre in votazione, secondo il proponente, solo nel caso che l\u2019articolo sia approvato nel testo del progetto:<\/p><p>\u00ab<em>Aggiungere il seguente comma:<\/em><\/p><p>\u00abNon pu\u00f2 usare di tale facolt\u00e0 negli ultimi sei mesi del suo mandato\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Laconi non essendo presente, si intende che abbia rinunciato a svolgerlo.<\/p><p>ORLANDO VITTORIO EMANUELE. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>ORLANDO VITTORIO EMANUELE. Io mi ero proposto di prendere la parola sull\u2019articolo 85 o sull\u2019articolo 86 ma, per essere interamente sincero, onorevole Presidente, dir\u00f2 che nel mio proposito vi sarebbe una specie di dichiarazione di voto che vale per tutto il passato e per tutto l\u2019avvenire; quindi, questo riassunto sintetico del mio pensiero di prima e di poi sarebbe tutto a vantaggio del lavoro dell\u2019Assemblea. E volevo scegliere, come ho detto, l\u2019articolo 85 o l\u2019articolo 86, dove si pone un quesito che mi pare insoluto e fondamentale, cio\u00e8 a dire: questo Governo della futura Costituzione che rapporti avr\u00e0 con il Presidente, Capo dello Stato? \u00c8 un problema che credo non risoluto ed \u00e8 fondamentale, poich\u00e9 \u00e8 quello da cui si qualifica la forma di Governo che si vuole adottare.<\/p><p>Dico che avrei preso argomento da uno di questi due articoli per una motivazione di voto verso il passato e verso l\u2019avvenire, cio\u00e8 per spiegare la scarsa mia partecipazione ai lavori finora diretti alla creazione della nuova Costituzione e quella, temo, egualmente scarsa, ai lavori futuri. Ricordo, dunque, che io nella grande discussione generale manifestai dei concetti di carattere fondamentale che ebbero la sfortuna, o meritarono, diremo pi\u00f9 modestamente, la sfortuna, di non essere accolti, di essere radicalmente disattesi. Io ne prendo atto con doverosa modestia, ma spiego la scarsezza della mia cooperazione per il fatto stesso che il dissenso cade su quello che \u00e8 lo spirito fondamentale, e non riguarda una differenza analitica su questa o su quella espressione, ma su tutte le parti essenziali di questa costruzione di diritto pubblico. In tal caso, non ci si pu\u00f2 mettere d\u2019accordo! \u00c8 come parlare due lingue diverse reciprocamente incomprese!<\/p><p>Ora, uno dei punti pi\u00f9 gravi del mio dissenso \u00e8 stata la esautorazione completa di questo futuro Capo dello Stato repubblicano. Si direbbe che si tratti quasi di una specie di sfiducia anticipata, di un sospetto continuo verso l\u2019abuso dei poteri concessi, onde sono considerevolmente ridotte le attribuzioni del Capo di Stato quali spettano ordinariamente nei regimi monarchici. Or, tutti ricorderanno lo spirito satirico onde, precisamente a causa di questa scarsezza di poteri, era stato attribuito ai re costituzionali l\u2019appellativo di \u00abre travicello\u00bb. E tenete conto che v\u2019era di mezzo il rispetto verso la maest\u00e0 del re!<\/p><p>Ora, io mi domando quali epiteti saranno riservati a questo futuro Presidente di Repubblica al quale si trasferiscono i poteri che prima erano pertinenti al Capo dello Stato monarchico e per cui quegli era ritenuto \u00abun travicello\u00bb, ma si trasmettono in una misura ancora pi\u00f9 ridotta! Si pu\u00f2 dire che non rappresenti pi\u00f9 nulla!<\/p><p>Ora, con questa convinzione che io avrei voluto illustrare a proposito del coordinamento della responsabilit\u00e0 di cui all\u2019articolo 85 e dei poteri del Governo o Consiglio dei Ministri di cui all\u2019articolo 86, non mi sarei per\u00f2 davvero aspettato che mi si fosse data occasione di intervenire per il motivo inverso, cio\u00e8 per lo scioglimento della Camera per quanto qui si parli di scioglimento delle due Camere, mentre lo Statuto albertino non si riferiva n\u00e9 poteva riferirsi che solo ad una; il quale scioglimento contemporaneo fa una certa impressione, e desta qualche preoccupazione.<\/p><p>Ma comunque \u00e8 un\u2019attribuzione che \u00e8 talmente nell\u2019interesse del funzionamento della Costituzione e della politica di un Paese, che non saprei comprendere come si possa prescinderne.<\/p><p>Ma vi \u00e8 il mio amico e collega (vorrei dire discepolo) a cui ho voluto e voglio tanto bene e verso cui professo tanta stima, l\u2019onorevole Domined\u00f2, che nientedimeno ne farebbe un potere personale! Perch\u00e9, badiamo bene: la formula \u00e8 in via di prerogativa. L\u2019espressione \u00abprerogativa\u00bb, che ci viene dalla Costituzione inglese, indica un potere non attribuito alla persona, ma attribuito solo in quanto funzionario, sia pure supremo, sia pure organo rappresentante della sovranit\u00e0 dello Stato. Ma, l\u2019onorevole Domined\u00f2 nello specificare che il potere di scioglimento \u00e8 conferito in via di prerogativa avverte che si tratta di una ipotesi diversa ed anzi contrastante e cio\u00e8 come potere autonomo, esclusivo e quindi eccezionale: in una parola, personale.<\/p><p>Ora io mi ricordo che come deputato, ma prima come professore, ho sostenuto quella lotta nel campo scientifico (che poi fu superata perch\u00e9 nessuno pi\u00f9 ne dubit\u00f2) sulla questione: se fossero potute rimanere delle attribuzioni del Capo dello Stato che non avessero carattere di prerogativa, perch\u00e9 tutte le attribuzioni del Capo dello Stato erano prerogative, cio\u00e8 a dire non erano conferite alla persona ma bens\u00ec all\u2019organo come rappresentante la sovranit\u00e0 dello Stato.<\/p><p>La questione fu sollevata da prima dai costituzionalisti francesi della monarchia di luglio, e, per verit\u00e0, in questa categoria di diritti personali rimasti al re cui si dava il titolo di maiestatici, si comprendeva lo scioglimento della Camera. Ma questa speciale estensione non fu presa molto sul serio; si continu\u00f2 invece a ridurre siffatti diritti pretesi maiestatici a questi due ordini di attribuzioni: il diritto di grazia e i titoli nobiliari. Questa opinione ebbe qualche rappresentante in Italia, nei primi tempi sotto l\u2019impero dello Statuto albertino, limitatamente dunque alla grazia ed agli ordini nobiliari.<\/p><p>Qualcuno diceva: queste attribuzioni sono ancora di natura personale, residui dei diritti propri dei monarchi, senza alcun concorso di altri organi costituzionali. Quando il re fa la grazia, la fa come persona, non la fa in quanto rappresenta lo Stato e quindi in quanto prerogativa nel loro senso costituzionale. E cos\u00ec pure i titoli nobiliari. Per i titoli nobiliari vi sarebbe stata una maggior ragione, perch\u00e9 quella competenza si collegava con una tradizione secondo cui il conferimento del titolo era atto di personale volont\u00e0 del Sovrano collo stesso titolo specifico delle monarchie assolute e lo Statuto albertino aveva detto che questo diritto si manteneva nella sua figura storica. Ci\u00f2 malgrado, noi giuspubblicisti della nuova scuola ci rifiutammo di ammettere queste interpretazioni. E questa era democrazia, come la intendevamo verso il 1890, onde ora dovrei passare per un estremista. Abbiamo detto: nient\u2019affatto; il Capo dello Stato della monarchia, secondo lo Statuto albertino, non ha nessun potere personale; tutti i suoi poteri sono esercitati in quanto rappresentante dello Stato e tutti sottoposti al principio generale della responsabilit\u00e0 ministeriale. E queste tendenza prevalse perch\u00e9 la grazia fu sotto la controfirma del Ministro Guardasigilli e gli ordini nobiliari furono sotto la generale competenza del Primo Ministro e Ministro dell\u2019interno attraverso la Consulta araldica, come ufficio dipendente dalla Presidenza del Consiglio.<\/p><p>Ora dobbiamo fare questo po\u2019 po\u2019 di passo retrogrado nel senso, che sessanta anni fa ci sembrava antidemocratico, antiliberale, di riconoscere un potere personale, vuol dire un potere per cui non si risponde, non pi\u00f9 nel re ma nel Presidente della Repubblica! Per verit\u00e0 a me pare che questa semplice esposizione storica dimostra l\u2019assoluta impossibilit\u00e0 di aderire a quella proposta.<\/p><p>DOMINED\u00d2. Ma noi ci riserviamo di toccare il problema della responsabilit\u00e0 quando esamineremo il secondo comma dell\u2019articolo 85.<\/p><p>ORLANDO VITTORIO EMANUELE. Nelle cose dette dal mio amico Domined\u00f2 vi \u00e8 una parte in cui sono disposto a consentire, cio\u00e8 in quanto egli trova, quasi come in una <em>extrema ratio<\/em>, finalmente un mezzo di assicurare l\u2019autorit\u00e0 di questo Presidente: autorit\u00e0 di tanto ridotta se non addirittura demolita. Ben poco gli \u00e8 rimasto anche in confronto del potere del Capo dello Stato monarchico.<\/p><p>Ha, s\u00ec, il comando delle forze di terra e di mare, ma poi, viceversa, l\u2019attivit\u00e0 militare ritorna al Governo come Ministero della guerra o comandi di Stato maggiore, che non dipendono da lui o almeno non risulta che dipendano da lui, e ci\u00f2 anche a prescindere dal particolare prestigio di un re che era pure, o si presumeva che fosse, un tecnico rivestito di gradi militari.<\/p><p>Ora a proposito di un siffatto Presidente della Repubblica, siccome esautorato, l\u2019amico Domined\u00f2 trovava che effettivamente non inquadra in questa esautorazione questo potere di scioglimento delle Camere che realmente ha una portata almeno simbolicamente grandissima; onde, per rafforzare sempre pi\u00f9 quell\u2019autorit\u00e0, pensava di attribuirla in quella forma eccezionale.<\/p><p>E, in verit\u00e0, nel senso di questa tendenza, io potrei consentire, perch\u00e9 penso io pure che eccessiva \u00e8 stata la riduzione di quell\u2019autorit\u00e0. Per esempio, gli si \u00e8 levata l\u2019iniziativa. Or nell\u2019iniziativa si afferma per di pi\u00f9 la natura giuridica del Capo dello Stato e si giustifica l\u2019intervento dell\u2019autorit\u00e0 di esso come di colui che stando al vertice della vita di un popolo deve avere la sensibilit\u00e0 pi\u00f9 acuta e pi\u00f9 pronta di un bisogno nel campo della politica, del diritto, dell\u2019economia del Paese. Gli avete pure tolto la sanzione. Lo avete escluso dal potere legislativo. Non gli appartiene il potere giudiziario, e questo \u00e8 naturale. Io non so pi\u00f9 se gli spetta il potere esecutivo. E quando dovesse discutersi qualcuno degli articoli relativi a questo argomento vi parteciperei, per manifestare, almeno, i miei dubbi. Ed allora \u00e8 naturale la domanda: cosa ci sta a fare? E si risponde: ha il potere di sciogliere le Camere. E l\u2019onorevole Domined\u00f2 acutamente pensa che nel giusto intento di rinforzarne l\u2019autorit\u00e0 gioverebbe di attribuirgli quella competenza come un diritto personale, non in quanto \u00e8 il rappresentante della sovranit\u00e0 dello Stato, ma si chiami, non so, oggi Enrico De Nicola, o domani non so chi altro, poich\u00e9 non intendo fare pronostici in questa delicata materia, mentre l\u2019affidarsi a una persona dovrebbe soprattutto dipendere dalla fiducia verso quella data persona. Or, vedete, questo potere che per se stesso \u00e8 indubbiamente grave, pu\u00f2 diventare minaccioso tanto pi\u00f9 quanto meno poteri gli avete dato. (<em>Approvazioni<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Abbiamo tutti vissuto questa vita parlamentare d\u2019Italia. Ricordate un caso in cui si sia fatta la grossa questione politica di fronte ad uno scioglimento, come determinato da intenti di sopraffazione politica? Io non me ne ricordo. Io non me ne ricordo e credo di poterlo escludere perch\u00e9 tutto il congegno dei meccanismi parlamentari rendeva poco facile che il potere esecutivo ricorresse a quell\u2019atto violento. Poich\u00e9 \u00e8 violento; come negarlo? \u00c8 un atto di volont\u00e0 di un individuo che soverchia e dissolve la rappresentanza della Nazione. Ma \u00e8 tanto meno possibile di negare questa competenza al Presidente della Repubblica, quanto pi\u00f9 grave mi appare quella esautorazione. Ma, fermato questo punto, che vi sia da parte della prima Camera della Repubblica d\u2019Italia, che vuole riaffermare la democrazia nel suo senso pi\u00f9 ampio, la dichiarazione con cui si attribuisce ad un organo dello Stato un potere personale sottratto alla responsabilit\u00e0, mi sembra una cosa veramente cos\u00ec straordinaria che per mio conto non saprei prestare il mio assenso, poich\u00e9 ne resterebbe profondamente turbato tutto lo spirito della Costituzione. Io che mi dolgo che l\u2019autorit\u00e0 del Capo dello Stato sia stata di tanto sminuita, vi dico la verit\u00e0, di fronte a questo potere che lo fa diventare una specie di sovrano assoluto, resto perplesso. Lasciatelo sotto la responsabilit\u00e0, ed allora va bene. Non si possono conciliare due cose incompatibili. Se il potere \u00e8 personale, vuol dire che non se ne risponde. \u00c8 una forma, sia pure limitata, di potere assoluto e quindi in perfetta contradizione con quello spirito democratico di cui l\u2019Assemblea si \u00e8 dimostrata animata. Il pericolo \u00e8 appunto l\u2019esautorazione del potere esecutivo. Occorre un rafforzamento del potere esecutivo ed io vorrei arrivare all\u2019elezione popolare, appunto per rafforzarlo. Ma, tornando al punto di partenza, credo, ci\u00f2 malgrado, che sia radicalmente contrastante con lo spirito democratico il riconoscere un potere personale. (<em>Vivi, generali applausi<\/em>).<\/p><p>CLERICI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CLERICI. Onorevoli colleghi, mi trovo confuso di dover parlare dopo un maestro come l\u2019onorevole Orlando, alle cui osservazioni dichiaro subito di acconsentire pienamente. Parlo per\u00f2 anche per dichiarazione di voto, per aggiungere, mi illudo, una postilla (non \u00e8 che una diretta conseguenza, postilla, dicevo, e corollario di quello che ha gi\u00e0 prospettato l\u2019onorevole Orlando). Chiedo all\u2019onorevole Domined\u00f2, al caro ed illustre collega Domined\u00f2, come mai pu\u00f2 congegnare il suo emendamento che, in sostanza, porterebbe all\u2019assurdo di un Presidente della Repubblica che senza, ed eventualmente contro, il parere del Primo Ministro e dei Ministri, scioglie le Camere. Ed allora io gli chiedo come mai si pu\u00f2 inquadrare giuridicamente questo fatto con le due disposizioni, che sono nell\u2019articolo 85, per cui da una parte il Presidente della Repubblica non deve rispondere dei suoi atti; e dall\u2019altra ciascun suo atto non \u00e8 valido se non \u00e8 controfirmato dai Ministri.<\/p><p>Qui invece avremmo un atto non controfirmato da alcun Ministro e del quale quindi nessuno dei Ministri risponde, mentre non ne risponderebbe del pari neppure il Presidente della Repubblica. E allora pongo quest\u2019altro interrogativo all\u2019onorevole Domined\u00f2: E se, come pu\u00f2 avvenire, il Paese, nella duplice elezione dei senatori e dei deputati, decidesse poi contro il Presidente della Repubblica che sciolse la Camera, che cosa succederebbe? Normalmente succedeva, secondo l\u2019antica prassi, che era vera legge costituzionale, questo: il Presidente del Consiglio e il Consiglio dei Ministri, che avevano sottoscritto e assunto la responsabilit\u00e0 dello scioglimento della Camera, rispondevano essi dell\u2019atto politico e davano le dimissioni. In questo stava la sanzione per l\u2019atto disapprovato dal Paese. Secondo l\u2019emendamento Domined\u00f2, invece, avremmo il Presidente della Repubblica che non risponde non solo alle Camere ma neppure al Paese sovrano, che lo ha sconfessato. Allora capiterebbe con ogni probabilit\u00e0 quel fatto, straordinario, che si \u00e8 verificato in Francia nel 1878, allorquando il Presidente MacMahon sciolse la Camera sul parere del Duca De Broglie, Presidente del Consiglio; ed il popolo rispose rimandando al Parlamento coloro che erano stati sciolti e che si erano coalizzati fra loro. Si arriv\u00f2 cos\u00ec al famoso dilemma di Leone Gambetta: sottomettersi o dimettersi; ed a seguito di ci\u00f2 MacMahon dovette dare le dimissioni, bench\u00e9 istituzionalmente ci\u00f2 fosse escluso dalla Costituzione di recente votata. Il fatto fu talmente grave che da allora nessun Presidente della Repubblica sciolse pi\u00f9 la Camera. Quindi, e, meglio ancora, nessun Presidente del Consiglio os\u00f2 pi\u00f9 chiedere il provvedimento. E con la disposizione dell\u2019onorevole Domined\u00f2 noi introdurremmo nella Costituzione un principio assurdo, perch\u00e9 avremmo un Presidente della Repubblica che non risponderebbe di ci\u00f2 che esso facesse di sua testa e quindi con la sua esclusiva ed espressa responsabilit\u00e0; un principio per di pi\u00f9 che sarebbe fomite di disordini.<\/p><p>DOMINED\u00d2. C\u2019\u00e8 la riserva. Il problema resta aperto.<\/p><p>PRESIDENTE. Il seguito della discussione \u00e8 rinviato alle ore 11 di domani.<\/p><p>Presidenza del Vicepresidente TARGETTI<\/p><p>Svolgimento di interrogazioni con richiesta d\u2019urgenza.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio ha fatto sapere di essere pronto a rispondere alle due seguenti interrogazioni presentate ieri sera con richiesta d\u2019urgenza:<\/p><p>\u00abAl Presidente del Consiglio dei Ministri, per conoscere se e quali provvedimenti siano stati presi dall\u2019Alto Commissario per l\u2019igiene e la sanit\u00e0 pubblica allo scopo di proteggere i porti e gli aeroporti italiani, e particolarmente quelli meridionali, dal pericolo di una estensione dell\u2019epidemia colerica che in atto colpisce i porti dell\u2019Egitto.<\/p><p>\u00abCaronia, Domined\u00f2\u00bb.<\/p><p>\u00abAl Presidente del Consiglio dei Ministri, all\u2019Alto Commissario per l\u2019igiene e la sanit\u00e0 pubblica e al Ministro dell\u2019interno, per conoscere quali provvedimenti o quali misure cautelari e preventive siano stati emesse o si emetteranno per evitare che navi provenienti dall\u2019Egitto possano provocare casi di colera in Napoli e dintorni; considerando a tal fine il forte agglomerato urbano di Napoli e le condizioni veramente pietose degli ospedali cittadini che non possono dare \u2013 nonostante gli sforzi di dirigenti e personale \u2013 alcuna garanzia alla cittadinanza stessa.<\/p><p>\u00abSansone\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio ha facolt\u00e0 di rispondere.<\/p><p>ANDREOTTI, <em>Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio.<\/em> Secondo precise indagini esperite dagli organi centrali e periferici dell\u2019Alto Commissariato per l\u2019igiene e la sanit\u00e0 pubblica, risulta che, prima ancora della presentazione delle due interrogazioni e prima ancora della comunicazione ufficiale da parte del Governo egiziano dell\u2019avvenuta epidemia di colera in quello Stato, erano state disposte dall\u2019Alto Commissariato stesso tutte le misure del caso, per impedire contagi negli aerodromi ed aeroporti, dove fanno scalo gli aerei provenienti dall\u2019Egitto.<\/p><p>Secondo disposizioni, che rispondono alle vecchie convenzioni internazionali, aggiornate, si \u00e8 stabilito che l\u2019atterraggio degli aerei provenienti dall\u2019Egitto e l\u2019approdo delle navi ai porti sono ammessi soltanto in particolari zone attrezzate allo scopo. I passeggeri e gli equipaggi in arrivo sono sottoposti a particolari visite, intese ad accertare eventuali infezioni o malattie, conformemente a una procedura ormai acquisita.<\/p><p>Sta in fatto che fino ad oggi non \u00e8 stato accertato in queste visite nessun caso di colera. Ed \u00e8 stato disposto che, qualora sia accertata la presenza di infermi, affetti o sospetti di infezione colerica, essi vengano sbarcati con particolari cautele e ricoverati in appositi locali di isolamento; e che tutto il personale esistente a bordo dei mezzi di trasporto sia, in tale evenienza, sottoposto alle prime misure di profilassi e tenuto in particolare stato di contumacia.<\/p><p>Per quanto riguarda l\u2019arrivo di merci da parte dell\u2019Egitto, \u00e8 stata impartita una disposizione in base alla quale \u00e8 vietata l\u2019importazione di prodotti orticoli, mentre gli oggetti di biancheria e di abbigliamento sono sottoposti a particolare trattamento, che d\u00e0 garanzia di non portare il contagio.<\/p><p>Inoltre \u00e8 stato disposto per la vaccinazione anticolerica degli equipaggi e dei passeggeri delle navi e degli aerei diretti in Egitto o provenienti dall\u2019Egitto, nonch\u00e9 di tutto il personale di bordo che sta a contatto con le persone viaggianti. Infine \u00e8 stato richiesto alle autorit\u00e0 comunali di intensificare le misure per impedire l\u2019accesso a bordo di questi mezzi da parte di estranei.<\/p><p>Aggiungo, per quanto riguarda l\u2019interrogazione dell\u2019onorevole Sansone, che a Napoli vi \u00e8 un ospedale di isolamento, attrezzato per il trattamento di contumacia, nel caso si verificasse la dannata ipotesi cui fanno cenno le due interrogazioni. Mi auguro che questo rimanga del tutto in stato di previsione e che non occorra mettere in atto quanto \u00e8 stato predisposto.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Caronia ha facolt\u00e0 di dichiarare se sia sodisfatto.<\/p><p>CARONIA. Mi dichiaro sodisfatto in parte delle assicurazioni dell\u2019onorevole Andreotti.<\/p><p>Egli ci fa sapere che sono state messe in opera tutte le norme di profilassi abituali per proteggere la Nazione da una eventuale epidemia. Ma viviamo in un periodo speciale e non dobbiamo contentarci dei provvedimenti abituali, che valgono solo in tempi normali. Occorrono ben altri provvedimenti, che io prospetto alla Presidenza del Consiglio, perch\u00e9 essa possa, a sua volta, passarli alle autorit\u00e0 competenti.<\/p><p>\u00c8 a tutti noto che si esercita in questo periodo un contrabbando intensissimo, attraverso le vie del mare. Sono piccoli piroscafi, barche, zattere, che dalle nostre spiagge portano materiale prezioso per la nostra alimentazione (bestiame, grano ed altri cereali) in regioni dell\u2019Africa, dell\u2019Albania, dell\u2019Egitto, e viceversa dall\u2019Egitto, dalle altre coste Africane, dalla Grecia, in maniera incontrollata, portano altre materie, non necessarie, alle nostre spiagge, non ai porti, ma alle spiagge deserte. \u00c8 opportuno che, sia per ragioni economiche sia per ragioni igieniche, si intensifichi la sorveglianza su questa forma di contrabbando, affinch\u00e9 con il traffico incontrollato non si introducano ospiti indesiderabili e non s\u2019introducano e non si propaghino infezioni contagiose, quale il colera, assai temibili per il nostro paese. Insisto che la Presidenza deb Consiglio si faccia zelante presso le autorit\u00e0 competenti per ovviare non solo al danno della nostra economia ma anche al pericolo per la salute del nostro popolo.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Sansone ha facolt\u00e0 di dichiarare se sia sodisfatto.<\/p><p>SANSONE. Prendo atto di quanto ha dichiarato il Sottosegretario alla Presidenza circa le misure precauzionali predisposte per la tutela dei porti e degli aerodromi dell\u2019Italia meridionale. Io ho voluto richiamare l\u2019attenzione del Governo sulla situazione particolare di Napoli, che \u00e8 esposta, data l\u2019importanza del suo porto, ad una possibilit\u00e0 di contagio, che per la citt\u00e0 sarebbe veramente fatale, considerate la sua situazione di agglomerato urbano che vive in condizioni tuttora antigieniche e la situazione ospedaliera di Napoli, che \u00e8 veramente grave e sulla quale richiamo l\u2019attenzione del Governo.<\/p><p>Ma non tutte le cautele opportune sono state usate: ne manca almeno una, a mio avviso, poich\u00e9 non si \u00e8 pensato alla disinfestazione delle navi e degli aeromobili, perch\u00e9, notate bene, gli insetti, gli animali e le cose che sono sui natanti possono propagare il colera a bordo delle navi e degli aerei. Sarebbe perci\u00f2 opportuno predisporre che tutte le navi e gli aerei che vanno o provengono dal Levante siano sottoposti a disinfestazione, perch\u00e9 \u00e8 inutile tenere le persone sotto controllo e in quarantena, se sulle navi permane la possibilit\u00e0 che si determinino nuovi casi. \u00c8 noto infatti che la \u00abReuter\u00bb ha diffuso in questi giorni la notizia del caso di un marinaio inglese, colpito da colera a bordo di una nave approdata nel porto di Napoli. La notizia \u00e8 stata smentita, ma dall\u2019episodio possiamo ricavare elementi per dubitare che vi siano casi occulti. \u00c8 proprio su questo che richiamiamo l\u2019attenzione del Governo: infatti non basta emettere le norme, ma occorre verificare se alla periferia si attuino ed occorre vigilare affinch\u00e9 tutti i medici provinciali facciano le eventuali denunce di tutti i casi occulti. Io ritengo che nei pressi del porto di Napoli \u2013 secondo notizie che mi sono state date, ma che non voglio avallare \u2013 vi siano casi occulti, che per la citt\u00e0 di Napoli sarebbero il principio di una grave situazione.<\/p><p>Noi potemmo uscire dal tifo petecchiale, durante l\u2019occupazione alleata del 1944, con uno sforzo veramente eroico che la citt\u00e0 sopport\u00f2, ma oggi l\u2019infezione colerica sarebbe la rovina della citt\u00e0. Su questo io ho voluto richiamare, con la mia interrogazione, l\u2019attenzione del Governo.<\/p><p>Non basta emettere norme e fare telegrammi, ma occorre creare posti di vigilanza speciale, considerando soprattutto che la citt\u00e0 di Napoli non ha una adeguata attrezzatura ospedaliera e che si trova in una situazione di super-popolazione che tutti conoscono. Prego perci\u00f2 il Governo di provvedere. Siamo qui a dare il segnale d\u2019allarme e mi auguro che le nostre parole non siano disperse al vento; noi abbiamo il dovere di tutelare la vita di migliaia di cittadini abbandonati a loro stessi. Prego ancora una volta il Governo d\u2019intensificare la sua azione, con opportune disinfestazioni a bordo delle navi e degli aeromobili e con una accentuata vigilanza degli uffici provinciali sanitari e degli uffici sanitari di porto. Insisto presso il Governo che dette disposizioni si attuino in modo da evitare il pericolo colerico che, ripeto, sarebbe veramente grave e letale per la citt\u00e0 di Napoli. Approfitto di questa occasione per richiamare l\u2019attenzione del Governo sulla precaria situazione ospedaliera della citt\u00e0 di Napoli. Lei, onorevole Andreotti, ha detto poco fa che a Napoli vi \u00e8 un ospedale, il \u00abCotugno\u00bb, che \u00absarebbe\u00bb attrezzato per la cura di siffatte malattie infettive. Lei ha detto: un ospedale che \u00absarebbe\u00bb attrezzato, mentre avrebbe dovuto dire: un ospedale che \u00e8 attrezzato. Io le dico che il \u00abCotugno\u00bb \u00e8 s\u00ec un ospedale specializzato per malattie infettive, ma le condizioni attuali di questo ospedale non sono tali da fronteggiare un\u2019eventuale epidemia di colera.<\/p><p>Chiedo all\u2019onorevole Andreotti, e per esso al Governo, di portare la massima attenzione su questo problema, che interessa vasti strati della popolazione di Napoli e dintorni e dell\u2019Italia meridionale.<\/p><p>Interrogazione con richiesta d\u2019urgenza.<\/p><p>PRESIDENTE. \u00c8 stata presentata la seguente interrogazione con richiesta di urgenza:<\/p><p>\u00abAl Ministro dell\u2019interno, per sapere quali urgenti provvedimenti intenda prendere nei confronti degli attuali concessionari del Casin\u00f2 di San Remo, delle cui attivit\u00e0 e precedenti si sono gi\u00e0 fatti eco sia la stampa che, alla Costituente, altri colleghi con specifiche interrogazioni.<\/p><p>\u00abSampietro\u00bb.<\/p><p>Chiedo al Governo quando intenda rispondere.<\/p><p>ANDREOTTI, <em>Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri.<\/em> Interesser\u00f2 il Ministro dell\u2019interno affinch\u00e9 faccia sapere al pi\u00f9 presto quando intenda rispondere.<\/p><p>Interrogazioni.<\/p><p>PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.<\/p><p>AMADEI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abI sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Ministro dell\u2019interno, sui provvedimenti adottati e su quelli che si possono adottare immediatamente, al fine di ostacolare la diffusione della stampa scandalistica e di correggere il pessimo costume di periodici e di giornali corruttori, per troncare la morbosa propaganda scritta ed illustrata del vizio, del delitto e del suicidio, i cui tragici effetti sono quotidianamente accertabili.<\/p><p>\u00abRoselli, Mannironi, De UnterrichTer Jervolino Maria, Sampietro, Salizzoni, Montini, Restivo, Viale, Cappi, Bastianetto, Carboni Enrico, Rumor, De Maria, La Pira, Codacci Pisanelli, Salvatore, Domined\u00f2, De Palma, Stella, Baracco, Avanzini, Valenti, Giordani, Saggin, Sartor, Gui, Conci Elisabetta, Scalfaro, Bertola, Siles, Morelli Luigi, Firrao, Bubbio, Moro\u00bb.<\/p><p>Il sottoscritto chiede d\u2019interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per conoscere se abbia notizia delle agitazioni in corso tra la giovent\u00f9 universitaria a seguito del recente enorme aumento delle tasse scolastiche, e se non ritenga opportuno procedere ad un riesame del provvedimento. (<em>L\u2019interrogante chiede la risposta scritta<\/em>).<\/p><p>\u00abLaconi\u00bb.<\/p><p>\u00abIl sottoscritto chiede d\u2019interrogare il Ministro di grazia e giustizia, per sapere se non ritenga opportuno esaminare benevolmente, per migliorarlo, lo <em>status<\/em> giuridico-economico-amministrativo degli aiutanti di cancelleria e segretaria giudiziaria, che da 20 anni esercitano le funzioni del cancelliere in tutti gli uffici giudiziari d\u2019Italia. Tali impiegati si trovano ancora all\u2019ultimo grado della gerarchia statale (grado 12\u00b0, gruppo <em>C<\/em>)<em>. <\/em>(<em>L\u2019interrogante chiede la risposta scritta<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>\u00abDi Gloria\u00bb.<\/p><p>\u00abIl sottoscritto chiede d\u2019interrogare il Ministro del tesoro, per conoscere quali provvedimenti sono stati adottati o debbono essere adottati per migliorare alquanto le competenze dei pensionati dell\u2019Istituto nazionale di previdenza sociale. (<em>L\u2019interrogante chiede la risposta scritta<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>\u00abDi Gloria\u00bb.<\/p><p>\u00abIl sottoscritto chiede d\u2019interrogare il Ministro della difesa, per sapere se intende prendere in considerazione la posizione dei giovani delle classi 1923, 1924 e 1925 i quali, in quanto frequentanti nell\u2019anno scolastico 1942-1943 i corsi di Universit\u00e0 o l\u2019ultimo anno di scuola media superiore, ebbero la facolt\u00e0 di ritardare la chiamata alle armi; mentre, sopraggiunto il periodo della dominazione nazista nelle provincie del Nord, essi furono, talvolta con serie minacce seguite da azioni e con rappresaglie contro genitori e parenti, quasi tutti costretti a presentarsi alle armi e poi forzatamente instradati in Germania per istruzione. Circostanze varie non permisero a molti di sfuggire alla feroce sorveglianza e sottrarsi alla deportazione. Cos\u00ec passarono in servizio militare circa un anno e mezzo.<\/p><p>\u00abTale servizio non viene ora computato ed i giovani in parola, ritenuti in blocco colpevoli di quiescenza alla Repubblica di Sal\u00f2, si trovano, oramai su venticinque anni e pronti ad iniziare una carriera dopo aver terminati gli studi, a dover ancora assolvere per intero i loro obblighi militari con pregiudizio per il doro avvenire.<\/p><p>\u00abUn benevolo riesame del caso sembra inoltre giustificato dal fatto che il disagio colpirebbe solo gli studenti delle provincie settentrionali. (<em>L\u2019interrogante chiede la risposta scritta<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>\u00abFerreri\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. La prima di queste interrogazioni sar\u00e0, iscritta all\u2019ordine del giorno e svolta al suo turno; le altre saranno trasmesse ai Ministri competenti per la risposta scritta.<\/p><p>La seduta termina alle 20.<\/p><p>Ordine del giorno per le sedute di domani.<\/p><p>Alle ore 11:<\/p><p>Seguito della discussione sul progetto di Costituzione della Repubblica italiana.<\/p><p>Alle ore 16:<\/p><ol><li>\u2013 Votazione per la nomina di tre membri dell\u2019Alta Corte prevista dall\u2019articolo 24 dello Statuto della Regione siciliana.<\/li><li>\u2013 Seguito della discussione del progetto di Costituzione della Repubblica italiana.<\/li><\/ol>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE CCLXVIII. SEDUTA POMERIDIANA DI MERCOLED\u00cc 22 OTTOBRE 1947 PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TERRACINI indi DEL VICEPRESIDENTE TARGETTI INDICE Disegni di legge (Presentazione): Sforza, Ministro degli affari esteri Presidente Progetto di Costituzione della Repubblica italiana (Seguito della discussione): Presidente Corbino Moro Benvenuti Fuschini Colitto Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione Lami Starnuti [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_relevanssi_hide_post":"","_relevanssi_hide_content":"","_relevanssi_pin_for_all":"","_relevanssi_pin_keywords":"","_relevanssi_unpin_keywords":"","_relevanssi_related_keywords":"","_relevanssi_related_include_ids":"","_relevanssi_related_exclude_ids":"","_relevanssi_related_no_append":"","_relevanssi_related_not_related":"","_relevanssi_related_posts":"2364,2390,2315,2542,2265,2275","_relevanssi_noindex_reason":"","_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[56,7],"tags":[],"post_folder":[57],"class_list":["post-2253","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-1947-10","category-assemblea"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2253","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=2253"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2253\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":6503,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2253\/revisions\/6503"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=2253"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=2253"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=2253"},{"taxonomy":"post_folder","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fpost_folder&post=2253"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}