{"id":2120,"date":"2023-09-17T11:34:19","date_gmt":"2023-09-17T09:34:19","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=2120"},"modified":"2023-10-21T19:07:29","modified_gmt":"2023-10-21T17:07:29","slug":"pomeridiana-di-giovedi-18-settembre-1947","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=2120","title":{"rendered":"POMERIDIANA DI GIOVED\u00cc 18 SETTEMBRE 1947"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"2120\" class=\"elementor elementor-2120\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-e49e17f elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"e49e17f\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-eea6840\" data-id=\"eea6840\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-0973680 elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"0973680\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/19470918_2.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-8b2f9ed elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"8b2f9ed\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>CCXXIV.<\/p><p>SEDUTA POMERIDIANA DI GIOVED\u00cc 18 SETTEMBRE 1947<\/p><p>PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE <strong>TARGETTI<\/strong><\/p><p><strong>INDICE<\/strong><\/p><p><strong>Sul processo verbale:<\/strong><\/p><p>Sforza,<em> Ministro degli affari esteri<\/em><\/p><p>Rodin\u00f2 Mario<\/p><p><strong>Progetto di Costituzione della Repubblica italiana <\/strong>(<em>Seguito della discussione<\/em>)<strong>:<\/strong><\/p><p>Gullo Fausto<\/p><p>Mortati<\/p><p><strong>Sui lavori dell\u2019Assemblea:<\/strong><\/p><p>Presidente<\/p><p>Gavina<\/p><p>Piccioni<\/p><p>Silipo<\/p><p><strong>Interrogazioni <\/strong>(<em>Annunzio<\/em>)<strong>:<\/strong><\/p><p>Presidente<\/p><p>La sedata comincia alle 16.<\/p><p>MAZZA, <em>ff. Segretario<\/em>, legge il processo verbale della precedente seduta pomeridiana.<\/p><p>Sul processo verbale.<\/p><p>SFORZA, <em>Ministro degli affari esteri. <\/em>Chiedo di parlare sul processo verbale.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>SFORZA, <em>Ministro degli affari esteri.<\/em> Dopo il mio breve discorso sulle relazioni fra i partiti di massa e la burocrazia, avrei voluto, in seguito ad una impressione, erronea per fortuna, che alcuni colleghi ebbero di una mia frase su certi uomini politici del Mezzogiorno, domandare la parola sul processo verbale del giorno dopo per chiarire il mio pensiero. Purtroppo, gravi affari di Stato mi trattennero al Ministero degli esteri e non potei intervenire. Sono quindi grato al mio collega ed amico onorevole Mario Rodin\u00f2, che ieri chiese che io chiarissi il mio pensiero, perch\u00e9 ci\u00f2 mi d\u00e0 la possibilit\u00e0 oggi d\u2019intervenire sul processo verbale. Io mi rendo perfettamente conto che quando si vuol parlare con estrema brevit\u00e0, come sempre faccio in questa Assemblea, perch\u00e9 credo nella necessit\u00e0 di affrettare i nostri dibattiti, si corre il rischio di essere a volte fraintesi, tanto pi\u00f9 che l\u2019improvvisazione \u00e8 spesso una infida compagna. Ma poich\u00e9 si tratta di chiarire il mio pensiero circa il Mezzogiorno, \u00e8 evidente che, essendovi stata una interpretazione, ripeto per fortuna erronea, potrei non essere creduto in parola se oggi mi sbracciassi qui in espressioni e giudizi pi\u00f9 conformi al mio pensiero, ma dei quali si potrebbe pensare che sono l\u2019effetto di un equivoco di cui sarei in parte responsabile. Quindi preferisco non far parlare me stesso oggi, ma me stesso nel 1946, quando, come scrittore d\u2019un libro, che pubblicai a Milano e dove \u00e8 un capitolo sul Mezzogiorno e sul Settentrione, dissi fra l\u2019altro \u2013 non abbiano paura i colleghi che vanit\u00e0 di autore mi faccia leggere a lungo: \u2013 \u00abTocca a noi italiani del Nord ricordare e far ricordare a tutti che \u00e8 il Mezzogiorno che ha dato all\u2019Italia i pi\u00f9 puri eroi dello spirito; che \u00e8 il Mezzogiorno che ci ha dato i primi e i pi\u00f9 eletti martiri del nostro Risorgimento con gli impiccati della Repubblica del 1799; che dalle loro ceneri uscirono vendicatori gli Spaventa, i Settembrini, i De Sanctis e tanti altri. Per parte mia \u2013 e questa \u00e8 profonda impressione del mio spirito \u2013 se non fosse che la mia dimora fra Bari, Salerno e Napoli nel 1943-44 fu resa pi\u00f9 lunga dalla troppo lenta tattica militare, per cui l\u2019Italia pag\u00f2 con citt\u00e0 distrutte la cecit\u00e0 e le idee fisse di certi governanti stranieri, io benedirei il cielo di essere rimasto un paio d\u2019anni in mezzo ad una civilt\u00e0 tanto pi\u00f9 raffinata della nostra\u00bb. E pi\u00f9 oltre: \u00abLa lotta dei Lombardi contro le paludi della pianura del Po dur\u00f2 quattro o cinque secoli, ma finirono col trionfare e fecero della loro terra una delle regioni pi\u00f9 ricche d\u2019Europa. Nel Mezzogiorno il lavoro \u00e8 pi\u00f9 eroico, perch\u00e9 deve rinnovarsi costantemente, salvo in due o tre casi privilegiati, un po\u2019 dappertutto, come sulle pendici del Vesuvio, dove dopo ogni eruzione bisogna ripiantare dal nulla le viti. La lotta del meridionale italiano con la sua terra \u00e8 uno dei pi\u00f9 nobili esempi di resistenza umana; ma \u00e8 muta e non \u00e8 gesticolante; ed \u00e8 per questo che i giornali e la letteratura propagandistica ne tacciono\u00bb. Potrei continuare a lungo; ma tutti hanno capito quanto profonda sia la mia devozione per il Mezzogiorno. Aggiunger\u00f2 una cosa, che \u00e8 utile si sappia: che questi sono i miei giudizi come uomo privato e come modesto scrittore. Ma ben pi\u00f9 importante \u00e8 che io possa dire, come Ministro degli esteri, che stimo inconcepibile un rinascimento, una trasformazione, una estensione della forza e della influenza morale e materiale dell\u2019Italia nel mondo, che non riconoscano come loro necessaria condizione primordiale la ricostruzione, la resurrezione, lo sviluppo crescente di tutta la vita italiana del Mezzogiorno; senza questa \u00e8 inutile che noi pensiamo di poter diventare un giorno il grande Paese che giustamente speriamo di diventare. (<em>Applausi<\/em>).<\/p><p>RODIN\u00d2 MARIO. Chiedo di parlare sul processo verbale.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>RODIN\u00d2 MARIO. Desidero ringraziare l\u2019onorevole Sforza per i chiarimenti, le dichiarazioni e le citazioni, da lui forniti a questa Assemblea.<\/p><p>Son sicuro che le parole che egli ha pronunziato saranno apprese con soddisfazione da tutti i napoletani e da tutti i meridionali, che troppo spesso si vedono misconosciuti e che, ricordando che il Conte Sforza \u00e8 autorevole membro del Governo in carica, spereranno ancora una volta che la situazione meridionale sar\u00e0 affrontata e che i problemi di Napoli e del Mezzogiorno, eternamente urgenti, eternamente insolubili, eternamente incompresi, saranno finalmente portati sul piano di una pratica realizzazione.<\/p><p>Voglio fare un brevissimo richiamo. Ho avuto occasione pochi giorni fa di leggere un discorso, che l\u2019onorevole Colajanni, nel 1901, 46 anni fa, pronunzi\u00f2 alla Camera dei deputati nell\u2019interesse del Mezzogiorno. Ebbene, leggendo quel discorso fatto 46 anni fa, alcune di quelle argomentazioni mi son sembrate ancora cos\u00ec vive, cos\u00ec palpitanti, cos\u00ec rispondenti alle effettive, condizioni di squilibrio che tuttora persistono, che vi assicuro, onorevoli colleghi, che quel discorso, per la sua massima parte, potrebbe esser riletto oggi in quest\u2019Aula non come una riesumazione, ma come una realt\u00e0 contingente. Quarantasei anni sono molti, anche per la vita di una Nazione e vorrei chiudere questo brevissimo incidente, prendendo l\u2019occasione per dichiarare ancora una volta nell\u2019Assemblea nazionale italiana che il problema del Mezzogiorno \u00e8 il problema dell\u2019avvenire d\u2019Italia e che, finch\u00e9 esso non sar\u00e0 risolto, come solo pu\u00f2 esserlo, con unit\u00e0 di intenti e con realt\u00e0 di giustizia, noi costruiremo sul vuoto!<\/p><p>SFORZA, <em>Ministro degli affari esteri. <\/em>Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>SFORZA, <em>Ministro degli affari esteri. <\/em>Posso aggiungere una sola parola, non sul processo verbale, ma come continuazione del mio pensiero.<\/p><p>Stamattina stessa ho dato istruzioni nei negoziati tra l\u2019Italia e gli Stati Uniti che si faccia ogni sforzo per escludere la divisione in due categorie degli italiani, che come uomo del Nord io sento come un\u2019offesa. Nelle statistiche americane si scrive: italiani del Nord e italiani del Sud. Ero umiliato, come italiano del Nord, perch\u00e9 mi sentivo distaccato da alcuni uomini, fra i pi\u00f9 nobili rappresentanti dell\u2019Italia, che erano appunto uomini del Sud. (<em>Applausi<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, il processo verbale s\u2019intende approvato.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Seguito della discussione del progetto di Costituzione della Repubblica italiana.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019ordine del giorno reca; Seguito della discussione del progetto di Costituzione della Repubblica italiana. Prego l\u2019onorevole Segretario di dare lettura dell\u2019ordine del giorno presentato dall\u2019onorevole Gullo Fausto.<\/p><p>MAZZA, <em>ff. Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abL\u2019Assemblea Costituente,<\/p><p>premesso che la divisione dei poteri dello Stato non pu\u00f2 significare in un ordinamento veramente democratico se non distinzione delle funzioni armonicamente operanti, nel quadro unitario dei poteri stessi, perch\u00e9 l\u2019attivit\u00e0 dello Stato, nei suoi vari aspetti, si esplichi sempre nel rispetto assoluto della sovranit\u00e0 e della volont\u00e0 del popolo;<\/p><p>afferma la necessit\u00e0 che il potere esecutivo venga organizzato nella Costituzione in modo che esso tragga la sua necessaria autorit\u00e0 soltanto dalla volont\u00e0 popolare manifestata attraverso la concessione della fiducia da parte della Camera dei Deputati\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Gullo Fausto ha facolt\u00e0 di svolgere il suo ordine del giorno.<\/p><p>GULLO FAUSTO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi! Questa che si discute oggi \u00e8 la parte della Costituzione che indubbiamente mostra in maniera pi\u00f9 manifesta quale sia stato il contrasto delle divergenti opinioni e come le norme che noi oggi esaminiamo siano spesso il risultato di un compromesso. E si sa che spesse volte nei compromessi si riesce a realizzare i soli svantaggi, essendo costretti a lasciare da parte i vantaggi delle varie e contrastanti soluzioni. Io non vorr\u00f2 \u2013 perch\u00e9 la cosa richiederebbe un tempo molto maggiore di quello concessomi \u2013 fare, alla stregua di tale premessa, un esame analitico di tutta la parte che oggi esaminiamo e discutiamo. Mi limiter\u00f2 a brevi accenni, con pi\u00f9 speciale riferimento al potere esecutivo, non senza aver presenti le parole, oltre modo significative, che si leggono nel rapporto del Thouret alla Convenzione francese: \u00abQuando, dopo un lungo dispotismo, una Nazione si sveglia e si costituisce, il suo principale nemico in questa situazione \u00e8 allora il potere esecutivo\u00bb.<\/p><p>Evidentemente, il potere esecutivo ha sugli altri poteri dello Stato il vantaggio della continuit\u00e0 della sua azione e quindi la possibilit\u00e0 maggiore di varcare i limiti segnati alla sua attivit\u00e0. Ma un principio deve essere ben fermo in una Costituzione che si ispira ai princip\u00ee della democrazia parlamentare, e cio\u00e8 che non vi pu\u00f2 essere autorit\u00e0 di Governo la quale non tragga i motivi e le ragioni della sua esistenza il pi\u00f9 direttamente possibile dalla sovranit\u00e0 popolare.<\/p><p>Vi \u00e8 un\u2019esigenza che noi riconosciamo, una esigenza resa pi\u00f9 acuta dagli ultimi avvenimenti della storia non soltanto d\u2019Italia ma di tutte le Nazioni democratiche, quella, cio\u00e8, della stabilit\u00e0 del Governo, cui incombe il pericolo delle frequenti crisi, che turbano cos\u00ec profondamente la vita economica, politica e sociale del Paese. Ed \u00e8 stato giustamente osservato da vari oratori che non \u00e8 precisamente il mezzo migliore e pi\u00f9 efficace di assicurare la stabilit\u00e0 del Governo quello di far ricorso ad accorgimenti, dir\u00f2 cos\u00ec, esteriori, quasi che essa possa essere il risultato di un meccanismo pi\u00f9 o meno ben congegnato. La continuit\u00e0 del Governo, per quanto possa costituire un\u2019esigenza di primo piano nella vita della Nazione, non pu\u00f2 non accompagnarsi a quella necessit\u00e0 di cui parlavo poc\u2019anzi, e cio\u00e8 che il Governo tragga la sua autorit\u00e0 dalla sovranit\u00e0 popolare, perch\u00e9 in tanto il Governo democratico \u00e8 pienamente legittimo, in quanto nella sua attivit\u00e0 non si stacchi mai da essa, che \u00e8 l\u2019unica fonte da cui trae il suo potere e la sua autorit\u00e0.<\/p><p>Ora, come il presente progetto ha conciliato questa duplice esigenza? A questa domanda \u00e8 legata senz\u2019altro la principale questione, che si risolve affermando che il Governo pu\u00f2 assicurarsi di avere con s\u00e9 la sovranit\u00e0 popolare solo attraverso l\u2019ottenuta fiducia da parte dei rappresentanti del popolo, cio\u00e8 da parte di coloro che sono i legittimi rappresentanti della volont\u00e0 e quindi della sovranit\u00e0 popolare.<\/p><p>Ma \u00e8 appunto qui che viene ad inserirsi l\u2019altra grossa questione, quella cio\u00e8 del Senato. Nel momento in cui si stabil\u00ec di accogliere il sistema bicamerale, ci si \u00e8 trovati di fronte ad una serie di problemi. Ed \u00e8 proprio nella soluzione di tali problemi che pi\u00f9 si nota il compromesso cui ha fatto ricorso la Commissione dei Settantacinque per cercare, come dicevo, di conciliare le contrastanti opinioni.<\/p><p>Superando, e di molto, i limiti segnati dalle norme contenute nel progetto, si \u00e8 a lungo, in questo dibattito, parlato del Senato. Si \u00e8 affermato prevalentemente che fosse necessario creare una Camera diversa dalla Camera dei deputati, al fine d\u2019evitare un inutile doppione. Una Camera diversa, una Camera, cio\u00e8, che ripeta i suoi poteri da altra fonte da quella da cui li ripete la Camera dei deputati. Ma \u00e8 intuitivo che questa fonte, per quanto diversa, non pu\u00f2 non immedesimarsi anche essa in una manifestazione della volont\u00e0 e della sovranit\u00e0 popolare.<\/p><p>La Commissione ha pensato ad un ordinamento di carattere regionale, ma anche qui vien fuori il compromesso e un compromesso strano, perch\u00e9 il progetto pensa che sia sufficiente, perch\u00e9 si abbia un\u2019Assemblea elettiva di tipo regionalistico, segnare in una norma che i rappresentanti debbono essere nati o domiciliati nella Regione. Norma quanto mai strana, della quale non si riesce ad intendere il significato.<\/p><p>Quasi non sia concepibile, come invece \u00e8 nel fatto che parecchi, per esempio, dei pi\u00f9 appassionati meridionalisti non sono del Mezzogiorno d\u2019Italia, ma di altre regioni. Senza dire che, di fronte a quell\u2019esigenza unitaria che deve essere alla base di tutto l\u2019ordinamento dello Stato, non \u00e8 n\u00e9 opportuno n\u00e9 simpatico porre questa limitazione.<\/p><p>Ma basta poi ci\u00f2 a creare un\u2019Assemblea politica di tipo regionalistico? E, nel porre tale domanda, ho presente l\u2019altra norma che fissa cinque rappresentanti per ogni Regione, oltre quelli eletti dai Consigli regionali in proporzione degli abitanti.<\/p><p>Come si manifesta questo speciale carattere che si vuole imprimere alla Camera dei Senatori?<\/p><p>\u00c8 opportuno a questo proposito ricordare che nello stesso progetto \u00e8 detto che anche i senatori, come i deputati, rappresentano non il collegio che li elegge, ma tutta la Nazione. E allora?<\/p><p>Qualche oratore, ricordo l\u2019onorevole Piccioni, ha parlato della opportunit\u00e0 che si dia al Senato un altro carattere, un carattere di rappresentanza di categorie, a base di interessi. Ma, sia il Senato a carattere regionalistico, sia a carattere rappresentativo di categorie di interessi, sorge qui un problema che non si \u00e8 affrontato e che \u00e8 questo: non v\u2019\u00e8, in una democrazia parlamentare, possibilit\u00e0 per un\u2019Assemblea politica, quale \u00e8 la Camera dei deputati e quale si vorrebbe che fosse il Senato, che non sorga dal popolo indiscriminatamente considerato.<\/p><p>Quando si crea una qualche discriminazione e in base ad essa si istituisce un\u2019Assemblea di tipo regionalistico oppure di tipo, diciamo cos\u00ec, corporativistico, si far\u00e0 tutto meno che una Assemblea politica, si snaturer\u00e0 il concetto stesso di sovranit\u00e0, che non pu\u00f2 non identificarsi nel popolo indiscriminatamente inteso.<\/p><p>Con ci\u00f2 non si vuol negare l\u2019esistenza dei contrastanti interessi, i quali hanno il loro proprio campo d\u2019azione al di fuori dell\u2019Assemblea, nelle varie organizzazioni, operaie, padronali, professionali, ecc. L\u2019Assemblea politica, nel momento in cui viene costituita, vuol essere qualche cosa che trascende i singoli interessi, siano essi di carattere regionalistico o professionale. Non \u00e8 concepibile un\u2019Assemblea politica che si informi a criteri particolaristici. Ma il pi\u00f9 grave \u00e8 che, essendosi voluto fare del Senato, nonostante tutto, un\u2019Assemblea politica, si \u00e8 riconosciuto anche a questa Assemblea la possibilit\u00e0 e la facolt\u00e0 di concedere o non concedere la fiducia al Governo. Col progetto, insomma, vengono concessi pari diritti alla Camera dei deputati e a quella dei senatori.<\/p><p>Avendo cos\u00ec disciplinato ed organizzato questa delicata materia, la Commissione si \u00e8 trovata senz\u2019altro nella condizione di prevedere una continuit\u00e0 di contrasti, una continuit\u00e0 di attriti fra queste due Assemblee fornite di pari poteri.<\/p><p>Mi duole che non sia presente l\u2019onorevole Nitti. Egli non si spiegava, nel suo discorso dell\u2019altro giorno, come mai la Commissione dei Settantacinque avesse organizzato, a fianco di queste due Camere, una terza Camera, l\u2019Assemblea Nazionale. L\u2019Assemblea Nazionale \u00e8 la risultante necessaria dell\u2019organizzazione delle due Camere, quella dei deputati e quella dei senatori. Nel momento in cui la Commissione ha creato le due Camere con pari diritti, con pari facolt\u00e0, \u00e8 sorta senz\u2019altro la facile previsione del contrasto e quindi del marasma, della stasi nella macchina statale. Da qui la necessit\u00e0 di creare un organo, attraverso il quale comporre e superare il contrasto. Si sarebbe indotti a pensare che col progetto si sia avuto cura di creare i pericoli, per avere la soddisfazione di avvisare nello stesso tempo ai mezzi per ovviarvi.<\/p><p>Create le due Camere, necessariamente doveva venir fuori questa terza che siede fra le due da arbitra, appunto per comporre i ben facilmente prevedibili contrasti.<\/p><p>Ma non \u00e8 questo soltanto il pericolo: il pericolo \u00e8 che un Senato cos\u00ec formato, con tali poteri, possa addirittura capovolgere il giudizio dato dalla Camera dei deputati, che \u00e8 quella che veramente, direttamente rappresenta la volont\u00e0 e la sovranit\u00e0 del popolo.<\/p><p>N\u00e9 vale obiettare che nell\u2019Assemblea Nazionale la Camera dei deputati ha la prevalenza del numero.<\/p><p>\u00c8 un argomento che va fino ad un certo punto, perch\u00e9 appunto pu\u00f2 accadere questo: che una considerevole minoranza della Camera dei deputati, pu\u00f2, unita ad una maggioranza di membri della seconda Camera, avere la prevalenza. Ma non si creano in tal modo elementi perturbatori della vita politica dello Stato?<\/p><p>Che cosa accadr\u00e0, onorevoli colleghi, quando la Camera dei deputati avr\u00e0 negato la fiducia al Governo, se, in seno all\u2019Assemblea Nazionale, mediante un piccolo scarto di voti, la fiducia al Governo verr\u00e0 invece concessa? Potr\u00e0 allora concepirsi un Governo rivestito dell\u2019autorit\u00e0 e del prestigio che deve assolutamente avere? Che cosa noi pensiamo di potere attribuire, sotto l\u2019aspetto del valore politico e costituzionale, al voto opposto che pu\u00f2 venir fuori dall\u2019Assemblea Nazionale, rispetto a quello che \u00e8 stato dato precedentemente dalla prima Camera? Del voto dato cio\u00e8 da quella Assemblea Nazionale cui parteciperebbe, ripeto, un Senato improntato, nella sua costituzione, ad un carattere regionalistico o, peggio ancora, ad un carattere corporativistico?<\/p><p>Come pu\u00f2 concepirsi che l\u2019unilaterale atteggiamento di interessi particolaristici possa e debba avere un peso decisivo contro il volere della Camera dei deputati, la quale pi\u00f9 direttamente rappresenta la volont\u00e0 di tutto il Paese?<\/p><p>E ci\u00f2 ha condotto manifestamente il progetto anche ad un altro inconveniente: i suoi redattori si sono cio\u00e8 trovati di fronte al problema della responsabilit\u00e0 ministeriale. Il Governo deve essere responsabile. Era stato gi\u00e0 sancito nell\u2019articolo 85, nella norma cio\u00e8 con cui si fissa l\u2019irresponsabilit\u00e0 del Capo dello Stato, che sono i Ministri competenti ad assumere la responsabilit\u00e0 dei suoi atti.<\/p><p>Ma si \u00e8 creduto di ripetere la norma nell\u2019articolo 89. Che cosa si \u00e8 voluto significare con tale ripetizione?<\/p><p>Questo interrogativo ci porta a domandarci se esista in Italia, stando alla Costituzione che noi andiamo creando, il Consiglio dei Ministri, o se esso invece debba considerarsi superato. Si badi infatti che, ove pure si legga con la maggior attenzione il progetto, non si riuscir\u00e0 a comprendere con chiarezza se la Commissione ha creduto che il Consiglio dei Ministri debba ancora continuare ad avere la sua funzione e quindi ad esistere, o se abbia invece creduto meglio di condensare la responsabilit\u00e0 ministeriale nella figura del Primo Ministro, venendo a ricalcare, sotto questo riguardo, le orme della legislazione fascista.<\/p><p>Il fascismo, del resto, non aveva fatto in questo se non dare sistemazione giuridica ad un\u2019assodata tradizione, che conferiva un particolare prestigio ed una particolare autorit\u00e0 alla figura del Presidente del Consiglio. Ora, \u00e8 sembrato che la Commissione abbia voluto riprendere, in certo modo, questa sistemazione giuridica data dal fascismo alla figura del Primo Ministro, ed ha stabilito che il Governo della Repubblica \u00e8 composto dal Primo Ministro, il quale \u2013 dice poi l\u2019articolo 89 \u2013 dirige la politica generale del Governo e ne \u00e8 responsabile. Ma nello stesso articolo 89 si legge subito dopo che \u00abi Ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei Ministri\u00bb. Ma, insomma, vi \u00e8 ancora il Consiglio dei Ministri o non vi \u00e8 pi\u00f9? Perch\u00e9, se vi \u00e8 il Consiglio dei Ministri, la figura del Capo del Governo, del Presidente del Consiglio, cos\u00ec come sorge dal progetto, non ha una sua giustificazione, in quanto la responsabilit\u00e0 del Consiglio dei Ministri, la responsabilit\u00e0 cio\u00e8 collegiale, esclude una responsabilit\u00e0 propria in tal senso del Capo del Governo. Ma se si resta, invece, fermi alla prima parte dell\u2019articolo 89 (\u00abIl Primo Ministro dirige la politica generale del Governo e ne \u00e8 responsabile\u00bb) non si pu\u00f2 non escludere invece la responsabilit\u00e0 collegiale, dato che tale responsabilit\u00e0 viene ad essere condensata e riassunta nella figura del Primo Ministro.<\/p><p>Anche qui \u00e8 evidente il compromesso.<\/p><p>Parlando del potere esecutivo, intendo soprattutto soffermarmi \u2013 ed \u00e8 il punto centrale di questo mio modestissimo discorso \u2013 sulla veramente strana anomalia contenuta nell\u2019articolo 93 del progetto. Invito gli onorevoli colleghi a valutare in tutta la sua importanza questo articolo 93. Un Governo non dir\u00e0 mai in una maniera aperta: \u00abio faccio a meno del consenso popolare\u00bb. Anche Mussolini diceva di governare col consenso del popolo. Non vi \u00e8 stato e non vi sar\u00e0 mai un Governo che dir\u00e0 il contrario; non sono per\u00f2 mancati i Governi che hanno esercitato la loro attivit\u00e0 e la loro autorit\u00e0 contro la volont\u00e0 e la sovranit\u00e0 popolare. E si sono serviti a tal fine di vari mezzi e vari strumenti che essi hanno inserito accortamente nel meccanismo costituzionale, tentacoli idonei a contestare la usurpata autorit\u00e0 illegittima. L\u2019articolo 93 crea appunto due strumenti di tal genere: esso infatti disciplina costituzionalmente, ossia inserisce nella Costituzione due istituti: il Consiglio di Stato e la Corte dei Conti. \u00c8 un fatto nuovo; non v\u2019\u00e8 Costituzione al mondo che contenga la disciplina di questi due istituti&#8230;<\/p><p>TOSATO. Non \u00e8 esatto.<\/p><p>GULLO FAUSTO. &#8230;uno, istituto di consulenza giuridico-amministrativa, e l\u2019altro, istituto di consulenza e accertamento contabile. Sono due strumenti della cui necessit\u00e0 nella vita nazionale ognuno di noi pu\u00f2 essere pi\u00f9 o meno convinto; ma, insomma, non sono, non vogliono essere, non possono essere due istituti costituzionali.<\/p><p>Basti citare la Costituzione dell\u2019Inghilterra. L\u2019Inghilterra non conosce la Corte dei Conti, in quanto il controllo finanziario contabile \u00e8 manifestazione diretta della Camera dei Comuni, la quale, ad ogni principio di legislatura, costituisce speciali Commissioni che fanno in pratica quello che da noi fa la Corte dei Conti.<\/p><p>Non \u00e8 dunque una necessit\u00e0 di natura e di indole costituzionale, cos\u00ec come non \u00e8 una necessit\u00e0 di natura costituzionale il Consiglio di Stato, quel Consiglio di Stato che \u2013 dobbiamo dirlo \u2013 a differenza della Corte dei Conti, non ha sul serio una brillante origine democratica. Il Consiglio di Stato nacque come Consiglio personale del monarca assoluto. La sola Costituzione che disciplini il Consiglio di Stato \u00e8 quella del 1799, la Costituzione \u2013 chiamiamola cos\u00ec \u2013 di Buonaparte Primo Console. Essa, a fianco del Senato, del Tribunato, del Corpo legislativo, e dei consoli poneva il Consiglio di Stato. Vi fu chi vide senz\u2019altro l\u2019enorme pericolo di questa introduzione e lo denunci\u00f2; ma naturalmente la volont\u00e0 preponderante di Bonaparte ne ebbe ragione. Entrato nella Costituzione quasi di straforo il Consiglio di Stato, divenne senz\u2019altro l\u2019organo pi\u00f9 importante nella vita dello Stato. Esso continua a vivere anche nella Costituzione di Napoleone non pi\u00f9 Primo Console, ma imperatore, e diviene il pilastro della tirannia bonapartista.<\/p><p>E perch\u00e9 soprattutto? Perch\u00e9 al Consiglio di Stato fu affidato uno dei compiti pi\u00f9 gelosi e pi\u00f9 delicati del meccanismo costituzionale: fu affidato il compito di studiare e formulare le leggi da presentare all\u2019Assemblea legislativa.<\/p><p>Il pericolo contenuto nell\u2019articolo 93 \u00e8 nel fatto che si \u00e8 voluto dare una disciplina costituzionale ai due istituti \u2013 Consiglio di Stato e Corte dei Conti \u2013 portando alla conseguenza che domani, quando una Camera legislativa voglia modificare in questo punto l\u2019ordinamento dello Stato, dovr\u00e0 necessariamente seguire la speciale procedura richiesta per la modificazione della Costituzione.<\/p><p>Ma oltre questo, altri e pi\u00f9 seri pericoli esistono. Non \u00e8 inopportuno ricordare, a questo proposito, quanto sia forte lo spirito di corpo, del Consiglio di Stato, quello spirito di corpo che il manuale del perfetto caporale dice, s\u00ec, essere un sentimento apprezzabile, ma di cui bisogna paventare e temere le esasperazioni.<\/p><p>A tal fine pu\u00f2 essere molto utile leggere una pubblicazione fatta proprio a cura del Consiglio di Stato, e che \u00e8 opera di una Commissione di cui era Presidente l\u2019onorevole Ruini.<\/p><p>Badate, io non avrei paura della cosa, se potessi ipotizzare un Ruini eterno Presidente del Consiglio di Stato. Dell\u2019onorevole Ruini ognuno di noi sa quanto egli sia poco invadente, e non ci sarebbe dunque pericolo. Ma noi dobbiamo pensare anche ai successori di lui.<\/p><p>Bene, nella relazione che questa Commissione ha redatto e con la quale si rivolge appunto ai costituenti perch\u00e9 meditino sull\u2019importanza del Consiglio di Stato, ricordando che il Consiglio di Stato \u00e8 \u00aborgano di consulenza giuridico-amministrativa del Governo e del Parlamento\u00bb, si afferma che tale consulenza si svolge in una cerchia ristretta, e che \u00e8 necessario che questa cerchia venga allargata.<\/p><p>Proprio quello che contribu\u00ec a creare la enorme potenza del Consiglio di Stato nella Costituzione napoleonica, ossia lo studio e la formazione delle leggi, \u00e8 ci\u00f2 che viene chiesto dalla relazione.<\/p><p>Si dice in questa relazione: \u00abi controlli dovrebbero esercitarsi prima della definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri autorizzando la presentazione al Parlamento.<\/p><p>\u00abIn realt\u00e0 su un atto del potere esecutivo, il parere relativo di carattere giuridico-amministrativo da allegarsi obbligatoriamente al disegno potrebbe costituire importante elemento per la discussione e l\u2019esame in seno al Parlamento\u00bb.<\/p><p>In definitiva si chiede di attribuire al Consiglio di Stato l\u2019importantissimo compito di studiare e di preparare i progetti di legge che il Governo dovr\u00e0 presentare alla Camera.<\/p><p>Questo non significa altro se non assumere la parte pi\u00f9 importante dell\u2019attivit\u00e0 legislativa dello Stato.<\/p><p>Ora, quando dovesse essere approvato questo articolo 93, il quale, al Consiglio di Stato, quale organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell\u2019amministrazione, attribuisce rilevanza costituzionale, ci si troverebbe senz\u2019altro di fronte ad un fatto certo, e cio\u00e8 ad un Consiglio di Stato il quale accamperebbe il suo diritto di esercitare un\u2019azione decisiva nella formazione delle leggi, preparando e formulando i relativi progetti da sottoporre all\u2019esame ed all\u2019approvazione dell\u2019Assemblea.<\/p><p>Ma vi \u00e8 di pi\u00f9: il Consiglio di Stato afferma anche che: \u00abUn esame sostanziale potrebbe innanzi tutto riguardare la costituzionalit\u00e0 delle norme amministrative\u00bb.<\/p><p>Ecco come gradualmente, creato il varco, tutto finisce per passare attraverso il Consiglio di Stato. Non basteranno una Camera dei Deputati, un Senato, un\u2019Assemblea nazionale, un Consiglio economico, tutta una variet\u00e0 di assemblee deliberanti. Il Consiglio di Stato, quale organo di consulenza giuridico-amministrativa, vuole avocare a s\u00e9 anche la facolt\u00e0 di esaminare la costituzionalit\u00e0 delle leggi.<\/p><p>\u00c8 inutile che creiamo una o due Camere, che diamo questa o quest\u2019altra composizione particolare alla seconda Camera. Condensiamo tutto nel Consiglio di Stato e facciamone l\u2019organo accentratore di tutta l\u2019attivit\u00e0 politica della Nazione. La democrazia si identifica nel Consiglio di Stato!<\/p><p>E ci\u00f2 dico senza soffermarmi su quella che \u00e8 l\u2019esperienza di ognuno di noi che \u00e8 stato al Governo in questi ultimi tempi. Si dice dagli amatori del bel tempo andato che una volta occorreva riunire le <em>Gazzette Ufficiali<\/em> di parecchie annate per fare un volume possibile. Invece ora quei buoni, antichi tempi sono passati: vi \u00e8 un diluvio, una valanga, una tempesta di leggi. Non ho tanta tenerezza per il buon tempo passato. La verit\u00e0 \u00e8 che allora la vita, nella sua semplicit\u00e0 e linearit\u00e0, non richiedeva che un numero esiguo di norme legislative.<\/p><p>Ora invece la vita, nella sua complessit\u00e0 e fluidit\u00e0, determina un mutamento continuo di situazioni e di rapporti per cui non si riesce a contenere tutto questo complesso di attivit\u00e0 sociali nello schema fragile di poche disposizioni di legge. Occorre una ricca, abbondante legislazione che si rinnovi non pi\u00f9 a distanza di decenni o di anni, ma a distanza di mesi.<\/p><p>\u00c8 la situazione che sta alla base della legge, che crea la legge e che, modificandosi richiede una legge diversa. Ora, coloro che sono stati Ministri in questo tumultuoso periodo hanno tratto dalla loro pratica ministeriale questa convinzione: che questi istituti, Consiglio di Stato e Corte dei Conti, frequentemente si palesano non pi\u00f9 fonti di illuminati consigli ma cause di ostacoli insormontabili, sia per il complicato meccanismo che \u00e8 loro proprio e che naturalmente porta alla conseguenza di un\u2019azione che si svolge lentamente e faticosamente, sia anche per uno spirito conservatore che di solito li anima e che fa ad essi vedere con diffidenza ogni innovazione legislativa che scava profondamente nella vita della Nazione, pur se essa costituisca la premessa del rinnovamento che tutti quanti diciamo di desiderare. Ora, immettendo nella Costituzione il Consiglio di Stato, si d\u00e0 ad esso la possibilit\u00e0 di esercitare un\u2019influenza di molto maggior rilevanza nella vita dello Stato.<\/p><p>C\u2019\u00e8 da pensare con nostalgia financo al Senato di nomina regia. Pu\u00f2 apparire senza altro come una istituzione rivoluzionaria. Ma non solo il Consiglio di Stato viene organizzato costituzionalmente, ma anche la Corte dei Conti.<\/p><p>Ho gi\u00e0 detto che l\u2019Inghilterra non ha un istituto che sia simile alla nostra Corte dei Conti, in quanto il riscontro contabile-finanziario \u00e8 considerato una delle prerogative pi\u00f9 gelose della Camera bassa. E anche in ci\u00f2 il progetto contiene una ingiustificata innovazione: marcia a ritroso finanche di fronte allo Statuto albertino, il quale sanciva una superiorit\u00e0, sul terreno finanziario, della Camera popolare; qui \u00e8 cancellata, perch\u00e9, anche di fronte a ci\u00f2, le due Camere hanno uguali poteri.<\/p><p>La Corte dei Conti, dicevo, \u00e8 istituto di riscontro contabile e finanziario. Ma anch\u2019essa tende ad allargare il suo campo d\u2019attivit\u00e0, non senza suscitare contrasti impreveduti.<\/p><p>A proposito di contrasti ho gi\u00e0 parlato di quelli facilmente prevedibili tra le due Camere, quando ad esse si conceda parit\u00e0 di poteri. Ed io noto con soddisfazione come ieri l\u2019onorevole Fuschini, conscio di tale pericolo, ha affermato senz\u2019altro la necessit\u00e0, per la salvezza stessa dello Stato democratico, che la Camera dei Deputati abbia la prevalenza su quella dei Senatori.<\/p><p>Ma altri contrasti si profilano inserendo nella Costituzione il Consiglio di Stato e la Corte dei Conti. La Corte dei Conti mira anch\u2019essa ad allargare di molto i confini della sua competenza, non vuole arrestarsi al mero riscontro contabile e finanziario, vuole andare oltre; tanto oltre, che in questa relazione del Consiglio di Stato \u2013 \u00e8 quanto mai interessante, invito i colleghi a procurarsela \u2013 la Commissione dice: \u00abPur senza volere ora interferire nella soluzione dei problemi concernenti la Corte dei Conti, sembra potersi riconoscere col generale consenso che quell\u2019alto controllo non debba costituire un duplicato e vada in ogni modo ricondotto alla sua vera natura finanziario-contabile ed a questi limitati fini di merito, di mera osservanza della legge, secondo le stesse possibilit\u00e0 e la competenza dell\u2019organo, reagendo alla ben nota tendenza della Corte stessa ad estendere il proprio compito (questa estensione va ad invadere proprio il campo, cui il Consiglio di Stato tiene gelosamente) al campo a lei estraneo dell\u2019esame del buon uso delle norme di legge, invadendo cos\u00ec addirittura talora l\u2019apprezzamento del merito amministrativo, con effetti sempre rallentatori e raramente correttivi dell\u2019azione dell\u2019Amministrazione dello Stato\u00bb. Quando si \u00e8 letto questo periodo, ci si domanda: come mai il Presidente della Commissione, che ha redatto questa relazione, e che \u00e8 nello stesso tempo il Presidente della Commissione dei Settantacinque, pu\u00f2, nonostante ci\u00f2, ritenere giusto ed opportuno inserire nella Costituzione la Corte dei Conti, la quale dimostra di sapere il fatto suo, mettendo in pericolo proprio il campo che il Consiglio di Stato vuole tutto riservato a s\u00e9?<\/p><p>E il contrasto sorge fin da ora, quando ancora, cio\u00e8, i due istituti non sono dichiarati costituzionali; lasciate che venga approvato l\u2019articolo 93, e vedrete cosa verr\u00e0 fuori, con un Consiglio di Stato che vuole addirittura essere il domino dell\u2019attivit\u00e0 legislativa, con la formulazione e l\u2019esame della costituzionalit\u00e0 delle leggi, e con una Corte dei Conti, la quale, secondo quanto afferma lo stesso Consiglio di Stato, cerca di decampare dai suoi limiti e di andare ben oltre.<\/p><p>Occorre senz\u2019altro affermare che questa norma va esclusa dalla Costituzione. Vedo in questa un pericolo maggiore che in qualche altra norma, magari pi\u00f9 sonora e rumorosa. La Costituzione deve essere tale da assicurare alfine al nostro Paese un Governo veramente democratico, che attinga direttamente cio\u00e8, e sempre, la sua forza e la sua autorit\u00e0 dalla volont\u00e0 e dalla sovranit\u00e0 del popolo. Esaminato sotto questo profilo, ritengo che l\u2019articolo 93 costituisca un serio pericolo per lo sviluppo democratico del nostro Paese.<\/p><p>Alcuni di noi pensavano, s\u00ec, ad una riforma dei due istituti, ma in senso perfettamente opposto. Pensavano, se mai, a svuotarli di parecchie attribuzioni e facolt\u00e0 che, in parte per virt\u00f9 di legge e in parte per virt\u00f9 di consuetudine, essi son venuti assumendo. Nessuno di noi pensava di dare all\u2019attivit\u00e0 di questi istituti una sfera pi\u00f9 ampia di attribuzioni, tanto meno di farne istituti costituzionali. E ci\u00f2 vale anche per il Consiglio di Stato come organo di tutela e di giustizia della Nazione. Ebbene anche limitando l\u2019esame all\u2019aspetto giurisdizionale dell\u2019attivit\u00e0 del Consiglio di Stato, in cui molti di noi possono concordare (la giustizia amministrativa affidata al Consiglio di Stato ha oramai una lunga tradizione, che pu\u00f2 essere valutata senz\u2019altro favorevolmente), non possiamo tuttavia non considerare come importanti correnti ci siano nel pensiero giuridico moderno che tendono all\u2019unificazione in un solo organo di tutta l\u2019attivit\u00e0 giurisdizionale dello Stato. Le varie relazioni presentate dalla Magistratura alla Costituente, sia come ordine sia come associazione, tutte sostengono la necessit\u00e0 di accentrare nell\u2019organo della Magistratura ordinaria tutta l\u2019attivit\u00e0 giurisdizionale dello Stato. Tralasciamo di esaminare se \u00e8 giusto ed opportuno che qualche giudice speciale \u2013 presa questa parola nel suo significato tecnico, non nel senso deteriore \u2013 sopravviva ancora, data la complessit\u00e0 stessa della vita moderna e la moltiplicazione delle sue attivit\u00e0, a giudicare le quali si richiedono competenze specifiche. Pu\u00f2 essere giusto ed opportuno che vi siano giudici speciali; ma d\u2019altro canto non si pu\u00f2 contestare, come ho detto, che vi \u00e8 un\u2019autorevole corrente a favore della unicit\u00e0 dell\u2019organo giurisdizionale. E se domani l\u2019Assemblea legislativa riterr\u00e0 di aderire a tale corrente giuridica, si trover\u00e0 di fronte una norma costituzionale da modificare e, quindi, nella necessit\u00e0 di mettere in discussione la Costituzione per inserire in essa norme diverse in quanto suggerite da criteri diversi.<\/p><p>E cos\u00ec \u00e8 per l\u2019altra attivit\u00e0 del Consiglio di Stato, quale organo di consulenza giuridico-amministrativa, anch\u2019esso soggetto alla possibilit\u00e0 di una organizzazione diversa o a quella addirittura della soppressione. Senonch\u00e9 questo \u00e8 pur l\u2019aspetto meno importante della questione; quello pi\u00f9 grave \u00e8 che noi, inserendo nella Costituzione questi due istituti, creiamo (\u00e8 bene affermarlo con chiarezza e fermezza) degli ostacoli a che il Paese si rinnovi alfine democraticamente, a che sorga sul serio, sulle rovine del fascismo e della guerra, un\u2019Italia nuova che ubbidisca soltanto ad una sola necessit\u00e0, ad una sola superiore e sovrana esigenza: che sia rispettata, sempre e dovunque, la volont\u00e0 del popolo. (<em>Applausi \u2013 Congratulazioni<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE. Essendo stati illustrati i vari ordini del giorno, ha facolt\u00e0 di parlare uno dei Relatori, l\u2019onorevole Mortati.<\/p><p>MORTATI, <em>Relatore.<\/em> Parlo come correlatore della Commissione dei Settantacinque sul titolo dedicato al Parlamento, allo scopo di formulare alcune osservazioni sui rilievi che sono stati mossi qui, in sede di discussione generale, a questa parte del progetto, e per accennare io stesso ad alcune critiche, naturalmente uniformandomi allo spirito del progetto, al quale ho dato la mia opera e la mia approvazione.<\/p><p>Un tema obbligato di esame in questa materia \u00e8 naturalmente quello del bicameralismo. Io non mi fermer\u00f2 a riesaminare ancora le ragioni che possono confortare la tesi che sostiene l\u2019esigenza del sistema bicamerale, o a ribattere le obiezioni sollevate. Vorrei semplicemente rilevare alcune impostazioni troppo astratte che sono state formulate qua dentro a sostegno della tesi contraria al bicameralismo. Proprio adesso abbiamo sentito, dall\u2019onorevole Gullo, ripetere ancora una volta la tesi secondo la quale non \u00e8 possibile pensare ad un regime bicamerale, in quanto la unicit\u00e0 della volont\u00e0 popolare non tollera che questa si esplichi mediante molteplici modi di manifestazione. Mi pare che non ci possa essere un punto di vista pi\u00f9 astratto di questo, che considera un popolo sempre e necessariamente come unit\u00e0 indifferenziata, che contesta <em>sub specie aeternitatis<\/em>, la possibilit\u00e0 di un bicameralismo, indipendentemente da quelle che possono essere le condizioni dei vari paesi nelle varie epoche storiche. Come tutti sanno, questa \u00e8 una posizione di pensiero di origine illuministica, che fu assunta dalle Costituzioni rivoluzionarie francesi costruite sulla base di una struttura sociale resa omogenea dall\u2019esclusione dalla vita politica, sotto diverse forme, dell\u2019antica nobilt\u00e0 e del popolo non fornito di censo. Come pensare di poter dare validit\u00e0 universale ad un\u2019ideologia cos\u00ec strettamente condizionata a particolari condizioni storiche?<\/p><p>Inficiata dalla stessa astrattezza \u00e8 anche l\u2019eccezione che si vorrebbe porre a questa regola, secondo quanto \u00e8 stato qui ripetutamente affermato: quella che sarebbe costituita dallo Stato federale. Non c\u2019\u00e8 nulla di pi\u00f9 inesatto di questo. Non \u00e8 affatto vero che nello Stato federale ci sia un\u2019esigenza istituzionale interna ad esso, che porti ad esigere due forme di rappresentanza popolare, quella dello Stato nel suo complesso e quella dei singoli Stati membri, e ci\u00f2 perch\u00e9 nello Stato federale, una volta che esso sia formato, l\u2019ultima istanza, il potere supremo, viene ad essere costituito non dai singoli Stati ma da tutto il popolo nella sua unit\u00e0 indifferenziata. Ed \u00e8 a questo organo costituito dal popolo che si affida la funzione della revisione costituzionale.<\/p><p>Se negli Stati federali, di norma (ma non sempre, perch\u00e9 abbiamo esempi di Stati federali in cui non c\u2019\u00e8 duplicit\u00e0 di Camere parlamentari, come nella Costituzione tedesca di Weimar, in cui c\u2019\u00e8 uno Stato federale, o per lo meno largamente decentrato, con decentramento garantito costituzionalmente, e dove tuttavia non esiste una seconda Camera, concorrente alla formazione delle leggi tale non potendosi ritenere il Reichsrat), vi \u00e8 una duplicit\u00e0 di rappresentanza parlamentare, ci\u00f2 avviene non per una esigenza intrinseca, essenziale a questa struttura statale, ma per ragioni di opportunit\u00e0, perch\u00e9 essendovi differenziazioni costituite dai singoli Stati, differenziazioni di interessi, si ritiene opportuno che queste differenziazioni siano riflesse nell\u2019organo supremo dello Stato, nel potere legislativo. Quindi la ragione che giustifica negli Stati federali la doppia Camera \u00e8 una ragione che va oltre l\u2019ambito di applicazione che riceve dalla Costituzione, cio\u00e8 che \u00e8 applicabile al di l\u00e0 di questo ambito, perch\u00e9 l\u2019esigenza che la promuove \u00e8 pi\u00f9 vasta di quella che non sia costituita dai bisogni organizzativi dello Stato federale.<\/p><p>Si \u00e8 dagli avversari del bicameralismo citato anche l\u2019esempio inglese; si \u00e8 detto che l\u2019Inghilterra ha in realt\u00e0 una sola Camera, essendo stata la Camera dei Lords, dopo la riforma del 1911, svuotata dell\u2019antico potere, pari ordinata rispetto ai Comuni. Ma anche questa osservazione pecca di astrattezza, e ci\u00f2 perch\u00e9, anzitutto, non tiene conto di quello che, al di l\u00e0 dei poteri giuridici, \u00e8 il valore morale della Camera dei Lords, trascura cio\u00e8 la rilevanza politica delle sue deliberazioni; perch\u00e9 inoltre non tiene conto della esistenza di larghe correnti dell\u2019opinione pubblica inglese, le quali agitano il problema della riforma della Camera dei Lords, appunto per aumentarne l\u2019efficienza di fronte all\u2019altra Assemblea, ed in terzo luogo non considera il complesso di fattori di varia natura che in Inghilterra influiscono a temperare l\u2019azione della prima Camera, i suoi eventuali abusi e quindi rendono meno sentita la esigenza di una seconda Camera. Non si pensa che, fra l\u2019altro, in Inghilterra si verifica l\u2019inserzione nello Stato delle forze organizzate del lavoro, le quali non pongono delle istanze sovvertitrici dell\u2019ordine costituito e del metodo democratico, ma trovano la loro espressione ed il mezzo di assunzione di una diretta responsabilit\u00e0 politica nel partito politico che li rappresenta. Informate ad una considerazione anch\u2019essa, secondo me, non strettamente aderente alle esigenze veramente essenziali di una seconda Camera sono altres\u00ec alcune delle giustificazioni che si vogliono addurre a sostegno dell\u2019introduzione di tale istituto. Questo pu\u00f2 dirsi dell\u2019opinione, che abbiamo inteso affermare anche qui dentro, secondo cui la seconda Camera risponde al bisogno di porre dei freni, dei limiti, di esercitare una azione ritardatrice e di ripensamento dell\u2019azione della prima Camera. Senza dubbio questa azione ritardatrice \u00e8 importante, ma non pu\u00f2 assumersi come l\u2019essenza, la vera ragione d\u2019essere del sistema bicamerale. Infatti questa azione ritardatrice, questo freno, questo ripensamento, questa riflessione si potrebbero ottenere con altri mezzi, e sono state infatti ottenute in certi ordinamenti con altri mezzi, o con la istituzione di certe magistrature speciali, l\u2019eforato, il tribunato, ecc., o ancora mediante l\u2019obbligo fatto alla Camera unica di ritornare sulle sue deliberazioni, imponendo cio\u00e8 ad essa una duplice deliberazione ad intervallo di tempo. Se si vuole identificare l\u2019esigenza veramente essenziale che giustifichi il costituirsi di un sistema bicamerale bisogna rintracciarla altrove, e precisamente nel bisogno dell\u2019integrazione del suffragio. Bisogna chiedersi in altri termini se, data una determinata struttura sociale, questa struttura sia sufficientemente espressa e rispecchiata nella Camera unica, bisogna porsi il problema del modo di attuare la massima possibile efficienza rappresentativa nel Parlamento, in modo che esso rispecchi fedelmente gli interessi della Nazione in tutta la loro variet\u00e0 e complessit\u00e0. Problema fondamentale questo dell\u2019organizzazione della rappresentanza politica, da cui dipendono le sorti della democrazia moderna.<\/p><p>Poich\u00e9 \u00e8 dalla dimostrazione della possibilit\u00e0 di collegare lo Stato con la societ\u00e0 nel mondo contemporaneo, divenuto cos\u00ec vario, complesso ed eterogeneo, \u00e8 da questa dimostrazione data sul terreno della realt\u00e0, che si potr\u00e0 smentire la tesi che vede lo Stato di massa organizzabile solo in funzione di un regime totalitario.<\/p><p>Ora, come ricercare se sia raggiunta questa pienezza di efficienza rappresentativa? Non astrattamente, non in base ad idee preconcette, ad apriorismi, ma in base a considerazioni desunte dalla realt\u00e0 di un singolo paese. Considerazioni che devono, in primo luogo, muovere dall\u2019esame della forma del Governo, dal tipo del regime instaurato, poich\u00e9 \u00e8 dalla funzione che il Parlamento deve adempiere nel regime che devono argomentarsi le esigenze della sua organizzazione.<\/p><p>In secondo luogo, questa pienezza di efficienza rappresentativa bisogna desumerla dalla struttura politica e sociale del Paese in un determinato momento storico ed, insieme, dai compiti che si attribuiscono allo Stato.<\/p><p>Ora, per quanto riguarda il primo punto, cio\u00e8 il tipo di regime, bisogna osservare che esso, da noi, secondo quanto risulta dal progetto in esame, non si conforma al tipo di regime parlamentare puro, ma invece realizza un tipo di regime parlamentare misto, o semidiretto. E ci\u00f2 per l\u2019esistenza di due istituti: lo scioglimento ed il <em>referendum<\/em>, i quali si inseriscono nel congegno costituzionale precisamente allo scopo di far s\u00ec che il popolo non sia una istanza pura e semplice di preposizione dei titolari della Camera rappresentativa, ma divenga invece un organo di decisione politica, organo di ultima istanza, chiamato a risolvere i conflitti che sorgono fra gli altri organi costituzionali e a dire la sua parola decisiva quando si presentino questioni di vasto rilievo politico.<\/p><p>Quindi, questo tipo di regime, in quanto esige dal popolo pronunce di merito politico, importa, pi\u00f9 ancora che altre forme, la ricerca delle strutture migliori per l\u2019organizzazione del corpo elettorale, le forme, cio\u00e8, pi\u00f9 idonee a riflettere convinzioni e volizioni, a collegarle con interessi stabili e reali, che siano il meno possibile frutto di improvvisazioni o di impulsi irriflessivi e momentanei.<\/p><p>Se si passa poi all\u2019altro criterio orientativo della ricerca delle migliori strutture rappresentative, cio\u00e8 alla composizione sociale dello Stato ed ai compiti che esso si assume, sono da prendere in considerazione insieme alle condizioni generali proprie di tutti gli Stati moderni, quelle particolari del nostro Paese.<\/p><p>Non mi fermer\u00f2 qui ad illustrare problemi e situazioni, che sono a tutti noti: mi limiter\u00f2 a ricordare che gli aspetti speciali del problema organizzativo degli Stati moderni derivano da tre fatti. Anzitutto, dall\u2019allargamento del suffragio, che nel nostro paese ha fatto passare il corpo elettorale da mezzo milione qual era nel 1870 a 25-28 milioni; ci\u00f2 che d\u00e0 vita ad una differenza non solo quantitativa, ma qualitativa, perch\u00e9 determina una trasformazione profonda e sostanziale tale da far sorgere problemi assolutamente nuovi di organizzazione.<\/p><p>In secondo luogo, dall\u2019ampliamento dei compiti statali, i quali sono passati dalla pura e semplice conservazione dell\u2019ordine pubblico ad interventi sempre pi\u00f9 penetranti nel campo dei rapporti economico-sociali.<\/p><p>Infine, dal fenomeno associazionistico, che ha alimentato la formazione di organismi cos\u00ec potenti da porsi come competitori dello Stato e da metterne in pericolo l\u2019esistenza. Si \u00e8 parlato a proposito di tale fenomeno di un nuovo feudalesimo, che ha rotto la vecchia unit\u00e0 statale, quale si era formata nel mondo moderno, ed ha fatto venir meno la esclusivit\u00e0 e pienezza della sua sovranit\u00e0.<\/p><p>Ora il problema fondamentale \u00e8 precisamente di ordinare queste masse ingenti di cittadini, in modo che i loro interventi siano consapevoli; di inserire nello Stato gli organismi sociali senza che perdano la loro libert\u00e0 e spontaneit\u00e0 di azione; ed infine, di ottenere che gli interventi nel campo economico e sociale da parte dello Stato, sempre pi\u00f9 sollecitati dalla pressione di tali masse, siano quanto pi\u00f9 possibile aderenti agli interessi generali e sottratti agli influssi egoistici di gruppi limitati.<\/p><p>A questi problemi comuni a tutti gli Stati moderni si aggiungono per l\u2019Italia quelli che sorgono dalla sua struttura geografica ed economica. L\u2019Italia \u00e8 infatti il Paese forse pi\u00f9 differenziato che ci sia in Europa, e ci\u00f2 per un complesso di ragioni di carattere storico, nonch\u00e9 di condizioni di ordine ambientale ed economico-sociale.<\/p><p>Ora, posti i termini della questione della seconda Camera nel modo che ho fatto, come si deve risolvere il quesito proposto sulla pi\u00f9 piena ed integrale forma di rappresentanza politica? Attraverso quali mezzi si ritiene di poter realizzare in effetti tale pienezza di rappresentanza? Basta una sola Camera ad esprimerla? Che una sola Camera non basti si potrebbe desumere anche dal semplice fatto della riforma regionale; riforma che \u00e8 stata ormai approvata dall\u2019Assemblea e che deve essere presa come base per derivarne tutte quelle ulteriori conseguenze che in essa sono implicite, soprattutto con riferimento all\u2019organizzazione del potere legislativo.<\/p><p>La riforma regionale non sarebbe infatti completa, essa anzi sarebbe, a mio avviso, frustrata nei motivi e negli intendimenti che ne hanno informato l\u2019istituzione, sarebbe deviata dalle finalit\u00e0 politiche che l\u2019hanno promossa, se non trovasse il suo svolgimento e la sua pi\u00f9 propria applicazione nell\u2019ordinamento del Parlamento, nel dar vita ad una forma specifica di rappresentanza politica.<\/p><p>Questa esigenza \u00e8 stata ieri molto perspicuamente affermata dall\u2019onorevole Condorelli ed io credo opportuno ora ribadirla, ponendo in pi\u00f9 chiaro rilievo questa necessit\u00e0 di trasportare negli organi costituzionali del potere legislativo un riflesso dell\u2019ordinamento regionale.<\/p><p>\u00c8 questo, onorevoli colleghi, uno dei punti meno compresi, forse anche da alcuni di coloro che hanno voluto la riforma regionale, ma tuttavia dei pi\u00f9 essenziali per la vitalit\u00e0 del sistema posto in essere: ed \u00e8 per questa ragione che io ritengo opportuno soffermarmici brevemente. Con la creazione delle Regioni non si sono infatti voluti tanto risolvere dei problemi generici di educazione politica o di garanzia delle libert\u00e0. Sono questi dei fini importanti indubbiamente, ma non sono, a mio avviso, gli essenziali della riforma regionale.<\/p><p>Con tale riforma si \u00e8 invece soprattutto inteso di promuovere e sollecitare l\u2019organizzazione dei grandi gruppi di interessi omogenei nel loro interno dal punto di vista territoriale e sociale, e differenziati dagli altri per le diverse condizioni storiche, geografiche, economiche, allo scopo di far pervenire le voci pi\u00f9 chiare e genuine di questi interessi all\u2019atto delle deliberazioni di politica generale, sicch\u00e9 tali deliberazioni risultassero il pi\u00f9 possibile aderenti alla variet\u00e0 dei bisogni reali di tutta la societ\u00e0.<\/p><p>E, nel promuovere l\u2019attuazione di tale intento, si \u00e8 voluto tenere presente soprattutto il Mezzogiorno, la parte d\u2019Italia cio\u00e8 meno progredita rispetto alle altre, onde sollecitare in essa una pi\u00f9 efficiente coscienza politica, ed in tal modo dare ad essa maggior peso nell\u2019attivit\u00e0 statale.<\/p><p>Messi in chiaro tali intenti, \u00e8 facile comprendere come siano state cagione di sorpresa e siano apparse frutto di incomprensione le accuse che alla riforma regionale sono venute da uomini politici del Sud \u2013 ricordo, fra le altre, quella mossa dall\u2019onorevole Gullo \u2013 secondo cui quella riforma veniva a seppellire le speranze del Mezzogiorno e veniva a negare o a compromettere gli affidamenti di soluzione del problema meridionale.<\/p><p>Deve invece essere riaffermato che chi ha patrocinato la riforma non \u00e8 mai caduto nell\u2019errore di ritenere che il problema meridionale si dovesse risolvere nell\u2019ambito delle singole Regioni cui viene concessa l\u2019autonomia. Noi sappiamo bene che i problemi meridionali si possono risolvere solo sul piano nazionale, nell\u2019ambito della politica generale dello Stato, in occasione delle decisioni in materia di politica doganale, tributaria, agraria, dei trasporti, degli scambi internazionali, della stessa politica estera.<\/p><p>Ma, appunto per questo, noi pensiamo che sia necessario conferire alle Regioni pi\u00f9 arretrate la possibilit\u00e0 di raggiungere, attraverso l\u2019organizzazione regionale, una coscienza pi\u00f9 piena dei loro problemi, dei loro bisogni unitariamente intesi, per poterli rappresentare al centro con quella maggior forza che viene dalla loro visione integrale e dalla loro organizzazione.<\/p><p>Donde l\u2019esigenza di dare alle Regioni una voce specifica nel Parlamento, di fare cio\u00e8 delle Regioni non gi\u00e0 delle pure e semplici circoscrizioni elettorali, bens\u00ec un centro unitario di interessi organizzati da far valere unitariamente ed in modo istituzionale. Donde ancora quelle altre particolarit\u00e0 organizzative che appaiono nel progetto che, anche dalle finalit\u00e0 che si sono chiarite, possono lasciare perplessi. Cos\u00ec si dica della correzione all\u2019equivalenza dei suffragi, che si \u00e8 voluta realizzare attraverso l\u2019attribuzione di un numero fisso di senatori per ogni Regione, all\u2019infuori della loro consistenza demografica, correzione che dai suoi proponenti \u00e8 stata pensata appunto in funzione del potenziamento politico del Mezzogiorno meno esteso e meno popoloso del Nord. Sicch\u00e9, se \u00e8 apparso spiegabile l\u2019intervento di alcuni comunisti contro il Senato regionale, \u00e8 stato invece ragione di sorpresa vedere un autonomista e un meridionalista come l\u2019onorevole Lussu muovere in breccia contro di esso, negando cos\u00ec questa prima ed essenziale funzione che un Senato regionale pu\u00f2 esercitare in Italia, per conseguire una maggiore perequazione di trattamento, ed una pi\u00f9 rapida valorizzazione politica del Sud.<\/p><p>Le osservazioni fatte in principio a proposito dell\u2019organizzazione dello Stato federale confermano quanto adesso ho detto per le Regioni, essendovi piena analogia fra i due casi; essendo cio\u00e8, pur nella differenza dei due tipi di ordinamento, comune l\u2019esigenza ad una specifica rappresentanza degli interessi differenziati, cui si conferisce un proprio rilievo costituzionale. Ma ora \u00e8 da chiedersi: potrebbe attuarsi efficacemente tale collegamento organico fra Regioni e Stato se le Regioni intervenissero negli organi centrali come entit\u00e0 indifferenziate? L\u2019esigenza che si \u00e8 prospettata non sarebbe che assai imperfettamente soddisfatta se la rappresentanza regionale non riflettesse l\u2019effettivo aspetto economico-sociale delle singole Regioni, le articolazioni e nervature di ognuna di esse, se non ne riflettesse la fisionomia specifica.<\/p><p>Posto il caposaldo del Senato regionale, sono dati anche certi elementi pi\u00f9 specifici per la soluzione del problema della sua composizione e della sua differenziazione dalla prima Camera. Il punto di vista assunto consente di mostrare la incongruit\u00e0 delle proposte che sono state fatte per attuare questa differenziazione. Tale incongruit\u00e0 si palesa chiaramente per quanto riguarda il collegio uninominale, che viene raccogliendo suffragi anche da parte di alcuni settori di questa Camera, da cui non si sarebbero sospettate iniziative di questo genere. Il collegio uninominale, dal punto di vista territoriale, \u00e8 troppo ristretto per poter fornire la base per una rappresentanza di interessi locali; evidentemente esso non potrebbe portare al Parlamento che voci di interessi troppo ristretti per assumere rilevanza politica. D\u2019altra parte, le speranze riposte da alcuni nel ritorno al collegio uninominale sembrano anacronistiche, perch\u00e9 le benemerenze attribuite ad esso sono da limitare al funzionamento passato, mentre si deve tenere conto della enorme trasformazione che s\u00ec \u00e8 venuta verificando nella organizzazione della vita politica, e che farebbe funzionare il sistema uninominale in un modo completamente diverso da quello esperimentato nel secolo scorso, o ai primi di questo.<\/p><p>Non mi pare neanche che sia il caso di ricorrere al collegio uninominale allo scopo di attuare una maggiore e migliore selezione di uomini. Anzitutto, non \u00e8 vero \u2013 e lo ha osservato qui l\u2019altro giorno anche l\u2019onorevole Sforza \u2013 che si debba addebitare al rigetto del suffragio uninominale la decadenza qualitativa nella composizione del Parlamento. Se questa decadenza c\u2019\u00e8 stata \u2013 e dovrebbe essere discusso se \u00e8 vero \u2013 sarebbe da accertare se non sia da addebitare invece ad altri fattori. L\u2019onorevole Sforza esattamente ricordava l\u2019effetto negativo che sulla selezione di uomini rappresentativi ha esercitato la guerra. Le guerre moderne attuano una selezione a rovescio, differentemente da quanto avveniva per le guerre passate, in cui gli eserciti venivano reclutati soprattutto su base professionale, quando non c\u2019era l\u2019obbligo di tutti i cittadini alla prestazione del servizio militare. Mutata questa situazione, ripeto, le guerre sono venute a dare luogo ad una selezione a rovescio; e quindi anche nel campo delle capacit\u00e0 politiche vi \u00e8 stata una riduzione di elementi utilizzabili.<\/p><p>D\u2019altra parte \u00e8 assurdo pensare che le scelte dei candidati fatte dai partiti nelle elezioni a scrutinio di lista non siano dirette da intenti selettivi. Evidentemente, \u00e8 interesse dei partiti, specialmente dei grandi partiti, che non sono formazioni sottoposte a fluttuazioni e a vita contingente, ma hanno vita duratura, di scegliere gli uomini migliori.<\/p><p>Ma, a prescindere da ci\u00f2, ed in ogni caso, il collegio uninominale, come ho detto, non soddisferebbe a quella esigenza, della quale ho parlato come necessaria per la composizione della seconda Camera, che \u00e8 l\u2019integrazione del suffragio attraverso l\u2019acquisizione e la rappresentanza di tutti quegli interessi particolari che valgano a riprodurre negli organi legislativi la fisionomia, il volto delle varie parti di questa nostra Nazione, cos\u00ec varia e cos\u00ec composita.<\/p><p>E allora quale altro criterio si potrebbe far valere per realizzare una tale rappresentanza? Bisogna trovare questo criterio, non solo, ma iscriverlo nella Costituzione.<\/p><p>Da questo punto di vista si pu\u00f2 affermare l\u2019esistenza di una lacuna nell\u2019articolo 55 del progetto, che non differenzia abbastanza le due Camere. Questa esigenza di differenziazione \u00e8 necessaria in un sistema bicamerale, perch\u00e9 ha carattere costituzionale la posizione di quei princip\u00ee che, appunto perch\u00e9 valgono a determinare la diversa fisonomia delle due Camere, costituiscono la ragion d\u2019essere del bicameralismo ed assicurano la funzionalit\u00e0 del regime in un senso anzich\u00e9 in un altro.<\/p><p>Quindi, il fatto che la Costituzione non demarchi questa distinzione, costituisce una lacuna alla quale bisogna ovviare introducendo almeno il principio fondamentale di organizzazione della seconda Camera.<\/p><p>Quale deve essere questo criterio per corrispondere alle esigenze di cui ho parlato?<\/p><p>\u00c8 dalla constatazione dalla impossibilit\u00e0 di trovare un\u2019altra soluzione che soddisfi ad esse che \u00e8 nata la proposta, presentata dai democristiani, di fare del Senato regionale una rappresentanza di interessi professionali. Proposta di fronte alla quale altri partiti si sono irrigiditi in pregiudiziali, in fini, di non ricevere, senza mai compiere alcun tentativo di collaborazione per il superamento delle difficolt\u00e0 che il sistema proposto presenta, e che sono anche gravi, ma che non rappresentano un ostacolo insormontabile.<\/p><p>Le obiezioni che si sono a questo proposito fatte non sono serie e sono state confutate da altri. Il discorso pronunciato ieri dall\u2019onorevole Piccioni ha dato una dimostrazione abbastanza esauriente della loro infondatezza.<\/p><p>Cos\u00ec, il dire che i partiti esauriscono tutta la funzione rappresentativa \u00e8 una affermazione che, almeno in Italia, in questo momento storico, deve ritenersi infondata. E noi, uomini di partito, dobbiamo avere il coraggio di affermare che questo non \u00e8 vero e non corrisponde alla coscienza diffusa nel Paese. I partiti riflettono in Italia lo stato di scarsa educazione politica del nostro popolo, mancano di salde tradizioni di attaccamento agli ideali di libert\u00e0, raccolgono un\u2019infima minoranza della popolazione, mentre la gran massa \u00e8 estranea ad essi e non vive la loro vita. Donde deriva fra l\u2019altro la tendenza dei partiti al dogmatismo ed alle generalizzazioni, che pu\u00f2 fare intendere falsamente e togliere loro di rispecchiare i bisogni reali del Paese. I partiti, inoltre, non riescono ancora ad esprimere una aristocrazia di valori tecnici e politici capaci di far fronte ai compiti sempre difficili e specializzati dello Stato.<\/p><p>Del resto, questi riconoscimenti, queste constatazioni coraggiose ma doverose della realt\u00e0 denunciata, non mancano, ed anche da parte non sospetta. Ricordo per esempio una lettera aperta che \u00e8 stata diffusa qualche mese fa a firma dell\u2019onorevole Riccardo Lombardi, con la quale si incitava la Confederazione generale del lavoro ad assumere la direzione della politica del nostro Paese. In ci\u00f2 era chiara anzitutto l\u2019ammissione della insufficienza dei partiti ai compiti che dovrebbero essere i loro specifici; e dall\u2019altro lato, la constatazione del distacco fra la posizione di fatto e quella di diritto rivestita dall\u2019organismo a cui si riferiva l\u2019onorevole Lombardi.<\/p><p>Si \u00e8 obiettato ancora (e ce n\u2019\u00e8 traccia nell\u2019ordine del giorno dell\u2019onorevole Giolitti), che la forma di rappresentanza professionale sarebbe conservatrice e reazionaria.<\/p><p>Ma anche questa \u00e8 una affermazione troppo astratta e perci\u00f2 infondata se presa in questa sua genericit\u00e0. Che storicamente questa forma di rappresentanza sia stata fatta valere con intenti reazionari \u00e8 una constatazione fondamentalmente esatta. Si possono ricordare, fra i tanti esempi che si potrebbero addurre, i tentativi fatti da Bismarck nell\u2019intento precisamente di attuare una monarchia costituzionale sulla base di una rappresentanza di ceti, un tentativo che effettivamente corrispondeva ad intenti reazionari o conservatori. E, oltre che nella prassi politica, tale orientamento \u00e8 palese anche nella maggior parte delle fonti dottrinali in materia.<\/p><p>Ora, nessuno di noi pensa (e credo che ripugni a tutti attribuirci intenzioni di questo genere) di voler creare una rappresentanza politica professionale con scopi reazionari. Nessuno di noi vuole fare della seconda Camera qualcosa di simile al cavallo attaccato in senso opposto alla direzione del carro, secondo l\u2019immagine di Franklin. Se si volesse tradurre il nostro pensiero con una analoga raffigurazione si dovrebbe pensare alle due Camere come a due cavalli attaccati nello stesso verso, forniti di capacit\u00e0 e di attitudini diverse, l\u2019uno pi\u00f9 adatto alla corsa, l\u2019altro pi\u00f9 idoneo alle salite scoscese, e quindi ad un insieme di attitudini complementari capaci di dare al carro dello Stato un ritmo regolare ed ordinato.<\/p><p>Oggi, nel mondo contemporaneo, nello spirito della nostra Costituzione che \u00e8 diretta a dar vita ad una Repubblica fondata sul lavoro, nessuno potrebbe seriamente pensare di far concorrere forze che non si basino su questo fattore e che non mirino a potenziare il lavoro nelle sue varie forme, nessuno penserebbe a dare a tale rappresentanza una origine non elettiva da parte di tutti gli appartenenti alle varie attivit\u00e0 produttive. E per quanto riguarda l\u2019obiezione rivolta a questa forma di rappresentanza secondo cui essa, contenendo necessariamente un elemento di deviazione del suffragio universale, darebbe luogo ad una istituzione non democratica, si pu\u00f2 rispondere che secondo il criterio da noi assunto, il peso da attribuire ai vari gruppi rappresentati dovrebbe corrispondere alla efficienza numerica degli appartenenti ad essi, con quelle eventuali deviazioni, che potranno farsi nei singoli casi, secondo quanto \u00e8 espresso nell\u2019ordine del giorno Piccioni. Questa eventuale, e in ogni caso tenue rettifica, fatta in considerazione del lavoro qualificato, non \u00e8 arbitraria, come si dice, ma risponde alla convinzione della coscienza collettiva contemporanea che attribuisce una presunzione di maggiore capacit\u00e0 a forme di attivit\u00e0 che implicano una maggiore preparazione e alle quali \u00e8 connesso un maggior grado di responsabilit\u00e0. In ogni modo, \u00e8 da osservare che questa valutazione, questa attribuzione di un peso specifico alle varie categorie, dovrebbe essere compiuta dalle forze politiche dominanti, che la dovranno determinare attraverso intese fra di loro, onde adeguarla nel modo pi\u00f9 esatto alla realt\u00e0 sociale. Naturalmente non \u00e8 da pensare che riforme di questo genere possano realizzarsi e trovare il loro assetto soddisfacente tutto ad un tratto; ci\u00f2 dovr\u00e0 avvenire per tentativi, attraverso una serie di successive approssimazioni. Bisogna per\u00f2 mettersi decisamente per la via tracciata e cos\u00ec solo si potr\u00e0 raggiungere la massima possibile perfezione.<\/p><p>Si pu\u00f2 accennare infine all\u2019ultima obiezione che si suole addurre e che \u00e8 stata addotta anche ieri dall\u2019onorevole Giolitti: quella della insuscettibilit\u00e0 di queste organizzazione di categoria ad assurgere alla visione di interessi generali, essendo per loro natura legati ad una visione parziale e limitata dei problemi politici, e quindi incapaci ad assurgere alla considerazione di interessi sintetici, riassuntivi, quali quelli che devono offrire il contenuto alle deliberazioni del Parlamento. Ma contro questa affermazione \u00e8 anzitutto da allegare quanto risulta dalla esperienza concreta, che mostra come queste forze agiscano di fatto nel campo politico. Non si tratterebbe perci\u00f2 di trasformare la situazione esistente, ma se mai semplicemente di regolare questa situazione, di far s\u00ec che l\u2019influenza politica, esercitata da queste forze in via di fatto, sia giuridicamente regolamentata, ed esse assumano la responsabilit\u00e0 dei loro interventi nel campo politico.<\/p><p>Esaminando poi la questione da un punto di vista pi\u00f9 ampio, \u00e8 da rilevare tutta la inesattezza della tesi che pensa ad escludere carattere politico all\u2019azione di gruppi sociali rivolta alla tutela di interessi economici, poich\u00e9 invece non esiste questione economica, anche la pi\u00f9 modesta, che non incida sulla politica. \u00c8 necessario che le forze sociali, i gruppi professionali che invocano certe provvidenze, certe forme di tutela, certi interventi dello Stato, siano messi in condizioni di valutare le ripercussioni politiche di queste loro richieste e di considerarle nel complesso degli interessi collettivi. D\u2019altra parte, l\u2019interesse generale di cui i partiti si dicono portatori non \u00e8 qualche cosa di bello e fatto, non sorge in virt\u00f9 del potere carismatico di alcuni capi ma dal confluire, dal dibattersi, dall\u2019urtarsi di interessi contrastanti. Ed \u00e8 ben noto che anche in partiti (come quello socialista) che presumono di rappresentare e tutelare l\u2019insieme degli interessi di certe collettivit\u00e0, si determinano prevalenze di alcuni di questi a danno di altri, meno efficienti dal punto di vista della loro capacit\u00e0 a farsi valere. Si rende perci\u00f2 necessario dare a tutti i gruppi sociali la possibilit\u00e0 di assumere consapevolezza dei loro bisogni e educarli a farli valere sul piano politico. La sintesi che ne risulter\u00e0 sar\u00e0 pi\u00f9 piena e pi\u00f9 aderente alla realt\u00e0 sociale.<\/p><p>Bisogna altres\u00ec ricordare che ad influire sulle categorie economiche, nel senso di indurle a trascendere la visione troppo gretta o egoistica dei loro interessi particolari, valgono in primo luogo l\u2019organizzazione stessa del suffragio professionale che deve tendere decisamente ad operare delle sintesi progressive, in modo da elevare, attraverso passaggi successivi, dalla base pi\u00f9 vasta, a rappresentanze pi\u00f9 ristrette, a vere aristocrazie che valgano a depurare questi interessi dagli aspetti troppo particolaristici che rivestono alla loro origine. In secondo luogo si deve pensare che nella formazione di un Senato di categoria dovrebbero intervenire non solo elementi di derivazione dai gruppi economici, ma anche categorie professionali non economiche, che potranno meglio valutare gli interessi della generalit\u00e0, gli interessi dei consumatori, e quindi agire come elemento equilibratore. Bisogna altres\u00ec tener presente che la rappresentanza professionale non \u00e8 destinata a soppiantare quella dei partiti, ma ad integrarla; e da essa dovranno derivare utili scambi ed influenze, che varranno a dare ai partiti il senso della concretezza ed ai rappresentanti delle categorie il senso della politicit\u00e0.<\/p><p>Quindi, a me pare che approvare l\u2019ordine del giorno Piccioni, che contiene dei lineamenti cos\u00ec rassicuranti circa le intenzioni della Democrazia cristiana in ordine a questa riforma che afferma, delle direttive le quali potranno svolgersi in progresso di tempo con piena aderenza alla realt\u00e0 sociale italiana, significa incamminarsi verso la sola via che potr\u00e0 dare alla rappresentanza politica la sua piena espressione, e costituire la giustificazione pi\u00f9 esatta e pi\u00f9 integrale dell\u2019istituzione della seconda Camera, dando alla nostra Costituzione un\u2019impronta di modernit\u00e0, ed avviando lo Stato al migliore adempimento dei suoi nuovi compiti ed all\u2019attuazione di una vera democrazia. Mostrarsi contrari, potrebbe interpretarsi come voler mantenere la massa elettorale allo stato amorfo e indifferenziato, onde poterla usare quale strumento docile di azione politica, eliminando la valorizzazione nel campo politico degli enti, che sono la grande realt\u00e0 contemporanea, e nei quali l\u2019uomo riesce ad acquistare il senso dell\u2019individualit\u00e0, nei vari aspetti che la compongono, e ad affermare l\u2019esperienza della solidariet\u00e0 con gli uomini legati a lui dalla stessa sorte.<\/p><p>Quanto si \u00e8 detto sulla struttura da dare all\u2019ordinamento bicamerale e circa i fini integrativi della rappresentanza da assegnare alla seconda Camera vale a giustificare il perch\u00e9 di certe affermazioni che si leggono nella Costituzione; e anzitutto vale a giustificare il perch\u00e9 della parit\u00e0 delle due Camere. La parit\u00e0 \u00e8 suggerita, e vorrei dire, imposta, dalle esigenze che si sono dette. Una Camera regionale, che deve riflettere gli interessi regionali nella variet\u00e0 dei loro aspetti, non potrebbe realizzare i compiti che sono ad essa assegnati se non fosse posta in condizioni di parit\u00e0 rispetto all\u2019altra. Parit\u00e0 imposta dall\u2019uguale efficacia rappresentativa, che deriva alle due Camere dalla uguale origine popolare, dal carattere di reciproca integrazione che esse vengono a rivestire. Non sarebbe possibile predeterminare a priori un loro diverso peso politico. Questa diversit\u00e0 potr\u00e0 affermarsi attraverso la prassi avvenire, che potr\u00e0 precisamente determinare in modo stabile, o di volta in volta, una maggiore influenza dell\u2019una rispetto all\u2019altra e quindi corrispondentemente una maggiore remissivit\u00e0 dell\u2019una all\u2019altra. Ma pregiudicare la questione, cio\u00e8 volere a priori imporre un peso diverso, significa precludere possibilit\u00e0 di svolgimento utili, derivabili da questa posizione di originaria parit\u00e0 giuridica delle due Camere.<\/p><p>Si potrebbe anche aggiungere che questa posizione di parit\u00e0 pu\u00f2 essere utilmente impiegata allo scopo di contribuire a determinare una maggiore stabilit\u00e0 del Governo. Ma questo \u00e8 tema che non tratter\u00f2, perch\u00e9 lo svolger\u00e0 il collega onorevole Tosato.<\/p><p>Dovr\u00f2 fare ora un breve cenno alla questione delle categorie degli eleggibili,contro cui sono state rivolte critiche varie.<\/p><p>Anzitutto si pu\u00f2 osservare che la determinazione di categorie di eleggibili ha la sua ragion d\u2019essere, indipendentemente dalla forma di rappresentanza che si presceglie. Quindi, anche se non si dovesse accettare la proposta, da noi formulata, della rappresentanza di interessi (per cui evidentemente le categorie di eleggibili verrebbero ad acquistare una significazione particolare, e che implicherebbe una predeterminazione della proporzione numerica degli eleggibili nelle varie categorie), rimarrebbe sempre utile la predeterminazione di categorie, intesa come vincolo posto agli elettori nella scelta dei loro rappresentanti al Senato. Essa ha una sua ovvia ragion di essere, in quanto attraverso essa si vuole attuare una selezione dei rappresentanti capace di dare alla seconda Camera un maggiore tecnicismo, garantendo una maggiore preparazione dei suoi componenti.<\/p><p>Si possono fare delle critiche al modo concreto con cui queste categorie sono state formulate. Non mi fermer\u00f2 analiticamente su di esse. Osservo che alcune sono troppo estese. Si pu\u00f2 convenire facilmente in questa affermazione, quando si pensi ai consiglieri comunali, pei quali si \u00e8 disposto che basta la permanenza nella carica per quattro anni, cio\u00e8 per la durata di una sola elezione, ed anche in piccolissimi comuni, per acquistare titolo a senatore. L\u2019esperienza acquisita con la copertura di questo ufficio \u00e8 insufficiente a documentare una specifica attitudine al compito che si viene ad assumere con la elezione a senatore. Cos\u00ec viceversa ci sono delle restrizioni, che potrebbero eliminarsi.<\/p><p>Si potrebbe, per esempio, pensare ad aggiungere una categoria di cittadini, forniti di meriti eccezionali, di benemerenze particolari, che naturalmente dovrebbero essere poi oggetto di esame da parte del Senato stesso in sede di verifica dei poteri, onde valutare, nel caso concreto, l\u2019esistenza delle benemerenze stesse, nel grado richiesto, come avveniva per analoga categoria nel vecchio Senato, secondo la prassi instauratasi.<\/p><p>Un\u2019osservazione vorrei fare per quanto riguarda la proposta formulata in alcuni emendamenti di affidare al Capo dello Stato la nomina di alcuni dei componenti del Senato, secondo una percentuale pi\u00f9 o meno piccola.<\/p><p>Non penso che sia opportuno mettersi per questa via. Se si affida al Capo dello Stato la nomina di uomini di capacit\u00e0 eccezionali, di straordinarie benemerenze, evidentemente a questa nomina non si potrebbe dare il carattere d\u00ec nomina temporanea, ma di nomina a vita.<\/p><p>In questo modo si verrebbe ad alterare pi\u00f9 o meno sensibilmente la fisionomia politica della Camera, quale esce dalla elezione.<\/p><p>Se invece la nomina in parola avvenisse in via temporanea, essa, dovendo avvenire col concorso del Governo in carica, si risolverebbe in un premio ad uno dei gruppi di cui fosse espressione il Governo stesso, con il risultato di alterare la fisionomia e la proporzione delle forze politiche, quali sono espresse dal voto.<\/p><p>Quindi, anche per questo riguardo, penso che sia opportuno conservare la struttura del progetto, sia dal punto di vista del mantenimento delle categorie, se pure opportunamente rivedute, sia dal punto di vista nella esclusione di ogni intervento del Capo dello Stato nella nomina (pochi o molti essi siano) dei membri del Senato stesso. Questi cenni riassuntivi mi pare possano essere sufficienti per quanto riguarda la parte organizzativa del Senato.<\/p><p>Vorrei fare ora alcune osservazioni riferentisi al Parlamento considerato nella sua funzionalit\u00e0. \u00c8 stato osservato da parte comunista che il procedimento relativo al funzionamento legislativo \u00e8 troppo lento e tale da impedire e pregiudicare quella rapidit\u00e0 e quella snellezza di azione legislativa, che sembra ed \u00e8 effettivamente, senza dubbio, necessaria per corrispondere alle esigenze di uno Stato moderno. L\u2019onorevole Corbi ieri ci ha fatto addirittura una descrizione apocalittica di quanto potrebbe avvenire in base alle disposizioni contenute nel progetto. Potrebbe darsi il caso \u2013 egli ha detto \u2013 che per una intera legislatura non si fosse in condizione di legiferare. L\u2019onorevole Corbi \u00e8 caduto in qualche distrazione ed ha dimenticato alcune disposizioni del progetto. Ma prima di rilevare queste omissioni, che inficiano l\u2019esattezza delle sue previsioni, vorrei mettere in evidenza la forma mentale che sembra presiedere a queste critiche. \u00c8 una <em>forma mentis<\/em> che rispecchia e riproduce una impostazione analoga a quella data alla critica fatta al bicameralismo ed alla concezione di una seconda Camera che non attingesse direttamente dal popolo indifferenziato la sua origine. Si dice anche che qualsiasi complicazione di procedura nella formazione delle leggi proposte dalla maggioranza numerica espressa in un certo momento dalla volont\u00e0 popolare costituisce una remora dannosa. Ora, il punto di vista da cui queste osservazioni partono pu\u00f2 essere pericoloso, perch\u00e9 quando si comincia a vedere in ogni elaborazione accurata della legge un danno, e a considerare tale ogni forma di ripensamento, di accertamento della effettiva rispondenza della legge proposta ai bisogni reali, si corre il rischio di finire con il considerare una remora la stessa esistenza della legge: cio\u00e8 si trova che \u00e8 una remora il fatto di un atto di predeterminazione generale e astratta posta all\u2019attivit\u00e0 concreta, degli organi dello Stato. Si corre cio\u00e8 il rischio di invocare ad un certo momento il fine politico di un dato regime come l\u2019elemento capace di arrestare in pratica il funzionamento della legge, autorizzandosi l\u2019interprete a non osservare la legge, in quanto ritenga nei singoli casi che essa contraddica al fine politico da cui lo Stato \u00e8 mosso. \u00c8 un\u2019esperienza che tutti ricordiamo. Sappiamo in quali Stati si \u00e8 realizzato questo processo, che ha portato dalla semplificazione del processo legislativo fino alla negazione del valore della predeterminazione generale ed astratta, che noi invece consideriamo come necessaria garanzia della libert\u00e0 dei cittadini e procedimento essenziale per dare all\u2019azione dello Stato carattere di legalit\u00e0. Nessuna meraviglia per tali posizioni mentali. Sappiamo che in certe epoche storiche il processo di trasformazione \u00e8 cos\u00ec violento da non tollerare l\u2019ostacolo che pu\u00f2 essere costituito dalla legge. Ma bisogna intendersi: se riteniamo di essere effettivamente in una di tali epoche dobbiamo rinunciare a fare una Costituzione o dobbiamo per lo meno rinunciare a farla nel senso verso il quale ci siamo finora messi. Se invece si ritiene che siamo in una situazione storica in cui \u00e8 possibile un ordinamento democratico, allora \u00e8 necessario predisporre un procedimento legislativo in cui intervengano tutte le forze, i congegni e gli organi che appaiono opportuni per dare all\u2019attivit\u00e0 legislativa, alle riforme che attraverso essa sono realizzabili, la garanzia della necessaria ponderazione e per assicurare loro il concorso di tutte le forze democratiche, ed, in ultima istanza, del popolo nella sua unit\u00e0.<\/p><p>Queste considerazioni di carattere generale non vogliono significare oblio delle esigenze caratteristiche dolio Stato moderno, esigenze che derivano dalle due circostanze, che ho ricordato, cio\u00e8 dall\u2019ampliarsi dell\u2019intervento statale, estendentesi ad attivit\u00e0 prima precluse allo Stato, e dal tecnicizzarsi progressivo della legislazione.<\/p><p>Ora a queste esigenze il progetto ha tentato di provvedere con l\u2019attuazione di varie forme di decentramento legislativo: decentramento regionale, decentramento affidato alle Commissioni legislative, decentramento affidato al Governo. Trascuro per il momento il decentramento relativo alla Regione e mi fermo sugli altri due.<\/p><p>Il decentramento alle Commissioni, che \u00e8 stato oggetto di particolare esame da parte degli oratori che sono intervenuti nella discussione, \u00e8 previsto nell\u2019articolo 69. Questo articolo considera in realt\u00e0 due ipotesi diverse e presenta una procedura che potrebbe chiamarsi abbreviata ed un\u2019altra che invece ha propriamente carattere decentrato.<\/p><p>Vi \u00e8 stata una proposta dell\u2019onorevole Rubilli di sopprimere l\u2019articolo 69, nella considerazione che esso contiene una materia propria del Regolamento. Ora, a me non pare esatta questa critica dell\u2019onorevole Rubilli. Innanzi tutto, per quanto riguarda la procedura che ho chiamato abbreviata, cio\u00e8 la procedura di urgenza, la sua inserzione nella Costituzione ha questo scopo: di imporre al futuro Parlamento l\u2019adozione di un procedimento del genere, cio\u00e8 escludere che si possa lasciare all\u2019arbitrio del Parlamento di adottarlo o non. Nell\u2019attuale nostro Regolamento \u00e8 prevista, sia pure in forma incompleta, questa procedura abbreviata. Ma il futuro Regolamento della Camera potrebbe anche non adottarla; quindi l\u2019inserzione nella Costituzione della disposizione criticata vuole renderla obbligatoria, e come tale non pu\u00f2 ritenersi superflua.<\/p><p>Per quanto poi riguarda la procedura decentrata, cio\u00e8 la possibilit\u00e0 di deferire alle Commissioni non il semplice esame preliminare del progetto, ma un pi\u00f9 ampio intervento in esso, la sua previsione nella Costituzione \u00e8 necessaria perch\u00e9 evidentemente non si potrebbe modificare il procedimento normale, prescritto dal primo comma dell\u2019articolo 69, se non si stabilisse, nella Costituzione stessa, l\u2019autorizzazione a derogare ad esso.<\/p><p>Quindi, la proposta dell\u2019onorevole Rubilli non \u00e8 accettabile, dato l\u2019evidente rilievo costituzionale sia dell\u2019una che dell\u2019altra disposizione.<\/p><p>Vi sono state altre critiche all\u2019articolo 69, nel senso di ritenere insufficienti le disposizioni adottate, e di patrocinare l\u2019ampliamento dei poteri delle Commissioni. Ieri questa tesi \u00e8 stata con molto acume affermata dall\u2019onorevole Condorelli, e prima un accenno lo aveva fatto l\u2019onorevole Preti. Mi pare che l\u2019onorevole Condorelli abbia affermata la opportunit\u00e0 di ritornare al sistema che era stato adottato nella legge del 1938, cio\u00e8 fare una ripartizione di competenza fra Commissioni e <em>plenum<\/em> attribuendo alle une e all\u2019altro una competenza distinta secondo la materia.<\/p><p>Io non credo che questa proposta sia da adottare; non lo credo perch\u00e9 vi sono riforme, vi sono progetti di legge che sotto l\u2019apparenza di una modesta importanza, possono in particolari momenti assumere un valore, una qualificazione politica rilevante, sicch\u00e9 il sottrarli alla conoscenza dell\u2019Assemblea potrebbe riuscire poco utile.<\/p><p>Invece, il sistema adottato dalla Commissione mi pare che sia il pi\u00f9 pregevole ed il pi\u00f9 raccomandabile. \u00c8 un sistema che lascia alla discrezionalit\u00e0 delle Camere di accertare, di volta in volta, l\u2019opportunit\u00e0. di ricorrere a questo procedimento decentrato. Quindi, deve precedere una delibazione da parte della Camera, del contenuto del progetto in relazione al momento politico, all\u2019importanza che esso assume in una determinata situazione. Potrebbe essere oggetto del futuro Regolamento delle Camere che questa attivit\u00e0 delibativa delle Camere, per giudicare dell\u2019opportunit\u00e0 del rinvio alle Commissioni, sia resa pi\u00f9 facile attraverso la costituzione di un organo che abbia il compito di riferire intorno ad essa. Secondo il progetto, \u00e8 il Governo, oppure il singolo proponente, in caso di iniziativa parlamentare, che richiede il deferimento alle Commissioni. Ci si pu\u00f2 chiedere: chi riferisce su questo punto? Per semplificare la procedura e per evitare che si vada alle Commissioni, che dovrebbero riferire circa l\u2019opportunit\u00e0 del deferimento, mi pare che sarebbe opportuno ricorrere ad un organo speciale. Io penserei ad un organo, che comincia a funzionare di fatto anche da noi, e che dovrebbe trovare una menzione espressa nel futuro Regolamento della Camera: il Consiglio dei Presidenti, istituto che c\u2019\u00e8 in altri regolamenti parlamentari, e che \u00e8 formato non solo dall\u2019Ufficio di presidenza della Camera, ma dai Presidenti dei vari gruppi parlamentari. Esso potrebbe essere bene qualificato, in quanto rappresentativo di tutti i partiti presenti alla Camera, ad esercitare il compito di riferire alla Camera circa l\u2019opportunit\u00e0 del deferimento alle Commissioni delle leggi che non presentino una importanza tale da richiedere la discussione e l\u2019approvazione da parte della Camera in seduta plenaria.<\/p><p>Si potrebbero fare delle critiche al modo come \u00e8 congegnato l\u2019articolo 69. Si potrebbe osservare questo: che le Camere per l\u2019articolo 69 vengono ad assumere la responsabilit\u00e0 dell\u2019approvazione, senza per\u00f2 che essa sorga sulla base di una discussione; cio\u00e8 esse dovrebbero approvare delle leggi che non hanno discusso e su riferimento alla semplice relazione da parte delle Commissioni che le hanno esaminate e discusse. Questo inconveniente \u00e8 in primo luogo temperato dal fatto che l\u2019articolo 69 consente delle dichiarazioni di voto. Intorno a queste dichiarazioni di voto c\u2019\u00e8 da fare un rilievo formale, per il fatto che la legge, secondo lo stesso articolo 69, deve essere votata a scrutinio segreto cio\u00e8 con un procedimento di votazione, che non pu\u00f2 consentire dichiarazioni atte a scoprire l\u2019orientamento dei singoli votanti. Vi sarebbe perci\u00f2 una deroga al principio della incompatibilit\u00e0 fra lo scrutinio segreto e la dichiarazione di voto. \u00c8 una osservazione formale di scarsa importanza, ma che meritava di essere rilevata, perch\u00e9 non apparisse come una involontaria disarmonia dell\u2019articolo stesso.<\/p><p>Ma c\u2019\u00e8 l\u2019osservazione sostanziale formulata: che la Camera verrebbe ad assumere la responsabilit\u00e0 di un progetto che essa non ha esaminato. L\u2019obiezione pu\u00f2 essere, se non vinta, per lo meno attenuata dalla considerazione che nelle Commissioni sono rappresentati proporzionalmente i vari gruppi della Camera, e c\u2019\u00e8 quindi un riflesso perfetto della composizione politica di questa. Penso che non si possa andare oltre, e perci\u00f2 non si possa aderire alle proposte degli onorevoli Preti e Condorelli, perch\u00e9 le Commissioni hanno due difetti: anzitutto che sono corpi per loro natura specializzati e quindi risentono del difetto della eccessiva specializzazione; in secondo luogo sono corpi che agiscono in segreto, e quindi senza la garanzia e il vantaggio della pubblicit\u00e0. A questo secondo inconveniente si potrebbe per\u00f2 ovviare attraverso l\u2019obbligo della pubblicazione dei verbali delle Commissioni non solo da comunicare ai membri della Camera che devono approvarne le deliberazioni, ma da rendere di pubblica ragione con la loro inserzione negli atti parlamentari, in modo che tutti ne possano prendere visione.<\/p><p>Se nei limiti gi\u00e0 visti il decentramento alle Commissioni pu\u00f2 rendere utili servizi e pu\u00f2 facilitare il compimento dei lavori legislativi, non si deve dimenticare che spetta alla Camera, nella sua pienezza, la responsabilit\u00e0 dell\u2019assunzione in proprio della parte pi\u00f9 rilevante del lavoro legislativo. Se \u00e8 vero che l\u2019attivit\u00e0 legislativa del <em>plenum<\/em>, come ci mostra anche l\u2019esperienza di questa nostra Assemblea, incontra ostacoli \u00e8 da prevedere e da sperare che tali ostacoli siano superati dalla disciplina dei partiti, disciplina che \u00e8 ancora insufficiente, ma che si pu\u00f2 perfezionare, e che deve condurre ad ottenere che alle sedute intervengano i membri pi\u00f9 competenti nelle singole materie in discussione e intervengano con quella disciplina, assiduit\u00e0 e temperanza che precisamente sono imposte dalla gravit\u00e0 del compito affidato.<\/p><p>Un altro punto al quale devo fare accenno brevemente, ma che \u00e8 di notevole importanza, e che potrebbe trovare qualche menzione nella Costituzione, \u00e8 quello relativo al problema del coordinamento finale delle leggi approvate alle Camere.<\/p><p>Sarebbe opportuno che questo problema fosse affrontato, perch\u00e9 dalla natura stessa delle Assemblee, specie se molto numerose, possono derivare, nella votazione dei singoli articoli, delle disarmonie capaci di compromettere l\u2019unit\u00e0 sistematica della legge, e rendere difficile ed incerta l\u2019interpretazione. Sarebbe quindi opportuno prevedere e trovare il congegno adatto per evitarle. \u00c8 un\u2019esigenza di certezza del diritto, di cui non possiamo disinteressarci.<\/p><p>Quanto al decentramento legislativo attuato con delegazione del potere legiferante in senso formale al Governo, di cui si occupa l\u2019articolo 74, non sono state sollevate critiche. Mi pare che esso possa soddisfare, soprattutto per l\u2019inserzione che \u00e8 stata fatta della predeterminazione dei criteri direttivi da parte della Camera, diretta a temperare l\u2019arbitrio del Governo nello svolgimento della attivit\u00e0 delegata.<\/p><p>C\u2019\u00e8 stata una proposta dell\u2019onorevole Crispo di sopprimere l\u2019ultimo comma dell\u2019articolo 74, relativo all\u2019estensione a questi decreti legislativi delle norme riguardanti il <em>referendum<\/em>, ed il controllo di costituzionalit\u00e0 delle leggi. Ma mi pare che le considerazioni poste a sostegno della proposta non siano soddisfacenti, n\u00e9 persuasive.<\/p><p>Per quanto riguarda il <em>referendum<\/em>, mi pare che non vi sia ragione di impedire quegli interventi popolari stabiliti per le leggi formali; non mi pare che l\u2019intervento del popolo debba essere precluso per il fatto che non vi sia stata richiesta del medesimo sulla legge di delegazione, in quanto pu\u00f2 darsi benissimo che la legge di delegazione non incontri ostacolo da parte del popolo, o dei gruppi che potrebbero promuovere la richiesta del <em>referendum<\/em>, e che invece il suo svolgimento dia luogo ad una richiesta del genere.<\/p><p>In ogni caso, rimarrebbe sempre in piedi l\u2019ipotesi del <em>referendum<\/em> abrogativo, e non si capisce perch\u00e9 si possa chiedere l\u2019abrogazione d\u00ec una legge e non invece quella di un decreto legislativo emesso dal Governo.<\/p><p>Anche per quanto riguarda il controllo di costituzionalit\u00e0, non si vede perch\u00e9 si dovrebbe sottrarre il decreto legislativo a questo sindacato: se mai, vi sarebbero ragioni di pi\u00f9 per richiederlo. L\u2019onorevole Crispo ha osservato che non spetta alla Corte costituzionale di valutare la corrispondenza tra le direttive poste dal Parlamento nella legge di delegazione e l\u2019attuazione che di queste direttive il Governo abbia fatto.<\/p><p>Anzitutto, si pu\u00f2 osservare che, anche ammesso che non spetti alla Corte costituzionale un tale sindacato, non viene meno l\u2019esigenza di questo, potendo esso adempiere ad un\u2019altra funzione: quella del controllo della costituzionalit\u00e0, sia formale che sostanziale, delle disposizioni del decreto stesso. Rimane quindi dimostrata la necessit\u00e0, e non solo l\u2019opportunit\u00e0, di mantenere in piedi queste disposizioni proposte dalla Commissione.<\/p><p>Dovrei ora fermarmi brevemente sui decreti-legge. Per i decreti-legge, com\u2019\u00e8 noto, il progetto di Costituzione tace, ed allora si \u00e8 domandato: questo silenzio cosa significa? Significa divieto del loro impiego, oppure significa un\u2019implicita loro ammissione, o un volere lasciare impregiudicata la questione? A mio avviso, non c\u2019\u00e8 dubbio che il silenzio significa divieto. In una Costituzione che, come fa la nostra, applica il principio della separazione dei poteri \u2013 con buona pace dell\u2019onorevole La Rocca \u2013 in una Costituzione di carattere rigido, come quella che risulta dal progetto, e che ammette un controllo di costituzionalit\u00e0 delle leggi, non \u00e8 dubbio che il silenzio circa la competenza del Governo ad emanare decreti di urgenza con efficacia legislativa importi un divieto.<\/p><p>Si potrebbe pensare il contrario considerando la necessit\u00e0 come fonte autonoma di diritto. Ma qui \u2013 senza ingolfarmi in una discussione di carattere teorico \u2013 vorrei osservare che, anche ammesso che la necessit\u00e0 si possa invocare come fonte, bisognerebbe dimostrare che l\u2019organo abilitato ad accertare l\u2019esistenza della necessit\u00e0, nei singoli casi, possa essere il potere giudiziario.<\/p><p>Evidentemente, non si pu\u00f2 giungere a questa conclusione, perch\u00e9 quando parliamo di necessit\u00e0 come fonte non ci riferiamo ad una necessit\u00e0 astratta, ci riferiamo a quella che giustamente \u00e8 stata chiamata istituzionale, cio\u00e8 inerente ai fini dell\u2019istituzione dello Stato, da valutare in un determinato momento, in una determinata contingenza politica. Evidentemente questa necessit\u00e0 relativa a certi fini politici non pu\u00f2 essere accertata dall\u2019autorit\u00e0 giudiziaria, la quale non pu\u00f2 perci\u00f2 invocarla n\u00e9 presumerla esistente. L\u2019autorit\u00e0 giudiziaria deve quindi negare validit\u00e0 al provvedimento legislativo del Governo che la ponesse a suo fondamento.<\/p><p>Vi sono senza dubbio dei casi nei quali si pu\u00f2 ritenere che la previsione dell\u2019ammissibilit\u00e0 dei decreti-legge sia necessaria. Sorge, a questo proposito, spontaneo pensare al caso della guerra. Caso che, in sede di Commissione, fu considerato, e per il quale si pensava di formulare un articolo <em>ad hoc<\/em>, che doveva sostenere le varie ipotesi di deroga a disposizioni normali. Fu poi forse per una mera dimenticanza che non si dette corso alla proposta; ma ad essa si potr\u00e0 molto facilmente ovviare.<\/p><p>All\u2019infuori di questo caso della guerra, e forse altres\u00ec di quello dei decreti catenaccio, non mi pare che la decretazione di urgenza debba essere consentita. L\u2019esperienza ha infatti dimostrato come qualsiasi tentativo di regolamentazione e di disciplina dell\u2019emissione dei decreti-legge sia stata sempre esiziale, e non soltanto sotto il regime fascista. Essa ingenera da una parte la tentazione da parte del Governo di abusarne per la pi\u00f9 rapida realizzazione dei fini della sua politica; dall\u2019altra parte, vorrei dire, eccita la condiscendenza del Parlamento, il quale tende a scaricarsi dei compiti di sua spettanza.<\/p><p>La impossibilit\u00e0 di stabilire limiti rigidi (e quindi suscettibili di un efficace sindacato giudiziario), accompagnata ai fenomeni di psicologia politica accennati, portano fatalmente ad una invadenza dell\u2019esecutivo in quelli che sono i precipui poteri del legislativo. Invadenza dell\u2019esecutivo significa predominio della burocrazia nella formazione della legge, per la quale essa non ha, oltre che la responsabilit\u00e0 politica, neppure la preparazione tecnica necessaria.<\/p><p>D\u2019altronde \u00e8 da osservare che, nei tempi in cui viviamo, nel secolo della radio e dell\u2019aeroplano, si rende possibile provvedere ad una rapida convocazione del Parlamento quando ci\u00f2 sia richiesto dall\u2019urgenza di disciplinare per legge qualche materia. Pu\u00f2 ammettersi che in casi eccezionalissimi si palesi impossibile provvedere neanche con queste convocazioni e procedura di urgenza, ma allora non sar\u00e0 grave n\u00e9 pericoloso lasciare che il Governo emani, sotto la sua precisa responsabilit\u00e0, i provvedimenti necessari, i quali verrebbero ad assumere un\u2019efficacia di fatto. La responsabilit\u00e0 cos\u00ec assunta dal Governo per queste violazioni della Costituzione dovrebbe essere sanata attraverso la presentazione dei cosiddetti \u00abbill di indennit\u00e0\u00bb.<\/p><p>A me pare quindi che, salve le tenui eccezioni cui ho fatto ora cenno, il riaffermare l\u2019assoluto divieto del decreto-legge sia cosa saggia ed opportuna, e non contrastante con le esigenze di uno Stato moderno.<\/p><p>Passo ora ad una osservazione che non \u00e8 stata fatta, ma che mi pare di un certo rilievo, e sulla quale non posso quindi astenermi dal richiamare la vostra attenzione: intendo alludere alla questione della molteplicit\u00e0 delle fonti legislative. \u00c8 innegabile, onorevoli colleghi, che di fronte a questa molteplicit\u00e0 si rimane alquanto perplessi. Lo Stato moderno, certamente, esige una maggiore variet\u00e0 di forme adatte ai suoi molteplici compiti. Ma bisogna evitare l\u2019eccesso, atto ad ingenerare incertezza nel diritto. Nell\u2019ordinamento che si va approvando vi sono, oltre le leggi regionali, per quanto riguarda l\u2019attivit\u00e0 legislativa che promana direttamente dallo Stato, anzitutto le leggi costituzionali.<\/p><p>Qualcuno ha pensato, accanto a queste leggi di valore costituzionale, a leggi cio\u00e8 che senza essere costituzionali avrebbero valore-costituzionale, come quelle che si riferiscono all\u2019approvazione dello statuto delle Regioni con ordinamento speciale, o per la disciplina dell\u2019attivit\u00e0 finanziaria delle Regioni, ecc. Io penso che questa differenziazione non esiste; quando la Costituzione parla di leggi costituzionali in questa materia, io ritengo che si voglia riferire ad un unico tipo di leggi, per le quale si esige una speciale procedura di formazione.<\/p><p>Vi sono poi delle leggi che si potrebbero chiamare semi-costituzionali. L\u2019unico esempio \u00e8 dato dall\u2019articolo 95, il quale prescrive che in materia di ordinamento giudiziario e di istituzione di tribunali speciali occorre che intervenga nell\u2019approvazione delle leggi stesse una maggioranza qualificata, e precisamente la maggioranza assoluta. Ora, a me pare che questa categoria di leggi non si giustifichi, non trovi nessun addentellato nel sistema e porti ad una complicazione che non \u00e8 utile. Perci\u00f2 mi auguro che questa disposizione, venuta per l\u2019iniziativa isolata di una Sottocommissione, scompaia dal testo della Costituzione.<\/p><p>Poi vi sono altre fonti, che citer\u00f2 tanto per elencarle, per mostrare la complessit\u00e0 assunta dalla nostra Costituzione in materia. Vi sono le leggi emesse dal Parlamento, quando esso legifera da solo, le leggi del Parlamento quando esso legifera insieme al popolo, che interviene attraverso il <em>referendum<\/em>, le leggi formate dal concorso di un solo ramo del Parlamento e del popolo, ci\u00f2 che si verifica in caso di conflitto fra le due Camere, quando una Camera si rifiuta di approvare e si ricorre al <em>referendum<\/em> popolare, e il <em>referendum<\/em> approva il deliberato della prima Camera.<\/p><p>Poi vi sono le leggi dell\u2019Assemblea Nazionale, ma veramente queste si riducono ad una sola, nell\u2019ipotesi dell\u2019amnistia, perch\u00e9 gli altri interventi di detto organo riguardano casi non di attivit\u00e0 legislativa, ma amministrativa o politica.<\/p><p>Un breve cenno devo fare, per finire, sul <em>referendum<\/em>, che \u00e8 stato oggetto delle critiche di un collega di parte comunista, l\u2019onorevole Corbi.<\/p><p>Vorrei osservare che queste critiche comuniste all\u2019istituto del <em>referendum<\/em> peccano di contraddittoriet\u00e0, in vario senso. Anzitutto sono contradittorie con l\u2019affermazione, ripetutamente fatta dai colleghi di parte comunista, a proposito della seconda Camera, che i partiti esauriscono tutta la realt\u00e0 politica, perch\u00e9 la riflettono fedelmente. Pare strano che, se il partito rappresenta e rispecchia fedelmente nel Parlamento la realt\u00e0 politica, si consideri poi come contrastante con l\u2019attivit\u00e0 legislativa parlamentare l\u2019appello al popolo. Tale appello dovrebbe confermare l\u2019operato dei partiti, se \u00e8 vero che v\u2019\u00e8 questa corrispondenza perfetta. Ma a me pare che vi sia una contraddizione ancora pi\u00f9 grave rispetto al principio della sovranit\u00e0 popolare quale \u00e8 inteso dai comunisti, e che trova la sua piena realizzazione nella legge del numero, nel dogma della met\u00e0 pi\u00f9 uno. Se c\u2019\u00e8 un istituto che realizzi al massimo questo principio, \u00e8 precisamente il <em>referendum<\/em>, che corregge a tal riguardo l\u2019istituto della rappresentanza proporzionale, in quanto si attua attraverso la maggioranza; cio\u00e8 con l\u2019adozione del principio maggioritario.<\/p><p>Se il <em>referendum<\/em> assume come sua base lo stretto principio maggioritario, nel quale si ritiene realizzarsi nel modo pi\u00f9 pieno la sovranit\u00e0 popolare, si dovrebbe considerarlo come l\u2019istituto pi\u00f9 democratico, e non invece incontrare l\u2019opposizione da chi sia partito da quelle premesse.<\/p><p>Si \u00e8 osservato \u2013 ed \u00e8 una vecchia accusa \u2013 che il <em>referendum<\/em> rompe l\u2019unit\u00e0 dell\u2019azione governativa, crea una frattura, una discontinuit\u00e0, introduce degli elementi che potrebbero non armonizzare con la politica generale del Governo. E questa affermazione potrebbe trovare conferma anche positiva, ad esempio, nella Svizzera, patria di origine e campo sperimentale del <em>referendum<\/em>, che offre frequenti esempi di disegni di legge presentati d\u2019accordo da tutti i partiti, che poi incontrano l\u2019opposizione popolare espressa nel <em>referendum.<\/em> Vi sarebbe, quindi, la constatazione di questo fenomeno della mancata saldatura tra popolo e rappresentanza parlamentare, e della disarmonia conseguente nello svolgimento di una data politica da parte degli organi costituzionali.<\/p><p>Ma io ritengo che \u00e8 proprio la constatazione di questo fenomeno che giustifica l\u2019istituto del <em>referendum.<\/em> \u00c8 per\u00f2 ovvio che questo deve essere considerato differentemente, a seconda che si attua in un sistema parlamentare puro o in un sistema parlamentare che, in virt\u00f9 dell\u2019istituto dello scioglimento della Camera, si richiama ad elementi di democrazia diretta, perch\u00e9 lo scioglimento importa il deferimento all\u2019arbitrato popolare di determinate controversie o questioni costituzionali. Il <em>referendum<\/em> \u00e8 precisamente sulla stessa linea, risponde alle stesse esigenze e tende alla stessa finalit\u00e0 dello scioglimento: e quindi un regime che ammette questo, non pu\u00f2 considerare ad esso ripugnante il <em>referendum<\/em>, che invece in certo modo lo completa.<\/p><p>Ritornando a quanto dicevo, osservo che precisamente la constatazione di uno scarto fra partiti e opinione pubblica viene a giustificare ancora di pi\u00f9 l\u2019adozione di questo istituto, perch\u00e9 questo contrasto fra rappresentanti e rappresentati pu\u00f2 significare o una deficienza dei primi o una deficienza dei secondi. O sono i primi che interpretano male la volont\u00e0 popolare e i bisogni reali del popolo, e allora \u00e8 giusto che la loro attivit\u00e0 sia arrestata dal popolo; o \u00e8 il popolo che \u00e8 scarsamente educato, e allora \u00e8 ai partiti che si deve imputare tale situazione, ed il rimedio non pu\u00f2 essere quello di escludere il popolo, bens\u00ec di eccitare il suo spirito politico, la sua sensibilit\u00e0 ai problemi politici, la sua capacit\u00e0 di intendere gli interessi generali, il che \u00e8 compito specifico dei partiti, che non possono rigettare i mezzi per facilitare il raggiungimento di tali fini.<\/p><p>Proprio a ci\u00f2 giova la politicizzazione degli interessi nei quali il popolo vive la sua vita di ogni giorno; ed \u00e8 anche col servirsi delle varie associazioni spontanee e col loro inserirle nella vita politica che si pu\u00f2 agevolare la sensibilit\u00e0 popolare alla voce degli interessi collettivi.<\/p><p>Il <em>referendum<\/em> \u00e8 in sostanza una garanzia di libert\u00e0, in quanto pu\u00f2 preservare da riforme non sentite o affrettate, ma non pu\u00f2 certamente pregiudicare l\u2019adozione di quelle che rispondano alla coscienza collettiva. Perch\u00e9 dovrebbe impedire in Italia le riforme sociali, l\u2019attuazione per esempio della riforma agraria, come diceva ieri l\u2019onorevole Corbi? Affermazioni di questo genere non si capiscono perch\u00e9, o queste riforme incontrano l\u2019opposizione delle masse, e allora giustamente dovrebbero essere impedite, o sono aderenti a bisogni sentiti dalla maggioranza, e allora il <em>referendum<\/em> non pu\u00f2 agire sul loro esplicarsi.<\/p><p>In pratica, la stessa difficolt\u00e0 di attuazione del <em>referendum<\/em> in un organismo cos\u00ec complesso come \u00e8 un grande Stato moderno, si pone come un ostacolo di fatto al suo impiego frequente. C\u2019\u00e8 una remora precisamente nella difficolt\u00e0 di mettere in moto una macchina cos\u00ec complicata. La importanza del <em>referendum<\/em> sta, dunque, pi\u00f9 nell\u2019azione potenziale che pu\u00f2 esercitare col frenare le tentazioni di intemperanza dei partiti al potere, col renderli pi\u00f9 meditativi circa la convenienza delle riforme proposte in confronto ai bisogni del popolo, che non nel suo impiego effettivo.<\/p><p>Non sono esatte, poi, le critiche dell\u2019onorevole Corbi e la visione catastrofica che ha affacciato, secondo cui un\u2019intera legislatura potrebbe essere arrestata nella sua azione. L\u2019onorevole Corbi ha dimenticato quelle disposizioni del progetto di Costituzione per cui la dichiarazione d\u2019urgenza da parte del Parlamento vale ad impedire l\u2019adozione del <em>referendum<\/em>. Effettivamente, basta dichiarare urgente una legge, anche senza la maggioranza dei due terzi, perch\u00e9 l\u2019adozione del <em>referendum<\/em> sia impedita e quindi la legge possa avere il suo corso normale.<\/p><p>Per concludere, vorrei fare poi qualche osservazione sul modo come il <em>referendum<\/em> \u00e8 stato congegnato. Vorrei osservare che le critiche che sono state fatte all\u2019iniziativa popolare non sono persuasive. Si \u00e8 detto che 50 mila elettori (tanti sono quelli che dovrebbero promuovere l\u2019iniziativa legislativa) potrebbero facilmente trovare almeno un deputato che faccia propria la proposta. Ma io osservo che il valore politico dell\u2019iniziativa di un solo deputato \u00e8 infinitamente minore di quello rivestito dall\u2019iniziativa di 50 mila cittadini. Quindi, mi pare che, sotto questo aspetto, sia opportuno conservare questo istituto.<\/p><p>Dei dubbi possono sorgere, e sono stati formulati, circa il <em>referendum<\/em> nel caso di conflitti fra le due Camere.<\/p><p>E le critiche sono state promosse da taluni, come l\u2019onorevole Fuschini, i quali partono dal contestare la possibilit\u00e0 di una posizione di parit\u00e0 delle due Camere. Ma siccome si \u00e8 sostenuto da parte mia che questa posizione di parit\u00e0 non solo \u00e8 opportuna ma \u00e8 necessaria (perch\u00e9 \u00e8 la condizione perch\u00e9 il bicameralismo, cos\u00ec come \u00e8 concepito da noi, funzioni), cade la possibilit\u00e0 di dare la prevalenza ad una delle Camere e quindi \u00e8 necessario che questo conflitto sia portato al popolo. Non potrebbe essere portato, secondo me, utilmente neanche all\u2019Assemblea Nazionale, perch\u00e9 il trasferire all\u2019Assemblea Nazionale compiti che non sono di direttiva politica, ma legislativi, traviserebbe la fisionomia che si \u00e8 voluta dare a questo istituto. Quindi, anche per questo punto, \u00e8 opportuno conservare la disposizione del progetto. Sola ragione di dubbio potrebbe essere se sia opportuno in questo caso subordinare l\u2019adozione del <em>referendum<\/em> alla richiesta della Camera che \u00e8 rimasta in minoranza, la cui approvazione cio\u00e8 di un disegno di legge non ha avuto l\u2019adesione dell\u2019altra.<\/p><p>Pi\u00f9 gravi incertezze sono sollevate dal <em>referendum<\/em> sospensivo, cio\u00e8 dalla facolt\u00e0 data al popolo di chiedere la sospensione dell\u2019entrata in vigore di una legge, in attesa del <em>referendum<\/em>. I dubbi, come dicevo, sembrano giustificati non tanto dall\u2019osservazione che ci\u00f2 ritarda l\u2019entrata in vigore della legge, ma dal fatto che la ritarda per l\u2019intervento di un numero esiguo di cittadini. Tale ritardo, per\u00f2, specie poi quando si tenga presente il correttivo dell\u2019urgenza di cui ho parlato, non \u00e8 una cosa straordinaria. Noi abbiamo esempi analoghi in altre legislazioni. Per esempio la Costituzione di Weimar ammetteva la possibilit\u00e0 che un terzo, cio\u00e8 una minoranza dei membri del Reichstag, chiedesse ed ottenesse la sospensione per due mesi dell\u2019entrata in vigore di una legge. \u00c8 una garanzia accordata alle minoranze, che pu\u00f2 non ritenersi inopportuna.<\/p><p>Ma l\u2019obiezione pi\u00f9 grave da fare a questo istituto \u00e8 quello dell\u2019incertezza che potrebbe ingenerare nel diritto, incertezza che deriva dalla necessit\u00e0 di procedere a pi\u00f9 pubblicazioni perch\u00e9 la legge deve essere pubblicata nel momento dell\u2019approvazione delle due Camere. Poi interviene il periodo di sospensione in attesa che si possa promuovere la procedura di <em>referendum<\/em>; e poi bisognerebbe naturalmente fare una seconda pubblicazione quando la legge fosse definitivamente approvata. Ora questa molteplicit\u00e0 di pubblicazioni potrebbe ingenerare dubbi da parte dei cittadini, e sotto questo aspetto a me pare che si dovrebbe riflettere anche sopra la norma in parola. Forse si potrebbe rinunciare a tale specie di <em>referendum<\/em>, ma solo a patto di modificare l\u2019ultimo comma di questo articolo 74 che, nel consentire l\u2019abrogazione della legge con <em>referendum<\/em>, pone la condizione che essa sia in vigore da almeno due anni. Se sopprimessimo questo termine di due anni, cio\u00e8 se il <em>referendum<\/em> potesse chiedersi ed attuarsi subito dopo l\u2019entrata in vigore della legge, allora la conservazione dell\u2019istituto del <em>referendum<\/em> sospensivo potrebbe apparire meno rilevante.<\/p><p>E cos\u00ec ho finito. Nel corso di questa discussione sono state rivolte accuse varie a questa parte del progetto. Si \u00e8 detto da taluni che qui dentro c\u2019\u00e8 un centone di disposizioni prese qua e l\u00e0 dalle varie Costituzioni. Purtroppo \u00e8 difficile fare qualche cosa che non trovi precedenti nel passato. Avviene quasi sempre che, quando si crede di aver fatto una scoperta, poi si accerta che quella stessa cosa era stata gi\u00e0 trovata, magari duemila anni prima di Cristo, in Cina.<\/p><p>Questa constatazione \u00e8 una salutare scuola di mortificazione del nostro orgoglio.<\/p><p>Comunque, si pu\u00f2 affermare che questo progetto \u00e8 l\u2019opera di persone che hanno lavorato con grande fervore e passione e si sono sforzate di creare, non delle costruzioni tecnicamente perfette, bens\u00ec uno strumento adatto al nostro Paese, con riferimento alle sue esigenze di oggi, onde avviarlo ad una democrazia sostanziale, radicata nella coscienza e fondata sull\u2019interesse, fattiva e operosa della pi\u00f9 gran parte dei cittadini.<\/p><p>Formulo l\u2019augurio che uno stesso fervore da parte dell\u2019Assemblea, rivolto a migliorare il canovaccio tracciato, giovi a dare vita ad un Parlamento che, arricchito di efficienza rappresentativa per il concorso di tutte le forze vitali della Nazione e razionalizzato nei suoi congegni e nella sua procedura, promuova ed accompagni la resurrezione e l\u2019ascesa della Patria. (<em>Vivi applausi \u2013 Molte congratulazioni<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE. Il seguito della discussione \u00e8 rinviato alla seduta pomeridiana di domani, nella quale parleranno i Relatori onorevoli Conti e Tosato, e il Presidente della Commissione onorevole Ruini.<\/p><p>Sui lavori dell\u2019Assemblea.<\/p><p>PRESIDENTE. La seduta antimeridiana di domani si inizier\u00e0 alle 11, anzich\u00e9 alle 10, in considerazione del fatto che nella prima mattina si riuniscono alcune Commissioni.<\/p><p>Per ci\u00f2 che riguarda le interrogazioni, esse saranno svolte nella seduta antimeridiana di sabato prossimo, se domattina l\u2019Assemblea concluder\u00e0 l\u2019esame della legge sull\u2019elettorato attivo; altrimenti saranno svolte nella seduta pomeridiana di luned\u00ec.<\/p><p>GAVINA. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>GAVINA. Ieri si era rimasti d\u2019accordo con il Ministro Segni nel senso di discutere nella seduta antimeridiana di domani l\u2019interpellanza da me presentata a nome del Partito comunista; e la Presidenza era d\u2019accordo.<\/p><p>PRESIDENTE. Mi sembra che l\u2019accordo sia intervenuto nel senso di fissare lo svolgimento di questa interpellanza nella prima seduta riservata alle interrogazioni e alle interpellanze. L\u2019Ufficio di Presidenza ritiene che fino a quando non sar\u00e0 stata esaurita la discussione del disegno di legge sull\u2019elettorato attivo non sia opportuno distrarre tempo per la discussione di interrogazioni e tanto meno di interpellanze, le quali ultime occupano un tempo maggiore.<\/p><p>PICCIONI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>PICCIONI. Desidero che sia precisato questo punto: sabato si tiene soltanto seduta antimeridiana; questa seduta sar\u00e0 dedicata o alle interrogazioni o al seguito della discussione della legge elettorale, se questa non sar\u00e0 esaurita domani; e non gi\u00e0 alla discussione del progetto di Costituzione.<\/p><p>PRESIDENTE. La discussione del progetto di Costituzione sar\u00e0 probabilmente rinviata, dopo la seduta pomeridiana di domani, a marted\u00ec prossimo.<\/p><p>SILIPO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>SILIPO. L\u2019onorevole Tupini si \u00e8 dichiarato disposto a discutere un\u2019interpellanza da me presentata luned\u00ec nel pomeriggio; pertanto, chiedo che essa sia iscritta all\u2019ordine del giorno della seduta di luned\u00ec.<\/p><p>PRESIDENTE. Ella sa che l\u2019ordine del giorno di una seduta non si pu\u00f2 fissare che nella seduta immediatamente precedente. La seduta pomeridiana di domani sar\u00e0 dedicata al seguito della discussione del progetto di Costituzione; parleranno gli onorevoli Conti, Tosato e Ruini. Poi la discussione potr\u00e0 essere rinviata a marted\u00ec, dovendosi procedere alla votazione degli ordini del giorno, che occuper\u00e0 del tempo.<\/p><p>Concludendo: domani, nella seduta antimeridiana alle ore 11, seguito della discussione della legge sull\u2019elettorato attivo; nella seduta pomeridiana, alle ore 16, seguito della discussione del progetto di Costituzione; sabato mattina, se nella seduta antimeridiana di domani avremo esaurito la discussione della legge elettorale, ci occuperemo di interpellanze e di interrogazioni; altrimenti, queste saranno discusse nella seduta pomeridiana di luned\u00ec.<\/p><p>Interrogazioni.<\/p><p>PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.<\/p><p>SCHIRATTI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abIl sottoscritto chiede d\u2019interrogare i Ministri dell\u2019interno e del tesoro, per conoscere se non intendano adottare per gli alti funzionari collocati a riposo senza aver raggiunto i limiti necessari al godimento della pensione, lo stesso trattamento usato dal Ministero degli affari esteri in favore di alcuni funzionari, e cio\u00e8 la corresponsione <em>una tantum<\/em> di una somma pari a due annualit\u00e0 di stipendio.<\/p><p>\u00abCifaldi\u00bb.<\/p><p>\u00abIl sottoscritto chiede d\u2019interrogare il Ministro del tesoro, per sapere se non ritenga opportuno recedere dalla decisione di non accogliere la legittima richiesta dei segretari degli istituti medi, i quali da tempo hanno chiesto il passaggio dal gruppo <em>C<\/em>, in cui ingiustamente si trovano, al gruppo <em>B<\/em>, e ci\u00f2 per porre fine ad una condizione di inferiorit\u00e0 ingiustificabile.<\/p><p>\u00abL\u2019interrogante fa notare che il Ministro della pubblica istruzione, interrogato, ha riconosciuto giusta l\u2019aspirazione della categoria ed ha dichiarato che aveva predisposto uno schema di provvedimento inteso a migliorarne la carriera, nel quale era incluso l\u2019inquadramento del personale, di cui si parla, nel gruppo <em>B<\/em>, ma che il Ministro del tesoro non aveva dato il proprio assenso.<\/p><p>\u00abSilipo\u00bb.<\/p><p>\u00abIl sottoscritto chiede d\u2019interrogare il Ministro dell\u2019interno, per sapere quanto di vero ci sia nelle informazioni di certa stampa circa aggressioni avvenute in questi giorni nella zona ritornata alla Madre Patria.<\/p><p>\u00abBettiol\u00bb.<\/p><p>\u00abIl sottoscritto chiede d\u2019interrogare il Ministro della pubblica istruzione, circa due disposizioni contenute nel decreto 14 luglio 1947, che bandisce concorsi per cattedre negli istituti governativi di istruzione media, e pi\u00f9 particolarmente circa i paragrafi 4 e 9.<\/p><p>\u00abL\u2019una (comma <em>d<\/em>) del paragrafo 4), che \u00e8 ripetizione di un articolo transitorio \u2013 l\u2019articolo 38 \u2013 della legge 19 gennaio 1942, n. 86, legge Bottai sulle scuole non regie, e con cui si rid\u00e0 nuova transitoriet\u00e0 ad un articolo transitorio nel 1942, mirando a favorire insegnanti, gi\u00e0 favoriti, in quanto, senza i titoli indispensabili, hanno potuto per anni insegnare, riduce logicamente il numero dei posti a cui potrebbero aspirare insegnanti non ecclesiastici e penetra in un campo da cui sarebbe bene si tenesse lontano; l\u2019altra disposizione (paragrafo 9) conferisce al Ministro la facolt\u00e0 di negare a chicchessia \u2013 fuori dei casi previsti in commi precedenti \u2013 \u00abl\u2019ammissione ai concorsi a cattedre con decreto non motivato ed insindacabile\u00bb.<\/p><p>\u00abOra l\u2019interrogante, pur supponendo nell\u2019onorevole Ministro senso indubbio di onest\u00e0 e di giustizia, desidera sapere a quali casi intenda alludere e quale legge a lui assegni questa larga facolt\u00e0, che egli ritiene non potrebbe mai esser concessa ad un Ministro.<\/p><p>\u00abPoich\u00e9 il termine del concorso scade il 30 settembre, l\u2019interrogante prega l\u2019onorevole Ministro a voler dargli risposta prima di tale data.<\/p><p>\u00abLonghena\u00bb.<\/p><p>\u00abIl sottoscritto chiede d\u2019interrogare il Ministro dell\u2019agricoltura e delle foreste, per conoscere se non ritenga opportuno e utile allo sviluppo delle bonifiche nel Mezzogiorno di Italia e nelle Isole il facilitare i finanziamenti ai Consorzi all\u2019uopo costituiti, anche da parte di Enti di credito e di privati risparmiatori, col concedere la garanzia ai mutui, che detti Consorzi contrarrebbero per l\u2019esecuzione di progetti, debitamente approvati dal Comitato provinciale di bonifica e dal Genio civile.<\/p><p>\u00abCi\u00f2 al fine di far concorrere il capitale privato accanto ai finanziamenti dello Stato ad un\u2019opera economica e sociale di interesse generale, qual \u00e8 la bonifica, e per accelerare il ritmo dei lavori secondo il voto espresso dal Convegno di Napoli per le trasformazioni fondiarie, tenutosi nell\u2019ottobre 1946. L\u2019interrogante ritiene che i Consorzi possano agevolmente contrarre mutui, qualora questi godano di privilegi ipotecari sui terreni bonificati, nel caso che lo Stato non garantisca la quota dovuta dai Consorzi nelle opere finanziate dallo Stato. (<em>L\u2019interrogante chiede la risposta scritta<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>\u00abMusolino\u00bb.<\/p><p>\u00abIl sottoscritto chiede d\u2019interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri (Alto Commissariato per l\u2019igiene e la sanit\u00e0 pubblica), per sapere quali provvedimenti intenda prendere, in via definitiva, contro l\u2019impresa appaltatrice del mantenimento dei reduci tubercolotici nel sanatorio antitubercolare di Chiaravalle Centrale (Catanzaro), la quale, nonostante le ispezioni governative, le proteste del Comitato regionale della Croce Rossa, delle famiglie e del pubblico e i reclami dei ricoverati, continua, per fini speculativi, nel cattivo trattamento di questi, la cui spesa grava sul bilancio dello Stato.<\/p><p>\u00abL\u2019interrogante fa presente di avere svolto all\u2019Assemblea Costituente, nella seduta del 18 marzo 1947, una interrogazione in merito e di avere avuto, anche per iscritto, assicurazione della Presidenza del Consiglio di un intervento pronto ed efficace.<\/p><p>\u00abCon grave delusione dell\u2019interrogante, degli ammalati e del pubblico, il maltrattamento dei ricoverati \u00e8 continuato, tanto che il Comitato regionale della Croce Rossa, nella persona della sua ispettrice, ha rinnovato la sua protesta.<\/p><p>\u00abPoich\u00e9 trattasi di reduci, che nel servizio militare contrassero il male, di cui oggi sono afflitti, e che dalla Nazione non possono essere abbandonati a se stessi ed a una illecita speculazione, che, perfino ostenta i cumulati profitti, fra l\u2019indignazione generale, l\u2019interrogante chiede che sia posto fine a un simile stato di cose col rilevare l\u2019impresa dalla gestione, con provvedimento d\u2019imperio, ed affidare questa al Comitato della Croce Rossa Italiana. (<em>L\u2019interrogante chiede la risposta scritta<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>\u00abMusolino\u00bb.<\/p><p>\u00abIl sottoscritto chiede d\u2019interrogare i Ministri del tesoro e delle finanze, per conoscere se non ritengano opportuno ed urgente che i fabbricati distrutti o danneggiati da eventi bellici siano resi esenti dall\u2019imposta progressiva sul patrimonio \u2013 per la quale \u00e8 imminente, da parte dei proprietari, l\u2019obbligo della denunzia \u2013 e ci\u00f2 in considerazione che per questi fabbricati il reddito, quando non \u00e8 del tutto cessato, \u00e8 stato abbondantemente assorbito \u2013 e lo sar\u00e0 ancora per molti anni \u2013 dai gravi oneri imposti dalla ricostruzione, ai quali lo Stato non partecipa che per determinate aliquote, in rapporto al reddito del contribuente. (<em>L\u2019interrogante chiede la risposta scritta<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>\u00abBonino\u00bb.<\/p><p>\u00abIl sottoscritto chiede d\u2019interrogare i Ministri dell\u2019Africa italiana, delle finanze e del tesoro, per sapere se non ritengano immorale ed inumano il trattamento ancora riservato ai reduci e profughi d\u2019Africa ai quali, rientrati in Italia, si applica il cambio di lire 72 per ogni sterlina risultante a loro credito, credito che \u00e8 frutto di inenarrabili sacrifici e rinunce, e ci\u00f2 in stridente contrasto del cambio ufficiale della sterlina ed ancor pi\u00f9 di quello del mercato libero. (<em>L\u2019interrogante chiede la risposta scritta<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>\u00abBonino\u00bb.<\/p><p>\u00abIl sottoscritto chiede d\u2019interrogare i Ministri dei lavori pubblici e del tesoro, per sapere se non ritengano doveroso \u2013 a fronte delle enormi distruzioni subite dai fabbricati dell\u2019Istituto delle case popolari di Messina \u2013 integrare con ulteriore stanziamento il contributo concesso con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, n. 359 dell\u20198 agosto 1947, tenuto presente che l\u2019Istituto autonomo non \u00e8 in condizioni di contrarre con un ente finanziatore un mutuo a lunga scadenza ed a tasso sopportabile per procurarsi i rimanenti 285 milioni indispensabili per realizzare le costruzioni, cui sono destinati i fondi gi\u00e0 stanziati. Ci\u00f2 in considerazione che alla distanza di quasi 40 anni dal terremoto 1908 non \u00e8 ancora ultimato lo sbaraccamento, tanto che sussistono oltre 2000 baracche in pessime condizioni, anti-igieniche, nelle quali vivono circa 10 mila persone in attesa che un Governo democratico provveda. Ci\u00f2 anche perch\u00e9 lo sbaraccamento di Messina \u00e8 tuttora impegnativo per lo Stato, che seguita a percepire le addizionali in base alla legge del gennaio 1909. (<em>L\u2019interrogante chiede la risposta scritta<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>\u00abBonino\u00bb.<\/p><p>\u00abIl sottoscritto chiede d\u2019interrogare i Ministri dell\u2019Africa italiana, del tesoro e delle finanze, per sapere le ragioni per cui ai profughi d\u2019Africa, attraverso procedure defatiganti e dispendiose, s\u2019\u00e8 fino ad oggi procrastinato il pagamento del risarcimento dei danni subiti per il forzato abbandono dei propri beni d\u2019Africa, dove s\u2019erano recati a svolgere opera di civilt\u00e0.<\/p><p>\u00abSe non ritengano opportuno accelerare \u2013 con un ufficio stralcio convenientemente organizzato \u2013 queste procedure, anche in considerazione del lungo tempo gi\u00e0 trascorso e della continua svalutazione della moneta a causa della quale gli interessati finirebbero, in un lontano avvenire, con l\u2019incassare una percentuale dei propri crediti irrisoria e tale da non consentir loro di riprendere o iniziare qualsiasi attivit\u00e0.<\/p><p>\u00abSe non ritengano ancora opportuno \u2013 per accelerare la riammissione nel processo produttivo nazionale dei profughi di Africa \u2013 di disporre un congruo acconto da pagarsi salvo conguaglio. (<em>L\u2019interrogante chiede la risposta scritta<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>\u00abBonino\u00bb.<\/p><p>\u00abIl sottoscritto chiede d\u2019interrogare il Ministro di grazia e giustizia, per conoscere se intenda ripristinare la pretura del comune di Montefusco (Avellino).<\/p><p>\u00abL\u2019interrogante ritiene che detto ripristino possa e debba precedere quello delle altre sedi soppresse dal fascismo, per le quali \u00e8 noto che il Ministero della giustizia ha proposto invano al Ministero del tesoro la ricostituzione.<\/p><p>\u00abInfatti a favore del ripristino della sede di Montefusco dovrebbero giocare due ordini d i fattori:<\/p><p>1\u00b0) politico, perch\u00e9 la sede fu soppressa per consentire al capo della polizia fascista Bocchini di istituire la pretura nel suo paese di origine, San Giorgio del Sannio;<\/p><p>2\u00b0) umanitario, perch\u00e9 attualmente i cittadini di Montefusco sono sottoposti alla giurisdizione del Tribunale di Benevento, pur facendo parte della provincia di Avellino, cosicch\u00e9 sono costretti a servirsi di mezzi di trasporto divergenti, raddoppiando le spese e aumentando le difficolt\u00e0.<\/p><p>\u00abL\u2019interrogante confida pertanto in un provvedimento isolato che ponga fine allo stato di disagio creato dalla mancata coincidenza della circoscrizione giudiziaria con quella amministrativa. (<em>L\u2019interrogante chiede la risposta scritta<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>\u00abSullo\u00bb.<\/p><p>\u00abIl sottoscritto chiede di interrogare i Ministri dell\u2019interno e di grazia e giustizia, per conoscere quale azione intendano svolgere per definire, una buona volta e con sollecitudine, la posizione penale, e per ci\u00f2 stesso amministrativa, del sindaco del comune di Taurasi (Avellino) dottor Caggiano Marciano.<\/p><p>\u00abL\u2019interrogante ritiene che non dovrebbe esser lecito all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria lasciar passare tanti mesi prima di emettere un giudizio sulla imputabilit\u00e0 del dottor Caggiano, contro il quale da tempo sono state sporte documentate denunzie di reati vari e gravi da parte tanto di privati quanto di autorit\u00e0.<\/p><p>\u00abLa Procura generale della Corte di appello di Napoli, non pronunciandosi con la celerit\u00e0 che la questione richiede, \u00e8 infatti moralmente responsabile dello stato di eccitazione, di disordine, e talora anche di fisica violenza, che si \u00e8 determinato nel piccolo centro, ove il sindaco Caggiano \u00e8 ormai impopolare tra la maggioranza dei cittadini, che attendono che egli abbia il giusto guiderdone della sua scorretta condotta morale ed amministrativa. (<em>L\u2019interrogante chiede la risposta scritta<\/em>).<\/p><p>\u00abSullo\u00bb.<\/p><p>\u00abIl sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Ministro dell\u2019interno, per conoscere se, nell\u2019applicazione del secondo comma, di cui all\u2019articolo 29 del decreto legislativo 12 ottobre 1945, n. 669, sulla disciplina delle locazioni degli immobili urbani, non creda opportuno, come sembra all\u2019interrogante, dar disposizioni perch\u00e9, nei confronti dei perseguitati politici e razziali (nonch\u00e9 dei partigiani), si tenga conto della pratica impossibilit\u00e0 in cui questi si trovavano ad acquistare immobili prima del 24 marzo 1942, talch\u00e9 la disposizione contenuta nel detto comma sia, per costoro, dichiarata non applicabile, (<em>L\u2019interrogante chiede la risposta scritta<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>\u00abArcangeli\u00bb.<\/p><p>\u00abIl sottoscritto chiede d\u2019interrogare il Ministro dell\u2019interno, per conoscere se siano in elaborazione provvedimenti relativi alla ricostituzione di una speciale polizia di frontiera e alla sistemazione militare-professionale ed amministrativa del personale gi\u00e0 in servizio permanente effettivo nella ex milizia confinaria, specialit\u00e0 che, per lo svolgimento del suo particolare servizio d\u2019istituto, era alle dirette dipendenze di impiego del Ministero dell\u2019interno.<\/p><p>\u00abIn caso affermativo, l\u2019interrogante desidera sapere se \u00e8 nelle previsioni del Ministro l\u2019esame della possibilit\u00e0 di un eventuale riassorbimento e reimpiego del suddetto personale specializzato. (<em>L\u2019interrogante chiede la risposta scritta<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>\u00abFabriani\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Le interrogazioni test\u00e9 lette saranno iscritte all\u2019ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai Ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.<\/p><p>La seduta termina alle 18.40.<\/p><p>Ordine del giorno per le sedute di domani.<\/p><p>Alle ore 11:<\/p><p><em>Seguito della discussione sul disegno di legge<\/em>:<\/p><p>Norme per la disciplina dell\u2019elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali. (16).<\/p><p>Alle ore 16:<\/p><p>Seguito della discussione sul progetto di Costituzione della Repubblica italiana.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE CCXXIV. SEDUTA POMERIDIANA DI GIOVED\u00cc 18 SETTEMBRE 1947 PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE TARGETTI INDICE Sul processo verbale: Sforza, Ministro degli affari esteri Rodin\u00f2 Mario Progetto di Costituzione della Repubblica italiana (Seguito della discussione): Gullo Fausto Mortati Sui lavori dell\u2019Assemblea: Presidente Gavina Piccioni Silipo Interrogazioni (Annunzio): Presidente La sedata comincia alle 16. 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