{"id":2064,"date":"2023-09-10T22:32:10","date_gmt":"2023-09-10T20:32:10","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=2064"},"modified":"2023-10-21T21:17:44","modified_gmt":"2023-10-21T19:17:44","slug":"antimeridiana-di-martedi-29-luglio-1947","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=2064","title":{"rendered":"ANTIMERIDIANA DI MARTED\u00cc 29 LUGLIO 1947"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"2064\" class=\"elementor elementor-2064\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-e2c5f72 elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"e2c5f72\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-080f4bf\" data-id=\"080f4bf\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-45d0d95 elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"45d0d95\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/19470729_1.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-4372f81 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"4372f81\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>ccvii.<\/p><p>SEDUTA ANTIMERIDIANA DI MARTED\u00cc 29 LUGLIO 1947<\/p><p>PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE <strong>CONTI<\/strong><\/p><p><strong>\u00a0<\/strong><\/p><p><strong>INDICE<\/strong><\/p><p><strong>Disegno di legge<\/strong> (<em>Seguito della discussione<\/em>)<strong>:<\/strong><\/p><p>Convalida del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 29 marzo 1947, n. 143, concernente l\u2019istituzione di una imposta straordinaria progressiva sul patrimonio. (14).<\/p><p>Presidente<\/p><p>Pella, <em>Ministro delle finanze<\/em><\/p><p>La Malfa, <em>Relatore<\/em><\/p><p>Pesenti<\/p><p>Dugoni<\/p><p>Bertone<\/p><p>Castelli Avolio<\/p><p>Assennato<\/p><p>Micheli<\/p><p>Cifaldi<\/p><p>Scoccimarro<\/p><p>Adonnino<\/p><p>Caroleo<\/p><p>Foresi<\/p><p>Grazia<\/p><p>Vanoni<\/p><p>Canevari<\/p><p>Cappi<\/p><p>Pastore Raffaele<\/p><p>La seduta comincia alle 9.30.<\/p><p>ASSENNATO, <em>ff. Segretario<\/em>, legge il processo verbale della precedente seduta antimeridiana.<\/p><p>(<em>\u00c8<\/em> <em>approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Seguito della discussione del disegno di legge: Convalida del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 29 marzo 1947, n. 143, concernente l\u2019istituzione di una imposta straordinaria progressiva sul patrimonio. (14).<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019ordine del giorno reca il seguito della discussione sul disegno di legge: Convalida del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 29 marzo 1947, n. 143, concernente l\u2019istituzione di una imposta straordinaria progressiva sul patrimonio.<\/p><p>Diamo inizio all\u2019esame degli emendamenti proposti dalla Commissione, relativi all\u2019imposta straordinaria sul patrimonio degli enti collettivi.<\/p><p>L\u2019emendamento che costituisce il primo articolo in materia \u00e8 del seguente tenore:<\/p><p>\u00ab\u00c8 istituita una imposta straordinaria sul patrimonio, al 28 marzo 1947, dei seguenti soggetti:<\/p><ol><li><em>a<\/em>) societ\u00e0 per azioni ed in accomandita per azioni, societ\u00e0 a responsabilit\u00e0 limitata;<\/li><li><em>b<\/em>) societ\u00e0 in accomandita semplice, societ\u00e0 in nome collettivo, societ\u00e0 di fatto;<\/li><li><em>c<\/em>) istituzioni, fondazioni ed enti morali in genere.<\/li><\/ol><p>\u00abL\u2019imposta straordinaria si applica anche alle societ\u00e0 ed enti costituiti all\u2019estero, limitatamente al capitale comunque investito o esistente nello Stato\u00bb.<\/p><p>Su questo articolo \u00e8 stato presentato dal Governo l\u2019emendamento seguente:<\/p><p>\u00ab<em>All\u2019alinea<\/em> b) <em>sopprimere le parale:<\/em> societ\u00e0 di fatto; <em>all\u2019alinea<\/em> c) <em>dopo le parole: <\/em>enti morali in genere, <em>aggiungere le parole: <\/em>che esplicano un\u2019attivit\u00e0 produttiva di reddito tassabile ai fini dell\u2019imposta di ricchezza mobile in categoria <em>B<\/em> per la parte di patrimonio destinata all\u2019esercizio di tale attivit\u00e0\u00bb.<\/p><p>Prego l\u2019onorevole Ministro di volere illustrare l\u2019emendamento.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Lo illustrer\u00f2 brevemente.<\/p><p>Per quanto riguarda la proposta di sopprimere le parole \u00absociet\u00e0 di fatto\u00bb contenute nel terzo comma alla lettera <em>b<\/em>), il Governo si riporta al sistema del vigente Codice civile. Il Codice stesso non prevede pi\u00f9 le societ\u00e0 di fatto, le quali, se praticamente ancora sussistono, derivano da societ\u00e0 in nome collettivo o da societ\u00e0 in accomandita semplice o, infine, da societ\u00e0 per azioni od in accomandita per azioni o a responsabilit\u00e0 limitata, le quali non hanno adempiuto a tutte le formalit\u00e0 di legge per la regolare costituzione; si tratta cio\u00e8, di societ\u00e0 irregolari, per mancato adempimento delle formalit\u00e0 costitutive.<\/p><p>Orbene, \u00e8 da ritenere che nella nozione \u2013 per esempio \u2013 di societ\u00e0 in accomandita semplice o in nome collettivo, senza specificazione, siano implicitamente comprese anche le societ\u00e0 che non abbiano adempiuto tutte le formalit\u00e0 di legge, e ci\u00f2 \u00e8 necessario ed opportuno per non arrivare all\u2019assurdo di premiare con esenzioni quelle societ\u00e0 che hanno omesso una delle formalit\u00e0 prescritte dal Codice.<\/p><p>Se l\u2019Assemblea ritenesse che non basta sopprimere le tre parole \u00absociet\u00e0 di fatto\u00bb e lasciare le parole restanti, il Governo non avrebbe nulla in contrario \u2013 in via subordinata \u2013 di sostituire alle parole \u00absociet\u00e0 di fatto\u00bb le parole \u00abanche se irregolarmente costituite\u00bb.<\/p><p>Quest\u2019aggiunta per\u00f2 \u2013 ripeto \u2013 sembra al Governo superflua: ed esprimendo questo pensiero il Governo implicitamente ritiene (ed esplicitamente lo dice in questo momento) che in sede di istruzioni ministeriali, certamente l\u2019Amministrazione finanziaria affermer\u00e0 che tutte le societ\u00e0, sia regolarmente che irregolarmente costituite, sono soggette al tributo.<\/p><p>Pi\u00f9 importante mi sembra la seconda parte dell\u2019emendamento.<\/p><p>Gi\u00e0 in precedenza, quando gli uffici ministeriali hanno predisposto alcuni emendamenti che la bont\u00e0 della Commissione ha assunto poi come prima base per i propri lavori, si era proposta una formula analoga a quella contenuta nell\u2019emendamento ministeriale.<\/p><p>Ho gi\u00e0 avuto l\u2019onore di comunicare all\u2019Assemblea, quando la informai che il Governo desiderava lasciarla completamente libera delle sue decisioni in ordine alla istituzione o meno di un tributo addizionale nel settore degli enti collettivi, che il Governo riteneva esistessero due soluzioni, ambedue positive, di questo problema. Esisteva o la possibilit\u00e0 della tassazione delle rivalutazioni, alla quale personalmente aderivo, poich\u00e9 mi sembrava strumento tecnicamente pi\u00f9 perfetto, o la possibilit\u00e0 della tassazione degli enti collettivi sull\u2019intero patrimonio, ipotesi alternative, nel senso che l\u2019una deve escludere l\u2019altra.<\/p><p>Dicevo allora, a nome del Governo, che la struttura di questo tributo addizionale doveva informarsi al concetto di integrare, a titolo perequativo, le tassazioni esistenti nel settore dell\u2019economia industriale e dell\u2019economia commerciale, per correggere errori ed imperfezioni che gli strumenti tributari possono avere determinati in questo settore nel tempo recente e nel tempo meno recente.<\/p><p>Lo scopo di perequazione cui ho accennato, circoscritto al settore anzi detto, mi porta ad insistere perch\u00e9 la tassazione dipendente da questi emendamenti trovi un limite nell\u2019esistenza, attuale o potenziale, di un reddito di categoria <em>B.<\/em><\/p><p>Siccome so che qualche onorevole collega vorrebbe trasformare la formula di reddito tassabile in categoria <em>B<\/em> in formula di reddito tassato in categoria <em>B<\/em> dico fin da questo momento che non potrei aderire a tale variante, perch\u00e9, ammesso pure che sussistano deficienze da parte degli uffici nella tassazione dei redditi mobiliari, sarebbe veramente ingiustificato che tali deficienze, e cio\u00e8, in concreto, la mancanza di un reddito tassato in categoria <em>B<\/em>, portassero all\u2019esenzione dall\u2019imposizione straordinaria.<\/p><p>Per queste ragioni prego gli onorevoli colleghi di voler benevolmente accogliere l\u2019emendamento proposto dal Governo.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Relatore ha facolt\u00e0 di esprimere il parere della Commissione.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> La Commissione aderisce alla soppressione della dizione: \u00absociet\u00e0 di fatto\u00bb, alla lettera <em>b<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Per quanto riguarda invece l\u2019emendamento alla lettera<em> c<\/em>) devo dire che la Commissione ha emendato il disegno del testo fornito dal Governo per queste ragioni: in definitiva, questa imposta viene a completare il sistema di tassazione straordinaria delle due imposte, progressiva e proporzionale sul patrimonio, per prendere tutti gli enti collettivi; non soltanto quelli che esercitano un\u2019attivit\u00e0 produttiva tassabile nella categoria <em>B<\/em> della ricchezza mobile. Esistono moltissimi enti collettivi che non sono tassabili in questa categoria, cio\u00e8, non esercitano un\u2019attivit\u00e0 commerciale vera e propria, ed hanno o propriet\u00e0 fondiarie o propriet\u00e0 immobiliari urbane. Poi vi sono enti collettivi nel campo civile con forti patrimoni, che non rientrerebbero probabilmente in nessuna delle categorie considerate dal punto di vista della tassazione in categoria <em>B<\/em> di ricchezza mobile. Ora, dato il principio di universalit\u00e0 di questa imposta straordinaria, noi faremmo una condizione di privilegio a un numero di enti che rappresentano un cospicuo patrimonio complessivo; e se \u00e8 opinabile l\u2019estensione dell\u2019imposta proporzionale straordinaria sulle societ\u00e0 \u2013 l\u2019Assemblea si ricorder\u00e0 che su questo punto molti critici di questa imposta si sono soffermati parlando di doppia tassazione \u2013 nel caso di istituzioni, fondazioni, enti morali in genere, non v\u2019\u00e8 doppia tassazione, cio\u00e8 imposta progressiva che si applica alle persone fisiche ed imposta proporzionale che si applica alle societ\u00e0 nonostante la tassazione degli azionisti, e si deve applicare a maggior ragione a quegli enti collettivi che non sono colpiti n\u00e9 dall\u2019una n\u00e9 dall\u2019altra imposta. Altrimenti la Commissione deve ribadire che si stabilirebbe un privilegio per determinati enti, che possono avere pingui patrimoni e che devono quindi dare un contributo a queste esigenze straordinarie del fisco.<\/p><p>Pregherei l\u2019onorevole Ministro di considerare questo aspetto del problema. Bisogna che questa legge, se \u00e8 dura e rigida dal punto di vista fiscale, colpisca tutte le sfere tassabili, si tratti di enti collettivi o di persone fisiche.<\/p><p>Come vedete, noi abbiamo cercato di portare il sistema di questa tassazione straordinaria ai limiti del possibile. Se non abbiamo potuto considerare di andare incontro a certe esigenze, come per esempio, la violazione del segreto bancario, lo abbiamo fatto per ragioni di politica contingente, per ragioni, direi, di opportunit\u00e0, ma dove \u00e8 possibile colpire attivit\u00e0 patrimoniali senza che nasca qualsiasi turbamento, senza che sia controproducente, abbiamo il diritto di colpire. Non saprei come giustificare l\u2019esenzione dall\u2019imposta straordinaria di istituzioni, fondazioni, enti morali, che pur non essendo tassabili in categoria <em>B<\/em>, hanno un patrimonio notevole, di carattere terriero, mobiliare e possono dare un contributo allo Stato.<\/p><p>PESENTI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>PESENTI. Vorrei fare una piccola osservazione formale, che sotto un certo aspetto non \u00e8 nemmeno un emendamento.<\/p><p>PRESIDENTE. A quale testo?<\/p><p>PESENTI. Al testo della Commissione. Proporrei di aggiungere, dopo le parole: \u00ab\u00c8 istituita\u00bb, le altre \u00abai sensi dell\u2019articolo 2\u00bb, facendo cio\u00e8 un richiamo all\u2019articolo 2.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Concordo.<\/p><p>PESENTI. Per il resto mi rimetto alle osservazioni fatte dall\u2019onorevole La Malfa.<\/p><p>DUGONI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>DUGONI. Di fronte agli emendamenti proposti dal Governo e ad altri emendamenti che, mi risulta, sono gi\u00e0 annunziati, chiederei una breve sospensione della seduta per esaminare questi emendamenti e poterne discutere con piena cognizione.<\/p><p>BERTONE. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>BERTONE. A me pare che si dovrebbe, accostandosi al concetto espresso dal Ministro e venendo incontro ai giusti pensieri della Commissione, semplificare un poco in questa materia.<\/p><p>Mi pare che sia un concetto non troppo simpatico introdurre gli enti morali nella categoria degli enti che devono essere tassati; poi, viceversa, si viene alla lettera <em>C<\/em> dell\u2019articolo successivo e si dice: \u00absono esenti gli istituti, opere pie, ecc.\u00bb. In conclusione, all\u2019articolo 1, lettera <em>c<\/em>), diciamo che sono tassabili tutte le fondazioni ed enti morali; all\u2019articolo 2 diciamo che sono esenti tutti gli enti morali, istituti di beneficienza e all\u2019ultima parte, finalmente, di questo articolo 2, si stabilisce in quale limite l\u2019esenzione possa avvenire, e cio\u00e8 che essa non avviene per la parte destinata ad attivit\u00e0 produttive. Mi sembrerebbe molto pi\u00f9 chiaro, facile e semplice radunare tutto nell\u2019ultima parte dell\u2019articolo 1, lettera <em>c<\/em>) e dire: \u00ab\u00c8 istituita una imposta straordinaria sul patrimonio, al 28 marzo 1947, dei seguenti soggetti: \u00ab<em>a<\/em>)&#8230; <em>b<\/em>)<em> &#8230;<\/em>\u00bb, ed infine: \u00ab<em>c<\/em>) istituzioni, fondazioni ed enti morali, ecc.\u00bb, e poi proseguire: \u00abin quanto esplicano o che esplicano un\u2019attivit\u00e0 produttiva di reddito tassabile ai fini dell\u2019imposta di ricchezza mobile categoria <em>B<\/em>\u00bb<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE. Ma questo \u2013 in fondo \u2013 \u00e8 l\u2019emendamento proposto dal Governo.<\/p><p>BERTONE. Sono entrato in ritardo nell\u2019Aula e non ho seguito la discussione fin dal suo inizio. Comunque, faccio presente che con la mia proposta si va incontro ad un concetto che era stato affermato nella Commissione, con antiveggenza, dall\u2019onorevole Dugoni, il quale aveva proposto una formula che aveva trovato consenso generale; prendere cio\u00e8, come base discriminante della tassabilit\u00e0 o meno, l\u2019assoggettamento all\u2019imposta di ricchezza mobile. Mi pare che quando noi diciamo una volta per tutte che gli enti morali come istituzioni, fondazioni ed opere pie sono tassabili solo in quanto esercitino un\u2019attivit\u00e0 tassabile ai fini dell\u2019imposta di ricchezza mobile, potremmo metterci tutti d\u2019accordo.<\/p><p>PESENTI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>PESENTI. Sono contrario alla proposta del Governo. Non avrei preso nuovamente la parola dopo le spiegazioni dell\u2019onorevole La Malfa, ma poich\u00e9 vedo che la questione \u00e8 portata alla discussione ed ampiamente, credo di dover aggiungere qualche parola per spiegare la mia opposizione. In seno alla Commissione si \u00e8 discusso ed all\u2019inizio si era accettata anche la prima forma proposta, dal punto di vista tecnico, dal Governo, cio\u00e8 tassazione degli enti per la parte del patrimonio destinato ad attivit\u00e0 produttive tassabili in base alla categoria <em>B.<\/em><\/p><p>Allora si \u00e8 osservato che parecchi enti, specie i consorzi, hanno attivit\u00e0 patrimoniali non tassabili in categoria <em>B<\/em>, per esempio gli enti cotonieri e gli enti serici, che pure sono importanti dal punto di vista economico e che non \u00e8 giusto siano esenti. \u00c8 per questo che allora si \u00e8 accettato \u2013 secondo quanto stabilito nella legge del 1922 \u2013 di affermare il principio generale della tassabilit\u00e0 di tutti gli enti (istituzioni, fondazioni ed anche enti morali) stabilendo singolarmente le esenzioni all\u2019articolo 2. In questo articolo, elencate le esenzioni, si \u00e8 ripreso ancora il concetto della tassabilit\u00e0 ai fini dell\u2019imposta di ricchezza mobile. Faccio presente che si \u00e8 mantenuto il concetto di tassabilit\u00e0 anche di enti che svolgono attivit\u00e0 di carattere, diciamo, filantropico e religioso (perch\u00e9 vi sono certi enti, anche di carattere religioso, come conventi od altro, che hanno parte del loro patrimonio destinato ad attivit\u00e0 commerciali e con questa parte del patrimonio destinato ad attivit\u00e0 commerciali fanno concorrenza a similari attivit\u00e0 svolte da privati, per esempio, cliniche a pagamento, scuole a pagamento ed attivit\u00e0 similari). E questa la ragione per cui si \u00e8 voluto mantenere all\u2019articolo 1 il criterio generale della tassabilit\u00e0 di questi enti: per non far sfuggire certi enti, che sono enti economici e tuttavia non sono tassabili in categoria <em>B.<\/em><\/p><p>Successivamente, all\u2019articolo 2, elencate le esenzioni, si pu\u00f2 mantenere la limitazione posta dal Governo all\u2019articolo l:<\/p><p>PRESIDENTE. Cominciamo con l\u2019esaminare la materia del primo articolo. Pongo ai voti l\u2019emendamento del Governo, cio\u00e8 la soppressione all\u2019alinea <em>b<\/em>) delle parole \u00absociet\u00e0 di fatto\u00bb.<\/p><p>Avverto che la Commissione \u00e8 d\u2019accordo sulla soppressione di queste parole.<\/p><p>(<em>La soppressione \u00e8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pongo, ora, ai voti la proposta dell\u2019onorevole Pesenti di aggiungere all\u2019inizio le parole \u00abai sensi dell\u2019articolo 2\u00bb, dopo le parole \u00ab\u00c8 istituito\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8<\/em> <em>approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Vi \u00e8 ora l\u2019altro emendamento del Governo all\u2019alinea <em>c<\/em>) dell\u2019articolo.<\/p><p>DUGONI. Pregherei di mettere in votazione quest\u2019ultima parte in un secondo momento, per dar tempo di trovare un\u2019intesa. Avevo chiesto la sospensiva; chiedo almeno che non si voti su questo punto.<\/p><p>CASTELLI AVOLIO. Se noi dobbiamo sospendere la seduta per trovare una formula che esprima l\u2019accordo fra le varie parti, \u00e8 un conto, ma se la sospensiva non \u00e8 approvata, noi dobbiamo passare senz\u2019altro alla votazione dell\u2019intero articolo, perch\u00e9 non vi sarebbe nessuna ragione di sospendere.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Non so se l\u2019Assemblea voglia votare la sospensiva o meno; per\u00f2, prima che l\u2019Assemblea passi alla votazione, io desidererei che il Ministro delle finanze desse una risposta alle argomentazioni della Commissione.<\/p><p>Per delucidazione dell\u2019Assemblea ricordo che nella legge del 1922 gli enti che erano esplicitamente tassati come enti collettivi erano le istituzioni, le fondazioni e gli enti morali in genere. La legge del 1922 escludeva le societ\u00e0 ed affermava il principio della tassazione straordinaria con una dizione generica: \u00abistituzioni, fondazioni ed enti morali in genere\u00bb, affermando con ci\u00f2 un principio di universalit\u00e0 dell\u2019imposta straordinaria. L\u2019esclusione delle societ\u00e0 nella legge del 1922 era giustificata dal principio della doppia tassazione.<\/p><p>Facendo cadere la lettera <em>c<\/em>), in un certo senso, facciamo cadere tutto il significato dell\u2019imposta straordinaria, che la legge del 1922 affermava in pieno. Anche nella relazione del Ministro Campilli la questione era posta in termini generali, cio\u00e8 si diceva di escludere le fondazioni e gli enti morali per determinate ragioni, ma non si parlava mai di istituzioni, fondazioni ed enti morali tassabili in categoria <em>B.<\/em><\/p><p>Ora, io mi permetto di insistere sull\u2019importanza della questione e sulla responsabilit\u00e0 che l\u2019Assemblea assume in questo problema. Noi abbiamo cercato di impedire che questa imposta non abbia carattere universale; lo abbiamo cercato in tutti i modi, rendendoci conto che questa \u00e8 una imposta gravosa, che non fa piacere al contribuente. Abbiamo cercato di estenderla in maniera che il principio di universalit\u00e0 non venisse meno in nessun caso.<\/p><p>Cambiando questa dizione, non \u00e8 affatto vero che noi, onorevole Bertone, con le esenzioni che stabiliamo, finiamo con il fare un\u2019affermazione di principio. Le esenzioni sono state infatti riprese dalla legge del 1922, con la sola differenza di una maggiore facilitazione per quanto riguarda i benefici ecclesiastici. La legge del 1922, per quanto riguarda i benefici ecclesiastici, limitava l\u2019esenzione a quelli che non avevano diritto di congrua. Ora invece noi li abbiamo esentati tutti. Ma dopo questo passo avanti, non crediate che, per il fatto di questa esenzione, la lettera <em>c<\/em>) non colpisca un numero notevole di enti. Li colpisce lo stesso, e se noi adottassimo la dizione del Governo, verremmo a restringere fortemente il numero di enti tassabili; non solo, ma verremmo meno a quel principio della universalit\u00e0 dell\u2019imposta patrimoniale che noi abbiamo detto di affermare, che noi dobbiamo assolutamente affermare.<\/p><p>Ora, se l\u2019onorevole Ministro mi potesse dire che tutti gli enti morali i quali esercitano un\u2019attivit\u00e0 economica sono tassabili in categoria <em>B,<\/em> \u00e8 evidente che allora la Commissione sarebbe disposta a rivedere il suo giudizio; ma poich\u00e9 ci\u00f2 non \u00e8, questa non sarebbe se non la sola eccezione che in tutto il sistema della legge l\u2019Assemblea verrebbe a fare. Chiedo pertanto che l\u2019onorevole Ministro voglia compiacersi di fornire un chiarimento su questo punto essenziale. Non \u00e8 questa, onorevoli colleghi, una questione di lana caprina, ma \u00e8 una questione fondamentale che va assolutamente chiarita.<\/p><p>PRESIDENTE. Mi pare che non sia il caso di eccedere alla proposta di sospensiva dell\u2019onorevole Dugoni, perch\u00e9 \u00e8 bene che si addivenga ora ad un chiarimento su questa questione.<\/p><p>Invito l\u2019onorevole Ministro delle finanze a fornire il chiarimento richiesto dall\u2019onorevole Relatore.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> \u00c8 una questione di impostazione fondamentale del problema e pu\u00f2 darsi che i differenti ordini di idee dell\u2019onorevole Relatore e del Governo non possano trovare un denominatore comune, in quanto l\u2019impostazione \u00e8 veramente diversa.<\/p><p>L\u2019onorevole Relatore tende a far rientrare l\u2019imposizione degli enti collettivi nel sistema dell\u2019imposta progressiva personale, con riferimento al sistema adottato nel 1922.<\/p><p>A prescindere dalla bont\u00e0 o meno di tale sistema, dato che nessuno pu\u00f2 escludere che non sia stato il sistema pi\u00f9 felice, resta fermo che per il Governo l\u2019imposta cui ho accennato dianzi, rappresenta una imposta nuova che ha una sua fisionomia propria; tanto vero che si tratta di un\u2019imposta proporzionale, la quale colpisce determinati settori che sono stati gi\u00e0 colpiti dall\u2019imposta progressiva sul patrimonio.<\/p><p>Il problema, quindi, non \u00e8 tanto di estendere l\u2019applicazione del tributo progressivo a un determinato settore, quanto di dare una legittimazione e una disciplina ad un nuovo tributo, che non si pu\u00f2 confondere con l\u2019altro.<\/p><p>Per respingere l\u2019eccezione di duplicazione, che si verificherebbe per i tre quarti, forse, della zona di applicazione del nuovo tributo proporzionale, il Governo non vede che una sola soluzione; di configurare il tributo stesso come uno strumento di perequazione dell\u2019onere fiscale nel settore dell\u2019economia industriale e dell\u2019economia commerciale, in modo da bilanciare il peso maggiore che l\u2019imposta straordinaria progressiva sul patrimonio avr\u00e0 nel settore terriero e nel settore edilizio, e in modo da integrare l\u2019onere delle imposte che incidono sui redditi di categoria <em>B,<\/em> conseguiti nel corso della guerra e nell\u2019immediato dopogu\u00e8rra.<\/p><p>Siccome la sola seria giustificazione della nuova imposizione \u00e8 l\u2019accennata funzione integrativa, il Governo non pu\u00f2 decampare da tale ordine di idee, anche se, per avventura, marginalmente vi potesse essere qualche caso che rende perplessi. Ma i casi che rendono perplessi non sono, ad esempio, quelli dei consorzi, a cui ha accennato l\u2019onorevole Pesenti, perch\u00e9 se si tratta di consorzi a sfondo economico \u00e8 ben nota la prassi dell\u2019Amministrazione finanziaria \u2013 fortunatamente affiancata dalla giurisprudenza prevalente \u2013 di colpire con l\u2019imposta mobiliare di categoria <em>B <\/em>anche buona parte dei redditi propri di detti enti.<\/p><p>Per queste ragioni, pur non nascondendo la fondatezza di quanto espone l\u2019onorevole La Malfa, almeno secondo il suo punto di vista, che non pu\u00f2 per\u00f2 essere accolto dal Governo, devo insistere sull\u2019emendamento proposto, anche dopo aver consultato i diversi Ministri tecnici interessati a questo problema.<\/p><p>PRESIDENTE. Possiamo allora passare alla votazione.<\/p><p>Pongo ai voti l\u2019emendamento del Governo:<\/p><p>\u00ab<em>All\u2019alinea <\/em>c)<em> dopo le parole:<\/em> enti morali in genere, <em>aggiungere le parole:<\/em> che esplicano un\u2019attivit\u00e0 produttiva di redditi tassabili ai fini dell\u2019imposta di ricchezza mobile di categoria <em>B<\/em>, per la parte di patrimonio destinata all\u2019esercizio di tale attivit\u00e0\u00bb.<\/p><p>Ricordo che su questo emendamento del Governo, la Commissione ha espresso parere contrario.<\/p><p>(<em>Dopo prova e controprova, \u00e8 approvato \u2013 Commenti<\/em>).<\/p><p>PESENTI. Chiedo la verifica del numero legale.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Pesenti, ormai la votazione \u00e8 stata fatta.<\/p><p>Lei potr\u00e0 chiedere la verifica del numero legale per la prossima votazione, ma quella ora avvenuta \u00e8 perfettamente legittima e non \u00e8 discutibile.<\/p><p>Dovr\u00f2 ora porre in votazione l\u2019ultimo comma dell\u2019emendamento che va sotto il nome di articolo 1\u00b0:<\/p><p>\u00abL\u2019imposta straordinaria si applica anche alle societ\u00e0 ed enti costituiti all\u2019estero, limitatamente al capitale comunque investito od esistente nello Stato\u00bb.<\/p><p>ASSENNATO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>ASSENNATO. Prima che si passi alla votazione dell\u2019ultimo comma, chiediamo di sospendere la seduta per pochi minuti onde sia possibile ai membri della Commissione di avere uno scambio di idee.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Mi dispiace di dover contraddire il collega onorevole Assennato, ma la Commissione era gi\u00e0 d\u2019accordo. Essa ha presentato un testo e rimane ferma su questo testo. Si \u00e8 votato un emendamento del Governo, che \u00e8 stato approvato a maggioranza.<\/p><p>Se l\u2019Assemblea ritenesse di aderire alla sospensiva per trovare un accordo tra i vari Gruppi, sarebbe un\u2019altra questione.<\/p><p>PRESIDENTE. Poich\u00e9 la Commissione dichiara che non vede la necessit\u00e0 di una sospensiva, avendo gi\u00e0 l\u2019accordo sul progetto presentato, la richiesta dell\u2019onorevole Assennato non pu\u00f2 avere alcun seguito. Pongo quindi ai voti l\u2019ultimo comma dell\u2019emendamento.<\/p><p>(<em>\u00c8<\/em> <em>approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Il primo articolo si intende pertanto approvato nel seguente testo:<\/p><p>\u00ab\u00c8 istituita ai sensi dell\u2019articolo 2 una imposta straordinaria sul patrimonio, al 28 marzo 1947, dei seguenti soggetti:<\/p><ol><li><em>a<\/em>) societ\u00e0 per azioni ed in accomandita per azioni, societ\u00e0 a responsabilit\u00e0 limitata;<\/li><li><em>b<\/em>) societ\u00e0 in accomandita semplice, societ\u00e0 in nome collettivo;<\/li><li><em>c<\/em>) istituzioni, fondazioni ed enti morali in genere che esplicano un\u2019attivit\u00e0 produttiva di reddito tassabile ai fini dell\u2019imposta di ricchezza mobile, in categoria <em>B<\/em>, per la parte di patrimonio destinata all\u2019esercizio di tale attivit\u00e0.<\/li><\/ol><p>\u00abL\u2019imposta straordinaria si applica anche alle societ\u00e0 ed enti costituiti all\u2019estero, limitatamente al capitale comunque investito od esistente nello Stato\u00bb.<\/p><p>Gli onorevoli Pesenti, Scoccimarro e Dugoni propongono il seguente articolo 1-<em>bis<\/em>:<\/p><p>\u00abSono altres\u00ec soggetti di imposta gli enti di cui all\u2019articolo precedente lettera <em>c<\/em>) quando sia chiara la loro natura di enti economici\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Pesenti ha facolt\u00e0 di svolgere questo emendamento.<\/p><p>PESENTI. Con la proposta del Governo rimangono fuori (perch\u00e9 non si tratta n\u00e9 di societ\u00e0 per azioni, n\u00e9 in accomandita, n\u00e9 di societ\u00e0 a responsabilit\u00e0 limitata, n\u00e9 di societ\u00e0 in nome collettivo) l\u2019ente serico e l\u2019ente cotoniero, enti cio\u00e8 che hanno un patrimonio proprio ed una natura economica. Ora, se questa \u00e8 la volont\u00e0 del Governo e dell\u2019Assemblea, io dico: non accettate il mio emendamento.<\/p><p>MICHELI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>MICHELI. Desider\u00f2 che la Presidenza esamini, con la diligenza che le \u00e8 propria, l\u2019eccezione che parte da me in questo momento per il fatto che a me pare che il collega onorevole Pesenti abbia voluto, attraverso un emendamento, rimediare a quello che era stato l\u2019esito della votazione passata sullo stesso argomento. Ora ci sono dei rimedi che in medicina sono permessi ed anche in altre cose, ma qui no: un emendamento non \u00e8 permesso quando contraddice a quello che \u00e8 stato il voto precedente dell\u2019Assemblea. (<em>Commenti<\/em>)<em>.<\/em> Io non pretendo in questo caso di insegnare a nessuno, solo avanzo un mio dubbio: a me pare che la proposta dell\u2019onorevole Pesenti, per quanto bene architettata con quella pratica della questione ch\u2019e egli ha, contrasti con il criterio antecedente, in modo che non si possa dar luogo ad una successiva votazione. La Presidenza vorr\u00e0 dirimere il dubbio, con la competenza che io riconosco in essa.<\/p><p>PRESIDENTE. La Presidenza si rimetter\u00e0 al giudizio dell\u2019Assemblea.<\/p><p>CIFALDI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CIFALDI. Desideravo fare una proposta sospensiva in questo senso: se credono la Commissione ed il Governo di rinviare la votazione di questo articolo in prosieguo, per dar modo di fare quelle indagini in materia che sono opportune.<\/p><p>Mi pare, ad udire l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Pesenti, che bisogna fare molta attenzione, in quanto quello che egli dice ha un contenuto che preoccupa. Penso che non ci possa essere intenzione di sottrarre dalla tassazione enti come quelli che egli ha suggerito. Quindi sarebbe opportuno che l\u2019esame dell\u2019articolo fosse fatto con un certo approfondimento. Perci\u00f2 propongo la sospensiva.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Prima di arrivare ad una eventuale sospensione, desidero si sappia che il Governo concorda nell\u2019ordine di idee dell\u2019onorevole Pesenti, se effettivamente si tratta di comprendere nella tassazione soltanto quegli enti a scopo esclusivamente economico, che rientrano nella zona marginale della categoria <em>B.<\/em><\/p><p>Questa dichiarazione desidero fare immediatamente se con essa si viene a dare una interpretazione eccessivamente fiscale alla mozione dei redditi della categoria <em>B<\/em>; nella previsione, per\u00f2, che la dichiarazione stessa possa servire come avviamento alla ricerca di una formula di transazione. Vorrei che l\u2019onorevole Pesenti rivedesse la forma del suo emendamento, in vista di precisare lo scopo che con lo stesso intende raggiungere.<\/p><p>DUGONI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>DUGONI. Sono d\u2019avviso che al testo si possa aggiungere la parola \u00abprevalente\u00bb. Mi pare che questa potrebbe essere sufficiente per acquietare tutte le inquietudini. \u00abSono altres\u00ec soggetti di imposta gli enti di cui alla lettera<em> c<\/em>) quando sia chiara la loro prevalente natura di enti economici\u00bb.<\/p><p>Se andiamo al concetto di esclusivit\u00e0 esposto dal Ministro, noi abbiamo allora una configurazione che \u00e8 strettamente affiancata a quella della tassazione in categoria <em>B.<\/em> Se invece mettiamo il \u00abprevalente\u00bb, lasciamo quella sufficiente elasticit\u00e0 di giudizio per escludere tutte quelle istituzioni e quelle fondazioni le quali abbiano carattere esclusivamente di sostegno di una attivit\u00e0 morale o assistenziale e invece colpiamo quelle le quali di questa attivit\u00e0 assistenziale o morale od organizzativa fanno soltanto una specie di schermo per una vera e propria attivit\u00e0 prevalentemente economica.<\/p><p>BERTONE. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>BERTONE. Penso che ci dobbiamo preoccupare seriamente di coloro che dovranno interpretare ed applicare la legge e quindi non creare la possibilit\u00e0 di equivoci e di confusioni, in modo che l\u2019ufficio finanziario che dovr\u00e0 applicare la legge si trovi a non sapere se un ente compreso nella categoria <em>c<\/em>), da noi votata un momento fa, debba essere tassato sotto un altro aspetto.<\/p><p>Comprendo l\u2019obiezione sollevata dall\u2019onorevole Pesenti e cio\u00e8 che vi sono degli enti (per esempio l\u2019ente cotoniero, l\u2019ente serico) i quali non sono enti morali, non rientrano in quella categoria e non sono soggetti a tassazione fiscale in categoria <em>B.<\/em> Io gi\u00e0 non riesco a comprendere come mai questi enti, se esercitano un\u2019attivit\u00e0 commerciale ed industriale produttiva di redditi, debbano sfuggire alla tassazione. In verit\u00e0 questo mi riesce alquanto oscuro, perch\u00e9 mi sembra che se vi \u00e8 un ente che esercita una attivit\u00e0 commerciale o industriale, e se noi colpiamo di imposta gli enti morali, le opere pie, che per una parte della loro attivit\u00e0 danno luogo a reddito commerciale, non vedo perch\u00e9 non dobbiamo colpirlo. Comunque, qui bisogna essere precisi. Noi abbiamo votato un testo un momento fa, il quale \u00e8 cos\u00ec concepito: \u00ab\u00c8 istituita una imposta straordinaria sul patrimonio sui seguenti soggetti: <em>c<\/em>) istituzioni, fondazioni, enti morali in genere che esplicano una attivit\u00e0 produttiva di reddito tassabile ai fini della ricchezza mobile in categoria <em>B<\/em> per la parte di patrimonio destinata all\u2019esercizio di tale attivit\u00e0\u00bb.<\/p><p>Ora, se l\u2019onorevole Pesenti ha pensato che vi sia qualche ente morale che non possa essere colpito, mi pare che sia in errore, perch\u00e9 l\u2019ente morale, in quanto esercita una attivit\u00e0 industriale o commerciale produttiva di reddito, \u00e8 tassabile. Se ha voluto alludere ad altri enti, come penso, che non siano n\u00e9 opere pie, n\u00e9 enti morali, n\u00e9 istituzioni, n\u00e9 fondazioni, ma che siano quegli enti cui ha accennato, allora io credo che qualche temperamento si potrebbe trovare, per cui anche questi enti non sfuggano all\u2019onere cui sono sottoposti tutti gli enti morali.<\/p><p>Quindi basterebbe dire: Fermo restando quanto deliberato nella lettera <em>c<\/em>) gli altri enti economici che abbiano una chiara natura economica, possono essere soggetti di imposta ecc. Bisogna, comunque, che quanto abbiamo votato nella lettera <em>c<\/em>) non sia modificabile.<\/p><p>GRONCHI. L\u2019emendamento mi pare superfluo: il concetto \u00e8 affermato nella lettera <em>c<\/em>).<\/p><p>BERTONE. Il Ministro delle finanze pu\u00f2 dare forse qualche spiegazione. Non riesco a comprendere come vi possano essere enti che esercitano una attivit\u00e0 commerciale o industriale, che non siano ricercati per la tassazione.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Prendendo la parola stamane, gi\u00e0 ho accennato di scorcio che il Ministero intende insistere sulla formula \u00abtassabile in categoria <em>B<\/em>\u00bb perch\u00e9 per tal modo \u00e8 possibile, mediante un\u2019attivit\u00e0 particolarmente vigile dell\u2019Amministrazione finanziaria, acquisire alla imposizione in categoria <em>B<\/em>, settori che finora, o per incertezza di giurisprudenza e per consuetudine invalsa, erano trascurati dagli organi preposti alla tassazione della categoria <em>B.<\/em> E non ho che da augurarmi che la giurisprudenza affianchi nel prossimo futuro l\u2019amministrazione finanziaria nei suoi sforzi.<\/p><p>Vi sono delle zone di particolare incertezza. Gli onorevoli colleghi non mi perdonerebbero se scendessi a troppi dettagli o se facessi qui discussioni di orientamento giurisprudenziale in particolari questioni. Ma mi sia lecito richiamare, per esempio, tutta la materia dei consorzi, in cui l\u2019amministrazione finanziaria continua a sostenere che tutto ci\u00f2 che il Consorzio realizza, come eccedenza attiva alla fine dell\u2019esercizio rispetto all\u2019inizio, \u00e8 materia tassabile e cio\u00e8 costituisce reddito di categoria <em>B.<\/em><\/p><p>Non sempre l\u2019amministrazione finanziaria ha avuto il conforto della giurisprudenza in sede amministrativa e giudiziaria.<\/p><p>Sopratutto allo scopo di avere, in sede legislativa, lo strumento che risolva in senso affermativo il problema, quanto meno ai fini di questa particolare imposta, il Governo, accoglie lo spirito informativo dell\u2019emendamento Pesenti.<\/p><p>Per quanto riguarda gli enti ai quali l\u2019onorevole Pesenti ha accennato, ritengo che, a rigore, gi\u00e0 nel quadro attuale della legislazione, sarebbe possibile farli entrare nella tassazione della categoria <em>B<\/em>, dato e non concesso che gi\u00e0 non vi siano entrati.<\/p><p>Ma, se sussiste qualche perplessit\u00e0 in materia, tale emendamento permetter\u00e0 di risolvere in sede legislativa il problema e con ci\u00f2 credo di non essere in contraddizione col principio fondamentale che il Governo ha posto a base del suo emendamento: che cio\u00e8 l\u2019imposta deve incidere sul settore dell\u2019attivit\u00e0 industriale e commerciale.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole La Malfa ha facolt\u00e0 di esprimere il parere della Commissione.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Non credo che ci sia conciliabilit\u00e0 tra l\u2019emendamento Pesenti e quello che l\u2019Assemblea ha deliberato per la lettera <em>c<\/em>). Aveva effettivamente ragione il collega Micheli: non facciamo rientrare dalla finestra quello che abbiamo escluso dalla porta.<\/p><p>Io chiedo all\u2019onorevole Ministro: o considera gli enti economici in categoria <em>C<\/em> o non li considera; o i casi sollevati dall\u2019onorevole Pesenti rientrano in categoria <em>C<\/em> o non vi rientrano. Dal punto di vista finanziario \u2013 e do ragione all\u2019onorevole Bertone \u2013 non si pu\u00f2 creare una categoria, che non \u00e8 definita. Allora bisogna votare alla lettera <em>c<\/em>): \u00abIstituzione, fondazione ed enti morali, di carattere prevalentemente economico\u00bb.<\/p><p>A mio giudizio, dal punto di vista della tecnica finanziaria siamo di fronte a una definizione del tutto generica, che non definisce gli enti secondo gli obiettivi del fisco, ma secondo una certa interpretazione di natura economica.<\/p><p>Ma, a questo punto, lascio la responsabilit\u00e0 al Governo, che ha assunto posizione ed ha valutato cosa importi per la esenzione la formula da esso presentata.<\/p><p>Tuttavia, come Relatore, ho l\u2019obbligo di chiarire un punto. Sul problema degli enti collettivi, fin dalla prima relazione ministeriale, \u00e8 sorto un equivoco molto grave. Ed io devo confessare che, quando ho visto la relazione ministeriale, ho cercato di capire la natura di questo equivoco. Qual \u00e8? \u00c8 il trattamento che la legge fa agli enti di carattere religioso ed ecclesiastico. Questo \u00e8 l\u2019equivoco fondamentale esistente nella legge e contenuto nella prima relazione ministeriale. Mi dispiace dire all\u2019Assemblea che io ho trattato questa questione con estremo senso di responsabilit\u00e0; sia nella mia relazione sia in tutti i lavori nessuno ha sentito dal Relatore partire una voce, che volesse significare una posizione preconcetta o faziosa in questo problema.<\/p><p>A questo punto, per\u00f2, mi \u00e8 obbligo sottoporre all\u2019Assemblea tutta la portata del problema: lo attesto come obbligo morale. Nella relazione ho esposto tutti i termini del problema, e se l\u2019Assemblea non l\u2019ha avuto chiaro dianzi, mi \u00e8 d\u2019obbligo chiarirlo adesso. C\u2019\u00e8 una disposizione all\u2019articolo 29 del Concordato, lettera <em>h<\/em>), che esenta dai tributi tutti gli enti ecclesiastici equiparabili agli istituti di beneficienza e di assistenza, in quanto siano esentabili dai tributi. Mai, nella Commissione \u00e8 sorta eccezione a questo proposito. Solo l\u2019onorevole Scoccimarro, in una seduta della Commissione, aveva proposto di non esentare dall\u2019imposta, gli istituti di beneficienza e di assistenza, evidentemente per non applicare la norma dell\u2019articolo 29, lettera <em>h<\/em>), del Concordato. Se noi non esentiamo dall\u2019imposta gli istituti di beneficienza e di assistenza non possiamo applicare l\u2019articolo 29, lettera <em>h<\/em>) del Concordato e quindi tutti debbono pagare.<\/p><p>A questo giustamente la Commissione ha risposto che gli istituti di beneficienza e di assistenza non possono essere sottoposti all\u2019imposta straordinaria per i loro scopi. Quindi bisogna mantener fede all\u2019articolo 29 del Concordato. Poi viene una seconda questione: il trattamento dei benefici ecclesiastici che, secondo le valutazioni che ho potuto fare, non sono esenti dall\u2019imposta straordinaria sul patrimonio e non sono, a mio giudizio, assimilabili. Il Governo potr\u00e0 dare in proposito pi\u00f9 ampi chiarimenti e dirci quali sono gli enti ecclesiastici compresi nell\u2019articolo 29 del Concordato. La legge sull\u2019imposta progressiva del 1922 tassava in effetti i benefici ecclesiastici, ma concedeva anche facilitazioni, esentando i benefici ecclesiastici che avevano diritto a congrua e sottoponendo a tributo solo i benefici ecclesiastici che non avevano diritto a congrua. Ma anche a questi ultimi faceva un trattamento di favore, perch\u00e9 distingueva tra nuda propriet\u00e0 ed usufrutto. Stabiliva l\u2019et\u00e0 di trenta anni per calcolare la rendita e l\u2019usufrutto e tassava la nuda propriet\u00e0.<\/p><p>L\u2019Assemblea pu\u00f2 essere anche pi\u00f9 larga della legge del 1922, per\u00f2 con conoscenza di causa. L\u2019obbligo del Relatore \u00e8 di porre i termini del problema. L\u2019Assemblea decider\u00e0 poi nel suo sovrano giudizio.<\/p><p>Il problema si \u00e8 trascinato ed i colleghi della Commissione sanno che esso \u00e8 stato sempre nel sottosuolo di tutta la discussione.<\/p><p>Quando la Commissione ha presentato il progetto, che \u00e8 frutto di un compromesso, ha compiuto \u2013 e debbo dirlo agli amici democratici cristiani \u2013 un atto di responsabilit\u00e0 e di coraggio, perch\u00e9 ha esentato benefici maggiori e minori, con e senza diritto a congrua: cio\u00e8 \u00e8 andata oltre la legge del 1922. Per\u00f2, colleghi della Democrazia cristiana, oltre i benefici, oltre gli istituti previsti dall\u2019articolo 29, lettera <em>h<\/em>) del Concordato, ci sono altri istituti che non rientrano nella categoria <em>B<\/em> dell\u2019imposta di ricchezza mobile. Debbo dire, in coscienza di Relatore: tassiamo almeno questi istituti.<\/p><p>Con la norma oggi proposta dal Governo, si esentano, egregi colleghi, enti economici che non sono tassabili in categoria <em>B<\/em>, non so se il \u00abTouring Club\u00bb sia tassabile in categoria <em>B<\/em>, ma anche molte attivit\u00e0 civili non tassabili in categoria <em>B<\/em> e che possono avere forti patrimoni.<\/p><p>E diciamo francamente che vi sono anche istituti religiosi che non rientrano nell\u2019articolo 29, che non rientrano fra i benefici ecclesiastici e che sono tassabili. Alcuni di noi pensano che questi istituti, non essendo dimostrato che abbiano fine di culto, perch\u00e9 il fine di culto \u00e8 accertato dall\u2019articolo 29, non avendo un patrimonio destinato ad un\u2019attivit\u00e0 ecclesiastica, alcuni di noi pensano che questi istituti debbano essere tassabili. Il Governo si assume le responsabilit\u00e0 di adottare, per la tassazione degli enti collettivi, un criterio diverso dalla legge del 1922. Non ho nulla da eccepire dal punto di vista di logica formale. Per\u00f2 devo dire che il Governo si \u00e8 assunto la responsabilit\u00e0 di esentare da un\u2019imposta straordinaria una quantit\u00e0 di enti che non rientrano nella categoria <em>B<\/em>, e che sono numerosi, perch\u00e9 fra la categoria <em>B<\/em> e l\u2019esenzione di cui all\u2019articolo 2, onorevole Bertone, c\u2019\u00e8 una quantit\u00e0 di enti che possono essere tassati e che il Governo non ha voluto tassare.<\/p><p>CIFALDI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CIFALDI. Dopo quanto ha detto l\u2019onorevole Relatore, riterrei che sarebbe pi\u00f9 che opportuno rinviare l\u2019esame di questo articolo, in modo da trovare una soluzione che sodisfacesse le diverse opinioni.<\/p><p>SCOCCIMARRO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>SCOCCIMARRO. Poich\u00e9 il Relatore, onorevole La Malfa, ha ricordato un momento della discussione svoltosi in seno alla Commissione a proposito di una mia proposta di esclusione dall\u2019esenzione degli enti di assistenza e beneficienza (e questo per correggere quello che poteva divenire un difetto della legge, per colmare una lacuna della legge stessa) io devo completare le cose dette dall\u2019onorevole La Malfa e precisare gli obiettivi ai quali tendevo.<\/p><p>\u00c8 vero che io ho chiesto che non venissero esentati gli enti di assistenza e beneficienza: di questo problema io ho gi\u00e0 parlato anche in sede di discussione generale. In questo modo si evita di porre in discussione l\u2019articolo 29 del Concordato, riservandoci la possibilit\u00e0 di esentare gli enti religiosi che svolgono opera di culto, di assistenza e beneficienza, ma anche di chiamarli a contribuire all\u2019imposta nella misura in cui tali enti svolgono un\u2019attivit\u00e0 produttiva di reddito, anche se non tassabile in ricchezza mobile, categoria <em>B.<\/em> Al fondo di tutta la questione c\u2019\u00e8 questo problema: un ente religioso, che per\u00f2 svolge un\u2019attivit\u00e0 economica, deve pagare come gli altri enti economici che producono redditi, s\u00ec o no? Noi diciamo di s\u00ec, alcuni dicono di no; questo \u00e8 il problema che si deve risolvere.<\/p><p>Ora, io avevo proposto e ripropongo adesso che dalle esenzioni siano cancellati gli enti di assistenza e di beneficienza e che nella legge si dica esplicitamente che il Governo, per tutti gli enti di assistenza e di beneficienza religiosi e non religiosi pu\u00f2 assegnare, in tutto o in parte, un rimborso dell\u2019imposta pagata ed eventualmente intervenire con un aiuto che sia anche maggiore.<\/p><p>Cos\u00ec si evita di esentare gli enti che svolgono un\u2019attivit\u00e0 produttrice di reddito. Tanto pi\u00f9 \u00e8 doveroso oggi insistere su questo punto, in quanto, contro il mio emendamento, si \u00e8 ingiustamente voluto stabilire l\u2019esenzione da questa imposta dei benefici ecclesiastici. Perci\u00f2 io ripresenter\u00f2 ora un emendamento a proposito di questo articolo, in cui sia detto che i benefici ecclesiastici esenti dall\u2019imposta straordinaria sono quelli che hanno diritto a congrua.<\/p><p>Io desidero che se non si vuole questo, sia chiaro che cosa significa il voto che si d\u00e0 e non si diano dei voti generici, in cui taluno vota una cosa credendo di votarne un\u2019altra. Io non dico questo per ragioni di faziosit\u00e0. (<em>Commenti al centro<\/em>)<em>.<\/em> Io mi aspettavo anzi che quanto dico venisse detto proprio dai vostri banchi (<em>Accenna al centro<\/em>) per un principio di equit\u00e0 e di giustizia. Io non dico che gli enti di assistenza e di beneficienza debbano essere tenuti in non cale, debbano essere trascurati dalla legge o privati dell\u2019aiuto dello Stato; ma io contesto che si stabiliscano dei privilegi che non hanno giustificazione.<\/p><p>Io propongo, pertanto, che la lettera <em>c<\/em>) del primo comma sia emendata nel senso che i benefici i quali godano dell\u2019esenzione siano soltanto quelli che hanno diritto a congrua.<\/p><p>MICHELI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>MICHELI. Io desidero parlare perch\u00e9 \u00e8 opportuno che, dopo le parole dell\u2019onorevole Scoccimarro, mi riallacci al mio ordine del giorno che ebbe l\u2019onore dell\u2019approvazione anche del Presidente. Mi vi riallaccio perch\u00e9 l\u2019onorevole Scoccimarro ha accennato al suo intendimento di presentare un emendamento al comma che si riferisce ai benefici ecclesiastici.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne parleremo poi, onorevole Micheli.<\/p><p>MICHELI. No, perch\u00e9 \u00e8 una cosa gi\u00e0 votata e quindi l\u2019eccezione che io ho fatto per l\u2019onorevole Pesenti e che era venuta a cadere, in quanto il suo emendamento \u00e8 stato cos\u00ec bene mutato e predisposto, che ha superato l\u2019eccezione fatta da me prima, ritorna invece ora, perch\u00e9 si \u00e8 venuta a ripetere la situazione, in seguito a quanto ha detto or ora l\u2019onorevole Scoccimarro. \u00c8 vero che io potrei insorgere quando egli lo presenter\u00e0. Ma, per economia di discussione, \u00e8 meglio che io lo avverta di questo, perch\u00e9 egli, che \u00e8 tanto intelligente e amante dell\u2019economia della discussione, possa evitare di farmi parlare un\u2019altra volta; il che \u00e8 sempre vantaggioso per l\u2019Assemblea, che non sempre mi ascolta con la cortese attenzione che mi ha concesso questa volta.<\/p><p>Signor Presidente, giacch\u00e9 ho la parola, debbo aggiungere una dichiarazione di indole generale, che mi \u00e8 suggerita dalle parole che ha detto da una parte l\u2019onorevole Ministro, il quale ha parlato riconoscendo che sono eccessivamente fiscali certe norme che si vengono ordinando e stabilendo ora, e dall\u2019altra parte dall\u2019onorevole Scoccimarro, il quale ha pure riconosciuto che si tratta di una legge dura, per la quale si devono limitare le esenzioni pi\u00f9 che sia possibile; ma qualcheduna si deve pure concedere, in quanto ci troviamo in un momento, nel quale l\u2019equit\u00e0 e la giustizia di fronte al contribuente devono essere sentite da tutti. Per questo io devo elevare una voce di protesta in quest\u2019Aula contro lo spirito che domina in questa legge; capisco e comprendo le necessit\u00e0 dello Stato, che sono gravissime, per cui noi dobbiamo creare una legge eccezionale, ma dobbiamo dire chiaro e forte che sono criteri eccezionali.<\/p><p>PRESIDENTE. C\u2019\u00e8 gi\u00e0 stata una discussione generale.<\/p><p>MICHELI. Sar\u00f2 brevissimo, se lei crede; e sempre nell\u2019interesse dell\u2019economia della discussione.<\/p><p>PRESIDENTE. Queste sono divagazioni, assolutamente inutili in questo momento.<\/p><p>MICHELI. Per dichiarazione di voto, ho diritto di parlare, signor Presidente. Riconosco che in questo momento l\u2019Assemblea non \u00e8 Costituente; l\u2019Assemblea nostra qui adempie ora una funzione legislativa. Di fronte a questo io debbo ricordare ai colleghi che i Parlamenti furono costituiti per approvare i tributi, in difesa del contribuente; lo Stato che li escogitava si supponeva fin da allora che fosse sufficientemente forte senza bisogno di tanti volontari aiuti.<\/p><p><em>Una voce.<\/em> Ma qui siamo in condizioni opposte.<\/p><p>MICHELI. Me le spieghi queste condizioni opposte. (<em>Rumori a sinistra<\/em>)<em>.<\/em> Permettete, o colleghi, che io vi dica (<em>Interruzioni a sinistra<\/em>) che voi non ricordate chi io sia&#8230;<\/p><p><em>Voce a sinistra.<\/em> Ci parli dei piccoli proprietari!<\/p><p>MICHELI. Caro signore, lei non ignora che \u00e8 cinquant\u2019anni che io parlo in quest\u2019Aula in difesa della piccola propriet\u00e0. (<em>Rumori a sinistra<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Lei doveva ancora nascere! Ora io, per terminare in modo meno bellicoso, aggiunger\u00f2 un pensiero che vorrei applicare al contribuente italiano. Io lo lessi una volta a proposito dei clienti nell\u2019albo di un albergo svizzero: \u00abSe agli uccelli di passaggio, voi togliete le piume, torneranno; ma se togliete loro le penne, specialmente le remiganti, non torneranno pi\u00f9\u00bb. Cos\u00ec per i contribuenti: se togliamo loro tutto, essi scompariranno, ed il grave danno sar\u00e0 per il nostro Paese. (<em>Rumori a sinistra<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE. Io credo che si sia in condizioni di passare alla votazione dell\u2019articolo 1<em>-bis.<\/em><\/p><p>Mi pare, onorevole Cifaldi, che ella possa rinunciare alla sua proposta di rinvio.<\/p><p>CIFALDI. Rinunzio.<\/p><p>PRESIDENTE. All\u2019obiezione dell\u2019onorevole Micheli sulla possibilit\u00e0 o meno di procedere alla votazione su questo articolo, credo si possa opporre la considerazione che noi ci troviamo di fronte all\u2019opinione della Commissione, identica a quella dell\u2019onorevole Micheli, e all\u2019opinione dell\u2019onorevole Ministro, che \u00e8 contraria e condivide il punto di vista dell\u2019onorevole Pesenti. Non facciamo due votazioni per stabilire se si possa procedere. Chi voter\u00e0 contro questo emendamento voter\u00e0 contro l\u2019opinione del Ministro e dell\u2019onorevole Pesenti.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Ho l\u2019obbligo di dichiarare che di fronte all\u2019emendamento Pesenti io non ho che un\u2019opinione personale. Per quanto riguarda la Commissione non posso dir nulla.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Il punto di parziale divergenza con l\u2019onorevole Pesenti era questo; alla formula, che mi sembrava vaga, \u00ababbiano carattere e natura di enti economici\u00bb, io proponevo di aggiungere: \u00ababbiano esclusivo carattere e natura di enti economici\u00bb.<\/p><p>La soluzione di ripiegare su un semplice concetto di prevalenza non mi tranquillizza.<\/p><p>Per poter dare il definitivo parere favorevole del Governo, suggerisco di aggiungere: \u00ababbiano in assoluta prevalenza carattere e natura di enti economici\u00bb. Con questa aggiunta, il Governo d\u00e0 parere favorevole.<\/p><p>PESENTI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>PESENTI. Se effettivamente ci sono le parole \u00abassoluta prevalenza\u00bb si potrebbe essere pi\u00f9 tranquilli, quantunque sia molto strano che sia il Ministro delle finanze il quale, invece d\u2019allargare la sfera dei soggetti dell\u2019imposta, cerchi di restringerla. In ogni caso per\u00f2, ripeto, se ci sono le parole \u00abassoluta prevalenza\u00bb, si pu\u00f2 anche accettare, perch\u00e9 \u00e8 un criterio che l\u2019Amministrazione stabilir\u00e0 di volta in volta. Non si parli per\u00f2 di \u00abesclusivit\u00e0\u00bb, perch\u00e9 anche un ente di carattere economico come un consorzio o una societ\u00e0 di assicurazione ci potrebbe dire che non ha esclusivamente fine di lucro, ma ha il fine di migliorare le condizioni dei suoi associati.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> D\u2019accordo sulla \u00abassoluta prevalenza\u00bb. Ma resta per\u00f2 da pregare l\u2019onorevole Pesenti (che ha anche un\u2019esperienza specifica di Governo) di considerare che non \u00e8 esatto che il Ministro delle finanze debba preoccuparsi soltanto di allargare la zona dei contribuenti, perch\u00e9, se ci\u00f2 fosse esatto, gli sgravi, ad esempio, non sarebbero di sua competenza.<\/p><p>Avrei dovuto negare l\u2019abolizione della C-2 agli statali, avrei dovuto negare l\u2019elevazione del minimo imponibile a 240 mila lire per la categoria C-2 ed altri sgravi su cui non mi soffermo! (<em>Applausi al centro<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Il Ministero delle finanze deve svolgere una sua politica tributaria diretta genericamente ad incrementare il gettito delle entrate.<\/p><p>Ma, in certi momenti, deve tener anche conto di determinate considerazioni di ordine sociale e di ordine sistematico che possono stabilire dei limiti all\u2019attivit\u00e0 tributaria.<\/p><p>PESENTI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>PESENTI. Non per entrare in una discussione di carattere politico (<em>Commenti<\/em>) ma per una semplice dichiarazione, io do atto al Ministro che ha chiarito pienamente quali sono: soggetti che vuole esentare, perch\u00e9, se \u00e8 vero che gli sgravi sono stati concessi altre volte in seguito alle pressioni giuste delle masse lavoratrici, in questo caso si tratta invece di esentare certi particolari soggetti, che sono appunto gli enti ecclesiastici di cui abbiamo parlato.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Pesenti allora ella accetta la dizione: \u00abin assoluta prevalenza\u00bb?<\/p><p>PESENTI. S\u00ec, l\u2019accetto.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> L\u2019Assemblea voti pure, ma a me sembra un\u2019assoluta stortura mettere questo emendamento dopo la votazione dell\u2019articolo. Accettiamo piuttosto la sospensiva, in modo che si possa raggiungere un accordo per rettificare la lettera <em>c<\/em>). \u00c8 meglio dire: \u00abenti di natura esclusivamente economica\u00bb e far sparire la lettera <em>b<\/em>)<em>.<\/em> Altrimenti nessuno capir\u00e0 nulla.<\/p><p>PRESIDENTE. Mettiamo le cose su questo terreno. Le osservazioni dell\u2019onorevole La Malfa possono essere accolte. Credo che questo sia il momento nel quale possiamo deliberare di sospendere la votazione di questo articolo 1-<em>bis,<\/em> per rimetterla al momento nel quale la dizione possa essere armonizzata. Si potrebbe passare all\u2019articolo 2.<\/p><p>LA, MALFA, <em>Relatore.<\/em> Non si pu\u00f2 andare avanti perch\u00e9 l\u2019articolo 2 \u00e8 in relazione stretta con questo. Siccome tutte queste questioni nasceranno a proposito dell\u2019articolo 2, insisto sulla sospensiva, senza passare all\u2019articolo 2.<\/p><p>PRESIDENTE. Sta bene. Sospendo la seduta per alcuni minuti.<\/p><p>(<em>La seduta, sospesa alle 11.20, \u00e8 ripresa alle 12<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE. Ha facolt\u00e0 di parlare il Ministro delle finanze.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Onorevoli colleghi, l\u2019emendamento proposto dall\u2019onorevole Pesenti corrisponde allo scopo di acquisire al particolare tributo anche quegli enti che, pur svolgendo una attivit\u00e0 in assoluta prevalenza lucrativa, e perseguendo finalit\u00e0 di natura economica, gi\u00e0 non siano per insufficienza di norme o per incertezza di interpretazione, soggetti al tributo di ricchezza mobile in categoria <em>B<\/em>.<\/p><p>Il Governo ha gi\u00e0 avuto occasione di manifestare il suo pensiero, nel senso che ritiene che gli enti della specie debbano essere soggetti alla nuova imposta, in quanto \u00e8 suo fermo intendimento \u2013 eventualmente anche risolvendo in sede legislativa questioni controverse in ordine alla applicabilit\u00e0 dell\u2019imposta mobiliare di categoria <em>B<\/em> \u2013 che ogni attivit\u00e0 lucrativa, che comporti il conseguimento di un reddito, non sfugga al tributo mobiliare. Se, attraverso l\u2019integrazione legislativa o attraverso la prassi della imposta mobiliare, si raggiunge questo risultato, evidentemente, per inevitabile conseguenza, si raggiunge anche il risultato di acquisire alla tassazione straordinaria gli enti contemplati dall\u2019emendamento Pesenti.<\/p><p>Dichiaro, in modo formale, che il Governo provveder\u00e0 immediatamente a riesaminare, anche in sede legislativa, il problema del regime dei redditi di questi enti, in modo che, quando sussistano i presupposti per l\u2019applicazione del tributo mobiliare, le deficienze legislative e le incertezze giurisprudenziali non concedano esenzioni che non sarebbero giustificate.<\/p><p>Davanti a questa assicurazione, penso che l\u2019onorevole Pesenti non dovrebbe avere difficolt\u00e0 ad aderire all\u2019invito che gli rivolgo di ritirare l\u2019emendamento presentato.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Pesenti?<\/p><p>PESENTI. Accetto l\u2019invito del Governo. Vorrei pregare per\u00f2 l\u2019onorevole Pella di precisare che l\u2019accertamento di tassabilit\u00e0 ai fini di ricchezza mobile in categoria <em>B<\/em>, cos\u00ec allargata, deve avere i suoi effetti, anche per coloro che eventualmente oggi non fossero tassabili in categoria <em>B<\/em>; cio\u00e8 non si tratterebbe qui evidentemente di ammettere la retroattivit\u00e0 della legge, ma soltanto di interpretazione inclusiva di questi enti, di queste attivit\u00e0 tassabili di categoria <em>B<\/em>.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Ministro?<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Assicuro l\u2019onorevole Pesenti che \u2013 se dovranno essere emanate norme legislative \u2013 queste avranno carattere interpretativo e non innovativo; e appunto perch\u00e9 interpretative, con effetto, non dir\u00f2 retroattivo, ma quanto meno, applicabile a tutti i casi per i quali \u00e8 ancora possibile addivenire al riesame degli accertamenti, nei limiti imposti dai termini di prescrizione.<\/p><p>Vorrei anche rivolgere all\u2019onorevole Pesenti la preghiera di dare il suo contributo allo studio di tali norme, appena il Governo metter\u00e0 sul tappeto la questione.<\/p><p>PESENTI. Aderisco.<\/p><p>BERTONE. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>BERTONE. Noi saremmo stati contrari all\u2019emendamento e quindi dichiaro, a nome del Gruppo cui appartengo, che mi compiaccio vivamente che si sia evitata questa questione, anche secondo il parere che poco fa io avevo manifestato, e cio\u00e8 che non \u00e8 con provvedimenti legislativi che si deve scendere ai dettagli nel risolvere la questione.<\/p><p>Noi abbiamo approvato con l\u2019articolo 1 gli enti che sono sottoposti alla tassa; con l\u2019articolo 2 approveremo le sanzioni. Se vi sar\u00e0 qualche ente che sar\u00e0 ricercato al di fuori delle categorie che sono state specificatamente accennate, far\u00e0 la sua eccezione; l\u2019ufficio dir\u00e0 le sue ragioni; la procedura sar\u00e0 salva e non avremo creato complicazioni inutili.<\/p><p>Le assicurazioni date dal Ministro, che cio\u00e8 in via di interpretazione si vedr\u00e0 di chiarire la questione che possa riguardare enti che sono specificatamente compresi nell\u2019articolo 1 e nell\u2019articolo 2, ci soddisfa pienamente.<\/p><p>PRESIDENTE. Si passa allora all\u2019emendamento proposto dalla Commissione come secondo articolo:<\/p><p>\u00abSono esenti dall\u2019imposta straordinaria di cui all\u2019articolo precedente:<\/p><ol><li><em>a<\/em>) le societ\u00e0 che, negli ultimi cinque anni, abbiano esercitato una attivit\u00e0 limitata esclusivamente alla propriet\u00e0 ed alla gestione di beni immobili urbani, anche se nell\u2019atto costitutivo siano state previste operazioni di commercio;<\/li><li><em>b<\/em>) le societ\u00e0 cooperative di consumo, produzione e lavoro, e i loro consorzi, che siano rette con i princip\u00ee e con le discipline della mutualit\u00e0 e il cui capitale versato non superi le lire 300.000, salvo particolari disposizioni legislative;<\/li><li><em>c<\/em>) lo Stato per tutti i suoi beni, le Amministrazioni di Stato, gli Stati esteri, per i beni di qualsiasi specie che essi possiedono nel territorio dello Stato, le Provincie, i Comuni e le Aziende municipalizzate, i Consorzi e gli altri enti autorizzati ad imporre tributi obbligatori; le partecipanze ed universit\u00e0 agrarie; le opere pie, gli istituti ed enti di beneficenza ed assistenza legalmente costituiti e riconosciuti; le societ\u00e0 di mutuo soccorso; le fondazioni od istituti di diritto di fatto che, pur senza rientrare nel novero delle istituzioni pubbliche di beneficenza, attendono, senza fine di lucro, ad opere filantropiche di assistenza ed educazione degli indigenti, infermi, orfani o fanciulli bisognosi, combattenti, reduci e partigiani e loro figli; gli enti il cui fine \u00e8 equiparato a norma dell\u2019articolo 29, lettera <em>h<\/em>) del Concordato, ai fini di beneficenza o di istruzione e gli assimilabili di altri culti; gli istituti pubblici di istruzione; i Corpi scientifici, le Accademie e Societ\u00e0 storiche, letterarie, scientifiche, aventi scopi esclusivamente culturali; i benefic\u00ee ecclesiastici maggiori o minori.<\/li><\/ol><p>\u00abPer gli enti di cui alla lettera<em> c<\/em>) l\u2019esenzione non ha luogo per la parte di patrimonio destinata all\u2019esercizio di un\u2019attivit\u00e0 produttiva di reddito tassabile, ai fini dell\u2019imposta di ricchezza mobile in categoria <em>B<\/em>\u00bb.<\/p><p>DUGONI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>DUGONI. Mi sembra inutile porre in discussione la lettera <em>c<\/em>), in quanto essa deve essere soppressa in seguito alla modifica apportata alla lettera <em>c<\/em>) dell\u2019articolo primo.<\/p><p>PRESIDENTE. D\u2019accordo.<\/p><p>A questo testo sono stati proposti i seguenti emendamenti:<\/p><p>\u00ab<em>Alla lettera<\/em> b) <em>sopprimere le parole: <\/em>e il cui capitale versato non superi le lire 300.000.<\/p><p>\u00abDugoni, Scoccimarro\u00bb.<\/p><p>\u00ab<em>Alla lettera<\/em> b)<em>,<\/em> <em>dopo le parole:<\/em> e lavoro, <em>aggiungere: <\/em>e di credito <em>e<\/em> <em>sostituire: <\/em>300.000 <em>con<\/em> 500.000.<\/p><p>\u00abAdonnino\u00bb.<\/p><p>\u00ab<em>Sostituire la lettera<\/em> b) <em>con la seguente:<\/em><\/p><ol><li><em>b<\/em>) le societ\u00e0 cooperative di consumo, di produzione, di lavoro, agricole, edilizie, della pesca, di trasporto e loro consorzi, che siano rette con i princip\u00ee e con la disciplina della mutualit\u00e0, secondo le leggi in vigore. Sono altres\u00ec esenti le societ\u00e0 di mutuo soccorso legalmente costituite.<\/li><\/ol><p>\u00abGrazia, Cerreti\u00bb.<\/p><p>\u00ab<em>Alla lettera<\/em> b) <em>aggiungere:<\/em> nonch\u00e9 le cooperative per la costruzione di case economiche.<\/p><p>\u00abCaroleo\u00bb.<\/p><p>\u00ab<em>Alla fine della lettera<\/em> c) <em>alle parole: <\/em>benefic\u00ee ecclesiastici maggiori e minori, <em>sostituire:<\/em> benef\u00ecc\u00ee ecclesiastici non aventi diritto a congrua.<\/p><p>\u00abPesenti, Scoccimarro\u00bb.<\/p><p>Credo si possa rinunciare allo svolgimento degli emendamenti, che sono chiari nella loro dizione.<\/p><p>Chiedo il parere della Commissione sugli emendamenti alla lettera <em>b<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Togliere del tutto la limitazione del capitale mi sembra eccessivo. Si potrebbe, eventualmente, discutere su un elevamento.<\/p><p>PRESIDENTE. Chiedo il pensiero del Governo.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Chiedo, per le ragioni che ha enunciate l\u2019onorevole Relatore, che l\u2019Assemblea voglia tener fermo il testo proposto dalla Commissione, anche perch\u00e9 si tratta di lire 300.000 di capitale nominale versato, e sappiamo in questa materia che le 300.000 lire lasciano intravedere una realt\u00e0 patrimoniale molto pi\u00f9 elevata.<\/p><p>Comunque, se l\u2019onorevole Relatore ritiene che possa essere elevato il limite di lire 300 mila, il Governo potrebbe anche venire incontro.<\/p><p>Per quanto riguarda i consorzi, si potrebbe introdurre un limite di valutazione del patrimonio. Mentre per le cooperative esiste un capitale nominale a cui fare riferimento, per i consorzi, mancando un capitale, o, quando il capitale esiste, non risultando da un bilancio, si potrebbe configurare un limite di esenzione ragguagliato al patrimonio effettivo valutato in sede fiscale.<\/p><p>SCOCCIMARRO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>SCOCCIMARRO. Desidererei far presente, a proposito del problema delle cooperative, che, se in via formale \u00e8 giusto stabilire un limite di capitale, tuttavia devo ricordare che con il mutamento di valori avvenuto negli ultimi anni, anche se ci si richiama ai limiti posti dal Codice civile, quei valori non rispondono pi\u00f9 alla realt\u00e0. E se noi oggi dovessimo escludere dalle esenzioni quelle cooperative il cui capitale versato non supera le 300.000 lire, io temo che lo scopo voluto dalla legge non venga raggiunto. \u00c8 difficile che oggi esistano cooperative che abbiano versato meno di 300.000 lire, perci\u00f2 qui si pone questa soluzione: o noi facciamo una rivalutazione in rapporto ai valori attuali o sopprimiamo ogni limite.<\/p><p>Nei limiti stabiliti dalla legge nessuna cooperativa resta esente dalla imposta straordinaria.<\/p><p>Sulla proposta delle 500.000 lire, non so come pronunciarmi: non so se questo \u00e8 un limite giusto o no: ho l\u2019impressione che sia troppo basso. Sono contrario alla inclusione delle cooperative di credito, che nulla hanno a che vedere con quelle di produzione, di consumo e di lavoro.<\/p><p><em>Voci al centro.<\/em> Le Casse rurali!<\/p><p>SCOCCIMARRO. Perci\u00f2 io manterrei l\u2019emendamento di soppressione del limite di 300.000 lire. Lo scopo che il Governo si \u00e8 proposto con la norma che regola le cooperative, non viene raggiunto, se viene mantenuto quel limite. Perch\u00e9 di cooperative che superano quel limite non ne troverete neppure una.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> La Commissione propone il seguente emendamento: \u00ab&#8230;ed il cui patrimonio non superi i 2.000.000\u00bb in sostituzione della dizione: \u00abed il cui capitale versato non superi le lire 300.000\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Ha facolt\u00e0 di parlare l\u2019onorevole Ministro delle finanze.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Credo che, a prescindere dal giudizio sulla cifra, l\u2019onorevole Relatore abbia esattamente impostato il problema, in quanto la formula proposta inquadra l\u2019esenzione che la Commissione ed il Governo intendono accordare alle cooperative, ai consorzi ed agli enti assimilabili, qualora abbiano una modesta capacit\u00e0 contributiva.<\/p><p>La tentazione di riferirsi ad un elemento automatico aveva portato l\u2019onorevole Relatore a proporre, ed il Governo ad accogliere, il riferimento ad una cifra di capitale nominale.<\/p><p>Ma \u00e8 esatto precisare che, mentre questa cifra di capitale nominale pu\u00f2 avere un significato per le vecchie cooperative, ha un significato tutto diverso per le cooperative di recente costituzione.<\/p><p>Perci\u00f2 le agevolazioni debbono essere stabilite in base a un minimo di esenzione ragguagliato ad un patrimonio effettivo.<\/p><p>Il limite di 2.000.000 ha il pregio della congruit\u00e0 per i risultati che vuol raggiungere. In siffatto ordine di idee, credo che debbano cadere le critiche formulate dall\u2019onorevole Scoccimarro quanto alle esenzioni delle cooperative di credito, perch\u00e9 se \u00e8 esatto che le 300 mila lire di capitale nominale versato potrebbero nascondere una realt\u00e0 ben diversa, una volta limitata l\u2019esenzione ai 2.000.000 di patrimonio effettivo, le cooperative, appartengano al settore del consumo, della produzione, della costruzione edilizia o del credito, meritano, a giudizio del Governo, di essere agevolate.<\/p><p>Per questo il Governo d\u00e0 parere favorevole al nuovo emendamento proposto dalla Commissione.<\/p><p>DUGONI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>DUGONI. Devo brevemente replicare, per dichiarare che non posso accettare la limitazione patrimoniale proposta dall\u2019onorevole Relatore, per la semplice ragione che noi non conosciamo le conseguenze di questa limitazione. Se noi conoscessimo queste conseguenze, cio\u00e8 quali percentuali di cooperative e quali possibilit\u00e0 di lavoro rimangono, noi saremmo anche disposti ad accettare una limitazione. In queste condizioni noi sappiamo che le cooperative, praticamente, solo dalla liberazione hanno ripreso una attivit\u00e0 nel senso veramente cooperativistico. Esse hanno pertanto assunto una struttura tutta recente, che \u00e8 stata creata a forza di crediti ed a forza di buona volont\u00e0, di braccia e di lavoro. Se noi oggi andiamo a colpire questi piccoli patrimoni, che si sono appena assestati, o che stanno ancora assestandosi, io credo che daremmo un colpo deciso allo sviluppo della cooperazione in Italia.<\/p><p>Per questa ragione, e proprio per la ragione della freschezza patrimoniale di queste aziende, io insisto che sia tolto ogni limite al capitale delle cooperative che devono essere esentate dall\u2019applicazione dell\u2019imposta.<\/p><p>ADONNINO. Riferendomi al nuovo concetto, che ci si debba riferire al patrimonio, osservo che i patrimoni fino a tre milioni, in linea generale, sono esentati.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Il minimo di tre milioni riguarda l\u2019imposta straordinaria progressiva.<\/p><p>ADONNINO. Chiederei che si andasse anche qui a tre milioni.<\/p><p>PRESIDENTE. Sicch\u00e9, onorevole Adonnino, ritira la seconda parte del suo emendamento?<\/p><p>ADONNINO. Lo trasformo nel senso di stabilire la cifra di tre milioni di patrimonio anche per le cooperative.<\/p><p>CAROLEO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CAROLEO. In sostanza, bisogna tener presente che la quota indice \u00e8 minima, e quindi si vengono proprio a colpire dei piccoli possessori di capitale. Quindi, anche se questo si eleva di un milione o di due milioni, ci troviamo sempre nella stessa condizione: ripeto che non bisogna guardare il patrimonio della cooperativa, ma le singole quote che lo compongono.<\/p><p>Si sono costituite in Italia diverse piccole cooperative fra impiegati, specialmente per la costruzione di case economiche. Siccome nella dizione queste potrebbero non essere comprese tra le cooperative di consumo, di produzione e lavoro, crederei opportuno fare questa aggiunta all\u2019emendamento dell\u2019onorevole Cerreti.<\/p><p>SCOCCIMARRO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>SCOCCIMARRO. Desidererei richiamare l\u2019attenzione del Ministro su questo fatto: qual \u00e8 il concetto che ispira l\u2019esenzione delle cooperative? \u00c8 forse il concetto dell\u2019entit\u00e0 patrimoniale o la natura dell\u2019organismo? Qui la legge parla chiaro, dicendo che deve trattarsi di cooperative per le quali deve essere chiaramente definito il carattere mutualistico. Ora, se questo \u00e8 vero, non ha pi\u00f9 nessun significato stabilire dei limiti quantitativi nel patrimonio, perch\u00e9 come noi esentiamo gli enti di assistenza e beneficienza indipendentemente dalla loro entit\u00e0 patrimoniale, cos\u00ec l\u2019esenzione per le cooperative \u00e8 giustificata dal loro carattere mutualistico e in esso trova il suo fondamento. L\u2019esenzione \u00e8 pertanto indipendente dall\u2019entit\u00e0 patrimoniale della cooperativa.<\/p><p>FORESI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>FORESI. Desideravo conoscere dalla Commissione se nelle esenzioni, di cui si parla nella lettera <em>b<\/em>), sono comprese anche le Casse rurali ed artigiane, perch\u00e9 esse, oltre a rientrare nella forma di cooperazione vera e propria, sono anche il motivo di essere della cooperazione.<\/p><p>Non vedo perch\u00e9 non si debbano comprendere anche queste benemerite istituzioni , che finora hanno alimentato il piccolo artigianato e la piccola agricoltura.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Ministro delle finanze ha facolt\u00e0 di rispondere.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Ritengo che nell\u2019espressione letterale usata nella lettera <em>b<\/em>) dell\u2019articolo in discussione difficilmente potrebbero rientrare le Casse rurali.<\/p><p>In linea di massima, siccome istituzionalmente esse svolgono la loro opera sul piano della mutualit\u00e0, ritengo che le casse rurali \u2013 fermo restando il limite di esenzione accennate dall\u2019onorevole Relatore \u2013 meriterebbero di essere incluse nell\u2019esenzione.<\/p><p>Ma, a tale scopo, si rende necessario proporre un emendamento, che prego l\u2019onorevole Foresi di presentare.<\/p><p>GRAZIA. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>GRAZIA. Dichiaro di ritirare l\u2019emendamento presentato unitamente all\u2019onorevole Cerreti, associandomi a quello dell\u2019onorevole Dugoni.<\/p><p>CAROLEO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CAROLEO. Nel mio emendamento ho parlato di costruzione di case economiche, nelle quali c\u2019\u00e8 naturalmente anche il fine mutualistico. Sarei grato se, su questo argomento, anche l\u2019onorevole Ministro volesse dire qualche cosa.<\/p><p>PRESIDENTE. Invito l\u2019onorevole Ministro ad accogliere la preghiera dell\u2019onorevole Caroleo.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Mi sembra, se non sbaglio, che tutte queste considerazioni siano assorbite dal concetto di un minimo di esenzione generale ragguagliato al valore imponibile.<\/p><p>Perci\u00f2 non vedo ragioni sostanziali che giustifichino la discussione che stiamo facendo. Se si accoglie la proposta dell\u2019onorevole Relatore, consenziente il Governo, di accordare la esenzione fino al limite di due milioni di imponibile&#8230; (<em>Commenti a sinistra<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Il punto sostanziale \u00e8 questo: decidere se si vuole mantenere fermo il principio originario delle 300 mila lire \u2013 e qualche onorevole collega vorrebbe sopprimere il limite \u2013 o se invece si vuole trasformare il sistema, facendo prevalere il concetto di subordinare la esenzione all\u2019entit\u00e0 dell\u2019imponibile.<\/p><p>GRAZIA. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>GRAZIA. Desidero fare osservare, a proposito di limite nelle cooperative, che la cifra non ha alcun senso, perch\u00e9 se andiamo a parlare di un patrimonio di cooperativa noi veniamo a stroncare tutte le cooperative di lavoro, perch\u00e9 basta una macchina, basta un compressore stradale, basta un autocarro perch\u00e9 non siano pi\u00f9 esentate.<\/p><p>Oggi, quindi, qualunque cifra noi consideriamo nelle cooperative di lavoro non pu\u00f2 non costituire un limite che non possiamo in alcun modo tollerare. Reputo quindi quanto mai logico l\u2019emendamento proposto dall\u2019onorevole Dugoni, perch\u00e9 o una cooperativa ha fini mutualistici e allora si esenta, o non li ha, e allora si tassa: \u00e8 semplice.<\/p><p>VANONI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>VANONI. La definizione di cooperativa \u00e8 cos\u00ec elastica nel nostro diritto privato, che permette in forma cooperativa anche l\u2019esercizio di attivit\u00e0 che i miei colleghi di sinistra chiamerebbero capitalistica. Difficilmente quindi, io credo, noi possiamo trovare un criterio giuridico atto a farci distinguere le vere cooperative da quelle spurie. Troviamo quindi una cifra, ma credo che sia pregiudizievole&#8230; (<em>Rumori<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p><em>Una voce a sinistra.<\/em> Nessuna cifra!<\/p><p>VANONI. Vorrei richiamare l\u2019attenzione dei colleghi sul fatto che ci sono delle alleanze di cooperative che sono indiscutibilmente delle vere cooperative dal punto di vista legale, ma che sono societ\u00e0 che hanno centinaia di milioni di capitale. \u00c8 giusto che esse abbiano il vantaggio dell\u2019esenzione? (<em>Commenti<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>CANEVARI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CANEVARI. Sono favorevole alla proposta di togliere quel limite di capitale versato di 300 mila lire; e ci\u00f2 per tante ragioni. Prima di tutto, non si pu\u00f2 stabilire un limite per le cooperative, e contemporaneamente lo stesso limite per i consorzi di cooperative. Trecento mila lire oggi non sono niente. Hanno ragione gli onorevoli colleghi che hanno parlato prima di me: con 300 mila lire non si fa niente, non soltanto nelle cooperative di lavoro, ma meno ancora nelle cooperative edilizie e tanto meno nelle cooperative di consumo; oggi bisogna comperare tutto a contanti.<\/p><p>Faccio presente, perci\u00f2, che non si pu\u00f2 mettere lo stesso limite di 300 mila lire di capitale versato sia per le cooperative che per i consorzi di cooperative.<\/p><p>Voglio ricordare all\u2019onorevole Ministro \u2013 ed egli certo lo pu\u00f2 ricordare a me \u2013 che nelle esenzioni stabilite, gi\u00e0 in atto, ancora oggi per le cooperative c\u2019\u00e8 una differenza che si aggira ad un decimo circa rispetto ai consorzi. Se andate ad esaminare le norme di legge relative alle cooperative di lavoro, vedrete che il limite di assunzione di lavori per le cooperative \u00e8 stato portato a 5 milioni; e la proposta del Ministro dei lavori pubblici, il quale non ha potuto fino ad ora varare il provvedimento, perch\u00e9 attende sempre il consenso degli altri Ministeri competenti interessati in proposito, l\u2019ha portato a 20 milioni per l\u2019assunzione di lavori pubblici da parte delle cooperative, e ad 80-100 milioni per i relativi consorzi. Quindi, una differenza c\u2019\u00e8. Perci\u00f2, se mettete 300 mila lire per le cooperative di consumo, dovreste mettere almeno 3 milioni per i relativi consorzi.<\/p><p>Ma io sono contrario per le ragioni di principio che sono state cos\u00ec chiaramente esposte dal collega Scoccimarro; e vorrei cogliere questa occasione per ricordare agli onorevoli colleghi che siamo gi\u00e0 impegnati in un certo senso, perch\u00e9 abbiamo riconosciuto nella Carta costituzionale la funzione sociale della cooperazione, e non possiamo dimenticarcene quando si tratta di applicare norme fiscali.<\/p><p>Perci\u00f2 ripeto \u2013 e colgo l\u2019occasione per fare anche una dichiarazione di voto \u2013 sono per la soppressione di ogni limite.<\/p><p>SCOCCIMARRO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>SCOCCIMARRO. Ho chiesto di parlare per cercare di chiarire la questione, in modo che il voto dell\u2019Assemblea risulti chiaro. Vorrei a tale proposito rispondere ad una giusta osservazione fatta dall\u2019onorevole Vanoni, che merita di essere presa in considerazione.<\/p><p>Per me, fissare un limite quantitativo di patrimonio delle cooperative vuol dire seguire un criterio completamente diverso da quello che si dovrebbe seguire, per cui l\u2019esenzione deriva dalla natura e dalla funzione dell\u2019ente, e non dalla sua entit\u00e0 patrimoniale. Ma l\u2019onorevole Vanoni ha posto un problema veramente attuale e scottante: cio\u00e8 che bisogna distinguere fra cooperative vere e spurie. Cio\u00e8 false cooperative che servono da maschera agli speculatori.<\/p><p>Mi permetto di ricordare a questo proposito all\u2019onorevole Ministro delle finanze che da molto tempo c\u2019era gi\u00e0 un\u2019intesa fra il Ministero delle finanze e il Ministro del lavoro per regolare legislativamente il problema del controllo delle cooperative. Il Ministero del lavoro ha gi\u00e0 compiuto un censimento ed \u00e8 stato istituito un registro presso la Direzione generale della cooperazione, per cui le cooperative riconosciute tali vengono ufficialmente registrate; e solo le cooperative ufficialmente registrate usufruiscono dei benefici fiscali. Io ricordo al Ministro delle finanze che al Ministero era gi\u00e0 predisposto un provvedimento di agevolazioni fiscali per le cooperative, provvedimento che io ho lasciato sospeso, perch\u00e9 a quel tempo il Ministero del lavoro non aveva compiuto la necessaria opera di selezione. Ma penso che questa, ora, sia gi\u00e0 condotta a termine e, togliendo il limite che si pone in questa legge, per quella via si risolve il problema posto dall\u2019onorevole Vanoni, per cui noi aiuteremo veramente le cooperative, escludendo le cooperative fittizie, che non hanno diritto di chiamarsi tali.<\/p><p>Perci\u00f2 prego ancora una volta di approvare l\u2019emendamento che esclude ogni limitazione, perch\u00e9 cos\u00ec approveremo il concetto per cui diamo agevolazioni alle cooperative solo perch\u00e9 svolgono un\u2019attivit\u00e0 mutualistica e non perch\u00e9 hanno patrimonio al disopra e al disotto di un certo limite.<\/p><p>VANONI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>VANONI. Qui il progetto indica gi\u00e0 una definizione delle cooperative ponendo tre condizioni che sono adempiute tutte normalmente da queste cooperative, anche spurie: il fatto della limitazione in caso di distribuzione di dividendi; il divieto di ripartire le riserve; la devoluzione del patrimonio ai fini di pubblica utilit\u00e0 \u2013 dopo rimborsato il capitale sociale \u2013 in caso di scioglimento; soprattutto un\u2019ultima condizione sta scritta in tutti gli statuti sociali delle cooperative. Restano quindi fissate le condizioni a cui le cooperative devono adempiere per godere del beneficio, ma, ripeto, queste condizioni sono adempiute anche dalle cooperative spurie.<\/p><p>E allora cosa dobbiamo fare? Rimandare ad un provvedimento futuro, come quello della registrazione di cui ha gi\u00e0 detto l\u2019onorevole Scoccimarro, oppure risolvere fin d\u2019ora questo problema?<\/p><p>Mi permetto di ricordare che la questione della esenzione delle cooperative dalle imposte \u00e8 una questione estremamente delicata e sottile. Basti ricordare l\u2019esempio della Francia: la Camera francese discusse per tutta una legislatura il regime fiscale delle cooperative, perch\u00e9, per trovare una linea di demarcazione fra cooperative vere e cooperative non vere, fra cooperative la cui forza economica merita di essere particolarmente sostenuta e cooperative che hanno tale forza da potere essere sottoposte ad imposizioni tributarie, il Parlamento francese ha discusso per un lungo periodo di tempo.<\/p><p>Noi oggi ci troviamo di fronte alla necessit\u00e0 di risolvere in pochi minuti una questione cos\u00ec estremamente importante, perch\u00e9 poche cose sono sentite dai nostri concittadini in modo cos\u00ec vivo come i problemi di giustizia tributaria; e se, attraverso una norma che vuole essere di incoraggiamento alle piccole forze a riunirsi in cooperative, noi arrivassimo invece ad accordare esenzioni e situazioni di privilegio a particolari forze economiche, certamente noi faremmo una cosa non giusta e che non sarebbe affatto apprezzata dai nostri concittadini.<\/p><p>E allora ritorno all\u2019idea da cui sono partito e da cui \u00e8 partito anche l\u2019onorevole, La Malfa. Dovendo ora risolvere questo problema, in attesa della desiderata registrazione, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fermarci alla proposta della Commissione di cui all\u2019articolo 3, eppure dobbiamo allinearci su una limitazione quantitativa?<\/p><p>Ritengo sia pi\u00f9 conveniente la seconda forma: discutiamo la quantit\u00e0. Ha perfettamente ragione il collega che ci ha ricordato che oggi un autocarro pu\u00f2 essere valutato al limite di tassazione. Per me non ha importanza che si vada a 2, 3, 10 milioni, ma, per la certezza della legge, ritengo che sia molto meglio allo stato attuale fissare un limite quantitativo piuttosto che rimandare la soluzione.<\/p><p>E qui aggiunger\u00f2 che vi \u00e8 un problema delle cooperative di credito (di cui alcune hanno veramente bisogno di essere incoraggiate e sostenute) come vi \u00e8 il problema delle Casse rurali di cui ha parlato l\u2019amico Foresi un momento fa.<\/p><p>Anche qui il criterio di distinzione non pu\u00f2 essere che un criterio quantitativo. Fra grandi e piccole banche cooperative non c\u2019\u00e8 nessuna differenza sostanziale: quindi bisogna ricorrere a questo criterio della quantit\u00e0. Troviamo una cifra, per quanto elevata, e vedremo che essa dar\u00e0 luogo a minori inconvenienti.<\/p><p>PRESIDENTE. Ritengo che si possa innanzi tutto votare la prima parte dell\u2019articolo 2 su cui non \u00e8 stata fatta alcuna discussione. Essa ricordo, \u00e8 cos\u00ec formulata:<\/p><p>\u00abSono esenti dall\u2019imposta straordinaria di cui all\u2019articolo precedente:<\/p><ol><li><em>a<\/em>) le societ\u00e0 che, negli ultimi cinque anni, abbiano esercitato una attivit\u00e0 limitata esclusivamente alla propriet\u00e0 e alla gestione di beni immobili urbani, anche se nell\u2019atto costitutivo siano state previste operazioni di commercio\u00bb.<\/li><\/ol><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo alla lettera <em>b<\/em>)<em>.<\/em> Pongo ai voti la prima frase:<\/p><p>\u00ab<em>b<\/em>) le societ\u00e0 cooperative di consumo produzione e lavoro\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8<\/em> <em>approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Vi sarebbe ora l\u2019aggiunta \u00abe di credito\u00bb secondo l\u2019emendamento Adonnino.<\/p><p>CAPPI. Ma questa \u00e8 legata al problema del limite! Se si pone un limite, io ed altri colleghi voteremmo per l\u2019inclusione delle cooperative di credito; altrimenti no.<\/p><p>PRESIDENTE. Allora occorrer\u00e0 risolvere prima la questione del limite.<\/p><p>Ricordo che il progetto della Commissione diceva inizialmente:<\/p><p>\u00abLe societ\u00e0 cooperative di consumo, produzione e lavoro e i loro consorzi, che siano rette con i princip\u00ee e con le discipline della mutualit\u00e0 e il cui capitale versato non superi le lire 300 mila, salvo particolari disposizioni legislative\u00bb.<\/p><p>La Commissione ha poi proposto di adottare il criterio di una limitazione del patrimonio a due milioni, mentre un emendamento Adonnino propone tre milioni.<\/p><p>Vi \u00e8 per\u00f2 un emendamento soppressivo degli onorevoli Dugoni e Scoccimarro, che ha diritto alla precedenza nella votazione.<\/p><p>L\u2019emendamento dice:<\/p><p>\u00ab<em>Sopprimere le parole:<\/em> il cui capitale versato non superi le lire 300 mila\u00bb.<\/p><p>Lo pongo ai voti.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> La questione del trattamento delle cooperative e la questione del trattamento degli enti morali sono state trattate in sede di Commissione. Si \u00e8 cercato di raggiungere un accordo per l\u2019esenzione delle cooperative e di certi enti morali. Ho dichiarato in sede di Commissione che questa posizione del problema, io, come Presidente, non l\u2019accettavo, perch\u00e9 le imposte non sono commerciabili esentando questa o quella categoria, ma devono essere applicate alla generalit\u00e0 dei cittadini. Ho votato contro l\u2019emendamento del Governo, che secondo me ha costituito una categoria di enti privilegiati. Sono dolente di dover votare contro la soppressione di ogni limite per le cooperative; per\u00f2 dichiaro che, avendo il Governo stabilito una categoria di enti privilegiati, mi spiego come una parte dell\u2019Assemblea pretenda un\u2019altra categoria di privilegi.<\/p><p>CAPPI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.,<\/p><p>CAPPI. Anche noi voteremo contro la soppressione di quel limite, in quanto accettiamo l\u2019emendamento della Commissione che al criterio del \u00abcapitale\u00bb sostituisce quello del \u00abpatrimonio\u00bb: patrimonio che noi vogliamo aumentare, da due a otto milioni.<\/p><p>PRESIDENTE. Vi \u00e8 dunque ancora un altro emendamento: invece dei 2 milioni della Commissione e dei 3 milioni dell\u2019onorevole Adonnino, l\u2019onorevole Cappi propone 8 milioni. (<em>Commenti a sinistra<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pongo dunque ai voti l\u2019emendamento soppressivo degli onorevoli Dugoni-Scoccimarro, facendo presente che in seguito all\u2019eventuale soppressione del criterio \u00abcapitale\u00bb si passa, per forza, alla votazione sul criterio \u00abpatrimonio\u00bb. \u00c8 alternativo. (<em>Commenti a sinistra<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>(<em>Dopo prova e controprova e dopo votazione per divisione, l\u2019emendamento non \u00e8 approvato \u2013 Rumori \u2013 Commenti<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Dovremo ora passare alla votazione degli emendamenti che adottano il criterio proposto dalla Commissione, del capitale cio\u00e8, anzich\u00e9 del patrimonio.<\/p><p>Vi \u00e8 innanzi tutto l\u2019emendamento Cappi:<\/p><p>\u00abil cui patrimonio non superi gli otto milioni\u00bb.<\/p><p>PASTORE RAFFAELE. Chiedo che la cifra sia portata a dieci milioni.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Pastore, gli emendamenti vanno presentati per iscritto, secondo le norme del Regolamento<\/p><p><em>Voci a sinistra.<\/em> Chiediamo l\u2019appello nominale!<\/p><p>PESENTI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>PESENTI. Vorrei un chiarimento: evidentemente per patrimonio di otto milioni si intende il patrimonio netto, dedotte tutte le passivit\u00e0.<\/p><p>CAPPI. Il patrimonio, per principio giuridico generale, si intende sempre dedotte tutte le passivit\u00e0. (<em>Commenti \u2013 Rumori a sinistra<\/em>).<\/p><p>PRESIDENTE. Data l\u2019ora tarda, propongo di rinviare la votazione a questa sera. (<em>Commenti<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Se non vi sono osservazioni, resta cos\u00ec stabilito.<\/p><p>(<em>Cos\u00ec rimane stabilito<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>La seduta termina alle 13.15.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE ccvii. SEDUTA ANTIMERIDIANA DI MARTED\u00cc 29 LUGLIO 1947 PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE CONTI \u00a0 INDICE Disegno di legge (Seguito della discussione): Convalida del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 29 marzo 1947, n. 143, concernente l\u2019istituzione di una imposta straordinaria progressiva sul patrimonio. (14). Presidente Pella, Ministro delle finanze [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_relevanssi_hide_post":"","_relevanssi_hide_content":"","_relevanssi_pin_for_all":"","_relevanssi_pin_keywords":"","_relevanssi_unpin_keywords":"","_relevanssi_related_keywords":"","_relevanssi_related_include_ids":"","_relevanssi_related_exclude_ids":"","_relevanssi_related_no_append":"","_relevanssi_related_not_related":"","_relevanssi_related_posts":"2085,2175,2181,2220,2364,2196","_relevanssi_noindex_reason":"","_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[53,7],"tags":[],"post_folder":[52],"class_list":["post-2064","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-1947-07","category-assemblea"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2064","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=2064"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2064\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":6764,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2064\/revisions\/6764"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=2064"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=2064"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=2064"},{"taxonomy":"post_folder","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fpost_folder&post=2064"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}