{"id":1790,"date":"2023-09-10T15:21:40","date_gmt":"2023-09-10T13:21:40","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=1790"},"modified":"2023-10-22T01:00:51","modified_gmt":"2023-10-21T23:00:51","slug":"pomeridiana-di-martedi-15-aprile-1947","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=1790","title":{"rendered":"POMERIDIANA DI MARTED\u00cc 15 APRILE 1947"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"1790\" class=\"elementor elementor-1790\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-c52f43b elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"c52f43b\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-829f275\" data-id=\"829f275\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-642d9c4 elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"642d9c4\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/19470415_2.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-db76b27 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"db76b27\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>xc.<\/p><p>SEDUTA POMERIDIANA DI MARTED\u00cc 15 APRILE 1947<\/p><p>PRESIDENZA DEL PRESIDENTE <strong>TERRACINI<\/strong><\/p><p><strong>INDICE<\/strong><\/p><p><em>\u00a0<\/em><\/p><p><strong>Congedi:<\/strong><\/p><p>Presidente\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/p><p><strong>Progetto di Costituzione della Repubblica italiana <\/strong>(<em>Seguito della discussione<\/em>)<strong>:<\/strong><\/p><p>Presidente\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/p><p>Cappi\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/p><p>Corsanego\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/p><p>Nobili Tito Oro\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/p><p>Domined\u00f2\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/p><p>Costantini\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/p><p>Carignani\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/p><p>Tupini, <em>Presidente della prima Sottocommissione<\/em>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/p><p>Veroni\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/p><p>Tosato\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/p><p>Leone Giovanni\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/p><p>Caroleo\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/p><p>Crispo\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/p><p>Calosso\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/p><p>Badini Confalonieri\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/p><p>Merlin Umberto\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/p><p><strong>Interrogazione con richiesta d\u2019urgenza:<\/strong><\/p><p>Presidente\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/p><p>Cappa, <em>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio<\/em>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/p><p>La seduta comincia alle 16.<\/p><p>SCHIRATTI, <em>Segretario<\/em>, legge il processo verbale della seduta precedente.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>Congedi.<\/p><p>PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo gli onorevoli Lucifero e Condorelli.<\/p><p>(<em>Sono concessi<\/em>).<\/p><p>Seguito della discussione del progetto di Costituzione della Repubblica italiana.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019ordine del giorno reca: Seguito della discussione del progetto di Costituzione della Repubblica italiana.<\/p><p>Pongo in discussione l\u2019articolo 22:<\/p><p>\u00abI dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono personalmente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. Lo Stato e gli enti pubblici garantiscono il risarcimento dei danni arrecati dai loro dipendenti.<\/p><p>\u00abLa legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari\u00bb.<\/p><p>Sono stati presentati a questo articolo parecchi emendamenti. Il primo \u00e8 quello dell\u2019onorevole Codacci Pisanelli \u2013 gi\u00e0 svolto nel corso della discussione generale \u2013 del seguente tenore:<\/p><p>\u00ab<em>Sostituirlo col seguente<\/em><em>:<\/em><\/p><p>\u00abI dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono personalmente responsabili verso i cittadini e verso la pubblica Amministrazione, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti dolosamente o colposamente compiuti in violazione di diritti o interessi giuridicamente protetti. Lo Stato e gli enti pubblici sono solidalmente responsabili con i loro dipendenti per ogni danno dolosamente o colposamente arrecato nell\u2019esercizio delle pubbliche funzioni a questi attribuite e, negli altri casi, sono direttamente responsabili per i danni derivati da atti governativi che ledano o anche legittimamente sacrifichino diritti o interessi giuridicamente protetti. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari\u00bb.<\/p><p>Gli onorevoli Cappi, Castelli Edgardo, Schiratti, Tosato, Recca, De Palma, Bastianetto, Tozzi Condivi, Bulloni, Lettieri, Chieffi, hanno presentato il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Sostituire l\u2019articolo 22 col seguente<\/em><em>:<\/em><\/p><p>\u00abLo Stato e gli Enti pubblici sono responsabili \u2013 salvo rivalsa \u2013 degli atti illegali compiuti dai loro dipendenti.<\/p><p>\u00abLe vittime di errori giudiziari hanno diritto di essere indennizzate dallo Stato\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Cappi ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>CAPPI. Rinunzio all\u2019emendamento.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Corsanego ha presentato i seguenti emendamenti:<\/p><p>\u00ab<em>Al primo comma, dopo la parola<\/em><em>: <\/em>atti, <em>aggiungere<\/em><em>:<\/em> o omissioni\u00bb.<\/p><p>\u00ab<em>Fare del secondo comma un articolo a s\u00e9<\/em>\u00bb.<\/p><p>Ha facolt\u00e0 di svolgerli.<\/p><p>CORSANEGO. Propongo in primo luogo che alla parola \u00abatti\u00bb, scritta nel testo preparato dalla Commissione, siano aggiunte le parole \u00abo omissioni\u00bb; per due motivi: i giuristi sanno che nella parola \u00abatti\u00bb sono comprese anche le omissioni; per\u00f2, poich\u00e9 la Costituzione non \u00e8 scritta soltanto per i giuristi, ma \u00e8 scritta per il popolo, forse \u00e8 opportuno aggiungere la parola \u00abomissioni\u00bb. Il secondo motivo \u00e8 il seguente: di regola il cittadino si lamenta che i pubblici uffici omettano di compiere qualche cosa che a lui sta a cuore. Si presenta ad un ufficio per chiedere un documento, e questo non gli viene consegnato, o gli viene consegnato con molto ritardo. Quindi la negligenza degli uffici statali nei riguardi del cittadino \u00e8 di solito una negligenza omissiva. Per questi motivi ho proposto di aggiungere la parola \u00abomissioni\u00bb.<\/p><p>Contemporaneamente ho proposto che il secondo comma dell\u2019articolo 22 diventasse un articolo a s\u00e9; e questo non l\u2019ho suggerito solo per ragioni di euritmia legislativa, ma per un motivo di tecnica giuridica. Se noi leggiamo infatti attentamente il secondo comma, immediatamente dopo aver letto il primo, ci sembra a prima lettura che il comma primo si riferisca agli errori giudiziari nei giudizi sulla responsabilit\u00e0 dei pubblici funzionari, mentre il secondo comma ha una portata molto pi\u00f9 ampia, molto pi\u00f9 generale.<\/p><p>Per questo motivo propongo che, pur restando immutato il testo del secondo comma, questo faccia parte a s\u00e9, come articolo.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Nobili Tito Oro ha presentato il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Al primo comma sopprimere le parole<\/em><em>:<\/em> Lo Stato e gli enti pubblici garantiscono il risarcimento dei danni arrecati dai loro dipendenti\u00bb.<\/p><p>Ha presentato inoltre, unitamente agli onorevoli Tonello, Fogagnolo, Merighi, Faccio, Fornara, Giua, Tega, Barbareschi, Vernocchi e Costantini, il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Subordinatamente all\u2019emendamento soppressivo della fine del primo comma, sostituire alla parola<\/em><em>:<\/em> garantiscono, <em>l\u2019altra<\/em><em>:<\/em> assicurano\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Nobili Tito Oro ha facolt\u00e0 di svolgerli.<\/p><p>NOBILI TITO ORO. I miei due emendamenti, onorevoli colleghi, prospettano una questione giuridica e ne propongono due soluzioni subordinate. Il primo comma dell\u2019articolo 22 contempla i danni cagionati da dipendenti dello Stato o degli enti pubblici per violazione di diritti; si intende di tutti i diritti, illimitatamente; ne dichiara responsabili, in via penale, civile ed amministrativa, i dipendenti medesimi e dichiara che lo Stato e gli enti pubblici garantiscono il risarcimento dei danni prodotti da costoro: si intende, non v\u2019ha dubbio e tuttavia sarebbe stato necessario dirlo, prodotti dai dipendenti nell\u2019esercizio delle loro attribuzioni.<\/p><p>Si prospetta quindi la questione vessata, la questione storica, direi quasi, dei limiti di responsabilit\u00e0 dello Stato e delle pubbliche amministrazioni, per il fatto dei dipendenti. E pertanto non si pu\u00f2 prescindere dal tener conto dello stato della dottrina e della giurisprudenza che si sono affermate in proposito sia nel campo giuspubblicistico sia in quello del diritto privato, in base alla legge positiva.<\/p><p>Ora, io non riesco a comprendere \u2013 e la relazione del Presidente della Commissione non ce lo spiega \u2013 perch\u00e9 si sia usata nel testo, l\u00e0 ove si parla dell\u2019obbligo dello Stato di risarcire i danni, l\u2019espressione \u00abgarantiscono\u00bb. Giuridicamente non si tratta di una garanzia; si tratta bens\u00ec di una responsabilit\u00e0 diretta; e di questa responsabilit\u00e0 si \u00e8 in passato molto discusso e molto dubitato.<\/p><p>Agli albori del nostro Codice si \u00e8 addirittura osato negarla in pieno, in base alla teoria che lo Stato, come ente etico destinato ad organizzare il bene e, secondo alcuni filosofi, perfino la felicit\u00e0 dei cittadini, non possa essere chiamato responsabile dell\u2019insuccesso dei suoi sforzi nel campo di questa organizzazione. Si \u00e8 detto anche che lo Stato non pu\u00f2 rispondere della cattiva scelta dei suoi dipendenti in quanto questa scelta sia avvenuta, come per legge, a mezzo di pubblico concorso. Si \u00e8 fatta altres\u00ec distinzione fra atti patrimoniali e atti di imperio, per riconoscere la responsabilit\u00e0 nei primi e negarla per i secondi; in relazione agli atti dell\u2019amministrazione militare, c\u2019\u00e8 stato un periodo in cui si \u00e8 totalmente negata, sotto questo riflesso, la responsabilit\u00e0 dello Stato; ma siamo arrivati poi \u2013 e ci siamo arrivati da qualche tempo \u2013 al riconoscimento completo, sia da parte della dottrina in generale e di quella dello Stato in particolare, sia da parte della giurisprudenza regolatrice, non solo della giuridica sussistenza della responsabilit\u00e0 dello Stato, ma del suo carattere diretto, e cio\u00e8 per fatto proprio (a rigore dell\u2019art. 1151 del Codice civile abrogato e 2043 del Codice civile vigente) e non di carattere indiretto, e cio\u00e8 per colpa del commesso, ai sensi degli articoli 1153 e \u2013 rispettivamente \u2013 2049.<\/p><p>Beninteso deve farsi distinzione fra il fatto illecito, \u00abcolposo o doloso\u00bb (art. 2043 del Codice civile vigente), del dipendente e l\u2019atto amministrativo, che \u00e8 e resta insindacabile nel campo giudiziario e che pu\u00f2 essere impugnato per illegittimit\u00e0 soltanto in sede amministrativa, sia in via gerarchica sia in via giurisdizionale. Questa distinzione va tenuta ben presente nella terminologia che dovr\u00e0 essere usata nel testo definitivo dell\u2019articolo.<\/p><p>Con questa precisazione, che pure era necessaria, insisto nella affermazione, evidentemente non valutata nella formulazione, che ormai da tempo la giurisprudenza della Corte Suprema, anche a Sezioni Unite, ha riconosciuto in pieno che lo Stato deve rispondere del fatto del proprio dipendente; e che ne risponde, come poc\u2019anzi ho accennato, non per colpa indiretta del committente, e cio\u00e8 per colpa institoria, ma per fatto proprio; in quanto lo Stato, non essendo persona fisica, ma ente morale, non pu\u00f2 agire ed essere impegnato se non a mezzo e per fatto dei propri organi, e cio\u00e8 dei suoi dipendenti. Onde, quando questi mancano e danneggiano i terzi per errore o per dolo, \u00e8 lo Stato stesso che ha mancato e danneggiato e che deve riparare.<\/p><p>E cos\u00ec stando le cose, mi domando: perch\u00e9 usare il termine \u00abgarantire\u00bb? Non so se, dato l\u2019uso inesplicabile di questo termine inusitato, vi si annidi qualche riserva mentale di carattere giuridico, o politico, qualche cautela nell\u2019interesse dello Stato per eventuali rivalse, in quanto concretamente possibili, verso i dipendenti personalmente responsabili, ma effettivamente la formula dovrebbe essere la seguente: \u00abLo Stato risponde in proprio\u00bb.<\/p><p>Se a una affermazione cos\u00ec rigorosa non si voglia arrivare, e se ne potrebbe fare a meno, perch\u00e9 essa, \u00e8 conseguenza diretta e automatica della responsabilit\u00e0 del dipendente (primo emendamento), si presenta un\u2019altra soluzione: adoperiamo una formula che non abbia carattere giuridico, come quella usata, che non \u00e8 assolutamente la pi\u00f9 indicata, in quanto si garantisce l\u2019obbligazione altrui, non quella propria; ricorriamo ad altra locuzione, non giuridica, generica e quindi anodina, ma tale da far sicuri ugualmente coloro che possono essere danneggiati del diritto al risarcimento da parte dello Stato. Lasciamo impregiudicata la natura giuridica del diritto a questo risarcimento, ed adoperiamo la formula che: \u00ablo Stato assicura il risarcimento dei danni\u00bb (emendamento subordinato). Diciamo quindi che: \u00ablo Stato e gli enti pubblici assicurano il risarcimento dei danni prodotti dai loro dipendenti\u00bb, e, vorrei aggiungere, \u00abnell\u2019esercizio delle loro funzioni\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Segue l\u2019emendamento, gi\u00e0 svolto, dell\u2019onorevole Veroni:<\/p><p>\u00ab<em>Al primo comma, sostituire le parole<\/em><em>:<\/em> Lo Stato e gli enti pubblici garantiscono il risarcimento dei danni arrecati dai loro dipendenti, con <em>le seguenti<\/em><em>:<\/em> \u00c8 solidale la responsabilit\u00e0 dello Stato e degli enti pubblici per il risarcimento dei danni arrecati dai loro dipendenti\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Domined\u00f2 ha presentato tre emendamenti:<\/p><p>\u00ab<em>Al primo comma, alle parole<\/em><em>:<\/em> garantiscono il risarcimento, <em>sostituire le altre:<\/em> rispondono direttamente, <em>oppure<\/em><em>:<\/em> sono tenuti al risarcimento\u00bb.<\/p><p>\u00ab<em>Al primo comma, secondo periodo, dopo la parola:<\/em> dipendenti; <em>aggiungere:<\/em> nell\u2019esercizio delle loro funzioni\u00bb.<\/p><p>\u00ab<em>Trasferire il secondo comma all\u2019articolo 19, quale terzo comma<\/em>\u00bb.<\/p><p>Ha facolt\u00e0 di svolgerli.<\/p><p>DOMINED\u00d2. Ho proposto due emendamenti al secondo periodo del primo comma all\u2019articolo 22.<\/p><p>Il primo, e qui mi avvicino a quanto accennava l\u2019onorevole Nobili Oro, ha lo scopo di sostituire l\u2019espressione \u00abgarantiscono il risarcimento\u00bb, la quale non sembra la pi\u00f9 indovinata, se \u00e8 vero che si garantisce in adempimento in senso positivo, mentre qui sorge il problema di una responsabilit\u00e0 per l\u2019illecito gi\u00e0 maturato. Quindi escluderei la terminologia \u00abgarantiscono\u00bb preferendo quella \u00abrispondono\u00bb, dato che tecnicamente qui siamo di fronte ad una vera e propria responsabilit\u00e0 per fatto altrui. Una terminologia cos\u00ec lata, offre il vantaggio di lasciare aperta, in sede legislativa, ogni ulteriore specificazione; onde la responsabilit\u00e0, qui genericamente affermata, potr\u00e0 essere successivamente definita come sussidiaria o, in determinate ipotesi, eventualmente solidale, sar\u00e0 obbiettiva o nascente da colpa, a seconda dei casi. Quindi, emendando il mio originario emendamento e togliendo l\u2019avverbio \u00abdirettamente\u00bb, mi limiterei a dire: \u00abLo Stato e gli enti pubblici rispondono\u00bb.<\/p><p>Il secondo rilievo \u00e8 questo: che lo Stato e gli Enti pubblici rispondono dei danni arrecati dai loro dipendenti, ma in quanto rientranti \u00abnell\u2019esercizio delle loro funzioni\u00bb. Io vorrei aggiungere questa specificazione, che \u00e8 una delimitazione essenzialmente inerente al concetto della responsabilit\u00e0 per fatto altrui, ed appare qui tanto pi\u00f9 necessaria, in quanto serve da temperamento alla lata formula di \u00abdipendenti\u00bb, adottata dal progetto, in luogo di quella di funzionari o esercenti pubbliche funzioni. Anche la Costituzione spagnola del 1931, la quale, salvo errore, \u00e8 la sola che tratta di professo questo problema, esprime il concetto della delimitazione della responsabilit\u00e0 nell\u2019ambito delle funzioni spettanti al dipendente. Ed analogamente, in materia civilistica, vige un tale principio per quanto concerne la responsabilit\u00e0 del preponente per il preposto o del committente per il commesso.<\/p><p>V\u2019\u00e8 infine un terzo emendamento, di mera forma, riguardante il secondo comma dell\u2019articolo, che io propongo di unire all\u2019articolo 19, laddove sono sanzionati i princip\u00ee generali in tema di esercizio di azioni a tutela dei propri diritti e interessi. Quindi penso che la norma sugli errori giudiziari vada pi\u00f9 opportunamente inserita in sede di articolo 19, ovvero, in subordine, mi assocerei alla proposta Corsanego di fare un articolo a s\u00e9.<\/p><p>PRESIDENTE. Segue l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Bellavista, gi\u00e0 svolto:<\/p><p>\u00ab<em>Sostituire il secondo comma col seguente<\/em><em>:<\/em> \u00abLa legge riconosce il diritto di riparazione alle vittime degli errori giudiziari, e ne determina le condizioni ed i modi per l\u2019esercizio\u00bb.<\/p><p>Gli onorevoli Costantini, Morini, Arata, Binni, Veroni, Badini Confalonieri, Cifaldi, Treves, Bassano, Crispo, hanno proposto di sostituire l\u2019articolo con il seguente:<\/p><p>\u00abI dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono responsabili degli atti compiuti nell\u2019esercizio delle funzioni loro attribuite, in violazione di diritti o di interessi legittimi.<\/p><p>\u00abLe norme relative alla responsabilit\u00e0 civile sono estese allo Stato e agli enti pubblici per fatti dei loro dipendenti.<\/p><p>\u00abLa legge determina le condizioni ed i modi per la riparazione degli errori giudiziari\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Costantini ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>COSTANTINI. Ho ritenuto di presentare un emendamento sostitutivo di tutto l\u2019articolo 22, in unione ad altri colleghi, perch\u00e9 mi sembrava che il testo dell\u2019articolo formulato dalla Commissione dei Settantacinque non rispondesse a quella che \u00e8 la situazione e, sotto determinati aspetti, attribuisse allo Stato responsabilit\u00e0 che vanno molto al di l\u00e0 di quelle che sono, in genere, le responsabilit\u00e0 per fatti altrui, cio\u00e8 l\u2019onere di risarcire i danni creati dal fatto dei propri dipendenti, secondo quanto \u00e8 stabilito nella legge civile.<\/p><p>Ed allora, senza ripetere quello che su questa materia ci \u00e8 stato detto da altri colleghi che mi hanno preceduto mi sembra che l\u2019espressione \u00abi dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono personalmente responsabili secondo le leggi penali, civili ed amministrative degli atti compiuti in violazione di diritti\u00bb, possa essere vantaggiosamente sostituita, fermo il concetto basilare della responsabilit\u00e0, con quella da me usata: \u00abI dipendenti dello Stato ed Enti pubblici sono responsabili degli atti compiuti, nell\u2019esercizio delle funzioni loro attribuite, in violazione di diritti o di interessi legittimi\u00bb. Con ci\u00f2, sostanzialmente, non si tratta di stabilire una responsabilit\u00e0 diretta dei dipendenti dello Stato, originata da fatti colposi o da violazioni di diritti; responsabilit\u00e0 gi\u00e0 affermata dalla legge per tutti i cittadini, ma invece di stabilire, come conseguenza di un illecito o di un atto colposo del dipendente, quello che si afferma col secondo comma, cio\u00e8 la responsabilit\u00e0 del committente per il fatto del commesso. Ecco perch\u00e9 ritengo che la specificazione di essere il fatto posto in relazione alle funzioni attribuite al dipendente sia indispensabile nella fattispecie, perch\u00e9 altrimenti noi giungeremmo ad affermare una forma di responsabilit\u00e0 diretta dello Stato, anche per quanto un pubblico funzionario od un dipendente dello Stato in genere faccia al di fuori delle funzioni che ad esso sono state delegate od assegnate.<\/p><p>Nel secondo punto, infatti, il testo del progetto dice: \u00abLo Stato e gli Enti pubblici garantiscono il risarcimento dei danni arrecati dai loro dipendenti\u00bb, e questo senza specificare se si tratti d\u2019una garanzia per violazioni di norme o di interessi; se nell\u2019esercizio delle funzioni attribuite o all\u2019infuori di esse. Ho ritenuto pi\u00f9 utile, ripeto, chiarire il concetto, che, in fondo, dovrebbe essere quello determinante la norma, cio\u00e8: lo Stato risponde per responsabilit\u00e0 indiretta ai termini delle leggi vigenti.<\/p><p>In ultima analisi, la legislazione italiana, mi riferisco al diritto privato, soprattutto, determina la responsabilit\u00e0 del committente per il fatto del commesso, dell\u2019appaltatore per il fatto del proprio dipendente, ecc., quando il fatto lesivo sia compiuto nell\u2019esecuzione dell\u2019incombenza o in relazione ad essa.<\/p><p>\u00c8 la forma di responsabilit\u00e0 indiretta, che viene chiaramente richiamata con riferimento alle norme fondamentali vigenti nel nostro diritto privato sulla materia.<\/p><p>Mi \u00e8 sembrato utile dire che:<\/p><p>\u00able norme relative alla responsabilit\u00e0 civile sono estese allo Stato ed agli Enti pubblici per i fatti (si intende, quelli di cui al comma precedente) dei loro dipendenti\u00bb.<\/p><p>La terza parte potr\u00e0 restar tale quale, in quanto che sostanzialmente si stabilisce una responsabilit\u00e0 che \u00e8 utile sia determinata, e si rimanda alla legge comune la specificazione delle forme, attraverso cui giungere al risarcimento dei danni recati dagli errori giudiziari.<\/p><p>In sostanza, io ho creduto utile portare la posizione dei dipendenti statali a quella di tutti i dipendenti privati in generale, cio\u00e8 dei lavoratori per conto e nell\u2019interesse di terzi.<\/p><p>La responsabilit\u00e0 civile per fatto altrui, la quale finora era attribuita esclusivamente ai privati, deve gravare anche sullo Stato e sugli Enti pubblici, per rispetto di un principio di eguaglianza e di giustizia, che \u00e8 indispensabile stabilire, specialmente dopo le recenti se pur passate aberrazioni della giurisprudenza, che ha per tanto tempo stabilito l\u2019assoluta irresponsabilit\u00e0 dello Stato per il fatto del proprio dipendente.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Carignani, unitamente ad altri, ha proposto i seguenti emendamenti:<\/p><p><em>Sostituire il primo comma con il seguente:<\/em><\/p><p>\u00abI dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono responsabili per i loro atti, secondo le leggi penali e amministrative. Lo Stato e gli enti pubblici sono tenuti al risarcimento dei danni derivati ai cittadini a causa dei loro dipendenti\u00bb.<\/p><p>Ha poi proposto di trasferire il secondo comma all\u2019articolo 19 del progetto.<\/p><p>L\u2019onorevole Carignani ha facolt\u00e0 di svolgere l\u2019emendamento.<\/p><p>CARIGNANI. Mi valgo dell\u2019esperienza di vita amministrativa.<\/p><p>La mia intenzione veramente era di proporre addirittura la soppressione dell\u2019articolo, perch\u00e9 trovavo superfluo che della legge costituzionale fondamentale facesse parte un provvedimento di carattere, direi, occasionale, e che si riferisce e si deve riferire, evidentemente, al tempo ed ai luoghi, dove le responsabilit\u00e0 devono essere delimitate.<\/p><p>Quindi, l\u2019articolo in s\u00e9, secondo il mio modo di vedere, \u00e8 gi\u00e0 in una posizione difficile, quando si trova soltanto al termine del capitolo sui rapporti civili; mentre, allorch\u00e9 si dovrebbe parlare di responsabilit\u00e0 dell\u2019impiegato, dovrebbe essere compreso ed esteso a tutta quella che \u00e8 l\u2019attivit\u00e0 funzionale dello Stato nei suoi vari rami.<\/p><p>Comunque, nell\u2019intendimento di ridurre al minimo e di affermare il concetto della responsabilit\u00e0, da parte dei funzionari, nell\u2019esercizio delle loro mansioni, io ho pensato che convenisse, soprattutto, variare la prima parte dell\u2019articolo, sopprimendo quella che poteva apparire una cosa troppo pesante per la grande massa dei dipendenti dello Stato, che leggeranno la Carta costituzionale; ed intanto direi di abolire quell\u2019avverbio \u00abpersonalmente\u00bb che mi d\u00e0 l\u2019impressione di un pugno nel petto per quei disgraziati di impiegati che debbono attendere a questi servizi. E direi: \u00abI dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono responsabili (anzich\u00e9 sono personalmente responsabili) dei loro atti secondo la legge penale ed amministrativa\u00bb.<\/p><p>Qualche collega mi ha fatto osservare che parlare di responsabilit\u00e0 secondo la legge penale \u00e8 una cosa pleonastica, perch\u00e9 evidentemente qualunque cittadino che compia in qualsiasi grado e stadio della sua vita un atto che offenda la legge penale cade sotto la legge penale stessa, e questo non c\u2019\u00e8 bisogno di dirlo qui.<\/p><p>Si dice nel testo che, oltre che ai sensi della legge penale, l\u2019impiegato risponde anche civilmente. Anche su questo io richiamo la vostra attenzione; specialmente gli avvocati sanno che cosa vuol dire quell\u2019avverbio \u00abcivilmente\u00bb: questa responsabilit\u00e0 caricata sulle spalle di un povero burocrate, non \u00e8 il caso di affermarla qui, anche perch\u00e9 non dobbiamo vedere sempre nei burocrati solo dei nemici degli amministrati, perch\u00e9 ci sono, ci sar\u00e0, un\u2019aliquota di persone che dovrebbero andare a fare un altro mestiere, ma nella grande massa i burocrati, da decenni e decenni, danno un esempio di molta seriet\u00e0 ed hanno un senso di responsabilit\u00e0 veramente rispettabile. \u00c8 una cosa questa che in fondo finisce per creare un\u2019atmosfera di antipatia fra la nuova Repubblica e la massa degli impiegati.<\/p><p>Tornando alla questione della \u00abresponsabilit\u00e0 civile\u00bb, io desidero ricordare che, quando si richiama questo concetto, si dice cosa che supera ogni sanzione inerente ai doveri dell\u2019ufficio e pone l\u2019impiegato alla merc\u00e9 dello spirito litigioso dei cittadini. E le conseguenze saranno sempre gravi per il povero impiegato, perch\u00e9 \u2013 anche se avr\u00e0 ragione \u2013 dovr\u00e0 pur sempre difendersi. Quindi eviterei di adoperare quel termine \u00abcivile\u00bb nell\u2019articolo, perch\u00e9 d\u00e0 la sensazione di essere un qualche cosa di molto pesante sulle spalle degli impiegati, mentre che, per la natura del diritto privatistico, si ha sempre l\u2019affermazione di eventuali responsabilit\u00e0 civili senza bisogno di dirlo. La responsabilit\u00e0 amministrativa, inoltre, \u00e8 <em>in re ipsa<\/em>, per il fatto stesso che un impiegato il quale esercita una mansione amministrativa cade sotto la sanzione di quella legge che \u2013 per cos\u00ec dire \u2013 \u00e8 lo strumento del suo lavoro.<\/p><p>Per indulgere in qualche maniera al testo della Commissione, io avrei limitato la motivazione soltanto in riferimento alle sanzioni delle leggi penali ed amministrative, omettendo \u00abcon intenzione\u00bb quelle civili, perch\u00e9 rappresentano evidentemente un pericolo anche pi\u00f9 grave per i dipendenti che oltre le responsabilit\u00e0 derivanti dalle norme amministrative \u2013 gi\u00e0 di per s\u00e9 onerose \u2013 si troverebbero a sopportare il carico di un risarcimento danni che finirebbe per rovinarli del tutto, nel caso deprecato di qualche infortunio professionale. Una considerazione, di ordine generale mi pare che si imponga: se noi tendiamo a stringere questa grande massa impiegatizia nelle morse di gravi responsabilit\u00e0, bisogna stare attenti, perch\u00e9 potremmo paralizzare la vita del Paese; questo \u00e8 il pi\u00f9 grande pericolo. (<em>Commenti<\/em>).<\/p><p><em>Voci<\/em>. No, no!<\/p><p>CARIGNANI. Pu\u00f2 dire di no chi non vive molto in questo ambiente; io ho dovuto viverci, e quando cominciate a pensare che l\u2019impiegato possa domani giustificare se stesso con queste responsabilit\u00e0 che gli derivano dallo Statuto del nostro Paese, evidentemente noi non possiamo neanche fare delle pressioni maggiori, perch\u00e9 quell\u2019impiegato giustifica bene la sua inerzia. E questo rappresenterebbe un grande detrimento per tutta la vita burocratica dello Stato.<\/p><p>Per ci\u00f2 che riguarda il secondo periodo, le considerazioni sono ovvie ed ognuno le ha fatte prima di me. Anche qui ho cercato di attutire il colpo per ci\u00f2 che riguarda sempre la funzione dell\u2019impiegato.<\/p><p>Mentre il testo dice: \u00abLo Stato e gli Enti pubblici garantiscono il risarcimento dei danni arrecati dai loro dipendenti\u00bb, io ridurrei la formula in questi termini: \u00abLo Stato e gli Enti pubblici sono tenuti al risarcimento dei danni derivati ai cittadini a causa dei loro dipendenti\u00bb.<\/p><p>La dizione da me proposta tende ad attenuare la sostanza e la forma. Il concetto che lo Stato debba risarcire i danni arrecati dalla cattiva amministrazione \u00e8 un concetto giuridicamente fondato; ma il dire, come si dice qui, che i danni dovevano essere arrecati dai dipendenti, viene a creare quasi una rivalsa dello Stato verso i dipendenti, per il danno che essi avessero potuto arrecare nei confronti di qualche cittadino in conseguenza della loro attivit\u00e0 professionale di impiegati. Ed allora mi \u00e8 sembrato che fosse pi\u00f9 opportuno ridurre al minimo questa espressione, dandosi ad essa il modo per una interpretazione pi\u00f9 favorevole verso i dipendenti.<\/p><p>Un\u2019ultima osservazione, che mi pare di ordine logico e credo sia stata gi\u00e0 fatta dall\u2019onorevole Domined\u00f2, a proposito del secondo comma dell\u2019articolo 22, il quale dice:<\/p><p>\u00abLa legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari\u00bb.<\/p><p>Mi pare che sia ovvio come questo comma non abbia proprio nulla a che fare con l\u2019articolo 22. Cosa c\u2019entrano gli errori giudiziari con l\u2019affermazione di un principio di responsabilit\u00e0?<\/p><p>Giustamente l\u2019onorevole Domined\u00f2 ha gi\u00e0 osservato che questo capoverso poteva andare benissimo a fine dell\u2019articolo 19; ed io mi associo volentieri a questo suo modo di vedere, perch\u00e9 la lettura dell\u2019articolo 19 convince facilmente che esso \u00e8 il punto pi\u00f9 adatto in cui si pu\u00f2 inserire questo capoverso.<\/p><p>Infatti, dice l\u2019articolo 19:<\/p><p>\u00abTutti possono adire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi\u00bb.<\/p><p>E con questo si afferma il diritto attivo del cittadino all\u2019azione, quindi si entra nel cuore dei rapporti giudiziari che consacrano il diritto del cittadino a chieder giustizia allo Stato.<\/p><p>E si aggiunge: \u00abLa difesa \u00e8 diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento\u00bb. E allora ne pu\u00f2 discendere, anzi ne deve discendere, che gli errori giudiziari devono essere riparati in quel determinato modo che fisser\u00e0 la legge; di modo che mi pare che, per logica conseguenza di un criterio strutturale dell\u2019articolo 19, potrebbe andare in calce questo ultimo capoverso, piuttosto che lasciarlo in fondo all\u2019articolo 22, dove \u00e8 assolutamente fuor di posto.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Patricolo ha presentato i seguenti emendamenti:<\/p><p>\u00ab<em>Raggruppare gli articoli 8, 17, 18, 21, 20, 19, 22 nell\u2019ordine<\/em>\u00bb.<\/p><p>\u00ab<em>Raggruppare gli articoli 10, 12, 13, 14, 15 nell\u2019ordine<\/em>\u00bb.<\/p><p>\u00ab<em>Raggruppare gli articoli 16, 9 nell\u2019ordine<\/em>\u00bb.<\/p><p>\u00ab<em>Porre in ultimo l\u2019articolo 11<\/em>\u00bb.<\/p><p>\u00ab<em>La disposizione degli articoli sarebbe, pertanto, la seguente: 8<\/em> (8), <em>9<\/em> (17), <em>10<\/em> (18), <em>11<\/em> (21), <em>12<\/em> (20), <em>13<\/em> (19), <em>14<\/em> (22), <em>15<\/em> (10), <em>16<\/em> (12), <em>17<\/em> (13), <em>18<\/em> (14), <em>19<\/em> (15), <em>20<\/em> (16), <em>21<\/em> (9), <em>22<\/em> (11)\u00bb.<\/p><p>\u00ab<em>Trasferire l\u2019ultimo comma all\u2019articolo 22, quale ultimo comma<\/em>\u00bb.<\/p><p>Non essendo l\u2019onorevole Patricolo presente, gli emendamenti si intendono decaduti.<\/p><p>Chiedo il parere della Commissione sugli emendamenti.<\/p><p>TUPINI, <em>Presidente della prima Sottocommissione<\/em>. Mi permetto anche io fare una raccomandazione agli onorevoli colleghi: quella di non presentare gli emendamenti all\u2019ultima ora.<\/p><p>CARIGNANI. L\u2019ha gi\u00e0 fatta il Presidente.<\/p><p>TUPINI, <em>Presidente della prima Sottocommissione<\/em>. A maggior ragione devo farla io, perch\u00e9 sono io che devo rispondere. E non la faccio all\u2019onorevole Carignani, ma a tutti. Noi dobbiamo anche prepararci per rispondere e, quindi, una raccomandazione di questo genere non mi pare che sia superflua, e non ha alcun riferimento personale. La raccomandazione \u00e8 generale, vale per tutti e, se accolta, avr\u00e0 una particolare importanza per noi che pur dobbiamo rispondere a tutti. In questa raccomandazione non c\u2019\u00e8 niente di men che deferente verso i colleghi.<\/p><p>Ma per tornare al merito, prendo senz\u2019altro in esame gli emendamenti presentati all\u2019articolo 22 del progetto.<\/p><p>Questo articolo rappresenta una notevole conquista nel piano costituzionale. Afferma un principio ormai maturo nella coscienza nazionale e un progresso importante nel campo del diritto pubblico. L\u2019articolo consta di due elementi fondamentali: 1\u00b0) la responsabilit\u00e0 personale del funzionario; 2\u00b0) la garanzia, che vorrei dire sussidiaria, dello Stato, in ordine alle omissioni o agli atti dei funzionari in dispregio delle leggi penali, civili e amministrative.<\/p><p>La prima parte dell\u2019articolo, infatti, stabilisce che \u00abI dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono personalmente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti\u00bb. Esaminer\u00f2 pertanto gli emendamenti relativi a questo comma a cominciare da quello dell\u2019onorevole Corsanego, il quale propone che alla parola \u00abatti\u00bb si aggiungano le altre \u00abo omissioni\u00bb. Lo stesso onorevole Corsanego ha detto, nell\u2019illustrazione del suo emendamento, che anche l\u2019omissione esaurisce per se stessa la figura di un atto. Tuttavia egli giustifica la proposta con la necessit\u00e0 di rendere pi\u00f9 chiaro ed esplicito il concetto relativo, affermando che la Costituzione \u00e8 fatta per il popolo e non per i giuristi. Osservo subito all\u2019onorevole Corsanego che per sua stessa ammissione la parola \u00abatto\u00bb \u00e8 comprensiva di atto omesso e per\u00f2 il meno che si possa dire \u00e8 che l\u2019emendamento \u00e8 pleonastico. In ogni caso se \u00e8 vero che la Costituzione \u00e8 fatta per il popolo \u00e8 altrettanto vero che ad applicarla saranno chiamati i giuristi, i quali non potranno non tener conto dello spirito che ci anima. La Commissione quindi \u00e8 contraria all\u2019emendamento e prego l\u2019onorevole Corsanego di ritirarlo.<\/p><p>L\u2019onorevole Nobili Tito Oro propone in via principale la soppressione pura e semplice della seconda proposizione del primo comma: Lo Stato e gli Enti pubblici garantiscono, ecc., e in via subordinata la sostituzione del termine garantiscono con quello: \u00abassicurano\u00bb.<\/p><p>NOBILI TITO ORO. \u00c8 un altro emendamento.<\/p><p>TUPINI, <em>Presidente della prima Sottocommissione<\/em>. Comunque, l\u2019emendamento dice: \u00abassicurano il risarcimento dei danni arrecati dai loro dipendenti\u00bb. Anche questo emendamento subordinato non pu\u00f2 essere accettato dalla Commissione, perch\u00e9 altera il significato di tutto il primo comma in cui \u2013 secondo l\u2019illustrazione da me fattane \u2013 la responsabilit\u00e0 prevista \u00e8 graduata, cio\u00e8 investe prima il funzionario e in via sussidiaria l\u2019Amministrazione dello Stato. Se questo \u00e8 il nostro pensiero, l\u2019espressione pi\u00f9 adeguata \u00e8 data dalla parola \u00abgarantiscono\u00bb e non da quella \u00abassicurano\u00bb proposta dall\u2019onorevole Nobili Tito Oro; il quale vorr\u00e0 accogliere la mia preghiera di non insistervi. A mia volta, assicuro lo stesso onorevole Nobili Tito Oro che l\u2019emendamento aggiuntivo da lui proposto con la seguente formula: \u00abnell\u2019esercizio delle loro funzioni\u00bb \u00e8 accettato dalla Commissione, e poich\u00e9 eguale emendamento \u00e8 stato proposto dall\u2019onorevole Domined\u00f2, valga per lui la stessa assicurazione.<\/p><p>L\u2019onorevole Domined\u00f2 propone anche un altro emendamento, quello, cio\u00e8, di sostituire l\u2019avverbio \u00abdirettamente\u00bb all\u2019altro: \u00abpersonalmente\u00bb usato nella nostra formula.<\/p><p>Accettiamo l\u2019emendamento, perch\u00e9 il termine proposto dall\u2019onorevole Domined\u00f2 sottolinea ancora di pi\u00f9 la gradualit\u00e0 di responsabilit\u00e0 del funzionario e la garanzia sussidiaria dello Stato, che \u00e8 nel nostro pensiero.<\/p><p>Per\u00f2 non potremo accedere all\u2019altra proposta di emendamento: \u00absono tenuti al risarcimento\u00bb, perch\u00e9, mentre l\u2019onorevole Domined\u00f2, nel darne ragione e atto, crede che questo sia un termine meno accentuato di quello che non sia l\u2019altro \u00abgarantiscono\u00bb, l\u2019impressione mia e nostra \u00e8 che dire \u00absono tenuti al risarcimento lo Stato e gli Enti pubblici\u00bb sia ancora pi\u00f9 forte che dire \u00abgarantiscono\u00bb, quando a questo termine \u00abgarantiscono\u00bb si d\u00e0 quel valore sussidiario, graduale, vorrei dire, subordinato, alla responsabilit\u00e0 diretta del funzionario di cui ho dato ragione nel sostenere il nostro articolo.<\/p><p>Accediamo inoltre alla proposta degli onorevoli Domined\u00f2 e Carignani di collocare il secondo comma dell\u2019articolo 22 in fine all\u2019articolo 19.<\/p><p>E ora passiamo agli ultimi due emendamenti, dell\u2019onorevole Costantini l\u2019uno e ancora dell\u2019onorevole Carignani l\u2019altro. All\u2019onorevole Costantini ricordo le ragioni da me addotte a sostegno del primo comma dell\u2019articolo e l\u2019accettazione da noi data agli emendamenti degli onorevoli Domined\u00f2 e Nobili Tito Oro, circa la sostituzione della parola \u00abpersonalmente\u00bb con l\u2019altra \u00abdirettamente\u00bb, e l\u2019aggiunta \u00abnell\u2019esercizio delle loro funzioni\u00bb al primo comma dell\u2019articolo stesso. Penso che, cos\u00ec modificato, il comma possa anche sodisfare l\u2019esigenza di cui si \u00e8 reso interprete l\u2019onorevole Costantini, al quale, pertanto, rivolgo l\u2019invito a non insistere nel suo emendamento, e a ritenersi altres\u00ec sodisfatto di quanto ho detto a proposito dell\u2019ultima parte dell\u2019articolo e del suo collocamento alla fine dell\u2019articolo 19. L\u2019onorevole Carignani inoltre propone con un suo emendamento di sopprimere dal testo della formula del primo comma \u00able leggi civili\u00bb, modificandola cos\u00ec: \u00abI dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono responsabili per i loro atti, secondo le leggi penali ed amministrative\u00bb. Non sono d\u2019accordo con l\u2019onorevole Carignani, circa l\u2019opportunit\u00e0 della soppressione di questo inciso che restringerebbe di troppo la portata di applicazione dell\u2019articolo, sottraendogli un vasto campo di tutela a favore dei cittadini nei riguardi dei funzionari civili, il cui vigile senso di responsabilit\u00e0 non deve venir mai meno.<\/p><p>La seconda, parte dell\u2019emendamento dell\u2019onorevole Carignani, consistente nelle parole \u00abLo Stato e gli Enti pubblici sono tenuti al risarcimento dei danni derivati ai cittadini a causa dei loro dipendenti\u00bb, mi pare sia un po\u2019 troppo sfumata e sia molto meno energica e precisa della nostra formula, che raccomando all\u2019approvazione dell\u2019Assemblea.<\/p><p>PRESIDENTE. I presentatori degli emendamenti hanno udito le considerazioni della Commissione.<\/p><p>Onorevole Corsanego, mantiene i due emendamenti?<\/p><p>CORSANEGO. Dopo aver sentito le spiegazioni dell\u2019onorevole Tupini, devo insistere. Io direi: \u00abI dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono personalmente responsabili secondo le leggi penali, civili e amministrative degli atti compiuti od omessi in violazione di diritti\u00bb.<\/p><p>TUPINI, <em>Presidente della prima Sottocommissione<\/em>. Onorevole Corsanego, le faccio notare che la formula \u00abatti omessi\u00bb non \u00e8 eccessivamente propria.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Nobili Tito Oro, insiste nei suoi emendamenti?<\/p><p>NOBILI TITO ORO. Desidero spiegare le ragioni per le quali ritiro uno dei miei due emendamenti. Come avevo previsto, era interessante conoscere le ragioni per le quali, contrariamente alla terminologia giuridica, la Commissione aveva ritenuto di adoperare il termine \u00abgarantiscono\u00bb (ossia assumono l\u2019obbligazione sussidiaria di garantire di pagare). In effetti \u00e8 qui l\u2019errore che si annida nella terminologia usata dalla Commissione. L\u2019obbligo dello Stato e degli enti pubblici non \u00e8 un obbligo sussidiario. Mi rincresce che l\u2019onorevole Tupini non mi abbia ascoltato. La dottrina moderna e anche l\u2019attuale giurisprudenza hanno riconosciuto che lo Stato e gli enti pubblici, non essendo persone fisiche, non possono assumere obbligazioni se non attraverso i propri organi, e i dipendenti sono appunto gli organi dello Stato e degli enti pubblici.<\/p><p>TUPINI, <em>Presidente della prima Sottocommissione<\/em>. Il concetto della Commissione rimane quello che ho esposto.<\/p><p>NOBILI TITO ORO. Ora, la responsabilit\u00e0 per gli atti di un dipendente \u00e8 per lo Stato e per gli enti pubblici sempre una responsabilit\u00e0 diretta; quindi per essi non va offerta una garanzia per il fatto altrui, ma va riconosciuta una responsabilit\u00e0 per il fatto proprio. Ecco perch\u00e9, proponendo la formula \u00abassicurano\u00bb invece di quella \u00abgarantiscono\u00bb rispondevo a una sola preoccupazione: quella di non deformare la natura giuridica dell\u2019obbligo e, insieme, di non pregiudicare la ulteriore elaborazione della dottrina e della giurisprudenza: e a entrambe le necessit\u00e0 risponde a pieno la locuzione proposta \u00abassicurano\u00bb.<\/p><p>Tale locuzione infatti consente al legislatore di domani di adottare la risoluzione dottrinaria pi\u00f9 rispondente alla evoluzione dello Stato e degli enti pubblici, pur senza disubbidire al precetto della Costituzione. Approvando invece il testo del progetto, il legislatore si troverebbe domani nella condizione di dover considerare come forma di garanzia il risarcimento da parte dello Stato delle indennit\u00e0 dovute per lesioni di diritti.<\/p><p>E pertanto, io rinuncio all\u2019emendamento soppressivo e insisto nell\u2019emendamento subordinato che sostituisce la locuzione \u00abassicurano\u00bb all\u2019altra \u00abgarantiscono\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Veroni, insiste nel suo emendamento?<\/p><p>VERONI. Insisto.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Domined\u00f2, insiste nei suoi emendamenti?<\/p><p>DOMINED\u00d2. Ringrazio la Commissione per avere accettato i miei due emendamenti relativi alla delimitazione all\u2019\u00abesercizio delle funzioni\u00bb del dipendente dello Stato, nonch\u00e9 alla collocazione del secondo comma. Quanto all\u2019emendamento relativo al termine \u00abgarantiscono\u00bb, rispondo che dovrei insistere per motivi evidenti di tecnica giuridica. Domanderei comunque alla Commissione se, volendo insistere nel concetto della responsabilit\u00e0, che a mio avviso resta impregiudicato anche con la formula generica, non pensi di dire: \u00abrispondono in via sussidiaria\u00bb anzich\u00e9 \u00abgarantiscono\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Tupini, vuole rispondere a quest\u2019ultima proposta dell\u2019onorevole Domined\u00f2?<\/p><p>TUPINI, <em>Presidente della prima Sottocommissione<\/em>. L\u2019onorevole Domined\u00f2 propone di usare la formulazione \u00abrispondono in via sussidiaria\u00bb. Mi pare che il termine sia poco costituzionale. Quando ho detto che al termine \u00abgarantiscono\u00bb deve essere dato un valore di garanzia sussidiaria, mi pare che l\u2019esigenza dell\u2019onorevole Domined\u00f2 debba essere soddisfatta. \u00c8 questo il valore del termine \u00abgarantire\u00bb.<\/p><p>Anche nei confronti dell\u2019onorevole Nobili osservo che, ove noi accettassimo il suo emendamento, consentiremmo alla soppressione automatica della responsabilit\u00e0 personale e diretta del funzionario, la quale \u00e8 primaria e come tale deve essere perseguita per prima. Lo Stato viene dopo e la sua responsabilit\u00e0 \u00e8 sussidiaria. Sancirla in via diretta sarebbe troppo grave e noi non vi potremmo consentire.<\/p><p>NOBILI TITO ORO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>NOBILI TITO ORO. Io attribuisco troppo valore al pensiero giuridico dell\u2019onorevole Tupini per non sentire il dovere di una ulteriore risposta e la risposta conferma quello che dicevo prima; la responsabilit\u00e0 sussidiaria non sorge in colui che ha una responsabilit\u00e0 propria, diretta, iniziale. \u00c8 lo Stato, sono gli enti pubblici che sono direttamente responsabili; ci\u00f2 non toglie che verso lo Stato e verso gli enti pubblici possano essere a loro volta responsabili, per il fatto proprio materiale o per la loro omissione, i dipendenti Ma responsabili nei confronti dei terzi saranno lo Stato e gli enti pubblici. E la preoccupazione dell\u2019onorevole Tupini, di fare rispondere in via principale il dipendente e in via sussidiaria lo Stato e gli altri enti, nasconde anche una possibilit\u00e0 di danno per lo Stato: perch\u00e9 il giorno in cui fosse investito di responsabilit\u00e0 il dipendente, il primo interessato a difenderlo sarebbe l\u2019ente. E questo lo dovrebbe difendere per cercare di difendere con lui se stesso nei confronti di chi richiede il risarcimento del danno.<\/p><p>Per conseguenza morale, quando sar\u00e0 avvenuta la condanna nei confronti del terzo, lo Stato pagher\u00e0, ma non potr\u00e0 ripetere dal dipendente che egli ha difeso e ha dichiarato innocente.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Carignani, mantiene il suo emendamento?<\/p><p>CARIGNANI. Devo insistere. Giustamente ha detto l\u2019onorevole Tupini che in fondo il mio emendamento tende a svuotare di contenuto quello che \u00e8 stato il pensiero della Commissione, ed \u00e8 proprio quello che mi proponevo di fare. Sono d\u2019accordo, anche con me, molti altri colleghi che hanno ascoltato le mie modeste considerazioni, e mi dolgo soltanto di non averle esposte pi\u00f9 ampiamente in fase preliminare allorch\u00e9 si \u00e8 discusso dei rapporti civili in genere.<\/p><p>Per queste ragioni, serie, obiettive e degne di considerazione, devo insistere nelle formule cos\u00ec come sono state da me dettate, rilevando ancora una volta che anche l\u00e0 dove si parla di leggi penali ed amministrative si tratta semplicemente di una concessione che io ho fatto alla formula della Commissione nell\u2019intendimento di trovare un mezzo termine che potesse consentire un\u2019intesa; ma per la mia coscienza e per le nozioni di diritto che ho, mi sembra che in un atto importante come la Costituzione basterebbe soltanto l\u2019affermazione del principio di responsabilit\u00e0 per dire quello che si \u00e8 inteso dire con questa formula, riservando alle leggi future di determinare i limiti e i termini della responsabilit\u00e0 dei dipendenti in relazione all\u2019importanza della materia regolata.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Costantini, mantiene il suo emendamento?<\/p><p>COSTANTINI. Devo mantenerlo, perch\u00e9 non sono affatto dell\u2019opinione di Nobili che cio\u00e8 lo Stato risponde di responsabilit\u00e0 diretta per l\u2019azione dei propri dipendenti. Devo mantenere l\u2019emendamento da me proposto in quanto che credo che nella formulazione da me data si rispecchi una maggiore rispondenza al principio stesso. Le norme relative alla responsabilit\u00e0 civile sono estese allo Stato e agli enti pubblici per il fatto dei loro dipendenti: questa formulazione credo che sia la pi\u00f9 idonea ed ecco perch\u00e9 mantengo il mio emendamento.<\/p><p>PRESIDENTE. Passiamo ora alla votazione. Per il primo comma occorre votare innanzitutto sull\u2019emendamento sostitutivo della prima parte proposto dall\u2019onorevole Costantini:<\/p><p>\u00abI dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono responsabili degli atti compiuti nell\u2019esercizio delle funzioni loro attribuite in violazione di diritti o d\u2019interessi legittimi\u00bb.<\/p><p>TOSATO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>TOSATO. A me sembra che debbano esser messi prima in votazione gli emendamenti proposti dagli onorevoli Nobili Tito Oro e Carignani, perch\u00e9 pi\u00f9 si allontanano dal testo della Commissione. Noi dobbiamo pronunciarci per la responsabilit\u00e0 diretta o per la responsabilit\u00e0 indiretta dello Stato. La tesi seguita dalla Commissione \u00e8 per la responsabilit\u00e0 indiretta dello Stato e per la responsabilit\u00e0 diretta del funzionario; la tesi propugnata sia dall\u2019onorevole Nobili Tito Oro che dall\u2019onorevole Carignani \u00e8 per la responsabilit\u00e0 diretta dello Stato e soltanto indiretta del funzionario.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019emendamento dell\u2019onorevole Nobili Tito Oro si riferisce alla seconda parte del primo comma dell\u2019articolo, poich\u00e9 egli chiede che alla parola \u00abgarantiscono\u00bb si sostituisca la parola \u00abassicurano\u00bb.<\/p><p>Il primo comma dell\u2019emendamento dell\u2019onorevole Costantini, si riferisce, invece, alla prima parte.<\/p><p>Pongo dunque in votazione l\u2019emendamento Costantini, non accettato dalla Commissione.<\/p><p>(<em>Dopo prova e controprova, non \u00e8 approvato<\/em>).<\/p><p>Pongo ora in votazione l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Carignani, inteso a sostituire la prima parte del primo comma dell\u2019articolo:<\/p><p>\u00abI dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono responsabili per i loro atti secondo le leggi penali ed amministrative\u00bb.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvato<\/em>).<\/p><p>Pongo in votazione la prima parte del primo comma del testo della Commissione, con la modificazione accettata che sostituisce alla parola: \u00abpersonalmente\u00bb l\u2019altra: \u00abdirettamente\u00bb:<\/p><p>\u00abI dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>).<\/p><p>Pongo in votazione la proposta dell\u2019onorevole Corsanego di aggiungere, alla prima parte del primo comma, dopo la parola: \u00abatti\u00bb le parole: \u00abo omissioni\u00bb.<\/p><p>LEONE GIOVANNI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>LEONE GIOVANNI. Voter\u00f2 a favore della proposta Corsanego, perch\u00e9 a me sembra che l\u2019espressione \u00abatti\u00bb non abbia accezione concorde; da taluni \u00e8 interpretata come azione positiva, come qualcosa che si fa.<\/p><p>Ora, la Commissione vuole colpire anche le omissioni.<\/p><p>D\u2019altra parte lo stesso Codice penale parla di omissioni e di atti. Omissione \u00e8 il mancato adempimento dei doveri.<\/p><p>TUPINI, <em>Presidente della prima Sottocommissione<\/em>. Questa proposta, se accettata, potrebbe avere gravi conseguenze.<\/p><p>PRESIDENTE. La Commissione non accetta la proposta Corsanego; anzi ne sottolinea la particolare gravit\u00e0.<\/p><p>La pongo ai voti.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvata<\/em>).<\/p><p>Passiamo alla votazione sulla seconda parte del primo comma. L\u2019onorevole Costantini ha proposto di farne un comma a s\u00e9, con questa formulazione: \u00abLe norme relative alla responsabilit\u00e0 civile sono estese allo Stato e agli enti pubblici per i fatti dei loro dipendenti\u00bb.<\/p><p>VERONI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>VERONI. Mi associo all\u2019emendamento dell\u2019onorevole Costantini e ritiro il mio emendamento.<\/p><p>CAROLEO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CAROLEO. Voto a favore dell\u2019emendamento dell\u2019onorevole Costantini, perch\u00e9 \u00e8 gi\u00e0 notevole la responsabilit\u00e0 che si \u00e8 addossata allo Stato con l\u2019articolo che abbiamo gi\u00e0 in parte votato. \u00c8 vero quanto diceva l\u2019onorevole Nobili Oro, e cio\u00e8 che dal punto di vista tecnico-giuridico si tratterebbe di una vera e propria responsabilit\u00e0 diretta; ma anche nei rapporti fra privati la responsabilit\u00e0 per colpa grave pu\u00f2 essere limitata, e quindi nei rapporti tra enti pubblici e privati pu\u00f2 anche essere modificata la forma della responsabilit\u00e0, per attenuarne le conseguenze. Pertanto io aderisco senz\u2019altro alla formulazione dell\u2019onorevole Costantini.<\/p><p>NOBILI TITO ORO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>NOBILI TITO ORO. Dato che la formulazione attuale dell\u2019emendamento Costantini \u00e8 assorbente anche dell\u2019emendamento mio, in quanto le norme della responsabilit\u00e0 civile sono ormai interpretate nel senso da me esposto, dichiaro che accetto tale formulazione, in quanto generica ma pi\u00f9 precisa del testo del progetto; voto per essa e ritiro il mio emendamento.<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo in votazione la formula proposta dall\u2019onorevole Costantini:<\/p><p>\u00abLe norme relative alla responsabilit\u00e0 civile sono estese allo Stato ed agli enti pubblici per i fatti dei loro dipendenti\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>).<\/p><p>Con l\u2019approvazione di questa formula resta assorbita la seconda parte dell\u2019emendamento Carignani.<\/p><p>Resta anche assorbito l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Domined\u00f2, il quale proponeva \u2013 e la Commissione aveva accettato \u2013 di aggiungere alla fine del primo comma del testo della Commissione le parole: \u00abnell\u2019esercizio delle loro funzioni\u00bb. Pongo in votazione la proposta degli onorevoli Domined\u00f2 e Carignani, accettata dalla Commissione, di trasferire in fine all\u2019articolo 19 l\u2019ultimo comma dell\u2019articolo 22:<\/p><p>\u00abLa legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>).<\/p><p>Con l\u2019approvazione di questa proposta l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Corsanego, tendente a fare del secondo comma un articolo a s\u00e9, rimane assorbito.<\/p><p>Il testo dell\u2019articolo 22 resta pertanto il seguente:<\/p><p>\u00abI dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili secondo le leggi penali, civili ed amministrative degli atti compiuti in violazione di diritti.<\/p><p>\u00abLe norme relative alla responsabilit\u00e0 civile sono estese allo Stato ed agli enti pubblici per i fatti dei loro dipendenti\u00bb.<\/p><p>L\u2019ultimo comma che abbiamo votato: \u00abLa legge determina le condizioni, ecc.\u00bb sar\u00e0 trasferito alla fine dell\u2019articolo 19.<\/p><p>Con ci\u00f2 \u00e8 conclusa la votazione degli articoli contenuti nel primo titolo del progetto di Costituzione: \u00abRapporti civili\u00bb.<\/p><p>Resta adesso da esaminare l\u2019articolo aggiuntivo, proposto dall\u2019onorevole Crispo:<\/p><p>\u00abL\u2019esercizio dei diritti di libert\u00e0 pu\u00f2 essere limitato o sospeso per necessit\u00e0 di difesa, determinate dal tempo o dallo stato di guerra, nonch\u00e9 per motivi di ordine pubblico, durante lo stato di assedio. Nei casi suddetti, le Camere, anche se sciolte, saranno immediatamente convocate per ratificare o respingere la proclamazione dello stato di assedio e i provvedimenti relativi\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Crispo ha gi\u00e0 svolto la sua proposta. Chiedo il parere della Commissione.<\/p><p>TUPINI, <em>Presidente della prima Sottocommissione<\/em>. Domando all\u2019onorevole Crispo se egli consenta, senza pregiudizio del merito del suo emendamento, che se ne discuta nella seconda parte del progetto, quando parleremo del Parlamento e dovremo, quindi, anche stabilire le garanzie da riservare al Parlamento nel caso e durante il periodo di scioglimento delle Camere.<\/p><p>Non entriamo, dunque, nel merito: in quella sede potremo riparlarne e, quanto al collocamento, lo decideremo allora.<\/p><p>CRISPO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CRISPO. Vorrei fare osservare questo: io mi preoccupo soprattutto delle garanzie che dovrebbero essere stabilite per le libert\u00e0 e per i diritti dei cittadini nei due casi non contemplati in alcun modo nella Costituzione, quello dello stato di guerra e quello dello stato d\u2019assedio. Quindi, mi pare che l\u2019articolo da me proposto debba trovare la sua sede proprio in questo titolo, perch\u00e9 io mi riferisco esclusivamente ai diritti dei cittadini, i quali non possono essere menomati dal potere esecutivo senza l\u2019intervento del Parlamento.<\/p><p>Comunque, se la Commissione ritiene diversamente, non ho alcuna difficolt\u00e0 a consentire.<\/p><p>TUPINI, <em>Presidente della prima Sottocommissione<\/em>. Onorevole Crispo, io le posso dire, anticipando il parere della Commissione, che sull\u2019indole del suo emendamento siamo d\u2019accordo. Poich\u00e9 qui per\u00f2 si parla di Camere e non sappiamo come saranno costituite, quando parleremo di questo argomento potremo meglio discutere il comma da lei proposto.<\/p><p>CRISPO. Nessuna difficolt\u00e0.<\/p><p>PRESIDENTE. Allora, resta inteso che la discussione di questo articolo aggiuntivo proposto dall\u2019onorevole Crispo avverr\u00e0 quando parleremo dei poteri del Parlamento e, pertanto, possiamo considerare esaurito l\u2019esame del primo titolo della Costituzione.<\/p><p>Prima di passare alla discussione generale sul secondo titolo, desidero rendere edotti i colleghi che vi sono 71 iscritti: il doppio degli iscritti per la discussione generale sul primo titolo.<\/p><p>Vorrei pregare gli onorevoli colleghi di essere presenti alle sedute, perch\u00e9 ritengo necessario, d\u2019ora innanzi, che coloro che non rispondono col loro intervento al momento in cui spetta il loro turno decadano dall\u2019iscrizione. \u00c8 questa una necessit\u00e0 che forse non corrisponde completamente alle disposizioni del Regolamento, ma che amerei che l\u2019Assemblea riconoscesse, appunto per evitare che queste discussioni ci prendano troppo lungo tempo.<\/p><p>Prego anche i colleghi di autorizzarmi a voler alternare nell\u2019ordine di iscrizione gli oratori dei diversi settori, perch\u00e9 \u00e8 avvenuto che alcuni gruppi hanno iscritto tutti i loro oratori in successione. Ritengo che sentire cinque o sei iscritti dello stesso gruppo politico, i quali svolgono gli stessi concetti, potrebbe essere anche interessante ma toglierebbe alla discussione quel sapore polemico che \u00e8 necessario conservare per ravvivare la discussione stessa.<\/p><p>Se non vi sono opposizioni, rediger\u00f2 un elenco e lo far\u00f2 conoscere, in maniera che ogni collega possa calcolare, approssimativamente, quando gli spetta il turno della parola.<\/p><p>(<em>Cos\u00ec<\/em> <em>rimane stabilito<\/em>).<\/p><p>CALOSSO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CALOSSO. Ho presentato una mozione, relativa alla tecnica della discussione. Credo che sarebbe opportuno radunare tutte queste questioni in giorni speciali, per discuterle effettivamente. Ieri, per esempio, vi fu certamente una discussione confusa. Noi andiamo adagio perch\u00e9 non ci siamo mai fermati un giorno a discutere sulla nostra tecnica. Perci\u00f2, se lei, onorevole Presidente, vorr\u00e0 mettere in discussione, un giorno, questa mia mozione, si potrebbe discutere di tutto questo, anche di quello che lei ha detto.<\/p><p>PRESIDENTE. Dar\u00f2 senza indugio comunicazione all\u2019Assemblea della mozione dell\u2019onorevole Calosso. Tuttavia, ritengo che la proposta Calosso praticamente significhi mettere in discussione e rimaneggiare tutto il Regolamento dell\u2019Assemblea. Baster\u00e0 accennare \u2013 ed \u00e8 un\u2019antica passione dell\u2019onorevole Calosso \u2013 che egli propone, come mezzo di abbreviamento delle discussioni, di riunire l\u2019intera Assemblea in Comitato, affinch\u00e9, in una forma discorsiva, i colleghi possano reciprocamente farsi presenti le loro opinioni, per comprendere che la proposta non si riduce a offrire un metodo di lavoro capace di produrre un abbreviamento del lavoro, ma \u00e8 un capovolgimento di quella tecnica nostra che si \u00e8 elaborata nel corso di molte legislature e che pu\u00f2 essere riveduta, ma non proprio in questa occasione.<\/p><p>Comunque, nel momento in cui dar\u00f2 lettura della mozione Calosso, l\u2019Assemblea sar\u00e0 arbitra di accettarne la discussione ed eventualmente di approvarne tutte le proposte. Ritengo, personalmente, in ogni caso, che non si potr\u00e0 mai realizzare quella di ridurre quest\u2019aula a misura pi\u00f9 piccola.<\/p><p>Ci\u00f2 premesso, credo che possiamo incominciare la discussione generale sul secondo titolo: \u00abRapporti etico-sociali\u00bb, salvo poi ad esprimere il giudizio sulla proposta concreta che l\u2019onorevole Calosso ha presentato.<\/p><p>Nel dare la parola al primo iscritto, onorevole Badini Confalonieri, mi rimetto alla comprensione dei colleghi per l\u2019osservanza di quelle limitazioni di tempo, alle quali parecchie volte si \u00e8 fatto richiamo nelle sedute precedenti.<\/p><p>BADINI CONFALONIERI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi. Io terr\u00f2 innanzi tutto conto del suo parere autorevole, onorevole Presidente, per tralasciare ogni disquisizione di carattere filosofico e per attenermi al campo strettamente politico, come si conviene fare nella discussione di uno statuto che \u00e8 atto squisitamente politico. Tralascio altres\u00ec ogni orpello di forma, ogni divagazione di natura letteraria, storica o comparativa che sarebbero superflue, e pertanto inutili. Inizio, rileggendo quegli articoli sostitutivi, dal 23 al 25, che io ho proposto al progetto di Costituzione.<\/p><p>Art. 23. \u2013 \u00abLo Stato riconosce la famiglia, costituita dal matrimonio indissolubile, come nucleo naturale, originario e fondamentale della societ\u00e0, e tutela l\u2019adempimento della sua funzione\u00bb.<\/p><p>Art. 24. \u2013 \u00abIl matrimonio \u00e8 basato sull\u2019eguaglianza morale e giuridica dei coniugi nei limiti stabiliti dal bene comune della famiglia, dalla mutua assistenza, dagli interessi della prole\u00bb.<\/p><p>Art. 25. \u2013 \u00abL\u2019educazione morale, intellettuale, fisica, sociale della prole \u00e8 un diritto della famiglia.<\/p><p>\u00abLo Stato, nel rispetto della libert\u00e0 del cittadino, sorveglia e, occorrendo, integra l\u2019adempimento di tale compito, con speciale riguardo alle condizioni economiche necessarie alla formazione, difesa e sviluppo della famiglia.<\/p><p>\u00abProvvede, inoltre, alla protezione della maternit\u00e0, dell\u2019infanzia e della giovent\u00f9, favorendo ed istituendo gli organi necessari allo scopo.<\/p><p>\u00abLa legge detta le norme per l\u2019efficace protezione dei figli nati fuori del matrimonio e consente l\u2019esperimento dei mezzi di prova idonei ad accertare la discendenza naturale\u00bb.<\/p><p>Si tratta di un meditato, anche se modesto, rifacimento di tutta la materia relativa all\u2019istituto della famiglia, che si avvale della elaborazione altrui e che vuol essere innovatore soltanto l\u00e0 dove ci\u00f2 sia strettamente necessario.<\/p><p>L\u2019onorevole Calamandrei nel suo discorso afferm\u00f2 che le disposizioni contenute nel progetto e relative alla famiglia sono dei precetti morali mascherati da norme giuridiche. Ora, con tutta la debita deferenza per chi ci \u00e8 maestro insigne, penso di poter porre il mio dissenso nella incontrovertibile considerazione dell\u2019importanza che l\u2019istituto della famiglia riveste per la struttura stessa dello Stato, e che ne impone una regolamentazione ad un tempo giuridica e politica. Ne consegue non soltanto la necessit\u00e0 per lo Stato di tener conto di questa entit\u00e0 che si frappone fra esso Stato e l\u2019individuo, ma ancora la necessit\u00e0 che l\u2019opera normativa conseguente sia parte integrante della Costituzione, qualora la famiglia sia \u2013 come \u00e8 \u2013 un pilastro fondamentale nella costruzione di quell\u2019edificio statale a cui con la Costituzione noi tendiamo. Altro discorso \u00e8 \u2013 e a questo riguardo l\u2019onorevole Calamandrei aveva ragione \u2013 l\u2019osservare che la formulazione degli articoli contenuti nel progetto \u00e8 giuridicamente imperfetta, che la Repubblica non \u00abassicura\u00bb alla famiglia le condizioni economiche necessarie al suo sviluppo, che la Repubblica non \u00abtutela la salute\u00bb, che non \u00abl\u2019arte e la scienza sono libere\u00bb, ma, se mai, le manifestazioni dell\u2019arte e della scienza sono libere.<\/p><p>Osservazioni di forma, obietterebbe l\u2019onorevole Tupini.<\/p><p>TUPINI, <em>Presidente della prima Sottocommissione<\/em>. No, non mi attribuisca&#8230;<\/p><p>BADINI CONFALONIERI. Me lo consenta, onorevole Tupini, \u00e8 un\u2019osservazione che molto spesso nei giorni scorsi noi abbiamo sentito muoverci, sia da parte sua, sia da parte dell\u2019onorevole Ruini. Ora, mi permetta con tutta schiettezza e con tutta deferenza che le risponda che io francamente non comprendo quale dispendio maggiore di tempo occorra a votare un articolo in italiano corretto piuttosto che a votare un articolo che contenga espressioni che sono vaghe, incerte ed equivoche. Che anzi, se sempre \u00e8 difficile distinguere tra forma e sostanza, mai come nella redazione di una Costituzione, per sua essenza concisa e normativa, la forma \u00e8 sostanza e la sostanza \u00e8 forma.<\/p><p>Per siffatte necessit\u00e0 di ermeneutica giuridica noi dobbiamo addivenire anche ad una diversa collocazione di questi articoli; e, iniziando il titolo che tratta dei rapporti etico sociali, non la parola \u00abfamiglia\u00bb, ma l\u2019espressione \u00ablo Stato\u00bb deve dare l\u2019avvio alle norme. \u00c8 l\u2019entit\u00e0 Stato che si trova di fronte l\u2019entit\u00e0 famiglia, una entit\u00e0 che \u00e8 originaria e storicamente e logicamente preesistente, e non pu\u00f2 pertanto n\u00e9 creare, n\u00e9 costituire, ma soltanto riconoscere. Per questo l\u2019emendamento che io propongo inizia con l\u2019espressione: \u00abLo Stato riconosce la famiglia\u00bb, e la riconosce non gi\u00e0 come societ\u00e0, anche con il correttivo di \u00abnaturale\u00bb, ma come nucleo naturale, originario e fondamentale della societ\u00e0. \u00abSociet\u00e0\u00bb \u00e8 un\u2019espressione pi\u00f9 limitata che non quella di \u00abassociazione\u00bb. \u00abSociet\u00e0\u00bb \u00e8 un termine che noi assumiamo in prestito dal linguaggio giuridico, e che quindi non ci d\u00e0 quel senso di sacro, per molti; per gli altri, quanto meno di umanamente altissimo, che \u00e8 nel concetto della famiglia. Quindi, non una societ\u00e0. \u00abSociet\u00e0\u00bb, ripeto, \u00e8 un termine preso a prestito dalla terminologia giuridica soprattutto commerciale, che troppo ci avvicina ad altra espressione giuridica commerciale, quella di contratto. Ma noi non intendiamo la famiglia come un contratto; ond\u2019\u00e8 che la societ\u00e0 \u00e8 il contratto in base al quale due o pi\u00f9 persone si accordano al fine di, ecc. \u00c8 sufficiente a tale proposito ricordare, se si trattasse di contratto, che come il contratto si costituisce, il contratto si scioglie; oltre che il senso umano, e, mi si consenta, sacro, manca in codesta definizione la possibilit\u00e0 di comprendervi quel carattere di indissolubilit\u00e0 che noi vogliamo affermare e che per me \u00e8 fondamentale, insisto, consostanziale al matrimonio e che il matrimonio distingue e diversifica da ogni contratto.<\/p><p>Propongo, nella speranza di altra formulazione pi\u00f9 felice che da altre parti potr\u00e0 venire, e che non mi \u00e8 stato possibile esprimere, di dire \u00abnucleo\u00bb, rifacendomi ad un termine non assunto a prestito dalla terminologia giuridica, ma da quella delle scienze naturali, cos\u00ec come naturale \u00e8 la famiglia, un termine che significhi l\u2019originariet\u00e0 dell\u2019istituto, cos\u00ec come originaria \u00e8 la famiglia. Un termine \u2013 l\u2019espressione \u00abnucleo\u00bb, come d\u2019altronde l\u2019espressione \u00abcellula\u00bb \u2013 che d\u00e0 l\u2019impressione di qualcosa di inscindibile, di una nuova entit\u00e0 costituita dall\u2019armonica fusione delle varie personalit\u00e0 umane che costituiscono appunto la famiglia.<\/p><p>Un nucleo \u2013 riprendo un concetto cui avevo fatto cenno all\u2019inizio \u2013 che lo Stato trova di fronte a s\u00e9, perch\u00e9 cos\u00ec sta scritto nel gran libro della natura, e che pertanto \u00e8 \u00abnucleo naturale originario e fondamentale della societ\u00e0\u00bb. Lo Stato lo riconosce e \u00abtutela l\u2019adempimento della sua funzione\u00bb.<\/p><p>Altri proponeva: \u00abtutela l\u2019adempimento della sua missione\u00bb. Il concetto \u00e8 rispettabilissimo ed \u00e8 da molti condiviso, ma mi pare che il dire \u00abmissione\u00bb in un articolo della Costituzione \u00e8 usare un termine che fuoriesce da quella che \u00e8 la prassi giuridica; pi\u00f9 esatto, pi\u00f9 opportuno mi pare il termine di \u00abfunzione\u00bb.<\/p><p>Per\u00f2, dobbiamo ancora dire qualche cosa; rimane da esaminare quale famiglia lo Stato in tale guisa riconosca e tuteli. Evidentemente soltanto la famiglia legittima; cio\u00e8 quella famiglia che \u00e8 costituita dal matrimonio; e che \u00e8 costituita per noi dal matrimonio indissolubile. Perch\u00e9 \u00e8 a questo punto che noi che intendiamo sostenere l\u2019indissolubilit\u00e0 del vincolo, dobbiamo precisare il nostro concetto, non nell\u2019articolo successivo come \u00e8 nel progetto, non nell\u2019articolo 24. \u00c8 un elemento essenziale, costitutivo che caratterizza l\u2019istituto della famiglia. Discuteremo appresso se l\u2019indissolubilit\u00e0 sia principio da affermarsi o meno, se \u2013 affermandolo \u2013 debbasi o meno includerlo nella Costituzione, ma se cos\u00ec \u00e8, non mi sembra possa dar luogo a dubbio che cotesta sia la sua collocazione.<\/p><p>Ed ora poche considerazioni, a favore della indissolubilit\u00e0 del matrimonio. Diceva Benedetto-Croce, in questa stessa Aula e con la consueta arguzia, che egli \u00e8 contrario al divorzio, perch\u00e9 chi divorzia una prima volta, divorzia una seconda, e deve pertanto trarsi la conseguenza che il rimedio non \u00e8 efficace.<\/p><p>Ebbene, onorevoli colleghi, se il rimedio non \u00e8 efficace, \u00e8 efficientissimo il male che il divorzio produce. La solubilit\u00e0 del vincolo matrimoniale mina l\u2019istituto della famiglia alle sue fondamenta.<\/p><p>Altri, ed io stesso \u2013 cattolico credente e professante \u2013 potrebbe porre a base di tale sua convinzione considerazioni di natura religiosa, che per essere di coscienza, e quindi individuali e non politiche, non hanno ragionevole motivo di costituire la base e il fondamento di disposizioni statutarie. Non basta dire che la coscienza si ribella, perch\u00e9, anche se l\u2019istituto del divorzio fosse introdotto nella legislazione italiana, qualunque cittadino che in esso ravvisasse la violazione dei dettami della propria coscienza sarebbe pur sempre libero di non usufruirne. Qui siamo in campo politico; ed \u00e8 in campo politico, con argomentazioni di ordine politico, e pertanto soprattutto relative al costume e alla mentalit\u00e0 del popolo italiano, che la <em>vexata quaestio <\/em>si deve risolvere. Per tale motivo, e sotto tale riflesso nettamente liberale, era necessario che una voce liberale si elevasse a precisare che il principio dell\u2019indissolubilit\u00e0 del matrimonio non intacca menomamente i princip\u00ee di libert\u00e0. Libert\u00e0 non \u00e8 licenza, libert\u00e0 non \u00e8 anarchia, libert\u00e0 non \u00e8 assenza di vincoli, libert\u00e0 \u00e8 libera scelta, \u00e8 libera elezione di quella condizione giuridica che ciascuno predilige.<\/p><p>Chi, come noi, concepisce la libert\u00e0 come soltanto possibile ove essa sia causa ed effetto ad un tempo dell\u2019elevazione spirituale dell\u2019uomo e della societ\u00e0; chi, come noi, intende come uno dei fattori indispensabili di essa elevazione la stabilit\u00e0 della famiglia, e la famiglia segno inequivocabile di civilt\u00e0; costui, come noi, non pu\u00f2 non convenire, contrariamente ad ogni apparenza, che l\u2019istituto del divorzio non possa, non debba trovar luogo in uno stato liberale italiano.<\/p><p>Non \u00e8 l\u2019opinione estemporanea, di un isolato: \u00e8, al contrario, la tradizione italiana di tutti quei governi liberali che, dal Risorgimento in poi, non hanno mai consentito (<em>Commenti a sinistra<\/em>), non hanno mai consentito, amico onorevole Grilli, l\u2019immissione del divorzio nella legislazione italiana.<\/p><p>\u00c8 tutta una tradizione di giuristi che tu come io e come tutti ammiriamo; \u00e8 tutta una tradizione di giureconsulti insigni, da Bonghi a Gabba, da Salandra a Filomusi Guelfi; \u00e8 contributo non di cattolici soltanto, ma di uomini di diversi credi religiosi, dal protestante Lord Gladstone all\u2019israelita professor Polacco, i quali evidentemente non sostenevano l\u2019indissolubilit\u00e0 del matrimonio sulla scorta di criteri religiosi, ma tutti riconobbero nell\u2019unit\u00e0 della famiglia il principio etico che si \u00e8 connaturato, sino a giungere al Simon, il quale ha definito il divorzio come \u00abun matrimonio a prova\u00bb ed ha concluso che la semplice \u00abpossibilit\u00e0 di una dissoluzione toglie al matrimonio la dignit\u00e0 ed alla famiglia l\u2019unit\u00e0\u00bb.<\/p><p>D\u2019altronde \u00e8 bene dire che non sono consentite le soluzioni intermedie in questo campo; o si \u00e8 per il matrimonio indissolubile o per il divorzio.<\/p><p>Coloro che aspirano ad una soluzione intermedia, ad un divorzio s\u00ec, ma molto limitato, quelli sono nell\u2019utopia; quando si consenta il divorzio, i limiti che vi si pongano sono contingenti, transitori; si manifesta ineluttabilmente la tendenza a modificare la legge in senso pi\u00f9 largo, sino a giungere al divorzio per semplice consenso, sino ad ammetterlo per semplice volont\u00e0 di uno dei coniugi; sino a consentirlo in forme che addirittura contraddicono alla pubblica moralit\u00e0, secondo il concetto nostro europeo.<\/p><p>Io vi vorrei riportare un annunzio pubblicitario inserito su di un giornale americano, non molto tempo fa, in cui si diceva testualmente: \u00abDivorzio completo, senza pubblicit\u00e0, in un mese. Tutti i motivi, successo garantito, consultazioni gratuite\u00bb.<\/p><p>\u00c8 inutile recriminare di poi: il fatto \u00e8 la conseguenza delle premesse, e chi non vuole consentire, non deve volere le premesse, perch\u00e9 se quelle premesse sono poste, si addiviene a quelle conseguenze.<\/p><p>Per questa considerazione, posso anche ritenere superfluo di confutare i motivi che i fautori del divorzio pongono a base delle loro argomentazioni, e che si possono cos\u00ec raggruppare: cause legali, quali per esempio la condanna, soprattutto la condanna, all\u2019ergastolo; cause morali, come l\u2019adulterio; cause fisiologiche, come le malattie, soprattutto contagiose ed in specie l\u2019<em>impotentia perpetua<\/em>.<\/p><p>Ora tutte queste cause, che i fautori del divorzio portano, come elementi a favore della loro tesi, sono viziate da un errore di principio: la valutazione unilaterale che essi danno e in base alla quale si considerano soltanto i diritti del coniuge offeso, e non il rovescio della medaglia: quei doveri che egli ha spontaneamente assunto all\u2019atto del matrimonio e che proprio nel momento nel quale diventerebbero effettiva manifestazione della mutua assistenza imposta ai coniugi, egli potrebbe a tutto agio scuotersi di dosso col divorzio.<\/p><p>Comunque queste cause che i fautori del divorzio portano innanzi sono tutte cause singole mentre la legge, e soprattutto la Costituzione, deve tener conto della generalit\u00e0 dei casi e non dei casi singoli.<\/p><p>MAFFI. C\u2019\u00e8 il 95 per cento dei casi singoli. \u00c8 un grossolano errore di ragionamento.<\/p><p>BADINI CONFALONIERI. Il cinque per cento sarebbe l\u2019eccezione alla quale accennavo io, quindi la grossolanit\u00e0 del ragionamento non sarebbe nella mia, ma nella sua osservazione. Io dicevo che \u00e8 il principio che deve essere affermato, nella Costituzione, mentre i casi singoli, temperabili con l\u2019istituto della separazione personale, potranno eventualmente essere sottoposti a diversa, pi\u00f9 ampia regolamentazione dei casi di nullit\u00e0 dei matrimoni, quando possano costituire errore di persona. \u00c8 la generalit\u00e0 dei casi il principio che nella Costituzione dev\u2019essere affermato; un principio di natura eminentemente costituzionale, se vero \u00e8 che senza indissolubilit\u00e0 del matrimonio non vi \u00e8 famiglia, e senza la famiglia manca un pilastro fondamentale alla costruzione dell\u2019edificio statale, cui noi con la Costituzione tendiamo.<\/p><p>Questo \u00e8 il contenuto dell\u2019articolo 23, un articolo 23 che, per essere il cappello di tutto il titolo secondo dei rapporti etico-sociali, evidentemente non pu\u00f2 contenere altre aggiunte di carattere particolare, ma deve rimanere cos\u00ec redatto quale definizione generale e di principio.<\/p><p>L\u2019articolo 23 considera la famiglia; l\u2019articolo 24, secondo il mio emendamento, il matrimonio; l\u2019articolo 25 la prole legittima ed illegittima, e la tutela dello Stato nei confronti della famiglia.<\/p><p>Se la Costituzione si redige per creare un\u2019educazione sociale e politica al popolo, per incrementare un costume, per dare stabilit\u00e0 e forza a quegli istituti che della rinnovata societ\u00e0 costituiscono il nerbo, alla affermazione della famiglia costituita dal matrimonio deve seguire l\u2019altra, non meno esplicita, relativa all\u2019eguaglianza morale e giuridica dei coniugi. Veramente credo che si sia tutti d\u2019accordo a questo riguardo. L\u2019autorizzazione maritale, la tanto deprecata autorizzazione maritale della relazione presentata dall\u2019onorevole Iotti, \u00e8 istituto che \u00e8 stato abolito dal Governo liberale del 1919, e che quell\u2019abolizione fosse conforme al nostro costume \u00e8 dimostrato dal fatto che neppure il fascismo ha osato ripristinarla. La donna ha proseguito nel giusto cammino della sua emancipazione; ed oggi ha piena, assoluta parit\u00e0 di diritti, anche politici, come \u00e8 affermazione categorica dell\u2019articolo 9 della Costituzione, che pi\u00f9 alcuno intende porre in discussione. Ma l\u2019affermazione di principio, come \u00e8 formulata nel progetto sottoposto al nostro esame, \u00e8 in una forma che direi eccessivamente drastica, un\u2019affermazione campata in aria, che non risponde a verit\u00e0 storica n\u00e9 a possibilit\u00e0 giuridica.<\/p><p>Qualora sorga dissenso fra i coniugi, per esempio, al riguardo della patria potest\u00e0, al riguardo della fissazione del domicilio, al riguardo di tanti altri problemi che nella vita coniugale sono diuturni, non possono coesistere due volont\u00e0 perfettamente eguali e contrarie: si eliderebbero. Nessuno intende sancire uno stato di inferiorit\u00e0; ma non ci si pu\u00f2 nascondere la necessit\u00e0, secondo le leggi civili vigenti, di statuire la prevalenza dell\u2019una o dell\u2019altra volont\u00e0 nell\u2019interesse comune e in quello superiore della famiglia. L\u2019argomento \u00e8 complesso ed esorbita dai limiti di una Costituzione: ad essa rimane il compito dell\u2019affermazione di principio relativa all\u2019eguaglianza, cos\u00ec come recita l\u2019emendamento proposto \u00abnei limiti stabiliti dal bene comune della famiglia, dalla mutua assistenza, dagli interessi della prole\u00bb. \u00c8 formulazione che, con poche modifiche, ho fatta mia, ispirandomi alla recente Costituzione estone.<\/p><p>Rimane l\u2019articolo 25.<\/p><p>Riguardo all\u2019articolo 25 direi che i concetti di tutta la Commissione e penso di tutta l\u2019Assemblea siano concordi nella sostanza, ma si tratta di dare una formulazione che sia esatta anche giuridicamente.<\/p><p>Bisogna innanzi tutto dire che l\u2019educazione della prole \u00e8 diritto della famiglia e questo concetto deve essere posto in risalto soprattutto nei confronti dello Stato, anche perch\u00e9 la nostra Costituzione viene alla luce dopo il regime fascista, nel quale lo Stato totalitario aveva cercato di invadere \u2013 come ogni altro campo \u2013 anche quello della famiglia. \u00c8 d\u2019uopo, quindi, riaffermare i diritti precisi della famiglia nei confronti di ogni altra entit\u00e0, compresa l\u2019entit\u00e0 statale.<\/p><p>Lo Stato potr\u00e0 intervenire in determinati casi, con determinate cautele, a scopo integrativo. Questo \u00e8 esatto. Questo \u00e8 anche il concetto della Commissione. Ma mi pare \u2013 e lo dico schiettamente, se pur con tutta deferenza \u2013 che il concetto propugnato dalla Commissione sia nel progetto male espresso. Far riferimento \u00abai casi di provata incapacit\u00e0 morale o economica\u00bb \u00e8 espressione troppo vaga, se \u2013 per deprecata ipotesi \u2013 il Governo dovesse cadere in mani di uomini non democratici, i quali nel fare l\u2019accertamento potrebbero stabilire che questi casi, onorevole Maffi, potrebbero passare dal cinque al 95 per cento. Come vede, raccolgo qui una sua osservazione che a questo riguardo mi sembra appropriata. Perch\u00e9 quel \u00abprovata\u00bb del progetto non dice da chi n\u00e9 come si debba provare.<\/p><p>Con la formulazione sottoposta al vostro esame, onorevoli colleghi, si vogliono meglio porre in luce quei concetti di limitazione, di cautele, di carattere integrativo cui test\u00e9 facevo riferimento. Il diritto \u00e8 della famiglia; lo Stato sorveglia; solo occorrendo, integra; ma integra con dei limiti, limiti che sono dati \u00abdall\u2019adempimento di tale compito\u00bb e dal \u00abrispetto della libert\u00e0 del cittadino\u00bb. Ed \u00e8 a questo punto, e non nel primo articolo del titolo secondo, che deve essere riservato alla impostazione di principio, la esatta collocazione dell\u2019intervento economico. Perch\u00e9, naturalmente, l\u2019integrazione, che ha da fare lo Stato, sar\u00e0 soprattutto sotto l\u2019aspetto economico al fine che ognuno sia posto in grado di formarsi, di difendere e di favorire lo sviluppo della propria famiglia. Ecco perch\u00e9, seguitando nella mia formulazione, propongo di dire: \u00abcon speciale riguardo alle condizioni economiche necessarie alla formazione, difesa e sviluppo della famiglia\u00bb.<\/p><p>Ho soppresso l\u2019accenno alle famiglie numerose, non gi\u00e0 perch\u00e9 io non sia d\u2019accordo \u2013 e se c\u2019\u00e8 qualcuno che dovrebbe essere d\u2019accordo, mi suggerisce l\u2019onorevole Grilli, dovrei essere proprio io \u2013 ma perch\u00e9 il concetto della tutela delle famiglie numerose \u00e8 gi\u00e0 assorbito in quello che \u00e8 statuito nei confronti degli interventi economici. \u00c8 manifesto, infatti, che la tutela economica dello Stato deve in maggior misura rivolgersi alle famiglie numerose, perch\u00e9 le loro condizioni economiche sono pi\u00f9 difficili. E d\u2019altronde il progetto di Costituzione gi\u00e0 fa suo siffatto concetto nell\u2019articolo 32; dove recita che \u00abil lavoratore ha diritto ad una retribuzione adeguata alle possibilit\u00e0 di vita per s\u00e9 e per la famiglia\u00bb.<\/p><p>L\u2019articolo da me proposto prosegue: \u00abprovvede inoltre alla protezione della maternit\u00e0, dell\u2019infanzia e della giovent\u00f9, favorendo ed istituendo gli organi necessari allo scopo\u00bb.<\/p><p>\u00c8 un concetto gi\u00e0 proposto dalla Commissione ed ogni commento sarebbe superfluo. L\u2019ho riportato in questo comma solo per ragione di pi\u00f9 armonica collocazione.<\/p><p>E siamo all\u2019ultimo capoverso che prevede la posizione dei figli nati fuori del matrimonio.<\/p><p>E anche qui si impone una parola chiara, lontana da ogni sentimentalismo, che sarebbe fuor di luogo in un testo giuridico, una parola politicamente serena ed equilibrata.<\/p><p>Il problema dei figli nati fuori del matrimonio \u00e8 problema complesso che non consente quell\u2019unica drastica soluzione che \u00e8 proposta nel progetto di Costituzione: figli legittimi, figli naturali, figli prematrimoniali, figli adulterini, figli incestuosi, tutti in un fascio solo, misurati con unico metro, mentre sono in situazioni di fatto, nettamente diverse, che non lo consentono.<\/p><p>L\u2019affermazione di principio ci trova tutti, evidentemente, d\u2019accordo, nel senso che le colpe dei padri non devono ricadere sui figli innocenti.<\/p><p>Ma qui si tratta di emanare una norma che sia attuabile.<\/p><p>Ora, l\u2019equiparazione dei figli illegittimi ai legittimi in quella maniera crea in seno alla famiglia la stessa discrasia che, per altro verso, vi apporterebbe il divorzio; significa una coabitazione forzosa, che mina l\u2019unit\u00e0 della famiglia; e quella soluzione che vorrebbe essere di giustizia, si manifesterebbe ingiusta nei confronti dei figli legittimi. Basta considerare una conseguenza anche se paradossale: chi ha figli legittimi, ed illegittimi vorr\u00e0 tenere nella sua casa la moglie legittima e quella illegittima.<\/p><p>Pensate al caos di quella famiglia!<\/p><p>Ritengo che a questo nessuno di noi voglia arrivare.<\/p><p>MAFFI. \u00c8 una logica speciale.<\/p><p>BADINI CONFALONIERI. Io mi accontento di questa logica.<\/p><p>Dicevo, dunque, che l\u2019argomento \u00e8 complesso, ed \u00e8 tema di Codice civile, anche perch\u00e9 non pu\u00f2 essere valutato con una norma sola, drastica, assoluta.<\/p><p>Occorre valutare le diverse posizioni, le diverse conseguenze. Fissi per\u00f2 la Costituzione il principio generale, in ottemperanza al quale il Codice dovr\u00e0 contenere le norme particolari: cio\u00e8 che le colpe dei padri non devono ricadere sui figli; che sono vietati i nomi e i dati anagrafici infamanti; che, comunque, l\u2019ignota origine non pu\u00f2 costituire marchio infamante per il bimbo innocente; che lo Stato non consente che la vita che gli si apre innanzi sia resa senza sua colpa e per ragion di nascita pi\u00f9 dura e pi\u00f9 difficile.<\/p><p>Ma tutto questo lo si pu\u00f2 comprendere nella formula dell\u2019emendamento che propongo:<\/p><p>\u00abLa legge detta le norme per l\u2019efficace protezione dei figli nati fuori del matrimonio\u00bb.<\/p><p>Si consenta piuttosto, e si consenta esplicitamente \u2013 perch\u00e9 il principio \u00e8 innovatore delle norme vigenti \u2013 che ogni figlio possa conoscere il padre suo! (<em>Applausi<\/em>).<\/p><p>PRESIDENTE. \u00c8 iscritto a parlare l\u2019onorevole Crispo. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CRISPO. Trattando lo stesso tema dell\u2019onorevole Badini, cercher\u00f2 di evitare inutili ripetizioni, il titolo secondo si inizia con una definizione della famiglia. Si dice che \u00abla famiglia \u00e8 una societ\u00e0 naturale\u00bb; evidentemente per affermare che la famiglia preesiste alla legge ed allo Stato, s\u00ec che i diritti familiari non sono diritti riflessi, cio\u00e8 non sono creati, ma riconosciuti dallo Stato. Una siffatta definizione non pu\u00f2 e non deve trovar posto in un articolo della Costituzione, perch\u00e9 il concetto che la definizione esprime ha un carattere storico, sociologico, e non un contenuto giuridico; vorrei anzi dire all\u2019onorevole Tupini, se me lo consente, che \u00e8 giuridicamente controproducente. Perch\u00e9? Perch\u00e9 lo Stato non si occupa del fatto della convivenza, ma si occupa della famiglia giuridicamente ordinata. Sotto questo aspetto, a mio avviso, non vi possono essere un <em>prius <\/em>ed un <em>posterius<\/em>, in quanto i diritti individuali e i diritti familiari sono un tutt\u2019uno con l\u2019ordinamento giuridico, sorgono, cio\u00e8, allo stesso punto.<\/p><p>Pertanto, lo Stato non riconosce la famiglia, ma ne riconosce i diritti, per essere la famiglia, per s\u00e9, una entit\u00e0 giuridica.<\/p><p>Per concludere, se le definizioni sono sempre da evitare nelle leggi, questa definizione della famiglia, giuridicamente irrilevante, e di equivoco significato, non deve trovar posto nella Costituzione.<\/p><p>Nell\u2019articolo 24 si dice che \u00abil matrimonio \u00e8 basato sull\u2019eguaglianza morale e giuridica dei coniugi\u00bb. Mi permetto di fare qualche riserva su questo concetto, non in quanto io voglio riferirmi ad una eventuale condizione di inferiorit\u00e0 dell\u2019un coniuge rispetto all\u2019altro, ma in quanto intendo riferirmi a quel concetto di ordinamento gerarchico che \u00e8 insito in ogni organismo, e che, quindi, \u00e8 proprio della famiglia. Concetto gerarchico di cui nell\u2019articolo non \u00e8 cenno di sorta, poich\u00e9 esso si limita ad affermare l\u2019eguaglianza giuridica e morale dei coniugi come base del matrimonio. La mia riserva \u00e8, dunque, del tutto giustificata perch\u00e9, chi bene guardi, il concetto gerarchico \u00e8 come scolpito, quando si dice che il marito \u00e8 il capo della famiglia, che la moglie segue la condizione civile di lui, che ne assume il cognome e che \u00e8 obbligata ad avere la stessa residenza del marito.<\/p><p>Pertanto, se si pu\u00f2 affermare l\u2019eguaglianza giuridica in rapporto agli obblighi dell\u2019assistenza, della fedelt\u00e0 e della coabitazione, che sono innegabilmente obblighi reciproci, non si pu\u00f2, invece, affermarla per tutti gli altri rapporti che derivano dal matrimonio. Eccovi un esempio.<\/p><p>Quando si dice che il marito \u00e8 il titolare del domicilio, tale titolarit\u00e0 non \u00e8 meramente nominale, ma ad essa corrisponde, nel caso di violazione del domicilio, un diritto che pu\u00f2 essere esercitato dalla moglie solo quando non possa essere esercitato dal titolare.<\/p><p>Del pari, titolare della potest\u00e0 patria \u00e8 il padre, e solo in via sussidiaria la madre, onde la rappresentanza legale di figli minori spetta al padre, come gli spetta anche il diritto di querela per i reati commessi in danno dei minori stessi. \u00c8 evidente, adunque, che nello svolgimento dei rapporti familiari il concetto dell\u2019ordinamento gerarchico della famiglia stabilisce necessariamente una differenza giuridica, se non morale.<\/p><p>Rappresentanza, nel suo molteplice contenuto: in giudizio, nell\u2019accettazione di una eredit\u00e0, nell\u2019accettazione di una donazione, e simili. Questo diritto \u00e8 riconosciuto da tutte le leggi al padre.<\/p><p>E mi permetto di ricordarle, onorevole Tupini, che a questi diritti che spettano al padre <em>ope<\/em> <em>legis<\/em>, ed a quei diritti che spettano a ciascun coniuge, non \u00e8 consentito derogare per eventuali convenzioni fra le parti. Il che significa che vi sono dei rapporti che la legge contempla come di diritto pubblico, di interesse pubblico, dando la preminenza al padre in rapporto alla posizione della madre. Tale preminenza pu\u00f2 rilevarsi in rapporto al patrimonio familiare, quando esso \u00e8 costituito, in rapporto al regime della comunione dei beni, in rapporto alla dote, alle azioni e ai diritti relativi alla dote, e specialmente in rapporto al regime coniugale nel caso di separazione personale dei coniugi, perch\u00e9 la colpa dell\u2019uno o dell\u2019altro coniuge, come causa della separazione, determina, per s\u00e9, una evidente condizione d\u2019inferiorit\u00e0, sia nella posizione morale sia in quella giuridica ed economica del coniuge colpevole.<\/p><p>Cos\u00ec, la moglie pu\u00f2 perdere gli utili stabiliti nel contratto di matrimonio, l\u2019usufrutto legale sui beni del figlio, e perfino l\u2019uso del cognome del marito, e anche gli alimenti nel caso di abbandono ingiustificato del domicilio coniugale. Occorre, adunque, che la Commissione trovi una formula espressiva del concetto gerarchico da me prospettato.<\/p><p>Quanto alla indissolubilit\u00e0 del matrimonio, io ritengo che il problema non costituisca materia costituzionale. Ma se dovessi esprimere il mio pensiero direi che il problema del divorzio non si pu\u00f2 porre, come ha fatto il collega Badini, in termini di libert\u00e0, perch\u00e9 in tali termini sarebbe agevole dire che, come non potrebbe essere imposto ad alcuno il vincolo matrimoniale, cos\u00ec non potrebbe imporsi la indissolubilit\u00e0 del vincolo stesso, soprattutto in quei casi nei quali la indissolubilit\u00e0 pu\u00f2 divenire peggio che una catena di dolore e d\u2019infamia.<\/p><p>Il problema si pone in termini ben diversi. Quando si dice che il matrimonio non \u00e8 un contratto, ma \u00e8 un sacramento, io mi domando che cosa resta del sacramento, che cosa, cio\u00e8, resta della grazia intima, propria del sacramento, nei casi in cui il vincolo \u00e8 gi\u00e0 spezzato di fatto o per adulterio, o per condanna grave infamante di uno dei coniugi. Si pu\u00f2 anche seguire la dottrina della chiesa, come fa la Democrazia cristiana, ma non si pu\u00f2, nello stesso tempo, non avere nel cuore un senso di orrore per l\u2019indissolubilit\u00e0 del vincolo nei casi da me ricordati. (<em>Commenti <\/em>\u2013<em> Interruzioni al centro<\/em>).<\/p><p>Comunque, io ripeto che pongo la questione in termini, per cos\u00ec dire, procedurali, per dire che questa non \u00e8 materia costituzionale, ma materia propria del Codice civile. Non comprendo, peraltro, che cosa significa la disposizione per la quale \u00abla legge regola la condizione dei coniugi al fino di garantire l\u2019indissolubilit\u00e0 del matrimonio e l\u2019unit\u00e0 della famiglia\u00bb.<\/p><p>TUPINI, <em>Presidente della prima Sottocommissione<\/em>. Corrisponde a quella preoccupazione che giustamente lei ha espresso poc\u2019anzi circa il pericolo che non ci sia almeno un <em>primus inter pares<\/em>. Ecco a che cosa vuol arrivare.<\/p><p>CRISPO. No, onorevole Tupini: la legge non regola la famiglia allo scopo di garantirne l\u2019indissolubilit\u00e0, perch\u00e9 l\u2019indissolubilit\u00e0 \u00e8 nella legge, nel senso, cio\u00e8, che il vincolo si risolve solo con la morte. In che modo, adunque, la legge regola la famiglia per garantirne l\u2019indissolubilit\u00e0? Garantire significa offrire sicurt\u00e0 che il vincolo non sar\u00e0 spezzato. La legge, invece, impone l\u2019indissolubilit\u00e0, ma non pu\u00f2 far nulla per garantirla: la tutela soltanto con le norme del Codice penale. Alla stessa guisa colui che assassina \u00e8 punito, ma questo non significa che la legge garantisce la vita. Per me, adunque, le parole della disposizione sono assolutamente prive di contenuto e, come tali, dovrebbero essere eliminate dal progetto.<\/p><p>Sull\u2019articolo 25 osservo che la seconda parte mi pare contenga in s\u00e9 gi\u00e0 il concetto e il contenuto della prima parte; perch\u00e9, quando si dice che la legge garantisce ai figli nati fuori del matrimonio uno stato giuridico che escluda inferiorit\u00e0 civili e sociali, innegabilmente questo stato giuridico, garantito dalla legge, comprende i doveri dei genitori verso i figli nati fuori del matrimonio. Se non \u00e8 consentita una condizione di inferiorit\u00e0, come \u00e8 stabilito nell\u2019articolo 25, tra figli nati nel matrimonio e figli nati fuori del matrimonio, nel senso che deve essere esclusa ogni inferiorit\u00e0, innegabilmente la eguaglianza giuridica dei figli legittimi e dei figli illegittimi comprende il dovere dei genitori, nel senso che allo stato giuridico dei figli deve corrispondere l\u2019obbligo correlativo dei genitori.<\/p><p>Se non che, non vi siete resi conto che, a mio avviso, il voto generoso col quale si vuole tendere la mano ad innumerevoli creature incolpevoli rimane un voto senza possibilit\u00e0 di realizzazione, perch\u00e9 quando si stabilisce l\u2019obbligo dei genitori, io vi domando: di quali genitori? Di quali genitori, se essi non si conoscono, e se il presupposto dell\u2019obbligo \u00e8 il riconoscimento dei figli illegittimi, riconoscimento che crea un problema complesso e grave in rapporto ai figli adulterini e, specialmente, in rapporto ai figli incestuosi?<\/p><p>Come potr\u00e0, dunque, il legislatore applicare il principio di giustizia sociale affermato nella Costituzione, dell\u2019eguaglianza dei figli legittimi e dei figli illegittimi, come far\u00e0 questo legislatore, se i genitori non si conoscono, e se non sar\u00e0 possibile il riconoscimento?<\/p><p>Un\u2019ultima osservazione: si dice nell\u2019articolo 25: \u00ab\u00c8 dovere e diritto dei genitori alimentare, istruire, educare la prole\u00bb, e si contempla l\u2019ipotesi in cui deve subentrare lo Stato nei casi di provata incapacit\u00e0 o di impossibilit\u00e0 da parte dei genitori a provvedere.<\/p><p>Mi permetto, innanzi tutto, di ricordare che, nel caso suddetto d\u2019incapacit\u00e0, subentrano negli obblighi dei genitori gli altri ascendenti, s\u00ec che dovrebbe tenersi conto di ci\u00f2, prima di stabilire l\u2019intervento dello Stato.<\/p><p>L\u2019intervento dello Stato si riferisce agli istituti di assistenza, contemplati gi\u00e0 nel Codice civile fascista, Sorge cos\u00ec il problema dello Stato-educatore, dello Stato-scuola, dello Stato-famiglia, il problema per il quale vengono addossati allo Stato compiti che lo Stato non \u00e8 in grado di adempiere.<\/p><p>Comunque, il principio posto nell\u2019articolo 25 deve essere considerato in rapporto ai genitori pi\u00f9 che in rapporto ai figli, perch\u00e9 fino a quando il padre e la madre saranno schiavi del bisogno, della miseria, della fame, non potr\u00e0 costituirsi un saldo nucleo familiare, tale da concorrere alla saldezza morale dello Stato.<\/p><p>Se volete veramente sollevare alto la famiglia come la cellula fondamentale della Repubblica, cercate di provvedere prima ai genitori e poi ai figli. (<em>Applausi<\/em>).<\/p><p>PRESIDENTE. \u00c8 iscritto a parlare l\u2019onorevole Merlin Umberto. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>MERLIN UMBERTO. Confesso che sono stato incerto se intervenire in questa discussione, perch\u00e9 io avevo gi\u00e0 avuto occasione di esprimere il mio parere in seno alla Commissione dei 75, della quale faccio parte. Ma poich\u00e9 \u00e8 utile che la Democrazia cristiana dica il proprio pensiero anche davanti all\u2019Assemblea ed al Paese in ordine a questo grave problema della famiglia, io prendo la parola ed intervengo nella discussione, semplicemente con questo fine, di segnare un mio aperto consenso ed un mio aperto dissenso, su due punti che reputo importanti; e spero di interpretare il pensiero anche dei miei amici. Tanto pi\u00f9 che si \u00e8 gi\u00e0 visto dai due discorsi degli egregi colleghi che mi hanno preceduto che la utilit\u00e0 di una precisazione apparisce evidente, perch\u00e9 i due colleghi, pur tanto autorevoli, non hanno espresso pensieri concordi in ordine ai problemi di cui vi parler\u00f2.<\/p><p>Il mio consenso cade sull\u2019articolo 24; il mio dissenso sull\u2019articolo 25. L\u2019articolo 24 dice cos\u00ec: \u00abII matrimonio \u00e8 basato sulla eguaglianza morale e giuridica dei coniugi. La legge ne regola la condizione a fine di garantire l\u2019indissolubilit\u00e0 del matrimonio e l\u2019unit\u00e0 della famiglia\u00bb.<\/p><p>Il mio dissenso cade sull\u2019articolo 25, capoverso primo, l\u00e0 dove \u00e8 detto: \u00abI genitori hanno verso i figli nati fuori del matrimonio gli stessi doveri che verso quelli nati nel matrimonio. La legge garantisce ai figli nati fuori del matrimonio uno stato giuridico che escluda inferiorit\u00e0 civili e sociali\u00bb.<\/p><p>Superfluo in realt\u00e0 \u00e8 il ricordare a tutti coloro che conoscono il nostro pensiero quale sia il nostro animo, il nostro favore, vorrei dire la nostra adorazione, per l\u2019istituto della famiglia. Superfluo \u00e8 dire che noi rendiamo plauso sincero alle parole di un grande giurista italiano, il quale recentemente ha detto che lo Stato deve serbare verso questo istituto il <em>favor familiae<\/em>, perch\u00e9 questo soltanto pu\u00f2 essere il principio direttivo della costruzione dello Stato. Nulla infatti si pu\u00f2 costruire all\u2019infuori o contro la famiglia, perch\u00e9 essa \u00e8 stata definita la piccola cellula, e come la cellula \u00e8 l\u2019elemento fondamentale dell\u2019organismo biologico, altrettanto la famiglia \u00e8 l\u2019elemento fondamentale dell\u2019organismo sociologico. Ora, se si vuole rafforzare lo Stato, bisogna difendere e rafforzare la famiglia.<\/p><p>E diciamo anche chiaramente questo, che a sostenere queste idee non siamo soli e ci\u00f2 noi lo constatiamo con soddisfazione, con animo lieto, senza avere nessuna gelosia e nessuna preoccupazione; per cui, quando, per esempio, la onorevole Iotti, per citare la testimonianza di una collega che, appartenendo al partito comunista, pu\u00f2 presentare le idee pi\u00f9 antitetiche alle nostre, nella sua relazione scrive queste parole: \u00abLa famiglia si presenta ora pi\u00f9 che mai come il nucleo primordiale su cui i cittadini dello Stato possono e devono poggiare per il rinnovamento materiale e morale della vita italiana ed \u00e8 di importanza fondamentale la tutela da parte dello Stato dell\u2019istituto familiare\u00bb, noi non possiamo che prendere atto di queste dichiarazioni con grande soddisfazione e con animo lieto. Ed altrettanto ci hanno soddisfatto e ci soddisfano le parole che ha pronunziato test\u00e9 un liberale, l\u2019onorevole Badini Confalonieri.<\/p><p>Siamo ben lontani da quei tempi (lo dico purtroppo con amarezza, perch\u00e9 quei tempi coincidevano col periodo della mia giovinezza, che \u00e8 superata da gran tempo) in cui si diceva che \u00abl\u2019amore deve essere libero\u00bb, che \u00abl\u2019appagamento dell\u2019istinto sessuale \u00e8 un affare personale di ciascun individuo\u00bb, che \u00abdeve essere soppresso ogni regime matrimoniale\u00bb, che \u00abdeve essere affermato l\u2019assoluto disinteresse dello Stato nei riguardi delle relazioni intercedenti fra maschio e femmina\u00bb, che \u00abla famiglia \u00e8 una istituzione borghese\u00bb, ecc. Questi evidenti errori non si ripetono pi\u00f9, perch\u00e9 \u00e8 accaduto nella famiglia quello che accade di tutte le istituzioni che seguono le leggi di natura, che quanto pi\u00f9 sono colpite, ferite, combattute, tanto pi\u00f9 resistono e dimostrano cos\u00ec la loro forza e la loro vitalit\u00e0.<\/p><p>Quindi noi di questo prendiamo atto con soddisfazione e diciamo, in risposta a quello che ha detto test\u00e9 il collega Crispo, che abbiamo voluto nell\u2019articolo 23 proprio affermare con le parole \u00abla famiglia \u00e8 una societ\u00e0 naturale\u00bb una definizione esatta della famiglia che non pu\u00f2 essere negata da nessuno a qualunque scuola appartenga.<\/p><p>Infatti, a parte lo stabilire quando sia sorto lo Stato e quale Stato, ognuno comprende che la famiglia lo precede.<\/p><p>Lo Stato \u00e8 l\u2019organizzazione giuridica della societ\u00e0. Ma quale organizzazione giuridica? Non parliamo dello Stato moderno, che \u00e8 recentissimo; ma anche a risalire nei secoli gli studiosi non scorgono una forma chiara di organizzazione statuale, ma l\u2019unica forma di organizzazione, l\u2019unico centro nel quale si afferma il principio di autorit\u00e0 \u00e8 veramente la famiglia, nella quale il capo \u00e8 padre, legislatore e sovrano. Pi\u00f9 tardi pi\u00f9 famiglie daranno vita alle trib\u00f9 e queste a forme primordiali dello Stato; ma la famiglia ha preceduto questa organizzazione. Noi diciamo che questo concetto \u00e8 affermato con le parole \u00abla famiglia \u00e8 una societ\u00e0 naturale\u00bb, per dimostrare questa semplice verit\u00e0 che la famiglia ha dei diritti primordiali, propri, che lo Stato non deve concedere come una graziosa concessione, ma che deve semplicemente riconoscere perch\u00e9 sono preesistenti alla sua organizzazione.<\/p><p>Ecco perch\u00e9 noi crediamo che l\u2019Assemblea vorr\u00e0 votare questa formula, la quale, ripeto, pu\u00f2 essere accettata da tutti senza offesa al patrimonio di idee che ciascuno conserva.<\/p><p>La famiglia \u00e8 formata da due elementi, \u00e8 una unione fisiologica; ma \u00e8 ovvio \u2013 e io dico delle cose elementari e certamente condivise da tutti \u2013 che essa \u00e8 una unit\u00e0 economica, una unit\u00e0 politica e soprattutto, o signori, \u00e8 una unit\u00e0 morale. Ora \u00e8 evidente che questa unione non pu\u00f2 essere lasciata a se stessa senza che lo Stato intervenga. Lo Stato ha il dovere di intervenire, e presso tutti i popoli e presso le pi\u00f9 antiche civilt\u00e0 la cura maggiore di uno Stato ben ordinato \u00e8 stata quella di tutelare e difendere la famiglia. Parole vecchie e ripetute di Platone ricordano che \u00abperch\u00e9 una repubblica sia bene ordinata, le principali leggi devono essere quelle che regolano il matrimonio\u00bb. Se cos\u00ec \u00e8, poteva la nostra Carta statutaria tacere di questo istituto?<\/p><p>Vi fu un collega che, parlando nella discussione generale, ha detto che questa non era materia da Carta costituzionale, che nella Carta costituzionale si poteva non parlarne, perch\u00e9 l\u2019argomento rientrava nei rapporti regolati dal Codice civile e dalle leggi ordinarie.<\/p><p>Risponderei a questa obiezione pregiudiziale, se fosse ripetuta, che io non sono certo un costituzionalista e non ho la pretesa di insegnare a nessuno; ma se devo dire, modestamente, la mia opinione, dir\u00f2 che se la Carta statutaria, per antonomasia e per definizione, deve regolare in sintesi i principali doveri e diritti dei cittadini, non so come si sarebbe potuto tacere della famiglia, che \u00e8 la fonte dei maggiori doveri non solo dei coniugi fra loro, ma anche verso i figli.<\/p><p>E vi sono gi\u00e0 precedenti, non in Islanda, come recentemente si scrisse equivocando la <em>s<\/em> con la <em>r<\/em>, ma in Irlanda, la cui Costituzione parla abbondantemente dell\u2019istituto familiare. Si dica egualmente della Costituzione di Weimar e, anche pi\u00f9 recentemente, della Costituzione jugoslava.<\/p><p>Perch\u00e9 avremmo dovuto tacerne noi?<\/p><p>Del resto un grande italiano, Giuseppe Mazzini, ha scritto su questo argomento: \u00abLa vita associata \u00e8 come disposta in ordini concentrici, via via pi\u00f9 ampi: la citt\u00e0, lo Stato, l\u2019umanit\u00e0\u00bb. Ma al centro di tutto l\u2019ordine sociale Giuseppe Mazzini collocava la famiglia e la definiva \u00abla prima societ\u00e0 su cui tutte le altre si assidono\u00bb.<\/p><p>E allora, signori, bisogna parlarne, anche perch\u00e9 noi non siamo soltanto legislatori, ma costituenti; e dobbiamo avere la franchezza di dire il nostro pensiero su questo argomento, per non aver l\u2019aria \u2013 scusate quello che dico in questo momento \u2013 di voler eludere le pi\u00f9 spinose e delicate questioni.<\/p><p>Parliamo dunque del matrimonio e parliamone chiaramente.<\/p><p>Dalla classica definizione di Modestino che \u00e8 nota a tutti, all\u2019elevazione che Cristo ha fatto del matrimonio a Sacramento, \u00e8 tutta una serie di giureconsulti, di scrittori, di riformatori, di romanzieri e di poeti, che hanno esaltato la forza e la grandezza di questa divina istituzione.<\/p><p>Ora noi nella Costituzione stiamo per scrivere innanzi tutto che il matrimonio si basa sull\u2019eguaglianza morale e giuridica dei coniugi e poi sulla indissolubilit\u00e0 e unit\u00e0 della famiglia.<\/p><p>Era perfettamente superfluo riaffermare nella Carta statutaria il principio monogamico della famiglia, perch\u00e9 sarebbe stata quasi un\u2019offesa alla nostra stessa civilt\u00e0, perch\u00e9 \u00e8 tale un principio questo accettato da tutti che non era il caso di parlarne. La famiglia monogamica rappresenta, nel corso dei secoli, una elevazione ed un perfezionamento per il quale la famiglia, abbandonando forme di poliandria e di poligamia deprecabili, si avvia al suo perfezionamento, l\u2019unione di un uomo con una sola donna ed i figli procreati da loro.<\/p><p>Dunque l\u2019articolo 24 sancisce l\u2019eguaglianza morale e giuridica dei coniugi e l\u2019indissolubilit\u00e0 del matrimonio.<\/p><p>Sul primo punto devo dire chiaramente che noi l\u2019abbiamo votato perch\u00e9 consideriamo la donna pari all\u2019uomo in molti punti e perch\u00e9 questo concetto della elevazione della donna che diventa uguale all\u2019uomo nella collaborazione e nel vantaggio della famiglia \u00e8 un principio morale e cristiano che noi accettiamo. Ma con ci\u00f2 non vogliamo negare che l\u2019uomo resti capo della famiglia, come la donna ne \u00e8 il cuore; l\u2019uomo tiene il primato del governo, come la donna pu\u00f2 e deve attribuirsi come suo proprio il primato sull\u2019amore.<\/p><p>Onde bene ha detto l\u2019onorevole Tupini nel discorso, con cui egli ha aperto la discussione generale, che l\u2019uomo resta il <em>primus inter pares<\/em>, nel senso che noi vogliamo dare alla donna la parit\u00e0 morale e giuridica, conciliando questo principio con l\u2019altro che capo della famiglia \u00e8 l\u2019uomo.<\/p><p>Se in questo punto \u2013 come gi\u00e0 altri oratori hanno fatto supporre \u2013 fosse necessario chiarire, io domanderei che si chiarisse.<\/p><p>Ma non su questo, ma sul secondo punto si dar\u00e0 forse battaglia: quello cio\u00e8 della indissolubilit\u00e0.<\/p><p>Gi\u00e0 abbiamo sentito due oratori autorevolissimi, appartenenti tutt\u2019e due al partito liberale, se non erro.<\/p><p><em>Una voce<\/em>. Liberali veri.<\/p><p>MERLIN UMBERTO. Liberali veri, ma che non vanno d\u2019accordo. Perch\u00e9, mentre a quello che ha detto l\u2019onorevole Badini Confalonieri io mi sono associato plaudendo, non altrettanto potrei fare per il collega Crispo, pur cos\u00ec eloquente e profondo giurista, come egli \u00e8.<\/p><p>Io ho sentito dall\u2019onorevole Badini Confalonieri esprimere delle idee, che collimano perfettamente col nostro pensiero ed io lo ringrazio di quanto ha detto.<\/p><p>Su questo punto dichiaro: possiamo essere agnostici?<\/p><p>Possiamo fare quello che l\u2019onorevole Grilli proporrebbe: che si levassero quelle parolette della indissolubilit\u00e0 e si lasciasse questa questione indecisa?<\/p><p>Signori, so cosa voi dite su questo punto contro di noi, quando ci si vuole combattere e disprezzarci&#8230;<\/p><p>MOL\u00c8. No, no.<\/p><p>MERLIN UMBERTO. Sta bene, ritiro la parola.<\/p><p>Voi dite dunque che noi lo facciamo per calcolo politico. Non \u00e8 vero.<\/p><p>Se voi sentiste il nostro animo verso la famiglia, se voi sapeste qual \u00e8 l\u2019affezione profonda&#8230;<\/p><p><em>Voci<\/em>. Noi, lo stesso.<\/p><p>MERLIN UMBERTO. Ne prendo atto con piacere.<\/p><p>MANCINI. Non siete dei privilegiati voi.<\/p><p>MERLIN UMBERTO. No, non siamo dei privilegiati, ma uomini che sostengono questi princip\u00ee per ragioni profondamente superiori e morali, pronti ad accettare la collaborazione di tutti.<\/p><p>Vi parla un uomo libero, il quale ama profondamente la libert\u00e0 ed ha sempre sentito che impara di pi\u00f9 dalle critiche degli avversari che dal plauso degli amici.<\/p><p>Perci\u00f2 io rispetto anche il punto di vista di quanti non condividono il mio pensiero, pur rimanendo fermo e deciso a sostenere il mio.<\/p><p>Io, ad ogni modo, stasera, anche perch\u00e9 il Presidente non me lo permetterebbe, non far\u00f2 un discorso contro il divorzio; sia per ragioni di tempo, sia perch\u00e9 \u2013 tranne l\u2019accenno dell\u2019onorevole Crispo al solito caso dell\u2019ergastolano che desta piet\u00e0 nel cuore di tutti \u2013 nessun deputato si \u00e8 fatto iniziatore d\u2019una legge a favore del divorzio. (<em>Interruzioni<\/em>).<\/p><p><em>Una voce<\/em>. Vi fu l\u2019emendamento Comandini e vi fu il progetto Marangoni.<\/p><p>MERLIN UMBERTO. Dopo quel progetto Marangoni, che conosco perch\u00e9 ero deputato con lui, non ho sentito alcuna altra proposta del genere.<\/p><p>Ad ogni modo, se voi volete proporre il progetto siete sempre in tempo; ma proponetelo, non fate come si \u00e8 fatto nella prima Sottocommissione in cui non c\u2019era uno che si dichiarasse divorzista e tutti continuavano a ripetere che il popolo italiano non vuole il divorzio e che nessuno pensava di proporre una legge simile. Ed allora lasciateci sbarrare la porta, lasciateci venire incontro alla volont\u00e0 popolare. Ma lasciatemi anche ricordare che il divorzio coincide con i periodi della maggiore decadenza di un popolo (<em>Interruzioni <\/em>\u2013<em> Commenti<\/em>).<\/p><p>Andate a imparare dove questa grande fortuna esiste, e troverete tutti gli uomini maggiori: i sociologi, i medici, i giuristi, che non fanno che riconoscere tutto il danno e tutto il pregiudizio che deriva alla unit\u00e0 della famiglia da questa legge.<\/p><p>Ma del resto qui noi siamo in Italia e noi possiamo riferirci piuttosto alla nostra Roma ed al suo insegnamento. Roma decadde quando non riconobbe la santit\u00e0 della famiglia&#8230;<\/p><p>CALOSSO. Ma lei \u00e8 contro il cristianesimo.<\/p><p>MERLIN UMBERTO. L\u2019onorevole Calosso \u00e8 profondo in tutto e quindi anche nella conoscenza del cristianesimo. Creda per\u00f2, onorevole collega, che noi conosciamo il cristianesimo un po\u2019 pi\u00f9 di lei, perch\u00e9 lo pratichiamo. (<em>Applausi al centro<\/em>).<\/p><p>Le illustri matrone romane \u2013 e parlo delle matrone perch\u00e9 questa legge sul divorzio il popolo non la vuole; e se la vogliono, la vogliono certi aristocratici per far diventare legale anche l\u2019adulterio&#8230;<\/p><p>CALOSSO. Evviva Roma pagana!<\/p><p>MERLIN UMBERTO. Le illustri matrone romane, diceva Seneca, contavano il numero degli anni non dal numero dei consoli, ma dal numero dei mariti che avevano avuto. Fu il cristianesimo che salv\u00f2 la famiglia e salv\u00f2 anche la civilt\u00e0. (<em>Interruzione dell\u2019onorevole Minio<\/em>).<\/p><p>E allora, o signori, dove se ne va la famiglia quando i genitori non si riconoscono pi\u00f9 e i figli non riconoscono pi\u00f9 i genitori? La famiglia non solo decade, ma aumenta (cosa che sembra strana) il numero dei celibi. Sicuro, pure con la facilit\u00e0 di rompere il matrimonio, in Roma i celibi aumentarono a tal punto da preoccupare l\u2019imperatore, e vennero le leggi di Augusto che condannavano il celibato per salvare Roma, la sua civilt\u00e0, e le generazioni future.<\/p><p>CALOSSO. C\u2019\u00e8 una pagina del Manzoni che \u00e8 contro quello che dice lei.<\/p><p><em>Una voce al centro<\/em>. \u00c8 divorzista anche Manzoni, adesso?<\/p><p>MERLIN UMBERTO. Ma io vorrei domandare alla lealt\u00e0 dei miei cortesi contraddittori \u2013 che questa sera, si vede, sono in vena di umorismo s\u00e9 vogliono scherzare su una cosa tanto seria \u2013 vorrei domandare: cosa accade nei paesi dove il divorzio \u00e8 ammesso? Lo ha detto gi\u00e0 Badini: si arriva dalla divisione per mutuo consenso ai matrimoni risolti perch\u00e9 la donna non sa cuocere una bistecca o interpretare il pensiero del marito nell\u2019abbigliamento della casa. (<em>Rumori <\/em>\u2013<em> Commenti a sinistra<\/em>).<\/p><p>Io dico, signori, e concludo su questo punto, che il divorzio sarebbe come un veleno roditore, un veleno che si insinua inavvertitamente fin dal primo giorno, di matrimonio. Badate, voi potete anche essere di parere contrario al mio, ma le donne no, a qualunque partito appartengano; vorrei sentire anche il parere delle donne comuniste, anche delle donne socialiste (<em>Intenzione dell\u2019onorevole Mattei Teresa<\/em>); esse sono tutte contrarie al divorzio, perch\u00e9 capiscono una cosa: \u00e8 facile voler bene ad una donna quando le grazie della giovent\u00f9 la rendono bella e piacente; ma \u00e8 altrettanto facile ai signori uomini di abbandonarla quando i capelli diventano bianchi o le rughe deturpano il viso. (<em>Interruzioni<\/em>).<\/p><p>PRESIDENTE. Sono costretto a richiamare con una certa decisione i signori deputati al silenzio. Ci sono ancora tanti altri iscritti a parlare. Prosegua, onorevole Merlin.<\/p><p>MERLIN UMBERTO. Ho letto pochi giorni fa un libro di Chesterton che \u00e8 intitolato <em>La superstizione del divorzio<\/em>. Basterebbe leggerlo per convincersi della verit\u00e0 della tesi da me sostenuta. Quel chiaro autore scrive:<\/p><p>\u00ab\u00c8 vero che l\u2019indissolubilit\u00e0 crea talvolta (ce lo ha ricordato l\u2019onorevole Crispo) nelle famiglie dei casi veramente dolorosi; ma la famiglia \u00e8 basata su concetti di lealt\u00e0, di fedelt\u00e0 e di onore, ed \u00e8 a questi concetti che bisogna richiamarsi. Questi concetti sono quelli che sono, non si cambiano a piacere, come si cambia a vista lo scenario di un teatro. La fedelt\u00e0 non \u00e8 condizionata o temporanea: come il cittadino non diserta la bandiera quando \u00e8 in pericolo la patria, cos\u00ec la lealt\u00e0, l\u2019onore e la fedelt\u00e0 impongono di non disertare la famiglia\u00bb.<\/p><p>Ma, anche per poter dimostrare che questa discussione pu\u00f2 essere un tantino superflua, io ricordo a coloro che hanno votato l\u2019articolo 7 della nostra Costituzione che essi sarebbero in contrasto con se stessi se non volessero votare l\u2019articolo 24 cos\u00ec come \u00e8 concepito, perch\u00e9 per l\u2019articolo 7 i rapporti tra la Chiesa e lo Stato sono regolati dai Patti lateranensi. Ora, l\u2019articolo 34 del Concordato dice:<\/p><p>\u00abLo Stato italiano, volendo ridonare all\u2019istituto della famiglia dignit\u00e0 conforme alle tradizioni cattoliche del suo popolo, riconosce al sacramento del matrimonio, disciplinato dal diritto canonico, gli effetti civili\u00bb.<\/p><p>Dunque, la materia \u00e8 regolata dal diritto canonico e, per questo diritto, il matrimonio \u00e8 un sacramento. Se \u00e8 un sacramento, \u00e8 per sua natura indissolubile.<\/p><p>Ma del resto volete sapere, o signori, dopo il Concordato quanti matrimoni si sono celebrati in Italia col rito civile? Io ho le statistiche. Dal 1930 al 1942 in Italia, ogni anno, fino al 1942 \u2013 l\u2019anno forse della maggiore depressione per cause abbastanza chiare, e cio\u00e8 la guerra \u2013 il numero dei matrimoni \u00e8 stato di 300 mila all\u2019anno. Volete sapere quanti matrimoni si sono celebrati col solo rito civile? Da 9448 nel 1930 si discende a 2339 nel 1942, neanche l\u2019uno per cento. (<em>Commenti <\/em>\u2013<em> Interruzioni a sinistra<\/em>). E badate, o signori, che il Concordato non impone in Italia, un matrimonio confessionale, come sarebbe in Austria o in Ispagna; esso non impone cio\u00e8 ai cattolici di celebrare il matrimonio soltanto col rito della loro fede. No, il matrimonio civile \u00e8 libero anche per i cattolici, e chiunque voglia andare a celebrarlo davanti al sindaco con la fascia tricolore \u00e8 perfettamente libero. La verit\u00e0 \u00e8 che queste statistiche dimostrano, nel modo pi\u00f9 eloquente, che in Italia la gran massa dei cittadini vuole il matrimonio cattolico, saldo e indissolubile, a garanzia della sanit\u00e0 e dell\u2019unit\u00e0 della famiglia.<\/p><p>Ma la famiglia si difende anche con altri mezzi&#8230;<\/p><p>CALOSSO. Con l\u2019adulterio!<\/p><p>MERLIN UMBERTO. Questa \u00e8 una volgarit\u00e0. La famiglia, dicevo, si difende anche con tutte le provvidenze economiche e sociali che nell\u2019articolo 23 sono sancite, col riconoscimento dei suoi diritti, con la tutela nell\u2019adempimento delle sue mansioni. (<em>Commenti <\/em>\u2013<em> Interruzioni a sinistra<\/em>). Di pi\u00f9, assicurando alla famiglia le condizioni economiche necessarie alla sua formazione, alla sua difesa, al suo sviluppo, con una protezione particolare per le famiglie numerose. Inoltre, nello Statuto \u00e8 detto che la Repubblica provvede alla protezione della maternit\u00e0, dell\u2019infanzia e della giovent\u00f9 e promuove l\u2019igiene di tutti i cittadini.<\/p><p>A coloro che dicono che noi con queste, norme abbiamo firmato delle cambiali in bianco, che non saremo in condizione di pagare, noi rispondiamo che la Carta statutaria non \u00e8 fatta solo per cristallizzare una determinata situazione, ma anche per fissare delle direttive al legislatore di domani. Ora, \u00e8 sperabile che il domani sia migliore dell\u2019oggi e che la nostra Italia, con il lavoro, l\u2019onest\u00e0 e la probit\u00e0 della sua gente, possa darci condizioni economiche che permettano di attuare ampiamente queste provvidenze che lo Statuto approva.<\/p><p>Ma ho detto che noi non potevamo approvare l\u2019articolo 25, capoverso 1\u00b0: \u00abI genitori hanno verso i figli nati fuori del matrimonio gli stessi doveri che verso quelli nati nel matrimonio\u00bb. Queste parole non le approviamo, quantunque ne sar\u00e0 difficile poi la concreta applicazione da parte del legislatore, in quanto voi comprendete benissimo che se per ipotesi \u2013 che spero i colleghi vogliano escludere \u2013 io avessi un figlio illegittimo (<em>Ilarit\u00e0<\/em>), io non potrei mai dare a quel figlio tutto ci\u00f2 che do ai figli legittimi, neanche se gli dessi tutto il mio patrimonio. (<em>Commenti<\/em>).<\/p><p><em>Una voce<\/em>. Molto male!<\/p><p>MERLIN UMBERTO. Molto male, ma \u00e8 una impossibilit\u00e0 assoluta, caro collega, perch\u00e9 il mio cognome appartiene anche a mia moglie e ai miei figli ed io da solo non posso disporne. (<em>Commenti <\/em>\u2013<em> Interruzioni<\/em>). Assisterlo, s\u00ec, economicamente, ma non dargli il mio cognome. Questo dimostra che la formula non potr\u00e0 ottenere dal legislatore quell\u2019applicazione piena e completa che le parole di essa direbbero. Ma dove soprattutto non possiamo accettare l\u2019articolo \u00e8 nella parte successiva in cui si dice che la legge garantisce ai figli nati fuori del matrimonio uno stato giuridico che escluda inferiorit\u00e0 civili e sociali.<\/p><p>La formula \u00e8 dell\u2019onorevole Togliatti. La onorevole Iotti aveva proposto una formula un po\u2019 diversa, l\u00e0 dove essa aveva chiesto la parit\u00e0 assoluta, cio\u00e8 le stesse condizioni giuridiche tra figli legittimi e figli illegittimi; ma non credo alla diversit\u00e0 delle due formule e non lo credo sia per l\u2019identit\u00e0 di pensiero politico che vi \u00e8 tra i due proponenti, sia perch\u00e9 la formula negativa dell\u2019\u00abescludere inferiorit\u00e0\u00bb equivale alla formula positiva di \u00abassicurare la parit\u00e0\u00bb. Ora noi abbiamo ripetutamente detto, e il Presidente della nostra Commissione con noi durante le discussioni, che i democratici cristiani trattano questo argomento con animo di profonda piet\u00e0; i figli illegittimi sono degni della maggiore considerazione e della maggiore piet\u00e0. (<em>Commenti<\/em>).<\/p><p><em>Una voce<\/em>. Figli di Dio, in sostanza.<\/p><p>MERLIN UMBERTO. Ripeto la parola piet\u00e0 perch\u00e9 non ne trovo altra adatta. Concorrere ad elevare la loro sorte \u00e8 un dovere, a patto per\u00f2 di non offendere i terzi innocenti. I figli illegittimi, chiamati volgarmente frutto della colpa, sono innocenti, ma sono altrettanto innocenti i figli legittimi e il coniuge. (<em>Commenti<\/em>).<\/p><p>Noi non ci possiamo perci\u00f2 lasciar trasportare in questo campo soltanto dal cuore, ma dobbiamo lasciarci trasportare dal cuore e dalla ragione. La famiglia legittima ha i suoi diritti, che noi dobbiamo gelosamente custodire, e per custodirli bisogna che siano consacrati nello Statuto. La famiglia legittima \u00e8 soltanto quella costituita dal padre, dalla madre e dai figli che sono nati da loro. Se elevassimo i figli illegittimi alla parit\u00e0, noi abbasseremmo i legittimi, e questo non si pu\u00f2 fare se non a patto di danneggiare la difesa della famiglia legittima, l\u2019unica che deve essere riconosciuta.<\/p><p>Adottare la formula come \u00e8 proposta dal progetto sarebbe dunque un errore, vorrebbe dire aprire nella famiglia una breccia che la coscienza sana e morale dei pi\u00f9 non accetterebbe. Ora, o signori, bisogna parlarci chiaro: anche qui vi possono essere dei sacrificati; ma fra il bene pubblico e quello privato, fra il bene collettivo e sociale e quello dell\u2019individuo, noi legislatori costituenti dobbiamo scegliere il primo e abbandonare il secondo, se occorre. (<em>Commenti a sinistra<\/em>). Ho gi\u00e0 parlato del cognome, e dell\u2019impossibilit\u00e0 assoluta di darlo agli illegittimi. Quindi, quando si dice la parit\u00e0 o la non inferiorit\u00e0, voi domandate una cosa impossibile. Ma a parte questo, che cosa volete dire con questa \u00abnon inferiorit\u00e0\u00bb o con questa \u00abparit\u00e0\u00bb? Volete forse ammettere il figlio illegittimo alla stessa mensa, nella stessa casa della famiglia legittima, e magari con la madre diversa o il padre diverso?<\/p><p>CALOSSO. Tendenzialmente, s\u00ec.<\/p><p>MERLIN UMBERTO. Lascio a voi di esprimere queste parole, ma di vedere poi quali conseguenze dolorose ne deriverebbero, quali lotte cruente, quali tremendi dissidi nell\u2019ambito stesso della famiglia.<\/p><p>Perci\u00f2 noi non possiamo accettare questa formula, e non la possiamo accettare anche per un\u2019altra ragione, perch\u00e9 per potervi dare piena applicazione bisognerebbe anche affrontare il tema gravissimo della ricerca della paternit\u00e0. Che vale scrivere nel Codice che i figli illegittimi sono pari ai legittimi, quando voi non deste ai figli illegittimi la piena completa ricerca della paternit\u00e0?<\/p><p><em>Una voce a sinistra<\/em>. La daremo!<\/p><p>MERLIN UMBERTO. Ora, signori, badate che di legislatori ce ne sono stati tanti, e gli scandali che si sono verificati nei periodi in cui per breve ora il legislatore ha ammesso la pi\u00f9 ampia ricerca della paternit\u00e0 magari affidata alle prove testimoniali \u2013 sono state tali che nessun legislatore successivo si \u00e8 sentito di ripetere quello sproposito e quell\u2019errore. (<em>Interruzioni a sinistra <\/em>\u2013<em> Commenti<\/em>).<\/p><p>Ora, io credo che nessun legislatore si sentirebbe il coraggio di ampliare quei casi di ricerca della paternit\u00e0 che sono stati per esempio segnati dall\u2019articolo 269 del Codice civile; la materia \u00e8 delle pi\u00f9 ampie e pi\u00f9 delicate. Anche su questo punto io voglio concludere, a tranquillit\u00e0 magari anche di tutti quelli che, non avendo famiglia, sostengono un\u2019opinione contraria alla mia, che le cifre nel loro linguaggio eloquente dimostrano quale \u00e8, per fortuna nostra, l\u2019importanza del fenomeno nel nostro Paese. Perch\u00e9 il legislatore deve, s\u00ec, preoccuparsi di tutto e di tutti, ma deve anche guardare se il fenomeno abbia assunto un\u2019importanza sociale considerevole.<\/p><p><em>Una voce a sinistra<\/em>. Purtroppo, s\u00ec!<\/p><p>MERLIN UMBERTO. Ora, per fortuna nostra, signori, le statistiche dimostrano che in Italia nascono un milione di creature all\u2019anno; di questo milione di creature, il 97 per cento \u00e8 di figli legittimi, il 3 per cento di figli illegittimi. (<em>Interruzioni <\/em>\u2013<em> Commenti a sinistra<\/em>).<\/p><p>PRESIDENTE. Per favore, non interrompano! Onorevole Merlin, la prego di tener presente che lei sta parlando da cinquanta minuti. Veda di concludere.<\/p><p>MERLIN UMBERTO. Non \u00e8 colpa mia: \u00e8 colpa dei colleghi i quali non fanno che interrompere. Ad ogni modo, onorevole Presidente, vedr\u00e0 che l\u2019accontento subito.<\/p><p>Dicevo che, di questo 3 per cento, il 2 e mezzo per cento viene pi\u00f9 tardi riconosciuto; per cui, fra figli legittimi e illegittimi riconosciuti, si arriva al 99 e mezzo per cento. La povera prole che rimane nella categoria non riconosciuta o di filiazione ignota rappresenta il mezzo per cento.<\/p><p>Povere creature anche queste, verso le quali va la nostra profonda piet\u00e0, ma non al punto da ferire la dignit\u00e0 e l\u2019unit\u00e0 della famiglia legittima, non al punto di immettere in essa dei figli nati fuori del matrimonio.<\/p><p>Con questo assenso e con questo dissenso, io ho voluto, onorevoli colleghi, portare il mio contributo a questa discussione e, se possibile, dimostrare un sentimento che non \u00e8 mio soltanto, ma \u00e8 di tutta l\u2019Assemblea, e cio\u00e8 l\u2019amore geloso, la cura affettuosa, l\u2019adesione viva che ci legano all\u2019istituto familiare, cos\u00ec profondamente custodito dalla, sanit\u00e0 morale di tutto il popolo italiano. (<em>Vivi applausi al centro <\/em>\u2013<em> Molte congratulazioni<\/em>).<\/p><p>PRESIDENTE. Il seguito della discussione \u00e8 rinviato a gioved\u00ec mattina 17, dovendosi nella seduta di domani alle 15 discutere la relazione della Commissione degli Undici, che sar\u00e0 fatta dall\u2019onorevole Rubilli.<\/p><p>L\u2019ordine degli oratori gioved\u00ec mattina sar\u00e0 il seguente: Rodi, Rossi Maria Maddalena, Mol\u00e8, Tumminelli, Gullo, Calamandrei, Bosco Lucarelli, Cevolotto, Giua, Della Seta, Avanzini, Nitti, Gallico Spano Nadia, Fusco, Grilli, Colonnetti, Bianchi Bianca, Nobile, Einaudi, Grilli.<\/p><p>Prego gli oratori di non chiedere spostamenti del loro turno perch\u00e9 altrimenti, senza stabilit\u00e0 di elenco, non riusciremo mai a organizzare gli interventi oratori.<\/p><p>Interrogazione con richiesta d\u2019urgenza.<\/p><p>PRESIDENTE. Gli onorevoli Musolino e Silipo hanno presentato la seguente interrogazione, con richiesta di risposta urgente:<\/p><p>\u00abAl Presidente del Consiglio dei Ministri (Alto Commissariato per l\u2019igiene e la sanit\u00e0 pubblica), per sapere quali provvedimenti intende adottare a carico dell\u2019Impresa del Sanatorio antitubercolare di Chiaravalle in provincia di Catanzaro, dove i ricoverati ricevono un trattamento non rispondente alle minime esigenze di cura, di igiene e di profilassi\u00bb.<\/p><p>CAPPA, <em>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri<\/em>: Il Governo si riserva di precisare la data in cui risponder\u00e0 a questa interrogazione dopo che sar\u00e0 stata esaurita la discussione sulla Relazione della Commissione degli Undici.<\/p><p>La seduta termina alle 19.30.<\/p><p>Ordine del giorno per la seduta di domani.<\/p><p>Alle ore 15:<\/p><p>Discussione della relazione della Commissione degli Undici sulle accuse mosse dal deputato Finocchiaro Aprile ai deputati Campilli e Vanoni.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE xc. SEDUTA POMERIDIANA DI MARTED\u00cc 15 APRILE 1947 PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TERRACINI INDICE \u00a0 Congedi: Presidente\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Progetto di Costituzione della Repubblica italiana (Seguito della discussione): Presidente\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Cappi\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Corsanego\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Nobili Tito Oro\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Domined\u00f2\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Costantini\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Carignani\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Tupini, Presidente della prima Sottocommissione\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Veroni\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Tosato\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Leone Giovanni\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Caroleo\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Crispo\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Calosso\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Badini Confalonieri\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Merlin Umberto\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Interrogazione 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