{"id":2090,"date":"2023-09-17T11:26:51","date_gmt":"2023-09-17T09:26:51","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=2090"},"modified":"2023-10-21T21:05:38","modified_gmt":"2023-10-21T19:05:38","slug":"antimeridiana-di-giovedi-11-settembre-1947","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=2090","title":{"rendered":"ANTIMERIDIANA DI GIOVED\u00cc 11 SETTEMBRE 1947"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"2090\" class=\"elementor elementor-2090\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-1aaaa7b elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"1aaaa7b\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-4141ec7\" data-id=\"4141ec7\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-238ac6f elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"238ac6f\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/19470911_1.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-919b9be elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"919b9be\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>CCXIV.<\/p><p>SEDUTA ANTIMERIDIANA DI GIOVED\u00cc 11 SETTEMBRE 1947<\/p><p>PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE <strong>TARGETTI<\/strong><\/p><p><strong>INDICE<\/strong><\/p><p><strong>Congedo:<\/strong><\/p><p>Presidente<\/p><p><strong>Interrogazioni <\/strong>(<em>Svolgimento<\/em>)<strong>:<\/strong><\/p><p>Presidente<\/p><p>Tupini, <em>Ministro dei lavori pubblici<\/em><\/p><p>Pastore Raffaele<\/p><p>Marazza, <em>Sottosegretario di Stato per l\u2019interno<\/em><\/p><p>Bruni<\/p><p>Brusasca, <em>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri<\/em><\/p><p>Ghidetti<\/p><p>Fanfani, <em>Ministro del lavoro e della previdenza sociale<\/em><\/p><p>Vernocchi<\/p><p><strong>Disegno di legge: Approvazione degli Accordi commerciali e di pagamento stipulati a Roma, tra l\u2019Italia e la Svezia, il 24 novembre 1945 <\/strong>(<em>Discussione<\/em>)<strong>:<\/strong><\/p><p>Presidente<\/p><p><strong>Disegno di legge: Norme per la disciplina dell\u2019elettorato attivo e per la tenuta e revisione annuale delle liste elettorali <\/strong>(<em>Discussione<\/em>)<strong>:<\/strong><\/p><p>Presidente<\/p><p>Uberti,<em> Relatore<\/em><\/p><p>Marazza,<em> Sottosegretario di Stato per l\u2019interno<\/em><\/p><p>Perassi<\/p><p>Cosattini<\/p><p>Micheli, <em>Presidente della commissione<\/em><\/p><p>Caldera<\/p><p>Fabbri<\/p><p>Fuschini<\/p><p>De Michelis<\/p><p>Caroleo<\/p><p>Veroni<\/p><p>Cevolotto<\/p><p>La seduta comincia alle 10.<\/p><p>DE VITA, <em>Segretario<\/em>, legge il processo verbale della seduta antimeridiana del 31 luglio 1947.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Congedo.<\/p><p>PRESIDENTE. Comunico che ha chiesto congedo il deputato Restagno.<\/p><p>(<em>\u00c8 concesso<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Interrogazioni.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019ordine del giorno reca le interrogazioni.<\/p><p>L\u2019onorevole Ministro dei lavori pubblici prega che sia anticipato lo svolgimento delle interrogazioni a lui rivolte dovendo egli poi assentarsi per motivi del suo ufficio.<\/p><p>Perci\u00f2, cominciamo dalla interrogazione dell\u2019onorevole Pastore Raffaele, diretta appunto al Ministro dei lavori pubblici, \u00abper sapere se non creda opportuno procedere a una inchiesta per il crollo delle volte delle case dei senza-tetto di Foggia, onde assodare le responsabilit\u00e0 ed evitare possibili salvataggi\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Ministro dei lavori pubblici ha facolt\u00e0 di rispondere.<\/p><p>TUPINI, <em>Ministro dei lavori pubblici. <\/em>Subito dopo il mio insediamento al Ministero dei lavori pubblici, in data 6 giugno, mi pervenne una lettera del prefetto di Foggia, colla quale si richiamava l\u2019attenzione del Ministero su alcuni crolli in un complesso di alloggi per ricovero dei senza-tetto, avvenuti nella localit\u00e0 Borgo Croci di Foggia; si trattava di sessantaquattro piccoli appartamenti.<\/p><p>Immediatamente feci telegrafare e scrivere al Genio civile, il quale mi diede conferma di quanto era avvenuto, secondo la informazione precedente del prefetto di Foggia. Ma non rimasi sodisfatto di quelle informazioni e in data 26 giugno disposi senz\u2019altro un\u2019inchiesta ministeriale. Nel frattempo perveniva al Ministero, in data 20 giugno, il testo della interrogazione dell\u2019onorevole Pastore.<\/p><p>L\u2019inchiesta ministeriale ha avuto il suo svolgimento ed i risultati mi sono stati presentati a fine di agosto. Li ho esaminati e devo dire che il primo ad esserne insoddisfatto sono stato io; perch\u00e9, nell\u2019ordinare l\u2019inchiesta (di cui conoscevo la grande importanza, per il fatto che si trattava di non potere disporre, all\u2019indomani del compimento di sessantaquattro alloggi, della integralit\u00e0 di essi, ai fini cos\u00ec urgenti del ricovero di senza-tetto) io stabilivo \u2013 scrivendo di mio pugno \u2013 che essa avesse questi limiti: adottare sul posto provvedimenti urgenti e adeguati, comprese eventuali denunce all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria a carico dei responsabili, chiunque essi fossero, funzionari od impresari.<\/p><p>Nella inchiesta che ha condotto, il rappresentante del mio Ministero non ha creduto di trovare elementi tali di responsabilit\u00e0 che potessero dar luogo a denunce o ad altri provvedimenti immediati che io intendo invece debbano essere adottati perch\u00e9 il fatto comunque \u00e8 grave. Si tratter\u00e0 della impresa, si tratter\u00e0 del Genio civile, si tratter\u00e0 del Provveditorato: quel che sar\u00e0, sar\u00e0. L\u2019importante \u00e8 che io assicuro l\u2019onorevole Pastore e l\u2019Assemblea che questa inchiesta, i cui dati sono recentissimi e per i quali si individua specialmente la responsabilit\u00e0 di un ingegnere del Genio civile, che nel frattempo, poveretto, \u00e8 morto, per me non \u00e8 sufficiente: e quindi ho disposto immediatamente un\u2019altra inchiesta affidandola ad altre persone che esaminino la cosa con quel senso di responsabilit\u00e0 che io avevo indicato fin dal momento in cui ho ordinato le prime indagini. Di questo nuovo risultato, che dar\u00e0 modo al Ministro di adottare adeguati provvedimenti a carico di tutti i responsabili, dar\u00f2 rendiconto all\u2019onorevole Pastore ed all\u2019Assemblea, se lo vorr\u00e0.<\/p><p>PRESIDENTE. Prima di dare la parola all\u2019onorevole Pastore, mi permetto di ricordare all\u2019Assemblea la necessit\u00e0 che le repliche degli interroganti siano mantenute nei limiti regolamentari, e questo nell\u2019interesse di tutti, cio\u00e8 per avere modo di svolgere il maggior numero di interrogazioni possibile. Il Regolamento stabilisce che l\u2019interrogante ha diritto di parlare per cinque minuti.<\/p><p>L\u2019onorevole Pastore Raffaele ha facolt\u00e0 di dichiarare se sia soddisfatto.<\/p><p>PASTORE RAFFAELE. Prendo atto delle dichiarazioni del Ministro, ma voglio richiamare la sua attenzione su tutto ci\u00f2 che avviene nel Provveditorato di Bari. Oggi si vuole attribuire la colpa del crollo delle volte delle casette a un ingegnere che \u00e8 morto; ma invece occorre andare pi\u00f9 in fondo, perch\u00e9 il Ministro deve anche conoscere \u2013 ed \u00e8 bene che l\u2019Assemblea sappia ci\u00f2 \u2013 che le casette costruite dalle cooperative non sono crollate. Allora dobbiamo domandarci: perch\u00e9? Perch\u00e9 le imprese, quando concorrono alle aste, offrono ribassi effimeri per far credere che si preoccupano dell\u2019interesse dello Stato, salvo poi a mettersi d\u2019accordo con coloro che dirigono i lavori e cambiarne la struttura.<\/p><p>Le volte furono sostituite con voltini di gesso, che naturalmente, anche a detta dei tecnici, dovevano assolutamente crollare. E di questo era consapevole il provveditore di Bari, che aveva dato il suo assenso. C\u2019\u00e8 stato un periodo in cui si diceva che il provveditore era stato trasferito e che alcuni funzionari erano stati accantonati. Ma oggi, non so perch\u00e9, il. provveditore \u00e8 stato rimesso al suo posto e naturalmente l\u2019inchiesta sar\u00e0 sempre pi\u00f9 difficile.<\/p><p>Prego l\u2019onorevole Ministro di voler indagare a fondo. Si vorrebbero salvare le imprese, imprese che dovrebbero ricostruire le case, e si vorrebbe far cadere tutta la responsabilit\u00e0 sull\u2019ingegnere capo del Genio civile, persona che pi\u00f9 non esiste.<\/p><p>Attendo quindi i risultati dell\u2019inchiesta finale per poter esprimere il mio parere.<\/p><p>PRESIDENTE. Fa piacere constatare come il primo degli interroganti si sia mantenuto nei limiti, anche pi\u00f9 ristretti, del tempo concesso. Questo esempio potrebbe essere salutare.<\/p><p>Segue l\u2019interrogazione dell\u2019onorevole Corsi al Ministro dei lavori pubblici, \u00abper sapere se non creda di comunicare i risultati dell\u2019inchiesta eseguita a carico degli uffici del Genio civile di Cagliari, relativa alla abusiva assegnazione di alloggi ricostruiti; per conoscere, altres\u00ec, se e quali adeguati provvedimenti sono stati adottati a carico dei funzionari responsabili e come sia stata possibile la lunga e larga frode senza che gli organi dirigenti e centrali intervenissero\u00bb.<\/p><p>Non essendo presente l\u2019onorevole Corsi, si intende che vi abbia rinunciato.<\/p><p>Segue l\u2019interrogazione dell\u2019onorevole Camangi al Ministro delle finanze, \u00abper sapere se ha esaminato, e in tal caso come intenda risolvere, il problema di fronte al quale si trovano le Amministrazioni comunali nella applicazione dell\u2019imposta di famiglia. Le Amministrazioni stesse, infatti, pure avendo a disposizione tutti i mezzi per procedere ad accertamenti dei redditi molto vicini alla realt\u00e0 \u2013 e ci\u00f2 nell\u2019interesse delle finanze comunali \u2013 sono indotte invece ad accertare i redditi stessi in cifre notevolmente inferiori alla realt\u00e0 per evitare che degli accertamenti stessi, ove esatti, si serva poi il fisco applicando agli stessi le aliquote erariali, che, sproporzionatamente elevate, determinerebbero una tassazione assolutamente insostenibile per i contribuenti. Tale stato di cose si risolve, d\u2019altra parte, non soltanto in un danno per le finanze locali, ma anche per quelle dello Stato, che attraverso la integrazione dei bilanci \u00e8 costretto ad esborsi sempre maggiori\u00bb.<\/p><p>Poich\u00e9 l\u2019onorevole Camangi non \u00e8 presente, s\u2019intende che vi abbia rinunciato.<\/p><p>Segue l\u2019interrogazione degli onorevoli Paris, Persico, Mazzoni, Bordon, Canepa, al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro delle finanze, \u00abper sapere se non ritengano opportuno sospendere l\u2019entrata in vigore del decreto legislativo 24 maggio 1947, n. 589, oppure apportarvi delle sostanziali modifiche, tali da non pregiudicare la ripresa e lo sviluppo del turismo nel nostro Paese\u00bb.<\/p><p>Poich\u00e9 nessuno degli onorevoli interroganti \u00e8 presente, tranne l\u2019onorevole Bordon, che rinuncia allo svolgimento dell\u2019interrogazione, s\u2019intende che tutti gli interroganti vi abbiano rinunciato.<\/p><p>Segue l\u2019interrogazione dell\u2019onorevole Schiratti, al Ministro delle finanze e all\u2019Alto Commissario per l\u2019alimentazione, \u00abper sapere se il frutto tributario e la limitazione o disciplina dei consumi, che si vogliono perseguire col decreto legislativo 24 maggio 1947, n. 589, compensino il grave turbamento che la prossima applicazione di tale decreto porter\u00e0 in un vasto settore dell\u2019attivit\u00e0 commerciale con evidenti riflessi nocivi e per il turismo e per la categoria di prestatori di opera; e se di conseguenza non credano di sospenderne l\u2019applicazione o, se mai, di apportarvi quelle radicali modifiche che valgano ad evitarne i prospettati inconvenienti\u00bb.<\/p><p>Poich\u00e9 l\u2019onorevole Schiratti non \u00e8 presente, s\u2019intende che vi abbia rinunziato.<\/p><p>Segue l\u2019interrogazione dell\u2019onorevole Bruni, al Ministro dell\u2019interno, \u00abper conoscere se non intenda rimediare all\u2019errata interpretazione data al decreto 1\u00b0 aprile 1947, n. 221, del Ministero dell\u2019interno, con cui si intese alleviare le gravi condizioni di disagio nelle quali versano i funzionari di pubblica sicurezza e gli appartenenti al Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, stabilendo per essi una indennit\u00e0 giornaliera di ordine pubblico con decorrenza dal 1\u00b0 gennaio. La indennit\u00e0 in parola teneva conto anche di rischi e di sacrifici eccezionali ai quali \u00e8 sottoposto, attualmente, il personale di pubblica sicurezza. Ora la Ragioneria centrale del Ministero dell\u2019interno, con interpretazione inesplicabile, ha disposto che tale indennit\u00e0 non sia accumulabile con i compensi per lavoro straordinario in certi casi rimessi all\u2019arbitrio dei ragionieri della questura, e non cumulabile perfino con la indennit\u00e0 giornaliera di pubblica sicurezza. Cosicch\u00e9 si \u00e8 reso inutile il provvedimento di cui sopra, aggravando il vivo malcontento di tutto il personale di pubblica sicurezza che si ritiene vittima di una autentica beffa\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Sottosegretario di Stato per l\u2019interno ha facolt\u00e0 di rispondere.<\/p><p>MARAZZA, <em>Sottosegretario di Stato per l\u2019interno.<\/em> Con provvedimento approvato dal Consiglio dei Ministri il 18 luglio ultimo scorso, su proposta del Ministro dell\u2019interno, in corso di pubblicazione, viene disposta l\u2019abolizione del divieto del cumulo delle indennit\u00e0 di ordine pubblico con i compensi per lavoro straordinario, mentre gi\u00e0 con la legislazione precedente era ammesso il cumulo di detta indennit\u00e0 di ordine pubblico con quella giornaliera di pubblica sicurezza.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Bruni ha facolt\u00e0 di dichiarare se sia soddisfatto.<\/p><p>BRUNI. Mi dichiaro soddisfatto ed esprimo la speranza che il cumulo entri subito in vigore.<\/p><p>MARAZZA, <em>Sottosegretario di Stato per l\u2019interno.<\/em> S\u00ec, subito.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Mancini ha chiesto il rinvio dello svolgimento di questa sua interrogazione al Ministro del lavoro e della previdenza sociale: \u00abper conoscere la ragione per la quale il preventorio di Cosenza rimane ermeticamente chiuso\u00bb.<\/p><p>Lo svolgimento di questa interrogazione \u00e8 pertanto rinviato ad altra seduta.<\/p><p>Segue l\u2019interrogazione dell\u2019onorevole Ghidetti, ai Ministri delle finanze, del tesoro, e degli affari esteri, \u00abper sapere se non riconoscono urgente la necessit\u00e0 di intervenire a favore degli infortunati nel lavoro fruenti di rendita dall\u2019Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni. Alcune migliaia di famiglie italiane potrebbero liberarsi dalla miseria se il Governo italiano si decidesse a prendere la determinazione che l\u2019Istituto svizzero attende per dar corso al pagamento delle rendite in Italia e degli arretrati dal 1\u00b0 ottobre 1946, determinazione che il Governo italiano non deve ritardare oltre, per quanto sta nelle sue possibilit\u00e0, senza assumere grave responsabilit\u00e0\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Sottosegretario di Stato per gli affari esteri ha facolt\u00e0 di rispondere.<\/p><p>BRUSASCA, <em>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.<\/em> La questione del pagamento delle rendite correnti e degli arretrati dal 1\u00b0 ottobre 1946 da parte dell\u2019Istituto nazionale svizzero d\u2019assicurazione contro gli infortuni \u00e8 stata regolata in base all\u2019accordo italo-svizzero firmato a Berna il 9 luglio.<\/p><p>L\u2019articolo 9 dell\u2019accordo stabilisce, infatti, che esso entra in vigore il giorno della firma con effetto per\u00f2 anche sulle obbligazioni scadute dopo il 30 settembre 1946 e non ancora regolate. L\u2019applicazione sollecita di tale accordo, di cui il Ministero degli affari esteri sta curando l\u2019attuazione perch\u00e9 entri in vigore, consentir\u00e0 quanto prima agli infortunati di riscuotere quanto \u00e8 di loro spettanza.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Ghidetti ha facolt\u00e0 di dichiarare se sia soddisfatto.<\/p><p>GHIDETTI. La risposta che l\u2019onorevole Sottosegretario Brusasca ha test\u00e9 comunicato non \u00e8 sodisfacente; bench\u00e9 assicuri che si prester\u00e0, d\u2019ora in avanti, maggiore attenzione di quanto non sia avvenuto fino ad oggi per la stipulazione di accordi del genere. Sta di fatto che da un anno, dico da un anno, i nostri infortunati sul lavoro in Svizzera attendono di potere avere le loro indennit\u00e0, le rendite, alle quali hanno diritto; la cosa va messa tanto pi\u00f9 in rilievo poich\u00e9 si tratta di preziosa valuta estera che dovrebbe entrare in Italia, e che noi lasciamo fuori, perdendo cos\u00ec anche la possibilit\u00e0 di utilizzarla vantaggiosamente. E giusto ieri, conversando con vari colleghi dell\u2019Assemblea, dei pi\u00f9 diversi settori, ho sentito che in molte provincie d\u2019Italia c\u2019\u00e8 del malcontento, sia pure limitato \u2013 per questo fatto \u2013 ad alcune migliaia di italiani, malcontento determinato da un modo di procedere che non si riesce a spiegare. Con la Svezia si \u00e8 stabilito felicemente un accordo commerciale e di pagamento, del quale ci occuperemo questa mattina. Non capisco perch\u00e9 non si riesca a concludere un accordo con la Svizzera su questa materia. Va tenuto conto che dalla Svizzera giungono in Italia comunicazioni ufficiali dell\u2019Istituto assicuratore svizzero in risposta a lettere scritte dagli interessati, cio\u00e8 dagli infortunati, che certo non fanno piacere ai poteri costituiti. Dice appunto una comunicazione di qualche mese, fa, da Lucerna, ad un infortunato italiano: \u00abVi diremo che le trattative in corso fra i due Stati per regolare la questione del pagamento di rendite d\u2019assicurazione non tendono a sfociare ad una conclusione, per il fatto che il rispettivo Ministero del Governo italiano, che assume la responsabilit\u00e0 del ritardo, tarda a prendere una determinazione\u00bb. Ora \u00e8 evidente che&#8230;<\/p><p>BRUSASCA, <em>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. <\/em>Di quale data \u00e8 quella lettera?<\/p><p>GHIDETTI. \u00c8 in data del 10 giugno 1947. Un mese dopo io presentavo appunto questa interrogazione, prendendo come rigorosa motivazione la comunicazione ufficiale, giunta dalla Svizzera che ho letto poc\u2019anzi. Diffondendosi in Italia queste notizie, si screditano le nostre istituzioni che noi abbiamo il dovere di sostenere e di difendere; ma bisogna anche poter dimostrare che ogni mezzo \u00e8 stato offerto per ottenere la stipulazione di un accordo.<\/p><p>Dopo quanto ha dichiarato l\u2019onorevole Sottosegretario Brusasca io sono certo che per l\u2019avvenire si prester\u00e0 maggiore attenzione; ma vorrei si prendesse impegno fin d\u2019ora in modo che, a non oltre un mese di distanza, o mediante un accordo provvisorio, o sulla base di acconti, si riesca finalmente ad andare incontro a questi infelici. Colgo l\u2019occasione per ricordare che sono gi\u00e0 pi\u00f9 di sei mesi che un\u2019analoga situazione si \u00e8 imposta all\u2019attenzione nostra a proposito degli infortunati sul lavoro in Germania, questione che attende ancora una soluzione e per la quale, pur non riguardandolo direttamente, era stato interessato anche il Ministero degli esteri. Vi sono infortunati sul lavoro e vedove di infortunati sul lavoro negli anni scorsi in Germania, o da dieci, venti anni fa, che dal 1944 non ricevono pi\u00f9 la rendita perch\u00e9 ne \u00e8 stato sospeso il pagamento.<\/p><p>Se pertanto anche questa volta dovesse accadere come allora quando, nonostante l\u2019assicurazione che io ebbi, secondo la quale entro pochi giorni, entro al pi\u00f9 qualche settimana, si sarebbe provveduto, mentre, come ripeto, a tutt\u2019oggi la situazione \u00e8 rimasta insoluta, vuol dire allora che a causa di negligenza si opera a screditare le istituzioni ed \u00e8 evidente che, di fronte a ci\u00f2, bisogner\u00e0 provvedere in modo diverso.<\/p><p>BRUSASCA, <em>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>BRUSASCA, <em>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.<\/em> Prendo atto della dichiarazione dell\u2019onorevole Ghidetti, al quale per\u00f2 debbo far presente la circostanza che il Ministero, in tema di rapporti con l\u2019estero, non sempre pu\u00f2 agire in conformit\u00e0 dei suoi desideri e della sua volont\u00e0. Posso comunque comunicare all\u2019onorevole Ghidetti che l\u2019accordo \u00e8 stato realizzato in data 9 luglio e che in questi giorni il Ministero sta affrettando le pratiche perch\u00e9 esso entri in vigore e perch\u00e9 di conseguenza i beneficiari possano ricevere le rendite.<\/p><p>FANFANI, <em>Ministro del lavoro e della previdenza sociale.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>FANFANI, <em>Ministro del lavoro e della previdenza sociale.<\/em> Desidero fornire un chiarimento per quanto riguarda l\u2019ultimo accenno dell\u2019onorevole Ghidetti a proposito degli infortunati sul lavoro in Germania. Posso assicurare l\u2019onorevole Ghidetti che il provvedimento relativo \u00e8 stato gi\u00e0 approvato dal Consiglio dei Ministri e che in questi giorni sar\u00e0 pubblicato sulla <em>Gazzetta Ufficiale.<\/em> Tale provvedimento \u00e8 stato preso nel senso che i lavoratori di cui si tratta ricevano le loro competenze dagli istituti italiani in attesa che questi istituti possano rivalersi sui corrispondenti istituti germanici.<\/p><p>Il problema quindi si pu\u00f2 considerare risolto.<\/p><p>GHIDETTI. Prendo atto, ma la pubblicazione sulla <em>Gazzetta Ufficiale<\/em> non \u00e8 ancora avvenuta.<\/p><p>FANFANI, <em>Ministro del lavoro e della previdenza sociale.<\/em> Ho detto che sta avvenendo in questi giorni.<\/p><p>PRESIDENTE. Segue l\u2019interrogazione dell\u2019onorevole Vernocchi, al Ministro dell\u2019interno, \u00abper sapere quali relazioni esistano tra l\u2019inchiesta condotta sull\u2019amministrazione degli Ospedali riuniti di Perugia e la disastrosa alienazione di un vasto tenimento agricolo, di antichissima propriet\u00e0 dell\u2019Istituto, intorno alla quale pende una grave causa avanti al Consiglio di Stato\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Sottosegretario di Stato per l\u2019interno ha facolt\u00e0 di rispondere.<\/p><p>MARAZZA, <em>Sottosegretario di Stato per l\u2019interno.<\/em> Assicuro l\u2019onorevole interrogante che nessuna relazione sussiste tra l\u2019inchiesta condotta sull\u2019amministrazione degli Ospedali riuniti di Perugia e l\u2019alienazione delle tenute Collestrada e Ospedalicchio, stipulata nel 1942 e annullata con decreto del Capo dello Stato, e per la quale pende un giudizio, su ricorso presentato dagli acquirenti, dinanzi al Consiglio di Stato con l\u2019intervento dell\u2019Avvocatura dello Stato la quale, in rappresentanza del Ministero dell\u2019interno, insieme con il difensore dell\u2019ente, resiste al ricorso.<\/p><p>L\u2019inchiesta fu determinata da denunzie di stampa, cui si interess\u00f2 vivamente la cittadinanza, riguardanti l\u2019amministrazione interna degli Ospedali riuniti di Perugia, denunzie che determinarono anche una discussione sul funzionamento dell\u2019Opera Pia in seno al Consiglio comunale di quella citt\u00e0.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Vernocchi ha facolt\u00e0 di dichiarare se sia soddisfatto.<\/p><p>VERNOCCHI. Non posso evidentemente dichiararmi soddisfatto della risposta dell\u2019onorevole Sottosegretario per l\u2019interno. L\u2019onorevole Sottosegretario ha preso visione soltanto dell\u2019inchiesta amministrativa, che non \u00e8 mai stata pubblicata, e della quale non mi \u00e8 stato possibile prendere visione, nonostante il mio interessamento presso il suo predecessore, il quale, in mia presenza, ebbe a telefonare al Capo di Gabinetto del Ministro per averne copia ed ebbe la riposta evasiva che era stata inviata al prefetto di Perugia. E quando il Sottosegretario Carpano replic\u00f2 che, indubbiamente, ci dovevano essere altre copie, rispose che non ve ne erano altre, che ne esisteva una sola e questa era stata inviata al prefetto di Perugia.<\/p><p>Esistono per\u00f2 altre relazioni, perch\u00e9 non soltanto vi \u00e8 una inchiesta amministrativa, ma ne fu fatta anche una tecnico-sanitaria ordinata dall\u2019Alto Commissariato per l\u2019igiene e la sanit\u00e0, e ne fu fatta una dal Ministero della pubblica istruzione. Ora, io conosco tutte e due queste relazioni e ne conosco particolarmente le conclusioni; ed \u00e8 per questo che io ho presentato l\u2019interrogazione nei termini scritti perch\u00e9 il nesso tra la campagna iniziatasi contro gli amministratori dell\u2019Opera pia di Perugia, le relazioni d\u2019inchiesta e la vendita scandalosa di due propriet\u00e0 dell\u2019Opera pia stessa \u00e8 evidente.<\/p><p>Onorevole Sottosegretario, io ho qui dinanzi agli occhi un codicillo riassuntivo di una delle due inchieste; e questo codicillo dice proprio cos\u00ec:<\/p><p>\u00abSulla base delle dichiarazioni dei rappresentanti dei vari partiti, della stampa cittadina, nonch\u00e9 delle personalit\u00e0 pi\u00f9 in vista, si risale alle cause pi\u00f9 o meno oscure della campagna stessa, il cui animatore \u00e8 stato l\u2019avvocato Mignini, tipo di mistico esaltato, ambizioso e facilmente suggestionabile.<\/p><p>\u00abTali causa si riassumono: 1\u00b0) nell\u2019interesse degli acquirenti della tenuta dell\u2019ospedale alienata nel 1942; e l\u2019attuale amministrazione ha perseguito la rivendicazione di tali beni di grande valore, ed ha ottenuto il decreto del Capo dello Stato di annullamento dell\u2019atto di compra-vendita; 2\u00b0) altra causa \u00e8 l\u2019ostilit\u00e0 dei direttori della clinica, i quali avevano sperato, con la nomina di un collega, il professore Severi, a Presidente del Consiglio di amministrazione dell\u2019ospedale, di trarre maggiori vantaggi (dichiarazione del professor Borrino), mentre invece il Severi si \u00e8 solo preoccupato di rimettere in ordine l\u2019amministrazione e i servizi ospedalieri, eliminando ogni spreco e abuso, da qualunque parte venisse perpetrato\u00bb.<\/p><p>\u00c8 evidente, onorevole Sottosegretario, che qui c\u2019\u00e8 sotto qualche cosa che non \u00e8 chiara; oppure che \u00e8 troppo chiara. Se ella mi avesse risposto prima, io forse sarei stato in grado di darle anche allora gli elementi che posso esporre adesso all\u2019Assemblea, e di impedire che si prendesse un provvedimento che non esito a definire scandaloso: lo scioglimento dell\u2019amministrazione degli Ospedali riuniti di Perugia.<\/p><p>Come spiega lei, onorevole Sottosegretario, che la mia interrogazione \u00e8 del 1\u00b0 luglio, le mie sollecitazioni sono del 14 luglio \u2013 ed ella mi disse allora che non era in grado di rispondere perch\u00e9 non conosceva la relazione che non era ancora ultimata (mentre era compiuta fin dal marzo precedente) \u2013 e il fatto che il 12 luglio, forse a sua insaputa \u2013 perch\u00e9 se ne fosse stato a conoscenza il 14 me lo avrebbe detto \u2013 \u00e8 stato emanato il decreto ministeriale di scioglimento dell\u2019amministrazione degli ospedali, comunicato soltanto l\u201911 agosto dal prefetto di Perugia al Presidente dell\u2019amministrazione predetta? Come spiega questo fatto cos\u00ec strano? Appare strano a noi, e deve apparire ancora pi\u00f9 strano a lei, che non \u00e8 stato informato a tempo dai suoi uffici, che questo decreto ministeriale era gi\u00e0 stato deciso ed era stato gi\u00e0 deliberato.<\/p><p>E allora, se io avessi potuto parlare prima, se avessi potuto prima esporre all\u2019Assemblea che cosa c\u2019\u00e8 sotto la campagna contro gli amministratori dell\u2019Opera pia di Perugia, io sono certo che ella, nella sua onest\u00e0 (che io riconosco), avrebbe impedito che fosse stato preso un provvedimento di questo genere, che getta il sospetto su persone di probit\u00e0 indiscutibile e su scienziati noti e valorosi.<\/p><p>Onorevole Sottosegretario, lei certo sa che l\u2019Opera pia di Perugia era proprietaria (e fortunatamente lo \u00e8 ancora) \u2013 ed io prendo atto della sua dichiarazione di assistere il difensore dell\u2019Ente \u2013 di due grandi tenute di circa 820 ettari appoderati in 50 colonie, sulla piana del Tevere. Queste due tenute si riallacciano alla tradizione francescana, perch\u00e9 furono donate da San Francesco all\u2019Opera pia di Perugia perch\u00e9 fossero dedicate a luogo di ricovero per i lebbrosi di sovente visitati dal Santo. Orbene, queste due tenute costituiscono l\u2019unica propriet\u00e0 e l\u2019unica risorsa dell\u2019Opera pia di Perugia. Sa ella che, ad un determinato momento, nel 1942, ancora in regime fascista, queste due tenute di 820 ettari furono vendute per appena 19 milioni? Dopo vari interventi governativi, prima attraverso il famigerato Trinca Armati, fucilato al Nord, poi attraverso la societ\u00e0 Silta del gruppo Vaselli-Ciano, esse furono acquistate, senza alcun sopraluogo (mentre il sopraluogo era stato fatto precedentemente da Vaselli) dal gruppo Caniati-Sonnino delle Bonifiche ferraresi.<\/p><p>Orbene, chi \u00e8 uno di coloro che, particolarmente, hanno iniziato la campagna di diffamazione e di denigrazione contro gli amministratori dell\u2019ospedale di Perugia? L\u2019avvocato Fausto Andreani, che \u00e8 uno dei difensori del gruppo Caniati-Sonnino.<\/p><p>Ecco la relazione, onorevole Sottosegretario, che esiste fra l\u2019una e l\u2019altra cosa!<\/p><p>Chi \u00e8 l\u2019altro che ha presentato un\u2019interpellanza al Consiglio comunale per chiedere le dimissioni dell\u2019amministrazione, che ha promosso un\u2019agitazione popolare e che sui giornali ha iniziato contro gli stessi amministratori una campagna denigratoria?<\/p><p>L\u2019avvocato Mignini di cui ho parlato prima, e che disgraziatamente \u00e8 iscritto al suo partito, onorevole Sottosegretario.<\/p><p>CAPPA, <em>Ministro della marina mercantile. <\/em>Ve ne \u00e8 di peggio, in tutti i partiti!<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Vernocchi, cerchi di concludere.<\/p><p>VERNOCCHI. E bisognerebbe andare in fondo per vedere certi addentellati di parentele che esistono e che servono come filo conduttore per dimostrare come vi sia relazione fra la campagna denigratoria contro gli amministratori del pio Ente e la causa che pende presso il Consiglio di Stato, in opposizione al decreto del Capo dello Stato che riconsegna all\u2019Opera pia le due tenute vendute nella maniera che io ho denunciata.<\/p><p>Io non voglio insistere maggiormente perch\u00e9 ella non ha elementi per rispondermi, mentre io ne ho molti a mia disposizione. Ma le voglio dire solo che nell\u2019opera di diffamazione dei consiglieri di amministrazione dell\u2019Opera pia hanno contribuito anche quei clinici e quei medici contro i quali si \u00e8 espressa in maniera molto decisiva e avversa la relazione fatta per conto del Ministero della pubblica istruzione. E perch\u00e9? Perch\u00e9 gli amministratori dell\u2019Ospedale di Perugia volevano reprimere abusi e impedire il prolungarsi di disordini amministrativi. Alcuni clinici ed alcuni medici (non tutti) erano insofferenti di questa disciplina imposta e dei controlli che l\u2019amministrazione aveva stabilito. Oh! se io dovessi leggervi le parti delle inchieste che trattano questo particolare argomento vedremmo come e quanto questi signori clinici e medici ne escono male! Ecco perch\u00e9 io ho presentato un\u2019altra interrogazione al Ministro della pubblica istruzione; perch\u00e9 \u00e8 necessario conoscere i provvedimenti che si intende adottare nei confronti di quei signori che hanno abusato della pubblica amministrazione.<\/p><p>Ma sapete cosa dice la relazione nei riguardi degli attuali amministratori che sono stati defenestrati nel modo da me denunciato? Ecco: \u00abConviene peraltro rilevare che dopo i disordini lasciati dagli eventi bellici nell\u2019ospedale, l\u2019attuale amministrazione ha cercato di organizzare i servizi anche se il programma non \u00e8 stato completato nel breve periodo proposto\u00bb.<\/p><p>Ora, io nego che si dovesse sciogliere l\u2019amministrazione dell\u2019ospedale, perch\u00e9 non c\u2019era nessun elemento di accusa contro gli amministratori; ed io non mi dolgo con lei, ma mi dolgo con il suo Ministro che ha aderito al giuoco; perch\u00e9 si dice a Perugia che sia persino venuta una delegazione della Democrazia cristiana, capeggiata dal segretario locale, per impedire la pubblicazione dell\u2019inchiesta amministrativa, allo scopo di salvare il prestigio politico del Partito! Si dicono molte cose ancora a Perugia ed il Ministro dell\u2019interno avrebbe dovuto rendersi conto, prima, della verit\u00e0 dei fatti e poi provvedere; se cos\u00ec avesse fatto, io sono certo che avrebbe provveduto non contro gli onesti amministratori degli ospedali di Perugia, ma contro coloro che effettivamente hanno male amministrato la pubblica cosa.<\/p><p>Signori, perch\u00e9 non si \u00e8 pubblicata la relazione? Perch\u00e9 si \u00e8 trasferito il prefetto Peano che era favorevole alla pubblicazione? Perch\u00e9 il prefetto ispettore Tranchida, che ha fatto la relazione sanitaria, \u00e8 stato collocato a riposo? Sono tutti interrogativi, onorevole Sottosegretario, che in questo momento vengono alla mia mente e che io espongo a lei. Fate luce fino in fondo, perch\u00e9 fino in fondo bisogna andare in questa faccenda che non \u00e8 chiara e non \u00e8 onesta.<\/p><p>Onorevole Sottosegretario, dica al suo Ministro che non si eleva il costume morale gettando il sospetto su uomini probi che hanno dato esempio di onest\u00e0 in tutta la loro vita. Si fa il contrario anzi, perch\u00e9 si vengono a premiare indirettamente coloro che devono essere colpiti e che, invece, rimangono impuniti.<\/p><p>Orbene, io mi rivolgo alla sua personale onest\u00e0, da tutti noi conosciuta, perch\u00e9 il vento della calunnia che striscia e rimbalza, e non abbatte, no, ma col suo passaggio solleva la polvere della strada che si posa sugli animi e sulle coscienze, non cristallizzi la iniquit\u00e0 delle coscienze stesse. Questo chiedono gli onesti amministratori dell\u2019ospedale di Perugia, questo chiede la cittadinanza di Perugia, questo vuole il popolo italiano. (<em>Applausi a sinistra<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>MARAZZA, <em>Sottosegretario di Stato per l\u2019interno.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>MARAZZA, <em>Sottosegretario di Stato per l\u2019interno.<\/em> Una semplice precisazione, anzitutto, sul ritardo della risposta; l\u2019onorevole collega sa che il 14 luglio io ero pronto a rispondere. La risposta non ha potuto essere data semplicemente perch\u00e9 era trascorso il tempo destinato alle interrogazioni ed io sono stato lasciato in libert\u00e0 come poc\u2019anzi il Ministro dei lavori pubblici. Nell\u2019uscire ho avuto il piacere d\u2019incontrare l\u2019onorevole Vernocchi che era pi\u00f9 sorpreso di me dell\u2019inclusione improvvisa di questa interrogazione nell\u2019ordine del giorno. L\u2019onorevole Vernocchi mi vorr\u00e0 dare atto, quindi, che non ho proprio esercitato nessuna arte insidiosa per rispondere a settembre.<\/p><p>VERNOCCHI. Gliene do atto subito, perch\u00e9 riconosco la sua onest\u00e0.<\/p><p>MARAZZA, <em>Sottosegretario di Stato per l\u2019interno.<\/em> Quanto al testo della mia risposta, esso \u00e8 perfettamente aderente al testo dell\u2019interrogazione. Tutto quello che, ad illustrazione dell\u2019interrogazione, l\u2019onorevole interrogante ha creduto di poter dire, poteva formare oggetto di un\u2019altra interrogazione alla quale io avrei risposto fornendo tutti quegli altri elementi che l\u2019onorevole interrogante lamenta di non aver ricevuto oggi.<\/p><p>Ad ogni modo: <em>quod differtur non aufertur. <\/em>Onorevole interrogante, sono a sua disposizione.<\/p><p>PRESIDENTE. \u00c8 cos\u00ec trascorso il tempo assegnato allo svolgimento delle interrogazioni.<\/p><p>Discussione del disegno di legge: Approvazione degli accordi commerciali e di pagamento stipulati a Roma, tra l\u2019Italia e la Svezia, il 24 novembre 1945. (18).<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019ordine del giorno reca: Approvazione degli accordi commerciali e di pagamento stipulati a Roma, tra l\u2019Italia e la Svezia, il 24 novembre 1945.<\/p><p>Dichiaro aperta la discussione generale. Non essendovi nessuno iscritto a parlare e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.<\/p><p>Questo disegno di legge consta del seguente articolo unico:<\/p><p>\u00abPiena ed intera esecuzione \u00e8 data agli accordi commerciali e di pagamento stipulati in Roma, tra l\u2019Italia e la Svezia, il 24 novembre 1945.<\/p><p>\u00abLa presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella <em>Gazzetta Ufficiale <\/em>ed ha effetto dal 1\u00b0 dicembre 1945\u00bb.<\/p><p>Sar\u00e0 votato a scrutinio segreto nella seduta pomeridiana di domani.<\/p><p>Norme per la disciplina dell\u2019elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali. (16).<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019ordine del giorno reca la discussione del seguente disegno di legge: Norme per la disciplina dell\u2019elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali.<\/p><p>Apro la discussione generale sopra questo disegno di legge.<\/p><p>Non essendovi nessuno iscritto a parlare e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.<\/p><p>Passiamo all\u2019esame dei singoli articoli, che sar\u00e0 fatto sul testo della Commissione.<\/p><p>Faccio presente che, dopo che la Commissione ebbe presentato la sua relazione ed i suoi emendamenti, il Governo ha presentato una serie di emendamenti che sono stati regolarmente sottoposti all\u2019esame della Commissione. Io devo quindi chiedere alla Commissione, e per essa al Relatore, il parere sopra i singoli emendamenti.<\/p><p>L\u2019articolo 1 \u00e8 del seguente tenore:<\/p><p>\u00abSono elettori tutti i cittadini italiani che abbiano il godimento dei diritti civili e politici, abbiano compiuto il 21\u00b0 anno di et\u00e0 e non si trovino in alcuna delle condizioni previste dall\u2019articolo 2\u00bb.<\/p><p>Il Governo ha proposto di sostituirlo col seguente:<\/p><p>\u00abSono elettori tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto il 21\u00b0 anno di et\u00e0 e non si trovino in alcuna delle condizioni previste dall\u2019articolo 2\u00bb.<\/p><p>Invito il Relatore ad esprimere il parere della Commissione.<\/p><p>UBERTI, <em>Relatore.<\/em> La Commissione accetta l\u2019emendamento proposto dal Governo. La nuova formulazione \u00e8 pi\u00f9 esatta. Non porta modificazioni di sostanza.<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo in votazione l\u2019articolo 1 nella nuova formula proposta dal Governo.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo all\u2019articolo 2:<\/p><p>\u00abNon sono elettori:<\/p><p>1\u00b0) gli interdetti e gli inabilitati per infermit\u00e0 di mente;<\/p><p>2\u00b0) i commercianti falliti, finch\u00e9 dura lo stato di fallimento, ma non oltre cinque anni dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento;<\/p><p>3\u00b0) coloro che sono sottoposti alle misure di polizia del confino o dell\u2019ammonizione, finch\u00e9 durano gli effetti dei provvedimenti stessi;<\/p><p>4\u00b0) coloro che son\u00f2 sottoposti a misure di sicurezza detentive a norma dell\u2019articolo 215 del Codice penale o a libert\u00e0 vigilata, finch\u00e9 durano gli effetti del provvedimento;<\/p><p>5\u00b0) i condannati a pena che importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici;<\/p><p>6\u00b0) coloro che sono sottoposti all\u2019interdizione temporanea dai pubblici uffici, per tutto il tempo della sua durata;<\/p><p>7\u00b0) in ogni caso i condannati per peculato, malversazione a danno di privati, concussione, corruzione, turbata libert\u00e0 degli incanti, calunnia, falsa testimonianza, falso giuramento, falsa perizia o interpretazione, frode processuale, subornazione, patrocinio o consulenza infedele o altre infedelt\u00e0 del patrocinatore o del consulente tecnico, millantato credito del patrocinatore, associazione per delinquere, devastazione e saccheggio, per delitti contro la incolumit\u00e0 pubblica, esclusi i colposi, per falsit\u00e0 in moneta, in carte di pubblico credito e in valori di bollo, falsit\u00e0 in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento, falsit\u00e0 in atti, per delitti contro la libert\u00e0 sessuale, esclusi quelli preveduti dagli articoli 522 e 526 del Codice penale, per offese al pudore e all\u2019onore sessuale, per delitti contro la integrit\u00e0 e la sanit\u00e0 della stirpe, escluso quello preveduto dall\u2019articolo 553, per il delitto d\u2019incesto, per omicidio, lesioni personali non colpose gravi o gravissime, furto, eccettuati i casi previsti dall\u2019articolo 626, primo comma, del Codice penale, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, per danneggiamento o appropriazione indebita nei casi pei quali si procede d\u2019ufficio, truffa, fraudolenta distruzione della cosa propria e mutilazione fraudolenta della propria persona, circonvenzione di persone incapaci, per usura, frode in emigrazione, ricettazione e bancarotta fraudolenta, per i giuochi d\u2019azzardo; per le contravvenzioni previste dal Titolo VII del testo unico della legge di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dalle disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 323;<\/p><p>8\u00b0) i condannati per i reati previsti nel Titolo I del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, sulle sanzioni contro il fascismo e di cui all\u2019articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 142, nonch\u00e9 i condannati per i reati previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 195, sulla punizione dell\u2019attivit\u00e0 fascista;<\/p><p>9\u00b0) i titolari dei locali di meretricio e i titolari di case da giuoco.<\/p><p>\u00abLe disposizioni dei numeri 5, 6, 7 e 8 non si applicano se la sentenza di condanna \u00e8 stata annullata o dichiarata priva di effetti giuridici, in base a disposizioni legislative di carattere generale, o se il reato \u00e8 estinto per effetto di amnistia, o se i condannati sono stati riabilitati. Nel caso di amnistia, non pu\u00f2 farsi luogo alla iscrizione nelle liste elettorali se non \u00e8 intervenuta la declaratoria della competente Autorit\u00e0 giudiziaria\u00bb.<\/p><p>Il Governo ha proposto di sostituire, al primo comma, il numero 9 col seguente:<\/p><p>\u00ab9\u00b0) i titolari dei locali di meretricio e i concessionari di case da giuoco\u00bb.<\/p><p>Invito il Relatore ad esprimere il parere della Commissione.<\/p><p>UBERTI, <em>Relatore.<\/em> La Commissione accetta l\u2019emendamento.<\/p><p>MARAZZA, <em>Sottosegretario di Stato per l\u2019interno.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>MARAZZA, <em>Sottosegretario di Stato per l\u2019interno.<\/em> Il Governo, nel suo progetto, non aveva incluso n\u00e9 i titolari, n\u00e9 i concessionari delle case da giuoco. Infatti, era sembrato al Governo di non potere istituire una identit\u00e0 morale tra i titolari delle case di meretricio ed i titolari delle case da giuoco, autorizzate. \u00c8 noto quanta preoccupazione vi sia in ordine alle qualit\u00e0 personali di costoro; e la preoccupazione derivava anzitutto dalla considerazione che si tratta dell\u2019unica figura di contravvenzione a tutta la materia disciplinata dal libro III del Codice penale, dalla quale si faccia discendere una sanzione di tanta gravit\u00e0, ma soprattutto dallo scrupolo che non poteva non derivare al Governo per il fatto che questi concessionari, i quali dovrebbero essere esclusi dal diritto di voto, in realt\u00e0 ripetono la concessione direttamente dallo Stato; dico direttamente, anche se sono i Comuni a darla; i Comuni la d\u00e0nno, in quanto sono autorizzati espressamente da disposizioni tassative. Ad ogni modo, gli atti di concessione devono essere ratificati dal Ministero dell\u2019interno.<\/p><p>Per queste ragioni era sembrato che il Ministero non potesse, da una parte, concedere una autorizzazione e, dall\u2019altra, punire il concessionario, privandolo del diritto di voto, cio\u00e8 classificandolo in una categoria di indegnit\u00e0 morale.<\/p><p>Questo viene detto per debito di coscienza.<\/p><p>Nel merito il Governo si rimette completamente alla decisione dell\u2019Assemblea.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Perassi ha presentato il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Al n. 4 sostituire le parole:<\/em> sottoposti a misure di sicurezza detentive, a norma dell\u2019articolo 215 del Codice penale, o a libert\u00e0 vigilata\u00bb <em>con le seguenti:<\/em> \u00absottoposti a misure di sicurezza detentive o a libert\u00e0 vigilata a norma dell\u2019articolo 215 del Codice penale\u00bb.<\/p><p>Ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>PERASSI. Si tratta di un semplice spostamento di un\u2019espressione, che ritengo sar\u00e0 accolto dalla Commissione, perch\u00e9 risponde allo spirito col quale la stessa Commissione ha leggermente modificato il testo del Governo, inserendovi il richiamo all\u2019articolo 215 del Codice penale. La Commissione ha inserito la frase: \u00aba norma dell\u2019articolo 215 del Codice penale\u00bb, dopo le parole: \u00aba misure di sicurezza detentive\u00bb. Siccome la libert\u00e0 vigilata, di cui si parla, \u00e8 pure una misura di sicurezza, sia pure non detentiva, preveduta dall\u2019articolo 215, ed \u00e8 a questa soltanto che la legge vuol riferirsi, mi pare opportuno che il richiamo \u00aba norma dell\u2019articolo 215\u00bb segua le parole \u00ablibert\u00e0 vigilata\u00bb in modo da riferirsi ad entrambe: le misure di sicurezza detentive e la libert\u00e0 vigilata, evitando qualsiasi pericolo di estensione o di interpretazione abusiva.<\/p><p>PRESIDENTE. Prego il Relatore di esprimere il parere della Commissione.<\/p><p>UBERTI, <em>Relatore.<\/em> Trattasi di un perfezionamento tecnico che la Commissione accetta.<\/p><p>COSATTINI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>COSATTINI. Al numero 9, per metterci in accordo con la legge di pubblica sicurezza, in luogo delle parole: \u00abtitolari dei locali di meretricio\u00bb si dovrebbe dire: \u00abtenutari di case di meretricio\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Relatore, quale \u00e8 il parere della Commissione?<\/p><p>UBERTI, <em>Relatore. <\/em>Per la Commissione l\u2019emendamento non ha rilevanza.<\/p><p>PRESIDENTE. A differenza della parola \u00abtitolari\u00bb, quella \u00abtenutari\u00bb mantiene la loro figura al livello dovuto. Cosa ha da dire il Governo?<\/p><p>MARAZZA, <em>Sottosegretario di Stato all\u2019interno.<\/em> Nessuna difficolt\u00e0.<\/p><p>MICHELI, <em>Presidente della Commissione. <\/em>Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>MICHELI, <em>Presidente della Commissione. <\/em>Mi rincresce per i proprietari di tenute agricole. (<em>Si ride<\/em>)<em>.<\/em> Si confonde un po\u2019 la cosa e si d\u00e0 importanza particolare ad una frase che effettivamente non mi pare l\u2019abbia. Nessuna difficolt\u00e0, peraltro, ad accettare la proposta fatta.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019emendamento al numero 9 dell\u2019articolo 2 \u00e8 del seguente tenore: \u00abI tenutari dei locali di meretricio e i concessionari di case da giuoco\u00bb.<\/p><p>CALDERA. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CALDERA. Mi pare in sostanza che, moralmente, gli uni valgano gli altri, ma, dal punto di vista eminentemente soggettivo, differenza vi \u00e8 ed io ritengo che sia bene non metterli tutti e due sotto il numero 9, ma fare due numeri: 9 e 10: nel primo si includerebbero i tenutari di case di tolleranza e nel secondo i concessionari di case da giuoco. Cos\u00ec si possono distinguere.<\/p><p>UBERTI, <em>Relatore.<\/em> Possiamo accettare.<\/p><p>PRESIDENTE. Allora pongo in votazione la proposta Caldera di formulare due numeri distinti:<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pongo ai voti l\u2019emendamento del Governo che risulta cos\u00ec modificato:<\/p><p>9\u00b0) \u00abi tenutari dei locali di meretricio\u00bb; 10\u00b0) \u00abi concessionari di case da gioco\u00bb. (<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pongo in votazione ora l\u2019emendamento sostitutivo Perassi, al n. 4, che \u00e8 del seguente tenore:<\/p><p>\u00absottoposti a misure di sicurezza detentive o a libert\u00e0 vigilata, a norma dell\u2019articolo 215 del Codice penale\u00bb.<\/p><p>In sostanza, la nuova formula Perassi salva dal pericolo che questa libert\u00e0 vigilata sia contemplata come ostativa del diritto elettorale anche in casi diversi da quelli dell\u2019articolo 215 del Codice penale.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>Pongo in votazione l\u2019articolo 2, che con gli emendamenti test\u00e9 approvati, risulta cos\u00ec concepito:<\/p><p>\u00abNon sono elettori:<\/p><p>1\u00b0) gli interdetti e gli inabilitati per infermit\u00e0 di mente;<\/p><p>2\u00b0) i commercianti falliti, finch\u00e9 dura lo stato di fallimento, ma non oltre cinque anni dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento;<\/p><p>3\u00b0) coloro che sono sottoposti alle misure di polizia del confino o dell\u2019ammonizione, finch\u00e9 durano gli effetti dei provvedimenti stessi;<\/p><p>4\u00b0) coloro che sono sottoposti a misure di sicurezza detentive o a libert\u00e0 vigilata, a norma dell\u2019articolo 215 del Codice penale;<\/p><p>5\u00b0) i condannati a pena che importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici;<\/p><p>6\u00b0) coloro che sono sottoposti all\u2019interdizione temporanea dai pubblici uffici, per tutto il tempo della sua durata;<\/p><p>7\u00b0) in ogni caso i condannati per peculato, malversazione a danno di privati, concussione, corruzione, turbata libert\u00e0 degli incanti, calunnia, falsa testimonianza, falso giuramento, falsa perizia o interpretazione, frode processuale, subornazione, patrocinio o consulenza infedele o altre infedelt\u00e0 del patrocinatore o del consulente tecnico, millantato credito del patrocinatore, associazione per delinquere, devastazione e saccheggio, per delitti contro la incolumit\u00e0 pubblica, esclusi i colposi, per falsit\u00e0 in moneta, in carte di pubblico credito e in valori di bollo, falsit\u00e0 in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento, falsit\u00e0 in atti, per delitti contro la libert\u00e0 sessuale, esclusi quelli preveduti dagli articoli 522 e 526 del Codice penale, per offese al pudore e all\u2019onore sessuale, per delitti contro la integrit\u00e0 e la sanit\u00e0 della stirpe, escluso quello preveduto dall\u2019articolo 553, per il delitto d\u2019incesto, per omicidio, lesioni personali non colpose gravi o gravissime, furto, eccettuati i casi previsti dall\u2019articolo 626, primo comma, del Codice penale, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, per danneggiamento o appropriazione indebita nei casi pei quali si procede d\u2019ufficio, truffa, fraudolenta distruzione della cosa propria e mutilazione fraudolenta della propria persona, circonvenzione di persone incapaci, per usura, frode in emigrazione, ricettazione e bancarotta fraudolenta, per i giuochi d\u2019azzardo; per le contravvenzioni previste dal Titolo VII del testo unico della legge di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dalle disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 323;<\/p><p>8\u00b0) i condannati, per i reati previsti nel titolo I del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, sulle sanzioni contro il fascismo e di cui all\u2019articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 142, nonch\u00e9 i condannati per i reati previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 195, sulla punizione dell\u2019attivit\u00e0 fascista;<\/p><p>9\u00b0) i tenutari dei locali di meretricio;<\/p><p>10\u00b0) i concessionari di case da gioco.<\/p><p>\u00abLe disposizioni dei numeri 5, 6, 7 e 8 non si applicano se la sentenza di condanna \u00e8 stata annullata o dichiarata priva di effetti giuridici, in base a disposizioni legislative di carattere generale, o se il reato \u00e8 estinto per effetto di amnistia, o se i condannati sono stati riabilitati. Nel caso di amnistia, non pu\u00f2 farsi luogo alla iscrizione nelle liste elettorali se non \u00e8 intervenuta la declaratoria della competente Autorit\u00e0 giudiziaria\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>Passiamo al Titolo II:<\/p><p>DELLE LISTE ELETTORALI<\/p><p>Art. 3.<\/p><p>\u00abSono iscritti d\u2019ufficio nelle liste elettorali i cittadini che, possedendo i requisiti per essere elettori e non essendo incorsi nella perdita definitiva o temporanea del diritto elettorale attivo, sono compresi nel registro della popolazione stabile del comune.<\/p><p>\u00abSono iscritti, altres\u00ec, coloro i quali compiano il 21\u00b0 anno di et\u00e0 entro il 30 aprile dell\u2019anno successivo a quello in cui hanno inizio le operazioni di revisione annuale delle liste e si trovino nelle condizioni di cui al comma precedente\u00bb.<\/p><p>Lo metto in votazione.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>Passiamo all\u2019articolo 4:<\/p><p>\u00abLe liste elettorali, distinte per uomini e donne, sono compilate in ordine alfabetico, in doppio esemplare ed indicano per ogni elettore:<\/p><ol><li><em>a<\/em>) il cognome e nome e, per le donne coniugate o vedove, anche il cognome del marito;<\/li><li><em>b<\/em>) la paternit\u00e0;<\/li><li><em>c<\/em>) il luogo e la data di nascita;<\/li><\/ol><p><em>c<\/em>-bis) il titolo di studio;<\/p><ol><li><em>d<\/em>) la professione o il mestiere;<\/li><li><em>e<\/em>) l\u2019abitazione o, quando l\u2019elettore sia iscritto nelle liste a termini dell\u2019articolo 10, il comune di residenza.<\/li><\/ol><p>\u00abEsse debbono essere autenticate, mediante sottoscrizione, dal presidente della Commissione elettorale comunale e dal segretario.<\/p><p>\u00abLe liste elettorali sono permanenti. Salvo il disposto degli articoli 24 e 49, le liste non possono essere modificate se non per effetto della revisione annuale, alla quale si procede in conformit\u00e0 delle disposizioni del presente titolo\u00bb.<\/p><p>All\u2019articolo 4 il Governo ha presentato il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Al primo comma, sostituire la lettera<\/em> e) <em>con la seguente:<\/em><\/p><ol><li><em>e<\/em>) l\u2019abitazione e, quando l\u2019elettore sia iscritto nelle liste a termini dell\u2019articolo 10, anche il comune di residenza\u00bb.<\/li><\/ol><p>Prego l\u2019onorevole Relatore di volere esprimere il parere della Commissione.<\/p><p>UBERTI, <em>Relatore.<\/em> La Commissione lo accetta, perch\u00e9 si rende pi\u00f9 agevole il recapito del certificato elettorale.<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo in votazione l\u2019emendamento del Governo.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pongo in votazione l\u2019articolo 4 che, nel suo complesso, risulta cos\u00ec formulato:<\/p><p>\u00abLe liste elettorali, distinte per uomini e donne, sono compilate in ordine alfabetico, in doppio esemplare, ed indicano per ogni elettore:<\/p><ol><li><em>a<\/em>) il cognome e nome e, per le donne coniugate o vedove, anche il cognome del marito;<\/li><li><em>b<\/em>) la paternit\u00e0;<\/li><li><em>c<\/em>) il luogo e la data di nascita;<\/li><\/ol><p><em>c<\/em>-bis) il titolo di studio;<\/p><ol><li><em>d<\/em>) la professione o il mestiere;<\/li><li><em>e<\/em>) l\u2019abitazione e, quando l\u2019elettore sia iscritto nelle liste a termini dell\u2019articolo 10, anche il comune di residenza.<\/li><\/ol><p>\u00abEsse debbono essere autenticate, mediante sottoscrizione, dal presidente della Commissione elettorale comunale e dal segretario.<\/p><p>\u00abLe liste elettorali sono permanenti. Salvo il disposto degli articoli 24 e 49, le liste non possono essere modificate se non per effetto della revisione annuale, alla quale si procede in conformit\u00e0 delle disposizioni del presente titolo\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo all\u2019articolo 5:<\/p><p>\u00abPresso ogni comune \u00e8 istituito lo schedario elettorale, che \u00e8 formato di una parte principale e di due compartimenti ed \u00e8 tenuto in ordine alfabetico.<\/p><p>\u00abNella parte principale sono raccolte le schede degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune: i due compartimenti comprendono rispettivamente le schede di coloro che debbono essere cancellati dalle liste e quelle di coloro che debbono esservi iscritti.<\/p><p>\u00abI due compartimenti dello schedario forniscono gli elementi per la revisione annuale delle liste e per le variazioni periodiche previste dall\u2019articolo 24. Essi devono essere tenuti continuamente aggiornati sulla base delle risultanze dei registri dello stato civile, dell\u2019anagrafe e degli atti e documenti della pubblica autorit\u00e0 inerenti alla capacit\u00e0 elettorale dei cittadini.<\/p><p>\u00abLe schede eliminate dallo schedario elettorale devono essere conservate, previa stampigliatura, nell\u2019archivio comunale per un periodo di cinque anni.<\/p><p>\u00abLa Giunta municipale verifica, almeno ogni tre mesi, ed in ogni caso nella prima quindicina di ottobre, la regolare tenuta dello schedario elettorale.<\/p><p>\u00abCon decreto del Ministro per l\u2019interno saranno emanate le norme per l\u2019impianto e la tenuta dello schedario elettorale.<\/p><p>\u00abLe spese per l\u2019impianto dello schedario sono a carico dello Stato\u00bb.<\/p><p>Chiedo al Governo se accetta il testo della Commissione.<\/p><p>MARAZZA, <em>Sottosegretario di Stato per l\u2019interno.<\/em> Accetta.<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo in votazione l\u2019articolo 5.<\/p><p>(<em>\u00c8<\/em> <em>approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo all\u2019articolo 6:<\/p><p>\u00abEntro il mese di ottobre di ciascun anno il sindaco, in base ai registri dello stato civile e dell\u2019anagrafe e sulla scorta dello schedario elettorale, provvede alla compilazione di un elenco, in ordine alfabetico, distinto per uomini e donne, di coloro che sono o verranno a trovarsi nelle condizioni di cui all\u2019articolo 3.<\/p><p>\u00abIn caso di distruzione totale o parziale o d\u2019irregolare tenuta del registro di popolazione, vi suppliscono le indicazioni fornite dagli atti dello stato civile, dalle liste di leva e dai ruoli matricolari depositati nell\u2019archivio comunale.<\/p><p>\u00abOve manchino anche tali indicazioni, pu\u00f2 farsi ricorso a registri, atti e documenti in possesso di altri enti od uffici\u00bb.<\/p><p>Il Governo ha presentato il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Sostituire il primo comma col seguente:<\/em><\/p><p>\u00abEntro il mese di ottobre di ciascun anno il sindaco, in base ai registri dello stato civile e dell\u2019anagrafe e sulla scorta dello schedario elettorale, provvede alla compilazione di un elenco, in ordine alfabetico, distinto per uomini e donne, di coloro che sono o verranno a trovarsi nelle condizioni di cui all\u2019articolo 3 e <em>che risultano compresi nel registro della popolazione stabile del comune alla data del 15 ottobre<\/em>\u00bb<em>.<\/em><\/p><p>Chiedo il parere della Commissione.<\/p><p>UBERTI, <em>Relatore.<\/em> La Commissione lo accetta, perch\u00e9 \u00e8 necessario stabilire un termine, fissato al 15 ottobre, uguale per tutti i comuni, in modo che le varie Commissioni non prendano date diverse.<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo in votazione l\u2019emendamento del Governo.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pongo in votazione l\u2019articolo 6 nel suo complesso, con l\u2019emendamento approvato:<\/p><p>\u00abEntro il mese di ottobre di ciascun anno il sindaco, in base ai registri dello stato civile e dell\u2019anagrafe e sulla scorta dello schedario elettorale, provvede alla compilazione di un elenco, in ordine alfabetico, distinto per uomini e donne, di coloro che sono o verranno a trovarsi nelle condizioni di cui all\u2019articolo 3 e che risultano compresi nel registro della popolazione stabile del comune alla data del 15 ottobre.<\/p><p>\u00abIn caso di distruzione totale o parziale o d\u2019irregolare tenuta del registro di popolazione, vi suppliscono le indicazioni fornite dagli atti dello stato civile, dalle liste di leva e dai ruoli matricolari depositati nell\u2019archivio comunale.<\/p><p>\u00abOve manchino anche tali indicazioni, pu\u00f2 farsi ricorso a registri, atti e documenti in possesso di altri enti od uffici\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo all\u2019articolo 7:<\/p><p>\u00abEntro il termine previsto dal primo comma dell\u2019articolo precedente, il sindaco trasmette un estratto dell\u2019elenco di cui al medesimo articolo, comprendente i nati nella circoscrizione di ciascun tribunale, al rispettivo ufficio del casellario giudiziale.<\/p><p>\u00abPer coloro che abbiano ottenuto la cittadinanza italiana e per i cittadini italiani nati all\u2019estero, l\u2019estratto dell\u2019elenco \u00e8 trasmesso all\u2019ufficio del casellario giudiziale presso il tribunale di Roma.<\/p><p>\u00abL\u2019ufficio del casellario, entro il mese di novembre, restituisce al comune l\u2019estratto dell\u2019elenco, previa apposizione dell\u2019annotazione \u00abNulla\u00bb a fianco di ciascun nominativo per il quale non sussista alcuna iscrizione per reati che comportino la perdita della qualit\u00e0 di elettore ed allega, per gli altri nominativi, il certificato delle iscrizioni esistenti, osservato il disposto dell\u2019articolo 609 del Codice di procedura penale\u00bb.<\/p><p>Il Governo ha presentato i seguenti due emendamenti:<\/p><p>\u00ab<em>Sostituire il primo comma col seguente<\/em><em>:<\/em><\/p><p>\u00abEntro il termine stabilito dal primo comma dell\u2019articolo precedente, il sindaco trasmette un estratto dell\u2019elenco ivi previsto, comprendente i nati nella circoscrizione di ciascun tribunale, all\u2019ufficio del casellario giudiziale <em>competente. Nell\u2019elenco non sono compresi gli elettori immigrati da altri comuni<\/em>\u00bb<em>.<\/em><\/p><p>\u00ab<em>Sostituire il terzo comma col seguente<\/em><em>:<\/em><\/p><p>\u00abL\u2019ufficio del casellario, entro il mese di novembre, restituisce al comune l\u2019estratto dell\u2019elenco, previa apposizione dell\u2019annotazione \u00abNulla\u00bb per ciascun nominativo nei cui confronti non sussista alcuna iscrizione per reati che comportino la perdita della qualit\u00e0 di elettore ed allega, per gli altri nominativi, il certificato delle iscrizioni esistenti, osservato il disposto dell\u2019articolo 609 del Codice di procedura penale\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Relatore ha facolt\u00e0 di esprimere il parere della Commissione.<\/p><p>UBERTI, <em>Relatore.<\/em> Domandiamo al Governo un chiarimento: quale \u00e8 stato il motivo per cui alle parole: \u00aball\u2019ufficio del casellario giudiziario\u00bb si \u00e8 aggiunta la parola: \u00abcompetente\u00bb?<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Sottosegretario di Stato per l\u2019interno ha facolt\u00e0 di parlare.<\/p><p>MARAZZA, <em>Sottosegretario di Stato per l\u2019interno.<\/em> \u00c8 sembrato che la formulazione fosse pi\u00f9 precisa. Non esiste una ragione specifica, diversa da questa. \u00c8 stato soltanto allo scopo di precisare. Si capisce che \u00e8 il casellario giudiziario che deve avere la possibilit\u00e0 di rilasciare questi certificati.<\/p><p>UBERTI, <em>Relatore.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>UBERTI, <em>Relatore.<\/em> Il Governo ha anche aggiunto, alla fine del primo comma: \u00abNell\u2019elenco non sono compresi gli elettori immigrati da altri comuni\u00bb.<\/p><p>MARAZZA, <em>Sottosegretario di Stato per l\u2019interno.<\/em> Questo emendamento avrebbe lo scopo di evitare che l\u2019attestazione del casellario giudiziario venga nuovamente richiesta dagli elettori che si siano trasferiti dal comune. \u00c8 per non fare due rilasci.<\/p><p>UBERTI, <em>Relatore.<\/em> Dopo questi chiarimenti, la Commissione accetta i due emendamenti.<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo in votazione i due emendamenti presentati dal Governo.<\/p><p>(<em>Sono approvati<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pongo in votazione l\u2019articolo 7 cos\u00ec modificato:<\/p><p>\u00abEntro il termine stabilito dal primo comma dell\u2019articolo precedente, il sindaco trasmette un estratto dell\u2019elenco ivi previsto, comprendente i nati nella circoscrizione di ciascun tribunale, all\u2019ufficio del casellario giudiziale competente. Nell\u2019elenco non sono compresi gli elettori immigranti da altri comuni.<\/p><p>\u00abPer coloro che abbiano ottenuto la cittadinanza italiana e per i cittadini italiani nati all\u2019estero, l\u2019estratto dell\u2019elenco \u00e8 trasmesso all\u2019ufficio del casellario giudiziale presso il tribunale di Roma.<\/p><p>\u00abL\u2019ufficio del casellario, entro il mese di novembre, restituisce al comune l\u2019estratto dell\u2019elenco, previa apposizione dell\u2019annotazione \u00abNulla\u00bb per ciascun nominativo nei cui confronti non sussista alcuna iscrizione per reati che comportino la perdita della qualit\u00e0 di elettore ed allega, per gli altri nominativi, il certificato delle iscrizioni esistenti, osservato il disposto dell\u2019articolo 609 del Codice di procedura penale\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>Passiamo all\u2019articolo 8:<\/p><p>\u00abEntro il mese di novembre l\u2019autorit\u00e0 provinciale di pubblica sicurezza trasmette alla segreteria del comune l\u2019elenco dei cittadini italiani che si trovino sottoposti alle misure del confino o della ammonizione, nonch\u00e9 l\u2019elenco dei titolari dei locali di meretricio.<\/p><p>\u00abTale disposizione si applica per coloro che abbiano compiuto il 21\u00b0 anno di et\u00e0 o lo compiano entro il 30 aprile dell\u2019anno successivo\u00bb.<\/p><p>Il Governo ha proposto il seguente emendamento sostitutivo dal primo comma:<\/p><p>\u00abEntro il mese di novembre l\u2019autorit\u00e0 provinciale di pubblica sicurezza trasmette al comune l\u2019elenco dei cittadini, che si trovino sottoposti alle misure del confino o della ammonizione, nonch\u00e9 l\u2019elenco dei titolari dei locali di meretricio e <em>dei concessionari di case da giuoco<\/em>\u00bb<em>.<\/em><\/p><p>MARAZZA, <em>Sottosegretario di Stato per l\u2019interno.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>MARAZZA, <em>Sottosegretario di Stato per l\u2019interno.<\/em> Questa dizione deve essere riveduta in seguito alle modificazioni apportate all\u2019articolo 2. Quindi si dovr\u00e0 dire: \u00abl\u2019elenco dei tenutari dei locali di meretricio e dei concessionari delle case da giuoco\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Poich\u00e9 all\u2019articolo 2 si \u00e8 fatta una distinzione tra le due categorie, sarebbe opportuno dire: \u00abl\u2019elenco dei tenutari dei locali di meretricio e quello dei concessionari di case da giuoco\u00bb.<\/p><p>UBERTI, <em>Relatore.<\/em> La Commissione \u00e8 d\u2019accordo.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019articolo 8 risulta pertanto cos\u00ec modificato:<\/p><p>\u00abEntro il mese di novembre l\u2019autorit\u00e0 provinciale di pubblica sicurezza trasmette al Comune l\u2019elenco dei cittadini che si trovino sottoposti alle misure del confino o della ammonizione, nonch\u00e9 l\u2019elenco dei tenutari dei locali di meretricio e quello dei concessionari di case da giuoco.<\/p><p>\u00abTale disposizione si applica per coloro che abbiano compito il 21\u00b0 anno di et\u00e0 o lo compiano entro il 30 aprile dell\u2019anno successivo\u00bb.<\/p><p>Lo pongo in votazione.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>Passiamo all\u2019articolo 9:<\/p><p>\u00abIl primo novembre il sindaco, con avviso da affiggersi all\u2019albo comunale ed in altri luoghi pubblici, invita tutti coloro che siano in possesso dei requisiti per ottenere la iscrizione nelle liste elettorali a farne domanda, entro il giorno 15 dello stesso mese.<\/p><p>\u00abNella domanda vanno indicati la paternit\u00e0, il luogo e la data di nascita, la professione e l\u2019abitazione; ad essa devono essere allegati i documenti comprovanti nel richiedente il possesso dei requisiti per essere elettore nel comune. Se il richiedente non ha l\u2019abitazione nel comune, pu\u00f2 indicare altres\u00ec in quale sezione elettorale intende essere iscritto. Se non \u00e8 nato nel comune deve allegare il certificato di nascita.<\/p><p>\u00abLa domanda \u00e8 sottoscritta dal richiedente. Nel caso che egli non sappia o non sia in grado di sottoscriverla per fisico impedimento, pu\u00f2 fare la domanda in forma verbale, alla presenza di due testimoni, innanzi ad un notaio, o al segretario comunale o ad altro impiegato all\u2019uopo delegato dal sindaco. Dell\u2019atto \u00e8 rilasciata attestazione al richiedente\u00bb.<\/p><p>UBERTI, <em>Relatore.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>UBERTI, <em>Relatore.<\/em> Poich\u00e9 all\u2019articolo 4 si \u00e8 aggiunto il titolo di studio, sarebbe bene aggiungerlo anche qui, dicendo: \u00abla paternit\u00e0, il titolo di studio, ecc.\u00bb. Cos\u00ec pure alla \u00abprofessione\u00bb bisognerebbe aggiungere: \u00abmestiere\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Sta bene; il secondo comma risulterebbe allora cos\u00ec modificato:<\/p><p>\u00abNella domanda vanno indicati la paternit\u00e0, il luogo e la data di nascita, il titolo di studio, la professione o mestiere e l\u2019abitazione; ad essa devono essere allegati i documenti comprovanti nel richiedente il possesso dei requisiti per essere elettore nel Comune. Se il richiedente non ha l\u2019abitazione nel Comune deve indicare altres\u00ec in quale sezione elettorale intenda essere iscritto. Se non \u00e8 nato nel Comune deve allegare il certificalo di nascita\u00bb.<\/p><p>Lo metto in votazione.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato \u2013 Si approva l\u2019articolo cos\u00ec modificato<\/em>).<\/p><p>Passiamo all\u2019articolo 10:<\/p><p>\u00abChi \u00e8 iscritto nelle liste elettorali di un Comune pu\u00f2 chiedere di rimanervi, nonostante abbia trasferito la propria residenza in altro Comune ed ottenuto la iscrizione nel relativo registro della popolazione stabile. A tal fine, entro 15 giorni dal trasferimento della residenza, invia al sindaco del Comune nelle cui liste intende di mantenere l\u2019iscrizione, apposita domanda della quale il sindaco stesso d\u00e0 immediata notizia al sindaco dell\u2019altro Comune.<\/p><p>\u00abChi, pur non avendovi la residenza, intenda essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di nascita o del Comune dove ha la sede principale dei propri affari od interessi deve, entro il termine previsto dal primo comma dell\u2019articolo precedente, presentare domanda al sindaco unendovi la dichiarazione del Comune di residenza attestante l\u2019avvenuta rinuncia alla iscrizione nelle liste di quel Comune.<\/p><p>\u00abAlle domande di cui sopra si applica il disposto dell\u2019ultimo comma dell\u2019articolo precedente.<\/p><p>\u00abLe domande ed i documenti annessi devono essere presentati nella segreteria comunale ed il segretario, all\u2019atto della presentazione, ne rilascia ricevuta con l\u2019indicazione dei documenti allegati.<\/p><p>\u00abPer i cittadini di cui al presente articolo ed a quello precedente, non compresi nell\u2019elenco di cui all\u2019articolo 6, il Comune richiede il certificato del casellario giudiziale, a norma dell\u2019articolo 7, entro il 20 novembre. Il casellario provvede al relativo rilascio entro il 10 dicembre\u00bb.<\/p><p>Il Governo ha presentato il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Sostituire l\u2019ultimo comma col seguente: <\/em>\u00abPer i cittadini di cui al presente articolo ed a quello precedente, non compresi nell\u2019elenco prescritto dall\u2019articolo 6, il <em>sindaco <\/em>richiede, entro il 20 novembre, <em>tranne per coloro che siano gi\u00e0 elettori<\/em>, il certificato dell\u2019ufficio del casellario giudiziale, che provvede al rilascio non oltre il 10 dicembre\u00bb.<\/p><p>Invito l\u2019onorevole Relatore a pronunciarsi al riguardo.<\/p><p>UBERTI, <em>Relatore.<\/em> La Commissione lo accetta perch\u00e9 \u00e8 un perfezionamento di forma.<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo ai voti l\u2019emendamento del Governo.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pongo in votazione l\u2019articolo 10 con questo emendamento.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo all\u2019articolo 11:<\/p><p>\u00abI cittadini emigrati all\u2019estero, purch\u00e9 in possesso dei requisiti di cui all\u2019articolo 1, possono chiedere di essere iscritti nelle liste elettorali o di esservi reiscritti se gi\u00e0 cancellati o di conservare la iscrizione se ancora compresi nelle liste, anche quando siano stati cancellati dal registro della popolazione stabile.<\/p><p>\u00abLa domanda, da inoltrare per tramite della competente autorit\u00e0 consolare, deve pervenire, entro il 15 novembre, al sindaco del comune di nascita o del comune nelle cui liste il richiedente risultava iscritto all\u2019atto della partenza. Della ricezione della domanda e della decisione della Commissione elettorale mandamentale il comune d\u00e0 notizia all\u2019interessato per mezzo della predetta autorit\u00e0.<\/p><p>\u00abPer gli emigrati che domandano la iscrizione o la reiscrizione nelle liste, il comune richiede il certificato del casellario giudiziale entro il termine di cui all\u2019ultimo comma dell\u2019articolo precedente.<\/p><p>\u00abDella qualit\u00e0 di emigrato \u00e8 fatta apposita annotazione nelle liste generali e sezionali e nello schedario elettorale\u00bb.<\/p><p>Il Governo ha presentato il seguente emendamento.<\/p><p>\u00ab<em>Sostituire il secondo comma col seguente:<\/em><\/p><p>La domanda, da inoltrare per tramite della competente autorit\u00e0 consolare, deve pervenire, entro il 15 novembre, al sindaco del comune di nascita o del comune nelle cui liste il richiedente risultava iscritto all\u2019atto della partenza. Della ricezione della domanda il <em>sindaco<\/em> d\u00e0 notizia all\u2019interessato, per mezzo della predetta autorit\u00e0. <em>Per lo stesso tramite notifica all\u2019interessato le decisioni delle Commissioni elettorali comunale e mandamentale<\/em>\u00bb.<\/p><p>Chiedo il parere della Commissione.<\/p><p>UBERTI, <em>Relatore.<\/em> La Commissione accetta anche questo emendamento, in quanto che si tratta anche qui di un perfezionamento formale consistente nella sostituzione della parola \u00abcomune\u00bb con quella di \u00absindaco\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo ai voti l\u2019emenda del Governo.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Metto in votazione l\u2019articolo 11 con quest\u2019emendamento.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo all\u2019articolo 12:<\/p><p>\u00abEntro il mese di ottobre di ciascun anno il Consiglio comunale elegge, nel proprio seno, una Commissione per la revisione delle liste elettorali. L\u2019elezione non \u00e8 valida se non interviene la met\u00e0 del numero dei consiglieri.<\/p><p>\u00abLa Commissione \u00e8 costituita di quattro componenti effettivi e quattro supplenti nei comuni il cui Consiglio ha da 15 a 30 membri, di sei componenti effettivi e sei supplenti in quelli il cui Consiglio ha da 40 a 50 membri, di otto componenti effettivi ed otto supplenti negli altri comuni.<\/p><p>\u00abNella Commissione deve essere rappresentata la minoranza.<\/p><p>\u00abA tale effetto, per la elezione dei componenti effettivi nei comuni il cui Consiglio non ha pi\u00f9 di 30 membri, ciascun consigliere scrive nella propria scheda un nome e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti, purch\u00e9 non inferiore a tre.<\/p><p>\u00abNei comuni il cui Consiglio ha da 40 a 50 membri, ogni consigliere dispone di quattro voti che pu\u00f2 assegnare a quattro candidati diversi ovvero ad un numero inferiore di candidati o concentrarli anche su uno solo. Sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti, purch\u00e9 non inferiore ad otto.<\/p><p>\u00abNei comuni il cui Consiglio ha da 60 ad 80 membri ogni consigliere dispone di sei voti e la elezione si effettua con le modalit\u00e0 di cui al precedente comma. Sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti, purch\u00e9 non inferiore a dodici.<\/p><p>\u00abA parit\u00e0 di voti \u00e8 proclamato eletto l\u2019anziano di et\u00e0.<\/p><p>\u00abIl sindaco non prende parte alla votazione.<\/p><p>\u00abCon votazione separata e con le stesse modalit\u00e0, si procede alla elezione dei membri supplenti. Questi prendono parte alle operazioni della Commissione soltanto se mancano i componenti effettivi, e in corrispondenza delle votazioni con le quali gli uni e gli altri sono risultati eletti dal Consiglio comunale.<\/p><p>\u00abLa Commissione \u00e8 presieduta dal sindaco.<\/p><p>\u00abPer la validit\u00e0 delle riunioni della Commissione \u00e8 richiesto l\u2019intervento della met\u00e0 pi\u00f9 uno dei componenti.<\/p><p>\u00abLe funzioni di segretario della Commissione sono esercitate dal segretario comunale.<\/p><p>\u00abSe il Consiglio comunale, nell\u2019epoca indicata nel primo comma, \u00e8 sciolto, i componenti eletti per l\u2019anno precedente restano in carica sotto la presidenza del Commissario prefettizio e, avvenuta la nomina del sindaco, sotto la presidenza di questo\u00bb.<\/p><p>A questo articolo il Governo ha presentato il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Sostituire il primo comma col seguente:<\/em><\/p><p>\u00abEntro il mese di ottobre <em>di ogni biennio <\/em>il Consiglio comunale elegge, nel proprio seno, una Commissione per la revisione delle liste elettorali. L\u2019elezione non \u00e8 valida se non interviene la met\u00e0 del numero dei consiglieri\u00bb.<\/p><p>Invito l\u2019onorevole Relatore a pronunciarsi a nome della Commissione.<\/p><p>UBERTI, <em>Relatore.<\/em> Alla Commissione l\u2019emendamento sembra opportuno, in quanto che si arriva in questo modo ad utilizzare meglio le esperienze gi\u00e0 fatte nel primo anno di attivit\u00e0 da parte dei membri della Commissione.<\/p><p>COSATTINI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>COSATTINI. L\u2019ultima parte del primo comma: \u00abL\u2019elezione non \u00e8 valida se non interviene la met\u00e0 del numero dei consiglieri\u00bb, mi sembra superflua e proporrei di toglierla.<\/p><p>UBERTI, <em>Relatore.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>UBERTI, <em>Relatore.<\/em> Sembra a prima vista dizione superflua. Ma in realt\u00e0 non lo \u00e8, perch\u00e9 ci sono delle situazioni nelle quali, in caso di seconda convocazione, la seduta pu\u00f2 esser valida anche con un minor numero di presenti. La formula rappresenta una garanzia maggiore per tutte le parti politiche. Non vedo che vi sia alcun male a lasciare l\u2019inciso.<\/p><p>PRESIDENTE. Il suo emendamento, onorevole Cosattini, mi sembra che porterebbe a questo: che questa nomina non si potrebbe far altro che in sedute valide di prima convocazione, e non potrebbe mai avvenire in sedute di seconda convocazione.<\/p><p>MICHELI, <em>Presidente della Commissione. <\/em>Questo non \u00e8 detto: quindi c\u2019\u00e8 la necessit\u00e0 di lasciare il testo come proposto.<\/p><p>PRESIDENTE. Non mi sono spiegato bene: io facevo presente all\u2019onorevole Cosattini la portata del suo emendamento<\/p><p>COSATTINI. Ritiro l\u2019emendamento.<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo si voti l\u2019emendamento del Governo.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pongo in votazione l\u2019articolo 12 con quest\u2019emendamento.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>FABBRI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>FABBRI. Desideravo sapere dalla Commissione se c\u2019\u00e8 qualche articolo che provveda per i cittadini nati all\u2019estero, perch\u00e9 qui si parla con precisione dei cittadini emigrati all\u2019estero; ma il figlio di padre italiano nato all\u2019estero, i cittadini italiani tutti nati all\u2019estero hanno diritto di essere elettori in Italia. Domando se la loro posizione \u00e8 prevista e regolata in qualche parte del progetto di legge.<\/p><p>UBERTI, <em>Relatore.<\/em> \u00c8 considerato emigrato, in quanto figlio di un emigrato.<\/p><p>PRESIDENTE. Senza entrare in merito a questo argomento, che non \u00e8 attinente a questo articolo ormai approvato, se ella, onorevole Fabbri, volesse presentare degli emendamenti aggiuntivi, ha tutto il tempo a sua disposizione fino all\u2019approvazione totale della legge.<\/p><p>Dobbiamo ora esaminare congiuntamente gli articoli 13 e 14, poich\u00e9 il Governo ha proposto di fonderli in un solo articolo.<\/p><p>Art. 13.<\/p><p>\u00abTrascorso il termine di cui al primo comma dell\u2019articolo 9 e non oltre il 15 dicembre, la Commissione comunale procede alla formazione, in ordine alfabetico, dei tre elenchi separati per la revisione delle liste, previsti dall\u2019articolo seguente.<\/p><p>\u00abGli elenchi, in duplice copia, devono essere distinti per uomini e donne\u00bb.<\/p><p>Art. 14.<\/p><p>\u00abNel primo elenco la Commissione comunale propone l\u2019iscrizione di coloro i quali risultino in possesso dei requisiti per ottenere l\u2019iscrizione nelle liste elettorali, tanto se siano compresi nell\u2019elenco di cui all\u2019articolo 6, quanto se abbiano presentato domanda a termini degli articoli 9, 10 e 11. Accanto a ciascun nominativo va apposta un\u2019annotazione indicante il titolo ed i documenti per i quali l\u2019iscrizione \u00e8 proposta, e se per domanda dell\u2019interessato o d\u2019ufficio.<\/p><p>\u00abNel secondo elenco la Commissione propone la cancellazione di coloro che sono incorsi nelle incapacit\u00e0 di cui ai nn. 3 e 9 dell\u2019articolo 2 e di coloro che hanno rinunziato all\u2019iscrizione nelle liste del comune a norma del secondo comma dell\u2019articolo 10.<\/p><p>\u00abNel terzo elenco sono segnati i nominativi di coloro le cui domande d\u2019iscrizione non sono state accolte, con l\u2019indicazione a fianco dei motivi del diniego\u00bb.<\/p><p>L\u2019emendamento proposto dal Governo \u00e8 il seguente:<\/p><p>Art. 13.<\/p><p>\u00ab<em>Fonderlo con l\u2019articolo 14 nel testo seguente:<\/em><\/p><p>\u00ab<em>Non oltre il 15 dicembre<\/em>, la Commissione comunale procede alla formazione, in ordine alfabetico, di tre elenchi separati per la revisione delle liste.<\/p><p>\u00abGli elenchi, in duplice copia, devono essere distinti per uomini e donne.<\/p><p>\u00abNel primo elenco la Commissione comunale propone l\u2019iscrizione di coloro i quali risultino in possesso dei requisiti per ottenere la iscrizione nelle liste elettorali, tanto se siano compresi nell\u2019elenco di cui all\u2019articolo 6, quanto se abbiano presentato domanda ai termini degli articoli 9, 10 e 11. Accanto a ciascun nominativo va apposta un\u2019annotazione indicante il titolo ed i documenti per i quali l\u2019iscrizione \u00e8 proposta, e se per domanda dell\u2019interessato o d\u2019ufficio.<\/p><p>\u00abNel secondo elenco la Commissione propone la cancellazione di coloro che sono incorsi nelle incapacit\u00e0 di cui ai nn. 3 e 9 dell\u2019articolo 2 e di coloro che hanno rinunziato all\u2019iscrizione nelle liste del comune a norma del secondo comma dell\u2019articolo 10.<\/p><p>\u00abNel terzo elenco sono segnati i nominativi di coloro le cui domande d\u2019iscrizione non sono state accolte, con l\u2019indicazione a fianco dei motivi del diniego\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Relatore ha facolt\u00e0 di esprimere il parere della Commissione.<\/p><p>UBERTI, <em>Relatore.<\/em> La Commissione accetta l\u2019emendamento, perch\u00e9 i termini sono tutti collegati l\u2019uno con l\u2019altro.<\/p><p>PRESIDENTE. Metto in votazione il nuovo articolo 13, che risulta dalla fusione dei due articoli 13 e 14.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo all\u2019articolo 15:<\/p><p>\u00abDi tutte le operazioni compiute dalla Commissione comunale per la revisione delle liste elettorali il segretario redige, su apposito registro, il verbale che \u00e8 sottoscritto dai membri della Commissione presenti alla seduta e dal segretario. Quando le deliberazioni della Commissione non siano concordi, il verbale deve recare l\u2019indicazione del voto di ciascuno dei componenti e delle ragioni addotte anche dai dissenzienti\u00bb.<\/p><p>Lo pongo ai voti.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>Passiamo all\u2019articolo 16:<\/p><p>\u00abEntro il 31 dicembre il sindaco invita, con manifesti da affiggersi all\u2019albo comunale e in altri luoghi pubblici, chiunque intenda proporre ricorsi contro gli elenchi, a presentarli non oltre il 15 gennaio con le modalit\u00e0 di cui al successivo articolo 18.<\/p><p>\u00abDurante questo periodo, un esemplare di ciascuno degli elenchi firmato dal presidente della Commissione comunale e dal segretario, deve rimanere depositato nell\u2019ufficio comunale, insieme con i titoli e documenti relativi a ciascun nominativo e con le liste elettorali dell\u2019anno precedente. Ogni cittadino ha diritto di prenderne visione.<\/p><p>\u00abIl sindaco notifica al prefetto della provincia l\u2019avvenuta affissione del manifesto\u00bb.<\/p><p>Lo pongo in votazione.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo all\u2019articolo 17:<\/p><p>\u00abLa pubblicazione prescritta dall\u2019articolo precedente tiene luogo di notificazione nei confronti di coloro dei quali la Commissione comunale ha proposto l\u2019iscrizione nelle liste elettorali.<\/p><p>\u00abA coloro la cui domanda d\u2019iscrizione non sia stata accolta, o che non siano stati inclusi nel primo elenco di cui all\u2019articolo 14 per essere incorsi in una delle incapacit\u00e0 previste dall\u2019articolo 2, il sindaco notifica per iscritto la decisione della Commissione comunale, indicandone i motivi, non oltre dieci giorni dalla pubblicazione degli elenchi. La decisione della Commissione \u00e8 notificata anche a coloro dei quali sia stata proposta la cancellazione dalle liste.<\/p><p>\u00abLa notificazione \u00e8 eseguita per mezzo degli agenti comunali, che devono chiedere il rilascio di apposita ricevuta. In mancanza di ricevuta, l\u2019attestazione degli agenti circa l\u2019avvenuta notificazione fa fede fino a prova in contrario\u00bb.<\/p><p>Lo pongo in votazione.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo all\u2019articolo 18:<\/p><p>\u00abOgni cittadino, nel termine indicato nell\u2019articolo 16, pu\u00f2 ricorrere alla Commissione elettorale mandamentale contro qualsiasi iscrizione, cancellazione, diniego di iscrizione od omissione di cancellazione negli elenchi proposti dalla Commissione comunale.<\/p><p>\u00abI ricorsi possono essere anche presentati nello stesso termine al sindaco che, per mezzo del segretario comunale, ne rilascia ricevuta e li trasmette alla Commissione elettorale mandamentale.<\/p><p>\u00abIl ricorrente che impugna un\u2019iscrizione deve dimostrare di aver fatto eseguire la notificazione del ricorso alla parte interessata, entro i cinque giorni successivi alla presentazione, per mezzo di ufficiale giudiziario di pretura o di usciere dell\u2019ufficio di conciliazione.<\/p><p>\u00abLa parte interessata pu\u00f2, entro cinque giorni dall\u2019avvenuta notificazione, presentare un contro-ricorso, eventualmente corredato da documenti, alla stessa Commissione elettorale mandamentale, che ne rilascia ricevuta\u00bb.<\/p><p>Il Governo ha proposto il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Sostituire il secondo comma col seguente:<\/em><\/p><p>\u00abI ricorsi possono essere anche presentati nello stesso termine al comune, che ne rilascia ricevuta\u00bb.<\/p><p>Chiedo il parere della Commissione.<\/p><p>UBERTI, <em>Relatore.<\/em> Accettiamo le nuove proposte del Governo: per\u00f2 la Commissione chiede che rimanga l\u2019ultima frase: \u00abe li trasmette alla Commissione elettorale mandamentale\u00bb. \u00c8 una norma implicita, ma la Commissione ritiene opportuno che sia mantenuta esplicitamente per maggiore chiarezza.<\/p><p>MARAZZA, <em>Sottosegretario di Stato per l\u2019interno.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>MARAZZA, <em>Sottosegretario di Stato per l\u2019interno.<\/em> Accetto di mantenere questa ultima indicazione.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019emendamento del Governo viene quindi completato dalle parole: \u00abe li trasmette alla Commissione elettorale mandamentale\u00bb.<\/p><p>Pongo in votazione l\u2019emendamento nella formula test\u00e9 letta.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Il Governo ha presentato inoltre il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Aggiungere, in fine, i seguenti commi:<\/em><\/p><p>\u00abPer i cittadini emigrati all\u2019estero il ricorso dev\u2019essere presentato, non oltre il trentesimo giorno dalla data della notificazione della decisione della Commissione comunale.<\/p><p>\u00abSe la presentazione del ricorso avviene per mezzo dell\u2019autorit\u00e0 consolare, questa ne cura l\u2019immediato inoltro alla Commissione mandamentale competente\u00bb.<\/p><p>FABBRI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>FABBRI. Io confesso di non avere esaminato il tecnicismo del progetto di legge e quindi avevo chiesto una spiegazione alla Commissione. Ma faccio presente che in una seduta quasi plenaria della Costituente fu dibattuta lungamente la questione se i cittadini residenti all\u2019estero potessero addirittura aver diritto di votare all\u2019estero, e solo per ragioni di opportunit\u00e0 fu escluso; ma risult\u00f2 essere desiderio di tutti, e fu formulato il voto generale del mantenimento di questo collegamento fra i cittadini italiani all\u2019estero e gli organi politici italiani, nel senso che i cittadini tutti, residenti all\u2019estero, potessero recarsi in Italia per esercitare di fatto il loro diritto di voto.<\/p><p>Ora mi pare che questa precisa condizione che l\u2019italiano emigrato all\u2019estero, per essere iscritto nelle liste degli elettori, debba indicare il Comune da dove emigr\u00f2, porti alla conseguenza che tutti i nati all\u2019estero \u2013 cittadini italiani o perch\u00e9 di padre italiano o per tutti gli altri motivi per cui viene attribuita dalla nostra legge in materia la cittadinanza italiana \u2013 non hanno la possibilit\u00e0 di trovare il Comune dove possono presentare questa documentazione per conservare l\u2019elettorato attivo quale manifestazione ed estrinsecazione del loro diritto di cittadini italiani, tuttora permanente.<\/p><p>PRESIDENTE. La discussione a cui ella si riferisce mi sembra che sia avvenuta in tema di diritto elettorale politico, non amministrativo.<\/p><p>FABBRI. Ma questo progetto di legge concerne tutto l\u2019elettorato attivo; assorbe l\u2019uno e l\u2019altro.<\/p><p>UBERTI, <em>Relatore.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>UBERTI, <em>Relatore.<\/em> La questione sollevata in sede di discussione della nuova Costituzione, in materia di diritti politici, era un\u2019altra; si trattava di dare a tutti i cittadini italiani all\u2019estero il diritto di voto e che questo voto potesse essere dato all\u2019estero, senza rientrare in patria. Il problema non \u00e8 stato possibile risolverlo in tali termini. Ora invece la questione fatta dall\u2019onorevole Fabbri \u00e8 che non solo gli emigrati, ma anche i figli degli emigrati, possano chiedere l\u2019iscrizione nelle liste elettorali del Comune di origine in patria. Mi sembra che la soluzione sia indubbia; solo \u00e8 necessario che i cittadini emigrati, ed in questi sono compresi anche i figli di emigrati, perch\u00e9 seguono per la legge civile la condizione dei loro padri, facciano una domanda, che si iscrivano, non in una lista all\u2019estero, ma nella lista del paese da cui provengono.<\/p><p>L\u2019onorevole Fabbri vuol esser tranquillo che i figli degli emigrati all\u2019estero abbiano gli stessi diritti dei cittadini italiani nati in Italia. A me sembra evidente, fino a che siano cittadini italiani, che la Costituzione pone solo questo requisito.<\/p><p>FABBRI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0..<\/p><p>FABBRI, Io trovo che il primo articolo della legge \u00e8 chiarissimo e non sollevo il dubbio che suppone l\u2019onorevole Uberti. Io mi preoccupo che nelle modalit\u00e0 esecutive, per tradurre in atto l\u2019esercizio di questo diritto astratto, si parli sempre del cittadino emigrato all\u2019estero. L\u2019onorevole Uberti completa dicendo che il figlio segue la condizione del padre. Ora io mi chiedo se un figlio o nipote di italiano, residente da anni negli Stati Uniti, pu\u00f2 presentare il certificato di emigrazione che si riferisca a suo padre o a suo nonno per essere egli iscritto nelle liste in Italia. L\u2019affermativa \u00e8 un\u2019opinione personale dell\u2019onorevole Uberti. Il certificato \u00e8 personale e quindi mi rimetto alla Commissione per il chiarimento pi\u00f9 opportuno da introdurre nel progetto di legge.<\/p><p>UBERTI, <em>Relatore.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>UBERTI, <em>Relatore.<\/em> Qui si tratta solo del problema di come organizzare il voto dell\u2019emigrato all\u2019estero, non si tratta cio\u00e8 di stabilire se il figlio del cittadino emigrato all\u2019estero \u00e8 cittadino italiano. Si segue quella che \u00e8 la legge della cittadinanza italiana e noi non siamo qui in tema di modifica di questa legge.<\/p><p>MICHELI, <em>Presidente della Commissione. <\/em>Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>MICHELI, <em>Presidente della Commissione. <\/em>La questione che propone l\u2019onorevole Fabbri \u00e8 importante sotto l\u2019aspetto delle particolari modalit\u00e0 occorrenti, le quali, se non sono specificate chiaramente, possono effettivamente domani portare qualche remora nel raggiungimento di questo diritto particolare. Io, pur essendo d\u2019accordo col Relatore nella tesi esposta, che in fondo il figlio del cittadino italiano nato all\u2019estero \u00e8 italiano e quindi ha i medesimi diritti, trovo per\u00f2 opportuno per tante ragioni ed anche per la risonanza che pu\u00f2 avere una doverosa nostra preoccupazione di facilitare coloro che volessero restare elettori nella patria d\u2019origine, che questo sia chiarito. Quindi io proporrei di sospendere momentaneamente questa parte, ed in sede di coordinamento dei vari articoli che a questa questione si riferiscono, cercheremo di proporre una particolare formulazione la quale tenga presente le argomentazioni dell\u2019onorevole Fabbri, sia pure tenendo ferma la tesi sostenuta dal nostro Relatore.<\/p><p>PRESIDENTE. Ella propone di tenere in sospeso l\u2019approvazione dell\u2019articolo?<\/p><p>MICHELI, <em>Presidente della Commissione. <\/em>Accordiamoci intanto ad un criterio di riserva, di sospensione, in modo che in sede di coordinamento ci sia il modo di potere accontentare l\u2019onorevole Fabbri con qualche disposizione aggiuntiva che non \u00e8 bene adesso improvvisare, perch\u00e9 improvvisare in questo caso \u00e8 evidentemente non opportuno e certo non consigliabile.<\/p><p>Noi nella discussione di domani potremmo avere qualche maggiore elemento. Diamo una occhiata alla situazione magari insieme all\u2019onorevole Fabbri e potremmo presentare, se del caso, un emendamento o fare una dichiarazione che possa consentire alla legge quella interpretazione che sia conforme al principio sostenuto dall\u2019onorevole Fabbri.<\/p><p>PERASSI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>PERASSI. Avevo chiesto di parlare prima che parlasse l\u2019onorevole Presidente della Commissione. Avendo egli proposto che su questo punto vi sia una sospensione per modo che il problema sia esaminato, non ho ragione d\u2019insistere. Mi limito ad aderire all\u2019osservazione dell\u2019onorevole Fabbri. In realt\u00e0 qui c\u2019\u00e8 una lacuna perch\u00e9 le disposizioni del progetto di legge non prevedono l\u2019ipotesi del cittadino italiano nato e residente all\u2019estero. Questi cittadini, secondo il sistema attuale, non sarebbero iscritti di ufficio perch\u00e9 non hanno la residenza stabile in Italia, n\u00e9 nella legge \u00e8 indicato a quale Comune essi potrebbero far domanda d\u2019iscrizione. Esiste quindi il problema. Ritengo, perci\u00f2, molto opportuna la proposta del Presidente della Commissione di riesaminare la questione in modo da poter formulare proposte concrete.<\/p><p>FUSCHINI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>FUSCHINI. Siamo all\u2019articolo 18. Qui si parla soltanto dei ricorsi; ma secondo me oltre che tenere sospeso questo comma, \u2013 anzi bisognerebbe riordinare tutto l\u2019articolo \u2013 occorre tener presente l\u2019articolo 11, perch\u00e9 quella \u00e8 la sede nella quale si dovr\u00e0 inserire la richiesta fatta dall\u2019onorevole Fabbri. \u00c8 nell\u2019articolo 11 che si deve fare l\u2019aggiunta oltre che farla nell\u2019articolo 18 che parla dei ricorsi.<\/p><p>UBERTI, <em>Relatore.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>UBERTI, <em>Relatore.<\/em> Riterrei opportuno approvare ugualmente l\u2019articolo, salvo studiare una aggiunta, se si rivelasse necessaria.<\/p><p>PRESIDENTE. Allora non occorre prendere in questo momento nessuna deliberazione. La questione si potr\u00e0 ripresentare e risolvere con norme da coordinarsi con l\u2019articolo 11.<\/p><p>MICHELI, <em>Presidente della Commissione. <\/em>Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>MICHELI. <em>Presidente della Commissione. <\/em>L\u2019onorevole Relatore dice: \u00abApprovare salvo\u00bb. Va bene: quando c\u2019\u00e8 un \u00absalvo\u00bb \u00e8 evidente che c\u2019\u00e8 una sospensione, una riserva nel testo che si approva. \u00c8 quindi la medesima cosa. Se l\u2019Assemblea crede di rinviare si avr\u00e0 maggiore libert\u00e0 di manovra; diversamente \u00e8 lo stesso. Noi possiamo approvare colla riserva di poter esaminare la questione alla quale ha dato origine l\u2019osservazione dell\u2019onorevole Fabbri, cui si \u00e8 associato l\u2019onorevole Perassi, che esso pure ha messo in rilievo la particolare importanza che effettivamente essa pu\u00f2 rivestire. Questo lo faremo in modo che prima della chiusura della discussione, la Commissione porti, o d\u2019accordo con gli onorevoli proponenti, un testo il quale consenta l\u2019eventuale riforma dell\u2019articolo 11 e degli altri articoli che a questo hanno riferimento, oppure, se andr\u00e0 in diversa sentenza, ne esporr\u00e0 le ragioni ed allora l\u2019Assemblea decider\u00e0.<\/p><p>In questa forma non mi oppongo perch\u00e9 si tratta di un\u2019approvazione condizionata. L\u2019Assemblea stabilisce il riesame della questione.<\/p><p>PRESIDENTE. Il testo si approva cos\u00ec come \u00e8, con l\u2019intesa che al momento opportuno si torner\u00e0 sulla proposta dell\u2019onorevole Fabbri in base alle proposte della Commissione.<\/p><p>DE MICHELIS. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>DE MICHELIS. Si tratta di una precisazione: vale addire, nell\u2019articolo 11 dove si dice: \u00abI cittadini emigrati all\u2019estero\u00bb, propongo che si aggiunga: \u00abe i loro figli che hanno conservato il diritto di cui all\u2019articolo 1<em>\u00bb.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Presidente della Commissione ha detto: si approvi l\u2019articolo nella formula attuale, intendendo che questa approvazione non chiude la strada all\u2019inclusione della norma suggerita dall\u2019onorevole Fabbri, anzi dichiarando che la Commissione \u00e8 la prima a riconoscere la necessit\u00e0 di esaminare la questione.<\/p><p>Onorevole Fabbri, \u00e8 soddisfatto di questa soluzione?<\/p><p>FABBRI. Io sono soddisfattissimo; ma vorrei precisare che non ho mai dubitato della tesi principale, cui si riferiscono le risposte che mi sono state date.<\/p><p>All\u2019articolo 1 si riconosce il diritto a tutti i cittadini; ma, quando si regola il modo in cui i cittadini possono farsi inscrivere nelle liste elettorali, si stabiliscono tali modalit\u00e0, per cui i cittadini nati all\u2019estero non hanno nessun modo di inscriversi in nessun Comune o lista.<\/p><p>CALDERA. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CALDERA. Si potrebbe giungere senza altro ad una soluzione dicendo: \u00abi cittadini residenti all\u2019estero\u00bb; cos\u00ec superiamo le difficolt\u00e0 derivanti dalla dizione \u00abnati da genitori italiani residenti all\u2019estero\u00bb.<\/p><p>La locuzione \u00abemigrati\u00bb comporta una valutazione diversa, vale a dire la condizione degli italiani che risiedono fuori del confine. Adoperando la dizione \u00abi cittadini residenti all\u2019estero\u00bb superiamo tutte le difficolt\u00e0. Vi entrano non solo i genitori, ma anche i figli di coloro, che hanno facolt\u00e0 di dichiarare che conservano la cittadinanza italiana.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Caldera propone di risolvere la questione sin da ora, sostituendo alla parola \u00abemigrati\u00bb la parola \u00abresidenti all\u2019estero\u00bb.<\/p><p>Il Presidente della Commissione ha facolt\u00e0 di esprimere il proprio parere.<\/p><p>MICHELI, <em>Presidente della Commissione. <\/em>La proposta dell\u2019onorevole Caldera \u00e8 importantissima, pi\u00f9 di quello che non risulti dalla parola stessa, inquantoch\u00e9 pu\u00f2 avere anche delle interferenze di ben altro genere. Abbiamo gi\u00e0 sentito questo accenno in altre discussioni e ne abbiamo anche discusso nella Commissione. Quindi, teoricamente, io accederei alla proposta Caldera, che \u00e8 semplice e precisa; per\u00f2, non \u00e8 scevra di difficolt\u00e0. Ad ogni modo anche per questo, rinasce l\u2019opportunit\u00e0 di rinviare l\u2019esame della questione, nel senso detto prima; cio\u00e8: approviamo, riservandoci il riesame, nel quale, se del caso, riprenderemo tutti i punti relativi alla questione. Si capisce che, se noi entriamo nel concetto espresso dall\u2019onorevole Caldera, e questo mi pare possa essere, allora cominceremo col proporre l\u2019emendamento dell\u2019articolo 1, poi all\u2019articolo 11 ed agli altri che all\u2019articolo in discussione hanno riferimento. Sar\u00e0 tutto un lavoro di coordinamento che la Commissione far\u00e0. Ma essa in questo momento non si sente di improvvisare, perch\u00e9 l\u2019argomento ha evidenti interferenze la cui importanza ci pu\u00f2 momentaneamente anche sfuggire.<\/p><p>Pertanto la Commissione chiede il rinvio alla prossima seduta, alla quale faremo una proposta concreta. Cos\u00ec saremo pi\u00f9 sicuri di dettare norme chiare e sicure, come \u00e8 necessario sempre, ma particolarmente in una materia di questo genere.<\/p><p>PRESIDENTE. Quindi la proposta confermata dall\u2019onorevole Presidente della Commissione \u00e8 di procedere alla votazione di questo articolo, con la riserva che la Commissione ripresenter\u00e0 la questione all\u2019Assemblea, in sede di coordinamento.<\/p><p>CALDERA. Nell\u2019occasione prego di togliere quel \u00abPer\u00bb, con cui inizia il comma; \u00e8 orribile.<\/p><p>PRESIDENTE. La forma si potr\u00e0 rivedere in sede di coordinamento, senza bisogno di ricorrere alla revisione da parte di un letterato.<\/p><p>MICHELI, <em>Presidente della Commissione. <\/em>Baster\u00e0 che il nostro Presidente la risciacqui in Arno. (<em>Si ride<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE. Pongo ai voti il secondo emendamento del Governo.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pongo in votazione l\u2019articolo 18 con le modificazioni del Governo e con la riserva illustrata dal Presidente della Commissione:<\/p><p>\u00abOgni cittadino, nel termine indicato nell\u2019articolo 16, pu\u00f2 ricorrere alla Commissione elettorale mandamentale contro qualsiasi iscrizione, cancellazione, diniego di iscrizione od omissione di cancellazione negli elenchi proposti dalla Commissione comunale.<\/p><p>\u00abI ricorsi possono essere anche presentati nello stesso termine al Comune, che ne rilascia ricevuta.<\/p><p>\u00abIl ricorrente che impugna un\u2019iscrizione deve dimostrare di aver fatto eseguire la notificazione del ricorso alla parte interessata, entro i cinque giorni successivi alla presentazione, per mezzo di ufficiale giudiziario di pretura o di usciere dell\u2019ufficio di conciliazione.<\/p><p>\u00abLa parte interessata pu\u00f2, entro cinque giorni dall\u2019avvenuta notificazione, presentare un contro-ricorso, eventualmente corredato da documenti, alla stessa Commissione elettorale mandamentale, che ne rilascia ricevuta.<\/p><p>\u00abPer i cittadini emigrati all\u2019estero il ricorso dev\u2019essere presentato, non oltre il trentesimo giorno dalla detta notificazione della decisione della Commissione comunale.<\/p><p>\u00abSe la presentazione del ricorso avviene per mezzo dell\u2019autorit\u00e0 consolare, questa ne cura l\u2019immediato inoltro alla Commissione mandamentale competente.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<\/p><p>Passiamo all\u2019articolo 19:<\/p><p>\u00abIn ogni comune capoluogo di mandamento giudiziario \u00e8 istituita una Commissione elettorale mandamentale, presieduta dal presidente del tribunale, nelle sedi ove esista, o dal pretore nelle altre sedi e composta di quattro commissari, di cui uno nominato dal prefetto e tre dalla Deputazione provinciale. Il commissario di nomina prefettizia \u00e8 scelto tra i dipendenti dello Stato di gruppo <em>A<\/em> o, in mancanza, di gruppo <em>B<\/em>, in attivit\u00e0 di servizio o a riposo; nel capoluogo della Provincia la nomina \u00e8 fatta tra i funzionari di prefettura di grado non inferiore all\u2019VIII.<\/p><p>\u00abI commissari, la cui nomina spetta alla Deputazione provinciale, sono scelti fra gli elettori dei comuni del mandamento estranei all\u2019amministrazione dei comuni medesimi, semprech\u00e9 abbiano adempiuto almeno all\u2019obbligo dell\u2019istruzione elementare e non siano dipendenti civili o militari dello Stato, n\u00e9 dipendenti della provincia, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza in attivit\u00e0 di servizio.<\/p><p>\u00abLa Deputazione provinciale nomina, altres\u00ec, tre commissari supplenti, che sostituiscono quelli effettivi in caso di assenza o di legittimo impedimento.<\/p><p>\u00abQualora la circoscrizione di un mandamento giudiziario comprenda comuni di pi\u00f9 provincie, i prefetti delle provincie interessate possono determinare, con propri decreti, la competenza territoriale delle Commissioni elettorali in maniera che essa sia esercitata nell\u2019ambito di una sola provincia.<\/p><p>\u00abAnalogamente i prefetti, quando la situazione dei luoghi lo consigli, hanno facolt\u00e0 di determinare, con proprio decreto, la competenza territoriale della Commissione elettorale mandamentale in difformit\u00e0 della circoscrizione giudiziaria.<\/p><p>\u00abI provvedimenti di cui ai due comma precedenti son adottati d\u2019intesa con i primi presidenti delle Corti d\u2019appello competenti per territorio.<\/p><p>\u00abNei mandamenti che abbiano una popolazione superiore ai 50.000 abitanti possono essere costituite Sottocommissioni elettorali in proporzione di una per ogni 50.000 abitanti o frazione di 50.000. Possono essere egualmente costituite ove esistano sezioni di pretura. Le Sottocommissioni sono presiedute da magistrati in attivit\u00e0 di servizio, a riposo od onorari, nominati dal presidente del tribunale, ed hanno la stessa composizione prevista per la Commissione elettorale mandamentale. Il presidente della Commissione mandamentale ripartisce i compiti fra questa e le Sottocommissioni e ne coordina e vigila l\u2019attivit\u00e0.<\/p><p>\u00abI componenti della Commissione e della Sottocommissione, ad eccezione dei rispettivi presidenti, durano in carica due anni e non possono essere confermati nel biennio successivo.<\/p><p>\u00abAi componenti delle Commissioni e Sottocommissioni elettorali mandamentali \u00e8 concessa, oltre il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, una medaglia di presenza nella stessa misura determinata dalle disposizioni in vigore per i componenti delle Commissioni costituite presso le amministrazioni dello Stato\u00bb.<\/p><p>Questo articolo ha dato luogo alla proposta del Governo di ripartirlo in tre articoli, il 19, il 19<em>-bis,<\/em> il 19-<em>ter<\/em>, di cui do lettura.<\/p><p>Art. 19.<\/p><p>\u00abIn ogni comune capoluogo di mandamento giudiziario \u00e8 costituita <em>entro il mese di ottobre di ciascun biennio, con decreto del Primo Presidente della Corte d\u2019Appello<\/em>, una Commissione elettorale mandamentale, presieduta dal Presidente del Tribunale, nelle sedi ove esista, o dal pretore nelle altre sedi e composta di quattro membri di cui uno <em>designato<\/em> dal prefetto e tre dal <em>Consiglio provinciale.<\/em> Il componente designato dal prefetto \u00e8 scelto tra i dipendenti dello Stato di gruppo <em>A<\/em> o, in mancanza, di gruppo <em>B<\/em>, in attivit\u00e0 di servizio o a riposo; nel capoluogo della provincia la nomina \u00e8 fatta tra i funzionari di Prefettura di grado non inferiore all\u2019VIII.<\/p><p>\u00abI componenti, la cui <em>designazione<\/em> spetta al <em>Consiglio provinciale, <\/em>sono scelti fra gli elettori dei comuni del mandamento estranei all\u2019amministrazione dei comuni medesimi, semprech\u00e9 abbiano adempiuto almeno all\u2019obbligo dell\u2019istruzione elementare, e non siano dipendenti civili o militari dello Stato, n\u00e9 dipendenti della provincia, dei comuni, e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza in attivit\u00e0 di servizio.<\/p><p>\u00ab<em>Il Consiglio provinciale designa<\/em>, altres\u00ec, tre componenti supplenti, che sostituiscono quelli effettivi in caso di assenza o di legittimo impedimento.<\/p><p>\u00abI componenti della Commissione, ad eccezione dei rispettivi presidenti, durano in carica due anni e possono essere confermati nel biennio successivo.<\/p><p>\u00ab<em>1 componenti delle Commissioni che, senza, giustificato motivo, non prendano parte a tre sedute consecutive, sono dichiarati decaduti. Il Primo Presidente della Corte d\u2019Appello provvede alla loro sostituzione, promuovendo le necessarie designazioni dagli organi competenti.<\/em><\/p><p>\u00abAi componenti delle Commissioni elettorali mandamentali \u00e8 concessa, oltre il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, una medaglia di presenza nella stessa misura determinata dalle disposizioni in vigore per i componenti delle Commissioni costituite presso le Amministrazioni dello Stato\u00bb.<\/p><p>Art. 19-<em>bis<\/em>.<\/p><p>\u00abNei mandamenti che abbiano una popolazione superiore ai 50.000 abitanti possono essere costituite, <em>su proposta del presidente della Commissione<\/em> mandamentale, Sottocommissioni elettorali in proporzione di una per ogni 50.000 abitanti o frazione di 50.000. Le Sottocommissioni sono presiedute da magistrati in attivit\u00e0 di servizio, a riposo od onorari ed hanno la stessa composizione prevista per la Commissione elettorale mandamentale. Il presidente della Commissione mandamentale ripartisce i compiti fra questa e le Sottocommissioni e ne coordina e vigila l\u2019attivit\u00e0.<\/p><p>\u00ab<em>Per la costituzione ed il funzionamento delle Sottocommissioni e per il trattamento economico spettante ai singoli componenti si applicano le disposizioni dell\u2019articolo precedente<\/em>.<\/p><p>Art. 19-<em>ter<\/em>.<\/p><p>\u00abQualora la circoscrizione di un mandamento giudiziario comprenda comuni di pi\u00f9 provincie, <em>il Primo Presidente della Corte d\u2019Appello pu\u00f2<\/em> determinare, con proprio decreto, la competenza territoriale delle Commissioni elettorali in maniera che essa sia esercitata nell\u2019ambito di una sola Provincia.<\/p><p>\u00abAnalogamente <em>il Primo Presidente della Corte d\u2019Appello<\/em>, quando la situazione dei luoghi lo consigli, ha facolt\u00e0 di determinare, con proprio decreto, la competenza territoriale della Commissione elettorale mandamentale in difformit\u00e0 della circoscrizione giudiziaria\u00bb.<\/p><p>Come gli onorevoli colleghi avranno potuto constatare, oltre a questa diversa distribuzione della materia, si propongono anche delle modificazioni, ma pi\u00f9 di forma che di sostanza.<\/p><p>Chiedo il parere della Commissione.<\/p><p>UBERTI, <em>Relatore.<\/em> La Commissione approva la suddivisione in tre articoli perch\u00e9 si tratta di tre argomenti diversi; ma prega il Governo di voler mantenere un punto del testo della Commissione, laddove si dice nel primo capoverso: \u00abpossono essere ugualmente istituiti ove esistono sezioni di Pretura\u00bb. Poich\u00e9 si tratta solo di una facolt\u00e0 e poich\u00e9 ci pu\u00f2 essere qualche caso rarissimo in cui ci siano tali distanze per cui sia opportuno dividere la Commissione mandamentale in due fissando le sedi ove siano sezioni di Pretura, la Commissione ritiene che tale possibilit\u00e0 possa essere mantenuta. Riconosco che v\u2019\u00e8 la difficolt\u00e0 estrema della scarsezza nel numero dei magistrati. Ma in qualche caso eccezionale potrebbe essere superata. Vorremmo pertanto pregare il Governo di accettare il punto di vista della Commissione.<\/p><p>MARAZZA, <em>Sottosegretario di Stato per l\u2019interno.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>MARAZZA. <em>Sottosegretario di Stato all\u2019interno.<\/em> Il Governo si rimette alla decisione dell\u2019Assemblea.<\/p><p>PRESIDENTE. Allora l\u2019articolo 19<em>-bis <\/em>sarebbe integrato da questa aggiunta, dopo il primo periodo del primo comma:<\/p><p>\u00abPossono essere ugualmente costituite ove esistano sezioni di Pretura\u00bb.<\/p><p>CAROLEO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CAROLEO. Nel primo comma \u00e8 prevista la presidenza della Commissione da parte del presidente del Tribunale.<\/p><p>UBERTI, <em>Relatore.<\/em> No! Da parte di un Presidente della Corte di Appello!<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Caroleo! L\u2019articolo 19, cos\u00ec come era stato presentato dal Governo, \u00e8 stato successivamente tripartito!<\/p><p>CAROLEO. Circa la presidenza delle Commissioni date a Presidenti di Tribunali e di Corti d\u2019Appello, praticamente pu\u00f2 essere opportuno aggiungere: \u00abO da un consigliere delegato o da un giudice delegato\u00bb, perch\u00e9 molto spesso le Commissioni non potranno funzionare per impedimento dei Presidenti di Tribunali o delle Corti d\u2019Appello. \u00c8 un suggerimento di indole pratica.<\/p><p>PRESIDENTE. Mi permetta, onorevole Caroleo, ma il Primo Presidente, quando lo ritenga opportuno, pu\u00f2 delegare un giudice, anche se non vi sia nessuna esplicita dichiarazione di legge in proposito.<\/p><p>VERONI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>VERONI. A mio parere ha ragione il Presidente quando osserva che il Presidente del Tribunale, senza che la legge lo dica espressamente, pu\u00f2 delegare un giudice. Vi \u00e8, per esempio, la legge attualmente in vigore per l\u2019assegnazione delle terre incolte, la quale prevede una Commissione presieduta dal Presidente del Tribunale, che ha la facolt\u00e0 di delegare un giudice.<\/p><p>CAROLEO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CAROLEO. Una cosa \u00e8 la legge per l\u2019assegnazione delle terre incolte, ed altra cosa \u00e8 la legge elettorale, in cui i poteri conferiti ad un titolare di Corte d\u2019Appello o ad un titolare di Tribunale, sono poteri conferiti in via esclusiva. D\u2019altra parte, se la Commissione chiarisce nel senso indicato dall\u2019onorevole Veroni, io non insisto.<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo in votazione l\u2019articolo 19, test\u00e9 letto.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pongo ora in votazione l\u2019articolo 19<em>-bis, <\/em>con l\u2019aggiunta test\u00e9 letta: \u00abpossono essere ugualmente costituite ove esistano sezioni di Pretura\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pongo in votazione l\u2019articolo 19-<em>ter<\/em> sul quale non \u00e8 stata fatta nessuna obiezione.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo all\u2019articolo 20:<\/p><p>\u00abLa Commissione elettorale mandamentale e le Sottocommissioni compiono le proprie operazioni con l\u2019intervento del presidente e di almeno due commissari.<\/p><p>\u00abLe decisioni sono adottate a maggioranza di voti; in caso di parit\u00e0 prevale il voto del presidente.<\/p><p>\u00abIl segretario del Comune capoluogo del mandamento giudiziario od altro funzionario di ruolo del Comune designato dal sindaco, esercita le funzioni di segretario della Commissione elettorale mandamentale; le funzioni di segretario delle Sottocommissioni sono esercitate da impiegati del Comune, designati dal sindaco.<\/p><p>\u00abDi tutte le operazioni il segretario redige processi verbali che sono sottoscritti da lui e da ciascuno dei membri presente alle sedute.<\/p><p>\u00abLe decisioni devono essere motivate; quando esse non siano concordi, nel verbale deve essere indicato il voto di ciascuno dei commissari e le ragioni addotte anche dai dissenzienti.<\/p><p>\u00abCopia dei verbali \u00e8 trasmessa, entro il termine di giorni cinque, al prefetto ed al procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente per territorio\u00bb.<\/p><p>Lo pongo in votazione.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo all\u2019articolo 21.<\/p><p>\u00abDecorso il termine di cui all\u2019articolo 16, e non pi\u00f9 tardi del 25 gennaio, il sindaco deve trasmettere al presidente della Commissione elettorale mandamentale:<\/p><p>1\u00b0) i tre elenchi di cui all\u2019articolo 14 corredati di tutti i documenti relativi;<\/p><p>2\u00b0) i reclami presentati contro detti elenchi, con tutti i documenti che vi si riferiscono;<\/p><p>3\u00b0) i verbali delle operazioni e deliberazioni della Commissione comunale.<\/p><p>\u00abL\u2019altro esemplare degli elenchi suddetti rimane conservato nella segreteria del Comune.<\/p><p>\u00abIl presidente della Commissione elettorale mandamentale invia ricevuta degli atti al sindaco, entro tre giorni dalla data della loro ricezione, della quale viene presa nota in apposito registro firmato in ciascun foglio dal presidente della Commissione.<\/p><p>\u00abQualora il comune non provveda all\u2019invio degli atti nel termine prescritto, il presidente della Commissione elettorale mandamentale ne d\u00e0 immediato avviso al prefetto, agli effetti dell\u2019articolo 40\u00bb.<\/p><p>Lo pongo in votazione.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo all\u2019articolo 22:<\/p><p>\u00abLa Commissione elettorale mandamentale:<\/p><p>1\u00b0) esamina le operazioni compiute dalla Commissione comunale e decide sui ricorsi presentati contro di esse;<\/p><p>2\u00b0) cancella dagli elenchi formati dalla Commissione comunale i cittadini indebitamente proposti per l\u2019iscrizione o per la cancellazione, anche quando non vi sia reclamo;<\/p><p>3\u00b0) decide sulle nuove domande d\u2019iscrizione o di cancellazione che possono esserle pervenute direttamente.<\/p><p>\u00abLa Commissione, prima di iscrivere, su domanda o di ufficio, coloro che da nuovi documenti risultino in possesso dei requisiti necessari, deve sempre richiedere il certificato del casellario giudiziale.<\/p><p>\u00abLa Commissione si raduna entro i dieci giorni successivi a quello nel quale ha ricevuto gli atti\u00bb.<\/p><p>Il Governo ha presentato il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Aggiungere in fine, il seguente comma:<\/em><\/p><p>\u00abI ricorsi presentati, a termini dell\u2019ultimo comma dell\u2019articolo 18, dai cittadini emigrati all\u2019estero sono decisi dalla Commissione elettorale mandamentale nella prima riunione dopo la loro ricezione e le conseguenti eventuali variazioni alle liste elettorali sono effettuate in occasione delle operazioni previste dall\u2019articolo 24\u00bb.<\/p><p>Chiedo il parere della Commissione.<\/p><p>UBERTI, <em>Relatore.<\/em> La Commissione accetta.<\/p><p>COSATTINI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>COSATTINI. In questo articolo 22 si d\u00e0 facolt\u00e0 alla Commissione mandamentale di rivedere totalmente le operazioni compiute dalla Commissione comunale, perch\u00e9 al numero 2\u00b0 si stabilisce che la Commissione elettorale mandamentale \u00abcancella dagli elenchi formati dalla Commissione comunale i cittadini indebitamente proposti per l\u2019iscrizione o per la cancellazione, anche quando non vi sia reclamo. Ora, questa funzione data alla Commissione mandamentale, \u00e8 meramente platonica, perch\u00e9 non \u00e8 concepibile che le Commissioni mandamentali abbiano il tempo, la capacit\u00e0 e la possibilit\u00e0 di poter rivedere l\u2019operato di tutte le Commissioni comunali.<\/p><p>Quindi a me pare che sarebbe sufficiente riservare alla Commissione mandamentale di decidere sui reclami, sulle contestazioni che si sollevano, altrimenti in questo modo si attribuir\u00e0 a queste Commissioni un compito che non potranno mai praticamente svolgere.<\/p><p>PRESIDENTE. Questo suo concetto sarebbe gi\u00e0 espresso nel numer\u00f2 1. Quindi ella propone di sopprimere il numero 2.<\/p><p>UBERTI, <em>Relatore.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>UBERTI, <em>Relatore.<\/em> La Commissione non pu\u00f2 accettare l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Cosattini, perch\u00e9 sarebbe una grave limitazione alla Commissione mandamentale, di dovere cio\u00e8 agire soltanto in base ai ricorsi e non avere un diritto di intervento diretto. \u00c8 una garanzia maggiore per tutti che la Commissione abbia la facolt\u00e0 di agire anche di propria iniziativa.<\/p><p>MARAZZA, <em>Sottosegretario di Stato per l\u2019interno.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>MARAZZA, <em>Sottosegretario di Stato per l\u2019interno.<\/em> Mi associo alle ragioni espresse dall\u2019onorevole Relatore.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Cosattini, insiste?<\/p><p>COSATTINI. Se la Commissione non accetta, non insisto.<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo ai voti l\u2019emendamento del Governo.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pongo in votazione l\u2019articolo 22, con questo emendamento.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo all\u2019articolo 23:<\/p><p>\u00abEntro il 31 marzo la Commissione elettorale mandamentale deve avere provveduto all\u2019approvazione degli elenchi ed alle relative variazioni da effettuare sull\u2019esemplare delle liste generali depositate presso la Commissione stessa. Nel medesimo termine gli elenchi devono essere restituiti al Comune insieme con tutti i documenti. Il segretario comunale ne invia immediatamente ricevuta al presidente della Commissione.<\/p><p>\u00abNei quindici giorni successivi la Commissione comunale, con l\u2019assistenza del segretario, apporta, in conformit\u00e0 degli elenchi approvati, le conseguenti variazioni alle liste generali, aggiungendo i nomi compresi nell\u2019elenco dei nuovi elettori iscritti ed eliminando i nomi di quelli compresi nell\u2019elenco dei cancellati.<\/p><p>\u00abDelle rettificazioni eseguite, il segretario comunale redige verbale che, firmato dal presidente della Commissione elettorale comunale e dal segretario, \u00e8 immediatamente trasmesso al prefetto, al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per territorio ed al presidente della Commissione elettorale mandamentale.<\/p><p>\u00abEntro lo stesso termine di cui al secondo comma, le decisioni della Commissione elettorale mandamentale sono, a cura del sindaco, notificate agli interessati con le modalit\u00e0 di cui all\u2019ultimo comma dell\u2019articolo 17.<\/p><p>\u00abLe liste rettificate, insieme con gli elenchi approvati, debbono rimanere depositate nella segreteria comunale dal 15 al 30 aprile, ed ogni cittadino ha diritto di prenderne visione. Dell\u2019avvenuto deposito il sindaco d\u00e0 pubblico avviso\u00bb.<\/p><p>Lo pongo in votazione.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo all\u2019articolo 24:<\/p><p>\u00abAlle liste elettorali, rettificate in conformit\u00e0 dei precedenti articoli, non possono apportarsi, sino alla revisione dell\u2019anno successivo, altre variazioni se non in conseguenza:<\/p><p>1\u00b0) della morte dell\u2019elettore;<\/p><p>2\u00b0) della perdita della cittadinanza italiana.<\/p><p>Le circostanze di cui al presente ed al precedente numero debbono risultare da documento autentico;<\/p><p>3\u00b0) della perdita del diritto elettorale, che risulti da sentenza passata in giudicato o da altro provvedimento definitivo dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria, nonch\u00e9 dalle sentenze di cui all\u2019articolo 46, primo comma. A tale scopo, il cancelliere che provvede alla compilazione delle schede per il casellario giudiziale ai sensi degli articoli 9 e 11 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 778, e dei nn. 6 e 11 del decreto ministeriale 6 ottobre 1931, deve inviare notizia della sentenza o del provvedimento al comune del luogo dove \u00e8 stata pronunciata la sentenza od emanato il provvedimento. Se la persona alla quale si riferisce la sentenza od il provvedimento non risulti domiciliata in detto comune, il sindaco trasmette la comunicazione della cancelleria giudiziaria al comune di residenza, da accertare a mezzo degli organi di pubblica sicurezza;<\/p><p>4\u00b0) del trasferimento della residenza. Gli elettori che hanno perduto la residenza nel comune sono cancellati dalle relative liste, in base al certificato dell\u2019ufficio anagrafico attestante l\u2019avvenuta cancellazione dal registro di popolazione, se non hanno espressamente dichiarato, con le modalit\u00e0 stabilite dal primo comma dell\u2019articolo 10, di volervi rimanere iscritti. Gli elettori che hanno acquistato la residenza nel comune, sono iscritti nelle relative liste, in base alla dichiarazione del sindaco del comune di provenienza, attestante l\u2019avvenuta cancellazione da quelle liste. La dichiarazione \u00e8 richiesta d\u2019ufficio dal comune di nuova iscrizione anagrafica.<\/p><p>\u00abLe variazioni alle liste sono apportate, con l\u2019assistenza del segretario, dalla Commissione elettorale comunale che vi allega copia dei suindicati documenti; le stesse variazioni sono apportate alle liste di sezione. Copia del verbale relativo a tali operazioni \u00e8 trasmessa al prefetto, al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per territorio ed al presidente della Commissione elettorale mandamentale.<\/p><p>\u00abLa Commissione elettorale mandamentale apporta le variazioni risultanti dagli anzidetti verbali nelle liste generali e nelle liste di sezione depositate presso di essa ed ha la facolt\u00e0 di richiedere gli atti al comune.<\/p><p>\u00abAlle operazioni previste dal presente articolo la Commissione comunale \u00e8 tenuta a provvedere almeno ogni tre mesi a decorrere dalla data in cui le liste sono state rettificate in conseguenza della revisione annuale, ma, in ogni caso, non oltre la data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali per le variazioni di cui al n. 4 e non oltre il quindicesimo giorno anteriore alla data delle elezioni, per le altre.<\/p><p>\u00a0\u00abLe deliberazioni della Commissione comunale relative alle variazioni di cui ai nn. 2 e 4 devono essere notificate agli interessati con le modalit\u00e0 di cui all\u2019articolo 17, ultimo comma; avverso lo deliberazioni predette \u00e8 ammesso ricorso alla Commissione elettorale mandamentale nel termine di dieci giorni dalla data della notificazione.<\/p><p>\u00abLa Commissione mandamentale decide sui ricorsi nel termine di 15 giorni dalla loro ricezione e dispone le conseguenti eventuali variazioni. Le decisioni sono notificate agli interessati, a cura del sindaco, con le stesse modalit\u00e0 di cui al comma precedente\u00bb.<\/p><p>Il Governo ha presentato i seguenti emendamenti:<\/p><p>\u00ab<em>Al primo comma, sostituire il n. <\/em>3\u00b0)<em> col seguente:<\/em><\/p><p>3\u00b0) della perdita del diritto elettorale, che risulti da sentenza passata in giudicato o da altro provvedimento definitivo dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria, nonch\u00e9 dalle sentenze di cui all\u2019articolo 46, primo comma. A tale scopo, il cancelliere che provvede alla compilazione delle schede per il casellario giudiziale ai sensi degli articoli 9 e 11 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 778, e dei nn. 6 e 11 del decreto ministeriale 6 ottobre 1931, deve inviare notizia della sentenza o del provvedimento <em>al comune di residenza dell\u2019interessato o, ove il luogo di residenza non sia conosciuto, a quello di nascita. Se la persona alla quale si riferisce la sentenza od il provvedimento non risulti iscritta nelle liste elettorali del comune al quale \u00e8 stata comunicata la notizia, il sindaco, previ eventuali accertamenti per mezzo degli organi di pubblica sicurezza, la partecipa al comune nelle cui liste l\u2019elettore \u00e8 compreso<\/em>\u00bb<em>.<\/em><\/p><p>\u00ab<em>Sostituire il quarto e il quinto comma con i seguenti:<\/em><\/p><p>\u00abAlle operazioni previste dal presente articolo la Commissione comunale \u00e8 tenuta a provvedere almeno ogni tre mesi e, in ogni caso, non oltre la data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali per le variazioni di cui <em>ai nn. 2, 3 e 4<\/em>, e non oltre il quindicesimo giorno anteriore alla data delle elezioni, per <em>le variazioni di cui al n. 1.<\/em><\/p><p>\u00abLe deliberazioni della Commissione comunale relative alle variazioni di cui ai <em>nn. 2, 3<\/em> e <em>4<\/em> devono essere notificate agli interessati <em>entro dieci giorni<\/em>: avverso le deliberazioni predette \u00e8 ammesso ricorso alla Commissione elettorale mandamentale nel termine di dieci giorni dalla data della notificazione\u00bb.<\/p><p>\u00ab<em>Aggiungere, in fine, il seguente comma: <\/em><\/p><p>\u00ab<em>Per i cittadini emigrati all\u2019estero si osservano le disposizioni degli articoli 11, 18 e 22<\/em>\u00bb<em>.<\/em><\/p><p>Invito l\u2019onorevole Relatore ad esprimere il parere della Commissione.<\/p><p>UBERTI, <em>Relatore.<\/em> La Commissione accetta questa ultima aggiunta proposta dal Governo, come pure quell\u2019altra al quarto e all\u2019ultimo comma riguardante gli emigrati all\u2019estero. Per la prima aggiunta al numero 3 si tratta di sollecitare la notificazione delle sentenze penali incaricandone l\u2019organo all\u2019uopo deputato: il cancelliere. \u00c8 un perfezionamento tecnico che la Commissiono accetta volentieri.<\/p><p>Quanto al concetto di fissare una data per bloccare le liste (primo comma dell\u2019art. 24) \u00e8 certamente anche questo opportuno, perch\u00e9 bisogna arrivare ad un momento in cui le liste sono quelle che sono e non possano pi\u00f9 essere modificate. Dare una certezza alle liste.<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo ai voti gli emendamenti del Governo.<\/p><p>(<em>Sono<\/em> <em>approvati<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pongo in votazione l\u2019articolo 24 con questi emendamenti.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo al<\/p><p>Titolo III.<\/p><p>Della ripartizione dei comuni in sezioni elettorali e della compilazione delle liste di sezione.<\/p><p>Art. 25.<\/p><p>\u00abOgni comune \u00e8 diviso in sezioni elettorali.<\/p><p>\u00abLa divisione in sezioni \u00e8 fatta indistintamente per elettori di sesso maschile e femminile ed in guisa che in ogni sezione il numero di elettori non sia di regola superiore a 800 n\u00e9 inferiore a 100 iscritti.<\/p><p>\u00abQuando particolari condizioni di lontananza o di viabilit\u00e0 rendano difficile l\u2019esercizio del diritto elettorale, si possono costituire sezioni con un numero minore di 100 iscritti, ma non inferiore a 50\u00bb.<\/p><p>Lo pongo in votazione.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo all\u2019articolo 26:<\/p><p>\u00abEntro il 31 dicembre di ciascun anno la Commissione elettorale comunale provvede, con un\u2019unica deliberazione, alla revisione della ripartizione del comune in sezioni elettorali, della circoscrizione delle sezioni e del luogo di riunione di ciascuna di esse e dell\u2019assegnazione degli elettori alle singole sezioni, nonch\u00e9 alla compilazione della lista degli elettori per ogni nuova sezione e alla revisione delle liste per le sezioni gi\u00e0 esistenti\u00bb.<\/p><p>Il Governo ha proposto di sostituirlo col seguente:<\/p><p>\u00abEntro il 31 dicembre di ciascun anno la Commissione elettorale comunale provvede, con un\u2019unica deliberazione, alla revisione della ripartizione del comune in sezioni elettorali, della circoscrizione delle sezioni e del luogo di riunione di ciascuna di esse e dell\u2019assegnazione degli elettori alle singole sezioni, <em>nonch\u00e9 alla revisione delle liste per le sezioni gi\u00e0 esistenti ed alla compilazione delle liste degli elettori per ogni nuova sezione<\/em>\u00bb<em>.<\/em><\/p><p>Il Relatore ha facolt\u00e0 di esprimere il parere della Commissione.<\/p><p>UBERTI, <em>Relatore.<\/em> Si tratta solamente di una inversione nelle disposizioni, rispondente maggiormente al procedimento logico dell\u2019operazione, che \u00e8 quindi accettabile.<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo in votazione l\u2019articolo 26 del testo proposto dal Governo.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo all\u2019articolo 27:<\/p><p>\u00abL\u2019elettore \u00e8 assegnato alla sezione nella cui circoscrizione ha, secondo l\u2019indicazione della lista generale, la propria abitazione. \u00c8 data tuttavia facolt\u00e0 alla Commissione elettorale mandamentale di autorizzare, nei comuni aventi popolazione agglomerata inferiore a 10.000 abitanti e che non siano capoluoghi di provincia, che l\u2019assegnazione sia effettuata secondo l\u2019ordine alfabetico delle liste elettorali.<\/p><p>\u00abGli elettori che non hanno l\u2019abitazione nel comune e che non hanno presentato la dichiarazione di cui al secondo comma dell\u2019articolo 9, sono ripartiti nelle singole sezioni secondo l\u2019ordine alfabetico, salvo che il numero degli elettori richieda l\u2019istituzione di apposite sezioni.<\/p><p>\u00abL\u2019elettore che trasferisce la propria abitazione nella circoscrizione di altra sezione del comune deve essere compreso nella lista degli elettori di quest\u2019ultima. La domanda, sottoscritta dall\u2019elettore, deve essere presentata alla Commissione comunale entro il 15 novembre. La Commissione apporta le occorrenti variazioni allegando la domanda al verbale della relativa deliberazione.<\/p><p>\u00abSe il trasferimento di abitazione \u00e8 stato regolarmente notificato all\u2019anagrafe entro il 31 ottobre, la variazione \u00e8 fatta d\u2019ufficio dalla Commissione.<\/p><p>\u00abIl segretario comunale apporta le necessarie variazioni allo schedario elettorale\u00bb.<\/p><p>A questo testo il Governo ha proposto i seguenti emendamenti:<\/p><p>\u00ab<em>Sostituire il primo e il secondo comma con i seguenti:<\/em><\/p><p>\u00abL\u2019elettore \u00e8 assegnato alla sezione nella cui circoscrizione ha, secondo l\u2019indicazione della lista generale, la propria abitazione. \u00c8 data tuttavia facolt\u00e0 alla Commissione elettorale mandamentale di autorizzare, nei comuni aventi popolazione agglomerata inferiore a 10.000 abitanti, che l\u2019assegnazione sia effettuata secondo l\u2019ordine alfabetico delle liste elettorali.<\/p><p>\u00abGli elettori che, non avendo l\u2019abitazione nel comune, <em>abbiano omesso di indicare, a termine dell\u2019articolo 9, comma secondo, la sezione alla quale intendono essere iscritti e gli elettori emigrati all\u2019estero<\/em>, sono ripartiti nelle singole liste di sezione secondo l\u2019ordine alfabetico, salvo che, per la loro entit\u00e0 numerica, si renda necessaria la istituzione di apposite sezioni\u00bb.<\/p><p>\u00ab<em>Sostituire il quarto comma col seguente<\/em><em>:<\/em><\/p><p>\u00abSe il trasferimento di abitazione \u00e8 stato regolarmente notificato all\u2019anagrafe entro il 15 ottobre, la variazione \u00e8 fatta d\u2019ufficio dalla Commissione\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Relatore ha facolt\u00e0 di esprimere il parere della Commissione.<\/p><p>UBERTI, <em>Relatore.<\/em> La Commissione accetta gli emendamenti.<\/p><p>VERONI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>VERONI. Non crede la Commissione che all\u2019articolo 27 si debba tener conto di quella riserva fatta all\u2019articolo 11?.<\/p><p>PRESIDENTE. \u00c8 pacifico che della riserva beneficiano tutte queste disposizioni.<\/p><p>CEVOLOTTO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CEVOLOTTO. Io domando alla Commissione se ha esaminato questo criterio dell\u2019assegnazione secondo l\u2019ordine alfabetico, perch\u00e9 credo che potrebbe creare una confusione nelle sezioni fra i cittadini provenienti da tutte le parti della citt\u00e0, che renderebbe pi\u00f9 difficile il funzionamento delle sezioni stesse.<\/p><p>Potrebbe darsi che una sezione fosse composta tutta di individui che non sono dimoranti nella localit\u00e0. Mi pare che questo sia un criterio illogico.<\/p><p>Che ci possa essere una deviazione dal criterio strettamente territoriale per i comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti sta bene, ma sostituirvi, sia pure per i comuni inferiori ai 10.000 abitanti, l\u2019altro criterio dell\u2019ordine alfabetico mi pare non sia opportuno.<\/p><p>UBERTI, <em>Relatore.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>UBERTI, <em>Relatore.<\/em> \u00c8 solamente per i comuni che hanno meno di 10.000 abitanti che \u00e8 stato disposto di valersi del metodo alfabetico. Per gli altri invece si segue il criterio dell\u2019abitazione. \u00c8 quindi nei grossi centri che il problema sollevato dal collega ha ragion d\u2019essere e quindi la sua preoccupazione \u00e8 gi\u00e0 risolta dal testo dell\u2019articolo.<\/p><p>CEVOLOTTO. Non insisto.<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo ai voti gli emendamenti del Governo.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Metto in votazione l\u2019articolo 27 con questi emendamenti.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo all\u2019articolo 28:<\/p><p>\u00abLe liste di sezione devono essere compilate distintamente per sesso, in triplice esemplare, e contenere due colonne rispettivamente per le firme di identificazione degli elettori e per le firme di riscontro per l\u2019accertamento dei votanti; le liste vanno sottoscritte dai componenti della Commissione comunale e dal segretario e devono recare il bollo dell\u2019ufficio comunale.<\/p><p>\u00abGli elettori emigrati all\u2019estero, di cui all\u2019articolo 11, sono ripartiti nelle liste di sezione per ordine alfabetico ed iscritti in fogli susseguenti a quelli in cui sono compresi gli altri elettori\u00bb.<\/p><p>A questo articolo il Governo ha proposto di sopprimere il secondo comma. Invito l\u2019onorevole Relatore a pronunciarsi su questo emendamento soppressivo.<\/p><p>UBERTI, <em>Relatore.<\/em> La Commissione accetta la soppressione del comma perch\u00e9 si tratta di materia che \u00e8 stata regolata in altro articolo.<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo ai voti l\u2019emendamento soppressivo proposto dal Governo.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Metto allora in votazione l\u2019articolo 28 cos\u00ec modificato.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo all\u2019articolo 29:<\/p><p>\u00abPossono avere sede nello stesso fabbricato sino a quattro sezioni; ma l\u2019accesso dalla strada alla sala deve condurre solo a due sezioni e non pi\u00f9 di due sezioni possono avere l\u2019accesso dalla medesima strada.<\/p><p>\u00abTuttavia, per comprovate necessit\u00e0, i comuni possono essere, caso per caso, autorizzati dal prefetto a riunire nello stesso fabbricato un numero di sezioni superiore a quattro, ma mai maggiore di dodici, ed a prescindere dalle limitazioni, previste dal comma precedente, circa il numero di sezioni che possono avere il medesimo accesso o l\u2019accesso dalla medesima strada, purch\u00e9, in ogni caso, un medesimo accesso dalla strada alla sala non serva pi\u00f9 di sei sezioni.<\/p><p>\u00abQuando, per sopravvenute gravi circostanze, sorga la necessit\u00e0 di variare i luoghi di riunione degli elettori, la Commissione comunale deve farne proposta alla Commissione elettorale mandamentale non oltre il decimo giorno antecedente alla data di convocazione degli elettori, informando contemporaneamente il prefetto. La Commissione mandamentale, premesse le indagini che reputi necessarie, provvede inappellabilmente in via di urgenza e non pi\u00f9 tardi del quinto giorno antecedente alla data predetta.<\/p><p>\u00abQualora la variazione sia approvata, il presidente della Commissione mandamentale ne d\u00e0 immediato avviso al prefetto e al sindaco, il quale deve portarla a conoscenza del pubblico con manifesto da affiggersi due giorni prima del giorno delle elezioni\u00bb.<\/p><p>Lo pongo in votazione.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Il seguito della discussione \u00e8 rinviato ad altra seduta.<\/p><p>La seduta termina alle 12.10.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE CCXIV. SEDUTA ANTIMERIDIANA DI GIOVED\u00cc 11 SETTEMBRE 1947 PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE TARGETTI INDICE Congedo: Presidente Interrogazioni (Svolgimento): Presidente Tupini, Ministro dei lavori pubblici Pastore Raffaele Marazza, Sottosegretario di Stato per l\u2019interno Bruni Brusasca, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri Ghidetti Fanfani, Ministro del lavoro e della previdenza sociale Vernocchi Disegno [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_relevanssi_hide_post":"","_relevanssi_hide_content":"","_relevanssi_pin_for_all":"","_relevanssi_pin_keywords":"","_relevanssi_unpin_keywords":"","_relevanssi_related_keywords":"","_relevanssi_related_include_ids":"","_relevanssi_related_exclude_ids":"","_relevanssi_related_no_append":"","_relevanssi_related_not_related":"","_relevanssi_related_posts":"2131,2364,2181,2390,2265,2196","_relevanssi_noindex_reason":"","_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[55,7],"tags":[],"post_folder":[54],"class_list":["post-2090","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-1947-09","category-assemblea"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2090","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=2090"}],"version-history":[{"count":6,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2090\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":6736,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2090\/revisions\/6736"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=2090"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=2090"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=2090"},{"taxonomy":"post_folder","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fpost_folder&post=2090"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}