{"id":2238,"date":"2023-09-17T15:14:16","date_gmt":"2023-09-17T13:14:16","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=2238"},"modified":"2023-10-21T16:35:35","modified_gmt":"2023-10-21T14:35:35","slug":"pomeridiana-di-giovedi-16-ottobre-1947","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=2238","title":{"rendered":"POMERIDIANA DI GIOVED\u00cc 16 OTTOBRE 1947"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"2238\" class=\"elementor elementor-2238\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-29d469c elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"29d469c\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-e906808\" data-id=\"e906808\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-8593dc8 elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"8593dc8\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/19471016_2.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-7bf0922 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"7bf0922\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>CCLXI.<\/p><p>SEDUTA POMERIDIANA DI GIOVED\u00cc 16 OTTOBRE 1947<\/p><p>PRESIDENZA DEL PRESIDENTE <strong>TERRACINI<\/strong><\/p><p>indi<\/p><p>DEL VICEPRESIDENTE <strong>CONTI<\/strong><\/p><p><strong>INDICE<\/strong><\/p><p><strong>Comunicazione del Presidente:<\/strong><\/p><p>Presidente<\/p><p><strong>Progetto di Costituzione della Repubblica italiana <\/strong>(<em>Seguito della discussione<\/em>)<strong>:<\/strong><\/p><p>Presidente<\/p><p>Ruini, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione<\/em><\/p><p>Nobile<\/p><p>Lucifero<\/p><p>Gullo Fausto<\/p><p>Bozzi<\/p><p>Clerici<\/p><p>Cifaldi<\/p><p>Persico<\/p><p>Rossi Paolo<\/p><p>Rodi<\/p><p>Moro<\/p><p>Fabbri<\/p><p>Cortese<\/p><p>Buffoni<\/p><p>Condorelli<\/p><p>Targetti<\/p><p>Lombardi<\/p><p>Riccardo<\/p><p>Nobili Tito Oro<\/p><p>Piemonte<\/p><p>Perassi<\/p><p>Domined\u00f2<\/p><p>Meda<\/p><p>Cevolotto<\/p><p>Codacci Pisanelli<\/p><p>Colitto<\/p><p>Mortati<\/p><p><strong>Votazione segreta:<\/strong><\/p><p>Presidente<\/p><p><strong>Interrogazioni con richiesta d\u2019urgenza<\/strong> (<em>Annunzio<\/em>)<strong>:<\/strong><\/p><p>Presidente<\/p><p><strong>Interrogazioni <\/strong>(<em>Annunzio<\/em>)<strong>:<\/strong><\/p><p>Presidente<\/p><p>La seduta comincia alle 16.<\/p><p>PIGNEDOLI, <em>ff. Segretario<\/em>, legge il processo verbale della precedente seduta pomeridiana.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Comunicazione del Presidente.<\/p><p>PRESIDENTE. Comunico che ho chiamato l\u2019onorevole Bettiol a far parte della Commissione per l\u2019esame del disegno di legge sulla stampa, in sostituzione dell\u2019onorevole Moro, dimissionario.<\/p><p>Seguito della discussione del progetto di Costituzione della Repubblica italiana.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019ordine del giorno reca: Seguito della discussione sul progetto di Costituzione della Repubblica Italiana.<\/p><p>Ricordo che dobbiamo ora passare all\u2019esame del secondo comma dell\u2019articolo 72:<\/p><p>\u00abSi procede altres\u00ec a <em>referendum<\/em> quando cinquecentomila elettori o sette Consigli regionali domandano che sia abrogata una legge vigente da almeno due anni\u00bb.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Naturalmente bisogner\u00e0 modificare la forma; togliere \u00abaltres\u00ec\u00bb. Il Comitato \u00e8 pure favorevole a che si tolga \u00abda almeno due anni\u00bb accogliendo la proposta dell\u2019onorevole Persico e di altri. Era una disposizione connessa a quella del comma precedente, in quanto si riteneva che, se il popolo non aveva esercitato la facolt\u00e0 accordatagli pel <em>referendum<\/em> preventivo e sospensivo, doveva. lasciarsi un certo lasso di tempo, perch\u00e9 potesse ricorrere a quello abrogativo.<\/p><p>\u00abSette Consigli regionali\u00bb. Il Comitato conserva questa dizione, ma non vi lega una grande importanza. Conservarla \u00e8 un omaggio al concetto di Regione; toglierla pu\u00f2 essere una semplificazione, che non tocca la sostanza del <em>referendum<\/em>. Decida l\u2019Assemblea.<\/p><p>PRESIDENTE. Allora c\u2019\u00e8 la formula dell\u2019onorevole Persico, che \u00e8 del seguente tenore:<\/p><p>\u00abSi procede a <em>referendum<\/em> popolare se cinquecentomila elettori o sette Consigli regionali facciano domanda perch\u00e9 sia abrogata una legge\u00bb.<\/p><p>NOBILE. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>NOBILE. Io avevo presentato questa mattina, in via subordinata, la proposta di abolire la dizione \u00abo tre Consigli regionali\u00bb, nel primo comma.<\/p><p>Ora, poich\u00e9 in seguito all\u2019esito della votazione, il primo comma non esiste pi\u00f9, trasferisco la proposta al secondo comma, vale a dire propongo che siano abolite le parole \u00abo sette Consigli regionali\u00bb.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Dato ci\u00f2, chiedo che si voti per divisione.<\/p><p>LUCIFERO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>LUCIFERO. Se ho bene inteso \u2013 perch\u00e9 certe volte non si sente bene \u2013 sarei contrario alla rinunzia da parte della Commissione alle ultime parole del suo testo originario, cio\u00e8 \u00ablegge vigente da almeno due anni\u00bb.<\/p><p>Ritengo che questa disposizione \u00e8 giusto sia mantenuta, per evitare continui conflitti tra alcuni gruppi di cittadini e gli organi legislativi dello Stato. Altrimenti, ogni volta che una legge sar\u00e0 stata approvata, dei gruppi che possano avere nel Paese una certa forza, inizieranno immediatamente l\u2019agitazione per la richiesta del <em>referendum<\/em>.<\/p><p>Quindi, se la Commissione rinunzia a quest\u2019ultima parte del periodo, la faccio mia e chiedo che sia messa in votazione.<\/p><p>PRESIDENTE. Ritengo che si debba votare per divisione.<\/p><p>Pongo in votazione le seguenti parole del secondo comma:<\/p><p>\u00abSi procede a <em>referendum<\/em> quando cinquecentomila elettori\u00bb.<\/p><p>(<em>Sono approvate<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo alla votazione delle parole:<\/p><p>\u00abo sette Consigli regionali\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Nobile e altri hanno chiesto la votazione per appello nominale.<\/p><p>NOBILE. Vi rinunzio.<\/p><p>LUCIFERO. Chiedo di parlare, per dichiarazione di voto.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>LUCIFERO. Perch\u00e9 il mio voto non sia frainteso, dichiaro che voter\u00f2 contro le parole: \u00abi sette Consigli regionali\u00bb, non per mettermi in contrasto con dei concetti che non sono i miei, ma che sono ormai entrati nella Costituzione, ma perch\u00e9, essendo anche rappresentante del Mezzogiorno d\u2019Italia, questo consacrerebbe una sperequazione che metterebbe il Mezzogiorno nella quasi impossibilit\u00e0 di poter mai fare uso di questo diritto, mentre altre parti di Italia ne potrebbero far uso.<\/p><p>Visto che sono contrario a questa sperequazione, voter\u00f2, per questo specifico motivo, contro questo concetto.<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo in votazione le parole:<\/p><p>\u00abo sette Consigli regionali\u00bb.<\/p><p>(<em>Dopo prova e controprova, e votazione per divisione, sono approvate<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pongo in votazione le parole:<\/p><p>\u00abdomandano che sia abrogata una leggi vigente\u00bb.<\/p><p>(<em>Sono approvate<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo alle ultime parole del comma che la Commissione aveva soppresso, accettando l\u2019emendamento Persico, ma che l\u2019onorevole Lucifero ha fatto proprie:<\/p><p>\u00abvigente da almeno due anni\u00bb.<\/p><p>GULLO FAUSTO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>GULLO FAUSTO. Dichiaro di essere contrario alla proposta dell\u2019onorevole Ruini e dichiaro anche di essere contrario alla proposta dei due anni, di cui nel testo primitivo. Invito l\u2019Assemblea a considerare l\u2019importanza sia della disposizione originaria, sia dell\u2019emendamento. Qui si fa il caso di una legge che pu\u00f2 essere in vigore anche da pi\u00f9 di due anni, e che quindi ha creato delle situazioni gi\u00e0 consolidate. Argomento che vale, del resto, anche per il termine dei due anni. Quale certezza avrebbe la legge in questo caso? Invito l\u2019Assemblea ad esaminare da questo punto di vista le due proposte. Non avremmo pi\u00f9 nessuna legge certa; e la cosa va esaminata specie in rapporto alle leggi penali. Che cosa accadrebbe, proprio nei rapporti di una legge penale, se essa nascesse con questa incertezza, con questa insicurezza, e potesse accadere che essa, dopo aver trascinato in galera \u2013 e ci\u00f2 accadrebbe dato che la legge rimarrebbe in vigore uno o due anni \u2013 centinaia o migliaia di cittadini, venisse proposta per il <em>referendum<\/em> abrogativo, adducendo che essa non era da approvare o addirittura neanche da proporre?<\/p><p>Questo sarebbe il caso limite, pi\u00f9 paradossale; ma \u00e8 certo che noi toglieremmo quel carattere di sicurezza che ogni legge deve avere, anche fatta astrazione dal suo carattere penale o non penale. Che cosa faremmo, ad esempio, dei diritti dei terzi, che intanto si sarebbero consolidati per effetto di una legge rimasta in vigore per uno o due anni, o peggio, per cinque o sei?<\/p><p><em>Una voce a sinistra.<\/em> Sarebbe un articolo transitorio.<\/p><p>GULLO FAUSTO. Non capisco in che cosa consisterebbe questa transitoriet\u00e0. Esaminiamo i casi che si possono dare. C\u2019\u00e8 la maniera normale di abrogare una legge quando si constati che essa \u00e8 in contrasto con delle esigenze nuove sorte nella Nazione. Ma non capisco perch\u00e9 si debba pensare che le Assemblee sfuggano, in tal caso, a questa constatazione. Assemblee, si noti, le quali si rinnovano periodicamente. Perch\u00e9 si deve pensare che esse restino ferme in quelle opinioni che avevano suggerito l\u2019approvazione della legge? Perch\u00e9 pensare che i rappresentanti del popolo prescindano completamente da un\u2019opinione che pu\u00f2 essere generale?<\/p><p>Poich\u00e9 tutto ci\u00f2 non \u00e8 pensabile, ma \u00e8 pensabile l\u2019opposto, e cio\u00e8 che le Assemblee accedano a queste esigenze d\u2019ordine generale, accade che la norma avr\u00e0 valore, purtroppo, nei casi eccezionali, quando ci sar\u00e0 una minoranza, magari faziosa, la quale riuscir\u00e0 facilmente (perch\u00e9 su 22 o 23 milioni di elettori 500 mila non rappresentano gran cosa) attraverso questa procedura straordinaria, ad indebolire senz\u2019altro l\u2019efficacia d\u2019una legge. Si pu\u00f2 anche pensare che il <em>referendum<\/em> risulti contrario, ma io chiedo all\u2019Assemblea se vale la pena, per il gusto di approvare una disposizione simile, di creare alla Nazione cause di disordine e di prevedibile concitazione di animi. Una delle due: o la legge non \u00e8 pi\u00f9 sentita dalla generalit\u00e0 della Nazione, e allora non \u00e8 pensabile che le Assemblee sfuggano a questa opinione diffusa nel popolo \u2013 e le Assemblee sono appunto emanazione diretta del popolo \u2013 oppure non \u00e8 cos\u00ec: e allora daremmo ad una minoranza faziosa la possibilit\u00e0 di valersi di questa procedura per attentare al principio della certezza, della sicurezza delle leggi, che deve essere alla base di ogni legislazione.<\/p><p>Si pu\u00f2, se mai, accedere alla proposta di un breve termine; ossia che si dica alla fine dell\u2019articolo 72 \u00abdi non pi\u00f9 di sei mesi\u00bb. Pu\u00f2 avvenire in qualche caso che ci siano ragioni tali, non viste nel momento in cui veniva approvata la legge, da consigliare questa iniziativa, ma non al di l\u00e0 di un termine di sei mesi, appunto per non prolungare oltremodo lo stato di insicurezza.<\/p><p>In conclusione, o la legge \u00e8 buona, nel senso che attraverso la sua applicazione per anni non ha mostrato manchevolezze, e allora non si deve dare modo ad una minoranza di intaccare la sicurezza della legge; oppure la legge si \u00e8 dimostrata cattiva; e allora non \u00e8 pensabile che le Assemblee non sentano come sente la generalit\u00e0 dei cittadini. Quindi io, che per principio sarei stato per la soppressione di questa norma, che mi pare pericolosissima, molto pi\u00f9 pericolosa di quella che si \u00e8 detta dell\u2019abrogazione preventiva, contenuta nella prima parte dell\u2019articolo, io che sono stato favorevole alla soppressione della norma, dico che bisogna tentare almeno con ogni mezzo di diminuirne la perniciosa efficacia, stabilendo che la proposta di <em>referendum<\/em> si pu\u00f2 soltanto avanzare entro il termine massimo di sei mesi.<\/p><p>BOZZI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>BOZZI. Onorevoli colleghi, le cose che ha detto l\u2019onorevole Gullo mi sembrano esatte, ma le trovo ormai in contrasto irrimediabile con la votazione gi\u00e0 avvenuta, perch\u00e9 gli argomenti che egli ha addotto sono contro il <em>referendum<\/em> abrogativo. Ormai l\u2019Assemblea a grande maggioranza ha ammesso questo principio.<\/p><p>Che cosa propone ora l\u2019onorevole Gullo? Propone che il <em>referendum<\/em> abrogativo \u2013 cio\u00e8 questa manifestazione di volont\u00e0 popolare diretta a togliere efficacia ad una legge votata dai due rami del Parlamento \u2013 possa essere espletato entro sei mesi dall\u2019entrata in vigore della legge medesima.<\/p><p>Io vorrei far notare all\u2019Assemblea che questo suggerimento dell\u2019onorevole Gullo \u00e8 estremamente pericoloso perch\u00e9 la legge non entrerebbe in vigore fino a quando non fosse certo che il <em>referendum<\/em> non verr\u00e0 chiesto.<\/p><p>Quindi per pi\u00f9 di sei mesi, perch\u00e9 sei mesi occorrono per chiedere il <em>referendum<\/em> e poi un altro paio di mesi almeno occorrono per mettere in moto e concludere la macchinosa procedura del <em>referendum<\/em>, quindi per lungo tempo non si saprebbe se una legge votata dal Parlamento \u00e8 o non \u00e8 in vigore, con gli effetti funesti che ciascuno di noi intende: la incertezza assoluta dell\u2019ordinamento giuridico!<\/p><p>E allora, dato che il principio del <em>referendum<\/em> abrogativo \u00e8 stato ormai ammesso, penso che cosa migliore \u00e8 mantenere il testo secondo la linea del Progetto: cio\u00e8 il <em>referendum<\/em> abrogativo pu\u00f2 essere effettuato nei confronti di una legge che abbia gi\u00e0 due anni di vita. Dopo due anni di applicazione si pu\u00f2 vedere \u2013 al vaglio dell\u2019esperienza \u2013 se sia o no il caso di chiedere l\u2019abrogazione di questa legge.<\/p><p>D\u2019altra parte, onorevole Gullo, l\u2019abrogazione di una legge la pu\u00f2 fare anche il Parlamento. Io vorrei dire che questo <em>referendum <\/em>abrogativo verr\u00e0 effettuato assai di rado; se una funzione avr\u00e0, questa sar\u00e0 funzione \u2013 a mio parere \u2013 di stimolo, perch\u00e9 quando cinquecentomila elettori o sette Consigli regionali, con una certa solennit\u00e0, chiederanno che una legge venga abrogata, gli organi legislativi, se saranno torpidi, si sveglieranno, e lo stesso Governo dovr\u00e0 prendere l\u2019iniziativa di rivedere la legge. Quindi, una funzione di stimolo. Io ritengo opportuno che, anzich\u00e9 aderire alla formula Gullo, si aderisca al testo che garantisce quanto meno una certa stabilit\u00e0.<\/p><p>CLERICI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CLERICI. Onorevoli colleghi confesso di non aver capito la logica e soprattutto la logica giuridica della proposta dell\u2019onorevole Gullo. Mi pare anzi, se non vado errato, che la sua proposta sia contraria alla logica giuridica e a qualsiasi logica, perch\u00e9 egli ha stabilito un principio secondo cui le leggi, invecchiando divengono, non solo buone, come il vino, ma immutabili, od almeno acquistano una presunzione di bont\u00e0, man mano che gli anni passano, tale da ritenere, con spirito arciconservatore, che pi\u00f9 una legge \u00e8 vecchia, tanto pi\u00f9 essa \u00e8 buona ed \u00e8 immutabile. E non riesco a capire questo concetto per cui una legge possa non riscuotere il favore del popolo, che \u00e8 sovrano, e che pu\u00f2 mediante il <em>referendum<\/em> revocarla nei primi sei mesi; e questa sovranit\u00e0 popolare abbia invece a cessare al sesto mese e un giorno.<\/p><p>Non comprendo neanche il secondo argomento dell\u2019onorevole Gullo, che \u00e8 questo: che bisogno mai c\u2019\u00e8 del ricorso al <em>referendum<\/em>, alla consultazione e decisione del popolo, quando vi \u00e8 un mezzo ordinario per modificare ed abrogare una legge, vi \u00e8 cio\u00e8 il Parlamento, che della sovranit\u00e0 popolare \u00e8 l\u2019interprete. Si dice cos\u00ec che le Camere godono di una presunzione di infallibilit\u00e0, nell\u2019interpretare la volont\u00e0 popolare, cosicch\u00e9 sarebbe perfettamente inutile consultare direttamente il popolo ed avviarsi a forme di democrazia diretta. Ora, tutto questo pu\u00f2 esser sostenuto. Ma mi stupisce enormemente che ci\u00f2 sia sostenuto da quei banchi, e che la democrazia progressiva, cio\u00e8, arrivi a forme cos\u00ec contrarie a quelle che mi pare dovrebbero essere le sue aspirazioni. Ad ogni modo non capisco come le Camere, che avrebbero questa prerogativa di essere infallibili interpreti della volont\u00e0 del popolo, di modo che sia quasi assurdo ricorrere al popolo per chiedergli se veramente esso \u00e8 d\u2019accordo con il suo Parlamento, questa qualit\u00e0 acquistano di colpo soltanto dal sesto mese in poi. O le Camere hanno questa prerogativa, o non l\u2019hanno, e se si deve presumere che il Parlamento rappresenta la volont\u00e0 popolare, il termine dei sei mesi \u00e8 assurdo. Ma io dico invece che, fermo ormai quel voto che l\u2019Assemblea ha or ora dato sul <em>referendum<\/em>, sul ricorso alla volont\u00e0 popolare, mi sembra assurda ogni restrizione. Il popolo sovrano pu\u00f2 col <em>referendum<\/em> decidere direttamente di una legge, fermi restando i poteri ordinari di mantenere o riformare la legge, che sono propri del Par lamento. E se \u00e8 riconosciuta questa sovranit\u00e0, non comprendo perch\u00e9 essa debba essere riconosciuta a compartimenti stagni. Qualora vi saranno 500 mila persone o sette Consigli regionali che chiederanno l\u2019abrogazione di una legge, che viga da un anno o da cento anni, il <em>referendum<\/em> dovr\u00e0 aver luogo, n\u00e9 dobbiamo preoccuparci d\u2019altro, perch\u00e9 \u00e8 la decisione che conta. Tutto va cos\u00ec, del resto, nella vita politica. Quello che conta non \u00e8 presentare una mozione contro il Governo, quello che conta \u00e8 ottenere la maggioranza: quello che conta non \u00e8 chiedere un voto; quello che conta \u00e8 saperne l\u2019esito. Quello che conta non \u00e8 la richiesta del <em>referendum<\/em>, ma il sua risultato.<\/p><p>E se il popolo in maggioranza, attraverso il <em>referendum<\/em>, giudicher\u00e0 che una legge deve essere abrogata, non so come si possa immaginare, in nome della democrazia, di negare questa sovranit\u00e0 specifica al popolo. Per cui credo debba essere stabilito il principio della facolt\u00e0 del <em>referendum<\/em> nelle modalit\u00e0 sopradette, senza alcun limite di questa autorit\u00e0 sovrana del popolo che pochi minuti fa abbiamo riconosciuta adottando il <em>referendum<\/em>.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Cifaldi propone che alle parole: \u00abdue anni\u00bb si sostituiscano le altre: \u00abcinque anni\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Cifaldi ha facolt\u00e0 di parlare.<\/p><p>CIFALDI. Aderisco in pieno a quello che ha detto l\u2019onorevole Bozzi. Mi permetto di osservare che, per dare certezza alla legge, \u00e8 necessario che nessuna incertezza sorga sulla portata della legge stessa: onde noi possiamo stabilire un termine prima del quale non si possa procedere alla richiesta di <em>referendum<\/em>. Ma mi sembra, oltre questo, che sia indispensabile stabilire un termine maggiore dopo del quale solamente \u00e8 consentito che cinquecentomila elettori o sette Consigli regionali chiedano il <em>referendum<\/em> per l\u2019abrogazione della legge. Perch\u00e9? Perch\u00e9 tutti coloro che si occupano della materia legislativa sanno che una legge, nel primo momento della sua applicazione, d\u00e0 luogo a molte incertezze e difficolt\u00e0. Prima che possa essere esattamente interpretata e chiarita attraverso sentenze vagliate anche dalla Suprema Corte, passa del tempo; e solamente quando una legge \u00e8 accettata dalla parte generale della Nazione, quando essa \u00e8 esattamente interpretata attraverso i pronunciati delle magistrature, viene davvero a rappresentare qualche cosa di operoso nell\u2019interesse collettivo. Due anni sono pochi perch\u00e9 questo esame possa avvenire: cinque anni deve essere un termine minimo, in quanto vi \u00e8 una presunzione: se i due rami del Parlamento hanno approvato una legge, deve supporsi che essa rispetti le esigenze e interpreti i bisogni e la volont\u00e0 della popolazione.<\/p><p>Solamente quando, dopo un periodo di prova, possa esservi quasi la certezza che la maggioranza si sia cambiata, si pu\u00f2 tentare un <em>referendum<\/em>, che indiscutibilmente pu\u00f2 rappresentare un contrasto fra quello che \u00e8 acquisito e quello che deve essere rinnovato.<\/p><p>Ecco perch\u00e9 mi permetto di pregare l\u2019Assemblea di accettare il mio emendamento che estende a cinque anni il termine di prova perch\u00e9 si possa procedere ad una richiesta di <em>referendum<\/em>.<\/p><p>PERSICO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>PERSICO. La proposta dell\u2019onorevole Gullo \u00e8, diremo, l\u2019ultima freccia contro il proposto articolo, perch\u00e9, essendo egli contrario al <em>referendum<\/em>, cerca di mettere una condizione per cui non sarebbe possibile farlo funzionare: in quanto, se noi stabilissimo un termine entro il quale il <em>referendum<\/em> si pu\u00f2 esercitare, evidentemente la legge non entrerebbe praticamente in vigore prima della scadenza di quel termine.<\/p><p>Avremmo una <em>vacatio legis<\/em> per tutto il tempo in cui \u00e8 ammesso l\u2019esercizio del diritto di richiesta di un <em>referendum <\/em>e allora quella instabilit\u00e0 legislativa che egli teme, verrebbe sancita dalla disposizione stessa della Costituzione. Nel termine che verrebbe stabilito la legge non sarebbe certa, perch\u00e9 potrebbe venire il <em>referendum<\/em> a modificarla. (<em>Interruzione del deputato Gullo Fausto<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Un giurista come lei non dovrebbe dir questo, onorevole Gullo. \u00c8 un errore pensare alle leggi <em>sub specie aeternitatis<strong>.<\/strong><\/em> Le leggi si formano e si applicano; poi se ne formano delle successive, che abrogano le precedenti. Abbiamo avuto una quantit\u00e0 di leggi che si sono succedute a breve distanza di tempo in materia annonaria. Abbiamo avuto emanazione di decreti legislativi ogni sei o sette mesi. La necessit\u00e0 urgente di disporre norme contingenti obbligarono il Governo \u2013 se ci fosse stato il Parlamento sarebbe stato lo stesso \u2013 a modificare quelle precedenti, non pi\u00f9 adeguate e rispondenti ai bisogni.<\/p><p>La stabilit\u00e0 della legge \u00e8 data dalla sua bont\u00e0: se la legge \u00e8 buona \u00e8 anche stabile; se \u00e8 cattiva crea subito la tendenza nel popolo a ribellarsi alla legge, a non eseguirla, a farsi anche condannare, se occorre, perch\u00e9 la ritiene ingiusta; \u00e8 un vero movimento di discrasia rispetto alla legge.<\/p><p>Non \u00e8 questo il concetto di stabilit\u00e0 della legge.<\/p><p>I Governi creano ed abrogano le leggi secondo le necessit\u00e0, secondo le contingenze, secondo lo stato di pace e di guerra.<\/p><p>Non \u00e8 vero che vulnereremmo il concetto di stabilit\u00e0 della legge con la possibilit\u00e0 del <em>referendum<\/em> abrogativo.<\/p><p>Non posso poi associarmi alla proposta dell\u2019onorevole Cifaldi per il termine minimo di applicazione della legge di cinque anni. Propongo invece che non si stabilisca alcun termine.<\/p><p>Una legge, per un errore tecnico o di procedura, anche quindici giorni dopo la pubblicazione sulla <em>Gazzetta ufficiale<\/em>, pu\u00f2 offrire il fianco ad una critica cos\u00ec vivace, da dar luogo alla richiesta di 500 mila elettori o di sette Consigli regionali per la immediata modifica. Non \u00e8 detto che debbano passare cinque anni perch\u00e9 si scopra questo difetto. Non \u00e8 come per il vino, che diventa buono invecchiando. Se la legge \u00e8 cattiva quando nasce, essa lo sar\u00e0 sempre. Se la legge \u00e8 buona, rester\u00e0 tale, finch\u00e9 il legislatore non creder\u00e0 di doverla adattare ai tempi nuovi. Se \u00e8 necessario, ripeto, anche dopo un mese, si pu\u00f2 domandare il <em>referendum<\/em> per la modifica.<\/p><p>Intendiamoci, onorevole Gullo, si chiede il <em>referendum<\/em>, ma il <em>referendum<\/em> lo far\u00e0 poi il popolo. \u00c8 soltanto la richiesta di un esperimento, per sapere se la maggioranza del popolo italiano, liberamente convocato nei comizi per il <em>referendum<\/em>, ritiene buona o cattiva la legge.<\/p><p>Pu\u00f2 darsi che la richiesta sia dovuta ad un errore dei 500 mila elettori o dei sette Consigli regionali. Ed allora la legge risulter\u00e0 collaudata attraverso l\u2019esperimento democratico del <em>referendum<\/em> popolare.<\/p><p>Insisto, quindi, pregando l\u2019onorevole Cifaldi a non voler proporre alcun termine, che \u00e8 un ingombro inutile, e pregando l\u2019onorevole Gullo di voler ritirare il suo emendamento, che renderebbe precaria la stabilit\u00e0 della legge.<\/p><p>Non occorre mettere alcun termine, perch\u00e9 si possa richiedere il <em>referendum<\/em> abrogativo, e non c\u2019\u00e8 poi bisogno di dire \u00abvigente\u00bb, perch\u00e9, evidentemente, si tende ad abrogare una legge vigente.<\/p><p>ROSSI PAOLO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>ROSSI PAOLO. Io sono rimasto assai colpito da una delle argomentazioni dell\u2019onorevole Gullo, quella che si riferisce alla legge penale.<\/p><p>Mi pare che l\u2019onorevole Gullo abbia affermato: sarebbe molto strano e difficile dire a un tale, in prigione da due anni: \u00abbada che la legge in base alla quale tu sei stato condannato, con sentenza passata in giudicato, \u00e8 una legge non valida, bocciata dal <em>referendum<\/em>, ti mettiamo fuori senz\u2019altro\u00bb.<\/p><p>Io ho pensato una cosa pi\u00f9 strana, che sottopongo alla critica dell\u2019onorevole Gullo: supponete, al contrario, che un tale debba stare in carcere cinque anni per una legge cos\u00ec ingiusta, che venticinque milioni di italiani, chiamati al <em>referendum<\/em>, la respingerebbero come contraria alla morale e al comune sentimento popolare. Non vi sembra peggio?<\/p><p>GULLO FAUSTO. Non credo che le Assemblee facciano delle leggi cos\u00ec ingiuste.<\/p><p>ROSSI PAOLO. La critica \u00e8 forte, ma va riferita all\u2019istituto del <em>referendum<\/em> in generale, non alla imposizione di un termine.<\/p><p>Sono molto perplesso circa l\u2019opportunit\u00e0 del <em>referendum<\/em> abrogativo. Riconosco che \u00e8 un\u2019arma difficile e pericolosa, la quale pu\u00f2 tenere un Paese come il nostro in continua agitazione.<\/p><p>Cinquecentomila voti o sette Consigli regionali contrari ad una determinata legge si troveranno sempre. Ma una volta introdotto questo <em>referendum<\/em>, bisogna disciplinarlo nel miglior modo possibile. La fissazione di un termine, prima del quale il <em>referendum<\/em> non possa esercitarsi, non farebbe che peggiorare, la cosa.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Voglio dare un piccolo chiarimento per la preoccupazione espressa dall\u2019onorevole Gullo. Uno sta in prigione per una condanna subita in base ad una dura legge. La legge viene abrogata con il <em>referendum<\/em>: quel tale esce di prigione senz\u2019altro. \u00c8 un principio di diritto penale, sancito nell\u2019articolo 2 del Codice, che \u00abnessuno pu\u00f2 essere punito per un fatto che secondo la legge posteriore non costituisce reato\u00bb.<\/p><p>RODI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>RODI. Sono contro l\u2019emendamento aggiuntivo, se non altro per il principio che non \u00e8 possibile stabilire <em>a priori<\/em> entro quanto tempo una legge potr\u00e0 rivelarsi cattiva o no; anzi possono aversi dei casi in cui una legge pu\u00f2 sembrare buona per un certo periodo di tempo e poi per sopravvenute circostanze questa legge pu\u00f2 rivelarsi cattiva. Allora penso che si debba mantenere la formula: \u00abdomanda che sia abrogata una legge\u00bb.<\/p><p>MORO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE, Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>MORO. Mi associo alle considerazioni svolte dagli onorevoli Persico, Rossi Paolo e Rodi e dichiaro che il nostro gruppo \u00e8 contrario alla determinazione di qualsiasi termine apposto al <em>referendum<\/em> abrogativo, sia quello di sei mesi proposto dall\u2019onorevole Tulio per limitare il tempo entro il quale il <em>referendum<\/em> pu\u00f2 essere chiesto, sia quello di due o cinque anni che debbono decorrere perch\u00e9 esso possa essere domandato. Mi sembra che attraverso questi emendamenti, presentati nella seduta pomeridiana, si cerchi in qualche modo di eludere i risultati della votazione fatta stamattina. Ci\u00f2 \u00e8 comprensibile per coloro i quali hanno votato contro il <em>referendum <\/em>abrogativo, mentre si comprende meno \u2013 e mi perdoni l\u2019amico Cifaldi \u2013 per coloro i quali stamattina si sono mostrati favorevoli al <em>referendum<\/em> abrogativo.<\/p><p>Debbo ricordare quanto ha notato l\u2019onorevole Ruini, e cio\u00e8 che l\u2019espressione: \u00abvigente da due anni\u00bb era collegata al primo comma, contro il quale unanimemente abbiamo votato stamattina. Era collegata al presupposto cio\u00e8 che gli elettori ed i Consigli regionali abilitati a sospendere l\u2019entrata in vigore della legge non avessero operato in tal senso, tanto che si dovesse presumere, almeno per un certo tempo, che la legge corrispondesse alla coscienza comune.<\/p><p>Nell\u2019articolo, cos\u00ec come era presentato, quella disposizione era perfettamente logica, mentre questa logica non sussiste pi\u00f9 una volta eliminata la prima parte dell\u2019articolo 72. Ed abbiamo eliminato quella parte, proprio perch\u00e9 ci rendevamo conto dell\u2019opportunit\u00e0 di garantire quella certezza del diritto, alla quale molti colleghi si sono richiamati durante la discussione pomeridiana. Infatti, quando si pensi ad una sospensione stabilita, in linea di principio per ogni legge, in forza del potere attribuito di chiedere un <em>referendum <\/em>sospensivo, effettivamente tutta la legislazione per qualche tempo \u00e8 posta come in istato d\u2019accusa e vi \u00e8 il timore che essa possa non ottenere il consenso del popolo che pu\u00f2 intervenire direttamente nell\u2019attivit\u00e0 legislativa.<\/p><p>Ma il <em>referendum<\/em> abrogativo non toglie invece la certezza del diritto, perch\u00e9 se \u00e8 vero che tutte le leggi possono essere abrogate attraverso questa procedura, \u00e8 pur vero che il <em>referendum<\/em> abrogativo \u00e8 un espediente episodico, che non \u00e8 usato nei confronti di tutte le leggi e conserva quindi carattere eccezionale.<\/p><p>Evidentemente la certezza del diritto non \u00e8 messa in forse, pi\u00f9 che non lo sia attraverso le normali procedure di abrogazione della legge.<\/p><p>Si \u00e8 parlato, da parte dell\u2019onorevole Gullo, del pericolo di sospensione che si determinerebbe, quando i cinquecentomila elettori o i sette Consigli regionali avessero chiesto l\u2019abrogazione. Si osserva in contrario, che \u00e8 la stessa sospensione e la stessa incertezza, che si determinano quante volte dinanzi alla Camera s\u2019inizia la procedura per l\u2019abrogazione delle leggi. Non cambia insomma la sostanza delle cose. Sono queste, onorevoli colleghi, le vicende inevitabili della vita del diritto, che non \u00e8 una cosa morta, ma un perenne vivo fluire.<\/p><p>Il presupposto dal quale partiamo nell\u2019atto di stabilire, come abbiamo stabilito stamane, il <em>referendum<\/em> \u00e8 questo: la possibilit\u00e0 di un disaccordo, fra la coscienza pubblica e le Camere che di essa dovrebbero tener conto nell\u2019attivit\u00e0 legislativa. Quindi \u00e8 inutile richiamarsi alle Camere, \u00e8 inutile dire che esse intendono bene qual \u00e8 il loro dovere di fronte ad una legge la quale non corrisponde alla coscienza pubblica. Ammettere il <em>referendum<\/em> significa ritenere appunto la possibilit\u00e0 di questo disaccordo, la possibilit\u00e0 di questa minore comprensione da parte delle Camere nei confronti di una evoluzione della coscienza pubblica, la quale pu\u00f2 manifestarsi ed operare fin dal primo momento in cui la legge \u00e8 entrata in vigore, senza che vi sia necessit\u00e0 di fare alcuna esperienza, di sei mesi, di due anni, o cinque anni, esperienza assolutamente non necessaria di fronte alla natura del <em>referendum<\/em> abrogativo.<\/p><p>Pertanto, richiamando l\u2019attenzione dei colleghi sul significato che questo voto verrebbe ad assumere nei confronti dell\u2019altro che abbiamo dato stamane, dichiaro che voteremo contro tutte le apposizioni di termini al <em>referendum<\/em> abrogativo.<\/p><p>FABBRI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>FABBRI. A me pare indispensabile, prescindendo dalla questione di ordine ormai assolutamente teorico, sui pregi e sui difetti del <em>referendum<\/em>, che le varie norme della Costituzione abbiano una assoluta coerenza fra di loro, perch\u00e9 se appariranno contrastanti, indiscutibilmente vi sar\u00e0 pregiudizio nell\u2019apprezzamento che si far\u00e0 del testo della Costituzione stessa.<\/p><p>Allo stato attuale delle cose, noi abbiamo votato che non sia ammesso il <em>referendum <\/em>sospensivo della validit\u00e0 della legge; abbiamo anche votato che sia ammesso il <em>referendum<\/em> abrogativo della legge. Questi sono due punti fermi gi\u00e0 acquisiti. Ora, l\u2019aver escluso il <em>referendum<\/em> sospensivo \u00e8 un omaggio reso al Parlamento, ed \u00e8 una presunzione che nel momento in cui il Parlamento si pronuncia e fa una legge questa corrisponda ad una esigenza con caratteri tali che gli organi qualificati l\u2019hanno risentita e su di essa hanno statuito in modo che questa statuizione deve esser ritenuta cos\u00ec solenne, cos\u00ec importante, che deve essere da tutti rispettata, e non pu\u00f2 essere sospesa da una manifestazione contraria popolare. Ora, se noi ammettiamo che immediatamente dopo questa manifestazione solenne da parte del Parlamento, presunta in perfetta coincidenza di idee col popolo rappresentato, l\u2019opinione pubblica abbia diritto di insorgere per chiedere l\u2019abrogazione della legge il giorno stesso che \u00e8 stata votata, noi assumiamo un atteggiamento, dal punto di vista logico, che \u00e8 in perfetta contradizione col principio che abbiamo stabilito.<\/p><p>Se noi vogliamo difendere la sovranit\u00e0 del Parlamento, se noi vogliamo rispettarne il prestigio, possiamo solo ammettere che dopo un\u2019acquisita esperienza degli effetti della legge, si possa verificare una certa sordit\u00e0 nella sensibilit\u00e0 del Parlamento, un certo ritegno da parte del Parlamento stesso a revocare una sua legge deliberata qualche tempo prima, e solo allora, dopo un certo termine, certamente non meno di un anno, due, tre anni (non faccio questione di sei mesi di pi\u00f9 o di sei mesi di meno) ritengo che possa ammettersi il <em>referendum<\/em> abrogativo. Dico dunque che \u00e8 assolutamente indispensabile, per coerenza logica e per organicit\u00e0 di sistema, che il <em>referendum<\/em> abrogativo abbia per s\u00e9 la giustificazione della constatata non rispondenza della legge alle esigenze sociali sopravvenute mentre, viceversa, si deve tenere fermo il principio che quando il Parlamento fa una legge e proprio nel momento in cui la delibera, il Parlamento, che \u00e8 qualificato a rappresentare la volont\u00e0 della Nazione, fa una legge che deve essere rispettata e deve avere per s\u00e9 il benef\u00eccio di essere sperimentata per un certo tempo.<\/p><p>Mi pare quindi indispensabile che prima di ammettere la funzione abrogatrice del <em>referendum<\/em> vi sia stato un periodo di esperienza della legge di una certa durata; circa la misura del termine mi rimetto, naturalmente, al criterio di convergenza dei consensi di coloro che sostengono essere il termine necessario.<\/p><p>NOBILE. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>NOBILE. Mi sembra che il ragionamento dell\u2019onorevole Moro non sia conseguente alle sue precedenti dichiarazioni, perch\u00e9 stamattina sosteneva il <em>referendum<\/em> di cui si parla nel primo comma; dato il risultato negativo della votazione, cerca ora di farlo rientrare proponendo l\u2019abolizione del termine di tempo prima del quale non si pu\u00f2 chiedere l\u2019abrogazione della legge. Infatti, in tal caso, nulla vieterebbe di chiedere l\u2019abrogazione di una legge anche solo un mese dopo che \u00e8 stata emanata, ma in che cosa differirebbe questo con quello che era stabilito nel primo comma contro cui l\u2019Assemblea ha votato? Dunque, mi par logico che per le stesse ragioni per cui l\u2019Assemblea ha respinto il primo comma debba respingere anche la soppressione del termine di tempo.<\/p><p>Mi sembra, poi, che l\u2019argomentazione dell\u2019onorevole Gullo sia molto importante. Bisogna che i cittadini, nel momento in cui il Parlamento vota una legge, abbiano la sensazione che la legge ha un carattere di stabilit\u00e0. Se si ammette la possibilit\u00e0 che la legge possa essere abrogata quando 500.000 cittadini si mettano d\u2019accordo, \u00e8 evidente che in certi casi, ad esempio quando si tratti di una legge annonaria, si farebbe presto a raccogliere 500.000 firme per ottenerne l\u2019abrogazione. Si potrebbe perfino dare origine ad un nuovo partito a mezzo di un movimento che tende ad abrogare certe date leggi. Appunto per questo consento sul termine indicato dall\u2019onorevole Cifaldi. Mi pare che se si vuol ammettere la possibilit\u00e0 di abrogazione, questa non si possa chiedere se non quando sia decorso un periodo abbastanza lungo di applicazione della legge.<\/p><p>CORTESE. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CORTESE. La proposta tendente ad abolire ogni termine per l\u2019esercizio del <em>referendum <\/em>snatura evidentemente lo spirito dell\u2019articolo 72. Difatti il <em>referendum<\/em> contemplato nell\u2019articolo 72 vuole avere efficacia abrogativa nel senso che una legge possa essere abrogata mediante il <em>referendum<\/em> se, nella sua applicazione, non risponda alle esigenze per le quali fu emessa. Con l\u2019abolizione di ogni termine, invece, il <em>referendum<\/em> si trasforma in una seconda istanza, nel senso che, approvata una legge il settore che non la vot\u00f2, agitando una campagna nel paese, potr\u00e0 provocare un <em>referendum<\/em> inteso ad abolirla ancora prima di una qualunque esperienza di essa. \u00c8 evidente la duplice conseguenza che da ci\u00f2 deriverebbe: la menomazione della funzione legislativa, e il facile tentativo di ricorso al <em>referendum<\/em> per qualunque partito soccombente.<\/p><p>Ci\u00f2 significherebbe veramente sovvertire alle basi il regime parlamentare, il regime della rappresentanza parlamentare, in base alla quale il popolo \u00e8 rappresentato dalle Assemblee democraticamente elette; e comporterebbe anche il pericolo di agitazioni continue, trasferendosi nel paese la lotta parlamentare definita con l\u2019approvazione della legge.<\/p><p>Se il <em>referendum<\/em> \u00e8 stato approvato, rispettiamo per lo meno lo spirito che vuole informarlo all\u2019articolo 72, conserviamo cio\u00e8 al <em>referendum<\/em> il carattere non di un appello, ma di un mezzo eccezionale per abrogare una legge che si dimostra imperfetta nella sua pratica applicazione.<\/p><p>Quindi, in linea principale, ci sembra opportuno che si accetti l\u2019emendamento Cifaldi, stabilendosi cos\u00ec il termine di cinque anni; in linea subordinata occorrerebbe tener fermo il termine di due anni, perch\u00e9, ripetiamo, l\u2019abolizione del termine snatura la disposizione e stabilisce un principio oltremodo pericoloso, esautorando la funzione legislativa.<\/p><p>BUFFONI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>BUFFONI. Espongo un mio parere personale. Non parlo in nome del mio Gruppo perch\u00e9 non conosco il pensiero dei miei compagni.<\/p><p>Credo che non bisogna stabilire alcun termine. L\u2019affermazione qui fatta, che il Parlamento \u00e8 sempre l\u2019interprete della coscienza popolare, non \u00e8 esatta. Si \u00e8 stabilito che il Senato deve durare in carica sei anni; si \u00e8 stabilito che la Camera dei Deputati deve durare in carica cinque anni. Sta bene che esiste la salvaguardia della possibilit\u00e0 di uno scioglimento per decisione del Presidente della Repubblica; ma lo scioglimento pu\u00f2 anche non avvenire. Pu\u00f2 pertanto accadere che col volgere del tempo un Parlamento non risponda pi\u00f9 alla coscienza popolare e approvi o voglia mantenere leggi cattive. In queste condizioni, perch\u00e9 il popolo non deve avere il diritto di domandare l\u2019abrogazione di queste leggi? Noi dobbiamo riconoscere che la coscienza popolare in un periodo di cinque anni pu\u00f2 anche modificarsi profondamente. Al popolo, bisogna riconoscere quindi il diritto di reclamare l\u2019abrogazione di determinate leggi, abrogazione che il Parlamento pu\u00f2 non volere.<\/p><p>Ricordo il caso dell\u2019Assemblea francese \u00abbleu-horizon\u00bb eletta dopo la fine vittoriosa della guerra 1914-1918 in seguito ad una ventata nazionalista: essa ben presto non rispose pi\u00f9 alla coscienza popolare che and\u00f2 rapidamente modificandosi in Francia. Domani potremmo avere anche in Italia un Parlamento, il quale non rappresentasse e non interpretasse pi\u00f9, a un determinato momento, il reale pensiero del popolo. \u00c8 evidente che questo Parlamento potrebbe fare delle leggi che sarebbero in netto contrasto con gli interessi, le aspirazioni e la volont\u00e0 popolari. Noi dobbiamo quindi conferire al popolo il diritto di infrangere una tal sorta di leggi.<\/p><p>Credo dunque opportuno che, nell\u2019interesse della democrazia, sia da accettare la proposta cos\u00ec come essa \u00e8 stata formulata dalla Commissione, senza alcun emendamento aggiuntivo.<\/p><p>CONDORELLI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CONDORELLI. Onorevoli colleghi, io rilevo che il problema \u00e8 stato essenzialmente guardato dal punto di vista politico, mentre non \u00e8 stato, mi pare, considerato sotto l\u2019aspetto tecnico-giuridico che esso pure presenta. Dal punto di vista politico, sono facili ad intuirsi le ragioni che stanno per una tesi o per l\u2019altra; ma, dal punto di vista tecnico-giuridico, invece, c\u2019\u00e8 da osservare quello che avverrebbe dopo che il popolo, attraverso il <em>referendum<\/em>, avesse abrogato una legge.<\/p><p>Dal punto di vista formale, la soluzione \u00e8 semplice: quella legge non c\u2019\u00e8 pi\u00f9; ma, dal punto di vista sostanziale, che cosa avverrebbe? Avverrebbe che si creerebbe una lacuna, si potrebbe anzi creare addirittura una voragine, perch\u00e9 teoricamente potrebbe anche avvenire che, attraverso il <em>referendum<\/em>, si abrogasse, ad esempio, il Codice penale. Ora, se ci\u00f2 avvenisse dopo appena un anno dalla sua promulgazione, potrebbe allora opportunamente tornare in vigore il vecchio Codice; ma, in altri casi, potremmo invece far tornare in vigore vecchissime leggi, ormai completamente superate.<\/p><p>Accadrebbe allora che il nostro popolo sarebbe costretto a vivere e ad agitarsi in questa sorta di voragine fino a che il legislatore non avesse provveduto a colmarla.<\/p><p>Per vero, noi ci troviamo ora di fronte ad un fatto definito, perch\u00e9 abbiamo gi\u00e0 votato. Ma \u00e8 appunto per questo che dobbiamo ben considerare come possa configurarsi questo <em>referendum<\/em>, perch\u00e9 \u00e8 ovvio che non pu\u00f2 scavarsi un abisso l\u00e0 dove c\u2019\u00e8 una legge. Perci\u00f2 a me pare che non si possa uscire da questo ginepraio in cui ci siamo cacciati, se non attraverso una norma che fissi un termine massimo anzich\u00e9 un termine minimo, di l\u00e0 dal quale si possa incominciare a chiedere il <em>referendum<\/em>.<\/p><p>Si pu\u00f2 infatti accordare al popolo di protestare contro una legge che gli sembri ingiusta; ma bisogna stabilire che lo possa fare entro certi limiti.<\/p><p>TARGETTI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>TARGETTI. Onorevoli colleghi, ho domandato la parola per una semplice dichiarazione di voto. Le ragioni che hanno condotto noi socialisti a proporre e a sostenere la soppressione dell\u2019intero articolo, valgono, almeno per me, a farmi ritenere opportuno aderire a quell\u2019emendamento che riduce il pi\u00f9 possibile il termine entro il quale questo articolo di legge pu\u00f2 essere applicato.<\/p><p>Noi abbiamo ritenuto e riteniamo che questo articolo di legge non avrebbe dovuto essere approvato, non gi\u00e0 perch\u00e9 contrari all\u2019istituto del <em>referendum<\/em>, ma all\u2019uso \u2013 onorevole Uberti \u2013 dell\u2019istituto stesso, perch\u00e9 ella mi insegna che si pu\u00f2 essere favorevolissimi ad un istituto e al tempo stesso&#8230;<\/p><p>UBERTI. In teoria, non in pratica.<\/p><p>TARGETTI. &#8230;contrarissimi ad adoperare questo istituto a fini che riteniamo pericolosi. E noi riteniamo pericoloso ricorrervi perch\u00e9 potrebbe verificarsi questo: che una minoranza (per raccogliere 500 mila elettori in tutta Italia basta anche una minoranza) riuscisse ad impedire il regolare svolgersi dell\u2019attivit\u00e0 legislativa delle due Camere. Si dice: sar\u00e0 la volont\u00e0 popolare; ma la volont\u00e0 popolare, onorevoli colleghi, dobbiamo ritenere che sar\u00e0 sempre degnamente e interamente rappresentata dalle due Camere, cio\u00e8 dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica. Io non riesco a configurarmi una volont\u00e0 popolare meritevole di questo nome, che non abbia una sua rappresentanza nell\u2019una e nell\u2019altra Camera e non riesca quindi a farvi sentire la sua voce.<\/p><p>Per queste considerazioni, perch\u00e9 riteniamo che questa disposizione costituisca un pericolo, un pericolo da molti di noi non abbastanza avvertito, sono dell\u2019opinione che pi\u00f9 si riduce la durata del pericolo e non dico meglio si fa, ma meno male si fa. Aderisco per questo alla proposta dell\u2019onorevole Gullo.<\/p><p>PRESIDENTE. Mi pare che tutti i punti di vista sono stati esposti; possiamo passare, dunque, alla votazione.<\/p><p>Le proposte sono quattro: 1) proposta dell\u2019onorevole Gullo Fausto, a tenore della quale si pu\u00f2 chiedere il <em>referendum<\/em> non pi\u00f9 di sei mesi dopo la promulgazione di una legge; 2) proposta dell\u2019onorevole Lucifero, a tenore della quale occorre, invece, che siano passati almeno due anni: 3) proposta dell\u2019onorevole Cifaldi, per la quale devono essere passati almeno cinque anni; 4) proposta della Commissione, che non pone alcun termine, accogliendo l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Persico.<\/p><p>Penso che il primo ad esser posto in votazione debba essere l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Gullo in quanto, se accettato, modificherebbe pi\u00f9 profondamente la proposta della Commissione.<\/p><p>Successivamente occorrer\u00e0 porre in votazione la proposta dell\u2019onorevole Cifaldi; poi, la proposta dell\u2019onorevole Lucifero, e infine il testo della Commissione, qualora nessuna delle tre proposte precedenti fosse accettata.<\/p><p>LUCIFERO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>LUCIFERO. Mi associo alla proposta dell\u2019onorevole Cifaldi, mantenendo la mia come subordinata, poich\u00e9, nel caso la proposta dell\u2019onorevole Cifaldi non venisse accettata, qualcuno potrebbe accogliere la mia col termine dei due anni.<\/p><p>PRESIDENTE. Sta bene.<\/p><p>GULLO FAUSTO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>GULLO FAUSTO. Onorevole Presidente, come ella ha lucidamente detto, sia la mia proposta che quella dell\u2019onorevole Cifaldi in realt\u00e0 mirano ad attenuare i pericoli che noi vediamo nel testo e tanto pi\u00f9 nella proposta di cancellazione del termine.<\/p><p>Io non ho nessuna difficolt\u00e0 a ritirare il mio emendamento e ad aderire a quello dell\u2019onorevole Cifaldi, proponendo che la richiesta del <em>referendum<\/em> non possa essere fatta se non dopo il termine di cinque anni.<\/p><p>PRESIDENTE. Sta bene. La votazione \u00e8 cos\u00ec semplificata, perch\u00e9 abbiamo soltanto due proposte.<\/p><p>Procediamo senz\u2019altro alla votazione dell\u2019emendamento dell\u2019onorevole Cifaldi al quale hanno dichiarato di aderire in un primo momento l\u2019onorevole Lucifero e poi, anche l\u2019onorevole Gullo Fausto.<\/p><p>La formula dell\u2019onorevole Cifaldi \u00e8 la seguente:<\/p><p>\u00abda almeno cinque anni\u00bb.<\/p><p>MORO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>MORO. Chiediamo l\u2019appello nominale su questo emendamento.<\/p><p>LOMBARDI RICCARDO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>LOMBARDI RICCARDO. Domando la votazione a scrutinio segreto.<\/p><p>PRESIDENTE. Chiedo se la proposta di votazione a scrutinio segreto sia appoggiata.<\/p><p>(<em>\u00c8 appoggiata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Sta bene. Allora prevale la domanda di votazione a scrutinio segreto.<\/p><p>Votazione segreta.<\/p><p>PRESIDENTE. Si procede, quindi, alla votazione a scrutinio segreto sull\u2019emendamento proposto dall\u2019onorevole Cifaldi a tenore del quale la formulazione: \u00abda almeno due anni\u00bb che \u00e8 inserita nel testo della Commissione, deve essere modificata nell\u2019altra: \u00abda almeno cinque anni\u00bb.<\/p><p>Presidenza del Vicepresidente CONTI<\/p><p>(<em>Segue la votazione<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE. Dichiaro chiusala votazione ed invito gli onorevoli Segretari a procedere alla numerazione dei voti.<\/p><p>(<em>Gli onorevoli Segretari numerano i voti<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Presidenza del Presidente TERRACINI<\/p><p>Risultato della votazione segreta.<\/p><p>PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto:<\/p><p>Presenti e votanti\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 306<\/p><p>Maggioranza\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 153<\/p><p>Voti favorevoli\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 134<\/p><p>Voti contrari \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 172<\/p><p>(<em>L\u2019Assemblea non approva<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p><em>Hanno prese parte alla votazione:<\/em><\/p><p>Abozzi \u2013 Aldisio \u2013 Allegato \u2013 Amadei \u2013 Arcaini \u2013 Arcangeli \u2013 Assennato \u2013 Azzi.<\/p><p>Bacciconi \u2013 Balduzzi \u2013 Baracco \u2013 Barbareschi \u2013 Barontini Anelito \u2013 Basso \u2013 Bastianetto \u2013 Bei Adele \u2013 Bellusci \u2013 Belotti \u2013 Bencivenga \u2013 Benedetti \u2013 Benvenuti \u2013 Bernamonti \u2013 Bertola \u2013 Bertone \u2013 Bettiol \u2013 Biagioni \u2013 Bianchi Bianca \u2013 Bianchini Laura \u2013 Bibolotti \u2013 Binni \u2013 Bitossi \u2013 Bocconi \u2013 Bonomelli \u2013 Bonomi Ivanoe \u2013 Bonomi Paolo \u2013 Bordon \u2013 Bosco Lucarelli \u2013 Bosi \u2013 Bovetti \u2013 Bozzi \u2013 Braschi \u2013 Bucci \u2013 Buffoni Francesco \u2013 Burato.<\/p><p>Cacciatore \u2013 Cairo \u2013 Camangi \u2013 Camposarcuno \u2013 Canevari \u2013 Caporali \u2013 Cappi Giuseppe \u2013 Cappugi \u2013 Capua \u2013 Carbonari \u2013 Carboni Enrico \u2013 Carignani \u2013 Caristia \u2013 Caronia \u2013 Carpano Maglioli \u2013 Carratelli \u2013 Castelli Edgardo \u2013 Castelli Avolio \u2013 Cavalli \u2013 Cavallotti \u2013 Cerreti \u2013 Cevolotto \u2013 Chatrian \u2013 Chieffi \u2013 Chiostergi \u2013 Ciampitti \u2013 Cianca \u2013 Ciccolungo \u2013 Cifaldi \u2013 Cimenti \u2013 Clerici \u2013 Coccia \u2013 Codacci Pisanelli \u2013 Codignola \u2013 Colitto \u2013 Colombo Emilio \u2013 Colonnetti \u2013 Condorelli \u2013 Conti \u2013 Coppa Ezio \u2013 Coppi Alessandro \u2013 Corbino \u2013 Corsanego \u2013 Corsi \u2013 Corsini \u2013 Cortese \u2013 Cosattini \u2013 Costa \u2013 Costantini \u2013 Cotellessa \u2013 Covelli \u2013 Cremaschi Carlo \u2013 Cremaschi Olindo \u2013 Crispo.<\/p><p>Damiani \u2013 D\u2019Amico \u2013 De Caro Gerardo \u2013 De Falco \u2013 Del Curto \u2013 Della Seta \u2013 Delli Castelli Filomena \u2013 De Maria \u2013 De Michele Luigi \u2013 Di Michelis Paolo \u2013 De Palma \u2013 De Unterrichter Maria \u2013 De Vita \u2013 Donati.<\/p><p>Ermini.<\/p><p>Fabbri \u2013 Fabriani \u2013 Facchinetti \u2013 Fantuzzi \u2013 Faralli \u2013 Farina Giovanni \u2013 Farini Carlo \u2013 Federici Maria \u2013 Ferrarese \u2013 Ferrario Celestino \u2013 Ferreri \u2013 Filippini \u2013 Fiore \u2013 Fioritto \u2013 Firrao \u2013 Flecchia \u2013 Fogagnolo \u2013 Fornara \u2013 Froggio \u2013 Fuschini.<\/p><p>Gabrieli \u2013 Gallico Spano Nadia \u2013 Gasparotto \u2013 Gatta \u2013 Gavina \u2013 Gervasi \u2013 Geuna \u2013 Ghidini \u2013 Giacchero \u2013 Giacometti \u2013 Giolitti \u2013 Giua \u2013 Gortani \u2013 Gotelli Angela \u2013 Grieco \u2013 Grilli \u2013 Gronchi \u2013 Guariento \u2013 Guerrieri Emanuele \u2013 Guerrieri Filippo \u2013 Gullo Fausto.<\/p><p>Iotti Leonilde.<\/p><p>Jacometti \u2013 Jervolino.<\/p><p>Laconi \u2013 La Malfa \u2013 Lami Starnuti \u2013 La Pira \u2013 La Rocca \u2013 Lazzati \u2013 Lettieri \u2013 Lizier \u2013 Lizzadri \u2013 Lombardi Carlo \u2013 Lombardi Riccardo \u2013 Longhena \u2013 Lucifero \u2013 Luisetti.<\/p><p>Magnani \u2013 Magrini \u2013 Maltagliati \u2013 Mannironi \u2013 Marchesi \u2013 Marconi \u2013 Mariani Francesco \u2013 Marina Mario \u2013 Martinelli \u2013 Martino Enrico \u2013 Massini \u2013 Mattarella \u2013 Meda Luigi \u2013 Mentasti \u2013 Merlin Angelina \u2013 Miccolis \u2013 Micheli \u2013 Minella Angiola \u2013 Minio \u2013 Monterisi \u2013 Monticelli \u2013 Montini \u2013 Morandi \u2013 Morelli Renato \u2013 Morini \u2013 Moro \u2013 Mortati \u2013 Murgia \u2013 Musolino.<\/p><p>Nasi \u2013 Negro \u2013 Nenni \u2013 Nobile Umberto \u2013 Nobili Tito Oro \u2013 Noce Teresa \u2013 Notarianni \u2013 Numeroso.<\/p><p>Orlando Camillo.<\/p><p>Pallastrelli \u2013 Paolucci \u2013 Paris \u2013 Parri \u2013 Pastore Giulio \u2013 Pastore Raffaele \u2013 Pat \u2013 Penna Ottavia \u2013 Perassi \u2013 Perlingieri \u2013 Persico \u2013 Perugi \u2013 Pesenti \u2013 Petrilli \u2013 Piccioni \u2013 Piemonte \u2013 Pieri Gino \u2013 Pignatari \u2013 Pignedoli \u2013 Pistoia \u2013 Platone \u2013 Ponti \u2013 Pressinotti \u2013 Preti \u2013 Priolo \u2013 Proia \u2013 Pucci \u2013 Puoti.<\/p><p>Quarello \u2013 Quintieri Adolfo.<\/p><p>Raimondi \u2013 Rapelli \u2013 Reale Vito \u2013 Recca \u2013 Restagno \u2013 Riccio Stefano \u2013 Rodi \u2013 Rodin\u00f2 Mario \u2013 Rognoni \u2013 Romano \u2013 Roselli \u2013 Rossi Maria Maddalena \u2013 Rossi Paolo \u2013 Roveda \u2013 Ruggeri Luigi \u2013 Ruini \u2013 Rumor \u2013 Russo Perez.<\/p><p>Saccenti \u2013 Salerno \u2013 Salizzoni \u2013 Salvatore \u2013 Sampietro \u2013 Sansone \u2013 Santi \u2013 Scalfaro \u2013 Schiratti \u2013 Scoca \u2013 Scotti Alessandro \u2013 Selvaggi \u2013 Sicignano \u2013 Silipo \u2013 Simonini \u2013 Spallicci \u2013 Stampacchia \u2013 Stella \u2013 Sullo.<\/p><p>Tambroni Armaroli \u2013 Targetti \u2013 Taviani \u2013 Tega \u2013 Terranova \u2013 Tessitori \u2013 Titomanlio Vittoria \u2013 Tomba \u2013 Tonello \u2013 Tozzi Condivi \u2013 Treves \u2013 Trimarchi.<\/p><p>Uberti.<\/p><p>Valenti \u2013 Vallone \u2013 Valmarana \u2013 Vanoni \u2013 Vernocchi \u2013 Viale \u2013 Vicentini \u2013 Vigna \u2013 Vigo \u2013 Villani \u2013 Vischioni.<\/p><p>Zaccagnini \u2013 Zanardi \u2013 Zannerini \u2013 Zerbi \u2013 Zotta \u2013 Zuccarini.<\/p><p><em>Sono in congedo:<\/em><\/p><p>Adonnino \u2013 Alberti.<\/p><p>Bonino.<\/p><p>Carmagnola \u2013 Caso.<\/p><p>Dozza \u2013 Dugoni.<\/p><p>Jacini.<\/p><p>Martino Gaetano \u2013 Mastino Gesumino.<\/p><p>Pera \u2013 Perrone Capano \u2013 Porzio.<\/p><p>Romita.<\/p><p>Sapienza \u2013 Sardiello.<\/p><p>Turco.<\/p><p>Si riprende la discussione del progetto di Costituzione della Repubblica italiana.<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo in votazione l\u2019emendamento subordinato dell\u2019onorevole Lucifero, il quale si era riservato di riproporlo nel caso che la proposta dell\u2019onorevole Cifaldi non fosse stata approvata, emendamento che riprende la formula del progetto \u00abda almeno due anni\u00bb.<\/p><p>(<em>Dopo<\/em> <em>prova e controprova, con votazione per divisione, non \u00e8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Il secondo comma rimane, quindi, approvato senza alcuna indicazione di durata di vigore della legge:<\/p><p>\u00abSi procede altres\u00ec a <em>referendum<\/em> quando cinquecentomila elettori o sette Consigli regionali domandano che sia abrogata una legge\u00bb.<\/p><p>Ora, passiamo all\u2019ultimo comma dell\u2019articolo 72:<\/p><p>\u00abIn nessun caso \u00e8 ammesso <em>referendum<\/em> per le leggi tributarie, di approvazione di bilanci e di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali\u00bb<\/p><p>A questo comma \u00e8 stata presentata una proposta soppressiva dall\u2019onorevole Nobili Tito Oro.<\/p><p>NOBILI TITO ORO. La ritiro.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Persico ha presentato il seguente emendamento accolta dalla Commissione:<\/p><p>\u00ab<em>Sostituire il terzo comma col seguente:<\/em><\/p><p>\u00abNon \u00e8 ammesso il <em>referendum<\/em> per le leggi tributarie, per quelle di approvazione del bilancio e per quelle di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali\u00bb.<\/p><p>Ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>PERSICO. Si tratta di un emendamento di pura forma che non ha bisogno di illustrazioni.<\/p><p>BOZZI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>BOZZI. Io vorrei domandare alla Commissione se quest\u2019ultimo comma ha ancora ragion d\u2019essere, per lo meno in tutte le sue parti, una volta che abbiamo tolta la prima forma di <em>referendum<\/em>. Che cosa vuol dire <em>referendum<\/em> abrogativo di una legge di approvazione del bilancio? Vorrei una spiegazione.<\/p><p>PRESIDENTE. Faccia delle proposte, onorevole Bozzi.<\/p><p>BOZZI. Vorrei prima dei chiarimenti. Per conto mio, propongo che sia soppresso.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Il concetto della Commissione era che queste eccezioni dovevano valere per tutti i casi di <em>referendum<\/em> tanto abrogativo, quanto preventivo. Io credo che non vi sia nessuna ragione di togliere queste disposizioni, che sono dettate da una certa cautela, alla quale si inspirava poco fa l\u2019onorevole Bozzi, quando voleva passare da due a cinque anni. Proprio perch\u00e9 siamo favorevoli al <em>referendum<\/em>, abbiamo voluto circondarlo di cautele, perch\u00e9 possa dare buoni risultati.<\/p><p>NOBILE. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>NOBILE. Vorrei pregare l\u2019onorevole Presidente della Commissione di dire se non crede opportuno che si inseriscano qui anche le leggi in materia costituzionale. L\u2019articolo 130 che riguarda la revisione della Costituzione parla soltanto del <em>referendum<\/em> popolare cui si pu\u00f2 sottoporre una legge di revisione costituzionale, ma non si riferisce al caso di abrogazione di una qualsiasi legge in materia costituzionale. Perci\u00f2, se qui non si dice nulla in proposito avverr\u00e0 che anche di una legge in materia costituzionale si potr\u00e0 chiedere l\u2019abrogazione per <em>referendum.<\/em> Per questa ragione mi sembrerebbe opportuno inserire anche le leggi di materia costituzionale.<\/p><p>PIEMONTE. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>PIEMONTE. Ho chiesto di parlare per proporre la votazione per divisione di questo comma, perch\u00e9 se siamo d\u2019accordo sulla prima parte, che riguarda le leggi di approvazione dei bilanci e le leggi tributarie, siamo contrari ad eludere il <em>referendum<\/em> per le leggi che riguardano i trattati internazionali. Mi riservo di spiegare le ragioni a sostegno.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Piemonte propone che si proceda alla votazione per divisione, in quanto egli dichiara di non essere favorevole alla esclusione del <em>referendum <\/em>per le leggi di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.<\/p><p>Chiede perci\u00f2 che vengano votati per divisione i tre tipi di leggi considerati.<\/p><p>PERASSI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>PERASSI. Occorre tener presente che questo comma, che \u00e8 rimasto tuttora come era stato formulato dalla Commissione, assume una portata che \u00e8 diversa da quella che aveva inizialmente. Infatti inizialmente il comma ultimo riguardava sia l\u2019ipotesi del <em>referendum<\/em> cosiddetto sospensivo, sia l\u2019ipotesi del <em>referendum<\/em> abrogativo.<\/p><p>Ma ora, dell\u2019articolo 72 \u00e8 rimasto soltanto il comma che prevede esclusivamente il <em>referendum<\/em> abrogativo. Occorre quindi considerare la formulazione dell\u2019ultimo comma in relazione al contenuto dell\u2019articolo 72, quale \u00e8 uscito dalle varie successive deliberazioni.<\/p><p>Ora, a me pare che una norma che esclude la possibilit\u00e0 del <em>referendum<\/em> abrogativo \u00e8 opportuna ed ha ragione di essere espressamente formulata per quanto concerne le leggi tributarie. Ma per le leggi di approvazione di un bilancio o per quelle di autorizzazione a ratificare un trattato non mi pare che sia necessaria una norma espressa che le sottragga al <em>referendum<\/em>, poich\u00e9 non si vede come si potrebbe avere un <em>referendum<\/em> abrogativo di leggi di quella specie.<\/p><p>BOZZI. \u00c8 evidente.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Ruini ha facolt\u00e0 di esprimere il parere della Commissione.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Io sono d\u2019opinione un po\u2019 diversa, su questo punto, dal mio cos\u00ec valoroso e solerte collaboratore Perassi. Egli dice che \u00e8 assurdo mettere certe leggi, perch\u00e9 e inconcepibile pensare di applicare ad esse il <em>referendum<\/em>. \u00c8 un assurdo per una mente rigorosamente giuridica, come \u00e8 la sua. Ma pu\u00f2 ad altri sembrare che, se si esclude il <em>referendum<\/em> soltanto per le leggi tributarie, \u00e8 ammesso per tutte le altre, senza che possa opporsi l\u2019eccezione di inconcepibilit\u00e0. Ritengo che tutto sommato \u00e8 meglio rimanere al testo proposto.<\/p><p>Quanto alle osservazioni dell\u2019onorevole Nobile, osservo che la materia delle leggi costituzionali sar\u00e0 regolata insieme a quella delle garanzie costituzionali.<\/p><p>PRESIDENTE. Passiamo alla votazione. Siccome l\u2019onorevole Piemonte ha chiesto la votazione per divisione, votiamo prima la parte del comma che riguarda le leggi tributarie, poi quella dell\u2019approvazione dei bilanci ed infine quella dell\u2019autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.<\/p><p>DOMINED\u00d2. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>DOMINED\u00d2. A nome dei colleghi di Gruppo dichiaro che, pur procedendosi a votazione per divisione, noi siamo di avviso di mantenere tutte le eccezioni contemplate dal testo in esame. Ammesso in via di principio l\u2019istituto democratico del <em>referendum<\/em>, riteniamo infatti che in tutte le ipotesi in parola, e talvolta per motivo politico prima che giuridico, come nel caso della legge di approvazione del bilancio, il <em>referendum<\/em> si dimostri il mezzo meno idoneo per rispondere alle esigenze qui contemplate.<\/p><p>Per questo motivo voteremo integralmente a favore dell\u2019ultimo comma dell\u2019articolo.<\/p><p>PIEMONTE. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>PIEMONTE. Faccio rilevare che mi pare assurdo che non si dia al popolo il diritto di <em>referendum<\/em> per giudicare sopra i trattati internazionali, che legano il popolo stesso e la Nazione, qualche volta per lunghi anni.<\/p><p>Faccio presente che se ci fosse stato l\u2019istituto del <em>referendum<\/em> il patto della Triplice alleanza non sarebbe stato concluso e, probabilmente, nemmeno lo stesso patto di acciaio. Richiamo l\u2019attenzione dei colleghi tutti sulla gravit\u00e0 di questa decisione.<\/p><p>LUCIFERO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>LUCIFERO. Voter\u00f2 a favore del mantenimento integrale di tutto il comma dell\u2019articolo.<\/p><p>Vorrei soltanto far osservare una cosa l\u2019onorevole Piemonte. La politica estera \u00e8 ma cosa molto grave e molto seria. Quello che egli ha detto \u00e8 nobilissimo ed io lo apprezzo pienamente; ma gli faccio osservare che anche le Camere sono espressione della Nazione e del popolo e che i trattati internazionali vanno portati per la ratifica alle Camere. Non si pu\u00f2 sempre portare la politica estera al voto popolare.<\/p><p>Speriamo che un giorno questo sia possibile; ma oggi questo creerebbe allo Stato italiano, in determinate circostanze, una tale condizione di inferiorit\u00e0, che potrebbe avere conseguenze dolorose proprio per il popolo, la cui sovranit\u00e0 vogliamo tutelare.<\/p><p>Le Camere sono emanazione del popolo o possono dare una garanzia sufficiente. La politica estera \u00e8 legata con tante questioni che si presentano fuori di casa nostra: non dobbiamo complicare la situazione del nostro Paese, il che porterebbe a conseguenze diverse da quelle che noi realmente vogliamo.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione della Costituzione.<\/em> Far\u00f2 un\u2019osservazione molto pi\u00f9 sommessa di quella dell\u2019onorevole Lucifero ma pi\u00f9 efficace, ne sono sicuro, a convincere l\u2019onorevole Piemonte. Qui si parla dell\u2019autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali. Abbiamo escluso il <em>referendum<\/em> cosiddetto sospensivo, in cui si sarebbe anche potuto capire una sospensione della ratifica. Ma qui interveniamo quando la ratifica \u00e8 gi\u00e0 avvenuta. Come si pu\u00f2 abrogare col <em>referendum<\/em> una ratifica gi\u00e0 avvenuta?<\/p><p>Mi pare che il ragionamento sia convincente. Per modificare il corso della politica estera vi saranno altre vie, altre forme.<\/p><p>PRESIDENTE. Gli onorevoli Meda, Clerici, Benvenuti, Bianchini Laura, Roselli, Salizzoni, Zaccagnini, Titomanlio Vittoria propongono di aggiungere ai casi previsti anche le leggi per la concessione di amnistia.<\/p><p>L\u2019onorevole Meda ha facolt\u00e0 di svolgere l\u2019emendamento.<\/p><p>MEDA. In realt\u00e0, il <em>referendum<\/em> ha un valore abrogatorio. Ora, una legge che stabilisse un\u2019amnistia o l\u2019indulto \u00e8 evidente che non possa essere revocata quando \u00e8 andata in vigore, in quanto dopo che i detenuti sono stati posti in libert\u00e0 non si pu\u00f2 verificare il caso che debbano essere nuovamente arrestati.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Questo \u00e8 uno di quei casi in cui la tesi dell\u2019assurdo, di cui aveva parlato test\u00e9 l\u2019onorevole Perassi, potrebbe aver peso. Del resto se l\u2019amnistia d\u00e0 luogo ad una legge, non \u00e8 una legge di tipo comune, cui possa applicarsi il <em>referendum<\/em>. Sarebbe una revoca, non un\u2019abrogazione.<\/p><p>PRESIDENTE. Comunico che \u00e8 pervenuta una proposta firmata degli onorevoli Rossi Maria Maddalena, Giolitti, Grieco. Lombardi Carlo, Molinelli, Sicignano, Ruggeri, Ferrari, Musolino, Gervasi di comprendere tra le leggi escluse dal <em>referendum<\/em> abrogativo anche le leggi elettorali. Invito l\u2019onorevole Ruini a manifestare al riguardo il pensiero della Commissione.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Non sono favorevole, perch\u00e9 se c\u2019\u00e8 qualche cosa in cui il popolo pu\u00f2 manifestare la sua volont\u00e0, \u00e8 proprio il sistema elettorale. La sovranit\u00e0 popolare si esprime qui con tutta la sua ragion d\u2019essere ad impedire in ipotesi che i membri del Parlamento abusino, nel regolare a comodo loro le elezioni. Non bisogna dimenticare, onorevoli colleghi, che il vero sovrano \u00e8 il popolo, non il Parlamento. Voglio dire una volta ancora che la nostra Costituzione deve reagire al punto di vista che si \u00e8 manifestato anche in alcuni settori di questa Assemblea, che il popolo ha un solo diritto: nominare una Camera, la quale, quando \u00e8 nominata, ha tutti i poteri e, come diceva l\u2019onorevole La Rocca, avrebbe anche il potere esecutivo. Concezione totalitaria, che vuol prendere il nome di regime parlamentare, ma non lo \u00e8 pi\u00f9, nel senso storico in cui il regime parlamentare si \u00e8 svolto con un sistema di \u00abfreni e di contrappesi\u00bb. \u00c8 piuttosto il regime del Governo di assemblea e di convenzione; e ne va combattuto il totalitarismo. \u00c8 necessario, pur dando al Parlamento il dovuto rilievo, instaurare un regime che chiamerei popolare, perch\u00e9 deve far capo al popolo non soltanto per l\u2019elezione del Parlamento, ma in quelle altre forme di emanazione della sovranit\u00e0 popolare, fra cui \u00e8 caratteristico ed importante il <em>referendum<\/em>. L\u2019istituto del <em>referendum<\/em>, introdotto con le dovute cautele nella Costituzione, \u00e8 principio di democrazia vera, cui non possiamo rinunciare. (<em>Approvazioni<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE. Pongo in votazione le parole: \u00abNon \u00e8 ammesso <em>referendum<\/em> per le leggi tributarie\u00bb.<\/p><p>(<em>Sono approvate<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pongo in votazione le parole: \u00abo di approvazione dei bilanci\u00bb.<\/p><p>(<em>Sono approvate<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pongo in votazione le altre:<\/p><p>\u00abdi concessione di amnistia\u00bb.<\/p><p>(<em>Sono approvate<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>CEVOLOTTO. Penso che si debba comprendere anche l\u2019indulto e propongo che tale parola sia aggiunta.<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo in votazione le parole:<\/p><p>\u00abe indulto\u00bb.<\/p><p>(<em>Sono approvate<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pongo in votazione le parole:<\/p><p>\u00able leggi elettorali\u00bb.<\/p><p>(<em>Sono approvate<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pongo in votazione le ultime parole:<\/p><p>\u00abe di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali\u00bb.<\/p><p>(<em>Sono approvate<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>L\u2019articolo 72 risulta cos\u00ec approvato nel suo complesso:<\/p><p>\u00abSi procede a <em>referendum<\/em> quando cinquecentomila elettori o sette Consigli regionali domandano che sia abrogata una legge.<\/p><p>Non \u00e8 ammesso <em>referendum<\/em> per le leggi tributarie, di approvazione di bilanci, d\u00ec concessione di amnistia e indulto, elettorali, e di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali\u00bb.<\/p><p>Passiamo all\u2019articolo 73. Se ne dia lettura.<\/p><p>MOLINELLI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abHanno diritto di partecipare al <em>referendum<\/em> tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.<\/p><p>\u00abLa proposta soggetta a <em>referendum<\/em> \u00e8 approvata se hanno partecipato alla votazione i due quinti degli aventi diritto e se \u00e8 raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.<\/p><p>\u00abLa legge determina le modalit\u00e0 di attuazione del <em>referendum<\/em>\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti.<\/p><p>L\u2019onorevole Codacci Pisanelli ha proposto di sopprimere l\u2019articolo.<\/p><p>Ha facolt\u00e0 di svolgere l\u2019emendamento.<\/p><p>CODACCI PISANELLI. Lo ritiro, perch\u00e9, essendo gi\u00e0 stato approvato l\u2019articolo precedente, non ha pi\u00f9 ragion d\u2019essere.<\/p><p>PRESIDENTE. Analoga proposta soppressiva \u00e8 stata fatta dall\u2019onorevole Targetti. Ha facolt\u00e0 di svolgerla.<\/p><p>TARGETTI. Questa proposta era in correlazione con la soppressione dell\u2019articolo 72. Perci\u00f2 la ritiro.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Colitto ha proposto il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Al primo comma, alle parole:<\/em> chiamati ad, <em>sostituire le seguenti:<\/em> aventi diritto di\u00bb.<\/p><p>Ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>COLITTO. La dizione da me proposta mi sembra un poco pi\u00f9 precisa. Me ne convince il testo stesso del progetto, perch\u00e9 la stessa dizione da me proposta si trova nel capoverso dell\u2019articolo 73.<\/p><p>Penso pertanto che l\u2019emendamento debba essere accolto anche per ragioni di euritmia legislativa.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Nobili Tito Oro ha presentato i seguenti due emendamenti:<\/p><p>\u00ab<em>Al primo comma, alle parole:<\/em> la Camera dei deputati, <em>sostituire le altre:<\/em> il Senato della Repubblica\u00bb.<\/p><p>\u00ab<em>Al secondo comma, alle parole:<\/em> se hanno partecipato alla votazione i due quinti degli aventi diritto e se \u00e8 raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi, <em>sostituire le altre:<\/em> se \u00e8 raggiunta la maggioranza dei partecipanti alla votazione\u00bb.<\/p><p>Ha facolt\u00e0 di svolgerli.<\/p><p>NOBILI TITO ORO. Li ritiro.<\/p><p>PRESIDENTE. Vi \u00e8, infine, ancora un emendamento, presentato dagli onorevoli Rossi Paolo, Lucifero, Persico, Buffoni, Cosattini, Carpano Maglioli, Bianchi, Bianca, Morelli Renato, Lami Starnuti, Preti, Condorelli, del seguente tenore:<\/p><p>\u00ab<em>Al secondo comma sostituire le parole: <\/em>due quinti, <em>con:<\/em> tre quinti\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Rossi Paolo ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>ROSSI PAOLO. Onorevoli colleghi, secondo l\u2019attuale formulazione dell\u2019articolo 73, sarebbe possibile che una proposta abrogativa fosse coronata da successo con la partecipazione al voto del 40 per cento degli elettori iscritti. Siccome l\u2019esperienza ci insegna che il 4, 5 o 6 per cento di schede sono nulle, potrebbe accadere, sempre per la dizione dell\u2019articolo 73, che parla di una partecipazione di due quinti e di una maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, che una legge, eventualmente approvata con larghissima maggioranza dai due rami del Parlamento, fosse abrogata col 17 o 16 o 15 per cento degli elettori iscritti. Mi si dir\u00e0 che questa ipotesi \u00e8 un\u2019ipotesi rara, perch\u00e9, naturalmente, si suppone che il popolo partecipi in pi\u00f9 larga misura al diritto elettorale, all\u2019esercizio del <em>referendum<\/em>; ma osservo che pu\u00f2 accadere questo: che in un momento di stanchezza, quando si siano verificate pi\u00f9 elezioni nello stesso anno, e talora anche nello stesso mese, o addirittura i cittadini siano stati chiamati pi\u00f9 volte alle urne per il <em>referendum<\/em>, ci sia una certa indifferenza pubblica per una determinata legge che non sollevi un particolare cumulo di interessi popolari e che si verifichi quindi questo fatto, che sarebbe, a mio avviso, veramente deplorevole: l\u2019abrogazione di una legge con il 17, 18, 20 per cento di voti rispetto agli elettori iscritti.<\/p><p>Il mio emendamento ha anche un altro scopo. Il <em>referendum<\/em> abrogativo \u00e8 un\u2019arma assai delicata. Se i partiti sapranno che una legge non pu\u00f2 essere rovesciata senza la partecipazione alle urne di almeno il 60 per cento degli elettori iscritti, sar\u00e0 pi\u00f9 difficile che essi ricorrano alla consultazione popolare senza avere una fondata speranza di riuscire.<\/p><p>Per questi motivi credo che l\u2019emendamento proposto da me con vari colleghi, per portare la maggioranza della partecipazione alle urne necessaria perch\u00e9 il <em>referendum<\/em> sia valido ai 3\/5 anzich\u00e9 ai 2\/5, sia da approvare.<\/p><p>PRESIDENTE. Prego l\u2019onorevole Ruini di esprimere il parere della Commissione.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Per quel che riguarda l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Colitto, sono disposto a tenerlo presente come raccomandazione, quando avverr\u00e0 una revisione formale. Se noi dessimo qui luogo ad una precisa deliberazione dell\u2019Assemblea, toglieremmo possibilit\u00e0 di modifiche nella revisione. Vale come raccomandazione, votiamo intanto la formula come \u00e8.<\/p><p>Quanto alla proposta dell\u2019onorevole Rossi Paolo, riconosco che le sue osservazioni sono fondate, e che conviene aumentare il <em>quorum <\/em>dei votanti.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Colitto, accetta che il suo emendamento sia tenuto presente come raccomandazione?<\/p><p>COLITTO. Accetto.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Rossi Paolo, mantiene l\u2019emendamento?<\/p><p>ROSSI PAOLO. Lo mantengo.<\/p><p>PERASSI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>PERASSI. Per quanto riguarda l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Rossi Paolo, io riconosco personalmente, ed a nome della Commissione, che essendosi limitato il <em>referendum <\/em>alla forma abrogativa, la formula due quinti dev\u2019essere riveduta. Mi pare per\u00f2 che sia un po\u2019 eccessiva la proposta Rossi. Basterebbe andare alla maggioranza degli aventi diritto. Prego il Presidente di modificare in tal senso il testo della Commissione.<\/p><p>ROSSI PAOLO. Consento.<\/p><p>PRESIDENTE. Sta bene. Passiamo alla votazione.<\/p><p>Salvo le dichiarazioni fatte dall\u2019onorevole Ruini in relazione all\u2019emendamento di formare in parte anche di sostanza dell\u2019onorevole Colitto, che cio\u00e8 ne sar\u00e0 tenuto conto al momento della elaborazione conclusiva, pongo in votazione il primo comma nel testo della Commissione:<\/p><p>\u00abHanno diritto di partecipare al <em>referendum<\/em> tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pongo in votazione il secondo comma, con la modifica proposta dall\u2019onorevole Perassi:<\/p><p>\u00abLa proposta soggetta a <em>referendum<\/em> \u00e8 approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se \u00e8 raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione<\/em>. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Prima di passare alla votazione del terzo comma, desidererei fare un chiarimento perch\u00e9 resti agli atti dell\u2019Assemblea. L\u2019espressione \u00abmodalit\u00e0 di attuazione del <em>referendum<\/em>\u00bb va intesa in senso lato. Come dicevo poco fa, non in pubblico, all\u2019onorevole Condorelli, per dissipare una sua preoccupazione (e ci sono riuscito), sar\u00e0 necessario fare una legge generale sul <em>referendum<\/em> che dovr\u00e0 risolvere molti casi. Fra gli altri quello sollevato dall\u2019onorevole Condorelli. Se il popolo si pronuncia per l\u2019abrogazione di una data legge, ci\u00f2 non vuol dire che vi sia una vacanza nell\u2019ordinamento legislativo, e che la materia relativa resti temporaneamente senza norme di legge. Potr\u00e0 la legge sul <em>referendum<\/em> stabilire che anche quando il popolo siasi pronunziato perch\u00e9 venga abrogata una data legge, questa rimanga in vigore per un determinato periodo, nel quale il Parlamento dovr\u00e0 emanare, se occorrono, le nuove norme regolatrici della materia.<\/p><p>La legge generale sul <em>referendum<\/em> avr\u00e0, desidero affermarlo ad interpretazione del nostro pensiero, lutta la necessaria larghezza.<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo in votazione il terzo comma.<\/p><p>\u00abLa legge determina le modalit\u00e0 di attuazione del <em>referendum<\/em>\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>L\u2019articolo 73 risulta nel suo complesso cos\u00ec approvato:<\/p><p>\u00abHanno diritto di partecipare al <em>referendum<\/em> tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.<\/p><p>\u00abLa proposta soggetta a <em>referendum<\/em> \u00e8 approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto ed \u00e8 raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.<\/p><p>\u00abLa legge determina le modalit\u00e0 di attuazione del <em>referendum<\/em>\u00bb.<\/p><p>Passiamo all\u2019articolo 74: Se ne dia lettura.<\/p><p>MOLINELLI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abL\u2019esercizio della funzione legislativa non pu\u00f2 essere delegato al Governo se non previa determinazione di princip\u00ee e criteri direttivi, e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.<\/p><p>\u00abPer i decreti legislativi valgono le norme stabilite per le leggi in ordine al <em>referendum <\/em>popolare ed alla Corte costituzionale\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. A questo articolo sono stati proposti vari emendamenti. Il primo dell\u2019onorevole Persico:<\/p><p>\u00ab<em>Sostituire il secondo comma col seguente:<\/em><\/p><p>\u00abPer i decreti legislativi, emessi in base a delegazione del Parlamento, si applicano le stesse norme sul <em>referendum<\/em> popolare e sulla Corte costituzionale che valgono per le leggi\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Persico ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>PERSICO. Il mio emendamento al secondo comma \u00e8 di forma e non di sostanza, e quindi non mi resta che invitare l\u2019Assemblea ad accettarlo.<\/p><p>PRESIDENTE. Seguono due emendamenti dell\u2019onorevole Codacci Pisanelli:<\/p><p>\u00ab<em>Al secondo comma, sopprimere le parole: <\/em>al <em>referendum<\/em> popolare ed\u00bb.<\/p><p>\u00ab<em>Aggiungere il seguente comma:<\/em><\/p><p>\u00abIn casi straordinari di necessit\u00e0 e di urgenza il Capo dello Stato potr\u00e0 emanare con suo decreto norme aventi forza di legge ordinaria, che dovranno essere presentate al Parlamento per la conversione in legge e perderanno automaticamente efficacia sessanta giorni dopo la pubblicazione, se la legge in cui siano state convertite non venga pubblicata almeno dieci giorni prima dello scadere di tale termine\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Codacci Pisanelli ha facolt\u00e0 di svolgerli.<\/p><p>CODACCI PISANELLI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi. Quanto al primo emendamento da me proposto a questo articolo, lo ritiro poich\u00e9 \u00e8 stato superato dall\u2019approvazione degli articoli precedenti. Per quanto riguarda il secondo emendamento, faccio presente che l\u2019articolo 74 \u00e8 molto importante sia per quello che dice, sia per quello che non dice.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Codacci Pisanelli, c\u2019\u00e8 una proposta di articolo 74-<em>bis<\/em>, al quale pu\u00f2 essere forse pi\u00f9 direttamente collegato questo suo emendamento. Potremmo quindi esaminare l\u2019articolo 74, e poi, in sede di articolo 74-<em>bis<\/em>, svolgere il suo e gli altri emendamenti.<\/p><p>CODACCI PISANELLI. Non ho difficolt\u00e0, in quanto credo che la prima parte non dovrebbe dar luogo a discussioni.<\/p><p>PRESIDENTE. Qual \u00e8 il pensiero della Commissione?<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Non ho nessuna difficolt\u00e0 ad accettare l\u2019emendamento Persico, che \u00e8 di pura forma.<\/p><p>Sono d\u2019accordo che l\u2019emendamento Codacci Pisanelli sia trattato in connessione alla proposta dell\u2019articolo 74-<em>bis<\/em>.<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell\u2019articolo 74 nel testo della Commissione:<\/p><p>\u00abL\u2019esercizio della funzione legislativa non pu\u00f2 essere delegato al Governo se non previa determinazione di princip\u00ee e criteri direttivi, e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>Pongo in votazione il secondo comma nel testo dell\u2019emendamento Persico:<\/p><p>\u00abPer i decreti legislativi, emessi in base a delegazione del Parlamento, si applicano le stesse norme sul <em>referendum<\/em> popolare e sulla Corte costituzionale che valgono per le leggi\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>L\u2019articolo 74 risulta cos\u00ec approvato.<\/p><p>L\u2019onorevole Crispo ha proposto il seguente articolo 74<em>-bis,<\/em> che ha gi\u00e0 svolto in sede di discussione generale:<\/p><p>\u00abL\u2019esercizio dei diritti di libert\u00e0 pu\u00f2 essere limitato o sospeso per necessit\u00e0 di difesa, determinate dal tempo o dallo stato di guerra, nonch\u00e9 per motivi di ordine pubblico, durante lo stato di assedio. Nei casi suddetti, le Camere, anche se sciolte, saranno immediatamente convocate per ratificare o respingere la proclamazione dello stato di assedio e i provvedimenti relativi\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Codacci Pisanelli ha facolt\u00e0 di svolgere in questa sede il suo emendamento.<\/p><p>CODACCI PISANELLI. Come avevo accennato, risolta la questione relativa alla delega della funzione legislativa, ci resta da esaminare l\u2019altra, non meno importante, relativa alla possibilit\u00e0 per il Governo di far uso del potere di ordinanza, cio\u00e8 di emanare norme aventi valore di legge. Dobbiamo tener presente che stiamo parlando della legislazione ordinaria, cio\u00e8 non ammettiamo, almeno per quanto riguarda il mio emendamento, che, anche concedendo questo potere di ordinanza, il Governo possa derogare ai diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione. Nella Commissione dei settantacinque il problema fu esaminato, e si ritenne di escludere assolutamente la possibilit\u00e0 di far uso dei decreti legge. Si vuol, con la formula adottata nell\u2019attuale articolo 74 e con il silenzio adottato in proposito, escludere in maniera assoluta la possibilit\u00e0 per il Governo di emanare norme aventi efficacia di legge ordinaria.<\/p><p>Gi\u00e0 allora sostenni la tesi contraria e fui appoggiato dall\u2019opinione di diversi commissari: ma rimanemmo in minoranza. Questa voce della minoranza io esprimo oggi di nuovo. Per quanto riguarda il problema dei decreti-legge, che ha sempre rivestito una importanza notevole, ritengo che non sia inutile richiamare l\u2019attenzione dell\u2019Assemblea. Nel nostro Stato i decreti-legge non sono una novit\u00e0 derivata dalla tirannia instauratasi nel 1922. Gi\u00e0 in precedenza noi abbiamo avuto numerosi decreti-legge; e in proposito dobbiamo distinguere quelli che riguardano lo stato d\u2019assedio dai veri e propri decreti-legge. Il primo esempio di decreto-legge che si ricorda nella nostra storia legislativa (parlo della storia legislativa riferita allo Stato italiano) \u00e8 offerto da quello che concerneva lo stato d\u2019assedio dichiarato a Genova nel 1849. Il Parlamento riunitosi approv\u00f2 questa dichiarazione. Non siamo ancora di fronte ai veri e propri decreti-legge. Si trattava di sanzionare il cos\u00ec detto stato d\u2019assedio. \u00c8 attraverso l\u2019idea dello stato d\u2019assedio che penetra nella nostra legislazione l\u2019idea di quello che sar\u00e0 poi il decreto-legge. Di fronte a questa dichiarazione di stato di assedio, si ebbe nel nostro sistema legislativo una soluzione analoga a quella che si riscontra nel sistema inglese; il quale non prevede il decreto-legge ma consente, in fondo, al Governo di provvedere, sotto la sua responsabilit\u00e0, all\u2019emanazione di norme aventi forza di legge.<\/p><p>Nel caso in cui il Parlamento ritenga opportuno l\u2019uso della facolt\u00e0 straordinaria, non prevista nemmeno dalla costituzione, vi sar\u00e0 poi una legge, il famoso <em>bill<\/em> di indennit\u00e0, che esonera da ogni responsabilit\u00e0 i Ministri, i quali hanno saputo affrontare la situazione ed hanno assunto la responsabilit\u00e0 di derogare alla Costituzione, emanando norme aventi forza di legge.<\/p><p>Anche allora, nel 1849, avvenne qualche cosa di simile; perch\u00e9 il Parlamento, avendo riconosciuto che lo stato di assedio era stato dichiarato nell\u2019interesse di Genova, approvava quanto il Governo aveva fatto e passava all\u2019ordine del giorno. Ma successivamente, da questo decreto concernente lo stato di assedio, si pass\u00f2 ai veri e propri decreti-legge; il decreto legge si ebbe in un primo momento per la approvazione dei trattati internazionali. Pi\u00f9 di una volta, quasi per reminiscenza dell\u2019antico potere attribuito al sovrano, abbiamo avuto trattati internazionali approvati mediante decreti-legge. In seguito si riscontra una serie di decreti-legge riguardanti le pi\u00f9 diverse materie. Non sarebbe difficile offrirne un elenco agli onorevoli colleghi. Per\u00f2 \u00e8 da notare che in generale il Governo aveva fatto un uso molto ristretto di questo potere: infatti il numero per ogni decennio si riduce a qualche decina; in alcuni periodi il numero poteva aumentare, ma normalmente si faceva uso dei decreti-legge con grande discrezione.<\/p><p>Viceversa, nei periodi in cui si tendeva verso regimi autoritari il numero dei decreti-legge aumentava. Basterebbe esporne una statistica, ma non voglio tediare l\u2019Assemblea.<\/p><p>Una delle questioni interessanti, in proposito, che possono illuminare per la decisione da prendere \u00e8 che l\u2019autorit\u00e0 giudiziaria ordinaria pi\u00f9 di una volta \u00e8 stata chiamata ad esaminare il problema della costituzionalit\u00e0 dei decreti-legge; cio\u00e8, ci si domandava se il Governo avesse o no il potere di emanare ordinanze aventi valore di legge. Il problema fu discusso in tutti i modi. Ho appena bisogno di richiamare ai colleghi i vari tentativi fatti, per giustificare lo straordinario potere conferito al Governo.<\/p><p>Alcuni sostenevano che nello Statuto albertino non vi era nulla al riguardo e che quindi la potest\u00e0 di emanare decreti-legge non poteva assolutamente riconoscersi al Governo.<\/p><p>Altri ritenevano, invece, che, siccome bisognava riconoscere al Governo la facolt\u00e0 di dichiarare lo stato di assedio, come conseguenza bisognava riconoscergli anche la potest\u00e0 di emanare norme aventi forza di legge, quando la necessit\u00e0 e l\u2019urgenza lo avessero richiesto. E questa tesi fu, in fondo, accolta da gran parte dei nostri studiosi; fu accolta anche dalla giurisprudenza, la quale per\u00f2, in proposito, esercit\u00f2 una vigile cura, in quanto che pi\u00f9 di una volta si ebbero pronunziati giurisdizionali, i quali mostrarono come l\u2019autorit\u00e0 giudiziaria si preoccupasse di evitare gli abusi di questo straordinario potere. Ed anche la soluzione affermativa, circa l\u2019appartenenza o meno di tale potere al Governo, fu risolta soltanto dopo controversie al riguardo e dopo pronunciati giurisdizionali, difformi fra di loro.<\/p><p>Il problema fu esaminato dopo la guerra 1914-18, perch\u00e9 durante quel periodo si ebbe il moltiplicarsi dei decreti-legge e siccome mancava una qualsiasi regolamentazione, il Governo, che li aveva sempre emanati, non avendo nessun limite in alcuna norma costituzionale scritta, fin\u00ec per fare quell\u2019abuso che tutti abbiamo lamentato.<\/p><p>Sappiamo che dopo l\u2019emanazione di tanti decreti-legge si arriv\u00f2 ad una conversione in legge collettiva dei medesimi da parte del Parlamento, che si risolse praticamente in una piena approvazione, senza nemmeno un esame dettagliato dei diversi decreti, che non sarebbe stato possibile, perch\u00e9 praticamente non avrebbe portato ad alcun risultato. Di qui, in seguito agli studi di valenti giuristi nostri, fra cui alcuni dei migliori (basti citare Vittorio Scialoja) si arriv\u00f2 a concludere per la necessit\u00e0 di ammettere costituzionalmente i decreti-legge e di disciplinarli in maniera tale che il Governo non potesse farne abuso. Ma evidentemente, siccome mancava un controllo, e questo controllo vi sarebbe dovuto essere solo da parte del Parlamento, quella legge 31 gennaio 1926, n. 100 \u2013 che contempl\u00f2 l\u2019ipotesi e introdusse nella nostra Costituzione ufficialmente la potest\u00e0 di emanare decreti-legge \u2013 fu uno degli espedienti che servirono per trasferire praticamente la funzione legislativa dagli organi legislativi al potere esecutivo. Questo avvenne perch\u00e9 mancava un organo di controllo. Mancava un organo di controllo, il Parlamento, al quale fu tolta praticamente la possibilit\u00e0 di sindacato: mancava, d\u2019altra parte, un organo giurisdizionale di controllo perch\u00e9 ancora quella giustizia legislativa, quella suprema magistratura che garantisce la costituzionalit\u00e0 delle leggi, non era stata introdotta nel nostro sistema. Ed \u00e8 questa una delle ragioni che ci spinge appunto a sostenere la necessit\u00e0 di un simile organo giurisdizionale supremo di cui dovremo occuparci in seguito.<\/p><p>Ma quel che interessa rilevare, a proposito dei decreti-legge, sono le ragioni le quali inducono molti dei nostri colleghi a ritenere che sia meglio escluderli completamente dalla nostra Costituzione. Essi dicono: i decreti-legge sono stati un mezzo di abuso; il potere esecutivo, investito della facolt\u00e0 di emanare leggi, se ne \u00e8 servito abusandone ed eliminando quelle garanzie che vi erano a favore dei cittadini. Dobbiamo tener presente che la situazione, in cui ci verremo a trovare dopo l\u2019emanazione della nuova Costituzione, sar\u00e0 ben diversa da quella che avevamo in precedenza, perch\u00e9 ci troveremo di fronte ad una costituzione modificabile, ma modificabile solo attraverso un particolare procedimento di revisione costituzionale. E, d\u2019altra parte, lo ripeto ancora, il potere di ordinanza, vale a dire il potere, di emanare decreti-legge, che intendiamo attribuire al Governo, non consente di modificare norme di carattere costituzionale. Di qui, la profonda differenza che vi sar\u00e0 fra il sistema precedente ed il sistema attuale.<\/p><p>Ma gli oppositori della tesi relativa ai decreti-legge aggiungono che in fondo si potrebbe adottare anche da noi il sistema anglosassone. Essi dicono: riconosciamo che in alcuni casi particolari di estrema necessit\u00e0 e di estrema urgenza pu\u00f2 essere utile che il Governo emani decreti aventi efficacia di legge, ma in questi casi saranno gli stessi uomini di Governo ad assumere la piena responsabilit\u00e0 e si presenteranno poi dinanzi al Parlamento che potr\u00e0, con un atto legislativo simile al <em>bill<\/em> di indennit\u00e0 inglese, esonerare i governanti da ogni responsabilit\u00e0. Rispondo che questo sistema non potrebbe essere introdotto nella Costituzione che stiamo per adottare: non sarebbe compatibile coi princip\u00ee che in fondo costituiscono la base del nostro progetto. Non sarebbe compatibile, perch\u00e9 noi abbiamo previsto che vi sia un\u2019Alta Corte costituzionale. Non abbiamo ancora deciso al riguardo, ma nel progetto, e come lasciano supporre diverse tendenze, si vede la necessit\u00e0 di un organo giurisdizionale supremo. Che cosa accadrebbe qualora il Governo emanasse un atto avente forza di legge? Sarebbe sempre possibile infirmarne la costituzionalit\u00e0, cio\u00e8 impugnarlo perch\u00e9 in contrasto con la Costituzione. Si risponde: ma la Camera potr\u00e0 approvarlo successivamente, solo per l\u2019avvenire. Cos\u00ec, il ricorso che portasse alla dichiarazione di inefficacia di una legge darebbe luogo ad una situazione praticamente insolubile, perch\u00e9 la dichiarazione di inefficacia avrebbe effetto retroattivo, cio\u00e8 il decreto-legge dichiarato incostituzionale sarebbe tale fin dal momento della sua emanazione: sarebbe un atto legislativo invalido, e l\u2019invalidit\u00e0 iniziale farebbe s\u00ec che tutti i rapporti giuridici sorti nel frattempo dovrebbero ritenersi praticamente privi di fondamento, e tante situazioni giuridiche sorte verrebbero a cadere, con pregiudizio anche di eventuali diritti quesiti.<\/p><p>In altri, termini, la soluzione anglo-sassone del problema a cui sto accennando non pu\u00f2 essere accolta nel nostro sistema costituzionale, dati i princip\u00ee sui quali vogliamo che riposi la nostra Costituzione.<\/p><p>Penso, del resto, che i preconcetti contro la potest\u00e0 di ordinanza attribuita al Governo possono, in gran parte, essere superati. Possono essere superati, perch\u00e9, in fondo, della potest\u00e0 di ordinanza il Governo finir\u00e0 sempre, prima o poi, per fare uso. Ce lo dimostra la storia. In alcuni casi di particolari necessit\u00e0, come nei cataclismi, in caso di aggressione da parte di altri Stati, quando si debbano emanare disposizioni in materia doganale, quando sia necessario mantenere il segreto, in tutte queste ipotesi \u00e8 assolutamente necessario che il Governo possa procedere ad emanare decreti-legge da un momento all\u2019altro, senza attendere il sia pure rapido sistema previsto attraverso le Commissioni per emanare leggi ordinarie.<\/p><p>Meglio quindi fare in modo che un simile potere del Governo venga esattamente e precisamente delimitato. Quando l\u2019esperienza storica dimostra che anche negando tale potere nelle Costituzioni, come quella anglo-sassone in cui praticamente \u00e8 escluso, si finisce per far uso della potest\u00e0 di ordinanza, \u00e8 molto meglio mostrarsi aderenti alla realt\u00e0 nel riconoscere simile potere al Governo, disciplinandolo in maniera sicura.<\/p><p>D\u2019altra parte, non si pu\u00f2 accogliere la tesi di coloro i quali sono contrari all\u2019ammissibilit\u00e0 della potest\u00e0 di ordinanza del Governo in base ad una rigida e meccanica tripartizione dei poteri.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Codacci Pisanelli, tenga presente che sta svolgendo un emendamento.<\/p><p>CODACCI PISANELLI. Abbia pazienza, onorevole Presidente, si tratta di argomento molto importante.<\/p><p>PRESIDENTE. Prosegua pure.<\/p><p>CODACCI PISANELLI. Ho sentito in quest\u2019Aula sollevare notevoli dubbi circa la divisione dei poteri. Vi \u00e8 stato chi ha parlato di un superamento della divisione dei poteri, vi \u00e8 stato chi ha detto che era uno strumento addirittura a favore delle monarchie, mentre, per quanto io sappia, la divisione dei poteri trova la sua pi\u00f9 efficace affermazione proprio nella rivoluzione francese e la considero come uno dei pi\u00f9 sicuri espedienti a garanzia delle libert\u00e0. Comunque, per quanto io ritenga che il principio della divisione dei poteri, inteso come tendenza e non in maniera assoluta, rimanga fondamentalmente nel nostro ordinamento, e debba considerarsi come una delle sue basi, appunto perch\u00e9 noi vogliamo una Costituzione che garantisca i fondamentali diritti di libert\u00e0; tuttavia non arrivo a concepire quella meccanica tripartizione dei poteri che porta i sostenitori della tesi avversa a quella che io sostengo ad escludere completamente la possibilit\u00e0 che il Governo eserciti la potest\u00e0 legislativa di urgenza. I sostenitori della tesi opposta ritengono che, data la necessit\u00e0 di fare in maniera che la funzione legislativa sia esercitata esclusivamente da organi legislativi, il potere esecutivo, il Governo, debba assolutamente essere escluso dall\u2019esercizio di tale funzione. Non sono d\u2019accordo con loro perch\u00e9, anche movendo dal loro punto di vista, si dimostra come la meccanica tripartizione sia assolutamente impossibile. Il Governo, anche secondo la tesi dei miei oppositori, deve per lo meno poter esercitare la potest\u00e0 regolamentare.<\/p><p>I regolamenti non potranno essere fatti dalle Assemblee legislative. \u00c8 necessario che siano emanati dallo stesso Governo e siccome i regolamenti costituiscono esercizio della funzione legislativa in senso sostanziale \u00e8 inesatto affermare che la funzione legislativa sia esercitata soltanto da parte degli organi legislativi. Ed allora se noi nel nostro nuovo sistema avremo leggi costituzionali, e immediatamente al di sotto nella gerarchia avremo le leggi ordinarie e ancora ad un gradino pi\u00f9 sotto in questa gerarchia delle fonti avremo i regolamenti emanabili dal Governo, tanto vale consentire al Governo di esercitare una funzione legislativa, superiore s\u00ec a quella regolamentare, ma sempre inferiore alla funzione legislativa costituzionale.<\/p><p>Quindi, anche da un punto di vista strettamente teorico, una volta ammessa l\u2019esistenza di leggi di carattere costituzionale riesce pi\u00f9 facile, riesce pi\u00f9 agevole e supera molti timori questa possibilit\u00e0 che il Governo eserciti s\u00ec la funzione legislativa ordinaria, ma non possa esercitare la funzione legislativa costituente. Saremo garantiti perch\u00e9, se i decreti-legge in passato potevano modificare anche le disposizioni su cui si basavano \u00ec nostri diritti fondamentali, oggi questo non sar\u00e0 pi\u00f9 possibile. Ho voluto farlo presente perch\u00e9 anche dal punto di vista teorico, in fondo, in questa maniera noi riusciamo ad ottenere che con l\u2019ammissione della facolt\u00e0 del Governo di emanare norme di efficacia di legge ordinaria riusciamo ad ottenere che ci\u00f2 avvenga senza nessun pericolo per il rispetto dei nostri diritti fondamentali.<\/p><p>Questo dal punto di vista teorico. Ma ritengo che dal punto di vista pratico sia necessario soffermarsi sopra la necessit\u00e0 dei decreti-legge. Gi\u00e0 nella Commissione dei settantacinque vi furono persone molto esperte in materia economica, vi furono persone che avevano gi\u00e0 sperimentato le fatiche governative, le quali fecero presente come effettivamente nella pratica ci si trova di fronte a situazioni di tale urgenza che non \u00e8 possibile fare a meno di un atto avente efficacia di legge formale e non \u00e8 nemmeno possibile attendere che la legge ordinaria sia emanata dagli organi legislativi. Accenno sopra tutto ai cosiddetti decreti-catenaccio, di cui ci \u00e8 stato parlato, di cui ci \u00e8 stata dimostrata la necessit\u00e0. Non sar\u00e0 possibile fare a meno in avvenire di simili decreti in materia finanziaria.<\/p><p>Il semplice fatto che un decreto il quale stabilisca un dazio o debba comunque fissare una imposta possa essere conosciuto prima della sua emanazione attraverso il procedimento, che per quanto rapido richieder\u00e0 qualche giorno e sar\u00e0 di tale pubblicit\u00e0 da fare conoscere a tutti che si sta per emanare un atto legislativo al riguardo, deve indurci a ritenere che non sarebbe pratico legiferare in questa materia col sistema normale. Ragioni pratiche, quindi, oltre che ragioni teoriche devono indurci a ritenere che non possa farsi a meno dei decreti-legge, e che \u00e8 opportuno disciplinarli nella Costituzione.<\/p><p>L\u2019emendamento da me proposto stabilisce per\u00f2 che sia stabilito un termine perentorio entro il quale i decreti-legge stessi debbono essere convertiti in legge dal Parlamento. Questo \u00e8 indispensabile per evitare abusi tipo quello comunemente ricordato da tutti del decreto-legge emanato per nominare sottotenente un capo di una banda musicale della Marina. Dove fosse la necessit\u00e0 e l\u2019urgenza in quel caso, certamente non si vede&#8230;<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Codacci Pisanelli, tenga presente che parla da mezz\u2019ora.<\/p><p>Lei sta usando di un suo diritto, ma la prego di non abusarne.<\/p><p>CODACCI PISANELLI. Signor Presidente, sono al termine; del resto sono stato io uno dei sostenitori della tesi di stabilire nella Costituzione il divieto dell\u2019abuso del diritto, quindi nessuno pi\u00f9 di me \u00e8 convinto della necessit\u00e0 di non abusare del proprio diritto.<\/p><p>L\u2019emendamento da me proposto tende a stabilire il principio. Non \u00e8 mio proposito richiedere che sia accolto cos\u00ec com\u2019\u00e8; mi rendo conto che l\u2019onorevole Presidente della Commissione dei settantacinque potr\u00e0 formularlo in maniera anche migliore. Ma quello che a me interessa \u00e8 stabilire il principio che i decreti-legge possano essere emanati dal Governo con efficacia di leggi ordinarie, stabilire che questi decreti-legge debbano essere sottoposti ad una determinata procedura, che potr\u00e0 essere fissata anche in base a quanto propone l\u2019onorevole Crispo, il quale desidera che sia sentito il parere del Consiglio dei Ministri. Nessuna difficolt\u00e0 da parte mia ad accedere a questa tesi. Ma a me interessa, soprattutto, che sia affermato il principio.<\/p><p>L\u2019altro principio che deve essere affermato \u00e8 quello dell\u2019automatica cessazione dell\u2019efficacia dei decreti-legge, qualora non siano approvati, qualora non siano convertiti in legge dalle Camere entro un termine che la stessa Costituzione deve stabilire.<\/p><p>Secondo il mio emendamento, la conversione in legge dovrebbe avvenire immediatamente, perch\u00e9 trascorsi sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto-legge, esso dovrebbe cessare di aver vigore, a meno che la legge in cui sia stato convertito sia pubblicata dieci giorni prima dello scadere dei sessanta giorni.<\/p><p>Perch\u00e9 questa cautela? Perch\u00e9, siccome l\u2019autorit\u00e0 giudiziaria, le autorit\u00e0 pubbliche dovranno applicare il decreto fino al giorno in cui non ne cessa automaticamente l\u2019efficacia, bisogna che tali autorit\u00e0 siano tempestivamente avvertite. I dieci giorni dalla pubblicazione sulla <em>Gazzetta Ufficiale<\/em> potranno essere sufficienti per mettere al corrente coloro i quali devono applicare il decreto-legge.<\/p><p>Questa \u00e8 la ragione che mi ha indotto a presentare l\u2019emendamento, ragione che ho voluto esporre con una certa ampiezza, in quanto ho ritenuto che nella Commissione dei settantacinque si sia passati troppo facilmente sul problema, il quale ha sempre attirato l\u2019attenzione degli studiosi e che, effettivamente, non pu\u00f2 essere risolto con facilit\u00e0.<\/p><p>D\u2019altra parte, a coloro i quali temono l\u2019abuso di questo potere, io faccio presente che sull\u2019uso di esso avremo un doppio controllo: anzitutto quello politico delle Assemblee legislative a cui i decreti-legge dovranno essere presentati per la conversione in legge; poi quello giurisdizionale, da parte della Corte costituzionale, di fronte alla quale potranno sempre essere impugnati anche i decreti-legge, cos\u00ec che del relativo potere discrezionale non sia possibile fare uso con discrezione indiscreta.<\/p><p>Esiste dunque una garanzia che di questo potere discrezionale di emanare decreti-legge il Governo non far\u00e0 un uso eccessivo. Io mi auguro che i colleghi della Commissione dei Settantacinque i quali in quella sede non vollero accogliere la tesi della minoranza vogliano ora mutare il loro voto.<\/p><p>E volgo al mio termine, onorevole Presidente, cercando di rallegrare l\u2019Assemblea, stanca per la lunga seduta, confessando che non ho larga fiducia che il mio emendamento venga accolto.<\/p><p>\u00c8 troppo logico e temo che non sempre la logica abbia ingresso in quest\u2019Aula. Mi consentano di spiegarne la ragione quanti sanno del mio profondo rispetto per le Forze armate di cui ho indossato fino al 2 giugno 1946 l\u2019onorata divisa. Quando eravamo sotto le armi, nei momenti in cui l\u2019austera disciplina militare ci sembrava pi\u00f9 dura, ci rianimavamo con la scherzosa domanda: perch\u00e9 vi sono le sentinelle davanti alle porte delle Caserme? Per impedire alla logica di entrare. (<em>Ilarit\u00e0 \u2013 Commenti<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, anche dinanzi all\u2019ingresso di Montecitorio stanno, marziali, le sentinelle! (<em>Applausi \u2013 Commenti<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Persico ha presentato il seguente articolo 74-<em>bis<\/em>:<\/p><p>\u00abQuando, nei casi di pericolo pubblico o di assoluta inderogabile urgenza, il Governo ritenga necessario emanare provvedimenti straordinari, aventi valore di legge, deve sentire su di essi il parere degli Uffici di Presidenza delle due Camere e sottoporli immediatamente alle Camere stesse, che, se non sono gi\u00e0 convocate, debbono esserlo entro cinque giorni dall\u2019emanazione del provvedimento\u00bb.<\/p><p>Ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>PERSICO. Onorevoli colleghi, la lucida e dotta orazione dell\u2019onorevole Codacci Pisanelli ha spianato completamente la via, perch\u00e9 egli ha fatto tutta la storia dei decreti-legge, da quello primo del 1849 in occasione dello stato d\u2019assedio di Genova fino alla legge del 31 gennaio 1926, n. 100, legge famosa del regime fascista, e ci ha dimostrato come l\u2019istituto del decreto-legge, sorto per cause eccezionali e destinato ad essere applicato soltanto per cause eccezionali, fosse negli ultimi tempi diventato addirittura la normalit\u00e0, cosicch\u00e9 le Camere vennero ad essere completamente esautorate, poich\u00e9 a tutto si provvedeva con decreti-legge.<\/p><p>Egli ha anche detto che la questione non incide sulla teoria della divisione dei poteri, teoria che egli giustamente ha proclamato ultrademocratica. La questione astratta pu\u00f2 considerarsi superata; si tratta, quindi, solo di sapere quali siano i limiti e i confini entro i quali sia possibile ammettere i decreti-legge. Escluderli totalmente non \u00e8 cosa possibile; non v\u2019\u00e8 Stato, non v\u2019\u00e8 regime il quale non abbia, in taluni momenti, bisogno di legiferare, senza che vi sia la possibilit\u00e0 e senza che vi sia soprattutto il tempo sufficiente per convocare le Camere.<\/p><p>Mi pare, quindi, inutile discutere il principio, diremo, negativo, intorno alla non possibilit\u00e0 che i decreti-legge vengano emanati. Noi abbiamo sott\u2019occhio parecchi emendamenti, che sono in qualche modo diretti a superare le difficolt\u00e0 procedurali: a rendere cio\u00e8 possibile l\u2019emanazione di questi decreti-legge, ma con specialissime cautele.<\/p><p>Le cautele che sono state proposte e caldeggiate dall\u2019onorevole Codacci Pisanelli non sono, a mio vedere, sufficienti, n\u00e9 mi sembra che i confini siano stati da lui ben determinati, e ritengo, pertanto, che questi confini potrebbero venire meglio fissati. L\u2019onorevole Crispo ha inteso indubbiamente di determinarli con pi\u00f9 precisione; egli infatti \u00e8 entrato nel vivo nelle carni della questione. Egli ha stabilito, per\u00f2, che l\u2019esigenza dei decreti-legge potr\u00e0 essere soltanto determinata da motivi di guerra o di stato d\u2019assedio. Egli, dunque, ha inteso di limitarne la possibilit\u00e0 a due soli casi.<\/p><p>Il mio emendamento \u00e8 sotto un certo profilo pi\u00f9 largo, ma sotto un altro ha confini cos\u00ec ristretti e precisi da limitare la facolt\u00e0 del Governo a quei soli casi nei quali \u00e8 assolutamente indispensabile concederla. Esso stabilisce, infatti, che nei casi di pericolo pubblico \u2013 quindi, stato di guerra, stato d\u2019assedio, stato di emergenza, che deriva anche da pubbliche calamit\u00e0 (pensate ad un terremoto che sconvolge tutta una zona del Paese e che abolisce i vincoli di vivere civile che regolano la morale di ogni Stato bene ordinato), o di assoluta inderogabile urgenza, cio\u00e8 in casi di assoluta, indilazionabilit\u00e0, per cui il provvedimento deve essere (anche senza che vi sia lo stato di guerra) emanato subito, cio\u00e8 non pu\u00f2 essere ritardato di un\u2019ora (e qui rientrano i famosi decreti-catenaccio, che hanno questa necessit\u00e0 assoluta, per non dar tempo agli evasori di evadere quella legge che dovr\u00e0 punire la loro cupidigia speculativa) \u2013 il Governo potr\u00e0 emanare provvedimenti straordinari aventi valore d\u00ec legge. Qui si parla di Governo, mentre l\u2019onorevole Codacci Pisanelli nel suo emendamento parla del Capo dello Stato. (Non so se egli insieme col Capo dello Stato comprenda anche il Governo). Soltanto nella mia proposta v\u2019\u00e8 un organo che deve essere previamente consultato. Pu\u00f2 crearsi un organo <em>ex novo<\/em>, una commissione <em>ad hoc<\/em> permanente, della Camera e del Senato, la quale funzioni solo in questi eccezionali momenti; oppure si pu\u00f2 designare un organo giurisdizionale, come il Consiglio di Stato o la Corte di cassazione a sezioni riunite, oppure, infine, un diverso organo speciale.<\/p><p>Io credo pi\u00f9 opportuno far capo agli organi permanenti della Camera e del Senato, che rappresentano le parti pi\u00f9 scelte dei due rami del Parlamento, cio\u00e8 \u00ec due Uffici di Presidenza, composti dei Presidenti, dei Questori, dei Segretari, che sono gli eletti dalle rispettive Camere e ne hanno, quindi, la rappresentanza, dir\u00f2 cos\u00ec, sintetica, compresa quella dei Gruppi parlamentari dei vari partiti.<\/p><p>Propongo, quindi, che l\u2019emanazione dei decreti-legge possa avvenire solo in casi di assoluta ed urgente necessit\u00e0, dopo che il Governo abbia sentito il parere degli Uffici di Presidenza delle due Camere: parere evidentemente consultivo, ma che ha una grande importanza, perch\u00e9 d\u00e0 al Governo la possibilit\u00e0 di emanare provvedimenti in conformit\u00e0 a questo parere, o in difformit\u00e0, qualora vi sia una ragione per la quale questa difformit\u00e0, a giudizio del Governo, si renda necessaria.<\/p><p>Questa sarebbe la prima garanzia; la seconda e pi\u00f9 importante consiste nell\u2019obbligo di sottoporre i decreti-legge emanati immediatamente alle Camere, che, se non sono gi\u00e0 convocate, debbono esserlo entro cinque giorni. Ho fissato il termine di cinque giorni perch\u00e9 ci sia il tempo materiale di convocare la Camera e il Senato in sedute straordinarie.<\/p><p>Vi \u00e8 quindi, secondo me, una procedura che rassicura la democrazia, lo Stato, i cittadini tutti, che questi provvedimenti saranno emanati soltanto in casi eccezionalissimi, con forme di procedura e con limiti di materia, i quali garantiranno il rispetto assoluto dei diritti della libert\u00e0.<\/p><p>Confido, quindi, che il mio emendamento possa essere accolto.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Mortati ha presentato un emendamento tendente ad aggiungere, in fine all\u2019articolo 74, il seguente comma:<\/p><p>\u00abAll\u2019infuori del caso di delegazione e di quello di guerra, il Governo pu\u00f2 emettere norme con forza di legge solo nel caso di aumento delle tariffe delle imposte dirette, quando vi sia danno col ritardo. Gli atti relativi devono essere presentati al Parlamento il giorno stesso in cui hanno esecuzione e convertiti in legge e pubblicati entro due mesi dalla loro presentazione\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Mortati ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>MORTATI. Signor Presidente, propongo che la discussione sia rinviata a domani, perch\u00e9 su questo problema, che \u00e8 cos\u00ec importante, non ha avuto occasione di pronunciarsi il Comitato di redazione. E mi pare che questi emendamenti debbano essere sottoposti al vaglio del Comitato, prima di essere portati al giudizio dell\u2019Assemblea.<\/p><p>BOZZI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>BOZZI. Quale presentatore di un altro emendamento sulla stessa materia, mi associo alla richiesta dell\u2019onorevole Mortati. L\u2019argomento \u00e8 di tale importanza che, francamente, se ci si dedica anche un\u2019intera seduta, non \u00e8 male.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Io credo che non ci sarebbe niente di male se si svolgessero i punti di vista dei vari proponenti. Domani cercheremo di metterci d\u2019accordo.<\/p><p>Il Comitato di redazione \u00e8 convocato per domani mattina alle 10, mentre (lo ricordo) la Commissione dei Settantacinque \u00e8 raccolta per altre materie alle 11. Il lavoro continua senza riposo. Non mi oppongo, comunque, alla richiesta degli onorevoli Mortati e Bozzi.<\/p><p>PRESIDENTE. Sta bene. Il seguito della discussione \u00e8 rinviato alle ore 16 di domani.<\/p><p>Interrogazioni con richiesta d\u2019urgenza.<\/p><p>PRESIDENTE. Sono state presentate le seguenti interrogazioni con richiesta di risposta urgente:<\/p><p>\u00abAl Ministro dell\u2019interno, per conoscere quali provvedimenti si intendano adottare o siano stati gi\u00e0 adottati dalla competente autorit\u00e0 contro coloro che il giorno 13 corrente alle ore 9.30 hanno invaso e devastato la sede di Milano del Movimento nazionalista per la democrazia sociale.<\/p><p>\u00abPatrissi, Fresa, Puoti, De Falco\u00bb.<\/p><p>\u00abAl Ministro del tesoro, per conoscere quando intenda esprimere il proprio parere circa il provvedimento del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per il passaggio, dal gruppo <em>C<\/em> al gruppo <em>B<\/em>, degli impiegati amministrativi contabili, che, entrati tali nell\u2019Amministrazione prima del 1914, furono dal fascismo classificati impiegati d\u2019ordine. La mancanza di approvazione del provvedimento potrebbe maggiormente aggravare il gi\u00e0 profondo malcontento, che non \u00e8 ancora sfociato in alcuna manifestazione solo per l\u2019alto senso del dovere degli impiegati, che ormai attendono giustizia da troppo tempo.<\/p><p>\u00abScalfaro\u00bb.<\/p><p>In assenza dei Ministri competenti, comunicher\u00f2 loro queste interrogazioni, affinch\u00e9 facciano sapere al pi\u00f9 presto quando intendano rispondere.<\/p><p>Interrogazioni.<\/p><p>PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.<\/p><p>DE VITA, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abIl sottoscritto chiede d\u2019interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri, per sapere quanto vi sia di vero nella voce che circola fra i cittadini di Formia, secondo la quale l\u2019Ospedale, col\u00e0 costruito dal \u00abDono svizzero\u00bb con il concorso del Ministero dei lavori pubblici, verrebbe dall\u2019E.N.D.S.I. praticamente regalato all\u2019Ordine dei \u00abFate bene fratelli\u00bb, sottraendolo al legittimo e naturale destinatario del dono, e cio\u00e8 al comune di Formia, con una procedura giuridico-amministrativa della quale, eventualmente, l\u2019interrogante desidererebbe conoscere gli elementi di legittimit\u00e0 formale e sostanziale. (<em>L\u2019interrogante chiede la risposta scritta<\/em>).<\/p><p>\u00abCamangi\u00bb.<\/p><p>\u00abI sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro delle finanze, per sapere se non intenda aderire alla invocata eliminazione dei gravami fiscali sulle operazioni di cessione ad istituti bancari dei crediti verso enti pubblici, fatte dalle cooperative di produzione e lavoro in garanzia dei fidi loro concessi, in considerazione:<\/p><ol><li><em>a<\/em>) della lentezza degli enti pubblici nella liquidazione di stati di avanzamento relativi a lavori avuti in appalto e nel pagamento dei mandati;<\/li><li><em>b<\/em>) delle particolari difficolt\u00e0 finanziarie (aggravate dal peso degli interessi bancari) in cui attualmente si dibattono le predette societ\u00e0 cooperative (molte delle quali tra partigiani e reduci), le quali hanno reso segnalati servizi al Paese, attenuando con libere iniziative mutualistiche la piaga della disoccupazione e contribuendo in misura notevole alla riqualificazione della mano d\u2019opera disoccupata. (<em>Gli interroganti chiedono la risposta scritta<\/em>)<em>.<\/em><\/li><\/ol><p>\u00abBelotti, Domined\u00f2, Carbonari, Cimenti, Clerici, Malvestiti, Ferrario Celestino, Sampietro, Balduzzi, Bovetti, Quarello, Scalfaro, Burato, Gortani, Rapelli, Benvenuti, Valenti, Foresi, Colombo Emilio, Zaccagnini, Raimondi, Monticelli, Rodi, Giacchero\u00bb.<\/p><p>\u00abIl sottoscritto chiede di interrogare i Ministri dell\u2019agricoltura e foreste e delle finanze, per sapere quali provvedimenti intendano prendere a favore dei contadini delle provincie di Trento e Bolzano danneggiati dalla grandine. (<em>L\u2019interrogante chiede la risposta scritta<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>\u00abCarbonari\u00bb.<\/p><p>\u00abIl sottoscritto chiede di interrogare i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro, perch\u00e9 considerino se non sia il caso di disporre che anche agli agenti di custodia sia corrisposta la indennit\u00e0 cos\u00ec detta di \u00abpericolo\u00bb, che attualmente \u00e8 corrisposta ai carabinieri ed agli agenti di pubblica sicurezza. (<em>L\u2019interrogante chiede la risposta scritta<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>\u00abColitto\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Queste interrogazioni saranno trasmesse ai Ministri competenti per la risposta scritta.<\/p><p>La seduta termina alla 19.45.<\/p><p>Ordine del giorno per la seduta di domani.<\/p><p>Alle ore 16:<\/p><p>Seguito della discussione del progetto di Costituzione della Repubblica italiana.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE CCLXI. SEDUTA POMERIDIANA DI GIOVED\u00cc 16 OTTOBRE 1947 PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TERRACINI indi DEL VICEPRESIDENTE CONTI INDICE Comunicazione del Presidente: Presidente Progetto di Costituzione della Repubblica italiana (Seguito della discussione): Presidente Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione Nobile Lucifero Gullo Fausto Bozzi Clerici Cifaldi Persico Rossi Paolo Rodi Moro Fabbri [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_relevanssi_hide_post":"","_relevanssi_hide_content":"","_relevanssi_pin_for_all":"","_relevanssi_pin_keywords":"","_relevanssi_unpin_keywords":"","_relevanssi_related_keywords":"","_relevanssi_related_include_ids":"","_relevanssi_related_exclude_ids":"","_relevanssi_related_no_append":"","_relevanssi_related_not_related":"","_relevanssi_related_posts":"2364,2390,2542,2275,2265,2315","_relevanssi_noindex_reason":"","_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[56,7],"tags":[],"post_folder":[57],"class_list":["post-2238","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-1947-10","category-assemblea"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2238","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=2238"}],"version-history":[{"count":6,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2238\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":6531,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2238\/revisions\/6531"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=2238"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=2238"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=2238"},{"taxonomy":"post_folder","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fpost_folder&post=2238"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}