{"id":2068,"date":"2023-09-10T22:33:09","date_gmt":"2023-09-10T20:33:09","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=2068"},"modified":"2023-10-21T21:14:47","modified_gmt":"2023-10-21T19:14:47","slug":"antimeridiana-di-mercoledi-30-luglio-1947","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=2068","title":{"rendered":"ANTIMERIDIANA DI MERCOLED\u00cc 30 LUGLIO 1947"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"2068\" class=\"elementor elementor-2068\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-b42c22a elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"b42c22a\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-aa7230b\" data-id=\"aa7230b\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-1ab0980 elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"1ab0980\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/19470730_1.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-3c15351 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"3c15351\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>CCIX.<\/p><p>SEDUTA ANTIMERIDIANA DI MERCOLED\u00cc 30 LUGLIO 1947<\/p><p>PRESIDENZA DEL PRESIDENTE <strong>TERRACINI<\/strong><\/p><p><strong>INDICE<\/strong><\/p><p><strong>Congedo:<\/strong><\/p><p><strong>Disegno di legge<\/strong> (<em>Seguito della discussione<\/em>)<strong>:<\/strong><\/p><p>Convalida del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 29 marzo 1947, n. 143, concernente l\u2019istituzione di una imposta straordinaria progressiva sul patrimonio. (14).<\/p><p>Presidente<\/p><p>La Malfa, <em>Relatore<\/em><\/p><p>Pella, <em>Ministro delle finanze<\/em><\/p><p>Pesenti<\/p><p>Scoca<\/p><p>Cappi<\/p><p>Micheli<\/p><p>Scoccimarro<\/p><p>Dugoni<\/p><p>Cimenti<\/p><p>Piemonte<\/p><p>Perassi<\/p><p>Jacini<\/p><p>Corbino<\/p><p>Marinaro<\/p><p>Condorelli<\/p><p>Mortati<\/p><p>Paris<\/p><p>Crispo<\/p><p>Grassi, <em>Ministro di grazia e giustizia<\/em><\/p><p>Codacci Pisanelli<\/p><p>La seduta comincia alle 9.30.<\/p><p>MOLINELLI, <em>Segretario<\/em>, legge il processo verbale della precedente seduta antimeridiana.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Congedo.<\/p><p>PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il deputato Russo Perez.<\/p><p>(<em>\u00c8 concesso<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Seguito della discussione sul disegno di legge: Convalida del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 29 marzo 1947, n. 143, concernente l\u2019istituzione di una imposta straordinaria progressiva sul patrimonio. (14).<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019ordine del giorno reca il seguito della discussione sul disegno di legge: Convalida del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 29 marzo 1947, n. 143, concernente l\u2019istituzione di una imposta straordinaria progressiva sul patrimonio.<\/p><p>Onorevoli colleghi, si riprende l\u2019esame della lettera <em>c<\/em>) del secondo articolo degli emendamenti aggiuntivi, concernenti gli enti collettivi, formulati dalla Commissione.<\/p><p>Ricordo che il testo proposto era del seguente tenore:<\/p><p>\u00ab<em>c<\/em>) lo Stato per tutti i suoi beni, le Amministrazioni di Stato, gli Stati esteri, per i beni di qualsiasi specie che essi possiedono nel territorio dello Stato, le Provincie, i Comuni e le Aziende municipalizzate, i Consorzi e gli altri enti autorizzati ad imporre tributi obbligatori; le partecipanze ed universit\u00e0 agrarie; le opere pie, gli istituti ed enti di beneficenza ed assistenza legalmente costituiti e riconosciuti; le societ\u00e0 di mutuo soccorso; le fondazioni od istituti di diritto o di fatto che, pur senza rientrare nel novero delle istituzioni pubbliche di beneficenza, attendono, senza fine di lucro, ad opere filantropiche di assistenza ed educazione degli indigenti, infermi, orfani o fanciulli bisognosi, combattenti, reduci e partigiani e loro figli; gli enti il cui fine \u00e8 equiparato, a norma dell\u2019articolo 29, lettera <em>h<\/em>) del Concordato, ai fini di beneficenza o di istruzione e gli assimilabili di altri culti; gli istituti pubblici di istruzione; i Corpi scientifici, le Accademie e Societ\u00e0 storiche, letterarie, scientifiche, aventi scopi esclusivamente culturali; i benefici ecclesiastici maggiori o minori.<\/p><p>\u00abPer gli enti di cui alla lettera <em>c<\/em>) l\u2019esenzione non ha luogo per la parte di patrimonio destinata all\u2019esercizio di un\u2019attivit\u00e0 produttiva di reddito tassabile, ai fini dell\u2019imposta di ricchezza mobile, in categoria <em>B<\/em>\u00bb.<\/p><p>Ieri sera si era rimasti d\u2019intesa che la Commissione avrebbe presentato questa mattina un nuovo testo che, tenendo conto della lettera <em>c<\/em>) del primo articolo, sfrondasse tutte le indicazioni superflue, in maniera da avere l\u2019elenco di quegli altri enti i quali possono usufruire dell\u2019esenzione.<\/p><p>Onorevole La Malfa, \u00e8 stato preparato il nuovo testo?<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Vi \u00e8 un emendamento dell\u2019onorevole Pesenti che pu\u00f2 essere preso a base della discussione.<\/p><p>SCOCA. Anche noi abbiamo preparato un emendamento.<\/p><p>PRESIDENTE. Sta bene.<\/p><p>Do lettura dell\u2019emendamento proposto dall\u2019onorevole Pesenti:<\/p><p>\u00ab<em>c<\/em>) le aziende autonome dello Stato, le aziende municipalizzate ed enti autonomi che esercitino pubblici servizi, le partecipanze e le universit\u00e0 agrarie\u00bb.<\/p><p>Nell\u2019emendamento Pesenti restano cos\u00ec assorbiti tanto l\u2019emendamento Assennato, il quale citava soltanto gli enti autonomi che esercitano pubblici servizi, quanto l\u2019emendamento Dugoni, salvo, quest\u2019ultimo, per la parte che propone il mantenimento nell\u2019elencazione dei consorzi e degli altri enti autorizzati ad imporre tributi obbligatori.<\/p><p>Resta sempre la proposta dell\u2019onorevole Quintieri di eliminare l\u2019indicazione relativa alle aziende municipalizzate.<\/p><p>Gli onorevoli Scoca, Carbonari ed altri, presentano a loro volta il seguente emendamento sostitutivo della prima parte della lettera <em>c<\/em>) sino alle parole \u00abaziende municipalizzate\u00bb:<\/p><p>\u00ab<em>c<\/em>) le aziende dello Stato delle province e dei comuni e gli enti autonomi esercenti un pubblico servizio\u00bb.<\/p><p>Invito il Governo ad esprimere il suo avviso su questi due emendamenti.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Il Governo accetta la formula, dell\u2019emendamento proposto dall\u2019onorevole Scoca che assorbe parzialmente l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Pesenti. Il Governo accoglie quindi l\u2019emendamento Scoca, mentre non accoglie l\u2019emendamento Pesenti. Chiedo scusa agli onorevoli colleghi se, per semplificazione e per brevit\u00e0, ridurr\u00f2 al minimo la motivazione del pensiero del Governo.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Desidererei avere un chiarimento sull\u2019emendamento Scoca. Chiedo cio\u00e8 se egli intende mantenere il resto dell\u2019alinea <em>c<\/em>) dalle parole: \u00abi Consorzi e gli altri enti autorizzati\u00bb in poi.<\/p><p>SCOCA. S\u00ec, lo mantengo.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Mi pare allora che ci troviamo nell\u2019identica situazione di ieri sera: non ci comprendiamo affatto. Avendo modificato la lettera <em>c<\/em>) dell\u2019articolo 1, non possiamo conservare ora questa lettera <em>c<\/em>).<\/p><p>PRESIDENTE. Cominciamo con il votare la prima parte dell\u2019alinea <em>c<\/em>); poi esamineremo la parte successiva. Pongo ai voti l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Scoca.<\/p><p>(<em>\u00c8<\/em> <em>approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo ora alla seconda parte della lettera <em>c<\/em>). Dopo la votazione avvenuta, dell\u2019emendamento dell\u2019onorevole Pesenti rimane il finale tendente a mantenere le parole: \u00able partecipanze e le universit\u00e0 agrarie\u00bb.<\/p><p>Ha facolt\u00e0 di parlare l\u2019onorevole Ministro delle finanze per esprimere il parere del Governo.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Il Governo \u00e8 d\u2019accordo nel concedere l\u2019esenzione anche per le partecipanze e le universit\u00e0 agrarie; per quanto sia molto improbabile che le partecipanze ed universit\u00e0 agrarie posseggano un reddito di categoria <em>B.<\/em><\/p><p>Vorrei, in proposito, soggiungere che tutti gli enti elencati nella categoria <em>c<\/em>) difficilmente posseggono un reddito di categoria <em>B<\/em>; ma, la semplice possibilit\u00e0 che questi enti posseggano un reddito di categoria <em>B<\/em>, basta per giustificare l\u2019elencazione che il Governo chiede di mantenere. Il fatto che si tratti di ipotesi pi\u00f9 teoriche che pratiche serva a tranquillizzare gli onorevoli colleghi in ordine alla ripercussione di queste esenzioni sul gettito del tributo straordinario. Si tratta effettivamente di una rinuncia molto limitata al tributo.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Proporrei che per le partecipanze agrarie restasse convenuto che, se possono cadere nella categoria <em>B<\/em>, si includono; se no, non si includono nel decreto. Se sono escluse, come io penso, commettiamo un\u2019incongruenza formale e giuridica. Quindi, se l\u2019onorevole Pesenti accetta, faremmo <em>a priori<\/em> un accertamento.<\/p><p>PRESIDENTE. Ha facolt\u00e0 di parlare l\u2019onorevole Ministro delle finanze.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Mi pare, onorevole Presidente, onorevoli colleghi, che l\u2019elencazione degli enti considerati nella lettera <em>c<\/em>) presupponga l\u2019esistenza di un eventuale reddito di categoria <em>B.<\/em> Per chiarire meglio il concetto, si potrebbe far precedere o seguire la lettera <em>c<\/em>) dal riferimento al reddito di categoria <em>B.<\/em> Ci\u00f2 non mi sembra per\u00f2 necessario, perch\u00e9 l\u2019esistenza di un reddito di categoria <em>B<\/em> \u00e8 il presupposto indispensabile per la soggezione alla imposizione, e pertanto anche un\u2019elencazione di esenzioni soggettive dall\u2019imposizione stessa deve presupporre la esistenza di redditi di categoria <em>B.<\/em><\/p><p>PESENTI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>PESENTI. \u00c8 meglio parlare chiaro, perch\u00e9 ho l\u2019impressione che qui si giochi attorno alle parole.<\/p><p>La lettera <em>b<\/em>) dell\u2019articolo 1 esenta gli enti, salvo per quella parte di patrimonio che \u00e8 destinata ad attivit\u00e0 produttiva tassabile in categoria <em>B.<\/em> L\u2019articolo 2 stabilisce delle esenzioni assolute, cio\u00e8 anche se vi fosse un reddito tassabile in categoria <em>B.<\/em> Ed allora, che cosa significa la proposta di alcuni colleghi di mantenere, oltre quelle aziende che effettivamente dovrebbero essere tassate, e anzi sono tassate, in categoria <em>B,<\/em> come le aziende municipalizzate e altre \u2013 perch\u00e9 svolgono un\u2019attivit\u00e0 produttiva \u2013 che cosa significa mantenere anche, per esempio, tutti gli enti religiosi e sopprimere l\u2019ultima parte del comma <em>c<\/em>) del secondo articolo? Significa che vi \u00e8 l\u2019intenzione di non colpire, per esempio, un convento, se questo convento ha una scuola, nella quale fa pagare delle rette; significa non voler colpire una clinica privata, se gestita da suore o da religiosi. Ora, questo, in parole chiare, \u00e8 quello che vorrebbe essere sostenuto dall\u2019emendamento che propone il mantenimento di tutte queste indicazioni.<\/p><p>UBERTI. Ma non \u00e8 un emendamento della Commissione?<\/p><p>PESENTI. Io desidero che l\u2019Assemblea sia al corrente di questi fatti, perch\u00e9, appunto, girando attorno alle parole, non si venga a cadere in errore.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Pesenti, noi abbiamo fatto gi\u00e0 una prima votazione, che assorbe una parte delle sue proposte. Rimane da decidere in ordine alla sua proposta relativa alle partecipanze ed universit\u00e0 agrarie. Decidiamo ora su questa. Mantiene il suo emendamento, onorevole Pesenti?<\/p><p>PESENTI. Lo mantengo.<\/p><p>PRESIDENTE. Allora, poich\u00e9 la votazione di poco fa ha assorbito una parte dell\u2019emendamento dell\u2019onorevole Pesenti, rimane la parte relativa alle partecipanze ed universit\u00e0 agrarie. Pongo in votazione quest\u2019ultima parte.<\/p><p>SCOCA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>SCOCA. Voter\u00f2 per questa parte dell\u2019emendamento Pesenti in quanto \u00e8 inclusa nel seguito dell\u2019articolo che intendiamo mantenere fermo. Ci\u00f2 non implica perci\u00f2 l\u2019esclusione del resto dell\u2019articolo stesso.<\/p><p>PRESIDENTE. Questo lo vedremo dopo. L\u2019Assemblea lo potr\u00e0 anche escludere. Pongo dunque ai voti le parole: \u00able partecipanze e le universit\u00e0 agrarie\u00bb.<\/p><p>(<em>Sono approvate<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Ricordo ora che nell\u2019emendamento presentato dall\u2019onorevole Dugoni si conservava l\u2019altro inciso del testo della Commissione (che in realt\u00e0 nel testo precede l\u2019indicazione delle partecipanze ed universit\u00e0 agrarie) e cio\u00e8: \u00abi consorzi e gli altri enti autorizzati ad imporre tributi obbligatori\u00bb.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Io non sono in grado di riferire su questi emendamenti il pensiero della Commissione, ma come relatore mi oppongo alla inclusione di questa categoria.<\/p><p>PRESIDENTE. Ha facolt\u00e0 di parlare il Ministro delle finanze.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> La portata dell\u2019emendamento \u00e8 molto limitata, l\u2019urgenza dei lavori ci porta ad abbreviare la discussione. In considerazione delle limitate dimensioni del problema, il Governo accetta che siano esenti i Consorzi e gli altri enti autorizzati ad imporre tributi obbligatori.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Faccio notare all\u2019Assemblea che con questa dizione verrebbe ad essere esente l\u2019Istituto cotoniero, che impone tributi obbligatori.<\/p><p>PRESIDENTE. Ha facolt\u00e0 di parlare il Ministro delle finanze.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Devo \u2013 e mi dispiace \u2013 ricordare quanto al riguardo \u00e8 stato detto in forma impegnativa dal Governo ieri, in sede di discussione dell\u2019emendamento dell\u2019onorevole Pesenti, che aveva postulato il problema di questi enti. \u00c8 un problema che \u00e8 stato risolto con l\u2019impegno del Governo a rivedere le disposizioni concernenti la tassazione dei redditi mobiliari di categoria <em>B.<\/em><\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Prendo atto della dichiarazione del Ministro; ma qualsiasi autorit\u00e0 giudiziaria che dovesse decidere sull\u2019interpretazione della dizione \u00abconsorzi ed altri enti autorizzati\u00bb, nonostante la dichiarazione dei Governo, metterebbe l\u2019Istituto cotoniero fra gli enti esenti dalla tassazione straordinaria.<\/p><p>SCOCA. Se sorgesse qualche dubbio circa la estensione della formula usata dal testo che abbiamo sott\u2019occhio, si potrebbe precisare il concetto dei consorzi qui contemplati, specificando che sono compresi nella esenzione solo i consorzi di bonifica, di miglioramento e di irrigazione.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Accetto.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Accetto anch\u2019io.<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo allora ai voti la formulazione:<\/p><p>\u00abi consorzi di bonifica, di miglioramento e di irrigazione\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Segue l\u2019altra elencazione che, a tenore della proposta dell\u2019onorevole Scoca, dovrebbe restare.<\/p><p>PESENTI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>PESENTI. Faccio presente che la lettera <em>c<\/em>) aveva un significato in quanto prima elencava tutte le esclusioni, e poi, in un ultimo comma, stabiliva che queste esenzioni dall\u2019imposta non vi erano per la parte di patrimonio destinata ad una attivit\u00e0 produttiva.<\/p><p>Oggi vi \u00e8 la proposta dell\u2019onorevole Scoca di mantenere la lettera <em>c<\/em>) nonostante la diversa dizione dell\u2019articolo 1; e di togliere anche l\u2019ultima limitazione col preciso scopo di rendere non tassabili quelle attivit\u00e0 strettamente economiche svolte da enti religiosi. Allora, sicuro di interpretare il pensiero di almeno una parte dell\u2019Assemblea, ripeto che \u00e8 comprensibile che una tipografia di artigianelli sia retta da enti religiosi oppure da privati cittadini; e che un collegio di rieducazione dei traviati, di reduci del carcere o simili, che sono enti particolari di assistenza che non hanno fini di lucro, debbano essere esenti (e questa \u00e8 una interpretazione che pu\u00f2 dare direttamente l\u2019amministrazione finanziaria); ma non \u00e8 giusto che sia esente una clinica, sia pure retta da suore, la quale faccia pagare delle rette, faccia concorrenza alle cliniche private e si avvalga di quegli stessi medici che prestano la loro opera in cliniche private; non \u00e8 giusto che sia esente un liceo-ginnasio che faccia la concorrenza a collegi e convitti di carattere privato. Perci\u00f2 propongo che la seconda parte dell\u2019alinea sia tolta in quanto essa, o \u00e8 in contrasto con l\u2019articolo 1 gi\u00e0 approvato, oppure stabilisce delle esenzioni pi\u00f9 larghe che non sono giustificate.<\/p><p>SCOCA. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>SCOCA. L\u2019onorevole Pesenti ha creduto di interpretare il mio pensiero, ma non so su quali basi, perch\u00e9 io non ho ancora avuto occasione di parlare.<\/p><p>La ragione per cui io richiedo che il resto dell\u2019articolo rimanga cos\u00ec come \u00e8, \u00e8 molto chiara ed ispirata a criteri molto pi\u00f9 ampi che non quelli indicati dall\u2019onorevole Pesenti.<\/p><p>Noi abbiamo tutta una elencazione, cominciando dalle Opere Pie, gli Istituti ed Enti di beneficenza ed assistenza legalmente costituiti e riconosciuti; poi abbiamo le societ\u00e0 di mutuo occorso; poi abbiamo le fondazioni od istituti di diritto o di fatto che, pur senza rientrare nel novero delle istituzioni pubbliche di beneficenza, attendono, senza fine di lucro, ad opere filantropiche di assistenza ed educazione degli, indigenti, infermi, orfani o fanciulli bisognosi, combattenti, reduci e partigiani, ecc.<\/p><p>La ragione per cui ritengo che convenga conservare queste esenzioni di carattere soggettivo \u00e8 semplice. Con l\u2019articolo 1, lettera <em>c<\/em>), abbiamo sottoposto a tassazione gli enti morali soltanto per quella parte del patrimonio la quale \u00e8 destinata alla produzione di un reddito tassabile in categoria <em>B<\/em> dell\u2019imposta di ricchezza mobile.<\/p><p>Vi sono degli enti, come gli enti di assistenza e di beneficenza, che per vivere, per raggiungere il loro scopo benefico, esercitano una qualche modesta attivit\u00e0 produttiva non con lo scopo di lucro, ma unicamente per alimentare questa opera di beneficenza ed assistenza.<\/p><p>Ora, io dico che sarebbe un errore sottoporre all\u2019imposta sul patrimonio questa parte del patrimonio, una volta che \u00e8 accertato che l\u2019attivit\u00e0 di questi enti \u00e8 volta al raggiungimento di scopi di alto benessere sociale, quali sono l\u2019assistenza e la beneficenza.<\/p><p>Gi\u00e0 in base alla norma approvata questi enti sarebbero esenti, e solo sarebbero soggetti per quella parte del loro patrimonio che rientra in qualche modo nell\u2019ingranaggio delle leggi normali, nell\u2019ambito della ricchezza mobile. Ma qui ci troviamo di fronte ad una imposta straordinaria che tassa il patrimonio e porta via una parte di esso.<\/p><p>Ora, se questi enti devono raggiungere scopi di beneficenza ed assistenza e per raggiungere questi scopi svolgono una certa attivit\u00e0 soggetta a ricchezza mobile, non \u00e8 giusto che una parte qualsiasi dei beni da essi posseduti venga loro sottratta perch\u00e9 ci\u00f2 impedirebbe il raggiungimento dei fini che si propongono.<\/p><p>Ecco quale era il significato della mia proposta.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> L\u2019Assemblea mi scusi se io devo riprendere la questione dall\u2019inizio.<\/p><p>Ieri, l\u2019emendamento del Governo ha ristretto la categoria di tassazione degli enti morali disponendo che si tassino solo gli enti morali che esercitano una attivit\u00e0 produttiva di reddito tassabile in categoria <em>B.<\/em> Questo emendamento del Governo ha ristretto enormemente la base di imposizione e, direi, ha tolto qualsiasi ragion d\u2019essere al provvedimento. Questo si chiama provvedimento sugli enti collettivi in quanto stabilisce la tassazione della generalit\u00e0 di questi enti.<\/p><p>Oggi con l\u2019emendamento Scoca noi diciamo all\u2019articolo 1: non tassiamo gli enti morali. Badate che gli enti morali, le istituzioni sono in genere fondazioni di beneficenza non aventi scopo di lucro. Quindi quando diciamo all\u2019articolo 1, lettera <em>c<\/em>): enti morali tassabili in categoria <em>B<\/em>, vogliamo dire enti non aventi scopo di lucro che esercitano, per una parte della loro attivit\u00e0, una attivit\u00e0 di lucro. Guardate allora le conseguenze dell\u2019emendamento Scoca: nel primo articolo diciamo che se questi enti, che sono senza scopo di lucro, hanno una parte di attivit\u00e0 a scopo di lucro, li tassiamo. Nell\u2019altro articolo diciamo che se questi enti senza scopo di lucro hanno una parte di attivit\u00e0 a scopo di lucro, non li tassiamo. Ora, da un punto di vista formale, questa \u00e8 una assurdit\u00e0. Prima tassiamo la parte produttiva avente lo scopo di lucro, poi non la tassiamo. Perch\u00e9? Perch\u00e9 quando restringiamo la categoria dell\u2019articolo 1, diciamo: Noi tassiamo gli enti di beneficenza, che non abbiano una finalit\u00e0 di lucro. Quando andiamo all\u2019articolo 2, diciamo: Ma siccome sono enti di beneficenza, anche se hanno scopo di lucro, non li tassiamo.<\/p><p>Ecco l\u2019assurdit\u00e0. Ma qual \u00e8 la sostanza di questa questione? Mi dispiace di dover ricordare, ai colleghi democristiani, il discorso di ieri.<\/p><p>UBERTI. L\u2019abbiamo sentito.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore. <\/em>Lo ripeto, e lo porto alla conclusione.<\/p><p>UBERTI. A nome personale.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> S\u00ec, a nome personale; mi basta.<\/p><p>Come dico, quando noi escludiamo dalla tassazione straordinaria. gli enti morali in s\u00e9, senza preoccuparci dei fini che essi hanno, noi in definitiva alla tassazione degli enti collettivi togliamo gran parte delle sue ragioni. Noi possiamo fare, rispetto alla categoria \u00abIstituzioni, enti morali, fondazioni\u00bb, delle esenzioni specifiche, ben determinate. Ma con questo sistema dei due articoli che si intrecciano fra loro, noi evidentemente la categoria <em>c<\/em>) la possiamo considerare soppressa praticamente dalla legge perch\u00e9 io domando quali enti rimangono sotto la categoria <em>c<\/em>) quando noi escludiamo tutti gli enti elencati alla categoria <em>c-<\/em><em>2 \u2013 <\/em>enti di beneficenza, istruzione, societ\u00e0 di mutuo soccorso \u2013 anche se esercitano una attivit\u00e0 produttiva. Noi prendiamo solo pochi enti: l\u2019Istituto mobiliare e l\u2019Istituto delle assicurazioni, e, quest\u2019ultimo se l\u2019onorevole Micheli ce lo permette, perch\u00e9 ha presentato un emendamento per cui anche l\u2019Istituto delle assicurazioni non dovrebbe pagare&#8230;<\/p><p>MICHELI. L\u2019ho ritirato.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Non troveremo pi\u00f9 di quattro o cinque enti da classificare nella categoria<em> c<\/em>). Ora io pregherei di rilevare anche una questione di giustizia tributaria in questo campo. Giustamente diceva l\u2019onorevole Pesenti: o noi vogliamo far prevalere il concetto di fine di beneficenza, ed allora estendiamo la categoria <em>c<\/em>) dell\u2019articolo 1 ed esentiamo gli istituti di beneficenza, o noi vogliamo far prevalere il concetto di tassabilit\u00e0 in categoria <em>B<\/em> ed allora manteniamolo fermo perch\u00e9, con il sistema dell\u2019emendamento Scoca, qualsiasi attivit\u00e0 avente attinenza agli scopi della Chiesa, qualsiasi istituto ecclesiastico che rientra in quella sfera che interessa il cattolicesimo in Italia, non sar\u00e0 tassabile. (<em>Commenti \u2013 Proteste al centro<\/em>)<em>.<\/em> Non sar\u00e0 tassabile n\u00e9 nella categoria <em>B<\/em> n\u00e9 fuori della categoria <em>B.<\/em><\/p><p>Questo ho detto, onorevoli colleghi, per la mia responsabilit\u00e0 di relatore e, come dicevo ieri, la Commissione nella discussione di questo problema \u00e8 stata di una equanimit\u00e0 e di una imparzialit\u00e0 assoluta.<\/p><p>Nella redazione originale del progetto presentato dalla Commissione si facevano esenzioni che, nella legge del 1922, rispetto ai patrimoni ecclesiastici, non erano previste. Lo spirito con cui la Commissione ha considerato questo problema degli enti ecclesiastici e delle attivit\u00e0 connesse, \u00e8 stato largo. Ma, con gli emendamenti che si propongono, si va alle esenzioni totali. Ripeto che veramente qui si viene a stabilire un privilegio assoluto per una categoria. (<em>Interruzioni al centro<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Per queste ragioni, non solo da un punto di vista formale le lettere <em>c<\/em>) degli articoli 1 e 2 non hanno pi\u00f9 senso comune, ma dal punto di vista di giustizia tributaria determinano l\u2019impressione che altre decisioni gravi, che abbiamo preso, di tassazione rigida, non abbiano pi\u00f9 fondamento. Se siamo stati rigidi per quelli che hanno 100.000 lire d\u2019imponibile, dobbiamo mantenere la stessa rigidit\u00e0 in altri campi.<\/p><p>CAPPI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CAPPI. \u00c8 inesatto il rilievo dell\u2019onorevole La Malfa, secondo il quale, se noi manteniamo l\u2019elencazione della lettera<em> c<\/em>) dell\u2019articolo 2, viene meno ogni zona tassabile ai sensi dell\u2019articolo 1.<\/p><p>L\u2019onorevole La Malfa non ha osservato che, secondo la lettera <em>c<\/em>), non tutte le attivit\u00e0 svolte \u2013 per esemplificare, come ha fatto l\u2019onorevole Pesenti \u2013 da suore o da istituti religiosi sono esenti, ma solo quelle attivit\u00e0 svolte da suore o da altri, i cui enti abbiano scopi di assistenza o di educazione di indigenti, di infermi, orfani, fanciulli bisognosi, combattenti e reduci.<\/p><p>Cosicch\u00e9, se vi sono suore o conventi, che non hanno questi scopi specifici di assistenza ed esercitano attivit\u00e0 produttive, saranno tassabili.<\/p><p>Per una seconda osservazione, mi rivolgo all\u2019onorevole Scoccimarro per questa ragione: l\u2019altra sera, per un dovere di lealt\u00e0 politica, io e il mio Gruppo abbiamo mantenuto un emendamento contro il parere del Governo; mi permetto, forte di questo precedente di richiamare allo stesso dovere di lealt\u00e0 politica l\u2019onorevole Scoccimarro, perch\u00e9 a me consta che ieri, quando si concord\u00f2 l\u2019emendamento circa le societ\u00e0 cooperative, e noi, Gruppo democristiano, abbandonammo una certa tesi per aderire a quella delle sinistre, ci si era detto, in persona degli onorevoli Scoccimarro e Pesenti, che si aderiva a mantenere tutta l\u2019elencazione della lettera <em>c<\/em>), meno i benefici, maggiori o minori, sui quali ci si riservava di dare battaglia.<\/p><p>Invito le sinistre, per coerenza e lealt\u00e0 politica, a tener fede al loro impegno.<\/p><p>SCOCA. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>SCOCA. Chiedo scusa al signor Presidente; ma debbo anzitutto rilevare che la Commissione di finanza non ha potuto riunirsi da ieri sera a stamane, di modo che tutto quanto oggi dice a questo proposito l\u2019onorevole La Malfa \u00e8 espressione del suo pensiero personale, non della Commissione.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> No!<\/p><p>SCOCA. Ci\u00f2 premesso, debbo fare alcune osservazioni su quanto ha detto l\u2019onorevole La Malfa, ed anzitutto sulla sua affermazione che il mantenimento delle esenzioni soggettive previste nella lettera <em>c<\/em>) dell\u2019articolo 2 svuoterebbe di contenuto la lettera <em>c<\/em>) dell\u2019articolo 1.<\/p><p>\u00c8 argomento impressionistico, che non ha nessuna base e nessuna consistenza. La lettera <em>c<\/em>) dell\u2019articolo 1 contempla genericamente le istituzioni, le fondazioni e gli enti morali in genere, per la parte di patrimonio la quale sia investita nella produzione di un reddito soggetto alla imposta di ricchezza mobile. Ma, evidentemente, quando abbiamo votato questa lettera <em>c<\/em>), ci siamo riferiti a quegli enti morali che effettivamente hanno funzione produttiva nel Paese e che non hanno forma di societ\u00e0. Cos\u00ec, per esempio, vi sono istituti bancari e creditizi che non hanno forma di societ\u00e0 anonima ed \u00e8 con riferimento a questi, principalmente, che ha contenuto la lettera <em>c<\/em>) dell\u2019articolo 1, oltre che con riferimento ad altri organismi produttivi che non hanno la forma dell\u2019anonima o delle altre societ\u00e0 contemplate nelle lettere <em>a<\/em>) e <em>b<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Poi debbo rilevare l\u2019infondatezza di un\u2019altra pretesa contraddizione. Dice l\u2019onorevole La Malfa che, mentre nella lettera <em>c<\/em>) dell\u2019articolo 1 abbiamo contemplato il fine di lucro per la tassazione, nella lettera <em>c<\/em>) dell\u2019articolo 2 contempliamo lo stesso fine di lucro per l\u2019esenzione. Ora, intendiamoci bene. La dizione che noi approvammo non parla di fini di lucro: la dizione della lettera <em>c<\/em>) \u00e8 in questi termini: \u00abistituzioni, fondazioni ed enti morali in genere che esplicano attivit\u00e0 produttiva di reddito tassabile, ai fini della imposta di ricchezza mobile, in categoria <em>B<\/em>\u00bb.<\/p><p>Di modo che prescindemmo dalla considerazione dello specifico fine di lucro e considerammo il presupposto obiettivo dell\u2019assoggettamento alla imposta di ricchezza mobile. Occorre ora considerare quegli enti che, avendo uno scopo che li fa ritenere degni dell\u2019esenzione dal pagamento della imposta straordinaria sul patrimonio, vadano viceversa a cadere sotto la disposizione della lettera <em>c<\/em>) dell\u2019articolo 1.<\/p><p>Nella lettera <em>c<\/em>) dell\u2019articolo 2 poi, l\u2019assenza di fini di lucro \u00e8 esplicitamente contemplata, in quanto ivi si parla di enti \u00absenza fini di lucro\u00bb. Cosicch\u00e9 non vi \u00e8 affatto la contraddizione rilevata dall\u2019onorevole La Malfa. Qui, debbo aggiungere che la portata delle esenzioni \u00e8 molto modesta: l\u2019ha ripetuto pi\u00f9 volte il Ministro, il quale ha detto che la zona che va esente per effetto della lettera <em>c<\/em>) dell\u2019articolo 2 \u00e8 di limitatissime proporzioni. Si tratta di sottrarre alla imposta sul patrimonio quelle modeste attivit\u00e0 che esercitano taluni enti di assistenza e di beneficenza, che sono soggetti alla imposta ordinaria di ricchezza mobile in virt\u00f9 di norme generali, ma non possono essere soggetti alla imposta straordinaria sul patrimonio, perch\u00e9 il fine ultimo ed essenziale di tali enti \u00e8 quello di assistenza e di beneficenza.<\/p><p>\u00c8 quanto meno esagerato riferirsi sempre e solo ad enti religiosi mentre ci sono molti altri enti che cadono sotto la lettera<em> c<\/em>) dell\u2019articolo 2, i quali col carattere religioso nulla hanno a che vedere. Cito, ad esempio, talune attivit\u00e0 esercitate dall\u2019Associazione combattenti, da quella per i liberati dal carcere ecc.<\/p><p>Mi richiamo \u2013 e finisco \u2013 ad un precedente affine, che abbiamo votato di recente, cio\u00e8 l\u2019esenzione che abbiamo concessa alle cooperative aventi fini mutualistici. Bench\u00e9 le cooperative siano soggette alla imposta sul patrimonio in base alla norma generale, abbiamo deliberato che il fine di mutualit\u00e0 le esonera dal pagamento della imposta sul patrimonio. Non sono sullo stesso piano il fine mutualistico e i fini di beneficenza e di assistenza? Questo domando all\u2019Assemblea.<\/p><p>MICHELI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>MICHELI. Far\u00f2 una brevissima dichiarazione, signor Presidente. Io ho ritirato ieri il mio emendamento per le ragioni che ho brevissimamente esposto. Ma siccome il Relatore, onorevole La Malfa, ha voluto accennare ad una particolarit\u00e0, che cio\u00e8 la tassazione si potesse applicare all\u2019Istituto Nazionale delle Assicurazioni, io devo avvertirlo che esso Istituto si trova nelle condizioni di esenzioni gi\u00e0 stabilite unanimemente dall\u2019Assemblea e sopra le quali non si pu\u00f2 pi\u00f9 ritornare. Infatti l\u2019Istituto non \u00e8 tassato in categoria <em>B<\/em>, sia perch\u00e9 se vi sono utili essi vanno allo Stato sia perch\u00e9 tutti i proventi passano alle riserve unicamente per garanzia degli assicurati.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> L\u2019onorevole Micheli ha risposto alle argomentazioni dell\u2019onorevole Scoca circa gli enti di lucro.<\/p><p>L\u2019onorevole Scoca ha citato alcuni istituti di credito; ma se noi parliamo di fini di lucro, allora, anche il Banco di Napoli andrebbe esentato, perch\u00e9, essendo una fondazione, non ha fine di lucro, anche se esercita una attivit\u00e0 economica.<\/p><p>Ad ogni modo, alle argomentazioni dell\u2019onorevole Cappi, per cui ieri c\u2019\u00e8 stato un accordo per questa esenzione specifica e per la esenzione delle cooperative, io devo rispondere che qui non possiamo fare una sorta di camera di compensazione delle esenzioni. (<em>Approvazioni a sinistra<\/em>)<em>.<\/em> Questa sarebbe una maniera poco corretta di trattare i problemi fiscali, onorevole Cappi. Si deve discutere di far pagare i cittadini, non di fare accordi reciproci sulla esenzione di questa o quella categoria.<\/p><p>D\u2019altra parte, nel testo originario, in cui si parlava, nell\u2019articolo 1 lettera <em>c<\/em>), degli enti morali che esplicano attivit\u00e0 produttive, non c\u2019erano le esenzioni dell\u2019articolo 2 lettera <em>c<\/em>). E giustamente, nel disegno di legge, non c\u2019erano perch\u00e9 in quel provvedimento non potevano essere ammesse. Queste esenzioni sono state prese dal progetto della Commissione; quindi, si sono sommati due emendamenti. Il progetto del Governo non contempla nessuna esenzione per l\u2019articolo 2; stabilisce tre categorie di imposizioni e le mantiene ferme. Questo \u00e8 il progetto governativo.<\/p><p>SCOCCIMARRO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>SCOCCIMARRO. Desidero rispondere all\u2019onorevole Cappi per il richiamo fatto ad una intesa che ieri sarebbe avvenuta a proposito di quest\u2019articolo e della questione che si discuteva sulla cooperazione. \u00c8 vero che ad un certo momento l\u2019onorevole Cappi, riferendosi personalmente a me disse: \u00abSe noi modificassimo il nostro atteggiamento, sul problema della cooperazione, sareste voi d\u2019accordo nel mantenere la lettera<em> c<\/em>) dell\u2019articolo 2?\u00bb. Io dissi s\u00ec, ma vorrei spiegare all\u2019onorevole Cappi che qui c\u2019\u00e8 stato uno strano equivoco. Siccome io parlando avevo annunciato che mi proponevo di avanzare la proposta di togliere l\u2019esenzione per gli enti di assistenza e beneficenza per porre il problema del contributo allo Stato (problema che ho trattato diverse volte in sede di discussione generale), io pensavo che la sua richiesta fosse questa: se votando in quel modo sulla cooperazione, noi lasciavamo stare l\u2019esenzione degli enti di assistenza e beneficenza. E su questo siamo d\u2019accordo e manteniamo quanto abbiamo detto: non dico l\u2019impegno, perch\u00e9 impegno non c\u2019\u00e8 stato, dato che era una conversazione; per\u00f2 mi accorgo adesso che lei, onorevole Cappi, ha dato una interpretazione eccessivamente estensiva. (<em>Commenti al centro<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>CAPPI. Lei ha parlato con l\u2019onorevole Tosi, non con me.<\/p><p>SCOCCIMARRO. Comunque, io qui ho fatto un discorso per sostenere che a mio giudizio \u2013 e non posso cambiare opinione su questo argomento \u2013 qualunque ente svolga una attivit\u00e0 economica lucrativa \u00e8 tenuto a corrispondere il pagamento di questa imposta. \u00c8 un concetto che ho sostenuto da lungo tempo anche nella discussione generale sul provvedimento.<\/p><p>La tesi che io ho sempre sostenuto \u00e8 che bisognava togliere dalle esenzioni anche gli enti di assistenza e beneficenza, ed ammettere il principio, invece, del contributo dello Stato, che potrebbe essere anche superiore a quella parte di imposta patrimoniale.<\/p><p>DUGONI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>DUGONI. Volevo precisare che ieri mattina, dopo la votazione della lettera <em>c<\/em>) dell\u2019articolo 1, io dissi che la lettera <em>c<\/em>) dell\u2019articolo 2 avrebbe dovuto essere soppressa, o ridotta a due o tre voci. E su questo si sono trovati d\u2019accordo anche gli onorevoli Tosi, Vicentini ed altri. Quindi, tutta la lettera <em>c<\/em>) dell\u2019articolo 2 avrebbe dovuto cadere secondo quanto si \u00e8 detto. Questo era il preciso accordo intervenuto, tanto \u00e8 vero che l\u2019onorevole Conti non lesse tutta la parte dell\u2019articolo 2 riferentesi alla lettera <em>c<\/em>) poich\u00e9 eravamo d\u2019accordo che in grandissima parte doveva cadere.<\/p><p>PRESIDENTE. Desidero chiarire che, per tutto ci\u00f2 che \u00e8 stato detto in Aula nelle sedute precedenti, vi sono i resoconti stenografici ed i verbali che fanno testo; per quanto riguarda le discussioni fatte fuori dall\u2019Aula, desidererei che a queste non ci si richiamasse, perch\u00e9 non hanno nessuna importanza agli effetti del lavoro legislativo che si svolge in Aula.<\/p><p>Ha facolt\u00e0 di parlare l\u2019onorevole Ministro delle finanze.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Mi si permetta di manifestare il mio personale rammarico per l\u2019aspetto polemico che ha assunto questa discussione, che deve restare sul piano evidentemente tecnico, nel quadro, naturalmente, della discussione di un orientamento politico tributario. Non posso condividere l\u2019affermazione dell\u2019onorevole La Malfa, il quale, non soltanto ha detto che, se entrasse in vigore il proposto sistema di esenzioni, il disposto dell\u2019articolo 1, lettera <em>c<\/em>), diverrebbe praticamente inefficace; egli ha detto che verrebbero addirittura meno le ragioni di essere del provvedimento.<\/p><p>Il Governo non \u00e8 di questo parere, perch\u00e9 il pi\u00f9 esteso campo di applicazione del provvedimento che si discute \u00e8 quello delimitato dalla lettera <em>a<\/em>) relativa alle societ\u00e0 per azioni, e dalla lettera <em>b<\/em>) relativa alle societ\u00e0 in accomandita semplice ed in nome collettivo.<\/p><p>Per quanto riguarda la lettera <em>c<\/em>), il Governo ha espresso chiaramente il proprio pensiero: desidera che siano mantenute le proposte esenzioni a favore di quegli istituti ed enti che svolgono un\u2019attivit\u00e0 di elevatissimo interesse sociale. Questo \u00e8 il significato delle esenzioni: esse riguardano istituti che possono appartenere a tutti i settori, al settore ecclesiastico come al settore laico, al settore cattolico come a quello acattolico; se poi queste attivit\u00e0 filantropiche prevalgono in determinati settori non credo sia questa una ragione per negare un\u2019agevolazione che il Governo intende accordare. (<em>Applausi al centro<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della rimanente parte dell\u2019alinea <em>c<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pongo ai voti la formulazione:<\/p><p>\u00able opere pie, gli istituti ed enti di beneficenza ed assistenza legalmente costituiti e riconosciuti\u00bb.<\/p><p>(<em>Dopo prova e controprova \u00e8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pongo ai voti le parole:<\/p><p>\u00able societ\u00e0 di mutuo soccorso\u00bb.<\/p><p>(<em>Sono approvate<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pongo ai voti le parole:<\/p><p>\u00able fondazioni od istituti di diritto o di fatto che, pur senza rientrare nel novero delle istituzioni pubbliche di beneficenza, attendono, senza fini di lucro, ad opere filantropiche di assistenza ed educazione degli indigenti, infermi, orfani o fanciulli bisognosi, combattenti, reduci e partigiani e loro figli\u00bb.<\/p><p>(<em>Sono approvate<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>\u00abgli enti il cui fine \u00e8 equiparato, a norma dell\u2019articolo 29, lettera <em>h<\/em>)<em>,<\/em> del Concordato, ai fini di beneficenza o di istruzione e gli assimilabili di altri culti\u00bb.<\/p><p>(<em>Sono approvate<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>\u00abgli istituti pubblici di istruzione\u00bb.<\/p><p>(<em>Sono approvate<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>\u00abi corpi scientifici, le Accademie e societ\u00e0 storiche, letterarie, scientifiche, aventi scopi esclusivamente culturali\u00bb.<\/p><p>(<em>Sono approvate<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Avverto che all\u2019ultimo inciso \u00e8 proposto questo emendamento dagli onorevoli Pesenti, Scoccimarro ed altri:<\/p><p>\u00ab<em>Sostituire alle parole:<\/em> i benefici ecclesiastici maggiori o minori, <em>le altre:<\/em> i benefici ecclesiastici aventi diritto a congrua\u00bb.<\/p><p>Quale \u00e8 il parere del Ministro delle finanze?<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Per le ragioni esposte su questo concetto in sede di discussione dell\u2019imposta straordinaria progressiva, il Governo respinge l\u2019emendamento proposto e chiede sia mantenuta ferma la formula pi\u00f9 ampia: \u00abi benefici ecclesiastici maggiori o minori\u00bb.<\/p><p>Il Governo desidera aggiungere che, parlando di benefici ecclesiastici maggiori o minori, dopo aver parlato di enti equiparati a norma dell\u2019articolo 29 del Concordato, non intende che ci\u00f2 possa essere interpretato nel senso che i benefici ecclesiastici maggiori e minori non siano da ritenersi compresi nell\u2019articolo 29 del Concordato. (<em>Interruzione del deputato Scoccimarro<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>\u00c8 una questione su cui il Governo pu\u00f2 avere una sua opinione, ma non \u00e8 questa la sede perch\u00e9 questa possa essere discussa. Desidero semplicemente, agli effetti della legge che si discute, affermare che l\u2019aggiunta degli enti ecclesiastici maggiori e minori, dopo aver parlato dell\u2019articolo 29, non pu\u00f2 significare adesione al concetto di ritenere estranei all\u2019articolo stesso i benefici ecclesiastici maggiori e minori.<\/p><p>Questa \u00e8 la portata della dichiarazione che credo avere il dovere di fare a nome del Governo.<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo ai voti l\u2019emendamento degli onorevoli Pesenti e Scoccimarro.<\/p><p>(<em>Dopo prova e controprova non \u00e8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pongo ai voti il testo della Commissione:<\/p><p>\u00abi beni ecclesiastici maggiori o minori\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo ora all\u2019ultimo comma:<\/p><p>\u00abPer gli enti di cui alla lettera <em>c<\/em>) l\u2019esenzione non ha luogo per la parte di patrimonio destinata all\u2019esercizio di un\u2019attivit\u00e0 produttiva di reddito tassabile, ai fini dell\u2019imposta di ricchezza mobile, in categoria <em>B<\/em>\u00bb.<\/p><p>Vi \u00e8 una proposta del Governo di soppressione del comma. Ha facolt\u00e0 di parlare il Ministro delle finanze.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> La proposta di sopprimere l\u2019ultimo comma \u00e8 conseguenza della modificazione apportata all\u2019articolo 1 delle esenzioni che sono state comprese nell\u2019articolo 2 lettera <em>c<\/em>). Quindi, mantengo fermo l\u2019emendamento governativo per la soppressione di questo ultimo comma.<\/p><p>PESENTI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>PESENTI. Ho chiesto di parlare per affermare che l\u2019ultimo comma dell\u2019articolo 8 \u00e8 in contrasto con l\u2019articolo 1, allo stesso modo in cui pu\u00f2 essere in contrasto tutta la lettera <em>c<\/em>) del 2\u00b0 articolo. Se non si \u00e8 trovato il contrasto nella lettera <em>c<\/em>) del 2\u00b0 articolo, non pu\u00f2 esservi contrasto nemmeno all\u2019ultimo comma.<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta del Governo di sopprimere l\u2019ultimo comma di questo articolo.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo al successivo terzo articolo:<\/p><p>\u00abPer le cooperative la condizione relativa ai princip\u00ee ed alle discipline della mutualit\u00e0, di cui all\u2019articolo precedente, s\u2019intende sodisfatta quando, nello statuto della societ\u00e0 cooperativa, legalmente costituita, siano espressamente stabilite le clausole seguenti:<\/p><p>1\u00b0) divieto, in caso di distribuzione di dividendi, di superare la ragione dell\u2019interesse legale, ragguagliato al capitale effettivamente versato;<\/p><p>2\u00b0) divieto di ogni riparto delle riserve fra i soci, durante l\u2019esistenza della societ\u00e0;<\/p><p>3\u00b0) devoluzione, in caso di cessazione della societ\u00e0, dell\u2019intero patrimonio sociale, previo rimborso del solo capitale effettivamente versato dai soci, a fini di pubblica utilit\u00e0, riconosciuti tali dall\u2019Amministrazione finanziaria.<\/p><p>\u00abL\u2019esenzione non si applica quando l\u2019Amministrazione finanziaria constati che le clausole indicate ai numeri 1\u00b0) e 2\u00b0) non sono state, in fatto, osservate negli ultimi cinque anni\u00bb.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Mi pare che dopo l\u2019emendamento che abbiamo accettato alla lettera <em>b<\/em>, dell\u2019articolo 2, questo articolo sia inutile, perch\u00e9 le condizioni per il riconoscimento delle cooperative sono implicite in quell\u2019emendamento.<\/p><p>PRESIDENTE. Lei, perci\u00f2, propone di sopprimere questo articolo?<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> S\u00ec.<\/p><p>DUGONI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>DUGONI. Io non sono d\u2019accordo sulla soppressione proposta dall\u2019onorevole La Malfa. Deve essere ben chiaramente stabilito quale \u00e8 il limite entro cui pu\u00f2 operare l\u2019Amministrazione finanziaria nei confronti delle cooperative. Non possiamo lasciare le cooperative alla merc\u00e9 di questo o quell\u2019ufficio. Quindi io chiedo che il presente articolo sia coordinato col comma <em>b<\/em>) dell\u2019articolo precedente, ma che sia mantenuto nel suo complesso.<\/p><p>PRESIDENTE. Ha facolt\u00e0 di parlare l\u2019onorevole Relatore.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> L\u2019emendamento all\u2019articolo 2 parla di una decisione dell\u2019Amministrazione sentito il Ministero del lavoro, che istituir\u00e0 un registro delle cooperative. Quindi, dal momento che il Ministero del lavoro riconosce le cooperative in quanto le iscrive nel registro, l\u2019articolo 3 \u00e8 inutile. L\u2019accertamento dovrebbe farlo il Ministero del lavoro, non il Ministero delle finanze.<\/p><p>SCOCA. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>SCOCA. Vorrei associarmi a quanto ha detto l\u2019onorevole Dugoni, perch\u00e9 occorre porre limiti precisi e stabilire le condizioni in base alle quali avviene il riconoscimento delle cooperative.<\/p><p>PRESIDENTE. Prego il Ministro di esprimere il suo parere in merito.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Chiedo che rimanga fermo l\u2019emendamento proposto dalla Commissione, perch\u00e9 riguarda la enunciazione di tre requisiti obiettivi, indispensabili per completare la nozione delle cooperative.<\/p><p>L\u2019enunciazione stessa potr\u00e0 riuscire utile anche per il Ministero del lavoro, quando dovr\u00e0 dare il parere di sua competenza.<\/p><p>Ricordo, d\u2019altra parte, che il Governo aveva dato parere favorevole all\u2019emendamento votato ieri in connessione a questo emendamento n. 3. Chiedo quindi che sia mantenuto fermo l\u2019emendamento.<\/p><p>CIMENTI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CIMENTI. Chiedo che all\u2019articolo 3 anzich\u00e9 dire \u00abai fini di pubblica utilit\u00e0\u00bb si dica: \u00aball\u2019incremento di attivit\u00e0 e di istituzioni cooperativistiche\u00bb.<\/p><p>Noi pensiamo che tutto quello che si riferisce al movimento cooperativistico debba rimanere al movimento stesso. La dizione \u00abai fini di pubblica utilit\u00e0\u00bb \u00e8 generica, mentre in un momento nel quale si vuol valorizzare la cooperazione \u00e8 giusto che le cooperative traggano beneficio da quello che viene loro dal movimento cooperativistico.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Pregherei i colleghi e l\u2019onorevole Ministro di non insistere.<\/p><p>Noi abbiamo scelto quella formula alla lettera <em>b<\/em>) dell\u2019articolo 2, perch\u00e9 pensavamo che garanzie sul carattere vero delle cooperative potessero esser date dall\u2019indagine affidata al Ministero del lavoro, il quale, istituendo un registro delle cooperative, far\u00e0 un accertamento non soltanto sui dati formali, ma anche sulla natura cooperativistica. Quindi, in un certo senso, l\u2019amministrazione finanziaria ha la sua garanzia sul carattere delle cooperative dal fatto che il Ministero del lavoro deve dare il suo parere favorevole.<\/p><p>Se formuliamo questo articolo 3, mettiamo con esso delle condizioni obiettive all\u2019indagine del Ministero del lavoro, che di conseguenza viene limitata, e le poniamo preventivamente, mentre non conosciamo i criteri che il Ministero vorr\u00e0 seguire.<\/p><p>Richiamo l\u2019attenzione sulla pericolosit\u00e0 di creare condizioni che, cos\u00ec formalmente espresse, possono prestarsi all\u2019inclusione anche di cooperative spurie; mentre il Ministero del lavoro, facendo un accertamento concreto e diretto dir\u00e0: questa cooperativa non \u00e8 una cooperativa, e lo dir\u00e0 in base ad elementi di indagine, seri e concreti.<\/p><p>SCOCA. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>SCOCA. Vorrei proporre un emendamento, perch\u00e9 quello che dice l\u2019onorevole La Malfa \u00e8 effettivamente esatto, se si pone in relazione con la dizione letterale dell\u2019articolo. Se si dice che \u00abla condizione relativa ai princip\u00ee e alle discipline della mutualit\u00e0 si intende soddisfatta quando ecc.\u00bb, si pongono delle condizioni, ricorrendo le quali si deve riconoscere senz\u2019altro che esiste il requisito della mutualit\u00e0.<\/p><p>A me pare che occorra mutare la formula; cio\u00e8 bisogna esigere che nello Statuto delle cooperative queste clausole siano inserite, ma \u00e8 necessario che concorra anche il giudizio del Ministero. Tale inclusione \u00e8 il <em>minimum<\/em> richiesto perch\u00e9 sia riconosciuto il fine di mutualit\u00e0, ma ci\u00f2 non basta; occorre che le disposizioni siano seriamente osservate. Da ci\u00f2 il mio emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Dopo le parole:<\/em> all\u2019articolo precedente, <em>aggiungere le altre:<\/em> \u00e8 in ogni caso subordinata all\u2019esistenza nello statuto delle seguenti clausole, <em>sopprimendo il testo del comma<\/em>\u00bb.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Aderisco all\u2019emendamento dell\u2019emendamento.<\/p><p>Per quanto riguarda l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Cimenti, pur non escludendo che la destinazione a scopo cooperativo rappresenti una forma di destinazione a fini di pubblica utilit\u00e0, non posso accettare l\u2019emendamento proposto.<\/p><p>Chiedo che resti ferma l\u2019espressione \u00abfini di pubblica utilit\u00e0\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.<\/p><p>PIEMONTE. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>PIEMONTE. Io voter\u00f2 l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Cimenti e credo che si possa aggiungere anche \u00abo di pubblica utilit\u00e0\u00bb.<\/p><p>Effettivamente dicendo semplicemente \u00abdi pubblica utilit\u00e0\u00bb potrebbe essere limitato il diritto di una cooperativa che si scioglie a rimandare il suo capitale ad un\u2019altra cooperativa che si \u00e8 ricostituita.<\/p><p>Ecco perch\u00e9 credo che l\u2019una cosa possa non escludere l\u2019altra.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Vorrei osservare che inserendosi la formula dei \u00abfini cooperativistici\u00bb si escluderebbe, in forza di legge, il principio che lo scopo cooperativo rientra nel concetto di \u00abpubblica utilit\u00e0\u00bb, mentre tutte queste esenzioni, compresa quella a favore delle cooperative, si inquadrano nel concetto di agevolare gli enti che svolgono fini di \u00abpubblica utilit\u00e0\u00bb.<\/p><p>Vorrei pregare l\u2019onorevole Piemonte di accontentarsi dell\u2019assicurazione che il Ministero, in sede di istruzioni, definendo il concetto di \u00abpubblica utilit\u00e0\u00bb, vi far\u00e0 rientrare anche la destinazione a scopo cooperativistico.<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo in votazione la prima parte dell\u2019articolo che, in base all\u2019emendamento Scoca, dovrebbe essere cos\u00ec formulata: \u00abPer le cooperative la condizione relativa ai princip\u00ee ed alle discipline della mutualit\u00e0 di cui all\u2019articolo precedente, \u00e8 in ogni caso subordinata all\u2019esistenza nello statuto delle seguenti clausole\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8<\/em> <em>approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pongo ai voti le clausole:<\/p><p>\u00ab1\u00b0) divieto, in caso di distribuzione di dividendi, di superare la ragione dell\u2019interesse legale, ragguagliato al capitale effettivamente versato\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 <\/em><em>approvata<\/em>).<\/p><p>\u00a0<\/p><p>\u00ab2\u00b0) divieto di ogni riparto delle riserve fra i soci, durante l\u2019esistenza della societ\u00e0\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 <\/em><em>approvata<\/em>).<\/p><p>Sulla terza clausola vi sono gli emendamenti presentati dagli onorevoli Cimenti e Piemonte.<\/p><p>Onorevole Cimenti, mantiene il suo emendamento?<\/p><p>CIMENTI. Lo ritiro.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Piemonte?<\/p><p>PIEMONTE. Anch\u2019io lo ritiro.<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo allora ai voti la terza clausola che \u00e8 del seguente tenore:<\/p><p>\u00ab3\u00b0) devoluzione, in caso di cessazione della societ\u00e0, dell\u2019intero patrimonio sociale, previo rimborso del solo capitale effettivamente versato dai soci, a fini di pubblica utilit\u00e0, riconosciuti tali dall\u2019Amministrazione finanziaria\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8<\/em> <em>approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo all\u2019ultimo comma:<\/p><p>\u00abL\u2019esenzione non si applica quando l\u2019Amministrazione finanziaria constati che le clausole indicate ai numeri 1\u00b0) e 2\u00b0) non sono state, in fatto, osservate negli ultimi cinque anni\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8<\/em> <em>approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Vi \u00e8 ora una proposta di articolo aggiuntivo presentata dagli onorevoli Perassi e De Vita, del seguente tenore:<\/p><p>\u00abLe esenzioni stabilite dai numeri 4, 5 e 6 dell\u2019articolo 8 si applicano al patrimonio dei soggetti indicati nell\u2019articolo 1 del Titolo III\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Perassi ha facolt\u00e0 di svolgere il suo emendamento.<\/p><p>PERASSI. L\u2019articolo aggiuntivo \u00e8 motivato dalla necessit\u00e0 di armonizzare, su un punto, le disposizioni relative all\u2019imposta straordinaria sul patrimonio degli enti collettivi con quelle, gi\u00e0 approvate, dell\u2019imposta progressiva sul patrimonio delle persone fisiche.<\/p><p>Gli articoli 3 e 4, che abbiamo gi\u00e0 approvato, stabiliscono delle esenzioni soggettive, indicando cio\u00e8 alcuni enti collettivi nei riguardi dei quali vi sono ragioni per escluderli dalla tassazione. Essi trovano il loro parallelo nell\u2019articolo 7 del titolo relativo all\u2019imposta straordinaria progressiva sul patrimonio delle persone fisiche che stabilisce pure delle esenzioni soggettive. Ma nella legge concernente l\u2019imposta sul patrimonio delle persone fisiche vi \u00e8 anche un articolo 8, il quale contiene delle esenzioni oggettive, indica cio\u00e8 alcuni cespiti i quali non vengono considerati ai fini dell\u2019applicazione dell\u2019imposta.<\/p><p>Ora, a noi pare che talune esenzioni oggettive, che sono indicate nell\u2019articolo 8 agli effetti dell\u2019imposta concernente le persone fisiche, devono essere estese per evidenti ragioni, anche all\u2019imposta straordinaria proporzionale che \u00e8 stata istituita a carico degli enti collettivi.<\/p><p>Nell\u2019articolo 8 si \u00e8 accordata l\u2019esenzione per i seguenti cespiti: le chiese ed ogni altro edificio destinato al culto, con il mobilio, gli arredi sacri e qualunque altro oggetto di spettanza della chiesa. A questo riguardo vorrei aprire una parentesi e fare una raccomandazione alla Commissione: in sede di coordinamento formale, sarebbe opportuno, anzich\u00e9 \u00abdi spettanza della chiesa\u00bb, perch\u00e9 i beni in questo caso si suppone non siano della chiesa, come soggetto, ma di un privato, dire, come del resto era stato proposto dall\u2019onorevole Costa, \u00abinservienti al culto\u00bb oppure \u00abdi compendio della chiesa\u00bb.<\/p><p>La seconda esenzione concerne i titoli del prestito della ricostruzione. Questa esenzione \u00e8 prevista dall\u2019articolo 4, ma verrebbe assorbita dall\u2019articolo aggiuntivo da me proposto.<\/p><p>Infine, all\u2019articolo 8, si prevede l\u2019esenzione per le cose mobili che presentano un interesse artistico, storico, archeologico, ecc.<\/p><p>A me pare che queste tre categorie di cespiti debbano avere il medesimo trattamento agli effetti dell\u2019una e dell\u2019altra imposta, poich\u00e9 le differenze fra queste due imposte sul patrimonio non giustificherebbero un\u2019esenzione per l\u2019uno e non per l\u2019altra.<\/p><p>PRESIDENTE. Quale \u00e8 il parere della Commissione?<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> La Commissione accetta.<\/p><p>PRESIDENTE. E il Governo?<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Accetto per quanto, forse, qualcuna di queste voci non potr\u00e0 trovare ingresso nei patrimoni che saranno tassabili ai sensi dell\u2019articolo 3.<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo in votazione l\u2019articolo aggiuntivo 3<em>-bis<\/em> proposto dagli onorevoli Perassi e De Vita.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo all\u2019articolo 4, proposto della Commissione:<\/p><p>\u00abIl patrimonio imponibile delle societ\u00e0, le cui azioni sono quotate in borsa, \u00e8 quello risultante dalla valutazione effettuata a norma dell\u2019articolo 18.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/p><p>\u00abIl patrimonio imponibile delle societ\u00e0, le cui azioni non sono quotate in borsa, e delle societ\u00e0 non per azioni \u00e8 quello risultante dalla valutazione effettuata a norma dell\u2019articolo 19.<\/p><p>\u00abPer tutti gli altri soggetti il patrimonio \u00e8 valutato in base alle disposizioni degli articoli 9 e seguenti del presente decreto.<\/p><p>\u00abDall\u2019imponibile, valutato come sopra, \u00e8 detratta una percentuale del valore delle azioni, delle quote di partecipazione, dei titoli di Stato o garantiti dallo Stato, posseduti dal soggetto, corrispondente al rapporto in cui il capitale e le riserve si trovano rispetto alle altre passivit\u00e0, secondo le risultanze dell\u2019ultimo bilancio approvato.<\/p><p>\u00abI titoli del prestito della Ricostruzione, autorizzato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1946, n. 262, che non siano stati convertiti in titoli 5 per cento, sono detratti integralmente, al prezzo di emissione\u00bb.<\/p><p>Sui primi tre commi non sono stati presentati emendamenti. L\u2019onorevole Ministro ha facolt\u00e0 di esprimere il parere del Governo.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Accetto il testo proposto dalla Commissione.<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo in votazione i primi tre commi nel testo proposto dalla Commissione.<\/p><p>(<em>Sono approvati<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo al quarto comma:<\/p><p>\u00abDall\u2019imponibile, valutato come sopra, \u00e8 detratta una percentuale del valore delle azioni delle quote di partecipazione, dei titoli di Stato o garantiti dallo Stato, posseduti dal soggetto, corrispondente al rapporto in cui il capitale e le riserve si trovano rispetto alle altre passivit\u00e0, secondo le risultanze dell\u2019ultimo bilancio approvato\u00bb.<\/p><p>Su questo comma, vi sono emendamenti soppressi degli onorevoli Dugoni, Pesenti e Maltagliati.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> La Commissione, a maggiore chiarimento del concetto di detrazione, vorrebbe che, al quarto comma, anzich\u00e9 \u00abrispetto\u00bb alle altre passivit\u00e0, si dicesse \u00abrispetto al loro ammontare aumentato delle passivit\u00e0\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Ministro ha facolt\u00e0 di esprimere il parere del Governo.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro per le finanze.<\/em> Il Governo non \u00e8 sempre d\u2019accordo con l\u2019onorevole relatore; e ciascuno, in omaggio al proprio senso di responsabilit\u00e0, deve, in determinati momenti, difendere quella che ritiene la soluzione pi\u00f9 equa, pi\u00f9 opportuna, pi\u00f9 confacente agli scopi che questa legge vuole raggiungere. Ci\u00f2 per\u00f2 non mi esonera dall\u2019obbligo di felicitarmi con l\u2019onorevole Commissione ed in particolare con l\u2019onorevole relatore, a cui si deve personalmente la formula adottata per la risoluzione dello spinoso problema dei titoli azionari posseduti da altre societ\u00e0.<\/p><p>La formula che viene proposta, di detrazione in funzione di un certo rapporto proporzionale \u2013 che si vede nell\u2019emendamento \u2013 forse non sar\u00e0 di pieno soddisfacimento per i teorici puri e per gli amanti delle soluzioni esatte al cento per cento.<\/p><p>Naturalmente non soddisfer\u00e0 coloro che avrebbero desiderato una detrazione totale, come non soddisfer\u00e0 coloro che avrebbero desiderato il rigetto di qualsiasi detrazione. Ma la formula proposta \u00e8 una intelligente formula di transazione, che, in sede empirica, mi sembra raggiunga quell\u2019<em>optimum<\/em> di cui si era alla ricerca.<\/p><p>Per questo il Governo accetta la formula per le azioni e le quote di partecipazione; mentre per determinati titoli, deve avanzare qualche eccezione; e precisamente sui titoli di Stato. Di questi il Governo deve richiedere la detrazione dall\u2019imponibile dei diversi enti per il loro intero valore e non solo per una quota proporzionale. Ci\u00f2 per due considerazioni: la prima \u00e8 di ordine generale, giacch\u00e9 non solo a parole, ma in forma tangibile il Governo e l\u2019Assemblea debbono manifestare le loro intenzioni di cordialit\u00e0 nei confronti di quanti hanno avuto fiducia nello Stato, sottoscrivendo ai diversi prestiti.<\/p><p>I portatori dei titoli di Stato hanno sofferto abbondantemente in seguito alla svalutazione, che una corrente dottrinaria vede in funzione di vera e propria imposta che, volontariamente od involontariamente, lo Stato, finisce per imporre ai portatori dei titoli. N\u00e9 varrebbe obbiettare che i titoli passano da un portatore all\u2019altro, per cui l\u2019attuale portatore non \u00e8 pi\u00f9 quello che originariamente ha sottoscritto in moneta non svalutata. Negli ultimi sei mesi si \u00e8 verificato uno slittamento dei prezzi, che ha inevitabilmente inciso il portatore attuale del titolo.<\/p><p>Vi \u00e8 poi una seconda ragione per cui il Governo ritiene d\u2019insistere per la detrazione totale. Qualunque sia l\u2019inquadramento che avr\u00e0 questo tributo, di cui si sta discutendo, nel sistema tributario italiano ed anche se esso sar\u00e0 considerato come tributo personale in largo senso \u2013 modestamente ritengo invece che debba essere collocato tra i tributi reali \u2013 \u00e8 evidente che esso pu\u00f2 considerarsi come un tributo che raggiunge i singoli elementi costitutivi del patrimonio. Un tributo, quindi, che, non ammettendosi la detrazione dei titoli di Stato, colpirebbe in primo quei titoli che, al momento dell\u2019emissione, sono stati dichiarati esenti da qualsiasi imposta presente e futura.<\/p><p>Se l\u2019opinione pubblica, fino ad un certo punto, ha dovuto prendere atto della esattezza della distinzione fra imposte personali vere e proprie ed imposte reali, per giustificare l\u2019assoggettamento dei titoli di Stato all\u2019imposta complementare sul reddito o all\u2019imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, malamente si convincerebbe che la clausola di esenzione non operi nei confronti dell\u2019imposta straordinaria di cui si discute.<\/p><p>Per questo, vorrei pregare l\u2019onorevole Commissione di non dolersi se il Governo chiede che l\u2019emendamento all\u2019articolo 4 sia rettificato, nel senso di ammettere la detrazione totale dei titoli di Stato e di quegli altri titoli che, all\u2019atto dell\u2019emissione, siano stati dichiarati esenti da qualsiasi imposta presente e futura. Per tutti gli altri titoli il Governo aderisce alla formula della detrazione proporzionale, di cui all\u2019emendamento della Commissione.<\/p><p>PRESIDENTE. Comunico che l\u2019onorevole Ministro delle finanze formula cos\u00ec il suo emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Dopo le parole:<\/em> valutato come sopra, <em>sostituire alle parole:<\/em> \u00e8 detratta, <em>fino a: <\/em>soggetto, <em>le seguenti:<\/em> \u00e8 detratto l\u2019ammontare dei titoli di Stato e degli altri titoli dichiarati esenti da imposta all\u2019atto dell\u2019emissione. Inoltre, \u00e8 detratta una percentuale del valore delle azioni, delle quote di partecipazione e degli altri titoli, che gi\u00e0 non siano detratti per intero, posseduti dal soggetto\u00bb.<\/p><p>JACINI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>JACINI. Aderisco interamente al punto di vista svolto dal Ministro delle finanze, anche per un\u2019altra considerazione. Io ho gi\u00e0 avuto l\u2019onore di fare notare all\u2019Assemblea le condizioni particolarmente delicate in cui si trova oggi il risparmio italiano e la scarsa attrattiva che il risparmio rappresenta per i cittadini. Ora, \u00e8 notorio che le Casse di risparmio sono obbligate dallo Stato a tenere nei loro forzieri enormi quantit\u00e0 di titoli di Stato, i quali per il solo fatto che rimangono in quelle Casse rappresentano una perdita, una detrazione del valore patrimoniale detenuto dalle Casse medesime. Perci\u00f2, se noi volessimo caricarle anche di questo tributo arrecheremmo un ulteriore gravame, che certo andrebbe a tutto danno del risparmiatore.<\/p><p>Per questi motivi, io aderisco <em>toto corde <\/em>alla proposta di esenzione formulata dal Ministro delle finanze.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Il criterio che la Commissione ha adottato circa la detrazione di titoli per impedire la doppia imposizione \u00e8 un criterio nuovo nella legislazione italiana. I criteri adottati nelle precedenti leggi patrimoniali sono stati del tutto empirici, e, direi, talmente irrazionali da portare a certi assurdi di applicazione.<\/p><p>In sostanza, e mi riferisco alla proposta del Ministro delle finanze, il problema di fronte a cui si \u00e8 trovata la Commissione \u00e8 questo: se si ammette la detrazione dei titoli al di fuori della valutazione di quello che \u00e8 il patrimonio netto di un\u2019azienda, spesso si arriva all\u2019assurdo che lo Stato, rispetto a quest\u2019azienda, quando il valore di quei titoli sia superiore al patrimonio netto, deve dare una quota di imposta all\u2019azienda e non la pu\u00f2 prendere. Faccio un esempio concreto che riguarda appunto le Casse di risparmio e i titoli di Stato. Supponiamo che all\u2019attivo di una Cassa di risparmio i titoli di Stato siano tali che superino il patrimonio netto della Cassa stessa. Ci\u00f2 pu\u00f2 avvenire perch\u00e9 dato che una Cassa di risparmio \u00e8 alimentata da depositi di terzi, essa pu\u00f2 avere impiegato in titoli di Stato pi\u00f9 del suo patrimonio. In questo caso, la Cassa di risparmio non solo non paga nessuna imposta, ma a rigore dovrebbe avere diritto a prendere imposte, cio\u00e8 cessa del tutto la materia imponibile.<\/p><p>Ora, questo \u00e8 l\u2019assurdo a cui si arriverebbe. Ecco perch\u00e9, anche nei rispetti dei titoli di Stato, la Commissione deve mantenere la sua proposta, perch\u00e9 razionale. Che cosa dice la proposta della Commissione? La Cassa di risparmio \u00e8 esente per quanto riguarda i titoli di Stato, in quanto il suo patrimonio netto sia investito in titoli di Stato. Ma se l\u2019investimento in titoli di Stato \u00e8 corrispettivo al deposito dei terzi, la Cassa di risparmio non pu\u00f2 essere esente, per i titoli di Stato. Ci pu\u00f2 essere una questione: quella dell\u2019esenzione dei titoli dalle imposte reali.<\/p><p>Ora, se questa fosse una imposta come le altre, la Commissione potrebbe prendere in considerazione tutte le esenzioni; ma voi sapete che nell\u2019imposta progressiva il contribuente \u00e8 tenuto a dichiarare anche i titoli di Stato. Probabilmente il contribuente cercher\u00e0 di non dichiararli, ma l\u2019obbligo c\u2019\u00e8, e c\u2019\u00e8 al punto che i titoli nominativi sono tassabili anche se esenti da imposta.<\/p><p>Ora, se noi facessimo un trattamento di favore in questa sede, faremmo un trattamento diverso agli enti e pi\u00f9 favorevole di quello che facciamo ai privati. Il criterio \u00e8 perci\u00f2 quello della equit\u00e0 rispetto a tutti gli istituti; e quindi, se l\u2019onorevole Ministro crede, manteniamo un criterio che pu\u00f2 avere anche una applicazione generale in seguito, perch\u00e9 d\u00e0 la misura di una giustizia contributiva riferendola al patrimonio netto delle aziende.<\/p><p>PRESIDENTE. Vi \u00e8 una proposta dell\u2019onorevole Pesenti di sopprimere il comma.<\/p><p>PESENTI. \u00c8 la stessa proposta che fa l\u2019onorevole Dugoni ed a cui mi associo.<\/p><p>DUGONI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>DUGONI. Il quarto comma dell\u2019articolo che stiamo esaminando prevede che: \u00abDall\u2019imponibile, valutato come sopra, sia detratta una percentuale del valore delle azioni, delle quote di partecipazione, dei titoli di Stato o garantiti dallo Stato, posseduti dal soggetto, corrispondente al rapporto in cui il capitale e le riserve si trovano rispetto alle altre passivit\u00e0, secondo le risultanze dell\u2019ultimo bilancio approvato\u00bb.<\/p><p>Il testo \u00e8 estremamente confuso. Questa impostazione si presta a due interpretazioni diverse, che danno un risultato completamente opposto, ma su questo, se del caso, ritorneremo successivamente.<\/p><p>Bisogna cercare, secondo me, di capire tutta l\u2019economia dell\u2019articolo. Al primo comma \u00e8 stabilito che la tassazione delle societ\u00e0 anonime, i cui titoli sono quotati in Borsa, si fa moltiplicando per il valore di Borsa il numero delle azioni che costituiscono il capitale sociale. Cio\u00e8, il patrimonio \u00e8 tassato attraverso un\u2019operazione meccanica, che \u00e8 semplicissima: tanto il valore in Borsa, tanto il numero delle azioni, tanto di imposta. Cio\u00e8, non interessa affatto la composizione del patrimonio, la quale \u00e8 un elemento che \u00e8 fuori della valutazione. Noi possiamo anche supporre che ci siano delle miniere d\u2019oro le quali esistono solo nella fantasia di un gentiluomo che ne abbia inventato l\u2019esistenza, ed abbia creato una societ\u00e0, abbia fatto ammettere le azioni in Borsa, le abbia fatte quotare \u2013 non \u00e8 la prima volta che ci\u00f2 succede, \u00e8 successo cento volte. Ebbene, anche se queste miniere non esistono, anche se questa azienda, non ha nessun patrimonio, dovr\u00e0 corrispondere l\u2019imposta in dipendenza della valutazione di queste azioni.<\/p><p>Questa \u00e8 la posizione.<\/p><p>Quando, invece, si \u00e8 trattato di tassare le azioni che erano all\u2019interno del patrimonio, allora si \u00e8 fatto un altro ragionamento. Si \u00e8 detto: \u00abNo, non ci interessa pi\u00f9 la valutazione in Borsa, ci interessa la composizione del patrimonio\u00bb. Cio\u00e8, si sono messi insieme due elementi completamente eterogenei.<\/p><p>Ora, vediamo un poco come ragiona l\u2019operatore di Borsa. L\u2019operatore di Borsa, presso a poco, fa un ragionamento di questo genere: \u00abIl bilancio \u00e8 questo, cio\u00e8 vi sono delle attivit\u00e0; da queste attivit\u00e0 detraggo le passivit\u00e0 verso terzi: questo mi d\u00e0 il patrimonio netto. Divido questo valore netto per il numero delle azioni; compero queste azioni a questo valore, se me le vendono; se non me le vendono a questo valore, non le compero\u00bb.<\/p><p>Questa \u00e8 la valutazione dell\u2019operatore di Borsa; cio\u00e8 l\u2019operatore di Borsa ha gi\u00e0 detratto, nella sua valutazione, le passivit\u00e0 della azienda, grosso modo. Aggiunge poi altri elementi di previsione. Ma, sostanzialmente, la base \u00e8 il bilancio dell\u2019azienda.<\/p><p>Invece, il testo della Commissione fa una proposta di ulteriore deduzione. Il patrimonio in Borsa \u00e8 gi\u00e0 valutato al suo valore netto: la Commissione propone che dalla valutazione cos\u00ec effettuata dalla Borsa si attui una detrazione, cio\u00e8 quella dei titoli esistenti in portafoglio, per una parte che sar\u00e0 calcolata secondo un determinato modo. E questo modo di determinazione della parte da dedurre \u00e8 veramente strano, perch\u00e9 \u00e8 una percentuale dei titoli posseduti dalla societ\u00e0, pari al rapporto in cui si trovano il capitale, le riserve e i fondi di rivalutazione monetaria rispetto al totale del passivo della societ\u00e0.<\/p><p>Con questo sistema, noi arriviamo, prima di tutto, a colpire di pi\u00f9 le aziende passive e meno le aziende attive; cio\u00e8, una azienda la quale abbia gi\u00e0 dei gravami importanti per debiti verso terzi, quell\u2019azienda ha ancora da pagare una maggiore imposta, mentre un\u2019altra azienda che non abbia nessun debito, si vede detratta la totalit\u00e0 del suo patrimonio azionario.<\/p><p>In secondo luogo, noi siamo in questa disgraziata situazione: che, se noi approviamo l\u2019emendamento quale \u00e8 proposto qui, noi avremo come risultato di premiare tutte le costituzioni di aziende fittizie, destinate dall\u2019origine a frodare il Fisco, cio\u00e8 si costituir\u00e0 un premio alla frode per sistema.<\/p><p>Quindi, resti ben chiaro che noi eleviamo una protesta contro un sistema che costituisce un premio verso quelle aziende che, dal giorno della loro esistenza, cio\u00e8 dal gennaio 1926 \u2013 parlo delle <em>holdings<\/em> e delle societ\u00e0 finanziarie \u2013 non fanno altro che sistematicamente sottrarsi alle leggi fiscali. E questa, del resto, \u00e8 la ragione principale della costituzione di queste societ\u00e0 a catena.<\/p><p>In secondo luogo, faccio osservare che la detrazione, come \u00e8 proposta dall\u2019emendamento della Commissione, \u00e8 un premio alle aziende che hanno rivalutato. Cio\u00e8, prendiamo due aziende che abbiano la stessa situazione al 1\u00b0 gennaio 1946: l\u2019una nel corso dell\u2019annata ha rivalutato; l\u2019altra non ha rivalutato. Che cosa succede? Che la proporzione fra le riserve e gli altri fondi rispettosi totale della passivit\u00e0 \u00e8 aumentata enormemente, perch\u00e9, rivalutando, avr\u00e0 moltiplicato per dieci, per otto, per quello che sar\u00e0, il suo capitale e le sue riserve: e in queste condizioni le passivit\u00e0 vengono ad essere solo il 10 o 15 per cento del totale delle passivit\u00e0. Un esempio tipico \u00e8 quello delle aziende elettriche, le quali, avendo tutte rivalutato, hanno praticamente ridotto ad una percentuale insignificante i debiti obbligazionari e gli altri debiti che avevano verso terzi, i quali, essendo espressi in moneta corrente, in lire, non subiscono nessuna variazione in seguito alla operazione di rivalutazione.<\/p><p>Infine, far\u00f2 osservare che le aziende le quali sono costituite allo scopo di comperare azioni dalla Societ\u00e0-madre, vengono a costituire una vera e propria doppia esenzione. E mi spiego con un esempio: ammettiamo che la \u00abMontecatini\u00bb abbia \u2013 come ha \u2013 delle societ\u00e0 anonime, le quali abbiano per scopo di comperare azioni dalla Societ\u00e0 anonimia \u00abMontecatini\u00bb. La \u00abMontecatini\u00bb cede un certo numero di azioni proprie, che ha nel proprio portafoglio, a una di queste nuove societ\u00e0. Questa anonima, in cambio, cede le proprie azioni costitutive alla \u00abMontecatini\u00bb; di modo che noi abbiamo questa posizione: movimento di denaro, zero. Si scambiano le azioni che costituiscono l\u2019apporto in costituzione della societ\u00e0 fittizia da una parte, e dall\u2019altra, le azioni della societ\u00e0 costituita che entrano nel portafoglio della \u00abMontecatini\u00bb. In questo momento, la societ\u00e0 cos\u00ec costituita ha un grosso pacchetto azionario e non ha un centesimo di debito, perch\u00e9 tutto il suo capitale consiste nell\u2019aver messo in una cassaforte queste azioni della \u00abMontecatini\u00bb. Allora si detraggono dal patrimonio della societ\u00e0 fittizia tutti i titoli della \u00abMontecatini\u00bb, perch\u00e9 non ci sono passivit\u00e0. Dal patrimonio della \u00abMontecatini\u00bb si deducono poi proporzionalmente per il 20, per il 30 per cento, i valori dei titoli che sono rappresentativi di questa societ\u00e0 fittizia, in modo che si esonera in realt\u00e0 la \u00abMontecatini\u00bb da una parte dell\u2019imposta, la societ\u00e0 fittizia dalla totalit\u00e0 della sua imposta straordinaria. Questo \u00e8 quello che noi otteniamo con questo sistema.<\/p><p>D\u2019altra parte, io ho esaminato alcuni bilanci di <em>holdings,<\/em> di aziende finanziarie. Del resto, non ci sarebbe bisogno di dare degli esempi molto numerosi. Prendiamo ad esempio la Societ\u00e0 Adriatica di elettricit\u00e0. Questa societ\u00e0 ha un rapporto fra capitale sociale, riserve legali, riserve diverse, residui sugli attivi di rivalutazione, del 30 per cento rispetto alla totalit\u00e0 del passivo; ha nel suo portafoglio circa 3 miliardi e 900 milioni di azioni. Questo significa che da 7 miliardi 800 milioni di azioni, valore di Borsa del periodo 1\u00b0 gennaio-28 marzo, noi dovremo detrarre il 30 per cento delle azioni possedute, cio\u00e8 oltre un miliardo: precisamente un miliardo e 300 milioni. Dal bilancio della S.T.E.T. noi ricaviamo che dobbiamo togliere ben il 47 per cento al valore fissato per il suo patrimonio dalla Borsa nel periodo 1\u00b0 gennaio 28 marzo, che era all\u2019incirca 6 miliardi. Da questi 6 miliardi dovremo togliere circa 3 miliardi 500 milioni. Dalla Societ\u00e0 meridionale elettricit\u00e0 noi dobbiamo togliere il 30 per cento, cio\u00e8 circa 1 miliardo 500 milioni su 4 miliardi e 500 milioni di capitale valutato alla Borsa.<\/p><p>Con questo noi attuiamo una vera e propria imposta degressiva perch\u00e9 alle Societ\u00e0 la cui valutazione in borsa \u00e8 fatta in quel determinato modo noi togliamo (caso della Societ\u00e0 meridionale elettricit\u00e0) circa un terzo dell\u2019imposta, mentre le piccole societ\u00e0 che non sono fittizie, che non hanno frodato il fisco e che hanno solo investito danaro per comprare macchine per dar lavoro agli operai, queste pagheranno completamente la loro imposta di modo che assisteremo al fatto che l\u2019imposta per la Societ\u00e0 meridionale di elettricit\u00e0 si ridurr\u00e0 dal 5 per cento ai 3 e mezzo per cento, mentre altre aziende che d\u00e0nno lavoro agli operai e non si occupano di operazioni borsistiche pagheranno intero il 5 per cento!<\/p><p>Quindi, avremo una imposta degressiva a favore dei grandi capitali, dei grandi sistemi di combinazioni di societ\u00e0 a catena e di societ\u00e0 verticali e orizzontali, di modo che, avendo l\u2019una nel portafoglio dell\u2019altra miliardi di azioni, noi arriveremo in realt\u00e0 ad esentare una parte di questo patrimonio dall\u2019imposta che dovrebbe sacrosantamente colpirlo: che dovrebbe tanto pi\u00f9 colpire questo tipo di azionariato delle <em>holdings<\/em> e delle societ\u00e0 finanziarie cos\u00ec care al Ministro Merzagora (ricordo fra parentesi che il Ministro Merzagora \u00e8 Presidente dell\u2019Ente per i finanziamenti industriali, che appartenendo alla Pirelli, detiene azioni della Pirelli, quindi il Ministro Pella potrebbe farsi spiegare come funzionano questi sistemi di sgravi reciproci dal Ministro Merzagora che conosce bene queste cose per la sua carica). Ebbene, io dico che questo tipo di azionariato speculativo dovrebbe essere colpito da una sovrimposta, non solo da un\u2019imposta, perch\u00e9, se queste aziende creano delle societ\u00e0 una in testa all\u2019altra, ci sar\u00e0 una ragione: non \u00e8 per divertimento, non \u00e8 per pagare notai, o per altri motivi. Lo fanno perch\u00e9 hanno un tornaconto diretto.<\/p><p>Quindi io chiedo che sia soppresso il quarto comma (a parte la questione dei titoli di Stato, di cui eventualmente parler\u00f2 successivamente); chiedo che sia tolta la detrazione prevista dal 4\u00b0 comma perch\u00e9 non vi \u00e8 nessuna doppia imposizione: vi \u00e8 semplicemente il modo di colpire alcune aziende che da 10 o 20 anni, dal 1926, frodano il fisco, e sarebbe opportuno mettere la mano su questo tipo di finanza che \u00e8 uno dei gravi guai della nazione italiana, perch\u00e9 \u00e8 proprio attraverso queste aziende \u2013 che sono l\u2019una nelle braccia dell\u2019altra in modo che la Lancia appartiene alla Breda, un pezzo della Breda appartiene alla Falk, ecc. \u2013 che noi non arriviamo a sapere chi \u00e8 il vero proprietario e chi deve pagare qualche cosa. Colpendo finalmente queste aziende con un\u2019imposta che, attraverso questo sembiante di doppia imposizione, diverr\u00e0 progressiva, noi avremo invece reso un servizio alla chiarificazione della finanza italiana.<\/p><p>PRESIDENTE. Su questo 4\u00b0 comma dell\u2019articolo 4 \u00e8 stata dunque presentata dagli onorevoli Dugoni e Pesenti una proposta di soppressione integrale. Vi sono poi emendamenti che implicano la conservazione del comma, presentati uno dal Ministro delle finanze e un altro dal Relatore onorevole La Malfa.<\/p><p>Ha facolt\u00e0 di parlare l\u2019onorevole Relatore.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Vorrei rispondere al collega Dugoni, le cui argomentazioni sono assolutamente inesatte, infondate, da cima a fondo. Questo problema della doppia imposizione la Commissione se l\u2019\u00e8 posto con spirito di assoluta imparzialit\u00e0, con spirito di assoluto rigore. La formula propostaci dal Governo, che \u00e8 tradizionale in materia di tassazione di societ\u00e0, era una formula che la Commissione ha ritenuto inapplicabile e troppo favorevole alle societ\u00e0 finanziarie, alle <em>holdings.<\/em> La formula del Governo era che il valore delle azioni in portafoglio si detrae tutto quanto dall\u2019imponibile. Ora, per una societ\u00e0 finanziaria che ha solo titoli in portafoglio si avrebbe questo risultato: che se questa societ\u00e0 avesse un capitale 100 \u2013 capitale netto perch\u00e9 il fisco tassa il patrimonio netto \u2013 e avesse in portafoglio 1000 di titoli (e una finanziaria pu\u00f2 avere perfettamente 1000 di titoli e 100 di patrimonio netto perch\u00e9 si alimenta di azioni) noi avremmo questo, assurdo, che essendo 1000 i titoli in portafoglio, questi 1000 si dovrebbero detrarre da 100 di patrimonio netto, operazione evidentemente assurda. Non si pu\u00f2 detrarre ai fini dell\u2019imposta un valore maggiore da un valore minore. Quindi la Commissione ha scartato una formula tradizionale della Finanza italiana (<em>Interruzione del deputato Dugoni<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>L\u2019imposta di cui parla l\u2019onorevole Dugoni, che \u00e8 una imposta del 1937, detraeva dall\u2019imponibile il 75 per cento sul totale.<\/p><p>DUGONI. Il 50 per cento.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Il 75 per cento per le societ\u00e0: ella non ha visto la conversione in legge. Per le societ\u00e0 finanziarie che avessero investito in valore pi\u00f9 del 20 per cento del valore capitale, la detrazione era del 75 per cento del valore delle azioni. E anche cos\u00ec si arriverebbe all\u2019assurdo di detrarre un valore di titoli superiori al patrimonio. Quindi la detrazione \u00e8 del tutto favorevole alle societ\u00e0 finanziarie e, perci\u00f2, iniqua.<\/p><p>Questo \u00e8 il caso favorevole alle <em>holdings. <\/em>Ma l\u2019onorevole Dugoni non ha spiegato che esiste un limite del problema. Se una societ\u00e0 finanziaria ha investito tutto il suo patrimonio in titoli, c\u2019\u00e8 il caso tipico della doppia imposizione. Perch\u00e9? Perch\u00e9 l\u2019onorevole Dugoni dimentica che la Borsa, quando valuta una societ\u00e0, non la valuta soltanto per i suoi beni reali, per le case, per i fabbricati, per gli immobili, ma nella valutazione comprende tutti i diritti che la societ\u00e0 ha su altre aziende. Quindi, quando una societ\u00e0 finanziaria ha investito il proprio patrimonio in azioni, deve essere esente dall\u2019imposta. Altrimenti l\u2019imposta si applicherebbe due volte, una sulla societ\u00e0 finanziaria, e l\u2019altra sulla azienda presso cui essa ha fatto investimenti.<\/p><p>Ecco i due casi limite, cio\u00e8 la soluzione governativa favorevole alle <em>holdings<\/em> e la soluzione dell\u2019onorevole Dugoni che costituirebbe un arbitrio assoluto in materia finanziaria. Vi \u00e8 una idea fissa nell\u2019onorevole Dugoni che dove vede <em>holdings,<\/em> vede nero. Ora il problema del trattamento fiscale delle <em>holdings<\/em> \u00e8 un problema di giustizia tributaria come in ogni altro campo.<\/p><p>La soluzione della Commissione dice questo: noi non diamo esenzioni ai titoli che una societ\u00e0 ha in portafoglio; calcoliamo quale \u00e8 il patrimonio netto di questa societ\u00e0; vediamo quale \u00e8 il valore delle azioni, e attribuiamo come detrazione, quella parte del valore delle azioni che si pu\u00f2 ritenere investimento di fondi patrimoniali diretti.<\/p><p>Se una societ\u00e0 ha preso azioni facendo un debito, non ha diritto alla detrazione. Se la societ\u00e0 ha investito i propri fondi in azioni, cio\u00e8 si \u00e8 creata con i propri mezzi patrimoniali un diritto su una societ\u00e0 o una impresa all\u2019infuori della propria, questa ammettiamo in detrazione.<\/p><p>Come vedete, la soluzione adottata dalla Commissione \u00e8 di un rigore assoluto ed io sono lieto che questa imposta ci abbia dato la possibilit\u00e0 di trovare un mezzo di tassazione delle <em>holdings<\/em> che risponda a criteri di perfetta giustizia tributaria; e cio\u00e8 colpisca le <em>holdings<\/em> come non sono mai state colpite in passato. Ma le colpisca in modo che nessuno possa dire fuori di questa Aula che abbiamo voluto colpire le <em>holdings<\/em> senza tener conto delle condizioni reali in cui queste societ\u00e0 operano. La Commissione insiste perch\u00e9 l\u2019Assemblea approvi questo nuovo concetto di tassazione rispetto ai titoli posseduti in portafoglio.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Vorrei unicamente confermare che il Governo aderisce alla formula della Commissione, che \u00e8 transazionale, ferma restando la richiesta della detrazione integrale dei titoli di Stato, secondo l\u2019emendamento che \u00e8 stato presentato. Il Governo ha apprezzato le ragioni esposte dall\u2019onorevole Dugoni. L\u2019onorevole Dugoni sa che l\u2019Amministrazione finanziaria ha sempre resistito alla detrazione in sede d\u2019imposta di negoziazione. \u00c8 vero per\u00f2 quanto ha accennato l\u2019onorevole relatore che, per le imposte sul patrimonio, era stato prevalentemente accolto il principio della detrazione.<\/p><p>PRESIDENTE. Passiamo dunque innanzi tutto alla votazione della proposta degli onorevoli Dugoni e Pesenti, soppressiva il quarto comma.<\/p><p>PESENTI. Chiedo di parlare, per dichiarazione di voto.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>PESENTI. Dichiaro che mantengo la proposta soppressiva, in accordo con l\u2019onorevole Dugoni: perch\u00e9, effettivamente, data la valutazione sintetica che viene fatta nel patrimonio delle societ\u00e0, penso che in questa valutazione sia calcolata tutta la situazione patrimoniale e sia scontata anche l\u2019imposta che viene a colpire i titoli azionari.<\/p><p>Qui non colpiamo le azioni. Le azioni sono soltanto un sistema di valutazione. Se vi fosse valutazione analitica sarei d\u2019accordo nella detrazione.<\/p><p>Essendovi una valutazione sintetica, sono contrario.<\/p><p>Per quanto riguarda il diverso trattamento dei titoli dello Stato rispetto ai titoli azionari, io affermo che, come parere personale, ero disposto ad accettare la detrazione dei titoli di Stato, non perch\u00e9 fosse logico, fosse coerente rispetto a questa valutazione sintetica fatta attraverso il corso dei titoli azionari, ma soltanto per una ragione di fatto, per favorire le Casse di risparmio, in modo particolare, e gli altri enti di credito che erano stati obbligati moralmente dallo Stato ad investire i loro attivi in titoli di Stato.<\/p><p>Ma la proposta della Commissione di concedere uno sconto percentuale ai titoli dello Stato, mi pare che sia sufficiente.<\/p><p>Voglio accennare ad un fatto che, per la Centrale, ad esempio, anche secondo la proposta dell\u2019onorevole La Malfa, la detrazione sarebbe del 64 per cento dei titoli di Stato posseduti e dei titoli azionari.<\/p><p>Ora, siccome poi questi titoli azionari devono essere moltiplicati per il valore di quotazione di borsa, noi possiamo avere delle detrazioni eccessive che possono perfino superare il patrimonio imponibile.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> No, \u00e8 assolutamente impossibile.<\/p><p>PESENTI. Non \u00e8 vero. Mantengo perci\u00f2 l\u2019emendamento soppressivo.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Siamo in sede di votazione, onorevole La Malfa. Lei pu\u00f2 soltanto dire se conserva o non conserva la sua proposta; se aderisce o meno alla proposta dell\u2019onorevole Pesenti.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Io devo chiarire i termini di questo problema.<\/p><p>PRESIDENTE. Mi sembra che sia stato chiarito abbastanza. Ha parlato lei, hanno parlato l\u2019onorevole Ministro e gli onorevoli Dugoni e Pesenti; si affidi alla votazione dell\u2019Assemblea!<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> A me non sembra che il problema sia stato chiarito!<\/p><p>SCOCA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>SCOCA. Voter\u00f2 a favore dell\u2019emendamento proposto dal Governo; conseguentemente voter\u00f2 contro l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Dugoni.<\/p><p>CORBINO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CORBINO. Voter\u00f2 contro l\u2019emendamento soppressivo e voter\u00f2 a favore dell\u2019emendamento del Governo, qualora l\u2019emendamento della Commissione dovesse essere respinto.<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti la proposta degli onorevoli Dugoni e Pesenti di soppressione del quarto comma dell\u2019articolo 4.<\/p><p>(<em>Dopo prova e controprova, l\u2019emendamento soppressivo non \u00e8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Porr\u00f2 ai voti l\u2019emendamento proposto dall\u2019onorevole Ministro. Preciso che, a tenore di questo emendamento, la prima parte del quarto comma risulterebbe cos\u00ec formulata:<\/p><p>\u00abDall\u2019imponibile valutato come sopra \u00e8 detratto l\u2019ammontare dei titoli di Stato e degli altri titoli dichiarati esenti da imposta all\u2019atto dell\u2019emissione\u00bb.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Faccio notare che per quanto riguarda i titoli di Stato, secondo una disposizione di legge, le societ\u00e0 devono accantonare i titoli di Stato in conto fondo di liquidazione del personale e quindi questa esenzione a favore delle societ\u00e0 per fondi che sono di propriet\u00e0 di terzi non avrebbe ragion d\u2019essere.<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo ai voti la formulazione di cui ho dato lettura che costituisce la prima parte del comma, in base all\u2019emendamento proposto dall\u2019onorevole Ministro delle finanze.<\/p><p>(<em>\u00c8<\/em> <em>approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pongo ai voti la seconda parte quale risulta in base all\u2019emendamento del Ministro:<\/p><p>\u00abInoltre \u00e8 detratta, una percentuale del valore delle azioni, delle quote di partecipazione e degli altri titoli che gi\u00e0 non siano detratti per intero, posseduti dal soggetto\u00bb.<\/p><p>(<em>Dopo prova e controprova \u00e8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Segue l\u2019ultima parte dell\u2019articolo cos\u00ec modificato secondo la proposta del Relatore: \u00abcorrispondente al rapporto in cui il capitale e le riserve si trovano rispetto al loro ammontare aumentato delle passivit\u00e0, secondo le risultanze dell\u2019ultimo bilancio approvato\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>L\u2019ultimo, comma, del testo proposto dalla Commissione si intende assorbito dopo l\u2019approvazione dell\u2019articolo 3<em>-bis<\/em> proposto dagli onorevoli Perassi e De Vita.<\/p><p>Passiamo al quinto articolo:<\/p><p>\u00abL\u2019imposta straordinaria \u00e8 applicata con le seguenti aliquote:<\/p><p>5 per cento per i soggetti indicati nella lettera <em>a<\/em>) dell\u2019articolo &#8230;;<\/p><p>2 per cento per i soggetti indicati, nella lettera <em>b<\/em>) dell\u2019articolo suddetto;<\/p><p>3 per cento per i soggetti indicati nella lettera <em>c<\/em>) dell\u2019articolo stesso\u00bb.<\/p><p>Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti in relazione alla aliquota. Il primo \u00e8 quello dell\u2019onorevole Dugoni, il quale propone che l\u2019aliquota fissata per i soggetti indicati alla lettera <em>a<\/em>) sia ridotta al 3,50 per cento.<\/p><p>DUGONI. Ritiro l\u2019emendamento, perch\u00e9 collegato alla soppressione del quarto comma dell\u2019articolo precedente, soppressione respinta dall\u2019Assemblea.<\/p><p>PRESIDENTE. Allora resta l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Marinaro che porterebbe la percentuale al 4 per cento. Anche il Governo propone la riduzione al 4 per cento. Ha chiesto di parlare il Ministro delle finanze. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Chiedo di illustrare le ragioni per cui il Governo propone la riduzione dell\u2019aliquota dal 5 al 4 per cento.<\/p><p>La misura di questa, nel periodo di studio, era rimasta incerta e oscillava tra il 4 e il 5 per cento. Il Governo, nel suo ultimo schema, aveva proposto il 4 per cento, tenendo cio\u00e8 conto che, consentendosi di ricorrere, entro certi limiti, alle rivalutazioni, queste avrebbero importato l\u2019obbligo di corrispondere l\u2019imposta di registro per gli eventuali trasferimenti a capitale.<\/p><p>La parte relativa alle rivalutazioni \u00e8 stata stralciata dal progetto, dietro suggerimento della Commissione. Ma il Governo, naturalmente, non pu\u00f2 dimenticare questo problema, quanto meno sotto il profilo di politica di tesoreria ed eventualmente sotto il profilo di diritto comune, in rapporto alla sincerit\u00e0 dei bilanci.<\/p><p>\u00c8 evidente che, quando il Governo si riproporr\u00e0 il problema delle rivalutazioni e sceglier\u00e0 una determinata soluzione, entro limiti contenuti forse in una misura relativamente modesta, dovr\u00e0 nuovamente ricorrere allo strumento fiscale. Ed \u00e8 in relazione a questa possibilit\u00e0 che si ritiene opportuno per un ragionevole senso di equilibrio, di limitare al 4 per cento l\u2019aliquota per le societ\u00e0 azionarie.<\/p><p>Correlativamente il Governo propone di ridurre al 2 per cento l\u2019aliquota degli enti morali.<\/p><p>PRESIDENTE. Ha facolt\u00e0 di parlare l\u2019onorevole Marinaro.<\/p><p>MARINARO. Mi associo alle considerazioni svolte dall\u2019onorevole Ministro, aggiungendo che c\u2019\u00e8 un\u2019altra sostanziale ragione per ridurre al 4 per cento: i patrimoni delle societ\u00e0 azionarie sono stati sottoposti ad imposta straordinaria proporzionale, su un valore imponibile che risulta assai pi\u00f9 elevato di quello stabilito per ogni singolo contribuente. Il valore imponibile, infatti, \u00e8 il valore accertato ai fini dell\u2019imposta di negoziazione per il 1947, che \u00e8 pi\u00f9 elevato di quello stabilito per gli altri contribuenti.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Relatore ha facolt\u00e0 di esprimere il parere della Commissione.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> La Commissione si \u00e8 gi\u00e0 espressa nel senso che, a maggioranza, non pu\u00f2 accettare l\u2019emendamento proposto dall\u2019onorevole Marinaro. Propongo pertanto che l\u2019articolo si voti per divisione.<\/p><p>PRESIDENTE. \u00c8 evidente.<\/p><p>Pongo ai voti la prima parte dell\u2019articolo con la riduzione dell\u2019aliquota al 4 per cento secondo l\u2019emendamento Marinaro cui il Governo si \u00e8 associato:<\/p><p>\u00abL\u2019imposta straordinaria \u00e8 applicata con le seguenti aliquote: 4 per cento per i soggetti indicati nella lettera <em>a<\/em>) dell\u2019articolo&#8230;\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pongo ai voti il comma successivo, su cui non vi sono emendamenti:<\/p><p>\u00ab2 per cento per i soggetti indicati nella lettera <em>b<\/em>) dell\u2019articolo suddetto.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo all\u2019ultima parte:<\/p><p>\u00ab3 per cento per i soggetti indicati nella lettera <em>c<\/em>) dell\u2019articolo stesso\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Marinaro propone di ridurre l\u2019aliquota al 2 per cento; all\u2019emendamento ha aderito l\u2019onorevole Ministro.<\/p><p>L\u2019onorevole Marinaro ha facolt\u00e0 di svolgere il suo emendamento.<\/p><p>MARINARO. Faccio presente che si tratta di enti che hanno fini di assistenza e beneficenza.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Relatore ha facolt\u00e0 di esprimere il parere della Commissione.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Dopo le innumerevoli esenzioni concesse a questa categoria, non mi pare che sia il caso di concedere altre agevolazioni.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro per le finanze.<\/em> Mi associo alla considerazione fatta dall\u2019onorevole relatore.<\/p><p>Il primitivo emendamento era anteriore alla discussione delle esenzioni. Ritengo che possa essere conservata l\u2019aliquota del 3 per cento. Quindi, il Governo ritira l\u2019emendamento per la categoria degli enti morali.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Marinaro, insiste nel suo emendamento?<\/p><p>MARINARO. Lo ritiro.<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo allora ai voti l\u2019ultimo comma nel testo proposto dalla Commissione cio\u00e8 conservando l\u2019aliquota del 3 per cento.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo al sesto articolo:<\/p><p>\u00abEntro 60 giorni dalla pubblicazione della legge di convalida del presente decreto, i soggetti tenuti a corrispondere l\u2019imposta straordinaria prevista nell\u2019articolo&#8230; devono presentare all\u2019ufficio distrettuale delle imposte dirette, nella cui circoscrizione essi hanno la loro sede, la dichiarazione del loro patrimonio imponibile, in tutti i casi in cui detto patrimonio non debba essere accertato ai fini della imposta straordinaria progressiva.<\/p><p>\u00abQuando si tratta di soggetti il cui patrimonio non cade sotto l\u2019applicazione dell\u2019imposta straordinaria progressiva, la dichiarazione deve essere fatta per un valore non inferiore a quello su cui \u00e8 stata liquidata l\u2019imposta ordinaria sul patrimonio per l\u2019anno 1947.<\/p><p>\u00abPer l\u2019omessa od infedele dichiarazione, si applicano le sanzioni previste negli articoli 54, 56, 57 e 59\u00bb.<\/p><p>Non essendo stati presentati emendamenti lo pongo ai voti.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo al settimo articolo al quale pure non sono proposti emendamenti:<\/p><p>\u00abL\u2019imposta straordinaria, prevista nell\u2019articolo&#8230;, \u00e8 riscossa in 24 rate bimestrali uguali a partire dall\u2019agosto 1948\u00bb.<\/p><p>Lo pongo ai voti.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Segue l\u2019ottavo articolo:<\/p><p>\u00abL\u2019Amministrazione finanziaria ha la facolt\u00e0 di iscrivere a ruolo l\u2019imposta straordinaria liquidata sull\u2019imponibile dichiarato dal contribuente, o \u2013 quando la dichiarazione non \u00e8 richiesta \u2013 sull\u2019imponibile in base al quale \u00e8 liquidata, a titolo provvisorio, l\u2019imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, salvo conguaglio, in entrambi i casi, sulle risultanze dell\u2019accertamento definitivo.<\/p><p>\u00abL\u2019imposta iscritta, a titolo provvisorio o definitivo, in ruoli, la cui riscossione si inizia dopo la rata dell\u2019agosto 1948, \u00e8 ripartita in quote uguali nelle rate residue a termini del precedente articolo.<\/p><p>\u00abL\u2019imposta iscritta in ruoli, la cui riscossione si inizia dopo la scadenza del termine fissato nell\u2019articolo precedente, \u00e8 riscossa in sei rate bimestrali uguali, con l\u2019interesse del 2 per cento a favore dello Stato la decorrere dal 1\u00b0 luglio 1952\u00bb.<\/p><p>Anche su questo articolo non vi sono emendamenti. Lo pongo ai voti.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Segue il nono articolo che \u00e8 del seguente tenore:<\/p><p>\u00abI ruoli dell\u2019imposta straordinaria non sono soggetti a pubblicazione.<\/p><p>\u00abPer la riscossione compete all\u2019esattore l\u2019aggio contrattuale, esclusa l\u2019addizionale prevista negli articoli 5 e 8 del decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 424\u00bb.<\/p><p>Su questo articolo ha presentato un emendamento l\u2019onorevole Dugoni, il quale propone di sopprimere il primo comma. Ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>DUGONI. Due brevi parole per illustrarlo. Chiedo che, data la particolare delicatezza del settore in cui noi operiamo in questo momento, sia data pubblicit\u00e0 ai risultati analitici della imposta, perch\u00e9 tutti possano controllare qual \u00e8 l\u2019effetto di questa legge e delle modificazioni che sono state proposte.<\/p><p>PRESIDENTE. Ha facolt\u00e0 di parlare l\u2019onorevole Ministro delle finanze.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Aderisco senz\u2019altro all\u2019emendamento soppressivo dell\u2019onorevole Dugoni; penso che la Commissione abbia proposto questo primo comma \u2013 e d\u2019altra parte anche il Governo lo proponeva \u2013 per snellire il lavoro di formazione e pubblicazione dei ruoli.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Relatore ha facolt\u00e0 di parlare.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Non comprendo le ragioni per cui si dovrebbe approvare questo emendamento.<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta di soppressione del primo comma formulata dall\u2019onorevole Dugoni.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pongo ai voti il secondo comma.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>Passiamo al decimo articolo.<\/p><p>\u00abIl credito dello Stato per l\u2019intero ammontare del tributo ha privilegio speciale su tutti gli immobili facenti parte del patrimonio del contribuente alla data di pubblicazione della legge di convalida del presente decreto, salvi i diritti dei terzi, costituiti anteriormente alla data stessa.<\/p><p>\u00abSi applicano per l\u2019imposta straordinaria prevista nel presente titolo le disposizioni contenute nel secondo, terzo e quarto comma dell\u2019articolo 60\u00bb.<\/p><p>Non essendovi emendamenti, lo pongo ai voti.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>Segue l\u2019articolo undicesimo sul quale pure non sono stati presentati emendamenti:<\/p><p>\u00abPer la prescrizione dell\u2019azione della finanza valgono le norme dell\u2019articolo 61\u00bb.<\/p><p>Lo pongo ai voti.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>Passiamo all\u2019articolo dodicesimo, cos\u00ec formulato:<\/p><p>\u00abI contribuenti possono versare in Tesoreria, in unica soluzione, con l\u2019abbuono dell\u2019interesse composto dell\u20198 per cento, in ragione d\u2019anno, l\u2019importo complessivo di tutte le rate d\u2019imposta straordinaria ancora da scadere.<\/p><p>\u00abIl riscatto pu\u00f2 essere chiesto tanto per l\u2019importo accertato in via provvisoria, quanto per quello accertato in via definitiva.<\/p><p>\u00abIl riscatto dell\u2019intero ammontare dell\u2019imposta deve essere domandato al competente Ufficio distrettuale delle imposte dirette entro il giorno 10 del mese precedente a quello della scadenza della prima rata d\u2019imposta ed il versamento in Tesoreria deve essere effettuato entro il mese di scadenza della rata stessa.<\/p><p>\u00abI riscatti successivi devono essere domandati entro il 30 novembre di ciascun anno con effetto dalle rate a scadere dalla prima dell\u2019anno successivo, ed il versamento in Tesoreria deve essere effettuato entro il 31 gennaio dell\u2019anno successivo a quello in cui la domanda \u00e8 presentata.<\/p><p>\u00abNon \u00e8 ammesso il riscatto delle sole ultime sei rate bimestrali.<\/p><p>\u00abIn tutti i casi di versamento diretto in Tesoreria non compete alcun aggio all\u2019esattore ed al ricevitore provinciale.<\/p><p>\u00abSono altres\u00ec applicabili le norme degli articoli 52 e 53\u00bb.<\/p><p>Non essendovi emendamenti, lo pongo di voti.<\/p><p>(<em>\u00c8 <\/em><em>approvato<\/em>).<\/p><p>Passiamo all\u2019articolo 13, che \u00e8 del seguente tenore:<\/p><p>\u00abCon provvedimento a parte saranno dettate le norme che si rendessero necessarie per la disciplina delle rivalutazioni dei cespiti patrimoniali delle societ\u00e0 ed enti, in relazione all\u2019istituzione della presente imposta straordinaria e per eventuali emissioni di azioni od obbligazioni ai fini del pagamento dell\u2019imposta\u00bb.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ha facolt\u00e0 di parlare.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> In adesione all\u2019ordine di idee espresso dalla Commissione, di stralciare la materia delle rivalutazioni, perch\u00e9 materia estranea alla legge che stiamo discutendo, il Governo chiede la soppressione di questo emendamento, e d\u00e0 alla richiesta il significato che il Governo provveder\u00e0 a regolare la materia con proprio provvedimento. Voglio pregare gli onorevoli colleghi, di considerare che le ripercussioni di un provvedimento sulle rivalutazioni possono essere molteplici, ed \u00e8 necessario, quindi, un complesso di cautele di cui il Governo si assumer\u00e0 la responsabilit\u00e0. Perci\u00f2, per ragioni di ordine pratico, prego l\u2019Assemblea di affiancare col proprio voto la richiesta del Governo di sopprimere questo emendamento.<\/p><p>PRESIDENTE. Ha facolt\u00e0 di parlare l\u2019onorevole Relatore.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> La ragione di questo articolo era di allacciare questo provvedimento ad altri e dare una certa tranquillit\u00e0 di mercato, nel senso che tutta questa materia sar\u00e0 sistemata. Per\u00f2, non insisto.<\/p><p>CORBINO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CORBINO. Aderisco alla proposta del Ministro di sopprimere questo articolo. Desidero ricordare all\u2019Assemblea che il provvedimento, a cui si riferisce quest\u2019articolo, preso nell\u2019agosto del 1946, non potrebbe essere messo in discussione senza gravissime ripercussioni nel mercato azionario. Devo poi fare espressa raccomandazione al Governo che non tolga dai suoi strumenti di controllo del mercato finanziario una disposizione che ha un carattere nettamente antinflazionistico, in un momento in cui stiamo conducendo una campagna per la stabilizzazione del potere di acquisto della moneta.<\/p><p>Ci sar\u00e0 tempo per esaminare questo problema che, del resto, ha anche riflessi sulle conseguenze dei danni di guerra, perch\u00e9 in sostanza lo Stato pu\u00f2 indirettamente agevolare coloro che hanno avuto danni di guerra, attraverso l\u2019applicazione del congegno stabilito dal decreto dell\u2019agosto del 1946.<\/p><p>Con questa intesa, io aderisco alla richiesta del Governo di sopprimere l\u2019articolo 13.<\/p><p>MARINARO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>MARINARO. Avevo proposto un emendamento a questo articolo. A seguito delle dichiarazioni fatte dall\u2019onorevole Ministro, che considero come un impegno formale del Governo, ritiro il mio emendamento.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Pregherei il Governo di considerare l\u2019opportunit\u00e0 di mantenere una dizione di questo genere: \u00abCon provvedimento a parte saranno dettate le norme che si rendessero necessarie per la disciplina di eventuali emissioni di azioni o obbligazioni, ai fini del pagamento dell\u2019imposta\u00bb.<\/p><p>Credo che un provvedimento del genere sia necessario come provvedimento integrativo.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Onorevoli colleghi, pu\u00f2 darsi, anzi \u00e8 certamente fondata la ragione addotta dall\u2019onorevole Relatore; per\u00f2 vi sono altre ragioni di maggiore portata che suggeriscono di non toccare, in nessun modo, questa materia cos\u00ec delicata e cos\u00ec scottante. La minima indicazione contenuta in un testo di legge pu\u00f2 significare, per gli iniziatissimi della materia, la traccia di un orientamento. Il Governo desidera che questa materia, sia regolata indipendentemente da qualsiasi pregiudiziale e, soprattutto, indipendentemente da qualsiasi anticipo che l\u2019opinione pubblica interessata possa desiderare di ottenere. Per questo, io pregherei di non insistere, sia pure soltanto per una parziale conservazione dell\u2019emendamento. Le preoccupazioni dell\u2019onorevole La Malfa sono anche preoccupazioni del Governo. Questa imposta dovr\u00e0 essere pagata a partire dal 1948. Il Governo non dovr\u00e0 aspettare il 1948 per regolare questa materia.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Mi rimetto al Governo.<\/p><p>PRESIDENTE. Pertanto, si pu\u00f2 considerare che quest\u2019articolo 13 sia ritirato dalla stessa Commissione.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> D\u2019accordo.<\/p><p>PRESIDENTE. Abbiamo cos\u00ec esaurito la materia relativa alla regolamentazione dell\u2019imposta patrimoniale straordinaria proporzionale sul patrimonio degli enti collettivi. Resta ancora da esaminare qualche emendamento, residuo della discussione che si \u00e8 gi\u00e0 svolta.<\/p><p>Faccio presente all\u2019Assemblea che tra gli emendamenti rinviati figuravano anche i seguenti:<\/p><p>Art. 29-<em>bis<\/em>.<\/p><p>\u00abIl patrimonio imponibile dalle societ\u00e0, le cui azioni sono quotate in borsa, \u00e8 valutato in base alla media dei prezzi di compenso del trimestre indicata dall\u2019articolo 18.<\/p><p>\u00abIn tale valore imponibile nessuna detrazione \u00e8 consentita.<\/p><p>\u00abIl patrimonio imponibile delle societ\u00e0 ed enti diversi da quelli indicati nel comma precedente \u00e8 valutato in base alle disposizioni degli articoli 9 e seguenti della presente legge.<\/p><p>\u00abIn tale patrimonio imponibile sono detraibili soltanto le passivit\u00e0 afferenti ai cespiti patrimoniali che formano oggetto imponibile.<\/p><p>\u00abPesenti, Scoccimarro, Foa, Valiani, Lombardi Riccardo\u00bb.<\/p><p>Art. 29-<em>ter<\/em>.<\/p><p>\u00abSono soggetti ad imposta gli enti collettivi il cui patrimonio, valutato a norma dell\u2019articolo precedente, \u00e8 superiore a cinque milioni.<\/p><p>\u00abL\u2019ammontare dell\u2019imposta da corrispondersi \u00e8 determinata in base alle seguenti aliquote da applicarsi nel patrimonio valutato a norma dell\u2019articolo precedente:<\/p><table width=\"378\"><tbody><tr><td width=\"293\"><p>fino a 5 milioni, esenti<\/p><\/td><td width=\"317\"><p><em>\u00a0<\/em><\/p><\/td><\/tr><tr><td width=\"293\"><p>da 5 a 20 milioni<\/p><\/td><td width=\"317\"><p>1%<\/p><\/td><\/tr><tr><td width=\"293\"><p>da 20 a 50<\/p><\/td><td width=\"317\"><p>1,50%<\/p><\/td><\/tr><tr><td width=\"293\"><p>da 50 a 100<\/p><\/td><td width=\"317\"><p>2%<\/p><\/td><\/tr><tr><td width=\"293\"><p>da 100 a 250<\/p><\/td><td width=\"317\"><p>2,50%<\/p><\/td><\/tr><tr><td width=\"293\"><p>da 250 a 500<\/p><\/td><td width=\"317\"><p>3%<\/p><\/td><\/tr><tr><td width=\"293\"><p>da 500 a 1000<\/p><\/td><td width=\"317\"><p>3,50%<\/p><\/td><\/tr><tr><td width=\"293\"><p>da 1 a 2 miliardi<\/p><\/td><td width=\"317\"><p>4%<\/p><\/td><\/tr><tr><td width=\"293\"><p>da 2 a<\/p><\/td><td width=\"317\"><p>4,50%<\/p><\/td><\/tr><tr><td width=\"293\"><p>da 5 a 10<\/p><\/td><td width=\"317\"><p>5%<\/p><\/td><\/tr><tr><td width=\"293\"><p>da 10 a 20<\/p><\/td><td width=\"317\"><p>5,50%<\/p><\/td><\/tr><tr><td width=\"293\"><p>oltre i 20 miliardi<\/p><\/td><td width=\"317\"><p>6%<\/p><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><p>\u00abPesenti, Scoccimarro, Foa, Valiani, Lombardi, Riccardo\u00bb.<\/p><p>Art. 29-<em>quater<\/em>.<\/p><p>\u00abSono esenti dall\u2019imposta straordinaria progressiva sul patrimonio le societ\u00e0 cooperative di consumo.<\/p><p>Recca, Caccuri, Siles, Sullo, Gabrieli, Monterisi, Domined\u00f2, Cimenti, Clerici, Coccia\u00bb.<\/p><p>Questi emendamenti debbono considerarsi assorbiti.<\/p><p>Vi \u00e8 ora, tra gli emendamenti rinviati, un emendamento del Governo, proposto in sede di discussione dell\u2019articolo 2, cos\u00ec formulato:<\/p><p><em>\u00ab<\/em>Dal valore delle azioni o di quote di partecipazione in societ\u00e0 costituite in Italia si detrae una quota-parte proporzionale al valore dei beni posseduti dalla societ\u00e0 all\u2019estero, ivi assoggettabili a tributi straordinari\u00bb.<\/p><p>Si tratta di una questione rimasta in sospeso.<\/p><p>Ha facolt\u00e0 di parlare l\u2019onorevole Ministro delle finanze.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> L\u2019emendamento che aveva proposto il Governo \u00e8 stato presentato in occasione della trattazione dell\u2019articolo 2 e l\u2019Assemblea, in parte lo ritenne parzialmente superfluo, perch\u00e9 assorbito dal sistema delle valutazioni ecc.; per altro verso ritenne che un collocamento di esso fosse opportuno nel campo delle valutazioni. Nel complesso l\u2019Assemblea rinvi\u00f2 l\u2019emendamento, e ci troviamo oggi a ridiscuterlo.<\/p><p>Io lo mantengo perch\u00e9 risponde ad una norma di correttezza delle valutazioni nel quadro della sistemazione generale della legge, e proporrei che il suo esatto collocamento venisse affidato alla Commissione di coordinamento.<\/p><p>PRESIDENTE. Ha facolt\u00e0 di parlare l\u2019onorevole Relatore.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Dopo l\u2019approvazione dell\u2019articolo relativo alla detrazione dell\u2019imponibile, probabilmente una parte di questo emendamento del Governo potrebbe cadere.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Per la progressiva.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Non voterei l\u2019emendamento formalmente, ma lascerei alla Commissione e al Governo il compito di esaminare quanto di questo emendamento pu\u00f2 essere introdotto agli effetti della quota proporzionale relativa agli enti collettivi.<\/p><p>PRESIDENTE. In sede di coordinamento si potr\u00e0 vedere quale parte sia implicita e quale parte debba essere considerata invece come parte nuova e tale che possa essere inserita.<\/p><p>Ha facolt\u00e0 di parlare l\u2019onorevole Ministro delle finanze.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Volevo pregare l\u2019onorevole Presidente di mettere egualmente in votazione questo emendamento perch\u00e9 l\u2019Assemblea abbia modo di dichiarare esplicitamente, che condivide lo spirito di questo emendamento; salvo poi al relatore la facolt\u00e0 di esaminare la sede del collocamento.<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo in votazione l\u2019emendamento proposto del Governo, alle condizioni chiarite dall\u2019onorevole relatore e dall\u2019onorevole Ministro delle finanze.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Onorevole Presidente, era rimasta in sospeso una questione relativa all\u2019emendamento presentato dall\u2019onorevole Condorelli, riguardante l\u2019articolo 25 dell\u2019imposta progressiva. Si \u00e8 trovata una formulazione che in parte va incontro alle necessit\u00e0 d\u00e0 lui fatte presenti<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Condorelli aveva effettivamente presentato due emendamenti, di cui uno risulta ritirato mentre l\u2019altro, in votazione, \u00e8 stato respinto.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Su uno degli emendamenti vi \u00e8 stata per\u00f2 una richiesta di sospensiva, nel senso che il Governo e la Commissione avrebbero dovuto esaminare l\u2019emendamento.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Condorelli ritir\u00f2, infatti, l\u2019emendamento dopo che il Governo si era impegnato di presentare una formulazione nel senso proposto dall\u2019emendamento.<\/p><p>Viene ora comunicata alla Presidenza la seguente formulazione, concordata tra Commissione e Governo:<\/p><p>\u00abI titoli nominativi dello Stato dichiarati dal contribuente sono computati nella quota presuntiva, fino alla concorrenza del 50 per cento della medesima\u00bb.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Per lealt\u00e0, siccome il Governo ha dato una assicurazione all\u2019onorevole Condorelli, desidererei chiedere prima all\u2019onorevole Condorelli, se ritiene sodisfatto l\u2019impegno del Governo con la formulazione indicata precedentemente.<\/p><p>Mi raccomando al senso di misura e di moderazione dell\u2019onorevole Condorelli.<\/p><p>CONDORELLI. Sono sodisfatto, perch\u00e9 il Governo ha aderito largamente, con cortesia, a quello che avevo richiesto, cio\u00e8 che il problema fosse esaminato. La soluzione, tuttavia, non mi sodisfa appieno. Chiederei un chiarimento: fra i titoli di Stato nominativi sono compresi anche i buoni postali fruttiferi?<\/p><p>LA MALFA. <em>Relatore.<\/em> No.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> I buoni postali fruttiferi non sono compresi fra i titoli nominativi e l\u2019assicurazione che avevo data era esplicitamente diretta ai titoli nominativi.<\/p><p>Riconosco all\u2019onorevole Condorelli il diritto di non ritenersi sodisfatto di questo atteggiamento del Governo, rispetto ai buoni postali fruttiferi.<\/p><p>Ma il punto che preoccupa il Governo \u00e8 questo: per quanto riguarda i titoli nominativi, nei confronti dei quali venne data una assicurazione, ritiene l\u2019onorevole Condorelli che la formula presentata realizzi l\u2019assicurazione data dal Governo?<\/p><p>Non vorrei, che, su questo punto, si considerasse il Governo inadempiente rispetto ad una promessa fatta.<\/p><p>CONDORELLI. Il Governo non aveva promesso altro che di esaminare il problema. Anche se avesse risposto negativamente, dal punto di vista formale, sarei sodisfatto ugualmente.<\/p><p>Io trovo che la soluzione non \u00e8 pienamente sodisfacente, perch\u00e9 non mi rendo conto del diverso trattamento fatto ai titoli di Stato nominativi e ai buoni postali fruttiferi che sono anch\u2019essi dei titoli di Stato nominativi, anzi, intrasferibili. Non vedo la ragione della differenza.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> La ragione, a mio giudizio, consiste in questo: che i buoni postali rappresentano veri e propri depositi e l\u2019estensione ai buoni postali di questa agevolazione potrebbe avere conseguenze anche nel campo dei depositi a risparmio nominativi.<\/p><p>Quindi, dovremmo riesaminare tutta una materia che \u00e8 gi\u00e0, in una certa maniera, regolata.<\/p><p>CONDORELLI. Questa non \u00e8 una ragione sufficiente per non fare giustizia.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Il Governo aderisce al concetto espresso dal Relatore.<\/p><p>CONDORELLI. Chiedo che all\u2019emendamento proposto dalla Commissione e dal Governo si aggiungano le parole: \u00abbuoni postali fruttiferi\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Sta bene. Pongo ai voti anzitutto la formulazione proposta dalla Commissione e dal Governo come emendamento da inserirsi nell\u2019articolo 25.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pongo ai voti l\u2019emendamento aggiuntivo dall\u2019onorevole Condorelli.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvato<\/em>).<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> La Commissione dovrebbe presentare una proposta di emendamento all\u2019emendamento Cappi all\u2019articolo 72, gi\u00e0 approvato. Si tratta di una questione di ordine tecnico che riguarda l\u2019Amministrazione finanziaria facilitandone il lavoro, senza nulla mutare della sostanza del provvedimento. (<em>Commenti al centro<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Coll\u2019emendamento Cappi si stabilisce una data di rateazione che determinerebbe la necessit\u00e0 per l\u2019Amministrazione finanziaria di rivedere tutte le cartelle esattoriali.<\/p><p>Con la proposta della Commissione si allunga di qualche mese la rateazione, ma si consente all\u2019Amministrazione finanziaria, con un\u2019operazione automatica, di riduzione ad un terzo delle rate, di non modificare per nulla le cartelle. L\u2019Amministrazione finanziaria risparmierebbe cos\u00ec tre o quattro mesi di lavoro.<\/p><p>PRESIDENTE. Do lettura di questa proposta dell\u2019onorevole La Malfa. Salvo il suo collocamento, noi possiamo considerarla in questo momento come un articolo aggiuntivo; che, se approvato, sar\u00e0 inserito, all\u2019articolo 72, alla cui materia si riferisce:<\/p><p>\u00abPer tutte le partite il cui imponibile sia inferiore a lire 750 mila, fermo restando il pagamento delle rate di giugno e agosto 1947, il pagamento del residuo debito d\u2019imposta \u00e8 riscosso in ventidue rate trimestrali eguali fino all\u2019aprile 1951\u00bb.<\/p><p>CAPPI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CAPPI. Come presentatore dell\u2019emendamento, accetto la proposta della Commissione.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Ministro, vuole esprimere il parere del Governo?<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Il Governo accetta la proposta della Commissione.<\/p><p>PRESIDENTE. Allora, la pongo ai voti.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Ricordo all\u2019Assemblea che l\u2019onorevole Mortati, ha presentato la proposta di un articolo aggiuntivo. Ha facolt\u00e0 di svolgerla.<\/p><p>MORTATI. Ho presentato tre emendamenti inerenti alla stessa questione. Il primo \u00e8 un emendamento sostitutivo all\u2019articolo 77, cos\u00ec formulato:<\/p><p>\u00ab<em>Sostituire l\u2019articolo 77 col seguente:<\/em><\/p><p>\u00abIl presente decreto sar\u00e0 presentato per la revisione e l\u2019approvazione all\u2019Assemblea Costituente\u00bb.<\/p><p>L\u2019emendamento sostituisce questa formula all\u2019altra: \u00abIl presente decreto \u00e8 convalidato ecc.\u00bb.<\/p><p>In relazione a questo emendamento vi \u00e8 una proposta di emendamento all\u2019articolo unico del progetto di legge:<\/p><p>\u00ab<em>In relazione all\u2019emendamento proposto all\u2019articolo 77, nell\u2019articolo unico del disegno di legge, sostituire alle parole:<\/em> \u00c8 convalidato, <em>le<\/em> <em>altre:<\/em> \u00c8 approvato\u00bb.<\/p><p>Vi \u00e8 infine la proposta di un articolo aggiuntivo cos\u00ec formulato:<\/p><p>\u00abIl Governo provveder\u00e0 a compilare un testo unico delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 marzo 1947, n. 143 e delle modificazioni ad esso apportate, curandone il coordinamento\u00bb.<\/p><p>Prego l\u2019onorevole Presidente di consentirmi di svolgere brevemente i miei emendamenti.<\/p><p>PRESIDENTE. Faccio osservare che gli emendamenti dell\u2019onorevole Mortati si riferiscono al testo dell\u2019articolo unico del disegno di legge. Sarebbe pertanto opportuno che prima si concludesse la discussione anche sugli ordini del giorno che sono stati presentati.<\/p><p>Vi \u00e8 un primo ordine del giorno cos\u00ec formulato:<\/p><p>\u00abL\u2019Assemblea Costituente,<\/p><p>considerato<\/p><p>che nei luoghi di cura e di villeggiatura si praticano affitti e subaffitti esorbitanti per periodi brevissimi, praticamente svincolati da tutte le norme limitatrici vigenti, senza neppure corresponsione di contribuzioni fiscali, non registrandosi i contratti e riscuotendosi gli affitti anticipatamente;<\/p><p>che ci\u00f2 costituisce evidente ingiusto disquilibrio in confronto degli altri locatori di immobili urbani;<\/p><p>invita,<\/p><p>il Governo a dare opportune istruzioni all\u2019Amministrazione finanziaria ed eventualmente a predisporre opportuni provvedimenti legislativi onde impedire tali straordinarie evasioni fiscali\u00bb.<\/p><p>\u00abClerici, Saggin, Baracco, Cavalli, Alberti, Bovetti\u00bb.<\/p><p>I firmatari di questo ordine del giorno non sono presenti; s\u2019intende quindi che vi abbiano rinunciato.<\/p><p>Vi \u00e8 poi il seguente ordine del giorno firmato dagli onorevoli: Paris, Cartia, De Vita, Corsi, Pera, Micheli, Carboni Angelo, Lami Starnuti, Simonini, Rossi Paolo, Vigorelli, Bianchi Bianca:<\/p><p>\u00abL\u2019Assemblea Costituente,<\/p><p>constatato che a causa degli eventi bellici il regio decreto-legge 24 giugno 1943, n. 543, non ebbe un\u2019applicazione contemporanea in tutto il Paese, il che determin\u00f2 la mancanza di un criterio unico nell\u2019aggiornamento degli imponibili ai valori venali del triennio 1937-39 e, in seguito al diverso grado di svalutazione della moneta nelle parti in cui era divisa l\u2019Italia, dava luogo a notevoli sperequazioni;<\/p><p>che le disposizioni di cui all\u2019articolo 1 del decreto legislativo 31 ottobre 1946, n. 382, accentuarono delle sperequazioni nel confronto dei singoli contribuenti e di singole provincie, tanto da pregiudicare una equa distribuzione degli oneri fiscali;<\/p><p>che tali sperequazioni, per quando disposto dall\u2019articolo 54, comma quinto, del disegno di legge sull\u2019imposta patrimoniale progressiva gi\u00e0 approvato, verrebbero ancor maggiormente aggravate;<\/p><p>chiede al governo che vengano riaperti i termini per la presentazione delle domande di rettifica degli imponibili a ruolo per l\u2019imposta patrimoniale straordinaria proporzionale 4 per cento almeno nelle provincie dove il rapporto fra il gettito della patrimoniale ordinaria 1941 ( = 1) \u00e8 quello del ruolo principale del 1947 supera del 150 per cento il rapporto medio nazionale, che \u00e8 di 7,85\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Paris ha facolt\u00e0 di svolgere il suo ordine del giorno.<\/p><p>PARIS. Sono stato indotto a presentare l\u2019ordine del giorno dalla constatazione, attraverso rilievi statistici, di enormi sperequazioni tanto rispetto ai singoli contribuenti quanto alle singole regioni, sperequazioni dovute al tempo in cui venne applicata la legge del 24 giugno 1943 n. 543&#8230;<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> \u00c8 gi\u00e0 assorbita.<\/p><p>PARIS. &#8230;e la successiva del 31 ottobre 1946. L\u2019Italia era divisa dalla \u00ablinea gotica\u00bb. Queste disposizioni, applicate nel Mezzogiorno quando ancora non era venuto l\u2019adeguamento della moneta, hanno dato delle differenze di rapporto veramente notevoli.<\/p><p>Io leggo soltanto qual \u00e8 il rapporto, posto uno quale indice dell\u2019imposta unitaria sul patrimonio nel 1941, in proporzione a quella del 1947. Nell\u2019Italia settentrionale questo rapporto \u00e8 di 1 a 7,85; nell\u2019Italia centrale 6,63; nell\u2019Italia meridionale 1 a 10,21.<\/p><p>Anche le singole province hanno dei rapporti la cui sproporzione \u00e8 veramente notevole. Si va perfino dal 3,4 al 17,85 di Reggio Calabria e al 17,18 di Teramo.<\/p><p>Ma oltre alle sperequazioni per provincia vi sono quelle rispetto ai singoli contribuenti. Infatti, mentre la maggiorazione doveva essere di 10 volte per i beni immobili esclusi i fabbricati, detta maggiorazione supera delle volte perfino il 100 per cento.<\/p><p>Io porto qui casi relativi a contribuenti della provincia di Trento. Alcuni negozi di frutta \u2013 per esempio \u2013 hanno avuto l\u2019imponibile maggiorato di 366 volte!<\/p><p>Questo \u00e8 dovuto al fatto che l\u2019aliquota dello 0,50 per cento \u00e8 stata ridotta allo 0,40 per cento. Il piccolo contribuente, che non sa destreggiarsi in questo continuo rigurgito di leggi fiscali, ha soltanto guardato l\u2019importo che doveva pagare per tasse. Poi, quando gli \u00e8 stata recapitata la cartella del pagamento dell\u2019imposta proporzionale straordinaria del 4 per cento, non \u00e8 stato pi\u00f9 in tempo a ricorrere perch\u00e9 i termini erano gi\u00e0 scaduti perch\u00e9 tale notificazione non era prevista dalla legge. Ora, ci sono stati dei casi&#8230;<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Paris, mi perdoni: durante la discussione di questo testo di disegno di legge il Governo ha gi\u00e0 fatto replicate volte la dichiarazione di accettare la proposta contenuta nell\u2019ordine del giorno che ella ha presentato insieme ad altri. Perci\u00f2 la sua opera di convinzione, onorevole Paris, mira ad un risultato gi\u00e0 raggiunto. L\u2019onorevole Ministro delle finanze le pu\u00f2 confermare ancora una volta queste dichiarazioni.<\/p><p>PARIS. Se l\u2019onorevole Pella mi assicura che saranno riaperti i termini non soltanto per i fabbricati di cui alla circolare ministeriale, ma anche per i beni mobili, io mi terr\u00f2 pago. Perch\u00e9 le sperequazioni vengono soprattutto in materia di tassazioni di beni immobili. Per l\u2019Italia meridionale si verifica una sperequazione enorme per la sola imposta ordinaria del patrimonio. Il Meridione verr\u00e0 a pagare 60 miliardi di pi\u00f9, oltre l\u2019influenza che la cifra avr\u00e0 sulla progressiva straordinaria patrimoniale. Mi pare giusto guardare, non soltanto a parole ma anche a fatti, a quelle posizioni economiche del Meridione che da tutti i partiti vengono ricordate al momento delle elezioni, ma che poi qui nessuno porta effettivamente. (<em>Applausi<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE. Prego il Ministro delle finanze di rispondere all\u2019onorevole Paris.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Comunico ancora una volta agli onorevoli colleghi ed in particolare all\u2019onorevole Paris che:<\/p><p>1\u00b0) il Governo fin dal 19 giugno ha diramato una circolare a tutti gli uffici dipendenti con cui si comunicava che erano riaperti i termini fino al 31 dicembre 1947 affinch\u00e9 i proprietari di fabbricati potessero chiedere la rettifica dei loro imponibili. Ci\u00f2 allo scopo di arrivare per tutti all\u2019adeguamento a cinque volte l\u2019imponibile del 1937-39;<\/p><p>2\u00b0) per quanto riguarda i proprietari di terreni, con successiva circolare di fine giugno \u2013 mi si perdoni se non ricordo esattamente la data \u2013 si \u00e8 provveduto a disporre perch\u00e9 d\u2019ufficio si proceda al lavoro di adeguamento, in quanto per i terreni, per la tecnica particolare dell\u2019accertamento, \u00e8 possibile procedere senza richiesta della parte. Quindi in questo particolare settore non c\u2019\u00e8, da parte dei contribuenti, che da sollecitare gli uffici a procedere alla revisione.<\/p><p>Quali altri settori restano anc\u00f3ra? Il settore delle aziende industriali e commerciali. Evidentemente, tenuto conto delle particolarit\u00e0 che il settore presenta, \u00e8 difficile adottare un criterio generale in tema di revisione degli imponibili. Ma il Governo accoglie certamente i suggerimenti per la correzione di eventuali errori compiuti nel settore delle piccole e medie aziende.<\/p><p>Perci\u00f2, l\u2019ordine del giorno dell\u2019onorevole Paris \u00e8 accettato dal Governo a titolo di raccomandazione.<\/p><p>PARIS. Se il Governo accetta soltanto a titolo di raccomandazione, devo insistere per la votazione.<\/p><p>Posso citare molti casi. Una ditta aveva un imponibile di un milione e 800.000 lire. Ha presentato ricorso entro i termini. C\u2019\u00e8 stato l\u2019accertamento constatato in lire 55.000. Dunque, da un milione e 800,000 lire la polizia tributaria ha constatato 55.000, lire. Di questi casi ce ne sono a centinaia. Non dico che venga sospesa l\u2019esazione: continui pure; ma almeno che il piccolo contribuente, che \u00e8 il pi\u00f9 colpito, possa avere la possibilit\u00e0 di presentare ricorso.<\/p><p>PRESIDENTE. Poich\u00e9 l\u2019onorevole Paris chiede che venga posto in votazione il suo ordine del giorno mentre il Ministro Pella ha dichiarato di accettarlo come raccomandazione, pongo in votazione questo ordine del giorno.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>L\u2019onorevole Mortati ha facolt\u00e0 di illustrare gli emendamenti da lui presentati, dei quali ho dato prima lettura.<\/p><p>MORTATI. Mi pare che la questione sollevata dall\u2019articolo 77 sia di notevole importanza perch\u00e9 attiene ai poteri normativi del Governo durante questo periodo provvisorio. Si domanda: il Governo ha pienezza di poteri normativi durante il vigore del decreto 16 marzo 1946? Si deve rispondere nel senso pienamente affermativo. Se \u00e8 cos\u00ec, bisogna concludere per la inesattezza del termine \u00abconvalida\u00bb adoperato nel disegno di legge, articolo 77.<\/p><p>Perch\u00e9 \u00abconvalida\u00bb si riferisce a quegli atti che sono inizialmente invalidi, inficiati da qualche vizio, e che vengono sottoposti a sanatoria dall\u2019organo competente che li risana, cio\u00e8 d\u00e0 loro quella validit\u00e0 che originariamente non avevano.<\/p><p>A noi interessa escludere che sugli atti normativi del Governo possa cadere il dubbio di invalidit\u00e0. Quindi interessa escludere il termine \u00abconvalida\u00bb che sancirebbe questo significato di invalidit\u00e0 provvisoria. Ed allora si domanda con quale altro termine si potrebbe sostituire il termine \u00abconvalida\u00bb che \u00e8 inesatto e politicamente pericoloso.<\/p><p>C\u2019\u00e8 l\u2019onorevole Codacci Pisanelli che ha proposto le parole: \u00abconversione in legge\u00bb. Mi pare che questo termine anche sia improprio perch\u00e9, riferendoci al significato tecnico-giuridico della parola \u00abconversione\u00bb, dobbiamo presupporre l\u2019esistenza di un atto dotato di validit\u00e0 provvisoria, e quindi bisognoso di un atto successivo che sgravi di responsabilit\u00e0 chi lo ha emesso. Nella specie, mi pare che anche questa situazione non si verifichi perch\u00e9 l\u2019atto del Governo \u00e8 dotato di validit\u00e0 definitiva; e quindi la conversione dell\u2019atto, che oggi compiamo, non ha significato costitutivo, ma semplicemente dichiarativo di una validit\u00e0 che gi\u00e0 aveva.<\/p><p>Si domanda: Il Governo aveva i poteri di presentare dinanzi all\u2019Assemblea una legge gi\u00e0 in atto, una legge gi\u00e0 completa, in tutti i suoi elementi perfetta? Io credo di s\u00ec. Aveva questi poteri in virt\u00f9 dell\u2019articolo 3 del decreto luogotenenziale 16 marzo 1946 in cui si stabilisce che il Governo dovr\u00e0 sottoporre poi all\u2019esame dell\u2019Assemblea ogni argomento che venga dalle deliberazioni di esso.<\/p><p>In questo argomento, a mio avviso, pu\u00f2 entrare tutto, anche un disegno di legge.<\/p><p>Quale \u00e8 l\u2019interesse del Governo a presentare un disegno di legge? \u00c8 un interesse politico, cio\u00e8 di far valere quella responsabilit\u00e0 del Governo verso l\u2019Assemblea che \u00e8 sancita dallo stesso articolo 3. Il Governo, maggiore responsabile dinanzi all\u2019Assemblea, pu\u00f2 avere interesse a chiedere all\u2019Assemblea stessa una approvazione, che ha evidentemente carattere politico, di quello che ha fatto e nella specie mi pare che il Governo ha usufruito di questo potere, di questa facolt\u00e0 e si \u00e8 presentato dinanzi alla Assemblea per chiedere se l\u2019Assemblea approvasse in linea politica quello che esso ha emesso. Quindi l\u2019operazione compiuta dall\u2019Assemblea su questa legge, gi\u00e0 perfetta, gi\u00e0 emanata, gi\u00e0 entrata in vigore, \u00e8 una approvazione di carattere politico. A questa approvazione di carattere politico si aggiunge un\u2019opera di revisione chiesta dal Governo stesso ed eseguita dall\u2019Assemblea attraverso gli emendamenti.<\/p><p>Quindi sostituire la parola \u00abconvalida\u00bb, con la parola \u00abapprovazione\u00bb risponde a questa esigenza, che mi pare importante anche dal punto di vista politico oltre che giuridico.<\/p><p>Per quanto riguarda la proposta del testo unico, a me pare che questa proposta discenda dal fatto che essendosi seguita la procedura che ho esposto, noi formiamo due testi: uno il testo originario gi\u00e0 pubblicato ed entrato in vigore; l\u2019altro il testo che risulta dalle modificazioni. Di fatti, l\u2019articolo unico del disegno di legge, che ci \u00e8 stato sottoposto, dice: \u00ab\u00c8 convalidato il decreto con le seguenti modifiche\u00bb. Quindi che cosa succede? Che la pubblicazione di questa legge, una volta approvata dalla Assemblea, conterr\u00e0 semplicemente l\u2019elenco delle modifiche.<\/p><p>Quindi fondere in un testo unico, attraverso una coordinazione, che mi pare necessaria dato il modo con cui sono stati svolti questi emendamenti, mi sembra opportuno.<\/p><p>CRISPO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CRISPO. Onorevoli colleghi, con l\u2019emendamento Mortati non si chiede soltanto che alla parola \u00abconvalida\u00bb sia sostituita la parola \u00abapprovazione\u00bb, ma si chiede di modificare sostanzialmente l\u2019articolo 77 in quanto si propone di dire: \u00abIl presente decreto sar\u00e0 presentato per la revisione e l\u2019approvazione all\u2019Assemblea Costituente\u00bb.<\/p><p>Io dichiaro questo: che dal punto di vista giuridico non concepisco una legge di revisione, perch\u00e9 una legge o si applica espressamente o si applica implicitamente. Non esiste, che io sappia, l\u2019istituto della revisione della legge.<\/p><p>Ma, badino i colleghi dell\u2019Assemblea, questo emendamento significa mutare sostanzialmente l\u2019articolo unico del disegno di legge. Il disegno di legge \u00e8 un disegno col quale si chiede la convalida dell\u2019Assemblea.<\/p><p>Gi\u00e0 mi affretto a dire subito che convalidare ed emendare, dal punto di vista giuridico, sono termini antitetici ed evidentemente non si convalida laddove si emenda, perch\u00e9 quando si emenda, si modifica la legge. La convalida non consente possibilit\u00e0 di modificazione della legge o possibilit\u00e0 di emendarla, sicch\u00e9 non \u00e8 possibile che oggi l\u2019Assemblea si arroghi questo cosiddetto potere di revisione, vale a dire di trasformare la legge, sostituire alla legge un\u2019altra legge, mutare i princip\u00ee ed i criteri ai quali la legge \u00e8 ispirata. Evidentemente noi supereremmo il compito che siamo chiamati ad adempiere, perch\u00e9 l\u2019articolo unico del disegno di legge demanda a noi soltanto di convalidare la legge.<\/p><p>Io anticipo la mia dichiarazione di voto, e cio\u00e8 dichiaro che voter\u00f2 contro perch\u00e9 qui si tratta di una legge essenzialmente anticostituzionale, incostituzionale.<\/p><p>\u00c8 stato, non a proposito, richiamato l\u2019articolo 3 dal collega Mortati. L\u2019articolo 3, come l\u2019Assemblea sa, stabilisce i rapporti, e li regola, fra l\u2019Assemblea Costituente ed il Governo e demanda al Governo la potest\u00e0 legislativa, eccettuate le leggi di approvazione dei trattati internazionali e di approvazione della legge elettorale. Vero \u00e8 che al capoverso \u00e8 fatta facolt\u00e0 al Governo di sottoporre eventualmente all\u2019Assemblea qualunque argomento, e mi permetto di soggiungere che questa facolt\u00e0 fu pi\u00f9 tardi trasformata in obbligo per l\u2019articolo aggiunto al Regolamento con il quale si stabilivano apposite Commissioni che ogni qual volta rilevassero l\u2019importanza tecnica o politica di un argomento, avevano il dovere di chiedere la deliberazione dell\u2019Assemblea&#8230;<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Crispo, nel corso della discussione, lei aveva presentato una proposta nella quale svolgeva appunto questo concetto. Non vorrei che adesso, al termine dei nostri lavori, ella volesse svolgere una questione che aveva carattere pregiudiziale.<\/p><p>CRISPO. Io mi occupo dell\u2019emendamento Mortati col quale si chiede che l\u2019Assemblea si arroghi il potere di rivedere la legge. E dichiaro che questo \u00e8 assolutamente incostituzionale.<\/p><p>Io dichiaro che qui non \u00e8 nemmeno luogo alla convalida, comunque si voglia interpretare la parola convalida.<\/p><p>PRESIDENTE. Le faccio osservare che, poich\u00e9 la votazione sar\u00e0 a scrutinio segreto, non vi \u00e8 luogo a dichiarazione di voto. Il problema che lei pone doveva essere posto come pregiudiziale di tutta la votazione, perch\u00e9, se eventualmente l\u2019Assemblea avesse accettato il criterio che non poteva darsi convalida ad un disegno di legge di questo genere, non si sarebbe neppure fatta la discussione. La pregiudiziale va posta al principio e non alla fine della discussione.<\/p><p>CRISPO. Io mi occupo dell\u2019articolo 77, cos\u00ec come viene proposto secondo l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Mortati.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Crispo, non le pare superfluo voler dimostrare che questo articolo non ha validit\u00e0 se \u00e8 gi\u00e0 stato applicato? Credo che le sue considerazioni non abbiano fondamento per ragioni di carattere pratico. Comunque, la prego di svolgere rapidamente il suo concetto.<\/p><p>CRISPO. Poche parole per svolgere il mio concetto. (<em>Commenti \u2013 Interruzioni<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Il mio concetto \u00e8 questo, signor Presidente. Poich\u00e9 stiamo discutendo non un disegno di legge, ma un testo di legge gi\u00e0 pubblicato ed in corso di attuazione, \u00e8 chiaro che se questo testo di legge rientrava nell\u2019ambito della potest\u00e0 legislativa delegata al potere esecutivo, come ella, signor Presidente, m\u2019insegna, non c\u2019\u00e8 luogo a convalida perch\u00e9 il disegno di legge non \u00e8 che l\u2019esplicazione formale dell\u2019attivit\u00e0 legislativa delegata, n\u00e9 pu\u00f2 parlarsi di convalida perch\u00e9 la convalida, nell\u2019articolo 3 della legge 16 marzo 1946, non \u00e8 in alcuna guisa contemplata. Come l\u2019Assemblea sa, quando si delega una funzione legislativa, il potere delegante pu\u00f2 riservarsi la convalida e pu\u00f2 riservarsi di controllare se il potere delegato si sia contenuto nei limiti della delegazione. Ecco quindi come io pongo la questione. Il testo \u00e8 stato emesso dal Governo nell\u2019esplicazione legittima della potest\u00e0 legislativa delegata e non c\u2019\u00e8 bisogno quindi dell\u2019intervento dell\u2019Assemblea e della sua convalida.<\/p><p>Si \u00e8 ritenuto che la materia regolata con un testo legislativo fosse d\u2019importanza tecnica e politica tale da esigere la deliberazione dell\u2019Assemblea. In questo caso ci troviamo dinanzi ad una legge incostituzionale, perch\u00e9 il potere esecutivo, pur riconoscendo, come ha riconosciuto, che la materia dovesse essere sottoposta a deliberazione dell\u2019Assemblea, ha emesso la legge ed ha usato l\u2019espediente di ricorrere alla convalida dell\u2019Assemblea di una legge incostituzionale. Comunque la convalida \u00e8 incostituzionale. (<em>Commenti<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>MORTATI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>MORTATI. Volevo portare questa modifica all\u2019emendamento da me proposto: invece di \u00abrevisione\u00bb dire: \u00abesame\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Ministro di grazia e giustizia ha facolt\u00e0 di parlare.<\/p><p>GRASSI, <em>Ministro di grazia e giustizia.<\/em> Io vorrei pregare l\u2019onorevole Mortati, l\u2019onorevole Crispo e tutta l\u2019Assemblea, di considerare che l\u2019articolo 77 fu posto nel testo della legge in quanto il Governo credette di dover presentare per la convalida all\u2019Assemblea l\u2019attuale legge, che \u00e8 gi\u00e0 entrata in esecuzione. In realt\u00e0 questo impegno del Governo \u00e8 stato mantenuto, quindi questa disposizione, inserita dallo stesso Governo nella legge presentata all\u2019Assemblea, si \u00e8 esaurita.<\/p><p>Proporrei quindi che l\u2019articolo venisse soppresso, perch\u00e9 non ha pi\u00f9 ragione di essere. Il Governo ha presentato la legge per la convalida e l\u2019Assemblea ha fatto quel che doveva fare.<\/p><p>Non credo di dover rispondere all\u2019osservazione dell\u2019onorevole Crispo che questo procedimento \u00e8 incostituzionale. La questione \u00e8 superata dal fatto che la legge \u00e8 stata discussa dall\u2019Assemblea e la questione sulla costituzionalit\u00e0 del procedimento doveva sollevarsi in via pregiudiziale. Ma l\u2019osservazione non \u00e8 vera nel merito, perch\u00e9 per l\u2019ultimo comma dell\u2019articolo 3 della legge 16 marzo 1946 il Governo pu\u00f2 sempre presentare alla Costituente altri disegni di legge, oltre quelli fissati tassativamente dalla legge.<\/p><p>In ogni modo, questo non ha importanza. Quello che \u00e8 importante \u00e8 che l\u2019articolo 77, col fatto di essere venuta la legge dinanzi all\u2019Assemblea e di averla l\u2019Assemblea approvata e revisionata, si \u00e8 esaurito. Quindi, ne proporrei la soppressione.<\/p><p>Invece, ha ragione di essere il secondo articolo aggiuntivo dell\u2019onorevole Mortati, il quale vuole che il Governo provveda a compilare un testo unico per coordinare le disposizioni del decreto legislativo del 29 marzo 1946 con quelle riguardanti le aggiunte e modifiche apportate con l\u2019attuale legge. Questo \u00e8 un articolo necessario e ringrazio l\u2019onorevole Mortati di aver pensato, con la sua grande competenza tecnica, ad introdurre questo articolo nel disegno di legge.<\/p><p>PRESIDENTE. Allora, vi \u00e8 la proposta del Ministro onorevole Grassi di sopprimere l\u2019articolo 77 perch\u00e9 ha perso ogni ragione di essere. Pongo ai voti questa proposta soppressiva.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Debbo ora porre in votazione l\u2019altra proposta dell\u2019onorevole Mortati.<\/p><p>CODACCI PISANELLI. Prima di porre in votazione la proposta Mortati, la prego di darmi la parola per illustrare i miei emendamenti.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Codacci Pisanelli ha presentato li seguente emendamento all\u2019articolo unico:<\/p><p>\u00ab<em>Sostituire l\u2019espressione:<\/em> \u00c8 convalidato, <em>con l\u2019altra:<\/em> \u00c8 convertito in legge\u00bb.<\/p><p>Ha poi presentato il seguente altro emendamento al titolo del disegno di legge:<\/p><p>\u00ab<em>Sostituire le parole:<\/em> Convalida, <em>con<\/em> <em>l\u2019espressione:<\/em> Conversione in legge\u00bb.<\/p><p>Ha facolt\u00e0 di illustrare i suoi emendamenti.<\/p><p>CODACCI PISANELLI. Dopo che il problema \u00e8 stato cos\u00ec profondamente esaminato, ritengo che innanzi tutto debba rispondersi alla questione circa la costituzionalit\u00e0 della legge, costituzionalit\u00e0 che secondo me \u00e8 stata pienamente dimostrata dall\u2019onorevole Mortati. (<em>Interruzioni \u2013 Commenti<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Dissento invece dalla proposta di sottoporre il problema all\u2019esame ed all\u2019approvazione da parte dell\u2019Assemblea Costituente.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Codacci Pisanelli, \u00e8 stata gi\u00e0 votata la soppressione dell\u2019articolo 77.<\/p><p>CODACCI PISANELLI. S\u00ec, ma ora si tratta anche del testo unico. L\u2019atto nuovo, che noi stiamo per emanare, secondo me, porta ad abrogare il provvedimento legislativo che il Governo ha emanato. In altri termini, come nel campo delle obbligazioni, noi abbiamo la possibilit\u00e0 di estinzione delle obbligazioni attraverso la novazione, cos\u00ec qui noi ci troviamo di fronte ad un fenomeno di novazione di norma giuridica.<\/p><p>Con questa nuova legge, noi sostituiamo ed abroghiamo quella precedente. Ritengo perci\u00f2 che non sia necessario pensare ad un testo unico in quanto dovrebbe essere la nostra stessa legge a sostituire completamente quella precedente.<\/p><p>Ecco la ragione per cui io parlo di conversione in legge del decreto, anche perch\u00e9 sono d\u2019accordo con l\u2019onorevole Mortati, che si tratti di una figura diversa da quella che normalmente portava alla convalida; si tratta cio\u00e8 di una figura assai pi\u00f9 vicina alla conversione in legge.<\/p><p>I provvedimenti legislativi che il Governo emana vengono chiamati decreti legislativi, ma in realt\u00e0 non sono tali, poich\u00e9 manca una vera e propria delega da parte degli organi legislativi competenti. Siccome non c\u2019\u00e8 questa delega, ci troviamo di fronte a decreti-legge, a quelli che si chiamavano decreti-legge, e che non hanno efficacia limitata, ma, anche in passato, potevano avere efficacia illimitata nel tempo. Ci troviamo di fronte a quel potere legislativo che il Governo ha sempre esercitato nei casi di necessit\u00e0 e di urgenza, e che ha portato come conseguenza all\u2019intervento degli organi legislativi competenti. Quindi vi deve essere una conversione in legge. (<em>Commenti<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Credo, ripeto, che sia pi\u00f9 opportuno pensare ad una conversione in legge piuttosto che ad una approvazione. Questa conversione in legge, per\u00f2, dovrebbe portare ad un riesame da parte della Commissione, perch\u00e9, prima di sottoporre al nostro voto finale il testo del progetto, lo coordinasse in maniera organica.<\/p><p>Concludo affermando l\u2019opportunit\u00e0 di non pensare ad una figura cos\u00ec complessa come quella dell\u2019approvazione del successivo testo unico, ma di risolvere la questione nella maniera pi\u00f9 semplice, che ha i suoi precedenti nella nostra storia parlamentare, cio\u00e8 mediante la conversione in legge del progetto presentato dal Governo.<\/p><p>PRESIDENTE. Sono stati cos\u00ec svolti tutti gli emendamenti.<\/p><p>Passiamo ora alle votazioni, iniziando dal testo aggiuntivo proposto dall\u2019onorevole Mortati, cos\u00ec formulato:<\/p><p>\u00abIl Governo provveder\u00e0 a compilare un testo unico delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 marzo 1947, n. 143, e delle modificazioni ad esso apportate, curandone il coordinamento\u00bb.<\/p><p>Lo pongo ai voti.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>Passiamo ora alle proposte di emendamento al testo dell\u2019articolo unico del disegno di legge.<\/p><p>Vi \u00e8 la proposta dell\u2019onorevole Mortati del seguente tenore:<\/p><p>\u00ab<em>In relazione all\u2019emendamento proposto all\u2019articolo 77, nell\u2019articolo unico del disegno di legge, sostituire alle parole:<\/em> \u00c8 convalidato, <em>le altre:<\/em> \u00c8 approvato\u00bb.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> La Commissione \u00e8 contraria, perch\u00e9 la formula da usare nell\u2019articolo 1 deve essere identica a quella dell\u2019articolo 77 soppresso, altrimenti non potremmo realizzare la condizione posta nel decreto originario.<\/p><p>GRASSI, <em>Ministro di grazia e giustizia. <\/em>Veramente io sarei favorevole ad accettare l\u2019emendamento Mortati, perch\u00e9 \u00abapprovazione\u00bb \u00e8 pi\u00f9 che \u00abconvalida\u00bb. Non si \u00e8 convalidato soltanto; l\u2019Assemblea ha modificato, quindi \u00abconvalida\u00bb avrebbe un significato ristretto, mentre \u00abapprovazione\u00bb \u00e8 un termine pi\u00f9 ampio e per questa ragione credo che sia tecnicamente pi\u00f9 esatto.<\/p><p>In ogni modo, tanto \u00abconvalidato\u00bb quanto \u00abapprovato\u00bb finisce con l\u2019essere la stessa cosa e quindi potremmo accettare l\u2019una o l\u2019altra soluzione.<\/p><p>Non credo che valga la pena di insistere troppo.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Io credo che sia necessario usare all\u2019articolo unico la stessa espressione usata nel decreto legislativo, perch\u00e9 si stabilisce la continuit\u00e0 dei due provvedimenti e il fatto che un provvedimento si lega all\u2019altro. Usando \u00abconvalidato\u00bb ci atteniamo alla formula del decreto legislativo e questo non d\u00e0 la possibilit\u00e0 di dire che, essendo il decreto in vigore, noi l\u2019abbiamo tramutato in formula di approvazione.<\/p><p>L\u2019articolo 77 pu\u00f2 essere stato soppresso, perch\u00e9 abbiamo realizzato la condizione.<\/p><p>GRASSI, <em>Ministro di grazia e giustizia. <\/em>Volevo chiarire, tecnicamente, la questione.<\/p><p>In altri termini, l\u2019Assemblea ha gi\u00e0 soppresso l\u2019articolo 77, mentre rimane adesso da approvare l\u2019articolo unico della legge che dice: \u00ab\u00c8 convalidato il decreto legislativo concernente l\u2019istituzione ecc.\u00bb.<\/p><p>Invece, la formula della Commissione aggiunge: \u00abcon le seguenti modificazioni\u00bb.<\/p><p>Ora, le \u00abseguenti modificazioni\u00bb spostano, secondo me, la formula della convalida. Una cosa sarebbe stata la convalida pura e semplice e un\u2019altra cosa \u00e8 l\u2019approvazione con modificazioni ed aggiunte.<\/p><p>Quindi, penso che l\u2019onorevole Mortati abbia presentato questa proposta per poter rendere pi\u00f9 chiaro il concetto che l\u2019approvazione dell\u2019Assemblea non \u00e8 una semplice convalida, ma \u00e8 una approvazione \u00abcon le seguenti modificazioni\u00bb.<\/p><p>\u00c8 questione di tecnica, che non cambia niente della sostanza.<\/p><p>Mi rimetto in ogni modo all\u2019Assemblea.<\/p><p>PRESIDENTE. A me pare che ci\u00f2 che si pu\u00f2 approvare da una Assemblea come la nostra, \u00e8 un disegno di legge. Per mezzo dell\u2019approvazione, il disegno diviene legge. Non \u00e8 soltanto una proposta, ma acquista un potere impegnativo ed obbligatorio.<\/p><p>Il decreto legislativo sulla patrimoniale possedeva gi\u00e0 questo potere; non possiamo compiere un atto che \u00e8 destinato a dare un potere di tal genere, nei confronti di una misura che lo possiede gi\u00e0, tanto che le disposizioni sono entrate \u2013 per quanto possibile \u2013 in applicazione.<\/p><p>Mi pare, pertanto, che si debba parlare di convalida.<\/p><p>Per tener conto poi delle modificazioni anche profonde che sono state apportate al testo del decreto legislativo, si potrebbe, se mai, modificare la formula, dicendo: \u00c8 convalidato il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 29 marzo 1947, n. 143, con le modificazioni e le aggiunte \u2013 perch\u00e9 in realt\u00e0 si \u00e8 trattato di aggiunte, non solo di modificazioni \u2013 di cui al testo degli articoli seguenti.<\/p><p>Poich\u00e9 l\u2019onorevole Grassi, per il Governo, ha dichiarato di rimettersi a proposito di questo testo all\u2019Assemblea, propongo all\u2019Assemblea di accettare questa formulazione. Qual \u00e8 il parere della Commissione?<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> La Commissione \u00e8 d\u2019accordo.<\/p><p>PRESIDENTE. Sta bene. Allora pongo ai voti la seguente formulazione:<\/p><p>\u00ab\u00c8 convalidato il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 143, concernente l\u2019istituzione di una imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, con le modificazioni e le aggiunte di cui al testo degli articoli seguenti\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>).<\/p><p>Il disegno di legge, costituito soltanto da questo articolo unico, sar\u00e0 posto in votazione a scrutinio segreto all\u2019inizio della seduta pomeridiana. Le urne resteranno aperte anche durante lo svolgimento della discussione sul Trattato di pace.<\/p><p>La commissione proceder\u00e0 poi al coordinamento degli articoli emendati.<\/p><p>Se non vi sono osservazioni, resta cos\u00ec stabilito.<\/p><p>(<em>Cos\u00ec rimane stabilito<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>CORBINO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CORBINO. Ricordo che noi abbiamo discusso ed approvato gli articoli pi\u00f9 importanti di questo disegno di legge sotto la presidenza del collega onorevole Conti. (<em>Applausi<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Credo di interpretare il pensiero di tutti, rivolgendo a lui, nel momento in cui il disegno di legge \u00e8 diventato legge, il nostro rincrescimento che, per un equivoco superficialissimo, egli non abbia potuto essere con noi a godere il piacere di aver gettato le basi della ricostruzione della nostra finanza. (<em>Vivissimi generali applausi<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE. Con questo plauso unanime l\u2019Assemblea ha manifestato di condividere pienamente i sentimenti espressi dall\u2019onorevole Corbino, alle cui parole non posso che dare la mia completa adesione. (<em>Segni di assenso<\/em>).<\/p><p>La seduta termina alle 13.20.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE CCIX. SEDUTA ANTIMERIDIANA DI MERCOLED\u00cc 30 LUGLIO 1947 PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TERRACINI INDICE Congedo: Disegno di legge (Seguito della discussione): Convalida del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 29 marzo 1947, n. 143, concernente l\u2019istituzione di una imposta straordinaria progressiva sul patrimonio. (14). 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