{"id":2056,"date":"2023-09-10T22:30:13","date_gmt":"2023-09-10T20:30:13","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=2056"},"modified":"2023-10-21T21:24:55","modified_gmt":"2023-10-21T19:24:55","slug":"antimeridiana-di-sabato-26-luglio-1947","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=2056","title":{"rendered":"ANTIMERIDIANA DI SABATO 26 LUGLIO 1947"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"2056\" class=\"elementor elementor-2056\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-5d96701 elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"5d96701\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-ab8a129\" data-id=\"ab8a129\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-4fbbc37 elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"4fbbc37\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/19470726_1.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-d82b827 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"d82b827\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>CCIII.<\/p><p>SEDUTA ANTIMERIDIANA DI SABATO 26 LUGLIO 1947<\/p><p>PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE <strong>CONTI<\/strong><\/p><p><strong>\u00a0<\/strong><\/p><p><strong>\u00a0<\/strong><\/p><p><strong>INDICE<\/strong><\/p><p><strong>\u00a0<\/strong><\/p><p><strong>Congedi:<\/strong><\/p><p>Presidente<\/p><p><strong>\u00a0<\/strong><\/p><p><strong>Disegno di legge <\/strong>(<em>Seguito della discussione<\/em>)<strong>:<\/strong><\/p><p>Convalida del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 29 marzo 1947, n. 143, concernente l\u2019istituzione di una imposta straordinaria progressiva sul patrimonio. (14).<\/p><p>\u00a0<\/p><p>Presidente<\/p><p>Condorelli<\/p><p>Cannizzo<\/p><p>Corbino<\/p><p>La Malfa, <em>Relatore<\/em><\/p><p>Pella, <em>Ministro delle finanze<\/em><\/p><p>Rescigno<\/p><p>Moro<\/p><p>Paris<\/p><p>Germano<\/p><p>Scoca<\/p><p>Scoccimarro<\/p><p>Pesenti<\/p><p>Zerbi<\/p><p>Tozzi Condivi<\/p><p>UbertiVeroni<\/p><p>Cifaldi<\/p><p>Bubbio<\/p><p>Balduzzi<\/p><p>Caroleo<\/p><p>Quintieri Quinto<\/p><p>Adonnino<\/p><p>De Mercurio<\/p><p>Bertone<\/p><p>Cappi<\/p><p>Cremaschi Carlo<\/p><p>Marinaro<\/p><p><strong>\u00a0<\/strong><\/p><p><strong>Interpellanza con richiesta d\u2019urgenza <\/strong>(<em>Annunzio<\/em>)<strong>:<\/strong><\/p><p>Presidente<\/p><p>La seduta comincia alle 10.<\/p><p>MOLINELLI, <em>Segretario<\/em>, legge il processo verbale della precedente seduta antimeridiana.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Congedi.<\/p><p>PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Abozzi, Gui, Rubilli, Sardiello e Cairo.<\/p><p>(<em>Sono concessi<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Seguito della discussione sul disegno di legge: Convalida del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 29 marzo 1947, n. 143, concernente l\u2019istituzione di una imposta straordinaria progressiva sul patrimonio. (14).<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019ordine del giorno reca il seguito della discussione sul disegno di legge: Convalida del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 29 marzo 1947, n. 143, concernente l\u2019istituzione di una imposta straordinaria progressiva sul patrimonio.<\/p><p>Siamo agli articoli 25, 28 e 29.<\/p><p>Credo che i tre articoli possano essere riuniti nella discussione, cominciando con l\u2019esaminare l\u2019articolo 28 nel testo proposto dalla Commissione (articolo 29 del testo governativo). Si dia lettura di questo articolo.<\/p><p>MOLINELLI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abSono soggetti all\u2019imposta i contribuenti il cui patrimonio imponibile, al lordo della detrazione stabilita nel comma successivo, raggiunga il valore di lire 3.000.000.<\/p><p>\u00abDal patrimonio imponibile si detrae la somma di lire 2.000.000.<\/p><p>\u00abDal cumulo dei patrimoni tassabili dei genitori, al netto ciascuno della detrazione fissa di due milioni, \u00e8 ammessa un\u2019ulteriore detrazione pari a un ventesimo, con un massimo di lire 250.000 per ogni figlio. Questa detrazione si distribuisce proporzionalmente tra i due patrimoni. La detrazione stessa non si applica quando il cumulo, al lordo della detrazione, superi i 10 milioni di lire.<\/p><p>\u00abL\u2019ammontare della detrazione \u00e8 calcolato sul patrimonio di ciascun figlio ai fini dell\u2019imposta straordinaria\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. All\u2019articolo 28 vi \u00e8 innanzi tutto il seguente emendamento degli onorevoli Crispo, Morelli Renato, Bozzi, Cifaldi, Vinciguerra, Perrone Capano e Rubilli:<\/p><p>\u00ab<em>Al primo comma, alle parole:<\/em> valore di lire 3.000.000, <em>sostituire le altre:<\/em> valore di lire 5.000.000\u00bb.<\/p><p>Identico emendamento ha proposto l\u2019onorevole Rescigno.<\/p><p>Nessuno dei firmatari del primo emendamento \u00e8 presente.<\/p><p>CONDORELLI. Lo faccio mio.<\/p><p>PRESIDENTE. Sta bene. L\u2019onorevole Rescigno \u00e8 presente.<\/p><p>CANNIZZO. Non dovrebbe essere esaminato prima l\u2019articolo 25?<\/p><p>PRESIDENTE. Ho gi\u00e0 detto che nel corso della discussione terremo presenti tutti e tre gli articoli, ma ritengo che sia prima da esaminare il 28.<\/p><p>CORBINO. Io credo che la cosa migliore sarebbe quella di discutere prima l\u2019articolo 29, relativo al minimo imponibile. Mi pare che esso dovrebbe essere il punto di partenza. Dopo, si potrebbe passare all\u2019articolo 25 ed all\u2019articolo 28, che avevamo rimandato appunto per l\u2019emendamento che era stato presentato all\u2019articolo 29.<\/p><p>PRESIDENTE. Lei, probabilmente, onorevole Corbino, si riferisce all\u2019articolo 29 del testo ministeriale.<\/p><p>CORBINO. S\u00ec.<\/p><p>PRESIDENTE. Ed allora siamo proprio sul terreno che io avevo indicato.<\/p><p>CANNIZZO. In merito a quanto dice l\u2019onorevole Corbino, faccio osservare che mi pare pi\u00f9 logico scendere prima all\u2019esame delle aliquote. Si potrebbe, in tal modo, sgombrare il terreno dalla questione principale.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Secondo il parere della Commissione \u00e8 opportuno partire dall\u2019articolo 28 dalla Commissione stessa proposto.<\/p><p>Dichiaro subito che la Commissione mantiene il suo testo dell\u2019articolo 28 e quindi respinge tutti gli emendamenti relativi a questo articolo.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Ministro delle finanze ha facolt\u00e0 di esprimere il parere del Governo.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Il Governo \u00e8 d\u2019accordo con il pensiero espresso dal Relatore, onorevole La Malfa.<\/p><p>PRESIDENTE. Allora passiamo alla votazione degli emendamenti che propongono di elevare da tre milioni a cinque il valore del patrimonio imponibile, emendamenti sui quali Governo e Commissione hanno espresso parere contrario.<\/p><p>CONDORELLI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CONDORELLI. Malgrado il parere contrario espresso dalla Commissione e dal Governo, il che mi fa disperare circa l\u2019accoglimento del mio emendamento, tuttavia sento il dovere di dire poche parole a difesa dell\u2019emendamento stesso.<\/p><p>Noi, poche settimane addietro, abbiamo votato nella Costituzione una norma che afferma che la Repubblica protegge la piccola propriet\u00e0. Senonch\u00e9, il primo atto di questa Repubblica \u00e8 l\u2019emanazione di una legge fiscale che, consentitemelo, accoppa la piccola propriet\u00e0, tassata contemporaneamente con l\u2019imposta proporzionale e con quella progressiva.<\/p><p>Ora, quando noi ci troviamo di fronte a patrimoni di tre milioni, ci troviamo di fronte alla piccola propriet\u00e0, ci troviamo di fronte all\u2019appartamento che \u00e8 il ricovero di una famiglia, oppure a quei 2, 3 o 4 ettari di terreno che sono appena gli strumenti di lavoro.<\/p><p>A me pare che se in questa prima legge noi vogliamo essere fedeli a quello che solennemente abbiamo incluso nella Costituzione, la piccolissima propriet\u00e0 dovremmo lasciarla esente. Questa \u00e8 del resto una voce che proviene da diverse parti: vi \u00e8 anche un emendamento da parte della Democrazia cristiana, e mi era sembrato che anche i comunisti fossero di questo parere, cio\u00e8 di favorire la piccola propriet\u00e0 con l\u2019esenzione, oppure spostando il limite. \u00c8 questo il momento di decidere.<\/p><p>Prego vivamente l\u2019Assemblea Costituente di essere fedele al principio sancito nella Costituzione: proteggiamo la piccola propriet\u00e0!<\/p><p>PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l\u2019onorevole Rescigno. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>RESCIGNO. Ho presentato un emendamento simile a quello illustrato dall\u2019onorevole Condorelli.<\/p><p>Mi limiter\u00f2 a fare due semplici osservazioni. Io credo che sia tanto pi\u00f9 necessario elevare a 5 milioni la misura adottata dalla Commissione, perch\u00e9 si disse parecchi giorni fa che sarebbe stata alleggerita l\u2019imposta proporzionale e si sarebbe cos\u00ec venuti incontro alle esigenze dei modesti, dei piccoli possidenti. Viceversa, questo alleggerimento in sede proporzionale non c\u2019\u00e8 stato, n\u00e9 ci poteva essere perch\u00e9 la proporzionale non \u00e8 che il riscatto dell\u2019imposta patrimoniale ordinaria di dieci anni.<\/p><p>Si \u00e8 detto anche, per giustificare la misura della Commissione, che altro \u00e8 la valutazione fiscale, altro \u00e8 la situazione reale, perch\u00e9 quella sarebbe sempre inferiore a questa. In pratica, mi permetto di osservare, avviene il contrario, perch\u00e9 i procuratori delle imposte i loro accertamenti li fanno a tavolino e, per mettersi a posto di fronte ai loro superiori, si mantengono sempre al di sopra della realt\u00e0.<\/p><p>Un\u2019altra osservazione \u2013 ed \u00e8 la principale ragione che si adduce \u2013 concerne il gettito dell\u2019imposta, che verrebbe ad essere diminuito. Mi permetto di osservare che questa imposta incomincia a diventare efficiente da un importo piuttosto elevato: basta dare uno sguardo alle aliquote per convincersi che dai 10 milioni in su questa imposta potr\u00e0 essere efficiente.<\/p><p>Per queste ragioni a me sembra che, per andare incontro veramente ai modesti, ai piccoli possidenti, bisogna elevare il minimo imponibile a 5 milioni, con un abbattimento alla base di 3 milioni.<\/p><p>PRESIDENTE. Sta bene. Pongo in votazione la proposta di elevare il minimo imponibile da tre a cinque milioni, contenuta negli emendamenti Crispo e Rescigno.<\/p><p>MORO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>MORO. Noi voteremo per il testo della Commissione, accettato dal Governo e perci\u00f2 contro la proposta.<\/p><p>(<em>La proposta non \u00e8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE. Segue l\u2019emendamento degli onorevoli Crispo, Morelli Renato, Bozzi, Cifaldi, Vinciguerra, Perrone Capano e Rubilli:<\/p><p>\u00ab<em>Al secondo comma, alle parole:<\/em> si detrae la somma di lire 2.000.000, <em>sostituire le altre: <\/em>si detrae la somma di lire 3.000.000\u00bb.<\/p><p>In conseguenza del fatto che l\u2019emendamento al primo comma \u00e8 stato respinto, questo emendamento resta assorbito.<\/p><p>Cos\u00ec pure resta assorbito l\u2019altro emendamento dell\u2019onorevole Rescigno:<\/p><p>\u00ab<em>Al secondo comma, alle parole: <\/em>la somma di lire 2.000.000, <em>sostituire le parole: <\/em>la somma di lire 3.000.000\u00bb.<\/p><p>Al terzo e al quarto comma \u00e8 proposto il seguente emendamento dagli onorevoli Paris, Piemonte, Preziosi, Tonello, Ghislandi, Corsi, Gullo Rocco, Segala, Preti; Grilli, Caporali, Canevali e Bocconi:<\/p><p><em>\u00abSostituire il terzo e il quarto comma con i seguenti:<\/em><\/p><p>\u00abDal cumulo dei cespiti che costituiscono un patrimonio familiare, al netto ciascuno della detrazione fissa di due milioni, \u00e8 ammessa un\u2019ulteriore detrazione pari a un ventesimo per ogni congiunto dei contribuenti fino al secondo grado in linea diretta ascendente, discendente e laterale, purch\u00e9 alla data del 28 marzo 1947 convivessero con la famiglia e per coloro che alla stessa data avevano compiuto i ventun anni e prestassero inoltre la loro opera nella gestione del patrimonio.<\/p><p>\u00abLa detrazione non si applica quando il cumulo, al lordo della detrazione dei due milioni, superi gli otto milioni.<\/p><p>\u00abL\u2019ammontare della detrazione \u00e8 suddiviso proporzionalmente fra i patrimoni dei singoli contribuenti\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Paris lo ha gi\u00e0 svolto; invito pertanto l\u2019onorevole Relatore a pronunciarsi in merito.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Vorrei pregare l\u2019onorevole Paris e gli altri presentatori di questo emendamento di non insistere. Ritengo infatti che, specialmente per questi patrimoni medi che sono la grande maggioranza dei patrimoni su cui verr\u00e0 ad esercitarsi la pressione fiscale, l\u2019imposta, ove questo emendamento venisse approvato dall\u2019Assemblea, finirebbe con il dileguarsi. Sarebbe lo stesso criterio fiscale ad annullarsi.<\/p><p>PRESIDENTE. Invito l\u2019onorevole Ministro delle finanze a esprimere l\u2019avviso del Governo.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Il Governo ricorda le ragioni con cui l\u2019onorevole Paris ha brillantemente illustrato questo suo emendamento. Sono ragioni per\u00f2, se ben ricordo, che soprattutto avevano riguardo a determinate composizioni familiari, o, meglio, ai patrimoni familiari in determinate regioni. Se fosse possibile individuare situazioni regionali e adottare particolari temperamenti, valevoli per le situazioni stesse, si potrebbe anche accedere all\u2019ordine di idee dell\u2019emendamento proposto; ma, un emendamento di questo genere portato sul piano nazionale, potrebbe avere ripercussioni di cui non \u00e8 possibile precisare la portata.<\/p><p>\u00c8 dunque per queste ragioni che, con rammarico, debbo dare parere contrario all\u2019emendamento in parola.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Paris, mantiene il suo emendamento?<\/p><p>PARIS. Lo mantengo.<\/p><p>CORBINO. Onorevole Presidente, c\u2019\u00e8 l\u2019emendamento Cannizzo sullo stesso argomento; si potrebbero votare insieme.<\/p><p>CANNIZZO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CANNIZZO. Tre sono, onorevole Presidente, gli emendamenti che, a un dipresso, presentano uguale contenuto: quello Paris che \u00e8 ora in discussione, il mio test\u00e9 ricordato dall\u2019onorevole Corbino e quello costituente l\u2019articolo 29-<em>bis<\/em> presentato dall\u2019onorevole Zerbi e da altri colleghi. Chiedo pertanto che vengano messi a partito insieme.<\/p><p>PRESIDENTE. Quale \u00e8 il parere della Commissione?<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore,<\/em> A me pare che non si possa accedere al criterio dell\u2019onorevole Cannizzo, perch\u00e9 l\u2019emendamento Paris parla di convivenze familiari: non \u00e8 dunque la stessa cosa.<\/p><p>CANNIZZO. Allora, per\u00f2, si lascino impregiudicati gli altri due.<\/p><p>PRESIDENTE. D\u2019accordo. Pongo dunque ai voti l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Paris ed altri di cui ho dato lettura poco fa. Ricordo che il Governo e la Commissione hanno espresso parere contrario.<\/p><p>MORO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>MORO. Dichiaro che voteremo contro l\u2019emendamento Paris.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE. Segue l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Cannizzo:<\/p><p>\u00ab<em>Sostituire il terzo comma col seguente: <\/em><\/p><p>\u00abAl cumulo dei patrimoni tassabili dei genitori, al netto ciascuno della detrazione fissa di due milioni, ed a richiesta di entrambi, verr\u00e0 applicata, tenendo presente il numero dei figli che non abbiano un proprio patrimonio tassabile, un\u2019aliquota cos\u00ec ridotta:<\/p><ol><li><em>a<\/em>) per i patrimoni inferiori ai cento milioni, del 2 per cento per ogni figlio;<\/li><li><em>b<\/em>) per i patrimoni superiori ai cento milioni, dell\u2019l per cento per ogni figlio.<\/li><\/ol><p>\u00abL\u2019aliquota cos\u00ec ridotta, non potr\u00e0 essere inferiore alla met\u00e0 di quella imputabile al cumulo dei patrimoni\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Cannizzo ha facolt\u00e0 di svolgere l\u2019emendamento.<\/p><p>CANNIZZO. Desidererei far notare che il mio emendamento presuppone un cumulo di patrimoni facoltativo e non obbligatorio.<\/p><p>Immaginiamo per esempio un patrimonio di 5 milioni della moglie e di 5 milioni del marito. Su questi due patrimoni cumulati si applicher\u00e0 l\u2019aliquota superiore dell\u20198,53 per cento, appunto in conseguenza del cumulo. Sar\u00e0 su questa maggiore aliquota, a richiesta esclusivamente dei coniugi, che si dovr\u00e0 calcolare la detrazione.<\/p><p>Non deve preoccupare, perci\u00f2, il fatto che io abbia chiesto per tutte le aliquote una riduzione, perch\u00e9, se per i piccoli patrimoni le aliquote saranno pi\u00f9 facilmente ridotte, per i grandi patrimoni il numero dei figli potr\u00e0 avere limitata influenza. Supponiamo, infatti, il caso limite di due patrimoni di 500 milioni ciascuno. L\u2019aliquota, se viene chiesto il cumulo, si dovr\u00e0 applicare su un miliardo: perci\u00f2 invece del 33 per cento si dovr\u00e0 applicare il 50 per cento. Sar\u00e0 in tale caso necessario avere quindici figli soltanto per tornare all\u2019aliquota originaria.<\/p><p>Ritengo poi che si debba tener presente la composizione familiare. E se questo criterio per apprezzamento strettamente fiscale non dovesse essere accettato n\u00e9 dalla Commissione n\u00e9 dal Ministro, sar\u00e0 col rifiuto violato il senso morale e di giustizia. Perch\u00e9 le ipotesi sono due: o i figli sono in tenera et\u00e0 ed allora \u00e8 da tener presente che a carico dei genitori \u00e8 ancora tutta la loro educazione, oppure i figli hanno una determinata et\u00e0 e si deve in tal caso considerare che col loro lavoro hanno contribuito ad incrementare il patrimonio dei genitori.<\/p><p>Ecco perch\u00e9 raccomanderei \u2013 nel caso che il mio emendamento non venisse accettato \u2013 che la Commissione proponesse almeno qualche variante al testo sempre allo scopo di agevolare le famiglie numerose, e togliesse ogni limitazione che riguarda l\u2019ammontare del patrimonio, perch\u00e9 secondo me, colui che ha un patrimonio di 50 milioni ed ha 5 figli \u00e8 meno ricco di colui che ha un patrimonio di 20 milioni e non ne ha nessuno.<\/p><p>Insisto sull\u2019emendamento, pur sapendo che Governo e Commissione sono di contrario avviso.<\/p><p>PRESIDENTE. Qual \u00e8 il parere della Commissione sull\u2019emendamento dell\u2019onorevole Cannizzo?<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Onorevoli colleghi, nella legge del 1922 la detrazione per i figli non era ammessa e mi pare che questo fosse un sanissimo criterio fiscale. Prendere in considerazione la composizione delle famiglie in una legge fiscale, ai fini dell\u2019attuazione di un\u2019imposta, mi pare che sia un criterio da respingere da ogni punto di vista. Ad ogni modo, per i piccoli patrimoni la Commissione ha mantenuto il testo governativo. Diversamente si dovrebbe costringere la Finanza a fare questi accertamenti per ogni patrimonio. Non mi pare che si possa giungere a questo.<\/p><p>PRESIDENTE. Qual \u00e8 il parere del Governo?<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Mi associo alla Commissione nel dare parere contrario all\u2019emendamento dell\u2019onorevole Cannizzo, anche perch\u00e9 non fissa un limite massimo ai fini dell\u2019applicazione della detrazione invocata.<\/p><p>CANNIZZO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CANNIZZO. Ho spiegato, onorevole Ministro, che il mio emendamento non arrecher\u00e0 grave danno alla Finanza, specie nel caso di grossi patrimoni. Infatti, per due patrimoni di 500 milioni di cui si chiede il cumulo sar\u00e0 necessario avere pi\u00f9 di 15 figli perch\u00e9 la detrazione possa ridurre le aliquote in misura non molto rilevante.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Cannizzo, lei intende dunque mantenere l\u2019emendamento.<\/p><p>CANNIZZO. Lo mantengo.<\/p><p>MORO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>MORO. Dichiaro che noi non accettiamo l\u2019emendamento Cannizzo.<\/p><p>CONDORELLI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CONDORELLI. Si potrebbe completare l\u2019emendamento, perch\u00e9 io faccio notare alla Assemblea che sarebbe indispensabile provvedere a questo. Anche qui noi dovremmo cominciare ad attuare un\u2019altra norma della Costituzione che, come tante altre, sembra invece destinata a restare una affermazione platonica senza nessuna ripercussione pratica nella nostra legislazione. Si \u00e8 affermato difatti che si proteggono le famiglie numerose.<\/p><p>Ora, proprio da parte democristiana, sento dire questo: che l\u2019emendamento, intonato a questo principio, non ha ragione di essere. Ma quando vogliamo pensarci?<\/p><p>PRESIDENTE. Mi pare che lei, onorevole Condorelli, e gli altri che la pensano come lei, non tengano presente che si tratta di una imposta straordinaria, la quale si riferisce al disastro finanziario del Paese in conseguenza della guerra!<\/p><p>CONDORELLI. Ma tutte queste esigenze di giustizia e di ripartizione ci devono essere anche per le imposte straordinarie. Evidentemente noi lo dimentichiamo. Per l\u2019argomento che diceva il Presidente della Commissione, in materia fiscale queste considerazioni non si possono fare. Ma io faccio presente che c\u2019\u00e8 una imposta complementare che tiene conto della composizione della famiglia.<\/p><p>Perch\u00e9 non se ne dovrebbe tener conto anche in questa imposta?<\/p><p>Io voter\u00f2 a favore dell\u2019emendamento Cannizzo.<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo ai voti l\u2019emendamento Cannizzo.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Vi sono ora i seguenti emendamenti firmati dagli onorevoli Germano, Cimenti, Burato, Baracco, Bellato, Montini, Garlato, Roselli, Schiratti, Ferrario Celestino, Bastianetto, Pat, Rapelli, Ermini, Marconi, Corsanego:<\/p><p>\u00ab<em>Sostituire il primo periodo del terzo comma col seguente:<\/em><\/p><p>\u00abDal cumulo dei patrimoni tassabili dei genitori, al netto ciascuno della detrazione fissa di lire un milione e cinquecento mila, \u00e8 ammessa una ulteriore detrazione pari ad un ventesimo con un massimo di lire 500.000 per ogni figlio.<\/p><p>\u00ab<em>Alla fine del comma, dopo le parole:<\/em> 10 milioni di lire, <em>aggiungere<\/em><em>: <\/em>ad eccezione delle famiglie con sette o pi\u00f9 figli a carico\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Germano ha facolt\u00e0 di svolgerli.<\/p><p>GERMANO. Prendo lo spunto per spiegare i miei emendamenti da quello che disse l\u2019onorevole Relatore, ossia che l\u2019ordinamento fiscale non deve consentire a interessarsi dei figli o meno.<\/p><p>Invece io dico il contrario: ritengo che sia il caso di interessarsi anche della famiglia. Qua vediamo tre tesi: la prima, la mia, prende come base la famiglia ed il numero dei suoi figli; abbiamo una tesi del Governo la quale fa qualcosa di intermedio tenendo presenti figli e coniugi; abbiamo viceversa la tesi della Commissione che cerca in tutti i sensi di non considerare i figli. Si \u00e8 cercato di mettere il padre di famiglia numerosa sotto imputazione. Siamo considerati come qualcosa di antisociale, e questo non va. Molti in questa Assemblea sostengono che siamo in troppi. Ad esempio, l\u2019onorevole Corbino ha scritto un articolo: noi siamo in troppi. Meno male che l\u2019onorevole Corbino non ha trovato molti seguaci e non mi risulta che qualcuno si sia sparato per sfoltire quel troppo indicato in quell\u2019articolo.<\/p><p>Posso dire all\u2019onorevole Corbino che \u00e8 vero che 45 milioni di italiani in Italia sono troppi, ma \u00e8 anche vero che 500 milioni di italiani nel mondo, sarebbero anche pochi.<\/p><p>Vediamo poi l\u2019onorevole La Malfa il quale viene a dire: chi vuole i figli se li mantenga. Ma che ragioni sono queste? Come se i figli fossero una merce da volere o non volere.<\/p><p>I figli vengono perch\u00e9 abbiamo una moralit\u00e0 cristiana, perch\u00e9 sentiamo imperioso e categorico il comandamento del Signore. Ora la moralit\u00e0 \u00e8 tanto ricercata nel mondo, e perch\u00e9 non vogliamo infangare il matrimonio ed i figli nascono, dobbiamo vedere negato ogni aiuto e considerazione? Perch\u00e9 la Commissione propone che si devono avere otto figli per avere una detrazione uguale a quella di un coniuge?<\/p><p>Io vorrei dire all\u2019onorevole La Malfa che se anche avendo una moglie di lusso, non costerebbe certo pi\u00f9 di otto figli.<\/p><p>Abbiamo sentito lo stesso venerato onorevole Orlando dire che ai suoi tempi nessuno pensava a delle agevolazioni a favore dei padri di famiglia numerosa.<\/p><p>\u00c8 vero, ma ai tempi dell\u2019onorevole Orlando i tisici potevano benissimo morire in casa loro, mentre oggi vanno nei sanatori; i disoccupati non avevano sussidi ed ora s\u00ec. Il mondo cammina e le provvidenze sociali acquistano valore. Perch\u00e9 non aiutare le famiglie numerose?<\/p><p>PESENTI. Non quelli che hanno da detrarre 300 mila lire!<\/p><p>GERMANO. Ecco perch\u00e9 ho presentato questo emendamento; e siccome mi preoccupa la visione finanziaria dello Stato propongo che la somma da detrarre anzich\u00e9 di 2 milioni per ogni coniuge si riporti ad un milione e mezzo. Cos\u00ec abbiamo un miglioramento notevole per la Finanza dello Stato che compensa la detrazione di 500.000 lire per figlio, e questo mi sembra logico.<\/p><p>Analizziamo ancora l\u2019articolo della Commissione e vediamo che l\u2019unica detrazione che non si applica quando il patrimonio supera i 10 milioni \u00e8 quella che riguarda i figli, perch\u00e9 se il patrimonio fosse anche di 100 milioni verrebbero senz\u2019altro tolti da questi 100 milioni, 2 milioni per la moglie e 2 milioni per il marito. Ma nessuna detrazione si avrebbe per i figli. Dice infatti l\u2019articolo 28: dal cumulo dei patrimoni tassabili dei genitori, al netto ciascuno della detrazione fissa di 2 milioni, \u00e8 ammessa una ulteriore detrazione pari a un ventesimo con un massimo di lire 250 mila per ogni figlio. Questa detrazione si distribuisce proporzionalmente tra i due patrimoni. La detrazione stessa (ossia quella dei figli) non si applica quando il cumulo, al lordo della detrazione, superi i dieci milioni di lire.<\/p><p>Perch\u00e9 includere questo? Perch\u00e9 soltanto la detrazione per i figli non deve aver luogo qualora il patrimonio superi i dieci milioni? O tutto o niente. Si dica che per i patrimoni di oltre 10 milioni la detrazione non viene fatta neanche per i coniugi, oppure rimanga anche per i figli. Ecco una ingiustizia da correggere. Chiedo quindi che sia messo in votazione il mio emendamento.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Relatore ha facolt\u00e0 di esprimere il suo parere.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> La Commissione si \u00e8 gi\u00e0 espressa.<\/p><p>PRESIDENTE. Ha facolt\u00e0 di parlare l\u2019onorevole Ministro.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Il Governo desidererebbe trovare una onesta transazione fra i due punti di vista e forse la direttrice ne \u00e8 data dal testo originario del decreto. Perci\u00f2, in primo luogo, pregherei l\u2019onorevole Germano di diminuire il massimo di lire 500 mila a 300 mila, come nel testo cui ho accennato, in secondo luogo non posso accettare il concetto della detrazione fissa di un milione e 500 mila. Conosco le ragioni di ordine empirico che hanno portato l\u2019onorevole Germano a determinare questa cifra, ma siccome vi \u00e8 una detrazione unica contemplata dalla legge, che \u00e8 quella dei 2 milioni, pregherei in ogni caso di dire \u00abal netto ciascuno della detrazione fissa di due milioni\u00bb.<\/p><p>Perci\u00f2 se l\u2019onorevole Germano ritiene di modificare la prima parte del suo emendamento nel senso di sostituire \u00abdue milioni\u00bb a \u00abun milione e 500 mila\u00bb e \u00ab300 mila lire\u00bb a \u00ab500 mila\u00bb il Governo esprime parere favorevole alla prima parte dell\u2019emendamento.<\/p><p>Per quanto riguarda la seconda parte, a favore delle famiglie con sette o pi\u00f9 figli a carico, il Governo, per considerazioni d\u2019ordine sociale, non ha difficolt\u00e0 ad aderire.<\/p><p>GERMANO. Aderisco a quanto ha proposto il Governo.<\/p><p>PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il Relatore. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> La Commissione, che ha valutato tutti gli emendamenti e li ha giudicati, ha questa sola ragione di fronte ai colleghi che si preoccupano della situazione familiare. Ci sono famiglie con 10 o 20 milioni che hanno sette figli, ma ci sono famiglie senza alcun milione che hanno sette figli! Questa \u00e8 la verit\u00e0, e noi non possiamo fare una legislazione fiscale se non tenendo conto dei casi pi\u00f9 gravi. Tra i casi pi\u00f9 gravi sono quelli di impiegati che hanno sette o pi\u00f9 figli. Quindi prego i colleghi di non separare mai la vita nazionale in settori e di votare una legge fiscale che sia un fondamento di giustizia.<\/p><p>SCOCA. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>SCOCA. Questa determinazione di un numero fisso di figli \u2013 sette o pi\u00f9 \u2013 ricorda troppo da vicino la legislazione fascista, la quale aveva certi determinati scopi demografici da raggiungere. Io comprendo benissimo, una volta che riportiamo la questione sul terreno prettamente fiscale, che chi ha figli debba venire considerato in una imposta personale in modo diverso di chi non ha figli, perch\u00e9 evidentemente la capacit\u00e0 contributiva di colui che non ha figli e quella di colui che deve provvedere all\u2019esistenza dei figli, sono diverse; per\u00f2 il mettere un numero fisso di figli \u00e8 una spinta a prolificare fino a quel determinato numero. (<em>Si ride<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Ma se \u00e8 giusto considerare il numero dei figli \u2013 e difatti nel progetto della Commissione questa preoccupazione c\u2019era \u2013 non mi pare che si debba dare un premio solo a coloro che hanno sette o pi\u00f9 figli e si debbano escludere invece da questo beneficio coloro che hanno soltanto sei figli!<\/p><p>Se si vuole andare incontro alle esigenze che sono state prospettate, io non avrei difficolt\u00e0 ad elevare la cifra di 250 mila lire ad una cifra maggiore, che potrebbe essere di 400.000 lire. Cos\u00ec si adotterebbe una misura intermedia, e si rispetterebbe sia l\u2019esigenza del fisco, sia la necessit\u00e0 di non svuotare di contenuto questo strumento fiscale straordinario, e sia anche le necessit\u00e0 delle famiglie con una modesta posizione che hanno un cospicuo numero di figli.<\/p><p>Il limite dei 10 milioni \u00e8 un limite che si pu\u00f2 discutere se sia adeguato o meno, ma un certo limite bisogna metterlo. Quando una famiglia ha un patrimonio ingente, viene meno la necessit\u00e0 di considerare i bisogni nascenti dall\u2019esistenza di un certo numero di figli.<\/p><p>SCOCCIMARRO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>SCOCCIMARRO. Desidero ricordare che solo pochi giorni fa \u00e8 stato respinto l\u2019emendamento che veniva in aiuto a coloro che pagano l\u2019imposta da un minimo di 50 e 100 mila lire in su. Oggi si fa l\u2019apologia e la difesa della piccola propriet\u00e0 dopo aver respinto l\u2019emendamento che veniva in suo aiuto. E ora si propone di togliere il limite di 10 milioni per le detrazioni per i figli e di consentire tale agevolazione anche a chi possiede 100 o 2000 milioni.<\/p><p>Io vi dico: ricordatevi della votazione di quattro giorni fa; ingiustizie gi\u00e0 vi sono, in questa legge, non aggravatele.<\/p><p>Perci\u00f2, noi voteremo contro l\u2019emendamento proposto.<\/p><p>CORBINO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CORBINO. Non voglio entrare nel merito della politica demografica. Qui c\u2019\u00e8 un fatto concreto: ci sono famiglie numerose che non possiedono niente e ci sono famiglie numerose che possiedono qualche cosa. Io dico che queste devono pagare come pagano le famiglie non numerose. Questo \u00e8 il problema essenziale.<\/p><p>La Commissione ha accolto il principio che si debba tener conto di questa situazione; il Governo \u00e8 andato anche un po\u2019 oltre, consentendo l\u2019aumento di 50.000 lire nella dotazione per ogni figlio, come massimo. Non si pu\u00f2 andare al di l\u00e0, perch\u00e9 300 mila lire per 20 figli costituirebbero 6 milioni.<\/p><p>Quindi, in sostanza, noi resteremo nei limiti dei patrimoni piccoli, e per detrazioni modeste.<\/p><p>Io credo che la formula della Commissione, temperata dall\u2019emendamento proposto dal Ministro, sia accettabile per tutti, senza scendere ad esaminare con troppi dettagli le conseguenze di carattere demografico, che possono derivare da una legislazione, la quale da noi non dovrebbe pi\u00f9 aver seguito.<\/p><p>PESENTI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>PESENTI. L\u2019onorevole Germano ha presentato un emendamento fatto su misura per il suo caso, come, diciamo, fosse la sua fabbrica di caramelle. (<em>Si ride<\/em>)<em>.<\/em> \u00c8 per questo, oltre tutto, che mi pare sia da respingere quell\u2019emendamento. I colleghi onorevoli Scoccimarro e Corbino, come del resto il Presidente della Commissione, hanno chiaramente indicato che non si pu\u00f2 fare un trattamento di favore a coloro che hanno una posizione economica con cui possono mantenere numerosi figli. Il massimo che si possa ottenere \u2013 \u00e8 chiaro \u2013 \u00e8 di aumentare da 250 mila a 300 mila la dotazione per ogni figlio. Pi\u00f9 di questo assolutamente non \u00e8 possibile.<\/p><p>ZERBI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>ZERBI. Posto che anch\u2019io sono firmatario di un emendamento, il quale riprende per altra via questo argomento, vorrei chiedere se non sia il caso di cercare una piattaforma di conciliazione delle varie esigenze affiorate nella discussione di stamane, nel riprendere l\u2019articolo 28 cos\u00ec come era stato originariamente formulato.<\/p><p>Si tratterrebbe, in sostanza, di sopprimere il limite dei 10 milioni, quale \u00e8 comportato dall\u2019emendamento suggerito dalla Commissione. In tal caso potremo soddisfare tutte le esigenze affiorate. Quanto meno dovremmo concordare una elevazione di quel limite, il quale, alla stregua del coefficiente di 1 a 60 assunto dall\u2019onorevole La Malfa nella sua relazione al presente progetto per il confronto tra i valori del 1920 e quelli del 1947, corrisponde a circa 166 mila lire.<\/p><p>Ritengo che su questo piano potremmo trovare la conciliazione delle varie esigenze ed io rinuncerei a svolgere il mio emendamento.<\/p><p>PRESIDENTE. Ma questo emendamento si riferiva all\u2019articolo 29 e adesso non lo svolgiamo per non creare confusioni. Infatti, ora stiamo discutendo dell\u2019emendamento dell\u2019onorevole Germano. Lei fa una proposta?<\/p><p>ZERBI. S\u00ec, propongo di armonizzare i due articoli 28 e 29.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Mi scusi onorevole Zerbi, ma il suo emendamento \u00e8 un po\u2019 troppo complesso.<\/p><p>PRESIDENTE. All\u2019articolo 29, secondo l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Zerbi, i 100 milioni sarebbero ridotti a 50.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> La Commissione accetta di portare a 300.000 il massimo, aderendo al suggerimento dei colleghi. Oltre questa cifra andremmo addirittura in un campo di formule logaritmiche.<\/p><p>PRESIDENTE. Ha facolt\u00e0 di parlare l\u2019onorevole Ministro delle finanze.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Formulo definitivamente il pensiero del Governo, nel senso di portare le 250.000 lire a 300.000 lire, restando fermo l\u2019ulteriore testo della Commissione.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Germano, mantiene il suo emendamento?<\/p><p>GERMANO. Lo mantengo: la finanza ci rimetteva con il testo iniziale e non con l\u2019altra redazione.<\/p><p>TOZZI CONDIVI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>TOZZI CONDIVI. Ho presentato anche io un emendamento, che potrebbe essere votato insieme con questo, dato che \u00e8 ad esso connesso. Vorrei illustrarlo brevemente.<\/p><p>PRESIDENTE. Il suo emendamento pu\u00f2 essere votato dopo quello dell\u2019onorevole Germano, perch\u00e9 propone la soppressione dell\u2019ultima parte del terzo comma. Potremo mettere prima in votazione l\u2019emendamento Germano, e successivamente l\u2019approvazione del terzo comma del testo della Commissione con la modifica che porta le 250.000 lire a 300.000.<\/p><p>CANNIZZO. Non si potrebbe mettere in votazione il comma per divisione, lasciando da parte la esclusione dei patrimoni superiori ai dieci milioni di lire?<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Quando metteremo in votazione il terzo comma, voteremo per divisione l\u2019ultimo periodo.<\/p><p>PRESIDENTE. Porr\u00f2 dunque ai voti innanzi tutto la prima parte dell\u2019emendamento dell\u2019onorevole Germano, che propone di sostituire il primo periodo del terzo comma col seguente:<\/p><p>\u00abDal cumulo dei patrimoni tassabili dei genitori, al netto ciascuno della detrazione fissa di lire un milione e cinquecentomila, \u00e8 ammessa una ulteriore detrazione pari ad un ventesimo con un massimo di lire cinquecentomila per ogni figlio\u00bb.<\/p><p>UBERTI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>UBERTI. Siamo contrari all\u2019emendamento dell\u2019onorevole Germano, e voteremo il testo della Commissione, in seguito all\u2019elevazione del massimo da 250 mila a 300 mila, accettata dal Governo.<\/p><p>GERMANO. Ma il Ministro non aveva detto di voler fare una transazione fra quello che era il testo dell\u2019emendamento ed il testo della Commissione?<\/p><p>PRESIDENTE. Il Ministro ha aderito al testo della Commissione. Se lei crede, pu\u00f2 modificare l\u2019emendamento, con le diverse cifre che sono state accettate dal Governo.<\/p><p>GERMANO. La mia modifica \u00e8 per 2 milioni, pi\u00f9 300 mila lire per ogni figlio.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019emendamento sarebbe allora cos\u00ec formulato:<\/p><p>\u00abDal cumulo dei patrimoni tassabili dei genitori, al netto ciascuno della detrazione fissa di lire 2 milioni, \u00e8 ammessa una ulteriore detrazione pari ad un ventesimo con un massimo di lire 300 mila per ogni figlio\u00bb.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Ma questo \u00e8 il testo della Commissione!<\/p><p>PESENTI. Mi pare che sarebbe pi\u00f9 logico dire che l\u2019onorevole Germano accetta la proposta della Commissione. Non so se questo sistema di modificare all\u2019ultimo momento un emendamento serva solo per far scrivere sui giornali di provincia che \u00e8 stato accettato un proprio emendamento!<\/p><p>SCOCCIMARRO. Noi voteremo a favore del testo della Commissione.<\/p><p>PRESIDENTE. Chiedo all\u2019onorevole Germano se mantiene il suo emendamento.<\/p><p>GERMANO. Lo ritiro e aderisco al testo della Commissione.<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo allora ai voti il terzo comma dell\u2019articolo 28 con la modifica concordata fra Commissione e Governo, per cui la cifra da 250 mila diventa 300 mila. Il testo \u00e8 il seguente:<\/p><p>\u00abDal cumulo dei patrimoni tassabili dei genitori, al netto ciascuno della detrazione fissa di due milioni, \u00e8 ammessa una ulteriore detrazione pari a un ventesimo con un massimo di lire 300 mila per ogni figlio. Questa detrazione si distribuisce proporzionalmente tra i due patrimoni\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>Segue l\u2019emendamento aggiuntivo proposto dagli onorevoli Germano, Cimenti, Burato, Baracco, Bellato, Montini, Garlato, Roselli, Schiratti, Ferrario Celestino, Bastianetto, Pat, Rapelli, Ermini, Marconi, Corsanego, del seguente tenore:<\/p><p>\u00ab<em>Alla fine del comma, dopo le parole: <\/em>10 milioni di lire, <em>aggiungere:<\/em> ad eccezione delle famiglie con sette o pi\u00f9 figli a carico\u00bb.<\/p><p>GERMANO. Rinunzio all\u2019emendamento.<\/p><p>PRESIDENTE. Sta bene.<\/p><p>Segue l\u2019emendamento soppressivo proposto dagli onorevoli Tozzi Condivi, Arcangeli, Ponti, Franceschini, Angelucci, Cappi, Foresi, Cotellessa, Rescigno, Cremaschi Carlo:<\/p><p>\u00ab<em>Al terzo comma, sopprimere il periodo<\/em><em>:<\/em><\/p><p>\u00abLa detrazione stessa non si applica quando il cumulo, al lordo della detrazione, superi i 10 milioni di lire\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Tozzi Condivi ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>TOZZI CONDIVI. Onorevoli colleghi, la situazione \u00e8 tale che richiede una parola chiara. Si cerca di ricorrere a delle espressioni fatte, in questo campo: qui \u00e8 necessario, invece, seguire semplicemente la logica e la giustizia.<\/p><p>Quando si \u00e8 trattato di andare incontro agli interessi dei piccoli patrimoni, noi ci siamo andati, votando una rateizzazione maggiore di quella proposta dalla Commissione e dal Governo.<\/p><p>Qui, la Commissione ed il Governo hanno accettato una detrazione in favore di ciascuno dei figli portandola a 300.000 lire. Ora, io domando alla Commissione e al Governo: quando hanno fissato questo limite, che cosa hanno voluto fissare? Hanno voluto porre un limite a questo beneficio, per modo che coloro che avessero un patrimonio molto grande non usufruissero di quel beneficio, se non fino al limite di 300.000 lire.<\/p><p>Il concetto della limitazione \u00e8 contenuto gi\u00e0 in questo limite di 300.000 lire. Quando mi mettete un successivo limite di 10 milioni, portate l\u2019argomento su di un altro piano, portate una seconda limitazione contro giustizia e contro logica. Contro giustizia, perch\u00e9 in questa maniera, quando c\u2019\u00e8 una famiglia numerosa, non venite a concedere questo beneficio, in quanto questa famiglia si trova in condizioni inferiori rispetto ad un\u2019altra meno numerosa.<\/p><p>Quindi, quando noi diciamo: \u00abtogliete questo limite di 10 milioni\u00bb vogliamo portare un principio di giustizia e di logica in questa legge, vogliamo dire che coloro che hanno una famiglia numerosa e hanno 10 milioni, possano beneficiare di questo ventesimo.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Relatore ha facolt\u00e0 di esprimere il parere della Commissione.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> La Commissione ha posto un limite perch\u00e9, al di l\u00e0 di un certo patrimonio, la somma di 300.000 lire per un figlio non ha pi\u00f9 alcun significato. Se il patrimonio \u00e8 piccolo, questa detrazione ha un significato, ma se il patrimonio \u00e8 grande, detrarre 300.000 lire diventa una inutile complicazione.<\/p><p>C\u2019\u00e8 una relazione tra detrazione e patrimonio e noi non possiamo sopprimere questa relazione.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Ministro delle finanze ha facolt\u00e0 di esprimere il parere del Governo.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Il Governo insiste perch\u00e9 sia mantenuto fermo il limite di 10 milioni. Facendo l\u2019ipotesi che ogni contribuente abbia in media un figlio e supposto che i contribuenti siano un milione, la perdita ammonterebbe a un milione di volte 300.000 lire; esiste, quindi, una legittima preoccupazione in ordine al gettito.<\/p><p>Per questo, prego gli onorevoli proponenti di non insistere sul loro emendamento.<\/p><p>SCOCA. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>SCOCA. Occorre un chiarimento. Effettivamente, il mantenimento del limite fisso di dieci milioni, secondo me, pu\u00f2 creare delle disparit\u00e0, pu\u00f2 mettere cio\u00e8 in condizioni deteriori colui il quale abbia undici milioni di patrimonio ed abbia dei figli, di fronte a colui il quale, avendo nove milioni di patrimonio, o nove milioni e rotti, abbia lo stesso numero di figli.<\/p><p>Secondo la norma in esame, chi abbia nove milioni di patrimonio \u00e8 ammesso alla detrazione; per chi invece abbia undici milioni o dieci milioni e una lira non \u00e8 ammessa la detrazione. Se, pertanto, il limite ci vuole, se l\u2019Assemblea \u00e8 del parere che il limite debba essere fissato, bisogner\u00e0 che essa studi un espediente attraverso il quale non sia posto in condizioni di inferiorit\u00e0 colui che ha un patrimonio lievemente superiore a quello dei dieci milioni, di fronte a colui che lo ha lievemente inferiore.<\/p><p>Mi pare, infatti, evidente che, se la norma si mantiene qual \u00e8, veniamo a porre un limite che crea delle disparit\u00e0 e delle ingiustizie.<\/p><p>CANNIZZO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CANNIZZO. A me pare che un limite ci sia gi\u00e0 nella legge: \u00e8 proprio il limite delle 300.000 lire, che per i grandi patrimoni non influir\u00e0 molto sulla riduzione eventuale delle aliquote.<\/p><p>SCOCCIMARRO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>SCOCCIMARRO. Io penso che l\u2019obiezione sollevata dall\u2019onorevole Scoca si possa facilmente risolvere con i soliti accorgimenti tecnici gi\u00e0 in atto per altri tributi per evitare delle sperequazioni. Desidero osservare a coloro che propongono di togliere ogni limite, che la Commissione ha concepito questo problema non nel senso di concedere la detrazione per i figli a chiunque, ma nel senso di portare una qualche agevolazione ai patrimoni medi e si \u00e8 fissata al limite dei dieci milioni.<\/p><p>Se pertanto si propone di togliere questo limite, avverto che presenter\u00f2 un emendamento che proporr\u00e0 di togliere ogni detrazione per i figli.<\/p><p>CORBINO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CORBINO. L\u2019osservazione fatta dall\u2019onorevole Scoca contempla effettivamente un caso che si potrebbe verificare. Per ovviare all\u2019inconveniente da lui lamentato, io credo che sarebbe sufficiente sostituire l\u2019espressione \u00abal lordo\u00bb con l\u2019espressione \u00abal netto\u00bb. Se io infatti, con la detrazione, supero i dieci milioni, \u00e8 evidente che non avr\u00f2 diritto alla detrazione, mentre, se fossi al di sotto, ne avrei diritto.<\/p><p>Si tratta sempre di un limite.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Tozzi Condivi, mi pare che ci si stia avviando verso una modificazione del suo emendamento.<\/p><p>TOZZI CONDIVI. Ad una eventuale modificazione, onorevole Presidente, potr\u00f2 anche accedere, ma il principio che io ho inteso affermare sono convinto che \u00e8 un principio di giustizia e quindi lo mantengo.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Desidero far rilevare che l\u2019osservazione sollevata dall\u2019onorevole Scoca non si presenta soltanto nel caso in oggetto, ma si presenta tutte le volte che si stabilisce un limite. Ora, non si pu\u00f2 fare un sistema fiscale basato tutto su aliquote.<\/p><p>La Commissione, pertanto, aderisce al criterio dell\u2019onorevole Corbino, che si dica cio\u00e8 \u00abal netto\u00bb anzich\u00e9 \u00abal lordo\u00bb della detrazione stessa.<\/p><p>PRESIDENTE. Qual \u00e8 il parere del Governo?<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> In questo articolo si parla due volte di detrazione, una volta della detrazione dei due milioni, il cosiddetto \u00ababbattimento\u00bb alla base; l\u2019altra volta della cosiddetta detrazione del ventesimo per ogni figlio, con un massimo di 300.000 lire. Desidererei, quindi, chiedere a quale delle due detrazioni si riferisca la frase \u00abnon si applica quando il cumulo, al lordo della detrazione&#8230;\u00bb.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> \u00c8 sempre la detrazione per i figli.<\/p><p>CORBINO. \u00c8 meglio chiarire.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> \u00c8 vero, \u00e8 meglio chiarire, perch\u00e9 l\u2019equivoco potrebbe essere possibile, in quanto il comma si inizia facendo riferimento al patrimonio netto della detrazione dei due milioni.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Io lascerei: \u00abla detrazione stessa\u00bb, perch\u00e9 implicitamente questo riferimento \u00e8 chiaro. \u00abLa detrazione stessa non si applica, quando il cumulo, al netto di essa, superi i dieci milioni di lire\u00bb.<\/p><p>CORBINO. D\u2019accordo.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Accetto la formula.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Tozzi Condivi, mantiene il suo emendamento?<\/p><p>TOZZI CONDIVI. Lo mantengo.<\/p><p>PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l\u2019emendamento Tozzi Condivi ed altri, soppressivo del terzo comma.<\/p><p>(<em>Non<\/em> <em>\u00e8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pongo ora ai voti il testo proposto dalla Commissione ed accettato dal Governo:<\/p><p>\u00abLa detrazione stessa non si applica quando il cumulo, al netto di essa, superi i dieci milioni di lire\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>Non essendovi altre osservazioni, l\u2019articolo 28 si intende approvato con le modificazioni test\u00e9 votate.<\/p><p>PRESIDENTE. Passiamo all\u2019articolo 29 nel testo proposto dalla Commissione. Se ne dia lettura.<\/p><p>MOLINELLI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abL\u2019ammontare dell\u2019imposta da corrispondersi \u00e8 determinato in base alle seguenti aliquote, riferite al patrimonio al lordo delle detrazioni indicate nell\u2019articolo precedente ed applicate sul patrimonio al netto delle detrazioni suddette:<\/p><p>per i patrimoni di:<\/p><p>3.000.000 di lire\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 6,00 \u00a0\u00a0%<\/p><p>5.000.000\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 7,23 \u00a0\u00a0%<\/p><p>10.000.000\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 8,53 %<\/p><p>50.000.000\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 13,57 %<\/p><p>100.000.000\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 17,50 %<\/p><p>200.000.000\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 23,29 %<\/p><p>500.000.000\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 35,46 %<\/p><p>1.000.000.000\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 50\u00a0 \u2013 \u00a0%<\/p><p>1.500.000.000 ed oltre\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 61,61 %<\/p><p>\u00abPer i patrimoni intermedi la misura dell\u2019aliquota \u00e8 determinata in base alla formula seguente:<\/p><p><em>y<\/em> = 6 + 0,0002885 (<em>x \u2013<\/em> 3.000.000) <sup>0,576 <\/sup><\/p><p>nella quale <em>x<\/em> rappresenta la cifra del patrimonio imponibile e <em>y<\/em> l\u2019aliquota.<\/p><p>\u00abI patrimoni imponibili vengono arrotondati nel seguente modo:<\/p><p>\u00a0<\/p><table width=\"378\"><tbody><tr><td width=\"152\"><p>\u00a0<\/p><\/td><td width=\"141\"><p>Lire<\/p><\/td><td width=\"113\"><p>Lire<\/p><\/td><td width=\"202\"><p>Per unit\u00e0 di lire<\/p><\/td><\/tr><tr><td width=\"152\"><p>tra<\/p><\/td><td width=\"141\"><p>3.000.000 e<\/p><\/td><td width=\"113\"><p>5.000.000<\/p><\/td><td width=\"202\"><p>50.000<\/p><\/td><\/tr><tr><td width=\"152\"><p>\u00a0<\/p><\/td><td width=\"141\"><p>5.000.001 e<\/p><\/td><td width=\"113\"><p>10.000.000<\/p><\/td><td width=\"202\"><p>100.000<\/p><\/td><\/tr><tr><td width=\"152\"><p>\u00a0<\/p><\/td><td width=\"141\"><p>10.000.001 e<\/p><\/td><td width=\"113\"><p>50.000.000<\/p><\/td><td width=\"202\"><p>200.000<\/p><\/td><\/tr><tr><td width=\"152\"><p>\u00a0<\/p><\/td><td width=\"141\"><p>50.000.001 e<\/p><\/td><td width=\"113\"><p>100.000.000<\/p><\/td><td width=\"202\"><p>500.000<\/p><\/td><\/tr><tr><td width=\"152\"><p>\u00a0<\/p><\/td><td width=\"141\"><p>100.000.001 e<\/p><\/td><td width=\"113\"><p>200.000.000<\/p><\/td><td width=\"202\"><p>1.000.000<\/p><\/td><\/tr><tr><td width=\"152\"><p>\u00a0<\/p><\/td><td width=\"141\"><p>200.000.001 e<\/p><\/td><td width=\"113\"><p>500.000.000<\/p><\/td><td width=\"202\"><p>2.000.000<\/p><\/td><\/tr><tr><td width=\"152\"><p>\u00a0<\/p><\/td><td width=\"141\"><p>500.000.001 a<\/p><\/td><td width=\"113\"><p>1.000.000.000<\/p><\/td><td width=\"202\"><p>5.000.000<\/p><\/td><\/tr><tr><td width=\"152\"><p>\u00a0<\/p><\/td><td width=\"141\"><p>1.000.000.001 ed oltre<\/p><\/td><td width=\"113\"><p>\u00a0<\/p><\/td><td width=\"202\"><p>10.000.000<\/p><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><p>\u00abCon decreto del Ministro per le finanze sar\u00e0 pubblicata una tabella indicante le aliquote e la misura d\u2019imposta corrispondente alle varie cifre di patrimoni imponibili.<\/p><p>\u00abLe societ\u00e0, ditte ed enti costituiti all\u2019estero debbono l\u2019imposta sul patrimonio accertato al loro nome con aliquote corrispondenti ad un terzo, con il massimo del 10 per cento\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. A questo articolo sono stati proposti parecchi emendamenti ed articoli aggiuntivi.<\/p><p>Il primo, degli onorevoli Cannizzo, Tumminelli, Russo Perez, Venditti, Corsini, Salvatore e Rescigno \u00e8 del seguente tenore:<\/p><p>\u00ab<em>Sopprimere il testo della Commissione <\/em><em>e <\/em><em>ripristinare il testo governativo<\/em>\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Cannizzo ha facolt\u00e0 di svolgere l\u2019emendamento.<\/p><p>CANNIZZO. So di accingermi ad un\u2019impresa quasi disperata (<em>Si ride<\/em>) perch\u00e9 tutti gli attacchi che sono stati mossi contro questo castello costituito dall\u2019imposta sul patrimonio hanno incontrato un duplice ordine di sbarramenti, due trincee ben munite, difese, una dal Ministero e l\u2019altra dall\u2019onorevole La Malfa, che io vorrei chiamare il <em>defensor fisci&#8230;<\/em><\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Della Commissione.<\/p><p>CANNIZZO. &#8230;della Commissione. Ad ogni modo, siccome devo ricordare che scopo precipuo dei Parlamenti fu appunto quello di insorgere contro tutti gli abusi del fisco, mi propongo di parlare per sostenere di tornare al testo governativo perch\u00e9 non so spiegarmi il motivo di questa variazione nella progressivit\u00e0 delle aliquote.<\/p><p>Potrebbero essere addotti due argomenti a favore: o che lo Stato abbia bisogno di una determinata cifra prescindendo dalla capacit\u00e0 contributiva del popolo italiano, oppure che vi sia il presupposto che questa capacit\u00e0 contributiva esiste.<\/p><p>Non mi risulta che vi sia stato sulla capacit\u00e0 contributiva un attento esame o, per lo meno, che in Parlamento o dal Governo siano stati addotti argomenti idonei a dimostrare che potr\u00e0 la imposta riscuotersi senza far crollare tutta l\u2019economia italiana.<\/p><p>Si \u00e8 detto che le aliquote non verranno integralmente applicate perch\u00e9 vi \u00e8 grande differenza fra valore reale e valore fiscale. Mi permetto di dire che se questa osservazione pu\u00f2 esser fatta \u2013 in certo senso \u2013 quando si parli dell\u2019imposta proporzionale (sempre che l\u2019onorevole Ministro assicuri che gli uffici delle imposte osserveranno le circolari che disse di avere inviato quando si tratt\u00f2 dell\u2019emendamento Bosco Lucarelli), non pu\u00f2 farsi per l\u2019imposta progressiva.<\/p><p>Noi abbiamo infatti casi in cui il valore reale sar\u00e0 addirittura inferiore al valore fiscale, e questo desumo non solo dai miei apprezzamenti ma dalle discussioni fatte in Assemblea.<\/p><p>Il valore fiscale sar\u00e0 in un primo tempo modificato ed aumentato da tutte le tabelle che saranno adottate dalle Commissioni censuarie, in sede di accertamento definitivo. E non \u00e8 dato prevedere fin d\u2019ora quali saranno questi aumenti.<\/p><p>Ma c\u2019\u00e8 di pi\u00f9: accanto agli accertamenti rigidi e meccanici si \u00e8 posto come correttivo il criterio della presunzione da tenore di vita. In materia di presunzione, giuoca sempre l\u2019arbitrio e l\u2019ingiustizia.<\/p><p>Ho letto pochi giorni fa (si trattava di tassa di famiglia, e come sapete bene, le tre imposte che possono essere accertate col criterio induttivo sono appunto l\u2019imposta patrimoniale, la complementare e l\u2019imposta di famiglia); ho letto pochi giorni fa sul <em>Giornale d\u2019Italia<\/em> che un accertamento \u00e8 stato portato da settemila lire a 432 mila lire solo perch\u00e9 un funzionario del comune di Roma, recatosi in casa del contribuente, vi aveva trovato dei fiori che vi erano stati portati il giorno precedente in occasione di una festa di famiglia.<\/p><p>Casi simili si ripeteranno in Italia e contribuiranno notevolmente ad elevare il valore fiscale fino al limite del valore reale ed oltre.<\/p><p>Vi \u00e8 un altro esempio, quello delle case con fitti bloccati. Anche in questi casi il valore fiscale si avviciner\u00e0 o superer\u00e0 quello reale.<\/p><p>In proposito, da parte del Governo si \u00e8 detto che il blocco dei fitti potrebbe essere revocato o modificato. \u00c8 sempre un\u2019opera altamente meritoria di dare speranza ai contribuenti. Credo per\u00f2 che le speranze rimarranno tali e tutt\u2019al pi\u00f9 potranno servire a far sopportare con maggiore rassegnazione la notifica delle cartelle dell\u2019esattore.<\/p><p>Ma vi \u00e8 un caso chiarissimo in cui il valore fiscale supera il reale. L\u2019abbiamo creato ieri quando \u00e8 stato respinto l\u2019emendamento Cifaldi circa la media decennale dei prezzi da tenere a base della valutazione dei canoni in natura. L\u2019emendamento che feci mio per l\u2019assenza dell\u2019onorevole Cifaldi, \u00e8 stato respinto. Avremo, e per legge, in questo caso un valore fiscale enormemente superiore al reale.<\/p><p>Il contribuente si conforter\u00e0 pensando che le opere di beneficenza, i benefici ecclesiastici e molte zone che hanno il loro patrimonio prevalentemente composto di canoni enfiteutici, sono stati esclusi dall\u2019imposta. Che l\u2019aliquota sia esagerata, risulta poi da una concorde ammissione fatta da tutti i settori di quest\u2019Aula quando si \u00e8 parlato dei piccoli contribuenti. Tutti sono stati d\u2019accordo nella difesa del piccolo contribuente. Non mi \u00e8 mai sorto il dubbio che questo interessamento fosse dovuto al fatto che la categoria dei piccoli contribuenti \u00e8 la pi\u00f9 numerosa. Se questa idea mi fosse venuta l\u2019avrei scacciata, perch\u00e9 non penso che discutendo la legge si sia potuto fare della propaganda elettorale. Credo invece che questa categoria sia stata presa ad esempio per dimostrare che se sar\u00e0 impossibile pagare le aliquote pi\u00f9 basse, l\u2019impossibilit\u00e0 a maggior ragione esister\u00e0 quando si tratter\u00e0 d\u2019applicare quelle pi\u00f9 alte. L\u2019imposta sul patrimonio pu\u00f2 essere, senza far crollare l\u2019economia generale, pagata soltanto quando, attraverso una lunga rateizzazione nel tempo, si possa equiparare ad un\u2019imposta sul reddito. Un\u2019imposta che si applichi direttamente sul patrimonio, \u00e8 addirittura inconcepibile, antigiuridica e rovinosa. Poi, quasi che le aliquote fissate dal Governo fossero basse, non sappiamo spiegarci perch\u00e9 siano state aumentate. O sono aumentati i bisogni dello Stato o vi sono dei nuovi elementi dai quali si pu\u00f2 dedurre che la capacit\u00e0 contributiva del contribuente sia ancora di pi\u00f9 aumentata. Credo che non si possa dimostrare n\u00e9 l\u2019una n\u00e9 l\u2019altra tesi. Questo aumento \u00e8 anche assurdo e non depone in favore della politica finanziaria del Governo, in considerazione anche del fatto che il decreto per l\u2019imposta sul patrimonio, colle aliquote gi\u00e0 note, \u00e8 stato da molto tempo pubblicato, e molte denunce sono state fatte in base a questo decreto. Questo brusco aumento non si giustifica in nessun modo e non solo non sono stati approfonditi i motivi che hanno indotto la Commissione ad accettarlo, ma non ho inteso nemmeno accennarli. Il contribuente vorr\u00e0 invece conoscerli questi motivi. Perch\u00e9 anche qui le ipotesi sono due: o da quando si var\u00f2 il decreto dell\u2019imposta sul patrimonio ad oggi i bisogni dello Stato sono cresciuti a tal punto da rendere necessario l\u2019aumento delle aliquote (ed allora bisogna dare subito al contribuente la garanzia che anche le spese dello Stato vengano contenute perch\u00e9 fra due o tre anni sar\u00e0 necessario, diversamente un nuovo galoppo); ovvero sono sorti dei fatti nuovi per determinare una maggiore capacit\u00e0 contributiva nel contribuente.<\/p><p>La verit\u00e0 \u00e8, onorevoli colleghi, che stiamo slittando sopra un terreno molto accidentato, perch\u00e9 stiamo gravando il contribuente di una imposta tale che non potr\u00e0 essere pagata; e lo stiamo mettendo nelle condizioni di colui che \u00e8 obbligato a fare il lavoro che solo in un tempo determinato possono fare dieci persone. Questi o incrocer\u00e0 le braccia o comincer\u00e0 a sperare nell\u2019intervento di forze estranee o vorr\u00e0 che si determini qualche fatto nuovo che lo aiuti nello svolgimento del suo lavoro, ed il fatto nuovo desiderato potr\u00e0 essere la svalutazione della lira.<\/p><p>E voi avrete creato anche nel contribuente, che era interessato alla rivalutazione, questa mentalit\u00e0 disfattista che non lo cointeresser\u00e0 in quella lotta che il Governo sta riprendendo per sanare le finanze, perch\u00e9 ha opposto interesse. Ecco perch\u00e9, pure essendo sicuro che le mie ragioni saranno inesorabilmente respinte dal Governo e dalla Commissione, insisto nel mio emendamento. Se non altro, avr\u00f2 fatto il mio dovere.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Relatore ha facolt\u00e0 di esprimere il parere della Commissione.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore<\/em>, La Commissione, avendo proposto un elevamento di aliquote, non pu\u00f2 che respingere l\u2019emendamento Cannizzo. Devo dire per\u00f2 che l\u2019onorevole Cannizzo, quando vuol giudicare le ragioni per cui la Commissione ha elevato le aliquote, si deve riferire sempre alla situazione base da cui siamo partiti, cio\u00e8 l\u2019imposta straordinaria proporzionale che, come diceva l\u2019onorevole Scoccimarro, colpisce con il 4 per cento i patrimoni di 100 mila lire. Ora, se da questo 4 per cento arriviamo al 17 per cento per i patrimoni di 100 milioni, non mi pare che abbiamo qui perpetrato un sistema di ingiustizia tributaria.<\/p><p>D\u2019altra parte, io e la Commissione consideriamo questa legge sull\u2019imposta straordinaria come un correttivo anche a quella che \u00e8 stata la difficolt\u00e0 con cui il sistema tributario si \u00e8 adattato alla situazione che si \u00e8 creata con la svalutazione della lira. I congegni tributari non hanno potuto seguire la svalutazione della lira nonostante che i Ministri succedutisi alle Finanze abbiano lavorato attivamente per questo.<\/p><p>Ora, queste aliquote servono a recuperare quello che il fisco in un certo senso non ha percepito da molti anni a questa parte. Guardate anche da questo punto di vista, le aliquote non sono alte per i patrimoni fino a 100 milioni: sono tutt\u2019altro che alte; ed a nostro giudizio sono sopportabili. Per i patrimoni al disopra dei 100 milioni entra un altro criterio. Siccome i piccoli patrimoni, bench\u00e9 non abbiano una grande capacit\u00e0 contributiva, sono stati tassati perch\u00e9 rappresentano la massa del gettito fiscale, per ragioni di giustizia abbiamo dovuto tassare fortemente i grossi patrimoni. La Commissione prega i colleghi di non insistere sulla modificazione delle aliquote.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Ministro ha facolt\u00e0 di esprimere il suo parere.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Il Governo non pu\u00f2 dare parere favorevole all\u2019emendamento Cannizzo. Gi\u00e0 in occasione delle riunioni preparatorie, il Governo aveva manifestato il suo consenso ad adeguare le tabelle delle aliquote. La nuova tabella sostanzialmente era gi\u00e0 concordata con il Governo. Per questo devo pregare l\u2019Assemblea di mantenerla ferma.<\/p><p>CORBINO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CORBINO. Aderisco al testo della Commissione, accettato dal Governo. Pu\u00f2 sembrare strano che da questa parte della Camera venga la conferma della richiesta di aliquote cos\u00ec alte.<\/p><p>SCOCCIMARRO. Sembra strano che venga da lei! Ne siamo felici.<\/p><p>CORBINO. Mi permetto di farle notare, onorevole Scoccimarro, che in un progetto d\u2019imposta sul patrimonio da me preparato nel 1944 proponevo aliquote che al di l\u00e0 di certe cifre arrivavano al cento per cento e proponevo queste aliquote perch\u00e9 noi abbiamo applicato e stiamo applicando in Italia, per alcuni patrimoni, un\u2019imposta reale che supera il 99 per cento del patrimonio. Mi riferisco a tutti coloro che erano creditori dello Stato per somme prestate anteriormente al 1914 che hanno pagato e che pagano il 99,70 per cento del patrimonio, con un\u2019imposta reale che si applica anche per i patrimoni di 100 lire che nel 1914 potevano costituire il risparmio di una persona di servizio che avesse lavorato per vent\u2019anni.<\/p><p>Del resto, le guerre hanno questa funzione: di facilitare lo spostamento della ricchezza da una categoria all\u2019altra, e di eliminare coloro che sono molto al di sopra del patrimonio medio. Nel nostro Paese costoro non sono molti. Le aliquote altissime non colpiranno che pochi casi, e per questi pochi casi, cio\u00e8 a dire di gente che dovr\u00e0 pagare il 61,61 per cento su un patrimonio fiscale superiore al miliardo e mezzo, e che resterebbe con un patrimonio fiscale di 600 milioni almeno, io domando se nessuno di noi, se nessuno di tutti gli altri contribuenti italiani, non saremmo disposti a prendere la posizione di questi contribuenti, pagare il 60 per cento, e trattenere il 40 per cento per conto proprio.<\/p><p>C\u2019\u00e8 un contenuto sociale in questa legge; c\u2019\u00e8 un contenuto politico&#8230;<\/p><p>SCOCCIMARRO. Finalmente lo dice anche lei!<\/p><p>CORBINO. L\u2019ho sempre detto. C\u2019\u00e8 un contenuto politico e il contenuto politico \u00e8 questo: che se vi sono dei danni da riparare, delle ricchezze da ricostruire, l\u2019onere pi\u00f9 forte deve cadere su chi ha di pi\u00f9. (<em>Applausi generali<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Ministro ha facolt\u00e0 di esprimere il suo parere.<\/p><p>PELLA, <em>Ministra delle finanze.<\/em> Aderisco al testo della Commissione.<\/p><p>PRESIDENTE. Debbo porre ora ai voti l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Cannizzo.<\/p><p>CANNIZZO. Lo ritiro.<\/p><p>PRESIDENTE. Sta bene. Seguono gli emendamenti dell\u2019onorevole Rescigno:<\/p><p>\u00ab<em>Al primo comma, sopprimere l\u2019alinea: <\/em>3.000.000 di lire &#8230;6,00 per cento\u00bb.<\/p><p>\u00ab<em>Al terzo comma, sopprimere l\u2019alinea: <\/em>tra 3.000.000 e 5.000.000 &#8230;50 per cento\u00bb.<\/p><p>Questi emendamenti si intendono assorbiti.<\/p><p>RESCIGNO. D\u2019accordo.<\/p><p>PRESIDENTE. Vi \u00e8 ora l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Veroni cos\u00ec concepito:<\/p><p>\u00ab<em>Aggiungere, in fine, il seguente comma:<\/em><\/p><p>\u00abPer i patrimoni costituiti per oltre la met\u00e0 del loro valore di fabbricati soggetti al regime vincolistico, le aliquote di cui sopra vengono ridotte ad un terzo per i patrimoni sino a 10 milioni di valore e alla met\u00e0 per quelli di valore superiore\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Veroni ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>VERONI. Questo mio emendamento, come quello degli onorevoli Crispo, Cifaldi, ed altri, \u00e8 inteso ad alleggerire le pressioni tributarie sugli immobili, soggetti al vincolo dei fitti.<\/p><p>Ora il Presidente della Commissione ed il Ministro delle finanze hanno avuto occasione di dichiarare che per questa grave situazione creata ai fabbricati oppressi da regime vincolistico, bisogna riportarsi alla disposizione dell\u2019articolo 10 della legge in discussione che prevede la loro discriminazione riferibilmente all\u2019accertamento del loro valore: non si tratta, infatti, di determinazione di aliquote, ma di determinazione di valore.<\/p><p>Pur riconoscendo ci\u00f2, io vorrei, anche a nome degli altri colleghi che hanno presentato un separato emendamento, cio\u00e8 gli onorevoli Crispo, Cifaldi ed altri, sapere dal Ministro ed anche dal Presidente della Commissione, che ha preparato questa dizione diversa dalla proposta ministeriale, che significato ha il generico proposito di \u00abdiscriminare\u00bb i fabbricati secondo che siano o meno soggetti a regime vincolistico. Con quali criteri avverr\u00e0 questa discriminazione?<\/p><p>Questo \u00e8 bene si sappia, dopo di che noi ci indurremo a ritirare o meno l\u2019emendamento.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Il Governo ha gi\u00e0 avuto occasione di esprimere il suo pensiero al riguardo, quando ebbe ad osservare che, a suo avviso, l\u2019esplicita discriminazione fra fabbricati soggetti o meno a regime vincolistico era sostanzialmente pleonastica, poich\u00e9 la Commissione censuaria centrale, dovendo procedere alla determinazione del valore venale dei fabbricati per il periodo di riferimento, evidentemente deve considerare tutti gli elementi che concorrono a determinare questo valore ed in prima linea il reddito, che \u00e8 uno degli elementi essenziali per la determinazione del valore capitale.<\/p><p>Tutto ci\u00f2 pu\u00f2 essere fatto dalla Commissione censuaria centrale sulla base della situazione del mercato, poich\u00e9 \u00e8 notorio che i fabbricati soggetti a regime vincolistico valgono molto meno di quelli che non sono soggetti a tale regime.<\/p><p>Quindi la portata dell\u2019emendamento, ad avviso del Governo, \u00e8 che la Commissione censuaria dovr\u00e0 tener conto del minor reddito di questi fabbricati per adottare una valutazione pi\u00f9 bassa, ci\u00f2 che del resto ha gi\u00e0 accusato il mercato con le sue leggi meccaniche.<\/p><p>VERONI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>VERONI. Tenendosi conto di queste ampie dichiarazioni che ha fatto il Ministro e che potranno servire di norma alla Commissione centrale censuaria e pi\u00f9 tardi ai competenti Uffici delle imposte, ritiro il mio emendamento.<\/p><p>PRESIDENTE. Vi \u00e8 ora il seguente emendamento aggiuntivo degli onorevoli Crispo, Morelli Renato, Bozzi, Cifaldi, Perrone Capano e Rubilli:<\/p><p>\u00ab<em>Aggiungere, in fine, le parole seguenti: <\/em>Per i patrimoni costituiti prevalentemente da fabbricati soggetti a regime vincolistico le aliquote suddette vengono ridotte alla met\u00e0\u00bb.<\/p><p>I proponenti lo mantengono?<\/p><p>CIFALDI. Se permette, desidererei mantenerlo.<\/p><p>PRESIDENTE. Lo pongo allora ai voti.<\/p><p>(<em>Non<\/em> \u00e8 <em>approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>\u00a0<\/p><p>Passiamo all\u2019emendamento Cannizzo cui ha dichiarato di aderire l\u2019onorevole Foresi:<\/p><p>\u00ab<em>Aggiungere, in fine<\/em><em>:<\/em><\/p><p>\u00abNel caso di morte del contribuente tra il 28 marzo 1947 ed il 30 settembre 1947, all\u2019asse ereditario sar\u00e0 applicata l\u2019aliquota di imposta pertinente al quoziente risultante dalla divisione del patrimonio del contribuente per il numero dei figli\u00bb.<\/p><p>BUBBIO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>BUBBIO. Mi pare che i colleghi devono essere d\u2019accordo nel ripudiare questo emendamento. Esso va contro i princip\u00ee che sono basilari in materia finanziaria; e tanto meno in questa imposta, che \u00e8 cos\u00ec importante, pu\u00f2 essere lecito creare delle eccezioni che pi\u00f9 tardi potrebbero essere poi invocate in casi consimili.<\/p><p>L\u2019elemento essenziale in materia finanziaria \u00e8 la data a cui va riferita l\u2019esistenza del cespite da assoggettare al tributo; e qui con l\u2019articolo 1 si \u00e8 perentoriamente stabilita la data del 28 marzo 1947. Pertanto, ogni evento successivo a quella data non pu\u00f2 in alcun modo avere efficacia. La data della denuncia \u00e8 elemento solo accidentale; e poich\u00e9 d\u2019altra parte il termine della denuncia pu\u00f2 essere suscettibile di variazioni (gi\u00e0 fu variato due volte questo termine dopo l\u2019emanazione del decreto) \u00e8 ovvio che non si possa lasciare alla stessa volont\u00e0 del contribuente la decorrenza della data agli effetti dell\u2019emendamento proposto.<\/p><p>\u00c8 insomma indispensabile che rimanga fissa e per tutti uguale la data cui l\u2019accertamento va riferito; il che non risponde solo ad un principio che \u00e8 incontestabile, non potendosi tenere conto dei fatti successivi, ma \u00e8 anche necessario se si vuole che l\u2019imposta abbia a dare il gettito ripromesso. Gli onorevoli colleghi avranno certamente subito avvertito la gravit\u00e0 delle conseguenze in caso di accoglimento della proposta; ed invero nel caso che un padre avente dieci milioni venga a decedere dopo il 28 marzo 1947, secondo l\u2019emendamento il patrimonio si dividerebbe tra i figli e in concreto quindi l\u2019imposta progressiva sarebbe elegantemente elusa.<\/p><p>Invito pertanto i colleghi a respingere l\u2019emendamento proposto dall\u2019onorevole Cannizzo.<\/p><p>CANNIZZO. Io chiedo di svolgere il mio emendamento.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CANNIZZO. Se il collega mi avesse prima ascoltato, non avrebbe fatto molte delle sue osservazioni.<\/p><p>BUBBIO. Sar\u00e0 difficile che mi convinca; la questione \u00e8 dura.<\/p><p>CANNIZZO. So perfettamente che il mio emendamento ha carattere eccezionale, e che il Governo e la Commissione mi obietteranno che l\u2019imposta colpisce i patrimoni secondo la loro consistenza al 28 marzo 1943. Ma ritengo che, in sede di emendamenti, si possa proporre una disposizione eccezionale.<\/p><p>Ci troviamo in presenza di un evento che nessuno pu\u00f2 affrettare o ritardare: la morte. La questione \u00e8 di esaminare se, in considerazione di determinati casi pietosi, si possa accettare il principio della deroga alla legge; poich\u00e9, lo riconosco, si tratta di derogare alla legge. Mi pare che sia doveroso aiutare una famiglia quando \u00e8 colpita dalla morte del padre, che lascia figli in tenera et\u00e0, i quali non hanno ancora l\u2019abilit\u00e0 di potere badare agli affari, che devono pagare le spese funebri e di malattia e l\u2019imposta di successione. Si vorr\u00e0 fare differenza tra grandi e piccoli patrimoni? Non credo. Si tratta di affermare un principio e la morte del resto non fa distinzione.<\/p><p>Potrei accogliere un criterio limitativo, nel senso di non portare la data al 30 settembre 1947; ma dichiaro che mi sono riferito a quella data, perch\u00e9 \u00e8 la data del termine di presentazione delle denunce.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole La Malfa ha facolt\u00e0 di esprimere il parere della Commissione.<\/p><p>LA MALFA. <em>Relatore,<\/em> La Commissione non ha nulla da aggiungere alle osservazioni, esattissime, fatte dall\u2019onorevole Bubbio. Il patrimonio si accerta al 28 marzo 1947. Non possiamo tener conto di quello che succede dopo, anche perch\u00e9 quelli che muoiono dopo il 30 settembre vengono a trovarsi in una situazione di svantaggio. C\u2019\u00e8 una ragione di logica. All\u2019articolo 3 abbiamo cumulato i patrimoni gi\u00e0 divisi; sarebbe strano che qui dividessimo i patrimoni uniti.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Ministro ha facolt\u00e0 di esprimere il parere del Governo.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Il Governo \u00e8 contrario all\u2019emendamento proposto dall\u2019onorevole Cannizzo.<\/p><p>Ci\u00f2 che avviene posteriormente al 28 marzo non pu\u00f2 influire sull\u2019applicazione dell\u2019imposta.<\/p><p>Abbiamo respinto la possibilit\u00e0 di tener conto di determinate detrazioni per eventi che possono verificarsi posteriormente al 28 marzo, anche in casi in cui un atto di generosit\u00e0 poteva essere opportuno.<\/p><p>Non l\u2019abbiamo potuto fare per la ferrea logica della legge. Per questo mi duole di non potere aderire al temperamento chiesto dall\u2019onorevole Cannizzo.<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo ai voti l\u2019emendamento proposto dall\u2019onorevole Cannizzo.<\/p><p>(<em>Non<\/em> <em>\u00e8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> A nome della Commissione, propongo di sopprimere l\u2019ultimo comma dell\u2019articolo proposto dalla Commissione stessa e cos\u00ec formulato:<\/p><p>\u00abLe societ\u00e0, ditte ed enti costituiti all\u2019estero debbono l\u2019imposta sul patrimonio accertato al loro nome con aliquote corrispondenti ad un terzo, con il massimo del 10 per cento\u00bb.<\/p><p>Questo comma pu\u00f2 essere trasferito, a suo tempo, nel titolo relativo agli enti collettivi.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze<\/em>. Mi associo.<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo ai voti la soppressione del comma proposta dalla Commissione.<\/p><p>(<em>\u00c8<\/em> <em>approvata<\/em>).<\/p><p>L\u2019articolo 29 si intende pertanto approvato nel testo proposto dalla Commissione, con la soppressione dell\u2019ultimo comma.<\/p><p>Vi \u00e8 ora la proposta del seguente articolo 29-<em>bis<\/em> presentata dagli onorevoli Pesenti, Scoccimarro, Foa, Valiani e Lombardi Riccardo:<\/p><p>\u00abIl patrimonio imponibile delle societ\u00e0, le cui azioni sono quotate in borsa, \u00e8 valutato in base alla media dei prezzi di compenso del trimestre indicata dall\u2019articolo 18.<\/p><p>\u00abIn tale valore imponibile nessuna detrazione \u00e8 consentita.<\/p><p>\u00abIl patrimonio imponibile delle societ\u00e0 ed enti diversi da quelli indicati nel comma precedente \u00e8 valutato in base alle disposizioni degli articoli 9 e seguenti della presente legge.<\/p><p>\u00abIn tale patrimonio imponibile sono detraibili soltanto le passivit\u00e0 afferenti ai cespiti patrimoniali che formano oggetto imponibile\u00bb.<\/p><p>Poich\u00e9 tale emendamento riguarda gli enti collettivi, sar\u00e0 esaminato quando si discuter\u00e0 di tale materia.<\/p><p>Gli onorevoli Zerbi, Uberti, Salvatore, Cimenti e Germano hanno proposto il seguente articolo aggiuntivo 29-<em>bis<\/em>:<\/p><p>\u00abAgli effetti dell\u2019applicazione in via definitiva delle aliquote di cui all\u2019articolo 29, il contribuente il quale, al 28 marzo 1947, avesse almeno due figli viventi o premorti con prole pu\u00f2 chiedere di essere ammesso a pagare l\u2019imposta con l\u2019aliquota pertinente al quoziente risultante dalla divisione del proprio patrimonio imponibile per il numero dei figli e delle loro stirpi, esclusi per\u00f2 da tal numero i figli che abbiano un patrimonio proprio soggetto all\u2019imposta a norma dell\u2019articolo 29.<\/p><p>\u00abQuando il coniuge del contribuente abbia un proprio patrimonio imponibile a norma del precitato articolo, il quoziente anzidetto sar\u00e0 calcolato sul cumulo dei patrimoni imponibili dei coniugi, i quali saranno colpiti, in via definitiva, con la medesima aliquota.<\/p><p>\u00abQualora il quoziente determinato come sopra risultasse inferiore al minimo imponibile di cui all\u2019articolo 28, il patrimonio del contribuente e quello del coniuge saranno ugualmente soggetti all\u2019imposta con l\u2019aliquota minima.<\/p><p>\u00abNon \u00e8 ammesso l\u2019esercizio della facolt\u00e0 di cui al presente articolo quando il patrimonio imponibile accertato oppure il cumulo a norma del secondo comma superino i cento milioni di lire.<\/p><p>\u00abNon potr\u00e0 esercitare la facolt\u00e0 accordata dal presente articolo il contribuente il quale non ne abbia fatto esplicita richiesta contemporaneamente alla dichiarazione di cui all\u2019articolo 30. Tale dichiarazione dovr\u00e0 essere sottoscritta anche dal coniuge nel caso di cui al comma secondo\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Zerbi ha facolt\u00e0 di svolgere il suo emendamento.<\/p><p>ZERBI. Dopo la sorte sub\u00ecta dall\u2019opportunissimo emendamento dell\u2019onorevole Tozzi Condivi, il nostro ha ben scarse probabilit\u00e0 di successo. L\u2019emendamento da me proposto insieme con gli onorevoli Uberti, Salvatore, Cimenti e Germano vuole alleviare l\u2019aliquota progressiva dell\u2019imposta in rapporto al numero dei figli del contribuente. A tal fine gli interi patrimoni fiscali dei coniugi vengono cumulati, mentre non si considerano come figli a carico quelli che gi\u00e0 abbiano una propria autonomia patrimoniale fiscalmente accertata.<\/p><p>\u00c8 proposito particolarmente caro alla sociologia cristiana quello di valorizzare il nucleo familiare quale elemento costitutivo della societ\u00e0 statale. Ci\u00f2 dovrebbe autorizzarci a sperare che una porzione non piccola di quest\u2019Assemblea dovrebbe convenire nel riconoscere che, specie in questa sede di tassazione straordinaria, progressiva e patrimoniale, non sia equo ignorare la numerosit\u00e0 della famiglia del contribuente o tenerne il piccolo conto che ne tiene l\u2019articolo 28 votato poc\u2019anzi.<\/p><p>Non \u00e8 equo \u2013 almeno quando non si tratti di patrimoni veramente ingenti \u2013 colpire con la medesima aliquota il padre che abbia una prole anche numerosa ed il contribuente che prole non abbia o che abbia un figlio unico.<\/p><p>Ma il nostro emendamento servirebbe anche ad attenuare quello che a parer nostro sar\u00e0 un inconveniente dell\u2019articolo 3. Con tale articolo vengono ricondotti all\u2019ascendente \u2013 agli effetti dell\u2019imposta progressiva \u2013 i componenti patrimoniali che, dopo il 28 marzo 1947, siamo passati a discendenti a titolo gratuito \u2013 dote esclusa \u2013 od anche a titolo oneroso, quando l\u2019accipiente non possa dimostrare di avere pagato con capitali propri. Teoricamente tale cumulo riguarderebbe tanto i beni mobili che gli immobili, ma in linea di fatto esso incider\u00e0 quasi esclusivamente sui trapassi immobiliari. Questi, infatti, hanno documentazione solenne e pubblica, mentre i trapassi di ricchezza mobiliare non hanno abitualmente tale documentazione o ne hanno di meno evidente. I trapassi di pacchetti azionari, ad esempio, avranno lasciato tutt\u2019al pi\u00f9 traccia in un fissato bollato e nell\u2019annotazione sul libro degli azionisti e nello schedario centrale, se avvenuti dopo l\u2019adozione della nominativit\u00e0 obbligatoria.<\/p><p>Senonch\u00e9, quando tale trapasso fosse stato suggerito da propositi di esazione fiscale, \u00e8 da ritenere che il rapporto diretto fra ascendente e discendente sia stato per lo pi\u00f9 occultato con l\u2019interposizione di un prestanome e con due fissati bollati, invece di uno: il primo per il trapasso dall\u2019ascendente al prestanome ed il secondo per quello dal prestanome al discendente. Il tutto, fino a pochi mesi fa, era attuabile senz\u2019alcun apprezzabile onere fiscale, onere tuttavia irrisorio rispetto alle gravi aliquote che colpirebbero le grandi concentrazioni patrimoniali.<\/p><p>L\u2019emendamento da noi proposto non respinge affatto, anzi utilizza il cumulo disposto dall\u2019articolo 3 e lo completa estendendolo all\u2019intero patrimonio imponibile del coniuge, e su tale vasto cumulo vorrebbe innestare una larga considerazione del numero dei figli del contribuente.<\/p><p>Ulteriori commenti sono forse superflui a chiarire il contenuto del nostro emendamento.<\/p><p>Non potr\u00e0 usufruire della facolt\u00e0 di cui al nostro emendamento chi abbia un cumulo patrimoniale ingente, superiore al massimo di 50 milioni di lire attuali. Nel proporre tal limite abbiamo avuto presente il rapporto di 1 a 60 adottato dall\u2019onorevole La Malfa, a pagina 13 della sua relazione, per la comparazione fra le lire del 1920 e quelle del 1947. Pertanto, il limite proposto corrisponderebbe ad un cumulo patrimoniale massimo di 833.000 lire del 1920.<\/p><p>Ci pare anche di avere evitato molte complicazioni procedurali in quanto si condiziona il diritto del contribuente di usufruire del proposto trattamento speciale ad una sua domanda fatta contemporaneamente alla denuncia patrimoniale, sottoscritta dal coniuge, qualora anche tutto il patrimonio del coniuge debba cumularsi. E con ci\u00f2 si \u00e8 esonerata l\u2019amministrazione finanziaria da ogni obbligo nell\u2019amministrazione del nucleo familiare.<\/p><p>PRESIDENTE. Qual \u00e8 l\u2019avviso della Commissione?<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> La Commissione non accetta l\u2019emendamento Zerbi.<\/p><p>PRESIDENTE. Qual \u00e8 l\u2019avviso del Governo?<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> L\u2019emendamento proposto dall\u2019onorevole Zerbi rester\u00e0 certamente negli atti parlamentari come un contributo intelligente per la soluzione di un complicato problema, qualora venissero ammessi i presupposti da cui l\u2019onorevole Zerbi parte. Ma siccome l\u2019onorevole Zerbi per primo dovr\u00e0 convenire che il Governo non pu\u00f2 accettare la premessa, non potr\u00e0, di conseguenza, stupirsi se non accetto il suo emendamento.<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo ai voti l\u2019emendamento Zerbi.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Vi \u00e8 ora la proposta di un articolo 29-<em>ter<\/em> degli onorevoli Pesenti, Scoccimarro, Foa, Valiani e Lombardi Riccardo. L\u2019articolo sarebbe cos\u00ec formulato:<\/p><p>\u00abSono soggetti ad imposta gli enti collettivi il cui patrimonio valutato a norma dell\u2019articolo precedente \u00e8 superiore a cinque milioni.<\/p><p>\u00abL\u2019ammontare dell\u2019imposta da corrispondersi \u00e8 determinata in base alle seguenti aliquote da applicarsi nel patrimonio valutato a norma dell\u2019articolo precedente:<\/p><p>\u00a0<\/p><table width=\"416\"><tbody><tr><td width=\"151\"><p>fino a 5 milioni, esenti<\/p><\/td><td width=\"113\"><p>\u00a0<\/p><\/td><td width=\"344\"><p>\u00a0<\/p><\/td><\/tr><tr><td width=\"151\"><p>da 5 a<\/p><\/td><td width=\"113\"><p>20 milioni<\/p><\/td><td width=\"344\"><p>1 %<\/p><\/td><\/tr><tr><td width=\"151\"><p>da 20 a<\/p><\/td><td width=\"113\"><p>50\u00a0\u00a0\u00a0<\/p><\/td><td width=\"344\"><p>1,50%<\/p><\/td><\/tr><tr><td width=\"151\"><p>da 50 a<\/p><\/td><td width=\"113\"><p>100<\/p><\/td><td width=\"344\"><p>2%<\/p><\/td><\/tr><tr><td width=\"151\"><p>da 100 a<\/p><\/td><td width=\"113\"><p>250<\/p><\/td><td width=\"344\"><p>2,50%<\/p><\/td><\/tr><tr><td width=\"151\"><p>da 250 a<\/p><\/td><td width=\"113\"><p>500<\/p><\/td><td width=\"344\"><p>3%<\/p><\/td><\/tr><tr><td width=\"151\"><p>da 500 a<\/p><\/td><td width=\"113\"><p>1000<\/p><\/td><td width=\"344\"><p>3,50%<\/p><\/td><\/tr><tr><td width=\"151\"><p>da 1 a<\/p><\/td><td width=\"113\"><p>2 miliardi<\/p><\/td><td width=\"344\"><p>4%<\/p><\/td><\/tr><tr><td width=\"151\"><p>da 2 a<\/p><\/td><td width=\"113\"><p>5<\/p><\/td><td width=\"344\"><p>4,50%<\/p><\/td><\/tr><tr><td width=\"151\"><p>da 5 a<\/p><\/td><td width=\"113\"><p>10<\/p><\/td><td width=\"344\"><p>5%<\/p><\/td><\/tr><tr><td width=\"151\"><p>da 10 a<\/p><\/td><td width=\"113\"><p>20<\/p><\/td><td width=\"344\"><p>5,50%<\/p><\/td><\/tr><tr><td width=\"151\"><p>oltre i 20 miliardi<\/p><\/td><td width=\"113\"><p>&#8230;.<\/p><\/td><td width=\"344\"><p>6 %<\/p><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><p>Poich\u00e9 anche questo articolo riguarda gli enti collettivi, lo rimandiamo a quando verr\u00e0 posta in discussione la questione.<\/p><p>CORBINO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CORBINO. Desidero richiamare l\u2019attenzione del Governo sopra un problema sul quale stiamo concordando un ordine del giorno con gli altri settori della Camera a proposito delle modalit\u00e0 di pagamento specialmente per quanto concerne i contribuenti colpiti da aliquote altissime. Vorrei che il Governo si preoccupasse fin da ora di escogitare i mezzi relativi al versamento dell\u2019imposta in modo che non si determini un grave sconquasso nell\u2019economia nazionale; specialmente avuto riguardo a quei casi in cui una grande parte del patrimonio dovr\u00e0 essere versata sotto forma di imposta. Prego il Governo di mettere allo studio questo problema fin da questo momento.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Mi associo alla richiesta dell\u2019onorevole Corbino.<\/p><p>PRESIDENTE. Torniamo allora per un momento indietro ad esaminare gli emendamenti relativi all\u2019articolo 25, di cui molti sono stati gi\u00e0 assorbiti e superati con le votazioni successive.<\/p><p>Si dia lettura innanzi tutto del testo dell\u2019articolo 25 proposto dalla Commissione.<\/p><p>MOLINELLI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abSi presume che facciano parte del patrimonio del contribuente le seguenti quote percentuali in conto rispettivamente del valore del mobilio, dell\u2019arredamento e dei gioielli, del danaro, dei depositi e dei titoli di credito al portatore:<\/p><p>\u00a0<\/p><table width=\"378\"><tbody><tr><td colspan=\"2\" width=\"203\"><p>Fino a<\/p><p>6 milioni<\/p><\/td><td width=\"57\"><p>Fino a<\/p><p>10 milioni<\/p><\/td><td width=\"60\"><p>Fino a<\/p><p>60 milioni<\/p><\/td><td width=\"57\"><p>Oltre<\/p><p>60 milioni<\/p><\/td><\/tr><tr><td width=\"142\"><p>Mobilio, arredamento e gioielli.<\/p><\/td><td width=\"61\"><p>3%<\/p><\/td><td width=\"57\"><p>5%<\/p><\/td><td width=\"60\"><p>7%<\/p><\/td><td width=\"57\"><p>10%<\/p><\/td><\/tr><tr><td width=\"142\"><p>Denaro, depositi e titoli di credito al portatore<\/p><\/td><td width=\"61\"><p>2%<\/p><\/td><td width=\"57\"><p>4%<\/p><\/td><td width=\"60\"><p>6%<\/p><\/td><td width=\"57\"><p>10%<\/p><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><p>\u00abDette quote si computano con riferimento al patrimonio netto, risultante dalla differenza tra il valore lordo delle attivit\u00e0, escluse quelle costituite dai cespiti sopra indicati, e l\u2019ammontare delle passivit\u00e0 deducibili.<\/p><p>\u00abLe quote stabilite nel comma precedente rappresentano l\u2019ammontare minimo dei cespiti soggetti all\u2019imposta, al quale si elevano i valori eventualmente dichiarati per una cifra inferiore, fermo l\u2019obbligo, da parte del contribuente, di dichiarare il maggior valore di ognuno dei cespiti indicati effettivamente posseduto, e ferma la facolt\u00e0, da parte della finanza, di procedere all\u2019accertamento di maggiori valori in base a dati e circostanze di fatto.<\/p><p>\u00abLa quota presunta in conto mobilio, arredamento e gioielli \u00e8 ridotta alla met\u00e0 nei riguardi del cittadino e dello straniero residenti all\u2019estero, che abbiano beni nello Stato. La quota non si aggiunge se non risulti che detti contribuenti possiedano del mobilio nello Stato\u00bb.<\/p><p>A questo articolo \u00e8 stato presentato un emendamento sostitutivo, dagli onorevoli Bosco Lucarelli, Perlingieri, Turco, Coppi Balduzzi, Titomanlio Vittoria, Salizzoni, De Unterrichter Maria, Caristia e Viale, del seguente tenore:<\/p><p>\u00ab<em>Sostituirlo col seguente:<\/em><\/p><p>\u00abPer i patrimoni superiori ai 5 milioni, e salvo maggiore valutazione, si presume una quota del 3 per cento in conto del valore del mobilio, dell\u2019arredamento e dei gioielli, nonch\u00e9 una quota del due per cento in conto del danaro, dei depositi e dei titoli di credito al portatore\u00bb.<\/p><p>Non essendo presente l\u2019onorevole Bosco Lucarelli, prego uno dei firmatari, l\u2019onorevole Balduzzi, di dichiarare se intende mantenere questo emendamento.<\/p><p>BALDUZZI. Rinuncio all\u2019emendamento. Faccio mio, invece, l\u2019altro emendamento a firma dell\u2019onorevole Bosco Lucarelli cos\u00ec formulato:<\/p><p>\u00ab<em>Nella tabella contenuta nel primo comma alle parole:<\/em> fino a 5 milioni, <em>sostituire le parole<\/em><em>: <\/em>fino a 10 milioni, <em>e alle parole<\/em><em>:<\/em> fino a 10 milioni, <em>sostituire le parole<\/em><em>:<\/em> fino a 20 milioni\u00bb.<\/p><p>Rinunzio peraltro a svolgerlo.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Relatore ha facolt\u00e0 di esprimere il parere della Commissione.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> La Commissione ha attenuato in questi casi la gravezza delle aliquote del provvedimento governativo. Infatti, se leggete il testo del disegno di legge, vedete che si fissa una quota del 7 per cento pel mobilio e del 5 per il denaro. La Commissione non intende spostarsi dal testo governativo e prega il collega Balduzzi di non insistere su questo emendamento.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Ministro delle finanze ha facolt\u00e0 di esprimere il parere del Governo.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Prego l\u2019onorevole Balduzzi di non insistere sull\u2019emendamento perch\u00e9 il testo concordato dal Governo con la Commissione \u2013 a parte tutte le critiche che in sede teorica pu\u00f2 trovare \u2013 in sede pratica risolve abbastanza bene il problema.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Balduzzi, mantiene l\u2019emendamento?<\/p><p>BALDUZZI. Non vi insisto.<\/p><p>PRESIDENTE. Segue l\u2019emendamento a firma degli onorevoli Condorelli, Quintieri Quinto, Corbino, Colonna, Benedettini, Fabbri e Perrone Capano, cos\u00ec formulato:<\/p><p>\u00ab<em>Emendare il primo comma come segue:<\/em><\/p><p>\u00abSi presume che faccia parte del patrimonio del contribuente una quota del 7 per cento, in conto del valore del mobilio, dell\u2019arredamento e dei gioielli, nonch\u00e9 una quota del 5 per cento in conto del denaro, dei depositi, dei titoli di credito, nominativi o al portatore\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Condorelli ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>CONDORELLI. Il testo del mio emendamento va naturalmente modificato in relazione all\u2019emendamento ora approvato dalla Commissione, perch\u00e9 io mi riferisco alle quote stabilite nel decreto che andiamo convalidando, mentre le quote che ha stabilito la Commissione e che sono state accettate dal Governo, sono inferiori.<\/p><p>Si tratta di un problema di equit\u00e0 e di giustizia, compatibile anche con le esigenze del fisco.<\/p><p>Tutti quanti abbiamo la coscienza che i titoli di Stato abbiano gi\u00e0 largamente pagato questa imposta sul patrimonio, come ora ha detto l\u2019onorevole Corbino con la sua competenza. Ci sono effettivamente titoli di Stato che hanno pagato proprio questa stessa imposta sul patrimonio, nella misura del 99 per cento. Il titolo di Stato meglio trattato sarebbe quello che ha preceduto il Prestito della ricostruzione, che deve aver pagato questa imposta almeno per il 70 per cento.<\/p><p>Ora, sarebbe necessario preoccuparsi di questi titoli di Stato: viceversa, nella legge nulla si \u00e8 fatto, probabilmente per la impossibilit\u00e0 di stabilire in quale momento erano stati acquistati. Perch\u00e9 chi \u00e8 detentore di titoli emessi per esempio nel 1914, non \u00e8 detto che sia il sottoscrittore, anzi, probabilmente, non \u00e8 il sottoscrittore, pu\u00f2 essere un borsaro nero che ha investito in titoli di Stato i suoi male acquistati guadagni.<\/p><p>Per\u00f2, nel quadro di tutti questi titoli di Stato, quelli che sono stati addirittura maltrattati sono proprio quelli che avrebbero avuto diritto ad una maggiore considerazione. Parlo dei titoli nominativi e dei buoni postali fruttiferi.<\/p><p>Questi titoli nominativi e i buoni postali fruttiferi portano proprio impressa nella loro natura, la loro origine e il contributo vasto che hanno dato, l\u2019esproprio che hanno subito. Questi titoli nominativi, in genere, non sono altro che le doti e i beni dei minori che, non potendosi tener in denaro liquido o in titoli al portatore, sono stati cos\u00ec investiti. I buoni postali fruttiferi sono i risparmi dell\u2019umile gente, che tutto in una volta si vede trasportata, per l\u2019inflazione, nel rango dei milionari.<\/p><p>E noi possiamo dire questo: che un titolo di 10.000 lire vi porta dalla zona esente dall\u2019imposta alla zona tassata.<\/p><p>Ora, il trattamento di rigore che \u00e8 stato fatto, consiste in questo: che, mentre c\u2019\u00e8 per tutte le altre possidenze liquide \u2013 depositi di banca, denaro contante, titoli al portatore \u2013 il conglobamento nella percentuale stabilita dalla legge, i titoli da me considerati si presuppongono come al di l\u00e0 della percentuale, necessariamente al di l\u00e0.<\/p><p>Questo \u00e8 ingiusto ed \u00e8 ingiusto, prima di tutto, dal punto di vista probatorio, perch\u00e9 viene a costituire una presunzione, che \u00e8 certamente contraria alla verit\u00e0; perch\u00e9, in sostanza, noi cosa abbiamo? Che si presume che questi titoli nominativi e buoni postali fruttiferi siano un qualche cosa che sia necessariamente un di pi\u00f9 di quella scorta di liquido che presumiamo, necessariamente, in ogni patrimonio.<\/p><p>Ora, questo non \u00e8 assolutamente vero, perch\u00e9 chi investe denaro preferisce i titoli al portatore, evidentemente. Prendono titoli nominativi quelli che non possono tenere titoli al portatore, principalmente per ragioni attinenti al loro stato civile. Non \u00e8 che questi siano dei contribuenti che, oltre quei tali titoli al portatore hanno questi altri; sono invece delle persone che hanno titoli nominativi, proprio perch\u00e9 non possono avere titoli al portatore.<\/p><p>Viceversa, noi andiamo a creare, a base del congegno previsto dalla legge, una presunzione che \u00e8 tutto l\u2019opposto della realt\u00e0: che questi titoli nominativi siano posseduti oltre ai titoli al portatore.<\/p><p>Ebbene, penso che, fermo restando l\u2019obbligo della denunzia che \u00e8 per tutti i beni mobili, questi titoli nominativi e i buoni postali fruttiferi che sono i risparmi della povera gente \u2013 di coloro che, non potendo comprare dei cespiti reali, acquistano un titolo, perch\u00e9 chi risparmiava 500 o 1000 lire, l\u2019impiegato, il contadino, non poteva fare altro che andarsi a comprare un buono postale fruttifero, si denuncino, ma siano compresi in questa quota del 5 per cento, o in quella che stabilir\u00e0 la legge; e che non si debbano presumere necessariamente come un\u2019aggiunta a questa quota. Io spererei che, una volta tanto, la Commissione e il Ministro rinunciassero al sistema di estrema, di eccessiva difesa del fisco, tanto pi\u00f9 che quanto da me proposto non potr\u00e0 spostare sostanzialmente le posizioni, in quanto i titoli nominativi sono pochi.<\/p><p>I buoni postali fruttiferi sono indubbiamente molti, ma hanno tutti quanti quella stessa origine: origine di lavoro, di risparmio faticoso di povera gente, in rapporto alla quale \u00e8 veramente intollerabile che si faccia un trattamento pi\u00f9 rigoroso di quello che si fa ai titoli al portatore.<\/p><p>PRESIDENTE. Invito l\u2019onorevole Relatore a esprimere il parere della Commissione.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> L\u2019onorevole Condorelli, in certo senso, ha posto un problema che preoccupa ed ha preoccupato la Commissione; c\u2019\u00e8 indubbiamente un certo fondamento di verit\u00e0 in quello che l\u2019onorevole Condorelli ha detto. Tuttavia, come facciamo noi a mettere in una quota presuntiva i titoli nominativi? Da che punto di vista possiamo farlo?<\/p><p>Nel sistema della legge, come possiamo considerare presuntivamente titoli nominativi? Mi pare un assurdo cos\u00ec evidente che, con la migliore buona volont\u00e0, la Commissione non si trova in grado di accogliere la proposta.<\/p><p>CONDORELLI. Onorevole Presidente, mi consenta di replicare.<\/p><p>PRESIDENTE. Sia breve, onorevole Condorelli.<\/p><p>CONDORELLI. La obiezione che mi fa l\u2019onorevole La Malfa io l\u2019avevo gi\u00e0 prevista. Io non dico che si debba fare un accertamento presuntivo, ma dico che i titoli di cui ho parlato, se non superano quella data percentuale, vadano nella percentuale. In sostanza, infatti, la legge viene a creare una presunzione che \u00e8 contro la verit\u00e0: la presunzione cio\u00e8 che essi vadano oltre la percentuale, mentre essi invece rientrano nella percentuale, rientrano cio\u00e8 nel 5 per cento.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Ma in verit\u00e0 l\u2019emendamento parla di presunzione.<\/p><p>CONDORELLI. Perdoni. Io non ho grandi doti, ma quella della chiarezza me l\u2019hanno sempre riconosciuta tutti. L\u2019obbligo della denuncia esiste per tutti i titoli: sar\u00e0 anche vero che i furbi non denunzieranno i titoli al portatore, ma l\u2019obbligo non cessa per questo di esistere.<\/p><p>Io ritengo dunque, che si possa benissimo dire: si presume che facciano parte del patrimonio del contribuente, ecc., ecc., in conto del denaro, dei depositi, dei titoli nominativi e al portatore. Poi c\u2019\u00e8 il comma successivo che dice: questa quota viene considerata per\u00f2 soltanto come un minimo; se poi di fatto c\u2019\u00e8 di pi\u00f9, si paga.<\/p><p>Ci\u00f2 vuol dire che quando sar\u00e0 fatta la denuncia, e tra titoli al portatore e nominativi, compresi i buoni postali fruttiferi, si abbia superato quel 5 o 7 per cento, sul di pi\u00f9, si dovr\u00e0 pagare.<\/p><p>Perci\u00f2 credo che anche questa volta sia stato chiaro.<\/p><p>PRESIDENTE. Ha facolt\u00e0 di parlare l\u2019onorevole Relatore.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatori.<\/em> Non sono d\u2019accordo con l\u2019onorevole Condorelli, in questo senso: che la presunzione, cos\u00ec com\u2019era stabilita nel disegno di legge governativo \u2013 fermo restando l\u2019obbligo della dichiarazione \u2013 era una presunzione per valori che potevano sfuggire ad un accertamento; in un certo senso la presunzione ha questo significato, e lo dobbiamo confessare. Noi diciamo: dovete denunciare questi valori, ma siccome sono di difficile accertamento, li calcoliamo in via presuntiva. Quando aggiungiamo \u00abnominativi\u00bb, tutto questo sistema cade. \u00c8 stato prospettato il caso di beni dei minori investiti in titoli. Vorrei sentire il Ministro su questi determinati casi. Qui vi \u00e8 una dizione talmente generica che sotto la denominazione di titoli nominativi pu\u00f2 passare parecchia roba, mi pare.<\/p><p>PRESIDENTE. Qual \u00e8 il parere dell\u2019onorevole Ministro?<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> La ragione sistematica dovrebbe portare all\u2019esclusione della richiesta dell\u2019onorevole Condorelli, perch\u00e9 una volta impostato il sistema dell\u2019articolo 25 sull\u2019accertamento presuntivo di ci\u00f2 che \u00e8 al portatore, deriva da una tale impostazione l\u2019inammissibilit\u00e0 dell\u2019emendamento.<\/p><p>Vi \u00e8 un caso che pu\u00f2 richiamare la nostra attenzione: il caso del minore intestatario di determinati titoli che sono rimasti al suo nome per pi\u00f9 anni e che, quindi, evidentemente, hanno sub\u00ecto in pieno la svalutazione.<\/p><p>Se l\u2019onorevole Condorelli ritiene che la Commissione e il Governo possano studiare questo problema, credo che si potrebbe ricercare una formula che offra qualche particolare agevolazione per il minore, o per qualche altro caso che sia assimilabile a quello del minore, soprattutto, ripeto, quando \u00e8 evidente che i titoli, per essere rimasti nelle stesse mani per tutto il periodo dell\u2019inflazione, hanno scontato automaticamente gli effetti dell\u2019inflazione stessa.<\/p><p>Se l\u2019onorevole Condorelli, invece, insistesse per avere una votazione immediata del suo emendamento, dovrei pronunciarmi contro l\u2019emendamento stesso.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Condorelli, insiste per la votazione?<\/p><p>CONDORELLI. Evidentemente, non posso insistere per la votazione immediata. Prego, per\u00f2, il Ministro e la Commissione di volermi ascoltare quando esamineranno questo problema.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Vorrei proporre che si voti l\u2019articolo 25 anche per questa parte, salvo ad aggiungere un comma per quei casi che prenderemo in considerazione.<\/p><p>CONDORELLI. Pregherei di lasciare impregiudicata la questione, perch\u00e9 oso sperare di potervi sottoporre degli argomenti che mi daranno ragione anche sulla parte sulla quale non mi sembra che mi si voglia dar ragione. Del resto, dovendo sospendere, mi pare che sarebbe bene sospendere per intero.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Francamente, il primo comma cos\u00ec com\u2019\u00e8 a me pare che si debba lasciare. Se si devono fare delle eccezioni, facciamole con un titolo specifico, quindi con un comma specifico.<\/p><p>Io apprezzo molto le opinioni dell\u2019onorevole Condorelli e ammetto che mi possa convincere di molte cose, ma spostare la questione sino ad includere, sia pure per inciso, i titoli nominativi, mi pare vada oltre il segno.<\/p><p>CONDORELLI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CONDORELLI. Dati i termini in cui si svolge la discussione, sono pronto a ritirare l\u2019emendamento ed a lasciare a voi tutta la responsabilit\u00e0 della cosa!<\/p><p>PRESIDENTE. Ha facolt\u00e0 di parlare il Ministro delle finanze.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Vorrei fare una proposta sul piano pratico. Dall\u2019emendamento dell\u2019onorevole Condorelli nascono dei suggerimenti di cui la Commissione ed il Governo terranno conto. Se per ragioni di ordine procedurale, per il sollecito procedimento dei nostri lavori, riteniamo opportuno di votare \u2013 magari respingendolo \u2013 l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Condorelli, tutto questo deve avere per\u00f2 un significato; che l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Condorelli, anche se provvisoriamente respinto, lasci una traccia feconda attraverso l\u2019impegno della Commissione e del Governo di riservarsi la presentazione di altro emendamento che tenga eventualmente conto di buona parte dello spirito della proposta dell\u2019onorevole Condorelli.<\/p><p>PRESIDENTE. Mi pare che, avendo l\u2019onorevole Condorelli ritirato l\u2019emendamento, non sia il caso di metterlo in votazione. L\u2019emendamento sar\u00e0 tenuto presente dal Governo perch\u00e9 eventualmente prepari un articolo aggiuntivo&#8230;<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Un comma.<\/p><p>PRESIDENTE. &#8230;un comma aggiuntivo da approvare nella seduta di marted\u00ec. Cos\u00ec non c\u2019\u00e8 il rigetto e resta il desiderio dell\u2019onorevole Condorelli all\u2019esame del Governo e della Commissione. Mi pare che questa, possa essere la soluzione.<\/p><p>L\u2019onorevole Caroleo ha presentato il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Al primo comma aggiungere:<\/em><\/p><p>\u00abNel calcolo delle attivit\u00e0 non si comprende, ai fini della determinazione delle quote predette, in conto mobilio e denaro, il valore attribuito ai fabbricati soggetti a regime vincolistico\u00bb.<\/p><p>Ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>CAROLEO. Insisto perch\u00e9 questo emendamento venga accolto. Dopo la discriminazione ammessa nella legge tra fabbricati soggetti a regime vincolistico e fabbricati non soggetti a regime vincolistico, questo emendamento s\u2019impone: \u00abNel calcolo delle attivit\u00e0 non si comprende, ai fini della determinazione delle quote predette, in conto mobilio e denaro, il valore attribuito ai fabbricati soggetti a regime vincolistico\u00bb.<\/p><p>Mi pare che presumere dette quote per proprietari senza reddito sia come voler mettere il denaro in tasca al contribuente, che non pu\u00f2 averlo in maniera assoluta, perch\u00e9 non c\u2019\u00e8 nessun possessore di fabbricati soggetti a regime vincolistico che possa aver comprato mobili o messo da parte denaro. Mi pare che questa presunzione nei confronti di questi proprietari non debba operare. L\u2019estenderla, ripeto, significherebbe questo: porre fittiziamente in tasca denaro al contribuente per avere poi il diritto di ripeterlo. \u00c8 come se si mettesse un portafoglio vuoto in tasca ad un Tizio per richiederlo poi a questo stesso Tizio pieno di denaro, che non ha avuto e non ha preso.<\/p><p>PRESIDENTE. Qual \u00e8 il parere della Commissione.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Una volta che si tenga conto del sistema vincolistico in sede di valutazione, non si pu\u00f2 tenerne conto in altra sede.<\/p><p>PRESIDENTE. Prego il Ministro di esprimere il parere del Governo.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Anch\u2019io devo esprimere parere contrario all\u2019emendamento dell\u2019onorevole Caroleo. D\u2019altra parte, vorrei sottolineare una conseguenza particolare che deriverebbe dall\u2019accoglimento dell\u2019emendamento.<\/p><p>Facciamo l\u2019ipotesi di un uguale arredamento che sia posseduto da chi \u00e8 proprietario di un fabbricato vincolato e da chi \u00e8 proprietario di un fabbricato non sottoposto al vincolo. La percentuale presuntiva del proprietario d\u2019un fabbricato vincolato, calcolata su un valore pi\u00f9 basso, porta ad attribuire all\u2019arredamento un valore ridotto; invece, la percentuale calcolata sul valore del fabbricato non vincolato, fa attribuire un pi\u00f9 elevato valore all\u2019arredamento che, come si diceva, \u00e8 sempre lo stesso. In definitiva mi pare che vi siano nella legge dei correttivi che vanno oltre quello che vorremmo raggiungere. L\u2019onorevole Caroleo si richiama ad un caso quasi marginale, il caso di colui che possiede soltanto un fabbricato vincolato. Lo possiede dall\u2019epoca dell\u2019altra guerra, e non ha mai posseduto altro. Forse esiste questo caso. Ma, purtroppo, non si possono prendere in considerazione questi casi marginali, per adottare soluzioni di specie che sconvolgerebbero tutta la legge.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Caroleo, insiste nel suo emendamento?<\/p><p>CAROLEO. Insisto.<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo ai voti l\u2019emendamento Caroleo.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Vi \u00e8 ancora un emendamento all\u2019articolo 25, degli onorevoli Condorelli, Quintieri Quinto, Corbino, Colonna, Benedettini, Fabbri e Perrone Capano, cos\u00ec concepito:<\/p><p>\u00ab<em>Aggiungere, in fine, il seguente comma:<\/em><\/p><p>\u00abLa quota presunta in conto del danaro, dei depositi e dei titoli di credito \u00e8 ridotta al 3 per cento nei riguardi del cittadino e dello straniero residenti all\u2019estero che abbiano beni nello Stato\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Condorelli ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>CONDORELLI. Siccome penso che i cittadini residenti all\u2019estero ovviamente svolgono all\u2019estero la loro attivit\u00e0, \u00e8 da supporre che questo denaro liquido non l\u2019abbiano proporzionalmente al loro patrimonio in Italia, ma l\u2019abbiano in parte all\u2019estero. \u00c8 da presumersi che ne abbiano almeno la met\u00e0 all\u2019estero, perch\u00e9 il patrimonio mobiliare si detiene essenzialmente dove si risiede.<\/p><p>PRESIDENTE. Qual \u00e8 il pensiero della Commissione?<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> La Commissione \u00e8 contraria.<\/p><p>PRESIDENTE. Qual \u00e8 il pensiero del Ministro?<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Il Governo \u00e8 contrario.<\/p><p>QUINTIERI QUINTO. Domando di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>QUINTIERI QUINTO. Desidero fare un\u2019osservazione di carattere generale, e non specifica. Questi coefficienti stabiliti in base a presunzione costituiscono solo un aggravio nella tassazione degli immobili e non colpiscono affatto i beni mobili, i valori al portatore od il denaro liquido. Si resta sempre a tassare il patrimonio immobiliare secondo un doppio coefficiente <em>A<\/em> e <em>B<\/em>, e non si tassa il denaro, n\u00e9 i gioielli, n\u00e9 le opere d\u2019arte.<\/p><p>PRESIDENTE. La Commissione modifica il suo avviso di fronte a questa osservazione dell\u2019onorevole Quintieri?<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatori.<\/em> La Commissione rimane contraria.<\/p><p>PRESIDENTE. E il Governo?<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Tengo a sottolineare che troppo spesso si finisce per identificare tutta la ricchezza mobiliare con quella espressa in titoli al portatore.<\/p><p>Vi \u00e8 invece da tenere in conto anche quella nominativa; vi \u00e8 tutto il settore dei titoli azionari, settore che la Finanza non ha intenzione affatto di trascurare quando si procede al calcolo della quota presuntiva, che dev\u2019essere calcolata non soltanto sul valore dei cespiti immobiliari, ma anche su quello dei titoli azionari che rappresentano un elemento tutt\u2019altro che trascurabile.<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo ai voti l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Condorelli ed altri.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Non essendovi altre osservazioni, l\u2019articolo 25 si intende approvato.<\/p><p>Passiamo all\u2019articolo 54. Se ne dia lettura.<\/p><p>MOLINELLI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abIl contribuente che ometta di presentare la dichiarazione nei termini stabiliti \u00e8 soggetto al pagamento di una sopratassa pari all\u2019ammontare dell\u2019imposta definitivamente accertata, ed \u00e8 punito con l\u2019ammenda da una met\u00e0 all\u2019intera somma dell\u2019imposta stessa.<\/p><p>\u00abLa sopratassa stabilita nel comma precedente \u00e8 ridotta ad un terzo, nei casi in cui il contribuente presenti la dichiarazione entro 60 giorni dalla scadenza del termine, e l\u2019ammenda non si applica.<\/p><p>\u00abOve il contribuente presenti la dichiarazione nei termini stabiliti dall\u2019articolo 30, omettendo l\u2019indicazione di uno o pi\u00f9 cespiti, \u00e8 soggetto ad una sopratassa pari alla quota proporzionale di imposta definitivamente accertata sui cespiti omessi, ed \u00e8 punito con l\u2019ammenda dalla met\u00e0 all\u2019ammontare della quota stessa.<\/p><p>\u00abLa sopratassa prevista nel comma precedente \u00e8 ridotta ad un terzo, ove il contribuente dichiari i cespiti stessi entro 60 giorni dalla scadenza del termine, e l\u2019ammenda non si applica.<\/p><p>\u00abOve il contribuente dichiari un valore imponibile inferiore a quello minimo determinato secondo le norme degli articoli da 34 a 37, \u00e8 soggetto ad una pena pecuniaria pari alla differenza tra l\u2019imposta liquidata sul valore determinato secondo le norme degli articoli sopra citati e quella liquidata sul valore dichiarato.<\/p><p>\u00abLa pena pecuniaria non si applica quando l\u2019imposta di cui l\u2019Erario sarebbe stato defraudato non supera il quinto dell\u2019imposta dovuta\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Su questo articolo, accettato dalla Commissione nel testo del Ministero, vi \u00e8 un emendamento degli onorevoli Castelli Edgardo, Scoca, Coccia, Vicentini, Veroni, Nasi, Bassano, Tosi, Castelli Avolio, Arcaini e Pesenti, cos\u00ec formulato:<\/p><p>\u00ab<em>Al terzo comma, dopo le parole:<\/em> o pi\u00f9 cespiti, <em>aggiungere:<\/em> o dichiarando debiti che risultino fittizi\u00bb.<\/p><p>Il Governo e la Commissione hanno comunicato di accettarlo.<\/p><p>Lo pongo ai voti.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>\u00a0<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Prego l\u2019Assemblea di delegare il Governo a modificare in sede di coordinamento l\u2019ultima parte del terzo comma, poich\u00e9 mi sembra necessario prevedere l\u2019applicabilit\u00e0 della soprattassa in conseguenza della dichiarazione di debiti fittizi: proporrei quindi la formula seguente, da aggiungere dopo le parole \u00absui cespiti omessi\u00bb le altre: \u00abo che sarebbe stata sottratta\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Il Ministro propone, dunque, che al terzo comma dell\u2019articolo 54 dopo le parole: \u00absui cespiti omessi\u00bb si aggiunga l\u2019espressione: \u00abo che sarebbe stata sottratta\u00bb.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> La Commissioni accetta l\u2019emendamento.<\/p><p>PRESIDENTE. Lo pongo ai voti.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Il terzo comma risulta pertanto cos\u00ec formulato:<\/p><p>\u00abOve il contribuente presenti la dichiarazione nei termini stabiliti dall\u2019articolo 30 omettendo l\u2019indicazione di uno o pi\u00f9 cespiti, o dichiarando debiti che risultino fittizi, \u00e8 soggetto ad una soprattassa pari alla quota proporzionale di imposta definitivamente accertata sui cespiti omessi, o che sarebbe stata sottratta, ed \u00e8 punito con l\u2019ammenda della met\u00e0 dell\u2019ammontare della quota stessa\u00bb.<\/p><p>Non essendovi altre osservazioni, l\u2019articolo 54 si intende approvato con l\u2019emendamento test\u00e9 votato.<\/p><p>Passiamo ora alle proposte di articoli aggiuntivi al disegno di legge, i primi tre de quali concernono la stessa materia. Ne do lettura:<\/p><p>Art. &#8230;<\/p><p>\u00abL\u2019Assemblea Costituente \u2013 a mezzo della sua Presidenza \u2013 nomina un ristretto Comitato di deputati che, in accordo col Ministero delle finanze, sorvegli costantemente l\u2019applicazione della presente imposta.<\/p><p>\u00abAdonnino\u00bb.<\/p><p>Art. &#8230;<\/p><p>\u00abL\u2019Assemblea Costituente \u2013 a mezzo della sua Presidenza \u2013 nomina un ristretto Comitato di deputati che, in accordo col Ministero delle finanze, collabori alla emanazione di norme complementari e regolamentari e sorvegli costantemente l\u2019applicazione della presente imposta.<\/p><p>\u00abCannizzo\u00bb.<\/p><p>Art. &#8230;<\/p><p>\u00abResta in facolt\u00e0 del Ministero delle finanze di presentare opportuni provvedimenti, intesi a fare affiancare da elementi tecnici di provata capacit\u00e0, nominati eventualmente da consessi elettivi di cittadini, gli Uffici fiscali e le Commissioni provinciali.<\/p><p>\u00abDe Mercurio\u00bb.<\/p><p>Questi tre articoli potrebbero essere esaminati complessivamente. L\u2019onorevole Adonnino ha facolt\u00e0 di svolgere il suo articolo aggiuntivo.<\/p><p>ADONNINO. Prendo solo la parola per chiarire il concetto del mio articolo aggiuntivo, specialmente di fronte ad altri simili articoli presentati.<\/p><p>PRESIDENTE. Mi pare piuttosto che si dovrebbe discutere sulla proponibilit\u00e0 di un organo quale quello indicato.<\/p><p>ADONNINO. Ma la opportunit\u00e0 di istituire un dato organo deriva dalla importanza maggiore o minore, dallo sviluppo maggiore o minore che a questo organo si voglia dare. E siccome l\u2019importanza, lo sviluppo dell\u2019organo che io propongo sono minimi, ne vorrei spiegare il motivo. Io ho fatto tesoro di una proposta che \u00e8 stata avanzata dal Presidente della Commissione di finanza.<\/p><p>L\u2019azione del Comitato di deputati che io propongo di nominare andrebbe tenuta nei limiti pi\u00f9 ristretti.<\/p><p>Sento, per esempio, che l\u2019onorevole Bertone dice: \u00abma allora gli uffici ministeriali sarebbero inceppati dalla presenza di questi deputati\u00bb.<\/p><p>No, i deputati non avrebbero nessunissima facolt\u00e0 di determinare l\u2019azione degli uffici; e perci\u00f2 non potrebbero in essa interferire, e non potrebbero incepparla.<\/p><p>La Commissione di deputati sarebbe solo accanto al Ministro per avere tutte le informazioni immediate che possono venire dagli uffici.<\/p><p>A me pare che tale Commissione sarebbe utilissima specialmente in questa legge, che, diciamolo francamente, \u00e8 un po\u2019 una legge che facciamo a tastoni, con gli occhi bendati, tanto \u00e8 vero che si dice&#8230;<\/p><p>PRESIDENTE. La prego di non fare divagazioni.<\/p><p>ADONNINO. Non faccio divagazioni; spiego il mio concetto. Si dice chiaramente e si ammette da tutti che a questa legge ne dovranno seguire varie altre integrative e modificative; sappiamo tutti che \u00e8 una legge che nella applicazione pratica potr\u00e0 dare tante sorprese.<\/p><p>Una Intendenza di finanza potr\u00e0 dire che sorge quel tale ostacolo; un\u2019altra Intendenza di finanza potr\u00e0 dire che sorge quel tale inconveniente.<\/p><p>C\u2019\u00e8, si capisce, il Ministero con i suoi organi, ma l\u2019esistenza di un ristretto comitato di deputati con funzioni informative, (quindi non sono d\u2019accordo con gli altri articoli proposti che vogliono dare a questo comitato un potere costituzionale) che possa proporre poi nelle forme costituzionali eventuali emendamenti, mi sembra opportuna.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Cannizzo ha facolt\u00e0 di svolgere il suo articolo aggiuntivo.<\/p><p>CANNIZZO. Io ho usato la forma pi\u00f9 larga, ma l\u2019ho usata senza volere con questo violare il principio della divisione dei poteri, perch\u00e9 so benissimo che la funzione di emanare regolamenti spetta al potere esecutivo. Per\u00f2 parlo di collaborazione. Vado all\u2019idea quindi di un organo consultivo che si affianchi al Ministro. E del resto, poich\u00e9 il Governo durante le discussioni ha fatto tante promesse, ha lasciato intravedere tante possibilit\u00e0 di modificazioni alla legge e dimostrato tanta volont\u00e0 di mitigare la inflessibilit\u00e0, credo che una commissione di deputati che controlli benevolmente e collabori col Ministro possa essere utile anche per ricordare le promesse. Tanto pi\u00f9 quando si pensi che il Presidente della Commissione, onorevole La Malfa, ha lasciato intravedere la utilit\u00e0 di questa commissione, e credo, del resto, e l\u2019onorevole La Malfa ne deve convenire, che, quando avremo votato tutta la legge, non avremo per nulla una legge completa, ma una legge piena di lacune. Ritengo di aver chiarito il senso che intendo dare alla parola \u00abcollabori\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole De Mercurio ha facolt\u00e0 di illustrare il suo articolo aggiuntivo.<\/p><p>DE MERCURIO. Questo articolo aggiuntivo \u00e8 stato gi\u00e0 da me svolto nel mio ultimo discorso. \u00c8 un inciso dell\u2019articolo 75. \u00c8 stato riconosciuto dallo stesso Governo nell\u2019elaborare la legge, che l\u2019attrezzatura attuale degli uffici fiscali \u00e8 inadeguata. Allora, con questo mio articolo aggiuntivo, chiedo che gli uffici fiscali e le commissioni provinciali siano affiancati da elementi tali da poter garantire un pi\u00f9 efficace lavoro.<\/p><p>PRESIDENTE. Qual \u00e8 il pensiero del relatore?<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Effettivamente nel mio discorso generale sulla imposta patrimoniale, avevo accennato alla possibilit\u00e0 che in piena Camera si potesse avere un Comitato che seguisse, direi cos\u00ec, quella che \u00e8 un po\u2019 la pressione dell\u2019opinione pubblica. Ma era lontana da me l\u2019idea che nella legge si aggiungesse un articolo creativo di questo Comitato. Siccome gli onorevoli Deputati, all\u2019inizio della discussione, attraverso gli emendamenti, hanno manifestato l\u2019esigenza di seguire attentamente l\u2019applicazione della legge, si pu\u00f2, in sede di Commissione di finanza, o altrimenti, regolare questa materia, ma come deliberazione interna e non creando un Comitato.<\/p><p>Per quanto riguarda l\u2019emendamento De Mercurio, forse a titolo di raccomandazione il Governo pu\u00f2 accettarlo, ma anche in questo caso non possiamo accogliere una disposizione formale.<\/p><p>BERTONE. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>BERTONE. Mi rendo conto del pensiero che ha ispirato le richieste degli articoli aggiuntivi degli onorevoli Adonnino, Cannizzo e De Mercurio, ma mi preoccupo del modo come queste funzioni potrebbero essere esercitate. Gli uffici fiscali hanno bisogno di essere lasciati in pace, hanno bisogno di non essere n\u00e9 imbarazzati n\u00e9 intralciati in alcun modo nella loro opera. Si vuole nominare un Comitato di deputati; ma domani questi deputati ci sono e non ci sono, poi quelli che ci sono si radunano, e che fanno? Fanno quello che fa la Commissione finanze e tesoro, che \u00e8 permanentemente costituita e che se ha bisogno di notizie le chiede. Anzi, rientra nei compiti della Commissione finanze e tesoro di sorvegliare il provvedimento e vedere se ha il suo normale svolgimento. Quindi, anche per quella esperienza che ho in questa materia, crederei che non sia opportuno intralciare l\u2019opera degli uffici fiscali, e pregherei pertanto i colleghi, dei quali apprezzo d\u2019intendimento, di non insistere su questa richiesta che non apporta alcun vantaggio.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Io non ho parlato di Commissione di finanza per evidenti ragioni, ma \u00e8 chiaro che se i colleghi che seguono in provincia l\u2019applicazione di questa imposta, hanno da sottoporre quesiti di ogni genere, noi possiamo continuamente vagliare tali quesiti relativi all\u2019applicazione dell\u2019imposta patrimoniale, e siccome abbiamo un contatto permanente coi Ministeri delle finanze e del tesoro, possiamo fare questo lavoro per conto dei colleghi.<\/p><p>PRESIDENTE. Qual \u00e8 il pensiero del Governo?<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Il Governo non solo deve respingere l\u2019emendamento proposto, per le ragioni di ordine pratico che sono state accennate dagli onorevoli La Malfa e Bertone, ma per ragioni di principio, che deve sottolineare fermamente.<\/p><p>Il Governo desidera avere la migliore delle leggi, attraverso la collaborazione degli onorevoli deputati, ma \u00e8 responsabilit\u00e0 del Governo di applicare la legge, e mi si permetta di dire che l\u2019Amministrazione finanziaria, mentre invoca il controllo del Parlamento e dell\u2019Assemblea Costituente su tutta la sua attivit\u00e0, con i mezzi normali di controllo, non ritiene che possa subire lo spirito informatore dell\u2019emendamento; e cio\u00e8 che, proprio ai fini dell\u2019applicazione dell\u2019imposta sul patrimonio, sia necessario un particolare controllo.<\/p><p>Daremmo in questo caso una patente di insufficienza, per non dire altro, a un complesso di funzionari degnissimi, che certamente saranno all\u2019altezza dell\u2019applicazione di questa imposta.<\/p><p>Ben venga il controllo parlamentare su questo tributo e su tutti gli altri, con i mezzi normali, che vorrei effettivamente funzionassero in concreto, anche di pi\u00f9 di quello eh? normalmente funzionano! Ma assolutamente devo essere contrario alla introduzione di una particolare forma di controllo per un particolare tributo.<\/p><p>La Commissione permanente di finanza e tesoro, che tanta collaborazione ha dato al Governo, per questa imposta come per altre, certamente assolver\u00e0 nel modo pi\u00f9 degno il suo compito.<\/p><p>Apporti ognuno tutto il contributo di suggerimenti, venga a chiedere tutte le informazioni che pu\u00f2 desiderare; non ho nulla in contrario alla costituzione, in futuro, di un Comitato per il perfezionamento della legge; ma non potrei aderire alla proposta di istituire un controllo sulla Amministrazione da me rappresentata, in una forma veramente eccezionale, che, appunto perch\u00e9 tale, non potrebbe essere consentita.<\/p><p>Per quanto riguarda l\u2019emendamento proposto dall\u2019onorevole De Mercurio, soggiungo che \u00e8 gi\u00e0 nella consuetudine dell\u2019Amministrazione di servirsi dell\u2019opera di tecnici ogni qualvolta lo ritenga opportuno. Sottolineare questa prassi con un esplicito articolo di legge sarebbe dare un particolare tono alla questione, che non pu\u00f2 essere gradito alla amministrazione.<\/p><p>Quindi, do atto all\u2019onorevole De Mercurio che i tecnici saranno largamente utilizzati.<\/p><p>Per quanto riguarda il riordinamento dell\u2019Amministrazione \u2013 perdoni onorevole De Mercurio \u2013 \u00e8 questione tutta diversa. Si tratta di potenziare l\u2019Amministrazione con funzionari che gi\u00e0 ne fanno o che ne faranno parte.<\/p><p>Per quanto ho detto, prego gli onorevoli presentatori degli articoli aggiuntivi di non insistere.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevoli Adonnino, Cannizzo e De Mercurio, insistono nei loro emendamenti?<\/p><p>ADONNINO. Ritiro il mio.<\/p><p>CANNIZZO. Anch\u2019io lo ritiro.<\/p><p>DE MERCURIO. Dopo i chiarimenti avuti, lo ritiro.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Cappi ha proposto il seguente emendamento aggiuntivo:<\/p><p>\u00ab\u00c8 riconosciuta all\u2019Amministrazione finanziaria la facolt\u00e0 di annullare, entro 3 anni dalla loro conclusione, i concordati intervenuti coi contribuenti, quando risultasse la omissione di qualche elemento patrimoniale o l\u2019alterazione di qualche elemento di valutazione. Sono fatti salvi, agli effetti dei privilegi fiscali, i diritti dei terzi di buona fede\u00bb.<\/p><p>Ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>CAPPI. Come ho avuto occasione di dire altra volta, il buon esito di una legge fiscale, pi\u00f9 che dall\u2019inasprimento delle aliquote, dipende dalle misure difensive contro le evasioni e contro \u2013 diciamolo pure \u2013 le corruzioni.<\/p><p>Ora, specialmente a proposito di una legge cos\u00ec complicata, come quella dell\u2019imposta straordinaria progressiva, gli errori, non volontari o, in qualche caso, anche volontari, in sede di concordato non sono difficili.<\/p><p>Quindi, parrebbe a me monito e freno, sia ai funzionari dall\u2019Amministrazione finanziaria sia ai contribuenti, avvertirli che, concluso il concordato, la pratica non \u00e8 definita, non passa in archivio, ma l\u2019Amministrazione ha la facolt\u00e0, che potr\u00e0 esercitare anche saltuariamente, di potere \u2013 entro dati limiti di tempo \u2013 rivedere il concordato. So, onorevoli colleghi, che questa facolt\u00e0 sussiste in base all\u2019articolo 43 del testo unico del 1877 sulla imposta di ricchezza mobile, ma \u00e8 indicata nell\u2019articolo 43 in modo piuttosto vago e non \u00e8 conosciuta dalla grande massa dei contribuenti. Quindi sembrerebbe a me non inutile \u2013 se non necessario \u2013 mettere a monito \u2013 ripeto \u2013 e freno dei funzionari dell\u2019Amministrazione finanziaria e dei contribuenti questo articolo nel testo della legge.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Relatore ha facolt\u00e0 di parlare.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> L\u2019onorevole Cappi ha gi\u00e0 chiarito i termini del problema. Mi sembra che vi sia gi\u00e0 una disposizione generale contenuta in un testo di legge ancor pi\u00f9 generale. Per questi motivi la Commissione ritiene che non si debba ripetere in questa sede in modo specifico. In ogni modo si rimette al parere del Governo.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Ministro delle finanze ha facolt\u00e0 di parlare.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Ringraziando l\u2019onorevole Cappi della sua segnalazione, spero di convincerlo che lo spirito del suo emendamento \u00e8 gi\u00e0 contenuto, almeno in parte, nell\u2019articolo 46 della legge e, in parte, nella prassi dei concordati.<\/p><p>Se si seguir\u00e0 la prassi dell\u2019imposta del 1920 \u2013 e non vi \u00e8 ragione per non seguirla \u2013 i concordati conterranno la clausola della riserva di accertare i cespiti omessi, che spiega i suoi effetti nei limiti della prescrizione per la azione della finanza. Questo dovrebbe essere il primo elemento di tranquillit\u00e0; ma vorrei richiamare l\u2019articolo 46, che abbiamo difeso con energia nell\u2019interesse dell\u2019Amministrazione, contro quanti, qui in Assemblea, protestavano per la precariet\u00e0 dei concordati di fronte alla facolt\u00e0 prevista da tale articolo.<\/p><p>Orbene, l\u2019articolo 46 va interpretato nei limiti di tempo che la prescrizione fissa alla finanza, e perci\u00f2, entro questi limiti, l\u2019applicazione dell\u2019articolo 46 e la riserva presa in sede di concordato portano ai risultati che l\u2019onorevole Cappi vuole raggiungere.<\/p><p>L\u2019ipotesi, invece, in cui l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Cappi aggiungerebbe qualcosa a favore dell\u2019Amministrazione, \u00e8 quella in cui i tre anni oltrepassino i limiti della prescrizione; ma, francamente, mentre ringrazio l\u2019onorevole Cappi di essersi preoccupato degli interessi della finanza, temo che si finirebbe per violare quei limiti oltre i quali la finanza stessa non pu\u00f2 andare nella tutela dei propri interessi. Per questo, pur senza respingere nel contenuto il suggerimento dell\u2019onorevole Cappi, che sostanzialmente \u00e8 in parte accolto nella legge ed in parte sar\u00e0 accolto dalla prassi, debbo pregarlo di non insistere.<\/p><p>CAPPI. Non insisto, ma osservo che il Ministro ha accennato soltanto alla omissione di cespiti e non agli errori di valutazione. La frode consiste spesso l\u00ec&#8230;<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Provvede sempre l\u2019articolo 46.<\/p><p>PRESIDENTE. Vi \u00e8 ora l\u2019articolo aggiuntivo proposto dagli onorevoli Proia, Cremaschi Carlo, Carbonari e Giannini, che \u00e8 del seguente tenore:<\/p><p>\u00abI diritti di autore si valutano tenendo conto della durata temporanea fissata per legge e dell\u2019aleatoriet\u00e0 dello sfruttamento economico delle opere dell\u2019ingegno.<\/p><p>\u00abNon sono valutati i diritti dell\u2019autore in vita, in quanto costituiscono un reddito di lavoro\u00bb.<\/p><p>I proponenti lo mantengono?<\/p><p>CREMASCHI CARLO. Se il Governo accetta lo spirito dell\u2019articolo, non avrei difficolt\u00e0 a ritirarlo.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> La questione \u00e8 di estimazione. Vorrei dare una prima assicurazione nel senso di convenire che nell\u2019ipotesi del diritto d\u2019autore, quando l\u2019autore \u00e8 in vita, si tratta, prevalentemente, di un lavoro che si basa sull\u2019opera personale dell\u2019autore.<\/p><p>Quindi, assicuro l\u2019onorevole Cremaschi che non si proceder\u00e0 a capitalizzazione per la valutazione della quota parte del diritto d\u2019autore, che deriva da prestazioni d\u2019opera personale.<\/p><p>L\u2019altra parte, in via sistematica, deve essere soggetta a capitalizzazione per la determinazione del valore da attribuire al diritto di autore. Non posso assumere degli impegni precisi, ma \u00e8 evidente che, in sede di estimazione, l\u2019Amministrazione user\u00e0 sempre una pi\u00f9 accentuata benevolenza verso quei cespiti che hanno origine puramente dal lavoro.<\/p><p>CREMASCHI CARLO. Ritiro il mio articolo aggiuntivo.<\/p><p>PRESIDENTE. Sta bene. Allora l\u2019esame degli articoli \u00e8 terminato.<\/p><p>MARINARO. Prego il Presidente di volermi dare atto, nella sua cortesia, che a questo punto risultano discussi, esaminati ed approvati tutti i 75 articoli del decreto legislativo 29 marzo 1947, nel testo originario e nel testo della Commissione.<\/p><p>PRESIDENTE. Io le do atto di quello che risulta a verbale.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Io devo fare formale obiezione a questa presa di posizione. Noi abbiamo qui degli emendamenti sospesi, e sono gli emendamenti 29-<em>bis<\/em>, 29-<em>ter<\/em> che sono in relazione agli enti collettivi. Non solo, ma noi abbiamo sospeso alcuni commi riguardanti la tassazione delle societ\u00e0 estere, che dobbiamo inserire in un nuovo testo. Quindi, il lavoro su questi articoli non \u00e8 stato compiuto e su questi emendamenti la Commissione ed il Governo non hanno dato risposta.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Desidero dare atto che il Governo si associa su questo punto alle considerazioni dell\u2019onorevole Relatore.<\/p><p>MARINARO. Osservo che questa non era la sede indicata per presentare quegli emendamenti ai quali ha accennato il Relatore, che dovevano essere prima portati dinanzi alla Commissione.<\/p><p>PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.<\/p><p>Interpellanza con richiesta d\u2019urgenza.<\/p><p>PRESIDENTE. Comunico che l\u2019onorevole Selvaggi ha presentato la seguente interpellanza con richiesta di svolgimento urgente:<\/p><p>\u00abAl Governo, per conoscere se, di fronte all\u2019ora storica che volge, che impone l\u2019unione di spiriti di tutti gli italiani e, per conseguenza, provvedimenti di pacificazione nazionale che rendano tutti i cittadini eguali nei diritti come nei doveri dinanzi alla legge comune, non ritenga che sia giunto il momento di procedere all\u2019abrogazione di tutta la legislazione straordinaria e speciale, restituendo cos\u00ec il prestigio e l\u2019autorit\u00e0 dello Stato democratico alle leggi ordinarie.<\/p><p>Questa interpellanza sar\u00e0 posta all\u2019ordine del giorno della seduta in cui saranno svolte altre interpellanze gi\u00e0 presentate in materia analoga.<\/p><p>La seduta termina alle 13.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE CCIII. SEDUTA ANTIMERIDIANA DI SABATO 26 LUGLIO 1947 PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE CONTI \u00a0 \u00a0 INDICE \u00a0 Congedi: Presidente \u00a0 Disegno di legge (Seguito della discussione): Convalida del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 29 marzo 1947, n. 143, concernente l\u2019istituzione di una imposta straordinaria progressiva sul patrimonio. (14). [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_relevanssi_hide_post":"","_relevanssi_hide_content":"","_relevanssi_pin_for_all":"","_relevanssi_pin_keywords":"","_relevanssi_unpin_keywords":"","_relevanssi_related_keywords":"","_relevanssi_related_include_ids":"","_relevanssi_related_exclude_ids":"","_relevanssi_related_no_append":"","_relevanssi_related_not_related":"","_relevanssi_related_posts":"2085,2175,2181,2196,2220,2315","_relevanssi_noindex_reason":"","_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[53,7],"tags":[],"post_folder":[52],"class_list":["post-2056","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-1947-07","category-assemblea"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2056","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=2056"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2056\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":6780,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2056\/revisions\/6780"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=2056"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=2056"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=2056"},{"taxonomy":"post_folder","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fpost_folder&post=2056"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}