{"id":2015,"date":"2023-09-10T22:18:26","date_gmt":"2023-09-10T20:18:26","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=2015"},"modified":"2023-10-21T22:06:05","modified_gmt":"2023-10-21T20:06:05","slug":"pomeridiana-di-venerdi-11-luglio-1947","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=2015","title":{"rendered":"POMERIDIANA DI VENERD\u00cc 11 LUGLIO 1947"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"2015\" class=\"elementor elementor-2015\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-2f9bb24 elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"2f9bb24\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-4bc7f2d\" data-id=\"4bc7f2d\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-9d6967f elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"9d6967f\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/19470711_2.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-f2dc4c4 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"f2dc4c4\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>CLXXXII.<\/p><p>SEDUTA POMERIDIANA DI VENERD\u00cc 11 LUGLIO 1947<\/p><p>PRESIDENZA DEL PRESIDENTE <strong>TERRACINI<\/strong><\/p><p>indi<\/p><p>DEL VICEPRESIDENTE <strong>TARGETTI<\/strong><\/p><p><strong>INDICE<\/strong><\/p><p><strong>Progetto di Costituzione della Repubblica italiana <\/strong>(<em>Seguito della discussione<\/em>)<strong>:<\/strong><\/p><p>Presidente<\/p><p>Coppi<\/p><p>Ruini, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione<\/em><\/p><p>Zuccarini<\/p><p>Bozzi<\/p><p>Colitto<\/p><p>Morelli Renato<\/p><p>Tosato<\/p><p>Rossi Paolo<\/p><p>Perassi<\/p><p>Preti<\/p><p>Dugoni<\/p><p>Codignola<\/p><p>Corbino<\/p><p>Lussu<\/p><p>Nitti<\/p><p><strong>Sui lavori dell\u2019Assemblea:<\/strong><\/p><p>Presidente<\/p><p>Fuschini<\/p><p><strong>Interrogazioni con richiesta d\u2019urgenza:<\/strong><\/p><p>Presidente<\/p><p><strong>Interrogazioni <\/strong>(<em>Annunzio<\/em>)<strong>:<\/strong><\/p><p>Presidente<\/p><p>La sedata comincia alle 17.<\/p><p>LACONI, <em>ff. Segretario<\/em>, legge il processo verbale della precedente seduta pomeridiana.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>Seguito della discussione del progetto di Costituzione della Repubblica italiana.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019ordine del giorno reca: Seguito della discussione del progetto di Costituzione della Repubblica italiana.<\/p><p>Ricordo agli onorevoli colleghi che si deve riprendere l\u2019esame delle materie di competenza legislativa della Regione, contemplate nell\u2019articolo 109. Si \u00e8 proceduto ieri, esaminando l\u2019emendamento unificato Perassi-Zuccarini, alla votazione sulle voci \u00abindustria e commercio\u00bb; rimane ancora la voce \u00abCamere di commercio\u00bb compresa nella proposta dell\u2019onorevole Zuccarini. Si tratta ora di stabilire se questa voce pu\u00f2 considerarsi assorbita dopo la votazione avvenuta ieri che ha escluso la voce \u00abindustria e commercio\u00bb.<\/p><p>COPPI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>COPPI. Vorrei fare osservare ai colleghi che la dizione \u00abCamere di commercio\u00bb che si legge nell\u2019emendamento, non mi pare tecnicamente esatta. Si dovrebbe dire \u00abCamere di commercio, industria e agricoltura\u00bb. Questa \u00e8 la dizione esatta dell\u2019istituto che noi vorremmo comprendere fra le materie soggette all\u2019attivit\u00e0 legislativa della Regione.<\/p><p>Ritengo che in tal senso debba essere rettificato il testo dell\u2019emendamento.<\/p><p>PRESIDENTE. A meno che l\u2019Assemblea, nella sua maggioranza, sia di avviso contrario, ritengo che, non avendo accettato di includere l\u2019industria e il commercio fra le materie di competenza legislativa della Regione, anche le Camere di commercio debbano ritenersi escluse per lo stesso risultato delle votazioni avvenute ieri, e che pertanto l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Zuccarini, per quest\u2019ultima parte, debba considerarsi assorbito, cio\u00e8 non pi\u00f9 da porre in discussione.<\/p><p>COPPI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>COPPI. Il fatto che la votazione di ieri abbia escluso le voci \u00abindustria e commercio\u00bb non esclude \u2013 a mio avviso \u2013 che le Camere di commercio, industria ed agricoltura possano cadere sotto l\u2019attivit\u00e0 legislativa della Regione. Si tratta di cose sostanzialmente diverse. Altro \u00e8 legiferare in materia di agricoltura, industria e commercio, ed altro in materia di Camere di agricoltura, industria o commercio. Si tratta di cose sostanzialmente diverse, anche se vi \u00e8 una certa connessione di materie fra le une e le altre.<\/p><p>PRESIDENTE. Vi \u00e8 forse pi\u00f9 che una certa connessione.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Oltre alla chiara osservazione del nostro Presidente, desidero osservare che le Camere di industria, commercio ed agricoltura sono forme rappresentative d\u2019organizzazioni di interesse professionale e sindacale, che non si possono sottoporre esse sole alla legislazione delle singole Regioni, senza tener presente tutto il complesso delle altre organizzazioni di carattere professionale e sindacale. Oltre la ragione formale esattissima che ha prospettato il Presidente, v\u2019\u00e8 dunque una questione di sostanza, per cui non si pu\u00f2 lasciare a s\u00e9, nella competenza legislativa della Regione soltanto un pezzo di mosaico di regolamentazione dell\u2019organizzazione d\u2019interessi, che ha importanza cos\u00ec fondamentale nella vita moderna.<\/p><p>ZUCCARINI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>ZUCCARINI. Non insisto nel mio emendamento. Vorrei per\u00f2 osservare che, quando ho incluso questo concetto nell\u2019emendamento, come parte integrante di esso, mi riferivo ad organi, che inizialmente furono organi autonomi, provinciali, e che solo successivamente sono caduti, durante il fascismo, nella regolamentazione dello Stato anzi, divennero organi statali.<\/p><p>Questo concetto desidero affermare qui; e la questione potr\u00e0 essere risolta in altro momento: questi enti, che non possono essere soggetti ad una speciale legislazione, ma che hanno una origine autonoma, debbano ritornare a funzionare in modo autonomo nella vita del nuovo Stato italiano. Non ho difficolt\u00e0, comunque, a rinunziare al mio emendamento.<\/p><p>PRESIDENTE. Chiedo all\u2019onorevole Coppi se insiste nel suo emendamento.<\/p><p>COPPI. Non insisto.<\/p><p>PRESIDENTE. Passiamo allora all\u2019alinea successivo cos\u00ec formulato: \u00abAltre materie indicate da leggi speciali\u00bb. V\u2019\u00e8 a questo proposito un emendamento dell\u2019onorevole Mortati, tendente a sopprimere l\u2019alinea, in quanto assorbito dalla seguente formulazione pi\u00f9 ampia, che egli propone e che dovrebbe costituire un nuovo comma:<\/p><p>\u00abLe leggi della Repubblica possono attribuire alla Regione l\u2019esercizio della funzione legislativa statale, con l\u2019osservanza delle modalit\u00e0 di cui all\u2019articolo 74\u00bb.<\/p><p>Vi sono poi altre proposte dell\u2019onorevole Bozzi.<\/p><p>BOZZI. Le ho ritirate.<\/p><p>PRESIDENTE. Sta bene. Allora, la formulazione in discussione rimane quella della Commissione:<\/p><p>\u00abAltre materie indicate da leggi speciali\u00bb.<\/p><p>MORTATI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>MORTATI. Devo chiarire che la mia proposta di sopprimere tale inciso \u00e8 da porre in relazione con quella che si riferisce al comma successivo, e che tende ad estendere la possibilit\u00e0 di delega della facolt\u00e0 regolamentare a favore della Regione, comprendendovi non solo quella esecutiva, ma anche l\u2019altra, che si vuol chiamare indipendente.<\/p><p>Ora, io penso che, una volta che si accetti questo concetto e si ampli nel senso detto la concessione di potest\u00e0 regolamentare alla Regione, non si presenti il bisogno di prevedere a favore di questa una vera e propria delegazione legislativa.<\/p><p>Infatti lo Stato potrebbe ridurre al minimo le sue statuizioni, lasciando cos\u00ec un amplissimo margine all\u2019intervento normativo della Regione, anche se contenuto nei limiti delle leggi generali.<\/p><p>Se, contrariamente a questo orientamento, si ritenesse di lasciare alla Regione la possibilit\u00e0 di invadere con le sue norme quella che si vuol chiamare la riserva della legge, sembrerebbe opportuno modificare la dizione proposta, sia per fare risultare la distinzione fra le materie elencate, per cui la Costituzione opera un trasferimento istituzionale di competenza, e queste \u00abaltre materie\u00bb, che sono oggetto di semplice delegazione ad opera della legge, e sia altres\u00ec per mettere in armonia questa disposizione con quella dell\u2019articolo 74 del progetto, che prevede la concessione di delegazione legislativa al Governo.<\/p><p>Pertanto, in via subordinata, ove non fosse accolto l\u2019emendamento soppressivo dell\u2019ultimo alinea del primo comma dell\u2019articolo 109, propongo la sostituzione del medesimo, con il seguente testo:<\/p><p>\u00abLe leggi della Repubblica possono attribuire alla Regione la funzione della potest\u00e0 legislativa statale, con l\u2019osservanza delle modalit\u00e0 di cui all\u2019articolo 74, il quale si riferisce alla possibilit\u00e0 della concessione di attivit\u00e0 legislativa delegata al Governo\u00bb.<\/p><p>Mi pare che almeno questi limiti generali di materia e di tempo non possono non farsi valere, anche nei riguardi della concessione di potest\u00e0 legislativa alla Regione, come si sono fatti valere nei riguardi della delegazione al Governo.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Ruini ha facolt\u00e0 di esprimere il parere della Commissione.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Il Comitato ritiene di mantenere la sua formulazione, perch\u00e9 la proposta dell\u2019onorevole Mortati, specialmente come l\u2019ha esposta ora, ritornerebbe a complicare quelle linee che sono diventate abbastanza semplici.<\/p><p>MORTATI. Ho gi\u00e0 chiarito che la mia proposta sostitutiva era fatta in linea subordinata; sarebbe quindi opportuno che l\u2019onorevole Ruini ci dicesse qual \u00e8 il pensiero del Comitato in ordine all\u2019emendamento soppressivo proposto in via principale.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Ho gi\u00e0 detto, onorevole Mortati, che il Comitato mantiene la sua proposta. Anche per la sua subordinata, non pu\u00f2 accettarla.<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo dunque in votazione questo alinea nella formulazione:<\/p><p>\u00abAltre materie indicate da leggi speciali\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>Abbiamo ora il seguente emendamento aggiuntivo, gi\u00e0 svolto, dell\u2019onorevole Bozzi:<\/p><p>\u00ab<em>Inserire, prima dell\u2019ultimo comma, il seguente:<\/em><\/p><p>\u00abLe leggi della Repubblica stabiliscono il termine entro il quale la Regione deve esercitare la potest\u00e0 legislativa prevista dal primo comma\u00bb.<\/p><p>Onorevole Bozzi, lo mantiene?<\/p><p>BOZZI. Lo ritiro.<\/p><p>PRESIDENTE. Vi \u00e8 poi un altro emendamento aggiuntivo proposto dall\u2019onorevole Morelli Renato. Esso \u00e8 cos\u00ec formulato:<\/p><p>\u00ab<em>Dopo l\u2019elenco delle materie, aggiungere<\/em><em>:<\/em><\/p><p>\u00absempre che le norme stesse non siano in contrasto con l\u2019interesse nazionale o con quello di altre Regioni\u00bb.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione<\/em>. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Ricordo che l\u2019onorevole Mannironi ha presentato un emendamento per un articolo aggiuntivo che \u00e8 presso a poco nello stesso ordine di idee:<\/p><p>\u00abNelle materie indicate nell\u2019articolo 109, lo Stato potr\u00e0 provvedere all\u2019emanazione delle leggi che integrino i princip\u00ee direttivi emanati, qualora non vi abbia provveduto la Regione entro un anno.<\/p><p>\u00abAnalogamente, e nelle stesse materie, la legge generale eventualmente emanata dalla Regione, dovr\u00e0, entro lo stesso termine, essere adattata alle direttive contenute nella legge emanata dello Stato a norma dello stesso articolo 109\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Mannironi non \u00e8 presente e quindi si intende che abbia rinunciato al suo emendamento.<\/p><p>Vi \u00e8 anche un emendamento dell\u2019onorevole Colitto, che, se accettato, dovrebbe essere inserito prima della norma che abbiamo approvato in questo momento, perch\u00e9 rappresenta ancora una materia specifica delegata alla competenza della Regione. L\u2019emendamento dice:<\/p><p>\u00ab<em>Dopo:<\/em> Agricoltura e foreste, <em>aggiungere: <\/em>Assunzione e gestione diretta di pubblici servizi\u00bb.<\/p><p>Invito l\u2019onorevole Presidente della Commissione a pronunciarsi in merito a questo emendamento.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la. Costituzione.<\/em> Non credo che questo emendamento possa essere accolto. Prima di tutto, di quali servizi pubblici si tratta? Bisognerebbe evidentemente dire che si tratta di quelli della stessa Regione. Ma poi, oltre a ci\u00f2, non pare che la materia cos\u00ec importante delle socializzazioni e delle nazionalizzazioni, sia pure ridotte qui a regionalizzazioni, possa essere affidata alla legislazione della Regione. \u00c8 tema da riservare allo Stato, pei grandi interessi economici che importa. La questione \u00e8 anche d\u2019interesse generale. Non sembra sia da ammettere in via ordinaria una facolt\u00e0 legislativa della Regione. Se una legge intesa a stabilire princip\u00ee di socializzazione e nazionalizzazione vorr\u00e0 delegare talune funzioni anche alla Regione, sar\u00e0 arbitra di farlo; ma la potest\u00e0 sistematica di legislazione regionale non sembra inopportuna.<\/p><p>COLITTO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>COLITTO. Non insisto e ritiro l\u2019emendamento.<\/p><p>PRESIDENTE. Ha facolt\u00e0 allora di parlare l\u2019onorevole Morelli Renato per illustrare il suo emendamento test\u00e9 letto.<\/p><p>MORELLI RENATO. Coll\u2019approvazione dell\u2019articolo 109 e con l\u2019approvazione dell\u2019elenco delle materie nelle quali potr\u00e0 esercitare il potere legislativo, la Regione come organismo nasce, e nasce, come Minerva, armata gi\u00e0 tutta dei suoi poteri. Ora, nell\u2019esercizio di questi poteri vi \u00e8 un limite. Secondo il testo dell\u2019articolo 109, vi \u00e8 il limite delle direttive e dei princip\u00ee generali. Col mio emendamento si propone un altro limite. In verit\u00e0 debbo dichiarare che questo secondo limite era gi\u00e0 nella formulazione del Relatore, era nel testo approvato dal Comitato di redazione, era in quello approvato dalla Sottocommissione, nonch\u00e9 in quello approvato dalla Commissione dei Settantacinque. Infatti la formulazione originaria del testo era rimasta integra attraverso quattro fasi di elaborazione. Poi, nella fusione dei tre articoli, questo limite \u00e8 scomparso.<\/p><p>Il mio emendamento tende a farlo rivivere per una ragione evidente: si tratta di sodisfare un\u2019esigenza logica e un\u2019esigenza politica. L\u2019esigenza logica \u00e8 di stabilire, oltre un limite formale di legittimit\u00e0 \u2013 si potrebbe dire, pi\u00f9 specificamente, di competenza \u2013 all\u2019attivit\u00e0 legislativa della Regione, un limite di merito, consistente nel rispetto degli interessi nazionali e di quelli delle altre Regioni. Ma si tratta di sodisfare anche un\u2019esigenza politica: che la Regione segua, nella emanazione di norme, un indirizzo comune. Ora, con l\u2019emendamento da me proposto, si assicura che ciascuna Regione svolger\u00e0 un\u2019attivit\u00e0 legislativa coordinata con quella delle altre Regioni e sottoposta per questo a un controllo superiore.<\/p><p>Affiora dalla mia proposta anche una preoccupazione, un timore; il timore che le Regioni deboli, povere, possano essere trascurate dalle Regioni sorelle pi\u00f9 ricche, dopo che il padre \u2013 lo Stato \u2013 avr\u00e0 come perduta una parte della patria potest\u00e0, cio\u00e8 il potere legislativo primario.<\/p><p>Si pu\u00f2 muovere all\u2019emendamento da me proposto una obiezione, ed \u00e8 questa: nell\u2019articolo 118 \u00e8 gi\u00e0 contemplato un controllo di merito, in quanto si ipotizza il caso che il Governo o rinvii al Consiglio regionale, perch\u00e9 lo riesamini, un determinato provvedimento, o lo impugni, portandolo all\u2019esame dell\u2019Assemblea legislativa, quando esso viola l\u2019interesse della Nazione o di altre Regioni.<\/p><p>Se non che, questa dell\u2019articolo 118, che dovr\u00e0 essere sottoposta all\u2019approvazione dell\u2019Assemblea, \u00e8 una norma procedurale, mentre io tendo, per ragioni anche di sistematica giuridica, a far collocare il limite di merito al posto opportuno, come norma di diritto sostanziale.<\/p><p>Si potrebbe anche dire che il limite dell\u2019interesse nazionale e di quello delle altre Regioni \u00e8 sottinteso. Ma io credo che un tale limite debba essere viceversa esplicito; e spero di trovare d\u2019accordo la Commissione, per coerenza, in quanto, come ho gi\u00e0 ricordato, il limite di merito era gi\u00e0 contemplato nel testo rimasto integro attraverso varie successive elaborazioni. E potranno essere d\u2019accordo anche i regionalisti, in quanto qualche ragione di diffidenza, di dubbio, potr\u00e0 essere cos\u00ec superata e l\u2019ostilit\u00e0 verso la Regione attenuata. Quanto agli antiregionalisti, cio\u00e8 a quelli che sono diffidenti verso l\u2019organismo di nuova istituzione, essi dovranno essere favorevoli, perch\u00e9 stabilire in modo chiaro questo limite di merito, serve ad evitare la possibilit\u00e0 di deviamento nell\u2019esercizio del potere normativo della Regione.<\/p><p>Dunque io spero che siano di accordo gli uni e gli altri; se, invece di una speranza \u00e8 una illusione, pazienza! Per conto mio, dichiaro in piena sincerit\u00e0 che lo scopo che mi propongo \u00e8 soltanto quello di stabilire in maniera netta e precisa che l\u2019attivit\u00e0 legislativa regionale debba svolgersi nel segno dell\u2019unit\u00e0 e che, anche rispetto alle future norme che emaneranno da ciascuna Regione, supremo sar\u00e0 sempre l\u2019interesse della Nazione e la solidariet\u00e0 fra tutte le Regioni.<\/p><p>PRESIDENTE. Invito l\u2019onorevole Ruini ad esprimere il parere della Commissione.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> La proposta dell\u2019onorevole Morelli era gi\u00e0 stata avanzata prima dall\u2019onorevole Zotta e poi dall\u2019onorevole Colitto. Il Comitato li aveva pregati di rinviare la questione all\u2019articolo 118, accettando fin d\u2019ora in massima il concetto espresso ed ammettendo che, come collocamento, si sarebbe potuta, quando si far\u00e0 la sistemazione di tutta la Costituzione, mettere la norma anche qui, nell\u2019articolo che stiamo esaminando.<\/p><p>Di fronte a nuove insistenze, il Comitato non si oppone a che il principio sostanzialmente acquisito gi\u00e0 al testo dei Settantacinque, in altra forma, abbia fin d\u2019ora di nuovo formule ed esplicita approvazione. Non vi \u00e8 nulla di nuovo nel pensiero del Comitato. Su questo principio non v\u2019\u00e8 dubbio: regionalisti e antiregionalisti sono d\u2019accordo che le disposizioni della legislazione secondaria della Regione non debbano mai contrastare con l\u2019interesse della Nazione e delle altre Regioni.<\/p><p>L\u2019Assemblea voti, dunque, il principio in modo che rimanga definitivamente stabilito. In quanto al collocamento, meglio forse che rimanere nell\u2019ultima parte dell\u2019articolo attuale, dovrebbe essere trasferito nel suo primo comma. Ma si pu\u00f2 ancora riservare la questione se metterlo qui o altrove, alla revisione sistematica che avr\u00e0 luogo dopo che tutta la Costituzione sar\u00e0 approvata.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Morelli \u00e8 d\u2019accordo?<\/p><p>MORELLI RENATO. Sono d\u2019accordo.<\/p><p>TOSATO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>TOSATO. Riterrei opportuno di rinviare la votazione anche sulla questione di principio, perch\u00e9 questa materia della competenza regionale ha subito tante trasformazioni da indurre a pensare che qualche dubbio sia sorto sulla questione del controllo di merito nella legislazione regionale in relazione agli interessi dello Stato e delle altre Regioni. La nuova configurazione della legislazione regionale rimane talmente delimitata e precisata, che la questione del controllo di merito, concesso anche dall\u2019articolo 118 al Governo per opporsi alle leggi regionali (in quanto eventualmente contrastanti coll\u2019interesse delle altre Regioni e dello Stato), va riveduta e meditata. Per questo propongo che tutto l\u2019insieme della questione sia riesaminato in sede di articolo 118.<\/p><p>PRESIDENTE. Invito l\u2019onorevole Ruini ad esprimere il suo pensiero.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Ci\u00f2 che ha detto l\u2019onorevole Tosato non mi sembra avere un fondamento decisivo. Che la legislazione secondaria regionale non debba contrastare con gli interessi nazionali o delle altre Regioni \u00e8 un punto talmente acquisito a tutta l\u2019elaborazione della Costituzione, e cos\u00ec inerente alla struttura unitaria dello Stato, che l\u2019onorevole Tosato non ne pu\u00f2 certamente dubitare. Posto il principio, si tratter\u00e0 di vedere le vie e gli organi di controllo. Che sia sempre la Corte costituzionale o che, essendo questo controllo di merito, spetti piuttosto al Parlamento o ad un suo ramo, \u00e8 questione che sar\u00e0 decisa dall\u2019Assemblea nel modo che creder\u00e0 migliore; ma ci\u00f2 non tocca, ed anzi presuppone, il principio che ora \u00e8 da votare.<\/p><p>ROSSI PAOLO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>ROSSI PAOLO. Non sarei intervenuto nella discussione se l\u2019onorevole Tosato non me ne avesse dato l\u2019occasione. Egli ha dimostrato chiaramente col suo intervento che l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Morelli \u00e8 perfettamente giustificato, che \u00e8 urgente, che \u00e8 necessario e che dobbiamo votarlo. Un qualche dubbio ci poteva essere circa l\u2019opportunit\u00e0 dell\u2019inserimento, finch\u00e9 avevamo sentito le parole dell\u2019onorevole Presidente, il quale ci diceva: badate che \u00e8 solo un di pi\u00f9, perch\u00e9 questo principio \u00e8 ammesso e pacifico. Ma se un\u2019ombra di dubbio c\u2019\u00e8, \u00e8 bene votare subito l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Morelli. C\u2019\u00e8 una questione, eventualmente, di ridondanza. Ma, a questo proposito, rilevo che, se il nostro testo costituzionale fosse uno di quei politi e torniti documenti giuridici cui non si pu\u00f2 togliere o aggiungere una virgola senza turbarne l\u2019euritmia, non saremmo n\u00e9 io n\u00e9 l\u2019onorevole Morelli a volerne rompere la perfezione. Ma ci sono in esso tante tautologie e ridondanze che questa affermazione necessaria e principale mi pare possa esservi compresa. Quindi voter\u00f2 per l\u2019emendamento Morelli.<\/p><p>TOSATO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. A che proposito?<\/p><p>TOSATO. Soltanto per una chiarificazione circa l\u2019esistenza di limiti di merito alla legislazione regionale. Questa va intesa nel senso che la legislazione regionale trova un limite nell\u2019interesse delle altre Regioni e nell\u2019interesse generale dello Stato; siamo tutti d\u2019accordo su questo punto; ma il problema non \u00e8 sul limite, ma sul terreno tecnico. Il problema \u00e8, tecnicamente, di procedura, e per questo va esaminato sotto il profilo dell\u2019articolo 118.<\/p><p>BOZZI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>BOZZI. A me sembra, contrariamente a quanto ha detto l\u2019onorevole Tosato, che il problema non sia di procedura, ma di sostanza: incide sulla qualificazione della potest\u00e0 legislativa della Regione. Nel momento in cui la Costituzione conferisce un potere di dettare leggi alla Regione, e lo precisa con un limite estrinseco, che \u00e8 quello che abbiamo segnato nel primo comma, \u00e8 necessario anche un limite di merito, che attiene alla quantit\u00e0, per cos\u00ec dire, di questa potest\u00e0 legiferante della Regione. La questione di procedura verr\u00e0 dopo se e in quanto ci sar\u00e0 un limite di sostanza, che noi dobbiamo fissare proprio in questa sede. Direi di pi\u00f9: che questa precisazione \u00e8 indispensabile, anche se non ci dovesse essere la possibilit\u00e0 di un controllo costituzionale. \u00c8, in altri termini, una direttiva, un orientamento che lo Stato d\u00e0 alla Regione. Esso dice alla Regione: puoi fare delle leggi, ma esse incontrano questo limite: non violare gli interessi della Nazione e delle altre Regioni. Se ci potr\u00e0 essere una possibilit\u00e0 di sanzione \u00e8 un altro problema. Ci\u00f2 non toglie che questa necessit\u00e0 d\u2019imposizione di un limite chiaro e preciso, che tranquillizzi sulla unit\u00e0 del sistema legislativo debba essere posto. Perci\u00f2 voter\u00f2 a favore dell\u2019emendamento Morelli.<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo anzitutto in votazione la proposta dell\u2019onorevole Tosato di rinviare la decisione su questo particolare emendamento.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvata<\/em>).<\/p><p>Pongo in votazione l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Morelli Renato del seguente tenore:<\/p><p>\u00ab<em>Dopo l\u2019elenco delle materie, aggiungere: <\/em>sempre che le norme stesse non siano in contrasto con l\u2019interesse nazionale o con quello di altre Regioni\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>Resta inteso che si dovr\u00e0, in sede di coordinamento, stabilire il collocamento di questa proposizione.<\/p><p>Passiamo ora all\u2019ultimo comma dell\u2019articolo 109, che \u00e8 del seguente tenore:<\/p><p>\u00abLe leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro esecuzione\u00bb.<\/p><p>Su questo comma sono stati proposti alcuni emendamenti.<\/p><p>L\u2019onorevole Mortati propone che il comma sia sostituito dal seguente:<\/p><p>\u00abLe leggi della Repubblica possono demandare alla Regione l\u2019emanazione delle norme regolamentari per la loro integrazione ed esecuzione\u00bb.<\/p><p>Invece l\u2019onorevole Preti propone soltanto di aggiungere dopo la parola \u00abnorme\u00bb, la specificazione\u00bb regolamentari\u00bb.<\/p><p>Gli onorevoli Perassi, Camangi, Zuccarini, Della Seta, Paolucci, Lussu, Conti, Persico, Bellusci, Pacciardi ed Azzi propongono, infine, di sostituire alla parola \u00abesecuzione\u00bb, la parola \u00abattuazione\u00bb.<\/p><p>PERASSI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>PERASSI. Il nostro emendamento si riduce alla sostituzione della parola \u00abesecuzione\u00bb, con la parola \u00abattuazione\u00bb. Perci\u00f2, lo svolgimento dovrebbe essere brevissimo. Tuttavia, vorrei approfittare di questa occasione, per sottolineare il valore di questo comma, allo stato attuale dei nostri lavori. Dopo le lunghe discussioni sull\u2019articolo 109, si \u00e8 arrivati a fare una elencazione, relativamente ristretta, delle materie sulle quali le Regioni hanno un potere legislativo, nell\u2019ambito dei princip\u00ee generali stabiliti dalle leggi dello Stato.<\/p><p>L\u2019ultimo comma, cos\u00ec come figura nel testo della Commissione, proviene dall\u2019ultimo comma dell\u2019articolo 111 dell\u2019antico progetto, e risente un po\u2019 di questa sua origine, in quanto nel testo primitivo si parlava, in realt\u00e0, di esecuzione, ma si parlava anche di norme regolamentari; invece, il testo attuale della Commissione non parla pi\u00f9 di norme regolamentari, ma di norme, puramente e semplicemente.<\/p><p>Ora, a noi pare che questa modificazione, gi\u00e0 accolta dal Comitato, \u00e8 certamente da accogliersi; ma, appunto per questo, \u00e8 anche da rettificarsi l\u2019ultima parola usata nel comma, dicendo \u00abattuazione\u00bb in luogo di \u00abesecuzione\u00bb.<\/p><p>La parola \u00abesecuzione\u00bb poteva comprendersi, quando si parlava soltanto di norme regolamentari. Allargato, invece, il concetto, conviene usare una espressione pi\u00f9 larga. Ora, fra le formule abitualmente usate per indicare qualcosa di pi\u00f9 della \u00abesecuzione\u00bb, cio\u00e8 una integrazione, un\u2019emanazione di norme complementari in dettaglio, la nostra tecnica legislativa usa di solito \u00abattuazione\u00bb.<\/p><p>Questo comma, dicevo, rappresenta, in fondo, una norma complementare di quella che sarebbe stata la formula generale, quale era proposta da alcuni colleghi e particolarmente dall\u2019onorevole Targetti, anzi \u00e8 meno ardita. \u00c8 una formula che viene a completare il quadro e che potr\u00e0 e dovr\u00e0 avere una notevole importanza pratica; in quanto, secondo questo sistema, lo Stato, facendo una legge, al di fuori di quelle materie elencate in maniera tassativa nella parte prima, avr\u00e0 una notevole elasticit\u00e0 di movimento, una notevole libert\u00e0 di disciplina. E potr\u00e0 usare var\u00ee modi; uno potr\u00e0 essere questo: che lo Stato, facendo una legge su una certa materia, lasci alle Regioni una notevole ampiezza nello stabilire le norme di integrazione e di attuazione; ma lo Stato potr\u00e0 anche usare quest\u2019altro espediente: stabilire delle norme aventi carattere dispositivo, nel senso che esse avranno efficacia, se ed in quanto la Regione, utilizzando il potere attribuitole dall\u2019ultimo comma di questo articolo, non adotti essa stessa delle norme di attuazione.<\/p><p>Ritengo, dunque, che questo articolo avr\u00e0 notevole importanza pratica. In definitiva, forse, pi\u00f9 che la prima parte, questa seconda parte dar\u00e0 la misura dell\u2019intervento regionale nel campo legislativo.<\/p><p>Chi ha seguito, anche in questi ultimi giorni, la discussione di leggi in quest\u2019Assemblea, ha vissuto un\u2019esperienza che d\u00e0 molti insegnamenti; cio\u00e8 dimostra come un Parlamento difficilmente possa fare leggi, che scendano al dettaglio. In queste condizioni, il Parlamento si trova esposto al pericolo che, non potendo scendere al dettaglio, sia facilmente indotto a delegare al Governo la competenza di fare norme complementari. Ora, questo comma offre invece un\u2019altra possibilit\u00e0, che potr\u00e0 avere una notevole utilizzazione, e cio\u00e8 che la legge statale regoli una certa materia con norme che restino in un campo abbastanza generale, e deferisca alle singole Regioni la competenza di fare le norme di dettaglio e di attuazione.<\/p><p>Ritengo, dunque, che questo articolo ha notevole importanza. La modificazione proposta mi pare che non possa incontrare difficolt\u00e0 e mi auguro che su questo comma si manifesti l\u2019unanimit\u00e0 dell\u2019Assemblea, con l\u2019adesione, cio\u00e8, anche di tutte quelle parti politiche che finora si sono, per ragioni che non voglio discutere, rifiutate o, per lo meno, hanno resistito nell\u2019attribuire alle Regioni il potere legislativo cos\u00ec come \u00e8 indicato nella parte prima di questo articolo.<\/p><p>PRETI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>PRETI. Dir\u00f2 brevi parole. Dopo una lunga discussione si sono stabilite le varie materie sulle quali la Regione \u00e8 chiamata ad emanare norme legislative. Ora, mi sembra evidente che su tutte le altre materie la Regione non potrebbe essere chiamata che ad emanare norme regolamentari. Perci\u00f2 mi sembra opportuno che nel testo dell\u2019ultimo comma dell\u2019articolo non si dica semplicemente che le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione \u00abil potere di emanare norme\u00bb, bens\u00ec specificamente si abbia a parlare di \u00abpotere di emanare norme regolamentari\u00bb. Mi sembra che tutti debbano arrivare a questa conclusione, a meno che non si mediti un allargamento del concetto di norma di cui a questo ultimo comma, come mi ha lasciato pensare l\u2019onorevole Perassi. Se prima ero in dubbio se sostenere il mio emendamento, ora, dopo aver sentito le parole dell\u2019onorevole Perassi, ritengo necessario insistere.<\/p><p>MORTATI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha la facolt\u00e0.<\/p><p>MORTATI. A me pare che all\u2019onorevole Preti sia sfuggito il significato della votazione avvenuta poco fa, che ha portato all\u2019approvazione della dizione \u00abaltre materie stabilite dalla legge\u00bb. Con tale norma si \u00e8 data al legislatore la podest\u00e0 di attribuire alla Regione un\u2019attivit\u00e0 legislativa assai vasta, in cui possono rientrare tutte le forme di legislazione delegata. Non vi \u00e8 luogo perci\u00f2, all\u2019infuori di questa, se non ad un conferimento di potere regolamentare. Credo pertanto che non sia il caso di insistere sull\u2019inserzione della frase \u00abregolamentare\u00bb, essendo tale carattere implicito.<\/p><p>DUGONI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha la facolt\u00e0.<\/p><p>DUGONI. Devo dire che queste sono cose stupefacenti, in quanto si sta ricreando la triplice distinzione della facolt\u00e0 legislativa da parte della Regione, che si era voluta cancellare abolendo i vecchi articoli 109, 110 e 111. Si era detto: creiamo un\u2019unica facolt\u00e0 per la Regione, in modo che sia uniforme e che sia senza possibilit\u00e0 di equivoci e soprattutto che sia estremamente semplice. Oggi noi vediamo che si torna a creare la facolt\u00e0 legislativa quasi a tipo esclusivo, perch\u00e9 attraverso l\u2019emendamento attuale si respinge verso l\u2019esclusivit\u00e0, cio\u00e8 verso una menomazione della facolt\u00e0 legislativa dello Stato. Questo \u00e8 il concetto che oggi viene fuori; si va verso la restrizione della possibilit\u00e0 dello Stato di legiferare su determinate materie.<\/p><p>PERASSI. Non \u00e8 vero.<\/p><p>DUGONI. Ma s\u00ec, questo \u00e8 il gioco che si sta facendo.<\/p><p>PERASSI. Non facciamo nessun gioco.<\/p><p>DUGONI. Parlo con molta precisione di linguaggio. Si sta facendo il gioco (<em>Commenti<\/em>) di far rientrare dalla finestra quello che era uscito dalla porta. Il problema che si viene ponendo \u00e8 questo: dopo che si \u00e8 trovato un accordo, dopo che si era cercato in tutti i modi di confluire verso un sistema unico di potest\u00e0 legislativa della Regione, adesso si stanno creando i tre tipi, cio\u00e8 la legislazione esclusiva, la legislazione integrativa e la legislazione regolamentare. Se questo non si chiama riportare dalla finestra quello che l\u2019Assemblea ha gi\u00e0 buttato fuori dalla porta col suo voto, io non so che cosa questo significhi. Noi ci opponiamo a questo sistema soprattutto per una ragione di lealt\u00e0. (<em>Commenti<\/em>). Non avendo tutte le frecce al vostro arco, voi adoperate le frecce dell\u2019avversario quando vi fa comodo. Questo \u00e8 un sistema che non \u00e8 giusto e che non \u00e8 leale e noi lo respingiamo con tutte le nostre forze.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> All\u2019onorevole Dugoni, che vede oscuri intenti e manovre, voglio osservare che il richiamo della potest\u00e0 regolamentare da lui sostenuto \u00e8 messo avanti proprio dall\u2019onorevole Mortati, della tendenza da cui partirebbero le manovre. La questione \u00e8 anzitutto tecnico-giuridica, e va decisa da tale punto di vista. Del resto prego l\u2019onorevole Dugoni di riflettere che alcune delle apprensioni che qui lo muovono, non gli furono presenti quando accett\u00f2 l\u2019emendamento Giua, che aveva qualcosa d\u2019affine agli emendamenti ora da lui combattuti. Non \u00e8 difficile smarrirsi in questa galleria di facolt\u00e0 legislative e regolamentari.<\/p><p>Come punto di partenza resta fermo che noi abbiamo unificato i tre tipi sottili e complicati, che erano stati predisposti per la competenza legislativa della Regione. Resta fermo che lo Stato stabilisce nelle sue leggi i princip\u00ee entro i cui limiti la Regione ha una facolt\u00e0 di dettare norme, che abbiamo chiamata legislativa. Resta fermo che lo Stato, stabilendo i princip\u00ee, traccia come un cerchio nel quale si deve tenere la Regione, che \u00e8 bens\u00ec libera entro il cerchio (la cornice, come dicono i giuristi tedeschi), ha entro quel cerchio una competenza propria, che per\u00f2 \u00e8 sempre, in sostanza, quella di integrare i princip\u00ee posti dallo Stato.<\/p><p>Vi sono state battaglie sulle parole \u00abpotest\u00e0 legislativa\u00bb. Sorsero e rimangono parecchi scrupoli sulla figura di \u00ablegge della Regione\u00bb. Forse, se invece di parlare di \u00abnorme legislative\u00bb si fosse parlato di \u00abnorme che abbiano valore di legge\u00bb vi sarebbero stati meno scrupoli. Tutti sanno che vi sono atti che non sono formalmente leggi, ma hanno valore come se fossero leggi. Io penso che la classica e tipica distinzione fra legge e regolamento non abbia pi\u00f9 il rilievo ed il taglio netto di un tempo; quando le due categorie risalivano ad una distinzione anch\u2019essa pi\u00f9 netta e recisa, tra i compiti del Parlamento e del Governo. Per la maggior complessit\u00e0 della vita dello Stato e per le esigenze pratiche del suo funzionamento, si sono sempre pi\u00f9 sviluppate forme intermedie: di legge delegata, di regolamento indipendente; e cos\u00ec via. Si viene delineando, e noi che facciamo la Costituzione ne sappiamo qualcosa, una scala e gerarchia di norme: che vanno dalla Costituzione e dalle leggi di valore costituzionale alle leggi ordinarie dello Stato; e vengono fuori altre categorie secondarie di norme, come queste emanate dalla Regione, che prendono anch\u2019esse rango e nome di leggi. Molto si spiega con un fatto, sul quale ho pi\u00f9 volte insistito di fronte all\u2019Assemblea: il Parlamento non \u00e8 pi\u00f9 in grado di fare tutte le leggi necessarie alla vita attuale del Paese; ed allora (oltre i congegni interni che dovranno svilupparsi nel suo seno di delega a sue speciali Commissioni) si fa strada l\u2019attribuzione di compiti legislativi, sempre secondari ed in dati limiti, alla Regione e ad altri organi (come potrebbero essere i Consigli economici). \u00c8 tutta una materia in movimento; e se fra legge e regolamento non vi sono pi\u00f9 i confini di un tempo; e se la parola \u00ablegge\u00bb si espande, sollevando i giovanili furori dell\u2019onorevole Preti, pur cos\u00ec colto e preparato, non \u00e8 arbitrio o capriccio o manovra terminologica; n\u00e9 tutto si riduce a voler valorizzare la Regione. \u00c8 un processo in cammino; che non possiamo definire ancora in tutti i suoi particolari; un processo di decentramento legislativo, che dobbiamo registrare, cercando nel tempo stesso di evitare gli equivoci.<\/p><p>A tale scopo, dopo aver combattuto la legge della Regione, l\u2019onorevole Preti non vuole ora che si parli di regolamento; e qui gli do ragione, appunto perch\u00e9 non c\u2019\u00e8 pi\u00f9 la distinzione e la configurazione rigida di un tempo. Invece l\u2019onorevole Zotta vorrebbe, come l\u2019onorevole Mortati, parlare di regolamento; ed a me non sembra opportuno; come non mi sembra opportuno parlare, come egli vorrebbe, d\u2019\u00abintegrazione\u00bb; perch\u00e9, lo ho gi\u00e0 detto, anche nella potest\u00e0 legislativa del primo comma vi \u00e8 in sostanza una integrazione di norme dello Stato. Accetto, invece, l\u2019emendamento Perassi, che invece di \u00abesecuzione\u00bb, dice \u00abattuazione\u00bb; e ritengo che l\u2019espressione si addica a quanto veniamo a dire in questo ultimo comma.<\/p><p>Ci\u00f2 che in esso stabiliamo non contraddice alle disposizioni del primo comma; in forza del quale lo Stato, in date materie, si limita a stabilire princip\u00ee fondamentali, e la Regione ha una competenza propria a far norme entro i limiti posti dallo Stato. Nelle altre materie, in tutte le materie, lo Stato fa leggi comuni, particolareggiate e minute, e pu\u00f2 per la loro attuazione, caso per caso, attribuire facolt\u00e0 di dar norme alla Regione, anzich\u00e9 al Governo centrale. Preferisco non parlare (lo ripeto) di norme regolamentari. Non insista, onorevole Preti, perch\u00e9 sarebbe controproducente alla sua concezione delle norme del primo comma, di cui accentuerebbe il carattere legislativo. Non parliamo, in quest\u2019ultimo comma, n\u00e9 di legislazione integrativa, n\u00e9 di regolamento. Siamo ai margini. Nomi e designazioni verranno fissati; e vi avr\u00e0 la sua parte la dottrina. Quel che importa, intanto, \u00e8 che si ponga una differenza di processo fra il primo e l\u2019ultimo comma. Il Comitato ritiene che basti il suo testo; ed accoglie soltanto l\u2019emendamento Perassi.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Mortati, mantiene il suo emendamento?<\/p><p>MORTATI. Ho spiegato che il mio emendamento non ha pi\u00f9 ragione di essere, una volta approvato l\u2019inciso \u00abaltre materie\u00bb. Pertanto lo ritiro.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Preti?<\/p><p>PRETI. Voglio osservare che il mio emendamento non \u00e8 controproducente. Il Presidente Ruini ha detto che ho combattuto la famosa distinzione tra norme e regolamento, quando si tratt\u00f2 del primo comma dell\u2019articolo. Ed invero io sostenni che si doveva genericamente parlare di potest\u00e0 normativa, e non di potest\u00e0 legislativa. Ma, poich\u00e9 per il primo comma \u00e8 stata adottata la dizione \u00abpotest\u00e0 legislativa\u00bb, \u00e8 chiaro che \u00e8 prevalsa l\u2019altra tendenza. Proprio per questo io chiedo che in questo ultimo comma, per togliere ogni equivoco, si dovrebbe meglio specificare.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Non c\u2019\u00e8, onorevole Preti, il taglio netto fra legge e regolamento.<\/p><p>PRESIDENTE. Al testo della Commissione sono stati dunque proposti due emendamenti, uno dei quali, quello dell\u2019onorevole Perassi, \u00e8 stato accettato dalla Commissione, mentre l\u2019altro, presentato dall\u2019onorevole Preti, non \u00e8 stato accettato.<\/p><p>Pongo prima in votazione il testo con l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Preti, per il quale la dizione suonerebbe cos\u00ec:<\/p><p>\u00abLe leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme regolamentari per la loro attuazione\u00bb.<\/p><p>(<em>Non<\/em><em> \u00e8 <\/em><em>approvato<\/em>).<\/p><p>Dovremo ora passare alla votazione del testo della Commissione, comprendendovi l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Perassi, accolto dalla Commissione stessa.<\/p><p>DUGONI. Onorevole Presidente, ritengo che si debba votare per divisione su questo punto. Che la Commissione abbia accettato l\u2019emendamento Perassi \u00e8 altra questione.<\/p><p>PRESIDENTE. Quando si fanno questioni procedurali esse devono avere uno sbocco. A cosa sbocca questa questione? Lo sbocco \u00e8 che dobbiamo votare il testo della Commissione, includendovi l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Perassi.<\/p><p>L\u2019onorevole Dugoni, vorrebbe che l\u2019emendamento Perassi fosse votato subito?<\/p><p>DUGONI. Domando se vi saranno due votazioni.<\/p><p>PRESIDENTE. Soltanto se il testo comprensivo dell\u2019emendamento Perassi fosse respinto, faremmo una seconda votazione.<\/p><p>Pongo dunque in votazione il testo della Commissione con l\u2019emendamento Perassi, accettato dalla Commissione:<\/p><p>\u00abLe leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>\u00c8 esaurita pertanto la votazione sui vari commi dell\u2019articolo 109, il cui testo risulta cos\u00ec formulato:<\/p><p>\u00abLa Regione emana norme legislative, nei limiti dei princip\u00ee fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, nelle seguenti materie:<\/p><p>ordinamento degli uffici degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione;<\/p><p>modificazione delle circoscrizioni comunali e provinciali;<\/p><p>polizia locale urbana e rurale;<\/p><p>fiere e mercati;<\/p><p>beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera;<\/p><p>istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica;<\/p><p>musei e biblioteche di enti locali;<\/p><p>urbanistica;<\/p><p>turismo e industria alberghiera;<\/p><p>tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale;<\/p><p>viabilit\u00e0, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;<\/p><p>navigazione e porti lacuali;<\/p><p>acque minerali e termali;<\/p><p>cave e torbiere;<\/p><p>caccia;<\/p><p>pesca nelle acque interne;<\/p><p>agricoltura e foreste;<\/p><p>artigianato;<\/p><p>altre materie indicate da leggi speciali, sempre che le norme stesse non siano in contrasto con l\u2019interesse nazionale e con quello di altre Regioni.<\/p><p>\u00abLe leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione\u00bb.<\/p><p>Presidenza del Vicepresidente TARGETTI<\/p><p>PRESIDENTE. Passiamo all\u2019esame dell\u2019articolo 112. Se ne dia lettura.<\/p><p>MOLINELLI, <em>Segretario,<\/em> legge:<\/p><p>\u00abLa Regione provvede all\u2019amministrazione nelle materie indicate negli articoli 109 e 110 e nelle altre delle quali lo Stato le delega la gestione\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Per questo articolo il Comitato di redazione ha ora proposto la seguente nuova formulazione:<\/p><p>\u00abSpettano alle Regioni le funzioni amministrative per le materie indicate nel precedente articolo, in quanto regolate da norme speciali, salvo quelle di interesse esclusivamente locale attribuite con leggi della Repubblica alle Provincie, ai Comuni e ad altri enti locali\u00bb.<\/p><p>In relazione a tale articolo sono stati presentati alcuni emendamenti.<\/p><p>Il primo emendamento \u00e8 quello sostitutivo dell\u2019onorevole Mortati. Lo leggo nella sua definitiva formulazione:<\/p><p>\u00ab<em>Sostituire l\u2019articolo con il seguente<\/em><em>:<\/em><\/p><p>\u00abSpettano alla Regione le funzioni amministrative per le materie elencate nel primo comma del precedente articolo, salvo quelle di interesse esclusivamente locale, attribuite dalla legge della Repubblica alle Provincie, ai Comuni o ad altri enti locali.<\/p><p>\u00abLo Stato pu\u00f2 con legge delegare alla Regione l\u2019esercizio di altre funzioni amministrative.<\/p><p>\u00abLa Regione esercita normalmente le funzioni amministrative delegandole alle Provincie, ai Comuni o ad altri enti locali, o valendosi dei loro uffici\u00bb.<\/p><p>Do la parola all\u2019onorevole Ruini perch\u00e9 esprima il pensiero della Commissione su questo emendamento.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Il Comitato fa proprio l\u2019emendamento Mortati, ed io ne dir\u00f2 le ragioni. Il testo dell\u2019articolo 112 si limitava e stabilire che spettano alla Regione le funzioni amministrative corrispondenti alle materie in cui la Regione ha competenza legislativa. Questo in via di massima, come principio; perch\u00e9 \u00e8 sembrato alla maggioranza del Comitato che tra l\u2019uno e l\u2019altro ordine di funzioni, legislativa ed amministrativa, vi sia un rapporto di connessione; e sarebbero insorte molte questioni non facili a risolversi in sede costituzionale, se si fosse voluta fissare una serie di attribuzioni amministrative. Vi sarebbe stato anche l\u2019inconveniente di irrigidire in forma costituzionale la distribuzione di funzioni fra Regione ed altri enti locali. Il Comitato \u00e8 stato unanime nello stabilire che non vi sia parallelismo rigido fra funzioni legislative ed amministrative della Regione e che le funzioni amministrative, attribuite in via di massima alla Regione per la correlazione alle sue funzioni legislative, possano essere, con leggi dello Stato affidate ad altri enti locali; in vista di quel riordinamento e di quella redistribuzione di attivit\u00e0 amministrative, deve essere uno dei migliori risultati di questa nostra riforma, che parte dalla istituzione dell\u2019ente Regione.<\/p><p>Potevano sorgere e son sorte a tal punto questioni. Come? L\u2019elenco delle materie in cui spetta competenza legislativa alla Regione \u00e8 tale, che passando anche su tale materia le funzioni amministrative, la Provincia sarebbe privata del suo attuale contenuto di attribuzioni. Non basta, osservano i (diciamo cos\u00ec) provincialisti, che la Regione possa volontariamente incaricare la Provincia di esercitare funzioni che spetterebbero a lei Regione. D\u2019altra parte, dicono i regionalisti, se lasciamo alle leggi ordinarie dello Stato di togliere alle Regioni funzioni che le abbiamo, in via di massima, attribuite, e di darle invece agli altri enti locali, che cosa resta della Regione?<\/p><p>Si \u00e8 trovato un accordo nell\u2019ammettere che agli altri enti possano passare soltanto funzioni di esclusivo interesse locale, non regionale. Indicazione non ben determinata; ma intanto, e tutti furono di quest\u2019idea, si \u00e8 aperta la via alla redistribuzione di funzioni locali, che \u00e8 la cosa che pi\u00f9 importava.<\/p><p>L\u2019emendamento Mortati mantiene e non tocca la prima parte dell\u2019articolo. Vi aggiunge che \u00abLa Regione esercita normalmente le funzioni amministrative delegandole alle provincie, ai Comuni o ad altri enti locali, o valendosi dei loro uffici\u00bb. Non \u00e8 cosa nuova; era acquisita al vecchio testo, per evitare la burocratizzazione della Regione. Messo qui, ed espresso in forma migliore, con la distinzione della delega e dell\u2019utilizzazione degli uffici locali, la disposizione assume un efficace risalto; e conferisce ad inquadrare subito, nel suo aspetto generale, la fisionomia e la struttura della Regione.<\/p><p>Non ho altro da dire. L\u2019emendamento dell\u2019onorevole Mortati raccoglie felicemente quegli elementi che prima erano trasferiti in varie parti del progetto. Pertanto il Comitato lo fa proprio.<\/p><p>PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l\u2019onorevole Mortati. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>MORTATI. Desidero richiamare l\u2019attenzione sulla notevole importanza di questo articolo, che stabilisce la competenza amministrativa della Regione. Secondo l\u2019orientamento che sembra pi\u00f9 opportuno, questa competenza dev\u2019essere concepita in funzione prevalentemente direttiva, normativa, di impulso, di controllo. Si deve evitare il pericolo, che molti temono, e che non \u00e8 ipotetico, di un accentramento regionale, che potrebbe portare all\u2019inconveniente di trasportare nel seno della Regione quell\u2019accentramento che si vuole sopprimere nell\u2019organizzazione dello Stato.<\/p><p>Quindi, l\u2019opportunit\u00e0 di stabilire nello stesso articolo che determina la sfera dell\u2019attivit\u00e0 amministrativa della Regione, il principio del decentramento.<\/p><p>C\u2019\u00e8 un altro punto che mi pare di notevole importanza, quello di stabilire un parallelismo tra la funzione normativa e la funzione amministrativa della Regione. Questo parallelismo era stato stabilito dal Comitato con una formula che a me non sembrava esatta, perch\u00e9 parlava di potest\u00e0 amministrativa genericamente nella materia normativa.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Va bene; ma abbiamo fatto nostro il suo testo.<\/p><p>MORTATI. Allora \u00e8 inutile soffermarsi; volevo soltanto segnalare l\u2019importanza che ha dal punto di vista politico il collegare l\u2019attivit\u00e0 amministrativa della Regione all\u2019attivit\u00e0 normativa propria istituzionalmente della medesima.<\/p><p>PRESIDENTE. Vi \u00e8 un altro emendamento presentato dagli onorevoli Bozzi, Colitto, Crispo, Villabruna, Morelli Renato, Preziosi, Cifaldi, Bencivenga, Fresa, Caroleo, Condorelli:<\/p><p>\u00abLe Regioni, le Provincie ed i Comuni provvedono all\u2019amministrazione nelle materie indicate dalle leggi della Repubblica\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Bozzi ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>BOZZI. Onorevoli colleghi, noi dobbiamo oggi affrontare il secondo argomento di maggiore importanza, nel tema della Regione. Abbiamo finora trattato della potest\u00e0 normativa ed abbiamo tutti sentito la necessit\u00e0 di fissare alcuni limiti.<\/p><p>Adesso passiamo al secondo capitolo: la competenza amministrativa della Regione, cio\u00e8 l\u2019attivit\u00e0 che attiene all\u2019esecuzione delle leggi. Le leggi non sono dichiarazioni accademiche; hanno importanza in quanto si traducano in atto; quindi, la necessit\u00e0 di stabilire l\u2019organo, l\u2019ufficio che deve amministrare, che deve eseguire le leggi e dare soddisfazioni, nei limiti di esse, ai pubblici interessi.<\/p><p>Io, che pure non passo per un regionalista, sento la necessit\u00e0 di un decentramento amministrativo. (<em>Approvazioni al centro<\/em>). Per\u00f2 sento altrettanto imperiosa la necessit\u00e0 di chiarezza.<\/p><p>Ora, mi sembra che, tanto nel testo originario, quanto \u2013 sia pure in minor grado \u2013 nel testo proposto dal collega professore Mortati ed accettato ora dal Comitato di redazione, si stabilisca un collegamento, che io non approvo, fra potest\u00e0 normativa della Regione e potest\u00e0 amministrativa. Si dice: la Regione ha competenza di amministrare in quelle materie nelle quali ha competenza di far leggi; quindi, non solo in quelle particolarmente elencate, ma in tutte quelle altre per le quali con leggi speciali lo Stato potr\u00e0 delegare l\u2019esercizio del potere legiferante alla Regione.<\/p><p>MORTATI. No, no.<\/p><p>BOZZI. Credo di s\u00ec; l\u2019articolo proposto si riferisce al primo comma dell\u2019articolo sulla potest\u00e0 normativa della Regione, che comprende anche la possibilit\u00e0 di delega di cui ho detto.<\/p><p>Ora, mi sembra che questo collegamento tra competenza amministrativa e competenza normativa sia un difetto di impostazione e causa di incertezze. Io credo che non sia da escludere che alla Regione possa essere attribuita potest\u00e0 di amministrare, anche in materie per le quali essa non abbia potest\u00e0 normativa.<\/p><p>Noi ieri abbiamo, per esempio, escluso dalla potest\u00e0 normativa della Regione le materie dell\u2019industria e del commercio, ma io non vedrei nulla di male che su queste materie fosse conferita alla Regione stessa una certa competenza amministrativa. I Comuni gi\u00e0 oggi ne sono titolari.<\/p><p>Questo articolo poi mi sembra limitativo. L\u2019interpretazione che io ne do \u00e8 questa: le materie che possono amministrare le Regioni, le Province e i Comuni sono quelle, e soltanto esse, previste per rinvio in questo articolo; donde la conseguenza che le leggi della Repubblica possono distribuire la potest\u00e0 di amministrare fra Regione, Province e Comuni, ma soltanto nell\u2019ambito delle materie elencate. Ma questo \u00e8 un errore, e grave. Si pensi che oggi il Comune ha scopi illimitati; si pu\u00f2 dire che sia suscettivo di massima espansione, che \u00e8 paragonabile soltanto con quella dello Stato.<\/p><p>Ma vorrei, in modo particolare, che la Commissione mi desse un chiarimento intorno ad un altro mio dubbio, che stimo di qualche rilevanza. Noi abbiamo stabilito una potest\u00e0 normativa delle Regioni, la quale \u00e8 indiscutibilmente una potest\u00e0 subordinata ai fini fondamentali dello Stato; la Regione, cio\u00e8, si muove con le sue leggi entro zone che sono predeterminate dalle leggi dello Stato e \u2013 secondo quanto abbiamo oggi aggiunto \u2013 con vincoli di merito, perch\u00e9 la Regione non pu\u00f2 mai dettare norme che contrastino con l\u2019interesse dello Stato o di altre Regioni. Ma la potest\u00e0 amministrativa della Regione \u00e8 del pari subordinata, cos\u00ec come la potest\u00e0 normativa? In sostanza, come noi abbiamo cercato di assicurare una unit\u00e0 legislativa, cercheremo di assicurare anche l\u2019unit\u00e0 amministrativa, cio\u00e8 l\u2019unit\u00e0 nell\u2019esecuzione delle leggi? E come cureremo l\u2019attuazione amministrativa dei princip\u00ee fondamentali che sono riservati alla potest\u00e0 legislativa dello Stato? Questo \u00e8 un dubbio, egregi colleghi, che si pone alla mia coscienza di giurista; \u00e8 un dubbio che \u00e8 balzato ai miei occhi non appena ho letto quest\u2019articolo, e che desidero mi venga chiarito.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Benissimo.<\/p><p>BOZZI. Io desidero, in altri termini, sapere quali saranno i rapporti fra gli uffici autarchici regionali e gli organi burocratici dello Stato, se esisteranno ancora.<\/p><p>Ma qui la visuale dei dubbi si allarga. Onorevoli colleghi, ho l\u2019impressione che abbiamo dimenticato un punto importante, o non lo abbiamo tenuto nella giusta luce. Noi abbiamo istituito la Provincia come ente autarchico: ebbene, non \u00e8 questa una introduzione di poco momento; \u00e8 questo, invece, un istituto che incide nella struttura di tutto il sistema di autonomie che abbiamo creato.<\/p><p>Non solo, ma si parla anche di altri enti locali, che non si sa bene quali potranno essere. Ora, quale sar\u00e0 la distribuzione dei compiti? Che cosa sar\u00e0 la Regione? Lo Stato amministra; ma amministrano anche le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri enti. Dov\u2019\u00e8 l\u2019ordinamento di questo compless\u00f2 sistema? Qual \u00e8 la linea? Accentreremo noi forse le funzioni amministrative nella Provincia, cos\u00ec che la Regione sar\u00e0 quasi un consorzio obbligatorio di Province e avr\u00e0 prevalentemente una funzione di coordinamento? Io vedo, per esempio, nell\u2019emendamento dell\u2019onorevole Mortati, un alinea che mi fa pensare che le funzioni amministrative saranno prevalentemente esercitate dalle Province e dai Comuni, sia pure attraverso una delega delle Regioni. Ora, io dico: un decentramento vivo e reale lo vogliamo tutti; tutti sentiamo i danni di un accentramento statale, opprimente alcune volte. Ma perch\u00e9 un decentramento possa avvenire \u00e8 necessario che noi riorganizziamo, con una visione organica e completa, non solo la competenza degli enti locali, ma le competenze amministrative dello Stato. Si impone, cio\u00e8, una riforma completa della pubblica amministrazione, statale e indiretta, come si chiama da taluni quella dei Comuni e delle Province.<\/p><p>Ed ecco la ragione del mio emendamento: facciamo un articolo di rinvio. I Comuni, le Province, le Regioni avranno la competenza amministrativa nelle materie che saranno indicate dalla legge. E con ci\u00f2 \u2013 e il Presidente onorevole Ruini me ne pu\u00f2 far fede \u2013 non propongo, in definitiva, cosa diversa da quanto non sia stabilito nell\u2019articolo 8 delle Disposizioni transitorie e di attuazione, l\u00e0 dove si dice che con legge della Repubblica sar\u00e0 regolato il trapasso delle funzioni dallo Stato alle Regioni.<\/p><p>In altri termini, perch\u00e9 questa riforma possa avere cominciamento, attuazione e sviluppo, \u00e8 necessaria una legge organica. E allora dico: non pregiudichiamo il problema con affermazioni che potrebbero domani turbare la linea di quella che deve essere una riforma organica. Attendiamo questa riforma del decentramento amministrativo, del quale oggi dovremmo solo affermare la necessit\u00e0 e stabilire l\u2019impegno per il futuro legislatore.<\/p><p>MORTATI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>MORTATI. Desidero eliminare il possibile equivoco, quale pu\u00f2 desumersi dalle parole dell\u2019onorevole Bozzi. Il mio emendamento, quando fa riferimento alle materie indicate nel primo comma del precedente articolo, intende riferirsi alle materie comprese nell\u2019elencazione, escludendo cio\u00e8 quelle indicate genericamente, come delegabili dal legislatore ordinario. Queste ultime, dando luogo ad una competenza temporanea, e sempre revocabile, perci\u00f2 non istituzionale, della Regione, non possono importare un passaggio automatico di competenza amministrativa.<\/p><p>Se me lo permette l\u2019onorevole Presidente, vorrei ancora precisare molto brevemente la ragione di questo parallelismo fra potere legislativo e potere amministrativo della Regione. In sostanza, noi abbiamo voluto con questa proposta dare un primo avviamento al principio del decentramento amministrativo dello Stato; abbiamo voluto, cio\u00e8, nella stessa Costituzione affermare un criterio del passaggio alla Regione di tutte quelle attivit\u00e0 amministrative inerenti a materie per cui essa ha potere esclusivo di legislazione integrativa dei princip\u00ee.<\/p><p>Ci\u00f2 dovrebbe consentire l\u2019eliminazione degli uffici locali dello Stato per interi gruppi di materie, iniziando la decongestione dell\u2019Amministrazione statale in modo razionale.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Codignola ha presentato il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Sostituire l\u2019articolo col seguente<\/em><em>:<\/em><\/p><p>\u00abLa Regione esercita funzioni amministrative, oltre che nelle materie di cui all\u2019articolo precedente, in tutte le altre che le siano delegate dallo Stato.<\/p><p>\u00abFunzioni amministrative di carattere locale possono altres\u00ec essere deferite alla Provincia e al Comune dalle leggi dello Stato o da quelle della Regione\u00bb.<\/p><p>Ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>CODIGNOLA. Vorrei far presente due punti. Anzitutto, come ha rilevato l\u2019onorevole Bozzi, mi pare che accettando l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Mortati noi veniamo a stabilire che si possano decentrare funzioni amministrative ai Comuni e alle Province solo nell\u2019ambito delle materie indicate nell\u2019articolo 109. Almeno, se non sbaglio, questa \u00e8 l\u2019interpretazione letterale dell\u2019emendamento dell\u2019onorevole Mortati: insisterei quindi nel mio emendamento per la parte che dice che \u00abfunzioni amministrative di carattere locale possono altres\u00ec essere deferite alla Provincia o al Comune dalle leggi dello Stato\u00bb; e aggiungerei poi \u00abo da quelle della Regione\u00bb, significando cio\u00e8, che anche la Regione pu\u00f2 decentrare le proprie funzioni amministrative alla Provincia e al Comune.<\/p><p>Non sarei favorevole all\u2019accettazione dell\u2019ultimo comma dell\u2019emendamento dell\u2019onorevole Mortati, che riporta alla materia disciplinata dall\u2019articolo 120 del progetto. Credo che questa materia dell\u2019articolo 120 sia opportuno lasciarla dove l\u2019ha posta il progetto; essa riguarda anche i consorzi e la definizione della Provincia: \u00e8 un problema pi\u00f9 vasto, che non pu\u00f2 essere ristretto negli angusti limiti di quest\u2019ultimo comma, cos\u00ec come \u00e8 proposto dall\u2019onorevole Mortati.<\/p><p>In via di massima accetterei quindi i primi due commi dell\u2019emendamento dell\u2019onorevole Mortati, ma a condizione che sia chiarito che ai Comuni e alle Province possono essere delegate funzioni amministrative anche in materie non comprese fra quelle deferite dall\u2019articolo 109 alla Regione agli effetti legislativi.<\/p><p>PRESIDENTE. Mi permetta, allora lei aderirebbe all\u2019emendamento Mortati.<\/p><p>CODIGNOLA. Con la precisazione che ho detto.<\/p><p>PRESIDENTE. Prego l\u2019onorevole Ruini di esprimere il parere della Commissione.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Comincio col rispondere all\u2019onorevole Bozzi sulle questioni minori che ha sollevato con la consueta acutezza. Egli esprime il dubbio che siano attribuite alla Regione tutte le funzioni amministrative corrispondenti non solo alle materie tassativamente indicate dall\u2019articolo precedente per la potest\u00e0 legislativa della Regione, ma anche alle \u00abaltre materie\u00bb in cui pure pu\u00f2 essere accordata eguale facolt\u00e0. L\u2019intento del Comitato \u00e8 proprio di evitare che avvenga tale estensione; ed \u00e8 in vista di ci\u00f2 che nell\u2019ultimo testo proponiamo di dire materie \u00abelencate\u00bb, e cio\u00e8 indicate nell\u2019elenco, non comprese genericamente nelle \u00abaltre materie\u00bb. Comunque, se sar\u00e0 necessario un chiarimento maggiore, lo potremo fare in sede di coordinamento. Nulla vieta che delle \u00abaltre materie\u00bb si possa fare un comma a s\u00e9, in modo che non possa pi\u00f9 sorgere il menomo dubbio.<\/p><p>L\u2019onorevole Bozzi si preoccupa poi (e la sua preoccupazione mi sembra condivisa dall\u2019onorevole Codignola) che ai Comuni ed alle Province non possano essere attribuite altre funzioni oltre a quelle indicate nell\u2019articolo precedente. Non \u00e8 cos\u00ec. Quest\u2019articolo considera solo le funzioni amministrative, spettanti in via di massima alla Regione, che possono da leggi dello Stato essere trasferite alle Province ed ai Comuni. Ma questi enti possono e debbono avere altre funzioni e compiti attribuiti ad essi da leggi dello Stato. Lo dice il successivo articolo 121, che definisce pi\u00f9 direttamente (qui nel 112 si parla di Regione) la figura delle Province e dei Comuni. Il dubbio degli onorevoli Bozzi e Codignola non regge. Del resto potranno, in occasione dell\u2019articolo 121, proporre, se lo credono necessario, formulazioni anche pi\u00f9 esplicite nel senso desiderato.<\/p><p>Altra preoccupazione dell\u2019onorevole Bozzi: che, dove la Regione ha funzioni legislative ed amministrative, si debbano sopprimere gli uffici centrali. \u00c8 chiaro che, quando dati servizi passano dallo Stato alle Regioni, dovranno passare alle Regioni dati uffici ed il relativo personale. Ma \u00e8 altrettanto chiaro che quando si danno alle Regioni funzioni legislative ed amministrative, ad esempio, sull\u2019agricoltura e sulle foreste, non deve con ci\u00f2 intendersi soppresso il Ministero dell\u2019agricoltura e delle foreste. Lo Stato, che stabilisce i princip\u00ee generali della legislazione in siffatte materie, deve evidentemente conservare funzioni di vigilanza e di controllo. Sar\u00e0 un compito diverso da quello di prima; si dovranno evitare doppioni e pesantezze burocratiche; ma insomma vi saranno anche uffici centrali.<\/p><p>Su questi tre punti l\u2019onorevole Bozzi pu\u00f2 essere tranquillo.<\/p><p>Veniamo al problema principale: il nesso fra le potest\u00e0 legislative e le funzioni amministrative delle Regioni. Questo nesso non \u00e8 indispensabile, siamo d\u2019accordo; si poteva (l\u2019ho gi\u00e0 detto in un altro intervento) far due elenchi ben distinti di materie di competenza legislativa, e di funzioni amministrative. Ma quante difficolt\u00e0 ed incertezze. E sarebbe giovato \u2013 proprio contro gli intendimenti dell\u2019onorevole Bozzi \u2013 irrigidire anche le funzioni amministrative in un elenco di Costituzione?<\/p><p>Che cosa si \u00e8 fatto? Si \u00e8 tenuto presente che un nesso, sia pure non inscindibile, esiste fra le materie in cui la Regione pone le mani, sia come legislazione secondaria, sia come gestione. Dacch\u00e9 ci voleva un criterio, si \u00e8 preso questo; ma subito dopo si \u00e8 provveduto alla possibile disgiunzione, in quanto leggi ordinarie dello Stato possono trasferire ad altri enti locali le funzioni che, essendo connesse alla sua potest\u00e0 legislativa, erano attribuite, come principio e schema, alla Regione. In altri interventi ho spiegato, e non mi ripeter\u00f2, come si sia realizzato l\u2019accordo fra regionalisti e provincialisti, che temevano venisse spogliato, a vantaggio dell\u2019altro, il loro ente. In sostanza, onorevole Bozzi, si \u00e8 rinviata effettivamente la definitiva distribuzione di compiti fra Regione, Provincia e Comune, alla legislazione ordinaria, che provveder\u00e0 gradualmente e sistematicamente.<\/p><p>Questo \u00e8 savio rinvio, onorevole Bozzi. Non si pu\u00f2 invece accettare il suo, che non vorrebbe neppur dare un primo schema delle funzioni della Regione, cos\u00ec che questa sorgerebbe del tutto teoricamente ed astrattamente; ossia in realt\u00e0 non comincerebbe a vivere, se non quando una legge fondamentale avesse risoluto il problema dell\u2019attribuzione dei suoi compiti. Invece, come ha ideata questa nascita il Comitato, e come risulter\u00e0 dalle Disposizioni transitorie, Province e Comuni conserveranno le funzioni che hanno attualmente, e la Regione assumer\u00e0 quelle altre che corrispondano alle sue funzioni legislative; salvo che, in virt\u00f9 dell\u2019articolo 112 che ora discutiamo, trasferisca alcune di queste agli enti minori. \u00c8 il sistema pi\u00f9 elastico possibile; risponde, onorevole Bozzi, alla concezione con cui io ho inteso la creazione della Regione; ed \u00e8 sistema che, col riordinamento degli enti e di tutta la vita locale, apre orizzonti pi\u00f9 vasti che la visione, limitata alla sola Regione, dell\u2019onorevole Bozzi.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Bozzi, \u00e8 soddisfatto?<\/p><p>BOZZI. Dopo i chiarimenti dell\u2019onorevole Ruini, che ritengo valgano a dare una interpretazione autentica al testo, ritiro al mio emendamento perch\u00e9 mi ritengo soddisfatto.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Codignola?<\/p><p>CODIGNOLA. Rinuncerei al primo comma del mio emendamento aderendo a quello dell\u2019onorevole Mortati. Quanto al secondo comma, invece, lo manterrei in sostituzione della seconda parte della formulazione proposta dall\u2019onorevole Mortati.<\/p><p>Preciso. Approvo la prima parte dell\u2019emendamento Mortati: \u00abSpettano alla Regione le funzioni amministrative per le materie elencate nel primo articolo\u00bb. In sostituzione della seconda parte; mantengo invece il secondo comma del mio emendamento: \u00abFunzioni amministrative di carattere locale, ecc.\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Ha facolt\u00e0 di parlare l\u2019onorevole Ruini.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Mi pare che questo emendamento Codignola cancelli il significato della nostra proposta; perch\u00e9 va a finire che la Regione ha fatalmente, assolutamente tutte le funzioni comprese nell\u2019articolo precedente e poi \u00abfunzioni amministrative di carattere locale\u00bb, cio\u00e8 altre funzioni. Noi, invece, abbiamo ammesso che le stesse funzioni, date alla Regione, possono essere trasferite alle Province ed ai Comuni.<\/p><p>Quindi, la disposizione Codignola \u00e8 molto pi\u00f9 restrittiva.<\/p><p>CODIGNOLA. Ma ho rinunziato al primo comma.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Se non mette \u00absalvo quelle d\u2019interesse esclusivamente locale, attribuite&#8230;\u00bb viene a togliere quella che \u00e8 la virt\u00f9 di adattamento e di equilibrio, che abbiamo introdotto.<\/p><p>Con questa disposizione, l\u2019onorevole Codignola vuol dire che tutte le funzioni amministrative, relative all\u2019articolo precedente, passano, massicciamente, senza eccezione, alla Regione; poi, si possono attribuire altre funzioni; questo \u00e8 molto meno di quello stabilito dal Comitato.<\/p><p>CODIGNOLA. Il secondo comma riguarda le Province ed i Comuni.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Sta di fatto che con le sue proposte verrebbero tolte alle Province ed ai Comuni tutte le materie su cui la Regione ha facolt\u00e0 legislativa; ossia sarebbero svuotate del loro attuale contenuto: e potrebbero essere attribuite soltanto \u00abaltre funzioni di carattere locale\u00bb. Bisogna invece stabilire chiaramente, come primo passo al riordinamento della vita locale, che agli enti minori possano attribuirsi anche funzioni su cui alla Regione compete una legislazione secondaria.<\/p><p>CODIGNOLA. Non sono d\u2019accordo con quanto afferma l\u2019onorevole Ruini.<\/p><p>L\u2019emendamento Mortati dice espressamente che la Regione esercita le normali funzioni amministrative sulle materie di sua competenza delegandole alle Province ed ai Comuni. Di conseguenza, l\u2019emendamento Mortati prevede che solo le materie dell\u2019articolo 109 possano essere delegate, per l\u2019amministrazione, alle Province ed ai Comuni.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> No. In questo caso \u00e8 la volont\u00e0 della Regione, che delega o meno. Qui, invece, \u00e8 la legge dello Stato a stabilire che date funzioni, anche se soggette alla facolt\u00e0 legislativa della Regione, vanno alle Province ed ai Comuni. \u00c8 intuitiva la differenza delle due posizioni.<\/p><p>Inutile poi aggiungere che lo scopo del secondo comma dell\u2019emendamento \u00e8 perfettamente garantito, quando, parlando all\u2019articolo 121 delle Province e dei Comuni, diremo che la legge dello Stato pu\u00f2 attribuire loro tutte le \u00abaltre\u00bb funzioni che vuole. Ma, non prevedendo il trasferimento delle funzioni che l\u2019emendamento lascia alla Regione, la sua disposizione, onorevole Codignola, \u00e8 molto limitativa.<\/p><p>CODIGNOLA. Vorrei sapere se vi sono delle materie oltre quelle elencate nell\u2019articolo 109 la cui amministrazione pu\u00f2 essere deferita.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Ma senza dubbio; \u00e8 scritto nel nostro testo, e non so quante volte ho ripetuto, che possono essere retribuite dalle leggi dello Stato a Province ed a Comuni le funzioni che in via di massima spetterebbero alle Regioni.<\/p><p>CODIGNOLA. Con questa assicurazione ritiro il mio emendamento.<\/p><p>PRESIDENTE. Si tratta allora di passare alla votazione dell\u2019articolo, nel testo emendato dall\u2019onorevole Mortati e accettato dalla Commissione. Su questo testo viene presentato un emendamento dell\u2019onorevole Corbino. L\u2019articolo dispone: \u00abSpettano alla Regione le funzioni amministrative per le materie elencate nel primo comma\u00bb. L\u2019emendamento dell\u2019onorevole Corbino tende ad aggiungere l\u2019avverbio \u00abesplicitamente\u00bb, onde si dica \u00abspettano alla Regione le funzioni amministrative per le materie esplicitamente elencate pel primo comma\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Mortati accetta questa modificazione?<\/p><p>MORTATI. Nella sostanza siamo d\u2019accordo, nel senso che ho gi\u00e0 specificato.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Onorevole Presidente, ormai si tratta di un testo della Commissione, non pi\u00f9 dell\u2019onorevole Mortati.<\/p><p>MORTATI. Non mi pare dubbia la necessit\u00e0 di precisare in sede di coordinamento, ci\u00f2 anche perch\u00e9 la formula attuale non \u00e8 sintatticamente corretta, non coordinandosi l\u2019alinea in discorso con la dizione del primo comma.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Qui ognuno vuol essere maestro anche di grammatica e di sintassi e si improvvisa non solo legislatore ma purista. Alla pulizia formale passeremo da ultimo, dopo aver votato tutti gli articoli. Anche una formula che parla di \u00abelencazione esplicita\u00bb non pare bella e corretta. Ci\u00f2 che importa \u00e8 la sostanza: che sia escluso di dare alla Regione i servizi amministrativi per le \u00abaltre materie\u00bb in cui le siano attribuiti poteri legislativi, oltre quelle elencate nell\u2019articolo precedente. Mi tocca purtroppo di dovermi, una volta ancora, ripetere. Ho detto all\u2019onorevole Bozzi che, se non basta l\u2019espressione usata, potremo adottarne un\u2019altra pi\u00f9 chiara in quell\u2019articolo che abbiamo approvato, ma potremo rivedere nel coordinamento finale.<\/p><p>PRESIDENTE. Il Comitato di redazione accetta la proposta dell\u2019onorevole Corbino?<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Non si oppone, e si rimette all\u2019Assemblea.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Corbino, insiste?<\/p><p>CORBINO. Se io avessi la certezza che in sede di coordinamento si chiarir\u00e0 il significato limitativo della parola \u00abelencate\u00bb, ritirerei la mia proposta.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Le do assicurazione.<\/p><p>CORBINO. Allora non insisto.<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo dunque in votazione il nuovo testo accettato dal Comitato di redazione, del quale do lettura:<\/p><p>\u00abSpettano alla Regione le funzioni amministrative per le materie elencate nel primo comma del precedente articolo, salvo quelle di interesse esclusivamente locale, attribuite dalla legge della Repubblica alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali.<\/p><p>\u00abLo Stato pu\u00f2 con legge delegare alla Regione l\u2019esercizio di altre funzioni amministrative.<\/p><p>\u00abLa Regione esercita normalmente le funzioni amministrative delegandole alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali, o valendosi dei loro uffici\u00bb.<\/p><p>DUGONI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>DUGONI. Faccio osservare che si potrebbero mettere d\u2019accordo l\u2019onorevole Corbino e l\u2019onorevole Mortati (<em>Commenti al centr\u00f2<\/em>) qualora si dicesse: \u00abSpettano alla Regione le funzioni amministrative per le materie specificatamente elencate nel precedente articolo\u00bb.<\/p><p>Non si parla di comma e si toglie ogni dubbio.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Dugoni, le faccio osservare per regolarit\u00e0 di procedura, che siamo in votazione sul testo approvato dal Comitato di redazione. Non \u00e8 possibile fare nuove proposte.<\/p><p>LUSSU. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>LUSSU. Io credo che si possa giungere a un chiarimento. Intanto chiederei che si votasse per divisione. Se l\u2019onorevole Mortati conserva l\u2019ultima parte, cio\u00e8 \u00abLa Regione esercita normalmente le funzioni amministrative delegandole alle Province, ai Comuni, ecc.\u00bb, io debbo votare contro. Che cosa questo, infatti, significa? Significa, o pu\u00f2 significare, che la Regione, nell\u2019esercitare le funzioni suddette, non le esercita direttamente, ma le esercita per il tramite della Provincia, del Comune, ecc. In altre parole, si viene a togliere alla Regione quella funzione amministrativa diretta che non le pu\u00f2 essere tolta n\u00e9 dalla Provincia, n\u00e9 dal Comune, n\u00e9 da altri. Questo credo appaia chiaro a tutti, e questo \u00e8 grave, perch\u00e9 si passa a conservare la Provincia come ente autarchico improvvisamente, senza una preparazione adeguata. Si poteva arrivare ad una conclusione pacificamente accettata dalla grande maggioranza.<\/p><p>Non si \u00e8 fatto questo, e adesso si vorrebbe concedere a questa Provincia \u2013 rimasta cos\u00ec, per un colpo improvviso e che la grande maggioranza dell\u2019Assemblea fino a pochi giorni fa intendeva trasformare \u2013 anche una funzione amministrativa delegata per tutte quelle materie che invece, secondo noi, spettano alla Regione, e se non alla Regione in forma diretta, ai suoi organismi amministrativi. Cos\u00ec viene smontata tutta la Regione e si riempie la Provincia&#8230;<\/p><p><em>Voci.<\/em> Ai voti, ai voti!<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Lussu, se voleva svolgere questo tema, doveva farlo nella sede opportuna.<\/p><p>LUSSU. \u00c8 una questione estremamente delicata. Prego l\u2019onorevole Mortati o di rinunciare, oppure di modificare il suo emendamento nel senso che la Regione pu\u00f2 esercitare le funzioni amministrative delegandole agli enti locali o valendosi dei loro uffici. Questo sarebbe un concetto accettabile da tutti o, almeno, da quanti ritengono l\u2019economia della Regione una cosa seria.<\/p><p>MORTATI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>MORTATI. Osservo questo: che il testo proposto dalla Commissione riproduce l\u2019articolo 120, che l\u2019onorevole Lussu ha, a suo tempo, approvato e che dice: \u00abLa Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative a mezzo di uffici nelle circoscrizioni provinciali&#8230;\u00bb. Ad ogni modo mi pare che l\u2019emendamento Lussu nella sostanza non alteri lo spirito informatore di questa disposizione e perci\u00f2 non avrei difficolt\u00e0 ad accettarlo.<\/p><p>PRESIDENTE. Ha facolt\u00e0 di parlare l\u2019onorevole Ruini.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Prego l\u2019onorevole Lussu di precisare il suo emendamento.<\/p><p>LUSSU. Il testo della mia proposta \u00e8 questo: \u00abLa Regione pu\u00f2 esercitare le funzioni amministrative delegandole agli enti locali, o valendosi dei loro uffici\u00bb.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Non si pu\u00f2 accettare la proposta dell\u2019onorevole Lussu. Secondo la concezione del Comitato, che l\u2019Assemblea va accogliendo, le Province ed i Comuni debbono vivere di vita, se \u00e8 possibile, anche pi\u00f9 piena sotto le ali della Regione, che deve vivificarli e potenziarli. La Regione ricorre \u00abnormalmente\u00bb a Provincie e Comuni per esercitare le sue funzioni amministrative. Ma il significato di \u00abnormalmente\u00bb non \u00e8 che debba farlo sempre. Vi sono funzioni, proprie della Regione, che non possono essere esercitate a mezzo delle Province e dei Comuni, ma direttamente dalla Regione stessa. Tranne tali casi, da ritenersi eccezionali, la Regione si varr\u00e0 dei minori enti locali, che hanno gi\u00e0 uffici costituiti e capaci; e bisogna evitare \u2013 \u00e8 un\u2019altra idea fissa del Comitato \u2013 le nuove ed inutili burocratizzazioni. Non mi sembra che l\u2019onorevole Lussu abbia compreso lo spirito e l\u2019equilibrio della nostra proposta, che non possiamo alterare.<\/p><p>PRESIDENTE. Mantiene la sua formulazione, onorevole Lussu?<\/p><p>LUSSU. Non vi rinuncio.<\/p><p>PRESIDENTE. Dato che non vi rinuncia, le faccio presente che non si pu\u00f2 ammettere un emendamento orale. Perch\u00e9 gli emendamenti si possano presentare alla votazione dell\u2019Assemblea, bisogna presentarli per iscritto.<\/p><p>LUSSU. Io intendevo usare un atto di delicatezza verso il collega Mortati e verso la Commissione. Anzich\u00e9 presentare un emendamento, poich\u00e9 la questione mi sembrava estremamente chiara e ragionevole, chiedevo alla Commissione di voler essa stessa procedere alla modifica.<\/p><p>Chiedo, comunque, che si voti per divisione.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Il testo della Commissione, onorevole Presidente, \u00e8 quello scritto. Chiediamo che si voti comma per comma questo testo; come abbiamo votato sempre comma per comma. Non si tratta, quindi, di una votazione per divisione.<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell\u2019articolo:<\/p><p>\u00abSpettano alla Regione le funzioni amministrative per le materie elencate nel primo comma del precedente articolo, salvo quelle di interesse esclusivamente locale, attribuite dalla legge della Repubblica alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>Pongo ai voti il secondo comma, che \u00e8 del seguente tenore:<\/p><p>\u00abLo Stato pu\u00f2 con legge delegare alla Regione l\u2019esercizio di altre funzioni amministrative\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>Pongo in votazione l\u2019emendamento, ora pervenutomi, proposto dall\u2019onorevole Lussu, per il terzo comma, del seguente tenore:<\/p><p>\u00abLa Regione pu\u00f2 esercitare le funzioni amministrative delegandole agli enti locali o valendosi dei loro uffici\u00bb.<\/p><p>(<em>Non <\/em>\u00e8 <em>approvato<\/em>).<\/p><p>Pongo allora in votazione il terzo comma nel testo delle Commissioni:<\/p><p>\u00abLa Regione esercita normalmente le funzioni amministrative delegandole alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali, o valendosi dei loro uffici\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>L\u2019articolo 112 risulta, quindi, cos\u00ec formulato:<\/p><p>\u00abSpettano alla Regione le funzioni amministrative per le materie elencate nel primo comma del precedente articolo, salvo quelle di interesse esclusivamente locale, attribuite dalla legge della Repubblica alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali.<\/p><p>\u00abLo Stato pu\u00f2 con legge delegare alla Regione l\u2019esercizio di altre funzioni amministrative.<\/p><p>\u00abLa Regione esercita normalmente le funzioni amministrative delegandole alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali, o valendosi dei loro uffici\u00bb.<\/p><p>Sospendo la seduta per alcuni minuti.<\/p><p>(<em>La seduta, sospesa alle 18.55, \u00e8 ripresa alle 19.20<\/em>).<\/p><p>Si passa ora all\u2019articolo 113 nel nuovo testo presentato dal Comitato di redazione.<\/p><p>PRESIDENTE. Se ne dia lettura.<\/p><p>MOLINELLI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abLe Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi costituzionali, che la coordinano con la finanza dello Stato, delle Province e dei Comuni.<\/p><p>\u00abAlle Regioni sono attribuiti tributi propri e quote di tributi erariali per provvedere alle spese necessarie per adempiere alle loro funzioni normali.<\/p><p>\u00abPer provvedere ad altri scopi determinati lo Stato pu\u00f2 assegnare a singole Regioni contributi speciali.<\/p><p>\u00abLa Regione ha un proprio demanio e patrimonio, secondo le modalit\u00e0 stabilite con legge della Repubblica.<\/p><p>\u00abNon possono istituirsi dazi d\u2019importazione ed esportazione, o di transito fra l\u2019una e l\u2019altra Regione; n\u00e9 prendersi provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Passiamo subito allo svolgimento dei vari emendamenti.<\/p><p>L\u2019onorevole Codignola ha presentato due emendamenti su questo articolo. Il primo emendamento \u00e8 cos\u00ec formulato:<\/p><p>\u00ab<em>Sostituire i primi quattro commi coi seguenti<\/em><em>:<\/em><\/p><p>\u00abLa Regione provvede alle proprie necessit\u00e0 finanziarie mediante sovrimposte o quote di tributi erariali e comunali, o contributi erariali ad essa riservati dallo Stato, o con tributi propri, nei limiti e con le modalit\u00e0 previsti dalla legge. Per l\u2019accertamento e l\u2019esazione dei tributi, la Regione si avvale degli organi dello Stato a ci\u00f2 designati.<\/p><p>\u00abLa Regione ha un proprio demanio e patrimonio secondo le disposizioni di legge.<\/p><p>\u00abLo Stato conserva la facolt\u00e0 di assegnare alle Regioni meno provviste di mezzi, particolari sovvenzioni, nell\u2019interesse del loro sviluppo ovvero in quello generale del Paese\u00bb.<\/p><p>Inoltre l\u2019onorevole Codignola propone il seguente altro emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Fare del quinto comma un articolo a s\u00e9 del seguente tenore:<\/em><\/p><p>\u00abNon possono istituirsi dazi d\u2019importazione ed esportazione o di transito fra l\u2019una e l\u2019altra Regione; n\u00e9 prendersi provvedimenti che mirino comunque alla creazione di privilegi in favore di una o pi\u00f9 Regioni a danno di altre o della generalit\u00e0 dei cittadini. L\u2019unit\u00e0 dell\u2019economia nazionale ed internazionale e la libera circolazione delle persone, del lavoro e dei beni non troveranno ostacolo nell\u2019ordinamento autonomistico dello Stato\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Codignola ha facolt\u00e0 di svolgere i suoi emendamenti.<\/p><p>CODIGNOLA. Il Comitato di redazione ha gi\u00e0 modificato la primitiva formula, in quanto ha soppresso quella parte che riguardava i cosiddetti fondi per fini speciali. Ma anche l\u2019attuale formulazione presenta, mi pare, qualche punto oscuro. Anzitutto, non si accenna affatto alla necessit\u00e0, che me pare fondamentale, dell\u2019unicit\u00e0 degli organi di accertamento e di esazione dei tributi. A questo riguardo non vi \u00e8 alcuna indicazione, neanche nel nuovo testo dell\u2019articolo 113.<\/p><p>Io ritengo che, se la cosiddetta autonomia finanziaria dovesse comportare una moltiplicazione degli organi di accertamento e di esazione dei tributi, noi verremmo a creare una serie di difficolt\u00e0 molto notevoli, e perci\u00f2 ritengo che nel testo costituzionale sia opportuno inserire il principio che per l\u2019accertamento e l\u2019esazione dei tributi la Regione si avvale degli organi dello Stato a ci\u00f2 destinati.<\/p><p>Mi pare, anche, che sarebbe opportuna qualche altra precisazione. Anzitutto, vorrei sapere dall\u2019onorevole Ruini, Presidente della Commissione, che cosa la Commissione abbia voluto intendere con l\u2019espressione \u00abautonomia finanziaria\u00bb che, a dire il vero, \u00e8 molto oscura.<\/p><p>Cosa significhi, dal punto di vista tecnico, \u00abautonomia finanziaria\u00bb di una Regione, non riesco a capire. Possiamo dire semplicemente che la Regione provvede alle proprie necessit\u00e0 con determinati tributi; ma dire che la Regione ha una propria autonomia finanziaria, quando l\u2019intero Paese costituisce tutta un\u2019unit\u00e0 dal punto di vista finanziario, non riesco a capirlo. E penso che sarebbe opportuno che nel testo definitivo questa espressione venisse meno e si trovasse una formula meno equivoca.<\/p><p>Vorrei poi fare osservare che al comma secondo si afferma che alle Regioni sono attribuiti tributi propri e quote di tributi erariali. Ora, mi pare che si dovrebbe precisare \u00abquote di tributi erariali e comunali\u00bb, poich\u00e9 ci possono essere dei casi in cui la Regione applica una addizionale su tributi comunali. \u00c8 un caso che dovrebbe essere, comunque, previsto, perch\u00e9 non si deve precludere la possibilit\u00e0 che esso si verifichi.<\/p><p>Quindi io suggerirei, come \u00e8 indicato nel mio emendamento, la formula \u00abmediante sovrimposte, o quote di tributi erariali o comunali, o contributi erariali ad essa riservali dallo Stato\u00bb.<\/p><p>Ricordo che nello Statuto siciliano sono passate alcune cose estremamente gravi su questo argomento, poich\u00e9 nello Statuto siciliano si \u00e8 data, in sostanza, facolt\u00e0 al Governo della Regione di stabilire esso quali saranno i tributi dello Stato che restano allo Stato e quali quelli che passano alla Regione: tanto \u00e8 vero che il Governo siciliano ha interpretato questa norma, nel senso che tutti i tributi erariali, salvo quei pochi espressamente indicati dallo Stato, come di sua pertinenza, passano alla Regione.<\/p><p>Ora, bisogna ben chiarire che \u00e8 lo Stato che determina quali sono i tributi erariali che restano ad esso e quali quelli che devono passare alla Regione, e ci\u00f2 per evitare la possibilit\u00e0 che sia, invece, la Regione a determinare quali siano i tributi erariali che essa assume a proprio favore.<\/p><p>Un\u2019ultima cosa: il quinto comma del testo proposto dalla Commissione accenna al punto fondamentale del divieto di daz\u00ee di importazione e di diritti doganali. Mi pare che bisognerebbe dare maggior rilievo anche formale a questo quinto comma, perch\u00e9 esso \u00e8 fondamentale. Questo comma ci garantisce che l\u2019autonomia regionale non costituir\u00e0 ostacolo allo sviluppo economico del Paese; quindi, non soltanto propongo di fare di questo comma un articolo a s\u00e9, ma credo che sia necessario adottare una formulazione pi\u00f9 ampia, che stabilisca esplicitamente che non vi potr\u00e0 essere alcun ostacolo alla libera circolazione delle persone, del lavoro e dei beni sul territorio nazionale, e che costituisca una maggiore garanzia rispetto alla formulazione proposta dalla Commissione.<\/p><p>NITTI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Nitti, su che cosa desidera prendere la parola?<\/p><p>NITTI. Per una mozione d\u2019ordine.<\/p><p>PRESIDENTE. Ha facolt\u00e0 di parlare.<\/p><p>NITTI. Noi siamo stati finora nell\u2019indeterminato. Qui ci troviamo di fronte ad un argomento concreto e preciso di cui non possiamo parlare senza avere una guida, una traccia, un\u2019indicazione. Quale sar\u00e0 cio\u00e8 la finanza della Regione? Quale sar\u00e0 la finanza locale? Improvvisazione: nessuno di noi, infatti, in questo momento, \u00e8 preparato a fare progetti concreti sulla finanza regionale.<\/p><p>Ma \u00e8 evidente che la Commissione e il relatore soprattutto debbono aver studiato questo argomento e debbono essere in grado di esporci il loro programma in forma concreta. Quale sar\u00e0 la finanza della Regione, quale sar\u00e0 quella della Provincia, quale sar\u00e0 quella del Comune? Come sar\u00e0 organizzata? In qual modo e in base a quali criteri saranno prelevate le entrate? E in che misura?<\/p><p>\u00c8 evidente che tutto questo noi dovremmo sapere con una certa precisione, in modo da fare la discussione che ci apprestiamo a condurre, su dati concreti. Vorrei, quindi, pregare l\u2019onorevole relatore di esporre egli, prima che altri parli, i risultati delle sue ricerche. Vorrei insomma conoscere, sia pure in modo relativo, quali siano le previsioni delle entrate, quali siano le previsioni delle spese. La mia mozione d\u2019ordine consiste, quindi, nel proporre, prima che ci si lanci nelle ipotesi e nelle discussioni, che l\u2019onorevole Ruini ci esponga le sue considerazioni sulla materia: spero che egli non avr\u00e0 nulla in contrario.<\/p><p>PRESIDENTE. Invito l\u2019onorevole Ruini a dichiarare se intenda fornire le notizie richieste dall\u2019onorevole Nitti.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Avrei preferito che i presentatori di emendamenti li avessero svolti, cos\u00ec da non costringermi a parlare altre volte. Avrei desiderato che si sentisse un po\u2019 di piet\u00e0 per la mia persona e per la mia stanchezza. Comunque, parler\u00f2 subito.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Ruini, \u00e8 una sua facolt\u00e0; nessuno la obbliga.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> No; io mi inchino di fronte all\u2019invito dell\u2019onorevole Nitti.<\/p><p>Per dargli i chiarimenti che mi ha richiesti, debbo prima di tutto spiegare quali sono le nostre proposte. \u00c8 necessario aver davanti un quadro d\u2019insieme; non per conoscere fin da ora, nei suoi dettagli, il sistema tributario della Regione; ma per saperne le grandi linee, per \u00abuscire dall\u2019indeterminato\u00bb, come dice l\u2019onorevole Nitti, che domanda soltanto, ed io concordo con lui, delle tracce e delle direttive.<\/p><p>L\u2019articolo sulla finanza della Regione \u00e8 composto di cinque commi. Prima delle ultime modifiche, era foggiato cos\u00ec. Si cominciava affermando l\u2019autonomia finanziaria della Regione ed il coordinamento del suo sistema tributario con quello dello Stato e degli altri enti locali. Qualcuno potrebbe osservare che l\u2019affermazione dell\u2019autonomia \u00e8 un pennacchio; e che, se autonomia finanziaria vi \u00e8, deve risultare da tutto l\u2019insieme dell\u2019articolo. Ma qualche volta anche i pennacchi hanno la loro ragione d\u2019essere.<\/p><p>Secondo comma. Si stabiliva di dare alle Regioni tributi propri o quote di tributi erariali, in modo che anche le Regioni meno provviste di mezzi potessero provvedere alle loro funzioni essenziali. Ecco la sostanza dell\u2019autonomia; da realizzare appunto, sia con tributi esclusivamente assegnati alla Regione, sia con quote di tributi dello Stato; il quale punto va inteso non soltanto nel senso che vada alla Regione una parte di dati tributi riscossi nel suo territorio, ma che possa spettare una parte del gettito generale di qualche tributo dello Stato. Con la graduazione delle quote, diversa a seconda dei bisogni delle Regioni (maggiore nella Basilicata che nelle ricche Regioni del Settentrione) si ha modo di mettere le pi\u00f9 povere in grado di adempiere le loro funzioni essenziali.<\/p><p>Ma non basta. Oltre alle attivit\u00e0 ordinarie, le Regioni, specialmente le povere, possono sentire il bisogno di svolgere, per determinati scopi attinenti al proprio compito, lavori e sforzi che eccedono il criterio di normalit\u00e0, e non si possono sostenere coi mezzi tributari assegnati alle Regioni stesse. Ecco dunque il terzo comma dell\u2019articolo, che nel testo originario prevedeva fondi speciali \u2013 i cosiddetti fondi di solidariet\u00e0 \u2013 da istituire con leggi della Repubblica, che ne avrebbero determinato le fonti, la gestione, col concorso di tutte le Regioni, ed i modi di riparto e di elargizione alle Regioni bisognose.<\/p><p>Questi erano i capisaldi della finanza regionale. Gli ultimi due capoversi riguardano il demanio e patrimonio, ed il divieto di imporre dazi di esportazione ed importazione da Regione a Regione.<\/p><p>Il Comitato di redazione, nell\u2019incessante lavoro di revisione al quale si assoggetta, di fronte alla pioggia di emendamenti presentati nell\u2019Assemblea, ed alla nuova riflessione che suscitano questi non facili problemi, ha proposto alcune modifiche all\u2019anteriore formulazione.<\/p><p>Il primo comma resta quale era. Richiamo la vostra attenzione sull\u2019esigenza di coordinamento con la finanza delle Province e dei Comuni; esigenza che corrisponde all\u2019altra \u2013 l\u2019abbiamo gi\u00e0 visto all\u2019articolo 112 \u2013 di rivedere e ridistribuire le funzioni di tutti gli enti locali, agli effetti della loro efficienza e del loro potenziamento.<\/p><p>Resta anche il secondo comma, nella sua sostanza. Soltanto, invece di \u00abessenziali\u00bb abbiamo messo \u00abfunzioni normali\u00bb; perch\u00e9 la prima espressione poteva sembrare troppo stretta, troppo all\u2019osso; e cos\u00ec le altre che si presentavano di funzioni facoltative o straordinarie, collegate alle attuali categorie di spese, nei riflessi contabili e di bilancio. Si \u00e8 preferito far capo al criterio di normalit\u00e0, che non va inteso in un senso di mera conservazione e manutenzione; ed imprimere un ritmo progressivo di sviluppo, nel limite delle risorse finanziarie attribuite stabilmente alla Regione.<\/p><p>Quando, invece, si tratta di attivit\u00e0 straordinarie ed eccezionali che, sempre nell\u2019ambito dei propri compiti, la Regione intende svolgere per intensificare ed agevolare il proprio sviluppo \u2013 ed a tale sforzo non possono bastare le risorse normali \u2013 allora sorge la necessit\u00e0 di provvedere in modo particolare. A questo riguardo il Comitato ha creduto di abbandonare il sistema dei \u00abfondi speciali\u00bb o di solidariet\u00e0, che d\u00e0 luogo a complicazioni ed a possibili contrasti fra Regioni che elargiscono e Regioni che ricevono. Non ha creduto, come fanno alcuni emendamenti, di parlare di \u00absovvenzioni\u00bb, che non \u00e8 espressione degna, o di \u00abintegrazione di bilancio\u00bb, che richiama metodi ed inconvenienti, ai quali si vuole ora por fine, per gli enti locali. \u00c8 molto meglio stabilire, e dire semplicemente, che per determinati scopi, al di l\u00e0 delle funzioni normali \u2013 nel senso che ho spiegato \u2013 lo Stato assegner\u00e0, con le sue leggi, alle Regioni, contributi speciali. Il che potr\u00e0 avvenire di fatto, con attribuzioni di cespiti <em>ad hoc <\/em>o con prelievo dal complesso del bilancio statale; senza bisogno di istituire macchinosi e contesi fondi di solidariet\u00e0. Le Regioni potranno avanzare le loro richieste, e farle valere attraverso il Parlamento, e specialmente il Senato, dove avranno una pi\u00f9 diretta rappresentanza. Io ho sostenuto e difendo questo modo pi\u00f9 pronto e pi\u00f9 lineare di venir incontro alle aspirazioni delle Regioni meno fortunate.<\/p><p>Nulla dir\u00f2 degli ultimi due commi, che si mantengono; sebbene a me personalmente non sembri necessario l\u2019ovvio richiamo al demanio ed al patrimonio della Regione; e mi sembri pure non necessario ed un po\u2019 strano il divieto, che fu messo per insistenza dell\u2019onorevole Einaudi, di dazi d\u2019esportazione ed importazione all\u2019interno di uno Stato unitario ed \u00abindivisibile\u00bb, come l\u2019abbiamo esplicitamente dichiarato. Non si dovrebbe pensare, neppure in via di ipotesi, a simili dazi. Comunque, poich\u00e9 la questione fu messa, il Comitato conserva la disposizione.<\/p><p>Resta cos\u00ec tracciato il quadro delle proposte che il Comitato fa, in tema di finanza della Regione.<\/p><p>Riservandomi di esaminare, uno ad uno, i numerosi emendamenti presentati da numerosi colleghi, accenner\u00f2 soltanto, per ora, a due di essi, che hanno una portata generale, come l\u2019emendamento Preti, o sistematica, come l\u2019emendamento Codignola. Col primo non si richiede pi\u00f9 una legge di valore costituzionale, ma una legge ordinaria della Repubblica per stabilire le norme sull\u2019autonomia finanziaria della Regione e sul coordinamento con le finanze locali. Il Comitato dapprima aveva ritenuto che, trattandosi di garantire l\u2019autonomia, sarebbe occorsa una legge costituzionale; ma poi \u00e8 prevalsa la riflessione che, se cos\u00ec fosse, ogni pur lieve modifica di tributo assegnato alla Regione avrebbe richiesta la lunga procedura necessaria per tali leggi di tipo costituzionale. Pu\u00f2 bastare la legge ordinaria della Repubblica, tenendo conto che l\u2019autonomia finanziaria \u00e8 garantita dal complesso delle norme tracciate in questo stretto articolo. L\u2019emendamento Preti \u00e8 dunque accettato.<\/p><p>L\u2019onorevole Codignola ha test\u00e9 svolto un emendamento che rivela la sua diligenza ed il suo desiderio di precisione. Vorrebbe perfezionare, comma per comma, il nostro testo. Ma non lo possiamo seguire, quando sopprime la dichiarazione d\u2019autonomia tributaria, che, per quanto di principio, ha un significato nel fermare, anche sotto tale aspetto, il volto della Regione; e diventa ancor pi\u00f9 opportuna, in quanto ci rimettiamo a leggi ordinarie della Repubblica. Nel secondo comma l\u2019onorevole Codignola indica, fra le possibili fonti, anche le sovrimposte; ma sembra che possano rientrare nella designazione generale da noi adottata. Prosegue, l\u2019onorevole Codignola, suggerendo di stabilire che l\u2019accertamento dei tributi debba sempre aver luogo da parte di uffici governativi; ma ci\u00f2 non \u00e8 necessario, e contrasta con quanto ora avviene per certi tributi che sono accertati e riscossi da enti locali; le leggi che regoleranno queste materie provvederanno nel modo pi\u00f9 acconcio e sicuro; n\u00e9 occorre, al riguardo degli accertamenti, una norma nella Costituzione. L\u2019onorevole Codignola parla gi\u00e0 di \u00absovvenzioni\u00bb che lo Stato ha facolt\u00e0 di assegnare alle Regioni&#8230;<\/p><p>CODIGNOLA. Ho rinunciato.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Va bene. Non insister\u00f2 sull\u2019aggiunta all\u2019ultimo comma \u2013 anzi, l\u2019onorevole Codignola vorrebbe farne un articolo a parte \u2013 per vietare alle Regioni di stabilire \u00abprivilegi\u00bb per s\u00e9 e pei propri abitanti. Che cosa vuol dire? Qui non c\u2019\u00e8 lo spirito di precisione dell\u2019onorevole Codignola; la sua non \u00e8 una norma di chiara consistenza giuridica; ed il generico diniego dei privilegi rientra nel principio generale dell\u2019eguaglianza, che la Costituzione proclama in uno dei primi suoi articoli. Non possiamo, dunque, aderire al tentativo, lodevole ma non riuscito, dell\u2019onorevole Codignola di migliorare il nostro testo.<\/p><p>Ho spiegato quali saranno i princip\u00ee da introdurre nella Costituzione; e ci\u00f2 anche per andare incontro al desiderio di chiarimenti dell\u2019onorevole Nitti. Egli vuol \u00abuscire dall\u2019indeterminato\u00bb; ma intanto crede che non si dovrebbe mettere nulla nella Costituzione sulla finanza delle Regioni. Sono problemi, secondo lui, insolubili; e si aspetta che io non potr\u00f2 corrispondere al suo invito. Non \u00e8 cos\u00ec.<\/p><p>Intendiamoci bene. La Costituzione non pu\u00f2 stabilire che princip\u00ee generali. Dovr\u00e0 poi intervenire una grande legge tributaria sulla finanza degli enti locali, in coordinazione a quella dello Stato. In tale legge soltanto si avr\u00e0 la maggior determinazione richiesta dall\u2019onorevole Nitti, ed io spero di dargli fin d\u2019ora la sensazione di una sufficiente concretezza, senza pretendere di adottare fin d\u2019ora soluzioni, che soltanto tale legge potr\u00e0 specificare.<\/p><p>La Commissione dei Settantacinque ha tenuto presenti i problemi che l\u2019onorevole Nitti ritiene insolubili. Ed ha cercato di raccogliere dati al riguardo. A pagina 191 del primo volume degli atti della Commissione, distribuito a tutti i deputati, vi \u00e8 un programma completo di ricerche \u2013 steso da me ed approvato pienamente dall\u2019onorevole Einaudi \u2013 sulla consistenza sia finanziaria sia economica delle Regioni. Grande \u00e8 la difficolt\u00e0 di raccogliere questi dati, per l\u2019incompletezza, la lentezza e la resistenza degli uffici che dovrebbero darli. Io avevo proposto che il Governo promovesse fin da principio (e certamente dovr\u00e0 farlo nel preparare la legge tributaria) una vera e propria inchiesta con tutti i poteri d\u2019accertamento necessari. La Commissione prefer\u00ec che si raccogliessero, intanto, a sua cura, tutti gli elementi disponibili; ed io dovetti assumermi anche questa fatica. Non credo che si potesse fare di pi\u00f9; tale \u00e8 anche il giudizio dell\u2019onorevole Einaudi. Tengo i dati raccolti a disposizione dell\u2019onorevole Nitti.<\/p><p>Per suo conto, ad interessamento del suo Presidente, l\u2019istituto centrale di statistica ha pubblicato un volume sulle Regioni, nel quale la parte finanziaria ed economica ha scarso sviluppo, ma ove si cerca di raffigurare la fisionomia delle Regioni sotto altri aspetti, e specialmente sotto l\u2019aspetto demografico.<\/p><p>L\u2019onorevole Nitti pu\u00f2 essere sicuro che non si sono ignorati i problemi. Nessuno meglio di lui sa&#8230; da mezzo secolo le difficolt\u00e0 di simili ricerche. Risale al 1900 il suo luminoso libro: <em>Nord e Sud<\/em>, che dest\u00f2 tanto scalpore. Per me, che arrivavo allora a Roma, appena laureato, fu una rivelazione; e cominci\u00f2 allora la mia devozione, che non venne mai meno; andai con lui al Governo; ed egli \u00e8 testimone che, del primo gruppo che lo circondava, fui il solo che gli rimasi veramente fedele; perch\u00e9 nulla ho concesso al fascismo. Nel mio attuale dibattito con lui desidero considerarmi sempre suo discepolo.<\/p><p>Nel libro del 1900 l\u2019onorevole Nitti cominciava ad impostare i raffronti finanziari ed economici fra le Regioni. Combatteva l\u2019opinione, in quei tempi diffusa, che il Sud vivesse a spese del Nord e fosse un peso morto per l\u2019economia italiana. Quanti \u00abmiti\u00bb vi sono stati pel Sud! Il grande unificatore, Cavour, ed uno dei meridionali pi\u00f9 colti ed intelligenti, Antonio Scialoja, dicevano che bastava battere il piedi sul suolo del Mezzogiorno, perch\u00e9 ne scaturissero infinite ricchezze. Purtroppo non era cos\u00ec; e si and\u00f2 poi ad un altro eccesso, al grido di Giobbe della irrimediabile povert\u00e0, ed alla \u00abpolitica del nulla\u00bb \u2013 non c\u2019era nulla da fare \u2013 del nostro amico Giustino Fortunato. Bisogna riconoscere che l\u2019onorevole Nitti serb\u00f2 sempre una posizione intermedia, aliena dagli estremi.<\/p><p>E pur sollevando in forma drastica i confronti fra Nord e Sud, e fra Regione e Regione, non abbandon\u00f2 mai una nota fortemente unitaria. Sostenne che il Sud non aveva guadagnato, ed anzi aveva economicamente perduto nell\u2019unificazione; ma scrisse nel <em>Nord e Sud<\/em> che \u00abl\u2019Italia non pu\u00f2 essere che unitaria; una Lombardia o una Sicilia autonome non sarebbero nulla, se anche questo non senso storico noi potessimo solo per maligna ipotesi ammettere\u00bb. Vero \u00e8 che nell\u2019altro libro su <em>Napoli e la questione meridionale<\/em>, attaccava \u00abl\u2019unitarismo assurdo sotto la forma di unit\u00e0 legislativa\u00bb e dichiarava che \u00abavanzando l\u2019ipotesi economica che il Mezzogiorno si separasse dal resto dell\u2019Italia, non si potrebbero che rilevare i vantaggi del distacco, derivanti dall\u2019impiego delle proprie risorse\u00bb.<\/p><p>Non credo si possa condividere un recente rilievo del De Maria sui \u00absedicenti studiosi della questione meridionale\u00bb che avrebbero pi\u00f9 o meno direttamente suscitato il pericolo del separatismo. Ci\u00f2 non pu\u00f2 certamente dirsi dell\u2019onorevole Nitti; e credo che, quand\u2019egli vagheggiava una diversit\u00e0 legislativa, si rimettesse sempre alla legislazione dello Stato; se no, non sarebbe stato cos\u00ec tenace avversario dei poteri che abbiamo ora attribuiti alla Regione.<\/p><p>Dal suo libro del 1900 risultava che \u00abil Mezzogiorno \u00e8 il pi\u00f9 duramente aggravato dalle imposte\u00bb; e che \u00abla pi\u00f9 grande mole di spese dello Stato avviene nell\u2019Italia settentrionale e nella centrale\u00bb. Per ogni 10 lire che si riscuoteva di imposte e tasse, lo Stato pagava 13 lire in Liguria, 12 nel Lazio, quasi 10 in Toscana, da 8 a 9 in Piemonte e Lombardia, e cos\u00ec via fino a scendere a meno di 5 in Abruzzo, Basilicata e Puglie. Queste cifre furono allora contestate da vari scrittori; ma insomma, rovesciando la anteriore credenza, si ebbe l\u2019impressione che le Regioni del Mezzogiorno non ricevevano pi\u00f9 di quello che davano in tributi.<\/p><p>Sembra che, per quanto riguarda la situazione attuale, l\u2019onorevole Nitti non sia pi\u00f9 di siffatta opinione. Egli ha detto, in quest\u2019Aula, che \u00abnei primi 5 mesi del 1946 lo Stato ha incassato con le tasse in Sicilia 4 miliardi e mezzo; ha speso 6 miliardi&#8230;\u00bb. Cos\u00ec per altre Regioni del Sud; che, teme l\u2019onorevole Nitti, avrebbero pi\u00f9 da perdere che da guadagnare con l\u2019autonomia regionale.<\/p><p>Anche l\u2019onorevole Einaudi ha fatto sulla stampa rilievi per mettere in luce che in generale, oggi, le Regioni meridionali ricevono dallo Stato pi\u00f9 di quello che gli versano in tributi.<\/p><p>Credo doveroso mettere in guardia; perch\u00e9 quanto vanno dicendo anche due maestri come Nitti ed Einaudi non pu\u00f2 portare ancora a conclusioni complete e definite. Osservo anzitutto che se si trova in quasi ogni Regione, un disavanzo, nel senso che le spese che lo Stato vi fa non sono coperte dalle entrate che ne ricava, ci\u00f2 va messo in relazione al bilancio dello Stato, nel momento che attraversiamo. \u00c8 inutile poi avvertire che, raffrontando gli incassi ed i versamenti che lo Stato fa attraverso le tesorerie provinciali, non sempre quanto lo Stato versa, ad esempio a fornitori ed appaltatori, corrisponde a prestazioni e lavori fatti in quella Provincia.<\/p><p>Ad ogni modo, poich\u00e9 \u00e8 l\u2019unico metodo d\u2019indagine che si pu\u00f2 seguire, ho esaminato tutti i dati, che si sono cominciati a raccogliere, riservatamente, dal 1940, ed a pubblicare dal 1945. Cominciamo ad osservare le medie dei bienni 1943-44, 1944-45, 1945-46, che comprendono la gestione dello Stato italiano libero e quello della cosidetta repubblica di Sal\u00f2. Risulta che solo in Piemonte l\u2019amministrazione statale ha incassato, pi\u00f9 che non abbia speso, il 2,4 per cento. Nelle altre Regioni \u00e8 l\u2019inverso. Ha incassato il 25 per cento circa di meno in Toscana e nella Venezia tridentina; dal 30 al 40 in Emilia, Marche, Veneto e Liguria; poi vi \u00e8 un gruppo di Regioni, col 50 circa per cento, Calabria, Sicilia, Umbria, Campania, Basilicata, Abruzzi, Sardegna; infine lo Stato ha incassato oltre il 60 per cento di meno in Puglia, Lombardia, Venezia Giulia, Lazio; (e vi spiego anche perch\u00e9; in Puglia vi fu per un po\u2019 la capitale temporanea; e cos\u00ec in Lombardia a Sal\u00f2; nel Lazio vi \u00e8 Roma: e le capitali richieggono spese maggiori). I dati che ho esposti si riferiscono ad un periodo veramente eccezionale, con la guerra nel suo acme ed il grandissimo disordine tributario.<\/p><p>Se prendiamo il solo esercizio 1945-46, che \u00e8 sempre, ma meno accentuatamente, anormale, troviamo che lo Stato ha incassato di pi\u00f9 di quanto ha pagato \u2013 1\u201980 per cento \u2013 in Lombardia e Piemonte; ha riscosso di meno dovunque nelle altre parti d\u2019Italia; e le cifre vanno da meno di 20 nel Veneto, da meno di 30 nella Venezia Tridentina ed in Emilia, e da meno di 50 in Liguria, Marche, Umbria e Toscana ad una percentuale dal 60 al 70 in Sicilia, Sardegna, Calabria, Venezia Giulia, Campania, Abruzzi, Puglie e Basilicata. Infine il Lazio giunge al 70 per cento.<\/p><p>Bisogna per\u00f2 tener conto che nelle Regioni del Nord, ed in esse soltanto, figurano gli incassi del prestito Soleri, che era stato emesso nel Sud un anno prima. Se si esclude il gettito del prestito Soleri, si ha che nel 1945-46 lo Stato, in tutte le Regioni, nessuna eccettuata, ha incassato meno di quel che non abbia speso. La percentuale minima \u00e8 del 3 in Lombardia e del 18 in Piemonte; sale man mano, per vari gruppi dal 40 al 50 nelle Marche, in Umbria, Toscana, nella Venezia tridentina e nel Veneto, e va ad oltre il 60 nelle rimanenti Regioni.<\/p><p>Se veniamo infine ad un periodo pi\u00f9 vicino \u2013 ho i dati dei primi nove mesi dell\u2019esercizio in corso 1946-47, perch\u00e9 solo a tal data \u00e8 aggiornato il conto del Tesoro \u2013 troviamo che lo Stato ha incassato pi\u00f9 del pagato in parecchie Regioni. Si arriva quasi al cento per cento \u2013 il 93 \u2013 in Lombardia; al 56 in Piemonte; e si sta attorno al 15 in Umbria, Liguria, Emilia, Toscana, Veneto; anche le Marche superano dell\u2019l per cento i pagamenti. Nelle altre parti d\u2019Italia gli incassi di Stato sono inferiori agli esborsi, del 5 per cento nella Venezia tridentina, dal 20 al 35 in Calabria, Campania, Sicilia, Puglie, Basilicata, Abruzzi, Sardegna; si va al 50 nel Lazio; e si ha un massimo dell\u201980 per cento in Venezia Giulia.<\/p><p>Ma non bisogna fare affrettate conclusioni; durante i nove mesi vi \u00e8 stato il prestito della Ricostruzione, al quale le Regioni hanno partecipato in proporzioni assai diverse (la Lombardia ha dato un quarto dell\u2019intero prestito); e non mi \u00e8 possibile questa volta rettificare le cifre come pel prestito Soleri, giacch\u00e9 la Banca d\u2019Italia non ha ancora reso noto il riparto delle sottoscrizioni. Certo \u00e8 che, ove non si tenesse conto degli incassi pel prestito, in ben poche Regioni lo Stato avrebbe incassato pi\u00f9 dello speso (forse nella sola Lombardia e nel Piemonte).<\/p><p>Ho insistito in dettagli e precisazioni, perch\u00e9 ritengo necessario mettere in guardia contro le conclusioni che anche cari eminenti colleghi traggono nei confronti tra le Regioni. Come linea generale, il fenomeno degli incassi di Stato minori ai suoi versamenti \u00e8, come si doveva attendere, pi\u00f9 sensibile nel Sud che nel Nord: ma vi sono spostamenti, e non vi \u00e8 una netta distinzione ed una scala corrispondente alle condizioni economiche delle Regioni. N\u00e9 i dati disponibili si prestano, lo ripeto, a giudizi definitivi e sicuri, Lasciamo dunque stare per ora, calcoli che dan luogo a non ben fondate impressioni.<\/p><p>LUSSU. Sono comprese, per le Regioni del Sud, le spese per i Dicasteri delle Forze armate.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> Ho fatto il calcolo in via generale; sarebbe in ogni modo un altro elemento di non comparabilit\u00e0.<\/p><p>Affrontiamo ora il tema che pi\u00f9 risponde alle domande che mi ha fatto l\u2019onorevole Nitti. Come sar\u00e0 possibile, egli chiede, fabbricare un bilancio della Regione? Molti, anche regionalisti, hanno timore che non riusciremo a cavarne le mani.<\/p><p>Ho detto sempre con senso di responsabilit\u00e0, che questo problema della sistemazione finanziaria della Regione \u00e8 difficile. Ora che l\u2019ho esaminato attentamente ancora una volta, posso affermare con altrettanto senso di responsabilit\u00e0, che non \u00e8 un problema insolubile, ed anzi \u00e8 meno difficile di quello che pu\u00f2 apparire a prima vista. Difficile sempre; non difficilissimo; non insolubile.<\/p><p>Non si pu\u00f2 risolverlo concretamente, qui nella Costituzione. L\u2019onorevole Nitti si rimette ad una legge futura; e molto correttamente mi chiede di dare delle tracce e delle direttive.<\/p><p>Quali saranno le spese e le entrate delle Regioni? Studi speciali sono stati condotti per il Trentino-Alto Adige, dalla Commissione presieduta dall\u2019onorevole Bonomi, che ne predispone lo Statuto. Ma quella Regione non pu\u00f2 essere presa a modello, perch\u00e9, avendo un\u2019autonomia particolare, molte spese ad esempio scolastiche e di lavori pubblici passano alla Regione, come non \u00e8 delle altre di tipo ordinario. \u00c8 alle Regioni di questo tipo che ci dobbiamo riferire. Lo far\u00f2 con la maggiore esattezza possibile, in via generale; e star\u00f2 attento, perch\u00e9 da un maestro come l\u2019onorevole Nitti vi \u00e8 sempre da ricevere delle lezioni.<\/p><p>Per valutare quali saranno le spese e le entrate dell\u2019ente Regione, bisogna partire dalla considerazione delle funzioni amministrative che, in base a quanto abbiamo stabilito nella Costituzione, passeranno dallo Stato alla Regione. Cominciamo ad esaminare i dati dell\u2019esercizio 1938-39, che si pu\u00f2 considerare come un anno medio del preguerra.<\/p><p>Sopra, un complesso di 40 miliardi di spese, la parte di gran lunga maggiore sarebbe sempre rimasta allo Stato, anche se si fossero fin da allora applicati i criteri della Costituzione. Sarebbero rimaste allo Stato le spese di tesoro (12 miliardi e mezzo, un terzo di tutte le spese); quelle militari (15 miliardi, pi\u00f9 che un altro terzo di tutte le spese); le spese di amministrazione dell\u2019interno e della giustizia (2 miliardi, il 6 per cento della spesa totale); ed altri gruppi di spese.<\/p><p>Dove si sarebbero verificati passaggi di funzioni, e quindi di spese? Essenzialmente in tre categorie: l\u2019istruzione, per cui allora si spendevano 2 miliardi (il 5 per cento della spesa complessiva), i lavori pubblici con 1 miliardo e mezzo (il 4 per cento), l\u2019agricoltura con 900 milioni (il 2 per cento).<\/p><p>Non tutte per\u00f2 le spese di queste tre categorie si sarebbero trasferite alla Regione. Dell\u2019istruzione sarebbe rimasto allo Stato il grande complesso di attivit\u00e0 e di spese; essendo attribuite alle Regioni solo le scuole professionali ed artigiane, con un passaggio non rilevante di fondi. Vediamo pei lavori pubblici, servendoci della distribuzione per genere di opere, secondo i dati raccolti dall\u2019Ufficio di statistica di quel Ministero, e pubblicate dall\u2019annuario statistico. Nel 1938-39 lo Stato spendeva, e gli sarebbero rimaste, anche secondo la nostra Costituzione, 500 milioni per strade statali, 130 di opere idrauliche e di navigazione interna, 100 per utilizzazioni idroelettriche, 150 per porti, 200 per edilizia statale e scolastica, 150 per danni e calamit\u00e0. Cosa poteva passare alla Regione? Al pi\u00f9 100 milioni di spese per nuove costruzioni stradali; 150 per acquedotti; 100 per edilizia popolare. In complesso facendo le previsioni pi\u00f9 larghe, 350 milioni. Ed eccoci all\u2019agricoltura, che ebbe nel 1938-39 per bonifiche, una spesa di 550 milioni di lire; e si noti che vi sono bonifiche che, pel loro carattere sovraregionale o interregionale, lo Stato riserver\u00e0 sempre a se stesso; e la nostra Costituzione non lo esclude. Ad ogni modo passiamo pur tutte queste cifre \u2013 350 milioni di lavori pubblici, 550 di bonifiche, una somma minore per l\u2019istruzione \u2013 arriveremmo al miliardo.<\/p><p>Aggiungiamo pure una quota di spese generali e di personale; teniamo conto di passaggi per altre minori categorie: arrotondiamo fin che si vuole; non saliremo oltre 1 miliardo e mezzo (s\u2019intende di lire 1938), che non \u00e8 cifra da far paura. Si tenga presente che in quell\u2019anno le spese ordinarie per tutti i comuni non superarono i 6 miliardi e mezzo, per le provincie 1 miliardo e mezzo. Se fossero sorte allora le Regioni \u2013 una quindicina \u2013 nei limiti e con le funzioni che ora abbiamo stabilite, non sarebbe costato pi\u00f9 delle provincie, che sono verso il centinaio. Un miliardo e mezzo non \u00e8 cifra paurosa.<\/p><p>Ho esaminato anche la media dei tre bilanci 1943-44, (1944-45), 1945-46; ed inoltre, a s\u00e9, le cifre del 1945-46; quelle dell\u2019esercizio in corso (fino a marzo); le previsioni del 1947-48, e tengo, onorevole Nitti, tutti questi elementi a sua disposizione. Vi citer\u00f2 per ora soltanto i dati del 1945-46, che si prestano ad un certo raffronto col 1938-39. Non sono pi\u00f9 milioni, ma miliardi; lirette recenti, d\u2019un anno fa. Sopra un insieme di 540 miliardi di spese rimarrebbero allo Stato 170 di spese del tesoro (un terzo del totale), 130 di spese militari (il quarto), 60 di spese degli interni e della giustizia (poco pi\u00f9 del decimo), con altri minori gruppi. Anche qui le categorie che potrebbero in parte passare sono i lavori pubblici (100 miliardi, il quinto del totale), l\u2019agricoltura (6 miliardi, l\u20191 per cento), ed in parte ben minore l\u2019istruzione (25 miliardi, il 5 per cento). Debbo dichiarare che per gli ultimi esercizi il Ministero dei lavori pubblici, nella sua lentezza, non fornisce ancora le statistiche della distinzione fra i gruppi di opere; cos\u00ec che non \u00e8 possibile una valutazione abbastanza approssimata come pel 1938-39. Ad ogni modo, anche applicando le proporzioni di quell\u2019esercizio, le spese da passare alle Regioni non dovrebbero complessivamente superare dal 5 al 10 per cento le intere spese dell\u2019Italia. Debbo poi fare un\u2019altra dichiarazione; anche per rispondere ad una domanda che mi fece alcuni giorni fa l\u2019onorevole Porzio. Vi \u00e8 un fatto nuovo: vi \u00e8 la ricostruzione. Quasi tutte le spese di lavori pubblici sono oggi di ricostruzione. E sono spese che non si possono addossare alle Regioni; rimangono in ogni caso allo Stato; do piena assicurazione all\u2019onorevole Porzio che con la nuova Costituzione non si \u00e8 inteso addossare queste spese eccezionali alle Regioni. Lo Stato potr\u00e0 bens\u00ec, se crede, valersi degli enti locali, della Regione, quando vi sar\u00e0, come ora pu\u00f2 \u2013 per una legge da me promossa \u2013 valersi delle Province e dei Comuni; un savio decentramento sar\u00e0 molto opportuno. In un mio recente discorso sul programma di governo mi sono lagnato che non vi sia fatto sufficiente ricorso; ma sar\u00e0 sempre lo Stato che diriger\u00e0, spender\u00e0 e sar\u00e0 responsabile. Stabilito ci\u00f2, onorevoli colleghi, vedete che le spese che passerebbero alla Regione in regime 1945-46 sarebbero proporzionalmente minori di quelle che fossero passate nel 1938-39.<\/p><p>Ho voluto dare la dimostrazione, e credo di esservi riuscito, che, come ordine di grandezza, non sono cifre che possono spaventare. Il passaggio di funzioni e di spese sar\u00e0 sempre delicato e non agevole; ma non presenter\u00e0 ostacoli insuperabili.<\/p><p>Bisogner\u00e0 naturalmente far fronte con corrispondenti entrate alle spese che spetteranno alle Regioni. Partiamo anche qui dall\u2019esercizio 1938-39. Su 27 miliardi di entrate effettive vi erano 500 milioni di imposte dirette immobiliari (fondiaria e fabbricati, e cio\u00e8 il 2 per cento dell\u2019entrata totale), e la ricchezza mobile con 4 miliardi e 200 milioni (il 15 per cento dell\u2019intera spesa). Se si fosse, nel 1938-39, istituita la Regione avremmo potuto attribuirle quanto lo Stato incassava dalle immobiliari (\u00e8 noto che la maggior parte di ci\u00f2 che i contribuenti pagano pei fondi e pei fabbricati va oggi come sovrimposta ai Comuni ed alle Province). Col passaggio in pieno di queste imposizioni si sarebbero attuate idee che sostenemmo ai nostri giovani anni, Bonomi con un bel libro ed io con alcuni studi su riviste. Se poi, oltre al passare i tributi reali, avessimo attribuito alla Regione una quota di ci\u00f2 che riguarda l\u2019altro tributo diretto dell\u2019imposta sulla ricchezza mobile, si sarebbero coperte tutte le spese spettanti alla Regione, che abbiamo calcolate attorno ad 1 miliardo e mezzo (lire 1938).<\/p><p>Ho parlato di quote della ricchezza mobile, perch\u00e9 \u00e8 imposta diretta, e non vi nascondo che, senza fare anticipazioni avveniristiche, mi sembra logico e desiderabile, quando si addivenisse ad una concreta sistemazione di tutte le finanze statali e locali, assegnare alla Regione ed agli altri enti locali le tre cedolari \u2013 fondiaria, fabbricati e ricchezza mobile \u2013 per edificarci sopra, come progressiva sul reddito, una grande imposta di Stato. Prescindendo da ci\u00f2, se invece di una quota della ricchezza mobile, sceglierete una quota di un\u2019altra imposta erariale, otterrete lo stesso risultato di provvedere alle entrate della Regione.<\/p><p>Con lo schema che vi ho tracciato, riferendomi al 1938-39, allo Stato sarebbero restati i 12 miliardi delle indirette (affari e consumi, che erano il 40 per cento del totale); i 4 miliardi e mezzo dei monopoli e del Lotto (il 15 per cento); ed altre ancora. E cio\u00e8 la gran massa delle entrate, con le quali lo Stato, oltre a provvedere ai suoi servizi, avrebbe potuto: <em>a<\/em>) assegnare alle Regioni i contributi speciali per scopi determinati oltre le funzioni normali; <em>b<\/em>) provvedere alle spese delle funzioni che avesse delegate volontariamente alle Regioni.<\/p><p>Vi risparmier\u00f2, onorevoli colleghi, altre indagini ed altre cifre. Vi dir\u00f2 solo che nel 1945-46 le imposte dirette \u2013 tutte e tre \u2013 hanno dato soltanto 22 miliardi; ed \u00e8 da temere che in tal misura non basterebbero a coprire le spese delle Regioni. Ma nel bilancio 1946-1947 si calcolano 66 miliardi; ed il loro gettito va aumentando cos\u00ec che il timore sembra superato.<\/p><p>Ho parlato del complesso delle Regioni. Naturalmente non tutte le Regioni presentano le stesse esigenze e le stesse proporzioni di spese e di entrate. Vi sono Regioni che per la situazione pi\u00f9 arretrata in cui si trovano hanno bisogno di maggiori attivit\u00e0 e lavori, e d\u2019altra parte con le fonti tributarie assegnate alle Regioni pi\u00f9 ricche non riuscirebbero a provvedere alle loro funzioni normali. Entrer\u00e0 qui in azione, nella quota di contributo, la gradazione che consentir\u00e0 di raggiungere un equilibrio. Si sono fatti scandagli per alcune Regioni, e si stanno ancora raccogliendo elementi. Ma penso di aver assolto il compito che per ora mi proponevo: dissipare l\u2019impressione che non si potrebbe far fronte alle spese delle Regioni senza mettere a soqquadro e senza devastare il bilancio dello Stato e la finanza ordinaria.<\/p><p>Ho finito. Parto sempre dal concetto: la Regione c\u2019\u00e8, e dobbiamo fare in modo che funzioni il meglio possibile.<\/p><p>Contro la creazione della Regione vi sono motivi etico-politici, perch\u00e9 si teme che possa incrinare ed insidiare la compagine dell\u2019Italia. Noi abbiamo affermata l\u2019unit\u00e0 e indissolubilit\u00e0 dello Stato; e la difenderemo sempre con ogni fermezza, regionalisti ed antiregionalisti. Abbiamo intanto dato alla Regioni funzioni e poteri, limitati in modo che non vi sia il pericolo di turbare l\u2019ordinamento unitario.<\/p><p>Vi sono poi, contro la Regione, apprensioni di ordine amministrativo ed economico. La necessit\u00e0 del decentramento l\u2019hanno proclamata tutti, anche coloro che non vorrebbero la formazione di un ente autonomo, ma uno spostamento d\u2019uffici governativi nelle Regioni. Dovremo fare anche ci\u00f2, per le funzioni che restano allo Stato. Quando fui ai lavori pubblici, istituii i Provveditori regionali alle opere. Qualcosa di corrispondente si potrebbe fare in altri rami, se non per tutti, per molti Ministeri, al fine di mettere gli organi dello Stato a contatto con i bisogni e le richieste locali. Su questi punti l\u2019accordo \u00e8 pieno. Ma sono molti a temere che il decentramento amministrativo, a base burocratica, non basti; e che lo spostare <em>in loco <\/em>i funzionari del Governo non vinca le abitudini, le resistenze, le lentezze proprie della burocrazia. Si sostiene che \u00e8 opportuno dar voce e peso pi\u00f9 diretto alle forze vive della Regione, con una savia e contenuta autonomia dell\u2019ente regionale.<\/p><p>Questa tendenza ha vinto. Tutta l\u2019Assemblea, tutto il Paese devono inchinarsi, e collaborare sinceramente e fervidamente perch\u00e9 l\u2019esperienza riesca. La nostra Costituzione avr\u00e0 molti difetti, ma \u2013 soprattutto in questo Titolo \u2013 si ispira a criteri di elasticit\u00e0. La Regione nasce e comincia a muoversi con passi saviamente misurati. Sta a lei stessa di guadagnare, gradualmente e sperimentalmente, la possibilit\u00e0 di maggiori conquiste. (<em>Applausi<\/em>).<\/p><p>Sui lavori dell\u2019Assemblea.<\/p><p>PRESIDENTE. Il seguito della discussione \u00e8 rinviato ad altra seduta.<\/p><p>Avverto che nella seduta antimeridiana di domani sar\u00e0 proseguita la discussione sull\u2019imposta patrimoniale.<\/p><p>FUSCHINI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>FUSCHINI. Propongo che domani, sabato, si mantenga quella consuetudine che si \u00e8 venuta creando, cio\u00e8 d\u2019iniziare alle 9.30 per terminare verso le 13.30 o le 14, in modo da tenere un\u2019unica seduta. (<em>Approvazioni<\/em>).<\/p><p>PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, cos\u00ec rimane stabilito.<\/p><p>(<em>Cos\u00ec rimane stabilito<\/em>).<\/p><p>Interrogazioni con richiesta d\u2019urgenza.<\/p><p>PRESIDENTE. Sono pervenute alla Presidenza le seguenti interrogazioni con richiesta di urgenza:<\/p><p>\u00abAl Ministro dell\u2019interno, per sapere se risponde a verit\u00e0 che la Direzione generale dell\u2019A.P.B. abbia destinato la somma di lire 25 milioni alla citt\u00e0 di Pescara per la costituzione di colonie estive assistenziali; e se sia vero che l\u2019amministrazione di detta somma, per disposizione ministeriale, sia stata affidata al Centro italiano femminile con esclusione di ogni altra organizzazione assistenziale esistente nella provincia di Pescara.<\/p><p>\u00abCorbi, D\u2019Onofrio, Spano Gallico Nadia\u00bb.<\/p><p>\u00abAi Ministri dell\u2019agricoltura, dell\u2019industria e commercio e del commercio estero, per conoscere se e come intendano fronteggiare il gravissimo pericolo che incombe sulla coltura e sull\u2019industria della seta. Il prezzo dei bozzoli \u00e8 infatti sceso quest\u2019anno, sul mercato interno, a un terzo o poco pi\u00f9 di quello dell\u2019anno scorso, e cio\u00e8 ad una quota del tutto inadeguata e tale da rendere prevedibile con quasi assoluta certezza l\u2019abbandono della coltura del baco da seta e la sostituzione dei gelsi nelle campagne.<\/p><p>\u00abLa cessazione della bachicoltura in Italia \u2013 che dopo il Giappone \u00e8 stato ed \u00e8 tuttora il paese pi\u00f9 intensamente sericolo \u2013 oltre che troncare un nobile ramo dell\u2019esportazione nazionale che, se aiutato, potrebbe ancora riprendersi e rifiorire, sarebbe di irreparabile danno a grandi masse di lavoratori (contadini e donne filandiere soprattutto) specie nelle regioni maggiormente produttrici, quali il Veneto e la Lombardia. \u00c8, pertanto, necessario che il Governo si preoccupi con tutta urgenza di tale problema che interessa al vivo la stessa vita economica e sociale di numerose provincie\u00bb.<\/p><p>\u00abFranceschini, Lizier, Ferrarese, Baracco, Ponti, Carbonari, Fantoni, Valmarana, Schiratti, Rapelli, Alberti, Rumor, Giacchero, Cappelletti, Uberti, Micheli, Sartor, Tessitori, Del Curto, Giordani, Guerrieri Filippo, Domined\u00f2, Moro, Firrao, Valenti, Stella, Bastianetti, Monticelli, Tosato, Balduzzi, Cappugi, Fabriani, Bellato, Burato, Marzarotto, Cremaschi Carlo, Biagioni\u00bb.<\/p><p>\u00abAi Ministri dell\u2019interno e dell\u2019agricoltura e foreste, per conoscere quale fondamento abbia la notizia recata da un giornale romano del mattino di oggi, secondo la quale una ricca proprietaria di terre si sarebbe resa colpevole di istigazione nel reato di sottrazione all\u2019ammasso di notevole quantit\u00e0 di grano e, fermata, sarebbe stata rilasciata a seguito di illeciti interventi; e per conoscere, altres\u00ec, quali provvedimenti intendano adottare, nel caso il fatto risponda a verit\u00e0, per prevenire che altri fatti del genere si ripetano e per punire i responsabili di cos\u00ec gravi violazioni della legge e della solidariet\u00e0 nazionale\u00bb.<\/p><p>\u00abBulloni\u00bb.<\/p><p>\u00abAl Presidente del Consiglio dei Ministri, per conoscere:<\/p><p>1\u00b0) quali aiuti ed alleggerimenti fiscali intenda disporre il Governo a favore degli agricoltori del comune di Gradoli (provincia di Viterbo), i cui raccolti sono stati quasi interamente distrutti dalla grandine nel nubifragio verificatosi in quella zona il 28 giugno ultimo scorso;<\/p><p>2\u00b0) se in considerazione dell\u2019attivit\u00e0 quasi esclusivamente vinicola di quei lavoratori e del fatto che i danni subiti avranno ripercussioni negative sui raccolti ancora per circa due anni, non ritenga dare agli aiuti oltre che un carattere urgente, anche uno continuativo per alleggerire il disastro che ascende a pi\u00f9 di cento milioni di lire.<\/p><p>\u00abPerugi\u00bb.<\/p><p>Ne dar\u00f2 comunicazione ai Ministri competenti perch\u00e9 facciano conoscere quando intendono rispondere.<\/p><p>Interrogazioni.<\/p><p>PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.<\/p><p>MOLINELLI, <em>Segretario<\/em>, legge.<\/p><p>\u00abIl sottoscritto chiede d\u2019interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per conoscere quali provvedimenti intende adottare per gli insegnanti di educazione fisica provenienti dagli Istituti di magistero governativi e vincitori di regolari concorsi, estromessi dai ruoli dello Stato nel 1923 a seguito della riforma Gentile e passati alla dipendenza di un ente privato (Enel) e poscia con decreto del famigerato gerarca Ricci liquidati a 55 anni, e cio\u00e8 10 anni prima del previsto, visto che il decreto legislativo 23 aprile 1947, mentre ha sistemato nel ruoli anche i provenienti dalle Accademie di Roma e di Orvieto, ha dimenticato di rendere giustizia alla categoria summenzionata e pi\u00f9 meritevole attualmente ridotta ad esiguo numero (per cui non v\u2019\u00e8 da preoccuparsi di eventuali oneri finanziari), per i quali sarebbe opportuna e di giustizia la riassunzione in servizio al fine di potere utilizzare la loro provata capacit\u00e0 in vantaggio dell\u2019educazione fisica italiana ed anche a riparazione di un torto da essi ingiustamente subito.<\/p><p>\u00abVinciguerra\u00bb.<\/p><p>\u00abIl sottoscritto chiede d\u2019interrogare il Ministro dell\u2019agricoltura e delle foreste, per sapere se non ritenga opportuno, necessario e urgente intervenire subito a disciplinare l\u2019uso delle acque del sottosuolo destinate alla irrigazione, disponendo la limitazione delle perforazioni e dei pozzi artesiani.<\/p><p>\u00abSi osserva, al riguardo, che il diffondersi e l\u2019allargarsi in zone ristrette di tale sistema di irrigazione determina un graduale corrispondente abbassamento e una progressiva contrazione delle vene e dei pozzi con grave danno e con pericolosa minaccia per gli impianti gi\u00e0 esistenti e operanti. (<em>L\u2019interrogante chiede la risposta scritta<\/em>).<\/p><p>\u00abBraschi\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Le interrogazioni test\u00e9 lette saranno iscritte all\u2019ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai Ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.<\/p><p>La seduta termina alle 20.15.<\/p><p>Ordine del giorno per la seduta di domani.<\/p><p>Alle ore 9.30:<\/p><p><em>Seguito della discussione sul disegno di legge<\/em><em>:<\/em><\/p><p>Convalida del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 29 marzo 1947, n. 143, concernente l\u2019istituzione di una imposta straordinaria progressiva sul patrimonio. (14).<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE CLXXXII. SEDUTA POMERIDIANA DI VENERD\u00cc 11 LUGLIO 1947 PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TERRACINI indi DEL VICEPRESIDENTE TARGETTI INDICE Progetto di Costituzione della Repubblica italiana (Seguito della discussione): Presidente Coppi Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione Zuccarini Bozzi Colitto Morelli Renato Tosato Rossi Paolo Perassi Preti Dugoni Codignola Corbino Lussu Nitti Sui [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_relevanssi_hide_post":"","_relevanssi_hide_content":"","_relevanssi_pin_for_all":"","_relevanssi_pin_keywords":"","_relevanssi_unpin_keywords":"","_relevanssi_related_keywords":"","_relevanssi_related_include_ids":"","_relevanssi_related_exclude_ids":"","_relevanssi_related_no_append":"","_relevanssi_related_not_related":"","_relevanssi_related_posts":"2017,2042,2036,2175,2085,2220","_relevanssi_noindex_reason":"","_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[53,7],"tags":[],"post_folder":[52],"class_list":["post-2015","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-1947-07","category-assemblea"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2015","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=2015"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2015\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":6861,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2015\/revisions\/6861"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=2015"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=2015"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=2015"},{"taxonomy":"post_folder","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fpost_folder&post=2015"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}