{"id":1995,"date":"2023-09-10T22:13:16","date_gmt":"2023-09-10T20:13:16","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=1995"},"modified":"2023-10-21T22:24:05","modified_gmt":"2023-10-21T20:24:05","slug":"antimeridiana-di-venerdi-4-luglio-1947","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=1995","title":{"rendered":"ANTIMERIDIANA DI VENERD\u00cc 4 LUGLIO 1947"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"1995\" class=\"elementor elementor-1995\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-02aab89 elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"02aab89\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-a9b3815\" data-id=\"a9b3815\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-9f33f06 elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"9f33f06\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/19470704_1.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-079c2e6 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"079c2e6\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>CLXXII.<\/p><p>SEDUTA ANTIMERIDIANA DI VENERD\u00cc 4 LUGLIO 1947<\/p><p>PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE <strong>CONTI<\/strong><\/p><p><strong>\u00a0<\/strong><\/p><p><strong>\u00a0<\/strong><\/p><p><strong>INDICE<\/strong><\/p><p><strong>Congedo:<\/strong><\/p><p>Presidente\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/p><p><strong>Convalida del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 29 marzo 1947, n. 143, concernente l\u2019istituzione di una imposta straordinaria progressiva sul patrimonio<\/strong> (<em>Seguito della discussione<\/em>)<strong>:<\/strong><\/p><p>De Mercurio\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/p><p>Bonomi Paolo\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/p><p>Vicentini\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/p><p>Presidente\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/p><p>Pella, <em>Ministro delle finanze\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/em><\/p><p>La seduta comincia alle 10.<\/p><p>SCHIRATTI, <em>Segretario,<\/em> legge il processo verbale della precedente seduta antimeridiana.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Congedo.<\/p><p>PRESIDENTE. Comunico che ha chiesto congedo il deputato Pera.<\/p><p>(<em>\u00c8 concesso<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Seguito della discussione del disegno di legge: Convalida del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 29 marzo 1947, n. 143, concernente l\u2019istituzione di una imposta straordinaria progressiva sul patrimonio. (14).<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Convalida del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 29 marzo 1947, n. 143, concernente l\u2019istituzione di una imposta straordinaria progressiva sul patrimonio.<\/p><p>\u00c8 iscritto a parlare l\u2019onorevole De Mercurio. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>DE MERCURIO. Onorevoli colleghi, ho presentato un ordine del giorno del seguente tenore:<\/p><p>\u00abL\u2019Assemblea Costituente, interpretando le particolari necessit\u00e0 delle popolazioni dell\u2019Italia meridionale, le quali risentiranno il maggior onere fiscale, che loro deriver\u00e0 dal decreto istitutivo dell\u2019imposta progressiva e proporzionale sul patrimonio, in rapporto specialmente ai criteri di valutazione in esso contenuti, che incide notevolmente sulla piccola e media propriet\u00e0, di cui \u00e8 caratterizzata l\u2019economia del Mezzogiorno, ritiene opportuno apportarvi quegli emendamenti che valgano a mitigarne gli effetti deleteri\u00bb.<\/p><p>Ho proposto inoltre degli emendamenti ad alcuni articoli.<\/p><p>La <em>Gazzetta Ufficiale<\/em> del 29 marzo ha pubblicato il decreto legislativo n. 143 sotto il titolo: \u00abIstituzione di una imposta straordinaria progressiva sul patrimonio\u00bb.<\/p><p>Lo stesso decreto contempla anche l\u2019istituzione di una \u00abimposta straordinaria proporzionale sul patrimonio\u00bb.<\/p><p>Sarebbe stato perci\u00f2 opportuno richiamare l\u2019attenzione dei contribuenti anche su questo tributo straordinario, che dovr\u00e0 essere assolto interamente entro il 1948, mentre sar\u00e0 in riscossione anche l\u2019imposta straordinaria progressiva.<\/p><p>Tutti noi ricordiamo che per la discussione in sede plenaria di tale decreto si volevano trascorrere in quest\u2019Aula perfino le ferie pasquali.<\/p><p>Poi sono trascorsi tre mesi e solo da pochi giorni questo disgraziato decreto viene \u00abper convalida\u00bb all\u2019esame dell\u2019Assemblea Costituente.<\/p><p>Altri oratori certamente con argomentazioni migliori e con forma pi\u00f9 brillante hanno finora rilevato i suoi non lievi difetti, ed anche io, deputato meridionale, di quel Mezzogiorno che sar\u00e0 il pi\u00f9 duramente colpito da questa imposta, non intendo sottrarmi al dovere di porre in evidenza sia pure in modo sommario e sintetico quelle pecche che a mio giudizio sono particolarmente degne di rilievo e di emendamenti.<\/p><p>Non esito anzitutto a rilevare che una imposta patrimoniale progressiva o proporzionale che sia, nelle attuali condizioni del Paese, non uncinata al cambio della moneta, rappresenta una imposta immorale, che servir\u00e0 solamente a buttare sul lastrico i piccoli e medi proprietari detentori di minima ricchezza, mentre dar\u00e0 il brevetto e le palme accademiche col riconoscimento tangibile di negative benemerenze a tutti coloro che nell\u2019immediato periodo pre-bellico, durante la guerra e dopo, hanno accumulato sul sangue e sulle disgrazie del popolo italiano decine se non centinaia di milioni, e che oggi si godono in barba al fisco e alla legge in esame i loro non sudati risparmi, e in un prossimo domani, gavazzeranno in quelle modeste casette e in quei piccoli poderi che impiegati, artigiani, agricoltori, pensionati, ecc., dovranno alienare per far fronte alle richieste dell\u2019agente delle imposte e dell\u2019esattore.<\/p><p>Vedremo allora, a meno che lo Stato non voglia diventare l\u2019amministratore quasi totalitario di questi beni, tutti i pi\u00f9 esosi borsari neri lanciarsi all\u2019acquisto di quegli immobili che onesti cittadini saranno costretti a vendere per pagare l\u2019imposta.<\/p><p>Non ripeter\u00f2 quanto gi\u00e0 \u00e8 stato detto da altri, specialmente in materia di cambio della moneta.<\/p><p>Ancora oggi, nonostante critiche pi\u00f9 o meno interessate all\u2019attuazione di questo provvedimento di giustizia sociale e perequazione tributaria, esso \u00e8 ritenuto ancora attuabile, perfino da un ex Ministro delle finanze e del tesoro, l\u2019onorevole Bertone che tutti conosciamo quale un tecnico di valore e soprattutto un galantuomo.<\/p><p>Per mio conto, rifacendomi a quanto in proposito venne da me gi\u00e0 sostenuto fin dal 1943, confermo che il cambio della moneta \u00e8 necessario e pienamente attuabile, sempre che il Governo abbia la buona volont\u00e0 e la ferma decisione di attuarlo.<\/p><p>Passo quindi ad esaminare con la massima obiettivit\u00e0 il decreto legislativo in parola.<\/p><p>Le cause che giustificano il provvedimento suenunciato nella sua integrit\u00e0 sono ovvie, e possono cos\u00ec riassumersi:<\/p><ol><li><em>a<\/em>) mancata revisione e moderazione delle spese e tempestivo, rigido controllo delle medesime;<\/li><li><em>b<\/em>) omesso cambio della moneta, pi\u00f9 volte preannunciato con conseguenze speculative, economiche, gravissime;<\/li><li><em>c<\/em>) indugio nell\u2019adozione del provvedimento riflettente l\u2019imposta progressiva sul patrimonio, per la cui attuazione integrale, equa e perequata, gli Uffici finanziari esecutivi, n\u00e9 hanno mezzi adeguati, n\u00e9 i funzionari addetti si trovano nella condizione di tranquillit\u00e0 economica che possa spronarli ad intenso lavoro;<\/li><li><em>d<\/em>) conseguenti indilazionabili necessit\u00e0 di Tesoreria.<\/li><\/ol><p>Nell\u2019impossibilit\u00e0 di intrattenerci in modo particolare sull\u2019argomento, ci limitiamo a richiamare l\u2019attenzione su quanto riteniamo meritevole di particolare esame.<\/p><p>Come \u00e8 noto, l\u2019imposta ordinaria sul patrimonio \u00e8 applicata per \u00abcespiti\u00bb e quindi prescinde dalle persone fisiche individualmente considerate, che abbiano la compropriet\u00e0 del \u00abcespite\u00bb.<\/p><p>Ne consegue che lo straordinario tributo sar\u00e0 dovuto anche da chi si trovi nella pi\u00f9 ristretta condizione economica, cosicch\u00e9, mentre per l\u2019imposta straordinaria progressiva di cui al titolo primo del decreto \u00e8 previsto il minimo di tre milioni di lire, per ogni persona fisica, che abbia anche poche migliaia di lire di patrimonio, non sfuggir\u00e0 all\u2019imposta straordinaria nella misura del 4 per cento oltre gli aggi, e ci\u00f2 nella stessa misura proporzionalmente di chi abbia larghe possibilit\u00e0.<\/p><p>Per le piccole propriet\u00e0, vediamo nel provvedimento l\u2019applicazione di un cinico salasso tributario di cui il Governo avrebbe dovuto rendersi debito conto.<\/p><p>Per citare un caso, quello dei modesti impiegati e lavoratori a reddito fisso, in genere, che attraverso anni di sacrificio si procurarono una modesta abitazione.<\/p><p>Questi contribuenti, privi di risorse, nel volgere di pochi mesi dovranno soddisfare il debito d\u2019imposta se non vogliono consentire all\u2019esattore di far tesoro delle poche e sole masserizie di casa, essendo utopistici, irreali, ed iniqui i presupposti depositi in banca, nonch\u00e9 la propriet\u00e0 di titoli e di gioielli.<\/p><p>Ove si pensi, poi, al modo con cui praticamente si \u00e8 proceduto all\u2019applicazione dell\u2019imposta ordinaria sul patrimonio ed a quello col quale si stanno ora effettuando dagli uffici la rivalutazione dei fabbricati, tutto induce ad affermare che se lo straordinario tributo potr\u00e0 giovare alla Tesoreria, esso sar\u00e0 assolutamente sperequativo nei rapporti fra contribuenti ed anche vessatorio per i piccoli proprietari.<\/p><p>Sarebbe veramente illogico e contrario ai princip\u00ee che debbono regolare l\u2019applicazione dei tributi, la pretesa di applicare lo straordinario tributo di cui al titolo secondo su di una base che risaputamente non \u00e8 perequata fra tutti i cittadini che vi sono tenuti.<\/p><p>Non \u00e8 poi il caso di attenuare ai contribuenti, intendiamo piccoli e medi, che costituiscono il bersaglio del fisco di tutte le occasioni, la cognizione di quelli che saranno i loro effettivi oneri tributari, dovendosi considerare la coordinata applicazione degli articoli 29 e 68 del decreto-legge.<\/p><p>Infatti, per i patrimoni che non raggiungono i tre milioni di lire, si verificher\u00e0, non importa sotto quale titolo, l\u2019applicazione dell\u2019aliquota del 4 per cento stabilita dall\u2019articolo 68 sui valori assoggettati all\u2019imposta ordinaria, e poi per quelli da lire 3 milioni, oltre all\u2019aliquota di cui all\u2019articolo 29, si dovr\u00e0 quella corrispondente all\u2019imposta straordinaria di cui all\u2019articolo 68. Per impedire le evasioni, per correggere le sperequazioni e gli indebiti gravami della ordinaria patrimoniale, il tributo del 4 per cento dovrebbe essere considerato in acconto della patrimoniale personale progressiva, diminuendo l\u2019imponibile esente, onde pervenire ad una maggiore estensione nell\u2019applicazione del tributo con corrispondente moderazione di aliquota se fosse possibile.<\/p><p>Un eventuale maggiore lavoro degli uffici non sussisterebbe, dato che le dichiarazioni sono obbligatorie da lire un milione e mezzo, e poi d\u2019altra parte si moralizzerebbe la legge che, cos\u00ec com\u2019\u00e8, costituisce una offesa al diritto del cittadino, nello stesso tempo che agevola i profittatori e gli evasori.<\/p><p>Cade qui a proposito rilevare che nutriamo fondati dubbi sulla attrezzatura da parte degli Uffici a esperire questo lavoro di mole ponderosa, il quale data la sua natura dovr\u00e0 essere svolto con scrupolosit\u00e0 e meticolosa pazienza.<\/p><p>Tali dubbi sono, a nostro avviso, legittimamente fondati, se si consideri la dizione dell\u2019articolo 75 del decreto. Ricordiamo che nel settembre 1944 si faceva presente al Ministro delle finanze la necessit\u00e0 di provvedere alla immediata riorganizzazione del personale degli Uffici esecutivi dell\u2019Amministrazione finanziaria (non soltanto delle imposte dirette) ed alle provvidenze tutte relative a cominciare da quella per il suo stato economico. Ora, soltanto all\u2019atto di promulgare il decreto 29 marzo 1947, viene richiamata dai Ministeri economici l\u2019autorizzazione a tale fine, cos\u00ec che \u00e8 dato di domandarsi:<\/p><p>Quale preparazione ha potuto fare l\u2019Amministrazione finanziaria per essere in grado di assolvere il suo grave compito nell\u2019applicazione del decreto sull\u2019imposta patrimoniale? Come \u00e8 mai possibile che un organo da formare, elementi da istruire ed addestrare in questo breve lasso di tempo possano corrispondere alle esigenze di una sana amministrazione, che vuole la massima sagacia ed avvedutezza, mentre ha anche il dovere di amministrare la giustizia dei tributi con consapevole equit\u00e0 ed equanimit\u00e0?<\/p><p>In tali condizioni non sembra opportuno, considerato che il progetto di legge mentre disciplina l\u2019azione delle Commissioni giudicanti, non prevede in alcun modo due altri generi di Commissioni, di istituire appunto quella dei tecnici, e quella di liberi cittadini che spronino e coadiuvino il fisco?<\/p><p>Se la legge agli articoli 75 e 76 prevede provvedimenti per l\u2019organizzazione del personale, ci\u00f2 significa che il personale fiscale non \u00e8 preparato. Studiare, dunque, come gli uffici stessi e le Commissioni provinciali possano essere affiancate da elementi tecnici, consulenti legali (ragionieri e commercialisti) nominati da collegi di cittadini, commissioni che dovrebbero affiancare l\u2019opera degli uffici.<\/p><p>Approfondendo lo studio del decreto 29 marzo 1947, relativo alla imposta progressiva sul patrimonio, il capo quarto \u2013 valutazione dei cespiti patrimoniali \u2013 ha richiamato particolarmente la nostra attenzione.<\/p><p>La legge deve contenere disposizioni tali che consentano di giungere alla determinazione di valori omogenei dei cespiti patrimoniali pi\u00f9 diversi, onde perequare, quanto pi\u00f9 possibile, l\u2019onere tributario:<\/p><ol><li><em>a<\/em>) valutando in base ai valori nudi dell\u2019anno 1946, i terreni, le scorte relative, i fabbricati, le aziende industriali e commerciali ed i cespiti non specificati nel suddetto Capo IV;<\/li><li><em>b<\/em>) in base alla media dei prezzi di compenso del semestre 1\u00b0 ottobre 1946 al 31 marzo 1947 le azioni, obbligazioni, cartelle del prestito ecc. quotate in borsa;<\/li><li><em>c<\/em>) in base alla valutazione, giusta la quale \u00e8 stata effettuata la liquidazione dell\u2019imposta di negoziazione per i titoli sopra indicati non quotati in borsa, nonch\u00e9 per le partecipazioni delle societ\u00e0 assoggettate alla suddetta imposta.<\/li><\/ol><p>Il temuto cambio della moneta, troppo frequentemente preannunciato, il diminuito valore di acquisto della lira, il timore di un eventuale inflazione e \u2013 d\u2019altro canto \u2013 la necessit\u00e0 di trovare l\u2019impiego alle ingenti somme accumulate nell\u2019esercizio di attivit\u00e0 industriali e commerciali, e nei traffici di ogni specie, determinarono, nell\u2019anno 1946, una corsa agli investimenti in beni immobili, che \u00e8 da ritenere non possano costituire elemento valido nella valutazione dei valori da prendere a base nella applicazione della imposta.<\/p><p>Per i terreni, specialmente in alcune zone particolarmente fertili e coltivate, i prezzi hanno potuto assumere proporzioni iperboliche, per le rendite addirittura fantastiche, conseguite da frutteti, vigneti, ecc., e per la mancanza di offerte di vendita sul mercato.<\/p><p>Se \u2013 quindi \u2013 non si vuole, o non si deve colpire la propriet\u00e0 fondiaria oltre il suo valore effettivo, ragguagliato al momento in cui il mercato dei prodotti agricoli sar\u00e0 normalizzato, i criteri di valutazione da adottare, non potranno non tenere conto di tali circostanze.<\/p><p>Per i fabbricati e porzioni di essi \u2013 particolarmente nei grandi centri urbani \u2013 i prezzi di mercato subirono nel 1946 influenze varie delle quali si dovrebbe tenere debito conto.<\/p><p>E proprio per tale motivo sar\u00e0 pi\u00f9 equo riferirsi alla media dei valori di un determinato periodo prebellico, rivalutati alla data corrente.<\/p><p>Inoltre, sia per i terreni che per i fabbricati, ma specialmente per questi ultimi, nella determinazione dei valori non dovrebbe essere estraneo il riferimento alle rendite rispettivamente realizzate nella presente situazione vincolistica.<\/p><p>Per la valutazione delle scorte, dei terreni agrari, se \u2013 come \u00e8 dato ritenere \u2013 sotto questa voce si considerano le vive, le morte, i macchinari agricoli, ecc., non si comprende come vi si potr\u00e0 giungere in modo razionale, dato che essa si effettuer\u00e0 sulla base dei redditi imponibili agrari, quindi forfetariamente e presuntivamente, ponendosi su uno stesso piano le grandi, le medie, e le piccole propriet\u00e0 terriere che non hanno, n\u00e9 possono avere dotazioni di macchinari, di attrezzi e di scorte in genere, le quali invece sussistono per ingenti valori, in molte delle medie, ma soprattutto nelle grandi propriet\u00e0. Non solo, ma deve rilevarsi che non poche delle piccole propriet\u00e0 terriere ed anche delle medie si trovano in condizione di non disporre di scorta alcuna per la loro stessa natura e destinazione.<\/p><p>Sarebbe quindi opportuno che la dichiarazione di cui all\u2019articolo 33 della legge contenesse la indicazione della composizione e dei valori delle scorte (bestiami, macchinari, attrezzi di qualunque natura, ecc.).<\/p><p>Lasciando la legge come \u00e8, si avr\u00e0 un aggravio, per i valori che non esistono, per i piccoli e medi proprietari ed una ingiustificabile agevolazione a beneficio dei grandi proprietari, ma, nel complesso, a tutto danno dello Stato, che non colpir\u00e0 chi pi\u00f9 possiede.<\/p><p>\u00c8 poi da notare che, a causa degli eventi bellici, procedendo forfetariamente, si incorrerebbe in errori anche gravi.<\/p><p>Ad evitare tutto ci\u00f2 basterebbe inserire nella legge l\u2019obbligo di descrivere nella dichiarazione i suddetti cespiti, mentre un eventuale ragguaglio ai redditi agrari potrebbe servire alla finanza come elemento di apprezzamento delle dichiarazioni. Per quanto poi concerne i fabbricati non si dovrebbe dimenticare un criterio di moderazione imposto della gravissima condizione in cui si trova la propriet\u00e0 edilizia, a causa delle mancate manutenzioni e del regime vincolistico, e dalla considerazione che si \u00e8 andato progressivamente compromettendo per tal fatto anche l\u2019interesse della collettivit\u00e0, con una politica che ha anche allontanato i capitali privati dalla costruzione di nuovi fabbricati per abitazioni.<\/p><p>La valutazione delle azioni in base alle quotazioni di borsa del semestre 1\u00b0 ottobre 1946 al 31 marzo 1947, non sembra affatto omogenea alla valutazione dei terreni e dei fabbricati, fino a che non siano state operate le rivalutazioni e siano in corso aumenti di capitali, che importano distribuzione di azioni gratuite, o semigratuite.<\/p><p>Finalmente, la valutazione delle azioni non quotate in borsa sulla stessa base accertata agli effetti della imposta di negoziazione per l\u2019anno 1947, costituisce un\u2019altra grave deficienza della legge, ai compilatori della quale \u00e8 sfuggito il carattere personale e talvolta familiare di societ\u00e0 costituite a soli fini fiscali, e la superficialit\u00e0 e sommariet\u00e0, con le quali si procede nella liquidazione della imposta di negoziazione.<\/p><p>Sempre soffermandoci sul Capo IV, il capitolo \u00abvalutazioni\u00bb offre ed impone largo campo di esame, perch\u00e9 \u00e8 dalla valutazione idonea e perequata dei cespiti nella loro diversa specie, natura ed ubicazione (questa per quanto attiene i fabbricati), che dipende la equa distribuzione dell\u2019onere patrimoniale tributario a cui i cittadini saranno sottoposti, e dei quali taluni (i proprietari terrieri, i commercianti, gli industriali) potranno riaversi con incremento di fecondo lavoro, mentre altri (i proprietari dei fabbricati) non avranno mezzo alcuno di ripresa economica, e dovranno affannosamente cercare i mezzi per fronteggiare l\u2019imposta.<\/p><p>Secondo l\u2019articolo 9 e seguenti, la valutazione \u00e8 affidata alla Commissione Censuaria Centrale, la quale dovr\u00e0 determinare i coefficienti relativi, tenendo presenti le zone economico-agricole per i terreni e scorte, e i Comuni, per i fabbricati. Tali coefficienti predisposti dall\u2019Amministrazione, del catasto e dei servizi tecnici, saranno comunicati alle Commissioni Censuarie comunali e da queste a quelle provinciali con facolt\u00e0 di far note rispettivamente le proprie osservazioni entro 30 e 90 giorni, cos\u00ec che \u00e8 da prevedere che per sapere quali saranno i coefficienti definitivamente adottati dalla Amministrazione, non basteranno parecchi mesi.<\/p><p>La Commissione Censuaria Centrale stabilir\u00e0 i coefficienti definitivi, ma non sarebbe inopportuno che tutte le Commissioni Censuarie Comunali e Provinciali conoscessero i coefficienti di tutte le zone, affinch\u00e9 esse fossero messe in grado di poter fare gli opportuni confronti.<\/p><p>Il concetto di riferire il valore dei terreni e fabbricati all\u2019anno 1946 potr\u00e0 anche essere accettato, ma a condizione che i coefficienti siano determinati sulla base di razionali considerazioni di estimazioni e non su arbitrari elementi, basati sulle poche contrattazioni verificatisi nell\u2019anno a scopo speculativo, o di investimento, per evitare le conseguenze del cambio della moneta, o non subire l\u2019alea del diminuire del suo potere di acquisto.<\/p><p>La valutazione dei terreni fatta sulla base di coefficienti, trova la sua giustificazione nella necessit\u00e0 di adottare un criterio di massima, ma poich\u00e9 i coefficienti stessi si applicheranno ad elementi catastali base non aggiornati n\u00e9 determinati contemporaneamente, le pi\u00f9 impensate sorprese si verificheranno per l\u2019esistenza di diverse zone economico-agrarie anche nella stessa Provincia.<\/p><p>Secondo l\u2019articolo 12, gli Uffici delle imposte procederanno alla valutazione dei terreni con i coefficienti indicati dagli articoli 9 e 11 applicati alle risultanze catastali, rimanendo cos\u00ec al contribuente come alla finanza il diritto di ricorrere tutte le volte che non sussista la corrispondenza fra risultanze catastali e situazioni di fatto.<\/p><p>Il contribuente potr\u00e0 rapidamente esercitare il diritto di rettifica, ma dubbi e questioni possono sorgere nei confronti della finanza, non essendo ammesso che gli Uffici distrettuali possano rivedere gli accertamenti una volta modificati, essendo tale facolt\u00e0 riservata soltanto alle Commissioni amministrative. Occorrerebbe, quindi, che gli Uffici procedessero alla valutazione secondo le risultanze catastali, ma con facolt\u00e0 di revisione per non conformit\u00e0 allo stato di fatto ed anche per eventuali errori materiali di calcolo.<\/p><p>L\u2019articolo 12, per quanto riflette la valutazione dei terreni, dovrebbe perci\u00f2 essere modificato come appresso: \u00abContro la valutazione dei terreni eseguita dagli Uffici in base alle risultanze catastali ed ai coefficienti indicati negli articoli precedenti, i contribuenti possono ricorrere alle Commissioni amministrative per la non corrispondenza alle qualit\u00e0 di coltura risultanti dal catasto. D\u2019altra parte gli Uffici potranno rettificare la valutazione dei terreni da essi effettuata, nel termine di un anno dall\u2019eseguita notifica dell\u2019accertamento, tutte le volte che le risultanze catastali non corrispondano allo stato di fatto e che si siano verificati errori di calcolo\u00bb.<\/p><p>Un\u2019altra osservazione: procedendosi nelle valutazioni \u2013 per quanto riguarda i terreni \u2013 per zone economico-agrarie, si cadr\u00e0 facilmente in errore, se non si terranno presenti anche le particolari situazioni di fatto che, nelle singole zone, possono verificarsi e perci\u00f2 \u00e8 da prevedere una tale possibilit\u00e0 per le opportune provvidenze.<\/p><p>Inoltre, dalla valutazione dei terreni dovrebbero essere escluse tutte le costruzioni non destinate ai lavoratori o al ricovero di bestiame, per essere comprese specificamente nella dichiarazione di cui all\u2019articolo 33.<\/p><p>Per quanto riflette i fabbricati il problema \u00e8 non meno grave. Secondo gli articoli 9 e 10, si dovrebbero determinare i valori 1946 applicando alla \u00abconsistenza\u00bb dei fabbricati, coefficienti determinati dalla Commissione Censuaria Centrale in relazione alle categorie ed alle classi istituite per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano ai sensi del decreto 14 aprile 1939, n. 652, convertito in legge l\u201911 agosto 1939, n. 1249. Pi\u00f9 considerazioni si impongono a questo riguardo.<\/p><p>Le categorie e classi di fabbricati determinati nel 1939 quali variazioni possono presentare od avranno potuto subire nel frattempo? Come potranno fare gli Uffici delle imposte, se non incorrendo in errori fantastici, ad applicare a tavolino coefficienti sulla base dei particolari del catasto urbano non aggiornati, n\u00e9 precisi, n\u00e9 provvisti dagli elementi tutti occorrenti per addivenire ad una ponderata determinazione di diversi valori attribuibili alle diverse parti di uno stesso fabbricato? In questi anni si sono fatte revisioni parziali dei redditi dei fabbricati, ma la incompletezza dei dati catastali, la non uniformit\u00e0 negli apprezzamenti, determinarono difficolt\u00e0 assai gravi, dovendosi anche tener presente che la situazione di fatto pu\u00f2 notevolmente essere modificata per cause le pi\u00f9 diverse.<\/p><p>Occorre poi riflettere che la divisione dei fabbricati in categorie e classi, senza distinzioni nelle singole parti che li costituiscono e, cio\u00e8 ad abitazioni di lusso e anche economiche, anche nello stesso fabbricato, ad uso industriale, o commerciale, senza poter fare poi i rispettivi apprezzamenti in base alle situazioni di fatto, sarebbe cosa del tutto errata e causa di sperequazione pregiudizievole.<\/p><p>Sarebbe quindi necessario che il penultimo capoverso dell\u2019articolo 9 fosse cos\u00ec modificato:<\/p><p>\u00abI fabbricati si valutano in base ai valori medi dell\u2019anno 1946, mediante applicazione della loro consistenza di coefficienti determinati dalla Commissione censuaria, per le diverse destinazioni, o diverso adattamento delle singole sue parti\u00bb.<\/p><p>Stabilisce l\u2019articolo 10 come sopra detto che i coefficienti per la valutazione di fabbricati sono stabiliti con riguardo alle categorie ed alle classi istituite per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano.<\/p><p>Specialmente nei grandi centri \u2013 ad esempio Roma \u2013 si possono commettere gli errori pi\u00f9 impensati. Possono esserci casupole nell\u2019interno di Roma aventi valore assai maggiore di un ricco appartamento in localit\u00e0 anche centrale, potendo essere il maggior valore rappresentato dall\u2019area. In uno stesso palazzo \u2013 specialmente con la generalizzazione del condominio \u2013 possono esistere appartamenti che, per esposizione e rifiniture interne differiscono sensibilmente con altri dello stesso palazzo.<\/p><p>Occorre pertanto che non manchino tutte le possibilit\u00e0 di discriminazione e gli Uffici, allo stesso modo che i contributi possano, in sede di accertamento, correggere le applicazioni di coefficienti standardizzati.<\/p><p>Le aree fabbricabili saranno valutate caso per caso, ma non sarebbe inutile che, fossero adeguatamente valutate anche tutte le aree destinate ad uso di giardini, cortili esterni, ecc.<\/p><p>Infine, non va taciuto che per quanto riguarda i fabbricati le leggi vincolistiche hanno messo la propriet\u00e0 nelle pi\u00f9 dure e tristi condizioni, e mentre da tutte le parti si predica di ricostruire non vi \u00e8 chi rifletta che fra qualche anno la propriet\u00e0 urbana, oggi esistente, diventer\u00e0 un mito, e non rimarranno che case inabitabili, poich\u00e9 senza le manutenzioni, i fabbricati non possono resistere all\u2019azione demolitrice del tempo.<\/p><p>Da tutto quanto abbiamo esposto e data la impreparazione degli uffici e la assoluta insufficienza dei mezzi di cui essi dispongono oggi e potranno disporre domani \u2013 cos\u00ec gli Uffici esecutivi delle imposte e pi\u00f9 specialmente quelli degli Uffici tecnici erariali ai quali debbono essere affidati compiti vastissimi e di grande difficolt\u00e0 in uno spazio di tempo ristretto \u2013 non \u00e8 da sperare che la legge potr\u00e0 trovare un\u2019applicazione che soddisfi le esigenze dell\u2019Erario e purtroppo quelle di una sana perequazione tributaria.<\/p><p>Si avranno vittime numerose fra i proprietari immobiliari, mentre si avvantaggeranno quelli che avranno propriet\u00e0 prevalentemente mobiliari. E saranno proprio questi che vedranno la possibilit\u00e0 di entrare in possesso in breve tempo, delle propriet\u00e0 piccole, medie e grandi, impreparate ed impossibilitate a sostenere il gravissimo onere tributario reso pi\u00f9 grave dalla ristrettezza del tempo durante il quale l\u2019imposta dovr\u00e0 essere sodisfatta, e dalla mancanza di provvidenze, che mettano in grado di tentare, occorrendo, non demolitrici operazioni finanziarie.<\/p><p>Passiamo ora da esaminare alcuni altri articoli che meritano a nostro giudizio particolare attenzione e precisamente gli articoli 17, 18, 19 e 31, 44, 45, 75 e 76.<\/p><p>Articolo 17: \u00abLe aziende industriali e commerciali, comprese in esse quelle esercenti industrie agrarie di qualsiasi genere, si valutano nel loro complesso, tenendo conto dei vari elementi che le compongono, sulla base dei valori medi dell\u2019anno 1946\u00bb.<\/p><p>Articolo 18, secondo comma: \u00abLe azioni, obbligazioni, cartelle di prestito ed ogni altro titolo di credito quotato in borsa sono valutati in base alla media dei prezzi di compenso del semestre 1\u00b0 ottobre 1946 &#8211; 31 marzo 1947\u00bb.<\/p><p>Articolo 19, primo comma: \u00abPer i titoli indicati nell\u2019articolo precedente, non quotati in borsa, nonch\u00e9 per le quote delle societ\u00e0 assoggettate all\u2019imposta di negoziazione, si adotta la valutazione in base alla quale \u00e8 stata liquidata l\u2019imposta di negoziazione per l\u2019anno 1947\u00bb.<\/p><p>All\u2019articolo 31, primo comma, si stabilisce poi che le societ\u00e0 semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice, a garanzia limitata, di fatto, le associazioni ed enti, in quanto non siano soggetti ad imposta di negoziazione, debbono dichiarare il loro patrimonio, con l\u2019indicazione delle quote spettanti ai singoli soci.<\/p><p>Questi articoli dimostrano come differentemente si proceda per i cespiti patrimoniali in diversi casi, per cui \u00e8 da ritenere certo:<\/p><p>1\u00b0) che tutti coloro che non hanno partecipazioni in societ\u00e0, o pacchetti azionari si troveranno esposti in modo molto pi\u00f9 gravoso di quelli che non siano i possessori di titoli azionari, in quanto essi si vedranno valutato il loro patrimonio e le doro aziende analiticamente, mentre ci\u00f2 non avverr\u00e0 per coloro che non siano possessori di titoli o partecipi a societ\u00e0;<\/p><p>2\u00b0) che, non essendo consentito ai funzionari delle imposte di svolgere indagini presso le banche e gli istituti di credito in genere, per le societ\u00e0 azionarie aventi carattere familiare, per quelle a responsabilit\u00e0 limitata, ecc., sar\u00e0 facile presentare situazioni patrimoniali in cui figurino partite di credito suffragate dal relativo estratto-conto di banca, mentre contemporaneamente possono sussistere, ed in molti casi effettivamente sussisteranno altrettante partite di credito dei soci, per somme anche superiori.<\/p><p>Per le societ\u00e0 anonime, siamo del parere che l\u2019indagine fiscale assolutamente non possa limitarsi a quello che risulta dalle valutazioni di borsa, che vengono fatte annualmente agli effetti dell\u2019applicazione della tassa di circolazione delle azioni.<\/p><p>Ci sono societ\u00e0 che hanno un piccolo capitale sociale, dietro il quale si nascondono aziende importantissime. Ci sono societ\u00e0 che hanno un\u2019apparenza modesta per le cifre che rappresentano le attivit\u00e0 (macchine, attrezzi, materie prime, mobili), che invece costituiscono complessi industriali importantissimi e di reddito imponente.<\/p><p>Senza presentare specifici emendamenti, raccomandiamo il riesame oculato degli articoli relativi. Vi sono due articoli il 44 e il 45 che non possono essere da noi accettati.<\/p><p>Il decreto dichiara espressamente che non vi \u00e8 obbligo da parte delle banche di dare le denunce di tutti i depositi, crediti vari, ecc. Vi \u00e8 anzi in proposito una dichiarazione in senso contrario: \u00abLa presente disposizione non si applica nei confronti delle Banche e delle Aziende di credito\u00bb.<\/p><p>E per quale motivo?<\/p><p>Ma quanti valori e capitali verranno cos\u00ec sottratti all\u2019imposta? Si vuol tentare anche in questo modo il salvataggio dei grossi capitali?<\/p><p>L\u2019articolo 45 fa obbligo ai notai che abbiano valori in deposito di denunziarli; perch\u00e9 no le Banche? Non esitiamo a proporre i relativi emendamenti. E con poche altre considerazioni d\u2019ordine essenzialmente pratico mi avvicino rapidamente alla fine.<\/p><p>Il grande contribuente italiano che generalmente conosce le manchevolezze e le deficienze dell\u2019Amministrazione sorrider\u00e0 di fronte alla possibilit\u00e0 di eludere la legge, o di limitarne l\u2019applicazione, ma il piccolo contribuente, quello di tutti i giorni e di tutte le ore e, diciamolo pure, di tutte le occasioni, ingoier\u00e0 in gran parte l\u2019amaro calice che, per tradizione, \u00e8 oramai per ogni contributo, ed anche in questo riservato ai piccoli. Si ricordi il motto: \u00abGli stracci vanno sempre per aria\u00bb e si stia certi fino da ora che saranno proprio i piccoli a sopportare il peso tributario nella misura che incide sul vivo e sul necessario \u00e8 non sul superfluo. Di fronte alla urgente necessit\u00e0 di far cassa ed alla brevit\u00e0 del tempo per l\u2019applicazione della legge, questa situazione non pu\u00f2 lasciarci indifferenti, ma inquieti, anzi assolutamente turbati, perch\u00e9 attraverso sistemi e mezzi empirici, si turberanno, si dissesteranno tante piccole e medie economie, con tutte le ripercussioni inevitabili, materiali e morali.<\/p><p>Indubbiamente, l\u2019applicazione della legge riverser\u00e0 a preferenza e con precedenza, sui proprietari di terreni e di fabbricati: ora noi ci domandiamo come essi procederanno alla liquidazione della quota parte di patrimonio devoluto allo Stato. I proprietari di terreni tenteranno ogni mezzo per conseguire il conseguibile (dei prodotti della terra o del bestiame), con la certa ripercussione sui consumatori e i proprietari di fabbricati gi\u00e0 abbandonati nelle manutenzioni, e perci\u00f2 in stato di progressivo deperimento, con danno indiretto di tutta l\u2019economia nazionale, non potranno far altro che tentare la vendita per coprire il fabbisogno.<\/p><p>\u00c8 ben vero che la legge presume che ad ogni patrimonio corrisponda un <em>quid<\/em> in deposito presso le Banche, ma poich\u00e9 di utopistiche previsioni non si vive, \u00e8 d\u2019uopo porsi il problema finanziario del contribuente, e vedere come risolverlo, laddove non si tratti di qualche incauto borsaro nero che abbia investito parte del suo non sudato tesoro in beni stabili.<\/p><p>Quindi, la legge \u00e8 ormai gi\u00e0 organizzata e perci\u00f2 \u00e8 quasi sempre impossibile emendarla, ma tuttavia quando non saranno presentati ed approvati emendamenti, chiediamo che tutte le osservazioni fatte siano tenute presenti nella emanazione precisa e completa delle istruzioni che tempestivamente precederanno l\u2019applicazione della legge.<\/p><p>Bisogna anche pensare che il decreto ha considerato solamente il modo di battere cassa frettolosamente, ma non abbiamo rilevato nessun accenno, nemmeno il pi\u00f9 lontano che si riferisca ai mezzi finanziari che saranno offerti ai contribuenti per sostenere il peso dell\u2019imposta. Provvedere a questo significa avere la tranquillit\u00e0 di poter applicare l\u2019imposta largamente senza il timore di distruggere il patrimonio, il che deve essere presente nella mente e nella preoccupazione del legislatore. Quando ad un patrimonio noi avremo fatto una falcidia della met\u00e0, noi avremo portato a questo patrimonio un colpo cos\u00ec forte che esso sar\u00e0 messo in condizioni di infunzionalit\u00e0 o improduttivit\u00e0, e questo sarebbe un danno gravissimo, perch\u00e9 legiferando in materia fiscale, noi dobbiamo tener sempre presente la necessit\u00e0 di non inaridire le fonti del reddito.<\/p><p>Noi esortiamo il Governo a interpretare la necessit\u00e0 del popolo italiano, e particolarmente delle popolazioni meridionali perch\u00e9 gli effetti dell\u2019imposta proporzionale straordinaria sul patrimonio che incide notevolmente sulla piccola e media propriet\u00e0, di cui \u00e8 caratterizzata la economia del laborioso popolo del Mezzogiorno non raggiunga gli effetti deleteri, che vengono giustamente paventati, e auspichiamo invece che al risanamento dell\u2019erario contribuiscano quasi totalmente quei pingui patrimoni, che il decreto in esame sembra quasi voler preservare dai tentacoli del fisco. (<em>Applausi \u2013 Congratulazioni<\/em>).<\/p><p>PRESIDENTE. \u00c8 iscritto a parlare l\u2019onorevole Bonomi Paolo. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>BONOMI PAOLO. Pi\u00f9 che a considerazioni di carattere generale porter\u00f2 le mie osservazioni sulle disposizioni che interessano il campo agricolo, ed in modo particolare gli agricoltori-coltivatori diretti, contro i quali, per essere \u2013 in molti casi \u2013 possessori di beni il cui valore si avvicina al minimo imponibile esente dall\u2019applicazione dell\u2019imposta, saranno puntate le migliori armi fiscali.<\/p><p>Che un\u2019imposta sul patrimonio si dovesse applicare \u00e8 fuori d\u2019ogni discussione, poich\u00e9 ragioni di carattere morale e imprescindibili necessit\u00e0 finanziarie impongono allo Stato di ricorrere a questo mezzo straordinario per realizzare entrate a sollievo dello stremato bilancio.<\/p><p>Non si deve dimenticare che a causa della guerra vaste categorie di cittadini (detentori dei titoli di Stato, risparmiatori, possessori di rendite fisse, salariati, impiegati) hanno praticamente, attraverso la svalutazione, pagato la pi\u00f9 feroce delle imposte, e che, pertanto, anche i possessori di beni reali dovevano essere chiamati alla leva del sacrificio.<\/p><p>Vi sono, per\u00f2, alcuni canoni dell\u2019economia e della finanza che non si possono impunemente violare. Non si pu\u00f2, innanzi tutto, tagliare l\u2019albero per raccogliere il frutto. Quando gli oneri fiscali non vengono mantenuti entro i limiti della sopportabilit\u00e0 viene appunto sradicata la pianta. Non vorremmo che questo si verificasse proprio per quelle piccole aziende che tutti dicono di voler tutelare e delle quali in realt\u00e0 ben pochi si curano. La situazione delle piccole aziende agricole \u00e8 assai diversa da quella delle aziende pi\u00f9 consistenti. Mentre queste ultime possono facilmente ricorrere al credito e fare ampio assegnamento sui proventi monetari della vendita dei prodotti, i piccoli coltivatori, che non hanno generalmente facilit\u00e0 di ottenere credito, destinano gran parte della produzione al consumo diretto, ci\u00f2 che impedisce loro di realizzare notevoli disponibilit\u00e0 monetarie. La loro posizione va, quindi, guardata con occhio vigile sotto l\u2019aspetto fiscale.<\/p><p>La possibilit\u00e0 contributiva dei coltivatori diretti \u00e8 gi\u00e0 resa anemica dalla grandinata di aumenti delle imposte ordinarie che si \u00e8 scatenata negli ultimi tempi (imposte fondiarie e sui redditi agrari aumentate di oltre venti volte, imposta di famiglia talvolta centuplicata, imposta sul bestiame portata alle stelle), cui si aggiungono imposte straordinarie, come la imposta sui profitti di guerra per i fittavoli, e la avocazione dei cosidetti profitti di speculazione.<\/p><p>Che cosa avverr\u00e0 con la patrimoniale?<\/p><p>Il legislatore ha ritenuto di ovviare al pericolo di un collasso della piccola propriet\u00e0 e della piccola affittanza disponendo l\u2019esonero di due milioni per i patrimoni che superano detto limite. Ma la efficacia della disposizione dipende dal sistema e dal metro che verranno usati per la valutazione dei terreni e delle scorte vive e morte. La legge \u00e8 alquanto elastica su questo punto e potr\u00e0 essere bene o male usata secondo le direttive degli organi preposti all\u2019applicazione, cio\u00e8 dell\u2019Amministrazione finanziaria e della Commissione censuaria centrale.<\/p><p>Anzitutto non si pu\u00f2 non compiacersi col legislatore per il sistema che chiameremo automatico della valutazione; ma ove si consideri che i coefficienti (moltiplicatori dei redditi dominicale e agrario) verranno determinati in base ai valori correnti fra il 1\u00b0 ottobre 1946 e il 31 marzo 1947 la questione diventa di una gravit\u00e0 impressionante, e tale da destare serie preoccupazioni non tanto nei confronti dei singoli contribuenti quanto invece per l\u2019economia agricola, l\u2019unica che sarebbe chiamata a sostenere un peso addirittura vessatorio.<\/p><p>Si tenga presente infatti che nel periodo considerato un mercato vero e proprio dei terreni e delle scorte da cui possono scaturire degli elementi indice-base di una certa attendibilit\u00e0 manca nel modo pi\u00f9 assoluto e che i pochi casi che si sono verificati nei trapassi della propriet\u00e0 fondiaria riguardano pi\u00f9 che altro investimenti di moneta da parte di individui che vivono al di fuori della sfera dell\u2019attivit\u00e0 agricola. Sono costoro i grandi speculatori e borsari neri che avendo troppo facilmente accumulato delle vistosissime cifre, non si sono peritati d\u2019investirle in terreni a prezzi iperbolici, operazione che per costoro non costituisce che scarsa importanza in quanto il miraggio altro non \u00e8 stato che quello di accaparrare dei beni reali.<\/p><p>Orbene, se, al riguardo, non interverranno disposizioni chiarificative, moderative e prudenziali, sulla scorta di siffatti elementi del tutto capricciosi, verranno desunti i coefficienti per la valutazione dei terreni e delle scorte.<\/p><p>Poco importa se in una contrada, in un Comune od in una Provincia si sono verificati o meno trapassi di propriet\u00e0: basteranno pochi, se non pochissimi casi, per determinare in tutta la Nazione dei coefficienti per comparazione.<\/p><p>Anche per quanto riguarda la valutazione delle scorte (bestiame, attrezzi, capitali di anticipazione), la legge prevede un sistema di coefficienti moltiplicatori del reddito agrario. Ma anche qui la posizione delle piccole aziende coltivatrici presenta aspetti particolari da tre parti e cio\u00e8: <em>a<\/em>) il frutto del capitale investito in scorte vive e morte; <em>b<\/em>) il frutto del capitale investito in anticipazioni colturali; <em>c<\/em>) il compenso al lavoro direttivo. Le disposizioni sulla imposta patrimoniale stabiliscono che nel capitalizzare il reddito agrario si deve detrarre la parte rappresentata dal compenso al lavoro direttivo. Questa norma pu\u00f2 essere giusta per i proprietari che conducono il fondo in economia: non pu\u00f2 essere giusta, invece, per quelli che conducono a mezzadria (in quanto una parte delle scorte pu\u00f2 appartenere al mezzadro) e meno ancora per coltivatori diretti, dato che essi, non pagando i salari, non anticipano che in piccola parte i capitali di esercizio, ma anticipano il proprio lavoro, il quale non deve essere certo capitalizzato per venire assoggettato all\u2019imposta patrimoniale.<\/p><p>Purtroppo la nostra legislazione fiscale non ha riguardo alcuno per la piccola propriet\u00e0 e la piccola azienda coltivatrice tende generalmente a creare \u2013 almeno di fatto \u2013 una progressivit\u00e0 a rovescio a danno dei piccoli. Il frutto del lavoro viene generalmente confuso col frutto dei capitali e tassato come se fosse utile di impresa.<\/p><p>Speriamo che almeno non si giunga all\u2019estremo di considerare come patrimonio imponibile la figurativa capitalizzazione del frutto del lavoro.<\/p><p>\u00c8 da considerare, poi, che sia la quantit\u00e0 che la qualit\u00e0 di scorte inventariate e valutate colla revisione generale degli estimi dei terreni erano sostanzialmente diverse da quelle d\u2019oggi, e non si \u00e8 lontani dal vero se si afferma che attualmente dette scorte sono notevolmente ridotte rispetto al triennio 1937-39.<\/p><p>Sempre in tema di valutazione si potr\u00e0 obiettare che l\u2019articolo 11 stabilisce che i coefficienti predisposti dall\u2019Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali vengono comunicati alle Commissioni censuarie comunali e a quelle provinciali, le quali hanno facolt\u00e0 di formulare le proprie osservazioni sui coefficienti stessi rispettivamente entro 30 giorni ed entro 90 giorni dalla data di ricezione.<\/p><p>Tale procedura, se pu\u00f2 ritenersi normale per quanto riflette le questioni catastali (valori assoluti, valori comparativi, qualit\u00e0 di colture e classe di produttivit\u00e0, esame dei reclami, ecc., ecc.), non altrettanto si pu\u00f2 dire per un problema complesso, delicato ed urgentissimo quale \u00e8 quello dell\u2019imposta straordinaria progressiva sul patrimonio.<\/p><p>Si potr\u00e0 altres\u00ec obiettare che, a mente dell\u2019articolo 12, i contribuenti possono ricorrere alle Commissioni amministrative contro le valutazioni dei terreni eseguite dagli Uffici distrettuali delle imposte con i coefficienti indicati dagli articoli 10 e 11.<\/p><p>Siffatto ragionamento per\u00f2 \u00e8 privo di significato, ove si consideri che proprio all\u2019ultimo capoverso dell\u2019articolo 11 \u00e8 detto che i predetti coefficienti vengono stabiliti in \u00abvia definitiva\u00bb per ciascuna zona economico-agraria, e per ciascun Comune, dalla Commissione censuaria centrale.<\/p><p>Una particolare osservazione merita la dizione contenuta nel secondo comma dell\u2019articolo 26: \u00abtenore di vita del contribuente\u00bb, che si presta per tutti i casi (vita lussuosa, sperperatore, risparmiatore, egoista, ecc.).<\/p><p>Con tale dizione indubbiamente il legislatore ha inteso dare un\u2019arma agli Uffici fiscali per colpire coloro che in breve volgere di tempo hanno accumulato delle vistosissime ricchezze e che per il tenore di vita che conducono, indipendentemente dai redditi conosciuti o dal patrimonio accertato o non accertato, vi siano fondati motivi per ritenere debbano essere o tassati nel caso che la valutazione analitica dei beni non raggiunga il minimo imponibile o tassati per <em>x+y = z<\/em> dato appunto il loro tenore di vita.<\/p><p>In proposito, ai galantuomini non rimane che manifestare un vivo plauso all\u2019intenzione del legislatore, ma quando si presenter\u00e0 il caso di un agricoltore coltivatore diretto il cui patrimonio non raggiunge il minimo imponibile, l\u2019Ufficio fiscale, opponendo argomentazioni pi\u00f9 o meno valide, quali ad esempio, risparmiatore, egoista, possessore di polli e maiali ed altro ben di Dio, avr\u00e0 buon gioco per indurre l\u2019agricoltore stesso, a scanso dell\u2019applicazione di una soprattassa pari all\u2019ammontare dell\u2019imposta, oltre l\u2019ammenda pari ad una met\u00e0 della stessa imposta, ad accettare il concordato proposto.<\/p><p>Ho detto prima che non \u00e8 improbabile che a fare le maggiori spese della nuova imposta patrimoniale saranno, ancora una volta, gli agricoltori, e la prova della nostra affermazione \u00e8 fornita anche dal fatto che abbiamo ora brevemente illustrato.<\/p><p>Speciale osservazione ci sia consentito di fare, sia sul primo Capoverso dell\u2019articolo 30 che su quanto \u00e8 detto alla lettera <em>a<\/em>) dell\u2019articolo 33.<\/p><p>Per quanto riguarda l\u2019obbligatoriet\u00e0 di presentazione della dichiarazione per i patrimoni netti la cui consistenza alla data del 28 marzo raggiunge l\u2019importo di lire 1.500.000, osservo che nel campo agricolo, non conoscendosi <em>a priori<\/em> i coefficienti che andr\u00e0 a stabilire la Commissione censuaria comunale \u00e8 assai problematico fissare pure <em>a priori<\/em> chi \u00e8 soggetto o non \u00e8 soggetto alla dichiarazione stessa. Poi, quando anche la consistenza di beni sia di entit\u00e0 tale da presumere superi in ogni caso il predetto importo, a parte il fastidio e la perdita di prezioso tempo, ben pochi sono gli agricoltori \u2013 specie gli agricoltori diretti \u2013 che si trovano nelle condizioni di adempiere ad una formalit\u00e0 burocratica di scarsa importanza.<\/p><p>Si \u00e8 detto di scarsa importanza perch\u00e9 i cespiti patrimoniali nel campo agricolo sono \u2013 a tutti gli effetti \u2013 gi\u00e0 inventariati anche ai fini del cumulo (vedi imposta complementare progressiva sul reddito).<\/p><p>In proposito si prega di prendere nota che in ogni contrada d\u2019Italia stanno sorgendo degli uffici i cui titolari, pi\u00f9 o meno specializzati in materia fiscale, prevedono di poter fare una lauta vendemmia a spese degli agricoltori (si parla di lire 3000 e oltre per ogni piccola dichiarazione).<\/p><p>Circa le indicazioni da fornire nella denuncia, nel caso non venga concesso l\u2019esonero, \u00e8 quanto mai opportuno semplificare il pi\u00f9 possibile in guisa che gli agricoltori, ed in particolar modo i coltivatori diretti, possano fornire agevolmente i pochi elementi richiesti o direttamente o tramite le loro associazioni. Nella dichiarazione baster\u00e0 indicare: il Comune e la localit\u00e0 in cui sono situati i terreni; l\u2019intestazione della partita catastale; i redditi dominicale e agrario; le generalit\u00e0 dell\u2019affittuario nel caso di terreni dati in affitto.<\/p><p>Abbiamo detto semplificare e non complicare, anche perch\u00e9 i contribuenti agricoli hanno da essere incoraggiati a produrre di pi\u00f9 con minore spesa e non avviliti da formalit\u00e0 burocratiche che male si adattano colla loro mentalit\u00e0, sana e semplice, nonch\u00e9 intimoriti da sanzioni pi\u00f9 o meno gravose e giustificate.<\/p><p>Con i poteri conferiti ai membri delle Commissioni di merito secondo il disposto dell\u2019articolo 46, di eseguire cio\u00e8 accertamenti non proposti dagli Uffici e di elevare le cifre di patrimonio fissate dagli Uffici, o concordate fra contribuente e Ufficio, anche se gi\u00e0 iscritti a ruolo, a parte il fatto morale e la palese disistima nei confronti dei funzionari preposti alle operazioni di accertamento e perfezionamento dei concordati, si cade nell\u2019arbitrio vero e proprio.<\/p><p>Non saranno infatti infrequenti i casi nei quali uno o pi\u00f9 membri di dette Commissioni agiranno per vendetta.<\/p><p>Secondo il disposto dell\u2019articolo 3, ai fini dell\u2019imposta, si considerano nel patrimonio del marito i beni acquistati dalla moglie, a titolo oneroso, durante il matrimonio: ai medesimi fini si considerano nel patrimonio degli ascendenti i beni da essi ceduti ai discendenti dopo il 10 giugno 1940.<\/p><p>Sia nell\u2019uno che nell\u2019altro caso sono previste delle eccezioni, ed \u00e8 proprio su queste che concentreremo tutta la nostra attenzione.<\/p><p>Le eccezioni che si fanno per la moglie, ai fini cio\u00e8 di non far luogo al cumulo, concernono beni per i quali sia dimostrato che l\u2019acquisto rappresenta trasformazioni di cespiti posseduti anteriormente al matrimonio o acquisiti successivamente a titolo gratuito, ovvero investimento di redditi propri, conseguiti durante il matrimonio, o di fondi provenienti da accensione di debiti.<\/p><p>Per i discendenti le eccezioni riguardano: la costituzione di dote in occasione di matrimonio o costituzione di patrimonio ecclesiastico; la trasformazione di beni posseduti dall\u2019acquirente anteriormente alla data 10 giugno 1940 o acquisiti successivamente a titolo gratuito, ovvero investimento di redditi propri o di fondi provenienti da accensione di debiti.<\/p><p>L\u2019intenzione del legislatore non poteva essere che quella di considerare come patrimonio unico quello di coloro che, prevedendo l\u2019istituzione di imposte straordinarie progressive, hanno perfezionato trasferimenti, divisioni, assegnazioni, ecc. al fine o di sottrarsi al pagamento dei tributi (valori imponibili al disotto del minimo) o quanto meno per beneficiare di aliquote inferiori a quella afferente i beni patrimoniali considerati nel loro complesso.<\/p><p>In proposito ci sia consentito di affermare che di siffatte eccezioni andranno a beneficiare proprio coloro che intuitivamente hanno precorso le intenzioni del legislatore, mentre gli agricoltori \u2013 in particolar modo i coltivatori diretti \u2013 anche quando abbiano le carte in regola, o per ignoranza o per pressioni d\u2019ordine vario a cui saranno sottoposti, ben difficilmente potranno evitare il cumulo di beni che, stando alla lettera e allo spirito delle disposizioni, dovrebbero considerarsi separati.<\/p><p>L\u2019articolo 4 fa espresso richiamo a quanto disposto dall\u2019articolo 1101 del Codice civile, che cio\u00e8 i pesi della comunione sono in proporzione delle rispettive quote, ma \u2013 purtroppo \u2013 chi ha anticipato l\u2019importo iscritto a ruolo, in caso di liti (e non saranno infrequenti) per esercitare la rivalsa nei confronti degli aventi causa dovr\u00e0 promuovere azione legale.<\/p><p>Un ultimo punto del provvedimento merita considerazioni perch\u00e9 particolarmente pericoloso per le sorti della piccola propriet\u00e0 ed \u00e8 quello relativo all\u2019applicazione per una volta tanto dell\u2019imposta ordinaria proporzionale con aliquota decuplicata.<\/p><p>In aggiunta all\u2019imposta straordinaria della quale abbiamo fin qui parlato, la legge prevede infatti l\u2019applicazione del 4 per cento sull\u2019imponibile gi\u00e0 iscritto a ruolo per l\u2019anno 1947 ai fini dell\u2019imposta ordinaria sul patrimonio. Tale imponibile deriva, com\u2019\u00e8 noto, da quello ordinariamente accertato sulla base dei valori del periodo prebellico moltiplicato per 10. Praticamente, quindi, un ettaro di terreno che con riferimento al periodo prebellico fosse stato valutato in lire 15.000, risulter\u00e0 inscritto nei ruoli 1947 per lire 150.000 e pagher\u00e0 quindi al 4 per cento lire 6000.<\/p><p>Da molte parti d\u2019Italia in queste ultime settimane si \u00e8 alzata la protesta dei piccoli proprietari di terre e di case contro questa imposta.<\/p><p>Protesta pacifica senza manifestazioni inconsulte e ricattatorie di piazza.<\/p><p>I piccoli proprietari hanno protestato, ma hanno incominciato a pagare la prima rata, perch\u00e9 in loro \u00e8 profondo il senso del dovere verso la patria, ma anche perch\u00e9 credono ancora nella giustizia e sono sicuri che il Governo e la Costituente accoglieranno la loro giusta richiesta di attenuare il sacrificio imposto dalla patrimoniale proporzionale.<\/p><p>Senza arrivare alla sospensione delle riscossioni, come vorrebbero alcuni, poich\u00e9 ben conosciamo quali potrebbero essere le conseguenze per il bilancio dello Stato, e poich\u00e9 si riconosce la difficolt\u00e0 di far luogo a una vera e propria esenzione soggettiva, che implica l\u2019accertamento preventivo dell\u2019entit\u00e0 del patrimonio di ciascun soggetto, ritengo che si possa suggerire la concessione di uno sgravio parziale del 50 per cento collegato con l\u2019imposta progressiva.<\/p><p>Si potrebbe cio\u00e8 stabilire che i contribuenti che non risultassero assoggettabili all\u2019imposta progressiva, perch\u00e9 il patrimonio non raggiunge il minimo di cui all\u2019articolo 1, avranno diritto allo sgravio del 50 per cento dell\u2019imposta patrimoniale gravante sul cespite immobiliare.<\/p><p>Dato poi che i contribuenti non potranno godere dello sgravio nelle prime rate, \u00e8 necessario una maggior diluizione dei pagamenti.<\/p><p>Occorrerebbe stabilire che le partite di imposta inferiori a lire 30.000 verranno riscosse entro il 1950 e quelle comprese tra le 30.000 e le 60.000 entro il 1949.<\/p><p>Ci\u00f2 ha particolare importanza per i piccoli proprietari e affittuari coltivatori diretti che non sono assolutamente in grado di pagare l\u2019imposta entro il 1948 e sarebbero costretti ad alienare i fondi o quanto meno a privarsi dei mezzi finanziari occorrenti per la coltivazione, con gravissima iattura per la produzione agricola e per la stessa tranquillit\u00e0 sociale del Paese.<\/p><p>Lo Stato non verrebbe a perdere nulla con la dilazione richiesta trattandosi solo di questioni di cassa. D\u2019altro canto, la rapida riscossione delle partite maggiori (che spesso vengono anche riscattate) renderebbe meno sensibile e facilmente tollerabile il ritardo nell\u2019affluenza alle casse erariali delle partite minori.<\/p><p>E qui presento due emendamenti:<\/p><p><em>\u00abAll\u2019articolo 68 aggiungere<\/em><em>:<\/em> I contribuenti che non risulteranno assoggettabili all\u2019imposta progressiva di cui all\u2019articolo 1 avranno diritto allo sgravio del 50 per cento dell\u2019imposta proporzionale gravante sui cespiti immobiliari. Lo sgravio \u00e8 accordato su domanda della parte\u00bb.<\/p><p><em>\u00abAll\u2019articolo 72 aggiungere<\/em><em>: <\/em>\u00abLe partite di imposta inferiore a lire 30.000 verranno riscosse entro il 1950 e quelle comprese fra le lire 30.000 e lire 60.000 entro il 1949\u00bb.<\/p><p>Le osservazioni e le richieste da me fatte hanno un solo scopo: tutelare quella piccola propriet\u00e0 che tutti i partiti, dico tutti i partiti, nei loro programmi hanno detto di voler difendere e potenziare. Non dimentichiamo che questa piccola propriet\u00e0 \u00e8 quasi sempre frutto di lavoro, di sacrifici, di sudore. Non dimentichiamo che questa piccola propriet\u00e0 \u00e8 garanzia di ordine sociale. Non dimentichiamo ancora che questa piccola propriet\u00e0 sar\u00e0 per l\u2019Italia baluardo per la difesa della libert\u00e0 di tutti i cittadini. (<em>Applausi<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE. \u00c8 iscritto a parlare l\u2019onorevole Vicentini. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>VICENTINI. Onorevoli colleghi! Il progetto che stiamo esaminando deve essere considerato nel clima delle preoccupazioni di ordine finanziario che l\u2019Assemblea Costituente, la Commissione di finanza ed il Paese hanno vissuto nei mesi scorsi. Prescindere da esso, come talvolta \u00e8 accaduto nell\u2019esposizione di qualche oratore, significa dimenticare lo stato di assoluta necessit\u00e0 che ha determinato il provvedimento ed il fine che con lo stesso si intende raggiungere.<\/p><p>Qualche mese fa tutti eravamo pensosi davanti al ritmo incalzante verso l\u2019alto delle quotazioni dei titoli azionari e dei cambi, alla ascesa continua dei prezzi, in una parola di fronte a quelle manifestazioni palesi che potevano portare, con l\u2019inflazione, il nostro Paese sulla via del disastro economico e del caos sociale. Allora si reclamava a gran voce, e da ogni settore dell\u2019Assemblea, che si ponesse mano finalmente a quegli strumenti fiscali, ordinari e straordinari, ed a quella politica del credito, che, insieme, valessero ad infrenare la pericolosa discesa del residuo valore della nostra moneta.<\/p><p>Il progetto di legge che ci sta dinnanzi \u00e8 uno dei provvedimenti reclamati e nell\u2019esaminarlo non possiamo straniarci dalla considerazione delle condizioni della nostra finanza che lo hanno determinato ed imposto.<\/p><p>L\u2019imposta straordinaria sul patrimonio rientra \u2013 e lo dice lo stesso aggettivo \u00abstraordinaria\u00bb \u2013 in quel complesso di provvedimenti che vanno sotto il nome di \u00abFinanza straordinaria\u00bb volti a perseguire, in generale scopi di politica finanziaria antinflazionistica, ed in particolare ad offrire un importante contributo per rimarginare, almeno in parte, le falle paurose determinate dallo sforzo bellico nel bilancio dello Stato; a fornire all\u2019Amministrazione pubblica i mezzi indispensabili per quella politica sociale che, se entra ormai in sempre maggior misura nell\u2019azione di ogni Stato moderno, le vicende dell\u2019immane conflitto hanno reso pi\u00f9 urgente e pi\u00f9 vasta.<\/p><p>Inoltre la \u00abpatrimoniale\u00bb rappresenta un necessario correttivo di giustizia distributiva del carico tributario. Durante il periodo nel quale si compie lo sforzo finanziario dovuto alle necessit\u00e0 belliche \u00e8 molto difficile, per non dire impossibile, allo Stato di mantenere alle imposte dirette quella importanza nelle entrate che esse hanno nei tempi normali. E da ci\u00f2 deriva quello squilibrio tra imposte dirette ed indirette che abbiamo constatato nel bilancio dell\u2019Amministrazione pubblica. L\u2019azione fiscale nel campo dell\u2019imposizione diretta non pu\u00f2 seguire il ritmo dello sviluppo della spesa e questa deficienza viene surrogata col ricorso all\u2019imposizione indiretta che, come tutti sappiamo, \u00e8 la pi\u00f9 ingiusta. Il ricorso all\u2019imposizione straordinaria sul patrimonio vuol essere considerato quindi anche come correttivo di questo squilibrio ed \u00e8 per questa considerazione che mi pare di trovare nei var\u00ee aspetti delle motivazioni che giustificano il tributo al nostro esame, la dimostrazione della veridicit\u00e0 e dell\u2019attualit\u00e0 della definizione che l\u2019Hobbes dava dei tributi: partecipazione dei cittadini ai benefici della pace pubblica. Soltanto se lo Stato avr\u00e0 i mezzi necessari per fronteggiare gli immani problemi della ricostruzione ed i gravi doveri sociali, il nostro Paese potr\u00e0 infatti guardare con fiducia al proprio avvenire e vedere attuata quella pace pubblica che \u00e8 e deve essere bene agognato da tutti.<\/p><p>Ci\u00f2 premesso, in questo mio intervento mi limiter\u00f2 a mettere in evidenza come il canone della giustizia distributiva del carico tributario anche in quest\u2019imposta sia stato rispettato.<\/p><p>Consideriamo innanzi tutto l\u2019imposta nei confronti dei soggetti chiamati a contributo. L\u2019articolo 2 del disegno di legge dice: \u00abSono soggette all\u2019imposta straordinaria le persone fisiche\u00bb. Si tratta quindi di un\u2019imposta personale che per il carattere progressivo delle aliquote non pu\u00f2 confondersi con le imposte reali. Da alcuni si \u00e8 voluto vedere in questo una limitazione del campo di applicazione e si \u00e8 reclamata l\u2019estensione del tributo sia pure con aliquote differenti e pi\u00f9 attenuate, agli enti collettivi. Io sono uno di quelli che sin dall\u2019inizio in seno alla Commissione finanze e tesoro ha messo la pregiudiziale della ingiustizia della doppia tassazione. Allo stato attuale della concezione dell\u2019imposizione tributaria non \u00e8 sostenibile la tesi che l\u2019assoggettamento a tributo, per lo stesso titolo, del patrimonio posseduto dai partecipanti e di quello dell\u2019ente dagli stessi costituito, non rappresenti una doppia imposizione. Giustizia vuole che il patrimonio venga colpito una volta sola e l\u2019imposta straordinaria progressiva, pur limitata alle persone fisiche, mi sembra la pi\u00f9 idonea e la pi\u00f9 giusta.<\/p><p>Passiamo ora all\u2019oggetto dell\u2019imposta. Anche qui si \u00e8 detto che il tributo grava di pi\u00f9 la propriet\u00e0 immobiliare di quella mobiliare. Mi permetto di far osservare che anche questa affermazione non risponde alla realt\u00e0 delle cose. La propriet\u00e0 immobiliare, lo sappiamo, \u00e8 stata l\u2019eroina della nostra finanza. Il pareggio del bilancio in tempi lontani ed i maggiori gravami sono sempre stati sopportati da essa. Per\u00f2, dobbiamo anche dire che a quell\u2019epoca era quasi sconosciuta nel nostro Paese la propriet\u00e0 mobiliare.<\/p><p>Non \u00e8 assolutamente vero che la propriet\u00e0 immobiliare, agli effetti del disegno di legge sull\u2019imposta straordinaria sul patrimonio, sia trattata in modo pi\u00f9 drastico della propriet\u00e0 mobiliare. E questo lo dico perch\u00e9 mentre il progetto prevede per la propriet\u00e0 immobiliare una valutazione basata sulla media dei valori dell\u2019anno 1946, per la valutazione della propriet\u00e0 mobiliare, e primi tra essa la grande massa dei titoli azionari, la valutazione \u00e8 ristretta ai valori correnti tra l\u2019ultimo trimestre dell\u2019anno 1946 ed il primo trimestre del 1947. Basta osservare le curve dell\u2019andamento dei valori dei titoli quotati in Borsa, per rendersi conto come precisamente quel semestre corrisponda alle massime valutazioni dei titoli influenzate, non dimentichiamolo, anche dalla trista vicenda della sfiducia nella stabilit\u00e0 del potere di acquisto della nostra moneta.<\/p><p>Nella valutazione delle due categorie di beni patrimoniali vengono quindi considerati due periodi sostanzialmente diversi: nella valutazione dei beni mobiliari abbiamo una base che si avvicina alle punte massime, mentre per quanto riguarda la valutazione della propriet\u00e0 immobiliare, stabilita sulla media dell\u2019intero anno 1946, abbiamo indubbiamente una base molto pi\u00f9 bassa. Non solo, ma mentre le quotazioni di Borsa rappresentano i valori quotidiani di mercato, la valutazione dei beni immobiliari \u00e8 affidata alla Commissione centrale censuaria la quale, nei suoi criteri costitutivi ha quella prudenza che fa s\u00ec che la propriet\u00e0 immobiliare non sia chiamata a rispondere per quelle valutazioni che possono essere state determinate da transitori periodi di emergenza. E quando dico propriet\u00e0 immobiliare intendo naturalmente di riferirmi anche ai fabbricati, per i quali le valutazioni della predetta Commissione non possono prescindere dalla considerazione dei vincoli che su essi tuttora gravano.<\/p><p>Una dimostrazione del mio assunto la prendo da due indici i quali, se non si riferiscono direttamente e totalmente alla propriet\u00e0 immobiliare, tuttavia, trattandosi di aziende agricole e aziende immobiliari che hanno i titoli quotati in Borsa, possono dare con sufficiente approssimazione la conferma della mia affermazione.<\/p><p>Fatti uguale a cento i valori del 1938 delle azioni quotate in Borsa delle aziende agricole, il numero indice degli stessi per il 1946 \u00e8 di 927, mentre lo stesso indice per il mese di marzo 1947 si \u00e8 elevato a 2493. Se, anzich\u00e9 prendere a base la media dei valori del 1946, la valutazione si fosse ristretta allo stesso limitato periodo stabilito per i titoli azionari, l\u2019imposizione sarebbe stata indubbiamente pi\u00f9 gravosa. E lo stesso sarebbe accaduto per le imprese immobiliari l\u2019indice medio dei valori delle quali, per l\u2019anno 1946, \u00e8 di 936 in confronto di quello del marzo 1947 che \u00e8 di lire 2605.<\/p><p>Sempre per quanto riguarda la propriet\u00e0 mobiliare, vi \u00e8 la grande incognita della tassazione dei titoli azionari non quotati in Borsa. Ma anche qui non bisogna dimenticare che il progetto prevede che la valutazione di tali titoli venga fatta sulla base dei valori che saranno stabiliti per l\u2019imposta di negoziazione per l\u2019anno 1947, dopo che si sar\u00e0 proceduto alla riforma dei Comitati di borsa. A questo riguardo devo ricordare che, siccome ho accennato alla riforma di questi Comitati anche nell\u2019intervento che ho fatto in sede di discussione generale relativa alla esposizione finanziaria fatta dal Presidente del Consiglio, e per questo fatto mi sono visto attaccare da un giornale finanziario che \u00e8 sorto a difesa degli attuali Comitati di borsa, i quali, diceva il giornale, hanno sempre agito secondo obiettivit\u00e0, debbo dichiarare che non ho mai inteso mettere comunque in dubbio l\u2019obiettivit\u00e0 degli attuali Comitati di borsa, ma che ho inteso soltanto affermare la necessit\u00e0 che dato il preminente interesse della finanza statale in rapporto all\u2019imposta straordinaria sul patrimonio, era opportuno che i membri rappresentanti l\u2019Amministrazione fossero in numero preminente. Si \u00e8 detto ancora che l\u2019imposta straordinaria sul patrimonio incide specialmente sui patrimoni minori. Anche questo non risponde a verit\u00e0. La Commissione di finanza, preoccupata di mantenere il rendimento dell\u2019imposta sulla quale \u00e8 principalmente fondato il risanamento della nostra pubblica finanza, ha inasprito le aliquote aumentandone la progressivit\u00e0 tenendo ferma la base dei tre milioni, concedendo un abbattimento alla base di due milioni ed una detrazione per i carichi di famiglia che indubbiamente vanno a beneficio della grande massa dei piccoli e medi proprietari.<\/p><p>E Stato detto, e mi consenta l\u2019onorevole Scoccimarro una cortese polemica, che con questo progetto \u00e8 la piccola propriet\u00e0 che ne va di mezzo. Non ricorda l\u2019onorevole Scoccimarro che il progetto da lui predisposto e del quale dava notizia in una intervista concessa al giornale <em>L\u2019Unit\u00e0<\/em> il 17 dello scorso mese di gennaio, prevedeva la tassazione dei patrimoni a partire dai due milioni in luogo dei tre, con un\u2019aliquota del 10 per cento in luogo del 6 per cento, senza alcun abbattimento alla base e senza alcuna detrazione per i carichi di famiglia?<\/p><p>SCOCCIMARRO. Perdoni, onorevole Vicentini, un chiarimento: il mio accenno si riferisce alla proporzionale.<\/p><p>VICENTINI. Della proporzionale parler\u00f2 dopo.<\/p><p>Se c\u2019\u00e8 stata una preoccupazione per i medi e piccoli patrimoni, questa preoccupazione \u00e8 sintetizzata dal disegno di legge e dall\u2019opera che ha svolto la Commissione finanze e tesoro, la quale ha dovuto per\u00f2 anche tener ferma la considerazione delle necessit\u00e0 del tributo straordinario.<\/p><p>Ancora per quanto riguarda la tassazione della ricchezza mobiliare si \u00e8 accennato ai depositi bancari e qui ritorna alla ribalta il problema ormai famoso del cambio della moneta. Che non sia stato fatto \u00e8 indubbiamente un male. Dobbiamo dire per\u00f2 che mentre nel 1946 eravamo tutti concordi sulla necessit\u00e0 del provvedimento, ad eccezione forse del solo Ministro del tesoro, per avere una base pi\u00f9 sicura di perequazione dei carichi tributari che il Paese doveva imporre ai cittadini, nel 1947 le posizioni sono mutate. L\u2019onorevole Scoccimarro nella intervista del 17 gennaio 1947 cos\u00ec si esprimeva: \u00abOrmai il cambio della moneta non \u00e8 pi\u00f9 essenziale, esso sarebbe andato bene se fatto a suo tempo; mentre oggi non \u00e8 forse pi\u00f9 un argomento assolutamente necessario nei confronti di quello che \u00e8 e deve essere il piano finanziario della nostra ricostruzione\u00bb. Non \u00e8 colpa nostra quindi se si \u00e8 determinata la rottura di quel fronte politico sul quale poggiavano coloro che ritenevano assolutamente indispensabile il cambio della moneta ai fini di una maggiore giustizia distributiva del carico tributario.<\/p><p>SCOCCIMARRO. Io sono stato sempre favorevole, anche quando scrivevo ci\u00f2 che lei ha ricordato. Si tratta di un problema di onest\u00e0. Vuol dire che alla fine del 1946 ritenevo giusto cos\u00ec. Lo farei anche oggi.<\/p><p>VICENTINI. Prendo atto della sua dichiarazione.<\/p><p>Con lo stesso senso realistico col quale si \u00e8 voluto considerare nel tempo il problema del cambio della moneta, io prego oggi di voler guardare quello della tassazione dei depositi bancari. Colpire i depositi presso le banche, senza aver proceduto al cambio della moneta, sarebbe una grave ingiustizia verso coloro che, anzich\u00e9 tesaurizzare la valuta, l\u2019hanno depositata alle banche ed hanno consentito alle stesse, attraverso il credito, di finanziare le iniziative volte alla ricostituzione della nostra attivit\u00e0 economica. La tassazione dei depositi fiduciari potrebbe essere fatta in persona del proprietario, ma questo porterebbe necessariamente ad infrangere il principio del segreto bancario, oppure dovrebbe essere fatta indiscriminatamente su tutti i depositi con aliquota proporzionale.<\/p><p>In questo secondo caso si realizzerebbe una grave ingiustizia, perch\u00e9 \u00e8 bene sapere che non siamo nel vero quando, considerando i depositi bancari, noi vediamo sempre dietro ai libretti di deposito bancario la figura del capitalista. Basta prendere il numero dei libretti in circolazione nei singoli Istituti e mettere in rapporto l\u2019ammontare totale dei depositi per conoscere come la media delle somme inscritte in ciascun libretto non superi le 50.000 lire.<\/p><p>Permettetemi, onorevoli colleghi, di dare un altro elemento che giustifica e direi quasi qualifica la composizione dei depositi bancari. Essi si distinguono in due categorie: liberi e vincolati. Dalla nomenclatura noi potremmo ritenere che quelli vincolati sono stabili e sono quelli sui quali la banca pu\u00f2 contare, mentre per gli altri essa pu\u00f2 essere chiamata giornalmente a rifondere le somme inscritte. L\u2019esame statistico della vita media di un libretto di risparmio libero e di risparmio vincolato d\u00e0 questi risultati: la vita media di un libretto di risparmio libero si avvicina ai tre anni, mentre quella di risparmio vincolato non raggiunge l\u2019anno. Quindi quel risparmio che noi in gran parte consideriamo come appartenente a classi capitalistiche \u00e8 invece quello che rappresenta la modesta previdenza delle classi minori.<\/p><p>Procedendo alla tassazione in persona del proprietario si introdurrebbe invece la violazione di un principio che ha sin qui protetto tutta l\u2019attivit\u00e0 delle banche.<\/p><p>Violare oggi il segreto bancario equivarrebbe a togliere la fiducia dei depositanti nelle banche e determinerebbe indubbiamente una fuga di capitali depositati che potrebbe compromettere con la stabilit\u00e0 monetaria l\u2019opera ricostruttiva in atto della nostra economia.<\/p><p>Per quelle stesse considerazioni per le quali ad un certo momento il cambio delle moneta non \u00e8 stato pi\u00f9 ritenuto essenziale, ritengo che oggi non si possa assolutamente parlare di tassazione dei depositi fiduciari. Le conseguenze di una tale determinazione non potrebbero non essere disastrose.<\/p><p>Passiamo all\u2019imposta proporzionale.<\/p><p>L\u2019imposta proporzionale non \u00e8 altro che il riscatto dell\u2019imposta ordinaria sul patrimonio prevista a suo tempo, e ne fa fede l\u2019intervista citata dello stesso onorevole Scoccimarro, il quale allora affermava che con l\u2019imposta straordinaria progressiva sul patrimonio si poneva anche il problema del riscatto dell\u2019imposta ordinaria sul patrimonio.<\/p><p>Questo \u00e8 il secondo provvedimento che \u00e8 appunto al nostro esame. Anche qui le considerazioni che sono state fatte non rispecchiano le reali incidenze del tributo. Sappiamo tutti che i valori presi a base per l\u2019imposta sono quelli corrispondenti alla media delle valutazioni del triennio 1937-39 ai quali \u00e8 stato applicato il coefficiente dieci per i terreni e cinque per i fabbricati.<\/p><p>Mi pare di aver cos\u00ec dimostrato come il disegno di legge proposto dal Governo non abbia violato i criteri di giustizia distributiva che ogni imposta deve avere come base.<\/p><p>Siamo tutti d\u2019accordo che il contribuente italiano \u00e8 chiamato a duri sacrifici. Per\u00f2 \u00e8 bene che questa necessit\u00e0 assoluta ed inderogabile sia vista nel clima delle gravi difficolt\u00e0 che il Paese attraversa e che anche da qui si levi una voce per dire a tutti coloro che sono chiamati al contributo che se \u00e8 grande il sacrificio, d\u2019altra parte lo scopo per cui il sacrificio \u00e8 richiesto non \u00e8 meno importante. (<em>Applausi<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>PRESIDENTE. \u00c8 iscritto a parlare l\u2019onorevole Crispo. Non essendo presente, s\u2019intende che vi abbia rinunciato.<\/p><p>\u00c8 iscritto a parlare l\u2019onorevole Mazzei. Non essendo presente, s\u2019intende che vi abbia rinunziato.<\/p><p>La discussione generale \u00e8 cos\u00ec chiusa. Spetta ora di parlare all\u2019onorevole Relatore e al Governo.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>PELLA, <em>Ministro delle finanze.<\/em> Penso che l\u2019importanza dell\u2019argomento e la figura personale del Relatore potrebbero forse suggerire di rinviare a domani la chiusura della discussione, in modo che il Relatore possa parlare con maggiore comodit\u00e0 che non in questo scorcio di seduta; e ci\u00f2 anche per dar modo al Governo di parlare dopo il Relatore. Infatti, se oggi parlasse il Relatore, probabilmente il Governo non sarebbe in grado di prendere la parola.<\/p><p>PRESIDENTE. Come l\u2019Assemblea ha udito, il Ministro delle finanze propone di rinviare il seguito della discussione ad altra seduta, in modo che il Relatore e il Governo possano esprimere il loro parere.<\/p><p>Pongo ai voti la proposta dell\u2019onorevole Ministro delle finanze.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Il seguito della discussione \u00e8 rinviato ad altra seduta.<\/p><p>La seduta termina alle 11.45.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE CLXXII. SEDUTA ANTIMERIDIANA DI VENERD\u00cc 4 LUGLIO 1947 PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE CONTI \u00a0 \u00a0 INDICE Congedo: Presidente\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Convalida del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 29 marzo 1947, n. 143, concernente l\u2019istituzione di una imposta straordinaria progressiva sul patrimonio (Seguito della discussione): De Mercurio\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Bonomi Paolo\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Vicentini\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Presidente\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 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