{"id":2137,"date":"2023-09-17T11:38:32","date_gmt":"2023-09-17T09:38:32","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=2137"},"modified":"2023-10-21T18:54:41","modified_gmt":"2023-10-21T16:54:41","slug":"antimeridiana-di-mercoledi-24-settembre-1947","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=2137","title":{"rendered":"ANTIMERIDIANA DI MERCOLED\u00cc 24 SETTEMBRE 1947"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"2137\" class=\"elementor elementor-2137\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-2f420de elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"2f420de\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-87803cb\" data-id=\"87803cb\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-3c72d72 elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"3c72d72\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/19470924_1.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-d00732d elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"d00732d\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>ccxxx.<\/p><p>SEDUTA ANTIMERIDIANA DI MERCOLED\u00cc 24 SETTEMBRE 1947<\/p><p>PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE <strong>TARGETTI<\/strong><\/p><p><strong>Indice<\/strong><\/p><p><strong>Disegno di legge: Norme per la disciplina dell\u2019elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali<\/strong> (<em>Seguito della discussione<\/em>)<strong>:<\/strong><\/p><p>Presidente<\/p><p>UBerti, <em>Relatore<\/em><\/p><p>Scelba, <em>Ministro dell\u2019interno<\/em><\/p><p>Fabbri<\/p><p>Bordon<\/p><p>Perassi<\/p><p>Nobili Tito Oro<\/p><p>Chiostergi<\/p><p>Laconi<\/p><p>Priolo<\/p><p>Ruini<\/p><p>Colitto<\/p><p>Dugoni<\/p><p>Cifaldi<\/p><p>Sicignano<\/p><p>Crispo<\/p><p>Lucifero<\/p><p>La seduta comincia alle 11.<\/p><p>MAZZA, <em>ff. Segretario<\/em>, legge il processo Verbale della precedente seduta antimeridiana.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Seguito della discussione del disegno di legge: Norme per la disciplina dell\u2019elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali. (16).<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019ordine del giorno reca: Seguito della discussione sul disegno di legge: Norme per la disciplina dell\u2019elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali.<\/p><p>Come gli onorevoli colleghi ricordano, l\u2019Assemblea deliber\u00f2 la sospensione della continuazione dell\u2019esame dell\u2019articolo 47 fino a che non fosse stato preso in esame il terzo comma della prima disposizione transitoria della Costituzione. Dobbiamo passare agli articoli successivi; ma, poich\u00e9 gli articoli 48, 49 e 50 sono collegati fra loro e quindi tutti in qualche modo legati all\u2019articolo 47, di cui \u00e8 sospesa la discussione, \u00e8 necessario passare senz\u2019altro all\u2019articolo 51.<\/p><p>Se ne dia lettura.<\/p><p>AMADEI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>Art. 51.<\/p><p>\u00abI profughi delle zone di confine della Venezia Giulia e della Dalmazia ed i rimpatriati dalle Colonie italiane d\u2019Africa sono iscritti nelle liste elettorali del comune di temporanea dimora, anche in difetto della dichiarazione di avvenuta cancellazione dalle liste del comune di provenienza\u00bb.<\/p><p>UBERTI, <em>Relatore.<\/em> Non vi sono emendamenti; il testo \u00e8 stato concordato fra la Commissione e il Governo.<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo in votazione l\u2019articolo 51.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo all\u2019articolo 52. Se ne dia lettura.<\/p><p>AMADEI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>Art. 52.<\/p><p>\u00abNon possono essere compresi nelle liste elettorali, o se vi sono stati inclusi devono essere cancellati seguendo la procedura di cui all\u2019articolo 24, i militari morti in guerra per i quali le competenti autorit\u00e0 abbiano comunicato il decesso, ancorch\u00e9 non sia pervenuto al comune di residenza il regolare atto di morte.<\/p><p>\u00abConservano, invece, l\u2019iscrizione nelle liste i militari dispersi in guerra fino a che non ne venga dichiarata la morte a norma delle disposizioni vigenti. Apposita annotazione deve essere fatta nelle liste generali, in quelle sezionali e nello schedario elettorale ed i loro nominativi devono essere ripartiti, per ordine alfabetico, nelle liste di sezione ed iscritti nei fogli susseguenti di cui al secondo comma dell\u2019articolo 28, dopo gli elettori emigrati all\u2019estero\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Al secondo comma di questo articolo, il Governo ha presentato il seguente emendamento, accettato dalla Commissione:<\/p><p>\u00ab<em>Sostituire il secondo comma col seguente:<\/em><\/p><p>\u00abConservano, invece, l\u2019iscrizione nelle liste i militari dispersi in guerra fino a che non ne venga dichiarata la morte a norma delle disposizioni vigenti. Apposita annotazione deve essere fatta nelle liste generali, in quelle nazionali e nello schedario elettorale. Detti elettori sono ripartiti, per ordine alfabetico, nelle liste di sezione\u00bb.<\/p><p>UBERTI, <em>Relatore.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>UBERTI, <em>Relatore.<\/em> Viene tolta dall\u2019articolo 52 l\u2019ultima frase: \u00abnelle liste di sezione ed iscritti nei fogli susseguenti di cui al secondo comma dell\u2019articolo 28, dopo gli elettori emigrati all\u2019estero\u00bb, in quanto si \u00e8 ritenuto sufficiente l\u2019annotazione di disperso in guerra nelle liste generali, in quelle sezionali e nello schedario elettorale. Aggiungere nuove liste successive \u00e8 una complicazione inutile.<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo in votazione l\u2019articolo 52 del quale \u00e8 stata data lettura.<\/p><p>(<em>\u00c8<\/em> <em>approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo all\u2019articolo 52-<em>bis<\/em> che costituisce un nuovo articolo proposto dal Governo. Se ne dia lettura.<\/p><p>AMADEI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>Art. 52-<em>bis<\/em>.<\/p><p>\u00abPer la prima revisione annuale, i comuni sono tenuti a cancellare dalle proprie liste gli elettori che risultino iscritti anche nelle liste di altro comune dove abbiano di fatto trasferito la residenza.<\/p><p>\u00abIndipendentemente dalle risultanze anagrafiche, pu\u00f2 inoltre essere disposta la cancellazione degli elettori che, nelle ultime elezioni svolte nel comune, siano risultati irreperibili. La irreperibilit\u00e0 \u00e8 comprovata dalla dichiarazione del messo comunale apposta sul certificato elettorale non potuto recapitare e dall\u2019omesso ritiro del certificato stesso da parte dell\u2019elettore, oltrech\u00e9 dall\u2019esito negativo, risultante da un\u2019attestazione ufficiale degli accertamenti compiuti al domicilio dell\u2019elettore indicato nel registro di popolazione e delle verifiche eseguite negli atti del servizio annonario.<\/p><p>\u00abAlle cancellazioni si procede con le modalit\u00e0 e nei termini stabiliti dagli articoli 13 e seguenti: l\u2019affissione all\u2019albo pretorio del comune, da effettuarsi nel periodo dal 1\u00b0 al 15 gennaio, dell\u2019elenco degli elettori cancellati ai termini dei commi precedenti, tiene luogo della notifica prescritta dall\u2019articolo 17, secondo comma\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Chiedo il parere della Commissione.<\/p><p>UBERTI, <em>Relatore.<\/em> La Commissione, mentre \u00e8 favorevole al primo comma che stabilisce di cancellare dalle liste gli elettori che risultano iscritti in altri comuni, \u00e8 contraria alla cancellazione \u2013 secondo i due ultimi commi preposti dal Governo \u2013 di coloro ai quali non sono stati consegnati i certificati elettorali e che sono stati pertanto dichiarati irreperibili, perch\u00e9 la irreperibilit\u00e0 risultante dal semplice asserto di un messo comunale, \u00e8, secondo noi, un pericolo veramente grave. Sappiamo che cosa \u00e8 avvenuto durante le ultime elezioni amministrative e politiche, in cui molti certificati elettorali non sono stati recapitati e consegnati agli elettori.<\/p><p>Pu\u00f2 esser benissimo che ci siano degli elettori che siano stati iscritti per errore e che dovranno essere cancellati in sede di revisione, ma la cancellazione, solamente per il fatto che non sia stato reperito il titolare del certificato elettorale, ci sembra eccessiva e pu\u00f2 dare adito a cancellazioni ingiuste, per cui l\u2019elettore dovrebbe fare poi le pratiche per la reiscrizione.<\/p><p>Pregherei quindi il Governo di non insistere sopra i due ultimi commi.<\/p><p>SCELBA, <em>Ministro dell\u2019interno.<\/em> Il Governo non insiste.<\/p><p>PRESIDENTE. Il nuovo articolo 52-<em>bis<\/em> risulta pertanto cos\u00ec formulato:<\/p><p>\u00abPer la prima revisione annuale, i Comuni sono tenuti a cancellare dalle proprie liste gli elettori che risultino iscritti anche nelle liste di altro Comune dove abbiano di fatto trasferito la residenza\u00bb.<\/p><p>Lo pongo in votazione.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>Si passa all\u2019articolo 53, che nel testo originale era cos\u00ec formulato:<\/p><p>\u00abPer la prima attuazione della presente legge, nei Comuni la cui amministrazione non sia stata ricostituita su basi elettive entro il termine previsto dall\u2019articolo 12, le funzioni della Commissione di cui allo stesso articolo sono esercitate dalla Giunta municipale nominata ai termini del decreto legislativo luogotenenziale 4 aprile 1944, n. 111.<\/p><p>\u00abSe, nel corso della revisione, abbiano luogo le elezioni, il Consiglio comunale procede alla costituzione della Commissione ai sensi dell\u2019articolo 12.<\/p><p>\u00abNei Comuni retti da commissario prefettizio, le funzioni della Commissione elettorale comunale sono esercitate dal predetto commissario fino alla convocazione del Consiglio comunale\u00bb.<\/p><p>Il Governo ha proposto di sostituire quest\u2019articolo con l\u2019articolo, accettato dalla Commissione, di cui si d\u00e0 lettura.<\/p><p>AMADEI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>Art. 53.<\/p><p>\u00abPer la prima attuazione della presente legge, nei comuni la cui Amministrazione non sia stata ricostituita su basi elettive entro il termine previsto dall\u2019articolo 12, le funzioni della <em>Commissione elettorale comunale <\/em>sono esercitate dalla Giunta municipale nominata ai termini del decreto legislativo luogotenenziale 4 aprile 1944, n. 111.<\/p><p>\u00abSe, nel corso della revisione, abbiano luogo le elezioni, il Consiglio comunale procede, <em>entro un mese dall\u2019insediamento<\/em>, alla costituzione della Commissione ai sensi dell\u2019articolo 12.<\/p><p>\u00abNei comuni retti da Amministrazione straordinaria, le funzioni della Commissione elettorale comunale sono esercitate dal commissario fino alla convocazione del Consiglio comunale. <em>Questo procede alla costituzione della Commissione entro il termine di cui al comma precedente<\/em>\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Relatore crede di dare ragione dell\u2019accettazione da parte della Commissione?<\/p><p>UBERTI, <em>Relatore.<\/em> L\u2019articolo 53, come \u00e8 stato presentato nell\u2019ultima forma dal Governo, rappresenta una migliore formulazione, per cui la Commissione l\u2019ha accettato; e soprattutto l\u2019ha accettato per una precisazione che ha fatto, in quanto \u00e8 stabilito che il Consiglio comunale nuovamente eletto deve nominare la Commissione elettorale entro un mese, e ci\u00f2 perch\u00e9 non ci sia ritardo, intralcio nell\u2019espletamento delle operazioni per la formazione delle nuove liste.<\/p><p>\u00c8 naturale che, dove non c\u2019\u00e8 il Consiglio comunale perch\u00e9 \u00e8 stato sciolto, il commissario \u00e8 tenuto ugualmente a nominare la Commissione comunale entro un mese.<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo in votazione l\u2019articolo 53 nel nuovo testo proposto dal Governo.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo adesso all\u2019articolo 53<em>-bis.<\/em> Se ne dia lettura.<\/p><p>AMADEI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abPer la prima revisione annuale delle liste, i termini stabiliti dalla presente legge sono anticipati di trenta giorni\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Il Governo ha proposto la seguente nuova formulazione:<\/p><p>\u00abFino a quando non saranno ricostituiti i Consigli provinciali, le attribuzioni demandate a detti consessi dagli articoli 19 e 19<em>-bis <\/em>della presente legge saranno esercitate dalle Deputazioni provinciali\u00bb.<\/p><p>Qual \u00e8 il pensiero della Commissione?<\/p><p>UBERTI, <em>Relatore.<\/em> La Commissione rinuncia al suo testo, perch\u00e9 si era stabilito di anticipare la revisione delle liste di trenta giorni, in modo che invece di iniziare le operazioni il primo ottobre fossero iniziate il primo settembre, ma questa era l\u2019ipotesi fatta quando eravamo in luglio; ormai siamo al 24 settembre ed \u00e8 fuor di luogo fare questa anticipazione. Il Governo propone di sostituire il precedente articolo con un altro riguardante la situazione delle Amministrazioni provinciali. Non essendovi i Consigli provinciali \u00e8 evidente che devono essere le Deputazioni provinciali a sostituirne le funzioni.<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo in votazione l\u2019articolo 53-<em>bis<\/em> nel testo governativo.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo all\u2019articolo 53<em>-ter<\/em>, proposto dal Governo. Se ne dia lettura.<\/p><p>AMADEI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abLe Commissioni elettorali mandamentali e le Sottocommissioni costituite a termini del decreto ministeriale 24 ottobre 1944 e del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 201, restano in carica fino al 31 dicembre 1947.<\/p><p>\u00abEntro tale data saranno costituite dai Primi Presidenti di Corte d\u2019appello, ai sensi degli articoli 19 e 19<em>-bis,<\/em> le nuove Commissioni elettorali mandamentali ed eventuali Sottocommissioni per il periodo dal 1\u00b0 gennaio 1948 al 30 settembre 1949\u00bb.<\/p><p>Chiedo il parere della Commissione.<\/p><p>UBERTI, <em>Relatore.<\/em> Sull\u2019articolo 53-<em>ter<\/em> la Commissione non sarebbe d\u2019accordo col Governo perch\u00e9 ritiene che questa norma, come norma transitoria per questa prima revisione delle liste elettorali, non pu\u00f2 essere accettata, per il fatto che la nuova nomina della Commissione comunale avverrebbe al 31 dicembre mentre sono in corso i lavori della revisione della lista elettorale. Cambiare i cavalli durante il guado \u00e8 una cosa non opportuna, per cui la Commissione vorrebbe proporre al Governo di accettare, invece della data del 31 dicembre 1947, quella del 30 giugno 1948.<\/p><p>SCELBA, <em>Ministro dell\u2019interno.<\/em> Mi pare che prorogare fino al 30 giugno non serva, perch\u00e9 dovremmo fare la lista elettorale in tempo molto anteriore. Non agevolerebbe il campito delle Commissioni.<\/p><p>UBERTI, <em>Relatore.<\/em> Allora bisognerebbe farlo subito, entro il 31 ottobre, per non modificare la Commissione durante lo svolgimento dei lavori. Altrimenti una Commissione inizierebbe i lavori, un\u2019altra, cambiata totalmente o parzialmente, dovrebbe continuare i lavori della precedente e potrebbe anche non approvare i lavori fatti dalla Commissione precedente.<\/p><p>La revisione delle liste va fino al 30 aprile. <em>O<\/em> si fa il 31 ottobre o il 1\u00b0 ottobre, in modo che subito il Consiglio comunale nomini la nuova Commissione comunale, oppure bisogna fissare la nomina a dopo fatta la revisione delle liste.<\/p><p>PRESIDENTE, La Commissione propone di modificare la data del 31 dicembre?<\/p><p>UBERTI, <em>Relatore.<\/em> S\u00ec, oppure bisognerebbe fare la revisione al primo ottobre o entro 15 giorni dall\u2019entrata in vigore della legge.<\/p><p>SCELBA, <em>Ministro dell\u2019interno.<\/em> \u00c8 estremamente difficile che si possa fare per il 1\u00b0 ottobre.<\/p><p>UBERTI, <em>Relatore.<\/em> Allora lasciamo il 30 giugno.<\/p><p>SCELBA, <em>Ministro dell\u2019interno.<\/em> Accetto.<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo in votazione l\u2019articolo 53-<em>ter<\/em> con la modificazione accettata dal Governo:<\/p><p>\u00abLe Commissioni elettorali mandamentali e le Sottocommissioni costituite a termini del decreto ministeriale 24 ottobre 1944 e del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 201, restano in carica fino al 30 giugno 1948.<\/p><p>\u00abEntro tale data saranno costituite dai primi presidenti di Corte d\u2019appello, ai sensi degli articoli 19 e 19-<em>bis<\/em>, le nuove Commissioni elettorali mandamentali ed eventuali Sottocommissioni per il periodo dal 1\u00b0 gennaio 1948 al 30 settembre 1949\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo all\u2019articolo 54. Se ne dia lettura.<\/p><p>AMADEI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abLe spese per la revisione annuale delle liste elettorali sono a carico dei comuni, ad eccezione di quelle per la prima revisione che sono assunte dallo Stato.<\/p><p>\u00abIl Ministro per le finanze e per il tesoro \u00e8 autorizzato a provvedere, con propri decreti, all\u2019iscrizione degli stanziamenti occorrenti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell\u2019interno\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Il Governo ha proposto un nuovo testo; se ne dia lettura.<\/p><p>AMADEI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abLe spese per <em>la<\/em> <em>tenuta<\/em> e la revisione annuale delle liste elettorali sono a carico dei comuni, ad eccezione di quelle per la prima revisione che sono assunte a carico dello Stato.<\/p><p>\u00ab<em>Le spese per il funzionamento delle Commissioni elettorali mandamentali e delle eventuali Sottocommissioni gravano sul bilancio dei comuni compresi nella circoscrizione del mandamento giudiziario e sono ripartite tra i comuni medesimi in base alla rispettiva popolazione elettorale. Il riparto \u00e8 reso esecutorio dal prefetto<\/em>\u00bb.<\/p><p>UBERTI, <em>Relatore.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>UBERTI, <em>Relatore.<\/em> Mi sembra che con questa norma si favoriscano i comuni in quanto non solo la revisione ma anche la tenuta \u00e8 a carico dello Stato. Era difficile poter distinguere fra la revisione e la tenuta per questo primo anno. Questa naturalmente \u00e8 norma transitoria.<\/p><p>Solo vorrei chiedere al Governo una spiegazione relativamente alle spese delle Commissioni mandamentali. Il riparto fra i comuni \u00e8 reso esecutivo dal prefetto. Ma da chi sono anticipate le spese? Dal comune capoluogo del mandamento oppure dalla Prefettura?<\/p><p>SCELBA, <em>Ministro dell\u2019interno. <\/em>Il prefetto le ripartisce fra i vari comuni.<\/p><p>UBERTI, <em>Relatore.<\/em> Le spese, quando si iniziano, sono ancora da ripartire. Chi le anticipa?<\/p><p>SCELBA, <em>Ministro dell\u2019interno.<\/em> Le anticipa lo Stato.<\/p><p>UBERTI, <em>Relatore.<\/em> Questa dichiarazione \u00e8 molto importante.<\/p><p>PRESIDENTE. Con questa dichiarazione del Governo, la Commissione accetta il nuovo testo dell\u2019articolo 54.<\/p><p>Lo pongo in votazione.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE. Passiamo all\u2019articolo 54<em>-bis<\/em> proposto dal Governo. Se ne dia lettura.<\/p><p>AMADEI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abIl Ministro del tesoro \u00e8 autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni da introdurre in bilancio in dipendenza delle disposizioni della presente legge\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Quale \u00e8 il parere della Commissione?<\/p><p>UBERTI, <em>Relatore.<\/em> Accettiamo.<\/p><p>PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo all\u2019articolo 55. Se ne dia lettura.<\/p><p>AMADEI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abLe disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 32, cessano di avere vigore.<\/p><p>\u00abSono altres\u00ec abrogate le disposizioni contrarie o comunque incompatibili con la presente legge\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Il Governo ha proposto di sostituirlo col seguente:<\/p><p>\u00abSono abrogate le disposizioni contrarie o comunque incompatibili con la presente legge\u00bb.<\/p><p>Chiedo il parere della Commissione.<\/p><p>UBERTI, <em>Relatore.<\/em> La Commissione accetta la soppressione del comma aggiunto: \u00abLe disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 32, cessano di avere vigore\u00bb, perch\u00e9 giustamente ritiene che non sia necessaria questa disposizione in quanto implicita.<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo in votazione l\u2019articolo 55 nel testo del Governo.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo all\u2019articolo 56. Se ne dia lettura.<\/p><p>AMADEI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abLa presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella <em>Gazzetta Ufficiale<\/em> della Repubblica\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Il Governo ha proposto di sostituirlo col seguente:<\/p><p>\u00abLa presente legge entra in vigore <em>il giorno successivo a quello della sua pubblicazione<\/em> nella <em>Gazzetta Ufficiale<\/em> della Repubblica\u00bb.<\/p><p>Questa proposta differisce da quella del progetto, per il ritardo subito dalla discussione di questo disegno di legge.<\/p><p>Lo pongo in votazione.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Sono cos\u00ec esauriti tutti gli articoli. Devo ricordare all\u2019Assemblea come, in occasione della discussione dell\u2019articolo 11, fu sollevata la questione dei cittadini italiani all\u2019estero, e si rimase d\u2019accordo, siccome questa questione di ripresenta anche negli articoli 18, 23 e 25, di rimandare a questo momento la decisione in merito. Ora l\u2019Assemblea \u00e8 chiamata a decidere. In seguito a questa decisione si proceder\u00e0 al coordinamento di questi articoli 11, 18, 23, 25.<\/p><p>L\u2019onorevole Uberti ha facolt\u00e0 di esprimere il parere della Commissione.<\/p><p>UBERTI, <em>Relatore.<\/em> Circa la questione sollevata dall\u2019onorevole Fabbri \u2013 di sostituire alle parole \u00abemigrati all\u2019estero\u00bb le parole \u00abresidenti all\u2019estero\u00bb, per comprendervi anche i figli degli emigrati all\u2019estero \u2013 si \u00e8 controllato che ci\u00f2 non d\u00e0 adito a inconvenienti e pertanto pu\u00f2 essere accettata.<\/p><p>L\u2019onorevole Fabbri osservava che era necessaria la dichiarazione della data di emigrazione. Ma questa norma nella legge non vi \u00e8. Occorre solamente che il cittadino residente all\u2019estero faccia la domanda al suo Comune, attraverso il Consolato.<\/p><p>Qualche collega non vede la necessit\u00e0 del tramite del Consolato; ma non \u00e8 possibile farne a meno perch\u00e9 bisogna accertare sia l\u2019autenticit\u00e0 della domanda, sia che si tratta di cittadini italiani; occorre sempre un certificato di cittadinanza italiana, il quale non pu\u00f2 essere rilasciato che dal Consolato.<\/p><p>Quindi, veniamo incontro al desiderio dell\u2019onorevole Fabbri, sostituendo alle parole \u00abemigrati all\u2019estero\u00bb le parole \u00abcittadini residenti all\u2019estero\u00bb.<\/p><p>FABBRI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. He ha facolt\u00e0.<\/p><p>FABBRI. Qualcosa \u00e8; ma io mi preoccupavo specialmente del collegamento, cio\u00e8 a quale Comune si dovrebbe indirizzare chi fosse nato all\u2019estero. Siccome per indicare questo Comune si parlava della data di emigrazione, osservavo che per il nato all\u2019estero non c\u2019\u00e8 data di emigrazione. Allora bisogna mettere \u00abComune di origine della famiglia\u00bb; altrimenti, resta una lacuna.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Relatore ha facolt\u00e0 di rispondere.<\/p><p>UBERTI, <em>Relatore.<\/em> Non \u00e8 necessaria questa dichiarazione in quanto discende logicamente dalla legge; per cui se ne parler\u00e0 nelle circolari esplicative.<\/p><p>Stabilito il diritto del cittadino residente all\u2019estero, \u00e8 evidente che esso si incanaler\u00e0 verso il Comune ove risiedeva precedentemente o il genitore dell\u2019emigrato o l\u2019emigrato stesso.<\/p><p>Niente dovrebbe vietare, per\u00f2, che un cittadino nato a Verona si iscrivesse a Milano, ove potrebbe avere parentele o interessi. Quindi, dettare la disposizione che il cittadino debba presentarsi nel Comune di origine dell\u2019emigrato o del genitore, mi sembra che sia non solo non necessario, ma anzi limitativo.<\/p><p>PRESIDENTE. Allora, la proposta dell\u2019onorevole Uberti \u00e8 questa: sostituire negli articoli, in cui ricorrono le parole \u00abemigrati all\u2019estero\u00bb, le parole \u00abresidenti all\u2019estero\u00bb.<\/p><p>BORDON. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>BORDON. Io direi di sostituire alla parola \u00abresidenza\u00bb la parola \u00abdimora\u00bb; perch\u00e9 \u00abresidenza\u00bb ha carattere troppo restrittivo; c\u2019\u00e8 una differenza giuridica tra dimora e residenza. Direi, pertanto, di attenersi alla semplice dimora di fatto.<\/p><p>PERASSI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>PERASSI. Mi pare che converrebbe aggiungere qualche maggiore precisazione e non limitarsi a sostituire nell\u2019articolo 11, la parola \u00abemigrati\u00bb, con la parola \u00abresidenti\u00bb; perch\u00e9, una volta fatta questa sostituzione, \u00e8 evidente che la prima parte dell\u2019articolo 11 viene ad avere una portata pi\u00f9 larga, in quanto comprende non soltanto i cittadini che ad un certo momento si sono trasferiti all\u2019estero, ma anche i cittadini nati e residenti all\u2019estero. Ora, nel secondo comma come si congegna l\u2019iscrizione nelle liste elettorali? La domanda dell\u2019interessato, da inoltrare per tramite della competente autorit\u00e0 consolare, \u2013 dice l\u2019articolo 11 \u2013 deve pervenire, entro il 15 novembre, al sindaco del comune di nascita o del comune nelle cui liste il richiedente risultava iscritto all\u2019atto della partenza. \u00c8 evidente che questa formula \u00e8 stata stesa in relazione alla prima dizione del testo. Se ora allarghiamo il testo nel senso indicato, cio\u00e8 sostituendo \u00abresidente all\u2019estero\u00bb ad \u00abemigrati\u00bb bisogna portare anche qualche allargamento nel secondo comma, cio\u00e8 prevedere che la domanda di iscrizione possa farsi non soltanto al comune di nascita, perch\u00e9 pu\u00f2 anche darsi il caso di un cittadino nato all\u2019estero, ma in altri comuni, e principalmente, per esempio: al comune di nascita del padre o dell\u2019avo. Solo con questa integrazione sarebbe risolto interamente il problema, che \u00e8 stato sollevato, di rendere possibile agli italiani residenti all\u2019estero l\u2019iscrizione nelle liste elettorali.<\/p><p>UBERTI, <em>Relatore.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>UBERTI, <em>Relatore.<\/em> L\u2019aggiunta proposta dall\u2019onorevole Perassi specifica meglio, ma \u00e8 limitativa. Dopo le parole: \u00abcomune di nascita\u00bb, invece che solo \u00abdel cittadino\u00bb, si pu\u00f2 aggiungere: \u00abdel cittadino, del padre o dell\u2019avo\u00bb. Chiedo al Governo se abbia da proporre una formula.<\/p><p>SCELBA, <em>Ministro dell\u2019interno.<\/em> Nessuna formula. Propongo un articolo aggiuntivo in cui si dica che \u00able norme della presente legge si applicano ai cittadini nati o residenti all\u2019estero\u00bb, ed in sede di coordinamento preciseremo che le norme riguardanti l\u2019iscrizione nel comune di origine si applicano a tutti i cittadini. In altre parole, basta una norma di carattere generale in cui diciamo che le disposizioni della presente legge si applicano anche ai cittadini residenti e nati all\u2019estero. Cos\u00ec si risolve implicitamente anche il problema per quanto riguarda i comuni di origine, ecc.<\/p><p>PRESIDENTE. Il Governo ha proposto il seguente articolo aggiuntivo:<\/p><p>\u00abLe norme della presente legge si applicano ai cittadini residenti all\u2019estero o nati all\u2019estero\u00bb.<\/p><p>UBERTI, <em>Relatore.<\/em> Anche i nati all\u2019estero sono residenti all\u2019estero. Io direi: \u00abemigrati o nati all\u2019estero\u00bb.<\/p><p>FABBRI. Non vedo come si potrebbero coordinare gli articoli.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Fabbri, per coordinare gli articoli nei quali figura la dizione emigrati all\u2019estero sar\u00e0 necessario che prima l\u2019Assemblea proceda a stabilire un principio. In questo momento l\u2019Assemblea stabilisce questo principio. Si vedr\u00e0 poi di coordinare gli articoli 11, 18, 23, 25 con il principio stesso.<\/p><p>La proposta del Governo pu\u00f2 esser messa in votazione con l\u2019intesa che ad essa siano coordinate tutte le norme che abbiano attinenza con la questione dei cittadini all\u2019estero.<\/p><p>BORDON. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>BORDON. Insisto sulla modifica da me proposta, perch\u00e9 non intendo che si debba ridurre questo limite solo alla residenza. Sappiamo cosa \u00e8 il domicilio, la residenza e la dimora. Mettiamo \u00abdimora\u00bb anzich\u00e9: \u00abresidenza\u00bb. Sappiamo bene qual \u00e8 la differenza giuridica.<\/p><p>SCELBA, <em>Ministro dell\u2019interno.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>SCELBA, <em>Ministro dell\u2019interno.<\/em> Mi sembra che non possiamo accettare la proposta della dimora perch\u00e9 la dimora, \u00e8 un fatto temporaneo e transitorio, mentre la residenza \u00e8 il centro dei propri affari ed ha carattere permanente. Non possiamo creare una disposizione per gente che per soli sei mesi se ne va all\u2019estero. Questa procedura speciale, se la volessimo applicare anche per i dimoranti all\u2019estero, aggraverebbe il notevole lavoro delle Commissioni. La residenza \u00e8 qualcosa di pi\u00f9, ha un carattere pi\u00f9 stabile che non sia la semplice dimora. Accettare la dimora significherebbe complicare la compilazione delle liste elettorali. Non posso accettare questa modifica.<\/p><p>PRESIDENTE. Insiste l\u2019onorevole Bordon?<\/p><p>BORDON. Non insisto.<\/p><p>PRESIDENTE. Allora, possiamo mettere in votazione l\u2019articolo 56 aggiuntivo proposto dal Governo:<\/p><p>\u00abLe norme della presente legge si applicano ai cittadini residenti o nati all\u2019estero\u00bb.<\/p><p>NOBILI TITO ORO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>NOBILI TITO ORO. Si tratta di estendere l\u2019elettorato ai cittadini italiani residenti all\u2019estero: io non comprendo la funzione dell\u2019aggiunta \u00abo nati all\u2019estero\u00bb. I nati all\u2019estero sono gi\u00e0 compresi nella disposizione, in quanto risiedano ancora all\u2019estero, come residenti all\u2019estero. Se invece non risiedano pi\u00f9 all\u2019estero, la circostanza di esservi nati non viene ad influire menomamente sulla funzione di questa disposizione, che si preoccupa solo dei cittadini non residenti nel territorio della Repubblica. Quindi, pare che, a raggiungere le finalit\u00e0 dell\u2019articolo 56 aggiuntivo, basti dire che: \u00abLe norme della presente legge si applicano ai cittadini residenti all\u2019estero\u00bb.<\/p><p>SCELBA, <em>Ministro dell\u2019interno.<\/em> Se \u00e8 inteso cos\u00ec, siamo d\u2019accordo.<\/p><p>PRESIDENTE. Il Governo accetta di sopprimere \u00abo nati all\u2019estero\u00bb. Pongo quindi in votazione la seguente formulazione:<\/p><p>\u00abLe norme della presente legge si applicano ai cittadini residenti all\u2019estero\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>).<\/p><p>Resta, pertanto, inteso che, in conseguenza dell\u2019approvazione di questa norma, gli articoli 11, 18, 23 e 25 verranno coordinati con la norma stessa. Non vi \u00e8 possibilit\u00e0 di dubbio.<\/p><p>SCELBA, <em>Ministro dell\u2019interno.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>SCELBA, <em>Ministro dell\u2019interno.<\/em> Onorevoli colleghi, la legge che \u00e8 stata sottoposta all\u2019Assemblea Costituente ha un valore fondamentale tecnico. In questa legge poi, \u00e8 stata inserita la disposizione dell\u2019articolo 47, che voi tutti conoscete, e che ha dato luogo ad un notevole dibattito. L\u2019Assemblea ha ritenuto di stralciare, di rimandare per lo meno la votazione sull\u2019articolo 47 a dopo che sar\u00e0 stato stabilito, in via transitoria, la limitazione al diritto elettorale per determinate categorie. Per quanto l\u2019Assemblea abbia deciso che questa disposizione deve essere trattata rapidamente, noi non possiamo essere certi che la decisione in materia sar\u00e0 attuata in uno spazio brevissimo di tempo. Peraltro noi abbiamo bisogno dello strumento tecnico per procedere rapidamente \u2013 e siamo gi\u00e0 in notevole ritardo \u2013 alla formazione delle liste elettorali. Ogni giorno che noi perdiamo in questo campo, compromette la possibilit\u00e0 di una rapida consultazione elettorale e di poter fare nella prossima primavera le elezioni se non iniziamo immediatamente il lavoro della formazione delle liste elettorali.<\/p><p>Ora, dato che la disposizione dell\u2019articolo 47 non \u00e8 connaturata alla legge, ma vi \u00e8 stata inserita, e poteva essere anche non messa proprio nella legge come tale, io proporrei all\u2019Assemblea di approvare la legge in tutti i suoi articoli, che riguardano l\u2019organizzazione tecnica delle liste elettorali, impegnandosi il Governo a riproporre le disposizioni degli articoli 47 e 48, che riguardano il diritto elettorale, in sede di legge elettorale ed a seconda della deliberazione che l\u2019Assemblea Costituente prender\u00e0 in ordine alla limitazione del diritto elettorale.<\/p><p>Con questo non si pregiudica minimamente il diritto dell\u2019Assemblea di decidere circa le limitazioni del diritto elettorale, ma si mette in condizione il Governo di potere approntare, il pi\u00f9 rapidamente possibile, le liste elettorali, senza di che non potrei dare nessuna assicurazione alla Camera che le elezioni si possano fare nel tempo pi\u00f9 breve, auspicato da tutti, se l\u2019Assemblea concluder\u00e0 i suoi lavori il 31 dicembre.<\/p><p>Quindi le elezioni nella prossima primavera saranno impossibili.<\/p><p>Il Governo prende impegno di riproporre le disposizioni degli articoli 47 e 48, con riferimento alle decisioni che l\u2019Assemblea prender\u00e0 in sede di legge sull\u2019elettorato passivo, stralciandoli da questa legge nella quale hanno un valore d\u2019incidenza occasionale ma non essenziale.<\/p><p>PRESIDENTE. La situazione \u00e8 la seguente: nella passata seduta l\u2019Assemblea deliber\u00f2 la sospensiva della discussione ed approvazione dell\u2019articolo 47 ponendo come termine alla sospensiva l\u2019approvazione del terzo comma della prima disposizione transitoria della Costituzione.<\/p><p>L\u2019onorevole Scelba propone oggi all\u2019Assemblea di entrare in un altro ordine di idee, cio\u00e8 di togliere dal progetto di legge in esame gli articoli 47, 48, e rimandare gli articoli stessi alla legge che verr\u00e0 presentata all\u2019Assemblea relativamente all\u2019elettorato passivo.<\/p><p>RUINI. Salvo poi a trasferirli.<\/p><p>PRESIDENTE. Mi pare che sia chiaro. L\u2019onorevole Scelba propone di togliere (non si tratta di stralciare) dal disegno di legge in discussione gli articoli 47, 48, impegnandosi il Governo a ripresentare questi articoli nella legge relativa all\u2019elettorato passivo.<\/p><p>Prego l\u2019onorevole Relatore di esprimere il parere della Commissione.<\/p><p>UBERTI, <em>Relatore.<\/em> Io non sarei d\u2019accordo col Ministro se si trattasse di rimandare l\u2019articolo 47 alla legge dell\u2019elettorato passivo, perch\u00e9 si tratterebbe di introdurre una norma riguardante l\u2019elettorato attivo nella legge sull\u2019elettorato passivo. D\u2019altra parte le liste elettorali vanno subito in allestimento. Vi \u00e8 tutto un giuoco di termini collegati. Non sarebbe possibile domani utilizzare per i casi previsti dall\u2019articolo 47 tutti quei termini che la legge ha stabilito.<\/p><p>Si potrebbe accettare la proposta del Ministro \u2013 perch\u00e9 \u00e8 evidente che tutti abbiamo interesse a che il lavoro delle liste elettorali sia immediatamente iniziato; siamo gi\u00e0 al 24 settembre, la legge ormai non potr\u00e0 essere pi\u00f9 pubblicata prima dei primi di ottobre, cio\u00e8 al di l\u00e0 del periodo utile, necessario per iniziare il lavoro di revisione \u2013 ma sarebbe anche possibile procedere diversamente cio\u00e8 stralciare gli articoli 47, 48, 49, 50, non ancora approvati, per farne una leggina a parte da esaminarsi non appena deciso il comma terzo dell\u2019articolo primo del titolo riguardante le disposizioni transitorie della Costituzione. Cos\u00ec, anche se questa legge potr\u00e0 essere approvata solamente fra dieci giorni le disposizioni relative alla revisione delle liste potranno senz\u2019altro entrare in vigore. Pertanto prego il Ministro di non rinviare questi quattro articoli alla legge sull\u2019elettorato passivo, la quale potr\u00e0 venire in discussione anche in dicembre, ma di fare una leggina a parte ed intanto mandare avanti quanto gi\u00e0 approvato per poter iniziare il lavoro di revisione.<\/p><p>CHIOSTERGI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CHIOSTERGI. Volevo dire quello che l\u2019onorevole Uberti ha detto in questo momento, cio\u00e8 che non \u00e8 necessario rinviare i tre articoli alla legge sull\u2019elettorato passivo, appunto perch\u00e9 riguardano l\u2019elettorato attivo e che \u00e8 perci\u00f2 indispensabile, se non si intende fare la discussione immediata dell\u2019articolo 47, che gi\u00e0 in gran parte \u00e8 stato approvato, di farla subito dopo con una legge speciale.<\/p><p>LACONI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>LACONI. Vorrei far notare che la questione non \u00e8 all\u2019ordine del giorno e quindi non pu\u00f2 essere discussa. Noi abbiamo fatto questa seduta col preciso impegno che si sarebbero discussi gli altri articoli della legge elettorale e non il 47, in quanto la Camera ha accettato la richiesta dei qualunquisti che chiedevano che la discussione fosse rimandata.<\/p><p>Mi stupisco che venga ora riproposta una questione che, per comune convenzione, non \u00e8 all\u2019ordine del giorno.<\/p><p>SCELBA, <em>Ministro dell\u2019interno.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>SCELBA, <em>Ministro dell\u2019interno.<\/em> Io dichiaro anzitutto di essere d\u2019accordo con gli onorevoli Uberti e Chiostergi circa l\u2019opportunit\u00e0 di inserire in una leggina speciale questi tre articoli. Dicevo di inserirli nella legge riguardante l\u2019elettorato passivo, perch\u00e9 quella ci dava immediatamente una possibilit\u00e0 di discussione, in quanto siamo d\u2019accordo che la legge sull\u2019elettorato passivo dovr\u00e0 essere discussa subito dopo l\u2019approvazione di questa legge. E quindi si poteva mettere la materia dell\u2019articolo 47 in quella legge, nella quale avremmo potuto dire che non sono eleggibili tutti coloro che non sono elettori.<\/p><p>Comunque, la questione non ha importanza. Per me \u00e8 importante soltanto questo, che le disposizioni tecniche riguardanti la predisposizione delle liste elettorali siano al pi\u00f9 presto approvate.<\/p><p>Accetto quindi la proposta degli onorevoli Uberti e Chiostergi, prendendo impegno di presentare una leggina contenente i tre articoli, subito dopo approvata la disposizione transitoria della Costituzione.<\/p><p>Per quanto riguarda l\u2019osservazione preliminare dell\u2019onorevole Laconi, io non sono molto competente in materia di Regolamento, e quindi non so se la sua osservazione abbia un qualche fondamento dal punto di vista regolamentare. Per\u00f2, vorrei fare un\u2019osservazione: abbiamo preso l\u2019impegno di discutere la materia che riguarda gli articoli 47 e seguenti subito dopo l\u2019approvazione della disposizione transitoria. Io non propongo nulla di diverso che discutere questa questione subito dopo l\u2019approvazione della disposizione transitoria. Si tratta soltanto di vedere se queste norme degli articoli dal 47 al 50 devono essere discusse o se possono essere trasferite in una legge particolare.<\/p><p>Nella sostanza, non vedo nulla di contraddittorio e non violiamo nessun diritto della Assemblea. Quindi insisto, non perch\u00e9 c\u2019\u00e8 un problema politico di Governo; ma richiamo l\u2019attenzione della Camera sulla necessit\u00e0 obiettiva che ha il Governo di organizzare al pi\u00f9 presto il lavoro delle liste elettorali.<\/p><p>Quindi, non trovando nulla di contraddittorio, insisterei per l\u2019accoglimento della proposta Uberti e Chiostergi.<\/p><p>PRIOLO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>PRIOLO. La situazione \u00e8 questa: per aderire alla richiesta dei qualunquisti, si \u00e8 stabilito di discutere la norma transitoria subito dopo la fine del loro congresso. Mi pare che potremmo aderire alla tesi del Ministro dell\u2019interno in questo senso, allo scopo di affrettare effettivamente la legge e consentire di fare le elezioni al pi\u00f9 presto. L\u2019articolo 47 potrebbe far parte di una leggina; per\u00f2 ci sono gi\u00e0 dei commi approvati. La questione \u00e8 questa: cosa si fa di quei commi approvati?<\/p><p>RUINI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>RUINI. Mi sembra che l\u2019osservazione dell\u2019onorevole Laconi non incida sulla decisione che dobbiamo prendere, perch\u00e9 la questione del rinvio di qualche giorno, affinch\u00e9 i colleghi qualunquisti possano partecipare al loro congresso, rimane ferma in ogni caso.<\/p><p>La questione \u00e8 un\u2019altra: noi eravamo investiti della discussione di una legge sull\u2019elettorato attivo. A un dato punto abbiamo detto: sospendiamo perch\u00e9 vogliamo che l\u2019Assemblea decida prima sopra una norma transitoria del progetto costituzionale. Siamo poi ritornati sulla nostra deliberazione e abbiamo detto: intanto continuiamo sul resto, tranne per gli articoli 47-50. Non \u00e8 contraddittorio, ma complementare; e nulla vieta che ora noi decidiamo di dar corso a ci\u00f2 che \u00e8 gi\u00e0 stato approvato della legge e manteniamo immutata la nostra precedente decisione per la successiva discussione degli articoli rimasti sospesi.<\/p><p>Qui per\u00f2 la proposta del Ministro va rettificata: nel senso che non si deve aspettare, per discutere tali articoli, la presentazione da parte del Governo del disegno di legge sull\u2019elettorato passivo. Gli articoli 47-50, stralciati dalla legge sull\u2019elettorato attivo, dovrebbero sempre tornare ad essa. Ma \u2013 ci\u00f2 che pi\u00f9 importa \u2013 non occorre nessun nuovo atto, nessun nuovo disegno di legge, n\u00e9 d\u2019iniziativa ministeriale, n\u00e9 d\u2019iniziativa parlamentare, perch\u00e9 la discussione di quegli articoli riprenda al punto in cui \u00e8 stata lasciata.<\/p><p>Propongo quindi in primo luogo che si approvi immediatamente come legge ci\u00f2 che \u00e8 stato approvato come singola disposizione dall\u2019Assemblea; in secondo luogo che si attenda che appena approvata dall\u2019Assemblea la norma transitoria della Costituzione, l\u2019Assemblea riprenda immediatamente la discussione degli articoli sospesi.<\/p><p>Mi pare non vi sia alcuna difficolt\u00e0.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Ruini, la prego di dare un chiarimento che forse potr\u00e0 riuscire utile all\u2019Assemblea. Quando, secondo la sua proposta, l\u2019Assemblea avesse approvato il comma terzo dell\u2019articolo primo delle \u00abDisposizioni transitorie\u00bb della Costituzione e successivamente tornasse a discutere intorno all\u2019articolo 47 e prendesse una decisione in merito, questo articolo 47 dove verrebbe collocato?<\/p><p>RUINI. Sarebbe solo formalmente una legge a parte da inserire poi in quella che ora licenzieremmo, dell\u2019elettorato attivo.<\/p><p>PRESIDENTE. Lei allora aderisce alla proposta dell\u2019onorevole Uberti, che se ne faccia una leggina a s\u00e9.<\/p><p>RUINI. S\u00ec, ma io desidero, onorevole Presidente, insistere su questo punto che ritengo politicamente importante: non si deve aspettare che il Governo presenti un altro disegno di legge: bisogna riprendere una discussione sospesa, per fare solo formalmente una leggina a s\u00e9, che rientrer\u00e0 poi in quella che ora variamo.<\/p><p>PRIOLO. E che resti fermo che si tratta di un completamento dell\u2019articolo 47.<\/p><p>COLITTO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>COLITTO. Io non sono d\u2019accordo con l\u2019onorevole Laconi quando afferma che oggi non potremmo occuparci della proposta fatta dall\u2019onorevole Scelba, non essendo la stessa all\u2019ordine del giorno. Non sono d\u2019accordo, perch\u00e9 all\u2019ordine del giorno sono \u00able norme per la disciplina dell\u2019elettorato attivo\u00bb, ed \u00e8 evidente che di tali norme ci stiamo occupando. E ce ne stiamo occupando, proprio tenendo conto della deliberazione presa in precedenza dall\u2019Assemblea, secondo la quale delle disposizioni degli articoli 47 e 48 ci saremmo dovuti occupare a parte.<\/p><p>Circa, poi, il merito, a me pare che la proposta dell\u2019onorevole Ministro debba essere accolta, perch\u00e9 \u00e8 una proposta molto opportuna. Se veramente, infatti, noi vogliamo effettuare le elezioni in primavera, bisogner\u00e0 che teniamo presente quanto l\u2019onorevole Ministro ha detto. La discussione intorno all\u2019articolo 47 sar\u00e0 fatta a parte, cos\u00ec come \u00e8 stato deciso. Sembra anche a me giusto quello che ha detto l\u2019onorevole Uberti: non \u00e8 il caso di inserire queste norme nella legge sull\u2019elettorato passivo. Esse potranno formare oggetto di una legge speciale, sia di iniziativa del Governo (<em>Commenti<\/em>), sia di iniziativa dell\u2019Assemblea.<\/p><p>DUGONI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>DUGONI. Secondo la mia modesta opinione, noi siamo di fronte ad una parte dell\u2019articolo 47 che \u00e8 gi\u00e0 stata votata dalla Assemblea. Questo \u00e8 il punto che impedisce di accettare e la dilazione chiesta dal Ministro Scelba e la creazione di una \u00ableggina\u00bb speciale, di cui parla l\u2019onorevole Uberti. L\u2019Assemblea si \u00e8 impegnata ed ha iniziato la discussione dell\u2019articolo 47 e ne ha votato una parte. Come possiamo noi adesso annullare quello che l\u2019Assemblea ha gi\u00e0 votato? L\u2019Assemblea pu\u00f2 solo proseguire nella discussione degli ulteriori commi dell\u2019articolo 47.<\/p><p>Mi pare che sia assolutamente impossibile, dal punto di vista procedurale, prescindere da questo scoglio fondamentale.<\/p><p>LACONI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>LACONI. Non ho che da associarmi a quanto ha detto l\u2019onorevole Dugoni. Noi non possiamo stralciare dalla legge un articolo gi\u00e0 parzialmente votato e approvato per farne una legge a s\u00e9; siamo gi\u00e0 entrati in questa materia e dobbiamo forzatamente esaurire l\u2019argomento. Pu\u00f2 darsi che in un secondo momento, dopo che avremo approvata tutta la legge, compreso l\u2019articolo 47, ravvisiamo l\u2019opportunit\u00e0 di dividere in due parti la legge. (<em>Commenti<\/em>). Ma sono convinto che non la ravviseremo, in quanto l\u2019utilit\u00e0 non esiste. Comunque, dal punto di vista procedurale, noi potremmo farlo soltanto dopo aver esaurita la discussione e la votazione dell\u2019articolo 47.<\/p><p>Vorrei poi far notare che noi stiamo facendo tutta questa discussione, in sostanza, per evitare un rinvio di quarantotto ore. Non ritengo che il Ministro vorr\u00e0 farci credere che questo rinvio di 48 ore sia per lui cosa di grande momento. Se si vuole trovare un altro espediente per rimettere in discussione l\u2019articolo 47, oltre a quello gi\u00e0 trovato attraverso l\u2019approvazione preventiva della norma transitoria della Costituzione, lo si dica in modo esplicito. Ma non credo che sia necessario trovare un nuovo espediente quando se ne \u00e8 efficacemente impiegato uno.<\/p><p>Sono quindi contrario alla nuova procedura proposta.<\/p><p>UBERTI, <em>Relatore.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>UBERTI, <em>Relatore.<\/em> Non si tratta, secondo la mia proposta, di fare una \u00ableggina\u00bb speciale, nel senso che venga presentato un nuovo disegno di legge. Si tratta, semplicemente, di trovare la forma per poter senza altro licenziare questa legge e poter subito applicare gli articoli approvati.<\/p><p>LACONI. E l\u2019articolo 47?<\/p><p>UBERTI, <em>Relatore.<\/em> Gli articoli 47, 48, 49, 50 sono quattro articoli che costituirebbero poi gli articoli 1, 2, 3 e 4 di questa nuova \u00ableggina\u00bb, e quello che \u00e8 gi\u00e0 stato approvato dalla Camera, se ha la sua sanzione nella legge costituzionale, \u00e8 evidente che rimane in piedi. Cos\u00ec nulla viene alterato: questa \u00e8 semplicemente la formula pratica, la ragione formale per poter licenziare questi articoli gi\u00e0 approvati e poter iniziare col 1\u00b0 ottobre la revisione delle liste elettorali. Pensate che la procedura di revisione si estender\u00e0 dal 1\u00b0 ottobre a tutto il 30 aprile. Tutti i giorni di ritardo nell\u2019inizio rappresentano altrettanti giorni di meno del mese di maggio per indire le elezioni generali politiche.<\/p><p>Questo \u00e8 il fatto politico, di cui \u2013 a mio avviso \u2013 dobbiamo tener conto.<\/p><p>Non c\u2019\u00e8, in questo, alcuna questione sostanziale. Si tratta di una questione puramente formale: cio\u00e8 di trovare il modo di poter varare queste disposizioni, di poter applicare senz\u2019altro questi articoli gi\u00e0 approvati. La nuova \u00ableggina\u00bb, da inserire poi nella legge attuale, non sarebbe altro che la traduzione degli attuali articoli 47, 48, 49 e 50. Quindi, nessuna questione di sostanza, ma una pura questione di forma, per rendere possibile l\u2019immediato inizio delle operazioni di revisione.<\/p><p>PRESIDENTE. Prima di dare lai parola ad altri oratori, mi permetto dare questo elemento di fatto all\u2019Assemblea. Per quanto concerne il pi\u00f9 breve tempo nel quale si possa procedere all\u2019approvazione del terzo comma della prima disposizione transitoria e alla conseguente discussione dell\u2019articolo 47, credo che la seduta antimeridiana di sabato sia la prima che si possa destinare a questo scopo; non quella di venerd\u00ec, che \u00e8 stata dedicata all\u2019inizio della discussione della mozione Nenni.<\/p><p>CIFALDI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CIFALDI. Dir\u00f2 che non mi paiono convincenti le ragioni addotte dall\u2019onorevole Uberti. Noi ci troviamo in questa situazione: che dobbiamo votare una legge nella sua interezza, dalla quale verrebbe esclusa la concessione dell\u2019elettorato attivo. Questo non pu\u00f2 essere accettato. Una legge deve essere organica in tutte le sue parti e non \u00e8 possibile licenziare un testo legislativo di cui manchi una parte molto importante. Dobbiamo affrontare decisamente questo problema che gi\u00e0 in parte abbiamo affrontato votando una parte della esclusione dall\u2019elettorato attivo, di cui all\u2019articolo 47. Credo che possiamo rinviare di uno o due giorni, ma dobbiamo risolvere questo problema senz\u2019altro. Procrastinarlo potrebbe avere un cattivo significato politico, perch\u00e9 potrebbe dare \u2013 non dico la prova \u2013 ma la sensazione che si voglia sfuggire a questo problema. Quindi sarei d\u2019avviso di rinviare di uno o due giorni questa discussione per potere integrare in ogni sua parte la legge che riguarda l\u2019elettorato,<\/p><p>PRESIDENTE. Chiedo al Ministro dell\u2019interno se, con questo chiarimento, insiste.<\/p><p>SCELBA, <em>Ministro dell\u2019interno.<\/em> Mi permetto di insistere sulla richiesta. Qui non si tratta di quarantott\u2019ore, caro onorevole Laconi. Fra quarantott\u2019ore potrebbe essere iniziata la discussione sulla materia delle Disposizioni transitorie riguardante il diritto elettorale, ma non \u00e8 detto che la discussione sar\u00e0 esaurita in una mattinata o in diversi giorni (questo nessuno di noi pu\u00f2 saperlo), mentre l\u2019approvazione di questa legge, con carattere di immediatezza, risulta dalle stesse disposizioni consacrate nella legge, perch\u00e9 deve entrare in vigore il primo ottobre, ed \u00e8 pacifico che, se ne procrastiniamo l\u2019approvazione, gli uffici competenti non potranno iniziare i lavori in tempo utile. Un espediente per rinviare il problema trattato dall\u2019articolo 47 non c\u2019\u00e8, n\u00e9 abbiamo alcuna ragione per crearlo.<\/p><p>Accetto le osservazioni dell\u2019onorevole Ruini, che forse non sono state colte nel loro preciso significato giuridico e politico. Non si tratta di presentare una nuova legge. L\u2019Assemblea \u00e8 gi\u00e0 investita di questa legge. Vi sono alcuni articoli che vengono stralciati e saranno discussi e decisi, senza che ci\u00f2 abbia alcuna conseguenza sulle disposizioni gi\u00e0 approvate. Quindi, non si tratta di creare un nuovo disegno di legge, che dovr\u00e0 andare dinanzi alla Commissione e ci farebbe perdere ancora tempo e potrebbe legittimare il sospetto dell\u2019onorevole Laconi che si voglia rinviare la discussione dell\u2019articolo 47 per perdere tempo. L\u2019Assemblea, che \u00e8 investita del problema, dovr\u00e0 solo discutere e approvare le note disposizioni che, pubblicate nella <em>Gazzetta Ufficiale<\/em>, diverranno parte integrante della legge gi\u00e0 approvata.<\/p><p>Il fatto che questi quattro articoli assumano il contenuto formale di una disposizione di legge, non toglie che l\u2019Assemblea ne sia gi\u00e0 investita. Il Governo non ne fa una questione politica; richiamo pertanto l\u2019attenzione dell\u2019Assemblea sulla delicatezza della questione e dichiaro formalmente che ogni giorno che si perde nell\u2019approvazione di questa legge, significa rinviare la consultazione elettorale. Se questa legge non avr\u00e0 vigore dal prossimo primo ottobre, noi non potremo fare le elezioni neppure a maggio dell\u2019anno venturo. D\u2019altronde non c\u2019\u00e8 una responsabilit\u00e0 del Governo in ci\u00f2, perch\u00e9 il Governo ha presentato il disegno di legge due mesi prima che l\u2019Assemblea prendesse le sue vacanze. Se oggi l\u2019Assemblea vuole ulteriormente rinviare l\u2019approvazione della legge, la responsabilit\u00e0 politica ricade esclusivamente su di essa.<\/p><p>SICIGNANO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>SICIGNANO. Ricordo che l\u2019Assemblea ha gi\u00e0 deliberato di occuparsi del problema dopo la chiusura del congresso qualunquista, per cui ritengo che non si debba oggi adottare una decisione in assenza di molti colleghi. Chiedo che, per lo meno, si differisca di 24 ore questa discussione. (<em>Commenti<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>RUINI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>RUINI. Vorrei cercare di chiarire ci\u00f2 che dovrebbe essere gi\u00e0 chiaro. \u00c9 necessario dar corso subito alla parte gi\u00e0 approvata del disegno di legge, perch\u00e9 se non fossa promulgato entro settembre \u2013 lo ha dichiarato il Ministro \u2013 le nuove elezioni dovrebbero essere notevolmente ritardate. Di fronte a tale affermazione del Governo, l\u2019Assemblea non pu\u00f2 assumersi la responsabilit\u00e0 di provocare il ritardo. Se attendessimo per varare la prima parte dell\u2019attuale disegno di legge che fosse prima discusso ed approvato il capoverso ultimo della prima delle Disposizioni transitorie della Costituzione; e poi che fosse discusso ed approvato ci\u00f2 che resta dell\u2019articolo 47 e seguenti; e poi che tutta la legge fosse promulgata e pubblicata nella <em>Gazzetta Ufficiale<\/em>; si potrebbe andar oltre la fine del mese, e provocare il ritardo denunciato dal Governo. L\u2019Assemblea non pu\u00f2 assumersi tale responsabilit\u00e0. Deve quindi dar corso subito alla parte approvata di questo disegno di legge.<\/p><p>L\u2019Assemblea ha per\u00f2, nel tempo stesso, il diritto che sia rispettata la volont\u00e0 da essa manifestata di riprendere immediatamente, appena possibile, l\u2019esame degli articoli da 47 a 50. E ci\u00f2 \u00e8 perfettamente possibile, dal punto di vista giuridico e delle tradizioni parlamentari. Bisogna considerare come bipartito \u2013 l\u2019Assemblea pu\u00f2 sempre farlo \u2013 il disegno di legge che le \u00e8 stato presentato. Approvata definitivamente una parte, non c\u2019\u00e8, ripeto, nessun bisogno di attendere o di promuovere un altro disegno di legge, un\u2019altra relazione di Commissione e cos\u00ec via. Il disegno di legge c\u2019\u00e8; il Governo presentandoli ed il Capo del Governo, approvandone la presentazione, hanno sottoposto all\u2019Assemblea temi ed articoli su cui essa deve decidere. L\u2019Assemblea \u00e8, gi\u00e0, senz\u2019altro, investita dell\u2019esame degli articoli di cui essa medesima ha sospeso la discussione. Non ha altro da fare che riprendere, quando vuole, la discussione. Ha gi\u00e0 deliberato, e resta fermo, che, appena definita, la questione della disposizione costituzionale (che potrebbe essere affrontata sabato mattina), riprender\u00e0 subito (se \u00e8 possibile, sabato stesso) l\u2019esame degli articoli da 47 a 50. Non mi pare che vi pu\u00f2 essere difficolt\u00e0 n\u00e9 giuridica n\u00e9 politica al riguardo.<\/p><p>CRISPO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CRISPO. Io dissento dall\u2019opinione autorevole or ora espressa dall\u2019onorevole Ruini. Non riesco a intendere come si possa considerare, soprattutto dal punto di vista giuridico, \u00abbipartita\u00bb questa parte delle disposizioni.<\/p><p>RUINI. \u00c8 stato fatto tante volte.<\/p><p>CRISPO. Approveremmo il testo che contiene determinate disposizioni, lasciandone fuori altre. Sicch\u00e9 le altre non possono ritenersi evidentemente comprese nel testo, n\u00e9 mi sembra che dal punto di vista della procedura relativa alla formazione delle leggi possa adottarsi l\u2019espediente che \u00e8 stato proposto. Mi sembra invece che occorrerebbe di nuovo, <em>ex integro<\/em>, proporre, nei modi costituzionali, quelle disposizioni che oggi sarebbero praticamente estromesse dal testo sottoposto alla nostra approvazione. Quindi io aderisco all\u2019opinione di coloro che chiedono un brevissimo rinvio, sia pure di ventiquattro ore, perch\u00e9 il testo possa essere discusso e approvato nella sua integrit\u00e0.<\/p><p>PRESIDENTE. La proposta dell\u2019onorevole Ruini si pu\u00f2 cos\u00ec sintetizzare: l\u2019Assemblea ritiene la legge in discussione come bipartita; una parte di questa legge riguarda esclusivamente la privazione temporanea del diritto elettorale di alcuni cittadini; si passa nella seduta pomeridiana alla votazione a scrutinio segreto della legge che abbiamo discusso, eccettuati gli articoli 47, 48, 49 e 50. Sabato mattina (l\u2019Assemblea m\u2019insegna che non si pu\u00f2 stabilire ora l\u2019ordine del giorno di sabato; ma un\u2019intesa si pu\u00f2 sempre prendere) si dovrebbe portare in discussione il terzo comma della prima disposizione finale e transitoria del progetto di Costituzione. Esaurita questa discussione, si dovrebbe riprendere quella sugli articoli da 47 a 50, intendendosi che a conclusione di essa resterebbe approvata la seconda parte della legge sull\u2019elettorato attivo, relativamente agli articoli sulla eventuale sospensione dell\u2019esercizio del diritto elettorale per alcune categorie di elettori.<\/p><p>Mi sembra che la proposta dell\u2019onorevole Ruini sia questa.<\/p><p>LUCIFERO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>LUCIFERO. Mi pare che ci siamo un po\u2019 fuorviati. Ho seguito questa discussione con molta attenzione. Riprendiamo da quello che ha detto il Ministro.<\/p><p>Che cosa ha detto il Ministro? Che ha dei termini; che deve organizzare dei servizi e cominciare a far funzionare degli uffici; che deve nominare delle Commissioni; che questo termine \u00e8 il primo ottobre; che ha bisogno che la legge sia promulgata prima del primo ottobre, perch\u00e9 non si tratta dell\u2019approvazione della legge ma della conseguente promulgazione della legge \u2013 della sua pubblicazione nella <em>Gazzetta Ufficiale \u2013 <\/em>che autorizzi il Governo a cominciare a darle esecuzione.<\/p><p>Tutto il problema \u00e8 qui; noi ci troviamo di fronte ad una richiesta di rinvio di alcuni argomenti e di alcune norme gi\u00e0 approvate. Se l\u2019Assemblea con lo scrutinio segreto approva la legge senza alcuni articoli, la procedura si chiude, la legge viene firmata dal Capo dello Stato e promulgata; il Governo pu\u00f2 cominciare a darle esecuzione.<\/p><p>Nessuno ci impedisce, immediatamente dopo, con altra legge, anche d\u2019iniziativa parlamentare, di approvare articoli aggiuntivi ed integrativi della legge precedente. Ma, intendiamoci bene, sono articoli integrativi di quella legge, e li voteremo dopo.<\/p><p>Quello che oggi preme al Ministro ed a noi \u00e8 che la legge, in quella parte gi\u00e0 approvata e che contiene le norme per preparare le elezioni, venga promulgata e messa in esecuzione tempestivamente, perch\u00e9 le elezioni non debbano subire rinvii.<\/p><p>Quindi, mi pare che la soluzione da accogliersi sia quella indicata dall\u2019onorevole Ministro e, pi\u00f9 chiaramente ancora, dal Relatore onorevole Uberti. Non avverr\u00e0 lo sdoppiamento, cui accennava l\u2019onorevole Cifaldi. Con l\u2019integrazione, mediante altra legge, otterremo un complesso organico.<\/p><p>PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, pongo in votazione la proposta dell\u2019onorevole Ruini.<\/p><p>(<em>Dopo prova \u00e8 controprova, \u00e8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Se l\u2019Assemblea consente, la votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge, relativamente alla parte gi\u00e0 discussa e approvata, sar\u00e0 fatta nella seduta pomeridiana.<\/p><p>(<em>Cos\u00ec rimane stabilito<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>La seduta termina alle 12.20.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE ccxxx. 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