{"id":2019,"date":"2023-09-10T22:20:04","date_gmt":"2023-09-10T20:20:04","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=2019"},"modified":"2023-10-21T21:58:11","modified_gmt":"2023-10-21T19:58:11","slug":"lunedi-14-luglio-1947","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=2019","title":{"rendered":"LUNED\u00cc 14 LUGLIO 1947"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"2019\" class=\"elementor elementor-2019\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-2db8c8f elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"2db8c8f\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-e3ddf41\" data-id=\"e3ddf41\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-185dfda elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"185dfda\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/19470714_1.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-2054bfb elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"2054bfb\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>CLXXXIV.<\/p><p>SEDUTA DI LUNED\u00cc 14 LUGLIO 1947<\/p><p>PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE <strong>CONTI<\/strong><\/p><p><strong>INDICE<\/strong><\/p><p><strong>Disegno di legge <\/strong>(<em>Seguito della discussione<\/em>)<strong>:<\/strong><\/p><p>Convalida del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 29 marzo 1947, n. 143, concernente l\u2019istituzione di un\u2019imposta straordinaria progressiva sul patrimonio (14)<\/p><p>Presidente<\/p><p>Cappi<\/p><p>Bertone<\/p><p>Bubbio<\/p><p>Marinaro<\/p><p>Condorelli<\/p><p>La Malfa, <em>Relatore<\/em><\/p><p>Pella, <em>Ministro delle Finanze<\/em><\/p><p>Scoccimarro<\/p><p>Tosi<\/p><p>Fabbri<\/p><p>Adonnino<\/p><p>Piemonte<\/p><p>Fuschini<\/p><p>Dugoni<\/p><p>Canevari<\/p><p>Micheli<\/p><p>Perrone Capano<\/p><p>Bosco Lucarelli<\/p><p>Paris<\/p><p>Pallastrelli<\/p><p>Stampacchia<\/p><p>Tonello<\/p><p>Crispo<\/p><p><strong>Presentazione di una relazione:<\/strong><\/p><p>Uberti<\/p><p>Presidente<\/p><p><strong>Interrogazioni e interpellanze con richiesta d\u2019urgenza <\/strong>(<em>Annunzio<\/em>)<strong>:<\/strong><\/p><p>Presidente<\/p><p>Pella, <em>Ministro delle finanze<\/em><\/p><p>Benedetti<\/p><p><strong>Presentazione di una mozione:<\/strong><\/p><p>Presidente<\/p><p>Lussu<\/p><p><strong>Sui lavori dell\u2019Assemblea:<\/strong><\/p><p>Presidente<\/p><p>Pella, <em>Ministro delle finanze<\/em><\/p><p><strong>Interrogazioni <\/strong>(<em>Annunzio<\/em>)<strong>:<\/strong><\/p><p>Presidente<\/p><p>La seduta comincia alle 17.<\/p><p>RICCIO, <em>Segretario<\/em>, legge il processo verbale della precedente seduta pomeridiana.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>Seguito della discussione sul disegno di legge: Convalida del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 29 marzo 1947, n. 143, concernente l\u2019istituzione di un\u2019imposta straordinaria progressiva sul patrimonio. (14).<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019ordine del giorno reca il seguito della discussione sul disegno di legge: Convalida del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 29 marzo 1947, n. 143, concernente l\u2019istituzione di una imposta straordinaria progressiva sul patrimonio.<\/p><p>Continuiamo la discussione degli emendamenti all\u2019articolo 27.<\/p><p>Rammento che la formulazione dell\u2019articolo proposto dalla Commissione \u00e8 la seguente:<\/p><p>\u00abIl contribuente, che dimostri di aver sottoscritto al Prestito della Ricostruzione 3,50 per cento e di essere ancora in possesso dei relativi titoli alla data del 28 marzo 1947, ha il diritto di ottenere che l\u2019importo dei titoli stessi, sia, al prezzo di emissione, portato in detrazione dal danaro, depositi e titoli di credito al portatore, accertati presuntivamente nel suo patrimonio a mente degli articoli 25 e 26. Se il prestito \u00e8 stato sottoscritto contraendo un debito, questo non \u00e8 ammesso in detrazione dal patrimonio lordo.<\/p><p>\u00abAi fini della disposizione contenuta nel comma precedente il contribuente deve presentare l\u2019elenco dei titoli, con l\u2019indicazione del taglio e del numero\u00bb.<\/p><p>Al primo comma vi \u00e8 un emendamento a firma dell\u2019onorevole Cappi, cos\u00ec concepito:<\/p><p>\u00ab<em>Al primo comma, alle parole:<\/em> in detrazione dal denaro, depositi e titoli di credito, <em>sostituire le altre:<\/em> in detrazione dai beni\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Cappi ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>CAPPI. Il mio emendamento \u00e8 semplice: pi\u00f9 che svolgerlo, non ho che da enunciarlo. Esso \u00e8 in favore dei sottoscrittori al prestito della ricostruzione. Si \u00e8 parlato gi\u00e0 molto in questa Assemblea dei sottoscrittori al prestito della ricostruzione, i quali sono rimasti danneggiati dal fatto che, mentre il governo di allora aveva dato assicurazione che il prestito sarebbe stato allacciato al cambio della moneta, tale impegno non \u00e8 stato poi mantenuto.<\/p><p>Quello del cambio della moneta fu anche un argomento assai valido per la propaganda ed io stesso me ne servii. Se avete del denaro nascosto \u2013 si diceva infatti per indurre a sottoscrivere \u2013 tanto vale che lo investiate nei titoli del prestito, perch\u00e9 poi, quando verr\u00e0 il cambio della moneta, esso sar\u00e0 decurtato.<\/p><p>Il mio emendamento \u00e8 inteso dunque a venire incontro ai sottoscrittori. Esso consiste nel sostituire alle parole \u00abin detrazione dal denaro, depositi e titoli di credito\u00bb, le seguenti altre: \u00abin detrazione dai beni\u00bb.<\/p><p>Mi spiego. Secondo il testo del progetto, i sottoscrittori al prestito della ricostruzione i quali dimostrino di essere ancora in possesso dei titoli sottoscritti possono dedurli da quella quota presuntiva di denaro e titoli di credito che \u00e8 stabilita, credo, dall\u2019articolo 25. Io vorrei pertanto che fosse possibile la detrazione dalla quota presuntiva anche di mobilio o di arredamento.<\/p><p>PRESIDENTE. Segue l\u2019emendamento presentato dagli onorevoli Bertone, Bosco Lucarelli, Micheli, Perlingieri, Quarello, Arcangeli, Germano, Bulloni, Bubbio, Cappi.<\/p><p>\u00ab<em>Al primo comma, dopo le parole:<\/em> accertati presuntivamente a mente degli articoli 25 e 26, <em>aggiungere:<\/em> o nella cifra maggiore denunciata dal contribuente\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Bertone ha facolt\u00e0 di illustrarlo.<\/p><p>BERTONE. Il mio emendamento \u00e8 diretto pi\u00f9 che altro a chiarire la portata dell\u2019articolo. In questo si ammette che il sottoscrittore al prestito della ricostruzione abbia il diritto di ottenere che l\u2019importo dei titoli sia portato in detrazione dalla quota del 5 per cento presuntiva della ricchezza mobiliare che \u00e8 stata sostituita all\u2019accertamento mediante il cambio della moneta non pi\u00f9 avvenuto. Su questo non c\u2019\u00e8 niente da dire, se non che potrebbe darsi o che il contribuente denunci una quota di valore superiore al 5 per cento, come potrebbe darsi che la stessa Amministrazione finanziaria, in base all\u2019articolo 25, venisse per altre vie ad accertare a carico del contribuente una quota di patrimonio mobiliare superiore al 5 per cento. Di fatti l\u2019articolo 25, prima parte, stabilisce che \u00able quote fissate nel comma precedente rappresentano l\u2019ammontare minimo dei cespiti soggetti all\u2019imposta, al quale si elevano i valori eventualmente dichiarati per una cifra inferiore, fermo l\u2019obbligo, da parte del contribuente, di dichiarare il maggior valore di ognuno dei cespiti indicati effettivamente posseduto, e ferma la facolt\u00e0, da parte della finanza, di procedere all\u2019accertamento di maggiori valori in base a dati e circostanze di fatto\u00bb.<\/p><p>Rilevo qui, per incidente, la situazione, un po\u2019 delicata e sotto certi punti di vista paradossale, in cui verranno a trovarsi i contribuenti possessori di ricchezze mobiliari; non gioielli o mobili, ma ricchezze mobiliari rappresentate da titoli al portatore, da moneta sonante oppure da depositi bancari. Il progetto di legge stabilisce, per questi valori, una quota presuntiva del 5 per cento, ma contemporaneamente dispone l\u2019obbligo per il contribuente di dichiarare ugualmente tutti i cespiti e stabilisce che la quota posta a carico del contribuente potr\u00e0 anche risultare dall\u2019accertamento fatto dalla finanza, che sia venuta a conoscenza di questi cespiti mobiliari.<\/p><p>Ora, la prima osservazione da farsi su questo punto \u00e8 la seguente: \u00e8 chiaro che, se per avventura il contribuente dichiari una quota di ricchezza mobiliare superiore a questo presunto 5 per cento, oppure se la finanza venga ad accertare a carico del contribuente una quota maggiore del 5 per cento, il contribuente deve aver diritto di portare in detrazione altrettanta quota di prestito della ricostruzione che sia in sue mani.<\/p><p>Questo mi pare evidente, ed \u00e8 in questo senso e a questo proposito che ho presentato il mio emendamento, contro il quale credo non vi possano essere obiezioni serie.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Bubbio ha facolt\u00e0 di illustrare il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Aggiungere, in fine, il seguente comma<\/em><em>:<\/em><\/p><p>\u00abI titoli del prestito della ricostruzione sottoscritti dalla moglie potranno essere computati a favore del marito, nel caso in cui, ai sensi dell\u2019articolo 3, si considerino come beni del marito quelli acquistati dalla moglie a titolo oneroso dopo il 28 marzo 1937\u00bb.<\/p><p>BUBBIO. \u00c8 ovvio il fondamento dell\u2019emendamento da me proposto. Dato che secondo l\u2019articolo 3 del disegno di legge si considerano facenti parte del patrimonio del marito i beni acquistati dalla moglie a titolo oneroso dopo il 28 marzo 1937, si potrebbe porre il quesito se agli effetti dell\u2019articolo 29 in esame il marito possa portare a detrazione, propria, nei limiti fissati dalla stessa norma, l\u2019importo dei titoli del prestito della ricostruzione che eventualmente fossero stati sottoscritti dalla moglie.<\/p><p>Pare a me e ad altri colleghi, che avrebbero sottoscritto l\u2019emendamento se lo avessi loro in tempo proposto, che tale facolt\u00e0 debba essere consentita, per tre ordini di motivi:<\/p><p>1\u00b0) perch\u00e9, per la stessa presunzione che costituisce il fondamento dell\u2019articolo 3 relativamente agli altri beni, si deve presumere che la moglie abbia sottoscritto al prestito della ricostruzione con il denaro somministratole dal marito;<\/p><p>2\u00b0) perch\u00e9 se \u00e8 obbligatorio il coacervo dei beni dei coniugi agli effetti dell\u2019imposta, in contrapposizione deve aversi la possibilit\u00e0 di uguale coacervo dei titoli del prestito predetto agli effetti della detrazione, con un logico parallelismo tra attivo e passivo, tra onere e deduzione;<\/p><p>3\u00b0) perch\u00e9 occorre tenere presente equitativamente la considerazione che la moglie, la quale non poteva sapere del coacervo pi\u00f9 tardi disposto, dall\u2019attuale disegno di legge, verosimilmente abbia sottoscritto i titoli a nome proprio, pur trattandosi di mezzi fornitile dal marito, nella fondata fiducia di poterne poi ottenere la detrazione ai fini dell\u2019imposta progressiva.<\/p><p>Comunque considerando, questo sar\u00e0 un ulteriore piccolo beneficio per i sottoscrittori del prestito di cui trattasi, la cui questione rimane tuttora aperta dopo le promesse fatte, e venute purtroppo meno, del cambio della moneta.<\/p><p>Confido perci\u00f2 che l\u2019emendamento sar\u00e0 accolto.<\/p><p>Con l\u2019occasione, e per quanto ci\u00f2 esuli dalla discussione, mi sia lecito di rivolgere vivissima istanza al competente Ministro perch\u00e9 al pi\u00f9 presto siano consegnati ai sottoscrittori del prestito predetto i titoli definitivi; e ci\u00f2 soprattutto allo scopo di agevolare l\u2019esazione degli interessi scaduti, senza obbligare i detentori alla presentazione dei titoli provvisori alle Ricevitorie provinciali, con operazioni che risultano assai complesse anche per i competenti uffici, attesa la necessit\u00e0 di elencare in tutti gli estremi i titoli provvisori, di stampigliarli e di farne la restituzione; il tutto con un lavoro ingente e costoso per gli istituti e, soprattutto, gravoso per i sottoscrittori.<\/p><p>Mi auguro che questa semplice raccomandazione possa essere anch\u2019essa accolta.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Marinaro ha presentato il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Sopprimere l\u2019ultimo periodo del primo comma, ripristinando il testo ministeriale<\/em>\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Marinaro ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>MARINARO. Onorevoli colleghi, io richiamo tutta la vostra attenzione su questo emendamento. Qui non si tratta di fare una norma fiscale pi\u00f9 o meno buona, pi\u00f9 o meno opportuna, ma si tratta di evitare che nel sistema e nell\u2019economia generale della legge entri una disposizione che a me sembra profondamente ingiusta.<\/p><p>Siamo in tema d\u2019imposta straordinaria sul patrimonio: siamo quindi in tema d\u2019imposta non reale ma personale, d\u2019imposta cio\u00e8 che colpisce i cittadini nel complesso dei loro rapporti con gli altri individui, relativamente al patrimonio tassato. Si tratta quindi d\u2019una imposta globale, che tiene conto di tutti gli elementi patrimoniali, che si trasformano in valori e costituiscono un solo tutto ai fini dell\u2019accertamento del patrimonio tassato.<\/p><p>Data questa natura dell\u2019imposta personale che noi stiamo discutendo, \u00e8 evidente, onorevoli colleghi, che noi dobbiamo tener conto di questa situazione di cose, dobbiamo cio\u00e8 fare in modo che l\u2019imposta patrimoniale straordinaria sia considerata come la sintesi di tutte le attivit\u00e0 e di tutte le passivit\u00e0 del contribuente, come la somma algebrica intorno alla quale si deve incidere fiscalmente.<\/p><p>Data questa natura dell\u2019imposta \u00e8 evidente, a mio avviso, che l\u2019emendamento proposto dalla Commissione, il quale tende a non consentire la detrazione del debito contratto ai fini della sottoscrizione al prestito, contrasta sostanzialmente con il concetto dell\u2019imposta e con lo spirito della legge che stiamo esaminando.<\/p><p>Questo detto in linea generale, secondo me potrebbe essere sufficiente a consigliare la Commissione a desistere dal proposito di aggiungere alla fine del primo comma dell\u2019articolo 27 le parole che non si riscontrano nel testo ministeriale: \u00abSe il prestito \u00e8 stato sottoscritto contraendo un debito, questo non \u00e8 ammesso in detrazione dal patrimonio lordo\u00bb. In base a questo principio di carattere generale, l\u2019Assemblea pu\u00f2 trarre il convincimento sicuro che l\u2019inciso dev\u2019essere eliminato cos\u00ec come non l\u2019aveva incluso il testo ministeriale. Qual \u00e8 la situazione che si verifica nel caso in esame? La situazione \u00e8 questa. Lo Stato, in un determinato momento, si \u00e8 trovato nella necessit\u00e0 di trovare moneta per le sue esigenze di cassa, per la sua politica finanziaria; ed ha detto ai cittadini: Venitemi incontro in questo momento, liquidate, eventualmente, anche una parte del vostro patrimonio; vi prometto che il vostro patrimonio residuo sar\u00e0 esente dalla istituenda imposta patrimoniale.<\/p><p>Questo \u00e8 l\u2019impegno che ha preso lo Stato al momento in cui \u00e8 stato indetto il prestito della ricostruzione (<em>Interruzione del deputato Fuschini<\/em>).<\/p><p>Io facevo, dopo la seduta di sabato, un esempio, onorevole Fuschini, che mi sembrava di una evidenza lapalissiana. Io e l\u2019onorevole Fuschini siamo due contribuenti; abbiamo entrambi due appartamenti del valore complessivo di venti milioni, dieci milioni ciascuno. L\u2019onorevole Fuschini vuol rispondere all\u2019appello del Governo e vuole sottoscrivere al prestito della ricostruzione. Deciso in questo senso, vende un appartamento, ricava dieci milioni e sottoscrive al prestito della ricostruzione per dieci milioni. Che cosa succede? Come deve essere tassato, agli effetti dell\u2019imposta patrimoniale l\u2019onorevole Fuschini? Deve essere tassato per il residuo netto, poich\u00e9 questo \u00e8 il carattere dell\u2019imposta patrimoniale personale straordinaria.<\/p><p>La tassabilit\u00e0 viene fatta sul patrimonio netto, quindi l\u2019onorevole Fuschini viene tassato per il residuo patrimonio di dieci milioni.<\/p><p>Io, invece, che avevo al momento dell\u2019emissione del prestito ugualmente due appartamenti, ritengo pi\u00f9 opportuno di non vendere un appartamento ma di sottoscrivere ugualmente al prestito per dieci milioni e contraggo un debito con un privato o con una banca, magari concedendo l\u2019ipoteca su uno dei due appartamenti. Ho contratto un debito di dieci milioni che devo estinguere. \u00c8 questa una passivit\u00e0 che deve essere detratta dal patrimonio? Questo \u00e8 il punto essenziale, su cui richiamo l\u2019attenzione dell\u2019Assemblea, se non si vuol correre il rischio di creare una grave ingiustizia. Tutti e due avevamo lo stesso patrimonio lordo al momento dell\u2019emissione del prestito, vale a dire due appartamenti del valore di dieci milioni. Dopo la sottoscrizione al prestito tutti e due che cosa abbiamo? Lo stesso patrimonio netto, poich\u00e9 l\u2019onorevole Fuschini ha un appartamento invece di due; io ne ho due, ma ho dieci milioni di debito e tutti e due abbiamo lo stesso quantitativo di titoli del prestito della ricostruzione.<\/p><p>Onorevoli colleghi, mi sembra di una evidenza cos\u00ec convincente questo ragionamento che non \u00e8 possibile resistere alla sua logicit\u00e0.<\/p><p>Io dico che voi fate ai contribuenti due trattamenti diversi; voi create due forme di contribuenti. Tutti e due, al momento della emissione del prestito, si trovavano nella medesima posizione; oggi si trovano in una posizione diversa rispetto al fisco. E ad ogni modo la legge verrebbe a contraddire un principio fondamentale nel diritto finanziario che \u00e8 quello, cio\u00e8, che in materia di imposta personale straordinaria la tassazione deve essere fatta sul patrimonio netto e non sul patrimonio lordo. Quando la Commissione nella sua relazione dice: \u00ab\u00e8 il debito che non viene detratto dal patrimonio lordo\u00bb, questo \u00e8 un gioco di parole, perch\u00e9, in definitiva, ci\u00f2 che non viene esentato \u00e8 il debito contratto per sottoscrivere al prestito della ricostruzione.<\/p><p>Confido pertanto che l\u2019Assemblea vorr\u00e0 accogliere il mio ragionamento.<\/p><p>FUSCHINI. \u00c8 un ragionamento sbagliato.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Condorelli ha facolt\u00e0 di svolgere i seguenti emendamenti presentati unitamente ai colleghi Quintieri Quinto, Corbino, Colonna, Benedettini, Perrone Capano e Caroleo.<\/p><p>\u00ab<em>Al primo comma, dopo le parole:<\/em> aver sottoscritto, <em>aggiungere:<\/em> direttamente o a mezzo del coniuge, di congiunto entro il secondo grado, di rappresentante, ancorch\u00e9 questi non abbia all\u2019atto della sottoscrizione dichiarato di agire in rappresentanza\u00bb.<\/p><p>\u00ab<em>Aggiungere al secondo comma:<\/em> e, ove ne sia il caso, della persona a cui mezzo ha eseguito la sottoscrizione, che, facendo prima fede del mandato, firma l\u2019elenco indicando, ove lo abbia eseguito o lo debba eseguire, il luogo della propria dichiarazione in ottemperanza della presente legge\u00bb.<\/p><p>CONDORELLI. Se l\u2019onorevole Presidente me lo permette vorrei premettere qualche considerazione su quanto ha dichiarato l\u2019onorevole Marinaro.<\/p><p>PRESIDENTE. Purch\u00e9 sia breve.<\/p><p>CONDORELLI. Sar\u00f2 brevissimo.<\/p><p>Mi pare che quanto ha sostenuto l\u2019onorevole Marinaro sia di una evidenza lapalissiana. Evidentemente, la Commissione \u00e8 caduta in un equivoco, poich\u00e9 ha voluto impedire, con la sua formulazione, che qualcuno si giovasse due volte della sottoscrizione. Perch\u00e9 chi sottoscrive al prestito della ricostruzione, giusto la legge che stiamo esaminando, viene ad avere due vantaggi: prima di tutto che non \u00e8 tassato per quello che ha sottoscritto; secondo che quello che ha sottoscritto viene diffalcato dalla percentuale, diciamo cos\u00ec, per numerario.<\/p><p>Ora, indubbiamente, questi vantaggi spettano ambedue. Ma vediamo la situazione. Consideriamo due soggetti, che abbiano ugualmente un patrimonio di cento. Uno sottoscrive venti, ma prendendo il denaro dal suo cassetto. Che cosa avviene? Egli ha venti che non \u00e8 tassato, perch\u00e9 prestito della ricostruzione. Inoltre questo venti gioca nel senso che viene diffalcato dal suo numerario. Dunque sar\u00e0 tassato su 60; pagher\u00e0 l\u2019imposta del patrimonio su 60.<\/p><p>Quale sar\u00e0 la situazione dell\u2019altro soggetto il quale avr\u00e0 sottoscritto con denaro che ha preso in prestito? Egli avr\u00e0 venti che non \u00e8 tassato, perch\u00e9 prestito, dunque pagher\u00e0 su ottanta, mentre l\u2019altro viene a pagare sii sessanta.<\/p><p>BUBBIO. Nessuno ha fatto dei prestiti!<\/p><p>CONDORELLI. Questo \u00e8 proprio il caso di uno che ha contratto un prestito.<\/p><p>Se fate il conto, avete, indubbiamente, che quello che ha sottoscritto prendendo il denaro dal suo cassetto viene tassato su sessanta, avendo egli cento, mentre l\u2019altro che se l\u2019\u00e8 fatto prestare, pur avendo il debito, che dovr\u00e0 pagare, viene ad essere tassato su 80.<\/p><p>PRESIDENTE. La questione \u00e8 stata posta con chiarezza. Passi ora ai suoi emendamenti.<\/p><p>CONDORELLI. Io dico non solo che \u00e8 stata posta con chiarezza, ma che \u00e8 stata risoluta con chiarezza. Se fate la giusta considerazione \u00e8 cos\u00ec.<\/p><p>Il mio emendamento vuole soccorrere a una situazione che si \u00e8 creata in dipendenza della interpretazione del decreto che apriva la sottoscrizione.<\/p><p>Quel decreto prometteva la esenzione dall\u2019imposta sul patrimonio per i titoli del prestito della ricostruzione. Ora, la legge, molto opportunamente, prevede un secondo beneficio, cio\u00e8 che quello che si \u00e8 sottoscritto in titoli della ricostruzione venga diffalcato dalla quota presunta per numerario.<\/p><p>\u00c8 avvenuto questo, che al dovere verso il Paese si sia adempiuto come si adempie in genere in tutte le sottoscrizioni di titoli al portatore: non era necessaria la presenza del sottoscrittore. Si poteva incaricare un figliolo, si poteva incaricare un fratello, si poteva incaricare il coniuge. Anzi, in rapporto al coniuge, avviene sempre cos\u00ec, per lo meno nei nostri Paesi meridionali, e forse anche negli altri paesi del Nord; \u00e8 il marito che va a sottoscrivere. Se la moglie ha da fare una sottoscrizione, il marito si reca alla Banca per non far fare la coda alla moglie. Pu\u00f2 capitare il caso del padre del minore che debba sottoscrivere per il figliolo, del tutore che debba sottoscrivere per il pupillo. Se questi avessero dovuto fare una sottoscrizione in nome del loro rappresentato, si sarebbero dovuti far autorizzare, ma trattandosi di sottoscrizione di titoli al portatore, non era necessario: si andava, si sottoscriveva, sicuri di garantire al proprio rappresentato o al proprio mandante il vantaggio.<\/p><p>L\u2019interessante era di avere questi titoli. Ma la legge, molto opportunamente, ha assicurato un altro vantaggio: quello del diffalco di questi titoli dal numerario. Per assicurarsi questo vantaggio \u00e8 per\u00f2 necessario dimostrare di aver sottoscritto personalmente.<\/p><p>Ora io domando all\u2019Assemblea se non \u00e8 il caso di accogliere il mio emendamento nel quale si chiede che quello che ha sottoscritto a mezzo di stretti congiunti o di mandatario possa, in base ad una dichiarazione, usufruire di questo vantaggio. Si fanno dei cumuli presumendo la rappresentanza da parte di altri membri della famiglia. Questa presunzione che deriva dai rapporti domestici, e che noi applichiamo largamente a danno del contribuente, una volta tanto applichiamola a suo vantaggio. Non \u00e8 facile che il terzo dichiari di non esser lui il vero interessato alla sottoscrizione quando perde dei vantaggi.<\/p><p>A questo tende l\u2019emendamento che io propongo, il quale calca perfettamente la realt\u00e0 della nostra organizzazione domestica in cui \u00e8 sempre l\u2019elemento pi\u00f9 fattivo il marito, il padre o, quando questi \u00e8 vecchio, il figliolo, che provvede a queste operazioni di banca, quando \u2013 per la natura dell\u2019operazione \u2013 non \u00e8 necessaria la presenza del vero titolare.<\/p><p>Vorrei far notare anche il caso dei nostri emigranti. Ci sono stati molti emigranti che hanno incaricato la loro famiglia di fare una sottoscrizione. Di questi emigranti, ci ricordiamo quando dobbiamo tassarli, e adesso che potrebbero avere questo beneficio li dimentichiamo.<\/p><p>Il mio secondo emendamento, \u00e8 correlativo a quello che ho illustrato perch\u00e9 vuole avvisare gli accorgimenti tecnici per far risaltare il mandante. Io propongo che basti una dichiarazione del mandatario perch\u00e9 si operi il trapasso dall\u2019uno all\u2019altro.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole La Malfa, Relatore, ha facolt\u00e0 di parlare.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> La questione relativa all\u2019articolo 27 \u00e8 molto pi\u00f9 grave di quanto l\u2019Assemblea non si configuri finora, a giudicare almeno dai precedenti discorsi degli onorevoli colleghi. La Commissione, quando ha esaminato la disposizione dell\u2019articolo 27, ha dovuto esaminare anche gli effetti che, sull\u2019applicazione dell\u2019imposta, avrebbe avuto l\u2019esenzione stabilita dalla legge di emissione del Prestito ai fini della imposta medesima.<\/p><p>La Commissione ha dovuto constatare che chi ha sottoscritto il prestito della ricostruzione, presupponendo il cambio della moneta e l\u2019imposta, ed ha visto svalutati i suoi titoli in Borsa, ha avuto una perdita, se la consistenza del suo patrimonio toccava una certa cifra; ha avuto un enorme vantaggio se la consistenza del suo patrimonio superava una determinata cifra. Mi spiego con un esempio molto chiaro: il possessore di un patrimonio di un miliardo pagherebbe a termine della legge il cinquanta per cento di imposta, pagherebbe cio\u00e8 500 milioni; se lo stesso possessore di un miliardo avesse convertito 500 milioni in Prestito della ricostruzione, il patrimonio tassabile, ai fini dell\u2019imposta, risulterebbe di 500 milioni e il possessore pagherebbe, di imposta, circa 165 milioni, cio\u00e8, per il semplice fatto di aver sottoscritto 500 milioni di prestito della ricostruzione, il possessore risparmierebbe, in base alla legge sulla Patrimoniale, 335 milioni. Questo \u00e8 il fatto che la Commissione ha dovuto prendere in considerazione.<\/p><p>BUBBIO. Ma questa \u00e8 l\u2019eccezione!<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Noi dobbiamo stabilire la situazione del contribuente rispetto alla imposta. Ho detto che i patrimoni piccoli sono colpiti; per il fatto di aver sottoscritto il prestito, i patrimoni grossi non solo non subiscono una perdita, ma ne hanno enorme vantaggio. La Commissione ha dovuto tener conto degli effetti della esenzione del prestito dell\u2019imposta, tanto per i piccoli come per i grossi patrimoni.<\/p><p>Dichiaro che se la Commissione avesse trovato un mezzo per impedire questo effetto dell\u2019applicazione della legge l\u2019avrebbe adottato, perch\u00e9 essa trova iniquo che la semplice sottoscrizione del prestito della ricostruzione assicuri, a possessori di un patrimonio al disopra di 500 milioni, vantaggi di alcune centinaia di milioni. La Commissione tuttavia si \u00e8 resa conto che non aveva nessun mezzo legale per ovviare a questo inconveniente, poich\u00e9 avrebbe dovuto revocare le concessioni fatte, durante la sottoscrizione al prestito, con la legge del prestito. Aggiungo che l\u2019esenzione del prestito, che \u00e8 stata legata, nel momento dell\u2019emissione, alla legge sulla imposta patrimoniale, ha fatto oggetto di grandi speculazioni, specialmente sul mercato di Milano. Non si tratta di speculazioni in frode della legge \u2013 la legge non si conosceva \u2013 ma in previsione di quelle che sarebbero state le aliquote progressive e vi \u00e8 stata una copertura, attraverso il prestito, ai fini della imposta medesima. A noi della Commissione \u00e8 risultato, ad esempio, che sul mercato di Milano si sono sottoscritti sei-otto miliardi di prestito per evadere o per sfuggire alla progressivit\u00e0 dell\u2019aliquota. Come si sono sottoscritti questi sei-otto miliardi? I possessori di grossi patrimoni hanno contratto un debito in banca dando in contropartita azioni in loro possesso. Cos\u00ec, il loro patrimonio si presenta oggi all\u2019attivo con una parte del patrimonio in beni reali ed una parte in prestito della ricostruzione, esente dall\u2019imposta; al passivo con il debito verso la banca.<\/p><p>La Commissione ha tenuto conto di quello che \u00e8 stato rilevato dagli onorevoli Marinaro e Condorelli, e non si \u00e8 sentita in grado di fare una distinzione fra sottoscrizione ottenuta vendendo i propri beni e sottoscrizione ottenuta contraendo un debito in banca. Naturalmente, nell\u2019ordine dei vantaggi che il prestito della ricostruzione ha dato, il fatto di avere contratto un debito \u00e8 stato un ulteriore vantaggio, perch\u00e9 i possessori di grossi patrimoni, contraendo il debito, si sono garantiti anche contro la svalutazione della moneta, cio\u00e8 hanno conservato intero il loro patrimonio. Quindi, hanno fatto un\u2019operazione perfetta e brillantissima dal punto di vista dei loro interessi; mentre lo Stato ha fatto un cattivissimo affare nei loro confronti.<\/p><p>Ma la Commissione, pur rilevandolo, non ha potuto colpire questo fatto, non potendo distinguere fra prestito sottoscritto vendendo parte del proprio patrimonio o impiegando proprie liquidit\u00e0, e prestito sottoscritto accendendo un debito in banca. Ed allora, ha cercato di colpire coloro che si sono coperti con debiti in banca, non vietando l\u2019iscrizione del debito ai fini del calcolo del patrimonio, ma ai fini di quella quota presuntiva di cui parla l\u2019articolo 27. L\u2019emendamento della Commissione non si deve interpretare nel senso che non sia ammessa la detrazione del debito ai fini del calcolo del patrimonio, ma ai fini della quota presunta. Ed a questa correzione di portata assai limitata la Commissione \u00e8 pervenuta con rammarico, dopo aver constatato l\u2019impossibilit\u00e0 di stroncare con mezzi legali i vantaggi assicuratisi dai grossi patrimoni.<\/p><p>Perch\u00e9 la Commissione ha fatto l\u2019emendamento ai fini della quota presuntiva? Essa ha ritenuto che l\u2019esenzione della quota presunta in danaro volesse significare questo: presumo che tu abbia avuto una liquidit\u00e0 e che sottoscrivendo al prestito abbia impiegato questa liquidit\u00e0; quindi, ti do modo di detrarre dalla quota presuntiva il prestito che hai sottoscritto. Ma se un tizio ha sottoscritto al prestito contraendo un debito, non ha impiegato le proprie liquidit\u00e0 nel prestito, ma ha impiegato le liquidit\u00e0 altrui. Non \u00e8 quindi possibile concedergli il vantaggio di detrarre l\u2019ammontare sottoscritto della quota presunta.<\/p><p>L\u2019espressione usata dalla Commissione non \u00e8 felice e pu\u00f2 dare luogo a qualche dubbio. Comunque, il caso previsto dalla Commissione era quello che ho esposto, mentre sulla stampa \u00e8 stato interpretato in maniera pi\u00f9 estensiva. Il che indica come in definitiva ci fosse un po\u2019 di coda di paglia in questa faccenda.<\/p><p>Ora, se l\u2019emendamento della Commissione \u00e8 mantenuto, \u00e8 mantenuto in questo senso: colpisce, cio\u00e8, coloro che hanno contratto un debito a fronte del prestito della ricostruzione. Per costoro non vi \u00e8 il diritto alla detrazione della quota presuntiva.<\/p><p>La Commissione sarebbe inoltre dell\u2019idea di colpire integralmente i grossi patrimoni, che hanno gi\u00e0 avuto molti vantaggi dal prestito della ricostruzione e quindi, limitare l\u2019efficacia dell\u2019applicazione dell\u2019articolo 27 ai patrimoni non superiori ai 50 milioni.<\/p><p>In quanto all\u2019emendamento Condorelli, esso sembra eccessivo alla Commissione. Si tenga anche conto del prestito della ricostruzione sottoscritto dalla moglie; per\u00f2, estendere la facilitazione a qualsiasi altro congiunto fino al secondo grado o ad un rappresentante, significa ammettere che tutto il prestito della ricostruzione vada a diminuzione della quota presuntiva.<\/p><p>CONDORELLI. E il caso del procuratore, il quale non ha detto che agisce per procura.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Le leggi fiscali non possono essere vedute con criterio strettamente giuridico, perch\u00e9 altrimenti non si percepisce un soldo. Mi rammarico, ma la Commissione non pu\u00f2 accettare l\u2019emendamento Condorelli.<\/p><p>Per quanto riguarda l\u2019emendamento Cappi, la detrazione del denaro ha, come dicevo, questo significato: presumo che tu avevi una liquidit\u00e0 e che, investendo nel prestito della ricostruzione, hai impiegato di questa liquidit\u00e0. Ma se ammetto il prestito nella detrazione dei beni, allora il possessore di un miliardo, che abbia sottoscritto 500 milioni, non paga 500 milioni per sottoscrizione, e 500 per detrazione dai beni, e quindi praticamente non paga nulla. Questo non \u00e8 possibile.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole La Malfa, c\u2019\u00e8 poi l\u2019emendamento Bertone.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Al collega Bertone, osservo che se il prestito della ricostruzione va in detrazione della quota presuntiva, va nella presunzione che io non possiedo liquidit\u00e0 attuale. Detraggo dalla quota presuntiva, perch\u00e9 presumo che tu abbia investito nel prestito. Ma se una liquidit\u00e0 \u00e8 esistente e reale ad oggi, a quale titolo detraggo? Non posso detrarre, perch\u00e9 la liquidit\u00e0 c\u2019\u00e8 e non la posso presumere. Anche il suo emendamento non pu\u00f2 essere quindi accolto.<\/p><p>L\u2019emendamento Tosi viene superato dalla nuova proposta della Commissione, e cos\u00ec l\u2019emendamento Marinaro.<\/p><p>PRESIDENTE. Quale \u00e8 la nuova proposta della Commissione?<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> La Commissione proporrebbe, in prima istanza, di tornare al testo governativo e di aggiungere, come secondo comma:<\/p><p>\u00abLa detrazione si applica soltanto ai patrimoni non superiori a 50 milioni\u00bb.<\/p><p>Il secondo emendamento Condorelli la Commissione lo respinge, considerando implicito che, facendo il coacervo, si debba fare il coacervo di tutti i beni della moglie.<\/p><p>L\u2019emendamento Bubbio pu\u00f2 essere accettato come raccomandazione.<\/p><p>BUBBIO. \u00c8 meglio accoglierlo ed inserirlo nel decreto.<\/p><p>PRESIDENTE. Ha facolt\u00e0 di parlare l\u2019onorevole Ministro delle finanze.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Il Governo condivide, in linea di massima, l\u2019ordine di idee del Relatore e si associa alle sue considerazioni sui diversi emendamenti.<\/p><p>Se ho ben capito, sull\u2019emendamento Bubbio la Commissione ha dato parere favorevole. \u00c8 cos\u00ec?<\/p><p>LA MALFA. <em>Relatore.<\/em> S\u00ec, come interpretazione.<\/p><p>BUBBIO. Tanto vale metterlo nel decreto.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Se la Commissione, accettandolo a titolo di raccomandazione, ritiene di accoglierne il contenuto, il Governo preferisce che esso sia inserito nel decreto. Non vorrebbe che la potest\u00e0 normativa dell\u2019Amministrazione finanziaria, in sede di istruzioni, trasmodasse sino a dettar norme che il decreto non contiene.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> La difficolt\u00e0 di inserire l\u2019emendamento consiste nel fatto che lo stesso caso pu\u00f2 sorgere circa il patrimonio dei discendenti, quindi dovremmo fare una norma pi\u00f9 completa.<\/p><p>Da questo punto di vista, \u00e8 conveniente lasciare le cose come sono. La norma dovrebbe essere estesa anche al patrimonio dei discendenti cumulato al patrimonio dell\u2019ascendente.<\/p><p>BUBBIO. Completatela la norma; \u00e8 meglio dirle certe cose.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Non mi pare che sia rilevante&#8230;<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Propongo un compromesso. Accogliamo nella legge l\u2019emendamento per quanto riguarda la moglie e lasciamo \u2013 e qui veramente pu\u00f2 avere adito un\u2019interpretazione per analogia \u2013 e lasciamo, dicevo, alle istruzioni di regolare la situazione per quanto riguarda i discendenti.<\/p><p>PRESIDENTE. Ma allora bisogna modificare l\u2019emendamento radicalmente. Onorevole Bubbio, se lei \u00e8 d\u2019accordo sulla modificazione dell\u2019emendamento, ne formuli un nuovo testo nel senso ora proposto e lo faccia pervenire alla Presidenza.<\/p><p>SCOCCIMARRO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>SCOCCIMARRO. Vorrei far presente all\u2019onorevole Ministro che o si indicano specificamente entrambi i casi o non se ne indica alcuno, giacch\u00e9 l\u2019indicarne uno solo pu\u00f2 significare che si intenda implicitamente escludere l\u2019altro. Io non sono per nulla contrario che se ne faccia esplicita indicazione nella legge; vorrei per\u00f2 che cos\u00ec fosse fatto per l\u2019un caso e per l\u2019altro.<\/p><p>PRESIDENTE. Quale \u00e8 il parere della Commissione?<\/p><p>LA MALFA. <em>Relatore.<\/em> Insisterei perch\u00e9 l\u2019emendamento venisse considerato come raccomandazione, anche perch\u00e9 soltanto in tal modo sar\u00e0 possibile studiarlo e vederne l\u2019estensione. In caso contrario, invece, saremmo forse costretti a sospendere l\u2019approvazione dell\u2019articolo. Mi pare insomma che accettare, cos\u00ec di punto in bianco, una cosa di questo genere, soprattutto quando l\u2019applicazione potrebbe essere anche pi\u00f9 estensiva, non sia prudente.<\/p><p>PRESIDENTE. Invito il Governo a manifestare il proprio punto di vista.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Il Governo preferirebbe l\u2019inserzione dell\u2019emendamento in calce all\u2019articolo e pertanto prega l\u2019onorevole Bubbio di completarlo facendo riferimento anche ai discendenti.<\/p><p>PRESIDENTE. Nell\u2019attesa che l\u2019onorevole Bubbio completi l\u2019emendamento, poich\u00e9 si tratta di un\u2019aggiunta finale, sulla quale potr\u00e0 deliberarsi pi\u00f9 tardi, esauriamo l\u2019esame degli emendamenti proposti al primo comma dell\u2019articolo.<\/p><p>Vi \u00e8 anzitutto l\u2019emendamento proposto per il primo comma dagli onorevoli Condorelli, Quintieri Quinto, Corbino, Colonna, Benedettini, Perrone Capano e Caroleo, non accettato dalla Commissione e neppure dal Governo:<\/p><p>\u00ab<em>Al primo comma, dopo le parole:<\/em> aver sottoscritto, <em>aggiungere:<\/em> direttamente o a mezzo del coniuge, di congiunto entro il secondo grado, di rappresentante, ancorch\u00e9 questi non abbia all\u2019atto della sottoscrizione dichiarato di agire in rappresentanza\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Condorelli, vi insiste?<\/p><p>CONDORELLI. Vi insisto.<\/p><p>PRESIDENTE. Lo pongo ai voti.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvato<\/em>).<\/p><p>Sempre al secondo comma, vi \u00e8 poi l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Cappi, anche questo non accettato n\u00e9 dalla Commissione n\u00e9 dal Governo.<\/p><p>Ha chiesto di parlare l\u2019onorevole Cappi. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CAPPI. Ritiro l\u2019emendamento. Avevo per\u00f2 chiesto di parlare per esprimere una opinione sull\u2019altra parte dell\u2019articolo che riguarda i debiti fatti per sottoscrivere al prestito. Vorrei richiamare l\u2019attenzione della Commissione e del Ministro sulla facile possibilit\u00e0 di frodi a questo riguardo. Mi pare strano che vi siano stati dei forti capitalisti che abbiano fatto un debito pagando dal 7 all\u20198 per cento di interesse, per sottoscrivere un prestito al 3,50 per cento. (<em>Approvazioni a sinistra<\/em>).<\/p><p>A difesa del fisco mi parrebbero opportune due cautele: anzitutto, che il fisco potesse, in deroga al rispetto del segreto bancario, accertare \u2013 anche con ispezioni sui registri delle Banche \u2013 la realt\u00e0 dei debiti che si affermano contratti; in secondo luogo, che anche per la detrazione di questi debiti sia necessario che al 28 marzo i titoli del prestito fossero ancora posseduti, perch\u00e9 mi consta che una delle facili manovre era questa: si contraeva un debito realmente, poi, dopo due o tre giorni, si vendevano i titoli e si riaveva il denaro. E, in questo caso, sarebbe ingiusto ammettere in detrazione il debito.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> L\u2019onorevole Cappi mi fornisce la possibilit\u00e0, anticipando in parte quello che sar\u00e0 meglio sviluppato successivamente, di rassicurare l\u2019Assemblea in ordine alle prove che l\u2019Amministrazione richieder\u00e0 per la documentazione dei debiti da ammettere in detrazione.<\/p><p>\u00c8 esatto che forse si indulgeva troppo nel passato a richiedere, come documento sufficiente per tale dimostrazione, la dichiarazione del saldo del debito ad una determinata epoca. Ma vedremo meglio, esaminando i successivi articoli, che si parla di una pi\u00f9 ampia documentazione e che \u00e8 nelle intenzioni dell\u2019Amministrazione finanziaria di chiedere estratti-conti per un determinato periodo di tempo; cosicch\u00e9 le operazioni di contemporaneo addebito ed accredito risulteranno evidenti dall\u2019esame di un estratto-conto dei tre o sei mesi anteriori e di qualche mese successivo. Tale esame permetter\u00e0 di individuare quelle passivit\u00e0 fittizie che l\u2019onorevole Cappi giustamente intende colpire.<\/p><p>Quest\u2019accertamento pu\u00f2 essere opportunamente ammesso, senza compromettere la questione del segreto bancario.<\/p><p>PRESIDENTE. Procediamo ora all\u2019esame dell\u2019emendamento dell\u2019onorevole Bertone ed altri sul primo comma. Onorevole Bertone, lo mantiene?<\/p><p>BERTONE. Potrei ritirare il mio emendamento se la Commissione e il Ministro consentissero a togliere la parola \u00abpresuntivamente\u00bb, dopo \u00abaccertati\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Qual \u00e8 il parere della Commissione?<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Ripeto al collega Bertone l\u2019argomentazione che avevo gi\u00e0 fatta: si presume una quota di denaro, e si presume che chi abbia sottoscritto al prestito non abbia pi\u00f9 quella quota di denaro. Ma se ce l\u2019ha, a che titolo gli diamo l\u2019esenzione? Se mi risulta che il contribuente detiene il denaro, non posso presumere che l\u2019abbia investito nel prestito della ricostruzione.<\/p><p>PRESIDENTE. Dunque la Commissione \u00e8 contraria a questo emendamento?<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Sarebbe una contraddizione in termini.<\/p><p>PRESIDENTE. Prego l\u2019onorevole Ministro di esprimere il suo parere.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Mi pare che la richiesta dell\u2019onorevole Bertone sia \u2013 mi si consenta \u2013 abbastanza innocente perch\u00e9 gli articoli 25 e 26 riposano entrambi sul sistema presuntivo.<\/p><p>Ora, quando si chiede di evitare l\u2019avverbio \u00abpresuntivamente\u00bb e di lasciare: \u00abaccertato nel suo patrimonio a mente degli articoli 25 e 26\u00bb, non si tende \u2013 a mio avviso \u2013 che a togliere una parola probabilmente pleonastica.<\/p><p>Ma se ci\u00f2 pu\u00f2 servire all\u2019onorevole Bertone per placare determinate perplessit\u00e0, potrei aderire all\u2019abolizione dell\u2019avverbio \u00abpresuntivamente\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Poich\u00e9 l\u2019onorevole Bertone ha rinunciato al suo emendamento principale, proponendo per\u00f2 l\u2019eliminazione dell\u2019avverbio \u00abpresuntivamente\u00bb, pongo ai voti tale proposta, accettata dal Governo e non accettata dalla Commissione.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>).<\/p><p>Passiamo all\u2019emendamento Tosi, gi\u00e0 svolto nella precedente seduta:<\/p><p>\u00ab<em>Sopprimere l\u2019ultimo periodo del primo comma:<\/em><\/p><p>\u00abSe il prestito \u00e8 stato sottoscritto contraendo un debito, questo non \u00e8 ammesso in detrazione del patrimonio lordo\u00bb.<\/p><p>TOSI. Lo ritiro.<\/p><p>PRESIDENTE. Sta bene.<\/p><p>Onorevole Marinaro, mantiene il suo emendamento?<\/p><p>MARINARO. Vi rinuncio.<\/p><p>PRESIDENTE. Si dovrebbe tornare, allora, al testo ministeriale, cui la Commissione proporrebbe l\u2019aggiunta di un secondo comma cos\u00ec formulato:<\/p><p>\u00abLa detrazione si applica soltanto ai patrimoni non superiori ai 50 milioni\u00bb.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Mi sembra necessario chiarire la portata dell\u2019articolo 25, per giudicare sull\u2019opportunit\u00e0 di questo nuovo emendamento.<\/p><p>L\u2019articolo 25 \u2013 non ancora discusso \u2013 dice che si calcola presuntivamente un tanto per cento in conto del denaro, dei depositi e dei titoli di credito al portatore.<\/p><p>Ora se, parlando di titoli di credito al portatore, si vuole alludere soltanto ai titoli di credito assoggettabili all\u2019imposta e non gi\u00e0 a quelli esenti, allora l\u2019articolo 27 ha veramente una portata di agevolazione a favore dei portatori del prestito, perch\u00e9 in tale ipotesi, effettivamente, si dedurrebbe da una massa tassabile un determinato ammontare pari al valore dei titoli 3,50 per cento, oltre ad avere concesso l\u2019esenzione a questi ultimi. Ma se si volesse dare all\u2019articolo 25 \u2013 e qui \u00e8 un peccato che l\u2019Assemblea non abbia ancora manifestato il suo pensiero \u2013 una portata di accertamento globale induttivo di titoli al portatore esenti e non esenti, la detrazione prevista dall\u2019articolo 27 \u00e8 una detrazione sotto un certo profilo pleonastica perch\u00e9 se \u2013 a cagion di esempio \u2013 col 5 per cento si accertano a nome del contribuente 10 milioni di denaro e di titoli e se in questi 10 milioni vi sono due milioni di prestito della ricostruzione 3 e mezzo per cento, questi due milioni vanno gi\u00e0 imputati in detrazione, in forza della legge di emissione del prestito, senza bisogno di particolare disposizione. E se questa fosse l\u2019interpretazione dell\u2019articolo 27, l\u2019emendamento limitativo, che ci si propone oggi, dei 50 milioni, purtroppo rappresenterebbe una violazione dell\u2019esenzione. Per questo prego l\u2019Assemblea di considerare come, votando l\u2019emendamento della limitazione dei 50 milioni, indirettamente si venga a dare una interpretazione all\u2019articolo 25. Questa \u00e8 l\u2019osservazione che volevo fare prima di passare alla votazione.<\/p><p>SCOCCIMARRO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>SCOCCIMARRO. Per quanto riguarda l\u2019articolo 25, mi pare che le dichiarazioni del Ministro precisino un punto: la quota presuntiva di titoli, denaro, depositi, da computare nel patrimonio \u00e8 soggetta all\u2019imposta; e poich\u00e9 i titoli del prestito della ricostruzione non sono soggetti all\u2019imposta \u00e8 chiaro che non sono compresi nella quota presuntiva.<\/p><p>Desidero richiamare l\u2019attenzione sul voto che ha dato l\u2019Assemblea: quando noi consentiamo la detrazione dalla quota presuntiva dell\u2019importo sottoscritto al prestito, in definitiva noi presupponiamo il caso di chi avendo denaro liquido lo ha impiegato nella sottoscrizione al prestito; ed ora con l\u2019attribuzione della quota presuntiva soggetta a imposta, se non si consente la detrazione, di fatto per lui si annullerebbe il beneficio concesso ai sottoscrittori del prestito. Se il possesso di liquido effettivamente esiste, significa che non \u00e8 stato impiegato nella sottoscrizione, ed allora non \u00e8 giustificata la deduzione dell\u2019importo sottoscritto. Ma se il possesso di denaro liquido presunto di fatto non esiste, perch\u00e9 impiegato nella sottoscrizione al prestito, allora \u00e8 pienamente giustificata la deduzione.<\/p><p>\u00c8 chiaro che nel primo caso si concede un beneficio che supera i limiti delle concessioni previste nella legge del prestito.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> L\u2019onorevole Scoccimarro ha fatto delle considerazioni esattissime, che non avrebbero bisogno di ulteriori aggiunte se venissero considerate nel quadro esclusivo dell\u2019imposta straordinaria sul patrimonio, indipendentemente da qualsiasi considerazione di altri settori. Per\u00f2 qui siamo nel campo di agevolazioni particolari accordate in sede empirica, in dipendenza della rinunzia al cambio della moneta. Tale \u00e8 la genesi di questa ulteriore detrazione.<\/p><p>Quando si \u00e8 emesso il prestito della ricostruzione del 3,50 per cento, si sono fatte molte promesse, fra cui due: una di carattere positivo (esonero dall\u2019imposta); l\u2019altra, di carattere negativo (bastonata a chi non sottoscrive al prestito data mediante il cambio della moneta). Siccome questa bastonata non ci fu, si cerca di colpire ugualmente la ricchezza del portatore con altri mezzi. Ad ogni modo, sarebbe opportuno accordare questa prima agevolazione, in aggiunta ad altra contemplata nel disegno di legge a favore di chi ha sottoscritto al prestito 3,50 per cento. \u00c8 certamente un\u2019agevolazione empirica: ma \u00e8 appunto in questo senso che io prego l\u2019onorevole Scoccimarro di considerarla.<\/p><p>PRESIDENTE. La Commissione insiste nell\u2019aggiunta proposta?<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Come ho gi\u00e0 detto, la Commissione torna al testo governativo senza l\u2019aggiunta gi\u00e0 proposta dalla Commissione medesima.<\/p><p>Propone inoltre di aggiungere al primo comma un secondo, in cui si dica: \u00abLa detrazione del denaro, depositi, ecc., si applica soltanto per patrimoni non superiori ai 50 milioni\u00bb.<\/p><p>CAPPI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CAPPI. Osservo che c\u2019\u00e8 un contrasto netto fra quello che dice la Commissione e quelle che sono state le giuste ragioni portate dal Governo a favore dei sottoscrittori al prestito.<\/p><p>Se lo scopo dell\u2019agevolazione del Governo \u00e8 quello di detrarre l\u2019importo impiegato nella sottoscrizione del prestito della ricostruzione, non c\u2019\u00e8 ragione di porre il limite ai 50 milioni, perch\u00e9 questa gente che ha sottoscritto ha diritto a quei vantaggi empirici, come li ha chiamati il Ministro.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Chiarisco. Mi pare di aver detto che per i possessori di patrimoni al disopra di una certa cifra l\u2019esenzione dall\u2019imposta del prestito \u00e8 gi\u00e0 un vantaggio maggiore di qualsiasi altro vantaggio. Quindi \u00e8 inutile che aggiungiamo un vantaggio, perch\u00e9 ho dimostrato che colui che possiede un miliardo e sottoscrive 500 milioni, risparmia 325 milioni di imposta.<\/p><p>Ora siccome i piccoli patrimoni sono colpiti, abbiamo stabilito un limite perch\u00e9 questi piccoli patrimoni abbiano un vantaggio e gli altri patrimoni non lo abbiano.<\/p><p>PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l\u2019onorevole Fabbri. Ne ha facolt\u00e0<\/p><p>FABBRI. Francamente, o io non ho capito, o qui stiamo violando le condizioni del prestito. In una parte c\u2019\u00e8 stato l\u2019emendamento Bertone il quale facendo togliere il \u00abpresuntivamente\u00bb ha creato una confusione dell\u2019altro mondo, perch\u00e9 se un tale dice di avere dei titoli nel suo patrimonio in eccedenza alla quota presunta, perch\u00e9 mai, avendoli, non gli dovrebbero essere considerati anche se ha sottoscritto al prestito in larga misura? Sarebbe una seconda esenzione che non capisco. Nella legge tributaria c\u2019\u00e8 una presunzione di una disponibilit\u00e0 liquida. La legge del prestito diceva che quella parte di liquido presunto che sarebbe stata impiegata nel prestito non sarebbe stata conseguentemente considerata nel patrimonio. Quindi, se io ho una presunzione di un milione di liquido e dimostro di aver preso 900.000 lire di prestito, io non posso essere tassato che per cento mila lire, perch\u00e9 con le altre 900.000 lire ho comprato il prestito. Se per\u00f2, dopo aver goduta la esenzione dalle 900.000 lire, spese pel prestito, dichiaro di avere anche altro denaro, questo altro denaro deve essere tassato. Quindi non ho capito perch\u00e9 si \u00e8 tolto il \u00abpresuntivamente\u00bb.<\/p><p>Adesso vi \u00e8 dalla stessa fonte un secondo emendamento ed \u00e8 di fare la detrazione dei debiti contratti per sottoscrivere il prestito soltanto per coloro che hanno meno di cinquanta milioni. Ma l\u2019eventuale possessore anche di dieci miliardi, al quale \u00e8 stato garantito che se sottoscriveva il prestito era per il corrispondente importo esente dall\u2019imposta&#8230; (<em>Rumori<\/em>).<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Chiarisco. Effettivamente nel votare la soppressione dell\u2019avverbio \u00abpresuntivamente\u00bb, noi abbiamo spostato la base dell\u2019articolo 27.<\/p><p>FABBRI. Ma poi si \u00e8 insistito nel dire che vi sar\u00e0 detrazione&#8230;<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Precisamente. Per rimediare a questa che \u00e8 stata una conseguenza, la Commissione ha apportato un emendamento al primo comma, che suona cos\u00ec: \u00abAggiungere, dopo \u00aba mente degli articoli 25 e 26\u00bb, le parole: \u00abnei limiti della quota presuntiva\u00bb. Cos\u00ec si chiarisce un dubbio dell\u2019onorevole Bertone.<\/p><p>Per quel che riguarda il secondo comma, non \u00e8 che noi non ammettiamo pi\u00f9 le agevolazioni fatte in materia di prestito. A giudizio della Commissione il prestito \u00e8 sempre esente. Ma il secondo comma, stabilendo che: \u00abLa detrazione si ammette per patrimoni non superiori a cinquanta milioni\u00bb, afferma implicitamente che siccome al di l\u00e0 dei cinquanta milioni o dei cento milioni, come volete \u2013 ma la Commissione \u00e8 per la prima soluzione \u2013 il vantaggio dato dall\u2019esenzione del prestito \u00e8 sufficiente, il contribuente non ha pi\u00f9 diritto ad altri vantaggi. Non c\u2019\u00e8 quindi nessuna contradizione ed il testo proposto dalla Commissione mette in chiaro tutte le questioni poste dall\u2019Assemblea.<\/p><p>ADONN1NO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>ADONNINO. Ritengo, onorevoli colleghi, che quanto all\u2019avverbio \u00abpresuntivamente\u00bb dell\u2019articolo in esame sia perfettamente esatto il testo primitivo della Commissione. Se noi presumiamo che quei denari ci siano, \u00e8 inutile venire a dire che i denari furono impiegati nel prestito. Io lascerei: \u00abpresuntivamente\u00bb, n\u00e9 mi pare che migliori le cose la nuova formula ora proposta dalla Commissione; \u00abnei limiti della quota presuntiva\u00bb. A me pare che la situazione resti sempre la stessa. Cosa significa questa dizione? Significa che il denaro non c\u2019\u00e8, ma presumiamo che ci sia. Se invece il denaro \u00e8 dichiarato esistente dal contribuente, \u00e8 assurdo che diciamo che con questo denaro sarebbe stato contratto il prestito, perch\u00e9 con questo denaro il prestito non \u00e8 stato contratto, tanto vero che il contribuente lo dichiara ancora esistente. Siamo nelle strette di una logica a cui non si pu\u00f2 sfuggire: o il denaro c\u2019\u00e8, e non dobbiamo detrarre nulla perch\u00e9 con questo denaro non si \u00e8 contratto il prestito, tanto vero che il denaro ancora esiste; o il denaro non c\u2019\u00e8, ed allora possiamo presumerlo soltanto, e possiamo detrarre il prestito. Dunque si deve trattare soltanto di \u00abaccertamento presuntivo\u00bb e mai \u00abdichiarato\u00bb.<\/p><p>Per quanto riguarda poi l\u2019altro punto, vale a dire l\u2019emendamento Tosi, mi pare che la formula nuova della Commissione faccia un giudizio salomonico, cio\u00e8 l\u2019accetta per met\u00e0, per i patrimoni fino a 50 milioni. \u00c8 esatta o no la logica dell\u2019onorevole Tosi? \u00c8 esatta, perch\u00e9 il debito fatto&#8230;<\/p><p>TOSI. Ma l\u2019emendamento \u00e8 ritirato ormai!<\/p><p>ADONNINO. Per me la proposta Tosi era esattissima, ma se \u00e8 ritirata, allora va modificata la proposta della Commissione nel senso di non ammettere la detrazione in nessun caso e non solo per i capitali fino a 50 milioni.<\/p><p>BERTONE. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>BERTONE. Voglio chiarire che, se io avevo fatto la proposta di ritirare il mio emendamento, accettando di sopprimere la parola \u00abpresuntivamente\u00bb, \u00e8 stato perch\u00e9 questo invito mi era stato rivolto da un membro autorevole della Commissione che credevo parlasse a nome della Commissione stessa. Poich\u00e9 \u00e8 stato rilevato, come ha fatto giustamente osservare l\u2019onorevole Fabbri, che togliere questa parola pu\u00f2 portare ad inconvenienti e a confusioni, io aderisco alla nuova formula dell\u2019onorevole La Malfa. Lungi da me il voler fare delle confusioni.<\/p><p>CAPPI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CAPPI. Desidero fare una proposta concreta. Per non ridurre quasi a nulla i vantaggi concessi a favore dei sottoscrittori del prestito, cui ha accennato il Ministro, propongo, in linea conciliativa, che la limitazione della detrazione sia portata dai capitali di 50 milioni fino a 100 milioni. (<em>Approvazioni<\/em>).<\/p><p>MARINARO. Mi associo alla proposta e ritiro il mio emendamento.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Vorrei leggere il testo dell\u2019articolo 27 proposto dalla Commissione:<\/p><p>\u00abIl contribuente che dimostri di aver sottoscritto al prestito della ricostruzione 3,50 per cento e di essere ancora in possesso dei relativi titoli alla data del 28 marzo 1947, ha il diritto di ottenere che l\u2019importo dei titoli stessi sia, al prezzo di emissione, portato in detrazione dal danaro, depositi e titoli di credito al portatore, accertati nel suo patrimonio a mente degli articoli 25 e 26, nei limiti della quota presuntiva\u00bb.<\/p><p>Questo \u00e8 il primo comma.<\/p><p>Il secondo comma suonerebbe cos\u00ec:<\/p><p>\u00abLa detrazione si applica soltanto ai patrimoni non superiori ai 100 milioni\u00bb, secondo l\u2019emendamento Cappi, che noi accettiamo.<\/p><p>Mi pare che non c\u2019entri pi\u00f9 la questione del debito, perch\u00e9 la Commissione ha ritirato l\u2019emendamento proposto a suo tempo.<\/p><p>Ora, stiamo considerando la detrazione del prestito dalla quota presuntiva.<\/p><p>MARINARO. Con questo, resta inteso che la Commissione ha abbandonato il primitivo emendamento relativo alla detrazione del debito.<\/p><p>PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il Ministro delle finanze. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>PELLA, <em>Ministra delle finanze.<\/em> Mi si consenta di affermare che l\u2019avverbio \u00abpresuntivamente\u00bb, a mio avviso, era superfluo e che quindi \u00e8 indifferente sia lasciato o ritirato. Quando nell\u2019articolo 27 parliamo di depositi, titoli di credito, ecc., accertati a mente degli articoli 25 e 26, ci riferiamo a due articoli che regolano soltanto gli accertamenti presuntivi. Non vi \u00e8 nulla, in questi due articoli, che significhi dichiarazione analitica o accertamento analitico. La portata dei due articoli si inquadra nettamente ed esclusivamente nel sistema presuntivo.<\/p><p>BERTONE. L\u2019articolo 25, secondo comma, parla degli accertamenti analitici.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Va bene, ma \u00e8 un riferimento all\u2019obbligo generale. Ad ogni modo, la questione \u00e8 superata.<\/p><p>Vorrei, per\u00f2, pregare l\u2019onorevole La Malfa di riflettere sulla portata dell\u2019emendamento della Commissione, cos\u00ec come \u00e8 stato formulato. Quando parliamo di patrimoni non superiori ai 50 milioni, evidentemente ci riferiamo ad un patrimonio accertato in sede fiscale. Ora, io faccio un caso limite, attraverso cui potrebbe sfuggire qualche grossissima cifra. Caso limite di chi aveva un pacchetto azionario di 500 milioni ed ha acceso un debito di 460 milioni. Vi sono 460 milioni di titoli che entrano nel gioco. Ora, 500 milioni di titoli meno 460 di debito, danno come differenza 40 milioni. In questo caso si sarebbe avuto il beneficio della detrazione del debito dei 460 milioni; inoltre, si avrebbe ancora il beneficio dell\u2019ulteriore detrazione nei limiti della quota presuntiva.<\/p><p>Ora, il Governo non pu\u00f2 essere tenuto ad usare agevolazioni nei confronti di coloro che hanno maliziosamente acceso dei debiti per sottoscrivere al prestito, perch\u00e9 il suo scopo era di chiamare a contributo la ricchezza liquida, che era in possesso dei sottoscrittori.<\/p><p>Il gravare sull\u2019apparato bancario e sulla circolazione, certamente non rientrava nelle intenzioni del Governo.<\/p><p>Se una interpretazione letterale di coordinate disposizioni di legge non risulta sufficiente per respingere la detrazione di questi debiti, cerchiamo almeno di adottare delle formule che non significhino creare ulteriori vantaggi. In concreto, io vorrei suggerire che il proposto emendamento venisse trasformato in questo ordine di idee: qualunque sia il limite di cifre, oltre il quale non c\u2019\u00e8 pi\u00f9 l\u2019agevolazione, tale limite sia determinato, solo a questo scopo specifico, tenendo conto anche dell\u2019ammontare dei titoli, perch\u00e9 solo cos\u00ec si riesce ad evitare che si concedano agevolazioni anche a chi ha posto in essere qualche grosso indebitamento a scopo di evasione.<\/p><p>PRESIDENTE. Faccio presente all\u2019Assemblea che \u00e8 necessario giungere ad una soluzione. Prospetto l\u2019opportunit\u00e0 che la Commissione, insieme con i proponenti degli emendamenti, si riunisca e cerchi di pervenire ad un accordo, sia pure relativo.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> La difficolt\u00e0 in cui si trova la Commissione \u00e8 notevole. Da sabato ad oggi sono stati presentati emendamenti che allargano la base del problema, e la Commissione deve trovare una soluzione seduta stante. Ci\u00f2 presenta notevoli difficolt\u00e0.<\/p><p>Detto questo, credo di poter chiarire all\u2019onorevole Ministro delle finanze che questa preoccupazione dei debiti l\u2019ha avuta anche la Commissione. Ma ad un certo punto l\u2019ha superata mettendosi da un punto di vista pi\u00f9 generale, cio\u00e8 queste speculazioni, che si sono risolte nel contrarre un debito per sottoscrivere al Prestito, riguardano i grossi patrimoni. Se noi stabiliamo il limite di 50 o 100 milioni, noi in un certo senso mettiamo fuori causa queste speculazioni, perch\u00e9 per queste speculazioni non applichiamo pi\u00f9 la detrazione.<\/p><p>Per i piccoli patrimoni, che hanno bisogno di questo vantaggio perch\u00e9 hanno avuto una perdita secca sottoscrivendo al prestito, manteniamo l\u2019agevolazione.<\/p><p>Credo che, votando il testo della Commissione, non si commettano errori e si stabilisca una perequazione tra le varie posizioni.<\/p><p>Pregherei, quindi, di mettere in votazione il testo cos\u00ec come \u00e8 stato presentato.<\/p><p>PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l\u2019onorevole Piemonte. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>PIEMONTE. Io sono sorpreso dalla facilit\u00e0 con cui si passa da 50 a 100 milioni. E sono anche sorpreso dal fatto che fra la proposta della Commissione e quella che ha esposto il Ministro delle finanze c\u2019\u00e8 una profonda differenza.<\/p><p>Propongo che si sospenda la seduta per qualche minuto, in modo che il Governo e la Commissione possano mettersi d\u2019accordo.<\/p><p>FUSCHINI. Concordo con l\u2019onorevole Piemonte.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Ma siamo gi\u00e0 d\u2019accordo.<\/p><p>PRESIDENTE. Mi pare che si sia giunti ad un punto in cui si possa passare alla votazione.<\/p><p>Ha chiesto di parlare l\u2019onorevole Ministro delle finanze. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Mi dispiace, onorevole Presidente e onorevoli colleghi, di dover interloquire cos\u00ec spesso, ma ritengo che la questione sia veramente importante e credo che possa essere risolta ponendola nei termini seguenti. Quello che pu\u00f2 turbare la bont\u00e0 del limite \u2013 a parte la considerazione della elevatezza della cifra \u2013 \u00e8 l\u2019introduzione dell\u2019elemento pericoloso dei debiti contratti per sottoscrivere al prestito.<\/p><p>Io vorrei pregare che, magari, si elevi la cifra, ma che ai fini di questo limite, non si ammettano in detrazione i debiti contratti per la sottoscrizione del prestito.<\/p><p>TOSI. \u00c8 ingiusto, ed \u00e8 contrario all\u2019articolo 22!<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Prego quanti sono fautori della detrazione del debito di tener ben presente che qui siamo su un campo accessorio.<\/p><p>Agli effetti del bonifico sulla quota presunta del danaro, depositi e titoli di credito al portatore, insisto di non detrarre i debiti contratti per sottoscrivere il prestito.<\/p><p>Soltanto per questa via si arriva ad eliminare l\u2019inconveniente cui ho accennato.<\/p><p>Naturalmente il Governo si rimette a quello che decide l\u2019Assemblea; ma desidero che resti traccia, nel verbale della seduta, che il Governo si \u00e8 fatto carico di questa situazione.<\/p><p>PRESIDENTE. Dovrei allora mettere in votazione il testo proposto dalla Commissione.<\/p><p>PIEMONTE. Vi \u00e8 la mia proposta di sospensione.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Piemonte, lei fa una proposta formale?<\/p><p>PIEMONTE. S\u00ec.<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo allora ai voti la proposta dell\u2019onorevole Piemonte di sospendere la seduta per qualche minuto, onde giungere alla compilazione di un testo concordato.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>).<\/p><p>(<em>La seduta, sospesa alle 18.45, \u00e8 ripresa alle 19.10<\/em>).<\/p><p>Ha facolt\u00e0 di parlare l\u2019onorevole Relatore.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> A nome dei colleghi della Commissione, insisto sul testo proposto dalla Commissione stessa, che, a nostro giudizio, \u00e8 quello che risolve meglio la questione.<\/p><p>Il Governo pu\u00f2 accettarlo o chiedere la sospensiva.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Per la controversia che stiamo dibattendo esistono due ordini di questioni; una relativa alla detraibilit\u00e0 dei debiti accessi appositamente per sottoscrivere al prestito; l\u2019altra relativa ai limiti della detraibilit\u00e0 dalla quota presunta, cio\u00e8 relativa alle agevolazioni da dare ai sottoscrittori al prestito.<\/p><p>Se ho ben compreso, l\u2019ultima proposta della Commissione implicitamente significa ammettere in detrazione i debiti accessi per la sottoscrizione al prestito.<\/p><p>\u00c8 questo che veramente rende perplesso il Governo. Quando ci si dice che in sostanza tutto ci\u00f2 rientra nel sistema di tassazione del patrimonio netto, vorrei rilevare che appunto in questo momento noi stiamo redigendo la legge che deve regolare questa imposta e quindi non vi \u00e8 nulla di prefissato che ci impedisca di esaminare la questione alla luce della giustizia e \u2013 vorrei aggiungere \u2013 anche alla luce della morale.<\/p><p>Non \u00e8 la prima volta che in sede tributaria determinate detrazioni sono subordinate a che la contropartita attiva sia assoggettata al tributo. \u00c8 vero che questo concetto trova applicazione nel campo delle imposte reali, mentre qui ci troviamo in sede di imposta personale, ma non \u00e8 chi non veda come ragioni di giustizia richiederebbero che, se detrazione vi \u00e8 per un debito acceso allo scopo di acquisire un determinato cespite, quel cespite sia pure acquisito all\u2019imposta.<\/p><p>Qui ci troviamo invece davanti a debiti che sono stati accesi per acquisire un cespite che \u00e8 sottratto all\u2019imposta.<\/p><p>N\u00e9 si venga a dire che con questo noi violiamo la legge di emissione del prestito. Protesto nella forma pi\u00f9 vibrata e \u2013 vorrei aggiungere \u2013 nella forma pi\u00f9 solenne contro affermazioni di questo genere. Lo Stato in questo momento, qualunque sia la soluzione che sar\u00e0 adottata dall\u2019Assemblea in ordine alla detraibilit\u00e0 dei debiti, non viola alcun impegno. E questo desidero che l\u2019Assemblea senta e, con l\u2019Assemblea, lo senta anche il Paese.<\/p><p>Il decreto di emissione del prestito conteneva un impegno; quello di esentare il titolo dall\u2019imposta. Questo impegno \u00e8 solennemente mantenuto!<\/p><p>Ora, in ordine alle determinazioni che l\u2019Assemblea dovr\u00e0 prendere per decidere sulla detraibilit\u00e0 o meno dei debiti, mi si consenta di ricordare la fisionomia assunta dalle sottoscrizioni al prestito. Le statistiche ci hanno detto che larghissime affluenze si sono avute da parte di piccoli sottoscrittori \u2013 quelli che non avevano un interesse fiscale alla sottoscrizione \u2013 mentre invece sappiamo che molte grosse sottoscrizioni sono state effettuate proprio calcolando l\u2019onere dell\u2019imposta a cui ci si poteva sottrarre. Ed \u00e8 su questa situazione di fatto, che non pu\u00f2 non influire sull\u2019atteggiamento che dovremo tenere nel decidere sulla detrazione o meno, che io desidero richiamare in questo momento l\u2019attenzione degli onorevoli colleghi, pur senza cercare di influenzare la loro decisione.<\/p><p>Il Governo preferirebbe che questa questione cos\u00ec delicata non venisse decisa con una votazione di maggioranza, che probabilmente sarebbe votazione di stretta maggioranza.<\/p><p>Non dispero che, assieme alla onorevole Commissione, si possa trovare la via soddisfacente per tutti. Qualche passo in avanti \u00e8 stato fatto nel breve intervallo di sospensione della seduta; probabilmente prima della prossima seduta la soluzione si trover\u00e0.<\/p><p>Per questo mi associo alla richiesta di sospensione della discussione di questo articolo formulata dal Relatore.<\/p><p>PRESIDENTE. Siamo dunque di fronte ad una proposta di sospensiva di questo articolo 27.<\/p><p>BERTONE. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>BERTONE. Desidero manifestare ben chiaramente il mio pensiero, perch\u00e9 quando la Commissione e il Governo avessero concordato la proposta da portare all\u2019Assemblea, forse sarebbe difficile ritornare sulla questione.<\/p><p>Voglio parlare brevissimamente soltanto sul punto della detrazione dei debiti contratti per sottoscrivere al prestito.<\/p><p>Mi permetto di richiamare l\u2019attenzione dell\u2019Assemblea sulla gravit\u00e0 di questa questione, che ho avuto occasione di sentire nel momento in cui nasceva, quando cio\u00e8, nella mia qualit\u00e0 di Ministro del tesoro, mi recai nelle pi\u00f9 grandi citt\u00e0 d\u2019Italia a far propaganda per il prestito. Fui allora avvertito, da persone di altissima responsabilit\u00e0, nelle citt\u00e0 pi\u00f9 importanti per la finanza, per il commercio e per l\u2019industria, che si stava organizzando su larghissima scala l\u2019evasione dall\u2019imposta sul patrimonio mediante la creazione di riporti fittizi, di anticipazioni fittizie e di mutui fittizi presso istituti di credito. (<em>Approvazioni a sinistra<\/em>).<\/p><p>Dunque questo addebito non poteva certamente riferirsi n\u00e9 ai piccoli n\u00e9 ai medi risparmiatori, che hanno fatto onore alle loro tradizioni come risulta dalle cifre statistiche che abbiamo sentito, in questa Assemblea, esporre dal Ministro del bilancio in risposta ad una precisa domanda. Questi appunti e questi addebiti vanno invece riferiti alle grandi classi abbienti, use alle grandi operazioni finanziarie, sulle quali \u00e8 difficile poter gettare lo sguardo a fondo, perch\u00e9 nessuna indagine anche fiscale riesce a penetrare nel fondo di queste operazioni.<\/p><p>Orbene, io mi chiedo se si possa ammettere, se si ragiona con il buon senso e seguendo la rettitudine e la moralit\u00e0, che vi sia stato qualcuno che abbia contratto debiti presso una banca od un istituto di credito qualsiasi, debiti correnti ad un interesse che non pu\u00f2 essere stato inferiore al 7 o all\u20198 per cento, per investire somme in un titolo che gli rendeva il 3,50 per cento. (<em>Commenti<\/em>).<\/p><p>MARINARO. Ma c\u2019era il vantaggio del prestito!<\/p><p>BERTONE. Domando se sia ammissibile che si sia contratto un debito che doveva essere pagato in quattro o sei mesi al massimo per ricevere un titolo che sar\u00e0 pagabile fra trent\u2019anni; se sia ammissibile che si sia contratto un debito da pagarsi al cento per cento per ricevere un titolo che nei corsi di borsa avrebbe perduto parte del suo valore nominale.<\/p><p>Pu\u00f2 essere avvenuto che operazioni di tal genere siano state fatte. Io, personalmente, manifesto la mia opinione che queste operazioni non possono essere che fittizie, perch\u00e9 una persona di buon senso, si sarebbe regolata in tutt\u2019altro modo, non certo ricorrendo a prestiti fatti sotto forma di riporti o di anticipazioni o di mutui bancari.<\/p><p>Poich\u00e9 nell\u2019articolo 22 sta scritto che tutti i debiti contratti esistenti all\u2019epoca del 28 marzo 1947 possono essere detratti, se non si esclude il debito che fu contratto per sottoscrivere al prestito della ricostruzione, noi veniamo a inferire una ferita sanguinosa al fianco di questo prestito. A questa manovra dichiaro assolutamente di non prestarmi. (<em>Vivi applausi<\/em>).<\/p><p>Perci\u00f2, se la Commissione rinuncia all\u2019emendamento, lo faccio mio; domando, cio\u00e8, che sia posto in votazione il testo integrale inizialmente proposto dalla Commissione per l\u2019articolo 27, salvo la parte riguardante la detrazione circa la quota presuntiva, al cui proposito vi \u00e8 una nuova proposta dell\u2019onorevole La Malfa sulla quale non ho nulla da dire. Ma ci\u00f2 che intendo precisare \u00e8 la posizione che credo necessario assumere circa i debiti contratti per sottoscrivere al prestito della ricostruzione.<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo innanzitutto ai voti la proposta di sospensiva.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvata<\/em>).<\/p><p>Comunico all\u2019Assemblea il seguente emendamento fatto pervenire ora alla Presidenza dagli onorevoli Dugoni e Scoccimarro:<\/p><p>\u00ab<em>Aggiungere alla fine del primo periodo dell\u2019articolo 27:<\/em> Se il Prestito \u00e8 stato sottoscritto contraendo un debito, questo non \u00e8 ammesso in detrazione del patrimonio lordo quando esso superi i 50 milioni\u00bb.<\/p><p>Pongo ora in votazione la formulazione del comma, proposta dalla Commissione, che aggiunge alla fine del testo ministeriale le parole: \u00abnei limiti della quota presuntiva\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>).<\/p><p>Passiamo ora all\u2019emendamento degli onorevoli Dugoni e Scoccimarro.<\/p><p>DUGONI. Chiedo che l\u2019emendamento sia votato per divisione.<\/p><p>PRESIDENTE. D\u2019accordo. Si voter\u00e0 prima fino alle parole \u00abpatrimonio lordo\u00bb e successivamente la proposizione finale \u00abquando esso superi i 50 milioni\u00bb.<\/p><p>FABBRI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>FABBRI. Sono estremamente sensibile alle considerazioni di ordine morale dell\u2019onorevole Bertone, le quali, in sostanza, si riducono alla supposizione di debiti fittizi per sottoscrivere al prestito.<\/p><p>Ora, in realt\u00e0, da che mondo \u00e8 mondo, nessuno ha mai potuto sostenere che in occasione di imposte sul patrimonio o di qualsiasi altra imposta, a questo riferentesi le passivit\u00e0, che sono sempre deducibili, possano essere passivit\u00e0 fittizie.<\/p><p>Fiscalmente, giuridicamente e secondo anche il senso comune, una passivit\u00e0 per essere deducibile deve avere certe determinate caratteristiche di verit\u00e0 e di dimostrabilit\u00e0. Ma una volta che questa dimostrazione sia stata data e, nel caso particolare, sia stato garantito che chi sottoscriveva era, per la parte del patrimonio impiegata nella sottoscrizione, esente dall\u2019imposta \u00e8, secondo me, una cosa abbastanza analoga alla truffa quella di sostenere che dalla entit\u00e0 di un patrimonio non si deducono le passivit\u00e0 fatte per sottoscrivere e tutte le passivit\u00e0 in genere, qualunque sia il motivo per cui le passivit\u00e0 sono state contratte. E quando dal banco del Governo sento sostenere questo sofisma e questo gioco di parole, che il Governo mantiene il suo impegno, perch\u00e9 tiene ferme le esenzioni dall\u2019imposta relativamente al titolo, ma non ammette la detrazione del debito acceso per avere il denaro che abbia servito per acquistare il titolo, si tratta di un volgare gioco di parole.<\/p><p>Mi dispiace di usare una espressione cos\u00ec grave, ma \u00e8 un gioco di parole il quale \u00e8 estremamente pregiudizievole per il credito dello Stato.<\/p><p>Se non si ammette la detrazione del debito contratto per sottoscrivere e si colpisce il patrimonio senza la detrazione di questa cifra, in realt\u00e0 si colpisce obiettivamente il titolo, che per legge \u00e8 stato dichiarato esente e quindi si viene meno all\u2019impegno solennemente contratto, il che torna a grave pregiudizio del credito dello Stato.<\/p><p>Pu\u00f2 darsi benissimo che non sia stato nell\u2019intendimento del Governo, come si \u00e8 espresso l\u2019onorevole Pella, che suggerendo di sottoscrivere non si sia suggerito di far anche debiti per sottoscrivere. Ma non era neanche nell\u2019intendimento dei sottoscrittori che avendo sottoscritto e pagato una determinata cifra hanno constatato dopo poche settimane la caduta di questo titolo a 72-73 lire, di fare una perdita secca di quella entit\u00e0.<\/p><p>Personalmente la cosa non mi interessa n\u00e9 punto, n\u00e9 poco, ma dal punto di vista del credito dello Stato la trovo straordinariamente grave e soprattutto trovo grave che dal banco del Governo si facciano dei giochetti di parole e si dica che non si ammette la detrazione, ma si mantiene la esenzione del titolo. Questo non \u00e8 serio.<\/p><p>PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il Ministro delle finanze. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Devo evidentemente respingere l\u2019apprezzamento dell\u2019onorevole collega. Non vado oltre quei limiti che sono sufficienti per difendere le intenzioni del Governo e per difenderne la lealt\u00e0, ma sino a quei limiti, e non oltre, la mia protesta non pu\u00f2 che essere vibrata. Quando noi affermiamo la esenzione del titolo del 3 1\/2 per cento, noi rispettiamo in pieno quello che \u00e8 l\u2019impegno del decreto di emissione. Tutto il resto \u00e8 discussione sul principio se l\u2019imposta straordinaria sul patrimonio debba colpire quel patrimonio che risulta dalla somma algebrica di tutti gli elementi attivi e passivi o soltanto quel patrimonio residuante dalla somma algebrica di tutti gli elementi attivi soggetti dell\u2019imposta e di tutti gli elementi passivi che hanno concorso a formare i cespiti tassabili.<\/p><p>Ricordiamoci bene che la detrazione di cui parliamo \u00e8 la detrazione che non ha il corrispettivo in un cespite tassabile. Devo anche qui \u2013 mi perdoni l\u2019onorevole collega \u2013 deplorare che amore di tesi, sia pure con la pi\u00f9 innocente delle intenzioni, porti ad affermazioni che non possono che essere troppo gravi. Poich\u00e9 si pone in discussione la lealt\u00e0 dello Stato nell\u2019adempiere ai propri impegni, impegni che invece sono osservati scrupolosamente, mi permetta l\u2019Assemblea di respingere nel modo pi\u00f9 vibrato simili affermazioni. (<em>Applausi al centro<\/em>).<\/p><p><em>Voci.<\/em> Basta! Basta!<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Non credo che basti, e noi abbiamo il dovere di stabilire a questo punto le responsabilit\u00e0 rispettive. La prima responsabilit\u00e0 delle condizioni in cui \u00e8 stato emesso il prestito risale al Ministro Bertone e non pu\u00f2 essere colmata da nessun\u2019altra supposizione. Mi \u00e8 d\u2019uopo dire ci\u00f2 per lealt\u00e0 verso il Paese e verso l\u2019Assemblea. Il Ministro Bertone ed i suoi consulenti non hanno calcolato tutte le condizioni alle quali hanno emesso il prestito.<\/p><p>BERTONE. Dite \u00abil Governo\u00bb, non \u00abil Ministro Bertone\u00bb.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Affermo appunto una responsabilit\u00e0 del Governo, del Ministro Bertone, del Governatore e del Direttore della Banca d\u2019Italia, e la stabilisco pubblicamente, perch\u00e9 quando sono stato interpellato sul prestito, ho dichiarato che non si pu\u00f2 emettere un prestito concedendo agevolazioni su due provvedimenti \u2013 cambio della moneta ed imposta \u2013 che non sono stati concretamente emanati. Nessun Governo pu\u00f2 emettere un prestito dichiarando di favorirlo circa l\u2019imposta patrimoniale e il cambio, senza aver detto ai possibili sottoscrittori che cosa sar\u00e0 l\u2019imposta e che cosa sar\u00e0 il cambio.<\/p><p>Si tratta di una svista tecnica fondamentale. Conseguenza: se un sottoscrittore, fa i suoi conti e calcolando la progressivit\u00e0 delle aliquote, maschera il suo patrimonio attraverso il debito, era dovere del Governo di prevedere il caso e dire: \u00abNella emissione del prestito, al di l\u00e0 di un limite patrimoniale, non consento l\u2019esenzione del prestito della ricostruzione\u00bb; e il Governo doveva sapere di aver a che fare non soltanto con i piccoli risparmiatori, ma anche con coloro che hanno un grosso patrimonio e vogliono fare attentamente i loro calcoli.<\/p><p>FABBRI. E lo doveva dire prima!<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Giusto: e lo doveva dire prima. \u00c8 avvenuto quello che la Commissione ha accertato. Fatti i calcoli su aliquote che erano state pi\u00f9 o meno pubblicate, i grandi possessori di patrimonio si sono coperti per mascherare il loro patrimonio. Il Governo in quel momento non ha detto a nessuno quali erano le condizioni ed ha permesso questa speculazione e direi che l\u2019ha, in quel momento, legalizzata. (<em>Interruzione dell\u2019onorevole Bertone<\/em>). La Commissione ha dovuto esaminare il problema ed ha rilevato che, attraverso l\u2019emissione del prestito, \u00e8 stato consentito, a possessori di grandi patrimoni, un risparmio che, come dicevo prima, per i patrimoni di un miliardo, si aggira sui 325 milioni di imposta. La Commissione ha dovuto decidere se c\u2019era uno strumento legale per evitare questa speculazione che \u2013 badate bene \u2013 non \u00e8 relativa soltanto a coloro che hanno fatto debiti in banca per sottoscrivere il prestito, ma riguarda anche chi ha venduto azioni (se io avevo un patrimonio di un miliardo e vendevo 500 milioni di azioni, guadagnavo 325 milioni di imposta, come colui che ha contratto un debito).<\/p><p>L\u2019Assemblea si trova oggi a dover approvare una disposizione che stronchi <em>a posteriori<\/em> il movimento speculativo di allora che era legalmente consentito dalle condizioni di emissione del prestito.<\/p><p>FABBRI. Bravo!<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Noi, se mai, dobbiamo fissare la responsabilit\u00e0 governativa per avere reso possibile il fatto. Ma non possiamo distruggere un fatto legalmente consentito.<\/p><p>BERTONE. Chiedo di parlare, per fatto personale.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>BERTONE. Debbo rispondere al collega, onorevole La Malfa; ed in verit\u00e0 non comprendo questo suo tono polemico, sia contro il Ministro del tesoro, che contro il Governo e contro coloro che hanno lanciato il prestito. Le osservazioni potevano farsi allora e si sono fatte in tutti i campi, da tutte le persone competenti, ed il Governo ha tenuto conto di tutto quello di cui si doveva tener conto.<\/p><p>Si dice: allora il Governo non ha detto che si potessero fare dei debiti per contrarre il prestito. Chi pu\u00f2 mai pensare che il Governo dovesse dire una cosa simile? Il Governo lancia un prestito: chi vuole sottoscriverlo, lo sottoscrive nel modo che egli crede, vendendo, utilizzando i suoi risparmi, contraendo debiti. (<em>Approvazioni<\/em>). Questa non \u00e8 cosa di cui si deve occupare il Governo. Ma ci\u00f2 che mi meraviglia, soprattutto, \u00e8 che io ho creduto di prendere le difese delle conclusioni a cui era giunta la Commissione; perci\u00f2 non comprendo l\u2019accento polemico del collega ed amico La Malfa. Ho fatto mio ci\u00f2 che aveva concluso la Commissione. Non avevo proposto nessun emendamento in proposito. Quando ho sentito dire le parole della Commissione: \u00abSe il prestito \u00e8 stato sottoscritto contraendo un debito, questo non \u00e8 ammesso in detrazione dal patrimonio lordo\u00bb salvo la variante portata dall\u2019onorevole Dugoni e dall\u2019onorevole Scoccimarro, quando ho sentito il Governo dichiarare, per bocca del Ministro Pella, che accettava tutte le nuove formulazioni proposte dalla Commissione, mi sono eretto a difesa di una conclusione specifica adottata dalla Commissione ed accettata dal Governo. Adesso che io difendo la Commissione, la Commissione, in persona del suo Presidente, accusa me! (<em>Commenti<\/em>). La Commissione ha rinunciato al suo punto di vista, e pu\u00f2 avere i suoi legittimi motivi per rinunciare, ma ci\u00f2 non toglie che coloro i quali sostengono il punto di vista, in un primo tempo espresso dalla Commissione, abbiano anche ragione in questo loro atteggiamento.<\/p><p>Quindi, io credo che il Relatore ed il Governo non dovrebbero essere malcontenti che vi sia qualcuno nell\u2019Assemblea che difende ci\u00f2 che esse hanno studiato, elaborato e deciso. Se, in un successivo momento, possono aver mutato opinione, la discussione \u00e8 sempre preziosa ed utile in questo campo.<\/p><p>Ripeto che sostenendo ci\u00f2 che ho sostenuto ho creduto di far mio il voto e la decisione cui era pervenuta la Commissione. (<em>Applausi al centro<\/em>).<\/p><p>PRESIDENTE. Passiamo ai voti.<\/p><p>CONDORELLI. Ritengo che dovrebbe avere la precedenza l\u2019emendamento soppressivo.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Condorelli, lei \u00e8 proprio sulla linea che \u00e8 gi\u00e0 stata tracciata.<\/p><p>Mettendo in votazione l\u2019emendamento soppressivo, si mette in votazione lo stesso testo. Se l\u2019Assemblea respinge l\u2019emendamento soppressivo, si intende approvato il testo.<\/p><p>Dovr\u00f2 porre pertanto in votazione per divisione, l\u2019emendamento Dugoni e Scoccimarro, che, nella sua prima parte, \u00e8 del seguente tenore:<\/p><p>\u00abSe il prestito \u00e8 stato sottoscritto contraendo un debito, questo non \u00e8 ammesso in detrazione del patrimonio lordo\u00bb.<\/p><p>BERTONE. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>BERTONE. Dichiaro a nome del Gruppo della Democrazia cristiana che noi voteremo a favore del testo della Commissione.<\/p><p>DUGONI. Ma il testo della Commissione non c\u2019\u00e8 pi\u00f9!<\/p><p>BERTONE. Se la Commissione non mantiene il suo testo, lo faccio mio.<\/p><p>PRESIDENTE. Ricordo all\u2019Assemblea che la Commissione \u00e8 tornata al testo governativo, rinunciando al suo emendamento, che viene ripreso nella prima parte dell\u2019emendamento proposto dagli onorevoli Dugoni e Scoccimarro.<\/p><p>BERTONE. Preciso allora che il Gruppo della Democrazia cristiana voter\u00e0 a favore della prima parte dell\u2019emendamento Dugoni-Scoccimarro e contro la seconda.<\/p><p>MARINARO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>MARINARO. Dopo tutto quello che \u00e8 stato detto in proposito, io mi limito a far presente all\u2019Assemblea che la prima parte dell\u2019emendamento Dugoni-Scoccimarro \u00e8 in pieno, assoluto ed inconcepibile contrasto con l\u2019articolo 22, che l\u2019Assemblea ha gi\u00e0 approvato, il quale stabilisce che tutti i debiti a carico del contribuente \u2013 di cui sia riconosciuta l\u2019effettiva sussistenza \u2013 sono esclusi dalla tassazione. Pertanto voter\u00f2 contro.<\/p><p>CANEVARI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CANEVARI. Dichiaro a nome del mio Gruppo che noi voteremo a favore della prima parte e contro la seconda parte dell\u2019emendamento.<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo in votazione la prima parte dell\u2019emendamento degli onorevoli Dugoni e Scoccimarro.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>).<\/p><p>Si dovr\u00e0 ora passare alla votazione sulla seconda parte dell\u2019emendamento; \u00abquando esso superi i 50 milioni\u00bb.<\/p><p>DUGONI. Ritiro la seconda parte dell\u2019emendamento. (<em>Approvazioni<\/em>).<\/p><p>PRESIDENTE. Gli altri emendamenti si intendono assorbiti. Segue il comma proposto dalla Commissione:<\/p><p>\u00abAi fini della disposizioni contenuta nel comma precedente, il contribuente deve presentare l\u2019elenco dei titoli, con l\u2019indicazione del taglio e del numero\u00bb.<\/p><p>Su questa seconda parte dell\u2019articolo 27 sono stati presentati due emendamenti dagli onorevoli Condorelli ed altri.<\/p><p>CONDORELLI. Si possono intendere ritirati.<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo allora ai voti il comma proposto dalla Commissione.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>Segue l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Bubbio, che il proponente ha cos\u00ec definitivamente formulato:<\/p><p>\u00abI titoli del prestito della ricostruzione sottoscritti dalla moglie o dai discendenti potranno essere computati a favore del marito o degli ascendenti nei casi di coacervo obbligatorio, di cui all\u2019articolo 3\u00bb.<\/p><p>La Commissione ed il Governo dichiarano di accettare tale formulazione.<\/p><p>La pongo ai voti.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>).<\/p><p>L\u2019articolo 27, dopo gli emendamenti approvati, si intende approvato nel seguente testo:<\/p><p>\u00abIl contribuente che dimostri di aver sottoscritto al Prestito della ricostruzione 3,50 per cento e di essere ancora in possesso dei relativi titoli alla data del 28 marzo 1947, ha il diritto di ottenere che l\u2019importo dei titoli stessi sia, al prezzo di emissione, portato in detrazione dal danaro, depositi e titoli di credito al portatore, accertati nel suo patrimonio a mente degli articoli 25 e 26, nei limiti della quota presuntiva.<\/p><p>\u00abSe il prestito \u00e8 stato sottoscritto contraendo un debito, questo non \u00e8 ammesso in detrazione dal patrimonio lordo.<\/p><p>\u00abAi fini della disposizione contenuta nel comma precedente, il contribuente deve presentare l\u2019elenco dei titoli, con l\u2019indicazione del taglio e del numero.<\/p><p>\u00abI titoli del Prestito della ricostruzione sottoscritti dalla moglie o dai discendenti potranno essere computati a favore del marito o degli ascendenti nei casi di coacervo obbligatorio, di cui all\u2019articolo 3\u00bb.<\/p><p>Passiamo allora all\u2019articolo 28.<\/p><p><em>Voci.<\/em> Rinviamo a domani!<\/p><p>PRESIDENTE. Prego i colleghi di tener presente che, se sospendiamo il nostro lavoro, il disegno di legge non potr\u00e0 essere approvato entro la settimana, perch\u00e9 saremo distratti da tanto altro lavoro.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Non so se la proposta avr\u00e0 successo. Cosa ne penserebbero la Presidenza e gli onorevoli colleghi, se si facesse per questa imposta qualche seduta serale? (<em>Commenti<\/em>).<\/p><p>PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l\u2019onorevole Micheli. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>MICHELI. Io credo che si possano anticipare le sedute di qualche ora, ma non fare sedute notturne. Bisogna tener presente che il giorno in cui si fa una seduta notturna non \u00e8 possibile fare tre sedute consecutive.<\/p><p>Vi \u00e8 poi un\u2019altra ragione: bisogna tener presente il personale di segreteria che assiste alle sedute, gli stenografi, i resocontisti, il personale dell\u2019Aula: come \u00e8 possibile che tutta questa brava gente resista, salvo casi eccezionali, per tre sedute continuative?<\/p><p>Bisognerebbe attuare un turno e, come \u00e8 noto, non abbiamo sufficiente personale per farlo. Noi soli, quando siamo stanchi di ascoltare o quando abbiamo fatto il nostro discorso o la nostra interruzione, usciamo fuori e ci possiamo riposare o distrarre.<\/p><p>Il Presidente comprender\u00e0 le altre ragioni che sconsigliano le sedute notturne, salvo casi straordinari, ed io pi\u00f9 oltre non mi dilungo.<\/p><p>PRESIDENTE. Lei, dunque, \u00e8 contrario, onorevole Micheli.<\/p><p>MICHELI. Senza dubbio.<\/p><p>PRESIDENTE. Il Ministro delle finanze propone una seduta notturna alle ore 21, dopo la sospensione di un\u2019ora?<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> No, non per oggi.<\/p><p>PRESIDENTE. Ma l\u2019andamento delle sedute future non dipende da una eventuale nostra decisione odierna. La proposta di una seduta notturna si porr\u00e0 al momento opportuno.<\/p><p>BUBBIO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>BUBBIO. Desideravo riprendere la giusta proposta gi\u00e0 fatta da altri colleghi di invitare la Commissione a convocare i presentatori di emendamenti, per portare qui un lavoro gi\u00e0 finito od almeno abbozzato.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Mi ero permesso di presentare la proposta relativa alle sedute serali, non per suggerire all\u2019Assemblea di tenere tre sedute al giorno, ma per tenerne ugualmente due. Accade infatti che la mattinata \u00e8 spesso impegnata per il lavoro delle Commissioni e risulta anche molto utile per la Commissione di finanza ai fini dell\u2019esame dei diversi emendamenti. Essa inoltre potrebbe anche servire alla persona che vi parla, perch\u00e9 francamente non si sa pi\u00f9 come mandare avanti il lavoro ministeriale. Anche per questo, cio\u00e8 per venire incontro alle necessit\u00e0 del Ministero, vi prego di impegnare il Ministro nelle ore serali.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Ministro, la questione non \u00e8 in discussione adesso, ma lo sar\u00e0 nella prossima seduta. Aggiungo che si potr\u00e0 rimanere d\u2019accordo, come \u00e8 stato gi\u00e0 fatto presente, perch\u00e9 la Commissione si convochi, insieme con il Ministro e con i presentatori di emendamenti, per presentarsi alla prossima seduta con un testo gi\u00e0 stabilito.<\/p><p>Passiamo dunque all\u2019esame dell\u2019articolo 28.<\/p><p>Ricordo che la Commissione ha proposto la soppressione dell\u2019articolo 28 del progetto ministeriale, cos\u00ec formulato:<\/p><p>\u00abDal patrimonio netto \u00e8 ammesso in detrazione l\u2019importo di un ventesimo per ogni figlio, con il massimo di lire 300.000. Per i figli premorti, la detrazione \u00e8 ammessa a condizione che esistano eredi chiamati a succedere per rappresentanza\u00bb.<\/p><p>Non essendovi osservazioni, la soppressione si intende approvata.<\/p><p>Si passa all\u2019articolo successivo, che, nel testo della Commissione, diviene il 28. Se ne dia lettura.<\/p><p>SCHIRATTI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abSono soggetti all\u2019imposta i contribuenti il cui patrimonio imponibile, al lordo della detrazione stabilita nel comma successivo, raggiunga il valore di lire 3.000.000.<\/p><p>\u00abDal patrimonio imponibile si detrae la somma di lire 2.000.000.<\/p><p>\u00abDal cumulo dei patrimoni tassabili dei genitori, al netto ciascuno della detrazione fissa di due milioni, \u00e8 ammessa un\u2019ulteriore detrazione pari a un ventesimo, con un massimo di lire 250.000 per ogni figlio. Questa detrazione si distribuisce proporzionalmente tra i due patrimoni. La detrazione stessa non s\u00ec applica quando il cumulo, al lordo della detrazione, superi i 10 milioni di lire.<\/p><p>\u00abL\u2019ammontare della detrazione \u00e8 calcolato sul patrimonio di ciascun figlio ai fini dell\u2019imposta straordinaria\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti.<\/p><p>Vi sono innanzi tutto i tre seguenti:<\/p><p>\u00ab<em>Al primo comma, alle parole:<\/em> valore di lire 3.000.000, <em>sostituire le altre:<\/em> valore di lire 5.000.000\u00bb.<\/p><p>Crispo, Morelli Renato, Bozzi, Cifaldi, Vinciguerra, Perrone Capano.<\/p><p>\u00ab<em>Al secondo comma, alle parole<\/em>: si detrae la somma di lire 2.000.000, <em>sostituire le altre: <\/em>si detrae la somma di lire 3.000.000\u00bb.<\/p><p>Crispo, Morelli Renato, Bozzi, Cifaldi, Vinciguerra, Perrone Capano.<\/p><p>\u00ab<em>Aggiungere in fine le parole seguenti: <\/em>Per i patrimoni costituiti prevalentemente da fabbricati soggetti a regime vincolistico le aliquote suddette vengono ridotte alla met\u00e0\u00bb.<\/p><p>Crispo, Morelli Renato, Bozzi, Cifaldi, Perrone Capano\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Perrone Capano ha facolt\u00e0 di svolgerli contemporaneamente.<\/p><p>PERRONE CAPANO. Onorevoli colleghi, ho presentato, insieme con altri colleghi, tre emendamenti all\u2019articolo 28 e vorrei in breve svolgerli contemporaneamente, anche perch\u00e9 il primo e il secondo si integrano a vicenda.<\/p><p>Gli emendamenti in oggetto si chiariscono e si raccomandano da se stessi; ragion per cui avr\u00f2 bisogno di brevi osservazioni per illustrarli. Con il primo si propone che il minimo imponibile fissato dal progetto e accettato dalla Commissione, in lire 3 milioni, sia elevato a 5 milioni.<\/p><p>Noi parliamo di milioni; e, adoperando questa locuzione, crediamo immediatamente, con la memoria al passato, di alludere a cifre, a sostanze vistose. Ma dobbiamo purtroppo un po\u2019 smobilitare la nostra mente e soprattutto confinare in soffitta il ricordo di ci\u00f2 che i milioni valevano in passato. Riconoscere, come la legge fa, un minimo imponibile di soli tre milioni, significa colpire in maniera drastica e crudele la piccola propriet\u00e0, la piccola propriet\u00e0 immobiliare; con conseguenze particolarmente gravi nel Mezzogiorno, dove vi sono zone nelle quali la propriet\u00e0 immobiliare risulta letteralmente polverizzata; la piccola propriet\u00e0 che costituisce la garanzia e tutto il fine della vita di tanti impiegati, operai, coltivatori diretti, dei rappresentanti, in genere, di quel ceto medio, di cui sempre si tesse l\u2019elogio, ma che poi, viceversa, con questa legge si tenderebbe a colpire. Tre milioni, oggi, pur tenendosi presente un coefficiente molto relativo, corrispondono, s\u00ec e no, ad un centinaio di migliaia di lire anteguerra; forse anche a qualche cosa di meno, e di notevolmente meno. Si tratta, quindi, in sostanza, della casetta, del piccolo appartamento, molte volte comperato con danaro prebellico o con danaro avente altro valore, stentatamente, anno per anno, da soggetti che non dispongono di liquido, di altre risorse, e che oggi, vedendosi colpita la casa, o dovrebbero venderla, dandola in pasto ai borsa-neristi o a coloro che comunque con la speculazione hanno profittato delle contingenze eccezionali nelle quali abbiamo vissuto, oppure dovrebbero ricomprarsela con nuovi e drammatici sacrifici.<\/p><p>\u00c8 doveroso, quindi, elevare questo minimo imponibile. Si tratta, ripeto, mantenendosi nei limiti dei tre milioni, del podere, del fondicello del coltivatore diretto, il quale ugualmente, come l\u2019impiegato, come il risparmiatore che avesse comperato la sua casa, il suo appartamento, si troverebbe di fronte al tragico bivio o di vendere o di trovare, attraverso lo strozzinaggio, il modo come ricomprarsi il fondo, pagando somme molto elevate, ci\u00f2 che egli ha invece pagato col sudore della sua. fronte, attraverso un lungo sacrificio di anni.<\/p><p>Il secondo emendamento \u00e8 la conseguenza del primo. Elevandosi il minimo imponibile, \u00e8 giusto che si elevi ugualmente la misura della detrazione consentita dalla legge.<\/p><p>L\u2019ultimo emendamento: \u00abPer i patrimoni costituiti prevalentemente da fabbricati soggetti a regime vincolistico, le aliquote suddette vengono ridotte alla met\u00e0\u00bb, costituisce esattamente l\u2019applicazione del principio che \u00e8 stato fissato e approvato con l\u2019ultima parte dell\u2019articolo 10 della legge, articolo che abbiamo precedentemente discusso. Il principio fissato con l\u2019ultima parte del richiamato articolo 10 \u00e8 che bisogner\u00e0 procedere, in sede di valutazione degli immobili urbani, ad una discriminazione fra immobili urbani soggetti a regime vincolistico e immobili urbani non soggetti a regime vincolistico.<\/p><p>Ora sembra a me che aver fissato questo principio sia men che nulla, se poi non lo concretiamo con un precetto preciso il quale valga a chiarire ed a mettere in sicura efficienza la bont\u00e0 del principio stesso.<\/p><p>Che cosa significa discriminazione? Significa lasciare agli organi del fisco la possibilit\u00e0 di valutare <em>ad libitum<\/em> la differenza, e quindi diversamente, ma non in modo specifico, l\u2019immobile soggetto a regime vincolistico.<\/p><p>Il nostro emendamento precisa che per il patrimonio in prevalenza costituito da immobili soggetti al regime vincolistico la discriminazione debba attuarsi nel senso che le aliquote relative a quei patrimoni debbono essere ridotte alla met\u00e0. Ci\u00f2 \u00e8 doveroso e giusto ed io confido che l\u2019Assemblea, dandosene conto, lo disponga.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Rescigno ha presentato il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Al primo camma, alle parole: <\/em>il valore di lire 3.000.000, <em>sostituire le parole:<\/em> il valore di lire 5.000.000\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Rescigno non \u00e8 presente, si intende quindi che abbia rinunciato a svolgerlo.<\/p><p>PERRONE CAPANO. \u00c8 esattamente quello che ho svolto io.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Bosco Lucarelli ha presentato il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Sostituire al primo comma la cifra: <\/em>3.000.000, <em>con la cifra:<\/em> 5.000.000, <em>ed al secondo comma la cifra:<\/em> 2.000.000, <em>con la cifra: <\/em>3.000.000\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Bosco Lucarelli ha facolt\u00e0 di svolgere il suo emendamento.<\/p><p>BOSCO LUCARELLI. L\u2019emendamento mio \u00e8 identico a quello svolto dall\u2019onorevole Perrone Capano: si propone la difesa della piccola e della media propriet\u00e0; ed anche l\u2019aumento della cifra di detrazione del patrimonio imponibile mira alla difesa della piccola propriet\u00e0 perch\u00e9 un milione in meno o in pi\u00f9 non influisce molto su un grande patrimonio, ma su un piccolo patrimonio influisce moltissimo.<\/p><p>Dichiaro in ogni caso di parlare a nome mio personale.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Paris ha presentato, insieme con gli onorevoli Piemonte, Preziosi, Tonello, Ghislandi, Corsi, Gullo Rocco, Segala, Preti, Grilli, Caporali, Canevari e Bocconi, il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Sostituire il terzo e. quarto comma con i seguenti<\/em><em>:<\/em><\/p><p>\u00abDal cumulo dei cespiti che costituiscono un patrimonio familiare, al netto ciascuno della detrazione fissa di 2.000.000, \u00e8 ammessa una ulteriore detrazione pari a un ventesimo per ogni congiunto dei contribuenti fino al secondo grado in linea diretta ascendente, discendente e laterale, purch\u00e9 alla data del 28 marzo 1947 convivessero con la famiglia e per coloro che alla stessa data avevano compiuto i 21 anni e prestassero inoltre la loro opera nella gestione del patrimonio. La detrazione non si applica quando il cumulo, al lordo della detrazione dei 2.000.000, superi gli 8.000.000.<\/p><p>\u00abL\u2019ammontare della detrazione \u00e8 suddiviso proporzionalmente tra i patrimoni dei singoli contribuenti\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Paris ha facolt\u00e0 di svolgere il suo emendamento.<\/p><p>PARIS. \u00c8 naturale che, dopo approvato l\u2019articolo 10, non si concepisce pi\u00f9 quest\u2019imposta patrimoniale pura, perch\u00e9 nell\u2019articolo 10 si tien conto, per la tassazione dei fabbricati, di quelli soggetti a regime vincolistico e di quelli non soggetti a tale regime. Del resto, per l\u2019articolo 7, le collezioni artistiche sono esentate perch\u00e9 non danno nessun reddito.<\/p><p>Quindi l\u2019imposta sul patrimonio \u00e8 connessa con la capacit\u00e0 redditizia di questo patrimonio.<\/p><p>Vi sono ancora in Italia \u2013 ed in modo particolare in Alto Adige \u2013 delle famiglie patriarcali. Vige col\u00e0 ancora la legge del \u00abmaso\u00bb chiuso, che \u00e8 un patrimonio concepito come una unit\u00e0 inscindibile. Ma su questo patrimonio, anzi, del suo reddito, vivono insieme due, tre, quattro famiglie. Ora nella economia generale, o meglio nel processo dell\u2019eredit\u00e0, questi \u00abmasi\u00bb verrebbero suddivisi e quindi non sarebbero soggetti all\u2019imposta sul patrimonio.<\/p><p>Per\u00f2 siccome il reddito \u00e8 limitato e molti sono gli elementi che costituiscono le famiglie che vivono di questo reddito, \u00e8 giusto tenerne il debito conto. Non \u00e8 soltanto il figlio maggiore che eredita, in caso di morte del padre, ma anche i fratelli vivono di quel reddito: ecco perch\u00e9 ho esteso l\u2019esenzione anche ai congiunti laterali.<\/p><p>Oltre che in Alto Adige, anche nelle altre parti d\u2019Italia vi sono famiglie di artigiani e di contadini i quali lavorano insieme e gestiscono tutti insieme il patrimonio. Questo \u00e8 il concetto che mi ha indotto a presentare l\u2019emendamento. Non \u00e8 giusto che un patrimonio che dia un determinato reddito sia tassato come un altro, se il reddito del primo \u00e8 goduto soltanto da una o due persone, mentre nel secondo caso pu\u00f2 trattarsi anche di una quindicina di persone.<\/p><p>Il testo della Commissione prevede l\u2019esenzione, ma soltanto per i figli. Ora siccome questi patrimoni formano una unit\u00e0 inscindibile perch\u00e9 non \u00e8 possibile, specie nei paesi di vallate lontane da centri industriali, dove i figli non possono andare a lavorare, dividere il patrimonio, e solo cos\u00ec i patrimoni si sono mantenuti saldi, io credo che essi, attraverso questa legge, debbano essere favoriti perch\u00e9 su quei patrimoni vivono famiglie numerose. Si tratta, dunque, anche di una misura di giustizia fiscale, anche di un provvedimento che mira a favorire, ad alleggerire dall\u2019imposta queste famiglie numerose.<\/p><p>PRESIDENTE. Invito l\u2019onorevole Relatore ad esprimere il parere della Commissione sugli emendamenti.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Per stabilire l\u2019equit\u00e0 o meno del punto di partenza della progressiva, secondo me bisogna guardare innanzi tutto all\u2019imposta patrimoniale proporzionale.<\/p><p>L\u2019imposta proporzionale parte col 4 per cento, prendendo a base un minimo imponibile di lire 100.000. Cio\u00e8, colui che possiede pi\u00f9 di 100 mila lire paga il 4 per cento.<\/p><p>Ora, se vogliamo stabilire, direi, una curva di equit\u00e0 di questa imposta, dobbiamo avere come punto di partenza il 4 per cento. E come vedete le considerazioni, da molti punti di vista fondate del collega Perrone Capano, perdono di importanza. Se il possessore di un patrimonio minimo di 100 mila-150 mila lire paga il 4 per cento, non c\u2019\u00e8 nessuna ragione che il possessore di un patrimonio di 3 milioni paghi meno del 6 per cento. Perch\u00e9? Perch\u00e9 se voi calcolate che c\u2019\u00e8 un abbattimento alla base di due milioni, la progressiva al 6 per cento su un patrimonio di tre milioni sopporta un peso del 2 per cento; pi\u00f9 4 di proporzionale. Chi possiede 3 milioni paga il 6 per cento.<\/p><p>Avete questo andamento dell\u2019imposta. Da 100 mila lire fino a 3 milioni, il 4 per cento; da 3 milioni, il 6 per cento. Quando si discusse, in sede di Commissione, dei rapporti fra le due imposte, io vi confesso che proponevo l\u2019abbassamento di 3 milioni, parendomi pi\u00f9 equo. Se io parto dal 4 per cento per i piccolissimi patrimoni non devo aspettare i 3 milioni per arrivare al 6 per cento. Mi pareva perci\u00f2 che dovessimo andare pi\u00f9 in gi\u00f9 dei 3 milioni: e ci\u00f2 dal punto di vista della giustizia fiscale. Ma c\u2019\u00e8 un\u2019altra ragione: i tre milioni in Italia si considerano patrimonio irrisorio. Io dico che in Italia, invece, 3 milioni rappresentano, anche con la moneta svalutata, un discreto patrimonio.<\/p><p>PALLASTRELLI. Neanche mezzo ettaro di terreno!<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Prego il collega Pallastrelli di dirmi cosa rappresentano 100 mila lire tassate col 4 per cento.<\/p><p>PALLASTRELLI. Le dico una cosa soltanto: che in questo modo, mentre volete difendere la piccola propriet\u00e0, la distruggete.<\/p><p><em>Una voce.<\/em> Benissimo!<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Allora io capirei che la proposta fosse questa: esentare dall\u2019imposta tutti patrimoni fino a 3 milioni. Ma \u00e8 illogico che io mantenga la proporzionale del 4 per cento fino a 3 milioni. (<em>Interruzioni \u2013 Commenti<\/em>).<\/p><p>Questa storia della piccola propriet\u00e0 conviene a tutti. Prego di mettersi dal punto di vista non soltanto della piccola propriet\u00e0, ma anche delle necessit\u00e0 dello Stato. (<em>Interruzioni \u2013 Commenti<\/em>).<\/p><p>BOSCO LUCARELLI. Lo Stato rimette 20 miliardi all\u2019anno su l\u2019I.R.I.!<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Quindi dico che \u00e8 sembrato pi\u00f9 equo a me ed alla Commissione mettere in relazione le due imposte: del 6 per cento su 3 milioni rispetto al 4 per cento al di sotto dei 3 milioni. Non credo che i colleghi che discuteranno la proporzionale vorranno discuterla fino a distruggerla. Ma c\u2019\u00e8 un\u2019altra ragione ed \u00e8 questa: noi possiamo applicare un concetto di giustizia tributaria e tassare fortemente i grossi patrimoni, come la Commissione ha fatto alzando le aliquote del Governo e portandole per i grossi patrimoni, fino al 60 per cento. Per\u00f2 \u00e8 mio dovere dichiarare che la massa del gettito dell\u2019imposta \u00e8 data in Italia dai piccoli e medi patrimoni. Non esiste nessuna imposta in Italia che non si percepisca sui piccoli e medi redditi. (<em>Commenti<\/em>). Se voi, onorevoli colleghi, volete percepire le imposte tassando i grossi patrimoni, non avrete un sistema fiscale degno di questo nome, ma un aborto. L\u2019economia italiana \u00e8 fondata sulla piccola e media propriet\u00e0 e questa propriet\u00e0 deve contribuire a pagare le imposte. Se volete applicare una giusta legge fiscale, dovete tassare fortemente i grossi patrimoni, ma non potete esentare i piccoli e medi patrimoni senza annullare il significato tributario di qualsiasi legge.<\/p><p>C\u2019\u00e8 un\u2019altra ragione ed \u00e8 data dalla precedente legge del 1920-22, la quale tassava col 4 per cento i patrimoni a partire da 50 mila lire e 50 mila lire di allora sono il 60\u00b0 dei 3 milioni attuali. Ora, io non credo che la svalutazione monetaria dal 1920-22 sia tale che noi dobbiamo applicare un coefficiente di 60, cio\u00e8 che per trovare la corrispondenza fra la tassazione del 1920-22 e quella attuale possiamo moltiplicare per 60.<\/p><p>Ritengo, cio\u00e8, che questo coefficiente di tassazione sia molto alto. Ecco perch\u00e9 propendevo per l\u2019abbassamento del minimo imponibile dal punto di vista del gettito fiscale. L\u2019imposta del 1920-22 dava il minimo imponibile vicino a 50 mila e non vicino ai grossi patrimoni.<\/p><p>Questo \u00e8 detto chiaramente nella relazione. La massima parte del gettito dell\u2019imposta del 1920-22 fu data dai piccoli e medi patrimoni, vicini al minimo imponibile. Man mano che alziamo il minimo imponibile annulliamo l\u2019imposta. Possiamo prendere tutto quello che volete ai miliardari, ma senza la tassazione sulla diffusa propriet\u00e0 annulliamo l\u2019imposta.<\/p><p>Ora, onorevoli colleghi, qui bisogna una buona volta che noi ci decidiamo. Vogliamo una patrimoniale che tassi i contribuenti al fine della difesa della lira? S\u00ec, o no? Se vogliamo che il contribuente sia tassato ai fini della difesa della lira, bisogna che grossi, grandi, piccoli e medi proprietari facciano sacrifici tributari. Se noi non vogliamo questo, allora cancelliamo l\u2019imposta patrimoniale.<\/p><p>Chiedo ai colleghi: con quali provvedimenti essi intendono risanare la moneta?<\/p><p>CRISPO. Non creando una massa di straccioni e di pezzenti!<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Trovo che nessun collega abbia risposto al mio quesito. Sento commenti, ma nessuna risposta.<\/p><p>Quando gli onorevoli colleghi e la stampa criticano il controllo del credito, dicono che la patrimoniale tartassa i piccoli e medi, io dico: un Governo che vuol difendere la lira che cosa deve fare?<\/p><p>Ora, guardate, se voi alzate il minimo imponibile da 3 a 5 milioni, quasi certamente la met\u00e0 dell\u2019imposta salta. Siccome la Commissione di finanza non pu\u00f2 prescindere dal punto di vista fiscale e dal punto di vista antinflazionistico del provvedimento, non pu\u00f2 assumersi la responsabilit\u00e0 di esentare la massa dei patrimoni che costituiscono ancora la ricchezza italiana. Ripeto: se andate in campagna voi non mi potete dire che il patrimonio di tre milioni sia per gli italiani una inezia. C\u2019\u00e8 in Italia una massa di gente che non ha n\u00e9 uno, n\u00e9 due, n\u00e9 tre milioni di patrimonio. Per questa ragione la Commissione respinge tutti gli emendamenti che spostano la base dell\u2019imponibile dell\u2019imposta.<\/p><p>PRESIDENTE. C\u2019\u00e8 ancora un ultimo emendamento degli onorevoli Crispo, Perrone Capano ed altri, sul quale prego il Relatore di dire il suo pensiero.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Per quanto riguarda il regime vincolistico, la Commissione ha tenuto presente la situazione dei fabbricati in tema di valutazione. Facendo una concessione in quella sede, la Commissione non pu\u00f2 farla in sede di aliquota. Si farebbero due concessioni ai proprietari di fabbricati a regime vincolistico: si abbasserebbe una volta la valutazione ed un\u2019altra l\u2019aliquota. \u00c8 molto pi\u00f9 ragionevole che si tenga conto del regime vincolistico in sede di valutazione e che le aliquote si applichino come per tutti.<\/p><p>PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l\u2019onorevole Stampacchia. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>STAMPACCHIA. Il discorso dell\u2019onorevole La Malfa mi d\u00e0 la sensazione che egli si sia affezionato assai alla posizione di Presidente di questa Commissione fiscale. Egli invero molto candidamente ha confessato che in Italia questa imposta sar\u00e0 pagata dalle piccole e medie propriet\u00e0 e non dalle maggiori. (<em>Commenti \u2013 Proteste al centro<\/em>).<\/p><p>Spiego: egli ha detto che, in fondo, i grandi patrimoni \u2013 dato il limitato loro numero \u2013 non potrebbero fronteggiare le necessit\u00e0 per cui l\u2019imposta viene creata, onde dovranno le propriet\u00e0 piccole e medie, assai numerose, far fronte a tali necessit\u00e0. (<em>Rumori<\/em>).<\/p><p>L\u2019onorevole La Malfa ha ricordato, ad avvalorare la sua tesi, che ci\u00f2 si verific\u00f2 pure con la legge del 1922. In proposito, \u00e8 da osservare che la legge del 1922 sorgeva e si realizzava in condizioni molto diverse dalle presenti.<\/p><p>Infatti l\u2019onorevole La Malfa, e naturalmente la Commissione, solidale col Presidente, dimentica che l\u2019imposta di cui discutiamo faceva parte di un complesso di altri provvedimenti fiscali \u2013 ora abbandonati \u2013 coi quali si doveva raggiungere il risanamento economico del paese. Fu avulsa da quel complesso, per cui \u00e8 a codesta imposta patrimoniale che oggi si affida essenzialmente il compito di quel risanamento. E la legge vien presentata ora in termini e clausole di tal natura che si finisce per colpire soprattutto il Mezzogiorno, ove la piccola e media propriet\u00e0 \u00e8 diffusissima. (<em>Commenti<\/em>).<\/p><p>Questa \u00e8 la verit\u00e0, se pur dispiaccia sentirla. Ci\u00f2 si verifica, strano a dirsi, nel momento in cui tutti \u2013 uomini e partiti \u2013 si dichiarano paladini della piccola e media propriet\u00e0 e tutti svisceratamente amici del Mezzogiorno, di cui vogliono sollevare le sorti. Fondamento adunque di giustizia ha l\u2019emendamento che vuol portare da tre a cinque milioni il valore dei patrimoni soggetti ad imposta, e da due a tre milioni la detrazione, non tassabile, da farsi su detti patrimoni.<\/p><p>Ai valori attuali, ben minuscolo patrimonio deve considerarsi quello che raggiunga soltanto tre milioni di lire. Un collega, che ha interrotto poco fa il precedente oratore, ha detto che i tre milioni rappresentano mezzo ettaro di terreno. Io non so se ci\u00f2 sia esatto: so per\u00f2 che da noi, nel Salento, con tre milioni di lire non molto al di l\u00e0 di quanto ha precisato il collega pu\u00f2 andarsi. Non \u00e8 dunque ammissibile che si possa colpire tanto duramente la piccola propriet\u00e0 inferendo ancora al Mezzogiorno una nuova atroce tortura nel tempo stesso in cui i valori mobiliari, di cui abbonda il Settentrione, godono ogni favore. A tal riguardo voglio ricordare che vi \u00e8 un emendamento degli onorevoli Pesenti e Scoccimarro, col quale si vuole che le societ\u00e0 in collettiva vengano esonerate dall\u2019imposta sino al valore di cinque milioni. Dal Governo&#8230;<\/p><p>PRESIDENTE. Tale emendamento non \u00e8 stato presentato su questo articolo.<\/p><p>STAMPACCHIA. Dal Governo, dicevo \u2013 e l\u2019onorevole Lombardi me lo ricorda in questo momento \u2013 \u00e8 stato fatto osservare che le predette societ\u00e0, per la legislazione in vigore, sono esonerate del tutto onde quello del progetto in discussione costituirebbe un tentativo di farle rientrare nella legge comune, per cui si \u00e8 stati costretti ad adottare nei loro confronti, nella legge in discussione, un criterio indulgente di tassazione. Questo non persuade. Per quanto attiene al prestito \u2013 di cui si \u00e8 discusso discutendo il precedente articolo \u2013 si \u00e8 poi creduto giustamente, di poter fare qualche innovazione a quanto annunziato al momento dell\u2019emissione, per\u00f2 scalfendo in misura assai modesta l\u2019esonero dalla tassazione.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Integralmente esente: qui il Governo \u00e8 irriducibile.<\/p><p>STAMPACCHIA. Ora \u2013 checch\u00e9 dica il Ministro \u2013 quando si ammette la possibilit\u00e0 giuridica di tassare le societ\u00e0 predette, non si comprende poi l\u2019indulgenza nel colpirle, o si capisce anche troppo, essendo ormai chiaro come verso i beni e patrimoni mobiliari il legislatore \u00e8 di una inverosimile benignit\u00e0. E invece si colpisce senza piet\u00e0 alcuna il piccolo e medio proprietario di beni immobili: il proprietario della casetta o del piccolo podere. Anche questa volta il Mezzogiorno deve accollarsi gran parte delle nuove gravezze fiscali; ad essere giusti per\u00f2, non soltanto il piccolo e medio proprietario del Mezzogiorno, ma in genere la piccola e media propriet\u00e0 di ogni regione d\u2019Italia. Da Bologna, dalla Confederazione lavoratori della terra, viene infatti rivolto al Gruppo parlamentare del Partito socialista italiano un appello, di cui sono autorizzato a farmi eco. In esso, per quanto attiene all\u2019Emilia, non sono diverse le doglianze di cui ho detto innanzi in rapporto alle condizioni della piccola e media propriet\u00e0 delle province meridionali. Egli \u00e8 perci\u00f2 che non soltanto per mio conto personale, ma pure di compagni meridionali e non meridionali, dichiaro di votare per l\u2019emendamento proposto.<\/p><p>DUGONI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>DUGONI. Far\u00f2 brevemente osservare, a proposito dell\u2019emendamento che tende a portare il minimo imponibile da 3 a 5 milioni, che un patrimonio il quale sia costituito da beni immobili e raggiunga il valore di tre milioni, secondo la legge e secondo gli emendamenti proposti dalla Commissione, paga 60.000 lire rateate in 6 anni. Ora la piccola propriet\u00e0, per quanto piccola essa sia, pu\u00f2, a nostro giudizio, sopportare un carico che \u00e8 stato ridotto al minimo possibile ed \u00e8 stato rateato in modo da facilitare il pagamento per quei piccoli patrimoni che sono meno liquidi e che si trovano quindi in maggior difficolt\u00e0. (<em>Approvazioni a sinistra<\/em>). Faccio osservare che l\u2019argomento portato dal Presidente della Commissione, circa la necessit\u00e0 di correlazione tra l\u2019imposta patrimoniale progressiva e l\u2019imposta patrimoniale proporzionale ha un leggero difetto, che \u00e8 stato rilevato dall\u2019onorevole Perrone Capano: noi non abbiamo ancora approvato la parte della legge riguardante l\u2019imposta proporzionale e vi sono forti pressioni da parte dell\u2019opinione pubblica, perch\u00e9 venga modificato il sistema dell\u2019imposta proporzionale.<\/p><p>Ora, a nostro giudizio, l\u2019imposta patrimoniale che colpisce i piccoli patrimoni di 100 mila lire, e che li colpisce con una imposta del 4 per cento, da pagarsi in 10 bimestralit\u00e0, \u00e8 vero che \u00e8 una imposta che deve essere riveduta proprio per salvaguardare la piccola propriet\u00e0, la quale, onorevoli colleghi, sar\u00e0 salvaguardata soprattutto se noi salveremo la lira.<\/p><p>Questo \u00e8 il concetto dal quale dobbiamo partire. Per salvare la lira noi dobbiamo fare due cose: permettere che le imposte siano pagate con regolarit\u00e0 (e quindi non mettere imposte eccessive), e nello stesso tempo pesare, in modo pi\u00f9 efficace, sui grandi patrimoni. Questo ci siamo promessi di fare con la legge che abbiamo sottoposto alla vostra approvazione. Noi chiediamo per\u00f2 di rendere alla piccola propriet\u00e0, in questo momento, la vita pi\u00f9 facile. Manterremo questo nostro proposito, modificando e votando a favore di modifiche dell\u2019imposta proporzionale. Per l\u2019imposta progressiva noi crediamo che essa debba essere votata nelle grandi linee, come risulta dal testo della Commissione.<\/p><p>SCOCCIMARRO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>SCOCCIMARRO. Desidero fare una breve dichiarazione che potr\u00e0 servire anche a scopo di chiarimento. Cos\u00ec come \u00e8 nelle sue due parti, quella progressiva e quella proporzionale, la legge \u00e8 nel suo complesso eccessivamente gravosa per le piccole propriet\u00e0. Per\u00f2, il punto dove essa deve essere corretta non \u00e8 questo, ma quello che riguarda l\u2019imposta proporzionale. In quell\u2019occasione presenter\u00f2 un emendamento per mitigare il peso che graverebbe sulla piccola propriet\u00e0.<\/p><p>TONELLO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>TONELLO. Rappresento la voce di tanti piccoli proprietari del Veneto, e vi so dire che l\u2019imposta che voi imponete ai piccoli proprietari non \u00e8 logica. Vi \u00e8 gente che possiede due o tre campi e che \u00e8 costretta, per poter vivere, ad andare a lavorare perch\u00e9 altrimenti il pane non basta per tutte le bocche della famiglia. Questa povera gente ha uno strumento meschino. Da noi, con tre milioni non si acquistano nemmeno due ettari di terreno. (<em>Commenti<\/em>). Non dovete perseguitare questa povera gente, perch\u00e9 non avr\u00e0 la possibilit\u00e0 di pagare.<\/p><p>Io esprimo l\u2019avviso che si debba tassare il meno possibile e che si tenga conto delle condizioni in cui vive questa gente. Ci sono dei padri che, morendo, hanno lasciato eredit\u00e0 indivise.<\/p><p>Orbene, costoro vivono in queste piccole comunit\u00e0 familiari e perci\u00f2 figura che vi sia un solo titolare, mentre in realt\u00e0 sono tre o quattro famiglie che vivono unite. Voi dovete tenere conto di questo perch\u00e9 altrimenti andrete ad affamare di pi\u00f9 la povera gente.<\/p><p>Noi vediamo che anche questa gente, che pure possiede qualche cosa, vive di stenti e di fame, specie in quelle zone dove il raccolto \u00e8 scarso, dove non basta il pane e dove si deve andare a cercare altri lavori supplementari per tirare avanti l\u2019azienda agricola. Come possono pagare questi disgraziati?<\/p><p>\u00c8 un problema che va quindi meditato.<\/p><p>PERRONE CAPANO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>PERRONE CAPANO. Vorrei fare osservare che i due argomenti addotti dal Relatore sono privi di consistenza. Il primo si riferisce a quanto \u00e8 stato stabilito in ordine all\u2019imposta proporzionale; ma l\u2019imposta proporzionale \u00e8 regolata dagli ultimi articoli della legge che stiamo esaminando e di conseguenza non \u00e8 stata ancora oggetto della nostra convalida o meno.<\/p><p>Ci riserbiamo in quella sede di dimostrare come gli argomenti addotti dall\u2019onorevole La Malfa non siano accoglibili, giacch\u00e9 anche la proporzionale deve essere riveduta in relazione alle condizioni della piccola propriet\u00e0. Quando poi l\u2019onorevole La Malfa ha detto che tutte le imposte patrimoniali in Italia sono state in molta parte fronteggiate e pagate dalle piccole sostanze, dalla piccola propriet\u00e0, ha finito per porre il dito su quella piaga che si sta ormai da tempo mettendo a nudo sulla stampa e nelle libere discussioni che riguardano l\u2019imposta patrimoniale. Ha messo in rilievo \u2013 in sostanza \u2013 la crudelt\u00e0 e l\u2019ingiustizia profonda di questo balzello, il quale dovrebbe essere pagato \u2013 secondo quanto dice il Presidente della Commissione \u2013 dalla piccola propriet\u00e0, cio\u00e8 dai coltivatori diretti e dai proprietari delle case normalmente abitate dalla famiglia del proprietario, stroncando, insomma, il ceto medio. Cos\u00ec dicendo l\u2019onorevole La Malfa ha parlato per noi, non contro di noi.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Non ho detto questo. E troppo facile rispondere cos\u00ec!<\/p><p>PERRONE CAPANO. Lei ha detto che queste imposte sono, in generale, pagate dalla piccola propriet\u00e0, non che non sono pagate anche dalle grandi propriet\u00e0; questo non lo poteva dire. Ma lei ha detto che la massima parte dei patrimoni soggetti all\u2019imposta sono i piccoli patrimoni&#8230;<\/p><p>SCOCA. E questa \u00e8 la verit\u00e0!<\/p><p>DUGONI. Lei vuole cambiare le statistiche, onorevole Perrone Capano? (<em>Commenti<\/em>).<\/p><p>PERRONE CAPANO. Io, infatti, riconosco esatto il rilievo del Presidente della Commissione; ma dico che, in quel rilievo, \u00e8 esattamente la dimostrazione della bont\u00e0 del nostro assunto. Non si pu\u00f2 far pagare la rivalutazione della lira dai piccoli patrimoni, dai coltivatori diretti, da coloro che hanno tanto poco quanto basta per la vita quotidiana. Di conseguenza, mi pare che sia profondamente giusto operare questa modificazione del minimo imponibile, a tutela dei diritti della piccola propriet\u00e0 ed elevare in favore di tutti la misura della detrazione automatica.<\/p><p>PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l\u2019onorevole Crispo. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CRISPO. Ho chiesto di parlare, perch\u00e9 redattore dei due emendamenti che hanno dato luogo alla discussione attuale, sono pi\u00f9 di ogni altro in grado di chiarirne lo spirito e il concetto.<\/p><p>Consentitemi, intanto, una dichiarazione personale. Io sono contro questa legge, perch\u00e9 ritengo che essa costituisca un mal congegnato sistema di norme, inteso a perturbare profondamente l\u2019economia del Paese, senza che possa avere alcuna influenza sul processo di risanamento della lira, del quale tanto si va parlando in quest\u2019aula.<\/p><p>Mi riservo di sviluppare questo concetto quando saremo chiamati a dare il voto per la convalida, della quale, per altro, non riesco a rendermi conto, perch\u00e9 una delle due: o il decreto fu emesso nell\u2019ambito della potest\u00e0 legislativa delegata al Governo e non c\u2019\u00e8 bisogno dell\u2019intervento dell\u2019Assemblea, o il Governo ritenne che la materia fosse tecnicamente e politicamente cos\u00ec importante da essere demandata alla deliberazione dell\u2019Assemblea, tanto da richiedere la discussione delle Commissioni, ed in tal caso avremmo noi dovuto deliberare e non essere chiamati ad approvare il fatto compiuto.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Crispo, parli sull\u2019emendamento.<\/p><p>CRISPO. Il concetto dell\u2019emendamento \u00e8 questo: aumentare il minimo imponibile a 5 milioni significa impedire che un patrimonio di 3 milioni sia gravato, nello stesso tempo, e dell\u2019imposta patrimoniale straordinaria e dell\u2019imposta progressiva; aggravio tanto pi\u00f9 notevole per la propriet\u00e0 edilizia, soggetta a regime vincolistico, in quanto essa fu gi\u00e0 assoggettata al prezzo politico della casa, pagando cos\u00ec gi\u00e0 un\u2019imposta del 16 per cento. Ed \u00e8 davvero odioso che a danno del Mezzogiorno d\u2019Italia, cui si levano sempre inni in quest\u2019Aula, oggi ci si irrigidisca e si voglia colpire, soprattutto, la piccola propriet\u00e0. (<em>Applausi \u2013 Commenti<\/em>).<\/p><p>Per questa ragione sostengo il mio emendamento.<\/p><p>BOSCO LUCARELLI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>BOSCO LUCARELLI. Ho presentato anche io un emendamento in questo senso; ma, se un termine medio potesse rappresentare l\u2019avvicinamento delle due tesi, proporrei di stabilire il limite dei patrimoni non tassabili a 4 milioni, nella speranza che questa mia proposta possa trovare consenzienti anche i presentatori dell\u2019altro emendamento.<\/p><p>CAPPI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CAPPI. Parlo a titolo personale per dichiarazione di voto; ma, se ne avessi l\u2019autorit\u00e0, vorrei richiamare l\u2019Assemblea a un senso di responsabilit\u00e0 cui gi\u00e0 l\u2019hanno richiamata altri oratori di vari partiti. Se noi non vogliamo rendere impossibile la vita dello Stato, badiamo bene a quello che facciamo. (<em>Approvazioni<\/em>).<\/p><p>L\u2019onorevole Pallastrelli, quando ha detto che tre milioni rappresentano il valore di mezzo ettaro, ha detto una cosa assolutamente contraria alla verit\u00e0: io sono della Lombardia, dove i terreni sono fertili, e posso assicurarvi che in Lombardia, dove i terreni hanno un valore molto elevato, con tre milioni non si compera mezzo ettaro, ma si comperano sei o sette ettari. (<em>Approvazioni \u2013 Commenti<\/em>). Questa \u00e8 la verit\u00e0.<\/p><p>All\u2019altra osservazione dell\u2019onorevole Perrone Capano, quella cio\u00e8 secondo cui la massima parte delle imposte sono pagate dalla piccola e dalla media propriet\u00e0, rispondo che ci\u00f2 non dipende dal fiscalismo, ma dalla costituzione del patrimonio nazionale. Se noi andiamo all\u2019assurdo, onorevole Perrone Capano, in un Paese in cui tutta la propriet\u00e0 fosse piccola o media, nessuno dovrebbe pagare.<\/p><p>Quanto poi alla preoccupazione dell\u2019onorevole Tonello circa la questione dei patrimoni indivisi, mi permetto di ricordarvi che la questione \u00e8 regolata dall\u2019articolo 4 della legge. La tassazione avviene dunque a norma del Codice civile e nel caso da lui fatto, del patrimonio lasciato da un padre di dieci figli, i figli pagano per un decimo del patrimonio, anche se non formalmente diviso.<\/p><p>Per queste considerazioni io, personalmente, dichiaro di votare contro l\u2019emendamento.<\/p><p>PRESIDENTE. Dovrei ora invitare il rappresentante del Governo a pronunciarsi su questa questione. Faccio per\u00f2 osservare all\u2019onorevole Ministro e all\u2019Assemblea che c\u2019\u00e8 una richiesta di appello nominale. (<em>Commenti<\/em>).<\/p><p>DUGONI. \u00c8 giusto: bisogna che ciascuno assuma le proprie responsabilit\u00e0. (<em>Rumori<\/em>).<\/p><p>PRESIDENTE. Ora, se procediamo alla votazione per appello nominale, difficilmente si raggiunger\u00e0 il numero legale. Propongo pertanto che le dichiarazioni dell\u2019onorevole Ministro e la votazione siano rinviate alla prossima seduta.<\/p><p>(<em>Cos\u00ec rimane stabilito<\/em>).<\/p><p>Presentazione di una relazione.<\/p><p>UBERTI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>UBERTI. Mi onoro di presentare all\u2019Assemblea la relazione sul disegno di legge: \u00abNorme sull\u2019elettorato attivo e sulla revisione annuale delle liste elettorali\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Questa relazione sar\u00e0 stampata e distribuita.<\/p><p>Interrogazioni e interpellanze con richiesta d\u2019urgenza.<\/p><p>PRESIDENTE. Comunico che sono state presentate le seguenti interrogazioni con richiesta di risposta urgente:<\/p><p>\u00abAl Ministro della difesa, per sapere se risponde a verit\u00e0 che la base navale di Messina sar\u00e0 trasferita prossimamente ad Augusta; e per conoscere se, nell\u2019ipotesi affermativa, l\u2019onorevole Ministro non ritenga opportuno revocare tale provvedimento che accrescerebbe la disoccupazione nella citt\u00e0 di Messina, gi\u00e0 cos\u00ec duramente provata dalla guerra, giustificando tra l\u2019altro gravi agitazioni, che gi\u00e0 si preparano, suscettibili di turbare l\u2019ordine pubblico.<\/p><p>\u00abMartino Gaetano\u00bb.<\/p><p>\u00abAl Ministro della difesa, per conoscere se intende revocare i provvedimenti predisposti dallo Stato Maggiore della marina relativi al trasferimento della base navale di Messina ad Augusta.<\/p><p>\u00abFiore\u00bb.<\/p><p>\u00abAl Ministro degli affari esteri, per sapere se corrisponde a verit\u00e0 quanto \u00e8 stato pubblicato dalla stampa brasiliana di San Paulo circa i bandi di vendita dei beni italiani congelati in Brasile e, in caso positivo, per conoscere quale \u00e8 l\u2019azione del Governo italiano a tutela dei nostri connazionali allarmati da dette notizie.<\/p><p>\u00abGiacch\u00e8ro\u00bb.<\/p><p>\u00abAl Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro del tesoro, per conoscere le ragioni che ritardano l\u2019istituzione dell\u2019ente coordinatore per i servizi dei danni di guerra (Alto Commissariato o Sottosegretariato), di cui alle ultime dichiarazioni del Governo, e per attuare ordine e disciplina giuridica in materia che riguarda milioni di famiglie, le quali \u00e8 bene che sappiano quali siano le speranze da coltivare e quali le illusioni da scartare.<\/p><p>\u00abCaso, Bastianetto, Titomanlio Vittoria, De Maria, Riccio, Mazza, Lizier\u00bb.<\/p><p>\u00abAi Ministri dell\u2019interno e del tesoro, per conoscere se, in considerazione della particolare crisi economica che attraversa il nostro Paese e per premiare le benemerenze di guerra e di pace contratte dai vigili del fuoco, non ritengano di rimandare il licenziamento di mille unit\u00e0, per lo meno fino al 31 dicembre 1947, onde dare tempo di altrimenti occupare i licenziandi.<\/p><p>\u00abL\u2019interrogante, che si occupa del problema da circa otto mesi, auspica il proposto decentramento del servizio antincendio, specie nei capoluoghi di zone boschive, che ogni anno, per incendi spontanei, colposi o dolosi, sono sottoposte ad ingenti perdite proprio perch\u00e9 non vi \u00e8 la tempestivit\u00e0 dell\u2019intervento del servizio contro gli incendi.<\/p><p>\u00abL\u2019interrogante, pur preoccupato dell\u2019ingente onere finanziario per lo Stato, pensa che vi si possa far fronte con l\u2019aumentare il contributo capitario dei comuni e delle societ\u00e0 di assicurazione, per potenziare cos\u00ec un servizio civile e sociale che, in nome del progresso, si rende ogni giorno di pi\u00f9 indilazionabile.<\/p><p>\u00abCaso\u00bb.<\/p><p>\u00abAl Ministro dell\u2019interno, per conoscere le disposizioni che intenda impartire al fine di reprimere i giuochi d\u2019azzardo.<\/p><p>\u00abBenedetti\u00bb.<\/p><p>\u00abAl Ministro delle finanze, per conoscere quali provvedimenti si intendano adottare a favore degli agricoltori, coltivatori diretti, delle provincie di Pavia e di Milano, danneggiati dalla grandinata del 22 giugno 1947.<\/p><p>\u00abCanevari\u00bb.<\/p><p>Chiedo al Governo quando intende rispondere a queste interrogazioni.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle<\/em> <em>finanze<\/em>. Alle interrogazioni che riguardano il Ministro delle finanze potrei rispondere anche subito. Per le altre interrogazioni interesser\u00f2 i Ministri competenti perch\u00e9 facciano sapere quando intendono rispondere.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Benedetti ha chiesto di parlare. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>BENEDETTI. Insisto affinch\u00e9 la mia interrogazione sui giuochi d\u2019azzardo venga posta in discussione prima della chiusura dei lavori parlamentari.<\/p><p>L\u2019anno scorso, esattamente il 17 luglio, presentai la stessa interrogazione. Oggi mi trovo a ripeterla.<\/p><p>Prego il Presidente di raccomandare al Governo d\u2019impegnarsi a rispondere su questo mio argomento che \u00e8 gravissimo e coinvolge il senso di moralit\u00e0 che noi tutti dobbiamo sentire pi\u00f9 che ogni altro. (<em>Approvazioni<\/em>).<\/p><p>PRESIDENTE. Far\u00f2 presente al Ministro dell\u2019interno la sua richiesta.<\/p><p>Comunico inoltre che sono state presentate anche le seguenti interpellanze con richiesta di discussione urgente:<\/p><p>\u00abAl Ministro dell\u2019interno, per conoscere quali criteri il Governo segua per far cessare in Sicilia le violenze organizzate che si sono manifestate in questi ultimi tempi; e, in seguito agli ultimi risultati delle indagini per il delitto di Pian delle Ginestre, attentati alle sedi comuniste, al <em>Mattino di Sicilia<\/em>, caso Miraglia (che si desiderano conoscere), quali provvedimenti siano stati e saranno presi.<\/p><p>\u00abRusso Perez\u00bb.<\/p><p>\u00abAl Ministro dell\u2019interno, sullo stato dell\u2019ordine pubblico in Sicilia.<\/p><p>\u00abMattarella\u00bb.<\/p><p>Queste interpellanze saranno discusse, insieme con quella dell\u2019onorevole Li Causi, anch\u2019essa sulla situazione in Sicilia, nella seduta antimeridiana di domani.<\/p><p>Presentazione di una mozione.<\/p><p>PRESIDENTE. Comunico che \u00e8 stata presentata alla Presidenza dell\u2019Assemblea la seguente mozione:<\/p><p>\u00abL\u2019Assemblea Costituente,<\/p><p><em>considerato<\/em><em>:<\/em><\/p><p>che l\u2019istituzione degli Alti Commissari e delle Consulte Regionali poneva la Sicilia e la Sardegna, per le condizioni particolari alle due grandi Isole, in una identica situazione politica,<\/p><p>che l\u2019articolo 108 della Costituzione in esame attribuisce alla Sicilia e alla Sardegna forme e condizioni particolari di autonomia,<\/p><p>che la Consulta Nazionale e il Governo dei Comitati di liberazione nazionale avevano gi\u00e0 nel 1946, deliberato di estendere in via provvisoria alla Sardegna lo Statuto autonomo della Sicilia, provvedimento del quale la Consulta regionale sarda non credette opportuno avvalersi preferendo elaborare con esame approfondito il suo particolare progetto di Statuto,<\/p><p>che lo Statuto per la Sardegna, approvato nelle sedute del 15-29 aprile 1947, dopo sei mesi di lavori ininterrotti, \u00e8 stato dalla Consulta Regionale sarda presentato al Governo,<\/p><p>che, se si seguitasse il regolare andamento della discussione sulla Costituzione, l\u2019Assemblea Costituente non potrebbe esaminare lo Statuto sardo neppure in settembre, per cui le elezioni regionali in Sardegna non potrebbero aver luogo entro l\u2019anno, mettendo cos\u00ec l\u2019isola in uno stato ingiusto di disparit\u00e0 rispetto alla Sicilia,<\/p><p><em>delibera:<\/em><\/p><p>che per lo Statuto sardo sia adottata la stessa procedura usata per lo Statuto siciliano; e pertanto l\u2019Assemblea Costituente autorizza il Governo all\u2019approvazione immediata dello Statuto presentato dalla Consulta sarda, s\u00ec da rendere possibile in Sardegna la convocazione dei comizi elettorali entro l\u2019anno, riservandosi, come per lo Statuto siciliano, per la fine dei lavori dell\u2019Assemblea Costituente il diritto di un maggiore esame per coordinare lo Statuto con la nuova Costituzione della Repubblica.<\/p><p>\u00abLussu, Lombardi Riccardo, Cianca, Calamandrei, Laconi, Spano Velio, De Vita, Mazzei, Parri, Cevolotto, Veroni, Mastino Gesumino, Di Giovanni, Grieco, Uberti, Carboni, Binni, Fiorentino Giosu\u00e8, Schiavetti, Tosato, Fuschini\u00bb.<\/p><p>Ha chiesto di parlare l\u2019onorevole Lussu. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>LUSSU. Ritengo che si potr\u00e0 parlare di questa mozione domani mattina, quando sar\u00e0 presente il Presidente del Consiglio dei Ministri.<\/p><p>PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, resta cos\u00ec stabilito.<\/p><p>(<em>Cos\u00ec rimane stabilito<\/em>).<\/p><p>Sui lavori dell\u2019Assemblea.<\/p><p>PRESIDENTE. Domani si terranno due sedute; alle 10, per lo svolgimento di interpellanze ed il seguito della discussione sull\u2019imposta patrimoniale, ed alle 17 per il seguito della discussione sul progetto di Costituzione.<\/p><p>Ha chiesto di parlare l\u2019onorevole Ministro delle finanze.<\/p><p>Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>PELLA, <em>Ministra delle finanze.<\/em> Forse \u00e8 necessario che domani il Governo si riunisca con la Commissione, perch\u00e9 la discussione di oggi sull\u2019imposta patrimoniale ha dimostrato l\u2019utilit\u00e0 di una migliore intesa.<\/p><p>PRESIDENTE. Credo che si possa venire ad una transazione: durante lo svolgimento delle interpellanze, la Commissione si riunir\u00e0 con il Governo, in modo che si possa essere pronti poi per il seguito della discussione.<\/p><p>(<em>Cos\u00ec rimane stabilito<\/em>).<\/p><p>Interrogazioni.<\/p><p>PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.<\/p><p>SCHIRATTI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abIl sottoscritto chiede d\u2019interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri, per conoscere quali urgenti provvedimenti intenda adottare in favore delle migliaia di connazionali civili e militari e delle loro famiglie, reduci dalla prigionia e dai campi di internamento, che da mesi in Eritrea attendono l\u2019aiuto del Governo per rimpatriare in Italia. (<em>L\u2019interrogante chiede la risposta scritta<\/em>).<\/p><p>\u00abRodin\u00f2 Mario\u00bb.<\/p><p>\u00abIl sottoscritto chiede d\u2019interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per conoscere se sar\u00e0 provveduto, per il prossimo inverno, da parte dello Stato ad una adeguata assegnazione di carbone o di altro combustibile per il riscaldamento delle aule scolastiche e se non si ritenga opportuno anticipare a settembre l\u2019inizio delle lezioni onde potere nei mesi pi\u00f9 freddi (dicembre-gennaio) sospendere le lezioni senza danno per lo svolgimento dei programmi scolastici. (<em>L\u2019interrogante chiede la risposta scritta<\/em>).<\/p><p>\u00abLami Starnuti\u00bb.<\/p><p>\u00abIl sottoscritto chiede d\u2019interrogare il Ministro della difesa, per sapere quali provvedimenti intenda prendere nei riguardi degli ufficiali dell\u2019esercito che ottennero, durante la ultima guerra, proposte di promozione per merito di guerra approvate dal Ministero, alle quali non segu\u00ec il decreto di promozione soltanto perch\u00e9 tali ufficiali vennero fatti nel frattempo prigionieri. (<em>L\u2019interrogante chiede la risposta scritta<\/em>).<\/p><p>\u00abAbozzi\u00bb.<\/p><p>\u00abIl sottoscritto chiede d\u2019interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per conoscere se non voglia provvedere, affinch\u00e9 tutti i direttori di conservatori musicali (tanto di prima quanto di seconda classe) possano fruire della stessa carriera, grado gerarchico e stipendio dei professori universitari, cio\u00e8 dal grado sesto al grado quarto:<\/p><p>\u00ab\u00c8 noto che i direttori di conservatori musicali sono nominati per chiara fama, mentre ci\u00f2 raramente avviene per i professori universitari; inoltre l\u2019attivit\u00e0 artistica dei direttori di conservatori ha sempre risonanza internazionale, mentre (pur senza sminuire l\u2019attivit\u00e0 culturale e scientifica dei docenti universitari) non sempre ci\u00f2 si verifica per i professori citati.<\/p><p>\u00abL\u2019interrogante ritiene che, pur mantenendo la distinzione tra conservatori di prima e di seconda classe, sia logico e necessario che il Ministero provveda con sollecitudine in merito a quanto esposto, che graver\u00e0 sul bilancio per un maggiore onere che s\u2019aggirer\u00e0 sulle cinquecentomila lire annue.<\/p><p>\u00abL\u2019interrogante \u00e8 certo che l\u2019onorevole Ministro trover\u00e0 ingiusto e soprattutto non pari alla risonanza, che un direttore di conservatorio sia equiparato come grado e stipendio a un preside di liceo o d\u2019istituto (grado sesto per i conservatori di seconda classe) o un provveditore agli studi o ispettore di prima categoria (grado quinto per i conservatori di prima classe. (<em>L\u2019interrogante chiede la risposta scritta<\/em>).<\/p><p>\u00abChiaramello\u00bb.<\/p><p>\u00abIl sottoscritto chiede d\u2019interrogare il Ministro di grazia e giustizia, per conoscere le ragioni per le quali non ancora \u00e8 stata estesa ai privati la legge 4 dicembre 1946, n. 671 (relativa alla sospensione del diritto di affrancazione dei canoni enfiteutici nei riguardi dei comuni, provincie, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ed enti ecclesiastici beneficiar\u00ee) per la evidente lesiva sproporzione fra il valore della moneta e quello delle derrate agricole, dichiarando inoltre estinti i procedimenti di affrancazione in corso di giudizio e di appello.<\/p><p>\u00abSar\u00e0 scongiurata cos\u00ec l\u2019ulteriore spogliazione di direttari, quasi sempre piccoli proprietari e sinistrati di guerra.<\/p><p>\u00abIn linea subordinata si chiede l\u2019adeguamento dei canoni stessi al valore attuale della lira. (<em>L\u2019interrogante chiede la risposta scritta<\/em>).<\/p><p>\u00abDi Fausto\u00bb.<\/p><p>\u00abI sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri della pubblica istruzione e del tesoro, per conoscere quali ragioni si oppongono a che i direttori degli educandati e dei convitti nazionali possano fruire dei \u00abfondi a disposizione\u00bb per provvedere direttamente al pagamento del personale fuori ruolo, incaricato o supplente, come accade in tutti gli altri istituti e scuole. La mancanza di tale possibilit\u00e0 determina lunghe e penose quanto ingiustificabili more nella corresponsione degli stipendi a istitutori e professori non di ruolo, i quali debbono spesso attendere circa un anno prima di poter percepire anche una minima parte delle loro spettanze; con evidente gravissimo disagio economico e morale e aperta violazione di ogni giustizia remunerativa. (<em>Gli interroganti chiedono la risposta scritta<\/em>).<\/p><p>\u00abFranceschini, Rapelli, Quarello Gioacchino, Lizier, Foresi, Zaccagnini\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Le interrogazioni test\u00e9 lette, per le quali si chiede la risposta scritta, saranno trasmesse ai Ministri competenti.<\/p><p>La seduta termina alle 21.5.<\/p><p>Ordine del giorno per le sedute di domani.<\/p><p>Alle ore 10:<\/p><ol><li>\u2013 Svolgimento di interpellanze.<\/li><li>\u2013 <em>Seguito della discussione sul disegno di legge:<\/em><\/li><\/ol><p>Convalida del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 29 marzo 1947, n. 143, concernente l\u2019istituzione di una imposta straordinaria progressiva sul patrimonio. (14).<\/p><p>Alle ore 17:<\/p><p>Seguito della discussione sul progetto di Costituzione della Repubblica italiana.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE CLXXXIV. SEDUTA DI LUNED\u00cc 14 LUGLIO 1947 PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE CONTI INDICE Disegno di legge (Seguito della discussione): Convalida del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 29 marzo 1947, n. 143, concernente l\u2019istituzione di un\u2019imposta straordinaria progressiva sul patrimonio (14) Presidente Cappi Bertone Bubbio Marinaro Condorelli La Malfa, [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_relevanssi_hide_post":"","_relevanssi_hide_content":"","_relevanssi_pin_for_all":"","_relevanssi_pin_keywords":"","_relevanssi_unpin_keywords":"","_relevanssi_related_keywords":"","_relevanssi_related_include_ids":"","_relevanssi_related_exclude_ids":"","_relevanssi_related_no_append":"","_relevanssi_related_not_related":"","_relevanssi_related_posts":"2036,2042,2175,2181,2085,2196","_relevanssi_noindex_reason":"","_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[53,7],"tags":[],"post_folder":[52],"class_list":["post-2019","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-1947-07","category-assemblea"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2019","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=2019"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2019\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":6853,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2019\/revisions\/6853"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=2019"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=2019"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=2019"},{"taxonomy":"post_folder","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fpost_folder&post=2019"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}