{"id":2034,"date":"2023-09-10T22:24:14","date_gmt":"2023-09-10T20:24:14","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=2034"},"modified":"2023-10-21T21:45:42","modified_gmt":"2023-10-21T19:45:42","slug":"pomeridiana-di-venerdi-18-luglio-1947","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=2034","title":{"rendered":"POMERIDIANA DI VENERD\u00cc 18 LUGLIO 1947"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"2034\" class=\"elementor elementor-2034\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-e01426b elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"e01426b\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-642e5a1\" data-id=\"642e5a1\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-6d9521d elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"6d9521d\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/19470718_2.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-34bb4a7 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"34bb4a7\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>CXCII.<\/p><p>SEDUTA POMERIDIANA DI VENERD\u00cc 18 LUGLIO 1947<\/p><p>PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE <strong>CONTI<\/strong><\/p><p><strong>INDICE<\/strong><\/p><p><strong>Disegno di legge <\/strong>(<em>Seguito della discussione<\/em>)<strong>:<\/strong><\/p><p>Convalida del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 29 marzo 1947, n. 143, concernente l\u2019istituzione di una imposta straordinaria progressiva sul patrimonio. (14).<\/p><p>Presidente<\/p><p>Cappi<\/p><p>Micheli<\/p><p>Veroni<\/p><p>De Vita<\/p><p>Rescigno<\/p><p>La Malfa, <em>Relatore<\/em><\/p><p>Corbino<\/p><p>Crispo<\/p><p>Adonnino<\/p><p>Condorelli<\/p><p>Pella, <em>Ministro delle finanze<\/em><\/p><p>Bertone<\/p><p>Arata<\/p><p>Scoccimarro<\/p><p>Clerici<\/p><p>Bosco Lucarelli<\/p><p>Veroni<\/p><p>Caroleo<\/p><p>Preziosi<\/p><p>Cannizzo<\/p><p>Dugoni<\/p><p>Bubbio<\/p><p>Tozzi Condivi<\/p><p>Fabbri<\/p><p>Scoca<\/p><p><strong>Interrogazioni <\/strong>(<em>Annunzio<\/em>)<strong>:<\/strong><\/p><p>Presidente<\/p><p>La seduta comincia alle 17.<\/p><p>MOLINELLI, <em>Segretario<\/em>, legge il processo verbale della precedente seduta pomeridiana.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Seguito della discussione sul disegno di legge: Convalida del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 29 marzo 1947, n. 143, concernente l\u2019istituzione di una imposta straordinaria progressiva sul patrimonio (14).<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019ordine del giorno reca il seguito della discussione sul disegno di legge: Convalida del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 29 marzo 1947, n. 143, concernente l\u2019istituzione di una imposta straordinaria progressiva sul patrimonio.<\/p><p>Proseguendo nell\u2019esame degli emendamenti, passiamo al Capo IX: <em>Riscatto dell\u2019imposta.<\/em><\/p><p>Si dia lettura dell\u2019articolo 51 nel testo proposto dalla Commissione.<\/p><p>MOLINELLI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abIl contribuente che, all\u2019atto della dichiarazione di cui all\u2019articolo 30 e in ogni caso non oltre il 15 settembre, versi in Tesoreria, in unica soluzione, l\u2019importo dell\u2019imposta accertatogli in via provvisoria, sulla base della dichiarazione stessa, ha diritto ad un premio di riscatto dell\u20198 per cento.<\/p><p>\u00abTale premio di riscatto \u00e8 aumentato al 12 per cento per i patrimoni costituiti, per almeno due terzi, da cespiti immobiliari.<\/p><p>\u00abIl contribuente, che dimostri di aver sottoscritto al Prestito della Ricostruzione 3,50 per cento, pu\u00f2 versare, fino alla concorrenza del 20 per cento dell\u2019ammontare del riscatto, titoli del prestito suddetto, da computarsi al prezzo di emissione\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Un primo emendamento a questo articolo, proposto dall\u2019onorevole Cappi, \u00e8 cos\u00ec formulato:<\/p><p>\u00ab<em>Ripristinare il testo proposto dal Governo, con le seguenti modificazioni all\u2019ultimo comma: sostituire alle parole:<\/em> 20 per cento, <em>le altre: <\/em>30 per cento, <em>e aggiungere:<\/em> purch\u00e9 il contribuente dimostri di essere tuttora in possesso dei titoli sottoscritti\u00bb.<\/p><p>Ricordo all\u2019Assemblea che il testo governativo era del seguente tenore:<\/p><p>I contribuenti possono versare in Tesoreria, in unica soluzione, con l\u2019abbuono dell\u2019interesse composto del 7 per cento, in ragione d\u2019anno, l\u2019importo complessivo di tutte le rate d\u2019imposta straordinaria ancora da scadere.<\/p><p>\u00abIl riscatto pu\u00f2 essere chiesto tanto per l\u2019importo accertato in via provvisoria quanto per quello accertato in via definitiva.<\/p><p>\u00abIl riscatto deve essere domandato al competente Ufficio distrettuale delle imposte dirette entro il giorno 10 del mese precedente a quello della scadenza della prima rata d\u2019imposta ed il versamento in Tesoreria deve essere effettuato entro il mese di scadenza della rata stessa.<\/p><p>\u00abIl riscatto deve essere domandato entro il 30 novembre di ciascun anno con effetto dalle rate a scadere dalla prima dell\u2019anno successivo, ed il versamento in Tesoreria deve essere effettuato entro il 31 gennaio dell\u2019anno successivo a quello in cui la domanda \u00e8 presentata.<\/p><p>\u00abNon \u00e8 ammesso il riscatto delle sole ultime sei rate bimestrali\u00bb.<\/p><p>\u00abIn tutti i casi di versamento diretto in Tesoreria non compete alcun aggio all\u2019esattore ed al ricevitore provinciale.<\/p><p>\u00abIl contribuente, che dimostri di aver sottoscritto al Prestito della Ricostruzione 3,50 per cento, pu\u00f2 versare, fino alla concorrenza del 20 per cento dell\u2019ammontare del riscatto, titoli del prestito suddetto, da computarsi al prezzo di emissione\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Cappi ha facolt\u00e0 di svolgere il suo emendamento.<\/p><p>CAPPI. Onorevoli colleghi, il mio emendamento parte da un presupposto che vorrei fosse condiviso dal Governo e dalla Commissione, cio\u00e8 che il fisco abbia interesse ad agevolare il riscatto dell\u2019imposta. A questo scopo, a me sembra che meglio risponda il primitivo testo del progetto, anzich\u00e9 quello emendato dalla Commissione. Infatti, il testo del progetto governativo recava al primo comma che: \u00abI contribuenti possono versare in Tesoreria, in una soluzione, con l\u2019abbuono dell\u2019interesse composto del 7 per cento, in ragione di anno, l\u2019importo complessivo di tutte le rate d\u2019imposta straordinaria ancora da scadere\u00bb. Questo pagamento del riscatto poteva avvenire \u00abentro il mese di scadenza della prima rata d\u2019imposta\u00bb; praticamente, entro il 10 gennaio 1948. La Commissione ha portato due modifiche a questo testo. Anzitutto ha disposto che il versamento debba avvenire non oltre il 15 settembre: la data sar\u00e0 spostata perch\u00e9 abbiamo spostato i termini della dichiarazione, ma dovrebbe essere, probabilmente, entro il 15 novembre o, al massimo, entro il 30 novembre. Cosicch\u00e9, appena fatta la dichiarazione, il contribuente dovrebbe versare l\u2019intero prezzo di riscatto che, specialmente per i patrimoni di una certa entit\u00e0, non sar\u00e0 una cifra esigua. Ora, le disponibilit\u00e0 di liquido non sono poi grandissime: pare a me che lasciare il termine fino al 10 gennaio 1948 sarebbe molto utile, perch\u00e9 invoglierebbe ad esercitare il riscatto.<\/p><p>La Commissione, poi, ha modificato in un altro punto il testo governativo. Cio\u00e8, mentre il testo governativo dava un abbuono, a chi versava in unica soluzione, dell\u2019interesse composto del 7 per cento, in ragione d\u2019anno, cio\u00e8 nel periodo di tempo che restava a pagare le rate d\u2019imposta, la Commissione ha ridotto questo premio di riscatto all\u20198 per cento, ed al 12 per cento per i patrimoni costituiti, per almeno due terzi, da cespiti immobiliari. Sembrerebbe a me, allo scopo di invogliare al riscatto, che si potrebbe aumentare questo premio al 10 per cento, ad esempio, su per gi\u00f9 trattandosi di un anno e mezzo ad un tasso del 7 per cento.<\/p><p>La seconda parte del mio emendamento \u00e8, a mio avviso, pi\u00f9 importante.<\/p><p>Il testo del progetto, mantenuto integro in questo punto dalla Commissione, dice che coloro i quali esercitano il riscatto dell\u2019imposta hanno facolt\u00e0, fino alla concorrenza del 20 per cento dell\u2019ammontare del riscatto, di versare titoli del Prestito della ricostruzione calcolati al valore di emissione, cio\u00e8 a 97,50. Questo vantaggio a favore dei sottoscrittori del Prestito della ricostruzione \u00e8 un punto che abbiamo gi\u00e0 toccato altre volte. Io avevo proposto emendamenti ad altri articoli, sostenendo che si desse qualche altro vantaggio a questi sottoscrittori; ma la Commissione ed il Governo furono di parere diverso.<\/p><p>Su questi vantaggi, invece, insisterei. Concretamente, io propongo che i sottoscrittori del prestito abbiano la facolt\u00e0 di versare, in conto del prezzo di riscatto, fino alla concorrenza del 30 per cento, titoli del Prestito della ricostruzione. Per\u00f2 vorrei fare una restrizione a questa facolt\u00e0, che io concederei a coloro i quali posseggono ancora i titoli originari sottoscritti. E la ragione \u00e8 evidente; perch\u00e9 se, coloro che hanno sottoscritto il prestito hanno ancora i titoli sottoscritti e se li sono visti scendere a 75 o 76, mi sembrano meritevoli del vantaggio; ma se qualcuno ha approfittato del ribasso avvenuto ed ha comprato il prestito della ricostruzione, a 75 o gi\u00f9 di l\u00ec, questo vantaggio sarebbe una ingiustizia ed un lucro non giustificato, qualora il titolo potesse essere dato in pagamento sulla base del prezzo di emissione di lire 97,50. In questo caso, il vantaggio non sarebbe giustificato.<\/p><p>Ripeto ancora che questo mi sembra oltre che un atto di giustizia per i sottoscrittori del prestito, un mezzo per invogliare ad esercitare il riscatto.<\/p><p>Se \u00e8 vero che lo Stato deve passare questi due o tre anni pi\u00f9 difficili in materia di cassa \u2013 perch\u00e9 poi \u00e8 sperabile che le imposte ordinarie aiutino ad equilibrare il bilancio \u2013 mi pare che lo Stato abbia tutto l\u2019interesse al riscatto. \u00c8 vero che dovr\u00e0 prendere il 30 per cento in titoli; ma, a parte il fatto che guadagner\u00e0 l\u2019interesse del 5 per cento che non dovr\u00e0 corrispondere su questi titoli, il 70 per cento lo prender\u00e0 per\u00f2 in denaro contante. Non solo; faccio anche osservare che la norma non peser\u00e0 molto sul bilancio dello Stato; non saranno molti, cio\u00e8, i sottoscrittori che hanno ancora i titoli originari, perch\u00e9 i grossi sottoscrittori del Prestito, coloro che hanno sottoscritto al Prestito per creare un debito da portare in detrazione del loro patrimonio, costoro erano esperti, prevedevano che il Prestito sarebbe sceso e lo hanno venduto. Quelli che hanno ancora i titoli originari del prestito sono, quindi, in genere, i piccoli e medi risparmiatori, che li hanno tenuti come investimento di denaro. E quando si pensi che il riscatto dell\u2019imposta ordinaria parte da 100.000 lire \u2013 e riguarda cio\u00e8 anche i piccoli risparmiatori \u2013 mi sembra una ragione di maggiore opportunit\u00e0 e giustizia che sia dato questo vantaggio.<\/p><p>Cosicch\u00e9, proporrei che il premio di riscatto fosse portato (se non si vuole ripristinare integralmente il testo del Governo) rispettivamente dall\u20198 al 10 per cento e dal 12 al 14, e, soprattutto, che il termine fosse portato al 10 gennaio 1948.<\/p><p>In secondo luogo, propongo che vi sia facolt\u00e0 di versare all\u2019atto del riscatto il 30 per cento, anzich\u00e9 il 20, in titoli del prestito della ricostruzione, purch\u00e9 il contribuente dimostri di essere tuttora in possesso dei titoli sottoscritti.<\/p><p>PRESIDENTE. Segue l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Micheli del seguente tenore:<\/p><p>\u00ab<em>Al primo comma, alle parole:<\/em> accertatogli in via provvisoria sulla base della dichiarazione stessa, <em>sostituire:<\/em> liquidato secondo la dichiarazione stessa\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Micheli ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>MICHELI. Svolgerei tutti insieme i tre emendamenti a questo articolo, perch\u00e9 sono collegati, e ci\u00f2 anche con maggiore brevit\u00e0 della discussione.<\/p><p>PRESIDENTE. Sta bene. L\u2019onorevole Micheli ha facolt\u00e0 di svolgere anche gli altri due emendamenti proposti per questo articolo, che sono cos\u00ec formulati:<\/p><p>\u00ab<em>D<\/em><em>opo il secondo comma, aggiungere<\/em><em>:<\/em><\/p><p>\u00abRimane impregiudicato il diritto alle rettifiche da effettuarsi sulle risultanze dell\u2019accertamento definitivo, ma ci\u00f2 nei soli confronti del contribuente, restando salvi i diritti acquisiti dai terzi sui beni inclusi nella dichiarazione, purch\u00e9 in essa, quanto ai valori, siano osservate le disposizioni di cui al Capo VI\u00bb.<\/p><p>\u00ab<em>Aggiungere, in fine:<\/em><\/p><p>\u00abQualora il riscatto sia stato esercitato prima che l\u2019accertamento dell\u2019imposta sia divenuto definitivo, gli interessi imputati in conto imposta, ai sensi del precedente articolo, sono rimborsati in relazione all\u2019ammontare della imposta che risulti non dovuta e al tempo trascorso dal versamento al rimborso\u00bb.<\/p><p>MICHELI. L\u2019articolo 51 \u00e8 stato gi\u00e0 emendato dalla Commissione riguardo al riscatto totale dell\u2019imposta, riscatto che, secondo il principio accettato dall\u2019emendamento proposto dalla Commissione, pu\u00f2 essere effettuato anche in base alla denunzia del contribuente, anzich\u00e9 sull\u2019accertamento provvisorio e definitivo. La dizione proposta dalla Commissione non mi pare rispecchi pienamente il principio al quale effettivamente l\u2019emendamento si ispira, che \u00e8 quello di rendere il pi\u00f9 possibile agevole il riscatto, prima ancora che gli uffici procedano agli accertamenti, al fine evidente di agevolare gli incassi della Tesoreria, ma anche per ridurre al minimo, come sarebbe doveroso, lo stato di incertezza che minaccia di paralizzare tutti gli affari, particolarmente nella contrattazione dei beni immobili.<\/p><p>L\u2019espressione letterale usata dalla Commissione \u00e8 tale, a mio parere, da rendere possibile un\u2019incertezza nell\u2019interpretazione della norma, in quanto si parla di importo dell\u2019imposta accertata in via provvisoria: la parola \u00abaccertata\u00bb lascia subito supporre quello che, nella normale procedura fiscale, vuol dire accertamento, mentre l\u2019emendamento tende chiaramente ad evitare, ai fini del riscatto, ogni lungaggine procedurale e a basare l\u2019operazione stessa sulla domanda, semprech\u00e9 sia redatta nei modi prescritti dallo stesso provvedimento di legge.<\/p><p>A garanzia dunque del fisco e per meglio coordinare le disposizioni dell\u2019articolo in esame con quelle di cui all\u2019articolo 53 che tratta del riscatto parziale, sembra logico proporre che, dopo il secondo comma del testo della Commissione, ne venga aggiunto uno nuovo per chiarire come debba venire lasciato impregiudicato il diritto del fisco, nei soli confronti naturalmente del contribuente, restando cio\u00e8 salvi i diritti acquisiti dai terzi sui beni risultanti dalle dichiarazioni; perch\u00e9 siano osservate le disposizioni di cui al Capo VI del decreto che regola appunto la materia delle dichiarazioni cui il contribuente \u00e8 tenuto.<\/p><p>Tale aggiunta \u00e8 altres\u00ec indispensabile nei confronti dei terzi, in quanto, in caso diverso, il riscatto consentito sui valori dichiarati, per le ragioni dianzi esposte, non eliminerebbe le incertezze intorno alla commerciabilit\u00e0 dei beni, per evitare le quali l\u2019emendamento viene proposto.<\/p><p>Si tratta quindi di richiamarsi al principio che gi\u00e0 \u00e8 stato riconosciuto per il riscatto parziale.<\/p><p>L\u2019ultimo emendamento non ha, per vero, bisogno di svolgimento, perch\u00e9 con esso io mi limito a richiedere che gli interessi siano, ai sensi dell\u2019articolo precedente, rimborsati in relazione all\u2019imposta che non risulta dovuta. \u00c8 una cosa che si impone ed \u00e8 di cos\u00ec palmare evidenza che mi pare non abbia bisogno da parte mia di ulteriore svolgimento.<\/p><p>PRESIDENTE. Segue un emendamento al secondo comma dell\u2019onorevole Veroni. Ne do lettura:<\/p><p><em>\u00abAl secondo comma, alle parole:<\/em> immobiliari, <em>aggiungere le parole:<\/em> e per i patrimoni costituiti per oltre la met\u00e0 del loro valore di fabbricati soggetti a vincolo\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Veroni ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>VERONI. Signor Presidente, questo emendamento si riferisce agli immobili che siano soggetti a vincolo. Poich\u00e9 per\u00f2 la Commissione ha gi\u00e0 stabilito, sotto questo riguardo, e precisamente all\u2019articolo 10, che gli immobili soggetti a vincolo godranno di un beneficio generale nella valutazione, rinunzio al mio emendamento.<\/p><p>PRESIDENTE. Sta bene. Segue un emendamento dell\u2019onorevole De Vita, soppressivo dell\u2019ultimo comma. L\u2019onorevole De Vita ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>DE VITA. Ho presentato un emendamento inteso a sopprimere l\u2019ultimo comma dell\u2019articolo 51 il quale dice che il contribuente che dimostra di aver sottoscritto al prestito della ricostruzione pu\u00f2 versare fino alla concorrenza del 20 per cento dell\u2019ammontare del riscatto titoli del prestito suddetto, da computarsi al prezzo di emissione.<\/p><p>Test\u00e9 l\u2019onorevole Cappi ha proposto l\u2019aumento al 30 per cento dei titoli che possono essere versati in conto riscatto. Io faccio notare che, oltre all\u2019agevolazione accordata in sede di accertamento di imposta ai sottoscrittori al prestito della ricostruzione, non trovo giustificata quest\u2019altra agevolazione in sede di pagamento dell\u2019imposta.<\/p><p>CAPPI. Del riscatto.<\/p><p>DE VITA. Riscatto, ma sempre pagamento dell\u2019imposta. Fatto si \u00e8 che i possessori dei titoli si liberano di questi titoli al prezzo di emissione. Ora, io penso che questa sia una agevolazione per i grossi capitalisti, perch\u00e9 i piccoli risparmiatori, sottoscrittori al prestito della ricostruzione, difficilmente raggiungono il minimo imponibile.<\/p><p>Un\u2019altra considerazione. Questa norma potrebbe determinare anche perturbamenti pi\u00f9 o meno profondi nel mercato finanziario dei titoli, per aumenti in un primo momento determinati da una maggiore richiesta dei titoli versati in pagamento dell\u2019imposta; ma siccome lo Stato non pu\u00f2 tenere questi titoli, quando esso li rivende, potr\u00e0 determinarsi un ribasso dei titoli di Stato.<\/p><p>Per questi motivi io chiedo la soppressione dell\u2019ultimo comma dell\u2019articolo 51.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Rescigno ha facolt\u00e0 di illustrare il seguente emendamento da lui presentato:<\/p><p>\u00ab<em>All\u2019ultimo comma, alle parole:<\/em> fino alla concorrenza del 20 per cento dell\u2019ammontare del riscatto, <em>sostituire le parole:<\/em> fino alla concorrenza del 40 per cento dell\u2019ammontare del riscatto\u00bb.<\/p><p>RESCIGNO. Aderisco al 30 per cento proposto dall\u2019onorevole Cappi e mi permetto di far osservare all\u2019onorevole De Vita che la sua preoccupazione non ha ragione di esistere, in quanto il beneficio viene concesso a coloro i quali hanno sottoscritto il Prestito, non a coloro che l\u2019hanno acquistato adesso.<\/p><p>In secondo luogo, poi, il vantaggio, cio\u00e8 il premio che si vuol dare, \u00e8 precisamente per i medi risparmiatori, quelli cio\u00e8 che hanno mostrato di avere fiducia nella rinascita e nella ricostruzione della Patria.<\/p><p>PRESIDENTE. Lei rinuncia al suo emendamento?<\/p><p>RESCIGNO. S\u00ec, aderisco alla misura del 30 per cento proposta dall\u2019onorevole Cappi.<\/p><p>PRESIDENTE. Invito il Relatore ad esprimere il parere della Commissione.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Coll\u2019emendamento all\u2019articolo 51 la Commissione ha spostato completamente il principio ed i criteri del riscatto quali erano posti nella legge sull\u2019imposta patrimoniale del 1920-22 e ripetuti in questa legge.<\/p><p>Nella legge sull\u2019imposta patrimoniale del 1920-22 il riscatto era ammesso dopo l\u2019accertamento provvisorio avanti l\u2019iscrizione della prima rata a pagamento. Per rendere pi\u00f9 esigibile l\u2019imposta, cio\u00e8 per \u00abmobilizzare\u00bb, come si dice, l\u2019imposta, la Commissione ha anticipato la possibilit\u00e0 del riscatto all\u2019atto della dichiarazione del contribuente. Il contribuente fa una dichiarazione provvisoria di valore. Gli Uffici finanziari sono autorizzati ad accettare un riscatto su questa dichiarazione dei contribuente. Naturalmente rimane fermo il diritto della finanza di rivedere i valori denunciati e di fare gli accertamenti provvisori e definitivi. Con questo sistema, la Commissione, se tutte le date fossero state mantenute ferme \u2013 e la data di dichiarazione al 13 luglio \u2013 calcolava di guadagnare circa sei mesi per il riscatto; e, quindi, di far influire, di far giocare l\u2019imposta sin dai primi mesi dell\u2019esercizio 1947-48.<\/p><p>Con lo spostamento delle date di denuncia non si pu\u00f2 naturalmente tener fermo il termine di riscatto assegnato dalla Commissione e la Commissione avrebbe perci\u00f2 deciso di portare questo termine al 30 novembre, mantenendo fermo il criterio gi\u00e0 adottato di dare al contribuente due mesi per la possibilit\u00e0 del riscatto a partire dalla dichiarazione.<\/p><p>La Commissione non \u00e8 favorevole all\u2019emendamento Cappi nel senso di ripristinare il termine del Governo e di portare la data ultima di riscatto fino al 10 gennaio, perch\u00e9 pi\u00f9 si prolunga il periodo del riscatto e pi\u00f9 in certo senso il riscatto vien fatto negli ultimi mesi. Bisogna che anche qui ci sia una pressione sul contribuente, pressione esercitata in maniera che il contribuente non porti il riscatto molto lontano nel tempo. Questo risponde al criterio tenuto presente dalla Commissione di anticipare sempre pi\u00f9 gli effetti dell\u2019imposta.<\/p><p>Naturalmente il riscatto \u00e8 un atto volontario e se il contribuente \u00e8 in condizioni di liquidit\u00e0 e trova vantaggioso l\u2019abbuono, lo pu\u00f2 fare al 30 novembre.<\/p><p>RUSSO PEREZ. Altro che in condizioni di liquidit\u00e0! Il contribuente \u00e8 addirittura morto, \u00e8 schiacciato!<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Mi \u00e8 stato comunicato dal Ministro delle finanze che in Piemonte l\u201980 per cento dell\u2019imposta proporzionale sul patrimonio \u00e8 stato riscattato.<\/p><p>RUSSO PEREZ. Vuol dire che l\u00e0 sono ricchi; noi siamo poveri.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Quindi, dicevo che dato il nuovo principio sul quale \u00e8 fondato tutto il sistema del riscatto dell\u2019imposta progressiva, la Commissione mantiene fermo il concetto e aderisce a spostare il termine al 30 novembre.<\/p><p>In quest\u2019ordine di idee accetterebbe l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Micheli inteso a sostituire alla parola \u00abaccertato\u00bb la parola \u00abliquidato\u00bb, cio\u00e8: l\u2019importo dell\u2019imposta liquidato in via provvisoria. Naturalmente, resta fermo il diritto della Finanza di fare l\u2019accertamento provvisorio e definitivo. \u00c8 una liquidazione provvisoria che viene fatta.<\/p><p>L\u2019emendamento dell\u2019onorevole Veroni \u00e8 stato ritirato.<\/p><p>Per quanto riguarda gli altri due emendamenti dell\u2019onorevole Micheli, questi sposterebbero di molto i rapporti fra la Finanza ed il contribuente, sia per quanto riguarda gli interessi (c\u2019\u00e8 una norma generale in materia finanziaria per cui non si tiene mai conto degli interessi ai fini del rapporto fra contribuente e Finanza) sia per quanto riguarda i rapporti e i diritti dei terzi. Col riscatto i diritti dei terzi, degli istituti fondiari e degli altri istituti che si occupano della propriet\u00e0 immobiliare sono \u2013 a parere della Commissione \u2013 convenientemente tutelati.<\/p><p>Estendere la salvaguardia del diritto dei terzi sull\u2019intero patrimonio \u00e8 \u2013 a parere della Commissione \u2013 estremamente pericoloso e quindi pregherei l\u2019onorevole Micheli di non insistere su questi due emendamenti.<\/p><p>Rimane il prestito della ricostruzione. Nell\u2019Assemblea si sono manifestati due pareri nettamente contrari: quello dell\u2019onorevole De Vita, che vorrebbe sopprimere l\u2019ultimo comma, e quello dell\u2019onorevole Rescigno e dell\u2019onorevole Cappi che vorrebbe aumentare la quota.<\/p><p>Fra questi due pareri, la Commissione manterrebbe il testo governativo gi\u00e0 accettato. Non crede che ci sia possibilit\u00e0 di speculazione sulla concessione perch\u00e9 il contribuente, per aver diritto alla quota di riscatto, deve dimostrare di aver sottoscritto al Prestito. Ora, che cosa pu\u00f2 essere avvenuto? Che il contribuente abbia sottoscritto, poi abbia venduto il titolo e poi l\u2019abbia ricomprato. Sono operazioni che possono essere avvenute, ma non possiamo seguirle. Se il contribuente dimostra di aver sottoscritto, e di avere quindi avuto fiducia nel Prestito, non possiamo chiedergli altro. Non possiamo indagare le successive operazioni, tanto pi\u00f9 che \u00e8 difficile stabilire l\u2019identit\u00e0 materiale dei titoli e cio\u00e8 che colui che ha sottoscritto possegga gli stessi titoli che ha sottoscritto. \u00c8 vero che c\u2019\u00e8 una ricevuta provvisoria, ma non c\u2019\u00e8 nemmeno il numero del titolo. La Commissione ha ritenuto che questo accertamento non si possa fare. D\u2019altra parte, il contribuente ha sottoscritto; oggi presenta per il riscatto un titolo: i due atti, iniziale e finale, sono completi. Per queste ragioni, \u00e8 preferibile mantenere la formula quale \u00e8, e non portarla al 30 per cento, perch\u00e9 questo potrebbe costituire un vantaggio eccessivo per certe categorie. Ma dobbiamo tener presente che noi ammettiamo i Buoni del tesoro ordinario, il Prestito Soleri ed il Prestito della ricostruzione. Non vorrei che l\u2019imposta diventasse una conversione di titoli.<\/p><p>CORBINO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CORBINO. Vorrei domandare alla Commissione se con il testo che ha presentato restano escluse le norme per il riscatto dell\u2019imposta sui valori differenziali fra l\u2019accertamento provvisorio e l\u2019accertamento definitivo. Non \u00e8 detto niente per questa parte dell\u2019imposta, mentre nel testo originario era consentita la facolt\u00e0 del riscatto entro la fine di ogni anno.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> \u00c8 giusta l\u2019osservazione dell\u2019onorevole Corbino; ma mi permetto di far rilevare che nel congegno della vecchia imposta patrimoniale si poteva riscattare quasi ogni momento. Ma ci\u00f2 aveva l\u2019inconveniente che si fissavano a priori delle condizioni di riscatto che pu\u00f2 essere conveniente variare nel tempo.<\/p><p>CORBINO. Siamo d\u2019accordo: \u00e8 soltanto al momento in cui l\u2019accertamento provvisorio diventa definitivo che sorge l\u2019obbligo del pagamento di nuova imposta.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Questa questione \u00e8 stata esaminata e si \u00e8 detto: siccome passeranno dei mesi e la Finanza avr\u00e0 modo di accertare le condizioni del riscatto, lasciamo che questa seconda operazione sia legalmente regolata quando gli uffici finanziari siano in condizione di prendere una posizione. La questione non \u00e8 chiusa. Il Governo la esaminer\u00e0 nel momento opportuno.<\/p><p>CORBINO. Per quello che concerne la data, il Presidente della Commissione propone il 30 novembre; io dico che si potrebbe fissare il 31 dicembre con l\u2019obbligo di effettuare il pagamento entro il 10 febbraio: analogamente a quello che stiamo facendo per la decennale.<\/p><p>Insomma, prima della prima rata del 1948 dovrebbe essere avvenuto il riscatto.<\/p><p>PRESIDENTE. Che cosa pensa la Commissione di questa proposta dell\u2019onorevole Corbino?<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore. <\/em>Non so cosa ne pensi il Governo. Per\u00f2 si dovrebbe anche versare entro il 31 dicembre, perch\u00e9 l\u2019articolo suona cos\u00ec:<\/p><p>\u00abIl contribuente che all\u2019atto della dichiarazione, ecc.\u00bb, quindi si fissa una data ultima.<\/p><p>PRESIDENTE. Allora la Commissione \u00e8 d\u2019accordo?<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Mi rimetterei alla valutazione del Governo.<\/p><p>CRISPO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CRISPO. Vorrei chiedere un chiarimento alla Commissione. Vorrei sapere come si coordina la norma dell\u2019articolo 51 con la disposizione che abbiamo gi\u00e0 votato questa mattina di cui all\u2019articolo 46; vorrei sapere cio\u00e8 se, essendo a base del riscatto tanto l\u2019importo accertato in via provvisoria, quanto quello in via definitiva, anche il riscatto sar\u00e0 eventualmente soggetto a revisione nel caso in cui le Commissioni non accettassero gli accertamenti dell\u2019ufficio. Faccio presente che, praticamente, si verificher\u00e0 che quando si sar\u00e0 gi\u00e0 riscattato si sar\u00e0 anche pagato e da parte del contribuente sorger\u00e0 la preoccupazione di dover tornare su quello che \u00e8 stato gi\u00e0 fatto se per caso l\u2019accertamento posto a base del riscatto non fosse accettato dalla Commissione.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Relatore ha facolt\u00e0 di rispondere.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Intendo l\u2019obiezione dell\u2019onorevole Crispo, ma non mi pare che ci sia un inconveniente di questo genere perch\u00e9 il riscatto non modifica in nulla i rapporti esistenti dal punto di vista fiscale, fra contribuente e fisco.<\/p><p>Il riscatto vuol dire pagamento anticipato ed il corrispettivo del pagamento anticipato \u00e8 l\u2019abbuono di imposta. Il debito di imposta fino al riscatto \u00e8 coperto dal riscatto. Quello che la Finanza pretende in pi\u00f9 di imposta sar\u00e0 regolato in pagamenti rateali, con premi, ma fino all\u2019ammontare del riscatto, compreso l\u2019abbuono, si tratta di un debito di imposta saldato. Quindi non c\u2019\u00e8 nessuna incompatibilit\u00e0 fra l\u2019articolo 51 e l\u2019articolo 46.<\/p><p>CRISPO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CRISPO. Chiedevo precisamente questo: se, avvenuto il riscatto, questo copra interamente il debito del contribuente.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> No.<\/p><p>CRISPO. Questo chiedevo appunto per sapere se si debba trovare il modo di coordinare l\u2019articolo 46 con l\u2019articolo 51.<\/p><p>CORBINO. La liquidazione \u00e8 in via provvisoria.<\/p><p>CRISPO. Anche in via definitiva. Fino a quando non si sar\u00e0 verificata la prescrizione, anche l\u2019accertamento definitivo sar\u00e0 soggetto a revisione.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Nel momento in cui il contribuente dichiara certi valori mobiliari, su quelli la Finanza fa una liquidazione di imposta e quella \u00e8 coperta dal riscatto. Se la liquidazione sar\u00e0 maggiore il contribuente dovr\u00e0 pagare la differenza.<\/p><p>CRISPO. Non \u00e8 questo il mio pensiero. Su questo concetto del rapporto fra accertamento provvisorio e accertamento definitivo siamo d\u2019accordo. Io mi riferisco all\u2019accertamento fatto in via definitiva. Siccome questo accertamento di cui all\u2019articolo 46 pu\u00f2 restare <em>sub judice<\/em> fino alla prescrizione dell\u2019azione da parte della Finanza, che cosa avverr\u00e0 del riscatto che si sar\u00e0 adempiuto sull\u2019accertamento definitivo quando per caso la Commissione ritenesse che l\u2019accertamento dell\u2019ufficio fosse da rivedere?<\/p><p>ADONNINO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>ADONNINO. Questo meccanismo del riscatto solleva in me un dubbio che mi pare implichi un inconveniente grave. In questo momento io stesso non saprei come ovviare a questo inconveniente, ma lo segnalo. Dico, dunque, che questo sistema potr\u00e0 essere un grave ostacolo per chi abbia da vendere. Chi abbia da vendere una propriet\u00e0 immobiliare, trova questa propriet\u00e0 immobiliare legata per un tempo che (lo abbiamo visto ora) pu\u00f2 essere molto lungo; perch\u00e9 il riscatto lo fa parzialmente su quello che provvisoriamente \u00e8 stato accertato, e tutto il resto, cio\u00e8 il di pi\u00f9 tra il provvisorio e il definitivo, deve essere cospicuo e quindi la propriet\u00e0 immobiliare resta immobilizzata per una parte cospicua.<\/p><p>Queste operazioni di accertamento definitivo saranno lunghissime: si tratta di 60 milioni di particelle, per ogni particella bisogna fare la moltiplicazione per quello che sar\u00e0 intanto stabilito dalla Commissione censuaria centrale, e poi ci sono altri 30 milioni di particelle di fabbricati urbani. Quando si \u00e8 fatta la risistemazione del catasto nel 1928, ci son voluti 5000 impiegati i quali hanno lavorato per un anno e mezzo: tenuto presente che l\u2019Amministrazione non ha macchine calcolatrici e che tutto questo si fa a mezzo di avventizi che sono poco pratici, ci\u00f2 che d\u00e0 luogo anche a moltissimi errori. Ora, se a tutto ci\u00f2 aggiungete le necessarie contestazioni, vedrete che non siamo troppo lungi dal vero quando diciamo che questi accertamenti possono durare sei, sette anni. Dunque noi immobilizziamo per lo meno una parte della propriet\u00e0 immobiliare e rendiamo difficili le vendite per tutto questo tempo.<\/p><p>Non saprei in questo momento proporre una maniera per ovviare all\u2019inconveniente, ma comunque lo sottopongo a voi perch\u00e9 ne teniate conto.<\/p><p>CONDORELLI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CONDORELLI. Desidererei far notare che i contribuenti potranno avere pure questa preoccupazione, che i riscatti possano essere anche un criterio per quegli accertamenti presuntivi di cui all\u2019articolo 46. Una persona, appena \u00e8 accertata l\u2019imposta sul patrimonio, crede di doverla riscattare, ma deve temere che domani questo riscatto sia un\u2019arma per un accertamento presuntivo che sarebbe possibile fino a due anni dopo. Io desidererei che la Commissione ed il Governo considerassero questo aspetto del problema. Quello che ha detto l\u2019onorevole Adonnino non \u00e8 che la ripetizione, sotto questo profilo, di quello che era stato detto dall\u2019onorevole Fabbri e da me questa mattina. \u00c8 vero che la legge in altre parti prevede la possibilit\u00e0 di ridurre il privilegio del Governo per l\u2019esazione dell\u2019imposta su determinati immobili, ma fino a quando questa imposta non sar\u00e0 definitivamente liquidata, l\u2019accertamento, se una parte del patrimonio si pu\u00f2 liberare e rendere commerciabile, non si pu\u00f2 fare.<\/p><p>Desidererei che tutte queste cose si guardassero, perch\u00e9 noi potremmo provocare il disastro di parecchi patrimoni.<\/p><p>PRESIDENTE. Chiedo quale sia in proposito il pensiero del Relatore.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Se ho ben capito, l\u2019onorevole Crispo pensa al caso che il riscatto sulle dichiarazioni del contribuente possa essere, come debito di imposta, maggiore di quello che si \u00e8 accertato. Ora io direi che il riscatto, cos\u00ec come \u00e8 stato congegnato dalla Commissione, toglie qualsiasi preoccupazione di questo genere. Il riscatto viene fatto su dichiarazione del contribuente e sull\u2019imponibile che gi\u00e0 risulta, quindi il riscatto \u00e8 fatto su un debito di imposta minimo possibile; il contribuente non pu\u00f2 dichiarare un valore superiore a quello che la Finanza accerter\u00e0. Non pu\u00f2 sorgere nessun caso di questo genere.<\/p><p>Mi spiego. Il riscatto copre il debito di imposta: una somma x; se la somma \u00e8 x pi\u00f9 venti, si regoler\u00e0 il rapporto per quel venti. Per l\u2019imposta x la questione \u00e8 chiusa col riscatto.<\/p><p>FABBRI. Quel venti si pu\u00f2 riscattare?<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Faccio presente che non \u00e8 pi\u00f9 possibile dar fondo a tutta la materia. Il Governo stabilir\u00e0 con suo provvedimento le condizioni in cui si dovr\u00e0 riscattare quella quota.<\/p><p>FABBRI. Con una futura legge.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Con una futura leggina.<\/p><p>Rispondo alle preoccupazioni dell\u2019onorevole Adonnino.<\/p><p>Nel 1920 questa questione del privilegio fiscale e della incommerciabilit\u00e0 dei beni immobili, in conseguenza del privilegio, diede origine ad ampie discussioni, a dibattiti dottrinari, a preoccupazioni legislative. Si risolse questa questione col riscatto parziale e colla possibilit\u00e0 di liberare gli immobili, attraverso garanzie particolari.<\/p><p>Se leggete gli atti parlamentari di quell\u2019epoca, notate che non si pot\u00e9 fare pi\u00f9 di questo; e questa fu la soluzione, che ovvi\u00f2 agli inconvenienti denunziati dagli istituti di Credito fondiario. Quell\u2019esperienza \u00e8 stata trasferita in questa legge. Quindi, gli onorevoli colleghi non abbiano la preoccupazione che si determini il disastro. Molte disposizioni di questa legge sono passate alla prova del fuoco della legislazione del 1920-22.<\/p><p>Ad ogni modo, la Commissione, anche in questa materia, ha cercato di essere larga di criteri. All\u2019articolo 60 si dice:<\/p><p>\u00ab\u00c8 in facolt\u00e0 dell\u2019Intendenza di finanza di rinunziare, in tutto o in parte, a tale privilegio speciale per tutti gli immobili o per alcuni o parte di essi, contro prestazione di garanzia riconosciuta idonea dall\u2019Amministrazione\u00bb.<\/p><p>Questo vuol dire che se il contribuente deve vendere un immobile, esso deve mettere la Finanza in condizione di tutelare il suo credito. La Finanza non pu\u00f2 andare al di l\u00e0 di questo; non pu\u00f2 fare di pi\u00f9.<\/p><p>La Commissione non ha richiesto neanche la garanzia speciale, se il resto del patrimonio \u00e8 capiente, per tutelare il pagamento dell\u2019imposta.<\/p><p>La Commissione non pu\u00f2 distruggere il principio generale che lo Stato deve garantirsi il pagamento dell\u2019imposta.<\/p><p>PRESIDENTE. Comunico che l\u2019onorevole Crispo ha fatto ora pervenire il seguente emendamento aggiuntivo all\u2019ultimo comma:<\/p><p>\u00abL\u2019accertamento definitivo, posto a base del riscatto, non pu\u00f2 essere in alcun caso modificato\u00bb.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> In sede di riscatto non si possono fare queste affermazioni; il riscatto \u00e8 una pura operazione di convenienza del contribuente.<\/p><p>ADONNINO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>ADONNINO. Ringrazio l\u2019onorevole Relatore della sua risposta e convengo che, allo stato attuale delle cose, dato il meccanismo che creiamo, egli non poteva dirmi altro; ma io ho il dovere di far presente che l\u2019inconveniente rimane e rimane in quanto che la situazione nostra non \u00e8 come quella del 1922: nel 1922 il debito complessivo si sapeva. Se ne riscatt\u00f2 una parte, per il di pi\u00f9 si sa quanto si deve avere.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Ma no; non \u00e8 cos\u00ec!<\/p><p>ADONNINO. Comunque, ci sia stato o no nel 1922 questo inconveniente; esso nel 1922 si verific\u00f2 per brevi mesi, mentre ora per lunghi anni potremmo restare in questa situazione, che cio\u00e8 il di pi\u00f9 non si sapr\u00e0. Come si fa a dire che il di pi\u00f9 \u00e8 garantito su questo fondo o su questo palazzo? La stessa Finanza non potr\u00e0 essere tranquilla n\u00e9 sar\u00e0 in grado di rendere tranquillo il proprietario. Io stesso non so quale sistema proporre per ovviare, ma dato il meccanismo, l\u2019inconveniente \u00e8 innegabile ed \u00e8 tanto pi\u00f9 grave in quanto dura per lungo tempo e costituisce un immobilizzo della propriet\u00e0, particolarmente ora che siamo in vista delle riforme strutturali, della propriet\u00e0 terriera specialmente, e non so in quale misura incider\u00e0.<\/p><p>CONDORELLI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CONDORELLI. Faccio mio il rilievo dell\u2019onorevole Adonnino, ma io ne avevo fatto un altro: data la presenza dell\u2019articolo 49 in questa legge, le parti ed i contribuenti temeranno di esercitare il riscatto, perch\u00e9 esercitandolo, d\u00e0nno vita alla pi\u00f9 forte delle presunzioni che legittimerebbe un ulteriore accertamento.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Corbino ha presentato il seguente emendamento aggiuntivo:<\/p><p>\u00ab<em>Dopo il secondo comma, aggiungere<\/em><em>:<\/em><\/p><p>\u00abPer il riscatto della quota complementare di imposta, per eventuali accertamenti superiori al valore della dichiarazione saranno dettate norme con successivo provvedimento\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Corbino ha facolt\u00e0 di svolgere il suo emendamento.<\/p><p>CORBINO. Illustro subito il mio emendamento. Abbiamo tre tipi di riscatto da contemplare: il riscatto dell\u2019imposta dovuta all\u2019atto della presentazione della dichiarazione; poi l\u2019eventuale riscatto per quello che concerne la differenza di imposta per la differenza di accertamento; poi la probabilit\u00e0 di dover riscattare uno dei cespiti del patrimonio nel caso di vendita a terzi.<\/p><p>Al primo caso provvede l\u2019articolo previsto dalla Commissione col primo capoverso dell\u2019articolo 51. Per il secondo caso ho proposto un emendamento con cui dico cos\u00ec: \u00abPer il riscatto della quota complementare di imposta, per eventuali accertamenti superiori al valore della dichiarazione, saranno dettate norme con successivo provvedimento\u00bb. Evidentemente noi in questa occasione potremo invocare dal Governo norme chiarificatrici, anche per quello che concerne il riscatto parziale in applicazione dell\u2019articolo 46; cos\u00ec supereremo quest\u2019ostacolo e possiamo andare avanti.<\/p><p>CRISPO. Vi \u00e8 una terza ipotesi&#8230;<\/p><p>CORBINO. L\u2019ipotesi della vendita \u00e8 contemplata nell\u2019articolo 53.<\/p><p>CRISPO. Non l\u2019ipotesi della vendita; ma l\u2019ipotesi che si sia fatto il riscatto dopo constatata la differenza tra l\u2019accertamento provvisorio e l\u2019accertamento definitivo e che l\u2019accertamento definitivo, dopo che si \u00e8 esercitato il riscatto, sia soggetto a revisione.<\/p><p>CORBINO. Noi abbiamo ammessa questa ipotesi come conferma di una legislazione gi\u00e0 in atto!<\/p><p>FABBRI. Che non c\u2019\u00e8!<\/p><p>CORBINO. In tutti gli altri casi di legge questa facolt\u00e0 dell\u2019amministrazione l\u2019abbiamo gi\u00e0. Qui gli ostacoli sono pi\u00f9 gravi: su che cosa possono influire? Evidentemente possono influire sui trasferimenti a titolo oneroso. Ora, l\u2019articolo 53, ultimo comma, contempla questo caso ed esclude i terzi dall\u2019obbligo di qualsiasi rapporto col fisco, perch\u00e9 dice: \u00ab&#8230;nei confronti del contribuente, delle rettifiche in pi\u00f9 o in meno&#8230;\u00bb.<\/p><p>Ad ogni modo io credo che, avendo noi approvato l\u2019articolo 46, non possiamo qui risolvere tutti i casi che si possono presentare. Diamo, quindi, al Governo mandato di emettere, con successivo provvedimento, le norme che contemplano la possibilit\u00e0 del riscatto pelle eventuali differenze di accertamento.<\/p><p>PRESIDENTE. Ha facolt\u00e0 di parlare l\u2019onorevole Ministro delle finanze.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Cercher\u00f2 di riassumere brevemente il pensiero del Governo sui diversi argomenti che sono stati toccati nella interessante discussione di questo inizio di seduta. In primo luogo sono d\u2019accordo sullo spostamento al 31 dicembre 1947 del termine del 15 settembre, di cui all\u2019articolo 51, per la presentazione della domanda di riscatto e versamento in Tesoreria in unica soluzione, dell\u2019imposta derivante dalla liquidazione sui valori dichiarati.<\/p><p>Sono d\u2019accordo nella analisi fatta sull\u2019argomento del riscatto, il quale pu\u00f2 concettualmente riflettere tre zone distinte del patrimonio tassabile. La prima zona, quella risultante dalla dichiarazione, che \u00e8 comune a tutti i contribuenti; la seconda zona: quella derivante dall\u2019eventuale supplemento che potr\u00e0 risultare dovuto in seguito all\u2019accertamento da parte dell\u2019ufficio, e sar\u00e0 una zona pressoch\u00e9 comune a tutti i contribuenti anche questa.<\/p><p>C\u2019\u00e8 poi una certa zona che preoccupa l\u2019onorevole Crispo in particolar modo, ed \u00e8 quella derivante da eventuali nuovi accertamenti di iniziativa delle Commissioni giudicanti ai sensi dell\u2019articolo 46.<\/p><p>Per le ragioni dette stamani, io penso che questa terza zona rappresenter\u00e0 l\u2019eccezione; per\u00f2 dobbiamo porla nel campo delle cose concrete, e quindi regolarla ai fini del riscatto.<\/p><p>L\u2019onorevole Corbino, presentando un suo emendamento (sebbene esso sia l\u2019ultimo ad essere stato presentato, ne parler\u00f2 prima per connessione di argomento) ha chiarito una posizione che deriva dal cambiamento di sistema per la riscossione adottato dalla Commissione nei suoi emendamenti.<\/p><p>Effettivamente, stabilito il concetto, secondo la Commissione, che l\u2019imposta scade col 31 dicembre 1948 per la generalit\u00e0 dei contribuenti, salvo la scadenza del 31 dicembre 1949 per i contribuenti che hanno un patrimonio prevalentemente immobiliare, ed adottato il concetto che i pagamenti successivi d\u00e0nno luogo ad un interesse compensativo o dimora del 2 per cento, evidentemente, se non si dicesse altro, il riscatto non potrebbe che riguardare quella parte, di cui si anticipa il pagamento, cio\u00e8 quella parte relativa alla dichiarazione.<\/p><p>Poich\u00e9 sarebbe materia pi\u00f9 teorica che pratica considerare un supplemento di pagamento di imposta derivante da accertamento che potesse maturare entro il 31 dicembre 1948 o entro il 31 dicembre 1949, io accetto l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Corbino come raccomandazione al Governo di adottare facilitazioni a favore di quei contribuenti che anche posteriormente al 1948-49, intenderanno rinunciare alla facolt\u00e0 di proroga dei tre anni o dei cinque anni, che sarebbe accordata secondo gli emendamenti della Commissione.<\/p><p>Per quanto riguarda l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Cappi, il quale vorrebbe portare al 30 per cento la quota del 20 per cento in Prestito della ricostruzione, io avrei risposto favorevolmente, se questo riscatto, nel sistema della Commissione \u2013 che sembrava dovesse restare definitivo \u2013 avesse dovuto riguardare soltanto il patrimonio risultante dalla dichiarazione provvisoria.<\/p><p>In tal caso mi sarebbe stato facile concludere che, se il Governo gi\u00e0 configurava un 20 per cento per il riscatto sull\u2019intero patrimonio, nessuna difficolt\u00e0 vi poteva essere di portare al 30 per cento la quota di titoli afferente alla dichiarazione provvisoria.<\/p><p>Ma, riportati i termini della questione nelle dimensioni iniziali, in forza dell\u2019emendamento Corbino, credo di dover pregare l\u2019onorevole Cappi di non insistere sullo spostamento dal 20 al 30 per cento.<\/p><p>Vi \u00e8 una seconda questione sollevata dall\u2019onorevole Cappi, in ordine alla dimostrazione di possesso dei titoli sottoscritti.<\/p><p>Mi riallaccio, a questo punto, alle considerazioni svolte dall\u2019onorevole De Vita in materia di facilitazioni in favore dei sottoscrittori del Prestito della ricostruzione 3,50 per cento. Il Governo, stabilendo di accettare il 20 per cento a favore dei sottoscrittori del Prestito, e in genere a favore dei possessori del Prestito, ai fini del riscatto, senza aggiungere il requisito del continuato possesso dei titoli, o, quanto meno, del possesso al momento del riscatto, si era preoccupato di difendere tecnicamente il corso del titolo 3,50 per cento. Infatti, se \u00e8 vero che concedendo il pagamento in titoli anche a favore di persone che non fossero gli originari sottoscrittori, si dava a prima vista l\u2019impressione di favorire la speculazione, \u00e8 da osservare, invece, approfondendo meglio la materia, che proprio questi acquisti fatti sul mercato avrebbero portato a quella difesa del corso dei titoli, che rappresenta forse, la migliore facilitazione nell\u2019interesse di tutti \u00ec sottoscrittori.<\/p><p>Orbene, questo punto di vista pu\u00f2 anche essere modificato, dopo il provvedimento di conversione facoltativa del Prestito. Non esiste pi\u00f9 una fondamentale preoccupazione di difesa del corso in favore dei sottoscrittori, quando al sottoscrittore \u00e8 offerta la possibilit\u00e0 di conversione al 5 per cento. Ed \u00e8 per questa considerazione che, pur non nascondendomi la difficolt\u00e0 della dimostrazione del possesso, quale deriva dalla seconda parte dell\u2019emendamento Cappi, non mi oppongo \u2013 e mi perdoni la Commissione se, per una volta, non sono perfettamente d\u2019accordo con le sue conclusioni \u2013 non mi oppongo alla seconda parte dell\u2019emendamento.<\/p><p>Per quanto riguarda il primo emendamento dell\u2019onorevole Micheli, io penso che l\u2019onorevole collega sia d\u2019accordo con l\u2019onorevole Relatore, quando questi suggerisce di modificare l\u2019emendamento, nel senso di sostituire alla parola \u00abaccertatogli\u00bb, la parola \u00abliquidatogli\u00bb; mantenendo ferme le parole \u00abin via provvisoria, sulla base della dichiarazione stessa\u00bb, perch\u00e9, se adottassimo l\u2019intera frase \u00abliquidatogli secondo la dichiarazione\u00bb potrebbe nascere qualche dubbio e cio\u00e8 si potrebbe dubitare che esso abbia una portata di liquidazione definitiva dell\u2019imposta, ci\u00f2 che non \u00e8.<\/p><p>Mi perdoner\u00e0 l\u2019onorevole Micheli, se, per gli altri due emendamenti, non posso dare parere favorevole, per le ragioni che ha esposte il Relatore e che faccio mie.<\/p><p>Vorrei ancora dire all\u2019onorevole De Vita che non \u00e8 intenzione dello Stato di rimettere in circolazione i titoli del 3,50 per cento ricevuti in pagamento; l\u2019intenzione precisa \u00e8 di distruggere i titoli ricevuti in pagamento. Non possiamo metterci nella situazione del debitore il quale, dopo aver ritirato una cambiale, anzich\u00e9 essere buon amministratore e quindi anzich\u00e9 distruggerla, cerca il modo di rimetterla di nuovo allo sconto, cio\u00e8 di rimetterla in circolazione.<\/p><p>Era giusta la preoccupazione dell\u2019onorevole De Vita prima di questa assicurazione; desidero, perci\u00f2, dargli atto che l\u2019intenzione del Governo \u00e8 di far s\u00ec che non vengano pi\u00f9 messi in circolazione i titoli ritirati in pagamento parziale.<\/p><p>Vi \u00e8 poi il grosso argomento \u2013 forse pi\u00f9 grosso a parole che non a fatti concreti \u2013 che affiora periodicamente nella discussione: quello degli intralci che si opporrebbero alla circolazione dei beni immobili in dipendenza dei privilegi cautelativi che vengono riservati alla Finanza dalla legge in discussione. Io penso, onorevoli colleghi, che siamo tutti d\u2019accordo nell\u2019ammettere che esiste in ordine gerarchico una preoccupazione numero uno, che \u00e8 quella di garantire l\u2019esazione dell\u2019imposta a favore dell\u2019erario.<\/p><p>Questo fa s\u00ec che tutte le altre passino in secondo piano.<\/p><p>\u00c8 da osservare, per\u00f2, che quando si fa riferimento ad un\u2019esperienza del 1922, si dimentica che ci si trovava allora in una situazione pi\u00f9 preoccupante dell\u2019attuale, perch\u00e9 si trattava di un\u2019imposta che si pagava per un periodo decennale e, per la categoria dei cespiti immobiliari, addirittura in un periodo di venti anni. E se gravi inconvenienti non si sono verificati per un\u2019imposta che teoricamente avrebbe immobilizzato tutto il settore immobiliare per venti anni, io dovrei pensare \u2013 prima conclusione \u2013 che minor preoccupazione ci dovrebbe essere per un\u2019imposta la quale dovrebbe in parte immobilizzare questo settore per quattro o per sei anni solamente.<\/p><p>Ma non credo neppure in questa immobilizzazione, perch\u00e9 gli articoli 53 e 60 della legge dovrebbero essere sufficientemente idonei ad eliminare le preoccupazioni degli onorevoli Condorelli ed Adonnino. L\u2019articolo 53, infatti, all\u2019ultimo comma, sia nella formulazione del Governo che in quella della Commissione, affronta proprio l\u2019ipotesi peggiore da questo punto di vista, l\u2019ipotesi cio\u00e8 di un contribuente il cui patrimonio non abbia ancora formato oggetto di accertamento da parte dell\u2019Amministrazione finanziaria.<\/p><p>In questo caso, \u00e8 data facolt\u00e0 all\u2019Amministrazione finanziaria di determinare provvisoriamente il valore dell\u2019intero patrimonio e il valore dello stabile che si vorrebbe riscattare ai fini della vendita, affinch\u00e9 si possa liberare lo stabile dal vincolo del privilegio.<\/p><p>E voi vedete bene, onorevoli colleghi, come si dica chiaramente che tale valutazione provvisoria serve solo ai fini della liberazione del privilegio, del riscatto del privilegio. \u00c8 evidente che se il Governo e la Commissione si sono preoccupati di formulare questa ipotesi, ci\u00f2 \u00e8 stato appunto per venire incontro al massimo grado a queste liberazioni parziali degli immobili, che si intende di riscattare.<\/p><p>Ma questo primo motivo di tranquillit\u00e0 \u00e8 inoltre rafforzato dal disposto dell\u2019articolo 60, l\u00e0 dove si dice (e si dice qualche cosa che non \u00e8 la ripetizione dell\u2019articolo 53, ma che si aggiunge all\u2019articolo 53), essere in facolt\u00e0 dell\u2019intendenza di finanza di rinunciare in tutto o in parte al privilegio speciale per tutti gli immobili, o per alcuni di essi, o parte di essi, contro prestazione, ecc., e questo indipendentemente dalle procedure di riscatto.<\/p><p>Ora, arrivati a questo punto \u2013 e prendo veramente atto dell\u2019onesta dichiarazione dell\u2019onorevole Adonnino: \u00abio non so che cosa potrei proporre\u00bb \u2013 debbo concludere che oltre questi limiti, per sedare le legittime preoccupazioni dei contribuenti, non sarebbe possibile andare senza compromettere seriamente l\u2019interesse dell\u2019Amministrazione finanziaria alla riscossione.<\/p><p>Io prego gli onorevoli Condorelli e Adonnino di volere, l\u00e0 dove sentano preoccupazioni in questa materia, fare opera di persuasione o dare assicurazioni, a nome dell\u2019Amministrazione finanziaria, che tutto sar\u00e0 fatto perch\u00e9 la legittima libera circolazione dei beni immobili non soffra per queste disposizioni.<\/p><p>Un\u2019ultima preoccupazione ha fatto presente l\u2019onorevole Condorelli, ed \u00e8 questa: che il fatto del riscatto possa rappresentare un indice ai fini dell\u2019accertamento presuntivo. Dichiaro che l\u2019Amministrazione finanziaria chiarir\u00e0, in sede di istruzioni, che il fatto del riscatto non deve essere considerato come indice presuntivo ai fini della determinazione di eventuali quote addizionali ai sensi dell\u2019articolo 26 e successivi della legge.<\/p><p>Tutto questo ritengo che l\u2019Amministrazione debba fare per incoraggiare le operazioni di riscatto, che penso saranno effettuate dai contribuenti in larga misura.<\/p><p>E anche per questo, siccome ho l\u2019impressione che si diffonda troppo una voce secondo cui l\u2019Amministrazione, in via induttiva, penserebbe di colpire i contribuenti che riscattano (e personalmente sono preoccupato anche delle ragioni per cui questa voce viene cos\u00ec largamente diffusa) io pregherei gli onorevoli colleghi di farsi interpreti, in omaggio a chiare necessit\u00e0 di ordine civico, delle dichiarate intenzioni dell\u2019Amministrazione in ordine a questa materia. (<em>Approvazioni<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE. Allora, possiamo passare finalmente ai voti.<\/p><p>CRISPO. Aspettavo chiarimenti dall\u2019onorevole Ministro sul mio emendamento.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Chiedo perdono all\u2019onorevole Crispo. L\u2019onorevole Crispo propone che l\u2019accertamento definitivo posto a base del riscatto, non possa essere in alcun modo modificato. Ora, credo di essere nel vero, quando affermo che il pagamento del debito di imposta, qualunque sia la forma in cui abbia luogo, o nella via normale, attraverso le consuete rateazioni, o nella vita anticipata di un riscatto, non pu\u00f2 interferire con la liquidazione dell\u2019ammontare del debito.<\/p><p>Indipendentemente da qualsiasi considerazione di merito, siccome si viene a proporre una questione di ordine generale, che cio\u00e8 una determinata modalit\u00e0 di pagamento possa influenzare quello che \u00e8 il definitivo accertamento dell\u2019onere d\u2019imposta, mi duole di non potere accettare l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Crispo.<\/p><p>CRISPO. Ma il concetto mio si riferisce alla definitivit\u00e0 dell\u2019accertamento. \u00c8 inconcepibile il definitivo accertamento con la possibilit\u00e0 di revisione. Se l\u2019accertamento \u00e8 definitivo, non consente ulteriori decisioni. Non \u00e8 la modalit\u00e0 del pagamento, ma dell\u2019accertamento.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Con queste credo che l\u2019onorevole Crispo voglia arrivare alla seconda zona dicendo: se c\u2019\u00e8 il riscatto, non si arriva alla terza zona dell\u2019articolo 46; ed \u00e8 appunto per questo che io non posso dare parere favorevole a qualche cosa che contenga una limitazione nella applicazione dell\u2019articolo 46 in dipendenza dell\u2019anticipato pagamento dell\u2019imposta. \u00c8 cio\u00e8 per la difesa dell\u2019articolo 46, su cui abbiamo tanto battagliato stamane, che mi induco a non accettare l\u2019emendamento.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Bertone ha fatto pervenire il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Aggiungere il seguente comma<\/em><em>:<\/em><\/p><p>\u00abSe il riscatto \u00e8 fatto negli anni successivi, il premio di cui sopra \u00e8 ridotto rispettivamente al 6 e all\u20198 per cento. Non \u00e8 ammesso il riscatto dell\u2019ultimo anno dell\u2019imposta\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Bertone ha facolt\u00e0 di svolgere il suo emendamento.<\/p><p>BERTONE. Il progetto del Governo ammetteva il riscatto negli anni successivi, ogni anno meno l\u2019ultimo. Viceversa, il progetto della Commissione \u2013 nel lodevole intendimento di procurare all\u2019erario un forte gettito \u2013 ha incoraggiato il riscatto con agevolazioni maggiori ma limitandolo, per\u00f2, al primo anno.<\/p><p>A me pare che la limitazione del diritto di riscatto al primo anno sia per riuscire forse troppo gravosa al contribuente. Chi si trova a dover pagare al primo anno, magari d\u2019un colpo, uno o due milioni per il riscatto, forse non ce la fa; o anche il piccolo proprietario che non possa pagare tre o quattro centomila lire, il primo anno per il riscatto, \u00e8 probabile che nell\u2019anno successivo sia in condizioni di potere riscattare le rate d\u2019imposta che ancora ha da pagare.<\/p><p>Perci\u00f2 io proporrei che il riscatto possa operarsi anche nelle annate successive, meno l\u2019ultima, non essendo pi\u00f9 urgente il bisogno di incassare, dal momento che l\u2019imposta viene pagata normalmente nelle rate bimestrali.<\/p><p>D\u2019altra parte io penso che far s\u00ec che la Tesoreria non abbia l\u2019immediata disponibilit\u00e0 di tutte le somme che possono rappresentare il riscatto dell\u2019imposta sia una cosa utile anche per la stessa Tesoreria. \u00c8 inutile che ce lo nascondiamo, qualche volta la Tesoreria \u00e8 un po\u2019 il figliuol prodigo: se ci sono larghi mezzi si spendono. Viceversa noi abbiamo bisogno di assicurare entrate all\u2019erario per una serie di anni che non sappiamo quanti saranno, ma che non saranno pochi. Quindi se un gettito straordinario \u2013 che ci auguriamo alto ed imponente \u2013 viene pagato non tutto in una volta ma ripartito in tre o quattro anni, questo rappresenter\u00e0 un sollievo non solo per il contribuente ma anche per la cassa dell\u2019erario ed una garanzia che queste somme saranno spese forse meglio appunto perch\u00e9 ripartite in diverse annate.<\/p><p>Quindi prego la Commissione ed il Governo di volere prendere in benevola considerazione questo emendamento che in fondo risponde al concetto primitivo del Governo.<\/p><p>Potrebbe darsi che questo rientri nella formula gi\u00e0 adottata dall\u2019onorevole Corbino e non avrei nessuna difficolt\u00e0 ad accedervi. Se in quel provvedimento integrativo, che sar\u00e0 adottato successivamente, s\u2019introducesse oltre quanto \u00e8 gi\u00e0 stato suggerito dall\u2019onorevole Corbino anche questa possibilit\u00e0 di rimandare il riscatto nelle annate successive, mi appagherei, e non avrei ragione d\u2019insistere.<\/p><p>CORBINO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CORBINO. Questa mattina, approvando l\u2019articolo 48 proposto dalla Commissione abbiamo accettato di dividere i contribuenti per il termine di un anno nel caso di patrimoni prevalentemente mobiliari e di due anni nel caso di patrimoni immobiliari, e si \u00e8 consentito al contribuente di chiedere una dilazione rispettivamente in quattro e sei anni. Evidentemente il contribuente che chiede la dilazione in quattro per uno o in sei per due anni, non pu\u00f2 ricevere l\u2019agevolazione del riscatto perch\u00e9 il massimo che gli si pu\u00f2 concedere \u00e8 che paghi subito l\u2019imposta dovuta risparmiando solo il due per cento d\u2019interessi applicati come mora per il ritardato pagamento. Tuttavia credo che il concetto espresso dall\u2019onorevole Bertone non si debba lasciar cadere cos\u00ec. Noi potremmo pregare il Governo che, in sede di emanazione di quelle disposizioni che contemplano il riscatto dalla seconda \u00abzona\u00bb, come l\u2019ha brillantemente definita il Ministro, detti qualche norma per il caso che il riscatto sia chiesto prima della scadenza dell\u2019anno o dei due anni entro i quali l\u2019imposta avrebbe dovuto essere pagata.<\/p><p>Credo che questo possiamo farlo a titolo di raccomandazione.<\/p><p>PRESIDENTE. Quale \u00e8 il pensiero della Commissione?<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Il caso contemplato dall\u2019onorevole Bertone si pone nell\u2019anno o nei due anni in cui c\u2019\u00e8 il debito d\u2019imposta. Pu\u00f2 sorgere la possibilit\u00e0 di riscatto dopo la scadenza del 30 novembre e prima del 31 dicembre 1948-49.<\/p><p>Appunto perci\u00f2 la Commissione non ha voluto regolare questo caso perch\u00e9 dopo il 30 novembre il Governo potr\u00e0, in base all\u2019esperienza, prendere opportuni provvedimenti. Mi associo alla raccomandazione ed accetterei l\u2019emendamento aggiuntivo dell\u2019onorevole Corbino per le quote integrative.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Ministro?<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Sono d\u2019accordo con il Relatore.<\/p><p>ARATA. Chiedo la parola per un chiarimento.<\/p><p>PRESIDENTE. Ha facolt\u00e0 di parlare.<\/p><p>ARATA. \u00c8 previsto o no un accertamento definitivo? In che cosa consiste l\u2019accertamento definitivo? Lo si ha a dichiarazione? Con il concordato?<\/p><p>Ecco la mia domanda: Quante forme di riscatto abbiamo? Tre riscatti, cio\u00e8 un riscatto in base a dichiarazione del contribuente; un secondo, che dovrebbe essere definitivo, in base a concordato; ed un terzo in base ad un eventuale accertamento delle Commissioni provinciali?<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Pella ha facolt\u00e0 di parlare.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> In ordine al concetto della definitivit\u00e0 di accertamento riassumo brevemente quale \u00e8 il corso normale della procedura:<\/p><p>1\u00b0) dichiarazione del contribuente, oppure omessa dichiarazione del contribuente;<\/p><p>2\u00b0) attivit\u00e0 accertatrice dell\u2019ufficio in sede di rettifica della dichiarazione presentata oppure in mancanza della dichiarazione presentata;<\/p><p>3\u00b0) eventuale concordato col contribuente, oppure discussione davanti ai collegi, in modo da ottenere una decisione passata in giudicato, oppure una sentenza passata in giudicato qualora per questioni di diritto, esaurito il contenzioso amministrativo, si passasse davanti alla Magistratura ordinaria.<\/p><p>Allorquando noi ci troviamo davanti a un concordato o davanti a una decisione o una sentenza passata in giudicato, il patrimonio \u00e8 definitivamente accertato, secondo il linguaggio tecnico tributario. \u00c8 vero che in questo caso il concetto \u00e8 inesatto perch\u00e9 l\u2019articolo 46 lascia la possibilit\u00e0 di una ulteriore integrazione. Ma, onorevoli colleghi, non \u00e8 la prima volta che in sede tecnica si incontrano termini che assumono un determinato significato, il quale si pu\u00f2 scostare dal significato generale volgare. Abbiamo discusso sulle ragioni, a mio avviso insuperabili, per le quali sarebbe stato un errore sopprimere l\u2019articolo 46.<\/p><p>Per quanto riguarda il problema dal riscatto, salvo la porta aperta dall\u2019onorevole Corbino col suo emendamento, in cui si inserisce poi a titolo di raccomandazione l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Bertone, \u00e8 opportuno tener presente che il riscatto ha un significato se viene proposto entro il 31 dicembre 1948, per quanto riguarda i patrimoni prevalentemente mobiliari, entro il 31 dicembre 1949 per quanto riguarda i patrimoni prevalentemente immobiliari. Se entro quell\u2019epoca ci si trova davanti ad un accertamento definitivo nel senso tributario della parola, quindi anteriore all\u2019eventuale applicazione dell\u2019articolo 46, pu\u00f2 essere proposto un problema di riscatto rispetto a questo intero patrimonio in forza dell\u2019emendamento dell\u2019onorevole Corbino. In forza del testo che stiamo votando adesso, il riscatto sarebbe proponibile soltanto fino ai limiti della dichiarazione. Se invece quella definitivit\u00e0 si verifica posteriormente al 31 dicembre 1948 o al 31 dicembre 1949, il problema del riscatto non pu\u00f2 essere proposto che nei confronti del patrimonio dichiarato.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Cappi, mantiene il suo emendamento?<\/p><p>CAPPI. Rinuncio all\u2019emendamento per la parte concernente il ripristino del testo governativo, purch\u00e9 il termine per il riscatto sia portato, come il Governo ha accettato, al 31 dicembre.<\/p><p>Per quanto riguarda invece l\u2019aumento dal 20 al 30 per cento della quantit\u00e0 dei titoli del Prestito della ricostruzione da versarsi in conto riscatto, sono costretto ad insistere.<\/p><p>Propongo inoltre che il premio di riscatto sia elevato dall\u20198 al 10 per cento e, nel caso di patrimoni costituiti per almeno due terzi da cespiti immobiliari, dal 12 al 14 per cento.<\/p><p>PRESIDENTE. Sta bene. L\u2019onorevole Micheli insiste nei suoi emendamenti?<\/p><p>MICHELI. Il primo emendamento \u00e8 stato accettato, in quanto che io pure accetto le parole \u00abin via provvisoria\u00bb. Quanto agli altri due, giacch\u00e9 tanto la Commissione che il Governo ritengono di non poterli accettare, li ritiro.<\/p><p>PRESIDENTE. Procediamo allora alla votazione degli emendamenti. Iniziamo con la modifica proposta dall\u2019onorevole Corbino per il primo comma dell\u2019articolo 51, la sostituzione cio\u00e8 della data del 31 dicembre a quella del 15 settembre.<\/p><p>Pongo ai voti la proposta di modifica dell\u2019onorevole Corbino.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pongo in votazione l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Micheli. Al primo comma alle parole \u00abaccertatogli in via provvisoria\u00bb sostituire le parole \u00abliquidatogli in via provvisoria\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pongo ai voti l\u2019emendamento aggiuntivo dell\u2019onorevole Corbino che diviene terzo comma nel testo della Commissione:<\/p><p>\u00abPer il riscatto del deposito dovuto per maggiori accertamenti in confronto della dichiarazione, saranno dettate norme con successivo provvedimento\u00bb.<\/p><p>BERTONE. Si potrebbe inserire come emendamento la mia raccomandazione, dire cio\u00e8: \u00abPer l\u2019eventuale riscatto dopo il primo anno sar\u00e0 provveduto a ridurre il premio rispettivamente al 6 e all\u20198 per cento\u00bb.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Prego l\u2019onorevole Bertone di limitarsi alla raccomandazione, perch\u00e9 dobbiamo armonizzare il concetto di riscatto dopo il primo anno col concetto dell\u2019interesse aggiuntivo. Questo \u00e8 l\u2019aspetto delicato, che pu\u00f2 suggerirci di restare sul terreno della raccomandazione.<\/p><p>BERTONE. Quando dico \u00abper l\u2019eventuale riscatto\u00bb dico che potrebbe anche non ammettersi.<\/p><p>PRESIDENTE. Credo che l\u2019onorevole Bertone possa contentarsi della raccomandazione.<\/p><p>BERTONE. Purch\u00e9 risulti a verbale che la mia proposta \u00e8 accettata dal Governo come raccomandazione.<\/p><p>PRESIDENTE. Resta inteso cos\u00ec; ella rinuncia all\u2019emendamento e lo trasforma in raccomandazione che il Governo accetta.<\/p><p>Pongo ai voti l\u2019emendamento Corbino, gi\u00e0 letto.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Desidero rilevare un errore di carattere tipografico. Nella seconda colonna dello stampato, a pagina 41, a fianco del comma: \u00abIn tutti i casi di versamento diretto in Tesoreria non compete alcun aggio all\u2019esattore ed al ricevitore provinciale\u00bb, manca la parola \u00abidentico\u00bb, poich\u00e9 quel comma rimane anche nel testo proposto dalla Commissione.<\/p><p>PRESIDENTE. D\u2019accordo. Comunque era gi\u00e0 stata data lettura dell\u2019articolo nel testo esatto.<\/p><p>Pongo in votazione l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Cappi tendente ad elevare dal 20 al 30 per cento l\u2019ammontare del riscatto che pu\u00f2 essere versato con titoli del Prestito della ricostruzione aggiungendo la precisazione: \u00abpurch\u00e9 il contribuente dimostri di essere tuttora in possesso dei titoli sottoscritti\u00bb.<\/p><p>Ricordo che il Governo e la Commissione hanno dichiarato di essere contrari a questo emendamento.<\/p><p>(<em>Non<\/em> <em>\u00e8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Vi \u00e8 poi un secondo emendamento dello stesso onorevole Cappi, che propone di elevare il premio di riscatto dall\u20198 al 10 per cento nel primo comma e dal 12 al 14 per cento nel secondo.<\/p><p>Quanto alla data in cui il versamento del prezzo del riscatto deve essere effettuato, Governo e Commissione sono concordi nel fissarla al 31 dicembre, e tale data \u00e8 accettata dall\u2019onorevole Cappi che rinunzia al termine del 10 gennaio 1948 inizialmente indicato.<\/p><p>Pongo dunque ai voti innanzi tutto la fissazione della data al 31 dicembre.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Dovr\u00f2 ora porre ai voti la proposta Cappi che porta i premi di riscatto rispettivamente al 10 e al 14 per cento.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Debbo un chiarimento all\u2019onorevole Cappi ed \u00e8 questo: per l\u2019imposta proporzionale, riscattando si ha un abbuono del 10 per cento d\u2019imposta. Ma in quel caso si tratta di 10 rate, qui si tratta di 6 rate, e l\u20198 per cento, comparato alla proporzionale, \u00e8 un giusto tasso. Per queste ragioni di carattere obiettivo, la Commissione non accetta l\u2019emendamento. Gli abbuoni vanno riferiti al tempo di anticipo del pagamento.<\/p><p>PRESIDENTE. Prego il Ministro delle finanze di esprimere il proprio parere.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Il Governo non sarebbe stato contrario ad aumentare queste agevolazioni per il riscatto, soprattutto con il significato di rimettere all\u2019Assemblea la decisione al riguardo. \u00c8 esatto per\u00f2 che, quando si \u00e8 detto l\u20198 per cento, \u00abin funzione del cambiamento del sistema dell\u2019imposta che scade al 31 dicembre, ecc.\u00bb si cerc\u00f2 un equivalente anche rispetto al 10 per cento per la proporzionale. Vorrei pregare l\u2019onorevole Cappi di trasformare in raccomandazione questo suo emendamento.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Cappi, \u00e8 d\u2019accordo?<\/p><p>CAPPI. Sono d\u2019accordo.<\/p><p>SCOCCIMARRO. Se non ho mal compreso mi pare che il Ministro abbia detto che accetta questa proposta a titolo di raccomandazione, ma in questa materia mi pare che la raccomandazione non vada. Qui si decide una aliquota od un\u2019altra e qui il Governo non pu\u00f2 mutare, di sua iniziativa l\u2019aliquota. (<em>Commenti<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Una cosa \u00e8 certa; che tutto quanto viene accettato a titolo di raccomandazione, agli effetti di un successivo provvedimento legislativo quale \u00e8 quello che potr\u00e0 nascere dall\u2019ordine di idee enunciate dall\u2019onorevole Corbino, fa parte di quel materiale preparatorio che viene appunto accolto con il cortese riguardo che \u00e8 dovuto alla collaborazione che l\u2019Assemblea pu\u00f2 dare al Governo.<\/p><p>Tutto questo potr\u00e0 entrare in un eventuale successivo provvedimento legislativo.<\/p><p>PRESIDENTE. Allora, onorevole Cappi, dopo le spiegazioni date dal Ministro delle finanze, conferma di ritirare il suo emendamento?<\/p><p>CAPPI. S\u00ec.<\/p><p>CRISPO. Domando la parola.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CRISPO. Dichiaro di far mio l\u2019emendamento Cappi.<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo ai voti l\u2019emendamento Cappi, fatto proprio dell\u2019onorevole Crispo, con il quale si propone di portare il premio di riscatto dall\u20198 al 10 per cento e dal 12 al 14 per cento.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Vi \u00e8 infine l\u2019emendamento aggiuntivo dell\u2019onorevole Crispo:<\/p><p>\u00abL\u2019accertamento definitivo posto a base del riscatto non pu\u00f2 essere in alcun modo modificato\u00bb.<\/p><p>Lo pongo ai voti.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvato<\/em>).<\/p><p>L\u2019articolo 51 si intende approvato con gli emendamenti test\u00e9 votati.<\/p><p>DE VITA. Faccio presente che vi era anche un mio emendamento soppressivo dell\u2019ultimo comma.<\/p><p>PRESIDENTE. Tale emendamento pu\u00f2 ritenersi assorbito dalle votazioni effettuate.<\/p><p>Vi \u00e8 la proposta di un articolo aggiuntivo 51-<em>bis<\/em> presentato dall\u2019onorevole Clerici.<\/p><p>Mi sembra pi\u00f9 opportuno che l\u2019onorevole Clerici la ripresenti, se crede, come aggiunta all\u2019articolo 60.<\/p><p>CLERICI. Sta bene.<\/p><p>PRESIDENTE. Segue l\u2019articolo 52 che la Commissione accoglie nel testo ministeriale.<\/p><p>Se ne dia lettura.<\/p><p>MOLINELLI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abL\u2019Amministrazione finanziaria pu\u00f2, in qualsiasi momento, disporre d\u2019ufficio il riscatto della imposta straordinaria sul patrimonio, quando vi sia fondato motivo che possa venir meno la garanzia del credito erariale\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni l\u2019articolo si intende approvato.<\/p><p>Passiamo all\u2019articolo 53.<\/p><p>Se ne dia lettura nel testo proposto dalla Commissione.<\/p><p>MOLINELLI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00ab\u00c8 autorizzato il riscatto parziale per i singoli cespiti o per una frazione di essi, mediante il pagamento della corrispondente quota d\u2019imposta, sempre quando l\u2019Amministrazione finanziaria ritenga sufficientemente garantito dal restante patrimonio il residuo debito, ovvero quando venga offerta altra garanzia idonea.<\/p><p>\u00abLa somma da versare per il riscatto parziale si determina in base all\u2019ammontare dell\u2019imposta che si ottiene applicando al valore del cespite cui il riscatto si riferisce l\u2019aliquota corrispondente al valore dell\u2019intero patrimonio a norma dell\u2019articolo 29.<\/p><p>\u00abIl valore dell\u2019intero patrimonio e quello della porzione di esso per la quale si chiede il riscatto sono determinati di ufficio, ai soli fini del riscatto stesso, in via provvisoria e senza pregiudizio, nei confronti del contribuente, delle rettifiche in pi\u00f9 o in meno da effettuarsi sulle risultanze dell\u2019accertamento definitivo\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Su questo articolo, l\u2019onorevole Micheli ha presentato i seguenti emendamenti:<\/p><p><em>\u00abAl primo comma, sopprimere le parole: <\/em>sempre quando l\u2019Amministrazione finanziaria ritenga sufficientemente garantito dal restante patrimonio il residuo debito, ovvero quando venga offerta altra garanzia idonea\u00bb.<\/p><p><em>\u00abSostituire il terzo comma col seguente: <\/em>\u00abIl riscatto parziale avviene con le modalit\u00e0 e gli effetti, anche nei confronti dei terzi, di cui al precedente articolo 51, determinandosi la parte di imposta da riscattare in proporzione dei valori dichiarati per ciascun cespite\u00bb.<\/p><p>\u00ab<em>Aggiungere, in fine:<\/em><\/p><p>\u00abil riscatto parziale pu\u00f2 essere chiesto ed accordato in ogni momento per le rate di imposta ancora dovute, durante il periodo di ratizzazione previsto dall\u2019articolo 48\u00bb.<\/p><p>Ha facolt\u00e0 di svolgerli.<\/p><p>MICHELI. Come l\u2019altra volta, continuer\u00f2 ad esaminare brevissimamente gli emendamenti.<\/p><p>L\u2019onorevole Ministro ha accennato all\u2019importanza dell\u2019istituto del riscatto e si \u00e8 augurato che in larga misura accorrano i contribuenti a farne uso, dichiarando anche che, con questo, lo Stato intendeva di andare incontro alle legittime aspirazioni di coloro i quali chieggono che la commerciabilit\u00e0 degli stabili non venga turbata. Per\u00f2 ha aggiunto argomentazioni che vengono un poco a sminuire questa sua preambola dichiarazione&#8230;<\/p><p><em>Una voce a sinistra.<\/em> Preambola?&#8230;<\/p><p>MICHELI. Non piace? La sostituiremo con qualche parola migliore; per ora affidiamo il nostro allobrogo modo di esprimerci all\u2019onorevole Targetti, affinch\u00e9 voglia risciacquarlo in Arno!<\/p><p>Dicevo, appunto, che l\u2019onorevole Ministro nella seconda parte, disse che effettivamente non c\u2019era questa ragione di preoccuparsi gravemente della questione che si era messa in discussione nei riguardi del riscatto, perch\u00e9 effettivamente vi era stato l\u2019esperimento dell\u2019altra legge.<\/p><p>\u00c8 vero, l\u2019esperimento dell\u2019altra legge c\u2019\u00e8 stato, molti anni fa, in altre situazioni, ed essa soprattutto \u00e8 ben diversa da questa, per il sacrificio che si chiede ai contribuenti, attraverso aliquote molto pi\u00f9 formidabili, le quali renderanno per molti pi\u00f9 gravoso e pi\u00f9 difficile il riscatto. D\u2019altronde egli ha detto che, nel rispondere, si valeva dell\u2019esperienza dell\u2019Amministrazione; ora, io faccio osservare che l\u2019Amministrazione non pu\u00f2 possedere che una esperienza unilaterale non gi\u00e0 quella di coloro i quali per l\u2019arte e la professione loro controllano la formazione dei contratti e la stipulazione di essi e che si sono trovati, per un numero di anni notevolissimo, in mezzo a questo genere di affari.<\/p><p>E qui conviene accennare a quello che \u00e8 l\u2019ostacolo grave \u00e8 cio\u00e8 la difficolt\u00e0 per la quale si rimandano tante stipulazioni. Posso assicurare l\u2019onorevole Ministro che sempre sino a questi ultimi tempi, ogni volta che si faceva un atto, la tribolazione principale era proprio quella di andare ad appurare se la tassa sul patrimonio era pagata o meno e questo ha portato spesso incagli notevolissimi.<\/p><p>Io non affermo gi\u00e0 che questi non si possano eliminare; al contrario dico che si possono eliminare con il riscatto, ma appunto per ci\u00f2 lo Stato deve favorire il riscatto, anche per favorire la commerciabilit\u00e0 degli stabili, venendo ad ovviare ad una situazione che si annuncia veramente grave perch\u00e9 le Casse di risparmio e gli Istituti di credito fondiario hanno delle regole in materia che sono molto precise e rigide nella richiesta delle garanzie. Ecco dunque perch\u00e9 dico che la tassa sul patrimonio, per gli enti fondiari, \u00e8 un forte ostacolo al loro funzionamento.<\/p><p>Ora, una quantit\u00e0 di contribuenti dovr\u00e0 pure provvedere a pagare la patrimoniale con dei debiti. Finora c\u2019era stato un flusso notevole di richieste oggi tutte ferine come se fosse calata una saracinesca. Ora, di tutto questo non possiamo non preoccuparci; e allora io dico: onorevole Ministro, bisogna in tutti i modi favorire il riscatto, renderlo snello, agevole, facilitarlo.<\/p><p>Di quello generale abbiamo gi\u00e0 parlato; ma esso servir\u00e0 a pochi: ed \u00e8 di quello parziale che ora in modo particolare ci dobbiamo interessare, perch\u00e9 \u00e8 il riscatto parziale che pu\u00f2 maggiormente agevolare la commerciabilit\u00e0 degli stabili. Difficilmente infatti uno vende tutto il suo patrimonio e difficilmente si determiner\u00e0 a riscattare l\u2019intera tassa patrimoniale. L\u2019onorevole Ministro lo sa e lo ha anche accennato: c\u2019\u00e8 la contrariet\u00e0 generale al riscatto nella pubblica opinione; tanta gente, troppa sia pure, dice: a pagare c\u2019\u00e8 sempre tempo.<\/p><p>Ma vi \u00e8 un secondo punto della questione; ed \u00e8 che questi signori dicono anche: Se tu paghi, dimostri di avere quattrini in abbondanza e quindi ecco che tu sarai preso di mira dalla Finanza, che ti metter\u00e0 in uno schedario speciale, sempre in vista!<\/p><p>Non basta dunque, onorevole Ministro, la sua dichiarazione che Ella non terr\u00e0 conto di questo, perch\u00e9 c\u2019\u00e8 da tener presente la mentalit\u00e0 dei funzionari i quali, in quel benedetto metodo induttivo tanto in voga ora, come faranno a non trarre le illazioni che ho sopra prospettato?<\/p><p>Noi dunque, per avviare le pratiche di riscatto, dobbiamo essenzialmente agevolarle ed \u00e8 soprattutto su quelle parziali che noi maggiormente ci dobbiamo fondare, anche perch\u00e9 sono quelle che rendono meglio il criterio, a cui appunto si \u00e8 ispirata la Commissione, almeno a parole, di voler consentire la maggiore possibile libert\u00e0 agli stabili.<\/p><p>Ora, il primo comma, cos\u00ec come \u00e8 stato presentato nel testo del decreto, subordina l\u2019operazione di riscatto parziale alla condizione che l\u2019Amministrazione finanziaria ritenga sufficientemente garantito dal restante patrimonio il residuo debito, ovvero che venga offerta altra garanzia idonea. E allora noi, con questo criterio, veniamo a mettere in essere una delle garanzie, col sostituirne una coll\u2019altra; e non vorrei che questi, in pratica, fosse un ostacolo alla concessione del riscatto parziale, perch\u00e9 la nuova garanzia richiede un apprezzamento da parte dell\u2019Amministrazione finanziaria, che deve essere basato sopra accertamenti e valutazioni i quali senza dubbio sono tali da neutralizzare il beneficio che la norma si propone, di rapido incasso da una parte per lo stato e della libera commerciabilit\u00e0 dei beni per il contribuente. \u00c8 vero che \u00e8 detto nell\u2019articolo stesso che si deve fare in via provvisoria, ma in via provvisoria non vuol mica dire in via rapida, breve&#8230; ma che dopo dovr\u00e0 passare al definitivo, e quindi altri esami, accertamenti. Le parole del Ministro a bene sperare danno ragione, ma <em>ridebimus infra.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Micheli, veda di stringere!<\/p><p>MICHELI. Onorevole Presidente, mi pare d\u2019esser stato stretto finora, ed io restringer\u00f2 ancor di pi\u00f9, e la Commissione non so se potr\u00e0 fare altrettanto nei suoi piacevoli favoleggiari.<\/p><p>Parmi necessario, per coordinare le disposizioni in materia di riscatto, di sopprimere nel primo comma le parole che ammettono che quando non si ritenga questo sufficientemente garantito, si possa sostituire con idonea garanzia. Non mi persuade troppo perch\u00e9 lasciamo una certa, forse troppa, latitudine ai funzionari. A maggiore garanzia dell\u2019Amministrazione e per coordinare meglio le norme relative al riscatto, ho proposto anche l\u2019altra forma: \u00abIl riscatto parziale avviene con le modalit\u00e0 e gli effetti di cui all\u2019articolo 51, determinandosi la parte di imposta da riscattare in proporzione dei valori dichiarati per ciascun cespite\u00bb.<\/p><p>Tenuto presente, inoltre, che mentre il riscatto totale pu\u00f2 effettuarsi per l\u2019improrogabile data, ora portata al 31 dicembre, il riscatto parziale deve \u2013 mi pare che sia implicito nelle dichiarazioni fatte, ma non c\u2019\u00e8 nulla scritto; ed \u00e8 per questo che io lo chieggo \u2013 avvenire anche durante l\u2019intero periodo della rateazione dell\u2019imposta, per le rate ancora da scadere.<\/p><p>Quindi, mi pare sia opportuno fare un esplicito cenno in coda a questo articolo, con un altro comma il quale dica: \u00abIl riscatto parziale pu\u00f2 essere chiesto ed accordato in ogni momento per le rate di imposta ancora dovute, durante il periodo di ratizzazione previsto dall\u2019articolo 48\u00bb.<\/p><p>Non voglio altro aggiungere, signor Presidente, per dimostrarle che sono stato di stretta osservanza.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole La Malfa \u00e8 invitato ad esprimere il parere della Commissione sugli emendamenti dell\u2019onorevole Micheli.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Considero in blocco tutti e tre gli emendamenti dell\u2019onorevole Micheli.<\/p><p>Questa questione del riscatto parziale, istituto che \u00e8 stato introdotto per favorire i movimenti della propriet\u00e0 immobiliare, ha dato luogo ad esperienze nel 1920-22, ed \u00e8 stato il limite massimo di libert\u00e0 di contrattazione che si \u00e8 potuto dare al contribuente, non venendo meno alla necessit\u00e0 di garantire in maniera assoluta l\u2019Amministrazione finanziaria.<\/p><p>Quindi, la Commissione non \u00e8 favorevole ad accogliere gli emendamenti primo e secondo dell\u2019onorevole Micheli.<\/p><p>Accetterebbe invece il concetto espresso nel terzo emendamento Micheli, per\u00f2 con una dizione un po\u2019 pi\u00f9 aderente alle necessit\u00e0 della determinazione di quando si pu\u00f2 fare il riscatto. Io presento questo emendamento senz\u2019altro.<\/p><p>PRESIDENTE. Si tratta dunque di un emendamento all\u2019emendamento dell\u2019onorevole Micheli.<\/p><p>Prego l\u2019onorevole Ministro di esprimere il pensiero del Governo.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Mi associo alla Commissione.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Micheli, lei insiste nei due primi emendamenti? La Commissione ed il Governo si sono espressi negativamente.<\/p><p>MICHELI. La Commissione \u00e8 stata cos\u00ec cortese nei miei riguardi che mi rimetto completamente a quanto vorr\u00e0 fare: prenda i miei tre emendamenti e ne faccia quel tanto che crede sia opportuno. A me importava che fosse accolto il mio principio.<\/p><p>PRESIDENTE. Comunico che la Commissione, aderendo al concetto espresso nel terzo emendamento dell\u2019onorevole Micheli, ha formulato l\u2019ultimo comma dell\u2019articolo nei seguenti termini:<\/p><p>\u00abIl riscatto parziale dev\u2019essere domandato al competente Ufficio distrettuale delle imposte dirette entro il giorno 10 del mese precedente a quello della scadenza di ciascuna rata d\u2019imposta e si riferisce a tutte le rate non ancora scadute. Il versamento in Tesoreria dev\u2019essere effettuato entro il mese di scadenza della rata stessa\u00bb.<\/p><p>Il Ministro accetta questa formulazione?<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Accetto la nuova formulazione, soprattutto pensando a quel nuovo provvedimento che potr\u00e0 nascere dall\u2019emendamento dell\u2019onorevole Corbino con la raccomandazione dell\u2019onorevole Bertone.<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo allora in votazione questo emendamento nella formulazione test\u00e9 letta:<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>L\u2019articolo 53 si intende approvato con questo emendamento.<\/p><p>Passiamo all\u2019articolo 54 (Capo X, <em>Sanzioni<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Se ne dia lettura nel testo governativo accettato dalla Commissione:<\/p><p>MOLINELLI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abIl contribuente che ometta di presentare la dichiarazione nei termini stabiliti \u00e8 soggetto al pagamento di una sopratassa pari all\u2019ammontare dell\u2019imposta definitivamente accertata, ed \u00e8 punito con l\u2019ammenda da una met\u00e0 all\u2019intera somma dell\u2019imposta stessa.<\/p><p>\u00abLa sopratassa stabilita nel comma precedente \u00e8 ridotta ad un terzo, nei casi in cui il contribuente presenti la dichiarazione entro 60 giorni dalla scadenza del termine, e l\u2019ammenda non si applica.<\/p><p>\u00abOve il contribuente presenti la dichiarazione nei termini stabiliti dall\u2019articolo 30, omettendo l\u2019indicazione di uno o pi\u00f9 cespiti, \u00e8 soggetto ad una sopratassa pari alla quota proporzionale di imposta definitivamente accertata sui cespiti omessi, ed \u00e8 punito con l\u2019ammenda dalla met\u00e0 all\u2019ammontare della quota stessa.<\/p><p>\u00abLa soprattassa prevista nel comma precedente \u00e8 ridotta ad un terzo, ove il contribuente dichiari i cespiti stessi entro 60 giorni dalla scadenza del termine, e l\u2019ammenda non si applica.<\/p><p>\u00abOve il contribuente dichiari un valore imponibile inferiore a quello minimo determinato secondo le norme degli articoli da 34 a 37, \u00e8 soggetto ad una pena pecuniaria pari alla differenza tra l\u2019imposta liquidata sul valore determinato secondo le norme degli articoli sopra citati e quella liquidata sul valore dichiarato.<\/p><p>\u00abLa pena pecuniaria non si applica quando l\u2019imposta di cui l\u2019Erario sarebbe stato defraudato non supera il quinto dell\u2019imposta dovuta\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. A questo articolo \u00e8 stato presentato il seguente emendamento dell\u2019onorevole Bosco Lucarelli:<\/p><p><em>\u00abSostituirlo col seguente:<\/em><\/p><p>\u00abIl contribuente che omette di presentare la dichiarazione nel termine stabilito \u00e8 punito con una sopratassa del venti per cento.<\/p><p>\u00abLa sopratassa \u00e8 ridotta alla met\u00e0 se \u00e8 presentata nei trenta giorni dal termine.<\/p><p>\u00abUna eguale sopratassa del 20 per cento si applica per i cespiti omessi nella dichiarazione, e detta sopratassa \u00e8 ridotta alla met\u00e0 se i cespiti omessi vengano successivamente dichiarati nei 60 giorni dal termine\u00bb.<\/p><p>Onorevole Bosco Lucarelli, mantiene l\u2019emendamento?<\/p><p>BOSCO LUCARELLI. S\u00ec.<\/p><p>PRESIDENTE. Ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>BOSCO LUCARELLI. Lo svolger\u00f2 brevissimamente.<\/p><p>A me sembra che l\u2019articolo 54, come \u00e8 stilato nel testo, porti una eccessivit\u00e0 nelle penalit\u00e0, eccessivit\u00e0 che poi diventa ancor pi\u00f9 gravosa se l\u2019Assemblea approvasse l\u2019emendamento degli onorevoli Scoccimarro e Veroni che vi aggiunge l\u2019arresto fino ad un anno.<\/p><p>VERONI. Onorevole Bosco Lucarelli questo era legato al giuramento. Non essendo stato approvato il giuramento, l\u2019emendamento mio e dell\u2019onorevole Scoccimarro e il suo non hanno pi\u00f9 ragione di essere.<\/p><p>BOSCO LUCARELLI. Io mi preoccupo dell\u2019importo della sovratassa che \u00e8 pari all\u2019ammontare dell\u2019imposta, tanto pi\u00f9 che vi si aggiunge un\u2019ammenda che va dalla met\u00e0 dell\u2019imposta all\u2019intera imposta stessa. Il che significa che fra sovratassa e ammenda si pu\u00f2 raggiungere il duecento per cento dell\u2019imposta. Ora bisogna tener presente che i grossi contribuenti, \u00ec grossi capitalisti difficilmente ometteranno la denunzia. Se qualche omissione vi sar\u00e0 essa si verificher\u00e0 tra i piccoli e i medi contribuenti. Forse la mia proposta sar\u00e0 troppo tenue. Ma, fra il troppo dell\u2019articolo 54 e il troppo tenue del mio emendamento, si pu\u00f2 anche trovare una giusta via di mezzo.<\/p><p>Le cose sono ancora pi\u00f9 gravi quando le stesse norme si applicano per i cespiti che non sono stati denunziati. Ora, l\u2019omissione della denunzia di un determinato cespite pu\u00f2 anche dipendere da cause occasionali che possono anche non essere frutto di un dolo. N\u00e9 l\u2019Amministrazione pu\u00f2 assodare se c\u2019\u00e8 dolo o no. Allora, in questa omissione parziale, \u00e8 tanto pi\u00f9 gravosa la norma che pu\u00f2 portare la penalit\u00e0 ad un duecento per cento fra sovratassa e multa. In altri termini, si assorbirebbe completamente il patrimonio. Ma questo non sembra giusto n\u00e9 regolare n\u00e9 opportuno, perch\u00e9 sopprimere interamente il cespite non \u00e8 buona regola finanziaria.<\/p><p>PRESIDENTE. Gli onorevoli Scoccimarro e Veroni hanno presentato i seguenti emendamenti:<\/p><p>\u00ab<em>Dopo il secondo comma aggiungere il seguente:<\/em><\/p><p>\u00abTrascorso inutilmente tale termine, il contribuente \u00e8 punito, oltre che con le pene pecuniarie di cui al primo comma, con l\u2019arresto fino ad un anno\u00bb.<\/p><p>\u00ab<em>Al terzo comma, dopo le parole:<\/em> stabiliti dall\u2019articolo 30, omettendo, <em>aggiungere la parola:<\/em> per\u00f2\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Scoccimarro ha facolt\u00e0 di svolgerli.<\/p><p>SCOCCIMARRO. Desidero confermare che le ragioni per cui avevo presentato l\u2019emendamento aggiuntivo al secondo comma non esistono pi\u00f9, e quindi lo ritiro.<\/p><p>All\u2019onorevole Bosco Lucarelli vorrei osservare che se il giuramento fosse stato accettato, avrei anche potuto comprendere una attenuazione dell\u2019aspetto finanziario della sanzione, ma siccome quella proposta \u00e8 stata respinta, a me pare che il testo presentato dal Governo sia abbastanza equilibrato.<\/p><p>Rinunzio anche all\u2019altro emendamento, puramente formale.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Caroleo ha posto il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Aggiungere, in fine, il seguente comma:<\/em><\/p><p>\u00abPer i depositi e conti presso istituti di credito e casse postali, omessi in tutto o in parte nella dichiarazione, la pena sar\u00e0 corrispondente all\u2019entit\u00e0 dei valori occultati. Questi, se ancora disponibili all\u2019atto dell\u2019accertamento d\u2019ufficio, resteranno avocati allo Stato, in soddisfacimento della pena pecuniaria predetta\u00bb.<\/p><p>Lo mantiene?<\/p><p>CAROLEO. Essendo rimasto il segreto bancario, ritiro l\u2019emendamento.<\/p><p>PRESIDENTE. Sta bene. Resta allora soltanto l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Bosco Lucarelli. Onorevole Bosco Lucarelli lo mantiene?<\/p><p>BOSCO LUCARELLI. Lo mantengo, salvo che il Governo non dichiari di attenuare la sovratassa.<\/p><p>PRESIDENTE. Domando il parere della Commissione.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> La Commissione \u00e8 di parere contrario.<\/p><p>PRESIDENTE. Qual \u00e8 il parere dell\u2019onorevole Ministro delle finanze?<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Contrario.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Bosco Lucarelli, mantiene ugualmente il suo emendamento?<\/p><p>BOSCO LUCARELLI. Lo ritiro.<\/p><p>PREZIOSI. Faccio mio l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Bosco Lucarelli.<\/p><p>PRESIDENTE. Dovr\u00f2 allora mettere ai voti l\u2019emendamento Bosco Lucarelli fatto proprio dall\u2019onorevole Preziosi.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Desidero chiedere all\u2019onorevole Presidente, in relazione a due modifiche o integrazioni che il Governo intenderebbe proporre per la migliore efficacia nel sistema di sanzioni, se sono stati presentati altri emendamenti.<\/p><p>PRESIDENTE. No.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Nel sistema delle sanzioni pregherei di introdurre due modifiche; una in senso d\u2019integrazione delle sanzioni, perch\u00e9 rileggendo l\u2019articolo 54 osservo che non esiste una specifica sanzione nel caso che sia stato dichiarato un debito inesistente.<\/p><p>Infatti l\u2019articolo 56 non \u00e8 idoneo per colpire questa ipotesi. L\u2019articolo 56 contempla la cosiddetta frode contabile.<\/p><p>Poi avrei voluto affrontare il problema della sorte delle sanzioni nell\u2019ipotesi di concordato, tenendo conto che il concordato \u00e8 strumento di primissimo ordine per permettere all\u2019Amministrazione finanziaria di arrivare alla definizione delle contestazioni.<\/p><p><em>Una voce.<\/em> Che cosa propone per il concordato?<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Le vie possono essere due. Premetto che, nell\u2019ipotesi di concordato, ritengo debbano concedersi attenuazioni alle sanzioni, altrimenti succede che una volta commessa la violazione il contribuente ha tutto l\u2019interesse a portare la contestazione il pi\u00f9 a lungo possibile, in quanto non ha nessun vantaggio a definire celermente.<\/p><p>L\u2019agevolazione di cui si tratta potrebbe trovarsi in primo luogo nel quadro della legge organica del settembre 1931 che riguarda le dichiarazioni e le sanzioni in materia di imposte dirette. Il sistema \u2013 se la memoria non mi tradisce \u2013 \u00e8 il seguente: le sanzioni per omessa dichiarazione sono ridotte alla met\u00e0 o anche ad un quarto, se si tratta di ritardo inferiore al mese nella presentazione della dichiarazione, per le sopratasse a carattere civile e ad un quarto per l\u2019ammenda, che ha carattere penale; mentre invece nel caso di infedele dichiarazione il concordato importa l\u2019annullamento della sopratassa.<\/p><p>Se poi non vogliamo rientrare nel sistema tributario della legge del settembre 1931, potremmo adottare un diverso criterio.<\/p><p>Devo dichiarare che l\u2019Amministrazione non ritiene sottinteso il richiamo alla legge del 1931, perch\u00e9 con il capo che stiamo discutendo, il quale s\u2019inizia con l\u2019articolo 54, regoliamo per intero tutta la materia; per cui malamente potrebbe sostenersi l\u2019applicabilit\u00e0 delle disposizioni della legge del settembre 1931.<\/p><p>PRESIDENTE. Comunico che viene ora presentato alla Presidenza il seguente emendamento aggiuntivo al terzo comma dell\u2019articolo. Esso \u00e8 del seguente tenore:<\/p><p>\u00ab<em>Al terzo comma, dopo le parole: <\/em>o pi\u00f9 cespiti, <em>aggiungere: <\/em>o dichiarando debiti che risultino fittizi\u00bb.<\/p><p>L\u2019emendamento reca le firme degli onorevoli Castelli Edgardo, Scoca, Coccia, Veroni, Nasi, Tosi, Castelli Avolio, Arcaini, Pesenti e Bassano.<\/p><p>Il Governo e la Commissione dichiarano di essere favorevoli a questo emendamento.<\/p><p>CANNIZZO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CANNIZZO. Io desidererei un chiarimento, vale a dire se per debito fittizio si debba intendere anche il debito di cui non si riesce a giustificare l\u2019impiego.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE, Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Credo che convenga adottare una formula che non lasci possibilit\u00e0 di equivoci. Se questa formula deve essere vasta, possiamo mettere in relazione la vastit\u00e0 della formula con la gravit\u00e0 della sanzione, eventualmente per attenuare quest\u2019ultima. Io penso che dobbiamo configurare la sanzione per tutte quelle ipotesi in cui il debito denunciato nella dichiarazione non venga, per una qualsiasi ragione, ammesso in detrazione in sede di definizione dell\u2019accertamento.<\/p><p>Se adottassimo una formula diversa, comprenderemmo soltanto una parte di questa ipotesi e forse incapperemmo in quella che \u00e8 gi\u00e0 contemplata nell\u2019articolo 56.<\/p><p>Io pregherei cio\u00e8 di considerare l\u2019ipotesi del debito esposto e non ammesso. Lascio agli onorevoli proponenti di esaminare se possa trovare accoglimento un altro concetto; la legge del settembre 1931, se non erro, esonera dalla sanzione, quando l\u2019esistenza del cespite da dichiarare poteva essere fondatamente messa in discussane. Anche qui si ammette la possibilit\u00e0 di un apprezzamento della buona fede in ordine alla esistenza del debito esposto. Comunque, salvo questo correttivo, pregherei di adottare la formula pi\u00f9 ampia possibile.<\/p><p>PRESIDENTE. Allora, se non c\u2019\u00e8 nessuna modificazione di questo emendamento&#8230;<\/p><p>CANNIZZO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CANNIZZO. Mi sembra molto grave questa situazione per cui pregherei il Governo di cercare di attenuare la disposizione, perch\u00e9 gi\u00e0 in base a quelle che abbiamo detto stamani, parlando di presunzione e di debito contratto per vivere, oggi si pu\u00f2 arrivare a una conseguenza ancora pi\u00f9 grave; che ci sia un debito del quale non si pu\u00f2 dimostrare l\u2019impiego.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Possiamo parlare di \u00abdebito inesistente\u00bb.<\/p><p>DUGONI. Attenzione, si peggiora la situazione!<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> \u00c8 molto pi\u00f9 grave una sanzione per debito inesistente. \u00abDebito fittizio\u00bb, mi pare una espressione che dia il concetto di dolo o frode; \u00abdebito inesistente\u00bb, non esiste per ragioni obiettive perch\u00e9 il creditore lo nega. C\u2019\u00e8 una disposizione che dice: se il creditore nega il debito, il debito non esiste.<\/p><p>Io direi di mantenere la formula \u00abdebito fittizio\u00bb che \u00e8 una presunzione di frode al fisco.<\/p><p>CANNIZZO. Io intendo riferirmi a un\u2019altra cosa; il debito che viene detratto dal passivo perch\u00e9 il contribuente non ne pu\u00f2 dimostrare l\u2019impiego. C\u2019\u00e8 l\u2019articolo 22. Non dobbiamo aggiungere ingiustizia ad ingiustizia.<\/p><p>BERTONE. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>BERTONE. Mi pare che qui rientriamo in pieno nella questione che era stata rinviata quando abbiamo discusso l\u2019articolo 23. All\u2019articolo 23 il testo della Commissione diceva: \u00abQuando l\u2019esistenza di un debito di qualsiasi natura, denunciato dal debitore agli effetti della detrazione dal proprio patrimonio, \u00e8 negato dal creditore, il rapporto giuridico \u00e8 dichiarato inesistente a tutti gli effetti, anche fra le parti\u00bb, ecc. Abbiamo discusso su questa formulazione e non ci siamo trovati d\u2019accordo e si \u00e8 pertanto rinviata la decisione su tutto l\u2019articolo.<\/p><p>Ora rientriamo in pieno nella stessa questione.<\/p><p>PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l\u2019onorevole Relatore. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Fittizio per me vuol dire che il debito \u00e8 detraibile, cio\u00e8 la Finanza lo deve mettere in detrazione, ma \u00e8 fittizio nel senso che c\u2019\u00e8 una frode. Se il debito \u00e8 inesistente, oppure se esiste e la Finanza non lo mette in detrazione, non si pu\u00f2 applicare la sanzione.<\/p><p>BERTONE. Quale debito pi\u00f9 fittizio di quello dichiarato di una persona che afferma di non essere stata mai creditore?<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Se il creditore dichiara che il debito non esiste, evidentemente ci pu\u00f2 essere un suo interesse. Allora, in quel caso, non \u00e8 una dichiarazione fittizia, \u00e8 una dichiarazione di debito inesistente. Fittizio \u00e8 un debito che alla Finanza risulta come debito nel senso che ha tutti gli elementi per essere detraibile, e dall\u2019accertamento risulta che \u00e8 un debito fittizio.<\/p><p>BERTONE. Ma chi dichiara la fittiziet\u00e0? La questione dei debiti deve essere affrontata organicamente.<\/p><p>DUGONI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>DUGONI. Io cercherei di chiarire il problema dicendo che si deve parlare di passivit\u00e0 invece che di debito per avere un concetto pi\u00f9 generico e mantenere la parola \u00abfittizio\u00bb oppure una parola che in altri termini contenga il concetto di dolosit\u00e0. Si potrebbe adoperare, per esempio, la parola \u00absimulazione\u00bb. Si pu\u00f2 parlare di passivit\u00e0 simulata. Fittizio e simulato sono due concetti che si avvicinano.<\/p><p>CANNIZZO. In sostanza \u00abfittizio\u00bb e \u00absimulato\u00bb sono la stessa cosa; per\u00f2 io proporrei di introdurre questo: \u00abI debiti, i quali, pur non risultando detraibili, sono veri\u00bb; in questo caso non vengono colpiti dall\u2019imposta<\/p><p>Ci sono due criteri. Il credito \u00e8 vero o simulato; se vero, pu\u00f2 essere detraibile? no. I crediti veri non detraibili credo siano assimilati ai fittizio. Questo \u00e8 il mio timore.<\/p><p>Prego di introdurre una formula tale, da escludere che gli uffici finanziari possano dare questa interpretazione molto restrittiva alla dizione \u00abdebito fittizio\u00bb.<\/p><p>BUBBIO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>BUBBIO. Nella passata seduta ho fatto la proposta che questa materia fosse sottoposta a revisione pi\u00f9 approfondita, perch\u00e9 molto delicata, anche per interferenze di carattere legale e giuridico.<\/p><p>Siccome questa sanzione \u00e8 una specie di conseguenza dell\u2019articolo 23, faccio proposta formale perch\u00e9 questa materia sia rinviata allo studio dell\u2019articolo 23; dopo di che collocheremo una sanzione anche in questo campo, a suo tempo.<\/p><p>TOZZI CONDIVI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>TOZZI CONDIVI. Una formula, sia pure ristretta, potr\u00e0 dirimere la questione e lasciare minore possibilit\u00e0 di discussione. Direi: \u00abdebito gi\u00e0 detratto dall\u2019ufficio e riconosciuto fittizio\u00bb.<\/p><p>Spiego questo mio concetto. Il contribuente presenta questo debito, lo discute con l\u2019ufficio, il quale riconosce che \u00e8 inesistente, in qualsiasi forma che non sia fraudolenta; l\u2019ufficio detrae il debito; se poi accerta, in un secondo tempo, che il debito \u00e8 fittizio, allora la sanzione deve essere applicata.<\/p><p>L\u2019onorevole Bertone sosteneva che questa fittiziet\u00e0 potr\u00e0 essere accertata attraverso l\u2019azione giudiziaria; questo non importa. La sanzione verr\u00e0 applicata quando verr\u00e0 riconosciuta la fittiziet\u00e0.<\/p><p>PRESIDENTE. Ha facolt\u00e0 di parlare l\u2019onorevole Ministro.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Bisogna riassumere i termini della questione. Vi sono debiti e debiti; vi sono debiti che saranno ammessi in detrazione, e debiti che non saranno ammessi in detrazione.<\/p><p>I debiti proposti nella dichiarazione e non ammessi poi in detrazione, hanno l\u2019effetto che pu\u00f2 avere la mancata dichiarazione di un cespite attivo. Cio\u00e8, il danno per la Finanza \u00e8 di avere un\u2019iscrizione provvisoria inferiore a quella che si sarebbe avuta, nell\u2019ipotesi che il debito non fosse stato dichiarato. Questo \u00e8 un danno comune a tutti i debiti, che non saranno ammessi; sia quelli che nascono da un comportamento fraudolento del contribuente, sia quelli che nascono da un comportamento di buona fede del contribuente. Ed \u00e8 per questo che io, per la ipotesi del debito denunciato e non ammesso in detrazione, propongo di adottare quella stessa sanzione, di carattere civile, che \u00e8 adottata nei confronti di chi dichiari per i cespiti in attivo valori inferiori a quelli minimi voluti dalla legge.<\/p><p>Ci\u00f2 salvo migliore controllo e la inserzione dell\u2019emendamento, l\u00e0 dove l\u2019onorevole Castelli Avolio lo ritenga opportuno. Mi sembra cos\u00ec raggiunto un primo risultato. Se teniamo conto \u2013 e lo dico per tranquillit\u00e0 dell\u2019onorevole Cannizzo \u2013 che noi abbiamo gi\u00e0 posto il principio, che penso sar\u00e0 accolto, di una attenuazione delle sanzioni nella ipotesi di concordato e siccome, con tutta probabilit\u00e0, nel caso di presentata dichiarazione, le sanzioni di carattere civile finiranno per essere condonate, evidentemente il problema che poniamo presuppone la presentazione di una dichiarazione. Perci\u00f2 io credo che il dichiarante, che in buona fede ha insinuato un debito, che poi non pu\u00f2 essere ammesso in detrazione, avr\u00e0 delle conseguenze solo se riterr\u00e0 di affrontare il giudizio delle Commissioni. Sotto questa luce desidererei venisse messo il problema. Perci\u00f2, quale prima conclusione, prego di considerare l\u2019ipotesi del debito inesistente e non soltanto del debito fittizio e di inserire la sanzione nel sistema delle sanzioni per chi dichiara un valore inferiore al minimo voluto dalla legge.<\/p><p>Esiste poi l\u2019ipotesi del dolo, ma questa ipotesi \u00e8 affiancata, alla messa in atto di una qualche cosa che \u00e8 o una registrazione contabile o l\u2019improvvisazione di un documento o l\u2019iscrizione in un inventario. \u00c8 l\u2019ipotesi della frode contabile, contemplata dal successivo articolo 56 che si sovrappone alla sanzione di carattere civile, che riguarder\u00e0 tutti i debiti.<\/p><p>D\u2019altra parte, l\u2019articolo 54 rientra nel sistema delle sanzioni in materia di imposte dirette perch\u00e9 trae origine (cito a memoria, e se sbaglio vi prego di correggermi) dall\u2019articolo 18 della richiamata legge del 17 settembre 1931.<\/p><p>Per quanto riguarda i debiti fittizi, \u00e8 necessario adottare un trattamento pi\u00f9 grave, trattamento pi\u00f9 grave che deriva dall\u2019applicazione dell\u2019articolo 56 che contempla l\u2019ipotesi di un reato, e nella specie, un delitto; siamo al di l\u00e0 della contravvenzione ed infatti si parla di multa, non di semplice ammenda.<\/p><p>Perci\u00f2 credo che la questione finisca per potersi risolvere senza rinvio.<\/p><p>\u00c8 necessario che questa sanzione si riferisca alla dichiarazione di debiti inesistenti, inserendo l\u2019ipotesi l\u00e0 dove si prevede il caso del contribuente che dichiara un valore imponibile inferiore a quello minimo determinato.<\/p><p>Prego l\u2019onorevole Castelli Avolio di esaminare l\u2019articolo e di concludere se l\u2019inserzione nel punto che egli indica porti alle conclusioni alle quali il Governo vuole arrivare. Porta a quelle conclusioni? Allora non \u00e8 il caso di rinviare.<\/p><p>CAROLEO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CAROLEO. Ritengo che in questa materia occorra andar cauti, per non mettere il fisco in una situazione difficile per l\u2019accertamento della veridicit\u00e0 o della simulazione, ma io credo che si debba abbinare l\u2019articolo 23 e sono per il rinvio.<\/p><p>Credo che noi potremo uscire da questo groviglio di difficolt\u00e0 stabilendo il principio che possono detrarsi soltanto i debiti di data certa anteriore al 28 marzo 1947.<\/p><p>FABBRI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>FABBRI. Io sono favorevole al rinvio anche perch\u00e9 desidererei dal Governo un chiarimento su questo punto: che cosa avviene se nelle dichiarazioni il contribuente dichiara un debito vero e reale, fatto per sottoscrivere al prestito, e questo non dica, dal momento che si \u00e8 voluta stabilire la disposizione \u2013 secondo me illogica e antigiuridica \u2013 che quel debito non si deduce?<\/p><p>Il debito \u00e8 vero e reale \u2013 questa \u00e8 l\u2019ipotesi fatta dalla legge \u2013 ed il contribuente non aggiunge, per esempio, il perch\u00e9 lo ha fatto. Che cosa succede se il fisco scopre che il debito \u00e8 vero e reale ma che il contribuente lo fece per sottoscrivere al prestito?<\/p><p>Gli impegni di esenzione assunti dal Governo dove vanno a finire?<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta dell\u2019onorevole Bubbio, di rinviare la decisione su questa questione a quando sar\u00e0 discusso l\u2019articolo 23.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo all\u2019articolo 55, sul quale non sono stati presentati emendamenti. Se ne dia lettura nel testo governativo, accettato dalla Commissione.<\/p><p>MOLINELLI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abColui che, pur avendo un patrimonio che non raggiunge il minimo imponibile, \u00e8 tuttavia tenuto a presentare la dichiarazione ai sensi dell\u2019articolo 30, incorre, ove la ometta, nell\u2019ammenda da lire 5000 a lire 30.000.<\/p><p>\u00abSe presenta la dichiarazione con un ritardo non superiore a 60 giorni dalla scadenza del termine, l\u2019ammenda \u00e8 ridotta ad un terzo\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, l\u2019articolo si intende approvato.<\/p><p>Passiamo all\u2019articolo 56, pure accettato dalla Commissione nel testo governativo. Se ne dia lettura.<\/p><p>MOLINELLI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abChiunque, allo scopo di occultare o sottrarre all\u2019imposta straordinaria progressiva attivit\u00e0 patrimoniali, altera i registri contabili, o omette negli inventari la iscrizione di attivit\u00e0, o vi iscrive passivit\u00e0 inesistenti, o forma scritture od altri documenti fittizi preordinati a nascondere in tutto o in parte la verit\u00e0, ovvero commette altri fatti fraudolenti diretti allo stesso fine, \u00e8 punito con la multa da lire 10.000 a lire 5.000.000.<\/p><p>\u00abQualora gli atti di cui al precedente comma riguardino le societ\u00e0 indicate nell\u2019articolo 31, sono soggetti alla multa anche i rappresentanti legali delle societ\u00e0 stesse\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Su questo articolo \u00e8 stato presentato un emendamento riguardante il primo comma, a firma degli onorevoli Rossi Paolo, Arata ed altri.<\/p><p>L\u2019emendamento \u00e8 cos\u00ec formulato:<\/p><p><em>\u00abAlle parole: <\/em>\u00e8 punito con la multa da lire 10.000 a 5.000.000, <em>sostituire le seguenti: <\/em>\u00e8 punito con la reclusione fino a 6 mesi e con la multa da lire 50.000 a 5.000.000\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Arata ha facolt\u00e0 di svolgere il suo emendamento.<\/p><p>ARATA. Noi intendiamo soltanto aggiungere alla penalit\u00e0 puramente pecuniaria contemplata nell\u2019articolo 65, una pena detentiva, aumentando altres\u00ec il minimo della sanzione da lire 10 mila a lire 50 mila. Se vogliamo che in Italia si instauri un costume tributario \u00e8 necessario incominciare a fare qualche cosa di serio. Purtroppo, l\u2019Italia \u00e8 la Nazione maggiormente generosa verso gli evasori nei confronti del fisco.<\/p><p>Ora, qui la materia prevista dall\u2019articolo 56 contempla delle falsit\u00e0 ideologiche vere e proprie.<\/p><p>CRISPO. Sar\u00e0 il Codice penale che provveder\u00e0.<\/p><p>ARATA. Questi non sono fatti punibili in base al Codice penale. Io penso, con i colleghi firmatari dell\u2019emendamento, che un inasprimento delle sanzioni sia, oltre che giuridicamente, anche moralmente accettabile.<\/p><p>CAROLEO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CAROLEO. Noi potremmo superare l\u2019emendamento Arata, facendo un rinvio al Codice penale per i reati che sono previsti in questa materia e che sono perseguibili con pene ancora pi\u00f9 gravi di quelle che il proponente indica nel suo emendamento.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole La Malfa ha facolt\u00e0 di esprimere il parere della Commissione.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> La Commissione mantiene il testo del Governo.<\/p><p>PRESIDENTE. Ha facolt\u00e0 di parlare l\u2019onorevole Ministro delle finanze.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Mi associo al parere della Commissione.<\/p><p>Se pu\u00f2 servire come formula di transazione, non ho difficolt\u00e0 a suggerire di cominciare l\u2019articolo 58 con un richiamo alle disposizioni del Codice penale: \u00abFerme restando le maggiori pene stabilite dalla legge, ecc.\u00bb.<\/p><p>Effettivamente, l\u2019articolo 58, s\u2019aggiunge alle norme del Codice penale comune, perch\u00e9 colpisce una forma di falso ideologico sul piano dell\u2019atto privato, mentre il Codice penale comune colpisce il falso ideologico soltanto negli atti pubblici.<\/p><p>PRESIDENTE. Passeremo ora alla votazione sull\u2019emendamento proposto dagli onorevoli Rossi Paolo, Arata ed altri.<\/p><p>CRISPO. Chiedo di parlare, per dichiarazione di voto.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CRISPO. Dichiaro di votare contro, innanzi tutto perch\u00e9 ritengo che la sanzione pecuniaria contemplata nell\u2019articolo 56 sia gi\u00e0 di per s\u00e9 eccessiva, una volta che consente una latitudine che va da un minimo di dieci mila lire ad un massimo di cinque milioni. Ma voto contro per un\u2019altra ragione ancora, perch\u00e9 cio\u00e8 non \u00e8 possibile configurare in una legge speciale un reato di falso ideologico in scrittura privata, dal momento che, secondo le norme del Codice penale, non si riconosce la possibilit\u00e0 di configurare un falso ideologico in iscrittura privata punibile; cosicch\u00e9 si verrebbe a stabilire una contraddizione evidente fra il Codice penale che non contempla questo reato e l\u2019attuale legge. (<em>Commenti a sinistra<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p><em>Una voce a sinistra.<\/em> E tutte le leggi annonarie?<\/p><p>CRISPO. Non capisco che cosa c\u2019entrino le leggi annonarie!<\/p><p>Per queste ragioni dichiaro di votare contro.<\/p><p>SCOCA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>SCOCA. Desidero dichiarare, signor Presidente, che voter\u00f2 contro, ma non gi\u00e0 per le ragioni addotte dall\u2019onorevole Crispo, perch\u00e9 ritengo perfettamente lecito che l\u2019Assemblea possa creare una figura di reato una volta che essa sta a legiferare e una volta che non \u00e8 in contrasto con la norma fondamentale del Codice penale.<\/p><p>Voter\u00f2 contro, perch\u00e9 ritengo che in questa materia tanto pi\u00f9 le pene sono gravi, tanto meno si applicano: \u00e8 un concetto che ho ripetuto anche in seno alla Commissione, \u00e8 un concetto la cui veridicit\u00e0 \u00e8 confermata dall\u2019esperienza. (<em>Interruzione del deputato Gavina \u2013 Commenti<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE. Pongo ai voti l\u2019emendamento.<\/p><p>(<em>Dopo votazione per alzata e seduta e per divisione, \u00e8 approvato \u2013 Applausi a sinistra<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE. Ricordo all\u2019Assemblea che, come \u00e8 stato ieri deciso, l\u2019esame di questo disegno di legge dovr\u00e0 proseguire in seduta notturna. (<em>Commenti<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>SCOCCIMARRO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>SCOCCIMARRO. Sono stato io a chiedere ieri sera la seduta notturna. Essendo per\u00f2 venuto a conoscenza dell\u2019intenzione del Relatore di chiedere il rinvio della discussione appena si sar\u00e0 giunti all\u2019articolo 68, dato che la Commissione non ha avuto tempo di esaminare gli emendamenti presentati al Titolo II e al nuovo Titolo sugli enti collettivi, penso che sarebbe inutile venire qui alle 22, per andarcene dopo poco.<\/p><p>Perci\u00f2 propongo senz\u2019altro il rinvio della discussione a domani mattina. (<em>Approvazioni<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> La Commissione deve esaminare tutti gli emendamenti relativi all\u2019imposta straordinaria patrimoniale proporzionale e deve esaminare il titolo aggiuntivo sugli enti collettivi.<\/p><p>Quindi si pu\u00f2 scegliere: o esaurire tutti gli articoli fino all\u2019imposta straordinaria proporzionale stasera, e domattina la Commissione si riserva di esaminare gli emendamenti sull\u2019imposta proporzionale e sugli enti collettivi in modo che l\u2019Assemblea possa discutere nel pomeriggio di luned\u00ec; oppure rinviare gli articoli fino all\u2019articolo 67 a domattina. Ma perderemmo un giorno.<\/p><p>Io sarei favorevole ad esaurire gli articoli stasera fino al 67, e lasciar libera la Commissione domattina per esaminare l\u2019imposta straordinaria proporzionale e sugli enti collettivi e rinviare quindi la seduta da stasera a luned\u00ec nel pomeriggio. E ci\u00f2 perch\u00e9, onorevoli colleghi, se noi esauriamo gli articoli fino al 67, domattina la Commissione sar\u00e0 stanca e non potr\u00e0 esaurire due argomenti: la proporzionale e gli enti collettivi. Quindi noi non siamo in grado di riferire su questi due titoli importantissimi che nella seduta di luned\u00ec.<\/p><p>PRESIDENTE. Faccio osservare che, data la necessit\u00e0 di procedere speditamente nei lavori, una sospensione fino a luned\u00ec non \u00e8 possibile.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Onorevole Presidente, bisogna risolvere questo problema: se la Commissione non ha a disposizione la mattinata di domani per esaminare questi due importanti argomenti, li dovr\u00e0 esaminare luned\u00ec nel pomeriggio.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole La Malfa, domattina vi sar\u00e0 seduta alle 9.30 per lo svolgimento di due interpellanze rivolte al Ministro della pubblica istruzione. Nel frattempo la Commissione potr\u00e0 continuare i suoi lavori e giungere in seduta quando l\u2019Assemblea avr\u00e0 esaurito le interpellanze.<\/p><p>SCOCCIMARRO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>SCOCCIMARRO. Desidero richiamare l\u2019attenzione dell\u2019Assemblea sul fatto che siamo di fronte a due problemi di estrema importanza che non possono essere liquidati dalla Commissione in breve volgere di tempo.<\/p><p>C\u2019\u00e8 un problema nuovo per il quale abbiamo un progetto di Governo. La Commissione deve avere il tempo di esaminarlo e non \u00e8 da pensare che la Commissione possa sbrigarsene in mezz\u2019ora o in un\u2019ora. Io che per primo ero favorevole a fare sedute notturne anche tutti i giorni, non ritengo che ora sia il caso di fermarsi poco tempo stasera per poi dover lasciare e riprendere domani. Invece \u00e8 molto pi\u00f9 opportuno che la Commissione abbia stasera la possibilit\u00e0 di riunirsi e di riferire domani in Assemblea. Ma se ci convochiamo stasera, questa possibilit\u00e0 per la Commissione viene a mancare.<\/p><p>MICHELI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>MICHELI. Io mi associo alla proposta Scoccimarro. La seduta notturna di oggi giungerebbe impensatamente e per molti di noi improvvisata.<\/p><p>PRESIDENTE. Non \u00e8 affatto improvvisata. Era gi\u00e0 stata predisposta.<\/p><p>MICHELI. Il lavoro che dovrebbe fare cos\u00ec l\u2019Assemblea non sarebbe utile. \u00c8 molto pi\u00f9 utile che si riunisca la Commissione in modo da poter domani riferire.<\/p><p>PRESIDENTE. Prego l\u2019onorevole Relatore di esprimere il suo avviso.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Devono essere ancora approvati, per arrivare alla imposta proporzionale, dodici articoli. Credo che la seduta di domani sar\u00e0 impegnata per l\u2019esame di questi dodici articoli. Ecco perch\u00e9 proponevo di esaminarli stasera.<\/p><p>PRESIDENTE. Vi \u00e8 dunque la proposta dell\u2019onorevole Scoccimarro, alla quale si \u00e8 associato l\u2019onorevole Micheli, di non tenere seduta stasera.<\/p><p>La pongo ai voti.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Domani vi sar\u00e0 seduta alle 9.30 per lo svolgimento delle due interpellanze al Ministro della pubblica istruzione e per il seguito della discussione del decreto sull\u2019imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, discussione che potr\u00e0 farsi dopo che la Commissione, tenendo seduta stasera e domattina, avr\u00e0 concluso il suo esame.<\/p><p>Interrogazioni.<\/p><p>PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.<\/p><p>MOLINELLI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abI sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Ministro del tesoro, per sapere se ritengano tollerabile la situazione creata all\u2019Opera nazionale invalidi di guerra, cui sono stati assegnati mezzi assolutamente inadeguati ad assolvere i compiti che le sono attribuiti dalla legge e che sono sempre pi\u00f9 onerosi, sia per il crescente numero degli assistiti, sia per l\u2019aumento dei costi, particolarmente degli apparecchi ortopedici e dei ricoveri ospedalieri e sanatoriali.<\/p><p>\u00abVigorelli, Bastianetto, Facchinetti, Fantuzzi, Carignani, Cavallari, Russo Perez\u00bb.<\/p><p>\u00abI sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Ministro del tesoro, per sapere se, visto lo stato di arretratezza delle pratiche di pensione di guerra, le quali vanno accumulandosi in modo deplorevole, non ritengano di prendere radicali provvedimenti al fine:<\/p><p>1\u00b0) di mettere immediatamente la Direzione generale delle pensioni di guerra in grado di disporre di locali adatti e di personale adeguato, assegnandole gli uni e gli altri in numero sufficiente alle sue improrogabili necessit\u00e0;<\/p><p>2\u00b0) di fare funzionare soddisfacentemente tutte le Commissioni mediche per le pensioni di guerra, dotandole della necessaria attrezzatura e del personale relativo.<\/p><p>\u00abCavallari, Russo Perez, Bastianetto, Fantuzzi, Giacch\u00e8ro, Carignani\u00bb.<\/p><p>\u00abI sottoscritti chiedono d\u2019interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Ministro del tesoro, per sapere se \u2013 mentre appare doveroso sollecitare i lavori della Commissione interministeriale per la riforma della legislazione delle pensioni di guerra \u2013 non ritengano frattanto assolutamente equo ed urgente accogliere le richieste dell\u2019Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra in ordine:<\/p><p>1\u00b0) all\u2019adeguamento delle pensioni di guerra e relative indennit\u00e0 accessorie, in misura non inferiore a quanto accordato ai dipendenti statali;<\/p><p>2\u00b0) alla concessione di razioni viveri \u2013 come vigenti per i militari \u2013 a favore dei grandi invalidi, dei tubercolotici delle prime quattro categorie e dei mutilati incollocabili per legge.<\/p><p>\u00abCarignani, Bastianetto, Giacch\u00e8ro, Facchinetti, Cavallari, Fantuzzi, Russo Perez\u00bb.<\/p><p>\u00abI sottoscritti chiedono d\u2019interrogare i Ministri dell\u2019interno e della pubblica istruzione, per sapere come intendano provvedere al ricovero ed all\u2019educazione professionale dei minori infortunati civili, per cui in atto viene provveduto sporadicamente senza alcuna organicit\u00e0 e coordinamento; e se conoscono che di oltre 10 mila minori, i ricoverati non assommano che a poche centinaia.<\/p><p>\u00abPer conoscere, inoltre, se intendono superare le difficolt\u00e0 che si frappongono acch\u00e9 i collegi dell\u2019ex G.I.L. vengano ceduti all\u2019Opera nazionale per gli invalidi di guerra, che \u00e8 l\u2019Ente preposto per legge all\u2019assistenza dei minori invalidi di guerra, e le ragioni per cui non \u00e8 stato ancora assegnato alla predetta Opera l\u2019ex collegio di Monte Mario in Roma.<\/p><p>\u00abBastianetto, Giacch\u00e8ro, Carignani, Russo Perez\u00bb.<\/p><p>\u00abIl sottoscritto chiede d\u2019interrogare il Ministro dell\u2019agricoltura e delle foreste, per conoscere se risulta rispondente a verit\u00e0 quanto \u00e8 stato pubblicato dal quotidiano <em>II Globo<\/em> del 18 luglio 1947, secondo cui granoturco avariato per uso zootecnico viene venduto all\u2019asta ad un prezzo pi\u00f9 che raddoppiato o quasi triplicato rispetto a quello di lire 1600-1900 corrisposto dagli ammassi agli agricoltori, i quali in genere sono nel tempo stesso allevatori ed acquirenti di mangimi.<\/p><p>\u00abSe gli risulta che il fatto denunziato dalla stampa alla pubblica opinione si riferisce ad un caso eccezionale di speculazione, che a nessun privato sarebbe consentita, oppure ad un sistema instaurato dagli enti ammassatori, i quali per sottoprodotti, commisti a materiale estraneo di ogni natura fino al 90 per cento, richieggono prezzi di gran lunga superiori ai prodotti genuini.<\/p><p>\u00abSe l\u2019onorevole Ministro ritiene simile commercio, monopolistico ed esoso, lecito e capace di favorire la produzione di carni, grassi, latticini con conseguente contrazione di prezzi.<\/p><p>\u00abMiccolis\u00bb.<\/p><p>\u00abI sottoscritti chiedono d\u2019interrogare i Ministri dell\u2019istruzione pubblica e del lavoro e previdenza sociale, per conoscere le ragioni che ritardano, pur in clima di progresso e di tutela del lavoro, la trasformazione dell\u2019insegnamento della medicina del lavoro da complementare in fondamentale; e se non ritengano utile ed indispensabile, ai fini del concetto anzidetto, richiamare l\u2019attenzione delle Facolt\u00e0 mediche su tale necessit\u00e0 e su quella delle scuole di specializzazione nella materia medesima, specie nelle sedi universitarie, ove \u00e8 notevole lo sviluppo dell\u2019industria e dell\u2019agricoltura industrializzata. \u00c8 tempo di dare al lavoro la pi\u00f9 ampia tutela anche e soprattutto con la formazione di medici specializzati e per la prevenzione e cura delle malattie dei lavoratori.<\/p><p>\u00abCaso, Coppa, Capua, De Maria, Merighi, Fornara, Spallicci, Marconi, Rivera, Cavallotti, Maffi, Del Curto\u00bb.<\/p><p>\u00abI sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere le ragioni del lento procedere dei lavori per la sistemazione del porto di Riposto, in provincia di Catania, e soprattutto le ragioni per le quali non \u00e8 stata ancora presa in considerazione e posta all\u2019esame tecnico la costruzione del molo a nord della Chiesa della Lettera, costruzione che ha carattere di urgenza ed \u00e8 indispensabile per evitare l\u2019ulteriore insabbiamento dell\u2019ormai ridottissimo specchio di acque e l\u2019effettiva utilizzazione delle opere gi\u00e0 eseguite. (<em>Gli interroganti chiedono la risposta scritta<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>\u00abCondorelli, Bonino\u00bb.<\/p><p>\u00abIl sottoscritto chiede d\u2019interrogare ili Ministro della pubblica istruzione, per aver notizie \u2013 in relazione alla interpellanza annunziata nella seduta dell\u2019Assemblea dell\u201911 settembre 1946, e rimasta senza discussione e senza risposta, per quanto seguita dalla interrogazione 13 febbraio 1947 \u2013 sulla irregolare situazione e sul funzionamento del Provveditorato agli studi di Siracusa, nel quale venne illegalmente riassunto (a seguito dell\u2019assunzione fattane dal Comando alleato al tempo dell\u2019occupazione) quale reggente il professore Agnello Giuseppe, gi\u00e0 nominato preside del liceo di Castrovillari; e sulla illegale di lui permanenza nell\u2019arbitraria reggenza, contro le precise segnalazioni dei giornali di diversi partiti sulla illegalit\u00e0 della di lui nomina e situazione, e malgrado la pendenza di un procedimento penale contro di lui, conseguenza di un oltraggioso libello ai danni dell\u2019interrogante, a causa e nell\u2019esercizio della funzione parlamentare. (<em>L\u2019interrogante chiede la risposta scritta<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>\u00abDi Giovanni\u00bb.<\/p><p>Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri della marina mercantile, della difesa e dei lavori pubblici, sul caso veramente singolare del piroscafo inglese <em>Fisch Pool<\/em>, affondato nel porto di Siracusa.<\/p><p>\u00abSta in fatto che il Comando delle forze navali britanniche del Mediterraneo nel dicembre 1945 aveva autorizzato il signor Malfitano Giovanni di Siracusa a recuperare il carico del piroscafo inglese <em>Fisch Pool<\/em>, affondato nel porto di Siracusa, con assegnazione del 50 per cento del recupero.<\/p><p>\u00abPer assolvere al compito assunto il Malfitano provvide ai mezzi occorrenti, con enorme dispendio.<\/p><p>\u00abSuccessivamente il Comando navale italiano, succeduto a quello britannico, ratificava la concessione, previa assicurazione assistita e controllata da un ufficiale del Comando marina di Messina ed a condizione che, oltre all\u2019assegnazione del 50 per cento del recupero, fossero sgombrati gli esplosivi e fosse rimosso lo scafo della nave, senza altro compenso; condizioni pienamente accettate. All\u2019uopo, venne redatto dal competente ufficio, con l\u2019accettazione del Malfitano, apposito disciplinare. Senonch\u00e9, all\u2019atto dell\u2019inizio dei lavori, sopravvenne un inspiegabile e tardivo ordine telegrafico di sospendere, ed interpostisi nella vertenza il Ministero della marina ed il Ministero dei lavori pubblici, sorpassando la concessione legalmente consentita dal Comando navale britannico a favore del Malfitano, ratificata dall\u2019autorit\u00e0 italiana, venne disposto esperimento d\u2019asta; al quale il Malfitano dovette necessariamente restare estraneo, limitandosi a protestare con atto del 21 febbraio 1947, notificato all\u2019ufficio del Genio civile di Siracusa, a tutela dei propri diritti quesiti.<\/p><p>\u00abL\u2019aggiudicazione venne fatta ad una ditta di Genova e non s\u2019intende come, e perch\u00e9, il Ministero dei lavori pubblici disponeva lo stanziamento (secondo notizia apparsa nei giornali) della somma di lire 4 milioni per i lavori di sgombero!<\/p><p>\u00abIntanto il ritardo di circa due anni alla esecuzione dei lavori, sollecitato ripetutamente dal Malfitano, aveva peggiorato le condizioni della nave e del carico; rimasto esposto ai marosi invernali, riducendo le possibilit\u00e0 del ricupero; e mentre il Malfitano aveva assunto l\u2019obbligo della resa del 50 per cento, alla nuova ditta veniva ridotta al 32 per cento oltre l\u2019accollo a carico dello Stato della spesa di lire 4 milioni. Tutto ci\u00f2, a parte il danno alle maestranze portuali siracusane, per essersi spostato, a favore di una ditta di Genova, che vi provveder\u00e0 con mezzi e personale propri, un lavoro essenzialmente destinato all\u2019impiego di mezzi e mano d\u2019opera di Siracusa, e l\u2019inevitabile responsabilit\u00e0 dello Stato a risarcire al Malfitano i danni ben gravi, per la arbitraria rottura degli impegni contratti e legalmente ratificati. (<em>L\u2019interrogante chiede la risposta scritta<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>\u00abDi Giovanni\u00bb.<\/p><p>\u00abIl sottoscritto chiede d\u2019interrogare i Ministri dell\u2019interno e delle finanze, per sapere come intendono risolvere il problema riguardante le richieste di revindica da parte dei legittimi proprietari (associazioni, ecc., o loro rappresentanti ed aventi causa) dei beni \u2013 specialmente immobili \u2013 dei quali il partito fascista li ha spogliati con la violenza o con atti di trasferimento viziati per la illiceit\u00e0 della causa, per violenza o per frode. (<em>L\u2019interrogante chiede la risposta scritta<\/em>).<\/p><p>\u00abSardiello\u00bb.<\/p><p>\u00abIl sottoscritto chiede d\u2019interrogare il Ministro dei trasporti, per conoscere quale fondamento abbia la notizia diffusa che opera di sabotaggio abbia determinato il ritardo della costruzione del ponte ferroviario fra Bussi e Torre dei Passeri, con il conseguente procrastinarsi dell\u2019apertura al traffico dell\u2019intera tratta Pescara-Roma.<\/p><p>\u00abSi chiede inoltre se non si ritenga necessario assicurare a tale percorso un pi\u00f9 conveniente materiale risultando che sulla Sulmona-Roma si usano carri merci per trasporto viaggiatori, mentre la linea Pescara-Roma per la sua importanza non deve essere considerata un tronco secondario e trascurabile. (<em>L\u2019interrogante chiede la risposta scritta<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>\u00abCotellessa\u00bb.<\/p><p>\u00abIl sottoscritto chiede di interrogare i Ministri dell\u2019agricoltura e foreste e dei lavori pubblici, per sapere se non ritengano opportuno promuovere, siccome richiedono evidenti motivi di giustizia, la modificazione dell\u2019articolo 16 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, nel senso di stabilire che i maggiori contributi fissati da questo decreto legislativo per le case coloniche vadano non soltanto alle case coloniche che si trovano \u00abin borgate agricole\u00bb, ma anche alle case coloniche sparse nei singoli poderi. (<em>L\u2019interrogante chiede la risposta scritta<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Lami Starnuti.<\/p><p>\u00abIl sottoscritto chiede d\u2019interrogare il Ministro dell\u2019agricoltura e delle foreste, per conoscere le ragioni per le quali gli agricoltori della provincia di Massa e Carrara da circa un anno non ricevono nemmeno risposta dall\u2019ispettorato compartimentale dell\u2019agricoltura di Firenze alle richieste di collaudo dei lavori di riparazione e ricostruzione di fabbricati rurali e case coloniche compiuti sin dal 1946. La stessa sorte hanno le istanze che chiedono autorizzazione a iniziare i lavori ancora da eseguire.<\/p><p>\u00abQuesta inspiegabile condotta dell\u2019ispettorato compartimentale non solo non facilita la ricostruzione di quella plaga, che \u00e8 fra le pi\u00f9 danneggiate dalla guerra, ma ha suscitato e suscita il pi\u00f9 vivo malcontento fra i numerosi interessati, i quali hanno contratto debiti per eseguire le opere di ricostruzione, fiduciosi nel concorso di cui al decreto-legge 12 febbraio 1933, n. 215 e nelle promesse del Ministero dell\u2019agricoltura. (<em>L\u2019interrogante chiede la risposta scritta<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>\u00abLami Starnuti\u00bb.<\/p><p>\u00abIl sottoscritto chiede d\u2019interrogare il Ministro dell\u2019interno, perch\u00e9 consideri se non sia il caso \u2013 in attesa di una legge che disciplini in modo organico l\u2019intera materia \u2013 di emanare una norma che consenta la alienabilit\u00e0, almeno tra farmacisti, delle farmacie considerate in pianta stabile, che per la vigente legislazione non sono alienabili. (<em>L\u2019interrogante chiede la risposta scritta<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>\u00abColitto\u00bb.<\/p><p>\u00abIl sottoscritto chiede d\u2019interrogare ili Ministro dei trasporti, per conoscere se non ritenga opportuno, non essendosi creduto di dare subito inizio ai lavori di ricostruzione del tronco ferroviario Vairano-Isernia, disporre che siano eseguiti subito almeno i lavori di ricostruzione della parte del tronco Vairano-Roccaravindola, che sono di agevole esecuzione e non importano ingenti spese, perch\u00e9 non vi sono opere d\u2019arte da ricostruire ed hanno, d\u2019altra parte, importanza davvero vitale, perch\u00e9 il tronco stesso serve tutta la zona del Venafrano, Masteroduni ed i comuni numerosi dell\u2019Alto Volturno. (<em>L\u2019interrogante chiede la risposta scritta<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>\u00abColitto\u00bb.<\/p><p>\u00abIl sottoscritto chiede d\u2019interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per conoscere se non ritenga opportuno estendere le leggi emanate per la ricostruzione delle carriere amministrative, anche ai maestri elementari, che per ragioni politiche non poterono partecipare al concorso bandito con decreto-legge 8 luglio 1937, n. 1327, col quale si provvide alla sistemazione dei maestri forniti di abilitazione alla direzione didattica aventi cinque anni di incarico nella direzione delle scuole rurali. Vi sono maestri, che al concorso non poterono partecipare per mancanza di tale ultimo requisito, essendo stati in precedenza dimessi dall\u2019incarico, appunto per ragioni esclusivamente politiche. (<em>L\u2019interrogante chiede la risposta scritta<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>\u00abColitto\u00bb.<\/p><p>\u00abIl sottoscritto chiede d\u2019interrogare ili Ministro della pubblica istruzione, per conoscere se non ritenga opportuno estendere agli orfani della guerra 1915-18 i benefic\u00ee concessi agli orfani della seconda guerra mondiale. (<em>L\u2019interrogante chiede la risposta scritta<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>\u00abColitto\u00bb.<\/p><p>\u00abIl sottoscritto chiede d\u2019interrogare il Mi\u00adnistro della pubblica istruzione, perch\u00e9 con\u00adsideri se non sia opportuno trasferire nei con\u00advitti, che non hanno economi, viceeconomi e istitutori di ruolo, quei funzionari di ruolo, che appartengono a convitti rimasti chiusi per cause dipendenti dalla guerra. (<em>L\u2019interrogante chiede la risposta scritta<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>\u00abColitto\u00bb.<\/p><p>\u00abIl sottoscritto chiede d\u2019interrogare il Mi\u00adnistro del tesoro, per conoscere le ragioni per le quali occorre che gli interessati attendano anni prima di poter riscuotere le pensioni, cui hanno diritto. Vi sono persone, che han\u00adno dato pi\u00f9 figli in un solo giorno alla Pa\u00adtria e, pur nel lutto e nella miseria, dopo cin\u00adque anni non ancora riescono ad avere quanto loro spetta. (<em>L\u2019interrogante chiede la risposta scritta<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>\u00abColitto\u00bb.<\/p><p>\u00abIl sottoscritto chiede d\u2019interrogare il Mi\u00adnistro del lavoro e della previdenza sociale, perch\u00e9 consideri se non sia necessario elevare l\u2019attuale limite di lire 1500 (articolo 5 del re\u00adgio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636) per l\u2019obbligatoriet\u00e0 delle assicurazioni sociali per gli impiegati, dato che detto limite \u00e8 oggi di gran lunga superato da tutte le categorie im\u00adpiegatizie. (<em>L\u2019interrogante chiede la risposta scritta<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>\u00abColitto\u00bb.<\/p><p>\u00abIl sottoscritto chiede d\u2019interrogare il Mi\u00adnistro del lavoro e della previdenza sociale, perch\u00e9 consideri se non sia opportuno, per riparare a una situazione di vera ingiustizia, autorizzare l\u2019ufficio contributi unificati e per esso le Commissioni comunali, di cui all\u2019arti\u00adcolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75, a redigere elenchi di lavoratori agricoli a giornata, suppletivi de\u00adgli elenchi compilati per l\u2019anno agrario 1940- 1941, essendosi accertato che moltissimi lavo\u00adratori, che pure erano braccianti agricoli, non chiesero la iscrizione, ignorando, per il loro tenore di vita, le relative disposizioni, ed a redigere gli elenchi base per l\u2019annata predetta nei comuni, in cui non lo furono affatto. (<em>L\u2019in\u00adterrogante chiede la risposta scritta<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>\u00abColitto\u00bb.<\/p><p>\u00abIl sottoscritto chiede d\u2019interrogare i Ministri degli affari esteri e della difesa, per conoscere se e quali nuove informazioni siano giunte al Governo circa la sorte dei militari dell\u2019Armir ed in particolare per sapere se, in relazione ad una precedente interrogazione presentata dall\u2019interrogante fin dal 23 aprile 1947, siano alfine pervenute le richieste informazioni sulla seriet\u00e0 del giornalista americano Stevenson che, con lettere datate da Cabul e pubblicate nel giornale <em>II Buon Senso<\/em> di Milano nel marzo scorso, nonch\u00e9 sul periodico l\u2019<em>Unione Monregalese<\/em>, ha affermato che esistono confinati in Siberia sedicimila prigionieri italiani; e soprattutto se sia stata controllata l\u2019attendibilit\u00e0 di tali affermazioni, le quali, specialmente in provincia di Cuneo, che ha dato decine di migliaia di alpini all\u2019Armir, hanno suscitato nuove speranze in tante famiglie, imploranti una soluzione definitiva al loro dubbio angoscioso. (<em>L\u2019interrogante chiede la risposta scritta<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>\u00abBubbio\u00bb.<\/p><p>\u00abI sottoscritti chiedono d\u2019interrogare il Ministro della difesa, per conoscere se, in adesione ai voti elevati da ogni regione, non si ritenga doveroso di concedere la croce di guerra ai militari periti nella Campagna russa, in riconoscimento del supremo sacrificio compiuto in condizioni inenarrabili da decine di migliaia di giovani, scomparsi nella ritirata dal Don, senza lasciare traccia n\u00e9 del nome, n\u00e9 della data del decesso, n\u00e9 del luogo di loro sepoltura. (<em>Gli interroganti chiedono la risposta scritta<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>\u00abRusso Perez, Bubbio\u00bb.<\/p><p>\u00abIl sottoscritto chiede d\u2019interrogare i Ministri della pubblica istruzione e del tesoro, per sapere se non credano giusto ed umano un adeguato aumento del misero emolumento di complessive lire 19.500, dato a fine d\u2019anno scolastico agli insegnanti delle scuole sussidiate, per le quali lo Stato non ha il peso del pagamento, n\u00e9 di aule scolastiche, n\u00e9 di bidelli. (<em>L\u2019interrogante chiede la risposta scritta<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>\u00abRescigno\u00bb.<\/p><p>\u00abIl sottoscritto chiede d\u2019interrogare il Ministro dell\u2019interno e l\u2019Alto Commissario per l\u2019alimentazione, per sapere se loro risulti che il pacco U.N.R.R.A., concesso dal precedente Ministero De Gasperi, \u00e8 stato distribuito, in provincia di Salerno, solamente agli impiegati residenti nel capoluogo e non anche a quelli residenti negli altri comuni, degni pur essi di aiuto, e se intendano dare disposizioni alla S.E.P.R.A.L. di Salerno, perch\u00e9 tale fatto non abbia a ripetersi. (<em>L\u2019interrogante chiede la risposta scritta<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>\u00abRescigno\u00bb.<\/p><p>\u00abIl sottoscritto chiede d\u2019interrogare il Ministro della difesa e l\u2019Alto Commissario per l\u2019igiene e la sanit\u00e0 pubblica, per sapere se ritengano opportuno, in considerazione della benefica attivit\u00e0 che svolge il Centro radiomedico internazionale (C.I.R.M.) per l\u2019assistenza radio-sanitaria agli equipaggi delle navi italiane ed estere in navigazione, per l\u2019assistenza al personale dei semafori e del piccolo naviglio della Marina militare, ed infine per l\u2019assistenza radio-aero-sanitaria alle popolazioni delle piccole isole del Mediterraneo, distaccare dei medici militari ponendoli alle dipendenze della direzione di esso C.I.R.M., che non ha alcun contributo dallo Stato e svolge la sua azione per l\u2019opera disinteressata di un gruppo di medici. (<em>L\u2019interrogante chiede la risposta scritta<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>\u00abRescigno\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Le interrogazioni test\u00e9 lette saranno inscritte all\u2019ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai Ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.<\/p><p>La seduta termina alle 20.10.<\/p><p>Ordine del giorno per la seduta di domani.<\/p><p>Alle ore 9.30:<\/p><ol><li>\u2013 Svolgimento di interpellanze.<\/li><li>\u2013 <em>Seguito della discussione sul disegno di legge:<\/em><\/li><\/ol><p>Convalida del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 29 marzo 1947, n. 143, concernente l\u2019istituzione di una imposta straordinaria progressiva sul patrimonio. (14).<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE CXCII. SEDUTA POMERIDIANA DI VENERD\u00cc 18 LUGLIO 1947 PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE CONTI INDICE Disegno di legge (Seguito della discussione): Convalida del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 29 marzo 1947, n. 143, concernente l\u2019istituzione di una imposta straordinaria progressiva sul patrimonio. (14). 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