{"id":2249,"date":"2023-09-17T15:17:21","date_gmt":"2023-09-17T13:17:21","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=2249"},"modified":"2023-10-21T16:23:20","modified_gmt":"2023-10-21T14:23:20","slug":"pomeridiana-di-martedi-21-ottobre-1947","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=2249","title":{"rendered":"POMERIDIANA DI MARTED\u00cc 21 OTTOBRE 1947"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"2249\" class=\"elementor elementor-2249\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-c7ef0af elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"c7ef0af\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-e8e4617\" data-id=\"e8e4617\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-d8efade elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"d8efade\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/19471021_2.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-bf65fd1 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"bf65fd1\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>CCLXVI.<\/p><p>SEDUTA POMERIDIANA DI MARTED\u00cc 21 OTTOBRE 1947<\/p><p>PRESIDENZA DEL PRESIDENTE <strong>TERRACINI<\/strong><\/p><p><strong>INDICE<\/strong><\/p><p><strong>Comunicazione del Presidente:<\/strong><\/p><p>Presidente<\/p><p><strong>Progetto di Costituzione della Repubblica italiana<\/strong> (<em>Seguito della discussione<\/em>)<strong>:<\/strong><\/p><p>Presidente<\/p><p>Gasparotto<\/p><p>Ghidini<\/p><p>Tosato<\/p><p>Corbino<\/p><p>Azzi<\/p><p>Fabbri<\/p><p>Ruini, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione<\/em><\/p><p>Persico<\/p><p>Benvenuti<\/p><p>Meda<\/p><p>Fuschini<\/p><p>Codacci Pisanelli<\/p><p>Carpano Maglioli<\/p><p>Leone Giovanni<\/p><p>Moro<\/p><p>Rodi<\/p><p>Uberti<\/p><p>Nobile<\/p><p>Rubilli<\/p><p>Sullo<\/p><p>Arata<\/p><p>Mortati<\/p><p>Bettiol<\/p><p>Restivo<\/p><p>Russo Perez<\/p><p>De Vita<\/p><p>Romano<\/p><p>Nobili Tito Oro<\/p><p>Carboni Angelo<\/p><p>Domined\u00f2<\/p><p><strong>Interrogazioni con richiesta d\u2019urgenza <\/strong>(<em>Annunzio<\/em>)<strong>:<\/strong><\/p><p>Presidente<\/p><p>Sansone<\/p><p><strong>Sui lavori dell\u2019Assemblea:<\/strong><\/p><p>Presidente<\/p><p>Corbino<\/p><p><strong>Interrogazioni <\/strong>(<em>Annunzio<\/em>)<strong>:<\/strong><\/p><p>Presidente<\/p><p>La seduta comincia alle 16.<\/p><p>RICCIO, <em>Segretario<\/em>, legge il processo verbale della precedente seduta pomeridiana.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Comunicazione del Presidente.<\/p><p>PRESIDENTE. Comunico che, avendo l\u2019onorevole Cairo rinunziato a far parte della Commissione speciale per l\u2019esame delle leggi elettorali, ho chiamato a sostituirlo l\u2019onorevole Morini.<\/p><p>Seguito della discussione del progetto di Costituzione della Repubblica italiana.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019ordine del giorno reca: Seguito della discussione del progetto di Costituzione della Repubblica italiana.<\/p><p>Essendo stati svolti tutti gli emendamenti presentati all\u2019articolo 75, il rappresentante del Comitato dei diciotto, onorevole Ghidini, risponder\u00e0 a quanto \u00e8 stato detto in merito al secondo comma dell\u2019articolo 75, all\u2019amnistia e all\u2019indulto.<\/p><p>L\u2019onorevole Ghidini ha facolt\u00e0 di parlare.<\/p><p>GHIDINI. Onorevoli colleghi, il mio intervento \u00e8 limitato al secondo comma dell\u2019articolo 75, cio\u00e8 all\u2019amnistia ed all\u2019indulto.<\/p><p>Io devo dire riassuntivamente le ragioni per le quali la Commissione ha elaborato la disposizione, devo controllare i dubbi che si sono manifestati durante la discussione e devo anche esaminare gli attacchi, piuttosto vivaci, che sono stati mossi.<\/p><p>So perfettamente che a tutti \u00e8 nota la nozione giuridica dell\u2019amnistia e dell\u2019indulto. Un tempo si era pensato che l\u2019amnistia e l\u2019indulto fossero una prerogativa del potere sovrano. Avverto, prima di continuare, che non voglio qui fare una trattazione di carattere giuridico dei tema, ma soltanto una rapida esposizione e pochi accenni.<\/p><p>L\u2019articolo 8 dello Statuto albertino disponeva che il Re concede la grazia e commuta le pene. L\u2019uno e l\u2019altro istituto sono profondamente diversi dall\u2019amnistia e dall\u2019indulto. L\u2019articolo 6 chiariva la facolt\u00e0 del Governo nel senso che non poteva sospendere l\u2019osservanza delle leggi o dispensarne. Per\u00f2, a seguito di una sentenza della Corte di cassazione, che parve a taluno un atto di cortigianeria, l\u2019articolo 8 fu interpretato estensivamente, considerando l\u2019amnistia e l\u2019indulto come prerogativa sovrana, compresi nell\u2019articolo stesso.<\/p><p>Ma successivamente, si pu\u00f2 dire dal 1865, e comunque dal 1913, non c\u2019\u00e8 dubbio che \u00e8 il potere legislativo titolare del diritto di amnistia ed indulto. Prima la prassi e poi la legge (ed i colleghi penalisti ricorderanno l\u2019articolo 589 del Codice di procedura penale del 1913) ha disposto che l\u2019amnistia \u00e8 concessa con decreto reale su proposta del Ministro di grazia e giustizia sentito il Consiglio dei Ministri. Il che esclude che si tratti di un <em>motu proprio<\/em>. Quindi oggi indubbiamente per consentimento comune, anche della giurisprudenza e della dottrina, l\u2019amnistia e l\u2019indulto sono un atto del potere legislativo. Il decreto che li concede rappresenta un atto di delegazione della funzione legislativa. Ma, ripeto, il titolare del diritto \u00e8 sempre il potere legislativo, e quindi si tratter\u00e0 solo di vedere come lo debba esercitare. Il diritto pu\u00f2 essere esercitato nei diversi modi che sono affiorati nella discussione di questi due giorni e negli emendamenti che furono presentati. Si tratta, quindi, di vedere quale \u00e8 la soluzione migliore. La Commissione ha adottato la seguente: \u00abl\u2019amnistia e l\u2019indulto sono deliberati dall\u2019Assemblea Nazionale\u00bb.<\/p><p>Sulla tesi della Commissione si \u00e8 svolta in questi giorni una critica aspra da parte di molti colleghi, che prendo rapidamente in esame attraverso gli emendamenti proposti. Il primo chiede che l\u2019amnistia e l\u2019indulto siano deliberati dalle due Camere. \u00c8 l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Persico al quale si \u00e8 associato l\u2019onorevole Carpano. L\u2019emendamento rispetta il principio accolto dalla Commissione, che cio\u00e8 la deliberazione dei due provvedimenti \u00e8 affidata direttamente al potere legislativo, rappresentato dalle due Camere. Per\u00f2 le due Camere devono agire separatamente; questo \u00e8 il concetto. Concetto che la Commissione respinge, in vista dei gravi inconvenienti che nascerebbero dall\u2019attuazione di una tale proposta. Un inconveniente \u00e8 stato accennato dall\u2019onorevole Persico, che cio\u00e8, nell\u2019attesa fra la deliberazione di una Camera e la deliberazione dell\u2019altra, si determini una speranza cos\u00ec fondata da costituire un incitamento a delinquere. Ci\u00f2 sarebbe tanto pi\u00f9 facile, in quanto si tratterebbe di quella delinquenza piccola e media, nella quale la controspinta della pena \u00e8, generalmente, meno efficace. Ma a questo inconveniente si pu\u00f2 portare rimedio disponendo che l\u2019applicazione dell\u2019amnistia e dell\u2019indulto debba riguardare soltanto reati commessi in epoca antecedente alla presentazione del progetto. L\u2019inconveniente pu\u00f2 quindi essere facilmente rimosso.<\/p><p>L\u2019inconveniente pi\u00f9 grave e non rimediabile \u00e8 un altro. \u00c8 inevitabile che ci debba essere un lasso di tempo tra la decisione della Camera dei deputati e la decisione del Senato: non \u00e8 possibile che le due decisioni siano prese simultaneamente. \u00c8 inevitabile un certo distacco, anche per la natura del Senato, che esercita un controllo sopra l\u2019attivit\u00e0 legislativa della Camera, e anche per ragioni di indole materiale. Non \u00e8 possibile che le due decisioni avvengano contemporaneamente. Vi sar\u00e0, quindi, sempre un intervallo di tempo, pi\u00f9 o meno lungo a seconda della fretta o della diligenza di coloro che saranno chiamati a formare l\u2019uno e l\u2019altro ramo del Parlamento. Durante questo intervallo, che possiamo chiamare il \u00abtempo di nessuno\u00bb cosa accadr\u00e0? \u00c8 inutile negarlo: quello che accadr\u00e0 (mi pare che lo abbia accennato anche l\u2019onorevole Leone) sar\u00e0 la paralisi nella giustizia. La giustizia si fermer\u00e0; non vi sar\u00e0 tribunale, giudice istruttore, ecc., che, di fronte alla decisione gi\u00e0 presa da una delle due Camere, non reputi conveniente l\u2019attendere l\u2019altra decisione. E questa potr\u00e0 tardare due mesi, un mese, 15 giorni, secondo la fretta, la diligenza e le possibilit\u00e0. Durante questo periodo l\u2019attivit\u00e0 della giustizia si arrester\u00e0, inevitabilmente. Nessuno pu\u00f2 negare la gravit\u00e0 di un tale evento.<\/p><p>Un procuratore della Repubblica che debba emettere un ordine di cattura e sa che oggi vi \u00e8 gi\u00e0 una decisione di amnistia e che fra 15 giorni o un mese verr\u00e0 la decisione definitiva, che canceller\u00e0 quel fatto dal novero dei reati, si asterr\u00e0 dallo spedire l\u2019ordine di cattura.<\/p><p>Voi opporrete che il tempo che interceder\u00e0 fra l\u2019una e l\u2019altra decisione sar\u00e0 breve. Me lo auguro, ma non ci credo. Ma c\u2019\u00e8 di pi\u00f9. Non sempre accadr\u00e0 che la deliberazione del Senato sia in ogni parte conforme a quella della Camera dei deputati. Le due decisioni potranno essere difformi, e allora ci troveremmo di fronte o ad un conflitto negativo \u2013 se il Senato respinger\u00e0 la proposta \u2013 o ad un conflitto parzialmente positivo, se il Senato dovesse in parte approvare e in parte modificare taluna delle disposizioni relative alla amnistia o all\u2019indulto. E allora, mi domando, come questo conflitto sar\u00e0 risolto? E quanto potr\u00e0 durare?<\/p><p>In sostanza, non \u00e8 assolutamente negabile che l\u2019inconveniente sia estremamente grave; inconveniente che si traduce appunto nella cosiddetta incertezza del diritto, la quale \u00e8 fonte di una quantit\u00e0 di guai per la giustizia; per quella giustizia che, per essere seria ed efficace, ha bisogno di immediatezza o quanto meno d\u00ec celerit\u00e0.<\/p><p>Quindi sarebbe desiderabile che la decisione fosse unica. Ma perch\u00e9 la decisione sia unica, unica deve essere l\u2019Assemblea e, quindi, affinch\u00e9 promani dal potere legislativo, occorre che i due rami del Parlamento possano deliberare in una Assemblea unica. L\u2019Assemblea unica \u00e8 adunque necessaria: chiamatela come volete, chiamatela \u00abCamere riunite\u00bb o chiamatela in qualsiasi altro modo, ci\u00f2 non importa; \u00e8 questione di parole, ma bisogna che ci sia, perch\u00e9 bisogna deliberare in modo collegiale e quindi attraverso un\u2019unica Assemblea politica.<\/p><p>Contro questa Assemblea unica che la Commissione ha chiamato, senza dissensi, Assemblea Nazionale, oggi invece da molte parti si insorge, mettendo in rilievo gli inconvenienti che ne potranno derivare.<\/p><p>La principale obiezione \u00e8 formulata con questa domanda: come potete voi pretendere che decida intorno ad una amnistia e ad un indulto, che involgono un\u2019infinit\u00e0 di questioni di carattere tecnico, un organismo cos\u00ec pletorico? Come pretendete che una cos\u00ec vasta Assemblea discuta di un tema tecnico di tanta gravit\u00e0 e complessit\u00e0? Una Camera di mille membri?<\/p><p>Intanto il numero di mille \u00e8 esagerato perch\u00e9 non si arriva a settecento. Ma in verit\u00e0 la risposta non vale se non per significare che l\u2019argomento ha il vizio di provare troppo. Infatti, varrebbe anche in confronto della sola Camera dei deputati. Anche se ci limitiamo a questa soltanto, non si eviterebbe l\u2019inconveniente affacciato. \u00c8 adunque un argomento che prova troppo.<\/p><p>Anche recentemente abbiamo discusso la legge sull\u2019imposta patrimoniale, che non \u00e8 certamente un tema meno grave dell\u2019amnistia o dell\u2019indulto, e non abbiamo avuto da lamentare n\u00e9 il caos n\u00e9 la Torre di Babele.<\/p><p>Inoltre non dobbiamo esagerare la realt\u00e0. Molte amnistie riguardano uno o due reati e non di pi\u00f9. In questo caso \u00e8 evidente che la discussione non potr\u00e0 essere cos\u00ec laboriosa e complessa come si teme. A questo proposito ricordo che nel \u201945 ci furono non due amnistie, ma due decreti disponenti la non punibilit\u00e0 di certi reati. Decreti che, al pari dell\u2019amnistia, costituivano una rinunzia alla pretesa punitiva dello Stato. In quei due casi il decreto ha un solo articolo. Inoltre bisogna rilevare che l\u2019amnistia ha carattere essenzialmente politico, pi\u00f9 che giuridico. Le questioni di carattere giuridico in materia di amnistia c di indulto sono sempre limitate.<\/p><p>Vi \u00e8 poi l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Leone, che ne propone la delegazione al Governo. La Commissione non lo accetta, perch\u00e9 ritiene che l\u2019esercizio del diritto di concedere l\u2019amnistia deve spettare direttamente al potere legislativo. Se poi l\u2019Assemblea Nazionale o la Camera dei deputati o se il Senato dovessero impartire anche delle direttive, come vorrebbe il proponente, allora tanto varrebbe che la Camera dei deputati o il Senato o l\u2019Assemblea Nazionale formulassero loro per intero il provvedimento.<\/p><p>Piuttosto farei un\u2019osservazione (in questo momento io esco forse dall\u2019orbita precisa del pensiero della Commissione) piuttosto, dico, potrei riconoscere che vi sono dei casi nei quali la solennit\u00e0 dell\u2019intervento dell\u2019Assemblea Nazionale appare sproporzionata all\u2019entit\u00e0 di certi provvedimenti d\u2019amnistia; ad esempio, quando si tratta di amnistie che riguardano reati contemplati da leggi finanziare forse, in questo caso, la delegazione pu\u00f2 essere effettivamente utile; e ci\u00f2 non solo per la speciale tecnicit\u00e0 della materia, ma anche perch\u00e9 il Governo, in queste materie, \u00e8 giudice migliore di un\u2019Assemblea legislativa, soprattutto in vista delle ripercussioni di carattere finanziario che pu\u00f2 avere l\u2019estinzione del reato. Ma quando si tratta di altri reati, colpiti da sanzioni detentive, non \u00e8 cos\u00ec. Noi pensiamo che in questi casi la competenza debba spettare all\u2019Assemblea Nazionale.<\/p><p>Sull\u2019opera del Governo in questa materia sono piuttosto scettico. Vi sono degli esempi recenti, dei ricordi di recenti amnistie, che in verit\u00e0 non denunciano nel Governo un\u2019attitudine, alla elaborazione di amnistia e di indulti, molto tranquillante.<\/p><p>Quindi non ci sembra il caso, ammaestrati come siamo dalle esperienze del passato, anche recente, di affidare senz\u2019altro al Governo il potere di emanazione di decreti di amnistia e di indulto.<\/p><p>Si potrebbe anche osservare \u2013 permettetemi la malignit\u00e0 \u2013 che talora un Governo potrebbe emanare un provvedimento di clemenza non tanto a scopo di pacificazione sociale, ma piuttosto di finalit\u00e0 di carattere meno elevato. Si sa che l\u2019amnistia, soprattutto in certi momenti della vita politica del Paese, pu\u00f2 conciliare al Governo la benevolenza e la gratitudine dei beneficati, i quali non sono pochi, perch\u00e9 intorno alle loro persone vi \u00e8 sempre un circolo di amici, di familiari, di conoscenti, di aderenti, ecc.<\/p><p>A favore della nostra tesi richiamo, onorevoli colleghi, alla vostra attenzione questo concetto: che le amnistie sono provvedimenti di natura essenzialmente politica e che, pertanto, l\u2019organo costituzionale pi\u00f9 adatto a promulgarli \u00e8 quello stesso che \u00e8 designato dalla legge a determinare le direttive politiche del Paese.<\/p><p>Osservo, inoltre, che le amnistie e gli indulti sono e dovranno essere provvedimenti eccezionali.<\/p><p>Taluno pensa che le amnistie, o almeno certe amnistie, sono provvedimenti che per la loro importanza sono troppo al disotto dell\u2019alta dignit\u00e0 di un\u2019Assemblea Nazionale e che pertanto sarebbe sminuire l\u2019Assemblea Nazionale affidandole cos\u00ec modesto ufficio.<\/p><p>Riconosco che tutto questo pu\u00f2 essere vero in taluni casi, ma in altri assolutamente no.<\/p><p>Ad esempio l\u2019amnistia del 22 giugno 1946, fu tale per la sua ampiezza e per la sua significazione politica che ebbe una risonanza nazionale e anche internazionale. Uguale risonanza nazionale ed internazionale ebbe quella a cui ha accennato l\u2019onorevole Nitti, a favore dei disertori. Il che vuol dire che vi sono dei casi di particolare importanza, che meritano di essere decisi dal pi\u00f9 alto consesso.<\/p><p>A limitare il numero delle amnistie, \u00e8 rivolto l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Codacci Pisanelli. Le amnistie \u2013 egli chiede \u2013 devono essere approvate come se fossero leggi costituzionali, secondo il <em>quorum<\/em> di queste. Ma io penso che lo scopo si possa raggiungere per altre vie. Penso, ad esempio, che quante volte la concessione di un\u2019amnistia sar\u00e0 assegnata ad una Assemblea di carattere eccezionale come \u00e8 l\u2019Assemblea Nazionale, di altrettanto sar\u00e0 diminuito il numero di queste amnistie.<\/p><p>Era invalso un uso quasi morboso di dare amnistie ad ogni momento, ma il fatto stesso che oggi siamo in regime repubblicano render\u00e0 meno facile il ripetersi di questo guaio. Saranno evitate almeno le amnistie che si succedevano ad ogni lieto evento della Casa reale.<\/p><p><em>Una voce.<\/em> Ci sono gli anniversari.<\/p><p>GHIDINI. Con questo ritengo di avere esaurito le ragioni per le quali in linea di massima abbiamo ritenuto, con l\u2019adesione di una gran parte dell\u2019Assemblea dei settantacinque, che l\u2019amnistia e l\u2019indulto devono essere deliberati dall\u2019Assemblea Nazionale. Comunque, che debba essere il potere legislativo ad assumere in modo diretto la responsabilit\u00e0 dell\u2019amnistia e dell\u2019indulto.<\/p><p>Contro questo comma dell\u2019articolo 75 sono state usate delle parole gravi, nelle quali parve persino che il buon gusto fosse soffocato dall\u2019indignazione che ha sollevato l\u2019animo di qualche collega. Si \u00e8 parlato di stranezza, di stoltezza, e cos\u00ec via.<\/p><p>E siccome queste accuse sono partite da uomini di alto valore politico, non pu\u00f2 un giudizio di questo genere non lasciare nell\u2019animo nostro un senso di perplessit\u00e0.<\/p><p>Se noi per\u00f2 meditiamo su questa censura ci sembra di poter essere tranquilli.<\/p><p>C\u2019\u00e8 pure l\u2019autorit\u00e0 di qualcuno che ci conforta nel nostro principio. Io ricordo che vi fu una relazione a un vecchio progetto di legge in materia, relazione che comincia cos\u00ec: \u00abLa proposizione che il concedere amnistie \u00e8 atto di potest\u00e0 legislativa non ammette dubbi n\u00e9 nel campo della dottrina, n\u00e9 in quello del diritto pubblico comparato, n\u00e9, infine, sul terreno del vigente diritto positivo\u00bb.<\/p><p>La relazione continua con la enumerazione di leggi le quali confermano l\u2019assunto di questa proposizione iniziale. E prosegue: \u00abNel nostro ordinamento il potere legislativo non ha limiti nella facolt\u00e0 di delegazione; perci\u00f2, almeno dal 1865 in poi, la norma proibitiva dell\u2019articolo 6 dello Statuto, dianzi rammentata, non ha potuto infirmare la perfetta validit\u00e0 dell\u2019esercizio della delegazione da parte del potere esecutivo attraverso gli innumerevoli decreti reali di amnistia che sono stati promulgati in questo periodo. La delegazione ricevuta crede ora il potere esecutivo di dovere restituire e propone al Parlamento di avocare la concessione delle amnistie all\u2019organo cui appartiene naturalmente il potere.<\/p><p>\u00abLa partecipazione sempre pi\u00f9 larga e quasi completa dei cittadini alla formazione della rappresentanza politica elettiva d\u00e0 una necessaria maggiore ampiezza e attivit\u00e0 alle funzioni politiche del Parlamento. E poich\u00e9 il concedere amnistie \u00e8 funzione eminentemente politica, giova che l\u2019esercizio diretto della medesima sia ripreso dal Parlamento. Solo in tal guisa sar\u00e0 data al popolo la pi\u00f9 completa guarentigia, non solo intorno alle ragioni di opportunit\u00e0 politica e di utilit\u00e0 sociale del provvedimento, ma altres\u00ec intorno alla giusta estensione di esso a casi e categorie di fatti che veramente si coordinino alle ragioni di utilit\u00e0 e di opportunit\u00e0 che ne costituiscono il presupposto\u00bb.<\/p><p>Questa relazione rivendica al Parlamento la deliberazione diretta delle leggi di amnistia e di indulto. \u00c8 opera di un giurista della capacit\u00e0 di Ludovico Mortara, ed il Progetto \u00e8 stato presentato alla Camera \u2013 se non erro \u2013 da un Governo che era presieduto dall\u2019onorevole Nitti.<\/p><p>Il che vuol dire che noi abbiamo oggi il disappunto di essere in contrasto con l\u2019onorevole Nitti del 1947, ma abbiamo il compiacimento di essere d\u2019accordo con l\u2019onorevole Nitti del 1920, nello splendore della sua attivit\u00e0 di politico e di scienziato. (<em>Approvazioni<\/em>).<\/p><p>PRESIDENTE. Prego l\u2019onorevole Tosato di rispondere, a nome della Commissione, a coloro che hanno presentato e svolto emendamenti in merito al primo comma dell\u2019articolo 75.<\/p><p>TOSATO. Prima di esaminare i singoli emendamenti che sono stati presentati al primo comma dell\u2019articolo 75, credo opportuno premettere due brevi osservazioni di carattere generale.<\/p><p>L\u2019articolo 75, al primo comma, si occupa dei problemi inerenti alla mobilitazione e alla deliberazione della guerra.<\/p><p>Per quanto riguarda la mobilitazione generale, credo che sia appena necessario ricordare che, generalmente, in tutti gli Stati, non solo monarchici, ma anche repubblicani, questo potere rientra nel pi\u00f9 ampio potere attribuito al Capo dello Stato, di disporre delle forze armate. Questo ampio potere di disporre delle forze armate comprende precisamente anche il potere di mobilitazione sia generale, sia parziale.<\/p><p>La Commissione, quando ha esaminato l\u2019argomento, si \u00e8 posta la questione se era opportuno rilasciare alla competenza generale di disporre delle forze armate proprio al Capo dello Stato anche questo potere speciale particolarmente delicato ed importante della mobilitazione. Ed \u00e8 soltanto a questo proposito che ha creduto opportuno distinguere (e la distinzione non \u00e8 stata creata da noi, perch\u00e9 \u00e8 molto antica) fra mobilitazione parziale e mobilitazione generale, ritenendo essere pi\u00f9 prudente e conveniente che soltanto per la mobilitazione generale, che pi\u00f9 direttamente impegna lo Stato in situazioni gravi che spesso, se non sempre, conducono alla guerra, in questi casi soltanto sia opportuno limitare il generale potere di disposizione delle forze armate proprio al Capo dello Stato, per attribuirle invece, eccezionalmente in questo settore particolare, in questo momento cos\u00ec delicato della mobilitazione generale, alle Camere.<\/p><p>Osservazioni analoghe debbo fare per quanto riguarda la deliberazione della guerra. Voi sapete che in tutti gli stati monarchici al Capo dello Stato, al Re, spetta non soltanto la dichiarazione della guerra, ma anche la deliberazione della guerra. Sono due momenti distinti, quello della formazione della volont\u00e0, e quello della estrinsecazione della volont\u00e0. Invece negli Stati repubblicani si scinde la competenza in ordine a questi due diversi momenti, cio\u00e8 si conserva al Capo dello Stato repubblicano il potere di dichiarare all\u2019esterno lo stato di guerra, sia agli effetti internazionali, sia agli effetti interni, mentre si riserva generalmente agli organi rappresentativi diretti del popolo, alle Camere, il potere di deliberare la guerra. A questo proposito la Commissione si \u00e8 quindi uniformata semplicemente a quello che \u00e8 l\u2019indirizzo generale di tutti gli Stati repubblicani.<\/p><p>Ed ora veniamo direttamente, dopo queste necessarie premesse di indole generale, all\u2019esame dei singoli emendamenti che considerer\u00f2 in ordine, diremo cos\u00ec, logico, a seconda della loro distanza maggiore o minore dal testo della Costituzione.<\/p><p>Viene prima di tutto in considerazione l\u2019emendamento, mi pare, presentato dall\u2019onorevole Persico, che \u00e8 quello che pi\u00f9 degli altri si scosta dalla concezione che ha ispirato il progetto.<\/p><p>Secondo l\u2019onorevole Persico \u00abSoltanto le due Camere possono con legge deliberare la mobilitazione generale e l\u2019entrata in guerra\u00bb.<\/p><p>Quindi, secondo l\u2019onorevole Persico, non si dovrebbe attribuire questo potere di mobilitazione generale e di deliberazione dell\u2019entrata in guerra alle due Camere riunite, ma soltanto alle due Camere agenti separatamente. Perch\u00e9 la Commissione dei settantacinque ha preferito due Camere riunite insieme anzich\u00e9 le due Camere deliberanti separatamente, secondo la norma generale derivante dal principio bicamerale?<\/p><p>Perch\u00e9 in questi casi di grande urgenza si \u00e8 ritenuto che la convocazione delle due Camere in unica Assemblea potrebbe essere pi\u00f9 conveniente e pi\u00f9 opportuna, e d\u2019altra parte la materia \u00e8 cos\u00ec importante che forse la solennit\u00e0 dell\u2019Assemblea \u00e8 pi\u00f9 confacente alla solennit\u00e0 della materia. Aggiungo che non riesco veramente a immaginare e a giustificare la possibilit\u00e0 di un contrasto fra le due Camere, e l\u2019utilit\u00e0 di giocare a questo proposito col principio bicamerale.<\/p><p>Viene poi in considerazione l\u2019emendamento presentato dall\u2019onorevole Fuschini, che pure si distanzia notevolmente dall\u2019ordine di idee seguito nel progetto.<\/p><p>Secondo l\u2019onorevole Fuschini, spetta alle Camere riunite in Assemblea Nazionale deliberare maggiori poteri al Governo in caso di guerra. Quindi, se ho ben capito, l\u2019onorevole Fuschini non vuole parlare direttamente n\u00e9 di dichiarazione di guerra n\u00e9 di deliberazione di guerra, n\u00e9 di mobilitazione generale o parziale. Vuole risolvere il problema nell\u2019intervento delle Camere in queste materie cos\u00ec delicate attraverso la necessit\u00e0 da parte delle Camere di accordare maggiori poteri e soprattutto maggiori mezzi finanziari al Governo per il caso di guerra.<\/p><p>A noi sembra che questo testo dell\u2019onorevole Fuschini, che pure rispecchia una tesi che in parte risponde anche ad una prassi, ad un modo di comportarsi del passato, non dia sufficiente garanzia in quanto \u00e8 troppo generico.<\/p><p>D\u2019altra parte, approvando semplicemente e puramente quell\u2019articolo, noi lasciamo impregiudicato il problema relativo alla determinazione dell\u2019organo competente a dichiarare e deliberare la guerra.<\/p><p>La Commissione, nel progetto, ha seguito l\u2019indirizzo generale dello Stato repubblicano che scinde, come ho spiegato prima, il momento della dichiarazione dal momento della deliberazione, per attribuire quest\u2019ultima alla competenza delle Assemblee.<\/p><p>Emendamento Meda-Clerici.<\/p><p>Secondo questo emendamento, spetta alle Camere riunite in Assemblea Nazionale deliberare i provvedimenti necessari alla difesa del territorio nazionale.<\/p><p>Ora, a noi sembra che questo emendamento sia ancora pi\u00f9 generico di quello Fuschini, e d\u2019altra parte, almeno sotto certi aspetti, non sia accettabile, perch\u00e9 il deliberare i provvedimenti necessari alla difesa del territorio nazionale \u00e8 di competenza assoluta ed esclusiva del potere esecutivo.<\/p><p>Gli organi del potere legislativo intervengono soltanto a titolo di garanzia, quando lo Stato versi in cos\u00ec gravi situazioni, per assumersi soprattutto la responsabilit\u00e0 della deliberazione della guerra, attestare cos\u00ec pi\u00f9 direttamente l\u2019unit\u00e0, il consenso e l\u2019impegno di tutto il popolo.<\/p><p>Il punto di vista consacrato in questo emendamento, che, in definitiva, viene a spostare notevolmente le competenze proprie e, secondo noi, necessarie e insostituibili del potere esecutivo, spostarle cio\u00e8 dal potere esecutivo al potere legislativo, non \u00e8, a nostro avviso, accettabile.<\/p><p>Emendamento Gasparotto-Chatrian ed altri.<\/p><p>Secondo l\u2019onorevole Gasparotto, si dovrebbe parlare soltanto di mobilitazione, senza distinzione fra mobilitazione generale e mobilitazione parziale.<\/p><p>E su questo punto concorda perfettamente l\u2019emendamento presentato dall\u2019onorevole Azzi.<\/p><p>Ora, io ho gi\u00e0 spiegato perch\u00e9 la Commissione ha ritenuto opportuno distinguere fra mobilitazione generale e mobilitazione parziale.<\/p><p>Noi siamo partiti da questo punto di vista: \u00e8 di competenza e deve necessariamente restare di competenza degli organi dell\u2019esecutivo la disposizione delle Forze armate. Nella disposizione delle Forze armate rientra anche il potere di mobilitazione, sia militare che civile. Vogliamo limitare, per evidenti ragioni di garanzia, questi poteri del potere esecutivo? Allora sottraiamo al potere esecutivo quello e solo quello che \u00e8 particolarmente essenziale ed importante: il potere di mobilitazione generale. Perch\u00e9, d\u2019altra parte, se noi riteniamo che il potere esecutivo ha non solo il potere, ma anche e soprattutto il dovere, di provvedere a tutto ci\u00f2 che \u00e8 necessario alla difesa del territorio dello Stato contro eventuali aggressioni, \u00e8 evidente che il potere esecutivo deve avere anche i poteri di fare questa mobilitazione pi\u00f9 o meno parziale, di prendere provvedimenti che sono indispensabili assolutamente per la difesa dello Stato. Sotto questo aspetto, l\u2019emendamento Gasparotto \u00e8 contradittorio. Come fa e come pu\u00f2 il Governo prendere i provvedimenti indispensabili per la difesa del Paese, se non pu\u00f2 disporre in nessun modo, nemmeno limitatissimamente, la mobilitazione?<\/p><p>L\u2019onorevole Gasparotto ammette tale potere e dovere del Governo in casi di \u00abaggressioni improvvise\u00bb. La limitazione \u00e8 da un lato eccessiva, dall\u2019altro superflua. Non dimenticate che avete gi\u00e0 approvato una norma secondo la quale, in casi di urgente necessit\u00e0, il Governo ha il potere di emanare decreti legge.<\/p><p>Cade a questo proposito un\u2019osservazione relativamente a quanto diceva giorni fa l\u2019onorevole Nitti: \u00abla guerra non si delibera pi\u00f9; la guerra non si dichiara: la guerra si fa\u00bb. Siamo d\u2019accordo: questa \u00e8 una constatazione di fatto. Lo stato di guerra precede spesso di fatto, \u00e8 una triste esperienza, la dichiarazione di guerra. Ci\u00f2 non significa, che la dichiarazione, sebbene successiva, sia irrilevante. Comunque, bisogna tener presente a questo punto un\u2019altra considerazione: quando uno Stato \u00e8 aggredito da un altro Stato, lo stato di guerra si afferma di diritto; quando lo Stato \u00e8 aggredito, il Governo ha non solo il diritto, ma il dovere di provvedere immediatamente, senza che vi sia bisogno di un testo costituzionale che gli conceda questo potere. Non facciamo quindi dell\u2019umorismo, troppo facile, ma fuor di luogo, sul testo del progetto.<\/p><p>L\u2019emendamento Gasparotto soggiunge: \u00abe convoca di urgenza l\u2019Assemblea Nazionale\u00bb. Perch\u00e9? Per avere maggiori poteri, per avere gli stanziamenti finanziari necessari. Ma resta appunto da vedere se, per deliberare su questi oggetti sia pi\u00f9 opportuno che le Camere agiscano in unica Assemblea o se si proceda invece secondo la norma per cui le due Camere agiscono indipendentemente e separatamente.<\/p><p>L\u2019emendamento dell\u2019onorevole Terranova propone una aggiunta: \u00abSpetta all\u2019Assemblea Nazionale deliberare la mobilitazione generale e l\u2019entrata in guerra, sempre che ricorrano le condizioni di cui all\u2019articolo 6, e previa la consultazione delle Assemblee regionali\u00bb. Per quanto riguarda questa \u00abprevia consultazione delle Assemblee regionali\u00bb, il richiamo mi sembra veramente fuori proposito. Per quanto riguarda \u00absempre che ricorrano le condizioni di cui all\u2019articolo 6\u00bb, non \u00e8 affatto necessario richiamare l\u2019articolo 6.<\/p><p>L\u2019articolo 6 contiene una disposizione fondamentale del nuovo ordinamento costituzionale; e quello che \u00e8 consacrato in questo articolo vale nonostante che vi possano essere altri articoli che possono avere una certa attinenza. S\u2019intende che tutti i poteri del Capo dello Stato e della stessa Assemblea sono sempre limitati da quella disposizione generale contenuta nell\u2019articolo 6. Ritengo, quindi, superfluo qualsiasi richiamo all\u2019articolo 6 delle disposizioni generali. E prima che superfluo, dannoso. Il richiamo all\u2019articolo 6 non ne conferma, ma ne indebolisce la portata.<\/p><p>L\u2019osservazione vale anche per l\u2019emendamento proposto dall\u2019onorevole Damiani, il quale vorrebbe aggiungere al testo del progetto che, in relazione all\u2019articolo 6, la guerra pu\u00f2 essere dichiarata soltanto in caso di legittima difesa.<\/p><p>PRESIDENTE. Quell\u2019emendamento \u00e8 decaduto. C\u2019\u00e8 l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Nobile, presentato questa mattina.<\/p><p>TOSATO. La Commissione non \u00e8 favorevole all\u2019emendamento dell\u2019onorevole Nobile, perch\u00e9 sopprimere un articolo non significa risolvere o sopprimere il problema. La questiona esiste, gravissima: pu\u00f2 sorgere uno stato di guerra, ad un certo momento pu\u00f2 sorgere la necessit\u00e0 di dover deliberare sulla guerra. Bisogna risolvere il problema. A chi spetta questo potere? al Capo dello Stato o alle Assemblee? Bisogna decidersi; non possiamo chiudere gli occhi. Per le ragioni esposte la Commissione resta ferma al suo testo.<\/p><p>PRESIDENTE. Dovremmo ora passare alla votazione.<\/p><p>CORBINO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CORBINO. Io credo che noi qui siamo di fronte a due problemi completamente diversi uno dall\u2019altro, e che quindi esigerebbero, come probabilmente accadr\u00e0, due votazioni diverse, perch\u00e9 la guerra e la mobilitazione sono un problema a s\u00e9, e l\u2019amnistia e l\u2019indulto costituiscono un altro problema completamente separato. In ogni caso penso che si dovrebbe accedere alla proposta dell\u2019onorevole Azzi e di qualche altro, cio\u00e8 che si facciano due articoli diversi ove il contenuto dei due capoversi riesca a salvarsi dalle critiche fatte. Per l\u2019amnistia e l\u2019indulto aderisco all\u2019emendamento Leone, che mi pare risolva meglio il problema dal punto di vista politico e giuridico.<\/p><p>Mi permetto di insistere presso l\u2019Assemblea perch\u00e9 non si richieda l\u2019intervento delle due Camere, per la mobilitazione, perch\u00e9 per me la mobilitazione \u00e8 funzione del Capo dello Stato. Se egli \u00e8 il comandante supremo delle Forze armate e non gli diamo il potere di fare la mobilitazione, quando occorra, non capisco come il Capo dello Stato potrebbe diventare comandante supremo.<\/p><p>Ma il problema pi\u00f9 grave per me \u00e8 quello della dichiarazione di guerra.<\/p><p>Non dobbiamo dimenticare che non siamo pi\u00f9 all\u2019epoca, in cui le guerre si dichiaravano mandando gli araldi e ricevendo gli araldi dell\u2019avversario, o lasciando all\u2019avversario l\u2019onore di tirare per primo. Oggi la guerra, quando scoppia, scoppia per la volont\u00e0 deliberata di uno Stato aggressore, che predispone i mezzi aerei, bombe atomiche, razzi volanti, apparecchi radio comandati, pi\u00f9 adatti per raggiungere nel tempo pi\u00f9 rapido possibile risultati decisivi. Come \u00e8 possibile convocare l\u2019Assemblea Nazionale quando tutti i centri ferroviari sono paralizzati, le grandi citt\u00e0 probabilmente in disordine, per dichiarare la guerra?<\/p><p>Non dobbiamo poi, dimenticare che la dichiarazione di guerra ha effetti importantissimi non soltanto rispetto a tante situazioni di ordine civile, che esistono all\u2019interno del territorio, ma anche nei riguardi internazionali, per le navi italiane mercantili e da guerra, gli aerei, ed i cittadini, che si trovano all\u2019estero, rispetto alla posizione giuridica dei quali il momento della dichiarazione di guerra pu\u00f2 avere effetti talvolta decisivi.<\/p><p>Ecco perch\u00e9 ritengo che, malgrado il nostro desiderio di limitare i poteri dell\u2019esecutivo in questa materia, si debba purtroppo lasciare ad esso la facolt\u00e0 di dichiarare la guerra.<\/p><p>D\u2019altra parte occorre rilevare che un potere esecutivo che voglia fare una guerra aggressiva, presumibilmente ha gi\u00e0 il consenso delle Camere; in caso contrario, esso non potrebbe preparare la guerra, perch\u00e9 le Camere gli negherebbero la fiducia.<\/p><p>Rimettiamo dunque al potere esecutivo una facolt\u00e0 che un tempo dipendeva dalle prerogative del re, e che oggi dipende dalle caratteristiche tecniche della guerra.<\/p><p>GASPAROTTO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>GASPAROTTO. Ho troppo rispetto per il collega Corbino, perch\u00e9 non mi senta in obbligo di replicare alle sue osservazioni e, nel tempo stesso, alle altre, pur tanto sensate, del Relatore della Commissione onorevole Tosato.<\/p><p>Bisogna, per capirci, parlar chiaro.<\/p><p>Intende il Parlamento spossessarsi del supremo diritto e della suprema responsabilit\u00e0 di mobilitare e dichiarare la guerra? Intende esso delegare questo suo potere al Governo?<\/p><p>Il principio informativo del testo stesso redatto dalla Commissione e degli emendamenti proposti dagli onorevoli Azzi, Clerici, Meda, Persico e dallo stesso onorevole Terranova culmina in questo: che la Costituente intende avocare alle due Camere, riunite o no, perch\u00e9 questa questione sar\u00e0 discussa in seguito, il supremo potere e la sua suprema responsabilit\u00e0, potrei dire il supremo onore o la suprema sventura, di dichiarare la guerra: questo \u00e8 il primo punto.<\/p><p>Secondo punto. \u00c8 necessario che tutti convengano su questa verit\u00e0 realistica: che mobilitazione ormai vuol dire guerra, e che la mobilitazione generale non esiste pi\u00f9, perch\u00e9 colla voce di mobilitazione generale, si intende mobilitazione militare, cio\u00e8 la mobilitazione di tutte le forze di terra, di mare e di cielo e nel tempo stesso mobilitazione civile. Dichiarare di colpo la mobilitazione generale vorrebbe dire paralizzare con simile provvedimento tutta la vita nazionale ed arrestare o quanto meno sconvolgere tutta l\u2019attrezzatura industriale del Paese. Tanto \u00e8 vero questo, che nell\u2019ultima guerra si sono avute tutte mobilitazioni parziali e le stesse mobilitazioni parziali sono avvenute in termini ed in forma graduali. Questa \u00e8 una verit\u00e0 acquisita alla storia recente, e contro di essa non possiamo ribellarci. Ecco perch\u00e9 il generale Azzi ed io siamo concordi \u2013 anche per aver sentite le opinioni dei competenti \u2013 nel domandare la soppressione di questa voce: \u00abmobilitazione generale\u00bb e lasciare il termine generico di: \u00abmobilitazione\u00bb. Nel tempo stesso riconosciamo \u2013 ed ecco perch\u00e9 non concordo con il Relatore nel senso di sopprimere la seconda parte del mio emendamento \u2013 che bisogna richiamare l\u2019attenzione sia di quello che sar\u00e0 il Presidente della Repubblica sia del Governo sull\u2019obbligo di provvedere ad immediate opere di difesa non solo di fronte alle aggressioni, ma anche di fronte al pericolo delle aggressioni. Il che si potr\u00e0 fare col richiamo degli specializzati, con l\u2019ammassamento di truppe alla frontiera minacciata e con gli altri provvedimenti preparatori. Ma \u00e8 bene che questo sia detto. Non creda l\u2019onorevole Nobile che la dichiarazione di guerra non avvenga pi\u00f9. Tutt\u2019altro: nell\u2019ultima guerra vi fu la nostra dichiarazione di guerra alla Francia e quella della Francia e dell\u2019Inghilterra alla Germania, per quanto gi\u00e0 fossero iniziate le operazioni militari in Albania, nei Sudeti ed in Moravia e Cecoslovacchia. La dichiarazione di guerra pu\u00f2 avvenire, come \u00e8 avvenuta infatti da parte di taluni paesi, Francia e Inghilterra, i quali hanno creduto doveroso di uniformarsi alla prassi costante delle leggi internazionali. Ma, ripeto, il punto fondamentale della questione \u00e8 questo: attraverso l\u2019esperienza dell\u2019ultima guerra \u00e8 da ritenersi che la mobilitazione generale non avvenga pi\u00f9, e che, quindi, subordinare soltanto alla generalit\u00e0 ed alla totalit\u00e0 della mobilitazione il potere e la responsabilit\u00e0 del Parlamento, vuol dire sottrarre il Parlamento a questo suo supremo diritto e dovere, e delegarlo al Governo. Contro la delegazione al Governo noi siamo decisi, e per questo \u00e8 bene pronunziarsi con tutta chiarezza.<\/p><p>AZZI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Vorrei pregare i colleghi, specialmente coloro i quali hanno avuto gi\u00e0 occasione di parlare per svolgere i loro emendamenti, di non ripetere ancora una volta le considerazioni gi\u00e0 esposte, sia pure in forma polemica con chi ha espressa altra tesi. Onorevole Azzi, ha facolt\u00e0 di parlare.<\/p><p>AZZI. A quanto ha gi\u00e0 detto l\u2019onorevole Gasparotto, debbo aggiungere la considerazione che la mobilitazione generale non si fa quasi mai e ad ogni modo costituisce la fine della mobilitazione, perch\u00e9, come sappiamo, la mobilitazione generale deriva dalla somma di singole mobilitazioni parziali pi\u00f9 o meno occulte che vanno a sboccare nella mobilitazione generale, magari dopo dichiarata la guerra. Quindi la parte pi\u00f9 pericolosa di questa non \u00e8 la mobilitazione generale, ma l\u2019inizio della mobilitazione, perch\u00e9 da questo inizio possono derivare conseguenze di carattere interno e di carattere internazionale, le quali possono anche trascinare \u2013 non volendo \u2013 alla guerra. Perci\u00f2, insisto sull\u2019emendamento presentato dall\u2019onorevole Gasparotto e da me, di togliere cio\u00e8 la parola \u00abgenerale\u00bb dopo la parola \u00abmobilitazione\u00bb.<\/p><p>Per quanto riguarda l\u2019osservazione fatta dall\u2019onorevole Corbino devo dire che non la condivido, perch\u00e9 ritengo che delegare al Governo la facolt\u00e0 di dichiarare la guerra costituisca un errore psicologico, in quanto che il popolo che deve combattere la guerra, meglio e pi\u00f9 volentieri la combatter\u00e0 se sapr\u00e0 che la guerra \u00e8 stata dichiarata da tutti i rappresentanti del popolo liberamente eletti. La ritengo soluzione antidemocratica, perch\u00e9, come ha detto l\u2019onorevole Gasparotto, il Parlamento in questo modo rinunzia alla sua responsabilit\u00e0 proprio nel momento in cui questa responsabilit\u00e0 diventa per esso pi\u00f9 grande per le deliberazioni che si devono prendere in circostanze cos\u00ec eccezionali. Ritengo in contrasto questo procedimento proposto dall\u2019onorevole Corbino col principio prudenziale sancito nell\u2019articolo 6 della nostra Costituzione, e lo ritengo infine pericoloso per l\u2019arbitraria ed errata interpretazione che pu\u00f2 essere data dal Governo alle cause che potrebbero determinare la guerra.<\/p><p>Ricordo a questo proposito, senza voler iniziare una polemica, che siamo entrati in guerra contro l\u2019Africa Orientale per l\u2019aggressione ammaestrata di Ual Ual, che fu da noi preparata proprio per determinare un pretesto di guerra.<\/p><p>CORBINO. Ma allora in Italia si era sotto un regime dittatoriale antidemocratico.<\/p><p>AZZI. Vi era un Governo non controllato dal Parlamento, e noi, delegando al Governo i poteri, rinunciamo al nostro controllo e lo lasciamo arbitro di fare quello che vuole. (<em>Commenti<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Ho espresso la mia idea; in contrasto con quella dell\u2019onorevole Corbino, e per riconfermare il mio accordo con quella dell\u2019onorevole Gasparotto.<\/p><p>FABBRI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>FABBRI. Vorrei chiedere un chiarimento all\u2019onorevole Gasparotto ed agli altri firmatari del suo emendamento. In sostanza, mi pare che essi escludano la mobilitazione generale, ma ritengano tuttavia indispensabile che sia il parlamento a dare l\u2019autorizzazione per una mobilitazione qualsiasi, cio\u00e8 minore, e dunque, parziale; le misure di difesa in genere sono invece, secondo il loro punto di vista, affidate al Consiglio dei Ministri. Ma fra le misure di difesa non rientrano anche, ad esempio, gli eventuali richiami di alcune classi? E gli eventuali richiami di alcuni classi non costituiscono una mobilitazione parziale? Ed allora? Io chiedo ai presentatori dell\u2019emendamento se non ritengano opportuno sopprimere l\u2019accenno alla mobilitazione, dicendo cio\u00e8 che spetta all\u2019Assemblea la dichiarazione di entrata in guerra e spetta invece al Consiglio dei Ministri l\u2019insieme delle misure di difesa.<\/p><p>GASPAROTTO. Ho gi\u00e0 detto. Per esempio, richiamo di classi specializzate. Del resto, non dovrei dire troppo. Esistono tante forme larvate di preparazione militare.<\/p><p>FABBRI. Ad ogni modo i presentatori dell\u2019emendamento hanno capito il mio concetto e possono, ove lo credano opportuno, tenerne conto.<\/p><p>RUINI. <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>RUINI. <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Secondo il mio costume, far\u00f2 alcune osservazioni molto semplici. Vi sono tre questioni; quella della mobilitazione, quella dell\u2019entrata in guerra e quella dei poteri da concedere al Governo, dato che c\u2019\u00e8 stata anche questa ultima proposta dell\u2019onorevole Fuschini che entra nel quadro dei temi che ora dobbiamo trattare.<\/p><p>Per quanto riguarda la mobilitazione, la seconda Sottocommissione tenne presente l\u2019opportunit\u00e0 di sottrarre la mobilitazione generale alla competenza di un Governo, che potrebbe disporla anche indipendentemente dalla guerra come attentato alle libert\u00e0 fondamentali. Prescindendo da questo riflesso, e considerando la mobilitazione soltanto nei riguardi della guerra, si era pensato di riservare, mediante una norma costituzionale, al Parlamento l\u2019atto pi\u00f9 pieno e formale della mobilitazione generale, salvo alle leggi stabilire le norme per la mobilitazione parziale. Ma i tecnici fanno ora presente che non vi \u00e8 effettiva distinzione fra i vari i gradi di mobilitazione, e quindi potete, colleghi dell\u2019Assemblea, togliere ogni specificazione e dosatura.<\/p><p>Sta ad ogni modo il fatto, e qui parlo dell\u2019emendamento Gasparotto, che se non mettiamo nella Costituzione alcuna norma per la mobilitazione, potr\u00e0 ugualmente ad essa ricorrere il Governo, come potr\u00e0 ricorrere ad ogni altra norma necessaria per la difesa dello Stato, in via di urgenza e di necessit\u00e0, con decreto-legge, in base alla norma generale che abbiamo messo nella Costituzione.<\/p><p>Aggiungo che l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Gasparotto non mi sembra del tutto preciso, perch\u00e9 parla di aggressioni improvvise; ma vi possono essere altri casi (ad esempio la mobilitazione d\u2019altri paesi), in cui il Governo \u00e8 costretto a prendere misure di difesa e disporre la mobilitazione. \u00abAggressione\u00bb \u00e8 toppo poco; se si mettesse \u00abpericolo\u00bb sarebbe frase troppo generica. N\u00e9 \u00e8 priva di una certa efficacia l\u2019osservazione dell\u2019onorevole Fabbri; perch\u00e9 se noi riserviamo la mobilitazione alle Camere, e poi stabiliamo che in caso di aggressione si debbono prendere provvedimenti, sorge il dubbio se si possa fare la mobilitazione con atto di urgenza.<\/p><p>Secondo punto: la entrata in guerra. \u00c8 da ritenere che con lo stato attuale della tecnica della guerra, nell\u2019et\u00e0 che ormai si chiama della bomba atomica, la guerra si aprir\u00e0 con aggressioni improvvise e non con cavalleresche dichiarazione di araldi, come al buon tempo antico. Il paese molto probabilmente, e pi\u00f9 spesso, si trover\u00e0 in guerra senza una previa proclamazione di essa, senza indugio, prima che si possa raccogliere il Parlamento e provvedere alla difesa in via della massima urgenza. Ma ci\u00f2 non toglie che il Parlamento non debba, appena \u00e8 possibile, intervenire. Vi \u00e8 un atto necessario; ed \u00e8 quello di stabilire \u2013 sar\u00e0 di fatto pi\u00f9 spesso riconoscere \u2013 che vi \u00e8 la guerra; e che ne derivano conseguenze giuridiche di grandissimo rilievo, sia nei rapporti dei cittadini all\u2019interno, sia nei rapporti esteri con stati e cittadini esteri. Non occorrono esemplificazioni. Si tratta, in sostanza, di deliberare lo \u00abstato di guerra\u00bb. L\u2019espressione \u00abstato di guerra\u00bb mi sembra la pi\u00f9 esatta giuridicamente, e direi anche, psicologicamente. Ora volete che questa deliberazione dello stato di guerra sia lasciata al Governo? \u00c8 compito del Parlamento: avremo queste fasi: difesa immediata con atto del Governo; deliberazione dello stato di guerra da parte del Parlamento; dichiarazione formale di guerra che spetta, come dice un altro articolo della Costituzione, al Capo dello Stato.<\/p><p>Il Parlamento avr\u00e0 poi un altro compito \u2013 ecco il terzo punto \u2013 su cui ha richiamato l\u2019attenzione dell\u2019Assemblea l\u2019onorevole Fuschini: accordare al Governo i necessari poteri. Non direi pieni poteri; n\u00e9 poteri adeguati; \u00abnecessari\u00bb mi pare l\u2019espressione migliore.<\/p><p>Tutto ci\u00f2 premesso, vi proporrei di stabilire che \u00abl\u2019Assemblea Nazionale o il Parlamento o le Camere riunite deliberano lo stato di guerra\u00bb, e poi aggiungerei \u00abe concedono i poteri necessari al Governo\u00bb.<\/p><p>Non entro qui nel problema se si debba parlare di Assemblea Nazionale o di Parlamento (come propone con un suo emendamento l\u2019onorevole Corbino) o di Camere riunite. A me sembra che non vi sia niente di male a dare un nome alle riunione delle due Camere; e \u2013 piuttosto che Parlamento, designazione che indica normalmente le due Camere, anche considerando che lavorino distintamente \u2013 si potrebbe usare l\u2019espressione di Assemblea Nazionale, che ha per s\u00e9 la tradizione di tante costituzioni straniere; e non risulta cos\u00ec eretica e pericolosa come appare all\u2019onorevole Nitti. Ma di ci\u00f2 a suo tempo.<\/p><p>La questione da decidere qui \u00e8 se, per la deliberazione dello stato di guerra e la concessione dei poteri al Governo, convenga che le Camere deliberino insieme, o ciascuna per conto suo. \u00c8 una deliberazione che non richiede discussioni minute e tecniche; e pu\u00f2 avvenire in poche ore; in un\u2019ora; \u00e8 un compito che pu\u00f2 benissimo essere adempiuto a Camere riunite. Ci\u00f2 dar\u00e0 all\u2019atto una solennit\u00e0 ed una grandezza che avr\u00e0 anche effetti psicologici nel Paese. N\u00e9 saprei concepire che una Camera decidesse lo stato di guerra e l\u2019altra no. Ritengo che occorre la riunione delle due Camere.<\/p><p>In ogni modo ho voluto suggerire una formula tecnica che pu\u00f2 prestarsi alle varie soluzioni, e che \u00e8 sintetica e chiara.<\/p><p>PRESIDENTE. Desidero rammentare prima di passare alle votazioni su questo articolo, che ancora stamane, l\u2019Assemblea ha riconosciuto l\u2019opportunit\u00e0 di deliberare per prima cosa quali siano le particolari questioni che richiedono una decisione delle due Camere riunite, salvo a definire poi il modo di funzionamento e la denominazione che le due Camere riunite dovranno assumere.<\/p><p>Pertanto, anche in questo articolo, sia nel testo della Commissione come in tutti gli emendamenti che sono stati presentati e svolti e che metteremo in votazione, ogni indicazione che si riferisca all\u2019Assemblea Nazionale per ora resta sospesa.<\/p><p>Dobbiamo semplicemente votare in ordine a questa questione: se la mobilitazione generale, l\u2019entrata in guerra o altri atti di analoga importanza, debbano dipendere da una deliberazione delle due Camere riunite, oppur no.<\/p><p>Ora, dopo le risposte che hanno dato gli onorevoli Ghidini, Tosato e Ruini ai presentatori di emendamenti, domander\u00f2 a questi se conservano o meno, gli emendamenti stessi.<\/p><p>Poich\u00e9 l\u2019onorevole Terranova non \u00e8 presente, il suo emendamento si intende decaduto.<\/p><p>Onorevole Persico, mantiene il suo emendamento?<\/p><p>PERSICO. Ritiro la prima parte del mio emendamento e conservo la seconda.<\/p><p>PRESIDENTE: L\u2019onorevole Benvenuti mi ha fatto pervenire il testo di un emendamento alla formulazione dell\u2019onorevole Gasparotto.<\/p><p>\u00ab<em>Dopo le parole:<\/em> uno Stato straniero, <em>sostituire il testo con le seguenti parole:<\/em> il Consiglio dei Ministri propone al Presidente della Repubblica i provvedimenti indispensabili per la difesa del Paese.<\/p><p>\u00abIl Presidente della Repubblica d\u00e0 corso ai provvedimenti e convoca d\u2019urgenza l\u2019Assemblea Nazionale\u00bb.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Io vorrei pregare l\u2019onorevole Benvenuti di considerare se non sia il caso di ritirare il suo testo che \u00e8 alquanto complesso, e non \u00e8 necessario. Ripeto ancora una volta che, in base all\u2019articolo da noi gi\u00e0 votato sui provvedimenti d\u2019urgenza e necessit\u00e0, il Governo ha facolt\u00e0 di provvedere senza perdere tempo.<\/p><p>Noi non faremmo con il testo proposto dall\u2019onorevole Benvenuti, se non ripetere quella disposizione e \u2013 noti il collega Benvenuti \u2013 verremmo nel tempo stesso a diminuire la portata dei provvedimenti che il Governo pu\u00f2 e deve prendere.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Gasparotto, accetta la proposta dell\u2019onorevole Benvenuti?<\/p><p>GASPAROTTO. Onorevole Presidente, la proposta dell\u2019onorevole Benvenuti \u00e8 intuitiva. Mi parrebbe offensivo per qualsiasi Governo supporre che, di fronte a frangenti dai quali pu\u00f2 dipendere la vita e la morte dei cittadini, esso possa restare inerte.<\/p><p>PRESIDENTE. Allora non l\u2019accoglie.<\/p><p>GASPAROTTO. Onorevole Presidente, io proporrei questo testo: \u00abSpetta all\u2019Assemblea Nazionale di deliberare sulla mobilitazione e sullo stato di guerra e sui poteri da delegare al Governo stesso\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Sta bene. Onorevole Benvenuti, ella mantiene il suo emendamento?<\/p><p>BENVENUTI. No, onorevole Presidente, non lo mantengo sia perch\u00e9 aderisco alla proposta Gasparotto-Ruini, sia perch\u00e9 ritengo di dover prendere atto delle dichiarazioni dell\u2019onorevole Gasparotto e di quelle dei rappresentanti della Commissione.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Meda, mantiene l\u2019emendamento?<\/p><p>MEDA. Onorevole Presidente, sarei disposto a ritirarlo, ma desidererei prima conoscere il testo preciso della Commissione.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne do lettura: \u00abL\u2019Assemblea Nazionale delibera lo stato di guerra e concede al Governo i necessari poteri\u00bb. Questa, onorevole Meda, \u00e8 la proposta dell\u2019onorevole Ruini.<\/p><p>MEDA. Ritiro il mio emendamento.<\/p><p>PRESIDENTE. Sta bene. Onorevole Benvenuti, mantiene il suo emendamento?<\/p><p>BENVENUTI. Lo ritiro.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Azzi, mantiene il suo?<\/p><p>AZZI. Accetto la formula del Presidente della Commissione, con l\u2019aggiunta per\u00f2 della parola \u00abmobilitazione\u00bb, gi\u00e0 proposta dall\u2019onorevole Gasparotto e da me.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Fuschini, mantiene il suo emendamento?<\/p><p>FUSCHINI. Lo ritiro.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Codacci Pisanelli, mantiene l\u2019emendamento?<\/p><p>CODACCI PISANELLI. Lo mantengo. Richiamo l\u2019attenzione degli onorevoli colleghi sul fatto che presso i popoli civili l\u2019amnistia e l\u2019indulto sono sempre concessi con leggi di carattere costituzionale.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Carpano Maglioli, lei mantiene il suo emendamento?<\/p><p>CARPANO MAGLIOLI. Lo ritiro e aderisco all\u2019emendamento dell\u2019onorevole Persico.<\/p><p>Per quanto riguarda la prima parte dell\u2019articolo, aderisco alla proposta della Commissione.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Leone Giovanni, mantiene il suo emendamento?<\/p><p>LEONE GIOVANNI. Lo mantengo.<\/p><p>BENVENUTI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>BENVENUTI. Onorevole Presidente, a nome del mio Gruppo, chiedo una breve sospensione, di dieci minuti, per deliberare sul nuovo testo propostoci dall\u2019onorevole Ruini, che importa una notevole modificazione sia rispetto al testo originale, sia rispetto agli emendamenti che questa mattina abbiamo discusso.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Poich\u00e9 si tratta di due temi completamente staccati \u2013 ed \u00e8 anzi stata fatta la proposta di farne due articoli \u2013 sarebbe bene che li considerassimo distintamente, anche come ultimo scambio di idee; perch\u00e9, quando si passer\u00e0 al secondo comma, far\u00f2 alcune osservazioni, diro cos\u00ec, finali, come ho gi\u00e0 fatto per il primo comma.<\/p><p>FUSCHINI. Deliberiamo di fare due articoli: uno che si riferisce alla guerra e uno all\u2019amnistia.<\/p><p>PRESIDENTE. Lo stesso testo della Commissione ne fa intanto due commi separati; la questione di dividerli in due articoli \u00e8, direi, di carattere secondario. In questo momento decidiamo sul merito e votiamo intanto separatamente, prima sulla mobilitazione e lo stato di guerra e poi sull\u2019amnistia e l\u2019indulto. La divisione in due articoli \u00e8 un problema che pu\u00f2 essere risolto alla fine.<\/p><p>PERSICO. Vi \u00e8 la proposta dell\u2019onorevole Terranova, che prevede appunto la divisione in due articoli.<\/p><p>PRESIDENTE. Ma vi \u00e8 anche quella dell\u2019onorevole Azzi.<\/p><p>Se non vi sono osservazioni circa la richiesta dell\u2019onorevole Benvenuti, la seduta \u00e8 sospesa per un quarto d\u2019ora. Chiedo all\u2019onorevole Benvenuti se vi insista.<\/p><p>BENVENUTI. Insisto nella mia richiesta.<\/p><p>(<em>La seduta, sospesa alle 17.35, \u00e8 ripresa alle 17.50<\/em>).<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, do lettura dei due testi del primo comma dell\u2019articolo 75, sui quali dobbiamo decidere.<\/p><p>Il primo \u00e8 quello dell\u2019onorevole Ruini:<\/p><p>\u00abL\u2019Assemblea Nazionale delibera lo stato di guerra e concede i necessari poteri al Governo\u00bb.<\/p><p>L\u2019altro \u00e8 il testo proposto dall\u2019onorevole Gasparotto:<\/p><p>\u00abIl Parlamento delibera la mobilitazione e lo stato di guerra e conferisce al Governo i necessari poteri\u00bb.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Si tratta di aggiungere al testo iniziale la parola \u00abmobilitazione\u00bb; ci\u00f2 che il Comitato non ritiene necessario.<\/p><p>PRESIDENTE. Rammento ancora una volta che i termini: \u00abAssemblea Nazionale\u00bb e \u00abParlamento\u00bb per ora non hanno un valore conclusivo allo scopo della votazione. Queste parole vogliono soltanto significare che coloro che propongono questi testi intendono che le deliberazioni relative allo stato di guerra siano prese congiuntamente dalle due Camere.<\/p><p>MORO. Chiedo di parlare, per dichiara razione di voto.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>MORO. Noi voteremo contro queste formulazioni. Poich\u00e9 la questione \u00e8 impostata, noi intendiamo che le due Camere debbano deliberare separatamente.<\/p><p>RODI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>RODI. Voter\u00f2 contro le formule proposte.<\/p><p>UBERTI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>UBERTI. Ritengo che sarebbe opportuno dividere le questioni e decidere prima se il Parlamento debba deliberare a Camere riunite o separate e quindi, stabilire la materia delle deliberazioni.<\/p><p>PRESIDENTE. Mi sembra che si voglia riaprire una discussione gi\u00e0 esaurita. Lei, onorevole Uberti, in questo momento ci ripropone la questione di ieri sera e di questa mattina. In questo momento noi stiamo cercando di risolvere questa questione: se debbano esservi particolari deliberazioni da attribuirsi alle due Camere in seduta comune. Se alla fine di questa votazione risultasse che l\u2019Assemblea non intende affidare nessuna deliberazione alle due Camere insieme riunite, allora non vi sar\u00e0 un organo in cui si unificano le due Camere. Ma se, con le votazioni che faremo, si stabilisse anche una sola materia per la quale le due Camere dovessero decidere insieme, la questione di principio se le due Camere si possono costituire in unica Assemblea sarebbe risolta, salvo il funzionamento e la struttura dell\u2019organo unificato.<\/p><p>NOBILE. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>NOBILE. Vorrei proporre una piccola variazione di forma, che tuttavia ha una qualche importanza, vale a dire che si dicesse: \u00abLe Camere riunite deliberano\u00bb non \u00ablo stato di guerra\u00bb ma \u00absullo stato di guerra\u00bb.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Va bene. Si terr\u00e0 presente la sua proposta in sede di coordinamento.<\/p><p>RUBILLI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>RUBILLI. Mi sembra che si dovrebbe stabilire con un criterio generale come dovranno procedere le due Camere quando occorrer\u00e0 una delle deliberazioni che si prevedono in questo articolo.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Rubilli, le faccio osservare che su questo punto l\u2019Assemblea ha gi\u00e0 deciso la procedura da seguire.<\/p><p>Pongo in votazione la formula dell\u2019onorevole Gasparotto, che \u00e8 un emendamento al testo della Commissione per quanto ne riprenda in parte il contenuto:<\/p><p>\u00abIl Parlamento delibera la mobilitazione e lo stato di guerra e conferisce al Governo i necessari poteri\u00bb.<\/p><p>Comunico che \u00e8 stata presentata una richiesta di appello nominale dall\u2019onorevole Sullo e altri.<\/p><p>MORO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>MORO. Vorrei domandare all\u2019onorevole Gasparotto se con l\u2019espressione \u00abIl Parlamento\u00bb intenda le Camere separate o riunite.<\/p><p>GASPAROTTO. Intendo lasciare questo impregiudicato. La mia \u00e8 una questione di merito. E cio\u00e8, resta impregiudicato se la deliberazione sull\u2019entrata in guerra e la deliberazione sulla mobilitazione spetti alla Assemblea Nazionale, ove venga istituita, o alle Camere separatamente o congiuntamente. Di questo si parler\u00e0 a parte.<\/p><p>PRESIDENTE. \u00c8 evidente, onorevole Moro, che se lei pone una domanda di questo genere, la risposta non pu\u00f2 essere che quella che le ha dato l\u2019onorevole Gasparotto. Ma mi pareva che fosse abbastanza chiaro che in questo momento, indipendentemente dal significato che i presentatori degli emendamenti d\u00e0nno al soggetto del loro emendamento, noi votiamo su questa questione: se le Camere devono essere riunite o no, e pertanto il termine: \u00abParlamento\u00bb, e l\u2019altro: \u00abAssemblea Nazionale\u00bb vogliono proprio indicare le Camere riunite. Coloro che votano favorevolmente alla formula proposta, approvano che le Camere decidano insieme; coloro che votano contro, non respingono il merito, ma intendono affermare che le Camere non devono deliberare unite.<\/p><p>MORO. Allora noi voteremo contro questa formula.<\/p><p>AZZI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>AZZI. A me pare che facendo la votazione in questi termini, noi che abbiamo presentato un emendamento alla sostanza dell\u2019articolo, finiamo per vederlo respinto per una questione di forma.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Azzi, ho gi\u00e0 precisato lo scopo della votazione. Qualora l\u2019emendamento fosse respinto, la questione di merito verrebbe riproposta.<\/p><p>RODI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>RODI. Desidererei chiedere una delucidazione in rapporto all\u2019aggiunta della parola \u00abmobilitazione\u00bb che ha fatto l\u2019onorevole Gasparotto. Io credo che la mobilitazione rientri nei poteri che il Parlamento d\u00e0 al Governo e quindi \u00e8 inutile aggiungere la parola \u00abmobilitazione\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.<\/p><p>Si tratta dunque di decidere se le due Camere debbano sedere assieme per deliberare sulla mobilitazione, sullo stato di guerra e sul conferimento al Governo dei poteri necessari a questo scopo.<\/p><p>Vi erano alcuni emendamenti, ritirati dai presentatori, che ponevano molto chiaramente la questione. Ora, io non ho la facolt\u00e0 di proporre formulazioni; ma se qualche collega volesse prendere una iniziativa in questo senso, ci\u00f2 faciliterebbe le decisioni.<\/p><p>MORO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>MORO. Proporrei di far votare la seguente formula:<\/p><p>\u00abLe Camere riunite deliberano la mobilitazione\u00bb. Cos\u00ec il senso del voto \u00e8 chiaro. Noi votiamo contro, intendendo respingere il principio.<\/p><p>PRESIDENTE. Si potrebbe anche votare per divisione. Per prime si voterebbero le parole: \u00abLe Camere riunite\u00bb e successivamente la materia della deliberazione.<\/p><p>Onorevole Sullo, mantiene la richiesta di appello nominale?<\/p><p>SULLO. La ritiro.<\/p><p>ARATA. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>ARATA. Sarebbe bene che si votasse prima sulle parole \u00abLe Camere\u00bb, poi sulla parola \u00abriunite\u00bb, ed infine sulle singole materie.<\/p><p>PRESIDENTE. Allora si vota per divisione in tre parti.<\/p><p>Pongo in votazione le parole:<\/p><p>\u00abLe Camere\u00bb.<\/p><p>(<em>Sono approvate<\/em>).<\/p><p>Pongo in votazione la parola:<\/p><p>\u00abriunite\u00bb.<\/p><p>Coloro che votano favorevolmente accettano il criterio che le deliberazioni vengano prese in seduta comune dalle due Camere. Resta salva, poi, la decisione sul nome che devono avere le due Camere cos\u00ec riunite e sul funzionamento dell\u2019organo che risulter\u00e0 formato dalla loro unione.<\/p><p>(<em>Dopo prova e controprova e votazione per divisione, non \u00e8 approvata<\/em>).<\/p><p>Pongo in votazione le parole:<\/p><p>\u00abdeliberano la mobilitazione\u00bb.<\/p><p>FABBRI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>FABBRI. Voter\u00f2 contro, ritenendo che soltanto la dichiarazione dello stato di guerra rientri nelle competenze della Camera. Una volta che \u00e8 chiarito che per mobilitazione s\u2019intende non solo la mobilitazione generale ma anche un parziale richiamo di classi, ritengo che il richiamo parziale di classi rientri in quelle tali facolt\u00e0 e misure di difesa da delegarsi al Governo.<\/p><p>(<em>Dopo prova e controprova e votazione per divisione non sono approvate<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE. Pongo in votazione le parole:<\/p><p>\u00abDeliberano lo stato di guerra\u00bb.<\/p><p>(<em>Sono approvate<\/em>).<\/p><p>Pongo in votazione le parole:<\/p><p>\u00abe conferiscono al Governo i necessari poteri\u00bb.<\/p><p>(<em>Sono approvate<\/em>).<\/p><p>Il primo comma dell\u2019articolo 75 risulta cos\u00ec approvato nel seguente testo:<\/p><p>\u00abLe Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i necessari poteri\u00bb.<\/p><p>Passiamo al secondo comma dell\u2019articolo. Il testo della Commissione \u00e8 del seguente tenore:<\/p><p>\u00abL\u2019amnistia e l\u2019indulto sono deliberati dall\u2019Assemblea Nazionale\u00bb.<\/p><p>S\u2019intende che le parole: \u00abdall\u2019Assemblea Nazionale\u00bb dovranno essere sostituite in sede di coordinamento.<\/p><p>L\u2019onorevole Bettiol mi ha fatto pervenire in questo momento un testo modificato dell\u2019emendamento al secondo comma dell\u2019articolo 75, svolto dall\u2019onorevole Leone Giovanni:<\/p><p>\u00abL\u2019amnistia e l\u2019indulto sono concessi dal Presidente della Repubblica, dietro delegazione delle Camere, e non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla richiesta di delegazione\u00bb.<\/p><p>Onorevole Fuschini, mantiene l\u2019emendamento al secondo comma?<\/p><p>FUSCHINI. Lo ritiro.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Codacci Pisanelli, mantiene l\u2019emendamento?<\/p><p>CODACCI PISANELLI. Lo mantengo.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Carpano Maglioli, mantiene l\u2019emendamento?<\/p><p>CARPANO MAGLIOLI. Lo ritiro.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Azzi, mantiene l\u2019emendamento?<\/p><p>AZZI. Lo ritiro.<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo in votazione l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Codacci Pisanelli: \u00abL\u2019amnistia e l\u2019indulto non potranno essere concessi se non mediante leggi di natura costituzionale\u00bb.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo alla votazione del nuovo testo dell\u2019emendamento Bettiol, test\u00e9 letto.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> L\u2019Assemblea deve decidere: o deferire senz\u2019altro alle Camere, secondo come propone l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Persico, oppure ammettere una delegazione o autorizzazione.<\/p><p>Se si prende questa seconda via, io prego di attenersi al testo dell\u2019onorevole Bettiol, che mi sembra preferibile dal punto di vista tecnico.<\/p><p>PRESIDENTE. Se ho ben udito, l\u2019onorevole Ruini ha riconfermato che la Commissione si attiene al testo presentato, ed ha fatto presente all\u2019onorevole Bettiol e agli altri firmatari le ragioni per cui non accetterebbe il loro emendamento.<\/p><p>MORTATI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>MORTATI. Mi pareva che l\u2019onorevole Ruini non avesse voluto dire questo.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Io debbo chiarire che, poich\u00e9 il nostro compito \u00e8 quello di trovare la formulazione pi\u00f9 precisa possibile, ho prospettato quale essa \u00e8, a nostro avviso, sia nell\u2019ipotesi che l\u2019Assemblea voglia dare direttamente alle Camere la concessione dell\u2019amnistia e dell\u2019indulto (ed in tal caso la formula preferibile \u00e8 dell\u2019onorevole Persico); sia nell\u2019ipotesi che entri nell\u2019ordine di idee di una autorizzazione o delegazione delle Camere al Governo (nel qual caso il testo proposto dall\u2019onorevole Bettiol \u00e8 tecnicamente preferibile agli altri).<\/p><p>PRESIDENTE. Mi sembra che il testo presentato dall\u2019onorevole Bettiol non permetta all\u2019Assemblea di pronunciarsi in ordine al quesito principale: se le Camere debbano dare questa delegazione riunite oppure ciascuna nella propria sede. Io penso, quindi, che a questo emendamento dell\u2019onorevole Bettiol bisogna ad un certo momento, con un emendamento all\u2019emendamento, inserire la solita parola \u00abriunite\u00bb, sulla quale l\u2019Assemblea si pronunzier\u00e0.<\/p><p>Porr\u00f2 in votazione prima questa formula:<\/p><p>\u00abL\u2019amnistia e l\u2019indulto sono concessi dal Presidente della Repubblica dietro delegazione delle Camere\u00bb; e poi la parola \u00abriunite\u00bb. Se l\u2019Assemblea non l\u2019accetta, porr\u00f2 ai voti allora la formulazione della Commissione, includendo naturalmente anche in essa la parola \u00abriunite\u00bb.<\/p><p>MORTATI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>MORTATI. Io volevo semplicemente osservare questo: mi pare che la procedura proposta dal Presidente non sia strettamente regolamentare, perch\u00e9, essendoci degli emendamenti che modificano il testo della Commissione, essi dovrebbero essere posti in votazione per primi.<\/p><p>Quanto alla formulazione della proposta di emendamento nel senso di disporre l\u2019amnistia con legge di delegazione, mi pare che quella proposta dell\u2019onorevole Fuschini sia tecnicamente pi\u00f9 esatta di quella dell\u2019onorevole Bettiol. E ci\u00f2 nella considerazione che, essendoci l\u2019articolo 83 in cui \u00e8 detto che il Presidente della Repubblica emette i decreti legislativi, mi pare che quando si dispone che l\u2019amnistia si concede con decreto legislativo sia inutile precisare l\u2019organo che emette questo decreto. Abbiamo un articolo di carattere generale che stabilisce la forma dei decreti legislativi; quindi baster\u00e0 affermare il principio che l\u2019amnistia \u00e8 concessa su delegazione: rimettendosi per l\u2019esercizio della delegazione alle norme generali. Mi pare, quindi, che l\u2019altra formula proposta dall\u2019onorevole Fuschini, pur coincidendo pienamente con quella del collega Bettiol, sia formalmente pi\u00f9 esatta.<\/p><p>Quanto al merito, la ragione per cui io e l\u2019onorevole Fuschini e gli altri firmatari insistiamo su questo emendamento, \u00e8 che esso tende a conciliare \u2013 e felicemente concilia \u2013 due esigenze che sono state prospettate, due difficolt\u00e0 che si presentano in ordine all\u2019amnistia, cio\u00e8 l\u2019esigenza che non sia affidato alla discrezionalit\u00e0 del Governo questo atto importante e delicato che fa cadere l\u2019azione penale, e viceversa sia tenuta presente l\u2019altra esigenza della difficolt\u00e0 tecnica della formulazione di questo atto e, quindi, dell\u2019opportunit\u00e0 che esso venga affidato al potere esecutivo. C\u2019\u00e8, quindi, il contemperamento, il tentativo di conciliazione di queste due esigenze contrastanti, che depone dell\u2019opportunit\u00e0 dell\u2019emendamento proposto.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Mortati, questo emendamento \u00e8 gi\u00e0 stato svolto prima.<\/p><p>Ad evitare contestazioni, onorevoli colleghi, vorrei che con precisione si dicesse se l\u2019emendamento Bettiol \u00e8 stato presentato a titolo personale dall\u2019onorevole Bettiol, oppure debba intendersi come sostitutivo dell\u2019emendamento presentato prima e che portava anche le firme di altri deputati.<\/p><p>BETTIOL. Ho presentato questo emendamento a titolo personale, come chiarimento ad un altro emendamento da me sottoscritto.<\/p><p>Soltanto, intendevo che si riconoscesse un particolare risalto alla figura del Presidente della Repubblica, in ordine alla concessione di questo particolare beneficio. Non \u00e8 un potere proprio del Presidente, perch\u00e9 si sostiene la necessit\u00e0 della delegazione da parte del Parlamento; ma c\u2019\u00e8 una tradizione in tutti i paesi per cui \u00e8 il Capo dello Stato, come tale, che concede questo particolare beneficio, salvo delega da parte del Parlamento. Non \u00e8 un provvedimento <em>motu proprio<\/em>.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> \u00c8 una questione puramente tecnica. Ripeto che la dizione dell\u2019onorevole Bettiol \u00e8 preferibile. Mettendo \u00abper decreto legislativo\u00bb come vuole l\u2019onorevole Mortati, si trasferisce alle Camere la facolt\u00e0 di concedere amnistia ed indulto, che \u00e8 finora spettata al Capo dello Stato; e si prescrive che alla concessione debba aver luogo sempre \u00abun decreto legislativo\u00bb. Non suona bene, a mio avviso, che la forma del decreto legislativo, da considerarsi come un\u2019eccezione, diventi, almeno per una singola materia, normale ed obbligatoria. \u00c8 preferibile la linea seguita dall\u2019onorevole Bettiol: che la facolt\u00e0 di far amnistia ed indulto rimane al Capo dello Stato; ma occorre, perch\u00e9 la metta in essere, un consenso del Parlamento. Dichiaro che preferirei dire \u00abautorizzazione\u00bb anzich\u00e9 \u00abdelegazione\u00bb del Parlamento; appunto per render pi\u00f9 chiaro che non si tratta di una figura perfettamente eguale a quella del decreto legislativo. Sarebbe piuttosto nell\u2019intesa dell\u2019onorevole Bettiol, una delegazione impropria e <em>sui generis<\/em>. Meglio parlare di \u00abautorizzazione\u00bb, ci\u00f2 che non vieta che, nel dare l\u2019autorizzazione, il Palamento non possa subordinarlo a criteri e princip\u00ee direttivi che il Capo dello Stato deve seguire. Avverr\u00e0 di fatto che il Governo presenter\u00e0 pi\u00f9 spesso un disegno di legge, che conterr\u00e0 o lo stesso testo dell\u2019amnistia ed indulto, o i criteri e princip\u00ee direttivi; ed il Parlamento dar\u00e0 l\u2019autorizzazione o la negher\u00e0 o la subordiner\u00e0 a modificazione. Ad ogni modo, sar\u00e0 da vedere in sede di revisione e di coordinamento della Costituzione, se sar\u00e0 meglio parlare di \u00abdelegazione\u00bb od \u00abautorizzazione\u00bb.<\/p><p>Qui mi preme notare che, in sostanza, la proposta Bettiol e quella Mortati hanno una portata sostanzialmente non diversa. Rappresentano tutte due una conciliazione che mi sembra opportuna, fra la soluzione di deferire la concessione al Parlamento (al qual riguardo sono stati avanzati qui dubbi, soprattutto per la necessit\u00e0 di una elaborazione del provvedimento, che non si addice alle Camere) e l\u2019altra soluzione di consacrare la facolt\u00e0 al Capo dello Stato. La formula Bettiol \u00e8 tecnicamente preferibile; anche perch\u00e9 \u00e8 pi\u00f9 breve e di stile pi\u00f9 costituzionale.<\/p><p>Si presta poi all\u2019aggiunta rapida e breve che l\u2019amnistia e l\u2019indulto non si applicano a reati commessi successivamente alla richiesta di autorizzazione o delegazione. Abbiamo sentito molti rilievi sul pericolo della speculazione sull\u2019amnistia e sull\u2019incoraggiamento a compier reati mentre si discute il provvedimento. Non \u00e8 inutile stabilire ci\u00f2 che l\u2019onorevole Bettiol propone; e che non vieta, se occorre, di stabilire sul provvedimento una data anteriore; comunque mai dopo la richiesta.<\/p><p>RESTIVO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>RESTIVO. Signor Presidente, desidererei sottoporre all\u2019Assemblea l\u2019opportunit\u00e0 di una considerazione: qui si parla di una delega che la legge dovrebbe dare al potere esecutivo perch\u00e9 questo emetta l\u2019atto e conceda l\u2019amnistia. Si arriverebbe pertanto a un assurdo giuridico, che cio\u00e8 l\u2019organo il quale d\u00e0 la delega non potrebbe poi emanare l\u2019atto. Credo quindi che, in tal modo, si cadrebbe in una situazione inammissibile dal punto di vista logico.<\/p><p>PRESIDENTE. Non resta allora, onorevoli colleghi, che passare alla votazione. Desidero per\u00f2 far prima una breve osservazione. Se l\u2019Assemblea accetter\u00e0 la formula proposta dall\u2019onorevole Bettiol, mi sembra che sar\u00e0 forse opportuno che il Comitato di redazione coordini il testo nel senso che sono le Camere il soggetto di questa disposizione; e ci\u00f2 in armonia alla dizione degli articoli precedenti.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Accolgo perfettamente questa osservazione del Presidente dell\u2019Assemblea e aggiungo che, passando alla formula dell\u2019onorevole Bettiol, si deve vedere se essa non debba essere collocata nel titolo del Capo dello Stato.<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo allora in votazione la prima parte dell\u2019emendamento Bettiol:<\/p><p>\u00abL\u2019amnistia e l\u2019indulto sono concessi dal Presidente della Repubblica dietro delegazione delle Camere\u00bb.<\/p><p>(<em>Dopo prova e controprova, \u00e8 approvata<\/em>).<\/p><p>Pongo in votazione la parola: \u00abriunite\u00bb.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pongo in votazione l\u2019ultima parte dell\u2019emendamento:<\/p><p>\u00abe non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla richiesta di delegazione\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>).<\/p><p>L\u2019articolo 75 risulta cos\u00ec approvato, salvo coordinamento, nel seguente testo:<\/p><p>\u00abLe Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i necessari poteri.<\/p><p>\u00abL\u2019amnistia e l\u2019indulto sono concessi dal Presidente della Repubblica dietro delegazione delle Camere e non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla richiesta di delegazione\u00bb.<\/p><p>Quanto alla proposta di dividere in due articoli la formulazione test\u00e9 approvata la Commissione ne terr\u00e0 conto nella redazione definitiva.<\/p><p>Abbiamo concluso cos\u00ec Titolo primo della seconda parte relativo al potere legislativo.<\/p><p>Passiamo ora al Titolo II:<\/p><p>\u00abIl Capo dello Stato\u00bb.<\/p><p>Si dia lettura dell\u2019articolo 79.<\/p><p>RICCIO, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abIl Presidente della Repubblica \u00e8 eletto dall\u2019Assemblea Nazionale, con la partecipazione dei Presidenti dei Consigli regionali e di un consigliere designato da ciascuno dei Consigli stessi a maggioranza assoluta.<\/p><p>\u00abL\u2019elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi, e dopo il terzo scrutinio a maggioranza assoluta dei membri che compongono l\u2019Assemblea a questo fine\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Damiani ha presentato il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Sostituirlo col seguente:<\/em><\/p><p>Il Presidente della Repubblica \u00e8 eletto a suffragio universale e diretto, a maggioranza assoluta\u00bb.<\/p><p>Non essendo presente, s\u2019intende che abbia rinunziato a svolgerlo.<\/p><p>L\u2019onorevole Russo Perez ha presentato il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Sostituirlo col seguente:<\/em><\/p><p>\u00abIl Presidente della Repubblica \u00e8 eletto dal popolo italiano a suffragio universale e diretto\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Russo Perez ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>RUSSO PEREZ. I sistemi per l\u2019elezione del Capo dello Stato possono essere diversi: suffragio diretto da parte di tutta la massa degli elettori; elezione da parte delle due Camere riunite, che sarebbe il sistema classico; e la elezione da parte di un Collegio speciale, per il quale la fantasia pu\u00f2 sbizzarrirsi ad immaginare un\u2019infinit\u00e0 di sottoclassi.<\/p><p>La nostra Commissione ha scelto il secondo sistema, leggermente contaminato dal terzo, cio\u00e8 l\u2019elezione da parte dell\u2019Assemblea Nazionale con la partecipazione, come dice qualcuno, simbolica di alcuni membri espressi dalle Assemblee regionali; simbolica perch\u00e9 il numero dei partecipanti \u00e8 lieve, una quarantina in tutto.<\/p><p>I motivi della scelta non sono esplicitamente detti, ma sono impliciti nei motivi che portarono alla reiezione del primo sistema. Il suffragio diretto del popolo \u00e8 stato escluso per un motivo di pura teoria, e perci\u00f2 assolutamente inconsistente (La Rocca), e cio\u00e8 che la elezione diretta muterebbe la caratteristica del sistema parlamentare, introducendovi un elemento del sistema presidenziale; e per un motivo pratico, la necessit\u00e0 di evitare che il Capo dello Stato, sentendosi troppo forte e troppo indipendente dai due rami del Parlamento, possa assumere atteggiamenti alla Giulio Cesare, la necessit\u00e0 di evitare quel che si dice appunto cesarismo, che, in lingua povera significa dittatura, tirannia. E si cita la esperienza di altri paesi, tra i quali la troppo citata Repubblica di Weimar. Sta di fatto che il Presidente della Repubblica, nel nostro ordinamento, non \u00e8 un personaggio coreografico. A parte il considerare che egli, come ben dice l\u2019onorevole Ruini, \u00e8 il grande consigliere, il magistrato di persuasione e di influenza, il coordinatore di attivit\u00e0, il capo spirituale prima che temporale della Repubblica, a parte il considerare che rappresenta l\u2019unit\u00e0 e la continuit\u00e0 della Nazione, la forza dello Stato, che rimane ferma ed uguale nel fluttuare e nel mutare di uomini e di partiti, egli ha dei poteri veramente eccezionali, come per esempio la nomina e quindi la revoca del Primo Ministro e dei Ministri (e si pensi che la scelta di un uomo pu\u00f2 avere, a volte, influenza decisiva sulla situazione politica di un Paese), la facolt\u00e0 di indire il <em>referendum<\/em> in caso di dissenso legislativo fra i due rami del Parlamento ed infine lo scioglimento delle Camere per dare il passo all\u2019opinione pubblica, scioglimento che da taluno (Blum) \u00e8 ritenuto la chiave di volta di ogni ordinamento democratico.<\/p><p>In queste condizioni mi pare che il Capo dello Stato abbia bisogno di forza morale e di indipendenza, e non vedo perch\u00e9 non debba ripeterle direttamente dal popolo.<\/p><p>\u00c8 risaputo da tutti che il Presidente non deve avere funzioni di partito e che l\u2019elezione da parte delle due Camere lo rende appunto troppo prigioniero di esse. \u00c8 per questo che taluni preferiscono (Mortati) il collegio speciale, mentre \u00e8 chiaro che il vero modo di distaccare il Capo dello Stato dai movimenti politici e di renderlo imparziale \u00e8 l\u2019elezione diretta. Difatti anche il Relatore Tosato afferma che tale esigenza \u00e8 soddisfatta, ma solo in parte, dal sistema adottato dall\u2019articolo 79 del nostro progetto di Costituzione.<\/p><p>Intanto il suffragio diretto \u00e8 stato respinto all\u2019unanimit\u00e0 da quel collegio di 8 membri che fu nominato dalla seconda Sottocommissione, prima Sezione. Esso ritenne imprudente che il Capo dello Stato fosse esponente diretto del popolo e opin\u00f2 che tale forma avrebbe reso difficile il funzionamento del sistema parlamentare. Di quel Comitato facevano parte uomini dell\u2019Unione democratica nazionale (Bozzi), e della Democrazia cristiana (Tosato-Mortati): democrazia, <em>demos<\/em>, <em>popolo<\/em>, repubblicani storici come Penassi e Conti, uomini dal motto \u00abDio e Popolo\u00bb, quasi due divinit\u00e0; socialisti e comunisti, che si credono i soli autentici rappresentanti del popolo, di cui invocano spesso la sovranit\u00e0, quando non invocano addirittura quella della piazza. Mancavano i monarchici, che credono alla sovranit\u00e0 del re; i liberali e i qualunquisti, che si dice credano alla sovranit\u00e0 dei blasoni e dei forzieri. Ebbene, proprio gli idolatri del popolo hanno avuto paura del popolo! Perch\u00e9 ci\u00f2? Bisogna pensare che ognuno sogni un Capo dello Stato tutto di suo gusto, che possa secondare i suoi interessi? Che i migliori tra noi ne sognino uno che possa seguire le loro ideologie e servire i loro partiti?<\/p><p>I pericoli dell\u2019elezione diretta sono immaginari. Weimar non espresse Hitler ma Hindenburg. L\u2019investitura da parte di Hindenburg fu per Hitler pi\u00f9 producente del suffragio popolare. Il resto nacque dalla megalomania di Hitler e dalle follie di Versailles. Perch\u00e9 un dittatore nasca non \u00e8 necessario che costui riceva i pieni poteri dal popolo. Ho l\u2019impressione che Mussolini non li abbia ricevuti dal popolo e sulla maniera con cui li ricevette vi sono qui, in questa Assemblea, alcuni che potrebbero illuminarci. Il cesarismo nasce dal temperamento degli uomini e dalla situazione delle cose. Bisogna augurarsi che i temperamenti dei Presidenti futuri non siano inclini alla tirannia e, quanto alle cose, siamo noi che dobbiamo agire in modo da non creare le condizioni propizie al nascere delle dittature.<\/p><p>Ma poi, un\u2019altra osservazione: il senso dell\u2019eccesso della propria forza pu\u00f2 derivare, non dal fatto di essere stato eletto dal popolo anzich\u00e9 dall\u2019Assemblea, ma, se mai, dalla certezza di poter contare per l\u2019avvenire sul favore popolare, qualunque cosa si faccia, comunque ci si regoli.<\/p><p>Una volta eletto, con qualsivoglia sistema, il Capo dello Stato, i suoi poteri non mutano, sono quelli che promanano dalla legge.<\/p><p>Il solo modo di evitare quella certezza di cui parlavamo, quella che concerne l\u2019avvenire, sta nel proibire la rielezione. Non vi \u00e8 dubbio, secondo me, che un giorno la storia, seppur gi\u00e0 la cronaca non lo dice, chiamer\u00e0 dittatura quella di Roosevelt. Da che nacque quell\u2019eccesso di forza che permise a lui, dopo aver promesso alle madri americane non far versare in Europa una sola goccia di sangue dei loro figli, di portare il popolo americano alla guerra? Non dalla elezione diretta, ma dalla prima e, soprattutto, dalla seconda rielezione. Si dir\u00e0 che il divieto della rielezione impedisce la riconferma del migliore, ove il Paese abbia avuto la fortuna di esprimerlo e di portarlo a Capo dello Stato; ma si ricordi che il migliore cesser\u00e0 d\u2019esser tale quando sar\u00e0 diventato l\u2019insostituibile. No, non esistono ragioni serie per respingere la proposta mia e di altri colleghi per il suffragio diretto. Solo il suffragio diretto pu\u00f2 portare alla suprema magistratura l\u2019uomo che sia, come noi vogliamo, non uno strumento, ma un moderatore dei partiti.<\/p><p>P PRESIDENTE. Segue l\u2019emendamento dell\u2019onorevole De Vita:<\/p><p>\u00ab<em>Sostituirlo col seguente:<\/em><\/p><p>\u00abIl Presidente della Repubblica \u00e8 eletto a suffragio universale e diretto\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole De Vita ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>DE VITA. L\u2019onorevole Russo Perez ha fatto cenno ai repubblicani storici, anzi a quelli storici e a quelli preistorici; ma, manco a farlo apposta, \u00e8 proprio un repubblicano storico, e non preistorico, che ha presentato un emendamento che \u00e8 identico al suo. Forse per\u00f2 i motivi che mi hanno ispirato sono diversi, ma io sono fermamente convinto che il sistema di elezione a suffragio universale e diretto del Presidente della Repubblica sia il sistema pi\u00f9 democratico.<\/p><p>Ma, oltre questa considerazione, un\u2019altra considerazione, a mio avviso importante, mi ha indotto a presentare questo mio emendamento. Il Presidente della Repubblica ha, ad esempio, il potere di sciogliere le due Camere. Ora \u00e8 chiaro che con l\u2019emendamento proposto dalla Commissione, il Presidente viene ad essere eletto dalle due Assemblee, sia pure integrate da una piccola aggiunta. Ma io non comprendo come il Presidente della Repubblica, espressione delle due Camere, possa avere i poteri per sciogliere le Camere stesse. Ora, perch\u00e9 il Presidente della Repubblica abbia effettivamente questi poteri, io ritengo, anche necessari, occorre che abbia un maggior prestigio, e questo maggior prestigio gli pu\u00f2 derivare soltanto dalla elezione diretta da parte del popolo.<\/p><p>PRESIDENTE. Segue l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Romano:<\/p><p>\u00ab<em>Sostituire il primo comma col seguente: <\/em><\/p><p>\u00abIl Presidente della Repubblica \u00e8 eletto dal popolo\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Romano ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>ROMANO. L\u2019emendamento che ho proposto presuppone un piccolo rilievo, perch\u00e9 io penso che gli articoli riguardanti il Capo dello Stato avrebbero trovato migliore collocazione sotto il Titolo primo della parte seconda del progetto. Il collocamento sotto il Titolo secondo in qualche modo sminuisce il prestigio del Capo dello Stato. Questa collocazione non \u00e8 in armonia con l\u2019alta funzione morale e con le prerogative attribuite dalla Costituzione al Presidente della Repubblica.<\/p><p>Prescindendo da questo rilievo, che ha la sua importanza e che former\u00e0 oggetto di discussione per quanti in avvenire esamineranno la Carta costituzionale, \u00e8 certo che un Presidente eletto dall\u2019Assemblea non potr\u00e0 essere che espressione dei partiti e quindi di questi sar\u00e0 prigioniero.<\/p><p>Quello che pi\u00f9 lascia perplessi \u00e8 che, data la struttura dell\u2019organizzazione politica di oggi, l\u2019elezione in realt\u00e0 sar\u00e0 l\u2019espressione della volont\u00e0 di pochi uomini, di quelli cio\u00e8 che detengono le redini dei partiti.<\/p><p>Un capo dello Stato asservito ai partiti non potr\u00e0 essere n\u00e9 libero, n\u00e9 sereno. Egli arriva all\u2019apice della piramide dello Stato con degli obblighi, che se non gli saranno rinfacciati, certo gli saranno ricordati.<\/p><p>Questo rientra tra i numeri negativi della democrazia indiretta, la quale il pi\u00f9 delle volte finisce per essere un travisamento della volont\u00e0 originaria, cio\u00e8 della volont\u00e0 del popolo.<\/p><p>Ma io mi domando: quali sono i nostri poteri, quali i limiti del mandato datoci dal popolo?<\/p><p>Pur sapendoci investiti di un mandato in bianco, dobbiamo considerare che il popolo ci ha dato incarico, per la compilazione della Carta costituzionale, di fare quello che da s\u00e9 non avrebbe potuto fare, non gi\u00e0 quello che pu\u00f2 direttamente compiere.<\/p><p>Penso quindi che andremmo al di l\u00e0 del mandato se togliessimo al popolo il diritto dell\u2019elezione diretta del Capo dello Stato. I compilatori del progetto spiegano l\u2019elezione del Capo dello Stato da parte dell\u2019Assemblea adducendo la preoccupazione dello strapotere del Presidente, il pericolo della dittatura. Un Presidente, eletto con suffragio diretto, se raccogliesse in Italia una ventina di milioni di voti, si sentirebbe indubbiamente lusingato della fiducia quasi totalitaria; quindi egli potrebbe sentirsi al disopra dell\u2019Assemblea.<\/p><p>Il rilievo \u00e8 esatto, ma solo in parte, giacch\u00e9 \u00e8 anche giusto che il Presidente rimanga al disopra dell\u2019Assemblea.<\/p><p>Solo cos\u00ec egli potr\u00e0 mantenersi estraneo alla competizione dei partiti e potr\u00e0 assicurare l\u2019armonia e la solidariet\u00e0 delle diverse istituzioni, elevandosi a simbolo dell\u2019unit\u00e0 del Paese.<\/p><p>Questa estraneit\u00e0, che \u00e8 una non trascurabile garanzia, non potrebbe avere un Presidente eletto dall\u2019Assemblea.<\/p><p>In questo caso sorgerebbe anche la preoccupazione dell\u2019intrigo del giuoco politico nella nomina degli alti funzionari dello Stato, demandata al Presidente della Repubblica dal comma terzo dell\u2019articolo 83.<\/p><p>Va poi rilevato che la possibilit\u00e0 di uno strapotere \u00e8 esclusa dal comma primo dell\u2019articolo 85 ove \u00e8 detto che nessun atto del Presidente della Repubblica \u00e8 valido se non \u00e8 controfirmato dal primo Ministro e dai Ministri competenti che assumono la responsabilit\u00e0.<\/p><p>A questo punto potrebbe affacciarsi un rilievo. Si pu\u00f2 dire: per l\u2019articolo 83 il Presidente della Repubblica emana decreti legislativi e regolamenti, nomina ai gradi indicati dalla legge i funzionari dello Stato, pu\u00f2 concedere grazie e commutare pene.<\/p><p>Per questi atti, giusto il disposto dell\u2019articolo 85, potrebbe essere rifiutata la controfirma dal Primo Ministro e dai Ministri responsabili.<\/p><p>Quindi possibilit\u00e0 di contrasto!<\/p><p>Il Presidente della Repubblica pu\u00f2 reagire e sciogliere le Camere dopo aver semplicemente sentito i due Presidenti. Qui sta il pericolo dello strapotere. Ma questo potr\u00e0 essere frenato, sensibilmente frenato, disponendosi che al rinnovo delle due Camere deve seguire la elezione del Presidente della Repubblica.<\/p><p>Sciogliere le due Camere significa constatazione della esistenza di un contrasto tra il paese ed i suoi rappresentanti.<\/p><p>Fra questi deve comprendersi anche il Presidente della Repubblica.<\/p><p>Quando questi sapr\u00e0 che allo scioglimento delle due Camere \u00e8 legata anche la sua fine, sar\u00e0 molto pensoso prima di addivenire ad un provvedimento di tanta gravit\u00e0.<\/p><p>Si creerebbe cos\u00ec un validissimo freno al potere concesso dal comma primo dell\u2019articolo 84 al Presidente della Repubblica.<\/p><p>Aggiungasi che la nomina del Presidente della Repubblica demandata al popolo alleggerirebbe la responsabilit\u00e0 dell\u2019Assemblea.<\/p><p>Concludendo, una volta eliminato il pericolo dello strapotere non mi pare giusto ricorrere al suffragio indiretto, che costituirebbe violazione di un diritto spettante al popolo, diritto al quale il popolo col mandato in bianco datoci non ha rinunziato.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Fuschini ha presentato il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Sostituire il primo comma col seguente:<\/em><\/p><p>\u00abIl Presidente della Repubblica \u00e8 eletto dalle Camere riunite in Assemblea Nazionale\u00bb.<\/p><p>Ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>FUSCHINI. Dir\u00f2 brevemente le ragioni, per le quali io sono convinto che l\u2019elezione del Presidente della Repubblica, in questo inizio della vita della Repubblica stessa, non sia politicamente opportuno deferirla al popolo.<\/p><p>Si dice che, se \u00e8 eletto direttamente dal popolo, il Presidente della Repubblica acquisterebbe maggiore prestigio.<\/p><p>Io contesto questa affermazione: ritengo che un Presidente della Repubblica, il quale ottenga i voti dei due terzi dell\u2019Assemblea Nazionale, avrebbe lo stesso prestigio.<\/p><p>Devo osservare che, per quella deficienza di educazione politica \u2013 mi si permetta il dirlo \u2013 della grande massa elettorale, la quale si lascia guidare pi\u00f9 dalle impressioni e dai sentimenti che dal raziocinio e dalla valutazione politica, sarebbe un grave pericolo affidare a questo corpo elettorale la scelta del primo Magistrato della Repubblica.<\/p><p>Si crede e si afferma, erroneamente, che il popolo agirebbe di sua spontanea volont\u00e0, come se fra il popolo non si dovessero contare anche coloro, ed in prima linea, che formano i partiti politici. Non \u00e8 possibile pensare che la elezione del Presidente della Repubblica venga da un corpo elettorale distaccato dai partiti. Questi indirizzeranno, oltrech\u00e9 le elezioni politiche, anche l\u2019elezione del Presidente della Repubblica. Non pensare a questo vuol dire non pensare alla realt\u00e0 politica, che si prospetta. Non si pu\u00f2 sfuggire all\u2019intervento dei partiti. La cosiddetta volont\u00e0 degli elettori sar\u00e0 sempre influenzata dai partiti. Ed io non mi preoccupo dei partiti, ma di quelle correnti sentimentali, che affiorano troppo spesso nel nostro corpo elettorale e fanno che esso \u2013 come disse un grande politico italiano, Don Luigi Sturzo \u2013 vada, per sentimenti e risentimenti, ora all\u2019estrema destra ed ora all\u2019estrema sinistra. Il pendolo della situazione politica \u00e8 sempre oscillante verso le forme estreme; ed \u00e8 oscillante, perch\u00e9 \u00e8 guidato pi\u00f9 che da educazione politica, da sentimenti e da impressioni. Ma se non sbaglio, essere guidato anche da sentimenti e da impressioni \u00e8 una caratteristica dei popoli latini; \u00e8 lo stesso difetto che credo abbia il popolo francese come si \u00e8 visto anche nelle elezioni avvenute l\u2019altro ieri. Insisto comunque nel dire che non si libera la nomina del Presidente della Repubblica dalla influenza dei partiti deferendola al popolo con il suffragio universale. E se non ci si libera, allora \u00e8 opportuno e politicamente pi\u00f9 saggio che il Presidente sia nominato dai rappresentanti che il popolo ha liberamente eletti, i quali hanno maggiore possibilit\u00e0 di scegliere elementi adatti per questa alta funzione, senza dimenticare che vi \u00e8 una situazione in Italia che dobbiamo aver presente. Ed \u00e8 questa: noi non vorremmo che attraverso la nomina popolare del Presidente della Repubblica si riaccendesse un contrasto \u2013 molto facile ad accendersi nel nostro Paese \u2013 tra nord e sud. Questo \u00e8 stato sempre un lato pericoloso della nostra situazione interna che, se si pu\u00f2 superare in un\u2019Assemblea, \u00e8 difficile superarlo in un vastissimo corpo elettorale, cos\u00ec tormentato da opposti sentimenti, qual \u00e8 quello italiano. \u00c8 necessario, se vogliamo l\u2019unit\u00e0 del nostro Paese, evitare tutto ci\u00f2 che possa mettere in pericolo questa unit\u00e0. Sempre mirando a questo scopo, sarei in via di massima d\u2019avviso che non sia opportuno inserire nell\u2019Assemblea, che dovr\u00e0 provvedere alla nomina del Presidente della Repubblica, i rappresentanti dei Consigli regionali. Sono stato e sono un sostenitore della Regione \u2013 sia pure con accenti di meditata ponderazione \u2013 e ritengo che sia doveroso attendere la formazione dei Consigli regionali e rendersi conto del loro funzionamento, prima di decidere se rappresentanti di tali Consigli debbano partecipare alla nomina del Presidente della Repubblica.<\/p><p>Comunque, anche quando l\u2019Assemblea volesse stabilire che i Consigli regionali debbano partecipare a tale nomina occorrer\u00e0 emendare l\u2019articolo. In questo si d\u00e0 la facolt\u00e0 ai Consigli regionali di mandare due rappresentanti, cio\u00e8 il Presidente del Consiglio regionale, che sar\u00e0 naturalmente il rappresentante della maggioranza del Consiglio regionale stesso, ed un altro delegato, nominato dal Consiglio regionale, che sar\u00e0 anche questo un rappresentante della maggioranza. Orbene, perch\u00e9 le minoranze dei Consigli regionali dovrebbero essere trascurate questa altissima funzione della nomina del Presidente della Repubblica? Basta accennare a questa lacuna che offende il sistema democratico per comprendere l\u2019opportunit\u00e0 di correggere la disposizione che esaminiamo. Ma vi \u00e8 ancora da rilevare che fra questi partecipanti alla nomina del Presidente della Repubblica e i membri delle due Camere vi \u00e8 anche una differenza elettorale di grado. Infatti i rappresentanti dei Consigli regionali sarebbero elementi di terzo grado, mentre la elezione del Presidente della Repubblica affidata ai componenti le due Camere rappresenterebbe un\u2019elezione di secondo grado.<\/p><p>Ritengo che queste considerazioni abbiano un certo peso per cui confido che l\u2019Assemblea non vorr\u00e0 trascurarle nel prendere le sue decisioni.<\/p><p>La nomina da parte del popolo del Presidente della Repubblica non ci preoccupa, ma ci preoccupano gli inconvenienti che possono derivare da una campagna elettorale relativa a una nomina di cos\u00ec alto rilievo. I partiti avranno maggiori difficolt\u00e0 di accordarsi e ciascuno di essi vorr\u00e0 avere il proprio candidato e si dovr\u00e0 impegnare a fondo per farlo riuscire. Ogni candidato sar\u00e0 quindi soggetto a polemiche vivaci e forse durissime e sar\u00e0 bersaglio di tutti i moderni mezzi di propaganda e di pubblicit\u00e0. Anche quel candidato che riuscir\u00e0 vittorioso non sar\u00e0 stato risparmiato dagli attacchi della passione politica e il suo prestigio personale riuscir\u00e0 in qualche modo ferito.<\/p><p>Io ritengo dunque che bisogna evitare questi inconvenienti ed aver fede nel Parlamento di domani che sar\u00e0 certamente capace di dare alla Repubblica un Presidente degno e capace. N\u00e9 si dica che un Presidente nominato dalle Camere sarebbe vincolato alle Camere stesse. No, signori: le funzioni ed i poteri che si danno al Presidente della Repubblica lo pongono al di sopra dell\u2019Assemblea che lo ha eletto, per cui dal momento stesso in cui \u00e8 eletto, egli sovrasta l\u2019Assemblea stessa dalla quale proviene, e diventa il supremo collaboratore e moderatore insieme. Basti pensare al potere, riconosciutogli dall\u2019articolo 84, di sciogliere le Camere, per intuire come il Presidente sia in una condizione di peculiare prestigio di fronte alle Camere e possa per ci\u00f2 stesso essere in grado di guidare rettilineamente e in maniera saggia il Paese. Questo \u00e8 il suo compito; e a questo compito il Presidente nominato dall\u2019Assemblea non verr\u00e0 meno perch\u00e9 sar\u00e0 responsabile non solo di fronte all\u2019Assemblea, ma anche di fronte all\u2019intero Paese. (<em>Applausi<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE. Segue l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Nobili Tito Oro:<\/p><p>\u00ab<em>Al primo comma, sopprimere le parole: <\/em>con la partecipazione dei Presidenti dei Consigli regionali e di un consigliere designato da ciascuno dei Consigli stessi\u00bb.<\/p><p>Ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>NOBILI TITO ORO. Mi pare, onorevoli colleghi, che l\u2019emendamento del Gruppo socialista trovi gi\u00e0 aperta la porta dall\u2019autorevole parola del collega Fuschini nello svolgimento del suo emendamento che nella parte centrale coincide perfettamente col nostro.<\/p><p>L\u2019articolo 79 affida l\u2019elezione del Presidente della Repubblica alle due Camere riunite (le chiameremo eventualmente, con nome risonante di sacri ricordi, Assemblea Nazionale), con la partecipazione dei Presidenti dei Consigli regionali e del Consigliere designato dai Consigli medesimi a maggioranza assoluta. Noi gli contrapponiamo la proposta di escludere la partecipazione dei rappresentanti dei Consigli regionali e chiediamo che l\u2019elezione del Presidente avvenga a maggioranza assoluta, senza bisogno del triplice esperimento per il raggiungimento della maggioranza speciale di due terzi. Detto questo, occorrono poche considerazioni a chiarimento dell\u2019emendamento. La prima parte di esso, relativa alla devoluzione alle due Camere riunite della elezione del Presidente della Repubblica, \u00e8 stata esaurientemente svolta gi\u00e0 dal collega Fuschini; per questo, e perch\u00e9 l\u2019ora tarda non consentirebbe una trattazione sistematica, mi limiter\u00f2 a poche osservazioni.<\/p><p>Si dice da alcuni, e se ne sono fatti eco gli emendamenti dei quali abbiamo ascoltato lo svolgimento, che la elezione del Presidente della Repubblica da parte del popolo, a suffragio universale diretto, darebbe alla sua figura un maggior rilievo, prestigio ed autorit\u00e0. La relazione scritta dell\u2019onorevole Ruini, pur senza criticare il progetto, sottolinea questa tendenza; e afferma anche che gli conferirebbe una maggiore indipendenza; indipendenza che procederebbe dal fatto che egli non dovrebbe al giuoco dei partiti, nelle due Camere riunite, la propria elezione, ma la dovrebbe direttamente al popolo. In conseguenza di ci\u00f2 non si creerebbero quei vincoli di riconoscenza che sono atti a turbare, in momenti decisivi, l\u2019obiettivo orientamento di un Capo di Stato.<\/p><p>Egregi colleghi, si \u00e8 detto sempre in questa Assemblea che ormai il movimento elettorale \u00e8 nelle mani dei partiti politici: \u00e8 vero o non \u00e8 vero ci\u00f2? Se \u00e8 vero, non si comprende la distinzione che si fa a questo riguardo tra elezione da parte delle Camere riunite, ossia del Parlamento, e la elezione a suffragio universale, da parte del popolo.<\/p><p>I partiti politici sono presenti e dominanti nell\u2019una e nell\u2019altra manifestazione. Essi agiscono indifferentemente sulla consultazione popolare come sul Parlamento. E pertanto il temuto vincolo di riconoscenza dovrebbe, se mai, crearsi pi\u00f9 potente dopo il pi\u00f9 poderoso intervento occorso nella consultazione popolare che non per effetto della ordinaria azione svolta sul Parlamento. La verit\u00e0 pi\u00f9 vera e meno indegna di questo sacro istituto \u00e8 che un uomo ritenuto meritevole di ascendere alla prima Magistratura nazionale non sarebbe mai capace di subordinarsi, nell\u2019esercizio delle sue alte funzioni, a sentimenti di compromesso politico.<\/p><p>D\u2019altra parte una distinzione si sarebbe dovuta fare dai critici della risoluzione adottata all\u2019unanimit\u00e0 dal Comitato di redazione: quale \u00e8 la forma di reggimento repubblicano verso la quale la nostra Costituzione si \u00e8 decisamente orientata? Non \u00e8 certamente la forma presidenziale, ma quella parlamentare. Io comprendo che nelle forme presidenziali il Presidente, che ha la somma dei poteri se pur controllati da altri organi elettivi, costituiti per lo pi\u00f9 a suffragio indiretto, debba ripetere la elezione direttamente dal popolo; ma non so vedere come e perch\u00e9 il Presidente non potrebbe ripeterla dal Parlamento in quelle Costituzioni che al Parlamento hanno conferito tutti i poteri del popolo medesimo.<\/p><p>Col passaggio del potere dal popolo al Parlamento, questo \u00e8 automaticamente investito del diritto di formare e di eleggere gli altri organi necessari alla compagine statale: dal Governo al Capo dello Stato. E pertanto mi pare che il nostro emendamento (che fa propria su questo punto la risoluzione della Commissione) debba incontrare l\u2019approvazione della nostra Assemblea.<\/p><p>Quanto poi alla parte soppressiva del nostro emendamento, e cio\u00e8 alla esclusione della partecipazione dei rappresentanti delle Regioni, io sento il dovere, di fronte allo svolgimento che l\u2019onorevole Fuschini ha onestamente dato al coincidente emendamento proprio, di accennare soltanto, nello svolgimento del mio, le ragioni che lo consigliano. Queste ragioni sono state gi\u00e0 esposte anche da me, in precedenti incontri.<\/p><p>Non credo di commettere, cos\u00ec facendo, un errore di valutazione: a parte l\u2019autorit\u00e0 che l\u2019onorevole Fuschini meritamente gode in quest\u2019Assemblea ed esercita sul proprio Gruppo, io devo tener conto che egli, non avendo dichiarato di esprimere soltanto un pensiero personale, abbia parlato in nome e per incarico del suo partito.<\/p><p>Comunque, il nostro pensiero si pu\u00f2 riassumere in poche parole: le Regioni, se debbono essere (e per questo sono state istituite) organo di decentramento amministrativo, non si debbono ingerire in quella che \u00e8 l\u2019azione politica del Parlamento della Repubblica. Qui, in questa Assemblea, che si chiamer\u00e0 \u00abNazionale\u00bb o delle \u00abCamere riunite\u00bb, che cosa rappresenterebbero i membri delle Regioni? Una estensione del suffragio diretta a costituire qualche cosa di mezzo fra la elezione parlamentare e la elezione diretta da parte del popolo? Non sarebbe serio nemmeno il pensarlo. E tuttavia, se il fine fosse questo, perch\u00e9 non estendere la partecipazione alla elezione anche ad un limitato numero di rappresentanti dei comuni, da eleggersi nell\u2019ambito di ciascuna provincia? Questo concetto io ebbi gi\u00e0 occasione di illustrare quando si tent\u00f2 di varare la proposta di far partecipare i Consigli regionali alla elezione dei senatori.<\/p><p>La verit\u00e0 \u00e8 che il progetto si inspira al criterio di fare delle Regioni veri organi politici destinati a creare lo Stato federativo. E va tenuta presente anche una considerazione che faceva l\u2019onorevole Fuschini e che risponde ai princip\u00ee di sana democrazia: perch\u00e9 far risultare i rappresentanti delle Regioni solo dalla maggioranza dei Consigli regionali, e non anche eventualmente dalle minoranze col sistema di designazione proporzionale? Anche questo motivo, per quanto subordinatamente ed incidentalmente, \u00e8 stato da noi considerato, sebbene non sia stato assunto come determinante della nostra opposizione. I sostenitori del progetto hanno rilevato, in sua difesa, che si tratta comunque di una rappresentanza puramente simbolica.<\/p><p>Ma questa rappresentanza simbolica, che per lo meno oscillerebbe attorno ai quarantaquattro membri, potrebbe o non potrebbe assumere una influenza decisiva sul risultato della elezione? Se nel comma secondo con l\u2019articolo 79 la Commissione si \u00e8 preoccupata di prevedere la difficolt\u00e0 di raggiungere la maggioranza speciale dei due terzi, \u00e8 da presumere che anche un solo voto possa essere decisivo nella elezione del Presidente. Chi non ha presente che importanti nostre deliberazioni sono emerse dal pareggio assoluto dei voti contrastanti? Non si dica dunque che quarantaquattro voti non costituiscano se non una rappresentanza simbolica.<\/p><p>Per questi motivi, e senza ripetere tutte le ragioni che concorrono ad escludere le Regioni dall\u2019attivit\u00e0 politica centrale, noi siamo nettamente contrari alla partecipazione dei rappresentanti regionali alla riunione delle Camere che dovr\u00e0 eleggere il Presidente della Repubblica. Questa esclusione avr\u00e0 anche il merito di distruggere un sospetto largamente diffuso dai sostenitori della Regione colla pretesa d\u2019impiegare tali enti in funzioni che vanno troppo al di l\u00e0 di quelle per le quali furono creati. In proposito ricordo una dichiarazione eloquente fatta in questa Assemblea dall\u2019onorevole Ambrosini nella relazione di chiusura della discussione generale sulle Regioni. Egli disse, in quell\u2019occasione, di essere stato rimproverato dal suo partito per aver troppo contenuto la riforma. Dunque, il suo partito avrebbe avuto l\u2019intenzione che le Regioni fossero andate anche al di l\u00e0 di quel troppo che disgraziatamente si \u00e8 fatto. La constatazione \u00e8 grave e deve farci pensosi.<\/p><p>Per questo, onorevoli colleghi, noi risolutamente insistiamo nella soppressione della partecipazione delle Regioni alla elezione presidenziale; essa sarebbe estranea, incompatibile, ingiustificata sotto tutti i punti di vista.<\/p><p>E ora passo a illustrare brevemente l\u2019altra parte dell\u2019emendamento. Ho conservato nel primo comma, onorevoli colleghi, la locuzione \u00aba maggioranza assoluta\u00bb.<\/p><p>Questa maggioranza assoluta prima si riferiva alla designazione dei consiglieri da parte dei Consigli regionali. Soppressa tale designazione, essa si riferisce alla elezione del Presidente. Viene cos\u00ec soppressa la corrispondente indicazione nel secondo comma e trasferita al primo. Il secondo comma rimane cos\u00ec circoscritto alla prescrizione della votazione a scrutinio segreto; scompare dunque la parte relativa alla prescrizione della maggioranza speciale dei due terzi, che si dovrebbe tentare di raggiungere, in esperimenti successivi, fino a tre volte, per passare poi alla proclamazione a semplice maggioranza assoluta dopo il terzo insuccesso.<\/p><p>Orbene, onorevoli colleghi, noi pensiamo che esporre un candidato alla prima Magistratura del Paese a tentativi ripetuti di elezioni prima che se ne affermi il risultato positivo, prima che si formi la maggioranza prescritta, sarebbe un indebolire in partenza la sua autorit\u00e0 ed il suo prestigio. Accontentiamoci invece che la elezione avvenga subito a maggioranza assoluta; e quando tale maggioranza, in una Assemblea composta di tanti e cos\u00ec diversi partiti, si sar\u00e0 raggiunta, si dovr\u00e0 tranquillamente riconoscere che il Presidente della Repubblica ha riscosso la fiducia dei rappresentanti veri e genuini della grande maggioranza del popolo italiano; e, non in virt\u00f9 di un\u2019antiquata formula sacramentale, ma in forza di una realt\u00e0 attuale e sempre pi\u00f9 profondamente operante, avr\u00e0 diritto di essere da questo momento considerato il Capo, atteso e veramente voluto, di tutti e singoli i cittadini italiani!<\/p><p>PRESIDENTE. Gli onorevoli Carboni Angelo, Gullo Rocco, Villani, Ghidini, Arata, Fietta, Montemartini, Bocconi, Preti e Treves hanno presentato il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Sostituire l\u2019articolo 79 con il seguente: <\/em><\/p><p>\u00abIl Presidente della Repubblica \u00e8 eletto dall\u2019Assemblea Nazionale per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi, e dopo il terzo scrutinio a maggioranza assoluta dei membri dell\u2019Assemblea\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Carboni Angelo ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>CARBONI ANGELO. Il nostro emendamento concorda nella sostanza con quelli presentati dagli onorevoli Fuschini e Nobili Tito Oro. Un mio lungo discorso su questa materia non avrebbe, a quest\u2019ora, altro effetto se non quello di sciupare quanto gi\u00e0 egregiamente \u00e8 stato detto dall\u2019onorevole Fuschini e ribadito dall\u2019onorevole Nobili Tito Oro. Mi limiter\u00f2 pertanto a rilevare solo la differenza che corre tra il mio emendamento e quello dell\u2019onorevole Nobili Tito Oro, per quanto riguarda la maggioranza richiesta per l\u2019elezione del Presidente della Repubblica. L\u2019onorevole Nobili ha spiegato poco fa che egli intende ridurre questa maggioranza, fin dal primo scrutinio, alla maggioranza assoluta dei membri dell\u2019Assemblea. Noi invece aderiamo al concetto espresso dall\u2019articolo 79 del progetto di Costituzione e cio\u00e8 che sia opportuno richiedere in un primo momento la maggioranza di due terzi, mentre soltanto dopo i primi due scrutini sarebbe giocoforza accontentarsi della maggioranza assoluta.<\/p><p>L\u2019onorevole Nobili Tito Oro eccepisce che in questa maniera si finisce con il diminuire la figura del Presidente eletto da uno scrutinio che sia il terzo o successivo al terzo. Orbene, questa obiezione non mi pare fondata, perch\u00e9 sar\u00e0 molto probabile che i componenti delle due Camere riunite \u2013 o come altro vorremo chiamarle \u2013 nel loro senso di responsabilit\u00e0 e di patriottismo faranno confluire le loro simpatie verso un determinato candidato, il quale non sar\u00e0 pi\u00f9 il candidato di una parte, ma sar\u00e0 il candidato della grande maggioranza del Paese.<\/p><p>Noi abbiamo avuto l\u2019esempio di ci\u00f2 nell\u2019elezione del Capo provvisorio dello Stato, il quale, entrambe le volte, \u00e8 stato eletto a maggioranza qualificata; maggioranza qualificata che serve appunto a conferire alla figura del Presidente della Repubblica quel rilievo, quel prestigio e quell\u2019altezza che veramente ne fanno grande la funzione e atta a contribuire efficacemente alla vita del Paese.<\/p><p>Noi siamo quindi d\u2019accordo con coloro che propongono di deferire la nomina del Presidente della Repubblica alle Camere, riunite insieme; concordiamo sul punto che questa nomina si faccia a scrutinio segreto e su quello, che, in un primo momento, essa si faccia a maggioranza qualificata di due terzi.<\/p><p>PRESIDENTE. Gli onorevoli Domined\u00f2 e Benvenuti hanno presentato un emendamento tendente a sostituire l\u2019articolo 79 con il seguente:<\/p><p>\u00abIl Presidente della Repubblica \u00e8 eletto da tutto il popolo\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Domined\u00f2 ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>DOMINED\u00d2. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che basteranno brevi rilievi, dopo l\u2019impostazione e lo svolgimento che al tema hanno dato altri oratori sotto diversi angoli visuali. Ma conviene prospettare all\u2019Assemblea quanto da pi\u00f9 parti sia profondamente sentita l\u2019esigenza dell\u2019investitura diretta ai fini del rafforzamento di potere e dell\u2019elevazione di prestigio del Capo dello Stato.<\/p><p>Se si vuole, secondo lo spirito della Costituzione, che il Capo dello Stato sia il supremo moderatore dell\u2019indirizzo politico del Paese, il tutore e custode della Costituzione, se questo si vuole (come \u00e8 comprovato dall\u2019articolo 84, che rappresenta la chiave di volta del sistema, conferendo al nostro Presidente della Repubblica il potere di scioglimento delle Camere, nello stesso modo in cui la Costituzione di Weimar conferiva al Presidente della Repubblica tedesca, eletto per suffragio diretto, il potere di congedare il Gabinetto), se tutto ci\u00f2 \u00e8, come \u00e8, spetta a noi compiere un passo oltre.<\/p><p>Allo scopo di rendere effettivo il ruolo di supremo moderatore del Capo dello Stato, a noi pare che, in coerenza con tale punto di partenza, postulato e premessa di tutta la materia, occorra apprestare i mezzi adeguati per la realizzazione del fine. E allora l\u2019esigenza \u00e8 questa: che il Capo dello Stato, il quale, allo scopo di assicurare l\u2019unit\u00e0 e la stabilit\u00e0 della politica del Paese, domani potr\u00e0 sovrapporsi alle stesse Camere dalle quali promana, evidentemente dovr\u00e0 essere messo in una tale condizione per cui, se si vorr\u00e0 rendere pieno ed operante l\u2019esercizio del suo potere, egli risulti in un rapporto di investitura diretta idoneo al fine. Si tratta cio\u00e8 di porre al di sopra delle Camere, che dovranno essere giudicate, il supremo organo che sta al vertice della nostra costruzione costituzionale, ed \u00e8 chiamato ad esprimere il giudizio. Si tratta di creare un rapporto di democrazia diretta, che sovrasti all\u2019ipotesi della pura e semplice democrazia rappresentativa.<\/p><p>Questo dal punto di vista della impostazione costituzionale. Il tema \u00e8 cos\u00ec grave e profondo, che meriterebbe evidentemente un\u2019analisi ulteriore. Ma il fatto che siamo in sede di esame di emendamenti e non di discussione generale, nonch\u00e9 la circostanza che altri colleghi hanno sotto diverso aspetto toccato il tema, mi mettono nella necessit\u00e0 di enunciare la sola impostazione della materia, rimettendomi per il resto alla valutazione che di essa sapr\u00e0 dare l\u2019Assemblea.<\/p><p>Si obietta \u2013 con vivezza lo ha fatto il collega e amico Fuschini \u2013 che questo ricorso alla democrazia diretta, sovrapponentesi alla democrazia rappresentativa, allo scopo di conferire al supremo magistrato del Paese la pienezza dei suoi poteri, ci pone nella possibilit\u00e0 di dubitare di quella maturit\u00e0 del corpo elettorale, la quale costituisce la premessa di fatto acciocch\u00e9 un sistema, che in via di principio appare l\u2019ideale, possa in concreto rispondere alle proprie finalit\u00e0.<\/p><p>Mi permetto di rispondere che se volessimo dubitare dell\u2019adeguato grado di maturit\u00e0 popolare, dell\u2019educazione politica del corpo elettorale, ci troveremmo allora dinanzi ad un argomento che corre il rischio di non provare perch\u00e9 altrimenti proverebbe troppo. Il preteso e ripetuto difetto di maturit\u00e0 potrebbe infatti coinvolgere anche le correnti, i movimenti e i gruppi espressi dallo stesso corpo elettorale immaturo. Non abusiamo di argomenti che, applicati <em>per absurdum<\/em>, finiscono per ritorcersi contro l\u2019intendimento di coloro stessi che li proposero.<\/p><p>D\u2019altra parte, \u00e8 innegabile che il principio della democrazia diretta \u00e8 destinato a prevalere su quello della democrazia rappresentativa anche da un punto di vista politico oltre che costituzionale. Perch\u00e9, se \u00e8 vero che il giuoco dei partiti risulta insopprimibile anche nella ipotesi di ricorso diretto alla consultazione popolare, evidentemente tale giuoco assume in tal caso un ruolo inferiore, proprio perch\u00e9 indiretto o mediato. Nessuno potr\u00e0 in definitiva contestare la priorit\u00e0 dell\u2019ipotesi in cui l\u2019investitura sia rimessa alla parola diretta ed ultima del Paese, analogamente a quanto avviene tutte le volte che per la deliberazione in materie di suprema importanza si sostituisca il principio del <em>referendum<\/em> a quello della creazione di meri organi rappresentativi della volont\u00e0 popolare.<\/p><p>Dopo aver cos\u00ec visto l\u2019aspetto costituzionale e quello politico del problema, non resta che un\u2019obiezione da tener presente. Se nella redazione costituzionale noi ci siamo ispirati al concetto del Governo parlamentare, non finiamo invece per gravitare verso il concetto del regime presidenziale con una innovazione che pu\u00f2 sotto taluni aspetti apparire radicale?<\/p><p>Mi permetto e credo di poter obiettivamente rispondere che il regime parlamentare \u00e8 nella sua attuazione concreta suscettibile di ricevere diversi adattamenti, i quali non daranno storicamente luogo a forme atipiche in senso stretto, bens\u00ec potranno determinare sintesi nuove e vitali. Nulla esclude infatti che mentre si sorregge la suprema potest\u00e0 mediante un\u2019investitura superiore, perch\u00e9 diretta e popolare, chi possa ad un tempo preferire l\u2019essenza del principio parlamentare, per cui il Governo promana dal Parlamento e dinanzi a questo \u00e8 responsabile.<\/p><p>Per queste considerazioni noi desideriamo sottoporre alla valutazione dell\u2019Assemblea un problema di cos\u00ec alta portata, nell\u2019intendimento ultimo di servire al prestigio delle nuove istituzioni dello Stato italiano. (<em>Applausi<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE. Sono stati svolti cos\u00ec tutti gli emendamenti proposti all\u2019articolo 79.<\/p><p>Il seguito della discussione \u00e8 rinviato alle ore 11 di domani.<\/p><p>Interrogazioni con richiesta d\u2019urgenza.<\/p><p>PRESIDENTE. Sono state presentate le seguenti interrogazioni con richiesta di risposta urgente:<\/p><p>\u00abAl Presidente del Consiglio dei Ministri, per conoscere se e quali provvedimenti siano stati presi dall\u2019Alto Commissario per l\u2019igiene e la sanit\u00e0 pubblica allo scopo di proteggere i porti e gli aeroporti italiani, e particolarmente quelli meridionali, dal pericolo di una estensione dell\u2019epidemia colerica che in atto colpisce i porti dell\u2019Egitto.<\/p><p>\u00abCaronia, Domined\u00f2\u00bb.<\/p><p>\u00abAl Presidente del Consiglio dei Ministri, all\u2019Alto Commissario per l\u2019igiene e la sanit\u00e0 pubblica e al Ministro dell\u2019interno, per conoscere quali provvedimenti o quali misure cautelari e preventive siano stati emesse o si emetteranno per evitare che navi provenienti dall\u2019Egitto possano provocare casi di colera in Napoli e dintorni; considerando a tal fine il forte agglomerato urbano di Napoli e le condizioni veramente pietose degli ospedali cittadini che non possono dare \u2013 nonostante gli sforzi di dirigenti e personale \u2013 alcuna garanzia alla cittadinanza stessa.<\/p><p>\u00abSansone\u00bb.<\/p><p>\u00abAl Ministro della difesa, per conoscere se \u2013 in relazione al fatto che, dopo 1\u20198 settembre 1943, civili italiani, non aventi obblighi militari col Governo nazionale, hanno prestato servizio in reparti alleati che combattevano sul mare o sui fronti, con mansioni di varia natura aventi carattere prettamente militare; e che, non trattandosi di servizio di fatica, tale attivit\u00e0 rientrava nel quadro generale dello sforzo bellico per piegare la Germania in armi, tanto che non pochi morirono o rimasero \u2013 tale servizio dia diritto alla qualifica di combattente o se, comunque, l\u2019onorevole Ministro intenda emettere un provvedimento legislativo che tale diritto riconosca, fissandone le condizioni.<\/p><p>\u00abRiccio Stefano\u00bb.<\/p><p>\u00abAl Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri del bilancio e dell\u2019industria e commercio, per conoscere i motivi per i quali, dai finanziamenti finora deliberati per molte industrie, specie del settentrione, sia stata esclusa la massima industria mineraria italiana, quale \u00e8 quella del carbone del Sulcis ed i cui progetti di impianti, destinati a raddoppiare l\u2019attuale produzione, sono stati approvati dal CIR e dagli altri organi ministeriali fin dal dicembre 1946.<\/p><p>\u00abMannironi\u00bb.<\/p><p>\u00abAl Ministro della pubblica istruzione, per sapere perch\u00e9 la sopraintendenza ai monumenti e alle gallerie di Bari si \u00e8 opposta alle deliberazioni del Consiglio comunale di Spinazzola (Bari) del 31 maggio e 25 luglio 1947, con le quali si sostituivano i toponimi della Piazza Plebiscito con quello di Piazza della Repubblica, di Corso Umberto I con Corso Antonio Gramsci e di Corso Vittorio Emanuele II con quello di Giacomo Matteotti.<\/p><p>\u00abPastore Raffaele\u00bb.<\/p><p>\u00abAi Ministri dell\u2019interno e del lavoro e previdenza sociale, per sapere se siano loro noti gli incidenti avvenuti di recente nelle officine Breda di Sesto San Giovanni a danno di operai ed impiegati della corrente sindacale cristiana e precisamente:<\/p><p>1\u00b0) il 18 settembre 1947 a danno dell\u2019operaio Fustella Carlo, il quale, chiamato nell\u2019ufficio dall\u2019impiegato Innocenti Gottardo, contornato da altre 10 persone, veniva colpito e ferito con calci e pugni dall\u2019operaio Sala Enrico, membro del Partito comunista italiano e della commissione interna dello stabilimento, sol perch\u00e9 aveva lealmente ammesso di aver fatto in precedenza la osservazione che le continue sottoscrizioni e i ripetuti prelievi alle paghe tra gli operai dello stabilimento a favore del Partito comunista italiano e di sue istituzioni gli ricordassero in qualche modo sistemi in uso in un recente passato;<\/p><p>2\u00b0) il 25 settembre 1947 a danno prima di Assi Angelo, rappresentante della corrente sindacale cristiana, al quale l\u2019impiegato Carr\u00e0, membro dell\u2019esecutivo della sezione aziendale del Partito comunista italiano, intimava di togliere il manifesto con il quale dignitosamente e moderatamente la corrente sindacale cristiana dello stabilimento aveva deplorato l\u2019episodio Fustella, nonch\u00e9 di spiegare pubblicamente tale episodio come frutto di equivoco, altrimenti non si sarebbero potuti garantire i membri della corrente sindacale cristiana dalla violenza degli operai; ed a danno lo stesso giorno, qualche ora dopo, di parecchi operai ed impiegati percossi, offesi, espulsi dai loro uffici (cos\u00ec fra gli altri l\u2019impiegato Ferrari Giammaria dall\u2019ufficio personale sezione prima, l\u2019ingegnere Rh\u00f2, dall\u2019ufficio sezioni impianti, l\u2019impiegato Correi, capo ufficio personale, sezione quarta).<\/p><p>Gli interroganti chiedono altres\u00ec di sapere se consti agli onorevoli Ministri della parzialit\u00e0 e pavida acquiescenza a fatti consimili, che si ripetono periodicamente, da parte dei dirigenti dello stabilimento e degli amministratori della societ\u00e0 Breda e per conoscere con quali provvedimenti e mezzi ritengano di impedire che siffatti episodi abbiano a ripetersi.<\/p><p>\u00abClerici, Meda, Lazzati, Castelli Edgardo, Balduzzi, Sampietro\u00bb.<\/p><p>SANSONE. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>SANSONE. Sottolineo la necessit\u00e0 di una risposta urgente del Governo alle interrogazioni dell\u2019onorevole Caronia e mia, in quanto occorre tranquillizzare le popolazioni meridionali, che sono state poste in allarme dalle voci di casi di colera nel porto di Napoli.<\/p><p>PRESIDENTE. Interesser\u00f2 i Ministri competenti affinch\u00e9 facciano sapere al pi\u00f9 presto quando intendano rispondere alle interrogazioni urgenti di cui ho dato lettura, con particolare riguardo a quelle degli onorevoli Caronia e Sansone.<\/p><p>Comunicazione del Presidente.<\/p><p>PRESIDENTE. Comunico che, in sostituzione dell\u2019onorevole Cavallari, ammalato, ho chiamato a far parte della Commissione per le leggi elettorali l\u2019onorevole Gullo Fausto.<\/p><p>Sai lavori dell\u2019Assemblea.<\/p><p>PRESIDENTE. Avverto che, in previsione della sospensione dei lavori nei primi giorni del prossimo novembre, l\u2019Assemblea dovr\u00e0 probabilmente tenere sedute anche nel pomeriggio di sabato e nella mattinata di luned\u00ec prossimi.<\/p><p>CORBINO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CORBINO. Desidero richiamare l\u2019attenzione della Presidenza sulla necessit\u00e0 che noi non si perda tempo nel nostro lavoro, e che appunto, in vista di una interruzione di alcuni giorni, collegata con la ricorrenza della festa dei Santi e del giorno dei Morti, si utilizzino interamente le giornate di sabato e di luned\u00ec.<\/p><p>Eventualmente luned\u00ec mattina, se la Presidenza crede, si potrebbero svolgere le interrogazioni e luned\u00ec pomeriggio si potrebbe continuare la discussione sul progetto di Costituzione.<\/p><p>\u00c8 interesse di tutti che si dia la sensazione che vogliamo finire presto i nostri lavori.<\/p><p>PRESIDENTE. Accetto il suggerimento di dedicare, occorrendo, la seduta antimeridiana di luned\u00ec alle interrogazioni e quella pomeridiana alla materia costituzionale.<\/p><p>Interrogazioni.<\/p><p>PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.<\/p><p>MOLINELLI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abIl sottoscritto chiede d\u2019interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri, per conoscere i motivi che hanno portato alla sostituzione del direttore dell\u2019ufficio provinciale dell\u2019assistenza post-bellica di Ascoli Piceno:<\/p><p>\u00abMolinelli\u00bb.<\/p><p>\u00abIl sottoscritto chiede d\u2019interrogare il Ministro dell\u2019agricoltura e delle foreste, per sapere quando verr\u00e0 determinato, nel bilancio 1947-48, lo stanziamento del fondo per i sussidi governativi per i miglioramenti fondiari, stabiliti col regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, contenente nuove norme per la bonifica integrale, in modo che possano venir corrisposti agli aventi diritto i relativi contributi. (<em>L\u2019interrogante chiede la risposta scritta<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>\u00abPersico\u00bb.<\/p><p>\u00abIl sottoscritto chiede d\u2019interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro <em>ad interim<\/em> dell\u2019Africa Italiana, per sapere quali provvedimenti intenda adottare per far rientrare sollecitamente dall\u2019Africa (Eritrea e Somalia) i numerosi ex militari e funzionari col\u00e0 rimasti, privi di assistenza e soprattutto dei mezzi necessari per le spese di viaggio. (<em>L\u2019interrogante chiede la risposta scritta<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>\u00abMannironi\u00bb.<\/p><p>\u00abIl sottoscritto chiede di interrogare i Ministri della difesa e del tesoro, per sapere se e come intendano ovviare:<\/p><p>1\u00b0) al disordine persistente in molti distretti militari in ordine alla documentazione prescritta per le pensioni di guerra, talch\u00e9 le domande del servizio pensioni rimangono spesso inevase per lunghi mesi e non di rado per interi anni;<\/p><p>2\u00b0) ai ritardi enormi con cui le Commissioni mediche, o per lentezza o per deficienza di personale, procedono alle visite richieste dalla Direzione generale pensioni di guerra e necessarie alla liquidazione delle pensioni stesse. (<em>L\u2019interrogante chiede la risposta scritta<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>\u00abGortani\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Queste interrogazioni saranno iscritte all\u2019ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai Ministri competenti quelle per le quali si richiede la risposta scritta.<\/p><p>La seduta termina alle 20.10.<\/p><p>Ordine del giorno per le sedute di domani.<\/p><p>Alle ore 11 e alle 16:<\/p><p>Seguito della discussione sul progetto di Costituzione della Repubblica italiana.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE CCLXVI. SEDUTA POMERIDIANA DI MARTED\u00cc 21 OTTOBRE 1947 PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TERRACINI INDICE Comunicazione del Presidente: Presidente Progetto di Costituzione della Repubblica italiana (Seguito della discussione): Presidente Gasparotto Ghidini Tosato Corbino Azzi Fabbri Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione Persico Benvenuti Meda Fuschini Codacci Pisanelli Carpano Maglioli Leone Giovanni Moro [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_relevanssi_hide_post":"","_relevanssi_hide_content":"","_relevanssi_pin_for_all":"","_relevanssi_pin_keywords":"","_relevanssi_unpin_keywords":"","_relevanssi_related_keywords":"","_relevanssi_related_include_ids":"","_relevanssi_related_exclude_ids":"","_relevanssi_related_no_append":"","_relevanssi_related_not_related":"","_relevanssi_related_posts":"2364,2390,2542,2265,2315,2275","_relevanssi_noindex_reason":"","_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[56,7],"tags":[],"post_folder":[57],"class_list":["post-2249","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-1947-10","category-assemblea"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2249","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=2249"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2249\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":6511,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2249\/revisions\/6511"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=2249"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=2249"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=2249"},{"taxonomy":"post_folder","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fpost_folder&post=2249"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}