{"id":2009,"date":"2023-09-10T22:16:58","date_gmt":"2023-09-10T20:16:58","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=2009"},"modified":"2023-10-21T22:12:12","modified_gmt":"2023-10-21T20:12:12","slug":"antimeridiana-di-giovedi-10-luglio-1947","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=2009","title":{"rendered":"ANTIMERIDIANA DI GIOVED\u00cc 10 LUGLIO 1947"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"2009\" class=\"elementor elementor-2009\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-91f0d64 elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"91f0d64\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-369df0d\" data-id=\"369df0d\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-84d5ee4 elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"84d5ee4\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/19470710_1.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-9469504 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"9469504\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>CLXXIX.<\/p><p>SEDUTA ANTIMERIDIANA DI GIOVED\u00cc 10 LUGLIO 1947<\/p><p>PRESIDENZA DEL PRESIDENTE <strong>TERRACINI<\/strong><\/p><p><strong>INDICE<\/strong><\/p><p><strong>Congedo:<\/strong><\/p><p>Presidente<\/p><p><strong>Per lo scoppio della polveriera di Castenaso:<\/strong><\/p><p>Zanardi<\/p><p>Gingolani, <em>Ministro della difesa<\/em><\/p><p>Presidente<\/p><p><strong>Disegno di legge <\/strong>(<em>Seguito della discussione<\/em>)<strong>: <\/strong><\/p><p>Convalida del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 29 marzo 1947, n. 143, concernente l\u2019istituzione di una imposta straordinaria progressiva sul patrimonio (14).<\/p><p>Presidente<\/p><p>Pella, <em>Ministro delle finanze<\/em><\/p><p>Chiostergi<\/p><p>Dugoni<\/p><p>La Malfa, <em>Relatore<\/em><\/p><p>De Vita<\/p><p>Pesenti<\/p><p>Crispo<\/p><p>Marinaro<\/p><p>Corbino<\/p><p>Scoccimarro<\/p><p>Micheli<\/p><p>Domined\u00f2<\/p><p>Condorelli<\/p><p>Bertone<\/p><p>Caroleo<\/p><p>Persico<\/p><p>Adonnino<\/p><p>Scoca<\/p><p>Cifaldi<\/p><p>La seduta comincia alle 10.30.<\/p><p>RICCIO, <em>Segretario<\/em>, legge il processo verbale della precedente seduta antimeridiana.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>Congedo.<\/p><p>PRESIDENTE. Comunico che ha chiesto congedo il deputato Musotto.<\/p><p>(<em>\u00c8<\/em> <em>concesso<\/em>).<\/p><p>Per lo scoppio della polveriera di Castenaso.<\/p><p>ZANARDI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>ZANARDI. Onorevoli colleghi, la nostra citt\u00e0, Bologna, \u00e8 in lutto: i giornali di stamane annunciano che nel paese di Castenaso, limitrofo alla citt\u00e0, \u00e8 scoppiata una polveriera. Molti operai sono morti e moltissimi sono i feriti, di cui neppure si pu\u00f2 precisare il numero. Castenaso \u00e8 gi\u00e0 stata vittima dell\u2019ultima guerra ed \u00e8 un paese semidistrutto, di modo che continua per questa operosa borgata il lungo e tragico calvario.<\/p><p>Ho preso la parola \u2013 e credo di interpretare il pensiero di tutti i colleghi del collegio di Bologna \u2013 per rendere omaggio alle vittime, per invocare una sollecita inchiesta c per domandare al Governo generosa solidariet\u00e0 verso tutti coloro che sono rimasti senza conforto e senza sostegno.<\/p><p>Nel contempo sono per\u00f2 sicuro che Bologna generosa interverr\u00e0, come sempre, in aiuto dei figli che sono rimasti senza padre, o dei vecchi che sono rimasti senza i figli, che erano il sostegno della famiglia. Con questo sentimento, mosso dall\u2019amore e dal dolore, chiedo che l\u2019onorevole Presidente, nel presentare le condoglianze ai sindaci di Bologna e di Castenaso, porga l\u2019espressione della nostra solidariet\u00e0 per questi nuovi martiri del lavoro. <em>(Applausi).<\/em><\/p><p>CINGOLANI, <em>Ministro della difesa.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CINGOLANI, <em>Ministro della difesa.<\/em> Il Governo si associa alle nobili parole pronunciate dall\u2019onorevole Zanardi a nome della Assemblea tutta. Come Ministro della difesa, posso assicurare che ho disposto immediatamente per un\u2019inchiesta, e posso assicurare anche l\u2019onorevole Zanardi che gi\u00e0 cinque giorni prima del luttuoso fatto, ho mandato una circolare urgentissima a tutti gli stabilimenti del genere, perch\u00e9 rinnovassero le premure a tutte le maestranze di usare quell\u2019oculatezza che c\u2019\u00e8 sempre, ma che l\u2019onorevole Zanardi, chimico illustre, sa che con la consuetudine di maneggiare materiale cos\u00ec delicato molte volte si perde.<\/p><p>Comunque, il Governo non solo si unisce alle parole commosse dell\u2019onorevole Zanardi, ma pu\u00f2 anche assicurare che tutte le provvidenze a favore delle vedove e degli orfani saranno sollecitamente messe in atto dal Ministero della difesa.<\/p><p>PRESIDENTE. La Presidenza dell\u2019Assemblea, accogliendo l\u2019invito dell\u2019onorevole Zanardi, esprimer\u00e0 ai sindaci di Bologna e di Castenaso la piena solidariet\u00e0 dell\u2019Assemblea stessa per il lutto che ha colpito queste due citt\u00e0. E l\u2019onorevole Zanardi ha espresso con parole acconce il sentimento che riempie tutti i nostri cuori in questo momento.<\/p><p>Seguito della discussione sul disegno di legge: Convalida del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 29 marzo 1947, n. 143, concernente l\u2019istituzione di una imposta straordinaria progressiva sul patrimonio (14).<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019Assemblea si \u00e8 riconvocata stamane, in base ad una disposizione regolamentare, direi automaticamente, poich\u00e9, essendosi proceduto ieri ad una votazione per appello nominale, l\u2019Assemblea non \u00e8 risultata in numero legale per deliberare. Noi ci ritroviamo, quindi, nella seduta d\u00ec stamane ad affrontare quello stesso problema di fronte al quale ieri i nostri lavori hanno dovuto necessariamente interrompersi.<\/p><p>Si trattava del seguente ordine del giorno, a firma degli onorevoli Macrelli e Chiostergi e altri, presentato nel corso della discussione sul progetto di legge della patrimoniale:<\/p><p>\u00abL\u2019Assemblea Costituente, nel mentre riconosce la necessit\u00e0 di procedere senz\u2019altro alla discussione e alla votazione della legge sulla imposta patrimoniale, richiamandosi agli impegni assunti dai precedenti Ministeri, invita il Governo a dare corso a provvedimenti intesi ad ottenere il cambio della moneta\u00bb.<\/p><p>Dobbiamo ora procedere alla nuova votazione, allo scopo di decidere in relazione all\u2019ordine del giorno presentato appunto dagli onorevoli Macrelli, Chiostergi ed altri colleghi.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>PELLA <em>Ministro delle finanze.<\/em> Onorevoli colleghi, nella seduta di ieri mattina avevo ritenuto opportuno fare appello al senso di responsabilit\u00e0 dei firmatari dell\u2019ordine del giorno e dell\u2019intera Assemblea prospettando le conseguenze che avrebbero potuto riflettersi sull\u2019applicazione dell\u2019imposta straordinaria sul patrimonio, qualora la questione contenuta nell\u2019ordine del giorno avesse trovato il consenso della maggioranza. Resta ferma la preoccupazione cui accennavo ieri mattina: l\u2019ordine del giorno, se dovesse essere messo in votazione e venisse accolto, comporterebbe praticamente la sospensione dell\u2019applicazione dell\u2019imposta straordinaria sul patrimonio per un periodo di tempo certamente lungo. Il Governo, che aveva ed ha nel proprio programma l\u2019applicazione pi\u00f9 sollecita di questo tributo straordinario, non potrebbe che constatare con dolore che le correnti tuttora contrarie all\u2019applicazione di questo tributo, approfittando della buona fede di taluni dei nostri colleghi, avrebbero finito coll\u2019avere il sopravvento.<\/p><p>Ma c\u2019\u00e8 un\u2019altra ragione per cui io debbo pregare gli onorevoli firmatari dell\u2019ordine del giorno di voler benevolmente rivedere la loro posizione. Purtroppo, da ieri mattina, appena si \u00e8 diffusa la sensazione che la questione del cambio della moneta potrebbe rappresentare un argomento di nuove discussioni, un argomento che potrebbe essere, cio\u00e8, riaperto, l\u2019andamento dei prezzi si \u00e8 nettamente orientato al rialzo. (<em>Commenti<\/em>).<\/p><p>Ora, tutto ci\u00f2 non pu\u00f2 non preoccupare il Governo, il quale intende perseguire una sua politica decisamente antinflazionistica e di assestamento dei prezzi.<\/p><p>Desidero, quindi, caldamente raccomandarmi al senso di responsabilit\u00e0 e di civismo degli onorevoli firmatari dell\u2019ordine del giorno, affinch\u00e9 esaminino se, in nome di queste alte opportunit\u00e0 che intendiamo tutti perseguire, non ritengano opportuno di ritirare il loro ordine del giorno.<\/p><p>CHIOSTERGI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CHIOSTERGI. Onorevoli colleghi, credevo di essere stato ieri molto preciso dichiarando che non era nostra intenzione di attaccare il Governo nella sua politica deflazionista. I repubblicani volevano riaffermare una questione di principio per la quale erano entrati nel primo Governo della Repubblica, per la quale ne erano usciti e non vi erano pi\u00f9 tornati poi. Volevamo e vogliamo che la nostra affermazione suoni rampogna ai Governi che si sono succeduti e che hanno promesso sempre e non hanno mai mantenuto l\u2019impegno di cambiare la moneta. Se il cambio fosse stato eseguito in tempo opportuno, avrebbe dato all\u2019Erario un guadagno di diecine e diecine di miliardi, annullando una gran parte di quelle banconote che sono state rubate al nostro Paese, che sono state portate all\u2019estero. Non volevamo, col nostro ordine del giorno, combattere la legge sull\u2019imposta patrimoniale, alla quale siamo profondamente attaccati; ed \u00e8 per questo che ho accettato di modificare l\u2019ordine del giorno in assenza del collega Macrelli, ammalato, perch\u00e9 risultasse chiaro, inequivocabile, che i repubblicani volevano la discussione immediata e la votazione dell\u2019imposta sul patrimonio.<\/p><p>Evidentemente, il pericolo d\u2019una affermazione di questo genere \u2013 rilevato dal Ministro Pella \u2013 esiste. Non possiamo nasconderci che vi possono essere conseguenze poco liete che avremmo voluto e vorremmo evitare. Ma, d\u2019altra parte, noi desideravamo che in sede di discussione della legge sulla imposta patrimoniale (e lo vogliamo pi\u00f9 che mai oggi) si correggessero, con gli emendamenti che presenteremo, quelle sperequazioni che il mancato cambio della moneta rende cos\u00ec evidenti e cos\u00ec gravi.<\/p><p>Ad esempio, noi insisteremo ed insistiamo fin d\u2019ora sulla necessit\u00e0 di tassare gli enti collettivi, comprese le societ\u00e0; insistiamo su una maggiore rateizzazione dell\u2019imposta e sulla determinazione di un diverso minimo imponibile per l\u2019imposta patrimoniale, in modo che sia difesa la piccola propriet\u00e0; insistiamo anche sulla necessit\u00e0 dell\u2019accertamento dei depositi bancari.<\/p><p>Ho accennato soltanto a qualcuno degli elementi fondamentali che ci hanno spinto ad iniziare questa nostra azione.<\/p><p>Non vogliamo noi, come hanno scritto alcuni giornali, falsando le nostre intenzioni, dare battaglia al Governo, e fare una questione di successione del Governo attuale. Abbiamo preso posizione di fronte al Governo politicamente; manteniamo questo nostro atteggiamento; ma non ci avvarremo mai di metodi di questo genere per dare battaglia al Governo stesso.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Chiostergi, lei mantiene il suo ordine del giorno?<\/p><p>CHIOSTERGI. Con queste richieste e dopo le eventuali dichiarazioni del Governo, noi siamo disposti a ritirare l\u2019ordine del giorno (<em>Applausi al centro<\/em>).<\/p><p>PRESIDENTE. Il Governo ha fatto una dichiarazione in questo momento. Onorevole Chiostergi, le prego di chiarire il suo pensiero.<\/p><p>CHIOSTERGI. Dichiaro di essere disposto, a nome dei miei compagni repubblicani, a ritirare l\u2019ordine del giorno presentato ieri, a condizione che ci siano date assicurazioni che le sperequazioni esistenti nel progetto dell\u2019imposta patrimoniale, per il mancato cambio della moneta, siano corrette con gli emendamenti cui ho accennato (<em>Commenti<\/em>).<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Ministro delle finanze pu\u00f2 esprimere il suo pensiero.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Quando ebbi l\u2019onore di parlare all\u2019Assemblea, chiudendo la discussione generale sul progetto di legge, pregai l\u2019Assemblea di dare la migliore delle leggi, assicurando che il Governo aveva un\u2019unica preoccupazione: quella di dare la migliore delle esecuzioni alla migliore delle leggi. Evidentemente, partendo da tale ordine di idee, e ricordando le reiterate preghiere fatte alla Commissione di finanza e all\u2019Assemblea di collaborare per il perfezionamento del decreto, l\u00e0 dove esso possa presentare delle lacune, corrispondo largamente al desiderio dell\u2019onorevole Chiostergi: tutte le proposte che significano perfezionamento del decreto non possono che incontrare il pi\u00f9 largo gradimento da parte del Governo. (<em>Applausi al centro<\/em>).<\/p><p>CHIOSTERGI. Dichiaro di ritirare l\u2019ordine del giorno.<\/p><p>PRESIDENTE. Non essendo presente l\u2019onorevole De Mercurio, si intende che egli abbia rinunziato al suo ordine del giorno gi\u00e0 svolto e sul quale il Ministro delle finanze ha espresso il suo parere:<\/p><p>\u00abL\u2019Assemblea Costituente, interpretando le particolari necessit\u00e0 delle popolazioni dell\u2019Italia meridionale, le quali risentiranno il maggior onere fiscale, che loro deriver\u00e0 dal decreto istitutivo dell\u2019imposta progressiva e proporzionale sul patrimonio \u2013 in rapporto specialmente a criteri di valutazione in esso contenuti \u2013 che incide notevolmente sulla piccola e media propriet\u00e0, da cui \u00e8 caratterizzata l\u2019economia del Mezzogiorno, ritiene opportuno apportarvi quegli emendamenti che valgano a mitigarne gli effetti deleteri\u00bb.<\/p><p>Dichiaro pertanto chiusa la discussione generale.<\/p><p>Passiamo all\u2019esame degli articoli del decreto legislativo.<\/p><p>Il Governo accetta che la discussione si svolga sul testo proposto dalla Commissione?<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Accetto.<\/p><p>PRESIDENTE. Sta bene.<\/p><p>Esaminiamo il primo articolo, Titolo I. Se ne dia lettura.<\/p><p>RICCIO, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>Titolo I.<\/p><p>IMPOSTA STRAORDINARIA PROGRESSIVA SUL PATRIMONIO<\/p><p>Capo I. \u2013 <em>Soggetti passivi dell\u2019imposta<\/em>.<\/p><p>Art. 1.<\/p><p>\u00c8 istituita un\u2019imposta straordinaria progressiva sul patrimonio complessivo posseduto da ciascun contribuente alla data del 28 marzo 1947.<\/p><p>PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti, l\u2019articolo si intende approvato.<\/p><p>Passiamo all\u2019articolo 2. Se ne dia lettura.<\/p><p>RICCIO, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abSono soggette all\u2019imposta straordinaria le persone fisiche.<\/p><p>Sono, altres\u00ec, soggetti all\u2019imposta straordinaria le societ\u00e0, ditte ed enti costituiti all\u2019estero, limitatamente al capitale comunque investito od esistente nello Stato, con deduzione dell\u2019ammontare delle partecipazioni alla societ\u00e0, ditta o ente, che risultino accertate al nome di persone fisiche, proporzionalmente agli investimenti della societ\u00e0, ditta o ente in Italia\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Su questo articolo 2 sono stati presentati i seguenti emendamenti:<\/p><p>\u00ab<em>Sostituirlo col seguente:<\/em><\/p><p>\u00abSono soggetti a questa imposta:<\/p><ol><li>a) le persone fisiche;<\/li><li>b) gli enti collettivi che sono tassati di imposta di ricchezza mobile in base a bilancio.<\/li><\/ol><p>\u00abDugoni\u00bb.<\/p><p>\u00ab<em>Al primo comma, aggiungere<\/em><em>:<\/em> e gli enti collettivi.<\/p><p>\u00abPesenti, Valiani, Barbareschi, Lombardi Riccardo\u00bb.<\/p><p>\u00ab<em>Aggiungere, dopo il primo comma, il seguente come nuovo secondo comma<\/em><em>:<\/em><\/p><p>\u00abL\u2019imposta straordinaria non si applica alle societ\u00e0 assoggettate ad imposta di ricchezza mobile in forma diversa da quella stabilita con l\u2019articolo 25 della legge 24 agosto 1877 e successive modificazioni.<\/p><p>\u00abPesenti, Valiani, Lombardi Riccardo\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Ministro delle finanze ha facolt\u00e0 di esprimere il parere del Governo.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle Finanze.<\/em> Gli emendamenti che vengono proposti all\u2019articolo 2 configurano la questione molto importante della tassazione degli enti collettivi parallelamente alla tassazione del patrimonio delle persone fisiche.<\/p><p>Su questo argomento ho avuto l\u2019onore di intrattenere brevemente l\u2019Assemblea in sede di discussione generale. Avevo assicurato allora ed assicuro ancor oggi che quel progetto di tassazione delle rivalutazioni patrimoniali, il quale tecnicamente, ad avviso del Governo, avrebbe meglio raggiunto lo scopo, era ed \u00e8 pronto, e avevo sollecitato, dalla benevolenza del Presidente della Commissione parlamentare di finanza, una forma di collaborazione preventiva per esaminare il provvedimento prima che venisse portato alla approvazione del Consiglio dei Ministri.<\/p><p>In occasione di tale collaborazione vi sono stati degli scambi di idee anche in ordine all\u2019attuale tassazione degli enti collettivi.<\/p><p>Non posso in questo momento anticipare il giudizio di merito che il Governo potr\u00e0 dare in materia.<\/p><p>Riconosco per\u00f2 che vi \u00e8, sia da parte della Commissione, sia da parte del Governo, la massima buona volont\u00e0 di arrivare ad una soluzione concordata, la quale non potr\u00e0 che essere determinata dalla preoccupazione di creare in questa sede lo strumento tecnicamente pi\u00f9 perfetto.<\/p><p>Siccome in ogni caso l\u2019eventuale adozione del principio della tassazione degli enti collettivi comporterebbe la creazione di un certo numero di norme che dovrebbero trovare collocamento in un titolo separato della legge, io vorrei pregare gli onorevoli presentatori di tali emendamenti di soprassedere alla loro illustrazione e di rinviarla a una prossima seduta in attesa che il Governo possa esprimere definitivamente il suo punto di vista al riguardo.<\/p><p>PRESIDENTE. Prego i presentatori degli emendamenti all\u2019articolo 2 di esprimere il loro pensiero sulla richiesta del Ministro delle finanze.<\/p><p>DUGONI. Aderisco alla richiesta del Ministro delle finanze.<\/p><p>DE VITA. Accetto la proposta del Ministro delle finanze.<\/p><p>PESENTI. Aderisco alla proposta del Governo, senza rinunciare, naturalmente, allo svolgimento in sede opportuna del mio emendamento.<\/p><p>PRESIDENTE. In adesione alla richiesta del Ministro delle finanze, accolta da tutti i presentatori degli emendamenti, propongo di accantonare l\u2019articolo 2 e di discuterne al momento in cui il Ministro delle finanze avr\u00e0 sciolto la riserva alla quale ha accennato.<\/p><p>(<em>L\u2019Assemblea approva<\/em>).<\/p><p>Passiamo all\u2019articolo 3. Se ne dia lettura.<\/p><p>RICCIO, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abAi fini dell\u2019imposta straordinaria, si considerano nel patrimonio del marito i beni acquistati dalla moglie, a titolo oneroso, dopo il 28 marzo 1937.<\/p><p>\u00ab\u00c8 fatta eccezione per i beni per i quali sia dimostrato che l\u2019acquisto rappresenta trasformazione di beni posseduti dalla moglie anteriormente al matrimonio o acquisiti successivamente a titolo gratuito, ovvero investimento di redditi propr\u00ee, conseguiti durante il matrimonio, o di fondi provenienti da accensione di debiti.<\/p><p>\u00abAi medesimi fini, si considerano nel patrimonio degli ascendenti i beni da essi ceduti ai discendenti dopo il 28 marzo 1937, quando la cessione dipenda:<\/p><ol><li><em>a<\/em>) da trasferimenti a titolo gratuito, esclusi quelli effettuati per costituzione di dote in occasione di matrimonio o per costituzione di patrimonio ecclesiastico;<\/li><li><em>b<\/em>) da trasferimenti a titolo oneroso, salvo non sia dimostrato che l\u2019acquisto rappresenta trasformazione di beni posseduti dall\u2019acquirente anteriormente alla data predetta o acquisiti successivamente a titolo gratuito, ovvero investimento di redditi propri o di fondi provenienti da accensioni di debiti.<\/li><\/ol><p>\u00abQuando si fa luogo al cumulo previsto nel presente articolo, il contribuente ha il diritto di rivalersi, verso gli intestatari dei beni cumulati, della quota proporzionale d\u2019imposta afferente i beni medesimi\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti.<\/p><p>Il primo \u00e8 dell\u2019onorevole Costa:<\/p><p>\u00ab<em>Al secondo comma, alle parole:<\/em> anteriormente al matrimonio, <em>sostituire:<\/em> anteriormente a detta data; <em>alle parole:<\/em> conseguiti durante il matrimonio, <em>sostituire:<\/em> realizzati anteriormente alla stessa data del 28 marzo 1937; <em>alle parole:<\/em> di fondi provenienti da accensione di debiti, <em>sostituire:<\/em> di capitali provenienti da accensione di debiti\u00bb.<\/p><p>Non essendo presente l\u2019onorevole Costa, l\u2019emendamento si intende decaduto.<\/p><p>DUGONI. Faccio mio l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Costa.<\/p><p>PRESIDENTE. Ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>DUGONI. L\u2019emendamento presentato dall\u2019onorevole Costa ha uno scopo, per cos\u00ec dire, puramente ordinativo della legge: cio\u00e8, avendo la Commissione proposto un emendamento il quale sposta la data di suspicione riguardante i beni della moglie entrati nel patrimonio familiare al 28 marzo 1937, bisogna adattare anche il secondo capoverso della legge alla stessa data e alla stessa armonia di disposizione. Per questo ho ripreso l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Costa.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Dugoni, poich\u00e9 ha la parola, la prego di svolgere anche i due emendamenti da lei presentati:<\/p><p><em>\u00abAggiungere al secondo comma il seguente:<\/em><\/p><p>\u00abSi considerano egualmente nel patrimonio del marito le azioni acquistate a titolo oneroso dopo il 28 marzo 1937, anche se intestate al nome della moglie al momento della istituzione della nominativit\u00e0 obbligatoria dei titoli azionari, disposta dal regio decreto-legge 25 ottobre 1941\u00bb.<\/p><p>\u00ab<em>Al terzo comma, lettera<\/em> a), <em>sopprimere a partire da:<\/em> esclusi quelli effettuati&#8230;, <em>sino alla fine\u00bb.<\/em><\/p><p>DUGONI. Ho presentato un emendamento successivo che \u00e8 nello stesso spirito. Al momento della trasformazione dell\u2019anonimit\u00e0 dei titoli azionari in nominativit\u00e0 obbligatoria, ci sono state, si ha fondata ragione di supporre, numerose intestazioni di questi beni a membri della famiglia: figli, moglie, ecc. Allo scopo di garantire il ritorno alla consistenza reale del patrimonio, io ho proposto che i beni intestati alla moglie, in occasione dell\u2019obbligatoriet\u00e0 della nominativit\u00e0 dei titoli azionari, vengano considerati nel patrimonio del marito. L\u2019altro mio emendamento&#8230;<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Signor Presidente, non converr\u00e0 approvare le modificazioni per commi?<\/p><p>PRESIDENTE. Lo svolgimento si fa articolo per articolo.<\/p><p>DUGONI. Io ho proposto che alla lettera <em>a<\/em>) dell\u2019articolo 3 della legge sia abolita la dispensa di rapporto nel patrimonio dell\u2019ascendente dei beni, quando questi siano stati dati ai discendenti per costituzione di dote in occasione di matrimonio o per costituzione di patrimonio ecclesiastico.<\/p><p>La ragione per la quale io ho proposto questo emendamento \u00e8 molto grave. Di fronte alla tendenza moderna della legislazione di colpire progressivamente i patrimoni, le grandi famiglie e le grandi fortune hanno preso l\u2019abitudine di spezzettare, almeno apparentemente, questi cospicui patrimoni prendendo tutte le occasioni possibili, fra le quali quelle del matrimonio dei discendenti \u00e8 uno dei casi tipici in cui i grandi proprietari cedono una parte della loro fortuna, mentre, sia attraverso le costituzioni di usufrutto, sia attraverso altre formule giuridiche, mantengono nelle loro mani la disponibilit\u00e0 ed il godimento di questi beni. Noi consideriamo che questa imposta debba avere un reale carattere di progressivit\u00e0. Consideriamo che questo spezzettamento del patrimonio sia una <em>fraus legum<\/em> e non una <em>fraus legis.<\/em><\/p><p>Questa legge non si conosceva e non si poteva prevedere, ma c\u2019era una tendenza di tutto il sistema tributario di colpire progressivamente i patrimoni o quanto meno i redditi di questi patrimoni. Quindi vi \u00e8 da anni una tendenza a spezzettare queste fortune. Per colpire veramente con una imposta progressiva questi grandi patrimoni, non c\u2019\u00e8 che un mezzo: far rientrare tutto quello che noi abbiamo diritto di credere che sia stato disperso in frode a questa tendenza moderna nella legislazione di cui l\u2019attuale legge sull\u2019imposta straordinaria \u00e8 un\u2019applicazione.<\/p><p>PRESIDENTE. Gli onorevoli Pesenti, Valiani, Lombardi Riccardo, Foa hanno presentato i seguenti emendamenti:<\/p><p><em>\u00abAggiungere, dopo il secondo comma, il seguente, come nuovo terzo comma:<\/em><\/p><p>\u00abSi considerano acquistate a titolo oneroso dopo il 28 marzo 1937 le azioni intestate al nome della moglie in occasione della nominativit\u00e0 obbligatoria dei titoli azionari, disposta dal regio decreto-legge 25 ottobre 1941, n. 1148, convertito nella legge 9 febbraio 1942, n. 9\u00bb.<\/p><p><em>Aggiungere come nuovo penultimo comma:<\/em><\/p><p>\u00abAi medesimi fini si considerano nel patrimonio del padre le azioni intestate al nome dei figli in occasione della nominativit\u00e0 obbligatoria dei titoli azionari disposta dal regio decreto-legge 25 ottobre 1941, n. 1148, convertito nella legge 9 febbraio 1942, n. 9, salvo non sia dimostrato che le azioni erano state acquistate dal figlio \u2013 a titolo gratuito o a titolo oneroso \u2013 prima della conversione\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Pesenti ha facolt\u00e0 di svolgerli.<\/p><p>PESENTI. I due emendamenti proposti stabiliscono alcune presunzioni per evitare evasioni fiscali, in occasione della nominativit\u00e0 obbligatoria dei titoli azionari. Noi consideriamo che facciano parte rispettivamente del marito o del padre, le azioni intestate a nome della moglie o dei figli. Questa norma serve appunto ad evitare la possibilit\u00e0 che, in occasione della nominativit\u00e0, vi siano fittizie intestazioni a nome della moglie e dei figli di un patrimonio che, in realt\u00e0, sia del marito o del padre. I due emendamenti sono stati discussi e, in linea di massima, approvati dalla Commissione.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole De Vita ha presentato il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Al terzo comma, sostituire la lettera <\/em>a)<em> con la seguente<\/em><em>:<\/em><\/p><ol><li><em>a<\/em>) da trasferimenti a titolo gratuito, esclusi quelli effettuati per costituzione di dote o per donazione in occasione di matrimonio o per costituzione di patrimonio ecclesiastico\u00bb.<\/li><\/ol><p>Ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>DE VITA. L\u2019articolo 3 del progetto dice, al primo comma: \u00abAi fini della imposta straordinaria, si considerano nel patrimonio del marito i beni acquistati dalla moglie, a titolo oneroso, dopo il 28 marzo 1937. Al terzo comma dice: \u00abAi medesimi fini, si considerano nel patrimonio degli ascendenti, i beni da essi ceduti ai discendenti dopo il 10 giugno 1940, quando la cessione dipenda:<\/p><ol><li><em>a<\/em>) da trasferimento a titolo gratuito, esclusi quelli effettuati per costituzione di dote in occasione di matrimonio o per costituzione di patrimonio ecclesiastico, ecc.<\/li><\/ol><p>Questo articolo non prevede il caso della donazione in occasione del matrimonio, tanto diffusa nelle provincie del Meridione. A mio giudizio, questa diversit\u00e0 di trattamento tra la costituzione di dote e la donazione in occasione di matrimonio non trova giustificazione alcuna. Per questo motivo ho presentato un emendamento inteso ad escludere dalla cumulazione dei patrimoni anche i beni trasferiti dall\u2019ascendente al discendente per costituzione di dote in occasione di matrimonio.<\/p><p>PRESIDENTE. Gli onorevoli Crispo, Morelli Renato, Bozzi, Cifaldi hanno presentato il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Alla lettera <\/em>a)<em> del terzo comma, eliminare le parole<\/em><em>:<\/em> \u00abper costituzione di dote\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Crispo ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>CRISPO. Il mio emendamento \u00e8 uguale a quello dell\u2019onorevole De Vita, in quanto io dico che va eliminato dal comma <em>a<\/em>) dell\u2019articolo 3 l\u2019inciso: \u00abper costituzione di dote\u00bb. Penso che la ragione della esclusione contemplata nella lettera <em>a<\/em>) dell\u2019articolo 3, sia questa: risultando da atto pubblico che parte del patrimonio degli ascendenti fu trasferita nel patrimonio dei discendenti, sarebbe ingiusto colpire questa parte gi\u00e0 uscita in modo certo dal patrimonio del contribuente.<\/p><p>Onde dicevo: \u00e8 necessario eliminare l\u2019inciso: \u00abper costituzione di dote\u00bb, perch\u00e9, quando in contemplazione di matrimonio, si eseguono comunque donazioni da parte del padre al figlio, la stessa ragione della legge, per la quale il legislatore ha ritenuto di escludere i beni trasferiti per costituzione di dote, permane quando questo trasferimento ha luogo per atto pubblico a titolo di donazione. Ecco il motivo per cui insisto che sia eliminata l\u2019espressione: \u00abper costituzione di dote\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Marinaro ha presentato il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Al terzo comma, lettera<\/em> a), <em>sopprimere le parole:<\/em> in occasione di matrimonio <em>ed aggiungere, dopo le parole:<\/em> patrimonio ecclesiastico, <em>le<\/em> <em>altre:<\/em> o per fare altra assegnazione ai discendenti per causa di matrimonio\u00bb.<\/p><p>Ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>MARINARO. Il fine essenziale dell\u2019articolo 3 della legge \u00e8, a mio avviso, quello di evitare che il patrimonio tassabile venga diminuito, nella sua consistenza, fraudolentemente.<\/p><p>Ora, il terzo comma dell\u2019articolo stabilisce che ai fini dell\u2019imposta si considerano nel patrimonio dell\u2019ascendente i beni da esso ceduti a discendenti in seguito a trasferimenti a titolo gratuito. Da questi trasferimenti a titolo gratuito sono escluse le costituzioni di dote e le costituzioni dei patrimoni ecclesiastici. Io ho chiesto la soppressione delle parole \u00abin occasione di matrimonio\u00bb, perch\u00e9 si sa che la costituzione di dote viene fatta in occasione di matrimonio. Inoltre, il nostro Codice civile consente che la costituzione di dote sia fatta anche successivamente al matrimonio. Ho chiesto poi che dai trasferimenti a titolo gratuito siano escluse anche le assegnazioni che, comunque, vengano fatte a discendenti per causa di matrimonio. Io penso che quando, <em>per tabulas<\/em>, risultasse che il trasferimento a titolo gratuito abbia avuto luogo per le stesse giustificate ragioni per cui si tiene conto dei trasferimenti previsti dalla lettera <em>a<\/em>), cio\u00e8 la costituzione di dote e la costituzione del patrimonio ecclesiastico, non ci sia ragione di escludere le altre assegnazioni che siano state fatte in occasione di matrimonio di ascendenti, in genere, come quelle che avvengono, specialmente nel Mezzogiorno d\u2019Italia, in occasione della creazione di nuovi nuclei familiari, dell\u2019avviamento dei figli alla professione, e via di seguito.<\/p><p>Anche in tali casi, a mio avviso, il concetto fondamentale della legge rimane fermo e non si verificano diminuzioni fraudolente di patrimonio. Pertanto, chiedo che sia introdotta nella legge anche la esclusione dai trasferimenti a titolo gratuito delle assegnazioni a discendenti per causa di matrimonio\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Persico ha presentato il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Aggiungere alla lettera<\/em> a) <em>le seguenti parole:<\/em> o per divisione <em>inter liberos<\/em>, a titolo di successione ereditaria anticipata\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Persico ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>PERSICO. Lo mantengo, rinunziando a svolgerlo.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Costa aveva presentato un secondo emendamento, del seguente tenore:<\/p><p>\u00ab<em>Al terzo comma, lettera<\/em> b), alla parola fondi, <em>sostituire<\/em><em>:<\/em> capitali\u00bb.<\/p><p>Onorevole Dugoni, lo fa suo?<\/p><p>DUGONI. Lo sostengo, e mi risulta che la Commissione stessa, sostanzialmente, lo accetta.<\/p><p>PRESIDENTE. Invito l\u2019onorevole Relatore di esprimere l\u2019avviso della Commissione sugli emendamenti svolti.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> La Commissione accetta l\u2019emendamento Costa, che corregge un errore formale. Emendato il primo comma, bisognava emendare il secondo, cio\u00e8 renderlo coerente al nuovo criterio stabilito dalla Commissione, che ha come punto di partenza il 28 marzo 1937.<\/p><p>CORBINO. Perch\u00e9 il 28 marzo 1937?<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Abbiamo molto discusso intorno alle date e ai periodi cosiddetti di sospetto per la finanza. Abbiamo avuto inoltre una questione specifica, di cui \u00e8 fatto cenno nella relazione, relativa agli israeliti. La data a partire dalla quale, si faceva il coacervo dei beni familiari, ledeva particolarmente gli ebrei che erano stati colpiti dalle leggi razziali. La comunit\u00e0 ebraica ci aveva chiesto di portare la data al periodo successivo alla liberazione, periodo in cui la disponibilit\u00e0 dei patrimoni ebraici sarebbe risultata libera per i possessori. Noi abbiamo ritenuto di mettere tutti i cittadini in condizione di parit\u00e0, arretrando le date.<\/p><p>Per quanto riguarda tali date, in generale, avevamo tre scelte: il luglio 1943 (cio\u00e8 armistizio e liberazione); il 10 giugno 1940 (dichiarazione di guerra) e il periodo precedente alla dichiarazione della grande guerra mondiale, periodo in cui si \u00e8 fatta la guerra di Abissinia ed in cui la guerra minacciava di scoppiare in Europa da un momento all\u2019altro.<\/p><p>Per il matrimonio siamo andati al 28 marzo 1937, conglobando in questa data il periodo nel quale si poteva ritenere che ciascun patrimonio fosse soggetto a diversi rischi. \u00c8 una data come un\u2019altra; non abbiamo avuto presente nessun criterio rigido, ma una questione di opportunit\u00e0.<\/p><p>La Commissione accetta la sostanza degli emendamenti Pesenti e Dugoni. Essi vogliono colpire il fatto che, essendosi dichiarata la nominativit\u00e0 obbligatoria dei titoli azionari, si fosse, in quell\u2019occasione, distribuito il patrimonio azionario fra i membri della famiglia. Tuttavia alla Commissione sembra che gli emendamenti non siano precisi.<\/p><p>Non si comprende che cosa voglia dire: \u00abacquistati a titolo oneroso dopo il 1937\u00bb (<em>Interruzione dell\u2019onorevole Corbino<\/em>). L\u2019espressione pu\u00f2 dar luogo ad equivoci: pu\u00f2 significare che in definitiva non si possa fare la presunzione di frode; anzi, il contrario. Anche l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Dugoni ha questo inconveniente: di non colpire esattamente il fatto.<\/p><p>La Commissione proporrebbe questo testo: \u00abAi fini della imposta straordinaria \u2013 come dice l\u2019articolo 3 \u2013 si considerano il patrimonio del marito e i beni acquistati dalla moglie\u00bb; e poi ripetere: \u00abAgli stessi fini si considerano nel patrimonio del marito, le azioni intestate a nome della moglie, in occasione della nominativit\u00e0 obbligatoria dei titoli azionari disposta dal decreto, ecc.\u00bb. Mi pare che questa sia la formulazione pi\u00f9 chiara.<\/p><p>Se il marito ha trasferito le azioni alla moglie in altro periodo, questo rientra nella presunzione generale!<\/p><p><em>Una voce al centro.<\/em> Dovrebbe essere <em>juris et de jure<\/em> quella disposizione.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> In sostanza, avremmo accettato gli emendamenti Pesenti e Dugoni.<\/p><p>Adesso c\u2019\u00e8 la questione dei discendenti.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole La Malfa, prima di entrare in argomento, siccome sono stati presentati altri due emendamenti, ne do lettura.<\/p><p>Il primo \u00e8 quello dell\u2019onorevole Pesenti:<\/p><p><em>\u00abAlla lettera<\/em> a) <em>del comma terzo sostituire: <\/em>in occasione di matrimonio, <em>con le parole: <\/em>all\u2019atto del matrimonio, e <em>aggiungere:<\/em> a meno che non ci sia riserva di usufrutto o di abitazione\u00bb.<\/p><p>C\u2019\u00e8 poi un secondo emendamento presentato dagli onorevoli Domined\u00f2, Micheli, Carbonari, Valenti, Coccia, Adonnino, Alberti, Ambrosini, Balduzzi:<\/p><p><em>\u00abSostituire alla data:<\/em> 28 marzo 1937, <em>quella:<\/em> dell\u20198 settembre 1943, <em>o subordinatamente:<\/em> 10 giugno 1940\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Domined\u00f2 ha facolt\u00e0 di svolgere il suo emendamento.<\/p><p>DOMINED\u00d2. Signor Presidente, pensavo e penso che, trattandosi di una presunzione assoluta, la quale colpisce retroattivamente con efficacia <em>juris et de jure<\/em> e non solo <em>juris tantum<\/em> dei negozi giuridici validi, sia opportuno tener presente che il fondamento razionale di ogni presunzione assoluta debba ricollegarsi ad un evento cui facciano capo dei presupposti dai quali possano discendere le conseguenze eccezionali, sulle quali poggia la norma legislativa.<\/p><p>Ed allora, per quanto riguarda i negozi giuridici anteriori all\u2019evento, che possa in ipotesi giustificare la norma, a me sembra che questo fatto fondamentale non debba essere se non quello della guerra.<\/p><p>In analogia all\u2019emendamento dell\u2019onorevole Micheli, presentato all\u2019articolo 8 del progetto e allo stesso modo in cui questo emendamento fa capo alla data dell\u20198 settembre 1943, abbiamo proposto in via principale questa data come quella che conclude il fatto della guerra. Laddove la Commissione, il Governo o l\u2019Assemblea, come giudice sovrano, non ritenessero di dover accedere a questo criterio, proporrei di ritornare, in subordinata, al testo ministeriale, cio\u00e8 alla data del 10 giugno 1940.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole La Malfa ha facolt\u00e0 di esprimere il parere della Commissione.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Per quanto riguarda i discendenti, il criterio della Commissione \u00e8 stato pi\u00f9 restrittivo. Il decreto-legge porta la data del 10 giugno 1940. La Commissione, un po\u2019 per analogia, un po\u2019 perch\u00e9 ha scelto il 28 marzo 1937 come periodo di suspicione, ha voluto parificare la condizione della moglie a quella dei discendenti ed ha preso il decennio per tutti e due i rami familiari.<\/p><p>Se noi troviamo che la data del 28 marzo \u00e8 opportuna per quanto riguarda la moglie, credo che si possa superare l\u2019obiezione del collega Domined\u00f2 e adottare la stessa data del 28 marzo 1937 per i discendenti.<\/p><p>Come dico, la Commissione non ha avuto un criterio razionale per questo; ha scelto soltanto la data che potesse rappresentare l\u2019inizio di un periodo di gravi perturbazioni e di altrettante preoccupazioni di ordine familiare e patrimoniale. Dovrei insistere sulla data scelta, pur rendendomi conto di alcune ragioni esposte dall\u2019onorevole Domined\u00f2. Elementi informativi raccolti dai colleghi, specie da quelli che conoscono le strutture patrimoniali in provincia, confermano che molte divisioni di patrimoni si sono fatte prima della dichiarazione di guerra. La data del 28 marzo 1937 verrebbe quindi a colpire tutto un periodo che si pu\u00f2 chiamare di sospetto generico.<\/p><p>Una questione largamente discussa in seno alla Commissione, \u00e8 quella riguardante l\u2019esclusione dal coacervo dei trasferimenti a titolo gratuito effettuati per costituzione di dote in occasione di matrimonio, o per costituzione di patrimonio ecclesiastico. In seno alla Commissione si sono manifestate al riguardo due tendenze. La prima, di carattere restrittivo, \u00e8 quella rispecchiata dai due emendamenti degli onorevoli Dugoni e Pesenti, consistente nel non ammettere se non in misura ristrettissima questa esclusione; o escluderla del tutto (emendamento Dugoni). La seconda \u00e8 intesa a far s\u00ec che si tenga conto non solo dei casi specifici di costituzione di doti, ma di qualsiasi donazione per matrimonio, intesa cio\u00e8 all\u2019adozione di un criterio pi\u00f9 largo. Mi pare che questo secondo atteggiamento sia espresso dagli emendamenti De Vita e Marinaro. La Commissione, come ho gi\u00e0 detto, ha largamente discusso intorno a questa disposizione ed ha trovato una linea di conciliazione nel senso di lasciare il testo cos\u00ec come \u00e8 stato redatto dal Governo.<\/p><p>La Commissione ha ridiscusso il problema dopo la presentazione degli emendamenti ed ha deliberato a maggioranza di accettare l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Marinaro, con la sostituzione alla frase \u00abdi matrimonio\u00bb, della frase \u00abdi seguito matrimonio\u00bb.<\/p><p>Naturalmente gli emendamenti presentati dall\u2019onorevole Persico cadono perch\u00e9 troppo larghi. Accettiamo l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Costa, consistente in una modificazione formale, e accettiamo quello dell\u2019onorevole Pesenti nei riguardi della nominativit\u00e0 obbligatoria dei titoli azionari.<\/p><p>PRESIDENTE. Invito allora l\u2019onorevole Ministro delle finanze a pronunciarsi a nome del Governo.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Sostanzialmente il Governo condivide il pensiero espresso dal Presidente della Commissione in ordine ai diversi emendamenti presentati. Vorrei aggiungere per\u00f2 qualche osservazione di dettaglio. Il primo emendamento dell\u2019onorevole Costa, ove si propone di sostituire alla parola \u00abanteriormente al matrimonio\u00bb le parole \u00abanteriormente a detta data\u00bb e alle parole \u00abconseguiti durante il matrimonio\u00bb le parole \u00abrealizzati anteriormente alla stessa data del 28 marzo 1937\u00bb, pu\u00f2 prestare il fianco a censure, nell\u2019ipotesi di matrimonio che sia stato effettuato posteriormente al 28 marzo 1937; ed \u00e8 per questa ipotesi che suggerisco di aggiungere alle parole \u00abrealizzati anteriormente alla stessa data del 28 marzo 1937\u00bb le parole \u00abo anteriormente al matrimonio, qualora esso sia successivo a tale data\u00bb. In altri termini, nell\u2019ipotesi di un matrimonio che abbia avuto luogo successivamente al 28 marzo 1937, non si pu\u00f2 pretendere dalla donna la dimostrazione di reimpiego anteriore al 28 marzo 1937.<\/p><p>DUGONI Questo \u00e8 <em>in re ipsa<\/em>, onorevole Pella. Possiamo aggiungerlo, se lei crede.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> S\u00ec, se si crede riterrei opportuno introdurre questa modificazione.<\/p><p>Per quanto riguarda le intestazioni in capo alla moglie in occasione della nominativit\u00e0 dei titoli, il Governo \u00e8 perfettamente d\u2019accordo nella formula proposta dalla Commissione col suo emendamento, il quale emendamento dovrebbe assorbire quello degli onorevoli Pesenti, Valiani e altri e quello dell\u2019onorevole Dugoni.<\/p><p>DUGONI. Alla formulazione della Commissione si dovr\u00e0 aggiungere che i titoli devono essere acquistati posteriormente al 28 marzo 1937, altrimenti spostiamo tutta l\u2019economia del paragrafo.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Onorevole Dugoni, mi sembra che sia errata la formula del suo emendamento: \u00abAggiungere al secondo comma il seguente\u00bb.<\/p><p>DUGONI. \u00c8 giusto; bisognava dire: \u00abAggiungere come secondo comma il seguente\u00bb.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Cos\u00ec che il terzo comma investirebbe sia il primo che il secondo. In questo senso, il Governo \u00e8 d\u2019accordo.<\/p><p>Il Governo accetta quindi l\u2019emendamento Marinaro, con l\u2019espressione suggerita dalla Commissione \u00abdi segu\u00ecto matrimonio\u00bb; l\u2019emendamento Costa, quello dell\u2019onorevole Pesenti; non pu\u00f2 accettare l\u2019emendamento proposto dall\u2019onorevole Domined\u00f2.<\/p><p>Quanto all\u2019emendamento Persico devo farmi carico delle osservazioni che al riguardo sono state fatte dalle Commissioni di studio per la preparazione del progetto governativo e delle osservazioni fatte in sede di Commissione parlamentare.<\/p><p>A nome del Governo non posso aderire all\u2019emendamento dell\u2019onorevole Persico.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole La Malfa, la Commissione accoglie l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Persico?<\/p><p>LA MALFA. <em>Relatore.<\/em> La Commissione non lo accoglie.<\/p><p>CORBINO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CORBINO. Sulla questione della data si potrebbe trovare un accomodamento fra una di quelle proposte dall\u2019onorevole Domined\u00f2 e quella accettata dalla Commissione, fermandoci al primo settembre 1939, che \u00e8 la data dello scoppio della guerra in Europa. In effetti \u00e8 da questo momento che si sono cominciate a manifestare le prime distribuzioni di patrimonio da parte di coloro i quali avevano la sensazione precisa che l\u2019Italia sarebbe entrata in guerra e che, quindi, tutto il sistema tributario avrebbe potuto risentire gli effetti della guerra medesima.<\/p><p>La data del 10 giugno 1940 non mi sembra la pi\u00f9 esatta, perch\u00e9 viene a saltare proprio il periodo in cui coloro che avevano intenzione di preparare le evasioni le hanno potuto preparare pi\u00f9 tranquillamente, in attesa della guerra imminente.<\/p><p>Ecco perch\u00e9 alla data del 28 marzo 1937 (che in ogni caso vorrei sostituita con la indicazione di un periodo, anche per giustificare perch\u00e9 noi la scegliamo) io penso si possa sostituire quella del 1\u00b0 settembre 1939.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Corbino propone, quindi, che la data del 28 marzo 1937 sia sostituita da quella del 1\u00b0 settembre 1939.<\/p><p>SCOCCIMARRO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>SCOCCIMARRO. Io devo ricordare che questa data del 28 marzo 1937 \u00e8 gi\u00e0 essa stessa il risultato di un compromesso. Il concetto che ha ispirato la Commissione \u00e8 questo: il momento che fa sorgere la presunzione di un rimaneggiamento dei patrimoni \u00e8 lo scoppio della guerra; ma non alla data 1939-40, poich\u00e9 la guerra in Italia \u00e8 cominciata nel 1935 con l\u2019impresa d\u2019Abissinia. \u00c8 da quel momento che appaiono elementi obiettivi tali da far presumere che sin da allora si \u00e8 cominciato a premunirsi contro provvedimenti fiscali straordinari.<\/p><p>Allora la Commissione, fra la data del 1935 e quella del 1940, ha deciso di considerare il decennio; da ci\u00f2 la data del 28 marzo 1937.<\/p><p>Perci\u00f2 io penso che si possa rimanere su questa posizione di compromesso, perch\u00e9 altrimenti bisognerebbe discutere quale delle due date, 1935 o 1940, occorra mettere nella legge.<\/p><p>MICHELI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>MICHELI. Dichiaro che avendo presentato un emendamento all\u2019articolo 8, il quale propone una modificazione pi\u00f9 radicale, per ora non posso accedere alla nuova proposta, ed in questa veste ho anche firmato l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Domined\u00f2. Voter\u00f2 quindi contro a proposta della Commissione, perch\u00e9 la data indicata elimina rapporti giuridici, che non sono creati, a mio modesto avviso ed anche per una certa esperienza professionale, in un periodo che giustifichi effettivamente l\u2019ipotesi della evasione fiscale.<\/p><p>CRISPO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CRISPO. Poich\u00e9 la Commissione aderisce all\u2019emendamento Marinaro, che \u00e8 pi\u00f9 comprensivo del mio, io rinuncio al mio emendamento e aderisco a quello Marinaro.<\/p><p>DOMINED\u00d2. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>DOMINED\u00d2. Dopo le dichiarazioni dell\u2019onorevole Corbino, ed avendo ascoltato anche quelle dell\u2019onorevole Scoccimarro, rinunzio al mio emendamento per associarmi alla proposta Corbino di scegliere la data del 1\u00b0 settembre 1939, come quella che ha effettivamente aperto il conflitto mondiale.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Effettivamente l\u2019onorevole Scoccimarro ha riferito esattamente i termini in cui la questione si \u00e8 posta in seno alla Commissione. Abbiamo dovuto esaminare anche il termine previsto della dichiarazione di guerra all\u2019Abissinia, come periodo di sospetto. D\u2019altra parte, quando abbiamo modificato le norme del decreto, non modificando tutto il periodo matrimoniale, abbiamo incontrato molte obiezioni da parte del Ministro e degli uffici finanziari, che ritenevano di dovere esaminare tutto il periodo matrimoniale per stabilire la situazione patrimoniale ed i rapporti fra marito e moglie.<\/p><p>La Commissione, adottando la data del 28 marzo 1937, ha ristretto effettivamente molto il criterio fiscale e tributario. Non vorrei che spostassimo di troppo questo periodo, perch\u00e9 se da un certo punto di vista abbiamo peggiorato la situazione per quanto riguarda i discendenti, per quanto riguarda i rapporti matrimoniali abbiamo messo gli uffici finanziar\u00ee in una certa situazione di difficolt\u00e0 in questi accertamenti. Quindi, la Commissione mantiene il suo punto di vista, ed avendo accettato questo compromesso sul decennio, prega i colleghi di accettare il 28 marzo 1937.<\/p><p>PRESIDENTE. Passeremo allora innanzi tutto alla votazione dell\u2019emendamento Corbino, accettato dall\u2019onorevole Domined\u00f2, tendente a sostituire, nel primo comma dell\u2019articolo 3, la data del 1\u00b0 settembre 1939 a quella del 28 marzo 1937.<\/p><p>DUGONI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>DUGONI. Voter\u00f2 per la data del 28 marzo 1937.<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo in votazione l\u2019emendamento Corbino.<\/p><p>(<em>Dopo prova e controprova non<\/em> \u00e8 <em>approvato<\/em>).<\/p><p>Pongo in votazione il primo comma nel testo proposto dalla Commissione.<\/p><p>\u00abAi fini dell\u2019imposta straordinaria, si considerano nel patrimonio del marito i beni acquistati dalla moglie, a titolo oneroso, dopo il 28 marzo 1937\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>Dopo il primo comma occorre inserire, come secondo comma, gli emendamenti dell\u2019onorevole Pesenti e altri e dell\u2019onorevole Dugoni: due emendamenti che sono stati unificati dalla Commissione nel seguente testo:<\/p><p>\u00abAgli stessi fini si considerano nel patrimonio del marito le azioni intestate a nome della moglie in occasione della nominativit\u00e0 obbligatoria dei titoli azionari, disposta dal regio decreto-legge 25 ottobre 1941, n. 1148, convertito nella legge 9 febbraio 1942, n. 9\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Pesenti aderisce a questa formulazione. Anche lei, onorevole Dugoni?<\/p><p>DUGONI. Non aderisco, perch\u00e9 manca la specificazione della data di acquisto di questi titoli. Deve essere, a mio giudizio, specificato che questi titoli siano stati acquistati dopo il 28 marzo 1937, per mantenere integra l\u2019economia dell\u2019articolo.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> La data del 28 marzo si riferisce agli acquisti della moglie, non del marito. Il primo comma dice che si considerano nel patrimonio del marito i beni acquistali dalla moglie a titolo oneroso dopo il 28 marzo 1937. Ora questo acquisto a titolo oneroso \u00e8 rappresentato anche nel secondo comma dalla intestazione delle azioni a qualsiasi data risalga l\u2019acquisto da parte del marito. Quindi mi pare che il comma proposto dalla Commissione esaurisca la questione.<\/p><p>PRESIDENTE. Ella mantiene l\u2019emendamento, onorevole Dugoni?<\/p><p>DUGONI. Di fronte all\u2019insistenza della Commissione, lo ritiro.<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo in votazione il testo unificato proposto dalla Commissione, che diventer\u00e0 secondo comma dell\u2019articolo 3.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>Passiamo al secondo comma, che diviene terzo:<\/p><p>\u00ab\u00c8 fatta eccezione per i beni per i quali sia dimostrato che l\u2019acquisto rappresenta trasformazione di beni posseduti dalla moglie anteriormente al matrimonio o acquisiti successivamente a titolo gratuito, ovvero investimento di redditi propri, conseguiti durante il matrimonio, o di fondi provenienti da accensione di debiti\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Costa ha presentato alcuni emendamenti, svolti dall\u2019onorevole Dugoni e accettati dalla Commissione e dal Governo.<\/p><p>Il primo \u00e8 il seguente:<\/p><p>\u00ab<em>Alle parole:<\/em> anteriormente al matrimonio, <em>sostituire:<\/em> anteriormente a detta data\u00bb.<\/p><p>Lo pongo in votazione.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>Il secondo emendamento \u00e8 del seguente tenore:<\/p><p>\u00ab<em>Alle parole:<\/em> conseguiti durante il matrimonio, <em>sostituire le altre:<\/em> realizzati anteriormente alla stessa data del 28 marzo 1937\u00bb.<\/p><p>Lo pongo in votazione.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>Il terzo emendamento \u00e8 il seguente:<\/p><p>\u00ab<em>Alle parole:<\/em> di fondi provenienti da accensione di debiti, <em>sostituire:<\/em> di capitali provenienti da accensione di debiti\u00bb.<\/p><p>Lo pongo in votazione.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>Pertanto il terzo comma risulta nel suo complesso del seguente tenore:<\/p><p>\u00ab\u00c8 fatta eccezione per i beni per i quali sia dimostrato che l\u2019acquisto rappresenta trasformazione di beni posseduti dalla moglie anteriormente a detta data o acquisiti successivamente a titolo gratuito, ovvero investimenti di redditi propr\u00ee realizzati anteriormente alla stessa data del 28 marzo 1937 o di capitali provenienti da accensione di debiti\u00bb.<\/p><p>PELLA. <em>Ministro delle finanze.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Avevo accennato all\u2019ipotesi del matrimonio che sia stato celebrato dopo il 28 marzo 1937, ed avevo rappresentato l\u2019opportunit\u00e0 di inserire una modifica all\u2019emendamento per fotografare questo caso.<\/p><p>L\u2019onorevole Dugoni, credo con una certa esattezza, ha osservato che doveva intendersi sottinteso nello spirito dell\u2019emendamento.<\/p><p>Se cos\u00ec \u00e8, l\u2019Amministrazione finanziaria, potr\u00e0, in sede di istruzioni, interpretare la portata dell\u2019emendamento rispetto al caso particolare che accennavo. Ma siccome non vorrei che si eccepisse poi un eccesso di potere dell\u2019Amministrazione finanziaria in sede di applicazione, desidererei restasse traccia, nel processo verbale della seduta, che effettivamente la Commissione e l\u2019Assemblea ritengono che lo spirito dell\u2019emendamento \u00e8 quello accennato dall\u2019onorevole Dugoni; che se cio\u00e8 il matrimonio ha avuto luogo dopo il 28 marzo 1937, anzich\u00e9 fare aritmetico riferimento al 28 marzo 1937, occorre fare riferimento alla data di matrimonio.<\/p><p>Chiedo, quindi, alla Commissione ed alla stessa Assemblea, con quelle forme procedurali di cui l\u2019onorevole Presidente \u00e8 maestro, di consacrare nel processo verbale tale ordine di idee.<\/p><p><em>Una voce.<\/em> Non sarebbe meglio fare una formulazione?<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> \u00c8 implicito.<\/p><p>DUGONI. Comunque siamo d\u2019accordo.<\/p><p>PRESIDENTE. Sta bene. Passiamo al terzo comma che diviene quarto:<\/p><p>\u00abAi medesimi fini, si considerano nel patrimonio degli ascendenti i beni da essi ceduti ai discendenti dopo il 28 marzo 1937, quando la cessione dipenda:<\/p><ol><li><em>a<\/em>) da trasferimenti a titolo gratuito, esclusi quelli effettuati per costituzione di dote in occasione di matrimonio o per costituzione di patrimonio ecclesiastico;<\/li><li><em>b<\/em>) da trasferimenti a titolo oneroso, salvo non sia dimostrato che l\u2019acquisto rappresenta trasformazione di beni posseduti dall\u2019acquirente anteriormente alla data predetta o acquisiti successivamente a titolo gratuito, ovvero investimento di redditi propri o di fondi provenienti da accensioni di debiti.<\/li><\/ol><p>\u00abQuando si fa luogo al cumulo previsto nel presente articolo, il contribuente ha il diritto di rivalersi, verso gli intestatari dei beni cumulati, della quota proporzionale d\u2019imposta afferente i beni medesimi\u00bb.<\/p><p>Alla lettera <em>a<\/em>) l\u2019onorevole Dugoni ha proposto di sopprimere, a partire da: \u00abesclusi quelli effettuati&#8230;\u00bb sino alla fine.<\/p><p>DUGONI. Ritiro l\u2019emendamento per associarmi all\u2019emendamento Pesenti.<\/p><p>PRESIDENTE. Sta bene. Alla stessa lettera <em>a<\/em>) l\u2019onorevole Marinaro ha proposto di sopprimere le parole: \u00abin occasione di matrimonio\u00bb e di aggiungere, dopo le parole: \u00abpatrimonio ecclesiastico\u00bb, le altre \u00abo per fare altra assegnazione ai discendenti per causa di matrimonio\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Marinaro \u00e8 presente?<\/p><p>CRISPO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CRISPO. Avevo presentato un emendamento inteso ad eliminare le parole \u00abper costituzione di dote\u00bb allo scopo di far comprendere nell\u2019esclusione tutte le donazioni in occasione di matrimonio. Poich\u00e9 la formula proposta dell\u2019onorevole Marinaro mi sembra pi\u00f9 comprensiva, rinunzio al mio emendamento e fo mio quello dell\u2019onorevole Marinaro.<\/p><p>PRESIDENTE. Ricordo che la Commissione e il Governo hanno accettato l\u2019emendamento Marinaro, fatto proprio dall\u2019onorevole Crispo, aggiungendovi alla fine la parola: \u00absegu\u00ecto\u00bb.<\/p><p>Lo pongo in votazione.<\/p><p>(<em>Dopo prova e controprova \u00e8 approvato<\/em>).<\/p><p>\u00a0<\/p><p>DE VITA. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>DE VITA. Ricordo di aver presentato un emendamento sostitutivo alla lettera <em>a)<\/em> del seguente tenore:<\/p><ol><li><em>a<\/em>) da trasferimenti a titolo gratuito, esclusi quelli effettuati per costituzione di dote o per donazione in occasione di matrimonio o per costituzione di patrimonio ecclesiastico\u00bb.<\/li><\/ol><p>Ora desidero far presente che con tale emendamento si rende pi\u00f9 agevole l\u2019opera degli uffici finanziari che debbono procedere all\u2019accertamento, in quanto dicendo: \u00abdonazioni in occasione di matrimonio\u00bb, fissiamo un elemento certo, mentre con la formulazione dell\u2019onorevole Marinaro introduciamo un elemento di incertezza, che pu\u00f2 mettere in serio imbarazzo gli uffici finanziari competenti. Ecco il significato del mio emendamento. Purtroppo si \u00e8 gi\u00e0 votato. Avrei desiderato che il Governo manifestasse il proprio pensiero in merito alla mia formulazione.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole De Vita, le faccio osservare che l\u2019emendamento che noi abbiamo ora approvato \u00e8 pi\u00f9 ampio della sua formulazione, perch\u00e9 parla di \u00abaltra assegnazione ai discendenti, ecc.\u00bb. \u00c8 evidente che la donazione \u00e8 compresa tra le altre assegnazioni.<\/p><p>DE VITA. La donazione precede il matrimonio. Quando avviene il matrimonio, come fa l\u2019ufficio finanziario a trovare il nesso tra la donazione ed il matrimonio?<\/p><p>PRESIDENTE. Dato che la votazione \u00e8 avvenuta, ed essendo stato accettato l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Marinaro, ritengo che la proposta dell\u2019onorevole De Vita sia assorbita nel testo approvato.<\/p><p>DUGONI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>DUGONI. Propongo il seguente emendamento aggiuntivo all\u2019emendamento dell\u2019onorevole Marinaro: \u00abpurch\u00e9 non siano limitati da usufrutto o diritto di abitazione\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Osservo che vi \u00e8 gi\u00e0 un emendamento in tal senso presentato dall\u2019onorevole Pesenti, il quale ha proposto di aggiungere: \u00aba meno che non vi sia riserva di usufrutto o di abitazione\u00bb.<\/p><p>DUGONI. Desidero riprendere tale emendamento come modifica all\u2019emendamento Marinaro.<\/p><p>CONDORELLI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CONDORELLI. Voter\u00f2 contro questa aggiunta, perch\u00e9 se la riserva di usufrutto o di abitazione pu\u00f2 essere un elemento induttivo di frode allorch\u00e9 si fa il trasferimento a titolo gratuito a favore di terzi, non \u00e8 stato mai indice di frode quando il trasferimento stesso si faccia a favore dei discendenti, perch\u00e9 \u00e8 nella normalit\u00e0 delle cose che, donando ai figli una parte del patrimonio, i genitori se ne conservino il godimento vita durante. Dunque, richiamare questo preteso indice di frode alla legge, mi pare assolutamente inopportuno e fuori della realt\u00e0 dei negozi di cui ci occupiamo.<\/p><p>BERTONE. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>BERTONE. Questi emendamenti sono stati presentati stamane e siamo tutti un po\u2019 incerti. Non \u00e8 il caso di improvvisare in una materia, che, viceversa, dovrebbe essere studiata ponderatamente. Per quanto riguarda l\u2019usufrutto, abbiamo l\u2019articolo 14 che regola, in linea generale, il valore dell\u2019usufrutto stesso. Ritengo che non possiamo adottare una disposizione speciale.<\/p><p>CAROLEO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CAROLEO. Indubbiamente, questo emendamento tenderebbe a inserire una presunzione di frode, che era gi\u00e0, per le riserve di usufrutto nelle alienazioni a favore dei discendenti, inserita dell\u2019articolo 811 del Codice del 1865, e che il nuovo legislatore del 1942 ha creduto di abolire, ragionando precisamente cos\u00ec: non si pu\u00f2 presumere, in via assoluta, la simulazione di un atto e non si pu\u00f2 mettere il giudice di fronte a presunzioni assolute, anche per casi in cui la simulazione non ci sia stata. Ora, dal momento che nella nostra legislazione ordinaria questa presunzione <em>juris et de jure<\/em> di frode, nei confronti dei discendenti, per le riserve di usufrutto, \u00e8 stata superata, mi pare che sia un tornare indietro il volerla riprodurre in questa legge con l\u2019emendamento in questione.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Dugoni, mantiene l\u2019emendamento?<\/p><p>DUGONI. Lo conservo.<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo in votazione tale emendamento.<\/p><p>(<em>Dopo prova e controprova, non \u00e8 approvato<\/em>).<\/p><p>BERTONE. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>BERTONE. Desidero far presente lo stato di disagio in cui ci troviamo discutendo una materia delicatissima come questa; chiedo pertanto, rispettosamente al Presidente che voglia sospendere questa discussione finch\u00e9 non abbiamo sott\u2019occhio tutti gli emendamenti.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Bertone, mi pare che ella cada in un equivoco allorch\u00e9 sostiene questa necessit\u00e0, perch\u00e9 gli emendamenti si trovano effettivamente tutti pubblicati in un voluminoso fascicolo, che \u00e8 stato regolarmente distribuito. In ogni caso vi \u00e8 l\u2019archivio sempre aperto e a disposizione degli onorevoli colleghi.<\/p><p>Non so se l\u2019onorevole Bertone faccia una richiesta formale; comunque, debbo far presente che noi ci troviamo generalmente in questa situazione: che molti emendamenti sono presentati all\u2019ultimo momento, cosicch\u00e9 se tutti pretendessero di averli in tempo, non si potrebbe praticamente procedere alla discussione.<\/p><p>Per esempio, sull\u2019articolo che stiamo esaminando sono stati presentati diversi emendamenti proprio in questo momento; e questi debbono essere accettati, a meno che non si decida che siano respinti tutti gli emendamenti che non sono stati presentati almeno 48 ore prima.<\/p><p>MICHELI. Basterebbero 24 ore.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Mi associo al desiderio unanime dell\u2019Assemblea che gli emendamenti siano presentati in tempo utile per prepararsi alla discussione. Fra le 48 ore fissate dal Regolamento e il limite estremo a cui si \u00e8 arrivati di presentarli durante la seduta, non potrebbe la Presidenza escogitare un termine breve che permetta di assicurare la celerit\u00e0 del lavoro, ma che consenta, nello stesso tempo, di avere conoscenza degli emendamenti prima che si apra la seduta?<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Pella, il Regolamento prevede che si possono presentare emendamenti anche nel corso della discussione, quando abbiano dieci firme, e sappiamo che, data la cordialit\u00e0 e l\u2019accordo che vi \u00e8 tra i colleghi, \u00e8 difficile che non si trovino le firme necessarie per presentare un emendamento. Bisognerebbe modificare il Regolamento; ma l\u2019esperienza ci dice che, qualunque disposizione noi prendessimo, praticamente non sarebbe mai osservata, perch\u00e9 sono sei mesi che insistiamo a questo proposito, sono sei mesi che si discutono la Costituzione e progetti di legge e gli emendamenti sono sempre presentati in questo modo.<\/p><p>Sarei ben lieto di aderire all\u2019ordine di idee che \u00e8 stato manifestato, ma bisognerebbe che tutti coloro che in questo momento plaudono alle parole dell\u2019onorevole Bertone, si chiedessero se non \u00e8 mai avvenuto che essi stessi abbiano presentato emendamenti in ritardo.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> La Commissione non si trova in grado di esprimere un giudizio su molti emendamenti, venendone a conoscenza all\u2019ultimo momento. Pregherei, pertanto, i colleghi, a nome della Commissione, di presentare gli emendamenti almeno 24 ore prima della discussione.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole La Malfa, lei ha sempre diritto, in base al Regolamento, quando si trova di fronte ad un emendamento presentato nel corso della seduta, di chiedere che ne sia rinviato di 24 ore l\u2019esame; ma questa richiesta deve esser fatta per ogni singolo emendamento.<\/p><p>In fondo, si vuol salvaguardare fino all\u2019ultimo minuto la possibilit\u00e0 ai membri dell\u2019Assemblea di dare alta discussione a quel contributo che essi ritengono necessario. Talvolta, pu\u00f2 veramente accadere che la discussione stessa sia di stimolo a qualche nuova formulazione. Non si pu\u00f2 contrastare questo diritto; ma bisognerebbe servirsene veramente in caso di necessit\u00e0<\/p><p>In ogni modo, onorevole Bertone, siamo alla fine di questo articolo, che si potrebbe completare. La discussione potrebbe poi essere rinviata a domani in modo che si possa avere il tempo di far stampare altri esemplari degli emendamenti.<\/p><p>Prego comunque gli onorevoli colleghi di volersi interessare per ritirare ogni mattina in archivio tutto il materiale di stampa di cui hanno bisogno per la discussione.<\/p><p>Passiamo all\u2019emendamento dell\u2019onorevole Persico:<\/p><p>\u00ab<em>Aggiungere alla lettera<\/em> a) <em>le seguenti parole:<\/em> o per divisione <em>inter liberos<\/em>, a titolo di successione ereditaria anticipata\u00bb.<\/p><p>Onorevole Persico, mantiene questo emendamento?<\/p><p>PERSICO. Lo mantengo.<\/p><p>PRESIDENTE. La Commissione ed il Governo hanno dichiarato di non accettare questo emendamento. Lo pongo in votazione.<\/p><p>(<em>Non <\/em>\u00e8 <em>approvato<\/em>).<\/p><p>La lettera <em>a<\/em>) rimane pertanto cos\u00ec formulata:<\/p><p>\u00ab<em>a<\/em>) da trasferimenti a titolo gratuito, esclusi quelli effettuati per costituzione di dote o per costituzione di patrimonio ecclesiastico o per fare altra assegnazione ai discendenti per causa di segu\u00ecto matrimonio\u00bb.<\/p><p>Passiamo alla lettera <em>b<\/em>):<\/p><p>\u00ab<em>b<\/em>) da trasferimenti a titolo oneroso, salvo non sia dimostrato che l\u2019acquisto rappresenta trasformazione di beni posseduti dall\u2019acquirente anteriormente alla data predetta o acquisiti successivamente a titolo gratuito, ovvero investimento di redditi propr\u00ee o di fondi provenienti da accensioni di debiti\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Costa ha proposto di sostituire: \u00ab<em>alla parola:<\/em> fondi, <em>la parola:<\/em> capitali\u00bb.<\/p><p>Questa proposta \u00e8 accettata dalla Commissione e dal Governo.<\/p><p>La pongo in votazione.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>).<\/p><p>Vi \u00e8 poi l\u2019emendamento degli onorevoli Pesenti, Valiani, Lombardi Riccardo e Foa:<\/p><p>\u00ab<em>Aggiungere come nuovo penultimo comma:<\/em><\/p><p>\u00abAi medesimi fini si considerano nel patrimonio del padre le azioni intestate al nome dei figli in occasione della nominativit\u00e0 obbligatoria dei titoli azionari disposta dal regio decreto-legge 25 ottobre 1941, n. 1148, convertito nella legge 9 febbraio 1942, n. 9, salvo non sia dimostrato che le azioni erano state acquistate dal figlio \u2013 a titolo gratuito o a titolo oneroso \u2013 prima della conversione\u00bb.<\/p><p>La Commissione ha dichiarato di accettarlo ed anche il Governo si \u00e8 pronunciato favorevolmente. Lo pongo, pertanto, in votazione.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>Passiamo all\u2019ultimo comma dell\u2019articolo 3:<\/p><p>\u00abQuando si fa luogo al cumulo previsto nel presente articolo, il contribuente ha il diritto di rivalersi, verso gli intestatari dei beni cumulati, della quota proporzionale d\u2019imposta afferente i beni medesimi\u00bb.<\/p><p>Gli onorevoli Adonnino, Micheli, Bosco Lucarelli ed altri hanno ora proposto di aggiungere, alla fine, le parole: \u00abnei limiti del valore del bene ceduto\u00bb.<\/p><p>Invito l\u2019onorevole La Malfa, relatore, a pronunciarsi nei confronti di questo emendamento.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Onorevole Presidente, non sono in grado di esprimere un giudizio su un emendamento come questo, che va meditato.<\/p><p>Pregherei l\u2019onorevole Adonnino di illustrarlo.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Adonnino, vuole illustrare il suo emendamento?<\/p><p>ADONNINO. Lo scopo del mio emendamento \u00e8 questo: in sostanza con questo articolo, in parte si annulla il trasferimento, in parte, nei riguardi reciproci dei due individui \u2013 padre e figlio, poniamo \u2013 si mantiene, perch\u00e9 il bene resta al figlio.<\/p><p>Facciamo un esempio. Un padre ha donato al figlio, parecchi anni addietro, un fondo di 100 mila lire. Adesso noi, ai fini dell\u2019imposta progressiva, prendiamo questo fondo e lo consideriamo come un fondo del padre; e naturalmente, unito ai molti milioni che questo padre pu\u00f2 avere, la quota proporzionale di imposta che graver\u00e0 su questo fondo di 100 mila lire, potr\u00e0 forse essere superiore alle 100 mila lire stesse. Perci\u00f2 il padre, o gli eredi del padre, vanno da questo figlio e gli dicono: Pagaci pi\u00f9 di 100 mila lire.<\/p><p>Paghi quindi esso per lo meno 100 mila lire e si consideri distrutto e come non avvenuto quel passaggio. In altri termini, la proporzione di aumento della progressione non deve incidere su quello che \u00e8 personalmente del figlio. Mi pare chiaro.<\/p><p>PRESIDENTE. Chiedo al Relatore di esprimere il suo parere.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> In sostanza mi pare che il collega Adonnino voglia evitare che si applichi al patrimonio un\u2019aliquota che non sia quella ad esso pertinente in base al criterio della progressivit\u00e0.<\/p><p>PRESIDENTE. Lei \u00e8 dunque d\u2019accordo per quello che riguarda il concetto, onorevole La Malfa?<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Vorrei valutarne tutta la portata.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Se ho ben capito, il pensiero dei proponenti \u00e8 questo: che la rivalsa dell\u2019imposta nei confronti di coloro che avrebbero dovuto essere i contribuenti, e non lo sono stati per quello specifico bene a causa del cumulo, cio\u00e8, nell\u2019esempio citato, la rivalsa che viene esercitata nei confronti del figliuolo, non superi il valore del bene donato. Quindi, non \u00e8 questione di evitare una progressivit\u00e0 maggiore o minore; \u00e8 questione di fare in modo che il limite della rivalsa non oltrepassi il valore del bene.<\/p><p>ADONNINO. Nei rapporti tra padre e figlio, lo Stato non c\u2019entra.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Cos\u00ec stando le cose \u2013 pur esprimendo qualche preoccupazione circa l\u2019esattezza del termine \u00abceduto\u00bb \u2013 accolgo senz\u2019altro l\u2019emendamento a nome del Governo.<\/p><p>ADONNINO. Il termine si pu\u00f2 anche modificare. Io parlavo di \u00abceduto\u00bb, perch\u00e9 sopra si parla pure di \u00abceduto\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Chiedo all\u2019onorevole La Malfa se ha qualche cosa da aggiungere dopo le dichiarazioni del Ministro delle finanze.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Forse pi\u00f9 esattamente si potrebbe emendare la dizione della \u00abquota proporzionale al bene\u00bb dicendo: \u00abha diritto di rivalsa della quota che si applicherebbe a quel bene\u00bb.<\/p><p>SCOCA. Qui supponete che si abbia una aliquota superiore al cento per cento. \u00c8 assurdo.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Mi pare che ci sia un equivoco. Qui la dizione \u00abquota proporzionale di imposta\u00bb \u2013 e do ragione al collega \u2013 pu\u00f2 significare che si divide secondo i valori l\u2019imposta, e si applica, quindi, a quel bene un\u2019imposta superiore a quella che sarebbe applicata se il bene fosse tassato direttamente. E allora mi pare pi\u00f9 semplice dire: \u00abha diritto di rivalsa di quell\u2019aliquota che si applica a quel bene\u00bb (<em>Commenti<\/em>). Non pu\u00f2 essere il valore del bene ceduto, cio\u00e8 il valore di cessione, perch\u00e9 questo valore muta nel tempo. Quindi, se io accerto presso il figlio un bene ceduto ad un prezzo <em>x<\/em>, oggi lo accerto al suo valore reale; e quindi, se io accertassi presso il figlio quel solo bene, applicherei una certa aliquota, rispondente al valore reale di oggi. L\u2019onorevole Adonnino vuol dire questo: che il padre si possa rivalere della quota d\u2019imposta che si applicherebbe a quel bene, qualora fosse il solo bene posseduto da un soggetto fisico.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Non \u00e8 questa la portata dell\u2019articolo.<\/p><p>CAROLEO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CAROLEO. A me pare che debba restare fermo il testo della Commissione, fissando il criterio della proporzionalit\u00e0, perch\u00e9, se anche si accettasse il correttivo proposto dall\u2019onorevole Relatore, ci si potrebbe trovare di fronte ad un cespite per il quale non si saprebbe come determinare la percentuale di imposta, in quanto potrebbe trattarsi di un valore al di sotto del limite imponibile.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Allora non c\u2019\u00e8 diritto di rivalsa.<\/p><p>CAROLEO. Se si stabilisce questo, s\u00ec. Ma non mi pare che sia giusto, perch\u00e9, se ci sono dieci figli, a cui siano stati date eguali quote, inferiori al limite imponibile, e per le quali, nel complesso, il genitore sopporta anche il criterio della progressione, si lascerebbero esenti tutti gl\u2019intestatari da ogni obbligo di rivalsa. Questo \u00e8 un eccesso a cui non si potrebbe arrivare. Quindi mi pare che debba mantenersi fermo il testo della Commissione, che \u00e8 esattissimo e che ci porta ad un criterio di proporzionalit\u00e0. Tutti coloro che subiscono il cumulo finiranno col pagare rispettivamente una quota proporzionale al valore dei beni ricevuti.<\/p><p>BERTONE. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>BERTONE. Ci troviamo di fronte ad una questione di una grande delicatezza e gravit\u00e0, ed io raccomando al Ministro delle finanze di voler bene ponderare, anche per la finanza e per gli uffici fiscali, le conseguenze alle quali si potrebbe andare incontro adottando un provvedimento senza avere prima ben meditato.<\/p><p>L\u2019onorevole Adonnino diceva che lo Stato qui non c\u2019entra. Viceversa c\u2019entra e moltissimo! Questa questione sorger\u00e0 al momento in cui l\u2019intestatario di tutti i beni ha avuto liquidato dalla finanza l\u2019imposta progressiva che deve pagare. Dovr\u00e0 pagare \u2013 supponiamo \u2013 50. Egli ha il diritto di rivalersi, verso gli intestatari dei beni cumulati nel suo patrimonio per una quota, e vedremo quale essa possa essere. Questa quota certamente non pu\u00f2 essere la progressiva a cui egli \u00e8 stato sottoposto, perch\u00e9 egli paga in base ad un patrimonio di 100, mentre colui il quale ha conferito fittiziamente i suoi beni, attraverso il cumulo pagherebbe soltanto 10, 8, 5. Quindi evidentemente si ha una diversit\u00e0 d\u2019imposta.<\/p><p>In secondo luogo, supponiamo che si faccia uno scarico verso il possessore reale dello stabile o del fondo. Costui rimborser\u00e0 la sua quota, ma l\u2019importante \u00e8 che colui che \u00e8 stato tassato d\u2019una imposta progressiva ha il diritto, per ragioni di onest\u00e0 e di moralit\u00e0, di essere scaricato della parte d\u2019imposta che si riferisce ad un bene per cui ha diritto di rivalersi.<\/p><p>E allora ecco dove entra l\u2019ufficio fiscale! Si dovr\u00e0 rivedere la tassazione, ed ogni volta che sorger\u00e0 un caso del genere, bisogner\u00e0 esaminare la posizione del riversante e del riversato, il che vuol dire ritoccare, rivedere le tassazioni.<\/p><p>Non so se a questo si voglia addivenire. Io mi permetto di far presente all\u2019Assemblea la questione, la quale \u2013 a mio modestissimo avviso \u2013 \u00e8 importantissima non soltanto per il contribuente, ma anche per lo Stato e per gli uffici fiscali.<\/p><p>Quindi \u00e8 opportuno meditare bene sull\u2019emendamento prima di prendere una decisione.<\/p><p>SCOCA. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>SCOCA. Io non vedo la gravit\u00e0 del problema. Credo che ci figuriamo un castello che \u00e8 un castello in aria. La norma del progetto che stiamo discutendo mi sembra sufficientemente chiara. Che cosa vuole la legge? La legge vuole che si facciano i cumuli del patrimonio ai fini dell\u2019applicazione dell\u2019imposta e considera due, tre, quattro patrimoni, giuridicamente divisi, come un patrimonio unico ai fini dell\u2019applicazione dell\u2019imposta progressiva. Ma siccome la realt\u00e0 giuridica \u00e8 diversa dalla finzione della legge, il legislatore (ed \u00e8 proprio il legislatore, perch\u00e9 ci troviamo di fronte ad un provvedimento che ha gi\u00e0 efficacia di legge), il legislatore che ci ha preceduti ha considerato il caso per risolvere la questione del riparto dell\u2019imposta sul piano normale: cio\u00e8 ha dato possibilit\u00e0 a chi ha pagato l\u2019imposta di rivalersi verso l\u2019intestatario, cio\u00e8 colui che giuridicamente appare il proprietario dei beni.<\/p><p>Il timore che l\u2019onorevole Adonnino affacciava nel proporre il suo emendamento era questo: che siccome l\u2019imposta \u00e8 progressiva e siccome si arriva a pagare una somma diversa da quella che si pagherebbe se la tassazione avvenisse separatamente, la rivalsa potrebbe assorbire completamente il valore del bene cumulato.<\/p><p>Se questo \u00e8 il timore dell\u2019onorevole Adonnino, esso non ha ragione di essere, perch\u00e9, per quanto sia alta l\u2019aliquota, non arriva mai al cento per cento, mentre perch\u00e9 si verifichi l\u2019ipotesi prospettata dall\u2019onorevole Adonnino bisognerebbe che l\u2019imposta superasse il cento per cento.<\/p><p>Qual \u00e8 il caso che si pu\u00f2 verificare? Che il diritto di rivalsa superi la quota di imposta proporzionale che quel determinato intestatario dovrebbe pagare se i beni fossero tassati separatamente. Ma questo \u00e8 nello spirito della legge che considera pi\u00f9 entit\u00e0 patrimoniali come formanti un unico oggetto di tassazione.<\/p><p>Comunque, a me pare lampante che il timore prospettato dall\u2019onorevole Adonnino non ha luogo di essere e che, quindi, si possa in piena tranquillit\u00e0 votare la formula come \u00e8 stata proposta: porre il limite di cui all\u2019emendamento equivale a supporre una condizione di cose che non pu\u00f2 verificarsi.<\/p><p>DUGONI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>DUGONI. Mi pare si debba premettere che in questa questione della ripartizione il fisco non c\u2019entra. Il fisco percepisce dalle mani del cumulatario, cio\u00e8 da colui a favore del quale \u00e8 stato fatto il cumulo, ma lascia che cumulante e cumulatario se la vedono fra di loro.<\/p><p>La rivalsa, secondo me, dovrebbe essere proporzionale, cio\u00e8 pari al tasso d\u2019imposta che viene pagato dal cumulatario. Perch\u00e9 questo? Perch\u00e9 in generale queste suddivisioni di patrimonio vanno da persona che deve probabilmente premorire verso persona che normalmente vive pi\u00f9 a lungo.<\/p><p>Quindi coloro che dovrebbero vivere pi\u00f9 \u00e0 lungo riceverebbero al momento dell\u2019eredit\u00e0 il bene diminuito della quantit\u00e0 d\u2019imposta che avrebbe dovuto pagare il cumulatario. Sostanzialmente quindi, dobbiamo fare come nel caso della divisione ereditaria in cui facciamo pagare ad ognuno una quota proporzionale di quello che \u00e8 stato pagato complessivamente al fisco. La situazione \u00e8 la stessa e perci\u00f2 deve essere mantenuto il testo del Governo.<\/p><p>CORBINO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CORBINO. Sono d\u2019accordo con l\u2019onorevole Scoca nel ritenere che non vi sia materia di discussione. Il cespite sar\u00e0 colpito con una aliquota, ma siccome l\u2019aliquota anche la pi\u00f9 alta, \u00e8 sempre inferiore al valore del cespite, non pu\u00f2 presentarsi il caso che un contribuente debba pagare un\u2019imposta pi\u00f9 alta del valore del cespite medesimo (<em>Commenti<\/em>).<\/p><p>Ci sar\u00e0 una differenza di aliquota fra quello che il conferente avrebbe pagato se il patrimonio fosse stato suo e quello che invece paga il patrimonio cumulato. Non pu\u00f2 sorgere il problema che Tizio sia chiamato a pagare per l\u2019imposta pagata dal padre pi\u00f9 di quello che valgono i beni che il padre gli ha concesso.<\/p><p>C\u2019\u00e8 piuttosto una questione che affiora dall\u2019articolo 3, e che \u00e8 in relazione con l\u2019articolo 60, per quello che concerne le sanzioni per coloro che non pagano. Perch\u00e9 noi qui concediamo il diritto alla rivalsa, ma potrebbe darsi che il fisco domandi a colui che viene ad essere privato dell\u2019obbligo di pagare, di contribuire con il suo patrimonio all\u2019imposta del contribuente principale. Questa \u00e8 la questione che noi dobbiamo porre fin da questo momento, riservandoci di esaminarla in sede di articolo 60.<\/p><p>Le preoccupazioni dell\u2019onorevole Bertone mi pare siano infondate, perch\u00e9 il fisco in tutto questo non c\u2019entra. Io devo pagare per me ed i miei figli: \u00e8 un affare che devo regolare con i miei figli, non \u00e8 un affare che il fisco deve regolare con me e con i miei figli.<\/p><p>CIFALDI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CIFALDI. A me pare che la questione sia ormai chiara in un punto iniziale; che, cio\u00e8, l\u2019emendamento aggiuntivo dell\u2019onorevole Adonnino non possa creare nessun pregiudizio in riferimento agli obblighi del cumulatario di diversi patrimoni, nel quale cio\u00e8 si accumulano i patrimoni, sui quali si deve pagare. Non vi possono essere preoccupazioni al riguardo. Quello che diceva l\u2019onorevole Bertone non ha fondamento, perch\u00e9 l\u2019emendamento aggiuntivo tende a disciplinare i rapporti tra colui che \u00e8 proprietario fittizio e colui che \u00e8 proprietario effettivo degli immobili. Vi \u00e8 una garanzia reale dello Stato verso questi immobili, per modo che non sar\u00e0 possibile a colui che \u00e8 fittizio proprietario di sfuggire al pagamento della imposta. Dopo di che rimane da chiarire il rapporto fra coloro che pagano e coloro che sono esenti. Per questi rapporti mi pare che quanto \u00e8 detto nell\u2019ultimo capoverso dell\u2019articolo non sia preciso, perch\u00e9 dire: \u00abIl contribuente ha il diritto di rivalersi, verso gli intestatari dei beni accumulati con quota proporzionale d\u2019imposta afferente i beni medesimi\u00bb fa nascere il quesito: ma qual \u00e8 la quota proporzionale afferente i beni? Ve n\u2019\u00e8 una che appare nei rapporti dei beni cumulati, ma ve n\u2019\u00e8 un\u2019altra, e non interessa il fisco, quella che si riferirebbe agli immobili qualora fossero tassati separatamente. A questo riguardo vi pu\u00f2 essere anche un bene il quale non giungerebbe ad essere tassato. Per questo bene non tassato, indubbiamente, l\u2019individuo proprietario non deve niente al fisco, ma ha il dovere di dare la quota proporzionale a colui che \u00e8 fittizio proprietario. L\u2019onorevole Adonnino dice: Possiamo avere l\u2019ipotesi che l\u2019imposta che grava su questo cespite per il fittizio cumulo sia una imposta che superi addirittura il valore del cespite. Mi pare che questa ipotesi si possa verificale agevolmente, perch\u00e9, ad esempio, la quota del 61 per cento riflette l\u2019interezza dei beni, i quali fittiziamente vengono a cumularsi, ma non si riferisce a ciascun cespite. Faccio questa ipotesi: in un patrimonio di centinaia di milioni, che varca lo scatto ultimo per centomila lire, questo cespite, singolarmente preso, non \u00e8 tassabile. Quando viene ad essere tassato proporzionalmente agli altri beni accumulati fittiziamente, raggiunge una quota altissima: il 30 o il 40 per cento di tutti i beni. Questa percentuale rappresenter\u00e0 una quota di venti milioni di imposta. Allora l\u2019emendamento aggiuntivo tende a dire: il massimo della quota che il cumulato pu\u00f2 pretendere dall\u2019intestatario non deve superare il valore del cespite. Onde credo che si possa aderire a questo emendamento, il quale tende a far s\u00ec che la quota proporzionale di colui che deve pagare per un cespite inserito fittiziamente nei beni del cumulante non possa superare al massimo il valore del cespite stesso.<\/p><p>CONDORELLI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CONDORELLI. Io penso che la parola della saggezza portata dall\u2019onorevole Bertone sia quella da seguire.<\/p><p>\u00c8 sorta una grave questione che pi\u00f9 si discute e pi\u00f9 complicata diventa, perch\u00e9 vedo per esempio questo: che i colleghi che si sono occupati della questione hanno guardato alla lettera <em>a<\/em>) ma non hanno guardato alla lettera <em>b<\/em>).<\/p><p>Sono colpiti anche i trasferimenti a titolo oneroso che si presumono, ai fini puramente fiscali, fittizi, simulati, ma che per\u00f2 sono tanto veri per quanto il padre chiama il figlio a rimborsare la proporzionale. In questo caso noi avremo la certezza che questo trasferimento, che \u00e8 ritenuto fittizio ai fini fiscali, \u00e8 reale giuridicamente. Tanto \u00e8 vero che il figlio non pu\u00f2 opporre al padre: io ho fatto questo negozio per farti un favore, quindi nulla ti devo.<\/p><p>Se non gli risponde questo \u00e8 perch\u00e9 il negozio, che fiscalmente \u00e8 fittizio, giuridicamente \u00e8 reale. E in questo caso noi ci troveremo di fronte a un compratore che dovrebbe riversare milioni al suo venditore, che potrebbe essere anche un altro prezzo della cosa, che potrebbe essere anche il 61 per cento.<\/p><p>Vi prego di considerare anche il caso, che \u00e8 stato tenuto presente, di una donazione vera e propria.<\/p><p>Qui si avrebbe che il donatario dovrebbe scontare gli effetti della ricchezza del donante. E considerate poi la situazione in cui si trover\u00e0 questi quando dovr\u00e0 fare i conti in sede di divisione ereditaria coi propr\u00ee fratelli. Che cosa dovr\u00e0 imputare alla propria quota? Quello che avr\u00e0 avuto al momento della donazione o questo tanto poi diminuito di quel 61 per cento che in ipotesi avrebbe rimborsato subito?<\/p><p>Mi pare che sorgono delle questioni talmente gravi che meritano che noi rinviamo il seguito di questa discussione a domani mattina, perch\u00e9 si faccia una disposizione sensata, e in questo senso faccio formale proposta che la discussione sia rinviata a domani mattina.<\/p><p>SCOCCIMARRO. Se si accetta la proposta dell\u2019onorevole Condorelli, io mi riservo di intervenire nella discussione in seguito.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Sulla proposta dell\u2019onorevole Condorelli, premetto che ne raccomander\u00f2 l\u2019accoglimento.<\/p><p>Quando l\u2019onorevole Adonnino ha proposto il suo emendamento, istintivamente abbiamo sentito che vi potevano essere delle ragioni di giustizia per determinare un limite all\u2019esercizio della rivalsa; ma forse il calcolo aritmetico porter\u00e0 a pregare l\u2019onorevole Adonnino di ritirare il suo emendamento.<\/p><p>Infatti, premesso che questo ultimo comma spiega i suoi effetti esclusivamente nei rapporti interni fra cumulatario e cumulato, per cui il fisco \u00e8 fuori discussione, salvo le eventuali ripercussioni in sede di garanzia per la riscossione, se l\u2019ultimo comma stabilisce che l\u2019imposta deve essere ripartita in proporzione dei valori attribuiti ai diversi cespiti, \u00e8 esatto che la preoccupazione dell\u2019onorevole Adonnino non ha ragione d\u2019esistere, in quanto mai vi potr\u00e0 essere una quota di imposta superiore al valore del cespite cumulato.<\/p><p>La portata dell\u2019ultimo comma, cos\u00ec come \u00e8 stato presentato davanti all\u2019Assemblea, \u00e8 nel senso che l\u2019imposta deve essere ripartita proporzionalmente ai valori dei cespiti, e pertanto io debbo arrivare alla conclusione \u2013 anche a modifica di quanto ho detto prima \u2013 che l\u2019onorevole Adonnino potrebbe tranquillamente ritirare il suo emendamento.<\/p><p>Per\u00f2 \u00e8 affiorata un\u2019altra questione, a cui ha accennato qualche oratore, relativa alla tecnica della rivalsa.<\/p><p>Se fosse esatto che tutto questo complesso di cumuli rappresenta il rimedio contro le simulazioni che son\u00f2 state poste in essere a danno del fisco, evidentemente non dovremmo neanche configurare un diritto di rivalsa, posto che il frazionamento del patrimonio sarebbe interamente fittizio.<\/p><p>Tenuto all\u2019imposta \u00e8 il vero contribuente, ma il diritto di rivalsa nasce dalla presunzione di simulazione fiscale, che pu\u00f2 parzialmente o totalmente essere in contrasto con una determinata realt\u00e0 giuridica.<\/p><p>Ed allora nasce il problema se in tale ipotesi \u2013 ed \u00e8 tutta una gamma di ipotesi che soprattutto possono differire fra loro, a seconda che ci troviamo sul piano dei trasferimenti a titolo gratuito o a titolo oneroso \u2013 la forma di rivalsa configurata dall\u2019ultimo comma dell\u2019articolo in discussione sia la pi\u00f9 felice. Ed \u00e8 allo scopo di riesaminare tutta questa materia, che aderisco alla proposta dell\u2019onorevole Condorelli di rinviare la discussione ad una successiva seduta.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>LA MALFA, <em>Relatore. <\/em>Desidererei dare un chiarimento che pu\u00f2 servire al Governo, non essendo perfettamente d\u2019accordo con la dichiarazione del Ministro. L\u2019onorevole Adonnino ha portato all\u2019estrema conseguenza un caso di questo genere: si tassa un miliardo con una aliquota progressiva del 50 per cento. Se divido proporzionalmente l\u2019imposta su qualsiasi cespite io applico il 50 per cento. Se raggiungo il miliardo, cumulando 100 milioni di un discendente, questi cento milioni sono tassati al 17 per cento, cio\u00e8 io pagherei di imposta 17 milioni. Se invece pago proporzionalmente, pago 50 milioni. Questa \u00e8 la questione che pone l\u2019onorevole Adonnino, ed \u00e8 questione molto importante. In effetti, se divido una imposta proporzionalmente, non tenendo conto dell\u2019entit\u00e0 patrimoniale, gravo i patrimoni piccoli di rivalsa molto di pi\u00f9 dei grandi. (<em>Commenti<\/em>).<\/p><p>SCOCA. Allora aboliamo il cumulo!<\/p><p>PRESIDENTE. Il seguito della discussione \u00e8 rinviata alla seduta antimeridiana di domani.<\/p><p>La seduta termina alle 13.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE CLXXIX. 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