{"id":2052,"date":"2023-09-10T22:29:11","date_gmt":"2023-09-10T20:29:11","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=2052"},"modified":"2023-10-21T21:29:07","modified_gmt":"2023-10-21T19:29:07","slug":"antimeridiana-di-venerdi-25-luglio-1947","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=2052","title":{"rendered":"ANTIMERIDIANA DI VENERD\u00cc 25 LUGLIO 1947"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"2052\" class=\"elementor elementor-2052\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-a86459c elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"a86459c\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-f7834d3\" data-id=\"f7834d3\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-8c4b81a elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"8c4b81a\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/19470725_1.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-66054e3 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"66054e3\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>CCI.<\/p><p>SEDUTA ANTIMERIDIANA DI VENERD\u00cc 25 LUGLIO 1947<\/p><p>PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE <strong>CONTI<\/strong><\/p><p><strong>INDICE<\/strong><\/p><p><strong>Congedo:<\/strong><\/p><p>Presidente<\/p><p><strong>Disegno di legge <\/strong>(<em>Seguilo della discussione<\/em>)<strong>:<\/strong><\/p><p>Convalida del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, in data 29 marzo 1947, n. 143, concernente l\u2019istituzione di una imposta straordinaria progressiva sul patrimonio. (14).<\/p><p>Presidente<\/p><p>La Malfa, <em>Relatore<\/em><\/p><p>Marinaro<\/p><p>Corbino<\/p><p>Cannizzo<\/p><p>Pella, <em>Ministro delle finanze<\/em><\/p><p>Tozzi Condivi<\/p><p>De Vita<\/p><p>Scoccimarro<\/p><p>Scoca<\/p><p>Dugoni<\/p><p>Pesenti<\/p><p>Foa<\/p><p>Perlingieri<\/p><p>Micheli<\/p><p>Caroleo<\/p><p>Bertone<\/p><p>Cappi<\/p><p>Zerbi<\/p><p>Molinelli<\/p><p>Condorelli<\/p><p>Togliatti<\/p><p><strong>Votazione nominale:<\/strong><\/p><p>Presidente<\/p><p><strong>Risultato della votazione nominale:<\/strong><\/p><p>Presidente<\/p><p>La seduta comincia alle 10.<\/p><p>SCHIRATTI, <em>Segretario<\/em>, legge il processo verbale della precedente seduta antimeridiana.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Congedo.<\/p><p>PRESIDENTE. Comunico che ha chiesto congedo il deputato Mazza.<\/p><p>(<em>\u00c8 concesso<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Seguito della discussione del disegno di legge: Convalida del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato in data 29 marzo 1947, n. 143, concernente l\u2019istituzione di una imposta straordinaria progressiva sul patrimonio. (14).<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019ordine del giorno reca il seguito della discussione sul disegno di legge: Convalida del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 29 marzo 1947, n. 143, concernente l\u2019istituzione di una imposta straordinaria progressiva sul patrimonio.<\/p><p>Proseguendo nella discussione degli articoli rimasti in sospeso, dovremmo riprendere l\u2019esame dell\u2019articolo 2. Chiedo all\u2019onorevole Relatore a qual punto sono i lavori della Commissione in merito all\u2019articolo stesso.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Questa mattina la Commissione si \u00e8 riunita. Sull\u2019articolo 2, in linea di principio, essa aveva comunque gi\u00e0 deciso a maggioranza di accettare l\u2019emendamento Castelli Edgardo, Scoca ed altri. La Commissione non avrebbe quindi nulla in contrario ad iniziare la discussione con l\u2019articolo 2. Poich\u00e9 tuttavia l\u2019Aula \u00e8 in questo momento pressoch\u00e9 deserta, data l\u2019importanza che riveste l\u2019articolo, proporrei, se l\u2019onorevole Presidente non ha nulla in contrario, di iniziare questa mattina i nostri lavori dall\u2019articolo 3, salvo poi a ritornare sull\u2019articolo 2, se la situazione numerica dell\u2019Assemblea lo consiglier\u00e0.<\/p><p>MARINARO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>MARINARO. Dato che il Presidente della Commissione propone di incominciare l\u2019esame dell\u2019articolo 3, lasciando indietro l\u2019articolo 2, proporrei senz\u2019altro di approvare una sospensiva sull\u2019articolo 2. Come infatti l\u2019onorevole Presidente della Commissione sa&#8230;<\/p><p>PRESIDENTE. Ma l\u2019onorevole Relatore, onorevole Marinaro, propone non gi\u00e0 di rimandare, ma di sospendere momentaneamente.<\/p><p>MARINARO. Ma se fossimo d\u2019accordo fino da questo momento&#8230;<\/p><p>PRESIDENTE. Ma lei comprende che una proposta di sospensiva riveste un carattere di molta importanza.<\/p><p>SCOCCIMARRO. Si tranquillizzi, onorevole Marinaro, perch\u00e9 non saremmo d\u2019accordo noi.<\/p><p>PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, l\u2019esame dell\u2019articolo 2 \u00e8 momentaneamente sospeso. Si passa dunque all\u2019articolo 3. Se ne dia lettura nel testo proposto dalla Commissione.<\/p><p>SCHIRATTI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abAi fini dell\u2019imposta straordinaria, si considerano nel patrimonio del marito i beni acquistati dalla moglie, a titolo oneroso, dopo il 28 marzo 1937.<\/p><p>\u00ab\u00c8 fatta eccezione per i beni per i quali sia dimostrato che l\u2019acquisto rappresenta trasformazione di beni posseduti dalla moglie anteriormente al matrimonio o acquisiti successivamente a titolo gratuito, ovvero investimento di redditi propri, conseguiti durante il matrimonio, o fondi provenienti da accensione di debiti.<\/p><p>\u00abAi medesimi fini, si considerano nei patrimonio degli ascendenti i beni da essi ceduti ai discendenti dopo il 28 marzo 1937, quando la cessione dipenda:<\/p><ol><li><em>a<\/em>) da trasferimenti a titolo gratuito, esclusi quelli effettuati per costituzione di dote in occasione di matrimonio o per costituzione di patrimonio ecclesiastico;<\/li><li><em>b<\/em>) da trasferimenti a titolo oneroso, salvo non sia dimostrato che l\u2019acquisto rappresenta trasformazione di beni posseduti dall\u2019acquirente anteriormente alla data predetta o acquisti successivamente a titolo gratuito, ovvero investimento di redditi propri o di fondi provenienti da accensioni di debiti.<\/li><\/ol><p>\u00abQuando si fa luogo al cumulo previsto nel presente articolo, il contribuente ha il diritto di rivalersi, verso gli intestatari dei beni cumulati, della quota proporzionale d\u2019imposta afferente i beni medesimi\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati e svolti due emendamenti: uno dall\u2019onorevole Adonnino e uno dall\u2019onorevole Condorelli, rispettivamente del seguente tenore:<\/p><p>\u00ab<em>All\u2019ultimo comma, aggiungere:<\/em><\/p><p>\u00abQuando si fa luogo al cumulo previsto nel presente articolo, la quota proporzionale di imposta afferente i beni ceduti far\u00e0 carico, mediante il rimborso, all\u2019intestatario fino alla somma che egli avrebbe pagato per il bene ceduto ove esso fosse stato compreso nel suo patrimonio, e, per il di pi\u00f9, al contribuente e all\u2019intestatario in proporzione della ripartizione del valore del patrimonio originario\u00bb.<\/p><p>Adonnino.<\/p><p>\u00ab<em>Prima dell\u2019ultimo comma inserire il seguente<\/em><em>:<\/em><\/p><p>\u00abIl cumulo non si opera ove prima del 28 marzo 1947 i beni siano stati ulteriormente trasferiti a soggetti diversi dal coniuge e dai discendenti del primo cedente\u00bb.<\/p><p><em>\u00abAlla fine dell\u2019ultimo comma aggiungere: <\/em>e non oltre l\u2019importo della quota proporzionale di imposta che il cessionario avrebbe dovuto pagare se i beni stessi fossero stati computati nel suo patrimonio\u00bb.<\/p><p>Condorelli.<\/p><p>Chiedo al Relatore di esprimere il parere della Commissione su questi emendamenti.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Gli emendamenti degli onorevoli Adonnino e Condorelli riguardavano la facolt\u00e0 del contribuente di rivalersi verso gli intestatari dei beni cumulati e facevano eccezione al principio della ripartizione proporzionale dell\u2019imposta fra i discendenti.<\/p><p>La Commissione ha esaminato attentamente il problema in tutti i suoi aspetti, ma non ha trovato una disposizione migliore di quella che \u00e8 gi\u00e0 nel testo governativo: qualsiasi altra soluzione \u2013 compresa quella prospettata dagli onorevoli Adonnino e Condorelli \u2013 presenta inconvenienti molto gravi, e possibilit\u00e0 di sperequazione tra i vari discendenti. La norma del testo governativo, invece, stabilendo la possibilit\u00e0 di ripartizione proporzionale della quota, rispetta in un certo senso la volont\u00e0 dell\u2019ascendente che, dividendo il suo patrimonio fra i discendenti in proporzioni diverse, ha voluto che il rapporto patrimoniale fra i discendenti fosse quello.<\/p><p>Ora, con una quota proporzionale d\u2019imposta si mantiene quel rapporto. Faccio un esempio pratico; se un figlio ha trecento milioni di lire e un altro cento milioni, con un carico tributario \u2013 supponiamo \u2013 su un patrimonio complessivo di un miliardo, del 50 per cento, applicando la quota proporzionale, il figlio che ha avuto trecento milioni se li vede ridurre a centocinquanta e quello che ha avuto cento milioni, a cinquanta. Questa norma fa s\u00ec che i rapporti patrimoniali tra ascendente e discendenti si mantengano nella stessa proporzione dopo l\u2019applicazione dell\u2019imposta.<\/p><p>Credo che, non avendo la possibilit\u00e0 di applicare un principio pi\u00f9 opportuno, sia da mantenere almeno il criterio di rispettare la volont\u00e0 dell\u2019ascendente.<\/p><p>Per quanto riguarda poi l\u2019emendamento Condorelli la Commissione manifesta parere contrario. Essa si \u00e8 infatti prospettati due casi: ha supposto che il discendente avesse ceduto a titolo oneroso il bene ad un terzo; al posto del bene che dovrebbe essere cumulato si sostituisce un controvalore del bene stesso, e quindi si cumula il controvalore. Se, invece, il discendente ha ceduto ad un suo discendente, supponiamo, il bene a titolo gratuito, per donazione, ecc., si pu\u00f2 far risalire questo bene all\u2019ascendente primo. E quindi, in un certo senso, il principio del cumulo affermato nell\u2019articolo bisogna portarlo fino alle estreme conseguenze. La Commissione non ha visto che avvenga, n\u00e9 il caso di duplicazione dell\u2019imposta, n\u00e9 il caso di aggravamento dell\u2019imposta stessa.<\/p><p>Per queste ragioni ha respinto l\u2019emendamento Condorelli.<\/p><p>CORBINO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CORBINO. Volevo soltanto chiarire questo: probabilmente il primo emendamento Condorelli si sarebbe potuto prendere in maggiore considerazione se avesse detto \u00absiano stati ulteriormente trasferiti a titolo oneroso\u00bb, perch\u00e9 si andrebbe incontro a questa ipotesi: il padre cede il bene al figlio; il figlio lo ha venduto e non ha pi\u00f9 niente, e, quindi, il padre non ha pi\u00f9 possibilit\u00e0 di rivalsa dell\u2019imposta.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Questo caso \u00e8 stato considerato dalla Commissione; ma \u00e8 un caso generale, che rientra cio\u00e8 in una disposizione generale, mi pare nell\u2019articolo 24. Se un contribuente ha ceduto un bene o lo ha consumato, evidentemente non pu\u00f2 essere tassato. Ma non \u00e8 una disposizione specifica per il fatto del cumulo. Ogni volta che un contribuente ha venduto un cespite patrimoniale e per ragioni di consumo non ha potuto mantenerlo, il controvalore la finanza non lo tassa. Ma questo \u00e8 un principio che non riguarda solo il cumulo. In qualsiasi caso un cespite sia venuto meno, si d\u00e0 luogo all\u2019esenzione rispetto a quel cespite. Senza introdurre qui una disposizione specifica (e vorrei sentire in proposito l\u2019interpretazione del Governo) \u00e8 evidente che quando un contribuente in buona fede dimostra di aver consumato un cespite, la Finanza non pu\u00f2 fiscalmente indagare su questa situazione.<\/p><p>PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l\u2019onorevole Cannizzo. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CANNIZZO. Potrei obiettare all\u2019onorevole La Malfa questo: che va bene quello che dice lui, ma la prova del consumo in questo caso dovr\u00e0 darla il genitore e non il figlio. Si supponga che il padre abbia ceduto un bene al figlio ed il figlio l\u2019abbia venduto. Giuoca nei riguardi del figlio la presunzione che il controvalore sia in possesso del figlio. Per\u00f2 il padre potrebbe non essere in condizione di dare la prova del consumo perch\u00e9 il padre pu\u00f2 ignorare quanto concerne il figlio. Sono due cose distinte ed \u00e8 auspicabile che si definisca bene questo punto.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Io credo che la prova del consumo la debba dare sempre il figlio. Ad ogni modo, nelle istruzioni, questo potr\u00e0 essere oggetto di una disposizione specifica. Credo che i processi verbali di tutte le nostre discussioni debbano essere trasmessi al Ministero perch\u00e9 \u00e8 bene che la Finanza dia tassative istruzioni in questa materia. Ma \u00e8 inutile farne oggetto di disposizione di legge.<\/p><p>PRESIDENTE. Ha facolt\u00e0 di parlare l\u2019onorevole Ministro.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Per brevit\u00e0 mi associo alle conclusioni dell\u2019onorevole Relatore e chiedo la conferma del testo che \u00e8 stato posto in discussione.<\/p><p>PRESIDENTE. Ha facolt\u00e0 di parlare il Relatore.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> La Commissione proporrebbe solo, nell\u2019ultimo comma del testo governativo dell\u2019articolo 3, di modificare la dizione: \u00abha il diritto di rivalersi\u00bb in quella di: \u00abpu\u00f2 rivalersi\u00bb.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Le due espressioni mi sembrano equivalenti, ma non ho difficolt\u00e0 ad adottare la formula \u00abpu\u00f2\u00bb.<\/p><p>TOZZI CONDIVI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>TOZZI CONDIVI. Sempre agli effetti del cumulo, io crederei forse opportuno per la Finanza che al terzo capoverso, invece di dire: \u00abAi medesimi fini, si considerano nel patrimonio degli ascendenti\u00bb, si dicesse: \u00abAi medesimi fini, si possono considerare\u00bb. E ci\u00f2 per un caso che pu\u00f2 verificarsi ai danni dello Stato. Facciamo il caso che il genitore abbia un patrimonio di 3 milioni e che ne ceda <em>2 <\/em>al figlio, che ne ha 2 per conto suo. Il figlio ne avrebbe cos\u00ec 4. Se, con la presunzione, 2 ritornano al padre, non paga il figlio n\u00e9 il padre. Il figlio pu\u00f2 infatti dire: io posseggo 2 milioni e non pago niente. Ma il padre ne possiede 3 e non paga neanche lui. Quindi la Finanza viene a perdere. Invece la Finanza potrebbe tassare il figlio.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Comprendo l\u2019obiezione, ma credo che questo principio ci porterebbe a dare troppa licenza alla Finanza. Se si ritiene necessario fare il cumulo, allora bisogna lasciare che tutte le conseguenze abbiano luogo, anche se sono a sfavore della Finanza. Non si pu\u00f2 rendere questo istituto cos\u00ec elastico.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Apprezzo la preoccupazione del collega, ma devo chiedere anche qui la conferma del testo governativo.<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo allora ai voti l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Adonnino.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvato<\/em>)<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo ai voti il primo emendamento dell\u2019onorevole Condorelli.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pongo in votazione il secondo emendamento dell\u2019onorevole Condorelli.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Dovr\u00f2 ora porre ai voti la modificazione proposta dalla Commissione all\u2019ultimo capoverso dell\u2019articolo 3: sostituire alle parole \u00abha il diritto\u00bb la parola \u00abpu\u00f2\u00bb.<\/p><p>DE VITA. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>DE VITA. Pregherei la Commissione di mantenere ferma la formula del Governo. Se mettiamo \u00abpu\u00f2\u00bb, diventa una facolt\u00e0; e l\u2019esercizio di una facolt\u00e0 non \u00e8 trasmissibile agli eredi.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Dal punto di vista della successione l\u2019obiezione dell\u2019onorevole De Vita pu\u00f2 avere qualche fondamento. Se l\u2019ascendente non ha esercitato questa facolt\u00e0 possono sorgere delle difficolt\u00e0 di questo genere. Allora forse conviene lasciare \u00abha il diritto\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Il Governo?<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Ho manifestato la mia indifferenza in materia.<\/p><p>PRESIDENTE. Allora, poich\u00e9 la Commissione ritira il suo emendamento, l\u2019articolo 3 si intende approvato definitivamente nel testo proposto.<\/p><p>Passiamo all\u2019articolo 8, anch\u2019esso rimasto in sospeso: se ne dia lettura nel testo della Commissione.<\/p><p>SCHIRATTI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abSono esenti dall\u2019imposta straordinaria sul patrimonio i seguenti cespiti:<\/p><p>1\u00b0) i capitali corrispondenti a contributi che, per legge o per contratto, siano stati versati a Casse di previdenza, o di soccorso, istituite contro i rischi di malattia, infortuni, vecchiaia ed invalidit\u00e0; a Casse di previdenza o Casse di pensione per gli impiegati privati, od a Casse di pensione per vedove o orfani, contemplate alle lettere <em>c<\/em>) ed <em>f<\/em>) dell\u2019articolo 2 del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966;<\/p><p>2\u00b0) i capitali corrispondenti a rendite vitalizie o ad altre rendite di carattere temporaneo;<\/p><p>3\u00b0) il prezzo di riscatto delle somme assicurate sulla vita, fatta eccezione per i contratti di assicurazione a premio unico, stipulati dopo il 10 giugno 1940;<\/p><p>4\u00b0) le chiese ed ogni altro edificio destinato al culto, col mobilio, gli arredi sacri, i reliquari e qualunque altro oggetto di spettanza della chiesa;<\/p><p>5\u00b0) gli immobili dichiarati esenti da tributi ordinari e straordinari in forza dell\u2019articolo 16 del trattato tra la Santa Sede e l\u2019Italia, reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;<\/p><p>6\u00b0) i titoli del Prestito della Ricostruzione autorizzato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1946, n. 262, che non siano stati convertiti in titoli 5 per cento;<\/p><p>7\u00b0) le cose mobili, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnografico, quando facciano parte di collezioni o serie notificate ai sensi dell\u2019articolo 5 della legge 1\u00b0 giugno 1939, n. 1089, oppure siano soggette a pubblico uso o godimento;<\/p><p>8\u00b0) le rendite dei benefici ecclesiastici maggiori e minori\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Al n. 8 dell\u2019articolo 8 \u00e8 stato proposto questo emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Sostituire il n. 8\u00b0<\/em>)<em> col seguente:<\/em><\/p><p>le rendite dei benefici ecclesiastici maggiori e minori che abbiano diritto a congrua o che, con la detrazione di imposta, rientrino nelle categorie aventi diritto a congrua.<\/p><p>\u00abScoccimarro, Dugoni, Pesenti, Maffi, Corbi, Farina, Bardini, Moranino, D\u2019Onofrio, Barontini Anelito\u00bb.<\/p><p>L\u2019emendamento \u00e8 stato gi\u00e0 svolto.<\/p><p>La Commissione ha facolt\u00e0 di esporre il suo parere.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> L\u2019emendamento dell\u2019onorevole Scoccimarro ed altri colleghi riproduce una disposizione \u2013 direi, quasi, negli stessi termini \u2013 che era contenuta nella legge sull\u2019imposta patrimoniale del 1922.<\/p><p>Quella legge tassava i benefici ecclesiastici: il che \u00e8 esposto nella relazione, dove c\u2019\u00e8 una nota che illustra specificamente questo punto. Tuttavia quella legge distingueva i benefici ecclesiastici in nuda propriet\u00e0 e usufrutto e considerava le rendite dei benefici ecclesiastici come usufrutto.<\/p><p>Naturalmente la dizione del testo governativo \u00e8 molto pi\u00f9 larga perch\u00e9 esenta tutte le rendite dei benefici ecclesiastici, rientrino o non rientrino nell\u2019istituto della congrua. La Commissione ha discusso questo emendamento e, a maggioranza, l\u2019ha respinto.<\/p><p>L\u2019argomento della maggioranza \u00e8 che anche quando le rendite dei benefici ecclesiastici non rientrano nell\u2019istituto della congrua, per disposizione interna della Chiesa, le rendite maggiori servono a coprire necessit\u00e0, a colmare o completare le rendite minori, cio\u00e8 c\u2019\u00e8 una compensazione, nell\u2019ambito dei beni ecclesiastici, fra rendite maggiori, pi\u00f9 pingui, e rendite minori. La maggioranza della Commissione si \u00e8 espressa dunque in senso contrario all\u2019emendamento.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Ministro ha facolt\u00e0 di esporre il suo parere.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Vorrei, per spiegare il parere del Governo contrario all\u2019emendamento, aggiungere qualche altra considerazione a quelle riassunte dall\u2019onorevole Relatore, considerazioni che si riallacciano al sistema di esenzioni contemplate dall\u2019articolo 8.<\/p><p>Dobbiamo toner presente che, per il numero 2 dell\u2019articolo 8, sono esenti dall\u2019imposta straordinaria i capitali corrispondenti a rendite vitalizie o ad altre rendite di carattere temporaneo. Orbene, tali rendite possono avere provenienza diversissima, e derivare sia da puro lavoro, sia da puro capitale. Al numero 2 \u00e8 prevista per tutte l\u2019esenzione, anche per quelle che provengono da puro capitale. Il numero 8, in definitiva, estende il principio dell\u2019esenzione, indicato nel n. 2, ai capitali corrispondenti ad una determinata categoria di rendite, quelle che provengono dai benefici ecclesiastici. Le rendite dei benefici ecclesiastici rappresentano la remunerazione di quella altissima attivit\u00e0 spirituale che svolge l\u2019investito del beneficio. Il Governo non vedrebbe per quale ragione, dopo avere esentato le rendite che derivano da puro capitale, non si dovessero esentare le rendite dei benefici ecclesiastici maggiori o minori. Per un senso di perequazione, sul piano morale, il Governo aggiunge la cennata considerazione per sostenere il suo parere contrario all\u2019emendamento dell\u2019onorevole Scoccimarro ed altri.<\/p><p>SCOCCIMARRO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Lei ha gi\u00e0 svolto il suo emendamento; la prego pertanto di limitarsi ad una breve dichiarazione.<\/p><p>SCOCCIMARRO. Desidero far notare che, nonostante le dichiarazioni del Relatore e dell\u2019onorevole Ministro, io mantengo l\u2019emendamento per queste ragioni: 1\u00b0) nell\u2019articolo 8, mentre al numero 2 si parla di capitali corrispondenti a rendite, al numero 8\u00b0) si parla invece solo di rendite; quindi non si pu\u00f2 per analogia porre sullo stesso piano i due punti; 2\u00b0) non v\u2019\u00e8 ragione per la quale su questo problema la legge attuale debba essere pi\u00f9 generosa di quella del 1920. Penso che se ragioni di mutamento ci fossero, sarebbero da attuarsi piuttosto in senso inverso date le maggiori necessit\u00e0 e i maggiori bisogni che oggi ha il Paese; 3\u00b0) l\u2019argomento portato in sede di Commissione, che cio\u00e8 la Chiesa parifica le rendite dei benefici ecclesiastici, non pu\u00f2 essere una ragione sufficiente per noi, perch\u00e9 quella \u00e8 una misura interna che oggi esiste e domani potrebbe non esistere. Essa pu\u00f2, caso mai, dare al Ministro delle finanze la possibilit\u00e0 di una particolare valutazione delle rendite che derivano da tale conguaglio. Nella legge bisogna prescindere dalle disposizioni interne della Chiesa. E non mi pare nemmeno giustificata la ragione che si richiama all\u2019attivit\u00e0 spirituale del titolare delle rendite, perch\u00e9 qui si tratta della constatazione oggettiva di un reddito e non, in generale, dell\u2019attivit\u00e0 di chi usufruisce e gode di quel reddito: se si dovesse accettare il criterio del Ministro, allora tutta la nostra legislazione in materia, anche quella che riguarda altre imposte, dovrebbe essere modificata.<\/p><p>Riassumendo, io mantengo l\u2019emendamento: 1\u00b0) perch\u00e9 esso corrisponde alle disposizioni esistenti nelle leggi finanziarie su questi problemi; 2\u00b0) perch\u00e9 non \u00e8 opportuno che per l\u2019attuale imposta straordinaria vi siano norme pi\u00f9 lievi di quelle del 1920, dato che oggi la situazione del Paese \u00e8 pi\u00f9 grave ed esige maggiori sacrifici; 3\u00b0) perch\u00e9, infine, ogni disposizione interna della Chiesa non pu\u00f2 valere in questa sede mentre, se mai, pu\u00f2 valere in sede di applicazione della legge per i criteri che il Ministro intender\u00e0 applicare in merito.<\/p><p>PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l\u2019onorevole Relatore. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Io ho espresso, com\u2019era mio dovere, il parere della maggioranza della Commissione. Dichiaro che, personalmente, voter\u00f2 l\u2019emendamento Scoccimarro.<\/p><p>SCOCA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>SCOCA. Io voter\u00f2 contro l\u2019emendamento Scoccimarro, innanzitutto per una ragione tecnica. Mentre si tratta di imposta sul patrimonio, cio\u00e8 di imposta sul capitale, nell\u2019emendamento si fa menzione di rendite dei benefici ecclesiastici. \u00c8 la stessa cosa come si dicesse che dall\u2019imposta di cui ci occupiamo fossero esenti gli stipendi degli impiegati dello Stato o degli impiegati privati. Perch\u00e9 evidentemente le rendite dei benefici ecclesiastici sono il frutto del capitale e non il capitale. \u00c8 la stessa cosa come se si dicesse che il frutto di certi determinati beni, e non i beni capitali, sono esenti da questa imposta che contempla come oggetto di imposizione il capitale, ossia il patrimonio.<\/p><p>A parte ci\u00f2, io ritengo che l\u2019esenzione qui stabilita non abbia una ragion d\u2019essere specifica in questa legge, inquantoch\u00e9 incide in quella norma del Concordato, che tutti sappiamo, per cui il fine di culto e di religione \u00e8 equiparato al fine di assistenza e di beneficenza.<\/p><p>DUGONI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>DUGONI. Noi voteremo a favore dell\u2019emendamento Scoccimarro per una questione di giustizia fiscale.<\/p><p>Noi crediamo sia principio veramente insuperabile che tutti i patrimoni, i quali non siano sottratti, per la destinazione, per effetto del Trattato del Laterano, alla legge fiscale italiana, devono rientrare nella normalit\u00e0 della tassazione.<\/p><p>Notiamo anche che, secondo noi, non conviene alla democrazia cristiana di prendere posizione a favore di specifiche esenzioni, che contrastano con i princip\u00ee del diritto finanziario italiano. (<em>Proteste al centro<\/em>)<em>. <\/em>E quindi, per rimanere fedeli alla questione di principio della eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge fiscale, noi voteremo a favore del proposto emendamento.<\/p><p>PESENTI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.<\/p><p>PRESIDENTE. Lei, onorevole Pesenti, \u00e8 firmatario dell\u2019emendamento Scoccimarro, che \u00e8 stato svolto abbondantemente.<\/p><p>PESENTI. Siccome l\u2019onorevole Scoca ha motivato il suo voto contrario all\u2019emendamento con due argomentazioni, che non ritengo giuste, \u00e8 necessario che io risponda.<\/p><p>PRESIDENTE. Ha facolt\u00e0 di parlare.<\/p><p>PESENTI. L\u2019onorevole Scoca ha affermato che qui nominare le rendite \u00e8 un errore, in quanto che sarebbe come nominare stipendi e salari. E allora \u00e8 chiaro che non ci dovrebbe essere esenzione, e non dovrebbero essere nominate. Se, invece, il nominarle ha un significato, allora siano colpiti i benefici e non le rendite che ne derivano.<\/p><p>Quanto alla questione che questi benefici sarebbero compresi nel Concordato, \u00e8 opinione non soltanto mia, ma di parecchi colleghi democristiani, che non siano compresi nel Concordato. Se eventualmente lo fossero, non ci sarebbe bisogno di nominarli particolarmente nella esenzione stabilita all\u2019articolo 8.<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo ai voti l\u2019emendamento all\u2019articolo 8 proposto dall\u2019onorevole Scoccimarro ed altri.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>L\u2019articolo 8 si intende quindi approvato nel testo proposto dalla Commissione.<\/p><p>Passiamo all\u2019articolo 12. Se ne dia lettura nel testo proposto dalla Commissione.<\/p><p>SCHIRATTI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abContro le valutazioni dei terreni, eseguite dagli Uffici distrettuali delle imposte dirette con i coefficienti indicati negli articoli precedenti, i contribuenti possono ricorrere alle Commissioni amministrative per questioni riflettenti la non corrispondenza dei fondi alla qualit\u00e0 di coltura risultante dal catasto. Gli Uffici distrettuali delle imposte possono, a loro volta, rettificare le risultanze catastali, quando esse non corrispondono alla qualit\u00e0 di coltura, salvo il diritto del contribuente di ricorrere, contro la rettifica, alle Commissioni suddette.<\/p><p>\u00abContro le valutazioni dei fabbricati eseguite dagli Uffici distrettuali delle imposte con i coefficienti indicati negli articoli precedenti, i contribuenti possono, ai soli fini della imposta straordinaria sul patrimonio, ricorrere alle Commissioni amministrative per questioni riflettenti l\u2019assegnazione del fabbricato alla categoria o alla classe, quando la destinazione o le caratteristiche di esso siano, in atto, notevolmente diverse da quelle dell\u2019unit\u00e0 tipo, approvate dalla Commissione censuaria centrale come rappresentative della categoria o classe cui il fabbricato \u00e8 stato assegnato\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. A questo articolo gli onorevoli Foa, Pesenti, Scoccimarro e Valiani hanno proposto il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Aggiungere il seguente comma:<\/em><\/p><p>\u00abQualora il valore dei fabbricati risultante dall\u2019applicazione dei coefficienti di cui all\u2019articolo 9 sia superiore di almeno un quinto al valore medio effettivo del periodo 1\u00b0 luglio 1946-31 marzo 1947, il contribuente pu\u00f2 chiedere all\u2019ufficio distrettuale delle imposte l\u2019accertamento del valore effettivo e l\u2019applicazione dell\u2019imposta in base ad esso. Contro l\u2019accertamento dell\u2019ufficio \u00e8 concesso il ricorso alle Commissioni amministrative. Il ricorso non sospende l\u2019iscrizione a ruolo dell\u2019imposta\u00bb.<\/p><p>L\u2019emendamento \u00e8 stato gi\u00e0 svolto.<\/p><p>L\u2019onorevole Relatore ha facolt\u00e0 di esprimere il parere della Commissione in proposito.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> La Commissione prega l\u2019onorevole Foa di ritirare questo emendamento, perch\u00e9 esso complicherebbe le cose.<\/p><p>FOA. Lo ritiro.<\/p><p>PRESIDENTE. Dato che l\u2019unico emendamento all\u2019articolo 12 \u00e8 stato ritirato, questo articolo s\u2019intende approvato nella formulazione di cui \u00e8 stata data test\u00e9 lettura.<\/p><p>Passiamo all\u2019articolo 15, del quale pure era rimasto sospeso l\u2019esame. Se ne dia lettura, nel testo formulato dalla Commissione.<\/p><p>SCHIRATTI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abI censi, canoni, livelli ed altre prestazioni di carattere perpetuo o enfiteutico, compresi i canoni da colonia perpetua, si tengono in conto in ragione del 100 per 5 del rispettivo ammontare, a meno che, per convenzione o per legge, non debbasi applicare, per il riscatto, un saggio diverso.<\/p><p>\u00abNel caso in cui il canone sia stabilito in natura, il suo valore si determina in base alla media dei prezzi del periodo 1\u00b0 luglio 1946-31 marzo 1947\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Su questo articolo \u00e8 stato presentato il seguente emendamento dall\u2019onorevole Cifaldi:<\/p><p>\u00ab<em>Al secondo comma, dopo la parola:<\/em> media, <em>aggiungere:<\/em> decennale\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Cifaldi non \u00e8 presente.<\/p><p>CANNIZZO. Faccio mio l\u2019emendamento.<\/p><p>PERLINGIERI. Anch\u2019io.<\/p><p>PRESIDENTE. Sta bene. L\u2019onorevole Relatore ha facolt\u00e0 di esprimere il parere della Commissione, in merito a questo emendamento.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> La Commissione accetta l\u2019emendamento Cifaldi, in questa dizione: \u00abIl valore si determina in base alla media dei prezzi del periodo 1937-1946\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Qual \u00e8 l\u2019avviso del Governo?<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Il Governo ricorda le ragioni che avevano suscitato qualche perplessit\u00e0 sulla bont\u00e0 del testo ministeriale emendato dalla Commissione, in relazione alle norme di diritto comune per il riscatto di questi oneri. Perci\u00f2, allo scopo di non turbare l\u2019armonia dei criteri di valutazione contemplati dalla legge, il Governo non d\u00e0 parere favorevole al nuovo emendamento, anche perch\u00e9 ritiene che la regola della valutazione decennale, agli effetti del diritto comune, possa trovare una revisione in funzione delle variazioni monetarie che si sono verificate.<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo ai voti l\u2019emendamento Cifaldi nella formulazione indicata dalla Commissione.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvato<\/em>).<\/p><p>L\u2019articolo 15 si intende quindi approvato nel primitivo testo proposto.<\/p><p>Passiamo all\u2019articolo 19. Se ne dia lettura nel testo proposto dalla Commissione.<\/p><p>SCHIRATTI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abPer i titoli indicati nell\u2019articolo precedente, non quotati in borsa, nonch\u00e9 per le quote delle societ\u00e0 assoggettate all\u2019imposta di negoziazione, si adottano i valori medi del periodo 1\u00b0 ottobre 1946-31 marzo 1947, accertati con la procedura relativa all\u2019imposta di negoziazione.<\/p><p>\u00abQuando si tratti di quote di partecipazione in societ\u00e0 non soggette all\u2019imposta di negoziazione, il valore \u00e8 determinato valutando il patrimonio della societ\u00e0, ai sensi del precedente articolo 17, e ripartendone l\u2019importo tra i soci in proporzione alle quote di spettanza di ciascuno\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Avverto che per questo articolo, il Governo ha ora presentato un nuovo testo, cos\u00ec formulato:<\/p><p>\u00abPer i titoli azionari non quotati in borsa, nonch\u00e9 per le quote di partecipazione in societ\u00e0 ed enti, si adottano i valori medi del periodo 1\u00b0 ottobre 1946-31 marzo 1947, tenendo conto dei criteri di valutazione valevoli per l\u2019imposta di negoziazione, ed in ogni caso, per quanto riguarda le aziende industriali e commerciali, del valore dei vari elementi che ne compongono il patrimonio, ai sensi del precedente articolo 17.<\/p><p>\u00abGli Uffici distrettuali delle imposte dirette, entro il termine stabilito nel secondo comma dell\u2019articolo 61 del presente decreto, notificano alle societ\u00e0 od enti, aventi sede nella propria circoscrizione, l\u2019accertamento del valore dei titoli e delle quote, relativamente al periodo di tempo indicato nel comma precedente. Contro tale accertamento la societ\u00e0 od ente pu\u00f2, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla notifica, presentare ricorso alla Commissione per la valutazione dei titoli, competente per territorio.<\/p><p>\u00abPer la risoluzione delle vertenze si osservano le norme valevoli per l\u2019accertamento dell\u2019imposta di negoziazione; la rappresentanza dell\u2019Amministrazione finanziaria \u00e8 affidata, nel giudizio di primo grado, ad un funzionario dell\u2019Amministrazione provinciale delle imposte dirette e, nel giudizio di secondo grado all\u2019ispettore compartimentale per le imposte dirette competente per territorio.<\/p><p>\u00abIl valore definitivamente accertato nei confronti della societ\u00e0 od ente in conformit\u00e0 dei commi precedenti si assume come valore definitivo dei titoli e delle quote di partecipazione agli effetti dell\u2019imposta straordinaria progressiva sul patrimonio dovuta dai singoli proprietari dei titoli e delle quote medesime.<\/p><p>\u00abPer le obbligazioni, le cartelle di prestito ed ogni altro titolo di credito non quotato in borsa, si adotta la valutazione in base alla quale \u00e8 stata liquidata l\u2019imposta di negoziazione per l\u2019anno 1947.<\/p><p>\u00abLe disposizioni del presente articolo si applicano anche ai titoli azionari quotati in borsa, quando nel semestre 1\u00b0 ottobre 1946-31 marzo 1947 non esistano almeno tre prezzi di compenso nella borsa in cui furono quotati\u00bb.<\/p><p>Quale \u00e8 il parere della Commissione?<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> La Commissione accetta il nuovo testo governativo.<\/p><p>PRESIDENTE. Al vecchio testo dell\u2019articolo 19 era stato presentato un emendamento dall\u2019onorevole Foa, insieme agli onorevoli Pesenti, Scoccimarro e Valiani. L\u2019emendamento \u00e8 del seguente tenore:<\/p><p>\u00ab<em>Sostituirlo col seguente<\/em><em>:<\/em><\/p><p>\u00abPer le azioni non quotate in borsa e per le quote di partecipazione in societ\u00e0 il valore \u00e8 determinato valutando il patrimonio della societ\u00e0 secondo le disposizioni del capo quarto della presente legge.<\/p><p>\u00abPer le obbligazioni e gli altri titoli di credito non quotati in borsa si adottano i valori medi del periodo 1\u00b0 ottobre 1946-31 marzo 1947 accertati con la procedura relativa alla imposta di negoziazione\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Foa mantiene l\u2019emendamento?<\/p><p>FOA. Non abbiamo ragione di mantenere il nostro emendamento perch\u00e9 il Governo ha accettato, nel nuovo testo, i nostri criteri.<\/p><p>PRESIDENTE. Anche gli onorevoli De Mercurio e Mazzei, avevano presentato un emendamento al vecchio testo dell\u2019articolo. L\u2019emendamento era cos\u00ec formulato:<\/p><p>\u00ab<em>Al primo comma, sostituire le parole:<\/em> del periodo 1\u00b0 ottobre 1946-31 marzo 1947, <em>con le altre:<\/em> dei trimestre 1\u00b0 gennaio 1947-31 marzo 1947\u00bb.<\/p><p>Poich\u00e9 gli onorevoli De Mercurio e Mazzei non sono presenti, l\u2019emendamento si intende decaduto.<\/p><p>LA MALFA. <em>Relatore.<\/em> Vorrei rivolgere una domanda all\u2019onorevole Pella, circa l\u2019ultimo comma dell\u2019articolo 19. Noi abbiamo scelto, come periodo di valutazione dei titoli azionari, il trimestre gennaio-marzo, mentre qui si fa ancora riferimento al semestre ottobre-marzo. Credo che occorra rettificare.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Non ho difficolt\u00e0 a rettificare, riducendo ad un trimestre, qualora l\u2019onorevole Relatore insista. Desideravo far presente, per\u00f2, che quest\u2019ultimo comma non riguarda il periodo di riferimento per la valutazione: \u00e8 un periodo di tempo stabilito per esaminare se almeno vi sia stato un certo numero di prezzi di compenso perch\u00e9 le valutazioni possano avere un significato.<\/p><p>Tuttavia nessuna difficolt\u00e0, ripeto, ad accogliere la proposta.<\/p><p>SCOCCIMARRO. C\u2019\u00e8 anche il primo comma da rettificare, onorevole Ministro.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> D\u2019accordo nel senso di armonizzare tutto l\u2019articolo in sede di coordinamento, per fare riferimento al trimestre.<\/p><p>PRESIDENTE. Allora, l\u2019articolo 19 si intende approvato nel nuovo testo proposto dal Governo, con riserva di procedere, in sede di coordinamento, alle rettifiche accennate.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Sostanzialmente, \u00e8 l\u2019accettazione dell\u2019emendamento De Mercurio-Mazzei, cio\u00e8 il riferimento al periodo 1\u00b0 gennaio-31 marzo 1947.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Avendo il Governo presentato un articolo sostitutivo, per cui non esiste pi\u00f9 il testo precedente, mi sembra \u2013 da un punto di vista formale \u2013 che non abbia ragione di discutersi e di mettersi in votazione un emendamento che presuppone il vecchio testo.<\/p><p>Dal punto di vista sostanziale, rilevo che il nuovo testo, ratificato nella seduta odierna, contiene gi\u00e0 il principio uniformato dell\u2019emendamento dell\u2019onorevole De Mercurio, per cui, ad avviso del Governo, questo emendamento non dovrebbe essere pi\u00f9 posto in votazione.<\/p><p>PRESIDENTE. D\u2019accordo.<\/p><p>MICHELI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>MICHELI. Volevo accennare, indipendentemente dalla questione particolare, alla questione di procedura, per ci\u00f2 che si riferisce al testo nuovo con l\u2019emendamento sostitutivo.<\/p><p>Noi abbiamo sostenuto in altra adunanza che il cambiamento di testo doveva essere considerato come emendamento sostitutivo; il Presidente, che reggeva allora le sorti della discussione, sosteneva invece il contrario ed applic\u00f2 l\u2019articolo 70, appunto perch\u00e9 riteneva che emendamento sostitutivo non fosse quello che il Presidente dei Settantacinque aveva proposto.<\/p><p>Questo dico perch\u00e9 vorrei che non passasse inosservata la prassi che il Presidente \u2013 certo, pi\u00f9 che altro per economia di discussione \u2013 ha seguito allora, che sarebbe perfettamente in contradizione con quanto ha detto l\u2019onorevole Ministro ora, ma che, del resto, nella pratica applicazione porta allo stesso risultato inquantoch\u00e9 gli emendamenti presentati non decadono, perch\u00e9 allora verrebbe a venir meno un diritto dei presentatori, ma devono essere ripresi e \u2013 per la virt\u00f9 che il Presidente sa cos\u00ec bene disporre \u2013 trovar modo che vengano coordinati nella discussione, prima, e successivamente nel testo nuovo.<\/p><p>Ecco perch\u00e9 ho creduto opportuno che sorgesse una voce a ricordare come potrebbe essere anche erronea l\u2019interpretazione\u2013 che allora si \u00e8 voluta dare, eliminando l\u2019emendamento sostitutivo per ricalcare invece un privilegio non mai esistito nel nostro Regolamento, a favore del testo nuovo.<\/p><p>PRESIDENTE. Si tratta di casi diversi, onorevole Micheli: l\u00e0 era la Commissione che presentava un testo, qua \u00e8 invece il Governo. Comunque \u00e8 stato qui praticato proprio quello che \u00e8 il suo desiderio.<\/p><p>MICHELI. Sono d\u2019accordo con lei, onorevole Presidente; le faccio per\u00f2 osservare che la differenza che ella ha posto in relazione al mio breve dire non ha ragione di essere, perch\u00e9 c\u2019\u00e8 per analogia la medesima situazione.<\/p><p>PRESIDENTE. Sta bene.<\/p><p>Si passa all\u2019articolo 23. Se ne dia lettura nel testo proposto dalla Commissione.<\/p><p>SCHIRATTI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abQuando la esistenza di un debito di qualsiasi natura, denunziato dal debitore agli effetti della detrazione dal proprio patrimonio, \u00e8 negata dal creditore, il rapporto giuridico \u00e8 dichiarato inesistente a tutti gli effetti, anche fra le parti.<\/p><p>\u00abPer i crediti derivanti da rapporti con imprese commerciali e sempre che si tratti di atti inerenti all\u2019esercizio dell\u2019impresa, la esistenza del debito pu\u00f2 venire provata in base alle scritture contabili dell\u2019impresa creditrice regolarmente tenute.<\/p><p>\u00abQuando si tratti di rapporti con aziende di credito indicate alle lettere <em>a<\/em>),<em> b<\/em>),<em> c<\/em>) e <em>d<\/em>), dell\u2019articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141, ed al regio decreto-legge 17 luglio 1937, n. 1400, convertito nella legge 7 aprile 1938, n. 636, la esistenza del debito pu\u00f2 essere provata in base agli estratti dei saldi conti, certificati conformi alle scritturazioni da uno dei dirigenti dell\u2019Istituto\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. A questo articolo \u00e8 stato presentato un emendamento dall\u2019onorevole Caroleo, soppressivo del primo comma. Ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>CAROLEO. Come ho accennato in altra occasione, se si vuol stabilire un principio concreto e conforme a quelle che possono essere anche le esigenze della finanza, bisognerebbe dire che si ammettono in detrazione soltanto i debiti che abbiano una data certa anteriore al 28 marzo 1947. La formula della Commissione mi sembra invece non rispondente ai princip\u00ee elementari del diritto; mi sembra inaccettabile il principio di questa declaratoria di inesistenza, quando vi sia l\u2019accordo fra il debitore e il creditore senza alcun rispetto dei diritti del terzo, che alle volte possono essere invece anche meritevoli di maggiore tutela.<\/p><p>Io penso quindi che, in sostituzione del comma di cui ho chiesto la soppressione, si potrebbe inserire qualche espressione in questo articolo, la quale chiarisse appunto che i debiti di cui si ammette la detrazione debbano risultare da titoli con data certa anteriore al 28 marzo 1947.<\/p><p>PRESIDENTE. Ma allora, onorevole Caroleo, il suo non \u00e8 soltanto un emendamento soppressivo, ma \u00e8 in pari tempo anche un emendamento aggiuntivo. Dovrebbe perci\u00f2 far pervenire formale proposta.<\/p><p>Segue un emendamento, a firma degli onorevoli De Vita, Villabruna, Bertone, Arcangeli, Uberti, Giordani, Valenti, Magrassi e Della Seta, cos\u00ec formulato:<\/p><p>\u00ab<em>Al primo comma, dopo le parole:<\/em> il rapporto giuridico \u00e8, <em>sopprimere la parola:<\/em> dichiarato\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole De Vita ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>DE VITA. L\u2019emendamento che io propongo non \u00e8 soltanto formale, ma anche sostanziale. Dice l\u2019articolo 23: \u00abQuando l\u2019esistenza di un debito di qualsiasi natura, denunziato dal debitore agli effetti della detrazione dal proprio patrimonio, \u00e8 negata dal creditore, il rapporto giuridico \u00e8 dichiarato inesistente a tutti gli effetti, anche fra le parti\u00bb.<\/p><p>Dichiarato inesistente da chi? Ovviamente non pu\u00f2 dichiarare inesistente un debito l\u2019amministrazione finanziaria, perch\u00e9 non \u00e8 competente; \u00e8 competente l\u2019autorit\u00e0 giudiziaria. Ma se l\u2019autorit\u00e0 giudiziaria dovesse dichiarare l\u2019esistenza o l\u2019inesistenza di un debito dovrebbe essere sospeso l\u2019accertamento.<\/p><p>Io sono contrario alla disposizione nel suo complesso, perch\u00e9 mi sembra eccessivo modificare rapporti essenzialmente civili, come sono i rapporti di debito e di credito, avendo di mira soltanto un fine tributario. Penso che per modificare le norme del Codice civile sarebbe stato necessario un dibattito pi\u00f9 ampio.<\/p><p>Comunque, in via subordinata, qualora il Governo e la Commissione ritengano opportuno mantenere l\u2019articolo, propongo almeno che sia emendato nel senso da me proposto, sopprimendo la parola \u00abdichiarata\u00bb.<\/p><p>SCOCA. Presento un emendamento all\u2019articolo che stiamo discutendo. Mi pare preferibile che l\u2019ultima parte dell\u2019articolo sia modificata in questo senso: \u00ab\u00e8 inesistente fra le parti\u00bb, e che si tolga il resto.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Perlingieri ha proposto il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Al primo comma, dopo le parole:<\/em> \u00e8 dichiarato inesistente a tutti gli effetti, <em>sopprimere:<\/em> anche fra le parti, <em>e aggiungere:<\/em> fra le parti, salvo i diritti dei terzi\u00bb.<\/p><p>Ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>PERLINGIERI. Non credo, onorevole Presidente, che sia necessario illustrare la mia proposta, perch\u00e9 essa si attiene a princip\u00ee elementari, fondamentali del diritto.<\/p><p>L\u2019articolo 23 stabilisce la declaratoria di inesistenza di un rapporto giuridico, prevedendo l\u2019ipotesi dell\u2019evasione dall\u2019imposta da parte del creditore tenuto a denunciare il credito ai fini dell\u2019imposta stessa. Ora, non vi \u00e8 dubbio che la creazione, modifica o estinzione di un rapporto giuridico produce effetti tra i soggetti del rapporto. Rispetto al terzo \u00e8 <em>res inter alios<\/em>, non pu\u00f2 n\u00e9 giovare n\u00e9 nuocere. Noi non potremmo, quindi, legare il terzo ad una responsabilit\u00e0 per fatto altrui, nel senso che, dichiarata l\u2019inesistenza del debito, questa dichiarazione possa portare pregiudizio al terzo, estraneo al rapporto. Faccio due esempi: il debitore, oltre ad avere il creditore, tenuto a denunciare il proprio credito, pu\u00f2 avere un altro creditore, il quale pu\u00f2 fondare sulla sua dichiarazione di debito, fatta ai fini dell\u2019imposta, per stabilire l\u2019insolvenza di esso debitore e far fissare la data di cessazione dei pagamenti da parte dello stesso. Se il debito viene dichiarato inesistente <em>erga omnes<\/em>, \u00e8 ovvio che la dichiarazione di debito, fatta dal debitore non potr\u00e0 pi\u00f9 costituire la base per la determinazione dello stato di insolvenza e della data di cessazione dei pagamenti.<\/p><p>Il creditore, tenuto a denunciare il credito, pu\u00f2, a sua volta, avere un \u00abterzo\u00bb creditore, estraneo all\u2019altro rapporto creditorio. Con la declaratoria di inesistenza del credito non denunciato noi metteremmo questo terzo creditore in balia dell\u2019altro creditore, suo debitore, e sottrarremmo a lui la garanzia generale, costituita dall\u2019intero patrimonio dell\u2019obbligato. \u00c8 evidente che tutto questo \u00e8 antigiuridico, e, perci\u00f2, inammissibile.<\/p><p>Quindi: noi dobbiamo limitare la sanzione della inesistenza del debito, unicamente rispetto ai titolari del rapporto giuridico ih oggetto.<\/p><p>Per esprimere il mio pensiero in termini giuridici pi\u00f9 appropriati, mi permetto di proporre che l\u2019emendamento, formulato cos\u00ec: \u00abinesistente tra le parti, salvo i diritti dei terzi\u00bb, sia, dal punto di vista formale, cos\u00ec precisato: \u00abfra le parti, senza pregiudizio dei terzi\u00bb.<\/p><p>In questi termini, mi pare che l\u2019Amministrazione delle finanze non possa trovare difficolt\u00e0. Qual \u00e8 il suo fine? Quello di garantire l\u2019esazione dell\u2019imposta. Questo si raggiunge allorquando si stabilisce la sanzione dell\u2019inesistenza del debito negato dal creditore. Ma non possiamo andare oltre, sino a pregiudicare e consentire che si possa pregiudicare il patrimonio del \u00abterzo\u00bb.<\/p><p>Affido a queste considerazioni, che mi sembrano elementari, l\u2019accoglimento del mio emendamento.<\/p><p>CANNIZZO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CANNIZZO. Mi pare che bisognerebbe invece discutere sull\u2019opportunit\u00e0 di mantenere la parola \u00abinesistente\u00bb. Che cosa si vuole dire? \u00c8 un rapporto giuridico che si vuole dichiarare sciolto o \u00e8 un rapporto giuridico di cui si dichiara l\u2019inesistenza fin da quando \u00e8 sorto?<\/p><p>Questa questione pu\u00f2 avere gravissimi riflessi, anche in materia di sanzioni, perch\u00e9 \u00e8 stato proposto un emendamento che riguarda i crediti fittizi.<\/p><p>Anzi, mi ricordo che quell\u2019emendamento fu rimandato, perch\u00e9 non trovammo come collegarlo con l\u2019articolo 23. Secondo quest\u2019articolo, la dichiarazione del creditore verrebbe equiparata al pagamento; quindi atterrebbe piuttosto allo scioglimento del negozio giuridico anzich\u00e9 alla esistenza del rapporto giuridico. Questo \u00e8 molto grave, perch\u00e9, a prescindere dai rapporti fra amministrazione finanziaria e il contribuente, non \u00e8 risolta la questione dei terzi. Infatti, supposto che il terzo voglia far valere gli stessi diritti cedutigli dal creditore, non so come li possa far valere senza che il debitore di buona fede, che abbia dichiarato un debito effettivamente esistente e negato dal creditore, possa ottenere che sia iscritto nel passivo il suo debito.<\/p><p>Quindi accederei all\u2019ipotesi dell\u2019onorevole Caroleo di sopprimere il primo capoverso. Del resto pu\u00f2 supplire l\u2019articolo 22, nel quale si parla di \u00abdebito a carico del contribuente, di cui sia riconosciuta l\u2019effettiva sussistenza\u00bb. Chi ammette un debito ne deve dare le prove, le quali possono risultare anche da una dichiarazione del creditore contestuale alla denuncia fatta dal debitore. Non so poi se sia opportuno introdurre addirittura questa sanzione che equiparerebbe al pagamento la dichiarazione del creditore. Ed appunto anche perch\u00e9 il termine \u00abinesistente\u00bb si potrebbe prestare ad interpretazioni non previste, io ritengo (e questa \u00e8 anche una mia dichiarazione di voto) che sia opportuno ripiegare sull\u2019emendamento soppressivo dell\u2019onorevole Caroleo.<\/p><p>PRESIDENTE. Ma l\u2019onorevole Caroleo l\u2019ha ritirato perch\u00e9 ne ha proposto uno sostitutivo.<\/p><p>CAROLEO. Subordinatamente.<\/p><p>PRESIDENTE. Sta bene.<\/p><p>Ha facolt\u00e0 di parlare l\u2019onorevole Relatore.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Nella legge del 1922 la disposizione era esattamente la stessa e non pare che abbia dato luogo a molti inconvenienti. Perch\u00e9 la legge del 1922 diceva: \u00abQuando l\u2019esistenza di un debito di qualsiasi natura che non risulti da atto pubblico \u00e8 denunciato dal debitore e negato dal creditore, il rapporto giuridico \u00e8 dichiarato inesistente a tutti gli effetti anche fra le parti, senza che sia ammessa prova contraria\u00bb.<\/p><p>La Commissione naturalmente ha soppresso quello che sarebbe stato \u2013 direi \u2013 superfluo nel testo governativo, riproducendo la disposizione del 1922. Comunque, per queste considerazioni, la Commissione, rispetto ai vari emendamenti proporrebbe questa dizione: \u00abIl rapporto giuridico \u00e8 considerato inesistente a tutti gli effetti fra le parti\u00bb, per dare l\u2019impressione che dopo lo accertamento di questa situazione del creditore e del debitore viene la conseguenza legislativa della inesistenza, che non \u00e8 una inesistenza <em>ab origine.<\/em><\/p><p>CANNIZZO. Io direi: \u00ab\u00e8 risolto\u00bb.<\/p><p>DE VITA. Ma la dichiarazione pu\u00f2 farla l\u2019autorit\u00e0 giudiziaria.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> L\u2019osservazione dell\u2019onorevole De Vita \u00e8 giusta. Ma il \u00abconsiderato\u00bb fa discendere l\u2019inesistenza dal fatto che debito e creditore hanno negato il rapporto reciproco. Dicendo: \u00abinesistente fra le parti a tutti gli effetti\u00bb, sono salvi i diritti dei terzi. L\u2019inesistenza si limita al solo rapporto fra le parti. Cos\u00ec insisto perch\u00e9 si lasci: \u00ab\u00e8 considerato inesistente a tutti gli effetti fra le parti\u00bb.<\/p><p>CAROLEO. Ma l\u2019inesistenza del rapporto principale implica anche quella dei rapporti accessori. Con questa formula, pertanto i diritti dei terzi sono pregiudicati.<\/p><p>PRESIDENTE. Prego l\u2019onorevole Ministro delle finanze di esporre il parere del Governo.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Forse, se avessimo maggior tempo, potremmo lavorare di cesello per trovare la formulazione migliore. Ad ogni modo, credo che sia esatto quanto ha detto l\u2019onorevole Relatore, cio\u00e8, che, trattandosi di riprodurre le disposizioni gi\u00e0 esistenti nel 1920, disposizioni che non hanno dato luogo ad inconvenienti, molte preoccupazioni degli onorevoli colleghi non abbiano ragion d\u2019essere.<\/p><p>Convengo col Relatore innanzi tutto per mantenere il primo comma dell\u2019articolo, poi per accogliere sostanzialmente l\u2019emendamento De Vita e quindi rendere non necessaria una declaratoria di inesistenza. Sostituendo la parola \u00abdichiarato\u00bb, con l\u2019altra \u00abconsiderato\u00bb, ritengo che lo scopo principale dell\u2019emendamento De Vita sia raggiunto, in quanto non sar\u00e0 pi\u00f9 necessaria la declaratoria di una particolare autorit\u00e0.<\/p><p>Sono d\u2019accordo col Relatore nel sopprimere la parola \u00abanche\u00bb, onde esprimo parere favorevole per questa formulazione. \u00abQuando l\u2019esistenza di un debito di qualsiasi natura, denunciato dal debitore agli effetti della detrazione dal proprio patrimonio, \u00e8 negata dal creditore, il rapporto giuridico \u00e8 inesistente\u00bb.<\/p><p>Per quanto riguarda i diritti dei terzi, penso anche io che non possano essere lesi nel caso di collusione fra creditore e debitore.<\/p><p>SCOCA. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>SCOCA. La questione ha una certa gravit\u00e0. Io mi preoccupo dei diritti dei terzi, i quali restano sacrificati da una presunzione di legge che pu\u00f2 non aver fondatezza nella realt\u00e0 delle cose.<\/p><p>Proporrei una nuova formula che forse potrebbe sodisfare le varie tesi; propongo cio\u00e8 che dopo le parole \u00ab\u00e8 negata dal creditore\u00bb si dica: \u00abil credito \u00e8 inesigibile nei confronti del debitore\u00bb.<\/p><p>Preferisco che non si parli di inesistenza, perch\u00e9 parlando di inesistenza, qualunque forma si adoperi, il rapporto \u00e8 sempre distrutto fra le parti e quindi rimangono distrutti anche i rapporti collegati.<\/p><p>Vorrei, in altri termini, limitare la sanzione alla inesigibilit\u00e0 e quindi alla non azionabilit\u00e0 del diritto di credito fra le parti. Questa mia proposta potr\u00e0 non sodisfare tutti, ma mi pare che si venga incontro con essa al desiderio espresso da varie parti. Propongo di dire, dunque, che il credito \u00e8 \u00abinesigibile\u00bb, non \u00abinesistente\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Domando il parere del Governo.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Vorrei chiedere se per avventura la formula dell\u2019onorevole Scoca non peggiori la situazione nei confronti dell\u2019Amministrazione finanziaria. Infatti, il termine \u00abinesigibilit\u00e0\u00bb sostituito al termine \u00abinesistenza\u00bb verrebbe a negare un diritto d\u2019azione nei confronti del debitore, in modo da mantenere ferma l\u2019esistenza del credito. Probabilmente \u2013 mi scusino i giuristi presenti, se sbaglio \u2013 si verificherebbe la trasformazione di una obbligazione civile in una obbligazione naturale.<\/p><p>Potendosi sempre verificare l\u2019accordo fraudolento rispetto a un terzo, l\u2019amministrazione finanziaria si preoccupa che per salvaguardare il diritto di un terzo in malafede si possa rendere inoperante la sanzione nei confronti dei due contribuenti che si mettono d\u2019accordo fra di loro.<\/p><p>Vogliono gli onorevoli colleghi, giacch\u00e9 la discussione ormai si allarga, vedere se non ritengano di ripiegare su un\u2019altra formula che si riallacci all\u2019emendamento Perlingieri, il quale dice: \u00absalvi i diritti dei terzi\u00bb?<\/p><p>PERLINGIERI. Modifica senza pregiudizio.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> In questo caso desidererei che si dicesse: \u00abdiritti dei terzi\u00bb, perch\u00e9 vorrei aggiungere, \u00abrisultanti da atti aventi data certa anteriore al 28 marzo 1947\u00bb.<\/p><p>PERLINGIERI. Questo \u00e8 implicito, perch\u00e9 il terzo che non ha il titolo anteriore non ha azione.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> \u00c8 la conseguenza di atti aventi data certa, non essendo ammissibile una prova in base a documenti che non abbiano data certa; n\u00e9 sarebbe ammissibile una prova testimoniale. Rientreremmo nel grande solco della prassi tributaria la quale accetta gli atti aventi data certa e cerca di non essere danneggiata da altre prove.<\/p><p>DE VITA. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>DE VITA. Penso che la parola \u00abdichiarato\u00bb si possa sostituire con la parola \u00abconsiderato\u00bb. La formulazione dell\u2019articolo potrebbe essere questa:<\/p><p>\u00ab&#8230;il rapporto giuridico \u00e8 considerato inesistente a tutti gli effetti, anche fra le parti, salvo i diritti dei terzi\u00bb.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Tutto sommato, manteniamo la nostra proposta: \u00abconsiderato inesistente a tutti gli effetti fra le parti&#8230;\u00bb.<\/p><p>BERTONE. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>BERTONE. Dichiaro che sono molto perplesso sull\u2019opportunit\u00e0 di introdurre questo articolo. La Finanza deve pensare a s\u00e9 stessa e non preoccuparsi dei rapporti pi\u00f9 o meno onesti e fraudolenti che possono correre fra le parti, n\u00e9 preoccuparsi dei diritti dei terzi.<\/p><p>Ora \u00e8 evidente che introdurre questo articolo significa aprire la porta alla possibilit\u00e0 di frodi architettate fra debitore e creditore. Due individui si mettono d\u2019accordo per cedere un debito, magari in cifre imponenti, che fino a ieri ha pagato la ricchezza mobile in categoria A2, che \u00e8 iscritto in ruolo; questo debito conviene alle parti cancellarlo di fronte al fisco per sottrarsi a tutti gli oneri continuativi e per sottrarsi anche all\u2019imposta straordinaria che viene attuata con questo progetto.<\/p><p>L\u2019accordo fra le parti, chi lo pu\u00f2 misurare? Chi pu\u00f2 sapere quali accorgimenti possono accompagnarlo? Verr\u00e0 dichiarato estinto questo debito e le parti avranno gi\u00e0 creato un altro titolo che non \u00e8 pi\u00f9 questo. Il fisco sar\u00e0 frodato; le parti saranno a posto; i terzi forse saranno danneggiati, ma di questo non ci dobbiamo preoccupare. La verit\u00e0 \u00e8 che volendoci preoccupare degli interessi della Finanza, dobbiamo dire che con questo articolo gli interessi della Finanza sono messi in grave pericolo. (<em>Approvazioni a sinistra<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Io non direi niente. Se domani c\u2019\u00e8 un creditore che dice che non \u00e8 creditore, la Finanza far\u00e0 tutte le sue indagini. Prester\u00e0 fede? \u2013 Canceller\u00e0 il debito. Non prester\u00e0 fede? \u2013 Ricorrer\u00e0 a tutte le prove dirette ed indirette per tutelare il proprio diritto. Ma togliere alla Finanza il diritto di tutelare i propri interessi con un articolo il quale le impone di cancellare dai suoi ruoli un debito che fino a ieri c\u2019era, a me pare eccessivo e pericoloso.<\/p><p>Faccio la proposta che questo articolo venga cancellato.<\/p><p>CAPPI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CAPPI. A me pare che la preoccupazione dell\u2019onorevole Bertone sia eccessiva, perch\u00e9 la finanza \u00e8 difesa dalla lettera <em>a<\/em>) dell\u2019articolo 22, il quale non ammette in detrazione qualsiasi debito fondato sulla semplice dichiarazione del debitore, ma dice: \u00abtutti i debiti a carico del contribuente, di cui sia riconosciuta l\u2019effettiva sussistenza alla data del 28 marzo 1947\u00bb. Per\u00f2 i pericoli di frode mi sembrano non difficili.<\/p><p>Io riterrei opportuno di fare menzione della salvezza del diritto dei terzi, ma non vorrei che cos\u00ec si aprisse una breccia a danno della finanza. Quindi io proporrei di aggiungere: \u00absono salvi i diritti dei terzi, fermi i diritti della finanza\u00bb, in questo senso che quando il terzo viene, prova che invece il debito sussisteva e lo vuole riscuotere, in sostituzione del primo creditore, si dia prima la prova che \u00e8 stata pagata l\u2019imposta.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Relatore ha facolt\u00e0 di esprimere il suo parere.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Ricordo agli onorevoli colleghi che questa disposizione era nella legge del 1922. La legge del 1922 era essa stessa frutto di esperienza e direi anche di giurisprudenza.<\/p><p>Se modifichiamo quella disposizione, riapriamo questioni che in sede giurisprudenziale sono state risolte. Quindi manterrei fermo il concetto della Commissione di aggiungere dopo \u00abdichiarato\u00bb \u00ab\u00e8 considerato inesistente, a tutti gli effetti, fra le parti\u00bb.<\/p><p>Implicitamente sono salvi i diritti dei terzi, ma rimaniamo sulla scia di una disposizione che \u00e8 stata gi\u00e0 applicata e che ha avuto i suoi vantaggi.<\/p><p>Io non so misurare gli effetti di cambiamenti, in questa sede, senza avere tutti i dati del problema. Quindi insisterei nel mantenimento della formula.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Ministro ha facolt\u00e0 di parlare.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Concordo con l\u2019onorevole Relatore nella formula che si vorrebbe pregare l\u2019onorevole Presidente di mettere in votazione.<\/p><p>L\u2019onorevole Bertone, ha manifestalo la preoccupazione che un articolo, a prima vista lesivo del diritto comune, per dare una maggiore difesa alla finanza, si possa tradurre in un\u2019arma contro la finanza stessa, cio\u00e8 possa servire non a simulare dei debiti, ma a far cadere dei crediti esistenti.<\/p><p>Con la eliminazione della parola \u00abanche\u00bb, cos\u00ec come propone l\u2019onorevole La Malfa, cade la preoccupazione dell\u2019onorevole Bertone, perch\u00e9 quando si dice \u00abil rapporto giuridico \u00e8 considerato inesistente a tutti gli effetti fra le parti\u00bb, questa disposizione di ordine sanzionistico opera soltanto tra debitore e creditore e la finanza rimane estranea all\u2019inesistenza, mentre non lo sarebbe stato se si fosse lasciata la parola \u00abanche\u00bb, perch\u00e9 \u00abanche\u00bb avrebbe potuto significare che il credito cade e fra le parti e per la finanza.<\/p><p>BERTONE. Chiedo che queste considerazioni del Ministro risultino comunque bene a verbale.<\/p><p>PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l\u2019onorevole Relatore. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Volevo dire che nella disposizione del 1922 la dizione era esattamente questa: \u00abQuando l\u2019esistenza di un debito di qualsiasi natura che non risulti da atto pubblico\u00bb.<\/p><p>Ora, nel testo governativo della nuova legge, questo inciso \u00abche non risulti da atto pubblico\u00bb \u00e8 stato soppresso. Noi della Commissione abbiamo ritenuto che sia stato soppresso, perch\u00e9 quando risulta da atto pubblico il debitore non pu\u00f2 negarle. Comunque, se volete, questo inciso possiamo metterlo.<\/p><p><em>Voci. <\/em>No, non \u00e8 necessario.<\/p><p>PRESIDENTE. Allora passiamo alla votazione degli emendamenti. Pongo anzitutto in votazione l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Caroleo.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Segue l\u2019emendamento dell\u2019onorevole De Vita.<\/p><p>DE VITA. Sostanzialmente il mio emendamento \u00e8 stato accolto dalla Commissione.<\/p><p>PRESIDENTE. Sta bene. Allora segue l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Perlingieri. Lo mantiene?<\/p><p>PERLINGIERI. Lo mantengo e chiedo che sia votato per divisione. La prima parte \u00e8 accettata dalla Commissione; la seconda parte \u00absenza pregiudizio dei terzi\u00bb chiedo che sia messa ai voti separata.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Credo che si possa accettare la formula \u00abConsiderato a tutti gli effetti tra le parti\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Si dovr\u00e0 porre prima in votazione l\u2019emendamento Scoca, che modifica l\u2019articolo. Onorevole Scoca, mantiene il suo emendamento?<\/p><p>SCOCA. Mi pare che le formule, dopo i chiarimenti avuti in Assemblea, si equivalgano. Quindi sono disposto a ritirare il mio emendamento.<\/p><p>PRESIDENTE. Sta bene, allora siamo di fronte al testo definitivo proposto per il primo comma dal Governo e dalla Commissione.<\/p><p>BERTONE. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>BERTONE. L\u2019onorevole Relatore, accennava poco fa al testo della legge del 1922, nella quale era scritto che l\u2019annullamento dei debiti non riguardava quelli risultati da atto pubblico. Ritengo sia opportuno conservare questa dizione, perch\u00e9, quando nell\u2019articolo 23 si dice che la disposizione si applica a tutti i crediti, di qualsiasi natura, possono esservi compresi quelli nascenti da atto pubblico, i quali non possono essere affetti da presunzione di inesistenza.<\/p><p>Pertanto, sarebbe bene, a mio avviso, conservare l\u2019inciso.<\/p><p>SCOCA. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>SCOCA. Ritengo che la menzione dell\u2019atto pubblico sia stata eliminata a ragion veduta. Essa non eliminerebbe una quantit\u00e0 \u2013 non so dire in quali proporzioni \u2013 di possibili simulazioni. Pu\u00f2 darsi, poi, il caso che il debito sia stato estinto e che si faccia rivivere in questa sede.<\/p><p>Ecco perch\u00e9 ritengo possa essere approvata la dizione generica della legge.<\/p><p>BERTONE. Non insisto.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Concordo con l\u2019onorevole Scoca.<\/p><p>PRESIDENTE. Metto ai voti il primo comma dell\u2019articolo 23, nel testo emendato proposto dalla Commissione, con la soppressione cio\u00e8 della parola \u00abanche\u00bb e con la sostituzione della parola \u00abconsiderato\u00bb alla parola \u00abdichiarato\u00bb:<\/p><p>\u00abQuando la esistenza di un debito di qualsiasi natura, denunziato dal debitore agli effetti della detrazione dal proprio patrimonio, \u00e8 negata dal creditore, il rapporto giuridico \u00e8 considerato inesistente, a tutti, gli effetti, fra le parti\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Metto ai voti l\u2019emendamento aggiuntivo proposto dall\u2019onorevole Perlingieri: \u00absenza pregiudizio dei terzi\u00bb.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvato<\/em>).<\/p><p>SCOCA. Bisogna intendersi. Il fatto che sia stata esclusa l\u2019aggiunta potrebbe dar luogo a disparit\u00e0 di interpretazione. Sia ben chiaro che non abbiamo votato l\u2019emendamento aggiuntivo, in quanto lo consideriamo pleonastico.<\/p><p>La sostanza \u00e8 questa: che i diritti dei terzi sono sempre salvi.<\/p><p>PERLINGIERI. Se avessi avuto simile esplicita assicurazione, non avrei insistito sulla votazione della seconda parte del mio emendamento.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Mi pare che il concetto sia ben chiaro. L\u2019hanno affermato tanto la Commissione quanto il Governo.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> D\u2019accordo.<\/p><p>PRESIDENTE. Restano agli atti le dichiarazioni che sono state fatte. Si \u00e8 precisato che bench\u00e9 l\u2019emendamento Perlingeri sia stato respinto, non si \u00e8 inteso portare alcun danno ai diritti dei terzi, i quali rimangono salvi anche secondo la formulazione approvata.<\/p><p>Non essendovi altre osservazioni, l\u2019articolo 23 si intende approvato con le modificazioni apportate al primo comma.<\/p><p>Si dovrebbe ora passare all\u2019esame dell\u2019articolo 25.<\/p><p>PESENTI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>PESENTI. Chiederei al Presidente della Commissione se non sarebbe molto pi\u00f9 opportuno ritornare all\u2019articolo 2 e votarlo ora in quanto che, senza questa votazione, i lavori della Commissione possono essere in parte intralciati. Secondo la proposta del Governo, si rimetteva all\u2019Assemblea la decisione di approvare o meno l\u2019emendamento presentato dagli onorevoli Castelli, Scoca, Valiani, Pesenti, cio\u00e8 firmato da membri di diversi settori dell\u2019Assemblea, perch\u00e9 fosse istituita una imposta proporzionale sugli enti collettivi. Senza questa approvazione di principio io credo che la Commissione non possa proseguire i suoi lavori.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, rammento quanto \u00e8 stato detto ieri sera dal Presidente, onorevole Terracini, il quale, su questo punto, ha accennato alla questione, ponendola nei suoi termini precisi. Il Governo ha presentato alla Commissione, ma non ancora alla Presidenza dell\u2019Assemblea per la distribuzione ai deputati, il testo di un nuovo Titolo da inserirsi nel decreto. Facendo mie le considerazioni del Presidente Terracini, ritengo che prima di porre in discussione l\u2019emendamento all\u2019articolo 2, sia opportuno, per non autorizzare giusti rilievi di onorevoli colleghi, distribuire all\u2019Assemblea il nuovo testo, a meno che non si voglia accogliere il concetto di delegare il Governo ad emanare un successivo provvedimento legislativo.<\/p><p>SCOCCIMARRO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>SCOCCIMARRO. Io credo che, in questioni di questo genere, \u00e8 l\u2019Assemblea, in definitiva, che deve decidere.<\/p><p>PRESIDENTE. Senza dubbio, onorevole Scoccimarro. Il Presidente dell\u2019Assemblea ha per\u00f2 indicato il programma di lavoro che si potrebbe adottare.<\/p><p>SCOCCIMARRO. Qui c\u2019\u00e8 un emendamento composto di due righe, sul quale l\u2019Assemblea pu\u00f2 pronunciarsi. Si provveder\u00e0 poi all\u2019inserzione nella legge di un titolo organico i gi\u00e0 pronto.<\/p><p>PRESIDENTE. Come l\u2019Assemblea sa, il Governo ha presentato un Titolo III che \u00e8 i in esame presso la Commissione. Ora l\u2019Assemblea \u2013 come fu osservato giustamente da qualche collega \u2013 ha diritto di conoscere il testo presentato dal Governo, perch\u00e9 potrebbe rilevare che non \u00e8 possibile adottare una decisione intorno agli emendamenti se non si conoscono le conseguenze legislative dell\u2019affermazione del principio e della regola generale.<\/p><p>SCOCCIMARRO. L\u2019Assemblea pu\u00f2 decidere in linea di principio la tassazione degli enti collettivi. Si discuter\u00e0 poi sui diversi modi nei quali quel principio pu\u00f2 realizzarsi.<\/p><p>PRESIDENTE. Rammento che vi \u00e8 un emendamento Castelli-Scoca, all\u2019articolo 2, concernente gli enti collettivi, cos\u00ec formulato:<\/p><p>\u00abSono soggette all\u2019imposta straordinaria progressiva le persone fisiche.<\/p><p>\u00abGli enti collettivi sono soggetti ad una imposta straordinaria proporzionale, secondo le norme del Titolo III\u00bb.<\/p><p>Ora l\u2019Assemblea pu\u00f2 votare un emendamento che si richiama al Titolo III, di cui ignora il contenuto?<\/p><p>Io credo, onorevole Scoccimarro, che si potrebbe eliminare la frase \u00absecondo le norme del Titolo III\u00bb, e approvare poi un ordine del giorno invitando il Governo a formare queste norme.<\/p><p>SCOCCIMARRO. Non posso accedere alla sua proposta, perch\u00e9 ritengo che un semplice ordine del giorno si risolver\u00e0 in nulla. Io penso che questo problema deve essere risolto e deciso nella votazione dell\u2019imposta straordinaria.<\/p><p>PRESIDENTE. \u00c8 stato dunque proposto di passare all\u2019esame dell\u2019emendamento sull\u2019articolo 2, che ha per oggetto gli enti collettivi. Su questa proposta dobbiamo decidere.<\/p><p>MARINARO. Io propongo la sospensiva!<\/p><p>PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l\u2019onorevole Scoca. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>SCOCA. Se non erro, la difficolt\u00e0 di procedere all\u2019esame ed alla eventuale approvazione dell\u2019articolo 2 dipende dal fatto che il secondo comma di quest\u2019articolo dice che \u00abgli enti collettivi sono soggetti ad una imposta straordinaria proporzionale, secondo le norme del Titolo III\u00bb.<\/p><p>Ora, siccome questo Titolo III non lo conosciamo, si dice che prima di esaminare e di approvare quest\u2019articolo si debbano conoscere le norme del Titolo III. Se questa fosse la difficolt\u00e0, sarebbe una difficolt\u00e0 che si potrebbe facilmente eliminare, ed io, come firmatario dell\u2019emendamento, non ho difficolt\u00e0 \u2013 e credo che non ne possano avere neanche gli altri colleghi \u2013 a cancellare la frase \u00absecondo le norme del Titolo III\u00bb, cio\u00e8 il richiamo ad un Titolo che oggi l\u2019Assemblea non ha sott\u2019occhi.<\/p><p>In sostanza, potremmo approvare l\u2019applicazione di una imposta con carattere proporzionale che colpisca gli enti collettivi, e ci riserveremmo di presentare successivamente tutti quegli emendamenti che nell\u2019insieme formeranno il Titolo III.<\/p><p>SCOCCIMARRO. Dichiaro di essere d\u2019accordo con quanto ha proposto l\u2019onorevole Scoca.<\/p><p>MARINARO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>MARINARO. Come ho gi\u00e0 accennato, faccio una proposta formale di sospensiva&#8230;<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019avverto onorevole Marinaro, che per la sospensiva occorre una proposta scritta con quindici firme.<\/p><p>MARINARO. Si stanno raccogliendo.<\/p><p>La mia proposta \u00e8 giustificata da varie considerazioni.<\/p><p>Prima di tutto, \u00e8 un dato di fatto che ieri sera \u00e8 stato distribuito ai singoli membri della Commissione di finanza un Titolo III che non \u00e8 contemplato nella legge che noi stiamo convalidando.<\/p><p>Questo Titolo III, secondo tale comunicazione ufficiosa, disciplina interamente tutta la materia degli enti collettivi.<\/p><p>Davanti a questa situazione, mi sembra inutile affermare in una sede, che non \u00e8 la sede naturale, un principio che \u00e8 disciplinato interamente nel Titolo III, che \u00e8 stato comunicato alla Commissione di finanza e che sar\u00e0 quanto prima portato a conoscenza dell\u2019Assemblea.<\/p><p>Ma, oltre che per questa ragione, io penso che, anche per esigenze di tecnica giuridica, l\u2019affermazione della tassabilit\u00e0 degli enti collettivi non possa trovar sede nell\u2019articolo 2. Il decreto legislativo 29 marzo \u00e8 composto di due titoli, il primo dei quali s\u2019intitola \u00abImposta straordinaria progressiva sul patrimonio\u00bb, e l\u2019articolo 2 stabilisce i soggetti passivi dell\u2019imposta, che sono le persone fisiche. Ora noi non possiamo inserire in questo articolo 2, che prevede soltanto l\u2019imposizione per le persone fisiche, anche gli enti collettivi, che persone fisiche non sono. Sarebbe \u2013 a mio modesto avviso \u2013 un non senso dal punto di vista giuridico. La sede naturale deve essere un titolo a parte, come appunto \u00e8 stato predisposto. Da questo punto di vista mi pare che non ci possa essere dubbio.<\/p><p>Noi non diciamo: Respingete l\u2019emendamento; diciamo: Siccome siamo chiamati a discutere in giornata tutto il Titolo III, discuteremo della materia degli enti collettivi quando discuteremo il Titolo, e non vediamo l\u2019opportunit\u00e0 di procedere all\u2019esame questa mattina, tanto pi\u00f9 che l\u2019emendamento cos\u00ec come fino a questo momento \u00e8 formulato \u2013 mi consentano i firmatari \u2013 mi sembra anche poco riguardoso per l\u2019Assemblea. Infatti, come lo stesso signor Presidente ha fatto rilevare, si fa esplicitamente riferimento ad un Titolo III che l\u2019Assemblea ancora non conosce.<\/p><p>Allo stato attuale, quindi, non c\u2019\u00e8 che da adottare questa soluzione: sospendere l\u2019esame dell\u2019emendamento e rinviare la discussione al momento in cui discuteremo tutto il Titolo III.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Vorrei chiarire alcuni termini di fatto di questo emendamento.<\/p><p>L\u2019onorevole Marinaro ieri, in sede di Commissione, aveva sollevato, mi pare, un\u2019eccezione molto pi\u00f9 ampia, cio\u00e8 quella della possibilit\u00e0 di inserire la tassazione degli enti collettivi nel sistema di questa legge. Eccezione ampia, perch\u00e9 non riguardava il momento in cui si deve discutere degli enti collettivi \u2013 se discuterne, cio\u00e8 o deliberare quando il Titolo III sia stato distribuito \u2013 ma ampia nel senso che l\u2019onorevole Marinaro non ammetteva che si potesse introdurre questa tassazione nel sistema del provvedimento presentato dal Governo.<\/p><p>Io vorrei chiarire, come ho fatto ieri al Presidente dell\u2019Assemblea, onorevole Terracini, che la Commissione, quando ha preso in esame il disegno di legge mandato dal Governo e, quindi, il decreto legislativo, si \u00e8 trovata di fronte ad una impostazione del problema degli enti collettivi, fatta gi\u00e0 dal Governo. Perch\u00e9 fatta dal Governo? Perch\u00e9 \u2013 e vorrei anticipare quello che dichiarer\u00f2 quando si discuter\u00e0 della materia \u2013 perch\u00e9 la legislazione del 1920-22 applicava gi\u00e0 l\u2019imposta progressiva agli enti collettivi. Quindi, nella nostra tradizione legislativa, la tassazione degli enti collettivi \u00e8 un dato legislativo. Non ci possono essere eccezioni di principio. Non ci sono neanche ragioni dottrinarie. Il Governo ha detto all\u2019Assemblea, nella relazione: ritengo che non siano da tassare gli enti collettivi. Ma \u00e8 evidente che con ci\u00f2 il Governo implicitamente ammetteva che questo problema esiste e riguarda il merito stesso del provvedimento legislativo.<\/p><p>Badate poi che, nella relazione ministeriale. si tratta di opportunit\u00e0 e non gi\u00e0 di eccezione di principio; la Commissione si \u00e8 ritenuta quindi in dovere, di fronte all\u2019Assemblea, di riesaminare il problema. Essa ha tuttavia deciso a maggioranza, nella sua prima deliberazione, nel senso indicato dal Governo, ha deciso cio\u00e8 di non tassare gli enti collettivi.<\/p><p>Ma nel contempo ha legato il provvedimento dell\u2019imposta a un altro provvedimento sulla rivalutazione dei patrimoni che il Governo doveva presentare.<\/p><p>Questo, comunque, non ha importanza. Quando in Assemblea alcuni colleghi hanno presentato degli emendamenti intesi a stabilire la tassazione degli enti collettivi, il problema si \u00e8 naturalmente ripresentato, come gi\u00e0 si era presentato in sede di Commissione. Tutto ci\u00f2 si \u00e8 svolto dunque in maniera perfettamente normale, nella sede propria della legislazione. Si tratta sempre di considerare se questo tipo di imposta straordinaria sia o non sia da applicare agli enti collettivi.<\/p><p>I due schemi di Titolo III che il Governo ha inviato alla Commissione sono due proposte di emendamenti su cui il Governo non ha assunto alcuna responsabilit\u00e0. Voi sentirete al riguardo il parere della Commissione; poi sentirete se il Governo accetta o meno gli emendamenti. Per il caso in cui il Governo decida la tassazione degli enti collettivi, la Commissione si trover\u00e0 in grado di dire all\u2019Assemblea: Questo \u00e8 il Titolo III che viene presentato quale emendamento.<\/p><p>Io non ritengo che si possano sollevare eccezioni sospensive di principio. L\u2019Assemblea pu\u00f2 passare, a nostro giudizio, tranquillamente alla discussione di sostanza sull\u2019articolo 2, cio\u00e8 al problema se accettare o meno l\u2019emendamento Castelli Edgardo, Scoca ed altri.<\/p><p>PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione sulla proposta di sospensiva dell\u2019onorevole Marinaro e di altri colleghi, che hanno fatto pervenire analoga domanda alla Presidenza, io tengo a stabilire che il Titolo III, di cui ha parlato in questo momento il Relatore onorevole La Malfa, \u00e8 completamente ignorato dalla Presidenza e dall\u2019Assemblea.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Ho gi\u00e0 spiegato che non \u00e8 un atto formale del Governo.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Vi \u00e8 veramente la possibilit\u00e0 che si possa muovere l\u2019appunto al Governo d\u2019una mancanza di riguardo nei confronti della Presidenza e nei confronti dell\u2019Assemblea.<\/p><p>Prego di considerare che cos\u00ec non \u00e8, perch\u00e9 dobbiamo riportarci a come si sono svolte le cose. Il Governo ha desiderato che l\u2019Assemblea risolvesse la questione di principio, ma ha desiderato, nello stesso tempo, dare la dimostrazione che con questo non intendeva sottrarsi alla pi\u00f9 rapida attuazione delle deliberazioni dell\u2019Assemblea sulla questione stessa. Poich\u00e9 tali deliberazioni potevano essere orientate verso due diverse soluzioni, il Governo ha approntato due strumenti tecnici che potrebbero servire per l\u2019una o per l\u2019altra delle soluzioni del problema. Naturalmente, siccome si tratta di un anticipo di buona volont\u00e0, non si poteva dare un\u2019espressione costituzionale e formale a tale manifestazione del Governo; quindi, non era possibile provvedere ad una presentazione formale all\u2019onorevole Presidente.<\/p><p>Il Governo desiderava dare questa dimostrazione di buona volont\u00e0, soprattutto in relazione a qualche appunto che in materia era stato formulato. E la sola via pratica era quella di comunicare, a titolo personale, al Presidente della Commissione, gli elaborati del Ministero in questa materia.<\/p><p>Ecco perch\u00e9 debbo pregare gli onorevoli colleghi di non vedere nulla in tutto questo che possa significare mancanza di riguardo nei confronti dell\u2019Assemblea.<\/p><p>PRESIDENTE. Si dovr\u00e0 allora passare alla votazione sulla proposta dell\u2019onorevole Marinaro di sospensiva della discussione nell\u2019articolo 2. Per questa votazione \u00e8 pervenuta richiesta di appello nominale dall\u2019onorevole Marinaro stesso e da altri.<\/p><p>Ricordo comunque che l\u2019emendamento Castelli-Scoca ed altri \u00e8 stato cos\u00ec modificato:<\/p><p>\u00abSono soggette all\u2019imposta straordinaria progressiva le persone fisiche.<\/p><p>Gli enti collettivi sono soggetti ad una imposta straordinaria proporzionale\u00bb.<\/p><p>Viene tolto cio\u00e8 il riferimento alle norme del Titolo III.<\/p><p>DE VITA. Mi permetto di far presente che vi \u00e8 anche un mio emendamento che non \u00e8 stato svolto.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> \u00c8 assorbito.<\/p><p>DE VITA. \u00c8 assorbito ? Ma io non ho firmato l\u2019emendamento preparato dalla Commissione.<\/p><p>PRESIDENTE. Votiamo prima la proposta di sospensiva.<\/p><p>L\u2019onorevole Marinaro ed i colleghi che hanno sottoscritto la domanda di appello nominale, insistono ?<\/p><p>MARINARO. Insistiamo. (<em>Commenti<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Marinaro, vuole dire con precisione come formula la sua proposta di sospensiva?.<\/p><p>MARINARO. Premesso in via di principio, che noi, anche di questo settore, siamo favorevoli all\u2019istituzione di un\u2019imposta straordinaria a carico delle societ\u00e0 e degli altri enti collettivi, sosteniamo soltanto che questa materia dovr\u00e0 trovare la sua sede di discussione quando si discuter\u00e0 tutto il Titolo III. (<em>Commenti<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>L\u2019articolo 2 disciplina l\u2019istituzione di una imposta progressiva personale, a carico delle persone fisiche, mentre in questo caso si tratta di un\u2019imposta straordinaria proporzionale a carico degli enti collettivi. Non \u00e8 dunque questa la sede per disciplinare tale materia. E poich\u00e9 questa materia verr\u00e0 in discussione nella seduta pomeridiana di oggi, io chiedo la sospensiva perch\u00e9 la materia sia esaminata oggi, in quella sede.<\/p><p>ZERBI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>ZERBI. Parlo per dichiarazione di voto, a strettissimo titolo personale; personalmente convengo col mio Gruppo sull\u2019opportunit\u00e0 della tassazione degli enti collettivi, ma purtroppo non mi ha persuaso nemmeno l\u2019emendamento. Voter\u00f2 per la sospensiva, perch\u00e9 mi pare che nemmeno la rinuncia a citare esplicitamente il Titolo III superi la questione dell\u2019opportunit\u00e0 e della deferenza verso i membri dell\u2019Assemblea che non sono contemporaneamente membri della Commissione di finanza. Evidentemente i membri della Commissione di finanza possono esprimere i loro voti con una consapevolezza maggiore di quanto possiamo fare noi che non siamo ancora a conoscenza del Titolo III. (<em>Commenti a sinistra<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>SCOCA. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>SCOCA. Parlo per dichiarazione di voto. Intendo che sia ben chiaro che l\u2019onorevole Zerbi ha parlato a titolo personale. Il Gruppo democristiano vota contro la sospensiva. (<em>Applausi a sinistra<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE. Insiste l\u2019onorevole Marinaro nella richiesta di appello nominale?<\/p><p>MARINARO. Insisto.<\/p><p>Votazione nominale.<\/p><p>PRESIDENTE. Indico la votazione nominale sulla proposta di sospensiva dell\u2019onorevole Marinaro.<\/p><p>Estraggo a sorte il nome del deputato da cui comincer\u00e0 la chiama.<\/p><p>(<em>Segue il sorteggio<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Comincer\u00e0 dall\u2019onorevole Fusco.<\/p><p>Si faccia la chiama.<\/p><p>MOLINELLI, <em>Segretario.<\/em> Fa la chiama.<\/p><p><em>Rispondono<\/em> s\u00ec:<\/p><p>Coppa Ezio.<\/p><p>Marinaro.<\/p><p>Perrone Capano.<\/p><p>Zerbi.<\/p><p><em>Rispondono<\/em> no:<\/p><p>Alberti \u2013 Allegato \u2013 Amadei \u2013 Amendola \u2013 Angelini \u2013 Arcangeli \u2013 Assennato \u2013 Avanzini \u2013 Azzi.<\/p><p>Bacciconi \u2013 Badini Confalonieri \u2013 Baldassari \u2013 Balduzzi \u2013 Baracco \u2013 Bardini \u2013 Bargagna \u2013 Barontini Anelito \u2013 Barontini Ilio \u2013 Basso \u2013 Bastianetto \u2013 Bei Adele \u2013 Bellusci \u2013 Belotti \u2013 Benvenuti \u2013 Bernamonti \u2013 Bernini Ferdinando \u2013 Bertola \u2013 Bertone \u2013 Bettiol \u2013 Bianchi Bianca \u2013 Bianchi Bruno \u2013 Bianchini Laura \u2013 Bibolotti \u2013 Bitossi \u2013 Bocconi \u2013 Bonomelli \u2013 Bordon \u2013 Borsellino \u2013 Bosco Lucarelli \u2013 Bovetti \u2013 Braschi \u2013 Bubbio \u2013 Bucci \u2013 Buffoni Francesco \u2013 Bulloni Pietro.<\/p><p>Cacciatore \u2013 Cairo \u2013 Calamandrei \u2013 Caldera \u2013 Calosso \u2013 Camangi \u2013 Caporali \u2013 Cappi Giuseppe \u2013 Cappugi \u2013 Carbonari \u2013 Carboni Angelo \u2013 Carboni Enrico \u2013 Carignani \u2013 Car\u00ecstia \u2013 Carmagnola \u2013 Caroleo \u2013 Caronia \u2013 Carpano Maglioli \u2013 Carratelli \u2013 Cart\u00eca \u2013 Castelli Edgardo \u2013 Castelli Avolio \u2013 Cevolotto \u2013 Chiostergi \u2013 Cianca \u2013 Ciccolungo \u2013 Clerici \u2013 Coccia \u2013 Codacci Pisanelli \u2013 Colombi Arturo \u2013 Colonnetti \u2013 Conci Elisabetta \u2013 Coppi Alessandro \u2013 Corbi \u2013 Corbino \u2013 Corsanego \u2013 Corsi \u2013 Costa \u2013 Costantini \u2013 Cremaschi Carlo \u2013 Crernaschi Olindo.<\/p><p>D\u2019Aragona \u2013 De Caro Gerardo \u2013 Del Curto \u2013 Delli Castelli Filomena \u2013 De Mercurio \u2013 De Michelis Paolo \u2013 De Palma \u2013 De Vita \u2013 Di Fausto \u2013 Di Giovanni \u2013 Di Vittorio \u2013 D\u2019Onofrio \u2013 Dossetti \u2013 Dozza \u2013 Dugoni.<\/p><p>Ermini.<\/p><p>Fabriani \u2013 Faccio \u2013 Fantuzzi \u2013 Faralli \u2013 Farina Giovanni \u2013 Fedeli Armando \u2013 Federici Maria \u2013 Ferrarese \u2013 Ferrari Giacomo \u2013 Ferrario Celestino \u2013 Fietta \u2013 Filippini \u2013 Fiore \u2013 Fiorentino \u2013 Fioritto \u2013 Firrao \u2013 Flecchia \u2013 Foa \u2013 Foresi \u2013 Fornara \u2013 Franceschini.<\/p><p>Galati \u2013 Gallico Spano Nadia \u2013 Garlato \u2013 Gavina \u2013 Germano \u2013 Gervasi \u2013 Geuna \u2013 Ghidetti \u2013 Ghidini \u2013 Ghislandi \u2013 Giacch\u00e9ro \u2013 Giolitti \u2013 Giua \u2013 Gorreri \u2013 Gotelli Angela \u2013 Grazi Enrico \u2013 Grilli \u2013 Gronchi \u2013 Guerrieri Emanuele \u2013 Guerrieri Filippo \u2013 Gui \u2013 Guidi Cingolani Angela \u2013 Gullo Rocco.<\/p><p>Imperiale.<\/p><p>Jacini \u2013 Jacometti.<\/p><p>Labriola \u2013 Laconi \u2013 La Malfa \u2013 Lami Starnuti \u2013 La Rocca \u2013 Lazzati \u2013 Leone Giovanni \u2013 Li Causi \u2013 Lizier \u2013 Lizzadri \u2013 Lombardi Riccardo \u2013 Longhena \u2013 Longo \u2013 Lopardi \u2013 Lozza \u2013 Luisetti \u2013 Lussu.<\/p><p>Maffi \u2013 Magnani \u2013 Magrini \u2013 Malagugini \u2013 Maltagliati \u2013 Malvestiti \u2013 Mannironi \u2013 Manzini \u2013 Marconi \u2013 Mariani Enrico \u2013 Martinelli \u2013 Marzarotto \u2013 Massini \u2013 Massola \u2013 Mattarella \u2013 Mattei Teresa \u2013 Meda Luigi \u2013 Medi Enrico \u2013 Mentasti \u2013 Merighi \u2013 Merlin Angelina \u2013 Micheli \u2013 Minella Angiola \u2013 Minio \u2013 Molinelli \u2013 Montagnana Rita \u2013 Montalbano \u2013 Montemartini \u2013 Monterisi \u2013 Morandi \u2013 Mora\u2013 nino \u2013 Morini \u2013 Moro \u2013 Moscatelli \u2013 Murgia \u2013 Musolino.<\/p><p>Nasi \u2013 Nenni \u2013 Nicotra Maria \u2013 Nobili Tito Oro \u2013 Noce Teresa \u2013 Numeroso.<\/p><p>Pajetta Gian Carlo \u2013 Pallastrelli \u2013 Paolucci \u2013 Paris \u2013 Parri \u2013 Pastore Raffaele \u2013 Pat \u2013 Pella \u2013 Pellegrini \u2013 Pera \u2013 Perassi \u2013 Perlingieri \u2013 Persico \u2013 Pesenti \u2013 Piccioni \u2013 Piemonte \u2013 Pieri Gino \u2013 Pistoia \u2013 Platone \u2013 Ponti \u2013 Porzio \u2013 Pratolongo \u2013 Pressinotti \u2013 Priolo.<\/p><p>Quarello \u2013 Quintieri Adolfo.<\/p><p>Rapelli \u2013 Reale Eugenio \u2013 Recca \u2013 Rescigno \u2013 Restagno \u2013 Ricci Giuseppe \u2013 Rodin\u00f2 Ugo \u2013 Romano \u2013 Romita \u2013 Rossi Maria Maddalena \u2013 Rossi Paolo \u2013 Rubilli \u2013 Ruggeri Luigi \u2013 Rumor.<\/p><p>Saccenti \u2013 Saggin \u2013 Salizzoni \u2013 Salvatore \u2013 Sampietro \u2013 Sansone \u2013 Sartor \u2013 Scalfaro \u2013 Scarpa \u2013 Schiavetti \u2013 Scoca \u2013 Scoccimarro \u2013 Secchia \u2013 Segala \u2013 Segni \u2013 Sereni \u2013 Sicignano \u2013 Siles \u2013 Silipo \u2013 Silone \u2013 Spallicci \u2013 Spano \u2013 Stampacchia \u2013 Stella \u2013 Sullo Fiorentino.<\/p><p>Tambroni Armaroli \u2013 Targetti \u2013 Tega \u2013 Titomanlio Vittoria \u2013 Togliatti \u2013 Tomba \u2013 Tonello \u2013 Tonetti \u2013 Tosato \u2013 Tozzi Condivi \u2013 Treves \u2013 Trimarchi \u2013 Turco.<\/p><p>Uberti.<\/p><p>Valenti \u2013 Valiani \u2013 Valmarana \u2013 Veroni \u2013 Viale \u2013 Vicentini \u2013 Vigna \u2013 Vigo \u2013 Villani \u2013 Vischioni.<\/p><p>Zaccagnini \u2013 Zagari \u2013 Zanardi \u2013 Zappelli \u2013 Zuccarini.<\/p><p><em>Si sono astenuti<\/em><em>:<\/em><\/p><p>Conti.<\/p><p>Quintieri Quinto.<\/p><p>Schiratti.<\/p><p><em>Sono in congedo<\/em><em>:<\/em><\/p><p>Ambrosini.<\/p><p>Bellavista.<\/p><p>Fedeli Aldo.<\/p><p>Galioto.<\/p><p>Lombardo Ivan Matteo.<\/p><p>Mazza.<\/p><p>Pignatari.<\/p><p>Raimondi \u2013 Ravagnan.<\/p><p>PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli Segretari a procedere al computo dei voti.<\/p><p>(<em>Gli onorevoli Segretari fanno il computo dei voti<\/em>).<\/p><p>Risultato della votazione nominale.<\/p><p>PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione nominale sulla proposta di sospensiva dell\u2019onorevole Marinaro:<\/p><p>Presenti\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 309<\/p><p>Votanti\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 306<\/p><p>Astenuti\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 3<\/p><p>Maggioranza\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 154<\/p><p>Hanno risposto <em>s\u00ec\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 4<\/em><\/p><table width=\"100%\"><tbody><tr><td><p>Votanti&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230; 306<\/p><p>Astenuti&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;. 3<\/p><p>Maggioranza&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;. 154<\/p><p>Hanno risposto <em>si .<\/em>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 4 <sup>1<\/sup><\/p><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><p><br \/>Hanno risposto <em>no<\/em>\u00a0\u00a0\u00a0 302<\/p><p>(<em>L\u2019Assemblea non approva<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Si riprende la discussione sul disegno di legge: Convalida del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 29 marzo 1947, n. 143, concernente l\u2019istituzione di una imposta straordinaria progressiva sul patrimonio. (14).<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevoli colleghi. Ritengo che si debba rimandare il seguito della discussione ad altra seduta&#8230;<\/p><p><em>Voce a sinistra.<\/em> No, no!<\/p><p>PRESIDENTE. &#8230;in considerazione soprattutto di un fatto. Durante la votazione sono venuti al banco della Presidenza alcuni colleghi i quali hanno domandato se, dopo la votazione, si sarebbe proseguito nell\u2019esame dell\u2019articolo 2. Io ho creduto, data l\u2019ora, di rispondere che la discussione sarebbe stata ripresa nella seduta successiva. Credo che, in queste condizioni, l\u2019Assemblea non possa continuare nella discussione.<\/p><p>SCOCCIMARRO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>SCOCCIMARRO. Sono molto spiacente di questo contrattempo, ma penso che se noi non proseguiamo ora nella discussione, l\u2019esito della votazione non avrebbe significato. Siccome il responso del voto \u00e8 stato contro la sospensiva, noi non possiamo accettare nessuna sospensiva. Si tratta di non perdere ulteriormente tempo.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Scoccimarro, ella equivoca fra sospensiva e sospensione. Qui si tratta di sospensione della discussione. Respinta la sospensiva, si tratta di riprendere in altro momento l\u2019esame dell\u2019emendamento sul quale deve ancora svolgersi la discussione.<\/p><p>MOLINELLI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>MOLINELLI. Mi rendo perfettamente conto, signor Presidente, di quello che \u00e8 il suo scrupolo di coscienza, ma vorrei fare osservare che sul testo emendato dell\u2019articolo gi\u00e0 svolto sono d\u2019accordo tutti i gruppi dell\u2019Assemblea, la Commissione ed il Governo. L\u2019assenza di qualche deputato non pu\u00f2 provocare un diverso esito della votazione. Pregherei quindi il Presidente di mettere subito ai voti l\u2019emendamento.<\/p><p>PRESIDENTE. Ho gi\u00e0 detto che non posso mettere in votazione l\u2019emendamento, se prima non si svolge la discussione.<\/p><p>SCOCCIMARRO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>SCOCCIMARRO. Vorrei ricordare una giusta osservazione fatta giorni or sono in questa Aula dall\u2019onorevole Corbino, il quale disse: L\u2019Assemblea in problemi di questo genere deve decidere subito per non permettere speculazioni fuori di questa Aula.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Onorevoli colleghi, la discussione su questo emendamento si era effettivamente svolta per intero. Doveva rispondere il Relatore e doveva dire la propria opinione il Ministro. Per quanto mi riguarda, posso dire brevemente il mio pensiero. Non so quale sia l\u2019opinione del Ministro. In effetti l\u2019Assemblea ha davanti a s\u00e9 soltanto un problema di cortesia verso il Presidente.<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta che si proceda nella discussione.<\/p><p>(<em>Dopo prova e controprova, la proposta \u00e8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Si procede allora nella discussione. Siamo all\u2019articolo 2, che come l\u2019Assemblea ricorda, \u00e8 stato proposto dalla Commissione nella seguente formulazione:<\/p><p>\u00abSono soggette all\u2019imposta straordinaria le persone fisiche.<\/p><p>\u00abSono altres\u00ec, soggetti all\u2019imposta straordinaria le societ\u00e0, ditte ed enti costituiti all\u2019estero, limitatamente al capitale comunque investito od esistente nello Stato, con deduzione dell\u2019ammontare delle partecipazioni alla societ\u00e0, ditta o ente, che risultino accertate al nome di persone fisiche, proporzionalmente agli investimenti della societ\u00e0, ditta o ente in Italia\u00bb.<\/p><p>Rileggo il testo dell\u2019emendamento presentato dagli onorevoli Castelli Edgardo, Scoca, Valiani, Dugoni, Pesenti, Mazzei, Bertone, Tosi, Baracco nella sua definitiva formulazione:<\/p><p>\u00ab<em>Sostituire l\u2019articolo col seguente: <\/em>\u00abSono soggette all\u2019imposta straordinaria progressiva le persone fisiche.<\/p><p>\u00abGli enti collettivi sono soggetti ad una imposta straordinaria proporzionale\u00bb.<\/p><p>CORBINO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CORBINO. Dichiaro di essere favorevole all\u2019emendamento dal punto di vista sostanziale. Solo mi permetto di far rilevare una questione di collocamento. Noi abbiamo un disegno di legge che comincia cos\u00ec: Titolo I \u2013 Imposta straordinaria progressiva sul patrimonio. Noi ora, all\u2019articolo 2\u00b0 del Capo I, dichiariamo: \u00abGli enti collettivi sono sottoposti alla imposta proporzionale\u00bb. Io vorrei pregare di affermare il principio, e poi in sede di inizio del Titolo II \u2013 dove manca il titolo del Titolo (si guardi alla pagina 46 del documento), si dovrebbe mettere: \u00abImposta straordinaria proporzionale sul patrimonio\u00bb; Capo XIII: Sul patrimonio dei contribuenti e delle persone fisiche; Capo XIV: Sugli enti collettivi.<\/p><p>Mi pare che in questo modo si approvi il principio e si faccia una cosa che non dir\u00f2 dal punto di vista formale per la scienza, ma dal punto di vista formale per la tipografia (<em>Si ride<\/em>), risponde alla logica.<\/p><p>SCOCCIMARRO. Sono d\u2019accordo con la proposta dell\u2019onorevole Corbino. Propongo che si voti subito l\u2019emendamento e si disponga poi in sede di coordinamento, nel senso ora indicato dall\u2019onorevole Gorbino.<\/p><p>CONDORELLI. L\u2019espressione che si usa: \u00abenti collettivi\u00bb mi lascia dubbioso. Le societ\u00e0 per azioni non sono certamente degli enti collettivi per il vigente codice civile. D\u2019altro canto, le fondazioni si vogliono escludere dalla tassazione? Le fondazioni non sono enti collettivi, ma sono enti morali, perch\u00e9 il concetto di enti collettivi corrisponde all\u2019altro di <em>universitas personarum<\/em>, per cui non rientrano nella nozione di enti collettivi n\u00e9 le societ\u00e0 per azioni, che sono il principale obietto di questa tassazione, n\u00e9 le fondazioni che, secondo me, non devono sfuggire alla tassazione. Basterebbe ricordare certe fondazioni colossali, le quali indubbiamente devono pagare il loro contributo. Parlo di alcune banche che sono fondazioni e che certamente sfuggono al concetto. Secondo me, la intestazione \u00e8 errata e se noi oggi facessimo un voto in questo senso, avremmo fissato con una legge che sia le societ\u00e0, che invece vogliamo colpire, sia le fondazioni, che devono essere colpite, non sono tassate.<\/p><p>TOGLIATTI. Propongo la chiusura della discussione.<\/p><p>PRESIDENTE. \u00c8 stata chiesta la chiusura della discussione. Domando se \u00e8 appoggiata.<\/p><p>(<em>\u00c8 appoggiata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pongo allora ai voti la proposta di chiusura.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Ho chiesto la parola per dire il parere della Commissione, perch\u00e9 credo che sia questo il momento giusto. Comunque, rispondo alla obiezione dell\u2019onorevole Condorelli: ormai, nella legislazione finanziaria l\u2019espressione \u00abenti collettivi\u00bb ha il preciso significato di istituti ed enti che comprendono societ\u00e0 e fondazioni. La dizione della legge del 1922 era: \u00abL\u2019imposta \u00e8 dovuta dalle persone fisiche e dagli enti collettivi\u00bb. All\u2019articolo 3 si diceva: \u00abL\u2019imposta non si applica alle societ\u00e0 per azioni\u00bb.<\/p><p>CONDORELLI. Allora, le societ\u00e0 per azioni erano enti collettivi; ora non lo sono.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> In tutta la legislazione finanziaria \u00e8 questa la dizione usata per distinguere le persone fisiche dagli enti.<\/p><p>In quanto alla sostanza, dovrei rispondere a tutti gli oratori e principalmente all\u2019onorevole Einaudi, ma mi pare che l\u2019Assemblea si sia orientata sul problema. Devo soltanto esprimere il giudizio della Commissione che \u00e8 stato favorevole all\u2019accettazione dell\u2019emendamento Castelli Edgardo ed altri.<\/p><p>PRESIDENTE. Qual \u00e8 l\u2019avviso del Governo?<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Come ho gi\u00e0 accennato l\u2019altro giorno, il Governo si rimette completamente all\u2019Assemblea.<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo allora ai voti l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Castelli Edgardo ed altri.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Resta inteso che nel coordinamento si decider\u00e0 sulla definitiva collocazione di questa disposizione, secondo quanto ha osservato l\u2019onorevole Corbino.<\/p><p>(<em>Cos\u00ec rimane stabilito<\/em>).<\/p><p>C\u2019\u00e8 ora un emendamento del Governo del seguente tenore:<\/p><p>\u00ab<em>Aggiungere il seguente comma<\/em><em>:<\/em><\/p><p>\u00abDal valore delle azioni o di quote di partecipazione in societ\u00e0 costituite in Italia si detrae una quota-parte proporzionale al valore dei beni posseduti dalle societ\u00e0 all\u2019estero, ivi assoggettabili a tributi straordinari\u00bb.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> La Commissione propone di sopprimere questo emendamento <strong>e <\/strong>di limitare l\u2019articolo 2 all\u2019emendamento Castelli ed altri non votato.<\/p><p>Tutto quanto riguarda la disciplina delle societ\u00e0, anche all\u2019estero, lo riporteremo al titolo riguardante gli enti collettivi.<\/p><p>PRESIDENTE. Quale \u00e8 il parere del Ministro?<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Quando ebbi l\u2019onore di annunciare questo emendamento, una diecina di giorni fa, vi fu una quasi concorde opinione che si trattasse di un emendamento superfluo, dato che, in sostanza, era naturale che non si potesse tassare quella parte di patrimonio dichiarata esente.<\/p><p>Devo per\u00f2 mantenere l\u2019emendamento stesso a scopo di migliore chiarimento, salvo studiare il collocamento pi\u00f9 opportuno.<\/p><p>Forse, non \u00e8 felice il collocamento all\u2019articolo 2, essendo questo modificato secondo l\u2019emendamento Castelli. Non sarebbe neanche troppo felice collocarlo nel titolo che riguarda la nuova imposta proporzionale sugli enti collettivi.<\/p><p>Cercheremo nella prossima seduta la sede pi\u00f9 opportuna.<\/p><p>PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.<\/p><p>La seduta termina alle 13.25.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE CCI. SEDUTA ANTIMERIDIANA DI VENERD\u00cc 25 LUGLIO 1947 PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE CONTI INDICE Congedo: Presidente Disegno di legge (Seguilo della discussione): Convalida del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, in data 29 marzo 1947, n. 143, concernente l\u2019istituzione di una imposta straordinaria progressiva sul patrimonio. (14). 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