{"id":2028,"date":"2023-09-10T22:22:42","date_gmt":"2023-09-10T20:22:42","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=2028"},"modified":"2023-10-21T21:50:11","modified_gmt":"2023-10-21T19:50:11","slug":"antimeridiana-di-giovedi-17-luglio-1947","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=2028","title":{"rendered":"ANTIMERIDIANA DI GIOVED\u00cc 17 LUGLIO 1947"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"2028\" class=\"elementor elementor-2028\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-31be7aa elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"31be7aa\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-b138f6d\" data-id=\"b138f6d\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-9dfaa63 elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"9dfaa63\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/19470717_1.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-1d4e966 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"1d4e966\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>CLXXXIX.<\/p><p>SEDUTA ANTIMERIDIANA DI GIOVED\u00cc 17 LUGLIO 1947<\/p><p>PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE <strong>CONTI<\/strong><\/p><p><strong>INDICE<\/strong><\/p><p><strong>Disegno di legge <\/strong>(<em>Seguito della discussione<\/em>)<strong>:<\/strong><\/p><p>Convalida del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 29 marzo 1947, n. 143, concernente l\u2019istituzione di una imposta straordinaria progressiva sul patrimonio (14).<\/p><p>Presidente<\/p><p>Crispo<\/p><p>Cappi<\/p><p>La Malfa, <em>Relatore<\/em><\/p><p>Pella, <em>Ministro delle finanze<\/em><\/p><p>Bonomi Paolo<\/p><p>Corbino<\/p><p>Tosi<\/p><p>Scoca<\/p><p>De Mercurio<\/p><p>Bosco Lucarelli<\/p><p>Pesenti<\/p><p>De Vita<\/p><p>Dugoni<\/p><p>Micheli<\/p><p>Jacini<\/p><p>Arcaini<\/p><p>Chiostergi<\/p><p>Zerbi<\/p><p>Caroleo<\/p><p><strong>Votazione segreta:<\/strong><\/p><p>Presidente<\/p><p><strong>Risultato della votazione segreta:<\/strong><\/p><p>Presidente<\/p><p>La seduta comincia alle 10.35.<\/p><p>MOLINELLI, <em>Segretario<\/em>, legge il processo verbale della precedente seduta antimeridiana.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>Seguito della discussione del disegno di legge: Convalida del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 29 marzo 1947, n. 143, concernente l\u2019istituzione di un\u2019imposta straordinaria progressiva sul patrimonio. (14).<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019ordine del giorno reca il seguito della discussione sul disegno di legge: Convalida del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 29 marzo 1947, n. 143, concernente l\u2019istituzione di una imposta straordinaria progressiva sul patrimonio.<\/p><p>Avverto l\u2019Assemblea che \u00e8 pervenuta alla Presidenza una proposta di sospensiva che porta la firma dell\u2019onorevole Crispo e di altri 15 colleghi, numero prescritto dall\u2019articolo 93 del Regolamento, il quale stabilisce appunto:<\/p><p>\u00abLa questione sospensiva, quella cio\u00e8 che rinvia la discussione, e la questione pregiudiziale, quella cio\u00e8 che un dato argomento non si abbia a discutere, possono essere proposte da un singolo deputato prima che si entri nella discussione della legge; ma, quando questa sia gi\u00e0 principiata, devono essere sottoscritte da 15 deputati. Esse saranno discusse prima che s\u2019entri o che si continui nella discussione; n\u00e9 questa si prosegue, se prima la Camera non le abbia respinte.<\/p><p>\u00abDue soli deputati, compreso il proponente, potranno parlare in favore e due contro\u00bb.<\/p><p>Dovr\u00f2 ora controllare la presenza dei firmatari della proposta di sospensiva.<\/p><p>CRISPO. Mi perdoni, onorevole Presidente, non mi pare che il Regolamento, per questa questione, richieda la presenza dei sottoscrittori. Il Regolamento, a proposito di emendamenti e di altre questioni, richiede la presenza dei firmatari, ma nell\u2019articolo 93 non si trova alcuna disposizione che imponga la presenza dei sottoscrittori.<\/p><p>PRESIDENTE. Ad ogni modo, la presenza \u00e8 certamente richiesta, perch\u00e9 evidentemente, si deve controllare tra l\u2019altro anche l\u2019autenticit\u00e0 della firma, e questo pu\u00f2 farsi soltanto se il deputato \u00e8 presente e risponde positivamente.<\/p><p>\u00c8 quindi necessario, onorevole Crispo, fare questa constatazione.<\/p><p>(<em>Segue l\u2019appello dei firmatari<\/em>).<\/p><p>Comunico all\u2019Assemblea che dall\u2019appello dei firmatari risulta che la presenza dei quindici deputati prescritti non \u00e8 stata constatata.<\/p><p>CRISPO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CRISPO. Se permette, signor Presidente, vorrei richiamare l\u2019attenzione dell\u2019Assemblea sulla disposizione precisa dell\u2019articolo 93.<\/p><p>Invano si cercherebbe, signor Presidente, onorevoli colleghi, nell\u2019articolo 93, o negli articoli successivi del Regolamento una qualunque norma che imponesse la presenza nell\u2019Aula dei sottoscrittori dell\u2019ordine del giorno col quale si solleva la questione pregiudiziale.<\/p><p>Lei \u00e8 di parere contrario, ma io mi permetto di farle notare, signor Presidente, che, a proposito delle altre questioni e a proposito degli emendamenti, il Regolamento prescrive che i sottoscrittori debbano essere presenti a pena di decadenza; sicch\u00e9 potremmo invocare il noto principio che dove la legge volle disse, dove non volle tacque; perch\u00e9 si tratterebbe di una norma restrittiva dell\u2019esercizio d\u2019un diritto. Innegabilmente, senza la norma espressa, non si pu\u00f2 dire che occorra la presenza, perch\u00e9 questa presenza mancata si risolverebbe in un divieto di discutere la questione sollevata. Ora, quale \u00e8 questa norma? N\u00e9 mi pare che invocare una prassi contro la mancanza di una norma specifica possa essere ammesso; ed inoltre occorrerebbe che si documentasse in quali casi simiglianti si \u00e8 ricorso a questa prassi.<\/p><p>Quindi, a mio modesto avviso, interpretando e la lettera e lo spirito della legge, basta la sottoscrizione dell\u2019ordine del giorno senza che sia richiesta la presenza.<\/p><p>Il signor Presidente ha fatto un\u2019osservazione: ha detto che la presenza potrebbe, se non altro, essere richiesta per il controllo dell\u2019autenticit\u00e0 delle firme. Non credo che si possa sollevare una questione di questo genere. Se io, che ho presentato l\u2019ordine del giorno, dichiaro che personalmente ho raccolto le firme dei sottoscrittori, non mi pare che si possa sollevare una questione di questo genere.<\/p><p>PRESIDENTE. Mi rimetter\u00f2 al giudizio dell\u2019Assemblea intorno alla necessit\u00e0 o meno della presenza dei sottoscrittori della domanda di sospensiva. Ma faccio osservare all\u2019onorevole Crispo che v\u2019\u00e8 nell\u2019articolo stesso del Regolamento l\u2019indicazione di quella che poi \u00e8 stata la prassi alla quale mi richiamo.<\/p><p>Basta leggere l\u2019articolo. Esso dice che prima che si inizi la discussione basta la richiesta di un deputato; durante la discussione \u2013 il che implica la presenza di deputati \u2013 \u00e8 necessario che la pregiudiziale sia sottoscritta da quindici deputati. Evidentemente quindici deputati devono essere presenti durante la discussione. Lei, onorevole Crispo, ha garantito l\u2019autenticit\u00e0 delle firme, e un\u2019affermazione di questo genere non si mette in dubbio. Ma \u00e8 evidente che il deputato potrebbe aver mandato anche per lettera la sua adesione alla pregiudiziale; e allora il deputato \u00e8 assente e non presente. Mi pare quindi che la sua interpretazione non sia giusta.<\/p><p>CRISPO. Per non lasciare senza risposta la sua acuta osservazione, mi permetto di rilevare questo: che la differenza tra il momento iniziale, nel quale la questione sia sollevata, e il momento intermedio del corso della discussione non attiene alla questione da noi sollevata. Il pensiero del Regolamento \u00e8 chiaro: baster\u00e0 la firma di un solo deputato; un solo deputato pu\u00f2 sollevare questa questione. \u00c8 evidente invece che se la discussione \u00e8 in corso, il Regolamento non si accontenta della volont\u00e0 di un solo deputato, ma esige come condizione che almeno quindici deputati, per la importanza che la questione assume nel corso della discussione, presentino la richiesta.<\/p><p>Ad ogni modo ritiro la domanda, riservendomi di ripresentarla in altro momento.<\/p><p>PRESIDENTE. Proseguiamo allora nell\u2019esame degli emendamenti ai vari articoli.<\/p><p>Siamo all\u2019articolo 33. Se ne dia lettura nel testo del Governo, accolto dalla Commissione.<\/p><p>MOLINELLI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abPer quanto riguarda i cespiti, la dichiarazione deve indicare:<\/p><ol><li><em>a<\/em>) per i terreni \u2013 compresi i fabbricati rurali \u2013 il comune e la localit\u00e0 in cui sono situati, il numero e la intestazione della partita catastale, la superficie, le colture, il reddito imponibile ai fini dell\u2019imposta terreni e, se il terreno \u00e8 dato in fitto, il canone e le generalit\u00e0 dell\u2019affittuario;<\/li><li><em>b<\/em>) per i fabbricati, il comune in cui sono situati, la via ed il numero civico, la destinazione, il numero dei piani e dei vani, il reddito imponibile ai fini della imposta sui fabbricati.<\/li><\/ol><p>\u00abPer i terreni e fabbricati acquisiti dopo il 10 giugno 1940, deve indicarsi anche il titolo di acquisto;<\/p><ol><li><em>c<\/em>) per i censi, canoni, livelli ed altre prestazioni di carattere perpetuo, il titolo costitutivo, le generalit\u00e0 del debitore e l\u2019ammontare annuo;<\/li><li><em>d<\/em>) per le miniere, cave, torbiere, saline, tonnare, laghi e stagni da pesca, il comune e la localit\u00e0 in cui sono situati, le attrezzature fisse e gli strumenti;<\/li><li><em>e<\/em>) per le opere in corso di costruzione, l\u2019ubicazione, lo stato di avanzamento dei lavori alla data del 28 marzo 1947 e il capitale investito;<\/li><li><em>f<\/em>) per le aree fabbricabili, il comune in cui sono situate, il numero e l\u2019intestazione della partita catastale, l\u2019ubicazione, l\u2019estensione e le condizioni dell\u2019area e le eventuali opere in essa eseguite;<\/li><li><em>g<\/em>) per le aziende industriali e commerciali, la elencazione dei diversi elementi, attivi e passivi, che le compongono, come il macchinario, le attrezzature, i mobili, gli arredamenti, i crediti, i brevetti ed altri titoli di privativa, i titoli che fanno parte dell\u2019azienda, secondo le risultanze dell\u2019inventario, aggiornato alla data del 28 marzo 1947 od, in mancanza, di un inventario da redigersi ai fini del presente decreto. Le esistenze di magazzino devono risultare da inventario separato ed analitico, con l\u2019indicazione della qualit\u00e0, quantit\u00e0 e prezzo unitario per ogni tipo di merce;<\/li><li><em>h)<\/em> per le quote di partecipazione in societ\u00e0, la denominazione e la sede della societ\u00e0;<\/li><li><em>i)<\/em> per i titoli pubblici e privati, la indicazione, per ogni tipo di titoli, dell\u2019ente emittente, della qualit\u00e0, del taglio e del numero;<\/li><li><em>l) <\/em>per i depositi e conti presso istituti di credito e casse postali, l\u2019ente depositario, gli estremi del deposito o conto ed il saldo alla data del 28 marzo 1947;<\/li><li><em>m)<\/em> per i crediti, il titolo costitutivo, l\u2019ammontare, anche, se scaduto, da esigere alla data del 28 marzo 1947, le generalit\u00e0 ed il domicilio del debitore, con la specificazione delle eventuali circostanze di fatto che ne lascino presumere la perdita totale o parziale;<\/li><li><em>n<\/em>) per ogni altro cespite non elencato nel presente articolo, la consistenza, le caratteristiche ed ogni altro elemento necessario od utile per la sua identificazione.<\/li><\/ol><p>Un primo emendamento, proposto dall\u2019onorevole Bonomi Paolo, \u00e8 cos\u00ec concepito:<\/p><p>\u00ab<em>Sostituire la lettera<\/em> a) <em>con la seguente:<\/em><\/p><ol><li><em>a<\/em>) per i terreni \u2013 compresi i fabbricati rurali \u2013 il comune e la localit\u00e0 in cui sono situati, la intestazione della partita catastale, la superficie, se il terreno \u00e8 dato in fitto, il canone e le generalit\u00e0 dell\u2019affittuario\u00bb.<\/li><\/ol><p>Questo emendamento dell\u2019onorevole Bonomi \u00e8 stato gi\u00e0 svolto.<\/p><p>Altri tre emendamenti, alle lettere <em>a<\/em>), <em>b<\/em>) ed <em>i<\/em>) sono stati presentati dall\u2019onorevole Cappi, ed altri. Gli emendamenti sono del seguente tenore:<\/p><p>\u00ab<em>Alla lettera<\/em> a)<em>,<\/em> <em>sopprimere le parole:<\/em> le colture, il reddito imponibile ai fini dell\u2019imposta terreni e, se il terreno \u00e8 dato in fitto, il canone e le generalit\u00e0 dell\u2019affittuario\u00bb.<\/p><p>\u00ab<em>Alla lettera<\/em> b)<em>,<\/em> <em>sopprimere le parole:<\/em> il reddito imponibile ai fini dell\u2019imposta sui fabbricati\u00bb.<\/p><p>\u00ab<em>Alla lettera<\/em> i)<em>,<\/em> <em>sopprimere le parole:<\/em> della qualit\u00e0, del taglio e del numero\u00bb.<\/p><p>Cappi, Perlingieri, Tosato, Uberti, Quarello, Montini, Di Fausto, Balduzzi, Valenti, Coppi, Bulloni.<\/p><p>L\u2019onorevole Cappi ha facolt\u00e0 di svolgere gli emendamenti.<\/p><p>CAPPI. Sembrano emendamenti piccoli, ma hanno la loro importanza. Non avrei insistito se non avessi saputo ufficiosamente che la Commissione ha dichiarato di non accettarli.<\/p><p>In Italia le tasse non sono molto volentieri pagate. Bisogna cercare almeno di rendere meno difficile ai contribuenti questo adempimento del loro dovere.<\/p><p>Per i terreni, richiamo l\u2019attenzione sull\u2019obbligo di denunciare le colture delle singole particelle catastali e il reddito imponibile. Chi per pratica professionale ha visto un atto di acquisto, si accorge che ci sono qualche centinaia di particelle catastali che hanno la loro denominazione: arborato, seminativo, ecc. Intendiamoci bene, specificazioni che molte volte non rispondono, per le modificazioni intervenute nelle colture, alla realt\u00e0.<\/p><p>Ora, domando, costringere un medio, un piccolo proprietario ad andare magari all\u2019archivio notarile per pescare il vecchio atto di acquisto, oppure andare al catasto per indicare particella per particella la qualit\u00e0 della coltura ed il reddito imponibile, mi sembra una fatica eccessiva inutile.<\/p><p>Dato il sistema di accertamento, che \u00e8 accertamento tecnico, presuntivo, essendo la Commissione catastale che determiner\u00e0 il valore dei terreni, zona per zona, insisto su questo emendamento con il quale propongo di sopprimere le generalit\u00e0 dell\u2019affittuario. Per\u00f2 su questo capisco che non \u00e8 una grande fatica e si potrebbe anche lasciare, perch\u00e9 poco male, mettere il nome dell\u2019affittuario.<\/p><p>Per i fabbricati vorrei sopprimere, per le stesse ragioni di semplificazione, la specificazione del reddito imponibile, in quanto esso varia. Per essere sinceri, si dovrebbe costringere ad andare negli uffici finanziari. \u00c8 una fatica inutile, quindi insisto sul mio emendamento.<\/p><p>Per quanto riguarda l\u2019emendamento alla lettera <em>i<\/em>) non capisco la notizia dell\u2019opposizione della Commissione. Si dice che per i titoli azionari bisogna specificare la qualit\u00e0, il taglio ed il numero.<\/p><p>Quanto alla qualit\u00e0 delle azioni posso consentire, perch\u00e9 vi sono azioni privilegiate, ordinarie, ecc. le quali hanno un valore diverso. Quindi \u00e8 giusto che il contribuente dichiari, se sono di una o di un\u2019altra qualit\u00e0, ma per il taglio, che cosa interessa al fisco se uno ha cento azioni Fiat in un certificato solo o le ha in dieci certificati da dieci azioni? A me pare che si potrebbe sostituire una dizione molto semplice \u00abdenuncia della quantit\u00e0 e della qualit\u00e0 delle azioni\u00bb; questa la capisco.<\/p><p>PRESIDENTE. Per\u00f2 il suo emendamento \u00e8 soppressivo. Lei non ha fatto un emendamento modificativo.<\/p><p>CAPPI. Sostituire la dizione con questa ora enunciata.<\/p><p>PRESIDENTE. Segue l\u2019emendamento dell\u2019onorevole De Mercurio, cos\u00ec formulato:<\/p><p>\u00ab<em>Tra le lettere<\/em> b)<em> e <\/em>c)<em>,<\/em> <em>dopo la parola:<\/em> acquisto, <em>aggiungere:<\/em> la composizione e il presuntivo valore delle scorte del fondo, bestiame, macchinari, attrezzi di qualsiasi natura, ecc.\u00bb.<\/p><p>Non essendo presente l\u2019onorevole De Mercurio, decade dal diritto di svolgere il suo emendamento.<\/p><p>Il Relatore onorevole La Malfa ha facolt\u00e0 di esporre il pensiero della Commissione sugli emendamenti presentati.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> La Commissione non ha difficolt\u00e0 a sopprimere qualcuna delle indicazioni contenute nella lettera <em>a<\/em>), per esempio il numero catastale, la superficie, anche le colture.<\/p><p>Quanto al reddito imponibile, la Commissione non pu\u00f2 aderire alla proposta del presentatore dell\u2019emendamento, perch\u00e9 siccome c\u2019\u00e8 una liquidazione provvisoria di imposta, occorre che gli uffici finanziari abbiano questa indicazione per risparmiare la revisione di tutte le dichiarazioni. D\u2019altra parte noi non crediamo che la denuncia del reddito imponibile si rilevi dall\u2019ultima cartella esattoriale. Quindi per quanto riguarda il reddito imponibile sia per i terreni, sia per i fabbricati, la Commissione pregherebbe di non insistere nell\u2019emendamento.<\/p><p>L\u2019emendamento De Mercurio non pu\u00f2 essere accettato perch\u00e9 la valutazione delle scorte viene fatta per mezzo di coefficienti. Non si pu\u00f2 inserire una disposizione per cui si devono denunciare le scorte a partire dal 10 giugno 1940, senza turbare il sistema generale di accertamento delle scorte.<\/p><p>Per quanto riguarda la lettera <em>i<\/em>), mi pare che il numero non significhi quello che contraddistingue l\u2019azione; significa la quantit\u00e0. Accogliendo in parte l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Cappi, si potrebbe quindi dire: \u00abqualit\u00e0, quantit\u00e0 e taglio\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Ha facolt\u00e0 di parlare il Ministro delle finanze.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Per semplicit\u00e0 mi associo alle conclusioni del Relatore, sottolineando che, quando si parla di numero di azioni, per quanto riguarda la lettera effettivamente si vuol fare riferimento alla quantit\u00e0 delle azioni. Per quanto riguarda il taglio, l\u2019indicazione non \u00e8 indispensabile: per\u00f2, siccome penso che non vi sia grande difficolt\u00e0 ad apporla, prego l\u2019onorevole Cappi di non insistere per la soppressione.<\/p><p>L\u2019indicazione del taglio pu\u00f2 rappresentare una difficolt\u00e0 solo quando il contribuente, al momento della dichiarazione, non abbia sottomano materialmente i titoli, cio\u00e8, quando questi siano a <em>dossier<\/em> presso una banca o a deposito. Vorrei si tenesse presente che si tratta di un complesso di indicazioni, che si raccomandano, sovrattutto, alla diligenza del dichiarante, in quanto non esiste un sistema di sanzioni per l\u2019ipotesi che manchi qualcuno di questi elementi<\/p><p>Per quanto riguarda le modifiche richieste alla lettera <em>a<\/em>), preferirei, onorevole Relatore, che venisse mantenuta la indicazione della coltura, non quale risulta dai registri catastali, ma quale \u00e8 in realt\u00e0. Ci\u00f2 significa assicurare due vantaggi: primo, facilit\u00e0 per il contribuente di dichiarare, perch\u00e9 non si tratta di andare a cercare nei registri catastali, ma di indicare la realt\u00e0: secondo, fornire il mezzo all\u2019Amministrazione finanziaria per rintracciare le differenze fra risultanze catastali e colture effettive<\/p><p>In ogni modo, per semplicit\u00e0, mi rimetto alle conclusioni del Relatore.<\/p><p>PRESIDENTE. Passiamo alla votazione sugli emendamenti.<\/p><p>L\u2019onorevole Bonomi insiste nel suo emendamento?<\/p><p>BONOMI PAOLO. Accetto le conclusioni del Relatore.<\/p><p>PRESIDENTE. Si contenta della soppressione del \u00abnumero\u00bb?<\/p><p>BONOMI PAOLO. Del \u00abnumero\u00bb e delle \u00abcolture\u00bb. Rinunzio alla soppressione delle parole \u00abdel reddito imponibile, ai fini dell\u2019imposta terreni\u00bb.<\/p><p>CORBINO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CORBINO. Vorrei pregare l\u2019onorevole Ministro di non insistere nella richiesta delle \u00abcolture\u00bb, per una ragione di principio generale di finanza. \u00c8 canone fondamentale della finanza di non ostacolare le trasformazioni fondiarie per un certo periodo di tempo. Se noi oggi assegniamo un terreno alla classe corrispondente alla coltura attuale, che pu\u00f2 rappresentare un progresso rispetto alla coltura di 4-5 anni fa, veniamo ad infrangere questo canone fondamentale che non \u00e8 soltanto di finanza, ma anche di economia agraria.<\/p><p>Ecco perch\u00e9 ritengo che ai fini della determinazione del valore del terreno, debbono essere prese le colture risultanti dal catasto. L\u2019Amministrazione si aggiorni col catasto.<\/p><p>Non creiamo un precedente cos\u00ec grave, che, per dare una piccolissima frazione d\u2019imposta allo Stato, crea uno stato di incertezza, che, secondo me, \u00e8 lesivo al progresso dell\u2019economia agraria italiana.<\/p><p>Quindi, faccio mio, qualora il proponente lo ritiri, l\u2019emendamento relativo alle colture. E se il Ministro insiste, io voter\u00f2 a favore dell\u2019emendamento.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore<\/em>, Chiedo di parlare per un chiarimento.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> La Commissione deve ritornare sull\u2019articolo 12, che forse chiarisce il problema: e vorrei sentire dal Governo che interpretazione d\u00e0 di questo articolo che dice<\/p><p>\u00abContro le valutazioni dei terreni eseguite dagli uffici distrettuali delle imposte dirette, coi coefficienti indicati negli articoli precedenti, i contribuenti possono ricorrere alle Commissioni amministrative per questioni riflettenti la non corrispondenza dei fondi alla qualit\u00e0 di coltura risultante dal catasto. Gli uffici distrettuali delle imposte possono, a loro volta, rettificare le risultanze catastali, quando esse non corrispondano alla qualit\u00e0 di coltura, salvo il diritto del contribuente di ricorrere, contro la rettifica, alle Commissioni suddette\u00bb.<\/p><p>Quindi c\u2019\u00e8 possibilit\u00e0 di revisione, sia per parte dell\u2019Amministrazione, che in favore del contribuente. Evidentemente la richiesta della indicazione di coltura \u00e8 in relazione a questo articolo e chiedo appunto al Governo di dare un chiarimento al riguardo.<\/p><p>PRESIDENTE. Ha facolt\u00e0 di parlare l\u2019onorevole Ministro delle finanze.<\/p><p>PELEA, <em>Ministro delle finanze<\/em>. Quando pregavo, un momento fa, di mantenere la parola: \u00able colture\u00bb e ne indicavo le ragioni, indirettamente rispondevo e risolvevo la domanda che pone ora l\u2019onorevole Relatore.<\/p><p>Il terreno deve essere colpito nella sua consistenza colturale al 28 marzo 1947, quindi non potrei accedere all\u2019ordine di idee dell\u2019onorevole Corbino, che desidera che si faccia riferimento alla coltura, cos\u00ec come risulta dal catasto. La coltura che deve essere presa in considerazione \u00e8 quella del 28 marzo 1947, ed \u00e8 per questo che vorrei pregare l\u2019onorevole Bonomi di non insistere per la soppressione delle parole \u00able colture\u00bb, dato che costituiscono una indicazione essenziale per poter arrivare ai controlli necessari ed alla valutazione definitiva.<\/p><p>Se l\u2019onorevole Bonomi insistesse nel voler sopprimere le parole \u00able colture\u00bb, non potrei che dare parere contrario al suo emendamento; se invece egli non insiste per la soppressione di queste parole, l\u2019emendamento ha il parere favorevole del Governo<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Bonomi, insiste nel suo emendamento, anche per la soppressione delle parole \u00able colture\u00bb?<\/p><p>BONOMI PAOLO. Insisto nell\u2019emendamento, anche per quanto riguarda la soppressione delle parole \u00able colture\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Porr\u00f2 allora in votazione l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Bonomi Paolo alla cui ultima parte si \u00e8 associato l\u2019onorevole Corbino.<\/p><p>Prego l\u2019onorevole Bonomi Paolo di voler formulare definitivamente il suo emendamento.<\/p><p>BONOMI PAOLO. Il mio emendamento consiste nella soppressione, alla lettera <em>a<\/em>), delle parole: il numero, la superficie, le colture.<\/p><p>CORBINO. Ma togliendo l\u2019indicazione del numero, si viene a togliere il solo elemento che indica la partita agli effetti del catasto, perch\u00e9 ogni partita ha un numero.<\/p><p>BONOMI PAOLO. Vorrebbe obbligare i contadini ad andare dal notaio a cercarsi i loro numeri?<\/p><p>TOSI. Ma si tratta del numero catastale di ogni particella, non del numero della partita, onorevole Corbino<\/p><p>SCOCA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>SCOCA. Volevo dichiarare, anche a nome dei colleghi di Gruppo, che non possiamo accettare la soppressione dell\u2019indicazione delle colture, perch\u00e9, se ci\u00f2 facessimo, ci metteremmo in contrasto col contenuto di una disposizione che abbiamo gi\u00e0 approvato.<\/p><p>D\u2019altra parte, volevo osservare all\u2019onorevole Corbino che, \u00e8 vero che \u00e8 un principio di economia finanziaria e di economia agraria quello che egli ha menzionato: per\u00f2 noi ci troviamo di fronte ad una imposta straordinaria, che si esige una volta tanto. Quindi, il ricordato principio non resta vulnerato nella legislazione ordinaria.<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo ai voti l\u2019emendamento Bonomi, cio\u00e8 la soppressione, nella lettera <em>a<\/em>) delle parole: il numero la superficie, le colture.<\/p><p>(<em>Dopo prova e controprova, non \u00e8 approvato<\/em>).<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Poich\u00e9 la Commissione ha accettato alcune soppressioni, prego il Presidente di mettere ai voti la soppressione delle parole: \u00abil numero\u00bb e \u00abla superficie\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo ai voti tale soppressione.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>).<\/p><p>L\u2019emendamento dell\u2019onorevole Cappi alla lettera <em>a<\/em>) si intende assorbito.<\/p><p>Passiamo alla lettera <em>b<\/em>) sulla quale vi \u00e8 un emendamento dello stesso onorevole Cappi, per il quale la Commissione ha espresso parere contrario.<\/p><p>CAPPI. Lo ritiro.<\/p><p>PRESIDENTE. Sta bene.<\/p><p>CORBINO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CORBINO. Volevo un chiarimento dalla Commissione e dal Governo. Vi sono i fabbricati esenti da imposta e per i quali il reddito imponibile non esiste. Bisognerebbe quindi che si trovasse un sistema di farli accertare d\u2019ufficio oppure, di farli concordare fra il contribuente e l\u2019Ufficio delle imposte.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> C\u2019\u00e8 l\u2019ultimo comma dell\u2019articolo 34.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze<\/em>. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Desidero far presente che la maggior parte dei fabbricati esenti da imposta hanno un reddito netto imponibile, gi\u00e0 determinato e iscritto al catasto, con l\u2019annotazione \u00abesente per venticinque anni\u00bb o soggetto a tassazione graduale. Esiste, per\u00f2, un residuo di fabbricati esenti da imposta che non hanno ancora avuto l\u2019accertamento del reddito, e per questi \u00e8 valida l\u2019osservazione dell\u2019onorevole Corbino.<\/p><p>Vuol dire che in questo caso non si pu\u00f2 indicare il reddito, perch\u00e9 non \u00e8 stato determinato.<\/p><p>CORBINO. Io mi preoccupo del fatto che, siccome la maggioranza dei fabbricati che si trovano in queste condizioni hanno degli imponibili elevati, noi caricheremo gli Uffici catastali di una richiesta di notizie che essi non saranno in grado di assolvere. Bisognerebbe perci\u00f2 mettere il contribuente in grado di fare comunque la denuncia, salvo ad integrarla coi documenti del catasto.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> D\u2019accordo.<\/p><p>PRESIDENTE. Segue l\u2019emendamento dell\u2019onorevole De Mercurio cos\u00ec formulato:<\/p><p>\u00ab<em>Tra le lettere<\/em> b) <em>e<\/em> c), <em>dopo la parola: <\/em>acquisto, <em>aggiungere:<\/em> la composizione e il presuntivo valore delle scorte del fondo, bestiame, macchinari, attrezzi di qualsiasi natura, ecc.\u00bb.<\/p><p>La Commissione ha espresso parere contrario. L\u2019onorevole De Mercurio mantiene il suo emendamento?<\/p><p>DE MERCURIO. Desidero far presente che la Commissione ha ritenuto che la dizione da me proposta facesse parte dell\u2019ultimo comma lettera <em>b<\/em>) dell\u2019articolo 33, e che quindi non si riferisse a quei terreni e fabbricati di cui si tratta. La Commissione ha ritenuto che io volessi aggiungere l\u2019emendamento a questo comma, mentre io desidero che esso formi un articolo a s\u00e9 stante, ed allora il mio emendamento cambierebbe fisionomia. In questo caso la Commissione dovrebbe riesaminare se fosse possibile accoglierlo.<\/p><p>PRESIDENTE. Ha facolt\u00e0 di parlare l\u2019onorevole La Malfa.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Se non ho inteso male, l\u2019onorevole De Mercurio vorrebbe che si facesse un accertamento diretto delle scorte e quindi che ci fosse una dichiarazione originaria della consistenza delle scorte medesime, mentre, cos\u00ec come \u00e8 stato redatto l\u2019emendamento, si tratterebbe di una dichiarazione di scorte relative ai contratti fatti dopo il 10 giugno 1940.<\/p><p>Ora, alla proposta dell\u2019onorevole De Mercurio, osta la disposizione dell\u2019articolo 9, gi\u00e0 approvato, relativamente al secondo comma. La ragione per cui gli uffici finanziari applicano il coefficiente per le scorte, \u00e8 la difficolt\u00e0 dell\u2019accertamento diretto delle scorte dei terreni. Si tratterebbe quindi di ritornare sull\u2019articolo 9 e di cambiare tutto il sistema. La Commissione prega l\u2019onorevole proponente di non insistere.<\/p><p>DE MERCURIO. Ritiro il mio emendamento.<\/p><p>PRESIDENTE. Segue l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Cappi ed altri, che \u2013 come l\u2019Assemblea ricorda \u2013 \u00e8 cos\u00ec formulato:<\/p><p>\u00ab<em>Alla lettera<\/em> i), <em>sopprimere le parole:<\/em> della qualit\u00e0, del taglio e del numero\u00bb.<\/p><p>La Commissione ha proposto di sopprimere le parole \u00abe del numero\u00bb e di adottare invece la seguente dizione: \u00abdella qualit\u00e0, della quantit\u00e0 e del taglio\u00bb. Il Governo ha espresso parere favorevole a questa proposta.<\/p><p>Pongo pertanto ai voti l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Cappi, con la modifica proposta dalla Commissione e accettata dal Governo.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>L\u2019articolo 33 risulta pertanto approvato con gli emendamenti test\u00e9 votati.<\/p><p>Passiamo ora all\u2019articolo 34. Se ne dia lettura nel testo proposto dal Governo e accettato dalla Commissione.<\/p><p>MOLINELLI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abAi fini della liquidazione provvisoria, i cespiti assoggettati all\u2019imposta ordinaria sul patrimonio per l\u2019anno 1947 possono essere dichiarati per un valore non inferiore a quello iscritto nei ruoli dell\u2019imposta medesima, anche se l\u2019iscrizione \u00e8 stata operata al nome di altre persone, in conformit\u00e0 a quanto disposto negli articoli 3, 4, 5 e 14 del regio decreto-legge 12 ottobre 1939, n. 1529, convertito nella legge 8 febbraio 1940, n. 100, e negli articoli 3 e 4 del presente decreto.<\/p><p>\u00abI terreni non assoggettati ad imposta ordinaria sul patrimonio per l\u2019anno 1947 possono essere dichiarati per un valore non inferiore a quello ottenuto dalla capitalizzazione al 100 per 5 del reddito risultante dalla revisione disposta con regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, moltiplicato per 10.<\/p><p>\u00abI fabbricati non assoggettati ad imposta ordinaria sul patrimonio per l\u2019anno 1947 possono essere dichiarati per un valore non inferiore a quello risultante dalla capitalizzazione al 100 per 5 del reddito catastale, moltiplicato per 5\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Al primo comma, l\u2019onorevole Bosco Lucarelli propone il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Sostituire il primo comma col seguente:<\/em><\/p><p>\u00abAi fini della liquidazione provvisoria, i cespiti assoggettati all\u2019imposta ordinaria sul patrimonio saranno denunziati al valore al 1\u00b0 luglio 1940 maggiorato di 10 volte per i terreni e di 5 volte per i fabbricati\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Bosco Lucarelli ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>BOSCO LUCARELLI. Il mio emendamento tende a chiarire una posizione di fatto.<\/p><p>Come tutti sanno, questo articolo, come l\u2019articolo 68, si fonda sull\u2019imposta ordinaria patrimoniale che fu istituita con decorrenza primo luglio 1940.<\/p><p>Nel 1943, per il triennio 1944-46, fu stabilito, dal decreto-legge 24 giugno 1943, che si sarebbe dovuta conservare, come norma di tassazione, la media del valore venale del triennio 1937-39. Ora, se \u00e8 esatto quello che mi \u00e8 stato riferito, in molti uffici distrettuali, in base a questa disposizione, non fu fatto nessun aumento. Quindi, nel triennio 1937-39, furono riprodotti come imponibili i valori del triennio precedente. Viceversa, in altri uffici distrettuali delle imposte dirette, come quello di Benevento, fu nel 1944 proceduto ad una rivalutazione dell\u2019imponibile, moltiplicando per quattro e per cinque volte l\u2019imponibile del triennio 1937-39, di modo che, quando colla nuova disposizione del decreto legislativo 31 ottobre 1946 \u00e8 stata stabilita una maggiorazione del 10 per cento sui terreni e del 5 per cento sulle case, questa maggiorazione \u00e8 avvenuta non sull\u2019accertamento e sull\u2019imponibile del 1940, che si riportava al 1936-39; ma viceversa \u00e8 avvenuta sul reddito gi\u00e0 maggiorato di quattro volte. Per cui, attualmente, almeno nell\u2019ufficio distrettuale delle imposte di Benevento, quello che era stato l\u2019imponibile dell\u2019imposta patrimoniale al 1\u00b0 luglio 1940, risulta moltiplicato per quaranta volte per i terreni e per venti volte per le case.<\/p><p>Io ho fatto presente ai vari Ministri delle finanze questa posizione di fatto, per cui l\u2019imposta ordinaria sul patrimonio del 1947, almeno nel distretto di Benevento, \u00e8 pagata su questa base e siccome non vi \u00e8 stato l\u2019avviso ai contribuenti \u2013 ma questi hanno avuto notizia attraverso l\u2019avviso dell\u2019esattore \u2013 molti contribuenti, avuto l\u2019avviso dell\u2019esattore, si sono resi parte diligente recandosi all\u2019Ufficio distrettuale delle imposte, che tuttavia ha sconsigliato qualsiasi reclamo, dichiarando che era un\u2019applicazione tassativa di norme di legge.<\/p><p>Ora, per evitare questa sperequazione, se effettivamente vi \u00e8 stata, ed anche per avere un criterio certo di valutazione io mi ero permesso di proporre questo emendamento, il quale chiarisce in maniera certa per tutti i contribuenti italiani quale dev\u2019essere l\u2019imponibile base da moltiplicarsi per dieci e per cinque, per assodare quella che \u00e8 l\u2019imposta ordinaria del 1947, su cui si basa l\u2019imposta straordinaria proporzionale e anche quella progressiva per la denunzia, che deve fare il contribuente. Per la progressiva questo ha un\u2019importanza molto relativa perch\u00e9 si tratta di una norma di denunzia, ma per quella che viceversa \u00e8 la proporzionale evidentemente la cosa \u00e8 diversa, perch\u00e9 la proporzionale ha un valore assoluto e quindi, per l\u2019articolo 68, ha anche una maggiore influenza.<\/p><p>Chiedo pertanto i necessari chiarimenti all\u2019onorevole Relatore della Commissione e all\u2019onorevole Ministro.<\/p><p>PRESIDENTE. Invito l\u2019onorevole La Malfa a esprimere l\u2019avviso della Commissione sull\u2019emendamento.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Esiste effettivamente la questione sollevata dall\u2019onorevole Bosco Lucarelli, nel senso che, nell\u2019iscrivere l\u2019imponibile ai fini dell\u2019imposta straordinaria proporzionale, sono avvenute, applicando i coefficienti 10 e 5, delle sperequazioni in quanto molte volte la finanza aveva gi\u00e0 per suo conto riveduto molti valori che sono venuti per tal modo ad essere rivalutati eccessivamente.<\/p><p>Mi pare tuttavia che l\u2019onorevole Ministro abbia gi\u00e0 dato assicurazioni in proposito assai precise, promettendo che saranno riveduti tutti i redditi e tutti gli imponibili sotto questo riguardo. Io credo, ad ogni modo, che si possa fare un passo avanti in sede di imposta straordinaria proporzionale e il Governo potr\u00e0 forse dirci se sia possibile fissare una data a partire dalla quale siano applicabili i coefficienti 10 e 5.<\/p><p>La Commissione prega pertanto l\u2019onorevole Bosco Lucarelli di dover consentire il rinvio della questione in sede di imposta straordinaria proporzionale.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Bosco Lucarelli, ella ha udito quanto chiede l\u2019onorevole Relatore della Commissione. Acconsente?<\/p><p>BOSCO LUCARELLI. Acconsento, salva la questione del coordinamento.<\/p><p>PRESIDENTE. Invito l\u2019onorevole Ministro delle finanze a pronunciarsi a nome del Governo.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Mi sembra venuto il momento di chiarire una situazione su cui, da diverso tempo, si insiste e sulla stampa e qui nell\u2019Assemblea, perch\u00e9 probabilmente esiste ancora qualche malinteso in materia. Debbo rifare la storia della determinazione di tutti questi imponibili.<\/p><p>Esiste una legge, in data 12 ottobre 1939, la quale istituisce un\u2019imposta ordinaria sul patrimonio. Il sistema fondamentale della legge \u00e8 quello di valutare gli immobili di triennio in triennio, sulla base dei valori del triennio antecedente. Orbene, per il primo triennio di applicazione \u2013 circostanza su cui richiamo particolarmente l\u2019attenzione dei Colleghi, in quanto essa serve a chiarire molti dei malintesi che si sono determinati \u2013 per il primo triennio di applicazione, dicevo, la Amministrazione finanziaria diede istruzioni perch\u00e9, in linea di massima, venissero assunti quali valori imponibili, anzich\u00e9 quelli medi del triennio 1937-39, cos\u00ec come avrebbe dovuto esser fatto secondo la legge fondamentale, i vecchi imponibili assunti ai fini del prestito redimibile 3,50 per cento, di cui al decreto 5 ottobre 1936.<\/p><p>La maggior parte, quindi, degli imponibili dei cespiti immobiliari alla fine del primo triennio riflette i valori dell\u2019ottobre 1936, o meglio quelli che sono venuti a determinarsi in anni precedenti. \u00c8 esatto che successivamente \u00e8 venuto il decreto del giugno 1943 il quale, per andare incontro alle richieste dei contribuenti che, per il nuovo triennio, avrebbero dovuto essere tassati sulla base non pi\u00f9 del triennio 1937-39, ma su quella del triennio 1940-42, diede valore ancora alla media del triennio 1937-39.<\/p><p>Ma a questo punto nasce un equivoco; la media del triennio 1937-39 non costituisce una ripetizione di quei valori che erano stati assunti provvisoriamente ai fini del primo triennio.<\/p><p>Vi \u00e8 pertanto un primo ordine di rettifiche (definite per concordati o per decisioni) che sono legittimamente nello spirito del decreto del 1943, cio\u00e8 di adeguamento ai valori del triennio 1937-39.<\/p><p>Per questi aumenti, nulla vi \u00e8 da eccepire, perch\u00e9 si \u00e8 in pieno nel sistema del riferimento al triennio dell\u2019anteguerra.<\/p><p>Vi \u00e8, invece, un secondo ordine di rettifiche in aumento, derivanti, al Nord, da applicazioni di leggi repubblichine, e nelle altre Regioni da rettifiche che sono state promosse ancora prima che il decreto del 1943 potesse trovare attuazione, oppure, comunque, da errori di diverso genere.<\/p><p>Per questo secondo ordine di rettifiche \u2013 che \u00e8, poi, quello che pone il problema della perequazione \u2013 ho il piacere di ripetere che il Ministero ha provveduto, per quanto riguarda i fabbricati, con una circolare diramata il 19 giugno 1947, con cui si dispone che tutti gli Uffici delle imposte possano ricevere domande di rettifiche, purch\u00e9 proposte entro il 31 dicembre 1947; e per quanto riguarda i terreni, con successiva circolare ministeriale \u2013 dato che il sistema catastale dei terreni pu\u00f2 permettere un\u2019automatica rettifica d\u2019ufficio \u2013 disponendo che l\u00e0 ove si sono verificati aumenti in dipendenza del secondo ordine di considerazioni, siano gli Uffici stessi a rettificare i valori imponibili. Cosicch\u00e9 dovrebbero automaticamente eliminarsi le sperequazioni di cui giustamente si \u00e8 fatto carico l\u2019onorevole Bosco Lucarelli.<\/p><p>Questo desideravo far presente fin da questo momento; per quanto sia perfettamente d\u2019accordo che la questione pu\u00f2 meglio riallacciarsi all\u2019imposta proporzionale del 4 per cento. Mi \u00e8 sembrato opportuno approfittare dell\u2019occasione perch\u00e9 \u00e8 giusto che si chiarisca, il pi\u00f9 presto possibile, questo complesso di malintesi che si \u00e8 creato intorno alla questione.<\/p><p>PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, l\u2019articolo 34 si intende approvato.<\/p><p>Passiamo all\u2019articolo 35. Se ne dia lettura.<\/p><p>MOLINELLI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abLa nuda propriet\u00e0 ed i diritti di usufrutto, uso ed abitazione possono essere dichiarati per un valore non inferiore a quello risultante dalla ripartizione, operata in conformit\u00e0 a quanto disposto dall\u2019articolo 14, del valore della piena propriet\u00e0 determinato a mente dell\u2019articolo precedente\u00bb.<\/p><p>A questo articolo non sono stati presentati emendamenti, e quindi si intende approvato.<\/p><p>Passiamo all\u2019articolo 36. Se ne dia lettura.<\/p><p>MOLINELLI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abLe azioni non quotate in borsa e le quote di partecipazione in societ\u00e0 semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice, a garanzia limitata, in societ\u00e0 di fatto, in associazioni ed enti sono dichiarate per il valore accertato ai fini dell\u2019imposta di negoziazione per l\u2019anno 1946 o, in mancanza di accertamento definitivo ai fini di detta imposta, in base al valore complessivo iscritto al nome della societ\u00e0, associazione od ente agli effetti dell\u2019imposta ordinaria sul patrimonio per l\u2019anno 1947.<\/p><p>\u00abLe quote di partecipazione in navi italiane sono dichiarate in base al valore complessivo della nave, stabilito agli effetti dell\u2019imposta ordinaria sul patrimonio per l\u2019anno 1947\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Neppure a questo articolo sono stati presentati emendamenti, e pertanto si intende approvato.<\/p><p>Vi \u00e8 ora la proposta di un articolo 36-<em>bis<\/em>, presentata dagli onorevoli Pesenti, Scoccimarro, Lombardi Riccardo, Foa e Valiani. Ne do lettura:<\/p><p>\u00abChiunque, privato o ente, possiede azioni od obbligazioni, depositi e conti presso aziende di credito, \u00e8 tenuto a presentarne dichiarazione, anche se non raggiunge il minimo stabilito dall\u2019articolo 30.<\/p><p>\u00abTale obbligazione non si applica per i depositi e i conti di ammontare inferiore alle lire 150.000.<\/p><p>\u00ab\u00c8 fatto obbligo alle aziende di credito di non autorizzare l\u2019uso dei depositi e dei conti o il pagamento degli interessi senza presentazione da parte del depositante di copia della avvenuta dichiarazione vistata dall\u2019ufficio competente.<\/p><p>\u00abLo stesso obbligo esiste per le societ\u00e0 riguardo il pagamento dei dividendi o interessi o per l\u2019esercizio del diritto di voto.<\/p><p>\u00abSu richiesta dell\u2019Amministrazione finanziaria le societ\u00e0 per azioni sono tenute a dichiarare i possessori dei loro titoli azionari quali risultano dai libri dei soci in occasione dell\u2019ultima assemblea.<\/p><p>\u00abLe aziende di credito che contravvengono alle disposizioni dei commi precedenti sono soggette alla pena pecuniaria pari al doppio delle somme indebitamente corrisposte.<\/p><p>\u00abLe societ\u00e0 che contravvengono alle disposizioni dei commi precedenti sono soggette ad una pena pecuniaria pari al 50 per cento del valore del titolo non denunciato.<\/p><p>\u00abI titoli non denunciati sono dichiarati non trasferibili e soggetti a confisca\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Pesenti ha facolt\u00e0 di svolgere il suo emendamento.<\/p><p>PESENTI. Onorevoli colleghi, l\u2019obbligo di dichiarare i titoli pubblici e privati, con le indicazioni per ogni tipo di titoli, dell\u2019ente emittente, della qualit\u00e0, del taglio e del numero, stabilito dall\u2019articolo 33, non sarebbe sufficiente se noi non trovassimo dei modi per renderlo efficace.<\/p><p>A questo dovrebbe ovviare il proposto articolo 36-<em>bis<\/em>, che stabilisce due obblighi distinti: l\u2019obbligo per il privato possessore dei titoli di denunciare i titoli posseduti, anche se non raggiungono, nel complesso, il minimo imponibile e il minimo per la dichiarazione stabilita dall\u2019articolo 33; e l\u2019obbligo per le societ\u00e0 di aderire alla richiesta dell\u2019Amministrazione di indicare i possessori dei titoli azionari, quali essi risultano all\u2019ultima assemblea.<\/p><p>Io ritengo che l\u2019articolo 36-<em>bis<\/em> sia necessario, perch\u00e9 lo schedario dei titoli azionari \u2013 che pure viene alacremente tenuto al corrente delle variazioni \u2013 non pu\u00f2 essere garanzia sufficiente che vengano scoperti e individuati i possessori di titoli azionari.<\/p><p>Pertanto mi pare chiaro che occorra dare all\u2019Amministrazione finanziaria un\u2019altra garanzia, se noi vogliamo che tutto il patrimonio del contribuente sia individuato.<\/p><p>Voi vedete che l\u2019emendamento che \u00e8 stato proposto \u00e8 molto diverso da quello che era stato inizialmente presentato e che si vede pubblicato nel fascicolo degli emendamenti, appunto perch\u00e9 \u2013 in seguito a discussioni intervenute nella Commissione di finanza \u2013 \u00e8 stato raggiunto l\u2019accordo di limitare, per il momento, in questo articolo l\u2019obbligo soltanto ai soci di societ\u00e0 e l\u2019obbligo della denuncia da parte delle societ\u00e0.<\/p><p>PRESIDENTE. Invito l\u2019onorevole Relatore ad esprimere il pensiero della Commissione.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> La Commissione ha esaminato l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Pesenti e dell\u2019onorevole Scoccimarro ed avrebbe, nella sua maggioranza, deciso di accettare l\u2019ultimo comma dell\u2019emendamento: \u00abSu richiesta dell\u2019Amministrazione finanziaria, le societ\u00e0 per azioni sono tenute a dichiarare i possessori dei loro titoli azionari quali risultano dai libri dei soci in occasione dell\u2019ultima assemblea\u00bb, perch\u00e9, data la nominativit\u00e0 dei titoli, data l\u2019esistenza di uno schedario centrale dei titoli, questa norma finisce col colmare qualsiasi lacuna ed \u00e8 una norma cautelativa che completa il sistema.<\/p><p>Gi\u00e0 in sede di esame del progetto di legge dinanzi alla Commissione, il Governo aveva dato assicurazione che lo schedario dei titoli sarebbe stato perfettamente aggiornato ai fini dell\u2019applicazione dell\u2019imposta progressiva. L\u2019onorevole Scoccimarro ha sollevato qualche dubbio in proposito, e per tener conto di questo dubbio, la Commissione ha questa disposizione cautelativa di cui ho detto.<\/p><p>I commi 1\u00b0 e 2\u00b0 hanno questo inconveniente, secondo il pensiero della maggioranza della Commissione: di stabilire un obbligo di denuncia anche per coloro che non hanno nessun obbligo di denunciare il patrimonio; cio\u00e8 estende quest\u2019obbligo di denuncia a cittadini che possono possedere qualche azione e che sono al di sotto del minimo imponibile, non solo, ma anche al di sotto della necessit\u00e0 della denuncia a fini statistici.<\/p><p>E le conseguenze sono poi piuttosto gravi per costoro, perch\u00e9 essi dovrebbero procurarsi un certificato da cui risulti che sono esenti dall\u2019imposta, per potere prelevare un dividendo.<\/p><p>Ora, siccome il sistema \u00e8 \u2013 come ho detto \u2013 completo con l\u2019ultimo comma, se gli onorevoli proponenti fossero d\u2019accordo, ci si potrebbe limitare a questo, senza insistere nella richiesta della non trasferibilit\u00e0, che mi sembra eccessiva.<\/p><p>Accettando l\u2019ultimo comma, pregherei poi di spostarlo dopo l\u2019articolo 45, in sede di accertamento. Ma questa \u00e8 una questione formale, una volta che si sia discusso sulla sostanza.<\/p><p>PESENTI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>PESENTI. Vorrei dire che, se l\u2019onorevole Ministro risponde a tutto l\u2019emendamento da me presentato, io posso parlare dopo; ma se l\u2019onorevole Ministro considera come definitiva la risposta data dal Relatore, vorrei fare prima qualche osservazione.<\/p><p>PRESIDENTE. Ascoltiamo prima il Ministro. Ha facolt\u00e0 di parlare.<\/p><p>PELLA. <em>Ministro delle finanze.<\/em> In sostanza, il Governo si associa alle conclusioni della Commissione, per le considerazioni svolte dall\u2019onorevole Relatore e per qualche altra considerazione che desidero aggiungere.<\/p><p>La situazione dello schedario risente degli avvenimenti del 1943, in cui l\u2019unico schedario esistente a Roma si spezz\u00f2 in due parti: uno delle societ\u00e0 del nord, tenuto a Brescia, ed uno delle societ\u00e0 del centro-meridione, tenuto a Roma.<\/p><p>L\u2019arretrato nella tenuta dello schedario non \u00e8 imputabile a negligenza dell\u2019ufficio competente; ma \u00e8 stato determinato da detti eventi, ed io non posso che rendere omaggio alla buona volont\u00e0 dei funzionari i quali hanno saputo, nonostante le apparenze, con una celerit\u00e0 e una diligenza, a mio avviso degna di essere sottolineata, riunire i due tronconi, realizzando una soluzione che, a prima vista, sembrava impossibile.<\/p><p>Io, per molto tempo, sono rimasto scettico sulla possibilit\u00e0 di avere un rapido aggiornamento. Dai sopraluoghi che ho compiuto, sono giunto alla conclusione che, effettivamente, entro l\u2019anno, l\u2019aggiornamento possa essere realizzato. Mi resta un dubbio sopra la veridicit\u00e0 dei risultati dello schedario in ordine a violazioni che possono essere state compiute rispetto all\u2019obbligo di denunziare le girate dei titoli ed \u00e8 rispetto a questo dubbio che l\u2019Amministrazione sta esaminando l\u2019opportunit\u00e0 di eventuali integrazioni legislative atte a riparare a questo inconveniente, qualora esso dovesse avere una portata degna di rilievo.<\/p><p>Tutto questo mi porta a considerare che non sia il caso di vincolare quello che pu\u00f2 essere l\u2019atteggiamento dell\u2019Amministrazione in materia, con la disposizione contenuta nel secondo comma dell\u2019emendamento presentato ed \u00e8 questa anche una ragione per cui il Governo non pu\u00f2 aderire al secondo comma dell\u2019emendamento. Per\u00f2, fermo restando che il Governo accetta l\u2019ultimo comma, dichiaro che lo spirito con cui l\u2019emendamento \u00e8 stato redatto e presentato, \u00e8 comune all\u2019ordine di idee del Governo e, quindi, a titolo di raccomandazione, possono trovare accoglimento le considerazioni svolte dall\u2019onorevole Pesenti.<\/p><p>Sull\u2019ultimo comma mi permetto di suggerire una modificazione. Non vorrei che, autorizzando l\u2019Amministrazione finanziaria a chiedere le risultanze del libro soci, in occasione di una assemblea, si finisse per limitare il potere dell\u2019Amministrazione finanziaria ed impedirle di chiedere la posizione del libro soci a data diversa da quella dell\u2019ultima assemblea. \u00c8 in questo senso che pregherei di modificare l\u2019ultima parte: \u00abSu richiesta dell\u2019Amministrazione finanziaria, le societ\u00e0 per azioni sono tenute a dichiarare i possessori dei loro titoli azionari, quali risultano dal libro soci\u00bb. Forse la formula migliore sarebbe quella di sopprimere le parole \u00abin occasione dell\u2019ultima assemblea\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Allora, per precisare bene: sul primo e sul secondo comma il Governo \u00e8 di parere contrario, mentre il terzo comma sarebbe accettato con la soppressione delle ultime parole.<\/p><p>PESENTI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>PESENTI. Debbo chiarire un punto, perch\u00e9 il Relatore ha affermato che in Commissione si era giunti alla accettazione di quel comma che \u00e8 stato accettato anche dal Governo.<\/p><p>Ora, a me pare, se ben ricordo, e come del resto possono ricordare i colleghi, che non sia proprio cos\u00ec. Effettivamente, l\u2019emendamento che noi abbiamo presentato \u2013 che del resto \u00e8 pubblicato anche nel n. 9 degli emendamenti \u2013 prevedeva la ricerca del contribuente ed obblighi speciali dei contribuenti non solo possessori di titoli azionari, ma anche che possedessero dei depositi o conti presso le banche, perch\u00e9, se noi vogliamo rendere effettivo l\u2019obbligo stabilito dall\u2019articolo 33, e quindi creare quella giusta perequazione fra possessori di ricchezza mobiliare e possessori di ricchezza immobiliare, occorre rendere effettivi gli obblighi stabiliti dalla legge.<\/p><p>\u00c8 per questo che avevamo proposto un emendamento che ponesse degli obblighi sia ai possessori di titoli azionari sia ai possessori di depositi. In Commissione si \u00e8 avuta una discussione e si \u00e8 riconosciuto che era possibile accettare l\u2019obbligo imposto ai soci di societ\u00e0 o ai possessori di titoli azionari senza che ci\u00f2 provocasse il minimo disturbo nel mercato dei valori azionari e senza che ci\u00f2 provocasse un danno per l\u2019Amministrazione.<\/p><p>Le osservazioni fatte ora dal Relatore perci\u00f2, mi sorprendono, e quindi io mantengo l\u2019emendamento cos\u00ec come \u00e8 stato letto dal Presidente dell\u2019Assemblea.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> La Commissione ha preso in esame l\u2019emendamento 36-<em>bis<\/em> dell\u2019onorevole Pesenti, quale risulta stampato. In questo emendamento \u00e8 riprodotto, al quinto comma, esattamente l\u2019ultimo comma del nuovo emendamento:<\/p><p>\u00abSu richiesta dell\u2019Amministrazione finanziaria le societ\u00e0 per azioni sono tenute a dichiarare i possessori dei loro titoli azionari quali risultano dai libri dei soci in occasione dell\u2019ultima assemblea\u00bb.<\/p><p>La Commissione ignora i primi due commi del nuovo emendamento degli onorevoli Pesenti e Scoccimarro. Quindi, preso in esame l\u2019emendamento 36-<em>bis<\/em>, prega l\u2019onorevole Pesenti di non insistere.<\/p><p>La Commissione, dopo ampia discussione, ha accettato nella sua dizione letterale, come dicevo, il 5\u00b0 comma che risulta dal nuovo emendamento. Ha accettato anche il 7\u00b0 comma che fissa una sanzione; ed ha pregato gli onorevoli proponenti di portare questa sanzione nella sede opportuna. Questo \u00e8 l\u2019emendamento che ha preso in esame la Commissione. Ad ogni modo, tengo a dichiarare, nonostante le affermazioni dell\u2019onorevole Pesenti, che i commi 1\u00b0 e 2\u00b0 dell\u2019articolo 36-<em>bis<\/em> del nuovo emendamento sono stati conosciuti dalla Commissione dopo la discussione del 36-<em>bis<\/em> che risulta nel fascicolo degli emendamenti.<\/p><p>CORBINO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CORBINO. Pregherei gli onorevoli Pesenti e Scoccimarro di aderire al punto di vista del Ministro e della Commissione.<\/p><p>In sostanza, l\u2019accertamento del patrimonio costituito da azioni ai fini dell\u2019imposta sul patrimonio, con le leggi attuali e con la disposizione che Commissione e Ministro e tutti noi siamo disposti ad accettare, si potr\u00e0 fare fino all\u2019ultima azione. Resteranno evidentemente fuori solo le azioni nominative di coloro che non avrebbero l\u2019obbligo della denuncia per avere un patrimonio inferiore al minimo imponibile.<\/p><p>Ora, in sostanza, ponendo l\u2019obbligo proposto dagli onorevoli Pesenti e Scoccimarro, noi veniamo a creare dei fastidi solo proprio a quella categoria di persone che, appunto per la scarsa rilevanza del loro patrimonio, vogliamo esentare anche dall\u2019obbligo della dichiarazione, ed aggraveremo sensibilmente il compito degli uffici che sarebbero oberati dalla presentazione di infinite dichiarazioni, e dalla richiesta di certificati per potere riscuotere interessi e dividendi.<\/p><p>Quindi, aderisco al pensiero della Commissione e del Ministro. Vorrei poi andare anche pi\u00f9 in l\u00e0 per ci\u00f2 che concerne il comma che d\u00e0 all\u2019Amministrazione il diritto di chiedere notizie sullo stato dei soci.<\/p><p>Bisogna riferirsi all\u2019articolo 26, che noi abbiamo gi\u00e0 approvato e in base al quale, denaro e titoli di credito al portatore entrati nel patrimonio del contribuente dopo il 1\u00b0 gennaio 1944, in dipendenza di alienazione di beni, si presume facciano parte del patrimonio del contribuente.<\/p><p>Dobbiamo quindi mettere l\u2019Amministrazione in condizioni di accertare eventuali trasferimenti di titoli che siano intervenuti dopo il 1\u00b0 gennaio 1944.<\/p><p>Ecco perch\u00e9 io non solo aderisco alla proposta della Commissione e del Ministro, di togliere la frase \u00abin occasione dell\u2019ultima assemblea\u00bb, ma forse penso che si dovrebbe integrare questa facolt\u00e0 dell\u2019Amministrazione retrodatandola al 1\u00b0 gennaio 1944.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne fa una proposta?<\/p><p>CORBINO. Lo vedremo. Se l\u2019onorevole Ministro crede che basti, allora posso fare a meno di presentare una proposta formale.<\/p><p>PESENTI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>PESENTI. Io penso che da un punto di vista logico non dovrei accedere alla proposta dell\u2019onorevole Corbino, per il semplice fatto che l\u2019obbligo della dichiarazione stabilita dall\u2019articolo 33 \u00e8 sul presunto contribuente e quindi la sanzione dovrebbe corrispondere a questo obbligo che \u00e8 stabilito per il contribuente.<\/p><p>Ed io dichiarerei anche presunto contribuente colui che non ha il minimo imponibile in titoli. Ma lasciare soltanto la possibilit\u00e0 dell\u2019Amministrazione di richiedere alle societ\u00e0 per azioni l\u2019elenco dei soci e il possesso di titoli azionari, mi sembra inutile, non significhi cio\u00e8 stabilire nulla di nuovo nella nostra legislazione. Per\u00f2, visto che la Commissione ed anche parte dell\u2019Assemblea insistono nel togliere i due primi commi, che io continuo a ritenere importanti ai fini dell\u2019accertamento, accedo all\u2019idea di lasciare soltanto il terzo e quarto comma.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Ministro ha facolt\u00e0 di esprimere il pensiero del Governo.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Se il Relatore e l\u2019onorevole Pesenti lo ritengono opportuno \u2013 ed io lo riterrei opportuno \u2013 non ho difficolt\u00e0 ad accogliere l\u2019aggiunta proposta dall\u2019onorevole Corbino: \u00abquali risultano dal libro dei soci dal 1\u00b0 gennaio 1944 in avanti\u00bb.<\/p><p>TOSI. Io debbo dimostrare cosa ho al 28 marzo; ho diritto di dimostrare cosa ho fatto prima!<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Per non allungare la discussione, ritengo che potremmo fermarci a questa dizione: \u00abquali risultano dai libri dei soci\u00bb.<\/p><p>SCOCA. Vorrei fare una dichiarazione di voto circa l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Pesenti, riferendomi al primo ed al secondo comma.<\/p><p>PRESIDENTE. Ma l\u2019onorevole Pesenti ha ritirato il primo ed il secondo comma del suo emendamento!<\/p><p>SCOCA. Allora siamo tutti d\u2019accordo.<\/p><p>PRESIDENTE. Dato che il primo ed il secondo comma dell\u2019emendamento Pesenti sono stati ritirati, porr\u00f2 in votazione il terzo comma, che dovrebbe divenire articolo 36-<em>bis<\/em>.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Io lo metterei dopo l\u2019articolo 45.<\/p><p>PRESIDENTE. E una questione che vedremo in seguito.<\/p><p>Pongo quindi in votazione l\u2019articolo 36-<em>bis<\/em> nella seguente dizione:<\/p><p>\u00abSu richiesta dell\u2019Amministrazione finanziaria, le societ\u00e0 per azioni sono tenute a dichiarare i possessori dei loro titoli azionari quali risultano dai libri dei soci\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>Segue l\u2019articolo 37. Se ne dia lettura.<\/p><p>MOLINELLI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abTutti i cespiti non indicati negli articoli 34, 35 e 36 sono dichiarati per il valore da determinarsi in conformit\u00e0 alle disposizioni del capo IV del presente decreto\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Non essendo stati presentati emendamenti, l\u2019articolo s\u2019intende approvato.<\/p><p>Passiamo ora all\u2019articolo 38. Se ne dia lettura.<\/p><p>MOLINELLI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abPer quanto riguarda le passivit\u00e0, la dichiarazione deve indicare:<\/p><ol><li><em>a<\/em>) per i debiti, le generalit\u00e0 e la residenza del creditore, la data di stipulazione e di registrazione dell\u2019atto costitutivo o gli altri elementi di prova della loro esistenza, il tasso di interesse, la scadenza, l\u2019ammontare ancora dovuto alla data del 28 marzo 1947;<\/li><li><em>b<\/em>) per i censi, canoni e livelli ed altre prestazioni previste dall\u2019articolo 15, le generalit\u00e0 e la residenza del creditore, il titolo costitutivo, l\u2019ammontare annuo ed il valore determinato a mente dell\u2019articolo suddetto;<\/li><li><em>c<\/em>) per gli usi civici, la natura ed il valore dell\u2019onere;<\/li><li><em>d<\/em>) per le imposte, tasse e gravami indicati nell\u2019articolo 22, lettera <em>d<\/em>), l\u2019ammontare del debito e gli altri estremi che lo identificano\u00bb.<\/li><\/ol><p>PRESIDENTE. A questo articolo vi \u00e8 un emendamento proposto dall\u2019onorevole De Vita, che \u00e8 del seguente tenore:<\/p><p><em>\u00abSopprimere la lettera<\/em> d)\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole De Vita ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>DE VITA. La disposizione della lettera <em>d<\/em>) dell\u2019articolo 38 \u00e8 connessa con la corrispondente disposizione della lettera <em>d<\/em>) dell\u2019articolo 22. Ritengo che le imposte indicate nella lettera <em>d<\/em>) dell\u2019articolo 22, e che si vogliono detrarre dall\u2019ammontare complessivo del patrimonio, sono imposte che vengono pagate col reddito. \u00c8 probabile quindi che il patrimonio del contribuente non subisca diminuzione alcuna a causa del pagamento delle imposte stesse, perch\u00e9 le imposte sul reddito ed in genere tutte le imposte che non incidono sul patrimonio sono pagate con quella parte del reddito che non \u00e8 risparmiato. Se consentiamo a tutti coloro che non hanno pagato le imposte, di detrarle dal patrimonio imponibile, io credo che facciamo un trattamento di favore ai cattivi contribuenti.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Relatore ha facolt\u00e0 di esprimere il parere della Commissione su questo emendamento.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> L\u2019onorevole De Vita fa \u2013 direi in una sede non propria, perch\u00e9 la questione sorse in sede all\u2019articolo 22 \u2013 un\u2019elegante questione che pu\u00f2 anche avere un fondamento.<\/p><p>La Commissione ha dovuto considerare la questione da un punto di vista pratico.<\/p><p>Innanzitutto, naturalmente, queste imposte arretrate possono essere imposte sul patrimonio (per esempio, l\u2019imposta straordinaria proporzionale) come debiti quando si va a riscuotere la imposta progressiva. Bisognerebbe introdurre la distinzione tra imposta sul capitale e imposta sul reddito. D\u2019altra parte, siccome l\u2019imposta sul patrimonio colpisce il denaro, vi \u00e8 un momento in cui non si sa se sia colpito il reddito o il patrimonio.<\/p><p>Pur riconoscendo che la questione, da un punto di vista teorico, \u00e8 molto importante, la Commissione pregherebbe l\u2019onorevole De Vita di non insistere, perch\u00e9 bisognerebbe ritornare sull\u2019articolo 22 che l\u2019Assemblea ha gi\u00e0 approvato.<\/p><p>DE VITA. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>DE VITA. Sono dolente di non potere accogliere l\u2019invito della Commissione. Se ritirassi l\u2019emendamento, violerei la mia coscienza.<\/p><p>Ritengo ingiusta questa disposizione, principalmente perch\u00e9 l\u2019imposta che colpisce il reddito si paga col reddito. Anche per coloro che hanno depositi in banca, bisognerebbe dimostrare che le imposte sono state pagate col denaro depositato in banca. \u00c8 probabile che anche il denaro depositato in banca non abbia subito alcuna diminuzione a causa del pagamento delle imposte. Quindi, questo trattamento a favore di coloro che hanno, con qualunque mezzo, dilazionato il pagamento dell\u2019imposta, non lo ritengo giusto. Pertanto, mantengo il mio emendamento.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Vorrei osservare che la questione, nel suo aspetto sostanziale, \u00e8 superata dal fatto che, a suo tempo, abbiamo discusso delle passivit\u00e0 detraibili. Ora, mi pare fuori dubbio che se esiste un debito deducibile, per tasse arretrate, questo debito debba essere indicato nella dichiarazione, e ritengo che possa essere anche utile prendere atto della previsione che fa il contribuente in ordine all\u2019ammontare delle imposte da pagare, cio\u00e8 vedere come il contribuente trovi il punto limite fra il desiderio della massima detrazione possibile e la concreta previsione di definizione delle imposte ancora dovute.<\/p><p>Anche per questo aspetto accessorio, che forse ha una importanza maggiore di quello che possa sembrare a prima vista, io insisto perch\u00e9 sia mantenuta la lettera <em>d<\/em>) dell\u2019articolo 38.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole De Vita, mantiene il suo emendamento?<\/p><p>DE VITA. Lo mantengo.<\/p><p>PRESIDENTE. Passiamo allora alla votazione dell\u2019emendamento De Vita, il quale propone di sopprimere la lettera <em>d<\/em>) dell\u2019articolo 38.<\/p><p>DE VITA. E, conseguentemente, anche la corrispondente, lettera <em>d<\/em>) dell\u2019articolo 22.<\/p><p>PRESIDENTE. Quella \u00e8 gi\u00e0 votata. Io devo mettere in votazione solo la soppressione della lettera <em>d<\/em>) dell\u2019articolo 38. Le conseguenze saranno esaminate dall\u2019Assemblea.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Naturalmente, richiamo l\u2019attenzione sul fatto che c\u2019\u00e8 in riscossione l\u2019imposta straordinaria proporzionale, e sarebbe curioso che, specie nelle campagne, non ammettessimo questa detrazione.<\/p><p>PELLA. <em>Ministro delle finanze.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Desidero ancora far presente che, qualora venisse accolto l\u2019emendamento De Vita, la sola conseguenza sarebbe che il contribuente non verrebbe invitato a indicare questa specifica passivit\u00e0. Penso, per\u00f2, che, per tutto il sistema delle norme che costituiscono la legge, il contribuente manterrebbe egualmente il diritto alla detrazione di tale passivit\u00e0, sino a quando \u00e8 aperta la procedura di accertamento.<\/p><p>Per questo io prego di non accogliere l\u2019emendamento presentato dall\u2019onorevole De Vita.<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo ai voti la soppressione della lettera <em>d<\/em>) dell\u2019articolo 38, proposta con l\u2019emendamento dell\u2019onorevole De Vita.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvata<\/em>).<\/p><p>Sugli articoli dal 39 al 43 non vi sono emendamenti. Se ne dia lettura nel testo proposto dal Governo e accettato dalla Commissione.<\/p><p>MOLINELLI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>Art. 39.<\/p><p>\u00abA richiesta dell\u2019Ufficio distrettuale, il contribuente deve presentare le copie o gli estratti, in carta semplice, dei documenti indicati all\u2019articolo 38, lettere <em>a<\/em>) e <em>b<\/em>)\u00bb.<\/p><p>Art. 40.<\/p><p>\u00abTutti coloro che, nel quinquennio anteriore all\u2019anno di entrata in vigore del presente decreto, abbiano prestato la loro opera per l\u2019acquisto di titoli ed altri beni all\u2019estero, o per la sottoscrizione di titoli esteri nello Stato, o per l\u2019apertura di crediti all\u2019estero presso loro filiali od altri istituti, o che abbiano comunque cooperato per l\u2019invio di beni di ogni specie all\u2019estero, hanno l\u2019obbligo di indicare, su richiesta della finanza, il cognome, il nome ed il domicilio del committente o creditore, la quantit\u00e0 e la qualit\u00e0, il prezzo unitario e complessivo dei titoli, crediti ed altri beni, oggetto dell\u2019acquisto, della trasmissione o dell\u2019accreditamento all\u2019estero\u00bb.<\/p><p>Art. 41.<\/p><p>\u00abPer quanto non previsto nel presente decreto, si applicano, per la dichiarazione ai fini dell\u2019imposta straordinaria, le disposizioni valevoli per la dichiarazione ai fini delle imposte dirette ordinarie\u00bb.<\/p><p>Art. 42.<\/p><p>\u00abIl contribuente che dichiari, ai fini dell\u2019imposta straordinaria sul patrimonio, cespiti non dichiarati ai fini dell\u2019imposta ordinaria sul patrimonio e delle imposte sui redditi, va esente da qualsiasi sanzione per l\u2019omessa dichiarazione\u00bb.<\/p><p>\u00a0<\/p><p>Capo VII.<\/p><p><em>Accertamento.<\/em><\/p><p>Art. 43.<\/p><p>\u00abL\u2019Ufficio distrettuale delle imposte dirette, nella cui circoscrizione trovasi il comune in cui il contribuente ha il suo domicilio fiscale, \u00e8 competente per l\u2019accertamento della imposta straordinaria sul patrimonio.<\/p><p>\u00abPer l\u2019accertamento stesso e per le risoluzioni delle vertenze relative, valgono le disposizioni applicabili per l\u2019imposta di ricchezza mobile, in quanto non siano in contrasto con le disposizioni del presente decreto.<\/p><p>\u00abIl Ministro delle finanze e tesoro pu\u00f2, con proprio decreto, costituire presso le Commissioni distrettuali e provinciali, nonch\u00e9 presso la Commissione centrale, secondo le norme generali vigenti in materia, Sezioni speciali per la risoluzione delle vertenze in materia di imposta straordinaria sul patrimonio\u00bb.<\/p><p>Non essendovi osservazioni, questi articoli si intendono approvati.<\/p><p>Passiamo all\u2019articolo 44. Se ne dia lettura nel testo proposto dal Governo che \u00e8 stato accettato dalla Commissione.<\/p><p>MOLINELLI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abI funzionari dell\u2019Amministrazione delle imposte dirette oltre alle facolt\u00e0 loro conferite dall\u2019articolo 37 del testo unico 24 agosto 1877, n. 4021, sull\u2019imposta di ricchezza mobile, possono, ai fini della applicazione del presente decreto, farsi presentare ed ispezionare tutti i registri, anche ausiliari e comunque tenuti, atti e documenti degli enti pubblici e privati, delle societ\u00e0, amministrazioni, imprese, commissionari, agenti e mediatori di ogni genere, e farsi rilasciare copie ed estratti dei registri, atti e documenti, anche se riguardino interessi di persone fisiche od enti collettivi non tenuti al pagamento dell\u2019imposta istituita col presente decreto.<\/p><p>\u00abLa presente disposizione non si applica in confronto delle banche e delle aziende di credito\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti.<\/p><p>I due primi emendamenti, rispettivamente a firma dell\u2019onorevole De Mercurio e degli onorevoli Dugoni, Pesenti, Scoccimarro, Lombardi Riccardo e Di Gloria, hanno la medesima finalit\u00e0: sopprimere il secondo comma.<\/p><p>L\u2019onorevole De Mercurio ha gi\u00e0 svolto il primo emendamento.<\/p><p>L\u2019onorevole Dugoni ha facolt\u00e0 di svolgere il secondo.<\/p><p>DUGONI. Credo che ognuno si renda conto dell\u2019importanza che riveste l\u2019ultimo capoverso dell\u2019articolo 44. Questo capoverso, sostanzialmente, chiude le porte delle banche a qualsiasi indagine intesa a determinare la consistenza del patrimonio che deve essere soggetto all\u2019imposta. Credo che non stupir\u00e0 nessuno se da questi banchi verr\u00e0 l\u2019affermazione che, in materia finanziaria, si devono avere dei particolari riguardi, che cio\u00e8, il mondo finanziario vive \u2013 nella situazione attuale \u2013 in un modo suo proprio, il quale ha bisogno di un determinato ambiente che gli consenta uno svolgimento tecnicamente normale.<\/p><p>Quindi, noi non chiediamo una mutazione all\u2019articolo 44, che voglia significare una presa di posizione di principio, per quello che riguarda il funzionamento del sistema finanziario attuale del nostro Paese. Noi sappiamo benissimo che in molti altri Paesi esiste la possibilit\u00e0 dell\u2019ispezione bancaria. Noi sappiamo anche che in altri Paesi esistono dei sistemi intermedi.<\/p><p>Noi abbiamo sempre sostenuto che si debba arrivare ad un controllo dell\u2019attivit\u00e0 bancaria nel suo insieme, piuttosto che ad un controllo delle operazioni bancarie compiute da ciascun singolo depositante, o debitore, o comunque cliente della banca.<\/p><p>Per\u00f2, di fronte all\u2019importanza dell\u2019imposta attuale, di fronte al significato che ad essa noi annettiamo, e che ogni cittadino dovrebbe annettere a questa imposta straordinaria, \u2013 che significa uno dei pi\u00f9 grandi sforzi della Nazione, tesa alla propria ricostruzione \u2013 di fronte, dicevo, al carattere straordinario e alla straordinaria gravit\u00e0 (mi si consenta la ripetizione) che questa imposta comporta, noi crediamo che si possa e si debba fare, non dico uno strappo, perch\u00e9 uno strappo sarebbe troppo, ma una eccezione, una precisa eccezione alla regola del segreto bancario.<\/p><p>Dopo questa guerra, tutti i Paesi che hanno subito l\u2019occupazione tedesca, hanno tolto il segreto bancario per permettere di ricercare dove erano andati a finire i soldi spesi e profusi dai tedeschi, durante il periodo di occupazione. In generale, a questo si \u00e8 accompagnato il cambio della moneta, cio\u00e8 si \u00e8 istituito un insieme di provvedimenti immediatamente susseguenti al periodo di occupazione, in virt\u00f9 del quale si sono potuti colpire, entro i limiti delle umane possibilit\u00e0, gli speculatori e i profittatori di una situazione che era una situazione di servaggio per la grande maggioranza degli abitanti del Paese e una situazione di privilegio per pochi asserviti alla politica dell\u2019occupazione tedesca.<\/p><p>Crediamo quindi che, poich\u00e9 il nostro Paese, per una serie di circostanze che io non voglio analizzare e che sarebbe, in ogni caso, troppo lungo analizzare \u2013 non ha fatto ricorso a questi mezzi drastici per colpire, sia quelle fortune di cui parlavo prima, sia gli altri tipi di fortune mobiliari che si sono create esclusivamente in seguito ad una favorevole congiuntura ed a sfacciate speculazioni sui bisogni delle classi medie e delle classi lavoratrici; poich\u00e9, dicevo, questo non si \u00e8 fatto, noi crediamo di essere autorizzati oggi a venire a chiedere un provvedimento \u2013 ripeto \u2013 di eccezione.<\/p><p>Questo provvedimento di eccezione in anatomia si chiamerebbe una \u00absezione\u00bb; cio\u00e8 chiediamo che sia fatta una sezione della situazione bancaria alla data del 28 marzo 1947. Noi ci rendiamo conto della gravit\u00e0 delle obiezioni che sono state mosse, gravit\u00e0 sia di ordine politico, sia di ordine tecnico-finanziario. La prima obiezione che \u00e8 stata messa avanti \u00e8 costituita da questo avviso che si \u00e8 creduto di darci. Guardate che, con questo, noi veniamo a turbare tutto l\u2019andamento del mercato finanziario. Ebbene, signori, quando noi abbiamo discusso intorno a questo problema in sede di Commissione per la finanza \u2013 Commissione alla quale io mi onoro di appartenere \u2013 si \u00e8 potuto ben chiaramente rilevare che solo perch\u00e9 abbiamo avuto un alto parere contrario, la Commissione si \u00e8 pronunciata contro la soppressione dell\u2019ultimo capoverso.<\/p><p>Questa pronunzia di un alto personaggio della finanza e dell\u2019Amministrazione italiana contro la soppressione dell\u2019articolo 44 nessuno pu\u00f2 negare che abbia avuto un peso determinante nella decisione della Commissione. Noi abbiamo quindi, diciamo cos\u00ec, subito \u2013 parlo almeno alludendo a una parte di noi \u2013 una specie di timore reverenziale. La lettera il cui contenuto ci \u00e8 stato fatto conoscere dall\u2019onorevole Campilli in sede di Commissione per la finanza ha rappresentato dunque per noi, o almeno per alcuni di noi, un \u00abalto l\u00e0\u00bb, cio\u00e8 ci ha condotti a considerare che, se un preminente esponente della Banca italiana, e della sana Banca italiana, credeva nei pericoli di una abolizione del segreto bancario anche occasionale, questo pericolo esisteva; e molti di noi si sono piegati ed hanno creduto di aderire a questa alta opinione.<\/p><p>Noi non ci siamo piegati; noi abbiamo sino all\u2019ultimo detto e sostenuto che si doveva ad ogni modo cercare di spingere questa imposta, che giustamente viene considerata unilaterale, verso una maggiore pressione sui patrimoni mobiliari. Tutti hanno levato la loro voce in quest\u2019Assemblea per sostenere che l\u2019imposta straordinaria progressiva sul patrimonio costituisce un\u2019iniquit\u00e0 perch\u00e9 colpisce soprattutto le fortune immobiliari: per\u00f2, nello stesso tempo, noi non abbiamo mai potuto ottenere l\u2019appoggio di una parte dell\u2019Assemblea per approvare quelle disposizioni che tendono a colpire i patrimoni mobiliari. Ecco la contradizione in cui siamo caduti. Ci si \u00e8 venuti a dire che l\u2019imposta avrebbe rovinato l\u2019Italia meridionale, ci si son portate un\u2019infinit\u00e0 di altre ragioni e contemporaneamente siamo venuti a disarmare l\u2019Amministrazione del Governo di fronte all\u2019intento della ricerca, necessaria e inderogabile a nostro avviso, di quei patrimoni che hanno una costituzione prevalentemente mobiliare.<\/p><p>Naturalmente questa preoccupazione di giustizia comporta diverse attuazioni. Non basta cio\u00e8 l\u2019articolo 44 per colpire le fortune mobiliari; per\u00f2 l\u2019articolo 44 \u00e8 uno degli strumenti che noi reputiamo essenziali per colpire le fortune mobiliari e per colpire quelle forme di speculazione che sono state qui denunziate dall\u2019onorevole Bertone e da molti altri oratori, i quali hanno insistito su quei tipici indebitamenti dell\u2019ultima ora allo scopo di diminuire l\u2019importanza del proprio patrimonio agli effetti del peso della progressivit\u00e0 dell\u2019imposta.<\/p><p>Ebbene, onorevoli colleghi, proprio per questo senso di giustizia che deve animare il legislatore di fronte ad una grave imposizione, come quella che \u00e8 sottoposta alla vostra approvazione, io credo che voi non potrete sottrarvi dal considerare la necessit\u00e0 di aprire la porta \u2013 se non si pu\u00f2 aprire un portone, si apra uno spiraglio \u2013 su quelle combinazioni bancarie che cos\u00ec gravemente pesano sia sul rendimento dell\u2019imposta, sia, soprattutto, sull\u2019animo dei cittadini. Perch\u00e9, ricordate bene che quello che si dice nel Paese ha un enorme valore. Si pensa dappertutto: \u00abAncora una volta sono gli stracci che ballano. Coloro i quali hanno fatto le grosse fortune nel modo pi\u00f9 vergognoso, non pagheranno. Coloro i quali hanno la casa ereditata dal padre, e che l\u2019hanno ricostruita dopo i bombardamenti, quelli pagheranno.<\/p><p>Ebbene, onorevoli colleghi, questa \u00e8 una di quelle disposizioni che deve permettere di riportare una certa giustizia tributaria nell\u2019ambito di questa legge.<\/p><p>Per queste ragioni io vi chiedo, con tutto il calore di cui sono capace, di approvare la soppressione dell\u2019ultimo capoverso dell\u2019articolo 44. (<em>Applausi a sinistra<\/em>).<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Micheli ha presentato il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Aggiungere come terzo comma<\/em><em>:<\/em><\/p><p>\u00abRestano ferme le disposizioni dell\u2019articolo 17 del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966\u00bb.<\/p><p>Ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>MICHELI. Ho una modestissima preghiera da fare alla Commissione e all\u2019onorevole Ministro riguardo al segreto.<\/p><p>L\u2019Istituto nazionale delle assicurazioni ha una legge del 29 aprile 1923, nella quale \u00e8 detto all\u2019articolo 17:<\/p><p>\u00abChiunque, nell\u2019adempimento delle proprie attribuzioni, presso l\u2019Istituto, viene a conoscenza delle trattative e dei rapporti fra l\u2019Istituto e le imprese di assicurazione e i privati, deve serbare il segreto su tutto quanto \u00e8 a sua conoscenza, sotto le comminatorie di legge.<\/p><p>\u00ab\u00c8, in ogni caso, vietato ai pubblici funzionari e al personale dell\u2019Istituto di tutte le categorie, di comunicare anche agli agenti delle imposte, notizie e dati comunque riferentisi a contratti fra l\u2019Istituto e le imprese di assicurazioni e i privati\u00bb.<\/p><p>SCOCCIMARRO. Bisogna chiedere l\u2019abolizione di questa legge.<\/p><p>MICHELI. Io ho chiesto invece questo riferimento. Mi pare che l\u2019opinione dell\u2019onorevole Scoccimarro non sia perfettamente eguale alla mia. Me ne rincresce per lui, e un poco anche per me.<\/p><p>SCPCCIMARRO. Mi rincresce per lei.<\/p><p>MICHELI. Ed allora rincresca per entrambi!<\/p><p>Non vedo le ragioni per una diversa disposizione da quella con fondatissimi motivi stabilita allora. Io credo che, ove questa dichiarazione ora non venisse fatta, verrebbe ad essere turbata una consuetudine, che la legge ha creato, di particolare riguardo, la quale mi sembra anche ora sommamente necessaria in operazioni di questo genere.<\/p><p>JACINI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>JACINI. Onorevoli colleghi, io non entro nell\u2019esame della portata di questo emendamento per quanto si riferisce al sistema creditizio italiano. Persone a questo riguardo assai pi\u00f9 competenti di me parleranno del turbamento che esso potrebbe recare. Porto qui la voce di una particolare categoria di depositanti, quelli delle Casse di risparmio, che ho l\u2019onore di rappresentare, e faccio osservare che questo minacciatissimo settore del risparmio sarebbe, a mio avviso, addirittura rovinato dall\u2019accettazione dell\u2019emendamento Dugoni. E mi spiego: il risparmio oggi non ha nessuna attrattiva per il pubblico. Il risparmiatore \u00e8 un eroe; esso non ritrae dal proprio risparmio alcun vantaggio, perch\u00e9 l\u2019interesse che ne ricava \u00e8 addirittura irrisorio. (<em>Commenti a sinistra<\/em>). Non ha neanche la sicurezza, perch\u00e9 quale che sia la solidit\u00e0 dell\u2019Istituto nel quale egli fa confluire il proprio danaro, questo \u00e8 minacciato dalle continue alterazioni di valore della moneta, sicch\u00e9 quando il risparmiatore deposita 100 lire al 1\u00b0 gennaio non sa quanto potr\u00e0 riscuotere al 31 dicembre.<\/p><p>Se, ciononostante, il risparmio cresce \u2013 e cresce in misura confortevole \u2013 ci\u00f2 \u00e8 dovuto ad un istinto profondo, insito nell\u2019animo del contribuente italiano.<\/p><p>Ma se voi togliete al risparmiatore la sola garanzia che gli rimane, quella data dalla riservatezza e dall\u2019anonimato (<em>Commenti a sinistra<\/em>) del risparmio, voi gli togliete l\u2019unica ragione che abbia per non sperperarlo, o per non conservare i suoi denari nel pagliericcio! Non vi \u00e8 altra ragione che possa indurlo a portar danaro alle banche.<\/p><p>E badate che, per chi conosce lo spirito familiare delle nostre campagne, questa questione della segretezza del risparmio \u00e8 di tale importanza che soverchia ogni altra considerazione. Siamo a questo punto, onorevoli colleghi; presso le vecchie Casse di risparmio (adesso non pi\u00f9, ma fino a pochi mesi fa era cos\u00ec), e specialmente presso la Cassa di risparmio delle provincie lombarde, si sceglievano le sedi delle filiali in localit\u00e0 recondite e un po\u2019 nascoste, appunto per permettere al contribuente di recarvisi segretamente. Questo concetto del segreto \u00e8 profondamente connaturato con l\u2019animo dei nostri lavoratori. (<em>Commenti a sinistra<\/em>)<em>.<\/em> Se sopprimerete il segreto, voi rovinerete completamente il risparmio, che \u00e8 una delle grandi forze della Nazione! (<em>Approvazioni al centro<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Io aderir\u00f2 a quei temperamenti che alcuni miei amici proporranno in argomento, ma tengo a sottolineare l\u2019estrema gravit\u00e0 di quello che l\u2019Assemblea sta per deliberare a questo riguardo.<\/p><p>PESENTI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>PESENTI. \u00c8 molto strano che solo in Italia ci siano tanti limiti posti all\u2019attivit\u00e0 che l\u2019Amministrazione finanziaria deve svolgere per accertarsi&#8230;<\/p><p>JACINI. E in Svizzera? La Svizzera \u00e8 il Paese della riservatezza ed \u00e8 per questo che alle banche svizzere affluiscono i depositi.<\/p><p>PESENTI. &#8230;della situazione patrimoniale del contribuente, quasi che non si avesse nessuna fiducia nell\u2019Amministrazione finanziaria, come se l\u2019Amministrazione finanziaria, dovesse rivelare a tutti i dati di cui viene a conoscenza esclusivamente a scopi fiscali.<\/p><p>Ma il motivo \u00e8 un altro: \u00e8 che il contribuente italiano non vuole pagare le imposte, e noi purtroppo siamo qui tutti (o meglio, non tutti, ma la maggioranza) ad aiutare questo sforzo del contribuente italiano per non denunciare il proprio patrimonio e per non pagare l\u2019imposta.<\/p><p>In quest\u2019Assemblea vi sono profondi conoscitori del sistema bancario ed anche dell\u2019economia politica. Io faccio appello anzitutto a loro, da un punto di vista astratto, per chiedere se, nella loro buona fede di studiosi, possono veramente sostenere che l\u2019abolizione del segreto bancario possa scuotere il sistema bancario&#8230;<\/p><p>SAGGIN. Scuote l\u2019economia nazionale!<\/p><p>PESENTI. &#8230;e di conseguenza l\u2019economia nazionale.<\/p><p>Io vorrei chieder loro com\u2019\u00e8 possibile che un\u2019istituzione propria del sistema economico nel quale viviamo possa mutare soltanto perch\u00e9, ed ai fini esclusivi dell\u2019Amministrazione finanziaria, viene tolto il segreto bancario. Noi vedremo probabilmente \u2013 secondo questi signori \u2013 che i vari industriali non ricorreranno pi\u00f9 alle banche. Coloro che hanno delle riserve liquide o per ammortamenti o per manutenzioni, oppure perch\u00e9 hanno avuto dei profitti eccezionali, le chiuderanno nella cassaforte di casa, e non saranno pi\u00f9 clienti delle banche. \u00c8 questo che si vuol sostenere? Una cosa simile non \u00e8 sostenibile.<\/p><p>Io posso anche ammettere che vi siano particolarmente i piccoli depositanti delle Casse di risparmio, una categoria che noi non vogliamo colpire. Posso anche comprendere che da un punto di vista psicologico vi possa anche essere qualche timore. Si pu\u00f2 dunque vedere di trovare dei temperamenti in questi casi, e del resto l\u2019Amministrazione finanziaria non avr\u00e0 bisogno di andare a vedere nelle Casse di risparmio.<\/p><p>L\u2019Amministrazione finanziaria, se vuol conoscere la verit\u00e0, cio\u00e8 se vorr\u00e0 fare uso di questa facolt\u00e0, si rivolger\u00e0 soltanto ai grandi istituti di credito che hanno i grandi clienti sottoposti all\u2019imposta patrimoniale.<\/p><p>Perci\u00f2 questa preoccupazione non ci deve essere. Ad ogni modo, si tratta di un timore psicologico. Se noi chiariamo che si tratta qui non di rilevare la consistenza attuale o la consistenza di quelli che sono i depositi e i conti quando la legge uscir\u00e0 nella <em>Gazzetta Ufficiale<\/em>, ma si tratta di rilevare i depositi e i conti ad una data gi\u00e0 passata, quella del 29 marzo, che ha gi\u00e0 fissato chiaramente la situazione di ogni singolo contribuente, non vedo come possano verificarsi o ritiri di depositi o altri fenomeni che possano scuotere il sistema bancario.<\/p><p>Si tratta di accertare la consistenza ad una data trascorsa, che \u00e8 quella che fissa la posizione dei contribuenti e la loro situazione che non pu\u00f2 mutare da quello che \u00e8 segnato nei libri alla data del 29 marzo.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Arcaini ha fatto pervenire un emendamento anche a firma degli onorevoli Scoca, Cappi ed altri. L\u2019emendamento dice:<\/p><p>\u00ab<em>Al secondo comma dell\u2019articolo 44, aggiungere le parole:<\/em> nei confronti delle quali l\u2019Amministrazione finanziaria ha per\u00f2 la facolt\u00e0 di richiedere che l\u2019ispettorato del credito accerti la reale consistenza, alla data del 28 marzo 1947, dei debiti denunciati dal contribuente\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Arcaini ha facolt\u00e0 di svolgere questo emendamento.<\/p><p>ARCAINI. Illustrer\u00f2 brevemente il mio emendamento a cui si sono associati molti autorevoli colleghi.<\/p><p>La necessit\u00e0 di tutelare il segreto bancario che il disegno di legge riconosce, e che gli emendamenti De Mercurio, Dugoni e compagni vorrebbero sopprimere, mentre altri, come ha fatto l\u2019onorevole Jacini con molta efficacia, strenuamente difendono prospettando le catastrofiche conseguenze nel delicatissimo settore del risparmio con conseguenze ancora pi\u00f9 gravi in quello del credito, ma alle quali personalmente non credo per quanto mi lascino profondamente perplesso per la gravit\u00e0 delle temute conseguenze, mi pare non possa concepirsi e concretarsi in formule cos\u00ec rigide ed integrali da offrire di fatto una zona franca in cui possano trovare sicuro asilo i possibili evasori della legge.<\/p><p>E poich\u00e9 specialmente m\u2019impressiona la possibilit\u00e0 che esiste di far apparire attraverso le banche debiti che in realt\u00e0 hanno contropartite attive costituite da <em>dossiers<\/em> di titoli al portatore o conti in denaro o altre attivit\u00e0 di pertinenza dello stesso debitore, e quindi debiti fittizi, con la conseguenza di ridurre il patrimonio decurtandolo proprio nella parte che dovrebbe essere colpita dalle pi\u00f9 alte aliquote dell\u2019imposta, ritengo che sia doveroso riconoscere all\u2019Amministrazione fiscale la facolt\u00e0 di accertare l\u2019effettiva consistenza e la natura dei debiti denunciati esistenti presso le banche e le aziende di credito. Affinch\u00e9 l\u2019indagine, ove occorra, sia compiuta da organo competente senza lasciar adito a dubbi ed a sospetti che l\u2019ambiente delicato delle banche e delle aziende di credito sia aperto alle incursioni del fisco, io propongo col mio emendamento che l\u2019indagine sia svolta dall\u2019Ispettorato del credito che \u00e8 indubbiamente l\u2019organo idoneo, che gode alta autorit\u00e0 e prestigio presso le banche e le aziende di credito e che per legge ha gi\u00e0 ampie facolt\u00e0 di ispezione e di vigilanza delle aziende stesse.<\/p><p><em>Una voce a sinistra.<\/em> Non funziona!<\/p><p>CORBINO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CORBINO. Prego di considerare la mia come una dichiarazione di voto. Io non credo che si possa fare il paragone fra l\u2019economia creditizia italiana e l\u2019economia creditizia di altri paesi in materia di segreto bancario. Fra i grandi paesi del mondo, l\u2019Italia, in materia di credito, viene ultima nella graduatoria. Per abitante, le quote di risparmio, di cui dispongono le nostre banche, ragguagliate a unit\u00e0 monetarie uguali, sono le pi\u00f9 piccole fra tutti i grandi paesi civili. Questo perch\u00e9? Questo perch\u00e9 la tradizione del credito nel nostro paese \u00e8 relativamente recente; \u00e8 una tradizione che non si pu\u00f2 spingere fino agli estremi ai quali si \u00e8 spinta e si spinge tuttora in altri paesi pi\u00f9 evoluti di noi.<\/p><p>L\u2019onorevole Dugoni mi consenta di ricordargli che nel 1913 noi avevamo una circolazione di biglietti di due miliardi e duecento ottantatre milioni, cio\u00e8 a dire, qualche cosa che corrispondeva a cinquecento milioni di sterline di quell\u2019epoca. La Banca d\u2019Inghilterra, alla stessa epoca, aveva una circolazione di sterline presso a poco uguale a quella dell\u2019Italia. Perch\u00e9? Perch\u00e9 in Inghilterra il sistema bancario era cos\u00ec perfezionato, era in tutti cos\u00ec radicato l\u2019uso della banca, che l\u2019Inghilterra effettuava nove transazioni su dieci per il tramite della moneta bancaria.<\/p><p>N\u00e9 voi potete ricordarmi il caso della Svizzera, perch\u00e9 io vi posso assicurare che in Isvizzera il segreto bancario \u00e8 cos\u00ec bene assicurato che la Svizzera ha resistito alle pressioni internazionali pi\u00f9 forti che le sono venute recentemente per appurare quanto oro, trafugato dai Paesi occupati, i tedeschi avevano nascosto presso le banche svizzere; e solo in via transattiva il Governo federale \u00e8 venuto nella determinazione di riconoscere \u2013 senza precisare dove, come o quando questo oro fosse stato depositato \u2013 che una parte dell\u2019oro era da accreditare alla Germania. Nel nostro paese, purtroppo, le condizioni sono quelle che sono, e noi dobbiamo sforzarci di modificarle in meglio; quindi io non escludo che da qui a dieci, quindici, venti anni il segreto bancario possa non essere pi\u00f9 rispettato in Italia di quanto non sia rispettato in alcuni dei paesi nei quali il fisco ha diritto di intervenire. Ma nel momento attuale, nella situazione attuale del nostro Paese, il segreto bancario \u00e8 uno degli elementi fondamentali per il funzionamento degli istituti bancari. Gli istituti bancari d\u2019Italia in questo momento sono in una posizione di estrema delicatezza. Io non so quale sia l\u2019alta personalit\u00e0 del mondo finanziario la cui voce alla Commissione di finanza avrebbe fatto ammutolire tutti. Io credo che la Commissione di finanza avrebbe potuto anche ammutolire se avesse domandato il parere non ad una tanta alta personalit\u00e0 bancaria, ma a tutti quelli che in questi giorni, per gli esami di maturit\u00e0 negli istituti tecnici, devono fare l\u2019esame di economia politica. Immagino che queste sono cose che sanno tutti. Non c\u2019\u00e8 bisogno che vengano i grandi banchieri per fare da eminenze grigie delle Commissioni.<\/p><p>VERONI. \u00c8 il parere della Banca d\u2019Italia.<\/p><p><em>Una voce al centro.<\/em> Potrebbe darsi che abbia fatto ammutolire dei muti.<\/p><p>CORBINO. Ci sar\u00e0 stato qualche tecnico che avr\u00e0 detto: se noi violiamo il segreto bancario succeder\u00e0 la catastrofe.<\/p><p>Naturalmente succederanno delle conseguenze, ma non succeder\u00e0 nessun terremoto. Se noi approveremo l\u2019emendamento accadr\u00e0 questo: la gente constater\u00e0 che il segreto bancario una prima volta \u00e8 stato violato per la imposta sul patrimonio, dopodomani si far\u00e0 un\u2019imposta complementare ed in linea di eccezione violeremo il segreto bancario anche per la complementare; fra un mese, fra due o tre anni probabilmente rifaremo l\u2019imposta sul patrimonio e continueremo a violare il segreto bancario ed allora la gente si regoler\u00e0 in questo modo: non porter\u00e0 il proprio denaro in deposito alle banche.<\/p><p><em>Voci a sinistra.<\/em> E dove lo metter\u00e0? Il segreto bancario va bene a voi.<\/p><p>CORBINO. Ora, il bilancio economico delle nostre banche (non \u00e8 questo un segreto per nessuno, n\u00e9 credo che io dicendolo contribuisca a creare uno stato di allarme) \u00e8 passivo, perch\u00e9 la massa dei depositi non \u00e8 sufficiente per compensare le enormi spese di amministrazione. Noi abbiamo imposto alle banche di assumere reduci, noi abbiamo imposto alle banche di assumere militari in congedo, combattenti, mutilati. Il personale delle banche oggi \u00e8, per lo meno, doppio di quello che occorrerebbe per una economica amministrazione dei depositi.<\/p><p>Ora, le banche non sono enti privati, perch\u00e9 di banche private in Italia ce ne sono pochissime. Le Casse di Risparmio sono enti di diritto pubblico e le grosse banche di credito, alle quali l\u2019onorevole Pesenti voleva riservare il privilegio negativo di essere le sole sottoposte all\u2019obbligo di aver rapporti con il fisco, come voi sapete, sono dello Stato, sono dell\u2019I.R.I., di maniera che le passivit\u00e0 delle banche le dovrebbero pagare quegli stessi contribuenti ai quali voi fate pagare l\u2019imposta per un verso e i <em>deficit<\/em> delle amministrazioni bancarie che sarebbero determinati dall\u2019applicazione dell\u2019imposta. (<em>Rumori a sinistra<\/em>). Noi possiamo fare tutto quello che vogliamo, possiamo dire alle banche: bloccate i depositi, fate tutte le moratorie che volete. Io vorrei che tutta quella categoria di gente che crede che in questo campo si possa legiferare con grande semplicit\u00e0, prendesse il potere per otto giorni e facesse tutto quello che crede di fare. Non so che cosa succederebbe al nono giorno.<\/p><p>Ecco perch\u00e9 sono contrario all\u2019emendamento Dugoni.<\/p><p>Quanto all\u2019emendamento proposto dall\u2019onorevole Arcaini, la cosa potrebbe anche accogliersi; per\u00f2, si badi bene, noi in questo momento veniamo sempre a creare un precedente di violazione del segreto bancario, sia pure attraverso l\u2019Ispettorato del credito, sia pure attraverso misure adeguate di protezione. Ma poi, a che servirebbe l\u2019emendamento Arcaini? A documentare il debito. Ma il debito \u00e8 il contribuente che lo deve documentare: se io dichiaro che sono debitore della Banca Commerciale per un milione di lire, io devo documentare il mio debito; sono io che devo presentare il documento dal quale risulta che sono debitore al 28 marzo. Noi invece vogliamo porre l\u2019onere della prova del debito a carico della amministrazione finanziaria&#8230;<\/p><p>SCOCA. Non \u00e8 cos\u00ec. Ha diritto di controllare la dichiarazione del contribuente.<\/p><p>CORBINO. Il contribuente i debiti li deve documentare, tanto \u00e8 vero che noi abbiamo stabilito all\u2019articolo 27 che quando il creditore dichiara che il debito non esiste, il debito \u00e8 nullo a tutti gli effetti.<\/p><p>La sostanza dell\u2019emendamento non serve a niente. La forma serve soltanto ad accogliere in parte la tesi della violazione del segreto bancario. Io, in questo momento, giudico pernicioso all\u2019economia del Paese l\u2019accoglimento di questa tesi e quindi voter\u00f2 contro l\u2019uno e contro l\u2019altro emendamento.<\/p><p>SCOCA. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>SCOCA. Siccome ci sono due proposte di emendamenti, quella soppressiva del capoverso dell\u2019articolo 44, e l\u2019altra dell\u2019onorevole Arcaini che vuole si vada ad indagare se il debito bancario denunziato ha una contropartita attiva, e quindi se \u00e8 vero o fittizio, vorrei chiedere che si sospenda per qualche minuto la discussione, naturalmente sentendo anche la Commissione ed il Governo, al fine di cercare una soluzione concordata che soddisfi tutti.<\/p><p>PRESIDENTE. Prima di decidere sulla proposta di sospensione dell\u2019onorevole Scoca, vorrei sentire l\u2019opinione del Relatore e quella del Governo. Ha facolt\u00e0 di parlare l\u2019onorevole Relatore.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Prima di esprimere l\u2019opinione della Commissione, mi sia consentito di esprimere uno stato d\u2019animo personale: in tutta quella che \u00e8 stata la discussione sulla imposta patrimoniale, mi sono trovato nella dolorosa situazione di esporre dei punti di vista che rispondono a necessit\u00e0 contingenti, non a mie personali convinzioni. Ci\u00f2 \u00e8 avvenuto a proposito del cambio della moneta (sono stato sempre strenuo difensore del cambio); ci\u00f2 avviene in materia di giuramento. Ritengo che in un paese civile, che sente i problemi della vita collettiva, il giuramento ai fini fiscali debba essere senz\u2019altro adottato. Cos\u00ec pure ritengo che il segreto bancario non debba essere mantenuto nei confronti del fisco. La finanza non \u00e8 un problema di questo o quell\u2019individuo, ma interessa tutta la collettivit\u00e0 e quindi lo Stato deve avere i mezzi d\u2019accertamento necessari per stabilire quale \u00e8 la reale condizione del contribuente. Lo Stato deve arrivare a questo risultato, senza di che non si ha una finanza moderna, cio\u00e8 non si ha una finanza democratica.<\/p><p>Capirete cos\u00ec il mio imbarazzo: avendo questa visione dei problemi della finanza moderna, mi sono trovato coi colleghi ad esaminare un progetto di imposta al quale mancavano alcuni presupposti. Non voglio tornare sulla questione del cambio della moneta, circa la quale mi sono trovato in contrasto contingente con alcuni amici di partito. \u00c8 certo che dall\u2019abbandono del cambio della moneta, sono derivate conseguenze assai gravi. Vorrei dire che quando l\u2019amico e collega Corbino rileva che il sistema creditizio di altri paesi \u00e8 molto pi\u00f9 sviluppato che in Italia, e fa un rapporto fra la circolazione e il volume del credito in Inghilterra, d\u00e0 la conferma della necessit\u00e0 che avrebbe avuto l\u2019Italia di fare il cambio della moneta. Se in Italia si detiene la moneta, vuol dire che il mezzo di scambio \u00e8 ancora la moneta, s\u2019intende non la moneta creditizia. \u00c8 chiaro che se vogliamo tassare i patrimoni mobiliari e naturalmente prima di tassarli, li dobbiamo accertare, dobbiamo avere come punto di partenza il cambio. Non voglio tornare su una vecchia polemica. Caduto il cambio, la legge ha zoppicato ed abbiamo dovuto esaminare appunto una situazione zoppicante.<\/p><p>Dopo questa necessaria premessa, vengo alla questione del segreto bancario. Una conseguenza della caduta del cambio \u00e8 che noi, abolendo il segreto bancario, andiamo a colpire i depositi che, nell\u2019ordine dei valori mobiliari tassabili, sono i meno meritevoli di essere tassati. Quando parliamo di colpire i \u00abborsari neri\u00bb noi intendiamo colpirli nell\u2019accantonamento di moneta, frutto delle loro speculazioni immediate. Ma avendo abbandonato il cambio, abbiamo abbandonato la sola concreta possibilit\u00e0 di colpire i \u00abborsari neri\u00bb.<\/p><p>Escludendo la moneta e accertando i depositi, direi che abbiamo tolto dalla catena l\u2019elemento pi\u00f9 tassabile. Se tassiamo i depositi, possiamo escludere i titoli al portatore ed i titoli di Stato? Non li possiamo escludere, ed andiamo in un campo in cui commettiamo una maggiore ingiustizia fiscale, perch\u00e9 i titoli di Stato sono quelli che hanno subito il maggior danno dalla svalutazione. Questo sistema di cadute a catena io gi\u00e0 ebbi occasione d\u2019illustrarlo nella relazione agli onorevoli colleghi. Caduto un pilastro, ne cade un altro. Venuta la questione del segreto bancario, la Commissione ha detto: caduta la moneta, vediamo di arrestare ulteriori cadute e cerchiamo di prendere in considerazione i depositi bancari. L\u2019argomentazione della Commissione \u00e8 stata perfettamente obiettiva e, del resto, gli onorevoli colleghi hanno potuto non so se condannare od elogiare il rigido spirito fiscale della Commissione, che d\u2019altra parte non poteva essere diverso.<\/p><p>La Commissione, come dicevo, rispetto a questo problema si \u00e8 messa in condizione di estrema obiettivit\u00e0, senza preconcetti. Siccome nella quasi totalit\u00e0 la Commissione era favorevole al cambio, ha detto: una volta caduto il cambio della moneta, vediamo di non lasciare sfuggire i depositi bancari. (<em>Interruzione dell\u2019onorevole Corbino<\/em>).<\/p><p>Onorevole Corbino, non \u00e8 che ci siano state delle eminenze grigie. La Commissione, di fronte a un problema cos\u00ec grave, ha pregato il Ministro Campilli di manifestare l\u2019opinione del Governo, che era un elemento necessario di giudizio. Non solo, ma siccome responsabile tecnicamente della politica creditizia del Paese \u00e8, finch\u00e9 c\u2019\u00e8 un Governatore della Banca d\u2019Italia, il Governatore della Banca d\u2019Italia, la Commissione ha pregato il Ministro di accertare formalmente il pensiero del Governatore. Ed ha voluto una manifestazione formale, cio\u00e8 una lettera.<\/p><p>Il Ministro, in base alla lettera del Governatore, ha dichiarato che il Governo riteneva di non dover violare il segreto bancario. Che importanza ha questo dato di fatto? Evidentemente la questione della abolizione o meno del segreto bancario deve essere ponderata, come doveva essere pesata la questione del cambio della moneta. Ripeto, ero favorevole al cambio ma ad un certo punto ho dovuto negare la possibilit\u00e0 di farlo. La valutazione psicologica, l\u2019apprezzamento delle condizioni del mercato, delle reazioni del mercato, sono dati di fatto che il Governo ed il Governatore della Banca d\u2019Italia soltanto possono avere. Noi possiamo non credere a questa opinione del Governo e del Governatore della Banca d\u2019Italia, ma dobbiamo accertarla perch\u00e9 \u00e8 un elemento tecnico indispensabile. Noi abbiamo cos\u00ec accertata una opinione sfavorevole alla violazione del segreto bancario.<\/p><p>Prego l\u2019Assemblea di tener conto di questo: se noi non facessimo oggi una lotta contro l\u2019inflazione, e dovessimo violare il segreto bancario, in un momento in cui non si tratta di difendere la moneta, ma di applicare inflessibilmente un tributo (non in tutti i Paesi l\u2019imposta ha scopo antinflazionistico), se noi non avessimo il dovere di combattere l\u2019inflazione, non esisterebbe secondo me \u2013 e dissento da Corbino e Jacini \u2013 nessun problema. Ma quando si tratta di frenare la spinta speculativa, violando il segreto bancario, determiniamo una situazione di mercato contraria ai nostri fini. Prendendo questa decisione, la prendiamo a favore del nostro avversario, ed il nostro avversario \u00e8 la speculazione inflazionistica.<\/p><p>Questo \u00e8 un dato che, dal punto di vista della violazione del segreto bancario, bisogna tener presente. Non bisogna fare operazioni passive, per lo scopo della nostra battaglia e per l\u2019obiettivo che vogliamo raggiungere. Se riteniamo che non ci sia un effetto inflazionistico, nel senso che si determini un panico fra i risparmiatori, possiamo tranquillamente violare il segreto bancario; se invece temiamo che ci sia, allora bisogna agire diversamente.<\/p><p>Debbo soggiungere che sulla materia del segreto bancario la Commissione si \u00e8 divisa; ed io, all\u2019infuori dei miei sentimenti personali, esprimo quella che \u00e8 l\u2019opinione della maggioranza. L\u2019opinione della maggioranza si adegu\u00f2 al giudizio tecnico del Ministro. Si disse: se il Governo si assume la responsabilit\u00e0 di non violare il segreto bancario, la Commissione non pu\u00f2 andare oltre, ma deve prospettare all\u2019Assemblea la situazione, in maniera che ciascuno possa assumere le proprie responsabilit\u00e0.<\/p><p>Anche dopo avere riesaminata la questione in sede di emendamenti, la Commissione ha ritenuto di mantenere il suo giudizio, ed ha conservato la sua opposizione agli ordini del giorno De Mercurio, Pesenti-Scoccimarro ed altri.<\/p><p>Il pensiero della Commissione \u00e8 invece favorevole all\u2019emendamento Arcaini, che implica il giusto diritto di andare a vedere che cosa avviene nelle banche. Come abbiamo visto in materia di prestito della ricostruzione, c\u2019\u00e8 la possibilit\u00e0 che si siano fatte operazioni fittizie, ed \u00e8 giusto che la finanza abbia una possibilit\u00e0 di controllo attraverso l\u2019Ispettorato del credito. L\u2019Ispettorato del credito, messo di fronte a questa responsabilit\u00e0, far\u00e0 il proprio dovere.<\/p><p>In quanto all\u2019emendamento dell\u2019onorevole Micheli, la Commissione \u00e8 contraria al suo accoglimento perch\u00e9, dato le circostanze in cui si crea l\u2019imposta, si determinerebbe una condizione di privilegio.<\/p><p>PRESIDENTE. Ha facolt\u00e0 di parlare l\u2019onorevole Ministro delle finanze.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Quando il Governo del tempo, all\u2019unanimit\u00e0, ritenne di rispettare il segreto bancario, inserendo nell\u2019articolo 44 l\u2019ultimo comma di cui discutiamo, evidentemente non poteva non riferirsi a considerazioni di ordine tecnico attinenti genericamente alla politica monetaria ed economica. Il Governo attuale si \u00e8 trovato dinanzi ad una legge non sua e per la quale attende dall\u2019Assemblea un contributo di miglioramento e di perfezionamento; comunque esso ritiene che non siano venute meno le ragioni per cui si \u00e8 inserito allora l\u2019ultimo comma dell\u2019articolo 44.<\/p><p>Ed \u00e8 per questo che io non posso dare parere favorevole all\u2019emendamento Dugoni.<\/p><p>Desidererei per\u00f2, come contributo eminentemente pratico \u2013 poich\u00e9, tante volte, in questo nostro simpatico Paese, sul piano tributario, facciamo molte magnifiche disquisizioni di ordine teorico per avere in partenza la legge pi\u00f9 perfetta possibile, senza preoccuparci troppo di quello che avverr\u00e0 in sede di applicazione pratica di quel determinato tributo \u2013 desidererei che il problema dei depositi bancari venisse esaminato al lume di queste semplici considerazioni.<\/p><p>I titolari dei depositi possono appartenere all\u2019una o all\u2019altra delle seguenti categorie:<\/p><p>1\u00b0) Enti morali: credo che possiamo trascurare questa categoria, perch\u00e9 sappiamo che gli Enti morali sono assai pi\u00f9 carichi di debiti che non titolari di depositi.<\/p><p>2\u00b0) Societ\u00e0 azionarie quotate in borsa. Sia chiaro che per queste societ\u00e0 la questione non ha alcuna importanza, poich\u00e9, ai fini della valutazione dei titoli si tiene conto della quotazione di borsa, e perci\u00f2 i depositi di quelle determinate societ\u00e0 sono automaticamente assorbiti, sul piano pratico, attraverso alla quotazione di mercato.<\/p><p>3\u00b0) Imprese industriali e commerciali azionarie, non quotate in borsa, oppure aventi altra forma giuridica di societ\u00e0 di persone o imprese individuali.<\/p><p>Sul piano pratico avverr\u00e0 \u2013 ed \u00e8 opportuno che cos\u00ec avvenga in omaggio a quei princip\u00ee di semplificazione nell\u2019applicazione dell\u2019imposta, che sono stati adottati per la valutazione dei terpeni e dei fabbricati \u2013 avverr\u00e0 che, tramite probabilmente un organo da costituire con tutte le idonee garanzie, si stabiliranno, settore per settore, criteri e coefficienti per la valutazione di quelle determinato imprese.<\/p><p>Cosicch\u00e9 per tutti questi settori la questione dei depositi bancari avr\u00e0 una importanza pratica pressoch\u00e9 nulla.<\/p><p>Quindi, la vera questione del censimento dei depositi bancari riflette la categoria residuale dei depositanti, che non sono n\u00e9 commercianti, n\u00e9 industriali, n\u00e9 societ\u00e0 azionarie quotate in Borsa, n\u00e9 enti morali.<\/p><p>Queste sono le dimensioni pratiche del problema, onorevoli colleghi: esso si limita ai depositi appartenenti ai cosiddetti privati.<\/p><p>Ora, io non so se questa zona sia cos\u00ec notevole, sia cos\u00ec interessante per l\u2019Amministrazione finanziaria da poter postulare un problema della violazione del segreto bancario, perch\u00e9 \u00e8 la zona di tutti i piccoli depositanti, \u00e8 la zona di quei libretti al portatore che, se anche hanno avuto origine presso categorie di speculatori, non facciamoci illusioni, al momento in cui avremo escogitato il sistema pi\u00f9 perfetto per afferrarli, ci si presenteranno suddivisi su moltissime teste, cosicch\u00e9 proprio in quel momento in cui vorremo combattere una evasione, inconsapevolmente avremo creato proprio noi una evasione ancora maggiore. Vi \u00e8, per\u00f2, un aspetto di questo controllo bancario, che \u00e8 stato portato alla ribalta dall\u2019emendamento Arcaini, cio\u00e8 vi possono essere dei debiti bancari i quali hanno un loro corrispettivo in un altro conto bancario attivo.<\/p><p>A questo riguardo, ho gi\u00e0 avuto occasione di far presente (in sede di illustrazione dell\u2019articolo 27 se non erro) che l\u2019Amministrazione finanziaria non si accontenter\u00e0 di una semplice dichiarazione di debito alla data stabilita; la legge prescrive l\u2019obbligo della presentazione di copia degli estratti-conto; e noi sappiamo che la lettura degli estratti-conto, se verr\u00e0 eseguita con una certa intelligenza, \u00e8 gi\u00e0 di per s\u00e9 una fonte tecnicamente idonea ad individuare la nascita di qualche contropartita fittizia.<\/p><p>Se tuttavia l\u2019onorevole Arcaini ritiene che questo suo emendamento possa venire incontro in qualche modo alle preoccupazioni dell\u2019Assemblea di colpire i debiti simulati, il Governo non ha difficolt\u00e0 a rimettersi a quello che l\u2019Assemblea decider\u00e0 al riguardo.<\/p><p>CHIOSTERGI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CHIOSTERGI. Desidero prendere brevemente la parola per far considerare che se, a nome degli amici repubblicani, ritirai l\u2019ordine del giorno relativo al cambio della moneta, tale mio gesto era condizionato appunto a certe misure che permettessero una maggiore perequazione nell\u2019applicazione dell\u2019imposta patrimoniale. Ora, \u00e8 questo uno dei casi pi\u00f9 patenti ed \u00e8 per questo che riteniamo sia doveroso da parte nostra, da parte del gruppo repubblicano, di insistere e di appoggiare con tutte le nostre forze la proposta dell\u2019onorevole De Mercurio intesa alla soppressione del secondo comma dell\u2019articolo.<\/p><p>Noi ritorneremo dunque sempre all\u2019attacco su queste posizioni, poich\u00e9 altrimenti noi avremmo giuocato un giuoco poco simpatico a coloro i quali ci hanno conferito il preciso mandato di sostenere questa posizione.<\/p><p>ZERBI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>ZERBI. Vorrei permettermi un breve chiarimento realistico, che valga ad eliminare dalle determinanti della imminente votazione quella che, a modesto parer imo, \u00e8 per gran parte un\u2019ombra senza corpo.<\/p><p>Se non ho mal compreso, da parte di taluni dei colleghi che hanno precedentemente parlato, si ritiene che la soppressione del segreto bancario proposta dall\u2019onorevole Dugoni, soprattutto in quanto consentirebbe d\u2019indagare sui depositi, renderebbe possibile di perseguire efficacemente i capitati di malo acquisto di molti speculatori. Senonch\u00e9 la speranza di cogliere gli speculatori in credito verso banche \u00e8 per lo meno tanto tenue da imporci di ponderare meditatamente se essa valga il prezzo del sicuro gravissimo turbamento che la proposta abolizione del segreto bancario prospetta.<\/p><p>Ma io vorrei chiedere in sostanza: credete voi davvero che coloro che noi ci sforziamo di perseguire fiscalmente siano stati cos\u00ec ingenui da tenere delle larghe disponibilit\u00e0 presso le banche? (<em>Commenti<\/em>).<\/p><p>Specie in tempi di prezzi rapidamente crescenti come quelli che ci affliggono, gli speculatori ben si guarderebbero dal lasciare giacenti in banca delle proprie disponibilit\u00e0, poich\u00e9 la convenienza economica li pungola a investire assiduamente in beni reali tutti i propri capitali e ad incrementare tali propri investimenti con tutto il credito bancario e non bancario che a loro riesca di ottenere. \u00c8 di ovvia evidenza, in tempi come quelli che attraversiamo, che l\u2019interesse stesso di coloro che noi ci proponiamo di perseguire fiscalmente, anche con l\u2019abolizione del segreto bancario, li porta a non essere creditori delle banche, ma bens\u00ec debitori delle banche medesime. (<em>Commenti<\/em>).<\/p><p>Se una breccia dovessimo ritenere conveniente di aprire nelle inviolate mura del segreto bancario, questa dovrebbe essere aperta dal lato delle operazioni attive di banca, al limitato intento di consentire indagini su passivit\u00e0 dei contribuenti sospettate artificiose e collegate a non denunciate attivit\u00e0. Anche tale breccia andrebbe praticata in misura e con strumenti che non provochino crepe o rotture pericolose nel delicato congegno bancario e nell\u2019ipersensibile mondo dei risparmiatori, soprattutto dei piccoli. Dell\u2019una e dell\u2019altra esigenza parmi preoccupato l\u2019onorevole Arcaini, il quale, con opportune cautele, si appunta realisticamente sul caso di partite passive sospette di avere delle contropartite attive.<\/p><p>\u00c8 per questi motivi che io, onorevoli colleghi, ritengo che noi dovremmo respingere l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Dugoni ed accogliere, semmai, quello dell\u2019onorevole Arcaini.<\/p><p>CAROLEO. Chiedo di parlare.<\/p><p><em>Voci a sinistra.<\/em> Ai voti! Ai voti!<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Caroleo ha chiesto di parlare. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CAROLEO. Sono dolente di dover interloquire in questa discussione di competenti e di tecnici, ma io sono un po\u2019 chiamato in causa, perch\u00e9 ho presentato un emendamento all\u2019articolo 54.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Caroleo, ne parler\u00e0 al momento opportuno.<\/p><p>CAROLEO. Volevo dire questo che, in sostanza, siamo qui di fronte ad un grave problema di giustizia tributaria. Nella Carta costituzionale siamo arrivati a superare il domicilio individuale, quel tale diritto sacro all\u2019uomo, e, anche nei confronti dei professionisti, voi ricordate che si \u00e8 stabilito il principio che si pu\u00f2 andare a frugare anche fra i loro documenti, per questo dovere di rispondere a quelle che sono le esigenze della finanza dello Stato.<\/p><p>Noi qui ci troviamo dinanzi ad una legge estremamente grave; quindi non possiamo assolutamente preoccuparci delle formule di ieri, di oggi e di domani. Tutti devono pagare. Qui la legge, come \u00e8 congegnata, ha detto bene l\u2019onorevole Dugoni, tende a colpire soltanto i proprietari di immobili, a cui si mettono perfino fittiziamente i soldi in tasca, perch\u00e9 il fisco abbia diritto di reclamarli. Perch\u00e9, come dicevo l\u2019altro ieri, nei riguardi dei proprietari di fabbricati bloccati, si arriva a presumere per questi signori delle quote di mobilio e di denaro, che non hanno mai avuto. Ora, di fronte a questo, un senso elementare di giustizia tributaria, in questo momento eccezionale della vita del nostro Paese, esige che anche i possessori di denaro, e tutti i possessori di denaro, paghino. (<em>Applausi a sinistra<\/em>).<\/p><p>La data \u00e8 quella del 28 marzo 1947; quindi nessuna preoccupazione per la funzione creditizia avvenire. \u00c8 una data-catenaccio che ha bloccato i valori immobiliari, per cui non c\u2019era necessit\u00e0 di blocco, data la rigorosa vigilanza del settore delle imposte coi catasti e registri censuari. La data di blocco doveva unicamente funzionare nei riguardi dei possessori di denaro. E come noi potremmo colpirli, se non daremo almeno alla finanza questo diritto di controllo?<\/p><p>Mi sorprende che l\u2019onorevole Ministro delle finanze abbia messo avanti degli argomenti, che io, modestamente, non posso condividere. Si afferma che sono pochi i risparmiatori delle banche; ebbene, in tal caso, questo provvedimento avr\u00e0 limitate conseguenze. Ma siccome noi pensiamo \u2013 come molti di questa Assemblea pensano \u2013 che i possessori di denaro siano parecchi \u2013 e sono i cosiddetti \u00abborsari neri\u00bb \u2013 non c\u2019\u00e8 altro modo di colpirli che l\u2019indagine bancaria.<\/p><p>Per queste ragioni voter\u00f2 a favore. (<em>Applausi a sinistra<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p><em>Voci al centro.<\/em> Ai voti! Ai voti!<\/p><p>PRESIDENTE. C\u2019\u00e8 una proposta dell\u2019onorevole Scoca di rinviare&#8230;<\/p><p><em>Voci a sinistra.<\/em> No! No!<\/p><p>PRESIDENTE. Dovr\u00f2 mettere ai voti tale proposta.<\/p><p>CORBINO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CORBINO. Qui sono state prospettate due questioni: la questione del cambio della moneta e la questione del segreto bancario, che non possono essere lasciate insolute fino a domani.<\/p><p>Io mi permetto di ricordare agli amici proponenti che, quando l\u2019altra volta questa stessa proposta fu fatta qui, fuori di qui vi furono delle manovre speculative. E noi non dobbiamo prestarci a questo giuoco. (<em>Commenti<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Insisto quindi per una decisione immediata.<\/p><p>PRESIDENTE. Prego l\u2019onorevole Ministro di pronunciarsi.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Prego l\u2019onorevole Scoca \u2013 per le considerazioni che ha svolto l\u2019onorevole Corbino e che in questo momento il Governo fa proprie \u2013 di rinunciare alla sua proposta di sospensiva o di rinvio.<\/p><p>SCOCA. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>SCOCA. Signor Presidente, io non avevo chiesto la sospensiva nel significato che \u00e8 stato inteso. Io avevo chiesto \u2013 ed i colleghi che mi hanno udito possono testimoniarlo \u2013 la sospensione per cinque minuti al solo scopo di trovare una soluzione concordata. (<em>Commenti<\/em>)<em>.<\/em> Anch\u2019io sono del parere che in una questione cos\u00ec delicata non conviene rimandare i lavori a domani, ma conviene decidere subito.<\/p><p>PRESIDENTE. Sta bene. Passiamo allora alla votazione. Avverto l\u2019Assemblea che sull\u2019emendamento De Mercurio, soppressivo del secondo comma dell\u2019articolo, vi \u00e8 una domanda di votazione per appello nominale, firmata dagli onorevoli Valmarana, Perlingieri, Fuschini, Tosi, Cremaschi Carlo, Rescigno, Bosco Lucarelli, Cavalli, Arcaini, Angelini, Morelli Luigi, Cappi e Malvestiti.<\/p><p>Sulla soppressione del comma dell\u2019articolo altra richiesta di votazione per appello nominale \u00e8 pervenuta dagli onorevoli De Mercurio, Romita, Stampacchia, Bellusci, Rossi Paolo, Macrelli, De Vita, Nasi, Vigorelli, Capolari, Arata, Cianca, Cevolotto, Pieri, Foa, Morini.<\/p><p>\u00c8 per\u00f2 pervenuta anche una richiesta di votazione a scrutinio segreto, che reca le firme degli onorevoli Chieffi, Cremaschi Carlo, Giordani, Medi, Nicotra Maria, Clerici, Mortati, Foresi, Castelli Avolio, Fabriani, De Palma, Mastino Gesumino, Lazzati, Angelini, Adonnino, Monticelli, Chatrian, Vanoni, Morelli Luigi e Zerbi.<\/p><p>Nella concorrenza delle due domande di votazione, quella a scrutinio segreto ha la precedenza.<\/p><p>Votazione segreta.<\/p><p>PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sull\u2019emendamento De Mercurio soppressivo dell\u2019ultimo comma dell\u2019articolo 44.<\/p><p>(<em>Segue la votazione<\/em>).<\/p><p>Dichiaro chiusa la votazione segreta.<\/p><p>Invito gli onorevoli Segretari a procedere alla numerazione dei voti.<\/p><p>(<em>Gli onorevoli Segretari numerano i voti<\/em>).<\/p><p>Risultato della votazione segreta.<\/p><p>PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto:<\/p><p>Presenti e votanti\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 342<\/p><p>Maggioranza\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 172<\/p><p>Voti favorevoli\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 159<\/p><p>Voti contrari\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 183<\/p><p>(<em>L\u2019Assemblea non approva<\/em>).<\/p><p><em>Hanno preso parte alla votazione<\/em><em>:<\/em><\/p><p>Adonnino \u2013 Alberti \u2013 Aldisio \u2013 Allegato \u2013 Amadei \u2013 Ambrosini \u2013 Andreotti \u2013 Angelini \u2013 Angelucci \u2013 Arata \u2013 Arcaini \u2013 Arcangeli \u2013 Assennato \u2013 Avanzini.<\/p><p>Bacciconi \u2013 Badini Confalonieri \u2013 Baldassari \u2013 Balduzzi \u2013 Baracco \u2013 Barbareschi \u2013 Bardini \u2013 Barontini Anelito \u2013 Barontini Ilio \u2013 Basso \u2013 Bastianetto \u2013 Bazoli \u2013 Bei Adele \u2013 Bellato \u2013 Belotti \u2013 Benedetti \u2013 Bernamonti \u2013 Bertola \u2013 Bertone \u2013 Bettiol \u2013 Biagioni \u2013 Bianchi Bruno \u2013 Bianchini Laura \u2013 Bibolotti \u2013 Binni \u2013 Bitossi \u2013 Bocconi \u2013 Bonino \u2013 Bonomi Paolo \u2013 Bordon \u2013 Borsellino \u2013 Bosco Lucarelli \u2013 Bovetti Bruschi \u2013 Brusasca \u2013 Bubbio \u2013 Bucci \u2013 Bulloni Pietro \u2013 Borato.<\/p><p>Caccuri \u2013 Cairo \u2013 Calamandrei \u2013 Camposarcuno \u2013 Canevari \u2013 Cannizzo \u2013 Caporali \u2013 Cappa Paolo \u2013 Cappi Giuseppe \u2013 Caprani \u2013 Carbonari \u2013 Carboni Enrico \u2013 Caristia \u2013 Carmagnola \u2013 Caroleo \u2013 Caronia \u2013 Carpano Maglioli \u2013 Cartia \u2013 Cassiani \u2013 Castelli Edgardo \u2013 Castelli Avolio \u2013 Cavallari \u2013 Cavalli \u2013 Cavallotti \u2013 Cevolotto \u2013 Chatrian \u2013 Chiaramello \u2013 Chieffi \u2013 Chiostergi \u2013 Ciampitti \u2013 Cianca \u2013 Ciccolungo \u2013 Cifaldi \u2013 Cimenti \u2013 Cingolani Mario \u2013 Clerici \u2013 Coccia \u2013 Codacci Pisanelli \u2013 Codignola \u2013 Colitto \u2013 Colombi Arturo \u2013 Colombo Emilio \u2013 Colonna di Paliano \u2013 Conci Elisabetta \u2013 Condorelli \u2013 Coppa Ezio \u2013 Coppi Alessandro \u2013 Corbi \u2013 Corbino \u2013 Corsanego \u2013 Cotellessa \u2013 Cremaschi Carlo \u2013 Cremaschi Olindo \u2013 Crispo.<\/p><p>D\u2019Amico Diego \u2013 D\u2019Amico Michele \u2013 D\u2019Aragona \u2013 De Caro Gerardo \u2013 De Caro Raffaele \u2013 De Falco \u2013 De Gasperi \u2013 Del Curto \u2013 Delli Castelli Filomena \u2013 De Mercurio \u2013 De Michele Luigi \u2013 De Michelis Paolo \u2013 De Palma \u2013 De Unterrichter Maria \u2013 De Vita \u2013 Di Giovanni \u2013 Di Vittorio \u2013 D\u2019Onofrio \u2013 Dugoni.<\/p><p>Einaudi \u2013 Ermini.<\/p><p>Fabbri \u2013 Fabriani \u2013 Faccio \u2013 Fanfani \u2013 Fantuzzi \u2013 Farina Giovanni \u2013 Farini Carlo \u2013 Fedeli Aldo \u2013 Fedeli Armando \u2013 Federici Maria \u2013 Ferrari Giacomo \u2013 Ferrario Celestino \u2013 Filippini \u2013 Finocchiaro Aprile \u2013 Fiore \u2013 Fiorentino \u2013 Firrao \u2013 Flecchia \u2013 Foa \u2013 Foresi \u2013 Fornara \u2013 Franceschini \u2013 Froggio \u2013 Fuschini.<\/p><p>Gabrieli \u2013 Gallico Spano Nadia \u2013 Garlato \u2013 Gatta \u2013 Gavina \u2013 Germano \u2013 Gervasi \u2013 Geuna \u2013 Ghidetti \u2013 Ghislandi \u2013 Giacchero \u2013 Giacometti \u2013 Giannini \u2013 Giolitti \u2013 Giua \u2013 Gonella \u2013 Gorreri \u2013 Gotelli Angela \u2013 Grassi \u2013 Grazia Verenin \u2013 Grieco \u2013 Gronchi \u2013 Guariento \u2013 Guerrieri Filippo \u2013 Gui \u2013 Guidi Cingolani Angela \u2013 Gullo Fausto \u2013 Gullo Rocco.<\/p><p>Iotti Leonilde.<\/p><p>Jacini \u2013 Jacometti \u2013 Jervolino.<\/p><p>Laconi \u2013 La Malfa \u2013 La Pira \u2013 La Rocca \u2013 Leone Francesco \u2013 Li Causi \u2013 Lizier \u2013 Lombardi Carlo \u2013 Lombardi Riccardo \u2013 Longo \u2013 Lozza.<\/p><p>Macrelli \u2013 Maffi \u2013 Magnani \u2013 Magrini \u2013 Maltagliati \u2013 Malvestiti \u2013 Mancini \u2013 Mannironi \u2013 Marazza \u2013 Mariani Enrico \u2013 Mariani Francesco \u2013 Martinelli \u2013 Marzarotto \u2013 Massola \u2013 Mastino Gesumino \u2013 Mattarella \u2013 Mattei Teresa \u2013 Matteotti Carlo \u2013 Mazza \u2013 Mentasti \u2013 Merlin Angelina \u2013 Merlin Umberto \u2013 Mezzadra \u2013 Miccolis \u2013 Micheli \u2013 Minella Angiola \u2013 Minio \u2013 Molinelli \u2013 Montagnana Mario \u2013 Montalbano \u2013 Monterisi \u2013 Monticelli \u2013 Montini \u2013 Morandi \u2013 Moranino \u2013 Morelli Luigi \u2013 Morelli Renato \u2013 Morini \u2013 Moro \u2013 Mortati \u2013 Moscatelli \u2013 Musolino.<\/p><p>Nasi \u2013 Negarville \u2013 Negro \u2013 Nenni \u2013 Nicotra Maria \u2013 Noce Teresa \u2013 Novella.<\/p><p>Orlando Camillo \u2013 Orlando Vittorio Emanuele.<\/p><p>Pacciardi \u2013 Pajetta Gian Carlo \u2013 Pallastrelli \u2013 Paolucci \u2013 Paris \u2013 Pastore Giulio \u2013 Pastore Raffaele \u2013 Pat \u2013 Pecorari \u2013 Pella \u2013 Pellegrini \u2013 Penna Ottavia \u2013 Pera \u2013 Perlingieri \u2013 Pertini Sandro \u2013 Pesenti \u2013 Petrilli \u2013 Piccioni \u2013 Piemonte \u2013 Pistoia \u2013 Platone \u2013 Ponti \u2013 Pratolongo \u2013 Pressinotti \u2013 Preziosi \u2013 Priolo \u2013 Proia \u2013 Pucci.<\/p><p>Quintieri Adolfo.<\/p><p>Rapelli \u2013 Recca \u2013 Rescigno \u2013 Restagno \u2013 Ricci Giuseppe \u2013 Rivera \u2013 Rodin\u00f2 Mario \u2013 Rodin\u00f2 Ugo \u2013 Romita \u2013 Roselli \u2013 Rossi Giuseppe \u2013 Rossi Maria Maddalena \u2013 Rossi Paolo \u2013 Roveda \u2013 Ruggeri Luigi \u2013 Rumor.<\/p><p>Saccenti \u2013 Saggin \u2013 Salerno \u2013 Salizzoni \u2013 Salvatore \u2013 Sampietro \u2013 Sartor \u2013 Scalfaro \u2013 Scarpa \u2013 Scelba \u2013 Schiavetti \u2013 Schiratti \u2013 Scoca \u2013 Scoccimarro \u2013 Scotti Alessandro \u2013 Secchia \u2013 Segala \u2013 Segni \u2013 Sicignano \u2013 Silipo \u2013 Spallicci \u2013 Spataro \u2013 Stampacchia.<\/p><p>Tambroni Armaroli \u2013 Targetti \u2013 Taviani \u2013 Tega \u2013 Tessitori \u2013 Titomanlio Vittoria \u2013 Togliatti \u2013 Togni \u2013 Tonello \u2013 Tosi \u2013 Tozzi Condivi \u2013 Trimarchi \u2013 Tupini.<\/p><p>Uberti.<\/p><p>Valenti \u2013 Valiani \u2013 Valmarana \u2013 Vaironi \u2013 Vernocchi \u2013 Veroni \u2013 Viale \u2013 Vicentini \u2013 Vigna \u2013 Vischioni.<\/p><p>Zaccagnini \u2013 Zanardi \u2013 Zappelli \u2013 Zerbi.<\/p><p><em>Sono in congedo<\/em><em>:<\/em><\/p><p>Bassano \u2013 Bellavista \u2013 Bernabei \u2013 Bianchi Costantino.<\/p><p>Carratelli.<\/p><p>Ferrarese \u2013 Fogagnolo.<\/p><p>Galioto.<\/p><p>Lombardo Ivan Matteo.<\/p><p>Matteotti Matteo \u2013 Musotto.<\/p><p>Raimondi \u2013 Ravagnan.<\/p><p>Saragat.<\/p><p>Tomba.<\/p><p>Rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.<\/p><p>La seduta termina alle 14.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE CLXXXIX. SEDUTA ANTIMERIDIANA DI GIOVED\u00cc 17 LUGLIO 1947 PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE CONTI INDICE Disegno di legge (Seguito della discussione): Convalida del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 29 marzo 1947, n. 143, concernente l\u2019istituzione di una imposta straordinaria progressiva sul patrimonio (14). 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