{"id":2223,"date":"2023-09-17T15:04:44","date_gmt":"2023-09-17T13:04:44","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=2223"},"modified":"2023-10-21T16:46:27","modified_gmt":"2023-10-21T14:46:27","slug":"antimeridiana-di-martedi-14-ottobre-1947","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=2223","title":{"rendered":"ANTIMERIDIANA DI MARTED\u00cc 14 OTTOBRE 1947"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"2223\" class=\"elementor elementor-2223\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-46f02b9 elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"46f02b9\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-629863b\" data-id=\"629863b\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-fca349b elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"fca349b\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/19471014_1.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-d07e209 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"d07e209\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>CCLVI.<\/p><p>SEDUTA ANTIMERIDIANA DI MARTED\u00cc 14 OTTOBRE 1947<\/p><p>PRESIDENZA DEL PRESIDENTE <strong>TERRACINI<\/strong><\/p><p><strong>\u00a0<\/strong><\/p><p><strong>INDICE<\/strong><\/p><p><strong>Congedo:<\/strong><\/p><p>Presidente<\/p><p><strong>Progetto di Costituzione della Repubblica italiana<\/strong> (<em>Seguito della discussione<\/em>)<strong>:<\/strong><\/p><p>Presidente<\/p><p>Ruini, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione<\/em><\/p><p>Mortati<\/p><p>Fabbri<\/p><p>Fuschini<\/p><p>Lucifero<\/p><p>Conti<\/p><p>Lussu<\/p><p>Tonello<\/p><p>Persico<\/p><p>Colitto<\/p><p>Tosato<\/p><p>Stampacchia<\/p><p>Nitti<\/p><p>Bozzi<\/p><p>Targetti<\/p><p>Gullo Fausto<\/p><p>Codacci Pisanelli<\/p><p>La seduta comincia alle 11.30.<\/p><p>AMADEI, <em>Segretario<\/em>, legge il processo verbale della precedente seduta antimeridiana.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Congedo.<\/p><p>PRESIDENTE. Comunico che ha chiesto congedo il deputato Turco.<\/p><p>(<em>\u00c8 concesso<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Seguito della discussione del progetto di Costituzione della Repubblica italiana.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019ordine del giorno reca: Seguito della discussione del progetto di Costituzione della Repubblica italiana.<\/p><p>Onorevoli colleghi, rammento che nell\u2019ultima seduta abbiamo approvato l\u2019articolo 66, relativo alla corresponsione di una indennit\u00e0 ai membri del Parlamento. Dovremmo adesso esaminare i seguenti due articoli aggiuntivi presentati dagli onorevoli Mortati e Crispo e un ordine del giorno dell\u2019onorevole Mortati:<\/p><p>Art. &#8230;<\/p><p>\u00abPossono essere eleggibili al Parlamento gli italiani che non siano cittadini della Repubblica\u00bb.<\/p><p>Mortati.<\/p><p>Art. &#8230;<\/p><p>\u00abL\u2019esercizio dei diritti di libert\u00e0 pu\u00f2 essere limitato o sospeso per necessit\u00e0 di difesa, determinata dal tempo o dallo stato di guerra, nonch\u00e9 per motivi di ordine pubblico, durante lo stato di assedio. Nei casi suddetti, le Camere, anche se sciolte, saranno immediatamente convocate per ratificare o respingere la proclamazione dello stato di assedio e i provvedimenti relativi\u00bb.<\/p><p>Crispo.<\/p><p>Ordine del giorno<\/p><p>\u00abL\u2019Assemblea Costituente ritiene che, ove si creda di adottare il giuramento per il Presidente della Repubblica e per i Ministri, anche i membri delle due Camere, prima di essere ammessi all\u2019esercizio delle loro funzioni, debbano prestare giuramento di fedelt\u00e0 alla Costituzione\u00bb.<\/p><p>Mortati.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione<\/em>. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Devo confessare, onorevole Presidente, che per l\u2019orario dei lavori che non ci lascia momento di respiro non siamo ancora riusciti, in Comitato, ad occuparci dell\u2019articolo aggiuntivo dell\u2019onorevole Mortati, perch\u00e9, tra l\u2019altro, questa mattina abbiamo cominciato a discutere in Commissione dei settantacinque i disegni di leggi sulla difesa della Repubblica. Quindi, la pregherei di attendere qualche giorno ancora.<\/p><p>Quanto all\u2019articolo aggiuntivo dell\u2019onorevole Crispo, che il Comitato si era impegnato di prendere in esame, sembra al Comitato che debba essere trattato dopo l\u2019articolo 74, come 74-<em>bis<\/em>, perch\u00e9, mentre l\u2019articolo 74 comprende le deleghe legislative, si pu\u00f2 nel 74<em>-bis<\/em> collocare la materia dei decreti legge di urgenza ai quali in sostanza la proposta Crispo si riferisce. Sar\u00e0 un brevissimo rinvio. E si completer\u00e0 allora la triade: 1\u00b0) formazione delle leggi, come funzione normale del Parlamento; 2\u00b0) delega legislativa; 3\u00b0) decreti legge; che si deve svolgere logicamente in questo ordine.<\/p><p>Quanto all\u2019ordine del giorno dell\u2019onorevole Mortati, la questione risollevata dall\u2019onorevole Mortati \u00e8 stata discussa largamente a proposito dell\u2019articolo 51. La prima Sottocommissione aveva richiesto il giuramento dei deputati; la seconda no; nel qual senso s\u00ec era pronunciata la Commissione plenaria dei settantacinque. Ripresa la discussione qui in Assemblea, mi sembra, se ben ricordo, che la questione sia stata risoluta ancora in senso negativo.<\/p><p>MORTATI. \u00c8 stata rinviata.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Ma allora, se \u00e8 stata rinviata, nulla vieta che possa essere affrontata e decisa ora, senza un altro rinvio, come propone nel suo ordine del giorno l\u2019onorevole Mortati.<\/p><p>PRESIDENTE. Chiedo all\u2019onorevole Mortati di esprimere il suo parere.<\/p><p>MORTATI. Io ho un ricordo alquanto diverso da quello del Presidente, perch\u00e9 mi pare che l\u2019articolo relativo al giuramento degli organi costituzionali sia stato rinviato. Si \u00e8 cio\u00e8 deciso di riservare alle norme che saranno dettate in occasione della determinazione della posizione giuridica del Capo dello Stato e dei membri del Governo la decisione della questione circa l\u2019obbligo ed eventualmente le forme di giuramento dei medesimi. Con l\u2019articolo 48 fu stabilito tale obbligo, o meglio, la possibilit\u00e0 che la legge sancisca tale obbligo, solo per i titolari dei vari uffici pubblici.<\/p><p>Se questa \u00e8 la situazione, penso sia opportuno fare, in questa sede, in cui si precisa la figura dei membri del Parlamento, una riserva, nel senso che la questione del giuramento sia esaminata e decisa con criteri unitari sia nei confronti di tali membri, sia in quelli degli altri organi costituzionali, perch\u00e9 mi pare che non ci sia ragione di differenziazione di trattamento in ordine a tale punto. Il mio ordine del giorno vuole appunto avere il significato e la portata di una riserva.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Mortati fa presente che, secondo quanto gli suggerisce la memoria, il problema non \u00e8 stato ancora proposto e non \u00e8 stata neanche trovata una soluzione di orientamento nella sede accennata dall\u2019onorevole Ruini e conclude che il suo ordine del giorno ancora in questo momento \u00e8 una riserva, perch\u00e9 subordina l\u2019accettazione o meno del giuramento da parte dei membri delle due Camere a quanto verr\u00e0 deciso in relazione al giuramento del Presidente della Repubblica e dei Ministri. E poich\u00e9 il tema non \u00e8 stato ancora abbordato, anche una decisione presa in questo momento non pregiudicherebbe nulla.<\/p><p>Dal resoconto stenografico della seduta in cui venne in discussione l\u2019argomento, risulta che l\u2019Assemblea ha stabilito che singolarmente, per ogni organo considerato dalla Costituzione, sar\u00e0 deciso in merito al giuramento.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Resta dunque fermo che la deliberazione dell\u2019Assemblea \u00e8 stata non nel senso di respingere l\u2019idea del giuramento per i membri dell\u2019Assemblea, ma di rinviare l\u2019argomento a quando si sarebbe trattato di ogni istituto.<\/p><p>L\u2019ordine del giorno Mortati fa un altro rinvio, e subordina la prescrizione del giuramento dei membri del Parlamento a quando sia adottato il giuramento anche per il Presidente della Repubblica e per i Ministri. Ma una connessione logica e necessaria non c\u2019\u00e8; questi casi non sono inscindibili fra loro; tant\u2019\u00e8 che nelle lunghe e ripetute discussioni sull\u2019argomento fu manifestata e sembr\u00f2 prevalere l\u2019opinione che il giuramento fosse da richiedersi al Presidente della Repubblica, non ai membri del Parlamento. Non entro nel merito della questione, osservo soltanto che \u00e8 meglio decidere subito, per quel che concerne i membri del Parlamento. Prego l\u2019onorevole Mortati o di ritirare l\u2019ordine del giorno, o di trasformare in articolo aggiuntivo la sua proposta di giuramento dei membri del Parlamento.<\/p><p>FABBRI. L\u2019articolo 51, relativo al giuramento di fedelt\u00e0 alla Costituzione ed alle leggi della Repubblica, \u00e8 gi\u00e0 stato approvato.<\/p><p>PRESIDENTE. \u00c8 stato soppresso. D\u2019altra parte, faccio presente che l\u2019articolo 48, approvato, dice al secondo comma: \u00abI cittadini hanno il dovere di adempiere alle funzioni loro affidate con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge\u00bb.<\/p><p>\u00c8 certo che l\u2019articolo 48 non voleva riferirsi agli investiti di autorit\u00e0 per elezione; si riferiva invece a coloro che ricevessero per altra via una certa funzione, il dovere di assolvere a certi compiti, a certi uffici come funzione permanente. Ma se ricordiamo che il giuramento per i deputati era precedentemente previsto nella legge speciale elettorale, si potrebbe pensare che la stessa disposizione dell\u2019articolo 48 \u2013 che si riferisce alla prestazione del giuramento da parte dei cittadini cui vengono affidate pubbliche funzioni \u2013 comprenda anche, in analogia alla precedente legge elettorale, la disposizione per i deputati.<\/p><p>Comunque, io concordo con quanto ha detto l\u2019onorevole Ruini. Se si vuol porre la questione del giuramento per i membri del Parlamento, \u00e8 bene porla in maniera esplicita e risolverla senz\u2019altro, senza subordinarla alle decisioni che venissero prese per il giuramento del Presidente della Repubblica, giuramento che evidentemente risponderebbe ad altri motivi e necessit\u00e0 che non il giuramento dei membri del Parlamento. Per queste ragioni pregherei l\u2019onorevole Mortati, se intende che l\u2019Assemblea risolva la questione, di proporla in modo formale.<\/p><p>MORTATI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>MORTATI. Quanto ho detto circa il carattere di riserva che desideravo conferire al mio ordine del giorno trova il suo fondamento nella convinzione che non si possa risolvere il problema frammentariamente. Ove esso si affrontasse in modo globale si potrebbe anche giungere alla conclusione dell\u2019inopportunit\u00e0 di assoggettare a giuramento i titolari di organi costituzionali, secondo \u00e8 disposto in alcune Costituzioni, e come si potrebbe anche razionalmente sostenere. Ma se si andasse su contrario avviso, ugualmente sussisterebbe l\u2019esigenza di un analogo trattamento, non essendovi nessuna ragione, n\u00e9 logica, n\u00e9 politica, n\u00e9 giuridica di escludere dal giuramento certi organi costituzionali e di imporlo per altri. La tesi contraria, enunciata in sede di commissione dall\u2019onorevole Conti, si basa sulla vecchia concezione giusnaturalistica, che considerava i rappresentanti del popolo sottratti ad ogni legge: che \u00e8 assurdo, perch\u00e9 in un ordinamento costituzionale non vi pu\u00f2 essere nessun organo, anche supremo, che possa non essere vincolato all\u2019osservanza della Costituzione. La formula di giuramento da me proposta implica questo solo impegno: di osservare in tutte le attivit\u00e0 affidate ai membri del Parlamento le forme prescritte dalla Costituzione. Limitato in questo senso il contenuto del giuramento, nessuna obiezione seria pu\u00f2 essere sollevata, non essendo dubbio che anche i deputati sono soggetti alla Costituzione. Lo stesso popolo, che \u00e8 l\u2019organo sovrano, in quanto sia parte di uno Stato gi\u00e0 costituito non pu\u00f2 agire legalmente se non nelle forme della Costituzione, quindi attraverso il referendum, i voti, le elezioni.<\/p><p>\u00c8 vero che il popolo pu\u00f2 fare la rivoluzione, ma questo non \u00e8 un diritto che sorge dalla Costituzione; \u00e8 un diritto extra costituzionale, che pu\u00f2 dar luogo ad una situazione di fatto.<\/p><p>Posta la questione in questi termini, e messo in chiaro che il giuramento non comporta nessuna restrizione alla libert\u00e0 delle opinioni e dei voti dei deputati, credo che la mia proposta non debba incontrare opposizione. Perci\u00f2 insisto in essa.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Ruini ha facolt\u00e0 di esprimere il parere della Commissione.<\/p><p>RUINI, Presidente <em>della Commissione per la Costituzione.<\/em> L\u2019onorevole Mortati, in sostanza, sia pure in via subordinata, ha acceduto alla tesi che si discuta subito la questione del giuramento dei membri del Parlamento.<\/p><p>FUSCHINI. \u00c8 questione tanto semplice, che \u00e8 meglio affrontarla subito.<\/p><p>PRESIDENTE. Io sono di questo avviso, e poich\u00e9 anche l\u2019onorevole Presidente della Commissione e l\u2019onorevole Fuschini sostengono questa proposta, possiamo senz\u2019altro affrontare la questione, non sulla base dell\u2019ordine del giorno Mortati, che pone la decisione in forma subordinata, ma in prima istanza, riservandoci di esaminare dopo il problema per il Presidente della Repubblica e per i Ministri.<\/p><p>LUCIFERO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>LUCIFERO. Desidero sapere se l\u2019onorevole Mortati, in sostituzione del suo ordine del giorno, ha precisato in un testo la deliberazione, perch\u00e9 noi dovremmo deliberare sopra un testo.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Mortati ha facolt\u00e0 di rispondere.<\/p><p>MORTATI. Il testo si pu\u00f2 desumere dallo stesso ordine del giorno. Basta dire:<\/p><p>\u00abI membri delle due Camere, prima di essere ammessi all\u2019esercizio delle loro funzioni, devono prestare giuramento di fedelt\u00e0 alla Costituzione\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Assumiamo questa formulazione come testo-base della discussione.<\/p><p>CONTI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CONTI. Io sono contrario a questo ttesto, appunto perch\u00e9 sono stato vittima durante la dominazione monarchica di una imposizione che non ammetto possa essere fatta dalla Repubblica ai rappresentanti del popolo.<\/p><p>La posizione \u00e8 del tutto diversa, quando si tratti di deputati o quando si tratta di Presidente della Repubblica o quando si tratti di magistrati, di forze armate e di altri organi dello Stato.<\/p><p>Sarebbe inconcepibile che la polizia non fosse chiamata a giurare; sarebbe inconcepibile che la magistratura fosse esonerata dal giuramento; come sarebbe inconcepibile che altri organi dello Stato, come il Presidente soprattutto, fossero esonerati dall\u2019obbligo del giuramento.<\/p><p>Io non do \u2013 lo dico subito \u2013 importanza alcuna \u2013 \u00e8 mia convinzione \u2013 al giuramento. Credo che non si debba giurare mai. Quanto ai deputati, in particolar modo non concepisco che possa essere imposto un giuramento. Il pensiero \u00e8 libero: deve esser libero. Non debbono esserci limitazioni di sorta e poich\u00e9 dal pensiero derivano le azioni, gli atteggiamenti e gli atti dei singoli, io ritengo che colui il quale deve svolgere la sua attivit\u00e0 e deve rispondere del mandato che gli elettori gli hanno dato, deve essere assolutamente svincolato da qualsiasi obbligo.<\/p><p>Nessun vincolo, dunque. I rappresentanti del popolo rappresentano correnti politiche, vale a dire pensieri propri dell\u2019opinione pubblica, pensieri che il popolo ha fatto propr\u00ee: questi pensieri hanno diritto di farsi valere. La fede politica deve essere rispettata nel modo pi\u00f9 assoluto e nel modo pi\u00f9 ampio.<\/p><p>Non, dunque, giuramento. L\u2019obbligo di osservare la Costituzione \u00e8 tra i primari doveri che i deputati debbono osservare. La Repubblica pu\u00f2 anche essere discussa, pur non potendo essere attaccata. La Repubblica non pu\u00f2 essere colpita da atteggiamenti ostili, dei quali del resto il deputato risponde come ogni altro cittadino: n\u00e9 il giuramento potrebbe salvaguardarla. Confermo l\u2019opinione gi\u00e0 espressa davanti alla seconda Sottocommissione quando venne discusso questo problema: sono contrario al giuramento dei deputati.<\/p><p>LUSSU. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>LUSSU. Su codesta questione del giuramento io debbo confessare la mia perplessit\u00e0 di fronte alla tesi cos\u00ec recisa di quanti pensano che il giuramento sia non utile, non necessario ed addirittura irrazionale. Sar\u00e0 perch\u00e9 provengo da origini quasi patriarcali, ma io considero, ed ho sempre considerato, il giuramento una cosa estremamente seria e mi pare che per dare un contenuto di maggiore seriet\u00e0 alla lealt\u00e0 repubblicana e all\u2019istituto repubblicano, il giuramento dovrebbe essere considerato cos\u00ec. Ci\u00f2 non toglie evidentemente che un ostinato monarchico possa ribellarsi al giuramento. Io mi permetterei di consigliare, data la mia maggiore et\u00e0, al collega onorevole Lucifero, lo stesso sistema dietro al quale io ripiegavo quando, in quest\u2019Aula, ero costretto a prestare giuramento di fedelt\u00e0 alla monarchia&#8230;<\/p><p>LUCIFERO. Io sono sempre pronto a prestare giuramento di fedelt\u00e0 alle leggi del mio Paese!<\/p><p>LUSSU. &#8230;e dicevo sempre: \u00abnon giuro\u00bb mentre tutti dicevano: \u00abgiuro\u00bb e la cosa passava inosservata. (<em>Si ride<\/em>)<em>.<\/em> Per\u00f2 a me pare che quanti in quest\u2019Aula credono alla seriet\u00e0 di un impegno di onore, ed aggiungerei \u2013 per quanto io sia un laico profano \u2013 alla santit\u00e0 del giuramento, io credo che quanti concepiscono il giuramento come una cosa estremamente seria che aggiunge alla seriet\u00e0 del carattere del cittadino qualcosa di rilevante, credo che tutti costoro dovrebbero essere per la forma del giuramento che \u00e8 un simbolo ed \u00e8 una sintesi di un impegno morale, di un\u2019azione politica, e di un complesso di atteggiamenti dello spirito nell\u2019azione pratica, che sono una cosa estremamente seria.<\/p><p>TONELLO Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>TONELLO. Onorevoli colleghi, io non posso nascondere la mia istintiva avversione all\u2019istituto del giuramento. Io nelle scuole insegnai sempre a non abusare dei giuramenti, perch\u00e9 i bambini hanno il vizio di giurare, anche quando dicono delle bugie. Ora, i giuramenti dei bambini non fanno n\u00e9 bene n\u00e9 male, anche se poi non sono mantenuti, ma quelli degli uomini possono fare del male, molto male alla societ\u00e0. Unica garanzia che noi possiamo avere in un uomo \u00e8 la sua parola d\u2019onore.<\/p><p>Il giuramento non aggiunge garanzia. Il giuramento di fedelt\u00e0 nel matrimonio che molti fanno all\u2019altare, non \u00e8 garanzia sufficiente se non c\u2019\u00e8 nella coscienza degli sposi la volont\u00e0 precisa di uniformarvisi. Quindi, niente giuramento nella vita pubblica. Nella vita pubblica il cittadino, a fronte alta, deve dire che cosa pensa e che cosa \u00e8, e non trovare nessun ostacolo nelle formalit\u00e0 dello Stato. Un uomo che \u00e8 di convinzioni monarchiche pu\u00f2 trovare la scusa di giurare fedelt\u00e0 alle leggi, ma, in fondo in fondo, colui che \u00e8 monarchico non pu\u00f2 giurare lealmente con animo tranquillo fedelt\u00e0 all\u2019istituto repubblicano. Ed altrettanto si dica dei repubblicani. Tutti siamo fedeli, nella vita comune, alle cose che facciamo e diciamo, e cos\u00ec facciamo nella vita pubblica. Questo giuramento \u00e8 una formalit\u00e0 stupida, perch\u00e9 non impegna realmente. Forse, sul campo di battaglia, il giuramento di vincere o di morire pu\u00f2 avere il suo risultato, pu\u00f2 avere una certa influenza; ma nella vita pubblica i giuramenti non giovano, ed io ho osservato che quelli che giurano di pi\u00f9 sono quelli che sono pi\u00f9 bugiardi. I ragazzi pi\u00f9 bugiardi sono quelli che giurano di pi\u00f9. Ma, per i ragazzi, \u00e8 una cosa infantile. Per gli uomini, bisogna che noi diffidiamo. Solo quando essi danno la loro parola d\u2019onore l\u2019impegno diventa realmente sacro, perch\u00e9 si fonda sulla dignit\u00e0 umana.<\/p><p>Abbiamo il giuramento. Non manteniamo in vita questa anticaglia delle monarchie e delle chiese. Nessun giuramento, ma soltanto l\u2019onore di cittadini, soltanto la loro parola d\u2019onore pu\u00f2 valere a creare veramente uno Stato il quale sia formato da galantuomini, anzich\u00e9 da gesuiti che giurano col proposito di tradire. (<em>Commenti al centro<\/em>)<em>.<\/em> E s\u00ec, perch\u00e9 c\u2019\u00e8 anche un giuramento falso, c\u2019\u00e8 anche chi giura una cosa e ne pensa un\u2019altra. Noi vogliamo invece uomini che abbiano il coraggio di dire quello che pensano e quello che \u00e8, senza bisogno di fare giuramenti.<\/p><p>LUCIFERO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>LUCIFERO. Io non avevo nessuna intenzione di parlare, ma poich\u00e9 l\u2019onorevole Lussu mi ha chiamato in causa, vorrei chiarire il mio pensiero. Il mio pensiero, onorevole Lussu, di monarchico, ma il mio pensiero, soprattutto, di cittadino monarchico dello Stato italiano. L\u2019onorevole Lussu ha detto una cosa nella quale sono perfettamente d\u2019accordo con lui e cio\u00e8 che i giuramenti sono una cosa molto seria. Ed \u00e8 vero. Per\u00f2 mi ha dato un consiglio che indubbiamente fa pensare che questa opinione nell\u2019onorevole Lussu sia molto meno radicata che in me, perch\u00e9, dopo avermi detto che il giuramento \u00e8 una cosa molto seria, aggiunge: tu giura pure con un piede alzato, come ho fatto io, tanto non conta niente. Il che fa supporre che il giuramento per l\u2019onorevole Lussu sia una cosa molto meno seria di quanto sia per me. (<em>Interruzione dell\u2019onorevole Lussu<\/em>)<em>.<\/em> Questa \u00e8 polemica.<\/p><p>Onorevole Lussu, io invece, giurerei; e le dico anche perch\u00e9 giurer\u00f2 se la formula sar\u00e0 approvata.<\/p><p>Io sono contrario ai giuramenti in generale per le ragioni che hanno detto l\u2019onorevole Tonello, l\u2019onorevole Conti e che ha esemplificato l\u2019onorevole Lussu. Per\u00f2, ove si entrasse nell\u2019ordine di idee di proporre ai deputati questo giuramento al quale io sono contrario, ritengo che la formula dell\u2019onorevole Mortati sia una formula onesta che pu\u00f2 benissimo votarsi ed accettarsi; e caso mai sarebbe una cosa inutile, perch\u00e9 non capisco perch\u00e9 un cittadino debba giurare di mantenere fede alle leggi del suo Paese. E la prima legge del suo paese \u00e8 la Costituzione. Non \u00e8 necessario nessun giuramento, perch\u00e9 sono obbligato a farlo, ma posso assicurare l\u2019onorevole Lussu che se un giorno io fossi chiamato o come soldato o come deputato o in qualunque altra qualit\u00e0 a giurare fede a quelle che sono le leggi del mio Paese, cio\u00e8 ad accettare quelle leggi e le forme che vi sono per modificare quelle leggi, io non avrei proprio nessuna difficolt\u00e0, non con un piede alzato, ma con tutti e due i piedi in terra ed in piena coscienza, a fare questo giuramento.<\/p><p>PERSICO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>PERSICO. Onorevoli colleghi, a me sembra che la questione, sorta cos\u00ec all\u2019improvviso abbia una importanza veramente capitale, perch\u00e9 la formula proposta dall\u2019onorevole Mortati parla di giuramento di fedelt\u00e0 alla Costituzione. Ora, l\u2019articolo 131 della Costituzione, non ancora approvato, ma nel progetto, stabilisce che la forma repubblicana \u00e8 definitiva per l\u2019Italia e non pu\u00f2 essere oggetto di revisione costituzionale. Quindi, giurando fedelt\u00e0 alla Costituzione, si giura anche di riconoscere che la forma repubblicana \u00e8 definitiva, non soggetta a revisione di sorta. Ed allora sorgerebbe il dubbio anche nell\u2019amico Lucifero se egli che \u00e8 pronto a giurare fedelt\u00e0 alle leggi dello Stato&#8230;<\/p><p>LUCIFERO. Nelle forme costituzionali posso proporne la modifica o soppressione.<\/p><p>PERSICO. Non \u00e8 possibile, perch\u00e9 l\u2019articolo 131 non ammette la revisione costituzionale.<\/p><p>RUSSO PEREZ. Non sar\u00e0 approvato.<\/p><p>PERSICO. Lo vedremo se sar\u00e0 approvato e io ritengo che sar\u00e0 approvato. Comunque \u00e8 una questione dubbia. Tutto questo per dire che io sono contrario al giuramento. Il giuramento avrebbe efficacia quando ad esso fosse connessa una sanzione, come per il giuramento che si pronunzia dinanzi all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria, di dire la verit\u00e0 e null\u2019altro che la verit\u00e0, che, se violato, porta al reato di falso giuramento ed alle pene conseguenti. Ma quando il giuramento \u00e8 una pura formula, che non ha nessuna conseguenza, la cosa \u00e8 diversa. Del resto, noi abbiamo l\u2019esempio classico dell\u2019onorevole Cavallotti, che disse: giuro, e domand\u00f2 la parola, per spiegare subito che il giuramento non aveva alcun valore cogente. In questo caso diventa una formalit\u00e0 inutile e vana; salvo in casi come quello del deputato Falleroni, per il quale si fece una legge speciale per escluderlo dalla Camera, avendo egli deciso di non giurare.<\/p><p>Quindi, siamo logici; i deputati vengono qui con idee diverse, ognuno in rappresentanza di una certa corrente di pensiero. Queste correnti possono essere dissimili, contrarie, secondo i momenti storici, secondo le opportunit\u00e0 politiche, secondo le ondate di simpatia che una certa idea pu\u00f2 raccogliere in un determinato momento nel Paese. Perch\u00e9 vogliamo vincolarli ad una formalit\u00e0 bugiarda, che deve essere spesso bugiarda necessariamente, in quanto li obblighiamo a giurare cosa che non potrebbero giurare, e se lo fanno, lo fanno solamente per entrare in quest\u2019Aula e per manifestare il loro pensiero contrario? Quindi a me pare perfettamente inutile il giuramento.<\/p><p>Sono convinto che abbia ragione l\u2019onorevole Conti, quando dice che la magistratura, l\u2019esercito, gli alti funzionari dello Stato, il Presidente della Repubblica e i membri dui Governo devono prestare il giuramento, perch\u00e9 si tratta di funzioni che richiedono il giuramento e se la sanzione non \u00e8 il reato di falso giuramento, sussiste il reato di perduellione per avere tradita la fede politica cui dovevano dare la loro opera e la loro fedelt\u00e0; c\u2019\u00e8 il reato di tradimento, che \u00e8 assai pi\u00f9 grave del reato di falso giuramento.<\/p><p>Quando, quindi, manca una sanzione \u2013 e nel caso dei deputati la sanzione dovrebbe essere l\u2019espulsione dall\u2019Aula, il che \u00e8 assurdo \u2013 quando manca una sanzione, non \u00e8 possibile pensare ad un giuramento di fedelt\u00e0 alle istituzioni nel momento attuale.<\/p><p>Sono quindi contrario all\u2019emendamento proposto dall\u2019onorevole Mortati.<\/p><p>COLITTO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>COLITTO. Io penso che non vi sia alcun dubbio che colui il quale entrer\u00e0 in una delle future Assemblee legislative, vi entrer\u00e0 col proposito sincero, col proposito leale di rispettare le leggi del proprio Paese e, soprattutto, la Costituzione.<\/p><p>Ora a meno che non vi si entri con un proposito diverso, ciascuno di noi dovrebbe essere lieto di dichiarare di essere pronto a giurare, cio\u00e8 pronto a chiamare Iddio a testimonio della sua lealt\u00e0. (<em>Approvazioni al centro<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE. Invito l\u2019onorevole Ruini ad esprimere il parere della Commissione per la Costituzione.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Il Comitato non \u00e8 legato a precedenti decisioni di Sottocommissioni o della Commissione dei Settantacinque che furono, come ho ricordato, in senso contrastante. La questione \u00e8 ancora aperta. Far\u00f2 ora alcune brevi osservazioni.<\/p><p>Non mi sembra, anzitutto, potersi affermate che il giuramento debba escludersi senz\u2019altro, perch\u00e9 non \u00e8 una cosa seria. Lo abbiamo considerato cosa seria, quando all\u2019articolo 48 abbiamo previsto che la legge lo possa prescrivere per chi adempie uffici pubblici. Sta davanti a noi, fra i progetti di cui ha cominciato stamane ad occuparsi la Commissione dei Settantacinque, un disegno che punisce gli impiegati che non mantengono il giuramento prestato. Si pu\u00f2 bens\u00ec osservare che altro \u00e8 il caso degli impiegati, e che per essi vi sono sanzioni che mancano pei membri del Parlamento; ma insomma l\u2019istituto del giuramento \u00e8 nel quadro delle nostre leggi. E se ha una base pi\u00f9 profonda nel costume di altri paesi pi\u00f9 che nel nostro, anche da noi ha un significato etico-politico, che non conviene dileggiare ed evadere, perch\u00e9 non deporrebbe bene pel carattere nazionale<\/p><p>Per quanto riguarda i deputati e senatori, non sarebbe neppur concepibile che essi disconoscessero la Costituzione, cui debbono fedelt\u00e0 tutti i cittadini. Questo deve essere un punto ben acquisito nella nostra coscienza civile e giuridica; l\u2019accettare, il rispettare, il difendere la Costituzione \u00e8 obbligo indiscusso ed indiscutibile pei membri del Parlamento; n\u00e9 ad essi, e soprattutto ad essi, \u00e8 dato prescinderne. Si tratta di vedere se tale dovere deve tradursi e trovar espressione nell\u2019atto formale del giuramento.<\/p><p>Io personalmente non trovo nessuna difficolt\u00e0 al riguardo. Vi sono scrupoli e dubbi in alcuni di quest\u2019Assemblea, nei quali s\u2019attarda il ricordo di pochissimi uomini del Risorgimento e dell\u2019estrema sinistra, che non giurarono o non diedero valore al giuramento. Gli scrupoli non reggono: coloro che giurarono, pur conservando le loro idee politiche, furono perfettamente fedeli alle istituzioni d\u2019allora. Oggi, \u2013 a prescindere che, una volta avanzata questa proposta di giuramento, il suo rigetto potrebbe apparire inesattamente abbandono della difesa della Repubblica \u2013 sta ben chiaro che i membri del Parlamento non rinunciano alle loro idee, anche non repubblicane, se accettano di rispettare e difendere la Costituzione.<\/p><p>Nulla vieta che si stabilisca il giuramento pei membri del Parlamento. L\u2019Assemblea Costituente decider\u00e0, ora come crede. Ma io sento il dovere di ripetere nettamente ed esplicitamente, a nome del Comitato, che \u2013 siavi o no l\u2019atto formale del giuramento \u2013 chi entra in quest\u2019Aula deve esser fedele alla Costituzione.<\/p><p>TOSATO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>TOSATO. Io credo che l\u2019esigenza che emerge dall\u2019ordine del giorno che era stato presentato dall\u2019onorevole Mortati sia ben fondata. Bisogna infatti tener presente innanzi tutto qual \u00e8 l\u2019oggetto del giuramento che si richiede: questo giuramento ha per oggetto la fedelt\u00e0 non ad una persona, ma alla Costituzione dello Stato. Ora, non c\u2019\u00e8 alcuna ragione, a me pare, di esonerare dal giuramento taluni organi, ed essenzialissimi quale il Parlamento, quando altri organi invece vi sono sottoposti.<\/p><p>Non si tratta, onorevoli colleghi, di obbligare al giuramento i cittadini: si tratta di impegnare alla fedelt\u00e0 verso la Costituzione gli organi costituzionali dello Stato, gli organi ai quali la vita e l\u2019attuazione della Costituzione \u00e8 in particolar modo affidi ridata.<\/p><p>PERSICO. Il Parlamento \u00e8 un potere dello Stato, non \u00e8 un organo.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Ma \u00e8 lo stesso.<\/p><p>TOSATO. Osservo poi che il giuramento non impedisce la piena libert\u00e0 di opinione politica dei deputati; \u00e8 infatti evidente che gli obblighi derivanti dal giuramento non possono non essere compatibili con la natura e funzione del mandato parlamentare. In altre parole, il giuramento significa soltanto che il deputato, che i membri delle Camere, nonostante l\u2019assoluta libert\u00e0 di opinione e di iniziativa, dovranno seguire in ogni caso le vie tracciate dalla Costituzione, ed agire, in ogni caso, per il trionfo delle loro idee, secondo le norme fissate dalla Costituzione.<\/p><p>Il giuramento quindi non implica che una esigenza di diritto costituzionale, quella cio\u00e8 che tutto si svolga costituzionalmente. Per queste ragioni noi siamo favorevoli all\u2019adozione del giuramento anche per i membri delle Camere.<\/p><p>STAMPACCHIA. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>STAMPACCHIA. Debbo dichiarare che sono \u2013 per antica convinzione \u2013 assolutamente contrario al giuramento dei deputati. Tale dichiarazione \u00e8 pure conforme al pensiero del Gruppo cui appartengo. In materia non si deve far confusione fra magistrature e funzionari in genere, che esercitano uffici e mansioni statali conferite loro dallo Stato; cittadini che adempiono doveri imposti dalle leggi; e il deputato, il quale deriva il suo mandato direttamente dal popolo e che pu\u00f2 essere repubblicano, ma pu\u00f2 anche essere monarchico.<\/p><p>In altri tempi la democrazia ha costantemente combattuto per l\u2019abolizione del giuramento dei deputati. Ci\u00f2 \u2013 mi pare \u2013 l\u2019onorevole Persico ha dianzi ricordato. \u00c8 vivo infatti il ricordo di Felice Cavallotti, il bardo della democrazia dei suoi tempi, il quale, entrando per la prima volta alla Camera, giur\u00f2 \u2013 perch\u00e9 diversamente non avrebbe potuto prendere parte ai lavori parlamentari \u2013 ma subito chiese la parola e pronunci\u00f2 un memorabile discorso contro il giuramento che lo Statuto albertino imponeva ai deputati.<\/p><p>Ora la democrazia tornerebbe indietro e rinnegherebbe se stessa, le sue tradizioni, se oggi sostenesse il giuramento dei deputati, quando agli altri tempi lo ha combattuto sempre e vivacemente con argomenti che l\u2019avvento della Repubblica non sminuisce e non pu\u00f2 farci obliare. Mentre tutti stiamo insistendo sulla necessit\u00e0 che dalla Costituzione, che si viene da noi elaborando, risulti una Repubblica democratica, dobbiamo tener presente che la democrazia si serve col mantenere fede ai princip\u00ee che si sono sostenuti quando si era, ieri, in minoranza.<\/p><p>I deputati repubblicani entreranno alla Camera e, pur senza giurare, manterranno fede alla Repubblica, indubbiamente; ma quanto a coloro che repubblicani non sono e vengono invece alla Camera con veste di sovvertitori dei tempi nuovi, noi \u2013 i sovversivi degli oscuri passati regimi \u2013 non poniamo ostacoli a che essi, i nuovi sovversivi, abbiano la libert\u00e0 di entrare alla Camera e possano prendere parte ai lavori della stessa. Sarebbe \u2013 a mio avviso \u2013 atto di intolleranza da parte nostra il pretendere che i deputati non repubblicani debbano prestar giuramento contro la loro fede e la loro coscienza&#8230;<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> E perch\u00e9?<\/p><p>STAMPACCHIA. &#8230;perch\u00e9 sarebbe un giuramento \u2013 qualcuno mi pare lo ha detto \u2013 con restrizioni mentali. Le restrizioni mentali evitiamole, per carit\u00e0, perch\u00e9 esse non sono n\u00e9 di buon gusto, n\u00e9 di buona coscienza; n\u00e9 atte a conferire dignit\u00e0 al Parlamento della Repubblica.<\/p><p>Io quindi voter\u00f2 contro la proposta di giuramento dei deputati. (<em>Approvazioni a sinistra<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE. Pongo in votazione la formula dell\u2019onorevole Mortati:<\/p><p>\u00abI membri delle due Camere, prima di essere ammessi all\u2019esercizio delle loro funzioni, devono prestare giuramento di fedelt\u00e0 alla Costituzione\u00bb.<\/p><p>NITTI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>NITTI. Dichiaro che mi asterr\u00f2 in questa votazione.<\/p><p>(<em>Dopo prova e controprova, non \u00e8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE. Passiamo all\u2019esame della Sezione II: \u00abla formazione delle leggi\u00bb. Si dia lettura dell\u2019articolo 67.<\/p><p>AMADEI, <em>Segretario<\/em>, legge: \u00abLa funzione legislativa \u00e8 collettivamente esercitata dalle due Camere\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Bozzi ha presentato il seguente emendamento.<\/p><p>\u00ab<em>Sostituirlo con il seguente:<\/em><\/p><p>\u00abLa funzione legislativa \u00e8 collettivamente esercitata dal Presidente della Repubblica e dalle due Camere\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Bozzi ha facolt\u00e0 di svolgere il suo emendamento.<\/p><p>BOZZI. Onorevoli colleghi, il mio emendamento \u2013 sulla cui redazione formale non insisto perch\u00e9 richiamo la vostra attenzione sulla sostanza \u2013 concerne un problema che, per me, ha un notevole rilievo.<\/p><p>Questo progetto di Costituzione esclude completamente il Presidente della Repubblica dalla funzione legislativa, perch\u00e9 affida al Capo dello Stato soltanto il potere di promulgare le leggi.<\/p><p>Io non voglio in questo momento addentrarmi in una discussione teorica, per vedere in che l\u2019atto giuridico \u00abpromulgazione\u00bb differisca dall\u2019atto \u00absanzione\u00bb, ma \u00e8 certo che la promulgazione non \u00e8 un\u2019attivit\u00e0 che incida nel processo di formazione delle leggi, ma \u00e8 un atto \u2013 dir\u00f2 cos\u00ec \u2013 di accertamento sul piano esecutivo, con il quale il Capo dello Stato documenta che la legge si \u00e8 formata e d\u00e0 regolarmente ordine che la legge abbia esecutoriet\u00e0.<\/p><p>Porta la legge \u2013 dir\u00f2 cos\u00ec \u2013 dal piano interno al piano esterno, verso i soggetti destinatari della norma.<\/p><p>In seno alla Sottocommissione si discusse molto se il Capo dello Stato dovesse avere potest\u00e0 di intervento nel processo di formazione della legge, e ricordo il progetto dell\u2019onorevole Conti, che dava al Presidente della Repubblica il potere di intervenire mediante la sanzione. Nella stesura definitiva il Capo dello Stato \u00e8 mantenuto fuori. Secondo me questo \u00e8 un errore.<\/p><p>Il progetto affida al Capo dello Stato soltanto la potest\u00e0 di intervenire nel caso in cui, per dissidio fra la volont\u00e0 di una Camera e la volont\u00e0 dell\u2019altra, non si sia potuta formare quell\u2019atto complesso che \u00e8 la legge. In questo caso (articolo 70 del progetto) il Presidente della Repubblica ha il potere di indire il <em>referendum<\/em>.<\/p><p>Ora, se il Presidente della Repubblica deve essere \u2013 come dovrebbe essere \u2013 a capo di tutti i poteri, colui che impersona lo Stato nei tre poteri, nelle sue tre funzioni fondamentali, io non vedo perch\u00e9 il Presidente della Repubblica debba essere tenuto estraneo alla formazione del pi\u00f9 importante atto della vita di uno Stato: la legge.<\/p><p>Egli, secondo il progetto, esprime la volont\u00e0 dello Stato come potere esecutivo, anche nei confronti dei paesi stranieri; non \u00e8 estraneo nemmeno alla funzione giudiziaria, perch\u00e9 con un suo atto, la grazia o l\u2019indulto, pu\u00f2 modificare una sentenza irrevocabile.<\/p><p>Si dice che in un regime veramente democratico la legge deve essere l\u2019espressione delle Camere che sono le depositarie della volont\u00e0 popolare. Io credo che questo concetto \u00e8 indiscutibilmente esatto, ma tuttavia non pu\u00f2 portare alla conseguenza di escludere il Presidente della Repubblica da una qualsiasi forma di intervento nella formazione della legge.<\/p><p>Per esempio, la Costituzione di Weimar, che pure non d\u00e0 al Presidente del Reich il potere di sanzione, tuttavia gli conferisce il potere di intervenire, sia pure <em>ab extra<\/em>, in quanto egli pu\u00f2 arrestare il procedimento di perfezionamento della legge; e dice l\u2019articolo 73 della Costituzione di Weimar che le leggi votate dal Reichstag devono essere prima della pubblicazione sottoposte a <em>referendum<\/em>, se cos\u00ec decide nel termine di un mese il Presidente del Reich. Ci\u00f2 significa che il Capo dello Stato ha un potere di intervento che si esplica sia pure in una forma negativa.<\/p><p>E la stessa Costituzione francese, nel testo, che diversifica dal progetto, all\u2019articolo 36 dice che, nel termine fissato per la promulgazione, il Presidente della Repubblica pu\u00f2 domandare alle due Camere una nuova deliberazione che non pu\u00f2 essere rifiutata.<\/p><p>Tutta questa variet\u00e0 di forme dimostra una cosa che sta alla base di questo mio intervento, che noi non possiamo escludere radicalmente il Presidente della Repubblica da questo atto importantissimo, che \u00e8 la formazione della legge. Vogliamo dare a lui il potere di sanzione, che \u00e8 un modo diretto di partecipare? Vogliamo dargli invece la possibilit\u00e0 di richiamare l\u2019attenzione delle due Assemblee, secondo lo schema francese? Ovvero la potest\u00e0 di esprimere un veto? Comunque io credo che il Capo dello Stato non possa essere mantenuto estraneo alla formazione della legge.<\/p><p>Si \u00e8 detto che nel regime parlamentare, poich\u00e9 le manifestazioni di volont\u00e0 di un Capo dello Stato comportano la responsabilit\u00e0 governativa, \u00e8 impossibile che si determini un conflitto fra Capo dello Stato e Camera, perch\u00e9 se il Governo deve essere appoggiato dalla fiducia parlamentare, \u00e8 impossibile che si determini un conflitto per cui il Capo dello Stato neghi la sanzione. Io voglio richiamare la vostra attenzione sul fatto che questo problema da me prospettato ha due rilievi: uno di carattere formale (in questa materia la forma \u00e8 anche sostanza), perch\u00e9 mantenere estraneo il Presidente della Repubblica da questo atto fondamentale che \u00e8 la legge, \u00e8 una diminuzione, secondo me, del prestigio stesso del Presidente della Repubblica; un altro sostanziale, perch\u00e9 nel sistema del progetto all\u2019articolo 72, che dovremo prendere in esame e che \u00e8 molto delicato, affidiamo al popolo, che consideriamo esattamente come un organo costituzionale, il potere di arrestare l\u2019entrata in vigore di una legge votata dal Parlamento.<\/p><p>Quindi riconosciamo che, sebbene una legge sia votata regolarmente dall\u2019una e dall\u2019altra Camera, il popolo possa in una certa misura intervenire e arrestare effettivamente questa legge. Ora domando perch\u00e9 questo potere di arresto non lo dobbiamo riconoscere al Presidente della Repubblica, che noi dobbiamo configurare come l\u2019organo supremo che, per la sua eminente posizione, pu\u00f2 sentire le correnti del Paese, che possono rivelarsi in contrasto con l\u2019interpretazione che ne ha dato il Parlamento.<\/p><p>Pu\u00f2 essere un caso limite: comunque la stessa Costituzione lo prevede, perch\u00e9 ammette che una legge votata dal Parlamento possa essere arrestata da una manifestazione della volont\u00e0 popolare. Infine se noi diamo al Capo dello Stato la possibilit\u00e0 di sciogliere le Camere, considerandolo moderatore ed arbitro della soluzione di conflitti tra Paese e Parlamento, possiamo ammettere che nello spazio di un mese pu\u00f2 esservi tale mutamento, per cui una legge votata dal Parlamento stesso non incontra l\u2019approvazione popolare, e il Capo dello Stato possa rendersi interprete delle correnti popolari e richiamare su di esse la volont\u00e0 del Parlamento perch\u00e9 rimediti sul problema.<\/p><p>Io vorrei che su questo tema, che mi sembra molto delicato e che \u00e8 connesso con una certa configurazione che si vorr\u00e0 dare al Capo dello Stato (sar\u00e0 eletto dalle due Camere o dal popolo?), si concentrasse l\u2019attenzione dell\u2019Assemblea. Non so se dobbiamo tenerlo accantonato per rimeditarlo quando avremo dinanzi la figura del Capo dello Stato in tutta la sua interezza, o se vogliamo affrontarlo adesso.<\/p><p>Comunque, insisto perch\u00e9 il mio emendamento sia preso in esame.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Ruini ha facolt\u00e0 di esprimere il parere della Commissione.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> L\u2019onorevole Bozzi ha richiamato l\u2019attenzione dell\u2019Assemblea sopra un problema che non fu posto (almeno nei termini in cui egli lo ha posto ora) nei lavori della Commissione, di cui egli faceva parte. L\u2019avrebbe potuto sollevare allora.<\/p><p>LAMI STARNUTI. Fu posto e respinto.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Ad ogni modo non in questa forma. Io credo (l\u2019avevo gi\u00e0 accennato in un mio precedente intervento e vi torner\u00f2 sopra in seguito) che possa considerarsi il riconoscimento di qualche maggior potere del Capo dello Stato di fronte alle leggi, ma non posso accettare la formula che ha steso l\u2019onorevole Bozzi e che \u00e8 una riproduzione dell\u2019articolo 3 dello Statuto albertino: \u00abIl potere legislativo sar\u00e0 collettivamente esercitato dal re e dalle due Camere\u00bb. Questo risponde a tutta una concezione che abbiamo superata. Quando uno dei piloni della Costituzione era il re, la Corona, si comprendeva la sua partecipazione come terzo ramo del Parlamento alla funzione legislativa. Ci\u00f2 risaliva alla concezione inglese; ma anche l\u00e0 ormai certe frasi hanno un sapore, oserei dire, letterario pi\u00f9 che giuridico; lo ammette anche il Dicey, uno dei maggiori studiosi della Costituzione inglese. Se oggi, anche col re, nella classica Inghilterra, non si pu\u00f2 dire esattamente che la funzione legislativa \u00e8 esercitata collettivamente, e per cos\u00ec dire alla pari, fra lui ed il Parlamento, si pu\u00f2 tanto meno dirlo in una Repubblica, per il Capo dello Stato.<\/p><p>La formula dell\u2019onorevole Bozzi, che sembra ormai inesatta ed arcaica, fa intervenire il Capo dello Stato come partecipe, allo stesso modo del Parlamento, alla funzione legislativa, che egli, il Capo dello Stato, pu\u00f2 soltanto regolare e frenare. Non partecipa alla formazione delle leggi chi non la vieta. Oso dire che \u2013 anche dando al Capo dello Stato la sanzione delle leggi \u2013 ci\u00f2 non implicherebbe la necessit\u00e0 di riesumare la impostazione dello Statuto albertino.<\/p><p>Il nostro progetto di Costituzione si \u00e8 limitato a dare al Presidente della Repubblica la promulgazione delle leggi. Sanzione e promulgazione sono due istituti giuridici diversi fra loro, ma non cos\u00ec estremamente diversi, da non potere trovare un punto comune, per cos\u00ec dire, intermedio che sia strettamente, correttamente giuridico, e consenta al Capo dello Stato un intervento notevole e giusto di fronte alla funzione legislativa, intervento dall\u2019esterno, non dall\u2019interno della funzione stessa che spetta al Parlamento; intervento che pu\u00f2 spettare al Capo dello Stato come supremo regolatore ed equilibratore dei poteri.<\/p><p>Mi sia consentito ricordare ci\u00f2 che dicevo il 19 settembre all\u2019Assemblea: \u00abL\u2019istituto della sanzione si comprendeva meglio, quando il re era considerato come il terzo ramo del Parlamento. \u00c8 meno ammissibile ora; e del resto \u2013 se si crede di concedere al Capo dello Stato, nel caso di suo dissenso con le Camere sopra una legge, la facolt\u00e0 di chiederne il riesame ed eventualmente di ricorrere al <em>referendum<\/em> \u2013 facolt\u00e0 che gli \u00e8 riconosciuta in caso di dissenso legislativo fra le due Camere \u2013 ci\u00f2 si potrebbe fare, anche attenendosi al solo compito della promulgazione\u00bb.<\/p><p>Mi sembra, da alcuni punti del suo discorso, che l\u2019onorevole Bozzi si possa accontentare di qualcosa di simile; ed in ci\u00f2 pu\u00f2 aver ragione ed essere utile il suo richiamo; ma lo prego di rinunciare alla sua formula. Delibereremo a suo tempo meditatamente e tranquillamente. E potremo trovare soluzioni, che ammettendo un suo intervento di fronte alle leggi, non siano in contrasto con la figura del Capo dello Stato, in uno Stato parlamentare, e con la pi\u00f9 corretta concezione repubblicana e democratica, che anima il nostro progetto.<\/p><p>BOZZI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>BOZZI. All\u2019inizio del mio intervento avevo detto che non insistevo sulla redazione formale, ma che facevo una questione di sostanza, che si riassumeva in ci\u00f2: la necessit\u00e0 che il Presidente della Repubblica non sia del tutto estraneo all\u2019esercizio della funzione legislativa.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Non deve partecipare alla formazione.<\/p><p>BOZZI. Il problema politico e costituzionale \u00e8 questo: il progetto di Costituzione tiene il Capo dello Stato fuori del processo che conduce alla formazione della legge.<\/p><p>Questo \u00e8 un errore. Bisogna trovare una forma di intervento del Capo dello Stato.<\/p><p>Io avevo detto inizialmente che non facevo questione di sanzione. Posso aderire all\u2019idea dell\u2019onorevole Ruini, purch\u00e9 il problema venga ripreso in esame.<\/p><p>PERSICO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>PERSICO. Il problema posto dall\u2019onorevole Bozzi \u00e8 veramente molto grave. Il progetto di Costituzione tiene il Capo dello Stato fuori del processo di formazione della legge, tanto che l\u2019articolo 83 del progetto dice soltanto che il Presidente promulga le leggi, e niente altro. Mettendo la figura di Presidente tra i tre poteri che formano le leggi \u2013 cio\u00e8 le due Camere ed il Presidente \u2013 noi diamo al Presidente della Repubblica una facolt\u00e0, che egli non deve avere.<\/p><p>Basti pensare a questo: se la facolt\u00e0 sanzionatoria non fosse esercitata, cio\u00e8 il Presidente della Repubblica si rifiutasse di sanzionare una legge, nascerebbe un conflitto costituzionale fra le due Camere ed il Presidente della Repubblica. Ora, non \u00e8 previsto nessun organo che sciolga questo conflitto. La Corte costituzionale prevista dal progetto ha altri compiti, non questo.<\/p><p>Quindi, noi veniamo a scardinare tutta la formazione della Costituzione, la quale, come Costituzione repubblicana, ha messo il Capo dello Stato in una funzione particolare, altissima, ma non tale da formare quella terza Camera cui ha accennato l\u2019onorevole Ruini. Io sono contrario. Unico dubbio \u00e8 questo: se convenga seguire l\u2019esempio della Costituzione francese, che all\u2019articolo 36 non d\u00e0 un diritto n\u00e9 di sanzione, n\u00e9 di veto assoluto, ma che dice: \u00abIl Presidente della Repubblica pu\u00f2, con un messaggio motivato, domandare alle due Camere una nuova deliberazione\u00bb.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Onorevole Persico, \u00e8 il veto sospensivo. La classica dottrina francese lo configura appunto come un veto sospensivo.<\/p><p>PERSICO. S\u00ec, veto sospensivo, che per\u00f2 dopo la seconda deliberazione si annulla.<\/p><p>Questa idea di chiedere il parere alla Camera per una seconda volta pu\u00f2 essere esaminata a suo tempo. Ricordo che, per quanto riguarda l\u2019articolo 70, io ho creduto opportuno \u2013 e questo conferma che sono della stessa opinione dell\u2019onorevole Ruini \u2013 di togliere il potere al Presidente della Repubblica di indire <em>referendum<\/em> popolari sui disegni non approvati, perch\u00e9 questo potere darebbe al Capo dello Stato una facolt\u00e0 legislativa, facolt\u00e0 che il Capo dello Stato non deve avere. Per questo sono contrario all\u2019emendamento dell\u2019onorevole Bozzi.<\/p><p>TARGETTI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>TARGETTI. Senza entrare per ora nel merito della questione, mi permetto di richiamare l\u2019attenzione dell\u2019Assemblea su questa circostanza: l\u2019onorevole Bozzi, nell\u2019illustrare il suo emendamento, \u00e8 stato necessariamente costretto a riferirsi agli altri poteri e facolt\u00e0 che il progetto di Costituzione attribuisce al Capo dello Stato. Questa necessit\u00e0 in cui l\u2019onorevole Bozzi si \u00e8 trovato \u00e8 una conferma dello stretto legame che unisce la sua proposta con le facolt\u00e0 che la Costituzione intende attribuire al Capo dello Stato. A seconda che il Capo dello Stato noi arriveremo a configurarlo in un modo o in un altro, la questione posta dall\u2019onorevole Bozzi potr\u00e0 avere un aspetto od un altro e potr\u00e0 avere o no accoglimento. Io proporrei che si rinviasse l\u2019esame di questa proposta&#8230;<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> No, onorevole Targetti!<\/p><p>TARGETTI. Lo so, onorevole Ruini, che qui ci si oppone la questione che per gli emendamenti non pu\u00f2 valere la sospensiva.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Non \u00e8 per questo, onorevole Targetti. Se permette, ripeto il mio pensiero. Si tratta di respingere il principio di una partecipazione come terzo ramo del Parlamento. Noi non possiamo accogliere questo concetto. Se l\u2019onorevole Bozzi lo mantiene, noi voteremo contro; se viceversa lo ritira, ci riserviamo di esaminare a suo tempo la questione, non sotto l\u2019aspetto posto dall\u2019emendamento, ma sotto l\u2019aspetto che ci sembrer\u00e0 opportuno, quale la possibilit\u00e0 di un voto sospensivo. Viceversa lei, onorevole Targetti, diceva di rimandare l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Bozzi, cos\u00ec com\u2019\u00e8 ora formulato, in quella sede.<\/p><p>TARGETTI. Le posso assicurare che avevo capito con grande esattezza il concetto espresso dall\u2019onorevole Bozzi, nel senso che egli intende costituire quella che, con ardita analogia, si chiama terza Camera, perch\u00e9 raffigurate nella forma di una Camera&#8230;<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Il <em>caput Parlamenti<\/em>: \u00e8 la vecchia concezione della dottrina inglese.<\/p><p>TARGETTI. La mia proposta \u00e8 questa: se alla sospensiva della discussione di un emendamento fa ostacolo una norma regolamentare, l\u2019onorevole Bozzi potrebbe \u2013 se fosse persuaso delle mie osservazioni \u2013 ritirare in questa sede il suo emendamento, salvo a ripresentarlo quando si venga a discutere della questione del Capo dello Stato.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Onorevole Targetti, avevo pregato il collega Bozzi di ritirare il suo emendamento, salvo ad esaminare la questione a suo luogo, nella forma che sembrer\u00e0 pi\u00f9 opportuna, ma non mi sono affatto impegnato a riprendere allora in esame la sua proposta secondo la dizione attuale. Questo, onorevole Targetti, lei non aveva compreso.<\/p><p>BOZZI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>BOZZI. Volevo dire questo: non ho difficolt\u00e0 a ritirare il mio emendamento. Non vorrei, per\u00f2, che il problema fosse pregiudicato; perch\u00e9 se oggi si approva l\u2019articolo 67 del testo del progetto, potrebbe domani dirsi che il problema \u00e8 pregiudicato. Allora, siccome l\u2019articolo 67 non \u00e8 necessariamente collegato con quello che segue, ne potremmo rinviare l\u2019esame.<\/p><p>GULLO FAUSTO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>GULLO FAUSTO. Il Gruppo in nome del quale parlo \u00e8 contrario all\u2019emendamento Bozzi, per le ragioni gi\u00e0 dette sia dall\u2019onorevole Ruini sia dall\u2019onorevole Persico. Rivivrebbe una norma dello Statuto albertino la quale in realt\u00e0 costituiva anch\u2019essa una transazione tra la \u00abgrazia di Dio e la volont\u00e0 della Nazione\u00bb, che dovevano camminare insieme; ma ora non \u00e8 ammissibile che, nella Costituzione di una Repubblica parlamentare, il Capo dello Stato partecipi direttamente alla formazione delle leggi.<\/p><p>BOZZI. Perch\u00e9 pu\u00f2 sciogliere le Camere?<\/p><p>GULLO FAUSTO. Lasciamo stare. Noi parliamo della formazione delle leggi, che giustamente l\u2019onorevole Bozzi dice essere la manifestazione pi\u00f9 essenziale della sovranit\u00e0.<\/p><p>Ricordo per\u00f2 all\u2019Assemblea che all\u2019articolo 70 del progetto c\u2019\u00e8 qualcosa. Esso dice:<\/p><p>\u00abQuando una Camera non si pronuncia entro il termine stabilito sopra un disegno di legge approvato dall\u2019altra, o quando lo rigetta, il Presidente della Repubblica pu\u00f2 chiedere che la Camera stessa si pronunci o riesamini il disegno\u00bb.<\/p><p>Un intervento di questo genere pu\u00f2 considerarsi opportuno appunto perch\u00e9 \u00e8 pienamente giustificato da un contrasto che pu\u00f2 nascere fra le due Camere. L\u2019onorevole Persico ha detto una cosa molto sensata quando ha richiamato l\u2019attenzione dell\u2019Assemblea sull\u2019eventualit\u00e0 di un altro contrasto che potrebbe sorgere. Che un contrasto sorga fra le due Camere \u00e8 una cosa inevitabile, perch\u00e9 sono entrambe investite del potere di fare le leggi; ma creare la possibilit\u00e0 che sorga fra le due Camere ed il Capo dello Stato, conferendo al Capo dello Stato il potere di concorrere alla formazione delle leggi, significa creare la possibilit\u00e0 di un conflitto costituzionale, di cui bisogna senz\u2019altro, fin da questo momento, calcolare la portata e l\u2019importanza. Chi verrebbe a dirimere questo conflitto che pu\u00f2 sorgere?<\/p><p>Ora, basterebbe solo questa considerazione, anche a prescindere per poco da quello che \u00e8 l\u2019aspetto centrale della questione. Noi siamo di fronte ad una Repubblica parlamentare, in cui la sovranit\u00e0 \u00e8 rappresentata dalle due Camere cd alle due Camere spetta soltanto la potest\u00e0 di fare le leggi. L\u2019onorevole Bozzi si richiamava al fatto che noi riconosciamo al popolo il diritto di annullare la deliberazione delle due Camere; ma l\u2019onorevole Bozzi dimenticava una cosa essenziale: la Costituzione parte dal principio che la sovranit\u00e0 risiede nel popolo, ed esclusivamente nel popolo. Che possa il popolo annullare, con un <em>referendum,<\/em> la deliberazione delle due Camere \u00e8 una cosa che si spiega (vedremo poi in seguito se sia prudente ed opportuno sancire ci\u00f2 nella Costituzione); non si contravviene al principio generale che \u00e8 quello che la sovranit\u00e0 risiede nel popolo. Non mi spiegherei che questo potere dato al popolo possa essere dato anche al Presidente della Repubblica, che \u00e8 eletto dalle Camere. In lui non risiede la sovranit\u00e0, cos\u00ec come risiede nel popolo. Per queste ragioni siamo assolutamente contrari all\u2019emendamento dell\u2019onorevole Bozzi, cos\u00ec come siamo contrari a quello che diceva poco fa l\u2019onorevole Targetti, cio\u00e8 di rimandare la questione a quando si discuter\u00e0 dei poteri da conferire al Capo dello Stato. Quali che siano questi poteri, qui \u00e8 intanto da affermare un principio: che la potest\u00e0 di fare le leggi risiede nelle Camere ed esclusivamente nelle Camere. Non \u00e8 il caso di rinviare al momento in cui si discuter\u00e0 dei poteri del Capo dello Stato. Al Capo dello Stato si potranno dare tutti i poteri che vorremo, tranne questo. Quindi un rinvio motivato, cos\u00ec come l\u2019ha motivato l\u2019onorevole Targetti, non si spiega. Lo spiegherei nel senso esposto dall\u2019onorevole Ruini. L\u2019onorevole Ruini, infatti, premette che debba essere affermato questo principio: che la facolt\u00e0 di fare leggi risiede nelle Camere. Si vedr\u00e0 dopo se \u00e8 il caso di accettare un intervento di natura diversa da parte del Capo dello Stato. Chiediamo quindi che si respinga l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Bozzi e si approvi la dizione del progetto cos\u00ec come \u00e8.<\/p><p>CODACCI PISANELLI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CODACCI PISANELLI. Vorrei fare presente che aderisco anch\u2019io alla proposta del rinvio sulla questione di principio, perch\u00e9 non vorrei che si ragionasse in odio di questa o quella Costituzione.<\/p><p>Noi facciamo questo ragionamento: siccome nella Costituzione precedente era prevista la partecipazione del Capo dello Stato all\u2019esercizio della funzione legislativa, qui dobbiamo escluderla.<\/p><p>\u00c8 importante viceversa questo rinvio senza pregiudicare la questione, perch\u00e9 se escludessimo completamente il Capo dello Stato dalla funzione legislativa avremmo due conseguenze: la prima \u00e8 che lo ridurremmo a semplice capo del potere esecutivo, contrariamente alle nostre intenzioni, perch\u00e9 vogliamo che sia il Capo dello Stato. E non \u00e8 male, per evitare che si riduca a semplice capo del potere esecutivo, ammettere la sua partecipazione alla funzione legislativa.<\/p><p>Altra conseguenza \u00e8 questa: che noi non potremmo mai evitare, secondo me e secondo molti studiosi, questa partecipazione del Capo dello Stato all\u2019esercizio della funzione legislativa. Non potremmo evitarla, perch\u00e9 nessuno ha messo in dubbio la necessit\u00e0 di attribuire al Capo dello Stato la facolt\u00e0 di promulgazione.<\/p><p>Si \u00e8 molto discusso, e ritorner\u00f2 sull\u2019argomento fra poco, circa la natura della promulgazione.<\/p><p>Alcuni hanno sostenuto che si tratti di un atto amministrativo, ma molti hanno invece pensato e ritengono che si tratti di un atto legislativo. In altri termini, promulgare significa partecipare all\u2019esercizio della funzione legislativa. E credo che tale tesi sia da accettare, perch\u00e9 occorre distinguere lo statuire dal documentare; statuire cio\u00e8 fissare il contenuto della norma; documentare, ossia offrire un mezzo materiale da cui possa desumersi con certezza che cosa ha stabilito il legislatore.<\/p><p>Quindi la facolt\u00e0 di promulgare, in realt\u00e0, implica una partecipazione all\u2019esercizio della funzione legislativa, sia pure ad una attivit\u00e0 meno elevata di quella del legislatore che statuisce. Ma ritengo, e ritengono molti, che si tratti anche qui di partecipazione alla funzione legislativa.<\/p><p>Penso, pertanto, che non manchino le ragioni per differire la questione, cos\u00ec da esaminarla allorch\u00e9 ci occuperemo dei poteri da attribuire al Capo dello Stato e della struttura da attribuire a tale organo nella nostra Costituzione. Altrimenti, come ripeto, da una parte, ridurremmo il Capo dello Stato a capo del potere esecutivo, contrariamente ai princip\u00ee relativi al sistema parlamentare cui ha accennato l\u2019oratore che mi ha preceduto, e, d\u2019altro lato, escluderemmo la partecipazione del Capo dello Stato a quella attivit\u00e0 legislativa meno elevata, ma sempre d\u2019indole legislativa, che consiste nel promulgare.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Mi sembrava che l\u2019onorevole Bozzi non fosse contrario ad aderire alla mia preghiera e cio\u00e8 di rimandare la questione di questo intervento del Capo dello Stato, ma non accettasse la formulazione del progetto. L\u2019amico Targetti \u00e8 intervenuto a fine di bene; ma ha mosso nuovamente le acque; e la questione \u00e8 ancora in alto mare&#8230;<\/p><p>TARGETTI. No no, lei questo se lo immagina: riveda il testo stenografico: io non ho fatto nessuna proposta di rimandare!<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Onorevole Targetti, lei ha proposto di rimandare l\u2019emendamento Bozzi. Al che io non posso consentire. Rimandare l\u2019emendamento Bozzi significherebbe rimandare anche tutto l\u2019articolo che deve essere invece approvato nella forma proposta; il che non pregiudica \u2013 se non nei riguardi della sanzione vera e propria; ed anche per questo la formulazione Bozzi \u00e8 eccessiva \u2013 l\u2019adozione di quelle forme di intervento del Capo dello Stato, a cui ho gi\u00e0 accennato.<\/p><p>Votiamo dunque l\u2019articolo, mentre l\u2019onorevole Bozzi potr\u00e0 prendere atto dell\u2019affidamento che gli do \u2013 e che tutta l\u2019Assemblea condivide \u2013 che riprenderemo in esame questo punto, sempre tenendo fermo che la formazione delle leggi appartiene soltanto alle due Camere.<\/p><p>BOZZI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>BOZZI. Desidero ripetere che non vorrei che votando oggi l\u2019articolo 67 si producesse una specie di preclusione.<\/p><p>TOSATO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>TOSATO. Dopo quanto \u00e8 stato detto sull\u2019emendamento proposto dall\u2019onorevole Bozzi, credo che non si possa fare altro se non rinviare la decisione e che non si possa accettare la proposta formulata or ora dall\u2019onorevole Ruini, perch\u00e9, accettandola, la questione sarebbe, almeno in parte, senza dubbio pregiudicata, nel senso che, se non si prevede una partecipazione del Capo dello Stato all\u2019esercizio della funzione legislativo, resta <em>ex adverso <\/em>fissato senz\u2019altro il principio che tale esercizio spetta soltanto alle Camere, rimanendo esclusa una partecipazione attiva del Capo dello Stato.<\/p><p>L\u2019onorevole Ruini ha detto che la possibilit\u00e0 di questo intervento non rimarrebbe esclusa.<\/p><p>Ma bisogna intenderci su questo punto, perch\u00e9 fissare ora il principio che il potere legislativo spetta alle due Camere vuol dire, anzitutto, che non si potr\u00e0 mai pi\u00f9 parlare di un potere di sanzione del Capo dello Stato, che il Capo dello Stato \u00e8 fuori del potere legislativo e che potr\u00e0 avere invece, se mai, solo un potere di opposizione, di veto, da manifestarsi in vari modi.<\/p><p>Ora a me sembra che su tale questione, che investe cos\u00ec profondamente quella dei poteri da attribuirsi al Capo dello Stato \u2013 e in modo particolare e specifico del potere di sanzione \u2013 non si possa prendere attualmente posizione se non ci si mette d\u2019accordo prima sulla figura generale del Capo dello Stato, quale sar\u00e0 delineata nel Titolo II della Parte II.<\/p><p>Secondo l\u2019onorevole Gullo la questione riguarderebbe non la figura del Capo dello Stato ma l\u2019essenza della Repubblica parlamentare. Non condivido questo punto di vista: la Repubblica parlamentare non implica infatti l\u2019esistenza di due soli organi costituzionali, le assemblee legislative, n\u00e9 tanto meno che le Camere siano i soli organi sovrani. Anche il Presidente della Repubblica \u00e8 evidentemente un organo costituzionale, e nulla impedisce che la Costituzione attribuisca al Presidente poteri costituzionali anche nel quadro del potere legislativo. In tal caso i princip\u00ee della Repubblica parlamentare non sarebbero affatto violati. Non \u00e8 esatto parlare di sovranit\u00e0 delle Camere. Qui si tratta di vedere se sia opportuno o meno un intervento in forma diretta del Capo dello Stato nella funzione legislativa.<\/p><p>Per risolvere la questione bisogna accordarsi prima sulla figura da dare al Capo dello Stato. Se prevarr\u00e0 la concezione formalistica, che tende a limitare i poteri del Capo dello Stato, \u00e8 evidente che sar\u00e0 difficile attribuire al Presidente della Repubblica una partecipazione attiva alla funzione legislativa; se invece noi decideremo di fare del Capo dello Stato non una figura solo simbolica, ma un organo dotato di effettivi sostanziali poteri, potremo facilmente attribuirgli anche quello di partecipazione all\u2019esercizio della funzione legislativa.<\/p><p>D\u2019altra parte, la questione \u00e8 collegata non soltanto con quella della figura e dei poteri del Capo dello Stato ma anche con l\u2019altra della forma di elezione del Capo dello Stato stesso. \u00c8 evidente infatti che, se noi vogliamo dare, ad esempio, un potere di sanzione al Capo dello Stato, bisogner\u00e0 che esso sia di elezione popolare, perch\u00e9 non vedo altrimenti come egli potrebbe opporsi ad un voto delle Camere, che sono di elezione popolare.<\/p><p>Per tutte queste ragioni, ritengo opportuno il rinvio dell\u2019esame e della votazione sull\u2019articolo 67.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi sono dunque varie proposte. Vi \u00e8 quella dell\u2019onorevole Ruini, il quale chiede che si proceda per intanto all\u2019approvazione dell\u2019articolo 67, salvo esaminare il contenuto dell\u2019emendamento dell\u2019onorevole Bozzi in successione di tempo, quando cio\u00e8 si dovranno stabilire i poteri del Capo dello Stato. Vi \u00e8 poi la proposta dell\u2019onorevole Tosato, nel senso di rinviare invece senz\u2019altro l\u2019esame dello stesso articolo 67, e conseguentemente dell\u2019emendamento Bozzi.<\/p><p>Invito, il Presidente della Commissione a dichiarare se insiste nella richiesta di procedere alla votazione dell\u2019articolo 67.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Io credo che la proposta di votare l\u2019articolo 67, senza rimandarlo, sia perfettamente logica. Non cos\u00ec il rinviarlo. Ad ogni modo la questione ha pi\u00f9 che altro un senso di tecnica formale. Anche se dovesse venire approvato il rinvio, resta fermo che non potremo mai ammettere, a suo tempo, una formula arcaica e superata come quella che era stata proposta dall\u2019onorevole Bozzi, e consentire al Capo dello Stato interventi che ne facciano un partecipe del Parlamento.<\/p><p>LUCIFERO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>LUCIFERO. Prego l\u2019Assemblea di voler accogliere la proposta di sospensiva dell\u2019onorevole Tosato. Una volta che la questione \u00e8 venuta in discussione, essa \u00e8 troppo grave perch\u00e9 possa essere risolta seduta stante; ed \u00e8 risolta, se noi approviamo l\u2019articolo 67 cos\u00ec come viene proposto. Credo anche che la questione sia talmente grave e delicata da richiedere la presenza di un numero di deputati maggiore di quello attuale.<\/p><p>PRESIDENTE. Ricordo che le proposte di sospensiva hanno la precedenza nelle votazioni. Pongo pertanto ai voti la proposta dell\u2019onorevole Tosato di sospendere l\u2019esame e la votazione dell\u2019articolo 67.<\/p><p>(<em>Dopo prova e controprova, con votazione per divisione, \u00e8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Il seguito della discussione \u00e8 rinviato alle ore 17.<\/p><p>La seduta termina alle 13.20.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE CCLVI. SEDUTA ANTIMERIDIANA DI MARTED\u00cc 14 OTTOBRE 1947 PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TERRACINI \u00a0 INDICE Congedo: Presidente Progetto di Costituzione della Repubblica italiana (Seguito della discussione): Presidente Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione Mortati Fabbri Fuschini Lucifero Conti Lussu Tonello Persico Colitto Tosato Stampacchia Nitti Bozzi Targetti Gullo Fausto Codacci Pisanelli [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_relevanssi_hide_post":"","_relevanssi_hide_content":"","_relevanssi_pin_for_all":"","_relevanssi_pin_keywords":"","_relevanssi_unpin_keywords":"","_relevanssi_related_keywords":"","_relevanssi_related_include_ids":"","_relevanssi_related_exclude_ids":"","_relevanssi_related_no_append":"","_relevanssi_related_not_related":"","_relevanssi_related_posts":"2364,2390,2542,2265,2315,2275","_relevanssi_noindex_reason":"","_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[56,7],"tags":[],"post_folder":[57],"class_list":["post-2223","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-1947-10","category-assemblea"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2223","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=2223"}],"version-history":[{"count":6,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2223\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":6551,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2223\/revisions\/6551"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=2223"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=2223"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=2223"},{"taxonomy":"post_folder","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fpost_folder&post=2223"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}