{"id":1773,"date":"2023-09-10T15:08:56","date_gmt":"2023-09-10T13:08:56","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=1773"},"modified":"2023-10-22T15:43:00","modified_gmt":"2023-10-22T13:43:00","slug":"sabato-29-marzo-1947-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=1773","title":{"rendered":"GIOVED\u00cc 10 APRILE 1947"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"1773\" class=\"elementor elementor-1773\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-8dd72c8 elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"8dd72c8\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-df6cfc5\" data-id=\"df6cfc5\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-d4a0650 elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"d4a0650\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/19470410_1.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-d24c5bb elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"d24c5bb\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>LXXXII.<\/p><p>SEDUTA DI GIOVED\u00cc 10 APRILE 1947<\/p><p>PRESIDENZA DEL PRESIDENTE <strong>TERRACINI<\/strong><\/p><p><strong>INDICE<\/strong><\/p><p><strong>Congedi:<\/strong><\/p><p>Presidente\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/p><p><strong>Comunicazione del Presidente:<\/strong><\/p><p>Presidente\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/p><p><strong>Sulla comunicazione alla Camera dei Comuni del Canad\u00e0 del messaggio del Presidente dell\u2019Assemblea:<\/strong><\/p><p>Presidente\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/p><p><strong>Dichiarazione del deputato Russo Perez circa un\u2019accusa mossagli:<\/strong><\/p><p>Russo Perez\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/p><p><strong>Presentazione di una relazione:<\/strong><\/p><p>Vernocchi\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/p><p>Presidente\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/p><p><strong>Progetto di Costituzione della Repubblica italiana<\/strong> (<em>Seguito della discussione<\/em>)<strong>:<\/strong><\/p><p>Presidente\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/p><p>Basso, <em>Relatore\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/em><\/p><p>Tupini, <em>Presidente della prima Sottocommissione<\/em>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/p><p>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/p><p>Nobili Tito Oro\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/p><p>Ruini, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione<\/em>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/p><p>Patricolo\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/p><p>Bulloni\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/p><p>Costantini\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/p><p>Bettiol\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/p><p>Gabrieli\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/p><p>Caroleo\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/p><p>Murgia\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/p><p>Lucifero\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u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Perez\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/p><p>Baldini Confaloneri\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/p><p>Laconi\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/p><p>Rossi Paolo\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/p><p>Maffi\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/p><p>Codacci Pisanelli\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/p><p><strong>Sui lavori dell\u2019Assemblea:<\/strong><\/p><p>Barbareschi\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/p><p>D\u2019Aragona\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/p><p>Corbino\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/p><p>Tupini\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/p><p>Galati, <em>Sottosegretario di Stato per le poste e telecomunicazioni<\/em>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/p><p>La seduta comincia alle 16.<\/p><p>SCHIRATTI, <em>Segretario<\/em>, legge il processo verbale della seduta pomeridiana del 28 marzo.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>Congedi.<\/p><p>PRESIDENTE. Comunico che hanno chiesto congedo i deputati: Parri, Fuschini, Pallastrelli, Penna Ottavia, Simonini e Mastino Pietro.<\/p><p>(<em>Sono concessi<\/em>).<\/p><p>Comunicazione del Presidente.<\/p><p>PRESIDENTE. Comunico che ho chiamato a far parte della Commissione per la Costituzione l\u2019onorevole Bettiol, in sostituzione dell\u2019onorevole Froggio.<\/p><p>Sulla comunicazione alla Camera dei Comuni del Canad\u00e0 del messaggio del Presidente dell\u2019Assemblea.<\/p><p>PRESIDENTE. Il Presidente della Camera dei Comuni del Canad\u00e0, signor Gaspard Fauteux, ha informato il Rappresentante diplomatico italiano ad Ottawa di aver dato conoscenza ai capi dei partiti politici, rappresentati in quel Parlamento, del messaggio inviato a nome dell\u2019Assemblea Costituente italiana.<\/p><p>Nella sua comunicazione, ispirata a viva cordialit\u00e0 verso l\u2019Italia, il signor Fauteux dice fra l\u2019altro:<\/p><p>\u00abCredo di rispecchiare i sentimenti che animano i membri della Camera dei Comuni, assicurandovi della profonda simpatia e dell\u2019ammirazione del Canad\u00e0 verso i vostri compatrioti, perch\u00e9 non ignoriamo le sofferenze morali e fisiche del popolo italiano, nonch\u00e9 lo sforzo supremo dell\u2019Italia per migliorare la sorte della sua popolazione e riprendere il posto che dovrebbe occupare nel mondo internazionale\u00bb.<\/p><p>La risposta della Camera dei Comuni canadese conferma che la voce dell\u2019Assemblea Costituente va trovando sempre maggiormente eco nei pi\u00f9 alti consessi del mondo; fatto di cui abbiamo ragione di compiacerci non solo per il prestigio dell\u2019Assemblea, ma anche e specialmente per il bene del Paese. (<em>Vivissimi, generali applausi<\/em>).<\/p><p>Auguri dell\u2019Assemblea al Capo dello Stato.<\/p><p>PRESIDENTE. Dopo la sospensione dei lavori, ho inviato al Capo dello Stato, onorevole Enrico De Nicola, il seguente telegramma:<\/p><p>\u00abSicuro di esprimere il sentimento unanime dell\u2019Assemblea Costituente, i cui rappresentanti d\u2019ogni Gruppo gi\u00e0 vollero, recentemente, farsi interpreti diretti, presso di Lei, del rispetto, della fiducia e della simpatia di tutte le correnti politiche, Le invio, in occasione delle festivit\u00e0 pasquali, annunciatrici del sereno e pacifico risveglio delle feconde forze del creato, auguri di felicit\u00e0 personale, intimamente connessa con le sorti della rinascita della Nazione\u00bb.<\/p><p>Il Capo dello Stato ha risposto nei termini seguenti:<\/p><p>\u00abLa ringrazio vivamente del cortese telegramma augurale che in occasione della Pasqua ha voluto inviarmi e formulo i voti pi\u00f9 fervidi per la prosecuzione degli storici lavori dell\u2019Assemblea Costituente, da Lei autorevolmente presieduta\u00bb. (<em>Vivissimi, generali applausi<\/em>).<\/p><p>Dichiarazione del deputato Russo Perez circa un\u2019accusa mossagli.<\/p><p>PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l\u2019onorevole Russo Perez. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>RUSSO PEREZ. Se fossero in giuoco solo il mio interesse e la mia dignit\u00e0, non prenderei la parola per smentire certe voci calunniose messe in giro a mio danno da avversari poco scrupolosi, dato che il Governo, per bocca dell\u2019onorevole Carpano, ha gi\u00e0 dichiarato che le accuse sono senza fondamento. Ma parmi che sia in giuoco anche la dignit\u00e0 dell\u2019Assemblea, perch\u00e9 da tempo assistiamo con dolore al dilagare di un malcostume, per cui uomini facenti parte di questo Consesso, non solo non si attengono alle regole di cortesia che una volta (e vi sono autorevoli colleghi che ricordano, incarnano e rimpiangono quel tempo) erano vanto del Parlamento italiano, ma spesso trascendono a ingiurie e arrivano alla diffamazione non documentata n\u00e9 documentabile, e anche alla calunnia ed alla istigazione al delitto, come \u00e8 avvenuto a mio danno.<\/p><p>Quando si pone in questa Assemblea il dilemma \u00abo un cospiratore o un calunniatore\u00bb, e sia stato dimostrato che non vi \u00e8 un cospiratore, occorre che vi sia una sanzione contro il calunniatore, ove si voglia veramente riparare l\u2019offesa e il danno e, nello stesso tempo, tutelare la dignit\u00e0 di questa Assemblea, che dovrebbe accogliere il fior fiore del popolo italiano, non soltanto per intelligenza e cultura, ma anche per onest\u00e0 e buone maniere.<\/p><p>Quello che stava contro di me nelle interrogazioni che mi riguardavano era la difficolt\u00e0, per una persona normale, di ammettere che un giornalista, un uomo politico possa, pur di far male al proprio avversario, attribuirgli dei fatti assolutamente inesistenti.<\/p><p>Eppure il caso non \u00e8 nuovo.<\/p><p>Durante la scorsa campagna elettorale, a Castronovo di Sicilia, vi furono dei fatti di sangue ed io, che avevo tenuto un comizio in quella citt\u00e0 esortando il popolo alla tolleranza ed alla concordia, fui accusato dal giornale diretto dal deputato Li Causi di avere eccitato il popolo alla reazione e quindi indirettamente al misfatto. Si noti che la stessa sera si era acclarato, e il detto giornale ne faceva cenno, che dal fatto esulavano i moventi politici.<\/p><p>E, per i fatti ultimi, dopo che il Sottosegretario di Stato agli interni dichiar\u00f2 che le accuse a me rivolte erano prive di fondamento, lo stesso giornale ha osato scrivere che io sono stato \u00abpubblicamente svergognato alla Costituente\u00bb.<\/p><p>Si tratta di una invincibile tendenza alla invenzione e alla diffamazione. Pensate che, alla sola Procura della Repubblica di Palermo, sono annotate 27 querele per diffamazione contro l\u2019onorevole Li Causi, il doppio o il triplo di quante, in un\u2019intera legislatura burrascosa, se ne possono addensare sul capo di 500 deputati. E pensate che vi sono altre otto provincie in Sicilia. In una di queste, perch\u00e9 un pretore emise una sentenza che non garbava all\u2019onorevole interrogante, egli addit\u00f2 tutta la Magistratura al disprezzo dei suoi elettori e fu denunciato per vilipendio delle istituzioni.<\/p><p>L\u2019articolo del giornale del deputato Li Causi, di cui le proteste e le interrogazioni non sono che amplificazioni, minimizzazioni o svolgimenti, porta la data del 25 marzo e mi accusa, anzitutto, di eccitamento alla guerra civile. Come sar\u00e0 certamente risultato dalle indagini fatte, io ho eccitato i miei ascoltatori, come sempre, alla tolleranza. L\u2019<em>Umanit\u00e0<\/em> ha scritto recentemente che gli iscritti al Partito socialista lavoratori italiani debbono provvedere energicamente alla loro difesa personale. Io ho detto di meno. Non \u00abenergicamente reagire\u00bb, ma nei limiti che la legge assegna al diritto di difesa, e rimanendo piuttosto al di qua che al di l\u00e0 di essi.<\/p><p>Che la data in cui parlavo fosse una data importante per il caduto regime potrei dire che lo ignoravo, tanto ci\u00f2 era lontano dalla mia mente. Chi scelse quella data fu il Presidente del Comitato elettorale, che non appartiene al nostro partito.<\/p><p>Mi si accus\u00f2 di apologia del fascismo. Mi \u00e8 penoso discolparmi da una accusa che offende soprattutto la mia intelligenza, una accusa contro cui sono insorti migliaia di cittadini anche di altri partiti, che, in nome della verit\u00e0, in nome dell\u2019onest\u00e0, hanno inondato il mio studio di proteste, alcune delle quali troppo vivaci per essere lette in questa Assemblea. Eccone una firmata da 22 ufficiali superiori, quasi tutti mutilati e decorati al valore.<\/p><p>Si \u00e8 chiesto un rapporto alla polizia. Io mi permetto di trovare un po\u2019 strano il procedimento. Alla fine di ogni comizio elettorale il funzionario di servizio riferisce al superiore su quanto \u00e8 accaduto. E cos\u00ec avvenne a Palermo. Se nulla di illegale fu rilevato, nulla di illegale avvenne. Bisognava chiedere quel rapporto. Chiederne uno nuovo avrebbe potuto essere interpretato da un funzionario timido come desiderio di ottenere una nuova versione dei fatti. Comunque l\u2019onest\u00e0 dei funzionari, anche col secondo rapporto, sment\u00ec in pieno gli interroganti circa l\u2019apologia, circa i monumenti e circa la bandiera.<\/p><p>Ma debbo fermarmi un istante sull\u2019episodio della bandiera, perch\u00e9 voi possiate esser certi che l\u2019incredibile pu\u00f2 esser vero: che, cio\u00e8, un mio atto di lealismo \u00e8 stato trasformato dai calunniatori in un atto di ribellione. Prima che si iniziasse il comizio mi si disse che vi era disponibile una sola bandiera, ma con lo stemma sabaudo. Proibii che la si esponesse, preferendo la critica degli amici monarchici alla speculazione degli avversari, nel desiderio di evitare atti ed atteggiamenti contrari alle direttive del mio partito e alle idee gi\u00e0 manifestate su tale materia dal Ministro dell\u2019interno onorevole Scelba. Mentre io parlavo, alcuni amici coprirono tutta la parte centrale della bandiera con l\u2019insegna dell\u2019\u00abUomo Qualunque\u00bb, e allora soltanto la bandiera fu esposta sul tavolo degli oratori. Ecco una dichiarazione rilasciatami sull\u2019argomento. Ebbene, il giornale del deputato Li Causi afferma che fu esposta la bandiera col \u00abranocchio\u00bb sabaudo tra gli applausi delle \u00abpervertite\u00bb dame della aristocrazia palermitana. Per tutte le accuse fattemi ho gi\u00e0 presentato querela per diffamazione con facolt\u00e0 di prova. Ma chiamo anche giudice dei fatti questa alta Assemblea.<\/p><p>Il deputato Montalbano ha svolto l\u2019interrogazione. Alle risposte dell\u2019onorevole Carpano avrebbe dovuto dichiararsi lieto che i fatti non si fossero svolti nel modo immaginato dagli interroganti. Ebbene, l\u2019onorevole Montalbano, imperterrito, cocciuto e assurdo rispose: \u00abSta di fatto che lo stemma c\u2019era e che Russo Perez ha fatto l\u2019apologia del fascismo, ha proposto erezione di monumenti ai giustiziati di Dongo\u00bb&#8230; e simili castronerie.<\/p><p>Cosicch\u00e9, se io faccio una interrogazione per sapere se sia vero che egli esercita la tratta delle bianche e che tutte le case di piacere del nord-Africa siano gestite da lui, e se le informazioni della polizia smentiscono in pieno l\u2019assunto, io, dato il sistema inaugurato dall\u2019onorevole Montalbano, posso dire: Sta di fatto che egli gestisce quelle case.<\/p><p>Ebbene, con lo stesso, anzi con minor fondamento, egli ha osato dire che da diversi mesi io cerco di riorganizzare su larghe basi il disciolto partito fascista per il ritorno della monarchia e sa perfino chi sar\u00e0 il mio Ministro dell\u2019interno, <em>risum teneatis:<\/em> l\u2019ispettore generale di polizia Messana.<\/p><p>Che io non riorganizzo nessun partito egli lo sa bene, lo sanno le Autorit\u00e0, lo sanno tutti. E, se quanto ha detto il deputato Montalbano non fosse assolutamente fanciullesco, potrei dire che egli ha mentito sapendo di mentire.<\/p><p>Ma poich\u00e9 i fatti attribuitimi, se fossero veri, costituirebbero reato, ed egli ha lanciato le sue stolte accuse sotto l\u2019usbergo dell\u2019immunit\u00e0 parlamentare, che fa lecito, di questi tempi, come ho gi\u00e0 lamentato, diffamare e indicare al pubblico odio e al pubblico disprezzo ogni Deputato che non appartenga al gruppo degli intoccabili, io penso che il deputato Montalbano, se vuole aspirare ad essere considerato un galantuomo; ha due sole vie dinanzi a s\u00e9: o ritrattare quanto ha detto, e la ritrattazione, per le persone a modo, non \u00e8 vergogna, ma onore, ove sia caduto in errore; oppure denunziarmi al magistrato. Io lo quereler\u00f2 subito per calunnia.<\/p><p>Ma, onorevoli colleghi, questa \u00e8 la mia azione. Se voi volete che il sistema della diffamazione e della calunnia contro gli avversari politici sia bandito da questo consesso, avete i mezzi per farlo. Ho finito. (<em>Applausi a destra<\/em>).<\/p><p>Presentazione di una relazione.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Vernocchi ha facolt\u00e0 di recarsi alla tribuna per presentare una relazione.<\/p><p>VERNOCCHI. Mi onoro di presentare all\u2019Assemblea la relazione sul disegno di legge relativo all\u2019ordinamento della cinematografia nazionale.<\/p><p>PRESIDENTE. Do atto all\u2019onorevole Vernocchi della presentazione della relazione sul disegno di legge relativo all\u2019ordinamento dell\u2019industria cinematografica nazionale. Sar\u00e0 stampata e distribuita.<\/p><p>Seguito della discussione del progetto di Costituzione della Repubblica italiana.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019ordine del giorno reca: Seguito della discussione del progetto di Costituzione della Repubblica italiana.<\/p><p>Non essendovi altri oratori iscritti a parlare sul Titolo I, dar\u00f2 la parola all\u2019onorevole Basso, Relatore su questo Titolo, e all\u2019onorevole Tupini, Presidente della prima Sottocommissione.<\/p><p>Ha facolt\u00e0 di parlare l\u2019onorevole Basso.<\/p><p>BASSO, <em>Relatore<\/em>. Onorevoli colleghi, parlando a nome della Commissione e per esporre un suo pensiero collettivo, io sar\u00f2 ancora pi\u00f9 sobrio del solito, perch\u00e9 cercher\u00f2 di eliminare da queste mie brevi dichiarazioni qualunque posizione di partito o qualunque considerazione di carattere personale. E sar\u00f2 sobrio anche perch\u00e9 la discussione generale, cui dovrei rispondere, non ha offerto, per la verit\u00e0, molti spunti di carattere generale, che rendano possibili dei chiarimenti approfonditi. Quasi tutti gli oratori \u2013 direi, tutti gli oratori \u2013 che sono intervenuti nella discussione generale su questo Titolo hanno in realt\u00e0 trattato ciascuno argomenti speciali, attinenti a determinati articoli, hanno svolto in precedenza emendamenti, o hanno criticato e difeso singoli testi, pi\u00f9 che enunciare dei criteri di carattere generale. E poich\u00e9 la Commissione si riserva, in sede di discussione e votazione dei singoli emendamenti, di esprimere su ciascuno il proprio punto di vista, dichiaro che non far\u00f2 in questo mio breve intervento riferimenti specifici alle cose che sono state dette in ordine ai singoli articoli, limitandomi quindi a dei concetti generali.<\/p><p>Non ho molte cose da aggiungere a quello che il nostro Presidente Ruini ha gi\u00e0 detto nella sua Relazione relativamente a questo Titolo.<\/p><p>Con quali criteri noi abbiamo cercato di elaborare questi articoli sulle libert\u00e0 civili che oggi sono in discussione, e di cui il collega La Pira ed io siamo stati relatori davanti alla prima Sottocommissione?<\/p><p>Dalle osservazioni che sono state fatte e dagli emendamenti che sono stati presentati, io vedo che i colleghi si sono indirizzati verso due forme di osservazioni assolutamente opposte. Vi sono coloro i quali propongono di semplificare, di scarnire al massimo questi articoli, limitandosi quasi senz\u2019altro ad un semplice rinvio alla legge; vi sono altri, viceversa, che trovano che i nostri articoli sono insufficienti e che occorrerebbe maggiormente precisare, maggiormente inserire particolari nella Costituzione, per dare il massimo possibile di garanzie sui temi delle libert\u00e0 individuali.<\/p><p>Io credo che noi ci siamo attenuti ad una giusta via di mezzo, preoccupati di evitare da un lato il semplice rinvio alla legge; abbiamo, cio\u00e8, pensato che il tipo di norme, come, per esempio, quella dell\u2019articolo dello Statuto albertino relativo alla stampa \u2013 \u00abLa stampa sar\u00e0 libera, ma una legge ne reprime gli abusi\u00bb \u2013 un tipo cio\u00e8 di norma costituzionale che si limita semplicemente al rinvio ad una legge futura \u2013 come parecchi emendamenti presentati in questa sede ci richiedono ancora oggi \u2013 sia un tipo di norma vuota, assolutamente da scartare in questa nostra Carta costituzionale. Noi non abbiamo, purtroppo, nella nostra storia recente, una tradizione di libert\u00e0 e di democrazia che abbia creato un costume politico nel nostro Paese; usciamo, al contrario, da un periodo di dittatura e di larghi abusi, proprio nel campo delle violazioni della libert\u00e0 individuale. Quindi un semplice rinvio alla legge, senza che nella Costituzione siano indicati per lo meno i limiti entro cui il legislatore si pu\u00f2 muovere, senza che nella Costituzione siano affermati i fondamenti delle garanzie che devono essere date al cittadino, sembrava veramente \u2013 e sembra ancora oggi \u2013 alla Commissione (la quale in questo difender\u00e0 i propr\u00ee testi nelle linee generali, salvo emendamenti particolari) una cosa impossibile. Sembra sia assolutamente da evitare, dall\u2019altro lato, che si debba inserire nella Costituzione tutto ci\u00f2 che rivesta carattere di eccessiva particolarit\u00e0: una disciplina integrale non pu\u00f2 essere fatta nella Costituzione; ed in tale ordine di idee abbiamo appunto cercato di costruire questi articoli relativi alla difesa delle libert\u00e0 fondamentali.<\/p><p>Un altro inconveniente \u00e8 che si tratta di norme contenute in disposizioni ormai tradizionali le quali, dalla Magna Carta inglese, ci derivano attraverso le Costituzioni pi\u00f9 moderne. Non c\u2019\u00e8, in fondo, mentalit\u00e0 pi\u00f9 conservatrice di quella del giurista, il quale continua a ripetere le formule pi\u00f9 vecchie e pi\u00f9 logore per disciplinare una materia che, pi\u00f9 di qualsiasi altra, \u00e8 nuova e cambiata.<\/p><p>Noi troviamo che quasi tutti i giuristi, e comunque tutti coloro che si accingono a discutere ed a vagliare norme in questo campo, non riescono mai a distaccarsi da quelli che sono i testi e le forme tradizionali. \u00c8 quindi molto difficile incapsulare in questa formula una realt\u00e0 nuova, che abbraccia situazioni giuridiche e politiche e di fatto completamente diverse.<\/p><p>La stessa concezione dello Stato tende oggi, direi, ad essere diversa. Noi cerchiamo oggi infatti di avere uno Stato che sia veramente democratico, cio\u00e8 del popolo; ed evidentemente, nella misura in cui cerchiamo di realizzare una Costituzione che risponda a questi criteri, e che sia veramente una Costituzione di tutto il popolo italiano, non possiamo conservarvi immutata la mentalit\u00e0 che inspirava determinati articoli, i quali nascevano da una situazione storica diversa, in cui i singoli cittadini si dovevano difendere da un potere esecutivo che era loro nemico.<\/p><p>Noi ci riferiamo oggi a poteri pubblici che sono emanazione del popolo, e non dobbiamo concepire in partenza gli atti di questi poteri pubblici come arbitri di un potere tradizionale monarchico contro cui i cittadini debbano difendersi; \u00e8 evidente quindi che oggi sono da ricercarsi formule rispondenti a questa esigenza di una societ\u00e0 che non \u00e8 pi\u00f9 quella di un tempo. Ed in questo senso credo che gli articoli, cos\u00ec come la Commissione li ha elaborati attraverso una serie di discussioni, possano, salvo marginali emendamenti, rispondere alle esigenze della nostra Costituzione.<\/p><p>Ma si \u00e8 detto da taluno che la libert\u00e0 individuale e personale vi risulta scarsamente tutelata e che il rinvio alla legge delle disposizioni particolari non pu\u00f2 essere ritenuto sufficiente. Sotto tale punto di vista, per\u00f2, noi abbiamo cautelato queste nostre norme in un triplice modo: con il rinvio alla legge generale, cio\u00e8 con il rinvio alla volont\u00e0 popolare consacrata in norme giuridicamente valide, senza lasciare margini alla discrezionalit\u00e0 del potere esecutivo; con l\u2019intervento dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria la quale controlli che l\u2019applicazione di queste norme sia fatta in modo legale, e con quelle determinate limitazioni e criteri generali che abbiamo stabilito nella Costituzione, a cui anche la legge dovr\u00e0 informarsi.<\/p><p>Noi abbiamo pertanto affermato dei concetti che riteniamo rispondano veramente alla difesa dei diritti del cittadino. Non abbiamo infatti soltanto fissato nella Costituzione dei princip\u00ee fondamentali, quali la necessit\u00e0 dell\u2019intervento dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria e la necessit\u00e0 di rispettare determinati termini, ma abbiamo fissato altres\u00ec qualche cosa di nuovo, che cio\u00e8, non potendosi disconoscere il diritto della pubblica sicurezza di intervenire in determinati casi di necessit\u00e0 e di urgenza, debba esservi l\u2019obbligo non solo di denunziare tali casi per averne la convalida da parte dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria quando si voglia mantenerli, ma anche di denunciarli all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria, pur se la stessa pubblica sicurezza rinunzi all\u2019arresto o al fermo operato. Ossia, non che l\u2019Autorit\u00e0 di pubblica sicurezza debba chiedere all\u2019Autorit\u00e0 giudiziaria di intervenire soltanto per mantenere l\u2019arresto o la conferma del provvedimento, ma debba anche far conoscere all\u2019Autorit\u00e0 giudiziaria tutti i casi in cui essa ha proceduto a questo determinato fermo o arresto, perch\u00e9 l\u2019Autorit\u00e0 giudiziaria si pronunzi, in ogni caso, sulla legalit\u00e0 del provvedimento. Abbiamo pensato che questa norma, collegata a quella dell\u2019articolo 22, che stabilisce la responsabilit\u00e0 personale dei funzionari che violino le norme e i diritti di libert\u00e0 sanciti da questa Costituzione, dovrebbe dare al cittadino una sufficiente garanzia che i suoi diritti saranno rispettati.<\/p><p>\u00c8 stata fatta da qualcuno l\u2019osservazione che questo articolo 8, cos\u00ec come formulato, non tutelava abbastanza la libert\u00e0 del domicilio, e la Commissione \u00e8 d\u2019accordo nello staccare da questo articolo 8, secondo le proposte gi\u00e0 pervenute, l\u2019articolo 9, nel quale si parler\u00e0 della inviolabilit\u00e0 di domicilio in modo espresso. Anche qui ci siamo trovati di fronte alla necessit\u00e0 di tener conto della vita moderna, diversa da quella di sei o sette secoli fa, ed un articolo \u2013 come da taluno \u00e8 stato proposto \u2013 che dicesse che il domicilio \u00e8 inviolabile sarebbe insufficiente, perch\u00e9 paralizzerebbe alcuni aspetti della vita del giorno d\u2019oggi, in cui bisogna riconoscere che pubblici ufficiali debbono avere, in determinati casi, il diritto di entrare nel domicilio privato per ragioni diverse da quelle di polizia, e, per esempio, anche per ragioni fiscali.<\/p><p>Ma queste norme le abbiamo circondate da alcune necessarie cautele, perch\u00e9 la libert\u00e0 del cittadino sia garantita e soprattutto non sia trascurato il punto fondamentale per cui questi articoli furono dettati e devono essere mantenuti, cio\u00e8 la garanzia contro l\u2019arbitrio della pubblica sicurezza, stabilendo che leggi speciali potranno dettare norme nei casi in cui questi interventi saranno consentiti e solo per quei casi speciali.<\/p><p>Abbiamo cercato, nel limite di queste considerazioni, che sono essenzialmente tecniche per la formazione di questi articoli, di ampliare pi\u00f9 che possibile i diritti di libert\u00e0 del cittadino, anche per reazione a quello che \u00e8 il periodo da cui usciamo.<\/p><p>Ed abbiamo fatto innovazioni che rappresentano un progresso della nostra Carta costituzionale rispetto ad altre; abbiamo riconosciuto, per esempio, il diritto di associazione, in una forma sconosciuta non solo nello Statuto albertino, che non lo menzionava, ma anche in altre Costituzioni. Abbiamo detto che il diritto di associazione \u00e8 riconosciuto senza limitazione per fini che non sono vietati ai singoli da leggi penali, cio\u00e8 tutto quello che un cittadino pu\u00f2 fare da solo, che pu\u00f2 compiere senza urtare i precetti della legge penale, pu\u00f2 essere oggetto e scopo di associazione ed \u00e8 la forma pi\u00f9 ampia che si trovi in qualsiasi Costituzione. \u00c8 un passo avanti per noi; e anche in ordine al diritto di riunione, essendosi affermato che non \u00e8 soggetto a preavviso, quando si tratta di luogo di riunione aperta al pubblico, abbiamo esteso lo stesso diritto di riunirsi senza preavviso per la riunione privata e per quella fatta in luogo privato, ma aperta al pubblico.<\/p><p>Sono state mosse critiche in vario senso all\u2019articolo relativo alla libert\u00e0 di stampa. \u00c8 questo un articolo su cui la Commissione si \u00e8 pi\u00f9 a lungo soffermata, perch\u00e9 ha sentito che era pi\u00f9 che mai necessario soppesare le singole parole. Noi ritorneremo su questo articolo e diremo quali sono gli emendamenti che accettiamo e quelli che respingiamo. Un punto fermo, comunque, \u00e8 che qualche principio limite debba essere inserito nella Carta costituzionale e che non si possa in questa delicatissima materia fissare semplicemente il rinvio ad una legge che possa poi disciplinare la stampa senza un controllo costituzionale.<\/p><p>\u00c8 stato in modo particolare criticato l\u2019istituto del sequestro preventivo, che la Commissione ha ammesso. Io credo che vi siano dei casi in cui non vi dovrebbe essere nessuna possibilit\u00e0 di discutere sull\u2019opportunit\u00e0 di questo sequestro preventivo, e sono i casi in cui vi \u00e8 una violazione delle norme amministrative sulla pubblicazione della stampa; quando, ossia, si pubblica il giornale, la rivista, la pubblicazione periodica senza l\u2019indicazione del gerente responsabile, quando si stampa qualsiasi cosa senza l\u2019indicazione del tipografo, quando cio\u00e8 ci sia in chi stampa il desiderio di sottrarsi alla responsabilit\u00e0 che deve assumere. Evidentemente in tali casi \u00e8 giusto che la legge intervenga ed ordini l\u2019immediato sequestro di questa stampa, perch\u00e9 se noi vogliamo difendere la libert\u00e0 dei cittadini e della stampa, la vogliamo per\u00f2 difendere nella stessa misura in cui colui che ritiene di valersi di questa libert\u00e0, si assume la responsabilit\u00e0 relativa; e sarebbe veramente un non senso che difendessimo la libert\u00e0 di stampare da parte di colui che non si assume la responsabilit\u00e0 delle cose che dice e che stampa. Vi \u00e8 quindi una connessione fra il principio di responsabilit\u00e0 e il principio di libert\u00e0, e giustamente, io credo, la Commissione ha ritenuto che nei casi di violazione di norme amministrative si possa introdurre il sequestro preventivo.<\/p><p>Riguardo al sequestro preventivo per reati che siano il risultato del contenuto di quello che si \u00e8 stampato, la cosa evidentemente \u00e8 pi\u00f9 delicata e potrebbe prestarsi pi\u00f9 facilmente ad arbitrio.<\/p><p>Io credo \u2013 ed esprimo qui un mio parere strettamente personale \u2013 che in questa materia sia bene affidarsi soltanto al magistrato; naturalmente ad un magistrato che abbia questa specifica funzione di sorveglianza sulla stampa, che possa intervenire prontamente contro i reati di stampa e il cui intervento costituisca senz\u2019altro l\u2019inizio di un procedimento contro colui che si \u00e8 reso responsabile del delitto.<\/p><p>Ma quello che bisogna distinguere sono le due ipotesi: quella di violazione delle norme amministrative e quella del reato contenuto nel testo che si stampa. In questa materia vi \u00e8 una norma che \u00e8 stata oggetto di critiche ed \u00e8 quella relativa al comma ove si dice che la legge pu\u00f2 stabilire dei controlli sulle fonti di finanziamento e di informazioni. Io credo che questa norma vada collegata nel quadro accennato di un rapporto fra il senso di responsabilit\u00e0 e la libert\u00e0 dei cittadini. \u00c8 giusto che sia riconosciuta la libert\u00e0 di stampa; \u00e8 giusto per\u00f2 che questa libert\u00e0 sia accompagnata dalle responsabilit\u00e0 che non sono soltanto le responsabilit\u00e0 di colui che firma, ma sono anche le responsabilit\u00e0 di colui che finanzia e di colui che d\u00e0 le notizie che si pubblicano. Credo che questa sia una nuova conquista della libert\u00e0 di stampa. Ma qui rientreremmo in norme particolari, sulle quali ci ritroveremo a parlare quando discuteremo dei singoli articoli.<\/p><p>Quello che la Commissione ritiene dover riaffermare \u00e8 soltanto che essa ha creduto di mantenere nella formulazione che ha dato e che sostanzialmente risponde anche al pensiero della Commissione, un giusto equilibrio fra la necessit\u00e0 della libert\u00e0 personale e l\u2019autorit\u00e0 dello Stato, fra la necessit\u00e0 di dare alla Costituzione alcune direttive fondamentali e la necessit\u00e0 di non scendere a particolari, che avrebbero inutilmente appesantito il testo della Costituzione.<\/p><p>In tali limiti, credo che, senza gravi difficolt\u00e0 per questi articoli, potremo senz\u2019altro procedere rapidamente; e che la grande maggioranza degli emendamenti presentati potr\u00e0 essere facilmente superata, senza discussioni, perch\u00e9 non vi sono in giuoco, per la maggior parte di essi, preoccupazioni politiche, ma \u00e8 in tutti noi la preoccupazione tecnica di formulare articoli, che rispondano nel modo migliore alle esigenze, che ho affermate.<\/p><p>PRESIDENTE. Ha facolt\u00e0 di parlare l\u2019onorevole Presidente della prima Sottocommissione.<\/p><p>TUPINI, <em>Presidente della prima Sottocommissione<\/em>. Onorevoli colleghi, pi\u00f9 che per necessit\u00e0 sostanziali, per onore di firma prendo la parola. Dopo le delucidazioni e le spiegazioni date dal Relatore onorevole Basso, anche a nome del collega onorevole La Pira, a me non rimane che rilevare come tutti coloro che sono intervenuti nella discussione (ben 20 o pi\u00f9 colleghi) si siano, in via di massima, pronunziati favorevolmente all\u2019insieme degli articoli che vanno dall\u20198 al 22.<\/p><p>Dovrei, anzi, ringraziare di questa adesione gli onorevoli colleghi, i quali l\u2019hanno data, talvolta, anche con un certo fervore di esaltazione, che ha fatto piacere a tutti noi della Commissione che abbiamo elaborato e formulato questi articoli.<\/p><p>Naturalmente ci riserviamo, in sede di discussione degli emendamenti, di precisare in modo concreto e specifico il nostro pensiero, anche perch\u00e9 la stessa discussione, che abbiamo chiamata generale, \u00e8 stata generale per modo di dire, poich\u00e9 ciascuno degli oratori non ha fatto che abbordare ed esaminare l\u2019uno o l\u2019altro degli articoli del primo capitolo, la cui formulazione sar\u00e0 da noi difesa nei confronti degli emendamenti da varie parti presentati e che sono \u2013 a mio avviso \u2013 di tre ordini: stilistici, formali e sostanziali.<\/p><p>Mentre per i primi due sar\u00e0 facile intenderci, per quelli di sostanza ci consentirete una maggiore intransigenza.<\/p><p>Alcuni colleghi, infine, sono intervenuti nella discussione senza presentare emendamenti. A questi io debbo qualche risposta fin da questo momento e in modo particolare all\u2019onorevole Tieri, il quale ha investito il capitolo ora in esame e \u2013 si pu\u00f2 dire \u2013 l\u2019intero progetto con particolare accento di critica negativa.<\/p><p>In fondo egli si \u00e8 espresso nei seguenti termini: \u00abCiascun articolo ha in comune con i precedenti il pregio di cominciare bene e di terminare male\u00bb. E ancora: \u00abComincia bene l\u2019articolo allorquando fa delle affermazioni fondamentali, sostanziali di diritto, e finisce male quando si riferisce o alla legge o al magistrato\u00bb.<\/p><p>Faccio osservare all\u2019onorevole Tieri (a parte le risposte che hanno gi\u00e0 dato a lui gli onorevoli Bettiol e Leone Giovanni) che il riferimento alla legge o al magistrato \u00e8 una necessit\u00e0 in un progetto costituzionale, che non pu\u00f2 esaurire una serie di casi, e che la legge ed il magistrato, in un paese democraticamente organizzato, rappresentano appunto la garanzia della libert\u00e0 e della democrazia. Il nostro sforzo \u00e8 stato precisamente quello di sottrarre all\u2019arbitrio del potere esecutivo ogni possibilit\u00e0 di menomare la libert\u00e0 dei cittadini, preferendo cos\u00ec la garanzia della legge e della magistratura, che non dovrebbero preoccupare lo spirito libero e democratico dell\u2019onorevole Tieri.<\/p><p>Ci sono poi alcuni colleghi che hanno domandato la soppressione di alcune disposizioni. Mi riferisco agli onorevoli Mastino Pietro, Grilli, Veroni e Carboni, i quali hanno criticato l\u2019ultima parte dell\u2019articolo 8, che prevede la punizione di ogni violenza fisica o morale a danno delle persone comunque sottoposte a restrizioni di libert\u00e0.<\/p><p>Noi, invece, teniamo in modo speciale a questa disposizione, che del resto altri colleghi hanno giustamente apprezzata ed esaltata, e desideriamo che rimanga cos\u00ec com\u2019\u00e8 nel testo della nuova Costituzione per ragioni di umanit\u00e0 e anche a titolo di condanna di un periodo nefasto della nostra storia politica, durante il quale la polizia, o giudiziaria o politica o carceraria, ha creduto di servire la tirannide con sistemi tutt\u2019altro che rispettosi della dignit\u00e0 dell\u2019uomo e del cittadino.<\/p><p>Ecco perch\u00e9 vogliamo dare al legislatore futuro una direttiva precisa, al fine di assicurare ai cittadini, qualunque sia il motivo della loro detenzione, il pieno rispetto della loro integrit\u00e0 e dignit\u00e0 personale. (<em>Interruzione dell\u2019onorevole Grilli<\/em>).<\/p><p>Onorevole Grilli, so benissimo che ella condivide questi miei apprezzamenti, ma allora non insista nella domanda di soppressione della norma da noi proposta.<\/p><p>All\u2019onorevole Basile, che, pur limitando il tema delle sue critiche, si \u00e8 mostrato tutt\u2019altro che tenero verso l\u2019insieme del nostro progetto, rispondo di non poter consentire con lui nella proposta di soppressione di quella parte dell\u2019articolo 8 che si riferisce alle misure provvisorie.<\/p><p>Ci sono dei casi veramente eccezionali di necessit\u00e0, di urgenza, di sanit\u00e0 e incolumit\u00e0 pubblica, di flagranza di reato, ecc., in cui l\u2019adozione di misure provvisorie si manifesta estremamente opportuna. L\u2019importante \u00e8 che queste misure siano veramente provvisorie e durino il minor tempo possibile. Perci\u00f2 le abbiamo limitate a 48 ore. Un tale limite mi sembra cos\u00ec modesto da garantire ogni possibilit\u00e0 di arbitrio e di trattamento vessatorio.<\/p><p>Dopo ci\u00f2 non credo di dover aggiungere altro. L\u2019onorevole Basso ha gi\u00e0 dato uno sguardo di insieme ed ha reso edotta l\u2019Assemblea dei motivi ispiratori di questo titolo del progetto, i quali hanno trovato gi\u00e0, attraverso la vostra elevata e approfondita discussione, il generale consentimento che non rimane oscurato n\u00e9 diminuito da qualche critica di dettaglio.<\/p><p>E io sono particolarmente lieto di fare questo rilievo che reputo di buon auspicio per la definitiva approvazione dei singoli articoli, per il cui eventuale affinamento la Commissione dar\u00e0 tutto il suo appoggio e la pi\u00f9 schietta collaborazione. (<em>Applausi<\/em>).<\/p><p>PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale sopra il primo titolo del progetto di Costituzione.<\/p><p>Dobbiamo ora passare allo svolgimento degli emendamenti.<\/p><p>Penso che ogni collega abbia esaminato con una certa preoccupazione il fascicolo degli emendamenti, che sono ben 116 per 15 articoli; anzi 117 poich\u00e9 in questo momento ne \u00e8 stato presentato un altro.<\/p><p>Di questi 117 emendamenti, 39 sono gi\u00e0 stati svolti. Ne restano ancora da svolgere 78, e se ogni presentatore si varr\u00e0 della facolt\u00e0 riconosciuta di parlare per 10 minuti, abbiamo una prospettiva di giornate e giornate esclusivamente dedicate allo svolgimento degli emendamenti.<\/p><p>Prima di passare a questa fase, tuttavia necessaria, del nostro lavoro, desidero pregare ancora una volta gli onorevoli colleghi di non voler presentare gli emendamenti all\u2019ultimo momento. Questo pone delle difficolt\u00e0 al lavoro della Commissione, la quale deve esaminarli, se desideriamo che essa dia, prima che si passi alla votazione, il proprio parere, in una forma ponderata e ragionata, e non si esprima succintamente e con improvvisazione.<\/p><p>Pregherei anche gli onorevoli colleghi di evitare di presentare emendamenti di carattere puramente stilistico o addirittura grammaticale, poich\u00e9 una revisione finale, da questo punto di vista, dovr\u00e0 essere fatta. Ora, non c\u2019\u00e8 nulla di male nel segnalare alcune di queste modificazioni necessarie; ma \u00e8 anche necessario non appesantire eccessivamente i lavori.<\/p><p>Rammento che i presentatori di emendamenti possono parlare per dieci minuti, e desidero preannunciare che sar\u00f2 molto severo nel richiamare gli oratori a questa norma.<\/p><p>Molti onorevoli colleghi hanno presentato emendamenti su vari articoli. Penso che sia opportuno che essi li svolgano tutti insieme nel modo pi\u00f9 succinto possibile, per economizzare del tempo.<\/p><p>Vi sono emendamenti che mirano a mutare di sede un determinato articolo. Questa discussione, a mio parere, si potrebbe fare alla fine, quando si tratter\u00e0 di dare la forma conclusiva al complesso della Costituzione.<\/p><p>Vi sono emendamenti che propongono di sdoppiare o di riunire articoli; ma ritengo che sia soprattutto essenziale soffermarsi a definire quali princip\u00ee devono essere contenuti nella Costituzione, rinviando a un lavoro successivo le questioni di forma.<\/p><p>L\u2019onorevole Nobili Tito Oro ha presentato, dopo la chiusura della discussione generale, il seguente ordine del giorno, che pertanto non pu\u00f2 essere svolto ma sar\u00e0 posto in votazione a suo tempo:<\/p><p>\u00abL\u2019Assemblea Costituente, sciogliendo la riserva concordata in sede di discussione generale, delibera di rinviare a un Proemio la riconsacrazione delle libert\u00e0 gi\u00e0 acquisite per le conquiste storiche del secolo passato e di sostituire in conseguenza la enunciazione, che ne \u00e8 contenuta nel Titolo I di questa Parte, con un richiamo generico accompagnato dalla riaffermazione delle garanzie ad esse dovute\u00bb.<\/p><p>Ha poi presentato anche i seguenti emendamenti:<\/p><p><em>Sostituire il titolo:<\/em> Diritti e doveri dei cittadini, <em>con l\u2019altro:<\/em> Il Popolo.<\/p><p><em>Premettere all\u2019attuale Titolo \u00abRapporti Civili\u00bb un nuovo Titolo I che, sotto la intestazione \u00abDiritti essenziali della Personalit\u00e0\u00bb, riporti, nel testo gi\u00e0 approvato, gli ex articoli 6 e 7, ora 2 e 3.<\/em><\/p><p><em>Sopprimere gli articoli 8, 9, 10, 12, 13 e 16 e sostituirli col seguente:<\/em><\/p><p>Art. 8. \u2013 La Repubblica garantisce con apposite leggi la pi\u00f9 ampia tutela delle libert\u00e0 storicamente acquisite e riconsacrate in Proemio, nonch\u00e9 i diritti che ne discendono.<\/p><p>Quando l\u2019esercizio di tali diritti ponga in pericolo l\u2019ordine pubblico, la pubblica salute o il buon costume, il magistrato o il funzionario di polizia che, in virt\u00f9 delle leggi speciali, ne abbia determinata la sospensione o la restrizione, risponder\u00e0 penalmente di ogni arbitrio e di ogni eccesso.<\/p><p>\u00c8 punita ogni violenza fisica o morale a danno delle persone comunque sottoposte a restrizione di libert\u00e0.<\/p><p>L\u2019onorevole Nobili Tito Oro ha facolt\u00e0 di svolgerli.<\/p><p>NOBILI TITO ORO. Il primo emendamento riguarda la proposta di sostituire il titolo di questa parte. Aderendo alla raccomandazione dell\u2019onorevole Presidente e a quella gi\u00e0 fatta dall\u2019onorevole Tupini, accetto di rinviare questa proposta alla Commissione di redazione.<\/p><p>Per quanto riguarda l\u2019emendamento relativo al collocamento in questa sede di quelli che furono inizialmente gli articoli 6 e 7, che poi furono trasferiti ai numeri 2 e 3, mi rimetto parimenti alla proposta dell\u2019onorevole Presidente di parlarne alla fine.<\/p><p>Viene pertanto in esame l\u2019emendamento sull\u2019articolo 8, emendamento, onorevoli colleghi, che presuppone necessariamente la risoluzione della questione da me posta con l\u2019ordine del giorno, che non \u00e8 una questione nuova che si presenta in questo momento, ma che \u00e8 stata sollevata fin dal primo discorso pronunciato in questa Aula in sede di discussione generale: la proposta, cio\u00e8, di redigere un Proemio (o Preambolo, come si \u00e8 chiamato) ove si tratti delle libert\u00e0 e ci\u00f2 per un complesso di ragioni che potr\u00f2 esporre brevemente, ma che furono gi\u00e0 esposte in questa Assemblea.<\/p><p>PRESIDENTE. Permetta, onorevole Nobili, se lei svolge, sia pure brevemente, il suo ordine del giorno, evidentemente la preghiera che ho fatta in principio non verrebbe esaudita.<\/p><p>NOBILI TITO ORO. Questo potrebbe portare in certo qual modo anche all\u2019abbreviazione del nostro lavoro perch\u00e9, qualora quell\u2019ordine del giorno non dovesse essere approvato, dichiaro subito che cadrebbe l\u2019emendamento relativo al trasferimento degli articoli 6 e 7, ora 2 e 3, sotto un titolo nuovo di questa parte, da intestarsi ai \u00abDiritti essenziali della personalit\u00e0\u00bb, nonch\u00e9 quello da me proposto sull\u2019articolo 8 per sopprimere gli articoli 9 e 10, 12, 13 e 16, non in quanto ne escluderebbe il contenuto dal Progetto, ma in quanto la parte relativa alle \u00ablibert\u00e0\u00bb dovrebbe essere trasferita nel Preambolo e solo sommariamente richiamata nel testo.<\/p><p>Siccome l\u2019onorevole Presidente della Commissione dichiar\u00f2 alla chiusura della discussione generale che egli non avrebbe avuto niente in contrario a formulare questo Preambolo e che se ne sarebbe parlato proprio alla fine della discussione sulla parte introduttiva, mi pare che la sede opportuna per risolvere la questione sia proprio questa.<\/p><p>PRESIDENTE. E quindi ha presentato l\u2019ordine del giorno che l\u2019Assemblea voter\u00e0 e, approvandolo, ne accetter\u00e0 il concetto.<\/p><p>NOBILI TITO ORO. Allora, ammesso che l\u2019ordine del giorno sia approvato, svolgo l\u2019emendamento all\u2019articolo 8 che non \u00e8 emendamento a questo articolo, ma \u00e8 anche emendamento sostitutivo degli articoli 8, 9, 10, 12, 13 e 16, cio\u00e8 \u00e8 un articolo che riassume sostanzialmente il contenuto di tutti gli articoli che riguardano le varie libert\u00e0 contemplate negli articoli da me richiamati; che prevede in un comma successivo le restrizioni rese indispensabili da ragioni di ordine pubblico, di pubblica salute, di buon costume, ma prevede anche un\u2019altra necessit\u00e0 \u2013 quella sulla quale insisto in questo emendamento \u2013 di rendere penalmente responsabili i magistrati, gli ufficiali di polizia, che col pretesto o in occasione dell\u2019applicazione delle disposizioni eccezionali, abbiano commesso arbitrii o siano caduti in eccessi. Questo \u00e8 il mio emendamento. Non ho altro da dire. Si discute male, quando si sa che c\u2019\u00e8 un presupposto sospeso.<\/p><p>PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l\u2019onorevole Tupini. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>TUPINI, <em>Presidente della prima Sottocommissione<\/em>. Se non c\u2019\u00e8 altri che parli in sostegno della proposta dell\u2019onorevole Nobili Tito Oro, faccio osservare al collega che il suo ordine del giorno, presentato dopo la chiusura della discussione, press\u2019a poco ha dei punti di contatto con la proposta di sopprimere gli articoli che vanno dall\u20198 al 16, sostituendovi un solo articolo. Sono due proposte che hanno molti punti di contatto fra di loro, perch\u00e9 entrambe parlano della eventualit\u00e0 di portare in un proemio le disposizioni contenute in ciascuno di questi articoli, come pure di riportare senz\u2019altro ad un proemio tutte le dichiarazioni dei diritti e dei doveri dei cittadini.<\/p><p>Ricordo all\u2019onorevole Nobili Tito Oro e all\u2019Assemblea che la Commissione \u00e8 contraria a questo ordine del giorno, come all\u2019emendamento; ed \u00e8 contraria per le ragioni che gi\u00e0 il Presidente della Commissione, onorevole Ruini, ha esposto nella sua relazione, che l\u2019onorevole Basso ha ribadito poc\u2019anzi e che io stesso ho accennato nel mio intervento a chiusura della discussione generale, allorquando ho detto che una Costituzione la quale si basa sulla legge, sulla razionalit\u00e0 della legge \u2013 perch\u00e9 questo \u00e8 il concetto fondamentale che anima le Costituzioni moderne \u2013 ha per ci\u00f2 stesso una garanzia indistruttibile delle libert\u00e0 umane. Che la garanzia sia sempre completa ed esauriente non si pu\u00f2 pretendere. Meglio sarebbe che la legge esaminasse tutti i casi, ma ove questo non sia possibile, meglio \u00e8 appagarsi di quanto finora abbiamo conseguito. Volere di meno, cio\u00e8 rimandare il tutto a una generica dichiarazione di principio da inserire in un proemio o in un articolo unico, significherebbe venir meno a quelle esigenze fondamentali postulate da tutte le Costituzioni moderne e a maggior ragione dalla nostra, se si vuole tener conto del momento storico speciale nel quale si forma e si realizza il processo costituente della Repubblica italiana.<\/p><p>Ci\u00f2 premesso, onorevoli colleghi, vi domando di voler respingere la proposta dell\u2019onorevole Nobili Tito Oro e di passare senz\u2019altro alla discussione del titolo, cominciando dall\u2019articolo 8.<\/p><p>NOBILI TITO ORO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>NOBILI TITO ORO. Mi trovo di fronte ad una situazione completamente diversa da quella che avevo considerato nel momento in cui formulai l\u2019ordine del giorno, che costituisce il presupposto necessario del mio emendamento all\u2019articolo 8; completamente diversa, perch\u00e9 se si voglia richiamare il resoconto sommario, l\u2019unico che abbiamo fino ad ora, mi pare, della seduta del 12 marzo, vi troveremo proprio la dichiarazione esplicita del Presidente della Commissione che egli non sarebbe stato contrario all\u2019introduzione del Proemio di cui all\u2019ordine del giorno che mi \u00e8 interdetto di illustrare..<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione<\/em>. Glielo confermo.<\/p><p>NOBILI TITO ORO. Ora, non contesto il diritto della Commissione di mutare avviso; ma bisogner\u00e0 pure che io sia messo in condizioni di poter rispondere a quella che \u00e8 stata l\u2019ultima opinione di chi per essa ha parlato.<\/p><p>Per quali motivi infatti \u00e8 stato chiesto che si inserisse anche nella nostra Costituzione un Proemio? Non gi\u00e0 per ispirito di imitazione di quanto fatto in Francia, ma perch\u00e9 ricorrono da noi circostanze analoghe? Per un motivo semplicissimo: la Costituzione \u00e8 atto storico che non pu\u00f2 conservare come proprio ci\u00f2 che \u00e8 stato oggetto di conquista di altri tempi. Queste libert\u00e0 erano state gi\u00e0 conquistate; esse appartenevano gi\u00e0 al patrimonio morale, politico e sociale del nostro popolo: questo potr\u00e0 essere chiamato responsabile di non averle difese, ma ci\u00f2 non toglie che esse costituissero gi\u00e0 una sua precedente conquista.<\/p><p>Non siamo noi dunque, onorevoli colleghi, non \u00e8 questa Assemblea che possa proclamarle e conferirgliele.<\/p><p>Questo va evitato; altrimenti andiamo incontro ad un plagio storico. D\u2019altra parte, queste libert\u00e0, dopo il periodo tenebroso che le sommerse, vanno pure riconsacrate; ed a ci\u00f2 non potrebbe meglio provvedersi che mediante un Proemio.<\/p><p>Orbene, la Relazione dell\u2019onorevole Presidente della Commissione, che ha pregi notevolissimi e che ricorda le pagine poderose degli statisti e dei giuspubblicisti del Risorgimento che illustrarono gli istituti fondamentali del nuovo Stato, la relazione, dicevo, dell\u2019onorevole Ruini, l\u00e0 dove si occupa di questa parte del progetto di Costituzione, accenna a questo problema e vi accenna in senso opposto a quello or ora enunciato&#8230;<\/p><p>PRESIDENTE. Mi perdoni, onorevole Nobili, ma tutta la discussione sul proemio \u00e8 gi\u00e0 stata fatta. Lei, in questo momento, ha presentato la proposta di sciogliere una riserva. Ci\u00f2 non significa per\u00f2 che si possa rifare una discussione sul proemio. C\u2019\u00e8 un ordine del giorno, e lo voteremo. La Commissione aveva il diritto di dichiarare, come ha dichiarato, che in questo momento non aveva la possibilit\u00e0 di prendere una deliberazione.<\/p><p>NOBILI TITO ORO. Mi limiter\u00f2 allora a rispondere alle osservazioni specifiche che l\u2019onorevole Ruini ha fatto al mio emendamento.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Nobili, lei ha fatto una proposta; l\u2019onorevole Tupini le ha risposto e la discussione \u00e8 finita.<\/p><p>NOBILI TITO ORO. Mi perdoni, onorevole Presidente. Lei avr\u00e0 notato che, mentre io parlavo, l\u2019onorevole Tupini \u00e8 intervenuto, credendo che io avessi finito. Per rispetto alla sua autorit\u00e0, io allora ho taciuto, anche per conoscere il suo pensiero sull\u2019argomento.<\/p><p>TUPINI, <em>Presidente della prima Sottocommissione<\/em>. Chiedo scusa, onorevole Nobili: non avevo compreso che lei non avesse finito.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione<\/em>. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione per la Costituzione<\/em>. Spero che, quando avr\u00f2 dato alcuni chiarimenti all\u2019onorevole Nobili, egli comprender\u00e0 che non c\u2019\u00e8 nessuna ragione di dissenso e che il suo ordine del giorno pu\u00f2 essere, per il momento almeno, sospeso.<\/p><p>Le dichiarazioni che feci a nome della Commissione sono le seguenti. Nella discussione generale era stato da varie parti, fra gli altri dall\u2019onorevole Calamandrei, dall\u2019onorevole Cevolotto, dall\u2019onorevole Lucifero, proposto che la Costituzione si aprisse con un preambolo. Il Comitato \u2013 ed io ne fui fedele eco all\u2019Assemblea Costituente \u2013 ritenne che la questione del preambolo poteva essere pi\u00f9 opportunamente decisa quando sarebbe stata esaurita la discussione della prima parte della Costituzione sui diritti e doveri dei cittadini, e non soltanto delle disposizioni generali. L\u2019Assemblea consent\u00ec.<\/p><p>Senza anticipare ogni decisione, che deve essere rinviata, dissi che la Commissione era favorevole, in linea di massima, ad un preambolo di natura storico-espositiva. Vi erano invece dissensi se e quali dichiarazioni contenute nel progetto possano e debbano collocarsi nel preambolo. Per mio conto, non l\u2019ho mai nascosto, sono favorevole al preambolo anche non soltanto storico-espositivo. L\u2019Assemblea decider\u00e0 a suo tempo.<\/p><p>Debbo per\u00f2 fare osservare all\u2019onorevole Nobili che altra \u00e8 la questione da lui sollevata; e cio\u00e8 di imitare l\u2019ultima Costituzione francese, non limitandosi a trasferire alcune dichiarazioni generali che possono trovare posto pi\u00f9 opportuno nel preambolo, ma di eliminare dal testo met\u00e0 della Costituzione, tutta la parte che riguarda i diritti e doveri, riassumendo nel preambolo pochi cenni di diritti di libert\u00e0, perch\u00e9 \u00e8 gi\u00e0 materia acquisita alla storia costituzionale. La Commissione fu unanime nello scartare questa tesi. L\u2019ho detto nella relazione che l\u2019onorevole Nobili \u00e8 stato cos\u00ec benevolo di ricordare in modo troppo lusinghiero.<\/p><p>NOBILI TITO ORO. Adesso l\u2019avrei criticata.<\/p><p>RUINI, <em>Presidente della Commissione<\/em>. Nella mia relazione \u00e8 detto questo: la Francia nella sua seconda Costituzione, non nella prima, ha rinviato in poche parole al preambolo tutta la parte dei diritti e dei doveri, la parte economica, la parte sociale. Si \u00e8 limitata soltanto a mettere nella Costituzione l\u2019ordinamento costituzionale. Perch\u00e9 ha fatto questo? Ha accolto la proposta di Herriot, che era risuonata nella prima discussione e che fu respinta, ma poi implicitamente accolta con la reiezione che il plebiscito fece di quel primo testo. La Francia ritiene di avere gi\u00e0, nelle sue anteriori Costituzioni, posto in modo lapidario la tavola dei valori fondamentali di libert\u00e0 dei cittadini. La Francia non ha bisogno di ripetere oggi l\u2019affermazione di diritti che sono acquisiti dalla famosa dichiarazione settecentesca in poi. Basta richiamarli. L\u2019esempio non pu\u00f2 aver seguito da noi, perch\u00e9 non abbiamo quei precedenti. La tradizione repubblicana \u00e8 stata quella che \u00e8 stata. Quali sono i precedenti? Forse lo Statuto albertino? Parlando, della stampa esso dice semplicemente che la stampa \u00e8 libera e la legge ne reprime gli abusi. Tace sul diritto di associazione. Non abbiamo un documento nel quale siano acquisiti i diritti di libert\u00e0 cui l\u2019onorevole Nobili allude.<\/p><p>La Commissione \u00e8 stata unanime nel riconoscere che non si pu\u00f2 rinunciare a mettere nel testo i diritti e doveri dei cittadini (salvo poi vedere se alcuni princip\u00ee generali potranno o no collocarsi nel preambolo). Non si pu\u00f2 dimenticare che non abbiamo i precedenti costituzionali che ha la Francia. N\u00e9 possiamo dimenticare che usciamo da un grande tormento e che un anelito di libert\u00e0 deve essere rispecchiato nella Costituzione.<\/p><p>Ho ascoltato con molto piacere quello che hanno detto il Relatore Basso ed il Presidente della Sottocommissione Tupini. Noi abbiamo affermato qui alcuni princip\u00ee \u2013 lo ha gi\u00e0 riconosciuto qualcuno anche all\u2019estero \u2013 come quello sulla garanzia per le limitazioni della libert\u00e0 personale da parte della pubblica sicurezza (ogni atto della quale deve essere convalidato dall\u2019autorit\u00e0 giudiziaria) e quello che vi \u00e8 diritto d\u2019associazione per ogni attivit\u00e0 che sia concesso di svolgere come diritto individuale. Princip\u00ee nuovi, che non vi sono in nessuna Costituzione. Perch\u00e9 dobbiamo rinunciarvi?<\/p><p>L\u2019onorevole Nobili, cos\u00ec acuto e sagace, si accontenti di questa impostazione. Sulla questione concreta della natura e del contenuto del preambolo decideremo poi. Diciamo intanto qui le parole di libert\u00e0 che il Paese attende.<\/p><p>PRESIDENTE. Credo che questa discussione abbia messo in chiaro che sarebbe unanime intendimento votare senz\u2019altro sull\u2019ordine del giorno dell\u2019onorevole Nobili Tito Oro, perch\u00e9, nel caso che fosse accolto dall\u2019Assemblea, non sarebbe pi\u00f9 necessario discutere poi su tutta una serie di articoli successivi e quindi numerosi emendamenti non avrebbero ragion d\u2019essere. Nell\u2019ipotesi contraria, noi seguiteremo nell\u2019ordine lo svolgimento degli emendamenti.<\/p><p>Metto pertanto ai voti l\u2019ordine del giorno Nobili Tito Oro:<\/p><p>\u00abL\u2019Assemblea Costituente, sciogliendo la riserva concordata in sede di discussione generale, delibera di rinviare a un Proemio la riconsacrazione delle libert\u00e0 gi\u00e0 acquisite per le conquiste storiche del secolo passato e di sostituire, in conseguenza, la enunciazione, che ne \u00e8 contenuta nel Titolo I di questa Parte, con un richiamo generico accompagnato dalla riaffermazione delle garanzie ad esse dovute\u00bb.<\/p><p>(<em>Non \u00e8<\/em> <em>approvato<\/em>).<\/p><p>Passiamo all\u2019esame dell\u2019articolo 8, al quale sono stati presentati i seguenti emendamenti gi\u00e0 svolti:<\/p><p><em>Sostituirlo col seguente:<\/em><\/p><p>La persona umana \u00e8 inviolabile.<\/p><p>Mastino Pietro.<\/p><p><em>Al secondo comma<\/em><em>,<\/em> <em>dopo la parola:<\/em> domiciliare, <em>aggiungere le seguenti:<\/em> sequestro di cose o atti.<\/p><p>Crispo.<\/p><p><em>Al terzo comma, sostituire le parole:<\/em> autorit\u00e0 di pubblica sicurezza, <em>con le seguenti<\/em>: autorit\u00e0 di polizia.<\/p><p>Crispo.<\/p><p><em>Al terzo comma, sopprimere l\u2019ultimo periodo:<\/em> Se questa non le convalida nei termini di legge, sono revocate e restano prive di ogni effetto, <em>sostituendolo col seguente:<\/em> La quale ha l\u2019obbligo di provvedere alla convalida di esse entro le successive quarantotto ore, altrimenti si intendono revocate e prive di ogni effetto.<\/p><p>Preziosi.<\/p><p><em>Sopprimere l\u2019ultimo comma<\/em>.<\/p><p>Grilli.<\/p><p><em>All\u2019ultimo comma, alle parole:<\/em> \u00c8 punita, <em>sostituire le parole:<\/em> \u00c8 repressa e punita.<\/p><p>Veroni.<\/p><p><em>All\u2019ultimo comma, aggiungere:<\/em> \u00c8 assolutamente vietato privare della libert\u00e0 personale chiunque sia estraneo al fatto pel quale l\u2019autorit\u00e0 di polizia procede.<\/p><p>Crispo.<\/p><p>Procediamo ora all\u2019esame degli emendamenti non ancora svolti.<\/p><p>L\u2019onorevole Patricolo ha presentato i seguenti emendamenti:<\/p><p><em>Raggruppare gli articoli 8, 17, 18, 21, 20, 19, 22 nell\u2019ordine<\/em>.<\/p><p><em>Raggruppare gli articoli 10, 12, 13, 14, 15 nell\u2019ordine<\/em>.<\/p><p><em>Raggruppare gli articoli 16, 9 nell\u2019ordine<\/em>.<\/p><p><em>Porre in ultimo l\u2019articolo 11<\/em>.<\/p><p><em>La disposizione degli articoli sarebbe, pertanto, la seguente: 8<\/em> (8), <em>9<\/em> (17), <em>10<\/em> (18), <em>11 <\/em>(21), <em>12<\/em> (20), <em>13<\/em> (19), <em>14<\/em> (22), <em>15<\/em> (10), <em>16<\/em> (12), <em>17<\/em> (13), <em>18<\/em> (14), <em>19<\/em> (15), <em>20<\/em> (16), <em>21<\/em> (9), <em>22<\/em> (11).<\/p><p><em>Trasferire l\u2019ultimo comma dell\u2019articolo 8 all\u2019articolo 22, quale ultimo comma<\/em>.<\/p><p>PRESIDENTE. Ha la parola l\u2019onorevole Patricolo per svolgere il suo emendamento.<\/p><p>TUPINI, <em>Presidente della prima Sottocommissione<\/em>. Se ella mi consente, onorevole Patricolo, desidererei premettere alcune dichiarazioni.<\/p><p>PATRICOLO. Senz\u2019altro.<\/p><p>TUPINI. <em>Presidente della prima Sottocommissione<\/em>. Ella sa che io l\u2019ho incoraggiata anche quando ha chiesto il nostro parere in merito al suo emendamento, e quindi conosce che io, in fondo, ho guardato con simpatia, almeno personale, l\u2019ordine di posizione degli articoli da lei previsto. La Commissione, per\u00f2, nel prendere in esame il suo emendamento, ha ritenuto di doverle sottoporre, a mio mezzo, alcune considerazioni d\u2019ordine pregiudiziale.<\/p><p>Nel merito potremmo essere d\u2019accordo con lei. Senonch\u00e9, una discussione in questo momento potrebbe portarci troppo lontani, perch\u00e9 si dovrebbe dare uno svolgimento adeguato alle ragioni per le quali, sul filo logico del suo pensiero, si dovrebbe accogliere la sua proposta. La prego perci\u00f2 di voler rinviare la presentazione e l\u2019illustrazione del suo emendamento alla fine della discussione del capitolo. In quella occasione, la Commissione di coordinamento terr\u00e0 un\u2019apposita seduta per la posizione definitiva degli articoli ed anche lei vi potr\u00e0 intervenire. Potremo allora stabilire di comune accordo se e in quali limiti potr\u00e0 essere accolta la sua proposta.<\/p><p>PATRICOLO. Ringrazio l\u2019onorevole Tupini delle sue dichiarazioni. Senz\u2019altro potrei accedere alla sua richiesta; ma occorrerebbe che quanto egli ha detto si facesse veramente al pi\u00f9 presto; perch\u00e9 il mio emendamento, nel trasporre gli articoli secondo una linea logica, come l\u2019onorevole Tupini ha affermato, tende a far s\u00ec che alcuni emendamenti di carattere sostanziale siano discussi in precedenza per determinati articoli, onde evitare che si debba tornare indietro sulla discussione, dopo aver accettato una dizione che dovrebbe essere modificata.<\/p><p>TUPINI. <em>Presidente della prima Sottocommissione<\/em>. Domani stesso, se possibile.<\/p><p>PATRICOLO. Su questa assicurazione, aderisco senz\u2019altro alla sua richiesta.<\/p><p>PRESIDENTE. Gli onorevoli Cairo, Persico, Di Gloria, Rossi Paolo e Pera hanno proposto di sostituire l\u2019articolo 8 col seguente:<\/p><p>La libert\u00e0 personale \u00e8 inviolabile.<\/p><p>Solamente la legge, nei casi, nei modi e nei termini da essa espressamente previsti, pu\u00f2 limitarla.<\/p><p>Non essendo presente nessuno dei firmatari, l\u2019emendamento s\u2019intende decaduto.<\/p><p>Segue l\u2019emendamento presentato dagli onorevoli Bulloni ed Avanzini:<\/p><p><em>Sostituire l\u2019articolo 8 col seguente:<\/em><\/p><p>La libert\u00e0 personale \u00e8 inviolabile.<\/p><p>Nessuno pu\u00f2 esserne privato, salvo flagranza di reato, ovvero per atto dell\u2019Autorit\u00e0 giudiziaria, e nei modi previsti dalla legge.<\/p><p>Il fermo di polizia non \u00e8 ammesso che per fondato sospetto di reato o di fuga.<\/p><p>Il fermo e l\u2019arresto di polizia non possono durare pi\u00f9 di quarantotto ore.<\/p><p>Decorso tale termine, la persona fermata o arrestata deve essere rimessa in libert\u00e0, a meno che nel frattempo sia intervenuta denuncia all\u2019Autorit\u00e0 giudiziaria, o questa abbia, nei termini di legge, convalidato il provvedimento.<\/p><p>\u00c8 punita ogni violenza fisica o morale nei confronti delle persone comunque sottoposte a restrizioni della libert\u00e0.<\/p><p>L\u2019onorevole Bulloni ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>BULLONI. Onorevoli colleghi, il mio emendamento all\u2019articolo 8 del progetto muove da una duplice preoccupazione: quella, innanzi tutto, di rendere pi\u00f9 effettiva la tutela della libert\u00e0 personale del cittadino, e l\u2019altra, di garantire la difesa della societ\u00e0 dagli attacchi della delinquenza.<\/p><p>Alla prima preoccupazione la sodisfazione \u00e8 data dalla indicazione precisa dei casi, nei quali il cittadino pu\u00f2 essere privato della libert\u00e0 personale: cio\u00e8, soltanto nel caso di flagranza di reato o di provvedimento motivato dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria, in relazione a inchiesta, che abbia dato risultati, per l\u2019accertamento d\u2019un reato per cui il cittadino possa essere privato della libert\u00e0 personale.<\/p><p>Di fatti, \u00e8 espressamente detto nell\u2019emendamento:<\/p><p>\u00abNessuno pu\u00f2 esserne privato, salvo flagranza di reato, ovvero per atto dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria, e nei modi previsti dalla legge\u00bb.<\/p><p>Fuori di questi casi, la necessit\u00e0 pratica ha posto ai legislatori precedenti ed ai giuristi il caso del \u00abfermo di polizia\u00bb.<\/p><p>\u00c8 bene, per l\u2019abuso che dell\u2019istituto \u00e8 stato fatto, che una parola chiara e precisa sia detta nella Carta fondamentale dello Stato italiano in relazione al fermo di polizia, che non deve essere ammesso, se non per fondato sospetto di reato o di fuga.<\/p><p>Si rende in tal modo effettiva la tutela della libert\u00e0 del cittadino ed a questo riguardo si \u00e8 proposto il termine di 48 ore. Decorso questo termine, il provvedimento restrittivo della libert\u00e0 personale, attraverso il fermo o l\u2019arresto della polizia, resta senza effetto ed il fermato deve essere senz\u2019altro rimesso in libert\u00e0, a meno che non sia intervenuta, nel termine delle 48 ore, la denuncia alla autorit\u00e0 giudiziaria, nel qual caso l\u2019autorit\u00e0 stessa provvede a norma di legge, o a meno che non sia intervenuta la convalida del fermo ad opera dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria.<\/p><p>In questo si manifesta la preoccupazione di difendere la societ\u00e0. Chi ha la conoscenza pratica dell\u2019attivit\u00e0 giudiziaria si rende conto di questa fondamentale esigenza per cui, in omaggio a supremi princip\u00ee, non si violino anche altri supremi interessi.<\/p><p>Il termine delle 48 ore indicato dal progetto non sodisfa a queste necessit\u00e0; nelle 48 ore l\u2019autorit\u00e0 giudiziaria deve essere informata e deve dare la possibilit\u00e0 alla polizia di svolgere e di completare quelle ulteriori indagini che verranno a concludere la denuncia all\u2019autorit\u00e0 stessa. Per cui \u00e8 bene chiarire che il provvedimento di convalida dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria deve avvenire nel termine espressamente indicato dalla legge con la larghezza che la necessit\u00e0 pratica suggerisce in materia.<\/p><p>Propongo poi, insieme con i colleghi Avanzini, Bettiol, Benvenuti, Leone Giovanni, un articolo 8-<em>bis:<\/em><\/p><p>\u00abIl domicilio \u00e8 inviolabile.<\/p><p>\u00abNessuno vi si pu\u00f2 introdurre senza ordine dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria. Solo in casi eccezionali di necessit\u00e0 ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, la forza pubblica pu\u00f2 disporre sequestri di cose, ispezioni o perquisizioni personali o domiciliari. Tali provvedimenti devono essere comunicati entro quarantotto ore all\u2019Autorit\u00e0 giudiziaria\u00bb.<\/p><p>All\u2019attenzione del legislatore deve porsi un limite ai facili sequestri, che troppo spesso finiscono per violare anche la propriet\u00e0, come in questi ultimi tempi si \u00e8 verificato.<\/p><p>Il provvedimento del sequestro di cose, la perquisizione domiciliare o personale, debbono e possono essere eseguite dalla forza pubblica in casi di urgenza, ma immediatamente, nel termine di 48 ore, devono essere comunicati all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria, la quale deve avere il controllo su questi atti che ledono una libert\u00e0 fondamentale del cittadino, ad ogni fine; perch\u00e9, quando si dice che, se l\u2019autorit\u00e0 giudiziaria non convalida il provvedimento, questo rimane senza effetto, non si dice ancora che l\u2019autorit\u00e0 giudiziaria, attraverso la segnalazione che \u00e8 resa obbligatoria, deve svolgere i controlli necessari per giudicare dei motivi e della condotta che la pubblica forza ha seguito nei determinati casi tassativamente indicati dalla legge.<\/p><p>Dissento dal criterio che sarebbe stato adottato con lo stabilire questa specie di istituto della convalida da parte dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria degli atti della pubblica forza. In modo particolare, per quanto si riferisce ai provvedimenti relativi alla libert\u00e0 personale, tutti questi provvedimenti dovrebbero essere comunicati all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria e sottoposti alla convalida della medesima.<\/p><p>Se, come ho detto, i provvedimenti di urgenza relativi a sequestro di cose e ad ispezioni domiciliari e personali devono essere comunicati, non tutti quelli relativi alla libert\u00e0 personale devono essere comunicati. Chi non sa, per esempio, che la polizia talvolta finge di operare dei fermi di persone precedentemente da lei scelte, per svolgere opera di collaborazione attraverso la confidenza, che \u00e8 uno strumento essenziale della attivit\u00e0 e dell\u2019indagine poliziesca? Non \u00e8 forse una ingenuit\u00e0 od una incongruenza pretendere che la polizia debba dare notizia all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria dei fermi, quali quelli per il caso che in via di esemplificazione ho accennato? Perch\u00e9 non varr\u00e0 la semplice segnalazione; la segnalazione dovr\u00e0 essere corredata da una motivazione, da una esposizione, che contrasta con la natura e con le necessit\u00e0 del fermo al quale ho fatto riferimento.<\/p><p>Garanzia del cittadino per quanto ha tratto alla libert\u00e0 personale \u00e8 questa: il fermo non pu\u00f2 durare pi\u00f9 di 48 ore, a meno che non sia intervenuta la denunzia alla autorit\u00e0 giudiziaria, che svolger\u00e0 la sua azione a termini di legge, o a meno che l\u2019autorit\u00e0 giudiziaria, informata del fermo stesso, non abbia convalidato, nei termini indicati dalla legge, il provvedimento. Questa segnalazione, invece, si rende senz\u2019altro necessaria per le ispezioni personali e domiciliari di cui ho fatto cenno nell\u2019emendamento proposto sotto l\u2019articolo 8-<em>bis.<\/em><\/p><p>Propongo inoltre un altro emendamento, firmato anche dal collega Mortati:<\/p><p>\u00abMisure di polizia restrittive della libert\u00e0 personale a carico di persone socialmente pericolose possono essere disposte solo per legge e sotto il controllo dell\u2019Autorit\u00e0 giudiziaria.<\/p><p>\u00abIn nessun caso la legge pu\u00f2 consentire tali misure per motivi politici\u00bb.<\/p><p>La societ\u00e0 deve difendersi dagli oziosi, dai vagabondi, dai senza mestiere, dalle persone socialmente pericolose.<\/p><p>Abbiamo ora considerato i casi della limitazione della libert\u00e0 personale in relazione all\u2019accertamento del reato in una fase pre-processuale, si potrebbe dire. Dobbiamo noi considerare il caso che il cittadino possa essere sottoposto a misure restrittive della libert\u00e0 personale, quando egli rappresenti un pericolo per la societ\u00e0? Riteniamo debba affermarsi che misure di polizia restrittive della libert\u00e0 personale a carico di persone socialmente pericolose possono essere disposte solo per legge e sotto il controllo dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria, ed aggiungere che in nessun caso la legge pu\u00f2 consentire tali misure per motivi politici.<\/p><p>Erano gi\u00e0 sufficientemente indicati la ragione e il titolo per cui si possa procedere a misure restrittive della libert\u00e0 personale anche fuori dell\u2019accertamento di reato a carico di persona socialmente pericolosa; ma, a dirimere ogni legittima preoccupazione fatta sorgere dalla tragica e dolorosa esperienza che molti di noi abbiamo vissuto, \u00e8 ben chiaro che questi provvedimenti, in ogni caso, non possono essere adottati per motivi politici; che i casi di misure restrittive della libert\u00e0 nei confronti di persone socialmente pericolose devono essere tassativamente indicati dalla legge, ed il controllo per l\u2019applicazione di queste misure \u00e8 riservato esclusivamente all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria, e non anche all\u2019autorit\u00e0 di polizia.<\/p><p>Continuando nello svolgimento degli emendamenti presentati, mi soffermer\u00f2 brevemente su quello proposto, insieme con i colleghi Benvenuti e Avanzini, all\u2019articolo 9:<\/p><p>\u00ab<em>Alle<\/em> <em>parole:<\/em> nei casi stabiliti dalla legge, <em>sostituire le altre:<\/em> nei casi di inchiesta penale\u00bb.<\/p><p>Il progetto dice che la libert\u00e0 e la segretezza di corrispondenza e di ogni forma di comunicazione sono garantite e che la loro limitazione pu\u00f2 avvenire soltanto per atto motivato dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria, nei casi stabiliti dalla legge. \u00c8 un diritto, quello della segretezza della corrispondenza, cui dobbiamo assicurare una garanzia di tutela e di difesa. Non possiamo, quindi, non considerare nella Carta costituzionale le limitazioni che questo diritto pu\u00f2 subire. La sua limitazione pu\u00f2 avvenire soltanto per atto motivato dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria, nei casi stabiliti dalla legge. Il legislatore futuro pu\u00f2 fare una casistica che sostanzialmente ferisca e vulneri lo spirito che ha determinato la formulazione dell\u2019inviolabilit\u00e0 di questo diritto. \u00c8 necessario dire nella Carta costituzionale che tale diritto pu\u00f2 essere sospeso soltanto nel caso di inchiesta penale; ed anche qui per provvedimento dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria.<\/p><p>All\u2019uopo mi permetto di sottoporre alla considerazione del Comitato di redazione che un altro caso deve essere previsto nella limitazione dell\u2019esercizio del diritto di segretezza di corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione: caso di inchiesta penale, ma altres\u00ec caso di stato di guerra. Si dovr\u00e0 necessariamente formulare un articolo aggiuntivo nel quale si dica che determinati diritti considerati nella Carta costituzionale saranno sospesi nel caso di guerra.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Bulloni, mi permetta. Per non allungare troppo la materia nello svolgimento degli emendamenti, possiamo restare a quelli che lei ha gi\u00e0 svolto.<\/p><p>BULLONI. Avevo raccolto l\u2019invito del Presidente di esaurire tutti gli emendamenti in una sola volta.<\/p><p>PRESIDENTE. Siccome ho visto che \u00e8 difficile tenere dietro a tutte queste varie argomentazioni, possiamo fermarci per adesso agli articoli che lei ha trattato. A suo tempo avr\u00e0 facolt\u00e0 di svolgere gli altri emendamenti.<\/p><p>BULLONI. Va bene.<\/p><p>PRESIDENTE. Gli onorevoli Costantini e Fedeli Aldo hanno proposto di sostituire l\u2019articolo 8 col seguente:<\/p><p>\u00abLa libert\u00e0 personale ed il domicilio sono inviolabili, salvo le limitazioni tassativamente fissate dalla legge.<\/p><p>\u00abNei casi di necessit\u00e0 ed urgenza o flagranza di reato, gli organi di pubblica sicurezza possono adottare misure provvisorie, soggette alla convalida dell\u2019Autorit\u00e0 giudiziaria entro le quarantotto ore, a pena di decadenza\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Costantini ha facolt\u00e0 di svolgere l\u2019emendamento.<\/p><p>COSTANTINI. Le ragioni che mi hanno determinato a presentare l\u2019emendamento sostitutivo all\u2019articolo 8, possono trovarsi nella relazione dell\u2019onorevole Presidente della Commissione dei Settantacinque, l\u00e0 dove egli afferma, e condivido la sua opinione, che la Costituzione deve essere il pi\u00f9 possibile breve, semplice, chiara e accessibile a tutto il popolo. Sembra a me che le disposizioni contenute nell\u2019articolo 8 possano trovare, sotto l\u2019aspetto formale pi\u00f9 che sostanziale, un\u2019espressione pi\u00f9 concisa e pi\u00f9 accessibile al popolo, cio\u00e8 meglio rispondente a quei princip\u00ee che l\u2019onorevole Presidente della Commissione ha enunciati quasi come presupposto di ogni norma costituzionale.<\/p><p>Mi permetto di richiamare l\u2019attenzione degli onorevoli colleghi sulla prima parte dell\u2019articolo 8, in cui si dice che la libert\u00e0 personale \u00e8 inviolabile, che non \u00e8 ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale o domiciliare, n\u00e9 qualsiasi altra restrizione della libert\u00e0 personale, se non per atto motivato dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. Oso ritenere che quando noi affermassimo nella Carta costituzionale, come io ho proposto, che la libert\u00e0 personale e il domicilio sono inviolabili, salvo le limitazioni tassative fissate dalla legge, avremmo stabilito i presupposti fondamentali delle norme contenute nei primi due commi dell\u2019articolo 8. Invero, tutto ci\u00f2 che riguarda la libert\u00e0 della persona e non soltanto l\u2019arresto o il fermo, ma anche la perquisizione, la ispezione personale, ecc., entra nel concetto lato del diritto alla libert\u00e0 e alla protezione o tutela della personalit\u00e0 umana, diritto o tutela della libert\u00e0, in senso assoluto, che noi intendiamo proteggere.<\/p><p>Nella seconda parte, cio\u00e8 col terzo comma dell\u2019articolo 8, il progetto determina quelle che noi potremmo chiamare le eccezioni alla norma generale, e che sono dettate \u2013 come ha osservato esattamente il Relatore della Commissione, onorevole Basso \u2013 dalle necessit\u00e0 dello svolgersi della vita quotidiana, dalle necessit\u00e0 di operare degli organi di pubblica sicurezza. Si tratta di limitazioni, oltre che provvisorie, eccezionali. Ci\u00f2 nonostante, seguendo il concetto espresso nell\u2019articolo 8 come \u00e8 formulato dalla Commissione, ho ritenuto di dire che nei casi di necessit\u00e0 e urgenza o flagranza di reato gli organi di pubblica sicurezza possono adottare misure provvisorie, soggette alla convalida dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria entro le 48 ore a pena di decadenza. Decadenza, si intende, che colpir\u00e0 quelle misure provvisorie ed eccezionali che l\u2019autorit\u00e0 di pubblica sicurezza avesse ritenuto necessario di adottare in determinate circostanze, tra le quali specificamente \u00e8 indicata anche la flagranza del reato.<\/p><p>Ritengo, come qualche collega che mi ha preceduto nella discussione generale, che debba essere soppresso l\u2019ultimo capoverso dell\u2019articolo 8. A mio avviso, \u00e8 ben vero che noi usciamo dalla tragica situazione causata da un regime il quale ha violato tutte le libert\u00e0 e la dignit\u00e0 umana, per cui anche gli organi di polizia non potevano che risentire e riflettere questa situazione particolarissima, ma non \u00e8 men vero che quel regime \u00e8 stato una eccezione, e non costituisce un\u2019abitudine; che \u00e8 stato un regime di sopraffazione della volont\u00e0 popolare e non un regime sentito e voluto dal popolo italiano. Non possiamo dimenticare altres\u00ec che le leggi ordinarie, il codice penale, il regolamento di polizia e il regolamento carcerario stabiliscono quale debba essere la tutela del detenuto e dell\u2019arrestato, stabiliscono altres\u00ec le sanzioni punitive nei riguardi di chi manchi di rispetto all\u2019integrit\u00e0 fisica e morale, alla dignit\u00e0 personale del detenuto. Pertanto che da noi si debba, come ha detto l\u2019onorevole Tupini, \u00abper ricordare il periodo nefasto, durante il quale abbiamo personalmente pagato lo scotto della violazione di codesta norma\u00bb, inserire nella Carta costituzionale del nostro Paese \u2013 che non \u00e8 neanche una Carta limitata ad uso interno, ma \u00e8 destinata alla diffusione anche all\u2019estero \u2013 una disposizione che offende i princip\u00ee fondamentali delle tradizioni di civilt\u00e0, della dignit\u00e0 e della libert\u00e0 umane, e quindi stabilire nella Costituzione stessa che gli agenti della pubblica sicurezza, i tutori dell\u2019ordine in generale, i custodi delle carceri, non devono maltrattare i detenuti, mi sembra significhi andare un po\u2019 al di l\u00e0 delle nostre colpe recenti, a tutto danno della nostra tradizione civile.<\/p><p>Ecco perch\u00e9, onorevoli colleghi, oltre che per la questione di forma, che interessa i primi commi dell\u2019articolo 8, io credo di dover richiamare la vostra attenzione sull\u2019ultimo comma, perch\u00e9 dissento profondamente da quanto ha detto l\u2019onorevole Tupini. Se il fascismo \u00e8 passato come una bufera, noi vogliamo dimostrare \u2013 perch\u00e9 \u00e8 vero, e noi tutti lo sappiamo \u2013 che esso non ha lasciato traccia nell\u2019animo dei cittadini e che bastano le leggi ordinarie per assicurare il massimo rispetto dei detenuti, senza che debba formare oggetto della nostra Carta costituzionale questa garanzia, la quale \u00e8 talmente elementare da considerarla soltanto i popoli che sono di civilt\u00e0 embrionale e non appartengano a quel grado avanzato di civilt\u00e0 che l\u2019Italia ha diritto ed orgoglio di rivendicare per s\u00e9. (<em>Applausi a sinistra<\/em>).<\/p><p>PRESIDENTE. Gli onorevoli Bettiol, Leone Giovanni e Meda hanno proposto di sostituire l\u2019articolo 8 col seguente:<\/p><p>La libert\u00e0 personale \u00e8 inviolabile.<\/p><p>Nessuno pu\u00f2 esserne privato, salvo il caso di flagranza di reato, se non per atto dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria nei casi e nei modi previsti dalla legge.<\/p><p>Il fermo di polizia non \u00e8 ammesso che per fondato sospetto di reato e di fuga. Il fermo e l\u2019arresto di polizia non possono durare pi\u00f9 di quarantotto ore.<\/p><p>Decorso tale termine, la persona fermata o arrestata deve essere rimessa in libert\u00e0, a meno che l\u2019Autorit\u00e0 giudiziaria, informata del caso, non abbia convalidato il provvedimento.<\/p><p>\u00c8 vietata ogni violenza fisica o morale nei confronti delle persone comunque sottoposte a restrizioni di libert\u00e0.<\/p><p>L\u2019onorevole Bettiol ha facolt\u00e0 di svolgere l\u2019emendamento.<\/p><p>BETTIOL. Vorrei chiedere all\u2019onorevole Presidente se mi \u00e8 concesso di parlare su tutti gli emendamenti presentati, che sono quattro o cinque, o soltanto sugli emendamenti dell\u2019articolo 8.<\/p><p>PRESIDENTE. Soltanto sugli emendamenti all\u2019articolo 8. Lei, oltre ad aver presentato quello test\u00e9 letto, ha firmato l\u2019articolo 8-<em>bis<\/em>, gi\u00e0 svolto dall\u2019onorevole Bulloni.<\/p><p>BETTIOL. Ho presentato un emendamento, e poi ho firmato un secondo emendamento, i quali tendono a sbloccare l\u2019articolo 8 dal progetto costituzionale, in nome pi\u00f9 che di un\u2019esigenza logica astratta, di un\u2019esigenza logica concreta, cio\u00e8 di quella esigenza logica che porta a distinguere i beni giuridici che vengono ad essere tutelati e che formano l\u2019anima dei diritti qui riconosciuti e categoricamente affermati.<\/p><p>Col mio emendamento all\u2019articolo 8, firmato anche dai colleghi Leone Giovanni e Meda, dopo avere affermato che la libert\u00e0 personale \u00e8 inviolabile, vengo a considerare due casi nettamente distinti: il caso in cui la limitazione o la privazione della libert\u00e0 personale sia conseguenza di un atto o di un provvedimento dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria; il caso, in cui questa limitazione avvenga per opera della polizia: \u00e8 il famoso \u00abfermo\u00bb di polizia.<\/p><p>Mi sono preoccupato di espressamente richiamare nella Costituzione questo istituto, il quale ormai esiste nella nostra prassi; non \u00e8 stato affatto una creazione ibrida o perniciosa del ventennio, ma gi\u00e0 esisteva prima che il fascismo venisse a travolgere le libert\u00e0 fondamentali dell\u2019individuo, come necessit\u00e0 concreta, pratica della societ\u00e0, come strumento di difesa per fermare, bloccare, colpire i pi\u00f9 pericolosi delinquenti. Ora, mi pare che anche sul terreno costituzionale questo istituto debba ottenere un riconoscimento e debba essere anche limitato in modo chiaro e preciso, nel senso che per il fermo di polizia sia necessario che sussista un fondato sospetto di reato e di fuga; non basta soltanto il sospetto di reato, n\u00e9 \u00e8 sufficiente il puro e semplice sospetto di fuga, ma devono concorrere entrambi perch\u00e9 questo provvedimento possa essere preso dall\u2019autorit\u00e0 di polizia. Naturalmente, tanto il fermo, quanto l\u2019arresto di polizia, non possono durare pi\u00f9 di. 48 ore, perch\u00e9, se il provvedimento non \u00e8 poi convalidato dall\u2019autorit\u00e0 giudiziaria, la persona deve essere immediatamente rimessa in libert\u00e0.<\/p><p>Ho voluto poi, con l\u2019ultimo comma dell\u2019emendamento, ribadire categoricamente il principio che ogni violenza fisica o morale, nei confronti di persone comunque sottoposte a restrizione di libert\u00e0, deve essere, vietata. Prego di fare attenzione sulla scelta di questa espressione: \u00abvietata\u00bb. Nel progetto di Costituzione, si dice \u00abpunita\u00bb. Ma il termine \u00abpunita\u00bb richiama troppo da vicino il Codice penale; \u00e8, un\u2019espressione tecnica, propria della legislazione penale e, come tale, presupporrebbe la previsione d\u2019una sanzione specifica che non pu\u00f2 essere invece prevista nella Carta costituzionale. Meglio dunque, dal punto di vista tecnico, usare l\u2019espressione \u00abvietata\u00bb.<\/p><p>Concordo poi perfettamente con l\u2019onorevole Tupini sulla necessit\u00e0 di mantenere fermo quest\u2019ultimo comma dell\u2019articolo, e dissento al riguardo da quanto l\u2019onorevole Costantini ha test\u00e9 affermato. La nostra Costituzione deve essere, infatti, una Costituzione antipoliziesca, in quanto \u00e8 antifascista; e, purtroppo, sino a tanto che non verr\u00e0 meno quel diaframma, quella diffidenza reciproca che c\u2019\u00e8 tra polizia da una parte e cittadini dall\u2019altra, io credo sia opportuno che tale divieto sia espressamente e categoricamente sancito nella Carta costituzionale.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Gabrieli ha proposto di sostituire il terzo comma col seguente:<\/p><p>\u00abL\u2019arresto di una persona senza ordine o mandato dell\u2019Autorit\u00e0 giudiziaria pu\u00f2 avere luogo nei soli casi contemplati dalla legge e con le garanzie ch\u2019essa stabilisce\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Gabrieli ha facolt\u00e0 di svolgere l\u2019emendamento.<\/p><p>GABRIELI. L\u2019emendamento muove dal proposito di rendere pi\u00f9 rigorosa la garanzia della libert\u00e0 umana, di limitare ogni forma di restrizione della libert\u00e0 personale, senza l\u2019intervento dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria, a casi tassativamente indicati dalla legge.<\/p><p>Come \u00e8 noto, l\u2019arresto senza ordine o mandato dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria ha luogo solamente nei casi di flagranza del reato. E a tali casi conviene si limiti l\u2019attenzione del legislatore. Il fermo, cos\u00ec come \u00e8 stato previsto dall\u2019articolo 238 del Codice di procedura penale e dalla legge di pubblica sicurezza, va abolito. Esso, nel ventennio fascista, serv\u00ec a legittimare lunghi periodi di detenzione in carcere di innocenti, vittime dei sospetti e delle apprensioni della polizia. N\u00e9 vale il dire che le misure provvisorie debbono essere convalidate dal giudice nelle 48 ore. Chi ha pratica degli affari giudiziari sa quanto siano scarsamente rispettati tali termini e come spesso le misur\u00f2 provvisorie si convertano in misure permanenti.<\/p><p>Il comma 3\u00b0 non pu\u00f2 essere perci\u00f2 approvato; la sua redazione non sodisfa le esigenze di una legislazione informata all\u2019assoluto rispetto della libert\u00e0 personale, n\u00e9 le esigenze di una precisa terminologia giuridica.<\/p><p>I casi di necessit\u00e0 e di urgenza richiamati nel comma rispondono a concetti vaghi ed indeterminati, praticamente affidati all\u2019arbitrio di chi deve applicarli. I soli casi di necessit\u00e0 e di urgenza, in un Codice ispirato a criteri di libert\u00e0, sono quelli determinati dalla flagranza del reato; ed in presenza di essi pu\u00f2 essere autorizzato l\u2019immediato intervento della polizia.<\/p><p>L\u2019espressione poi \u00abmisure provvisorie\u00bb ci lascia ancor pi\u00f9 perplessi, in quanto si tratta di un termine generico, che non ha, nella dottrina e nella pratica del diritto, un significato preciso ed un contenuto determinato. La formulazione del comma \u00e8 anche imperfetta, perch\u00e9 prevede l\u2019ipotesi che la limitazione della libert\u00e0 personale \u00e8 eseguita solo dalla pubblica sicurezza, mentre, come \u00e8 noto, l\u2019articolo 242 del Codice di procedura penale prevede la limitazione della libert\u00e0 personale, ed aggiunge che pu\u00f2 essere compiuta anche dal privato in caso di flagranza di reato perseguibile d\u2019ufficio.<\/p><p>Per questa ragione chiedo che il mio emendamento venga a sostituire il 3\u00b0 comma dell\u2019articolo 8.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Caroleo ha presentato il seguente emendamento.<\/p><p>\u00ab<em>Al terzo comma, alle parole:<\/em> misure provvisorie, <em>premettere:<\/em> prestabilite; <em>inserire la parola:<\/em> immediatamente, <em>tra le parole<\/em>: sono e revocate; <em>sopprimere le parole<u>:<\/u><\/em> e restano prive di ogni effetto\u00bb.<\/p><p>Ha facolt\u00e0 di svolgerlo.<\/p><p>CAROLEO. Il mio emendamento si fonda sul presupposto che resti ferma la formulazione del progetto di cui stiamo discutendo, e si rivolge a premettere alle parole \u00abmisure provvisorie\u00bb, per cui si lascerebbe un certo potere discrezionale all\u2019Autorit\u00e0 di pubblica sicurezza, la parola \u00abprestabilite\u00bb, perch\u00e9 quello che preme in questa materia \u00e8 soprattutto di disciplinare l\u2019eccezione alla regola generale. \u00c8 un luogo comune, onorevoli colleghi, che la eccezione confermi la regola, e questo principio \u00e8 esatto; per\u00f2, ad una condizione, che l\u2019eccezione sia tassativamente e rigorosamente disciplinata. Nello statuto albertino noi avevamo una formulazione rigorosa, pressoch\u00e9 identica nella prima parte a quella del nostro progetto di Costituzione: \u00abLa libert\u00e0 personale \u00e8 garantita. Nessuno pu\u00f2 essere arrestato o tradotto in giudizio, se non nei casi previsti dalla legge e nelle forme che essa prescrive\u00bb.<\/p><p>Per\u00f2 noi sappiamo che cosa di questo principio si \u00e8 fatto durante il regime fascista, attraverso quella legge di pubblica sicurezza vigente, che dall\u2019articolo 1, in cui si autorizza l\u2019Autorit\u00e0 di pubblica sicurezza ad ingerirsi anche nelle materie di diritto privato dei cittadini, va ai pieni poteri dell\u2019articolo 5, che stabilisce una sanzione di arresto contro chi non adempia all\u2019invito di comparizione, fino ad un articolo 170, nel quale si concedono i pieni poteri ad una Commissione di ammonizione, e ad un articolo 173, in cui quei pieni poteri non si limitano neppure nel caso di un errore al fatto della Commissione stessa. Quindi, dove si parla di misure provvisorie, poich\u00e9 abbiamo dei precedenti, che non si devono dimenticare, \u00e8 bene premettere la parola \u00abprestabilite\u00bb.<\/p><p>In altri termini, devono cessare i poteri dispotici degli organi di polizia ed anche del Pubblico Ministero, cui dovranno segnarsi dei limiti anche per l\u2019emissione di quei mandati, per i quali non pu\u00f2 consentirsi un potere discrezionale, non pu\u00f2 ammettersi il cos\u00ec detto mandato di cattura facoltativo, di cui si abusa nella pratica di tutti i giorni.<\/p><p>Un\u2019altra aggiunta va fatta fra le parole \u00absono\u00bb e \u00abrevocate\u00bb, inserendovi l\u2019avverbio \u00abimmediatamente\u00bb.<\/p><p>Penso che ci\u00f2 sarebbe opportuno per evitare il verificarsi dei soliti palleggiamenti burocratici. Chi dovr\u00e0 provvedere per la revoca? Quando si dovr\u00e0 provvedere? In altri termini, quell\u2019\u00abimmediatamente\u00bb serve a stabilire che ci sar\u00e0 una decadenza di diritto e di fatto immediata, se la convalida di quella tale misura provvisoria prestabilita non interverr\u00e0 nei termini fissati dalla legge.<\/p><p>E da ultimo, mi pare che non sia utile mantenere le parole \u00abrestano prive di ogni effetto\u00bb, perch\u00e9 quando le misure provvisorie, che possono essere una perquisizione, un\u2019ispezione o un arresto, si sono tradotte praticamente nella realt\u00e0, non c\u2019\u00e8 nessuno che le possa togliere ed il dire \u00abrestano senza effetto\u00bb potrebbe significare ci\u00f2 che la nostra Costituzione non vuole e che non vuole l\u2019ultimo capoverso dello stesso articolo, cio\u00e8 un esonero o una limitazione della responsabilit\u00e0 della pubblica sicurezza per tutto quello che si traduce in una violazione dei diritti del cittadino.<\/p><p>Perci\u00f2 io mi auguro che l\u2019onorevole Commissione voglia accettare questo mio emendamento, e l\u2019Assemblea ne voglia confermare l\u2019accettazione.<\/p><p>PRESIDENTE. Gli onorevoli Murgia, Avanzini e Benvenuti hanno proposto di aggiungere alla fine dell\u2019articolo 8:<\/p><p>\u00abLa legge determina i limiti massimi della carcerazione preventiva\u00bb.<\/p><p>L\u2019onorevole Murgia ha facolt\u00e0 di svolgere l\u2019emendamento.<\/p><p>MURGIA. La ragione del mio emendamento \u00e8 quasi ovvia. Non esiste, infatti n\u00e9 nella Costituzione, n\u00e9 nel Codice di procedura penale alcun principio o norma che fissi un limite all\u2019attesa dell\u2019imputato detenuto. La ragione unica e sola della privazione della libert\u00e0 di un cittadino \u00e8 quella di una presunzione di colpevolezza. E qui due sono i casi: o tale presunzione ha a sostegno una prova sicura di responsabilit\u00e0 dell\u2019imputato, e in tal caso esso deve essere rinviato a giudizio senza ritardo, o tale prova difetta o vi sono soltanto degli indizi che non assurgono a seriet\u00e0 di prova e in tal caso l\u2019imputato deve essere scarcerato per assoluzione, o quanto meno deve essergli concessa la libert\u00e0 provvisoria, la quale non \u00e8 assoluzione; libert\u00e0 provvisoria che \u00e8 legittimata dalla vaghezza degli indizi e sancita dalle pi\u00f9 grandi Costituzioni, da quella degli Stati Uniti a quella inglese.<\/p><p>Nella formulazione originaria del mio emendamento avevo, anzi, stabilito in 90 giorni il limite massimo della custodia preventiva per i reati di competenza del Tribunale; ci\u00f2 in considerazione che la legge del 1944 fissa in sei mesi tale limite e in otto per alcuni reati di competenza della Corte di assise; termini troppo lunghi, se si pensa che essi segnano non la data della scarcerazione o della fissazione del dibattimento, ma quella della chiusura dell\u2019istruttoria, dal quale termine decorrono, come si sa, dei mesi e talvolta anche, per reati di Corte di assise, qualche anno, prima che sia effettivamente celebrato il dibattimento.<\/p><p>Quindi, poich\u00e9, come ho detto, solo la prova di colpevolezza e quindi la previsione della condanna pu\u00f2 giustificare la carcerazione preventiva, ragioni di giustizia e di umanit\u00e0 comandano che sia fissato un limite insuperabile, entro il quale devono essere raccolte le prove e chiusa l\u2019istruttoria, o, in difetto, concessa la libert\u00e0 provvisoria.<\/p><p>Ritengo, quindi, che per queste ragioni, che non illustro ulteriormente per aderire all\u2019invito dell\u2019onorevole Presidente che ci ha raccomandato il massimo della brevit\u00e0 e concisione, la Commissione debba riconoscere opportuno l\u2019emendamento.<\/p><p>PRESIDENTE. Gli onorevoli Lucifero, Russo Perez, Corbino, Condorelli, Colonna, Bellavista, Quintieri Quinto, Perrone Capano, Cortese e Badini Confalonieri hanno presentato il seguente emendamento all\u2019articolo 8-<em>bis <\/em>proposto dall\u2019onorevole Bulloni ed altri:<\/p><p>\u00abIl domicilio \u00e8 inviolabile.<\/p><p>\u00abNessuno vi si pu\u00f2 introdurre o eseguirvi ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi di legge o per ordine dell\u2019Autorit\u00e0 giudiziaria, salvo quanto previsto dalla legge per esigenze di sanit\u00e0 o di pubblica incolumit\u00e0.<\/p><p>\u00abSolo in casi eccezionali di necessit\u00e0 ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l\u2019Autorit\u00e0 di pubblica sicurezza pu\u00f2 prendere misure provvisorie che debbono essere comunicate entro quarantotto ore all\u2019Autorit\u00e0 giudiziaria. Per la convalida valgono le disposizioni dell\u2019articolo precedente.<\/p><p>\u00abGli ufficiali della pubblica sicurezza potranno introdursi nel luogo o nei luoghi, diversi dall\u2019abitazione, ove la persona esplichi la sua attivit\u00e0, per i soli accertamenti previsti dalla legge in materia economica e fiscale\u00bb.<\/p><p>TUPINI, <em>Presidente della prima Sottocommissione<\/em>. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>TUPINI, <em>Presidente della prima Sottocommissione<\/em>. Onorevoli colleghi, l\u2019onorevole Lucifero mi consenta di prendere la parola prima di lui per una mozione d\u2019ordine. Viene proposto un articolo 8-<em>bis<\/em> a titolo di sdoppiamento dell\u2019articolo 8 e al fine di dare un rilievo speciale alla libert\u00e0 del domicilio.<\/p><p>La Commissione \u00e8 favorevole a questo emendamento e se del pari vi consentir\u00e0 l\u2019Assemblea, l\u2019articolo 8-<em>bis<\/em> potr\u00e0 diventare l\u2019articolo 9 della Costituzione.<\/p><p>Se l\u2019onorevole Presidente consente, potrei, a questo punto, rispondere a tutti coloro che hanno parlato sull\u2019articolo 8, eccettuata la questione riguardante il domicilio.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Tupini, alcuni presentatori di emendamenti hanno gi\u00e0 trattato di questo particolare problema. Ora l\u2019onorevole Lucifero presenta un suo emendamento in materia. Il primo emendamento, quello dell\u2019onorevole Bulloni, \u00e8 gi\u00e0 stato svolto, e quindi, il parere che ella potrebbe pronunciare in merito a nome della Commissione sarebbe tardivo.<\/p><p>TUPINI, <em>Presidente della prima Sottocommissione<\/em>. Vi \u00e8 la proposta di un articolo 8-<em>bis<\/em> anche da parte dell\u2019onorevole Basso e altri.<\/p><p>PRESIDENTE. Questa proposta mi \u00e8 pervenuta adesso. Ad ogni modo penso che siccome la proposta di redigere separatamente un articolo 8-<em>bis<\/em> \u00e8 sorta nell\u2019esame dell\u2019articolo 8, si possono esaminare insieme i due articoli che disciplinano la stessa materia.<\/p><p>L\u2019onorevole Lucifero ha facolt\u00e0 di svolgere il suo emendamento.<\/p><p>LUCIFERO. Volevo dire la stessa cosa. Il mio emendamento, come quelli dell\u2019onorevole Bulloni e dell\u2019onorevole Basso, si riferisce all\u2019articolo 8. Esso consiste innanzitutto nella proposta di sdoppiare nell\u2019articolo 8 quello che riguarda la libert\u00e0 personale da quanto riguarda la libert\u00e0 domiciliare; e in secondo luogo nel contenuto dell\u2019emendamento stesso.<\/p><p>Non mi soffermo sull\u2019opportunit\u00e0 dello sdoppiamento, perch\u00e9 gi\u00e0 \u00e8 stata illustrata.<\/p><p>La libert\u00e0 di domicilio era gi\u00e0 stata accennata di striscio in una parola \u00abo domiciliare\u00bb, mentre invece noi troviamo che il domicilio \u00e8 una cosa talmente sacra e cos\u00ec integrante della persona umana che non possiamo non garantirlo in modo particolare ed evidente.<\/p><p>Non m\u2019intratterr\u00f2 nemmeno sui primi tre commi del mio emendamento, i quali pi\u00f9 o meno corrispondono a quelli presentati da altri colleghi.<\/p><p>Ho tenuto solamente a chiarire che non costituisce violazione di domicilio la penetrazione in esso, quando si faccia in applicazione di leggi dettate per esigenze di incolumit\u00e0 o sanit\u00e0 pubblica.<\/p><p>\u00c8 evidente che, se ufficiali sanitari, in caso di epidemia, fanno visite domiciliari, per constatare l\u2019esistenza di ammalati o di condizioni sanitarie adeguate, questo non pu\u00f2 considerarsi violazione di domicilio.<\/p><p>Io richiamo l\u2019attenzione dell\u2019Assemblea sull\u2019ultimo comma del mio emendamento:<\/p><p>\u00abGli ufficiali di pubblica sicurezza potranno introdursi nel luogo o nei luoghi diversi dall\u2019abitazione, ove la persona esplichi le sue attivit\u00e0, per i soli accertamenti previsti dalla legge in materia economica e fiscale\u00bb.<\/p><p>Io mi riporto ad una frase detta dal relatore onorevole Basso, cio\u00e8: Vi sono degli urti, certe volte, tra le formule tradizionali e le realt\u00e0 nuove.<\/p><p>Ora, l\u2019inviolabilit\u00e0 del domicilio ha qualcosa di sacro, di religioso nelle sue origini. Ma la vita moderna, ha sempre dovuto porre a questo asilo, che \u00e8 la casa dell\u2019uomo, nuovi limiti, per le necessit\u00e0 della vita sociale e collettiva.<\/p><p>Oggi siamo arrivati ad un punto, in cui veramente la casa e l\u2019ufficio non sono pi\u00f9 la stessa cosa per il cittadino. Ed allora, di fronte a questa nuova realt\u00e0, dobbiamo anche avere il coraggio, non solo di pensare in termini nuovi, ma di parlare in termini nuovi. Cio\u00e8: visto che questa realt\u00e0 c\u2019\u00e8, che casa ed ufficio non sono pi\u00f9 la stessa cosa, visto che l\u2019uomo svolge una quantit\u00e0 di attivit\u00e0 nel suo ufficio, sulle quali lo Stato deve esercitare sorveglianza e controllo per ragioni fiscali e per l\u2019applicazione di leggi economiche, \u00e8 evidente che dobbiamo garantire questa distinzione fra casa ed ufficio.<\/p><p>E noi possiamo garantire la inviolabilit\u00e0 del domicilio, che \u00e8 il tetto del cittadino e della sua famiglia, soltanto quando avremo chiarito che per questo non valgono le stesse norme che valgono per il suo ufficio, dove egli tiene le sue carte.<\/p><p>N\u00e9 si dica che, alla fine, questa differenziazione potrebbe facilitare l\u2019evasione del cittadino a determinati obblighi, trasportando dall\u2019ufficio a casa quello che non vuole sia visto; perch\u00e9, anzi, accadr\u00e0 proprio il contrario. Quando il cittadino sapr\u00e0 che, se nel suo ufficio la \u00abtributaria\u00bb non trova quel tale registro, non solo gli appioppa una multa, ma viene a frugargli dentro casa, il registro sar\u00e0 tenuto in ufficio.<\/p><p>Sar\u00e0 un incentivo per obbligare il cittadino a fare il suo dovere.<\/p><p>D\u2019altra parte io, conservatore, sono del parere che dobbiamo avere il coraggio di adattare ai tempi alcune formule tradizionali.<\/p><p>Oggi i tempi sono quelli che sono e l\u2019evoluzione ha portato a questo: che il domicilio comprende la casa e l\u2019ufficio; la casa privata del cittadino ed anche l\u2019ufficio dell\u2019ente e delle societ\u00e0.<\/p><p>Se vogliamo garantire la casa, dobbiamo distinguerla dall\u2019ufficio. \u00c8 una cosa nuova che introduciamo nella Costituzione.<\/p><p>D\u2019altra parte, le Costituzioni si fanno per introdurre novit\u00e0; e delle novit\u00e0 quando sono sagge, non bisogna aver paura.<\/p><p>Noi, conservatori, amiamo certe novit\u00e0, perch\u00e9 esse rinverdiscono e garantiscono gli istituti.<\/p><p>PRESIDENTE. Gli onorevoli Basso, Laconi, Mortati e Perassi hanno presentato la seguente formulazione dell\u2019articolo 8-<em>bis<\/em>, che rinunciano ad illustrare:<\/p><p>\u00abIl domicilio \u00e8 inviolabile.<\/p><p>\u00abNessuno vi si pu\u00f2 introdurre o eseguirvi ispezioni o perquisizioni o sequestri, senza ordine motivato dall\u2019Autorit\u00e0 giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.<\/p><p>\u00abPer i casi eccezionali di necessit\u00e0 e di urgenza valgono le disposizioni dell\u2019articolo precedente a tutela della libert\u00e0 della persona.<\/p><p>\u00abGli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanit\u00e0, di incolumit\u00e0 pubblica o per scopi economici e fiscali sono regolati da leggi speciali\u00bb.<\/p><p>Sono stati cos\u00ec svolti tutti gli emendamenti relativi agli articoli 8 e 8-<em>bis<\/em>. Dobbiamo ora passare alla votazione sugli emendamenti stessi.<\/p><p>Alcuni di essi si contrappongono comma per comma, altri in una maniera non cos\u00ec precisa.<\/p><p>Vi \u00e8 anzitutto l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Mastino Pietro, che tende a sostituire l\u2019articolo 8 col seguente:<\/p><p>\u00ab<em>Sostituire col seguente<\/em><em>:<\/em><\/p><p>\u00abLa persona umana \u00e8 inviolabile\u00bb.<\/p><p>Non essendo presente l\u2019onorevole Mastino Pietro, l\u2019emendamento si intende decaduto.<\/p><p>Chiedo alla Commissione di esprimere il suo avviso sugli emendamenti.<\/p><p>TUPINI, <em>Presidente della prima Sottocommissione<\/em>. Faccio notare prima di tutto all\u2019onorevole Bulloni che, come gi\u00e0 si \u00e8 detto in precedenza, la Commissione \u00e8 stata favorevole ad accogliere, non gi\u00e0 il testo dell\u2019emendamento che riguarda la inviolabilit\u00e0 del domicilio, ma l\u2019idea che per quanto attiene al domicilio si debba fare un articolo a parte. Questo emendamento \u00e8 stato gi\u00e0 proposto da vari oratori e l\u2019onorevole Lucifero ha proposto a sua volta un emendamento all\u2019emendamento, ma di questo parleremo dopo.<\/p><p>Per ora io mi limiterei a proporre alla Assemblea, per la regolarit\u00e0 della discussione dei vari emendamenti, che, poich\u00e9 si \u00e8 deciso di accettare l\u2019idea dello sdoppiamento dell\u2019articolo 8 per fare un posto speciale alla questione della libert\u00e0 e della inviolabilit\u00e0 del domicilio, l\u2019articolo cos\u00ec come \u00e8 presentato dalla Commissione rimanesse integro, meno l\u2019inciso \u00abo domiciliare\u00bb alla terza riga del primo capoverso.<\/p><p>Riprendendo quindi in esame l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Bulloni, mi affretto a dire al collega che le idee in esso contenute non ci trovano sostanzialmente avversi; ma noi riteniamo che il concetto espresso nel suo emendamento sia meglio formulato nell\u2019articolo del progetto dove, quando si dice che non \u00e8 ammessa alcuna forma di detenzione o qualsiasi altra restrizione della libert\u00e0 personale, intendiamo riferirci anche a quel fermo di polizia, o arresto di polizia, che non vorremmo nemmeno vedere onorato di menzione in un articolo di Costituzione, in quanto che ci basta, con termine pi\u00f9 tecnico e pi\u00f9 appropriato, comprendervi anche il fermo, quando diciamo \u00abdetenzione o qualsiasi altra restrizione\u00bb.<\/p><p>Quanto poi al resto dell\u2019emendamento, faccio osservare all\u2019onorevole Bulloni che, in fondo, la preoccupazione di che \u00e8 saturo tutto l\u2019articolo del progetto \u00e8 quella che io ho avuto l\u2019onore di svolgere poc\u2019anzi e cio\u00e8 di fissare dei punti fermi di garanzia della libert\u00e0 del cittadino. Ed \u00e8 perci\u00f2 che l\u2019articolo del progetto fa continuo riferimento alla legge e all\u2019autorit\u00e0 del magistrato.<\/p><p>Crediamo, con questa formula, di avere esaurito e di avere anche accolto tutte le preoccupazioni di cui si \u00e8 fatto eloquente interprete l\u2019onorevole Bulloni allorquando ha svolto il suo emendamento; per cui io, arrivato a questo punto, mi permetto di pregare l\u2019onorevole Bulloni di non insistere nella sua proposta e l\u2019Assemblea di votare l\u2019articolo cos\u00ec come \u00e8 stato da noi presentato.<\/p><p>Segue nell\u2019ordine l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Costantini. Valgono per questo, a me sembra, le considerazioni che ho avuto l\u2019onore di svolgere a proposito dell\u2019emendamento dell\u2019onorevole Bulloni. Solo faccio osservare all\u2019onorevole Costantini che la sua preoccupazione di stringatezza, che rappresenta il criterio direttivo del suo emendamento, potrebbe essere pericolosa, dato che si parla soltanto della flagranza e non si precisa, cos\u00ec come noi abbiamo creduto \u2013 sia pure in limiti il pi\u00f9 possibile concisi \u2013 questa esigenza razionale di tutela della libert\u00e0 personale. Noi crediamo che queste esigenze siano meglio sodisfatte dalla nostra formula, anche se all\u2019onorevole Costantini sembra troppo ridondante. L\u2019onorevole Costantini sa che sono affiorate nella discussione generale delle preoccupazioni di carattere opposto: che fossimo stati, cio\u00e8, troppo stringati; e noi abbiamo detto le ragioni per cui crediamo che si possano vedere esaudite e sodisfatte tanto le esigenze di coloro che vorrebbero dire di meno, quanto le esigenze di coloro che vorrebbero dire di pi\u00f9.<\/p><p>Analoga considerazione devo fare all\u2019onorevole Bettiol. In fondo, egli riproduce, quasi negli stessi termini, quello che l\u2019onorevole Bulloni ha compreso nel suo emendamento. Valgano anche per lei, onorevole Bettiol, le considerazioni da me svolte a sostegno della formulazione presentata dalla Commissione.<\/p><p>Circa l\u2019emendamento aggiuntivo proposto dall\u2019onorevole Crispo in ordine al sequestro di cose o atti, faccio osservare che la Commissione \u00e8 disposta ad accettarlo, ma con riserva di proporne il collocamento nel comma dell\u2019articolo 8-<em>bis<\/em> relativo alla libert\u00e0 del domicilio.<\/p><p>L\u2019emendamento dell\u2019onorevole Gabrieli si esprime in termini cos\u00ec concisi e stringati da superare quelli stessi dell\u2019onorevole Costantini. Devo osservare all\u2019onorevole Gabrieli che a voler essere troppo brevi si rischia di diventare oscuri, e perci\u00f2 lo invito a non insistere per le stesse ragioni che mi hanno indotto a respingere l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Costantini, tanto pi\u00f9 che la formula del progetto pu\u00f2 sodisfare, a mio avviso, le nobili preoccupazioni dell\u2019onorevole Gabrieli.<\/p><p>All\u2019onorevole Caroleo osservo, a proposito del suo emendamento, col quale propone di premettere alle parole \u00abmisure provvisorie\u00bb l\u2019altra \u00abprestabilite\u00bb, che ove la nostra formula fa riferimento alla legge, il concetto di prestabilito o di previsto \u00e8 implicito. Si tratta quindi di un\u2019aggiunta superflua o pleonastica e perci\u00f2 lo preghiamo di non insistervi. Quanto poi all\u2019emendamento dello stesso onorevole Caroleo, col quale si propone la soppressione delle parole \u00abe restano prive di ogni effetto\u00bb, osservo che la formula del progetto contempla due ordini di casi: il caso di privazione della libert\u00e0 personale ed il caso di perquisizione di carattere personale.<\/p><p>Ella comprende, onorevole Caroleo, che se togliamo le parole \u00abrestano prive di ogni effetto\u00bb, rimane senza senso la conservazione dell\u2019ipotesi di perquisizione che, quando \u00e8 avvenuta, almeno nella sua materialit\u00e0, non pu\u00f2 rimanere priva di effetto. Non si pu\u00f2 revocare ci\u00f2 che \u00e8 irrevocabile. La perquisizione quando \u00e8 fatta \u00e8 fatta. Il pi\u00f9 che possiamo dire \u00e8 che le misure provvisorie restano prive di ogni effetto giuridico. Ed \u00e8 per questa ragione, proprio in relazione al valore che questa formulazione ha ed al concetto a cui si riferisce, che noi preghiamo l\u2019onorevole Caroleo di non insistere nel suo emendamento. E cos\u00ec pure di ritirare il terzo emendamento diretto ad aggiungere \u00abimmediatamente\u00bb alla parola \u00abrevocate\u00bb. Evidentemente nella parola \u00abrevocate\u00bb \u00e8 implicito il concetto dell\u2019immediatezza. Ogni aggiunta inutile \u00e8 superflua e perci\u00f2 confido nel consentimento dell\u2019onorevole Caroleo.<\/p><p>CAROLEO. \u00c8 per chiarire: immediatamente se non avviene la convalida.<\/p><p>TUPINI, <em>Presidente della prima Sottocommissione<\/em>. Questo lo dice la legge: quindi \u00abimmediatamente\u00bb pu\u00f2 effettivamente essere anche qui un termine pleonastico, perch\u00e9 \u00e8 automatico che vengano revocate di diritto. Se mai potremmo dire \u00abdi diritto\u00bb. Proponga, se crede, onorevole Caroleo, un emendamento in questo senso.<\/p><p>CAROLEO. Lo propongo senz\u2019altro.<\/p><p>TUPINI, <em>Presidente della prima Sottocommissione<\/em>. All\u2019onorevole Crispo rivolgo la preghiera di voler ritirare il suo emendamento che sostituisce \u00abautorit\u00e0 di polizia\u00bb ad \u00abautorit\u00e0 di pubblica sicurezza\u00bb. Noi abbiamo sempre parlato in tutti questi articoli di autorit\u00e0 di pubblica sicurezza che riteniamo sia pi\u00f9 proprio. Questa \u00e8 veramente una questione che potrebbe rientrare in quelle di stile e che hanno quindi un valore formale e non sostanziale. Comunque, onorevole Crispo, per noi \u00abautorit\u00e0 di pubblica sicurezza\u00bb \u00e8 preferibile all\u2019altra \u00abautorit\u00e0 di polizia\u00bb da lei proposta.<\/p><p>CRISPO. L\u2019autorit\u00e0 di pubblica sicurezza \u00e8 un corpo determinato, e ci\u00f2 potrebbe dar luogo ad equivoci. Potrebbe far pensare che non comprende anche i carabinieri.<\/p><p>TUPINI, <em>Presidente della prima Sottocommissione<\/em>. No, \u00e8 pi\u00f9 estesa, perch\u00e9 l\u2019autorit\u00e0 di pubblica sicurezza comprende tutta la forza pubblica.<\/p><p>CRISPO. Il mio concetto \u00e8 che questa dizione potrebbe dare luogo ad equivoco.<\/p><p>TUPINI, <em>Presidente della prima Sottocommissione<\/em>. L\u2019onorevole Grilli propone la soppressione dell\u2019ultima parte dell\u2019articolo 8. Altrettanto vorrebbe l\u2019onorevole Costantini. Altri colleghi hanno sostenuto il pensiero opposto. Noi siamo con questi ultimi, non soltanto per le ragioni gi\u00e0 dette, ma anche per un\u2019altra ragione, cio\u00e8 per il senso di umanit\u00e0 che vi si afferma e che rappresenta un titolo d\u2019onore, un sigillo speciale di questa nostra Costituzione. Spero che l\u2019onorevole Grilli vorr\u00e0 condividere questo apprezzamento, nel quale la Commissione \u00e8 stata e si mantiene unanime.<\/p><p>L\u2019onorevole Patricolo vorr\u00e0 consentire di rinviare la sua proposta di trasferimento di questo articolo a quando dovremo prendere in esame i suoi precedenti emendamenti che riguardano l\u2019intero capitolo.<\/p><p>L\u2019onorevole Murgia desidera stabilire i limiti massimi della carcerazione preventiva. A ci\u00f2, io penso, dovr\u00e0 provvedere la legge. In sede costituzionale mi sembra sufficiente il costante riferimento del progetto alla legge e all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria. Noi diamo le direttive generali, dalle quali il legislatore non potr\u00e0 n\u00e9 dovr\u00e0 mai allontanarsi. Domando perci\u00f2 all\u2019onorevole Murgia di non insistere nel suo emendamento, la cui esigenza mi sembra sodisfatta dalla nostra formula.<\/p><p>L\u2019onorevole Veroni ha proposto un emendamento che vorrei chiamare formale, non sostanziale. Esso riguarda l\u2019ultima parte dell\u2019articolo 8, perch\u00e9 alle parole: \u00ab\u00c8 punita\u00bb si premetta \u00abrepressa\u00bb e precisamente: \u00ab\u00c8 repressa e punita\u00bb.<\/p><p>Onorevole Veroni, nell\u2019affermazione di punizione, mi pare sia implicito il concetto di repressione. Se \u00e8 punita, \u00e8 evidentemente repressa. Noi crediamo che il suo emendamento sia pleonastico e preferiamo perci\u00f2 la nostra formula.<\/p><p>Preferiamo del pari questa formula anche nei confronti di coloro che hanno domandato nei loro emendamenti di sostituirla con l\u2019altra: \u00ab\u00e8 vietata\u00bb. Noi abbiamo fatto oggetto, in sede di Commissione, di attento esame anche questo emendamento ed abbiamo ritenuto che fosse pi\u00f9 fortemente espresso il concetto nel verbo: \u00ab\u00e8 punita\u00bb, cio\u00e8 \u00e8 repressa con punizione.<\/p><p>Credo cos\u00ec di avere risposto a tutti coloro che sono intervenuti nella discussione, o che hanno presentato emendamenti.<\/p><p>PREZIOSI, Non ha risposto al mio.<\/p><p>TUPINI, <em>Presidente della prima Sottocommissione<\/em>. Scusi, onorevole Preziosi, non l\u2019avevo veduta.<\/p><p>L\u2019onorevole Preziosi ha proposto di sostituire l\u2019ultimo periodo del terzo comma col seguente:<\/p><p>\u00abLa quale ha l\u2019obbligo di provvedere alla convalida di esso entro le successive quarant\u2019otto ore, altrimenti si intendono revocate e prive di ogni effetto\u00bb.<\/p><p>Lei, onorevole Preziosi, ha pratica forense, forse anche pi\u00f9 di me, perch\u00e9 esercita la professione legale con maggiore intensit\u00e0 di quello che non faccia io, almeno in questi momenti: lei sa quanto sia difficile in un termine cos\u00ec breve, tassativamente stabilito \u2013 nientemeno! \u2013 dalla Costituzione, di poter fare tutti quegli accertamenti che possono portare <em>ratione cognita<\/em>, o <em>cognita causa<\/em>, a un provvedimento successivo dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria. Abbiamo esaminato con molta attenzione questa sua proposta in sede di Commissione, e ci siamo resi conto della difficolt\u00e0 di dover fissare nella Costituzione un termine cos\u00ec perentorio, soprattutto per questo ordine di considerazioni: se questo termine \u00e8 possibile mantenerlo, sarebbe facile anche accoglierlo; ma, come noi siamo convinti che non \u00e8 possibile esaurire in cos\u00ec breve termine l\u2019intervento dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria, allora possono derivarne due conseguenze opposte: o che il termine cada in desuetudine, o che occorra prorogarlo mediante una modifica della Costituzione. L\u2019onorevole Preziosi vorr\u00e0 quindi rendersi conto della gravit\u00e0 delle conseguenze, ad evitare le quali non c\u2019\u00e8 che da tener ferma la formula del progetto. Naturalmente il legislatore futuro non potr\u00e0 non attenersi a termini brevi in omaggio alle considerazioni espresse dall\u2019onorevole Preziosi, e che sono da noi tutti condivise, ma volerli fissare fin da ora mi sembra imprudente e pericoloso. Lo stesso onorevole Veroni, nel richiamare i provvedimenti legislativi da me a suo tempo adottati come Ministro di grazia e giustizia, ha voluto associarsi alle stesse mie preoccupazioni. Del che lo ringrazio, mentre prego l\u2019onorevole Preziosi di non voler insistere nel suo emendamento.<\/p><p>L\u2019onorevole Crispo, a sua volta, ha presentato il seguente emendamento: \u00abAll\u2019ultimo comma, aggiungere: \u00c8 assolutamente vietato privare della libert\u00e0 personale chiunque sia estraneo al fatto pel quale l\u2019autorit\u00e0 di polizia procede\u00bb.<\/p><p>Rispondo che l\u2019esigenza manifestata dall\u2019onorevole Crispo pu\u00f2 essere sodisfatta dal primo comma dell\u2019articolo 21. Se mai, potremo meglio chiarire, nel senso da lui indicato, la portata di questo comma.<\/p><p>CRISPO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CRISPO. Desidero dare solo un chiarimento. L\u2019articolo 21 si riferisce ad un concetto di diritto penale. L\u2019articolo 8, col comma che io proponevo di aggiungere, si riferisce, invece, ad un provvedimento di polizia, e precisamente a quel caso frequentissimo di persone di famiglia che vengono fermate allo scopo di indurre gli indiziati a presentarsi. \u00c8 noto che ci\u00f2 avviene ogni giorno: si ferma il padre, si ferma il fratello, si fermano i familiari del prevenuto.<\/p><p>TUPINI, <em>Presidente della prima Sottocommissione<\/em>. Onorevole Crispo, le rispondo subito. Quando lei tiene fermo il concetto fondamentale che la responsabilit\u00e0 \u00e8 personale, \u00e8 evidente che la legge non potr\u00e0 se non adottare criteri idonei al fine da lei desiderato, e ci\u00f2 anche in relazione ai procedimenti di polizia.<\/p><p>Giunti a questo punto, credo di avere esaurito le mie risposte ai vari emendamenti, e perci\u00f2 potremo, dopo la votazione di questo articolo, passare all\u2019esame del successivo.<\/p><p>PRESIDENTE. Credo che, per prima cosa, dobbiamo decidere se il testo dell\u2019articolo 8, cos\u00ec come \u00e8 stato inizialmente proposto dalla Commissione, debba essere sdoppiato o no, dato che la Commissione ha dichiarato di aderire al concetto dello sdoppiamento.<\/p><p>Pongo pertanto in votazione il principio della separazione della materia dell\u2019articolo 8 in due articoli, che per adesso chiameremo 8 e 8-<em>bis<\/em>, salvo poi a mutare la numerazione, tenendo presente che la Commissione ha aderito al principio dello sdoppiamento.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>BULLONI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>BULLONI. Convengo con l\u2019onorevole Tupini che, in sostanza, l\u2019emendamento da me formulato trova corrispondenza nell\u2019articolo proposto dall\u2019onorevole Commissione. \u00c8 per\u00f2 su una questione di tecnica giuridica che mi permetto richiamare l\u2019attenzione dell\u2019onorevole Commissione e la benevolenza degli onorevoli colleghi. Non \u00e8 ammessa alcuna restrizione della libert\u00e0 personale se non per atto motivato dell\u2019Autorit\u00e0 giudiziaria. Ma noi dobbiamo avere presente il caso di flagranza del reato. Pretendere la motivazione dell\u2019Autorit\u00e0 giudiziaria per limitare la libert\u00e0 personale nel caso di flagranza \u00e8 un assurdo. (<em>Commenti<\/em>).<\/p><p>Si dice che l\u2019arresto in flagranza potrebbe rientrare nei casi eccezionali di necessit\u00e0 e di urgenza e quindi tassativamente indicati dalla legge. Ed ecco la questione di tecnica giuridica che io ho fatto, perch\u00e9 l\u2019arresto in flagranza non \u00e8 un caso eccezionale, di necessit\u00e0 e di urgenza: \u00e8 un caso normale che legittima la limitazione della libert\u00e0 personale; per cui ritengo che l\u2019articolo proposto dalla Commissione possa essere accettato, purch\u00e9 si aggiungano, alla fine del secondo comma, le parole: \u00absalvo il caso di flagranza di reato\u00bb.<\/p><p>\u00c8 la tecnica giuridica che vuole questa aggiunta, onde chiarire meglio il concetto. Il caso di flagranza non \u00e8 un caso eccezionale, che richieda misure provvisorie.<\/p><p>TUPINI, <em>Presidente della prima Sottocommissione<\/em>. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>TUPINI, <em>Presidente della prima Sottocommissione<\/em>. Non possiamo accedere alla proposta dell\u2019onorevole Bulloni, perch\u00e9 la sua esigenza \u00e8 sodisfatta dalla formulazione contenuta nel secondo capoverso dell\u2019articolo. Tutt\u2019al pi\u00f9, per quelle esigenze di tecnica giuridica alle quali tanto tiene l\u2019onorevole Bulloni, potremmo consentire di togliere la parola \u00abeccezionali\u00bb e lasciare solo \u00abin casi di necessit\u00e0 e di urgenza\u00bb, che contemplino anche il caso di flagranza. Se questo sodisfa meglio lo squisito senso di tecnica giuridica al quale si riferisce l\u2019onorevole Bulloni, noi saremmo disposti a togliere la parola \u00abeccezionali\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Allora s\u2019intende tolta la parola eccezionale.<\/p><p>TUPINI, <em>Presidente della prima Sottocommissione<\/em>. D\u2019accordo.<\/p><p>LUCIFERO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>LUCIFERO. Ritengo invece che la parola \u00abeccezionali\u00bb sia necessaria e ne spiego le ragioni.<\/p><p>Essa era nel testo. La Commissione della quale faccio parte l\u2019ha ritirata. Credo di dover illustrare qui brevissimamente le ragioni per le quali ritengo di mantenerla, perch\u00e9 in questo capoverso, che \u00e8 inspirato proprio da quei sentimenti di reazione legislativa ai fatti che si sono svolti precedentemente, l\u2019accento era proprio sulla parola \u00abeccezionali\u00bb, e noi adesso verremmo a togliere la parola che intendevamo porre in evidenza. Quindi sono del parere che la soppressione di questa parola muti profondamente il significato di quel capoverso. Ecco la ragione per la quale sostengo che la parola \u00abeccezionali\u00bb debba restare.<\/p><p>Il caso di flagranza \u00e8 un caso di legge, non \u00e8 un caso eccezionale. Quindi noi parliamo di casi eccezionali: cio\u00e8, questa facolt\u00e0 che noi, <em>obtorto collo<\/em>, abbiamo dato alla polizia di provvedere al fermo, la consentiamo solo in casi eccezionali. La parola \u00abeccezionali\u00bb \u00e8 la parola sulla quale tutto il capoverso regge.<\/p><p>TUPINI, <em>Presidente della prima Sottocommissione<\/em>. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>TUPINI, <em>Presidente della prima Sottocommissione<\/em>. Mi consenta l\u2019onorevole Presidente di rispondere brevemente all\u2019onorevole Lucifero, il quale ha compreso che solo per condiscendenza verso l\u2019onorevole Bulloni la Commissione era disposta a sopprimere la parola \u00abeccezionali\u00bb. Se l\u2019onorevole Lucifero, al contrario, v\u2019insiste e l\u2019Assemblea \u00e8 del suo parere, noi non ce ne dorremo.<\/p><p>Mi permetto di ricordare la fine del secondo capoverso, dopo la modifica accolta dalla Commissione, verrebbe modificata cos\u00ec: \u00abrestano prive di effetti giuridici\u00bb invece di \u00abprive di ogni effetto\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Caroleo, ella insiste sull\u2019emendamento?<\/p><p>CAROLEO. Io, dopo quanto ha spiegato e in parte ammesso il Presidente della Sottocommissione, non insisto. Per\u00f2 vorrei domandare all\u2019onorevole Tupini un chiarimento, che egli non mi ha dato, a proposito delle conseguenze della frase: \u00abRestano prive di ogni effetto\u00bb che \u00e8 divenuta ora \u00abprive di effetti giuridici\u00bb, in relazione a quel sospetto, che potrebbe sorgere, di esonero di responsabilit\u00e0 dell\u2019agente resosi colpevole di violazione di diritti, in contrasto con quanto \u00e8 detto nell\u2019articolo 22. La mia preoccupazione \u00e8 suggerita principalmente dal fatto che nel vigente testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, all\u2019articolo 7, \u00e8 stabilito l\u2019esonero completo. Vi sono stati casi molto gravi, finiti con la liberazione totale dei funzionari e dello Stato.<\/p><p>TUPINI, <em>Presidente della prima Sottocommissione<\/em>. Questo si riferisce soltanto alla persona per la quale si fosse addivenuti a misure di prevenzione, ma l\u2019articolo 22 resta fermo. Siamo perfettamente d\u2019accordo.<\/p><p>BETTIOL. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>BETTIOL. Dopo lo sdoppiamento dell\u2019articolo 8 sono venute in gran parte meno le ragioni che mi avevano portato a formulare il mio articolo; per cui ritiro il mio emendamento, insistendo soltanto sulla formula: \u00ab\u00c8 vietata ogni violenza fisica o morale\u00bb, perch\u00e9 dal punto di vista costituzionale \u00e8 il termine pi\u00f9 appropriato. Qui non siamo in sede di Codice penale, ma siamo in sede costituzionale, dove deve essere posta la norma fondamentale che poi, in sede penale, deve trovare la sua specificazione.<\/p><p>TUPINI, <em>Presidente della prima Sottocommissione<\/em>. La Commissione mantiene la parola \u00abpunita\u00bb perch\u00e9 contiene anche il concetto del divieto.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Costantini mantiene il suo emendamento?<\/p><p>COSTANTINI. Si, lo mantengo.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Crispo rimette il suo primo emendamento all\u2019articolo 8-<em>bis<\/em>. Per\u00f2 l\u2019altro suo emendamento lo mantiene o lo ritira?<\/p><p>CRISPO. Lo mantengo, perch\u00e9 ritengo sia un concetto del tutto diverso da quello espresso nell\u2019articolo 21.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Gabrieli mantiene il suo emendamento?<\/p><p>GABRIELI. Dopo le dichiarazioni dell\u2019onorevole Tupini, non insisto e ritiro l\u2019emendamento.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Preziosi mantiene il suo emendamento?<\/p><p>PREZIOSI. Lo mantengo.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019onorevole Grilli mantiene la sua proposta?<\/p><p>GRILLI. Io avevo presentato la mia proposta, non perch\u00e9 fossi contrario al principio contenuto nel capoverso dell\u2019articolo 8, ma perch\u00e9 la norma \u00e8 gi\u00e0 contenuta nel Codice penale e mi sembra inutile. Comunque rinuncio all\u2019emendamento, augurandomi che la nuova parola della Costituzione sia pi\u00f9 efficace della vecchia parola del Codice penale.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Veroni, ella insiste nel suo emendamento?<\/p><p>VERONI. Non insisto.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Murgia, ella insiste nel suo emendamento?<\/p><p>MURGIA. Io voglio precisare che se il mio emendamento fosse respinto nessun limite vi sarebbe alla carcerazione preventiva degli imputati. Il 20 per cento dei detenuti sono assolti in istruttoria dopo lunghissima carcerazione, talvolta anche di anni; escono dal carcere semidistrutti nel fisico e nello spirito e molte volte anche economicamente rovinati, senza che nessuna seria prova abbia legittimato tale lunga carcerazione. E ci\u00f2 per qual motivo? Per il fatto che nessuna norma di legge n\u00e9 principio costituzionale imponevano al giudice, fino alla legge, inadeguata per\u00f2, del 1944, un limite alla carcerazione preventiva. La Commissione pare \u2013 da ci\u00f2 che ha affermato l\u2019onorevole Presidente \u2013 che non ritenga materia costituzionale, ma di legislazione ordinaria il mio emendamento. Ma se ci\u00f2 \u00e8, cito a sostegno della mia tesi la Costituzione degli Stati Uniti d\u2019America e l\u2019<em>Habeas Corpus<\/em> inglese, che impongono tassativamente non solo dei limiti alla custodia preventiva, ma sanciscono l\u2019obbligo della concessione della libert\u00e0 provvisoria ad eccezione di reati gravissimi come l\u2019omicidio e qualche altro. Questo principio, che \u00e8 insieme una garanzia fondamentale dell\u2019imputato e un\u2019alta esigenza di umanit\u00e0, deve essere sancito nella Costituzione per far trovare al giudice il tempo onde chiudere entro il pi\u00f9 breve termine l\u2019istruttoria. Sono dunque costretto a mantenere il mio emendamento e sottoporlo al voto dell\u2019Assemblea. (<em>Approvazioni<\/em>).<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Bulloni, ella mantiene il suo emendamento?<\/p><p>BULLONI. Rinunzio, alla condizione che si aggiungano, come ho gi\u00e0 detto, alla fine del secondo comma, le parole: \u00absalvo il caso di flagranza di reato\u00bb.<\/p><p>PRESIDENTE. Poich\u00e9 la Commissione ha dichiarato che non accetta questa sua aggiunta, ella insiste soltanto su di essa o su tutto l\u2019emendamento?<\/p><p>BULLONI. Soltanto sull\u2019aggiunta.<\/p><p>LUCIFERO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>LUCIFERO. Domando un chiarimento per evitare forse una votazione. L\u2019onorevole Tupini mantiene al terzo comma l\u2019espressione: \u00abin casi eccezionali\u00bb?<\/p><p>TUPINI, <em>Presidente della prima Sottocommissione<\/em>. La mantengo.<\/p><p>LUCIFERO. Allora non ho bisogno di insistere.<\/p><p>PRESIDENTE. Tutti gli emendamenti presentati mantengono la dizione del primo comma, e pertanto metto in votazione il primo comma dell\u2019articolo:<\/p><p>\u00abLa libert\u00e0 personale \u00e8 inviolabile\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>Nell\u2019emendamento proposto dall\u2019onorevole Costantini si unisce il primo al secondo comma. Si tratta di vedere se l\u2019Assemblea accetta questo criterio.<\/p><p>Pongo pertanto ai voti la proposta di fusione dei primi due commi dell\u2019articolo.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvata<\/em>).<\/p><p>Si passa, quindi alla votazione del secondo comma.<\/p><p>L\u2019onorevole Costantini intende che il secondo comma assuma la formula sintetica: \u00abLe limitazioni sono tassativamente fissate dalla legge\u00bb?<\/p><p>COSTANTINI. Essendosi gi\u00e0 fatta la votazione, ritengo sia inutile.<\/p><p>PRESIDENTE. Desidero chiarire che la votazione fatta non influisce assolutamente sulla formula da lei proposta, che potr\u00e0 esser messa in votazione. Ritiene che la votazione gi\u00e0 fatta assorba il suo emendamento?<\/p><p>COSTANTINI. Per me, s\u00ec.<\/p><p>PRESIDENTE. Resta, dunque, la formulazione nel testo della Commissione, salvo a votare successivamente la proposta Bulloni.<\/p><p>Pongo ai voti il secondo comma nel testo della Commissione, salvo la soppressione delle parole \u00abo domiciliare\u00bb:<\/p><p>\u00abNon \u00e8 ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, n\u00e9 qualsiasi altra restrizione della libert\u00e0 personale, se non per atto motivato dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>Dobbiamo ora votare l\u2019emendamento aggiuntivo dell\u2019onorevole Bulloni:<\/p><p>\u00absalvo il caso di flagranza di reato\u00bb.<\/p><p>TUPINI, <em>Presidente della prima Sottocommissione<\/em>. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>TUPINI, <em>Presidente della prima Sottocommissione<\/em>. Onorevole Bulloni, noi potremmo accogliere il suo emendamento e metterlo in testa al secondo capoverso, senza togliere quella euritmia dell\u2019articolo, che noi vogliamo conservare, e ci\u00f2 anche al fine di una maggiore garanzia.<\/p><p>VERONI. Ma la flagranza \u00e8 un caso di legge&#8230;<\/p><p>TUPINI, <em>Presidente della prima Sottocommissione<\/em>. Noi siamo disposti ad accettare l\u2019emendamento Bulloni, che riguarda i casi di flagranza di reato e inserirlo nel primo rigo del secondo capoverso dell\u2019articolo, dicendo perci\u00f2: \u00abIn casi eccezionali di necessit\u00e0 ed urgenza, ed in casi di flagranza di reato\u00bb.<\/p><p>BULLONI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>BULLONI. Si tratta di una misura provvisoria. L\u2019esigenza del rispetto della tecnica giuridica non \u00e8 per\u00f2 soddisfatta. L\u2019arresto in flagranza \u00e8 un caso normale. \u00c8 poi una incongruenza dire che nel caso di arresto in flagranza si possono prendere delle misure provvisorie. Un\u2019altra osservazione \u00e8 questa: all\u2019arresto in flagranza non deve seguire la segnalazione all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria, ma deve seguire la denuncia. Io mi domando: a che scopo portare nella prima parte del terzo comma ci\u00f2 che logicamente si fa a chiusura del secondo comma?<\/p><p>TUPINI, <em>Presidente della prima Sottocommissione<\/em>. La ragione \u00e8 evidente: perch\u00e9 nel primo caso abbiamo soltanto contemplata la ipotesi di competenza dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria. Le misure provvisorie si riferiscono solo ai casi di flagranza. Comunque la Commissione mantiene il testo proposto.<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta dell\u2019onorevole Bulloni di aggiungere alla fine del secondo comma le parole: \u00absalvo il caso di flagranza di reato\u00bb.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvata<\/em>).<\/p><p>Passiamo alla votazione del 3\u00b0 comma. Gli emendamenti degli onorevoli Gabrieli e Caroleo sono stati ritirati.<\/p><p>Restano i seguenti emendamenti:<\/p><p><em>Al terzo comma, sostituire le parole:<\/em> autorit\u00e0 di pubblica sicurezza, <em>con le seguenti: <\/em>autorit\u00e0 di polizia.<\/p><p>Crispo.<\/p><p><em>Al terzo comma, sopprimere l\u2019ultimo periodo:<\/em> Se questa non le convalida nei termini di legge, sono revocate e restano prive di ogni effetto, <em>sostituendolo col seguente:<\/em> La quale ha l\u2019obbligo di provvedere alla convalida di esse entro le successive quarantotto ore, altrimenti si intendono revocate e prive di ogni effetto.<\/p><p>Preziosi.<\/p><p>Pongo in votazione il primo periodo del terzo comma nel testo della Commissione:<\/p><p>\u00abIn casi eccezionali di necessit\u00e0 ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l\u2019autorit\u00e0 di pubblica sicurezza pu\u00f2 prendere misure provvisorie, che devono essere comunicate entro quarantotto ore all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>Pongo ora in votazione l\u2019emendamento proposto dall\u2019onorevole Crispo:<\/p><p>\u00ab<em>Al terzo comma, sostituire le parole:<\/em> autorit\u00e0 di pubblica sicurezza, <em>con le seguenti: <\/em>autorit\u00e0 di polizia\u00bb.<\/p><p>CIFALDI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CIFALDI. Ritengo che sia opportuno aderire alla richiesta avanzata dall\u2019onorevole Crispo, perch\u00e9 non si tratta di una questione di forma, ma di sostanza.<\/p><p>L\u2019onorevole Tupini, a mio parere, non ha dato chiarimenti sufficienti: ha solo affermato che la Commissione era attaccata a quella forma.<\/p><p>TUPINI, <em>Presidente della prima Sottocommissione<\/em>. Ho detto che l\u2019espressione \u00abautorit\u00e0 di pubblica sicurezza\u00bb comprende sia la polizia che ogni altro ramo o settore d\u00ec forza pubblica.<\/p><p>CIFALDI. A mio avviso, sembra che si faccia pi\u00f9 che altro riferimento a quel corpo speciale che si chiama Corpo di pubblica sicurezza. Quando, invece, si vuol dire che tutte le autorit\u00e0 hanno questa facolt\u00e0, bisogna usare una frase pi\u00f9 lata, diversamente andremmo a provocare delle interpretazioni che potrebbero lasciare gravi dubbiezze.<\/p><p>In effetti, i carabinieri possono essere autorit\u00e0 di polizia, cos\u00ec come, nei casi specifici, la \u00abCelere\u00bb o qualunque altra forma di Corpo di polizia costituito.<\/p><p>E allora, quali possono essere le autorit\u00e0 che hanno questa facolt\u00e0? La forma pi\u00f9 lata di \u00abautorit\u00e0 di polizia\u00bb renderebbe indiscutibilmente pi\u00f9 chiara la dizione.<\/p><p>Dichiaro quindi che voter\u00f2 a favore della proposta Crispo.<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo in votazione l\u2019emendamento proposto dall\u2019onorevole Crispo.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>Passiamo ora alla votazione della seconda parte del terzo comma. Vi \u00e8 a questo proposito l\u2019emendamento Preziosi che tende a sostituire l\u2019ultimo periodo col seguente: \u00abLa quale ha l\u2019obbligo di provvedere alla convalida di esse entro le successive quarantotto ore, altrimenti si intendono revocate e prive di ogni effetto\u00bb. La diversit\u00e0 sostanziale dell\u2019emendamento Preziosi sta nello stabilire un limite entro il quale deve avvenire la convalida da parte dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria.<\/p><p>LUCIFERO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>LUCIFERO. Voteremo a favore dell\u2019emendamento Preziosi, perch\u00e9 se non stabiliamo un termine, daremo la possibilit\u00e0 al legislatore o di non stabilirne nessuno o di stabilire quello che vuole. La passata esperienza ci impone di stabilire dei limiti alla detenzione dell\u2019individuo il quale non sia colpevole di un fatto specifico, ma sia tenuto, per semplice sospetto, in carcere.<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo in votazione l\u2019emendamento Preziosi.<\/p><p>(<em>Dopo<\/em> <em>prova e controprova \u00e8 approvato<\/em>).<\/p><p>Vi \u00e8 la proposta dell\u2019onorevole Caroleo \u2013 cui la Commissione ha dichiarato di accedere \u2013 di aggiungere al terzo comma, dopo le parole: \u00absono revocate\u00bb le altre: \u00abdi diritto\u00bb.<\/p><p>RUSSO PEREZ. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>RUSSO PEREZ. \u00c8 pleonastico mettere \u00abdi diritto\u00bb, perch\u00e9, quando non si impone nessuna motivazione al provvedimento, si intende ch\u00e9 esso \u00e8 di diritto. Non ripetiamo parole inutili.<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo in votazione l\u2019emendamento aggiuntivo \u00abdi diritto\u00bb.<\/p><p>(<em>Dopo prova e controprova non \u00e8 approvato<\/em>).<\/p><p>Vi \u00e8 poi la formula proposta dalla Commissione, di sostituire nel terzo comma all\u2019espressione \u00abprive di ogni effetto\u00bb l\u2019altra \u00abprive di effetti giuridici\u00bb. L\u2019emendamento \u00e8 stato accettato dalla Commissione.<\/p><p>COSTANTINI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>COSTANTINI. A me sembra pi\u00f9 ampia la dizione \u00abprive di ogni effetto\u00bb, piuttosto che la dizione \u00abprive di effetti giuridici\u00bb. Mi pare che questa ultima formula sia limitata e circoscritta al solo campo legale o giuridico. Io proporrei quindi che si lasciasse il testo attuale: \u00abprive di ogni effetto\u00bb, nel quale \u00e8 incluso anche l\u2019effetto giuridico.<\/p><p>TUPINI, <em>Presidente della prima Sottocommissione<\/em>. La Commissione non insiste in questa formulazione.<\/p><p>PRESIDENTE. Allora la proposta decade. Il terzo comma resta pertanto cos\u00ec formulato:<\/p><p>\u00abIn casi eccezionali di necessit\u00e0 ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l\u2019autorit\u00e0 di polizia pu\u00f2 prendere misure provvisorie, che devono essere comunicato entro quarantotto ore all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria, la quale ha l\u2019obbligo di provvedere alla convalida di esse entro le successive quarantotto ore, altrimenti si intendono revocate e prive di ogni effetto\u00bb.<\/p><p>Vi \u00e8 poi l\u2019ultimo comma dell\u2019articolo:<\/p><p>\u00ab\u00c8 punita ogni violenza fisica o morale a danno delle persone comunque sottoposte a restrizione di libert\u00e0\u00bb.<\/p><p>COSTANTINI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>COSTANTINI. Penso che sia opportuno che l\u2019Assemblea si pronunci sulla questione se il comma stesso debba o non rimanere.<\/p><p>PRESIDENTE. Mi permetta, onorevole Costantini, di dirle che v\u2019era una proposta di soppressione dell\u2019onorevole Grilli, la quale \u00e8 stata ritirata. Non so quindi su quale base si possa mettere ai voti la soppressione.<\/p><p>COSTANTINI. Anche nel mio emendamento vi \u00e8 in sostanza la proposta di soppressione dell\u2019ultimo comma, in quanto si domanda di sostituire l\u2019articolo 8, come \u00e8 formulato dalla Commissione, con un altro articolo che non contiene la disposizione dell\u2019ultimo comma. Senza dirlo espressamente quindi, se ne domanda la soppressione.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Costantini, si pu\u00f2 anche accedere alla sua interpretazione, ma lei aveva presentato il testo di un articolo completo ed \u00e8 evidente che \u00e8 soltanto su quello che si vota. In ogni modo, avendo l\u2019onorevole Grilli ritirato la sua proposta di soppressione, lei pu\u00f2 farla sua.<\/p><p>COSTANTINI. Allora faccio mia la proposta dell\u2019onorevole Grilli per la soppressione dell\u2019ultimo comma dell\u2019articolo 8.<\/p><p>PRESIDENTE. Metto ai voti l\u2019emendamento soppressivo dell\u2019onorevole Costantini.<\/p><p>(<em>Non<\/em> \u00e8 <em>approvato<\/em>).<\/p><p>Vi \u00e8 ora da porre ai voti la proposta dell\u2019onorevole Bettiol e altri tendente a sostituire alle parole: \u00ab\u00c8 punita\u00bb le altre: \u00ab\u00c8 vietata\u00bb.<\/p><p>LUCIFERO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>LUCIFERO. Noi voteremo a favore della proposta dell\u2019onorevole Bettiol, perch\u00e9 pensiamo che \u00abvietata\u00bb sia una dizione tecnicamente pi\u00f9 esatta.<\/p><p>TONELLO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>TONELLO. Mi pare che sia bene lasciare la dizione \u00ab\u00c8 punita\u00bb, in quanto in essa \u00e8 implicito anche il divieto.<\/p><p>RUSSO PEREZ. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>RUSSO PEREZ. Ritengo che si debba dire \u00ab\u00c8 vietata\u00bb, nella Costituzione; la pena poi sar\u00e0 stabilita dalla legge.<\/p><p>PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta dell\u2019onorevole Bettiol, di sostituire: nell\u2019ultimo comma dell\u2019articolo 8 alle parole: \u00ab\u00c8 punita\u00bb le altre: \u00ab\u00c8 vietata\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>).<\/p><p>Pongo ai voti l\u2019ultimo comma cos\u00ec modificato: \u00ab\u00c8 vietata ogni violenza fisica o morale a danno delle persone comunque sottoposte a restrizioni di libert\u00e0\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>Dobbiamo ora procedere alla votazione dell\u2019emendamento presentato dall\u2019onorevole Crispo:<\/p><p>\u00ab<em>All\u2019ultimo comma aggiungere:<\/em> \u00c8 assolutamente vietato privare della libert\u00e0 personale chiunque sia estraneo al fatto per il quale l\u2019autorit\u00e0 di polizia procede\u00bb.<\/p><p>BADINI CONFALONIERI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>BADINI CONFALONIERI. Ritengo che sia opportuno votare l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Crispo per la seguente considerazione: Noi abbiamo adesso approvato una limitazione all\u2019autorit\u00e0 di polizia. L\u2019emendamento dell\u2019onorevole Crispo costituisce altra opportuna limitazione ad eventuali arbitr\u00ee della polizia. Chiunque abbia esperienza di prassi giudiziaria sa che talora la polizia, non trovando l\u2019inquisito, arresta i familiari nella speranza che l\u2019inquisito si presenti. Questo si vuole vietare con l\u2019emendamento dell\u2019onorevole Crispo.<\/p><p>Mi pare che l\u2019osservazione fatta dal Relatore della Commissione, cio\u00e8 che l\u2019articolo 21 stabilisce che la responsabilit\u00e0 penale \u00e8 personale, sia un fuor di luogo, perch\u00e9 l\u2019articolo 21 \u00e8 una norma di carattere penale, mentre nella fattispecie ci troviamo di fronte \u2013 ripeto \u2013 ad una limitazione ed inibizione contro possibili arbitr\u00ee della polizia.<\/p><p>PRESIDENTE. Metto ai voti l\u2019emendamento aggiuntivo dell\u2019onorevole Crispo.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>Vi \u00e8 ora l\u2019emendamento proposto dagli onorevoli Murgia, Avanzini, Benvenuti:<\/p><p><em>Aggiungere in fine:<\/em><\/p><p>\u00abLa legge determina i limiti massimi della carcerazione preventiva\u00bb.<\/p><p>LACONI. Chiedo di parlare por dichiarazione di voto.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>LACONI. Dichiaro che voteremo contro questo emendamento, per quanto ci rendiamo perfettamente conto dell\u2019esigenza contenuta nella proposta. L\u2019esigenza \u00e8 giusta, per\u00f2 l\u2019emendamento non dice nulla; \u00e8 cos\u00ec vago e generico che il suo contenuto pu\u00f2 ritenersi gi\u00e0 implicito. Ed \u00e8 una questione, soprattutto, che deve essere trattata dal Codice di procedura penale, non dalla Costituzione. Per tutte queste ragioni noi voteremo contro.<\/p><p>ROSSI PAOLO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>ROSSI PAOLO. Personalmente voter\u00f2 l\u2019emendamento, perch\u00e9 \u00e8 difficile che la Costituzione prestabilisca i termini della carcerazione preventiva. Ma se la Costituzione non li stabilisce, il Codice di procedura penale pu\u00f2 stabilirli a sua volta. Una delle cose veramente gravi della riforma penale fu precisamente l\u2019abolizione dei termini della carcerazione preventiva. Se noi, pertanto, non stabiliamo indiscutibilmente questo principio nella Costituzione, pu\u00f2 darsi che il legislatore lo dimentichi. \u00c8 per questo che io voter\u00f2 a favore.<\/p><p>LUCIFERO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>LUCIFERO. Noi voteremo a favore della proposta di emendamento presentata dall\u2019onorevole Murgia. \u00c8 necessario, infatti, che un limite sia stabilito: tutti gli emendamenti che stiamo votando sono nello stesso spirito; un limite ci deve essere, cos\u00ec che noi non apprenderemo pi\u00f9 che degli innocenti vengano assolti dopo 16 o 20 mesi di detenzione.<\/p><p>RUSSO PEREZ. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>RUSSO PEREZ. Vorrei ricordare che in alcuni nostri Codici, come in quello anteriore alla legge del 1913, i limiti della carcerazione preventiva non esistevano; ed accadeva cos\u00ec che un individuo facesse mesi ed anche anni di carcerazione preventiva per poi sentirsi dichiarare innocente.<\/p><p>Se, quindi, nella Carta costituzionale non venga stabilito che i limiti della carcerazione preventiva debbono essere fissati dalla legge, il Codice di procedura penale potrebbe farne a meno.<\/p><p>BETTIOL. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>BETTIOL. Il Codice di procedura penale stabilisce i termini delle istruttorie, che vengono calpestati, per garantire la libert\u00e0 individuale. Credo sia opportuno di fissare limiti precisi di l\u00e0 dai quali non si possa andare. Dichiaro pertanto di votare a favore.<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo in votazione l\u2019emendamento aggiuntivo dell\u2019onorevole Murgia: \u00abLa legge determina i limiti massimi della carcerazione preventiva\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>Con ci\u00f2 \u00e8 stato approvato tutto il testo dell\u2019articolo 8, di cui do lettura nella sua formulazione complessiva:<\/p><p>\u00abLa libert\u00e0 personale \u00e8 inviolabile.<\/p><p>\u00abNon \u00e8 ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale n\u00e9 qualsiasi altra restrizione della libert\u00e0 personale, se non per atto motivato dell\u2019Autorit\u00e0 giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.<\/p><p>\u00abIn casi eccezionali di necessit\u00e0 ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l\u2019autorit\u00e0 di polizia pu\u00f2 prendere misure provvisorie, che devono essere comunicate entro quarantotto ore all\u2019Autorit\u00e0 giudiziaria, la quale ha l\u2019obbligo di provvedere alla convalida di esse entro le successive quarantotto ore, altrimenti si intendono revocate e prive di ogni effetto.<\/p><p>\u00ab\u00c8 vietata ogni violenza fisica o morale a danno delle persone comunque sottoposte a restrizioni di libert\u00e0.<\/p><p>\u00ab\u00c8 assolutamente vietato privare della libert\u00e0 personale chiunque sia estraneo al fatto per il quale l\u2019Autorit\u00e0 di polizia procede.<\/p><p>\u00abLa legge determina i limiti massimi della carcerazione preventiva\u00bb.<\/p><p>Vi \u00e8 ora da esaminare l\u2019articolo 8-<em>bis<\/em>, per il quale la Commissione accetta il testo proposto dall\u2019onorevole Basso e da altri che \u00e8 del seguente tenore:<\/p><p>\u00abIl domicilio \u00e8 inviolabile.<\/p><p>\u00abNessuno vi si pu\u00f2 introdurre o eseguirvi ispezioni o perquisizioni o sequestri, senza ordine motivato dell\u2019Autorit\u00e0 giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.<\/p><p>\u00abPer i casi eccezionali di necessit\u00e0 ed urgenza valgono le disposizioni dell\u2019articolo precedente a tutela della libert\u00e0 della persona.<\/p><p>\u00abGli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanit\u00e0, di incolumit\u00e0 pubblica, o per scopi economici e fiscali sono regolati da leggi speciali\u00bb.<\/p><p>Vi \u00e8 poi il testo proposto dagli onorevoli Bulloni, Avanzini, Bettiol, Benvenuti, Leone Giovanni:<\/p><p>\u00abIl domicilio \u00e8 inviolabile.<\/p><p>\u00abNessuno vi si pu\u00f2 introdurre senza ordine dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria. Solo in casi eccezionali di necessit\u00e0 ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, la forza pubblica pu\u00f2 disporre sequestri di cose, ispezioni o perquisizioni personali o domiciliari. Tali provvedimenti devono essere comunicati entro quarantotto ore all\u2019Autorit\u00e0 giudiziaria\u00bb.<\/p><p>Chiedo all\u2019onorevole Bulloni se lo mantiene.<\/p><p>BULLONI. Rinunzio.<\/p><p>PRESIDENTE. Vi \u00e8, infine, il testo proposto dagli onorevoli Lucifero, Russo Perez, Corbino, Condorelli, Colonna, Bellavista, Quintieri Quinto, Perrone Capano, Cortese e Badini Confalonieri:<\/p><p>\u00abIl domicilio \u00e8 inviolabile.<\/p><p>\u00abNessuno vi si pu\u00f2 introdurre o eseguirvi ispezioni o perquisizioni o sequestri se non nei casi di legge o per ordine dell\u2019Autorit\u00e0 giudiziaria, salvo quanto previsto dalla legge per esigenze di sanit\u00e0 o di pubblica incolumit\u00e0.<\/p><p>\u00abSolo in casi eccezionali di necessit\u00e0 ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l\u2019Autorit\u00e0 di pubblica sicurezza pu\u00f2 prendere misure provvisorie che debbono essere comunicate entro quarantotto ore all\u2019Autorit\u00e0 giudiziaria. Per la convalida valgono le disposizioni dell\u2019articolo precedente.<\/p><p>\u00abGli ufficiali della pubblica sicurezza potranno introdursi nel luogo o nei luoghi, diversi dall\u2019abitazione, ove la persona esplichi la sua attivit\u00e0 per i soli accertamenti previsti dalla legge in materia economica o fiscale\u00bb.<\/p><p>Chiedo all\u2019onorevole Lucifero se lo mantiene.<\/p><p>LUCIFERO. Mantengo il mio emendamento per due ragioni: innanzi tutto, perch\u00e9 nella formulazione Basso non si parla delle leggi sanitarie.<\/p><p>PRESIDENTE. Se ne parla all\u2019ultimo comma.<\/p><p>LUCIFERO. In secondo luogo trovo che \u00e8 troppo generico rimandare alla legge per avere la bella cosa che, quello che abbiamo vietato ai carabinieri, si consente alle guardie di finanza.<\/p><p>PRESIDENTE. Abbiamo, quindi, un testo proposto dall\u2019onorevole Basso, ed accettato dalla Commissione, ed un testo dell\u2019onorevole Lucifero che, sostanzialmente, \u00e8 un emendamento al testo proposto dall\u2019onorevole Basso.<\/p><p>Le due proposte sono costituite da quattro commi i quali trattano approssimativamente la stessa materia. Il primo comma \u00e8 comune ed \u00e8 del seguente tenore: \u00abIl domicilio \u00e8 inviolabile\u00bb.<\/p><p>Lo metto ai voti.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>TUPINI, <em>Presidente della prima Sottocommissione<\/em>. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>TUPINI, <em>Presidente della prima Sottocommissione<\/em>. La Commissione ha gi\u00e0 esaminato questa mattina, sia il testo Basso-Mortati che l\u2019aggiunta dell\u2019onorevole Lucifero, e si \u00e8 pronunziata, in via di massima, favorevole al testo Basso-Mortati per la ragione che vedeva in esso sodisfatte, non solo le esigenze della inviolabilit\u00e0 del domicilio, ma anche quelle di cui si \u00e8 reso interprete con la sua proposta l\u2019onorevole Lucifero. Questi, infatti, si preoccupa di salvaguardare. gli studi dei liberi professionisti, le sedi delle societ\u00e0 legali, limitandovi le possibilit\u00e0 di accesso degli ufficiali di pubblica sicurezza ai soli casi di accertamenti finanziari o fiscali.<\/p><p>Il testo dell\u2019emendamento dell\u2019onorevole Lucifero \u00e8, infatti, il seguente: \u00abGli ufficiali di pubblica sicurezza potranno introdursi nel luogo o nei luoghi diversi dall\u2019abitazione dove la persona esplichi la sua attivit\u00e0 per i soli accertamenti previsti dalla legge in materia economica e fiscale\u00bb. Io comprendo la ragione di questa formula e la condivido, ma penso che ove fosse adottata ne deriverebbero conseguenze diverse o addirittura contrarie a quelle volute dall\u2019onorevole Lucifero. Infatti, questi vorrebbe declassare i domicili legali e professionali in confronto di quelli personali e familiari. Ma il risultato si risolverebbe in un privilegio a favore dei primi.<\/p><p>Per queste ragioni noi ci dichiariamo contrari all\u2019emendamento Lucifero, mentre accettiamo la formula Basso-Mortati. In base a quest\u2019ultima il legislatore avr\u00e0 una sicura direttiva, perch\u00e9 gli accertamenti domiciliari saranno condizionati dal fine che essi si propongono, e speciali corpi di polizia saranno utilizzati a seconda che si tratti di indagini fiscali, edilizie, sanitarie o di qualsiasi altra natura.<\/p><p>LUCIFERO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>LUCIFERO. L\u2019onorevole Tupini mi ha gi\u00e0 esposto questa sua strana teoria questa mattina. Confesso che non l\u2019ho capita, stamane e che ancor meno la capisco ora. Io creo un privilegio per la casa di abitazione per la semplicissima ragione che mentre resta uguale per tutti i domicili (cio\u00e8 tanto per il domicilio di abitazione, quanto per il domicilio di affari) il principio dell\u2019inviolabilit\u00e0, e solo nei termini stabiliti dal terzo comma l\u2019uno e l\u2019altro possono essere visitati dalla polizia, per le case invece di abitazione si crea effettivamente un privilegio in quanto, mentre l\u2019Autorit\u00e0 di polizia tributaria (e veda, onorevole Tupini, che io parlo di ufficiali e non di agenti, il che stabilisce che per queste operazioni devono essere scelti corpi e persone che diano determinate garanzie), mentre quest\u2019Autorit\u00e0, dicevo, potr\u00e0 senz\u2019altra particolare autorizzazione visitare gli uffici o le sedi di societ\u00e0 o le sedi di affari o i magazzini ove possono essere nascosti materiali ammassati, ecc.; per fare eguale verifica in una abitazione privata dovr\u00e0 chiedere l\u2019autorizzazione dell\u2019Autorit\u00e0 giudiziaria, cio\u00e8 bisogna che ci sia un fondato sospetto. Quindi, \u00e8 vero che si costituisce un privilegio; ma si costituisce proprio per le case di abitazione.<\/p><p>Devo poi rilevare che l\u2019onorevole Tupini ha proprio ragionato e parlato in quei termini tradizionali che in questa sede dobbiamo abbandonare. Io ho cercato di parlare in termini nuovi, come si \u00e8 espresso l\u2019onorevole Basso, e noi dobbiamo trarre da ci\u00f2 le conseguenze, perch\u00e9 la situazione nella vita moderna \u00e8 questa, che le case e gli uffici hanno un carattere diverso e, quindi, la legge le deve tutelare in modo diverso; Noi non possiamo restare nell\u2019800 mentre siamo in pieno 1947.<\/p><p>PRESIDENTE. Io penso che forse introducendo alcune parole si chiarirebbe il concetto dell\u2019ultimo comma, perch\u00e9 le confesso, onorevole Lucifero, che io stesso, alla prima lettura, avevo avuto l\u2019impressione che con questo suo emendamento si creasse una situazione di privilegio nei confronti di luoghi diversi dall\u2019abitazione.<\/p><p>LUCIFERO. Sono ben lieto se si potr\u00e0 chiarire il concetto.<\/p><p>PRESIDENTE. Credo che si potrebbe dire cos\u00ec: \u00abGli ufficiali di pubblica sicurezza potranno, senza l\u2019autorizzazione di cui al primo comma, introdursi nei luoghi diversi dall\u2019abitazione, ove la persona esplichi la sua attivit\u00e0, ma solo per gli accertamenti previsti dalla legge in materia economica e fiscale.<\/p><p>LUCIFERO. Accetto questa formula.<\/p><p>CRISPO. Chiedo di parlare;<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CRISPO. A proposito dell\u2019ultimo comma, che demanda a leggi speciali di regolare le perquisizioni e le visite domiciliari per accertamenti fiscali, riterrei opportuno, per evitare che l\u2019arbitrio fosse domani consacrato nelle leggi speciali \u2013 perch\u00e9 la Costituzione non d\u00e0 alcuna norma al legislatore per disciplinare questa eventuale misura \u2013 che si aggiungesse che la legge speciale, stabilir\u00e0 apposite sanzioni per i casi arbitrari.<\/p><p>BASSO. V\u2019\u00e8 un articolo in proposito nella Costituzione.<\/p><p>CRISPO. Bisogna evitare che sia preso a pretesto il caso di un qualunque malato per dar luogo a perquisizioni domiciliari, perch\u00e9 altrimenti rientrerebbe dalla finestra l\u2019arbitrio che si \u00e8 voluto cacciare dalla porta.<\/p><p>E sarebbe un arbitrio sconfinato se mancasse una precisa direttiva al legislatore per regolare la materia.<\/p><p>Dichiaro che se l\u2019ultima parte resta cos\u00ec com\u2019\u00e8, io voter\u00f2 contro.<\/p><p>BADINI CONFALONIERI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>BADINI CONFALONIERI. Desidero chiedere alla cortesia del Presidente di voler interpellare gli onorevoli proponenti se non convenga sostituire alle parole \u00abufficiali di pubblica sicurezza\u00bb l\u2019espressione \u00abufficiali di polizia\u00bb, in conformit\u00e0, del resto, a ci\u00f2 che gi\u00e0 \u00e8 stato approvato dalla maggioranza dell\u2019Assemblea pochi istanti fa.<\/p><p>MAFFI Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>MAFFI. Osservo che quello che diceva prima l\u2019onorevole Lucifero, a proposito del privilegio che deve garantirsi all\u2019abitazione privata, potrebbe diventare un pericolo in certi casi. Ricordo che nel 1911, in provincia di Bergamo, vi fu un lavoro di occultamento degli ammalati di colera per un pregiudizio che era diffuso nella popolazione. Questo naturalmente rappresenta un gravissimo pericolo.<\/p><p>Io lascio agli uomini di legge il compito di trovare la formulazione adatta per evitare abusi, ma certo non bisogna limitare gli accertamenti sanitari. Occorre che questi siano regolati in modo che non si presenti un privilegio dell\u2019abitazione familiare ad impedire verifiche di importanza sociale.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Maffi, sia nel testo proposto dall\u2019onorevole Basso, sia in quello proposto dall\u2019onorevole Lucifero, le sue preoccupazioni trovano un preciso riflesso. Si stabilisce, infatti, la possibilit\u00e0 di norme speciali fissate per legge allo scopo di visite dovute a ragioni sanitarie. Pertanto la disposizione restrittiva del primo comma non vale per i motivi che ella ha fatto presenti.<\/p><p>LACONI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>LACONI. Dichiaro che voteremo contro la proposta dell\u2019onorevole Lucifero, perch\u00e9, per quanto la modifica proposta dal Presidente ed accettata dal proponente giovi ad attenuare l\u2019equivoco rilevato dall\u2019onorevole Tupini, rimane un\u2019altra difficolt\u00e0 sostanziale, che ci impedisce di aderire. La difficolt\u00e0 consiste in questo: che nella realt\u00e0 non \u00e8 possibile stabilire una distinzione in questo articolo, a seconda dei luoghi nei quali le ispezioni o le perquisizioni dovrebbero essere fatte, in quanto vi \u00e8 tutta una serie di aziende, la cui sede \u00e8 fusa col domicilio familiare; parlo delle aziende artigiane, di talune aziende agricole, degli studi professionali. Unica distinzione che possa utilmente farsi \u00e8 quella che si fonda sugli scopi che persegue una determinata indagine, ed \u00e8 appunto la distinzione che ricorre nell\u2019emendamento accettato dalla Commissione.<\/p><p>Per queste ragioni e perch\u00e9 credo che, in pratica, sia irrealizzabile, in quanto verrebbe a sottrarre alla sorveglianza ed alle ispezioni della pubblica autorit\u00e0 una grandissima parte delle aziende, ritengo non si possa accedere alla proposta Lucifero e dichiaro di votare contro.<\/p><p>CODACCI PISANELLI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CODACCI PIS\u00c0NELLI. Sarebbe opportuno tener conto della differenza fra residenza e domicilio, allo scopo di evitare antinomie col Codice civile.<\/p><p>Qui si parla di domicilio; ma, in pratica, parliamo di residenza.<\/p><p>Sottopongo alla Commissione l\u2019opportunit\u00e0 di evitare confusioni.<\/p><p>TUPINI, <em>Presidente della prima Sottocommissione<\/em>. Quella \u00e8 un\u2019altra questione.<\/p><p>PRESIDENTE. Rilevo che sia nel testo Basso, sia in quello Lucifero si svolge, al secondo comma, lo stesso concetto, salvo che nel testo Lucifero viene preso in considerazione l\u2019elemento delle esigenze di sanit\u00e0, di pubblica incolumit\u00e0, che nella proposta dell\u2019onorevole Basso sono rinviate all\u2019ultimo comma, insieme alle esigenze di carattere economico e fiscale. V\u2019\u00e8 quindi una parte della proposta dell\u2019onorevole Lucifero che coincide completamente con la proposta dell\u2019onorevole Basso.<\/p><p>Pongo, quindi, in votazione la prima parte del secondo comma nella formulazione dell\u2019onorevole Lucifero.<\/p><p>\u00abNessuno vi si pu\u00f2 introdurre o eseguirvi ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi di legge e per ordine dell\u2019Autorit\u00e0 giudiziaria.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvato<\/em>).<\/p><p>Pongo in votazione il secondo comma nella formulazione dell\u2019onorevole Basso:<\/p><p>\u00abNessuno vi si pu\u00f2 introdurre o eseguirvi ispezioni, perquisizioni o sequestri, senza ordine motivato dell\u2019Autorit\u00e0 giudiziaria nei soli casi e modi previsti dalla legge\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>La seconda parte del comma dell\u2019onorevole Lucifero \u00e8 cos\u00ec formulata: \u00absalvo quanto previsto dalla legge per esigenze di sanit\u00e0 o di pubblica incolumit\u00e0\u00bb.<\/p><p>LUCIFERO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>LUCIFERO. Vorrei far notare che intenzionalmente ho diviso i due casi, perch\u00e9 gi\u00e0 il fatto di voler confondere insieme l\u2019accertamento fiscale e l\u2019indagine o l\u2019intervento per pubblica incolumit\u00e0, per epidemie od altro, dimostra il pericolo contenuto nella frase dell\u2019onorevole Basso, cio\u00e8 una estensione che va al di l\u00e0 delle intenzioni stesse dell\u2019onorevole Basso; questo \u00e8 un articolo che d\u00e0 la possibilit\u00e0 ad una qualunque maggioranza di fare il comodo proprio, facendo la legge come vuole ed intervenendo come vuole.<\/p><p>La funzione limite della Costituzione, che \u00e8 la sua funzione fondamentale, con quell\u2019articolo e con quella formulazione verrebbe a cessare. Ritengo quindi che i due casi debbano essere tenuti distinti.<\/p><p>BASSO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>BASSO. Posso rispondere facendo presente che la differenza fra l\u2019articolo che ho proposto insieme con gli onorevoli Mortati, Laconi e Perassi, e l\u2019articolo proposto dall\u2019onorevole Lucifero, non sta in questo. Il concetto nostro \u00e8 stato gi\u00e0 illustrato dall\u2019onorevole Laconi ed \u00e8 il seguente: che la diversit\u00e0 di garanzia si riferisce alla diversit\u00e0 di materia. Noi ereditiamo delle antiche tradizioni, ed abbiamo degli articoli e delle formulazioni che sono state fatte per difendere il privato cittadino dall\u2019arbitrio poliziesco, in un\u2019epoca in cui vi erano altre esigenze.<\/p><p>Noi non possiamo impedire, per esempio, al fisco di andare a fare degli accertamenti, non possiamo impedire all\u2019autorit\u00e0 di fare accertamenti di natura sanitaria, come quelli ricordati dall\u2019onorevole Maffi.<\/p><p>Ora, noi riteniamo che in questi casi la garanzia debba essere ricercata nella finalit\u00e0 specifica, per cui queste ispezioni sono ammesse e, naturalmente, nella tutela che deriva dal fatto che sono ammesse solo da una legge. Quindi, riconosciamo al legislatore il diritto di fare leggi che permettano all\u2019autorit\u00e0 di far funzionare la vita civile, la quale pu\u00f2 funzionare solo con quelle autorizzazioni previste da una legge e limitate a quegli scopi che abbiamo richiamati.<\/p><p>Non c\u2019\u00e8 nessuna ragione, per questi motivi, di accettare la distinzione tra casa privata ed ufficio: il collega Laconi ricordava gi\u00e0 che questo potrebbe dar luogo a confusioni; ma io vorrei aggiungere che, per quanto riguarda gli accertamenti fiscali, se si accettasse la proposta dell\u2019onorevole Lucifero, noi favoriremmo le frodi fiscali, perch\u00e9 basterebbe portare i registri a casa per impedire gli accertamenti.<\/p><p>Ora, ricordo ai colleghi che in un paese che \u00e8 geloso delle tradizioni di libert\u00e0 e di difesa della persona, dove queste disposizioni sono nate molti secoli fa, in Inghilterra, il funzionario del fisco \u2013 e questo non si ritiene affatto una violazione di nessun diritto riguardante la libert\u00e0 del cittadino \u2013 si installa nella casa del contribuente e va a fare i bilanci, e va a vedere i registri: e questa \u00e8 una manifestazione di civilt\u00e0.<\/p><p>Non dobbiamo ammettere che, sotto il coperto di difendere il domicilio, si favoriscano frodi al fisco.<\/p><p>Ritengo quindi che la formulazione che la Commissione ha approvato questa mattina sia quella che risponda e che contemperi la necessaria difesa dell\u2019individuo e la difesa non solo della sua abitazione, ma anche di tutti i locali che esso occupa a titolo privato. Non dobbiamo difendere soltanto l\u2019abitazione, ma anche, per esempio, l\u2019azienda, la sede di un partito o di un\u2019associazione, da arbitr\u00ee polizieschi. Per ragioni di polizia non si pu\u00f2 entrare, se non con l\u2019ordine della autorit\u00e0 giudiziaria; ma per ragioni di sanit\u00e0, di incolumit\u00e0 pubblica, ecc., si deve poter entrare in tutte le case. Naturalmente, la garanzia ai cittadini \u00e8 data dal fatto che l\u2019ingresso nei domicili privati \u00e8 in questi casi consentito solo per gli scopi specifici previsti dalle singole leggi.<\/p><p>Per questo insistiamo nel mantenere la nostra formulazione.<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo in votazione questa formulazione aggiuntiva dell\u2019emendamento Lucifero al secondo comma:<\/p><p>\u00absalvo quanto previsto dalla legge per esigenze di sanit\u00e0 o di pubblica incolumit\u00e0\u00bb.<\/p><p>(<em>Non \u00e8 approvata<\/em>).<\/p><p>Passiamo al terzo comma.<\/p><p>LUCIFERO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>LUCIFERO. Per quanto riguarda il terzo comma, accetto la formulazione Basso.<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo in votazione il terzo comma, nella formulazione proposta dall\u2019onorevole Basso:<\/p><p>\u00abPer i casi eccezionali di necessit\u00e0 e urgenza valgono le disposizioni dell\u2019articolo precedente a tutela della libert\u00e0 personale\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvata<\/em>).<\/p><p>Dobbiamo ora procedere alla votazione dell\u2019ultimo comma proposto dall\u2019onorevole Lucifero:<\/p><p>\u00abGli ufficiali di polizia potranno, senza l\u2019autorizzazione di cui al primo comma, introdursi nel luogo o nei luoghi diversi dall\u2019abitazione ove la persona esplichi la sua attivit\u00e0, ma solo per gli accertamenti previsti dalla legge in materia economica e fiscale\u00bb.<\/p><p>LUCIFERO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>LUCIFERO. Vorrei dare ancora un chiarimento, anche se abuso della vostra tolleranza.<\/p><p>Si tratta di una cosa alla quale annetto grande importanza: sarebbe effettivamente una parola nuova e moderna nella nostra Costituzione. E, dopo le dichiarazioni dell\u2019onorevole Basso, la mia proposta acquista ancora maggiore importanza: l\u2019onorevole Basso ritiene che sia prova di civilt\u00e0 il fatto che la polizia tributaria possa frugare nei conti di cucina di ogni famiglia; io ritengo che daremo, invece, prova di civilt\u00e0 il giorno in cui potremo credere alle dichiarazioni del contribuente italiano e non avremo bisogno di mandargli nessuno in casa.<\/p><p>Questa \u00e8 la differenza fondamentale che ci divide gli uni e gli altri. Io sono del parere che sia giusto che l\u2019ispezione ci sia quando c\u2019\u00e8 un fondato sospetto; ma non \u00e8 necessario che sia consentito l\u2019arbitrio, con la scusa dell\u2019accertamento fiscale di entrare, in qualunque momento, nella casa privata del cittadino. Ecco perch\u00e9, ancora pi\u00f9 dopo le dichiarazioni di Basso, sono costretto a richiamare l\u2019attenzione sull\u2019importanza di questa materia.<\/p><p>PRESIDENTE. Pongo ai voti il terzo comma nella formulazione dell\u2019onorevole Lucifero.<\/p><p>(<em>Dopo prova e controprova non \u00e8 approvato<\/em>).<\/p><p>Pongo in votazione il terzo comma nella formulazione dell\u2019onorevole Basso.<\/p><p>\u00abGli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanit\u00e0, di incolumit\u00e0 pubblica, o per scopi economici e fiscali sono regolati da leggi speciali\u00bb.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>La formulazione dell\u2019articolo 8-<em>bis<\/em> resta pertanto la seguente:<\/p><p>\u00abIl domicilio \u00e8 inviolabile.<\/p><p>\u00abNessuno vi si pu\u00f2 introdurre eseguendo ispezioni o perquisizioni o sequestri, senza ordine motivato dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria e nei soli casi previsti dalla legge.<\/p><p>\u00abPer i casi eccezionali di necessit\u00e0 e urgenza valgono le disposizioni dell\u2019articolo precedente a tutela della libert\u00e0 della persona.<\/p><p>\u00abGli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanit\u00e0, di incolumit\u00e0 pubblica o per scopi economici e fiscali sono regolati da leggi speciali\u00bb.<\/p><p>Il seguito della discussione \u00e8 rinviato a domani alle ore 10. Avverto che saranno prima svolte le interrogazioni.<\/p><p>La seduta pomeridiana avr\u00e0 inizio alle 16.<\/p><p>Sui lavori dell\u2019Assemblea.<\/p><p>BARBARESCHI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>BARBARESCHI. In seguito alle agitazioni di numerose categorie di dipendenti dello Stato, agitazioni aggravatesi nei giorni precedenti le festivit\u00e0 di Pasqua, il Gruppo parlamentare, al quale appartengo, aveva chiesto l\u2019anticipata convocazione dell\u2019Assemblea per discutere della situazione economico-finanziaria e delle agitazioni dei dipendenti dello Stato.<\/p><p>L\u2019intervento tempestivo della Segreteria della Confederazione del lavoro, ha ottenuto una sospensiva delle agitazioni e, quindi, \u00e8 mancata la ragione della convocazione urgentissima dell\u2019Assemblea. Tuttavia, data la gravit\u00e0 della situazione, facemmo passi presso la Presidenza dell\u2019Assemblea per chiedere che questa discussione fosse fatta subito dopo le vacanze pasquali. Ottenemmo dalla Presidenza dell\u2019Assemblea, in accordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che la discussione avesse luogo nei primi giorni della riapertura dell\u2019Assemblea Costituente. In questi giorni sono stati emanati dal Consiglio dei Ministri provvedimenti per fronteggiare la situazione. Questi provvedimenti noi desideriamo discuterli. A nome del Gruppo parlamentare al quale appartengo, chiedo che questa discussione sia fissata nel pi\u00f9 breve termine.<\/p><p>D\u2019ARAGONA. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>D\u2019ARAGONA. Naturalmente il mio Gruppo si associa alla proposta dell\u2019onorevole Barbareschi. Ho detto naturalmente, perch\u00e9 noi, ancora prima che l\u2019Assemblea deliberasse la chiusura di propri lavori pasquali, avevamo chiesto che l\u2019Assemblea fosse invitata a discutere i problemi economico-finanziari del Paese. Sono quindi lieto di quanto l\u2019onorevole Barbareschi ha detto a nome del suo Gruppo, aderendo alla proposta che avevamo presentato nell\u2019ultima discussione. Mi associo quindi alla proposta dell\u2019onorevole Barbareschi, anche perch\u00e9 ritengo che se questa discussione fosse stata fatta in precedenza, probabilmente avremmo evitato qualche agitazione nel Paese, e nell\u2019associarmi voglio augurarmi che la proposta sia accettata.<\/p><p>CORBINO. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CORBINO. Nell\u2019ultima seduta ero stato il proponente di una discussione immediata e quindi non posso che aderire oggi alla proposta del collega Barbareschi perch\u00e9 la situazione economica e finanziaria sia considerata con la massima urgenza dall\u2019Assemblea. Non credo che ci\u00f2 si possa rimettere al giorno in cui verr\u00e0 di fronte all\u2019Assemblea il progetto di imposta sul patrimonio, perch\u00e9 dovremo discutere di molte altre cose che con l\u2019imposta sul patrimonio non hanno niente a che fare e quindi vorrei pregare la Presidenza dell\u2019Assemblea e il Governo di fissare con la data pi\u00f9 prossima, possibilmente di sabato, l\u2019inizio della discussione generale sulla situazione economica e finanziaria.<\/p><p>TUPINI. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>TUPINI. Non credo che sia una novit\u00e0 apprendere che anche il nostro Gruppo \u00e8 dell\u2019ordine di idee che questa questione debba essere discussa e portata dinanzi all\u2019Assemblea con la massima rapidit\u00e0. Tanto \u00e8 esatto questo, onorevole Lucifero, che fummo proprio noi l\u2019altro giorno a prendere questa iniziativa&#8230; (<em>Interruzioni <\/em>\u2013<em> Commenti<\/em>).<\/p><p><em>Una voce<\/em>. E poi la lasciaste cadere.<\/p><p>TUPINI &#8230;la quale se non ebbe seguito, fu per gli ostacoli che furono posti proprio da parte di coloro che poi si sono fatti zelanti per reclamare questa discussione al pi\u00f9 presto possibile. E poich\u00e9 noi siamo coerenti al nostro atteggiamento, diciamo che da parte nostra non solo non abbiamo nulla in contrario, ma intendiamo rivendicare la priorit\u00e0 dell\u2019iniziativa, cos\u00ec come \u00e8 stata da noi presa nella passata adunanza. (<em>Applausi al centro <\/em>\u2013<em> Commenti<\/em>).<\/p><p>GALATI. <em>Sottosegretario di Stato per le poste e telecomunicazioni<\/em>. Chiedo di parlare.<\/p><p>PRESIDENTE. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>GALATI, <em>Sottosegretario di Stato per le poste e telecomunicazioni<\/em>. Il Governo si riserva di rispondere in proposito nella seduta di domani mattina.<\/p><p>La seduta termina alle 20.15.<\/p><p>Ordine del giorno per le sedute di domani.<\/p><p>Alle ore 10:<\/p><ol><li>\u2013 Interrogazioni.<\/li><li>\u2013 Seguito della discussione del progetto di Costituzione della Repubblica italiana.<\/li><\/ol><p>Alle ore 16:<\/p><p>Seguito della discussione del progetto di Costituzione della Repubblica italiana.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE LXXXII. SEDUTA DI GIOVED\u00cc 10 APRILE 1947 PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TERRACINI INDICE Congedi: Presidente\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Comunicazione del Presidente: Presidente\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Sulla comunicazione alla Camera dei Comuni del Canad\u00e0 del messaggio del Presidente dell\u2019Assemblea: Presidente\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Dichiarazione del deputato Russo Perez circa un\u2019accusa mossagli: Russo Perez\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Presentazione di una relazione: Vernocchi\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Presidente\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Progetto di Costituzione 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