{"id":2013,"date":"2023-09-10T22:17:56","date_gmt":"2023-09-10T20:17:56","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=2013"},"modified":"2023-10-21T22:07:44","modified_gmt":"2023-10-21T20:07:44","slug":"antimeridiana-di-venerdi-11-luglio-1947","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=2013","title":{"rendered":"ANTIMERIDIANA DI VENERD\u00cc 11 LUGLIO 1947"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"2013\" class=\"elementor elementor-2013\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-41bc26a elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"41bc26a\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-6cd7fc7\" data-id=\"6cd7fc7\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-5158aef elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"5158aef\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/19470711_1.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-92ba235 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"92ba235\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>CLXXXI.<\/p><p>SEDUTA ANTIMERIDIANA DI VENERD\u00cc 11 LUGLIO 1947<\/p><p>PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE <strong>CONTI<\/strong><\/p><p><strong>INDICE<\/strong><\/p><p><strong>Disegno di legge<\/strong> (<em>Seguito della discussione<\/em>)<strong>:<\/strong><\/p><p>Convalida del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 29 marzo 1947, n. 143, concernente l\u2019istituzione di un\u2019imposta straordinaria progressiva sul patrimonio. (14).<\/p><p>Presidente<\/p><p>Adonnino<\/p><p>Caroleo<\/p><p>La Malfa, <em>Relatore<\/em><\/p><p>Pella, <em>Ministro delle finanze<\/em><\/p><p>Condorelli<\/p><p>Bertone<\/p><p>De Vita<\/p><p>Vanoni<\/p><p>Scoca<\/p><p>Dugoni<\/p><p>Tosi<\/p><p>Scoccimarro<\/p><p>Corbino<\/p><p>Sicignano<\/p><p>Veroni<\/p><p>Fabbri<\/p><p>Cifaldi<\/p><p>Perassi<\/p><p>Micheli<\/p><p>Schiratti<\/p><p>Carbonari<\/p><p>La seduta comincia alle 10.35.<\/p><p>MOLINELLI, <em>Segretario<\/em>, legge il processo verbale della precedente seduta antimeridiana.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>Seguito della discussione sul disegno di legge: Convalida del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 29 marzo 1947, n. 143, concernente l\u2019istituzione di una imposta straordinaria progressiva sul patrimonio. (14).<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019ordine del giorno reca il seguito della discussione sul disegno di legge: Convalida del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 29 marzo 1947, n. 143, concernente l\u2019istituzione di una imposta straordinaria progressiva sul patrimonio.<\/p><p>Si riprende la discussione sugli emendamenti all\u2019articolo 3.<\/p><p>Comunico che l\u2019onorevole Adonnino, ha modificato il suo emendamento all\u2019ultimo comma dell\u2019articolo 3, presentando questa nuova formulazione: \u00abQuando si fa luogo al cumulo previsto dal presente articolo, la quota proporzionale di imposta afferente i beni ceduti far\u00e0 carico, mediante rimborso, all\u2019intestatario fino alla somma che egli avrebbe pagato per il bene ceduto ove esso fosse stato compreso nel suo patrimonio e, per il di pi\u00f9, al contribuente e all\u2019intestatario, in proporzione della ripartizione del valore del patrimonio originario\u00bb.<\/p><p>Informo che l\u2019onorevole Condorelli ha presentato i seguenti emendamenti all\u2019ultimo comma dell\u2019articolo 3, cos\u00ec formulati:<\/p><p>\u00ab<em>Prima dell\u2019ultimo comma inserire il seguente:<\/em><\/p><p>\u00abIl cumulo non si opera ove, prima del 28 marzo 1947, i beni siano stati ulteriormente trasferiti a soggetti diversi dal coniuge o dai discendenti del primo cedente\u00bb.<\/p><p>\u00ab<em>Alla fine dell\u2019ultimo comma aggiungere: <\/em>\u00abe non oltre l\u2019importo delle quote proporzionali d\u2019imposta che il cessionario avrebbe dovuto pagare se i beni stessi fossero stati computabili nel suo patrimonio\u00bb.<\/p><p>Richiamo nuovamente l\u2019attenzione dei colleghi sulla necessit\u00e0 che gli emendamenti siano presentati tempestivamente, in modo che il Governo e la Commissione abbiano la possibilit\u00e0 di esaminarli.<\/p><p>Invito intanto l\u2019onorevole Adonnino a svolgere il suo emendamento.<\/p><p>ADONNINO. Io sono partito da questo concetto pratico. Mi pare che sia un\u2019ingiustizia che il padre che ha ceduto al figlio un bene che pu\u00f2 essere relativamente piccolo di fronte ai molti beni rimasti a lui padre, debba farsi rimborsare dal figlio una cifra di tributo progressivo calcolata su tutti i beni rimasti al padre. In tal modo il figlio pu\u00f2 essere sottoposto ad un carico che anche se non arriva al cento per cento, come si era in un primo momento ipotizzato, pu\u00f2 arrivare per\u00f2 al 61 per cento. Sicch\u00e9 un figlio, per un patrimonio di tre milioni, viene a pagare circa un milione e 700 mila lire, con un sacrificio gravissimo, quale lo stesso progetto ammette solo per i patrimoni elevatissimi.<\/p><p>Ora che il figlio debba pagare in proporzione del tributo afferente al bene ceduto \u00e8 giusto, ma mi sembra troppo che egli venga a pagare il di pi\u00f9, perch\u00e9 il conteggio si fa aggiungendo il bene ceduto ai beni del padre o di tutti gli altri fratelli a cui la cessione \u00e8 stata fatta.<\/p><p>\u00c8 per diminuire questa gravezza che io ricordo che il concetto generale per cui noi accettiamo l\u2019imposta progressiva \u00e8 che essa \u00e8 un\u2019imposta anche ad aliquote alte, ma non distruttiva del patrimonio. Le aliquote alte colpiscono chi ha di pi\u00f9. E, per esempio, una persona molto ricca che abbia un miliardo pu\u00f2 sopportare un\u2019imposta di 600 milioni, perch\u00e9 gliene rimangono sempre altri 400. Dunque, per diminuire l\u2019ingiustizia della situazione sopra prospettata, io propongo di ripartire il carico della maggiore imposta che viene a gravare sul cespite ceduto, secondo le proporzioni in cui il patrimonio originario \u00e8 stato suddiviso.<\/p><p>Se il padre si tenne molto, lasciando poco ai figli, \u00e8 giusto che l\u2019imposta gravi per molto al padre, e per poco al figlio; se si fa il caso che il padre abbia ceduto tutto&#8230;<\/p><p>CAROLEO. Questo \u00e8 gi\u00e0 detto.<\/p><p>ADONNINO &#8230;ed \u00e8 rimasto con poco, allora l\u2019eventuale di pi\u00f9 lo sopporti il figlio, che \u00e8 il pi\u00f9 ricco. Questo non \u00e8 gi\u00e0 detto. Si parla nell\u2019emendamento due volte di proporzionale: la prima volta, si intende la parte proporzionale di tributi afferente al bene ceduto. E questo \u00e8 quello che \u00e8 gi\u00e0 detto nel testo della Commissione. Ma io propongo di fare una seconda proporzione, cio\u00e8 fissare il di pi\u00f9 da pagare in quanto si tassa il cespite insieme ai beni del padre, invece che insieme ai beni del figlio e dividere questo di pi\u00f9 proporzionalmente alla maniera in cui \u00e8 stato diviso il patrimonio originario fra padre e figli. Una ingiustizia resta sempre, ma \u00e8 la meno ingiusta, in quanto il carico maggiore fa carico a colui che \u00e8 pi\u00f9 ricco e non a colui che \u00e8 pi\u00f9 povero. Ecco il senso che ho creduto di raggiungere con questo emendamento.<\/p><p>CAROLEO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CAROLEO. Mi pare che qui ci sia un grande malinteso, che pu\u00f2 facilmente considerarsi, ipotizzando il caso di un padre \u2013 caso frequente, onorevoli colleghi \u2013 che si \u00e8 spogliato di tutto il suo patrimonio nei confronti dei figli. Del patrimonio di un milione, di cui ha dato ad uno centomila, all\u2019altro duecentomila e all\u2019altro trecentomila, paga una determinata imposta, che \u00e8 conseguenza del cumulo e non del fatto di chi ha donato. \u00c8 conseguenza di questa legge, che \u00e8 contro i princip\u00ee che abbiamo fissato nella Carta costituzionale a favore della donna, della famiglia, dei figli; ma il donante non c\u2019entra affatto: egli si \u00e8 spogliato di tutto il suo patrimonio ed \u00e8 stato costretto da questa legge a pagare una certa imposta. La deve distribuire: come la distribuisce? Divide la imposta per tutto il valore del patrimonio, poi stabilisce delle unit\u00e0 di mille lire, di diecimila, di centomila e moltiplica le unit\u00e0 contenute nel valore di ciascuna quota, pel quoziente ottenuto. La proporzionale si attua aritmeticamente e si tratta soltanto di aritmetica elementare: l\u2019imposta si distribuisce con quel criterio proporzionale che \u00e8 nella legge. Pu\u00f2 effettivamente esserci qualche inconveniente da eliminare, perch\u00e9, ripeto, questa legge si \u00e8 posta contro i diritti delle donne, delle mogli, dei figli, di chi ha lavorato: \u00e8 la legge contro i pezzenti a favore dei signori. Potrebbe abolirsi il cumulo, per quanto ha detto l\u2019onorevole Adonnino, perch\u00e9 si tratta di imposta personale che dovrebbe andare a colpire colui al quale ciascun cespite risulta intestato.<\/p><p>Ma, fuori di questo, non possiamo fare una politica fiscale contro il donante, perch\u00e9 ci\u00f2 \u00e8 irragionevole e non si pu\u00f2 prescindere dall\u2019obbligo di integrale rivalsa e dal criterio della proporzionalit\u00e0, che \u00e8 gi\u00e0 nella legge.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Ripeto un\u2019osservazione che a nome della Commissione ho gi\u00e0 fatto. Non \u00e8 possibile alla Commissione, in una materia cos\u00ec importante, valutare gli effetti di un emendamento se non dopo una seria considerazione; e credo che questo problema si ponga per molti emendamenti tecnici. In sede di discussione generale ho anche considerato improbabile che la legge possa rimanere, nei suoi particolari tecnici, immutata. L\u2019esperienza indicher\u00e0 al Governo quali disposizioni integrative introdurre. Pregherei pertanto gli onorevoli colleghi di non abbondare in emendamenti tecnici e fermarsi alle disposizioni fondamentali della legge, a quelle, cio\u00e8, che hanno vasta incidenza, lasciando al Governo, magari con raccomandazioni e voti, di mettere allo studio la revisione di alcune norme tecniche.<\/p><p>Se la Commissione avesse dovuto esaminare la legge in tutti i suoi pi\u00f9 minuti aspetti tecnici, avrebbe impiegato sei mesi per discuterla. La Commissione ha fermato la sua attenzione sugli elementi fondamentali della legge, e su essi ha deliberato.<\/p><p>Di fronte alle proposte dell\u2019onorevole Condorelli e dell\u2019onorevole Adonnino, manifesto l\u2019avviso, a nome della Commissione, di mantenere ferma la disposizione della legge e di rimettere i loro voti e la loro formulazione al Governo per uno studio pi\u00f9 approfondito della questione.<\/p><p>Dico di pi\u00f9. Avendo esaminato meglio il problema posto dall\u2019onorevole Adonnino, ho dovuto concludere nel senso indicato dalla regge. Se il donante ha stabilito un certo rapporto tra il patrimonio di un figlio e quello dell\u2019altro, la legge non pu\u00f2 modificare questo rapporto applicando un suo principio di progressivit\u00e0.<\/p><p>Mi spiego meglio. Se per esempio abbiamo un patrimonio d\u2019un miliardo e una tassazione del 50 per cento, il patrimonio di un figlio che ammonti a cento milioni viene ridotto a cinquanta per il fatto della quota proporzionale, e il patrimonio di un altro figlio, di trecento milioni, viene ridotto a centocinquanta. Il rapporto fra cinquanta e centocinquanta dopo il pagamento dell\u2019imposta \u00e8 uguale al rapporto fra cento e trecento. E siccome la volont\u00e0 originaria del donante era di dare cento a un figlio e trecento a un altro, dopo l\u2019applicazione dell\u2019imposta, il rapporto rimane il medesimo. La disposizione di legge, cos\u00ec come \u00e8 congegnata, rispetta cio\u00e8 la volont\u00e0 del testatore o del donante.<\/p><p>PRESIDENTE. Invito il Ministro delle finanze ad esprimere il suo parere.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> L\u2019onorevole Relatore ha postulato nell\u2019applicazione della legge delle successive approssimazioni. Mi sembra che, effettivamente, per questa imposta stia verificandosi un fenomeno del genere. Il Governo ha emanato un decreto, che si riteneva fosse il meno imperfetto possibile.<\/p><p>Siamo dinanzi all\u2019Assemblea per perfezionare il decreto governativo, attraverso una prima approssimazione.<\/p><p>L\u2019onorevole La Malfa pensa che, forse, una successiva approssimazione potrebbe apportare altri miglioramenti.<\/p><p>Non nego che questo, da un punto di vista pratico, possa essere un concetto fecondo di ottimi risultati, anche perch\u00e9 si potrebbe tener conto delle prime esperienze, nonch\u00e9 delle critiche rivolte alla formulazione adottata dall\u2019Assemblea.<\/p><p>D\u2019altra parte, un sistema siffatto non sarebbe una novit\u00e0, perch\u00e9, anche per la vecchia imposta del 1\u00b0 gennaio 1920, si \u00e8 verificata una successione di testi legislativi che vanno da quello del 24 novembre 1919 a quello del 22 aprile 1920, per giungere a quello definitivo, pubblicato a distanza di due anni, il 5 febbraio 1922.<\/p><p>Se l\u2019onorevole Relatore convenisse nel punto di vista che ho espresso, il Governo si farebbe carico di promuovere a tempo opportuno un nuovo strumento legislativo, che dovrebbe costituire uni perfezionamento d\u00ec quello anteriore. Tutto questo potrebbe sveltire le nostre discussioni; e, infatti, pur non essendo minimamente mio intendimento di contribuire a strozzare comunque la discussione, devo tuttavia considerare che, applicando una regola di proporzionalit\u00e0 del tipo di quella dell\u2019ultimo comma dell\u2019articolo che stiamo discutendo, arriveremmo a finire la discussione di questo schema di legge forse fra qualche mese.<\/p><p>Se l\u2019Assemblea ritiene opportuno di sveltire la discussione, abbandonando alcune questioni di dettaglio e facendo carico al Governo di riesaminare le questioni stesse e di proporre un successivo provvedimento, il Governo non pu\u00f2 non essere d\u2019accordo.<\/p><p>Per quanto riguarda l\u2019emendamento proposto dall\u2019onorevole Adonnino, credo che, tutto sommato, non convenga complicare la regola di applicazione della rivalsa.<\/p><p>L\u2019onorevole Adonnino, in sostanza, propone di dividere in due parti la somma, alla quale la rivalsa si riferisce; cio\u00e8: una prima parte che tenga conto della capacit\u00e0 contributiva del cumulato e una seconda che sia in relazione alla capacit\u00e0 contributiva del cumulante.<\/p><p>A prescindere da qualsiasi considerazione sulla bont\u00e0 della soluzione proposta (e potrebbero essere considerazioni di ordine adesivo), penso non sia il caso di complicare il sistema, anche perch\u00e9 ci troviamo nell\u2019orbita di un quadro strettamente familiare, in cui grosse questioni non dovrebbero nascere se non in casi veramente eccezionali.<\/p><p>D\u2019altra parte, il cumulo opera essenzialmente l\u00e0 dove si sono effettuati trasferimenti a titolo gratuito, e perci\u00f2 si pu\u00f2 sostenere che non rappresenta un grave sacrificio per il donatario sopportare una rivalsa di imposta secondo la capacit\u00e0 contributiva del donante.<\/p><p>Per quanto riguarda i trasferimenti a titolo oneroso, il cumulo si fa quando non \u00e8 possibile dare la dimostrazione del reimpiego di beni posseduti prima. Mi augurerai che questa prova sia veramente idonea ad escludere dal cumulo tutti i cespiti che sarebbe ingiusto di farvi rientrare. Ritengo perci\u00f2 di aderire alla preghiera del relatore in ordine all\u2019emendamento Adonnino.<\/p><p>Se, in ipotesi, l\u2019Assemblea approvasse l\u2019emendamento medesimo, pregherei di modificarne la stesura, in quanto dicendo che la quota proporzionale di imposta eccedente i beni ceduti far\u00e0 carico all\u2019intestatario, si pu\u00f2 pensare che venga a cambiare il soggetto d\u2019imposta di fronte alla amministrazione finanziaria, e questo francamente non potrei desiderarlo.<\/p><p>Perci\u00f2, se l\u2019emendamento fosse approvato, nonostante il parere contrario del Relatore e del Governo, pregherei modificarne la formulazione in modo che non vi sia dubbio sul suo contenuto.<\/p><p>PRESIDENTE. Dopo le dichiarazioni del relatore della Commissione e del Governo, chiedo all\u2019onorevole Adonnino se insiste nel suo emendamento.<\/p><p>ADONNINO. Vi insisto.<\/p><p>PRESIDENTE. Ha facolt\u00e0 di parlare l\u2019onorevole Condorelli.<\/p><p>CONDORELLI. I miei emendamenti sono due, o meglio il mio emendamento \u00e8 duplice: uno riflette il problema che ha illustrato l\u2019onorevole Adonnino; l\u2019altro un problema connesso.<\/p><p>Ho proposto l\u2019aggiunta di un comma che dovrebbe precedere l\u2019ultimo comma, in modo che la formulazione definitiva sarebbe la seguente: \u00abIl cumulo non si opera ove, prima del 28 marzo 1947, i beni siano stati ulteriormente trasferiti a soggetti diversi dal coniuge e dai discendenti del primo cedente\u00bb.<\/p><p>Mi sembra evidente che si debba necessariamente far cos\u00ec, perch\u00e9, se il padre, invece di donare o vendere ad un figlio, prima del 28 marzo 1947, avesse venduto a dei terzi, nessuno avrebbe potuto parlare di frode domestica alla legge. Se hanno venduto i figli, cio\u00e8 i cessionari, evidentemente questi beni sono usciti dal patrimonio cumulabile prima del 28 marzo 1947 e non mi pare che, in questo caso, si dovrebbe operare il cumulo. Il mio emendamento \u00e8 reso necessario da una inesatta formulazione del comma terzo dell\u2019articolo 3, dove si dice: \u00abAi medesimi fini, si considerano nel patrimonio degli ascendenti i beni da essi ceduti ai discendenti&#8230;\u00bb. Bisognava dire, come si era detto per la moglie: \u00absi considerano nel patrimonio degli ascendenti i beni posseduti dai discendenti, che siano stati loro ceduti dagli ascendenti\u00bb. Difatti \u00e8 evidente che, se questi beni non sono pi\u00f9 nell\u2019ambito della famiglia, o che li abbia venduti l\u2019originario cedente, o che li abbia venduti il supposto prestanome, il risultato \u00e8 sempre quello: sono usciti dall\u2019ambito del patrimonio familiare e non possono, dunque, essere cumulati. Questa \u00e8 certamente una omissione alla quale dobbiamo riparare.<\/p><p>Vi \u00e8 poi il secondo punto dell\u2019emendamento che riflette, come dicevo, il problema sollevato ieri, molto opportunamente, dall\u2019onorevole Adonnino. Che il problema ci sia non c\u2019\u00e8 dubbio; \u00e8 vero che nelle leggi finanziarie opera quella che da alcuni \u00e8 stata detta la brutalit\u00e0 fiscale; \u00e8 la spada dello Stato che cade, obbedendo a necessit\u00e0 pubbliche, e cade come cade. Qui per\u00f2 non sono gli interessi dello Stato che noi regoliamo, perch\u00e9 gli interessi dello Stato sono fuori discussione. Qui noi poniamo una norma di diritto privato sostanziale, che regola le rivalse tra le persone private. Noi, perci\u00f2, non possiamo essere cos\u00ec sommari. \u00c8 un problema delicato di giustizia, che \u00e8 tanto pi\u00f9 delicato in quanto si pone nell\u2019ambito della famiglia. I problemi di giustizia vanno risolti con la massima delicatezza, per evitare proprio quelle liti che non debbono verificarsi, soprattutto in quegli ambienti. Noi abbiamo il dovere di presentare una legge che tra gli altri mali necessari, non ne produca altri che non sono necessari, cio\u00e8 di far scoppiare liti nell\u2019ambito della famiglia. Se noi volessimo ricorrere ad un accorgimento opportuno, potremmo addirittura sopprimere questo comma dell\u2019articolo ed occuparci in altra fase della legge \u2013 che potrebbe essere anche alla fine di questa legge o in provvedimento aggiunto \u2013 di questo problema.<\/p><p>Ma fissare qui una norma che \u00e8 certamente ingiusta \u2013 e non vi \u00e8 nemmeno bisogn\u00f2 di dimostrare che \u00e8 ingiusta \u2013 non mi sembra assolutamente opportuno.<\/p><p>Vi dico anche che non appena tutto questo apparato fiscale dovr\u00e0 funzionare, i rapporti fra i privati devono essere ben guardati, perch\u00e9 qui ci saranno delle persone (gli ascendenti) che dovranno sborsare somme ingenti, e che devono avere la possibilit\u00e0 di recuperare immediatamente da chi di ragione le somme che devono sborsare. Noi non possiamo fare una legge che vada in vigore successivamente; noi dobbiamo mettere i contribuenti nella possibilit\u00e0 di ottenere la rivalsa quasi con la stessa rapidit\u00e0 con cui lo Stato potr\u00e0 ottenere il pagamento.<\/p><p>Si rifletta, dunque, sul problema.<\/p><p>A me pare che la soluzione dell\u2019onorevole Adonnino sia perfetta e sia la pi\u00f9 rispondente ad una giustizia scrupolosa.<\/p><p>Penso che si potrebbe votare oggi e, per facilitare la votazione, rinuncio ai miei emendamenti, per aderire a quello dell\u2019onorevole Adonnino. Ma se il Governo e se la Commissione avessero delle perplessit\u00e0, sopprimiamolo pure questo comma dell\u2019articolo e rinviamo l\u2019esame ad altro momento.<\/p><p>PRESIDENTE. Ha facolt\u00e0 di parlare il Relatore.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Se gli onorevoli Condorelli e Adonnino insistono, la Commissione deve chiedere 24 ore di tempo per esaminare e decidere.<\/p><p>CONDORELLI. La mia, in sostanza, \u00e8 una proposta sospensiva.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Sarei d\u2019avviso che sia opportuno sospendere l\u2019approvazione dell\u2019articolo.<\/p><p>PRESIDENTE. Allora, si pu\u00f2 sospendere l\u2019approvazione di questo articolo con i relativi emendamenti, perch\u00e9 la Commissione chiede 24 ore di tempo per pronunciarsi sul comma in questione.<\/p><p>BERTONE. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>BERTONE. Poich\u00e9 si rinvia, io vorrei pregare la Commissione di porre mente ad un\u2019altra difficolt\u00e0 che potrebbe insorgere nell\u2019applicazione di questo articolo 3.<\/p><p>Questo articolo 3, nei rapporti fra ascendenti e discendenti, ha una parte che \u00e8 assistita da una presunzione <em>juris et de jure<\/em>, quella che riguarda i trasferimenti avvenuti a titolo gratuito, ed un\u2019altra parte che \u00e8 assistita da una presunzione <em>juris tantum<\/em>, riguardante i trasferimenti avvenuti a titolo oneroso. Per questi trasferimenti avvenuti a titolo oneroso, \u00e8 consentito alla parte interessata di dare la dimostrazione che essi non sono stati ceduti in modo da poter essere colpiti in nome del cedente. Il quesito che mi pongo \u00e8 questo: l\u2019articolo dice che si considerano facenti parte del patrimonio anche i beni ceduti. Quindi, questa iscrizione al nome del cedente, pu\u00f2 avvenire di ufficio, ed il cedente avr\u00e0 sempre il diritto di dare la dimostrazione contraria. Ma quando dovr\u00e0 dare questa dimostrazione? Pu\u00f2 darla preventivamente se \u00e8 avvertito in tempo, quando cio\u00e8 gli viene fatta questa contestazione; se la contestazione \u00e8 avvenuta senza contraddittorio, senza cio\u00e8 che il cedente lo sapesse, avr\u00e0 tempo di dirlo dopo. Ma quando egli lo dice dopo viene a ferire la valutazione che \u00e8 gi\u00e0 stata iscritta a ruolo, mediante il corrispondente carico dell\u2019imposta.<\/p><p>Vorrei che la Commissione, esaminando l\u2019articolo, esaminasse anche il punto in questione, quello cio\u00e8 fare in modo che la chiarificazione sull\u2019appartenenza del patrimonio all\u2019una o all\u2019altra persona avvenga in sede preventiva di istruttoria, sicch\u00e9, una volta fatto l\u2019accertamento, il fisco non sia obbligato a ritornare sull\u2019accertamento stesso.<\/p><p>PRESIDENTE. Faccio presente che la Commissione, avendo 24 ore di tempo per decidere sul comma in questione, potrebbe convocare i presentatori di emendamenti per combinare insieme con essi il testo definitivo, che potrebbe essere messo ai voti domani.<\/p><p>Propongo intanto che la discussione su questo articolo sia rinviata.<\/p><p>(<em>Cos\u00ec<\/em> <em>rimane stabilito<\/em>).<\/p><p>Passiamo all\u2019articolo 4. Se ne dia lettura.<\/p><p>MOLINELLI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abI beni indivisi sono ripartiti, agli effetti dell\u2019imposta straordinaria, nelle quote spettanti ai singoli aventi diritto, secondo il disposto dell\u2019articolo 1101 del Codice civile.<\/p><p>\u00abIl patrimonio costituito da beni dotali \u00e8 considerato di spettanza della moglie\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti, l\u2019articolo si intende approvato.<\/p><p>Segue l\u2019articolo 5. Se ne dia lettura nel testo formulato dalla Commissione.<\/p><p>MOLINELLI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abL\u2019imposta straordinaria \u00e8 dovuta, tanto dal cittadino quanto dallo straniero, sul patrimonio costituito dai beni esistenti nello Stato.<\/p><p>\u00abIl cittadino italiano residente in Italia deve l\u2019imposta anche sul patrimonio costituito da beni esistenti fuori dello Stato e da titoli emessi all\u2019estero, salva l\u2019applicazione delle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Su questo articolo \u00e8 stato presentato dall\u2019onorevole De Vita il seguente emendamento aggiuntivo:<\/p><p>\u00ab<em>Aggiungere il seguente comma:<\/em><\/p><p>\u00abIn ogni caso i beni esistenti fuori dello Stato ed i titoli emessi all\u2019estero fanno parte del patrimonio complessivo del soggetto ai fini dell\u2019applicazione dell\u2019aliquota\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole De Vita ha facolt\u00e0 di illustrare il suo emendamento.<\/p><p>DE VITA. L\u2019emendamento \u00e8 di per s\u00e9 chiaro. Ritengo giusto che siano osservate le convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, come \u00e8 previsto dall\u2019articolo 5, ma ritengo altres\u00ec giusto che, in ogni caso, i beni posseduti all\u2019estero dai cittadini italiani siano considerati come facenti parte del loro patrimonio ai fini, almeno, della determinazione dell\u2019aliquota,<\/p><p>PRESIDENTE. Ha facolt\u00e0 di parlare l\u2019onorevole Relatore.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Mi pare che l\u2019onorevole De Vita abbia gi\u00e0 spiegato sufficientemente il suo concetto. Egli propone che i beni esistenti all\u2019estero siano computati ai fini della determinazione dell\u2019aliquota. Il concetto si potrebbe accettare. Naturalmente qualora il cittadino \u2013 in caso di doppia imposizione \u2013 abbia pagato una imposta doppia, bisognerebbe decurtare l\u2019imposta di ci\u00f2 che \u00e8 stato pagato all\u2019estero.<\/p><p>SCOCA. Ma chi fa l\u2019accertamento?<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Che questi valori siano accertabili, lo dice la stessa legge. Non si pu\u00f2 fare l\u2019obiezione che non siano accertabili questi valori all\u2019estero, quando il fisco ne prevede l\u2019accertamento. Se la disposizione di legge dice questo, vuol dire che l\u2019accertamento \u00e8 possibile. L\u2019esenzione di questi beni residenti all\u2019estero \u00e8 quindi data soltanto nel caso della doppia imposizione. Sorge allora la questione, sollevata molto sottilmente dall\u2019onorevole De Vita, ossia quale aliquota debba applicarsi a questo patrimonio.<\/p><p>Se effettivamente questi valori sono accertati, si dovrebbe applicare una aliquota diversa, salvo per\u00f2 il caso \u2013 che l\u2019onorevole De Vita non ha previsto \u2013 in cui il cittadino italiano abbia pagato anche una imposta all\u2019estero, nel qual caso si dovrebbe decurtare di questa imposta. L\u2019emendamento dell\u2019onorevole De Vita pu\u00f2 essere pertanto accettato con questa modifica.<\/p><p>VANONI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>VANONI. Desideravo chiedere all\u2019onorevole De Vita se quella frase \u00abin ogni caso\u00bb si riferisce all\u2019imposta di cui al primo capoverso o anche a quella di cui al secondo.<\/p><p>DE VITA. Si riferisce anche al caso della seconda imposizione, ed in ogni modo si riferisce al cittadino.<\/p><p>VANONI. Io faccio una domanda precisa: il primo capoverso accenna alla posizione del cittadino straniero o italiano residente all\u2019estero il quale abbia beni in Italia; il secondo invece contempla l\u2019ipotesi di un cittadino italiano residente in Italia che abbia beni all\u2019estero. Sorge pertanto il dubbio se quell\u2019\u00abin ogni caso\u00bb si riferisce soltanto all\u2019ipotesi prevista nel primo capoverso o anche a quella prevista nel secondo.<\/p><p>DE VITA. No, si riferisce al cittadino.<\/p><p>VANONI. Bisognerebbe quindi usare un\u2019espressione diversa?<\/p><p>Mi pare poi che l\u2019opportunit\u00e0 di deduzione non si ponga nel caso specifico. Dice infatti l\u2019onorevole De Vita che noi dobbiamo, su cento ipotetici milioni che sono in Italia, nel caso in cui i cento milioni che sono all\u2019estero non siano assoggettabili all\u2019imposta in Italia, applicare non gi\u00e0 l\u2019aliquota corrispondente ai cento milioni, ma quella corrispondente ai duecento milioni. \u00c8 dunque un puro problema di aliquota, non un problema di duplicazione d\u2019imposta. \u00c8 infatti sui cento milioni accertati in Italia che si chiede di applicare l\u2019aliquota corrispondente al patrimonio complessivo dei duecento milioni.<\/p><p>SCOCA. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>SCOCA. Desidero osservare che il regime che viene adottato per i beni dei cittadini italiani esistenti all\u2019estero, secondo il progetto di legge, \u00e8 questo: o sono tassati all\u2019estero e allora sono esclusi dalla tassazione in Italia, o non sono tassati all\u2019estero e allora sono tassati in Italia. Ora, nella seconda ipotesi, quando cio\u00e8 non sono tassati all\u2019estero, sono computati in Italia e quindi sono conglobati ai fini dell\u2019applicazione dell\u2019aliquota.<\/p><p>Il problema quindi non sorge; il problema sorgerebbe invece nel caso in cui i beni del cittadino italiano fossero tassati all\u2019estero; ma in questo caso, non pare equo che questi beni debbano essere sempre computati in Italia, sia pure ai fini del calcolo dell\u2019aliquota, poich\u00e9, essendo tassati all\u2019estero, pu\u00f2 anche darsi che lo siano in una misura superiore a quella esistente in Italia. Vi \u00e8 quanto meno la possibilit\u00e0 che si incorra in un aggravamento di tassazione o in una violazione di accordi internazionali sulle doppie imposizioni.<\/p><p>DUGONI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>DUGONI. Faccio osservare, circa quanto ha detto l\u2019onorevole Scoca, che non si tratta di sottoporre tutto il patrimonio all\u2019imposta straordinaria in Italia. Si tratta di sommare i due tronconi del patrimonio, di cui uno si trova in Italia e l\u2019altro all\u2019estero, ai fini della determinazione dell\u2019aliquota, per assicurare la progressivit\u00e0 dell\u2019imposta. L\u2019imposta in realt\u00e0 si applica soltanto sul patrimonio che esiste in Italia.<\/p><p>Mi pare quindi che nessuna discussione si possa fare a questo proposito e che si debba senz\u2019altro accettare l\u2019emendamento proposto dall\u2019onorevole De Vita.<\/p><p>L\u2019altro punto \u00e8 quello cui accennava poc\u2019anzi l\u2019onorevole La Malfa, che si dovrebbe cio\u00e8 tener conto dell\u2019imposta pagata all\u2019estero. Mi pare che non si possa fare questo ragionamento, perch\u00e9 una volta che l\u2019imposta \u00e8 pagata all\u2019estero, il patrimonio \u00e8 decurtato di altrettanto e nell\u2019accertamento si rilever\u00e0 che il patrimonio, che era di un milione, \u00e8 diventato di trecentomila lire in seguito al pagamento di un\u2019imposta all\u2019estero; e quindi si far\u00e0 il cumulo di quello che residua del patrimonio all\u2019estero e quello che \u00e8 il patrimonio in Italia, al semplice fine \u2013 ripeto \u2013 della determinazione dell\u2019aliquota. Quindi, non credo ci debbano essere delle difficolt\u00e0.<\/p><p>TOSI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>TOSI. Desidero rispondere all\u2019osservazione dell\u2019onorevole Dugoni. Le aliquote sono state determinate in funzione di uno scopo, sono stati previsti, perci\u00f2, i patrimoni dei singoli cittadini e la gravit\u00e0 dell\u2019imposta che deve incidere su di essi. Accettando la tesi dell\u2019onorevole Dugoni, che \u00e8 la tesi del collega De Vita, si avrebbe questo inconveniente: di non sapere con quali criteri sono tassati all\u2019estero i primi tronconi. Perci\u00f2 l\u2019effetto dell\u2019imposta, che per noi \u00e8 stata studiata relativamente a tutto il patrimonio dell\u2019individuo, subisce una variazione in funzione di quello che pu\u00f2 essere stato il criterio accertatore dello Stato estero sul primo troncone rimasto all\u2019estero. Quindi pu\u00f2 accadere, ad esempio, che, se per un caso, all\u2019estero \u00e8 stata applicata l\u2019imposta del cinquanta per cento sul primo troncone e noi sommiamo il 60-61 per cento sulla somma totale, veniamo a portar via tutto il patrimonio.<\/p><p>CONDORELLI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CONDORELLI. Prego l\u2019Assemblea di voler guardare al profilo della questione che \u00e8 questo: noi veniamo a fare un trattamento peggiore al cittadino italiano che, pur essendosi trasferito all\u2019estero, ha voluto conservare la cittadinanza italiana, mentre quegli italiani che si sono trasferiti all\u2019estero e hanno accettato, o chiesto la cittadinanza straniera, verrebbero ad essere privilegiati. Mi pare che l\u2019Assemblea Costituente italiana non possa assolutamente adottare un principio di questo genere.<\/p><p>DUGONI. Ma \u00e8 detto \u00abil cittadino italiano residente in Italia\u00bb, onorevole Condorelli.<\/p><p>CONDORELLI. No, l\u2019emendamento si riferisce tanto al cittadino quanto allo straniero sul patrimonio esistente nello Stato.<\/p><p>DUGONI. Ma no.<\/p><p>CONDORELLI. Anzi, per l\u2019emendamento De Vita, \u00e8 stato domandato se si deve applicare allo straniero.<\/p><p>DUGONI. Ed \u00e8 stato risposto di no.<\/p><p>CONDORELLI. Allo straniero non si deve applicare. Dunque, \u00e8 chiaro che l\u2019italiano che abbia acquistato la cittadinanza estera verrebbe ad essere trattato meglio del cittadino italiano che \u00e8 stato geloso della sua nazionalit\u00e0.<\/p><p>SCOCCIMARRO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>SCOCCIMARRO. Desideravo solo far presente un\u2019osservazione. Ho l\u2019impressione che si stiano confondendo cose molto semplici e che si dimentichi quello che \u00e8 il criterio di razionalit\u00e0 dell\u2019imposta. Facciamo un esempio concreto: un tale possiede un patrimonio di duecento milioni: cento milioni in Italia e cento milioni all\u2019estero.<\/p><p>In Italia ed all\u2019estero vi \u00e8 un\u2019imposta straordinaria progressiva. Se io considero in Italia \u2013 e il legislatore estero all\u2019estero \u2013 solo il patrimonio che risiede nel territorio, in definitiva chi possiede un patrimonio di 200 milioni paga l\u2019aliquota di chi possiede il patrimonio di 100 milioni.<\/p><p>Questo dimostra l\u2019irrazionalit\u00e0 delle osservazioni fatte ed \u00e8 quindi giusta la proposta dell\u2019onorevole De Vita.<\/p><p>PRESIDENTE. Invito l\u2019onorevole Ministro delle finanze ad esprimere il proprio pensiero.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Per quanto riguarda l\u2019emendamento dell\u2019onorevole De Vita, sarei tentato di dichiarare che il Governo l\u2019accetta, perch\u00e9 comporta una soluzione elegante la quale potrebbe trovare applicazione anche in altri casi, principalmente quando una imposta reale interferisca con un\u2019imposta personale e si debba stabilire il trattamento di cespiti dichiarati esenti ai fini di imposte reali, che facciano parte per\u00f2 di un patrimonio da assoggettare ad imposta personale.<\/p><p>Mi preoccupano, per\u00f2, le pratiche conseguenze dell\u2019emendamento. Esso non potrebbe \u2013 credo \u2013 portare gran vantaggio e, probabilmente, creerebbe un lavoro notevole all\u2019Amministrazione qualora questa volesse darsi carico di un\u2019effettiva applicazione della disposizione contenuta in questo emendamento.<\/p><p>Ed \u00e8 unicamente sotto questo profilo nettamente empirico che non do parere favorevole all\u2019emendamento stesso.<\/p><p>Vorrei rivendicare un po\u2019 il diritto anche al Governo di complicare la discussione, presentando a mia volta tre emendamenti all\u2019articolo 5.<\/p><p>Il primo emendamento riguarda il secondo comma, fermo restando che il Governo accetta il testo della Commissione. Occorre osservare che la formula finale: \u00absalva l\u2019applicazione delle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni\u00bb pu\u00f2 essere insufficiente a raggiungere il risultato pref\u00ecsso. Cio\u00e8, se facciamo l\u2019ipotesi che un altro Stato estero applichi un\u2019imposta straordinaria sul patrimonio, la posizione di fatto \u00e8 nettamente configurata; allora entra in giuoco il sistema delle norme relative alle doppie imposizioni. Ma la imposta straordinaria sul patrimonio non \u00e8 un tributo molto diffuso negli altri Stati. Pu\u00f2 darsi che alcuni Stati adottino altre forme di imposizione che, pur avendo carattere di straordinariet\u00e0 e pur incidendo sopra quei cespiti a cui noi vogliamo avere riguardo, non abbiano una veste specifica di imposta straordinaria sul patrimonio.<\/p><p>Ed \u00e8 per questo che io presento alla Presidenza un primo emendamento con cui il Governo suggerisce di aggiungere, dopo le parole: \u00abcontro le doppie imposizioni\u00bb, le parole: \u00abderivanti da tributi di carattere eccezionale\u00bb.<\/p><p>Fissato il principio della eventuale esenzione di beni esistenti all\u2019estero in applicazione delle convenzioni contro la doppia imposizione, dobbiamo considerare la posizione di societ\u00e0 azionarie le quali hanno cespiti patrimoniali esistenti all\u2019estero, che potrebbero sottrarsi alla imposta per le regole relative alle doppie imposizioni.<\/p><p>Si propone quindi un terzo comma del seguente tenore:<\/p><p>\u00abDal valore delle azioni o di quote di partecipazione in societ\u00e0 costituite in Italia si detrae una quota parte proporzionale al valore dei beni posseduti dalla societ\u00e0 all\u2019estero, ivi assoggettabili a tributi straordinari ai sensi del comma precedente\u00bb.<\/p><p>Da ultimo, sono stati completamente dimenticati i beni esistenti nei territori coloniali, nei possedimenti e nelle zone metropolitane, sotto amministrazione diversa da quella italiana. Sarebbe assurdo di considerare tali beni alla stregua di cespiti pienamente tassabili, in quanto non si sa con esattezza quale sorte, in definitiva, essi potranno avere.<\/p><p>Non sarebbe nemmeno giusto il trascurarli completamente. Per questo presento un terzo emendamento che dice:<\/p><p>\u00abI beni esistenti nei territori coloniali, nei possedimenti e zone metropolitane sotto amministrazioni diverse da quella italiana devono essere compresi nella dichiarazione, ma non concorrono, fino a nuova disposizione, a formare il patrimonio imponibile\u00bb.<\/p><p>Cio\u00e8 dovrebbe esistere l\u2019obbligo di dichiararli, rinviando a nuove disposizioni il regime di tassazione, per attendere che si creino le condizioni di fatto e di diritto necessarie per stabilire l\u2019assoggettabilit\u00e0 o meno all\u2019imposta di tali beni. (<em>Commenti<\/em>).<\/p><p>PRESIDENTE. Evidentemente, con questi emendamenti presentati, noi ci rimettiamo a fare il testo della legge, e non credo che la Commissione sia in grado di seguire il lavoro in questo modo.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Effettivamente la Commissione non \u00e8 in grado di dire il suo parere.<\/p><p>PRESIDENTE. Potremmo passare all\u2019articolo 5, sospendendo l\u2019approvazione anche di questo articolo 4. Ma intanto desidero conoscere dal Governo se intende proporre altri emendamenti al testo.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Il primo dei successivi emendamenti sar\u00e0 all\u2019articolo 17.<\/p><p>PRESIDENTE. E allora sar\u00e0 opportuno che il Governo presenti tutti i suoi emendamenti alla Commissione, in modo che questa possa studiarli e riferire all\u2019Assemblea.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Io insisto nel fare presente che non \u00e8 possibile continuare nell\u2019esame della legge con questo sistema. Insisto perch\u00e9 si studi un provvedimento integrativo, portando tutti gli emendamenti alla Commissione. Ma intanto bisogna andare avanti nell\u2019esame della legge, anche se essa non \u00e8 ancora perfetta.<\/p><p>Pregherei dunque l\u2019Assemblea di limitarsi alla discussione dei princip\u00ee fondamentali della legge, e se siamo d\u2019accordo su di essi, di mandare avanti la legge, salvo dopo qualche mese ad emanare un provvedimento integrativo tenendo conto delle modifiche che nel frattempo si saranno potute elaborare. L\u2019Assemblea non pu\u00f2 dimenticare che il termine dell\u2019applicazione della legge, termine gi\u00e0 prorogato, scade il 31 luglio.<\/p><p>CORBINO. Domando di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CORBINO. Mi associo al pensiero espresso dal Relatore circa la procedura da seguire per l\u2019applicazione di questa legge.<\/p><p>Noi dovremmo qui fermarci ai punti che possono formare oggetto di discussione sui criteri politici, o sui criteri fondamentali della legge. Potremmo poi pregare la Commissione e il Governo di considerare tutti gli emendamenti di carattere tecnico come raccomandazioni per un provvedimento integrativo che il Governo potr\u00e0 o emanare per conto proprio, come ne ha la facolt\u00e0, o sottoporre all\u2019approvazione dell\u2019Assemblea in un secondo tempo. Altrimenti andremo avanti per tutto il mese di agosto e non finiremo mai.<\/p><p>ADONNINO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>ADONNINO. Dissento dall\u2019onorevole Corbino e dal Relatore. Mi permetto di Sottoporre all\u2019Assemblea la gravit\u00e0 della materia che abbiamo dinanzi: gravit\u00e0 per lo Stato ed anche per i singoli cittadini. Vorrei ricordare che quando si discuteva la pena di morte, a chi diceva: \u00abma come riparerete voi a un errore giudiziario?\u00bb si rispondeva: questi sono piccoli inconvenienti della vita comune. E l\u2019onorevole Ferri osservava: \u00abfare questi ragionamenti sulla pelle degli altri, \u00e8 comodo\u00bb. Anche nel caso nostro, pu\u00f2 essere comodo dire: limitiamoci a deliberare i concetti generali e non perdiamo tempo nei particolari. Ma qui si tratta di gravi interessi dei cittadini. Ed anche dell\u2019interesse dello Stato, il quale non pu\u00f2 tendere a stremare i cittadini. Dunque io credo che sia dovere e diritto nostro di discutere la legge in tutti i suoi particolari. D\u2019altra parte, non \u00e8 una legge tanto ponderosa, per la quale si possa dire che saremo occupati tre mesi. Io credo che con questo accorgimento adottato oggi, per cui, quando sorge una questione si pu\u00f2 rinviare di un giorno o due il punto su cui la questione sorge, andando avanti negli altri punti della legge, invece di stare quattro giorni staremo otto giorni, ma non potr\u00e0 essere troppo lungo il periodo del nostro lavoro. Anche se perci\u00f2 si dovesse protrarre di qualche giorno il termine per la denuncia, ci\u00f2 non sar\u00e0 gran male. Ma io mi permetto ancora di far presente agli onorevoli colleghi che hanno fatto quella proposta, e a tutta l\u2019Assemblea, che la questione \u00e8 altrettanto grave quanto quella della Costituzione che stiamo studiando. Abbiamo il dovere di adoperare la massima coscienza e precisione.<\/p><p>DE VITA. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>DE VITA. A me sembra alquanto strana la procedura seguita dal Governo. Secondo questa procedura, l\u2019Assemblea verrebbe a trovarsi, nell\u2019esame dei singoli articoli, dinanzi a proposte presentate dal Governo seduta stante. Per Queste considerazioni mi associo agli onorevoli La Malfa e Corbino.<\/p><p>BERTONE. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>BERTONE. Dissento dall\u2019opinione manifestata dall\u2019onorevole Corbino e da altri, che si possa ovviare agli inconvenienti denunciati mediante un provvedimento a venire che si chiamer\u00e0 \u00abprovvedimento integrativo\u00bb. Mi permetto di rappresentare all\u2019Assemblea la grandissima gravit\u00e0 di una decisione di questo genere, la quale in pratica significher\u00e0 l\u2019arresto degli uffici fiscali: perch\u00e9 gli uffici finanziari, che sono chiamati ad applicare l\u2019imposta, quando sapranno che questo provvedimento non \u00e8 completo e che dovr\u00e0 essere integrato non faranno pi\u00f9 niente e diranno: attendiamo le nuove istruzioni.<\/p><p>Ora, abbiamo bisogno di un provvedimento concreto, definitivo, anche se non perfetto: naturalmente, nulla vieta che possa venire dopo un altro provvedimento. Ma il dire fin d\u2019ora che approviamo un provvedimento che dovr\u00e0 essere integrato da un altro provvedimento, mi sembra significhi l\u2019arresto della macchina fiscale, mentre abbiamo bisogno invece che essa proceda rapidamente. Quindi ritengo che sia giusto quanto ha espresso il Presidente dell\u2019Assemblea, che cio\u00e8 gli emendamenti \u2013 specie quelli proposti dal Ministro delle finanze a tutti gli articoli \u2013 se sono pronti, siano passati alla Commissione, la quale in due o tre giorni avr\u00e0 tempo di esaminarli e, man mano che verranno in esame gli articoli, sar\u00e0 in grado di dire il suo pensiero e d\u2019istruire l\u2019Assemblea. Tanto meglio se questi saranno conosciuti anche dall\u2019Assemblea: ciascuno di noi sar\u00e0 preparato a discutere l\u2019articolo a cui l\u2019emendamento si riferisce e cos\u00ec noi giungeremo in porto non con una legge perfetta, ma con una legge completa nella massima misura possibile. Quindi ritengo che si debba procedere nella discussione del progetto di legge, senza rinviare, per una eventuale integrazione della legge che stiamo per approvare, ad un provvedimento di l\u00e0 da venire.<\/p><p>PRESIDENTE. Invito l\u2019onorevole Relatore ad esprimere il suo parere.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Mi si permetta di concludere. Forse i colleghi non si rendono conto dell\u2019imbarazzo in cui ci troviamo. In questa materia un emendamento non pu\u00f2 essere sempre rapidamente valutato in tutte le sue possibili conseguenze e quindi noi abbiamo bisogno di qualche tempo per studiarlo e per metterci d\u2019accordo col Governo.<\/p><p>Noi abbiamo gi\u00e0 rinviato la decisione su molti articoli, rischiamo di rinviare tutti gli articoli all\u2019esame della Commissione. Dovete tener conto delle condizioni in cui lavora l\u2019Assemblea e in cui lavorano le Commissioni. D\u2019altra parte la macchina fiscale non si pu\u00f2 arrestare, essa \u00e8 gi\u00e0 in funzione su questo decreto.<\/p><p>Non \u00e8 possibile che una imposta cos\u00ec complessa sia messa a punto in poco tempo. Giorno per giorno sorgeranno nuovi casi. Si tratta di non commettere errori fondamentali, ma anche di non soffermarsi troppo su problemi particolari, rischiando di peggiorare la legge.<\/p><p>Per esempio, l\u2019emendamento dell\u2019onorevole De Vita sembra nel complesso giusto; ma tutti i prevedibili effetti di questo emendamento non possono essere immediatamente valutati. Rischiamo di approvare un emendamento senza prevederne tutti gli effetti.<\/p><p>PRESIDENTE. Mi sembra di poter concludere cos\u00ec: Vi sono due correnti, una sostenuta dall\u2019onorevole La Malfa e dall\u2019onorevole Corbino, per la quale con provvedimenti integrativi dovrebbe provvedersi a tutto quanto la legge non ha potuto prevedere; l\u2019altra, della quale si \u00e8 fatto esponente l\u2019onorevole Bertone, la quale, considerata la importanza del problema, sostiene la necessit\u00e0 di una soluzione ponderata. Penso che se si continua a discutere sugli emendamenti proposti e su quelli che potessero aggiungersi da un momento all\u2019altro, si perderebbe troppo tempo, e chiedo all\u2019Assemblea se non ritenga opportuno che la Commissione esamini, insieme con il Governo, gli emendamenti presentati dal Governo stesso e dagli onorevoli deputati, rinviando il seguito di questa discussione. (<em>Commenti<\/em>).<\/p><p>TOSI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>TOSI. Il Regolamento ammette che con dieci firme si possa presentare qualsiasi emendamento anche all\u2019ultimo momento. Vorrei fare la proposta che coloro che intendono presentare emendamenti lo facciano subito, in modo che quando la Commissione si sar\u00e0 riunita per esaminare a fondo il problema, non debba temere che poi sopravvengano ulteriori emendamenti.<\/p><p>PRESIDENTE. Ho gi\u00e0 rivolto ai colleghi questa raccomandazione.<\/p><p>Ora per\u00f2 bisogna decidere su un altro punto; quando cio\u00e8 l\u2019Assemblea dovr\u00e0 riunirsi per continuare la discussione.<\/p><p>ADONNINO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>ADONNINO. Faccio la proposta formale di continuare la discussione perch\u00e9 in tutte le leggi e quindi anche in questa, ci sono dei punti senza aver risolto i quali non si pu\u00f2 andare avanti, ma ci sono dei punti che si possono accantonare e risolvere domani o posdomani. Per esempio, il punto sul quale ora discutiamo credo si possa accantonare e andare avanti con l\u2019articolo successivo. Questo mi pare possa essere il sistema da seguire per non perdere troppo tempo e insieme per dar modo di presentare tutti gli emendamenti che si ritengano opportuni.<\/p><p>Ritengo che non si possa vietare ad alcuno, se vogliamo lavorare con coscienza, di fare nuove proposte anche all\u2019ultimo momento, perch\u00e9 proprio allora possono sorgere \u2013 dalla discussione \u2013 le migliori idee.<\/p><p>PRESIDENTE. D\u2019accordo, ma questo dovrebbe accadere in via eccezionale.<\/p><p>DE VITA. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>DE VITA. Faccio presente che, per parte mia, ho presentato l\u2019emendamento in tempo debito e chiedo quindi all\u2019Assemblea se ritiene opportuno di passare alla votazione del mio emendamento regolarmente presentato nei modi e nei termini previsti dal Regolamento.<\/p><p>PRESIDENTE. Ma non \u00e8 in discussione la regolarit\u00e0 della presentazione; \u00e8 l\u2019accordo della Commissione con il Governo!<\/p><p>DE VITA. Faccio formale richiesta all\u2019Assemblea di pronunciarsi sulla mia proposta.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> L\u2019Assemblea mi permetta di esprimere il mio senso di sconcerto davanti alla fatale lentezza con cui i lavori finiscono per procedere.<\/p><p>Passando da accantonamento ad accantonamento siamo arrivati a questo risultato: che sono stati approvati soltanto gli articoli ai quali non erano stati proposti emendamenti.<\/p><p>L\u2019articolo 2, per la questione degli enti collettivi, l\u2019abbiamo accantonato, e non per colpa del Governo.<\/p><p>L\u2019articolo 3 \u00e8 stato accantonato perch\u00e9, non si trova la formula da inserire nell\u2019ultimo comma, e anche questo non per colpa del Governo.<\/p><p>L\u2019articolo 5 vorremmo accantonarlo, e qui forse la colpa si ripartisce fra Assemblea e Governo&#8230;<\/p><p>Non so se questo metodo del rinvio ci permetter\u00e0 di arrivare a risultati solleciti e concreti.<\/p><p>Naturalmente, la formula per la futura disciplina dei lavori non pu\u00f2 che essere di competenza dell\u2019Assemblea. Segnalo per\u00f2 la gravit\u00e0 di una situazione che va delineandosi. Per la prosecuzione dei lavori, evidentemente, io non ho che da rimettermi a quello che decide la Presidenza. Mi si permetta, per\u00f2, di osservare che luned\u00ec mattina difficilmente sar\u00e0 presente un numero tale di deputati che possano contribuire efficacemente alla discussione.<\/p><p>Non sarebbe il caso di invertire l\u2019ordine del giorno per luned\u00ec? Senza sminuire di importanza le interrogazioni, molte hanno carattere eminentemente locale, ovvero nettamente specifico, ed allora esse potrebbero essere discusse al mattino, riservando la patrimoniale alla seduta pomeridiana.<\/p><p>In questo senso, rivolgo, quindi, una proposta alla Presidenza: se luned\u00ec si dovr\u00e0 discutere, come mi sembra opportuno, la imposta patrimoniale, chiedo che essa sia discussa nella seduta pomeridiana. (<em>Approvazioni al centro<\/em>).<\/p><p>PRESIDENTE. Mi pare che si possa venire ad una decisione. Il Presidente della Commissione ha fatto sapere che la Commissione \u00e8 disposta a dare subito il suo parere sugli emendamenti agli articoli, e che si pu\u00f2 passare anche alle votazioni. Stando cos\u00ec le cose, evidentemente possiamo continuare il nostro lavoro oggi ed anche domani, senza che si presenti la necessit\u00e0 di uno spostamento o di un rinvio delle interrogazioni fissate luned\u00ec.<\/p><p>Procediamo allora nell\u2019esame degli emendamenti all\u2019articolo 5. Comunico all\u2019Assemblea che il Governo propone di aggiungere, dopo le parole \u00abdoppie imposizioni\u00bb, le altre: \u00abderivanti da tributi di carattere eccezionale\u00bb. Prego la Commissione di esprimere il suo parere in merito all\u2019emendamento proposto dal Governo.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> La Commissione non accetta l\u2019emendamento, perch\u00e9 ne ritiene il principio implicito alla legge.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Il Governo ritira l\u2019emendamento, prendendo atto dell\u2019affermazione del Relatore che il suo contenuto \u00e8 implicito nello spirito della norma.<\/p><p>PRESIDENTE. Passiamo allora all\u2019emendamento aggiuntivo dell\u2019onorevole De Vita, di cui ricordo la formulazione: \u00abIn ogni caso i beni esistenti fuori dello Stato ed i titoli emessi all\u2019estero fanno parte del patrimonio complessivo del soggetto ai fini dell\u2019applicazione dell\u2019aliquota\u00bb.<\/p><p>DE VITA. Chiedo di parlare per dare un chiarimento.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0, onorevole De Vita, ma si ricordi che ella ha gi\u00e0 svolto il suo emendamento.<\/p><p>DE VITA. Il chiarimento \u00e8 questo: invece di aggiungere un altro comma, si potrebbe emendare l\u2019ultimo comma nel senso da me proposto, senza fare nessun\u2019altra modificazione.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> La Commissione accetterebbe l\u2019emendamento De Vita cos\u00ec modificato:<\/p><p>\u00abI beni esistenti fuori dello Stato ed i titoli emessi all\u2019estero si computano nel patrimonio del cittadino ai soli fini della aliquota\u00bb.<\/p><p>CORBINO. Io direi: \u00abdella determinazione dell\u2019aliquota\u00bb.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Accetto la modifica.<\/p><p>DE VITA. Bisogna mantenere l\u2019espressione: \u00abin ogni caso\u00bb. Se si mantiene questa espressione, posso anche aderire alla formula della Commissione.<\/p><p>SICIGNANO. Prego la Commissione di accettare integralmente il testo dell\u2019onorevole De Vita.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Se l\u2019onorevole De Vita accetta le altre modificazioni proposte, la Commissione aderisce, accettando la frase: \u00abin ogni caso\u00bb.<\/p><p>DE VITA. Accetto le altre modifiche della Commissione.<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo allora in votazione il nuovo testo concordato dell\u2019emendamento: \u00abIn ogni caso i beni esistenti fuori dello Stato ed i titoli emessi all\u2019estero si computano nel patrimonio del cittadino ai fini della determinazione dell\u2019aliquota\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>Vi \u00e8 ora la proposta del Governo, di aggiungere un terzo comma cos\u00ec formulato: \u00abDal valore delle azioni o di quote di partecipazione in societ\u00e0 costituite in Italia, si detrae una quota parte proporzionale al valore dei beni posseduti dalle societ\u00e0 all\u2019estero, ivi assoggettabili a tributi straordinari, ai sensi del comma precedente\u00bb.<\/p><p>VERONI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>VERONI. Io faccio una domanda: \u00e8 possibile che noi ci mettiamo a discutere un emendamento del Governo, senza che l\u2019Assemblea lo conosca in precedenza? L\u2019emendamento deve essere prima stampato e distribuito, perch\u00e9 possa essere esaminato.<\/p><p>PRESIDENTE. Trattandosi di emendamenti aggiuntivi, possono anche essere approvati in un secondo momento, dopo essere stati stampati e distribuiti.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Siccome l\u2019emendamento si ricollega alla questione della tassazione degli enti collettivi, esso pu\u00f2 essere accantonato e discusso quando si parler\u00e0 di tale questione.<\/p><p>PRESIDENTE. Resta inteso allora, che questi emendamenti saranno stampati e distribuiti, e discussi in un secondo tempo.<\/p><p>CORBINO. Domando di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CORBINO. C\u2019\u00e8 un altro emendamento del Governo, riguardante i beni residenti nei territori coloniali. Su questo si potrebbe discutere anche ora.<\/p><p>PRESIDENTE. Sta bene. L\u2019emendamento \u00e8 cos\u00ec formulato: \u00abI beni esistenti nei territori coloniali, nei possedimenti e nelle zone metropolitane, sotto amministrazioni diverse da quella italiana, debbono essere compresi nella dichiarazione, ma non concorrono, fino a nuove diposizioni, a formare il patrimonio imponibile\u00bb.<\/p><p>Ha facolt\u00e0 di parlare l\u2019onorevole Ministro delle finanze.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Ha perfettamente ragione l\u2019onorevole Veroni, ed hanno egualmente ragione quei colleghi che sostengono l\u2019opportunit\u00e0 di distribuire gli emendamenti prima che essi siano posti in discussione.<\/p><p>In questo senso il Governo si impegna per il futuro, invocando, per\u00f2, un trattamento di reciprocit\u00e0! Per quanto riguarda gli emendamenti governativi, essi saranno tutti consegnati entro brevissimo tempo alla Commissione competente e alla Presidenza dell\u2019Assemblea.<\/p><p>La portata di questo emendamento non ha bisogno di molte illustrazioni; vi sono dei beni di cittadini italiani nelle colonie e nei possedimenti sotto amministrazioni diverse dalla nostra.<\/p><p>La sorte definitiva di questi beni \u00e8 incerta; comprenderli nel patrimonio tassabile sarebbe evidentemente ingiusto.<\/p><p>D\u2019altra parte, sarebbe pericoloso dimenticarli o comunque trascurarli, anche perch\u00e9 la loro sistemazione definitiva nel quadro internazionale potrebbe farsi attendere parecchio tempo: ed a mano a mano che ci allontaniamo dal 28 marzo 1947 pu\u00f2 essere difficile il loro reperimento.<\/p><p>Perci\u00f2 l\u2019emendamento propone l\u2019obbligo di dichiarare tali beni e di non tenerne conto per il momento nella determinazione del patrimonio tassato.<\/p><p>CORBINO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CORBINO. Ci sono dei beni di cittadini italiani residenti in Italia ma che sono situati in paesi nei quali, rispetto alla situazione del Trattato di pace, i cittadini corrono il rischio di una espropriazione pi\u00f9 o meno totale. Quale sar\u00e0 il modo con cui ci regoleremo? Una risoluzione esplicita \u00e8 evidente che non la possiamo adottare; ma \u00e8 bene comunque che si ponga il problema, perch\u00e9 una disposizione con riserva mi pare che si potrebbe prendere.<\/p><p>BERTONE. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>BERTONE. Mi sembra che la preoccupazione dell\u2019onorevole Corbino non abbia ragione di essere perch\u00e9, se ho ben compreso il chiarimento del Ministro delle finanze, la dichiarazione viene fatta a fine puramente informativo, non gi\u00e0 a quello dell\u2019imposizione di una tassa; viene fatto al fine soltanto di un accertamento e ci\u00f2 mi sembra sia utile. La tassazione verr\u00e0 pi\u00f9 tardi.<\/p><p>CORBINO. Ma io non mi riferisco a beni nelle colonie, ma ai beni italiani in Europa.<\/p><p>BERTONE. Ma \u00e8 la stessa cosa.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Posso assicurare l\u2019onorevole Corbino, il quale vorr\u00e0 comprendere le ragioni per le quali il Governo, illustrando l\u2019emendamento, si \u00e8 limitato a mettere l\u2019accento sui beni esistenti nelle colonie, che l\u2019emendamento stesso comprende anche i casi da lui accennati, perch\u00e9 parla di beni esistenti nelle zone metropolitane soggette ad amministrazione diversa da quella italiana.<\/p><p>VANONI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>VANONI. Desidero domandare al Governo che voglia considerare se veramente sia da ritenersi indispensabile chiedere, con una dichiarazione particolare, la denuncia di questi beni situati nelle colonie o nelle zone metropolitane soggette ad altra amministrazione. Io prego il Governo di voler considerare che noi non abbiamo il potere di sceverare se questi territori siano giuridicamente ancora italiani o meno; ritengo pertanto che non sia forse delicato porre l\u2019accento su questa questione.<\/p><p>Il problema \u00e8 invece un altro: sapere in qual modo si debbano valutare questi beni ai fini dell\u2019imposta. E siccome esiste quella situazione di incertezza giuridica cui accennava poc\u2019anzi l\u2019onorevole Ministro, a me pare che tale situazione si possa risolvere in sede amministrativa, arrivando anche alla soluzione accennata dall\u2019emendamento, mediante un accertamento condizionato, salvo a risolvere la cosa definitivamente pi\u00f9 tardi, quando sar\u00e0 possibile determinare quale sar\u00e0 la valutazione effettiva dei beni stessi.<\/p><p>Mi sembra che, se questo mio punto di vista verr\u00e0 accettato dal Governo, noi potremo rinunziare benissimo all\u2019emendamento, salvo a dirimere definitivamente la questione il giorno in cui saranno prese delle risoluzioni definitive riflettenti le nostre colonie.<\/p><p>FABBRI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>FABBRI. Desidererei una spiegazione dal Governo in ordine alla risposta che l\u2019onorevole Ministro delle finanze ha dato all\u2019onorevole Corbino. Mi pare che l\u2019onorevole Corbino si preoccupasse di beni esistenti in territorio propriamente estero, supponiamo in Romania o in Ungheria. Ora l\u2019onorevole Ministro ha letto un emendamento dove si parla di luoghi metropolitani non soggetti all\u2019amministrazione italiana. Ma l\u2019onorevole Corbino parlava di Paesi diversi. L\u2019onorevole Ministro ha detto che quell\u2019emendamento era idoneo a soddisfare l\u2019esigenza dell\u2019onorevole Corbino: ora, o io non capisco l\u2019esigenza o non capisco l\u2019emendamento che la soddisfarebbe. Supponendo, ad esempio, che l\u2019onorevole Corbino parli di beni esistenti in Romania o in Ungheria, non capisco in che cosa l\u2019emendamento sodisfi.<\/p><p>PELLA. <em>Ministro delle finanze.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Ritenevo che l\u2019onorevole Corbino avesse fatto l\u2019ipotesi di beni in zone metropolitane. Se invece l\u2019ipotesi che ha fatto \u00e8 quella di beni nella situazione cui ha accennato l\u2019onorevole Fabbri, \u00e8 esatto che questa ipotesi non \u00e8 compresa nell\u2019emendamento. Ma, arrivati a questo punto \u2013 se mi concede il Presidente di dire la mia opinione sul suggerimento dell\u2019onorevole Vanoni \u2013 ringrazio l\u2019onorevole Vanoni, perch\u00e9 con le sue dichiarazioni \u2013 se condivise dall\u2019Assemblea \u2013 si fornisce all\u2019Amministrazione la possibilit\u00e0 di risolvere il problema in sede di istruzioni. Se, cio\u00e8, si ritiene che l\u2019Amministrazione possa, con provvedimento interno, dettare quei temperamenti cui ha accennato l\u2019onorevole Vanoni, \u00e8 esatto che l\u2019emendamento non ha ragione di essere, e quelle istruzioni interne possono risolvere anche gli altri casi prospettati dall\u2019onorevole Fabbri.<\/p><p>Se questo \u00e8 il pensiero dell\u2019Assemblea, il Governo ritira l\u2019emendamento. (<em>Commenti<\/em>).<\/p><p>PRESIDENTE. Invito l\u2019onorevole Relatore ad esprimere il pensiero della Commissione.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> La Commissione accetta la decisione del Ministro in questo senso: che la materia \u00e8 molto complessa e riguarda molti casi: territori metropolitani ceduti, beni sequestrati in Paesi esteri e territori coloniali. La Commissione lascia al Governo la scelta, o di studiare un provvedimento apposito per questi casi o di farne oggetto di istruzioni interne.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle Finanze.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Non so se ho reso bene il mio pensiero. Se l\u2019Assemblea riconosce che possa essere nei poteri della Amministrazione di dettare norme interne in sede di valutazione, norme che abbiano quell\u2019elasticit\u00e0 sufficiente per arrivare a stabilire una provvisoria sospensiva, salvo a riprendere la valutazione, norme che permettano di stabilire dei temperamenti in sede di valutazione; se tutto questo l\u2019Assemblea ritiene che l\u2019Amministrazione possa fare, il Governo ritira l\u2019emendamento.<\/p><p>Ma per\u00f2 questo ritiro \u00e8 subordinato a che esplicitamente l\u2019Assemblea risponda su questo punto: se riconosce che l\u2019Amministrazione abbia i poteri accennati.<\/p><p>PRESIDENTE. Evidentemente l\u2019Assemblea non pu\u00f2 pronunciarsi, onorevole Ministro. Io posso darle atto che l\u2019Assemblea non ha fatto osservazioni di sorta intorno alle considerazioni che ella ha esposte, ritirando l\u2019emendamento. Il che significa che l\u2019Assemblea consente nelle motivazioni da lei date.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Nell\u2019interpretazione che ha dato l\u2019onorevole Presidente vi \u00e8 il presupposto per ritirate l\u2019emendamento. E quindi lo ritiro.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Bertone, ha udito; il Governo ritira l\u2019emendamento.<\/p><p>BERTONE. Ma lo ha ritirato nel senso che ritiene di avere la facolt\u00e0 di dare quelle istruzioni?<\/p><p>PRESIDENTE. Evidentemente, onorevole Bertone.<\/p><p>BERTONE. Ritengo che con ci\u00f2 si crei un precedente troppo pericoloso.<\/p><p>Questo demandare all\u2019Amministrazione di risolvere essa internamente dei problemi, i quali possiamo prevedere avranno grandissima portata finanziaria ed economica, \u00e8 un atto che mi sembra pericoloso non solo per l\u2019argomento stesso in oggetto, ma anche perch\u00e9 crea un precedente che apre la porta a chiedere la stessa cosa in altre contingenze, per cui verremo poco per volta a scalfire, a vulnerare, a ridurre i poteri che sono anche i doveri dell\u2019Assemblea. Quello che \u00e8 stato chiesto oggi sar\u00e0 chiesto domani e non potremo dire di no, perch\u00e9 abbiamo detto di s\u00ec oggi. Io conosco perfettamente gli imbarazzi in cui pu\u00f2 trovarsi un\u2019Amministrazione finanziaria nell\u2019eseguire un provvedimento, so quanta libert\u00e0 bisogna dare all\u2019Amministrazione finanziaria, nella esecuzione e nella interpretazione dei provvedimenti. Sono in questo campo per la pi\u00f9 larga libert\u00e0, ma non fino al punto di abbandonare all\u2019Amministrazione ci\u00f2 che \u00e8 di competenza di organi superiori. Quindi, credo opportuno che l\u2019emendamento proposto dal Ministro delle finanze venga esaminato e discusso.<\/p><p>PRESIDENTE. Se il Governo lo ritira!<\/p><p>PORZIO. Ma c\u2019\u00e8 un presupposto.<\/p><p>VANONI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>VANONI. Io volevo chiarire il mio pensiero che ho impressione non sia stato esattamente compreso dall\u2019onorevole Bertone. Io non chiedo e non ho proposto di mettere da parte i poteri dell\u2019Assemblea in materia di legislazione, ma ho fatto una semplice considerazione: che i beni, che si trovano all\u2019estero o in colonia, debbono essere dichiarati \u00e8 gi\u00e0 detto nella legge, e non c\u2019\u00e8 bisogno di parlare di colonie esplicitamente. Il problema, quindi, non esiste e non sorge, almeno secondo me.<\/p><p>Secondo punto, invece: questi beni, sia che si trovino in colonia, sia che si trovino in territori metropolitani ceduti, sia che si trovino all\u2019estero, sequestrati per una ragione o per un\u2019altra, connessa con gli eventi bellici, sono in una posizione giuridica di incertezza che incide sulla loro valutazione ai fini del computo del patrimonio, e questa incertezza ha un grado maggiore o minore che noi non potremo risolvere con norme legislative oggi, perch\u00e9 in ogni situazione, rispetto ad ogni Paese, e col passare del tempo, anzi di tempo in tempo, questa incertezza si colorir\u00e0 di una certezza particolare: o nel senso che i beni siano interamente perduti o nel senso che i beni siano recuperabili \u2013 in tutto o in parte \u2013 da parte del soggetto.<\/p><p>\u00c8 in questo senso che l\u2019Amministrazione \u2013 come per altri settori in cui detta norme interne di valutazione per indirizzare gli uffici nel fare uso del loro potere discrezionale di valutazione, che la legge stessa ha ammesso e delimitato \u2013 \u00e8 in questo senso, dicevo, che l\u2019Amministrazione pu\u00f2 risolvere, con le sue istruzioni, le incertezze di cui oggi \u00e8 stato il Governo.<\/p><p>Non che io dica che si debba dare al Governo la potest\u00e0 di dare delle istruzioni in materia puramente legislativa. Io ho dietro di me una lunga battaglia, combattuta in periodo fascista con argomenti tecnici e giuridici, contro il malcostume dell\u2019Amministrazione di prendere decisioni e provvedimenti finanziari con circolari interne, e non ammetterei mai che su questa strada pericolosa si ritornasse oggi, in regime democratico. Ma di fronte a questa situazione, impostato cos\u00ec il problema giuridico, rientra proprio nei compiti dell\u2019Amministrazione di dare questi criteri discrezionali \u2013 nei limiti sempre dei poteri discrezionali dell\u2019Amministrazione \u2013 per fare delle valutazioni di situazioni concrete incerte, che noi oggi non possiamo esattamente valutare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ha facolt\u00e0 di parlare l\u2019onorevole Ministro delle finanze.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> L\u2019emendamento proposto dal Governo muove dal presupposto che l\u2019Amministrazione non sia investita di quei poteri discrezionali di cui si sta parlando. Il Governo, quindi, presuppone di dover derivare dall\u2019Assemblea i propri poteri in questa materia.<\/p><p>Ora, \u00e8 esatto che questi beni sono gi\u00e0 soggetti ad un obbligo di dichiarazione, ma io sono perplesso ad accogliere le conclusioni dell\u2019onorevole Vanoni, perch\u00e9 non credo che all\u2019atto pratico sia semplice e facile arrivare a quelle soluzioni cui egli accenna. Infatti, o quel bene ha un valore zero per la sua situazione giuridica particolare, per i rischi inerenti, e allora non vi \u00e8 l\u2019obbligo di dichiarazione; o il bene non ha un valore zero e allora entrano in scena le regole di valutazione della legge, la quale non contempla beni di valore incerto.<\/p><p>Vedremo, passando ai successivi articoli, che vi sono regole per la prima dichiarazione e per la prima valutazione dei terreni, dei fabbricati, dei titoli, ma non \u00e8 configurata la possibilit\u00e0 di valutazione in una posizione di incertezza.<\/p><p>Se non si ritiene opportuno mettere in votazione questo emendamento, posso aderire a questo criterio di opportunit\u00e0; il Governo perci\u00f2 lo ritira e si riserva di ripresentarlo quando si giunger\u00e0 a discutere della materia della valutazione.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019emendamento allora si considera ritirato. Dopo l\u2019approvazione dell\u2019emendamento De Vita, l\u2019articolo 5 risulta cos\u00ec formulato:<\/p><p>\u00abL\u2019imposta straordinaria \u00e8 dovuta, tanto dal cittadino quanto dallo straniero, sul patrimonio costituito dai beni esistenti nello Stato.<\/p><p>\u00abIl cittadino italiano residente in Italia deve l\u2019imposta anche sul patrimonio costituito da beni esistenti fuori dello Stato e da titoli emessi all\u2019estero, salva l\u2019applicazione delle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni. In ogni caso i beni esistenti fuori dello Stato e i titoli emessi all\u2019estero si computano nel patrimonio del cittadino ai fini della determinazione dell\u2019aliquota\u00bb.<\/p><p>Lo pongo ai voti nel suo complesso.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>Passiamo all\u2019articolo 6. Se ne dia lettura nel testo proposto dal Governo e accettato dalla Commissione.<\/p><p>MOLINELLI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>Si considerano esistenti nello Stato:<\/p><p>1\u00b0) i terreni ed i fabbricati situati nel territorio dello Stato ed i diritti reali sui medesimi;<\/p><p>2\u00b0) i beni facenti parte di aziende industriali, commerciali ed agricole a carattere individuale che siano situati nel territorio dello Stato;<\/p><p>3\u00b0) le quote e le azioni di societ\u00e0 italiane, nonch\u00e9 le obbligazioni ed ogni altro titolo di credito emesso in Italia dalle societ\u00e0 stesse, dallo Stato, dalle Amministrazioni dello Stato, dalle Provincie, dai Comuni od altri enti italiani, dovunque posseduti, dal cittadino o dallo straniero;<\/p><p>4\u00b0) le quote di compropriet\u00e0 di navi italiane;<\/p><p>5\u00b0) i crediti che fanno carico a debitori domiciliati nello Stato;<\/p><p>6\u00b0) i capitali comunque investiti nello Stato, o iscritti negli uffici ipotecari dello Stato;<\/p><p>7\u00b0) i buoni postali fruttiferi, i depositi a risparmio ed i conti correnti presso aziende, Casse di risparmio, postali ed ordinarie, e presso altri istituti di credito e banche, che siano stati raccolti nel territorio dello Stato;<\/p><p>8\u00b0) i biglietti dello Stato italiano, i biglietti a corso legale della Banca d\u2019Italia e quelli emessi in lire dal Governo militare alleato, ovunque si trovano;<\/p><p>9\u00b0) i diritti di autore, nonch\u00e9 i brevetti, i modelli di utilit\u00e0, i marchi di fabbrica e simili, iscritti nei pubblici registri dello Stato, limitatamente al valore corrispondente ai diritti di sfruttamento nello Stato;<\/p><p>10\u00b0) i gioielli appartenenti a cittadini italiani;<\/p><p>11\u00b0) i quadri, gli arazzi, le statue, i tappeti, le porcellane, le stampe, le medaglie e simili, posseduti nel territorio dello Stato;<\/p><p>12\u00b0) tutti gli altri beni situati nel territorio dello Stato ed i titoli che rappresentano beni reali situati nel territorio stesso.<\/p><p>PRESIDENTE. Su questo articolo vi \u00e8 un emendamento dell\u2019onorevole De Vita, il quale propone di sopprimere l\u2019alinea 9\u00b0.<\/p><p>L\u2019onorevole De Vita ha facolt\u00e0 di svolgere il suo emendamento.<\/p><p>DE VITA. Per chiarire il mio pensiero non mi resta che leggere a questa Assemblea una massima giurisprudenziale della Commissione centrale di finanza. \u00c8 una massima di giurisprudenza costante, che si riferisce all\u2019applicazione dell\u2019imposta straordinaria sul patrimonio 1920. Dice questa massima: \u00abIl brevetto di invenzione in s\u00e9 e per s\u00e9 non pu\u00f2 costituire una entit\u00e0 patrimoniale comunque valutabile in denaro. Il brevetto \u00e8 l\u2019atto col quale l\u2019inventore tende a garantirsi contro lo sfruttamento da parte di altri dell\u2019invenzione, e quindi non \u00e8 che il riconoscimento dell\u2019esistenza dell\u2019invenzione da parte dello Stato, il quale assume la tutela giuridica ed economica dell\u2019inventore.<\/p><p>Nel campo dell\u2019applicazione, per\u00f2, rappresenta soltanto una entit\u00e0 patrimoniale, alla quale non pu\u00f2 attribuirsi un valore qualsiasi fino a quando lo sfruttamento del brevetto non porti l\u2019invenzione al campo della pratica attuazione\u00bb.<\/p><p>Io credo di aver chiarito la portata del mio emendamento, e chiedo, quindi, alla Commissione e al Governo se i brevetti di cui si parla nel testo si riferiscano proprio a quei brevetti che hanno gi\u00e0 trovato sfruttamento in Italia, e anche a quei brevetti che sono stati soltanto registrati per la tutela.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Il n. 9 dice: \u00ablimitatamente al valore corrispondente ai diritti di sfruttamento nello Stato\u00bb.<\/p><p>DE VITA. Quando un brevetto \u00e8 stato registrato all\u2019estero ha dei diritti all\u2019estero, ma sono diritti potenziali di sfruttamento. Finch\u00e9 il brevetto non \u00e8 stato sfruttato non si pu\u00f2 considerare come un patrimonio assoggettabile all\u2019imposta.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Si parla di diritti di sfruttamento nello Stato. La Commissione prega mantenere la disposizione.<\/p><p>PRESIDENTE. E il Governo?<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Mi associo alla Commissione.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole De Vita, mantiene il suo emendamento?<\/p><p>DE VITA. Lo mantengo, perch\u00e9 non risulta chiara la portata dell\u2019articolo.<\/p><p>PRESIDENTE. Si proceder\u00e0 allora alla votazione dell\u2019emendamento dell\u2019onorevole De Vita soppressivo dell\u2019alinea 9\u00b0.<\/p><p>CIFALDI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CIFALDI. Poich\u00e9 nell\u2019alinea oltre che di brevetti si parla anche di diritti di autore, propongo che la votazione abbia luogo per divisione.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019emendamento dell\u2019onorevole De Vita riguarda l\u2019alinea nel suo complesso, e non pu\u00f2 esser votato per divisione.<\/p><p>Lo pongo in votazione.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvato<\/em>).<\/p><p>L\u2019articolo 6 s\u2019intende pertanto approvato nel testo del Governo, accettato dalla Commissione.<\/p><p>Passiamo all\u2019articolo 7 del Capo III, concernente le esenzioni. Se ne dia lettura nel testo proposto dalla Commissione.<\/p><p>MOLINELLI, <em>Segretario<\/em> legge:<\/p><p>Capo III.<\/p><p><em>Esenzioni.<\/em><\/p><p>Art. 7.<\/p><p>\u00ab\u00c8 esente dall\u2019imposta straordinaria il patrimonio posseduto dagli agenti diplomatici delle nazioni estere, purch\u00e9 esista reciprocit\u00e0 di trattamento da parte dello Stato che rappresentano, e quello posseduto dai consoli ed agenti consolari di cittadinanza straniera, in quanto non esercitino una industria o un commercio in Italia e non siano amministratori di aziende commerciali, sempre che esista reciprocit\u00e0 di trattamento da parte dello Stato da cui dipendono e salvo le speciali convenzioni consolari.<\/p><p>\u00abSono, altres\u00ec, esenti dall\u2019imposta straordinaria gli enti e le associazioni costituite all\u2019estero aventi finalit\u00e0 religiose, culturali, assistenziali e di beneficenza\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Su questo articolo vi \u00e8 un primo emendamento dell\u2019onorevole Dugoni, cos\u00ec formulato:<\/p><p>\u00ab<em>Sostituire il primo comma col seguente<\/em><em>:<\/em><\/p><p>\u00abSono esenti dalla imposta straordinaria gli agenti diplomatici di cittadinanza straniera accreditati presso la Repubblica italiana e presso la Santa Sede, purch\u00e9 esista reciprocit\u00e0 di trattamento da parte dello Stato che rappresentano, nonch\u00e9 i consoli di cittadinanza straniera, in quanto non esercitino una industria o un commercio in Italia e non siano amministratori di aziende commerciali, sempre che esista reciprocit\u00e0 di trattamento da parte dello Stato da cui dipendono e salvo le speciali convenzioni consolari\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Dugoni ha facolt\u00e0 di svolgere il suo emendamento.<\/p><p>DUGONI. Lo mantengo, ma rinuncio a svolgerlo.<\/p><p>PRESIDENTE. Segue l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Perassi:<\/p><p>\u00ab<em>Al primo comma, alle parole:<\/em> \u00c8 esente dall\u2019imposta straordinaria il patrimonio posseduto dagli agenti diplomatici delle nazioni estere, <em>sostituire:<\/em> Sono esenti dall\u2019imposta straordinaria gli agenti diplomatici di cittadinanza straniera; <em>ed alle parole:<\/em> e quello posseduto, dai consoli, <em>sostituire le altre:<\/em> ed i consoli\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Perassi ha facolt\u00e0 di svolgere il suo emendamento.<\/p><p>PERASSI. L\u2019emendamento che ho proposto si pu\u00f2 scindere in due parti: una \u00e8 una pura questione di forma, direi di stile; si tratta di dare al primo comma una formulazione analoga a quella usata per il secondo comma. In questo articolo 7, che fa parte del titolo concernente le esenzioni, si stabiliscono alcune esenzioni soggettive, cio\u00e8 si indicano certi soggetti ai quali l\u2019imposta non si applica. E infatti, nel secondo comma dell\u2019articolo 7, si dice: \u00abSono esenti dall\u2019imposta straordinaria gli enti e le associazioni ecc.\u00bb. Per la stessa ragione anche nel primo comma occorre seguire, dal punto di vista formale, lo stesso metodo, cio\u00e8 indicare i soggetti che sono esenti, cio\u00e8 gli agenti diplomatici. Questa \u00e8, del resto, la formula usata anche nella legge del 1920.<\/p><p>La seconda parte del l\u2019emendamento proposto consiste in una precisazione. Anzich\u00e9 dire, come si dice nel testo: \u00abagenti diplomatici di nazioni estere\u00bb, si propone di dire: \u00abagenti diplomatici di cittadinanza straniera\u00bb. La ragione di questa precisazione \u00e8 la seguente. Nelle varie leggi tributarie della nostra legislazione, nel regolare le esenzioni concesse agli agenti diplomatici, si \u00e8 abitualmente usata la dizione che \u00e8 riprodotta nel testo attuale del disegno di legge: cio\u00e8 \u00abagenti diplomatici di nazioni estere\u00bb. Ora, questa formula ha dato luogo ad alcune controversie. Si \u00e8 fatto questo quesito: in questa dizione rientra anche un agente diplomatico di una Potenza estera che sia cittadino italiano?<\/p><p>La questione ha dato luogo a contestazioni in sede giurisprudenziale. Ricordo che la Commissione centrale per le imposte dirette, a Sezioni unite, con una elaborata decisione del 26 marzo 1941, ha interpretato questa espressione, nel senso che non comprende gli agenti diplomatici che abbiano la cittadinanza italiana. Il diritto internazionale relativo ai privilegi diplomatici non obbliga, infatti, uno Stato a concedere esenzioni tributarie ad agenti diplomatici di Governi esteri che siano suoi cittadini.<\/p><p>Ora sembra opportuno di prendere questa occasione per chiarire questo punto, in modo che quella espressione che \u00e8 stata usata in leggi precedenti sia intesa nel senso che ormai la giurisprudenza le ha dato, cio\u00e8 nel senso che l\u2019esenzione \u00e8 concessa solo agli agenti diplomatici di cittadinanza straniera.<\/p><p>\u00c8 questa dunque la portata dell\u2019emendamento il quale, mentre usa nel presente disegno di legge una dizione pi\u00f9 precisa, intende avere un valore interpretativo della formula meno chiara usata nelle leggi tributarie precedenti.<\/p><p>Dal punto di vista pratico c\u2019era una certa ragione per fare questa precisazione. E la ragione \u00e8 che il trattamento di esenzione concesso agli agenti diplomatici di Governi esteri accreditati presso il Governo della Repubblica si deve estendere, in virt\u00f9 di impegni internazionali, agli agenti diplomatici accreditati presso la Santa Sede, e a taluni alti funzionari di Istituti internazionali. C\u2019\u00e8 dunque l\u2019opportunit\u00e0 di usare la dizione proposta, la quale toglie ogni equivoco ed elimina ogni eventuale contestazione.<\/p><p>Il mio emendamento differisce in un solo punto da quello dell\u2019onorevole Dugoni, inquantoch\u00e9 l\u2019onorevole Dugoni oltre che, come nel mio emendamento, menzionare gli agenti diplomatici di nazionalit\u00e0 straniera accreditati presso lo Stato italiano, menziona espressamente gli agenti diplomatici accreditati presso la Santa Sede.<\/p><p>Mi sembra che non convenga uscire, a questo riguardo, dal sistema adottato dalle varie leggi analoghe, poich\u00e9 l\u2019esenzione degli agenti diplomatici accreditati presso la Santa Sede deriva automaticamente dall\u2019articolo 12 del Trattato del Laterano. Non c\u2019\u00e8 bisogno di ripetere qui la stessa cosa. Se noi lo facessimo, dovremmo allora trovare qualche altra frase per coprire altre ipotesi, cio\u00e8 quelle accennate prima di taluni alti funzionari di Istituti internazionali. Per queste considerazioni, ritengo opportuno che non si parli di queste categorie speciali e che l\u2019emendamento al primo comma dell\u2019articolo 7 del disegno di legge si limiti ad introdurvi la precisazione da me proposta, la quale ha lo scopo di eliminare contestazioni che in passato hanno avuto luogo nell\u2019applicazione di analoghe esenzioni previste da altre leggi tributarie.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Dugoni mantiene il suo emendamento?<\/p><p>DUGONI. Non lo ritiro, a meno che l\u2019onorevole Perassi accetti la precisazione che io ho fatto riguardante l\u2019accreditamento presso la Repubblica italiana e presso la Santa Sede, perch\u00e9, data la possibilit\u00e0 di confusione, e certamente la ricerca di creare delle situazioni particolari per sottrarsi al pagamento dell\u2019imposta, nella formula dell\u2019onorevole Perassi si possono introdurre degli elementi di dubbio. Quando si parla di agenti diplomatici delle nazioni estere, questi agenti possono prestar servizio in un altro Paese ed avere dei beni in Italia, ed allora questa ipotesi, che io configuro, darebbe loro diritto, secondo la dizione dell\u2019onorevole Perassi, ad una esenzione del loro patrimonio. Quindi la mia specificazione intende soltanto restringere in un campo ben delimitato il numero delle persone che in ragione della loro attivit\u00e0 hanno diritto a questa specifica esenzione.<\/p><p>PRESIDENTE. Qual \u00e8 il pensiero dell\u2019onorevole Perassi, dopo la precisazione dell\u2019onorevole Dugoni?<\/p><p>PERASSI. L\u2019aggiunta dell\u2019onorevole Dugoni non \u00e8 necessaria, perch\u00e9 l\u2019equivoco a cui accenna non pu\u00f2 avvenire, in quanto qui si dice agenti diplomatici di cittadinanza straniera, purch\u00e9 esista reciprocit\u00e0 di trattamento da parte dello Stato che rappresentano: il che significa dire che noi abbiamo riguardo soltanto agli agenti diplomatici che sono tali rispetto allo Stato italiano, cio\u00e8 accreditati presso il Governo della Repubblica. L\u2019estensione agli agenti della Santa Sede deriva dal Trattato Lateranense. Per conseguenza non mi pare il caso di aggiungere altre specificazioni, perch\u00e9 l\u2019equivoco non c\u2019\u00e8, e il dubbio, al quale ha accennato l\u2019onorevole Dugoni, non si \u00e8 mai sollevato nell\u2019applicazione delle altre leggi nelle quali \u00e8 stata usata una dizione analoga a quella in questione.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Relatore ha la parola per esprimere il parere della Commissione.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Dopo i chiarimenti dati dall\u2019onorevole Perassi, la Commissione dichiara di preferire l\u2019emendamento da lui presentato.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Dugoni, insiste nel suo emendamento?<\/p><p>DUGONI. Ritiro il mio emendamento, pur confermando che la dizione dell\u2019onorevole Perassi \u00e8 nettamente equivoca.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Ministro delle finanze, la prego di esprimere il parere del Governo.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Mi associo alle conclusioni dell\u2019onorevole Relatore, nello spirito con cui l\u2019onorevole Perassi ha illustrato il suo emendamento.<\/p><p>PRESIDENTE. Metto ai voti l\u2019emendamento Perassi, avendo l\u2019onorevole Dugoni ritirato il suo.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>Pongo in votazione l\u2019articolo 8 con l\u2019emendamento Perassi, test\u00e9 approvato.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>Si passa all\u2019articolo 8. Se ne dia lettura nel testo emendato della Commissione.<\/p><p>MOLINELLI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abSono esenti dall\u2019imposta straordinaria sul patrimonio i seguenti cespiti:<\/p><p>1\u00b0) i capitali corrispondenti a contributi che, per legge o per contratto, siano stati versati a Casse di previdenza, o di soccorso, istituite contro i rischi di malattia, infortuni, vecchiaia ed invalidit\u00e0; a Casse di previdenza o Casse di pensione per gli impiegati privati, od a Casse di pensione per vedove o orfani, contemplate alle lettere <em>c<\/em>) ed <em>f<\/em>) dell\u2019articolo 2 del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966;<\/p><p>2\u00b0) i capitali corrispondenti a rendite vitalizie o ad altre rendite di carattere temporaneo;<\/p><p>3\u00b0) il prezzo di riscatto delle somme assicurate sulla vita, fatta eccezione per i contratti di assicurazione a premio unico, stipulati dopo il 10 giugno 1940;<\/p><p>4\u00b0) le chiese ed ogni altro edificio destinato al culto, col mobilio, gli arredi sacri, i reliquiari e qualunque altro oggetto di spettanza della chiesa;<\/p><p>5\u00b0) gli immobili dichiarati esenti da tributi ordinari e straordinari in forza dell\u2019articolo 16 del Trattato tra la Santa Sede e l\u2019Italia, reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;<\/p><p>6\u00b0) i titoli del Prestito della ricostruzione, autorizzato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1946, n. 262, che non siano stati convertiti in titoli 5 per cento;<\/p><p>7\u00b0) le cose mobili, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnografico, quando facciano parte di collezioni o serie notificate ai sensi dell\u2019articolo 5 della legge 1\u00b0 giugno 1939, n. 1089, oppure siano soggette a pubblico uso o godimento;<\/p><p>8\u00b0) le rendite di benefici ecclesiastici maggiori e minori\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Su questo articolo sono stati presentati numerosi emendamenti. Il primo, dell\u2019onorevole Costa, \u00e8 del seguente tenore:<\/p><p>\u00ab<em>Al n. 3\u00b0), alle parole:<\/em> dopo il 10 giugno 1940, <em>sostituire:<\/em> dopo il 28 marzo 1937\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Costa non \u00e8 presente.<\/p><p>DUGONI. Faccio mio l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Costa, e se la Commissione l\u2019accetta, rinunzio ad illustrarlo.<\/p><p>PRESIDENTE. Sta bene.<\/p><p>Vi \u00e8 poi l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Micheli, del seguente tenore:<\/p><p>\u00ab<em>Limitare il n. 3\u00b0) alle parole:<\/em> il prezzo di riscatto delle somme assicurate sulla vita, <em>sopprimendo il rimanente.<\/em><\/p><p>\u00ab<em>Ove rimanesse integro il testo proposto, alle parole:<\/em> stipulati dopo il 10 giugno 1940, <em>sostituire le altre:<\/em> stipulati dopo l\u20198 settembre 1943, <em>ed aggiungere:<\/em> Il prezzo di riscatto relativo a siffatti contratti non \u00e8 cumulabile col restante patrimonio del contribuente; da detto prezzo \u00e8 detratta, per ciascun contratto, la somma indicata al secondo comma dell\u2019articolo 29\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Micheli ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>MICHELI. I princip\u00ee generali del diritto considerano, come fuori del patrimonio dell\u2019assicurato, il risparmio assicurativo. Per questa ragione appare pericoloso che attraverso questa legge si instituisca un tributo che colpisca le somme assicurate nel corso del contratto, cio\u00e8 prima che esse entrino a far parte del patrimonio del beneficiato.<\/p><p>La deroga ai princip\u00ee generali del diritto sembra ancora pi\u00f9 grave, in quanto la legge colpirebbe le assicurazioni stipulate dopo il 10 giugno 1940, e si riferisce quindi all\u2019ipotesi che al principio della guerra non poteva, in nessun modo, essere ancora concepita.<\/p><p>Questo concetto lo spiegai anche ieri in una dichiarazione di voto. La decisione stabilita in genere per i contratti assicurativi costituirebbe una innovazione assai pregiudizievole all\u2019industria assicurativa, la quale trovasi gi\u00e0 in serie difficolt\u00e0 a causa della svalutazione monetaria.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Micheli, ella ha presentato anche quest\u2019altro emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Aggiungere il seguente comma<\/em><em>:<\/em><\/p><p>9\u00b0) terreni esentati dall\u2019imposta fondiaria dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 gennaio 1947, n. 12\u00bb.<\/p><p>Ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>MICHELI. Al riguardo, vi \u00e8 gi\u00e0 un emendamento del collega Schiratti, che, presso a poco, dice la stessa cosa. Io ho voluto fare una ulteriore precisazione. La questione dei tributi dei terreni montani al di sopra dei 700 metri \u00e8 antica quanto la mia presenza in questo Parlamento. Nel 1916 io ricordo di averne parlato in occasione della discussione del bilancio delle finanze, sostenendo questa tesi, che venne accolta, per la prima volta, dalla provincia di Aosta, unicamente, si comprende, per quello che riguardava la sovraimposta. Questa \u00e8 stata la prima vittoria che ha ottenuto quel gruppo di deputati presieduti dal compianto Luchino Dal Verme per l\u2019esenzione fiscale per quei terreni, in modo da poter incoraggiare i cittadini che abitano le pi\u00f9 alte pendici delle Alpi e degli Appennini, evitando la loro coatta emigrazione, a restare lass\u00f9, quasi custodi dei loro terreni. Si diceva, allora, che questi cittadini benemeriti avessero quasi diritto di essere favoriti ed indennizzati. Una volta gli antichi Longobardi mandavano sui pi\u00f9 alti luoghi delle Alpi e degli Appennini i loro vecchi soldati pensionati perch\u00e9 custodissero i confini e si formarono quelle formidabili \u00abgrimannie\u00bb montane, che nei valichi pi\u00f9 pericolosi tante volte sbarravano il passo al nemico.<\/p><p>Per la legge proposta si deve pagare la imposta patrimoniale in dieci rate. Ora faccio notare che esse diventano, in molti casi dei possessori di questi piccoli \u00abpredii\u00bb montani, troppo gravose e pressanti.<\/p><p>Perch\u00e9 non seguire quanto, con lungimirante criterio, ha fatto il nostro legislatore in altre leggi? Nella questione dei terreni montani, l\u2019obiezione del Ministro delle finanze che si tratti della imposta in corso anticipata e condensata, non ha fondamento. Vi erano i contributi unificati, dai quali si era esonerati oltre i 700 metri. Poi si \u00e8 ritenuto di farli riscuotere ancora. Durante il precedente Ministero, Ministro l\u2019onorevole Scoccimarro, si \u00e8 approvato il decreto 27 giugno 1946 n. 98, che fu poi integrato dall\u2019altro successivo del 7 gennaio 1947, n. 12. Mentre il primo stabiliva che dovessero essere esonerati dai contributi fondiari solamente quei comuni nei quali il capoluogo fosse al di sopra dei 700 metri, di fatto si deve osservare che quasi sempre gli abitati ed i capoluoghi sono in fondo alle valli, mentre la maggior parte dei terreni sono in alto. Ed allora, di fronte a questa constatazione, che ho potuto far valere anche in Consiglio dei Ministri, si \u00e8 provveduto al secondo decreto, in base al quale, a decorrere dal 1\u00b0 gennaio 1947, veniva concessa l\u2019esenzione dalla imposta fondiaria e dal reddito agrario anche per i territori situati ad una altitudine non inferiore ai 700 metri sul livello del mare, qualunque fosse l\u2019altitudine alla quale si trova il capoluogo, rimanendo per altro escluso \u2013 altro piccolo guaio \u2013 lo sgravio d\u2019ufficio, il che impone all\u2019interessato una domanda e, purtroppo, una documentazione a base di carte topografiche o di perizie gravose a procurarsi. Ma, pazienza! Ora succederebbe che, mentre per quella legge dal 1\u00b0 gennaio 1947 questi piccoli proprietari, che vivono in alto lass\u00f9 in quelle zone montane, erano esonerati, ora, hanno appena goduto da poche rate un piccolo vantaggio, che gi\u00e0 arriva loro addosso una imposta molto pi\u00f9 forte ed ingente per le loro modeste forze e tale che toglie ad essi qualsiasi beneficio. Ciascun d\u2019essi dir\u00e0: \u00abAppena vidi il sol che ne fui privo\u00bb!<\/p><p>Ora, in considerazione di questa particolare situazione, che \u00e8 in contrasto colla vigente legislazione fiscale, io chiedo che si tengano presenti questi casi e la nostra tradizione non si interrompa. Non si pu\u00f2 adesso togliere con una mano ci\u00f2 che si \u00e8 dato coll\u2019altra appena pochi mesi or sono, per non creare una contradizione in termini. Dal lato morale poi mi pare che lo Stato debba incoraggiare questi forti cittadini che risiedono e lavorano fra le nevi e i ghiacci parte dell\u2019anno, serbando fede ai loro monti, rendendoli produttivi col loro lavoro, in modo che anch\u2019essi siano a ci\u00f2 confortati dal sapere che lo Stato ha tenuto presente la loro particolare situazione, con rinnovata benevolenza mantenendo quella stessa esenzione, cos\u00ec come essa era stata gi\u00e0 stabilita dal precedente Governo. (<em>Approvazioni<\/em>).<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Schiratti ha presentato il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Aggiungere il seguente alinea<\/em>:<\/p><p>9\u00b0) i terreni montani situati ad una altitudine non inferiore a 700 metri sul livello del mare\u00bb.<\/p><p>Ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>SCHIRATTI. Mi associo alle considerazioni esposte dall\u2019onorevole Micheli.<\/p><p>CIFALDI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CIFALDI. Prego gli onorevoli colleghi di voler accogliere ed inserire tra le esenzioni anche quella dei beni immobili che sono stati danneggiati dalla guerra per oltre un quarto. Unitamente ai colleghi Crispo, Morelli Renato e Bozzi, propongo pertanto il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Aggiungere dopo il numero 8\u00b0<\/em>)<em>:<\/em><\/p><p>9\u00b0) i beni immobili danneggiati dalla guerra per oltre un quarto\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole La Malfa, mi pare, si \u00e8 occupato anch\u2019egli della questione, e, se non ricordo male, ha accennato che, in sede di esecuzione della legge, si sarebbe potuto tener conto delle diverse situazioni che si sarebbero potute prospettare man mano. Mi permetto di osservare che la questione riveste grande importanza e rilievo, in quanto interessa moltissime localit\u00e0 colpite dalla guerra e moltissime propriet\u00e0 immobiliari urbane: caseggiati distrutti per met\u00e0, per un terzo, per una parte rilevantissima; caseggiati esentati dal tributo fondiario perch\u00e9 riconosciuti assolutamente non abitabili.<\/p><p>Si tratta, cio\u00e8, di propriet\u00e0 potenziale pi\u00f9 che di propriet\u00e0 effettiva. Bisognerebbe poi distinguere fra i beni che hanno avuto una riparazione dal 1943 e quelli che invece non l\u2019hanno ancora avuta. Ora, per i beni che ancora non sono stati riparati, credo che si potrebbe senz\u2019altro accedere al criterio dell\u2019inclusione, mentre per gli altri si potrebbe tener conto del fatto che le riparazioni sono state effettuate con il concorso dello Stato, ma con grande sacrificio anche da parte dei privati. Vi \u00e8 poi la questione degli immobili rustici, i quali sono privati della loro capacit\u00e0 produttiva o perch\u00e9 hanno avuto distrutte le case coloniche, o perch\u00e9 hanno avuto degli impianti di irrigazione distrutti o perch\u00e9 sono ancora minati.<\/p><p>Io vorrei dunque pregare l\u2019Assemblea di volere accogliere questa inclusione nell\u2019articolo delle esenzioni e, in via subordinata, nell\u2019ipotesi peggiore, che l\u2019Assemblea voglia raccomandare al Ministro di dare disposizioni agli uffici finanziari perch\u00e9 tengano conto, all\u2019atto degli accertamenti, dell\u2019effettiva capacit\u00e0 produttiva dei singoli cespiti.<\/p><p>Bisogna pur fare qualche cosa per la vasta e dolente categoria dei sinistrati di guerra.<\/p><p>PERASSI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>PERASSI. Vorrei un chiarimento a proposito del numero 5\u00b0 dell\u2019articolo 8, secondo il quale sono esenti dall\u2019imposta sul patrimonio gli immobili dichiarati esenti dai tributi ordinari e straordinari in forza dell\u2019articolo 16 del Trattato del Laterano. Io mi domando: perch\u00e9 questo comma \u00e8 stato inserito? Io non ne vedo la ragione. Mi pare anzitutto inutile perch\u00e9 c\u2019\u00e8 gi\u00e0 il Trattato del Laterano, ma, oltre che inutile, mi pare anche del tutto fuori posto.<\/p><p>L\u2019articolo 8 concerne le esenzioni oggettive, in contrapposto all\u2019articolo 7. L\u2019articolo 8 presuppone che esistano dei soggetti all\u2019imposta. Ora, allo stato attuale delle cose, lo schema di legge riguarda soltanto le persone fisiche, mentre il numero 5\u00b0 dell\u2019articolo riguarda dei beni i quali, per la loro stessa natura, appartengono ad un ente, la Santa Sede. Aggiungo che, inserendo questa specificazione, sorgerebbero altri delicati problemi, qual \u00e8, il trattamento che si far\u00e0 ai beni di Stati esteri? Esistono Stati, per esempio, che sono proprietari di stabili in Italia, ove hanno loro Accademie. Lo stesso dicasi per i beni di Istituti internazionali.<\/p><p>Sono quindi del parere che il numero 5\u00b0 si dovrebbe senz\u2019altro stralciare, perch\u00e9 in ogni caso inutile. Ove debba restare aperta la questione se all\u2019imposta, ora limitata alle persone fisiche, siano da assoggettarsi anche enti diversi, questo numero 5\u00b0 si potrebbe almeno accantonare, perch\u00e9, se venisse risoluta in senso affermativo la sottoposizione di enti all\u2019imposta, bisognerebbe vedere se non sia necessario qualche ritocco o qualche ampliamento.<\/p><p>PRESIDENTE. Avverto che sono pervenuti alla Presidenza altri emendamenti. Uno \u00e8 a firma degli onorevoli Carbonari, Rescigno ed altri colleghi, e dice:<\/p><p>\u00ab<em>Aggiungere dopo il n. 8\u00b0<\/em>)<em>:<\/em><\/p><p>\u00abI beni immobili costituenti l\u2019azienda agricola il cui reddito non superi il minimo di esistenza necessario per la famiglia del piccolo proprietario\u00bb.<\/p><p>Gli onorevoli Scoccimarro, Dugoni ed altri hanno poi presentato il seguente emendamento sostitutivo:<\/p><p><em>\u00abSostituire il n. 8\u00b0<\/em>)<em> col seguente:<\/em><\/p><p>\u00abLe rendite dei benefici ecclesiastici maggiori e minori, che abbiano diritto a congrua o che con la detrazione dell\u2019imposta rientrino nella categoria degli aventi diritto a congrua\u00bb.<\/p><p>DUGONI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>DUGONI. Avevo rinunziato prima a sviluppare l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Costa, che avevo ripreso a mio nome, riguardante i contratti di assicurazione a premio unico.<\/p><p>Dir\u00f2 in una parola le ragioni per le quali noi riteniamo che la data di suspicione riguardante questi contratti deve essere spostata dal 10 giugno 1940 al 28 marzo 1937.<\/p><p>Queste operazioni, come \u00e8 ben noto, sono delle vere e proprie operazioni di speculazione finanziaria, le quali vengono compiute attraverso cessioni di queste polizze a premio unico mediante semplice girata, e costituiscono sostanzialmente dei veri e propri grossi contratti finanziari. Quindi, non c\u2019\u00e8 nessuna ragione che noi accettiamo questa decurtazione del patrimonio, questo taglio che \u00e8 stato volontariamente dato alla consistenza del proprio patrimonio, perch\u00e9 Sarebbe come se si esentasse un qualsiasi proprietario il quale avesse un determinato pacchetto di titoli di Stato al 5 per cento o di Buoni del tesoro decennali. \u00c8 esattamente la stessa situazione, cio\u00e8, come se si dicesse: sono esentati coloro che hanno comperato Buoni del tesoro decennali.<\/p><p>Quindi, per conto mio, la data di suspicione si deve riportare al 1937.<\/p><p>PRESIDENTE. Invito l\u2019onorevole Relatore ad esprimere il parere della Commissione sui vari emendamenti ora illustrati.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Per quanto riguarda l\u2019emendamento Costa, la maggioranza della Commissione esprime parere contrario alla sua accettazione. Essa trova che non ricorrano qui le ragioni per portare la data al 1937, come in materia di divisione del patrimonio in seno alla famiglia. Sembra alla maggioranza della Commissione che in questo caso la data del 10 giugno 1940 \u2013 che \u00e8 la data della dichiarazione di guerra \u2013 rispecchi meglio la situazione.<\/p><p>La Commissione respinge poi gli emendamenti dell\u2019onorevole Micheli, riguardanti i contratti di assicurazione, e propone di mantenere il testo del Governo.<\/p><p>Cos\u00ec pure respinge da modificazione di carattere puramente formale dell\u2019onorevole Costa al n. 4.<\/p><p>Per quanto riguarda i terreni montani situati al di sopra di 700 metri, la Commissione non pu\u00f2 accettare l\u2019emendamento Micheli e neppure quello Schiratti, perch\u00e9 della condizione di tali terreni si tiene gi\u00e0 conto in sede di determinazione del loro valore. Stabilire un\u2019esenzione generale darebbe luogo a sperequazioni assai gravi. La situazione dei terreni al di sopra dei 700 metri \u00e8 diversa da un luogo all\u2019altro, da una regione all\u2019altra, da una provincia all\u2019altra, e non si vede per quale ragione obiettiva tali terreni si debbono porre in condizione di privilegio.<\/p><p>Come ho detto, la valutazione rispecchier\u00e0 la situazione diversa dei vari terreni, e quindi l\u2019imposta sar\u00e0 maggiore o minore secondo il rendimento dei terreni.<\/p><p>Per la stessa ragione prego il collega Cifaldi di non insistere nel suo emendamento. Anche per quanto riguarda gli immobili sinistrati \u00e8 operativo il criterio di tenere conto del loro stato in sede di valutazione, ma non \u00e8 possibile neanche per essi costituire una categoria speciale di privilegi.<\/p><p>Questi sono gli emendamenti che la Commissione conosce e ha preso in esame. Ci sono poi due emendamenti che la Commissione non conosce nel loro preciso testo, ma solo attraverso la lettura che qui se ne \u00e8 data.<\/p><p>Volevo esprimermi, infine, non direi sull\u2019emendamento, ma sulla proposta dell\u2019onorevole Perassi. Mi pare giusto che la disposizione di cui al numero cinque non sia necessaria nel testo; tuttavia, siccome si deve esaminare la questione degli enti collettivi, converr\u00e0 sospendere la decisione di questo paragrafo in attesa della discussione sugli enti collettivi.<\/p><p>PRESIDENTE. Invito l\u2019onorevole La Malfa ad esprimere il pensiero della Commissione anche sugli emendamenti degli onorevoli Carbonari e Scoccimarro.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> La Commissione esprime parere contrario al primo emendamento.<\/p><p>Sul secondo, dell\u2019onorevole Scoccimarro, la Commissione non \u00e8 in grado di esprimersi, dovendo fare un esame accurato della proposta. Chiedo pertanto la sospensiva anche su questo, come l\u2019ho chiesta per quanto riguarda la disposizione del paragrafo 5\u00b0.<\/p><p>PRESIDENTE. Invito l\u2019onorevole Ministro ad esprimere il pensiero del Governo.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze. <\/em>Per quanto riguarda l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Costa, il Governo ritiene che si possa mantenere ferma la data del 10 giugno 1940 per le ragioni che pi\u00f9 avanti richiamer\u00f2 per motivare il pensiero del Governo, contrario all\u2019emendamento dell\u2019onorevole Micheli.<\/p><p>L\u2019onorevole Micheli vorrebbe che fossero esenti dall\u2019imposta anche le polizze costituite con versamento a premio unico dopo il 10 giugno 1940, e motiva brillantemente la sua richiesta (che \u2013 mi permetta l\u2019onorevole Micheli \u2013 francamente, per\u00f2, non mi ha persuaso) parlando di retroattivit\u00e0. Ma qui non \u00e8 questione di retroattivit\u00e0; qui si tratta di colpire un\u2019attivit\u00e0 esistente al 28 marzo 1947, ma sorta posteriormente al 10 giugno 1940. Cos\u00ec come non costituisce retroattivit\u00e0 colpire una casa esistente dopo il 28 marzo 1947, ma costruita prima del 10 giugno del 1940. Ed anche per le esperienze personali acquisite seguendo la propaganda che veniva fatta di questa forma di assicurazione, credo che essa abbia servito spesso da rifugio contro il pericolo di imposte straordinarie sul patrimonio. Devo, per\u00f2, onestamente, riconoscere che questa forma di propaganda \u00e8 stata effettuata negli ultimi anni; per questa ragione, non ritengo opportuno andare fino al 28 marzo 1937 cos\u00ec come vorrebbe l\u2019onorevole Costa.<\/p><p>Per quanto riguarda l\u2019esenzione per i terreni montani, dobbiamo prima di tutto osservare che si tratterebbe di esenzione connessa con l\u2019imposta straordinaria progressiva, cio\u00e8 con la personale, quella per la quale funziona il minimo di esenzione dei tre milioni.<\/p><p>Siamo tutti d\u2019accordo per appoggiare i desiderati della montagna, ma naturalmente, non dobbiamo lasciarci fuorviare da questa comune simpatia.<\/p><p>Se i terreni montani rendono poco, il loro valore capitale deve essere quasi nullo; abbiamo demandato alla Commissione censuaria centrale di stabilirlo. Certamente si terr\u00e0 conto \u2013 in tale sede \u2013 della scarsit\u00e0 del reddito di detti terreni. Ma se questi, sia pure a reddito scarsissimo, nella valutazione portassero all\u2019accertamento di un patrimonio superiore ai 3 milioni, non vedo la ragione per concedere l\u2019esenzione. Quindi mi perdonino gli onorevoli Micheli e Schiratti se devo associarmi al pensiero del Relatore il quale \u00e8 contrario all\u2019accoglimento dei loro emendamenti.<\/p><p>Per l\u2019emendamento aggiuntivo proposto dall\u2019onorevole Crispo e da altri, ed illustrato dall\u2019onorevole Cifaldi, devo osservare che siamo tutti d\u2019accordo nel deplorare che la materia dei danni di guerra, per ragioni estranee, ritengo, alla buona volont\u00e0 di organi e persone, non abbia sinora trovato una soluzione sodisfacente.<\/p><p>Ma non ritengo che al risarcimento del danno di guerra possa arrivarsi nella forma proposta dall\u2019emendamento, che dice che il proprietario dell\u2019immobile lesionato oltre il quarto, dovrebbe fruire dell\u2019esenzione dall\u2019imposta per tutto l\u2019immobile residuo.<\/p><p>Ammesso il principio che l\u2019immobile deve essere valutato secondo il suo stato attuale, mi sembra tecnicamente inaccoglibile la proposta di concedere, a titolo di compenso, a <em>forfait,<\/em> l\u2019esenzione della parte residua, quasi in acconto sulla liquidazione definitiva dei danni di guerra. Per queste ragioni, pur apprezzando lo spirito che ha animato i proponenti, dichiaro che il Governo non pu\u00f2 accettare questi emendamenti.<\/p><p>Per quanto riguarda il quasi emendamento dell\u2019onorevole Perassi, ho il dovere di aderire alle conclusioni&#8230;<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Non c\u2019\u00e8 un emendamento Perassi.<\/p><p>PRESIDENTE. C\u2019\u00e8 una proposta di sospensiva. Se ne riparler\u00e0.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> D\u2019accordo; la materia \u00e8 connessa con quella degli enti collettivi.<\/p><p>Sono dello stesso avviso del Relatore di non poter accettare l\u2019emendamento Carbonari, Rescigno ed altri.<\/p><p>Sono d\u2019accordo altres\u00ec di non essere in grado di valutare l\u2019emendamento Scoccimarro e di dover riservare la risposta del Governo in materia.<\/p><p>TOSI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>TOSI. Sulla proposta Perassi mi permetto di chiedere se si tratta di una formale proposta sospensiva, perch\u00e9 allora potremmo senz\u2019altro cancellare l\u2019alinea 5\u00b0, senza rinviarlo ad una seconda discussione.<\/p><p>L\u2019alinea 5\u00b0 fa riferimento all\u2019articolo 16 del Trattato lateranense, articolo che dopo l\u2019elencazione specifica di beni conclude che tutti questi beni non saranno mai assoggettati a vincoli od espropri per cause di pubblica utilit\u00e0 e saranno esenti da tributi, sia ordinari che straordinari, tanto verso lo Stato che verso altre nazioni, ecc. Messo perci\u00f2 l\u2019argomento in questi precisi termini, \u00e8 pleonastico l\u2019averlo inserito, ma \u00e8 altrettanto inutile rinviare la discussione. E allora, se la proposta \u00e8 messa in termini ufficiali, io dico: cancelliamo l\u2019alinea 5\u00b0, perch\u00e9 non c\u2019\u00e8 pi\u00f9 bisogno di esaminarlo in altra sede.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Concordo.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Concordo anch\u2019io.<\/p><p>SCOCCIMARRO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>SCOCCIMARRO. A proposito degli emendamenti degli onorevoli Schiratti e Micheli per i terreni montani situati al di sopra dei 700 metri, ho l\u2019impressione che la breve discussione svoltasi non abbia chiarito un equivoco, il quale rimane anche dopo le dichiarazioni del Ministro. Si tratta, cio\u00e8, di questo. In questo progetto c\u2019\u00e8 un\u2019imposta personale progressiva, e una seconda parte che \u00e8 l\u2019imposta ordinaria reale sul patrimonio. Per l\u2019imposta progressiva gli emendamenti non hanno senso, perch\u00e9 c\u2019\u00e8 un minimo imponibile e quel minimo imponibile \u00e8 operante indipendentemente dalla ubicazione dei terreni: chi possiede una propriet\u00e0 al di sotto dei 700 metri e al di sotto dei 3 milioni \u00e8 esente da imposta. Chi avesse pi\u00f9 di tre milioni anche se sopra i 700 metri&#8230;<\/p><p>MICHELI. La parte dei tre milioni resta fuori.<\/p><p>SCOCCIMARRO. Permetta, onorevole Micheli. Il problema che lei pone \u00e8 giusto solo per quanto riguarda l\u2019imposta ordinaria. Vorrei chiedere una cosa: siccome a tal proposito presenter\u00f2 un emendamento quando discuteremo la parte proporzionale dell\u2019imposta, chiedo agli onorevoli Schiratti e Micheli di rinviare la questione a quando discuteremo quella parte del progetto, non ponendo all\u2019imposta personale limitazioni di questo genere, il che \u00e8 impossibile.<\/p><p>MICHELI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>MICHELI. Giacch\u00e9 abbiamo accantonato tante questioni, non ho nessuna difficolt\u00e0 ad accantonare anche questa. Per\u00f2 quella lieve confusione cui ha accennato l\u2019onorevole Scoccimarro effettivamente pu\u00f2 in questa parte non esistere; perch\u00e9 \u00e8 vero che il problema dell\u2019esenzione dai tributi dei terreni montani \u00e8 pi\u00f9 sensibile nell\u2019imposta progressiva che in quella proporzionale, ma anche nella proporzionale ha il suo riferimento e pu\u00f2 recare un contributo notevole all\u2019elevamento della quota di ciascuno. Ha un\u2019importanza notevole se domani, per la mia proposta, i terreni al di sopra dei 700 metri non fossero calcolati, indipendentemente dalla loro quantit\u00e0.<\/p><p>SCOCCIMARRO. Ma lei in questo modo non viene ad aiutare i piccoli proprietari, ma i grandi.<\/p><p>MICHELI. Gli uni e gli altri, ed i piccoli di pi\u00f9 perch\u00e9 in numero maggiore: tanto \u00e8 vero che siete giunti ad esonerare i 3 milioni. Giacch\u00e9 il concetto del legislatore \u00e8 fondato, mi pare, sulla concezione per cui, imponendo un tributo nuovo non si debba colpire troppo ma lasciare la possibilit\u00e0 che il contribuente viva. Ora, debbo rispondere all\u2019onorevole La Malfa, il quale ha affermato che si tratterebbe di una situazione di privilegio.<\/p><p>Privilegio, sia pure, perch\u00e9 esso \u00e8 stato riconosciuto recentissimamente dal legislatore in due provvedimenti, in corrispettivo delle condizioni particolari in cui la vita economica dei privilegiati si svolge, e che lo Stato non solo ha il dovere, ma ha l\u2019interesse di riconoscere&#8230; (<em>Commenti<\/em>).<\/p><p>Non \u00e8 una invenzione mia, o signori, c\u2019\u00e8 la firma dell\u2019onorevole Scoccimarro in questi due decreti, e io lo ricordo a titolo di onore e ho piacere che egli sia qui a confermarlo. Naturalmente io avrei desiderato che, come egli ci ha aiutato allora e nella imposta progressiva, si fosse spinto un po\u2019 pi\u00f9 in su con la sua parola autorevole anche in questa parte, che era quella che aveva bisogno di essere aiutata.<\/p><p>Comunque, sono lieto di constatare come nella seconda parte \u2013 cio\u00e8 nell\u2019imposta progressiva \u2013 si sia tutti d\u2019accordo, in quanto anche il Ministro ha detto che riteneva, riferendosi alla mia proposta, che in qualche parte avrebbe potuto consentire. Ora io prendo atto di questa dichiarazione del Ministro, perch\u00e9 mi assicura che in questa altra prossima parte riusciremo ad ottenere, non un nuovo privilegio, ma un piccolo conforto a coloro che continuano imperterriti ad abitare lass\u00f9 e restano a coltivare e custodire le loro terre.<\/p><p>Ad ogni modo, anche per la parte prima, debbo insistere affinch\u00e9 nelle leggi nostre non vi siano due cose in contrasto l\u2019una con l\u2019altra. E per questo io mantengo l\u2019emendamento proposto.<\/p><p>PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti.<\/p><p>C\u2019\u00e8 innanzi tutto una proposta dell\u2019onorevole Tosi, che riferendosi alla osservazione dell\u2019onorevole Perassi, porterebbe alla eliminazione dell\u2019alinea 5\u00b0.<\/p><p>TOSI. Soppressione definitiva senza che torni pi\u00f9 in discussione.<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo in votazione la soppressione dell\u2019alinea 5\u00b0.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>).<\/p><p>Passiamo agli altri emendamenti. Onorevole Dugoni, ella ha fatto suo l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Costa. Lo mantiene?<\/p><p>DUGONI. Lo mantengo.<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo ai voti l\u2019emendamento Costa, fatto proprio dall\u2019onorevole Dugoni, tendente a sostituire nel n. 3\u00b0), alle parole: \u00abdopo il 10 giugno 1940\u00bb, le altre: \u00abdopo il 28 marzo 1037\u00bb.<\/p><p>Pongo ai voti questo emendamento.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvato<\/em>).<\/p><p>Vi \u00e8 ora l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Micheli.<\/p><p>MICHELI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>MICHELI. Dovrei insistere sul mio emendamento, perch\u00e9 la mia convinzione \u00e8 che effettivamente, come ha detto il Ministro, questa formazione di polizze per investimento di capitali \u00e8 cosa di questi ultimi anni, determinatasi attraverso la propaganda cui egli ha accennato. Ad ogni modo, siccome la Commissione insiste, io preferisco il 1940 al 1937 dell\u2019onorevole Costa ed al 1935 dell\u2019onorevole Dugoni. Rinuncio quindi al mio emendamento ed aderisco alla proposta della Commissione.<\/p><p>PRESIDENTE. Sta bene. Vi \u00e8 poi un altro emendamento dell\u2019onorevole Costa:<\/p><p>\u00ab<em>Al n. 4\u00b0<\/em>)<em>, alle parole:<\/em> di spettanza della chiesa, <em>sostituire:<\/em> inservienti al culto\u00bb.<\/p><p>DUGONI. \u00c8 ritirato.<\/p><p>PRESIDENTE. Anche l\u2019onorevole Schiratti ha ritirato il suo emendamento.<\/p><p>Passiamo all\u2019emendamento dell\u2019onorevole Cifaldi.<\/p><p>CIFALDI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CIFALDI. Desidero dichiarare che di fronte alle dichiarazioni contrarie dell\u2019onorevole Presidente della Commissione, fatte a nome della Commissione tutta, e di fronte alle dichiarazioni del Ministro, io mi trovo in grande perplessit\u00e0. Non vorrei che l\u2019Assemblea, rigettando il mio emendamento, avesse l\u2019aria di non voler venire incontro ai danneggiati di guerra. Quindi mi permetto ricordare al Ministro di tener conto di questa situazione.<\/p><p>L\u2019onorevole Ministro delle finanze ha detto che si rendeva conto dello spirito del mio emendamento; onde desidero aggiungere che egli nelle istruzioni che dovr\u00e0 dare voglia dare anche norme perch\u00e9 i fabbricati quasi distrutti dalla guerra e i beni rustici notevolmente danneggiati dalla guerra siano esentati dal calcolo globale con quelle norme&#8230;<\/p><p>PRESIDENTE. Tutta l\u2019Assemblea \u00e8 d\u2019accordo.<\/p><p>CIFALDI. Ritiro perci\u00f2 il mio emendamento, trasformandolo in raccomandazione.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Micheli, insiste nel suo emendamento aggiuntivo?<\/p><p>MICHELI. Insisto.<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo in votazione l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Micheli, cos\u00ec concepito:<\/p><p>\u00ab<em>Aggiungere il seguente alinea<\/em><em>:<\/em><\/p><p>\u00ab9\u00b0) terreni esentati dall\u2019imposta fondiaria dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 gennaio 1947, n. 12\u00bb.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvato<\/em>).<\/p><p>Vi \u00e8 ora l\u2019emendamento Carbonari non accettato dal Governo e dalla Commissione&#8230;<\/p><p>CARBONARI. Lo trasformo in raccomandazione.<\/p><p>PRESIDENTE. Sta bene. Ricordo che l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Scoccimarro \u00e8 stato rinviato.<\/p><p>SCOCCIMARRO. Resta inteso che l\u2019alinea 8\u00b0 dell\u2019articolo 8 resta sospeso.<\/p><p>PRESIDENTE. Naturalmente.<\/p><p>Con questa intesa e con la soppressione dell\u2019alinea 5\u00b0, l\u2019articolo 8 si intende approvato.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>Il seguito della discussione \u00e8 rinviato ad altra seduta.<\/p><p>La seduta termina alle 13.30.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE CLXXXI. SEDUTA ANTIMERIDIANA DI VENERD\u00cc 11 LUGLIO 1947 PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE CONTI INDICE Disegno di legge (Seguito della discussione): Convalida del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 29 marzo 1947, n. 143, concernente l\u2019istituzione di un\u2019imposta straordinaria progressiva sul patrimonio. (14). Presidente Adonnino Caroleo La Malfa, Relatore Pella, [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_relevanssi_hide_post":"","_relevanssi_hide_content":"","_relevanssi_pin_for_all":"","_relevanssi_pin_keywords":"","_relevanssi_unpin_keywords":"","_relevanssi_related_keywords":"","_relevanssi_related_include_ids":"","_relevanssi_related_exclude_ids":"","_relevanssi_related_no_append":"","_relevanssi_related_not_related":"","_relevanssi_related_posts":"2017,2042,2036,2220,2085,2175","_relevanssi_noindex_reason":"","_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[53,7],"tags":[],"post_folder":[52],"class_list":["post-2013","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-1947-07","category-assemblea"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2013","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=2013"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2013\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":6865,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2013\/revisions\/6865"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=2013"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=2013"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=2013"},{"taxonomy":"post_folder","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fpost_folder&post=2013"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}