{"id":2247,"date":"2023-09-17T15:16:49","date_gmt":"2023-09-17T13:16:49","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=2247"},"modified":"2023-10-21T16:26:38","modified_gmt":"2023-10-21T14:26:38","slug":"antimeridiana-di-martedi-21-ottobre-1947","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=2247","title":{"rendered":"ANTIMERIDIANA DI MARTED\u00cc 21 OTTOBRE 1947"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"2247\" class=\"elementor elementor-2247\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-33d3aee elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"33d3aee\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-2ca9480\" data-id=\"2ca9480\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-ca8a8ba elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"ca8a8ba\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/19471021_1.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-a521e88 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"a521e88\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>CCLXV.<\/p><p>SEDUTA ANTIMERIDIANA DI MARTED\u00cc 21 OTTOBRE 1947<\/p><p>PRESIDENZA. DEL PRESIDENTE <strong>TERRACINI<\/strong><\/p><p><strong>INDICE<\/strong><\/p><p><strong>Congedi:<\/strong><\/p><p>Presidente<\/p><p><strong>Domande di autorizzazione a procedere in giudizio:<\/strong><\/p><p>Presidente<\/p><p>Bettiol<\/p><p>Colitto<\/p><p>Nobili Tito Oro<\/p><p>Ghidini<\/p><p><strong>Progetto di Costituzione della Repubblica italiana <\/strong>(<em>Seguito detta discussione<\/em>)<strong>:<\/strong><\/p><p>Presidente<\/p><p>Corbino<\/p><p>Ruini, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione<\/em><\/p><p>Nitti<\/p><p>Domined\u00f2<\/p><p>Bozzi<\/p><p>Terranova<\/p><p>Persico<\/p><p>Gasparotto<\/p><p>Fuschini<\/p><p>Meda<\/p><p>Benvenuti<\/p><p>Azzi<\/p><p>Codacci Pisanelli<\/p><p>Carpano Maglioli<\/p><p>Leone Giovanni<\/p><p>Nobile<\/p><p><strong>Sulla elezione di tre membri della Corte costituzionale per la Sicilia:<\/strong><\/p><p>Presidente<\/p><p>La seduta comincia alle 11.<\/p><p>RICCIO, <em>Segretario<\/em>, legge il processo verbale della precedente seduta antimeridiana.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Congedi.<\/p><p>PRESIDENTE. Comunico che hanno chiesto congedo i deputati De Caro Raffaele, Mentasti, Micheli, Caldera e Guariento.<\/p><p>(<em>Sorto concessi<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Domande di autorizzazione a procedere in giudizio.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019ordine del giorno reca: Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Tega, per concorso nel reato di vilipendio della Magistratura. (Doc. I, n. 9).<\/p><p>Su questa domanda sono state presentate due relazioni, una di maggioranza, che propone all\u2019Assemblea di negare l\u2019autorizzazione a procedere; l\u2019altra di minoranza, che propone di concedere tale autorizzazione. Dichiaro aperta la discussione su queste conclusioni.<\/p><p>BETTIOL. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. N\u00e9 ha facolt\u00e0.<\/p><p>BETTIOL. Ho voluto leggere con particolare interesse tanto la relazione di maggioranza, quanto quella di minoranza, in relazione a questo caso che \u00e8 veramente interessante non soltanto, diciamo cos\u00ec, dal punto di vista politico, ma anche da quello giuridico. Sar\u00f2 brevissimo, ma dico subito che io aderisco al pensiero della maggioranza, nel senso che, in relazione al caso specifico, credo che l\u2019Assemblea Costituente non debba accordare l\u2019autorizzazione a procedere. E invero, quando si tratta di un\u2019autorizzazione a procedere, non ci si pu\u00f2 fermare soltanto ad un esame puramente estrinseco circa l\u2019opportunit\u00e0 politica o meno della concessione dell\u2019autorizzazione per quanto concerne la libert\u00e0 o meno del deputato per l\u2019esercizio delle sue funzioni; ma la possibilit\u00e0 di accordare o non accordare l\u2019autorizzazione stessa, \u00e8 anche in funzione di un esame di quello che pu\u00f2 essere il metodo da seguire nell\u2019esame del problema, anche se non \u00e8 un esame approfondito e definitivo come sar\u00e0 l\u2019esame della magistratura. Ora, se noi scendiamo ad un esame, sia pure superficiale, del merito del problema, noi vediamo come, nei confronti del deputato Tega, non possa essere invocato l\u2019articolo 57 del Codice penale. Questo articolo 57 del Codice penale rappresenta in questo momento una vera e propria stonatura nell\u2019ambito di quelli che sono i princip\u00ee fondamentali di un diritto penale democratico, diciamo cos\u00ec liberale in senso ampio, perch\u00e9 viene ancora a sancire una presunzione di responsabilit\u00e0 del direttore del giornale stesso, una presunzione di correit\u00e0 materiale e morale nel fatto perpetrato dall\u2019autore dell\u2019articolo.<\/p><p>\u00c8 noto come queste presunzioni corrispondano ad una concezione arcaica del diritto penale, frutto di quei relitti storici che si tramandano da Codice a Codice e noi troviamo che nell\u2019ambito di questo Codice non sempre \u00e8 rispecchiata una mentalit\u00e0 democratica. Dopo le giuste ed opportune modificazioni ed epurazioni, io dico che l\u2019articolo 57 non pu\u00f2 essere interpretato come se in questo articolo fosse consacrata una presunzione di responsabilit\u00e0 del direttore del giornale <em>juris et de jure<\/em>. Tutto lo sforzo della dottrina in questi ultimi anni \u00e8 stato appunto polarizzato verso il tentativo di dimostrare come questa presunzione sia una pura e semplice presunzione <em>juris tantum<\/em>, la quale ammette la prova del contrario, cio\u00e8 tutte le volte in cui il direttore del giornale pu\u00f2 provare di aver fatto il possibile o per non pubblicare l\u2019articolo incriminato o per manifestare una volont\u00e0 contraria a quella che \u00e8 la volont\u00e0 criminosa contenuta nello scritto pubblicato sul giornale, questa presunzione di correit\u00e0 deve venir meno. Nel caso concreto, noi vediamo come, a parte quello che pu\u00f2 essere il contenuto criminoso dell\u2019articolo sopra il quale dovr\u00e0 decidere domani la magistratura ordinaria, per quanto riguarda la responsabilit\u00e0 penale del direttore del giornale, il corsivo pubblicato dopo l\u2019articolo incriminato \u00e8 tale da togliere quella presunzione di corresponsabilit\u00e0, di correit\u00e0 materiale con l\u2019autore del reato stesso.<\/p><p>Per quanto riguarda la posizione del direttore del giornale, nel concreto di questa situazione, non vedo come possa applicarsi l\u2019articolo 57, dopo che tutta la dottrina pi\u00f9 recente e pi\u00f9 autorevole ha cercato di smantellare questo vecchio rudere, per porre veramente il principio della responsabilit\u00e0 dei direttori di giornali su basi molto pi\u00f9 liberali e molto pi\u00f9 democratiche. Perci\u00f2, io personalmente voter\u00f2 contro l\u2019autorizzazione a procedere. (<em>Approvazioni a sinistra<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>COLITTO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>COLITTO. Onorevoli colleghi, sono anche io dello stesso avviso dell\u2019onorevole Bettiol. Ho letto con molta attenzione sia la relazione di maggioranza che quella di minoranza. In me si \u00e8 formato preciso il convincimento che l\u2019autorizzazione chiesta non debba essere concessa.<\/p><p>Io non posso certo seguire il Relatore della maggioranza nel punto in cui afferma che l\u2019articolo 57 del Codice penale pu\u00f2 anche ritenersi abrogato di fatto. Non esiste, a mio avviso, un\u2019abrogazione di fatto della legge penale. La vita della legge \u00e8 determinata dalla sua abolizione, espressa o tacita, la quale ultima si ha quando le disposizioni di una nuova legge siano incompatibili con quelle della legge precedente o quando la nuova legge disciplini l\u2019intera materia gi\u00e0 disciplinata dalla legge anteriore (art. 5 disposizioni preliminari al Codice civile). Una nuova legge, quindi occorre. In casi dubbi (questo \u00e8 detto anche dal Codice di diritto canonico) si far\u00e0 un attento raffronto fra la nuova disposizione e la vecchia per accertare se ed in quanto siano tra loro compatibili. Adunque, una disposizione nuova occorre senza di che di abrogazione di una norma penale assolutamente non \u00e8 da parlare.<\/p><p>Neppure sono d\u2019accordo col Relatore della maggioranza, allorquando, in una parte della sua relazione, parlando dell\u2019articolo incriminato, afferma che l\u2019autore dell\u2019articolo non supera i limiti della pura critica. A me pare che l\u2019articolo travalichi questi limiti e che, nella specie, non si possa parlare solo di una critica serena ed obiettiva.<\/p><p>Ma, detto questo, ci dobbiamo domandare: \u00c8 opportuno, \u00e8 utile ci\u00f2 che ci viene chiesto in relazione all\u2019interesse pubblico, che si deve tutelare? Questo ci dobbiamo domandare, perch\u00e9 a noi si chiede una autorizzazione a procedere.<\/p><p>L\u2019autorizzazione a procedere \u00e8 appunto un atto amministrativo discrezionale, con cui l\u2019autorit\u00e0 competente, previa valutazione dell\u2019opportunit\u00e0 e della utilit\u00e0 di ci\u00f2 che viene chiesto in relazione all\u2019interesse pubblico, che deve tutelare, toglie l\u2019impedimento posto da una norma giuridica al proseguimento dell\u2019azione penale.<\/p><p>\u00c8 opportuno? \u00c8 utile? Ecco l\u2019interrogativo. A parte ora quelle considerazioni giuridiche, che ha svolto l\u2019onorevole Bettiol, io credo, nella mia coscienza, di poter rispondere che non \u00e8 n\u00e9 opportuno, n\u00e9 utile. Perch\u00e9, ove si esamini il merito della responsabilit\u00e0 dell\u2019onorevole Tega, bisogna riconoscere che almeno da un punto di vista morale nulla gli si pu\u00f2 rimproverare. Che anzi, la maggioranza della Commissione dichiara che non \u00e8 possibile parlare di una responsabilit\u00e0 penale dell\u2019onorevole Tega, in quanto la redazione del giornale, che ha accolto l\u2019articolo, scrisse una nota, con la quale ha mostrato il netto dissenso del giornale dal contenuto dell\u2019articolo, s\u00ec che ha finito col togliere allo scritto dell\u2019autore dell\u2019articolo qualsiasi effetto dannoso per il corpo giudiziario. E, d\u2019altra parte, la relazione di minoranza conclude con una frase, con la quale il relatore, onorevole Clerici, dice che personalmente egli pensa di poter prevedere l\u2019assoluzione dell\u2019onorevole Tega.<\/p><p>Se noi, quindi, consideriamo il merito della questione, ci troviamo di fronte ad una maggioranza e ad una minoranza, che dicono la stessa cosa. Perch\u00e9, allora, sono giunte l\u2019una e l\u2019altra a conclusione diverse? Perch\u00e9 la maggioranza afferma che la valutazione di merito si pu\u00f2 fare, e la minoranza lo nega.<\/p><p>Ora una valutazione di merito si pu\u00f2 e si deve fare. Noi dovremmo concedere una autorizzazione e l\u2019autorizzazione, ripeto, \u00e8 l\u2019atto amministrativo, con cui si valuta l\u2019opportunit\u00e0 e la utilit\u00e0 che siano rimossi determinati ostacoli all\u2019inizio della processura penale.<\/p><p>Del resto, onorevoli colleghi, anche tenendosi conto di quello che nella relazione di minoranza si afferma, cio\u00e8 che la ragione dell\u2019istituto dell\u2019autorizzazione a procedere \u00e8 da ricercarsi esclusivamente nell\u2019impedire che il deputato possa divenire oggetto di persecuzione e di intralci, una valutazione di merito si deve sempre compiere. Perch\u00e9, solo guardandosi al merito della questione, noi potremo accertare se il deputato \u00e8 stato oggetto di persecuzione, di angherie o di intralci. Ed allora, concludendo, se, guardando il merito della questione, la maggioranza e la minoranza sono d\u2019accordo nell\u2019escludere la responsabilit\u00e0 dell\u2019onorevole Tega, se al merito bisogna guardare, perch\u00e9 questo \u00e8 imposto dalla natura stessa dell\u2019istituto dell\u2019autorizzazione a procedere, io penso che, a parte ogni altra considerazione, noi dobbiamo giungere alla conclusione, a cui giunta la maggioranza della Commissione. Ed \u00e8 perci\u00f2 che dichiaro di votare contro la concessione dell\u2019autorizzazione a procedere.<\/p><p>NOBILI TITO ORO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>NOBILI TITO ORO. Onorevoli colleghi, \u00e8 soprattutto per rendere omaggio all\u2019obiettivit\u00e0 e alla serenit\u00e0 cui si sono ispirati, colla maggioranza della Commissione, i colleghi Bettiol e Colitto, che io sento, a questo punto, il bisogno di prendere la parola, anche in nome del mio Gruppo, prima che l\u2019onorevole Presidente dichiari chiusa la discussione. Dire che i miei compagni ed io aderiamo alle conclusioni cui essi sono pervenuti \u00e8 dire cosa assolutamente superflua. Anche qui si impone il principio della sapienza romana \u00ab<em>da<\/em> <em>mihi factum et tibi dabo ius<\/em>\u00bb: questo \u00e8 l\u2019ordine del procedimento; dopo discuteremo. L\u2019onorevole Tega, fin dal settembre 1946, aveva lasciata la Segreteria della Federazione socialista di Bologna e la direzione del settimanale <em>La squilla<\/em>, sostituito regolarmente nell\u2019una e nell\u2019altro; attendeva ai lavori di questa Assemblea e disimpegnava in Roma gli incarichi politici della sua importante circoscrizione. Inviava ogni tanto qualche articolo al giornale, ma ignorava che non fossero state ancora intraprese le pratiche per sostituirlo nella gerenza. In effetti, per\u00f2, egli era stato sostituito nella Direzione dall\u2019avvocato Artemio Pergola. Di guisa che apparve del tutto giustificata la sua sorpresa nell\u2019apprendere la richiesta di autorizzazione a procedere contro di lui trasmessa alla Camera dalla Procura della Repubblica di Bologna. Fatte subito le necessarie indagini, emerse che questa aveva incriminato un articolo intitolato \u00abLa Magistratura non \u00e8 tab\u00f9\u00bb, a firma del professor Mario Canella, docente di Biologia nella Universit\u00e0 di Ferrara, apparso nel n. 46 del 25 ottobre 1946. L\u2019articolo, che si diceva ispirato a desiderio di onesta critica, rivolta alla riforma dell\u2019ordinamento giudiziario, era in realt\u00e0 un atto di accusa. Esso era stato gi\u00e0 pubblicato sul <em>Corriere del Po<\/em> e su altri giornali locali, e aveva interessato vivamente l\u2019opinione pubblica.<\/p><p>Trasmesso anche al settimanale <em>La squilla<\/em>, il suo attuale Direttore avvocato Artemio Pergola ritenne di non potersi rifiutare alla sua pubblicazione, in omaggio a un principio di libert\u00e0 e di critica; ma lo fece seguire da un forte articolo a firma propria, col quale dichiarava il proprio completo dissenso dalla critica del tutto soggettiva che l\u2019articolista aveva fatta alla Magistratura.<\/p><p>L\u2019articolo era in alcune parti addirittura passionale, difendeva i Magistrati sotto ogni aspetto e denunziava i torti dello Stato verso di loro.<\/p><p>La richiesta della Procura della Repubblica ampiamente svolta, riferiva abbondantemente i passi pi\u00f9 tipici dell\u2019articolo Canella, ma ometteva di riprodurre fedelmente lo spirito antagonistico dell\u2019articolo direzionale a firma di Artemio Pergola e di dire che questo contrapponeva a quello del Canella, in tono di austera polemica, la vibrante esaltazione della Magistratura.<\/p><p>Basta l\u2019accertamento di queste circostanze di fatto, che entrambe le Relazioni mettono in evidenza, per doverne dedurre: che l\u2019onorevole Tega fu affatto estraneo alla pubblicazione; non ne ebbe n\u00e9 preventiva n\u00e9 immediata notizia; e perci\u00f2 non si trov\u00f2 in condizione di poterla evitare; che egli a quel tempo non era pi\u00f9 alla direzione del settimanale, dove era stato sostituito dall\u2019avvocato Artemio Pergola; che egli viveva ormai lontano da Bologna e nella fisica impossibilit\u00e0 di partecipare al lavoro direzionale.<\/p><p>Cos\u00ec stando le cose, le conseguenze appaiono fin d\u2019ora manifeste e inevitabili.<\/p><p>Ma ci si domanda, con intenzione pregiudizialista, se non sia preclusa a questa Assemblea la delibazione del merito o se non piuttosto essa debba limitarsi a dare il giudizio sulla necessit\u00e0 e sulla opportunit\u00e0 politica di concedere l\u2019autorizzazione che, facendo cadere le immunit\u00e0 parlamentari, potrebbe esporre l\u2019onorevole Tega a sfogo di antichi livori o di risentimenti a sfondo politico, infine a una rappresaglia. Senonch\u00e9 ad esprimere un siffatto giudizio \u00e8 proprio indispensabile la delibazione del merito e, per giungervi, l\u2019esame dei fatti e l\u2019accertamento che essi sono proprio tali quali sopra esposti.<\/p><p>Alla stregua di essi \u00e8 giuoco forza concludere che non pu\u00f2 menomamente muoversi accusa di vilipendio della Magistratura alla Direzione de <em>La squilla<\/em>. Chiunque ne fosse il direttore, non pu\u00f2 qualificarsi vilipendio un\u2019appassionata difesa e una calorosa esaltazione; come non pu\u00f2 di vilipendio accusarsi chi l\u2019opera e la dedizione della magistratura difese, controbattendo su tutta la linea le accuse dell\u2019articolo incriminato. Questo \u00e8 un punto fermo dal quale si sprigiona la luce che deve illuminare la questione: se assurda \u00e8 l\u2019ipotesi del preteso reato, pi\u00f9 assurda che mai \u00e8 quella del concorso del Direttore del giornale che, ospitando l\u2019articolo, lo combatte; e addirittura inconcepibile \u00e8 quella della responsabilit\u00e0 per concorso da parte di chi, copie l\u2019onorevole Tega, si trovava nella fisica impossibilit\u00e0 di concorrervi.<\/p><p>Si pretende che non sia ammessa in questa sede la delibazione del merito: ma \u00e8 mai possibile, per lo spirito informatore della autorizzazione che ci si chiede, che noi possiamo concederla senza preoccuparci se il fatto pel quale si vorrebbe procedere contro l\u2019onorevole Tega sia o non sia considerato reato dalla legge? La relazione Varvaro per la maggioranza della Commissione afferma che il testo stesso dell\u2019articolo 57 del Codice penale lo esclude e, per quanto spieghi poi che esso stabilisce soltanto una presunzione suscettibile di quella prova liberatoria che \u00e8 stata, come si \u00e8 visto, largamente data, l\u2019affermazione appare pi\u00f9 forte e pi\u00f9 vasta della dimostrazione, pur giusta, che l\u2019ha accompagnata.<\/p><p>In verit\u00e0, il testo dell\u2019articolo 57 non contempla affatto la responsabilit\u00e0 in concorso dell\u2019onorevole Tega per la situazione di fatto rispetto a lui accertata nella stessa richiesta della Procura della Repubblica. Infatti l\u2019articolo 57 investe, salva la responsabilit\u00e0 dell\u2019autore, quella presuntiva del Direttore del periodico o del redattore-responsabile alternativamente. Il che significa che il Direttore, come tale, \u00e8 sempre corresponsabile, salvo la prova liberatoria, in mancanza di un redattore-responsabile registrato a norma della legge speciale sulla stampa; mentre, quando questo esista, il Direttore non \u00e8 investito dalla presunzione. Non si sa se per il periodico <em>La squilla<\/em> esistesse il \u00abredattore responsabile\u00bb. Comunque il Direttore \u00e8, contrariamente al redattore-responsabile, che si individua solo in colui che come tale \u00e8 registrato, quegli che di fatto esercita <em>pro tempore<\/em> le funzioni direttive; e queste, come si \u00e8 visto, erano esercitate da colui che all\u2019onorevole Tega fu sostituito e succedette. Come si potrebbe, di fronte a tale constatazione, parlare di autorizzazione a procedere?<\/p><p>Ma vi \u00e8 di pi\u00f9 e di peggio: il Procuratore della Repubblica ha mancato. Il Procuratore della Repubblica ha mancato al dovere di indagare la finalit\u00e0 correttiva ed educativa perseguita dall\u2019avvocato Artemio Pergola coll\u2019accogliere bens\u00ec l\u2019articolo incriminato, per rispetto alla libert\u00e0 di pensiero e di critica, ma col farlo seguire da quella sincera, appassionata confutazione che, risolvendosi in aperta esaltazione della Magistratura, faceva cadere automaticamente ogni ombra di dubbio sulla esistenza di quel dolo che \u00e8 l\u2019elemento integratore del reato di vilipendio.<\/p><p>Non \u00e8 artificioso ravvisare in questa lacuna, imperdonabile a un Magistrato che ha pratica di quotidiana applicazione di leggi penali, tale difetto di obiettivit\u00e0 e di serenit\u00e0 da giustificare il sospetto di una iniziativa inspirata da quelle preoccupazioni che sotto il crollato regime ispiravano frequentemente i Procuratori del Re contro i cosiddetti sovversivi.<\/p><p>Con questa constatazione riteniamo esaurita la questione sollevata dalla relazione di minoranza, relativamente ai limiti dei poteri dell\u2019Assemblea nelle deliberazioni sulle richieste di autorizzazioni a procedere. Gli accertamenti fatti hanno dimostrato che, seppure reato esistesse e fosse punibile, l\u2019onorevole Tega non avrebbe potuto concorrervi; e che d\u2019altra parte l\u2019iniziativa del Procuratore della Repubblica, lungi dall\u2019offrire garanzie di serenit\u00e0, ingenera il sospetto di intenzioni persecutorie, contro il fiero tribuno delle plebi rurali, quotidianamente costrette a stare sul \u00abchi va l\u00e0\u00bb dal risorgente spirito aggressivo dell\u2019\u00abAgraria\u00bb e dei suoi bene individuati stromenti.<\/p><p>Legittime appaiono dunque le conclusioni della maggioranza della Commissione e non si comprende come si giustificherebbe l\u2019autorizzazione a procedere in un caso cui l\u2019onorevole Tega \u00e8 assolutamente estraneo e in cui il dimostrato difetto di dolo scrimina in pieno lo stesso Direttore del giornale.<\/p><p>Per questi motivi proponiamo all\u2019Assemblea di approvare in pieno le conclusioni della maggioranza della Commissione; e confidiamo che al deputato, ormai ritenuto da tutti assolutamente irresponsabile del fatto attribuitogli, sar\u00e0 risparmiata la vessazione di un procedimento che la relazione di minoranza propone di autorizzare solo per freddo ossequio alla maest\u00e0 delle forme. (<em>Approvazioni<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>GHIDINI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>GHIDINI. Dichiaro che noi siamo contrari all\u2019autorizzazione a procedere contro l\u2019onorevole Tega. Non ho bisogno di soffermarmi sulle considerazioni di carattere giuridico che sapientemente sono state svolte test\u00e9; per conto mio, anche se si dovr\u00e0 pervenire alla conclusione, in sede interpretativa, che l\u2019articolo 57 consacri una responsabilit\u00e0 obiettiva, io non cesso per questo di dichiararmi contrario: mi auguro anzi che una modifica del Codice penale abroghi una tale disposizione.<\/p><p>La disposizione che subordina il procedimento penale a carico del deputato all\u2019autorizzazione dell\u2019Assemblea ha carattere eminentemente politico ed \u00e8 perci\u00f2 da respingersi la domanda di autorizzazione anche per ragioni politiche e morali. Sta poi di fatto che, in calce a questo articolo dell\u2019onorevole Tega, c\u2019\u00e8 una nota del redattore che sconfessa in pieno l\u2019articolo incriminato.<\/p><p>Per queste ragioni, che sono per noi assolutamente dirimenti di qualsiasi dubbio, il mio Gruppo si dichiara contrario alla concessione dell\u2019autorizzazione a procedere.<\/p><p>PRESIDENTE. Se non v\u2019\u00e8 pi\u00f9 alcuno che chieda di parlare, passiamo alla votazione. Abbiamo dunque due relazioni: l\u2019una, della maggioranza della Commissione, la quali nega l\u2019autorizzazione a procedere; l\u2019altra della minoranza, la quale invece l\u2019approva. Poich\u00e9 la proposta della minoranza deve considerarsi quale un emendamento alla proposta della maggioranza della Commissione, pongo prima in votazione la proposta della minoranza di concedere l\u2019autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Tega.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pongo in votazione la proposta della maggioranza di negare l\u2019autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Tega.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo al secondo punto dell\u2019ordine del giorno che reca: Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Bernamonti, per il reato di diffamazione a mezzo della stampa. (Doc. I, n. 14).<\/p><p>La Commissione propone che sia negata l\u2019autorizzazione stessa. Poich\u00e9 nessuno chiede di parlare, pongo senz\u2019altro in votazione questa proposta.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Segue la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro De Giglio Angelo, per il reato di vilipendio delle Istituzioni Costituzionali. (Doc. I, n. 19).<\/p><p>La Commissione propone di concedere la richiesta autorizzazione. Poich\u00e9 nessuno chiede di parlare, pongo senz\u2019altro in votazione la proposta della Commissione di concedere l\u2019autorizzazione a procedere in giudizio contro De Giglio Angelo.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Seguito della discussione del progetto di Costituzione della Repubblica italiana.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019ordine del giorno reca: Seguito della discussione del progetto di Costituzione della Repubblica italiana.<\/p><p>Dobbiamo ora risolvere la questione dell\u2019Assemblea Nazionale, di cui al secondo comma dell\u2019articolo 52: \u00abLe Camere si riuniscono in Assemblea Nazionale, nei casi preveduti dalla Costituzione\u00bb.<\/p><p>CORBINO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CORBINO. Io ho presentato un emendamento; per\u00f2, mi permetto di insistere sulla proposta di sospensiva che ho fatto nella seduta di sabato scorso, nel senso di rimandare l\u2019approvazione di questo capoverso dell\u2019articolo 52 a dopo stabiliti i casi nei quali le due Camere dovranno essere convocate in seduta plenaria. Perci\u00f2, proporrei di sospendere la votazione sul secondo capoverso dell\u2019articolo 52 e di passare senza altro alla votazione dell\u2019articolo 75, che \u00e8 il primo rispetto al quale sono enumerati i casi di competenza delle Camere in seduta plenaria.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Ruini ha facolt\u00e0 di esprimere il parere della Commissione.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Ho sentito l\u2019opinione di appartenenti al Comitato delle varie parti; e tutti sarebbero del parere di aderire alla proposta dell\u2019onorevole Corbino. Infatti, se noi ora decidessimo di costituire l\u2019Assemblea Nazionale e poi di fatto non l\u2019investissimo neanche dell\u2019elezione del Capo dello Stato, la norma dell\u2019articolo 52, secondo comma, non avrebbe pi\u00f9 senso. D\u2019altra parte, se noi decidessimo che questa Assemblea Nazionale non si dovesse costituire, ma poi mano a mano vedessimo l\u2019opportunit\u00e0 di farla funzionare in determinate occasioni, ci vedremmo preclusa tale possibilit\u00e0.<\/p><p>Quindi, poich\u00e9 non si perderebbe tempo, perch\u00e9 cominceremmo a discutere subito l\u2019articolo 75, a nome del Comitato aderisco alla proposta dell\u2019onorevole Corbino.<\/p><p>NITTI. Vorrei un chiarimento sui limiti della proposta di sospensione.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Nitti, la proposta \u00e8 di esaminare prima le deliberazioni da attribuire alle due Camere riunite e poi definire la formulazione del secondo comma dell\u2019articolo 52.<\/p><p>DOMINED\u00d2. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>DOMINED\u00d2. Dichiaro, a nome dei colleghi di Gruppo, di aderire alla proposta sospensiva, la quale risulta la pi\u00f9 corretta logicamente e praticamente in quanto consente di accertare anzitutto, le ipotesi in cui eventualmente possano essere conferite delle deliberazioni (collegiali) alle due Camere riunite, ovvero, senza fare adesso questione di terminologia, alla cosiddetta Assemblea Nazionale.<\/p><p>In questo modo rester\u00e0 anche sospesa la decisione finale sul punto che, nel caso in cui tali deliberazioni debbano essere prospettate ed effettivamente contemplate, debbano poi essere le Camere riunite a deliberare collegialmente, ovvero la decisione possa essere sempre rimessa alle due Camere separatamente.<\/p><p>NITTI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>NITTI. Ho chiesto di parlare sulla proposta di sospensiva.<\/p><p>In fondo, dopo tutte le discussioni, quali sono le materie controverse? Per quanto riguardava le attribuzioni di questa ipotetica Assemblea, mostruosa e inesistente, che \u00e8 l\u2019Assemblea Nazionale si era discusso su tre punti. E mi pare che la discussione fosse stata cos\u00ec chiaramente impostata che non c\u2019era e non vi \u00e8 pi\u00f9 alcuna questione importante controversa. Lo stesso onorevole Ruini, pur cos\u00ec facendo, aveva dovuto riconoscere che non si poteva pi\u00f9 parlare dell\u2019amnistia.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> No. Io ho detto che si discuter\u00e0 questo punto.<\/p><p>NITTI. L\u2019amnistia era fuori questione.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Perch\u00e9? La Commissione ha proposto; l\u2019onorevole Ghidini sostiene che debba rimettersi all\u2019Assemblea.<\/p><p>NITTI. Era in realt\u00e0 fuori questione. Quali erano allora le attribuzioni di cui si discuteva? Su una sola eravamo d\u2019accordo: la nomina del Capo dello Stato&#8230;<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Non siamo d\u2019accordo!<\/p><p>NITTI. &#8230;che non \u00e8 una funzione da affidarsi ad un\u2019Assemblea Nazionale. Nossignori, basta la semplice riunione delle due Camere, per un giorno solo, come avviene in Francia e come \u00e8 stato sempre negli altri paesi; ma era ridicolo pensare di riunire le due Camere per l\u2019amnistia e per la guerra, per la guerra che di questi tempi si fa senza nemmeno dichiararla!<\/p><p>Noi pretendiamo poi, di far discutere dalle due Camere riunite l\u2019amnistia, che \u00e8 un problema delicatissimo da discutere fra poche persone, cio\u00e8 pretendiamo di farla deliberare da un\u2019Assemblea di oltre mille persone che non hanno nessuna competenza.<\/p><p>La questione pareva talmente chiarita che non mi spiego come \u00e8 venuto questo risveglio, questa specie di orticaria di discussione di cose che \u00e8 inutile discutere.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Lo chieda all\u2019onorevole Corbino. E l\u2019onorevole Bozzi ha aderito poco fa con la proposta di rinvio.<\/p><p>NITTI. Loro mi devono dimostrare che un\u2019Assemblea cos\u00ec enorme, di oltre mille persone, pu\u00f2 concludere per quanto riguarda la guerra e l\u2019amnistia e le crisi ministeriali.<\/p><p>Se voi volete limitarvi a dire che le due Camere riunite procedono alla nomina del Capo dello Stato, siamo d\u2019accordo, discutere la forma \u00e8 del tutto inutile. In ogni modo, non mi so spiegare perch\u00e9 si persista in questo equivoco in cui nessuno crede, e perci\u00f2 prego il Presidente, se pu\u00f2, di ridurre la questione nei veri termini: cio\u00e8 la riunione delle due Camere per la nomina del Capo dello Stato, e basta.<\/p><p>PRESIDENTE. Prima di dare la parola agli iscritti desidererei pregare i colleghi di non riaprire la discussione fatta l\u2019altra sera, e di non anticipare eventualmente la discussione che dovremmo fare dopo, se la proposta dell\u2019onorevole Corbino fosse eventualmente accolta.<\/p><p>Mi pare che il modo con cui l\u2019onorevole Nitti ha impostato la questione stia a dimostrare che \u00e8 opportuno decidere ormai, se si \u00e8 o se non si \u00e8 d\u2019accordo di affidare alle due Camere riunite le particolari deliberazioni indicate nel testo.<\/p><p>L\u2019onorevole Nitti ha ricordato il risultato della discussione fatta l\u2019altra sera, che rivel\u00f2 la unanimit\u00e0 o almeno la maggioranza dei consensi, circa l\u2019opportunit\u00e0 di affidare alle due Camere riunite l\u2019elezione del Capo dello Stato.<\/p><p>Pertanto \u00e8 necessario stabilire punto per punto le attribuzioni delle Camere riunite e, quindi, decidere dell\u2019Assemblea Nazionale.<\/p><p>BOZZI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>BOZZI. Io volevo dire le cose che lei, onorevole Presidente, ha detto. In fondo il problema dell\u2019Assemblea Nazionale o delle due Camere riunite presuppone che si risolvano questi tre problemi: se il Capo dello Stato debba essere eletto dal popolo o dalle due Camere riunite, problema che oggi non possiamo affrontare e pregiudicare.<\/p><p>Secondo: se la guerra debba essere dichiarata dalle due Camere.<\/p><p>Io dico che sono contrario, perch\u00e9, siccome noi abbiamo gi\u00e0 votato un articolo in cui abbiamo detto che l\u2019Italia rinuncia alla guerra e ammettiamo soltanto un\u2019azione di difesa, \u00e8 evidente che un\u2019azione di difesa non pu\u00f2 essere determinata da una deliberazione delle Camere, ma deve essere una deliberazione di urgenza che spetta al Governo. Terzo problema: quello della fiducia, che \u00e8 connesso con la configurazione che diamo al Governo.<\/p><p>Tutti problemi che adesso non possiamo prendere in esame. Quindi, credo che la proposta dell\u2019onorevole Corbino collimi nella sostanza col pensiero espresso dall\u2019onorevole Nitti e perci\u00f2 il problema dell\u2019Assemblea Nazionale deve essere accantonato per riprenderlo in esame dopo la soluzione dei vari problemi a cui abbiamo fatto riferimento.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Non ho altro da dire dopo ci\u00f2 che hanno detto l\u2019onorevole Bozzi e prima, il nostro Presidente. L\u2019onorevole Nitti desidera la stessa cosa: se noi dobbiamo pronunciarci sopra le funzioni da affidare all\u2019Assemblea, \u00e8 necessario esaminarle, prima di decidere in linea di massima se si deve o no parlare di Assemblea Nazionale.<\/p><p>L\u2019onorevole Corbino ha fatto una proposta che mi pare abbia riscosso generale consenso.<\/p><p>PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, e mi sembra che anche l\u2019onorevole Nitti aderisca a questo ordine di idee, si pu\u00f2 accogliere la proposta dell\u2019onorevole Corbino.<\/p><p>(<em>Cos\u00ec rimane stabilito<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo ora ad esaminare l\u2019articolo 75, il quale indica specificatamente alcune delle funzioni che dovrebbero essere affidate alle sedute riunite delle due Camere. Se ne dia lettura.<\/p><p>RICCIO, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abSpetta all\u2019Assemblea Nazionale deliberare la mobilitazione generale e l\u2019entrata in guerra.<\/p><p>L\u2019amnistia e l\u2019indulto sono deliberati dall\u2019Assemblea Nazionale\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Terranova ha presentato il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Sostituirlo con i due seguenti:<\/em><\/p><p>Art. ..<\/p><p>Spetta all\u2019Assemblea Nazionale deliberare la mobilitazione generale e l\u2019entrata in guerra, sempre che ricorrano le condizioni di cui all\u2019articolo 6, e previa la consultazione delle Assemblee regionali.<\/p><p>Art. ..<\/p><p>L\u2019amnistia e l\u2019indulto sono deliberati dall\u2019Assemblea Nazionale\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Terranova ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>TERRANOVA. Onorevoli colleghi, l\u2019emendamento da me proposto all\u2019articolo 75, prima che una chiarificazione di indole tecnica e specifica, ha bisogno di una giustificazione di carattere morale, e, direi persino, psicologica. Desidero, infatti, subito avvertire che il mio emendamento non mira affatto a correggere la procedura costituzionale della dichiarazione di guerra, la quale procedura, cos\u00ec come \u00e8 prevista nel progetto in esame, pu\u00f2 considerarsi, per quel tanto che posso giudicarne, conforme al pi\u00f9 ortodosso costituzionalismo democratico. Il mio emendamento non mira neppure, come potrebbe immaginarsi, a dar rilievo alle Assemblee regionali, al solo scopo di valorizzarne la portata, quasi a sminuire la capacit\u00e0 rappresentativa e deliberativa del Parlamento nazionale.<\/p><p>L\u2019emendamento che ho l\u2019onore di proporre si rif\u00e0 a motivi pi\u00f9 sostanziali ed intimi; ha per iscopo l\u2019istituzione di un sistema pi\u00f9 ampio e pi\u00f9 approfondito di accertamento della volont\u00e0 popolare di fronte a quella terribile cosa che \u00e8 la guerra; di un sistema, che renda la responsabilit\u00e0 della decisione relativa all\u2019entrata in guerra pi\u00f9 larga e, di conseguenza, pi\u00f9 determinante. La verit\u00e0 \u00e8 che l\u2019idea della guerra ci rattrista e ci atterrisce. E questo articolo 75 ci richiama alla guerra, ci ricorda che la guerra non \u00e8 scomparsa, che \u00e8 ancora possibile, che potr\u00e0 essere ancora fatta dai nostri figli, se non addirittura da noi stessi. Constatazione amara, che ripugna al nostro animo, seppure il pensiero deve essere indotto a considerarla in tutta la sua obiettivit\u00e0. Perch\u00e9, se il nostro spirito e perfino il nostro organismo fisico si ribellano a sentir soltanto parlare di guerra, la nostra mente, purtroppo, non pu\u00f2 non rifiutarsi dal prendere in esame tutto ci\u00f2 che alla guerra si riferisce, per ovviarne le cause o, quanto meno, per ridurne le possibilit\u00e0.<\/p><p>Riguardo alle cause, esse, com\u2019\u00e8 noto, sono molteplici, n\u00e9 io tenter\u00f2 di enumerarle. Credo opportuno, tuttavia, rilevarne una che \u00e8 fondamentale e che va considerata come la matrice di tutte le guerre: voglio dire dello spirito di esagerato nazionalismo, che deve essere estirpato dalle radici se si vuole assicurare quella pace che tutti i cuori sinceri auspicano; di quel nazionalismo che \u00e8 cieco, violento, aggressivo, perch\u00e9 privo di umana e legittima comprensione dei diritti altrui, perch\u00e9 al diritto sostituisce la violenza, alla giustizia la forza.<\/p><p>Ma gi\u00e0 ad eliminare tale causa \u00e8 ordinato l\u2019articolo 6 del nostro progetto di Costituzione.<\/p><p>Con unanime sentimento di solidariet\u00e0 infatti, questa Assemblea ha approvato il detto articolo, il quale, al primo comma, dichiara solennemente che l\u2019Italia rinunzia alla guerra come strumento di conquista e di offesa alla libert\u00e0 degli altri popoli: segno, questo, che il nuovo Stato italiano, uscito dal tormento della pi\u00f9 spaventosa conflagrazione della storia, s\u2019impegna solennemente a non far uso delle armi se non per motivi eticamente e giuridicamente legittimi.<\/p><p>Con l\u2019articolo 6 ci si assume anche l\u2019impegno di facilitare l\u2019organizzazione della pace, mediante quelle inevitabili limitazioni di sovranit\u00e0 che possono dar luogo ad un ordinamento internazionale capace di assicurare il rispetto reciproco fra i popoli e di formare un organo comune per il mantenimento della pace.<\/p><p>Vengono pertanto nel detto articolo fissati i tre punti che, in armonia con la dottrina della Chiesa, costituiscono i pilastri per il mantenimento della pace e cio\u00e8: proscrizione della guerra di aggressione; necessit\u00e0 di formare un valido ordinamento per la garanzia della pace, ed infine, esigenza di considerare la societ\u00e0 dei popoli come una sola unit\u00e0 morale e politica.<\/p><p>\u00c8 alla luce di quest\u2019articolo, che si chiarisce il significato che occorre dare a quanto forma oggetto dell\u2019articolo 75. Quando cio\u00e8 si parla di dichiarazione di guerra, non ci si pu\u00f2 riferire che a guerra legittima. Ma anche in tal caso, non vi \u00e8 qualche altra fondamentale esigenza, oltre quella di giusta difesa, che bisogna tenere presente, prima che si addivenga ad un atto formale di dichiarazione di guerra?<\/p><p>A tale domanda io non esito a rispondere affermativamente nel senso cio\u00e8, che la dichiarazione di guerra deve rispondere alla volont\u00e0 della Nazione.<\/p><p>L\u2019articolo 75 del progetto, nel fissare il principio che spetta all\u2019Assemblea nazionale di deliberare la mobilitazione generale e l\u2019entrata in guerra, indubbiamente ha tenuto conto di tale esigenza. Ed \u00e8 giusto, \u00e8 onesto, che quando si affronti un cos\u00ec micidiale rischio, quando ci si immerge in una cos\u00ec spaventosa voragine, il popolo, il quale \u00e8 chiamato a combattere e soprattutto a soffrire la guerra, possa esprimere la sua volont\u00e0, possa decidere delle sue sorti e di quelle del Paese tutto.<\/p><p>Certamente l\u2019Assemblea Nazionale \u00e8 espressione della volont\u00e0 della Nazione e nella sua democratica composizione rappresenta il popolo; tanto meglio lo rappresenter\u00e0 in quanto con la prevista trasformazione del Senato, che diventer\u00e0, come la Camera dei deputati, una schietta manifestazione del volere e delle opinioni del Paese, essa sar\u00e0 l\u2019emanazione diretta della sovranit\u00e0 popolare.<\/p><p>Tuttavia, vien fatto di chiedersi se una responsabilit\u00e0 cos\u00ec grave, se un impegno cos\u00ec solenne debbano pesare soltanto su un migliaio di persone che, per quanto degni, per quanto liberamente designati dalla Nazione a rappresentarla anche per le decisioni pi\u00f9 importanti, potrebbero non interpretare esattamente quel particolare stato d\u2019animo popolare, quella specifica volont\u00e0 nazionale che eventi eccezionali determinano. Non occorre essere scaltriti osservatori della vita sociale per rendersi conto che, in alcuni momenti di straordinaria importanza storica, si pu\u00f2 verificare una discrasia fra popolo e classe politica, tra la Nazione e coloro stessi che ne sono stati i depositari della volont\u00e0 e della sovranit\u00e0. Di fronte ad una siffatta soluzione di continuit\u00e0 della rappresentanza che si verifica in alcuni speciali periodi storici si \u00e8 dai teorici proclamato il diritto delle <em>\u00e9lites <\/em>ad assumersi la responsabilit\u00e0 delle decisioni supreme. La democrazia, valevole per la via ordinaria, non avrebbe pi\u00f9 senso, dunque, nelle ore in cui \u00e8 della vita stessa del popolo che occorre decidere.<\/p><p>Il protagonista quindi, di quella terribile ed atroce avventura che \u00e8 la guerra, il diretto e designato attore della vicenda bellica, il popolo, rimarrebbe estraneo ad una determinazione che lo riguarda come nulla pu\u00f2 riguardarlo pi\u00f9 esplicitamente, giacch\u00e9 sacrifici, fame, distruzioni, sono sofferti da lui, il sangue che si versa \u00e8 il suo sangue.<\/p><p>Ad ovviare siffatta ingiustizia, sarebbe certamente utile e soprattutto onesto, alla vigilia di una decisione di tanta gravit\u00e0, potere interpellare il popolo; poter consultare i padri che hanno faticato a costruirsi un campicello od una casa; i vecchi, che assommano tanta saggezza e tanta esperienza; le madri e le spose, che dovranno vedersi allontanare, e forse per sempre, i figli ed i mariti, restando loro stesse in balia di pericoli imprevedibili; poter interrogare gli stessi uomini destinati al combattimento.<\/p><p>L\u2019istituto del <em>referendum<\/em> che il progetto di Costituzione opportunamente introduce nella nostra vita pubblica, potrebbe essere adoperato per chiedere al popolo il suo responso sul pi\u00f9 solenne e grave atto della sua esistenza fisica e storica, qual \u00e8 quello della dichiarazione di guerra. Esso certamente offrirebbe il vantaggio di una consultazione diretta e di una conseguente espressione libera e sincera di volont\u00e0.<\/p><p>Una difficolt\u00e0 insormontabile tuttavia si oppone ad una simile ipotesi: la macchina per far agire il <em>referendum<\/em> si mette in moto solo lentamente ed i risultati di una votazione simile sarebbero conosciuti a distanza di tempo, mentre la decisione di un intervento di guerra dev\u2019essere rapido e tempestivo. Il <em>referendum<\/em>, utile in molte circostanze, purtroppo nella circostanza suprema della storia di una nazione si appalesa, per la sua lentezza, d\u2019impossibile attuazione.<\/p><p>Un\u2019altra consultazione di larga portata potrebbe essere quella effettuata a mezzo dei Consigli comunali. Devo confessare che questa idea mi ha per molto tempo sedotto. Il Comune torna ad essere, com\u2019\u00e8 stato nei secoli passati, la linfa, la sorgente, il centro della vita nazionale. I Consigli comunali, specie nei comuni minori, aderendo pi\u00f9 direttamente alle popolazioni che rappresentano, ne interpretano pi\u00f9 schiettamente i bisogni, le opinioni, i sentimenti. Interpellare i Consigli comunali della Repubblica in caso di guerra, avrebbe potuto costituire un mezzo di consultazione sufficientemente approfondita nel paese. Mi rendo, tuttavia, conto che difficolt\u00e0 tecniche si frappongono ad un simile progetto: non sarebbe facile, fra l\u2019altro, coordinare sollecitamente ed organicamente i voti di ottomila assemblee comunali.<\/p><p>Ed allora io oso proporre in altro sistema certo pi\u00f9 rapido anche se non altrettanto diretto di consultazione, propongo cio\u00e8 di far pronunziare le assemblee regionali.<\/p><p>In realt\u00e0 i Consigli regionali, una volta che saranno istituiti dovunque, rispecchieranno la volont\u00e0 popolare; la rispecchieranno, mi sia lecito dirlo, in maniera pi\u00f9 rispondente alle particolari esigenze delle singole Regioni nelle quali si costituisce e si articola l\u2019Italia. Interpellare le assemblee regionali sulla decisione da adottare, ove lo stato di guerra dovesse profilarsi all\u2019orizzonte della storia nazionale, sarebbe cosa facile e rapida; sarebbe soprattutto un gesto di lealt\u00e0, di coerenza democratica, di conforto per la stessa Assemblea Nazionale, che vedrebbe poggiare la responsabilit\u00e0 della sua decisione su un parere espresso da numerose assemblee, investite anch\u2019esse di un potere di rappresentanza emanante dal popolo. Perch\u00e9, sia lecito dirlo, la rappresentanza politica per quanto possa essere ampia e diretta, per quanto possa costituire il presupposto e la garanzia insieme di un\u2019azione parlamentare, legislativa, e direi persino direttiva del paese, essa tuttavia pu\u00f2 essere limitata: ed il limite \u00e8 costituito da quell\u2019immenso tesoro che si getta nel rogo della guerra: le vite umane, le opere, l\u2019avvenire stesso del Paese.<\/p><p>Onorevoli colleghi! Alla fine di quest\u2019ultimo conflitto, in molti abbiamo creduto che la guerra sarebbe stata cancellata dalla storia futura; e sarebbe stata cancellata non tanto per virt\u00f9 di uomini, quanto per la forza degli eventi. Di fronte all\u2019immane catastrofe che s\u2019\u00e8 abbattuta su tanta parte dell\u2019umanit\u00e0 per oltre sei anni, di fronte alla furia devastatrice, che si \u00e8 scatenata sulle cose, sugli uomini, sullo spirito stesso della civilt\u00e0, ebbene, abbiamo pensato che di guerre non ve ne sarebbero state mai pi\u00f9; abbiamo creduto che a rinsavire gli uomini, soprattutto taluni uomini, dalla follia di gettare i popoli gli uni contro gli altri, di farli dissanguare, di annullare il divino destino di pace, fossa sufficiente lo spettacolo offerto dai numerosi nuovi cimiteri, dalle distruzioni di citt\u00e0, dalla rovina di paesi, dell\u2019annichilimento di intere razze e di intere regioni.<\/p><p>Purtroppo invece, oggi, e non da oggi soltanto, la situazione internazionale appare precaria e barcollante; il mondo si rivela diviso di gi\u00e0 in due campi, entro ognuno dei quali s\u2019agitano pressioni, ambizioni, insofferenze, maligni spiriti di lotta.<\/p><p>I voti, i programmi, i solenni princip\u00ee enunciati in documenti ed in atti, che avrebbero dovuto far testo, dalla Carta atlantica alla dichiarazione di San Francisco, sembrano di gi\u00e0 lontani nel tempo e, quel che pi\u00f9 conta, nell\u2019animo dei contemporanei.<\/p><p>Ebbene, approvando noi l\u2019articolo 6 del progetto di Costituzione, abbiamo inteso fissare, pi\u00f9 che una norma specifica, un principio generale. Abbiamo voluto dare una prova tangibile della nostra buona volont\u00e0 di evitare la guerra, di dichiarare nel modo pi\u00f9 categorico e solenne che la guerra \u00e8 fuori legge.<\/p><p>Accogliendo ora l\u2019emendamento che ho l\u2019onore di proporre io ho fiducia che mentre si pone in maggior luce il carattere che ha l\u2019Assemblea Nazionale, di essere fedele interprete della volont\u00e0 del popolo, si d\u00e0 anche un contributo sostanziale alla causa della pace, che, mai come oggi, ha bisogno di tutori inflessibili e sinceri.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Persico ha presentato il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Sostituirlo col seguente:<\/em><\/p><p>\u00abSoltanto le due Camere possono con legge deliberare la mobilitazione generale e l\u2019entrata in guerra.<\/p><p>\u00abAd esse solo spetta il diritto di accordare per legge amnistie e indulti\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Persico ha facolt\u00e0 di svolgere l\u2019emendamento.<\/p><p>PERSICO. Ho deciso di abbandonare il primo comma del mio emendamento, secondo il quale le due Camere avrebbero dovuto deliberare la mobilitazione generale e l\u2019entrata in guerra.<\/p><p>Avendo riflettuto sulla questione ed anche in seguito alle opinioni manifestate in questa Aula da molti oratori e agli emendamenti presentati dai colleghi Terranova, Gasparotto, Meda, Clerici ed altri, mi sono convinto che, se l\u2019Assemblea Nazionale dovr\u00e0 restare, essa dovr\u00e0 avere soltanto delle funzioni eccezionalissime, come la nomina del Capo dello Stato, e come quella di dichiarare la guerra e di promuovere la mobilitazione generale.<\/p><p>Non vale l\u2019obbiezione, che c\u2019\u00e8 l\u2019articolo 6, gi\u00e0 approvato, il quale dice che l\u2019Italia non far\u00e0 mai guerre di aggressione o di offesa ad altri popoli. Ci\u00f2 non toglie che l\u2019Italia possa essere coinvolta in una guerra; ed anche una nazione aggredita deve dichiarare la guerra e subirla, deve quindi fare la mobilitazione generale; atto, questo, il pi\u00f9 solenne della vita nazionale, forse superiore anche alla nomina del Capo dello Stato.<\/p><p>Per queste ragioni dichiaro di rinunziare alla prima parte del mio emendamento.<\/p><p>Invece sostengo a ragion veduta la seconda parte.<\/p><p>Su questo problema, che conosco per motivi di pratica professionale, ho avuto occasione di esprimere la mia opinione in scritti su riviste giuridiche ed anche in questa Aula, nella seduta del 19 luglio 1946. Cio\u00e8, che l\u2019amnistia e l\u2019indulto devono essere discussi e approvati dalle Camere, e non sono atti che possono essere demandati al Governo; sono atti eccezionali che devono corrispondere a momenti e a necessit\u00e0 eccezionali. Non possiamo seguire la prassi fascista per la quale un anno s\u00ec e uno no si emanavano decreti di amnistia. Durante il passato regime abbiamo avuto dieci amnistie in venti anni, di modo che, con ben congegnati sistemi di appelli e di ricorsi in Cassazione, si finiva per far s\u00ec che nessun delinquente, entro certi limiti, andasse mai in carcere, ci\u00f2 che finiva per annullare il valore della legge: il valore morale, psicologico e giuridico. I magistrati sapevano che dopo un dato periodo di tempo le loro sentenze sarebbero state poste nel nulla, tanto che presso alcune magistrature minori rimanevano sospesi migliaia di processi (ricordo infatti che alla vigilia del decennale presso la Pretura di Roma ben 12.000 processi erano rimasti sospesi), perch\u00e9 era certo che ben presto sarebbe venuta una benefica amnistia che avrebbe posto fine a tali procedimenti.<\/p><p>Ora, un tale sistema deve finire, perch\u00e9 un organo politico come le due Camere, solo in casi veramente eccezionali, conceder\u00e0 l\u2019amnistia, quando riconoscer\u00e0 che essa corrisponde ad un bisogno e ad una necessit\u00e0 del Paese, per adeguare la situazione giuridica ad una nuova situazione politica e sociale. N\u00e9 si dica, come \u00e8 stato da taluno obiettato, che, in questo modo, ci sarebbe un periodo di tempo in cui, perdurando le discussioni delle Camere sull\u2019opportunit\u00e0 e sulle modalit\u00e0 di emanazione dell\u2019amnistia, le persone potrebbero delinquere tranquillamente, sicuri che poi tutto sarebbe sanato, perch\u00e9 l\u2019amnistia sar\u00e0 goduta soltanto da coloro i quali avranno commesso il reato prima della presentazione del relativo disegno di legge. In tal modo sar\u00e0 eliminato questo inconveniente.<\/p><p>Pertanto noi avremo che il disegno di legge concernente l\u2019amnistia andr\u00e0 prima alla Commissione competente della Camera dei deputati, che, dopo averlo esaminato, presenter\u00e0 la sua relazione, che sar\u00e0 discussa dalla Camera stessa e, dopo la sua approvazione, passer\u00e0 all\u2019esame del Senato, cio\u00e8 al secondo vaglio. In tal modo potremo anche evitare quei difetti che normalmente si riscontrano nei decreti di amnistia, i quali contengono sempre lacune, incertezze e contraddizioni, che procurano una disparit\u00e0 di trattamento attraverso i diversi responsi dei tribunali e delle Corti di merito e della Corte Suprema. Io credo quindi che sia opportuno togliere all\u2019Assemblea Nazionale questa facolt\u00e0, la quale ne snaturerebbe le eccezionali funzioni, perch\u00e9 si verrebbe quasi a formare una terza Camera, con una funzione legislativa che noi non vogliamo darle: noi vogliamo attribuirle soltanto la nomina del Capo dello Stato e la deliberazione sulla mobilitazione generale e sull\u2019entrata in guerra. Resta poi la questione del voto di fiducia: io ritengo che tale compito non debba spettare all\u2019Assemblea Nazionale, ma di questo discuteremo a suo tempo. Limitate cos\u00ec le sue funzioni, esse non possono evidentemente essere estese all\u2019approvazione delle leggi concernenti l\u2019amnistia e l\u2019indulto.<\/p><p>Perci\u00f2 conservo il mio emendamento soltanto per quanto riguarda la sua seconda parte.<\/p><p>PRESIDENTE. Gli onorevoli Gasparotto, Chatrian, Moranino, Stampacchia, Brusasca, hanno presentato il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Sostituire il primo comma col seguente: <\/em>\u00abSpetta all\u2019Assemblea Nazionale deliberare la mobilitazione e l\u2019entrata in guerra. In caso di aggressione improvvisa da parte di uno Stato straniero, il Presidente della Repubblica, su proposta del Consiglio dei Ministri, prende i provvedimenti indispensabili per la difesa del Paese, e convoca d\u2019urgenza l\u2019Assemblea Nazionale\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Gasparotto ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>GASPAROTTO. Il mio emendamento porta, oltre alla mia firma, quella dei quattro Sottosegretari del Ministero della difesa del tempo. Con questo non abbiamo inteso certamente di involgere nella questione la responsabilit\u00e0 del Ministero della difesa, ma abbiamo inteso soltanto di dare alla Costituente la sensazione che nella nostra formulazione ci siamo valsi degli elementi tecnici che gli uffici hanno messo a nostra disposizione.<\/p><p>Lo scopo dell\u2019emendamento \u00e8 quello di concordare i diritti e i doveri dell\u2019Assemblea legislativa (o delle due Camere riunite o separate) col principio contenuto nell\u2019articolo 6 della Costituzione, che bandisce la guerra come mezzo di offesa e come attentato alla libert\u00e0 dei popoli. Giustamente ha ricordato poco fa l\u2019amico Persico che non vi \u00e8 contraddizione tra l\u2019articolo in discussione e l\u2019articolo 6, in quanto l\u2019articolo 6 presuppone, perch\u00e9 l\u2019Italia rinunci alla guerra, che ci sia reciprocit\u00e0 ed uguaglianza di impegni anche da parte delle altre nazioni. Ove mancasse questa reciprocit\u00e0, l\u2019Italia certo non potrebbe rinunciare al terribile diritto di dichiarare la guerra.<\/p><p>Comunque \u00e8 chiaro che lo spirito dell\u2019articolo 6 potrebbe trovare una risonanza concreta nella vita internazionale ove intervengano accordi fra le varie nazioni, che portino alla creazione di un esercito di polizia internazionale, una gendarmeria o esercito di polizia internazionale a difesa della pace e della libert\u00e0 di tutti i popoli, con limitazioni parziali dei diritti di sovranit\u00e0 di ciascun paese. Questo concetto \u00e8 stato accettato nel 1944 da due congressi: uno del partito laburista, l\u2019altro del partito socialista, in Inghilterra.<\/p><p>Comunque, vengo al concreto. L\u2019emendamento mio si distingue dagli altri, in quanto intendo sottoporre all\u2019approvazione delle due Camere o dell\u2019Assemblea Nazionale, non soltanto la mobilitazione generale, ma qualunque mobilitazione, anche quella parziale, perch\u00e9 bisogna tener presente che oggi mobilitazione vuol dire guerra, mobilitazione \u00e8 sinonimo di guerra, e che la mobilitazione generale \u00e8 ormai abbandonata, perch\u00e9 \u00e8 impossibile che venga applicata in concreto. Infatti, data la mole degli eserciti e l\u2019immenso numero dei cittadini chiamati alle armi, il deliberare la mobilitazione generale vorrebbe dire portare lo scompiglio e il disordine economico in tutto il paese, perch\u00e9 le guerre moderne non sono guerre di eserciti, non sono contrapposizioni di forze armate, ma sono guerre di popolo, guerre di nazioni, in quanto che alla mobilitazione militare corrisponde la mobilitazione civile che chiama tutto il paese a collaborare con le forze armate. Quando si pensi che nel recente ultimo conflitto l\u2019Italia ha messo in campo quasi 6 milioni di uomini, la Francia 5 milioni, gli Stati Uniti 11 milioni, e che del numero dei mobilitati dalla Russia e dalla Germania non si \u00e8 ancora potuto fare il calcolo, perch\u00e9 la Russia ha chiamato alle armi tutti gli uomini dai 18 ai 55 anni, e la Germania non ha fatto questione di et\u00e0 ed ha chiamato alle armi tutti i cittadini validi, ognuno comprende che da queste cifre si ricava la risultanza che \u00e8 impossibile far luogo di colpo alla mobilitazione generale militare e cio\u00e8 alla leva di tutta questa immensa massa di cittadini, alla quale deve corrispondere a sua volta la mobilitazione generale civile. Far questo di colpo vorrebbe dire portare la paralisi nella vita del Paese.<\/p><p>Inoltre, vi \u00e8 un altro argomento. Si credeva un tempo che la mobilitazione generale si potesse fare mantenendo la segretezza degli apprestamenti preparatori. Ci\u00f2 \u00e8 impossibile oggi, perch\u00e9 i servizi di informazione di tutti gli Stati e i mezzi di trasmissione delle notizie sono ormai tali e agiscono in tale estensione e profondit\u00e0 che molte volte, per non dire sempre, la notizia di una mobilitazione in preparazione arriva prima all\u2019estero che nell\u2019interno del paese.<\/p><p>Dunque, distinzione, anzi differenziazione precisa, fra l\u2019emendamento mio e parecchi altri emendamenti, inquantoch\u00e9 ritengo che se si vuole veramente assicurare all\u2019Assemblea Nazionale o alle Camere e soltanto ad esse il diritto di dichiarare l\u2019entrata in guerra attraverso la mobilitazione, occorre sopprimere le parole \u00abmobilitazione generale\u00bb e fermarsi semplicemente alla parola \u00abmobilitazione\u00bb. Per\u00f2, pu\u00f2 darsi anche che il nostro Paese come qualunque altro sia soggetto ad una aggressione improvvisa. Il clamoroso precedente di Pearl Harbour va tenuto presente. Ed allora, deve intervenire l\u2019autorit\u00e0 del Capo dello Stato, su proposta del Consiglio dei Ministri, per far luogo a tutti gli apprestamenti necessari per fronteggiare l\u2019aggressione e rendere possibile l\u2019immediata reazione difensiva. Non si tema che per fare questo occorrano dei grandi eserciti. Su questo punto, gi\u00e0 quando io ebbi a proporre nel 1921 il nuovo ordinamento dell\u2019esercito ero, e credo di essere tuttora, d\u2019accordo con l\u2019onorevole Bencivenga, al quale \u00e8 dovuta la fortunata frase \u00abesercito scudo lancia\u00bb. Pu\u00f2 anche un piccolo esercito perfettamente attrezzato, munito cio\u00e8 dei mezzi tecnici pi\u00f9 moderni, fronteggiare una prima aggressione, in attesa che i centri di mobilitazione diffusi nel Paese preparino i nuovi mezzi di difesa. Occorre per\u00f2 che ci sia un potere supremo, che intervenga con tutta prontezza e risolutezza, e questo potere non pu\u00f2 essere rappresentato che dal Capo dello Stato in piena solidariet\u00e0, s\u2019intende, con il Consiglio dei Ministri.<\/p><p>Le idee che ho esposto trovano corrispondenza nella legislazione militare moderna.<\/p><p>La Costituzione spagnola, all\u2019articolo 76, dice: \u00abSpetta al Presidente della Repubblica di prendere le misure urgenti richieste dalla difesa della sicurezza della Nazione, dandone immediato conto alle Cortes\u00bb.<\/p><p>La Costituzione sovietica all\u2019articolo 48: \u00abIl Presidium dell\u2019U.R.S.S. ordina la mobilitazione parziale o generale\u00bb.<\/p><p>La Costituzione estone, al paragrafo 82, dice: \u00abLa mobilitazione (non si dice se generale o parziale) delle forze in difesa della Repubblica \u00e8 ordinata dall\u2019Assemblea nazionale. Tuttavia, se uno Stato straniero ha dichiarato la guerra alla Repubblica, il Governo ha la facolt\u00e0 di ordinare la mobilitazione senza attendere le decisioni dell\u2019Assemblea nazionale\u00bb.<\/p><p>La Costituzione lettone all\u2019articolo 44 dice: \u00abIl Presidente della Repubblica ha il diritto di prendere misure di difesa indispensabili qualora uno Stato straniero dichiari guerra alla Lettonia o attacchi le sue frontiere. Nello stesso tempo convoca la Dieta e decide sulla dichiarazione di guerra e sull\u2019inizio della medesima\u00bb.<\/p><p>Con queste disposizioni si viene a caricare il Capo dello Stato di una grande responsabilit\u00e0; ma di fronte ad una non preveduta aggressione, non c\u2019\u00e8 che il Capo dello Stato che abbia l\u2019autorit\u00e0 e la responsabilit\u00e0 di provvedere, in piena solidariet\u00e0 \u2013 \u00e8 inutile dirlo \u2013 con il Consiglio dei Ministri.<\/p><p>Ecco perch\u00e9 il nostro emendamento dice che, pur assegnando all\u2019Assemblea Nazionale o alle due Camere la potest\u00e0 di deliberare la mobilitazione e l\u2019entrata in guerra, in caso di aggressione improvvisa da parte di uno Stato straniero, ha facolt\u00e0 il Presidente della Repubblica, su proposta del Consiglio dei Ministri, di prendere i provvedimenti indispensabili per la difesa del Paese, salvo l\u2019obbligo di convocare di urgenza l\u2019Assemblea Nazionale.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Fuschini ha presentato i seguenti emendamenti.<\/p><p><em>\u00abSostituire il primo comma col seguente:<\/em><\/p><p>\u00abSpetta alle Camere riunite in Assemblea Nazionale deliberare maggiori poteri al Governo in caso di guerra\u00bb.<\/p><p>\u00ab<em>Sopprimere il secondo comma<\/em>\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Fuschini ha facolt\u00e0 di svolgerli.<\/p><p>FUSCHINI. Onorevoli colleghi, io mi sono limitato a proporre una modifica che si riferisce al primo comma dell\u2019articolo 75, ed ho poi presentato poco fa un emendamento relativo all\u2019amnistia ed all\u2019indulto. Sono d\u2019accordo sulla seconda parte dell\u2019emendamento presentato dall\u2019onorevole Gasparotto, per quanto ritenga che la dizione \u00abin caso di aggressione improvvisa il Consiglio dei Ministri, d\u2019accordo col Presidente della Repubblica, prende i provvedimenti di urgenza\u00bb sia superflua; \u00e8 evidente, comunque, che il potere esecutivo, nella sua integrale espressione del Consiglio dei Ministri e del Governo, insieme al Presidente della Repubblica, hanno il dovere generico di provvedere sempre alla difesa della Patria e quindi del territorio nazionale. Per\u00f2, per quanto riguarda la prima parte riferentesi alla mobilitazione, ritengo che l\u2019affidare alle Camere riunite in Assemblea tale questione non possa ammettersi. N\u00e9 per la mobilitazione a scaglioni, come si \u00e8 usata negli ultimi tempi (io non sono un tecnico; i tecnici potranno correggermi), n\u00e9 per la mobilitazione generale, penso che occorra l\u2019intervento preventivo delle Camere; perch\u00e9, secondo me, questo provvedimento, qualunque forma assuma parziale o generale, deve sempre rientrare nei poteri del Governo, dovendosi usare cautele e precauzioni di vitale importanza.<\/p><p>La minaccia di aggressione o l\u2019aggressione stessa da parte di un paese non avvengono <em>ex abrupto<\/em>, in un batter d\u2019occhio, ma in seguito ad una serie di eventi attraverso i quali lo Stato minacciato \u00e8 posto in guardia e deve premunirsi con misure di vario ordine, indispensabili per non divenire vittima dell\u2019aggressione.<\/p><p>Ora, non mi sembra che sia opportuno portare innanzi alle Camere una questione tanto delicata come \u00e8 quella della mobilitazione e sottoporla ad una discussione di carattere pubblico.<\/p><p>Ogni forma precauzionale di difesa della patria deve avere quella segretezza indispensabile, se si vuole che risulti efficace. Sarebbe poi, a mio avviso, un\u2019imprudenza dare notizie ufficiali di tali precauzioni e coinvolgere in esse la responsabilit\u00e0 del potere legislativo. La loro pubblicit\u00e0 poi, anzich\u00e9 allontanare il pericolo di una guerra, potrebbe provocarla o potrebbe perlomeno inasprire i rapporti internazionali.<\/p><p>Quindi, non mi pare che sia nell\u2019interesse del Paese stabilire una norma per la quale la mobilitazione debba ottenere la preventiva approvazione delle Camere. Le Camere, quando il Governo nella sua integrale responsabilit\u00e0 avr\u00e0 adottato i provvedimenti del caso, potranno discuterli come tutti gli altri atti che tendono a premunire la difesa del territorio nazionale.<\/p><p>Per quello che si riferisce alla dichiarazione di guerra vera e propria, credo che dobbiamo tener presente in linea generale, che le dichiarazioni di guerra sono cadute dall\u2019uso internazionale, perch\u00e9 si comincia ad agire dal punto di vista bellico, prima ancora che vi sia stata la dichiarazione e anche quando nessuna dichiarazione di guerra \u00e8 stata fatta.<\/p><p>Comunque, se vogliamo mantener fede a quelle che sono le buone norme del diritto internazionale, che desidereremmo fossero riprese e mantenute, cos\u00ec come avvenne nel 1914, quando vi fu la prima guerra mondiale, occorre tuttavia ricordare che nel 1915, quando l\u2019Italia volle entrare in guerra, vi entr\u00f2 con tutta una preparazione di mesi e mesi, direi quasi dopo una vera e propria battaglia politica sulla neutralit\u00e0 o sull\u2019intervento. E quando il Governo allora in carica, che era il Governo dell\u2019onorevole Salandra, si present\u00f2 alla Camera, si present\u00f2 non per domandare l\u2019autorizzazione vera e propria alla dichiarazione di guerra, ma si present\u00f2 alla Camera presentando un disegno di legge nel quale si domandavano i poteri straordinari in caso di guerra. E le dichiarazioni che fece l\u2019onorevole Salandra il 20 maggio 1915 furono dichiarazioni che poterono essere considerate come una decisione dell\u2019Italia di entrare in guerra; ma la vera e propria dichiarazione di guerra fu fatta il 24 maggio, cio\u00e8 quattro giorni dopo che le Camere avevano concesso al Ministero i poteri straordinari.<\/p><p>Ecco perch\u00e9 mi sono permesso di apportare un emendamento nel senso che alle Camere siano presentate le richieste dei mezzi straordinari di cui ha bisogno un Governo che ritenga necessario dichiarare la guerra.<\/p><p>Il problema, quindi, non consiste tanto nel fatto che le Camere facciano esse la dichiarazione di guerra, ma consiste piuttosto nel fatto che le Camere debbono dare i poteri necessari perch\u00e9 si possa dichiarare la guerra; cio\u00e8, in altre parole, quando le Camere hanno conferito al Governo che \u00e8 in carica i poteri straordinari \u2013 poteri di ogni ordine e grado di carattere giuridico e, soprattutto, di carattere militare, economico e finanziario \u2013 sar\u00e0 poi il potere esecutivo che sceglier\u00e0 il momento preciso di fare la vera e propria dichiarazione di guerra.<\/p><p>Per quanto riguarda l\u2019altro mio emendamento, che si riferisce all\u2019amnistia e all\u2019indulto, mi risparmio di illustrarlo perch\u00e9 trattandosi di materia penale lo svolger\u00e0 in mia vece il collega onorevole Giovanni Leone che \u00e8 competente in materia penale.<\/p><p>PRESIDENTE. Segue l\u2019emendamento degli onorevoli Meda e Clerici:<\/p><p>\u00ab<em>Sostituire il primo comma col seguente:<\/em><\/p><p><em>\u00ab<\/em>Spetta alle Camere riunite in Assemblea Nazionale deliberare i provvedimenti necessari alla difesa del territorio nazionale\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Meda ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>MEDA. Onorevoli colleghi, la ragione del nostro emendamento ha riferimento con la situazione attuale del nostro Paese in rapporto all\u2019esistenza del trattato di pace che limita enormemente le forze militari e che ha stabilito dei confini i quali indubbiamente non possono darci n\u00e9 sicurezza n\u00e9 tranquillit\u00e0.<\/p><p>Io sono d\u2019accordo con i colleghi, i quali hanno proposto che qualsiasi deliberazione relativa a una pronunzia, ad una decisione di intervento militare in un conflitto a scopo difensivo, debba essere riservata all\u2019Assemblea Nazionale. Ma noi andiamo pi\u00f9 in l\u00e0; noi affermiamo, infatti, che l\u2019Assemblea Nazionale debba anche decidere in ordine all\u2019azione preventiva di difesa del territorio nazionale.<\/p><p>Sappiamo infatti per esperienza come nel passato le spese militari abbiano sempre raggiunto cifre elevatissime, contrariamente a quello che poteva essere il sentimento delle popolazioni. Si sono apprestati eserciti, si sono apprestate marine per azioni di offesa, per creare la guerra che poi i popoli hanno dovuto subire. Ecco perch\u00e9 noi riteniamo invece che, in funzione di quello che deve essere il nuovo spirito della Repubblica italiana, l\u2019Assemblea Nazionale debba essere interpellata allorch\u00e9 si tratti di stabilire, allorch\u00e9 si tratti di determinare le modalit\u00e0, i sistemi, allorch\u00e9 si tratti di moderare anche i mezzi con i quali si dovr\u00e0 provvedere alla difesa del territorio nazionale.<\/p><p>Noi ci auguriamo che mai pi\u00f9 il nostro Paese si debba trovare nelle condizioni di dover decidere una mobilitazione. D\u2019altra parte, io sono completamente d\u2019accordo con il collega onorevole Gasparotto quando afferma che la mobilitazione sia ormai, nella sua espressione comune, decisione completamente sorpassata. Oggi, infatti, con i mezzi meccanici di cui uno Stato pu\u00f2 disporre, con l\u2019aviazione, con i sistemi di offesa e di difesa di cui \u00e8 dotato un esercito moderno, non occorre pi\u00f9 grande impiego di uomini, ma piuttosto utilizzazione di macchine e di reparti particolarmente attrezzati.<\/p><p>Noi ci auguriamo, ripeto, che mai l\u2019Assemblea Nazionale debba essere chiamata a deliberare per un\u2019aggressione ai confini della Patria: per\u00f2 noi desideriamo nel contempo che l\u2019Assemblea, che \u00e8 la pi\u00f9 pura, che \u00e8 la pi\u00f9 diretta espressione dei sentimenti del popolo italiano, sia interpellata ogni qual volta si debbano adottare provvedimenti che riguardino la sicurezza delle nostre frontiere.<\/p><p>PRESIDENTE. Segue l\u2019emendamento degli onorevoli Benvenuti e Clerici:<\/p><p>\u00ab<em>Al primo comma, alla parola:<\/em> Spetta, <em>premettere le seguenti:<\/em><\/p><p>\u00abFermo restando il dovere del Governo di provvedere, in qualsiasi circostanza, alla difesa delle frontiere terrestri, marittime, aeree della Repubblica\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Benvenuti ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>BENVENUTI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, io mi assocerei senz\u2019altro all\u2019emendamento dell\u2019onorevole Gasparotto e degli altri firmatari: ma v\u2019\u00e8 una sfumatura, sulla quale mi permetto di insistere e che, a mio avviso, presenta notevole importanza.<\/p><p>Il collega onorevole Fuschini, un momento fa, ha proclamato essere evidente, anzi lapalissiano, che il potere esecutivo in qualsiasi momento deve difendere le frontiere del Paese: onde dovrebbe ritenersi superfluo inserire tale principio nella legge costituzionale.<\/p><p>Mi permetto di esprimere un ben diverso parere. Ritengo cio\u00e8 che il dovere inderogabile del Governo di resistere sempre ed automaticamente ad ogni aggressione debba essere consacrato chiaramente in una norma costituzionale. Baster\u00e0 a questo fine una lieve modifica al testo dell\u2019emendamento dell\u2019onorevole Gasparotto. Mi si consentano brevi considerazioni.<\/p><p>Potr\u00e0 sembrare paradossale quello che io dico, ma la verit\u00e0 \u00e8 questa: la terribile responsabilit\u00e0, la responsabilit\u00e0 diretta ed immediata dello scoppio della guerra grava pi\u00f9 sull\u2019aggredito che sull\u2019aggressore. \u00c8 una constatazione che pu\u00f2 sembrare paradossale, ma risponde a verit\u00e0. C\u2019\u00e8 un sistema assolutamente sicuro, matematico, di non far scoppiare la guerra: ed \u00e8 quello di non resistere all\u2019aggressore. Chi non resiste non fa scoppiare la guerra! (<em>Commenti<\/em>)<em>.<\/em> Perch\u00e9 l\u2019aggressore non vuole la guerra, vuole soltanto l\u2019annessione, la sottomissione del vicino, la conquista di posizioni economiche o strategiche. E finch\u00e9 pu\u00f2 cerca di pervenirvi persuadendo la vittima a non resistere. Abbiamo avuto esempi recentissimi, onorevoli colleghi: abbiamo l\u2019esempio dell\u2019Austria e quello della Cecoslovacchia, le quali nel 1938 e nel 1939 non hanno resistito ed hanno evitato la guerra. Quando \u00e8 scoppiata la guerra? Quando s\u2019\u00e8 trovato un aggredito, l\u2019eroica Polonia, che ha resistito. \u00c8 quindi colui che spara il primo colpo di fucile, per difendersi, che fa scoppiare la guerra (<em>Commenti<\/em>)<em>.<\/em> Di fronte a una responsabilit\u00e0 tanto grande, qualsiasi Governo pu\u00f2 avere un moto di perplessit\u00e0: resistere o trattare coll\u2019aggressore? Occorre che una precisa norma costituzionale tolga al Governo ogni dubbio sul suo unico dovere: che \u00e8 quello di resistere ad ogni costo.<\/p><p>Io mi auguro che il nostro Paese non debba mai trovarsi nella tragica situazione di dover scegliere fra la guerra e la capitolazione; ma se mai questa scelta dovesse porsi, il Governo dovr\u00e0 assumersi la responsabilit\u00e0 di resistere: non potr\u00e0 assumersi mai quella di trattare o tanto meno di capitolare. Noi dobbiamo cio\u00e8 accollare al Governo la responsabilit\u00e0 assoluta, inderogabile della difesa contro l\u2019aggressione: ch\u00e9 se le tragiche circostanze che la storia pu\u00f2 proporre alla vita di tutti i popoli dovesse rendere necessario di valutare a un certo momento il rapporto di forze coll\u2019aggressore e di venire ad una forma di accordi o di patteggiamenti, questa triste atroce responsabilit\u00e0 non potrebbe essere presa se non dalla rappresentanza nazionale, ossia dal Parlamento.<\/p><p>Quindi, onorevoli colleghi, mi pare che non possa essere lasciato dubbio alcuno nel nostro testo costituzionale che il Consiglio dei Ministri debba in ogni caso prendere i provvedimenti necessari per la difesa nazionale; debba far ci\u00f2 sempre automaticamente, in ogni circostanza, escluso qualsiasi apprezzamento di convenienza (che spetter\u00e0 poi ai rappresentanti del Paese) costi quel costi, implichi ci\u00f2 tutte le responsabilit\u00e0 gravissime che pu\u00f2 implicare, porti a tutte le conseguenze cui pu\u00f2 portare. Guai a noi se alle nostre frontiere si potesse pensare che di fronte ad un\u2019aggressione il Governo della Repubblica italiana possa avere libert\u00e0 di scelta, possa porsi il quesito: \u00abChe cosa conviene fare: resistere o capitolare?\u00bb. Se questo dubbio potesse sorgere, in un mondo come quello attuale, onorevoli colleghi, resterebbero profondamente scalfite sul piano psicologico, o anche su quello diplomatico, la nostra sicurezza e la nostra libert\u00e0. Tanto pi\u00f9, onorevoli colleghi, in un momento come questo in cui assistiamo a fenomeni singolarissimi. In Francia, per esempio, da pubblicazioni recenti si \u00e8 fatto l\u2019elogio della \u00abnon resistenza\u00bb. Se ne \u00e8 parlato anche nei giornali. Sono comparsi libri di autori noti, i quali sostengono che dopo tutto si \u00e8 fatto molto meglio a fare \u00abVichy\u00bb, ch\u00e9 la collaborazione ha successivamente evitato molti guai, ed ha salvato alla Francia un milione di vite umane. Questo \u00e8 quello che leggiamo oggi: la svalutazione opportunistica della resistenza. Onorevoli colleghi, in tali argomentazioni ci pu\u00f2 essere, tristemente, qualche cosa di vero: ma \u00e8 un ordine di idee che il Governo della Repubblica italiana dovr\u00e0, in caso di aggressione, intransigentemente ignorare. Ecco perch\u00e9 suggerisco un emendamento all\u2019emendamento dell\u2019onorevole Gasparotto o, se egli preferisce, mi rimetto a lui, per la modifica del testo. Propongo, quindi, di formularlo cos\u00ec: \u00abIl Consiglio dei Ministri deve proporre al Presidente della Repubblica i provvedimenti indispensabili per la difesa del Paese. Il Presidente della Repubblica d\u00e0 corso a tali provvedimenti e convoca d\u2019urgenza le due Camere legislative\u00bb.<\/p><p>Mi rimetto alla saggezza dell\u2019onorevole Gasparotto perch\u00e9 faccia in modo che questo concetto rientri nel suo emendamento, in modo che sia ben chiaro che il Governo \u00e8 tenuto costituzionalmente a prendere tutte le misure necessarie per la difesa del Paese.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Azzi ha presentato i seguenti due emendamenti:<\/p><p>\u00ab<em>Al primo comma, sopprimere la parola: <\/em>generale, <em>dopo la parola:<\/em> mobilitazione\u00bb.<\/p><p>\u00ab<em>Fare del secondo comma un articolo a parte<\/em>\u00bb.<\/p><p>Ha facolt\u00e0 di svolgerli.<\/p><p>AZZI. Sull\u2019articolo 75 ho presentato due emendamenti. Nel primo ho proposto di sopprimere la parola \u00abgenerale\u00bb dopo la parola \u00abmobilitazione\u00bb contenuta nel primo capoverso, che pertanto verrebbe ad essere cos\u00ec espresso: \u00abSpetta all\u2019Assemblea Nazionale\u00bb (o Parlamento o Camere Riunite) \u00abdeliberare la mobilitazione e l\u2019entrata in guerra\u00bb. Questa dizione coincide esattamente con quella dell\u2019emendamento proposto e svolto dall\u2019onorevole Gasparotto, alle considerazioni del quale mi associo pienamente.<\/p><p>Chiarisco che mi sono astenuto dal proporre nel mio emendamento qualsiasi riferimento all\u2019articolo 6, sembrandomi inconcepibile pensare che l\u2019Assemblea Nazionale (o il Parlamento), deliberando sulla mobilitazione e sull\u2019entrata in guerra, non debba tener presenti le disposizioni dell\u2019articolo 6.<\/p><p>Mi \u00e8 sembrato altres\u00ec superfluo qualsiasi riferimento all\u2019azione da svolgere dal Governo in casi di improvvisa aggressione, perch\u00e9 ritengo che il Governo in questa circostanza, che pu\u00f2 essere considerata una calamit\u00e0 nazionale, possa o meglio debba, come per qualsiasi altra calamit\u00e0, prendere i provvedimenti necessari per fronteggiare la situazione, salvo a convocare d\u2019urgenza l\u2019Assemblea Nazionale (o Parlamento) per avere la sanzione di quanto ha gi\u00e0 fatto e per discutere e deliberare i provvedimenti da adottare successivamente.<\/p><p>Il secondo mio emendamento propone di fare un articolo a s\u00e9 di quanto riguarda l\u2019amnistia e l\u2019indulto che devono essere deliberati dall\u2019Assemblea Nazionale (o Parlamento).<\/p><p>\u00c8 una semplice questione di forma, ma confesso che quando ho letto il secondo comma dell\u2019articolo 75 mi sono domandato: che c\u2019entra la mobilitazione e l\u2019entrata in guerra con l\u2019amnistia e l\u2019indulto? E ho dovuto risalire al titolo del capitolo: \u00abformazione delle leggi\u00bb per rendermi conto che erano due provvedimenti riguardanti argomenti diversi attinenti alla formazione delle leggi e contenute in uno stesso articolo. Penso allora che, per semplicit\u00e0 e chiarezza, convenga di questo articolo 75 fare due articoli distinti.<\/p><p>E sempre in tema di forma, chiarezza e semplicit\u00e0, osservo che l\u2019importantissimo argomento della difesa nazionale \u00e8 diviso in tre o quattro parti, in pi\u00f9 Titoli, con articoli sparpagliati un po\u2019 dappertutto. Per cui, chi volesse sapere come la Costituzione della Repubblica italiana ha provveduto alla difesa nazionale, deve leggere tutta la Costituzione dalla prima all\u2019ultima parte.<\/p><p>Data l\u2019importanza dell\u2019argomento, sembrerebbe opportuno che, una volta fatta la Costituzione, e stabilito quale deve essere la struttura dello Stato, si facesse un piccolo capitolo in fondo, una piccola parte a s\u00e9, che dicesse: Difesa Nazionale:<\/p><p>Art. 1. \u2013 L\u2019Italia ripudia la guerra, ecc.<\/p><p>Art. 2. \u2013 La difesa nazionale \u00e8 sacro dovere del cittadino. Il servizio militare \u00e8 obbligatorio, ecc.<\/p><p>Art. 3. \u2013 Spetta all\u2019Assemblea Nazionale deliberare la mobilitazione e l\u2019entrata in guerra.<\/p><p>Art. 4. \u2013 Il comando delle Forze armate \u00e8 affidato al Capo dello Stato (o a chi per esso).<\/p><p>Vedremo questa questione quando si discuter\u00e0 su questa facolt\u00e0 data al Capo dello Stato.<\/p><p>E cos\u00ec, questo argomento, che oggi in qualsiasi Nazione ha assunto un\u2019importanza tanto grande, troverebbe un posto pi\u00f9 logico, pi\u00f9 comprensivo e pi\u00f9 chiaro nella nostra Costituzione.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Damiani ha presentato il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Al primo comma, dopo le parole:<\/em> e l\u2019entrata in guerra, <em>aggiungere:<\/em> che, in relazione all\u2019articolo 6, pu\u00f2 essere dichiarata soltanto in caso di legittima difesa\u00bb.<\/p><p>Non essendo presente, s\u2019intende che abbia rinunciato a svolgerlo.<\/p><p>Segue l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Codacci Pisanelli:<\/p><p>\u00ab<em>Sostituire il secondo comma col seguente: <\/em><\/p><p>\u00abL\u2019amnistia e l\u2019indulto non potranno essere concessi se non mediante legge di natura costituzionale\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Codacci Pisanelli ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>CODACCI PISANELLI. L\u2019emendamento da me proposto mira ad impedire che si continui a fare dell\u2019amnistia e dell\u2019indulto l\u2019abuso che se ne \u00e8 finora fatto.<\/p><p>\u00c8 strana la mentalit\u00e0 che si riscontra molto spesso fra noi italiani: nel momento in cui un delitto \u00e8 compiuto non ci si accontenterebbe delle gravi pene inflitte; si vorrebbero le pene ancora pi\u00f9 gravi. Trascorso un anno o poco pi\u00f9 si arriva ad un\u2019indulgenza eccessiva. Cos\u00ec le sanzioni previste dalla nostra legge penale finiscono col non raggiungere i fini che si sono proposti. Tutti coloro che commettono delitti sanno benissimo che quando viene loro inflitta una pena, per quanto grave, trattandosi di pena detentiva, vi sar\u00e0 sempre un accomodamento, in quanto, in una occasione qualsiasi, si arriver\u00e0 prima o poi all\u2019amnistia o all\u2019indulto.<\/p><p>Al doppio scopo di evitare che la pena perda la sua efficacia preventiva e nello stesso tempo allo scopo di fare in maniera che coloro che legiferano non stabiliscano pene molto gravi tenendo conto del fatto che si far\u00e0 poi uso del potere di amnistia e d\u2019indulto, io propongo che, per concedere sia l\u2019amnistia che l\u2019indulto, sia seguito un procedimento di legiferazione speciale: cio\u00e8 ritengo che sia opportuno non ammettere l\u2019amnistia e l\u2019indulto se non siano emanate con legge di carattere costituzionale.<\/p><p>Mi si risponder\u00e0: perch\u00e9? Non per andare contro il principio della irretroattivit\u00e0, ma si tratta qui di derogare ad un principio fondamentale del nostro ordinamento, secondo cui ogni norma di carattere penale deve avere la sua sanzione; e siccome abbiamo stabilito che la pena mira alla rieducazione del reo, dobbiamo fare in modo che la rieducazione vi sia e che la pena abbia la sua efficacia preventiva.<\/p><p>Con le continue amnistie e indulti noi otteniamo l\u2019effetto contrario. L\u2019amministrazione della giustizia \u00e8 compito assai difficile che non pu\u00f2 essere lasciato ai volubili umori di gruppi che in certi momenti vorrebbero eccedere in sanzioni, mentre in altri momenti tendono all\u2019eccessiva indulgenza.<\/p><p>Ritengo quindi che non sarebbe inutile fare in modo che l\u2019amnistia e l\u2019indulto possano trovare applicazione solo in casi rari ed attraverso un sistema di legiferazione speciale quale \u00e8 quello previsto per modificare la nostra Costituzione.<\/p><p>PRESIDENTE. Segue l\u2019emendamento degli onorevoli Buffoni, Carpano Magnoli, Costantini, Nobili Tito Oro, Stampacchia, Vigna, Amendola e Targetti:<\/p><p>\u00ab<em>Sostituire il secondo comma col seguente:<\/em><\/p><p>\u00abL\u2019amnistia e l\u2019indulto sono deliberati per legge\u00bb.<\/p><p>In assenza del primo firmatario, ha facolt\u00e0 di svolgerlo l\u2019onorevole Carpano Maglioli.<\/p><p>CARPANO MAGLIOLI. Il nostro emendamento ripete i concetti gi\u00e0 contenuti nell\u2019emendamento svolto lucidamente dall\u2019onorevole Persico, e questo esime da lunga trattazione.<\/p><p>Senza rifarsi \u2013 come invece ha creduto opportuno l\u2019onorevole Codacci Pisanelli \u2013 al fondamento etico, sociale e giuridico dell\u2019amnistia e dell\u2019indulto, non \u00e8 dubbio che mutate condizioni economiche e sociali possano rendere utile l\u2019amnistia e l\u2019indulto per i reati comuni; mutate condizioni politiche possono consigliare la concessione di amnistia ed indulto per i reati politici. E in questa situazione, poich\u00e9 la preparazione di una legge di amnistia esige un lavoro di indagine preliminare, inchieste statistiche s\u00ec da stabilire preventivamente quali possano essere gli effetti concreti del provvedimento, si richiede perci\u00f2 particolare elaborazione tecnica.<\/p><p>Pare a noi, come osservava esattamente l\u2019onorevole Persico, che amnistia ed indulto non debbano essere sottoposti alla discussione di un\u2019Assemblea plenaria la quale dovrebbe limitarsi, per funzionare, non ad una accademia col concorso di novecento persone, ma a votazioni molto concise, schematiche, cio\u00e8 approvare o non approvare; svolgere discussioni di carattere generale, come l\u2019amnistia e l\u2019indulto esigono, \u00e8 compito pi\u00f9 adatto ad Assemblee ridotte di numero anzich\u00e9 Assemblee numerose come quella plenaria delle due Camere.<\/p><p>D\u2019altra parte, talvolta l\u2019urgenza di concedere amnistie e indulti non consente larghezza di tempo per la loro preparazione; pare perci\u00f2 a noi degno d\u00ec accoglimento, anche a questo scopo, l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Persico, da noi riprodotto; infine, non pare si possa contestare la necessit\u00e0 di ricorrere a provvedimenti di amnistia e di indulto in determinate particolari circostanze come gi\u00e0 detto. Non dico di arrivare a concessioni periodiche, come si \u00e8 fatto in questi ultimi trenta anni, durante i quali ogni due anni si son concessi indulti ed amnistie.<\/p><p>Noi avvocati questo calcolo preventivo nei riflessi dei clienti possiamo anche averlo fatto. Sia consentito infine di ricordare che l\u2019amnistia \u00e8, come motivo sussidiario, consigliata anche per sgravare gli uffici giudiziari di un lavoro ingombrante; la gran mole di lavoro pone sovente i grandi tribunali in condizioni di non funzionare o quasi ed allora la necessit\u00e0 di sbarazzare il terreno di processi che per il decorso del tempo hanno perduto la loro utilit\u00e0 sia per gli effetti intimidativi come correttivi, ai quali faceva cenno l\u2019onorevole Codacci Pisanelli. In questa situazione pensiamo debba essere accolto il nostro emendamento che stabilisce che l\u2019amnistia e l\u2019indulto devono essere emanati per legge dalle singole Camere separate, perch\u00e9 attraverso l\u2019esame analitico si eviteranno incertezze di interpretazioni e di dizione come sovente invece si \u00e8 dovuto lamentare; certamente giuristi-legislatori preparati cercheranno di impedire queste manchevolezze merc\u00e9 lavoro diligente di analisi e di compilazione del decreto legislativo.<\/p><p>Per queste considerazioni confidiamo che il nostro emendamento, che coincide nella sostanza con quello dell\u2019onorevole Persico, possa essere accolto dall\u2019Assemblea.<\/p><p>PRESIDENTE. Gli onorevoli Leone Giovanni, Fuschini, Mortati, Moro, Bettiol, Domined\u00f2, Balduzzi, Zaccagnini, Cappugi e Ferrario Celestino hanno presentato il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Sostituire il secondo comma col seguente: <\/em>\u00abL\u2019amnistia e l\u2019indulto sono disposti con decreto legislativo.<\/p><p>\u00abEssi non possono avere effetto nei confronti di reati commessi in epoca posteriore alla presentazione del disegno di legge di delegazione\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Leone Giovanni ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>LEONE GIOVANNI. Onorevoli colleghi, l\u2019amnistia e indulto nel precedente sistema costituzionale, essendo considerati come uno degli attributi del sovrano, dovevano essere approvati dal Consiglio dei Ministri. In una Repubblica democratica invece \u00e8 evidente che non si pu\u00f2 attribuire il potere di concedere amnistia e indulto al potere esecutivo. Tale facolt\u00e0 deve essere del Parlamento. Ritengo per\u00f2 che, considerando la particolare, delicata struttura della amnistia e dell\u2019indulto e la necessit\u00e0 che questi provvedimenti siano perfezionati con rapida procedura, sia preferibile applicare il sistema indicato nel nostro emendamento.<\/p><p>E cio\u00e8 i due rami del Parlamento delegano al Governo la potest\u00e0 di emanare l\u2019amnistia e l\u2019indulto. Il decreto di amnistia e di indulto, trattandosi di un congegno delicatissimo che deve tener presente tutta la struttura del sistema penale vigente, \u00e8 preferibile sia predisposto da un organo ristretto qual \u00e8 il Governo, piuttosto che dalle Assemblee parlamentari. Inoltre vi sono evidenti esigenze di celerit\u00e0, perch\u00e9 il Paese non pu\u00f2 restare in una lunga attesa del provvedimento. Chi conosce l\u2019amministrazione della giustizia sa che l\u2019attesa dei provvedimenti di amnistia e di indulto la paralizza, in quanto le parti, nella speranza del benevolo provvedimento, sogliono chiedere il rinvio al magistrato, il quale spesso ritiene opportuno anch\u2019egli attendere.<\/p><p>Vi sono dunque ragioni di opportunit\u00e0, teorica e pratica, le quali concorrono per far attribuire al Governo l\u2019attivit\u00e0 rivolta a concretare e a rendere attuabile la deliberazione del Parlamento.<\/p><p>Peraltro, trattandosi di delegazione, il Parlamento dovr\u00e0 indicare al Governo le direttive, gli orientamenti, i limiti e per quanto concerne le pene e per quanto concerne la casistica dei reati, e le condizioni soggettive di applicabilit\u00e0 del provvedimento. Ma dopo aver fatto questa ampia indicazione di direttive, di norme, di orientamenti, il Parlamento potr\u00e0 e dovr\u00e0 affidare al Governo la realizzazione concreta.<\/p><p>Ritengo quindi che il nostro emendamento, per questa parte nella quale esso si differenzia da quelli di altri colleghi, cio\u00e8 nel disciplinare l\u2019amnistia e l\u2019indulto attraverso la legge delegata e non la legge normale, possa raccogliere l\u2019assenso di molti colleghi. Di quanti cio\u00e8, mentre vogliono conservare questo importante attributo al Parlamento sovrano, ritengono di dover usufruire delle competenze tecniche del Governo e della rapida procedura che esso solo pu\u00f2 offrire.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Nobile ha presentato il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Sopprimere il primo comma dell\u2019articolo 75<\/em>\u00bb.<\/p><p>Ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>NOBILE. Veramente, io sarei favorevole alla soppressione di tutto l\u2019articolo; ma, siccome non mi riconosco competente per quanto riguarda la materia regolata dal secondo comma, mi sono astenuto dal proporre la soppressione anche di questo comma.<\/p><p>Il primo comma attribuisce all\u2019Assemblea Nazionale il potere di deliberare la mobilitazione generale e l\u2019entrata in guerra. Mi pare che vi sia un grosso equivoco in questa disposizione. La dichiarazione di guerra \u00e8 cosa d\u2019altri tempi, \u00e8 un residuo dei tempi della cavalleria errante allorquando si dichiarava cavallerescamente di voler fare la guerra, prima di muover battaglia. Ma oggi non si fa pi\u00f9 cos\u00ec. La guerra scoppia, la guerra viene.<\/p><p>\u00c8 un fatto che si manifesta brutalmente come tale prima ancora di essere annunziato. Le sole dichiarazioni di guerra dell\u2019ultimo conflitto mondiale sono state quelle imposte dagli Stati i quali per primi sono entrati in guerra e che per assicurarsi che altri Stati minori non potessero parteggiare per il nemico, hanno loro imposto di dichiarare la guerra, anche se poi a questa dichiarazione non \u00e8 seguito alcun fatto di guerra. Questo \u00e8 il caso della Repubblica di San Marino e di altri Stati. Nei tempi moderni, insomma, la dichiarazione di guerra \u00e8 un anacronismo.<\/p><p>Sulla sostanza dell\u2019emendamento proposto dall\u2019onorevole Gasparotto e da altri colleghi, si pu\u00f2 essere d\u2019accordo. Che in caso di aggressione sia il Governo a prendere i primi provvedimenti e che poi siano convocate d\u2019urgenza le Camere legislative \u00e8 cosa ovvia; e non occorre nemmeno dirla.<\/p><p>Per far comprendere l\u2019assurdo al quale si potrebbe giungere se si accettasse integralmente sia il primo comma dell\u2019articolo in discussione che il primo periodo dell\u2019emendamento Gasparotto, domando che cosa succederebbe se, mentre la cosiddetta Assemblea Nazionale sta deliberando, giungesse una bomba che la distrugge. Nessuno allora potrebbe fare la dichiarazione di guerra: mancherebbe l\u2019organo competente, e il Governo, stando alla Costituzione, si troverebbe nella condizione di non poter provvedere alla difesa.<\/p><p>GASPAROTTO. Questo \u00e8 un caso limite di forza maggiore.<\/p><p>NOBILE. La dichiarazione di guerra \u00e8 cosa ormai sorpassata. Per questa ragione non se ne deve parlare nella Costituzione. Tanto pi\u00f9 \u00e8 ridicolo parlarne, in quanto noi \u2013 come ha osservato l\u2019onorevole Bozzi \u2013 nell\u2019articolo 6 abbiamo dichiarato che l\u2019Italia rinuncia alla guerra come arma di offesa. Per queste ragioni propongo la soppressione del primo comma dell\u2019articolo 75.<\/p><p>PRESIDENTE. Sono stati cos\u00ec svolti tutti gli emendamenti proposti all\u2019articolo 75.<\/p><p>Il seguito della discussione \u00e8 rinviato alle ore 16.<\/p><p>Sulla elezione di tre membri della Corte costituzionale per la Sicilia.<\/p><p>PRESIDENTE. Avverto che all\u2019ordine del giorno della seduta pomeridiana di gioved\u00ec 16 ottobre sar\u00e0 posta la elezione, da parte dell\u2019Assemblea, di tre membri della Corte costituzionale per la Sicilia, ai sensi dell\u2019articolo 24 dello Statuto della Regione siciliana.<\/p><p>La seduta termina alle 13.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE CCLXV. SEDUTA ANTIMERIDIANA DI MARTED\u00cc 21 OTTOBRE 1947 PRESIDENZA. DEL PRESIDENTE TERRACINI INDICE Congedi: Presidente Domande di autorizzazione a procedere in giudizio: Presidente Bettiol Colitto Nobili Tito Oro Ghidini Progetto di Costituzione della Repubblica italiana (Seguito detta discussione): Presidente Corbino Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione Nitti Domined\u00f2 Bozzi Terranova [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_relevanssi_hide_post":"","_relevanssi_hide_content":"","_relevanssi_pin_for_all":"","_relevanssi_pin_keywords":"","_relevanssi_unpin_keywords":"","_relevanssi_related_keywords":"","_relevanssi_related_include_ids":"","_relevanssi_related_exclude_ids":"","_relevanssi_related_no_append":"","_relevanssi_related_not_related":"","_relevanssi_related_posts":"2364,2390,2542,2265,2315,2275","_relevanssi_noindex_reason":"","_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[56,7],"tags":[],"post_folder":[57],"class_list":["post-2247","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-1947-10","category-assemblea"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2247","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=2247"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2247\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":6515,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2247\/revisions\/6515"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=2247"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=2247"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=2247"},{"taxonomy":"post_folder","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fpost_folder&post=2247"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}