{"id":1750,"date":"2023-09-10T11:02:10","date_gmt":"2023-09-10T09:02:10","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=1750"},"modified":"2023-10-22T15:49:58","modified_gmt":"2023-10-22T13:49:58","slug":"mercoledi-26-marzo-1947","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=1750","title":{"rendered":"MERCOLED\u00cc 26 MARZO 1947"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"1750\" class=\"elementor elementor-1750\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-ee4ae19 elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"ee4ae19\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-a9572b1\" data-id=\"a9572b1\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-cb473b1 elementor-align-right elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"cb473b1\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/19470326_1.pdf\" target=\"_blank\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-icon\">\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"icon icon-view\"><\/i>\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">Versione PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-d3964f6 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"d3964f6\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>LXXVI.<\/p><p>SEDUTA DI MERCOLED\u00cc 26 MARZO 1947<\/p><p>PRESIDENZA DEL PRESIDENTE <strong>TERRACINI<\/strong><\/p><p>indi<\/p><p>DEL VICEPRESIDENTE <strong>TARDETTI<\/strong><\/p><p><strong>INDICE<\/strong><\/p><p><strong>Sul processo verbale:<\/strong><\/p><p>Patricolo\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/p><p>Presidente\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/p><p>Simonini\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/p><p><strong>Seguito della discussione sul progetto di Costituzione della Repubblica italiana:<\/strong><\/p><p>Presidente\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/p><p>Tieri\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/p><p>Bettiol\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/p><p>Crispo\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/p><p>Carboni\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/p><p>Preziosi\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/p><p>Bellavista\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/p><p>Preti\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/p><p>La seduta comincia alle 15.<\/p><p>MATTEI TERESA, <em>Segretaria<\/em>, legge il processo verbale della precedente seduta pomeridiana.<\/p><p>Sul processo verbale.<\/p><p>PATRICOLO. Chiedo di parlare sul processo verbale.<\/p><p>PRESIDENTE. Per quale motivo, onorevole Patricolo?<\/p><p>PATRICOLO. Per rispondere al giudizio contenuto nelle dichiarazioni fatte nella seduta di ieri dall\u2019onorevole Gronchi sul valore giuridico, morale e politico di un emendamento da me presentato all\u2019articolo 7.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Patricolo, il processo verbale non \u00e8 la sede per rispondere a discorsi pronunciati da deputati che hanno avuto regolarmente la parola, e, mi perdoni, non \u00e8 neanche la sede opportuna per polemizzare con la Presidenza dell\u2019Assemblea. In sede di processo verbale si pu\u00f2 parlare o per proporre una rettifica, o per chiarire o correggere il proprio pensiero espresso nella seduta precedente o per fatto personale, quando si \u00e8 stato chiamato in causa.<\/p><p>PATRICOLO. Io ritengo di essere stato chiamato in causa, se non direttamente, indirettamente dall\u2019onorevole Gronchi.<\/p><p>PRESIDENTE. La chiamata in causa \u00e8 sempre diretta e si specifica con l\u2019indicazione del nome del deputato. Come avevo gi\u00e0 osservato ieri, mi pare sia pacifico che solo se un deputato \u00e8 designato col proprio nome e cognome sorge il fatto personale. Io le chiedo scusa, ma ritengo che non ci sia la ragione per darle la parola.<\/p><p>PATRICOLO. Pensavo che potesse concedermela; comunque, se non mi concede in modo assoluto di parlare, non insisto.<\/p><p>PRESIDENTE. Il suo intervento significherebbe, non dico riaprire, ma sollevare una ultima, piccola ripercussione di una discussione che ieri sera ha ricevuto la sua conclusione definitiva.<\/p><p>SIMONINI. Chiedo di parlare sul processo verbale.<\/p><p>PRESIDENTE. Per quale motivo?<\/p><p>SIMONINI. Desidero dichiarare che, se fossi stato presente all\u2019appello nominale, avrei votato contro l\u2019articolo 7.<\/p><p>PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, il processo verbale si intende approvato.<\/p><p>(<em>\u00c8<\/em> <em>approvato<\/em>).<\/p><p>Seguito della discussione del progetto di Costituzione della Repubblica italiana<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019ordine del giorno reca: Seguito della discussione del progetto di Costituzione della Repubblica italiana. Si d\u00e0 inizio all\u2019esame del primo titolo della prima parte del progetto di Costituzione: \u00abRapporti civili\u00bb.<\/p><p>A questo proposito richiamo gli accordi presi in ordine all\u2019andamento della discussione e, in particolare, al limite di tempo per gli interventi che fu indicato in mezz\u2019ora, limite che \u00e8 stato frequentemente e notevolmente superato nel corso della discussione generale sulle disposizioni generali. Sarei lieto se, sulla base dell\u2019esperienza fatta, ci convincessimo che \u00e8 opportuno restare in questo limite, tenendo presente che quella che io mi permetto di chiamare la gerarchia di autorit\u00e0 dei componenti di questa Assemblea, che evidentemente esiste, si stabilisce in relazione al valore di ci\u00f2 che ciascuno dice sui temi che sono posti in discussione e non in relazione ad altri titoli o ad altri meriti, che ognuno pu\u00f2 avere altrimenti conquistati.<\/p><p>Pertanto, vorrei che ciascuno comprendesse la necessit\u00e0 di porsi nel limite di tempo concordato, cercando di restare alla sostanza delle cose da esporre. Fo anche presente che le iscrizioni che decadono o per l\u2019assenza dell\u2019iscritto o per rinuncia spontanea non devono dar motivo ad una reiscrizione, poich\u00e9, se continuassimo ad accettare questo sistema, la lista degli iscritti non potrebbe mai considerarsi chiusa.<\/p><p>Infine pregherei i colleghi di evitare di chiedere troppo insistentemente di mutare il loro posto nell\u2019elenco delle iscrizioni, perch\u00e9 l\u2019accettazione che si potesse fare della richiesta significherebbe praticamente la violazione di un diritto di tutti gli altri che sono iscritti e che verrebbero a perdere il posto assicuratosi nel momento della loro iscrizione.<\/p><p>Dopo questa breve premessa dichiaro aperta la discussione generale sul Titolo primo del progetto di Costituzione: Rapporti civili.<\/p><p>Il primo iscritto a parlare \u00e8 l\u2019onorevole De Vita. Non essendo presente, s\u2019intende che vi abbia rinunziato.<\/p><p>Segue, nell\u2019ordine di iscrizione, l\u2019onorevole Tieri. Ha facolt\u00e0 di parlare.<\/p><p>TIERI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ciascun articolo di questo primo titolo della prima parte del progetto di Costituzione ha in comune con quasi tutte le altre parti del progetto il pregio di incominciare bene e il difetto di terminare male: <em>desinit in piscem<\/em>.<\/p><p>Vediamo quindi qualche esempio. L\u2019articolo 8 si apre con la giusta affermazione della inviolabilit\u00e0 della libert\u00e0 personale e si chiude con la condanna di ogni violenza fisica e morale a danno delle persone comunque sottoposte a restrizioni di libert\u00e0 in cui quell\u2019avverbio \u00abcomunque\u00bb fa accapponare la pelle.<\/p><p>L\u2019articolo 9 tutela la libert\u00e0 e la segretezza della corrispondenza ma, appena finito di tutelare tale libert\u00e0 e tale segretezza, gi\u00e0 si preoccupa del modo di limitarla, fino alla completa soppressione.<\/p><p>L\u2019articolo 10 d\u00e0 al cittadino il diritto di libera circolazione e di libero soggiorno in qualsiasi parte del territorio italiano e immediatamente dopo, nello stesso periodo in cui si proclama questo diritto, parla di limiti e di modi non soltanto per motivi di sanit\u00e0 \u2013 che sono ancora comprensibili \u2013 ma anche per imprecisati motivi di sicurezza.<\/p><p>L\u2019articolo 12 e l\u2019articolo 13 sono consacrati al diritto di riunione e di associazione, ma non si capisce di che strano diritto si tratti se le autorit\u00e0 possono contestarlo per i soliti e indeterminati motivi di sicurezza e di incolumit\u00e0 pubblica. E non parliamo, per ora, dell\u2019articolo 16, quello relativo alla libert\u00e0 di pensiero e di parola che \u00e8 veramente un esempio insuperabile, un vero e proprio trattato dei temibili mezzi con cui uno Stato pu\u00f2 impedire al cittadino di pensare e di esprimersi a modo suo.<\/p><p>Che tutto questo avvenga proprio in sede di definizione giuridica dei rapporti civili fra cittadino e cittadino e tra i cittadini e lo Stato \u00e8 per lo meno preoccupante.<\/p><p>Dice l\u2019autorevole Relatore che \u00abla regolazione dei diritti e doveri ha luogo non col semplice rinvio alla legge, ma con l\u2019indicazione di criteri, nei quali la legge trover\u00e0 insieme l\u2019infrangibile limite e le direttive da seguire\u00bb.<\/p><p>Ma sta di fatto che, con le limitazioni, contradizioni e incongruenze che si trovano in ogni articolo e fra articolo e articolo del titolo primo, si prepara non gi\u00e0 il Governo del popolo, cio\u00e8 la democrazia, sibbene il Governo contro il popolo, vale a dire un Governo che nemmeno l\u2019arbitraria terminologia del visconte di Cormenin, inventore dello strano vocabolo \u00abgovernocrazia\u00bb, riuscirebbe in qualche modo a battezzare.<\/p><p>\u00c8 stato detto che \u00abuna Costituzione esprime la formula di un equilibrio delle forze politiche che agiscono nell\u2019ambito di una convivenza statale\u00bb. Sono parole di Ugo Forti e si leggono nella prefazione al volume primo della relazione all\u2019Assemblea Costituente. Non le diremmo parole felici, pur riconoscendo l\u2019importanza dell\u2019opera alla quale sono state premesse. Comunque \u00e8 contestabilissima la validit\u00e0 della formula. Si pu\u00f2 accettare l\u2019equilibrio, non si pu\u00f2 accettare il potere decisivo delle \u00abforze politiche\u00bb. La massima parte dei cittadini non fa politica; ne subisce, volta a volta, una. Ora una Costituzione deve tener conto della vita di tutti i cittadini, e non soltanto della vita di quelli che fanno politica. Ammettiamo, tuttavia, per un momento, che la formula sia valida. Di quali e di quante forze politiche ha tenuto conto il progetto in esame? Di quelle al potere, evidentemente. Anzi di quella che, fra le forze al potere, domina tutta la vita legislativa italiana nel momento attuale. \u00c8 una Costituzione di parte, dunque; non \u00e8 una Costituzione nel senso classico della parola. Non per niente l\u2019onorevole Nitti le ha preannunziato una vita breve, preannunziando implicitamente dominio politico breve ai suoi pi\u00f9 prepotenti inspiratori.<\/p><p>Vero \u00e8 che codesti inspiratori presumono di parlare e dettar leggi non tanto in nome dei loro partiti, quanto in nome del popolo; ma che cosa \u00e8 mai dunque codesto popolo nel nome del quale essi parlano e dettano leggi? Popolo siamo tutti: io che mi rivolgo a voi, voi che mi ascoltate (o non mi ascoltate), i nostri familiari, i nostri superiori, i nostri amici, i nostri nemici ecc.; e non mi pare che proprio tutti abbiamo dato a quegli inspiratori il mandato di parlare in nostro nome.<\/p><p>\u00c8 curiosa la man\u00eca che hanno alcuni di riferirsi al popolo come se si riferissero a un complesso di cittadini del quale essi non facessero parte. Ricorda l\u2019abitudine di esprimersi che ha ciascuno spettatore nell\u2019uscire di teatro: \u00abil pubblico ha applaudito, il pubblico ha fischiato\u00bb, come se lui stesso che parla non fosse pubblico; anzi come se lui fosse al di sopra del pubblico, come se fosse giudice dei giudici, creatura privilegiata e a s\u00e9 stante. Pi\u00f9 proprio sarebbe che ciascuno dicesse \u00abnoi pubblico\u00bb oppure \u00abquella parte del pubblico che non la pensa come me\u00bb, e, in terreno politico, parlasse sempre di una parte del popolo, anzi, pi\u00f9 precisamente, di quella sola parte di popolo che egli crede di rappresentare o di interpretare.<\/p><p>In ogni modo, che cosa trova il popolo in questo titolo dedicato ai rapporti civili? Trova una serie di sottili e perfide invenzioni intese a limitare per cento vicoli maliziosi le sue libert\u00e0 fondamentali. Se gli avessero detto, per esempio, che la libert\u00e0 personale \u00e8 inviolabile \u2013 articolo 8 \u2013 meno che nei casi previsti dalla legge, il popolo avrebbe potuto aspettare con qualche fiducia la legge e, per mezzo del suo voto elettorale, fare in modo che la legge rispettasse poi nella massima misura la inviolabilit\u00e0 della libert\u00e0 personale. Invece all\u2019affermazione di tale libert\u00e0 seguono immediatamente, nello stesso progetto costituzionale e nel medesimo articolo, le equivoche apparizioni delle misure di polizia; per cui qualsiasi governo futuro, anche un governo dispotico, quale purtroppo pu\u00f2 nascere da un momento all\u2019altro negli stessi regimi parlamentari (<em>Commenti a sinistra<\/em>), avr\u00e0 il diritto di proclamarsi fedelissimo alla Carta statutaria, perfino se avr\u00e0 promulgato una legge o emesso un regolamento di polizia, con cui, rispettato il caso eccezionale \u00abdi necessit\u00e0 e urgenza\u00bb si dia al poliziotto la facolt\u00e0 di operare fermi, arresti, retate, oggi alla vigilia di una elezione, domani in occasione di un avvenimento politico, posdomani durante un viaggio presidenziale o che so io. Si pu\u00f2 anche non condividere la spiritosa opinione napoleonica secondo la quale una Costituzione dev\u2019essere breve e oscura; ma la lunghezza non deve servire a manomettere le libert\u00e0 subito dopo la loro proclamazione e la volont\u00e0 di chiarezza non deve armare eccessivamente gli organi dello Stato contro le libert\u00e0 del cittadino.<\/p><p>Il quale cittadino apprende certamente con gioia dall\u2019articolo 9 che \u00abla libert\u00e0 e la segretezza di corrispondenza e di ogni forma di comunicazione sono garantite\u00bb; ma la sua gioia non dura che un attimo, perch\u00e9 lo stesso articolo prepara gi\u00e0 le restrizioni di tale libert\u00e0 e di tale segretezza; e il pensiero che domani, sia pure per atto motivato dall\u2019autorit\u00e0 giudiziaria, ci si possa sentire spiati anche nelle proprie lettere e nelle proprie telefonate, non contribuisce, oltre tutto, alla educazione del carattere. Non siamo dunque stanchi di gerghi, di cifrari, di segni convenzionali, di doppio, triplo e quadruplo giuoco? Quando ci sar\u00e0 finalmente data la libert\u00e0 assoluta di esprimere almeno con i nostri intimi e almeno in forma privata i nostri pensieri e le nostre opinioni? (<em>Interruzioni a sinistra<\/em>).<\/p><p>Dice l\u2019articolo 10: \u00abOgni cittadino pu\u00f2 circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio italiano, nei limiti e nei modi stabiliti in via generale dalla legge per motivi di sanit\u00e0 o di sicurezza\u00bb. Va bene la sanit\u00e0, come abbiamo gi\u00e0 osservato. Ma la sicurezza? Qui entriamo in un campo dove le definizioni non sono mai troppe. O in sede costituzionale non se ne parla, e sarebbe meglio non parlarne; o, se se ne vuol parlare in sede costituzionale, bisogna dar lumi al legislatore, delimitare chiaramente i suoi poteri, rassicurare il cittadino sulla impossibilit\u00e0 di sconfinamenti arbitrari. Anche con la successiva precisazione che la libert\u00e0 di circolazione e di soggiorno non pu\u00f2 in nessun caso esser limitata per ragioni politiche, stiamoci attenti ai trucchi e ai tranelli cui possono prestarsi i cosiddetti mezzi di difesa sociale. N\u00e9 trascuriamo, l\u00e0 dove si parla, nello stesso articolo, della tutela del lavoro italiano all\u2019estero, l\u2019aggiunta di qualche parola che si riferisca agli interessi italiani all\u2019estero. \u00c8 lo stesso lavoro che crea tali interessi nel senso molteplice della parola, perch\u00e9 giammai il lavoro \u00e8 fine a se stesso, e sarebbe strano che le leggi della Repubblica, preoccupandosi di alcuni mezzi, non si preoccupassero del fine a cui tali mezzi sono volti.<\/p><p>Sull\u2019articolo 11, che riguarda la condizione giuridica dello straniero, il suo diritto d\u2019asilo nel territorio italiano, la inammissibilit\u00e0 della sua estradizione per reati politici, si potrebbe, in linea di massima, essere tutti d\u2019accordo. Peggio, moralmente parlando, peggio per quei paesi che non accordassero una completa reciprocit\u00e0. Oltre tutto, l\u2019ospite \u00e8 sacro, anche quando si tratti di ospite volontario, non sollecitato dalla nostra ospitalit\u00e0. Ma pensate per un momento agl\u2019innumerevoli e singolari privilegi che sono conferiti generalmente a un uomo per il solo fatto di esser egli uno straniero. Si direbbe che la qualit\u00e0 di straniero sia cosa tanto alta da permettere a chi la possiede, per il solo fatto che la possiede, anche quello che non \u00e8 consentito ai pi\u00f9 probi, ai pi\u00f9 meritevoli, ai pi\u00f9 illustri nati nel paese. Non basta, dunque, la enorme facilit\u00e0 con cui si distribuiscono fra stranieri quelle stesse onorificenze che spesso e crudelmente si negano a tanti ingenui, seppure avidi, connazionali?<\/p><p>Osservazioni non dissimili da quelle accennate per i primi articoli del titolo in discussione si possono fare per gli articoli 12 e 13, quelli, cio\u00e8, dedicati al diritto di riunione e di associazione. La facolt\u00e0 del potere esecutivo di limitarlo o contestarlo non ha nemmeno, nella espressione adottata, il corrispettivo di una qualsiasi facolt\u00e0 del cittadino di reclamare contro gli eventuali capricci o abusi delle autorit\u00e0 costituite, e soprattutto di reclamare rapidamente e di rapidamente ottenere giustizia. In un tempo come il nostro, in cui l\u2019attivismo politico \u00e8 esercitato in larga misura e per varie ragioni anche da esponenti e agenti del potere esecutivo, non si vede come il cittadino possa essere protetto contro il pericolo, tutt\u2019altro che improbabile, delle prepotenze e delle soperchierie di parte.<\/p><p>Dopo di che arriviamo agli articoli 14 e 15, ai quali si dovr\u00e0 aggiungere il terzo comma dell\u2019articolo 7, gi\u00e0 5, rinviato appunto all\u2019articolo 14. Poich\u00e9 io sono credente e cattolico secondo la religione cattolica apostolica romana, e lo sono per sentimento, per educazione e anche per ragionamento, senza pensare ad alcuna concorrenza politica, con buona pace del preoccupatissimo onorevole Gronchi, non ho nulla da obiettare ai riconosciuti diritti delle altre religioni, appagandomi oggi del fatto che la mia religione sia gi\u00e0 stata riconosciuta, in sede costituzionale, come religione dello Stato al quale appartengo. Ma non posso tacere la mia speranza che intorno a questi due nuovi articoli del progetto di Costituzione non si riaccenda, per qualche mozzicone di sigaretta elettorale rigettato in quest\u2019aula da mano di futuro candidato, quella penosa, per quanto elevata discussione, che negli ultimi due giorni sfior\u00f2 il Sacro Collegio. Pareva che nessuna libert\u00e0 volesse essere pi\u00f9 vasta e pi\u00f9 incondizionata della libert\u00e0 religiosa proprio in un paese come il nostro dichiaratamente e quasi completamente cattolico; mentre poi ci si era battuti e ci si batter\u00e0 in vario modo per circoscrivere, reprimere, annullare tante altre libert\u00e0, a cominciare da quelle, veramente essenziali, di pensiero, di parola, di stampa.<\/p><p>Ed eccoci appunto all\u2019articolo 16, all\u2019articolo che pu\u00f2 illuminare di s\u00e9 tutto il titolo in discussione e, vorrei dire, tutta la Carta statutaria, cos\u00ec come pu\u00f2 gettare ombre di discredito irreparabile sulla nuova e tanto invocata e tanto decantata democrazia. Dice il primo comma dell\u2019articolo 16: \u00abTutti hanno diritto di esprimere liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto, ed ogni altro mezzo di diffusione\u00bb. Gli leverei soltanto quella virgola prima della congiunzione \u00abed\u00bb e alla \u00abed\u00bb leverei la d. Poi non aggiungerei altro.<\/p><p>Invece \u00e8 uno degli articoli pi\u00f9 lunghi di tutta la Costituzione. Si compone di sei commi, dei quali il secondo \u00e8 inutile \u2013 \u00abLa stampa non pu\u00f2 essere sottoposta ad autorizzazioni o censure\u00bb \u2013 e ciascuno degli altri quattro \u00e8 una completa negazione del primo.<\/p><p>Inutile, il secondo, per evidenti ragioni. Se \u00e8 libero il pensiero, se \u00e8 libera ogni espressione del pensiero, se libero \u00e8 ogni mezzo di espressione del pensiero, quindi anche la stampa, perch\u00e9 mai parlare di autorizzazioni o censure della stampa?<\/p><p>La domanda \u00e8 ingenua, si capisce. \u00c8 ingenua, perch\u00e9 al secondo comma segue il terzo; e il terzo dice: \u00abSi pu\u00f2 procedere al sequestro soltanto per atto dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria nei casi di reati e di violazioni di norme amministrative per i quali la legge sulla stampa dispone il sequestro\u00bb. Niente autorizzazioni, dunque; niente censure. Ma sequestri s\u00ec. E non gi\u00e0 sequestri per i casi di reato che il Codice penale pu\u00f2 ben prevedere e in ogni tempo ha previsto, o per violazioni di norme amministrative naturalmente e legittimamente contemplate in sede opportuna; ma sequestri per reati e violazioni indicati nella legge sulla stampa. Cos\u00ec, zitti zitti, con un lieve colpo di mano inguantata, l\u2019esistenza, la legittimit\u00e0, la naturalezza vorrei dire, di una legge sulla stampa sono consacrate nella Carta costituzionale; e una legge sulla stampa, la quale non pu\u00f2 essere che una legge speciale, \u00e8 gi\u00e0, in tal modo, una delle norme fondamentali per la struttura e il funzionamento dello Stato. (<em>Commenti<\/em>).<\/p><p>LEONE GIOVANNI. La legge sulla stampa ha la stessa genesi del Codice penale.<\/p><p>TIERI. Questa \u00e8 una sua opinione.<\/p><p>Una legge sulla stampa? Ma nel paese di un popolo veramente libero e veramente moderno, la legge sulla stampa non pu\u00f2 consistere che in articolo unico \u2013 \u00abLa stampa \u00e8 libera; i reati commessi per mezzo della stampa sono previsti dal Codice penale\u00bb \u2013 e non ha bisogno di stare a s\u00e9, di costituirsi in Codice separato dagli altri Codici, ma pu\u00f2 trovar posto in uno dei Codici, e i giuristi potranno dir quale.<\/p><p>Signor Presidente, onorevoli colleghi, si incomincia con una legge sulla stampa e si sa bene dove si va a finire. I dispotismi, i totalitarismi, le tirannie cominciano tutti con una legge sulla stampa. Poi avviene che i giornali clandestini, frutto di tali leggi, diventano presto i pi\u00f9 diffusi. Rochefort, mandato in esilio da Napoleone III, riusciva a mandare in Francia il suo proibito giornale <em>La lanterna<\/em> dentro statue di gesso che figuravano l\u2019imperatore in persona. Le copie della <em>Lanterna<\/em> di Rochefort passavano di mano in mano, erano lette avidamente, facevano a Napoleone III pi\u00f9 male che tutti i suor errori.<\/p><p>TUPINI. Ricorda l\u2019articolo 28 dello Statuto? \u00abLa stampa \u00e8 libera; ma una legge ne reprime gli abusi\u00bb. Questo \u00e8 lo Statuto. Tanto per ricordarlo.<\/p><p>TIERI. Me lo ricordo benissimo. Gli Stati, i Governi hanno tutto l\u2019interesse di non limitare la libert\u00e0 di stampa, perch\u00e9 un popolo che ha libert\u00e0 di stampa arriva a sopportare ogni atto dei suoi governanti. Gli uomini non si convertono riducendoli al silenzio. (Ma i Governi immaginati, vaticinati dai nostri soloni potranno adottare sul serio certi ironici versi di Wolfango Goethe: \u00abO dolce libert\u00e0 di stampa! Vieni, e lasciaci stampare tutto e dominare sempre: soltanto non dovrebbe fiatare nessuno che non la pensi come noi\u00bb).<\/p><p>Dice il comma quarto: \u00abNei casi predetti (cio\u00e8 nei casi di reati e violazioni di norme amministrative), quando vi \u00e8 assoluta urgenza e non \u00e8 possibile il tempestivo intervento dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria, il sequestro della stampa periodica pu\u00f2 essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che debbono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, chiedere la convalida dei loro atti alla autorit\u00e0 giudiziaria\u00bb. Siamo gi\u00e0 al regime poliziesco. Il Ministro dell\u2019interno si sostituisce al magistrato, sia pure per ventiquattro ore. E, poich\u00e9 \u00e8 raro che un giornale duri pi\u00f9 di ventiquattro ore, quando l\u2019autorit\u00e0 giudiziaria non avesse convalidato l\u2019atto di sequestro, le copie del giornale sequestrato andrebbero a finire nel magazzino delle rese, o dal fruttivendolo, o al macero.<\/p><p>Non dico che il giornale non ci guadagni. Il sequestro \u00e8 una delle pi\u00f9 efficaci pubblicit\u00e0. Siamo sempre al destino degli atti dispotici, che inevitabilmente si ritorcono contro il dispotismo, che danneggiano il despota prima delle sue vittime.<\/p><p>Ma \u00e8 il concetto della libert\u00e0 che ne soffre. Se un governante vuol proprio suicidarsi, s\u2019accomodi; ma scelga mezzi pi\u00f9 rapidi, che non diano fastidio al popolo. Noi popolo vogliamo scrivere e leggere quello che ci pare, compatibilmente con i Codici comuni. Almeno scrivere e leggere quello che ci pare.<\/p><p>N\u00e9 si affaccino le solite, note ragioni del vario danno che pu\u00f2 venire al popolo e al paese da una eccessiva libert\u00e0 di stampa. Governi che sequestrino carta stampata se non per la propria egoistica difesa, non ne conosciamo. Ciascun Governo lascia libera la diffusione di quanto fu proibito dai Governi precedenti di secoli o di mesi. Perfino le offese al buon costume, proibite oggi, tornano sulla stampa, in sede, come dire, storica, domani o domani l\u2019altro. Comunque, anche per le offese al buon costume c\u2019\u00e8 il Codice penale.<\/p><p>E che dire, poi, del comma quinto di questo sciagurato e mostruoso articolo 16? \u00abLa legge \u2013 \u00e8 scritto nel comma quinto \u2013 pu\u00f2 stabilire controlli per l\u2019accertamento delle fonti di notizie e dei mezzi di finanziamento della stampa periodica\u00bb.<\/p><p>PAJETTA GIAN CARLO. E questo che vi dispiace!<\/p><p>TIERI. Dispiace pi\u00f9 a voi! Vi abbiamo sfidato pi\u00f9 volte e non avete mai accettato la sfida. Le sottoscrizioni le sappiamo fare anche noi: facciamo questo mestiere di giornalisti da molti anni.<\/p><p>PAJETTA GIAN CARLO. Allora, se siete d\u2019accordo, lasciate stare.<\/p><p>TIERI. Qui entriamo nel campo del grottesco oltre che del liberticida. \u00abControllo per l\u2019accertamento delle fonti di notizie\u00bb. Non solo accertamento; ma controllo per l\u2019accertamento. Di che si tratta? Di una violazione legalizzata del segreto postelegrafonico? Di sistemi inquisitori per indurre il giornalista a svelare i mezzi del suo mestiere? E in quale circostanza, per quali ragioni, a qual fine? Bastano le sole domande a far sorridere, e subito dopo aver fatto sorridere, a far tremare. (<em>Commenti a sinistra<\/em>).<\/p><p>Quanto ai mezzi di finanziamento, \u00e8 chiaro che non si tratta di accertamenti legali, alla portata di tutti, da compiersi presso gli uffici ove sono depositati i libri di tutte le societ\u00e0 editrici. Si tratta, anche in questo caso, di accertamenti polizieschi, vani da un lato e dall\u2019altro lato iniqui. Vani, perch\u00e9 il finanziatore di un giornale e il giornale finanziato \u2013 ove finanziamento esista in luogo di autosufficienza amministrativa \u2013 possono nascondere in mille modi l\u2019origine, la quantit\u00e0, la natura del finanziamento; iniqui, perch\u00e9 siffatti accertamenti dovrebbero poter identificare i legittimi interessi ideali o materiali che un giornale difende, e non si capisce che cosa ci sia di illecito nel fatto che un legittimo interesse materiale o spirituale, quale che esso sia, cerchi e trovi o si crei una sua difesa giornalistica, che \u00e8 poi una difesa fatta alla luce del sole, identificabile da qualsiasi lettore anche tra i meno esercitati. Bisognerebbe arrivare all\u2019assurdo di proibire la difesa ad alcuni dei legittimi interessi materiali o spirituali dell\u2019uomo; bisognerebbe, in altri termini, privare l\u2019uomo del diritto della difesa legittima che \u00e8 il pi\u00f9 sacro dei suoi diritti. Inaudita soperchieria. (A meno che non si tratti di innocente curiosit\u00e0 da parte del legislatore e del governante; e una tal curiosit\u00e0 innocente, dopo tutto, ogni Governo se la suol cavare per mezzo del capo della polizia).<\/p><p>Altri parler\u00e0 certamente del resto di questo strano titolo primo, ch\u2019\u00e8 un monumento di volont\u00e0 liberticida. Ma non si pu\u00f2 essere, nel giudicarlo, cos\u00ec pessimisti da negargli almeno un merito, che pure ha, e grande: il merito di negare la retroattivit\u00e0 della legge. I partiti al potere si son decisi finalmente a questo atto di contrizione. Speriamo che si decidano, durante la discussione e la votazione di tutto il titolo primo della Carta costituzionale, a ricordarsi che l\u2019autorit\u00e0 non guadagna mai niente dal comprimere la libert\u00e0 e che il popolo \u00e8 lieto di vivere sotto le leggi che egli stesso abbia fatto o approvato. Se davvero siamo sicuri che il popolo approver\u00e0 la legge fondamentale che stiamo facendo per lui, promettiamogli di sottoporre la legge, quando sar\u00e0 fatta, alla sua approvazione. (<em>Applausi a destra<\/em>).<\/p><p>PRESIDENTE. \u00c8 iscritto a parlare l\u2019onorevole Bettiol. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>BETTIOL. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, anche chi, come me, \u00e8 piuttosto scettico sul valore delle formule giuridiche in genere e anche sul valore delle formule giuridiche costituzionali che spesso vivono solo lo spazio di un burrascoso mattino e, pi\u00f9 che alla legalit\u00e0 puramente formale dell\u2019azione, crede alla sua moralit\u00e0; anche chi, come me, non subisce l\u2019incantesimo costituzionale e ha visto, anche se ancora non arrivato alla temuta \u2013 o sospirata \u2013 vecchiaia, il crollo d\u2019imperi, di regni e di repubbliche, ed \u00e8 stato dall\u2019onda del tempo sbalestrato da un ordinamento ad un altro: pure, di fronte a questo testo costituzionale, a questo progetto elaborato dai nostri 75 migliori colleghi, \u00e8 preso come da una specie di timore reverenziale. Di timore reverenziale perch\u00e9, se anche queste formule non sono ancora state scolpite sul bronzo, non \u00e8 detto, come diceva l\u2019onorevole Nitti, che siano stampate su carta da giornale che si frantuma e si spappola al primo scroscio di pioggia.<\/p><p>Passati gli d\u00e8i falsi e bugiardi, noi ci troviamo di fronte al primo serio tentativo compiuto dal popolo italiano di dare a s\u00e9 medesimo una costituzione che sia l\u2019espressione di una profonda sanit\u00e0 morale e costituisca la felice sintesi delle forze sociali e politiche operanti in questo momento nel nostro Paese con pieno riconoscimento di tutti i diritti che spettano alle minoranze.<\/p><p>Perch\u00e9, gi\u00e0 venti anni or sono, il professor Merkal dell\u2019universit\u00e0 di Vienna, insigne costituzionalista, diceva che le costituzioni sono l\u2019espressione delle forze politiche dominanti in un determinato momento; e sono costituzioni democratiche le moderne, appunto perch\u00e9, pur essendo l\u2019espressione di concezioni politiche dominanti, riconoscono e garantiscono i diritti politici delle minoranze.<\/p><p>Ora, onorevoli colleghi, parlando dei rapporti civili io non mi posso non inserire nello spirito del discorso che un mio caro collega ha tenuto in quest\u2019aula, l\u2019onorevole Moro, il quale ha voluto sottolineare come questa costituzione esca da un lungo, doloroso, penoso travaglio spirituale e politico, da quel travaglio che ha determinato la nostra guerra di resistenza e tutto lo sforzo per la nostra liberazione dal giogo della dittatura e da quello dello straniero; la nostra Costituzione, in quanto una Costituzione che vive ed \u00e8 espressione del nostro tempo, non poteva non presentare anche questa caratteristica se \u00e8 vero che ogni Costituzione, in quanto tale, \u00e8 un\u2019opera antifascista, dato che il fascismo \u00e8 quel movimento che nega il legittimo fondamento di ogni Costituzione. La nostra Costituzione deve essere una Costituzione d\u2019impronta nettamente, spiccatamente antifascista, una Costituzione d\u2019impronta nettamente antitotalitaria.<\/p><p>Se, come ha detto l\u2019onorevole Saragat in un suo discorso, in questa Costituzione vi sono delle parti scritte col sangue, proprio gli articoli che vanno dal n. 8 al n. 22, sono articoli scritti col sangue del popolo italiano. Sono proprio articoli che il popolo italiano ha voluto segnare col rosso del suo sangue, nel lungo penoso cammino della sua riscossa.<\/p><p>Guardiamo quindi di che lacrime grondino e di che sangue questi articoli della Costituzione, che disciplinano i rapporti civili! Si tratta della lotta dell\u2019individuo, della lotta del cittadino contro lo strapotere statale, della lotta dell\u2019uomo contro ogni forma di statolatria che vorrebbe soffocare, che vorrebbe strangolare i diritti innati di libert\u00e0. Perch\u00e9, onorevoli colleghi, io credo che in questo titolo della nostra Costituzione siano sanciti proprio dei diritti innati di libert\u00e0. C\u2019\u00e8 qualcuno ancora che irride ai diritti naturali e che crede che ogni diritto cos\u00ec detto naturale sia una pura e semplice attribuzione al cittadino di un diritto da parte dello Stato, mentre invece noi crediamo \u2013 in quanto crediamo nel valore della personalit\u00e0 umana \u2013 che questa porti con s\u00e9, dalla nascita alla bara, dei diritti che non possono assolutamente essere calpestati dal potere statale. Sono i famosi diritti naturali che sono stati strozzati in Europa negli ultimi venti anni dalle dittature che hanno imperversato. Vi sono state delle Costituzioni a sfondo dittatoriale che hanno voluto riconoscere qualche diritto di libert\u00e0, ma se noi sfogliamo i lavori preparatori, se noi sfogliamo le motivazioni e leggiamo i discorsi che hanno spiegato il riconoscimento di questi diritti, noi vediamo sempre che si parla di diritti attribuiti dallo Stato all\u2019individuo, non gi\u00e0 del riconoscimento di sfere di libert\u00e0 e di sfere di autonomia, che per diritto di natura appartengono alla persona umana, appartengono all\u2019individuo.<\/p><p>Anche i teorici del nazismo parlavano, 15 o 10 anni fa, di diritti dell\u2019uomo di fronte allo Stato, ma aggiungevano pur sempre che questi diritti sono il frutto e la conseguenza di quella posizione nella quale l\u2019individuo \u00e8 stato inserito in seno alla comunit\u00e0 popolare per volont\u00e0 espressa dallo Stato, non gi\u00e0 perch\u00e9 a lui competa il riconoscimento di un diritto innato di libert\u00e0.<\/p><p>Non condivido la opinione espressa dallo illustre Presidente Orlando, il quale parlando in quest\u2019aula del problema costituzionale ha voluto considerare come pericolose certe enunciazioni di princip\u00ee che noi troviamo nel titolo primo della parte prima del nostro progetto di Costituzione. E non condivido questa opinione perch\u00e9 in questa opinione si nasconde \u2013 e mi scusi l\u2019illustre parlamentare \u2013 quel veleno positivista a sfondo liberalistico del secolo scorso, per cui, in sostanza, le Costituzioni dovrebbero limitarsi a prevedere ed a disciplinare puramente dei ganci formali coi quali tenere avvinto il corpo strutturale e politico della Nazione, senza toccare, senza disciplinare, senza sottolineare momenti di carattere meta-giuridico, se cos\u00ec vogliamo dire, momenti di carattere morale, sociale ed economico.<\/p><p>D\u2019altro canto, non posso nemmeno condividere l\u2019opinione del collega Condorelli, il quale, parlando incidentalmente di questi diritti nel corso del suo bel discorso, ha voluto dire che non si tratta gi\u00e0 di diritti di natura, ma si tratta soltanto di diritti fondati sulla natura, ma creati dallo Stato, attribuiti all\u2019individuo dallo Stato.<\/p><p>Anche sotto questa affermazione si nasconde quel veleno positivistico, naturalistico, liberaleggiante, che ha permeato di s\u00e9 l\u2019opera costituzionalistica del secolo scorso e molte Costituzioni che si dicevano liberali ma che nello spirito loro non erano affatto tali.<\/p><p>Non condivido nemmeno quanto incidentalmente ha detto in quest\u2019aula l\u2019onorevole Rubilli, il quale, parlando degli articoli in esame, ha voluto fare del sottile umorismo affermando che molte disposizioni presentano un carattere spiccato di ingenuit\u00e0, quasi che parlare della pena di morte, quasi che parlare del diritto di difesa che spetta all\u2019imputato in ogni stadio del giudizio, sia fare dello scherzo o sia trattare con argomenti ingenui, che non avrebbero alcun interesse costituzionalistico, quasi che non facessero riferimento ai diritti fondamentali della persona umana.<\/p><p>Onorevoli colleghi, le disposizioni del titolo primo della parte prima di questo progetto di Costituzione rappresentano indubbiamente una garanzia fondamentale di libert\u00e0 per l\u2019individuo, la quale si inquadra in quella concezione non gi\u00e0 individualistica, ma profondamente umana, che sta alla radice di tutto il progetto costituzionale. E come tali, badate bene, queste disposizioni non possono, a mio avviso, nemmeno in parte essere relegate in un fantomatico preambolo col quale dovrebbe aprirsi la nostra Costituzione, perch\u00e9, a tal proposito, parlando delle libert\u00e0 fondamentali del cittadino bisogna che siano specificatamente determinati questi diritti di libert\u00e0 che spettano all\u2019uomo prima e al cittadino poi. Relegare questi princip\u00ee, o parte di questi princip\u00ee, in un preambolo vorrebbe dire togliere quel carattere di certezza giuridica che questi princip\u00ee devono avere come princip\u00ee giuridici costituzionali che vengono a garantire le libert\u00e0 fondamentali dei cittadini, dato che i preamboli nelle Costituzioni hanno il puro scopo di inquadrare storicamente le Costituzioni, ma non hanno gi\u00e0 un chiaro, decisivo, espresso valore giuridico.<\/p><p>Badate bene, cari colleghi, che queste disposizioni devono essere mantenute e, direi quasi, che devono essere forse in certi casi maggiormente specificate, dettagliate, appunto perch\u00e9 rappresentano una riaffermazione di libert\u00e0, dopo la dittatura del ventennio, dopo la dura e fosca dittatura del ventennio fascista, nel quale tutte queste libert\u00e0, dalla prima all\u2019ultima, dalla libert\u00e0 personale alla libert\u00e0 di emigrare, dalla libert\u00e0 di stampa alla libert\u00e0 di associazione e alla libert\u00e0 religiosa, erano state calpestate sistematicamente. Tutte queste disposizioni si inquadrano bene nel corso della nostra storia e del nostro pensiero di libert\u00e0 latina e italiana.<\/p><p>Nella relazione l\u2019onorevole Ruini dice che \u00e8 bene affermare e riaffermare queste libert\u00e0 perch\u00e9 noi non abbiamo una tradizione in materia. Mi permetto di dissentire decisamente su quanto ha scritto il Relatore perch\u00e9 non \u00e8 detto che questi diritti fondamentali di libert\u00e0 rappresentino soltanto una conquista del pensiero illuministico francese del secolo diciassettesimo e del secolo diciottesimo. Se noi andiamo a sfogliare gli Statuti dei nostri comuni medioevali, se noi apriamo gli archivi e studiamo i monumenti storici dei secoli dodicesimo, tredicesimo e quattordicesimo, noi vediamo che gi\u00e0 negli Statuti della nostra gloriosa epopea comunale queste libert\u00e0 fondamentali del cittadino si delineano gradatamente e io posso ricordare l\u2019opera di un illustre giurista italiano, il Niccolini Ugo, il quale di recente ha dimostrato come le libert\u00e0 fondamentali del cittadino e dell\u2019uomo non siano una scoperta di Gian Giacomo, o di Montesquieu, ma siano una conquista del nostro popolo nella grande magnifica luce del periodo comunale dove veramente si \u00e8 forgiata la libert\u00e0 comunale e, con la libert\u00e0 comunale, le libert\u00e0 individuali. Tanto vero che noi possiamo assistere a questo processo, a questo fenomeno storico: gradatamente e col venir meno delle libert\u00e0 comunali, anche le libert\u00e0 individuali vengono meno, e finiscono per scomparire col sorgere dei Principati, delle Signorie e degli Stati assoluti.<\/p><p>Quindi non \u00e8 vero che in Italia non ci sia una tradizione di libert\u00e0, non \u00e8 vero che alle fonti del nostro pensiero politico non si ritrovano queste fondamentali libert\u00e0, ma era necessario riaffermarle, appunto perch\u00e9 la prima Costituzione del libero popolo italiano deve idealmente ricongiungersi alla prima costruzione dei liberi comuni italiani.<\/p><p>Queste disposizioni dalle quali sono usciti questi diritti fondamentali di libert\u00e0 rappresentano la riaffermazione di un altro grande principio, vale a dire del principio del trionfo della legalit\u00e0 sulla discrezionalit\u00e0; perch\u00e9 se la caratteristica della dittatura era fare il \u00ablibito licito in sua legge\u00bb vale a dire determinare il sopravvento del capriccio sulla norma, caratteristica fondamentale di ogni reggimento democratico \u00e8 la riaffermazione della legge sull\u2019arbitrio, quindi la riaffermazione della <em>ratio<\/em> sulla <em>voluntas<\/em>, quindi un reggimento giuridico che riaffermi i fondamentali valori della ragione sulle passioni umane.<\/p><p>Si tratta di determinare e trovare i primi elementi dell\u2019ordinamento giuridico nella Repubblica italiana, perch\u00e9 ricordiamo, onorevoli colleghi, che la Repubblica \u00e8 un ordinamento giuridico. La Repubblica \u00e8 frutto di un atto di riflessione. La monarchia \u00e8 conseguenza di un mito, di una passione, di un incantesimo, di una mag\u00eca; ma la Repubblica \u00e8 frutto di un atto cosciente e riflesso che impegna realmente tutta la personalit\u00e0 morale, l\u2019intelligenza e la ragione dell\u2019individuo ed \u00e8 per questo che noi vogliamo che questa nostra Repubblica, creata con le nostre mani, con i nostri sforzi, sia basata, sul piano dei princip\u00ee giuridici che garantiscono realmente la libert\u00e0 individuale. Non vogliamo repubbliche da Quartiere Latino o sarabande dove ciascuno pu\u00f2 fare quello che vuole, ma vogliamo una repubblica dove i diritti fondamentali di libert\u00e0 siano garantiti nella Costituzione, per cui la libert\u00e0 dell\u2019uno possa coesistere con la libert\u00e0 dell\u2019altro, in un regime di eguaglianza per tutti. E poi questi diritti fondamentali di cui al titolo primo sono diritti azionabili; e questo \u00e8 molto importante. Si \u00e8 detto per\u00f2 che non tutti i diritti contemplati in questa Costituzione sono azionabili, perch\u00e9 il paradiso di Maometto deve ancora venire in Italia, perch\u00e9 ancora noi non possiamo garantire a tutti il pane quotidiano.<\/p><p>Ma qui siamo di fronte a situazioni ben precise, ben delineate, a diritti che possono essere resi concreti, e quindi azionabili in ogni momento. Essi rispondono ad una esigenza di logica concreta, non di logica astratta; essi rispondono quindi non gi\u00e0 ad esigenze puramente logico-deduttive, ma sono il frutto di un\u2019esigenza di logica concreta, di teleologica: armonizzare la libert\u00e0 dell\u2019uno con quella degli altri.<\/p><p>La libert\u00e0 di coscienza e di culto noi la ritroviamo quasi tra le pieghe di questo primo titolo, all\u2019articolo 14. Credo per\u00f2 che la prima libert\u00e0 sia quella appunto di coscienza e di culto; ed essa \u00e8 sancita inequivocabilmente negli articoli 14 e 15 di questa Costituzione.<\/p><p>Il principio di confessionalit\u00e0, anche se dopo l\u2019approvazione dell\u2019articolo 7 pu\u00f2 considerarsi vigente \u2013 malgrado che l\u2019onorevole Dossetti abbia dei forti dubbi in materia \u2013 non esclude il principio della libert\u00e0 di coscienza e di culto e il principio dell\u2019eguaglianza di tutti davanti alla legge. Si \u00e8 parlato di Stato musulmano: il collega onorevole Calosso ha fatto dello spirito su ci\u00f2; ma il collega Calosso si tranquillizzi, ch\u00e9, anche dopo l\u2019accoglimento dell\u2019articolo 7, il nostro Stato non \u00e8 uno stato musulmano, perch\u00e9 nello stato musulmano la religione si identifica con la politica, la religione si identifica con lo Stato, perch\u00e9 lo Stato musulmano \u00e8 uno Stato religioso e, di fuori da una impostazione religiosa, non \u00e8 nemmeno uno Stato. (<em>Commenti<\/em>).<\/p><p>Nessuno tema che in base alla nuova Costituzione possa essere costretto qualcuno a subire, o a credere o ad orientare la propria coscienza verso l\u2019Assoluto in un determinato modo. Di fronte ai problemi dei rapporti tra la nostra coscienza e l\u2019Assoluto, ciascuno di noi \u00e8 completamente libero. Non c\u2019\u00e8 disposizione, non c\u2019\u00e8 norma che possa essere considerata come una violenza fatta alla coscienza individuale perch\u00e9 subisca un determinato orientamento.<\/p><p>Ma vorrei per un momento solo soffermarmi su di un\u2019affermazione che \u00e8 stata fatta da pi\u00f9 parti in quest\u2019Assemblea circa il contrasto che ci sarebbe tra l\u2019articolo 14 e gli articoli 405, 406 e 407 del Codice penale; e mi vi soffermo molto brevemente perch\u00e9 sono penalista e posso dire una parola in materia. \u00c8, in vero, un assurdo il voler dire che il principio dell\u2019eguaglianza \u00e8 intaccato, menomato, solo perch\u00e9 il vilipendio della religione cattolica \u00e8 punito pi\u00f9 gravemente del vilipendio ad altra religione. Il problema del bene giuridico nell\u2019ambito della nozione del reato \u00e8 un problema che \u00e8 stato sempre risolto e che va risolto in base a criterio quantitativo, perch\u00e9 il criterio del danno sociale, del pericolo sociale \u00e8 un criterio puramente quantitativo. Volere, onorevoli colleghi, inficiare il principio dell\u2019eguaglianza di tutti i cittadini, a prescindere dalla loro confessione, solo perch\u00e9 il vilipendio della religione cattolica \u00e8 punito pi\u00f9 gravemente degli altri vilipendi, vorrebbe dire inficiare il concetto di ogni altra circostanza aggravante di reato. Anche il furto a danno di stabilimenti pubblici, a danno dello Stato, \u00e8 punito pi\u00f9 gravemente del furto a danno di privati; anche il parricidio \u00e8 punito pi\u00f9 gravemente del semplice omicidio. E cos\u00ec credo che questo parricidio spirituale, questo vilipendio della religione dei padri, che noi vogliamo trasmettere pure ai nostri figli, abbia pur sempre diritto ad un riconoscimento nelle norme del Codice penale: sarebbe un vero e proprio parricidio spirituale le negazione di quella che \u00e8 l\u2019atmosfera civile e culturale nella quale noi viviamo e per la quale noi viviamo.<\/p><p>Onorevoli colleghi, io non scendo all\u2019esame di ogni singola particolare disposizione legislativa. Il tempo tra l\u2019altro non me lo consente. Ma debbo fare qualche osservazione a proposito di qualche articolo, nei confronti del quale, insieme con il collega Leone, ho presentato anche qualche particolare emendamento. Per esempio, ho sentito dire in questo momento dal collega Tieri, quasi scandalizzato, che l\u2019articolo 8 prevede anche delle limitazioni alla libert\u00e0 individuale. Ma da che mondo \u00e8 mondo, ogni e qualsiasi Costituzione, proprio perch\u00e9 Costituzione, dopo l\u2019affermazione dei diritti fondamentali di libert\u00e0, prevede i casi nei quali questa libert\u00e0 pu\u00f2 essere limitata. Ed \u00e8 bene che questi casi: l\u2019arresto in seguito a mandato del giudice, il fermo di polizia \u2013 che gi\u00e0 esisteva all\u2019epoca dei vecchi regimi democratici, e che poi \u00e8 stato consacrato dal Codice di procedura penale \u2013 siano oggi anche consacrati nella Costituzione, nell\u2019ambito, nei limiti di tutte le garanzie formali e procedurali di cui fa cenno l\u2019articolo 8.<\/p><p>Per\u00f2, badate, onorevoli colleghi, che l\u2019articolo 8, come tale, \u00e8 una specie di groviglio di vipere, perch\u00e9 tre situazioni profondamente diverse sono state raggruppate in una sola norma, molto confusa, affatto chiara, che l\u2019uomo della strada non capisce. Certo, noi dobbiamo cercare di fare una Costituzione non per i giuristi, che hanno la mente gi\u00e0 orientata verso l\u2019anatomia delle disposizioni di legge, e sono portati a dividere, a sottolineare, a sottilizzare i concetti giuridici; ma noi abbiamo bisogno di norme chiare, precise, dettagliate, che servano all\u2019uomo della strada il quale deve mandare a memoria \u2013 dico a memoria \u2013 questi articoli della Costituzione della Repubblica italiana.<\/p><p>Ecco perch\u00e9 io credo che l\u2019articolo 8 debba scindersi almeno in due articoli, in cui sia chiaramente distinto il caso della limitazione della libert\u00e0 individuale in seguito a mandato dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria, e quello del fermo di polizia; e in secondo luogo sia affermata la libert\u00e0 di domicilio, che oggi \u00e8 sparita quasi tra le pieghe di questo articolo 8, o male sottolineata; e sia poi chiaramente affermata la libert\u00e0 della persona e del domicilio da perquisizioni e da ispezioni non consentite. Qui c\u2019\u00e8 bisogno di chiarezza; c\u2019\u00e8 bisogno di precisione; c\u2019\u00e8 bisogno di usare del ferro anatomico per distinguere, per separare queste tre ipotesi.<\/p><p>Un\u2019altra disposizione da considerare brevemente \u00e8 quella dell\u2019articolo 11 a proposito della estradizione. Mentre \u00e8 detto che non \u00e8 ammessa l\u2019estradizione dello straniero per reati politici, nulla si dice circa l\u2019estradizione del cittadino. Ora proprio il Codice penale del 1930, imperniato su concetti politici individualisti e totalitari, cancell\u00f2 dalla legislazione il divieto di estradare il cittadino. Io penso che in una Costituzione democratica repubblicana questo principio democratico debba essere riconosciuto nuovamente e categoricamente. \u00c8 vero che noi dovremo subire la estradizione di molti cittadini criminali di guerra ad organi giurisdizionali stranieri, ma \u00e8 altrettanto vero che, mentre saremo obbligati, alla stregua dei trattati internazionali, a consegnare questi individui, deve pur sempre essere affermato nella Costituzione che il migliore giudice dei propri criminali deve essere lo Stato al quale questi appartengono.<\/p><p>Un altro problema molto importante, che gode della approvazione, credo, di tutta l\u2019Assemblea, \u00e8 la riaffermazione chiara e precisa del principio di legalit\u00e0. L\u2019articolo 20 del progetto di Costituzione esprime il principio che nessuno pu\u00f2 essere punito, se non in virt\u00f9 di una legge in vigore prima del fatto commesso e con pena in essa prevista.<\/p><p>Gi\u00e0 il Codice penale sottolinea espressamente questo principio, ma dopo venti anni di sofferenze inenarrabili in cui questo \u00e8 stato violentato, \u00e8 bene che la nuova Costituzione, la prima Costituzione della Repubblica italiana, sancisca il principio secondo il quale: <em>nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege<\/em>, principio che troviamo gi\u00e0 in molti Statuti dei secoli XII e XIII.<\/p><p>Questo principio esclude la possibilit\u00e0 della interpretazione analogica della legge penale e del prevalere dell\u2019arbitrio sulla legge, mentre noi, proprio in materia penale, dove \u00e8 in giuoco la libert\u00e0 individuale, vogliamo che questa libert\u00e0 possa essere compromessa soltanto nei casi espressamente e tassativamente determinati nella legge. I penalisti e gli uomini di scienze italiani a questo riguardo non si sono mai macchiati, come giuristi di altri Paesi europei, quando hanno chiesto a gran voce l\u2019abrogazione del principio di legalit\u00e0. Nessuno in Italia ha chiesto l\u2019abrogazione di questo principio, la quale avrebbe la conseguenza che tutte le volte che un individuo \u00e8 nocivo alla categoria pu\u00f2 essere punito o eliminato, anche se una espressa disposizione di legge non disciplina il caso o non prevede come reato una determinata condotta dell\u2019individuo stesso. Qui sono in giuoco i destini del futuro diritto penale democratico italiano, perch\u00e9 se noi rimarremo ancorati al principio di legalit\u00e0 cos\u00ec come \u00e8 espresso in questa Costituzione potremo guardare all\u2019avvenire con serenit\u00e0 e con fiducia; mentre, se dovessimo sacrificare questo principio, il regno dell\u2019arbitrio starebbe davanti a noi con tutte le conseguenze dannose e pericolose.<\/p><p>Io mi rivolgo all\u2019illustre mio collega e caro amico Paolo Rossi, per esprimergli la mia speranza: che nell\u2019ambito di tutte le tendenze politiche rappresentate in quest\u2019Aula il principio di legalit\u00e0 sia considerato un principio cardine per la legislazione futura italiana.<\/p><p>E lo dico perch\u00e9 sono preoccupato da una recente manifestazione di parte socialista, a proposito di un \u00abdiritto penale socialista\u00bb, nel quale, onorevoli colleghi, si ricalcano chiaramente e decisamente i passi segnati dal nazismo in materia penale. Si chiede l\u2019abolizione del principio di legalit\u00e0; si chiede, in un libro di Giotto Bonini, che il reato sia spostato dall\u2019evento all\u2019azione; si chiede l\u2019eliminazione non gi\u00e0 nei confronti di individui colpevoli, ma di individui considerati dannosi; e non soltanto individui dannosi da un punto di vista politico, ma anche da un punto di vista umano, materiale, biologico, come i pazzi, i deformi e via dicendo.<\/p><p>Io sono preoccupato di queste manifestazioni di pensiero.<\/p><p>PRESIDENTE. Perdoni, se le faccio notare che \u00e8 gi\u00e0 trascorsa mezz\u2019ora.<\/p><p>BETTIOL. Il mio discorso sta per morire; anzi so che noi tutti dobbiamo fra tre mesi morire (<em>Commenti <\/em>\u2013<em> Si ride<\/em>): dobbiamo morire come Assemblea.<\/p><p>Altro principio fondamentale sancito in questa Costituzione \u00e8 che la responsabilit\u00e0 ha carattere personale. Questo \u00e8 importante, perch\u00e9 sottolinea la necessit\u00e0 che alla radice del reato, e quindi alla radice degli istituti fondamentali del diritto penale, debba essere ritrovato un atto cosciente e volontario.<\/p><p>Ma c\u2019\u00e8 anche un\u2019altra esigenza sancita in questa disposizione dell\u2019articolo 21: che la responsabilit\u00e0 deve essere per fatto personale, cio\u00e8 che non possa essere attribuito un reato commesso da una persona ad un\u2019altra, onde non si verifichi l\u2019ipotesi di una responsabilit\u00e0 penale per fatto altrui e non pi\u00f9 per fatto proprio.<\/p><p>Bisogner\u00e0 cercare di armonizzare questa disposizione della responsabilit\u00e0 penale per fatto proprio con quella che potr\u00e0 essere la responsabilit\u00e0 del direttore di stampa o di giornali per reati di stampa, onde la presunzione assoluta di colpa <em>juris et de jure<\/em> si trasformi in presunzione <em>juris tantum<\/em>.<\/p><p>Una parola sulla pena e poi ho finito. \u00abLe pene devono tendere alla rieducazione del condannato e non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanit\u00e0\u00bb: cos\u00ec dice la Costituzione. Questo principio \u00e8 nobilissimo; per\u00f2 mentre sono d\u2019accordo nel principio qui affermato, non sono per\u00f2 d\u2019accordo sull\u2019inserimento nella Costituzione di quell\u2019inciso che dice: \u00abLe pene devono tendere alla rieducazione del condannato\u00bb, primo perch\u00e9 nel campo penalistico le dottrine sono quanto mai diverse, e in secondo luogo perch\u00e9 questo potrebbe dar luogo a pericolosi equivoci e da un lato i sostenitori dell\u2019una corrente potrebbero trovarsi in contrasto con l\u2019altra in sede di interpretazione. \u00c8 auspicabile che a proposito di questo importantissimo argomento non ci sia questo pericolo di violenta scissura; ma deve restare per\u00f2 il principio che la pena deve umanizzarsi, che la pena, particolarmente nel momento della sua esecuzione, deve essere tale da non avvilire, da non degradare l\u2019individuo. Dobbiamo sempre tener presente che anche nel pi\u00f9 malvagio carcerario in modo da non ostacolare la riabilitato. Per questo occorre riformare il sistema carcerario in modo di non ostacolare la riabilitazione dell\u2019individuo, in modo che possa, secondo gli uni emendarsi, secondo gli altri essere socialmente recuperato.<\/p><p><em>Sunt lacrymae rerum<\/em>. E veramente \u00e8 il pianto delle cose se si pensa alla situazione dei nostri stabilimenti carcerari, in cui, in condizioni inumane, trova esecuzione la pena. (<em>Vivi applausi<\/em>).<\/p><p>Una sola parola sulla pena di morte, il grande e lugubre argomento. Onorevoli colleghi, qui la questione \u00e8 puramente politica e non scientifica. Non \u00e8 scientifica perch\u00e9 dal punto di vista scientifico le opinioni in pro pareggiano le opinioni contro, e non vi \u00e8 un\u2019opinione che tagli la testa al toro per cui la pena di morte possa dirsi assolutamente fondata o infondata dal punto di vista scientifico. Malgrado l\u2019opinione diversa che Paolo Rossi ha espresso nel suo bellissimo libro, il problema \u00e8 insoluto, e forse insolubile.<\/p><p>Ma la questione s\u2019inquadra nell\u2019attuale momento storico e politico, onde, dopo l\u2019inflazione della pena di morte, dopo l\u2019inflazione per cui migliaia e milioni di individui sono morti e le loro ceneri sono ancora calde nei forni crematori, deve essere stabilito il principio che la Costituzione democratica del popolo italiano ripudia la pena di morte, ammettendola solo in casi del tutto eccezionali per quanto riguarda le leggi militari di guerra.<\/p><p>Faccio osservare che anche Cesare Beccaria, che pu\u00f2 essere considerato antesignano dell\u2019abolizione della pena di morte, ammise la possibilit\u00e0 di qualche eccezione per casi eccezionali. Ma deve trattarsi veramente di casi eccezionali, e non dobbiamo trovarci di fronte all\u2019inflazione di decreti particolari, per i quali, dopo che nel 1944 fu abolita la pena di morte, essa \u00e8 stata nuovamente introdotta tre o quattro volte.<\/p><p>Ed ho finito. Io credo che, salvo qualche emendamento in qualche articolo, nel complesso questo titolo del progetto di Costituzione si presenti chiaro, ordinato, ben articolato, preciso.<\/p><p>Noi, a parte gli emendamenti che presenteremo, non possiamo che dichiararci soddisfatti del lavoro fatto dalla Commissione la quale ha stabilito con tanta diligenza ed amore articoli che consacrano nel quadro della Repubblica le libert\u00e0 fondamentali del cittadino. (<em>Vivi applausi <\/em>\u2013<em> Congratulazioni<\/em>).<\/p><p>PRESIDENTE. \u00c8 iscritto a parlare l\u2019onorevole Crispo. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CRISPO. Onorevoli colleghi, io ritengo inutile una discussione astratta sui diritti fondamentali di libert\u00e0, poich\u00e9 essi costituiscono, ormai un patrimonio morale e giuridico acquisito universalmente alla coscienza dei popoli. Penso, peraltro, essere veramente difficile dire qualche cosa di nuovo, perch\u00e9 i diritti fondamentali di libert\u00e0 hanno un\u2019immensa letteratura secolare. Le mie brevi osservazioni sono intese, adunque, a richiamare l\u2019attenzione dell\u2019Assemblea su qualche manchevolezza che, a mio avviso il progetto di Costituzione presenta, e su qualche enunciazione di principio che, a mio avviso, dovrebbe essere eliminata.<\/p><p>Manchevolezze nel testo del progetto: se, onorevoli colleghi, si leggono le disposizioni dal n. 8 al n. 22 \u2013 sono questi gli articoli compresi nel titolo primo \u2013 si rilever\u00e0 che, mentre la Costituzione, riconoscendo e garantendo i diritti fondamentali di libert\u00e0, si \u00e8 preoccupata di determinarne l\u2019eventuale limitazione, non si \u00e8 preoccupata di prevederne la eventuale sospensione, in alcuni casi eccezionali. E colgo l\u2019occasione per osservare all\u2019onorevole Tieri che deve una Costituzione, dopo la dichiarazione dei diritti, preoccuparsi di determinarne la limitazione e la sospensione. Deve preoccuparsene perch\u00e9 la Costituzione non \u00e8 il Codice della libert\u00e0 originaria, intesa come arbitrio assoluto, ma regola, invece, l\u2019eterno conflitto fra l\u2019individuo e lo Stato, fra il principio di libert\u00e0 e quello di autorit\u00e0, onde il concetto di libert\u00e0 non pu\u00f2 non essere integrato con quello di tutorit\u00e0, s\u00ec che saranno pi\u00f9 civili quei popoli che non incorreranno nell\u2019abuso delle proprie libert\u00e0; pei quali, pertanto, non sar\u00e0 necessaria l\u2019applicazione delle leggi repressive.<\/p><p>Il testo del progetto non prevede, adunque, come dicevo, il caso della necessit\u00e0 di una sospensione dei diritti di libert\u00e0. Ora, come ognuno pu\u00f2 intendere, questa necessit\u00e0 di sospensione pu\u00f2 verificarsi, e se, difatti, si verifica in casi eccezionali, ci\u00f2 non significa che tali casi non debbano essere preveduti e disciplinati. Mi riferisco alla necessit\u00e0 connessa con lo stato di guerra, o a gravi motivi di ordine pubblico. Nel caso di una guerra, difatti, \u00e8 facile intendere come l\u2019esercizio dei diritti di libert\u00e0, o di alcuni fra essi, come la libert\u00e0 di stampa, la libert\u00e0 di parola, la libert\u00e0 di riunione, possa essere contrario alle esigenze di difesa, o addirittura costituire un\u2019arma nelle mani del nemico. La Costituzione non pu\u00f2 ignorare tale stato di necessit\u00e0 e, prevedendo la eventuale sospensione dei diritti di libert\u00e0, deve garantirne la cessazione, facendola coincidere con la cessazione delle necessit\u00e0 determinate dalla guerra.<\/p><p>Se il mio ricordo \u00e8 esatto, nei lavori della prima Sottocommissione non si omise di discutere della sospensione dei diritti, e fu anche formulato un articolo, nel quale tale sospensione si poneva in rapporto con lo stato di pericolo della Repubblica. Questa disposizione venne poi dimenticata e non form\u00f2 pi\u00f9 oggetto di alcun esame. Occorrer\u00e0, adunque, provvedere.<\/p><p>Pi\u00f9 preoccupante \u00e8 la necessit\u00e0 connessa con motivi gravi di ordine pubblico, quando al normale ordinamento costituzionale deve sostituirsi quell\u2019ordinamento di eccezione che si conosce col nome di stato di assedio.<\/p><p>Per tale eventualit\u00e0, \u00e8 evidente che il potere esecutivo \u00e8 il solo organo in grado di valutare l\u2019eccezionale situazione del Paese, per decidere se proclamare o non lo stato di assedio; ed \u00e8 egualmente innegabile che lo stesso potere esecutivo abbia il dovere di provvedere al mantenimento dell\u2019ordine pubblico. Si tratta, adunque, di conciliare siffatte esigenze coi diritti del cittadino, onde la Costituzione deve garantirlo da ogni arbitrio del potere esecutivo. Questa garanzia non pu\u00f2 essere che di natura politica.<\/p><p>Come ho detto, l\u2019articolo formulato dalla prima Sottocommissione prevedeva la sospensione dell\u2019esercizio dei diritti fondamentali di libert\u00e0 quando la Repubblica fosse stata proclamata in istato di pericolo.<\/p><p>Penso che tale formula si presti all\u2019arbitrio e non sia accettabile. Lo Stato di pericolo \u00e8 espressione assai vaga. Io ritengo (e proporr\u00f2 un articolo aggiuntivo), che in un solo modo il cittadino possa e debba essere garantito, con l\u2019intervento, cio\u00e8, del Parlamento che, senza indugio, deve essere convocato per ratificare o respingere la proclamazione dello stato d\u2019assedio e i relativi provvedimenti del Governo, e deve essere convocato, anche se disciolto, per decidere esclusivamente su detto oggetto.<\/p><p>TUPINI. Questo \u00e8 previsto. \u00c8 prevista la <em>prorogatio<\/em>.<\/p><p>CRISPO. \u00c8 esatto, ma non sono previsti n\u00e9 il caso della guerra, n\u00e9 il caso dello stato di assedio.<\/p><p>Richiamo ora la vostra attenzione sulla disposizione dell\u2019articolo 20 il quale stabilisce che \u00abnessuno pu\u00f2 essere punito se non in virt\u00f9 di una legge in vigore prima del fatto commesso, e con la pena in essa prevista, salvo che la legge posteriore sia pi\u00f9 favorevole al reo\u00bb. Noi intendiamo per legge pi\u00f9 favorevole al reo sia la legge che cancella un fatto dal novero dei reati, sia la legge che attenua la sanzione penale in rapporto alla legge precedente. Tale norma \u00e8 di facile comprensione. Ma l\u2019articolo presenta una lacuna. Avete, signori della Commissione, voluto comprendere nella legge favorevole successiva anche la legge eccezionale? Anche la legge temporanea, anche la legge di guerra? Evidentemente no, perch\u00e9 \u00e8 chiaro che una legge eccezionale o temporanea punisce un fatto in base a determinate, particolari condizioni eccezionali, s\u00ec che la legge successiva pi\u00f9 favorevole non pu\u00f2 trovare applicazione in rapporto al fatto previsto e punito con la legge precedente, intesa a provvedere ad una situazione anormale, della quale, intanto, non tennero conto coloro che la legge violarono.<\/p><p>Bisogna, adunque, esprimere tale concetto ed escludere, nel caso di successione di leggi, l\u2019applicazione della legge pi\u00f9 favorevole, ove si tratti di leggi temporanee od eccezionali. Altrimenti resterebbe un evidente contrasto tra la disposizione dell\u2019articolo 20 e la disposizione del Codice penale.<\/p><p>Ci\u00f2 premesso, non basta, a mio avviso, garantire il diritto alla difesa e stabilire il principio <em>nulla poena sine lege<\/em> e quello della non retroattivit\u00e0. Occorre anche garantire la irretrattabilit\u00e0 della sentenza passata in cosa giudicata.<\/p><p>Mi riferisco, signori, all\u2019esperienza tragica che noi abbiamo vissuto e so benissimo che, se i giudicati sono stati posti nel nulla, questo fatto si \u00e8 giustificato con un richiamo a quel regime di violenza permanente, a quello spirito di faziosit\u00e0, al quale per avventura i giudici e le sentenze erano stati ispirati. Ma \u00e8 chiaro che, nella Costituzione del nuovo Stato italiano, occorre dare al cittadino una garanzia categorica e imprescindibile che, quando egli fu sottoposto gi\u00e0 ad un procedimento penale, questo procedimento non pu\u00f2 rinnovarsi.<\/p><p>TUPINI. L\u2019articolo 104, onorevole Crispo, dice qualche cosa e pu\u00f2 aiutarci nella discussione.<\/p><p>CRISPO. \u00c8 esatto. Ma l\u2019articolo 104 deve essere collocato nel primo titolo, e deve aggiungersi il divieto di promuovere o proseguire l\u2019azione penale, quando sia intervenuta una causa estintiva del reato. Poich\u00e9 \u00e8 anche accaduto che declaratorie di amnistia furono poste nel nulla, e fu ripromossa l\u2019azione anche per fatti estinti per prescrizione. Ci\u00f2 per l\u2019avvenire non dovr\u00e0 pi\u00f9 verificarsi, onde la necessit\u00e0 di una norma da inserirsi in proposito nella Costituzione.<\/p><p>Nell\u2019articolo 21 \u00e8 detto al primo capoverso: \u00abL\u2019imputato non \u00e8 considerato colpevole sino alla condanna definitiva\u00bb.<\/p><p>Tale espressione vorrebbe essere diversa dall\u2019altra per la quale si presume l\u2019innocenza fino alla condanna definitiva. In sostanza, per\u00f2, le due espressioni si equivalgono. Perch\u00e9 \u00e8 chiaro che chi non pu\u00f2 essere ritenuto colpevole si presume innocente. \u00c8 questione, adunque, di parole: il concetto rimane identico.<\/p><p>Ora la formula per la quale \u00abl\u2019imputato non \u00e8 considerato colpevole fino alla condanna definitiva\u00bb \u00e8, per me, un errore, ed obbedisce soltanto alle esigenze d\u2019uno strano romanticismo in questa materia.<\/p><p>\u00c8 un errore, perch\u00e9, se d\u2019una presunzione si dovesse parlare, si dovrebbe presumere non l\u2019innocenza, ma la colpevolezza.<\/p><p>Perch\u00e9, veda, onorevole Tupini, e mi rivolgo a lei, perch\u00e9 ella mi onora di un\u2019attenzione della quale le sono grato&#8230;<\/p><p>TUPINI. Un\u2019attenzione speciale.<\/p><p>CRISPO. \u00c8 norma generale di tutte le legislazioni penali che una denuncia deve essere archiviata se infondata. Ci\u00f2 significa che, quando non viene archiviata, la denuncia non si pu\u00f2 presumere infondata. Tutte le norme relative ai mandati o alle forme e ai modi di rinviare taluno a giudizio confermano questo concetto.<\/p><p>Si pensi, peraltro, ai casi di flagranza e di quasi flagranza, o a quelli della citazione diretta o della citazione direttissima, procedure che si osservano, quando vi sia o la confessione o una prova \u00abevidente\u00bb tale da rendere inutile qualunque altra indagine.<\/p><p>Si pu\u00f2, per tali casi, dire che l\u2019imputato si presume innocente, o non si dovrebbe dire piuttosto che si presume colpevole? Ora il mio pensiero \u00e8 questo: che l\u2019imputato non si presume colpevole, n\u00e9 innocente: \u00e8 un indiziato, che la sentenza dichiarer\u00e0 innocente o colpevole, e non c\u2019\u00e8, pertanto, bisogno d\u2019inserire nella Costituzione una formula irrilevante, e che, come dicevo, non aderisce alla realt\u00e0.<\/p><p>Vi sono, infine, casi nei quali la sentenza pu\u00f2 affermare una responsabilit\u00e0, e non condannare.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Crispo, voglia non dimenticare che ha parlato per pi\u00f9 di mezz\u2019ora.<\/p><p>CRISPO. Se vuole, onorevole Presidente, io non continuo.<\/p><p>PRESIDENTE. Non desidero questo, ma, forse, ella pu\u00f2 tralasciare questa esemplificazione che allunga, sia pure in maniera molto interessante, la sua esposizione.<\/p><p>CRISPO. Mi permetto rispettosamente farle osservare che il Regolamento non contempla&#8230;<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Crispo, ella si ricorda di fare questa osservazione solo quando parla lei!<\/p><p>CRISPO. Mi preoccupo di rivendicare il mio diritto di parlare. Io credo, difatti, di avere il diritto di discutere queste norme della Costituzione che, per me, sono un errore. Ma se lei mi toglie la parola&#8230;<\/p><p>PRESIDENTE. Non tolgo la parola a nessuno. Mi pare che siamo tutti d\u2019intesa su alcune norme. Lei le ha gi\u00e0 notevolmente trascurate in occasione del suo intervento in sede di discussione generale sul progetto, in cui ha parlato molto pi\u00f9 dei suoi colleghi, che, ritengo, avessero da dire cose interessanti quanto le sue; ma i suoi colleghi si sono anche preoccupati dell\u2019economia del tempo. Non le tolgo la parola, ma le ricordo che ha gi\u00e0 parlato per mezz\u2019ora.<\/p><p>CRISPO. Ieri sera, in sede di dichiarazione di voto, vi sono stati oratori che hanno parlato per un\u2019ora e mezzo.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Crispo, occorre avere una sensibilit\u00e0 politica! Se ci mettiamo a discutere fra noi due, credo che potremmo anche interessare l\u2019Assemblea; ma la prego di volersi attenere alle norme da tutti seguite.<\/p><p>CRISPO. Voglio esprimere la mia rispettosa protesta, perch\u00e9 ritengo che non possa essere modificato il Regolamento in base all\u2019intesa cui ella si riferisce.<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Crispo, ci tengo ad avere la parola per ultimo in questa nostra discussione! Prosegua la sua esposizione.<\/p><p>CRISPO. Devo ricordare qualche caso in cui si ha bens\u00ec l\u2019affermazione della responsabilit\u00e0; ma non si ha la pronunzia della condanna. Ci\u00f2 avviene quando si concede il perdono giudiziale, o quando si chiede l\u2019esame di merito nelle ipotesi di cui all\u2019articolo 152 del Codice, nel rito penale, e il giudice, pur riconoscendo una responsabilit\u00e0 penale, non condanna, ma dichiara estinto il reato, o quando, in seguito all\u2019esame del merito, pur essendo evidente una responsabilit\u00e0 penale, si modifichi il titolo del reato, e si dichiari estinto il reato dichiarato sussistente.<\/p><p>Una osservazione devo fare a proposito del principio affermato nella Costituzione che \u00able pene devono tendere alla rieducazione del condannato\u00bb. Se n\u2019\u00e8 occupato l\u2019onorevole Bettiol, ma io non sono d\u2019accordo con lui. Benedetto Croce, nel suo libro \u00abEtica e politica\u00bb, ha scritto essere del tutto vano discutere sul carattere utilitario o morale delle leggi, o di questa o quella legge. Lo stesso deve dirsi della pena: <em>deterritio<\/em> o <em>emendatio<\/em>?<\/p><p>Qui, accanto alla norma, si pone un concetto filosofico intorno al quale s\u2019\u00e8 svolta tutta una letteratura secolare. La pena obbedisce a due esigenze di difesa sociale: esigenza preventiva. ed esigenza repressiva. Preventiva, perch\u00e9 altri non incorra nel delitto; repressiva, perch\u00e9 si abbia dai cittadini fiducia nell\u2019intervento dello Stato. Pu\u00f2 anche avvenire che la pena sia in funzione di controspinta psichica, e di emenda, s\u00ec che il condannato si astenga, per l\u2019avvenire, dal ricadere nel reato, ma non si pu\u00f2 in una Costituzione attribuire tale finalit\u00e0 alla pena, e sar\u00e0 sufficiente dire che le pene non devono consistere in trattamenti contrari al senso d\u2019umanit\u00e0.<\/p><p>Altrimenti si potrebbe giungere ad attribuire un fine di emenda anche alla pena di morte, e, difatti, qualcuno ha sostenuto, pensando ad un\u2019emenda giovevole per l\u2019al di l\u00e0, che la pena di morte \u00e8 emendatrice in quanto concilia con l\u2019idea di Dio. \u00c8 vano, adunque, pretendere di determinare il contenuto moralistico della pena. Sarebbe come affermare nella Costituzione che, per esempio, il matrimonio deve sempre intendersi come la compenetrazione di due anime, affermare che lo Stato esprime necessariamente l\u2019idea morale d\u2019una convivenza aumentata dallo spirito della solidariet\u00e0.<\/p><p>Quando, adunque, ci si pone il quesito se la pena possa avere o debba avere un contenuto moralistico, si pu\u00f2 anche rispondere affermativamente, ma tale affermazione non deve essere contenuta nella Costituzione.<\/p><p>Del resto, una tale affermazione non potrebbe essere generalizzata, e sarebbe un errore e una ironia insieme, ove si pensasse al delinquente abituale o professionale o ai casi di recidiva reiterata.<\/p><p>Un\u2019ultima osservazione, sulla pena di morte. D\u2019accordo con voi, d\u2019accordo con tutti, d\u2019accordo, soprattutto, con le nostre tradizioni giuridiche che noi intendiamo rivendicare: d\u2019accordo, nel senso che essa non deve essere contemplata nel nostro Codice. Intanto, la pena di morte \u00e8 preveduta nell\u2019articolo 4 della legge vaticana del 7 giugno 1929, e ci\u00f2 rende anche pi\u00f9 grave il contrasto tra la Costituzione e i Patti Lateranensi inseriti nella Costituzione stessa.<\/p><p>TUPINI. Ma in Vaticano si applica il Codice Zanardelli che non prevede la pena di morte.<\/p><p>CRISPO. No, onorevole Tupini: per il caso contemplato nell\u2019articolo 4 si applica la pena di morte.<\/p><p>Raccogliendo l\u2019ammonimento dell\u2019onorevole Presidente, concludo rilevando che le osservazioni da me fatte vogliono avere un valore pratico e richiamare l\u2019attenzione dell\u2019Assemblea e della Commissione sulla necessit\u00e0 di integrare, da una parte, il progetto di Costituzione, e di eliminare, dall\u2019altra, alcune enunciazioni di principio, giusta gli emendamenti che saranno da me presentati. (<em>Applausi<\/em>).<\/p><p>Presidenza del Vicepresidente TARGETTI<\/p><p>PRESIDENTE. \u00c8 iscritto a parlare l\u2019onorevole Carboni. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CARBONI. Il titolo del quale abbiamo oggi iniziato l\u2019esame non offrir\u00e0 occasione ad un dibattito appassionato e vivace come quello dei giorni scorsi e particolarmente come quello conclusosi questa notte. Tuttavia esso attrarr\u00e0 la meritata attenzione dell\u2019Assemblea per la sua importanza fondamentale nel quadro della Costituzione.<\/p><p>Se una Costituzione democratica, come vuole e deve essere la nostra, pu\u00f2 definirsi la legge delle libert\u00e0 popolari, indubbiamente spetta in essa un posto preminente a quelle norme che tendono a garantire le libert\u00e0 civili, quelle libert\u00e0 che costituiscono un attributo naturale della personalit\u00e0, il diritto umano per eccellenza.<\/p><p>Questo insopprimibile diritto dell\u2019uomo trova la sua consacrazione nella proclamazione iniziale del titolo: la libert\u00e0 personale \u00e8 inviolabile.<\/p><p>La solenne dichiarazione del primo comma dell\u2019articolo 8 non \u00e8 soltanto una norma, ma, direi, l\u2019affermazione programmatica, il punto di partenza, dal quale derivano tutte le altre proposizioni del titolo. Ed essa imprime al progetto di Costituzione carattere democratico ed anche quel carattere antifascista, di cui parlava poco fa l\u2019onorevole Bettiol, in senso rispondente all\u2019esigenza popolare, specie in questo momento di rinascita della democrazia, dopo venti anni di oppressione, durante i quali della personalit\u00e0 umana, della dignit\u00e0 umana, fu fatto strazio nefando.<\/p><p>I due comma seguenti dell\u2019articolo, il secondo ed il terzo, pi\u00f9 che costituire eccezione al principio fissato nel primo, esprimono il bisogno di delimitare costituzionalmente i termini entro i quali la libert\u00e0 personale potr\u00e0 soffrire limitazioni. Il carattere costituzionale dei comma secondo e terzo sta appunto nella organizzazione delle garanzie dirette ad impedire la violazione della libert\u00e0 personale.<\/p><p>Detto questo, desidero di esprimere alla Commissione non una mia avversione, ma uno stato di perplessit\u00e0 dell\u2019animo mio in confronto della disposizione finale dell\u2019articolo 8, l\u00e0 dove si dice: \u00ab\u00c8 punita ogni violenza fisica o morale a danno delle persone comunque sottoposte a restrizioni di libert\u00e0\u00bb. Pure rendendomi conto del motivo che ha determinato la Commissione all\u2019inserzione di questa norma, per giusta reazione all\u2019abuso invalso, ho l\u2019impressione che essa rimpicciolisca la solennit\u00e0 della proclamazione iniziale, che contrasti, per la sua formulazione quasi regolamentare, con la maest\u00e0 del principio consacrato nel primo comma. E mi pare altres\u00ec che la disposizione terminale sia superflua, perch\u00e9, una volta proclamata l\u2019inviolabilit\u00e0 della libert\u00e0 personale, qualunque atto violatore sar\u00e0 illegale, e necessariamente dovr\u00e0 essere considerata criminale qualsiasi violenza fisica o morale in danno dei detenuti. Perci\u00f2, come vi dicevo, mi trovo in uno stato di perplessit\u00e0 di fronte ad una disposizione della quale per ragioni contingenti non mi sento da un lato di poter dire che debba essere soppressa, ma della quale, d\u2019altro lato, non percepisco il carattere costituzionale. E perci\u00f2 mi limito ad esprimere alla Commissione ed all\u2019Assemblea il mio dubbio.<\/p><p>Un altro punto sul quale far\u00f2 una brevissima dichiarazione \u00e8 la disposizione finale: \u00abla Repubblica tutela il lavoro italiano all\u2019estero\u00bb, che non mi sembra avere nell\u2019articolo 10 la sua giusta collocazione. Non vedo fra questa disposizione del terzo comma e quelle dei due precedenti alcun nesso logico. Nel primo comma si dice che il cittadino pu\u00f2 circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio italiano; nel secondo comma si dice che ogni cittadino ha diritto di emigrare. Quale relazione abbia la tutela del lavoro italiano all\u2019estero con la libert\u00e0 di circolazione e soggiorno (primo comma) o con il diritto di emigrare (secondo comma), non si comprende. Forse c\u2019\u00e8 un nesso occasionale. Poich\u00e9 nel secondo comma si \u00e8 parlato del diritto di emigrare, la previsione dell\u2019emigrazione ha portato a includere nello stesso articolo la norma sostanzialmente giusta, ma mal collocata, della tutela del lavoro italiano all\u2019estero.<\/p><p>TUPINI. D\u2019accordo, onorevole Carboni.<\/p><p>CARBONI. Penso che questa norma debba essere trasferita nell\u2019articolo 30, nel quale la Repubblica prende impegno di provvedere alla tutela del lavoro e di promuovere e favorire gli accordi internazionali per affermare e regolare i diritti del lavoro. E ringrazio l\u2019onorevole Vice Presidente della Commissione del consenso alle mie osservazioni.<\/p><p>Un punto sul quale desidero trattenere per brevi istanti l\u2019Assemblea per esprimere la piena adesione del mio Gruppo \u00e8 la disposizione dell\u2019articolo 11, in cui si assicura il diritto di asilo nel territorio della Repubblica a favore dello straniero al quale siano negate nel proprio Paese le libert\u00e0 garantite dalla Costituzione italiana. Cos\u00ec si pone la Repubblica italiana sul piano di quei Paesi liberi e civili, che diedero ospitalit\u00e0 ai nostri emigrati politici perseguitati dal fascismo.<\/p><p>Insieme con gli amici di questa parte dell\u2019Assemblea approvo pienamente anche il divieto delle associazioni segrete stabilito all\u2019articolo 13. In regime di libert\u00e0, tutte le opinioni possono e devono manifestarsi apertamente. Le associazioni segrete che furono necessarie e adempirono un\u2019alta missione nei periodi di oppressioni, oggi non hanno pi\u00f9 ragione di esistere. L\u2019onorevole Crispo, che mi ha preceduto nella discussione, ha fatto una lunga trattazione sull\u2019articolo 20. Io mi limiter\u00f2 a condividere la sua affermazione che quell\u2019articolo \u2013 del quale ammetto in pieno l\u2019opportunit\u00e0 quando afferma il principio della irretroattivit\u00e0 della legge penale \u2013 non appare, cos\u00ec come \u00e8 formulato, completo. Se \u00e8 vero che si deve fare eccezione al principio della irretroattivit\u00e0 allorquando la legge penale successiva sia pi\u00f9 favorevole alla precedente \u2013 in quanto sarebbe assurdo condannare per un reato che ha cessato di essere tale o condannare ad una pena che ha cessato di essere considerata giusta \u2013 dovrebbe per\u00f2 questa eccezione essere limitata con un\u2019altra eccezione, quella che trova la consacrazione nell\u2019articolo 2 del Codice penale, cio\u00e8 la preferenza per la norma pi\u00f9 favorevole non \u00e8 applicabile nel caso di disposizioni eccezionali o temporanee.<\/p><p>Un tema che meriterebbe una approfondita trattazione per la sua gravit\u00e0 eccezionale \u00e8 che a me pare risolto in modo non completamente soddisfacente nel progetto di Costituzione \u00e8 quello di cui si occupa l\u2019articolo 22. Qui si dice: \u00abI dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono personalmente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative degli atti compiuti in violazione di diritti\u00bb. E sin qui nulla da obiettare, anzi adesione completa. Ma poi si soggiunge: \u00abLo Stato e gli Enti pubblici garantiscono il risarcimento dei danni arrecati dai loro dipendenti\u00bb; e questa affermazione, nella sua latitudine, \u00e8 davvero eccessiva e pericolosa. Non so spiegarmi come non si sia avvertito il bisogno di limitare il principio con la precisazione: danni arrecati dai loro dipendenti nell\u2019esercizio delle proprie incombenze. La norma, come \u00e8 formulata, potrebbe autorizzare l\u2019interpretazione che anche una violazione commessa al di fuori di qualunque relazione con le incombenze affidate, qualunque violazione commessa dal dipendente, perch\u00e9, ad esempio, impazzisce e commette un delitto in danno di diritti, importerebbe la garanzia dello Stato per il risarcimento.<\/p><p>\u00c8 questo un problema di cos\u00ec grave importanza, di cos\u00ec grave entit\u00e0, che io penso debba essere profondamente ed attentamente meditato. Anzi mi pare che esso non debba costituire materia di una norma costituzionale. Affermata l\u2019inviolabilit\u00e0 dei diritti di libert\u00e0, ne deriva, pur necessaria conseguenza, senza obbligo di espressa dichiarazione, la responsabilit\u00e0 dei violatori, e la disciplina dell\u2019eventuale garanzia o dell\u2019eventuale responsabilit\u00e0 indiretta dello Stato e degli enti pubblici deve essere riservata alle leggi, che non potranno essere in contradizione con la Costituzione.<\/p><p>Affermare il principio, con tanta latitudine, in una breve norma costituzionale pu\u00f2 essere pericoloso ed offrire l\u2019adito a soluzioni che potrebbero non essere conformi al nostro pensiero.<\/p><p>Altrettanto credo debba dirsi a proposito del secondo comma: \u00ab La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari\u00bb. Il principio risponde ad un concetto di alta moralit\u00e0, ma affermarlo cos\u00ec ampiamente, per quanto ci sia una riserva alla legge che ne dovr\u00e0 fare determinazione, non mi pare conveniente, anche perch\u00e9 la formula non fa alcuna discriminazione tra errori giudiziari in materia penale e in materia civile.<\/p><p>Queste sono osservazioni sommarie che ho manifestate cos\u00ec come si sono presentate alla mia mente, ma che assai meglio saranno valutate ed approfondite da voi, onorevoli colleghi. E qualche altra osservazione far\u00f2 forse in sede di emendamenti per contribuire, nei limiti della mia modestissima capacit\u00e0, a quello che io credo essere il dovere imperioso di ciascuno di noi: fare cio\u00e8 in modo che la Costituzione, non soltanto nei princip\u00ee generali, ma nelle singole enunciazioni, sia la migliore possibile.<\/p><p>Con queste premesse, vengo a quello che \u00e8 il tema che pi\u00f9 mi interessa in questo titolo \u00abDei rapporti civili\u00bb, il tema della libert\u00e0 di stampa, disciplinato dall\u2019articolo 16. Se ne \u00e8 fatto gi\u00e0 qualche accenno; qualche accenno che ha permesso a taluno di affermare addirittura che questa sia una Costituzione liberticida.<\/p><p>Io sono di opinione perfettamente opposta; per\u00f2 non posso tacere la mia opposizione, e quella dei miei amici, opposizione netta, assoluta al quarto comma dell\u2019articolo 16, dove si concede la possibilit\u00e0 del sequestro della stampa periodica da parte degli ufficiali della polizia giudiziaria, nei casi di urgenza.<\/p><p>So che in seno alla Prima Sottocommissione autorevolmente e sottilmente si \u00e8 cercato di giustificare questo sequestro preventivo con l\u2019intento di difendere la democrazia e la Repubblica dall\u2019assalto della stampa neofascista. So questo, e condivido il pensiero che nell\u2019attuale momento politico ci si debba attentamente e profondamente preoccupare del pericolo costituito da tendenze che rappresentano la negazione delle fondamenta di libert\u00e0 e di democrazia sulle quali si va costituendo la Repubblica. Per\u00f2 mi permetto di osservare che la Costituzione non \u00e8 una legge particolare, non \u00e8 una legge di carattere eccezionale, di carattere temporaneo; non \u00e8 una legge che possa essere ispirata alle necessit\u00e0 del momento: \u00e8 una legge che dev\u2019essere riguardata <em>sub specie aeternitatis<\/em>, e che, traendo ammaestramento dal passato, deve creare uno Stato democratico. E quando diciamo \u00abuno Stato democratico\u00bb diciamo uno Stato antifascista, nel senso che antifascismo significa libert\u00e0 e democrazia. Quindi le considerazioni contingenti non devono tradursi in disposizioni contrarie ai princip\u00ee essenziali di libert\u00e0 e di democrazia che devono costituire lo spirito informatore della Costituzione.<\/p><p>Si dice: \u00abDobbiamo difendere la libert\u00e0 e la democrazia\u00bb. Ma quale bene maggiore in un regime di libert\u00e0 e di democrazia che la libert\u00e0 di stampa, estrinsecazione necessaria di quella libert\u00e0 di pensiero che \u00e8 la caratteristica insopprimibile dell\u2019uomo? di quella libert\u00e0 di pensiero che in regime fascista era il conforto delle nostre coscienze? Se l\u2019intimo pensiero di alcuno oggi si manifesta in forme patologiche o addirittura criminali, contro queste manifestazioni patologiche e criminali, contro qualsiasi attentato al regime di libert\u00e0 e di democrazia che noi intendiamo fondare su basi salde, e proprio perch\u00e9 vogliamo fondarlo su basi salde, la Repubblica deve reagire con la repressione punitiva, affidata all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria, e non con sistemi polizieschi, che si risolverebbero in una compressione della libert\u00e0 e in una negazione della democrazia.<\/p><p>Affidare al Governo, attraverso i suoi ufficiali di polizia giudiziaria, la potest\u00e0 di sequestrare la stampa periodica, significherebbe dare al Governo il mezzo di sopprimere i propri contradittori. Sarebbe dare al Governo il mezzo di sopprimere non soltanto gli attentati alla libert\u00e0 ma anche quella collaborazione della pubblica opinione che \u00e8 condizione essenziale, indispensabile, della civilt\u00e0 moderna e di ogni Stato libero e democratico.<\/p><p>D\u2019altra parte, credete voi che il sequestro preventivo sia veramente un mezzo idoneo ad ottenere il risultato sperato? Il grande numero di giornali, le loro varie edizioni imporrebbero un controllo di difficilissima efficienza ed esecuzione. E comunque il sequestro non riuscirebbe a distruggere la capacit\u00e0 di propaganda di uno scritto incriminato, perch\u00e9 sarebbe impossibile colpire tutte le copie, e quelle sfuggite al sequestro sarebbero ricercate e lette con maggiore avidit\u00e0, ed intorno al giornale sequestrato si creerebbe una aureola di martirio e di popolarit\u00e0, che ne farebbe accrescere il credito e la diffusione; per cui i risultati praticamente verrebbero ad essere contrari all\u2019intenzione.<\/p><p>La libert\u00e0 di stampa \u00e8 una esigenza fondamentale, alla quale noi non sappiamo rinunciare. Se di questa libert\u00e0 si abusa criminosamente, si colpiscano i responsabili penalmente. Si tratta spesso di reati non soltanto contro l\u2019individuo, o contro gli esponenti maggiori del Paese o di determinate correnti politiche, bens\u00ec contro il potere, contro la personalit\u00e0 dello Stato. Si agisca energicamente, ma nella via maestra della giustizia, con l\u2019intervento del potere giudiziario, nelle forme di procedura apprestate per il rispetto della legge ed a garanzia della libert\u00e0 e dei diritti dei cittadini.<\/p><p>Il problema della stampa \u00e8, come tanti altri che ci angustiano in questo momento, un problema di educazione civile e di educazione morale.<\/p><p>Dobbiamo elevare la stampa; e questo otterremo non con la sanzione del sequestro preventivo, ma con l\u2019esempio e con la pratica di quei princip\u00ee di libert\u00e0 e di democrazia che devono essere non solo sulle nostre labbra, ma anche e soprattutto e sempre nei nostri animi e nelle nostre azioni. (<em>Applausi a sinistra<\/em>).<\/p><p>(<em>La seduta, sospesa alle 17.50, \u00e8 ripresa alle 18.15<\/em>).<\/p><p>Presidenza del Presidente TERRACINI<\/p><p>PRESIDENTE. \u00c8 iscritto a parlare l\u2019onorevole Preziosi. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>PREZIOSI. Dopo le appassionanti discussioni dei giorni scorsi noi teniamo un poco ad essere pi\u00f9 aderenti a quella che \u00e8 la realt\u00e0 del nostro progetto di Costituzione, del quale cominciamo a discutere forse la parte pi\u00f9 arida, per quanto pi\u00f9 importante. In fondo i rapporti civili che sono oggetto del titolo primo del progetto di Costituzione interessano tutto il paese, ma soprattutto noi avvocati, ed oggi \u00e8 stata un po\u2019 la giornata di gala degli avvocati che fanno parte della Costituente essendo io gi\u00e0 il quarto fra essi che prende la parola.<\/p><p>Articolo 8 della Costituzione. L\u2019articolo 8 della Costituzione, cos\u00ec com\u2019\u00e8 formulato, a me pare che debba essere modificato soprattutto nella parte del terzo comma, subito dopo i casi eccezionali di necessit\u00e0 e di urgenza, indicati tassativamente dalla legge, per cui l\u2019autorit\u00e0 di pubblica sicurezza pu\u00f2 prendere misure provvisorie circa la libert\u00e0 personale. Insomma si d\u00e0 una facolt\u00e0 all\u2019autorit\u00e0 di pubblica sicurezza, che indubbiamente anche per i casi eccezionali pu\u00f2 essere conferita all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria. E non si tiene presente quali sono gli errori che provengono da questa facolt\u00e0 data all\u2019autorit\u00e0 di pubblica sicurezza, quando essa non trova rispondenza di garanzia in quello che costituisce materia di immediato intervento del magistrato. Perch\u00e9 quando si dice che l\u2019autorit\u00e0 di pubblica sicurezza pu\u00f2 prendere misure provvisorie e queste comunicare entro 48 ore all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria sembra a prima vista che la garanzia del cittadino esista, che la libert\u00e0 sia salvaguardata.<\/p><p>E invece, quando si va a leggere ancora il terzo comma dell\u2019articolo 8, apprendiamo dal progetto di Costituzione che, se l\u2019autorit\u00e0 giudiziaria non convalida quelle provvisorie misure di eccezione nei termini di legge, esse sono revocate e restano prive di effetto. Dobbiamo un poco riflettere su questo comma che, a prima vista, d\u00e0 la sensazione che la libert\u00e0 dei cittadini sia garantita appieno, mentre invece non \u00e8 cos\u00ec. Infatti, vediamo un po\u2019 quello che pu\u00f2 avvenire se fosse trascritto nella Costituzione il comma cos\u00ec com\u2019\u00e8 configurato nel progetto. Quando l\u2019autorit\u00e0 di pubblica sicurezza arresta un individuo, che pu\u00f2 essere innocente \u2013 se \u00e8 vero che il progetto di Costituzione afferma un principio giuridico di indubbia importanza per cui non si pu\u00f2 parlare di reo fino a quando non intervenga una sentenza da parte dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria \u2013 deve denunciarlo entro 48 ore all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria. Ma cosa fa quest\u2019ultima?<\/p><p>Noi avvocati, che ci occupiamo di cose penali, sappiamo che molte volte un imputato, anche se denunziato per un reato che non esiste, per una misura che sembra di carattere urgente, secondo il ragionamento molte volte errato della pubblica sicurezza o dei carabinieri, sta a marcire nelle prigioni, alcune volte per 10, 20, 30 giorni, senza essere interrogato.<\/p><p>Dunque, allora, bisogna che nel progetto di Costituzione vi sia una vera valvola di sicurezza, per cui la libert\u00e0 del cittadino sia garantita appieno.<\/p><p>Io dico che se, dopo la denunzia obbligatoria da parte dell\u2019autorit\u00e0 di polizia giudiziaria, fatta entro 48 ore, interviene il magistrato secondo i termini di legge, bisogna intendersi sul significato di questi termini di legge e sulla loro precisa durata.<\/p><p>Bisogna dire, con un emendamento \u2013 che io ho presentato e sottoporr\u00f2 alla vostra considerazione, completando cos\u00ec questa parte di Costituzione che riguarda veramente la parte pi\u00f9 sacra del cittadino (la sua libert\u00e0 individuale) \u2013 che l\u2019autorit\u00e0 di polizia giudiziaria pu\u00f2 e deve denunziare, entro 48 ore, all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria, ma questa ha l\u2019obbligo di provvedere entro le successive 48 ore, altrimenti s\u2019intende revocato e privo di ogni effetto il provvedimento dell\u2019autorit\u00e0 di polizia giudiziaria.<\/p><p>Sar\u00e0 soltanto cos\u00ec che potremo impedire possibili soprusi, da parte degli organi esecutivi, prevenendo questi col rendere fattivo e attivo l\u2019intervento dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria per ogni caso.<\/p><p>Si potr\u00e0 opporre, a questo proposito, un ragionamento che, semmai, riguarder\u00e0 la difficolt\u00e0 di agire, la difficolt\u00e0 di speditezza del muoversi dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria. Si potr\u00e0 dire che non vi sono uffici giudiziari cos\u00ec completamente attrezzati da potere (ricevuta entro le 48 ore la denunzia da parte dell\u2019autorit\u00e0 di pubblica sicurezza, sulla responsabilit\u00e0 di un cittadino) provvedere e vedere se ricorrono estremi tali, elementi tali per cui il processo debba essere avviato verso la sua fase di istruzione sommaria formale.<\/p><p>Ma, allora, si attrezzino uffici speciali presso l\u2019autorit\u00e0 giudiziaria, a capo dei quali siano magistrati esperti in cose penali, i quali, appena saranno pervenute le denunce da parte dell\u2019autorit\u00e0 di polizia giudiziaria, vedranno entro le 48 ore se vi sono, almeno in apparenza, elementi tali che possano autorizzare la permanenza del cittadino nel carcere, o debbano far provvedere ad una immediata escarcerazione.<\/p><p>Invero la prima Sottocommissione nella redazione del progetto, per quanto ho gi\u00e0 detto, si accorse del pericolo che incombeva sulla libert\u00e0 dei cittadini, se \u00e8 vero che, nella dizione dell\u2019articolo, in un primo momento era detto: \u00abLa persona fermata o arrestata deve essere rimessa in libert\u00e0 a meno che nel frattempo non sia intervenuta denuncia alla autorit\u00e0 giudiziaria e questa entro le ulteriori quarantotto ore abbia emesso ordine o mandato di cattura, ecc.\u00bb; la prima Sottocommissione aveva reputato urgente ed indispensabile che la situazione del cittadino arrestato e denunciato fosse esaminata entro le 48 ore dall\u2019autorit\u00e0 giudiziaria ed intervenisse, se mai, in caso di evidente responsabilit\u00e0, un mandato di cattura. Ognuno di noi avvocati sa che molte volte andiamo in udienza dopo mesi, con un cittadino in istato di detenzione senza che comunque la sua detenzione sia stata perfezionata da un mandato di cattura notificato regolarmente alla parte.<\/p><p>Comunque a me pare che questo mio emendamento \u2013 che credo aderente alla realt\u00e0 pratica dei fatti \u2013 (che vuole che assolutamente la libert\u00e0 del cittadino sia garantita in quei termini voluti dalla legge, per cui l\u2019autorit\u00e0 giudiziaria deve, entro le 48 ore, esaminare i fatti e convalidare quello che \u00e8 stato l\u2019operato dell\u2019autorit\u00e0 di polizia giudiziaria) risponda assai bene a quella che \u00e8 la garanzia che ad ogni cittadino italiano deve essere data cos\u00ec come \u00e8 data ad ogni cittadino di ogni paese dalle libere leggi che vigono in essi.<\/p><p>E passo all\u2019articolo 10 dove si dice: \u00abLa Repubblica tutela il lavoro italiano all\u2019estero\u00bb.<\/p><p>Giustamente il collega onorevole Carboni diceva che questo terzo comma va trasportato nell\u2019articolo 30 del progetto di Costituzione. Ma vorrei che la Commissione procedesse un po\u2019 a quello che \u00e8 l\u2019esame pratico di questo terzo comma dell\u2019articolo 10 che andrebbe trasportato all\u2019articolo 30, per dire, sia pure con poche battute, in che modo la Repubblica tutela il lavoro italiano all\u2019estero. Secondo me dovrebbe tutelarlo attraverso l\u2019istituzione presso le nostre rappresentanze diplomatiche all\u2019estero di uffici speciali di assistenza per il lavoro. In sede di discussione generale si \u00e8 parlato tanto di quella che deve essere la tutela a favore dei nostri lavoratori. Noi, alcuni mesi fa, pensavamo che fosse quasi impossibile che i lavoratori della nostra Nazione riavessero le strade aperte verso l\u2019emigrazione. Invece ci accorgiamo che dopo pochi mesi, quando sembrava a noi che queste masse numerosissime di operai dovessero rimanere per forza nella nostra terra, cos\u00ec piena di rovine e cos\u00ec priva di lavoro, i nostri operai sono stati richiesti a centinaia di migliaia dall\u2019Argentina, a centinaia di migliaia dalla Francia e da altri Paesi, il che significa che, ancora una volta, i Paesi che ieri ci erano nemici si sono accorti di quella che \u00e8 stata sempre, in ogni tempo, la missione di civilt\u00e0 espletata dal nostro lavoratore all\u2019estero.<\/p><p>Concludo affermando che \u00e8 necessario che sia configurata nella nostra Costituzione la indispensabilit\u00e0 che i nostri lavoratori, questi nostri magnifici, eroici, sventurati fratelli senza lavoro in Patria, siano tutelati fuori della Patria, l\u00e0 dove vanno a cercare un pane per la propria famiglia e a fare una affermazione di civilt\u00e0 del nostro Paese.<\/p><p>Articolo 11. In esso si parla dell\u2019estradizione dello straniero per reati politici. Diceva l\u2019onorevole Tieri che egli si meravigliava della condizione d\u00ec privilegio che era fatta agli stranieri; ma \u00e8 la nostra una tradizione di diritto, \u00e8 la tradizione di diritto di ogni libero Paese, la quale deve dare assolutamente garanzia a coloro i quali sono, a causa della loro fede liberamente espressa, perseguitati nei propri paesi; \u00e8 la tradizione di ogni paese libero di dare ospitalit\u00e0 a coloro i quali, nel proprio paese, sono condannati solo perch\u00e9 combattono per un grande ideale che dovrebbe essere di grandezza morale e spirituale per la loro Patria. Onorevoli colleghi, io penso che bisogna ovviare alla piccola omissione esistente nella dizione dell\u2019articolo, all\u2019ultimo comma, perch\u00e9 quando si dice che non \u00e8 ammessa l\u2019estradizione dello straniero per reati politici, si lascia un po\u2019 la porta aperta ad equivoci e si fa in modo che il silenzio della legge in proposito possa essere causa di alcune amare sorprese al riguardo.<\/p><p>Se aggiungessimo, dopo le parole \u00ab\u00e8 ammessa l\u2019estradizione\u00bb le tre parole \u00abin nessun caso\u00bb, si eviterebbe, attraverso questo termine coercitivo posto nell\u2019articolo del nostro progetto, che una successiva legge \u2013 che potrebbe farsi in tempi non liberi come questi che viviamo \u2013 derogasse a quello che \u00e8 il principio generale della nostra Costituzione; difatti, affermando nella Costituzione che non \u00e8 ammessa in nessun caso l\u2019estradizione dello straniero per reati politici, si impedisce, comunque, che per l\u2019avvenire si possa formare una nuova legge che, derogando alla Costituzione, possa fare parte di uno scambio di leggi di altri paesi, per un Governo che non fosse un Governo rispettoso della Costituzione.<\/p><p>Articolo 16. Nell\u2019articolo 16 si parla della libert\u00e0 di stampa. Il collega Carboni ha aderito al concetto della libert\u00e0 di stampa affermato da colleghi di altri banchi. Ma siamo tutti d\u2019accordo su quella che deve essere la libert\u00e0 di stampa ed io sono d\u2019accordo con Carboni quando dice: piano con le interferenze del potere esecutivo, con gli immischiamenti da parte della polizia in quello che \u00e8 un diritto sacrosanto dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria, poich\u00e9 soltanto essa pu\u00f2 difendere al di sopra delle passioni certe inviolabili libert\u00e0 come quelle di stampa e di opinione.<\/p><p>Trovo strano che un progetto di Costituzione che in un primo momento afferma un principio, quasi sacro, di inviolabilit\u00e0 di un diritto, poi successivamente ponga tutte le premesse e tutte le possibilit\u00e0 perch\u00e9 si possa violarlo.<\/p><p>L\u2019articolo 16 infatti al terzo comma afferma che si pu\u00f2 procedere al sequestro nel caso di reati e di violazioni di norme amministrative per i quali la legge della stampa dispone il sequestro, soltanto per atto dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria. Quindi l\u2019articolo fa riferimento ad una legge e poi dice \u00abnei casi predetti, quando vi \u00e8 assoluta urgenza\u00bb. Andiamola a pescare, questa assoluta urgenza. \u00c8 una specie di cosa introvabile, troppo elastica! Non \u00e8 possibile mai parlare di assoluta urgenza quando non \u00e8 possibile il tempestivo intervento dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria.<\/p><p>Quindi, onorevoli colleghi, facendo passare libero l\u2019articolo 16 cos\u00ec com\u2019\u00e8, noi sanciremo, in questo nostro progetto di Costituzione, quando esso sar\u00e0 la legge definitiva dello Stato, un principio che cozza contro tutti i princip\u00ee di elementare libert\u00e0 di stampa.<\/p><p>Noi affermiamo che gli ufficiali di polizia giudiziaria, nei casi di urgenza, debbono richiedere all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria medesima di procedere al sequestro qualora risulti una violazione contemplata dalla legge. A tal proposito presento un emendamento il quale vuol significare: impedire in ogni caso l\u2019arbitrio da parte degli agenti di pubblica sicurezza e dei carabinieri, perch\u00e9 quando gli agenti di polizia giudiziaria o le autorit\u00e0 del potere esecutivo commettono un\u2019infrazione grave alla nostra libert\u00e0 si possa subito intervenire presso l\u2019autorit\u00e0 giudiziaria. L\u2019intervento dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria serve ad impedire soprusi e a indicare subito se \u00e8 il caso o non \u00e8 il caso di ricorrere al sequestro. Voi direte che pu\u00f2 far comodo e non pu\u00f2 far comodo, ma qui non si tratta di questo, si tratta di affermare il principio di giustizia e di libert\u00e0, affermato il quale non bisogna ricorrere alla scappatoia che si mette in essere molto volentieri per calpestare ogni volont\u00e0 ed ogni diritto.<\/p><p>E vengo agli ultimi due articoli, i quali devono rendere pensosi i colleghi dell\u2019Assemblea. Specialmente l\u2019articolo 22 che all\u2019ultimo comma dice: \u00abLa legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari\u00bb.<\/p><p>Era questa un\u2019affermazione necessaria, secondo la quale la legge interviene, determinando le condizioni per riparare gli errori giudiziari, con ci\u00f2 significando che un cittadino il quale \u2013 non sappiamo se dolosamente o colposamente \u2013 \u00e8 stato privato della libert\u00e0 personale ha il diritto ad una riparazione pubblica, che si trasforma anche in una riparazione materiale, giustamente dovutagli.<\/p><p>Quante volte infatti ci \u00e8 capitato che un cittadino sia stato arrestato, sia stato sottoposto a provvedimenti reclusivi, e si \u00e8 visto che quel cittadino \u00e8 stato poi giudicato dopo anni, da un tribunale, da una Corte d\u2019assise, ed \u00e8 stato assolto su richiesta del pubblico ministero, per non aver commesso il fatto!<\/p><p>Ora, io non dico che tutti coloro i quali sono stati assolti per non aver commesso il fatto debbano avere sempre una completa riparazione; ma vi sono casi specifici, nei quali l\u2019errore giudiziario ha colpito in modo tutto particolare il cittadino. Due sono essenzialmente questi casi. Il primo \u00e8 quello del cittadino il quale, detenuto per anni, ha visto poi riconosciuta la propria innocenza: e questo \u00e8 un caso da considerare. Ma ce n\u2019\u00e8 un altro ancora pi\u00f9 grave da considerare; ed \u00e8 quello di un cittadino il quale sia stato condannato perch\u00e9 forse c\u2019erano stati degli elementi di diritto non percepiti dal magistrato. Ora, questo cittadino il quale \u00e8 stato condannato per un fatto che non \u00e8 reato e che ha scontato anni di reclusione non deve forse avere una riparazione? \u00c8 anche il caso vostro, o amici della destra, del centro, della sinistra, che per anni siete stati condannati a cagione di un delitto che non avevate commesso, perch\u00e9 voi avevate compiuto soltanto un dovere, perch\u00e9 voi avevate dimostrato soltanto di amare la vostra Patria, di difendere la libert\u00e0 della vostra Patria, attraverso i movimenti clandestini, attraverso la propaganda di popolo e in difesa del popolo.<\/p><p>Quando siete usciti dopo anni o decenni di detenzione, non avevate forse il diritto \u2013 specialmente molti di voi che hanno visto rovinate le loro famiglie, i loro beni, l\u2019avvenire dei loro figli \u2013 di vedere riconosciuto l\u2019errore giudiziario che si era commesso \u2013 perch\u00e9 era un errore giudiziario, se pure era un errore politico \u2013 che si era commesso nei vostri confronti?<\/p><p>\u00c8 un interrogativo, onorevoli colleghi, al quale la Commissione dovr\u00e0 pure rispondere, affermando, confermando e specificando meglio questo principio, che \u00e8 un principio che davvero risponde ad un\u2019esigenza del nostro spirito.<\/p><p>Ancora qualche osservazione sull\u2019articolo 21 il cui terzo comma suona: \u00abLe pene devono tendere alla rieducazione del condannato e non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanit\u00e0\u00bb. Onorevoli colleghi, se rimanesse cos\u00ec come \u00e8 stato configurato nel progetto della nostra Costituzione, questo comma indubbiamente risponderebbe alle esigenze della giustizia: ma esso deve naturalmente essere seguito da provvedimenti conseguenziali. Ve lo accennava l\u2019onorevole Crispo, ve lo diceva l\u2019onorevole Carboni, ve lo aveva annunciato l\u2019onorevole Bettiol ed \u00e8 un po\u2019 il sentimento di tutti noi che viviamo a contatto con quella che \u00e8 la miseria quotidiana del condannato e del giudicabile, cio\u00e8 di colui che pu\u00f2 essere assolto, e che tante volte viene assolto. Quando voi affermate nella Costituzione che \u00able pene devono tendere alla rieducazione del condannato e non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanit\u00e0\u00bb, non dovete solamente pensare al condannato; dovete pensare anche al giudicando; dovete pensare insomma che in Italia vi \u00e8 un sistema carcerario che non so quanti epiteti di vergogna meriterebbe; vi \u00e8 un sistema carcerario in Italia, non solo il pi\u00f9 antiquato, ma il pi\u00f9 vergognoso.<\/p><p>E qui debbo aggiungere che purtroppo molti dei presenti nell\u2019Aula ne hanno fatto esperienza. Anche lei, onorevole Presidente, ha visto, soffrendo per la libert\u00e0 del nostro Paese, come vergognoso sia il sistema carcerario vigente in Italia, per cui non vi \u00e8 nessuna differenza fra il delinquente incallito e il colpevole occasionale e il detenuto politico, tutti sono trattati alla stessa stregua; non vi \u00e8 nessuna differenza fra colui il quale \u00e8 stato incarcerato per motivi politici e colui che \u00e8 stato incarcerato per un bieco assassinio. Ma, comunque, non voglio scendere a questi particolari che richiederebbero molto tempo. Nessuno di noi pu\u00f2 precisare che il sistema carcerario italiano possa essere considerato modificato nella sua vergogna soltanto tenendo presente quel nuovo carcere costruito alle porte di Roma, a Ponte Mammolo, che dovrebbe costituire il modello delle carceri italiane. Sarebbe una ironia.<\/p><p>La verit\u00e0, onorevoli colleghi, \u00e8 che \u00e8 necessario arrivare ad una soluzione di questo assillante problema sociale. Noi affermeremo veramente una grande idea, se diremo nella nostra Costituzione che il condannato deve essere trattato in modo tale da poter essere successivamente \u2013 se si tratta soprattutto di un delinquente occasionale \u2013 riassorbito dalla societ\u00e0; le carceri non debbono diventare le universit\u00e0 del delitto, di tutti i delitti, ma debbono essere un luogo dove il reo possa racchiudersi in se stesso, pentirsi del delitto e trovare quelle possibilit\u00e0, attraverso le innovazioni che si potrebbero apportare nel nuovo ordinamento carcerario, che non gli facciano invece \u2013 come avviene oggi \u2013 odiare la societ\u00e0 che sembra far di tutto per respingerlo da s\u00e9.<\/p><p>Onorevoli colleghi, ho finito. Ricordiamo fra noi le pagine di Cesare Beccaria nella sua opera <em>Dei delitti e delle pene<\/em> e riconosciamo che quelle pagine formulano un augurio per noi stessi, per noi che siamo i nuovi legislatori di questa Italia rinata, di questa Italia sventurata ed eroica, ma libera e democratica. Il nostro dovere lo dobbiamo compiere al di sopra di ogni passione di parte, nell\u2019interesse della libert\u00e0, nell\u2019interesse e nella difesa dei diritti di ogni italiano. (<em>Applausi<\/em>).<\/p><p>PRESIDENTE. \u00c8 iscritto a parlare l\u2019onorevole Bellavista. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>BELLAVISTA. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, quinto nel turno di gala (secondo la parola di Preziosi) degli avvocati, non abuser\u00f2 della legge del tassametro, che il saggio Presidente, in complicit\u00e0 necessaria coi capi gruppo, ha voluto instaurare, in obbedienza del resto ad un principio di economia funzionale dell\u2019Assemblea. Principio che, se ostico pu\u00f2 riuscire a chi ha limitata la parola, persegue tuttavia motivi di concentrazione che non possono essere disattesi. Breve sar\u00f2 anche perch\u00e9 voglio limitare il mio esame soltanto agli articoli 16, 20, 21 e 22 del Titolo 1\u00b0. E debbo premettere che aderisco a quelli che sono stati i rilievi svolti dal maestro ed amico onorevole Bettiol, con la competenza che gli \u00e8 propria, ed in parte ai rilievi mossi dal collega Crispo, sia per quanto riguarda la strana configurazione della inviolabilit\u00e0 del domicilio, sia per quanto riguarda la ancor pi\u00f9 strana omissione relativa alla estradizione del cittadino. E, ci\u00f2 posto, passo direttamente all\u2019esame dell\u2019articolo 16, con un\u2019altra premessa, che vorrei fosse meditata dai colleghi di parte avversaria: se questa \u00e8 veramente la <em>Magna Charta<\/em> della Repubblica, questo titolo primo rappresenta la <em>turris eburnea<\/em> dello Stato di diritto, ed esso \u00e8 veramente la <em>Magna Charta Libertatum<\/em>, ed ogni appunto allora che si muova, da qualsiasi settore della Costituente non obbedisce altro che ad una istanza di libert\u00e0, che tutti profondamente sentiamo. Perch\u00e9 altrimenti non saremmo in un Parlamento ed in una Costituente che cos\u00ec fisiologicamente e costituzionalmente \u00e8 legata all\u2019idea della libert\u00e0. Non sia frainteso dunque il senso della mia parola, quando io vi dico che bisogna divorziare&#8230;<\/p><p>TUPINI. Aspetti a suo tempo, onorevole Bellavista, di parlare del divorzio. (<em>Si ride<\/em>).<\/p><p>BELLAVISTA. Si rassicuri, l\u2019onorevole interruttore: io non intendo parlare di quel tal divorzio, che desta le sue apprensioni, ma volevo soltanto divorziare il comma 5 dell\u2019articolo 16 della Carta costituzionale. (<em>Commenti<\/em>).<\/p><p>Dopo una premessa, infatti, che fa onore ai legislatori, dopo avere affermato il principio della libert\u00e0 di stampa, pure con quelle limitazioni sulle quali ha richiamato la vostra attenzione con tanta autorit\u00e0 il collega onorevole Carboni, al comma 5\u00b0, voi, Commissari, avete posto questa norma, avete dato allo Stato questa facolt\u00e0: che si possa controllare l\u2019accertamento delle fonti di notizie e dei mezzi di finanziamento della stampa periodica.<\/p><p>La norma \u00e8 duplice, perch\u00e9 questa potest\u00e0 di controllo si esercita da una parte sull\u2019attivit\u00e0 professionale e dall\u2019altra sulle fonti che eccitano questa attivit\u00e0 e la rendono possibile. Fermiamoci a considerare soltanto la prima delle limitazioni di cui trattasi.<\/p><p>Ora, se c\u2019\u00e8 fra le professioni liberali una attivit\u00e0 intimamente connessa e legata alla privata iniziativa, alla privata capacit\u00e0 ed idoneit\u00e0, non c\u2019\u00e8 dubbio che questa sia la professione giornalistica. Gli esempi sono numerosissimi ed hanno il dono di quella che Enrico Ferri chiamava la \u00abposterit\u00e0 contemporanea\u00bb, perch\u00e9 si svolgono pi\u00f9 che in Italia all\u2019estero, in modo cos\u00ec manifesto ed eclatante da dimostrare il bene che alla societ\u00e0 organizzata a Stato questa attivit\u00e0 produce e conferisce.<\/p><p>Un esempio? Domandate alle varie, ben fornite di mezzi finanziari, agenzie americane o inglesi se ce n\u2019\u00e8 una sola di esse che riesca a battere Drew Pearson che collabora ad una infinit\u00e0 di giornali americani. Egli \u00absa\u00bb, ha l\u2019istinto della notizia, sa catturarla, sa anticiparla; sono virt\u00f9 di intuito che sfuggono alla regolamentazione leguleia, che sfuggono al mediocre controllo della legge che mortificherebbe questa attivit\u00e0, altamente benefica al progresso. E voi volete limitarla, a beneficio di chi, in nome di chi, a vantaggio di chi?<\/p><p>C\u2019\u00e8, in verit\u00e0 una diffidenza, nella causa giuridica che inspira la norma, che il giornalismo non merita; parlo del giornalismo onesto che \u00e8 quello che dice la verit\u00e0, anche se \u00e8 amara, soprattutto se \u00e8 amara, perch\u00e9 cos\u00ec rende il suo servigio alla societ\u00e0. Quel tale altro giornalismo, il disonesto, non pu\u00f2 essere n\u00e9 lottato n\u00e9 protetto, perch\u00e9 nella selezione della lotta si discredita, decade, muore.<\/p><p>E i mezzi? Ora, in virt\u00f9 di quale principio di libert\u00e0, che \u00e8, e deve essere, di tutti e di ognuno, si pu\u00f2, per esempio (consentite alla verit\u00e0, che \u00e8 quella che si impone), impedire ad una data categoria sociale o economica di organizzarsi, in maniera lecita, a difesa di interessi propri? Ma la lotta politica nella democrazia si svolge su un piano dialettico di battaglia di contrari, e voi vorreste conoscere chi sono i fornitori delle armi dei vostri avversari e non dare notizia del marchio di fabbrica dei vostri pugnali e delle vostre spade? Non credo che ci\u00f2 sia liberale, quindi equo, quindi giusto.<\/p><p>E passiamo ora all\u2019articolo 20. Ma mi consenta l\u2019amico Bettiol \u2013 che mi ha direttamente chiamato in causa per la mia appartenenza ad una tradizione ideologica che \u00e8 stata definita, certo poco propriamente, come residuo di un velenoso liberalismo \u2013 che io concordi appieno con lui nel ritenere che molti di questi princip\u00ee sono immortali, non perch\u00e9 nati sulla Bastiglia in fiamme, ma perch\u00e9 nati con l\u2019uomo: <em>non scriptae sed natae leges<\/em>, a dirla con Cicerone. Ma sono perci\u00f2 appunto princip\u00ee sempre liberali, e non possono non essere liberali. Nell\u2019epoca d\u2019oro della \u00abragione tutta spiegata\u00bb, come direbbe Vico, irrompono sulla scena politica del mondo; l\u2019oscurantismo li caccia sotto terra, ma essi risorgono e risorgeranno, come tutte le cose che sono destinate a non perire, e che non appartengono al partito liberale, ma a tutte le classi liberali, finch\u00e9 il liberalismo sar\u00e0 un verbo comune a tutti i partiti.<\/p><p>Qui vorrei chiedere al buono e paziente Licurgo assente \u2013 c\u2019\u00e8 il vice Licurgo, non meno autorevole \u2013 perch\u00e9 si sia preferita, all\u2019articolo 20, alla vecchia (ma, secondo me, esatta per quello che vi esporr\u00f2) formulazione dello Statuto Albertino \u00abnessuno pu\u00f2 essere sottratto al suo giudice naturale\u00bb la dizione presente e diversa, in contrasto con la proposta della Cassazione, che vedo ricordata nelle tavole di raffronto: \u00abnessuno pu\u00f2 essere distolto dal giudice naturale che gli \u00e8 precostituito per legge\u00bb.<\/p><p>Ora dato che questa \u00e8 contemporaneamente la Carta della legittima \u2013 specialmente dopo il recente passato \u2013 diffidenza dell\u2019individuo contro lo Stato sempre potente, e dell\u2019individuo sempre non perfettamente difeso (anche quando relegheremo in soffitta, come altri ha fatto una volta con Carlo Marx, i famosi diritti di supremazia), io osservo: pu\u00f2 avvenire il caso che la formula \u00abprecostituito per legge\u00bb possa prestarsi a questo equivoco interpretativo. Quindi io propenderei per la eliminazione. Tizio commette un determinato reato, e, a rigore giuridico, il suo giudice naturale \u00e8 quello del luogo dove egli commise il delitto. Ma qui sembra che possa, successivamente alla commissione del reato, essergli precostituito un altro giudice. Noi dovremmo eliminare ogni possibilit\u00e0 di equivoco, che bari e truffi sulle competenze, e si risolva quindi in una lustra, in un tradimento della finalit\u00e0 che la norma stessa si propone. Onde io raccomando la eliminazione.<\/p><p>E non posso fare a meno di sciogliere un inno al secondo comma dell\u2019articolo 20. Anche questa non \u00e8 una recente importazione di illuminismo, ma continuazione di saggezza romana perch\u00e9 il \u00ab<em>nullum crimen sine lege<\/em>\u00bb \u00e8 nel diritto di Roma: il migliore, il diritto della libert\u00e0 di Roma classica, di Roma repubblicana.<\/p><p>\u00c8 stato un bene, ripeto, riaffermare nella nostra Costituzione questo sacro preambolo del nostro Codice penale; \u00e8 stato un bene perch\u00e9 questa \u00e8 la maniera con la quale fortificare quel principio e indirizzare ammonimento solenne al legislatore futuro, che da questo principio non si pu\u00f2 decampare. E il pericolo di scantonamento c\u2019\u00e8 stato e c\u2019\u00e8 ancora.<\/p><p>La costituzione della Germania nazista ammetteva l\u2019estensione analogica della legge penale, e purtroppo il Codice penale sovietico accoglie questo principio, incivile, e lo accoglie giustificandolo con la possibilit\u00e0 dell\u2019estensione analogica qualora il fatto, pur non rivestendo il carattere di reato, offenda \u00abil sano risentimento popolare\u00bb.<\/p><p>Noi dobbiamo guardarci \u2013 e bene ha fatto l\u2019articolo 20 a premunirci in questa materia \u2013 da questa possibilit\u00e0, perch\u00e9 qualsiasi richiamo alla analogia <em>legis<\/em>, in materia penale, ci porterebbe alle conseguenze di quella cattiva digestione del giudice, che \u00e8 arbitrio, sopruso, tirannide, di cui alle immortali pagine di Cesare Beccaria.<\/p><p>E dissento dall\u2019onorevole Crispo per quanto riguarda la critica, vivace e distruttiva, che ha fatto del principio della presunzione della innocenza dell\u2019imputato.<\/p><p>I casi che egli vi ha citati sono delle eccezioni, a mio parere, che confermano la regola, che il principio, che al mio amico onorevole Leone sembra romantico, e lo \u00e8 infatti, obbedisce per\u00f2 anche ad esigenze pratiche alle quali non si pu\u00f2 rinunziare nella vita forense, e non vi si pu\u00f2 rinunziare in nome dei diritti di libert\u00e0.<\/p><p>Il destinatario di queste norme giuridiche \u00e8 il giudice, il quale, pi\u00f9 spesso di quanto purtroppo non si creda, viene alla Magistratura giudicante da quella requirente ed \u00e8 spesso portato a vedere un colpevole in ogni imputato, e perfino la istruttoria si instrada, incespica e si ingarbuglia in un clima di prevenzione e di ostilit\u00e0 inconsapevole che \u00e8 bene la legge rimuova, riconfermando il principio che questa \u00e8 una presunzione, che ha il valore di tutte le presunzioni giuridiche, ma \u00e8 anche una bandiera di libert\u00e0 che presidia il processo e che deve essere mantenuta sotto pena di oscurarlo, sotto pena di non servire le vere esigenze della giustizia.<\/p><p>E mi associo anche all\u2019inciso che riflette la emenda come scopo della pena e che vorrei eliminato.<\/p><p>Ora, in realt\u00e0, e per le ragioni da altri svolte, e perch\u00e9 la pena, come comunemente si ritiene e s\u2019insegna, non ha un fine unico, ma ne raggiunge altri, sia per questa ragione, sia perch\u00e9 sonerebbe ironia, allo stato della nostra miseria carceraria, parlarne, come l\u2019articolo 21 ne parla, bisognerebbe sopprimere, come si \u00e8 detto, l\u2019inciso; e mantenere soltanto il principio che le pene non debbono e non possono essere contrarie al senso di umanit\u00e0.<\/p><p>Sulla pena di morte, onorevoli colleghi, sento doveroso ricordare che la Costituente si onora del nome di un deputato, l\u2019onorevole Paolo Rossi che, all\u2019indomani della promulgazione del Codice Rocco, in pieno regime fascista, scrisse un libro coraggioso: \u00abLa pena di morte e la sua critica\u00bb nel quale dimostra, anche scientificamente, come questa cosa orrenda fosse soprattutto una bestialit\u00e0 inutile. Noi dobbiamo ancorarci fermamente a questo principio, forse superando anche la limitazione di Beccaria, ma in ogni caso, ricordando, pure nella eccezionalit\u00e0 del diritto di guerra, che non deve ripetersi quella orrenda cosa, che \u00e8 s\u00ec una consuetudine criminale, ma per la quale non c\u2019\u00e8 pena perch\u00e9 non c\u2019\u00e8 mai denuncia, che imbratta tanto spesso l\u2019onore dei soldati di tutte le Nazioni, e si chiama la \u00abdecimazione\u00bb. Noi dobbiamo chiaramente affermare che questo \u00e8 vietato, che questo \u00e8 un delitto. Che in circostanze estreme nelle quali la Patria \u00e8 in pericolo si possa arrivare a questa accettata possibilit\u00e0 di errore giudiziario che \u00e8 la pena di morte, sia: ma questa possibilit\u00e0 di errori sia ridotta al minimo attraverso la garanzia del regolare giudizio e che non sia lecito all\u2019anima prava di un comandante battuto cercare nel sangue degli innocenti la giustificazione dei suoi errori o delle sue codardie! (<em>Applausi<\/em>).<\/p><p>Onorevoli colleghi, quello che per me rappresenta, se ho interpretato bene, un vero gioiello, come manifestazione liberale della Carta, \u00e8 il secondo comma dell\u2019articolo 22. Dico se ho interpretato bene, e temo di no, perch\u00e9, caro collega Preziosi, nell\u2019articolo 20 c\u2019\u00e8 una \u00abrepetitio\u00bb magnifica del preambolo dell\u2019articolo 1 del Codice penale. Altre ripetizioni necessarie ed utili ci sono, ma se il secondo comma, onorevole Tupini, dell\u2019articolo 22 vuole essere la ripetizione di quel quasi principio, di quella mortificazione statolatrica contenuta nel Codice di procedura penale, per cui colui che torna dalle patrie Caienne \u2013 pensate al caso Dreyfus! \u2013 ha soltanto \u00abdiritto di istanza\u00bb per la riparazione dell\u2019errore che ha sofferto e lo Stato d\u00e0, se crede, una somma che non supera le 50.000 lire, allora no. L\u2019epoca, io spero e credo, dell\u2019uomo-mezzo, dell\u2019uomo-bullone, dell\u2019uomo-vite \u00e8 finita. Ed allora, contro lo Stato che sbaglia per <em>culpa in eligendo<\/em>, contro lo Stato che comunque sbaglia non devono gli statolatri marciare rostrati di giuristerie che offendono la coscienza popolare ed il sano sentimento della giustizia che vuole sia restituito non solo l\u2019onore, a chi tolto lo ha avuto, ma anche tutto quello che si \u00e8 perduto, e che \u00e8 possibile riparare, nel patimento inflitto ingiustamente. Non si pu\u00f2 giustificare questo cinismo legislativo con la necessit\u00e0 di procedere a qualunque costo. Si deve riconoscere il diritto subiettivo di pretendere risarcimenti e riparazioni. Questo diritto, evidentemente, deve essere circondato da garanzie; da forme, da modi che lo rendano veramente alta affermazione di giustizia.<\/p><p>TUPINI. Ed \u00e8 questo lo spirito della Commissione.<\/p><p>BELLAVISTA. S\u00ec, per\u00f2 se io devo interpretare \u2013 ed una volta che la legge \u00e8 fatta si spoglia del pensiero intimo del legislatore \u2013 il comma cos\u00ec come esso recita: \u00abLa legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari\u00bb, debbo concludere che questo lo fa ancora oggi la legge; tuttavia, lo sapete, questo \u00e8 un diritto di istanza; la vittima dell\u2019errore giudiziario pu\u00f2 chiedere, ma non ha il diritto di ottenere; a questa mia potest\u00e0 di richiedere non corrisponde un obbligo a darmi; \u00e8 soltanto un gesto di grazia degno d\u2019un tirannello feudale, che butta, se lo crede, una borsa d\u2019oro alla vittima del suo bieco potere.<\/p><p>\u00c8 formula che si addice \u00ab<em>to the gracious Queen<\/em>\u00bb, ma che <em>\u00abthe gracious Republic<\/em>\u00bb non pu\u00f2 accettare. E non bisogna accettarla, perch\u00e9 non accettando questo principio statolatrico, affermando il diritto alla riparazione, noi affermeremo una cosa veramente grandiosa che supera ogni ideologia particolare, perch\u00e9 investe l\u2019ideologia di tutti: la creatura umana \u00e8 una cosa sacra e diventa sublime quando \u00e8 stata ingiustamente calpestata (<em>Applausi<\/em>).<\/p><p>PRESIDENTE. \u00c8 iscritto a parlare l\u2019onorevole Preti. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>PRETI. Intendo limitare la mia trattazione all\u2019argomento della libert\u00e0 religiosa. Altri del mio gruppo, di me pi\u00f9 competenti, hanno detto e diranno quale \u00e8 il pensiero del Partito socialista dei lavoratori italiani in merito alle altre libert\u00e0 tutelate nel titolo primo.<\/p><p>Si \u00e8, da meno di 24 ore, votato da una coalizione eterogenea di credenti e di miscredenti quell\u2019articolo 7 della Costituzione, il quale&#8230;<\/p><p><em>Una voce al centro<\/em>. Non vi sapete rassegnare!<\/p><p>PRETI. &#8230; il quale, attribuendo la sanzione statutaria ai Patti Lateranensi, non \u00e8 certo atto a rassicurare in Italia e all\u2019estero coloro che sono gelosi della libert\u00e0 religiosa. \u00c8 vero, bens\u00ec, che l\u2019articolo 3 della Costituzione, in quanto afferma fra l\u2019altro che i cittadini sono eguali dinanzi alla legge senza distinzione di opinioni religiose, pare ispirarsi al principio della libert\u00e0 religiosa; ma esso non costituisce se non una premessa generica a quella chiara e specifica dichiarazione che solo nel titolo primo, ora in discussione, pu\u00f2 concretarsi.<\/p><p>Del resto, l\u2019accoglimento della proposta dell\u2019onorevole Lucifero di rinviare a questo primo titolo il terzo comma dell\u2019articolo 7, relativo alla disciplina delle confessioni religiose acattoliche, riesce, sotto questo aspetto, assai utile, in quanto concentra in un unico titolo tutte le disposizioni che concernono le minoranze confessionali e le loro libert\u00e0.<\/p><p>Se l\u2019Assemblea non avesse votato l\u2019articolo 7 \u2013 noi della sinistra democratica non lo abbiamo votato, e ne siamo fieri \u2013 e non ci trovassimo di fronte ai precedenti di un articolo 1 dello Statuto, affermante lo Stato confessionale \u2013 articolo il quale, andato in desuetudine nell\u2019et\u00e0 liberale, fu richiamato in vigore nel 1929 \u2013 noi con un po\u2019 di buona volont\u00e0 potremmo anche dirci contenti delle garanzie offerte dall\u2019articolo 14 del progetto, le quali, da un punto di vista astratto, potrebbero forse essere atte a tranquillizzare le coscienze.<\/p><p>Ma con questi precedenti, e dopo che la votazione del 25 marzo ha turbato tante libere coscienze italiane e ha indubbiamente messo in allarme l\u2019opinione pubblica delle Nazioni veramente democratiche&#8230; (<em>Commenti<\/em>).<\/p><p><em>Una voce a destra<\/em>. Questo lo dice lei.<\/p><p>PRETI. S\u00ec lo dico io, con piena convinzione. (<em>Commenti<\/em>)<em>. &#8230; <\/em>non possiamo dichiararci soddisfatti di quanto dispone il progetto di Costituzione in materia di libert\u00e0 religiosa. Bisogna che dalla Carta costituzionale si possa chiaramente evincere che i culti non cattolici godranno domani di quella libert\u00e0 effettiva, che ancora in questo momento \u2013 non dimentichiamolo \u2013 la legislazione loro nega. Tanto pi\u00f9 che la Chiesa cattolica, in quanto si ritiene depositaria della definitiva verit\u00e0, ha sempre creduto legittimo pretendere dallo Stato delle limitazioni alla libert\u00e0 di coloro che essa considera i predicatori dell\u2019errore. E se \u00e8 vero che in pi\u00f9 circostanze, sia in passato come di recente, la Chiesa si \u00e8 mostrata umana e materna nei confronti di quelle confessioni religiose, le quali, come la israelitica, rinunciano a qualunque forma di proselitismo, tenacemente aggressiva essa \u00e8 sempre stata nei confronti di quelle religioni che fanno del proselitismo un loro imperativo, e in particolare nei confronti dei protestanti la cui predicazione \u00e8 ritenuta, a ragione, pi\u00f9 temibile, in quanto fondata su quei valori cristiani ai quali anche il Cattolicesimo si richiama.<\/p><p>Del resto la non liberale posizione della Chiesa \u2013 e a questo proposito io osservo che \u00e8 difficile farsi liberale per ogni Chiesa o partito che creda di possedere la chiave definitiva della verit\u00e0 \u2013 \u00e8 stata espressa, senza eufemismi, dal defunto Papa Pio XI all\u2019indomani dei Patti Lateranensi, quasi a dare ad essi una interpretazione autentica. Disse in quell\u2019occasione Pio XI: \u00abCulti tollerati e ammessi. Non saremmo noi a fare questione di parole. La questione viene del resto non inelegantemente risolta distinguendo tra testo statutario e testo puramente legislativo, quello per se stesso pi\u00f9 teorico e dottrinario e dove sta meglio \u00abtollerati\u00bb, questo inteso alla pratica e dove pu\u00f2 stare pure \u00abammessi o permessi\u00bb, purch\u00e9 ci si intenda lealmente, purch\u00e9 sia e rimanga chiaro e lealmente inteso che la religione cattolica \u00e8 solo essa, secondo lo Statuto e i Trattati, la religione dello Stato, con la logica e giuridica conseguenza di una tale situazione di diritto costitutivo, segnatamente in ordine alla propaganda.<\/p><p>\u00abPi\u00f9 delicata questione si presenta \u2013 prosegue Pio XI \u2013 quando, con tanta insistenza, si parla della non menomata libert\u00e0 di coscienza e della piena libert\u00e0 di discussione. Non \u00e8 ammissibile che siasi inteso libert\u00e0 assoluta di discussione, comprese cio\u00e8 quelle forme di discussione che possono facilmente ingannare la buona fede di uditori poco illuminati e che facilmente diventano dissimulate forme di una propaganda non meno facilmente dannosa alla religione dello Stato e, per ci\u00f2 stesso, anche allo Stato e proprio in quello che ha di pi\u00f9 sacro la tradizione del popolo italiano e di pi\u00f9 essenziale, la sua unit\u00e0.<\/p><p>\u00abAnche meno ammissibile \u2013 aggiunge Pio XI \u2013 ci sembra che si abbia inteso di assicurare incolume, intatta, assoluta libert\u00e0 di coscienza; tanto varrebbe dire allora che la creatura non \u00e8 soggetta al Creatore; tanto varrebbe legittimare ogni formazione, o piuttosto deformazione, delle coscienze anche pi\u00f9 criminose e socialmente disastrose.<\/p><p>\u00abSe si vuol dire che la coscienza sfugge ai poteri dello Stato, se si intende riconoscere, come si riconosce, che, in fatto di coscienza, competente \u00e8 la Chiesa ed essa sola, in forza del mandato divino, viene con ci\u00f2 stesso riconosciuto che in uno Stato cattolico le libert\u00e0 di coscienza e di discussione debbono intendersi e praticarsi \u2013 e questa \u00e8 la sua conclusione \u2013 secondo la dottrina e la legge cattolica\u00bb.<\/p><p>Noi siamo certi che dei politici come l\u2019onorevole De Gasperi e dei mistici come l\u2019onorevole La Pira avranno della libert\u00e0 una concezione pi\u00f9 larga e pi\u00f9 moderna; ma sta di fatto che, per la Chiesa, vi \u00e8 una sola vera libert\u00e0: quella di assentire liberamente alla sua dottrina. La libert\u00e0 dei non fedeli, come risulta dalle dichiarazioni di Pio XI, non \u00e8 che l\u2019errore, il quale si pu\u00f2 prudentemente tollerare in omaggio al libero arbitrio umano, ma che bisogna isolare e rendere impotente.<\/p><p>Si spiega cos\u00ec come, con una Chiesa avente tale concezione della libert\u00e0, e con uno Stato dominato da un partito il quale, come tutti i partiti unici o aspiranti tali, conosceva solo la libert\u00e0 di obbedire alle sue direttive, la condizione delle confessioni non cattoliche dedite al proselitismo non sia stata, dal 1929 in poi, delle pi\u00f9 brillanti.<\/p><p>Le Chiese protestanti in particolare, qualche volta per sospetti politici, ma assai pi\u00f9 sovente per pressioni ecclesiastiche, subirono non poche umilianti limitazioni della propria libert\u00e0, in base alla legislazione emanata a seguito dei Patti lateranensi.<\/p><p>L\u2019articolo 5 della legge 26 giugno 1929 affermava che \u00abla discussione in materia religiosa \u00e8 pienamente libera\u00bb; ma nulla diceva in merito alla libert\u00e0 di propaganda. A proposito della quale viceversa il relatore fascista alla Camera onorevole Vassallo osservava: \u00abIn seno alla Commissione si sono ricordati precedenti che pure hanno avuto un\u2019eco nella stampa e nel Parlamento di audace, pretesa propaganda religiosa, da parte di qualche organizzazione protestante, i quali si sono dimostrati insidiosi verso l\u2019unione e la saldezza delle forze spirituali e politiche\u00bb.<\/p><p>E il Relatore al Senato, senatore Boselli, traendo le conclusioni, precisava che si intendeva, con la legge che si andava a votare, limitare proprio la propaganda dei protestanti. Affermava egli infatti, tra l\u2019altro: \u00abSe fosse vero che una perversa propaganda si aggiri fra le reclute militari, urgerebbe efficacemente reprimerla a salvaguardia della compatta unit\u00e0 religiosa del nostro popolo, unit\u00e0 che \u00e8 parte somma dell\u2019unit\u00e0 nazionale\u00bb.<\/p><p>Non stupir\u00e0 perci\u00f2 se \u2013 cito un esempio ma potrei citarne altri \u2013 in data 30 aprile 1936 la Corte d\u2019appello di Roma assolveva un padre gesuita, il quale, in Soriano del Cimino, istigava il popolo contro un venditore di Bibbie evangeliche e faceva dare al rogo tutti i libri sacri che lo stesso possedeva. Ed affermava la sentenza essere illegittimi in uno Stato cattolico la propaganda e il proselitismo evangelico.<\/p><p>Per soffermarmi su un\u2019altra ingiusta disposizione, dir\u00f2 dell\u2019articolo 1 del regio decreto 28 febbraio 1930, che sottopone l\u2019apertura di un tempio non cattolico al fatto che venga a soddisfare effettivi bisogni di importanti nuclei, dando cos\u00ec praticamente alla polizia la pi\u00f9 ampia discrezionalit\u00e0 nel giudicare e nel decidere. Esso ha creato pi\u00f9 d\u2019una volta \u2013 e non sto qui a citare i casi \u2013 notevoli difficolt\u00e0 agli evangelici italiani, a cominciare dai Valdesi, che pur hanno una tradizione plurisecolare nel nostro Paese.<\/p><p>Senza voler scendere al dettagliato esame delle disposizioni relative ai culti ammessi, dir\u00f2 che in base ad esse nel Centro-Sud \u2013 sono cose non a tutti note \u2013 si arriv\u00f2 a chiudere scuole confessionali protestanti, a proibire a pastori evangelici di esercitare il culto, ad allontanarli addirittura dalle localit\u00e0 ove essi evangelizzavano.<\/p><p>E in mancanza di una specifica disposizione di carattere restrittivo, soccorreva sempre l\u2019articolo 1 della legge sui culti ammessi, il quale, con la famosa clausola del \u00abbuon costume\u00bb e dell\u2019\u00abordine pubblico\u00bb legittimava la pi\u00f9 larga applicazione della legge di pubblica sicurezza. Specialmente le ragioni di \u00abordine pubblico\u00bb era facile crearle: bastava che un parroco accusasse i protestanti di mormorazioni antifasciste o, meglio, affermasse che non riusciva pi\u00f9 a trattenere gli zelanti cattolici del paese, decisi ad assalire il propagandista evangelico, ed ecco che gli estremi di un intervento per ragioni di ordine pubblico erano creati.<\/p><p>I fatti palesemente incresciosi \u2013 noi lo ammettiamo \u2013 non furono frequentissimi; n\u00e9 si pretende qui drammatizzare in maniera eccessiva; ma la ragione principale va ricercata probabilmente, anzi certamente, nella circostanza che in Italia i protestanti non hanno mai svolto quella intensa propaganda che invece hanno svolto in altri Paesi pure cattolici. Sta per\u00f2 di fatto che l\u2019unica setta protestante la quale si propose di svolgere una tenace ed attiva propaganda tra le plebi agricole del Mezzogiorno e delle Isole, e cio\u00e8 la setta pentecostale, fu messa al bando nel 1935, per motivi di sanit\u00e0 pubblica, in relazione al testo unico di pubblica sicurezza ed alla legge sui culti ammessi, in quanto l\u2019esaltazione che si impadronirebbe dei fedeli invocanti la discesa dello Spirito Santo sarebbe pregiudizievole alla salute degli stessi. Chiss\u00e0 allora che cosa avrebbe fatto il Governo se il miracolo di San Gennaro avesse avuto luogo nei templi protestanti!<\/p><p>Neppure dopo la liberazione (e notate questo, colleghi democristiani) questo divieto \u00e8 stato tolto, tanto che proprio qualche giorno fa \u00e8 stata ordinata la chiusura di un tempio in provincia di Trapani, che era stato riaperto dopo la liberazione: al quale proposito ha fatto anzi una interrogazione al Governo in questi giorni l\u2019onorevole Gullo Rocco del nostro Partito. Il Governo afferma di attendere sempre i rapporti dell\u2019ambasciatore Tarchiani, incaricato di espletare indagini in America, nazione di origine dei pentecostali, circa la seriet\u00e0 e la consistenza di questa setta. A dire il vero Tarchiani ha gi\u00e0 risposto una prima volta favorevolmente, ma il Governo, poco acquisito all\u2019idea di garantire scrupolosamente la libert\u00e0 di culto, lascia passare il tempo. E all\u2019estero questo lo si sa.<\/p><p>L\u2019articolo 14 della Costituzione ha indubbiamente un merito: quello di affermare esplicitamente la libert\u00e0 di propaganda religiosa. Ma ha il grave torto di sottoporre ancora l\u2019esercizio dei culti acattolici alle famose limitazioni dell\u2019ordine pubblico e del buon costume.<\/p><p>Si dir\u00e0, <em>ex adverso<\/em>, che \u00e8 una clausola di stile. Ma sta di fatto che io ho diligentemente consultato le disposizioni in materia di tutte \u2013 credo \u2013 le carte costituzionali; sicch\u00e9 posso tranquillamente affermare che, in genere, questa clausola o la si trova nelle costituzioni vecchie del secolo scorso, oppure, salvo rare eccezioni, in quelle recenti a tinta conservatrice o addirittura totalitaria. Certo \u00e8 che n\u00e9 gli Stati Uniti, n\u00e9 l\u2019Inghilterra, n\u00e9 la Francia, n\u00e9 la Russia conoscono clausole limitative di questo genere.<\/p><p>Orbene, se \u00e8 vero che, scrivendo la nuova Costituzione, dobbiamo in ogni momento e circostanza riferirci a quello che \u00e8 avvenuto ieri, per meglio affermare la nostra volont\u00e0 irrevocabile di tagliare i ponti con un passato che non deve pi\u00f9 tornare, noi non possiamo adottare una formula di cui si serv\u00ec il governo fascista, istigatori certi ambienti ecclesiastici, per legittimare i propri soprusi, e che domani \u2013 come all\u2019estero, forse anche a torto, in questo momento si dubita \u2013 potrebbe eventualmente servire per consimili scopi.<\/p><p>Ormai l\u2019articolo 7 \u00e8 votato. Si faccia almeno tutto il possibile per evitare di vedere umiliata la Nazione di fronte al mondo intero, con il richiamo che dall\u2019estero ci potesse essere fatto, domani, all\u2019osservanza del famoso articolo 15 del Trattato di pace, che ci impone l\u2019assoluto rispetto della libert\u00e0 religiosa di tutti i cittadini.<\/p><p>Lasciamo stare dunque le ipocrite clausole dell\u2019ordine pubblico e del buon costume. Ordine pubblico significa, in pratica, arbitrio di polizia; e la clausola del buon costume \u2013 a meno che non abbia lo stesso significato della clausola dell\u2019ordine pubblico \u2013 \u00e8, per lo meno, offensiva nei confronti di un culto religioso. Se proprio dovessero diffondersi culti realmente contrari al buon costume, contro questi culti, che nulla in tal caso conserverebbero della dignit\u00e0 religiosa, lo Stato ha modo di intervenire a norma della legislazione penale.<\/p><p>Ma non basta, signori della Democrazia cristiana: bisogna anche trovare la maniera di affermare nel titolo primo della Costituzione, onde riparare a quello che per noi \u00e8 il fallo dell\u2019articolo 7&#8230;<\/p><p>CINGOLANI. Ma \u00e8 la quarta volta che lo dice! \u00c8 proprio inconsolabile! (<em>Rumori <\/em>\u2013<em> Commenti al centro<\/em>).<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Cingolani, lasci proseguire, per favore. (<em>Rumori <\/em>\u2013<em> Commenti a sinistra<\/em>).<\/p><p>MICHELI. \u00c8 quattro volte che chiama in causa la Democrazia cristiana! Abbiamo il diritto di rispondere.<\/p><p>PRETI. Onorevole Micheli, per favore non si agiti. Se no dicono che \u00e8 addolorato anche lei di aver votato quel famoso articolo. (<em>Si ride<\/em>).<\/p><p>MICHELI. Tutt\u2019altro! Sono lieto di averlo votato. Non dica cose che non hanno senso! Questo \u00e8 proprio voler fare i rompiscatole. (<em>Rumori <\/em>\u2013<em> Vivi commenti <\/em>\u2013<em> Interruzione dell\u2019onorevole Saragat<\/em>).<\/p><p>PRESIDENTE. Mi sembra che si esageri, da tutte le parti in questo momento! Prego di non interrompere l\u2019oratore.<\/p><p>RUGGIERO. Chi esagera \u00e8 l\u2019onorevole Micheli, con le sue inammissibili espressioni!<\/p><p>PRESIDENTE. Onorevole Ruggiero, la richiamo all\u2019ordine! (<em>Proteste dell\u2019onorevole Ruggiero <\/em>\u2013<em> Commenti<\/em>). Onorevole Ruggiero, la richiamo all\u2019ordine per la seconda volta! Spero che si renda conto del valore di questo mio richiamo. Ella \u00e8 troppo giovane di questa Assemblea: la prego di leggere il Regolamento della Camera. (<em>Interruzione dell\u2019onorevole Ruggiero<\/em>).<\/p><p>Non prenda pi\u00f9 la parola, prego.<\/p><p><em>Una voce a sinistra<\/em>. \u00c8 la legge della maggioranza!<\/p><p>PRESIDENTE. Non \u00e8 la legge della maggioranza, perch\u00e9 i banchi sono dapertutto quasi vuoti. Prego anche lei di non interloquire. Mi sembra veramente che in fine di seduta troppi deputati perdano il senso del luogo dove si trovano. Da un piccolo incidente provocato da una frase scherzosa mi pare che si traggano conseguenze semi tragiche. Il che \u00e8 veramente fuor di luogo.<\/p><p>Onorevole Preti, continui.<\/p><p>PRETI. Bisogna trovare la maniera di affermare quell\u2019eguaglianza di tutte le confessioni di fronte alla legge, che nel progetto si \u00e8 del tutto dimenticata; tanto pi\u00f9 che il terzo comma dell\u2019articolo 7, secondo la proposta dell\u2019onorevole Lucifero, votata ieri sera, \u00e8 stato rimandato al titolo I.<\/p><p>Non dimentichiamo che gli acattolici, ma soprattutto i protestanti di tutto il mondo, guardano ansiosamente a noi e attendono almeno questo.<\/p><p>Noi socialisti, nel limite delle nostre possibilit\u00e0, difenderemo fino all\u2019ultimo questo concetto della parit\u00e0 di tutte le fedi, per mantenerci appunto fedeli a quella tradizione liberale del Risorgimento che consider\u00f2 sempre la libert\u00e0 religiosa la pi\u00f9 sacra di tutte le libert\u00e0, come quella per cui si sacrific\u00f2 nel corso della storia il maggior numero di martiri di tutte le nazioni e di tutte le lingue; quella tradizione che \u00e8 sembrata offuscarsi nel triste compromesso di ieri.<\/p><p>In questo noi ci consideriamo eredi dei valori eterni del liberalismo, di quel liberalismo che la nuova scuola liberale, che ha per <em>leader<\/em> al Parlamento l\u2019onorevole Corbino e per vice <em>leader<\/em> l\u2019onorevole Lucifero, ha messo in soffitta confinandolo nel campo economico in funzione conservatrice; di quel vecchio liberalismo ottocentesco di cui ci ha recato l\u2019ultima fiammella Benedetto Croce, che non \u00e8 affatto comparso in quest\u2019Aula quale evanescente ombra del passato \u2013 come ha detto ieri non molto felicemente l\u2019onorevole Togliatti \u2013 ma che \u00e8 venuto a rincuorarci alla vigilia della battaglia. Ed \u00e8 venuto tra noi solo per questo, perch\u00e9 con il suo appoggio morale combattessimo con coerenza e con fede per la difesa del pi\u00f9 vecchio ed attuale di tutti i valori, la libert\u00e0; e ci\u00f2 appunto nell\u2019atto in cui essa veniva insidiata, con la minaccia dell\u2019articolo 7, in una delle sue pi\u00f9 pure, anzi nella sua pi\u00f9 pura estrinsecazione.<\/p><p>Proprio a questa libert\u00e0 \u2013 permettetemi compagni comunisti l\u2019osservazione \u2013 il progressista onorevole Togliatti nella votazione di ieri, mentre uno sparuto gruppo di discepoli di Croce \u2013 4 o 5 \u2013 ha votato con noi, ha voltato le spalle. N\u00e9 so che cosa ne avranno pensato i mani di Mazzini e di Cavour. (<em>Commenti<\/em>).<\/p><p>Comunque in materia di parit\u00e0 delle confessioni religiose siamo certi di avere al nostro fianco i comunisti, nello spirito dell\u2019emendamento proposto dall\u2019onorevole Giancarlo Pajetta nella seduta di ieri.<\/p><p>La decisione spetta ai democristiani.<\/p><p>Essi hanno colto ieri la vittoria, che pi\u00f9 loro premeva, nel modo che noi sappiamo&#8230;<\/p><p>CINGOLANI. Nel modo parlamentare.<\/p><p>PRESIDENTE. Lei, onorevole Cingolani, \u00e8 l\u2019interruttore permanente quando si pongono questi problemi. Se non temessi che l\u2019onorevole Tonello si offenda \u2013 ma so che \u00e8 troppo spiritoso per offendersi \u2013 direi che gli fa il <em>pendant<\/em>. (<em>Si ride<\/em>).<\/p><p>Prosegua, onorevole Preti, non dimentichi l\u2019ora anche lei.<\/p><p>PRETI. Ma il Presidente De Gasperi ieri ha lasciato sperare che, nello spirito di quanto egli aveva dichiarato ai protestanti d\u2019America, il suo Partito sapr\u00e0 comprendere tutte le esigenze delle minoranze religiose. Noi sappiamo che cominciate a dar prova oggi, signori della Democrazia cristiana, nella votazione di questo titolo, della vostra comprensione degli eterni diritti delle minoranze religiose.<\/p><p>Ricordate che, dando voi prova di intransigenza oggi, questa potrebbe ricadere domani su voi tutti. La libert\u00e0 si vendica su coloro che in qualunque circostanza le abbiano mancato di fede. (<em>Applausi a sinistra<\/em>).<\/p><p>PRESIDENTE. Il seguito della discussione \u00e8 rinviato a domani alle 16.<\/p><p>Desidero leggere l\u2019elenco dei primi inscritti a parlare per la seduta pomeridiana, avvertendo che i deputati inscritti che non saranno presenti decadranno dal diritto della inscrizione.<\/p><p>(<em>Legge l\u2019elenco<\/em>).<\/p><p>Domani vi sar\u00e0 anche seduta antimeridiana alle 10.<\/p><p>La seduta termina alle 19.50.<\/p><p>Ordine del giorno per le sedute di domani.<\/p><p>Alle ore 10:<\/p><ol><li>\u2013 Interrogazioni.<\/li><li>\u2013 <em>Seguito della discussione del disegno di legge:<\/em><\/li><\/ol><p>Modifiche al testo unico della legge comunale e provinciale, approvate con regio decreto 5 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni. (2).<\/p><p>Alle ore 16:<\/p><p>Seguito della discussione del progetto di Costituzione della Repubblica italiana.<\/p><p>\u00a0<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE LXXVI. SEDUTA DI MERCOLED\u00cc 26 MARZO 1947 PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TERRACINI indi DEL VICEPRESIDENTE TARDETTI INDICE Sul processo verbale: Patricolo\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Presidente\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Simonini\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Seguito della discussione sul progetto di Costituzione della Repubblica italiana: Presidente\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Tieri\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Bettiol\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Crispo\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 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Preziosi\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 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