{"id":2143,"date":"2023-09-17T11:39:55","date_gmt":"2023-09-17T09:39:55","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=2143"},"modified":"2023-10-21T18:51:41","modified_gmt":"2023-10-21T16:51:41","slug":"antimeridiana-di-giovedi-25-settembre-1947","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=2143","title":{"rendered":"ANTIMERIDIANA DI GIOVED\u00cc 25 SETTEMBRE 1947"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"2143\" class=\"elementor elementor-2143\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-fe8a2a6 elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"fe8a2a6\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-ae1d4c0\" data-id=\"ae1d4c0\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-7dc7b65 elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"7dc7b65\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/19470925_1.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-f88fdc5 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"f88fdc5\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>CCXXXII.<\/p><p>SEDUTA ANTIMERIDIANA DI GIOVED\u00cc 25 SETTEMBRE 1947<\/p><p>PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE <strong>CONTI<\/strong><\/p><p><strong>INDICE<\/strong><\/p><p><strong>Congedo:<\/strong><\/p><p>Presidente<\/p><p><strong>Interrogazioni <\/strong>(<em>Svolgimento<\/em>)<strong>:<\/strong><\/p><p>Presidente<\/p><p>Grassi, <em>Ministro di grazia e giustizia<\/em><\/p><p>La Rocca<\/p><p>Rossi Paolo<\/p><p>Gonella, <em>Ministro della pubblica istruzione<\/em><\/p><p>Martino Gaetano<\/p><p>Cappa, <em>Ministro della marina mercantile<\/em><\/p><p>Sansone<\/p><p>Di Gloria<\/p><p>Codacci Pisanelli<\/p><p>Vernocchi<\/p><p>Petrilli, <em>Sottosegretario di Stato per il tesoro<\/em><\/p><p>Moscatelli<\/p><p>La seduta comincia alle 11.<\/p><p>MATTEI TERESA, <em>Segretaria<\/em>, legge il processo verbale della precedente seduta antimeridiana.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Congedo.<\/p><p>PRESIDENTE. Comunico che ha chiesto congedo l\u2019onorevole Costa.<\/p><p>(<em>\u00c8 concesso<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Interrogazioni.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019ordine del giorno reca: Interrogazioni.<\/p><p>La prima \u00e8 quella degli onorevoli La Rocca e Lombardi Riccardo, al Presidente del Consiglio dei Ministri, \u00abper sapere se non ritenga che la Corte suprema di cassazione a sezioni unite, con la sentenza 9 giugno-9 luglio 1947 sulla decadenza dalla carica dei senatori, non abbia, da un lato, invaso il campo del potere legislativo e non si sia attribuito, dall\u2019altro, un potere di controllo costituzionale che ad essa Corte non compete in alcun modo, in quanto non le \u00e8 riconosciuto da alcuna legge\u00bb.<\/p><p>Sullo stesso argomento v\u2019\u00e8 anche la seguente interrogazione, degli onorevoli Rossi Paolo, Bennani, Carboni Angelo, Canevari, al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro di grazia e giustizia, \u00abper conoscere se il Governo, di fronte alla sentenza 9 giugno-9 luglio 1947 della Corte di cassazione a sezioni unite, con la quale vengono annullate senza rinvio le ordinanze di decadenza dei senatori fascisti, non creda di dover fornire pubbliche precisazioni circa gli effetti delle pronuncia, i cui motivi e la cui ispirazione, se sono giurisdizionalmente insindacabili, non sfuggono alla libera critica politica e morale\u00bb.<\/p><p>Il Ministro di grazia e giustizia ha facolt\u00e0 di rispondere a entrambe.<\/p><p>GRASSI, <em>Ministro di grazia e giustizia. <\/em>Penso che sia necessario brevissimamente, senza entrare in quella che \u00e8 \u2013 diciamo cos\u00ec \u2013 la critica o l\u2019approvazione di un giudicato di un altro consesso sovrano, il quale potr\u00e0 essere pi\u00f9 o meno esatto, come possono essere pi\u00f9 o meno esatte tutte le decisioni e deliberazioni collegiali (in quanto \u00e8 l\u2019influenza del numero, del <em>quorum<\/em>, che ne stabilisce la decisione e, quindi, non sono mai forme del tutto definitive, ma modificabili), precisare il punto della controversia e la decisione presa dalla Cassazione per rispondere agli onorevoli interroganti.<\/p><p>La Cassazione a sezioni unite in via civile fu investita di trentadue ricorsi di senatori contro la decisione dell\u2019Alta Corte di giustizia. Vi furono molte eccezioni di inammissibilit\u00e0 di questi ricorsi prospettate dall\u2019Avvocatura erariale, nella difesa dello Stato e nell\u2019interesse supremo della legge; e fra queste, ad esempio, una, che riguardava la durata, il termine ormai passato delle pronunzie, delle pubblicazioni di queste ordinanze, che venne superato da parte della Cassazione, malgrado l\u2019articolo 327 del Codice di procedura civile (il quale dice che, qualsiasi sia il difetto della notifica, un anno dopo la pubblicazione della decisione diventa una preclusione per ogni possibilit\u00e0 di gravame in Cassazione); un\u2019altra, anche pi\u00f9 grave, costituita dall\u2019articolo 9 del decreto legislativo luogotenenziale 13 settembre 1944, nel quale era detto che contro le pronunzie, le ordinanze dell\u2019Alta Corte di giustizia non era ammessa nessuna forma di gravame o di opposizione.<\/p><p>Queste erano due eccezioni gravissime, ma che, con suo insindacabile giudizio, la Cassazione ha superato. Ritengo inutile leggere le motivazioni. La Cassazione \u00e8 entrata nel merito dei ricorsi stessi, i quali si fondavano su tre ordini di motivazione; motivazioni, per\u00f2, che erano tutte riflessi d\u2019un solo motivo, ossia difetto assoluto di giurisdizione. Molti dei colleghi sono giuristi e si rendono conto della gravit\u00e0 di tale situazione, ossia del difetto assoluto di giurisdizione. Per la nostra legge processuale attuale, per l\u2019articolo 362 del Codice di procedura civile, che ha riportato quelle che erano le norme della legge del 1877 sui conflitti di giurisdizione e di attribuzione, la Cassazione, a sezioni unite, ebbe questa alta funzione di giudice delle competenze e delle attribuzioni, in modo che effettivamente, per qualunque giudizio, anche di giudici speciali, essa pu\u00f2 intervenire per esaminare se il giudice si \u00e8 mantenuto nei confini del suo potere giurisdizionale o se non abbia sconfinato o vi sia un vero e proprio difetto di giurisdizione. Questa \u00e8 la portata dell\u2019articolo 372, che ha riportato nel Codice di procedura civile la vecchia disposizione della legge del 1877.<\/p><p>La Cassazione ha esercitato largamente questa funzione, di essere a capo di tutte le giurisdizioni, sia normali che speciali; e quindi essa ha ritenuto di essere competente a giudicare anche dei ricorsi contro le sentenze dell\u2019Alta Corte di giustizia.<\/p><p>Qui non voglio fare delle critiche su quello che sia stato il giudizio. Certamente c\u2019\u00e8 questa situazione: che l\u2019Alta Corte di giustizia, come la stessa sentenza dice, non faceva che sostituire quell\u2019Alta Corte di giustizia, che doveva giudicare dei senatori, come foro speciale.<\/p><p>Ricordo che, anche quando vigeva la legge del 1877 sui conflitti di attribuzione, abbiamo avuto il caso Nasi: la sentenza dell\u2019Alta Corte di giustizia fu impugnata dalla Cassazione, la quale, malgrado l\u2019esistenza della legge del 1877, non poteva essa giudicare dell\u2019Alta Corte di giustizia, in quanto che quest\u2019ultima era foro speciale di carattere giurisdizionale, ed anche politico, poich\u00e9 assommava speciali caratteristiche: il giudizio si riversava non soltanto sulle figure di reato ipotizzate nella legge scritta, ma anche su quelle forme di reato politico, che noi costituzionalisti consideriamo al di fuori e al di sopra del diritto penale.<\/p><p>Ecco la ragione, per la quale l\u2019Alta Corte di giustizia \u00e8 stata sempre ritenuta al di fuori e al di sopra della possibilit\u00e0 di conflitto e di attribuzione di competenza.<\/p><p>La Cassazione ha ritenuto che questa giurisdizione speciale, che non era Alta Corte di giustizia, ma giurisdizione chiamata per l\u2019epurazione di molti casi, compresi i senatori, rientrasse nelle sue attribuzioni; ed avendo stabilito questo principio di massima, ha esaminato i tre motivi che si prospettavano.<\/p><p>Uno dei motivi era che la legge del 1944 \u2013 sia quella precedente, che quella del 13 settembre successiva, che la completava nell\u2019organo \u2013 fosse incostituzionale, perch\u00e9 avrebbe violato le disposizioni statutarie riguardanti l\u2019istituto del Senato e, quindi, le prerogative dei senatori.<\/p><p>Su questo punto \u2013 e rispondo all\u2019onorevole La Rocca \u2013 la sentenza ha dichiarato infondato il motivo, perch\u00e9 ha ritenuto che la legge del 1944, che era una derivazione della legge fondamentale del 25 giugno 1944, n. 151 (la famosa legge che attribuiva i poteri legislativi e i loro limiti e stabiliva quel che si sarebbe dovuto fare per la convocazione dei comizi elettorali e per la Costituente, allo scopo di creare il nuovo ordinamento costituzionale), legge che cre\u00f2 l\u2019Alta Corte di giustizia e defer\u00ec ad essa il giudizio del senatore, non fosse incostituzionale. In fondo, da questo punto di vista, all\u2019onorevole La Rocca, il quale dice che la Corte di Cassazione si \u00e8 attribuito un potere di controllo costituzionale che non le compete, dovrei dire che la Corte di Cassazione non ha accettato questo punto di vista ed ha ritenuto, anzi, infondato il motivo del ricorso. La Cassazione ha invece ritenuto fondati gli altri due motivi, sotto il profilo del difetto assoluto di giurisdizione. Il primo motivo \u00e8 che l\u2019Alta Corte di giustizia avrebbe formulato delle ipotesi di reato e di penalit\u00e0 e di condotta dei senatori non previsti dalla legge del 1944. Non voglio entrare nel merito, ma debbo dire che questa fu la tesi, cio\u00e8 che avesse l\u2019Alta Corte di giustizia giudicato su ipotesi non previste dalla legge. Spetta ai giuristi il considerare se questo difetto di giurisdizione \u00e8 una violazione di legge.<\/p><p>Il secondo motivo \u00e8 che vi sarebbe stato un difetto di motivo in fatto e in diritto, anche questo ipotizzato come difetto assoluto di giurisdizione. Questo si potrebbe prestare a delle critiche, perch\u00e9 il difetto di motivazione non \u00e8 un difetto di giurisdizione, ma \u00e8 anzi il contrario, perch\u00e9 se il giudice riconosce che vi \u00e8 difetto di motivazione, vuol dire che egli era competente a giudicare. Per questi due motivi, avendo ritenuto fondato il ricorso nel senso di un difetto assoluto di giurisdizione, la Corte di Cassazione ha annullato le ordinanze che condannavano questi due senatori. La cosa pi\u00f9 grave \u00e8 per\u00f2 che non c\u2019\u00e8 pi\u00f9 un giudice di rinvio, perch\u00e9 l\u2019Alta Corte di giustizia, che doveva giudicare di questa condotta politica dei senatori, \u00e8 stata dichiarata incompetente. Non si tratta di reati, perch\u00e9 si esclude la figura del reato, in quanto il reato avrebbe avuto altre ipotesi e altre giurisdizioni: si tratta, invece, della condotta politica dei senatori. Questa condotta non avrebbe pi\u00f9 il suo giudice e la sua giurisdizione. Queste le conseguenze pratiche e politiche a cui accenna l\u2019onorevole Paolo Rossi. Mi pare di aver gi\u00e0 detto, in occasione della discussione della legge elettorale, che il Governo ha studiato ed ha pronto, tanto che lo presenter\u00e0 all\u2019Assemblea, un disegno di legge in cui si dichiara soppresso il Senato e quindi si completa la legge 25 giugno 1946, la quale aveva detto che i senatori cessavano dalle loro funzioni. Questa legge era stata interpretata nel senso che i senatori cessavano dalle funzioni politiche, ma che conservavano le funzioni giurisdizionali. Ora, bisogna dire che il Senato \u00e8 soppresso completamente: l\u2019organo \u00e8 decaduto, e decaduti sono i senatori da tutti i loro diritti e dalle loro prerogative. Con questo disegno di legge mi pare che si chiuda la questione, perch\u00e9 l\u2019Assemblea \u00e8 bene che tenga presente che ci sono i ricorsi di ben 183 senatori: quindi, se la Cassazione non modifica la sua sentenza, noi potremmo trovare a Palazzo Madama un altro Senato, proprio nel momento in cui stiamo discutendo della formazione del nuovo Senato della Repubblica. Il Governo non poteva fare pi\u00f9 di questo, mantenendo quella che doveva essere nella divisione delle funzioni dello Stato, l\u2019insindacabilit\u00e0 e la sovranit\u00e0 degli organi giurisdizionali, ma, d\u2019altra parte, provvedendo con quei rimedi, a cui certamente dal punto di vista politico dobbiamo ottemperare, in modo da mettere una pietra sepolcrale sul passato, edificando il nuovo Senato della Repubblica italiana. (<em>Applausi al centro<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole La Rocca ha facolt\u00e0 di dichiarare se sia sodisfatto.<\/p><p>LA ROCCA. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, non sono in alcun modo sodisfatto delle dichiarazioni dell\u2019onorevole Ministro della giustizia; e prego il Governo e l\u2019Assemblea di seguirmi, per una questione quanto mai delicata e, a mio modo di vedere, non lieve, che dev\u2019essere risoluta in una maniera chiara e netta, una volta per sempre.<\/p><p>Si tratta di stabilire se la Corte di cassazione \u00e8 soltanto un organo giurisdizionale, tenuto ad osservare la legge, che vale per tutti, e perci\u00f2 anche per il Supremo Collegio, o, se, da organo giurisdizionale pu\u00f2 diventare, con un colpo di testa, essa stessa fonte di diritto e invadere il campo del potere legislativo.<\/p><p>Ed ecco i fatti.<\/p><p>PRESIDENTE. Le raccomando di osservare il tempo accordato per le interrogazioni. Desidererei che tutte le interrogazioni all\u2019ordine del giorno si potessero svolgere.<\/p><p>LA ROCCA. Il legislatore, subito dopo la liberazione di Roma, si trov\u00f2 di fronte al problema delle sanzioni contro i delitti fascisti, e vi provvide col decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, nel quale si preoccup\u00f2 della composizione delle Camere legislative e, in particolare, del Senato, ancora in vita, disponendo, all\u2019articolo 8, che l\u2019Alta Corte di giustizia, senza pregiudizio delle altre sanzioni, decidesse sulla decadenza di quei membri che, con i loro voti e atti, contribuirono al mantenimento del regime fascista e a rendere possibile la guerra. Con successivo decreto legislativo (13 settembre 1944, n. 198) furono dettate le norme per regolare i procedimenti di decadenza, alla stregua di criteri particolari, che non hanno nulla di comune con i princip\u00ee generali del Codice di procedura penale, a cui il Supremo Collegio ha voluto richiamarsi nella sua sentenza 9 giugno-9 luglio 1947, zoppa e perci\u00f2 claudicante. Si richiedeva, infatti: 1\u00b0) una previa richiesta dell\u2019Alto Commissario per le sanzioni; 2\u00b0) la notifica di tale richiesta agli interessati; 3\u00b0) la facolt\u00e0 d\u2019indagini e di udire i prevenuti; 4\u00b0) l\u2019ordinanza in camera di Consiglio, per la dichiarazione di decadenza; 5\u00b0) il divieto di ogni mezzo d\u2019impugnazione contro le vertenze e gli altri provvedimenti dell\u2019Alta Corte. Si trattava, volutamente, di un procedimento semplice e rapido, spoglio di qualsiasi pesantezza e formalit\u00e0: senza pubblici dibattiti, n\u00e9 contestazioni, n\u00e9 motivazioni, n\u00e9 ricorsi, n\u00e9 appelli, che avrebbero prolungato all\u2019infinito l\u2019attivit\u00e0 dell\u2019Alta Corte, intralciando o impedendo l\u2019opera di risanamento politico che si voleva ottenere.<\/p><p>I senatori che, ritenendosi lesi nei loro diritti politici dalle ordinanze dell\u2019Alta Corte, avevano gi\u00e0 tentato di far valere le loro ragioni dinanzi alla Corte Suprema, e impararono dalla decisione del gennaio 1946 delle sezioni unite penali che le ordinanze dell\u2019Alta Corte avevano una fisonomia diversa da quella delle sentenze, che si trattava non di reazioni di giustizia, ma di provvedimenti diretti alla difesa dello Stato, di misure preventive nella sfera costituzionale, per scopi decisamente politici, volte a salvaguardare l\u2019ufficio \u2013 e, nel caso concreto, un ramo del Parlamento \u2013 dalla presenza o dalla partecipazione di persone non idonee o nocive o indegne, si attaccarono all\u2019uncino di altri cavilli e produssero ricorso avanti le sezioni unite civili del Supremo Collegio, a difendere la loro situazione giuridica personale, non solo per la decadenza dalla carica con la perdita di garanzie di carattere costituzionale, ma per gli effetti e le incisioni sulla capacit\u00e0 civile.<\/p><p>GRASSI, <em>Ministro di grazia e giustizia. <\/em>L\u2019ho gi\u00e0 detto.<\/p><p>LA ROCCA. Si badi bene; i ricorrenti allegarono e denunziarono, essenzialmente, il difetto assoluto di giurisdizione dell\u2019Alta Corte, derivato dalla premessa che le disposizioni di cui agli articoli 2, 8 e 42 del decreto legislativo 18 settembre 1944, mancavano di forza di legge, per avere il Governo, con l\u2019emanazione di tali norme, superato i limiti dell\u2019investitura legislativa, alla stregua del decreto legislativo 24 giugno 1944, n. 151 (con cui, appunto si attribuiva al Governo, in via straordinaria e transitoria, una competenza legislativa), modificando la composizione del Senato, le condizioni del suo funzionamento e sopprimendo le garanzie statutarie e le prerogative dei senatori.<\/p><p>Il Supremo Collegio, per aver modo di intervenire in un campo che gli \u00e8 vietato, ha affermato il principio, che, in caso di gravami, con i quali si denunzia il difetto assoluto di competenza e di giurisdizione, non \u00e8 ammissibile n\u00e9 concepibile la sottrazione della pronunzia al controllo della Corte di Cassazione, cio\u00e8 della Corte regolatrice delle competenze e delle giurisdizioni.<\/p><p>Il Supremo Collegio, torcendo, in concreto, il diritto formale e quello sostanziale e facendo, come spesso accade nelle aule giudiziarie, della casistica disseccata un ponte per giungere alle soglie della dialettica, ha adoperato un criterio di grandissima larghezza nell\u2019interpretare le norme sui termini a ricorrere, spaccando i capelli in quattro sulla comunicazione e sulla notificazione, per consentire a tutti i senatori, dichiarati decaduti, di rifugiarsi quando vogliono, nel mantello della misericordia del Supremo Collegio; ha insistito con una lunga disquisizione sulla mancanza di motivazione delle ordinanze, motivazione non richiesta e non necessaria per provvedimenti che miravano, con un giudizio politico, non sindacabile, ad eliminare dal Senato persone incompatibili; e, in ultima analisi, si \u00e8 servito di tutti questi appigli formali, per creare, con nebbie di procedura, sotto la specie della irregolarit\u00e0 di notifica e del difetto di motivazione, un paravento per l\u2019accoglimento del motivo principale e fondamentale sul vizio di incostituzionalit\u00e0 della legge e, quindi, delle norme sull\u2019Alta Corte e sulla decadenza dei senatori.<\/p><p>E qui la faccenda diventa seria, perch\u00e9 si assiste, ancora una volta, all\u2019arbitrio e all\u2019ardimento con cui il Supremo Collegio inclina a trascendere i limiti della sua funzione istituzionale.<\/p><p>\u00c8 vecchia la controversia sull\u2019ammissibilit\u00e0 di un sindacato in sede giurisdizionale sull\u2019assunzione da parte del Governo del potere di emanare norme aventi piena efficacia di legge. Ma essa \u00e8 stata risolta e definita proprio con una legge che attribuisce, in dati casi e su determinate materie, la facolt\u00e0 al potere esecutivo di emanare norme giuridiche.<\/p><p>Del resto, la dottrina \u00e8 concorde al riguardo; e baster\u00e0 ricordare, per tutti, il pensiero di un grande maestro, di Mortara, il quale ha sempre sostenuto che la funzione giurisdizionale non ha alcuna legittima ingerenza nei rapporti politici tra il Parlamento e il Gabinetto; ed ha affermato, quindi, l\u2019incompetenza dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria a negare la costituzionalit\u00e0 dell\u2019esercizio della straordinaria funzione legislativa assunta dal Governo.<\/p><p>Questa \u00e8 la direttiva a cui si sono informate in Italia la giurisprudenza e la dottrina: direttiva tradotta infine in una disposizione di legge. Come pu\u00f2 dunque la Magistratura considerarsi oggi investita di un potere che prima riteneva interdetto e che, di fatto, le \u00e8 negato? Non certo per la circostanza, che, sciolta la Camera con il decreto legge del 2 agosto 1943, n. 705, doveva considerarsi trasferita al potere giudiziario quella funzione, caratteristicamente ed esclusivamente politica, di controllo sul potere esecutivo, nell\u2019esercizio della potest\u00e0 legislativa, come su ogni sua attivit\u00e0 di Governo.<\/p><p>Ma la Corte di cassazione, cedendo alle suggestioni dei ricorrenti, ha compiuto un tipico eccesso di potere, una vera invasione nella sfera di attribuzioni, che \u00e8 propria del legislativo.<\/p><p>L\u2019articolo 4 del decreto-legge n. 151 \u2013 sul cui carattere costituzionale non \u00e8 possibile sollevare dubbi \u2013 riconosce al Consiglio dei Ministri la piena facolt\u00e0 di deliberare, senza limitazione di materia, i provvedimenti che hanno forza di legge, finch\u00e9 non sar\u00e0 costituito il nuovo Parlamento.<\/p><p>Su quale base pu\u00f2 poggiare una questione di incostituzionalit\u00e0 di una legge emanata dagli organi che, in una fase transitoria della vita italiana, sono chiamati a formarla: cio\u00e8, il Consiglio dei Ministri e il Capo dello Stato?<\/p><p>Ripeto e insisto. L\u2019articolo 9 del decreto n. 198 escludeva contro le sentenze e gli altri provvedimenti dell\u2019Alta Corte qualsiasi mezzo d\u2019impugnazione. Il Supremo Collegio ha creduto, invece, di poter intervenire, proclamando l\u2019esistenza di un eccesso di potere giudiziario e di un assoluto difetto di giurisdizione.<\/p><p>\u00c8 incredibile \u2013 e preoccupa ed allarma \u2013 la baldanza con cui il Supremo Collegio intende i limiti e il contenuto delle sue facolt\u00e0.<\/p><p>Il legislatore vieta, in taluni casi, ogni ricorso e, perci\u00f2, anche il sindacato della Corte di cassazione; ma la Corte non osserva la legge e si ritiene egualmente investita.<\/p><p>GRASSI, <em>Ministro di grazia e giustizia. <\/em>Le ho gi\u00e0 spiegato&#8230;<\/p><p>LA ROCCA. Lei non ha spiegato niente. E vorrei che ella, onorevole Ministro, si rendesse conto che, di questo passo, un giorno o l\u2019altro la Cassazione scuoter\u00e0, con una sentenza, il suo seggio ministeriale e contester\u00e0 la legittimit\u00e0 delle sedute di quest\u2019Assemblea. In altri termini, tutto pu\u00f2 essere messo in discussione e in gioco.<\/p><p>La Corte di cassazione ha violato e seguita impunemente a violare la legge. Lo ha fatto in tema di giudizi e sentenze per delitti fascisti; lo ha fatto in tema di decisioni del Consiglio di Stato, decisioni che pure sono escluse dal riscontro di legittimit\u00e0 della Corte di cassazione.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole La Rocca, concluda.<\/p><p>LA ROCCA. Concludo. Lo ha fatto a proposito delle ordinanze dell\u2019Alta Corte: cio\u00e8, in un caso in cui la questione, per la lettera e lo spirito del decreto, non poteva dar luogo a dubbi di sorta. Al tempo fascista, si disse che conveniva resistere alla dittatura. Oggi, la dittatura \u00e8 crollata; e il problema si pone nettamente in questi termini: quando la legge esclude rimedi giurisdizionali, questa legge deve avere, o no, valore anche per la Corte Suprema, o questa \u00e8 autorizzata a mettersi al disopra degli altri poteri dello Stato e diventare arbitra della norma di condotta della Nazione? N\u00e9 accade parlare di tutela dei diritti dei cittadini.<\/p><p>Non si comprende come, nello Stato moderno, possano esistere diritti, se il legislatore non li concede o esplicitamente li nega.<\/p><p>Sorge, inoltre, il quesito, se il legislatore sia libero o no di creare giurisdizioni speciali, per motivi di alto valore sociale, o per superiori interessi nazionali&#8230;<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole La Rocca, concluda.<\/p><p>LA ROCCA. &#8230;o con procedimenti speciali, pi\u00f9 snellii e meno formalistici, senza che la Corte di Cassazione si levi a giudice degli atti del Governo, invadendo il terreno del potere legislativo. Questa \u00e8 la questione. Non mette conto dilungarsi in commenti, che, di necessit\u00e0, dovrebbero essere molto amari e molto aspri.<\/p><p>\u00c8 ancora viva l\u2019eco per lo sgarbo usato, in una circostanza solenne, da un alto rappresentante della Corte nei riguardi dell\u2019attuale Capo dello Stato che, oltre ad essere un servitore devoto del Paese, rappresenta il fiore e il vertice dell\u2019avvocatura in Italia, a cui, se non altro, la Corte Suprema dovrebbe un minimo di rispetto.<\/p><p>Adesso, con una sentenza, contorta e claudicante, si \u00e8 inteso di vibrare un colpo all\u2019opera dell\u2019Alta Corte e di minare una legislazione volta a tutelare la democrazia antifascista. Potrebbe non apparire infondato il sospetto che il Supremo Collegio si proponga di compiere un\u2019opera di talpa alla base del regime repubblicano.<\/p><p>Questo non pu\u00f2 essere in alcun modo sopportato.<\/p><p>Riconosciamo che il Supremo Collegio&#8230;<\/p><p>PRESIDENTE. Non \u00e8 ammissibile quello che lei sta facendo, onorevole La Rocca! La invito a concludere.<\/p><p>LA ROCCA. &#8230;\u00e8 investito di ampi poteri per il rispetto della legge e per il controllo delle giurisdizioni. Ma ci auguriamo che esso, sull\u2019esempio della Corte federale americana, che pure \u00e8 fornita di potest\u00e0 quanto mai estese, s\u2019inspiri, nell\u2019esercizio delle sue funzioni, a quel senso di moderazione e di autocontrollo, che deve trovarsi alla base dei rapporti tra legislazione e giurisdizione e dei rapporti fra le varie giurisdizioni.<\/p><p>In caso contrario, tutto l\u2019ordinamento giuridico \u00e8 sconvolto e la Corte di cassazione minaccia di diventare, a poco a poco, uno Stato nello Stato. (<em>Applausi a sinistra<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE. Devo dire ai colleghi che quando si tratta di questioni di grande importanza, come quelle svolte dall\u2019onorevole La Rocca, \u00e8 bene presentare interpellanze, non interrogazioni, perch\u00e9 l\u2019interrogazione importa solo la possibilit\u00e0 di fare osservazioni sulla risposta del Ministro. Si deve, poi, tener conto del diritto di tutti i colleghi a svolgere le loro interrogazioni. Chi parla pi\u00f9 di cinque minuti sottrae ai colleghi il tempo necessario per esercitare il proprio diritto. Lo dico perch\u00e9 questa \u00e8 la regola.<\/p><p>L\u2019onorevole Rossi Paolo ha facolt\u00e0 di dichiarare se sia sodisfatto.<\/p><p>ROSSI PAOLO. Io prender\u00f2 per me l\u2019ammonizione l\u2019atta dall\u2019onorevole Presidente&#8230;<\/p><p>PRESIDENTE. &#8230;\u00e8 il Regolamento, \u00e8 il buoncostume parlamentare.<\/p><p>ROSSI PAOLO. &#8230;e parler\u00f2 brevissimamente per dire che non sono d\u2019accordo con l\u2019onorevole La Rocca in un punto soltanto: quando egli dice che questa attitudine della Cassazione ad intervenire l\u00e0 dove non dovrebbe intervenire non \u00e8 nuova.<\/p><p>Caro La Rocca, \u00e8 nuova; \u00e8 nuova perch\u00e9 son passati ventitr\u00e9 anni durante i quali la Corte di cassazione non ha mai avuto il coraggio (<em>Applausi a sinistra<\/em>) una volta sola di giudicare il ricorso di un infelice condannato da una magistratura speciale. Ne abbiamo avute magistrature speciali di tutti i generi, e ne abbiamo avute anche da ultimo di quelle atroci, con atroci sentenze, nel periodo repubblichino, e la Corte di cassazione, che \u00e8 presa in questo momento da questa smania di legittimit\u00e0, non ha mai trovato in s\u00e9 l\u2019energia necessaria per fare un gesto che assomigliasse lontanamente a quello test\u00e9 compiuto! Adesso, ad onore della Repubblica, \u00e8 facile compiere un gesto siffatto, mentre allora, a disdoro di quel Governo, si incontravano delle ostilit\u00e0 che non erano soltanto verbali e si correva il rischio della destituzione. La Corte Suprema (per la quale ho il massimo rispetto come istituto) non ha dato una prova di coraggio n\u00e9 adesso n\u00e9 allora: il coraggio troppo facile, non \u00e8 una forma di coraggio rispettabile!<\/p><p>Detto questo, onorevole Ministro della giustizia, posso dichiararmi sodisfatto della sua risposta.<\/p><p>Ma, se Ella mi consente, vorrei, giacch\u00e9 siamo in tema di domande, dirle: ella non \u00e8 contento della nostra interrogazione? Non le ha fatto piacere, onorevole Ministro della giustizia, che le sia stata offerta l\u2019occasione di esprimere una libera critica contro la sentenza della Corte di cassazione e, soprattutto, di dichiarare solennemente ci\u00f2 che il Paese aspettava, che quella sentenza non costituisce una minaccia contro l\u2019ordine repubblicano e che il Governo ha pronto nel suo cassetto un provvedimento che taglia nettamente la questione e dichiara il Senato decaduto da tutte le sue funzioni?<\/p><p>Lasceremo aperta la \u00abbuvette\u00bb (nemmeno quella, dice un collega!), ma escluderemo la possibilit\u00e0 dell\u2019Alta Corte costituzionale, sopprimeremo la possibilit\u00e0 teorica dell\u2019auto-convocazione di un organo morto.<\/p><p>E adesso mi pare inutile abusare del tempo e varcare i cinque minuti per riprendere una critica specifica della sentenza della Cassazione. Dopo quello che il collega La Rocca ha detto cos\u00ec bene e con tanto impeto, mi pare che si potrebbe aggiungere una sola osservazione, che \u00e8 questa: se \u00e8 vero (e la Corte di cassazione l\u2019ha riconosciuto per implicito) che si trattava di una decisione, di un\u2019ordinanza, di una sentenza (chiamiamola come volete) non impugnabile, l\u2019annullamento di tale decisione per insufficienza di motivazione \u00e8 una contraddizione in termini, perch\u00e9 le sentenze che non sono impugnabili basta che siano sommariamente motivate. Occorre che il giudice svolga ampiamente i motivi, quando la sentenza \u00e8 per sua natura soggetta al controllo di un secondo giudice. Ma quando questo controllo non \u00e8 n\u00e9 previsto n\u00e9 possibile, perch\u00e9 \u00e8 esclusa l\u2019impugnazione, \u00e8 evidente che bastano dei motivi puramente sommari. Io ho letto quella sentenza: \u00e8 una sentenza faziosa; \u00e8 una sentenza pretestuosa ed \u00e8 bene che il rappresentante del Governo, che il Ministro della giustizia abbia potuto esprimere una parola di critica. \u00c8 bene che nel Parlamento una censura si sia levata. Decida liberamente e irrevocabilmente la Cassazione, ma sui motivi, sull\u2019opportunit\u00e0 morale, sul valore politico, sul valore dottrinale, sul valore scientifico di una sentenza decidono le Assemblee, decidono i popoli.<\/p><p>Tante volte la Corte di cassazione ha fatto delle cattive sentenze; questa volta ne ha fatto una pessima. Ed era diritto nostro, diritto dei giuristi, diritto degli uomini politici, diritto della storia dire che quella sentenza, che non si pu\u00f2 impugnare, \u00e8 una cattiva azione, e spero che la cattiva azione sia rapidamente paralizzata dall\u2019annunziato provvedimento di legge.<\/p><p>E nel dichiararmi ancora una volta sodisfatto delle dichiarazioni del Ministro, dir\u00f2 che la mia soddisfazione sar\u00e0 attuale e completa, invece che essere una speranza di soddisfazione, quando questo decreto, che per ora viene annunziato, sar\u00e0 stampato e distribuito alla Camera in maniera che questa lo possa immediatamente approvare.<\/p><p>PRESIDENTE. Segue l\u2019interrogazione dell\u2019onorevole Martino Gaetano, al Ministro della pubblica istruzione, \u00abper conoscere se non reputi opportuno revocare la disposizione in base alla quale \u00e8 fatto obbligo alle amministrazioni universitarie di versare al Tesoro, a partire dal prossimo anno accademico, l\u2019importo della sopratassa speciale di iscrizione, incamerata negli anni passati dalle stesse universit\u00e0 in virt\u00f9 dell\u2019articolo 30 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238: disposizione che aggrava ulteriormente le gi\u00e0 gravi condizioni finanziarie degli istituti di cultura superiore\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Ministro della pubblica istruzione ha facolt\u00e0 di rispondere.<\/p><p>GONELLA, <em>Ministro della pubblica istruzione.<\/em> L\u2019onorevole Martino sa che la sopratassa speciale \u00e8 stata istituita con decreto legislativo 21 giugno 1938 e legge successiva 16 marzo 1942.<\/p><p>Io mi permetto richiamare l\u2019attenzione dell\u2019onorevole interrogante sopra la finalit\u00e0 di questa sopratassa annuale di iscrizione. La finalit\u00e0 \u00e8 in maniera chiara precisata nella legge, cio\u00e8 si tratta di creare un fondo che permetta di venire incontro alle particolari necessit\u00e0 di certi determinati bilanci universitari, e, quindi, integrare i bilanci delle universit\u00e0 che sono particolarmente deficitarie. Di questa disposizione hanno naturalmente beneficiato le universit\u00e0 minori ed in certo senso ne hanno sopportato il peso le universit\u00e0 maggiori. Cito solamente un caso, cio\u00e8 quello dell\u2019universit\u00e0 di Messina. L\u2019universit\u00e0 di Messina nel 1940-1941 ha incassato come sopratassa speciale annua di iscrizione 350 mila lire ed ha avuto dal Ministero 450 mila lire. Cos\u00ec nell\u2019anno scolastico 1941-42 l\u2019incasso dell\u2019universit\u00e0 di Messina \u00e8 stato di 742 mila lire, mentre il Ministero aveva assegnato alla stessa universit\u00e0 un milione e 700 mila lire. Quindi un milione di pi\u00f9 di quello che \u00e8 stato il provento della tassa straordinaria. Perci\u00f2 mi pare che soprattutto bisogna tener presente queste finalit\u00e0. Non \u00e8 che la tassa venga incamerata nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione o del tesoro, ma viene incassata al fine di essere messa a disposizione delle universit\u00e0 che hanno particolari necessit\u00e0. In un certo senso \u00e8 una specie di cassa di compensazione con la quale le universit\u00e0 maggiori, che dovrebbero essere quelle che dovrebbero lamentarsi, vengono in aiuto alle universit\u00e0 minori pi\u00f9 bisognose. Ora, nel 1945, con decreto-legge 5 aprile, si consent\u00ec alle universit\u00e0 di incamerare questa sopratassa; e ci\u00f2 fu stabilito per esigenze di carattere bellico, essendo impossibile agli organi centrali di prelevare la tassa stessa. Per\u00f2 la legge del 1945 stabil\u00ec pure che la legge del 1938 dovesse valere fino ad un anno successivo al termine della guerra. Quindi col prossimo anno si dovrebbe ritornare alla normalit\u00e0, cio\u00e8 alla devoluzione allo Stato dell\u2019incasso della tassa stessa.<\/p><p>L\u2019onorevole interrogante \u00e8 di opinione che sia pi\u00f9 opportuno \u2013 egli dice \u2013 lasciare la tassa al bilancio universitario, perch\u00e9 se noi applicassimo la legge del 1938 \u2013 conclude la sua interrogazione \u2013 si avrebbe un aggravio ulteriore delle gravi condizioni finanziarie degli istituti di cultura superiore. Io dico sinceramente che questo aggravio, di fatto, non c\u2019\u00e8, perch\u00e9 ci\u00f2 che deriva al bilancio della pubblica istruzione da questa sopratassa viene restituito alle universit\u00e0 stesse proporzionalmente ai rapporti specifici delle singole universit\u00e0. Quindi, per questa ragione, salvo che la risposta dell\u2019onorevole interrogante non metta in rilievo altri aspetti da me non conosciuti n\u00e9 conosciuti dagli uffici, non si vede la necessit\u00e0 di revocare la disposizione del 1938; e quindi si vede la necessit\u00e0 di restare alla legge del 1945 che prevede ad un anno dalla fine della guerra il ritorno alla normalit\u00e0. Comunque, se si dovessero introdurre modificazioni, l\u2019onorevole interrogante sa che \u00e8 necessario sentire il parere del Tesoro, non essendo esclusivamente competente il Ministero della pubblica istruzione.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole interrogante ha facolt\u00e0 di dichiarare se sia sodisfatto.<\/p><p>MARTINO GAETANO. Le precisazioni del Ministro sono sostanzialmente esatte. C\u2019\u00e8 solo una piccola inesattezza, che io mi permetto di rilevare, ed \u00e8 questa: lo scopo della sopratassa speciale di iscrizione istituita nel 1938 non era soltanto quello di costituire un fondo per integrare i bilanci delle universit\u00e0 meno abbienti, ma anche quello di fornire i mezzi al Comitato centrale per le opere universitarie affinch\u00e9 venissero sovvenzionate le opere culturali, politiche e sportive dei gruppi universitari fascisti (G.U.F.). Questi gruppi universitari fascisti oggi non esistono pi\u00f9: esistono attivit\u00e0 sportive degli universitari esercitate dai cosiddetti C.U.S. (Centri universitari sportivi); ma queste attivit\u00e0 sportive sono ora finanziate mediante una speciale tassa, istituita ad iniziativa del Ministro Gonella (200 lire annue pagate da tutti gli universitari). Orbene, se lo scopo dovesse restare esclusivamente quello di distribuire alle universit\u00e0, in misura diversa a seconda delle loro deficienze di bilancio, questa sopratassa speciale d\u2019iscrizione che tutte le universit\u00e0 incassano, io non vedo come oggi si potrebbe sostenere che il mantenimento di questo provvedimento sia, nelle attuali condizioni, opportuno. Una volta, solo alcune universit\u00e0 erano deficitarie, solo alcune avevano un bilancio che doveva essere integrato dallo Stato: oggi lo sono tutte. Oggi le grandi universit\u00e0 sono pi\u00f9 povere delle piccole: pretende forse l\u2019onorevole Ministro che le piccole universit\u00e0 contribuiscano ad integrare i bilanci delle grandi? Ripeto: oggi tutte le universit\u00e0 si trovano in condizioni di bilancio assolutamente deplorevoli. Ed il perch\u00e9 \u00e8 evidente: il costo della vita \u00e8 aumentato in media 47 volte; le tasse sono aumentate 4 volte, rispetto all\u2019anteguerra. Non c\u2019\u00e8 bilancio universitario che possa reggere in queste condizioni. L\u2019onorevole Ministro, rispondendo in altre occasioni a interrogazioni e ed interpellanze su questa materia, ha pi\u00f9 volte insistito sull\u2019opera che il Governo ha inteso svolgere finora ed intende svolgere nell\u2019avvenire, per venire incontro agli istituti di cultura superiore; ed ha particolarmente sottolineato il fatto che si \u00e8 quintuplicato il contributo dello Stato alle universit\u00e0: provvedimento importante, il quale crea aggravio al bilancio dello Stato. Orbene, poich\u00e9 l\u2019onorevole Ministro ha voluto citare l\u2019universit\u00e0 di Messina, come esempio, ad essa anch\u2019io mi riferir\u00f2 e dir\u00f2 che la quintuplicazione del contributo dello Stato ha portato la cifra di 700.000 lire, quale era prima della guerra, a 3 milioni e mezzo per quella universit\u00e0, mentre il versamento allo Stato di questa sopratassa speciale di iscrizione rappresenterebbe oggi 12 milioni di lire. \u00c8 cos\u00ec che voi volete aiutare le nostre universit\u00e0? Da un lato quintuplicate il contributo e ci date 3 milioni e mezzo all\u2019anno, dall\u2019altro pretendete un versamento di 12 milioni di lire?<\/p><p>Dice l\u2019onorevole Ministro: ci sono due esempi \u2013 due soli per\u00f2, onorevole Ministro! \u2013 negli anni passati, nei quali l\u2019universit\u00e0 di Messina ebbe pi\u00f9 di quello che vers\u00f2. Io non intendo fare qui la questione specifica dell\u2019universit\u00e0 di Messina. Se pure il Ministro mi avesse nella sua risposta garantito, con una promessa formale, che l\u2019universit\u00e0 di Messina ricever\u00e0 a suo tempo dal Ministero pi\u00f9 di quello che verser\u00e0, io manterrei lo stesso il mio punto di vista: perch\u00e9 \u00e8 questione di ordine generale. Oggi tutte le universit\u00e0, lo ripeto, sono in condizioni disastrose; ed il disastro \u00e8 aggravato dal fatto paradossale che esse ancora devono fare da banchieri allo Stato. Le universit\u00e0 ricevono i rimborsi con velocit\u00e0 incomparabilmente minore delle spese, cosicch\u00e9 per esempio una non grande universit\u00e0, come quella di Messina, \u00e8 creditrice dello Stato per 46 milioni di lire.<\/p><p>Io prego l\u2019onorevole Ministro di voler riconsiderare la cosa. Se lo scopo del suo provvedimento \u00e8 quello di ridistribuire queste somme alle universit\u00e0, ebbene in tal caso si lasci alle universit\u00e0 stesse il provento della sopratassa speciale di iscrizione che incassano, almeno fino a quando tutte le universit\u00e0 avranno bisogno, indistintamente, di essere aiutate.<\/p><p>Credo che altri scopi non possano esserci. Non \u00e8 concepibile che il Ministro si proponga di finanziare le opere culturali, politiche o sportive dei comitati permanenti universitari o di altri centri studenteschi.<\/p><p>Spero che l\u2019onorevole Ministro vorr\u00e0 riflettere sulla questione ed adottare un provvedimento, che sia accolto dalle universit\u00e0 con soddisfazione. Frattanto, in attesa dell\u2019ulteriore decisione del Ministro, onestamente io devo dichiarare che la sua risposta non mi ha sodisfatto.<\/p><p>PRESIDENTE. Segue l\u2019interrogazione dell\u2019onorevole Sansone, ai Ministri della marina mercantile e dell\u2019interno, \u00abper conoscere quali motivi hanno indotto a consentire la cessione di cinque metri della banchina di Pozzuoli (larga in quel punto solo 10 metri) al parroco della chiesa di Santa Maria delle Grazie, per l\u2019ampliamento della detta chiesa, quando non \u00e8 stato ancora possibile l\u2019ampliamento delle banchine di quel porto cos\u00ec importante per il traffico del medio e piccolo tonnellaggio. Per conoscere, altres\u00ec, per quali ragioni il prefetto di Napoli \u2013 a seguito dell\u2019ordinanza del comune di Pozzuoli, che ingiungeva al parroco di sospendere i lavori \u2013 invitava il sindaco a revocare l\u2019ordinanza stessa, ed al rifiuto di quest\u2019ultimo impediva che gli fosse data esecuzione coattiva, consentendo cos\u00ec la continuazione della costruzione, mentre nella popolazione di Pozzuoli cresce la disoccupazione per la poca attivit\u00e0 del porto, dovuta alla sua scarsa ricettivit\u00e0\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Ministro della marina mercantile ha facolt\u00e0 di rispondere.<\/p><p>CAPPA, <em>Ministro della marina mercantile.<\/em> Con domanda 22 gennaio 1946 il parroco della Chiesa di S. Maria delle Grazie chiese di acquistare un suolo demaniale marittimo della superficie di metri quadrati 83,20, situato sulla banchina del porto di Pozzuoli, per ampliare l\u2019abside della chiesa gravemente danneggiata per eventi di guerra e costruire un fabbricato da adibire ad opere di assistenza e di culto.<\/p><p>L\u2019Ufficio circondariale marittimo di Pozzuoli e la Capitaneria di Napoli espressero parere favorevole all\u2019accoglimento della richiesta, nella considerazione che la vendita del suolo \u2013 gi\u00e0 del resto sottratto ai normali usi del traffico perch\u00e9 a ridosso di fabbricati cittadini \u2013 data la sua ubicazione e limitata estensione, non poteva apportare alcun pregiudizio agli interessi marittimi e commerciali del porto. Parere favorevole espressero nel corso dell\u2019istruttoria anche l\u2019ufficio del Genio civile di Napoli e il Comando in capo del dipartimento marittimo di Napoli.<\/p><p>In considerazione dell\u2019esito favorevole dell\u2019istruttoria venne consentito l\u2019inizio dei lavori ai primi del marzo 1947.<\/p><p>Con ordinanza 24 marzo 1947 il sindaco del comune di Pozzuoli sospese l\u2019esecuzione dei lavori di cui trattasi.<\/p><p>La Capitaneria di Napoli comunicava al sindaco che, trattandosi di concessione di demanio marittimo, non era possibile riconoscere efficacia ad un ordine dell\u2019autorit\u00e0 municipale.<\/p><p>L\u2019Avvocatura distrettuale dello Stato, investita della questione, con lettera diretta alla Prefettura di Napoli contestava la legittimit\u00e0 dell\u2019ordinanza, faceva riserva di chiedere il risarcimento dei danni ed avvertiva il municipio di Pozzuoli che, stante l\u2019arbitrariet\u00e0 dell\u2019ordinanza, veniva disposto per l\u2019ulteriore corso dei lavori perch\u00e9 il Genio civile \u2013 a cui cura i lavori stessi venivano eseguiti \u2013 aveva rilevato che la loro sospensione avrebbe provocato gravi danni.<\/p><p>Ci\u00f2 malgrado, il 20 maggio ultimo scorso il sindaco di Pozzuoli inviava sul posto il capo dei vigili urbani, con una decina di uomini, con l\u2019ordine di far sospendere i lavori. Il comandante del porto di Pozzuoli, avvertito dal fatto, si metteva in comunicazione telefonica col sindaco e fattagli rilevare l\u2019arbitrariet\u00e0 dell\u2019ordine dato, lo invitava a revocare l\u2019ordine stesso. Essendosi il sindaco rifiutato di aderire all\u2019invito ricevuto, il comandante del porto di Pozzuoli, intimava ai vigili municipali di allontanarsi dalla banchina.<\/p><p>Essendosi i vigili allontanati, i lavori potevano essere ripresi.<\/p><p>Il giorno 31 maggio si presentava alla Capitaneria di Napoli un funzionario di quella Prefettura per avere chiarimenti circa la questione. Avute le informazioni del caso assicurava che si sarebbe recato a Pozzuoli per definire la vertenza facendo comprendere a quel sindaco l\u2019arbitrariet\u00e0 del suo operato. Questo nel fatto.<\/p><p>Nel merito della questione si conferma che, in base alla istruttoria esperita dall\u2019Autorit\u00e0 marittima, deve ritenersi escluso che dalla vendita del suolo e conseguente costruzione su di esso di opere murarie, possa derivare alcun danno al traffico del porto di Pozzuoli. Per quanto attiene, infine, all\u2019accenno sulla disoccupazione del centro di Pozzuoli, occorre tener presente che la scarsa attivit\u00e0 di quel porto non dipende da insufficienza della banchina, ma da mancanza di traffici e che i lavori di costruzione progettati dal parroco di Santa Maria delle Grazie possono assorbire mano d\u2019opera per un certo periodo di tempo.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole interrogante ha facolt\u00e0 di dichiarare se sia sodisfatto.<\/p><p>SANSONE. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, io non sono sodisfatto, non per ripetere una frase di rito, ma per la sostanza delle cose. Il fatto l\u2019ha precisato l\u2019onorevole Ministro. Emerge da esso che il Ministero della marina mercantile, anzich\u00e9 preoccuparsi di ricostruire e di rendere pi\u00f9 ricettivo e comunque di ampliare il porto di Pozzuoli e di aiutare i sei o settemila disoccupati che non trovano lavoro, ha pensato di ridurre la banchina, larga in quel punto solo dieci metri, a cinque metri, per ampliare la Chiesa di Santa Maria delle Grazie. Questa, la sostanza. Che ci sia stata un\u2019indagine e si sia eseguita un\u2019istruttoria \u00e8 altro argomento.<\/p><p>\u00c8 certo per\u00f2 che il Ministero della marina mercantile, anzich\u00e9 occuparsi e preoccuparsi dell\u2019efficienza del porto, l\u2019ha trascurata, preoccupandosi solo ed invece dell\u2019ampliamento della chiesa danneggiata dalle incursioni aeree avvenute su Napoli e dintorni.<\/p><p>Il sindaco venuto a conoscenza dell\u2019inizio dei lavori ebbe a provocare un\u2019ordinanza di sospensione dei lavori stessi fondata su due elementi: il primo del danno che ne ricavava e ne ha ricavato la sua citt\u00e0&#8230;<\/p><p><em>Una voce al centro.<\/em> Ma che danno!<\/p><p>SANSONE. C\u2019\u00e8 il danno. La banchina \u00e8 di dieci metri e se da dieci metri se ne tolgono cinque, vi \u00e8 un danno effettivo. Qui non vi \u00e8 un problema di fazione o un problema antireligioso, ma vi \u00e8 un problema di danno effettivo al porto. Ed \u00e8 su questo punto che il Ministro non mi ha risposto.<\/p><p>CAPPA, <em>Ministro della marina mercantile. <\/em>Le ho detto che gli uffici tecnici sono di parere contrario al suo, perch\u00e9 trovano che la disoccupazione \u00e8 in relazione alla mancanza di movimento del porto.<\/p><p>SANSONE. Le dico che il movimento non c\u2019\u00e8 perch\u00e9 la banchina non \u00e8 ricettiva.<\/p><p>Comunque, dicevo, che a questa prima colpa del Ministero della marina mercantile se ne aggiunge una seconda, perch\u00e9 quando il sindaco di Pozzuoli, interpretando la necessit\u00e0 della sua citt\u00e0, ha fatto un\u2019ordinanza di sospensione dei lavori, fondata su due motivi: il primo perch\u00e9 non aveva avuto conoscenza dei lavori stessi, il secondo perch\u00e9 non vi era la licenza comunale edilizia necessaria per l\u2019inizio della costruzione, si \u00e8 visto intralciata la sua opera proprio da quell\u2019organo di tutela che \u00e8 la Prefettura, in quanto essendosi rivolto al commissario di pubblica sicurezza perch\u00e9 fosse data esecuzione all\u2019ordinanza di sospensione dei lavori, il commissario ebbe a rifiutarsi affermando che il Questore gli aveva telefonato di non occuparsi di questa faccenda. Quindi, il sindaco non ha avuto l\u2019ausilio della pubblica sicurezza per poter far sospendere i lavori, ed i lavori sono continuati e continuano tuttora. Cos\u00ec si verifica l\u2019assurdo di un Ministero della marina mercantile che si preoccupa dell\u2019ampliamento di una chiesa anzich\u00e9 dell\u2019ampliamento del porto, e di un Ministero dell\u2019interno che si preoccupa di dare tutela non al sindaco di una citt\u00e0, ma ad un parroco che deve ampliare la sua chiesa.<\/p><p>Ecco i motivi sostanziali per i quali non posso essere assolutamente sodisfatto ed elevo formale protesta in nome della citt\u00e0 di Pozzuoli.<\/p><p>PRESIDENTE. Segue l\u2019interrogazione dell\u2019onorevole Di Gloria, al Ministro della pubblica istruzione, \u00abper sapere in base a quale criterio saranno formate le commissioni esaminatrici dei candidati al concorso di cui al supplemento n. 1 della <em>Gazzetta Ufficiale<\/em> n. 158, del 14 luglio 1947\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Ministro della pubblica istruzione ha facolt\u00e0 di rispondere.<\/p><p>GONELLA, <em>Ministro della pubblica istruzione.<\/em> I criteri di formazione delle Commissioni esaminatrici dei concorsi per le scuole medie non sono determinati dal Ministro, ma sono fissati da una serie di disposizioni legislative. Cito il decreto 9 dicembre 1936, n. 2480, il decreto 5 luglio 1934, n. 1185, il decreto 26 gennaio 1933, n. 153, il decreto 26 maggio 1942, n. 739. In queste disposizioni di legge si trovano i criteri relativi alla formazione delle Commissioni esaminatrici dei concorsi per le scuole medie.<\/p><p>In poche parole, i criteri sono i seguenti: vi \u00e8 una nomina di cosiddetti commissari di maggioranza, cio\u00e8 degli universitari, e questa nomina \u00e8 fatta dal Ministro su designazione della Giunta del Consiglio Superiore. Questa designazione \u00e8 stata gi\u00e0 chiesta dal Ministero al Consiglio Superiore, e ritengo che la Giunta, riunendosi fra breve tempo, sar\u00e0 in grado di designare al Ministro i nomi degli universitari che possono entrare nella Commissioni giudicatrici per i concorsi delle scuole medie.<\/p><p>Poi ci sono i cosiddetti Commissari di minoranza, cio\u00e8 professori dell\u2019ordine medio. Anche questi sono di nomina ministeriale, ma su designazione del Collegio degli ispettori centrali, cio\u00e8 degli ispettori tecnici della scuola classica e tecnica. Anche questa designazione \u00e8 stata chiesta, in data 25 luglio, all\u2019organo competente.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Di Gloria ha presentato una seconda interrogazione al Ministro della pubblica istruzione \u00abper conoscere i motivi in base ai quali sono stati introdotti nel bando di concorso di cui al supplemento n. 1 della <em>Gazzetta Ufficiale <\/em>n. 158, del 14 luglio 1947, i paragrafi 4 e 6 (comma <em>d<\/em>) ed il paragrafo 9 (comma 6\u00b0) evidentemente lesivi del buon diritto di ogni cittadino partecipante al concorso suindicato\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Ministro della pubblica istruzione ha facolt\u00e0 di rispondere.<\/p><p>GONELLA, <em>Ministro della pubblica istruzione.<\/em> Comincio dal paragrafo 4. Non so se l\u2019onorevole interrogante la lettera <em>d<\/em>) riferisca al paragrafo 6 o anche al paragrafo 4.<\/p><p>Comunque illustrer\u00f2 il paragrafo 4 e le ragioni che hanno indotto il Ministero ad introdurre questo paragrafo nel bando di concorso.<\/p><p>Debbo fare una premessa: non vi \u00e8 una parola nel paragrafo 4 che non sia citata da precedenti disposizioni di legge. Quindi da parte del Ministero nella formulazione dell\u2019articolo 4 non c\u2019\u00e8 stata nessuna aggiunta, altro che delle ripetizioni di leggi attualmente vigenti, come posso senz\u2019altro illustrare.<\/p><p>Questo paragrafo 4 dice che sono ammessi ai concorsi di esame determinate categorie di candidati. Per\u00f2 fissa una duplice limitazione. Questi candidati possono solo ottenere l\u2019abilitazione o l\u2019idoneit\u00e0, cio\u00e8 non possono partecipare al concorso di cattedra nelle scuole medie. Inoltre, questi candidati quando hanno ottenuto l\u2019abilitazione o l\u2019idoneit\u00e0 possono insegnare esclusivamente in scuole dipendenti dall\u2019autorit\u00e0 ecclesiastica e quindi non in pubbliche scuole statali. Quindi, la duplice limitazione che \u00e8 posta nel primo capoverso del paragrafo 4.<\/p><p>Chi sono coloro che possono trovarsi in queste condizioni?<\/p><p>La lettera <em>a<\/em>) fissa che possono concorrere a questa abilitazione coloro che sono in possesso di un titolo di studio avente pieno valore di abilitazione, cio\u00e8 si tratta di lauree anteriori alla introduzione nella nostra legislazione dell\u2019esame di abilitazione. Come l\u2019onorevole interrogante sa, queste lauree in ogni caso (anche per gli altri bandi) vengono considerate lauree abilitanti, in quanto, non esistendo in quella epoca l\u2019abilitazione, non poteva il candidato presentarsi alla abilitazione stessa. Dunque costoro che hanno queste lauree abilitanti possono presentarsi al fine di ottenere una abilitazione che possa raggiungere quei sette decimi che sono richiesti dall\u2019articolo 30 della legge 19 gennaio 1942 che \u00e8 espressamente citato in questo paragrafo.<\/p><p>Che cosa dice questo articolo 30 della legge 19 gennaio 1942? L\u2019articolo 30 afferma che le scuole non statali per essere sedi di esame devono avere almeno la met\u00e0 di insegnanti abilitati con sette decimi. \u00c8 una garanzia che lo Stato richiede alle scuole non statali perch\u00e9 possano essere sedi di esame.<\/p><p>Ora, perch\u00e9 queste scuole possano avere insegnanti abilitati con almeno sette decimi, la lettera <em>a<\/em>) del paragrafo 4 permette agli abilitati con meno di sette decimi di sostenere un esame di abilitazione per ottenere l\u2019idoneit\u00e0, cio\u00e8 l\u2019abilitazione con sette decimi.<\/p><p>Faccio presente che tutto il paragrafo <em>a<\/em>) non \u00e8 che la citazione integrale dell\u2019articolo 30 della legge 19 gennaio 1942. Non \u00e8 cambiata una virgola, cio\u00e8 noi abbiamo riprodotto una disposizione vigente.<\/p><p>I paragrafi <em>b<\/em>) e <em>c<\/em>) si riferiscono all\u2019articolo 40 del concordato: anche questi non sono che due paragrafi i quali riportano rispettivamente l\u2019articolo 31 della legge 19 gennaio 1942, cio\u00e8 si \u00e8 inclusa nel bando di concorso una disposizione la quale \u00e8 disposizione di legge vigente.<\/p><p>Anche in questo, da parte dei compilatori del bando, nessuna novit\u00e0 \u00e8 stata introdotta.<\/p><p>Non so se citando la lettera <em>d<\/em>) l\u2019onorevole interrogante si riferisca anche a questa lettera <em>d<\/em>). Penso che la questione possa sembrare apparentemente grave, per quanto riguarda la lettera <em>d<\/em>).<\/p><p>Anche qui devo fare la consueta premessa: si tratta della ripetizione letterale dell\u2019articolo 38 della legge 19 gennaio 1942. Cio\u00e8, si ammette che coloro i quali per cinque anni hanno insegnato in scuole private \u2013 in cinque anni, per\u00f2, che siano anteriori al 19 gennaio 1942, non successivi al 1942 \u2013 possono essere ammessi all\u2019abilitazione. Naturalmente, anche qui, vi \u00e8 una duplice limitazione, cio\u00e8 vi \u00e8 la limitazione relativa al tipo di scuole in cui questi possono insegnare (cio\u00e8 possono insegnare esclusivamente in scuole dipendenti dall\u2019autorit\u00e0 ecclesiastica) e vi \u00e8, poi, la limitazione rispetto alla materia, cio\u00e8 possono essere abilitati solamente in quella disciplina che hanno insegnato per cinque anni, anteriormente al 19 gennaio 1942.<\/p><p>Io ho visto nei giornali varie obiezioni a proposito di questo articolo. Non so se l\u2019onorevole interrogante tende a farsi interprete di queste obiezioni che sono gi\u00e0 state prospettate dalla stampa stessa.<\/p><p>A questo proposito, dovrei rapidamente fare alcune precisazioni relative a questo articolo che ho riassunto. Intanto, questo articolo \u00e8 nel bando dei reduci, perch\u00e9 evidentemente ci possono essere ecclesiastici che si trovino in quelle condizioni previste dal bando per i reduci, cio\u00e8 che siano stati combattenti, reduci, partigiani o che, comunque, abbiano dovuto sospendere gli esami per cause dovute alla guerra; dunque \u00e8 inserito in questo bando.<\/p><p>\u00a0Si pu\u00f2 fare l\u2019obiezione \u2013 ed \u00e8 quella che \u00e8 apparsa nella stampa \u2013: l\u2019articolo 38 (che sembra quello maggiormente controverso) appare nella legge del 1942 in un capitolo intitolato \u00abDisposizioni finali e transitorie\u00bb. Essendo nel titolo delle disposizioni transitorie, si pu\u00f2 ritenere che la norma abbia una applicazione puramente transitoria, e questa mi sembra la questione pi\u00f9 sottile relativa a questa materia.<\/p><p>Io dico che il capitolo parla di disposizioni finali e transitorie, il che significa che nel capitolo ci sono disposizioni finali \u2013 cio\u00e8 quelle che non si possono raggruppare in altri capitoli \u2013 e disposizioni transitorie. Che vi siano disposizioni di questo duplice tipo \u00e8 evidente: basta considerare l\u2019articolo 38 e l\u2019articolo 39, che viene immediatamente dopo. Infatti, l\u2019articolo 39 dice:<\/p><p>\u00abNei cinque anni successivi all\u2019entrata in vigore della presente legge ecc.\u00bb; quindi, riguarda la sede degli esami. Questa norma, quindi, si applica esclusivamente nei cinque anni successivi all\u2019entrata in vigore della legge.<\/p><p>Ma l\u2019articolo 38, che appartiene evidentemente alle norme finali, non contiene alcun accenno ad un limite di tempo nel quale pu\u00f2 essere applicata la norma. Vi \u00e8, s\u00ec, un limite di cinque anni interno alla norma stessa; ma questo non \u00e8 il limite di efficacia della norma, bens\u00ec una condizione che \u00e8 posta a chi intenda partecipare al concorso. Chi intende partecipare al concorso deve avere il requisito dell\u2019insegnamento per cinque anni, anteriormente al 19 gennaio 1942. Quindi, \u00e8 un requisito che si chiede al soggetto partecipante al concorso; ma non \u00e8 un limite di efficacia della norma stessa. Io non so se mi inganno, comunque l\u2019onorevole interrogante potr\u00e0 fare le sue contestazioni.<\/p><p>In ogni modo, se fosse una norma transitoria applicabile <em>una tantum \u2013 <\/em>come ho visto scritto in qualche pubblicazione \u2013 questa norma avrebbe dovuto essere applicata una volta sola; mentre, di fatto, \u00e8 stata applicata due volte, in due differenti bandi di concorso, cio\u00e8 nel bando pubblicato sulla <em>Gazzetta Ufficiale<\/em> del 6 maggio 1942, n. 54, suppletivo al bando generale del 1941, ove appare l\u2019articolo 38 tradotto in termini di bando. Inoltre, nel bando del gennaio 1943, appare ugualmente l\u2019articolo 38. Vuol dire quindi che i precedenti legislatori hanno dato costantemente questa interpretazione; non si tratta quindi di una norma transitoria che dovesse essere applicata <em>una tantum<\/em>, ma di una norma destinata a continuare ad aver vigore sino a che dura la legge che la contiene. C\u2019\u00e8 poi una questione di carattere morale, ed \u00e8 quella che riguarda il privilegio a favore di determinati concorrenti. L\u2019interrogante stesso, anzi, se non erro, dice che tale privilegio lede i diritti dei cittadini: \u00abevidentemente lesivi del buon diritto di ogni cittadino\u00bb. Io non so: questo \u00e8 un tema che pu\u00f2 essere discusso. Ma a me importa precisare che io non sono andato oltre il mio dovere, in quanto ho inserito una norma che non poteva non essere inserita perch\u00e9, se non lo fosse stata, gli interessati avrebbero potuto ricorrere per lesione di un loro buon diritto.<\/p><p>Comunque, qui bisogna tener presente che \u00e8 lo Stato che esige qualche cosa; ed \u00e8 precisamente l\u2019esigenza di una garanzia: la garanzia cio\u00e8 che gli insegnanti di queste scuole private son tenuti a fornire allo Stato sottoponendosi a quel determinato controllo. Comunque il bando \u00e8 integralmente riprodotto, sotto questo riguardo, da quello del 19 gennaio 1943.<\/p><p>La seconda interrogazione dell\u2019onorevole Di Gloria \u00e8 quella che riguarda il paragrafo 6 nel quale, fra gli altri documenti che vengono richiesti al concorrente, figura anche il certificato di buona condotta morale e civile: non pi\u00f9 politica, grazie a Dio. Orbene, esso non \u00e8 che l\u2019applicazione dell\u2019articolo 1, paragrafo 3, del decreto sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato. Esso infatti reca: \u00abPer ottenere la nomina ad impiegato civile dello Stato \u00e8 necessario soddisfare alle seguenti condizioni: aver tenuto sempre regolare condotta civile e morale \u2013 e qui diceva anche politica \u2013 da valutarsi a giudizio insindacabile dell\u2019Amministrazione\u00bb. E questa \u00e8 una legge: se ne potr\u00e0 proporre la modifica o l\u2019abrogazione, ma, finch\u00e9 ci\u00f2 non si sar\u00e0 creduto di fare, \u00e8 vigente e si deve applicare.<\/p><p>D\u2019altronde io vedo che anche i miei colleghi che bandiscono concorsi per le loro amministrazioni adoperano esattamente le stesse parole. Questo dunque per quanto riguarda la buona condotta civile e morale.<\/p><p>Vi \u00e8 infine l\u2019ultima obiezione sollevata dall\u2019onorevole Di Gloria. Essa \u00e8 quella sulla quale soprattutto ha insistito la stampa. Si tratta dell\u2019esclusione dal concorso su giudizio insindacabile del Ministro. Ma anche qui si tratta di una disposizione di legge che risale al 1908, mentre a me si attribuisce la paternit\u00e0, e che deriva dall\u2019articolo 1 del decreto-legge del 1923. Infatti, l\u2019ultimo paragrafo dell\u2019articolo 1 dice: \u00abIl Ministro, con decreto non motivato e insindacabile, pu\u00f2 negare l\u2019ammissione al concorso\u00bb. Nei bandi di concorso gli Uffici non fanno che tradurre ci\u00f2 che \u00e8 consuetudine, ci\u00f2 che corrisponde, poi, ai termini della legge vigente. Quindi non so come io possa essere accusato della paternit\u00e0 di una cosa che non solo \u00e8 resa obbligatoria dalla legge in vigore, ma d\u2019altra parte \u00e8 largamente diffusa in tutti i bandi di concorso.<\/p><p>Mi limiter\u00f2 a citare qui il concorso del Ministero dell\u2019industria e commercio \u2013 Ministro Morandi \u2013 (siccome si \u00e8 fatta larga pubblicit\u00e0 sulla stampa circa i metodi fascisti che ancora sarebbero in vigore nell\u2019amministrazione della pubblica istruzione, sento qui il dovere di fare anche delle citazioni, anche se queste, purtroppo, sono delle citazioni ovvie) \u2013 <em>Gazzetta ufficiale<\/em> 1947; in cui si dice: \u00abIl Ministro dell\u2019industria e del commercio, con decreto non motivato e insindacabile, pu\u00f2 negare l\u2019ammissione al concorso\u00bb.<\/p><p>Concorso bandito dal Ministro Romita, Ministro del lavoro e della previdenza sociale, articolo 5 \u2013 pure nel 1947 \u2013: \u00abL\u2019ammissione potr\u00e0 essere negata con decreto ministeriale non motivato e insindacabile\u00bb.<\/p><p>Concorso bandito dal Ministro Gasparotto \u2013 1947 \u2013: \u00abL\u2019ammissione potr\u00e0 essere negata con decreto ministeriale non motivato e insindacabile\u00bb.<\/p><p>Concorso bandito dal Ministro di grazia e giustizia, Togliatti, il quale all\u2019articolo 6 dice: \u00abIl Ministro pu\u00f2 negare, con provvedimento non motivato e insindacabile, l\u2019ammissione al concorso\u00bb. Qui andiamo anche oltre, perch\u00e9 nella formula usata dal bando del Ministero della pubblica istruzione, si pu\u00f2 escludere per demerito un candidato; qui, addirittura, si arriva a negare l\u2019ammissione al concorso stesso.<\/p><p>Concorso bandito dal Ministero delle finanze, Ministro Scoccimarro, articolo 3: \u00abIl Ministro delibera sull\u2019ammissione dei singoli aspiranti al concorso\u00bb. Anche qui, nessuna garanzia specifica \u00e8 resa esplicita.<\/p><p>Cos\u00ec il concorso del Ministro Cattani; cos\u00ec l\u2019ultimo concorso del Ministro Del Vecchio, di alcuni giorni fa: \u00abL\u2019ammissione potr\u00e0 inoltre essere negata con decreto ministeriale non motivato e insindacabile\u00bb.<\/p><p>Si tratta, quindi, di una cosa talmente ovvia che mi sembra inutile insistere ulteriormente su di essa.<\/p><p>Per\u00f2 qualcuno ha detto: perch\u00e9 non si fa cenno alla possibilit\u00e0 del ricorso al Consiglio di Stato, cui si faceva cenno dalla legislazione fascista (con quanta sincerit\u00e0 e con quanto senso di rispetto della legge, ognuno pu\u00f2 facilmente comprendere!)?<\/p><p>Questo non \u00e8 detto per una ragione molto semplice; non solo nei bandi del Ministero della pubblica istruzione, ma anche in tutti gli altri bandi che ho citato, di Ministri appartenenti a tutti i partiti, non si \u00e8 mai fatto cenno alla possibilit\u00e0 del ricorso al Consiglio di Stato per una ragione molto ovvia: e cio\u00e8 che il ricorso, vale a dire la possibilit\u00e0 di ricorrere, \u00e8 sottintesa. Tanto \u00e8 vero che c\u2019\u00e8 il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato del 1924, il quale dice che l\u2019interessato pu\u00f2 sempre impugnare un provvedimento per vizio di legalit\u00e0, violazione di potere, incompetenza, ecc., poich\u00e9 \u00e8 evidente che l\u2019insindacabilit\u00e0 di un atto non esclude l\u2019impugnabilit\u00e0 dell\u2019atto stesso.<\/p><p>D\u2019altra parte abbiamo discusso per quasi un anno con la Corte dei conti sugli aspetti formali di un cos\u00ec complicato bando di concorso, e la stessa Corte dei conti avrebbe certamente fatto presente se si fosse ricorso a leggi che non sono vigenti o se vi fossero state delle infrazioni, delle irregolarit\u00e0 o delle imprecisioni in queste norme finali.<\/p><p>Quindi, dico sinceramente, a meno che l\u2019onorevole interrogante me lo dimostri con argomenti, che io forse non ho potuto prendere in considerazione, che non so quali siano quelle lesioni del buon diritto di ogni cittadino che egli crede di vedere nel bando del concorso.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Di Gloria ha facolt\u00e0 di dichiarare se sia sodisfatto.<\/p><p>DI GLORIA. Prima di tutto ringrazio l\u2019onorevole Ministro per le spiegazioni alquanto diffuse che ha voluto dare alla mia interrogazione. Devo per\u00f2 dichiarare la mia insoddisfazione per quanto egli ha detto.<\/p><p>\u00c8 naturale che l\u2019onorevole Ministro citi tutte quelle leggi cui si \u00e8 ispirato per poter giustificare certe clausole e certe disposizioni che sono state introdotte nel bando di concorso e per suffragare anche il criterio in base al quale saranno formate le commissioni esaminatrici dei concorrenti a cattedre nelle scuole medie. Ma se anche l\u2019onorevole Ministro si ritiene giustificato, io ho tutto il diritto, per lo meno, di fargli una raccomandazione, e cio\u00e8 questa: che delle commissioni esaminatrici vengano a far parte uomini che seguono notoriamente i pi\u00f9 svariati indirizzi filosofici, perch\u00e9 solo in tal modo si potranno dare ai concorrenti serie garanzie circa la valutazione dei loro meriti e delle loro insufficienze. Se domani i concorrenti si dovessero trovare dinanzi a commissioni esaminatrici composte da uomini di un solo colore e che seguono un solo indirizzo filosofico, \u00e8 ovvio che potrebbe nascere in essi la presunzione di una certa ingiustizia compiuta a loro danno.<\/p><p>Mi permetto quindi di insistere su questa raccomandazione.<\/p><p>D\u2019altra parte non ritengo una giustificazione plausibile quella di riferirsi a determinate leggi, specialmente a quelle fasciste (<em>Interruzione dell\u2019onorevole Tonello<\/em>), perch\u00e9 penso che il Consiglio dei Ministri, ed anche il Ministro della pubblica istruzione, abbia la facolt\u00e0 di modificare, sia pure con norme transitorie od eccezionali, tutto ci\u00f2 che reputa lesivo dei princip\u00ee democratici. \u00c8 possibile infatti, a parte il dire che la facolt\u00e0 del ricorso \u00e8 sottintesa, \u00e8 possibile infatti che il Ministro domani, <em>utinam falsus vates sim<\/em>, possa <em>motu proprio<\/em> escludere dal concorso anche tutti quegli individui i quali, a norma del concorso stesso, avevano tutto il diritto di parteciparvi.<\/p><p>Che egli poi non ritenga una lesione del buon diritto dei cittadini la facolt\u00e0 concessa agli ecclesiastici ed ai religiosi, sprovvisti di laurea, di partecipare a questi concorsi, mentre tale possibilit\u00e0 \u00e8 negata ai laici, qualunque corso di studi questi ultimi abbiano compiuto, mi sembra veramente inammissibile.<\/p><p>Afferma l\u2019onorevole Ministro che questi religiosi, una volta conseguita l\u2019abilitazione, non hanno la possibilit\u00e0 di insegnare nelle scuole laiche. Ma si pu\u00f2 domani, con una disposizione complementare, autorizzare sempre questi ecclesiastici ad insegnare nelle scuole statali, mentre la possibilit\u00e0 di conseguire l\u2019abilitazione all\u2019insegnamento e di insegnare poi nelle scuole \u00e8 tassativamente negata a tutti i laici, quale che sia il corso di studi da essi compiuto, se sprovvisti di laurea.<\/p><p>Dire che per questi ecclesiastici si richiede l\u2019abilitazione al solo fine di dare maggiore decoro e consistenza alle scuole religiose, significa soltanto spostare i termini della questione controversa senza volerla risolvere in modo giusto.<\/p><p>Nei riguardi del comma <em>d<\/em>) del paragrafo VI e del comma 6\u00b0 del paragrafo IX non trovo giustificante la spiegazione dell\u2019onorevole Ministro, in quanto che mi sembra che un\u2019amministrazione democratica non possa e non debba concedersi il potere di assumere informazioni nei riguardi dei concorrenti in modo insindacabile e con tutti i mezzi, e di riservarsi poi la possibilit\u00e0 di escludere dal concorso, anche dopo l\u2019inizio delle prove o l\u2019espletamento del concorso stesso, il candidato che non risultasse degno di parteciparvi.<\/p><p>Io domando: con quali mezzi l\u2019Amministrazione richieder\u00e0 queste informazioni? Non sono sufficienti le informazioni dei carabinieri e del sindaco? Evidentemente sar\u00e0 necessario interrogare qualche altra ben nota persona! II certificato penale non sar\u00e0 pure sufficiente?<\/p><p>Ma il pi\u00f9 bello viene adesso. Il comma 6\u00b0 del paragrafo IX dice testualmente: \u00abAnche fuori dei casi previsti nei precedenti commi il Ministro pu\u00f2 negare l\u2019ammissione al concorso con decreto non motivato e insindacabile\u00bb.<\/p><p>Tali parole non hanno bisogno di commenti!<\/p><p>Il Ministro ci dice: ma hanno fatto cos\u00ec anche Togliatti, Morandi e tutti gli altri Ministri quando si \u00e8 dato luogo ad altri concorsi. In fondo non si fa che ispirarci a leggi ancora vigenti!\u00bb.<\/p><p>Io credo che sarebbe molto pi\u00f9 opportuno da parte di ogni Ministro, che vive nell\u2019odierno clima democratico, di correggere, via via che se ne presenta l\u2019occasione, tutte le disposizioni che sono chiaramente lesive del buon diritto del cittadino. Ora, il vederle accettate quelle disposizioni, cos\u00ec come sono, potrebbe corroborare il legittimo sospetto di coloro che affermano che nulla oggi \u00e8 cambiato, rispetto al passato prossimo, tranne qualche elemento di pura forma governativa.<\/p><p>GONELLA, <em>Ministro della pubblica istruzione.<\/em> Guardi, per\u00f2, che \u00e8 del 1908; non \u00e8 dall\u2019epoca del fascismo che esiste questo principio.<\/p><p>DI GLORIA. Ma \u00e8 una disposizione fortemente antidemocratica, e perci\u00f2 il Consiglio dei Ministri o il Ministro interessato avrebbe potuto farsi parte diligente per modificare questo principio che urta in modo cos\u00ec evidente la nostra sensibilit\u00e0 politica.<\/p><p>Comunque, ringrazio l\u2019onorevole Ministro per la spiegazione che ha voluto concederci e lo prego di fare di tutto perch\u00e9 almeno le nostre scuole di Stato, mi si perdoni la scherzosa iperbole, non diventino dei seminari.<\/p><p>PRESIDENTE. Segue l\u2019interrogazione dell\u2019onorevole Codacci Pisanelli, al Ministro della pubblica istruzione, \u00abper conoscere quali provvedimenti intenda adottare per restituire il dovuto prestigio all\u2019Istituto orientale di Napoli, riportandolo alla sua missione di custode, diffusore e incrementatore del patrimonio di cultura e civilt\u00e0, merito degli orientalisti italiani\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Ministro ha facolt\u00e0 di rispondere.<\/p><p>GONELLA, <em>Ministro della pubblica istruzione.<\/em> L\u2019onorevole Codacci Pisanelli certamente conosce la complicata storia dell\u2019Istituto orientale, che risale al 1727 e che aveva la finalit\u00e0 di educare i giovani cinesi i quali venivano a contatto con la civilt\u00e0 europea e dovevano poi farsi banditori della civilt\u00e0 europea nell\u2019Estremo Oriente.<\/p><p>Ora, tenendo presenti sia l\u2019origine storica sia l\u2019orientamento che l\u2019Istituto orientale ha avuto negli anni anteriori alla guerra, si deve considerare, per venire immediatamente sull\u2019argomento posto dall\u2019onorevole interrogante, che l\u2019attuale consistenza numerica della popolazione scolastica dell\u2019Istituto orientale di Napoli \u00e8 tale da farci pensare che sia particolarmente urgente un radicale riordinamento dell\u2019Istituto stesso in base ad una chiara visione delle finalit\u00e0 che l\u2019Istituto deve avere. Ed in particolare \u00e8 da vedere se per raggiungere tale scopo, occorrer\u00e0 una riforma istituzionale, che riconduca l\u2019Istituto alle sue tradizioni unicamente orientalistiche, poich\u00e9 l\u2019Istituto orientale di Napoli praticamente al giorno d\u2019oggi \u00e8 soprattutto un istituto occidentale, per il fatto che invece di insegnarsi in esso le lingue orientali, l\u2019insegnamento fu da prima semplicemente limitato ad alcune lingue occidentali e poi questo insegnamento \u00e8 venuto sempre pi\u00f9 aumentando fino ad assorbire tutta l\u2019attivit\u00e0 della scuola stessa.<\/p><p>Il Ministero della pubblica istruzione si \u00e8 gi\u00e0 interessato della questione, che \u00e8 stata portata all\u2019esame del Consiglio Superiore. Una volta conosciuto il parere dell\u2019Alto consesso potranno essere messi allo studio i singoli provvedimenti da attuare. Nel frattempo il Ministero, al solo scopo di venire in possesso degli elementi per l\u2019esame della situazione, ha sottoposto la questione ad un\u2019apposita commissione nella quale figurano anche, oltre gli insegnanti universitari, un funzionario amministrativo e vari professori. La relazione predisposta da tale commissione contiene fra l\u2019altro le seguenti proposte.<\/p><p>Questa \u00e8 la parte positiva e costruttiva, poich\u00e9 sulla critica facilmente potremmo spaziare in recriminazioni che lascerebbero il tempo che trovano. La parte costruttiva proposta dalla Commissione \u00e8:<\/p><p>1\u00b0) inclusione di un esame di ammissione ai corsi di laurea dell\u2019Istituto, analogo a quello previsto dalle vigenti disposizioni per l\u2019accesso ai corsi di laurea delle facolt\u00e0 di magistero. Attraverso l\u2019esame di ammissione si intende restringere la possibilit\u00e0 di inflazione studentesca dell\u2019Istituto orientale. Con ci\u00f2 si potrebbe raggiungere il duplice scopo di fronteggiare il preoccupante fenomeno della pletora di studenti e migliorare dal punto di vista qualitativo la preparazione e le attitudini della massa degli studenti stessi. A tal riguardo l\u2019esame, se informato a criteri di seriet\u00e0, potrebbe dare sicuro affidamento;<\/p><p>2\u00b0) aumentare al numero massimo possibile i lettori stranieri appartenenti ai Paesi le cui lingue vengono insegnate nell\u2019Istituto. Si \u00e8 notata una progressiva diminuzione di insegnanti stranieri di quelle lingue che vengono insegnate nell\u2019Istituto; mentre l\u2019esperienza di questi insegnanti stranieri \u00e8 stata una esperienza veramente positiva;<\/p><p>3\u00b0) aumento delle cattedre di ruolo. Presentemente sono in organico solo sette posti, assolutamente inadeguati per la vastit\u00e0 dei compiti di questo Istituto universitario e per il numero della popolazione stessa;<\/p><p>4\u00b0) mantenimento della sospensione delle nuove iscrizioni al corso di laurea in scienze coloniali, che fu istituito per far fronte a esigenze che oggi risultano, per lo meno, sensibilmente ridotte.<\/p><p>A tal proposito \u00e8 da tener presente che, su conforme avviso della Presidenza del Consiglio, \u00e8 stata messa allo studio delle varie amministrazioni \u2013 e in alcune \u00e8 gi\u00e0 stata risolta in senso affermativo \u2013 l\u2019ammissione ai var\u00ee impieghi statali dei portatori di questo titolo di laurea (scienze coloniali). Ci\u00f2 appunto perch\u00e9 i laureati in scienze coloniali \u2013 se non fosse positiva la nostra proposta \u2013 non potrebbero trovare assorbimento in altre attivit\u00e0 analoghe, perch\u00e9 non si vede un\u2019analogia diretta in altri impieghi con questi particolari studi coloniali.<\/p><p>Con la soppressione dell\u2019iscrizione a questo scopo, si potrebbe arrivare alla graduale soppressione del corso stesso.<\/p><p>Per quanto attiene l\u2019aspetto finanziario della questione, la predetta commissione non ha fatto pervenire le sue conclusioni. Una volta a conoscenza di queste, sar\u00e0 possibile esaminare se e quale maggior contributo potr\u00e0 essere dato al bilancio dell\u2019Istituto, naturalmente con l\u2019assenso del Ministero del tesoro, in aggiunta al contributo annuo in atto, la cui misura, tenuto conto della quintuplicazione sancita da un provvedimento legislativo di recente applicazione, \u00e8 di lire 750.000.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole interrogante ha facolt\u00e0 di dichiarare se sia sodisfatto.<\/p><p>CODACCI PISANELLI. Ringrazio l\u2019onorevole Ministro per l\u2019esauriente risposta e per la dimostrazione dell\u2019interessamento che egli ha per l\u2019Istituto orientale di Napoli, dalle belle tradizioni e dal bel patrimonio!<\/p><p>Purtroppo, oggi, l\u2019Istituto lascia a desiderare quanto a seriet\u00e0 di studi e a rigore di amministrazione. D\u2019altra parte, come lo stesso onorevole Ministro ha osservato, esso si sta trasformando da istituto orientale in istituto occidentale!<\/p><p>Quanto alla seriet\u00e0 degli studi, si \u00e8 potuto constatare, specialmente nel periodo bellico, allorch\u00e9 gli studenti dell\u2019Istituto orientale erano ammessi a sostenere esami in altre universit\u00e0, come la loro preparazione fosse inadeguata e insufficienti i testi ad essi consigliati per lo studio delle varie discipline.<\/p><p>Come altro indice della poca seriet\u00e0 degli studi ricorder\u00f2 l\u2019episodio di un candidato alla laurea, ammesso a sostenere tale esame con deliberazione della Facolt\u00e0, bench\u00e9 non avesse sostenuto gli esami del quarto anno. Discusse una tesi di amarico. I membri della Commissione furono scelti in modo che nessuno di essi conoscesse l\u2019amarico. Il relatore dichiar\u00f2 di non conoscere tale lingua. Il candidato consegu\u00ec la laurea con pieni voti e la lode e con la pubblicazione della tesi, che fu pubblicata effettivamente con discredito dell\u2019Istituto.<\/p><p>Aggiunger\u00f2, tuttavia, che si trattava del periodo bellico.<\/p><p>Ho accennato anche a scarso rigore nella amministrazione. L\u2019Istituto \u00e8 fornito di un patrimonio non indifferente, specie se paragonato ad altri istituti, con possibilit\u00e0, quindi, di intensa attivit\u00e0. Qualche dubbio sorge, per\u00f2, sulla economica gestione dei fondi.<\/p><p>Per esempio, negli anni trascorsi si \u00e8 ricorso al \u00abcomando\u00bb anche per insegnamenti per i quali non sarebbe stato necessario. Faccio presente che, dal punto di vista amministrativo, il comando implica un onere notevole per l\u2019Istituto: affidando l\u2019insegnamento di una disciplina per incarico si spendevano in quel periodo dalle diciotto alle venti mila lire annue; viceversa, il comando veniva a costare dalle 200 alle 250 mila lire. Notevole, perci\u00f2, l\u2019aumento dell\u2019onere per il bilancio dell\u2019Istituto.<\/p><p>Vi sono stati \u00abcomandi\u00bb relativi al tedesco, all\u2019inglese ed all\u2019italiano, mentre nella Facolt\u00e0 di lettere dell\u2019Universit\u00e0 di Napoli vi sono professori insigni, cui l\u2019incarico avrebbe potuto essere conferito con perfetta tranquillit\u00e0, cos\u00ec come si era gi\u00e0 fatto in passato.<\/p><p>Il richiamo di uno fra i sintomi di poco rigore amministrativo conferma l\u2019opportunit\u00e0 dell\u2019azione svolta dal Ministero, nominando una commissione incaricata di occuparsi in particolare dell\u2019Istituto orientale di Napoli.<\/p><p>Preoccupa, finalmente, il fatto che esso sta perdendo il suo carattere originario, che \u00e8 bene riprenda: quello di diffusione della cultura italiana in Oriente e di propulsione degli studi orientali. L\u2019Istituto va perdendo il suo carattere orientale perch\u00e9 si d\u00e0 speciale importanza allo studio dell\u2019inglese, del tedesco e del francese, tutte lingue occidentali. Vi \u00e8, s\u00ec, la tesi di coloro, i quali sostengono che, siccome la missione dell\u2019Italia verso l\u2019Oriente sarebbe praticamente finita, \u00e8 molto meglio profittare dell\u2019Istituto orientale per servirsene allo scopo di dare opportuna preparazione ai nostri emigranti. \u00c8 cosa, senza dubbio, importante dare una preparazione agli italiani che devono recarsi all\u2019estero. Ben pochi, per\u00f2, dei destinati all\u2019emigrazione avranno la possibilit\u00e0 di passare attraverso un Istituto universitario! Se alla preparazione degli emigranti vorremmo provvedere, dovremmo farlo con altri mezzi. Non possiamo distruggere l\u2019ottimo strumento di cui disponiamo per diffondere la nostra civilt\u00e0 in Oriente e per assimilarne la cultura, agevolando quegli scambi e quei traffici sempre riusciti particolarmente fecondi.<\/p><p>Tengo soprattutto a fare presente quale ascendente goda ancora oggi l\u2019Italia nei Paesi orientali. Sono continue le affermazioni di stima e di devozione verso il nostro Paese. Abbiamo avuto un esempio veramente toccante, come quello dei Karamanli in Libia, i quali hanno voluto dimostrare la loro fedelt\u00e0 all\u2019Italia, anche a costo della vita di un membro dell\u2019illustre famiglia, recentemente sacrificata per questo ideale.<\/p><p>\u00a0Sono frequenti le richieste di coloro che desiderano vedere e conoscere gli istituti annessi all\u2019Istituto orientale di Napoli, come quello, assai rinomato, di turcologia, ma purtroppo oggi praticamente non esistono. Concludo affermando che \u00e8 molto importante tenere conto dell\u2019Istituto orientale partenopeo dal punto di vista della nostra politica estera. E la deliberazione della Commissione ministeriale relativa all\u2019aumento del numero di lettori stranieri \u00e8 senza dubbio da incoraggiare.<\/p><p>Purtroppo, questo numero si \u00e8 andato assottigliando perch\u00e9 essi sono stati osteggiati dai nostri stessi connazionali. Cos\u00ec per quanto riguarda una professoressa tigrina di nascita, ma fiera della cittadinanza italiana conquistata da suo padre. La professoressa, compiuti gli studi in Italia, ha insegnato nell\u2019Istituto orientale di Napoli, ma recentemente, dato l\u2019inadeguato trattamento usatole, \u00e8 stata costretta ad accettare l\u2019invito del Governo Abissino di recarsi a insegnare ad Addis Abeba, dove fa onore alla cultura orientalistica italiana. Un altro docente straniero, che ci lega la Libia, ha dimostrato nella maniera pi\u00f9 efficace il suo attaccamento all\u2019Italia, anche a costo di sacrificare tutti i propri beni, bench\u00e9 il trattamento a lui riservato non sia stato dei pi\u00f9 convenienti.<\/p><p>Termino ringraziando l\u2019onorevole Ministro e dicendo che mi compiaccio dei lavori della Commissione da lui nominata. Mi auguro che essa provveda soprattutto per quanto riguarda la parte amministrativa e mi auguro soprattutto che nel Consiglio di Facolt\u00e0 dell\u2019Istituto orientale di Napoli vengano inclusi, come nel passato, un rappresentante del Ministero degli esteri ad un rappresentante del Ministero dell\u2019Africa italiana; con questa intesa mi dichiaro soddisfatto, convinto dell\u2019importanza che il Ministro annette all\u2019Istituto Orientale di Napoli per continuare a diffondere verso oriente quella cultura e quella civilt\u00e0 che l\u2019Italia vi irradia, ricambiata da irradiazioni non meno feconde, fin dai tempi gloriosi di Amalfi, di Genova, di Venezia, di Pisa!<\/p><p>PRESIDENTE. Segue l\u2019interrogazione dell\u2019onorevole Vernocchi, al Ministro della pubblica istruzione, \u00abper conoscere quali provvedimenti intenda prendere nei riguardi di quei dipendenti dell\u2019Universit\u00e0 di Perugia (siano essi professori, aiuti, assistenti, ecc.), i quali, in base alle risultanze delle inchieste tecnico-sanitarie, amministrativa ed universitaria, a suo tempo disposte dalle superiori autorit\u00e0 e gi\u00e0 concluse, risultino gravemente compromessi nelle malversazioni compiute a danno dell\u2019Amministrazione degli Ospedali riuniti e Policlinico della su nominata citt\u00e0\u00bb.<\/p><p>Il Ministro della pubblica istruzione ha facolt\u00e0 di rispondere.<\/p><p>GONELLA, <em>Ministro della pubblica istruzione.<\/em> Il Ministero della pubblica istruzione non ha mancato di disporre indagini sulle accuse mosse al personale universitario di Perugia circa malversazioni che si sarebbero compiute a danno dell\u2019amministrazione ospedaliera e del Policlinico di Perugia.<\/p><p>Tali indagini sono tuttora in corso e pertanto il Ministero non \u00e8 ancora in grado di riferire se e quali provvedimenti siano da adottare a carico del predetto personale.<\/p><p>D\u2019altra parte il Ministero della pubblica istruzione non ha mancato d\u2019interessare quello dell\u2019interno perch\u00e9 facesse conoscere l\u2019esito delle indagini da esso disposte; ma sinora non ha avuta alcuna comunicazione in merito.<\/p><p>In base ad apposita convenzione, che deve essere rinnovata, l\u2019ospedale di Perugia, che \u00e8 un ente morale sotto la tutela del prefetto e del Ministero dell\u2019interno, ha messo a disposizione dell\u2019universit\u00e0 le sue cliniche.<\/p><p>L\u2019anno scorso fu nominato presidente dell\u2019ospedale il professor Lucio Severi, membro della Facolt\u00e0 di medicina.<\/p><p>Sorsero contrasti non pochi tra alcuni membri della Facolt\u00e0 di medicina e l\u2019amministrazione dell\u2019ospedale. Vi furono accuse di ogni genere degli uni contro gli altri.<\/p><p>Il Ministro dell\u2019interno, l\u2019Alto Commissario per la sanit\u00e0 e il Ministro dell\u2019istruzione disposero indagini e accertamenti in proposito, a mezzo di ispettori che si recarono sul luogo.<\/p><p>Le accuse contro i clinici e contro l\u2019amministrazione dell\u2019ospedale furono portate anche in pubblico e se ne occuparono i giornali.<\/p><p>Gli accertamenti e le indagini da esperire erano complessi.<\/p><p>Di recente ii Ministero dell\u2019interno ha disposto lo scioglimento dell\u2019amministrazione dell\u2019ospedale e la nomina di un commissario nella persona di un prefetto a disposizione.<\/p><p>Intanto vi sono due procedimenti giudiziari in corso, uno che riguarda l\u2019amministrazione dell\u2019ospedale per mancata denunzia di grano all\u2019ammasso ed altra, sorta in seguito a querela per diffamazione del professor Dominici, titolare della cattedra di clinica medica, contro un giornalista locale a proposito di accuse di malversazioni e di profitti illeciti del Centro dei datori di sangue, presieduto dallo stesso Dominici. Questo Centro, a norma di legge, dipende dall\u2019Alto Commissario per la sanit\u00e0 e dalla prefettura.<\/p><p>Qualche giorno fa la stessa prefettura ha posto alla direzione del Centro di datori di sangue il direttore sanitario dell\u2019ospedale, riconoscendo non legittima a norma di legge la nomina gi\u00e0 fatta a presidente di quel Centro del professor Dominici.<\/p><p>Un ispettore generale del Ministero dell\u2019istruzione \u00e8 stato incaricato di completare le indagini e gli accertamenti del caso per ci\u00f2 che riguarda l\u2019attivit\u00e0 dei professori e assistenti universitari.<\/p><p>Tra breve, conosciute le ultime e definitive risultanze dell\u2019inchiesta disposta, si potr\u00e0 dirimere ogni questione e si potranno adottare i provvedimenti necessari e non si mancher\u00e0, se del caso, di procedere contro coloro che risulteranno responsabili.<\/p><p>Occorre, tuttavia, per logiche ragioni, aspettare che siano definiti i due procedimenti penali, di cui ho gi\u00e0 fatto cenno, prima di adottare gli altri necessari provvedimenti amministrativi.<\/p><p>Per la definizione della vertenza non si mancher\u00e0 di procedere d\u2019accordo con il Ministero dell\u2019interno e con l\u2019Alto Commissariato per la sanit\u00e0, che sono anch\u2019essi direttamente interessati alla vertenza e il cui ausilio, ad ogni modo, \u00e8 indispensabile per assicurare, con il rinnovamento della convenzione, i servizi sanitari di Perugia e l\u2019attivit\u00e0 stessa della Facolt\u00e0 di medicina e chirurgia.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Vernocchi ha facolt\u00e0 di dichiarare se sia sodisfatto.<\/p><p>VERNOCCHI. Ringrazio l\u2019onorevole Ministro della sua risposta, pur non potendomi dichiarare sodisfatto.<\/p><p>L\u2019inchiesta che \u00e8 stata disposta dal suo Ministero ha gi\u00e0 avuto qualche conclusione; tanto \u00e8 vero che io conosco queste conclusioni. Ma vi \u00e8 un\u2019altra inchiesta, ed \u00e8 quella disposta dall\u2019Alto Commissariato per l\u2019igiene e la sanit\u00e0, che \u00e8 arrivata a conclusione. Quindi, l\u2019onorevole Ministro, dato che, nella mia interrogazione, mi riferivo particolarmente a tutte le inchieste, anche a quella amministrativa, avrebbe potuto prendere visione dei risultati delle altre due inchieste amministrative e tecnico-sanitarie ed avrebbe constatato come emergano dati positivi di responsabilit\u00e0 nei confronti di alcuni clinici che hanno rapporto con gli ospedali di Perugia.<\/p><p>Non vorrei annoiare l\u2019Assemblea, ma devo dichiarare che il mio temperamento \u00e8 un po\u2019 originale; quando io ho la convinzione di difendere una causa giusta, vado fino in fondo, a costo di qualunque cosa, a costo anche di annoiarvi, onorevoli colleghi. Perch\u00e9 le ragioni per le quali ho presentato quasi sullo stesso argomento una prima interrogazione al Ministro dell\u2019interno che ho gi\u00e0 svolta, una seconda al Ministro della pubblica istruzione che sto svolgendo in questo momento, ed una terza ancora al Ministro dell\u2019interno che dovr\u00f2 svolgere in avvenire, pi\u00f9 complessa e pi\u00f9 completa perch\u00e9 tende a stabilire le cause che hanno determinato lo scioglimento dell\u2019amministrazione dell\u2019Ospedale di Perugia, sono di ordine morale.<\/p><p>Onorevole Ministro, io posso capire che, quando si giudica una questione che \u00e8 determinata dall\u2019elemento politico e dall\u2019interesse di parte, ci si possa trovare contrari; ma quando non vi \u00e8 elemento politico, quando non vi \u00e8 interesse di parte, ma vi \u00e8 solo un elemento di natura morale, noi, a qualsiasi partito apparteniamo, dobbiamo essere concordi nella valutazione e nel giudizio.<\/p><p>Orbene, che cosa \u00e8 accaduto? \u00c8 accaduto che un\u2019inchiesta del suo Ministero ed un\u2019altra dell\u2019Alto Commissariato per l\u2019igiene e la sanit\u00e0 stabiliscono, in modo preciso, delle responsabilit\u00e0 di ordine morale a carico di alcuni clinici. Responsabilit\u00e0 di ordine morale che si riferiscono a speculazioni nella vendita di prodotti farmaceutici di grande necessit\u00e0, assegnati dall\u2019Alto Commissariato per la sanit\u00e0, a disordine amministrativo, ad abusi nelle prestazioni, a falsi nell\u2019affermare il diritto di procedere alla fabbricazione di autovaccini per una pretesa concessione <em>ad personam<\/em> che invece \u00e8 proibita dalla legge, ad irregolarit\u00e0 che riguardano il Centro datori di sangue e il centro antidiabetico. Questo risulta con la indicazione di nomi e cognomi e con precisazione di fatti dalla relazione tecnico-sanitaria che \u00e8 in mie mani.<\/p><p>Non faccio nomi perch\u00e9 non voglio dare a questo mio intervento sapore di significato scandalistico.<\/p><p>Ma pensate che uno di questi clinici \u00e8 rappresentato in una maniera cos\u00ec grave da far pensare seriamente alla necessit\u00e0 di un immediato intervento dell\u2019autorit\u00e0 da cui dipende. Si dice di lui che non vive coi proventi della professione, che conduce una vita dispendiosa superiore alle sue possibilit\u00e0, che ha il vizio di giocare d\u2019azzardo e, permettetemi di dirlo con un eufemismo, di correggere la fortuna quando gli \u00e8 avversa. (<em>Commenti<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Quando vi sono elementi di questo genere a carico di clinici che dipendono dal vostro Ministero, voi avete il dovere di intervenire ed anche il dovere di eliminare questo mal costume che a tempo si \u00e8 manifestato negli ospedali di Perugia, e non per colpa degli amministratori, i quali, a cominciare dal presidente professore Severi, sono uomini di integrit\u00e0 morale ineccepibile. La mancata consegna del grano all\u2019ammasso, cui avete accennato, onorevole Ministro, \u00e8 una accusa puerile, determinata dalla campagna scandalistica iniziata per ragioni che oramai l\u2019Assemblea conosce e che verr\u00e0 subito chiarita.<\/p><p>Ed insieme al professore Severi vi sono altri cittadini probi sui quali neanche un sospetto pu\u00f2 essere elevato. Vi \u00e8 stata una campagna scatenata contro costoro, ma da chi? Proprio e particolarmente da quei tali medici che non volevano controlli di alcuna specie, che volevano invece perpetuare ancora il disordine e gli abusi e vi \u00e8 stata una campagna che \u00e8 associata, come ho dimostrato nella precedente mia interrogazione, a quella famosa vendita delle due grandi tenute che si allacciano, nella tradizione, a San Francesco e che sono di propriet\u00e0 dell\u2019ospedale.<\/p><p>Ecco quel che c\u2019\u00e8 sotto. Onorevole Ministro, io vi prego \u2013 nelle indagini che farete \u2013 di tener conto di quello che ho detto, perch\u00e9 la questione va posta in questi termini precisi: o la relazione di inchiesta \u00e8 veritiera, le risultanze sono giuste e basate su fatti e vi sono quindi dei colpevoli, ed allora occorre punire, o non \u00e8 veritiera, e allora si puniscano coloro che hanno fatto l\u2019inchiesta, che non hanno visto il giusto od hanno interpretato il giusto come il non giusto.<\/p><p>Ecco perch\u00e9 io vi prego di associarvi a noi in questa opera che tentiamo svolgere per elevare il costume morale del nostro Paese. Credo che ci siano molti motivi nella nostra vita politica che dividono oggi i nostri partiti, ma deve esservi un punto su cui tutti noi dobbiamo concordare, e devono concordare tutti i partiti dell\u2019Assemblea, ed \u00e8 il risanamento morale del nostro popolo. Dovunque vi \u00e8 una dimostrazione di disonest\u00e0, dobbiamo intervenire; e dovete intervenire voi particolarmente che siete al Governo e che avete la responsabilit\u00e0 dell\u2019onest\u00e0 e della rettitudine della burocrazia che da voi dipende. (<em>Applausi<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE. Segue l\u2019interrogazione dell\u2019onorevole Moscatelli, al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri della difesa e del tesoro, \u00abper sapere se abbiano sentore del vivissimo sdegno col quale i combattenti della guerra 1915-18 hanno accolto le disposizioni riguardanti il pagamento della polizza ad essi rilasciata al momento del loro congedo e che, avendo anche potuto costituire in quei tempi lontani un dono dignitoso, si \u00e8 trasformato oggi, per la svalutazione della moneta, in una elemosina umiliante che gli interessati da ogni parte dichiarano di respingere con indignazione; e se non ritengano doveroso e urgente sospendere provvisoriamente il corso legale della disposizione emanata, per disporre una congrua rivalutazione dell\u2019ammontare del premio\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Sottosegretario di Stato per il tesoro ha facolt\u00e0 di rispondere.<\/p><p>PETRILLI, <em>Sottosegretario di Stato per il tesoro.<\/em> Ritengo opportuno esporre anzitutto gli elementi della situazione di fatto.<\/p><p>Per i combattenti della guerra 1915-18 furono emesse n. 3.101.461 polizze da lire 1000 ciascuna, in 5 gruppi, a favore di militari di truppa e sottufficiali per un complesso di lire tre miliardi, 101 milioni, 461 mila; n. 49 mila polizze di lire 5000, in due gruppi, a favore di ufficiali per un complesso di lire 245 milioni. Numero 1500 polizze da lire 1500 a favore di ufficiali invalidi e mutilati durante il periodo 1915-18, per un complesso di 2.250.000 lire.<\/p><p>L\u2019ammontare complessivo delle polizze ascendeva a lire tre miliardi trecentoquarantotto milioni settecentoundicimila.<\/p><p>Per effetto dell\u2019ammortamento anticipato e di quello ordinario, fino al 31 agosto 1947 sono state tolte dalla circolazione polizze per complessive lire 727 milioni 661 mila. Sono state, poi, donate all\u2019Erario polizze per complessive lire 25 milioni 139 mila. L\u2019ammontare delle polizze attualmente in circolazione \u00e8 di 2 miliardi 595 milioni 911 mila lire.<\/p><p>Al Ministero del tesoro \u00e8 finora pervenuta una sola proposta di rivalutazione delle polizze, da parte di un titolare umbro, il quale ha chiesto che, in conseguenza della svalutazione della lira, l\u2019importo di ciascuna polizza sia moltiplicato per il coefficiente 30. L\u2019accoglimento di siffatta proposta importerebbe, ovviamente, l\u2019aumento dell\u2019onere dello Stato da lire 2 miliardi 595 milioni 911 mila, a lire 77 miliardi 877 milioni 330 mila.<\/p><p>Questa conseguenza, di per s\u00e9 grave, assume una portata di gravit\u00e0 ancora maggiore ove si consideri che la svalutazione monetaria, la quale influisce a rendere minimo il valore delle polizze concesse ai combattenti della prima guerra mondiale, agisce anche in tutti gli altri settori in cui esistono titoli di credito vincolati al loro valore legale, con l\u2019impossibilit\u00e0 per i loro titolari di chiederne il ragguaglio col valore corrente della lira. Tra questi sono, in prima linea, i possessori di titoli di Stato, specie quelli di emissione di antica data.<\/p><p>La questione, per la generalit\u00e0 dei casi che involgerebbe e per le ripercussioni che non mancherebbe di suscitare in altri settori, non pu\u00f2 attualmente trovare la su prospettata soluzione, cio\u00e8 la moltiplicazione del valore nominale della polizza per trenta o per altro simile coefficiente, e ci\u00f2 in special modo per l\u2019impossibilit\u00e0 da parte dell\u2019erario di sostenere l\u2019aggravio notevolissimo che ad esso ne deriverebbe.<\/p><p>Assicuro peraltro gli onorevoli interroganti che la questione stessa non \u00e8 archiviata, ma forma oggetto di studio per una soluzione compatibile \u2013 e quanto pi\u00f9 possibile sollecita \u2013 con la capacit\u00e0 finanziaria dello Stato.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Moscatelli ha facolt\u00e0 di dichiarare se sia sodisfatto.<\/p><p>MOSCATELLI. Ringrazio l\u2019onorevole Sottosegretario per il tesoro, soprattutto per le sue ultime parole, per la dichiarazione che la pratica relativa alle polizze non \u00e8 archiviata, ma \u00e8 anzi allo studio, allo scopo di cercare di andare incontro alle giuste richieste dei combattenti della guerra del 1915-18. Per\u00f2, io lo ringrazierei ancora di pi\u00f9, e potrei anche dichiararmi sodisfatto, se egli, in conseguenza di questa sua dichiarazione, sospendesse ora la liquidazione delle polizze; perch\u00e9 \u00e8 inutile dire che il problema delle polizze non \u00e8 archiviato, \u00e8 allo studio, mentre nello stesso tempo si autorizza la liquidazione delle polizze stesse. Occorre sospendere fin da ora questa liquidazione e tranquillizzare cos\u00ec una numerosa categoria di benemeriti della Patria.<\/p><p>\u00c8 vero che, se andiamo sul piano tecnico, il Governo pu\u00f2 avere ragione dato che, sotto il profilo tecnico, la burocrazia riesce sempre a dimostrare di aver ragione; ma il problema delle polizze dei combattenti della guerra 1915-18 non \u00e8 solamente un problema tecnico: \u00e8 soprattutto un problema morale; e lo \u00e8 particolarmente in questo momento, perch\u00e9 \u00e8 soprattutto merito dei combattenti di allora se noi oggi abbiamo i titoli che legittimano la nostra richiesta di revisione del Trattato di pace. Essi combatterono per cacciare l\u2019invasore al di l\u00e0 dei confini della Patria. Verso di essi si deve andare con provvedimenti che non suonino irrisione. Parliamoci chiaro: dare loro mille lire, significa dare tre pacchetti di sigarette. Passando, giorni sono, dinanzi alla vetrina di un negozio, ho visto una cintura, che non era di cuoio, la quale costava ben 900 lire. Ebbene, o signori, liquidando oggi le polizze secondo il valore nominale di 30 anni fa, noi daremmo ai combattenti della guerra 1915-18 una cintura, nemmeno buona, per tirarsela fino in fondo.<\/p><p>So bene che ci sono tanti problemi, ma questo \u00e8 saliente sul piano morale. Io non ho cifre mie da poter contrapporre a quelle dell\u2019onorevole Sottosegretario e pertanto non posso contestare le sue; ma certamente non \u00e8 esatta la cifra di 77 miliardi. Non \u00e8 esatta prima di tutto perch\u00e9 molti degli interessati hanno perduto le loro polizze, il che evidentemente si risolve in un beneficio per lo Stato. Non \u00e8 esatta, in secondo luogo, perch\u00e9 moltissime altre di queste polizze sono state riscattate dagli interessati e sono ora nelle mani delle banche, alle quali \u00e8 consigliabile che non sia dato nulla, perch\u00e9, in fin dei conti, esse hanno gi\u00e0 realizzato il loro guadagno.<\/p><p>Se quindi noi togliamo le polizze che si sono disperse e in pari tempo ci asteniamo dal rimborsare quelle che si trovano attualmente nelle mani degli istituti di credito, rimborsando soltanto quelle che sono tuttora in possesso dei loro legittimi proprietari, questa cifra di 77 miliardi risulter\u00e0 evidentemente di molto ridotta.<\/p><p>\u00c8 inoltre da notarsi che i combattenti hanno chiesto, in fondo, molto meno; essi hanno chiesto precisamente, a mezzo delle loro associazioni, qualcosa che \u00e8 certamente di assai minor rilievo. Mi stupisco perci\u00f2 che l\u2019onorevole Sottosegretario dichiari di avere ricevuto una sola richiesta pervenutagli da un singolo interessato mentre le associazioni combattentistiche hanno espresso la loro giusta indignazione per questo provvedimento, che irride ai loro sacrifici, con centinaia di ordini del giorno votati nelle loro assemblee generali.<\/p><p>Se vi sono difficolt\u00e0 di natura tecnica, cerchiamo di superarle. Se non \u00e8 possibile, per motivi tecnici di carattere generale, rivalutare le polizze, si potr\u00e0 almeno stabilire un premio di rivalutazione limitatamente coloro i quali sono in possesso ancora oggi della polizza. Per non creare poi un precedente ingiusto nei confronti di coloro che sono deceduti, si potrebbe, almeno dal 1940, liquidare le polizze agli eredi con l\u2019aggiunta dello stesso premio di rivalutazione.<\/p><p>Le dichiarazioni dell\u2019onorevole Sottosegretario non mi hanno sodisfatto. Mi conforta tuttavia il pensiero che egli stesso riconosca che la pratica non deve essere archiviata; soprattutto mi auguro che si provveda a sospendere \u2013 esigenza veramente fondamentale richiesta da tutti i combattenti \u2013 il provvedimento, in attesa che lo studio venga portato a termine, altrimenti sarebbe inutile farlo.<\/p><p>PRESIDENTE. Lo svolgimento delle altre interrogazioni all\u2019ordine del giorno \u00e8 rinviato ad altra seduta.<\/p><p>La seduta termina alle 13.10.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE CCXXXII. 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