{"id":1758,"date":"2023-09-10T11:04:33","date_gmt":"2023-09-10T09:04:33","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=1758"},"modified":"2023-10-22T15:45:32","modified_gmt":"2023-10-22T13:45:32","slug":"pomeridiana-di-venerdi-28-marzo-1947","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=1758","title":{"rendered":"POMERIDIANA DI VENERD\u00cc 28 MARZO 1947"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"1758\" class=\"elementor elementor-1758\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-a8adb5b elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"a8adb5b\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-892e596\" data-id=\"892e596\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-d453d5e elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"d453d5e\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/19470328_2.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-ce6edb2 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"ce6edb2\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>LXXX.<\/p><p>SEDUTA POMERIDIANA DI VENERD\u00cc 28 MARZO 1947<\/p><p>PRESIDENZA DEL PRESIDENTE <strong>TERRACINI<\/strong><\/p><p>indi<\/p><p>DEL VICEPRESIDENTE <strong>CONTI<\/strong><\/p><p><strong>INDICE<\/strong><\/p><p><strong>Votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge: Modifiche al testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 5 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni:<\/strong><\/p><p>Presidente\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/p><p><strong>Progetto di Costituzione della Repubblica italiana <\/strong>(<em>Seguito della discussione<\/em>)<strong>:<\/strong><\/p><p>Codacci Pisanelli\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/p><p>Schiavetti\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/p><p>Della Seta\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/p><p><strong>Chiusura della votazione segreta:<\/strong><\/p><p>Presidente\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/p><p><strong>Si riprende la discussione del progetto di Costituzione della Repubblica italiana:<\/strong><\/p><p>Fusco\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/p><p><strong>Risultato della votazione segreta:<\/strong><\/p><p>Presidente\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/p><p><strong>Si riprende la discussione del progetto di Costituzione della Repubblica italiana:<\/strong><\/p><p>Mortati\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/p><p>Presidente\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/p><p>La seduta comincia alle 16.<\/p><p>AMADEI, <em>Segretario<\/em>, legge il processo verbale della precedente seduta pomeridiana.<\/p><p>(<em>\u00c8 approvato<\/em>).<\/p><p>Votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge: Modifiche al testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 5 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni.<\/p><p>PRESIDENTE. Si procede alla votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge: Modifiche al testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 5 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni.<\/p><p>Si faccia la chiama.<\/p><p>SCHIRATTI, <em>Segretario<\/em>, fa la chiama.<\/p><p>(<em>Segue la votazione<\/em>).<\/p><p>PRESIDENTE. Le urne resteranno aperte, proseguendosi nello svolgimento dell\u2019ordine del giorno.<\/p><p>Seguito della discussione del progetto di Costituzione della Repubblica italiana.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019ordine del giorno reca: Seguito della discussione del progetto di Costituzione della Repubblica italiana.<\/p><p>\u00c8 iscritto a parlare l\u2019onorevole Codacci Pisanelli. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CODACCl PISANELLI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, nel prendere a parlare per la prima volta a questa Assemblea sul progetto di Costituzione, mi sia consentito rivolgere un pensiero deferente al mio primo maestro di diritto costituzionale, di cui abbiamo pochi giorni fa celebrato le nozze d\u2019oro con la politica.<\/p><p>Ritengo non sia inutile questo saluto, che non rivolsi l\u2019altro giorno e che intendo rivolgere oggi, perch\u00e9 vedo in lui il genio tutelare della Costituzione italiana. Uno dei suoi meriti, spesso riaffermati, \u00e8 stato quello di aver ricondotto l\u2019Italia dagli amari giorni del 1917 alla vittoria del 4 novembre 1918, che non fu solo vittoria di armi, ma soprattutto successo ottenuto nel pieno rispetto della Costituzione.<\/p><p>Sembr\u00f2 per alcuni giorni, per alcuni anni, che questo vanto fosse superfluo. Gli eventi hanno dimostrato che il rispetto per la Costituzione porta a successi, come quello cui ho accennato, mentre il dispregio della legge fondamentale dello Stato porta, come abbiamo veduto, alla catastrofe.<\/p><p>Ed io completo questo saluto, accennando a quelle parole, che il Presidente disse con accorato accento l\u2019altro giorno: \u00abChe a lui era stata riservata l\u2019amara sorte di vivere tanto a lungo da vedere la rovina della Patria\u00bb.<\/p><p>Se ancora ha vissuto, ritengo che ci\u00f2 sia perch\u00e9 a lui \u00e8 riservata la sodisfazione di vedere come, nel pieno rispetto della nuova Costituzione, la Patria possa risorgere. Ed allora a lui rivolgo l\u2019augurio che vigili appunto fra noi e per tutto il tempo necessario per la non breve nostra ripresa, vigili a lungo tra noi, genio tutelare della Costituzione italiana, il Presidente di Vittorio Veneto!<\/p><p>E se a queste mie parole dovessi dare un titolo, penserei di accennare alle conquiste dei giuristi nel campo della vita sociale, ed in particolare nel campo della giustizia amministrativa. Si \u00e8 discusso a lungo sopra i difetti e i meriti dei giuristi. Forse le accuse non sono state del tutto infondate, perch\u00e9 essi, nella ricerca della certezza, che \u00e8 uno dei loro scopi, hanno spesso dimenticato come uno dei loro scopi sia anche la ricerca della verit\u00e0, verit\u00e0 che per essi \u00e8 la giustizia. Vi sono stati, per\u00f2, coloro che non hanno dimenticato questa m\u00e8ta; e nel perseguirla sono stati raggiunti alcuni risultati non trascurabili, che mi propongo di mettere in evidenza, sia pure nel circoscritto ambito al quale mi riferisco, per dimostrare come alle conquiste dei movimenti politici italiani facciano riscontro le conquiste dei movimenti giuridici.<\/p><p>Mi soffermer\u00f2 in particolare sopra la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi e sopra la responsabilit\u00e0 dei pubblici impiegati e delle pubbliche amministrazioni. In altri termini, mi occuper\u00f2 del 1\u00b0 capoverso dell\u2019articolo 19 e del 1\u00b0 capoverso dell\u2019articolo 22. L\u2019uno e l\u2019altro rappresentano profonde innovazioni; ma, nella rinnovazione del nostro sistema, ritengo che gli autori del progetto siano rimasti fedeli ai princip\u00ee della nostra migliore scuola giuridica.<\/p><p>Per quanto riguarda la formulazione degli articoli, qualche ritocco sar\u00e0 necessario: le parole non sempre riescono ad esprimere completamente i concetti che vorremmo formulare, ma questi concetti ormai gi\u00e0 sono compresi nel progetto della Costituzione, e spetta a noi esprimerli con la maggior precisione possibile.<\/p><p>Quanto ai diritti e agli interessi, \u00e8 notevole il fatto che sia stata mantenuta una delle distinzioni teoriche, le quali hanno, anche nel campo pratico, conseguenze non indifferenti. Come \u00e8 noto, specialmente nel campo del diritto pubblico, non sempre ad ogni dovere fa riscontro un diritto. L\u2019ordinamento raggiunge i suoi scopi imponendo doveri ai quali non sempre fa riscontro una pretesa di altri e protetta in maniera cos\u00ec completa come avviene per il diritto. Mi basta accennare all\u2019esempio dei doveri che vengono imposti dalla pubblica amministrazione, per esempio nei procedimenti che debbono precedere la emanazione degli atti amministrativi, procedimenti che implicano la osservanza di doveri e dal cui rispetto derivano per alcune persone particolari vantaggi, che non possono per\u00f2 essere considerali veri e propri diritti.<\/p><p>Si \u00e8 notato in passato che il limitare la difesa giurisdizionale ai soli diritti non accordava una sufficiente protezione ai cittadini, e allora si \u00e8 cercato di giungere a proteggere anche queste aspettative, che dovevano rappresentare semplici vantaggi; vantaggi innegabili, ma che non potevano essere trascurati, se si fosse voluto raggiungere l\u2019ideale della giustizia a cui uno Stato, che voleva ispirarsi al rispetto del diritto, doveva pur aspirare.<\/p><p>L\u2019articolo dice che \u00abtutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi\u00bb. In questa maniera, si \u00e8 provveduto ad assicurare la tutela giurisdizionale degli interessi, che trovano la loro protezione nella legge. Ma, forse, l\u2019espressione non \u00e8 del tutto completa, perch\u00e9 vi sono anche alcuni vantaggi, alcune utilit\u00e0 particolari dei singoli, i quali non trovano la loro protezione in una vera e propria norma giuridica, ma nel buon uso del potere discrezionale.<\/p><p>A questi particolari vantaggi \u00e8 stata gi\u00e0 accordata la tutela giurisdizionale e non ritengo che l\u2019articolo abbia voluto toglierla.<\/p><p>Per esprimere con maggiore chiarezza il mio pensiero, richiamo la diversa gradazione di proiezione che l\u2019interesse pu\u00f2 avere nel campo giuridico: dal diritto incondizionato \u2013 come per esempio il diritto al nome \u2013 passiamo al diritto condizionatamente protetto \u2013 come il diritto di propriet\u00e0, che pu\u00f2 venir meno di fronte al pubblico interesse \u2013 per arrivare poi a interessi, la cui protezione giuridica \u00e8 innegabile, senza che essi possano essere classificati come veri e propri diritti soggettivi.<\/p><p>E in questi interessi noi distinguiamo quelli legittimi, che trovano la protezione in una norma giuridica, da quelli discrezionalmente protetti, i quali non vengono tutelali da una vera e propria norma giuridica, ma dai princip\u00ee cui deve ispirarsi il buon uso del potere discrezionale, potere e princip\u00ee di cui lo stesso ordinamento impone il rispetto. Finalmente, abbiamo interessi di carattere generale che non si impersonano in alcun soggetto e quindi non possono essere muniti di tutela giurisdizionale; non sono cio\u00e8 azionabili, come normalmente si dice.<\/p><p>Da questa classificazione \u00e8 derivato l\u2019articolo cui accenno. Specialmente nei confronti della pubblica amministrazione \u00e8 frequente l\u2019esempio di doveri, cui non fanno riscontro veri e propri diritti da parte dei singoli. Ma anche queste utilit\u00e0, che tuttavia esistono nei singoli, hanno trovato adeguata protezione nel nostro sistema amministrativo e non \u00e8 stato inutile accennarvi espressamente, anche per sanzionare nella Carta costituzionale i risultati innegabili che sono stati raggiunti.<\/p><p>Senza dubbio, in questa materia entrano dei criteri strettamente giuridici, che hanno per\u00f2 la loro importanza pratica e che hanno consentito, in particolare, la difesa del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione.<\/p><p>\u00c8 noto, infatti, che se la Rivoluzione francese \u00e8 riuscita a liberare il cittadino dalle degenerazioni del feudalesimo, dalla prepotenza che il signore feudale poteva esercitare nei confronti del singolo, viceversa non \u00e8 riuscita ad evitare che il posto del signorotto feudale fosse preso da un altro soggetto, che molte volte non era meno prepotente del primo. Alludo allo Stato e agli inconvenienti della statolatria.<\/p><p>Come un tempo non era accordata la difesa nei confronti del signore feudale, cos\u00ec, dopo la Rivoluzione francese, rimasero in gran parte senza difesa i vari diritti e interessi che potevano accamparsi nei confronti dello Stato. A questo inconveniente si giunse per un duplico ordine di considerazioni: da una parte per la concezione del diritto esclusivamente come volont\u00e0 dello Stato, ed \u00e8 stata questa una delle pi\u00f9 gravi conseguenze della statolatria, di cui a lungo si \u00e8 parlato nei giorni scorsi. Ma dall\u2019altro lato, una seconda ragione di questa sostituzione della prepotenza dello Stato alla prepotenza del signorotto feudale deve ricercarsi nel principio della divisione dei poteri rigidamente e meccanicamente concepito. Secondo la concezione del Montesquieu, il giudice non poteva immischiarsi in quel che riguardava l\u2019amministrazione, o per conseguenza l\u2019amministrazione finiva per essere completamente sottratta al sindacato giurisdizionale. L\u2019attivit\u00e0 da essa svolta non aveva altri limiti oltre i cosiddetti criteri di discrezione, che molte volte era discrezione indiscreta.<\/p><p>Di fronte a questi inconvenienti che avevano posto il cittadino in una posizione non molto dissimile da quella in cui si trovavano gli individui nei confronti dei signori feudali, fu necessario promuovere adeguati rimedi. Tali rimedi si ricercarono appunto nella istituzione di ricorsi giurisdizionali e di controlli, i quali garantissero con sufficienti cautele d\u2019imparzialit\u00e0 i singoli nei confronti dello Stato, soprattutto dello Stato in quanto amministratore.<\/p><p>Accenno semplicemente a questo problema, che \u00e8 soprattutto un problema di giuristi e che conferma l\u2019idea a cui mi sono ispirato fin dall\u2019inizio, cio\u00e8 l\u2019apporto dei giuristi alle conquiste nel campo sociale. Accenno a questo proposito e ricordo il celebre discorso di Silvio Spaventa sulla giustizia nell\u2019amministrazione.<\/p><p>In base a questo principio, dopo avere assicurato al diritto soggettivo adeguata tutela da parte dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria ordinaria, ci si accorse che rimanevano sprovviste di protezione adeguata altre utilit\u00e0 dei singoli, e precisamente gli interessi.<\/p><p>Si provvide allora a dare a tali interessi una tutela adeguata e si discusse sulla natura giurisdizionale o amministrativa di essa. A tale scopo furono istituite la quarta e poi la quinta sezione del Consiglio di Stato, appunto per la protezione delle particolari utilit\u00e0 predette, la cui protezione permetteva di conseguire una maggiore giustizia nel campo amministrativo.<\/p><p>Ma, considerando i concetti elaborati da questo ramo del diritto, che ha vita relativamente giovane, perch\u00e9 risale a poco pi\u00f9 di un secolo \u2013 di fronte alla vita plurisecolare degli altri rami del diritto \u2013 ci si \u00e8 accorti che potevano trovare applicazione anche in altri rami dell\u2019ordinamento. Ci si \u00e8 accorti che, anche nel diritto privato, esiste qualche cosa di analogo a quello che in diritto amministrativo \u00e8 stato chiamato interesse legittimo.<\/p><p>Accenno semplicemente a quello che avviene, per esempio, in materia di invalidit\u00e0; per quanto riguarda le invalidit\u00e0, esse possono essere fatte valere, specialmente in relazione ad alcuni negozi giuridici, da parte di tutti coloro che vi abbiano interesse. Non si ha un diritto a far valere questa invalidit\u00e0, ma un interesse ed anche questo interesse trova protezione nel campo della giurisdizione.<\/p><p>Degli uni e degli altri, cio\u00e8 dei diritti e degli interessi in ogni ramo del sistema, ci si \u00e8 occupati nell\u2019articolo qui considerato, ma, ritengo, non in maniera completa, perch\u00e9 mentre si parla soltanto di interessi legittimi, penso che non si siano voluti escludere anche quegli altri interessi che trovano tutela giurisdizionale; bench\u00e9 il loro riconoscimento non derivi direttamente da una norma giuridica, ma soltanto dal buon uso del potere discrezionale.<\/p><p>La tutela degli interessi nel campo del diritto privato si riscontra ancora in un\u2019altra figura che consente di passare ad un ulteriore principio, che gi\u00e0 si intravede nella Costituzione, ma che forse dovrebbe essere meglio formulato.<\/p><p>Accenno al divieto dell\u2019abuso del diritto. Tra gli esempi di interessi protetti giuridicamente nel campo del diritto, si ricorda il divieto degli atti emulativi. \u00c8 noto che per molto tempo si ritenne impossibile giungere fino al divieto degli atti che il proprietario compie, disponendo del proprio bene in maniera per lui inutile e per gli altri dannosa. Si \u00e8 ritenuto, secondo i princip\u00ee della legislazione pi\u00f9 remota, che la concezione individualista della propriet\u00e0 non consentisse di giungere ad un divieto di questi atti, bench\u00e9 essenzialmente contrari alle esigenze della vita sociale. A poco a poco, per\u00f2, nei vari sistemi legislativi d\u2019Europa, si riscontr\u00f2 come l\u2019ammissione di questi atti emulativi fosse del tutto incompatibile col nuovo svolgimento che ogni nuova societ\u00e0 andava compiendo, e fu stabilito, prima nel codice germanico, e poi in quello svizzero, che gli atti emulativi fossero vietati.<\/p><p>La tendenza trov\u00f2 riscontro nella preparazione del nostro Codice civile vigente, preparazione che dur\u00f2 vari decenni e alla quale presero parte i nostri migliori giuristi. In tale occasione, il problema fu riesaminato. Si vide come l\u2019ammissibilit\u00e0 completa degli atti emulativi ed in genere dell\u2019abuso del diritto fosse in contrasto sempre maggiore con le nuove esigenze sociali.<\/p><p>Gi\u00e0 nel Codice civile vigente \u00e8 sancito il divieto dell\u2019abuso del diritto per quanto riguarda la propriet\u00e0. In altri termini, non \u00e8 possibile usare di questo diritto in maniera contrastante con la utilit\u00e0 sociale. \u00c8 una prima affermazione giuridica della funzione sociale della propriet\u00e0, ma in quei lavori preparatori si nota che, secondo il desiderio di coloro che vi parteciparono, sarebbe stato necessario giungere ancora pi\u00f9 oltre. Si riteneva, cio\u00e8, necessario sancire in genere il divieto dell\u2019abuso del diritto.<\/p><p>Ritengo che in questa prima parte del nostro progetto e della Costituzione che dovremo completare sarebbe opportuno sancire, in tema di diritti e di doveri civici, questo principio del divieto dei diritti. Nell\u2019articolo in cui ci si occupa della possibilit\u00e0 di tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi giuridicamente protetti non starebbe male una premessa nella quale fosse appunto stabilito che non \u00e8 ammesso l\u2019abuso del diritto.<\/p><p>Anche a questo proposito pu\u00f2 essere interessante notare come al divieto dell\u2019abuso del diritto si \u00e8 giunti, utilizzando princip\u00ee che erano stati affermati in un altro ramo dell\u2019ordinamento. La teoria relativa all\u2019abuso del diritto ha tratto, cio\u00e8, nuova luce dai princip\u00ee che gi\u00e0 nel campo della giustizia amministrativa si erano andati svolgendo a proposito dell\u2019eccesso di potere e della sua particolare figura costituita dallo sviamento di potere.<\/p><p>Come nel campo del diritto pubblico, ogni autorit\u00e0 deriva il suo potere in relazione a un fine determinato, cos\u00ec si \u00e8 arrivati a concludere che quando l\u2019autorit\u00e0 pubblica si serve del proprio potere per un fine diverso da quello per cui le \u00e8 stato conferito, l\u2019atto emanato deve ritenersi viziato. Nello stesso modo, applicando questi princip\u00ee nel diritto privato, si \u00e8 visto come ogni facolt\u00e0, ogni interesse protetto in modo particolare ed attribuito ai singoli, venga attribuito e tutelato in vista di uno scopo determinato.<\/p><p>Quando il diritto viene usato per uno scopo diverso da quello per cui \u00e8 stato attribuito, evidentemente si commette un abuso dannoso alla societ\u00e0, che sarebbe opportuno fosse vietato in genere proprio nella Costituzione.<\/p><p>Per tale ragione propongo il seguente mandamento alla prima parte dell\u2019articolo 19: \u00abNessuno pu\u00f2 esercitare il proprio diritto per uno scopo diverso da quello per il quale gli \u00e8 stato attribuito\u00bb.<\/p><p>E quanto alla formula del primo comma propongo che venga cos\u00ec corretta: \u00abTutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi giuridicamente protetti\u00bb. In tal modo ci si occupa anche di quegli interessi detti semplici, i quali trovano anche oggi un\u2019adeguata tutela giurisdizionale.<\/p><p>E passo ad occuparmi della responsabilit\u00e0 dei pubblici impiegati per gli atti che essi abbiano compiuto nell\u2019esercizio delle loro funzioni.<\/p><p>Si tratta di un articolo veramente innovatore, di un articolo contro il quale non sono mancati gli strali della critica.<\/p><p>TUPINI. Non tanti.<\/p><p>CODACCl PISANELLI. L\u2019articolo evidentemente rappresenta una profonda innovazione nel nostro campo, ma non \u00e8 inutile che si costituisca in un certo senso una sanzione, una conferma costituzionale di princip\u00ee che gi\u00e0 in altri campi hanno trovato accoglimento. L\u2019articolo stabilisce, in primo luogo, la responsabilit\u00e0 dei dipendenti dello Stato e degli enti pubblici per gli atti da essi compiuti. La formulazione non pu\u00f2 dirsi assolutamente precisa, perch\u00e9 non si intende bene se si tratta soltanto degli atti compiuti nell\u2019esercizio delle pubbliche funzioni attribuite a questi pubblici dipendenti, o se si tratti invece di qualunque atto da essi compiuto.<\/p><p>Evidentemente gli autori del progetto hanno voluto alludere semplicemente al primo significato. Ma, l\u2019articolo non esclude anche per la seconda ipotesi la responsabilit\u00e0 dello Stato e degli enti pubblici; dice, anzi, che essi sono garanti per l\u2019adempimento dell\u2019obbligo di risarcire i danni causati dai loro dipendenti. Sono due princip\u00ee di particolare interesse perch\u00e9, in tal modo, viene risolto nella Costituzione il problema della responsabilit\u00e0 dei dipendenti pubblici e della responsabilit\u00e0 dello Stato, in particolare della pubblica Amministrazione.<\/p><p>Nei giorni scorsi ci si \u00e8 occupati, soprattutto, della difesa dei diritti del cittadino nei confronti dello Stato come giudice, nei confronti dello Stato come legislatore, perch\u00e9, sancendo i diritti inviolabili dell\u2019uomo e le libert\u00e0 fondamentali dell\u2019uomo, si \u00e8 voluto assicurare che il cittadino venga tutelato nei confronti della legislazione, nei confronti della giurisdizione.<\/p><p>Mi sto soffermando, oggi, in particolare, sulla tutela del cittadino nei confronti della pubblica Amministrazione, nei confronti, in generale, della terza funzione sovrana, di quella funzione di Governo che comprende l\u2019attivit\u00e0 politica e l\u2019attivit\u00e0 amministrativa.<\/p><p>L\u2019affermazione relativa ai diritti e agli interessi, contenuta nell\u2019articolo 19, \u00e8 interessante, anche perch\u00e9, secondo me, risolve taluni problemi i quali erano stati finora risolti in termini del tutto diversi da quanto sar\u00e0 consentito quando sar\u00e0 approvato un simile articolo. In altri termini, mentre in passato si riteneva che di fronte all\u2019attivit\u00e0 politica non vi fosse alcun rimedio giurisdizionale \u2013 per quanto alcuni tentassero di ammettere, se non altro, il ricorso all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria ordinaria \u2013 oggi pu\u00f2 ritenersi che una simile affermazione della tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi non escluda neppure la possibilit\u00e0 di far valere i diritti dinanzi all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria ordinaria e di far valere la tutela degli interessi, ove sia necessario, dinanzi alle magistrature amministrative, delle quali ci occuperemo in seguito perch\u00e9 il progetto ne prevede la conservazione.<\/p><p>Accenno semplicemente al problema dell\u2019atto politico. \u00c8 noto che bastava la possibilit\u00e0 di qualificare come politico un determinato atto della pubblica Amministrazione, perch\u00e9 i rimedi contro questi atti fossero gravemente limitati, se non addirittura soppressi. Soppressi per quanto riguarda il ricorso al Consiglio di Stato, cio\u00e8 soppressi per quanto riguarda la tutela degli interessi; ma non completamente soppressi, almeno secondo alcuni, qualora l\u2019atto politico avesse leso diritti. Senonch\u00e9 molti rispondevano a questa affermazione che l\u2019atto politico era essenzialmente discrezionale e che di fronte all\u2019atto discrezionale non potevano sussistere diritti. In dottrina e nella stessa giurisprudenza si \u00e8 tentato di replicare a questa affermazione, si \u00e8 tentato di dimostrare che anche contro l\u2019atto politico, qualora avesse leso diritti, dovrebbe ammettersi, se non altro, la possibilit\u00e0 di ricorso all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria ordinaria.<\/p><p>Ritengo che la disposizione del progetto esaminata, sancendo in generale la possibilit\u00e0 di difesa giurisdizionale per i diritti e per gli interessi, consente anche di risolvere l\u2019annoso problema della tutela del cittadino di fronte ai cosiddetti atti politici.<\/p><p>E, sempre in tema di diritti e di interessi, ritengo che sia ancora utile accennare a una delle questioni che abbiamo risolto questa mattina, cio\u00e8 alla possibilit\u00e0 di esercizio dell\u2019azione popolare. Nelle modificazioni alla legge comunale e provinciale \u00e8 stato questa mattina riammesso il principio dell\u2019azione popolare e siccome si tratta di un interesse che appartiene al singolo, in quanto membro di una collettivit\u00e0, ritengo che questo principio sia stato esattamente riaffermato in una Costituzione che si ispira alla concezione della societ\u00e0 come solidariet\u00e0.<\/p><p>Ma, tornando ai princip\u00ee della responsabilit\u00e0, mi permetto di richiamare quali erano i risultati a cui si era giunti secondo il sistema vigente. Non si ammetteva la responsabilit\u00e0 dello Stato, non si ammetteva in passato, per varie ragioni e soprattutto perch\u00e9 si diceva che lo Stato, essenzialmente inspirato al diritto, non poteva commettere atti tali da far sorgere una responsabilit\u00e0. Si \u00e8 arrivati a fare la distinzione tra la personalit\u00e0 giuridica cosiddetta privata e la personalit\u00e0 giuridica pubblica dello Stato, tra il fisco e lo Stato propriamente detto, e si ammetteva la responsabilit\u00e0 dello Stato in quanto fisco, mentre la si escludeva in quanto esso agisse quale persona giuridica pubblica.<\/p><p>Successivamente si cominci\u00f2 a pensare che l\u2019assoluta irresponsabilit\u00e0 dello Stato di fronte al danno eventualmente derivante dall\u2019attivit\u00e0 dei suoi dipendenti non poteva essere ammessa, e per varie strade si cerc\u00f2 di giungere a riconoscere la responsabilit\u00e0 della pubblica Amministrazione per i danni arrecati dall\u2019attivit\u00e0 dei suoi dipendenti.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Codacci Pisanelli, l\u2019avverto che ha gi\u00e0 superato il tempo concesso.<\/p><p>CODACCI PISANELLI. Ho quasi finito. Si arriv\u00f2 in tal modo ad ammettere questa responsabilit\u00e0 della pubblica Amministrazione e vi si arriv\u00f2 ritenendo che gli organi dello Stato esplichino attivit\u00e0 pubblica e che questa attivit\u00e0 \u00e8 pubblica e resta attivit\u00e0 dello Stato, anche se viziata. Si pens\u00f2 quindi che gli atti, rimanendo sempre atti statali e in particolare rimanendo atti amministrativi, dovevano far sorgere quell\u2019obbligazione di risarcire i danni derivanti dal proprio operato in cui consiste in fondo la responsabilit\u00e0.<\/p><p>Fatto questo passo, che port\u00f2 a riconoscere, in linea generale, la responsabilit\u00e0 della pubblica Amministrazione, si giunse a concludere che, anche nei confronti dei pubblici impiegati, doveva ammettersi il principio della responsabilit\u00e0 e l\u2019obbligo di risarcire i danni derivanti dalla loro attivit\u00e0. Senonch\u00e9, quest\u2019obbligo incombeva non sopra un singolo dipendente dallo Stato, almeno per quanto riguarda i terzi, ma sulla stessa Amministrazione. Gli impiegati poi, a loro volta, erano responsabili nei confronti della pubblica Amministrazione per i danni derivanti dalla loro attivit\u00e0.<\/p><p>In base ai princip\u00ee accolti nel progetto, si ha al riguardo una notevole innovazione, perch\u00e9 gli impiegati non sono soltanto responsabili nei confronti dello Stato o dell\u2019ente pubblico, da cui dipendono, ma sono responsabili nei confronti dei terzi, ai quali siano derivati danni dalla loro attivit\u00e0.<\/p><p>\u00c8 un principio dalle gravi conseguenze, senza dubbio, ma la gravit\u00e0 delle conseguenze deve essere valutata in relazione al fatto che non si tratta d\u2019una innovazione radicale. Anche per altri impiegati esiste gi\u00e0 qualcosa di simile. Non dobbiamo dimenticare che per i dipendenti dello Stato, i quali esplicano la funzione giurisdizionale, cio\u00e8 per i magistrati, per i cancellieri e per gli stessi ufficiali giudiziari, \u00e8 stabilita anche oggi la responsabilit\u00e0 personale. Lo stesso principio vale per taluni organi dell\u2019Amministrazione finanziaria, come i conservatori dei registri immobiliari; il conservatore delle ipoteche, ad esempio, \u00e8 personalmente responsabile. Si \u00e8 detto che si tratta di ragioni storiche, ma, in ogni modo, si \u00e8 di fronte a un\u2019ampia categoria di dipendenti dello Stato, i quali sono personalmente responsabili per i danni derivanti dalla loro attivit\u00e0.<\/p><p>Col nuovo sistema non bisogna pensare che venga abbandonato il principio delle responsabilit\u00e0 dello Stato o della pubblica Amministrazione per atti compiuti dai suoi dipendenti; viceversa, il principio viene integrato con l\u2019altro della responsabilit\u00e0 estesa anche alle persone fisiche preposte ai pubblici uffici.<\/p><p>A questo proposito pu\u00f2 essere interessante osservare come, per quanto riguarda la responsabilit\u00e0 nel campo del diritto pubblico, si sia arrivati ad ammettere anche la responsabilit\u00e0 per atti legittimi. Cio\u00e8: non soltanto dalla iniziale esclusione completa d\u2019una responsabilit\u00e0 degli organi statali si \u00e8 arrivati ad ammettere questa responsabilit\u00e0 in caso di atti illegittimi, ma si \u00e8 giunti fino ad ammettere la responsabilit\u00e0 per atti legittimi.<\/p><p>Basti pensare alla espropriazione per pubblica utilit\u00e0, un istituto che potr\u00e0 esserci molto utile per gli sviluppi ai quali si presta; basti pensare che in questo campo abbiamo, in fondo, atti senza dubbio legittimi, perch\u00e9 previsti dalla legge, dai quali deriva, per\u00f2, un danno per i singoli, danno che deve essere risarcito.<\/p><p>\u00c8 il principio, appunto, della responsabilit\u00e0 per atti legittimi.<\/p><p>PRESIDENTE. La prego di concludere, onorevole Codacci Pisanelli&#8230;<\/p><p>CODACCl PISANELLI. Completo subito; purtroppo i due argomenti che ho toccato sono abbastanza complessi. Si tratta qui di un principio abbastanza nuovo, che mi proporrei di illustrare.<\/p><p>PRESIDENTE. Non c\u2019\u00e8 argomento trattato dai colleghi che non sia molto importante; tuttavia, ciascuno deve cercare di svolgere il proprio argomento entro i limiti di tempo stabiliti.<\/p><p>CODACCl PISANELLI. Sto per concludere. Per quanto riguarda la responsabilit\u00e0 personale degli impiegati, non dobbiamo meravigliarci. Teniamo presente che qualcosa di simile avviene anche in sistemi diversi dal nostro.<\/p><p>In Inghilterra da secoli si applica questo principio, fin da quando, nel 1763 ci fu il famoso contrasto tra Giorgio III ed uno dei deputati, il Wilkes, il quale scrisse un articolo contro il re. Il re dispose, attraverso il primo ministro, perquisizioni domiciliari e arresti; il Parlamento insorse; l\u2019autorit\u00e0 giudiziaria dichiar\u00f2 la incostituzionalit\u00e0 della esecuzione dell\u2019ordine impartito di eseguire quei sequestri e condann\u00f2 colui il quale aveva eseguito l\u2019ordine al risarcimento dei danni.<\/p><p>Risale a questo tempo l\u2019affermazione del principio della responsabilit\u00e0 personale dei pubblici impiegati per gli atti da essi compiuti. Il sistema anglo-sassone \u00e8 rimasto completamente diverso dal nostro. Secondo tale sistema, non deve ammettersi un diritto amministrativo, in quanto si ritiene che questo sistema giuridico serva a garantire quasi una tirannia della pubblica amministrazione; e si ritiene preferibile estendere a tutti il solo diritto privato, detto \u00ablegge comune\u00bb. Le necessit\u00e0 storiche hanno per\u00f2 imposto anche in quel sistema l\u2019adozione di princip\u00ee analoghi ai nostri, per cui si \u00e8 venuto a formare un diritto amministrativo, tanto che vi sono oggi anche in Inghilterra cattedre universitarie di diritto amministrativo.<\/p><p>Ma il nostro sistema, senza dubbio evoluto, perch\u00e9 (cosa che non si riscontra in altri ordinamenti) consente persino la tutela degli interessi discrezionalmente protetti, pu\u00f2 essere opportunamente integrato con il principio della responsabilit\u00e0 personale dei pubblici impiegati di fronte ai cittadini; principio non nuovo, perch\u00e9, come ho gi\u00e0 detto, esiste gi\u00e0 nell\u2019amministrazione della giustizia.<\/p><p>Integrando i due princip\u00ee, ritengo che noi otterremo di migliorare il nostro sistema di giustizia amministrativa, il quale ha fatto molti passi avanti; ma che, come la realt\u00e0 ci dimostra, non \u00e8 ancora sufficiente ad assicurare quella giustizia sociale alla quale aneliamo.<\/p><p>Ho voluto volgere uno sguardo al passato, esponendo quello che \u00e8 lo stato della nostra legislazione e quelli che sono i risultati raggiunti dalla nostra dottrina. E questo ho fatto, non gi\u00e0 per ammirazione verso il passato, ma solo per far notare a quali risultati fossero giunti coloro che ci hanno preceduto e perch\u00e9 sia in tal modo maggiore la spinta che deve animarci verso ulteriori conquiste per l\u2019attuazione di quell\u2019ideale della giustizia nell\u2019amministrazione, perseguito con tanto entusiasmo nel secolo scorso e che noi dobbiamo perseguire oggi con non minor decisione.<\/p><p>Ad ogni modo, da queste mie considerazioni, ritengo si possa trarre la conclusione che molte conquiste sociali sono dovute ai giuristi, i quali, anche lontani dalla vita normale, perch\u00e9 spesso rinchiusi nelle biblioteche, non cessano di rappresentare un anelito verso quella ricerca della verit\u00e0 che per loro \u00e8 la giustizia di cui non debbono mai dimenticarsi, anche se preoccupati soprattutto di stabilir la certezza.<\/p><p>All\u2019aspirazione della giustizia noi dobbiamo ispirarci, ed a tali princip\u00ee si ispira la nostra Costituzione; la quale, appunto con la tutela dei diritti e degli interessi, con l\u2019assicurazione della responsabilit\u00e0 personale dei pubblici impiegati, tende a realizzare il nostro ardente anelito di giustizia che, secondo la divina promessa, sar\u00e0 certamente appagato. (<em>Applausi al centro<\/em>).<\/p><p>PRESIDENTE. \u00c8 iscritto a parlare l\u2019onorevole Schiavetti. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>SCHIAVETTI. Onorevoli colleghi, \u00e8 stato giustamente osservato in una delle passate sedute che questa discussione sul Titolo I costituisce una specie di beneficiata degli avvocati e dei cultori di discipline giuridiche, che sono numerosissimi in questa Assemblea. \u00c8 inutile dirvi che io, occupandomi dell\u2019articolo 16, il quale regola il regime di stampa, mi porr\u00f2 invece da un punto di vista prevalentemente politico e in un certo senso professionale.<\/p><p>Le Costituzioni sono per solito elaborate dopo dei profondi sconvolgimenti politici e sociali. E in ognuna di queste elaborazioni \u00e8 quasi sempre evidente una doppia ispirazione: c\u2019\u00e8 la preoccupazione di redigere una <em>Charta<\/em> che possa valere per i tempi di normalit\u00e0 e c\u2019\u00e8 l\u2019esigenza di redigere una <em>Charta <\/em>che serva anche a difendere i valori politici e morali che sono stati affermati nello sconvolgimento da cui ha tratto origine la Costituzione stessa. Un caso storico tipico di questa doppia ispirazione nell\u2019elaborazione delle Costituzioni \u00e8 quello famoso della Costituzione francese dell\u2019anno I, durante la grande rivoluzione, la quale assicurava le pi\u00f9 ampie autonomie ai francesi \u2013 era una di quelle Costituzioni che noi diremmo oggi \u00ab autonomistiche \u00bb \u2013 e tuttavia, poche settimane dopo averla votata, la Convenzione dovette rinviarla indefinitamente, appunto perch\u00e9 obbediva a questa seconda esigenza di tutti i costituenti, obbediva cio\u00e8 all\u2019esigenza di difendere i valori politici, i valori storici che la Rivoluzione francese doveva opporre in quel momento a tutta l\u2019Europa che si era coalizzata contro di lei.<\/p><p>Leggendo i resoconti delle riunioni della Commissione preparatoria di questo progetto, ho notato, per quel che riguarda l\u2019articolo 16, appunto la presenza di questa duplicit\u00e0 di ispirazione. E ne \u00e8 venuto fuori il testo che \u00e8 sottoposto oggi al nostro esame; un testo nel quale, mentre da una parte si afferma e si esalta la libert\u00e0 assoluta della stampa, da un\u2019altra parte invece, al capoverso quarto, si tollera l\u2019intervento della polizia, l\u2019intervento del potere amministrativo per disciplinare gli eventuali eccessi della stampa. Si consente, in altre parole, il sequestro preventivo della stampa periodica, operato per via amministrativa con l\u2019intervento della polizia.<\/p><p>Ora, onorevoli colleghi, io appartengo ad un partito il quale sente molto profonda l\u2019esigenza di difendere i valori politici che sono emersi nella lotta contro il fascismo e nella rivoluzione \u2013 o, per meglio dire, nella mezza rivoluzione \u2013 che si \u00e8 affermata il 25 aprile 1945 a Milano. Tuttavia, nonostante il sentimento di questa profonda esigenza, noi non intendiamo in nessun modo di valerci, al di sopra dello strettamente necessario, dell\u2019intervento della polizia per quello che riguarda la disciplina della stampa. Il nostro punto di vista \u2013 io non so se posso impegnare anche l\u2019opinione dei miei colleghi \u2013 \u00e8 che la stampa, qualora se ne debba consentire il sequestro preventivo, debba essere sottoposta all\u2019esclusiva vigilanza del potere giudiziario. Del resto, questa opinione l\u2019afferma pure, con alcune cautele, il Presidente della Commissione, onorevole Ruini. Egli dice ad un certo punto della sua relazione: \u00ab\u00c8 da sperare che si realizzi un assetto tale da offrir il modo al magistrato di intervenire sempre tempestivamente\u00bb. Questo \u00e8 ci\u00f2 che noi ci auguriamo: che si trovi cio\u00e8 il modo di costituire un organo, affidato all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria, il quale possa, qualora sia necessario, intervenire per sequestrare immediatamente quei giornali, che si presume possano portare un turbamento all\u2019ordine pubblico o alla pubblica morale.<\/p><p>Questo monopolio affidato alla magistratura, per quello che riguarda la disciplina della stampa, ci garantisce che non si verificheranno i soliti casi di sconfinamento, che sono estremamente graditi al potere esecutivo. Quando il sequestro preventivo di un giornale dovr\u00e0 essere non pi\u00f9 affidato ad un funzionario di pubblica sicurezza, ma ad un magistrato, il quale dovr\u00e0 giustificarlo con una sua ordinanza, noi crediamo che le garanzie per la tutela della libert\u00e0 della stampa saranno maggiori. Noi diffidiamo a questo proposito della iniziativa del potere esecutivo e della fertilit\u00e0 della sua fantasia: quelli che hanno vissuto venticinque anni or sono la lotta di ogni giorno contro il fascismo, ricorderanno a quale artificio ricorresse l\u2019onorevole Federzoni nel 1925 per giustificare la soppressione della libert\u00e0 della stampa, allorch\u00e9 ricorse all\u2019articolo 19 della legge provinciale e comunale. Era un arbitrio totale. La sua naturale ipocrisia non consent\u00ec al Ministro Federzoni di assumere un atteggiamento aperto e chiaro, come in una circostanza di ben altro rilievo ebbe ad assumere nel 1914 il Ministro tedesco Bethmann Hollweg, quando giustific\u00f2 l\u2019invasione del Belgio con il motto: \u00abNot kennt kein Gebot\u00bb, la necessit\u00e0 non conosce legge.<\/p><p>Nei rapporti interni il potere esecutivo non pu\u00f2 assumere un atteggiamento cos\u00ec brutale e cos\u00ec sfrontato come i Governi assumono spesso nei rapporti internazionali, facendosi usbergo delle necessit\u00e0 superiori dello Stato e della Nazione.<\/p><p>Recentemente qui a Roma noi abbiamo assistito, ad esempio, al sequestro di un foglio anticlericale, sotto il pretesto che questo foglio facesse della pornografia; ma il processo che ne \u00e8 seguito alcune settimane or sono ha portato ad una assoluzione totale dell\u2019imputato dalla accusa di pornografia, mentre \u00e8 rimasta l\u2019altra accusa, dal punto di vista morale molto pi\u00f9 lieve, dell\u2019offesa al Pontefice. Evidentemente la polizia aveva agito qui a Roma per ordine superiore ed aveva pensato che il solo pretesto valido per poter sequestrare quel giornale, che dava fastidio da un punto di vista politico, fosse di accusarlo di fare della pornografia.<\/p><p>Ora, noi non vogliamo dar modo per l\u2019avvenire al potere amministrativo della polizia di adottare provvedimenti di questo genere. Vogliamo che la libert\u00e0 della stampa, la vigilanza sulla stampa, sia affidata esclusivamente al potere giudiziario.<\/p><p><em>Una voce a destra<\/em>. Siamo d\u2019accordo.<\/p><p>SCHIAVETTI. Noi sappiamo benissimo che la Repubblica ha bisogno di difendersi: \u00e8 una necessit\u00e0 che noi sentiamo altissima. Ma pensiamo che si possa difendere anzitutto con le leggi. In un certo senso, la Repubblica si difende con l\u2019azione, con la volont\u00e0, con lo spirito di sacrificio, con l\u2019iniziativa dei repubblicani; ma, sul terreno giuridico, si difende con le leggi.<\/p><p>Noi dobbiamo fare il minor uso possibile degli interventi di polizia. \u00c8 naturale che, da un punto di vista astratto, vi sia un regime di libert\u00e0 della stampa che pu\u00f2 apparire il pi\u00f9 perfetto: \u00e8 il regime per cui si pu\u00f2 intervenire contro un giornale soltanto in seguito ad una sentenza irrevocabile dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria. \u00c8 il regime che ho sentito esaltato recentemente da quei banchi, il regime che in questo momento fa molto comodo ai nostri avversari dell\u2019estrema destra.<\/p><p>Permettete che io vi dica che quando sentivo uno dei nostri colleghi difendere in questo modo l\u2019assoluta libert\u00e0 della stampa, non potevo fare a meno di ricordare tutto quello che molti di noi hanno sofferto 20 e 25 anni or sono per la difesa della libert\u00e0 di stampa. E vorrei che tutti coloro che in questo momento si entusiasmano per l\u2019assoluta libert\u00e0 di stampa potessero vantare nel loro passato delle battaglie per la difesa di questa libert\u00e0 che si avvicinino a quelle combattute dai socialisti, dai repubblicani e dai comunisti! (<em>Applausi a sinistra<\/em>).<\/p><p>Non \u00e8 la prima volta, onorevoli colleghi, che il sacro nome della libert\u00e0 \u00e8 usato per manovre politiche di questo genere: basti ricordare che, quando nel 1920 le squadre fasciste cominciavano a scorrazzare per il nostro Paese \u2013 e trovavano allora il conforto e l\u2019aiuto da parte dei giornali di quella parte l\u00e0 \u2013 esse parlavano in nome della libert\u00e0. E c\u2019era anche nell\u2019inno fascista un appello, appunto, alla difesa della \u00abnostra\u00bb libert\u00e0.<\/p><p>Per tanti anni abbiamo sentito parlare in questo senso di libert\u00e0 e i nostri colleghi di quella parte dell\u2019Assemblea ci consentiranno, quindi, di essere alquanto diffidenti quando essi fanno queste esaltazioni della libert\u00e0.<\/p><p>Per quello che riguarda il regime della stampa, un regime di assoluta libert\u00e0 in questo periodo dello sviluppo economico e sociale del nostro paese non mi pare possibile, soprattutto per due ordini di motivi. Voglio spiegare che quando parlo di assoluto regime di libert\u00e0 della stampa intendo dire regime di libert\u00e0 per cui il sequestro dei giornali sia consentito soltanto in seguito a sentenza irrevocabile dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria.<\/p><p>Vi sono dunque due ordini di motivi per i quali non si pu\u00f2 consentire la formazione di un regime di questo genere. Innanzitutto, e questo lo dico con profondo dolore, per lo scarso livello di educazione politica di una parte dei giornalisti italiani; e non solo dei giornalisti italiani, ma anche dei giornalisti di altri paesi. Le peripezie politiche di questi ultimi decenni hanno mostrato in Italia una classe giornalistica la quale non ha saputo resistere con dignit\u00e0 e con fermezza agli assalti della reazione e della dittatura. Io non parlo di quei giornalisti che erano giovani quando il fascismo s\u2019impadron\u00ec del potere. Per molti di quelli noi possiamo avere della simpatia e quasi un senso umano di piet\u00e0 e di comprensione. Ma parlo soprattutto di quegli avanzi della vecchia classe politica italiana i quali si piegarono e si afflosciarono come cani davanti alla frusta del dittatore. Molti di quegli elementi sono ancora rimasti. Possiamo dire che molti di essi ricoprono ancora nel giornalismo dei posti di alta responsabilit\u00e0. In seguito alla recente amnistia molti di quei giornalisti sono tornati in circolazione e hanno ripreso la loro opera di avvelenamento della vita italiana.<\/p><p>E allora bisogna, onorevoli colleghi, tener conto di questo fatto, che \u00e8 un fatto altamente triste per il nostro paese. Bisogna tenerne conto, perch\u00e9 l\u2019assoluta libert\u00e0 richiede anche la massima educazione politica e il pi\u00f9 alto senso di responsabilit\u00e0. Se avessimo nel nostro passato esempi sicuri di coscienza civile e di educazione politica, noi potremmo fare oggi l\u2019esperimento di un\u2019assoluta libert\u00e0 nella stampa. Ma poich\u00e9 questi esempi non li abbiamo, noi siamo costretti a tenere un contegno di realistica prudenza.<\/p><p>A proposito di questa indegnit\u00e0 di una parte dei giornalisti italiani e perch\u00e9 voi non crediate che vi sia della avventatezza da parte mia, voglio leggervi alcune poche righe di una pubblicazione recente \u2013 in certo senso non recente, perch\u00e9 si tratta in gran parte di una ristampa \u2013 dovuta ad uno dei nostri maestri in giornalismo, maestri non solo dal punto di vista professionale ma anche dal punto di vista morale. Intendo parlare di Mario Borsa. Nella ristampa del suo volumetto sulla libert\u00e0 di stampa Mario Borsa scrive ad un certo punto queste parole nei riguardi del giornalismo italiano:<\/p><p>\u00abBisogner\u00e0 dire cosa che sanno tutti. La maggior parte dei giornalisti di questa stampa asservita al regime non era in buona fede!&#8230; Presi ad uno ad uno i giornalisti dicevano corna del regime e del loro \u00abduce\u00bb. E vada per quei poveri diavoli che dovevano stare attaccati ai seggiolini per poter mangiare, loro e le loro famiglie; ma i denigratori \u2013 a quattr\u2019occhi e molto sottovoce \u2013 del regime dell\u2019amato \u00abduce\u00bb erano in molti casi i giornalisti che andavano per la maggiore, direttori di quotidiani e di riviste; burattini che passavano come i pi\u00f9 fervidi sostenitori della politica pazza e rovinosa che doveva portare l\u2019Italia al disastro! Gli uomini sono responsabili della sincerit\u00e0 e del disinteresse delle loro opinioni, non della loro giustezza.<\/p><p>\u00abSi pu\u00f2 essere nel vero o nel falso, pur di esservi in buona fede e non per calcolo. Ora la cosa pi\u00f9 obbrobriosa ed insieme pi\u00f9 odiosa, pi\u00f9 umiliante, pi\u00f9 grave, dell\u2019epoca ignominiosa attraverso cui \u00e8 passata la stampa italiana, \u00e8 che molti, troppi giornalisti non credevano affatto in ci\u00f2 che scrivevano e non avevano alcuna fede nell\u2019uomo e nel regime che sostenevano. Questo \u00e8 il vero, il grande avvilimento; perch\u00e9 tutto si pu\u00f2 scusare, meno la insincerit\u00e0 e la mancanza di carattere\u00bb.<\/p><p>Vi \u00e8 poi un secondo ordine di considerazioni per cui non riteniamo possibile un regime di assoluta libert\u00e0, ed \u00e8 il formidabile pauroso potere che \u00e8 venuto ad assumere in questi ultimi tempi la stampa periodica. Essa \u00e8 venuta ad assumere questo potere a causa del suo progresso tecnico, ma soprattutto a causa dell\u2019enorme ed accresciuta moltitudine dei lettori ai quali essa si rivolge.<\/p><p>Bisogna, onorevoli colleghi, tener sempre presente, nell\u2019esame di molti dei fenomeni pi\u00f9 caratteristici di questo nostro tempo e di questa nostra societ\u00e0, le enormi conseguenze che sono state prodotte e che continueranno a esser prodotte nel Paese dalla inserzione nella vita politica nostra d\u2019una moltitudine enorme di italiani, che prima ne erano assenti e lontani.<\/p><p>Prima del 1882, il paese legale, costituito dagli italiani che avevano facolt\u00e0 di nominare i loro rappresentanti e di governare il Paese attraverso i loro rappresentanti, era rappresentato, su 27 milioni di abitanti, soltanto da 570.000, da poco pi\u00f9 di mezzo milione. Il paese legale era dunque circa un cinquantesimo del paese reale. Dopo la riforma elettorale del 1882, realizzata dall\u2019avvento della sinistra al potere, gli elettori furono da 2 a 3 milioni: il paese legale fu portato da un cinquantesimo ad un decimo. Trent\u2019anni dopo, nel 1912, con la famosa riforma del suffragio universale voluto da Giolitti, gli elettori divennero 8.000.000 su 40.000.000 di abitanti. Il paese legale passava da un decimo ad un quinto. E finalmente nel 1946, con le ultime elezioni, su una popolazione di circa 45.000.000 si sono avuti oltre 22.000.000 di elettori: siamo a met\u00e0; il paese legale \u00e8 la met\u00e0 del paese reale.<\/p><p>Ho voluto ricordare queste cifre perch\u00e9 voi possiate comprendere quale profondo cambiamento sia avvenuto nella vita politica del nostro Paese. E notate che la inserzione di questa vasta moltitudine di italiani nella vita politica attiva, \u00e8 avvenuta attraverso due cataclismi successivi, quali sono quelli rappresentati dalle due ultime guerre mondiali.<\/p><p>Ora voi capite benissimo che il giornalismo, il quale parla a questa moltitudine di italiani, ha un potere enormemente pi\u00f9 forte e pi\u00f9 penetrante di quello che non potesse avere il giornalismo di 60-70 anni fa, giornalismo che parlava a mezzo milione di italiani, i quali rappresentavano una piccola minoranza del Paese, una minoranza che, dal punto di vista della cultura e della preparazione politica, aveva senza dubbio un livello maggiore di quello che non abbia oggi questa vasta moltitudine di 22-23 milioni d\u2019italiani.<\/p><p>Il giornalista oggi, quando scrive una sola parola nel suo giornale, dovrebbe sempre tener presente questo infinito potere che ha nelle sue mani. Il giornalista dovrebbe esser consapevole del fatto che ha, in un certo senso, cura di anime.<\/p><p>Orbene, io vi posso dire che nel costume della pratica quotidiana si \u00e8 ancora lontani dall\u2019affermazione di questa coscienza.<\/p><p>COSATTINI. Solo la libert\u00e0 pu\u00f2 sanarla.<\/p><p>SCHIAVETTI. Siamo d\u2019accordo, ma vi sono delle necessit\u00e0 politiche per cui si pu\u00f2 graduare la libert\u00e0, soprattutto quando questa graduazione non avviene da parte di un potere paternalistico o esterno al popolo, ma da parte dei rappresentanti stessi della volont\u00e0 popolare.<\/p><p>Il potere di questa stampa \u00e8 un potere enorme ed \u00e8 naturale quindi che vi siano delle cautele di ordine legislativo e di ordine giuridico per cui in una situazione come l\u2019attuale non si possa consentire un regime di assoluta libert\u00e0 della stampa. \u00c8 necessario che ci sia una tutela pi\u00f9 vigile della stampa, una tutela che pu\u00f2 essere esercitata in certi casi dagli stessi organismi del giornalismo organizzato. \u00c8 necessario anche che vi sia una difesa della indipendenza e della dignit\u00e0 del giornalismo da un altro punto di vista. La stampa deve infatti difendere la propria indipendenza e la propria dignit\u00e0 anche contro la potenza del denaro, contro le minoranze plutocratiche faziose le quali si vogliono servire della stampa per introdurre dei veleni nel cuore del Paese, per giovare a interessi particolari sotto la veste, come avviene sempre, di una difesa degli interessi nazionali. Ed \u00e8 a questa necessit\u00e0 che si ispira il capoverso dell\u2019articolo 16, l\u00e0 dove dice che la legge pu\u00f2 stabilire controlli per l\u2019accertamento delle fonti di notizie e dei mezzi di finanziamento della stampa periodica. Una proposta di questo genere ha provocato una reazione netta e precisa da parte di un oratore dell\u2019estrema destra&#8230;<\/p><p>BADINI CONFALONIERI. &#8230;che ricordava il discorso del senatore Ruffini in difesa della libert\u00e0 di stampa del 1926, ed il senatore Ruffini era liberale e non azionista.<\/p><p>SCHIAVETTI. Questa \u00e8, se \u00e8 riferita esattamente, un\u2019opinione del senatore Ruffini. Non \u00e8 la mia. La cosa non mi fa n\u00e9 caldo n\u00e9 freddo.<\/p><p>Si tratta dunque di esercitare il controllo finanziario sulle fonti di certi giornali, un controllo che purtroppo \u00e8 di una efficacia relativa, perch\u00e9 \u00e8 impossibile, per ragioni pratiche, di esercitare un controllo assoluto; ma \u00e8 un controllo il quale, ad ogni modo, porr\u00e0 a disposizione della pubblica opinione delle cifre e dei dati per mezzo dei quali sar\u00e0 pi\u00f9 difficile, a coloro che vogliono compiere queste specie di manovre, di muoversi a loro piacimento.<\/p><p>Questo controllo non significa affatto che si voglia impedire a certi interessi particolari di farsi valere.<\/p><p>Purtroppo, data la societ\u00e0 attuale e la sua organizzazione economica, non \u00e8 assolutamente pensabile che si possa togliere il diritto ad un interesse particolare di creare un giornale e di affermarsi in mezzo al Paese sotto veste di difendere l\u2019interesse generale. Ma quello che importa \u00e8 che la buona fede del pubblico possa essere difesa, quello che importa \u00e8 porre a disposizione del pubblico il maggior numero possibile di dati per cui esso possa sapere di che genere \u00e8 il giornale che legge. Quando si sapr\u00e0, ad esempio, come \u00e8 avvenuto nel passato, che un giornale finanziato dagli industriali dello zucchero difende delle tesi protezionistiche e anti-liberistiche, allora il pubblico sapr\u00e0 orientarsi e capir\u00e0 benissimo quale valore morale e politico si possa attribuire agli argomenti di quel giornale; oppure quando si sapr\u00e0 che gli industriali siderurgici finanziano un certo giornale, il pubblico apprezzer\u00e0 con precisione quale \u00e8 il grado di moralit\u00e0 e d\u00ec sincerit\u00e0 che si possa dare agli argomenti del giornale che sostiene una politica nazionalistica e di provocazione alla guerra. (<em>Interruzioni a destra<\/em>).<\/p><p>Nessun giornale pu\u00f2 sostenere e difendere, da un punto di vista obiettivo, gli interessi generali, perch\u00e9 \u00e8 soltanto Iddio, in un certo senso, che pu\u00f2 difendere gli interessi generali. Ciascuno di noi, in un giornale, difende i propri interessi particolari; ma vi \u00e8 una bella differenza fra gli interessi particolari di un partito politico, il quale esprime gli interessi di alcuni ceti della popolazione, e gli interessi invece di un giornale, dietro cui ci sono dei gruppi finanziari e degli uomini i quali ogni giorno, si pu\u00f2 dire, cercano di frodare la semplicit\u00e0 e la buona fede del pubblico, affermando di parlare per degli interessi generali, mentre difendono esclusivamente degli interessi particolari, interessi che sono spesso in contrasto con quelli generali \u00e8 preminenti della nazione.<\/p><p>BELLAVISTA. La libert\u00e0 vigilata del giornalismo!<\/p><p>SCHIAVETTI. Noi ci auguriamo, in ogni modo, che vi possa essere un regime, la cui attuazione \u00e8 riservata all\u2019avvenire, in cui la stampa divenga una specie di servizio pubblico e ogni partito possa vedersi attribuire dallo Stato una quota parte di questa possibilit\u00e0 di esprimere la propria opinione.<\/p><p>L\u2019organizzazione attuale della nostra societ\u00e0 non permette una cosa di questo genere; ma voi consentirete, io spero, che vi esprima la speranza che si possa addivenire, in un futuro pi\u00f9 o meno prossimo, ad una riforma di questo genere.<\/p><p>Il fatto che i partiti politici vengono ad assumere, nella evoluzione dei nostri costumi democratici, un\u2019importanza sempre maggiore, e che possano esser loro attribuite delle funzioni di carattere costituzionale, mi fa pensare che una riforma di questo genere possa essere meno lontana di quella che alcuni non vogliono vedere.<\/p><p>Prima di finire, vorrei accennare ad un aspetto di questo problema il quale, credo, ci trover\u00e0 tutti consenzienti. Finora io ho parlato della stampa come portatrice di valori politici; ora intendo parlare della stampa come portatrice di valori, in un certo senso, morali. Voi sapete che ci sono delle preoccupazioni gravissime per i turbamenti che la stampa, una certa stampa, pu\u00f2 portare alla moralit\u00e0 e al buon costume.<\/p><p>\u00c8 una cosa di cui abbiamo parlato pi\u00f9 volte e su cui io credo tutti siamo d\u2019accordo. A questo proposito vorrei notare che l\u2019articolo 16 del nostro progetto di Costituzione parla quasi esclusivamente di libert\u00e0 di stampa e dei problemi della stampa, mentre vi sono altre Costituzioni, come quella di Weimar del 1919 e quella irlandese del 1937, in cui si parla non soltanto della stampa ma, tenuto conto dei progressi tecnici di questi ultimi decenni, si parla anche del cinema e della radio, di questi mezzi potentissimi di avvicinamento al pubblico e di propaganda.<\/p><p>Orbene, noi vogliamo considerare un aspetto della libert\u00e0 di stampa che deve trovarci tutti consenzienti: l\u2019aspetto per cui questa libert\u00e0 di stampa ci preoccupa dal punto di vista della morale pubblica e soprattutto dal punto di vista della difesa e della protezione della giovent\u00f9. Ho visto che questa preoccupazione \u00e8 apparsa nelle discussioni della Commissione; ma poi, nell\u2019ultimo capoverso di questo articolo 16, non si \u00e8 voluto parlare di protezione della giovent\u00f9. Badate, onorevoli colleghi, che questo \u00e8 uno dei problemi pi\u00f9 gravi del nostro tempo: questa giovent\u00f9 \u00e8 insidiata o, per meglio dire, la rinascita, la risurrezione morale di questa giovent\u00f9 \u00e8 insidiata non soltanto \u2013 e credo, in un certo senso, in minima parte \u2013 dalle pubblicazioni di carattere pornografico, ma anche da altre pubblicazioni. Quando vedo dei settimanali i quali hanno per unico scopo della loro pubblicazione l\u2019illustrazione e lo sfruttamento dei fatti di cronaca nera per presentarli dinanzi ai giovani, e in generale dinanzi ai loro lettori, in modo affascinante e tale da esercitare una specie di suggestione sullo spirito, quando penso che, nella stessa letteratura dedicata ai ragazzi, vi sono dei periodici, dei piccoli giornali, i quali esaltano continuamente gli istinti di violenza, gli istinti della forza cieca e brutale, l\u2019istinto in una parola, e cercano di suscitare il bisogno di eroismo nei ragazzi, facendo appello a imprese che non hanno nulla di eroico e nulla d\u00ec morale, quando penso a tutto questo, e vedo che nel nostro Paese si consentono simili pubblicazioni, credo che fatti di questo genere debbano interessare e preoccupare profondamente l\u2019Assemblea Costituente italiana. (<em>Applausi al centro<\/em>).<\/p><p>Io ritengo che, pur tutelando sempre la libert\u00e0 della stampa, noi dobbiamo trovare il modo per difendere la nostra giovent\u00f9 dalle insidie di questi veleni che le sono quotidianamente propinati. \u00c8 una cosa assolutamente necessaria; \u00e8 un provvedimento che si impone e il fatto che noi ci manteniamo sul terreno dell\u2019intervento esclusivo dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria nella disciplina della stampa ci permette di pensare che si possa trovare facilmente la possibilit\u00e0 di rimediare a questo gravissimo inconveniente e di difendere l\u2019anima, difendere la vita morale dei nostri figli e di tutta la giovent\u00f9 italiana.<\/p><p>Onorevoli colleghi, vorrei ripetervi, a chiusura del mio intervento, l\u2019abusata frase carducciana \u00abNoi troppo odiammo e soffrimmo\u00bb; e ancora odiamo e soffriamo perch\u00e9 \u00e8 necessario odiare e continuare a soffrire; tuttavia permettete che aggiunga che noi vogliamo preparare ai nostri figli una vita migliore, se non proprio dal punto di vista economico e materiale, almeno dal punto di vista della atmosfera morale che essi saranno destinati a respirare. (<em>Applausi<\/em>).<\/p><p>PRESIDENTE. \u00c8 iscritto a parlare l\u2019onorevole Della Seta. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>DELLA SETA. Onorevole presidente, onorevoli colleghi, nel mio primo discorso su tutto il testo del progetto di Costituzione e nel mio secondo discorso sulle disposizioni generali e, in modo speciale, sul famoso articolo 5, non ho potuto non esprimere alcune critiche; critiche dettate da nessuna prevenzione, ma dall\u2019intima coscienza, per fedelt\u00e0 a quei princip\u00ee, che ritengo fondamentali per la retta vita dello Stato e della Nazione.<\/p><p>E perci\u00f2 sono tanto pi\u00f9 lieto oggi di esprimere alla Commissione il mio compiacimento, per avere non equivocamente affermate, in questo titolo primo della parte prima del progetto, le pubbliche libert\u00e0; libert\u00e0 che tanto pi\u00f9 oggi apprezziamo dopo avere sperimentato l\u2019amarezza della loro perdita, sotto la insolenza di un regime che non si perit\u00f2 di definire la libert\u00e0 un cadavere putrefatto.<\/p><p>Non terr\u00f2, per esteso, sopra un dato argomento, un vero e proprio discorso; ma seguir\u00f2 il testo, fedelmente, articolo per articolo, limitandomi ad alcune osservazioni, che, pi\u00f9 che critiche, vogliono essere suggerimenti e richieste di chiarimenti. Qualcuno della Commissione gentilmente vorr\u00e0 darmeli.<\/p><p>Articolo 8. \u2013 Nulla ho da eccepire. Molto bene \u00e8 stata affermata la inviolabilit\u00e0 della libert\u00e0 personale, la quale non pu\u00f2 essere limitata da arbitrarie perquisizioni o restrizioni di polizia; n\u00e9 tanto meno, in caso di detenzione, pu\u00f2 essere offesa da violenze fisiche o morali. Una tale libert\u00e0 \u00e8 la esplicazione del valore della personalit\u00e0 umana, al cui riconoscimento tutto il progetto si ispira.<\/p><p>Articolo 10. \u2013 Qui si parla della libert\u00e0 di circolazione del cittadino nel territorio italiano. In verit\u00e0, vedere consacrato in una Costituzione il diritto della libert\u00e0 di circolazione mi fa quasi la stessa impressione come se fosse consacrato il diritto del cittadino a respirare; ma poich\u00e9 nel testo una tale libert\u00e0 \u00e8 consacrata non posso non rilevare che, l\u00e0 dove dice: \u00abIn nessun caso la legge pu\u00f2 limitare questa libert\u00e0 per ragioni politiche\u00bb, dovrebbe aggiungersi che, per ragioni politiche, non pu\u00f2 neppure essere limitato il diritto del cittadino non solo di emigrare, come poi si dice nel testo, ma anche di trasferirsi momentaneamente all\u2019estero, per ragioni turistiche, commerciali o di studio.<\/p><p>Quante volte \u2013 e pi\u00f9 d\u2019uno di noi lo ha esperimentato \u2013 \u00e8 stato, per ragioni politiche, limitato questo diritto! Ecco, perch\u00e9 desidererei che in questo articolo si avesse la seguente dizione: \u00abN\u00e9 per ragioni politiche pu\u00f2 essere negato al cittadino il diritto di emigrare o di trasferirsi momentaneamente all\u2019estero\u00bb.<\/p><p>MORO. Siamo d\u2019accordo: abbiamo gi\u00e0 pensato a fare quest\u2019aggiunta.<\/p><p>DELLA SETA. Speriamo poi che giunga un tempo nel quale non si dovr\u00e0 pi\u00f9 parlare di passaporti. Mi sembra ad ogni modo necessaria, per ora, quest\u2019aggiunta che ho proposto.<\/p><p>Passo all\u2019articolo 11. Questo reca al primo comma: \u00abLa condizione giuridica dello straniero \u00e8 regolata dalla legge in conformit\u00e0 delle norme e dei trattati internazionali\u00bb. Io peccher\u00f2, onorevoli colleghi, di soverchio idealismo; ma desidererei che questa \u00abcondizione giuridica\u00bb non fosse condizionata dalla reciprocit\u00e0. Se venisse in Italia uno straniero, vorrei che a questo straniero noi riconoscessimo quegli stessi diritti, che noi riconosciamo ad altri stranieri di altre nazioni, quand\u2019anche la nazione dalla quale lo straniero proviene non riconoscesse per noi quei diritti che noi allo straniero riconosciamo. Roma si dice, \u00e8 madre del diritto: cominciamo noi, dunque, a dare agli altri una lezione di diritto, anzi, di una maggiore civilt\u00e0.<\/p><p>MORO. S\u00ec, s\u00ec.<\/p><p>DELLA SETA. Con ci\u00f2 naturalmente non intendo escludere che una tale materia possa essere disciplinata da accordi internazionali: dico che in tale materia dovrebbe predominare un criterio etico molto pi\u00f9 alto che non sia quello della reciprocit\u00e0. Criterio etico, cui s\u2019inspira anche il terzo comma dello stesso articolo 11, consacrante una norma ormai consacrata dalla morale internazionale, cio\u00e8 la non concessione della estradizione dello straniero per reati politici.<\/p><p>MORO. Era precisamente questo ih senso della disposizione.<\/p><p>DELLA SETA. Articolo 12. Diritto di riunione. Ho qui bisogno di un chiarimento. C\u2019\u00e8 un comma che non soltanto a me, ma a parecchi colleghi dei vari settori, \u00e8 riuscito alquanto oscuro. Si fa distinzione, nell\u2019articolo 12, fra riunioni in luogo aperto al pubblico e riunioni in luogo pubblico. Addurr\u00f2 un esempio: se io vado a tenere un discorso politico in un teatro o in un cinema, lo terr\u00f2 in luogo pubblico o in luogo aperto al pubblico?<\/p><p>MORO. In luogo aperto al pubblico.<\/p><p>DELLA SETA. Se invece io parlo in un comizio nella pubblica piazza, parlo evidentemente in luogo pubblico. Ora, questo articolo dice che, se la riunione si svolge in luogo pubblico, allora ci vuole il preavviso; se invece si svolge in luogo aperto al pubblico, allora non. \u00e8 richiesto alcun preavviso. Io vi dir\u00f2, onorevoli colleghi, che, per democraticissimo che io mi senta, non posso non fare una distinzione: cio\u00e8 trovo strano, trovo anzi poco convenevole e molto imprudente che, se domani si intendesse di tenere in un teatro, cio\u00e8 in luogo aperto al pubblico, una grande manifestazione politica, non si ritenesse doveroso dare il tempestivo preavviso all\u2019autorit\u00e0 di pubblica sicurezza, non certo perch\u00e9 questa intervenga per proibire o per vessare poliziescamente, ma per essere presente e provvedere immediatamente in caso di gravi turbamenti dell\u2019ordine pubblico. E questo sia detto per confermare ancora una volta che quando noi diciamo Repubblica non diciamo anarchia: diciamo un regime pi\u00f9 d\u00ec qualsiasi altro fondato sull\u2019ordine e sulla disciplina. Mi sembra, quindi, necessaria una distinzione. Si dovrebbe distinguere tra riunioni di carattere culturale, per le quali, certo, non occorrer\u00e0 il preavvis\u00f2 e riunioni politiche, per le quali non pu\u00f2 la pubblica autorit\u00e0 non essere tempestivamente preavvisata.<\/p><p>MORO. La questione era gi\u00e0 stata sollevata.<\/p><p>DELLA SETA. E vengo all\u2019articolo 13. Su questo articolo, onorevole Presidente, io ho presentato un emendamento. Desidererei dalla sua gentilezza un chiarimento: posso, non parlandone ora, svolgere la mia proposta in sede di emendamenti?<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Della Seta, poich\u00e9 ha la parola, parli anche del suo emendamento.<\/p><p>DELLA SETA. Ma posso svolgerlo dopo, non parlandone ora?<\/p><p>PRESIDENTE. A rigor di termini, lei ha diritto di parlare in sede di emendamenti.<\/p><p>DELLA SETA. Allora abbrevio, riservandomi di parlarne a suo tempo.<\/p><p>PRESIDENTE. Sta bene.<\/p><p>DELLA SETA. Ed eccomi all\u2019articolo 14.<\/p><p>Se nell\u2019articolo 5, o meglio nell\u2019articolo 7, il problema specifico \u00e8 quello dei rapporti tra la Chiesa e lo Stato, qui si parla in genere di libert\u00e0 religiosa, qui si riconosce, per tutti, il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa, in qualsiasi forma individuale o associata, di farne propaganda e di esercitare in privato ed in pubblico atti di culto. La norma, nella formulazione, concerne tutti i cittadini; ma, in realt\u00e0, qui si hanno presenti le minoranze religiose. E per questo, come gi\u00e0 \u00e8 stato osservato, anch\u2019io non trovo troppo rispettosa verso le minoranze la restrizione espressa nell\u2019inciso: \u00abpurch\u00e9 non si tratti di princip\u00ee o riti contrari all\u2019ordine pubblico o al buon costume\u00bb. Non che la restrizione, in s\u00e9, non sia giusta; \u00e8 ingiusto riferirla solo alla fede religiosa delle minoranze. Degenerazioni, sotto la parvenza della spiritualit\u00e0, del sano sentimento religioso, con credenze superstiziose e riti paganeggianti, se ne possono avere in tutte le fedi, in tutte le Chiese. E perci\u00f2, ripeto, questo inciso dovrebbe essere eliminato, in quanto riferito esclusivamente, alla religione delle minoranze.<\/p><p>MORO. Questo va coordinato con l\u2019ultima parte dell\u2019articolo 7, che deve essere trasferita qui.<\/p><p>DELLA SETA. Per quanto per noi rimanga sempre in piedi la pregiudiziale dell\u2019articolo 5 del progetto, di quell\u2019articolo che, in attesa della ineluttabile revisione, ha ormai consacrato, nella Costituzione, la confessionalit\u00e0 dello Stato e con questa, rispetto alla maggioranza dei credenti, una innegabile inferiorit\u00e0, morale e giuridica, negli istituti e nelle leggi, delle minoranze religiose; per quanto la legge che disciplina la vita di queste minoranze sia sempre la legge del 24 giugno 1929 sui culti ammessi, tuttavia non possiamo non esprimere il nostro compiacimento pel fatto che in questo articolo 14 non \u00e8 dato trovare n\u00e9 la espressione offensiva di culti tollerati, n\u00e9 la espressione ambigua ed insidiosa di culti ammessi, poich\u00e9 ci\u00f2 che oggi si ammette si potrebbe domani, accampando chi sa quali misteriose ragioni politiche, non ammettere. Ci\u00f2 che vale in questo campo \u00e8 che i giusti princip\u00ee consacrati nella Costituzione non siano, subdolamente, smentiti da violazioni di fatto che risolvono la conclamata libert\u00e0 religiosa in una ironia, se non in una beffa. Non debbono ripetersi fatti, che i veri e buoni cattolici saranno i primi a deplorare, fatti di cui noi abbiamo la prova inoppugnabile.<\/p><p>Io non sono un evangelico; ma dico che, in una fiera del libro, non deve essere proibito agli evangelici di avere anch\u2019essi un loro banco per vendere le loro Bibbie. Si teme forse la diffusione della Bibbia? Io dico che non si deve rinnovare la beffa di autorizzare gli evangelici a costruire un tempio, e, dopo che questo \u00e8 stato costruito, proibire l\u2019apertura del tempio per l\u2019esercizio del culto, costringendo i fedeli, per la celebrazione del rito, a riunirsi nel sottosuolo. Non si deve impedire ad un pastore evangelico di accorrere a presenziare un rito funebre, adducendo il pretesto che egli non pu\u00f2 varcare il territorio della propria giurisdizione. Fatti deprecabilissimi, che i buoni cattolici, ripeto, saranno i primi a condannare e che io ricordo non a scopo di recriminazione, ma perch\u00e9 desidero che non abbiano pi\u00f9 a rinnovarsi, offendendo, non solo le minoranze religiose, ma la nostra stessa civilt\u00e0 e il nostro buon nome presso gli altri popoli civili.<\/p><p>Nulla dir\u00f2 sull\u2019articolo 16, per quanto concerne la libert\u00e0 della stampa. Chi si \u00e8 dibattuto, come scrittore, sotto il passato regime, tra gli artigli della censura, sa quale valore debba attribuirsi a questa libert\u00e0, con la quale si immedesima lo spirito stesso della democrazia. Ne ha parlato, or ora, ampiamente ed eloquentemente, l\u2019amico onorevole Schiavetti, e torner\u00e0 a parlarne un collega del mio Gruppo, l\u2019onorevole Facchinetti, quale relatore della nuova legge sulla stampa. La stampa \u00e8 davvero il quarto potere, come espressione dell\u2019opinione pubblica, di quella opinione, che il vero uomo di governo, lungi dal disprezzare, ascolta, vigila e segue, come il pilota tien d\u2019occhio la bussola nella non facile navigazione. Tutto \u00e8 questione di misura. N\u00e9 illegittimi interventi, da una parte, dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria e tanto meno degli ufficiali di polizia giudiziaria, che sappiano di reazione e di vessazione; n\u00e9, dall\u2019altra, una libert\u00e0 che non \u00e8 libert\u00e0, in quanto si identifica con la licenza. Licenza tanto pi\u00f9 condannabile quando, in nome di una presunta libert\u00e0 dell\u2019arte, si vorrebbero autorizzare spettacoli, pubblicazioni e illustrazioni, che sono contrarie al buon costume. L\u2019articolo 16 bene ha fatto ha consacrare tutto questo nella Costituzione.<\/p><p>Ma l\u2019articolo 16 ha un\u2019ombra o, per meglio dire, si proietta sulla sua luce l\u2019ombra di un altro articolo ormai famoso. L\u2019articolo 16 proclama la libert\u00e0 del pensiero. La libert\u00e0 del pensiero \u00e8 diritto di ogni libera critica. Critica religiosa, filosofica, scientifica, letteraria, storica e via dicendo. Oh, se io non fossi in un\u2019Assemblea vorrei innalzare un cantico alla gloria di questa libert\u00e0! Ma come armonizzare con questa libert\u00e0 di pensiero, come armonizzare con la libert\u00e0 dell\u2019insegnamento, sancita nell\u2019articolo 27 del progetto e che con l\u2019altra \u00e8 strettamente connessa, come armonizzare con queste due libert\u00e0 \u2013 \u00e8 la terza volta che lo pongo in rilievo \u2013 il famoso articolo 5 del Concordato (<em>Commenti al centro<\/em>), cio\u00e8 con l\u2019articolo che pone il divieto, nella scuola pubblica, del pubblico insegnamento ad un uomo, al quale si fa una colpa di essere giunto, nelle sue indagini, serenamente, obiettivamente, a date conclusioni scientifiche? Qui emerge, chiara, quella contraddittoriet\u00e0, che gi\u00e0 rilevai, nel mio primo discorso, come una nota negativa di questo progetto di Costituzione. (<em>Commenti al centro <\/em>\u2013<em> Interruzione dell\u2019onorevole Micheli<\/em>).<\/p><p>Quanto all\u2019articolo 17 due brevi osservazioni: io non accennerei solo al fatto della privazione, ma anche alla semplice menomazione di certi diritti; inoltre, avendo presenti troppo recenti amarissime esperienze, non limiterei ai motivi politici quei motivi che non possono legittimare menomazioni o privazioni della capacit\u00e0 giuridica, della cittadinanza, del nome; ma direi esplicitamente: nessuno pu\u00f2 essere menomato o privato, per motivi razziali, religiosi o politici, della capacit\u00e0 giuridica, della cittadinanza, del nome.<\/p><p>Quanto all\u2019articolo 21, superfluo dire che concordiamo pienamente sul fine educativo che debbono avere le pene. Queste, oltre ad una necessit\u00e0 di difesa sociale, oltre il richiamare il colpevole alla responsabilit\u00e0 espiatrice delle proprie azioni, obbediscono anche all\u2019esigenza etica di riabilitare, se possibile, il condannato, attraverso un lavoro che, oltrech\u00e9 riabilitazione, sia in certo qual modo riparazione del danno, del turbamento che all\u2019ordine sociale ha apportato il fatto delittuoso. Fine pedagogico della pena che determina, naturalmente, tutto un nuovo orientamento dell\u2019ordinamento penitenziario. Ed \u00e8 necessario, dopo questo, il dichiarare che anche noi siamo, incondizionatamente, per i delitti comuni, per l\u2019abolizione della pena di morte? Se anche ragioni umane gi\u00e0 per s\u00e9 stesse non esistessero, la irreparabilit\u00e0 dell\u2019errore giudiziario \u00e8 tale un argomento che dovrebbe far tacere i pi\u00f9 tenaci fautori di questa pena.<\/p><p>Quanto alle pene, di cui si parla nell\u2019articolo 21 del progetto, mi si consenta un\u2019ultima osservazione.<\/p><p>Voi ricordate, onorevoli colleghi, la storica seduta del 25 marzo. Voi ricordate come il Presidente del Consiglio, il Ministro De Gasperi, pur difendendo, come democristiano, i Patti lateranensi, dichiar\u00f2, in risposta al mio discorso poco prima pronunciato, dichiar\u00f2, fra il consenso unanime dell\u2019Assemblea, che avrebbe assunto, dopo maturo esame, formale impegno di fare eliminare dal Codice penale vigente quelle disposizioni che, in rapporto al reato di offesa al sentimento religioso, comminano pene diverse secondo il contenuto teologale della religione dell\u2019offeso; pena pi\u00f9 grave se l\u2019offeso \u00e8 cattolico, meno grave se viene offesa la religione delle minoranze.<\/p><p>Orbene, come buono auspicio a pi\u00f9 ampie rivendicazioni, perch\u00e9 non consacrare, nell\u2019articolo 21, la promessa solenne del Presidente del Consiglio e l\u00ec dove si parla di pene non aggiungere un inciso che dica: le pene \u2013 eguali nella qualit\u00e0 e nella gradualit\u00e0, pel medesimo reato, senza discriminazioni confessionali \u2013 devono tendere alla rieducazione del condannato, ecc.?<\/p><p>Ho finito. Concludo augurando che la patria abbia dei reggitori che rispettino e sappiano far rispettare le pubbliche libert\u00e0. Auguro che la patria abbia dei cittadini che queste libert\u00e0 sappiano gelosamente custodire e, se manomesse, strenuamente difendere. Auguro che da una scuola che sappia non solo informare le menti, ma anche formare le coscienze, escano uomini capaci di sentire e di intendere che la prima difesa, la prima vera garanzia della libert\u00e0 sta nell\u2019ordine e nella disciplina, in quella disciplina, individuale e collettiva, che sola pu\u00f2 salvare la nazione dall\u2019avventura di ogni dittatura e nella quale la patria, perduta la libert\u00e0, perduta la sua dignit\u00e0, tornerebbe ad essere travolta in nuove rovine, in nuove irreparabili catastrofi. (<em>Applausi<\/em>).<\/p><p>PRESIDENTE. \u00c8 iscritto a parlare l\u2019onorevole Montagnana Mario. Non essendo presente, s\u2019intende che vi abbia rinunziato.<\/p><p>(<em>La seduta, sospesa alle 18,20 \u00e8 ripresa alle 18,45<\/em>).<\/p><p>Presidenza del Vicepresidente CONTI<\/p><p>Chiusura della votazione segreta.<\/p><p>PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione segreta e invito gli onorevoli segretari a procedere alla numerazione dei voti.<\/p><p>(<em>Gli onorevoli segretari numerano i voti<\/em>).<\/p><p>Si riprende la discussione del progetto di Costituzione della Repubblica Italiana.<\/p><p>PRESIDENTE. Si riprende la discussione del progetto di Costituzione della Repubblica italiana.<\/p><p>\u00c8 iscritto a parlare l\u2019onorevole Fusco. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>FUSCO. Far\u00f2 delle brevi dichiarazioni sul titolo primo della parte prima, senza eccessive prolissit\u00e0, anche perch\u00e9 questo titolo \u00e8 stato considerato largamente e molto autorevolmente commentato, in modo che agli oratori che parlano alla fine della discussione poco \u00e8 avanzato da dire.<\/p><p>Io sono in linea di massima favorevole al contenuto delle disposizioni del titolo primo, e innanzitutto lodo la Commissione, che al titolo di \u00ablibert\u00e0 civili\u00bb abbia sostituito l\u2019altro \u00abrapporti civili\u00bb, perch\u00e9 \u00ablibert\u00e0 civili\u00bb era espressione troppo indeterminata, mentre la dizione \u00abrapporti civili\u00bb riconsacra, rinnuova, rinverdisce le civilt\u00e0 basate sul criterio della coesione, dell\u2019associazione, dell\u2019integrazione; ed \u00e8 inutile ricordare ancora una volta quello che era accaduto durante il periodo nefasto della dittatura, quando gli italiani sembravano che non fossero pi\u00f9 degli uomini capaci di socievolezza, ma fossero addirittura un\u2019accozzaglia di gruppi sbandati e sopra di essi stava il dominio di una masnada di avventurieri.<\/p><p>Questo titolo di \u00abrapporti civili\u00bb, vale a significare l\u2019ardente desiderio di uno sviluppo democratico, l\u2019ansia di un perfezionamento integrale della personalit\u00e0 umana, ed il bisogno di creare quel rinnovamento spirituale cui abbiamo anelato per lunghissimi anni: anche se non si \u00e8 avuto il triste destino di stare in carcere o al confino, vivendo per\u00f2 in un carcere spirituale che talvolta \u00e8 stato peggiore dello stesso carcere fisico. Ecco perch\u00e9 noi non possiamo non lodare l\u2019intento determinato ed appassionato dei componenti la Commissione, che hanno cercato di far rivivere i rapporti civili fra questo nostro popolo che \u00e8 stato sempre squisitamente civile e che soltanto in un momento fosco e sventurato ha avuto una frattura ed una intermittenza, dalla quale fortunatamente siamo usciti.<\/p><p>Ma, egregi colleghi, io trovo che se un tenue torto pu\u00f2 ravvisarsi in questa stesura del titolo primo, \u00e8 soltanto quello di un certo arresto di slancio democratico.<\/p><p>Io sono liberale, ma non sono n\u00e9 reazionario, n\u00e9 conservatore e tanto meno un ostinato custode di un passato politico cristallizzato e stagnante. Mi vanto di essere stato in una democrazia liberale, a capo della quale era Giovanni Amendola, al cui fianco ho combattuto la battaglia elettorale del 1924, che fu utile, perch\u00e9 schietta e coraggiosa. Ed ho avuto un compito: quello di rimanere a questo posto, perch\u00e9 quando baciai le ferite sanguinanti di Giovanni Amendola, Egli mi lasci\u00f2 un testamento spirituale che ho religiosamente rispettato.<\/p><p>Dicevo, dunque, che nella formulazione di questo titolo primo vi \u00e8 un tenue peccato. Alcuni slanci democratici \u2013 (e cito, ad onore loro, Pietro Mancini ed il compianto professore Giovanni Lombardi di Napoli) \u2013 diretti a consacrare riforme democratiche pi\u00f9 radicali, sia dal punto di vista giuridico che da quello politico, furono spenti dalla indecisione e dalla perplessit\u00e0 di quanti temettero di arrischiarsi troppo in articoli costituzionali di nuova creazione. Perch\u00e9, o signori, io non riesco a comprendere che cosa valga l\u2019articolo 8 di fronte al criterio di libert\u00e0 ed al criterio di democrazia, come non riesco a comprendere che cosa sia il capoverso dell\u2019articolo 16, in materia di stampa libera e schiettamente democratica.<\/p><p>L\u2019articolo 8 infatti, se da una parte tende a sottrarre l\u2019indiziato che eventuali abusi della polizia giudiziaria, affidandolo senz\u2019altro alla serena imparzialit\u00e0 del magistrato, per via di necessit\u00e0 e di urgenze, poco chiare e molto equivoche e pericolose, lo riconsegna sconsigliatamente nelle mani dell\u2019ufficiale di polizia giudiziaria: mettendo cos\u00ec egualmente in discussione l\u2019inviolabilit\u00e0 della libert\u00e0 personale. N\u00e9 vale osservare che l\u2019ufficiale di polizia giudiziaria pu\u00f2 prendere soltanto delle misure provvisorie, e che quelle vanno comunicate nelle 48 ore all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria, che non le convalider\u00e0 se non le avr\u00e0 trovate giuste. A parte che l\u2019espressione \u00abmisure provvisorie\u00bb non \u00e8 felice, n\u00e9 dal punto di vista filologico n\u00e9 da quello giuridico, non si capisce in che cosa consistano: tanto esse sono generiche, indeterminate, elastiche e perci\u00f2 eventualmente pericolose e talvolta anche perniciose. N\u00e9 tanto meno pu\u00f2 essere invocata, a sostegno ed a difesa della libert\u00e0, quella \u00abconvalida\u00bb che dovrebbe fare da schermo all\u2019indiziato.<\/p><p>\u00abConvalida\u00bb innanzitutto non mi pare che sia anche esso un vocabolo esattamente giuridico. Mi appello all\u2019autorit\u00e0 di Pietro Mancini che, come sapete, oltre ad essere un filosofo, un professore, \u00e8 un giurista esimio, il quale ha fatto rilevare, proprio durante i lavori della Commissione, l\u2019inesattezza della usata terminologia. Ma vi ha di pi\u00f9 e di peggio: la convalida per me non ha nessun valore e non ha nessuna importanza, n\u00e9 pratica n\u00e9 giuridica. Non pratica, perch\u00e9, come \u00e8 stato gi\u00e0 osservato, conosciamo quale sar\u00e0 l\u2019atteggiamento del nostro magistrato di fronte alla richiesta della convalida: non sar\u00e0 altro che un atteggiamento formale, che non varr\u00e0 a sottrarre l\u2019indiziato a quella mancanza di garanzie che noi invece vogliamo accordargli. Non giuridica, perch\u00e9 l\u2019intervento del giudice o arriva troppo tardi o arriva senza efficacia di sorta.<\/p><p>Io credo che questo non sia un articolo di Costituzione, ma un articolo che oscilla fra una legge di pubblica sicurezza ed un Codice di procedura penale. Che l\u2019indiziato possa rimanere 48 ore alla merc\u00e9 della pubblica sicurezza e poi debba aspettare la convalida o meno da parte del magistrato, questo, signori, credo che non debba far parte di una Costituzione. E faccio appello all\u2019autorit\u00e0 del presidente della Commissione, onorevole Ruini, perch\u00e9 egli riesamini la questione per tentare di risolverla in una forma pi\u00f9 concreta, pi\u00f9 adeguata, pi\u00f9 rispondente a quelle che sono le vere necessit\u00e0 alle quali vogliamo provvedere: cio\u00e8 alla effettiva, concreta e sicura tutela della libert\u00e0 personale.<\/p><p>Preoccupandomi poi dell\u2019ultima parte dell\u2019articolo 8, trovo molto a ridire sull\u2019opportunit\u00e0 o meno di inserire nella Costituzione l\u2019ultimo comma del detto articolo. Che bisogno abbiamo noi di stabilire nella Costituzione la punizione della violenza fisica, usata contro l\u2019indiziato, se essa \u00e8 punita dal Codice penale? Ci dobbiamo preoccupare della violenza morale, che eventualmente sia esercitata dall\u2019ufficiale di polizia giudiziaria sul disgraziato che capita nel suo ufficio. Noi dobbiamo trovare un mezzo \u2013 ed io presenter\u00f2 in proposito degli emendamenti \u2013 per far s\u00ec che questo infelice che capita nelle unghie della polizia (questo lo dico non per ingiuriare la pubblica sicurezza e gli ufficiali di polizia giudiziaria, ma per correggere quei casi isolati che pur si sono verificati) possa avere la sua difesa e le sue garanzie. Il magistrato che interroga l\u2019imputato ha il dovere, cio\u00e8 per legge, di farsi assistere dal cancelliere; e si tratta di un magistrato!<\/p><p>L\u2019ufficiale di polizia giudiziaria, cio\u00e8 il brigadiere dei carabinieri, l\u2019agente investigativo, un sottufficiale qualsiasi della pubblica sicurezza, invece, stanno da soli a contatto con l\u2019indiziato ed hanno questo privilegio singolare che quello che essi consacrano nel verbale si imponga come frutto della verit\u00e0, anche se incontrollata ed incontrollabile. Questo contatto tra l\u2019ufficiale di polizia giudiziaria e l\u2019indiziato, questo colloquio a due, senza alcuna garanzia e senza alcun controllo, deve essere assolutamente eliminato dalla Costituzione, e se deve esservi inserita una formula veramente etica e di orientamento per quelle che dovranno essere le disposizioni legislative, tutto ci\u00f2 deve essere subordinato a un concetto solo: che si trovi il modo per cui l\u2019ufficiale di polizia giudiziaria non debba essere il solo, dispotico ed arbitrario, investigatore di una verit\u00e0 talvolta molto discutibile. Badate che abbiamo al riguardo un\u2019esperienza molto notevole e molto sconfortante. Che cosa, per esempio, sono le confessioni rese all\u2019ufficiale di polizia giudiziaria? Chi le garantisce? La Corte di cassazione ha insegnato che le confessioni fatte dinanzi all\u2019ufficiale di polizia giudiziaria non sono prove, sono soltanto indizi, che il magistrato pu\u00f2 utilizzare; mentre la confessione resa spontaneamente dinanzi al magistrato, con le garanzie di legge, \u00e8 prova completa e definitiva. Dunque, neppure la Corte di cassazione ha fiducia nell\u2019opera del potere esecutivo, dell\u2019ufficiale di polizia giudiziaria. Onde abbiamo il diritto di dichiarare che tra l\u2019arrestato od il fermato che parla, e l\u2019ufficiale di polizia giudiziaria, che lo interroga, sia pure senza alcuna fraudolenza, per solo amore del mestiere, o per una visione erronea dell\u2019evenienza e del fatto delittuoso, bisogna frapporre una garanzia ed un controllo che non potr\u00e0 determinare la Costituzione, ma dovranno opportunamente e convenientemente fissare le leggi penali.<\/p><p>N\u00e9 diversamente \u00e8 a dire della libert\u00e0 di stampa, di cui nella seconda parte dell\u2019articolo 16: sostengo che la stampa deve veramente riacquistare, se non l\u2019ha gi\u00e0 riacquistata, piena libert\u00e0, intesa e diretta ad una funzione di educazione, di critica, di controllo e di vigilanza.<\/p><p>Ma che la stampa possa anche essa cadere sotto l\u2019arbitrio dell\u2019ufficiale di pubblica sicurezza, o dell\u2019ufficiale di polizia giudiziaria, il quale non ha sempre la visione giusta della stampa delittuosa, vuoi per incompetenza, vuoi per ignoranza, quando non lo animi il capriccio o l\u2019eccesso di zelo, \u00e8 una stortura giuridica e politica. La stampa va invece interamente affidata alla imparzialit\u00e0 del magistrato, se essa sconfina dai suoi limiti e dalla sua funzione.<\/p><p>Le osservazioni fatte <em>ex adverso<\/em> non hanno, a mio modo di vedere, una opportunit\u00e0 vincolante di orientamento. Quando si dice, per esempio, che in casi di delittuosit\u00e0 della stampa periodica sia necessario l\u2019intervento (sequestro) della polizia, perch\u00e9 potrebbe scomparire il corpo del reato, non sol\u00f2 si afferma cosa assurda in via di fatto, ma non si oppone che una parvenza di argomento.<\/p><p>Vuole l\u2019ufficiale di polizia giudiziaria compiere il suo dovere? Raccolga la copia di un giornale e la consegni al magistrato; provveder\u00e0 il magistrato a tutto il resto, magari cominciando con un atto di sequestro.<\/p><p>Io certo non difendo la stampa oscena e desidero che ossa sia subito sottratta alla malsana curiosit\u00e0 del pubblico, e non avrei alcuna difficolt\u00e0 che ci\u00f2 avvenisse per mezzo dell\u2019ufficiale di polizia giudiziaria, per impedire la diffusione dell\u2019oscenit\u00e0, ma si dica che il sequestro della polizia \u00e8 facultato quando la stampa \u00e8 palesemente oscena. Pu\u00f2 darsi che l\u2019ufficiale di polizia giudiziaria scambi come osceno un nudo artistico: una stampa riproducente un amplesso carnale non pu\u00f2 dar certo luogo a dubbi ed in questo caso ognuno intende che l\u2019intervento della polizia sequestrante \u00e8 non solo giustificato, ma logico e doveroso.<\/p><p>Per quanto riguarda l\u2019abolizione definitiva della pena di morte, si \u00e8 osservato che non sarebbe questo il luogo della statuizione: l\u2019ha sostenuto un mio illustre amico e valoroso penalista, l\u2019onorevole Giovanni Leone. Ebbene, io mi permetto di dissentire. La pena di morte, per noi, \u00e8 definitivamente soppressa; \u00e8 cos\u00ec sacro il rispetto della vita umana, che noi intendiamo sia consacrato, con la pi\u00f9 esplicita e incondizionata esclusione dell\u2019abominevole pena, soprattutto nella nostra Costituzione. E ci teniamo perch\u00e9, quando l\u2019onorevole Giovanni Leone avverte che potrebbero sorgere della possibilit\u00e0, in tempi futuri, per le quali potrebbe essere ristabilita la pena di morte, io \u2013 che vivamente mi auguro che tali possibilit\u00e0 non siano per sorgere mai \u2013 vorrei sapere quali siano, secondo lui, queste possibilit\u00e0, e perch\u00e9 e come dovrebbero sorgere.<\/p><p>O si \u00e8 favorevoli alla pena di morte, o si \u00e8 contrar\u00ee: io sono decisamente contrario. E me ne sono convinto non gi\u00e0 per ragioni di carattere dottrinario, n\u00e9 per le grandi ed ammonitrici voci del passato, a cominciare da Cesare Beccaria, e del presente (la pi\u00f9 recente \u00e8 stata quella dell\u2019onorevole Paolo Rossi); ma soprattutto per quello che \u00e8 stato l\u2019esperimento della pena di morte nel periodo fascista. Noi non potremo, infatti, se non inorridire di fronte al caso Sbardellotto, che va a morire, sotto il piombo del plotone di esecuzione, non per altro che per avere avuto l\u2019intenzione di uccidere Mussolini. E l\u2019episodio dei due condannati di Caltanissetta? Qualche ora prima del momento fissato per l\u2019esecuzione della sentenza, il duce comunic\u00f2 che ad uno dei due condannati era stata accordata la grazia. Colui che ricevette l\u2019ordine perdette la bussola e non comprese quale dei due era stato graziato. E la sentenza si doveva eseguire di l\u00ec a qualche ora. La situazione drammatica fortunatamente si risolse per l\u2019intervento di un funzionario che aveva seguito lo svolgimento della domanda di grazia, ma intanto \u2013 chi me l\u2019ha raccontato \u00e8 un ufficiale di polizia che merita tutta la credibilit\u00e0 \u2013 ma intanto, dicevo, fu tale il terrore di quel povero funzionario, il quale, neanche a farlo apposta, si chiamava Capobianco, che tornato alla propria casa, si vide respingere dalla propria moglie che non lo riconosceva, perch\u00e9 tutti i capelli gli erano diventati bianchi in quella tragica notte.<\/p><p>E il caso Uras, chi non lo ricorda? Gennaro Escobedo ne fece l\u2019ultima grande battaglia della sua carriera professionale; strappandolo alla morte, cui era stato condannato. E la storia di quell\u2019imputato che fu condannato a morte dalla Corte d\u2019Assise di Udine e che fu invece posteriormente assolto, perch\u00e9 alla Corte d\u2019Assise di Trieste venne fuori una prova lampante di innocenza?<\/p><p>Io non so quanto sia esatto e quanto voi lo apprezziate quello che un componente della Commissione disse: che in definitiva lo Stato, uccidendo un condannato, commette un altro assassinio. Questa non \u00e8, s\u2019intende, che un\u2019opinione, la cui responsabilit\u00e0 va tutta a chi l\u2019ha formulata. Si pu\u00f2 anche quindi dissentire da essa. Ma \u00e8 certo che la persona umana deve essere tutelata nella sua integrit\u00e0 fisica: la persona umana, voluta dal Creatore, deve morire quando \u00e8 destinato che muoia: non un minuto prima.<\/p><p>E dir\u00f2 di pi\u00f9: io non mi accontento dell\u2019abolizione della pena di morte in periodi normali; non la vorrei, questa pena, neppur nei periodi di guerra. C\u2019\u00e8 stato l\u2019onorevole Cevolotto che ha detto, durante i lavori preparatori della Commissione, che essa \u00e8 assolutamente necessaria in periodi di guerra.<\/p><p>Io non mi sono convinto di questa necessit\u00e0. Valga quel che valga la mia opinione, io dico e sostengo che proprio durante il periodo di guerra, per quello spirito di tumultuosit\u00e0, di confusionismo, per quella che \u00e8 la frettolosit\u00e0 del contenuto dei provvedimenti, senza pacatezza, senza calma, senza la tranquillit\u00e0 che \u00e8 necessaria in giudizi di cos\u00ec grande importanza e che possono avere conseguenze letali, io dico che proprio durante i periodi di guerra \u00e8 ancora pi\u00f9 pericolosa la condanna a morte. Si potrebbero segnare dei confini, dei limiti; si potrebbero stabilire con precisione quali sono i casi nei quali questa pena di morte \u00e8 un\u2019espressione di giustizia vera e propria: il delitto di lesa Patria, l\u2019aiuto al nemico, o un\u2019altra di queste circostanze. Ma lasciate che io pensi che sia un paradosso che colui che uccide il proprio padre, magari con sevizie e brutalit\u00e0, non sia pi\u00f9 passibile della pena di morte, ma della condanna all\u2019ergastolo, mentre il soldato che si renda colpevole di una insubordinazione, con vie di fatto, verso un superiore, debba andare alla morte.<\/p><p>E da ultimo io domando che sia consacrata nella Costituzione che noi andiamo formando una garanzia, che ci \u00e8 stata negata nella maniera pi\u00f9 astiosa e velenosa durante il periodo fascista.<\/p><p>Intendo parlare della difesa processuale. Chi non ricorda che cosa era diventata la difesa in quel periodo? Non parlo della difesa dinanzi al tribunale speciale, dove era una mortificazione quando dovevamo parlare in difesa dei nostri amici o dei nostri clienti, che avevano sacrificato la loro esistenza per un ideale politico, avendo alle spalle otto carabinieri od otto militi fascisti, i quali misuravano f\u00ecnanco il nostro atteggiamento. Non ricorder\u00f2 che cosa era il nostro calvario, allorquando partivamo dalle provincie e venivamo a Roma, per andare a quel maledetto tribunale speciale sul Lungotevere Mellini; e salivamo dall\u2019illustre segretario generale \u2013 che \u00e8 stato amnistiato per grazia di Dio e non per volont\u00e0 della Nazione \u2013 per chiedergli notizie intorno ai processi, mentre avevamo intorno dei parenti piangenti e lacrimanti. Credevamo che dovesse essere la nostra funzione pi\u00f9 importante quella di informarci circa la sorte incombente su quei disgraziati. Dopo che eravamo passati sotto il controllo del carabiniere, del caporale, del maresciallo, quell\u2019illustre segretario generale, dopo averci chiesto nome e cognome \u2013 il nostro \u2013 e dopo averci fatti accomodare, sapete che cosa rispondeva: \u00abLei vuole sapere a che punto \u00e8 il processo, ecc. \u00c8 in istruttoria!\u00bb \u2013 \u00abPossiamo parlare con qualcuno?\u00bb \u2013 \u00ab\u00c8 severamente proibito!\u00bb.<\/p><p>Ecco a che cosa era ridotta la nostra difesa! Con l\u2019aggiunta che nel tribunale speciale il presidente era libero, ad un certo momento del dibattimento, quando non gli garbava un avvocato o una difesa, di mandarlo via, lasciando l\u2019imputato senza difensore.<\/p><p>Io non parlo di questi tribunali speciali, caduti sotto l\u2019infamia e che saranno completamente estirpati per quella specifica accezione della nostra Costituzione; che non sorgeranno mai pi\u00f9 e staranno soltanto a rappresentare quelle che furono le nefaste ore di quel triste periodo. Io parlo del magistrato ordinario.<\/p><p>Ora, signori, \u00e8 nota la dizione dell\u2019articolo 19: \u00abLa difesa \u00e8 diritto inviolabile, in ogni stato e grado del procedimento\u00bb.<\/p><p>Io mi permetter\u00f2 di suggerire un\u2019altra formula: \u00abLa difesa \u00e8 garantita a tutti in modo inviolabile ed in ogni stato e grado del procedimento\u00bb. Perch\u00e9, me lo consentano, i colleghi, altrimenti noi faremmo un\u2019affermazione un po\u2019 troppo empirica, filosofica ed indeterminata, mentre noi vogliamo essere pi\u00f9 vicini alla realt\u00e0, stabilendo che la difesa sia garantita a tutti, in modo inviolabile ed in ogni stato e grado del procedimento.<\/p><p>Durante il periodo del fascismo, noi che abbiamo fatto gli avvocati, abbiamo ancora nella nostra gola le parole che non potemmo dire, abbiamo ancora l\u2019impressione di avere la lingua a met\u00e0 legata, cos\u00ec fu lungo il tempo nel quale non ci fu possibile scioglierla, e perch\u00e9 talvolta non potemmo seguire il nostro impeto e emettere il nostro grido&#8230; (<em>Interruzioni a sinistra<\/em>). Io intendo per impeto e per grido l\u2019estremo coraggio del difensore, che durante il fascismo spesso rimase dentro di noi, a stento contenuto.<\/p><p>Ma a me non basta la dizione: \u00abin ogni stato e grado del procedimento\u00bb. Reclamo di pi\u00f9. Comprendo l\u2019osservazione che mi si potr\u00e0 fare: abbiamo un Codice di procedura basato sul sistema inquisitorio, e molte sue norme dovranno essere riformate per mezzo della Camera legislativa. Me ne rendo conto, ma mi rendo anche conto che quando noi diciamo \u00abogni stato e grado del procedimento\u00bb, non abbiamo esaurito tutti i bisogni ed i diritti della difesa. Vorrei far presente che fra il Codice del 1913 ed il Codice del 1930 c\u2019\u00e8 stato un peggioramento graduale a danno della difesa, peggioramento evidente ed iniquo. Lasciamo stare il Codice del 1930, che era astioso e che era pi\u00f9 contro gli avvocati che contro gli imputati, e che ci mise in questa condizione: ogni magistrato era anche nostro giudice disciplinare, dimodoch\u00e9 in udienza il magistrato, a torlo o a ragione, poteva sospenderci, infliggerci dei castighi e poteva fare quello che voleva a nostro danno. Questa subordinazione dell\u2019avvocato al magistrato soltanto dal Codice fascista fu posta in essere.<\/p><p>Noi invece vorremmo non solo che fossimo equiparati nella dignit\u00e0, compostezza e collaborazione al magistrato, ma soprattutto che la nostra opera a vantaggio dell\u2019imputato cominciasse non gi\u00e0 quando credesse il magistrato, ma piuttosto, secondo il sistema francese ed il sistema inglese, fin dall\u2019interrogatorio dell\u2019imputato stesso. Propongo, perci\u00f2, che si dica: \u00abLa difesa \u00e8 garantita a tutti in modo inviolabile, in ogni stato e grado del procedimento, a cominciare dall\u2019inizio della processura fino alla sua conclusione\u00bb.<\/p><p>Non sto a dirvi i torti che ci sono stati fatti: negazione del diritto di partecipare all\u2019ispezione dei luoghi, di partecipare alle osservazioni peritali, ai confronti, al riconoscimento delle persone, alla ricognizione delle cose. Tutto ci\u00f2 forma materia di Camera legislativa. Ma, signori, un punto vorrei che fosse consacrato in questo articolo: che, cio\u00e8, la difesa non solo sia garantita in modo inviolabile in ogni stato e grado del procedimento, ma che soprattutto questa difesa abbia inizio fin da quando l\u2019imputato sia tratto davanti al magistrato e fino alla conclusione del processo.<\/p><p>In ultimo, signori, io vi domando che per davvero l\u2019articolo che riguarda il trattamento umano da fare ai condannati sia tale; e sia tale in maniera efficiente, non in maniera soltanto empirica ed astratta; perch\u00e9 noi conosciamo che non si pu\u00f2 raggiungere una rieducazione del reo, se non lo si mette in una condizione in cui egli non senta ogni giorno la desolazione, e l\u2019asprezza di un sistema carcerario che in Italia deve essere modificato alle fondamenta.<\/p><p>Non ho altro da dire. Altri argomenti hanno interessato altri oratori; io ho creduto soltanto di dare un indirizzo per gli articoli di cui ho parlato.<\/p><p>Io sono convinto che, con questi ristabiliti rapporti civili, incomincia in Italia quella ricostruzione morale, quella coesione e socievolezza che sono necessarie per lo sviluppo democratico della Repubblica, la quale, oggi accettata da tutti, deve essere feconda di bene e di felici risultati per i cittadini che ad essa appartengono. (<em>Applausi<\/em>).<\/p><p>Risultato della votazione segreta.<\/p><p>PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge: Modifiche al testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni:<\/p><p>Presenti e votanti\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 360<\/p><p>Maggioranza\u00a0 181<\/p><p>Voti favoreli\u00a0 328<\/p><p>Voti contrari\u00a0 32<\/p><p>(<em>L\u2019Assemblea approva<\/em>).<\/p><p><em>Hanno preso parte alla votazione<\/em>:<\/p><p>Abozzi \u2013 Adonnino \u2013 Amadei \u2013 Ambrosini \u2013 Andreotti \u2013 Arcangeli \u2013 Avanzini \u2013 Azzi.<\/p><p>Badini Confalonieri \u2013 Balduzzi \u2013 Baracco \u2013 Barbareschi \u2013 Barontini Anelito \u2013 Barontini Ilio \u2013 Basile \u2013 Bassano \u2013 Basso \u2013 Bazoli \u2013 Bellato \u2013 Bellavista \u2013 Bellusci \u2013 Belotti \u2013 Bencivenga \u2013 Benedetti \u2013 Benedettini \u2013 Benvenuti \u2013 Bergamini \u2013 Bernabei \u2013 Bernamonti _\u2013 Bertola \u2013 Bertone \u2013 Bettiol \u2013 Bianchi Bianca \u2013 Bianchi Bruno \u2013 Bianchi Costantino \u2013 Bianchini Laura \u2013 Bibolotti \u2013 Binni \u2013 Bitossi \u2013 Bocconi \u2013 Boldrini \u2013 Bonomelli \u2013 Bonomi Ivanoe \u2013 Bordon \u2013 Borsellino \u2013 Bosco Lucarelli \u2013 Bovetti \u2013 Bruni \u2013 Brusasca \u2013 Bubbio \u2013 Bulloni Pietro \u2013 Burato.<\/p><p>Caccuri \u2013 Cairo \u2013 Camangi \u2013 Camposarcuno \u2013 Canepa \u2013 Canevari \u2013 Caporali \u2013 Cappelletti \u2013 Cappi Giuseppe \u2013 Caprani \u2013 Capua \u2013 Carbonari \u2013 Carboni. \u2013 Carignani \u2013 Caroleo \u2013 Caronia \u2013 Carpano Maglioli \u2013 Carratelli \u2013 Cartia \u2013 Caso \u2013 Castelli Edgardo \u2013 Castelli Avolio \u2013 Castiglia \u2013 Cavallari \u2013 Cevolotto \u2013 Chatrian \u2013 Chiaramello \u2013 Chieffi \u2013 Chiostergi \u2013 Cianca \u2013 Ciccolungo \u2013 Cifaldi \u2013 Cimenti \u2013 Cingolani Mario \u2013 Clerici \u2013 Coccia \u2013 Codacci Pisanelli \u2013 Colombi Arturo \u2013 Colombo Emilio \u2013 Colonna di Paliano \u2013 Colonnetti \u2013 Conci Elisabetta \u2013 Condorelli \u2013 Conti \u2013 Coppi Alessandro \u2013 Corbi \u2013 Corbino \u2013 Corsanego \u2013 Corsi \u2013 Corsini \u2013 Cosattini \u2013 Costantini \u2013 Cremaschi Carlo \u2013 Cremaschi Olindo.<\/p><p>Damiani \u2013 D\u2019Aragona \u2013 De Caro Gerardo \u2013 De Falco \u2013 Del Curto \u2013 Della Seta \u2013 Delli Castelli Filomena \u2013 De Maria \u2013 De Martino \u2013 De Mercurio \u2013 De Michele Luigi \u2013 De Michelis Paolo \u2013 De Palma \u2013 De Unterrichter Maria \u2013 Di Fausto \u2013 Di Gloria \u2013 Di Vittorio \u2013 Domined\u00f2 \u2013 D\u2019Onofrio \u2013 Dossetti \u2013 Dugoni.<\/p><p>Fabbri \u2013 Fabriani \u2013 Facchinetti \u2013 Falchi \u2013 Fantoni \u2013 Fantuzzi \u2013 Farini Carlo \u2013 Fedeli Aldo \u2013 Fedeli Armando \u2013 Federici Maria \u2013 Ferrarese \u2013 Ferrario Celestino \u2013 Ferreri \u2013 Filippini \u2013 Fiorentino \u2013 Fioritto \u2013 Flecchia \u2013 Foa \u2013 Fornara \u2013 Franceschini \u2013 Fuschini \u2013 Fusco.<\/p><p>Gabrieli \u2013 Garlato \u2013 Gavina \u2013 Germano \u2013 Gervasi \u2013 Geuna \u2013 Ghidini \u2013 Ghislandi \u2013 Giacchero \u2013 Giacometti \u2013 Giolitti \u2013 Giordani \u2013 Giua \u2013 Gortani \u2013 Gotelli Angela \u2013 Grassi \u2013 Grieco \u2013 Grilli \u2013 Gronchi \u2013 Guariento \u2013 Guerrieri Filippo \u2013 Guidi Cingolani Angela \u2013 Gullo Rocco.<\/p><p>Imperiale.<\/p><p>Jacini \u2013 Jacometti \u2013 Jervolino.<\/p><p>Laconi \u2013 La Gravinese Nicola \u2013 Lagravinese Pasquale \u2013 La Malfa \u2013 Lami Starnuti \u2013 Landi \u2013 La Rocca \u2013 Leone Francesco \u2013 Lizier \u2013 Lizzadri \u2013 Lombardi Carlo \u2013 Lombardi Riccardo \u2013 Lombardo Ivan Matteo \u2013 Longhena \u2013 Longo \u2013 Lozza \u2013 Lucifero \u2013 Luisetti \u2013 Lupis \u2013 Lussu.<\/p><p>Macrelli \u2013 Maffi \u2013 Maffioli \u2013 Magnani \u2013 Magrini \u2013 Malagugini \u2013 Maltagliati \u2013 Mancini \u2013 Mannironi \u2013 Marazza \u2013 Mariani Francesco \u2013 Marina Mario \u2013 Marinaro \u2013 Martinelli \u2013 Martino Enrico \u2013 Marzarotto \u2013 Massini \u2013 Massola \u2013 Mastino Pietro \u2013 Mattarella \u2013 Mattei Teresa \u2013 Mazza \u2013 Meda Luigi \u2013 Medi Enrico \u2013 Merighi \u2013 Merlin Umberto \u2013 Miccolis \u2013 Micheli \u2013 Modigliani \u2013 Mol\u00e8 \u2013 Molinelli \u2013 Momigliano \u2013 Montalbano \u2013 Montemartini \u2013 Monterisi \u2013 Monticelli \u2013 Montini \u2013 Morelli Luigi \u2013 Morini \u2013 Moro \u2013 Mortati \u2013 Murgia \u2013 Musolino \u2013 Musotto.<\/p><p>Nasi \u2013 Natoli Lamantea \u2013 Nenni \u2013 Nicotra Maria \u2013 Nitti \u2013 Nobile Umberto \u2013 Nobili Oro \u2013 Notarianni \u2013 Numeroso.<\/p><p>Orlando Vittorio Emanuele.<\/p><p>Pacciardi \u2013 Pallastrelli \u2013 Paris \u2013 Parri \u2013 Pastore Giulio \u2013 Pastore Raffaele \u2013 Pat \u2013 Patricolo \u2013 Pecorari \u2013 Penna Ottavia \u2013 Pera \u2013 Perassi \u2013 Perrone Capano \u2013 Persico \u2013 Pertini Sandro \u2013 Piccioni \u2013 Piemonte \u2013 Pignatari \u2013 Pignedoli \u2013 Pistoia \u2013 Platone \u2013 Pollastrini Elettra \u2013 Porzio \u2013 Pratolongo \u2013 Pressinotti \u2013 Preziosi \u2013 Priolo \u2013 Proia \u2013 Puoti.<\/p><p>Quarello \u2013 Quintieri Adolfo \u2013 Quintieri Quinto.<\/p><p>Raimondi \u2013 Rapelli \u2013 Reale Eugenio \u2013 Reale Vito \u2013 Recca \u2013 Restagno \u2013 Ricci Giuseppe \u2013 Riccio Stefano \u2013 Rivera \u2013 Rodin\u00f2 Mario \u2013 Romano \u2013 Roselli \u2013 Rossi Giuseppe \u2013 Rossi Paolo \u2013 Roveda \u2013 Rubilli \u2013 Ruggiero Carlo \u2013 Ruini.<\/p><p>Saggin \u2013 Salizzoni \u2013 Sampietro \u2013 Saragat \u2013 Sardiello \u2013 Scalfaro \u2013 Scarpa \u2013 Schiavetti \u2013 Schiratti \u2013 Scoca \u2013 Scoccimarro \u2013 Scotti Alessandro \u2013 Secchia \u2013 Selvaggi \u2013 Siles \u2013 Silipo \u2013 Silone \u2013 Simonini \u2013 Spallicci \u2013 Spataro \u2013 Stampacchia \u2013Stella \u2013 Sullo Fiorentino.<\/p><p>Taddia \u2013 Tambroni Armaroli \u2013 Targetti \u2013 Taviani \u2013 Tega \u2013 Terranova \u2013 Tieri Vincenzo \u2013 Titomanlio Vittoria \u2013 Togni \u2013 Tonello \u2013 Tosato \u2013 Tosi \u2013 Tozzi Condivi \u2013 Tremelloni \u2013 Trimarchi \u2013 Tumminelli \u2013 Tupini \u2013 Turco.<\/p><p>Uberti.<\/p><p>Valenti \u2013 Vallone \u2013 Valmarana \u2013 Venditti \u2013 Vernocchi \u2013 Veroni \u2013 Viale \u2013 Vicentini \u2013 Vigorelli \u2013 Vilardi \u2013 Villani \u2013 Vischioni.<\/p><p>Zagari \u2013 Zanardi \u2013 Zannerini \u2013 Zerbi \u2013 Zotta \u2013 Zuccarini.<\/p><p><em>Sono in congedo<\/em>:<\/p><p>Cappugi.<\/p><p>Martino Gaetano.<\/p><p>Rodin\u00f2 Ugo.<\/p><p>Spano Velio.<\/p><p>Treves.<\/p><p>Si riprende la discussione sul progetto di Costituzione della Repubblica italiana.<\/p><p>PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione sul progetto di Costituzione della Repubblica italiana.<\/p><p>\u00c8 iscritto a parlare l\u2019onorevole Mortati. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>MORTATI. Mi propongo di parlare brevemente sull\u2019articolo 14, che riguarda la libert\u00e0 religiosa.<\/p><p>A proposito di questo articolo, bisogna tener presente una recente deliberazione dell\u2019Assemblea con la quale fu disposto lo spostamento dell\u2019ultima parte dell\u2019articolo 7 e l\u2019inserimento di essa in questo articolo 14.<\/p><p>Desidererei preliminarmente fermarmi in breve, precisamente su questa deliberazione dell\u2019Assemblea, perch\u00e9 mi pare che essa non sia stata sufficientemente meditata, talch\u00e9 la sua attuazione potrebbe portare a qualche disarmonia nel sistema che stiamo fissando.<\/p><p>Lo stesso onorevole Ruini, nell\u2019esprimere il parere della Commissioni su questa proposta di spostamento, dichiar\u00f2 che era opportuno sospenderla; invece l\u2019Assemblea procedette alla sua deliberazione senza, ritengo, sufficiente meditazione.<\/p><p>Infatti, l\u2019articolo 14 riguarda i rapporti dei cittadini come tali, nei riguardi della loro libert\u00e0 di esplicazione di sentimenti e di fede religiosa; invece l\u2019ultimo comma dell\u2019articolo 7 riguarda una materia diversa, cio\u00e8 riguarda le confessioni, viste nella loro organizzazione, e i rapporti di queste confessioni organizzate verso lo Stato. Quindi la sede opportuna della disciplina di questa materia mi pare sia proprio quella delle disposizioni generali e precisamente della parte che riguarda i rapporti fra lo Stato e gli altri ordinamenti.<\/p><p>L\u2019onorevole Lucifero, nel presentare la proposta di spostamento, poi approvata dall\u2019Assemblea, foce riferimento ad una deliberazione della Commissiono dei Settantacinque in questo senso. Ma in realt\u00e0 una deliberazione di tal genere non ci fu; anzi si deliber\u00f2 la sospensiva sul collocamento dell\u2019ultima parte dell\u2019articolo 7.<\/p><p>Ilo voluto richiamare l\u2019attenzione sull\u2019opportunit\u00e0 dello spostamento deliberato, perch\u00e9 penso che si possa tornar sopra alla decisione, la quale riguarda non il merito degli articoli, ma solo la loro coordinazione.<\/p><p>Propongo pertanto il riesame della questione e questa proposta io affido al Presidente perch\u00e9 sia presa in considerazione.<\/p><p>Venendo al merito dell\u2019articolo 14, \u00e8 da mettere in rilievo come le garanzie di libert\u00e0 religiosa in esso contenute siano fra le pi\u00f9 ampie di quante siano disposte nelle Costituzioni moderne.<\/p><p>L\u2019onorevole Preti, che si \u00e8 occupato di questo argomento, pur ammettendo che il contenuto dell\u2019articolo 14 sia in s\u00e9 liberale, ha osservato come su questa disposizione gravi l\u2019ombra dell\u2019articolo 7, cio\u00e8 ha sostenuto che il carattere confessionale derivante allo Stato dai Patti del Laterano influisce dannosamente sull\u2019attuazione della libert\u00e0 religiosa consacrata dall\u2019articolo 14.<\/p><p>Non mi fermo sull\u2019inesattezza della tesi che fa derivare il carattere confessionale dello Stato dai rapporti con la Chiesa cattolica, quali sono consacrati nel Concordato del Luterano, perch\u00e9 gi\u00e0 in sede di discussione nell\u2019articolo 7 essa \u00e8 stata dimostrata abbondantemente. Mi pare di poter osservare che se una correlazione volesse farsi fra le situazioni che verranno a determinarsi in virt\u00f9 delle due disposizioni, deve ritenersi che essa operi in senso inverso a quello affermato dall\u2019onorevole Preti, cio\u00e8 nel senso che lo spirito liberale che informa l\u2019articolo 14 offra una riprova del carattere non confessionale dello Stato, e del proposito del costituente di porre i vari culti in posizione di parit\u00e0 fra di loro.<\/p><p>L\u2019esattezza di tale affermazione pu\u00f2 desumersi da una breve analisi delle disposizioni contenute nell\u2019articolo 14, che considerano la libert\u00e0 religiosa sotto tre aspetti.<\/p><p>In primo luogo, esse concedono la libera professione della propria fede ad ogni cittadino e in questa libera professione di fede si devono ritener comprese tutte le manifestazioni del pensiero e della convinzione religiosa. Questa libert\u00e0 implica l\u2019attribuzione di diritti in senso negativo, cio\u00e8 nel senso di potere respingere coazioni da parte di altri, o comunque di non subire limitazioni nella fede professata; implica altres\u00ec una serie di diritti positivi di esplicazione della propria opinione religiosa, in tutto le forme, sia individuali, sia associate.<\/p><p>In secondo luogo esse concedono libert\u00e0 di propaganda, innovando in ci\u00f2 alla legge del 1929 sui culti ammessi, la quale ne taceva.<\/p><p>In terzo luogo, infine, concedono piena libert\u00e0 di esercizio degli atti di culto. Come si vede, non vi \u00e8 nessun lato della libert\u00e0 religiosa che venga trascurato, nessuna espressione che non venga espressamente tutelata.<\/p><p>Forse, per eliminare ogni dubbiezza di interpretazione, sarebbe opportuno (e mi riservo di presentare un emendamento in questo senso) di trasferire l\u2019inciso \u00abin qualsiasi forma individuale e associata\u00bb subito dopo la parola \u00abtutti\u00bb, nel senso che sia chiaro che questa libert\u00e0 di esercizio, in qualsiasi forma individuale e associata si riferisce a tutte le estrinsecazioni della libert\u00e0 religiosa. Un rimprovero che ha mosso l\u2019onorevole Preti all\u2019articolo 14, e che mi pare sia stato richiamato stasera anche dall\u2019onorevole Della Seta, si riferisce al limite che l\u2019ultima parte dell\u2019articolo stesso pone per quanto riguarda i princip\u00ee, o i riti contrari all\u2019ordine pubblico o al buon costume.<\/p><p>L\u2019onorevole Preti ha affermato che le sue indagini di legislazione comparata lo hanno portato alla conclusione che limiti del genere non si rinvengono nelle Costituzioni moderno liberali, mentre invece essi si troverebbero o in Costituzioni antiche o in Costituzioni moderne di spirito antiliberale.<\/p><p>Ma, evidentemente, le indagini dell\u2019onorevole Preti non sono state molto diligenti, perch\u00e9 altrimenti esse lo avrebbero portato a rilevare che anche le Costituzioni pi\u00f9 moderne e pi\u00f9 democratiche contengono limitazioni di questo genere e anche pi\u00f9 gravi.<\/p><p>Ne cito alcune. Quella cecoslovacca, agli articoli 122 e 125, fa riferimento non solo alla pubblica moralit\u00e0, ma anche ai regolamenti; la Costituzione della Repubblica socialista della Spagna del 1931 subordina all\u2019articolo 27 il riconoscimento della libert\u00e0 religiosa, al rispetto della pubblica moralit\u00e0; del pari la Costituzione Svizzera e cos\u00ec ancora quella di Weimar che all\u2019articolo 135 poneva come limite la legge generale dello Stato, nella quale dizione devono ritenersi compresi anche il limite relativo all\u2019ordine pubblico.<\/p><p>Non cito poi la Costituzione russa moderna che mentre afferma, in genere, la libert\u00e0 di coscienza, limita poi la propaganda ammettendola solo in senso antireligioso.<\/p><p>Bisogna aggiungere che il limite posto dall\u2019articolo 14 relativo all\u2019ordine pubblico sarebbe operante di per s\u00e9, anche nel silenzio della Costituzione, e quindi la proposta che vedo enunciata in un emendamento dell\u2019onorevole Binni, in cui si tace di questo limite, anche se fosse accolta, non muterebbe la situazione, perch\u00e9 il limite dell\u2019ordine pubblico \u00e8 imminente a ciascun ordinamento e la ragione \u00e8 ovvia. Il limite dell\u2019ordine pubblico trova la sua giustificazione in quelle esigenze di conservazione dell\u2019assetto costituzionale dello Stato, che non potrebbe attuarsi se non con la conservazione dei princip\u00ee fondamentali dell\u2019ordinamento stesso.<\/p><p>Si tratta di un principio generale, un\u2019esplicazione del quale si trova nelle disposizioni preliminari del Codice civile, secondo cui tutti gli atti delle autorit\u00e0 straniere sono subordinati a questo limite, che opera sempre nel senso di circoscrivere l\u2019ambito delle autonomie concesse dallo Stato.<\/p><p>\u00c8 per\u00f2 da rilevare che l\u2019ammissione di tale limite non importa la conseguenza che ne faceva derivare l\u2019onorevole Preti. Ossia, non \u00e8 vero che per esso la libert\u00e0 religiosa sarebbe affidata all\u2019arbitrio della polizia. \u00c8 ovvio che il giudice dell\u2019esatta osservanza di questi limiti non pu\u00f2 essere in ultima istanza se non il magistrato, al quale, del resto, \u00e8 affidata la tutela di ogni altra forma di libert\u00e0. Ed allora la preoccupazione deve essere quella di formare una magistratura che sia veramente capace di esprimere quello che \u00e8 il sentimento popolare; ed appunto a questo scopo \u00e8 diretto il nuovo ordinamento che alla magistratura d\u00e0 questo progetto di Costituzione. Attraverso un\u2019interpretazione delle leggi in materia, che traduca fedelmente lo spirito di libert\u00e0, che ha mosso i compilatori del progetto, si potr\u00e0 far valere in pratica la parit\u00e0 dei culti, parit\u00e0 che per\u00f2 non potr\u00e0 non incontrarsi in certi limiti naturali che derivano dalla situazione di fatto, e che neppure il legislatore pu\u00f2 eliminare. Questo si dica, per esempio, nei confronti della proposta, segnalata ai membri della Costituente dal Consiglio delle Chiese evangeliche, con cui chiede di osservare le festivit\u00e0 e il riposo festivo non secondo il calendario e le prescrizioni della Chiesa cattolica ma secondo le prescrizioni dei vari culti e quindi consentire agli appartenenti dei vari culti di godere del riposo festivo disposto dal proprio culto. Evidentemente una norma del genere sarebbe di impossibile applicazione, date le esigenze del coordinamento delle attivit\u00e0 lavorative, che implicano la contemporaneit\u00e0 del lavoro.<\/p><p>Ho voluto citare questo esempio, ma se ne potrebbero citare altri precisamente per dimostrare come quella disparit\u00e0 che si rimprovera al nostro legislatore \u00e8, a volte, una disparit\u00e0 che nasce dalla situazione di fatto, e che non \u00e8 modificabile. Cos\u00ec anche il rilievo che si \u00e8 fatto della disuguaglianza dell\u2019applicazione delle pene per quanto riguarda le offese ai vari culti, non tiene conto del principio, secondo cui le pene sono graduate in relazione a quella che \u00e8 la gravit\u00e0 del danno arrecato: proporzionate alla reazione della pubblica opinione, del sentimento pubblico. Ed \u00e8 evidente che questa reazione, quest\u2019offesa \u00e8 pi\u00f9 grave quando tocca le convinzioni della grande maggioranza dei cittadini ed \u00e8 meno grave negli altri casi.<\/p><p>Non potrebbe a questo proposito invocarsi quanto affermava l\u2019altro giorno l\u2019onorevole Calosso, circa la parit\u00e0 del valore spirituale del singolo rispetto alla moltitudine, poich\u00e9 il diritto penale, per sua natura, procede alla sua tutela in base a considerazioni di media.<\/p><p>In ogni caso, \u00e8 da notarsi che la Costituzione non impone nessun principio in ordine alla graduazione delle pene, e su questo problema si potr\u00e0 decidere in modo diverso quando il futuro legislatore si convinca che sia opportuno tutelare allo stesso modo le offese alle varie fedi.<\/p><p>Quello che importa rilevare \u2013 e con questo concludo \u2013 \u00e8 che la Democrazia cristiana non porr\u00e0 mai ostacolo ai provvedimenti che saranno proposti allo scopo di attuare una sempre maggiore uguaglianza di trattamento fra i vari culti, nei limiti in cui tale uguaglianza sar\u00e0 resa possibile dalla situazione di fatto.<\/p><p>Essa rifugge dall\u2019invocare un intervento dello Stato, diretto a comprimere il sentimento e l\u2019attivit\u00e0 delle confessioni diverse dalla cattolica. Ci\u00f2 non solo perch\u00e9 tale intervento urta contro un sentimento profondamente radicato nella coscienza moderna, ma altres\u00ec per il pericolo che esso pu\u00f2 presentare di attenuare lo slancio combattivo dei cattolici, nell\u2019azione diretta all\u2019espansione dell\u2019idea che li muove. Tale espansione deve essere assicurata solo dal fervore dell\u2019apostolato, esplicato in tutte le direzioni della vita associata, per recare in tutte, attraverso la libera discussione e la spontanea adesione, la luce e l\u2019ispirazione del messaggio evangelico. (<em>Applausi al centro<\/em>).<\/p><p>PRESIDENTE. Poich\u00e9 gli onorevoli Codignola, Nobili Oro e Pignatari non sono presenti, s\u2019intendono decadute le loro iscrizioni a parlare.<\/p><p>Il seguito della discussione \u00e8 rinviato a domani allo 10.<\/p><p>La seduta termina alle 19.40.<\/p><p>Ordine del giorno per la seduta di domani.<\/p><p>Alle ore 10:<\/p><ol><li>\u2013 Interrogazioni.<\/li><li>\u2013 Seguito della discussione del progetto di Costituzione della Repubblica italiana.<\/li><\/ol>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE LXXX. SEDUTA POMERIDIANA DI VENERD\u00cc 28 MARZO 1947 PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TERRACINI indi DEL VICEPRESIDENTE CONTI INDICE Votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge: Modifiche al testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 5 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni: Presidente\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Progetto di Costituzione della [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_relevanssi_hide_post":"","_relevanssi_hide_content":"","_relevanssi_pin_for_all":"","_relevanssi_pin_keywords":"","_relevanssi_unpin_keywords":"","_relevanssi_related_keywords":"","_relevanssi_related_include_ids":"","_relevanssi_related_exclude_ids":"","_relevanssi_related_no_append":"","_relevanssi_related_not_related":"","_relevanssi_related_posts":"2017,2042,2052,2009,2036,2028","_relevanssi_noindex_reason":"","_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[45,7],"tags":[],"post_folder":[44],"class_list":["post-1758","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-1947-03","category-assemblea"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1758","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=1758"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1758\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":7269,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1758\/revisions\/7269"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=1758"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=1758"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=1758"},{"taxonomy":"post_folder","embeddable":true,"href":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fpost_folder&post=1758"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}