{"id":2017,"date":"2023-09-10T22:19:33","date_gmt":"2023-09-10T20:19:33","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=2017"},"modified":"2023-10-21T22:04:29","modified_gmt":"2023-10-21T20:04:29","slug":"sabato-12-luglio-1947","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=2017","title":{"rendered":"SABATO 12 LUGLIO 1947"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"2017\" class=\"elementor elementor-2017\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-1a61fc1 elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"1a61fc1\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-5cc84b2\" data-id=\"5cc84b2\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-25aa4ac elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"25aa4ac\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/19470712_1.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-58b5ae4 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"58b5ae4\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>CLXXXIII.<\/p><p>SEDUTA DI SABATO 12 LUGLIO 1947<\/p><p>PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE <strong>CONTI<\/strong><\/p><p><strong>INDICE<\/strong><\/p><p><strong>Congedo:<\/strong><\/p><p>Presidente<\/p><p><strong>Disegno di legge<\/strong> (<em>Seguito della discussione<\/em>)<strong>:<\/strong><\/p><p>Convalida del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 29 marzo 1947, n. 143, concernente l\u2019istituzione di una imposta straordinaria progressiva sul patrimonio. (14)<\/p><p>Presidente<\/p><p>Rescigno<\/p><p>De Vita<\/p><p>Bosco Lucarelli<\/p><p>Caroleo<\/p><p>Scoca<\/p><p>Pella, <em>Ministro delle finanze<\/em><\/p><p>Tosi<\/p><p>Corbino<\/p><p>La Malfa, <em>Relatore<\/em><\/p><p>Bertone<\/p><p>Condorelli<\/p><p>Perrone Capano<\/p><p>Pesenti<\/p><p>De Mercurio<\/p><p>Balduzzi<\/p><p>Cifaldi<\/p><p>Perlingieri<\/p><p>Bulloni<\/p><p>Castelli Avolio<\/p><p>Dugoni<\/p><p>Scoccimarro<\/p><p>Fabbri<\/p><p>Bubbio<\/p><p>Carboni Angelo<\/p><p>Marinaro<\/p><p><strong>Interrogazioni con richiesta d\u2019urgenza <\/strong>(<em>Annunzio<\/em>)<strong>:<\/strong><\/p><p>Presidente<\/p><p>Pella, <em>Ministro delle finanze<\/em><\/p><p><strong>Interrogazioni <\/strong>(<em>Annunzio<\/em>)<strong>:<\/strong><\/p><p>Presidente<\/p><p><strong>Sull\u2019ordine dei lavori:<\/strong><\/p><p>Scoccimarro<\/p><p>Presidente<\/p><p>La seduta comincia alle 9.30.<\/p><p>PRETI,<em> il Segretario<\/em>, legge il processo verbale della precedente seduta antimeridiana.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>Congedo.<\/p><p>PRESIDENTE. Comunico che ha chiesto congedo l\u2019onorevole deputato Fogagnolo.<\/p><p>(<em>\u00c8 concesso<\/em>).<\/p><p>Seguito della discussione sul disegno di legge: Convalida del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 29 marzo 1947, n. 143, concernente l\u2019istituzione di una imposta straordinaria progressiva sul patrimonio (14).<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019ordine del giorno reca il seguito della discussione sul disegno di legge: \u00abConvalida del decreto amministrativo del Capo provvisorio dello Stato in data 29 marzo 1947, n. 143, concernente l\u2019istituzione di una imposta straordinaria progressiva sul patrimonio (14)\u00bb.<\/p><p>Riprendiamo l\u2019esame del decreto, all\u2019articolo 9. Se ne dia lettura nel testo proposto dalla Commissione.<\/p><p>MOLINELLI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abI terreni si valutano in base ai valori medi del periodo 1\u00b0 luglio 1946-31 marzo 1947, mediante applicazione al reddito imponibile dominicale, risultante dalla revisione disposta con il regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, di coefficienti stabiliti dalla Commissione censuaria centrale.<\/p><p>\u00abLe scorte dei terreni agrari, anche se dati in affitto, si valutano in base ai valori medi del periodo 1\u00b0 luglio 1946-31 marzo 1947, mediante applicazione ai redditi imponibili agrari iscritti in catasto, depurati dalla parte corrispondente al lavoro direttivo, di coefficienti stabiliti dalla Commissione suddetta.<\/p><p>\u00abQuando le scorte sono di spettanza del proprietario e del colono, la quota di reddito agrario da attribuirsi al colono \u00e8 determinata dall\u2019ufficio distrettuale delle imposte, salvo ricorso alle Commissioni amministrative.<\/p><p>\u00abI fabbricati si valutano in base ai valori medi del periodo 1\u00b0 luglio 1946-31 marzo 1947, mediante applicazione alla loro consistenza di coefficienti determinati dalla Commissione censuaria centrale.<\/p><p>\u00abLe aree fabbricabili si valutano in base ai valori medi del periodo 1\u00b0 luglio 1946-31 marzo 1947, determinati caso per caso\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Su questo articolo sono stati presentati vari emendamenti. Vi \u00e8 anzitutto quello dell\u2019onorevole Rescigno, del seguente tenore:<\/p><p>\u00ab<em>Al primo comma, dopo le parole:<\/em> I terreni si valutano in base ai valori medi, <em>aggiungere la parola:<\/em> stimati\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Rescigno ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>RESCIGNO. Due parole sole, tanto pi\u00f9 che la proposta aggiunta della parola \u00abstimati\u00bb, pi\u00f9 che costituire un emendamento, \u00e8 determinata dall\u2019esigenza di chiarire e di fissare bene un punto essenziale; perch\u00e9 a me sembra che il sistema di valutazione escogitato dalla legge della quale ci stiamo occupando, sia un sistema piuttosto farraginoso, macchinoso; n\u00e9 credo che altri possa suggerirne uno migliore. Forse sarebbe stato pi\u00f9 opportuno continuare nel sistema attuale, un po\u2019 superficiale, sbrigativo, ma evidentemente pi\u00f9 economico, quello cio\u00e8 di moltiplicare gli attuali valori per un coefficiente fisso. Ad ogni modo, osservo questo: che la legge dice che i terreni si valutano in base ai valori medi del periodo 1\u00b0 luglio 1946-31 marzo 1947; mentre tecnicamente avrebbe dovuto dire meglio: in base ai valori venali in comune commercio del periodo indicato, cos\u00ec come si \u00e8 fatto per le precedenti leggi di imposta sul patrimonio.<\/p><p>La locuzione che si \u00e8 adoperata lascia comprendere appunto che il Governo e la Commissione si sono preoccupati di ci\u00f2 e hanno compreso che base della valutazione non potevano essere le compravendite effettuate in questo periodo, perch\u00e9 influenzate da circostanze straordinarie, da circostanze anormali, contingenti, come ad esempio il grande squilibrio tra l\u2019offerta limitata e la domanda vasta, gli investimenti fatti dagli arricchiti di guerra, decisi ad investire a qualunque costo, a sbarazzarsi della carta moneta.<\/p><p>Ora, il valore deve essere depurato di tutte queste circostanze anormali; e credo che questo sia anche il pensiero della Commissione censuaria centrale, la quale intende riferirsi appunto ad un valore stimato.<\/p><p>Perci\u00f2, con questo emendamento, io intendo soprattutto precisare e chiarire questo concetto: che si tratti, cio\u00e8, di valori \u00abstimati\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Segue l\u2019emendamento dell\u2019onorevole De Vita:<\/p><p>\u00ab<em>Al primo comma del testo governativo sopprimere<\/em><em>:<\/em> in base ai valori medi del 1946\u00bb.<\/p><p>Ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>DE VITA. L\u2019emendamento da me proposto \u00e8 soltanto di carattere formale; esso non tocca la sostanza della disposizione ed \u00e8 connesso all\u2019altro emendamento da me presentato all\u2019articolo 10.<\/p><p>PRESIDENTE. Si limiti ad illustrare quello all\u2019articolo 9.<\/p><p>DE VITA. Debbo riferirmi anche a questo secondo emendamento, perch\u00e9 \u00e8 strettamente connesso al primo.<\/p><p>Con il mio primo emendamento, risulterebbe pi\u00f9 chiaro l\u2019articolo 9, il cui testo sarebbe il seguente:<\/p><p>\u00abI terreni si valutano mediante applicazione al reddito imponibile dominicale, risultante dalla revisione disposta con il regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, di coefficienti stabiliti dalla Commissione censuaria centrale\u00bb.<\/p><p>Ora, i coefficienti come son\u00f2 determinati? Questa domanda mi ha suggerito l\u2019altro emendamento all\u2019articolo 10, cio\u00e8 di proporre l\u2019aggiunta al primo comma, dopo le parole \u00abper zone economiche agrarie\u00bb delle parole \u00abin base ai valori medi del periodo 1\u00b0 luglio 1946-31 marzo 1947\u00bb. Il primo comma dell\u2019articolo 10 suonerebbe cos\u00ec: \u00abIl coefficienti per la valutazione dei terreni e relative scorte sono stabiliti per zone economiche agrarie, in base ai valori medi del periodo 1\u00b0 luglio 1946-31 marzo 1947, e con riguardo alla qualit\u00e0 di coltura ed alla classe di produttivit\u00e0\u00bb.<\/p><p>Sostanzialmente non muta niente. Ripeto, si tratta soltanto di un emendamento di carattere formale.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Bonomi Paolo ha presentato i seguenti emendamenti:<\/p><p>\u00ab<em>Al primo comma, secondo rigo, sostituire le parole:<\/em> 1\u00b0 luglio 1946-31 marzo 1947, <em>con le seguenti:<\/em> 1\u00b0 gennaio-31 dicembre 1946\u00bb.<\/p><p>\u00ab<em>Al secondo comma, terzo rigo, sostituire alle parole:<\/em> del periodo 1\u00b0 luglio 1946-31 marzo 1947, <em>le seguenti:<\/em> del periodo 1\u00b0 gennaio-31 dicembre 1946\u00bb.<\/p><p>\u00ab<em>Dopo il terzo comma aggiungere il seguente:<\/em><\/p><p>\u00abPer proprietari coltivatori diretti il reddito agrario al quale si dovranno applicare i coefficienti di cui al precedente comma verr\u00e0 depurato della parte corrispondente alle anticipazioni colturali\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Bonomi non \u00e8 presente.<\/p><p>BOSCO LUCARELLI. Faccio miei questi emendamenti, rinunciando a svolgerli.<\/p><p>PRESIDENTE. Sta bene.<\/p><p>L\u2019onorevole Caroleo ha presentato il seguente emendamento al quarto comma:<\/p><p>\u00ab<em>Sostituire il quarto comma col seguente<\/em><em>:<\/em><\/p><p>\u00abI fabbricati si valutano in base ai valori medi dell\u2019anno 1946, tenuto conto del reddito effettivo alla stessa epoca, in relazione ai provvedimenti vincolistici intervenuti dal 1915 in poi e distinguendo tra cespiti sbloccati e cespiti soggetti ancora alle restrizioni di legge\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Caroleo ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>CAROLEO. Dir\u00f2 poche parole. La posizione dei proprietari di fabbricati \u00e8 abbastanza nota. Le condizioni difficili di questa categoria di abbienti (che pu\u00f2 dirsi benemerita perch\u00e9 la propriet\u00e0 edilizia risponde preminentemente a quella funzione sociale che si va affermando nel campo della propriet\u00e0), le condizioni difficili \u2013 dicevo \u2013 risalgono al 1917, allorch\u00e9 intervenne il primo blocco \u2013 non per merito allora dei comunisti, ma dei liberali \u2013 ed il blocco stabiliva anche l\u2019istituzione di alcune Commissioni arbitrali per l\u2019equo affitto. Dal 1917 si and\u00f2, sempre in regime vincolistico, al 1927, in cui si consent\u00ec soltanto che il canone potesse essere quadruplicato rispetto alla consistenza del 1914, e si consent\u00ec anche che i proprietari potessero conseguire un certo adeguamento all\u2019imposta che andavano a pagare, stabilendosi cos\u00ec il principio \u2013 in via generale \u2013 che al proprietario di fabbricati fosse soltanto concesso di esigere quanto poteva essere sufficiente per pagare l\u2019imposta.<\/p><p>Dopo il 1927, ci troviamo di fronte al decreto del 1934, per cui si disse che \u2013 poich\u00e9 la lira si era rivalutata e potevamo ormai contare sulla lira oro \u2013 bisognava che si riducessero anche le pigioni che erano state vincolate dal 1917 in poi, e si apport\u00f2 una decurtazione variabile dal 12 al 15 per cento.<\/p><p>\u00c8 sui canoni cos\u00ec ridotti che poi giuoca quel tale aumento (perch\u00e9 c\u2019\u00e8 il periodo 1936-1945, durante il quale il blocco delle locazioni di fondi urbani \u00e8 perfetto); giuoca appunto dopo la diminuzione del 12-15 per cento quell\u2019aumento, prima del 30 e poi del 25, che \u00e8 stato apportato dalle nuove disposizioni.<\/p><p>Naturalmente questo ha rappresentato, onorevoli colleghi, la piena espropriazione della propriet\u00e0 edilizia, anzi ha rappresentato un trasferimento di questa propriet\u00e0 dai titolari del diritto di dominio agli inquilini, i quali si sono sostituiti ai proprietari con un appetito che non ha forse precedenti in nessuna storia dell\u2019economia. Gli inquilini fanno speculazione attraverso il subaffitto, non solo, ma anche attraverso la vendita. \u00c8 a tutti noto che a Roma, se si vuol vendere un fabbricato bloccato, bisogna pagare un prezzo al proprietario ed un prezzo, a volte anche maggiore \u2013 in ogni caso almeno uguale \u2013 agli inquilini. In tale situazione interviene prima l\u2019imposta ordinaria che si sta pagando. Noi sappiamo che cosa sta avvenendo fra le popolazioni meridionali per i possessori dell\u2019unica casetta, per i pensionati, per i funzionari dello Stato che avevano fondato tutte le risorse della loro vecchiaia nell\u2019unica casetta: piangono in mezzo alle strade, vanno girando presso questo o quell\u2019istituto per aver i mezzi onde fronteggiare questa imposta ordinaria. Si \u00e8 sentito dire qui, anche da parte dell\u2019illustre Relatore della Commissione, che si \u00e8 esercitato, per quell\u2019imposta, largamente il riscatto. Ma, quando si fa questa affermazione, bisogna dire a iniziativa di chi questo riscatto \u00e8 stato operato; perch\u00e9, se gli accertamenti si fossero eseguiti, ad esempio in Calabria, si sarebbe visto che il riscatto si \u00e8 potuto attuare soltanto a iniziativa di proprietari di uliveti, di agrumeti e di castagneti, ma non di proprietari di fabbricati; perch\u00e9 i possessori di fabbricati vanno svendendo attualmente le loro case per adempiere a questo dovere, indiscutibilmente insopprimibile, di concorrere al risanamento finanziario dello Stato. Espropriazione, dico, e anche soppressione dell\u2019iniziativa privata in questo campo, perch\u00e9 abbiamo veramente qui assistito a una specie di collettivizzazione: il primo esperimento, che non \u00e8 merito dei comunisti ma dei liberali del 1917, come ho gi\u00e0 detto. Ora, che cosa chiedo con questo emendamento? Anche i proprietari dei fabbricati, che non esistono pi\u00f9, hanno il dovere di concorrere al risanamento della finanza nazionale; per\u00f2, compiamo una volta tanto questo atto di giustizia, riconosciamo che questi proprietari devono rispondere per quello che hanno, per quello che \u00e8 stato loro lasciato. E, quindi, ogni valutazione non si allontani da quello che \u00e8 il primo, fondamentale elemento di ogni stima di cespiti mobiliari ed immobiliari, cio\u00e8 dal reddito. Ci sono fitti sbloccati ed i proprietari paghino in relazione al reddito dello sblocco; ma si tenga anche conto dei canoni vincolati. In secondo luogo, bisogna fissare l\u2019epoca in riferimento alla quale questa valutazione deve essere fatta. Il Governo proponeva in base ai valori medi del 1946. La Commissione estende dal luglio 1946 al marzo 1947; ma ricordiamo che questo \u00e8 il pi\u00f9 grave periodo inflazionistico: c\u2019era la minaccia del cambio della moneta, si correva dietro ai proprietari per ottenere, con le lusinghe di molta carta, delle cessioni di immobili. Perch\u00e9 far coincidere con questo momento la valutazione dei fabbricati?<\/p><p>Io parlo anche a nome del collega Veroni, che ha pure presentato un emendamento in proposito, cos\u00ec formulato: <em>Al quarto comma, sostituire alle parole:<\/em> \u00abai valori medi del periodo 1\u00b0 luglio 1946-31 marzo 1947\u00bb <em>le parole: \u00ab<\/em>ai valori medi alla data del 1\u00b0 gennaio 1946\u00bb.<\/p><p>Interpreto specialmente i voti di una vasta categoria, cio\u00e8 dell\u2019Associazione nazionale dei piccoli proprietari, che si vede posta in condizioni assolutamente impossibili, e mi auguro che l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Veroni ed il mio possano riscuotere il consenso di questa Assemblea.<\/p><p>PRESIDENTE. Segue un secondo emendamento presentato dall\u2019onorevole Rescigno:<\/p><p>\u00ab<em>Al quarto comma, dopo le parole:<\/em> I fabbricati si valutano in base ai valori medi, <em>aggiungere la parola:<\/em> stimati\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Rescigno ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>RESCIGNO. Valgano le stesse considerazioni fatte per i fabbricati.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole De Mercurio ha gi\u00e0 svolto il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Modificare il quarto comma nel modo seguente<\/em><em>:<\/em><\/p><p>\u00abI fabbricati si valutano in base ai valori medi dell\u2019anno 1946, mediante applicazione alla loro consistenza di coefficienti determinati dalla Commissione censuaria, per le diverse destinazioni, o diverso adattamento delle singole sue parti\u00bb.<\/p><p>Invito la Commissione ad esprimere il proprio parere sugli emendamenti presentati all\u2019articolo 9.<\/p><p>SCOCA. A nome della Commissione, dichiaro di ritenere che l\u2019aggiunta della parola \u00abstimati\u00bb, proposta dall\u2019onorevole Rescigno, sia superflua, perch\u00e9 evidentemente nel concetto dei valori medi \u00e8 incluso il concetto della stima.<\/p><p>RESCIGNO. Tenevo a che risultasse stabilito questo. Dopo tale dichiarazione, posso anche rinunziare ai miei emendamenti.<\/p><p>SCOCA. L\u2019onorevole De Vita, il quale sposterebbe dall\u2019articolo 9 all\u2019articolo 10 la frase \u00abin base ai valori medi dell\u2019anno 1946\u00bb (ovvero, secondo il testo modificato dalla Commissione, la frase \u00abnel periodo dal 1\u00b0 luglio 1946 al 31 marzo 1947\u00bb) ha dichiarato che questo non implicherebbe una modificazione sostanziale.<\/p><p>La Commissione ritiene di non potere accettare la proposta, perch\u00e9, altrimenti, bisognerebbe spostare anche altre dizioni, come quella del secondo comma dell\u2019articolo 9; quindi bisognerebbe riordinare un po\u2019 tutto; ma, dal momento che si tratta di correzione formale, si corre il rischio, per correggere, di fare un danno maggiore; quindi, \u00e8 meglio lasciare cos\u00ec.<\/p><p>L\u2019onorevole Bonomi propone il ritorno al testo del Governo per quanto riguarda la data. Ma siccome la Commissione \u00e8 stata essa a proporre lo spostamento della data, in ci\u00f2 \u00e8 implicito il rigetto degli emendamenti Bonomi.<\/p><p>Riguardo all\u2019emendamento proposto dall\u2019onorevole Caroleo, sono perfettamente convinto delle ragioni da lui addotte; ma mi pare che la Commissione ne abbia gi\u00e0 tenuto conto, nell\u2019includere all\u2019articolo 10 questo concetto della discriminazione fra fabbricati, secondo che siano o no soggetti a regime vincolistico. Pi\u00f9 in l\u00e0 la Commissione non crede di poter andare, cio\u00e8 non crede di accedere al concetto pi\u00f9 ampio esposto dall\u2019onorevole Caroleo, che si tenga conto dei provvedimenti vincolistici emanati dal 1915 in poi.<\/p><p>Non possiamo andare a date tanto lontane, perch\u00e9 si complicherebbero la stima e le valutazioni.<\/p><p>D\u2019altra parte, si tratta di imposta sul patrimonio, e il valore del patrimonio dipende, in gran parte, dal reddito, poich\u00e9, secondo i princip\u00ee economici, il valore del patrimonio equivale alla capitalizzazione del reddito.<\/p><p>Se ci sono delle circostanze, che influiscono a far divergere dal concetto economico, queste devono essere tenute presenti anche dal legislatore, che fa una legge finanziaria, perch\u00e9 bisogna colpire il patrimonio per quello che \u00e8.<\/p><p>Indubbiamente, questo elemento vincolistico, questo fatto che dai fabbricati non si ritrae il reddito, che si potrebbe in regime di assenze di vincoli e perci\u00f2 li pone in stato di svantaggio rispetto ad altri beni, influisce sulla valutazione.<\/p><p>La Commissione ha introdotto questo concetto nell\u2019articolo modificato e pi\u00f9 in l\u00e0 non pu\u00f2 andare.<\/p><p>Sull\u2019emendamento De Mercurio, per le stesse ragioni, la Commissione esprime parere contrario.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Ministro ha facolt\u00e0 di esprimere il parere del Governo.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Per quanto riguarda gli emendamenti dell\u2019onorevole Rescigno, sia in ordine ai terreni, sia ai fabbricati&#8230;<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Rescigno ha dichiarato di rinunziarvi.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Allora sta bene.<\/p><p>Per quanto riflette gli emendamenti dell\u2019onorevole Bonomi, che in sostanza vogliono riproporre il sistema del testo governativo, il Governo potrebbe essere tentato di aderirvi. Ma, per deferenza, il Governo ha accettato le modifiche della Commissione: perci\u00f2 non posso che respingere gli emendamenti dell\u2019onorevole Bonomi.<\/p><p>Per l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Caroleo, nella prima parte, valgono le considerazioni esposte in ordine all\u2019emendamento Bonomi.<\/p><p>Il riferimento ai valori dell\u2019anno 1946 rappresenta il sistema proposto dal Governo, che la Commissione ha modificato. Quindi il Governo \u00e8 d\u2019accordo con la Commissione nel respingere questa parte dell\u2019emendamento.<\/p><p>Per la seconda parte, l\u2019emendamento sembra superfluo, perch\u00e9, come ha osservato l\u2019onorevole Scoca, gi\u00e0 all\u2019articolo 10 si fa riferimento al regime vincolistico come ad un elemento ai fini della valutazione.<\/p><p>Aggiungo che tutto questo era gi\u00e0 implicito nel testo governativo, perch\u00e9 nella determinazione dei valori, va tenuto conto di tutti gli elementi, compresa la possibilit\u00e0 di reddito.<\/p><p>Per quanto riguarda l\u2019emendamento dell\u2019onorevole De Mercurio valgono le stesse considerazioni, nel senso che il concetto del riferimento all\u2019anno 1946 \u00e8 superato dalle proposte della Commissione.<\/p><p>Analoga osservazione debbo fare per l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Veroni.<\/p><p>Per quanto concerne l\u2019emendamento dell\u2019onorevole De Vita, convengo con l\u2019onorevole Scoca che sul suo contenuto potremmo dichiararci tutti d\u2019accordo. Ma devo osservare che si tratta di una questione soltanto formale, e non mi sembra sia il caso di rendere pi\u00f9 pesante il nostro lavoro, sconvolgendo il sistema dell\u2019articolazione.<\/p><p>TOSI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>TOSI. A proposito degli emendamenti presentati dall\u2019onorevole Bonomi e dall\u2019onorevole De Mercurio, vorrei far presente \u2013 a nome della Commissione \u2013 che se non possono essere accettati come emendamenti da inserire nel testo, potrebbero per\u00f2 essere tenuti eventualmente presenti dal Governo come raccomandazione per un criterio da dare alle Commissioni nella valutazione.<\/p><p>Infatti, l\u2019onorevole De Mercurio parla di una valutazione da determinarsi tenuto conto delle diverse destinazioni o dei diversi adattamenti dei singoli immobili, e l\u2019onorevole Bonomi parla di determinazione dei valori per i coltivatori diretti, valutando i loro terreni e detraendoli dall\u2019importo delle anticipazioni colturali. Queste, praticamente, sono dei debiti ed entrano nel concetto generale; si tratta, insomma, di criteri di valutazione che non possono evidentemente essere inseriti nella legge, ma di cui il Governo potrebbe tener conto per le sue eventuali determinazioni.<\/p><p>PRESIDENTE. Domando all\u2019onorevole Bosco Lucarelli, che ha fatto propri gli emendamenti dell\u2019onorevole Bonomi Paolo, se li mantiene.<\/p><p>BOSCO LUCARELLI. Li mantengo.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Concordo nella richiesta della Commissione di accettare a titolo di raccomandazione i suggerimenti di cui al terzo comma, dell\u2019emendamento Bonomi e di cui alla seconda parte dell\u2019emendamento De Mercurio.<\/p><p>CORBINO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CORBINO. Volevo chiedere alla Commissione ed al Governo un chiarimento circa le sanzioni che sarebbero applicate a carico del contribuente il quale ignorando i valori che saranno stabiliti dalla Commissione censuaria centrale, potrebbe credere di essere esonerato dall\u2019obbligo di presentare la dichiarazione ai fini dell\u2019imposta. In questo modo noi introduciamo, nel fatto dell\u2019obbligo della dichiarazione, un elemento di incertezza che, probabilmente, peser\u00e0 sul 60-70 per cento delle dichiarazioni.<\/p><p>TOSI. Se ne parler\u00e0 quando tratteremo delle sanzioni.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Corbino, ha udito. La Commissione assicura che se ne parler\u00e0 al momento opportuno.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Si pu\u00f2 chiarire senz\u2019altro. In definitiva il contribuente deve fare la dichiarazione in base all\u2019imponibile gi\u00e0 accertato, e tutto il resto verr\u00e0 concordato dopo. Non si pu\u00f2 quindi cadere in nessuna sanzione.<\/p><p>CORBINO. Non mi sembra. Supponiamo che io ho un cespite colpito in base a un imponibile attuale di un milione. Sono pertanto esentato dall\u2019obbligo della dichiarazione. Viene la Commissione censuaria&#8230;<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> L\u2019obbligo della dichiarazione c\u2019\u00e8 sempre in base agli imponibili gi\u00e0 accertati.<\/p><p>CORBINO. Per chi ha un patrimonio superiore ad un milione e mezzo. Per chi abbia, invece, un patrimonio inferiore a tale cifra non c\u2019\u00e8 obbligo di dichiarazione. Chi ha l\u2019obbligo di dichiarazione per un milione e mezzo e ha fatto la dichiarazione in sede di accertamento, si vedr\u00e0 mutare i valori che formano l\u2019imponibile per l\u2019imposta straordinaria, ma chi credeva di essere nel limite di esenzione&#8230;<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Vorrei sentire prima il parere del Governo. Ad ogni modo credo che, essendoci obbligo di dichiarazione solo degli imponibili accertati, quando non c\u2019\u00e8 imponibile non ci pu\u00f2 essere sanzione. La cifra di un milione e mezzo stabilisce il limite della obbligatoriet\u00e0.<\/p><p>PRESIDENTE. Passiamo alla votazione sui vari emendamenti. Si dovrebbe iniziare da quello presentato dall\u2019onorevole De Vita al primo comma.<\/p><p>DE VITA. Se l\u2019onorevole Ministro e la Commissione ritengono che il mio emendamento non valga a chiarire meglio l\u2019articolo, lo ritiro.<\/p><p>PRESIDENTE. Sta bene. Seguono gli emendamenti dell\u2019onorevole Bonomi Paolo, fatti propri dall\u2019onorevole Bosco Lucarelli.<\/p><p>BOSCO LUCARELLI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>BOSCO LUCARELLI. Dopo le dichiarazioni del Governo, che accetta come raccomandazione l\u2019emendamento al terzo comma, non vi insisto. Insisto invece sui due emendamenti al primo ed al secondo comma, con i quali si intende riportare la valutazione all\u2019intero anno 1946, anzich\u00e9 fissarla al periodo 1\u00b0 luglio 1946-31 marzo 1947, come proposto.<\/p><p>Prego il Governo e la Commissione di accettare tali emendamenti.<\/p><p>PRESIDENTE. Ricordo che la Commissione ed il Governo hanno espresso parere contrario.<\/p><p>Pongo ai voti l\u2019emendamento al primo comma proposto dall\u2019onorevole Bonomi Paolo e fatto proprio dall\u2019onorevole Bosco Lucarelli.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvato<\/em>).<\/p><p>Pongo ai voti l\u2019emendamento al secondo comma dello stesso onorevole Bonomi Paolo.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvato<\/em>).<\/p><p>Pongo ai voti l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Caroleo, sostitutivo del quarto comma.<\/p><p>CORBINO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CORBINO. Io voto a favore dell\u2019emendamento Caroleo per quanto non sia del tutto d\u2019accordo sulla forma che egli ha adoperato per esprimere il suo concetto. In sostanza, non vorrei tener conto dei provvedimenti vincolistici che vi sono stati dal 1915 ad ora: sono passati trent\u2019anni! Piuttosto, vorrei che le Commissioni censuarie centrali tenessero conto di quelle che potranno essere le probabilit\u00e0 del regime vincolistico nei riguardi dell\u2019avvenire, perch\u00e9 in sostanza se noi valutiamo, agli effetti dell\u2019imposta, i fabbricati in base ai valori medi corrispondenti ai prezzi realizzati nei contratti di compra-vendita, che sono stati stipulati in questo ultimo anno, oppure in base al costo delle nuove costruzioni, noi evidentemente veniamo a determinare dei valori patrimoniali che non hanno nessun riferimento con la realt\u00e0, specialmente nei riguardi delle abitazioni bloccate.<\/p><p>Ecco perch\u00e9 anche se in questa sede, per ragioni di equilibrio generale della legge, noi non vogliamo modificare il sistema che si \u00e8 introdotto, \u00e8 bene che il Governo tenga presente che la legislazione sugli affitti la fa lo Stato e non l\u2019hanno fatta n\u00e9 gli inquilini, n\u00e9 i proprietari di case. Ora, lo Stato non pu\u00f2, in sede di imposizione, ignorare una serie di provvedimenti che nella sua potest\u00e0 ha creduto necessario di prendere; ma deve tener conto anche delle conseguenze che derivano su coloro che devono pagare l\u2019imposta.<\/p><p>Ecco perch\u00e9 vorrei che, per lo meno, l\u2019emendamento Caroleo fosse tenuto presente come una raccomandazione al Governo, perch\u00e9 ne tenga conto in sede di quei provvedimenti integrativi che certamente dovranno venire, dopo che avremo convalidato questo decreto legislativo.<\/p><p>BERTONE. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>BERTONE. Dichiaro che voter\u00f2 contro l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Caroleo, pur consentendo nella opinione espressa dall\u2019onorevole Corbino che del contenuto di esso sia tenuto conto come raccomandazione.<\/p><p>Voter\u00f2 contro perch\u00e9 questo emendamento porta a sostituire, ad un criterio che deve essere generale per tutta l\u2019Italia nello stabilire i metodi con cui si debbono fare le valutazioni (criterio che verr\u00e0 applicato dalla Commissione censuaria centrale), altri criteri che non si sa da chi dovranno essere applicati, e che potranno essere applicati con criteri diversi da ufficio ad ufficio, da regione a regione, portando disparit\u00e0 in una materia che deve essere regolata da una legge uniforme.<\/p><p>Quindi, rimango al testo della Commissione; e, se si vuole intendere che il suggerimento dell\u2019onorevole Caroleo debba essere tenuto presente come raccomandazione, sar\u00e0 la Commissione censuaria che dovr\u00e0 raccogliere questa raccomandazione.<\/p><p>CAROLEO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CAROLEO. Nella speranza che il Governo e la Commissione tengano conto del mio emendamento nella forma di una raccomandazione, potrei ritirarlo.<\/p><p>CONDORELLI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CONDORELLI. Bisogna tener presente un fatto: che i proprietari di fabbricati hanno gi\u00e0 dato largamente il loro contributo alla difesa della lira. Non si tratta di pensare al valore attuale, ma bisogna pensare che questa imposta sul patrimonio \u00e8 stata gi\u00e0 largamente pagata dai proprietari, sotto altra forma, e in modo esorbitante.<\/p><p>PRESIDENTE. Ha facolt\u00e0 di parlare l\u2019onorevole Relatore.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Faccio notare ai colleghi che la Commissione si \u00e8 preoccupata di questo, e all\u2019articolo 10 ha aggiunto la dizione: \u00abdiscriminando i fabbricati a seconda che siano soggetti o no al regime vincolistico\u00bb.<\/p><p>Credo che questa aggiunta della Commissione valga a stabilire un criterio rigoroso in sede di valutazione ed in relazione al regime vincolistico.<\/p><p>PRESIDENTE. Ha facolt\u00e0 di parlare l\u2019onorevole Ministro delle finanze.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Non solo aderisco alle considerazioni dell\u2019onorevole Relatore, nel senso che la Commissione censuaria centrale, in sede di determinazione dei valori, dovr\u00e0 farsi carico, per le categorie dei fabbricati soggetti a regime vincolistico, di quelle che sono le ripercussioni del vincolo; ma vorrei, nell\u2019ordine di considerazione di quanti si preoccupano dei fabbricati vincolati, sottolineare quello che succeder\u00e0 a mano a mano che ci allontaneremo dal 28 marzo.<\/p><p>Se non si stabilir\u00e0 diversamente quando discuteremo l\u2019articolo 10, i valori dei fabbricati vincolati saranno determinati in relazione alla entit\u00e0, alla incidenza del vincolo nel periodo di riferimento 1\u00b0 luglio-31 marzo.<\/p><p>Ora, \u00e8 legittimo prevedere che, nel prossimo futuro, la disciplina dei fitti potr\u00e0 essere soggetta a revisione.<\/p><p>Faccio naturalmente delle ipotesi, che non intendono costituire alcuna indicazione rispetto a quella che pu\u00f2 essere la politica del Governo, perch\u00e9 evidentemente non ne sarebbe questa la sede.<\/p><p>Ora, se, per ipotesi, nel 1949, anno in cui effettivamente comincer\u00e0 a pesare l\u2019imposta (perch\u00e9 nel 1948, prevalentemente, si comincer\u00e0 a pagare sulla base delle dichiarazioni) il regime vincolistico sar\u00e0 attenuato, quale sar\u00e0 la conseguenza?<\/p><p>Che i proprietari di fabbricati vincolati pagheranno in un\u2019epoca in cui il vincolo sar\u00e0 minore, rispetto a valori determinati nell\u2019epoca in cui il vincolo era pi\u00f9 rigoroso.<\/p><p>Dico questo, non gi\u00e0 per ipotizzare un qualche emendamento che possa rendere pi\u00f9 rigorosa la valutazione, ma perch\u00e9 desidero sottolineare due punti: primo, che l\u2019articolo 10 emendato secondo il testo della Commissione consente di tener conto delle preoccupazioni dei proprietari vincolati; secondo, che i proprietari vincolati finiranno per trovarsi in una situazione di particolare facilitazione e cio\u00e8 di pagare, forse in un\u2019epoca in cui il regime di vincolo sar\u00e0 meno rigoroso, sopra valori accertati con riferimento ad un regime di vincolo pi\u00f9 rigoroso. (<em>Commenti<\/em>).<\/p><p>CAROLEO. Dopo le spiegazioni del Ministro delle finanze non posso non insistere sul mio emendamento. Conosco il destino di questo emendamento; ma intendo che l\u2019Assemblea rifletta sull\u2019opportunit\u00e0 di respingerlo o di accoglierlo. Vuol dire che, se non sar\u00e0 accolto, ognuno avr\u00e0 assunto la propria responsabilit\u00e0 di fronte ad una categoria di proprietari che sono stati completamente espropriati in Italia.<\/p><p>Io non mi preoccupo tanto dell\u2019espropriazione quanto delle conseguenze che questa espropriazione pu\u00f2 avere; gi\u00e0 non costruisce pi\u00f9 nessuno in Italia; costruisce lo Stato e per ogni piccolo vano comincia gi\u00e0 a far pagare, per le case popolari, mille e pi\u00f9 lire mensili.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole La Malfa ha facolt\u00e0 di esprimere il parere della Commissione.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore<\/em>. Pregherei l\u2019onorevole Caroleo di non insistere nel suo emendamento, diversamente metterebbe in forse l\u2019importanza della modifica che la Commissione ha introdotto all\u2019articolo 10.<\/p><p>A noi \u00e8 parsa talmente chiara la direttiva che abbiamo segnato alla Commissione centrale all\u2019articolo 10, che il respingere l\u2019emendamento Caroleo potrebbe prendere senso diverso da quello che ha.<\/p><p>CAROLEO. Vorrei semplicemente osservare che non avevo ignorato questa difficolt\u00e0 per la Commissione censuaria, perch\u00e9 naturalmente la raccomandazione, il suggerimento era per la Commissione censuaria centrale e non per gli uffici distrettuali.<\/p><p>PRESIDENTE. Dopo le osservazioni del Relatore ritira l\u2019emendamento, onorevole Caroleo?<\/p><p>CAROLEO. S\u00ec, lo ritiro, trasformandolo in raccomandazione, e credo che in questo possa ottenere il voto unanime dell\u2019Assemblea.<\/p><p>PRESIDENTE. Sta bene. Segue l\u2019emendamento dell\u2019onorevole De Mercurio al quarto comma.<\/p><p>Non essendo presente, s\u2019intende che vi abbia rinunziato.<\/p><p>Vi \u00e8 ora da porre ai voti un emendamento sostitutivo del quarto comma, proposto dall\u2019onorevole De Vita.<\/p><p>DE VITA. Desidero illustrare questo mio emendamento.<\/p><p>PRESIDENTE. Le avevo gi\u00e0 dato facolt\u00e0 di parlare per illustrare tutti i suoi emendamenti all\u2019articolo. Comunque, illustri ora questo emendamento. Rammento che esso \u00e8 cos\u00ec formulato:<\/p><p>\u00ab<em>Sostituire il quarto comma con il seguente<\/em><em>:<\/em><\/p><p>\u00abI fabbricati si valutano mediante applicazione alla loro consistenza dei valori medi del periodo 1\u00b0 luglio 1946-31 marzo 1947 determinati dalla Commissione censuaria centrale per singole unit\u00e0 immobiliari\u00bb.<\/p><p>DE VITA. Attribuisco importanza a questo emendamento, perch\u00e9, se si pu\u00f2 parlare di coefficienti di valutazione per i terreni, non si pu\u00f2 pi\u00f9 parlare di coefficienti di valutazione per i fabbricati. Se per i fabbricati si fa ricorso al catasto edilizio, dobbiamo parlare di unit\u00e0 immobiliare tipo e di valori che si riferiscano all\u2019unit\u00e0 immobiliare tipo.<\/p><p>Ritengo di aver cos\u00ec chiarito il mio emendamento.<\/p><p>PRESIDENTE. Invito l\u2019onorevole Relatore a pronunciarsi al riguardo.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Non comprendo lo spirito dell\u2019emendamento. Esprimo parere contrario.<\/p><p>PRESIDENTE. Qual \u00e8 il parere del Governo?<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Anche il Governo \u00e8 contrario.<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo in votazione l\u2019emendamento dell\u2019onorevole De Vita.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvato<\/em>).<\/p><p>Quanto all\u2019emendamento dell\u2019onorevole Veroni, si intende assorbito in quello dell\u2019onorevole Caroleo, trasformato in raccomandazione.<\/p><p>L\u2019articolo 9 s\u2019intende cos\u00ec approvato nel testo proposto dalla Commissione.<\/p><p>Passiamo all\u2019articolo 10.<\/p><p>Si dia lettura del testo proposto dalla Commissione.<\/p><p>MOLINELLI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abI coefficienti per la valutazione dei terreni e relative scorte sono stabiliti per zone economico-agrarie, con riguardo alla qualit\u00e0 di coltura ed alla classe di produttivit\u00e0.<\/p><p>\u00abI coefficienti per la valutazione dei fabbricati sono stabiliti per ogni comune, con riguardo alle categorie ed alle classi istituite per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, ai sensi del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito nella legge 11 agosto 1939, n. 1249, discriminando i fabbricati, secondo che siano o no soggetti a regime vincolistico\u00bb.<\/p><p>A questo articolo sono stati presentati tre emendamenti. Il primo, a firma degli onorevoli Crispo, Morelli Renato, Bozzi e Cifaldi \u00e8 del seguente tenore:<\/p><p>\u00ab<em>Aggiungere alle parole:<\/em> discriminando i fabbricati secondo che siano o no soggetti a regime vincolistico, <em>le seguenti:<\/em> con riferimento al reddito vincolato\u00bb.<\/p><p>Essendo assenti tutti gli onorevoli presentatori, s\u2019intende che abbiano rinunciato a svolgerlo.<\/p><p>PERRONE CAPANO. Lo faccio mio.<\/p><p>PRESIDENTE. Sta bene; allora ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>PERRONE CAPANO. Io credo che l\u2019emendamento valga a chiarire ancor meglio di quanto non abbia fatto la Commissione il testo del secondo comma dell\u2019articolo 10 e assorba il contenuto della discussione che si \u00e8 svolta poco fa intorno all\u2019emendamento dell\u2019onorevole Caroleo.<\/p><p>Il testo del secondo comma dell\u2019articolo 10, cos\u00ec come \u00e8 stato formulato dalla Commissione, detta in ultimo: \u00ab&#8230;discriminando i fabbricati secondo che siano o no soggetti a regime vincolistico\u00bb. L\u2019emendamento propone di aggiungere a questo punto le parole \u00abcon riferimento al reddito vincolato\u00bb, perch\u00e9 in questa maniera riesca pi\u00f9 preciso e pi\u00f9 chiaro che le Commissioni debbono tener conto in concreto del reddito vincolato.<\/p><p>PRESIDENTE. Segue un emendamento al secondo comma, a firma dell\u2019onorevole Veroni:<\/p><p>\u00ab<em>Al secondo comma, alle ultime parole:<\/em> regime vincolistico, <em>aggiungere le altre:<\/em> tenendo conto della data iniziale del blocco subito da ciascun fabbricato ai fini di una graduazione dell\u2019entit\u00e0 di limitazione del reddito\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Caroleo ha dichiarato di far suo anche questo emendamento. Intende svolgerlo?<\/p><p>CAROLEO. Lo mantengo rinunziando a svolgerlo.<\/p><p>PRESIDENTE. Segue l\u2019emendamento dell\u2019onorevole De Vita:<\/p><p>\u00ab<em>Al primo comma, dopo le parole<\/em><em>:<\/em> per zone economico-agrarie, <em>aggiungere:<\/em> in base ai valori medi del periodo 1\u00b0 luglio 1946-31 marzo 1947\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole De Vita ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>DE VITA. Rinuncio al mio emendamento, in quanto esso \u00e8 collegato con quello proposto al precedente articolo, che non \u00e8 stato approvato dall\u2019Assemblea.<\/p><p>PRESIDENTE. Invito l\u2019onorevole Relatore a esprimere il parere della Commissione sugli emendamenti all\u2019articolo 10.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Vorrei pregare i presentatori di emendamenti di non insistere, perch\u00e9 mi pare naturale che il regime vincolistico debba venir considerato solo in sede di accertamento di reddito. Noi qui specifichiamo concetti che sono impliciti nel testo della Commissione.<\/p><p>PERRONE CAPANO. Dichiaro di non insistere.<\/p><p>CAROLEO. Anch\u2019io non insisto.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019articolo 10 si intende allora approvato nel testo della Commissione.<\/p><p>Passiamo all\u2019articolo 11.<\/p><p>Se ne dia lettura.<\/p><p>MOLINELLI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abI coefficienti previsti negli articoli precedenti sono predisposti dall\u2019Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, la quale li comunica, per tutti i comuni di ciascuna provincia, alle singole Commissioni censuarie comunali ed alla Commissione censuaria provinciale.<\/p><p>\u00abLe Commissioni censuarie comunali hanno facolt\u00e0 di presentare, entro trenta giorni dall\u2019avvenuta comunicazione dei coefficienti, alla Commissione censuaria provinciale le proprie osservazioni sui coefficienti stessi.<\/p><p>\u00abEntro novanta giorni dall\u2019avvenuta comunicazione dei coefficienti alla Commissione censuaria provinciale, questa inoltra, con le proprie proposte, alla Commissione censuaria centrale, per il tramite dell\u2019Ufficio tecnico erariale, contemporaneamente per tutte le zone economico-agrarie e per tutti i comuni della provincia, le osservazioni che siano state formulate dalle Commissioni censuarie comunali.<\/p><p>\u00abLa Commissione censuaria centrale, tenute presenti le proposte presentate in termini dalle Commissioni censuarie provinciali e sentita l\u2019Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, stabilisce in via definitiva i coefficienti per ciascuna zona economico-agraria e per ciascun comune\u00bb.<\/p><p>BERTONE. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>BERTONE. Vorrei fare una precisazione di forma circa i termini previsti nell\u2019articolo.<\/p><p>Si dice, nel secondo comma, che \u00able Commissioni censuarie comunali hanno facolt\u00e0 di presentare, entro trenta giorni dall\u2019avvenuta comunicazione dei coefficienti alla Commissione censuaria provinciale le proprie osservazioni sui coefficienti stessi\u00bb. E poi si prosegue: \u00abEntro novanta giorni dall\u2019avvenuta comunicazione dei coefficienti alla Commissione censuaria provinciale, questa inoltra, ecc.\u00bb.<\/p><p>Ora, questi novanta giorni da. quando decorrono? Perch\u00e9 le Commissioni censuarie comunali sono molte; per ogni Comune vi \u00e8 la Commissione censuaria comunale: una pu\u00f2 presentare le sue osservazioni il primo giorno, un\u2019altra il quindicesimo, un\u2019altra il trentesimo e cos\u00ec via. Quindi non si sa esattamente la decorrenza di questi novanta giorni, entro i quali la Commissione provinciale deve inoltrare queste osservazioni.<\/p><p>Io suggerirei, perci\u00f2, di dire: \u00abEntro novanta giorni dalla scadenza dei trenta giorni di cui al termine del comma precedente\u00bb. Cos\u00ec la decorrenza \u00e8 sicura.<\/p><p>CORBINO. Si potrebbe dire: \u00abEntro i successivi novanta giorni\u00bb.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Non abbiamo difficolt\u00e0; se il Governo accetta.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> D\u2019accordo.<\/p><p>PRESIDENTE. Il terzo comma secondo l\u2019emendamento Bertone suonerebbe cos\u00ec:<\/p><p>\u00abEntro novanta giorni dalla scadenza dei trenta giorni di cui al comma precedente, ecc.\u00bb<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Forse la formula suggerita dall\u2019onorevole Corbino: \u00abEntro i successivi novanta giorni\u00bb \u00e8 migliore.<\/p><p>BERTONE. No, perch\u00e9 i successivi novanta giorni possono riferirsi ai Comuni che hanno presentato le osservazioni in data diversa. Io voglio riferirmi alla scadenza dei trenta giorni, cio\u00e8 ad una data fissa: \u00e8 una questione di precisione.<\/p><p>CORBINO. Diamo mandato al Governo o alla Commissione di studiare la formula migliore.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> La Commissione propone la dizione: \u00abEntro novanta giorni dalla scadenza del termine sopra stabilito\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo allora ai voti la formula proposta dall\u2019onorevole Relatore.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>).<\/p><p>L\u2019articolo 11 si intende approvato con l\u2019emendamento test\u00e9 votato.<\/p><p>Passiamo all\u2019articolo 12, il cui testo \u00e8 accettato dalle Commissione nella formulazione proposta dal Ministero. Se ne dia lettura.<\/p><p>MOLINELLI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abContro le valutazioni dei terreni, eseguite dagli Uffici distrettuali delle imposte dirette con i coefficienti indicati negli articoli precedenti, i contribuenti possono ricorrere alle Commissioni amministrative per questioni riflettenti la non corrispondenza dei fondi alla qualit\u00e0 di coltura risultante dal catasto. Gli Uffici distrettuali delle imposte possono, a loro volta, rettificare le risultanze catastali, quando esse non corrispondano alla qualit\u00e0 di coltura, salvo il diritto del contribuente di ricorrere, contro la rettifica, alle Commissioni suddette.<\/p><p>\u00abContro le valutazioni dei fabbricati eseguite dagli Uffici distrettuali delle imposte con i coefficienti indicati negli articoli precedenti, i contribuenti possono, ai soli fini dell\u2019imposta straordinaria sul patrimonio, ricorrere alle Commissioni amministrative per questioni riflettenti l\u2019assegnazione del fabbricato alla categoria o alla classe, quando la destinazione o le caratteristiche di esso siano, in atto, notevolmente diverse da quelle dell\u2019unit\u00e0 tipo, approvate dalla Commissione censuaria centrale come rappresentative della categoria o classe cui il fabbricato \u00e8 stato assegnato\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti.<\/p><p>Il primo \u00e8 quello dell\u2019onorevole De Mercurio, gi\u00e0 svolto, cos\u00ec formulato:<\/p><p>\u00ab<em>Sostituire il primo comma col seguente<\/em><em>:<\/em><\/p><p>\u00abContro la valutazione dei terreni, eseguita dagli uffici in base alle risultanze catastali ed ai coefficienti indicati negli articoli precedenti, i contribuenti possono ricorrere alle Commissioni amministrative per la non corrispondenza alle qualit\u00e0 di coltura risultanti dal catasto. D\u2019altra parte gli uffici potranno rettificare la valutazione dei terreni da essi effettuata, nel termine di un anno dall\u2019eseguita notifica dell\u2019accertamento, tutte le volte che le risultanze catastali non corrispondano allo stato di fatto e che si siano verificati errori di calcolo\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Rescigno ha proposto il seguente emendamento:<\/p><p><em>\u00abAl secondo comma, dopo le parole:<\/em> per questioni riflettenti, <em>aggiungere le parole:<\/em> la natura, la consistenza o\u00bb.<\/p><p>Ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>RESCIGNO. Dir\u00f2 brevi parole d\u2019illustrazione del mio emendamento e prego i colleghi di prestare una cortese attenzione, trattandosi di un argomento di importanza sostanziale.<\/p><p>L\u2019applicazione dell\u2019articolo 12 presuppone l\u2019esistenza del catasto edilizio urbano, il quale adesso \u00e8 invece soltanto in formazione, in base alla legge 11 agosto 1939 n. 1249; e che io sappia, in nessun comune del territorio nazionale il nuovo catasto \u00e8 stato reso pubblico.<\/p><p>Ora, i dati di questo catasto non sono definitivi. Non sono definitivi non solamente riguardo all\u2019assegnazione del fabbricato alla classe o alla categoria, ma non sono neanche definitivi riguardo alla consistenza, cio\u00e8 riguardo al numero dei vani che compongono il fabbricato, e \u2013 quello che \u00e8 pi\u00f9 grave \u2013 non sono neanche definitivi riguardo alla natura urbana o rustica o industriale o commerciale del fabbricato stesso.<\/p><p>Ora, l\u2019articolo 12 limita il ricorso del contribuente alle questioni riflettenti l\u2019assegnazione del fabbricato alla categoria o alla classe, in maniera che il contribuente non ha nessuna difesa contro le valutazioni ingiuste, contro indebite pretese della Finanza e, soprattutto, contro le duplicazioni di imposizione. Infatti, queste duplicazioni d\u2019imposizione potranno essere molto estese, perch\u00e9 nel nuovo catasto edilizio urbano si trovano accertati molti cespiti, molti fabbricati i quali attualmente sono censiti al rustico, e poi si trovano accertati tutti i fabbricati industriali e commerciali.<\/p><p>D\u2019altro canto, il valore dei fabbricati rurali \u00e8 contenuto gi\u00e0 istituzionalmente nel valore dei fondi rustici dove essi si trovano, cos\u00ec come i fabbricati industriali e commerciali sono contenuti nel valore delle rispettive aziende industriali e commerciali.<\/p><p>Difatti all\u2019articolo 17 si dice che \u00able aziende industriali e commerciali si valutano nel loro complesso, tenuto conto dei vari elementi che li compongono, sulla base ecc.\u00bb.<\/p><p>Di modo che il pericolo della duplicazione di valutazione \u00e8 grave ed esteso.<\/p><p>Pi\u00f9 grave ancora \u00e8 la mancata concessione al contribuente del ricorso contro l\u2019accertamento che si riferisce alla consistenza. Perch\u00e9? Perch\u00e9 il famoso catasto edilizio in formazione adotta al riguardo delle unit\u00e0 e dei metodi molto complicati, che solamente gli iniziati conoscono; e per giunta, questi metodi sono anche un po\u2019 arbitrari, perch\u00e9 non sono contenuti in quella legge 11 agosto 1939 n. 1249, n\u00e9 sono contenuti in alcun regolamento, perch\u00e9 non c\u2019\u00e8 stato nessun regolamento per questa legge.<\/p><p>Ne consegue che contro questi abusi, contro questi metodi, contro queste unit\u00e0 complicatissime \u2013 che, ripeto, soltanto pochi iniziati possono comprendere \u2013 al contribuente non \u00e8 dato nessun riparo, nessun rimedio.<\/p><p>Di qui la necessit\u00e0 di dare al contribuente la facolt\u00e0 di ricorrere non solamente contro l\u2019assegnazione alla classe o alla categoria, ma anche contro l\u2019accertamento della consistenza o della natura del fabbricato.<\/p><p>PRESIDENTE. Segue l\u2019emendamento presentato dagli onorevoli Foa, Pesenti, Scoccimarro e Valiani:<\/p><p>\u00ab<em>Aggiungere il seguente comma<\/em><em>:<\/em><\/p><p>\u00abQualora il valore dei fabbricanti risultante dall\u2019applicazione dei coefficienti di cui all\u2019articolo 9 sia superiore di almeno un quinto al valore medio effettivo del periodo 1\u00b0 luglio 1946-31 marzo 1947, il contribuente pu\u00f2 chiedere all\u2019ufficio distrettuale delle imposte l\u2019accertamento del valore effettivo e l\u2019applicazione dell\u2019imposta in base ad esso. Contro l\u2019accertamento dell\u2019ufficio \u00e8 concesso il ricorso alle Commissioni amministrative. Il ricorso non sospende l\u2019iscrizione a ruolo dell\u2019imposta\u00bb.<\/p><p>In assenza dell\u2019onorevole Foa, ha facolt\u00e0 di svolgerlo l\u2019onorevole Pesenti, secondo firmatario.<\/p><p>PESENTI. L\u2019emendamento proposto risponde ad un senso di giustizia perch\u00e9 la valutazione meccanica fatta in base ai coefficienti, stabilita dall\u2019articolo 9, pu\u00f2 essere non corrispondente a quello che \u00e8 l\u2019effettivo valore dei fabbricati. Per questo, quando lo scarto sia superiore ad un quinto, cio\u00e8 al 20 per cento del valore effettivo del periodo 1\u00b0 luglio 1946-31 marzo 1947, il contribuente pu\u00f2 avere il diritto di ricorrere per stabilire la giusta valutazione di mercato indicata dalla media.<\/p><p>Per quel che riguarda questo emendamento, ripeto che noi crediamo che esso risponda ad un senso di giustizia. Mi \u00e8 stato fatto rilevare il pericolo che possa aprire una breccia nel sistema, e per questo ci rivolgiamo al Governo per sentire il suo parere in proposito.<\/p><p>PRESIDENTE. Invito l\u2019onorevole Relatore a esprimere il parere della Commissione sugli emendamenti.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> La Commissione trova molto limitativo nell\u2019emendamento De Mercurio il termine di un anno dato agli uffici distrettuali per rettificare la valutazione dei terreni. Non credo che si possa assegnare agli Uffici un termine cos\u00ec breve. Ma su questo la Commissione vorrebbe sentire il parere del Governo.<\/p><p>Quanto all\u2019emendamento Rescigno, la Commissione lo accetterebbe; e sull\u2019emendamento Foa-Pesenti la Commissione, essendo divisa, intenderebbe rimettersi all\u2019opinione del Governo.<\/p><p>PRESIDENTE. Ha facolt\u00e0 di parlare l\u2019onorevole Ministro delle finanze.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Per quanto riguarda l\u2019emendamento dell\u2019onorevole De Mercurio, osservo che purtroppo gli uffici non saranno in grado, nel giro di un anno, di rilevare le discrepanze esistenti fra la situazione reale e le risultanze catastali, quando tali discrepanze sarebbero da eccepire nell\u2019interesse dell\u2019amministrazione. Per questo prego l\u2019onorevole De Mercurio di non insistere.<\/p><p>Circa l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Rescigno, penso che esso possa essere accettato.<\/p><p>Per l\u2019emendamento Foa, Pesenti, Scoccimarro, Valiani, sebbene il ricorso non sospenda l\u2019iscrizione a ruolo dell\u2019imposta e quindi non turbi la riscossione, sono perplesso circa le conseguenze di un cumulo di lavoro che fatalmente verrebbe a gravare sopra gli uffici.<\/p><p>Desidero riservare la risposta definitiva alla prossima seduta dopo avere interpellato gli uffici sulla portata pratica dell\u2019emendamento, pregando fin da ora i presentatori, nell\u2019ipotesi che si possa accedere a questo ordine di idee, di aumentare lo scarto del quinto che mi sembra troppo tenue per ammettere un ricorso speciale del genere.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole De Mercurio, mantiene il suo emendamento?<\/p><p>DE MERCURIO. Lo ritiro.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Pesenti?<\/p><p>PESENTI. In conformit\u00e0 a quanto \u00e8 stato rilevato dall\u2019onorevole Ministro, sono d\u2019accordo nel rinviare e rivedere l\u2019emendamento tenendo conto del consiglio di aumentare lo scarto qualora il principio fosse accettato dal Governo.<\/p><p>PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni l\u2019emendamento sar\u00e0 ripreso in esame alla prossima seduta.<\/p><p>(<em>Cos\u00ec<\/em> <em>rimane stabilito<\/em>).<\/p><p>BERTONE. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>BERTONE. Desidero fare un\u2019osservazione all\u2019emendamento dell\u2019onorevole Rescigno.<\/p><p>Chiederei al collega Rescigno, alla Commissione, ed anche al Ministro, se non riterrebbero opportuno di rinviarne l\u2019esame, come si propone per l\u2019emendamento Pesenti, giacch\u00e9 \u00e8 una materia coordinata.<\/p><p>L\u2019osservazione \u00e8 dettata dal rilievo fatto dal Ministro, che non si sa quali conseguenze l\u2019accoglimento dell\u2019emendamento possa portare per gli uffici fiscali. Riconosco la gravit\u00e0 delle ragioni che l\u2019hanno suggerito; per\u00f2 \u00e8 mio dovere fare osservare che dare al contribuente la facolt\u00e0 di ricorrere non solo per l\u2019assegnazione del fabbricato alla categoria ma anche per la natura e la consistenza, significa spingere tutti, indistintamente, i possessori di fabbricati a ricorrere. E questo pu\u00f2 portare agli uffici fiscali una complicazione di lavoro che deve essere ponderata prima. Perci\u00f2, se viene rimandato ad un ulteriore esame l\u2019emendamento Pesenti, credo sia opportuno un esame pi\u00f9 ponderato anche per questo emendamento Rescigno.<\/p><p>RESCIGNO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>RESCIGNO. Rilevo solamente che il maggiore o minor lavoro cui potranno essere sottoposti gli uffici non \u00e8 un elemento tale che possa influire. Noi siamo qui per assolvere alla funzione principale del Parlamento. I Parlamenti sono sorti per tutelare le ragioni dei contribuenti; e sono quelle che ci devono preoccupare. Quindi insisto nel mio emendamento.<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Rescigno sul quale hanno espresso parere favorevole Governo e Commissione.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>La decisione sull\u2019emendamento degli onorevoli Foa ed altri si intende rinviata.<\/p><p>Segue l\u2019articolo 13. Se ne dia lettura nel testo ministeriale, accettato dalla Commissione.<\/p><p>MOLINELLI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abNel caso di terreni dati in affitto, l\u2019accertamento, mediante l\u2019applicazione al reddito agrario iscritto in catasto dei coefficienti previsti nel secondo comma dell\u2019articolo 9, \u00e8 eseguito previa detrazione della quota del reddito stesso, stabilita dall\u2019Ufficio distrettuale delle imposte, da attribuire al proprietario, per la parte di scorte che sia, eventualmente, di spettanza del medesimo.<\/p><p>\u00abLa stessa norma si applica in caso di soccida o di contratti analoghi\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti, l\u2019articolo di intende approvato.<\/p><p>Passiamo all\u2019articolo 14. Se ne dia lettura nel testo proposto dalla Commissione.<\/p><p>MOLINELLI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abIl valore della nuda propriet\u00e0 \u00e8 determinato in base alla differenza tra il valore dell\u2019intera propriet\u00e0 \u2013 stabilito ai sensi degli articoli precedenti \u2013 e quello dell\u2019usufrutto. Lo stesso criterio si applica per la valutazione della propriet\u00e0, quando questa \u00e8 gravata da diritti di uso e di abitazione.<\/p><p>\u00abIl valore da attribuire ai diritti di usufrutto, uso o abitazione, si calcola scontando alla data del 28 marzo 1947 il valore dell\u2019annualit\u00e0 di reddito percepita, riferita al periodo 1\u00b0 luglio 1946-31 marzo 1947:<\/p><ol><li><em>a<\/em>) alla ragione del tasso contrattuale, o, in mancanza, alla ragione composta del 5 per cento, se trattasi di diritti la cui scadenza \u00e8 esattamente conosciuta;<\/li><li><em>b<\/em>) alla ragione del tasso contrattuale, o, in mancanza, alla ragione composta del 5 per cento e con riguardo alle probabilit\u00e0 di vita corrispondenti alla classe di et\u00e0 del reddituario, se trattasi di diritti che cesseranno con la morte di lui, in conformit\u00e0 ad una tabella da approvarsi con decreto del Ministro per le finanze e tesoro.<\/li><\/ol><p>\u00abQualora l\u2019annualit\u00e0 di reddito sia percepita in natura, il valore di essa \u00e8 calcolato in base alla quantit\u00e0 dei prodotti nel triennio 1944-1946 ed ai prezzi correnti nel periodo 1\u00b0 luglio 1946-31 marzo 1947.<\/p><p>\u00abNei casi di assicurazione sulla vita, previsti nel n. 3 dell\u2019articolo 8, il capitale corrispondente \u00e8 valutato al prezzo di riscatto alla data del 28 marzo 1947\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Su questo articolo hanno presentato emendamenti l\u2019onorevole Bonomi Paolo e l\u2019onorevole Balduzzi. L\u2019emendamento dell\u2019onorevole Bonomi \u00e8 del seguente tenore:<\/p><p>\u00ab<em>Sostituire il primo periodo del secondo comma col seguente:<\/em><\/p><p>\u00abIl valore da attribuire ai diritti di usufrutto, uso o abitazione, si calcola scontando alla data del 28 marzo 1947 il valore dell\u2019annualit\u00e0 di reddito percepita, riferita al periodo 1\u00b0 gennaio 1946-31 dicembre 1946\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Bonomi non \u00e8 presente: s\u2019intende che abbia rinunciato al suo emendamento.<\/p><p>L\u2019emendamento dell\u2019onorevole Balduzzi \u00e8 cos\u00ec formulato:<\/p><p>\u00ab<em>Al penultimo comma, aggiungere:<\/em> intendendosi i prezzi corrisposti dagli ammassi per i prodotti soggetti a tale regime\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Balduzzi ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>BALDUZZI. Faccio osservare soltanto che il mio emendamento tende ad eliminare dubbi sulla applicazione della disposizione.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole La Malfa ha facolt\u00e0 di esprimere il parere della Commissione.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Riguardo all\u2019emendamento Balduzzi, il concetto \u00e8 implicito, nel senso che la Commissione far\u00e0 le valutazioni per i prodotti soggetti all\u2019ammasso in base ai prezzi ufficiali.<\/p><p>BALDUZZI. Insisto nel mio emendamento, poich\u00e9 si tratta d\u2019una precisazione.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Ministro ha facolt\u00e0 di esprimere il parere del Governo.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Comprendo le preoccupazioni dell\u2019onorevole Balduzzi, il quale fa l\u2019ipotesi che si possa tenere conto di prezzi diversi da quelli legali, cio\u00e8 da quelli dell\u2019ammasso.<\/p><p>Evidentemente, non possiamo, in sede legislativa, avvalorare questa ipotesi. Per questo, non posso entrare affatto nell\u2019ordine di idee che ispira l\u2019emendamento; e quindi dichiaro di non poterlo accettare.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Balduzzi, insiste?<\/p><p>BALDUZZI. Ritiro l\u2019emendamento.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019articolo 14 si intende allora approvato nel testo proposto dalla Commissione.<\/p><p>Passiamo all\u2019articolo 15. Se ne dia lettura nel testo formulato dalla Commissione.<\/p><p>MOLINELLI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abI censi, canoni, livelli ed altre prestazioni di carattere perpetuo o enfiteutico, compresi i canoni da colonia perpetua, si tengono in conto in ragione del 100 per 5 del rispettivo ammontare, a meno che, per convenzione o per legge, non debbasi applicare, per il riscatto, un saggio diverso.<\/p><p>\u00abNel caso in cui il canone sia stabilito in natura, il suo valore si determina in base alla media dei prezzi del periodo 1\u00b0 luglio 1946-31 marzo 1947\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Bonomi Paolo propone di sostituire il secondo comma col seguente:<\/p><p>\u00abNel caso in cui il canone sia stabilito in natura, il suo valore si determina in base alla media dei prezzi del periodo 1\u00b0 gennaio 1937-31 dicembre 1946\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Bonomi non \u00e8 presente.<\/p><p>BOSCO LUCARELLI. Faccio mio l\u2019emendamento.<\/p><p>PRESIDENTE. Ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>BOSCO LUCARELLI. \u00c8 nella tradizione giuridica ed anche nella tradizione dell\u2019accertamento fiscale che i valori si capitalizzino sempre in base alla media decennale; \u00e8 nella legge per i canoni enfiteutici e nelle norme con cui vengono valutati i cespiti anche in materia fiscale. Non vedo perch\u00e9 si dovrebbe trascurare questo criterio costantemente seguito dalla legge e dalla pratica, sia legale che fiscale.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Cifaldi propone un emendamento analogo:<\/p><p>\u00ab<em>Aggiungere, al secondo comma, dopo la parola:<\/em> media, <em>la parola:<\/em> decennale, <em>e sopprimere le parole:<\/em> del periodo 1\u00b0 luglio 1946-31 marzo 1947\u00bb.<\/p><p>Ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>CIFALDI. Sostanzialmente, la mia proposta coincide con quella dell\u2019onorevole Bonomi Paolo, illustrata dall\u2019onorevole Bosco Lucarelli; quindi non richiede altra illustrazione.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole La Malfa ha facolt\u00e0 di esprimere il parere della Commissione.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Faccio notare che, trattandosi di canoni in natura, essi, data la svalutazione monetaria, riacquistano valore nel tempo.<\/p><p>La Commissione non ha trovato ragione di fare a questi canoni un trattamento diverso da quello che fa a tutti i cespiti.<\/p><p>PERLINGIERI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>PERLINGIERI. L\u2019onorevole La Malfa non tiene presente che per i canoni enfiteutici in natura si procede, per legge, alla capitalizzazione, in base alla media decennale del valore dei prodotti in natura. Il canone, per legge, pu\u00f2 essere affrancato in qualunque momento. Si pu\u00f2 verificare, quindi, questa ipotesi: che si pagherebbe su un capitale determinato in misura superiore, cio\u00e8 non secondo la media decennale, e dopo aver pagato il reddente affrancherebbe con le norme di legge. A me pare che questo si traduca in una imposizione su un valore patrimoniale superiore a quello effettivo. Quindi noi ci troviamo in un determinato binario.<\/p><p>SCOCA. Fate modificare quell\u2019altra legge, non questa.<\/p><p>PERLINGIERI. Ma \u00e8 il Codice civile!<\/p><p>SCOCA. Fate modificare il Codice civile.<\/p><p>PERLINGIERI. Ma la imposta opera su questo terreno e non su quello che potr\u00e0 essere domani. Come si affranca? Secondo le norme stabilite dalla legge: ossia capitalizzando il canone, e tenuto presente, quando il canone \u00e8 in natura, la media decennale del valore del canone stesso. Non mi pare si possa sfuggire da questa legge. In caso diverso la imposta non graverebbe pi\u00f9 sul patrimonio, sul capitale, ma su un valore superiore a quello capitale.<\/p><p>PRESIDENTE. Il Ministro delle finanze ha facolt\u00e0 di esprimere il parere del Governo.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> L\u2019onorevole Perlingieri, certamente, ha toccato un punto delicato e non nego che sarebbe opportuno stabilire un parallelismo tra il sistema della valutazione ai fini dell\u2019affrancamento e il sistema della valutazione ai fini della imposta patrimoniale.<\/p><p>Si tratta di argomento che merita di essere ulteriormente approfondito, anche rispetto ad eventuali modifiche del sistema di valutazione. Ed \u00e8 per questo che prego di non rimproverare il Governo se chiedo di rinviare la discussione alla prossima seduta.<\/p><p>PRESIDENTE. Se l\u2019Assemblea \u00e8 d\u2019accordo nell\u2019accogliere la proposta del Ministro, cio\u00e8 di rinviare alla prossima seduta l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Cifaldi, resta cos\u00ec stabilito.<\/p><p>(<em>Cos\u00ec rimane stabilito<\/em>).<\/p><p>Passiamo all\u2019articolo 16. Se ne dia lettura.<\/p><p>MOLINELLI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abI crediti si valutano al loro importo nominale.<\/p><p>\u00abQuando concorrano circostanze di fatto che lascino fondatamente presumere la perdita totale o parziale del credito, il contribuente pu\u00f2 chiedere che fra le attivit\u00e0 patrimoniali non sia computato il credito stesso, oppure che sia accordata una riduzione del valore nominale di esso.<\/p><p>\u00abPer i debiti non ancora scaduti ed improduttivi di interessi, la valutazione \u00e8 fatta sulla base del valore alla data del 28 marzo 1947, scontando l\u2019importo nominale all\u2019interesse composto del 5 per cento annuo, fino alla data di scadenza\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti, l\u2019articolo si intende approvato.<\/p><p>Segue l\u2019articolo 17. Se ne dia lettura.<\/p><p>MOLINELLI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abLe aziende industriali e commerciali, comprese in esse quelle esercenti industrie agrarie di qualsiasi genere, si valutano nel loro complesso, tenuto conto dei vari elementi che le compongono, sulla base dei valori medi del periodo 1\u00b0 ottobre 1946-31 marzo 1947\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Su questo testo proposto dalla Commissione vi \u00e8 un emendamento dell\u2019onorevole Bulloni, il quale propone di aggiungere il seguente comma:<\/p><p>\u00abNella valutazione delle aziende industriali e commerciali, ai sensi del comma precedente, si tiene conto anche dell\u2019avviamento senza pregiudizio dell\u2019assoggettamento del medesimo all\u2019imposta sul reddito in conformit\u00e0 alla legislazione vigente in materia\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Bulloni ha facolt\u00e0 di illustrare il suo emendamento.<\/p><p>BULLONI. Il mio emendamento \u00e8 inteso a fissare una precisazione stabilita nell\u2019ordinamento giurisprudenziale.<\/p><p>Con esso si vuole chiarire che l\u2019avviamento \u00e8 assoggettato a imposta patrimoniale e altres\u00ec, ogni qualvolta si verificano dei trasferimenti, anche alle altre imposte.<\/p><p>PRESIDENTE. Invito l\u2019onorevole Relatore ad esprimere il parere della Commissione.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> In sede di Commissione abbiamo inteso includere tutti gli elementi dell\u2019azienda, quindi anche l\u2019avviamento. L\u2019espressione \u00e8 stata usata proprio in questo senso.<\/p><p>PRESIDENTE. Ha facolt\u00e0 di parlare l\u2019onorevole Ministro delle finanze.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Credo che nell\u2019emendamento dell\u2019onorevole Bulloni dobbiamo configurare due concetti. Il primo afferma che l\u2019avviamento costituisce elemento tassabile. Su questo punto siamo tutti d\u2019accordo. E ricordo che in seno alle Commissioni di studio ed in seno alla Commissione di finanza, non si era fatto esplicito riferimento all\u2019avviamento, perch\u00e9 questo si intendeva compreso nella concezione di valore globale dell\u2019azienda.<\/p><p>C\u2019\u00e8, per\u00f2, un secondo concetto dell\u2019emendamento Bulloni, ed \u00e8 quello che afferma che l\u2019avviamento, anche se colpito con imposta straordinaria sul patrimonio, successivamente, qualora venga realizzato, pu\u00f2 essere colpito ancora col tributo mobiliare di categoria <em>B<\/em>, come reddito conseguito. Sono grato all\u2019onorevole Bulloni che d\u00e0 occasione di risolvere legislativamente una questione sorta attraverso ad una giurisprudenza che molti ritengono discutibile e che, in ogni caso, \u00e8 a danno della Finanza. Secondo, infatti, una giurisprudenza creatasi dopo l\u2019imposta straordinaria sul patrimonio del 1920, se in una azienda gi\u00e0 si era colpito l\u2019avviamento allo stato potenziale al 1\u00b0 gennaio 1920, non poteva pi\u00f9 questo avviamento essere colpito con il tributo mobiliare al momento in cui esso veniva realizzato.<\/p><p>Ad evitare le conseguenze dell\u2019applicazione di questo concetto, che certamente sarebbe trasferito dal 28 marzo 1947 in avanti per tutti i trapassi di aziende, potr\u00e0 giovare l\u2019emendamento proposto dall\u2019onorevole Bulloni, che il Governo, naturalmente, \u00e8 pronto ad accettare.<\/p><p>PRESIDENTE. Qual \u00e8 il pensiero della Commissione?<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> L\u2019opinione della Commissione \u00e8 che, essendo l\u2019avviamento compreso nella formula generale, non \u00e8 necessario aggiungere un altro emendamento.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Probabilmente ho reso male il pensiero del Governo e lo stesso onorevole Bulloni non si \u00e8 soffermato molto ad illustrare la portata della seconda parte dell\u2019emendamento.<\/p><p>Se non viene accolto questo emendamento, arriveremo a conseguenze di questa specie: azienda industriale X, avviamento valutato 2 milioni, colpito con imposta straordinaria sul patrimonio.<\/p><p>E fin qui, d\u2019accordo. Ma se legislativamente non diciamo altro, pu\u00f2 avvenire che, quando questa azienda venga trasferita, successivamente al 28 di marzo, e quell\u2019avviamento venga realizzato, non possiamo pi\u00f9 colpirlo con l\u2019imposta di ricchezza mobile, che grava la realizzazione di tutti gli avviamenti come redditi <em>una tantum.<\/em> E non riusciamo pi\u00f9 a colpirlo, perch\u00e9 si \u00e8 consolidato, dopo l\u2019imposta straordinaria sul patrimonio al primo gennaio 1920, il concetto giurisprudenziale per cui, se un avviamento \u00e8 stato colpito da imposta sul patrimonio, non pu\u00f2 essere pi\u00f9 colpito dalla imposta sul reddito, in base ad argomentazioni che possono essere riassunte in questi termini: una volta considerato capitale, l\u2019avviamento non pu\u00f2 pi\u00f9 essere considerato reddito.<\/p><p>Ora, su tale concezione la stessa dottrina \u00e8 tutt\u2019altro che concorde.<\/p><p>Detta giurisprudenza \u00e8 a netto danno dell\u2019amministrazione finanziaria e per questo prego di inserire in sede legislativa il concetto espresso dall\u2019emendamento dell\u2019onorevole Bulloni che vivamente ringrazio, perch\u00e9 permette di meglio difendere l\u2019amministrazione finanziaria.<\/p><p>CASTELLI AVOLIO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CASTELLI AVOLIO. L\u2019indirizzo della giurisprudenza \u00e8 quello che ha riferito l\u2019onorevole Ministro; ossia: avvenuto il trasferimento dell\u2019azienda e dovendosi applicare, all\u2019atto di trasferimento, l\u2019imposta di ricchezza mobile, viene ad essere individuato quale \u00e8 l\u2019avviamento dell\u2019azienda in quel determinato momento in cui \u00e8 avvenuto il trasferimento stesso. Ed allora se, precisamente come avvenne nel 1922, questo valore di avviamento, che \u00e8 uno degli elementi dell\u2019azienda \u2013 perch\u00e9 un\u2019azienda non avviata evidentemente non \u00e8 in esercizio \u2013 \u00e8 gi\u00e0 stato convertito in capitale, si potr\u00e0, nel trasferimento successivo dell\u2019azienda, colpire l\u2019avviamento cosiddetto successivo, ma non \u00e8 ammissibile una seconda tassazione, che rappresenterebbe una non formale ma sostanziale duplicazione, e noi siamo contro il concetto della duplicazione.<\/p><p>La questione \u00e8 vero che in dottrina \u00e8 controversa, ma la giurisprudenza \u00e8 pacifica, ed \u00e8 stata pacifica quando si \u00e8 applicata la legge del 1922 nel senso che, assoggettato alla tassazione dell\u2019imposta patrimoniale del 1922 l\u2019avviamento, successivamente, nel caso di trasferimento dell\u2019azienda, si dovesse escludere il valore di avviamento. Ora, con l\u2019emendamento proposto dall\u2019onorevole Bulloni, si verrebbe ad applicare un concetto contrario, e cio\u00e8, percepita l\u2019imposta sull\u2019avviamento quale elemento essenziale dell\u2019azienda, in applicazione della legge che ora stiamo discutendo, e poi successivamente trasferendosi l\u2019azienda stessa, l\u2019avviamento sarebbe di nuovo assoggettato alla imposta di ricchezza mobile.<\/p><p>Io credo che in sede di imposta straordinaria sul patrimonio, noi non ci dobbiamo preoccupare di queste cose. Lasciamo che l\u2019accertamento dell\u2019avviamento sia discusso e sia deciso in sede di ricchezza mobile, ed atteniamoci al testo del nostro articolo 17, laddove parla di aziende industriali e commerciali \u00abnel loro complesso\u00bb, cio\u00e8 nel complesso di tutti i fattori che le costituiscono e quindi compreso l\u2019avviamento, senza preoccuparci ora di ci\u00f2 che potr\u00e0 avvenire in materia di tassazione in sede di applicazione della imposta di ricchezza mobile.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Mi perdoni l\u2019onorevole Presidente e mi perdoni l\u2019Assemblea se faccio ancora perdere qualche minuto su questo argomento. L\u2019onorevole Castelli Avolio ha perfettamente riassunto i termini della questione. La giurisprudenza \u00e8 pacifica nel ritenere che l\u2019avviamento, considerato capitale ai fini di una imposta sul capitale, non possa successivamente essere considerato reddito ai fini della imposta di ricchezza mobile. L\u2019onorevole Castelli Avolio, particolarmente colto in questa materia, mi insegna per\u00f2 che la dottrina \u00e8 tutt\u2019altro che concorde e che questo indirizzo giurisprudenziale dal mondo dei contribuenti \u00e8 stato considerato un vero e proprio regalo piovuto dal cielo. Ora, rinviare e non preoccuparci oggi della questione, perch\u00e9 si discute dell\u2019imposta straordinaria sul patrimonio, e lasciare che l\u2019accertamento dell\u2019avviamento in sede di ricchezza mobile faccia il suo corso, significa \u2013 lo tenga presente l\u2019Assemblea \u2013 la certezza che questi accertamenti non possono pi\u00f9 essere fatti. E mi sembra che sarebbe ben pi\u00f9 disarmonico provvedere con un decreto successivo, che non invece affrontare ora la materia.<\/p><p>Intende l\u2019Assemblea aderire al concetto che l\u2019avviamento, considerato allo stato potenziale in sede di tassazione di un patrimonio, non possa pi\u00f9 essere materia di tassazione in sede di ricchezza mobile? Questo \u00e8 il quesito che debbo portare davanti all\u2019onorevole consesso. L\u2019Assemblea, respingendo o accettando l\u2019emendamento Bulloni, entra nel merito della questione e risponde a questa mia domanda. Era mio dovere prospettare la questione nei termini precisi.<\/p><p>SCOCA. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>SCOCA. Come l\u2019Assemblea ha sentito dall\u2019esposizione fatta dal Ministro e da quella del collega Castelli Avolio, la questione \u00e8 di una delicatezza estrema. Ora, io non vorrei che questa questione, la quale non investe soltanto l\u2019imposta sul patrimonio, ma investe anche l\u2019imposta sul reddito, venga decisa senza un approfondito esame. Io mi preoccupo proprio del fatto che in questo momento noi accettiamo o respingiamo una certa tesi, senza che sia approfondita.<\/p><p>A me pare che sarebbe opportuno occuparci in questa sede soltanto dell\u2019imposta sul patrimonio, lasciando impregiudicata la questione d\u2019ordine generale sulla natura e la tassabilit\u00e0 dell\u2019avviamento. Oggi la potremmo pregiudicare, perch\u00e9 credo che tutti siano, a incominciare da me, non ben preparati a risolverla. E correremmo il rischio di fare non gli interessi dell\u2019Amministrazione, ma di andare contro l\u2019Amministrazione stessa.<\/p><p>PRESIDENTE. In sostanza, questa \u00e8 una proposta sospensiva.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Pregherei il Ministro di volersi attenere al parere quasi unanime della Commissione, risolvendo la questione, senza rinvio. Poich\u00e9 per quanto riguarda l\u2019avviamento, ai fini dell\u2019imposta straordinaria, l\u2019articolo ci sembra completo, la questione dell\u2019avviamento in sede di ricchezza mobile pu\u00f2 essere risolta a parte, con altro provvedimento legislativo.<\/p><p>Invece di rinviare la questione e di aumentare il numero degli articoli sui quali dobbiamo ancora decidere, pregherei il Ministro di prendere immediata decisione.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Desideravo, prima di rivolgere una preghiera all\u2019onorevole Bulloni, far presente che qui sono in discussione rilevanti interessi dell\u2019Amministrazione finanziaria; non vi \u00e8 dubbio che l\u2019emendamento, che sto difendendo, significa possibilit\u00e0 per l\u2019Amministrazione di percepire entrambe le imposte. Perci\u00f2, non vorrei che l\u2019Assemblea potesse pensare che vi sia da fare una scelta tra l\u2019una e l\u2019altra imposta, per decidere, tenendo conto dei rispettivi gettiti. Vi pu\u00f2 essere tuttavia perplessit\u00e0 circa l\u2019interesse superiore della giustizia, ed in questo senso ammetto che si possa discutere.<\/p><p>Ora, siccome si configura la possibilit\u00e0 di risollevare la questione con separato provvedimento legislativo, io preferirei che l\u2019emendamento non venisse respinto, perch\u00e9 la sua reiezione potrebbe assumere un significato ed uno spirito diversi da quelli che si potrebbero desiderare.<\/p><p>Ed \u00e8 in questo senso che, ringraziando l\u2019onorevole Bulloni di avere portato alla ribalta un argomento cos\u00ec importante, lo prego di non insistere sul suo emendamento.<\/p><p>PRESIDENTE. Chiedo all\u2019onorevole Bulloni se intende ritirare il suo emendamento.<\/p><p>BULLONI. Lo ritiro.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019articolo 17 s\u2019intende cos\u00ec approvato nel testo proposto dalla Commissione.<\/p><p>Passiamo all\u2019articolo 18. Se ne dia lettura nel testo ministeriale, accettato dalla Commissione.<\/p><p>MOLINELLI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abI buoni del tesoro ordinari si valutano per il loro importo nominale, con deduzione dello sconto dalla data del 28 marzo 1947 a quella della loro scadenza. Gli altri titoli emessi o garantiti dallo Stato si valutano in base alla quotazione media ufficiale del semestre 1\u00b0 ottobre 1946-31 marzo 1947.<\/p><p>\u00abLe azioni, obbligazioni, cartelle di prestito ed ogni altro titolo di credito quotato in borsa sono valutati in base alla media dei prezzi di compenso del semestre indicato nel comma precedente.<\/p><p>\u00abI buoni postali fruttiferi sono valutati per l\u2019importo nominale, con l\u2019aggiunta degli interessi maturati alla data del 28 marzo 1947.<\/p><p>\u00abI valori medi dei titoli quotati in borsa saranno rilevati in apposita tabella da approvarsi con decreto del Ministro delle finanze e tesoro\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:<\/p><p>\u00ab<em>Alla fine del primo comma, alle parole: <\/em>del semestre 1\u00b0 ottobre 1946-31 marzo 1947, <em>sostituire le seguenti:<\/em> del trimestre 1\u00b0 gennaio 1947-31 marzo 1947.<\/p><p>\u00abValiani, Valmarana, Dugoni\u00bb;<\/p><p>\u00ab<em>Al penultimo comma, sopprimere le parole:<\/em> con l\u2019aggiunta degli interessi maturati alla data del 28 marzo 1947.<\/p><p>\u00abDe Vita\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Dugoni ha facolt\u00e0 di illustrare il primo emendamento, a nome dei firmatari.<\/p><p>DUGONI. Debbo premettere che l\u2019emendamento, come \u00e8 stato proposto, \u00e8 leggermente incompleto, perch\u00e9 anche nel secondo comma noi dovremmo mettere l\u2019indicazione dei prezzi di compenso dei trimestri indicati nel comma precedente; cio\u00e8 allineare tutto l\u2019articolo a questo emendamento.<\/p><p>Questo \u00e8 un dettaglio tecnico, di formulazione; ma la ragione che ci ha indotto a proporre questo emendamento \u00e8 stata determinata dall\u2019andamento delle quotazioni di borsa successivamente al 28 marzo 1947. Dal 28 marzo \u2013 cio\u00e8 dal giorno in cui \u00e8 stata fissata la data della composizione del patrimonio agli effetti dell\u2019imposta progressiva \u2013 noi abbiamo visto scatenarsi una delle pi\u00f9 violente campagne borsistiche che si siano conosciute in Italia, con rivalutazione di capitali, aperture di sottoscrizioni a nuovi capitali, rivalutazioni dei cespiti costituenti le diverse aziende ecc. Io non ho sotto mano i dati, ma sta di fatto che noi siamo passati da 1700 \u2013 indice generale di borsa \u2013 a 2400 ed abbiamo avuto un aumento di circa il 45 per cento dei titoli quotati in borsa, subito dopo la fissazione del catenaccio della imposta patrimoniale.<\/p><p>Ora, molti dei nostri colleghi propendevano per uno spostamento della data, chiedendo che l\u2019inventario dei beni appartenenti ai cittadini fosse fatto ad una data successiva al 28 marzo, appunto per colpire questa ondata speculativa che ne \u00e8 derivata.<\/p><p>Il senso di giustizia, che deve animare il legislatore, ci ha trattenuto dallo spostare questa data. Il Governo aveva preso un impegno verso il Paese, e questo impegno andava rispettato. Noi abbiamo voluto mantenerlo; per\u00f2, dal momento che alcune categorie di contribuenti hanno fatto una speculazione evidente su questa data, noi abbiamo il diritto di ricorrere a tutti i mezzi per difenderci da questa speculazione successiva, e quindi, invece di prendere un periodo di riferimento di nove mesi, nel corso del quale per sei mesi le borse sono state molto stazionarie su valori bassi, abbiamo riportato agli ultimi tre mesi il periodo medio di valutazione, in modo da elevare il valore medio dei titoli che saranno compresi nella denuncia dell\u2019imposta patrimoniale. \u00c8, sostanzialmente, un provvedimento contro gli speculatori e contro la speculazione.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole De Vita ha facolt\u00e0 di svolgere il suo emendamento.<\/p><p>DE VITA. L\u2019emendamento soppressivo che ho proposto al penultimo comma dell\u2019articolo 18, poggia su due considerazioni: la prima \u00e8 che i buoni postali fruttiferi, nella stragrande maggioranza, appartengono a cittadini che non hanno un patrimonio superiore al minimo imponibile.<\/p><p>La seconda considerazione \u00e8 che la soppressione da me proposta, incoraggerebbe gli investimenti di piccoli risparmi in buoni postali fruttiferi, cio\u00e8 sarebbe, io ritengo, un vantaggio enorme per il Tesoro.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Relatore ha facolt\u00e0 di esprimere il parere della Commissione.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> L\u2019emendamento Valiani \u00e8 stato accettato dalla Commissione, tenendo conto dell\u2019andamento del mercato azionario in questi ultimi mesi.<\/p><p>Io leggo gli indici del semestre, perch\u00e9 l\u2019Assemblea possa valutare la portata dell\u2019emendamento stesso.<\/p><p>La quotazione dei titoli azionari alla Borsa di Milano dall\u2019ottobre in poi ha avuto questo andamento:<\/p><p>Nell\u2019ottobre l\u2019indice era di 748; nel novembre saliva a 1059; nel dicembre 1301.<\/p><p>Questo sarebbe il trimestre che noi sopprimeremmo. Nel gennaio l\u2019indice \u00e8 ripiegato a 1227; nel febbraio era di 1569; nel marzo 2376; nell\u2019aprile 3354; nel maggio 3169.<\/p><p>Dopo il maggio non ho i dati; ma alla fine di giugno siamo andati molto gi\u00f9.<\/p><p>Ora, riducendo i valori medi dal semestre al trimestre, noi alzeremmo la quota, quindi il valore medio, di circa 400 o 500 punti. Tuttavia questo valore medio rimarrebbe quasi la met\u00e0 di quello che si \u00e8 avuto nel trimestre dall\u2019aprile al giugno; quindi \u00e8 ancora una valutazione molto favorevole agli azionisti. E questo spiega perch\u00e9 l\u2019integrazione di tassazione attraverso gli enti collettivi serva un po\u2019 a correggere quella che \u00e8 la difficolt\u00e0 che incontriamo, di valutare il patrimonio azionario secondo i corsi che si sono manifestati dopo la data del 28 marzo.<\/p><p>La Commissione ha esaminato una proposta che voleva spostare la data in cui si accertavano i patrimoni; ma all\u2019unanimit\u00e0 non ha ritenuto di fare questo, perch\u00e9 il Governo aveva preso un impegno.<\/p><p>Per\u00f2, per ragioni, direi, di giustizia tributaria e per ragioni di perequazione del trattamento fatto alla propriet\u00e0 mobiliare ed a quella immobiliare, la Commissione ha ritenuto di accettare la riduzione dal semestre al trimestre, perch\u00e9 i valori della propriet\u00e0 immobiliare non hanno seguito l\u2019andamento dei valori mobiliari.<\/p><p>PRESIDENTE. Ha facolt\u00e0 di parlare l\u2019onorevole Pella, Ministro delle finanze.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> In linea di massima, l\u2019Amministrazione dovrebbe essere contraria a sistemi di valutazione che comportino medie di valori su periodi troppo ristretti.<\/p><p>Tale concetto, di ordine generale, dovrebbe portare alla conseguenza di respingere l\u2019emendamento proposto. Per\u00f2 non posso farmi carico delle considerazioni svolte dall\u2019onorevole Dugoni e dall\u2019onorevole Relatore. Per questo mi rimetto senz\u2019altro al parere della Commissione e al giudizio dell\u2019Assemblea.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole La Malfa ha facolt\u00e0 di esprimere il parere della Commissione a proposito dell\u2019emendamento De Vita.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> La Commissione conviene che l\u2019emendamento De Vita pu\u00f2 favorire i piccoli risparmiatori, anche perch\u00e9, se non erro, gli interessi dei buoni postali fruttiferi maturano e sono percepibili dopo un certo periodo. Il solo inconveniente che presenta l\u2019attuazione della proposta \u00e8 dato dalla circostanza che, se si sono accumulati molti interessi sui buoni, si finisce col fare a tali titoli un trattamento di favore.<\/p><p>Comunque, in linea di massima, la Commissione accetta l\u2019emendamento.<\/p><p>PRESIDENTE. Invito il Governo a esprimere il proprio avviso.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> La proposta dell\u2019onorevole De Vita non \u00e8 molto ortodossa alla luce di una giustizia pura, perch\u00e9 bisognerebbe effettivamente considerare tale rateo di interessi per determinare il valore del capitale al 28 marzo. Per\u00f2, per la considerazione che si tratta di modesti portatori di titoli e, in ogni caso, di un settore nel quale \u00e8 bene dare qualche prova di benevolenza, aderisco all\u2019emendamento.<\/p><p>PESENTI. Chiedo di parlare.<\/p><p>SCOCCIMARRO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ha facolt\u00e0 di parlare l\u2019onorevole Pesenti.<\/p><p>PESENTI. L\u2019emendamento proposto e accettato dalla Commissione e dal Governo riguardo alla media del trimestre anzich\u00e9 del semestre \u00e8 frutto di un compromesso che io intendo ancora illustrare, perch\u00e9 esso ha una importanza molto rilevante. Una proposta era stata fatta da alcuni membri della Commissione \u2013 fra l\u2019altro, da me e dall\u2019onorevole Scoccimarro \u2013 e intendeva, come gi\u00e0 \u00e8 stato detto, spostare il termine, di imposizione e di valutazione dei beni del patrimonio del contribuente stabilito dall\u2019articolo 1 della legge dal 28 di marzo al 30 di giugno. E questo non soltanto per una questione di valutazione di beni. Ci\u00f2 avrebbe portato come conseguenza lo spostamento anche del semestre dal periodo 1\u00b0 ottobre 1946-31 marzo 1947 al periodo 1\u00b0 gennaio-30 giugno 1947, il che, come \u00e8 stato possibile rilevare anche poco fa dalle cifre degli aumenti delle quotazioni di Borsa, avrebbe condotto a una diversa valutazione del patrimonio dei singoli contribuenti, questione questa di grande importanza specie se, come il Governo sembra consentire, si addivenisse anche alla tassazione del patrimonio degli enti collettivi.<\/p><p>Ma non si sarebbe trattato soltanto di una diversa valutazione del patrimonio imponibile con lo spostamento del termine indicato dall\u2019articolo 1 della legge, ma anche di una pi\u00f9 esatta valutazione della entit\u00e0 del patrimonio dei singoli contribuenti, cio\u00e8 di quali cespiti fanno parte del patrimonio. Noi sappiamo, per esempio, che, se \u00e8 vero che la legge elenca \u2013 all\u2019articolo 33 \u2013 tutti i cespiti soggetti a tassazione ed indica fra questi anche le azioni e le obbligazioni, i depositi, nonch\u00e9 la moneta posseduta dal contribuente, noi sappiamo che questa elencazione \u00e8 soltanto formale, perch\u00e9 sostanzialmente l\u2019accertamento di questi cespiti mobiliari non \u00e8 agevole. A questo proposito, noi presenteremo degli emendamenti perch\u00e9 sia reso pi\u00f9 agevole anche questo accertamento, ma \u00e8 certo che tutta la ricchezza mobiliare che noi abbiamo visto poi apparire alla ribalta in occasione della rivalutazione di capitali, della emissione di azioni gratuite che sono state distribuite tra i soci, tutta questa ricchezza, dicevo, che noi abbiamo visto apparire e che effettivamente esisteva anche prima al 28 di marzo sia pure presso altri contribuenti, difficilmente potrebbe essere colpita. Spostando invece i termini dell\u2019accertamento alla data del 30 giugno, tutta questa ricchezza sarebbe apparsa alla luce, in quanto che molte societ\u00e0 avevano gi\u00e0, a quella data, emesso delle azioni gratuite e compiuto l\u2019aumento di capitale.<\/p><p>\u00c8 perci\u00f2 con rammarico che noi abbiamo accettata la decisione della Commissione di giungere ad un compromesso, e di accettare come valutazione il trimestre dal gennaio al marzo del 1947, ferma tenendo la data dell\u2019accertamento del patrimonio del contribuente quale era al 29 marzo.<\/p><p>Io credo, in questo momento, di riproporre all\u2019attenzione dell\u2019Assemblea la possibilit\u00e0, pur mantenendo ferma la data dell\u2019accertamento riguardo al contribuente del 29 marzo, di spostare la valutazione non al trimestre 1\u00b0 gennaio-31 marzo 1947, ma al semestre 1\u00b0 gennaio-30 giugno del 1947.<\/p><p>Si dir\u00e0, forse, che questo \u00e8 un contravvenire ai sani princip\u00ee, in quanto che il patrimonio del contribuente deve essere valutato come termine ultimo alla data in cui egli \u00e8 soggetto all\u2019obbligo dell\u2019imposta. Per\u00f2, considerando che anche la valutazione dei titoli azionari, in questo caso, del giorno, sconta anche quello che \u00e8 l\u2019andamento futuro del titolo azionario, considerando che se noi vogliamo fare un punto medio, bisogna tener conto non soltanto del passato, ma anche del futuro, non trovo cos\u00ec contro alla logica il fatto che la valutazione, per esempio, dei titoli azionari, sia fatta in base alle quotazioni di tutto il semestre dal 1\u00b0 gennaio al 30 giugno.<\/p><p>Perci\u00f2 sottopongo questo, che pu\u00f2 essere un emendamento, al giudizio dell\u2019Assemblea.<\/p><p>PRESIDENTE. Se vuole presentare un emendamento, onorevole Pesenti, la invito a farmelo pervenire.<\/p><p>Ha chiesto di parlare l\u2019onorevole Scoccimarro. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>SCOCCIMARRO. Intendevo dire le stesse cose dette ora dall\u2019onorevole Pesenti.<\/p><p>PRESIDENTE. Sta bene.<\/p><p>Ha facolt\u00e0 di parlare l\u2019onorevole Tosi, membro della Commissione.<\/p><p>TOSI. Onorevoli colleghi, l\u2019onorevole Pesenti ha accennato ad un compromesso. Mi vorr\u00e0 perdonare se mi esprimo contro di lui. C\u2019\u00e8 un errore che vorrei far rilevare, ed \u00e8 questo: fin qui si \u00e8 parlato di un\u2019intesa sui titoli azionari e obbligazionari. L\u2019emendamento che esaminiamo si riferisce invece ai titoli di Stato.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> \u00c8 un errore.<\/p><p>TOSI. Pregherei perci\u00f2 di lasciare il semestre al primo comma, per quello che riguarda i titoli di Stato; e pregherei l\u2019onorevole Dugoni&#8230;<\/p><p>PALLASTRELLI. I membri della Commissione non potevano mettersi d\u2019accordo prima?<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Pallastrelli, non interrompa.<\/p><p>TOSI. Il trimestre 1\u00b0 gennaio 31 marzo 1947, dovrebbe valere per i titoli azionari ed andrebbe sostituito nel secondo comma alle parole: \u00absemestre indicato al comma precedente\u00bb.<\/p><p>Se l\u2019onorevole Dugoni accetta questa modifica, non avrei altro da dire.<\/p><p>CORBINO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CORBINO. Sono contrario all\u2019emendamento relativo all\u2019accertamento dei valori per un solo trimestre, e, quindi, voter\u00f2 per il testo che precedentemente era stato proposto dal Governo ed accettato dalla Commissione.<\/p><p>Indipendentemente dalla soluzione che daremo al problema della tassazione degli enti collettivi, io trovo che prendere un trimestre a base di un accertamento di valori, quando questo trimestre presenta non un andamento normale, ma un andamento particolarmente delicato, per influenze di fattori che sono estranei ai problemi di patrimonio in s\u00e9 e per s\u00e9, costituisce un errore di tecnica finanziaria.<\/p><p>Non dobbiamo confondere la speculazione con la massa di coloro che possiedono i titoli azionari. La speculazione di Borsa concerne una piccolissima frazione dei titoli azionari: \u00e8 appena l\u20191 per cento al mese che cambia di mano, e lo speculatore che si vorrebbe colpire accorciando il periodo di formazione della media \u00e8 quello che non sar\u00e0 colpito, perch\u00e9 lo speculatore in borsa ha pochissimi titoli in portafoglio e quei pochi che ha li compra e vende per guadagnare sulle differenze dei corsi. Noi veniamo ad introdurre un criterio di determinazione del capitale che forma la base imponibile dell\u2019imposta per tanta gente che con la Borsa non ha niente a che fare, e che ha comprato i titoli senza nessun riferimento ai valori correnti.<\/p><p>Per me vi \u00e8 un problema su questo punto, e non \u00e8 tanto rispetto al passato quanto rispetto all\u2019avvenire; ed \u00e8 questo che mi turba. Quando noi dobbiamo risolvere il problema del periodo in cui i valori devono essere accertati, siamo proprio convinti che i valori di Borsa media del semestre ottobre-marzo, del trimestre gennaio-marzo, del semestre gennaio-giugno (come vorrebbe l\u2019onorevole Pesenti) corrispondano ad una realt\u00e0 di valore patrimoniale? Io vi confesso sinceramente che ho molti dubbi su questo punto.<\/p><p>SCOCCIMARRO. Ma neanche per un terreno o per un fabbricato!<\/p><p>CORBINO. No; sui terreni e sui fabbricati abbiamo degli elementi che attenuano l\u2019ampiezza delle oscillazioni, tanto \u00e8 vero che non abbiamo quotazioni di Borsa dei terreni e dei fabbricati. Abbiamo invece quotazioni di Borsa per i valori industriali, perch\u00e9 sono quei valori su cui le influenze di carattere economico, che derivano da particolari situazioni anche psicologiche o da altri fattori, si possono esercitare con maggiore facilit\u00e0.<\/p><p>Noi abbiamo oggi saggi di capitalizzazione dei valori industriali che vanno da 0,10 a 0,90 per cento. Che cosa significa questo? Significa o che i valori sono per lo meno quattro volte superiori a quelli che dovrebbero essere se si capitalizzasse un reddito certo, o queste quattro volte in pi\u00f9 non sono che la copertura del rischio di una svalutazione monetaria.<\/p><p>E allora \u00e8 evidente che se la svalutazione monetaria non avverr\u00e0 (come ci auguriamo), i valori azionari si dovranno adeguare al reddito e dovranno necessariamente perdere una parte delle quotazioni che in questo momento noi consideriamo come acquisite agli effetti della determinazione dell\u2019imposta.<\/p><p>Sono inconvenienti ai quali non si pu\u00f2 sfuggire con nessuna delle soluzioni prospettate. Si tratta di scegliere la soluzione relativamente meno sfavorevole rispetto a tutti gli elementi che sono in giuoco; e perci\u00f2 io mi attengo alla soluzione che era stata prospettata dal Governo e che era stata accettata dalla Commissione.<\/p><p>DUGONI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>DUGONI. Vorrei prima di tutto dire che sarei disposto ad accettare la modifica al mio emendamento proposta dall\u2019onorevole Tosi, se questo non costituisse un danno per i portatori di titoli a reddito fisso, perch\u00e9 gli indici di Borsa \u2013 per i valori a reddito fisso \u2013 del trimestre gennaio-marzo sono inferiori di poco, ma sono inferiori, alla media del semestre 1\u00b0 luglio 1946-31 dicembre 1946.<\/p><p>Quindi, se l\u2019onorevole Tosi insiste, lo possiamo fare. Ma questo in definitiva si risolve in un danno per i portatori di titoli a reddito fisso.<\/p><p>In secondo luogo volevo osservare all\u2019onorevole Corbino che non \u00e8 possibile correre dietro al valore dei beni economici in un periodo d\u2019inflazione. Su questo punto siamo perfettamente d\u2019accordo; non c\u2019\u00e8 norma possibile che permetta veramente di colpire i beni per il valore che hanno in quell\u2019istante, ma in quell\u2019istante determinato, nel corso dell\u2019inflazione. Per\u00f2, noi dobbiamo cercare di avvicinarci il pi\u00f9 possibile a questi valori e soprattutto quando abbiamo un mercato ideale che riflette nel miglior modo possibile il valore rappresentato da determinati beni, come dovrebbe essere il mercato borsistico.<\/p><p>Quello che l\u2019onorevole Corbino ha detto circa la mancanza di un consimile metro per i beni immobili \u00e8 proprio l\u2019arma migliore che possiamo avere per credere che noi siamo sulla strada giusta, che cio\u00e8, proprio perch\u00e9 abbiamo un indice elastico quotidiano delle mutazioni di certi valori mobiliari o delle valutazioni che fanno gli operatori di questi valori, noi dobbiamo andare il pi\u00f9 vicino possibile al momento in cui dobbiamo fissare il patrimonio del contribuente. Direi quasi che avremmo potuto prendere il valore di Borsa del 28 marzo. Sarebbe stata in un certo senso la misura pi\u00f9 giusta. Ma certo \u00e8 che portando ad un trimestre, mantenendo ferma la nostra proposta, noi diamo prova di equanimit\u00e0 e verso il contribuente e verso lo Stato. Non possiamo infatti dimenticare che ci sono necessit\u00e0 alle quali dobbiamo far fronte in tutti i modi possibili.<\/p><p>Questa \u00e8 la mia opinione, e per questo credo di dover mantenere l\u2019emendamento presentato da me e degli onorevoli Valiani e Valmarana.<\/p><p>SCOCCIMARRO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>SCOCCIMARRO. Vorrei brevemente rispondere ad un\u2019osservazione giusta dell\u2019onorevole Corbino. In materia di valutazione di titoli, il termine di tre mesi, da un punto di vista tecnico, \u00e8 troppo breve, e per questo approvo che sia portato a sei mesi, per\u00f2 non all\u2019indietro ma in avanti, non dall\u2019ottobre al marzo, ma dal gennaio al giugno 1947.<\/p><p>\u00c8 vero che in questi sei mesi ci sono state speculazioni in Borsa e anch\u2019io ne ho parlato largamente, ma non c\u2019\u00e8 stata soltanto speculazione. Accanto al fenomeno speculativo c\u2019\u00e8 stato pure un processo di rivalutazione di aziende, di aumenti di capitali, insomma un processo che non \u00e8 speculativo. Si \u00e8 compiuta una revisione di valori che non sono puramente fittizi e, pertanto, destinati a sgonfiarsi per tornare al giusto equilibrio. Ci si \u00e8 avvicinati, insomma, a quello che \u00e8 il valore reale dei titoli azionari. Il mutamento di valori azionari avvenuto nel semestre gennaio-giugno ha perci\u00f2 un duplice aspetto; uno speculativo che d\u00e0 luogo ad inflazione di valori destinati a sgonfiarsi, ed a ritornare al loro livello normale; e l\u2019altro di adeguamento di valori derivanti da rivalutazione di aziende, aumento di capitali, ecc., che segna una nuova posizione di equilibrio. I nuovi valori potranno avere delle oscillazioni, ma si consolideranno ad un livello pi\u00f9 elevato. Infatti che cosa \u00e8 avvenuto? Molti titoli sono aumentati del 100, 200, 300 per cento; qualcuno ha avuto qualche oscillazione in meno in questi ultimi mesi, per\u00f2 tutti sono ben lungi dal ritornare ai valori del dicembre 1946. Oramai ne sono lontanissimi. Per un criterio di giustizia noi vogliamo che la ricchezza che si esprime in titoli azionari venga colpita con gli stessi criteri con i quali colpiamo la ricchezza immobiliare. Dobbiamo adeguare i termini di valutazione in rapporto a questo semestre gennaio-giugno 1947. Se in avvenire si constater\u00e0 che c\u2019\u00e8 qualche cosa di artificioso in questi valori per cui questo provvedimento rischia di divenire eccessivamente gravoso per i possessori di titoli azionari, il Governo che sorveglia l\u2019andamento della situazione economica ed i riflessi che l\u2019imposta straordinaria ha su di essa, pu\u00f2 sempre intervenire con provvedimenti integrativi.<\/p><p>Dando la mia adesione all\u2019emendamento Dugoni con la proposta di estendere il trimestre al semestre, noi correggiamo almeno in parte l\u2019errore di aver lasciato la data del 28 marzo per l\u2019accertamento dei patrimoni. So che i colleghi la pensano diversamente. Ma io penso che per un atto di giustizia avremmo dovuto spostare quella data dal 28 marzo al 30 giugno. Non lo si \u00e8 fatto; correggiamone almeno le conseguenze negative. Le ragioni dei lavori degli uffici sono di scarso valore: quando una cosa occorre farla, la si fa anche se implica un certo lavoro in pi\u00f9 negli uffici. Per le ragioni esposte propongo il semestre gennaio-giugno come termine di valutazione dei valori. Se questa proposta non sar\u00e0 accolta approver\u00f2 l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Dugoni.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Ripeto che la Commissione nella sua maggioranza, anzi all\u2019unanimit\u00e0, presi in considerazione tutti gli elementi, si era fermata al trimestre 1\u00b0 gennaio-31 marzo 1947. Molte delle argomentazioni dell\u2019onorevole Corbino sono esatte e devono preoccupare l\u2019Assemblea: noi non possiamo fissare l\u2019imposta su dei valori estremamente mutevoli, perch\u00e9 altrimenti daremmo all\u2019imposta una base di irrealit\u00e0. Tuttavia, dato l\u2019andamento del corso dei titoli azionari, \u00e8 apparso alla Commissione che si potesse arrivare a considerare quel trimestre come un periodo rappresentativo di un valore sufficientemente capace di garantire anche i diritti degli azionisti: cio\u00e8 le azioni effettivamente scontano una svalutazione monetaria, ma non si sono ancora adeguate al corso stesso dei prezzi nel campo dei prodotti alimentari e di altri prodotti. Ora l\u2019hanno scontata molto di pi\u00f9 dopo il 28 marzo, indubbiamente. Noi abbiamo avuto delle oscillazioni nell\u2019ultimo periodo, ma si pu\u00f2 considerare che le azioni non ritorneranno mai ad una base tanto lontana dal livello generale dei prezzi, da far ritenere il trimestre scelto come lontano dalle condizioni reali del mercato.<\/p><p>L\u2019emendamento presentato dai colleghi Scoccimarro e Pesenti mi sorprende, perch\u00e9 avevamo esaminato anche la proposta di estendere al semestre l\u2019accertamento dei valori delle azioni e l\u2019avevamo esclusa: accertare valori al di l\u00e0 della data in cui si stabiliscono le consistenze patrimoniali, \u00e8 una contraddizione in termini. Il termine ultimo \u00e8 quello nel quale il contribuente deve dichiarare il suo patrimonio. Se portiamo i valori nel futuro possiamo arrivare a conseguenze assai gravi.<\/p><p>Credo perci\u00f2 poter esprimere parere contrario all\u2019emendamento presentato dai colleghi onorevoli Scoccimarro e Pesenti, ed insisto per l\u2019accettazione dell\u2019emendamento presentato dalla Commissione.<\/p><p>La questione sollevata dall\u2019onorevole Tosi ha effettivamente rilievo.<\/p><p>Abbiamo considerato il mercato dei titoli azionari e non abbiamo considerato la situazione degli altri titoli. Tuttavia accetto per questi altri titoli il trimestre gennaio-marzo. Quando il mercato azionario va su, il mercato delle obbligazioni e dei titoli di Stato \u00e8 depresso; se accettiamo il nuovo trimestre per l\u2019accertamento dei valori facciamo condizioni pi\u00f9 favorevoli ai possessori di redditi fissi, maggiormente colpiti dall\u2019imposta.<\/p><p>Il trimestre si pu\u00f2 adottare, per tutte le quotazioni di Borsa, anche per i portatori di titoli a reddito fisso, i quali guadagnano da una valutazione pi\u00f9 bassa.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Ministro ha facolt\u00e0 di esprimere il parere del Governo.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Aderisco alle considerazioni fatte dall\u2019onorevole Relatore.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Dugoni, mantiene il suo emendamento?<\/p><p>DUGONI. Lo mantengo.<\/p><p>PRESIDENTE. Gli onorevoli Scoccimarro e Pesenti, mantengono il loro emendamento?<\/p><p>SCOCCIMARRO. Lo manteniamo.<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l\u2019emendamento Scoccimarro-Pesenti, con il quale si propone di sostituire alle parole: \u00ab1\u00b0 ottobre 1946-31 marzo 1947\u00bb, le altre: \u00ab1\u00b0 gennaio 1947-30 giugno 1947\u00bb.<\/p><p>Ricordo che su questo emendamento il Governo e la Commissione hanno espresso parere contrario.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvato<\/em>).<\/p><p>Pongo ai voti l\u2019emendamento degli onorevoli Valiani, Valmarana e Dugoni i quali propongono di sostituire alle parole: \u00abdel semestre 1\u00b0 ottobre 1946-31 marzo 1947\u00bb, le altre: \u00abdel trimestre 1\u00b0 gennaio 1947-31 marzo 1947\u00bb.<\/p><p>Questo emendamento \u00e8 accettato dal Governo e dalla Commissione.<\/p><p>FABBRI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>FABBRI. Dichiaro che voter\u00f2 contro, perch\u00e9 mi pare assurdo e non equo prendere come base di quotazione solo un trimestre.<\/p><p>(<em>L\u2019emendamento \u00e8 approvato<\/em>).<\/p><p>PRESIDENTE. Sospendo la seduta per alcuni minuti.<\/p><p>(<em>La seduta, sospesa alle 12, \u00e8 ripresa alle 12.20<\/em>).<\/p><p>DUGONI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>DUGONI. Vorrei rilevare che, in seguito all\u2019approvazione dell\u2019emendamento test\u00e9 avvenuta, si dovr\u00e0 \u2013 per il necessario coordinamento \u2013 tener presente che al secondo comma dovr\u00e0 dirsi: \u00abdei prezzi di compenso del trimestre indicato nel comma precedente\u00bb, invece \u00abdel semestre\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. \u00c8 giusto. Pongo ai voti la modifica proposta al secondo comma dell\u2019onorevole Dugoni.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>).<\/p><p>Passiamo all\u2019emendamento dell\u2019onorevole De Vita al penultimo comma, soppressivo delle parole:<\/p><p>\u00abCon l\u2019aggiunta degli interessi maturati alla data del 28 marzo 1947\u00bb.<\/p><p>Nell\u2019assenza dell\u2019onorevole De Vita, l\u2019onorevole De Mercurio dichiara di fare proprio l\u2019emendamento e di mantenerlo.<\/p><p>Ricordo che l\u2019emendamento \u00e8 accettato dalla Commissione e dal Governo. Lo pongo ai voti.<\/p><p>BUBBIO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>BUBBIO. Dichiaro che voter\u00f2 a favore dell\u2019emendamento, nella prevalente considerazione della natura di questi cespiti, in cui tanti risparmiatori hanno avuto fiducia, che la pubblica finanza ha interesse di mantenere inalterata. Aggiungasi che tali titoli non sono compresi in quelli contemplati dall\u2019articolo 25, con conseguente doppia tassazione in fatto; cio\u00e8 la prima sul loro effettivo importo e la seconda per la mancata possibilit\u00e0 di comprendere il loro importo nella percentuale fissata dal predetto articolo in conto del denaro, dei depositi e dei titoli di credito al portatore.<\/p><p>(<em>L\u2019emendamento De Vita \u00e8 approvato<\/em>).<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019articolo 18 si intende approvato con gli emendamenti test\u00e9 accolti dall\u2019Assemblea.<\/p><p>Passiamo all\u2019articolo 19. Se ne dia lettura nel testo formulato dalla Commissione:<\/p><p>MOLINELLI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abPer i titoli indicati nell\u2019articolo precedente, non quotati in Borsa, nonch\u00e9 per le quote delle societ\u00e0 assoggettate all\u2019imposta di negoziazione, si adottano i valori medi del periodo 1\u00b0 ottobre 1946-31 marzo 1947, accertati con la procedura relativa all\u2019imposta di negoziazione.<\/p><p>\u00abQuando si tratti di quote di partecipazione, in societ\u00e0 non soggette all\u2019imposta di negoziazione il valore \u00e8 determinato valutando il patrimonio della societ\u00e0, ai sensi del precedente articolo 17, e ripartendone l\u2019importo tra i soci in proporzione alle quote di spettanza di ciascuno\u00bb.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Sull\u2019articolo 19 proporrei un rinvio, di cui desidero brevemente spiegare le ragioni.<\/p><p>PRESIDENTE. Credo che l\u2019Assemblea sar\u00e0 d\u2019accordo nel rinviare. Comunque do la parola all\u2019onorevole Relatore.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Sull\u2019articolo 19, se non sbaglio, vi sono due emendamenti. Vi \u00e8 un emendamento Foa-Pesenti-Scoccimarro che tende a cambiare il criterio di valutazione per i titoli non quotati in Borsa, trasferendo la valutazione dal titolo all\u2019azienda. Ora, su questo problema la Commissione si era pronunciata. Aveva lungamente discusso e aveva mantenuto ferma la valutazione dei titoli invece delle aziende. La valutazione di queste ultime sarebbe infatti di estrema difficolt\u00e0 per gli uffici finanziari.<\/p><p>PRESIDENTE. Ritengo che il Governo voglia proporre un rinvio, perch\u00e9 questo articolo 19 \u00e8 connesso con la questione degli enti collettivi.<\/p><p>TOSI. \u00c8 connesso con un provvedimento approvato due giorni fa.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Se permette, onorevole Presidente, vorrei chiarire. La Commissione si \u00e8 preoccupata del sistema di valutazione di questi titoli ed ha chiesto al Governo che studiasse un provvedimento tale da perfezionare tale valutazione ai fini dell\u2019applicazione dell\u2019imposta di negoziazione. Poich\u00e9 il Governo ha adottato un provvedimento che verr\u00e0 esaminato dalla Commissione, non credo si debba sospendere l\u2019approvazione dell\u2019articolo. Possiamo approvare l\u2019articolo 19 che resta integrato con il provvedimento che il Governo mander\u00e0 alla Commissione. Non rimarrebbe perci\u00f2 altro problema che quello della media, e a questo riguardo la Commissione potrebbe accettare l\u2019emendamento De Mercurio.<\/p><p>Pregherei, quindi, il Ministro, se non ha altre ragioni di rinvio, di permettere l\u2019approvazione dell\u2019articolo.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Ministro delle finanze ha facolt\u00e0 di parlare.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Ringrazio l\u2019onorevole Relatore. La richiesta di rinvio dipende da questo; \u00e8 esatto che \u00e8 stato approvato nel Consiglio dei Ministri di ieri mattina il nuovo provvedimento che modifica le norme di valutazione di titoli e quote soggetti alla imposta di negoziazione, non quotati in Borsa, provvedimento su cui il Consiglio dei Ministri della settimana scorsa gi\u00e0 aveva dato il suo benestare di massima. Con questo provvedimento \u2013 \u00e8 bene che l\u2019Assemblea ne conosca gli estremi \u2013 si adottano, oltre ad alcune disposizioni di minore importanza, due ordini di provvidenze di maggiore portata. Primo ordine: innovazioni nella composizione degli organi chiamati a valutare. In luogo del Comitato direttivo che era emanazione unicamente del settore agenti di cambio, senza che l\u2019Amministrazione finanziaria vi avesse suoi rappresentanti diretti con potere deliberativo, si istituisce un collegio giudicante, quindi con funzioni giurisdizionali, composto in parte da rappresentanti diretti dell\u2019Amministrazione finanziaria, e in parte da membri designati dal Comitato direttivo degli agenti di cambio. Contro la determinazione del valore fatto dal collegio di primo grado, \u00e8 ammesso l\u2019appello ad un collegio centrale di secondo grado, formato in parte da rappresentanti dell\u2019Amministrazione finanziaria e di altre pubbliche amministrazioni, ed in parte da tecnici nominati con le necessarie cautele. Questo per quanto riguarda gli organi chiamati alla valutazione.<\/p><p>Per quanto attiene ai criteri di valutazione, si riafferma, in sede legislativa, quanto gi\u00e0 faceva parte della prassi amministrativa, che cio\u00e8 la valutazione debba essere diretta ad accertare il valore venale effettivo dei singoli cespiti patrimoniali.<\/p><p>Il provvedimento tende ad evitare che, indipendentemente dalla diligenza e dalla buona volont\u00e0 degli organi di valutazione, si possa attraverso societ\u00e0 fittiziamente modeste, far valutare in misura inadeguata, patrimoni che spesso sono di portata notevolissima.<\/p><p>In questo provvedimento avrebbe dovuto trovar posto anche una disposizione speciale, relativa alle valutazioni ai fini della imposta straordinaria sul patrimonio.<\/p><p>Poich\u00e9, peraltro, il provvedimento approvato dal Consiglio dei Ministri in primo luogo era ed \u00e8 diretto a salvaguardare il gettito della imposta ordinaria di negoziazione, per ragioni di tecnica legislativa si \u00e8 ritenuto opportuno che la parte relativa alla valutazione ai fini dell\u2019imposta straordinaria sul patrimonio, venga trasferita nel provvedimento che \u00e8 in esame, in quanto si tratta di norma o di complesso di norme di portata transitoria, che esauriscono la loro funzione con l\u2019esaurirsi dell\u2019imposta straordinaria sul patrimonio.<\/p><p>E questa \u00e8 la vera ragione della richiesta di rinvio.<\/p><p>Io ho qui con me il testo dell\u2019emendamento governativo all\u2019articolo 19, ma siccome so che non sarebbe molto simpatico da parte mia distribuirlo in questo momento, la richiesta di rinvio ha anche lo scopo di poter trasmetterne il testo alla Commissione.<\/p><p>L\u2019emendamento ha lo scopo di assicurare che nei riguardi delle societ\u00e0, per le quali nella forma si provvede a valutare il titolo, ma nella sostanza si vuole valutare il patrimonio, la valutazione abbia luogo con quegli stessi precisi criteri che saranno adottati ai fini della valutazione di aziende analoghe, di propriet\u00e0 dei cos\u00ec detti contribuenti privati: sicch\u00e9 pi\u00f9 non debba verificarsi la disarmonia di una valutazione diversa di due aziende di pari dimensioni, per il semplice fatto che l\u2019una appartiene ad una societ\u00e0 per azioni e l\u2019altra ad una societ\u00e0 in nome collettivo o ad una singola persona fisica.<\/p><p>Questa \u00e8 la portata dell\u2019emendamento che mi onorer\u00f2 consegnare al Presidente dell\u2019Assemblea ed al Presidente della Commissione.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Dopo le dichiarazioni dell\u2019onorevole Ministro, la Commissione \u00e8 d\u2019accordo nel rinviare l\u2019articolo 19.<\/p><p>PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, resta stabilito che l\u2019articolo 19 \u00e8 rinviato.<\/p><p>(<em>Cos\u00ec rimane stabilito<\/em>).<\/p><p>Passiamo all\u2019esame dell\u2019articolo 20. Se ne dia lettura nel testo formulato dalla Commissione.<\/p><p>MOLINELLI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abI titoli esteri sono valutati in base alla media delle quotazioni ufficiali nel luogo di emissione, o, in mancanza di tali quotazioni, in base ai valori correnti di mercato del luogo di emissione, nel periodo 1\u00b0 ottobre 1946-31 marzo 1947, rapportando il valore cos\u00ec determinato a quello corrispondente al valore in lire italiane, sulla base del cambio corrente alla data del 28 marzo 1947, che sar\u00e0 rilevato in una tabella da approvarsi con decreto del Ministro delle finanze e tesoro\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Su questo testo non sono stati presentati emendamenti e pertanto l\u2019articolo si intende approvato.<\/p><p>Segue l\u2019articolo 21. Se ne dia lettura nel testo della Commissione.<\/p><p>MOLINELLI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abTutti i cespiti, non specificati negli articoli precedenti, si valutano in base alla media dei valori del periodo 1\u00b0 ottobre 1946-31 marzo 1947\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti, l\u2019articolo si intende approvato.<\/p><p>Passiamo all\u2019esame dell\u2019articolo 22. Se ne dia lettura nel testo della Commissione.<\/p><p>MOLINELLI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abDall\u2019ammontare lordo del patrimonio complessivo sono ammessi in detrazione:<\/p><ol start=\"1947\"><li><em>a<\/em>) tutti i debiti a carico del contribuente, di cui sia riconosciuta l\u2019effettiva sussistenza alla data del 28 marzo 1947. Per i debiti contratti dopo il 10 giugno 1940 o che non abbiano data certa, la detrazione \u00e8 subordinata alla dimostrazione del loro impiego;<\/li><li><em>b<\/em>) la somma corrispondente alla capitalizzazione, fatta a norma dell\u2019articolo 15, dei censi, canoni, livelli ed altre prestazioni previste nell\u2019articolo stesso;<\/li><li><em>c<\/em>) le somme corrispondenti al valore degli usi civici e di ogni altro onere reale gravante sui cespiti facenti parte del patrimonio del contribuente;<\/li><li><em>d<\/em>) tutte le imposte, tasse e contributi a favore dello Stato, provincie, comuni ed altri enti autorizzati per legge ad imporre tributi obbligatori, riferentisi al periodo anteriore alla data del 28 marzo 1947 ed ancora dovuti a tale data\u00bb.<\/li><\/ol><p>PRESIDENTE. Su questo articolo, l\u2019onorevole Rescigno ha presentato il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Alla lettera<\/em> d), <em>dopo le parole:<\/em> tutte le imposte, tasse e contributi a favore dello Stato, <em>aggiungere le parole:<\/em> compresi i contributi di bonifica\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Rescigno ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>RESCIGNO. Dir\u00f2 pochissime parole. A carico dei proprietari c\u2019\u00e8 un contributo del 12,50 per cento per l\u2019esecuzione delle opere di bonifica. Penso che sia opportuno precisare che anche questo contributo, naturalmente limitatamente alla quota dovuta ancora alla data del 28 marzo 1947, sia da detrarsi dal valore del patrimonio.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Ma questo concetto \u00e8 implicito nella dizione della Commissione. \u00c8 preferibile lasciare la disposizione cos\u00ec come \u00e8. La Commissione \u00e8 contraria all\u2019emendamento.<\/p><p>CORBINO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CORBINO. Faccio notare che, se mai, l\u2019emendamento dovrebbe riferirsi all\u2019alinea <em>a<\/em>), perch\u00e9 costituisce un debito per il futuro, mentre l\u2019alinea <em>d<\/em>) si riferisce ad imposte per il periodo anteriore alla data del 28 marzo 1947.<\/p><p>PRESIDENTE. Ha facolt\u00e0 di parlare l\u2019onorevole Ministro delle finanze.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Se dovessi esprimere il mio pensiero sull\u2019articolo 22, dovrei dire che, a mio avviso, la enunciazione contenuta nei comma <em>a<\/em>), <em>b<\/em>), <em>c<\/em>), <em>d<\/em>) non avrebbe ragione di essere. Affermato il principio che deve essere tassato il patrimonio netto, evidentemente devono essere ammessi in detrazione tutti i debiti, liquidi e non liquidi, certi e non certi, salvo naturalmente l\u2019esame di queste diverse passivit\u00e0 ai fini di accertarne la reale esistenza.<\/p><p>Quindi, la elencazione dell\u2019articolo 22 non pu\u00f2 che essere una elencazione esemplificativa, e, cos\u00ec stando le cose, non avrebbe ragione di essere la preoccupazione dell\u2019onorevole Rescigno, nel senso che, se esistono altre passivit\u00e0 oltre a quelle tassativamente indicate \u2013 purch\u00e9 si tratti di passivit\u00e0 inerenti al patrimonio, gravanti il patrimonio al 28 marzo 1947, anche se liquidate posteriormente \u2013 sono senza dubbio detraibili.<\/p><p>Desidero, quindi, pregare l\u2019onorevole Rescigno di non insistere nel suo emendamento, perch\u00e9 la casistica troppo spinta, finisce, troppo spesso, per snaturare il carattere esemplificativo della elencazione.<\/p><p>PRESIDENTE. Chiedo all\u2019onorevole Rescigno se, dopo le dichiarazioni del Governo, mantiene il suo emendamento.<\/p><p>RESCIGNO. Lo ritiro.<\/p><p>SCOCA. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>SCOCA. Vorrei chiedere un chiarimento al Governo sulla portata della lettera <em>d<\/em>) dell\u2019articolo 22. In questo comma si dice: \u00abtutte le imposte, tasse e gravami a favore dello Stato, provincie, comuni ed altri enti autorizzati per legge ad imporre tributi obbligatori, riferentisi al periodo anteriore alla data del 28 marzo 1947, ed ancora dovuti\u00bb.<\/p><p>Io vorrei sapere con precisione che cosa importa la norma, Perch\u00e9 i casi sono due: o le imposte riferentisi al periodo anteriore al 28 marzo 1947 sono state pagate e non si detraggono; o non sono state pagate e si detraggono. \u00c8 vero che trattasi di un debito del contribuente sorto prima dalla data di riferimento, ma mi pare che si faccia un trattamento di disparit\u00e0, perch\u00e9, mentre colui che ha pagato regolarmente le imposte ordinarie non ha nessun beneficio, il contribuente moroso, ha un premio per la sua inadempienza. L\u2019osservazione non sembrer\u00e0 irrilevante, se si pone mente che le imposte ordinarie si pagano col reddito. La natura del debito autorizzerebbe la indetraibilit\u00e0.<\/p><p>PRESIDENTE. Ha facolt\u00e0 di parlare l\u2019onorevole Ministro delle finanze.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> La portata della lettera <em>d<\/em>) \u00e8 questa: detrazione delle imposte, tasse, contributi che alla data del 28 marzo 1947 siano ancora da pagare che, cio\u00e8, rappresentino un debito. E mi perdoni l\u2019onorevole Scoca, perch\u00e9 non vorrei che si arrivasse alla conclusione che penalizziamo quelli che hanno pagato.<\/p><p>Quelli che hanno pagato hanno gi\u00e0 visto uscire dal patrimonio la relativa attivit\u00e0, e, quindi, non c\u2019\u00e8 pi\u00f9 attivit\u00e0 e nemmeno il debito; quelli che devono pagare hanno un debito da ammettere in detrazione. E molti si trovano in queste condizioni, perch\u00e9 purtroppo parecchie imposte, principalmente di natura straordinaria, sono ancora largamente arretrate, nonostante la buona volont\u00e0 degli uffici. Abbiamo l\u2019imposta sugli utili di guerra, l\u2019avocazione degli utili di guerra, l\u2019avocazione dei profitti di speculazione, l\u2019avocazione dei profitti di regime, che rappresentano altrettanti debiti esistenti, ma spesso ancora da liquidare.<\/p><p>La lettera <em>d<\/em>) \u00e8 da interpretarsi come pleonastica, rispetto all\u2019affermazione generica che tutti i debiti sono detraibili; ma, in ogni caso, non pu\u00f2 che riferirsi a imposte, tasse e contributi ancora da pagare.<\/p><p>Questo \u00e8 il chiarimento, in sede interpretativa, perch\u00e9 non vorrei che si pensasse che si possa ammettere una detrazione di imposte gi\u00e0 pagate.<\/p><p>PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, l\u2019articolo 22 si intende approvato nel testo della Commissione.<\/p><p>Passiamo all\u2019articolo 23. Se ne dia lettura nel testo proposto dalla Commissione.<\/p><p>MOLINELLI. <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abQuando la esistenza di un debito di qualsiasi natura, denunziato dal debitore agli effetti della detrazione dal proprio patrimonio, \u00e8 negata dal creditore, il rapporto giuridico \u00e8 dichiarato inesistente a tutti gli effetti, anche fra le parti.<\/p><p>\u00abPer i crediti derivanti da rapporti con imprese commerciali e sempre che si tratti di atti inerenti all\u2019esercizio dell\u2019impresa, la esistenza del debito pu\u00f2 venire provata in base alle scritture contabili dell\u2019impresa creditrice regolarmente tenute.<\/p><p>\u00abQuando si tratti di rapporti con aziende di credito indicate alle lettere <em>a<\/em>), <em>b<\/em>), <em>c<\/em>) e <em>d<\/em>), dell\u2019articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141, ed al regio decreto-legge 17 luglio 1937, n. 1400, convertito nella legge 7 aprile 1938, n. 636, la esistenza del debito pu\u00f2 essere provata in base agli estratti dei saldi conti, certificati conformi alle scritturazioni da uno dei dirigenti dell\u2019istituto\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Bosco Lucarelli ha presentato un emendamento soppressivo dell\u2019intero primo comma. Ha facolt\u00e0 di illustrarlo.<\/p><p>BOSCO LUCARELLI. A me pare che il principio affermato in questo comma sia molto grave, perch\u00e9, per colpire una inadempienza fiscale, si verrebbe a dichiarare inesistente a tutti gli effetti giuridici \u2013 anche fra le parti \u2013 il rapporto giuridico interceduto tra un creditore e un debitore.<\/p><p>Ora, che di fatto si colpisca con una penalit\u00e0 il contribuente che non fa la dichiarazione esatta, lo comprendo perfettamente e l\u2019ho riscontrato anche in altri articoli della legge. Ma che da questa inadempienza fiscale si voglia arrivare ad una dichiarazione di inesistenza di un rapporto giuridico, mi pare sia cosa molto grave, che \u00e8 stata anche criticata altre volte che ha avuto la sua attuazione in provvedimenti fiscali.<\/p><p>Quindi, penso che questo comma vada soppresso: chi non fa la denunzia incorre in penalit\u00e0, contravvenzioni che sono contemplate in altra parte del progetto di legge; ma non si pu\u00f2 assolutamente, per una questione fiscale, mettere in nulla un rapporto giuridico avvenuto fra le parti. Questo a me pare un principio molto grave e penso che non possa essere affermato nella legge.<\/p><p>PRESIDENTE. Ha facolt\u00e0 di parlare l\u2019onorevole Ministro delle finanze.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Volevo far presente che l\u2019espressione dell\u2019articolo 23 \u00e8 abbastanza chiara; data l\u2019esistenza di un debito, se questo \u00e8 denunziato dal debitore agli effetti della detrazione dal proprio patrimonio, ma \u00e8 negata dal creditore, il rapporto giuridico \u00e8 dichiarato inesistente a tutti gli effetti. Qual \u00e8 dunque la vera portata di questa disposizione? Io, debitore, verso l\u2019onorevole Bosco Lucarelli di una determinata somma, indico come passivit\u00e0 detraibile dal mio patrimonio la somma che devo all\u2019onorevole Bosco Lucarelli, se effettivamente io sono debitore verso di lui della somma: \u00e8 questo un controllo necessario per non permettere improvvisazioni di debiti.<\/p><p>Se l\u2019onorevole Bosco Lucarelli, per considerazioni che non riuscirei ad immaginare in questo momento, in quanto si tratterebbe di vero autolesionismo, ritiene di negare la esistenza del suo credito, io sono allora liberato dal pagamento nei suoi confronti.<\/p><p><em>Una voce al centro.<\/em> Paga l\u2019imposta e non paga il debitore.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Pago l\u2019imposta e non pago il debitore. Debbo, per\u00f2, ammettere di essere stato inesatto quando ho accennato ad un autolesionismo di cui non so vedere la ragione; ci pu\u00f2 essere invece qualche circostanza che suggerisca di nascondere una determinata attivit\u00e0. Si noti bene, comunque, che il diniego del creditore non immobilizza la finanza nei confronti del creditore stesso. \u00c8 una prima sanzione per impedire la collusione fra debitore e creditore; ma la Finanza ha ancora mani libere per andare alla scoperta di tutta la verit\u00e0.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Bosco Lucarelli, dopo i chiarimenti dell\u2019onorevole Ministro, mantiene il suo emendamento?<\/p><p>BOSCO LUCARELLI. Lo ritiro.<\/p><p>CAROLEO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CAROLEO. Faccio mio l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Bosco Lucarelli. Rilevo che il Ministro si \u00e8 preoccupato del debitore e del creditore, ma non si \u00e8 affatto preoccupato del terzo sequestrante o pignorante che pu\u00f2 avere alle volte interessi anche superiori a quelli della Finanza ed evidentemente anche del debitore e del creditore che hanno potuto colludere fra di loro.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Si potrebbe aggiungere: \u00abfermi restando i diritti dei terzi\u00bb.<\/p><p>CARBONI ANGELO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CARBONI ANGELO. Condividendo in pieno l\u2019esattezza delle considerazioni fatte dall\u2019onorevole Ministro e l\u2019opportunit\u00e0 della disposizione, mi rendo conto per\u00f2 anche della giustezza del rilievo fatto dall\u2019onorevole Caroleo. Proporrei pertanto che si adottasse la seguente formula: \u00ab\u00e8 dichiarato inesistente a tutti gli effetti fra le parti, salvo il diritto dei terzi\u00bb.<\/p><p>DUGONI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>DUGONI. Faccio osservare che questo inciso annulla completamente il valore dell\u2019articolo, perch\u00e9 qualsiasi persona che si presenti come terzo va dall\u2019onorevole Ministro Pella e si fa pagare quella somma che ha diniegato prima di dovere all\u2019onorevole Bosco Lucarelli. E in questa maniera ci troviamo a frodare il fisco.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> E il terzo paga.<\/p><p>DUGONI. No, il terzo non paga perch\u00e9 non ha denunziato. Diventa allora una posizione incredibile, tantoch\u00e9 non vi pu\u00f2 essere altro che tagliare la testa al toro, dicendo semplicemente: \u00abNe \u00e8 negata l\u2019esistenza a tutti gli effetti\u00bb. Noi verremmo altrimenti a creare debiti su debiti, sequestri su sequestri, una serie di non so quante altre complicazioni di questo genere, le quali permetteranno di negare il debito e di mantenerlo in vita attraverso un terzo sequestratario di cui si ignora l\u2019esistenza al momento della dichiarazione della patrimoniale.<\/p><p>Anzi, dir\u00f2 di pi\u00f9: metto vivamente in guardia l\u2019Assemblea contro la tesi dell\u2019onorevole Caroleo e dell\u2019onorevole Carboni, perch\u00e9 ne potrebbero uscire veramente delle grosse falle fiscali.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Penso che qualche volta ricredersi sia da saggi. Ora, l\u2019idea di aggiungere \u00absalvi restando i diritti dei terzi\u00bb che a prima vista mi sembrava idonea per tranquillizzare l\u2019onorevole Caroleo e l\u2019onorevole Carboni, dopo le argomentazioni dell\u2019onorevole Dugoni, mi sembra veramente pericolosa.<\/p><p>Per cui chiedo al l\u2019onorevole Caroleo se egli effettivamente insiste.<\/p><p>CAROLEO. S\u00ec.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> \u00c8 vero che vi sono i rimedi ordinari contro le simulazioni, contro le frodi, che possono naturalmente essere strumenti anche a disposizione della Finanza. \u00c8 vero che la simulazione pu\u00f2 sempre essere colpita con i mezzi del diritto comune&#8230;<\/p><p>DUGONI. Forse si potrebbe dire: \u00absalvi i diritti dei terzi risultanti da atto pubblico o da scrittura privata avente data certa\u00bb.<\/p><p>Questa, potrebbe essere una formulazione.<\/p><p>BUBBIO. Io propongo di rinviare e di studiare la formula, data la delicatezza della materia nei rapporti con i terzi.<\/p><p>PRESIDENTE. Allora, vi \u00e8 una proposta di rinvio. \u00c8 d\u2019accordo l\u2019onorevole Ministro?<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Credo che sia opportuno rinviare: \u00e8 un lavoro di cesello che dobbiamo fare. Forse, si potrebbe dire: \u00absalvi i diritti dei terzi legittimamente accertati\u00bb. Ad ogni modo, concordo sull\u2019opportunit\u00e0 di rinviare.<\/p><p>PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, rimane stabilito che questo articolo sar\u00e0 rinviato per una migliore formulazione.<\/p><p>(<em>Cos\u00ec rimane stabilito<\/em>).<\/p><p>Segue l\u2019articolo 24. Se ne dia lettura nel testo della Commissione.<\/p><p>MOLINELLI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abChiunque abbia dato titoli di qualsiasi specie in anticipazione \u00e8 soggetto all\u2019imposta straordinaria per il valore dei titoli stessi, determinato a mente degli articoli 18 e 19 del presente decreto e ha diritto di ottenere in deduzione l\u2019ammontare del debito verso l\u2019istituto od il privato sovventore dell\u2019anticipazione. Quando l\u2019anticipazione abbia avuto luogo dopo il 1\u00b0 gennaio 1946 la deduzione \u00e8 subordinata alla dimostrazione dell\u2019impiego dell\u2019importo del debito.<\/p><p>\u00abChiunque abbia dato titoli di qualsiasi specie a riporto \u00e8 soggetto all\u2019imposta straordinaria pel valore dei titoli stessi risultante dal prezzo di compenso del mese di marzo 1947 o determinato per lo stesso mese ai sensi dell\u2019articolo 19 e ha diritto di ottenere in deduzione l\u2019ammontare del debito verso l\u2019istituto o verso il prenditore dei titoli a riporto. Quando il riporto abbia avuto luogo dopo il 1\u00b0 gennaio 1946 la deduzione \u00e8 subordinata alla dimostrazione dell\u2019impiego dell\u2019importo del debito.<\/p><p>\u00abIl prenditore dei titoli a riporto \u00e8 soggetto all\u2019imposta straordinaria per la somma che, alla data del 28 marzo 1947, aveva impiegata in operazioni di riporto\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. A questo articolo l\u2019onorevole Marinaro ha presentato i seguenti emendamenti.<\/p><p>\u00ab<em>Al primo comma, primo periodo, dopo le parole:<\/em> Chiunque abbia dato titoli di qualsiasi specie in anticipazione, <em>aggiungere:<\/em> o a riporto bancario che abbia sostanziale carattere di anticipazione; e, <em>al secondo periodo, alle parole:<\/em> Quando l\u2019anticipazione abbia, <em>sostituire le seguenti:<\/em> Quando le operazioni di cui sopra abbiano.<\/p><p>\u00ab<em>Al secondo comma, primo periodo, dopo le parole:<\/em> Chiunque abbia dato titoli di qualsiasi specie a riporto, <em>aggiungere:<\/em> di Borsa o di speculazione; <em>e, al secondo periodo, dopo le parole:<\/em> Quando il riporto, <em>aggiungere:<\/em> di Borsa o di speculazione\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Marinaro ha facolt\u00e0 di illustrarli.<\/p><p>MARINARO. La Commissione si \u00e8 discostata dal testo ministeriale nel punto in cui si determina il criterio di valutazione dei titoli dati in anticipazione ed a riporto. Infatti, mentre il testo ministeriale stabilisce che dei titoli dati in anticipazione o a riporto la valutazione viene fatta sulla base della media dei prezzi di compenso del semestre ottobre-marzo 1947, per quanto riguarda, invece, i titoli dati a riporto, la Commissione ha proposto che la valutazione sia fatta sulla base del prezzo di compenso del marzo 1947. Ora, non \u00e8 chi non veda l\u2019ingiustizia di questa distinzione fatta dalla Commissione, in quanto che, dato l\u2019andamento ascendente del valore dei titoli negli ultimi tempi, ai titoli dati a riporto \u00e8 fatto un trattamento peggiore di quello fatto ai titoli dati in anticipazione.<\/p><p>Vero \u00e8 che l\u2019onorevole La Malfa ha giustificato nella sua relazione queste differenziazioni con la considerazione che i riporti sono spesso usati a scopo speculativo. Siamo perfettamente d\u2019accordo, onorevole La Malfa, ma dobbiamo distinguere fra riporti intesi come speculazione, intesi cio\u00e8 come mezzo per sistemazione di operazioni di Borsa, e riporti puramente bancari. E se la memoria non mi tradisce (credo che questa distinzione esista anche nella pratica) ho letto proprio in un libro del nostro Ministro delle finanze, una distinzione precisamente in questi termini: riporti di speculazione, cio\u00e8 che servono come mezzo di sistemazione di operazioni di speculazione; e riporti bancari, i quali non sono altro che vere e proprie anticipazioni in senso economico, salvo la diversa natura giuridica; si tratta cio\u00e8, in sostanza, di prestiti in denaro che la banca fa a chi consegna delle azioni e si garantisce con queste azioni. Ed in pratica avviene che le banche preferiscono all\u2019operazione di anticipazione l\u2019operazione di riporto, appunto perch\u00e9 i titoli passano poi in propriet\u00e0.<\/p><p>Io non vedo perci\u00f2 la necessit\u00e0 di mantenere questa distinzione. Piuttosto si pu\u00f2 vedere l\u2019opportunit\u00e0 di distinguere fra le due specie di riporto; e il mio emendamento tende appunto a questo, a distinguere fra riporti di speculazione e riporti bancari.<\/p><p>Quando si pu\u00f2 provare che il riporto \u00e8 bancario, non c\u2019\u00e8 ragione di fare la distinzione. E naturalmente il testo del mio emendamento al primo comma non menoma affatto la potest\u00e0 di accertamento da parte del fisco, il quale pu\u00f2 in ogni circostanza accertare se si tratti di un riporto veramente bancario o no.<\/p><p>L\u2019emendamento da me proposto al secondo comma, poi, \u00e8 giustificato dalle necessit\u00e0 di coordinamento con il primo.<\/p><p>PRESIDENTE. Qual \u00e8 il parere della Commissione?<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> La Commissione accetta gli emendamenti dell\u2019onorevole Marinaro.<\/p><p>PRESIDENTE. Il Governo accetta?<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Il Governo accetta.<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo allora ai voti l\u2019emendamento proposto dall\u2019onorevole Marinaro al primo comma dell\u2019articolo.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>Pongo ai voti l\u2019emendamento dello stesso onorevole Marinaro al secondo comma.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>L\u2019articolo 24 si intende approvato con gli emendamenti test\u00e9 posti in votazione.<\/p><p>Passiamo all\u2019articolo 25. Se ne dia lettura nel testo proposto dalla Commissione.<\/p><p>MOLINELLI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abSi presume che facciano parte del patrimonio del contribuente le seguenti quote percentuali in conto rispettivamente del valore del mobilio, dell\u2019arredamento e dei gioielli, del danaro, dei depositi e dei titoli di credito al portatore:<\/p><p>Mobilio, arredamenti e gioielli: 3 per cento fino a 5 milioni, 5 per cento fino a 10 milioni, 7 per cento fino a 50 milioni, 10 per cento oltre 50 milioni;<\/p><p>Denaro, depositi e titoli di credito al portatore: 2 per cento fino a 5 milioni, 4 per cento fino a 10 milioni, 6 per cento fino a 50 milioni, 10 per cento oltre 50 milioni.<\/p><p>\u00abDette quote si computano con riferimento al patrimonio netto, risultante dalla differenza tra il valore lordo delle attivit\u00e0, escluse quelle costituite dai cespiti sopra indicati e l\u2019ammontare delle passivit\u00e0 deducibili.<\/p><p>\u00abLe quote stabilite nel comma precedente rappresentano l\u2019ammontare minimo dei cespiti soggetti all\u2019imposta, al quale si elevano i valori eventualmente dichiarati per una cifra inferiore, fermo l\u2019obbligo, da parte del contribuente, di dichiarare il maggior valore di ognuno dei cespiti indicati effettivamente posseduto, e ferma la facolt\u00e0 da parte della finanza, di procedere all\u2019accertamento di maggiori valori in base a dati e circostanze di fatto.<\/p><p>\u00abLa quota presunta in conto mobilio, arredamento e gioielli \u00e8 ridotta alla met\u00e0 nei riguardi del cittadino e dello straniero residenti all\u2019estero, che abbiano beni nello Stato. La quota non si aggiunge se non risulti che detti contribuenti possiedano del mobilio nello Stato\u00bb.<\/p><p>BOSCO LUCARELLI. Chiedo di parlare per una mozione d\u2019ordine.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>BOSCO LUCARELLI. Credo che, per ragioni di opportunit\u00e0, vada discusso prima l\u2019articolo 28 che fissa i minimi tassabili \u2013 e sul quale sono stati proposti emendamenti \u2013 e poi l\u2019articolo 25 che tiene presenti i minimi di cui all\u2019articolo 28.<\/p><p>PRESIDENTE. Faccio presente che l\u2019articolo 28 del testo ministeriale \u00e8 soppresso e che l\u2019articolo 28 della Commissione corrisponde all\u2019articolo 29 del testo ministeriale.<\/p><p>DUGONI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>DUGONI. Sono di opinione che noi dovremmo oggi approvare l\u2019articolo 25, perch\u00e9 se non lo approvassimo sotto la specie che vi sono degli emendamenti che attendono di essere esaminati riguardanti lo spostamento del minimo imponibile, noi indicheremmo una certa preferenza verso l\u2019accettazione di questi emendamenti, cosa che l\u2019Assemblea non vuol fare in questo momento.<\/p><p>Quindi sono di opinione che si debba esaminare l\u2019articolo 25, salvo poi a modificarlo nella eventualit\u00e0 che i minimi siano mutati. I minimi attuali sono quelli proposti dalla Commissione ed accettati dal Governo e non abbiamo nessun motivo per ritenere che vengano mutati.<\/p><p>In queste condizioni, propongo che si esamini l\u2019articolo 25.<\/p><p>CORBINO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CORBINO. Noi abbiamo lasciato in sospeso tante questioni di una certa importanza, e senza pregiudicare la questione di merito potremmo anche mettere da parte l\u2019articolo 25 e passare agli articoli 26 e 27.<\/p><p>Quanto all\u2019articolo 29 del testo governativo che diventa 28 nel testo della Commissione, se approveremo gli articoli 26 e 27, io vorrei fare la proposta di rinvio. Infatti la questione di un minimo va risolta con ponderazione. Ecco perch\u00e9 io vorrei dire: Prendiamo tempo, approviamo gli articoli 26 e 27 senza pregiudicare la questione di fissare il minimo e rimandiamo alla prossima seduta gli articoli 25 e 28 della Commissione.<\/p><p>PESENTI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>PESENTI. Penso anch\u2019io che l\u2019articolo 25 non possa essere considerato a s\u00e9 stante. Dipende fra l\u2019altro dai mezzi che avremo per l\u2019accertamento dei beni mobiliari. La presunzione che qui viene considerata dipende dalle forme molto imperfette di accertamento che la legge prescrive per i beni mobiliari, come mobili, arredamenti, gioielli, denaro, depositi. Se si accettasse di abolire il segreto bancario, \u00e8 chiaro che la dizione potrebbe modificarsi. Quindi, penso che si debba rinviare la discussione dell\u2019articolo 25 a quando saranno noti gli altri articoli della legge.<\/p><p>DUGONI. Aderisco alle considerazioni dell\u2019onorevole Pesenti.<\/p><p>PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, resta stabilito che l\u2019articolo 25 \u00e8 rinviato.<\/p><p>(<em>Cos\u00ec rimane stabilito<\/em>).<\/p><p>Passiamo all\u2019articolo 26. Se ne dia lettura, nel testo ministeriale accettato dalla Commissione.<\/p><p>MOLINELLI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abIl danaro ed i titoli di credito al portatore entrati nel patrimonio del contribuente dopo il 1\u00b0 gennaio 1944, in dipendenza di alienazione di beni, di successione ereditaria e di donazione, si presumono ancora posseduti alla data del 28 marzo 1947, salvo al contribuente di dimostrarne il consumo o l\u2019impiego in cespiti dichiarati o comunque accertati ai fini della imposta straordinaria, o esenti dall\u2019imposta stessa.<\/p><p>\u00abQuando il tenore di vita del contribuente, posto in relazione con i suoi redditi conosciuti o altri elementi indiziari, lasci fondatamente ritenere che il patrimonio accertato a suo carico in via analitica sia inferiore a quello effettivamente posseduto, pu\u00f2 procedersi ad accertamento presuntivo\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Rescigno propone la soppressione del primo comma e, subordinatamente, di aggiungere il seguente capoverso:<\/p><p>\u00abLa detta presunzione non ha luogo per i contribuenti che traggano i loro mezzi di vita esclusivamente dalla loro retribuzione di impiegati o salariati\u00bb.<\/p><p>Non essendo presente l\u2019onorevole Rescigno, s\u2019intende che abbia rinunciato ai suoi emendamenti.<\/p><p>Sul secondo comma \u00e8 stato presentato il seguente emendamento dagli onorevoli Corbino, Cannizzo, Colitto, Condorelli, Perrone Capano, Perugi, Marinaro, Bencivenga, Maffioli, ed altri, cos\u00ec concepito:<\/p><p>\u00ab<em>Fare del secondo comma un articolo a parte premettendo le seguenti parole:<\/em> Nel caso di contribuenti, il cui patrimonio sia prevalentemente composto di valori mobiliari\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Corbino ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>CORBINO. Desidererei che il secondo comma dell\u2019articolo 26 fosse staccato per farne un articolo a parte; ma vorrei limitarne la possibilit\u00e0 di applicazione ai contribuenti il cui patrimonio sia prevalentemente mobiliare. \u00c8 vero che in questo modo noi verremo a contenere i poteri del fisco per l\u2019accertamento dei patrimoni; ma dobbiamo tener conto che rispetto alla patrimoniale noi abbiamo due tipi quasi estremi di contribuenti: il contribuente che ha il patrimonio prevalentemente immobiliare, che non pu\u00f2 sfuggire all\u2019imposta e rispetto al quale la presunzione di evasione \u00e8 relativamente piccola; ed il contribuente, che invece ha valori mobiliari, e rispetto al quale la presunzione di evasione \u00e8 forte. Quindi, introdurre i metodi induttivi nell\u2019accertamento del patrimonio pu\u00f2 costituire un ottimo strumento di perequazione fiscale nel caso dei contribuenti che abbiano il patrimonio prevalentemente mobiliare. Non lo estenderei agli altri patrimoni; perch\u00e9 per costoro eventualmente potrebbero intervenire le Commissioni in base all\u2019articolo 46, che il Governo ha gi\u00e0 proposto e la Commissione ha accettato, che d\u00e0 alle Commissioni di prima istanza la facolt\u00e0 di eseguire anche aumenti sugli accertamenti fatti dagli uffici, nel caso in cui vi siano elementi per ritenere che questi accertamenti siano inferiori al vero.<\/p><p>In sostanza, perch\u00e9 noi ricorriamo all\u2019emendamento indiziario? Per colpire soprattutto coloro che, avendo ricchezze mobiliari, possono pi\u00f9 facilmente sfuggire all\u2019imposta. Per costoro lasciamo per intero la facolt\u00e0 al fisco. Ma per gli altri, che saranno accertati quasi certamente fino all\u2019ultimo centesimo, cerchiamo di non metterli alla merc\u00e9 di tanti nemici personali che talvolta possono benissimo dire: \u00abTizio vive agiatamente\u00bb. I contribuenti potranno, s\u00ec, dimostrare che non vivono agiatamente, ma avranno un sacco di pasticci. Quindi lasciamo la facolt\u00e0 di accertare su indizi soltanto per coloro per i quali gli indizi siano i soli elementi.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Relatore ha facolt\u00e0 di esprimere il suo pensiero.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Mi rendo conto delle argomentazioni dell\u2019onorevole Corbino. Osservo tuttavia che aggiungendo che la disposizione si applica ai contribuenti che hanno prevalentemente patrimonio mobiliare, non modificheremmo nulla. Implicitamente la norma non si pu\u00f2 che applicare a quei contribuenti. Se risultano patrimoni immobiliari, la finanza non ha ragione di applicare questa disposizione poich\u00e9 conosce la composizione del patrimonio e, quindi, pu\u00f2 stabilire l\u2019equivalenza del tenore di vita col patrimonio posseduto. \u00c8 solo quando non conosce la composizione del patrimonio, che applica la disposizione.<\/p><p>Ci pu\u00f2 essere d\u2019altronde un possessore di patrimonio immobiliare che abbia reddito mobiliare nascosto e il suo patrimonio immobiliare pu\u00f2 non essere proporzionato al tenore di vita.<\/p><p>Pregherei l\u2019onorevole Corbino di non insistere nel suo emendamento.<\/p><p>CORBINO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CORBINO. In sostanza resterebbe affermato il principio che il sistema indiziario si limiterebbe soprattutto al patrimonio mobiliare. Credo opportuno poi di farne un articolo separato, perch\u00e9 l\u2019averlo collocato con la disponibilit\u00e0, di danaro, titoli di credito, provenienti da operazioni effettuate dopo il 1\u00b0 gennaio 1944, farebbe supporre che questo accertamento indiziario sia da limitare soltanto in questo caso, mentre a me pare che la disposizione, per la sua importanza, dovrebbe formare un articolo a s\u00e9.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Effettivamente sarebbe pi\u00f9 esatto dividere, salvo a riordinare, il testo legislativo.<\/p><p>PRESIDENTE. Il Ministro delle finanze ha facolt\u00e0 di esprimere il proprio parere.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Per quanto riguarda la proposta di dividere l\u2019articolo 26 in due parti, sono perfettamente d\u2019accordo. Anzi sono grato all\u2019onorevole Corbino del suo suggerimento, perch\u00e9 la enucleazione della seconda parte e la formulazione di un articolo autonomo servono a scolpire meglio l\u2019importanza del sistema di accertamento induttivo.<\/p><p>Francamente, per\u00f2, non posso aderire alla proposta di limitare l\u2019accertamento induttivo generico ai casi in cui prevale il patrimonio mobiliare, perch\u00e9, all\u2019atto pratico, svuoteremmo di contenuto l\u2019accertamento induttivo, in quanto il punto di partenza \u00e8 quasi sempre l\u2019aver trovato dei cespiti immobiliari. N\u00e9 d\u2019altra parte deve preoccuparsi l\u2019onorevole Corbino di quello che pu\u00f2 succedere in rapporto ai contribuenti possessori di patrimonio immobiliari, perch\u00e9, una delle due: o il reddito di questi cespiti immobiliari giustifica il tenore di vita, ed allora la questione \u00e8 risolta, o il reddito suddetto non giustifica il tenore di vita e il contribuente non d\u00e0 altra giustificazione al riguardo, e allora non vedo la ragione di sottrarlo all\u2019accertamento induttivo per il semplice fatto che abbia patrimonio immobiliare.<\/p><p>Per questo prego l\u2019onorevole Corbino, che \u00e8 maestro della materia, ed ha cos\u00ec vivo il senso della tutela degli interessi della Finanza, di non insistere sulla seconda parte del suo emendamento.<\/p><p>CORBINO. Accetto l\u2019invito dell\u2019onorevole Ministro, raccomandando per\u00f2 che l\u2019Amministrazione sia piuttosto cautelativa con quei contribuenti che dovranno pagare al cento per cento.<\/p><p>PRESIDIENTE. Poich\u00e9 l\u2019onorevole Corbino ritira il suo emendamento per la parte che si riferisce all\u2019aggiunta, pongo ai voti la sua proposta, accettata dal Governo e dalla Commissione, di dividere l\u2019articolo in due parti. La prima parte andr\u00e0 fino alle parole: \u00absono esenti dalla imposta stessa\u00bb. Un successivo articolo, 26-<em>bis<\/em>, comincer\u00e0 con le parole: \u00abQuando il tenore di vita del contribuente ecc.\u00bb.<\/p><p>(<em>La proposta di divisione \u00e8 approvata<\/em>).<\/p><p>Con questa modifica, l\u2019articolo si intende approvato.<\/p><p>Segue l\u2019articolo 27. Se ne dia lettura nel testo modificato dalla Commissione.<\/p><p>MOLINELLI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abIl contribuente, che dimostri di aver sottoscritto al prestito della ricostruzione 3,50 per cento e di essere ancora in possesso dei relativi titoli alla data del 28 marzo 1947, ha il diritto di ottenere che l\u2019importo dei titoli stessi sia, al prezzo di emissione, portato in detrazione dal danaro, depositi e titoli di credito al portatore, accertati presuntivamente nel suo patrimonio a mente degli articoli 25 e 26. Se il prestito \u00e8 stato sottoscritto contraendo un debito, questo non \u00e8 ammesso in detrazione dal patrimonio lordo.<\/p><p>\u00abAi fini della disposizione contenuta nel comma precedente il contribuente deve presentare l\u2019elenco dei titoli, con l\u2019indicazione del taglio e del numero\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Tosi ha proposto il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Sopprimere l\u2019ultimo periodo del primo comma:<\/em> Se il prestito \u00e8 stato sottoscritto contraendo un debito, questo non \u00e8 ammesso in detrazione del patrimonio lordo\u00bb.<\/p><p>Ha facolt\u00e0 di illustrarlo.<\/p><p>TOSI. Si tratta di questo. Con l\u2019emendamento introdotto dalla Commissione si \u00e8 attuato un principio che \u00e8 contrario agli articoli della legge fin qui votati. Noi abbiamo approvato gli articoli 22 e 24 nella loro formula; abbiamo in sospeso l\u2019articolo 25, dove si ripete lo stesso concetto: vale a dire che tutti i debiti del contribuente devono essere sottratti dal patrimonio lordo. L\u2019affermazione non vale soltanto per la legge, ma vale anche come principio generale, perch\u00e9 quando si parla di imposta sul patrimonio, nella legge fiscale, nel concetto giuridico, nel concetto economico si intende sempre il patrimonio netto e non quello lordo.<\/p><p>Il che vorrebbe dire che se noi in questo caso specifico, proprio perch\u00e9 il contribuente ha sottoscritto il prestito della ricostruzione, non dovessimo accordare la detrazione del debito, proprio in questo caso, dico, noi creeremmo il danno di chi ha in buona fede concorso ad aiutare lo Stato. Quali altri argomenti abbiamo a nostro appoggio? Si dice: se quell\u2019individuo avesse venduto una sua propriet\u00e0 e con quei soldi avesse sottoscritto al prestito, avrebbe compiuto un\u2019azione diversa da colui che and\u00f2 a contrarre un debito per sottoscrivere al prestito. Vediamo se \u00e8 vero. Supponiamo che un Tizio abbia prima della proposta di emissione del prestito un patrimonio di 100 e questo \u00e8 l\u2019individuo che vende il bene. Dall\u2019altra parte un altro individuo, che \u00e8 quello che sottoscrive col debito ha pure cento. Al momento della sottoscrizione il primo aliena una quota di 20 del suo patrimonio che tramuta in prestito; il che vuol dire che dopo questa operazione gli sono rimasti: 80 di beni vari, pi\u00f9 20 di prestito: totale 100 come all\u2019origine. Al secondo, che aveva 100 di patrimonio originario meno 20 di debito che ha contratto, pi\u00f9 20 di prestito sottoscritto, \u00e8 rimasto pure un patrimonio di 100 come era all\u2019origine.<\/p><p>Veniamo ora alla tassazione con la imposta sul patrimonio: il primo individuo ha una quota di 80, da essere sottoposta all\u2019imposta patrimoniale, pi\u00f9 20 di esenzione. Il secondo individuo ha un patrimonio di 100 meno 20 del debito, quindi 80 che deve essere tassato e 20 che ne \u00e8 esente.<\/p><p>L\u2019esempio mi pare cos\u00ec semplice da persuadere anche i meno adatti ad accorgersi dell\u2019errore.<\/p><p>C\u2019\u00e8 poi un\u2019altra considerazione. Se noi non accettassimo la detraibilit\u00e0 del debito dal patrimonio, finiremmo col venir meno al principio affermato con la legge di sottoscrizione del prestito, quando si disse che chiunque sottoscriveva al prestito, per quella parte sottoscritta sarebbe stato esente. La norma da me impugnata arriverebbe a questa conclusione: che la legge dichiara esente il prestito e questa imposta colpisce il denaro con cui l\u2019individuo ha sottoscritto al prestito. Secondo me c\u2019\u00e8, in questi argomenti, la logica sufficiente a suggerirci che qui si deve fare come negli altri casi, applicando la norma comune: togliere dall\u2019attivo lordo le passivit\u00e0. Resta un\u2019ulteriore eccezione che mi sono sentito dire ed \u00e8 questa: chi ha contratto il debito, ha sottratto alla imposta patrimoniale parte del suo patrimonio. La risposta \u00e8 nella legge relativa al prestito. La sera stessa in cui il Ministro Bertone annunciava che 225 miliardi di prestito erano stati sottoscritti, in quel momento ciascuno di noi accettava per vero, perch\u00e9 contenuto nel testo stesso della legge del prestito, che 225 miliardi di patrimonio italiano dovevano andare esenti dalla imposta straordinaria sul patrimonio.<\/p><p>Non capisco perch\u00e9, nel momento in cui si attua questa imposta, si debba venir meno al principio inserito nella legge generale e voluto in quel determinato momento. Un\u2019altra osservazione \u00e8 che questi debiti, essendo stati in generale accesi con enti collettivi, non tassati da questa legge, evidentemente sfuggono all\u2019imposta. A parte la considerazione fatta ora sulla legge del prestito, resta quest\u2019altra: anche chi ha venduto di suo bene ad enti collettivi si trova nella stessa identica situazione di vedere i beni sottratti all\u2019imposta. Mi pare che con queste brevi argomentazioni ho dato succintamente ragione del mio emendamento.<\/p><p>C\u2019\u00e8, secondo me, un altro ragionamento che ci viene in aiuto ed \u00e8 questo: se il secondo individuo non avesse contratto il debito per sottoscrivere al prestito, ritenete voi che quei soldi si sarebbero tramutati nel prestito? Io affermo di no, perch\u00e9 se \u00e8 vero che colui il quale ha prestato i soldi o ha comprato i beni, ha preferito queste due forme di investimento anzich\u00e9 la sottoscrizione diretta ed immediata del prestito, vuol dire che, senza la volont\u00e0 dell\u2019altro, quei soldi non si sarebbero mai trasferiti nel prestito. E non capisco perch\u00e9 il sottoscrittore che ha fornito alla Patria soldi in un momento in cui lo Stato diceva di averne bisogno, anche per salvare la lira, deve, lui solo, cadere nell\u2019errore voluto dall\u2019articolo 27. Qualcuno potrebbe sostenere che da anteporre ai suesposti argomenti tecnici ed economici ve n\u2019\u00e8 uno morale, cio\u00e8 che questa gente ha tentato, attraverso debiti, di nascondere parte del proprio patrimonio. Dopo le spiegazioni date, voglio affermare: 1\u00b0) i sottoscrittori al prestito anche se hanno contratto debiti, non hanno fatto altro che seguire quanto una legge speciale invitava a fare, e dichiarava essere nell\u2019interesse dello Stato; 2\u00b0) per me il problema morale non \u00e8 quello di chiedere al sottoscrittore perch\u00e9 ha contratto un debito, ma quello di chiedere allo Stato se vuole o non vuole mantenere fede alla parola data, cio\u00e8 di rendere esenti i patrimoni che sono stati sottoscritti al prestito.<\/p><p>Messo il problema nei giusti termini, viene come conclusione che se quest\u2019ultimo periodo, del primo paragrafo, vuol dire la non detraibilit\u00e0 del debito dal patrimonio lordo, tutti gli elementi concorrono a dimostrare che esso periodo deve essere modificato. Infine se il debito fosse contratto con un privato, cadremmo anche nella doppia tassazione, perch\u00e9 lo prenderemmo presso il primo contribuente come debito, e lo prenderemmo come credito presso l\u2019altro contribuente.<\/p><p>Insisto dunque nel chiedere che deve assolutamente essere accolto il mio emendamento.<\/p><p>DUGONI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>DUGONI. Farei la proposta di rinviare questa discussione per una ragione importante: la discussione \u00e8 di grande momento. Le banche e i direttori di banche hanno segnalato a me, come membro della Commissione di finanza, al momento della sottoscrizione del prestito, il tipo di operazione di cui ha parlato Tosi, diretto a frodare l\u2019imposta patrimoniale. Ora, io dar\u00f2 la dimostrazione che queste operazioni si sono compiute esattamente come ha detto l\u2019onorevole Tosi, e poich\u00e9 si tratta di parecchie centinaia di milioni solo per le banche milanesi, credo che sia il caso di rinviare la nostra discussione.<\/p><p>TOSI. In ogni caso, non possono superare i 225 miliardi del prestito sottoscritto. Questa era la volont\u00e0 della legge originaria. Se l\u2019abbiamo accettata allora, abbiamo il dovere di rispettarla oggi, e sempre.<\/p><p>CAROLEO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CAROLEO. Io sono contro l\u2019emendamento e contro il rinvio. La proposta, nei limiti posti dalla Commissione, \u00e8 semplice poich\u00e9 si vuole evitare una duplice detrazione, nei soli confronti di coloro che per sottoscrivere al prestito hanno fatto delle anticipazioni. Al solito, queste sottoscrizioni avvengono con anticipazioni presso banche. Mi pare che non sia opportuna la proposta di rinvio, perch\u00e9 l\u2019impostazione del quesito \u00e8 gi\u00e0 chiara nella legge.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> La questione, effettivamente ha una certa gravit\u00e0. \u00c8 stata ampiamente discussa in sede di Commissione, e la Commissione si \u00e8 divisa ed ha approvato a maggioranza un emendamento che dovrebbe essere ampiamente illustrato. Credo che il rinvio sia necessario, anche perch\u00e9 quest\u2019argomento ha avuto molte ripercussioni sulla stampa. Discuterlo cos\u00ec, in fine di seduta, non mi sembra opportuno.<\/p><p>PRESIDENTE. Sta bene. Il seguito della discussione \u00e8 rinviato alla seduta pomeridiana di luned\u00ec 14.<\/p><p>Interrogazioni con richiesta di urgenza.<\/p><p>PRESIDENTE. Comunico che sono state presentate le seguenti interrogazioni con richiesta d\u2019urgenza:<\/p><p>\u00abAl Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dell\u2019interno, per conoscere le circostanze ed i motivi che hanno determinato l\u2019indegno atteggiamento delle forze di polizia di Palermo, che non hanno esitato a caricare un pacifico corteo di donne \u00e8 di fanciulli, che ordinatamente chiedeva il tesseramento differenziato e la distribuzione di viveri.<\/p><p>\u00abLe interroganti chiedono quali provvedimenti si intendano adottare sia a carico dei responsabili dell\u2019inumana azione di polizia di Palermo sia per tutelare le manifestazioni democratiche, oggi nemmeno pi\u00f9 difese dalla presenza di innocenti fanciulli e dall\u2019elementare rispetto dovuto alle donne\u00bb.<\/p><p>\u00abGallico Spano Nadia, Merlin Lina, Montagnana Rita, Mattei Teresa, Bei Adele, Noce Teresa, Pollastrini Elettra, Iotti Leonilde, Minella Angiola, Rossi Maria Maddalena\u00bb.<\/p><p>\u00abAl Ministro dell\u2019interno, per conoscere se rispondano a verit\u00e0 le notizie diffuse negli ambienti popolari ed impiegatizi di Siracusa sull\u2019accertamento di gravi irregolarit\u00e0 nell\u2019ufficio alimentazione e razionamento di Siracusa, per ammanchi o sottrazioni di notevoli quantit\u00e0 di farina, col peggioramento della confezione del pane, irregolarit\u00e0 che avrebbero determinato la nomina di un commissario prefettizio; e se e quali provvedimenti siano stati o si intendano adottare contro i responsabili di imperdonabili malefatte, in un momento cos\u00ec delicato ed in materia cos\u00ec sensibile, date le gravi deficienze del grano.<\/p><p>\u00abDi Giovanni\u00bb.<\/p><p>Chiedo al Governo quando intende rispondere.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Il Governo si riserva di precisare la data in cui intende rispondere a queste interrogazioni.<\/p><p>PRESIDENTE. Segue un\u2019altra interrogazione, pure con richiesta di urgenza:<\/p><p>\u00abAl Ministro delle finanze, per invitarlo, in considerazione dell\u2019enorme lavoro cui sono sottoposti gli uffici distrettuali delle imposte, ad aumentare il personale tecnico, richiamandolo da uffici scarsamente produttivi e compensandolo con adeguata partecipazione economica, in rapporto al gettito dell\u2019imposta patrimoniale cos\u00ec come \u2013 del resto \u2013 \u00e8 gi\u00e0 stato praticato per le ricevitorie postali, nelle quali \u00e8 stato sottoscritto, con una percentuale di premio, il prestito della ricostruzione.<\/p><p>\u00abCaso, De Michele, Numeroso\u00bb.<\/p><p>Chiedo al Governo quando intende rispondere.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Il Governo risponder\u00e0 nella prossima seduta dedicata alle interrogazioni.<\/p><p>Interrogazioni.<\/p><p>PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.<\/p><p>MOLINELLI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abI sottoscritti chiedono d\u2019interrogare il Ministro dell\u2019interno, sugli incidenti di Palermo del giorno 11 luglio, nel corso dei quali la polizia ha aggredito donne inermi che protestavano contro il vertiginoso rincaro dei prezzi e contro il mancato intervento delle autorit\u00e0 regionali.<\/p><p>\u00abMerlin Angelina, Fiorentino Giosu\u00e8\u00bb.<\/p><p>\u00abI sottoscritti chiedono d\u2019interrogare i Ministri dell\u2019agricoltura e foreste e delle finanze, per sapere se non ritengano giusto e opportuno, urgente e necessario, estendere a tutti gli agricoltori italiani, per tutti i lavori agricoli, i benefic\u00ee della esenzione dal dazio doganale sui carburanti liquidi in distribuzione e assegnazione, benefic\u00ee gi\u00e0 accordati in passato ed oggi conservati e mantenuti per gli agricoltori siciliani, per i Consorzi di bonifica e per la motopesca. (<em>Gli interroganti chiedono la risposta scritta<\/em>).<\/p><p>\u00abBraschi, Pallastrelli\u00bb.<\/p><p>\u00abI sottoscritti chiedono d\u2019interrogare il Ministro dell\u2019interno, per sapere:<\/p><p>1\u00b0) quali provvedimenti sono stati presi verso l\u2019ufficiale che dava luogo ad una grave provocazione contro gli allievi della scuola di Polizia di Nettuno;<\/p><p>2\u00b0) quali motivi hanno determinato l\u2019esonero dal servizio di una trentina di allievi (partigiani), avendo tutti gli appartenenti alla scuola manifestato a favore di alcuni compagni trattenuti dal suddetto ufficiale nel corpo di guardia, e non in cella di punizione evidentemente perch\u00e9 non meritavano alcuna punizione. (<em>Gli interroganti chiedono la risposta scritta<\/em>).<\/p><p>\u00abMezzadra, Lombardi Carlo\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. La prima di queste interrogazioni sar\u00e0 iscritta all\u2019ordine del giorno e svolta al suo turno; le altre saranno trasmesse ai Ministri competenti per la risposta scritta.<\/p><p>Sull\u2019ordine dei lavori.<\/p><p>SCOCCIMARRO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>SCOCCIMARRO. Siccome nella discussione sull\u2019imposta patrimoniale si sta per affrontare questioni molto importanti come quella relativa agli enti collettivi, ed arrivati all\u2019articolo 29, non sar\u00e0 possibile proseguire se in precedenza non sar\u00e0 stato risolto questo problema, si potrebbe rinviare la discussione a marted\u00ec prossimo anzich\u00e9 a luned\u00ec, poich\u00e9 luned\u00ec non saranno presenti molti deputati.<\/p><p>PRESIDENTE. Se non si tiene seduta luned\u00ec per continuare la discussione sulla patrimoniale, tutto il programma dei lavori verrebbe a cadere.<\/p><p>Ritengo quindi opportuno fissare la prossima seduta a luned\u00ec, e raccomando agli onorevoli deputati di essere presenti.<\/p><p>Se non vi sono osservazioni, resta cos\u00ec stabilito.<\/p><p>(<em>Cos\u00ec rimane stabilito<\/em>).<\/p><p>La seduta termina alle 13.35.<\/p><p>Ordine del giorno per la seduta di luned\u00ec 14 luglio 1947.<\/p><p>Alle ore 17:<\/p><p><em>Seguito della discussione sul disegno di legge<\/em><em>:<\/em><\/p><p>\u00abConvalida del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 29 marzo 1947, n. 143, concernente l\u2019istituzione di una imposta straordinaria progressiva sul patrimonio. (14).<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE CLXXXIII. SEDUTA DI SABATO 12 LUGLIO 1947 PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE CONTI INDICE Congedo: Presidente Disegno di legge (Seguito della discussione): Convalida del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 29 marzo 1947, n. 143, concernente l\u2019istituzione di una imposta straordinaria progressiva sul patrimonio. (14) Presidente Rescigno De Vita Bosco [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_relevanssi_hide_post":"","_relevanssi_hide_content":"","_relevanssi_pin_for_all":"","_relevanssi_pin_keywords":"","_relevanssi_unpin_keywords":"","_relevanssi_related_keywords":"","_relevanssi_related_include_ids":"","_relevanssi_related_exclude_ids":"","_relevanssi_related_no_append":"","_relevanssi_related_not_related":"","_relevanssi_related_posts":"2042,2036,2085,2175,2181,2046","_relevanssi_noindex_reason":"","_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[53,7],"tags":[],"post_folder":[52],"class_list":["post-2017","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-1947-07","category-assemblea"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2017","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=2017"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2017\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":6857,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2017\/revisions\/6857"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=2017"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=2017"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=2017"},{"taxonomy":"post_folder","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fpost_folder&post=2017"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}