{"id":2032,"date":"2023-09-10T22:23:43","date_gmt":"2023-09-10T20:23:43","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=2032"},"modified":"2023-10-21T21:47:16","modified_gmt":"2023-10-21T19:47:16","slug":"antimeridiana-di-venerdi-18-luglio-1947","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=2032","title":{"rendered":"ANTIMERIDIANA DI VENERD\u00cc 18 LUGLIO 1947"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"2032\" class=\"elementor elementor-2032\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-3a74d4f elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"3a74d4f\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-a827426\" data-id=\"a827426\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-e90af0f elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"e90af0f\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/19470718_1.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-34cab4e elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"34cab4e\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>CXCI.<\/p><p>SEDUTA ANTIMERIDIANA DI VENERD\u00cc 18 LUGLIO 1947<\/p><p>PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE <strong>CONTI<\/strong><\/p><p><strong>INDICE<\/strong><\/p><p><strong>Per lo svolgimento di una interpellanza:<\/strong><\/p><p>Bernini<\/p><p>Presidente<\/p><p><strong>Interrogazione <\/strong>(<em>Svolgimento<\/em>)<strong>:<\/strong><\/p><p>Segni, <em>Ministro dell\u2019agricoltura e foreste<\/em><\/p><p>Bulloni<\/p><p><strong>Disegno di legge <\/strong>(<em>Seguito della discussione<\/em>)<strong>:<\/strong><\/p><p>Convalida del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 29 marzo 1947, n. 143, concernente l\u2019istituzione di una imposta straordinaria progres\u00adsiva sul patrimonio. (14).<\/p><p>Presidente<\/p><p>Castelli Avolio<\/p><p>Pella, <em>Ministro delle finanze<\/em><\/p><p>Arcaini<\/p><p>Corbino<\/p><p>Micheli<\/p><p>De Mercurio<\/p><p>Tosi<\/p><p>Badini Confalonieri<\/p><p>Russo Perez<\/p><p>Dugoni<\/p><p>Cannizzo<\/p><p>Cappi<\/p><p>Vanoni<\/p><p>La Malfa, <em>Relatore<\/em><\/p><p>Cifaldi<\/p><p>Scoca<\/p><p>Caroleo<\/p><p>Fabbri<\/p><p>Condorelli<\/p><p>Clerici<\/p><p>Bertone<\/p><p>Veroni<\/p><p>Scoccimarro<\/p><p>Balduzzi<\/p><p>La seduta comincia alle 10.<\/p><p>MOLINELLI, <em>Segretario<\/em>, legge il processo verbale della precedente seduta antimeridiana.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Per lo svolgimento di una interpellanza.<\/p><p>BERNINI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>BERNINI. Ieri sera, in fine di seduta, l\u2019onorevole Presidente ha comunicato di aver avuto comunicazione dal Ministro della pubblica istruzione che egli non avrebbe potuto rispondere all\u2019interpellanza da me e da altri colleghi rivoltagli, e che doveva essere discussa stamattina, perch\u00e9 impegnato per la seduta del Consiglio dei Ministri. Chiedeva, quindi, il rinvio dell\u2019interpellanza. Il Presidente dichiar\u00f2 che avrebbe domandato al Ministro se sarebbe stato possibile svolgerla nel pomeriggio di oggi o domattina.<\/p><p>PRESIDENTE. Rammento che il Presidente dell\u2019Assemblea si era impegnato di sentire il Ministro questa mattina. La cosa non \u00e8 stata possibile. Spero comunque che il Ministro della pubblica istruzione possa essere interpellato e che, in fine di seduta, l\u2019onorevole Bernini possa avere una risposta.<\/p><p>BERNINI. Lei ha prevenuto quello che avrei detto. Mi permetto di far presente \u2013 a commento dell\u2019argomento addotto dall\u2019onorevole Ministro Gonella \u2013 che vedo qui presenti membri del Governo che dovrebbero anch\u2019essi essere impegnati nel Consiglio dei Ministri.<\/p><p>PRESIDENTE. Faccio rilevare che il Consiglio dei Ministri comincia fra poco e che il Ministro dell\u2019agricoltura e delle foreste \u00e8 presente per rispondere ad una interrogazione, mentre la sua, onorevole Bernini, \u00e8 un\u2019interpellanza che richiede maggior tempo per la discussione. Ad ogni modo, non \u00e8 questo il momento per discutere in merito.<\/p><p>BERNINI. Conto allora che ella, in mattinata, possa darmi una risposta, e faccio nuovamente presente che non si pu\u00f2 rinviare la discussione dell\u2019interpellanza a luned\u00ec, data l\u2019estrema urgenza di essa.<\/p><p>\u00a0<\/p><p><strong>Svolgimento di una interrogazione.<\/strong><\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019ordine del giorno reca lo svolgimento della seguente interrogazione dell\u2019onorevole Bulloni: \u00abAi Ministri dell\u2019interno e dell\u2019agricoltura e foreste, per conoscere quale fondamento abbia la notizia recata da un giornale romano del mattino, secondo la quale una ricca proprietaria di terre si sarebbe resa colpevole di istigazione nel reato di sottrazione all\u2019ammasso di notevole quantit\u00e0 di grano e, fermata, sarebbe stata rilasciata a seguito di illeciti interventi; e per conoscere, altres\u00ec, quali provvedimenti intendano adottare, nel caso il fatto risponda a verit\u00e0, per prevenire che altri fatti del genere si ripetano e per punire i responsabili di cos\u00ec gravi violazioni della legge e della solidariet\u00e0 nazionale\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Ministro dell\u2019agricoltura e delle foreste ha facolt\u00e0 di rispondere.<\/p><p>SEGNI, <em>Ministro dell\u2019agricoltura e delle foreste.<\/em> Il giorno 6 luglio una squadra della U.P.S.E.A., composta da un funzionario dell\u2019U.P.S.E.A. e da alcuni agenti di polizia, procedeva, in localit\u00e0 Corcolle, al controllo di un\u2019aia in cui veniva eseguita la trebbiatura.<\/p><p>Dal primo controllo eseguito risultava una differenza fra le annotazioni nei registri della trebbia e la quantit\u00e0 di grano controllata esistente nei magazzini dell\u2019azienda. In conseguenza, il giorno successivo veniva dall\u2019Arma dei carabinieri proceduto ad accertamenti, dai quali in un primo momento risultava questo: che si trattava di una compartecipazione fra il proprietario dell\u2019azienda Fratelli De Amicis e un gruppo di coloni, compartecipazione non individuale, ma collettiva per cui la registrazione dei risultati della trebbiatura si sarebbe dovuta effettuare a trebbiatura ultimata per tutti i compartecipanti.<\/p><p>Erano stati fermati, in seguito all\u2019accertamento del primo giorno, sia il gestore della trebbia, sia una certa signorina De Amicis. Ma trascorse le 24 ore, siccome non sembrava accertato il reato, questi furono messi in libert\u00e0 perch\u00e9 non potevano essere trattenuti col fermo; furono per\u00f2 continuate le indagini. Nei giorni successivi risult\u00f2 questo: che la compartecipazione era in parte collettiva e in parte individuale, in modo che si spiega l\u2019errore in cui, sulla prima fase di indagini, era caduto il maresciallo dei carabinieri che procedeva alle indagini, perch\u00e9 un gruppo di coloni gestiva una compartecipazione collettiva, cio\u00e8 in cui i singoli coloni compartecipavano come una sola unit\u00e0, mentre per gli altri coloni vi era una compartecipazione individuale.<\/p><p>Siccome era mutato lo stato di fatto e di diritto in base al quale il maresciallo dei carabinieri aveva agito, l\u2019U.P.S.E.A. e lo stesso maresciallo sporsero denuncia all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria contro i proprietari e contro il gestore dell\u2019azienda con regolare verbale che fu trasmesso all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria il 14-15 corrente.<\/p><p>L\u2019autorit\u00e0 giudiziaria, investita della controversia, potr\u00e0, in base alla legge vigente sugli ammassi, emettere o non emettere mandato di cattura secondo che riterr\u00e0 ricorrano gli estremi del primo capoverso dell\u2019articolo 19 della legge sugli ammassi.<\/p><p>Ad ogni modo, risulta da tutte le indagini che nessuna interferenza vi \u00e8 stata nell\u2019operato dell\u2019U.P.S.E.A. e in quello del maresciallo dei carabinieri; che in seguito alle indagini esperite in una fase successiva si procedette alla denuncia, in quanto si riscontrarono in base agli elementi acquisiti quegli estremi di reato che in una prima fase erano stati invece esclusi. L\u2019incertezza del maresciallo dei carabinieri dipende principalmente dall\u2019esistenza del doppio contratto gi\u00e0 accennata.<\/p><p>I primi interrogati dichiararono che si trattava di gestione collettiva, mentre le indagini successive hanno dimostrato l\u2019esistenza di questi due gruppi di compartecipanti che hanno portato alla regolare denuncia all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria, che \u00e8 in corso.<\/p><p>Non ho altro da aggiungere; ripeto solo che nessuna interferenza ha turbato le indagini.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole interrogante ha facolt\u00e0 di dichiarare se sia sodisfatto.<\/p><p>BULLONI. Prendo atto con soddisfazione della risposta dell\u2019onorevole Ministro, il quale ha assicurato che in ordine all\u2019episodio cui si riferiva la mia interrogazione, ispirata esclusivamente dalla preoccupazione di difendere la dignit\u00e0 dell\u2019istituto parlamentare, tanto gli incaricati del controllo agli ammassi, quanto la polizia giudiziaria hanno potuto fare compiutamente il proprio dovere senza esserne ostacolati da illegittimi superiori interventi intesi ad eludere la legge in una materia tanto grave e socialmente delicata.<\/p><p>Mi sia soltanto concesso di aggiungere che, a mio parere, anche in quel delicato servizio, minori forse sarebbero gli inconvenienti e le evasioni, se la stampa sempre fosse serena, responsabile e severa, negando credito a voci incontrollate circa scandali e soperchierie destituite, come in questo caso, di qualsiasi fondamento.<\/p><p>FARALLI. Ma il fatto esiste. C\u2019\u00e8 la denuncia all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria; quindi non \u00e8 destituito di fondamento.<\/p><p>BULLONI. Si trattava di sapere se vi fossero state illecite interferenze per ottenere il rilascio dell\u2019arrestata, e queste sono risultate escluse. (<em>Commenti<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019interrogazione \u00e8 cos\u00ec esaurita.<\/p><p>Seguito della discussione sul disegno di legge: Convalida del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 29 marzo 1947, n. 143, concernente la istituzione di una imposta straordinaria progressiva sul patrimonio. (14).<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Convalida del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, in data 29 marzo 1947, n. 143, concernente l\u2019istituzione di una imposta straordinaria progressiva sul patrimonio.<\/p><p>Rammento all\u2019Assemblea che nella seduta di ieri fu votato e respinto un emendamento soppressivo del secondo comma dell\u2019articolo 44.<\/p><p>Proseguiremo oggi nell\u2019esame degli emendamenti.<\/p><p>L\u2019onorevole Foa, unitamente ai colleghi Dugoni, Scoccimarro, Fornara, Carpano Maglioli, Valiani, Codignola, Cianca, Calamandrei, Targetti e Morandi, aveva presentato il seguente emendamento:<\/p><p><em>\u00abSostituire il secondo comma col seguente: <\/em>\u00abNei confronti delle banche e delle aziende di credito la facolt\u00e0 di cui al comma precedente \u00e8 limitata all\u2019accertamento della reale consistenza, alla data del 28 marzo 1947, dei debiti denunciati dai contribuenti\u00bb.<\/p><p>Un emendamento analogo era stato presentato dagli onorevoli Arcaini, Scoca, Cappi, Valmarana, Braschi, Clerici, Titomanlio Vittoria, Malvestiti, Bertone, Balduzzi, cos\u00ec formulato:<\/p><p><em>\u00abAl secondo comma aggiungere le parole: <\/em>nei confronti delle quali l\u2019Amministrazione finanziaria ha per\u00f2 facolt\u00e0 di richiedere che l\u2019ispettorato del credito accerti la reale consistenza, alla data del 28 marzo 1947, dei debiti denunciati dal contribuente\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Foa ha ora comunicato, anche a nome degli altri firmatari, di ritirare il suo emendamento, concordando, con i firmatari del secondo emendamento, la seguente nuova proposta:<\/p><p><em>\u00abAl secondo comma dell\u2019articolo 44, aggiungere le parole: <\/em>nei confronti delle quali l\u2019Amministrazione finanziaria ha per\u00f2 facolt\u00e0 di accertare, valendosi dell\u2019Ispettorato del credito, la reale consistenza, alla data del 28 marzo 1947, dei debiti denunciati dal contribuente\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Castelli Avolio ha facolt\u00e0 di parlare per esprimere il parere della Commissione.<\/p><p>CASTELLI AVOLIO. La Commissione aderisce; essa si \u00e8 trovata d\u2019accordo nel dare questo potere di accertamento all\u2019Amministrazione finanziaria; l\u2019esercizio di esso verrebbe ora fatto attraverso gli organi dell\u2019Ispettorato di credito che sono particolarmente competenti in proposito.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Ministro ha facolt\u00e0 di esprimere il parere del Governo.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Il Governo \u00e8 pienamente d\u2019accordo sull\u2019emendamento; prega soltanto di sostituire alle parole \u00abIspettorato del credito\u00bb, che possono non essere sufficientemente idonee, le parole \u00abdegli organi preposti alla vigilanza sul credito\u00bb, perch\u00e9 l\u2019Ispettorato rappresenta soltanto una parte degli organi, cui pu\u00f2 essere chiesto di intervenire.<\/p><p>CASTELLI AVOLIO. Siamo d\u2019accordo, perch\u00e9 nella dizione proposta dal Ministro potranno essere compresi gli organi periferici.<\/p><p>PRESIDENTE. Domando ai proponenti se accettano la modifica proposta dal Governo.<\/p><p>ARCAINI. Nessuna difficolt\u00e0.<\/p><p>CORBINO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CORBINO. Ieri avevo dichiarato che avrei votato contro; ma oggi dichiaro di votare a favore dell\u2019emendamento nella forma concordata.<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo allora ai voti l\u2019emendamento Arcaini-Foa nella nuova dizione concordata:<\/p><p><em>\u00abAggiungere al secondo comma le parole: <\/em>nei confronti delle quali l\u2019Amministrazione finanziaria ha per\u00f2 facolt\u00e0 di accertare, valendosi degli organi preposti alla vigilanza sul credito, la reale consistenza, alla data del 28 marzo 1947, dei debiti denunciati dal contribuente\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Segue l\u2019emendamento presentato dall\u2019onorevole Micheli:<\/p><p><em>\u00abAggiungere come terzo comma:<\/em><\/p><p>\u00abRestano ferme le disposizioni dell\u2019articolo 17 del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966\u00bb.<\/p><p>Su questo emendamento, che il proponente ha svolto ieri, il Governo e la Commissione hanno espresso parere contrario. L\u2019onorevole Micheli insiste?<\/p><p>MICHELI. Non insisto.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019articolo 44 risulta pertanto approvato con l\u2019emendamento test\u00e9 accolto dall\u2019Assemblea.<\/p><p>Passiamo all\u2019articolo 45. Se ne dia lettura.<\/p><p>MOLINELLI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abI notai e tutti coloro che, non esercitando l\u2019industria del credito, abbiano, a qualunque titolo, valori in deposito, spettanti a soggetti indicati nell\u2019articolo 2, sono tenuti a denunziare all\u2019Ufficio distrettuale delle imposte dirette, nella cui circoscrizione risiedono, il cognome, il nome, la paternit\u00e0, ed il domicilio del depositante, e, qualora ad essi sia noto, anche l\u2019ammontare e la natura dei valori depositati\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Sull\u2019articolo 45 \u00e8 stato presentato e gi\u00e0 svolto dall\u2019onorevole De Mercurio il seguente emendamento:<\/p><p><em>\u00abModificare le prime tre righe nel modo seguente:<\/em><\/p><p>\u00abI notai, le banche e tutti coloro che, esercitando l\u2019industria del credito abbiano a qualunque titolo, valori in deposito, cassette di sicurezza comprese, spettanti a soggetti&#8230;\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Castelli Avolio ha facolt\u00e0 di esprimere il parere della Commissione.<\/p><p>CASTELLI AVOLIO. La Commissione \u00e8 contraria, anzi riterrebbe che l\u2019emendamento proposto non dovrebbe nemmeno essere messo ai voti, perch\u00e9 assorbito dalla votazione di ieri sul segreto bancario ed anche da quella di oggi.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Mi associo al parere espresso dalla Commissione.<\/p><p>DE MERCURIO. Non sono d\u2019accordo e chiedo che il mio emendamento sia messo in votazione.<\/p><p>PRESIDENTE. Dovr\u00f2 chiedere all\u2019Assemblea se ritiene che l\u2019emendamento dell\u2019onorevole De Mercurio possa essere posto in votazione.<\/p><p>TOSI. Vi \u00e8 una pregiudiziale: l\u2019attuale emendamento contrasta con la votazione di ieri mattina ed anche con quella di pochi minuti fa. (<em>Commenti<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE. Dinanzi alla pregiudiziale sollevata, faccio presente all\u2019onorevole De Mercurio che dovr\u00f2 metterla ai voti.<\/p><p>TOSI. Sulla pregiudiziale, se messa ai voti, chiederemo l\u2019appello nominale.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole De Mercurio, insiste?<\/p><p>DE MERCURIO. L\u2019Assemblea ieri ha espresso un parere sfavorevole. Oggi si pu\u00f2 chiedere che la questione venga riproposta.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole De Mercurio, il regolamento \u00e8 chiaro: non si potranno riprodurre, sotto forma di emendamenti o di articoli aggiuntivi, gli ordini del giorno respinti nella discussione generale, nel qual caso pu\u00f2 essere opposta la pregiudiziale. Evidentemente, nel nostro caso, ci troviamo di fronte ad una pregiudiziale.<\/p><p>DE MERCURIO. Faccio osservare che l\u2019articolo 45 \u00e8 circoscritto a determinati istituti, come i notai, gi\u00e0 compresi nel progetto di legge. Io ho aggiunto le banche e gli istituti di credito. Mi sembra, quindi, che possa essere messo ai voti.<\/p><p>TOSI. La questione \u00e8 appunto per le banche!<\/p><p>BADINI CONFALONIERI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>BADINI CONFALONIERI. Mi pare che neppure si possa trattare di porre in votazione la pregiudiziale. Ora si chiede di porre nuovamente in discussione un argomento gi\u00e0 discusso e votato, che non pu\u00f2, quindi, essere pi\u00f9 messo in discussione, n\u00e9 votato.<\/p><p>PRESIDENTE. Nel dissenso, desidero che sia l\u2019Assemblea a decidere.<\/p><p>RUSSO PEREZ. Sono d\u2019avviso che non si possa mettere in votazione una proposta che fa riaffacciare dalla porta ci\u00f2 che \u00e8 uscito dalla finestra.<\/p><p>PRESIDENTE. Confermo l\u2019intenzione della Presidenza di lasciare la decisione all\u2019Assemblea. Faccio presente all\u2019onorevole De Mercurio che vi \u00e8 una domanda di appello nominale sulla pregiudiziale. (<em>Commenti<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>DE MERCURIO. Dichiaro di ritirare il mio emendamento mantenendo le riserve fatte.<\/p><p>PRESIDENTE. Sta bene.<\/p><p>Segue l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Micheli, del seguente tenore:<\/p><p>\u00ab<em>Sopprimere le parole<\/em><em>:<\/em> a qualunque titolo\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Micheli ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>MICHELI. La mia proposta \u00e8 semplice. Si tratta di togliere le parole \u00aba qualunque titolo\u00bb, per questa ragione; sono accennati i depositi che vengono fatti presso i notai. Ora, vi \u00e8 una legge la quale stabilisce che i depositi che i notai ricevono dai loro clienti, attraverso le disposizioni che vengono stabilite nelle sentenze e nelle disposizioni dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria, debbono da essi venire dichiarati regolarmente mese per mese. Per questi non c\u2019\u00e8 questione; ma, se noi mettiamo \u00aba qualsiasi titolo\u00bb, veniamo a togliere quella segretezza del mandato di fiducia che viene affidata dalle parti al notaio, il quale \u00e8 un confessore straordinario dal punto di vista degli interessi materiali, e che noi dobbiamo rispettare.<\/p><p>Non si pu\u00f2 coartare un pubblico professionista che, con questa sua veste, ha ricevuto un deposito dalla fiducia di un cittadino, a darne pubblica notizia.<\/p><p>Se noi mettiamo \u00aba qualsiasi titolo\u00bb, veniamo ad impegnare lui stesso a violare questo segreto professionale, che noi abbiamo ammesso non si debba violare per le banche, e sembrerebbe strano se non fosse contemplato allo stesso modo per i notai, i quali sono pubblici ufficiali incaricati della pubblica fede.<\/p><p>Per questo io prego l\u2019Assemblea, il Ministro e la Commissione di voler dare un benevolo sguardo a questa mia proposta e di approvarla, anche per non creare una gravissima diversit\u00e0 di trattamento fra le banche, alle quali si presenteranno infinite occasioni, ed i notai che ne avranno un numero limitato. Evidentemente, se rimane l\u2019articolo, i clienti si dovranno rivolgere agli avvocati, agli ingegneri, ai geometri, a qualsiasi cittadino eliminando forzatamente il notaio che per destinazione sconterebbe di mantenere il consuetudinario incarico.<\/p><p>PRESIDENTE. Ha facolt\u00e0 di parlare, a nome della Commissione, l\u2019onorevole Castelli Avolio.<\/p><p>CASTELLI AVOLIO. La Commissione ritiene che l\u2019espressione \u00aba qualunque titolo\u00bb si debba riferire ai depositi, non gi\u00e0 al concetto espresso dall\u2019onorevole Micheli. Del resto siamo d\u2019accordo con l\u2019onorevole Micheli che, se ci sono disposizioni speciali della legge notarile, il nostro testo non vuole abrogare quelle disposizioni speciali. Con la frase \u00aba qualunque titolo\u00bb ci riportiamo a qualsiasi valore in deposito presso questi pubblici ufficiali. Quindi siamo contrari all\u2019abolizione della frase.<\/p><p>PRESIDENTE. Ha facolt\u00e0 di parlare l\u2019onorevole Ministro delle finanze.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Prego di mantenere le parole \u00aba qualunque titolo\u00bb, e debbo francamente aggiungere che non condivido la interpretazione del rappresentante la Commissione.<\/p><p>Credo che l\u2019onorevole Micheli non debba temere che l\u2019Amministrazione finanziaria non si renda conto della delicatezza della questione.<\/p><p>Osservo, peraltro, che sotto argomenti di ordine squisitamente morale, possono manifestarsi situazioni meritevoli di essere controllate e l\u2019Amministrazione non desidererebbe restare disarmata in tali casi. Perci\u00f2 prego di approvare l\u2019articolo 45 cos\u00ec come \u00e8 formulato.<\/p><p>PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l\u2019onorevole Micheli. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>MICHELI. Di fronte alle dichiarazioni fatte dal rappresentante della Commissione, il quale ha dichiarato che con questo articolo non si intende modificare quanto la legge notarile stabilisce intorno al segreto professionale, ritiro il mio articolo, il quale effettivamente non era affatto un paravento come si \u00e8 voluto affermare ma una disposizione opportuna che deve esplicarsi in modo parallelo alla concessione fatta alle banche.<\/p><p>Certo, io ho la massima stima dell\u2019Amministrazione finanziaria e del suo discreto procedere. Peraltro, onorevole Ministro, tenga presente che lo stesso riguardo e la stessa comprensione non pu\u00f2 essere sempre usata dai componenti la medesima. I funzionari sono infiniti per numero, e queste brave persone, anche nella esplicazione del loro mandato, possono talvolta dimenticare quella comprensione della quale ella \u00e8 notevole esempio. Ora, bisogna effettivamente che questa nuova psicologia da lei enunciata entri effettivamente, e non solo teoricamente nei rappresentanti dell\u2019Amministrazione finanziaria del Paese, in quanto purtroppo diversi casi si danno e chi parla \u00e8 uno che nella sua vita professionale si \u00e8 trovato in tante occasioni del genere, e ne pu\u00f2 parlare con sicura coscienza. Ad ogni modo, date le delucidazioni dal rappresentante della Commissione ritira l\u2019emendamento.<\/p><p>DUGONI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>DUGONI. Intendo precisare, a nome della Commissione, che l\u2019interpretazione&#8230;<\/p><p>MICHELI. Ma lei parla personalmente.<\/p><p>DUGONI. Parlo a nome della Commissione. L\u2019interpretazione della Commissione \u00e8 che la disposizione della legge attuale ha il suo pieno vigore e non tocca a noi decidere fra la legge sul notariato e questa quale prevalga: sar\u00e0 una questione che andr\u00e0 risolta in sede di applicazione.<\/p><p>PRESIDENTE. Ma l\u2019emendamento \u00e8 stato ritirato!<\/p><p>DUGONI. Bisogna per\u00f2, pur sempre, precisare questo.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019articolo 45, essendo stato ritirato l\u2019emendamento che aveva presentato l\u2019onorevole Micheli, si intende approvato nel testo proposto dal Governo, al quale la Commissione non ha apportato modifiche.<\/p><p>Passiamo ora all\u2019articolo 46. Se ne dia lettura nel testo proposto dal Governo e accettato dalla Commissione.<\/p><p>MOLINELLI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abLe Commissioni giudicanti hanno tutte le facolt\u00e0 conferite dall\u2019articolo 44 ai funzionari delle imposte.<\/p><p>\u00abLe Commissioni di prima istanza hanno, inoltre, la facolt\u00e0 di eseguire d\u2019ufficio accertamenti non proposti dagli Uffici distrettuali e di elevare le cifre di patrimonio fissate dagli Uffici, o concordate tra i contribuenti e l\u2019Ufficio, anche se gi\u00e0 inscritti a ruolo.<\/p><p>\u00abSono applicabili, ai fini del presente decreto, le disposizioni contenute nell\u2019articolo 15 del regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 436.<\/p><p>\u00abLa facolt\u00e0 concessa dal comma precedente alle Commissioni di prima istanza cessa col 31 dicembre dell\u2019anno successivo a quello in cui si verifica la prescrizione dell\u2019azione della finanza, a norma dell\u2019articolo 61 del presente decreto\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. A questo articolo \u00e8 stato presentato un primo emendamento a firma degli onorevoli Cannizzo, Siles, Russo Perez, Condorelli, Venditti, Rescigno, Cimenti, Perugi, Colitto e Jacini, del seguente tenore:<\/p><p><em>\u00abAl secondo comma, dopo le parole:<\/em> Le Commissioni di prima istanza hanno, inoltre, <em>aggiungere le parole:<\/em> basandosi su dati certi e non presuntivi\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Cannizzo ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>CANNIZZO. Onorevoli colleghi, l\u2019emendamento che io ho proposto \u00e8 dovuto alla constatazione che io ho avuto agio di fare che il criterio meccanico che la legge aveva stabilito era venuto meno, obliterandosi e che si sono introdotte delle presunzioni le quali possono ledere molte volte gli interessi dei contribuenti. Non vi \u00e8 dubbio, infatti, che il sistema meccanico di accertamento era il pi\u00f9 adatto, tanto vero che la Commissione ha fatto delle riserve, osservando che l\u2019accertamento meccanico era garanzia di perequazione. Ora per\u00f2 noi troviamo nella legge vari articoli tra cui il 26 e il 22, che introducono il criterio induttivo. Nell\u2019articolo 26 si notano due ordini di presunzioni: il primo sarebbe quello dato dal tenore di vita, l\u2019altro sarebbe quello di ritenere che tutte le somme che sono pervenute dalla alienazione di beni e di titoli si trovino ancora nel patrimonio del contribuente.<\/p><p>Non c\u2019\u00e8 bisogno di dire che molte volte queste presunzioni possono giocare a danno del contribuente. Quello che io noto, e desidero che l\u2019Assemblea noti con me, \u00e8 che queste presunzioni giocheranno molto pi\u00f9 a danno dei piccoli contribuenti anzich\u00e9 dei grandi, perch\u00e9 \u00e8 evidente che colui il quale possiede sei o settecento milioni pu\u00f2 tenere un tenore di vita pressoch\u00e9 uguale a chi possegga un miliardo.<\/p><p>La sperequazione invece si nota nei confronti della piccola gente che ha avuto gi\u00e0 falcidie notevoli nel suo patrimonio e che vive molto spesso alla giornata.<\/p><p>In altri termini, noi faremo il processo non ai grandi patrimoni, non a coloro che hanno speculato e guadagnato, perch\u00e9 purtroppo l\u2019Assemblea non ha trovato modo di colpire questa gente, ma noi faremo il processo a coloro che hanno un patrimonio di appena tre o quattro milioni, cio\u00e8 a quella gente che avr\u00e0 un reddito intorno alle mille lire giornaliere, cifra che tutti sappiamo oggi essere insufficiente a vivere.<\/p><p>Noi potremo avere il caso di colui che possiede un patrimonio di 3 milioni; ne ha alienato per un milione. Oggi in base alle presunzioni non considerando che quel milione sar\u00e0 servito per integrare il reddito insufficiente degli altri due milioni, su quel milione avremo la presunzione che \u00e8 ancora in sue mani. E avremo poi ancora l\u2019accertamento basato sul tenore di vita che far\u00e0 crescere il patrimonio da due milioni, quale effettivamente \u00e8, a quattro o pi\u00f9 milioni.<\/p><p>Questo mi sembra assurdo, perch\u00e9 per i grandi patrimoni sar\u00e0 possibile giustificare l\u2019impiego delle somme ricavate vendendo o mutuando, ma per i piccoli patrimoni la legge le chiede una prova che \u00e8 diabolica: la prova del consumo. Ora io mi domando se qualcuno di voi sappia che in borsa nera si rilasciano quietanze o fatture. Chi ha venduto per vivere, non pu\u00f2 dare la prova del consumo. Questa prova del consumo era logico darla per ammessa in determinati casi ma, purtroppo, questo non \u00e8 stato fatto.<\/p><p>Lo scopo del mio emendamento \u00e8 un altro. Il Ministro, le autorit\u00e0 ministeriali hanno garantito alla Commissione che vi saranno delle circolari e delle norme integrative che ovvieranno a questi inconvenienti. Mi meraviglio che queste spiegazioni non siano state date gi\u00e0 all\u2019Assemblea; ad ogni modo, \u00e8 augurabile che l\u2019Assemblea le conosca. Ma in attesa di queste spiegazioni, che hanno indotto la Commissione delle finanze a non attenuare la gravit\u00e0 delle disposizioni dell\u2019articolo 26 e anche dell\u2019articolo 22 \u2013 perch\u00e9 colui che contrae un debito pu\u00f2 trovarsi nelle stesse condizioni \u2013 e fino a quando le autorit\u00e0 ministeriali non avranno dato queste disposizioni che potranno concretarsi in circolari, si verificher\u00e0 questo: che gli Uffici finanziari potranno anche applicare queste norme con discernimento \u2013 e noi abbiamo la massima fiducia negli Uffici finanziari, anche perch\u00e9 fidiamo che siano emanate le circolari promesse; ma altra cosa sar\u00e0 per le Commissioni. Le Commissioni, onorevoli colleghi, nei piccoli centri specialmente, hanno delle impressioni eminentemente subiettive, che possono falsare la verit\u00e0 delle cose. Le Commissioni non analizzeranno tante tragedie familiari che noi sappiamo si svolgono quotidianamente; si vedr\u00e0 all\u2019ingrosso la situazione, e non si esamineranno i dettagli. Si ignoreranno tutte le sventure delle famiglie; e non si ammetter\u00e0 che vi \u00e8 gente che ha preferito vendere i propri beni e non conservarli per conservare la propria onest\u00e0. Ed io mi rivolgo proprio ai settori di sinistra, facendo loro notare che la presunzione del tenore di vita agir\u00e0 proprio contro i piccoli patrimoni e non contro i grandi. Ho gi\u00e0 detto, infatti, che colui che possiede un miliardo avr\u00e0 probabilmente lo stesso tenore di vita di colui che possiede un miliardo e duecento milioni. \u00c8 la stessa cosa. Ma voi vi dovete preoccupare con noi di eliminare queste ingiustizie. E se \u00e8 stato riconosciuto opportuno lasciare questa indagine agli Uffici finanziari, per dar modo loro di accertare induttivamente, non credo che alle Commissioni si possa dare eguale facolt\u00e0, perch\u00e9 nelle Commissioni giocano elementi personali, giudizi di valutazione, direi anche elementi politici a favore o contro determinate persone appartenenti a determinati partiti.<\/p><p>Del resto, il disegno di legge, nel primo comma dell\u2019articolo 46, fa espresso riferimento all\u2019articolo 44; ed io desidererei proprio che le Commissioni dovessero limitare la loro indagine a quanto \u00e8 detto nell\u2019articolo 44, cio\u00e8 alla facolt\u00e0 di ispezionare i registri, di farsi rilasciare atti, di farsi produrre tutti i documenti giustificativi necessari; ma non lasciare loro il criterio presuntivo perch\u00e9 l\u00e0 dove vi \u00e8 criterio di presunzione, vi \u00e8 anche libert\u00e0 di arbitrio, e noi non possiamo sapere a favore o a danno di chi giocher\u00e0 l\u2019arbitrio.<\/p><p>Devo ancora far presente che nei piccoli centri \u2013 mi preoccupo specialmente dei piccoli centri \u2013 non \u00e8 giusto che noi obblighiamo il contribuente a confessare le sue miserie, a dire le sue pene, a sciorinare i tristi espedienti per vivere alle Commissioni, le quali sono composte da persone che si conoscono e che potrebbero non avere il dono della discrezione.<\/p><p>Del resto, il contribuente \u00e8 passato attraverso tre vagli: perch\u00e9 l\u2019articolo 46 stabilisce che si pu\u00f2 benissimo ricorrere anche dopo l\u2019accertamento definitivo e il concordato. Quindi l\u2019Ufficio finanziario avr\u00e0 un primo accertamento provvisorio, poi quello definitivo, poi il concordato. Sono tre vagli ed \u00e8 logico supporre che tutti gli elementi siano stati esaminati e sviscerati dagli uffici finanziari. Ecco perch\u00e9 mi permetto di insistere sul mio emendamento che, secondo me, \u00e8 molto pi\u00f9 giovevole ai piccoli che ai grossi contribuenti.<\/p><p>PRESIDENTE. Segue l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Tosato, cos\u00ec formulato:<\/p><p><em>\u00abAl terzo comma, alle parole:<\/em> nell\u2019articolo 15 del regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 436, <em>sostituire le parole:<\/em> negli articoli 15 e 21 del regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 436\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Tosato non \u00e8 presente.<\/p><p>CAPPI. Faccio mio l\u2019emendamento.<\/p><p>PRESIDENTE. Ha facolt\u00e0 di illustrarlo.<\/p><p>CAPPI. Il terzo comma dell\u2019articolo 46 dice: \u00abSono applicabili ai fini del presente decreto le disposizioni contenute nell\u2019articolo 15 del regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 436\u00bb.<\/p><p>Si tratta di una di quelle disposizioni inserite nei testi di legge \u2013 come diciamo noi avvocati \u2013 per relazione, sulle quali molte volte sfugge l\u2019attenzione di chi deve interpretare la legge.<\/p><p>Si tratta di questo: l\u2019articolo 15 di questo decreto 27 maggio 1946, che regolava l\u2019imposta sui profitti straordinari di guerra, dice che le Commissioni provinciali hanno facolt\u00e0, di propria iniziativa, di aumentare la misura degli accertamenti proposti dagli Uffici e proporre <em>ex novo<\/em> gli accertamenti di cespiti omessi.<\/p><p>Io non ho difficolt\u00e0 a riconoscere questa facolt\u00e0 alle Commissioni provinciali, ma il decreto 27 maggio 1946, oltre all\u2019articolo 15, recava anche l\u2019articolo 21, il quale dava al contribuente facolt\u00e0 di ricorrere anche in merito alla Commissione centrale. Questo articolo 21 non \u00e8 stato pi\u00f9 richiamato nell\u2019articolo 46 e questo mi pare illogico perch\u00e9 erano articoli connessi; giacch\u00e9, se noi diamo alle Commissioni provinciali la facolt\u00e0 di procedere <em>ex novo<\/em> ad accertamenti, \u00e8 giusto che vi sia un grado di appello.<\/p><p>Ecco in che cosa consiste dunque l\u2019emendamento proposto. L\u2019obiezione che si pu\u00f2 fare \u00e8 che si aumenteranno i ricorsi alla Commissione centrale; ma chi \u00e8 pratico sa che i ricorsi si affollano ugualmente, anche quando si tratta di questioni di merito, sotto il profilo di illegittimit\u00e0 o di difetto di motivazione.<\/p><p>Poi, la ragione determinante \u00e8 questa: che l\u2019autorit\u00e0 finanziaria ha facolt\u00e0 di iscrivere a ruolo l\u2019imposta anche prima della decisione definitiva. Quindi un danno da questi ricorsi non deriva alla riscossione dell\u2019imposta.<\/p><p>Insisto pertanto nell\u2019emendamento.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Crispo, unitamente ad altri colleghi, ha fatto pervenire un emendamento soppressivo del secondo comma. Ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>CRISPO. Onorevoli colleghi, con questo emendamento si chiede che si sopprima il primo capoverso, o secondo comma, dell\u2019articolo 46.<\/p><p>La dizione del primo capoverso dell\u2019articolo \u00e8 la seguente: \u00abLe Commissioni di prima istanza hanno, inoltre, la facolt\u00e0 di eseguire d\u2019ufficio accertamenti non proposti dagli Uffici distrettuali e di elevare le cifre di patrimonio fissate dagli Uffici, o concordate tra i contribuenti e l\u2019Ufficio, anche se gi\u00e0 iscritti a ruolo\u00bb.<\/p><p>A me sembra evidentemente eccessiva e, direi, vessatoria questa facolt\u00e0 concessa alla Commissione di prima istanza, la quale dovrebbe funzionare in un secondo organo di accertamento sovrapponendolo all\u2019organo proprio deputato all\u2019accertamento fiscale. Si comprenderebbe eventualmente l\u2019esercizio di questa facolt\u00e0 ove si aggiungesse: nei casi di errori evidentemente riconosciuti o nei casi di omissioni conclamate; ma una facolt\u00e0 posta cos\u00ec al di sopra del compito proprio dell\u2019organo competente non solo, a mio avviso, costituisce un duplicato ma costituisce un enorme pregiudizio del contribuente perch\u00e9 fino all\u2019eventuale verificarsi della prescrizione dell\u2019azione da parte della finanza lascia sospesa la condizione del contribuente perfino nei casi in cui, a seguito di concordato gi\u00e0 avvenuto, si sia verificata la iscrizione a ruolo. Sicch\u00e9 questo contribuente non sapr\u00e0 mai definitivamente quello che dovr\u00e0 pagare ed il modo con il quale sar\u00e0 stato accertato; e sar\u00e0 eternamente <em>sub judice,<\/em> costituito in secondo grado da questa commissione la quale potrebbe divenire uno strumento odioso di vessazione secondo i particolari ambienti nei quali si vive.<\/p><p>Per queste ragioni mi sembra che questo comma debba essere soppresso.<\/p><p>VANONI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>VANONI. Mi permetto di richiamare l\u2019attenzione sia dell\u2019onorevole Crispo che dell\u2019onorevole Cannizzo, che hanno presentato due emendamenti al capoverso dell\u2019articolo 46, sul fatto che quel capoverso non rappresenta una novit\u00e0 del nostro sistema tributario, ma l\u2019applicazione a questa particolare legge di un sistema che \u00e8 universalmente adottato in materia d\u2019imposte dirette. Il fatto che la Commissione di prima istanza abbia la funzione di procedere ad accertamenti od a revisioni di concordati, costituisce norma essenziale del nostro sistema di accertamento delle imposte dirette. \u00c8 inutile ricordare le ragioni di questa norma: sono ragioni di controllo effettuato da parte della Commissione sull\u2019attivit\u00e0 degli organi periferici dell\u2019Amministrazione finanziaria; sono ragioni di maggiore conoscenza delle situazioni di fatto che giustificano determinati accertamenti. Prendere in questa sede una deliberazione diversa da quella che \u00e8 la normale situazione dell\u2019accertamento di tutte le altre imposte dirette, avrebbe un particolare significato restrittivo, di riduzione delle possibilit\u00e0 di accertamento di questa imposta, di una imposta cio\u00e8 che \u00e8 la pi\u00f9 difficile ad accertare e che richiede la maggiore collaborazione per l\u2019accertamento esatto.<\/p><p>Cos\u00ec, per quanto riguarda l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Cannizzo, sottolineo il fatto che qui non si tratta di una facolt\u00e0 autonoma della Commissione distrettuale di poter procedere ad accertamenti in base ad elementi forniti: le sue osservazioni interessano prevalentemente l\u2019articolo 26, non l\u2019articolo 46: era in quella sede che si doveva discutere se fosse o no conveniente ammettere accertamenti in base a deduzioni o richiedere accertamenti in base a dati precisi e documentati.<\/p><p>In realt\u00e0, non bisogna avere delle preoccupazioni nei riguardi dell\u2019accertamento in base a dati presuntivi, perch\u00e9 c\u2019\u00e8 tutta una esperienza, una tradizione amministrativa di queste forme di accertamento che danno una sufficiente garanzia al contribuente che i suoi diritti fondamentali di difesa saranno sempre tutelati.<\/p><p>Se si riconosce all\u2019ufficio la possibilit\u00e0 di procedere all\u2019accertamento in base a semplice presunzione, non si vede come si possa negare questa facolt\u00e0 alla Commissione distrettuale, che \u00e8 una Commissione avente dal punto di vista morale una posizione di preminenza.<\/p><p>A me sembrerebbe una grave contradizione se noi ammettessimo l\u2019accertamento presuntivo effettuato da parte degli uffici e negassimo questa facolt\u00e0 alla Commissione cui \u00e8 accordato il diritto di procedere all\u2019accertamento.<\/p><p>La Commissione deve avere istituzionalmente in questa funzione di accertamento tutte le facolt\u00e0 che sono riconosciute agli uffici distrettuali che procedono all\u2019accertamento dell\u2019imposta.<\/p><p>Per queste ragioni io sono, personalmente, contrario all\u2019emendamento dell\u2019onorevole Crispo ed a quello dell\u2019onorevole Cannizzo.<\/p><p>CRISPO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CRISPO. La mia osservazione, alla quale non mi pare si adatti la risposta dell\u2019onorevole Vanoni, si riferisce a questo punto del comma: facolt\u00e0 di eseguire d\u2019ufficio; perch\u00e9 \u00e8 innegabile che la Commissione, in seguito a reclamo o a ricorso, possa provvedere. Quello che io propongo \u00e8 che si neghi la facolt\u00e0 di un accertamento da parte dell\u2019ufficio competente.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Relatore ha facolt\u00e0 di esprimere il parere della Commissione.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> La Commissione non pu\u00f2 accettare l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Cannizzo, per le ragioni gi\u00e0 ampiamente svolte dall\u2019onorevole Vanoni. E soprattutto vorrei aggiungere per questo: l\u2019onorevole Cannizzo dice che in fondo questo sistema della legge colpisce i possessori di patrimoni immobiliari e fa sfuggire quelli che volgarmente si chiamano borsari neri. Ora, nel sistema della legge, la presunzione serve in pratica ad andare a colpire, attraverso il tenore di vita, proprio quelli che possono sfuggire alla legge. Quindi negare questa facolt\u00e0 al momento stesso in cui abbiamo questa preoccupazione non \u00e8 opportuno. Il tenore di vita \u00e8 un dato presuntivo che pu\u00f2 servire benissimo per questa categoria di persone.<\/p><p>La Commissione, invece, accetta l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Tosato come maggiore garanzia per il contribuente.<\/p><p>Per quanto riguarda l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Crispo, confermo il parere gi\u00e0 espresso dall\u2019onorevole Vanoni, che si tratta cio\u00e8 di una disposizione che gi\u00e0 esiste in materia di ricchezza mobile.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Ministro ha facolt\u00e0 di esprimere il parere del Governo.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Per brevit\u00e0 mi limito ad associarmi alle conclusioni del Relatore, favorevoli all\u2019emendamento Tosato, contrario all\u2019emendamento dell\u2019onorevole Cannizzo, sebbene essi siano stati brillantemente illustrati.<\/p><p>Si tratta, in sostanza, di difendere quell\u2019accertamento induttivo che \u00e8 il sostitutivo del mancato censimento della ricchezza al portatore. Qualsiasi emendamento che significasse demolire la procedura di accertamento induttivo, non potrebbe che trovare contrario il Governo.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Cannizzo, ritira il suo emendamento?<\/p><p>CANNIZZO. Ritiro il mio emendamento; per\u00f2 desidero che il Governo ed anche la Commissione prendano atto della necessit\u00e0 che circolari o norme fondamentali siano fatte in modo da essere applicate dagli uffici; e dico questo perch\u00e9 le Commissioni potrebbero benissimo non adattarsi alle circolari in quanto \u00e8 norma costante di giurisprudenza che le circolari possono non tener luogo di leggi.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Desidero cogliere l\u2019occasione per assicurare l\u2019onorevole Cannizzo che il problema di una migliore regolamentazione del sistema induttivo, che trova gi\u00e0 applicazione in alcuni tributi erariali e locali, \u00e8 un problema che il Governo si \u00e8 gi\u00e0 posto e che risolver\u00e0 nel senso desiderato dall\u2019onorevole Cannizzo, cio\u00e8 di fornire al contribuente le possibilit\u00e0 normali di difesa procedurale contro eventuali deviazioni dell\u2019Amministrazione finanziaria. Per\u00f2 l\u2019arma dell\u2019accertamento induttivo \u00e8 un\u2019arma che il Governo desidera mantenere in vita e potenziare. La questione sar\u00e0 di delineare gli elementi in base ai quali si fa l\u2019accertamento, ma una volta individuati gli elementi e gli indizi, il contribuente non potr\u00e0 lamentarsi se l\u2019Amministrazione fa ricorso a questa procedura. Il problema \u00e8 comune all\u2019imposta complementare sul reddito, all\u2019imposta di famiglia e ricorrere, per quanto in termini diversi, in questa imposta di cui stiamo discutendo.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Crispo mantiene il suo emendamento?.<\/p><p>CRISPO. Lo mantengo.<\/p><p>CIFALDI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CIFALDI. Dichiaro di votare favorevolmente all\u2019emendamento Crispo, il quale chiede la soppressione del capoverso dell\u2019articolo 46, in ordine alla facolt\u00e0 concessa alla Commissione di prima istanza di poter sempre procedere d\u2019ufficio anche quando \u00e8 intervenuto un concordato fra l\u2019Ufficio distrettuale e il contribuente stesso. Evidentemente, questa disposizione vuole riferirsi alla possibilit\u00e0 che l\u2019Ufficio delle imposte abbia trascurato di fare il proprio dovere e quindi la Commissione, al suo posto, possa procedere all\u2019accertamento. Ma io chiedo che venga almeno fissato un termine entro il quale la Commissione di prima istanza possa avvalersi di questa facolt\u00e0 di accertamento. Desidererei in questa sede che fosse chiarito che la Commissione, la quale tutela gli interessi di tutti, debba tutelare contemporaneamente gli interessi del fisco e del contribuente. La Commissione ha questa facolt\u00e0. Ma fino a quando? Certamente ci deve essere un termine entro il quale questa facolt\u00e0 pu\u00f2 esercitarsi.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Cifaldi, presenta allora un emendamento?<\/p><p>CIFALDI. Faccio una dichiarazione di voto. Preferirei, se l\u2019onorevole Presidente mi consente, di avere solo un chiarimento dal Relatore, in modo che resti a verbale.<\/p><p>PRESIDENTE. Sta bene. Qual \u00e8 il pensiero del Relatore?<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Alla Commissione pare che qui, a garanzia del contribuente, valgano i termini normali di prescrizione.<\/p><p>CIFALDI. Qual \u00e8 il termine di prescrizione?<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Tre anni.<\/p><p>CIFALDI. Sono molti, in verit\u00e0.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Cifaldi, pu\u00f2 formulare un emendamento e presentarlo.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Prego gli onorevoli colleghi di considerare che, quando si presenta un emendamento all\u2019ultim\u2019ora, evidentemente la Commissione deve dare un giudizio nella situazione in cui si presenta l\u2019emendamento. Per questa ragione, prego gli onorevoli colleghi di presentare gli emendamenti almeno 24 ore prima, in modo che la Commissione possa dare il parere motivato.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> In termini pratici, se la preoccupazione dell\u2019onorevole Cifaldi \u00e8 quella di non lasciare aperta all\u2019infinito la facolt\u00e0 prevista dall\u2019articolo 46, il Governo non avrebbe difficolt\u00e0 ad ammettere il principio, che ritiene sottinteso, che questa facolt\u00e0 deve essere esercitata entro i termini dell\u2019articolo 61.<\/p><p>CIFALDI. Che \u00e8 la prescrizione.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> La prescrizione specifica della legge.<\/p><p>CRISPO. In tre anni ci possono essere dieci accertamenti, l\u2019uno successivo all\u2019altro.<\/p><p>CASTELLI AVOLIO. Chiedo di parlare per un breve chiarimento.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CASTELLI AVOLIO. La facolt\u00e0 data dal secondo comma dell\u2019articolo 46 \u00e8 comune in materia di imposta.<\/p><p>La Commissione di prima istanza, in base all\u2019articolo 45 della legge fondamentale sulla ricchezza mobile del 1877, pu\u00f2 accertare. In questo caso non \u00e8 la Commissione che notifica l\u2019accertamento, ma si richiede agli uffici; e questi devono notificare l\u2019avviso di accertamento.<\/p><p>Quindi, il potere accertatore, su iniziativa della Commissione di prima istanza, \u00e8 sempre dell\u2019Amministrazione finanziaria, e precisamente dell\u2019ufficio distrettuale delle imposte.<\/p><p>Il \u00abtermine\u00bb, non \u00e8 materia di prescrizione, perch\u00e9, quando esiste il giudizio amministrativo, questo pu\u00f2 durare anche venti anni (si pu\u00f2 andare innanzi alla Commissione centrale, poi dinanzi all\u2019Autorit\u00e0 giudiziaria); non si prescrive l\u2019azione della finanza, quando \u00e8 istituito il giudizio.<\/p><p>Quindi, volere legare questa facolt\u00e0 della Commissione al termine prescrizionale sarebbe assurdo.<\/p><p>Si dice: Allora le Commissioni di prima istanza possono accertare, attraverso gli Uffici finanziari, senza dare giustificazione o motivazione del proprio operato. Ritengo che questo inconveniente non sussista perch\u00e9, una volta ammesso il principio fondamentale, in materia di imposte dirette, della facolt\u00e0 della Commissione di prima istanza di accertare, vuol dire che con questo potere sono connesse anche le facolt\u00e0 date all\u2019Amministrazione. Ora, in materia di imposta progressiva, oltre all\u2019accertamento deduttivo, e cio\u00e8 all\u2019indicazione dei singoli cespiti, c\u2019\u00e8 la norma sostanziale del capoverso dell\u2019articolo 26, che si riferisce al tenore di vita; ma naturalmente in questo caso, qualsiasi ufficio deve avere gli elementi su cui basare la propria tassazione.<\/p><p>Del resto, riprendendo l\u2019argomento dell\u2019abolizione del secondo comma dell\u2019articolo 46, faccio notare che questo secondo comma \u00e8 legato al terzo, sicch\u00e9, se si dovesse abolire il secondo comma, bisognerebbe abolire anche il terzo, che \u2013 e non \u00e8 stato detto \u2013 in sostanza vuol significare questo: che, quando c\u2019\u00e8 differenza di met\u00e0, la Commissione di prima istanza ed anche quella di seconda istanza (cio\u00e8 la Commissione provinciale) possono aumentare e modificare l\u2019accertamento. In questo caso, quando la Commissione di seconda istanza, cio\u00e8 la Commissione provinciale, prende essa l\u2019iniziativa, modifica l\u2019accertamento ed allora giudica quale giudice di prima istanza e, giudicando quale giudice di prima istanza, non si pu\u00f2 negare al contribuente il diritto di adire anche per il merito, cio\u00e8 anche per la valutazione, la Commissione centrale.<\/p><p>CRISPO. Gli vorreste negare anche questo diritto?<\/p><p>CASTELLI AVOLIO. Ma no, noi non lo neghiamo.<\/p><p>CORBINO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CORBINO. Si potrebbe trovare una soluzione nel senso che alla fine del secondo comma, dove \u00e8 detto \u00ab&#8230;e di elevare le cifre di patrimonio fissate dagli Uffici, o concordate tra i contribuenti e l\u2019Ufficio, anche se gi\u00e0 iscritti a ruolo\u00bb, si potrebbe aggiungere \u00abentro sei mesi dalla data dell\u2019accertamento\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Sta bene. Un emendamento in tal senso perviene ora alla Presidenza a firma dell\u2019onorevole Cifaldi. Esso propone di aggiungere al secondo comma le parole: \u00abnel termine di sei mesi dalla data di accertamento degli uffici distrettuali\u00bb.<\/p><p>Chiedo all\u2019onorevole Crispo se mantiene il suo emendamento soppressivo.<\/p><p>CRISPO. Lo mantengo.<\/p><p>CIFALDI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CIFALDI. Prima che l\u2019onorevole Relatore si esprima, vorrei dire due parole sul mio emendamento. Vi sono due ipotesi: l\u2019ipotesi che vi sia gi\u00e0 l\u2019accertamento di ufficio fatto dall\u2019Ufficio distrettuale delle imposte, e vi \u00e8 la possibilit\u00e0, per la Commissione di prima istanza, di fare l\u2019accertamento per suo conto. In questa ipotesi, il mio emendamento propone di fissare il termine di sei mesi dall\u2019accertamento dell\u2019Ufficio, nel quale la Commissione di prima istanza ha la facolt\u00e0 di procedere all\u2019accertamento di sua iniziativa.<\/p><p>Quando manca l\u2019accertamento d\u2019ufficio, vi \u00e8 un termine di tre anni, in cui la Commissione pu\u00f2 fare l\u2019accertamento stesso. Nel mio emendamento \u00e8 quindi prevista la doppia ipotesi delle facolt\u00e0 della Commissione di prima istanza.<\/p><p>SCOCA. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>SCOCA. Vorrei fare un\u2019osservazione all\u2019onorevole Cifaldi. Potrei avere qualche perplessit\u00e0 sulla prima facolt\u00e0 data alle Commissioni distrettuali, che consiste nel fare l\u2019accertamento d\u2019ufficio, quando non sia preceduto dall\u2019accertamento dell\u2019Ufficio finanziario. Ma il termine apposto per la seconda ipotesi, quando vi \u00e8 stato accertamento di ufficio, mi pare che significhi voler distruggere i poteri dell\u2019Ufficio, perch\u00e9 legare a sei mesi dalla data del concordato o dell\u2019accertamento d\u2019ufficio il potere delle Commissioni distrettuali di elevare gli accertamenti fatti dall\u2019Ufficio, vuol dire togliere loro praticamente questa facolt\u00e0.<\/p><p>A prescindere da questa considerazione, c\u2019\u00e8 poi la questione giuridica fondamentale, relativamente ai termini di prescrizione.<\/p><p>Se per eseguire l\u2019accertamento vi \u00e8 il termine di cui all\u2019articolo 61 di questa legge, viceversa quando l\u2019accertamento dell\u2019Ufficio \u00e8 fatto, questo termine, secondo me, non vale pi\u00f9 perch\u00e9 \u00e8 messa in moto la macchina del controllo sull\u2019accertamento. Ed allora l\u2019accertamento si pu\u00f2 sempre fare finch\u00e9 non abbia giudicato, in ultima istanza, l\u2019organo di controllo.<\/p><p>Per queste ragioni non potrei accettare l\u2019emendamento proposto dall\u2019onorevole Cifaldi.<\/p><p>CIFALDI. L\u2019osservazione dell\u2019onorevole Scoca si comprende per il caso in cui venisse ancora un ricorso alla Commissione di prima istanza; ma quando si parla dell\u2019ipotesi di una attivit\u00e0 iniziale della Commissione di prima istanza, vi \u00e8 un accertamento che fa l\u2019Ufficio distrettuale, e vi \u00e8 poi una facolt\u00e0 della Commissione di prima istanza. \u00c8 ovvio che se c\u2019\u00e8 l\u2019accertamento dell\u2019Ufficio distrettuale, il contribuente, che ha fatto il suo reclamo, ricorre alla Commissione, avverso le cui decisioni pu\u00f2 ricorrere anche l\u2019Ufficio distrettuale.<\/p><p>Qui si dice che la facolt\u00e0 iniziale della Commissione di prima istanza coesiste con quella dell\u2019ufficio distrettuale, solamente in aggiunta, ma per un termine di sei mesi.<\/p><p>VANONI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>VANONI. Le ipotesi che noi dobbiamo considerare sono sostanzialmente queste: che vi sia stato un accertamento d\u2019ufficio, contro il quale non vi \u00e8 stato ricorso, e quindi l\u2019accertamento di ufficio sia diventato definitivo; che vi sia stato un concordato, ed anche qui abbiamo un accertamento definitivo.<\/p><p>La facolt\u00e0 concessa alla Commissione di prima istanza di intervenire rispetto a questi due accertamenti, che normalmente sono diventati definitivi, \u00e8 una facolt\u00e0 che ha come suo presupposto la necessit\u00e0 di correggere una situazione particolare; cio\u00e8 si suppone che vi sia stato o un gravissimo errore da parte dell\u2019Amministrazione finanziaria, o addirittura una collusione fra Amministrazione finanziaria, funzionario singolo e contribuente. Ora, il fare intervenire la Commissione distrettuale nei termini che sono stati detti, quando la nostra Amministrazione non ha l\u2019obbligo di comunicare gli accertamenti fatti, significherebbe svuotare quasi interamente la facolt\u00e0 che si riconosce col capoverso dell\u2019articolo 46. Bisogna, quindi, lasciare un termine sufficientemente lungo perch\u00e9 la competente Commissione, resa edotta di questa situazione irregolare, che si verifica in limitatissimi casi, possa intervenire per correggerla. Stabilire sei mesi dalla notifica dell\u2019accertamento o dalla conclusione del concordato, significherebbe obliterare interamente la facolt\u00e0 di rettifica concessa alla Commissione. Invece, lasciando il normale termine di prescrizione, che nel caso in cui sia stata presentata una dichiarazione \u00e8 del secondo anno posteriore a quello in cui la dichiarazione doveva essere presentata (\u00e8 non \u00e8 un termine eccessivamente lungo), io credo che si ottenga il duplice risultato di avere una sufficiente certezza del contribuente e di dare alla Commissione la possibilit\u00e0 di intervenire nei casi pi\u00f9 clamorosi di irregolarit\u00e0 che si verificassero.<\/p><p>Per questa ragione, prego il collega Cifaldi di ritirare il suo emendamento che complicherebbe inutilmente il sistema, introducendo una situazione che non esiste in nessun\u2019altra parte delle nostre imposte.<\/p><p>CAROLEO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CAROLEO. Mi pare che la disposizione dell\u2019articolo 46 ci imponga di guardare un po\u2019 alla condizione di quel contribuente del quale ci siamo tanto preoccupati nella seduta di ieri, fino al punto da negare l\u2019opportunit\u00e0 che, specialmente il contribuente infedele, potesse essere legato all\u2019Amministrazione finanziaria da un giuramento.<\/p><p>Oggi si tratta di guardare la questione con un senso di umanit\u00e0. Sono d\u2019accordo con l\u2019onorevole Crispo: questo potere delle Commissioni andrebbe soppresso, perch\u00e9, in sostanza, si fonda su un grave discredito degli uffici distrettuali, che si rendono responsabili di quelle collusioni cui accennava poco fa l\u2019onorevole Vanoni, e che debbono essere deferite al potere giudiziario. Si tratter\u00e0 di concussione, di peculato, ecc., ma in sostanza in certi casi non \u00e8 un potere discretivo delle Commissioni che pu\u00f2 togliere alla competenza del magistrato ci\u00f2 che \u00e8 precisamente un reato. D\u2019altra parte, il cittadino ha e deve avere \u2013 per quei princip\u00ee di seriet\u00e0 e di libert\u00e0 che sono indispensabili \u2013 una tutela per quei rapporti conclusi ed attuati con l\u2019Ufficio delle imposte. Non vogliamo nemmeno fissare un termine minimo entro il quale questo potere eccezionale di discredito e di sospetto dei propri uffici da parte dell\u2019Amministrazione finanziaria centrale debba operare?<\/p><p>Se non si accede alla giusta proposta dell\u2019onorevole Crispo, bisogna per lo meno scendere alla subordinata dell\u2019onorevole Cifaldi, per coerenza con quello che qui andiamo approvando, ora a favore ora contro il contribuente. Bisogna che ci sia una linea di coerenza in tutte le manifestazioni ed espressioni della legge che disciplina questa materia.<\/p><p>PRESIDENTE. Comunico che \u00e8 pervenuto ora un altro emendamento a firma degli onorevoli Crispo, Nasi, Badini Confalonieri ed altri, con il quale si chiede la soppressione delle parole: \u00abo concordate tra i contribuenti e l\u2019Ufficio\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole La Malfa ha facolt\u00e0 di esprimere il parere della Commissione.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Di fronte a questo emendamento presentato all\u2019ultimo momento, la Commissione trova qualche difficolt\u00e0 a decidere; ma, in via di massima, \u00e8 contraria. Dovrebbe, altrimenti, chiedere la sospensiva su questo emendamento.<\/p><p>PRESIDENTE. Prego l\u2019onorevole Ministro delle finanze di esprimere l\u2019avviso del Governo.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Prego l\u2019onorevole Relatore della Commissione di non insistere sulla proposta di sospensiva, anche perch\u00e9 il Governo deve insistere, a sua volta, per l\u2019approvazione dell\u2019articolo 46, nei commi che sono in discussione, nel loro testo originario.<\/p><p>\u00c8 stato esattamente illustrato, in particolare dall\u2019onorevole Vanoni, che si tratta della riaffermazione di un principio che gi\u00e0 \u00e8 stato accolto per gli altri tributi e che non \u00e8, in fondo, se non la ripetizione dell\u2019articolo 43 della legge organica sull\u2019imposta di ricchezza mobile. E un disposto che ritorna in tutte le leggi, quasi una disposizione di rito; e mi verrebbe il desiderio di sottolineare l\u2019identit\u00e0 (o quasi) di numero dell\u2019articolo 43 di quella legge con l\u2019articolo 46 di questa.<\/p><p>Ora, quando si fa una questione di fiducia o di sfiducia nell\u2019opera dell\u2019Amministrazione finanziaria, affermo subito che non vedo nel disposto di questo articolo un qualsiasi significato di sfiducia in tale opera. \u00c8 anzi, al contrario, la stessa Amministrazione finanziaria che chiede una attestazione di fiducia nella propria opera.<\/p><p>Per quanto riguarda il termine, \u00e8 naturale che, se si chiede un\u2019integrazione per correggere eventuali errori, tutto questo debba avvenire entro i normali termini della prescrizione.<\/p><p>Gli onorevoli Crispo ed altri si preoccupano che tutto ci\u00f2 possa costituire un\u2019arma defatigatoria attraverso lo zelo delle Commissioni, le quali potrebbero agire indiscriminatamente.<\/p><p>Ma io posso assicurare fin d\u2019ora, in base alla consuetudine del passato, che le Commissioni faranno uso di questo rimedio in misura assai limitata e solo quando, nell\u2019ipotesi di cespiti gi\u00e0 concordati, sussista un divario notevole fra la realt\u00e0 riscontrata dalle Commissioni e l\u2019eventuale cifra gi\u00e0 concordata.<\/p><p>Tenendo conto di questa prassi, pregherei gli onorevoli presentatori dell\u2019emendamento di non insistere, ma di volere accogliere il testo proposto per il primo ed il secondo comma.<\/p><p>Colgo l\u2019occasione per proporre che nell\u2019ultimo comma, ove \u00e8 detto: \u00abLa facolt\u00e0 concessa dal comma precedente alle Commissioni di prima istanza cessa con il 31 dicembre dell\u2019anno successivo, ecc.\u00bb, si sopprimano le parole \u00aballe Commissioni di prima istanza\u00bb, perch\u00e9 le norme portate dagli articoli 15 e 21 del decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 435, secondo l\u2019emendamento Tosato, si riferiscono alle Commissioni provinciali e non a quelle di prima istanza.<\/p><p>\u00c8 vero che vi sono Commissioni provinciali che funzionerebbero in prima istanza, ma, siccome potrebbe nascere equivoco, riterrei pi\u00f9 opportuno sopprimere le parole \u00aballe Commissioni di prima istanza\u00bb.<\/p><p>CIFALDI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CIFALDI. Volevo chiedere soltanto all\u2019onorevole Ministro che cosa pensa circa la facolt\u00e0 di poter modificare i concordati intervenuti tra i contribuenti e l\u2019ufficio.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Ritengo che si debba mantenere questa facolt\u00e0, ma non avrei difficolt\u00e0 ad accettare un emendamento che stabilisse un determinato scarto minimo per l\u2019esercizio di questa facolt\u00e0, che stabilisse, cio\u00e8, che la revisione del concordato \u00e8 possibile quando l\u2019errore sia almeno, ad esempio, di un quarto rispetto al valore concordato.<\/p><p>CIFALDI. Vi sia almeno questo!<\/p><p>PRESIDENTE. Vorrei che la Commissione esprimesse il suo parere sulla proposta soppressiva dell\u2019onorevole Ministro.<\/p><p>Onorevole La Malfa, la proposta \u00e8 di sopprimere nell\u2019ultimo comma dell\u2019articolo 46 le parole \u00aballe Commissioni di prima istanza\u00bb.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> La Commissione accetta.<\/p><p>PRESIDENTE. Si pu\u00f2 allora passare ai voti.<\/p><p>Sul primo comma dell\u2019articolo non vi sono emendamenti.<\/p><p>Sul secondo comma, vi \u00e8 anzitutto l\u2019emendamento radicale dell\u2019onorevole Crispo, il quale ne chiede la soppressione.<\/p><p>Lo pongo ai voti.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pongo ora ai voti l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Cifaldi di aggiungere al secondo comma le seguenti parole:<\/p><p>\u00abnel termine di sei mesi dalla data di accertamento degli Uffici distrettuali\u00bb.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Vi \u00e8 poi un terzo emendamento degli onorevoli Crispo, Nasi, Badini Confalonieri ed altri, con cui si chiede la soppressione delle parole: \u00abo concordate fra i contribuenti e l\u2019Ufficio\u00bb.<\/p><p>CRISPO. Non ho ancora illustrato questo emendamento.<\/p><p>PRESIDENTE. Pu\u00f2 parlare brevemente sotto forma di dichiarazione di voto.<\/p><p>CRISPO. Vorrei far notare ai colleghi che il concordato, in sostanza, \u00e8 una intenzione di transazione fra l\u2019ufficio e il contribuente. Ora sembra che questa disposizione dovrebbe nientemeno derogare alle norme del Codice civile, ove la transazione ha un carattere definitivo. Non si pu\u00f2 tornare sul concordato intervenuto fra l\u2019ufficio e il contribuente. Ecco perch\u00e9, mi sono permesso di proporre la soppressione per lo meno delle parole \u00abo concordato fra i contribuenti e l\u2019ufficio\u00bb. E ci\u00f2 anche per un\u2019altra ragione: che se l\u2019Amministrazione finanziaria ha interesse perch\u00e9 i concordati si facciano, non vi sar\u00e0 invece nessuno che sia disposto a farli.<\/p><p>SCOCA. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>SCOCA. Dissento dall\u2019onorevole Crispo che definisce il concordato come una transazione, perch\u00e9 transazione non \u00e8. \u00c8 inutile qui ripetere gli argomenti che la dottrina ormai ha addotto a questo proposito per risolvere una questione che si agitava da tempo. La transazione \u00e8 sulla misura. Il concordato non \u00e8 transazione per il semplice fatto che non \u00e8 nella disponibilit\u00e0 dell\u2019Amministrazione di potere non esigere un\u2019imposta che sia dovuta. Quindi manca l\u2019elemento essenziale del concordato perch\u00e9 l\u2019Amministrazione non pu\u00f2 rinunciare alla esazione dell\u2019imposta. Ad ogni modo, non \u00e8 questa una ragione per potere accogliere l\u2019emendamento proposto dall\u2019onorevole Crispo.<\/p><p>Per quanto riguarda lo stesso emendamento, si deve anche ripetere che se questa \u2013 come ha detto il Ministro e come \u00e8 stato detto da altre parti \u2013 \u00e8 una norma che gi\u00e0 esiste nella nostra legislazione finanziaria, non mi pare che proprio in sede di un\u2019imposta straordinaria occorra abolirla o rivederla. Si potr\u00e0 abolirla o rivederla, ma non in questo momento ed in questa occasione.<\/p><p>CAROLEO. C\u2019\u00e8 un progresso anche in materia di leggi finanziarie!<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo ai voti l\u2019emendamento Crispo soppressivo delle parole: \u00abo concordate fra i contribuenti e l\u2019Ufficio\u00bb.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Pongo ora ai voti l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Tosato, fatto proprio dall\u2019onorevole Cappi:<\/p><p><em>\u00abAl terzo comma, alle parole:<\/em> nell\u2019articolo 15 del regio decreto legislativo del 27 maggio 1946, n. 436, <em>sostituire le parole:<\/em> negli articoli 15 e 21 del regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 436\u00bb.<\/p><p>SCOCA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>SCOCA. Siccome questo emendamento estende sostanzialmente la competenza di merito delle Commissioni centrali in alcuni casi gravissimi, cio\u00e8 in quello in cui la Commissione di seconda istanza ha rivisto l\u2019accertamento dell\u2019ufficio, se non si desse questa competenza, vi sarebbe un giudizio di primo grado e non vi sarebbe doppio grado di giurisdizione. Voteremo quindi a favore dell\u2019emendamento.<\/p><p>(<em>L\u2019emendamento \u00e8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE. Vi \u00e8 ora da votare la soppressione nell\u2019ultimo comma delle parole: \u00aballe Commissioni di prima istanza\u00bb proposta dal Ministro delle finanze.<\/p><p>PELLA. <em>Ministro delle finanze.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Siccome sorge la minaccia di un\u2019altra questione, meglio \u00e8 risolverla in partenza. Sono d\u2019accordo nel limitare la soppressione alle tre parole \u00abdi prima istanza\u00bb; lasciamo pure le due parole \u00aballe Commissioni\u00bb, se questo vale ad eliminare qualche perplessit\u00e0.<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta di soppressione delle parole:<\/p><p>\u00abdi prima istanza\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>L\u2019articolo 46 si intende allora approvato, dopo gli emendamenti test\u00e9 accolti dall\u2019Assemblea, nel seguente testo:<\/p><p>\u00abLe Commissioni giudicanti hanno tutte le facolt\u00e0 conferite dall\u2019articolo 44 ai funzionari delle imposte.<\/p><p>\u00abLe Commissioni di prima istanza hanno, inoltre, la facolt\u00e0 di eseguire d\u2019ufficio accertamenti non proposti dagli Uffici distrettuali e di elevare le cifre di patrimonio fissate dagli Uffici, o concordate tra i contribuenti e l\u2019Ufficio, anche se gi\u00e0 inscritte a ruolo.<\/p><p>\u00abSono applicabili ai fini del presente decreto, le disposizioni contenute negli articoli 15 e 21 del regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 436.<\/p><p>\u00abLa facolt\u00e0 concessa dal comma precedente alle Commissioni cessa col 31 dicembre dell\u2019anno successivo a quello in cui si verifica la prescrizione dell\u2019azione della finanza, a norma dell\u2019articolo 61 del presente decreto\u00bb.<\/p><p>CRISPO. Mi pareva di avere udito che l\u2019onorevole Ministro volesse proporre un emendamento tendente a stabilire che la facolt\u00e0 di cui all\u2019articolo 46 si dovesse esercitare quando vi fosse una differenza di un quarto.<\/p><p>Per questo non ho presentato un emendamento confidando in quello che il Ministro aveva detto.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Io mi riferivo a quello che accade in linea pratica; che le Commissioni non si muovono, qualora non riscontrino una differenza di notevole rilievo tra le cifre concretamente concordate e quelle che a loro avviso avrebbero dovuto essere accertate. Per cui concludevo che, se fosse stato proposto un emendamento che stabilisse uno scarto minimo, ci\u00f2 rientrando nella prassi, io avrei espresso parere favorevole.<\/p><p>CRISPO. Allora, ho male interpretato il pensiero del Ministro. Comunque, propongo un emendamento aggiuntivo, cos\u00ec formulato:<\/p><p>\u00abLa facolt\u00e0 di cui al comma precedente pu\u00f2 essere esercitata soltanto nel caso di differenza non inferiore a un quarto\u00bb.<\/p><p>SCOCA. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>SCOCA. Io ritenevo che l\u2019articolo fosse votato senza possibilit\u00e0 di aggiunta in questo senso. Voglio ripetere che se nell\u2019articolo si ha la riproduzione di una norma che gi\u00e0 esiste, non \u00e8 questo il momento e l\u2019occasione per introdurre modificazioni. D\u2019altra parte, in linea generale, finch\u00e9 l\u2019onorevole Ministro dice che questo \u00e8 nella prassi, fino a questo punto posso andare; ma un emendamento quale quello ora proposto non potrei votarlo favorevolmente, perch\u00e9 si avrebbe una disposizione che andrebbe a tutto svantaggio dei piccoli contribuenti e a tutto vantaggio dei grandi contribuenti, in quanto, se ci fosse un concordato di un miliardo di lire, la facolt\u00e0 di rivedere da parte della Commissione sorgerebbe solo quando ci fosse uno scarto di ben 250 milioni.<\/p><p>Mi pare quindi che una disposizione cos\u00ec congegnata, tradotta in legge, non potrebbe essere accolta con tranquillit\u00e0.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole La Malfa, nella sua qualit\u00e0 di Relatore, ha facolt\u00e0 di esprimere il parere della Commissione su questo nuovo emendamento aggiuntivo che \u00e8 ammissibile in quanto, onorevoli colleghi, non eravamo ancora all\u2019esame dell\u2019articolo successivo.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Ho gi\u00e0 espresso il parere della Commissione in occasione di altro emendamento presentato all\u2019ultim\u2019ora. Interpellata, seduta stante, la Commissione e trovatala discorde, ho dovuto accennare alla necessit\u00e0 di una sospensiva.<\/p><p>Comunque, per quello che mi \u00e8 dato esprimere come parere, sarei contrario all\u2019accoglimento di questo nuovo emendamento.<\/p><p>Mi rimetto, d\u2019altra parte, al parere del Governo.<\/p><p>Il Governo ha espresso parere favorevole, ne assuma la responsabilit\u00e0, ma non mi si chieda di esprimere un giudizio della Commissione, che non esiste.<\/p><p>Devo dire che con la introduzione dell\u2019articolo 21, la Commissione centrale ha competenza nelle vertenze relative all\u2019imposta straordinaria sui profitti di guerra ogni qual volta il patrimonio superi il doppio di quello dichiarato dal contribuente e sia inferiore a quello proposto dall\u2019ufficio. C\u2019\u00e8, quindi, una garanzia per il contribuente. Siccome abbiamo esteso l\u2019articolo 21 all\u2019imposta progressiva, qualora Commissioni centrali&#8230;<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Qui siamo ancora al comma secondo. Non sarei d\u2019accordo di considerare esteso questo larghissimo limite nella sfera di applicazione del secondo comma.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Esattissimo; ma voglio dire che qualunque sia la situazione che si crea nella Commissione di prima istanza fra il contribuente e la Commissione, c\u2019\u00e8 sempre questa possibilit\u00e0 e questa garanzia per il contribuente, che mi sembra sufficiente.<\/p><p>FABBRI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne fa facolt\u00e0.<\/p><p>FABBRI. Io voter\u00f2 a favore dell\u2019aggiunta proposta dall\u2019onorevole Crispo, perch\u00e9 faccio osservare che in sostanza con il sistema difeso dalla Commissione \u2013 e mi pare fatto proprio dal Governo \u2013 si crea una incertezza sulle dimensioni del patrimonio che finisce per durare sei o sette anni, il che paralizza tutta la vita economica di un commerciante o di un\u2019industriale. Qui, infatti, vi sono due anni successivi alla dichiarazione, poi quattro anni di prescrizione successivi alla scadenza del primo termine, poi queste facolt\u00e0 indefinite delle Commissioni di poter intervenire d\u2019ufficio nonostante i concordati e nonostante che tutto sia finito.<\/p><p>Ora, l\u2019argomento dell\u2019onorevole Scoca che se si tratta di una facolt\u00e0 normale \u00e8 inutile sopprimerla, in questa occasione dovrebbe essere precisato da parte sua, nel senso di dimostrare che questa facolt\u00e0 normale, e per un numero di anni corrispondente a quello che sto indicando io, gi\u00e0 esiste. Secondariamente, qualora esistesse per un singolo rapporto, non avrebbe mai l\u2019importanza e l\u2019ampiezza che si verifica in questo caso in cui \u00e8 la totalit\u00e0 del patrimonio di un contribuente che resta a discrezione delle Commissioni, elette con criteri pi\u00f9 o meno politici, durante sei o sette anni. Mi pare che sia una cosa veramente enorme come disturbo del normale funzionamento di un sistema economico-politico, il quale \u00e8 quello che \u00e8, ma se si vuole che sussista non bisogna impedirgli di svolgersi in condizioni normali e conformi alla sua natura.<\/p><p>CONDORELLI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CONDORELLI. Devo indicare un grave inconveniente, che si comincia gi\u00e0 a delineare: il pericolo per l\u2019acquirente della rispondenza per questa imposta, che alcune volte pu\u00f2 essere ingente, pu\u00f2 paralizzare il commercio degli immobili anche per lungo tempo. Tanto pi\u00f9 che potranno esserci variazioni tali nel mercato che potrebbero rendere vane le garanzie delle somme, che si dessero in prestito con garanzie ipotecarie.<\/p><p>Sar\u00e0 vero che il sistema dell\u2019articolo 46 si trova pressoch\u00e9 in tutte le leggi fiscali; ma dobbiamo tener presente la specialit\u00e0 di questa imposta, che incide sul patrimonio. La sua incertezza pu\u00f2 portare alla impossibilit\u00e0 di movimento sia dei capitali che degli stessi immobili.<\/p><p>Prego l\u2019Assemblea di riflettere su questa gravit\u00e0.<\/p><p>PRESIDENTE. Ha facolt\u00e0 di parlare l\u2019onorevole Ministro.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Desidero far presente all\u2019onorevole Crispo che la formulazione dell\u2019emendamento da lui proposto forse non aderisce al risultato che voleva raggiungere, perch\u00e9 il secondo comma, cui l\u2019emendamento fa riferimento, configura tre ipotesi: prima, mancato accertamento da parte dell\u2019ufficio; seconda, accertamento in corso di discussione; terza, accertamento concluso col concordato.<\/p><p>Ora, ritengo che, col suo emendamento, l\u2019onorevole Crispo volesse fare riferimento alla terza ipotesi, e penso che esso dovrebbe essere integrato in tal senso.<\/p><p>Per quanto riguarda il pensiero del Governo, mi faccio carico delle argomentazioni dell\u2019onorevole Scoca, che hanno notevole peso.<\/p><p>Devo, per\u00f2, aggiungere che il concordato \u00e8 lo strumento essenziale, attraverso cui si definisce la massima parte delle contestazioni sui diversi tributi, cio\u00e8 il 90 per cento almeno. Guai se non fosse cos\u00ec! Perch\u00e9, se pi\u00f9 di un dieci per cento dovesse andare davanti ai collegi giudicanti, la riscossione dei tributi sarebbe ritardata al punto da esserne compromessa.<\/p><p>La concessione di uno scarto di sicurezza pu\u00f2 pi\u00f9 facilmente permettere la stipulazione di concordati.<\/p><p>Pensando a questa ragione di ordine pratico, sostanzialmente aderisco al concetto dell\u2019emendamento.<\/p><p>DUGONI. La Commissione \u00e8 contraria.<\/p><p>PRESIDENTE. Avverto che \u00e8 in preparazione una modificazione dell\u2019emendamento.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Devo protestare, in maniera assoluta; non si possono presentare emendamenti all\u2019ultim\u2019ora.<\/p><p>PRESIDENTE. Si pu\u00f2 risolvere la questione con un parere negativo della Commissione.<\/p><p>CRISPO. Sulla protesta elevata dal presidente della Commissione, mi permetto di osservare che vi \u00e8 una disposizione categorica nel Regolamento, che d\u00e0 facolt\u00e0 di presentare emendamenti, a condizione che siano sottoscritti da dieci deputati. Io esercito precisamente questa facolt\u00e0.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Sono dolente, di fronte ad un emendamento presentato all\u2019ultim\u2019ora, di dovere esprimere parere contrario. \u00c8 un motivo di deferenza verso i colleghi che mi spinge a porre la questione della presentazione degli emendamenti. Se essi presentano gli emendamenti all\u2019ultim\u2019ora, la Commissione o chiede la sospensiva su ogni articolo, per dare tono di seriet\u00e0 ai lavori, o \u00e8 costretta a esprimere parere negativo. Come volete che su questioni di grande importanza la Commissione dia in quattro e quattr\u2019otto il suo parere? (<em>Approvazioni<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE. Comunico che l\u2019onorevole Crispo ha cos\u00ec definitivamente formulato il suo emendamento, proposto come articolo 46-<em>bis:<\/em><\/p><p>\u00abLa facolt\u00e0 di cui al secondo comma dell\u2019articolo 46, pu\u00f2 essere esercitata nel solo caso in cui la differenza non sia inferiore al quarto, in rapporto alle cifre fissate dagli Uffici o concordate\u00bb.<\/p><p>Lo pongo in votazione.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE. Passiamo all\u2019articolo 47.<\/p><p>Se ne dia lettura nel testo ministeriale accettato dalla Commissione.<\/p><p>MOLINELLI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abPer la riscossione dell\u2019imposta straordinaria progressiva si applicano le disposizioni vigenti per la riscossione dell\u2019imposta di ricchezza mobile.<\/p><p>\u00abI ruoli dell\u2019imposta straordinaria non sono soggetti alla pubblicazione disposta dalla vigente legge di riscossione\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti, si intende approvato.<\/p><p>Segue l\u2019articolo 48. Se ne dia lettura nel testo proposto dalla Commissione.<\/p><p>MOLINELLI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abI contribuenti possono chiedere che il pagamento abbia luogo, anzich\u00e9 in un anno, e rispettivamente due per i patrimoni costituiti per almeno due terzi da cespiti immobiliari, in quattro e sei anni di sei rate bimestrali ciascuna. In tal caso essi corrisponderanno all\u2019Erario, a partire dal secondo e rispettivamente dal terzo anno, un interesse del 2 per cento all\u2019anno da aggiungersi all\u2019annualit\u00e0 d\u2019imposta\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Su questo articolo vi \u00e8 un primo emendamento dell\u2019onorevole Cappi del seguente tenore:<\/p><p>\u00ab<em>Ripristinare il testo proposto dal Governo<\/em>\u00bb.<\/p><p>Ricordo all\u2019Assemblea che il testo proposto dal Governo era cos\u00ec formulato:<\/p><p>\u00abL\u2019imposta straordinaria progressiva \u00e8 dovuta in rate bimestrali entro il 31 dicembre 1951.<\/p><p>\u00abQuando il patrimonio sia costituito, per almeno due terzi, da cespiti immobiliari, la relativa imposta straordinaria \u00e8 dovuta in rate bimestrali entro il 31 dicembre 1953, con l\u2019obbligo, per il contribuente, di corrispondere all\u2019Erario l\u2019interesse del 5 per cento, in ragion d\u2019anno, a decorrere dal 1\u00b0 gennaio 1952\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Cappi ha facolt\u00e0 di svolgere il suo emendamento. Ricordo che egli ne ha presentato uno analogo anche all\u2019articolo 49.<\/p><p>CAPPI. Credo che il mio emendamento si illustri da s\u00e9, tanto \u00e8 semplice. Ad ogni modo, dico solo che lo scopo che mi ha indotto a proporre il ripristino del testo proposto dal Governo, sia per l\u2019articolo 48 sia anche per il successivo articolo 49, \u00e8 stato quello di rendere pi\u00f9 facile ed agevole ai contribuenti il pagamento dell\u2019imposta. Stiamo pur fermi sulle aliquote alte e nel rigore contro le evasioni; ma mi sembra giusto che i contribuenti, anche per la convenienza del fisco, abbiano agevolazioni di forma e di tempo per il pagamento di questa imposta. Questa \u00e8 la ragione per cui ho presentato i miei emendamenti.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Crispo \u2013 unitamente agli onorevoli Morelli Renato, Bozzi, Cifaldi, Vinciguerra, Perrone Capano, Rubilli \u2013 ha presentato il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Al secondo comma del testo ministeriale sostituire il seguente<\/em><em>:<\/em><\/p><p>\u00abPer il patrimonio costituito in prevalenza da immobili urbani, il pagamento dell\u2019imposta avr\u00e0 luogo in sei annualit\u00e0, a cominciare dal termine della imposta proporzionale\u00bb.<\/p><p>Ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>CRISPO. L\u2019emendamento \u00e8 chiaro ed obbedisce a questa finalit\u00e0: rendere meno gravoso il canone, in quanto la contestualit\u00e0 del pagamento dell\u2019una e dell\u2019altra imposta ed il gravame del tributo a me sembra un onere eccessivo, talvolta impossibile ad essere sostenuto. Con l\u2019emendamento da noi proposto per gli immobili, cio\u00e8 per i patrimoni costituiti in prevalenza da immobili urbani, il pagamento dell\u2019imposta progressiva ha luogo dopo che sia stato esaurito il pagamento dell\u2019imposta proporzionale.<\/p><p>PRESIDENTE. Segue l\u2019emendamento proposto dagli onorevoli Clerici, Alberti, Bovetti, Cavalli, Saggin, Baracco:<\/p><p>\u00ab<em>Dopo il primo periodo del testo della Commissione, aggiungere<\/em><em>:<\/em><\/p><p>\u00abQuando il patrimonio sia costituito per almeno quattro quinti da immobili sottoposti al regime vincolistico dei fitti, i contribuenti possono chiedere che il pagamento abbia luogo, in rate bimestrali, sino a cinque anni dalla cessazione del regime vincolistico e comunque non oltre il 31 dicembre 1957\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Clerici ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>CLERICI. La ragione del mio emendamento \u00e8 in sostanza la stessa di quella dell\u2019emendamento presentato dall\u2019onorevole Crispo e da altri colleghi. Per\u00f2, ritengo che il mio emendamento risponda meglio a criteri di chiarezza e di giustizia.<\/p><p>Osservo subito che qualora l\u2019Assemblea ritenesse di votare l\u2019antico articolo 48, il mio emendamento, cos\u00ec com\u2019\u00e8 proposto, starebbe anche a quell\u2019articolo. Intanto, prego l\u2019onorevole Crispo di vedere se sia possibile fondere i nostri due emendamenti.<\/p><p>Il mio emendamento \u00e8 pi\u00f9 giusto e pi\u00f9 chiaro di quello degli altri colleghi, perch\u00e9, invece di parlare di un patrimonio costituito \u00abin prevalenza\u00bb da immobili urbani, parla di patrimonio costituito per almeno quattro quinti da immobili sottoposti a regime vincolistico. La prevalenza \u00e8 un concetto elastico che darebbe luogo a discussioni ed alla necessit\u00e0 di interventi e di circolari da parte del Ministro, cose che sono sempre da evitarsi perch\u00e9 tendono a creare nuove norme, anzich\u00e9 limitarsi ad interpretare la legge. Nel mio emendamento la norma \u00e8 categorica, perch\u00e9 prevede i quattro quinti del patrimonio e contempla nel caso di un patrimonio vistoso, tutto il patrimonio, perch\u00e9 l\u2019altro quinto \u00e8 rappresentato da quel patrimonio presuntivo di gioielli, titoli al portatore, e via dicendo, contemplato all\u2019articolo 25. N\u00e9 parlando di quattro quinti sottoposti a regime vincolistico, si cade in termini non generici. Vi sono infatti degli immobili urbani (come le costruzioni nuove, quelle ricostruite o riattate, o quelle di cui il proprietario ha in disponibilit\u00e0 i locali per avere da essi, amichevolmente o con altri mezzi, sloggiato gli inquilini), per i quali i proprietari percepiscono dei fitti che sono dieci, venti volte superiori a quelli degli immobili vincolati. Per costoro, evidentemente non vi dovrebbe essere agevolazione; l\u2019agevolazione vi sar\u00e0 per coloro che sono sottoposti a regime vincolistico.<\/p><p>Infine, ritengo opportuno che il termine di pagamento sia messo in correlazione allo stesso vincolo, come appunto dice il mio emendamento.<\/p><p>Osservo inoltre che il mio emendamento \u00e8 in relazione ad un altro emendamento, che ho presentato all\u2019articolo 72, e che riguarda la suddivisione dell\u2019imposta straordinaria proporzionale per coloro che versano nelle stesse condizioni previste nell\u2019emendamento presentato all\u2019articolo 48, ed \u00e8 in relazione ancora ad un ordine del giorno mio, che per ragioni regolamentari non pu\u00f2 essere proposto e discusso in questa sede, e che riguarda quella parte notevole di proprietari di case i quali, lungi dal soffrire, in queste condizioni raggiungono dei guadagni straordinari. Parlo di coloro che affittano o subaffittano stanze ed appartamenti in luoghi di cura e di villeggiatura, e che ottengono 40-50 mila lire, ed anche centomila, per stagione e per locale. Per costoro, io invoco da parte del Governo un provvedimento di rigore. (<em>Approvazioni<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Per questo dico che non si pu\u00f2, per ragioni di giustizia, parlare indiscriminatamente di proprietari immobiliari urbani o meno, ma si devono stabilire delle categorie specifiche, perch\u00e9 vi sono categorie che soffrono, come quelle sottoposte a regime vincolistico e che non traggono neppure il necessario per provvedere alle spese dell\u2019immobile, ed altre categorie, invece, che sono favorite dalle circostanze attuali, che fanno una vera speculazione e che possono e debbono e debbono essere considerate alla stregua dei borsari neri. (<em>Approvazioni<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE. Ha facolt\u00e0 di parlare l\u2019onorevole La Malfa, per esprimere il giudizio della Commissione sugli emendamenti.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> L\u2019articolo 48 \u00e8 una delle disposizioni fondamentali della legge, ed io debbo esporre le ragioni per cui la Commissione ha modificato in questa materia i criteri governativi.<\/p><p>Una delle preoccupazioni della Commissione \u00e8 stata quella di trovare un mezzo per rendere percepibile l\u2019imposta nel pi\u00f9 breve tempo possibile; perch\u00e9, se \u00e8 vero che i contribuenti possono avere difficolt\u00e0 di pagamento, una delle ragioni fondamentali dell\u2019imposta \u00e8 quella di produrre una liquidit\u00e0 immediata a favore dello Stato; non solo, ma anche perch\u00e9 l\u2019influenza anti-inflazionistica dell\u2019imposta si esercita solo se l\u2019imposta non \u00e8 troppo diluita nel tempo. Altrimenti l\u2019imposta non avrebbe un risultato di carattere monetario.<\/p><p>In che cosa consiste la modificazione dell\u2019articolo 48? La Commissione ha fatto sorgere il debito di imposta in un anno per i patrimoni prevalentemente mobiliari, in due anni per i patrimoni prevalentemente immobiliari. A questa modifica \u00e8 legata anche una modifica del sistema del riscatto.<\/p><p>Si \u00e8 cercato di anticipare la possibilit\u00e0 del riscatto, all\u2019atto della dichiarazione del contribuente, anzich\u00e9 all\u2019atto della prima iscrizione in ruolo, cio\u00e8 la si \u00e8 portata molto vicina nel tempo. Per potere, poi, indurre al riscatto, si sono dovuti aggravare i termini, la pressione sul riscatto dell\u2019imposta essendo in relazione diretta ai termini che si pongono per il pagamento.<\/p><p>Come vedete, dunque, l\u2019aggravamento sta in questo: che il debito d\u2019interesse per il contribuente \u00e8 stato anticipato; e mentre la legge lo faceva sorgere dopo il 1951, l\u2019emendamento della Commissione lo fa sorgere dopo il 1948-49. Avete un forte premio di riscatto per chi paga prima ed un aggravamento di condizioni per chi paga dopo.<\/p><p>Io avrei fatto pesare di pi\u00f9 gli interessi rendendoli crescenti nel tempo, perch\u00e9 le due leve (riscatto e rateazione) debbono agire in maniera che il contribuente man mano che si vale della rateazione abbia un rischio od un costo della rateazione. Ma la maggioranza della Commissione non \u00e8 stata del mio parere molto pi\u00f9 rigido.<\/p><p>Nell\u2019anticipare l\u2019obbligo del contribuente di pagare un interesse, ne abbiamo diminuito la misura. Il 5 per cento del testo governativo diventa un 10 per cento, dato che si pagano rate bimestrali; e questo saggio di interesse percepito dallo Stato, \u00e8 apparso molto grave. Abbiamo portato il saggio al 2 per cento e l\u2019abbiamo anticipato.<\/p><p>Ritornare, come vuole il collega Cappi, al testo proposto dal Governo significherebbe attenuare la pressione anti-inflazionistica che la Commissione ha avuto di mira. Ora, badate, qui noi non abbiamo dati sicuri per stabilire se un\u2019imposta \u00e8 liquida o pi\u00f9 o meno liquida; sono questioni psicologiche, di valutazione, di intuito, di considerazioni sulla situazione generale. Nell\u2019Assemblea a questo proposito ci sono due sensazioni: ci sono gli onorevoli colleghi che ascoltano i contribuenti, e hanno la sensazione che i contribuenti non possono pagare; c\u2019\u00e8 la Commissione ed il Governo che sentono che il contribuente pu\u00f2 pagare, non solo, ma deve pagare.<\/p><p>Chi ha ragione? \u00c8 una valutazione di carattere particolare. Hanno ragione coloro che credono che l\u2019imposta possa essere pagata? Io ho l\u2019impressione di s\u00ec.<\/p><p>Badate, l\u2019imposta proporzionale \u00e8 certamente gravosa per i piccoli contribuenti; per\u00f2, si \u00e8 avuto un notevole riscatto dell\u2019imposta. In sede generale, cosa vuol significare un accelerato riscatto dell\u2019imposta?<\/p><p>Vuol dire che c\u2019\u00e8 la possibilit\u00e0, la liquidit\u00e0 necessaria per pagare l\u2019imposta. E devo anche rilevare che, da quando qui dentro si parla di gravezza di imposta, di impossibilit\u00e0 di pagare, ecc., i contribuenti riscattano molto di meno. \u00c8 una grave responsabilit\u00e0 che l\u2019Assemblea si assume. Se, in definitiva, vi \u00e8 una possibilit\u00e0 che questa imposta venga riscattata celermente, cio\u00e8 che il contribuente paghi perch\u00e9 \u00e8 stato previdente, perch\u00e9 in campagna i contadini hanno detto: \u00abverr\u00e0 l\u2019imposta, accantoniamo per l\u2019imposta\u00bb, non possiamo come legislatori essere pi\u00f9 realisti del re.<\/p><p>CRISPO. Allora, aboliamo la discussione!<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Questo \u00e8 lo scopo dell\u2019imposta: non possiamo arrestare questo movimento. Pu\u00f2 darsi che ci siano dei casi da considerare; ma non poniamo questi problemi in sede generale. Quando un\u2019imposta la rateiamo troppo lungamente, quella liquidit\u00e0 che il mercato ha per pagare un\u2019imposta va in fumo e va in fumo anche la legge, perch\u00e9 uno scopo fondamentale della legge si perde.<\/p><p>In materia di imposta proporzionale, abbiamo gi\u00e0 dei segni di liquidit\u00e0; credo che questi segni di liquidit\u00e0 si possano ritenere esistenti anche per l\u2019imposta progressiva.<\/p><p>Prego, quindi, gli onorevoli colleghi di avere riguardo alle esigenze di politica generale, oltre che alle legittime esigenze dei contribuenti.<\/p><p>Per queste ragioni, non sarei favorevole ad accogliere l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Cappi e pregherei il collega di non insistervi.<\/p><p>La Commissione non \u00e8 nemmeno favorevole agli altri due emendamenti, per queste ragioni. In effetti, la distinzione di termini che fa la legge, che fa il sistema del decreto legislativo e l\u2019emendamento della Commissione, fra patrimoni immobiliari e patrimoni mobiliari, non riguarda, naturalmente, il cespite in s\u00e9. Ma, si dice: \u00abUn patrimonio che ha una certa percentuale di cespiti immobiliari ha possibilit\u00e0 liquide minori dell\u2019altro\u00bb. Se aggiungiamo un altro criterio, per esempio il regime vincolistico \u2013 come vorrebbe l\u2019onorevole Clerici \u2013 il fatto che una casa sia soggetta a regime vincolistico fa s\u00ec che di questo si tenga conto nella valutazione del reddito e nella valutazione del patrimonio. Non possiamo tener conto dello stesso fenomeno due volte, perch\u00e9 allora creiamo due condizioni privilegiate. Se noi, valutando una casa soggetta a regime vincolistico, ne facciamo una valutazione patrimoniale molto minore di una casa che non \u00e8 soggetta a regime vincolistico \u2013 e l\u2019abbiamo detto \u2013 evidentemente non possiamo poi facilitare il pagamento, perch\u00e9 l\u2019imposta gravante su quell\u2019imponibile \u00e8 molto minore di quella che grava sull\u2019altro. \u00c8 quindi un fatto obiettivo dato dalla composizione patrimoniale che pu\u00f2 indurci a quella divisione nella rateazione. Ma andare ad altre manifestazioni che hanno una portata ed un significato soprattutto per quel che riguarda la valutazione dell\u2019imponibile, ci sembra fuor di luogo.<\/p><p>La Commissione quindi, per le ragioni che ho ora esposte, esprime parere contrario ai due emendamenti Crispo e Clerici.<\/p><p>PRESIDENTE. Invito l\u2019onorevole Ministro delle finanze a pronunciarsi a nome del Governo.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Per quanto riguarda la richiesta dell\u2019onorevole Cappi di ripristinare il testo ministeriale, siccome questo promana dal Governo, mi rimetto all\u2019Assemblea.<\/p><p>Per gli emendamenti presentati dagli onorevoli Crispo e Clerici, per le ragioni esposte dall\u2019onorevole Relatore, cui pienamente mi associo, debbo esprimere parere nettamente contrario all\u2019accoglimento.<\/p><p>CRISPO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CRISPO. Dichiaro che potrei rinunziare al mio emendamento e aderire a quello dell\u2019onorevole Clerici nel caso in cui il collega Clerici acconsentisse, l\u00e0 dove \u00e8 detto \u00abper almeno quattro quinti\u00bb, a dire invece \u00abper almeno tre quarti\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Clerici acconsente?<\/p><p>CLERICI. Acconsento.<\/p><p>PRESIDENTE. Passiamo dunque alle votazioni.<\/p><p>Dovr\u00f2 porre anzitutto ai voti l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Cappi, il quale propone di ripristinare il testo proposto dal Governo. Non essendo per\u00f2 presente l\u2019onorevole Cappi, si intende che vi abbia rinunciato.<\/p><p>VANONI. Lo faccio mio.<\/p><p>PRESIDENTE. Sta bene. Lo pongo ai voti, ricordando che la Commissione ha espresso parere contrario e il Governo si \u00e8 rimesso all\u2019Assemblea.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>L\u2019onorevole Crispo ha rinunciato al suo emendamento.<\/p><p>Resta quindi l\u2019emendamento presentato dall\u2019onorevole Clerici, ed altri, cui l\u2019onorevole Crispo si \u00e8 associato, con la modifica delle parole \u00abquattro quinti\u00bb in \u00abtre quarti\u00bb.<\/p><p>Lo pongo ai voti, ricordando che la Commissione ha espresso parere contrario e il Governo si \u00e8 associato al parere della Commissione.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Essendo stati respinti tutti gli emendamenti proposti, l\u2019articolo 48 si intende approvato nel testo proposto dalla Commissione.<\/p><p>BERTONE. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>BERTONE. Vorrei chiedere alla Commissione, senza farne oggetto di una proposta specifica, se non riterrebbe opportuno, per il pagamento degli interessi, di farli decorrere non dal secondo e dal terzo anno, ma almeno dal quarto e dal quinto. Io credo infatti che presupporre che un\u2019imposta di tal natura sia pagata nel primo anno significhi pensare una cosa che non avverr\u00e0. E un\u2019imposta cos\u00ec grave questa, che nessuno la pagher\u00e0 nel primo anno. Ora, obbligare il contribuente a pagare fin dal primo anno gli interessi d\u2019una imposta che si riconosce deve essere diluita nel tempo, mi pare un po\u2019 grave. Quindi chiedo alla Commissione se non creda opportuno fissare che il pagamento degli interessi avvenga non dal primo e secondo anno, ma dal quarto o quinto.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Relatore ha facolt\u00e0 di esprimere il parere della Commissione.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> La Commissione si \u00e8 gi\u00e0 espressa ed \u00e8 gi\u00e0 avvenuta la votazione su questo problema. Mi dispiace, onorevole Bertone.<\/p><p>BERTONE. Anche poco fa l\u2019onorevole Crispo, ad articolo approvato, ha proposto un emendamento aggiuntivo, che \u00e8 stato votato.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Faccio osservare che quello che l\u2019onorevole Bertone dice era, in fondo, l\u2019emendamento Cappi, che \u00e8 stato respinto.<\/p><p>BERTONE. Io non ho votato per l\u2019emendamento Cappi: sono per il testo della Commissione, con la sola variante accennata.<\/p><p>PRESIDENTE. Se vuole fare una proposta formale, onorevole Bertone, la invito a far pervenire alla Presidenza il suo emendamento.<\/p><p>La Commissione mantiene, ad ogni modo, il suo parere contrario?<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore,<\/em> La Commissione si \u00e8 gi\u00e0 espressa: naturalmente \u00e8 contraria.<\/p><p>BERTONE. Rinuncio al mio emendamento.<\/p><p>PRESIDENTE. Passiamo all\u2019articolo 49.<\/p><p>Se ne dia lettura nel testo della Commissione.<\/p><p>MOLINELLI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abL\u2019imposta straordinaria progressiva su patrimoni il cui ammontare raggiunga il minimo imponibile viene iscritta a ruolo, in via provvisoria, salvo conguagli, in base alla dichiarazione presentata dal contribuente ed \u00e8 messa in riscossione a partire dalla rata del febbraio 1948.<\/p><p>\u00abL\u2019imposta iscritta a titolo provvisorio o definitivo in ruoli, la cui riscossione si inizia dopo la rata del febbraio 1948, viene ripartita in quote uguali nelle rate residue.<\/p><p>\u00abL\u2019imposta iscritta in ruoli, la cui riscossione s\u2019inizia dopo la scadenza dei due termini fissati dall\u2019articolo 48, a seconda della composizione del patrimonio imponibile, \u00e8 pagata in sei rate bimestrali con l\u2019interesse corrispondente di cui all\u2019articolo 48\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. A questo articolo l\u2019onorevole Cappi ha proposto il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Ripristinare il testo proposto dal Governo<\/em>\u00bb.<\/p><p>Ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>CAPPI. Vi rinuncio, essendo stato respinto l\u2019analogo emendamento da me proposto all\u2019articolo precedente.<\/p><p>PRESIDENTE. Sta bene.<\/p><p>L\u2019onorevole Veroni ha facolt\u00e0 di svolgere il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Aggiungere, in fine, il seguente comma<\/em><em>:<\/em><\/p><p>\u00abPer la riscossione dell\u2019imposta progressiva compete all\u2019esattore l\u2019aggio contrattuale, esclusa l\u2019addizionale prevista dagli articoli 5 e 8 del decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 424\u00bb.<\/p><p>VERONI. Questo emendamento contiene lo stesso principio che il legislatore ha previsto per la riscossione dell\u2019imposta straordinaria proporzionale, all\u2019articolo 72.<\/p><p>Questa disposizione va, evidentemente, riprodotta nell\u2019articolo 49.<\/p><p>PRESIDENTE. Qual \u00e8 il parere della Commissione?<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> La Commissione accetta.<\/p><p>PRESIDENTE. E il Governo?<\/p><p>PELEA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Anche il Governo accetta l\u2019emendamento.<\/p><p>VANONI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>VANONI. Mi dichiaro contrario a questo emendamento, perch\u00e9 esso determina una situazione di sperequazione tra diverse categorie di contribuenti.<\/p><p>Noi oggi, in materia di aggi di riscossione esattoriali, ci troviamo esattamente in questa posizione: che per far fronte alle aumentate spese di riscossione, si sono aggiunti agli aggi contrattuali dei super-aggi, particolarmente elevati. Questo era dovuto al fatto che i ruoli di riscossione non avevano avuto quell\u2019incremento della loro consistenza che hanno avuto le spese di riscossione.<\/p><p>Oggi noi diamo agli esattori una nuova imposta da riscuotere. La politica logica sarebbe questa: che in relazione all\u2019aumento della cifra di riscossioni si riducano tutti gli aggi di riscossione, e non solo quelli inerenti all\u2019imposta straordinaria sul patrimonio, e che quindi si faccia un\u2019opera di perequazione fra i contribuenti che pagano l\u2019aggio di riscossione sulle normali imposte ed i contribuenti che sono chiamati a pagare l\u2019imposta straordinaria.<\/p><p>La logica sarebbe quindi questa: che l\u2019aggio fosse uniforme per tutte le imposte. Se oggi si determina un nuovo carico tributario per cui quelle spese di riscossione si ripartiscono su una maggior somma da riscuotere, il vantaggio della diminuzione dell\u2019aggio dovrebbe essere accordato a tutti i contribuenti e non solo a quelli cui la diminuzione \u00e8 concessa ai fini dell\u2019imposta straordinaria sul patrimonio.<\/p><p>Quindi io voter\u00f2 contro questo emendamento, suggerendo al Governo di svolgere quell\u2019opera di riduzione delle aggiunte agli aggi esattoriali che \u00e8 inerente alla nuova situazione che si determina in conseguenza del maggior carico in relazione alla posizione degli esattori, in maniera da poter arrivare ad una perequazione graduale ma definitiva degli aggi esattoriali per tutte le imposte.<\/p><p>VERONI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>VERONI. Vorrei rispondere all\u2019onorevole Vanoni che, proprio per cominciare questa graduale perequazione degli aggi, noi proponiamo che, essendosi determinata con l\u2019imposta proporzionale la riscossione di un aggio per gli esattori, ugualmente si faccia per la progressiva.<\/p><p>PRESIDENTE. Segue un emendamento dell\u2019onorevole Corbino cos\u00ec formulato:<\/p><p><em>\u00abNel primo e nel secondo comma dell\u2019articolo 49 sostituire:<\/em> febbraio 1948, <em>con:<\/em> agosto 1948\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Corbino ha facolt\u00e0 di svolgere il suo emendamento.<\/p><p>CORBINO. L\u2019emendamento \u00e8 cos\u00ec chiaro che non credo abbia bisogno di particolare illustrazione. Noi abbiamo prorogato i termini per la denuncia. Ho l\u2019impressione che, per quanto presto si possa fare, gli uffici non saranno in condizione di notificare le cartelle dei pagamenti entro febbraio. Senza spostare i termini generali che abbiamo accettato nella proposta della Commissione, si potrebbe prorogare di sei mesi il gettito globale dell\u2019imposta entro i quattro o sei anni al massimo di termine entro il quale l\u2019imposta dovr\u00e0 essere pagata.<\/p><p>Devo aggiungere che io non vorrei modificare le condizioni previste per il riscatto, salvo la proroga del termine del 15 settembre di cui all\u2019articolo 71, in maniera da lasciare al contribuente lo stimolo di riscattare l\u2019imposta.<\/p><p>Non \u00e8 che io tenga molto a questa proposta, ma volevo far presente che ancora durante il 1948 molti contribuenti dovranno pagare la decennale. Ora, se noi ritardiamo i pagamenti alla data del 10 agosto, siccome i pagamenti sarebbero iniziati con valori provvisori, nelle ultime tre rate del 1948 l\u2019onere della progressiva non sarebbe troppo elevato, e quindi noi semplificheremmo il problema del pagamento per una notevole categoria di contribuenti.<\/p><p>PRESIDENTE. Invito il Relatore ad esprimere il suo parere sull\u2019emendamento Corbino.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> In un certo senso ho risposto implicitamente all\u2019onorevole Corbino esponendo il pensiero della Commissione, cio\u00e8 nel senso di rendere esigibile in febbraio quest\u2019imposta, se tecnicamente \u00e8 possibile l\u2019esazione in febbraio. D\u2019altra parte, l\u2019imposta figura gi\u00e0 nel preventivo 1947-48 per 30 miliardi. Ora, si possono anche abolire questi 30 miliardi dal preventivo, ma io credo che sia bene che nel preventivo del nuovo esercizio figurino entrate per l\u2019imposta straordinaria progressiva.<\/p><p>Se tecnicamente non ci sono difficolt\u00e0, e il Ministro ha assicurato che non ce ne sono, la Commissione insiste.<\/p><p>Risponderei poi, se mi permette l\u2019onorevole Presidente, al collega Vanoni che la sua tesi \u00e8 giusta per quanto riguarda la ripartizione dell\u2019aggio fra tutti i contribuenti. Ma, prendendo in considerazione l\u2019emendamento Veroni, si \u00e8 dovuto considerare l\u2019entrata in riscossione di molti miliardi. Se in attesa della ripartizione tradizionale avessimo lasciato questa addizionale, evidentemente avremmo creato un maggior male.<\/p><p>La soluzione \u00e8 empirica e contingente, ma pone riparo ad un inconveniente contro il quale non abbiamo per il momento un sistema migliore. Quindi mi associo alla tesi Vanoni, come raccomandazione per una sistemazione futura, ma ritengo opportuno in questo momento applicare l\u2019emendamento Veroni.<\/p><p>PRESIDENTE. Prego il Ministro delle finanze di esprimere il parere del Governo.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Desidero assicurare il collega Vanoni che gi\u00e0 \u00e8 allo studio presso la Direzione generale competente il problema delle perequazioni degli aggi e dello smantellamento di tutte le sovrastrutture esistenti attualmente.<\/p><p>Mi faccio veramente carico del concetto di perequazione che ispira l\u2019ordine di idee espresso dall\u2019onorevole Vanoni, in contrasto con l\u2019emendamento Veroni, e dico all\u2019onorevole Veroni che proprio il Ministero, per diversi giorni, ha meditato sul problema ed ha dovuto alla fine obbedire alla considerazione empirica e contingente \u2013 come bene ha detto l\u2019onorevole La Malfa \u2013 di agire in qualche modo in attesa dei risultati migliori che si spera di conseguire con la revisione di tutto il problema.<\/p><p>Non assumo impegni formali, ma vorrei che l\u2019Assemblea credesse alla buona volont\u00e0 del Ministero di esaminare questa materia con la celerit\u00e0 necessaria, il che potrebbe forse permettere il risolvere, almeno fino ad un certo punto, il complesso problema prima che risultasse di attualit\u00e0 la riscossione dei ruoli. Non \u00e8 una promessa, perch\u00e9 non vorrei convertire quella che \u00e8 una buona intenzione in un impegno formale.<\/p><p>Per queste ragioni devo confermare il parere favorevole del Governo all\u2019emendamento Vanoni.<\/p><p>Per quanto riguarda l\u2019emendamento Corbino, che ha come presupposto la probabile impossibilit\u00e0 del Governo di mettere in riscossione i ruoli compilati in base alle dichiarazioni dei contribuenti il 10 febbraio 1948, posso assicurare che col termine del 30 settembre fissato per le dichiarazioni dei possessori di patrimoni superiori a 3 milioni, \u00e8 possibile di mettere in riscossione i ruoli con la rata di febbraio.<\/p><p>Vorrei fare ancora una volta \u2013 e mi sembra che sia la seconda \u2013 un appello all\u2019onorevole Corbino, alla sua squisita sensibilit\u00e0 in ordine alle necessit\u00e0 del Tesoro, perch\u00e9 non insista nel suo emendamento.<\/p><p>Sono stati inscritti nel preventivo 1947-48, 30 miliardi, che possono essere riscossi, e non vedrei francamente la ragione di rinunciare per sei mesi a questa riscossione.<\/p><p>Per questi motivi mi duole di non poter accettare l\u2019emendamento proposto dall\u2019onorevole Corbino.<\/p><p>VANONI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>VANONI. Ritengo che l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Veroni, cos\u00ec come \u00e8 stato inquadrato dal Governo, troverebbe posto molto meglio nelle norme transitorie, che non nella legge definitiva.<\/p><p>Quanto all\u2019aggio minore, difficilmente riuscirete a ridurre su una cifra importante l\u2019aggio sulle altre riscossioni dell\u2019imposta.<\/p><p>Voglio aggiungere un\u2019altra considerazione che rientra nell\u2019ordine d\u2019idee della Commissione. La Commissione ha studiato tutto questo sistema dell\u2019articolo 48 per rendere pi\u00f9 allettevole il riscatto dell\u2019imposta. Ora, se voi riducete l\u2019aggio di riscossione, che \u00e8 uno dei vantaggi che si viene ad attuare nel riscatto dell\u2019imposta, evidentemente riducete anche l\u2019allettamento. Quindi io ritengo che se veramente siamo sulla strada della perequazione degli aggi e, tenendo conto che oggi si fa pagare il 15 per cento di aggio di riscossione al piccolo proprietario che paga l\u2019imposta fondiaria, mentre si fa al 3 e 50 per cento nell\u2019imposta sul patrimonio, questa perequazione sar\u00e0 ben difficile a raggiungere. Se vogliamo mettere una norma transitoria, finch\u00e9 nuove norme siano emanate, potrei anche accettare; se si vuol fare entrare la norma nel testo definitivo della legge, allora credo che la perequazione sar\u00e0 difficile a raggiungere.<\/p><p>SCOCCIMARRO. Propongo che si metta ai voti l\u2019emendamento Veroni, salvo a deciderne la collocazione.<\/p><p>VERONI. D\u2019accordo.<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo ai voti l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Veroni, sul quale vi \u00e8 il parere favorevole del Governo e della Commissione riservandone la collocazione.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Segue l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Corbino. Domando al proponente se intende mantenerlo.<\/p><p>CORBINO. Lo ritiro; per\u00f2 vorrei far rilevare al Ministro che la preoccupazione si pu\u00f2 riferire al Bilancio e non alla Tesoreria. In sostanza, la massima parte dei contribuenti, nei primi sei mesi, pagher\u00e0 l\u2019imposta prelevando da quello che ha di disponibilit\u00e0 bancarie: quindi il Tesoro dovr\u00e0 cedere da una parte quello che incasser\u00e0 dall\u2019altra. Questo \u00e8 quello che sta accadendo in questi giorni per il riscatto della patrimoniale decennale, perch\u00e9 la massima parte dei riscatti viene fatta con i prelevamenti dai depositi bancari. Comunque, non insisto.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019articolo 49 si intende approvato nel testo della Commissione, con il comma aggiuntivo test\u00e9 votato, salvo a decidere la definitiva collocazione di tale comma.<\/p><p>Passiamo all\u2019articolo 50 che la Commissione accetta nel testo governativo. Se ne dia lettura.<\/p><p>MOLINELLI, <em>Segretario<\/em>, legge.<\/p><p>\u00ab\u00c8 ammesso il pagamento, in buoni del tesoro ordinari, al valore nominale, con deduzione dello sconto al giorno del versamento\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Su questo articolo l\u2019onorevole Balduzzi ha proposto il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Aggiungere il seguente comma:<\/em><\/p><p>\u00abSono accettati in pagamento come contante, in base al prezzo di emissione, pi\u00f9 interessi maturati, i buoni del Tesoro quinquennali 5 per cento a premi, emessi in forza del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1945, n. 70\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Balduzzi ha facolt\u00e0 di svolgere il suo emendamento.<\/p><p>BALDUZZI. Onorevoli colleghi, mi riferisco al decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1945, n. 70, pubblicato sulla <em>Gazzetta Ufficiale<\/em> del 24 marzo di detto anno, relativo all\u2019emissione dei Buoni del tesoro 5 per cento a premi, Buoni del tesoro che vanno sotto la denominazione di \u00abprestito Soleri\u00bb.<\/p><p>In questo decreto c\u2019\u00e8 l\u2019articolo 3 il quale, tra l\u2019altro, reca: \u00abIl prezzo di emissione \u00e8 stabilito, ecc.<\/p><p>\u00abEssi (Buoni del tesoro) saranno anche accettati come contante, in base al prezzo di emissione, pi\u00f9 interessi maturati:<\/p><ol><li>a) in sottoscrizione del grande Prestito della ricostruzione nazionale&#8230;;<\/li><li><em>b<\/em>) in pagamento di una eventuale futura imposta personale straordinaria sul patrimonio\u00bb.<\/li><\/ol><p>Come vedete, \u00e8 un impegno preciso preso dal Governo del tempo in ordine ad una istituenda imposta straordinaria sul patrimonio ed io ritengo doveroso richiamare espressamente detto impegno nella legge in esame. Mi si dir\u00e0 che dal punto di vista finanziario non \u00e8 opportuno. Si potr\u00e0 aggiungere anche che \u00e8 superfluo, in quanto \u00e8 gi\u00e0 una disposizione di legge. Al che io per\u00f2 mi permetto osservare che ritengo invece tale richiamo doveroso, come dicevo poc\u2019anzi, perch\u00e9 \u00e8 un atto di lealt\u00e0 che andr\u00e0 a tutto vantaggio del credito dello Stato, il quale ha sempre bisogno di fare ricorso al credito.<\/p><p>Notate poi che la norma dettata dal decreto summenzionato sar\u00e0 a tutto vantaggio delle classi abbienti, le quali hanno la possibilit\u00e0 di seguire le norme legislative, e di farsi suggerire da tecnici e competenti la convenienza di utilizzare questi Buoni del tesoro per pagare l\u2019imposta.<\/p><p>La disposizione invece sfuggir\u00e0 a quel ceto medio, cui l\u2019imposta patrimoniale in esame sar\u00e0 particolarmente gravosa, quel ceto medio che costituisce la classe pi\u00f9 benemerita perch\u00e9 \u00e8 quella che risponde sempre allorch\u00e9 lo Stato ha necessit\u00e0 di emettere prestiti.<\/p><p>Per questo motivo, mi auguro che l\u2019emendamento venga accolto.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Relatore ha facolt\u00e0 di esprimere il pensiero della Commissione.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Il collega Balduzzi ha ragione, ma quanto egli propone \u00e8 gi\u00e0 sancito in una norma di legge! Se ne potr\u00e0 fare oggetto di una circolare: \u00abSi accettano in pagamento come contante anche i Buoni del tesoro quinquennali, ecc.\u00bb. Ma non si fa altro che ripetere una norma legislativa esistente.<\/p><p>PRESIDENTE. Ha facolt\u00e0 di parlare il Ministro delle finanze.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Comprendo le considerazioni dell\u2019onorevole Balduzzi, ma credo che l\u2019emendamento sia veramente superfluo dal punto di vista tecnico, perch\u00e9 \u00e8 evidente che se quella facolt\u00e0 di pagamento \u00e8 contemplata dalla legge di emissione, non \u00e8 necessario ripeterla nell\u2019articolo oggi in discussione. Se poi ci si riferisce alla conoscenza o non conoscenza della norma, credo che non si aumenti molto la conoscenza di essa con la citazione di un decreto, di una data, di un numero. Siccome, da parte dell\u2019onorevole Balduzzi \u00e8 stato autorevolmente detto che il prestito Soleri \u00e8 ammesso in pagamento e la Commissione e il Governo lo riconfermano, penso che questo scopo di chiarimento davanti all\u2019opinione pubblica sia gi\u00e0 sufficientemente raggiunto, ed \u00e8 per questo che ritengo di non poter accogliere l\u2019emendamento proposto.<\/p><p>BALDUZZI. Ritiro il mio emendamento, pur osservando che la norma \u00e8 stata di fatto richiamata per i Buoni del tesoro ordinari, cosa questa che potrebbe generare equivoco.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Siccome pu\u00f2 sollevarsi l\u2019eccezione che, dichiarandosi in una legge posteriore a quella di emissione del prestito ammesso il pagamento in Buoni del tesoro ordinari, si potrebbe forse dar motivo di ritenere che non sia ammesso il pagamento in altri Buoni, credo che la formula potrebbe essere la seguente: \u00ab\u00c8 ammesso il pagamento anche in Buoni del tesoro ordinari\u00bb.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> No, perch\u00e9 ci sono altre serie di buoni.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> L\u2019articolo 50 dice: \u00ab\u00c8 ammesso il pagamento in Buoni del tesoro ordinari al valore nominale, ecc.\u00bb.<\/p><p>Siccome resta fermo che il pagamento in contanti \u00e8 la via normale, se noi aggiungiamo la parola \u00abanche\u00bb in Buoni del tesoro ordinari, questo \u00abanche\u00bb lo si spiega pensando alla via del pagamento in contanti e si salva cos\u00ec la preoccupazione dell\u2019onorevole Balduzzi, che, per\u00f2, ripeto, non avrebbe ragion d\u2019essere.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> \u00c8 meglio non modificare nulla, perch\u00e9 si rischia di complicare anzich\u00e9 specificare.<\/p><p>PRESIDENTE. Poich\u00e9 l\u2019onorevole Balduzzi ha dichiarato di ritirare il suo emendamento, dopo le assicurazioni date dal Ministro, l\u2019articolo 50 si intende approvato nel testo proposto.<\/p><p>Il seguito della discussione \u00e8 rinviato alle 17 di oggi.<\/p><p>La seduta termina alle 12.55.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE CXCI. SEDUTA ANTIMERIDIANA DI VENERD\u00cc 18 LUGLIO 1947 PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE CONTI INDICE Per lo svolgimento di una interpellanza: Bernini Presidente Interrogazione (Svolgimento): Segni, Ministro dell\u2019agricoltura e foreste Bulloni Disegno di legge (Seguito della discussione): Convalida del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 29 marzo 1947, n. 143, [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_relevanssi_hide_post":"","_relevanssi_hide_content":"","_relevanssi_pin_for_all":"","_relevanssi_pin_keywords":"","_relevanssi_unpin_keywords":"","_relevanssi_related_keywords":"","_relevanssi_related_include_ids":"","_relevanssi_related_exclude_ids":"","_relevanssi_related_no_append":"","_relevanssi_related_not_related":"","_relevanssi_related_posts":"2042,2036,2220,2085,2175,2181","_relevanssi_noindex_reason":"","_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[53,7],"tags":[],"post_folder":[52],"class_list":["post-2032","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-1947-07","category-assemblea"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2032","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=2032"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2032\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":6829,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2032\/revisions\/6829"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=2032"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=2032"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=2032"},{"taxonomy":"post_folder","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fpost_folder&post=2032"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}