{"id":1788,"date":"2023-09-10T15:21:00","date_gmt":"2023-09-10T13:21:00","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=1788"},"modified":"2023-10-22T01:02:02","modified_gmt":"2023-10-21T23:02:02","slug":"antimeridiana-di-martedi-15-aprile-1947","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=1788","title":{"rendered":"ANTIMERIDIANA DI MARTED\u00cc 15 APRILE 1947"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"1788\" class=\"elementor elementor-1788\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-80b0df1 elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"80b0df1\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-80715ed\" data-id=\"80715ed\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-41b3b88 elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"41b3b88\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/19470415_1.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-1889f7b elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"1889f7b\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>LXXXIX.<\/p><p>SEDUTA ANTIMERIDIANA DI MARTED\u00cc 15 APRILE 1947<\/p><p>PRESIDENZA DEL PRESIDENTE <strong>TERRACINI<\/strong><\/p><p><strong>\u00a0<\/strong><\/p><p><strong>INDICE<\/strong><\/p><p><strong>Progetto di Costituzione della Repubblica italiana <\/strong>(<em>Seguito della discussione<\/em>)<strong>:<\/strong><\/p><p>Presidente\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/p><p>Nobili Tito Oro\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/p><p>Tupini, <em>Presidente della prima <\/em><\/p><p><em>Sottocommissione<\/em>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/p><p>Cappi\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/p><p>Ruini, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione<\/em>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/p><p>Badini Confalonieri\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/p><p>Ferrarese\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/p><p>Meda\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/p><p>Domined\u00f2\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/p><p>Veroni\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/p><p>Bulloni\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/p><p>Carboni\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/p><p>Riccio Stefano\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/p><p>Leone Giovanni\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/p><p>Grilli\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/p><p>Corsanego\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/p><p>Cifaldi\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/p><p>Nobile\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/p><p>Bettiol\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/p><p>Crispo\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/p><p>Rescigno\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/p><p>Caroleo\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/p><p>Bastianetto\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/p><p>Moro\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/p><p>Maffi\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/p><p>Mazza\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/p><p>Pertini\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/p><p>Gatta\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/p><p>Franceschini\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/p><p><strong>Interrogazione con richiesta d\u2019urgenza:<\/strong><\/p><p>Presidente\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/p><p><strong>Interrogazioni<\/strong> (<em>Annunzio<\/em>)<strong>:<\/strong><\/p><p>Presidente\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/p><p>La seduta comincia alle 10.15.<\/p><p>MOLINELLI, <em>Segretario<\/em>, legge il processo verbale della precedente seduta antimeridiana.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>Seguito della discussione del progetto di Costituzione della Repubblica italiana.<\/p><p>PRESIDENTE. Do lettura del testo definitivo dell\u2019articolo 16, come risulta dopo gli emendamenti approvati:<\/p><p>\u00abTutti hanno diritto di esprimere liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione.<\/p><p>\u00abLa stampa non pu\u00f2 essere sottoposta ad autorizzazioni o censure.<\/p><p>\u00abSi pu\u00f2 procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria nei casi di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo consenta, e nei casi di violazione delle norme relative all\u2019obbligo dell\u2019indicazione dei responsabili.<\/p><p>\u00abNei casi predetti, quando vi \u00e8 assoluta urgenza e non \u00e8 possibile il tempestivo intervento dell\u2019Autorit\u00e0 giudiziaria, il sequestro della stampa periodica pu\u00f2 essere eseguito da ufficiali di pubblica sicurezza, che debbono, immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, inoltrare denunzia all\u2019Autorit\u00e0 giudiziaria.<\/p><p>\u00abLa legge pu\u00f2 stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.<\/p><p>\u00abSono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni che siano contrarie al buon costume. La legge determina misure adeguate preventive e repressive\u00bb.<\/p><p>Passiamo all\u2019esame dell\u2019articolo 17:<\/p><p>\u00abNessuno pu\u00f2 essere privato per motivi politici della capacit\u00e0 giuridica, della cittadinanza, del nome\u00bb.<\/p><p>A questo articolo ha presentato un emendamento l\u2019onorevole Condorelli, proponendo di sopprimere le parole: \u00abper motivi politici\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Condorelli ha ieri dichiarato di mantenere l\u2019emendamento e di non poterlo svolgere, poich\u00e9 ha chiesto congedo.<\/p><p>L\u2019emendamento sar\u00e0, pertanto, messo in votazione.<\/p><p>L\u2019onorevole Nobili Tito Oro ha presentato il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Dopo le parole<\/em><em>:<\/em> del nome, <em>aggiungere le altre<\/em><em>: <\/em>n\u00e9 del diritto di circolare liberamente e di soggiornare in qualsiasi parte del territorio\u00bb.<\/p><p>Ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>NOBILI TITO ORO. Ritiro l\u2019emendamento e ne spiego brevemente le ragioni.<\/p><p>La tutela del diritto di soggiorno era prevista nell\u2019articolo 10, del quale avevo proposto la soppressione in funzione dell\u2019emendamento sull\u2019articolo 8. Siccome l\u2019emendamento sull\u2019articolo 8 non \u00e8 stato accettato e l\u2019articolo 10 \u00e8 stato approvato, compresa la tutela del diritto di soggiorno, l\u2019attuale emendamento, collegato con i precedenti, non ha ora pi\u00f9 ragion d\u2019essere.<\/p><p>PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull\u2019emendamento dell\u2019onorevole Condorelli.<\/p><p>TUPINI, <em>Presidente della prima Sottocommissione<\/em>. La Commissione \u00e8 contraria all\u2019accoglimento dell\u2019emendamento dell\u2019onorevole Condorelli, perch\u00e9 esclude l\u2019unica ipotesi che rappresenta la ragion d\u2019essere dell\u2019articolo. Se si accogliesse la proposta dell\u2019onorevole Condorelli, tutti i criminali e condannati per reati comuni verrebbero a godere d\u2019un privilegio che noi vogliamo solo riservare a ipotesi di natura politica.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Cappi aveva presentato una proposta di soppressione dell\u2019articolo 17. Invito l\u2019onorevole Cappi a dar ragione della sua proposta.<\/p><p>CAPPI. Ho presentato una proposta di soppressione degli articoli 17 e 18. Se l\u2019onorevole Presidente permette, svolgo anche quella relativa all\u2019articolo 18.<\/p><p>Mi pare che stiamo facendo una Costituzione reattiva; e l\u2019onorevole Nitti per primo ci ha parlato appunto di queste Costituzioni che vengono fatte in momenti di sconvolgimento. Una Costituzione reattiva dunque. Ora, se noi vogliamo, per tutte le violazioni di libert\u00e0 commesse dal fascismo, introdurre, in altrettanti articoli della Costituzione, la rivendicazione di quelle speciali libert\u00e0 che sono state oppresse, violate dal fascismo, noi verremo a fare una Costituzione che non avr\u00e0 quasi fine. Io vi invito a riflettere sull\u2019articolo 17: \u00abNessuno pu\u00f2 essere privato per motivi politici della capacit\u00e0 giuridica, della cittadinanza, del nome\u00bb. Ma noi abbiamo gi\u00e0 votato un articolo, l\u2019articolo 3, nel quale \u00e8 detto che i cittadini, senza distinzione di sesso, di razza e lingua, di condizioni sociali, di opinioni religiose e politiche, sono uguali di fronte alla legge.<\/p><p>Allora, se abbiamo gi\u00e0 votato questo articolo, quale necessit\u00e0 vi \u00e8 ora di dire che nessuno pu\u00f2 essere privato, per motivi politici, della capacit\u00e0 giuridica, della cittadinanza e del nome? Se abbiamo detto che tutti i cittadini sono uguali, senza alcuna distinzione, n\u00e9 di sesso, n\u00e9 di razza o di lingua, o di condizioni, sociali, di opinioni religiose e politiche, di fronte alla legge, mi pare che abbiamo gi\u00e0 detto tutto.<\/p><p>Aggiunger\u00f2 poi che io ricordo, che, durante il fascismo, non si poteva esercitare una determinata professione, per esempio quella di avvocato, senza essere iscritti al partito fascista. Ed allora bisognerebbe mettere anche questo: che cio\u00e8 non si pu\u00f2 impedire l\u2019esercizio della professione. Questa allora sarebbe una dimenticanza: ecco il pericolo delle specificazioni; si finisce sempre per dimenticare qualche cosa.<\/p><p>Pare, quindi, a me, che l\u2019articolo 17 sia stato gi\u00e0, nel suo significato, pienamente compreso nell\u2019articolo 3.<\/p><p>Per quello poi che riguarda l\u2019articolo 18, sono del parere che \u00e8 superfluo.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione.<\/em> C\u2019\u00e8 in molte Costituzioni, onorevole Cappi.<\/p><p>TUPINI, <em>Presidente della prima Sottocommissione.<\/em> Dell\u2019articolo 18 si parler\u00e0 dopo.<\/p><p>PRESIDENTE. No: dato che l\u2019onorevole Cappi ha la parola, \u00e8 preferibile, per economia di tempo, che svolga subito anche l\u2019altro emendamento.<\/p><p>CAPPI. L\u2019articolo 18 dice: \u00abNessuna prestazione personale o patrimoniale pu\u00f2 essere imposta se non per legge\u00bb. Ma che ipotesi facciamo? \u00c8 un privato che impone questa prestazione? In tal caso commette il delitto di violenza privata. \u00c8 l\u2019Autorit\u00e0? Ma noi abbiamo votato che la nostra Repubblica deve essere una Repubblica democratica e parlamentare, il che significa che l\u2019esecutivo non pu\u00f2 se non eseguire le deliberazioni emanate dal legislativo, cio\u00e8 le leggi; ch\u00e9 se un funzionario eseguisse arbitrariamente un atto che non fosse una legge o un decreto emanante dal potere legislativo, commetterebbe un reato e sarebbe \u2013 come \u00e8 detto nell\u2019articolo 22 \u2013 responsabile personalmente. Per queste ragioni, sembra a me che la superfluit\u00e0 di questi articoli sia evidente, superfluit\u00e0 che si traduce in pericolosit\u00e0, in quanto che si fanno alcune ipotesi, ma non sono tutte le ipotesi. Quindi io insisto perch\u00e9 sia l\u2019articolo 17 che l\u2019articolo 18 vengano soppressi.<\/p><p>PRESIDENTE. Chiedo all\u2019onorevole Tupini di esprimere il parere della Commissione sull\u2019emendamento soppressivo proposto dall\u2019onorevole Cappi.<\/p><p>TUPINI, <em>Presidente della prima Sottocommissione<\/em>. La Commissione \u00e8 contraria all\u2019accettazione dell\u2019emendamento Cappi. Le ragioni spiegate prima per oppormi all\u2019emendamento dell\u2019onorevole Condorelli valgono anche per l\u2019emendamento Cappi.<\/p><p>Faccio osservare che se anche questo articolo avesse quel carattere di reattivit\u00e0 che egli ha denunziato, \u00e8 proprio per questo carattere che noi insistiamo, perch\u00e9 l\u2019articolo sia mantenuto nella Costituzione, come abbiamo avuto pi\u00f9 volte occasione di chiarire nella discussione generale e nei successivi nostri interventi ogni qualvolta \u00e8 stata trattata la stessa materia.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Cappi mantiene il suo emendamento?<\/p><p>CAPPI. Se la Commissione non l\u2019accetta, non insisto.<\/p><p>BADINI CONFALONIERI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>BADINI CONFALONIERI. In assenza dell\u2019onorevole Condorelli desidero fare una dichiarazione di voto. L\u2019emendamento proposto dall\u2019onorevole Condorelli, cio\u00e8 l\u2019emendamento soppressivo della formula \u00abper motivi politici\u00bb, trova la sua ragione d\u2019essere in questo: che il dire che per \u00abmotivi politici non si pu\u00f2 essere privati della capacit\u00e0 giuridica, della cittadinanza e del nome\u00bb significa che per \u00abmotivi non politici\u00bb se ne possa essere privati. L\u2019onorevole Tupini ha data una spiegazione, dicendo che ci sono l\u2019inabilitazione, l\u2019interdizione ed altri istituti che limitano la capacit\u00e0 giuridica. Ma tutti questi istituti si riferiscono non gi\u00e0 alla capacit\u00e0 giuridica, ma alla capacit\u00e0 di agire. Sono questi due concetti nettamente diversi, perch\u00e9 l\u2019ammettere una privazione di capacit\u00e0 giuridica significa ridurre l\u2019uomo da soggetto di diritto, ad oggetto di diritto: il che certo non era l\u2019intento che la Commissione aveva nella formulazione dell\u2019articolo 17. In questo senso si deve intendere da parte dell\u2019onorevole Condorelli la richiesta dell\u2019abolizione dell\u2019inciso \u00abper motivi politici\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta dell\u2019onorevole Condorelli di sopprimere le parole: \u00abper motivi politici\u00bb.<\/p><p>(<em>Non<\/em> <em>\u00e8<\/em> <em>approvata<\/em>).<\/p><p>Pongo in votazione l\u2019articolo 17 nel testo della Commissione:<\/p><p>\u00abNessuno pu\u00f2 essere privato per motivi politici della capacit\u00e0 giuridica, della cittadinanza, del nome\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>Passiamo all\u2019articolo 18:<\/p><p>\u00abNessuna prestazione personale o patrimoniale pu\u00f2 essere imposta se non per legge\u00bb.<\/p><p>A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:<\/p><p>\u00ab<em>Sopprimere le parole<\/em><em>:<\/em> se non per legge, <em>ed aggiungere le altre<\/em><em>:<\/em> fuori del servizio militare e dei tributi e nei limiti delle leggi che li regolano.<\/p><p>\u00abCondorelli\u00bb.<\/p><p>\u00ab<em>Aggiungere, in fine, il seguente comma<\/em><em>:<\/em><\/p><p>\u00abI tributi diretti saranno applicati con criterio di progressivit\u00e0.<\/p><p>\u00abMeda Luigi, Malvestiti, Fanfani, Lazzati, Bianchini Laura, Balduzzi, Mastino Gesumino, Murgia, Turco, Ferrarese\u00bb.<\/p><p>\u00ab<em>Collocarlo dopo l\u2019articolo 8.<\/em><\/p><p>\u00abRuggiero Carlo\u00bb.<\/p><p>Vi \u00e8, infine, l\u2019emendamento soppressivo proposto e svolto dall\u2019onorevole Cappi.<\/p><p>L\u2019onorevole Ferrarese, firmatario dell\u2019emendamento Meda, ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>FERRARESE. Lo mantengo senza svolgerlo.<\/p><p>PRESIDENTE. Non essendo presente l\u2019onorevole Ruggiero, il suo emendamento si intende decaduto.<\/p><p>BADINI CONFALONIERI. Data l\u2019assenza dell\u2019onorevole Condorelli, chiedo di svolgere io il suo emendamento.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>BADINI CONFALONIERI. Le ragioni dell\u2019emendamento sono queste: dire che nessuna prestazione personale o patrimoniale pu\u00f2 essere imposta se non per legge, significa che per legge si possano imporre prestazioni personali o patrimoniali. Le prestazioni personali sono un concetto medioevale, cio\u00e8 sono le corv\u00e9es ed a questo la Commissione di certo non mirava. Bisogna, quindi, limitare (e questa \u00e8 la ragione fondamentale dell\u2019emendamento) le prestazioni personali ai due casi in cui lo Stato ha il diritto di imporle per legge: l\u2019uno riguarda l\u2019eventualit\u00e0 in cui il cittadino \u00e8 chiamato a prestare l\u2019opera sua di collaborazione all\u2019Amministrazione della giustizia \u2013 ed \u00e8 caso previsto nel Titolo sull\u2019ordinamento giudiziario \u2013 l\u2019altro \u00e8 il caso del servizio militare, per cui, esclusa la formula del \u00abpu\u00f2 se non per legge\u00bb, occorre aggiungere \u00abfuori del servizio militare\u00bb.<\/p><p>Per quanto attiene alla prestazione patrimoniale, noi dobbiamo accennare ai tributi, e naturalmente nei limiti delle leggi che li regolano.<\/p><p>PRESIDENTE. Prego l\u2019onorevole Tupini di esprimere il parere della Commissione sugli emendamenti.<\/p><p>TUPINI, <em>Presidente della prima Sottocommissione<\/em>. La Commissione \u00e8 contraria all\u2019accoglimento dell\u2019emendamento Condorelli illustrato dall\u2019onorevole Badini. Noi insistiamo per mantenere l\u2019articolo 18 cos\u00ec com\u2019\u00e8. Se dovesse accogliersi questo emendamento, con quale diritto il legislatore potrebbe imporre il <em>munus publicum<\/em> del servizio di giurato? Ma vi sono anche altre ipotesi da tenere presente, sia pure di minore importanza, quali l\u2019imposizione dell\u2019obbligo di spazzatura della neve in caso di necessit\u00e0 ed altre che possano scaturire da numerose esigenze di carattere pubblico. Ora tutto questo deve essere previsto, perch\u00e9 altrimenti un cittadino potrebbe rifiutarsi di eseguire un ordine che emanasse da autorit\u00e0 competenti in simili contingenze, perch\u00e9 ingiusto, arbitrario e capriccioso.<\/p><p>Per queste ragioni, noi siamo contrari all\u2019accoglimento dell\u2019emendamento e preghiamo l\u2019Assemblea di volerlo respingere.<\/p><p>Piuttosto io farei all\u2019Assemblea una proposta di modifica che \u00e8 soltanto di forma: invece di dire \u00abnessuna prestazione personale o patrimoniale pu\u00f2 essere imposta se non per legge\u00bb sarebbe meglio dire \u00abin base ad una legge\u00bb.<\/p><p>A maggior ragione, la Commissione non pu\u00f2 accettare l\u2019emendamento soppressivo proposto dall\u2019onorevole Cappi.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Badini Confalonieri, dopo questa dichiarazione ella mantiene l\u2019emendamento?<\/p><p>BADINI CONFALONIERI. Io non posso ritirare l\u2019emendamento perch\u00e9 ho parlato a nome dell\u2019onorevole Condorelli che \u00e8 assente; per\u00f2 mi pare che ci sia una differenza sostanziale fra l\u2019opinione della Commissione e l\u2019emendamento proposto. Si vuole comprendere nella Costituzione una norma che riguardi il servizio obbligatorio del lavoro; da parte dell\u2019onorevole Condorelli si ritiene invece che la Costituzione non dovrebbe assolutamente consentire la possibilit\u00e0 di emanare l\u2019obbligo di un servizio del lavoro, tranne i due casi di assistenza alla giustizia e di servizio militare.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Cappi, ella insiste nel suo emendamento?<\/p><p>CAPPI. Non insisto.<\/p><p>TUPINI, <em>Presidente della prima Sottocommissione<\/em>. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>TUPINI, <em>Presidente della prima Sottocommissione<\/em>. Prego gli onorevoli Meda e Malvestiti che hanno proposto di aggiungere il seguente comma: \u00abI tributi diretti saranno applicati con criterio di progressivit\u00e0\u00bb, di voler rimandare l\u2019esame del loro emendamento al capitolo dei rapporti economici. Senza pregiudizio del merito, quella sede mi sembra pi\u00f9 opportuna.<\/p><p>PRESIDENTE. Prego l\u2019onorevole Meda di esprimere il suo avviso su questa proposta della Commissione.<\/p><p>MEDA. Visto che non si entra nel merito e che perci\u00f2 la questione rimane impregiudicata, sono d\u2019accordo di rinviare l\u2019esame della nostra proposta.<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo in votazione l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Condorelli, secondo il quale l\u2019articolo dovrebbe essere cos\u00ec concepito:<\/p><p>\u00abNessuna prestazione personale o patrimoniale pu\u00f2 essere imposta fuori del servizio militare e dei tributi e nei limiti delle leggi che li regolano\u00bb.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvato<\/em>).<\/p><p>Pongo allora in votazione l\u2019articolo 18 nel testo della Commissione con la variante proposta dall\u2019onorevole Tupini, cio\u00e8 \u00abin base alla legge\u00bb invece di \u00abper legge\u00bb.<\/p><p>\u00abNessuna prestazione personale o patrimoniale pu\u00f2 essere imposta se non in base alla legge\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>Passiamo all\u2019articolo 19:<\/p><p>\u00abTutti possono agire in giudizio per la tutela dei propr\u00ee diritti ed interessi legittimi.<\/p><p>\u00abLa difesa \u00e8 diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento\u00bb.<\/p><p>A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti, gi\u00e0 svolti:<\/p><p>\u00ab<em>Sopprimerlo.<\/em><\/p><p>\u00abMastino Pietro\u00bb.<\/p><p>\u00ab<em>Sostituirlo col seguente<\/em><em>:<\/em><\/p><p>\u00abNessuno pu\u00f2 esercitare il proprio diritto o potere, pubblico o privato, per fini diversi da quelli per cui gli \u00e8 stato riconosciuto.<\/p><p>\u00abTutti possono pretendere la tutela giurisdizionale dei propr\u00ee diritti e interessi giuridicamente protetti.<\/p><p>\u00abLa difesa \u00e8 diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.<\/p><p>\u00abCodacci Pisanelli\u00bb.<\/p><p><em>Sostituire il secondo comma col seguente<\/em><em>:<\/em> \u00abLa difesa, diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento, \u00e8 regolata per legge.<\/p><p>\u00abVeroni\u00bb.<\/p><p>Restano due emendamenti da svolgere, di cui il primo \u00e8 quello dell\u2019onorevole Domined\u00f2, cos\u00ec concepito:<\/p><p>\u00ab<em>Al primo comma, sostituire le parole: <\/em>diritti ed interessi legittimi, <em>con:<\/em> diritti e interessi (<em>ovvero:<\/em> diritti e interessi giuridicamente protetti)\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Domined\u00f2 ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>DOMINED\u00d2. Basteranno poche parole per dar conto di questo emendamento che ha una portata essenzialmente tecnica. Io propongo che sia corretta la dizione dell\u2019articolo 19, dove si parla di \u00abdiritti e interessi legittimi\u00bb formula che pu\u00f2 assumere un significato restrittivo secondo il significato tecnico di interesse legittimo, come \u00e8 comprovato dall\u2019articolo 103 dello stesso progetto dove si adotta una dizione pi\u00f9 lata: \u00abdiritti e interessi\u00bb. Uguale formulazione io proporrei in sede di articolo 19, col significato di includere e gli interessi legittimi e gli interessi discrezionalmente protetti e gli interessi semplici, nel caso in cui per questi sussista possibilit\u00e0 di tutela giurisdizionale come nel caso dell\u2019azione popolare. In tal modo si comprenderebbero gli interessi nel campo civile oltre che amministrativo, sempre che per essi sussista possibilit\u00e0 giuridica di agire, per il che mi richiamo all\u2019emendamento che propone di contemplare in sede costituzionale il concetto di \u00ababuso di diritto\u00bb.<\/p><p>Penso che la formula lata di \u00abdiritti e interessi\u00bb risulti la pi\u00f9 appropriata, rispondendo a quella adottata anche nell\u2019articolo 103, ed essendo certamente tale da non involgere il dubbio che con ci\u00f2 si possa concedere azione nei confronti d\u2019un interesse per il quale dall\u2019ordinamento giuridico non emerga possibilit\u00e0 di agire. Questo dubbio \u00e8 eliminato dalla circostanza che la dizione lata qui proposta ha invece una finalit\u00e0 specifica, servendo a menzionare tutte le diverse categorie di interessi, nei confronti dei quali vi sia una facolt\u00e0 di agire, sia pure sfumata e graduata secondo le enunciazioni test\u00e9 fatte.<\/p><p>Se l\u2019Assemblea non dovesse accedere a questa pi\u00f9 lata terminologia, che mi pare conveniente e tale da escludere la possibilit\u00e0 di equivoci, in subordine accederei alla formula proposta dall\u2019onorevole Codacci Pisanelli, cio\u00e8 di \u00abinteressi giuridicamente protetti\u00bb anzich\u00e9 \u00abinteressi legittimi\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019altro emendamento \u00e8 quello dell\u2019onorevole Persico:<\/p><p>\u00ab<em>Al secondo comma, dopo le parole<\/em><em>:<\/em> La difesa \u00e8 diritto, <em>aggiungere le altre:<\/em> necessario e\u00bb.<\/p><p>Non essendo presente l\u2019onorevole Persico, l\u2019emendamento si intende decaduto.<\/p><p>Parimenti si intende decaduto l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Mastino Pietro, essendo egli assente.<\/p><p>\u00c8 anche assente l\u2019onorevole Codacci Pisanelli, il quale aveva gi\u00e0 svolto il suo emendamento cos\u00ec formulato:<\/p><p>\u00ab<em>Sostituirlo col seguente<\/em>:<\/p><p>\u00abNessuno pu\u00f2 esercitare il proprio diritto o potere, pubblico o privato, per fini diversi da quelli per cui gli \u00e8 stato riconosciuto.<\/p><p>\u00abTutti possono pretendere la tutela giurisdizionale, dei propri diritti e interessi giuridicamente protetti.<\/p><p>\u00abLa difesa \u00e8 diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento\u00bb.<\/p><p>DOMINED\u00d2 Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>DOMINED\u00d2. Faccio mio il suo emendamento. E mi permetto di sottolineare l\u2019importanza del primo comma, relativo alla introduzione in sede costituzionale del concetto di abuso dei diritti mentre gli altri due commi, nella loro sostanza, finiscono per coincidere con quelli del progetto.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Veroni mantiene il suo emendamento?<\/p><p>VERONI. Lo mantengo.<\/p><p>PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo parere sugli emendamenti.<\/p><p>TUPINI, <em>Presidente della prima Sottocommissione<\/em>. All\u2019onorevole Domined\u00f2 faccio osservare che la dizione principale contenuta nel suo emendamento \u00e8 troppo lata e darebbe luogo ad una complessa casistica e a una serie notevole di incertezze e perplessit\u00e0. La Commissione non crede di dover secondare, senza gravi preoccupazioni, una simile possibilit\u00e0.<\/p><p>Quanto alla dizione \u00abinteressi giuridicamente protetti\u00bb, che rappresenta la subordinata nella quale l\u2019onorevole Domined\u00f2 si rifugia, d\u2019accordo con l\u2019onorevole Codacci Pisanelli, faccio osservare, in linea di forma, primo: che se \u00e8 un interesse giuridicamente protetto, intanto \u00e8 un interesse legittimo; secondo: che la giurisprudenza \u2013 e l\u2019onorevole Domined\u00f2, che \u00e8 un competente in materia, potr\u00e0 darmene atto \u2013 ha sempre costituito un mirabile banco di prova per la concretizzazione di quello che suole chiamarsi \u00abinteresse legittimo\u00bb. Lasciamo quindi anche per l\u2019avvenire, senza inopportuni imbrigliamenti, il libero giuoco della funzione propria della giurisprudenza.<\/p><p>L\u2019innovazione proposta dall\u2019onorevole Domined\u00f2 pecca d\u2019imprudenza e le avventure nel campo del diritto sono sempre da evitare. Prego perci\u00f2 il proponente di non insistervi e \u2013 in caso contrario \u2013 l\u2019Assemblea di respingerla.<\/p><p>L\u2019onorevole Codacci Pisanelli, nell\u2019emendamento che l\u2019onorevole Domined\u00f2 ha fatto proprio, ha chiesto di sostituire l\u2019articolo 19 con il seguente:<\/p><p>\u00abNessuno pu\u00f2 esercitare il proprio diritto o potere, pubblico o privato, per fini diversi da quelli per cui gli \u00e8 stato riconosciuto.<\/p><p>\u00abTutti possono pretendere la tutela giurisdizionale dei propr\u00ee diritti e interessi giuridicamente protetti.<\/p><p>\u00abLa difesa \u00e8 diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento\u00bb.<\/p><p>Questa proposizione vuole \u2013 a mio avviso \u2013 combattere l\u2019abuso. Evidentemente noi non crediamo che si possa prevedere una cosa simile nella Costituzione. Certo \u00e8 che l\u2019abuso \u00e8 sempre proibito, mentre la Costituzione e le leggi non devono prevedere che l\u2019uso normale del diritto. Il meno che si possa dire \u00e8 che si tratti di una proposta superflua e quindi pleonastica. Pregheremmo, perci\u00f2, l\u2019onorevole Domined\u00f2 di voler ritirare anche questo emendamento. E veniamo ora all\u2019emendamento proposto dall\u2019onorevole Veroni. Esso si riferisce al secondo comma dell\u2019articolo 19, ed \u00e8 cos\u00ec formulato:<\/p><p>\u00abLa difesa, diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento, \u00e8 regolata per legge\u00bb.<\/p><p>\u00c8 evidente che il nostro compito \u00e8 quello di segnare una direttiva precisa al legislatore. Spetter\u00e0 poi a questi di adeguare le leggi alla norma fondamentale. Spero che l\u2019onorevole Veroni abbia letto gli atti che hanno portato a questa formulazione e che vi abbia trovato sufficientemente spiegate le ragioni che ci hanno guidato nel determinarla. Essa tiene conto degli abusi, delle incertezze e delle deficienze che hanno vulnerato nel passato l\u2019istituto della difesa, specie per quanto attiene alla sua esclusione da vari stati e gradi del processo giurisdizionale. E con una norma chiara, assoluta, abbiamo voluto garantirne la presenza e l\u2019esperimento attivo in tutti gli stati del giudizio e davanti a qualsiasi magistratura.<\/p><p>Questa esigenza \u00e8 espressa in termini cos\u00ec lapidari e perentori che nessuna legge potr\u00e0 mai e per nessuna ragione violarla.<\/p><p>Per questi motivi prego l\u2019onorevole Veroni di voler rinunziare al suo emendamento.<\/p><p>PRESIDENTE. Chiedo all\u2019onorevole Domined\u00f2 se insiste sull\u2019emendamento dell\u2019onorevole Codacci Pisanelli; che egli ha fatto proprio.<\/p><p>DOMINED\u00d2. Dovrei insistere, perch\u00e9 ha un significato la menzione costituzionale dell\u2019abuso di diritto.<\/p><p>TUPINI, <em>Presidente della prima Sottocommissione<\/em>. Per\u00f2 facciamo troppe casistiche.<\/p><p>DOMINED\u00d2. Aggiungo che la proposta di menzionare nella Costituzione l\u2019abuso di diritto significa affermare il concetto che l\u2019eccesso di potere \u00e8 condannato: ci\u00f2 che avrebbe una larga possibilit\u00e0 diffusiva anche nei confronti del diritto privato. Io mi limito comunque a sottolineare il significato di questo emendamento, senza insistervi; come pure non insisto nel mio emendamento.<\/p><p>PRESIDENTE. Resterebbe l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Veroni.<\/p><p>TUPINI, <em>Presidente della prima Sottocommissione<\/em>. Onorevole Veroni, credo che le spiegazioni da me fornite siano sufficienti a persuaderla dell\u2019inopportunit\u00e0 del suo emendamento. Ella, che \u00e8 un avvocato di valore, deve comprendere che la formula da noi adoperata, e di cui rivendico la paternit\u00e0, \u00e8 tale da soddisfare e placare tutte le sue preoccupazioni. Voglia quindi consentire alla mia richiesta.<\/p><p>VERONI. Vorrei che risultasse chiaramente questo: che le dichiarazioni dell\u2019onorevole Tupini, in nome della Commissione, vogliano significare riportarsi da una parte ai lavori della Commissione, che sono stati giustamente da lui richiamati, dall\u2019altra al criterio ed al concetto che la difesa \u00e8 un diritto inviolabile, ma deve avere dei limiti e deve avere naturalmente delle protezioni che fino a questo momento, durante l\u2019epoca fascista, per i Codici che hanno dominato, non hanno mai avuto. Comunque non insisto nell\u2019emendamento.<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo in votazione l\u2019articolo 19 nel testo della Commissione:<\/p><p>\u00abTutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi.<\/p><p>\u00abLa difesa \u00e8 diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>L\u2019onorevole Domined\u00f2 ha proposto un articolo 19-<em>bis<\/em> del seguente tenore:<\/p><p>\u00abLa legge dispone per l\u2019avvenire: essa non ha efficacia retroattiva nei confronti dei diritti quesiti\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Domined\u00f2 ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>DOMINED\u00d2. Il progetto di Costituzione contempla il principio di irretroattivit\u00e0 della legge sotto un aspetto parziale, e cio\u00e8 in materia penale. Sembra che, facendosi cos\u00ec, nel corpo del progetto costituzionale, menzione esplicita di un principio fondamentale dell\u2019ordinamento giuridico nel solo settore penale, si debba altres\u00ec pensare ad una sua formulazione generale, potendo nascere perplessit\u00e0 dal fatto che la regola della irretroattivit\u00e0 \u2013 regola di ordine generale \u2013 appaia menzionata in sede particolare e non presupponga un pi\u00f9 largo riconoscimento. Questo \u00e8 lo spirito che ha determinato il mio emendamento. Quanto alla collocazione della proposta, essa precede l\u2019articolo 20, dove si contempla l\u2019applicazione speciale del principio, per una evidente ragione di euritmia, il principio risultando cos\u00ec menzionato prima su un piano generale e poi in sede di applicazione.<\/p><p>Che si tratti di un principio generale dell\u2019ordinamento giuridico parrebbe a me non discutibile. Le disposizioni preliminari dell\u2019abrogato Codice civile, le vigenti disposizioni generali sulla legge, il corpo di norme introduttive ai pi\u00f9 importanti Codici di diritto comparato \u2013 basti ricordare l\u2019<em>Einfuerungs gesetz<\/em> al <em>B\u00fcrgerliches Gesetzbuch <\/em>\u2013 concordemente fanno capo a questo canone, ormai consacrato dalla teoria generale del diritto: la legge dispone per l\u2019avvenire e non ha efficacia retroattiva. La discutibilit\u00e0 pu\u00f2 sorgere in riguardo alla determinazione dei pi\u00f9 precisi confini di una tale irretroattivit\u00e0, e si apre cos\u00ec un problema che non tocca la competenza costituzionale. Ma, proprio allo scopo di introdurre una formula, che non pregiudichi gli sviluppi della legislazione e sia ad un tempo la pi\u00f9 certa possibile, consacrando i migliori risultati della nostra elaborazione giuridica, ho creduto di dover fare capo alla dottrina dei diritti quesiti come quella che, dalle luminose pagine del Gabba in qua, risulta la pi\u00f9 sicura in materia. E ci\u00f2 con la conseguenza pratica di concedere notevole duttilit\u00e0 alla regola, escludendo la irretroattivit\u00e0 tanto nei confronti delle cos\u00ec dette aspettative legittime quanto nei riguardi delle mere facolt\u00e0 di legge.<\/p><p>Se l\u2019Assemblea riterr\u00e0 che con questo principio si traccia un binario maestro nei confronti della futura legislazione, se essa giudicher\u00e0 che cos\u00ec si riesca realmente a dettare una disposizione generale sulla legge, si potr\u00e0 anche discutere sulla formulazione concreta del principio, ma penso che in sede costituzionale non si possa rinunciare a dettare una norma la quale rappresenta una conquista della civilt\u00e0 giuridica, ed essendo gi\u00e0 menzionata in sede particolare di singolare importanza, dovrebbe essere logicamente riportata in sede generale alla dignit\u00e0 che le conviene.<\/p><p>PRESIDENTE. Prego la Commissione di esprimere il suo parere.<\/p><p>TUPINI, <em>Presidente della prima Sottocommissione<\/em>. Mi dispiace che anche questa volta debbo respingere il nuovo emendamento dell\u2019onorevole Domined\u00f2.<\/p><p>DOMINED\u00d2 Io insisto per\u00f2.<\/p><p>TUPINI, <em>Presidente della prima Sottocommissione<\/em>. E allora le dico subito che in materia penale la irretroattivit\u00e0 della legge \u00e8 indiscutibile. La Costituzione deve dire una parola definitiva a questo riguardo anche per quelle ragioni reattive alle quali poc\u2019anzi faceva cenno l\u2019onorevole Cappa. In materia civile per\u00f2 bisogna procedere con estrema cautela. Se l\u2019onorevole Domined\u00f2 ha seguito, come non dubito, i lavori recentissimi della Costituente francese, mi potr\u00e0 dare atto che quei nostri colleghi hanno discusso per varie ore il problema da lui proposto a quest\u2019Assemblea, per concludere in senso negativo. E secondo me hanno fatto bene. Qui stiamo in campo costituzionale, non di legislazione ordinaria. Non c\u2019\u00e8 dubbio che il principio generale della irretroattivit\u00e0 debba guidare tutta la legislazione e tutta l\u2019attivit\u00e0 del legislatore; ma quando si verte nel campo del diritto privato non si pu\u00f2 trascurare il carattere specifico di mobilit\u00e0 che lo caratterizza e distingue, specie in materia di diritti sociali, di fronte ai quali non dobbiamo n\u00e9 possiamo fin da questo momento cristallizzare o incatenare in formule rigide la necessaria libert\u00e0 del legislatore futuro, il quale per\u00f2 dovr\u00e0 usarne con prudenza e col dovuto rispetto, compatibile col bene generale, dei diritti quesiti. Se facessimo diversamente, sottoporremmo tutto l\u2019apparato costituzionale a una vicenda continua di rifacimenti che metterebbero in forse la stessa stabilit\u00e0 della nostra carta fondamentale. Bisogna quindi non impedire in modo assoluto alla legge di interpretare tempestivamente certe esigenze di carattere sociale senza dovere ricorrere a revisioni costituzionali troppo frequenti. Insisto perci\u00f2 nel pregare l\u2019onorevole Domined\u00f2 di ritirare il suo emendamento.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Domined\u00f2, ella mantiene l\u2019articolo 19-<em>bis<\/em>?<\/p><p>DOMINED\u00d2. Sono particolarmente sensibile alla parola del Presidente della Sottocommissione, ma nel caso mi duole di non poter recedere dalla proposta, perch\u00e9 essa involge una questione di massima che non consente transazioni, significando condanna delle leggi eccezionali nel loro principio e nei loro effetti.<\/p><p>Osservo che la salvezza di questo principio sia perfettamente compatibile con tutte le innovazioni cui i tempi anelano, essendo il pi\u00f9 idoneo a conciliare tradizione e progresso, certezza dei rapporti giuridici e convenienza di evoluzione sociale.<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo in votazione l\u2019articolo 19-<em>bis<\/em>, proposto dall\u2019onorevole Domined\u00f2, di cui do nuovamente lettura:<\/p><p>\u00abLa legge dispone per l\u2019avvenire, essa non ha efficacia retroattiva nei confronti dei diritti quesiti\u00bb.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvato<\/em>).<\/p><p>Passiamo all\u2019articolo 20:<\/p><p>\u00abNessuno pu\u00f2 essere distolto dal giudice naturale che gli \u00e8 precostituito per legge.<\/p><p>\u00abNessuno pu\u00f2 essere punito se non in virt\u00f9 di una legge in vigore prima del fatto commesso e con la pena in essa prevista, salvo che la legge posteriore sia pi\u00f9 favorevole al reo\u00bb.<\/p><p>A questo articolo sono stati presentati molti emendamenti.<\/p><p>L\u2019onorevole Bulloni ha proposto di sostituire l\u2019articolo col seguente:<\/p><p>\u00abNessuno pu\u00f2 essere distolto dai suoi giudici naturali, n\u00e9 pu\u00f2 essere sottoposto a processo e punito se non in forza di legge in vigore anteriormente al fatto commesso\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Bulloni ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>BULLONI. Ritiro l\u2019emendamento.<\/p><p>PRESIDENTE. Segue l\u2019emendamento presentato dagli onorevoli Lami Starnuti, Carboni, Tremelioni:<\/p><p>\u00ab<em>Sostituirlo col seguente:<\/em><\/p><p>\u00abNessuno pu\u00f2 essere distolto dai suoi giudici naturali.<\/p><p>\u00abNessuno pu\u00f2 essere sottoposto a processo o punito se non in virt\u00f9 di una legge in vigore al tempo del commesso reato\u00bb.<\/p><p>Non essendo presente l\u2019onorevole Lami Starnuti, ha facolt\u00e0 di svolgerlo l\u2019onorevole Carboni.<\/p><p>CARBONI. Ritiro l\u2019emendamento.<\/p><p>PRESIDENTE. Segue l\u2019emendamento presentato dall\u2019onorevole Patricolo:<\/p><p>\u00ab<em>Comporre l\u2019articolo 20 come appresso<\/em><em>:<\/em><\/p><p>\u00ab<em>Primo comma, l\u2019attuale secondo comma.<\/em><\/p><p>\u00ab<em>Secondo comma, il terzo comma dell\u2019articolo 21<\/em>.<\/p><p>\u00ab<em>Terzo comma, il quarto comma dell\u2019articolo 21.<\/em><\/p><p>\u00ab<em>L\u2019articolo avr\u00e0, pertanto, la seguente formulazione:<\/em><\/p><p>\u00abNessuno pu\u00f2 essere punito se non in virt\u00f9 di una legge in vigore prima del fatto commesso e con la pena in essa prevista, salvo che la legge posteriore sia pi\u00f9 favorevole al reo.<\/p><p>\u00abLe pene devono tendere alla rieducazione del condannato e non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanit\u00e0.<\/p><p>\u00abNon \u00e8 ammessa la pena di morte. Possono fare eccezione soltanto le leggi militari di guerra\u00bb.<\/p><p>Non essendo presente l\u2019onorevole Patricolo, l\u2019emendamento si intende decaduto.<\/p><p>L\u2019onorevole Bellavista ha presentato e gi\u00e0 svolto il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Sostituire il primo comma col seguente:<\/em><\/p><p>\u00abNessuno pu\u00f2 essere sottratto ai suoi giudici naturali\u00bb.<\/p><p>Non essendo presente l\u2019onorevole Bellavista, l\u2019emendamento si intende decaduto.<\/p><p>L\u2019onorevole Riccio Stefano ha presentato il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Al primo comma, sopprimere la parola<\/em><em>:<\/em> naturale\u00bb.<\/p><p>Ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>RICCIO STEFANO. Mantengo il mio emendamento, ma non lo svolgo, poich\u00e9 il concetto mi pare evidente.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Leone Giovanni ha presentato il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Al primo comma, sopprimere le parole: <\/em>che gli \u00e8\u00bb.<\/p><p>Ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>LEONE GIOVANNI. Mantengo il mio emendamento, perch\u00e9 le parole che chiedo di sopprimere potrebbero prestarsi ad equivoci di interpretazione.<\/p><p>PRESIDENTE. Segue l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Grilli:<\/p><p>\u00ab<em>Sostituire il secondo comma coi seguenti:<\/em><\/p><p>\u00abNessuno pu\u00f2 essere punito se non in virt\u00f9 di una legge in vigore prima del fatto commesso e colla pena in essa prevista.<\/p><p>\u00abSe la legge del tempo in cui fu commesso il fatto e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono pi\u00f9 favorevoli al reo\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Grilli ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>GRILLI. Il difetto di questo capoverso dell\u2019articolo 20, secondo me, dipende dal fatto che in un solo periodo si sono voluti riassumere tre vecchi princip\u00ee, che nel codice penale sono contemplati in due articoli, e precisamente: 1\u00b0) il principio che nessuno pu\u00f2 essere punito se non esiste una legge penale; 2\u00b0) che chi deve essere punito, non possa essere punito che con le pene stabilite dalla legge in vigore; 3\u00b0) che in caso di successione di leggi penali, si applica la legge pi\u00f9 favorevole.<\/p><p>Questi sono i tre princip\u00ee, cui il codice penale, ha dedicato due articoli e che si vorrebbero comprendere in questo capoverso. Con la prima parte di questo capoverso: \u00abNessuno pu\u00f2 essere punito se non in virt\u00f9 di una legge in vigore prima del fatto commesso e con la pena in essa prevista\u00bb, si stabiliscono i due primi princip\u00ee; e siamo d\u2019accordo. Si potrebbe modificare un po\u2019 la forma.<\/p><p>TUPINI, <em>Presidente della prima Sottocommissione<\/em>. Lo faremo in ultimo.<\/p><p>GRILLI. L\u2019onorevole Targetti, con un emendamento eguale al mio, propone di sostituire alle parole \u00abin virt\u00f9\u00bb, le altre \u00abin applicazione\u00bb; si potrebbe dire anche \u00abin base\u00bb, ecc. Questo lo vedr\u00e0 la Commissione. Questo \u00abin virt\u00f9 di una legge\u00bb \u00e8 un\u2019espressione nuova: la parola \u00abvirt\u00f9\u00bb non l\u2019avevo ancora veduta in nessuna legge. Ma lasciamo andare: queste sono piccolezze. D\u2019accordo su questi due princip\u00ee che sono compresi nell\u2019articolo 20; ma le parole \u00absalvo che\u00bb guastano tutto. Il terzo principio, quello cio\u00e8 della successione delle leggi penali e dell\u2019applicazione della legge pi\u00f9 favorevole, qui sembrerebbe che fosse un\u2019eccezione, perch\u00e9 il \u00absalvo che\u00bb regge un\u2019accezione. Ora, che si debba applicare la legge pi\u00f9 favorevole quando si ha una successione di leggi penali, costituisce un\u2019eccezione alla regola che si debba punire il colpevole con le pene stabilite dalla legge del tempo, ma non forma un\u2019eccezione al primo principio, che cio\u00e8 nessuno pu\u00f2 essere punito se non esiste una legge, perch\u00e9, se non esiste una legge, non \u00e8 possibile parlare pi\u00f9 di successioni di leggi, perch\u00e9 nessuna legge sar\u00e0 pi\u00f9 favorevole per il reo di quella che non ammette possibilit\u00e0 di punizione, di quella che non comprende, cio\u00e8, il fatto come reato.<\/p><p>Ecco perch\u00e9 io ritengo opportuno di dividere in due parti questo capoverso, cio\u00e8: \u00abNessuno pu\u00f2 esser punito se non in virt\u00f9 di una legge in vigore prima del fatto commesso e con la pena in essa prevista\u00bb. Punto e a capo: \u00abSe la legge del tempo in cui fu commesso il fatto e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono pi\u00f9 favorevoli al reo\u00bb.<\/p><p>In questo modo, noi abbiamo tutti e tre i princip\u00ee che sono nei primi due articoli, del codice penale e li abbiamo chiari, senza che permanga l\u2019equivoco originato dal \u00absalvo che\u00bb, il quale stabilisce un\u2019eccezione che sembra riguardare anche quel primo principio che non pu\u00f2 invece sopportare eccezioni.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Riccio Stefano ha presentato un altro emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Sostituire il secondo comma col seguente:<\/em><\/p><p>\u00abNessuno pu\u00f2 essere punito se non per una norma preesistente al fatto e con la pena in essa prevista, salvo che la legge posteriore sia pi\u00f9 favorevole al reo\u00bb.<\/p><p>Ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>RICCIO STEFANO. Poich\u00e9 si tratta soltanto di un emendamento di forma, potrei passarlo come una semplice raccomandazione alla Commissione.<\/p><p>PRESIDENTE. Sta bene. Segue un emendamento dell\u2019onorevole Targetti:<\/p><p>\u00ab<em>Sostituire il secondo comma col seguente<\/em><em>:<\/em><\/p><p>\u00abNessuno pu\u00f2 esser punito se non in applicazione di una legge in vigore al momento del fatto commesso e con pene da essa stabilite. Se la legge del tempo in cui il fatto fu commesso e le leggi posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono pi\u00f9 favorevoli all\u2019imputato\u00bb.<\/p><p>Non essendo presente l\u2019onorevole Targetti, l\u2019emendamento si intende decaduto.<\/p><p>Segue un emendamento dell\u2019onorevole Mastrojanni:<\/p><p>\u00ab<em>Sostituire il secondo comma col seguente<\/em><em>:<\/em><\/p><p>\u00abNessuno pu\u00f2 essere punito per un fatto non espressamente preveduto come reato dalla legge del tempo in cui fu commesso, n\u00e9 con pene diverse da quelle dalla legge stessa stabilite\u00bb.<\/p><p>Non essendo presente l\u2019onorevole Mastrojanni, l\u2019emendamento si intende decaduto.<\/p><p>Gli onorevoli Leone Giovanni, Bettiol, Mastino Gesumino, Notarianni, Firrao, Balduzzi, Lazzati, Gatta, De Michele, Fanfani, hanno proposto il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Sostituire il secondo comma col seguente<\/em><em>:<\/em><\/p><p>\u00abNessuno pu\u00f2 essere punito se non in forza di una legge in vigore prima del fatto commesso\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Leone Giovanni ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>LEONE GIOVANNI. L\u2019emendamento che io e numerosi altri colleghi abbiamo presentato tende a questo: poich\u00e9 la formulazione del capoverso dell\u2019articolo 20, cos\u00ec come si trova nel progetto, ha dato luogo ad alcune esatte osservazioni dell\u2019onorevole Crispo, che ha proposto un suo emendamento, osservazioni tendenti a mettere in rilievo che nel capoverso dell\u2019articolo 20 non si \u00e8 tenuto conto del problema delle leggi penali eccezionali e temporanee, noi pensiamo che, non parlandosi di pena, si risolva il problema della necessit\u00e0 di adottare in questa sede soluzioni circa la successione delle leggi penali. In sostanza, il capoverso dell\u2019articolo 20 mira a due esigenze fondamentali che abbiamo tutti sottolineato nella discussione generale: mira in primo luogo a stabilire il principio della legalit\u00e0 o della tassativit\u00e0 della legge penale; mira in secondo luogo a stabilire il principio della irretroattivit\u00e0 della legge penale.<\/p><p>Sono queste due esigenze che danno luogo alla necessit\u00e0 dell\u2019inserzione nella Carta costituzionale dei due tradizionali princip\u00ee.<\/p><p>Per quanto poi attiene al problema della legge pi\u00f9 favorevole, io penso, che non sia questa la sede per risolverlo, sia perch\u00e9 questo \u00e8 un problema di dettaglio, nel quale il legislatore futuro potrebbe anche essere di diverso avviso, senza con questo mancare alla nostra tradizione; sia perch\u00e9, secondo me, se fosse risolto dovremmo occuparci di una serie di problemi (come quello della successione delle leggi penali eccezionali e temporanee) estranei all\u2019economia di una Carta costituzionale. Mantenendo queste due esigenze, principio della legalit\u00e0 e principio della retroattivit\u00e0, non accennando alla pena (la quale \u00e8 implicita nel concetto di legge penale, perch\u00e9 quando si dice che non si pu\u00f2 punire per una legge non in vigore al momento del fatto, si fa accenno ai due momenti, precetti e sanzione), si rischia di dover risolvere tutta la ricca casistica dei problemi di successione.<\/p><p>Se l\u2019Assemblea vorr\u00e0 aderire a questo nostro emendamento semplificatore, potremmo anche non preoccuparci degli emendamenti presentati dall\u2019onorevole Crispo e da altri, i quali tendono a che si ponga in questa sede la risoluzione dei problemi particolari in tema di successione di leggi penali.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Corsanego ha presentato il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Al secondo comma, alle parole:<\/em> di una legge in vigore, <em>sostituire le altre<\/em><em>:<\/em> pubblicata ed entrata in vigore\u00bb.<\/p><p>Ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>CORSANEGO. Poche parole per spiegare il mio emendamento che \u00e8 fatto nella ipotesi che non venga accolto l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Leoni. La mia precisazione ha semplicemente lo scopo di evitare che con cavillose interpretazioni si possa pubblicare una legge con efficacia retroattiva; per cui \u00e8 meglio dire \u00ablegge pubblicata ed entrata in vigore\u00bb, anzich\u00e9 \u00ablegge in vigore\u00bb. L\u2019emendamento \u00e8 chiaro.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Nobili Tito Oro ha presentato il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Al secondo comma, dopo le parole<\/em><em>:<\/em> fatto commesso, <em>aggiungere<\/em><em>: <\/em>e se non\u00bb.<\/p><p>Ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>NOBILI TITO ORO. Lo trasformo in segnalazione per il Comitato di redazione.<\/p><p>PRESIDENTE. Segue l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Crispo, gi\u00e0 svolto:<\/p><p><em>\u00abAl secondo comma, aggiungere le seguenti parole<\/em><em>:<\/em> fuori dei casi di leggi eccezionali o temporanee\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Cifaldi ha presentato il seguente emendamento, firmato anche dagli onorevoli Cevolotto e De Caro Raffaele:<\/p><p>\u00ab<em>Al secondo comma, aggiungere le parole seguenti<\/em><em>:<\/em> e ci\u00f2 anche in riferimento a leggi speciali o eccezionali\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Cifaldi ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>CIFALDI. L\u2019emendamento che mi permetto di presentare all\u2019esame dell\u2019Assemblea \u00e8 un emendamento il quale vorrebbe risolvere, circa la questione della successione delle leggi penali e in contrasto con quanto diceva il collega che mi ha preceduto, la questione della ultra attivit\u00e0 della legge penale. Contro questo mio criterio vi \u00e8 un emendamento dell\u2019onorevole Crispo che \u00e8 di tesi perfettamente opposta, perch\u00e9 l\u2019onorevole Crispo desidererebbe che, a chiarire la portata dell\u2019articolo 20 della Costituzione che noi stiamo esaminando, pel quale rimane impregiudicata la questione della successione della legge penale, a chiarirla in senso negativo alla possibilit\u00e0 di estendere la ultra attivit\u00e0 delle leggi penali, si aggiungesse \u00abfuori dei casi di leggi eccezionali e temporanee\u00bb. Sono di parere perfettamente opposto e chiedo all\u2019Assemblea di risolvere questo problema che a me sembra di capitale importanza.<\/p><p>Allo stato attuale abbiamo il principio universalmente accettato della non retroattivit\u00e0 della legge penale, ma rimane in dubbio, per lo meno in confusa dizione, che cosa debba accadere in merito alla successione della legge penale, se cio\u00e8 per leggi temporanee e eccezionali si debba o no applicare la legge pi\u00f9 favorevole nel momento in cui il dibattito viene celebrato.<\/p><p>Per l\u2019articolo 2 del Codice penale, questo concetto \u00e8 risolto nel senso negativo; a meno che non vi sia una speciale disposizione contenuta nella stessa legge di eccezione o temporanea normalmente, quindi, non vige il concetto della non ultrattivit\u00e0, di talch\u00e9 abbiamo che, decorso il periodo relativo alla legge di eccezione, quando questa o quella temporanea non sono pi\u00f9 in vigore, un fatto debba essere ancora giudicato applicando quella legge non pi\u00f9 in vita. Onde appare chiaro come la questione debba essere guardata con molta attenzione e preoccupazione. Oggi noi possiamo esaminare, con dolorosa esperienza del passato, quanto il problema sia attuale ed impellente, perch\u00e9 abbiamo avuto in Italia una serie di leggi speciali e di leggi temporanee, le quali hanno dimostrato la estrema facilit\u00e0 pel potere esecutivo di derogare alle norme comuni e come sia possibile imporre un giogo pericoloso a tutto intero l\u2019aggregato sociale.<\/p><p>Penso che il concetto di dovere applicare la legge pi\u00f9 favorevole, anche in tema di leggi eccezionali, non abbia in sostanza nulla che fondatamente vi si opponga. Per le leggi temporanee si obietta che, qualora si accettasse questo concetto se ne verrebbe a rendere impossibile praticamente l\u2019applicazione, in quanto, negli ultimi giorni in cui una legge temporanea \u00e8 in vigore, ciascuno potrebbe delinquere sicuro che essa va a decadere. Ma a questo argomento \u00e8 possibile rispondere che si potrebbe reagire attraverso la stessa legge, nel senso di fare procedimenti per direttissima, onde ridurre al minimo la possibilit\u00e0 di poter infrangere impunemente la legge temporanea.<\/p><p>Per quanto riguarda la legge eccezionale, bisogna fermarsi sul concetto che essa non deve aver effetto che per il momento eccezionale in cui \u00e8 stata creata; si obietta che il cittadino che l\u2019ha violata non pu\u00f2 pretendere in un secondo momento, quando queste circostanze sono venute meno, di essere giudicato con una legge pi\u00f9 favorevole.<\/p><p>Ma la legge eccezionale, creata per un periodo cosiddetto di emergenza e per una visione particolaristica di date circostanze, non pu\u00f2 mantenere la sua forza, quando si celebra il dibattimento in altro momento ed in altre circostanze, e quando non vi \u00e8 pi\u00f9 quel rapporto fra la coscienza sociale e giuridica ed il fatto che viene giudicato.<\/p><p>Ricordo un episodio che \u00e8 rimasto impresso nella mia memoria. Da ragazzo vidi una pagina a colori di un giornale illustrato, che raffigurava una fucilazione avvenuta durante il terremoto calabro-siculo. In quell\u2019occasione era stato proclamato lo stato di assedio, e coloro che commettevano furti e saccheggi venivano fucilati sul posto immediatamente.<\/p><p>Io non mi riferisco ad episodi recenti ed attuali per non far riferimenti che non potessero essere generalmente accolti, e mi domando: se uno di quegli individui sorpreso in quelle circostanze fosse sfuggito, per una ragione qualsiasi, alla esecuzione, (poniamo, ad esempio, che per ragione di malattia mentale fosse stato sottratto al procedimento e dopo due, tre o quattro anni fosse stato poi giudicato regolarmente) pensate che quell\u2019individuo potesse subire la pena di morte? L\u2019episodio giudicato nel momento in cui si verificava il fatto, nella urgenza drammatica dell\u2019ora, giustificava un procedimento sommario che rafforzasse il pubblico interesse contro ogni attentato individuale, ma, non diventava ripugnante alla coscienza giuridica di un Paese civile prendere un simile provvedimento? E pensate che si sarebbe potuto anche trattare di atti iniziali, invece che di un reato consumato e che la sorpresa nell\u2019atto del saccheggio imponeva la pena di morte.<\/p><p>Ricordo che nel 1941 la legge emanata in materia annonaria all\u2019articolo 1 prevedeva la pena di morte per sottrazioni rilevanti agli ammassi, e nel capoverso la pena dell\u2019ergastolo quando non vi fosse stato sensibile ripercussione sul mercato, oltre alla penalit\u00e0 per delitti minori. Nel 1943, invece, le pene furono rese assai pi\u00f9 lievi. La giurisprudenza, nel succedersi delle stesse leggi speciali, non ha ritenuto di poter applicare la legge pi\u00f9 favorevole. A me sembra che questo sia un caso tipico e che sia preoccupante il vedere che, anche nella sequenza di leggi speciali, il reo viene giudicato con la legge speciale anteriore e che non venga applicata quella posteriore pi\u00f9 favorevole. Ci\u00f2 appare aberrante. Non mi sembra, quindi, che vi siano ragioni valide ad ostacolare l\u2019applicazione del principio della non ultrattivit\u00e0 della legge penale, anche in tema di leggi speciali o temporanee, onde insisto e prego la Commissione, e poi la Costituente, perch\u00e9 vogliano accogliere il mio emendamento.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Nobile ha presentato il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Al secondo comma, alle parole:<\/em> in vigore prima del fatto commesso, <em>sostituire le parole<\/em><em>:<\/em> in vigore nel tempo in cui fu commesso il fatto\u00bb.<\/p><p>Ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>NOBILE. Non svolsi questo emendamento nella discussione generale sul titolo, perch\u00e9 non mi sembr\u00f2 necessario. L\u2019emendamento parla da s\u00e9, in quanto mira a correggere quello che a me sembra un\u2019evidente impropriet\u00e0 di linguaggio. Anzi direi linguaggio erroneo, perch\u00e9 si parla di legge in vigore \u00abprima del fatto commesso\u00bb, invece di dire: nel tempo in cui il fatto fu commesso. L\u2019errore \u00e8 ripetuto anche negli emendamenti presentati da altri colleghi, ma \u00e8 stato implicitamente corretto in quelli presentati dagli onorevoli Lami Starnuti e Targetti, il che mi conforta a ritenere che il mio emendamento, di carattere formale, sia giusto.<\/p><p>PRESIDENTE. Gli onorevoli Bettiol e Leone Giovanni hanno presentato il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Aggiungere, dopo il secondo, il seguente comma<\/em><em>:<\/em><\/p><p>\u00abNessuno pu\u00f2 essere sottoposto a misure di sicurezza al di fuori dei casi previsti dalla legge\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Bettiol ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>BETTIOL. \u00c8 stato detto, mi pare, in questa Assemblea, un po\u2019 malignamente, che da questo progetto di Costituzione bisognava togliere il troppo e il vano. Ma occorre anche dire, non malignamente, che bisogna aggiungere il necessario, perch\u00e9 vi sono situazioni molto importanti, ormai consolidatesi nel campo della legislazione penale, che non hanno trovato in questo progetto una conferma o un riverbero: tale \u00e8 il problema delle misure di sicurezza.<\/p><p>\u00c8 noto come la legislazione penale moderna marci su un doppio binario: da un lato le pene che postulano la colpevolezza e hanno carattere repressivo; dall\u2019altro le misure di sicurezza. Per quanto riguarda le pene il progetto si pronunzia, mentre tace per quanto riguarda le misure di sicurezza.<\/p><p>Il concetto della misura di sicurezza \u00e8 decisivo: accanto al criterio della repressione del delitto si accetta anche quello della prevenzione, basata sul presupposto della pericolosit\u00e0 del delinquente. La cosa \u00e8 molto importante. La misura di sicurezza si presenta con carattere indeterminato e, quindi, incide pi\u00f9 marcatamente della pena stessa sulla libert\u00e0 dell\u2019individuo, tanto \u00e8 vero che oggi i delinquenti temono molto pi\u00f9 le misure di sicurezza che la pena stessa, appunto per questo carattere di indeterminatezza. Sullo sfondo vediamo balenare lo Stato di polizia, quindi non si tratta di misure che siano consone, al cento per cento, ai princip\u00ee di una Costituzione liberale. Ma siccome lo Stato deve difendersi contro i delinquenti, \u00e8 necessario che in certi casi possa disporre di provvedimenti difensivi di carattere preventivo. Si tratta sempre di misure di sicurezza che entrano in considerazione nella legge penale, e quindi vengono applicate nei confronti di persone socialmente pericolose, in occasione della perpetrazione di un reato.<\/p><p>Non sono misure di polizia: questo devo chiarire perch\u00e9 non sorgano equivoci. Si tratta di misure preventive di sicurezza, che devono essere applicate, a norma del Codice penale, nei confronti di individui imputati o imputabili in occasione della perpetrazione di un reato.<\/p><p>Data la grande importanza di queste misure, dato il loro incidere sulla libert\u00e0 personale, e dato che sono riconosciute anche dalle altre legislazioni moderne, \u00e8 bene fissare anche per esse il principio di legalit\u00e0, onde la discrezionalit\u00e0 sia bloccata, in modo che anche per queste misure si possa avere il presidio della legge scritta sull\u2019arbitrio del giudice o delle altre autorit\u00e0 statali che possano privare il cittadino della libert\u00e0 individuale.<\/p><p>PRESIDENTE. Con altro emendamento gli onorevoli Leone Giovanni e Bettiol propongono di fare dei due commi due distinti articoli.<\/p><p>L\u2019onorevole Leone Giovanni ha facolt\u00e0 di svolgere l\u2019emendamento.<\/p><p>LEONE GIOVANNI. Lo ritiro.<\/p><p>Chiedo di parlare per esprimere il mio dissenso sull\u2019emendamento presentato dall\u2019onorevole Nobile.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>LEONE GIOVANNI. Penso non si possa accettare la formula proposta dall\u2019onorevole Nobile per questo profilo tecnico.<\/p><p>Quando si parla di \u00abfatto\u00bb, nella scienza giuridica e nella legislazione \u00e8 controversa la nozione.<\/p><p>Per alcuni \u00abfatto\u00bb \u00e8 sia l\u2019azione che l\u2019evento, per altri \u00abfatto\u00bb \u00e8 solo l\u2019azione.<\/p><p>Se noi diciamo che si pu\u00f2 punire soltanto in forza d\u2019una legge, che sia in vigore nel momento in cui si commette il fatto, questa formula potrebbe prestarsi ad una applicazione pericolosa; cio\u00e8: ritenere che basti, per punire un soggetto, che la legge sia andata in vigore prima dell\u2019evento, anche dopo l\u2019azione.<\/p><p>Ora la norma deve preesistere all\u2019azione, in quanto \u00e8 nell\u2019azione che si realizza il contrasto tra la volont\u00e0 imputabile del delinquente e la volont\u00e0 della legge.<\/p><p>Per questo profilo tecnico e perch\u00e9 non vi sia equivoco, vogliamo che si stabilisca in maniera precisa che la norma di legge penale deve preesistere non solo all\u2019evento, ma anche all\u2019azione.<\/p><p>Onde \u00e8 necessario scrivere \u00abin vigore prima del fatto\u00bb.<\/p><p>CRISPO. Chiedo di parlare per esprimere il mio dissenso sull\u2019emendamento Cifaldi, che \u00e8 in opposizione al mio.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CRISPO. Se fosse accolto l\u2019emendamento Leone-Bettiol, lasciandovi impregiudicata la questione della successione delle leggi, non avrei ragione di insistere sul mio emendamento.<\/p><p>TUPINI, <em>Presidente della prima Sottocommissione.<\/em> D\u2019accordo.<\/p><p>CRISPO. Allora non insisto.<\/p><p>NOBILE. Chiedo di parlare per rispondere all\u2019onorevole Leone Giovanni.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>NOBILE. Rendo omaggio alla sapienza giuridica dell\u2019onorevole Leone Giovanni. Mi consenta per\u00f2 l\u2019Assemblea di considerare che il linguaggio adoperato nella Costituzione deve essere chiaro non solo per i giuristi, ma per tutti i cittadini. Nel testo proposto dalla Commissione si parla di legge in vigore prima del fatto, ma una legge vigente prima del fatto potrebbe non esserlo pi\u00f9 al momento del fatto, e sarebbe perci\u00f2 inapplicabile.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione<\/em>. No, no.<\/p><p>NOBILE. E io direi invece s\u00ec, s\u00ec. Se si vuole adoperare un\u2019espressione letterariamente corretta, che non si presti ad equivoci, si deve dire legge in vigore al tempo del fatto, e non gi\u00e0 prima del fatto, come per l\u2019appunto ho proposto col mio emendamento.<\/p><p>PRESIDENTE. Degli emendamenti presentati sull\u2019articolo 20, restano ancora validi quelli degli onorevoli Riccio Stefano, Leone Giovanni, Grilli, Corsanego, Nobile, Cifaldi, Bettiol.<\/p><p>NOBILE. Ritiro il mio emendamento.<\/p><p>PRESIDENTE. Chiedo il parere della Commissione sugli emendamenti mantenuti.<\/p><p>TUPINI, <em>Presidente della prima Sottocommissione<\/em>. La Commissione \u00e8 contraria all\u2019emendamento dell\u2019onorevole Riccio Stefano, e si propone di mantenere il concetto del giudice naturale appunto per dare al cittadino la certezza del giudice che lo deve giudicare. Spero che l\u2019onorevole Riccio non vi insista. La Commissione accetta, invece, l\u2019emendamento soppressivo dall\u2019onorevole Leone Giovanni, in base al quale la formula attuale della prima parte dell\u2019articolo diverrebbe la seguente: \u00abNessuno pu\u00f2 essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge\u00bb. L\u2019onorevole Grilli ha insistito nel suo emendamento relativo alle disposizioni pi\u00f9 favorevoli al reo. Questa dizione (come l\u2019onorevole Grilli ha potuto apprezzare attraverso la discussione che si \u00e8 fatta anche in sede di discussione di emendamenti) in fondo si riferisce anche alle discussioni analoghe che hanno fatto gli onorevoli Leone Giovanni, Crispo e Cifaldi attraverso i loro rispettivi emendamenti.<\/p><p>La Commissione sarebbe per eliminare tutte le questioni che possono insorgere e che hanno avuto largo riflesso nel dibattito nell\u2019Assemblea a proposito dell\u2019applicazione della legge pi\u00f9 favorevole, specie in relazione alle leggi eccezionali. Sarebbe disposta ad accogliere inoltre l\u2019emendamento degli onorevoli Leone Giovanni e Bettiol, di soppressione pura e semplice della seconda parte del secondo comma, di modo che rimane al codice penale di statuire definitivamente in ordine a questa questione.<\/p><p>L\u2019onorevole Grilli mi pare che con il suo assenso sia disposto a seguire la Commissione, su questo punto di vista. L\u2019onorevole Crispo lo ha gi\u00e0 dichiarato da parte sua. Penso che l\u2019onorevole Cifaldi potr\u00e0 fare altrettanto, se rifletter\u00e0 al contrasto tra lui e l\u2019onorevole Crispo in questa materia, contrasto che accentua il disagio e che giustifica l\u2019eliminazione della formula della Costituzione.<\/p><p>All\u2019onorevole Corsanego faccio osservare che la sua proposta aggiuntiva \u00e8 pleonastica, perch\u00e9 quando si dice \u00abin vigore\u00bb ci si riferisce chiaramente alla pubblicazione della legge, e quindi confido nel ritiro del relativo emendamento.<\/p><p>Prendo atto che l\u2019onorevole Nobile ha ritenuto giuste e convincenti le mie considerazioni e ha dichiarato di ritirare il suo emendamento.<\/p><p>NOBILE. No. Non sono affatto rimasto persuaso; ma ho ritirato l\u2019emendamento solo per deferenza verso il collega Leone.<\/p><p>TUPINI, <em>Presidente della prima Sottocommissione<\/em>. Non so se l\u2019onorevole Nobili Oro Tito vorr\u00e0 seguire l\u2019esempio dell\u2019onorevole Nobile.<\/p><p>NOBILI TITO ORO. Non insisto.<\/p><p>TUPINI, <em>Presidente della prima Sottocommissione<\/em>. La ringrazio. All\u2019onorevole Bettiol dichiaro che la Commissione \u00e8 favorevole ad accogliere il suo emendamento aggiuntivo a questo articolo nei termini da lui stesso e dall\u2019onorevole Leone proposto, cio\u00e8: \u00abNessuno pu\u00f2 essere sottoposto a misure di sicurezza al di fuori dei casi previsti dalla legge\u00bb.<\/p><p>Lo svolgimento che ne ha fatto, cos\u00ec esaurientemente, l\u2019onorevole Bettiol, mi dispensa dal dire le ragioni della mia adesione personale e di quella della Commissione.<\/p><p>PRESIDENTE. Chiedo agli onorevoli presentatori di emendamenti se, dopo le dichiarazioni dell\u2019onorevole Tupini, li ritirano.<\/p><p>RICCIO STEFANO. Ritiro il mio emendamento.<\/p><p>GRILLI. Aderisco alle dichiarazioni della Commissione e ritiro l\u2019emendamento.<\/p><p>CORSANEGO. Non insisto sul mio emendamento.<\/p><p>CIFALDI. Dopo i chiarimenti favoriti dall\u2019onorevole Tupini, non insisto nel mio emendamento, in quanto con la modifica dell\u2019articolo della Costituzione cos\u00ec come suggerita, la questione \u00e8 impregiudicata e sar\u00e0 risoluta dalla legge.<\/p><p>CRISPO. Ritiro l\u2019emendamento, in quanto la Commissione accetta l\u2019emendamento Leone Giovanni-Bettiol.<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell\u2019articolo 20 con la modifica proposta dall\u2019onorevole Leone Giovanni, accettata dalla Commissione:<\/p><p>\u00abNessuno pu\u00f2 essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8<\/em> <em>approvato<\/em>).<\/p><p>Per il secondo comma, la Commissione ha dichiarato di accettare la formulazione presentata dagli onorevoli Leone Giovanni, Bettiol, Mastino Gesumino ed altri:<\/p><p>\u00abNessuno pu\u00f2 essere punito se non in forza di una legge in vigore prima del fatto commesso\u00bb.<\/p><p>La pongo in votazione.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>).<\/p><p>Vi \u00e8 poi la proposta degli onorevoli Bettiol e Leone Giovanni, che la Commissione ha dichiarato di accettare, di aggiungere dopo il secondo, il seguente comma:<\/p><p>\u00abNessuno pu\u00f2 essere sottoposto a misure di sicurezza al di fuori dei casi previsti dalla legge\u00bb.<\/p><p>La pongo in votazione.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>).<\/p><p>Il testo definitivo dell\u2019articolo 20 risulta, quindi, del seguente tenore:<\/p><p>\u00abNessuno pu\u00f2 essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.<\/p><p>\u00abNessuno pu\u00f2 essere punito se non in forza di una legge in vigore prima del fatto commesso.<\/p><p>\u00abNessuno pu\u00f2 essere sottoposto a misure di sicurezza al di fuori dei casi previsti dalla legge\u00bb.<\/p><p>Passiamo ora all\u2019esame dell\u2019articolo 21:<\/p><p>\u00abLa responsabilit\u00e0 penale \u00e8 personale.<\/p><p>\u00abL\u2019imputato non \u00e8 considerato colpevole sino alla condanna definitiva.<\/p><p>\u00abLe pene devono tendere alla rieducazione del condannato e non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanit\u00e0.<\/p><p>\u00abNon \u00e8 ammessa la pena di morte. Possono fare eccezione soltanto le leggi militari di guerra\u00bb.<\/p><p>A questo articolo sono stati presentati numerosi emendamenti.<\/p><p>Il primo \u00e8 quello dell\u2019onorevole Patricolo:<\/p><p>\u00ab<em>Comporre l\u2019articolo 21 come appresso<\/em><em>:<\/em><\/p><p>\u00ab<em>Secondo comma, il primo comma dell\u2019articolo 20<\/em>.<\/p><p>\u00ab<em>Terzo comma, l\u2019attuale secondo comma<\/em>.<\/p><p>\u00ab<em>L\u2019articolo avr\u00e0, pertanto, la seguente formulazione<\/em><em>:<\/em><\/p><p>\u00abLa responsabilit\u00e0 penale \u00e8 personale.<\/p><p>\u00abNessuno pu\u00f2 essere distolto dal giudice naturale che gli \u00e8 precostituito per legge.<\/p><p>\u00abL\u2019imputato non \u00e8 considerato colpevole sino alla condanna definitiva\u00bb.<\/p><p>Non essendo l\u2019onorevole Patricolo presente, l\u2019emendamento si intende decaduto.<\/p><p>Segue l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Mastino Pietro gi\u00e0 svolto:<\/p><p>\u00ab<em>Sostituirlo col seguente<\/em><em>:<\/em><\/p><p>\u00abNon \u00e8 ammessa la pena di morte. Possono far eccezione soltanto le leggi militari di guerra\u00bb.<\/p><p>Non essendo presente l\u2019onorevole Mastino, l\u2019emendamento si intende decaduto.<\/p><p>Segue l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Targetti:<\/p><p>\u00ab<em>Sostituirlo col seguente<\/em><em>:<\/em><\/p><p>\u00abLa responsabilit\u00e0 penale \u00e8 personale.<\/p><p>\u00abLe pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanit\u00e0.<\/p><p>\u00abLa pena capitale pu\u00f2 essere comminata soltanto da leggi militari di guerra\u00bb.<\/p><p>Non essendo presente l\u2019onorevole Targetti, l\u2019emendamento si intende decaduto.<\/p><p>Segue l\u2019emendamento degli onorevoli Leone Giovanni e Bettiol:<\/p><p>\u00ab<em>Sostituire il primo comma col seguente<\/em><em>: <\/em><\/p><p>\u00abLa responsabilit\u00e0 penale \u00e8 solo per fatto personale\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Leone Giovanni ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>LEONE GIOVANNI. L\u2019emendamento proposto da me e dal collega Bettiol, come ebbi occasione di rilevare in sede di discussione generale, tende a confermare il concetto, che era certamente anche nell\u2019animo della Commissione, che la responsabilit\u00e0 penale \u00e8 personale, in quanto \u00e8 per fatto personale e non per fatto altrui. Poich\u00e9 mi sembra che la formula da noi proposta sia pi\u00f9 chiara, pensiamo che sia da preferirsi.<\/p><p>PRESIDENTE. Segue l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Rescigno:<\/p><p>\u00ab<em>Sostituire il secondo comma col seguente<\/em><em>:<\/em><\/p><p>\u00abL\u2019imputato si presume innocente sino alla sentenza, anche non definitiva, di condanna\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Rescigno ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>RESCIGNO. Onorevoli colleghi, se il secondo comma dell\u2019articolo 21 dovesse avere un semplice valore teorico, come tanti altri articoli della Costituzione, allora potrebbe rimanere anche nella formulazione del progetto o addirittura essere soppresso, come propone l\u2019onorevole Crispo. Ma se, come io penso, questo secondo comma deve essere suscettivo e produttivo di conseguenze pratiche, ritengo che debba essere modificato, perch\u00e9 l\u2019esigenza di questa disposizione \u00e8 quella sentita da tutti, e cio\u00e8 che l\u2019imputato, il quale potr\u00e0 anche essere dichiarato innocente, non subisca e non sopporti una custodia preventiva, talora molto lunga, perch\u00e9 sappiamo, che in Italia le istruttorie penali sono ancora lentissime. Se questa \u00e8 l\u2019esigenza a cui deve obbedire la disposizione in esame allora non possiamo dire che l\u2019imputato, il quale \u00e8 un accusato, viene nello stesso tempo considerato non colpevole, il che sarebbe una contraddizione in termini, ma dobbiamo parlare di presunzione; n\u00e9 possiamo protrarre fino alla condanna definitiva questa presunzione di innocenza. Invece questa presunzione di innocenza dovr\u00e0 indubbiamente capovolgersi alla prima condanna, alla condanna anche non definitiva, e da quel momento sar\u00e0 l\u2019imputato il quale dovr\u00e0 distruggere invece la presunzione di colpevolezza, e da quel momento sar\u00e0 anche giusto che sia sottoposto alle restrizioni della propria libert\u00e0 e sia assicurato alla giustizia.<\/p><p>Credo di avere cos\u00ec chiarito il pensiero che giustifica e determina la dizione da me proposta.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Crispo ha proposto di sopprimere il secondo comma.<\/p><p>Ha facolt\u00e0 di svolgere l\u2019emendamento.<\/p><p>CRISPO. Dissi gi\u00e0 le ragioni per le quali ritengo che il secondo comma dell\u2019articolo 21 debba essere soppresso, perch\u00e9 esso contiene in buona sostanza una presunzione di innocenza, anche in casi in contrasto con tale presunzione. Io ricordai il caso del perdono giudiziale, che presuppone un\u2019affermazione di responsabilit\u00e0, e nel quale non si ha condanna, e ricordai le varie ipotesi dell\u2019articolo 152 del nostro Codice di rito penale, per il quale, pur ricorrendo una causa estintiva del reato, l\u2019imputato pu\u00f2 domandare l\u2019esame del merito; onde pu\u00f2 accadere che il giudice affermi la responsabilit\u00e0 senza poterla dichiarare con sentenza di condanna.<\/p><p>Ritengo peraltro che la presunzione di innocenza \u00e8 contrastata da tutte le norme della nostra legislazione penale, sia in rapporto all\u2019emissione dei mandati, sia in rapporto all\u2019emissione di una sentenza di rinvio a giudizio, sia in rapporto al rito della citazione diretta e direttissima, in rapporto ai casi di flagranza, quasi flagranza e confessione. Non mi pare adunque che il principio possa essere affermato nella Costituzione. L\u2019imputato sar\u00e0 innocente o colpevole secondo che il giudice lo dichiarer\u00e0 innocente o colpevole.<\/p><p>Queste sono le ragioni per le quali, a mio avviso, dovrebbe eliminarsi il secondo comma dell\u2019articolo 21.<\/p><p>TUPINI, <em>Presidente della prima Sottocommissione<\/em>. Sulle quali, speriamo, non insister\u00e0.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Caroleo ha presentato il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Sostituire il secondo comma col seguente:<\/em><\/p><p>\u00abQualunque imputazione \u00e8 inefficiente sino alla condanna definitiva\u00bb.<\/p><p>Ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>CAROLEO. L\u2019onorevole Crispo e l\u2019onorevole Rescigno hanno in parte svolto le ragioni che giustificano il mio emendamento, e potrei essere anche d\u2019accordo per la soppressione del secondo comma dell\u2019articolo 21. Ma penso che si debba un po\u2019 tenere conto delle aspirazioni espresse dal collega Rescigno, le quali per\u00f2 non mi sembra possano essere tradotte nella formula da lui proposta e che riproduce nella sostanza gli inconvenienti a cui accennava l\u2019onorevole Crispo.<\/p><p>Se noi potessimo superare la fase istruttoria del processo, di cui \u00e8 presupposto essenziale l\u2019imputato, che, per definizione del Codice di procedura penale, \u00e8 \u00abcolui al quale il reato viene attribuito\u00bb, se potessimo superare i casi di flagranza, di confessione, di custodia preventiva, per cui l\u2019emissione del mandato \u00e8 condizionata alla ricorrenza di gravi indizi di colpevolezza, allora potremmo anche adottare qualcuna di queste formule, cos\u00ec come propone la Commissione o secondo la enunciazione dell\u2019onorevole Rescigno. Ma, poich\u00e9 dobbiamo cercare di essere un po\u2019 aderenti alla logica e aderenti anche alla rilevata realt\u00e0 ed esigenza processuale nella fase istruttoria, credo che nessuna delle due formule possa essere adottata; perci\u00f2 ho pensato di suggerire alla Commissione un\u2019altra formula, del seguente tenore: \u00abQualunque imputazione \u2013 resta fermo il fatto dell\u2019imputazione, cio\u00e8 dell\u2019attribuzione provvisoria del reato \u2013 \u00e8 inefficiente \u2013 cio\u00e8 non produttiva, nemmeno in via provvisoria, di responsabilit\u00e0 penale \u2013 sino alla condanna definitiva\u00bb. E questo dovrebbe servire di avviamento a quelle aspirazioni, dicevo, di possibilit\u00e0 di riduzione, per lo meno, se non di eliminazione della custodia preventiva, ed almeno di assistenza difensiva per l\u2019imputato nel periodo istruttorio, durante il quale \u2013 tutti sappiamo \u2013 al difensore \u00e8 soltanto consentito di avere copia del mandato di cattura e di prendere visione degli atti istruttori solo ad istruzione chiusa, sia sommaria, sia formale. \u00c8 ammessa, com\u2019\u00e8 noto, la possibilit\u00e0 di presentare difese, memorie e richieste, ma non si fa obbligo al giudice di dare neppure una risposta a queste memorie o scritti difensivi nel periodo istruttorio.<\/p><p>Ora, in questo senso io penso che la formula da me adottata, o quell\u2019altra che l\u2019onorevole Commissione pensasse di sostituire a questa, potrebbe aprire la via ad una maggiore partecipazione del difensore al processo nel periodo istruttorio, per la maggiore tutela del diritto di libert\u00e0 del cittadino.<\/p><p>PRESIDENTE. Segue l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Persico:<\/p><p>\u00ab<em>Sostituire il terzo comma col seguente: <\/em><\/p><p>\u00abLe sanzioni penali hanno soltanto scopo curativo ed educativo, secondo i casi e le necessit\u00e0, e devono essere a tempo indeterminato\u00bb.<\/p><p>Non essendo presente l\u2019onorevole Persico, l\u2019emendamento si intende decaduto.<\/p><p>Segue l\u2019emendamento degli onorevoli Leone Giovanni e Bettiol:<\/p><p>\u00ab<em>Sostituire il terzo comma col seguente:<\/em><\/p><p>\u00abLe pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanit\u00e0 o che ostacolino il processo di rieducazione morale del condannato\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Leone Giovanni ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>LEONE GIOVANNI. L\u2019emendamento proposto da me e dall\u2019onorevole collega Bettiol si pone nella stessa posizione spirituale in cui, a mio avviso, si \u00e8 posta la Commissione nei confronti del secolare problema della funzione della pena. La Commissione, \u00e8 chiaro, non ha voluto prendere posizione su questo problema. Esso \u00e8 un problema che tormenta da secoli le menti dei pensatori e dei filosofi e che agita le legislazioni di tutto il mondo; non sarebbe stata quindi questa la sede opportuna per tentare di risolverlo.<\/p><p>La Commissione vuol quindi esprimere qualche cosa di diverso: che cio\u00e8, nell\u2019esecuzione della pena, lo Stato si assuma l\u2019impegno di facilitare il processo di rieducazione, di recupero morale del delinquente.<\/p><p>Ora, a me sembra che la formula del terzo comma proposta dalla Commissione possa, sia pure con una interpretazione esagerata, dar luogo all\u2019impressione che la Commissione abbia voluto stabilire che il fine principale della pena sia la rieducazione. A mio avviso, poich\u00e9 non si deve prender posizione, se non nel senso di individuare un fine collaterale dell\u2019esecuzione della pena, il fine cio\u00e8 di non ostacolare il processo di rieducazione del reo, la formula da noi proposta \u00e8 la pi\u00f9 idonea a rendere questo concetto, sul quale sono d\u2019accordo i componenti della stessa Commissione.<\/p><p>PRESIDENTE. I seguenti emendamenti sono stati gi\u00e0 svolti:<\/p><p>\u00ab<em>Al terzo comma, sopprimere le parole<\/em><em>:<\/em> devono tendere alla rieducazione del condannato e<\/p><p>\u00abCrispo\u00bb.<\/p><p>\u00ab<em>Sostituire l\u2019ultimo comma col seguente<\/em><em>:<\/em><\/p><p>\u00abNon \u00e8 ammessa la pena di morte se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra.<\/p><p>\u00abVeroni\u00bb.<\/p><p>\u00ab<em>Introdurre dopo l\u2019articolo 21 le disposizioni di cui all\u2019articolo 104, con la seguente aggiunta<\/em><em>:<\/em><\/p><p>\u00abL\u2019azione penale non pu\u00f2 essere promossa o proseguita, in alcun caso, quando sia intervenuta una causa estintiva del reato.<\/p><p>\u00abCrispo\u00bb.<\/p><p>Gli onorevoli Bastianetto, Ferrarese, Cotellessa, Ponti, Franceschini, Lizier, Rumor, Valmarana, Marzarotto e Cappelletti hanno presentato il seguente emendamento:<\/p><p>\u00ab<em>Sostituire il terzo comma col seguente<\/em><em>:<\/em><\/p><p>\u00abNella esecuzione delle pene si deve aver riguardo soprattutto al rispetto della persona umana\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Bastianetto ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>BASTIANETTO. Mi riallaccio a quanto ha detto l\u2019onorevole Leone, che cio\u00e8 questo gravissimo problema, il problema secolare dell\u2019esecuzione della pena, deve trovare in questa nostra Costituzione una formula che abbia a servire soprattutto a quella che sar\u00e0 la futura riforma carceraria, dobbiamo cio\u00e8 impostare il problema dell\u2019esecuzione delle pene.<\/p><p>Secondo me, la formula che hanno adottato gli amici onorevoli Leone e Bettiol viene a restringere questo problema; perch\u00e9, se noi ci limitiamo gi\u00e0 a dire cosa deve essere la pena, a che cosa questa pena vuol tendere, come questa pena deve eseguirsi, noi veniamo gi\u00e0 a restringere il problema.<\/p><p>L\u2019esperienza ha gi\u00e0 dimostrato cosa significa trattamento in esecuzione di pena. Se noi pensiamo infatti che cos\u2019\u00e8 il trattamento che si fa all\u2019uomo recluso, al quale, per esempio, si fanno fare calze con una specie di stuzzicadenti di legno anzich\u00e9 coi soliti ferri \u2013 per ovvie ragioni di sicurezza \u2013 comprenderemo facilmente come un uomo che fa questo, dopo dieci anni, non sia pi\u00f9 uomo.<\/p><p>Ora, in quest\u2019aula ci sono tanti uomini che hanno fatto un\u2019esperienza dolorosissima di carcere; noi sappiamo come il problema penitenziario e, soprattutto, la pratica penitenziaria, abbiano insegnato molto. Ma dove non si \u00e8 imparato \u00e8 proprio nel campo teorico, perch\u00e9, da oltre cinquant\u2019anni, in Italia si fanno voti per questo indirizzo rieducativo, ma sempre sulla carta: tanto che \u00e8 fatto obbligo all\u2019agente di custodia di essere rieducatore. Ma \u00e8 anche detto in altra parte del regolamento che l\u2019agente di custodia che si azzardi di parlare al detenuto con confidenza \u00e8 punito. Di maniera che questa aspirazione della rieducazione esiste; ma in pratica \u00e8 difficile.<\/p><p>Ora qui si arrischia di votare una formula che non d\u00e0 l\u2019indirizzo a quelli che dovranno fare la riforma carceraria; e penso, pertanto, che sia molto pi\u00f9 opportuno di inserire una formula semplice, generica, che possa offrire domani la base solida per questa riforma. Infatti, se noi leggiamo l\u2019articolo, cos\u00ec come \u00e8 stato proposto, rileviamo che la pena deve tendere semplicemente alla rieducazione. Invece nella formula che io consiglio si trova affermato il concetto che nella esecuzione della pena si debba aver riguardo soprattutto al concetto della personalit\u00e0 umana. Ora, in questa formula non si considera solo il detenuto, ma anche il custode del detenuto, perch\u00e9 l\u2019esperienza ha insegnato che l\u2019agente di custodia, dopo pochissimo tempo che \u00e8 agente di custodia, ha gi\u00e0 distrutto la sua personalit\u00e0, \u00e8 un meccanismo, \u00e8 diventato parte di una macchina che va dal semplice agente sino al comandante, con un compito repressivo che avvilisce e custode e detenuto.<\/p><p>Fo notare che nei paesi stranieri, in America, in Inghilterra, si \u00e8 affrontato il problema e recentemente \u00e8 stato avanzato il suggerimento di mettere dei magistrati alla direzione delle carceri, magistrati che possono offrire questa garanzia giurisdizionale anche nella esecuzione della pena, perch\u00e9 l\u2019uomo in esecuzione di pena \u00e8 sempre uomo e lo Stato non ha nessun diritto di distruggere l\u2019uomo nell\u2019esecuzione della pena.<\/p><p>Ecco perch\u00e9, allora, quando noi poniamo come cardine fondamentale questo rispetto non solo dell\u2019uomo, ma anche dell\u2019agente di custodia, noi veniamo a porre la base fondamentale di quello che domani pu\u00f2 essere tutto il problema della riforma carceraria, che dovr\u00e0 pure essere affrontata in Italia.<\/p><p><em>Una voce a sinistra<\/em>. Ci vogliono i milioni!<\/p><p>BASTIANETTO. L\u2019Italia non \u00e8 stata mai capace di affrontare il problema della esecuzione delle pene, per cui abbiamo una esecuzione di pene che \u00e8 inferiore a qualsiasi altro Paese.<\/p><p>Ecco perch\u00e9 insisto nell\u2019emendamento.<\/p><p>PRESIDENTE. Chiedo alla Commissione di esprimere il suo parere sugli emendamenti mantenuti dagli onorevoli Leone Giovanni, Crispo, Rescigno, Caroleo, Veroni e Bastianetto.<\/p><p>TUPINI, <em>Presidente della prima Sottocommissione<\/em>. Agli onorevoli Leone Giovanni e Bettiol rivolgo la preghiera, che conferma l\u2019invito rivolto poc\u2019anzi all\u2019onorevole Leone quando svolgeva il suo emendamento, di ritirare il proprio emendamento, perch\u00e9 le preoccupazioni da loro affacciate, secondo il nostro parere, non sono giustificate data la formulazione dell\u2019articolo proposto dalla Commissione.<\/p><p>All\u2019onorevole Crispo, che ha insistito, riproducendo argomenti e fatti gi\u00e0 svolti nella discussione generale a favore del suo emendamento, io faccio osservare che non possiamo aderire alla sua proposta, e teniamo a mantenere il capoverso dell\u2019articolo 21, perch\u00e9 anche i fatti e i casi da lui esposti, a nostro avviso, non sono pregiudicati dal mantenimento della nostra formula, mentre il sopprimerla potrebbe dar luogo a delle conseguenze pi\u00f9 gravi di quelle che potrebbero derivarne col mantenerla. Per queste ragioni noi riteniamo di mantenerla e di mantenerla nei termini in cui si esprime, senza peraltro poter aderire alle formule proposte dagli onorevoli Rescigno e Caroleo.<\/p><p>Quella dell\u2019onorevole Rescigno si discosta meno dalla nostra. In fondo egli si riferisce a quello che \u00e8 stato il modo come fino adesso si \u00e8 regolata la concezione dell\u2019imputato in ordine alla sua eventuale innocenza, responsabilit\u00e0 o colpevolezza. Noi abbiamo ritenuto, onorevole Rescigno, durante la discussione della prima Sottocommissione (e la formula \u00e8 stata poi apprezzata e mantenuta dalla Commissione dei 75 ed anche il Comitato di coordinamento in vista di questi emendamenti ha creduto di doverla mantenere), che usare, questa formula, di cui rivendico un po\u2019 anche la paternit\u00e0, sia un modo pi\u00f9 chiaro per esprimere quel concetto che ha espresso lei e che esprimono tutti coloro che presumono il reo innocente finch\u00e9 non sia stato definitivamente condannato. Poich\u00e9 il concetto che ella vuole esprimere \u00e8 questo, noi crediamo che sia meglio espresso dalla nostra formula. Ci consenta quindi di mantenerla e se ella non ci sottoporr\u00e0 al peso di una votazione gliene saremo grati.<\/p><p>L\u2019onorevole Caroleo prescinde dalla personalit\u00e0 e fa una definizione astratta. Il concetto che l\u2019anima \u00e8 il medesimo che anima noi, ma per quelle ragioni che io ho esposto in relazione ad un emendamento che \u00e8 molto vicino alla formula nostra, pregherei l\u2019onorevole Caroleo di non insistere nella sua formula.<\/p><p>All\u2019onorevole Leone Giovanni, col quale mi compiaccio per la fecondit\u00e0 dei suoi emendamenti, che, del resto, sono sempre molto importanti, e ne abbiamo dato prova venendo frequentemente loro incontro, questa volta devo per\u00f2 dire che noi teniamo ferma la nostra formula. Tanto a lei quanto all\u2019onorevole Crispo, il quale domanda la soppressione pura e semplice del secondo comma&#8230;<\/p><p>CRISPO. Desidero dichiarare che nel caso che fosse approvato l\u2019emendamento Leone, ritirerei il mio.<\/p><p>TUPINI, <em>Presidente della prima Sottocommissione.<\/em> Vede, onorevole Leone, si sono proiettate in questa discussione le preoccupazioni che hanno riferimento alle scuole filosofiche. C\u2019\u00e8 la preoccupazione di chi \u00e8 pi\u00f9 ligio alla scuola classica, l\u2019altra di chi \u00e8 pi\u00f9 ligio alla scuola positiva, e il timore che la nostra formula aderisca pi\u00f9 all\u2019una che all\u2019altra e viceversa. Fo osservare agli onorevoli proponenti degli emendamenti che, in fondo, se noi siamo convinti, come chi vi parla \u00e8 convinto, che effettivamente la societ\u00e0 non deve rinunciare ad ogni sforzo, ad ogni mezzo affinch\u00e9 colui che \u00e8 caduto nelle maglie della giustizia, che deve essere giudicato, che deve essere anche condannato, dopo la condanna possa offrire delle possibilit\u00e0 di rieducazione, perch\u00e9 ci dobbiamo rinunciare? Non importa a me che questo possa rispondere ad un postulato scientifico di una determinata scuola.<\/p><p>Sono convinto, per un elementare senso umano, che bisogna fare ogni sforzo perch\u00e9 il reo possa essere rieducato, e credo che non dobbiamo rinunciare in nessun caso a questa possibilit\u00e0. Giacch\u00e9 questo \u00e8 anche il sentimento dell\u2019onorevole Leone, dirlo in questa forma mi sembra il modo pi\u00f9 chiaro possibile. Per queste ragioni noi teniamo ferma la formulazione della Commissione.<\/p><p>All\u2019onorevole Bastianetto, che all\u2019ultim\u2019ora ha presentato un emendamento anch\u2019esso apprezzabile, io faccio osservare che quel senso di umanit\u00e0 che vena tutte le sue considerazioni e il suo emendamento, \u00e8 gi\u00e0 contenuto ed espresso nella formulazione del nostro articolo e che almeno per questa parte non \u00e8 contrastato n\u00e9 dall\u2019onorevole Bettiol n\u00e9 dall\u2019onorevole Leone: il trattamento del reo cio\u00e8, o di chi, comunque, venga privato della libert\u00e0, deve ispirarsi a quelle ragioni di umanit\u00e0 che per il rispetto della persona umana devono essere il viatico per tutti coloro che fanno ed applicano le leggi in un regime di libert\u00e0 e di democrazia.<\/p><p>Non voglio addentrarmi in quello che ha detto l\u2019onorevole Bastianetto circa il trattamento carcerario. Le condizioni delle carceri sono quelle che sono e lo sono, purtroppo, anche in relazione alla situazione finanziaria generale del Paese, che pesa su tutti gli aspetti della vita nazionale. \u00c8 chiaro, ad ogni modo, che occorre migliorarne il trattamento. Quando diciamo che il reo deve essere trattato umanamente, noi diamo nella Costituzione una norma alla quale il legislatore di domani dovr\u00e0 attenersi: \u00e8 un imperativo che noi segniamo al legislatore perch\u00e9 faccia effettivamente quello che risponde alla nostra precisa e unanime volont\u00e0. Chi potrebbe infatti non volere che le carceri italiane fossero meglio attrezzate?<\/p><p>Io ricordo \u2013 e scusate il ricordo personale: via via che si va avanti negli anni sembra che i ricordi personali abbiano una loro particolare suggestione \u2013 ricordo che una delle prime disposizioni da me impartite nella mia qualit\u00e0 di Ministro della giustizia fu quella che ai carcerati si usasse un trattamento quanto pi\u00f9 umano possibile, con particolare riguardo ai detenuti politici. Credo che i miei successori al palazzo di via Arenula abbiano confermato la mia direttiva e che questa sia una esigenza da tutti riconosciuta, apprezzata ed applicata.<\/p><p>La formula del nostro articolo non solo non vi contraddice, ma la convalida, facendone oggetto di specifica norma costituzionale. Penso che ne sia soddisfatto anche l\u2019onorevole Bastianetto, cui, perci\u00f2, rivolgo la preghiera di ritirare il suo emendamento.<\/p><p>All\u2019onorevole Veroni dir\u00f2 di non oppormi al suo emendamento col quale si esprime meglio che con la nostra formula lo stesso concetto. Che si dica \u00abpossono fare eccezione soltanto le leggi militari di guerra\u00bb, oppure \u00abnon \u00e8 ammessa la pena di morte se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra\u00bb \u00e8 sostanzialmente la stessa cosa. Ma se l\u2019onorevole Veroni proprio ci tiene, vada pure per la sua formula.<\/p><p>Riguardo all\u2019ultima proposta dell\u2019onorevole Crispo \u2013 introdurre dopo l\u2019articolo 21 le disposizioni di cui all\u2019articolo 104 \u2013 ne parleremo in sede di discussione dell\u2019articolo 104.<\/p><p>BETTIOL. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>BETTIOL. Anche a nome del collega Leone Giovanni, affermo che non siamo disposti a ritirare il nostro emendamento, per il semplice fatto che vogliamo proprio evitare di entrare nell\u2019atmosfera d\u2019una determinata scuola, per evitare, cio\u00e8, di prendere con una norma costituzionale, posizione rispetto al contenuto dottrinario d\u2019una tendenza penalistica piuttosto che d\u2019un\u2019altra, per esprimere, invece, una esigenza che possa trovare la sua concretizzazione sul piano politico e sul piano giuridico.<\/p><p>In secondo luogo, la nostra formulazione non esclude l\u2019accentuazione delle necessit\u00e0 della rieducazione del condannato.<\/p><p>Ci permettiamo, anzi, di proporre la soppressione nel nostro emendamento della parola \u00abprocesso\u00bb e di dire: \u00abo che ostacolino la rieducazione morale del condannato\u00bb, per sottolineare la necessit\u00e0 che la pena, nel suo concreto modo di essere, sia tale da giovare direttamente alla rieducazione morale del condannato, senza mettere questo principio in forma dommatica all\u2019inizio dell\u2019articolo.<\/p><p>TUPINI, <em>Presidente della prima Sottocommissione<\/em>. Il fatto stesso che gli onorevoli Bettiol e Leone Giovanni hanno inteso il bisogno di sopprimere nel loro emendamento la parola \u00abprocesso\u00bb, \u00e8 un argomento a sostegno della nostra formula, sulla quale insistiamo.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Leone, ella mantiene il suo emendamento sostitutivo del primo comma?<\/p><p>LEONE GIOVANNI. Lo ritiro.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Rescigno mantiene l\u2019emendamento sostitutivo del secondo comma?<\/p><p>RESCIGNO. Devo mantenerlo, perch\u00e9 il divario fra la formulazione da me proposta e quella del progetto mi sembra sostanziale, non formale.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Caroleo, mantiene l\u2019emendamento sostitutivo del secondo comma?<\/p><p>CAROLEO. Dopo i chiarimenti del Presidente della Commissione, lo ritiro. Dichiaro anche di preferire il testo proposto dalla Commissione alla formulazione dell\u2019emendamento Rescigno.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Crispo mantiene il suo emendamento soppressivo del secondo comma?<\/p><p>CRISPO. Lo mantengo<\/p><p>PRESIDENTE. Mantiene l\u2019altro emendamento al terzo comma?<\/p><p>CRISPO. Ho gi\u00e0 dichiarato che, se fosse approvato l\u2019emendamento Leone Giovanni-Bettiol, lo ritirerei. In caso contrario, chiederei la votazione sul mio emendamento.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019altro emendamento dell\u2019onorevole Crispo:<\/p><p>\u00ab<em>Introdurre dopo l\u2019articolo 21 le disposizioni di cui all\u2019articolo 104, con la seguente aggiunta:<\/em><\/p><p>\u00abL\u2019azione penale non pu\u00f2 essere promossa o proseguita, in alcun caso, quando sia intervenuta una causa estintiva del reato\u00bb<\/p><p>\u00e8 rinviato alla discussione dell\u2019articolo 104.<\/p><p>Onorevole Bastianetto, ella mantiene l\u2019emendamento?<\/p><p>BASTIANETTO. Le parole dell\u2019onorevole Tupini mi hanno confermato nel dovere che ho di insistere sul mio emendamento.<\/p><p>Quando si parla di carcere e di esecuzione di pena, si fa consistere la rieducazione ed il benessere dei detenuti nel dare disposizioni ai direttori carcerari relativamente al trattamento interno.<\/p><p>Ora, non \u00e8 il problema della detenzione che investe il detenuto, come cittadino che ha perduto la libert\u00e0 e come cittadino che deve essere restituito, dallo Stato, alla libert\u00e0 migliorato. Io ho avuto occasione di visitare molte case di pena all\u2019estero ed ho avuto la sfortuna di sperimentare personalmente il carcere.<\/p><p>Cosa succede anche in America? Gli americani in fatto di rieducazione sono stati costretti a introdurre l\u2019afflizione dove c\u2019era soltanto l\u2019educazione. Oggi nei pi\u00f9 grandi carceri d\u2019America vi \u00e8 un carcere nelle carceri. Bisogna evitare di porre i futuri legislatori della riforma carceraria nella penosa situazione di dover discutere che cos\u2019\u00e8 il trattamento carcerario. E non \u00e8 neppure questione di milioni, ma di impostazione.<\/p><p>PRESIDENTE. La prego di non svolgere una seconda volta il suo emendamento.<\/p><p>BASTIANETTO. Concluder\u00f2 dicendo che i var\u00ee Ministri della giustizia che si sono susseguiti in Italia fino ad oggi, questo problema carcerario lo hanno lasciato completamente in mano di un direttore generale, il che significa in mano di gente che, pur avendo altissime doti, non pu\u00f2 capire il problema sociale gravissimo della esecuzione della pena. Ecco perch\u00e9 le ragioni che hanno svolte gli onorevoli Bettiol e Leone confermano la mia tesi: noi dobbiamo porre nella Costituzione una norma semplice, generale, che sia direttiva e fondamento della riforma carceraria di domani. (<em>Applausi al centro<\/em>).<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell\u2019articolo 21, per il quale non \u00e8 stato mantenuto alcun emendamento:<\/p><p>\u00abLa responsabilit\u00e0 penale \u00e8 personale\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>Passiamo al secondo comma, cos\u00ec formulalo nel testo della Commissione:<\/p><p>\u00abL\u2019imputato non \u00e8 considerato colpevole sino alla condanna definitiva\u00bb.<\/p><p>Pongo in votazione la proposta di soppressione dell\u2019onorevole Crispo.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvata<\/em>).<\/p><p>L\u2019onorevole Rescigno ha proposto di sostituire il secondo comma col seguente:<\/p><p>\u00abL\u2019imputato si presume innocente sino alla sentenza, anche non definitiva, di condanna\u00bb.<\/p><p>L\u2019emendamento non \u00e8 stato accettato dalla Commissione.<\/p><p>MORO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>MORO. Non comprendo la ragione della parola \u00abanche\u00bb. Si pu\u00f2 dire: o \u00abfino alla condanna definitiva\u00bb o \u00abfino alla prima condanna\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo in votazione l\u2019emendamento Rescigno: \u00abL\u2019imputato si presume innocente fino alla sentenza, anche non definitiva, di condanna\u00bb.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvato<\/em>).<\/p><p>MAFFI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>MAFFI. Dichiaro di non aver presentato nessun emendamento a questo articolo, perch\u00e9 non sono un giurista; per\u00f2 trovo che la formula adottata al secondo comma non \u00e8 chiara. Essa, in sostanza, significa che l\u2019imputato \u00e8 considerato colpevole soltanto per un certo periodo, fino alla condanna definitiva.<\/p><p>Una formula pi\u00f9 esplicita potrebbe essere la seguente: \u00abL\u2019imputato non pu\u00f2 essere considerato colpevole se non dal momento in cui la condanna sia divenuta definitiva\u00bb.<\/p><p>Avevo presentato questo emendamento alla Commissione.<\/p><p>PRESIDENTE. Quale \u00e8 il parere della Commissione?<\/p><p>TUPINI, <em>Presidente della prima Sottocommissione<\/em>. Ho trovato una formula senza firma; ecco perch\u00e9 non ho risposto.<\/p><p>Le ragioni che ho addotto per sostenere la nostra formula valgono anche per oppormi a quella dell\u2019onorevole Maffi. La Commissione, quindi, \u00e8 contraria.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Maffi, si tratta, pi\u00f9 che altro, di una questione di forma. Ella insiste?<\/p><p>MAFFI. Non insisto.<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo in votazione il testo della Commissione:<\/p><p>\u00abL\u2019imputato non \u00e8 considerato colpevole sino alla condanna definitiva\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>Passiamo al terzo comma, cos\u00ec formulato nel testo della Commissione:<\/p><p>\u00abLe pene devono tendere alla rieducazione del condannato e non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanit\u00e0\u00bb.<\/p><p>Per questo comma sono stati mantenuti gli emendamenti degli onorevoli Leone Giovanni, Crispo, Veroni e Bastianetto.<\/p><p>MAFFI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>MAFFI. In ordine al terzo comma ritengo che vi sia un errore di impostazione mentale, morale e sociale da considerare, quando si dice che: \u00abLe pene devono tendere alla rieducazione del condannato\u00bb. La pena, di per se stessa, non pu\u00f2 tendere alla rieducazione, ma \u00e8 l\u2019ambiente in cui la pena si sconta che pu\u00f2 rieducare il condannato. La pena, pertanto, dovrebbe tener conto della condizione disgraziata del condannato e non della colpa a cui deve corrispondere un pagamento a tipo vendicativo di sofferenza.<\/p><p>Bisognerebbe perci\u00f2 dire: \u00abL\u2019ambiente carcerario deve essere organizzato conformemente al bisogno sociale di rieducazione del condannato\u00bb. Accanto alla pena deve esistere una organizzazione che miri a questo. Deploro che qui non si sia portato nella discussione un fatto gi\u00e0 acquisito, quello della riorganizzazione del carcere nella Russia sovietica, dove \u00e8 stabilito il principio che la pena non \u00e8 definitiva per durata, che essa pu\u00f2 essere accorciata in base all\u2019esperienza constatata sulla condotta del condannato e che la pena pu\u00f2 essere protratta se l\u2019individuo, nell\u2019espiazione del suo periodo carcerario, si \u00e8 dimostrato un incorreggibile, un antisociale, un uomo pericoloso per la societ\u00e0.<\/p><p>Ho voluto esprimere il mio parere perch\u00e9 mi pare che su questo argomento la Commissione non abbia sufficientemente studiato.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Maffi, vuole precisare l\u2019emendamento che propone?<\/p><p>MAFFI. Il testo \u00e8 il seguente:<\/p><p>\u00abL\u2019ambiente carcerario deve essere organizzato conformemente al bisogno sociale di rieducazione del condannato. Nessun trattamento pu\u00f2 essere contrario al senso di umanit\u00e0\u00bb.<\/p><p>TUPINI, <em>Presidente della prima Sottocommissione<\/em>. La formula Bastianetto, mi sembra meglio articolata.<\/p><p>Comunque, di fronte a questa perplessit\u00e0 anche di formule, da parte di coloro che presentano all\u2019ultima ora degli emendamenti, credo che vi sia una ragione di pi\u00f9 per pregare l\u2019Assemblea di apprezzare la nostra formula e di votarla. Quindi non possiamo accettare nessuna formulazione nuova dell\u2019articolo 21 e insistiamo su quella da noi preparata.<\/p><p>MAZZA. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>MAZZA. Credo che la formula dettata dagli onorevoli Leone Giovanni e Bettiol sia la pi\u00f9 adatta ad accontentare tutti e per questo motivo voter\u00f2 l\u2019emendamento Leone-Bettiol.<\/p><p>PERTINI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>PERTINI. All\u2019emendamento proposto dall\u2019onorevole Maffi sostituirei le parole \u00abambiente carcerario\u00bb con le parole \u00absistema carcerario\u00bb.<\/p><p>MAFFI. Aderisco a questa modificazione.<\/p><p>MORO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>MORO. Dichiaro che voter\u00f2 a favore del secondo emendamento degli onorevoli Leone e Bettiol. Mi rendo conto delle ragioni che sono state esposte dal Presidente della Sottocommissione e sono certo che nelle intenzioni dei proponenti non vi \u00e8 il desiderio di risolvere con la formulazione presentata l\u2019annoso problema degli orientamenti penalistici della scienza e della legislazione italiana. Sono certo che, in questa sede costituzionale, si vuole anche con la formulazione proposta lasciare libera la strada, perch\u00e9 domani sia il legislatore, sotto la pressione della coscienza sociale, a decidere in merito agli orientamenti in materia di pene. Tuttavia non posso nascondermi il pericolo che deriva dalla formulazione cos\u00ec come \u00e8 presentata. Il parlare di pene che devono tendere alla rieducazione del condannato, pu\u00f2 essere considerato da parte dei futuri legislatori e da parte degli scienziati di un determinato orientamento, come fondamento di una pretesa ad orientare la legislazione penale italiana in modo conforme ai postulati della scuola positiva. Tutti quanti i postulati penalistici sono evidentemente rispettabili, ma il problema che essi involgono \u00e8 talmente grave e talmente serio che non possiamo pretendere, con una rapida discussione, quale \u00e8 quella che si \u00e8 verificata in questa sede di risolverlo.<\/p><p>D\u2019altra parte dobbiamo preoccuparci che per una leggerezza da parte nostra, per una imprecisione nella formulazione, non si dia l\u2019apparenza di aver risolto quello che in realt\u00e0 non si voleva e non si poteva risolvere in questa sede. Certamente l\u2019esigenza della rieducazione morale del condannato \u00e8 presente al nostro spirito. Anche noi, che siamo seguaci di un altro indirizzo in materia penale, riteniamo che la pena persegua tra i suoi fini anche quello fondamentale della rieducazione del condannato, ma mi pare che questa esigenza sia soddisfatta pienamente dall\u2019emendamento Leone-Bettiol al quale aderisco, in quanto vi si dichiara che le pene non possono consistere in trattamenti disumani e debbono essere tali da permettere la rieducazione morale del condannato. Con ci\u00f2 si d\u00e0 una precisa disposizione che vale come orientamento per la riorganizzazione del sistema penitenziario, ma senza prendere posizione, neppure in apparenza, in ordine a uno dei problemi pi\u00f9 gravi della nostra scienza e della nostra prassi sociale, cosa che mi parrebbe in questa sede estremamente pericolosa.<\/p><p>GATTA. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>GATTA. Dichiaro di aderire alla proposta degli onorevoli Bettiol e Leone, qualora i proponenti, anzich\u00e9 adottare la formula: \u00abLe pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanit\u00e0 o che ostacolino, ecc.\u00bb, dicano: \u00abLe pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanit\u00e0 e devono agevolare la rieducazione morale del condannato\u00bb.<\/p><p><em>Una voce<\/em>. Questo \u00e8 il testo della Commissione. (<em>Commenti<\/em>).<\/p><p>TUPINI, <em>Presidente della prima Sottocommissione<\/em>. Quando vi scostate dalla retta via, vedete le confusioni che sorgono. Mantenete la guida del progetto se non volete smarrirvi. (<em>Ilarit\u00e0<\/em>).<\/p><p>PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti. L\u2019onorevole Bastianetto ha proposto di sostituire il terzo comma col seguente:<\/p><p>\u00abNella esecuzione delle pene si deve aver riguardo soprattutto al rispetto della persona umana\u00bb.<\/p><p>LEONE GIOVANNI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>LEONE GIOVANNI. Dichiaro che non voteremo questa formulazione, perch\u00e9, pur condividendone lo spirito, preferiamo la nostra.<\/p><p>FRANCESCHINI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>FRANCESCHINI. Dichiaro che voter\u00f2 a favore dell\u2019emendamento dell\u2019onorevole Bastianetto, perch\u00e9 esso, oltre ad essere sostanzialmente comprensivo di tutte le modificazioni proposte, designa chiaramente un compito positivo che la Repubblica deve proporsi nell\u2019amministrazione della giustizia per un principio di umanit\u00e0.<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo in votazione l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Bastianetto.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvato<\/em>).<\/p><p>Pongo in votazione l\u2019emendamento Maffi con la modifica proposta dall\u2019onorevole Pertini ed accettata dal presentatore:<\/p><p>\u00abIl sistema carcerario deve essere organizzato conformemente al bisogno sociale di rieducazione del condannato. Nessun trattamento pu\u00f2 essere contrario al senso di umanit\u00e0\u00bb.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvato<\/em>).<\/p><p>Pongo in votazione la formula proposta dagli onorevoli Leone Giovanni e Bettiol:<\/p><p>\u00abLe pene non possono consistere in trattamenti contrar\u00ee al senso di umanit\u00e0 o che ostacolino la rieducazione morale del condannato\u00bb.<\/p><p>(<em>Segue la votazione per alzata e seduta<\/em>).<\/p><p>Poich\u00e9 l\u2019esito della votazione appare incerto, procediamo alla votazione per divisione.<\/p><p>(<em>Segue la votazione per divisione<\/em>).<\/p><p>Comunico che, secondo il giudizio dell\u2019ufficio di Presidenza, l\u2019emendamento non \u00e8 approvato. (<em>Commenti \u2013 Rumori<\/em>).<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione<\/em>. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione<\/em>. Vorrei fare una preghiera ed \u00e8 questa: perch\u00e9 vogliamo suscitare qui una questione di scuola scientifica, che \u00e8 l\u2019unico riflesso che potrebbe fendere l\u2019Assemblea contraria alla proposta della Commissione? Badate che l\u2019esigenza della rieducazione non \u00e8 soltanto privilegio e monopolio della scuola positiva: \u00e8 principio del diritto canonico e del cristianesimo. Non vi \u00e8 qui nessuna questione di ordine politico, ma solo una questione di scuola scientifica. Siamo tutti d\u2019accordo che non si tratta con questo articolo di definire la finalit\u00e0, pi\u00f9 o meno filosofica, della pena, ma di stabilire che occorre sempre anche la rieducazione del condannato. Perch\u00e9 non accettiamo, quindi, il voto che \u00e8 venuto fuori? (<em>Approvazioni<\/em>).<\/p><p>MORO. Dato l\u2019esito dubbio della votazione, chiedo l\u2019appello nominale.<\/p><p>PRESIDENTE. Non \u00e8 possibile accogliere la sua proposta, poich\u00e9 \u00e8 stato gi\u00e0 proclamato il risultato della votazione.<\/p><p>LEONE GIOVANNI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>LEONE GIOVANNI. Signor Presidente, dopo la votazione per alzata e seduta, la perplessit\u00e0 di alcuni Segretari ha imposto alla sua coscienza di indire una seconda votazione per divisione. A nostro avviso anche questa seconda votazione, cos\u00ec come la prima, deve lasciare perplesso il suo animo.<\/p><p>PRESIDENTE. Mi permetto di osservare che proprio in ci\u00f2 che lei ha detto \u00e8 la giustificazione della decisione che ho preso poco fa. Lei ha detto che dopo la votazione iniziale, alcuni Segretari \u2013 cio\u00e8 una parte dell\u2019ufficio di Presidenza \u2013 hanno avuto delle perplessit\u00e0, mentre in questo momento nessuno dei Segretari \u00e8 perplesso. Lo sono alcuni membri dell\u2019Assemblea, ma questi nella valutazione dei risultati di una votazione non hanno voce in capitolo. Sono, quindi, due soggetti diversi che hanno avuto le perplessit\u00e0. Le perplessit\u00e0 del primo, evidentemente, inficiavano la decisione; il dubbio del secondo, rispettabilissimo, non pu\u00f2 avere la stessa efficacia. (<em>Applausi<\/em>).<\/p><p>LEONE GIOVANNI. Se vi \u00e8 un problema nel quale non occorre essere faziosi \u00e8 proprio questo. (<em>Commenti<\/em>).<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione<\/em>. Siamo d\u2019accordo! Proprio per questo non bisogna insistere!<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Leone, il fatto stesso che in questa votazione i gruppi politici si sono suddivisi, mi pare dimostri che non vi fu in essa una posizione di partito.<\/p><p>LEONE GIOVANNI. Accetto l\u2019esito della votazione, ma poich\u00e9 bisogna mettere in votazione il testo dell\u2019onorevole Crispo, chiedo su di esso la votazione per appello nominale.<\/p><p>CRISPO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CRISPO. Ricordo che nel caso di rigetto dell\u2019emendamento Leone-Bettiol, ho dichiarato di mantenere il mio.<\/p><p>PRESIDENTE. Sta bene.<\/p><p>Pongo in votazione la proposta dell\u2019onorevole Crispo, che nel terzo comma siano soppresse le parole \u00abdevono tendere alla rieducazione del condannato e\u00bb, sicch\u00e9 il testo del comma risulterebbe il seguente:<\/p><p>\u00abLe pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanit\u00e0\u00bb.<\/p><p>Su questo emendamento \u00e8 stato chiesto dagli onorevoli Leone Giovanni, Badini Confalonieri e altri la votazione per appello nominale.<\/p><p>Senza contestare agli onorevoli firmatari della richiesta di appello nominale questa facolt\u00e0, ripeto quello che ho gi\u00e0 detto l\u2019altro giorno a proposito di altra votazione: se dalla votazione risultasse la mancanza del numero legale, dovremmo o rinviare di un\u2019ora la seduta, oppure rinviarla addirittura a domani, a termini del Regolamento.<\/p><p>BADINI CONFALONIERI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>BADINI CONFALONIERI. Quale firmatario della richiesta, anche a nome dei miei colleghi, rinuncio alla richiesta d\u2019appello nominale. Chiederei in cambio che si potesse fare da parte nostra una dichiarazione di voto perch\u00e9 vi \u00e8 stata gi\u00e0 una dichiarazione dell\u2019onorevole Ruini in un senso, ed \u00e8 giusto che da parte nostra si possa rispondere. L\u2019onorevole Ruini ha dichiarato che non si vuole entrare nel merito della questione; ma vi entra: ed \u00e8 quanto noi vogliamo evitare. Certo \u00e8 comunque che la pena non ha esclusivamente uno scopo rieducativo, ma altres\u00ec uno scopo afflittivo, uno scopo repressivo, ecc., e noi che consentiamo di tutto cuore nello scopo rieducativo della pena non reputiamo per\u00f2 che questo sia l\u2019unico scopo che la pena si prefigge. Altrimenti, con la formula usata nel progetto, si addiverrebbe all\u2019assurdo che anche la pena di morte \u2013 ammessa sia pure in casi eccezionali \u2013 avrebbe valore rieducativo. Per queste ragioni noi siamo favorevoli all\u2019emendamento Crispo.<\/p><p>LEONE GIOVANNI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>LEONE GIOVANNI. Dichiaro di votare per l\u2019emendamento Crispo, non perch\u00e9 ritenga che non si debba tener conto di questo fine complementare e nobilissimo della rieducazione del condannato, ma perch\u00e9 penso che la formula della Commissione \u00e8 una formula equivoca, in quanto non rispecchia il vero pensiero che indubbiamente si voleva esprimere. Noi votiamo l\u2019emendamento Crispo, \u00able pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanit\u00e0\u00bb, perch\u00e9 nella frase \u00absenso di umanit\u00e0\u00bb a noi sembra sia contenuta e compresa l\u2019ansia della rieducazione di cui alla prima parte dell\u2019articolo, di chiunque sia caduto, sicch\u00e9 la seconda parte del nostro emendamento, che era interpretativo e correttivo, visto che non \u00e8 stato approvato, deve intendersi contenuta nella prima parte. Donde, il nostro orientamento di votare l\u2019emendamento Crispo.<\/p><p>BETTIOL. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>BETTIOL. Mi associo alle dichiarazioni dell\u2019onorevole Leone.<\/p><p>MORO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>MORO. Mi associo alle dichiarazioni degli onorevoli Badini Confalonieri, Leone Giovanni e Bettiol.<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo in votazione la formula proposta dall\u2019onorevole Crispo:<\/p><p>\u00abLe pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanit\u00e0\u00bb.<\/p><p>(<em>Dopo prova e controprova non \u00e8 approvata<\/em>).<\/p><p>Pongo in votazione la formula della Commissione:<\/p><p>\u00abLe pene devono tendere alla rieducazione del condannato e non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanit\u00e0\u00bb.<\/p><p>(<em>Dopo prova e controprova \u00e8 approvata<\/em>)<em>.<\/em><\/p><p>Passiamo ora all\u2019ultimo comma. La Commissione ha dichiarato di accettare la formulazione dell\u2019onorevole Veroni che pongo in votazione:<\/p><p>\u00abNon \u00e8 ammessa la pena di morte se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvat<\/em>a).<\/p><p>Dichiaro approvato l\u2019articolo 21, nel seguente testo:<\/p><p>\u00abLa responsabilit\u00e0 penale \u00e8 personale.<\/p><p>\u00abL\u2019imputato non \u00e8 considerato colpevole sino alla condanna definitiva.<\/p><p>\u00abLe pene devono tendere alla rieducazione del condannato e non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanit\u00e0.<\/p><p>\u00abNon \u00e8 ammessa la pena di morte se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra\u00bb.<\/p><p>Il seguito della discussione \u00e8 rinviato al pomeriggio alle 16.<\/p><p>Interrogazione con richiesta d\u2019urgenza.<\/p><p>PRESIDENTE. \u00c8 pervenuta alla Presidenza la seguente interrogazione con richiesta d\u2019urgenza:<\/p><p>\u00abAi Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell\u2019interno, per conoscere in qual modo il Governo intenda andare incontro ai desiderata degli ex partigiani, reduci ed ex internati, le cui gravissime condizioni economiche hanno provocato a Torino la manifestazione e gli spiacevoli incidenti del 9 aprile.<\/p><p>\u00abMontagnana Mario, Roveda, Flecchia\u00bb.<\/p><p>Chieder\u00f2 al Governo quando intenda rispondere a questa interrogazione.<\/p><p>Interrogazioni.<\/p><p>PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.<\/p><p>MOLINELLI, <em>Segretario<\/em>, legge:<\/p><p>\u00abI sottoscritti chiedono d\u2019interrogare il Ministro della pubblica istruzione, sui motivi che hanno ritardato l\u2019accoglimento delle giuste rivendicazioni del personale insegnante e non insegnante delle scuole medie ed elementari e degli educandati nazionali, nonostante formali promesse fatte dal Governo, da lungo tempo.<\/p><p>\u00abDi Vittorio, Lizzadri\u00bb.<\/p><p>\u00abIl sottoscritto chiede d\u2019interrogare il Ministro della marina mercantile, per conoscere se sia vero che, nello schema di ripartizione del secondo contingente di navi di provenienza americana, ripartizione per la quale era stato assicurato dall\u2019onorevole Ministro della marina mercantile che si sarebbe seguito un criterio regionale, oltre che criteri economici, la Puglia sia rimasta assolutamente esclusa da assegnazioni. (<em>L\u2019interrogante chiede la risposta scritta<\/em>).<\/p><p>\u00abCicerone\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Le interrogazioni test\u00e9 lette saranno iscritte all\u2019ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai Ministri competenti quella per la quale si chiede la risposta scritta.<\/p><p>La seduta termina alle 13.5.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE LXXXIX. SEDUTA ANTIMERIDIANA DI MARTED\u00cc 15 APRILE 1947 PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TERRACINI \u00a0 INDICE Progetto di Costituzione della Repubblica italiana (Seguito della discussione): Presidente\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Nobili Tito Oro\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Tupini, Presidente della prima Sottocommissione\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Cappi\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Badini Confalonieri\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Ferrarese\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Meda\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Domined\u00f2\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Veroni\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Bulloni\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Carboni\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Riccio Stefano\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Leone 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