{"id":2241,"date":"2023-09-17T15:15:12","date_gmt":"2023-09-17T13:15:12","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=2241"},"modified":"2023-10-21T16:34:04","modified_gmt":"2023-10-21T14:34:04","slug":"venerdi-17-ottobre-1947","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=2241","title":{"rendered":"VENERD\u00cc 17 OTTOBRE 1947"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"2241\" class=\"elementor elementor-2241\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-92dc764 elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"92dc764\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-e1e0c1f\" data-id=\"e1e0c1f\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-2b2198b elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"2b2198b\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/19471017_1.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-246255d elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"246255d\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>CCLXII.<\/p><p>SEDUTA DI VENERD\u00cc 17 OTTOBRE 1947<\/p><p>PRESIDENZA DEL PRESIDENTE <strong>TERRACINI<\/strong><\/p><p><strong>INDICE<\/strong><\/p><p><strong>Congedi:<\/strong><\/p><p>Presidente<\/p><p><strong>Risposte scritte ad interrogazioni <\/strong>(<em>Annunzio<\/em>)<strong>:<\/strong><\/p><p>Presidente<\/p><p><strong>Comunicazione del Presidente:<\/strong><\/p><p>Presidente<\/p><p><strong>Progetto di Costituzione della Repubblica italiana <\/strong>(<em>Seguito della discussione<\/em>)<strong>:<\/strong><\/p><p>Presidente<\/p><p>Ruini, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione<\/em><\/p><p>Bozzi<\/p><p>Mortati<\/p><p>Lucifero<\/p><p>Tosato<\/p><p>Codacci Pisanelli<\/p><p>Persico<\/p><p>Carboni Angelo<\/p><p>Perassi<\/p><p>Laconi<\/p><p>De Vita<\/p><p>Buffoni<\/p><p>Targetti<\/p><p>Sicignano<\/p><p>Costantini<\/p><p>Fabbri<\/p><p>Nobile<\/p><p>Colitto<\/p><p>Gronchi<\/p><p>Moro<\/p><p>Bertone<\/p><p>Fuschini<\/p><p>Corbino<\/p><p>Uberti<\/p><p>Lussu<\/p><p>Nobili Tito Oro<\/p><p>Russo Perez<\/p><p>Tonello<\/p><p>Nitti<\/p><p><strong>Presentazione di una relazione:<\/strong><\/p><p>Clerici<\/p><p>Presidente<\/p><p><strong>Comunicazione del Presidente:<\/strong><\/p><p>Presidente<\/p><p><strong>Interrogazione con richiesta d\u2019urgenza <\/strong>(<em>Annunzio<\/em>)<strong>:<\/strong><\/p><p>Presidente<\/p><p><strong>Interrogazioni <\/strong>(<em>Annunzio<\/em>)<strong>:<\/strong><\/p><p>Presidente<\/p><p>La seduta comincia alle 16.<\/p><p>DE VITA, <em>Segretario<\/em>, legge il processo verbale della precedente seduta pomeridiana.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Congedi.<\/p><p>PRESIDENTE. Comunico che hanno chiesto congedo i deputati Abozzi, Ravagnan, Spataro e Uberti.<\/p><p>(<em>Sono concessi<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Risposte scritte ad interrogazioni.<\/p><p>PRESIDENTE. Comunico che i Ministri competenti hanno inviato risposte scritte a interrogazioni presentate da onorevoli deputati.<\/p><p>Saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta di oggi.<\/p><p>Comunicazione del Presidente.<\/p><p>PRESIDENTE. Comunico che la Commissione speciale per l\u2019esame del disegno di legge sulla soppressione del Senato, nella riunione di ieri, ha proceduto alla sua costituzione, nominando presidente l\u2019onorevole Bonomi Ivanoe, vicepresidente l\u2019onorevole Mortati e segretario l\u2019onorevole Giolitti.<\/p><p>Seguito della discussione del progetto di Costituzione della Repubblica italiana.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019ordine del giorno reca: Seguito della discussione del progetto di Costituzione della Repubblica italiana.<\/p><p>Ricordo che ieri sera la seduta fu sospesa, su consiglio dell\u2019onorevole Mortati, nella speranza che fosse possibile, nella mattinata di oggi, trovare una formula concordata per l\u2019articolo 74-<em>bis<\/em>. Vorrei sapere se \u00e8 stato formulato un nuovo testo.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Onorevole Presidente, questa mattina i presenti all\u2019adunanza del Comitato hanno formulato un testo che ha avuto il comune consenso, salvo la riserva per alcuni di sentire i loro Gruppi. Avviene cos\u00ec, come in molti altri casi, che le considerazioni di solidariet\u00e0 politica si sovrappongono alla tecnica legislativa; e nulla si pu\u00f2 mai considerare definitivo. Ad ogni modo il testo che ho qui, e che vi leggo, \u00e8 testo del Comitato, redatto ad unanimit\u00e0.<\/p><p>\u00abIl Presidente della Repubblica non pu\u00f2 emanare decreti aventi valore legislativo, deliberati dal Governo, se non in casi straordinari di assoluta e urgente necessit\u00e0. In tali casi le Camere, anche se sciolte, sono appositamente convocate e debbono riunirsi entro cinque giorni.<\/p><p>\u00abI decreti perdono di efficacia se non sono convertiti in legge e pubblicati entro sessanta giorni\u00bb.<\/p><p>Si \u00e8 arrivati a questa soluzione, seguendo un ordine, un <em>iter<\/em> di ragionamento. Si \u00e8 dapprima posto il quesito se conviene prendere in considerazione o mostrar di ignorare quello \u00abstato di necessit\u00e0\u00bb \u2013 come dice una prevalente dottrina \u2013 da cui dipende l\u2019emanazione dei decreti-legge. Che vi possa essere stato di necessit\u00e0 \u2013 anche se non ha veste di istituto giuridico \u2013 \u00e8 un principio generale di diritto largamente ammesso. A ci\u00f2 si riconduce il sistema del decreto-legge; usato fra l\u2019altro in Inghilterra, paese classicamente libero, con il successivo <em>bill<\/em> d\u2019indennit\u00e0, da parte delle Camere. \u00c8 stato osservato che (a prescindere dalle particolari garanzie che d\u00e0 il costume politico in Inghilterra, pi\u00f9 che in altri paesi) quanto ivi avviene senza alcuna norma costituzionale, solo in base al costume, sembra pi\u00f9 difficilmente ammissibile in paesi a costituzione rigida. Se non vi \u00e8 norma di costituzione, non solo il decreto-legge ma lo stesso <em>bill<\/em> d\u2019indennit\u00e0 resterebbero atti incostituzionali.<\/p><p>Per un complesso di considerazioni, alle quali hanno aderito i membri del Comitato, tranne l\u2019onorevole Lucifero, si \u00e8 ritenuto preferibile prevedere nella Costituzione, per porgli i limiti pi\u00f9 rigorosi, il decreto-legge. Non ci ha trattenuti il timore di dare cittadinanza nella Carta costituzionale ad un atto che desta cos\u00ec sfavorevoli ricordi e che solleva indignazione in spiriti liberali, che non riflettono come, non mettendo nulla, si viene a facilitare ed incoraggiare l\u2019uso dei decreti-legge, che nulla pu\u00f2 impedire, anche il silenzio della Costituzione che significa divieto; non si avranno limiti; e cos\u00ec si far\u00e0, col silenzio, opera antiliberale.<\/p><p>Secondo punto: l\u2019onorevole Mortati aveva avanzato una proposta per cercare di classificare e di individuare i casi nei quali poteva essere ammesso il decreto-legge. Aveva (oltre che allo stato d\u2019assedio, che rinviava al Titolo del potere esecutivo) accennato al caso di una modifica delle tariffe doganali, in cui occorre non solo l\u2019immediatezza, ma anche il segreto per evitare speculazioni ed altri turbamenti. Altri osserv\u00f2 che un caso pi\u00f9 specifico di necessit\u00e0 del segreto si ha per le borse; e non solo per la loro diretta disciplina, ma anche pei provvedimenti che possono aver riflesso in borsa, ed \u00e8 necessario che siano tenuti nella maggior segretezza prima di essere emanati. Se fosse possibile indicare i casi, nei quali soltanto pu\u00f2 ammettersi il decreto-legge, sarebbe certamente la via migliore; ed il Comitato ha invitato l\u2019onorevole Mortati a trovare una formulazione adatta e completa; ma lo stesso onorevole Mortati ha finito col riconoscere che non \u00e8 possibile.<\/p><p>Venuta meno la soluzione di una limitazione, per cos\u00ec dire, di sostanza, che riducesse i casi di decreti-logge soltanto ad alcune categorie di atti, si \u00e8 \u2013 passando al terzo punto nel nostro ragionamento \u2013 stabilito di ricorrere ad una limitazione di procedura, che sia molto rigorosa e tale da impedire e colpire gli abusi. Si \u00e8 pertanto, nel testo che vi ho letto, determinato che non si pu\u00f2 ricorrere al decreto-legge se non in casi straordinari di assoluta urgenza e necessit\u00e0 (la forma adottata non \u00e8 positiva, di autorizzazione al Governo di emettere decreti-legge, ma \u00e8 negativa: \u00abnon possono essere emessi\u00bb; anche le sfumature possono servire). Cert\u2019\u00e8 che, direttamente o indirettamente, si riconosce l\u2019eventualit\u00e0 dei decreti-legge, ma subito si appongono i freni e i limiti pi\u00f9 efficaci che si possano pensare.<\/p><p>I provvedimenti presi dal Governo devono essere immediatamente \u2013 il giorno stesso della loro emanazione \u2013 presentati alle Camere per la loro conversione in legge. Se le Camere non sono gi\u00e0 raccolte, devono esserlo, anche se sciolte, non pi\u00f9 tardi che entro cinque giorni. L\u2019immediato intervento e l\u2019apposita convocazione delle Camere \u00e8 un freno molto sensibile per i Governi, che sapranno, nell\u2019emettere decreti-legge, di dover presentarsi subito al Parlamento per affrontare un giudizio di responsabilit\u00e0, che \u00e8 implicito nell\u2019atto della conversione, e nulla vieta diventi esplicito, ove il decreto-legge risulti ingiustificato ed ispirato a criteri antiliberali ed antidemocratici. Il Governo ci penser\u00e0 ad emettere profluvio di decreti-legge, quando sa che basta un piccolo decretino di tal genere, per far convocare le Camere anche disciolte. Sar\u00e0 di fatto un formidabile freno.<\/p><p>N\u00e9 basta. Vi \u00e8 un altro freno. Se i decreti-legge non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro presentazione alle Camere, perdono ogni efficacia. Ci\u00f2 accentua il loro carattere di provvisoriet\u00e0, e pone un brevissimo termine, nel quale possono aver vigore, senza che intervenga la conversione in legge.<\/p><p>Tali i criteri, onorevoli colleghi, che hanno ispirato la disposizione proposta.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Bozzi, insieme con l\u2019onorevole Cevolotto, ha presentato il testo seguente:<\/p><p>\u00abQuando nei casi straordinari di urgente e assoluta necessit\u00e0, il Governo emani provvedimenti aventi valore di legge, essi devono essere presentati per l\u2019approvazione alle Camere, appositamente convocate anche se sciolte, nel termine di cinque giorni, e perdono efficacia se non siano convertiti in legge entro 90 giorni\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Bozzi ha facolt\u00e0 di illustrarlo.<\/p><p>BOZZI. Onorevoli colleghi, le ragioni che hanno portato alla redazione del testo sui decreti-legge sono state lucidamente esposte dal Presidente della Commissione, onorevole Ruini.<\/p><p>Due tesi erano e sono ancora in campo: quella la quale crede che nella Costituzione non si debba assolutamente parlare di decreto-legge e quella la quale crede che nella Costituzione si debba prevedere questa forma di legiferazione, pur straordinaria, e contenerla con una disciplina rigorosa.<\/p><p>Il non parlarne affatto, dato che la Costituzione, come da quasi tutti \u00e8 riconosciuto, \u00e8 rigida, significherebbe che il Governo, il quale adottasse un provvedimento di urgenza, verrebbe a porre in essere una norma incostituzionale, con tutte le conseguenze che da questa incostituzionalit\u00e0 deriverebbero, prima di tutte la possibilit\u00e0 di impugnativa e l\u2019incertezza nell\u2019ordinamento giuridico.<\/p><p>Si dice: a questa situazione si pu\u00f2 porre riparo mediante un intervento successivo del Parlamento, non preveduto dalla Costituzione, mediante il ricorso al <em>bill<\/em> di indennit\u00e0.<\/p><p>Ora, in Commissione \u00e8 stato rilevato stamane che la figura del <em>bill<\/em> di indennit\u00e0 presenta vari inconvenienti, che sono stati anche ieri ricordati dall\u2019onorevole Codacci Pisanelli. Ma, soprattutto, il <em>bill<\/em> di indennit\u00e0 mal si adatta ad una Costituzione rigida, perch\u00e9 la norma creata dal Governo contro la Costituzione \u00e8 una norma incostituzionale; ed il Parlamento, che volesse sanare questa incostituzionalit\u00e0, verrebbe di necessit\u00e0 a modificare la Costituzione; ed in ogni caso non verrebbe tolto l\u2019inconveniente che ci si troverebbe di fronte ad una norma inizialmente incostituzionale e quindi priva di ogni efficacia.<\/p><p>Piuttosto, \u00e8 sembrato conveniente disciplinare l\u2019istituto, vorrei dire, disciplinare questo <em>bill<\/em> d\u2019indennit\u00e0, renderlo necessario, determinarne le modalit\u00e0 con rigore. Perch\u00e9 da tutti si \u00e8 osservato che il fenomeno dei decreti-legge, nonostante le proteste, nonostante gli idealismi sul Parlamento, si impone come una necessit\u00e0, che non \u00e8 dovuta soltanto a situazioni particolari, quali le guerre. Se osserviamo la vita del nostro istituto parlamentare dal 1848 in poi, vediamo che, sia pure con un gettito maggiore o minore, il fenomeno del decreto-legge \u00e8 sempre esistito. Si \u00e8 tentato di giustificarlo talvolta ricorrendo alla figura della delega implicita o tacita, che scaturirebbe dal sistema parlamentare, fondato sulla fiducia. Tesi, questa, assai discutibile e meno accolta. Da altri si \u00e8 detto che il fondamento della decretazione di urgenza sta nello stolto di necessit\u00e0, che \u00e8 esso stesso una fonte di diritto superiore alla legge: la necessit\u00e0 infrange ogni barriera.<\/p><p>Ora, certo, in un Parlamento che si curasse, non dico esclusivamente, ma prevalentemente della sua funzione legislativa, il decreto-legge dovrebbe avere una scarsa applicazione; ma purtroppo l\u2019esperienza insegna che spesso nei Parlamenti il momento politico prevale su quello legislativo. Faccio notare che nell\u2019attuale fase storica della societ\u00e0 nazionale, in cui lo Stato interviene sempre pi\u00f9 intensamente (e qui non \u00e8 questione di essere liberali o socialisti; basta constatare il fenomeno) nella regolamentazione dei rapporti sociali ed anche dei rapporti economici, si determinano spesso delle situazioni di contingenza tali che \u00e8 necessaria un\u2019azione pronta ed alle volte segreta.<\/p><p>Richiamo soprattutto l\u2019attenzione della Camera sul requisito della segretezza. L\u2019onorevole Ruini ha ricordato giustamente un esempio, che \u00e8 sintomatico, di tutta una serie di analoghe situazioni: un\u2019azione di intervento sulle borse pensate mai che si possa portare alla discussione delle Camere? Un provvedimento legislativo che deve determinare un certo intervento dello Stato nella materia delle borse, renderebbe impossibile il successo, ove mancassero l\u2019immediatezza e la segretezza del provvedimento. Di fronte al fenomeno che \u00e8 sempre esistito, non solo in Italia, e sempre esister\u00e0, per cui il Governo che rappresenta la continuit\u00e0 dell\u2019azione dello Stato si trova in situazioni che gli impongono la urgente necessit\u00e0 di legiferare, abbiamo pensato che fosse cosa migliore prevedere il fatto, regolarlo ed arginarlo perch\u00e9 esso non straripi, cos\u00ec come in altri momenti \u00e8 accaduto. D\u2019altra parte, bisogna ricordare che il fenomeno assunse proporzioni preoccupanti quando non vi era una disciplina del decreto-legge e questo era svincolato da forme e modalit\u00e0 restrittive. Poi venne la legge n. 100 del 1926: ma allora si era in un\u2019altra situazione. Il Parlamento non era pi\u00f9 il Parlamento, per cui quella disciplina, che poteva essere apprezzabile, non aveva pi\u00f9 il clima necessario per poter avere la giusta applicazione.<\/p><p>Cosa proponiamo noi in sostanza? Proponiamo che la figura del decreto-legge debba essere contemplata nella Costituzione. Non contemplarla significherebbe escluderla e significherebbe che, se il Governo l\u2019adottasse, creerebbe norme incostituzionali, con tutte le conseguenze disastrose che sono agevolmente immaginabili.<\/p><p>Disciplinarla: ma come? Innanzi tutto limitando le ipotesi. Non \u00e8 possibile fare una casistica: non si possono prevedere e catalogare i casi d\u2019urgenza e di necessit\u00e0 che si manifestano nelle forme pi\u00f9 svariate, secondo l\u2019evolversi delle situazioni e l\u2019imporsi dei fenomeni politici e sociali. Quindi abbiamo detto: \u00abnei casi straordinari di assoluta ed urgente necessit\u00e0\u00bb, col che sottolineiamo che l\u2019assoluta ed urgente necessit\u00e0 \u00e8 il fondamento di questo potere, ed inoltre, che la straordinariet\u00e0 dei casi \u00e8 un limite politico rimesso alla correttezza \u2013 il problema \u00e8 anche di costume \u2013 del Governo, che pu\u00f2 comportare un controllo politico del Parlamento.<\/p><p>Non basta, perch\u00e9 il Governo, che ha emanato il decreto-legge, ha il dovere di convocare subito le Camere \u2013 entro cinque giorni mi pare sia detto nel nostro schema \u2013 anche se sciolte; e ricordo che le Camere sciolte continuano ad esercitare i loro poteri fino a che non avvenga la convocazione delle altre Camere. Vi \u00e8 un controllo, adunque, immediato del Parlamento: l\u2019esame delle Camere \u00e8 subito eccitato. Ma vi \u00e8 un\u2019altra limitazione, perch\u00e9 il provvedimento del Governo perde efficacia, se non \u00e8 convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua emanazione.<\/p><p>Ora, voi vedete che questo complesso di limitazioni rende veramente eccezionale l\u2019adozione del decreto-legge e garantisce quelli che devono essere i diritti del Parlamento, in quanto questo interviene subito e controlla.<\/p><p>Naturalmente, questa possibilit\u00e0 di decretare di urgenza \u00e8 limitata alle leggi ordinarie. In questo, io accetto il punto di vista dell\u2019onorevole Codacci Pisanelli. Non so se sia il caso di dirlo espressamente; io penserei di no, ma non \u00e8 configurabile che il Governo decreti di urgenza in materia costituzionale. In questa materia costituzionale vi \u00e8 tutta una procedura speciale, per cui credo che nessuno potrebbe mai pensare che il Governo possa legiferare con ordinanza di urgenza in materia di questo genere.<\/p><p>Quindi, io credo che, circondato dalle garanzie alle quali ho fatto riferimento, l\u2019istituto del decreto-legge possa e debba anzi trovare introduzione nella Costituzione. Fra le due vie, \u00e8 quella che vede la situazione realisticamente, che constata un fenomeno e cerca di limitarne, mettendo delle maglie rigide, quelle che sono le esasperazioni e le esagerazioni che si sono verificate nel passato.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Mortati aveva presentato il seguente comma aggiuntivo all\u2019articolo 74:<\/p><p>\u00abAll\u2019infuori del caso di delegazione e di quello di guerra, il Governo pu\u00f2 emettere norme con forza di legge solo nel caso di aumento delle tariffe delle imposte indirette, quando vi sia danno col ritardo. Gli atti relativi devono essere presentati al Parlamento il giorno stesso in cui hanno esecuzione e convertiti in legge e pubblicati entro due mesi dalla loro presentazione\u00bb.<\/p><p>Intende svolgerlo, oppure aderisce al testo concordato?<\/p><p>MORTATI. Se il Presidente mi permette, dir\u00f2 poche parole per giustificare il ritiro condizionato dell\u2019emendamento.<\/p><p>Osservo che non sono affatto convinto di quello che ha detto l\u2019onorevole Bozzi in ordine alla allegata indispensabilit\u00e0 di una disciplina dei decreti-legge. Basta, in contrario, fare riferimento a quella che \u00e8 la pratica di molti Paesi, anche grandi Paesi, i quali non hanno nessuna disciplina dei decreti-legge, hanno anche una costituzione rigida, e tuttavia attendono alle loro funzioni e provvedono alle esigenze, anche impreviste, senza incontrare quelle difficolt\u00e0 a cui accennava l\u2019onorevole Bozzi.<\/p><p>Osservo anche che proporsi di disciplinare il caso di necessit\u00e0 \u00e8 intrinsecamente contradittorio, come \u00e8 stato di altri osservato, perch\u00e9 la necessit\u00e0, per sua natura, potendosi presentare negli aspetti pi\u00f9 diversi ed imprevedibili, non pu\u00f2 mai essere racchiusa nelle maglie di una regolamentazione che esaurisca tutti i possibili casi. Per le ipotesi che sfuggono alla predeterminazione e per cui non bastano gli espedienti escogitati, rimane sempre quel tale problema di fondo di cui parlava l\u2019onorevole Bozzi. Si pu\u00f2 riuscire ad attenuarlo, ma non a risolverlo. Si pu\u00f2 anche aggiungere che, secondo l\u2019esperienza dimostra, qualsiasi tentativo di disciplina conduce al risultato di indurre a considerare come normale la via del decreto-legge, specie da parte della burocrazia ministeriale.<\/p><p>Si pu\u00f2 aggiungere che si sono gi\u00e0 previsti alcuni dei casi che in passato sono stati allegati come tipici della legiferazione di urgenza. Uno \u00e8 il caso di guerra, e per esso si \u00e8 gi\u00e0 d\u2019intesa che si provveder\u00e0 con apposita disposizione; un\u2019altra ipotesi, cui di solito si fa riferimento quando si vuole dimostrare l\u2019esigenza di consentire i decreti-legge, \u00e8 quella che riguarda il periodo dello scioglimento delle Camere. Ma anche a questa ipotesi abbiamo provveduto attraverso l\u2019istituto della <em>prorogatio<\/em>, sancita dall\u2019articolo 58, che prevede il mantenimento del potere delle Camere durante lo scioglimento delle Camere stesse. Ricordo che fra le ragioni addotte per giustificare questo istituto della <em>prorogatio<\/em>, si disse che esso doveva servire ad evitare il ricorso ai decreti durante il periodo di scioglimento delle Camere.<\/p><p>Rimane un altro caso, che \u00e8 anch\u2019esso allegato per giustificare l\u2019uso della decretazione di urgenza: cio\u00e8 il caso in cui, per evitare danni al pubblico interesse \u00e8 necessario non far conoscere preventivamente il contenuto di determinati provvedimenti legislativi, come gli aumenti delle tariffe di certe imposte indirette, e gli interventi in materia di borse, mercati ecc.<\/p><p>Per provvedere a questa terza ipotesi io avevo suggerito un emendamento che potrebbe essere formulato in modo pi\u00f9 comprensivo nel seguente modo: \u00abNel caso in cui la preventiva conoscenza del provvedimento pu\u00f2 arrecare danno agli interessi dello Stato.<\/p><p>Non insisto tuttavia nel mio emendamento, almeno allo stato delle cose, e mi associo al testo concordato, del quale il Presidente della Commissione ha dato lettura. E questo faccio perch\u00e9 penso che se si mantiene il limite cos\u00ec rigido e rigoroso di convocazione delle Assemblee in esso fissato, e cio\u00e8 al termine brevissimo di 5 giorni dall\u2019emanazione del provvedimento, si pone in essere una remora sufficiente ad evitare l\u2019abuso dei decreti-legge.<\/p><p>Quindi trovo che se si adotter\u00e0 la proposta cos\u00ec formulata, il limite di contenuto per la decretazione di urgenza da me proposto pu\u00f2 apparire non necessario Mi propongo di insistervi nel caso che questa proposta non avesse successo.<\/p><p>LUCIFERO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>LUCIFERO. Onorevoli colleghi, in sede di Comitato di coordinamento questa mattina non ho aderito all\u2019emendamento che \u00e8 stato illustrato dall\u2019onorevole Ruini; ho anzi dichiarato espressamente che non avrei aderito a nessun emendamento e che mi riservavo di dire in Assemblea quale era il mio punto di vista su questa questione.<\/p><p>Noi siamo ad una svolta di questa nostra rivoluzione nazionale; perch\u00e9 il fatto che non ci siano state delle barricate non significa che in Italia non si stia compiendo una rivoluzione, anzi una serie di rivoluzioni; si sta compiendo una rivoluzione civile, cio\u00e8 una rivoluzione che ha preferito la legge alle armi, e che si serve della legge emanata da organi voluti dal popolo per fare quelle trasformazioni che certe volte con molto minor successo sono state tentate con la violenza. Ma noi non dobbiamo dimenticare in nome di quali princip\u00ee e in conseguenza di quali esperienze si \u00e8 compiuto e si va compiendo nel nostro Paese questo esperimento di rivoluzione civile. \u00c8 attraverso le esperienze della perduta libert\u00e0, \u00e8 attraverso il desiderio di riacquistare la libert\u00e0, \u00e8 nello sforzo di consolidare la libert\u00e0 che noi abbiamo fatto quello che abbiamo fatto e che stiamo facendo quello che tentiamo di fare. Non so se a queste intenzioni e soprattutto se a queste parole abbia sempre risposto sinceramente l\u2019azione o il sentimento di chi diceva di professare queste idee; ma una cosa \u00e8 certa: che la parola libert\u00e0 \u00e8 il denominatore comune, che, almeno come parola, tutti ci unisce e che dovremmo tutti serenamente ed obiettivamente sentire. Ed allora questa discussione che noi stiamo facendo assume un significato tutto particolare. Su questa Costituzione sono gi\u00e0 state fissate delle norme le quali forse non hanno interpretato questa nostra esigenza di libert\u00e0.<\/p><p>Chiedo scusa ai colleghi se interrompo un momento perch\u00e9 non voglio disturbare i miei amici qui alla destra, i quali hanno per la libert\u00e0 un interesse un po\u2019 minore. (<em>Commenti \u2013 Interruzione del deputato Guerrieri Filippo<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Il pane quotidiano \u00e8 quella cosa che uno mangia senza accorgersene, ed invece bisogna essere sempre coscienti del pane che si mangia.<\/p><p>Noi ci troviamo ad una svolta grave, perch\u00e9 noi apriamo una falla nell\u2019edificio e nel sistema. Io ho sentito con molta attenzione la dotta esposizione fatta ieri dall\u2019onorevole Codacci Pisanelli, in modo che avessimo tutta la notte per pensarci su (<em>Ilarit\u00e0<\/em>), ed ho pensato molto sulle sue parole; per\u00f2 in esse non ho visto altro che uno sforzo continuo di giustificare qualche cosa che non si giustifica da s\u00e9; ho visto un ricorrere a tutte quelle dottrine relative allo stato di necessit\u00e0, alle misure eccezionali, alle cose straordinarie, ecc., che si vanno ricercando e rivangando o risuscitando ogni qualvolta non si trovi un fondamento sostanziale per affermare la propria tesi.<\/p><p>La libert\u00e0 pu\u00f2 essere garantita soltanto da leggi che non consentano eccezioni, perch\u00e9, quando noi vogliamo che l\u2019eccezione entri nel sistema, noi non sappiamo pi\u00f9 quando e da chi si potr\u00e0 porre un limite alla eccezione. Si \u00e8 sempre tempestato contro il decreto-legge, di cui si usava e si abusava quando era discussa la sua costituzionalit\u00e0; ma qui, badate, il decreto-legge diventa una forma ordinaria di legiferazione, perch\u00e9, una volta che \u00e8 entrato nel sistema, diventa una forma ordinaria, una forma a cui legittimamente si pu\u00f2 far ricorso, una forma sulla cui legittimit\u00e0 arbitro primo \u00e8 un settore molto limitato di quelli che sono i complessi poteri dello Stato. Nell\u2019emendamento si parla del Governo e del Capo dello Stato (e qui entro nella parte viva dell\u2019emendamento); ora, se accettiamo il criterio di ammettere nella nostra Costituzione una possibilit\u00e0 di deroga, per il potere esecutivo, contro tutte quelle garanzie che noi abbiamo cercato di costruire perch\u00e9 le cose si svolgano secondo una legittimit\u00e0 democratica, l\u2019averci infilato dentro il Capo dello Stato, significa una grande contradizione con tutto il sistema. Questo Capo dello Stato non potr\u00e0 emanare decreti aventi vigore legislativo \u2013 si dice \u2013 deliberati dal Governo se non nei casi straordinari; cio\u00e8, in altri termini, il responsabile di fronte al Paese ed alle Camere, diventa il Capo dello Stato, perch\u00e9 \u00e8 il Capo dello Stato che \u00e8 arbitro di giudicare se il caso sia straordinario o di assoluta ed urgente necessit\u00e0. \u00c8 lui, infatti, l\u2019autorit\u00e0 suprema, \u00e8 lui che firma ed assume questa responsabilit\u00e0.<\/p><p>Noi abbiamo cercato di fare di questo Capo dello Stato una specie di simbolo che tragga la sua autorit\u00e0 dalla sua impotenza, e ne facciamo oggi l\u2019uomo, che, se ha una eccessiva volont\u00e0 di potenza, pu\u00f2 diventare il pi\u00f9 potente dello Stato. E questo solo fatto dovrebbe far pensare su questa formula, oltre che sul principio. Ed io non parlo del fatto che possano sorgere conflitti tra il Capo dello Stato ed il Governo, sulla necessit\u00e0 o non necessit\u00e0 di emanare un determinato decreto, dei conflitti fra il Capo dello Stato e le Camere, nel caso che domani il Parlamento non concordasse con il giudizio di urgenza o di necessit\u00e0; non parliamo poi della procedura che dovrebbe stabilire il limite e la garanzia, la procedura della convocazione del Parlamento, delle successive discussioni e trasformazioni del decreto in legge, ecc.<\/p><p>Onorevoli colleghi, si \u00e8 parlato qui di terremoti, di sciagure, di catastrofi; ma, quando c\u2019\u00e8 una sciagura, una catastrofe di tal genere, come riunite in cinque giorni il Parlamento?<\/p><p>Come lo riunite in cinque giorni il Parlamento? Qui vogliamo prendere in giro noi stessi. Se succedono fatti di questo genere, possono succedere anche fatti che non consentono di riunire il Parlamento in cinque giorni. E allora?<\/p><p>Allora, rimane una cosa sola. Ha detto l\u2019onorevole Bozzi che lo stato di necessit\u00e0 \u00e8 di per se stesso una fonte superiore del diritto, che va al di l\u00e0 della legge. Io faccio le mie riserve: il diritto viene dopo, non scaturisce dallo stato di necessit\u00e0. Ma, in ogni modo, quando lo stato di necessit\u00e0 impone che si faccia qualche cosa, o nella legge, o fuori dalla legge questo qualche cosa avverr\u00e0. Ma resti a coloro che l\u2019hanno fatto avvenire l\u2019enorme responsabilit\u00e0 di aver violato la Costituzione e di poter andare incontro a tutte le conseguenze del fatto di avere violata la Costituzione.<\/p><p>Qui la verit\u00e0 \u00e8 questa: che noi prevediamo che determinati fatti avverranno e vogliamo moralizzarli ed inquadrarli in un sistema democratico, al quale essi non appartengono. Essi sono deroghe che certe volte possono essere indispensabili al sistema; ma non possiamo infilarle nel sistema senza alterare profondamente e senza distruggere il sistema stesso.<\/p><p>\u00c8 perfettamente inutile voler moralizzare quello che morale non \u00e8, o rendere democratico quello che democratico non \u00e8. Non \u00e8 mettendo certe catenelle a certe persiane che si possono moralizzare le cose che avvengono dietro quelle persiane. Se i fatti avverranno \u2013 e gi\u00e0 cos\u00ec ci siamo regolati per l\u2019articolo 70 \u2013 essi troveranno la loro soluzione in se stessi, come tutte le cose del mondo; ma non possiamo assolutamente codificare quella che \u00e8 stata una delle cose che abbiamo pi\u00f9 fortemente combattuto, quello che \u00e8 stato il mezzo di tutte le oppressioni, e non solo dell\u2019oppressione fascista, ma anche di quegli esperimenti di reazione o di tentativo di soffocamento della libert\u00e0 tipo Pelloux <em>et similia<\/em>. Noi non possiamo codificare questo.<\/p><p>L\u2019amico Costantini una voltarmi ha detto, a proposito di alcune mie affermazioni fatte in quest\u2019Aula, che certe volte divento un poeta della politica. Ora, io vorrei invitare l\u2019Assemblea Costituente a voler seguire questa visione \u2013 se voi volete \u2013 anche poetica, anche sentimentale della libert\u00e0. Non \u00e8 il concetto della libert\u00e0 che sia fuori della natura, \u00e8 il sentimento della libert\u00e0 nella sua vera essenza, che sa di poter trovare dei limiti in se stessa, sa che certe volte possono esserle imposti limiti dall\u2019esterno; ma non codifica i limiti e non pu\u00f2 permettere che si torni nella legge agli stati di assedio o alla sospensione dei diritti di libert\u00e0.<\/p><p>Dove si consacra in una legge che i diritti di libert\u00e0 possono essere sospesi, onorevoli colleghi, in quel Paese la libert\u00e0 gi\u00e0 non esiste pi\u00f9.<\/p><p>PRESIDENTE. Invito l\u2019onorevole Ruini ad esprimere il parere della Commissione al riguardo.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Osservo una cosa sola, tanto per chiarire: che la tesi dell\u2019onorevole Lucifero, che vuol apparire la pi\u00f9 liberale, \u00e8 in verit\u00e0 la pi\u00f9 illiberale, perch\u00e9 permette in pi\u00f9 larga misura gli arbitri. Egli stesso ha detto che un governo, in caso di necessit\u00e0 non pu\u00f2 non ricorrere ai decreti-legge. Dunque, se non si pongono dei limiti, il governo pu\u00f2 fare quello che vuole. La tesi dell\u2019onorevole Lucifero \u00e8 la pi\u00f9 liberale&#8230; perch\u00e9 non pone vincoli all\u2019arbitrio. Noi invece vogliamo limitare l\u2019arbitrio con freni e prescrizioni cos\u00ec rigorose, che il governo non adotter\u00e0 l\u2019inevitabile male dei decreti-legge, se non in casi di vera ed assoluta necessit\u00e0, tali che non potranno non essere riconosciuti dal Parlamento. Questo \u00e8 spirito liberale, onorevole Lucifero. Non si pu\u00f2 rendergli omaggio chiudendo gli occhi; coprendo la realt\u00e0 con una foglia di fico. Noi si pu\u00f2, per un bel gesto contro i decreti-legge, per non metterli nell\u2019arca santa della Costituzione, perch\u00e9 sconvenienti ed indegni, lasciare ad essi in realt\u00e0 campo aperto, ed autorizzazione, col voluto silenzio, l\u2019arbitrio. Capirei l\u2019esplicito divieto; ma, poich\u00e9 sarebbe assurdo, non si fa cos\u00ec, si tace, cio\u00e8 si incoraggia l\u2019arbitrio. Questo non \u00e8 criterio di libert\u00e0.<\/p><p>TOSATO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>TOSATO. L\u2019onorevole Lucifero non \u00e8 certamente il solo ad essere contrario ai decreti-legge d\u2019urgenza; anch\u2019io mi sono dichiarato reiteratamente contrario all\u2019inserzione nella Carta costituzionale dell\u2019istituto del decreto-legge d\u2019urgenza. Tuttavia, nel caso che l\u2019Assemblea decida di dettare una qualche norma in materia, proporrei un emendamento al testo presentato dalla Commissione e particolarmente all\u2019ultimo comma, proprio al fine di restringere ancora di pi\u00f9, per quanto \u00e8 possibile, questa eventualit\u00e0 che dovrebbe essere rarissima.<\/p><p>Se non erro, il testo proposto dalla Commissione, al terzo comma, reca che i decreti perdono efficacia se non sono convertiti in legge e pubblicati entro sessanta giorni. Io proporrei invece: \u00abI decreti non hanno efficacia se non sono convertiti\u00bb, perch\u00e9, se si conserva il testo della Commissione, \u00abperdono efficacia\u00bb, resta, per conto mio, gi\u00e0 pregiudicata la questione dell\u2019efficacia retroattiva o meno del fatto della mancata conversione in legge dei decreti d\u2019urgenza. Invece, dicendo senz\u2019altro \u00abnon hanno efficacia\u00bb, veniamo a dire implicitamente che la mancata conversione implica inefficacia dal momento dell\u2019emanazione del decreto-legge. (<em>Approvazioni<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>CODACCI PISANELLI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CODACCI PISANELLI. Desidero dire che aderisco in gran parte al testo proposto dal Comitato dei diciotto; soltanto avrei preferito che si fosse mantenuta una forma positiva e soprattutto desidero insistere sul mantenimento dell\u2019espressione \u00abefficacia di legge ordinaria\u00bb, desidererei cio\u00e8 che i decreti legge venissero ammessi solo come leggi ordinarie, escludendo quindi che con essi possano essere modificate leggi costituzionali.<\/p><p>Uno degli oratori che mi hanno preceduto ha espresso l\u2019opinione che parlando di efficacia legislativa si intenda gi\u00e0 implicitamente \u00abordinaria\u00bb; per maggiore garanzia dei fondamentali diritti di libert\u00e0 garantiti dalla Costituzione preterirei, tuttavia, che ci\u00f2 fosse espressamente specificato.<\/p><p>Al collega, poi, di parte liberale che cos\u00ec brillantemente ha parlato ora vorrei dire che ho appreso proprio dalla scuola liberale la convinzione dell\u2019impossibilit\u00e0 di negare al Governo la potest\u00e0 di legiferare e di negare nel tempo stesso l\u2019opportunit\u00e0 che la nostra legislazione costituzionale preveda l\u2019ipotesi di disciplinare la materia dei decreti-legge, anzich\u00e9 lasciare arbitro il Governo di andare contro la Costituzione. Se nulla si prevede al riguardo, il Governo resta praticamente autorizzato ad infrangere la Costituzione, in quanto essa non prevede determinate ipotesi che sicuramente, prima o poi, si vengono a verificare.<\/p><p>Sono d\u2019accordo, invece, con lo stesso onorevole collega quanto all\u2019affermazione che la necessit\u00e0 non possa essere interpretata come fonte di diritto in se stessa.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della. Commissione per la Costituzione.<\/em> Ma questa \u00e8 teoria.<\/p><p>CODACCI PISANELLI. Viceversa, penso che la necessit\u00e0 sia uno di quei casi in cui debbono ammettersi particolari ed eccezionali forme di produzione giuridica.<\/p><p>Comunque, quello che interessa \u00e8 di stabilire in questa sede l\u2019opportunit\u00e0 che venga mantenuta la parola \u00abordinaria\u00bb, di modo che il testo proposto dalla Commissione verrebbe cos\u00ec modificato:<\/p><p>\u00abIn casi di straordinaria e urgente necessit\u00e0 il Capo dello Stato potr\u00e0 emanare, con suo decreto, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, norme aventi forza di legge ordinaria. In tali casi le Camere, anche se sciolte, sono immediatamente convocate e si riuniranno entro cinque giorni\u00bb.<\/p><p>Ho inoltre suggerito al Presidente l\u2019opportunit\u00e0 di prevedere la sanzione dell\u2019inefficacia.<\/p><p>Sulla proposta fatta da un mio collega proprio ora di aggiungere l\u2019espressione: \u00abi decreti-legge non hanno efficacia se non sono convertiti\u00bb, osservo che questa espressione, forse, va oltre le sue stesse intenzioni, perch\u00e9 in tal caso i decreti-legge potrebbero essere addirittura considerati inefficaci, finch\u00e9 non fossero convertiti. Allora il magistrato non li applicherebbe nemmeno.<\/p><p>D\u2019altra parte sono sodisfatto nel vedere che, se ho fatto riflettere per tutta la notte \u2013 come ha detto il collega prima \u2013 sul problema dei decreti-legge, tuttavia non \u00e8 stato inutile, perch\u00e9 mi pare che quelle tali sentinelle non abbiano assolto il loro disorientante compito e che quella tale signora sia riuscita a entrare in quest\u2019Aula!<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Per venire al concreto \u2013 ciascuno decider\u00e0 poi come vuole \u2013 accetto l\u2019emendamento Tosato, che toglie del tutto valore ai decreti-legge non regolarmente convertiti; e corrisponde al concetto stesso di provvedimenti che sono completamente subordinati alla ratifica del Parlamento. Dicendo \u00abnon ha efficacia\u00bb si esclude che i rapporti posti in essere dall\u2019emanazione del decreto-legge, alla sua reiezione restino senz\u2019altro in vigore; ma non vuol dire neppure che non possa essere regolata la loro materia con disposizioni di legge emanate dal Parlamento nel momento della reiezione.<\/p><p>Posso anche concordare con l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Codacci Pisanelli; se \u00abhanno valore di legge ordinaria\u00bb, vuol dire che non si possono con decreto-legge toccare le leggi costituzionali. La forma per\u00f2 dovr\u00e0 essere a suo tempo riveduta, perch\u00e9 non appaiano contrasti formali con l\u2019altra affermazione che il decreto-legge \u00e8 un provvedimento straordinario. La dizione dovr\u00e0 essere meglio curata.<\/p><p>Con queste dichiarazioni accetto i due emendamenti proposti.<\/p><p>PERSICO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>PERSICO. Vorrei fare una semplice proposta. Il termine entro il quale deve essere convalidato il decreto-legge \u00e8 stato stabilito in sessanta giorni.<\/p><p>A me questo termine sembra eccessivo, dato che si tratta di un provvedimento di urgenza, che la Camera e il Senato potranno spesso discutere anche in un solo giorno, in una seduta antimeridiana ed una pomeridiana. Mi. pare, perci\u00f2, che il termine di trenta giorni sia pi\u00f9 che sufficiente.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Mi pare, onorevole Persico, che il suo argomento si ritorce contro la sua proposta, perch\u00e9, appena convocata, la Camera potr\u00e0, il giorno stesso se vuole, respingere ed annullare il provvedimento. Se non lo fa, bisogna lasciare un po\u2019 di tempo, prima che avvenga la revoca automatica. Si noti che nei sessanta giorni deve avvenire anche la pubblicazione della legge di conversione.<\/p><p>CARBONI ANGELO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CARBONI ANGELO. Vorrei invitare la Commissione a considerare attentamente l\u2019osservazione dell\u2019onorevole Codacci Pisanelli a proposito della proposta dell\u2019onorevole Tosato.<\/p><p>L\u2019onorevole Tosato propone di dire: \u00abnon hanno efficacia se non sono convertiti\u00bb, e fa questa proposta allo scopo di ottenere una inefficacia operante <em>ex tunc<\/em>, in modo che la mancata conversione faccia cadere il provvedimento nel nulla fin dall\u2019origine, come se non fosse stato emesso.<\/p><p>Per\u00f2, diceva giustamente l\u2019onorevole Codacci Pisanelli, la formula \u00abnon hanno efficacia se non sono convertiti\u00bb va oltre le intenzioni dell\u2019onorevole Tosato, perch\u00e9 significa che la conversione in legge \u00e8 condizione di efficacia, cio\u00e8 che, fino a quando non intervenga la conversione in legge, il decreto-legge non ha efficacia.<\/p><p>E allora noi avremmo un periodo di tempo, cio\u00e8 quello entro il quale pu\u00f2 avvenire la conversione in legge, in cui si avrebbe un decreto-legge inapplicabile. Si tratterebbe di una condizione sospensiva, dalla quale dipenderebbe l\u2019acquisto dell\u2019efficacia del decreto-legge. A me pare quindi che la formula proposta dalla Commissione \u00abperdono efficacia\u00bb sia pi\u00f9 esatta, con l\u2019intesa che, dicendo \u00abperdono efficacia\u00bb, si vuol dire che l\u2019inefficacia si produce <em>ex nunc<\/em> e non <em>ex tunc<\/em>. Dire, invece, che i decreti non convertiti in legge non hanno efficacia, significa dare al Governo la facolt\u00e0 di emanare decreti-legge inoperanti fino alla conversione, cio\u00e8 frustrare lo scopo dell\u2019emanazione del decreto-legge.<\/p><p>PERASSI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>PERASSI. L\u2019ultima parte della proposta dice: \u00abi decreti perdono efficacia se non sono convertiti in legge e pubblicati entro 60 giorni\u00bb. A me sembra che le parole \u00abe pubblicati\u00bb siano inutili, anzi non me le spiego, perch\u00e9 i decreti sono necessariamente pubblicati appena firmati, e perci\u00f2 prima dell\u2019eventuale conversione. Ci\u00f2 che forse si \u00e8 inteso dire \u00e8 che la legge di conversione deve essere pubblicata nei sessanta giorni. Ma \u00e8 evidente che una legge qualsiasi, e cos\u00ec quella di conversione, non ha effetto se non \u00e8 pubblicata. Quindi le parole \u00abe pubblicati\u00bb sono inutili e propongo che siano soppresse.<\/p><p>LACONI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>LACONI. Salva la nostra adesione o meno a questo progetto di articolo, vorrei rilevare che mi pare che l\u2019espressione contenuta nell\u2019ultimo periodo dell\u2019articolo stesso si presti a qualche possibile equivoco. Qui \u00e8 detto: \u00abi decreti perdono di efficacia se non sono convertiti in legge e pubblicati entro sessanta giorni\u00bb. Mi pare che non sia previsto il caso che le Camere, prima di 60 giorni, deliberino in senso contrario. \u00c8 evidente che la Commissione aveva intenzione con questa formula di stabilire che, anche se interviene nel contempo la decisione contraria, il decreto perde efficacia. Quindi proporrei quest\u2019altra formula: \u00abi decreti perdono efficacia se non sono convertiti in legge e pubblicati entro 60 giorni, o nel caso che intervenga nel frattempo una deliberazione contraria\u00bb. (<em>Commenti<\/em>)<em>.<\/em> Perch\u00e9 dalla lettura dell\u2019articolo pare che si debba in ogni caso attendere 60 giorni perch\u00e9 si riscontri la inefficacia di fatto del decreto. Si potrebbe dare il caso, secondo l\u2019articolo, che, pur essendo questo decreto inesistente legalmente perch\u00e9 la Camera non ha sanzionato, ci\u00f2 nonostante questo decreto stesso duri per quei 60 giorni ed abbia una sua efficacia.<\/p><p>PRESIDENTE. Chiedo all\u2019onorevole Ruini di esprimere il parere della Commissione sulla proposta dell\u2019onorevole Laconi.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> L\u2019osservazione dell\u2019onorevole Laconi \u00e8 fondata nella sua sostanza, ma se noi mettiamo \u00abse la Camera non decide in senso contrario\u00bb, veniamo quasi a diminuire ci\u00f2 che \u00e8 gi\u00e0 inerente al testo del Comitato. Do assicurazione all\u2019onorevole Laconi che nella formulazione definitiva si cercher\u00e0 di rendere ancora pi\u00f9 chiaro il concetto indicato.<\/p><p>Quanto alla proposta dell\u2019onorevole Perassi di non mettere le parole \u00abe pubblicati\u00bb, non ho difficolt\u00e0 ad aderirvi. Non \u00e8 una questione di importanza. Quel che \u00e8 importante \u00e8 la conversione in legge.<\/p><p>DE VITA. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>DE VITA. Desidero far notare che se si attribuisse all\u2019emendamento proposto dall\u2019onorevole Tosato il significato che il decreto-legge viene a perdere efficacia <em>ex tunc<\/em>, si verrebbe a creare una grande incertezza nei rapporti giuridici.<\/p><p>PRESIDENTE. Prego l\u2019onorevole Tosato di esprimere il parere della Commissione in ordine alle osservazioni degli onorevoli Carboni e De Vita.<\/p><p>TOSATO. La preoccupazione manifestata dagli onorevoli Carboni e De Vita non mi pare fondata, perch\u00e9 una disposizione va interpretata nel contesto dell\u2019articolo. Ora se questo articolo stabilisce che, sia pure in determinati casi e con determinate procedure, possono essere emanati decreti legge d\u2019urgenza, \u00e8 evidente che questi decreti sono emanati validamente, legalmente. Tuttavia essi hanno un valore soltanto provvisorio, condizionato al fatto della conversione in legge, e se non sono convertiti in legge, perdono efficacia.<\/p><p>Mi pare che lo stesso onorevole Carboni sia concorde in questo, quando riconosce l\u2019effetto negativo della mancata conversione. Si tratta dunque d\u2019una efficacia provvisoria condizionata alla conversione.<\/p><p>BUFFONI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>BUFFONI. Credo che la formula dell\u2019onorevole Tosato sarebbe pi\u00f9 chiara se si dicesse: \u00abnon hanno pi\u00f9 efficacia\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Tosato, vuol esprimere il parere della Commissione sulla proposta dell\u2019onorevole Buffoni?<\/p><p>TOSATO. Se si adottasse la formula suggerita dall\u2019onorevole Buffoni: \u00abnon hanno pi\u00f9 efficacia\u00bb, ci\u00f2 significherebbe che la mancanza di efficacia interverrebbe dal momento soltanto in cui non si \u00e8 avverato il fatto della conversione. Il che vuol dire che durante tutto il periodo sino a che questo fatto non si avveri, i decreti legge restano in piedi. Invece io volevo stabilire la responsabilit\u00e0 del Governo, metterlo di fronte a questa responsabilit\u00e0. Il Governo emana un decreto legge d\u2019urgenza, ed il decreto ha il suo effetto. Ma si tratta di un effetto provvisorio, condizionato ad un avvenimento, la conversione in legge. E se questa non avviene, tutti gli effetti vengono annullati, con gravi conseguenze, che certamente indurranno il Governo a ben valutare i decreti legge da emanarsi d\u2019urgenza.<\/p><p>TARGETTI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>TARGETTI. Propongo un altro emendamento, nel senso che si cominci con le parole:<\/p><p>\u00abNon possono emanarsi decreti aventi valore legislativo se non in casi di assoluta necessit\u00e0\u00bb.<\/p><p>Le ragioni di questa modificazione sono chiare e non hanno bisogno d\u2019illustrazione. Siamo in una Repubblica che vogliamo sia parlamentare. Non v\u2019\u00e8 ragione d\u2019indicare che \u00e8 il Presidente della Repubblica che ha questo potere. L\u2019intervento del Presidente della Repubblica \u00e8 necessario, nel caso in esame, come per qualsiasi legge. Se si dice \u00abil Presidente della Repubblica ecc.\u00bb si mette il Presidente, almeno in apparenza, in una posizione che pu\u00f2 dare l\u2019impressione di un potere diverso da quello che egli ha. E ci\u00f2 si farebbe proprio per i decreti legge! In realt\u00e0 poi \u00e8 il Governo che li prepara e, ripeto, l\u2019intervento del Presidente della Repubblica non \u00e8 diverso da quello che si verifica per ogni legge.<\/p><p>LUCIFERO. Ma in questo caso \u00e8 lui che decide!<\/p><p>TARGETTI. Se il Presidente della Repubblica non interviene ad emanarla, la legge rimane nel Gabinetto del Presidente del Consiglio. Non vi \u00e8, dunque, differenza.<\/p><p>SICIGNANO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>SICIGNANO. La seconda parte del primo comma concordato suona cos\u00ec:<\/p><p>\u00abIn tali casi le Camere, anche se sciolte, sono appositamente convocate e devono riunirsi entro cinque giorni\u00bb.<\/p><p>Io proporrei che si dicesse invece:<\/p><p>\u00abLe Camere devono riunirsi immediatamente e comunque non oltre cinque giorni\u00bb, perch\u00e9 vi potrebbe essere il caso che il Governo, abusando di questa facolt\u00e0, in cinque giorni crei il fatto compiuto che non possa pi\u00f9 essere corretto:<\/p><p>COSTANTINI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>COSTANTINI. Non ho che poche osservazioni da fare a quanto \u00e8 stato detto e le faccio a titolo puramente personale. Mi dichiaro perfettamente d\u2019accordo, in linea di principio, con la tesi sostenuta cos\u00ec brillantemente e con tanto calore dall\u2019onorevole Lucifero, ma devo, adeguandomi alla realt\u00e0 della vita quotidiana, riconoscere che il Governo non pu\u00f2 governare, soprattutto nei periodi di vacanza parlamentare, se non gli si accorda la facolt\u00e0 di emettere dei provvedimenti aventi, in linea provvisoria, valore di legge. Ma a questo punto io faccio una osservazione, dico cio\u00e8: possono essere sufficienti cinque giorni dall\u2019emanazione del provvedimento legislativo, chiamiamolo pure decreto legislativo, per la convocazione della Camera?<\/p><p><em>Una voce al centro.<\/em> C\u2019\u00e8 l\u2019aereo.<\/p><p>COSTANTINI. S\u00ec, ma bisognerebbe che ogni deputato avesse l\u2019aereo a disposizione, e che i deputati avessero quella libert\u00e0 che normalmente non hanno perch\u00e9 ognuno \u00e8 occupato da interessi, da cure, da professioni.<\/p><p>Piuttosto, riconosciuta in linea di principio ed in via eccezionale la facolt\u00e0 al Governo di emettere provvedimenti di urgenza, non sono tanto i cinque o i sette giorni che contano, quanto di avere a disposizione, sollecitamente, ed in linea di normalit\u00e0, il numero necessario di deputati per poter ratificare il provvedimento.<\/p><p>Ed allora, anzich\u00e9 cinque, concediamo dieci giorni ed abbiamo per lo meno maggiore speranza che entro questo termine i signori deputati, adeguandosi alle necessit\u00e0, si convochino a Roma. Ecco perch\u00e9 io propongo di prolungare il termine di con vocazione della Camera almeno a dieci giorni; il che non muta il carattere di eccezionalit\u00e0 del provvedimento, ma consente di contare sul numero maggiore possibile di deputati presenti per la ratifica del provvedimento che interesser\u00e0 il Governo ed il Paese.<\/p><p>FABBRI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>FABBRI. Faccio una dichiarazione brevissima, cio\u00e8 che voter\u00f2 contro l\u2019istituto del decreto-legge perch\u00e9 ritengo che il rimedio del suo regolamento sia peggiore del male. Il regolamento \u00e8 quasi sempre una autorizzazione preventiva che diminuisce la responsabilit\u00e0 a cui si va incontro dal potere esecutivo ricorrendo al decreto-legge. Qualora per\u00f2 la maggioranza della Camera non fosse della mia opinione, come credo, io mi permetterei di suggerire che forse il concetto intorno al quale si sono dibattute varie formule le pi\u00f9 diverse, potrebbe essere concretato con le parole: \u00abGli effetti provvisori del decreto-legge non conservano efficacia se, ecc. ecc.\u00bb. Allora risulterebbe chiaro il doppio criterio che il decreto legge ha un effetto provvisorio ma che questo viene revocato <em>ex tunc<\/em> se il decreto non \u00e8 ratificato.<\/p><p>NOBILE. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>NOBILE. In generale sono contrario alla facolt\u00e0 del Governo di emanare decreti-legge. Per\u00f2, dato che l\u2019Assemblea decider\u00e0 che questa facolt\u00e0 sia data, a me sembra che in un caso almeno non si dovrebbe mai concedere, vale a dire allorquando le Camere sono aperte, tranne che si tratti di provvedimenti di carattere tributario; ma per tutti gli altri provvedimenti troverei molto strano che, mentre siedono la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, il Governo emanasse un provvedimento legislativo sul quale le Assemblee stesse potrebbero d\u2019urgenza deliberare.<\/p><p>\u00c8 in tal senso che, in via subordinata, desidero sia emendata l\u2019aggiunta che si propone all\u2019articolo 74.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> La discussione, per cui la Camera dimostra interesse, \u00e8 discussione tecnica ed \u00e8 difficile farla in un numero molto grande di persone. Cerchiamo di concludere. Lo spirito del testo \u00e8 questo: che le Camere sono appositamente convocate e devono riunirsi entro cinque giorni. Non mi sembra che l\u2019emendamento Sicignano aggiunga nulla al senso di rapidit\u00e0 e di immediatezza, che d\u00e0 il testo del Comitato. Potremo, in sede di revisione, modificare qualche espressione, ma non qui, improvvisando. Noi vogliamo, in sostanza, e non possiamo non essere tutti d\u2019accordo, che il Governo presenti alle Camere il decreto-legge il giorno stesso dell\u2019emanazione. Se le Camere non seggono, lo trasmetter\u00e0 alle loro Presidenze. E poi i casi sono tre: o le Camere seggono gi\u00e0, e sono senz\u2019altro investite dell\u2019esame del decreto-legge. O sono in vacanza, e vengono appositamente convocate entro cinque giorni. O sono sciolte, ed anche in tal caso ha luogo l\u2019immediata convocazione. Vedremo come si potr\u00e0 dire tutto ci\u00f2, senza prolissit\u00e0, ma con chiarezza.<\/p><p>Quanto all\u2019osservazione dell\u2019onorevole Nobile, osservo che la Camera pu\u00f2 essere gi\u00e0 convocata, ma il Governo pu\u00f2 egualmente sentire la necessit\u00e0 di emettere un decreto-legge, quando vi siano esigenze di segretezza, che non sarebbero rispettate se il provvedimento dovesse discutersi dalle Camere prima di entrare in vigore.<\/p><p>Quanto all\u2019osservazione dell\u2019onorevole Targetti sarei disposto ad accettarla. Cos\u00ec si elimina ogni questione se si debba parlare di Governo o di Capo dello Stato. Sta di fatto che, come \u00e8 nel nostro ordinamento costituzionale, il Governo decide ed assume la responsabilit\u00e0; l\u2019atto del Capo dello Stato \u00e8 la forma, con cui si esplica tutto ci\u00f2; (senza volere escludere l\u2019opera di persuasione e di moderazione che il Capo dello Stato pu\u00f2 compiere, ed \u00e8 nel suo ufficio, nei confronti del Governo, \u00e8 questo in sostanza che agisce). La formulazione Targetti ha il vantaggio di apparire pi\u00f9 drastica nella negazione iniziale dei decreti-legge se non nei casi di necessit\u00e0 ed urgenza, eccetera. Si aggiunga che questo articolo si connetterebbe, anche formalmente, meglio con l\u2019antecedente, che dice: \u00abla funzione legislativa non pu\u00f2 essere delegata al Governo se non&#8230;\u00bb. Il caso dei decreti-legge sarebbe ora regolato a s\u00e9, ma quasi in parallelo. Sentiti anche altri colleghi del Comitato, accetto l\u2019emendamento Targetti, salvo sempre revisione finale.<\/p><p>COSTANTINI. Circa il termine da me proposto?<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Credo che bisognerebbe rimanere a cinque. Anche se le Camere sono sciolte, con i mezzi attuali di comunicazione i deputati possono avere la possibilit\u00e0 di convocarsi in cinque giorni; mentre se stabiliamo dieci giorni, lasciamo una pausa di arbitrio al Governo.<\/p><p>PRESIDENTE. Dobbiamo passare alla votazione.<\/p><p>La proposta formulata dall\u2019onorevole Crispo s\u2019intende decaduta, data l\u2019assenza del proponente, e cos\u00ec quella dell\u2019onorevole Bozzi, perch\u00e9 egli aderisce al testo formulato dalla Commissione.<\/p><p>Cos\u00ec dicasi per la proposta dell\u2019onorevole Codacci Pisanelli, salvo le proposte che egli ha fatte e che la Commissione ha in parte accettate.<\/p><p>L\u2019onorevole Persico aderisce al testo della Commissione, salvo la modifica del termine da sessanta in trenta giorni.<\/p><p>L\u2019onorevole Mortati, in definitiva, accoglie la formula della Commissione.<\/p><p>Resta allora la formula della Commissione, coi vari emendamenti presentati nel corso di questa seduta e svolti dai rispettivi proponenti.<\/p><p>La prima parte del primo comma del testo della Commissione \u00e8 del seguente tenore:<\/p><p>\u00abIl Presidente della Repubblica non pu\u00f2 emanare decreti aventi valore legislativo, deliberati dal Governo, se non in casi straordinari di assoluta urgente necessit\u00e0\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Targetti ha presentato la seguente proposta, accettata dalla Commissione:<\/p><p>\u00abNon si possono emanare decreti aventi valore legislativo se non in casi di assoluta necessit\u00e0\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Codacci Pisanelli ha proposto di sostituire alle parole \u00abvalore legislativo\u00bb le parole \u00abvalore di legge ordinaria\u00bb e mi pare che l\u2019onorevole Ruini abbia dichiarato di accettare questa modificazione. Quindi la formulazione del primo comma cogli emendamenti suddetti \u00e8 del seguente tenore:<\/p><p>\u00abNon si possono emanare decreti, aventi valore di leggi ordinarie, se non in casi straordinari di assoluta urgente necessit\u00e0.\u00bb<\/p><p>BOZZI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>BOZZI. Io aderisco alla proposta dell\u2019onorevole Targetti, purch\u00e9 all\u2019articolo 83 \u2013 sui poteri del Presidente della Repubblica \u2013 che dovremo esaminare, al secondo comma si dica&#8230;<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Bozzi, non possiamo impegnarci adesso sulla formulazione degli articoli da esaminare.<\/p><p>BOZZI. Allora sono contrario alla proposta Targetti: mi pare che essa risolva il problema come lo risolve lo struzzo, mettendosi la testa sotto le ali.<\/p><p>L\u2019onorevole Ruini sa che vi \u00e8 stata una discussione sul punto se debba essere il Governo o il Presidente della Repubblica ad emanare il decreto legge. Usare una espressione come quella proposta dall\u2019onorevole Targetti significa eludere il problema.<\/p><p>Se siamo nell\u2019intesa \u2013 per il valore che queste intese possono avere \u2013 che, quando si tratter\u00e0 dell\u2019articolo 83, diremo che il Presidente della Repubblica promulga le leggi ed emana i decreti legislativi ed i decreti legge, allora s\u2019intende che questo \u00e8 un potere del Presidente della Repubblica e potremo adottare la formula Targetti; altrimenti insisto nella formula: \u00abil Presidente della Repubblica&#8230;\u00bb; per la chiarezza dobbiamo dire chi deve fare questo decreto legge.<\/p><p>Trovo esatto il concetto espresso dall\u2019onorevole Codacci Pisanelli che la materia costituzionale deve essere esclusa dalla sfera della decretazione d\u2019urgenza. Ma non adotterei la forma proposta la quale dice: \u00abnon possono essere emanati decretilegge in materia ordinaria, se non nei casi&#8230; ecc.\u00bb. Sembra che il Governo non possa fare i decreti in materia ordinaria, ma gli altri s\u00ec.<\/p><p>UBERTI. Quali altri?<\/p><p>BOZZI. Quelli in materia costituzionale; proprio quelli che si vogliono escludere!<\/p><p>Siccome la disciplina della materia costituzionale ha tutto un titolo a s\u00e9, mi pare inutile parlarne.<\/p><p>COLITTO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>COLITTO. Propongo che si voti per divisione, separando la parola \u00ablegge\u00bb dalla parola \u00abordinaria\u00bb.<\/p><p>Quando nella norma in esame si parla di legge, non si tiene conto che della sua efficacia, della sua obbligatoriet\u00e0. Ora io non intendo quale differenza esista fra l\u2019obbligatoriet\u00e0 della legge ordinaria e quella della legge straordinaria. Per cui penso che la parola \u00abordinaria\u00bb debba essere eliminata.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Ripeto che il significato della proposta fatta dall\u2019onorevole Codacci Pisanelli \u00e8 che non si possono con decreto di urgenza toccare le leggi costituzionali. In questo senso, e salvo la solita revisione di forma, la credo accettabile.<\/p><p>FABBRI. Escluso lo stato d\u2019assedio?<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Di questo potremo parlare in seguito, come ha proposto in Comitato l\u2019onorevole Mortati. Non \u00e8 facile, del resto, fare una determinazione lessicale dei casi di ammissione, e anche di esclusione tassativa, dei decreti-legge.<\/p><p>Le proposte dell\u2019onorevole Bozzi meritano attenzione; ma non sembra che si debba entrare nell\u2019attuale articolo in precisazioni, che risultano da altre disposizioni costituzionali sulla posizione del Capo dello Stato, che emette formalmente i provvedimenti, e del Governo che ne \u00e8 responsabile. Potremo vedere se, dove l\u2019articolo 82 dice che il Capo dello Stato emana i decreti legislativi, sia anche da aggiungere \u00abe i decreti-legge\u00bb. Ma non si pu\u00f2 metterlo nell\u2019articolo che ora esaminiamo.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Colitto, lei conserva la richiesta di votazione per divisione?<\/p><p>COLITTO. S\u00ec, la conservo.<\/p><p>PRESIDENTE. Allora pongo in votazione la prima parte del primo periodo, che \u00e8 del seguente tenore:<\/p><p>\u00abNon si possono emanare decreti aventi valore di legge\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>).<\/p><p>Pongo in votazione ora la parola:<\/p><p>\u00abordinaria\u00bb.<\/p><p>(<em>Dopo prova e controprova, \u00e8 approvata<\/em>).<\/p><p>Pongo ora in votazione la seconda parte di questo primo periodo:<\/p><p>\u00abse non in casi straordinari di assoluta urgente necessit\u00e0\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>).<\/p><p>La seconda parte del primo comma del testo della Commissione era del seguente tenore:<\/p><p>\u00abIn tali casi le Camere, anche se sciolte, sono appositamente convocate e debbono riunirsi entro cinque giorni\u00bb.<\/p><p>A questa parte vi \u00e8 il seguente emendamento dell\u2019onorevole Sicignano: \u00abIn tali casi le Camere devono riunirsi immediatamente e comunque non oltre cinque giorni\u00bb. Vi \u00e8 poi la proposta dell\u2019onorevole Costantini di elevare i giorni da cinque a dieci.<\/p><p>Pongo in votazione la formulazione seguente, con l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Sicignano:<\/p><p>\u00abIn tali casi le Camere debbono immediatamente riunirsi o, se sciolte, sono appositamente convocate\u00bb.<\/p><p>(<em>Dopo prova e controprova, non \u00e8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pongo in votazione la formula originale della Commissione:<\/p><p>\u00abIn tali casi le Camere, anche se sciolte, sono appositamente convocate\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pongo in votazione, con l\u2019emendamento Costantini, le seguenti parole:<\/p><p>\u00abe debbono riunirsi entro 10 giorni\u00bb.<\/p><p>(<em>Non sono approvate<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pongo in votazione le corrispondenti parole nel testo della Commissione:<\/p><p>\u00abe debbono riunirsi entro cinque giorni\u00bb.<\/p><p>(<em>Sono approvate<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo all\u2019ultimo comma. Il testo originario della Commissione era il seguente:<\/p><p>\u00abI decreti perdono di efficacia se non sono convertiti in legge e pubblicati entro sessanta giorni\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Tosato propone che si dica nella prima parte:<\/p><p>\u00abI decreti non hanno efficacia se non sono convertiti in legge\u00bb.<\/p><p>Pongo in votazione questa formula.<\/p><p>COLITTO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>COLITTO. Voter\u00f2 contro questa formulazione perch\u00e9 non vi \u00e8 dubbio, a mio modesto avviso, che, una volta emanato, il decreto-legge ha efficacia. Tale efficacia si pu\u00f2 perdere, e la si pu\u00f2 perdere <em>ex<\/em> <em>tunc<\/em> ovvero <em>ex nunc<\/em>, ma non pu\u00f2 disconoscersi che il decreto ha efficacia nel momento in cui viene emanato.<\/p><p>CODACCI PISANELLI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CODACCI PISANELLI. Anche io sono contrario alla formulazione proposta dall\u2019onorevole Tosato, perch\u00e9 va contro la stessa idea del proponente. In questa maniera, i decreti legge non avrebbero efficacia perch\u00e9 il magistrato, o chi li applica, dovrebbe attendere questa conversione. Se ammettiamo che i decreti non hanno efficacia se non sono convertiti in legge, l\u2019efficacia \u00e8 condizionata in maniera tale che giustamente la si pu\u00f2 negare se non sia intervenuta la conversione.<\/p><p>Di questo io mi preoccupo, e quindi resto fedele al testo della Commissione che mi pare pi\u00f9 preciso e non d\u00e0 luogo a divergenze di interpretazioni.<\/p><p>FABBRI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>FABBRI. Ricordo che ho proposto la seguente mia formula:<\/p><p>\u00abGli effetti provvisori dei decreti non conservano efficacia se non sono ecc.\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Porr\u00f2 in votazione la prima formula con l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Tosato e poi con l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Fabbri.<\/p><p>GRONCHI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>GRONCHI. Vorrei proporre una formula sodisfacente per tutti, che potrebbe essere questa:<\/p><p>\u00abI decreti sono da considerarsi senza efficacia quando non vengano convertiti in legge entro sessanta giorni\u00bb. (<em>Commenti<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Tosato, aderisce alla formulazione dell\u2019onorevole Gronchi?<\/p><p>TOSATO. Conservo la mia.<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo in votazione la prima parte del secondo comma nella formulazione dell\u2019onorevole Tosato:<\/p><p>\u00abI decreti non hanno efficacia se non sono convertiti in legge\u00bb.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>MORO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>MORO. Siccome mi pare che queste votazioni si stanno facendo non sulla sostanza, ma sulla forma, per cui taluni ammettono la perdita di efficacia retroattivamente, ma adottano una formula non chiara, io proporrei di votare il concetto, poi il Comitato di coordinamento adotter\u00e0 i termini pi\u00f9 appropriati per esprimerlo.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Concordo.<\/p><p>PRESIDENTE. Se ci\u00f2 corrisponde al pensiero dei colleghi, il problema si risolve votando una qualunque delle formule proposte. (<em>Commenti<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>TOSATO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>TOSATO. Credo che si potrebbe votare la formulazione: \u00abI decreti perdono efficacia con effetto retroattivo se non sono ecc.\u00bb, e poi si trover\u00e0 una formula pi\u00f9 esatta.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> In una gara cos\u00ec improvvisata di formulazioni, vi \u00e8 il pericolo che esse diano luogo ad incertezze di interpretazione. Il punto in discussione \u00e8 se il provvedimento non convertito in legge perda efficacia <em>ex tunc<\/em> o <em>ex nunc<\/em>; dal momento stesso in cui fu emanato, o dal momento nel quale venne rigettato dalle Camere. Questo \u00e8 il punto essenziale, su cui \u00e8 bene pronunciarsi. Resta poi inteso \u2013 desidero ripeterlo esplicitamente \u2013 che la revoca <em>ex tunc<\/em> non significa che tutti i rapporti posti in essere e tutti gli atti compiuti nel periodo intermedio debbano senza altro cadere nel nulla. Le Camere, nel momento stesso della reiezione, potranno deliberare al riguardo, e provvedere secondo i casi.<\/p><p>COSTANTINI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>COSTANTINI. Mi sembra implicito che i decreti debbono perdere l\u2019efficacia fin dall\u2019origine.<\/p><p>PRESIDENTE. Noi per\u00f2, non siamo pi\u00f9 in tema di discussione, siamo ora in tema di votazione. Il suo pensiero, onorevole Costantini, lei lo potr\u00e0 manifestare votando una formula.<\/p><p>NOBILE. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>NOBILE. Si dice che un decreto debba venir considerato nullo fin dal principio. Sta bene. Ma, allora, domando: nel caso di un decreto che abbia raddoppiato il prezzo dei tabacchi che cosa si dovr\u00e0 fare? Restituire ai fumatori il danaro pagato in pi\u00f9?<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Ma, a prescindere che non occorre una legge, le Camere potrebbero decidere che il prezzo aumentato delle sigarette non si dovesse restituire.<\/p><p>PRESIDENTE. In ogni modo, l\u2019Assemblea Costituente non pu\u00f2 decidere anche su queste singole questioni.<\/p><p>Onorevoli colleghi, vorrei pregare i presentatori dei vari emendamenti, ciascuno dei quali ha cercato di rendere in modo pi\u00f9 evidente lo stesso concetto, di accogliere le dichiarazioni fatte dall\u2019onorevole Presidente della Commissione per la Costituzione, accettando la formulazione che la Commissione stessa adotter\u00e0, tale da rendere inequivocabile il concetto. Sono d\u2019accordo su questo i presentatori dei vari emendamenti?<\/p><p>COSTANTINI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>COSTANTINI. Ho sentito l\u2019onorevole Presidente della Commissione per la Costituzione chiedere che la Camera discuta se la perdita di efficacia del decreto legislativo avr\u00e0 valore dal momento della declaratoria parlamentare di inefficacia o dal momento della pronuncia del provvedimento provvisorio. Vorrei sentire il pensiero dell\u2019onorevole Presidente della Commissione a questo riguardo.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Ruini ha gi\u00e0 chiaramente detto che il concetto della Commissione \u00e8 per l\u2019appunto che i decreti perdano efficacia dal momento della loro emanazione. Votiamo ora sul testo della Commissione, restando inteso che esso significa che questi decreti perdono di efficacia fin dall\u2019inizio. Coloro i quali ritengono che questa perdita di efficacia debba aver luogo soltanto dal momento in cui le Camere si sono pronunciate, voteranno contro la formulazione della Commissione.<\/p><p>CODACCI PISANELLI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CODACCI PISANELLI. Dichiaro che voter\u00f2 contro perch\u00e9 ritengo che dalla retroattivit\u00e0 deriveranno molti inconvenienti pratici, che indurranno le Camere a convertire sempre i provvedimenti, per evitare conseguenze troppo gravi.<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo in votazione la seguente formulazione, salvo coordinamento:<\/p><p>\u00abI decreti perdono efficacia se non sono convertiti in legge\u00bb.<\/p><p>Ricordo all\u2019onorevole Ruini l\u2019impegno preso di trovare una formulazione pi\u00f9 comprensiva ed esplicita.<\/p><p>Seguono le parole:<\/p><p>\u00abe pubblicati entro 60 giorni\u00bb.<\/p><p>Vi sono due emendamenti: l\u2019emendamento Persico, che propone di ridurre i 60 giorni a 30 giorni e l\u2019emendamento Perassi, che propone di sopprimere la parola \u00abpubblicati\u00bb.<\/p><p>Pongo in votazione la prima formulazione con l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Persico:<\/p><p>\u00abe pubblicati entro trenta giorni\u00bb.<\/p><p>(<em>Dopo prova e controprova, e votazione per divisione, non \u00e8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pongo ora in votazione la proposta della Commissione:<\/p><p>\u00abe pubblicati entro sessanta giorni\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Vi \u00e8 ora la proposta dell\u2019onorevole Perassi di sopprimere le parole: \u00abe pubblicati\u00bb.<\/p><p>La pongo in votazione.<\/p><p>MORTATI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto..<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>MORTATI. Dichiaro che voter\u00f2 contro la proposta di sopprimere le parole \u00abe pubblicati\u00bb, perch\u00e9 mi pare che anche la pubblicazione entro sessanta giorni giovi alla certezza della norma.<\/p><p>PRESIDENTE. Sta bene. Pongo in votazione la proposta dell\u2019onorevole Perassi di sopprimere le parole: \u00abe pubblicati\u00bb.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>L\u2019articolo 74<em>-bis<\/em> risulta approvato nel seguente testo:<\/p><p>\u00abNon si possono emanare decreti aventi valore di legge ordinaria se non in casi straordinari di assoluta urgente necessit\u00e0. In tali casi le Camere, anche se sciolte, sono appositamente convocate e debbono riunirsi entro cinque giorni.<\/p><p>\u00abI decreti perdono efficacia se non sono convertiti in legge e pubblicati entro sessanta giorni\u00bb.<\/p><p>Resta inteso che la Commissione studier\u00e0 una forma pi\u00f9 idonea da darsi alla frase: \u00abperdono efficacia, ecc.\u00bb.<\/p><p>Passiamo all\u2019esame dell\u2019articolo 75. Se ne dia lettura.<\/p><p>DE VITA, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abSpetta all\u2019Assemblea Nazionale deliberare la mobilitazione generale e l\u2019entrata in guerra.<\/p><p>\u00abL\u2019amnistia e l\u2019indulto sono deliberati dall\u2019Assemblea Nazionale\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, si potrebbe osservare che, poich\u00e9 questo articolo riguarda l\u2019Assemblea Nazionale, sarebbe opportuno o necessario soprassedere alla discussione. Ma poich\u00e9 vi sono emendamenti i quali, senza porre la questione dell\u2019Assemblea Nazionale, propongono che spetti alle Camere riunite deliberare, chiedo se non sia opportuno esaminare senz\u2019altro questo articolo.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per <\/em><em>la<\/em> <em>Costituzione.<\/em> Credo sia meglio rinviare al tema dell\u2019Assemblea Nazionale. Infatti, ora si potrebbe votare soltanto che \u00e8 sottratta al Governo la competenza di deliberare sopra la guerra e l\u2019amnistia. Sarebbe un concetto vago; quindi \u00e8 meglio rimandare insieme agli altri articoli.<\/p><p>(<em>Cos\u00ec<\/em> <em>rimane stabilito<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE. Passiamo all\u2019articolo 76. Se ne dia lettura.<\/p><p>DE VITA, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abLe due Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali di natura politica o d\u2019arbitrato e regolamento giudiziario, e di quelli che importano variazioni del territorio nazionale, oneri alle finanze o modificazioni di leggi\u00bb.<\/p><p>A questo articolo l\u2019onorevole Perassi ha presentato il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Alle parole:<\/em> trattati internazionali di natura politica o di arbitrato e regolamento giudiziario, <em>sostituire le seguenti:<\/em> trattati internazionali di materia politica, di arbitrato e regolamento giudiziario; <em>ed alle parole:<\/em> territorio nazionale, <em>sostituire le seguenti:<\/em> territorio della Repubblica\u00bb.<\/p><p>Ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>PERASSI. \u00c8 una pura questione di forma, e perci\u00f2 rinuncio a svolgerlo.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Il Comitato accetta l\u2019emendamento Perassi.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Colitto ha presentato il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Sostituire alle parole:<\/em> territorio nazionale, <em>le parole:<\/em> territorio dello Stato\u00bb.<\/p><p>Ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>COLITTO. Ho chiesto solo di sostituire alle parole \u00abterritorio nazionale\u00bb le parole \u00abterritorio dello Stato\u00bb, e rinuncio a svolgere l\u2019emendamento.<\/p><p>PRESIDENTE. Qual \u00e8 il parere della Commissione?<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Avendo gi\u00e0 accolto l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Perassi, che parla di territorio della Repubblica, implicitamente \u00e8 accolto anche quello dell\u2019onorevole Colitto.<\/p><p>COLITTO. Appunto perci\u00f2 non insisto.<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo in votazione il testo dell\u2019articolo, inserendovi l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Perassi.<\/p><p>\u00abLe due Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali di materia politica, di arbitrato o regolamento giudiziario, e di quelli che importano variazioni del territorio della Repubblica, oneri alle finanze o modificazioni di leggi\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo all\u2019articolo 77. Se ne dia lettura.<\/p><p>DE VITA, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abLe Camere approvano ogni anno il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.<\/p><p>\u00abL\u2019esercizio provvisorio del bilancio non pu\u00f2 essere concesso che per legge, una sola volta, e per un periodo non superiore a quattro mesi.<\/p><p>\u00abCon la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.<\/p><p>\u00abIn ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese devono essere indicati i mezzi per farvi fronte\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole De Vita ha presentato il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Sostituire l\u2019articolo<\/em> 77 <em>col seguente:<\/em><\/p><p>\u00abLe Camere votano ogni anno il bilancio e il rendiconto presentati dal Governo.<\/p><p>\u00abIl bilancio, con gli eventuali emendamenti sia in ordine alla spesa, che ai mezzi destinati a coprirla, \u00e8 approvato a maggioranza di due terzi.<\/p><p>\u00abNessun disegno di legge, che importi nuove o maggiori spese, pu\u00f2 essere presentato al Parlamento se non \u00e8 accompagnato da un corrispondente disegno di legge relativo ai mezzi atti a coprire le spese stesse.<\/p><p>\u00abIl bilancio \u00e8 unico e comprende i bilanci dei vari enti autonomi.<\/p><p>\u00abL\u2019unit\u00e0 fondamentale del bilancio \u00e8 il capitolo. Ogni capitolo riguarda un determinato servizio o un distinto cespite d\u2019entrata.<\/p><p>\u00abL\u2019esercizio provvisorio del bilancio non pu\u00f2 essere concesso che per legge, una sola volta, e per un periodo non superiore a quattro mesi\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole De Vita ha facolt\u00e0 di svolgere il suo emendamento.<\/p><p>DE VITA. Onorevoli colleghi, la dottrina e la prassi finanziaria dominanti poggiano ancora oggi sulla concezione dell\u2019assolutismo. I trattati pi\u00f9 recenti di scienza delle finanze d\u00e0nno spesso l\u2019impressione di una specie di commentario della celebre regola di sapienza: tutto per il popolo, nulla mediante il popolo.<\/p><p>Pu\u00f2 valere come esempio lo spazio minimo che di solito \u00e8 dedicato alla trattazione dell\u2019importantissimo problema dell\u2019approvazione dei bilanci e delle leggi di imposta.<\/p><p>Credo di non esagerare se affermo che l\u2019odierno sistema di approvazione del bilancio e delle leggi tributarie pu\u00f2 tutto al pi\u00f9 considerarsi come il timido inizio di un sistema parlamentare e veramente democratico; ma soltanto un inizio, perch\u00e9 attualmente le decisioni dei Governi e dei Parlamenti vanno regolarmente contro una pi\u00f9 o meno grande parte della nazione, ci\u00f2 che equivale ad un sopraccarico tributario di questa parte.<\/p><p>Bisogna rendersi esatto conto di questa circostanza, ed invece di attendere soccorso da dottrine finanziarie ormai sorpassate, risolvere il problema dell\u2019approvazione delle imposte e del bilancio in uno spirito di progresso e di sviluppo.<\/p><p>Io ritengo, onorevoli colleghi, che bisogna indirizzare quel movimento che ha diretto la storia politica del nostro secolo e che invano si \u00e8 cercato di frenare; quel movimento che \u00e8 il progredire continuo della vita pubblica verso forme sempre pi\u00f9 parlamentari e democratiche.<\/p><p>Se noi adottassimo ancora i sistemi finanziari fino ad oggi seguiti, insufficienti a confronto dello sviluppo odierno della vita politica; se noi sostituissimo al giogo delle oligarchie nemiche della libert\u00e0, della pace e della libera discussione, la tirannia non meno odiosa di una maggioranza parlamentare, anche occasionale, noi porremmo quel movimento in contrasto con lo spirito che l\u2019ha creato.<\/p><p>Onorevoli colleghi, la questione pu\u00f2 sembrare teorica e priva d\u2019importanza pratica e politica.<\/p><p>Per convincervi del contrario, richiamo la vostra attenzione sul fatto che, nell\u2019attivit\u00e0 legislativa ordinaria, si hanno di continuo dei casi in cui oltre due soluzioni opposte \u00e8 possibile trovare una soluzione intermedia. Cos\u00ec, quando si tratta di vietare o permettere un\u2019azione, non \u00e8 possibile trovare una soluzione intermedia. \u00c8 naturale che in questo caso la deliberazione a maggioranza semplice debba costituire la regola. Per quanto riguarda invece, la legislazione tributaria e l\u2019approvazione del bilancio, questo dilemma non esiste quasi mai.<\/p><p>Il punto saliente che fino ad oggi non ha ricevuto l\u2019attenzione che merita, \u00e8 il fatto che non esiste una ripartizione delle imposte che sia rigida e determinata a priori o addirittura indipendente dall\u2019approvazione delle spese. \u00c8 vero piuttosto che esistono centinaia di modi di ripartire fra le varie classi sociali i costi di una determinata spesa pubblica. Sar\u00e0 quindi sempre possibile teoricamente e, in modo approssimativo, anche praticamente, di ripartire il carico tributario in modo che la spesa sia riconosciuta utile da quasi tutti i partiti.<\/p><p>Ora, se questo \u00e8 l\u2019aspetto politico della questione, v\u2019\u00e8 anche un altro aspetto, quello scientifico.<\/p><p>\u00c8 stato gi\u00e0 approvato un articolo il quale sancisce il principio della progressivit\u00e0 delle imposte. Fra il principio dell\u2019eguaglianza o della proporzionalit\u00e0 della prestazione e controprestazione, e il principio dell\u2019eguaglianza o proporzionalit\u00e0 del sacrificio, in altri termini tra il principio dell\u2019interesse e il principio della capacit\u00e0 contributiva, \u00e8 stato preferito quest\u2019ultimo.<\/p><p>L\u2019affermazione di questo principio era inevitabile, perch\u00e9 il principio della prestazione e della controprestazione, il principio dell\u2019interesse, \u00e8 stato ricacciato sempre pi\u00f9 indietro dal progredire della vita sociale, mentre si \u00e8 fatto strada il principio della capacit\u00e0 contributiva, sia pure attraverso numerose difficolt\u00e0 dovute anche alla molteplicit\u00e0, relativit\u00e0 e mutabilit\u00e0 del concetto stesso di giustizia.<\/p><p>Ma il principio dell\u2019eguaglianza del sacrificio non \u00e8 da solo sufficiente a risolvere il duplice problema della ripartizione delle imposte e dell\u2019altezza concreta delle imposte. Nonostante tutta la sua impraticit\u00e0, il principio dell\u2019interesse ha il pregio di mantenere un certo contatto con l\u2019altro aspetto dell\u2019attivit\u00e0 dello Stato: quello della spesa. Infatti, potrebbe il principio della capacit\u00e0 fornirci un criterio per stabilire l\u2019altezza delle imposte? Non mi pare. Questo principio potr\u00e0 soltanto dirci come le imposte debbano essere ripartite.<\/p><p>Ecco il dilemma: o scartare del tutto il problema dell\u2019altezza concreta dell\u2019imposta \u2013 cosa molto comoda, ma a mio avviso poco scientifica \u2013 ovvero ricorrere all\u2019altro principio, quello dell\u2019interesse, ogni qual volta si voglia determinare l\u2019altezza concreta delle imposte. \u00c8 probabile che l\u2019attivit\u00e0 dello Stato, presa nel suo complesso, fornisca una utilit\u00e0 che sia di gran lunga superiore al sacrificio richiesto alla collettivit\u00e0. Ma si deve arrivare al punto in cui l\u2019utilit\u00e0 sia eguale al sacrificio.<\/p><p>Ma \u00e8 da rilevare un altro aspetto assai importante della questione, e cio\u00e8 che le classi politicamente pi\u00f9 influenti considerano le spese pubbliche esclusivamente o quasi esclusivamente dal loro punto di vista ed \u00e8 probabile, anche se il carico tributario sia ripartito non in modo uniforme, ma secondo il principio della progressivit\u00e0 dell\u2019imposta, che il beneficio che dall\u2019attivit\u00e0 dello Stato riceve una determinata classe dei cittadini, non sia proporzionale al sacrificio ad\u2019essa imposto. Ecco perch\u00e9 non si pu\u00f2 negare importanza al fatto che una determinata spesa pubblica vada a benef\u00eccio di una categoria di individui anzich\u00e9 di un\u2019altra.<\/p><p>\u00c8 possibile stabilire un rapporto fra il sacrificio derivante dalle imposte e l\u2019utilit\u00e0 derivante dall\u2019attivit\u00e0 dello Stato?<\/p><p>\u00c8 possibile evitare che le spese pubbliche vadano a beneficio di una determinata classe di cittadini anzich\u00e9 di un\u2019altra?<\/p><p>Questo \u00e8 un punto, a mio avviso, importantissimo.<\/p><p>Dal punto di vista individuale, ogni cittadino, sar\u00e0 disposto a pagare una determinata contribuzione qualora il beneficio derivantegli dall\u2019attivit\u00e0 dello Stato sia superiore o almeno eguale al sacrificio richiestogli. Ma sull\u2019ampiezza attuale delle prestazioni pubbliche non decide la valutazione da parte di un singolo individuo, decide la valutazione di tutta intera la collettivit\u00e0. Come pu\u00f2 avvenire questa valutazione? Naturalmente pu\u00f2 avvenire soltanto attraverso la rappresentanza popolare.<\/p><p>Io do ragione a quegli scrittori che parlano di una specie di patteggiamento fra Governo ed Assemblee rappresentative. In questo caso si tratta di un vero e proprio patteggiamento, perch\u00e9 il Governo rappresenta l\u2019offerta di determinati servigi e l\u2019Assemblea rappresenta la domanda.<\/p><p>Ora, io ritengo che non vi possano essere dubbi circa la possibilit\u00e0 di attuare un simile sistema. Qui basta ricordare soltanto che il sistema da me proposto \u00e8 in perfetta armonia col principio del sistema della rappresentanza proporzionale. Invero, che cosa ci dice il principio della rappresentanza proporzionale? Che ogni corrente politica, anche piccola, del Paese, ha diritto di avere una rappresentanza in Parlamento. Ma io mi domando quale significato, quale valore avrebbe la rappresentanza dei partiti di minoranza in questa Assemblea, se il suo diritto dovesse consistere soltanto nel protestare contro i colpi della maggioranza?<\/p><p>Contro l\u2019introduzione formale di un simile istituto nella nostra Costituzione, potranno certamente essere sollevate moltissime obiezioni. Si potr\u00e0 parlare del pericolo dell\u2019ostruzionismo da parte delle minoranze. Non nego l\u2019esistenza di questo pericolo. Ogni potere pu\u00f2 essere abusato. Ma a mio giudizio si tratta di un pericolo che diventa tanto pi\u00f9 piccolo quanto pi\u00f9 si permetter\u00e0 ai singoli partiti di difendere i loro interessi. Gli ostruzionismi sono l\u2019arma della disperazione. Sono le vendette dei partiti di minoranza che vedono calpestati i loro diritti. Se questi diritti non fossero calpestati, non credo che le minoranze sentirebbero il bisogno di ricorrere all\u2019ostruzionismo.<\/p><p>Onorevoli colleghi, non mi illudo che questa mia proposta trover\u00e0 accoglimento in questa Assemblea. Se mai essa dovesse essere accolta, verrebbe certamente data la pi\u00f9 forte spinta ad una riforma propugnata da circa mezzo secolo dai pi\u00f9 grandi pensatori.<\/p><p>PRESIDENTE. Segue l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Codacci Pisanelli:<\/p><p>\u00ab<em>Aggiungere, in fine:<\/em><\/p><p>\u00abI tributi e le prestazioni di qualsiasi specie potranno essere imposti dagli enti pubblici soltanto in base a legge ordinaria, approvata dalla Camera dei deputati prima che dal Senato\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Codacci Pisanelli ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>CODACCI PISANELLI. L\u2019emendamento aggiuntivo da me proposto all\u2019articolo 77 mira a risolvere costituzionalmente uno fra i pi\u00f9 antichi problemi che i Parlamenti siano stati chiamati ad affrontare. Si tratta di limitare la potest\u00e0 di imposizione da parte degli enti pubblici, a cominciare dallo Stato.<\/p><p>\u00c8 inutile che ricordi qui come i primi Parlamenti si siano avuti in relazione alla necessit\u00e0 di opporre un freno all\u2019assolutismo, e di non ammettere tributi se non quando fossero stati riconosciuti dai rappresentanti del popolo.<\/p><p>Mi limito ad accennare che, trattandosi di una tra le pi\u00f9 antiche competenze dei Parlamenti, non sarebbe inutile farne menzione. Accenno con questo emendamento a tutte le potest\u00e0 d\u2019imposizione pubblica, sia per i tributi, sia per la prestazione del servizio militare o altro. Premetto che non ritengo questa formulazione da me proposta affatto completa; penso anzi sia alquanto imperfetta. Quindi mi rimetto al Comitato e al Presidente della Commissione dei 75 per trovare una formulazione pi\u00f9 adeguata nel caso in cui l\u2019emendamento venga accolto. M\u2019interessa soprattutto stabilire il principio. Oggi in Italia, per esempio, abbiamo avuto diversi esempi di esercizio del potere pubblico d\u2019imposizione attraverso metodi diversi da quello che non sia la legge ordinaria. Ecco la ragione per cui propongo che nella Costituzione venga riconosciuto il principio secondo cui la potest\u00e0 d\u2019imposizione non pu\u00f2 essere esercitata dagli enti pubblici se non in base a legge ordinaria. Ho detto \u00abin base a legge ordinaria\u00bb, perch\u00e9 mi rendo conto delle obiezioni che mi saranno fatte. Molti sono gli enti pubblici diversi dallo Stato, come le Regioni, le Provincie e i Comuni, ai quali non pu\u00f2 disconoscersi la potest\u00e0 di imposizione come la potest\u00e0 di provocare una legge ordinaria ogni volta. La mia risposta \u00e8 facile. Vi sar\u00e0 una legge ordinaria la quale attribuir\u00e0 ai diversi enti pubblici la potest\u00e0 di imporre tributi determinati in modo che non vi siano sperequazioni nelle diverse parti dello Stato.<\/p><p>Finalmente, questo emendamento mira ad evitare un inconveniente, che si \u00e8 avuto spesso in questo periodo, nella diversit\u00e0 del sistema seguito per imporre le diverse prestazioni. Basta che io accenni al fatto della differenza che esiste fra il sistema di accertamento relativo ai tributi normali e quello relativo ad altre prestazioni, come i contributi unificati in agricoltura. Questi contributi, accertati in maniera alquanto meno accurata di quanto avviene per i tributi fondiari, hanno oggi spesso un livello superiore a quello degli stessi tributi fondiari, uniti tutti insieme.<\/p><p>Ho voluto accennare a questo inconveniente, perch\u00e9 l\u2019Assemblea possa riflettere sulla opportunit\u00e0 dell\u2019affermazione contenuta nel mio emendamento.<\/p><p>Finalmente l\u2019ultima parte stabilisce una procedura particolare col riconoscere nella Costituzione un principio gi\u00e0 accolto: cio\u00e8 la necessit\u00e0 che le leggi in materia tributaria, che le leggi, le quali implichino nuove prestazioni di qualunque genere, non solo di carattere pecuniario, siano proposte alla Camera dei deputati prima che al Senato.<\/p><p>Prevedo l\u2019obbiezione: in questa maniera come fai ad ammettere il principio della parit\u00e0 delle due Assemblee legislative, da te sostenuto nei giorni scorsi?<\/p><p>Ritengo che questa affermazione non stabilisca affatto una preminenza della Camera dei deputati sul Senato, ma stabilisca semplicemente un sistema di procedura e che in materia cos\u00ec delicata \u2013 tanto delicata, che per tradizione \u00e8 stata considerata una delle pi\u00f9 antiche competenze dei Parlamenti \u2013 sia opportuno fare in modo che la Camera dei deputati (la quale sar\u00e0 pi\u00f9 numerosa ed avr\u00e0 maggiori possibilit\u00e0 di esprimere le diverse tendenze della pubblica opinione) dia il primo parere.<\/p><p>D\u2019altra parte, non penso affatto che con questo principio, di carattere puramente procedurale, resti menomata la parit\u00e0 fra le due Assemblee legislative; perch\u00e9 nessuno esclude che il Senato possa respingere la proposta fatta dalla Camera dei deputati; e nessuno stabilisce che, in caso di conflitto fra le due Assemblee, si debba giungere ad imporre la opinione della Camera dei deputati.<\/p><p>Non si tratta di una norma giuridica, ma semplicemente di una regola di correttezza costituzionale, dalla quale non deriva la preminenza di una Camera sull\u2019altra.<\/p><p>Questo principio \u00e8 costantemente rispettato e ritengo che non sia inutile riconoscerlo anche nella nostra Costituzione.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Bertone ha proposto il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Nel secondo comma sostituire le parole:<\/em> una sola volta, e per un periodo non superiore a quattro mesi\u00bb, <em>con le altre:<\/em> \u00abper periodi non superiori complessivamente a quattro mesi\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Bertone ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>BERTONE. Io concordo pienamente col pensiero della Commissione: che le autorizzazioni agli esercizi provvisori del bilancio non debbano superare i 4 mesi e che debbano essere date per legge.<\/p><p>Per\u00f2, ritengo sia preferibile anzich\u00e9 dare una sola autorizzazione per quattro mesi, dare autorizzazioni per un periodo complessivo, che non superi i quattro mesi durante l\u2019esercizio; perch\u00e9 si elimina l\u2019incoraggiamento a chiedere autorizzazioni per esercizi provvisori per un tempo pi\u00f9 lungo del necessario.<\/p><p>Se il Governo ha bisogno soltanto di un mese di esercizio provvisorio, chiede un mese, sapendo che, in caso di necessit\u00e0, potr\u00e0 chiedere un secondo mese. Ma, se esso \u00e8 costretto a chiedere una volta sola, chiede quattro mesi invece di uno.<\/p><p>Per questo \u00e8 preferibile concedere al Governo di chiedere autorizzazione ad esercizi provvisori per un tempo complessivamente non superiore a quattro mesi, non obbligarlo a chiederne una sola per quattro mesi.<\/p><p>PRESIDENTE. Segue l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Fuschini:<\/p><p>\u00ab<em>Aggiungere al secondo comma:<\/em><\/p><p>\u00abIn caso di guerra l\u2019esercizio provvisorio sar\u00e0 regolato con la concessione di maggiori poteri al Governo a norma dell\u2019articolo 75\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Fuschini ha facolt\u00e0 di volgerlo.<\/p><p>FUSCHINI. Le ragioni del mio emendamento si riferiscono all\u2019esercizio provvisorio che dovr\u00e0 stabilirsi in caso di guerra. Infatti esso si dimostra, in caso di guerra, come una necessit\u00e0 derivante dalle condizioni in cui viene a trovarsi il Paese e non solo il Paese, ma soprattutto l\u2019esercizio del potere parlamentare. Quindi \u00e8 necessario che, alla Commissione che dovr\u00e0 precisare con apposito articolo i poteri che il Parlamento potr\u00e0 dare al Governo in caso di guerra, sia presente la necessit\u00e0 di regolare la concessione dell\u2019esercizio provvisorio per il periodo di guerra. Ecco perch\u00e9 ho proposto un emendamento, il quale dice che in caso di guerra l\u2019esercizio provvisorio sar\u00e0 regolato con la concessione dei maggiori poteri che la Camera dar\u00e0 al Governo. Mi pare che questa misura sia cos\u00ec evidente, che non sia necessario intrattenere ulteriormente l\u2019Assemblea con riferimenti di carattere storico, perch\u00e9 \u00e8 stato sempre dimostrato che in caso di guerra non c\u2019\u00e8 la possibilit\u00e0 di discutere ed approvare bilanci, come avviene in periodo di pace.<\/p><p>PRESIDENTE. Chiedo all\u2019onorevole Ruini di esprimere il parere della Commissione.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Il primo emendamento \u00e8 stato proposto dall\u2019onorevole De Vita con la sostituzione intera dell\u2019articolo. L\u2019onorevole De Vita, che ha dimostrato competenza e seriet\u00e0 di studi nel fare questa proposta ed ha palesato un desiderio di dare la maggior correttezza alla vita finanziaria dello Stato, consentir\u00e0 che io gli dica che le sue osservazioni, se sono in gran parte giuste, non possono entrare nella legge costituzionale. La divisione dei capitoli in articoli \u2013 sebbene sollevi in dottrina non pochi dubbi e sebbene anche fra i competenti della contabilit\u00e0 sia discussa e contestata \u2013 \u00e8, a mio giudizio, un principio giusto, tanto pi\u00f9 che nel momento attuale abbiamo per esempio un capitolo del bilancio dei lavori pubblici, che \u00e8 di 58 miliardi. La divisione dei capitoli in articoli, secondo me, si impone, ma \u00e8 norma di legge della contabilit\u00e0 di Stato e non ritengo opportuno inserirla nella Costituzione. Assicuro per\u00f2 l\u2019onorevole De Vita, che il Comitato e \u2013 credo \u2013 l\u2019Assemblea consentono nel voto che sia fra le norme contabili introdotta quella da lui desiderata.<\/p><p>L\u2019articolo proposto dalla Commissione contiene due gruppi di norme.<\/p><p>Il primo \u00e8 che i due bilanci, preventivo e consuntivo, debbano essere approvati per legge e che \u00abl\u2019esercizio provvisorio del bilancio non pu\u00f2 essere concesso che per legge, una sola volta, e per un periodo non superiore a quattro mesi\u00bb. \u00c8 una notevole garanzia. Dichiaro di accogliere senz\u2019altro il saggio emendamento dell\u2019onorevole Bertone, il quale vuol togliere la possibilit\u00e0 di equivoco, e che cio\u00e8 l\u2019esercizio provvisorio non possa essere chiesto ed accordato per un tempo minore di quattro mesi; il termine di quattro mesi \u00e8 il limite massimo, che non pu\u00f2 essere superato complessivamente. Formuliamo dunque il testo cos\u00ec:<\/p><p>\u00abL\u2019esercizio provvisorio del bilancio non pu\u00f2 essere concesso che per legge, e per un periodo complessivamente non superiore a quattro mesi\u00bb.<\/p><p>Tutto il resto dell\u2019articolo, anche nella sua logica struttura, non pu\u00f2 essere modificato. \u00c8 assolutamente da respingere l\u2019emendamento De Vita, che richiede per l\u2019approvazione dei bilanci una maggioranza di due terzi, difficilissima a raggiungersi. Ed allora che avverrebbe, se il bilancio non fosse approvato? Si sospenderebbe la vita finanziaria dello Stato?<\/p><p>E veniamo all\u2019emendamento dell\u2019onorevole Codacci Pisanelli. Proponendo che: \u00abi tributi e le prestazioni di qualsiasi specie potranno essere imposti dagli enti pubblici soltanto in base a legge ordinaria approvata dalla Camera dei deputati prima che dal Senato\u00bb, egli fa due proposizioni che debbono essere esaminate ciascuna per s\u00e9. Non mi pare che la sua prima affermazione sia necessaria. Noi infatti abbiamo gi\u00e0 stabilito nell\u2019articolo 18 che \u00abnessuna prestazione personale o patrimoniale pu\u00f2 essere imposta se non in base alla legge\u00bb.<\/p><p>Per quanto riguarda la seconda proposizione, trovo strano che quando l\u2019Assemblea ha affermata la parit\u00e0 delle Camere in tutto, escludendo ogni eccezione particolare, si voglia ora cos\u00ec, non dico surrettiziamente, che \u00e8 una parola non corretta, ma improvvisamente creare una precedenza della Camera dei deputati sul Senato. Respingiamo dunque l\u2019emendamento Codacci Pisanelli.<\/p><p>L\u2019emendamento Fuschini merita di essere considerato, ma potr\u00e0 tenersi presente quando parleremo dei poteri da concedersi al Governo in caso di guerra: si potr\u00e0 allora far speciale menzione della materia finanziaria, o considerarla inclusa in un\u2019espressione generale.<\/p><p>Con quello che ho detto, il testo dovrebbe rimanere fermo nella forma che \u00e8 stata stilata dalla Commissione, col solo emendamento accettato dell\u2019onorevole Bertone.<\/p><p>BUFFONI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>BUFFONI. Vorrei proporre la soppressione del penultimo comma dell\u2019articolo 77, in quanto, se nella approvazione del bilancio, ad un determinato capitolo, si propone un aumento, questo non \u00e8 pi\u00f9 possibile secondo questa disposizione.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> \u00c8 un\u2019altra cosa!<\/p><p>BUFFONI. In Francia \u00e8 con la legge del bilancio che si stabiliscono nuovi tributi.<\/p><p>PRESIDENTE. Allora, onorevole Buffoni, lei propone la soppressione di questo comma?<\/p><p>BUFFONI. Non credo che sia necessario mettere questo principio nella Costituzione.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Onorevole Buffoni, \u00e8 una norma di correttezza contabile ammessa nei Paesi pi\u00f9 ordinati, che sia tolta la possibilit\u00e0 di varare, confondendoli coi bilanci, <em>omnibus <\/em>di provvedimenti anche tributari. La Camera, discutendo i bilanci, potr\u00e0 aumentare o diminuire le cifre dei capitoli; ma non aumentare o modificare le imposte, che sono regolate da apposite leggi, e neppure alterare le leggi generali di autorizzazione delle spese. L\u2019aumento delle spese in bilancio dovr\u00e0 avvenire nei limiti di tali leggi; se si vuole andare al di l\u00e0, bisogna modificarle. Il bilancio deve essere un bilancio non diventare un\u2019altra cosa, n\u00e9 prestarsi a sorprese ed abusi.<\/p><p>BUFFONI. Cos\u00ec non si potr\u00e0 modificare il bilancio?<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Si potr\u00e0 modificare il bilancio, nei limiti delle leggi tributarie e di autorizzazione delle spese, che si possono essi bens\u00ec modificare, ma con altre leggi. Il bilancio deve conservare il suo carattere.<\/p><p>BUFFONI. Tutto questo pu\u00f2 essere una pratica opportunissima, ma credo che non sia il caso di metterlo nella Costituzione.<\/p><p>BERTONE. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>BERTONE. Credo che l\u2019onorevole Buffoni sia incorso in un equivoco, perch\u00e9 non \u00e8 che non sia ammesso, nella legge che vota il bilancio, aumentare il capitolo o diminuirlo; \u00e8 vietato introdurre nuovi tributi e nuove spese che non siano state predisposte e preparate prima, secondo la procedura normale. Quando si vota il bilancio, i tributi e le spese sono stati studiati, esaminati, elaborati e vengono portati all\u2019approvazione dell\u2019Assemblea. Se l\u2019Assemblea potesse introdurre nuovi tributi e spese, il bilancio salterebbe in aria e non si farebbe pi\u00f9 nessun bilancio. Quindi, \u00e8 legittima la modificazione di tutte le voci del bilancio, in pi\u00f9 o in meno, in attivo o passivo, ma non pu\u00f2 essere lecito introdurre nuovi tributi e nuove spese sui quali non ci sia stato il lavoro preparatorio.<\/p><p>PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione chiedo ai presentatori degli emendamenti se li mantengono.<\/p><p>Onorevole De Vita, mantiene il suo emendamento?<\/p><p>DE VITA. Mantengo il mio emendamento ed affermo che le norme da me proposte non sono norme di contabilit\u00e0, come ritiene l\u2019onorevole Presidente della Commissione, ma vere e proprie norme costituzionali. Affermo altres\u00ec che il principio della specializzazione del bilancio \u00e8 una conquista della moderna democrazia. Oggi la mia proposta pu\u00f2 essere respinta, ma io sono fermamente convinto che il principio della unanimit\u00e0 relativa per l\u2019approvazione del bilancio e delle leggi di imposta sar\u00e0 una grande conquista della moderna democrazia.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Fuschini, mantiene il suo emendamento?<\/p><p>FUSCHINI. Dopo le dichiarazioni del Presidente della Commissione, ritiro il mio emendamento riservandomi di tenerlo presente quando ci sar\u00e0 la discussione dell\u2019articolo relativo ai poteri del Governo in caso di guerra.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Codacci Pisanelli, mantiene il suo emendamento?<\/p><p>CODACCI PISANELLI. In seguito alle dichiarazioni del Presidente della Commissione dei Settantacinque ritiro il mio emendamento in quanto risulta che il principio relativo alla impossibilit\u00e0 di esercitare la potest\u00e0 di imposizione se non per legge, \u00e8 gi\u00e0 accolto nella nostra Costituzione. Quanto al secondo punto, cio\u00e8 la precedenza nella presentazione di leggi di carattere tributario alla Camera dei deputati, \u00e8 bene che non risulti nella Costituzione, perch\u00e9 resti consacrato il principio della parit\u00e0 delle due Camere, mentre a questo proposito potranno meglio provvedere le norme di correttezza costituzionale.<\/p><p>PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Rilevo un errore di stampa. Va detto \u00abapprovano ogni anno i bilanci\u00bb e non \u00abil bilancio\u00bb per evitare l\u2019equivoco che si possa fare un bilancio non distinto per Ministeri.<\/p><p>PRESIDENTE. Passiamo alla votazione. Poich\u00e9 l\u2019onorevole De Vita mantiene il suo emendamento sostitutivo dell\u2019intero articolo, procederemo alla votazione, tenendo presente per l\u2019appunto il suo emendamento sostitutivo.<\/p><p>Il primo comma dell\u2019emendamento dell\u2019onorevole De Vita corrisponde al primo comma della Commissione.<\/p><p>Possiamo quindi mettere in votazione il testo della Commissione.<\/p><p>\u00abLe Camere approvano ogni anno i bilanci e i rendiconti consuntivi presentati dal Governo\u00bb. Lo pongo in votazione nella dizione test\u00e9 letta.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>A questo punto l\u2019onorevole De Vita propone di inserire il seguente comma:<\/p><p>\u00abIl bilancio, con gli eventuali emendamenti sia in ordine alla spesa, che ai mezzi destinati a coprirla, \u00e8 approvato a maggioranza di due terzi\u00bb.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Con questo emendamento si rende quasi impossibile l\u2019approvazione del bilancio, e se lo si approva si arresta la vita dello Stato. Prego l\u2019Assemblea di respingerlo.<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo in votazione il secondo comma dell\u2019emendamento dell\u2019onorevole De Vita del quale ho dato test\u00e9 lettura, e che la Commissione non ha accettato.<\/p><p>(<em>Non<\/em> <em>\u00e8<\/em> <em>approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pongo in votazione il secondo comma del testo della Commissione, con l\u2019emendamento Bertone, accettato dalla Commissione:<\/p><p>\u00abL\u2019esercizio provvisorio del bilancio non pu\u00f2 essere concesso che per legge e per periodi non superiori a quattro mesi\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>Pongo in votazione il quarto comma aggiuntivo proposto dall\u2019onorevole De Vita, non accettato dalla Commissione:<\/p><p>\u00abIl bilancio \u00e8 unico e comprende i bilanci dei vari enti autonomi\u00bb.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvato<\/em>).<\/p><p>Pongo in votazione il quinto comma aggiuntivo dell\u2019emendamento dell\u2019onorevole De Vita:<\/p><p>\u00abL\u2019unit\u00e0 fondamentale del bilancio \u00e8 il capitolo. Ogni capitolo riguarda un determinato servizio o un distinto cespite d\u2019entrata\u00bb.<\/p><p>La Commissione ha dichiarato di non poterlo accettare come norma costituzionale.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvato<\/em>).<\/p><p>Pongo in votazione il terzo comma del testo della Commissione:<\/p><p>\u00abCon la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi nuove spese\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>Passiamo ora all\u2019ultimo comma dell\u2019articolo 77 cos\u00ec formulato:<\/p><p>\u00abIn ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese devono essere indicati i mezzi per farvi fronte\u00bb.<\/p><p>Il terzo comma dell\u2019emendamento dell\u2019onorevole De Vita propone di sostituire questo comma con la seguente formula:<\/p><p>\u00abNessun disegno di legge, che importi nuove o maggiori spese, pu\u00f2 essere presentato al Parlamento se non \u00e8 accompagnato da un corrispondente disegno di legge relativo ai mezzi atti a coprire le spese stesse\u00bb.<\/p><p>Domando all\u2019onorevole De Vita se mantiene questo comma del suo emendamento.<\/p><p>DE VITA. S\u00ec, perch\u00e9 oltre ad una differenza formale, vi \u00e8 anche una differenza sostanziale.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Dichiaro che il Comitato respinge la proposta dell\u2019onorevole De Vita.<\/p><p>CORBINO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CORBINO. Io credo che il testo della Commissione, rispetto ai fini che si propone di raggiungere l\u2019onorevole De Vita, sia preferibile, per questa ragione: mentre l\u2019onorevole De Vita richiede la presentazione di due disegni di legge (il che vuol dire che il Parlamento pu\u00f2 approvare le maggiori spese senza obbligo di approvare assieme il parallelo disegno di legge sulle entrate), il progetto della Commissione importa l\u2019obbligo dell\u2019approvazione contemporanea delle spese e delle nuove fonti di entrate. Quindi, ai fini della salvaguardia del pubblico erario, credo che il testo della Commissione risponda meglio al desiderio che ha mosso l\u2019onorevole De Vita, di tutelare i contribuenti nei limiti in cui questa tutela pu\u00f2 essere esercitata dal Parlamento.<\/p><p>PRESIDENTE. Chiedo all\u2019onorevole De Vita se, dopo le osservazioni dell\u2019onorevole Corbino, intende mantenere il suo emendamento.<\/p><p>DE VITA. Ritengo esatte le osservazioni dell\u2019onorevole Corbino e ritiro il mio emendamento.<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo pertanto in votazione l\u2019ultimo comma dell\u2019articolo 77, nel testo formulato dalla Commissione:<\/p><p>\u00abIn ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese devono essere indicati i mezzi per farvi fronte\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Il testo completo dell\u2019articolo 77 risulta cos\u00ec approvato:<\/p><p>\u00abLe Camere approvano ogni anno i bilanci e i rendiconti consuntivi presentati dal Governo.<\/p><p>\u00abL\u2019esercizio provvisorio del bilancio non pu\u00f2 essere concesso che per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.<\/p><p>\u00abCon la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.<\/p><p>\u00abIn ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese devono essere indicati i mezzi per farvi fronte\u00bb.<\/p><p>Passiamo ora all\u2019articolo 78. Se ne dia lettura.<\/p><p>DE VITA, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abCiascuna Camera pu\u00f2 disporre inchieste su materie di pubblico interesse.<\/p><p>\u00abLa Commissione d\u2019inchiesta \u00e8 nominata con la rappresentanza proporzionale dei vari Gruppi della Camera e svolge la sua attivit\u00e0 procedendo agli esami e alle indagini con gli stessi poteri e limiti dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria\u00bb.<\/p><p>Vi \u00e8 a questo articolo la proposta soppressiva dell\u2019onorevole Colitto, il quale ha facolt\u00e0 di svolgerla.<\/p><p>COLITTO. Onorevoli colleghi! Sar\u00e0 una mia impressione, ma a me questo articolo sembra del tutto superfluo. Mi sembra, altres\u00ec, che non abbia il carattere e, starei per dire, la dignit\u00e0 di una norma costituzionale.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> No, onorevole Colitto; glielo dimostrer\u00f2.<\/p><p>COLITTO. Per me \u00e8 superfluo, perch\u00e9 non \u00e8 da dubitare che una qualsiasi materia, specie se, come nell\u2019articolo si legge, \u00abmateria di pubblico interesse\u00bb, possa formare oggetto di inchieste disposte dalle Camere, perch\u00e9 le Camere possono sempre disporre indagini, investigazioni, accertamenti, come li possono disporre tutte le pubbliche amministrazioni. A nessuna amministrazione pubblica si pu\u00f2, infatti, negare il potere in ogni materia che rientri nelle sue attribuzioni, di accertare fatti che desidera conoscere. Ed \u00e8 evidente che, quando si concede ad una autorit\u00e0 il potere di esercitare una certa attivit\u00e0, le si riconosce perci\u00f2 stesso anche il potere di accertare gli elementi di fatto necessari per il conveniente svolgimento dell\u2019attivit\u00e0.<\/p><p>Ecco perch\u00e9 mi sembra la norma superflua. Ma mi sembra anche che non abbia questa il carattere di una norma costituzionale. Forse m\u2019inganno; ma a dimostrare il mio assunto sembrami sufficiente il rilievo che in altre costituzioni di questo potere di inchiesta non \u00e8 cenno. \u00c8 perci\u00f2 che propongo la soppressione dell\u2019articolo. Pu\u00f2 darsi benissimo, ripeto, che la mia sia un\u2019impressione e che dalla oratoria suadente dell\u2019onorevole Ruini mi vengano forniti gli argomenti per convincermi del contrario. \u00c8 inutile dire che allora sar\u00f2 pronto ad inchinarmi a lui ed a rinunziare all\u2019emendamento.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Faccio osservare all\u2019onorevole Colitto che, se non vi fosse questa disposizione nel primo comma, occorrerebbe una legge, mentre noi abbiamo voluto attribuire ad ogni Camera il potere di fare l\u2019inchiesta per conto proprio. Quindi, la disposizione non \u00e8 inutile.<\/p><p>Ci\u00f2 risulta ancora pi\u00f9 nel secondo comma, dove abbiamo detto che si procede \u00abagli esami e alle indagini con gli stessi poteri e limiti dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria\u00bb. Se non vi fosse, come potrebbero le Camere avere questi poteri dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria, se non per legge? La disposizione quindi ha la sua ragione d\u2019essere.<\/p><p>CORBINO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CORBINO. Vorrei chiedere all\u2019onorevole Ruini: ma, in questo modo, come si dispone l\u2019inchiesta? Occorre un ordine del giorno della Camera o una legge particolare, caso per caso?<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Ruini ha facolt\u00e0 di rispondere.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Il concetto \u2013 su cui si pu\u00f2 dissentire, ma che \u00e8 sembrato opportuno \u2013 \u00e8 che ogni Camera possa provvedere con una deliberazione propria, senza una legge, alla quale dovrebbe partecipare anche l\u2019altro ramo del Pagamento.<\/p><p>CORBINO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CORBINO. Vorrei che questa questione fosse chiarita bene, perch\u00e9 in sostanza, noi ammettiamo che una deliberazione interna di una delle due Camere possa disporre una inchiesta anche su materie che in linea generale sono sottoposte al potere dell\u2019altra Camera; ecco perch\u00e9 un qualche cosa che metta d\u2019accordo questi due organi mi pare che ci voglia.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Corbino, presenti un emendamento.<\/p><p>LUCIFERO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>LUCIFERO. Signor Presidente, io credo che la proposta concreta non possa essere che quella dell\u2019onorevole Colitto. Penso anche io infatti che ci voglia la legge, giacch\u00e9 i poteri che ha una Commissione di inchiesta, che sono gli stessi dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria, sono talmente vasti e talmente gravi, che una Camera senza il consenso dell\u2019altra non mi pare possa assumerseli.<\/p><p>Io aderisco quindi completamente all\u2019emendamento presentato dall\u2019onorevole Colitto; io penso cio\u00e8, che quando si debba disporre di queste inchieste, il che non potr\u00e0 avvenire se non in casi gravissimi e rarissimi, si debba fare una legge al riguardo.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Desidero far presente all\u2019onorevole Lucifero che l\u2019opportunit\u00e0 di non richiedere una legge delle due Camere per un\u2019inchiesta voluta da una Camera era stata affermata anche in passato; e si era all\u2019uopo predisposto un disegno generale di legge, nel senso ora tracciato dalla nostra Costituzione.<\/p><p>UBERTI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>UBERTI. Io sono preoccupato di una formula di questo genere, cio\u00e8 che una sola Camera possa deliberare, cos\u00ec da sostituirsi in pieno a quella che dovrebbe essere la normale procedura di un disegno di legge, senza l\u2019esame preventivo di una Commissione. In realt\u00e0 si tratterebbe di una legge di iniziativa dell\u2019Assemblea senza le necessarie correlative procedure. Ma come si pu\u00f2, con una sola deliberazione parlamentare, pretendere di fare una legge?<\/p><p>Penso che non sia assolutamente possibile accettare la formula cos\u00ec come \u00e8 presentata. Verremmo a conferire un potere deliberativo che non sarebbe circondato da nessuna di quelle garanzie e da nessuno di quei procedimenti che sono necessari per una legge: e cio\u00e8 che essa sia prima presentata alla Camera e che poi sia esaminata da una Commissione che ne riferisca all\u2019Assemblea.<\/p><p>\u00c8 un sistema troppo sbrigativo, pieno di pericoli; non si pu\u00f2 prescindere anche qui dalle tre letture, come per tutti gli altri disegni di legge; ammettere un procedimento sommario del genere pu\u00f2 dar adito a improvvisazioni, a dar corpo a subitanei stati d\u2019animo d\u2019Assemblea.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Desidero far presente all\u2019onorevole Uberti che non \u00e8 vero, come egli dice, che manchino le garanzie: deve esservi una deliberazione formalmente regolare della Camera che vuol fare l\u2019inchiesta; ed il Regolamento della Camera stabilir\u00e0 le condizioni e le modalit\u00e0 da osservare. \u00c8 poi da ricordare che un\u2019inchiesta non \u00e8 un provvedimento o una conclusione; \u00e8 soltanto una raccolta di elementi e di fatti; una documentazione; e pu\u00f2 essere ammessa senza che occorra, volta per volta, una legge vera e propria.<\/p><p>La questione non ha grande importanza, ma ho creduto di dover esporre le ragioni per le quali la Commissione ha ritenuto di stabilire cos\u00ec.<\/p><p>UBERTI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>UBERTI. L\u2019onorevole Ruini dice che ci sono tutte le garanzie; ma quali garanzie? Qui basta una semplice deliberazione. Pu\u00f2 anche trattarsi di una deliberazione su argomento non all\u2019ordine del giorno.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Ma no! Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Vi \u00e8 gi\u00e0 nel nostro Regolamento una procedura per le inchieste parlamentari. Noi potremmo fare un Regolamento che stabilisca garanzie anche maggiori; ma ripeto che l\u2019inchiesta non \u00e8 una cosa cos\u00ec pericolosa che debba richiedere una legge. Pu\u00f2 essere benissimo disposta da una Camera sola, nella sua responsabilit\u00e0.<\/p><p>Mi si chiede cosa dice l\u2019attuale Regolamento. Dice all\u2019articolo 135: \u00abLe proposte per inchieste parlamentari sono equiparate a qualsivoglia altra proposta d\u2019iniziativa parlamentare\u00bb. E poi all\u2019articolo 136: \u00abAllorch\u00e9 la Camera, dopo esaurita la procedura ordinaria, delibera una inchiesta, la Commissione \u00e8 nominata dalla Camera mediante schede, ecc.\u00bb. Vi sono gi\u00e0 delle garanzie; le potremmo ampliare e l\u2019onorevole Uberti sar\u00e0 completamente tranquillo.<\/p><p>Del resto, decidete come volete.<\/p><p>LUCIFERO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>LUCIFERO. Chiedo scusa, ma la cosa per me \u00e8 pi\u00f9 grave di quanto l\u2019onorevole Ruini non creda, perch\u00e9 le deliberazioni della Camera devono essere prese in considerazione con una certa cautela. La Camera \u00e8 un organismo politico, che, come tutti gli organismi politici, ha i suoi moti e le sue reazioni.<\/p><p>Vorrei ricordare con quanta leggerezza deliberammo la nomina della Commissione degli Undici e di fronte a quanti inconvenienti ci trovammo perch\u00e9 questa deliberazione era stata presa in un modo troppo sollecito. La procedura del disegno di legge ci garantirebbe contro deliberazioni troppo affrettate, delle quali poi, molto spesso, dobbiamo portare le conseguenze.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Non era nemmeno un\u2019inchiesta.<\/p><p>LUCIFERO. Figuratevi, se deliberavamo un\u2019inchiesta!<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Volevo far presente che attualmente la Camera pu\u00f2 fare delle inchieste, pu\u00f2 costituire delle Commissioni, in virt\u00f9 degli articoli di cui ho dato lettura.<\/p><p>Ora, non c\u2019\u00e8 niente di straordinario che noi mettiamo questo nella Costituzione, per superare la difficolt\u00e0 che, quando si tratta di poteri giudiziari, si debba richiedere una legge.<\/p><p>Questa \u00e8 la portata del provvedimento; e lei che conosce i precedenti, onorevole Lucifero, sa che fu studiato altre volte e si decise perci\u00f2 di includere questo provvedimento nella Costituzione. Io non trovo, quindi, nessuna difficolt\u00e0. Inchiesta significa accertamento di notizie, e non \u00e8 quindi niente che possa pregiudicare delle decisioni. Se sopprimete questo inciso, lasciate un\u2019incertezza, che \u00e8 invece opportuno togliere.<\/p><p>Ripeto che la questione non ha grande importanza e il peggio \u00e8 che perdiamo del tempo a discuterla.<\/p><p>Se l\u2019Assemblea ritiene, potremmo dire cos\u00ec: \u00abCiascuna Camera pu\u00f2 disporre inchieste su materie di pubblico interesse, a maggioranza assoluta\u00bb.<\/p><p>Questa sarebbe una garanzia notevole.<\/p><p>UBERTI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>UBERTI. Proporrei che fosse emendato in questo modo: che prima di deliberare si dovessero seguire le norme dei disegni di legge, nel senso che, prima di decidere, una Commissione della Camera, che esamina il problema, riferisca all\u2019Assemblea.<\/p><p>Io capisco quello che lei dice, onorevole Ruini, che cio\u00e8 una Camera altrimenti non pu\u00f2 decidere perch\u00e9 si sovrappone all\u2019altra. Ma quello che mi preoccupa \u00e8 questo: che ci siano le sufficienti garanzie, cio\u00e8 che non basti una semplice deliberazione per costituire una Commissione d\u2019inchiesta che ha anche poteri d\u2019indagini giudiziarie.<\/p><p>PRESIDENTE. Passiamo alla votazione. Pongo in votazione il primo comma:<\/p><p>\u00abCiascuna Camera pu\u00f2 disporre inchieste su materie di pubblico interesse\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pongo in votazione il secondo comma:<\/p><p>\u00abLa Commissione d\u2019inchiesta \u00e8 nominata con la rappresentanza proporzionale dei vari gruppi della Camera e svolge la sua attivit\u00e0 procedendo agli esami e alle indagini con gli stessi poteri e limiti dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>L\u2019articolo 78 risulta cos\u00ec approvato nel testo della Commissione.<\/p><p>L\u2019onorevole Calamandrei ha proposto il seguente articolo 78-<em>bis<\/em>:<\/p><p>\u00abCiascuna Camera \u00e8 giudice delle accuse mosse nel Parlamento alla onorabilit\u00e0 dei suoi componenti. Non si pu\u00f2 addivenire alla discussione e deliberazione pubblica su tali accuse, se prima non si sia pronunciata su di esse, a richiesta degli interessati o anche di ufficio, una apposita Commissione permanente, la quale indaga sulla fondatezza delle medesime e ne riferisce alla Camera per gli opportuni provvedimenti\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Calamandrei non \u00e8 presente.<\/p><p>NOBILE. Signor Presidente, lo faccio mio e rinuncio a svolgerlo.<\/p><p>PRESIDENTE. Invito l\u2019onorevole Ruini ad esprimere il pensiero della Commissione sull\u2019articolo aggiuntivo proposto dell\u2019onorevole Calamandrei e fatto proprio dall\u2019onorevole Nobile.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Il Comitato ritiene che il concetto che si vorrebbe regolare dall\u2019articolo 78-<em>bis<\/em> della Costituzione va pi\u00f9 opportunamente considerato dal punto di vista del Regolamento delle Camere. L\u2019attuale Regolamento gi\u00e0 prevede il diritto di chi \u00e8 fatto oggetto di accuse di chiedere una inchiesta a suo riguardo. Potremo in sede di Regolamento allargare tale disposizione; e stabilire che l\u2019indagine pu\u00f2 essere chiesta anche da altri, e potremo, se parr\u00e0 opportuno, costituire una Commissione permanente per questi giudizi, che l\u2019articolo Calamandrei configura come giudizi di onorabilit\u00e0.<\/p><p>Quanto alla dizione proposta, dovrebbe essere in ogni caso ben considerata: cosa vuol dire precisamente la frase iniziale che \u00abla Camera \u00e8 giudice\u00bb? E quali sono \u00abi provvedimenti\u00bb che si possono prendere?<\/p><p>A prescindere da ci\u00f2, ritorno al criterio di opportunit\u00e0 che il tema non sia trattato qui, ma rimesso al Regolamento.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Nobile, mantiene l\u2019emendamento?<\/p><p>NOBILE. Dopo le dichiarazioni dell\u2019onorevole Ruini, lo ritiro.<\/p><p>LUSSU. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>LUSSU. Avrei fatto mio anche io l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Calamandrei, ma riconosco che quanto ha detto il Presidente della Commissione \u00e8 convincente. \u00c8 materia di regolamento.<\/p><p>Ma desidero far notare ai colleghi l\u2019importanza della innovazione che il collega Calamandrei voleva introdurre con questo emendamento: cio\u00e8 non si pu\u00f2 mai in nessun caso pubblicamente per la prima volta accusare un collega se prima una Commissione non senta l\u2019accusatore. Solo dopo e non prima.<\/p><p>A nessuno sfugge l\u2019importanza moralizzatrice di questa norma che il collega Calamandrei per la prima volta pone.<\/p><p>Comunque, sono convinto delle obiezioni dell\u2019onorevole Ruini e ritengo anch\u2019io che si tratti di materia regolamentare.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, passiamo ora alla proposta di articolo aggiuntivo avanzata dall\u2019onorevole Mortati nel corso della precedente discussione, e che avevamo rinviato. Il testo \u00e8 il seguente:<\/p><p>\u00abPossono essere eleggibili al Parlamento gli italiani che non siano cittadini della Repubblica\u00bb.<\/p><p>Prego l\u2019onorevole Ruini di esprimere il parere della Commissione.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Anche qui non ho avuto il tempo di sentire formalmente il parere del Comitato, dato il continuo succedersi delle sedute d\u2019Assemblea. Ma ho esposto il mio punto di vista all\u2019onorevole Mortati; e se consentite vi esporr\u00f2 le considerazioni che mi spiegano la ragione di questa disposizione, ma nello stesso tempo mi rendono perplesso ad accettarla.<\/p><p>Innanzi tutto devo osservare che il collocamento della disposizione dovrebbe essere nell\u2019articolo 20, che parla dell\u2019eleggibilit\u00e0 in generale, non soltanto al Parlamento, ma anche ai Consigli comunali, provinciali, regionali. Il criterio da adottare dovrebbe essere unico e generale.<\/p><p>Ci\u00f2 premesso, \u00e8 indubitabile che lo spirito della disposizione \u00e8 tale da muovere tutta l\u2019Assemblea, di primo impeto, come un cuore solo, ad una viva adesione. Si tratta infatti di stabilire che i nostri fratelli italiani, italiani di nazionalit\u00e0, nel senso classico della parola, i fratelli nostri strappati alla madre patria, possano, anche se non abbiano la cittadinanza italiana, essere eletti al Parlamento e ad altri corpi elettivi.<\/p><p>Nello spirito della disposizione, ripeto, siamo d\u2019accordo. Ma bisogna realisticamente considerare i termini giuridici della questione, ed i problemi concreti che possono sorgere.<\/p><p>La legislazione attuale ammette che possano essere nominati ai pubblici impieghi gli italiani non cittadini, non \u00abregnicoli\u00bb.<\/p><p>Adopero la parola nel senso che si usa nella Repubblica francese, ove si parla di \u00abregnicoles\u00bb secondo una tradizione e con un significato ben chiaro. L\u2019onorevole Mortati ha opportunamente corretto la designazione, che egli stesso aveva dapprincipio usato, di \u00abregnicoli\u00bb in quella di non cittadini; o, come si dice, in altro modo, \u00abnon appartenenti allo Stato\u00bb.<\/p><p>La disposizione ora proposta farebbe un passo avanti, che sembra giusto e logico, ammettendo l\u2019accesso non solo agli impieghi pubblici, ma alle cariche elettive.<\/p><p>Bisogna ad ogni modo vedere i casi che si possono presentare; e che \u2013 attenendosi alle espressioni usate nella disposizione \u2013 eccedono l\u2019intento originario, cui essa si ispira, di aprir le braccia, diciamo la vecchia parola, agli \u00abirredenti\u00bb. Vi sono molti, d\u2019origine e di sangue italiano, che vivono all\u2019estero. Se hanno, come avviene, la doppia cittadinanza e cio\u00e8 se, avendo acquistata la cittadinanza straniera, conservano quella italiana, sono \u2013 in quanto cittadini italiani \u2013 eleggibili al Parlamento. Sorgono sulla doppia cittadinanza, nei riflessi politici, considerazioni sulle quali non mi voglio fermare qui.<\/p><p>Continuiamo ad esaminare gli altri possibili casi.<\/p><p>Pu\u00f2 avvenire che l\u2019italiano di nazionalit\u00e0 e di sangue, di tradizione, risieda all\u2019estero e, avendo perduto la cittadinanza italiana, possegga soltanto quella straniera. Dobbiamo, con una nuova disposizione, renderlo eleggibile al nostro Parlamento?<\/p><p>Vediamo le varie possibili ipotesi. Se l\u2019italiano sia irredento nel senso pi\u00f9 vero e proprio, ed abita in una terra strappata a noi, una terra contesa da dissensi e da lotte di nazionalit\u00e0, dubito che vi possa rimanere, se \u00e8 eletto deputato italiano. Se invece egli si trova in una terra dove non v\u2019\u00e8 irredentismo e lotta di nazionalit\u00e0 \u2013 per esempio un altro paese d\u2019Europa o d\u2019America \u2013 e ne \u00e8 cittadino, senza essere (si noti) cittadino italiano, non dovrebbe esservi per lui pericolo materiale a restarvi, dopo esser diventato membro del Parlamento italiano. Ma possono sorgere difficolt\u00e0, diverse ma analoghe a quelle di cui abbiamo parlato a proposito della discussione, avvenuta sul progetto di Costituzione nella nostra Assemblea, per la possibilit\u00e0 di assicurare ai cittadini italiani residenti all\u2019estero l\u2019esercizio dei diritti elettorali. Siete sicuri che i paesi esteri in cui abitano, e ne son cittadini, gli eletti al Parlamento italiano, ne siano sempre lieti? In certi casi potrebbero esserne troppo lieti, servendosi come lunghe mani di loro cittadini, deputati e senatori italiani; ma in altri casi potrebbero dispiacersi della situazione che si viene a creare, e prendere provvedimenti e contromisure, cos\u00ec che la disposizione, invece che a vantaggio degli italiani all\u2019estero, si risolverebbe in loro danno.<\/p><p>Altra ipotesi \u00e8 d\u2019un italiano di terra irredenta, che, perch\u00e9 la sua terra non \u00e8 pi\u00f9 italiana, \u00e8 costretto ad abbandonarla ed a venire in Italia. Non \u00e8 pi\u00f9, in questo momento, nostro concittadino; e noi vorremmo aprirgli le porte del Parlamento. Bisogna ricordare che nella nostra legislazione e nella prassi vi \u00e8 la possibilit\u00e0 di concedere subito, senza le ordinaria formalit\u00e0, con semplice decreto del Capo dello Stato, la cittadinanza italiana, ed allora diventa pienamente eleggibile. Praticamente, dunque, si ottiene il risultato che la disposizione Mortati si propone.<\/p><p>Comprendo benissimo che noi desideriamo fare, in questo momento, un atto di solidariet\u00e0 e di significato politico. Ma sar\u00e0 opportuno, in ogni caso, meditare bene la formulazione e le conseguenze della proposizione da adottare, per non darle una portata che trascenda il nostro intento, per non sollevare difficolt\u00e0 che siano eventualmente di danno pi\u00f9 che di vantaggio ai nostri fratelli. Era mio dovere esporvi obiettivamente e chiaramente lo stato delle cose e delle possibili questioni, perch\u00e9 la nostra decisione sia meditata e degna dell\u2019argomento che commuove il cuore, ma non deve far velo al ragionamento. (<em>Approvazioni<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>MORTATI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>MORTATI. Mi richiamo a quanto con molta chiarezza ha detto l\u2019onorevole Ruini, il quale ha ricordato che il problema da me sollevato non \u00e8 nuovo. La disposizione proposta si pu\u00f2 dire in certo senso acquisita al diritto italiano. Esiste gi\u00e0 una disposizione, che vale per gli impiegati, per le cariche pubbliche, per cui si pu\u00f2 essere nominati anche se non si \u00e8 cittadini italiani, e c\u2019era una tendenza a far valere, per coloro che prima si chiamavano italiani non regnicoli, il diritto di potere essere nominati membri del Parlamento.<\/p><p>NOBILI TITO ORO. La Repubblica romana instaur\u00f2 questo sistema. Ammise all\u2019elettorato passivo cittadini italiani che da sei mesi avessero preso stanza nel territorio romano.<\/p><p>RUINI. <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Ma se hanno preso stanza possono benissimo oggi diventare cittadini italiani.<\/p><p>MORTATI. Ora tale principio gi\u00e0 acquisito alla nostra legislazione conserva ancora attualit\u00e0 poich\u00e9 si verifica il caso di terre che sono italiane ma non fanno pi\u00f9 parte dello Stato italiano, sicch\u00e9 appare essere opportuno, da un punto di vista politico, una affermazione che mantenga il principio. L\u2019onorevole Ruini, giustamente, ha osservato che c\u2019\u00e8 una difficolt\u00e0 nella formulazione, perch\u00e9 la formulazione, nel senso proposto, pu\u00f2 far sorgere dubbi. La formula \u00abitaliano non regnicolo\u00bb era pi\u00f9 chiara perch\u00e9 precisata da una lunga prassi interpretativa. Non so se dalla cortesia del Presidente dell\u2019Assemblea si possa ottenere un ulteriore rinvio allo scopo di potere giungere ad una formulazione che possa meglio sodisfare, raggiungendo il risultato di mantenere fermo un principio gi\u00e0 acquisito alla nostra legislazione.<\/p><p>PERASSI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>PERASSI. L\u2019onorevole Ruini ha gi\u00e0 molto chiaramente esposto tutti i lati sentimentali, non sentimentali e giuridici della questione.<\/p><p>Io vorrei soltanto fare una piccola aggiunta a conferma di quanto ha detto l\u2019onorevole Ruini, prendendo lo spunto da una affermazione ora fatta dall\u2019onorevole Mortati, la quale mi sembra che mi autorizzi a dire che v\u2019\u00e8 un equivoco nella sua proposta.<\/p><p>Egli ha affermato: si tratterebbe di confermare un principio che gi\u00e0 esiste. Ora, io faccio una riserva su questo punto. Il principio che esiste non \u00e8 quello che ora si vuole inserire nella Costituzione; il principio \u00e8 diverso e pi\u00f9 tenue, ed \u00e8 questo: che la qualit\u00e0 di italiano non appartenente allo Stato, ossia \u00abnon regnicolo\u00bb secondo la vecchia formula, \u00e8 assimilato al cittadino per quanto concerne l\u2019ammissione agli impieghi pubblici. Questo \u00e8 il punto a cui si \u00e8 arrivati nel campo del diritto pubblico: non oltre. Vi \u00e8 poi, come esattamente ha richiamato il Presidente della Commissione onorevole Ruini, un\u2019altra disposizione nel nostro diritto attuale; \u00e8 un articolo inserito nella legge della cittadinanza nel quale si afferma che nulla \u00e8 innovato per quanto concerne la concessione della cittadinanza per decreto agli italiani non regnicoli. Questo richiamo si riferisce ad una vecchia disposizione che \u00e8 stata inserita per la prima volta in una legge elettorale. Secondo questa disposizione, l\u2019italiano \u00abnon regnicolo\u00bb \u2013 cio\u00e8 non appartenente allo Stato \u2013 poteva ottenere la concessione della cittadinanza italiana con decreto prescindendosi dalle altre condizioni che normalmente sono richieste per concedere la cittadinanza italiana in base alla legge comune. Questa \u00e8 la situazione. La proposta dell\u2019onorevole Mortati, la quale, come ha detto giustamente il Presidente, suscita tanta e generale simpatia dal punto di vista sentimentale, \u00e8 una proposta che va al di l\u00e0 del diritto attuale, e che porta alla parificazione automatica al cittadino dell\u2019italiano non appartenente allo Stato, non soltanto nel campo dell\u2019ammissione a pubblici impieghi, ma anche nel campo dei diritti politici, cio\u00e8 per l\u2019elettorato attivo e passivo. \u00c8 un passo pi\u00f9 in l\u00e0, che solleva problemi molto delicati.<\/p><p>CODACCI PISANELLI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CODACCI PISANELLI. Mi permetto di far presente l\u2019importanza politica della proposta dell\u2019onorevole Mortati. Dal lato giuridico sono d\u2019accordo: vi sono numerosi inconvenienti per precisare quali siano le persone a cui la proposta si riferisce. Ma dal lato politico si tratta di sancire nella Costituzione un principio che \u00e8 stato accolto in tutta la storia del nostro risorgimento. In un momento in cui un trattato iniquo strappa alla nostra Patria i nostri fratelli, ritengo sia un giusto riconoscimento; ed invito l\u2019Assemblea a pensare alle conseguenze del rigetto del principio proposto. Credo che sia un giusto riconoscimento che tutti quanti, anche coloro che sono stati strappati alla Patria, continuino a far parte della famiglia italiana.<\/p><p>LACONI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>LACONI. Sono anch\u2019io molto sensibile a ci\u00f2 che \u00e8 detto in questo emendamento. Mi pare che si corra il rischio di creare gravi inconvenienti alla Giunta delle elezioni la quale domani, quando si trover\u00e0 dinanzi a contestazioni per l\u2019elezione di un deputato e dovr\u00e0 andare ad accertare una condizione non giuridica \u2013 e che riconosciamo non essere giuridica, ma quasi politica, come ha detto l\u2019onorevole Codacci Pisanelli \u2013 non sapr\u00e0 probabilmente come risolvere il quesito propostole, mentre abbiamo la possibilit\u00e0 di giungere al medesimo risultato, senza nessuna difficolt\u00e0, rendendo facile agli italiani, che vivono fuori della Repubblica e che hanno altra cittadinanza, l\u2019acquisto della cittadinanza italiana, mediante una determinata procedura.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> C\u2019\u00e8 gi\u00e0.<\/p><p>LACONI. Non vedo per quale ragione dobbiamo stabilire una norma, che domani potr\u00e0 essere pericolosa.<\/p><p>FABBRI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>FABBRI. Se l\u2019onorevole Mortati mantiene letteralmente la sua dicitura, io la voter\u00f2 molto volentieri, perch\u00e9 noto che non dice \u00absono eleggibili\u00bb o \u00abpossono essere eletti\u00bb ma \u00abpossono essere eleggibili\u00bb. Quindi questa norma, letteralmente intesa, pone soltanto la esigenza di una disposizione futura la quale regoli la materia, mentre allo stato attuale delle cose l\u2019eleggibilit\u00e0 di italiani che non siano cittadini \u00e8 esclusa e occorre un decreto di naturalizzazione come \u00e8 stato spiegato.<\/p><p>Porre fin da ora la possibilit\u00e0 costituzionale di una legge ordinaria, che regoli in quali casi gli italiani non cittadini possono divenire eleggibili, non mi pare costituisca un inconveniente. Si propone di dire: \u00abpossono essere eleggibili\u00bb, non \u00abpossono essere eletti\u00bb. Questa dizione ha molta importanza. Se essa fosse modificata, allora forse non potrei pi\u00f9 votarla.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> L\u2019interpretazione che lei d\u00e0 all\u2019emendamento non corrisponde alle intenzioni del proponente.<\/p><p>FABBRI. Devo partire dal concetto che, data la dizione letterale della formula, vi corrispondesse la intenzione del proponente. Se l\u2019onorevole Mortati dichiara un\u2019intenzione diversa&#8230;<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019ha dichiarata nel corso dello svolgimento.<\/p><p>FABBRI. Non mi sono giunte le sue parole: se \u00e8 cos\u00ec cade la ragione del mio intervento.,<\/p><p>LACONI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENT\u00c8. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>LACONI. Che interesse abbiamo a che una persona mantenga la sua cittadinanza in altro Paese e poi si faccia eleggere deputato o senatore nel nostro? Egli dovrebbe rinunciare a quella cittadinanza per acquistare quella italiana: sarebbe un atto di adesione anche morale al nostro Paese. Possiamo, se mai, facilitarlo in questa richiesta. Ma non possiamo ammettere che diventi deputato o senatore in Italia rimanendo cittadino di un altro Stato, con tutti i diritti che gli competono per questa qualit\u00e0. In questo modo noi non serviremmo gli interessi della Nazione.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Mortati, mantiene la sua proposta?<\/p><p>MORTATI. La mantengo.<\/p><p>LUCIFERO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>LUCIFERO. Credo che molti come noi, nessuno pi\u00f9 di noi, possano essere sensibili agli alti motivi ideali e riparatori che hanno ispirato l\u2019onorevole Mortati nel formulare la sua proposta. Per\u00f2 devo riconoscere che la proposta tecnicamente pu\u00f2 portare non solo al di l\u00e0 delle nobilissime intenzioni del proponente, che sono indubbiamente anche le nostre, ma addirittura a un risultato opposto a quello che l\u2019onorevole Mortati si propone.<\/p><p>Ritengo quindi che il principio, che \u00e8 nelle intenzioni pi\u00f9 che nella dizione dell\u2019onorevole Mortati, non debba essere da noi abbandonato, ma debba essere ripreso con precisa formulazione, che garantisca al nostro Paese e a quest\u2019Aula, in cui esso \u00e8 rappresentato, una giusta interpretazione; e che sia pertanto rinviata la discussione in sede di legge elettorale, dove si potr\u00e0 fare la norma che effettivamente affermi questo principio.<\/p><p>In questo spirito, per queste ragioni e con la riserva di risollevare noi, se non lo far\u00e0 lui, la stessa questione in sede di legge elettorale, noi non potremmo votare ora per l\u2019emendamento.<\/p><p>MORTATI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>MORTATI. Vorrei fare osservare all\u2019onorevole Lucifero che l\u2019inserzione nella legge elettorale di una norma nel senso proposto non sarebbe costituzionale, perch\u00e9 violerebbe la disposizione contenuta nell\u2019articolo 45 della Costituzione, per cui le cariche pubbliche sono accessibili solo ai cittadini italiani.<\/p><p>LUCIFERO. Faremo una \u00ableggina\u00bb che consenta di conservare la cittadinanza italiana agli italiani che l\u2019hanno persa perch\u00e9 strappati alla Madrepatria.<\/p><p>MORTATI. Insisto nella proposta di richiedere alla cortesia del Presidente un breve rinvio per vedere se \u00e8 possibile inserire nella Costituzione una disposizione che risolva la questione nel modo migliore. Una possibilit\u00e0 di soluzione potrebbe essere di inserire nel testo costituzionale una norma, come quella di cui ha fatto menzione l\u2019onorevole Perassi, che conceda agli italiani di cui si tratta la possibilit\u00e0 di acquistare con una procedura abbreviata e semplificata la cittadinanza italiana.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> L\u2019Assemblea si trova ormai davanti aduna questione che si presta ad interpretazioni delicate. Avrei desiderato che non fosse portata qui senza averla prima esaminata in Comitato. Ma ci\u00f2 non \u00e8 avvenuto; ed io ed i colleghi del Comitato \u2013 tranne il proponente \u2013 abbiamo letto la proposta nel fascicolo degli emendamenti. L\u2019Assemblea \u00e8 ora investita dell\u2019argomento e potrebbe darsi che, se non accogliessimo, per le difficolt\u00e0 pratiche che solleva, la proposta avanzata, ci\u00f2 fosse interpretato come mancanza di solidariet\u00e0 e di slancio verso i nostri fratelli. Ci\u00f2 assolutamente non \u00e8. Qualsiasi nostra decisione deve essere accompagnata dalla pi\u00f9 calda espressione di affetto e dal fermo proposito di raggiungere lo scopo che ci proponiamo, di dare, o meglio ridare ai nostri fratelli l\u2019eleggibilit\u00e0 nel Parlamento italiano. Anzi la questione \u00e8 pi\u00f9 vasta; concerne anche la cittadinanza per quelli che non saranno membri del Parlamento. Dovremo studiare ancora sotto i vari aspetti tutti i problemi che sorgono. Ho oggi trattato, come era necessario, delle questioni tecniche; le approfondiremo ancora; senza spegnere la fiamma di sentimento e di cordialit\u00e0 che ci ispira e ci anima. Date al Comitato il tempo necessario perch\u00e9 possa riunirsi e cercare soluzioni e disposizioni tali da superare gli ostacoli che voi tutti avete riconosciuto. Affermiamo a questo riguardo, con un saluto che l\u2019Italia manda ai suoi figli non pi\u00f9 cittadini italiani, che noi vogliamo averli a pieno diritto partecipi della nostra famiglia e della nostra casa: l\u2019Italia. (<em>Applausi<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>LUCIFERO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>LUCIFERO. Mi associo a quanto ha detto l\u2019onorevole Ruini. Mi permetto di dare un suggerimento all\u2019onorevole Ruini, dato che io non sar\u00f2 presente in seno al Comitato, ma sar\u00f2 sostituito, perch\u00e9 dovr\u00f2 assentarmi da Roma.<\/p><p>Se vogliamo affermare il concetto, io proporrei una forma come questa: \u00abLa legge stabilir\u00e0 le condizioni di eleggibilit\u00e0, ecc.\u00bb. Allora potremo fare una legge che ci dia le garanzie e non ci troveremo di fronte ad ostacoli costituzionali.<\/p><p>PRESIDENTE. Se l\u2019Assemblea ritiene di potere accogliere la richiesta dell\u2019onorevole Ruini \u2013 che in fondo \u00e8 simile a quella dell\u2019onorevole Mortati \u2013 cio\u00e8 di non soffermarci in maniera specifica con una votazione sulla proposta di questo articolo aggiuntivo, ma di lasciare al Comitato di redazione il tempo di esaminare la questione per vedere di introdurre nella forma pi\u00f9 acconcia una disposizione, possiamo sospendere la discussione su questo argomento.<\/p><p>Se non vi sono altre osservazioni, rimane pertanto cos\u00ec stabilito.<\/p><p>(<em>Cos\u00ec rimane stabilito<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Onorevoli colleghi, avremmo cos\u00ec concluso l\u2019esame del Titolo dedicato al potere legislativo, se non ci fossimo lasciati alle spalle un problema di una certa importanza, quello relativo all\u2019Assemblea Nazionale. Come tutti noi ricordiamo, a mano a mano che nel corso della discussione abbiamo incontrato un richiamo concernente l\u2019Assemblea Nazionale, l\u2019abbiamo accantonato, perch\u00e9 occorre per prima cosa risolvere la questione di principio.<\/p><p>Da alcuni colleghi \u00e8 stata prospettata l\u2019opportunit\u00e0 di non tenere sedute domani. In questo caso vorrei pregare i presenti di non chiedere che venga tolta immediatamente la presente seduta, perch\u00e9 sarebbe molto opportuno che con la prossima settimana potessimo passare senz\u2019altro ad affrontare il Titolo II, relativo al Capo dello Stato.<\/p><p>RUSSO PEREZ. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>RUSSO PEREZ. Io chiedo che domani si faccia seduta. Non vedo le ragioni per cui non si debba fare, data la brevit\u00e0 di tempo a nostra disposizione.<\/p><p>LACONI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>LACONI. Io vorrei pregare l\u2019Assemblea non di tenere o no seduta domani, ma di un\u2019altra cosa: che non si discuta domani la questione dell\u2019Assemblea Nazionale.<\/p><p>E dir\u00f2 subito le ragioni. L\u2019Assemblea ha gi\u00e0 sospeso l\u2019articolo 67 nel quale \u00e8 detto che la funzione. legislativa \u00e8 collettivamente esercitata dalle due Camere. Le diverse formulazioni che si possono proporre di questo articolo, alcune delle quali sono state presentate e altre no, si connettono in modo stretto col potere dell\u2019Assemblea Nazionale. L\u2019unit\u00e0 del potere legislativo si pu\u00f2 raggiungere attraverso norme diverse, sia introducendo, come da qualcuno \u00e8 stato proposto, come compositore il Capo dello Stato, sia invece ricorrendo ad una istanza superiore che comprenda entrambe le Camere, sia in altri modi. Insomma, vi sono tali connessioni fra il problema dell\u2019esercizio collettivo del potere legislativo da parte delle Camere, con o senza l\u2019intervento del Capo dello Stato, e quello dell\u2019Assemblea Nazionale, che potrebbe essere l\u2019organo unitario delle Camere, da far considerare inopportuno che essi non siano discussi e deliberati separatamente. E sta di fatto che per quanto riguarda l\u2019articolo 67 ne \u00e8 stata rinviata la discussione a dopo che sar\u00e0 decisa la questione delle funzioni del Capo dello Stato. Io penso che potrebbe anche farsi prima. Cio\u00e8 potremmo esaminare subito la questione. Penso per\u00f2 che, prima che sia esaminato, il Comitato di redazione dovrebbe rivedere il problema, in connessione col Titolo sul Capo dello Stato.<\/p><p>Non faccio obiezioni a che domani sia tenuta seduta, ma pregherei il Presidente di volere eventualmente stabilire altra materia all\u2019ordine del giorno, in modo che sui problemi dell\u2019esercizio del potere legislativo e dell\u2019Assemblea Nazionale vi sia un minimo di respiro e che siano possibili preventive consultazioni.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Naturalmente, io non mi oppongo affatto alla proposta di tenere seduta anche domani. Debbo per\u00f2 ricordare che noi abbiamo a suo tempo rinviato il tema dell\u2019Assemblea Nazionale a quando si sarebbero esaminate, a mano a mano che si presentavano nel progetto, tutte le questioni delle sue funzioni. La maggior contesa \u00e8 sorta e si svolger\u00e0 soprattutto per un problema concreto, quello della fiducia o sfiducia che si deve esprimere al Governo attraverso l\u2019Assemblea Nazionale o le Camere distinte.<\/p><p>Aggiungo che il Comitato di redazione non ha ancora potuto deliberare il tema perch\u00e9 non ne ha avuto materialmente il tempo. Oggi abbiamo dovuto riunirci alle 8, alle 9, alle 10, in varie Sottocommissioni, fra cui quella per gli statuti regionali, e poi in Commissione plenaria dei Settantacinque; ed alle 11 in Assemblea Costituente. Non possiamo, come Giosu\u00e8, arrestare il sole; o lavorare contemporaneamente in pi\u00f9 riunioni.<\/p><p>Sono a disposizione dell\u2019Assemblea. Vuol dire che, se non potr\u00f2 formalmente convocare il Comitato di redazione, sentir\u00f2 qui nell\u2019Aula colleghi di varie parti, e mi assumer\u00f2 la responsabilit\u00e0 di interpretare il pensiero del Comitato.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, devo far notare che, oltre quella costituzionale, non c\u2019\u00e8 altra materia da porre all\u2019ordine del giorno della seduta di domani.<\/p><p>LACONI. Potrebbe essere dedicata alle interrogazioni.<\/p><p>PRESIDENTE. No. Non prendiamo le interrogazioni come un rimedio per tutti i mali. Si \u00e8 stabilito di dedicare al loro svolgimento i luned\u00ec in modo che i membri del Governo e i presentatori possano regolarsi tenendo presente questo nostro uso.<\/p><p>Il lavoro del Comitato di redazione non esonera l\u2019Assemblea dalla discussione intorno alle questioni di principio come quella della istituzione o meno dell\u2019Assemblea Nazionale. A me pare pertanto che si possa mettere all\u2019ordine del giorno di domani ancora il seguito della discussione sul progetto di Costituzione della Repubblica italiana, riprendendo dal secondo comma dell\u2019articolo 52: \u00abLe Camere si riuniscono in Assemblea Nazionale, nei casi preveduti dalla Costituzione\u00bb. Questo comma pone appunto la questione di principio ed appunto perci\u00f2 ne fu rinviata la discussione. Risolta con una votazione tale questione, il Comitato di redazione potr\u00e0 proporre i conseguenti adattamenti, sui quali, nella prima seduta della prossima settimana, si pronuncer\u00e0 l\u2019Assemblea.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Vorrei avvisare che, poich\u00e9 la discussione di questo tema avverr\u00e0 domani alle ore 11 davanti alla Assemblea, convocher\u00f2 prima il Comitato di redazione, rinviando la riunione della Commissione dei Settantacinque, che era gi\u00e0 stata convocata.<\/p><p>LACONI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>LACONI. Mi duole che non ci si sia compresi. \u00c8 proprio la questione di principio, \u00e8 proprio resistenza o meno dell\u2019Assemblea Nazionale che non \u00e8 possibile discutere in Assemblea se non si sar\u00e0 risolto prima l\u2019altra di cui all\u2019articolo 67.<\/p><p>TONELLO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>TONELLO. Io insisterei perch\u00e9 fosse accettata la proposta del nostro Presidente, cio\u00e8 di tenere seduta anche domani, perch\u00e9, intendiamoci, noi qui regoliamo il nostro lavoro a seconda delle necessit\u00e0, ma dobbiamo dare anche al Paese la sensazione che il nostro lavoro \u00e8 continuo e che non lo interrompiamo inutilmente: altrimenti si corre il rischio di giungere a fine dicembre senza aver approvato tutta la Costituzione.<\/p><p>NITTI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>NITTI. Io non ho compreso la discussione attuale: che cosa ha a che fare l\u2019Assemblea Nazionale con i poteri del Capo dello Stato? Niente! Non c\u2019\u00e8 nessuna connessione. Noi possiamo ammettere o non ammettere che ci sia l\u2019Assemblea Nazionale, ma questo non riguarda affatto i poteri del Capo dello Stato.<\/p><p><em>Una voce.<\/em> E per l\u2019elezione del Capo dello Stato?<\/p><p>NITTI. Ma non \u00e8 necessario creare apposta l\u2019Assemblea Nazionale; basta dire che la fanno le Camere unite. Che esista o no questo simulacro che si vuol chiamare l\u2019Assemblea Nazionale, che non esiste in nessun Paese della terra e che altro non \u00e8 che una superstruttura assurda; che esista o non esista, ci\u00f2 non riguarda la elezione del Capo dello Stato. Anche in regime monarchico per il giuramento all\u2019inizio della legislatura si riunivano le due Camere. Ora Camera e Senato possono riunirsi per eleggere il Presidente della Repubblica, ma non c\u2019\u00e8 necessit\u00e0, per ci\u00f2 solo, di dar vita a quella supercamera, a quella invenzione, a quella assurdit\u00e0 stupefacente, a quella fantasia inutile che vogliamo chiamare Assemblea Nazionale.<\/p><p>Questa idea di fare una terza Camera cos\u00ec numerosa comporterebbe la necessit\u00e0 di convocarla \u2013 continuando con questi sistemi \u2013 in Piazza Montecitorio, piuttosto che nell\u2019Aula. Questa supercamera, che non esiste in nessun Paese della terra e che si vorrebbe far convocate permanentemente, facendole discutere le cose pi\u00f9 assurde, come per esempio l\u2019amnistia (figurarsi se pu\u00f2 essere un argomento discutibile da mille persone l\u2019amnistia, che richiede una particolare competenza giuridica!) \u00e8 una pura fantasia, che non riguarda il Capo dello Stato.<\/p><p>Ora noi dobbiamo affrontare la questione. Io credevo che, senza lunghe discussioni, si potesse procedere oltre. Volete discutere? Volete rinviare a domani? Si tratter\u00e0 di perdere un\u2019altra giornata; se vi volete divertire su questa stoltezza, che far\u00e0 ridere l\u2019Europa intera, divertitevi pure. Perderemo uno o due giorni ancora, ma non approveremo questa Assemblea Nazionale. \u00c8 stata una aberrazione momentanea. Anche questa passer\u00e0. Vogliamo perdere ancora del tempo? Se lo volete, rinviamo a domani, ma lasciamo da parte il Capo dello Stato, e discutiamo e decidiamo, perch\u00e9 l\u2019importante \u00e8 sbarazzare al pi\u00f9 presto il terreno dei nostri lavori da questo incubo, per non tornarci pi\u00f9 sopra.<\/p><p>PRESIDENTE. Il seguito della discussione \u00e8 rinviato alle 11 di domani. Resta inteso che domani esamineremo questo problema, prendendo come base l\u2019articolo 52 che abbiamo lasciato in sospeso nel suo secondo comma.<\/p><p>Presentazione di una relazione.<\/p><p>CLERICI. Chiedo di parlare, per la presentazione di una relazione.<\/p><p>PRESIDENTE. Ha facolt\u00e0 di parlare. La invito a salire sul banco della Presidenza.<\/p><p>CLERICI. Quale vicepresidente della Commissione per le autorizzazioni a procedere, mi onoro presentare all\u2019Assemblea la relazione sulla domanda di autorizzazione a procedere contro il signor Del Giglio Angelo, imputato del reato di cui all\u2019articolo 290 del Codice penale.<\/p><p>PRESIDENTE. Questa relazione sar\u00e0 stampata e distribuita.<\/p><p>Comunicazione del Presidente.<\/p><p>PRESIDENTE. Comunico che, in sostituzione dell\u2019onorevole Lucifero, dimissionario, ho chiamato a far parte della Commissione per la Costituzione l\u2019onorevole Condorelli.<\/p><p>Interrogazioni con richiesta d\u2019urgenza.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Morini ha presentato la seguente interrogazione con richiesta d\u2019urgenza:<\/p><p>\u00abAl Ministro dell\u2019interno, per sapere se sono stati accertati i precedenti politici dell\u2019attuale concessionario del Casin\u00f2 di San Remo e ci\u00f2 allo scopo di decidere con cognizione di causa sul visto che il Ministero deve apporre o negare alla deliberazione di concessione 17 aprile 1947 del Consiglio comunale di San Remo.<\/p><p>\u00abMorini\u00bb.<\/p><p>Interesser\u00f2 il Ministro dell\u2019interno, che non \u00e8 presente, affinch\u00e9 faccia sapere al pi\u00f9 presto quando intenda rispondere.<\/p><p>Interrogazioni.<\/p><p>PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.<\/p><p>MOLINELLI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abIl sottoscritto chiede d\u2019interrogare il Ministro della difesa, sulle ragioni che lo hanno indotto a esonerare senza preavviso e senza motivazione il colonnello in servizio permanente effettivo Vincenzo Vetere, mutilato di guerra, dalla carica di capo della divisione disciplina ufficiali dell\u2019esercito, che ricopriva degnissimamente da cinque mesi, mettendolo a disposizione del comando territorio, alla stregua di ufficiali discriminandi o reimpiegandi, con grave danno materiale e morale, mentre ufficiali della riserva, per et\u00e0 e per sfollamento, sono trattenuti, a domanda, in servizio presso il Ministero e presso Enti della Capitale. Il Ministro della difesa, assicurando che esulava dal suo provvedimento ogni motivo di carattere politico aveva preso l\u2019impegno formale di affidare al colonnello Vetere mansioni di pari o di superiore importanza. Si domanda quali sono le ragioni che hanno indotto l\u2019onorevole Ministro a cambiare avviso. (<em>L\u2019interrogante chiede la risposta scritta<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>\u00abPacciardi\u00bb.<\/p><p>\u00abIl sottoscritto chiede d\u2019interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri, per conoscere se, ai fini di pacificazione, presupposto indispensabile perch\u00e9 venga ristabilita la normalit\u00e0, non ritenga indispensabile giustizia estendere l\u2019annunciato provvedimento di revoca dei provvedimenti dipendenti dalla legislazione di epurazione, a tutte le categorie colpite.<\/p><p>\u00abIn proposito rileva:<\/p><p>che tutta l\u2019impostazione dell\u2019epurazione \u00e8 basata su criteri assolutamente arbitrari, antigiuridici, illogici;<\/p><p>che ad aggravare tale impostazione si sono succedute, nel tempo, in modo caotico, leggi e disposizioni, diverse e anche contrastanti, le quali hanno determinato gravissime sperequazioni tra i colpiti;<\/p><p>che, indipendentemente da ci\u00f2, non rispondente affatto a criteri di equit\u00e0, comprensione e giustizia, \u00e8 stata la pratica applicazione delle leggi stesse;<\/p><p>che pi\u00f9 antigiuridico ed iniquo tra tutti \u00e8 il decreto-legge 11 ottobre 1944, n. 257 \u2013 meglio conosciuto col nome di \u00ablegge Bonomi\u00bb \u2013 il quale, con lo specioso pretesto di affrettare l\u2019epurazione degli alti gradi, soppresse per gli ufficiali ed i funzionari dei primi 4 gradi anche quel minimo di garanzia e di difesa, che le leggi anteriori concedevano;<\/p><p>che, in tale guisa, vennero colpiti nella grande maggioranza, benemeriti funzionari, i quali non avevano \u2013 in effetti \u2013 altra colpa, che quella di essere pervenuti, sotto il passato regime, da essi stessi subito, ad alta carica, unicamente per meriti e capacit\u00e0 professionali, in rapporto alla anzianit\u00e0 di servizio, servendo lo Stato, come tale, con senso di responsabilit\u00e0, abnegazione, obbiettivit\u00e0, rettitudine;<\/p><p>che detti funzionari, senza avere in alcun modo diritto a difesa e senza potere, neanche, conoscere il motivo del provvedimento, e, per taluni, mentre era ancora in corso il procedimento presso la competente Commissione di epurazione di primo grado, od erano stati da questa addirittura sciolti, furono \u2013 senz\u2019altro \u2013 defenestrati, a profitto di altri, sotto ogni riguardo, certamente, non pi\u00f9 di essi meritevoli;<\/p><p>che, per i prefetti, al fine di colpirli comunque, non solo fu applicato il predetto decreto legislativo 11 ottobre 1944, n. 257, ma si giunse al punto di collocarli a riposo, applicando una disposizione analoga, contenuta in legge fascista: regio decreto-legge 5 aprile 1925, n. 441;<\/p><p>che \u00e8 necessario, una buona volta, porre la parola \u00abfine\u00bb ad uno stato di cose intollerabile, e che da troppo tempo si trascina, con danno \u2013 soprattutto \u2013 del Paese. (<em>L\u2019interrogante chiede la risposta scritta<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>\u00abBencivenga\u00bb.<\/p><p>\u00abI sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se non ritenga equo ed opportuno disporre una modificazione del decreto 29 luglio 1947, n. 689:<\/p><ol><li><em>a<\/em>) per concedere ai pensionati per vecchiaia o per invalidit\u00e0, di et\u00e0 inferiore o superiore a 65 anni, l\u2019assegno temporaneo di contingenza, nella misura unica di lire 2400;<\/li><li><em>b<\/em>) per annullare la disposizione relativa alla detrazione di un importo pari all\u2019assegno dalla retribuzione dei pensionati che lavorano; e ci\u00f2, considerando che trattasi di categorie fra le pi\u00f9 disagiate e che i pensionati si sottopongono al grave carico del lavorare nella loro et\u00e0 avanzata solo quando sono spinti dal pesante carico di famiglia e dalle attuali difficilissime condizioni di vita.<\/li><\/ol><p>\u00abPer questi medesimi motivi gli interroganti chiedono all\u2019onorevole Ministro se non ritenga equo disporre che l\u2019indennit\u00e0 di caro-pane per i pensionati della previdenza sociale venga equiparata a quella dei pensionati degli altri Enti, estendendola ai famigliari a carico. (<em>Gli interroganti chiedono la risposta scritta<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>\u00abScarpa, Fornara\u00bb.<\/p><p>\u00abIl sottoscritto chiede d\u2019interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Ministro del tesoro, per sapere con quali provvedimenti il Governo intenda venire incontro nel pi\u00f9 breve termine possibile alle urgenti esigenze alimentari ed alla fiduciosa attesa dei ciechi civili, i quali hanno presentato in forma concreta e motivata un progetto per un assegno di assistenza continuativa, a mezzo della benemerita Unione italiana dei ciechi.<\/p><p>\u00abTale provvedimento sarebbe corrispondente all\u2019articolo 34 gi\u00e0 votato del progetto di Costituzione e si ispirerebbe al criterio della solidariet\u00e0 sociale, per la quale spetta allo Stato, indipendentemente da qualsiasi responsabilit\u00e0, di aiutare i cittadini pi\u00f9 bisognosi, tanto pi\u00f9 che \u00e8 noto lo sforzo non soltanto individuale, ma anche collettivo, con il quale i ciechi hanno cercato e cercano di affrancarsi dalla inferiorit\u00e0 sociale e dall\u2019inerzia, alle quali sarebbero condannati dalla tremenda loro disgrazia, ed \u00e8 noto altres\u00ec come le feroci condizioni economiche odierne e la conseguente terribile concorrenza minaccino gli sforzi compiuti da quella categoria di grandi minorati per riuscire utili oltre che a se stessi alla societ\u00e0. Soprattutto si fa presente come, accanto ai ciechi lavoratori, esista un 70 per cento di quegli infelici non pi\u00f9 ricuperabili, che sono letteralmente alla fame e nell\u2019abbandono, e che minacciano di tornare all\u2019accattonaggio. (<em>L\u2019interrogante chiede la risposta scritta<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>\u00abClerici\u00bb.<\/p><p>\u00abIl sottoscritto chiede d\u2019interrogare il Ministro di grazia e giustizia, per sapere se non creda giusto ed opportuno \u2013 data la scarsit\u00e0 del personale adatto \u2013 di estendere agli ufficiali giudiziari (i quali hanno raggiunto il 70\u00b0 anno di et\u00e0 e sono collocati a riposo, giusta l\u2019articolo 120 del regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2275) il provvedimento di mantenimento in servizio, che \u00e8 stato gi\u00e0 adottato per i magistrati fino al grado quinto e per i cancellieri, quanto meno fino al 31 dicembre 1949, e se non ritenga di dover intanto soprassedere ai collocamenti a riposo in corso. (<em>L\u2019interrogante chiede la risposta scritta<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>\u00abFilippini\u00bb.<\/p><p>\u00abIl sottoscritto chiede d\u2019interrogare il Ministro dell\u2019agricoltura e delle foreste, per conoscere se, in base alla nuova disciplina dell\u2019olio di oliva, non ritenga opportuno, oltre che conveniente, lasciare libero il commercio delle sanse, in quanto l\u2019ammasso di tale sottoprodotto impone agli agricoltori maggiori spese per la conservazione, nuovi esasperanti controlli ed esige altres\u00ec il mantenimento del Consorzio per la distribuzione delle sanse ammassate, per cui i costi di produzione risultano gravati da notevoli ed evitabili spese, che in ogni caso superano quelle derivanti dal maggiore prezzo che verrebbe pagato ai produttori agricoli. (<em>L\u2019interrogante chiede la risposta scritta<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>\u00abCaroleo\u00bb.<\/p><p>\u00abIl sottoscritto chiede di interrogare i Ministri della difesa, dell\u2019agricoltura e foreste e del tesoro, per conoscere quale \u00e8 l\u2019attuale estensione dei campi tuttora minati e quali provvedimenti intendono finalmente adottare per la sollecita restituzione alla produzione agricola delle terre cosparse di ordigni esplosivi, risultando che numerosi operai specializzati nel rastrellamento di mine sono da vari mesi disoccupati. Nei comandi militari addetti a tale rastrellamento si nota una viva preoccupazione per la fine dei lavori perch\u00e9 determinerebbe il licenziamento di varie centinaia di impiegati, mentre \u00e8 urgente che considerevoli estensioni della pianura padana ritornino al pi\u00f9 presto alla coltivazione. (<em>L\u2019interrogante chiede la risposta scritta<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>\u00abCaroleo\u00bb.<\/p><p>\u00abIl sottoscritto chiede di interrogare i Ministri dell\u2019interno e del tesoro, per conoscere quali provvedimenti intendano adottare per ovviare alla penosa situazione delle vedove e dei famigliari dei caduti in guerra in attesa di pensione, ai quali viene continuata la corresponsione del soccorso giornaliero, di cui alla legge 22 gennaio 1934, n. 115, che, pur aumentato a norma di successivi provvedimenti, \u00e8 assolutamente irrisorio.<\/p><p>\u00abL\u2019interrogante chiede di sapere quindi se, in considerazione che tale soccorso \u00e8 corrisposto a titolo di acconto sulla pensione, non si ritenga opportuno e giusto aumentarlo in misura tale da renderlo, per quanto possibile, pi\u00f9 adeguato alle necessit\u00e0 di vita delle vedove e delle famiglie interessate. (<em>L\u2019interrogante chiede la risposta scritta<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>\u00abCamangi\u00bb.<\/p><p>\u00abIl sottoscritto chiede d\u2019interrogare il Ministro dei trasporti, per sapere se non reputa opportuno disporre la fermata del rapido R-562 Roma-Reggio Calabria alla stazione di Gioia Tauro, centro agricolo industriale di rilievo, dove fanno scalo gli abitanti di tutta una zona popolosa ed importantissima dal punto di vista agricolo e commerciale. (<em>L\u2019interrogante chiede la risposta scritta<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>\u00abPriolo\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Queste interrogazioni saranno trasmesse ai Ministri competenti per la risposta scritta.<\/p><p>La seduta termina alle 19.45.<\/p><p>Ordine del giorno per la seduta di domani.<\/p><p>Alle ore 11:<\/p><p>Seguito della discussione del progetto di Costituzione della Repubblica italiana.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE CCLXII. SEDUTA DI VENERD\u00cc 17 OTTOBRE 1947 PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TERRACINI INDICE Congedi: Presidente Risposte scritte ad interrogazioni (Annunzio): Presidente Comunicazione del Presidente: Presidente Progetto di Costituzione della Repubblica italiana (Seguito della discussione): Presidente Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione Bozzi Mortati Lucifero Tosato Codacci Pisanelli Persico Carboni Angelo Perassi [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_relevanssi_hide_post":"","_relevanssi_hide_content":"","_relevanssi_pin_for_all":"","_relevanssi_pin_keywords":"","_relevanssi_unpin_keywords":"","_relevanssi_related_keywords":"","_relevanssi_related_include_ids":"","_relevanssi_related_exclude_ids":"","_relevanssi_related_no_append":"","_relevanssi_related_not_related":"","_relevanssi_related_posts":"2364,2390,2542,2265,2315,2295","_relevanssi_noindex_reason":"","_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[56,7],"tags":[],"post_folder":[57],"class_list":["post-2241","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-1947-10","category-assemblea"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2241","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=2241"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2241\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":6527,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2241\/revisions\/6527"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=2241"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=2241"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=2241"},{"taxonomy":"post_folder","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fpost_folder&post=2241"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}