{"id":1738,"date":"2023-09-10T10:58:47","date_gmt":"2023-09-10T08:58:47","guid":{"rendered":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=1738"},"modified":"2023-10-22T16:00:14","modified_gmt":"2023-10-22T14:00:14","slug":"venerdi-21-marzo-1947","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comenascelacostituzione.it\/?p=1738","title":{"rendered":"VENERD\u00cc 21 MARZO 1947"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"1738\" class=\"elementor elementor-1738\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-a854fe7 elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"a854fe7\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element 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PDF<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-7ea83a5 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"7ea83a5\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>ASSEMBLEA COSTITUENTE<\/p><p>LXX.<\/p><p>SEDUTA DI VENERD\u00cc 21 MARZO 1947<\/p><p>PRESIDENZA DEL PRESIDENTE <strong>TERRACINI<\/strong><\/p><p>indi<\/p><p>DEL VICEPRESIDENTE <strong>TARGETTI<\/strong><\/p><p><strong>INDICE<\/strong><\/p><p><strong>Per il cinquantennio di vita parlamentare di Vittorio Emanuele Orlando:<\/strong><\/p><p>Presidente\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/p><p>Orlando Vittorio Emanuele\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/p><p><strong>Congedi:<\/strong><\/p><p>Presidente\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/p><p><strong>Seguito della discussione del progetto di Costituzione della Repubblica italiana:<\/strong><\/p><p>Cevolotto\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/p><p>Dossetti\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/p><p>La seduta comincia alle 15.<\/p><p>RICCIO, <em>Segretario<\/em>, legge il processo verbale della seduta pomeridiana precedente.<\/p><p>(<em>\u00c8<\/em> <em>approvato<\/em>).<\/p><p>Per il cinquantennio di vita parlamentare di Vittorio Emanuele Orlando.<\/p><p>PRESIDENTE. (<em>Segni di vivissima attenzione<\/em>). Chiedo all\u2019Assemblea di concedermi la parola sul processo verbale: per un fatto personale.<\/p><p>Uno speciale processo verbale \u2013 uno speciale fatto personale.<\/p><p>Un processo verbale che stende le sue annotazioni alla seduta di ieri e di ier l\u2019altro e del mese scorso e dello scorso anno, e pi\u00f9 in l\u00e0, pi\u00f9 in l\u00e0 ancora: fino a dieci anni fa, a venti anni, a cinquanta.<\/p><p>\u00c8 il 21 marzo del 1897, ed i cittadini italiani \u2013 quel limitato strato di cittadini privilegiati che costituivano allora il Paese legale di fronte alla grande maggioranza ancora priva del diritto di voto \u2013 chiamati alle urne, avevano eletto i membri della XX legislatura. Dalle urne del Collegio di Partinico, in quel di Palermo, era uscito un nome: quello di Vittorio Emanuele Orlando. (<em>Tutta l\u2019Assemblea si leva in piedi <\/em>\u2013<em> Vivissimi, generali, prolungati applausi<\/em>).<\/p><p>Non nome ignoto ed oscuro; poich\u00e9 la fama gi\u00e0 lo illuminava nel campo dei pi\u00f9 severi studi; e la cattedra di Diritto costituzionale della sua citt\u00e0 natale menava vanto delle sue lezioni, contese con successo all\u2019universit\u00e0 di Messina, che lo aveva salutato Maestro dopo quella di Modena, dove, ventiquattrenne, fra uno stupore ammirato, aveva iniziato il suo insegnamento.<\/p><p>E tuttavia, cos\u00ec forte per ingegno e tanto nutrito di dottrina, fu con intimo tremore (ce lo confessava lui stesso alcuni giorni fa) che egli entrava dopo poche settimane nell\u2019Aula del Parlamento \u2013 non questa, che ancora non levava la sua architettura severa, ma in quella antica che aveva accolto l\u2019Assemblea elettiva subito dopo il suo trasferimento in Roma, capitale d\u2019Italia.<\/p><p>Da quel giorno lontano \u2013 50 anni, non solo nella vita di un uomo, ma in quella stessa di un popolo, costituiscono un\u2019epoca intera, e lo sa il popolo italiano che, nel loro corso, ha dapprima vissuto le tappe di una faticata ma civile ascesa economica e politica e poi, affidatosi all\u2019illusione di pi\u00f9 facili ma ingiuste conquiste, ha perduto tutto o quasi tutto, e sta oggi, in fondo alla china, riapprestandosi ad una futura ascesa \u2013 da quel lontano giorno, rapidamente sedato il timore da novizio, Vittorio Emanuele Orlando ha fatto parte ininterrottamente della Camera, ancora per Partinico fino al 1919, poi, adottati col sistema proporzionale pi\u00f9 ampi collegi, per il Collegio di Palermo.<\/p><p>Sarebbe superfluo che io richiamassi qui, minutamente, il suo <em>curriculum<\/em> politico, il quale s\u2019intesse strettissimamente alla storia del Parlamento, dove egli si conquist\u00f2 ben presto un posto preminente e, pi\u00f9 ancora, alla storia stessa del nostro Paese alle cui sorti, come Ministro dapprima, poi come Presidente del Consiglio, a cominciare dal 1904 pi\u00f9 volte presiedette. Fu in un momento tragico e nello stesso tempo mirabile della nostra Nazione che Vittorio Emanuele Orlando venne assunto alla massima responsabilit\u00e0 dello Stato: e l\u00e0, fra il pericolo della disfatta che pareva inevitabile e l\u2019impeto travolgente della rivincita, egli diede la misura piena delle sue capacit\u00e0 intellettuali, della sua forza morale, delle sue virt\u00f9 civili, della sua fede incrollabile nel popolo italiano.<\/p><p>Riconoscimento massimo dei titoli che egli si era acquistati, la prima Camera veramente democratica che ebbe l\u2019Italia lo chiam\u00f2, nel dicembre 1919, a dirigere i suoi lavori. E dallo scanno spinoso e pi\u00f9 basso del Governo salito a questo seggio, posto pi\u00f9 in alto, \u00e8 vero, ma non sempre soffice ed accogliente come si crede, Vittorio Emanuele Orlando aggiunse alla sua lunga esperienza ed al suo lungo servizio in pro del Paese le fatiche di una Presidenza che ancora gli anziani ricordano ad esempio, per la sua sagacia comprensiva, sorridente, pronta e ferma.<\/p><p>Uomo di spiriti profondamente liberali, gelosissimo tutore delle libert\u00e0 statutarie, amico \u2013 se pure con una certa timidit\u00e0 dinanzi al loro inarrestabile progressivo avanzarsi \u2013 delle pi\u00f9 larghe masse popolari, Vittorio Emanuele Orlando fu tenace oppositore del fascismo; e non si dimentica che \u2013 fra i pochi dirigenti della vecchia classe politica italiana \u2013 seppe schierarvisi apertamente contro nell\u2019ultima battaglia elettorale che il fascismo ard\u00ec permettere ed affrontare: a Palermo, nel 1925, per quel Municipio.<\/p><p>Poi si ritrasse da un agone politico ormai insozzato di ogni morale abominia, ritornando tutto a quegli studi dai quali trenta anni prima si era allontanato per tentare e luminosamente percorrere la strada dei pubblici incarichi.<\/p><p>La nuova democrazia italiana, irrorata dal sangue di migliaia, di decine di migliaia di combattenti e di martiri, ricollegandosi idealmente ai tempi del primo risveglio popolare che gli uomini pi\u00f9 lungimiranti, pi\u00f9 capaci, pi\u00f9 onesti del liberalismo non oppugnarono ma favorirono, vede in Vittorio Emanuele Orlando come un messaggero dei tempi lontani che, consegnato il messaggio, non posa \u2013 ma, sia pure a rilento, riprende dietro alle schiere pi\u00f9 giovani e pi\u00f9 agguerrite la via che queste hanno gi\u00e0 imboccata.<\/p><p>La settimana scorsa, nella chiusa fervida e sonora del suo bellissimo commento al progetto di Costituzione, Vittorio Emanuele Orlando ne salutava gli articoli sui diritti sociali ed economici proclamando il dovere della societ\u00e0 a provvedere ai mali che essa determina e causa: la disoccupazione, la indigenza, la miseria, lo stesso vizio, lo stesso delitto. Ed egli trov\u00f2 allora accenti di cos\u00ec profonda solidariet\u00e0 umana che tutta l\u2019Assemblea in ogni suo settore proruppe in applausi.<\/p><p>Onorevole Orlando, Ella, nel diuturno cinquantennale spettacolo \u2013 che dico? \u2013 nella partecipazione profonda alla vita del nostro popolo \u00e8 giunto ad attingere alle fonti stesse della sua bont\u00e0, della sua saggezza, del suo amore; e cos\u00ec pu\u00f2 riparlarne con tanta spontaneit\u00e0 il linguaggio.<\/p><p>E anche per questo che noi desideriamo oggi esprimerle il nostro rispetto affettuoso, la nostra ammirazione, il nostro augurio. Ella ci ammonisce, con la sua presenza, non solo alla seriet\u00e0 responsabile del pensiero, ma alla continuit\u00e0 serena e severa delle opere.<\/p><p>Ed \u00e8 a nome di tutta l\u2019Assemblea che esprimo l\u2019auspicio \u2013 che \u00e8 per noi una speranza \u2013 che Ella superi ancora oltre, agile ai tempi nuovi, nel mare burrascoso della vita, sempre nuovi promontori di anni, di fatiche, di successi. (<em>Vivissimi, generali, prolungati applausi<\/em>).<\/p><p>Ha chiesto di parlare l\u2019onorevole Orlando Vittorio Emanuele. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>ORLANDO VITTORIO EMANUELE. (<em>Segni di vivissima attenzione<\/em>). Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, avvertirete subito nella vostra sensibilit\u00e0 che non \u00e8 la solita frase retorica la mia: quella, cio\u00e8, con cui l\u2019oratore dice che l\u2019emozione tradisce la parola.<\/p><p>Questo lo sentite. Vi dir\u00f2 solo che in me, in questo momento, il sentimento di gratitudine, per quanto profondo, \u00e8 superato da un senso, non basta dire di modestia, ma di umilt\u00e0; di umilt\u00e0 perch\u00e9 mi sento immeritevole dell\u2019onore che mi fate.<\/p><p>Che ho fatto? Dell\u2019essere vissuto a lungo non ho merito. Non \u00e8 dipeso da me. Ch\u00e9, se mai, alla Divinit\u00e0, verso la Divinit\u00e0 non posso un pensiero rivolgere che sia oltre che di devozione anche di ringraziamento, perch\u00e9 per me fu rovesciato il voto del vecchio Simeone, cui lo Spirito Santo aveva assicurato che non sarebbe morto prima di aver visto la salute del mondo in Cristo. Quando egli questo voto pot\u00e9 esaudire, tenendo in braccio il Bambino, allora proprio nato, pot\u00e9 festosamente intonare il famoso inno: <em>nunc dimitte servum tuum.<\/em> Questo voto, di una lunga vita, per terminare con la visione di una fine in gloria, per me fu crudelmente rovesciato, se ho dovuto vivere sino ad assistere alla catastrofe del mio Paese.<\/p><p>Il Presidente ha alluso a quello che ho fatto per il mio Paese. Non posso meritare questo elogio; me lo perdoni. Nei rapporti fra i cittadini e la Patria il bilancio non ha la colonna del dare; non ha che quella dell\u2019avere. Si deve tutto alla Patria; ce lo insegnano quelli che sono morti e sono pronti a morire per essa. Quindi non mi resta che la colonna del dare; per cui debbo umilmente chiedere scusa di tutti gli errori che ho commesso, di tutte le colpe che gravano sulle mie spalle, assumendo anche quelle di coloro che da me son dipesi.<\/p><p>Il capo si riconosce in ci\u00f2, nell\u2019assumere per s\u00e9 ogni responsabilit\u00e0, tutta la responsabilit\u00e0 anche di coloro che agiscono in nome di lui.<\/p><p>Ed allora? Allora, se io posso attribuire a questa nobile, alta, magnifica cerimonia attuale un significato, io credo che essa sia utile, possa essere utile, sar\u00e0 utile, ma come onore reso al Parlamento. Onorando colui che ha il titolo di essere il pi\u00f9 vecchio parlamentare, si onora il Parlamento; convergendo, sia pure per un momento, in forma di affetto solidale, concordemente, il pensiero di tutti su quel mezzo secolo di storia, si fa opera squisitamente patriottica e parlamentare.<\/p><p>Perch\u00e9 parlamentare, questo s\u00ec, mi sento. Vi contribuisce forse l\u2019esser io nato in Sicilia, in quella Sicilia che vanta il primo Parlamento della storia, superando la stessa Inghilterra. La prima ammissione dei delegati delle citt\u00e0 nella curia del Re, che si aggiunsero ai prelati e ai baroni, avvenne nel Parlamento di Sicilia su convocazione di Federico II attraverso il suo grande Cancelliere, Pier delle Vigne, fin dal 1240. Il primo Parlamento inglese, quello detto di Simone di Montfort, che ammise i mercanti e i negozianti, \u00e8 del 1265.<\/p><p>E lo mantenemmo pi\u00f9 a lungo di tutti gli altri Stati d\u2019Europa, salvo, naturalmente, l\u2019Inghilterra, perch\u00e9 il Parlamento di Sicilia ininterrottamente visse e la sua autorit\u00e0 fu efficiente fino ai primi decenni del 1800.<\/p><p>Per le origini, dunque, per la mia vita di studi, per un\u2019attivit\u00e0 semisecolare posso dire di essere un parlamentare per eccellenza. I tanti discorsi da me pronunciati in Parlamento cominciano da quelli pronunciati nella vecchia aula, il cui ricordo topografico, fattone dal Presidente, ha provocato in me un\u2019emozione particolare. Il primo periodo, dunque, fui nella primissima aula, quella che occupava il cortile: poi si pass\u00f2 nella auletta, e poi nell\u2019aula di via della Missione; e finalmente in quest\u2019aula che io inaugurai.<\/p><p>Ebbene, uno dei miei tanti discorsi, quello di cui sono pi\u00f9 fiero, \u00e8 il mio discorso di debutto, pronunziato nel febbraio del 1899. Per quanto io fossi entrato in Parlamento nella primavera del 1897, avevo dovuto fare un tirocinio. Allora i deputati di prima legislatura erano scarsi relativamente agli anziani ed erano visti da questi con poca benevolenza. Bisognava stare molto in guardia, bisognava cominciare con qualche interrogazione od alcuna modesta raccomandazione su di un capitolo di bilancio. Pervenni a fare un discorso politico \u2013 il primo in tal senso, ripeto \u2013 nel febbraio del 1899 e questo discorso fu per sostenere la sovranit\u00e0 del Parlamento.<\/p><p>Infatti, nei moti del 1898 erano stati arrestati e condannati molti di quelli che anche allora si chiamavano sovversivi, e che ora forse sarebbero considerati come destra. Ed erano stati condannati a 14 anni Filippo Turati e Luigi De Andreis, socialista l\u2019uno, repubblicano l\u2019altro. Nella condanna del Tribunale militare era compresa la perdita dei diritti politici e quindi la decadenza dalla qualit\u00e0 di deputato e la Camera fu invitata a prenderne atto. Io presi la parola e ci volle un certo coraggio. Io mi staccai da tutta la Camera e votai con l\u2019estrema sinistra di allora \u2013 io che fui sempre liberale; liberale di sinistra, ma liberale \u2013 e sostenni che la Camera non doveva dichiarare la decadenza di Filippo Turati e di Luigi De Andreis, perch\u00e9, come corpo sovrano, era soltanto essa l\u2019arbitra di giudicare dei titoli di ammissione e di esclusione dei propri membri; e che la lettura della sentenza dimostrava che mancava la ragione della condanna. Ci volle, ripeto, un certo coraggio per sostenere questa tesi, giusta ma ardita; ma son fiero di quella mia prima affermazione, poich\u00e9 fu per la difesa dei diritti del Parlamento.<\/p><p>Parlamentare io sono stato sempre e forse, vi dicevo, questa manifestazione, questa solennit\u00e0 odierna pu\u00f2 valere come una specie di ponte che colleghi il vecchio Parlamento con il nuovo e con i futuri.<\/p><p>Io inauguro il ponte oggi; lo inauguro, ma per restare al di qua. Io sono con tutti i miei morti; io non sono che un\u2019ombra che tende a confondersi con altre ombre; io i miei contatti li sento con i caduti del Carso, dell\u2019Isonzo (<em>Vivissimi, generali, prolungati applausi<\/em>), con i caduti del Piave, che ascoltarono la mia parola allora, quando il popolo non si adunava con le cartoline in forma obbligatoria ma in un libero Parlamento. (<em>Applausi<\/em>). Questi poveri dittatori mi sembravano veramente meschini in confronto di me, quando riassumevo i sentimenti e l\u2019animo di un popolo libero! Quando qui, in quest\u2019aula, io commemoravo fra la generale emozione la ingenua poesia degli italiani rimasti al di l\u00e0: \u00abMonte Grappa, tu sei la mia Patria\u00bb, Filippo Turati, capo dell\u2019opposizione di allora, si alz\u00f2 per dire: \u00abMa, onorevole Presidente, anche per noi Monte Grappa \u00e8 la Patria\u00bb; e allora la Camera, tutta la Camera, si un\u00ec in quel grido. (<em>Vivissimi, prolungati, generali applausi <\/em>\u2013<em> Il Presidente e tutti i deputati si levano in piedi<\/em>). Quella era veramente l\u2019Italia, tutta l\u2019Italia, nell\u2019augusta maest\u00e0 del suo Parlamento!<\/p><p>Io, dunque, resto al di qua, con i morti che mi aspettano. A voi rivolgo il mio augurio con tutto un cuore paterno; la benedizione di un vecchio porta sempre fortuna. (<em>Il Presidente e tutti i deputati si levano nuovamente in piedi <\/em>\u2013<em> Vivissimi, prolungati, generali applausi<\/em>).<\/p><p>Congedi.<\/p><p>PRESIDENTE. Comunico che hanno chiesto congedo gli onorevoli Cappugi e Morelli Renato.<\/p><p>(<em>Sono concessi<\/em>).<\/p><p>Seguito della discussione del progetto di Costituzione della Repubblica italiana.<\/p><p>PRESIDENTE. L\u2019ordine del giorno reca: Seguito della discussione del progetto di Costituzione della Repubblica italiana.<\/p><p>\u00c8 iscritto a parlare l\u2019onorevole Cevolotto. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>CEVOLOTTO. Onorevoli colleghi, vi fu chi scrisse che in questo dibattito io rappresentavo in certo modo il vecchio spirito anticlericale. Non \u00e8 esatto; non \u00e8 vero. Il vecchio spirito anticlericale non esiste pi\u00f9; e non c\u2019\u00e8 ragione che esista. Ebbe la sua ragione un tempo. Non dimentichiamo che il Risorgimento italiano \u2013 e lo riconosceva l\u2019amico Jacini l\u2019altro giorno \u2013 \u00e8 stato fatto contro la Chiesa; e questo spiega il perch\u00e9 dell\u2019anticlericalismo di una volta, con tutte le sue deformazioni. Ma oggi, dopo la conciliazione, che ragione vi pu\u00f2 essere perch\u00e9 riprenda in qualche modo quel vecchio spirito e quel vecchio atteggiamento anticlericale, ormai superato? Badate che una ragione potrebbe esserci proprio in questo articolo 5, di cui noi discutiamo. Ed \u00e8 per questo anche che noi ne paventiamo le conseguenze. Mentre si parla di pace religiosa, forse non ci si avvede che si mettono le basi per una ripresa di quella vecchia contesa che abbiamo ritenuto tutti fortunatamente superata. Da questo punto di vista voglio discutere pacatamente sul terreno giuridico, sul terreno politico, dell\u2019articolo 5. Ed \u00e8 lungi da me ogni spirito di parte o di fazione, ogni intenzione di riaprire dibattiti che considero ormai storici, e quindi superati.<\/p><p>Dell\u2019articolo 5 discuto le due proposizioni, non una sola; anche la prima, anche quella che ha avuto qui dentro minore risonanza, della quale ha gi\u00e0 parlato per\u00f2 in termini precisi l\u2019onorevole Calamandrei: \u00abLo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani\u00bb.<\/p><p>Non ripeter\u00f2 ci\u00f2 che ha detto l\u2019onorevole Calamandrei e che non mi sembra confutato dall\u2019articolo che oggi ha scritto sul \u00abPopolo\u00bb il collega onorevole Mortati. Non lo ripeter\u00f2, perch\u00e9 vorrei non dire quello che \u00e8 stato gi\u00e0 detto da altri; naturalmente, in certi limiti, perch\u00e9 il campo \u00e8 stato talmente arato che qualche ripetizione \u00e8 inevitabile. Non insister\u00f2, quindi, nella posizione che ha proposto e risoluto \u2013 secondo me \u2013 l\u2019onorevole Calamandrei; ma anche per altre considerazioni questo articolo, secondo me, non pu\u00f2 andare.<\/p><p>\u00abLo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine&#8230;\u00bb Che cosa vuol dire \u00abnel proprio ordine\u00bb? Si \u00e8 inteso certamente di dire \u00abnel proprio ordinamento giuridico\u00bb; ma, perch\u00e9 non abbiamo messo le parole esatte, perch\u00e9 non abbiamo detto \u00abordinamento giuridico\u00bb?<\/p><p>Non l\u2019abbiamo detto perch\u00e9 anche questo articolo, anche la formulazione di questa prima parte dell\u2019articolo, \u00e8 stata frutto di lunghe discussioni e di lunghe discordie; anche fra me e l\u2019amico Dossetti. Dico l\u2019amico Dossetti, perch\u00e9 nella consuetudine della prima Sottocommissione noi siamo diventati veramente amici, al di fuori di ogni differenza, di idee e di vedute, secondo il buon costume antico, secondo il costume che c\u2019era prima del fascismo, quando essere avversari politici non voleva dire essere nemici e non rispettarsi reciprocamente.<\/p><p>Da queste discussioni, dicevo, \u00e8 venuto fuori un articolo che da un lato non dice alcune cose e dice troppo dall\u2019altro lato. Che cosa voleva, in sostanza, l\u2019onorevole Dossetti? Voleva affermare questo: che l\u2019ordinamento giuridico della Chiesa \u00e8 un ordinamento originario o primario. Perch\u00e9 non si sono messi allora questi termini: \u00aboriginario o primario?\u00bb. Perch\u00e9 si tratta di parole che non sarebbero facilmente capite dal popolo, dal volgo, e perci\u00f2 non sono adatte ad una Costituzione che deve essere tecnicamente esatta, ma che deve essere anche accessibile a tutti, e quindi chiara.<\/p><p>Il collega Dossetti voleva questo: che si dicesse che l\u2019ordinamento giuridico della Chiesa \u00e8 un ordinamento giuridico primario o originario, cio\u00e8 non subordinato e non derivante dall\u2019ordinamento statale. E su questo punto non ci sarebbe stata difficolt\u00e0, a parte la parola che poteva non essere opportuna, ed a parte il fatto che una Costituzione non \u00e8 chiamata a dire che cosa \u00e8 e come \u00e8 un determinato ordinamento giuridico, ma ad ammetterlo o non ammetterlo, e a trarne le conseguenze costituzionali.<\/p><p>Che l\u2019ordinamento giuridico della Chiesa sia originario \u00e8 nozione che ormai nel diritto ecclesiastico \u00e8 assunta senza contrasto. Nessuno di noi penserebbe di tornare alla teoria del grande Scaduto, il quale diceva che l\u2019ordinamento della Chiesa ha un valore non di legge, ma di statuto di una semplice associazione; che gli ordinamenti della Chiesa assumono, quindi, l\u2019aspetto di norme contrattuali fra gli associati, in quanto non appartengono al diritto pubblico. Ma questa \u00e8 una nozione superata, ed \u00e8 superata anche l\u2019altra dello Schiappoli, il quale diceva che si tratta di regolamenti di un ente pubblico, se non dello Stato, che s\u2019intendono emanati, a seconda della loro natura, per delegazione o concessione di facolt\u00e0 regolamentare, amministrativa o giurisdizionale dello Stato.<\/p><p>Queste concezioni in fondo si basavano su questo punto: nel ritenere che non potessero sussistere nello Stato ordinamenti giuridici diversi dallo Stato, e sono state superate appunto dalla teoria, che ha ricordato l\u2019onorevole Calamandrei, del Santi Romano, sulla pluralit\u00e0 degli ordinamenti giuridici.<\/p><p>Stabilito che possono coesistere nello Stato pi\u00f9 ordinamenti giuridici interni, non c\u2019\u00e8 difficolt\u00e0 a riconoscere che l\u2019ordinamento giuridico della Chiesa \u00e8 originario.<\/p><p><em>Una voce a destra<\/em>. Ed autonomo.<\/p><p>CEVOLOTTO. Anche noi ammettiamo questo, lo ammettiamo e, quindi, siamo pronti a riconoscere l\u2019indipendenza dell\u2019ordinamento giuridico della Chiesa cattolica, in questi limiti per\u00f2: che agli ordinamenti statuali non possono appartenere norme che non derivino, almeno in modo mediato, dalla volont\u00e0 dello Stato.<\/p><p>Come \u00e8 possibile che l\u2019ordinamento della Chiesa, ordinamento originario, e come tale indipendente da quello statuale \u2013 perch\u00e9 l\u2019indipendenza non si discute \u2013 acquisti rilevanza giuridica per l\u2019ordinamento statuale italiano, in cui noi affermiamo il principio che lo Stato \u00e8 la sola fonte del diritto? La formula \u00e8 del povero Mario Falco ricordato dall\u2019onorevole Calamandrei: \u00abLe leggi canoniche hanno effetti civili solo in quanto le leggi dello Stato glieli attribuiscono e nei limiti di tale attribuzione\u00bb. Questa \u00e8 la nostra tesi, e non pu\u00f2 essere diversa.<\/p><p>Falco riconosceva l\u2019autonomia della Chiesa in un senso forse non tecnico, pi\u00f9 politico che tecnico, pi\u00f9 politico che giuridico, cio\u00e8, come la facolt\u00e0 riconosciuta alla Chiesa di regolare i propri affari interni senza immissione dello Stato; e anche la limitata efficacia civile attribuita a determinate leggi o a gruppi di leggi emanate dalla Chiesa.<\/p><p>In fondo, riconosciuta l\u2019originariet\u00e0 dell\u2019ordinamento giuridico della Chiesa, si trattava di stabilire in che modo l\u2019ordinamento della Chiesa poteva influire sull\u2019ordinamento giuridico dello Stato. E qui i giuristi hanno lavorato, hanno lavorato con i metodi, con gli strumenti del diritto internazionale ed hanno in genere ammesso il concetto del rinvio formale. So che questo concetto in questo momento \u00e8, forse, sottoposto a revisione da parte di alcuni; ma ci\u00f2 non importa agli effetti della nostra discussione.<\/p><p>Accettiamo, dunque, la formula del rinvio formale; resta ad ogni modo fermo il principio che nell\u2019ordinamento giuridico della Chiesa le norme non hanno valore per l\u2019ordinamento civile, se non in quanto lo Stato, se non in quanto la legge dello Stato attribuisca ad esse tale valore. In questi limiti non vi \u00e8 nessuna difficolt\u00e0 da parte nostra a riconoscere l\u2019indipendenza dell\u2019ordinamento giuridico della Chiesa. Ma nell\u2019articolo 5 \u2013 o 7 \u2013 si aggiunge un\u2019altra parola: \u00absovranit\u00e0\u00bb. Ed ecco il punto: indipendenza e sovranit\u00e0.<\/p><p>Ora, i giuristi della Chiesa, ultimamente i giuristi valorosissimi della \u00abCivilt\u00e0 Cattolica\u00bb hanno detto: \u00abMa, un ordinamento giuridico originario, primario, autonomo, indipendente, \u00e8 un ordinamento giuridico sovrano; perch\u00e9 non volete riconoscere questo principio della sovranit\u00e0 dell\u2019ordinamento giuridico della Chiesa?\u00bb.<\/p><p>\u00c8 una questione che fin dal Concordato aveva cominciato ad essere sollevata, perch\u00e9 dopo il Concordato, ad un certo momento, il Ministro Solmi \u2013 che era un giurista, o meglio uno storico del diritto \u2013 lanci\u00f2 una sua formula che non ha avuto fortuna e non l\u2019ha equiparato a Cavour (a parte se la formula cos\u00ec detta cavouriana, come dice l\u2019amico Jacini, \u00e8 di Cavour o di altri). Egli lanci\u00f2 questa formula in un discorso parlamentare: \u00abChiesa libera e sovrana \u2013 Stato libero e sovrano\u00bb.<\/p><p>Ma Mussolini allora, con una di quelle intuizioni generiche e superficiali, che qualche volta aveva anche nel campo giuridico, rispose: \u00abMa qui si spezza in due l\u2019ordinamento sovrano dello Stato, io non concepisco due sovranit\u00e0\u00bb, e Solmi ritir\u00f2 subito obbedientemente la sua formula.<\/p><p>Il Papa Pio XI, al quale non sfugg\u00ec in quel momento nessuna delle questioni che si opponevano da parte di Mussolini, in una lettera che dovremo pi\u00f9 volte citare, perch\u00e9 \u00e8 un documento fondamentale per le nostre ricerche, in quella lettera al Cardinale Gasparri, di cui ha parlato l\u2019amico Calamandrei, rispondeva: \u00abNel Concordato sono in presenza, se non due Stati, certissimamente due sovranit\u00e0 pienamente tali, cio\u00e8 pienamente perfette, ciascuna nel suo ordine, ordine necessariamente determinato dal rispettivo fine.<\/p><p>\u00abOve \u00e8 appena d\u2019uopo soggiungere che l\u2019oggettiva dignit\u00e0 dei fini determina non meno oggettivamente e necessariamente l\u2019assoluta superiorit\u00e0 della Chiesa\u00bb.<\/p><p>Come risolvere il problema della sovranit\u00e0 dell\u2019ordinamento giuridico della Chiesa, che incide e insiste sullo stesso territorio e sugli stessi soggetti della sovranit\u00e0 dello Stato? Questa \u00e8 la difficolt\u00e0. Ed i giuristi della \u00abCivilt\u00e0 Cattolica\u00bb, di fronte a questa difficolt\u00e0 si sono trovati imbarazzati, ma l\u2019hanno a modo loro risolta secondo il criterio dell\u2019ordinamento giuridico esterno, cio\u00e8 hanno detto: l\u2019ordinamento giuridico della Chiesa \u00e8 un ordinamento giuridico esterno, rispetto all\u2019ordinamento statale e, quindi, le interferenze si dovranno regolare in base ad accordi. In altre parole si tratterebbe come se i cittadini italiani fossero cittadini aventi due cittadinanze (\u00e8 un\u2019immagine grossolana ma che pu\u00f2 servire a rendere plastica la questione) e che sono, quindi, soggetti a due ordinamenti statali diversi.<\/p><p>In questo modo, se la formula dell\u2019ordinamento giuridico esterno corrispondesse alla realt\u00e0, a noi il concetto di sovranit\u00e0 della Chiesa cattolica non darebbe ombra, in quanto, trattandosi di ordinamento giuridico esterno, non potrebbe avere influenza sull\u2019ordinamento giuridico interno italiano, se non in quanto questo lo richiamasse e lo adottasse; e allora ogni questione sarebbe vana, sarebbe fuori posto. Senonch\u00e9, giuridicamente, ordinamento giuridico esterno l\u2019ordinamento della Chiesa rispetto allo Stato non \u00e8, e non pu\u00f2 essere. \u00c8 questo il punto. Infatti, gli stessi giuristi della \u00abCivilt\u00e0 Cattolica\u00bb, lo stesso Lener, ad un certo momento, dicono: la molteplicit\u00e0 interna ed esterna degli ordinamenti giuridici, autonomi e sovrani, importa necessariamente la limitazione e, quindi, una definizione diversa della sovranit\u00e0 statuale; e aggiungono che certe limitazioni della sovranit\u00e0 statuale, per il fatto della coesistenza di due ordinamenti giuridici sovrani, sono inevitabili.<\/p><p>Allora non si tratta di un ordinamento giuridico esterno. Incide sugli stessi soggetti, incide anche sulle stesse materie; e sorge cos\u00ec la grossa questione delle \u00abmaterie miste\u00bb, che neanche i giuristi della Civilt\u00e0 Cattolica hanno risolto, in quanto hanno dovuto ammettere e convenire che su questo punto non si poteva non riconoscere una diminuzione della sovranit\u00e0 dello Stato in conseguenza della esistenza di altra sovranit\u00e0. Ordinamento giuridico esterno quindi non \u00e8.<\/p><p>Se il Lener fa ricorso alle teorie della pluralit\u00e0 degli ordinamenti giuridici, poich\u00e9 l\u2019aspetto interessante e nuovo di questa teoria \u00e8 stato quello che riguarda la pluralit\u00e0 degli ordinamenti giuridici interni (la pluralit\u00e0 degli ordinamenti giuridici esterni non \u00e8 mai stata in discussione), con ci\u00f2 riconosce che anch\u2019egli considera l\u2019ordinamento della Chiesa rispetto a quello dello Stato come un ordinamento interno. All\u2019infuori di ogni discussione dottrinale, noi pensiamo che la formula della sovranit\u00e0, attribuita alla Chiesa, sia quanto meno ambigua, perch\u00e9, riferendosi il riconoscimento della sovranit\u00e0 ad un ordinamento giuridico interno, coesistente coll\u2019ordinamento giuridico dello Stato, porta alla conseguenza che, come ordinamento giuridico sovrano, nelle materie che gli sono proprie, pu\u00f2 valere sopra l\u2019altro ordinamento, quello dello Stato.<\/p><p>Quale dei due ordinamenti sovrani dovrebbe valere nelle materie miste? A proposito dei limiti, dei confini vorrei dire, degli ordinamenti giuridici dello Stato e della Chiesa, sono state proposte delle dottrine (\u00e8 vero che non sono accettate, siamo d\u2019accordo), che fanno pensare. Alludo alla dottrina cos\u00ec detta \u00abdella compressione\u00bb, per cui l\u2019ordinamento giuridico canonico sarebbe compresso e limitato dall\u2019ordinamento giuridico statale e tutte le volte che vengano attentati questi limiti, si verificherebbe una espansione naturale dell\u2019ordinamento giuridico canonico nel suo ambito, nell\u2019ambito che gli dovrebbe esser proprio. Se noi adottiamo la formula dell\u2019ordinamento giuridico sovrano della Chiesa \u2013 ed \u00e8 evidente che si tratta di un ordinamento giuridico interno, non esterno \u2013 ci\u00f2 pu\u00f2 portare a delle conseguenze non lievi nel campo delle materie miste ed anche nel campo delle materie non miste.<\/p><p>Per esempio, ora la Chiesa non applica pene corporali neanche nei riguardi dei suoi soggetti e neanche in rapporto alle condanne che emana per i propri soggetti. Ma se domani la Chiesa, per un sacerdote il quale manchi ai suoi doveri, comminasse delle pene corporali, se il suo \u00e8 un ordinamento giuridico sovrano, lo Stato dovrebbe essere tenuto a riconoscerne la sfera di applicazione almeno ai soggetti dalla Chiesa direttamente dipendenti.<\/p><p>Vi \u00e8 anche nel Trattato qualche cosa a questo riguardo.<\/p><p>Infatti l\u2019articolo 23, capoverso, del Trattato dice: \u00abAvranno invece senz\u2019altro piena efficacia giuridica, anche a tutti gli effetti civili, in Italia, le sentenze ed i provvedimenti emanati da autorit\u00e0 ecclesiastiche ed ufficialmente comunicati alle autorit\u00e0 civili, circa persone ecclesiastiche o religiose e concernenti materie spirituali o disciplinari\u00bb. Per\u00f2 il Trattato vale per l\u2019ordinamento giuridico della Chiesa, cos\u00ec come era quando il Trattato fu stipulato.<\/p><p>Una modificazione dell\u2019ordinamento giuridico della Chiesa, posteriore al Trattato, potrebbe anche portare alla conseguenza della non applicazione del capoverso dell\u2019articolo 23. Ma quando invece si riconoscesse la sovranit\u00e0 dell\u2019ordinamento giuridico della Chiesa, \u00e8 da discutere se le conseguenze non sarebbero diverse e peggiori.<\/p><p>Noi pensiamo che la formula del riconoscimento dell\u2019ordinamento giuridico sovrano della Chiesa cattolica, non sia opportuna. Io parlo sulla linea dell\u2019opportunit\u00e0 politica. A parte potremo discutere a lungo se la formula \u00e8 esatta o non \u00e8 esatta. Pu\u00f2 darsi che in definitiva la tesi dei giuristi della \u00abCivilt\u00e0 Cattolica\u00bb abbia successo o non abbia successo. Lasciamo da parte la discussione teorica. Noi affermiamo che non desideriamo formule le quali importino comunque una diminuzione, una limitazione, un pericolo per la sovranit\u00e0 dello Stato nel suo ordinamento giuridico interno. Noi desideriamo che l\u2019ordinamento giuridico della Chiesa valga nell\u2019ordinamento giuridico interno dello Stato, in quanto la volont\u00e0 dello Stato lo richiami. Ecco, perch\u00e9 sono contrario, anche oltre alle ragioni dette dall\u2019onorevole Calamandrei, che pienamente condivido, a questa prima parte dell\u2019articolo 5 e proporr\u00f2 \u2013 veramente un po\u2019 tardi, ma dieci colleghi con me lo sottoscriveranno \u2013 un emendamento in questo senso: \u00abLo Stato riconosce l\u2019indipendenza della Chiesa cattolica nel suo ordinamento giuridico interno\u00bb.<\/p><p>Punto e basta. E con questo punto e basta passo a discutere dell\u2019altro comma dell\u2019articolo 5 \u2013 o 7 \u2013, cio\u00e8 dell\u2019inserzione nella Costituzione dei Patti Lateranensi.<\/p><p>Si \u00e8 detto da pi\u00f9 parti e non lo ripeter\u00f2 \u2013 perch\u00e9 ho detto che voglio cercare di non ripetere, o di ripetere il meno possibile quello che \u00e8 stato gi\u00e0 da altri esposto \u2013 si \u00e8 detto che questo richiamo ai Patti Lateranensi importa la cristallizzazione, l\u2019inserzione dei Patti Lateranensi nella Costituzione. Questo a me sembra evidente. Senonch\u00e9, alla tesi muove obbiezioni, acutamente, come sempre, il nostro collega onorevole Mortati, in un articolo che \u00e8 stato pubblicato questa mattina sul giornale <em>II Popolo<\/em>.<\/p><p>Dice Mortati: \u00abOccorre mettere in rilievo la necessit\u00e0 di precisare la correlazione tra il primo e il secondo comma dell\u2019articolo 5, in modo da ricavare l\u2019esatto significato di questo e mostrare la fallacia dell\u2019opinione espressa, oltre che dall\u2019onorevole Calamandrei, da molti altri, secondo la quale dovrebbe ritenersi operata una recezione nella Costituzione dal contenuto dei Patti e, quindi, una trasformazione in costituzionali delle singole loro disposizioni. Quello che invece \u00e8 assunto nella Costituzione \u00e8 solo il principio concordatario, non i singoli Patti in cui questo \u00e8 attuato e svolto\u00bb.<\/p><p>Mortati, insomma, nega che col dire \u00abI loro rapporti son\u00f2 regolati dai Patti Lateranensi\u00bb, si sia operata una recezione dei Patti Lateranensi, nella loro struttura complessa, nella Carta costituzionale. E siccome Mortati \u00e8 un acuto giurista, egli si propone subito l\u2019osservazione che la nostra tesi \u00e8 confermata appieno da ci\u00f2 che segue:<\/p><p>\u00abQualsiasi modificazione dei Patti, bilateralmente accettata, non richiede procedimento di revisione costituzionale\u00bb.<\/p><p>Il che vuol dire che, se non vi fosse questa norma, per modificare i Patti sarebbe necessaria la revisione costituzionale. Ed allora essi Patti fanno parte della Costituzione.<\/p><p>Questa obiezione \u00e8 evidente; del resto, anche se non fosse stata evidente, l\u2019onorevole Mortati, con la sua acutezza, se la sarebbe formulata lo stesso.<\/p><p>Egli dice: \u00abL\u2019averlo espressamente indicato nel secondo comma \u00e8 un errore di tecnica legislativa, che ha contribuito ad ingenerare il grosso equivoco, che si cerca di chiarire\u00bb.<\/p><p>Allora, amico onorevole Lucifero, tu che hai voluto quell\u2019aggiunta, non trovi buona accoglienza n\u00e9 da una parte n\u00e9 dall\u2019altra. Tutti ti dicono che \u00e8 stato un male; ma io credo che avevi ragione tu; e cio\u00e8: l\u2019avere richiamati in questo modo i Patti lateranensi nella Costituzione significa averli inseriti nella Costituzione stessa.<\/p><p>La teoria dell\u2019onorevole Mortati \u00e8, s\u00ec, acuta ed intelligente, ma non soddisfa.<\/p><p>Del resto, se soddisfacesse, il suo articolo porterebbe ad altre interessanti conseguenze.<\/p><p>Egli dice: \u00abOra, chiarito il significato dell\u2019articolo 5, \u00e8 facile argomentare che gli effetti che si sono voluti conseguire si otterrebbero anche se si rinunziasse a fare menzione dei Patti Lateranensi e si adottasse una delle varie formule suggerite ed approvate, come quella dei Patti concordati\u00bb.<\/p><p>Ed allora, perch\u00e9 voi, democratici cristiani, non volete la dizione dei Patti concordati?<\/p><p>La sola conseguenza logica \u00e8 infatti questa: se non vi \u00e8 in voi il proposito e la volont\u00e0 di inserire nella Costituzione, come norme costituzionali, i Patti lateranensi, allora accettate una delle opportune formule transattive proposte.<\/p><p>Voi non l\u2019accettate; perch\u00e9 sapete che la vostra formula ha valore maggiore e diverso. Trattato e Concordato, secondo me, con questa formula vengono inclusi nella Costituzione.<\/p><p>Dice l\u2019onorevole Mortati che non \u00e8 vero.<\/p><p>Allora, scusate, perch\u00e9, se non \u00e8 vero, non consentite alla formula pi\u00f9 chiara, che non lascia dubbi, che non consente equivoci?<\/p><p>Se la vostra intenzione non \u00e8 quella che io vi attribuisco, allora \u00e8 facile trovare una locuzione che dimostri che non si vuole inserire nella Costituzione i Patti lateranensi.<\/p><p>L\u2019articolo 5 \u2013 o 7 \u2013 importa dunque l\u2019inserzione del Trattato e del Concordato nella Costituzione, con tutte le conseguenze; a cominciare dall\u2019articolo 1 del Trattato il quale richiama il principio dello Statuto albertino che \u00abla religione cattolica apostolica romana \u00e8 la sola religione dello Stato\u00bb.<\/p><p>L\u2019articolo 1 dello Statuto aveva avuto una lunga evoluzione perch\u00e9, mentre in realt\u00e0 affermava il principio dello Stato confessionale, attraverso la formazione delle varie leggi successive, considerata quella Costituzione flessibile e quindi modificabile da leggi posteriori senza bisogno di variazione costituzionale, un po\u2019 alla volta era stato eroso, era stato cambiato, aveva perso il significato primitivo.<\/p><p>L\u2019articolo 1 aveva sub\u00ecto un processo di demolizione, che \u00e8 stato descritto da molti giuristi, e che aveva portato all\u2019abrogazione, alla non influenza nella legislazione positiva del principio in esso consacrato. Parlo di principio, non di norma, perch\u00e9 ricordo che lo Jemolo ha sostenuto che l\u2019articolo 1 dello Statuto non conteneva una vera e propria norma giuridica, e quindi non era possibile parlare n\u00e9 di abrogazione, n\u00e9 di desuetudine. Ma il principio era stato successivamente modificato e trasformato, tanto che i giuristi si domandavano quale era ormai il carattere dello Stato italiano che non era pi\u00f9 Stato confessionale; ed ecco poi il Ruffini parlare di \u00abgiurisdizionalismo separatista\u00bb, e lo Schiappoli parlare di \u00abseparatismo giurisdizionalista\u00bb con un\u2019accentuazione della parola separatismo precedente a giurisdizionale; ed ecco altri ancora parlare di \u00abnuovo giurisdizionalismo italiano\u00bb, non nel senso del vecchio giurisdizionalismo, ma secondo un principio diverso e pi\u00f9 accettabile da parte di tutti.<\/p><p>Insomma questo articolo 1 dello Statuto si era progressivamente trasformato e annullato, fino al Trattato Lateranense. Perch\u00e9 nel Trattato, riaffermandosi che la religione cattolica apostolica romana \u00e8 la sola religione dello Stato, si cre\u00f2 lo Stato confessionale, si volle creare lo Stato confessionale. Non lo dico io, lo dice il Concordato, poi lo dicono tutti.<\/p><p>Don Luigi Sturzo ha scritto un libro <em>L\u2019\u00e9glise et l\u2019\u00e9tat<\/em>, che \u00e8 stato pubblicato in francese, tradotto dal manoscritto inedito italiano. Perci\u00f2 non ha avuto in Italia \u2013 anche perch\u00e9 \u00e8 un\u2019edizione non troppo facile a trovare \u2013 quella diffusione che meritava, perch\u00e9 \u00e8 un libro notevolissimo dal punto di vista storico, giuridico e politico.<\/p><p>In questo libro, a un certo punto, parlandosi della Conciliazione e delle sue conseguenze, Don Luigi Sturzo dice: \u00abIl Vaticano si sforz\u00f2 di dare allo Stato italiano l\u2019impronta cattolica per assicurarsi che la religione cattolica sarebbe effettivamente, e non solo di nome, religione dello Stato. Tuttavia, se i termini del Concordato sono, prima di tutto, di carattere confessionale, lo spirito dello Stato fascista non \u00e8 rimasto alterato, e il suo capo ha tentato con astuzia e con audacia di screditare questo confessionalismo che la stampa del mondo intero vantava, esaltando il nuovo Costantino che aveva dato la pace alla Chiesa\u00bb.<\/p><p>E infatti quando Mussolini, con uno di quei tratti da giocoliere che gli erano propri, si accorse di una certa insurrezione che si manifestava da molte parti per le conseguenze dei Patti Lateranensi e per la creazione dello Stato confessionale, non si limit\u00f2 a far scrivere quel libro di Morello (Rastignac) <em>Il dissidio dopo la Conciliazione<\/em> che tutti si sono meravigliati sia stato pubblicato in quel momento \u2013 e la pubblicazione non si spiega se non considerando che la pubblicazione fosse gradita a chi poteva proibirla \u2013 ma in due discorsi successivi al Parlamento, ha cercato di togliere con una mano quello che aveva dato con l\u2019altra. Ha cercato \u2013 quanto meno \u2013 di non accentuare il confessionalismo dello Stato. Ma quello che c\u2019era nel Concordato non poteva pi\u00f9 toglierlo: ed era abbastanza, ed era troppo.<\/p><p>Senonch\u00e9 Papa Pio XI rispose immediatamente, punto per punto, in quella lettera al cardinale Gasparri, a cui ho prima fatto ricorso perch\u00e9 costituisce un documento di singolarissima importanza per spiegare la portata del Trattato. Io vi legger\u00f2 qualche cosa che l\u2019onorevole Calamandrei non vi ha letto. Dice il Papa: \u00abCulti tollerati, permessi, ammessi: non saremo noi a far questione di parole; la questione viene del resto non inelegantemente risolta, distinguendo fra il testo statutario e il testo puramente legislativo; quello per se stesso pi\u00f9 teorico e dottrinale e dove sta meglio \u00abtollerati\u00bb; questo inteso alla pratica e dove pu\u00f2 stare anche \u00abpermessi\u00bb e \u00abammessi\u00bb, purch\u00e9 per\u00f2 sia e rimanga chiaramente e lealmente inteso che la religione cattolica \u00e8, e solo essa, secondo lo Statuto e i Trattati, la religione dello Stato, con le logiche e giuridiche conseguenze di una tale situazione di diritto costitutivo, segnatamente in ordine alla propaganda&#8230;<\/p><p>\u00abPi\u00f9 delicata questione ci si presenta quando, con tanta insistenza, si parla di non menomata libert\u00e0 di coscienza e di piena libert\u00e0 di discussione. Non \u00e8 possibile che siasi inteso libert\u00e0 assoluta di discussione, comprese cio\u00e8 quelle forme di discussione che possono facilmente ingannare la buona fede di lettori poco illuminati e che facilmente diventano invece simulate forme di una propaganda non meno facilmente dannosa alla religione dello Stato e, per ci\u00f2 stesso, anche allo Stato, e proprio in quello che ha di pi\u00f9 sicuro la tradizione del popolo italiano e di essenziale la sua unit\u00e0\u00bb.<\/p><p>E segue quello che ha gi\u00e0 letto l\u2019onorevole Calamandrei e che conviene ripetere: \u00abAnche meno ammissibile poi ci sembra che si sia inteso di assicurare intatta, assoluta libert\u00e0 di coscienza; tanto varrebbe allora dire che la creatura non \u00e8 soggetta al creatore, tanto varrebbe legittimare ogni formazione, o piuttosto deformazione delle coscienze anche le pi\u00f9 criminose e socialmente disastrose. Se si vuol dire che la coscienza sfugge ai poteri dello Stato, se si intende di riconoscere, come si riconosce, che, in fatto di coscienza, competente \u00e8 la Chiesa, ed essa sola, in forza del mandato divino, viene, per ci\u00f2 stesso riconosciuto che in uno Stato cattolico la libert\u00e0 di coscienza e di discussione debbono intendersi e praticarsi secondo la dottrina e la legge cattolica\u00bb.<\/p><p>Questa \u00e8 l\u2019interpretazione che un\u2019altissima autorit\u00e0, quella di Pio XI, ha dato al Trattato, e ha dato con meditata parola, con altezza di pensiero, secondo il suo punto di vista e secondo quella che \u00e8 la sua posizione di Papa, di capo della Religione cattolica, di rappresentante della Divinit\u00e0 in terra.<\/p><p>Trattato dunque che forma in Italia uno Stato confessionale, con tutte le conseguenze. Non vi \u00e8 dubbio. E il Concordato infatti risponde appieno a questa premessa.<\/p><p>Anche se, in fatto, la legge fascista parla di culti \u00abammessi\u00bb e non \u00abtollerati\u00bb \u2013 e ci\u00f2 si deve indubbiamente considerare come un progresso, \u2013 \u00e8 anche vero per\u00f2 che la parola \u00abammessi\u00bb significa ancor essa una condizione deteriore. Perch\u00e9, insomma, la \u00abreligione dello Stato\u00bb porta come conseguenza che una religione ha posizione preminente sulle altre; che vi \u00e8 una religione che sta al di sopra e le altre che si trovano in una posizione deteriore e subordinata. \u00c8 tutto il travaglio del secolo XIX, questo. Ma in materia di libert\u00e0 di coscienza e di religione, ha il diritto la maggioranza \u2013 qualunque essa sia \u2013 di imporre alla minoranza il proprio volere? Ha il diritto di permeare lo Stato della propria idea religiosa, anche se \u00e8 l\u2019idea della quasi totalit\u00e0 dei cittadini, siano o no in realt\u00e0 praticanti? Questo \u00e8 il punto. Se si ammette che la libert\u00e0 di coscienza e di religione va intesa nel senso che questo diritto, da parte della maggioranza, qualunque essa sia, non c\u2019\u00e8, allora il principio dell\u2019uguaglianza, della parit\u00e0 delle varie religioni, \u00e8 assoluto. E non vi pu\u00f2 essere una legge dello Stato che crea ad un culto una posizione superiore, di fronte ad una posizione deteriore degli altri culti. Questo \u00e8 il nostro principio, questa \u00e8 la nostra affermazione.<\/p><p>Religione dello Stato vuol dire \u2013 e lo ha dimostrato lo Jemolo nelle sue lezioni del 1945-46 \u2013 appunto che una religione prevale, che non vi \u00e8 parit\u00e0 per le religioni, e con ci\u00f2 vien violata nella sua essenza la libert\u00e0 di religione e di coscienza. Da noi le religioni non sono in condizioni di parit\u00e0: i culti ammessi sono in una posizione inferiore. La legge sui culti ammessi ha un principio all\u2019articolo 1 che sembrerebbe tale da garantire la libert\u00e0 di coscienza e di religione: \u00abSono ammessi nel Regno culti diversi dalla religione cattolica apostolica romana, purch\u00e9 non professino princip\u00ee e non seguano riti contrari all\u2019ordine pubblico e al buon costume. L\u2019esercizio anche pubblico di tali culti \u00e8 permesso\u00bb. Per\u00f2, quale applicazione \u00e8 stata fatta di questa legge fascista in concreto? La giurisprudenza delle nostre Corti giudiziarie non \u00e8 un monumento di spirito liberale in questa materia. Del resto la storia della giurisprudenza \u00e8 raccontata in quel volumetto del consigliere di Cassazione Piacentini, <em>Nel decennale dei culti ammessi<\/em>, che va letto e meditato. Una sentenza della Corte di appello di Roma dice che, poich\u00e9 vi \u00e8 una religione dello Stato, la quale ha una posizione superiore alle altre, non \u00e8 permessa la propaganda del culto evangelico.<\/p><p>E, per esempio, io ho narrato anche altrove, e non vorrei ripetermi \u2013 ma forse vale la pena di farlo \u2013 che quando recentemente una Chiesa Valdese di Livorno invoc\u00f2 la legge che autorizza la ricostruzione delle chiese demolite dai bombardamenti a cura dello Stato, il Provveditorato alle opere pubbliche della Toscana rispose: \u00abNo, badate, quella legge riguarda soltanto le Chiese cattoliche, non le chiese valdesi\u00bb.<\/p><p>BUONOCORE. E diceva bene.<\/p><p>CEVOLOTTO. E poteva dir bene, ma \u00e8 appunto perch\u00e9 diceva bene che, secondo noi, diceva male, nel senso che non avrebbe dovuto essere cos\u00ec.<\/p><p>BUONOCORE. Le altre non sono chiese. (<em>Commenti<\/em>).<\/p><p>CEVOLOTTO. L\u2019articolo 406 del Codice penale \u00e8 gi\u00e0 stato citato: pene minori per chi offende i culti ammessi in confronto delle pene stabilite per chi offende la religione dello Stato.<\/p><p>Ma il Concordato non \u00e8 di per se stesso l\u2019applicazione del principio di uno Stato confessionale?<\/p><p>Voi ricorderete quanto ha detto l\u2019onorevole Condorelli sull\u2019articolo 5: egli \u00e8 stato l\u2019unico oratore \u2013 al di l\u00e0 degli stessi democristiani \u2013 che ha difeso l\u2019articolo 5. Ricorderete che egli disse: ma voi mandereste i vostri figliuoli a scuola da uno scomunicato?<\/p><p>Ora, nemmeno io ho mai avuto simpatia per i preti spretati, quando sono spretati per ragioni di indegnit\u00e0; ma che cosa ha da fare questo con l\u2019intima tragedia di un altissimo spirito, quale \u00e8 stato Roberto Ardig\u00f2, col tormento di una vita purissima, che ha dovuto rinunciare alla fede \u2013 che era forse la sua speranza \u2013 per ragione del suo pensiero? E voi vorreste, ad un uomo di questa altezza, negare la cattedra che tanto degnamente ha tenuto e ha onorato? E non voglio parlare di altri; ma poich\u00e9 l\u2019articolo 5 si riferiva anche a casi contingenti, quando Mussolini, con uno di quei tratti da giocoliere che erano nel suo metodo, cerc\u00f2 di togliere anche qui ci\u00f2 che aveva dato, e di sostenere che l\u2019articolo 5 non aveva effetto retroattivo, Papa Pio XI gli rispose che per la sostanza di una vera ed effettiva forza retroattiva stavano lo spirito e la lettera degli articoli, stavano le reali e documentate discussioni svoltesi nel corso delle trattative. E Mussolini dovette togliere la cattedra a Ernesto Buonaiuti.<\/p><p>Per quanto riguarda l\u2019articolo 36, esso dice che l\u2019Italia considera fondamento e coronamento della istruzione pubblica l\u2019insegnamento della dottrina cristiana secondo la forma ricevuta dalla tradizione cattolica.<\/p><p>Qui non \u00e8 questione dell\u2019insegnamento catechistico nelle scuole; qui \u00e8 questione di informare tutta l\u2019istruzione pubblica al principio della religione cattolica, \u00e8 questione di dare un tono a tutta l\u2019istruzione pubblica impartita nelle scuole dallo Stato. \u00c9 quindi questione di libert\u00e0 e di parit\u00e0, perch\u00e9 cos\u00ec un genitore protestante non pu\u00f2 non mandare i suoi figli ad una scuola nella quale l\u2019insegnamento non sia informato ai princip\u00ee della religione cattolica; un genitore ebreo non pu\u00f2 non mandare il figlio ad una scuola diversa dalla sua dottrina. La scuola deve essere neutra \u2013 secondo la nostra concezione \u2013 per rispetto alla libert\u00e0 di tutti i cittadini. Anche qui, se ci fossero stati dubbi, si sono venuti subito chiarendo. Al primo tentativo di sostenere che la scuola dovesse restare quella che era rispose immediatamente Pio XI parlando agli allievi del collegio di Mondragone, e disse: \u00abLa facolt\u00e0 dell\u2019educazione spetta anzitutto al padre e alla madre, e spetta loro in maniera inderogabile, ineluttabile e insurrogabile. Lo Stato, poi, non pu\u00f2 e non deve disinteressarsi dell\u2019educazione dei cittadini, ma soltanto per porgere aiuto in tutto ci\u00f2 che la famiglia non potrebbe darsi da s\u00e9. Lo Stato non pu\u00f2 disinteressarsi della educazione ed \u00e8 necessario che esso possa aiutare, perfezionare l\u2019azione della famiglia, per corrispondere pienamente ai desideri del padre e della madre, per rispettare soprattutto il diritto divino della Chiesa. In certo modo si pu\u00f2 dire che esso \u00e8 chiamato a completare l\u2019opera della famiglia e della Chiesa\u00bb.<\/p><p>Le stesse cose ripeteva \u2013 con maggior rigore \u2013 nella lettera al Cardinal Gasparri: \u00abDeve ancora necessariamente essere riconosciuto che il mandato educativo non spetta allo Stato, ma alla Chiesa, e che lo Stato non pu\u00f2 impedire o menomare l\u2019esercizio di tale mandato educativo che deve ispirarsi al tassativo insegnamento della verit\u00e0 religiosa\u00bb. Non si tratta del solo catechismo; tutta l\u2019istruzione deve essere improntata alle direttive della Chiesa cattolica. Questa \u00e8 la portata dell\u2019articolo 36.<\/p><p>Il matrimonio. Qui non \u00e8 soltanto questione di ricezione dell\u2019istituto del matrimonio cattolico nel diritto civile italiano; vi \u00e8 qualche cosa di pi\u00f9; vi \u00e8 una rinuncia da parte dello Stato ad una delle sue pi\u00f9 gelose prerogative, la giurisdizione, il potere e dovere di rendere giustizia. L\u2019articolo 34 recita: \u00abLo Stato italiano, volendo ridonare all\u2019istituto del matrimonio, che \u00e8 base della famiglia, dignit\u00e0 conforme alle tradizioni cattoliche del suo popolo, riconosce al sacramento del matrimonio, disciplinato dal diritto canonico, gli effetti civili\u00bb. Dunque, il matrimonio regolato dal Codice civile cede al matrimonio canonico; il diritto del matrimonio \u00e8 il diritto canonico. Da questo sono regolati i casi di nullit\u00e0. Nullit\u00e0 non \u00e8 una parola esatta, perch\u00e9 nel diritto della Chiesa non vi \u00e8 propriamente il concetto di nullit\u00e0 del matrimonio, vi \u00e8 semplicemente il fatto se si \u00e8 perfezionato o no il sacramento e quindi il vincolo. Il riconoscimento, quindi, se il vincolo si \u00e8 formato o no, salvo la dispensa dal matrimonio rato e non consumato, che \u00e8 un\u2019altra cosa e che non ha niente a che fare con la nullit\u00e0 o inesistenza del matrimonio per impotenza che esiste sia nel matrimonio canonico che nel matrimonio civile, ma con diversa concezione, perch\u00e9 nel matrimonio civile si ha riguardo all\u2019impotenza <em>coeundi<\/em>, mentre nel matrimonio religioso si ha riguardo all\u2019incapacit\u00e0 assoluta, non nel senso di mancata funzione degli organi atti alla consumazione del matrimonio, ma della mancata funzione degli organi che presiedono alla procreazione (ad esempio, la mancanza delle glandole seminali), che pu\u00f2 portare alla carenza del vincolo per mancanza di un fine primario delle nozze quale quello di avere la prole.<\/p><p>Quindi diversit\u00e0 anche di struttura, che allarga i casi di inesistenza del matrimonio.<\/p><p>Poi rinuncia da parte dello Stato alla giurisdizione sul matrimonio. E questo \u00e8 grave.<\/p><p>Le cause concernenti la nullit\u00e0 o inesistenza del matrimonio, nonch\u00e9 la dispensa dal matrimonio rato e non consumato sono riservate alla competenza degli organi giurisdizionali ecclesiastici; quindi lo Stato non ha pi\u00f9 giurisdizione sul matrimonio celebrato col rito cattolico.<\/p><p>E questo \u00e8 confermato dall\u2019ultimo capoverso dell\u2019articolo 34 che ha grande significato: \u00abQuanto alle cause di separazione personale, la Santa Sede consente che siano giudicate dall\u2019autorit\u00e0 giudiziaria civile\u00bb. Se lo Stato italiano, con i suoi tribunali, pu\u00f2 pronunciare la separazione legale dei coniugi \u00e8 per benigna concessione della Chiesa cattolica.<\/p><p>Prendete questo articolo 34, con la rinuncia cos\u00ec grave, e confrontatelo con la legge sui culti ammessi:<\/p><p>\u00abIl matrimonio celebrato davanti a qualunque ministro di uno dei culti indicati nel precedente articolo 3 produce dal giorno della celebrazione gli stessi effetti del matrimonio celebrato davanti all\u2019ufficiale dello stato civile quando siano osservate le disposizioni degli articoli seguenti\u00bb. Per questi casi il matrimonio \u00e8 il matrimonio del diritto civile, per questi, le cause di nullit\u00e0 sono quelle del Codice civile, per questi, chi giudica della nullit\u00e0 \u00e8 il giudice dello Stato italiano. Il matrimonio religioso ha valore per la coscienza e per la fede, ma quello che vale per lo Stato \u00e8 il matrimonio civile che assieme con quel matrimonio religioso si \u00e8 celebrato. Ecco quindi che se, per esempio, vi \u00e8 un diritto, anch\u2019esso primario, anch\u2019esso originario, multimillenario, come la legge ebraica, la quale ammette il ripudio e quindi praticamente il divorzio, i cittadini ebrei che hanno celebrato il matrimonio ebraico, non hanno per\u00f2 la possibilit\u00e0 di far valere questa loro legge, perch\u00e9 il loro matrimonio \u00e8 regolato dal Codice civile. Evidente riesce la disparit\u00e0 di trattamento, come conseguenza dello Stato confessionale. E potrei continuare. L\u2019amico onorevole Jacini dice: Ma, vi sono delle disposizioni del Concordato che appariscono sfavorevoli per la Chiesa, eppure noi le accettiamo; nessuno domanda che vengano modificate. Egli cita, per esempio, la disposizione che proibisce agli ecclesiastici di appartenere a partiti politici.<\/p><p>Ma forse l\u2019amico Jacini non \u00e8 stato del tutto esattissimo, perch\u00e9 l\u2019articolo 43, ultimo capoverso, dice: \u00abLa Santa Sede prende occasione della stipulazione del presente Concordato \u2013 osservate: non stipula, non conviene, ma prende occasione, per suo conto \u2013 per rinnovare a tutti gli ecclesiastici e religiosi d\u2019Italia il divieto di iscriversi (e non soltanto di iscriversi) e \u00abmilitare\u00bb in qualsiasi partito politico\u00bb.<\/p><p>La Chiesa, nella sua sapienza, ha voluto e creduto di confermare anche nel Concordato, come proprio ordine spontaneo, che i suoi religiosi sono da lei obbligati a non iscriversi e a non militare in partiti politici.<\/p><p>Che poi prelati alti e bassi, vescovi o parroci, in occasione delle recenti lotte elettorali, non abbiano tenuto conto, n\u00e9 del comando, e neanche della riaffermazione del comando nel Concordato, questa \u00e8 un\u2019altra materia ed \u00e8 faccenda di pratica politica quotidiana, che non interessa in questo dibattito.<\/p><p>Inserendo nella Costituzione questo Trattato e questo Concordato, noi riaffermiamo il carattere confessionale dello Stato con tutte le sue conseguenze. Viene in acconcio di sottolineare quello che diceva l\u2019onorevole Mortati, il quale, facendo un\u2019osservazione piena di spirito, osservava: \u00abSe la democrazia cristiana insiste per l\u2019esplicita menzione del Patto, ci\u00f2 deriva dalla equivocit\u00e0 di contegno di molti avversari, che mentre da un lato affermano che non intendono procedere alla denuncia di esso, dall\u2019altro insorgono contro simili clausole da essi ritenute inaccettabili. Se la riserva si riferisce al proposito di promuovere intese che dovranno giungere al riconoscimento consensuale di tali clausole, allora la nostra posizione non si differenzia da quella degli avversari; se poi invece essi celano il proposito di fare a meno degli Accordi, servono a giustificare la nostra insistenza nel richiedere quelle precisazioni, affinch\u00e9 in avvenire non si faccia a chiara lettera oscura glossa\u00bb.<\/p><p>Egli per\u00f2 lealmente confessa che dal suo punto di vista, anche l\u2019inserzione di una formula come quella proposta dall\u2019onorevole Togliatti \u2013 patti concordatari \u2013 sarebbe garanzia sufficiente.<\/p><p>Per\u00f2 domanda a noi delle spiegazioni: Voi dite che non avete intenzione di attaccare il Trattato e il Concordato; ma d\u2019altra parte insorgete e criticate sia il Trattato che il Concordato. Dove volete andare a finire? Dove mirate? Noi rispondiamo con la pi\u00f9 assoluta franchezza: Noi siamo positivi, viviamo nella realt\u00e0, non abbiamo intenzione di fare quello che forse in questo momento non si potrebbe fare, ma che in ogni caso non sarebbe politicamente opportuno n\u00e9 di fare n\u00e9 di tentare. Noi additiamo i difetti del Concordato e i difetti del Trattato. Diciamo che vi sono, specialmente nel Concordato, patti che secondo noi vanno modificati, ma non intendiamo con questo di affermare che sia proprio urgente di promuovere una revisione del Concordato, e soprattutto non abbiamo nessuna intenzione di assumere un atteggiamento che possa comunque significare volont\u00e0 unilaterale di modifiche senza l\u2019accordo con l\u2019altra parte. Non vogliamo per\u00f2 rendere impossibili queste trattative, questi accordi, e nemmeno renderli pi\u00f9 difficili.<\/p><p>Ora, voi capite che la modifica di alcuni di questi patti sar\u00e0 inevitabilmente un processo di discussioni, di accordi, di comprensione reciproca. Arrivo a dire che molte cose si potranno modificare senza bisogno di toccare esplicitamente il Trattato e il Concordato. Su molti casi singoli saranno possibili delle intese anche senza alterare la lettera del Trattato e del Concordato. Gi\u00e0 basta non inserire il Trattato e il Concordato nella Costituzione, perch\u00e9 anche l\u2019articolo 1 del Trattato abbia una consistenza ed una portata come principio, completamente diverse. Basta non inserire questo articolo 1 nella Costituzione perch\u00e9 si possa poi, non dir\u00f2 resistere, perch\u00e9 non sar\u00e0 il caso, ma non subire neanche la sollecitazione dall\u2019altra parte di spingere la legislazione italiana nel senso confessionale. Vi \u00e8 un articolo del Concordato \u2013 l\u2019articolo 29 \u2013 che dice a questo proposito: \u00abLo Stato italiano rivedr\u00e0 la sua legislazione in quanto interessa la materia ecclesiastica, al fine di riformarla ed integrarla per metterla in armonia con le direttive alle quali si ispira il Trattato stipulato con la Santa Sede e il presente Concordato\u00bb. Segue una elencazione esemplificativa, la quale sembra confermare che si tratta della legislazione che interessa la materia ecclesiastica. Ma voi capite che \u00abin quanto interessa la materia ecclesiastica\u00bb \u00e8 termine un po\u2019 vago. Per esempio, il matrimonio interessa la materia ecclesiastica? Certamente la Chiesa risponder\u00e0 di s\u00ec: \u00e8 un sacramento. Se i Patti Lateranensi non vengono a far parte della Costituzione, non diventano leggi costituzionali, su molti punti, anche senza bisogno di ricorrere a denunce che nessuno vuole, saranno possibili le intese. Ma non possiamo togliere allo Stato la facolt\u00e0 di trattare senza trovarsi di fronte ad una norma che dice: se non raggiungete l\u2019accordo nessuna modificazione \u00e8 lecita. La Chiesa ben potrebbe irrigidirsi in una posizione assoluta, dicendo: voi nella Costituzione avete riaffermato il carattere confessionale dello Stato, voi avete riconosciuto che il Trattato ed il Concordato non si modificano che d\u2019accordo con me. Io non mi muovo, e non consento modificazione alcuna.<\/p><p>Questo pericolo noi dobbiamo evitare, non altro. Non vogliamo rinnovare lotte che sono ormai fuori del nostro tempo. L\u2019onorevole Nenni diceva: Mi preme di pi\u00f9 una qualunque riforma nel campo agrario, economico o sociale che non tutte queste formule costituzionali.<\/p><p>Ed io dico: Nenni pu\u00f2 avere ragione, ma badate \u2013 e questa \u00e8 la mia conclusione, perch\u00e9 non vorrei abusare troppo del tempo che mi concede il Presidente \u2013 badate che andiamo incontro a un grave pericolo. Se voi inserite nella Carta costituzionale il Trattato, voi ponete le basi della prossima lotta, non dir\u00f2 di religione, che non c\u2019\u00e8 mai stata in Italia, ma della prossima lotta clericale e anticlericale. Voi, creando uno Stato confessionale, fate del clericalismo; sorger\u00e0 l\u2019anticlericalismo dall\u2019altra parte, inevitabilmente, con tutte le deformazioni, anche le peggiori, anche quelle che noi non vorremmo mai perch\u00e9 ci ripugnano. Ci sar\u00e0 di nuovo non una guerra di religione \u2013 la religione \u00e8 sempre stata assolutamente libera in Italia anche nei tempi del pi\u00f9 accesso anticlericalismo, anche quando la Chiesa combatteva l\u2019unit\u00e0 d\u2019Italia e la Santa Sede combatteva lo Stato italiano \u2013 ma ci sar\u00e0 di nuovo la lotta contro la Chiesa politica da parte dei nuovi anticlericali e la responsabilit\u00e0 ricadr\u00e0 tutta su di voi. Se voi volete creare uno Stato confessionale, voi andate incontro a questo pericolo. Noi ve lo additiamo e vi diciamo: cercate di superare questa posizione che, anche per voi, \u00e8 una posizione sorpassata. Non insistete in formule che non hanno ragione di essere. Parlare di \u00abpace religiosa\u00bb \u00e8 un non senso, da noi, dove guerra religiosa non c\u2019\u00e8 stata mai.<\/p><p>Mussolini accett\u00f2 il Concordato, cos\u00ec gravoso per lo Stato italiano, perch\u00e9 voleva arrivare a qualunque costo alla conciliazione. Quando Vittorio Emanuele Orlando tratt\u00f2 col Cardinale Cerretti, si pens\u00f2 anche allora di costituire lo Stato della Citt\u00e0 del Vaticano, ma non si parl\u00f2 di Concordato. Il Concordato sarebbe venuto dopo e sarebbe venuto in altre condizioni e la Chiesa non avrebbe osato chiedere a Orlando quello che ha preteso da Mussolini, perch\u00e9 sapeva che a tutto si sarebbe adattato.<\/p><p>Non insistete in Patti che sono stati conclusi in una posizione specialissima, da un Governo che non rappresentava l\u2019Italia e che voleva raggiungere il suo scopo al di fuori di quella che era la situazione politica reale anche contro gli interessi supremi dello Stato. Malgrado questo si \u00e8 raggiunta felicemente la soluzione della questione romana, e ben sia; \u00e8 una liberazione per tutti; ma non create al posto di quella questione, un\u2019altra questione che potrebbe ancora dividere l\u2019Italia. (<em>Applausi a sinistra<\/em>).<\/p><p>Presidenza del Vicepresidente TARGETTI<\/p><p>PRESIDENTE. \u00c8 iscritto a parlare l\u2019onorevole Dossetti. Ne ha facolt\u00e0.<\/p><p>DOSSETTI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, mentre mi accingo al grave compito di concludere questo importante dibattito intorno ai l\u2019articolo 5 del progetto di Costituzione, mi torna alla mente una frase di Disraeli che l\u2019onorevole Presidente della Commissione dei 75 ci ha di frequente ricordata durante i nostri lavori. A proposito della efficacia delle discussioni parlamentari, disse un giorno Disraeli che durante la sua carriera politica aveva ascoltato infiniti discorsi, che pochissimi gli avevano fatto cambiare opinione, che nessuno gli aveva fatto modificare il voto. E naturalmente questo ricordo accentua un certo senso di scetticismo e di sfiducia sulla mia possibilit\u00e0 di determinare un mutamento nelle convinzioni e tanto pi\u00f9 nelle deliberazioni dei colleghi che hanno criticato l\u2019articolo 5.<\/p><p>D\u2019altra parte il mio compito \u00e8, in qualche modo, facilitato dal fatto che io \u2013 per rispondere alle obiezioni tecniche e politiche sollevate durante questo dibattito \u2013 non ho da costruire un complesso edificio logico, ma posso limitarmi a un mezzo molto pi\u00f9 semplice, direi quasi banale: limitarmi, cio\u00e8, a propalare un segreto, che gli spiriti magni del diritto, intervenuti in questa discussione \u2013 l\u2019onorevole Orlando, l\u2019onorevole Calamandrei e gli altri che con tanta scienza e abilit\u00e0 hanno attaccato l\u2019articolo \u2013 vi hanno tenuto gelosamente nascosto.<\/p><p>Essi ci hanno fatto intravedere dei delicati strumenti giuridici e ci hanno detto che tali strumenti non consentono di approvare l\u2019articolo 5, senza contraddire al carattere costituzionale delle norme che stiamo elaborando e senza, soprattutto, menomare la sovranit\u00e0 dello Stato.<\/p><p>E vi hanno detto, in certo modo, la verit\u00e0; ma non tutta. Vi hanno detto la verit\u00e0 quanto agli strumenti che vi hanno mostrato: perch\u00e9, \u00e8 esatto, nessuno di essi consente l\u2019approvazione dell\u2019articolo 5. Ma non vi hanno detto che gli strumenti, di cui vi hanno fatto parola, sono vecchi e ormai da tempo superati e che essi, i grandi Maestri, sono appunto grandi perch\u00e9 nel segreto dei loro laboratori hanno saputo costruire e perfezionare altri strumenti, molto pi\u00f9 recenti e raffinati, i quali ci permettono di compiere la delicata operazione che con gli altri non appare possibile.<\/p><p>Ma, per poterli impiegare efficacemente, occorre, anzitutto, usare una cautela che, invece, non \u00e8 stata rispettata dall\u2019ultimo oratore che mi ha preceduto, l\u2019onorevole Cevolotto: cio\u00e8 occorre mantenere distinti, nell\u2019esame e nella trattazione, i vari princip\u00ee affermati nell\u2019articolo 5. L\u2019onorevole Cevolotto ha troppo di frequente intrecciata la considerazione del primo comma con quella del secondo comma. Il primo riguarda la qualificazione delle due societ\u00e0, lo Stato e la Chiesa, ciascuna considerata in se stessa, cio\u00e8 riguarda, diciamo, la considerazione, al di fuori di ogni contatto, statica; il secondo riguarda essenzialmente i loro rapporti e quindi la loro considerazione dinamica. Ora, non si pu\u00f2 fare \u2013 e lo dimostrer\u00f2 fra breve \u2013 una confusione tra i due aspetti e una trattazione contemporanea dei due argomenti.<\/p><p>Noi dobbiamo, dunque, distinguere rigorosamente i diversi princip\u00ee affermati nell\u2019articolo 5.<\/p><p>Il primo principio \u00e8 quello contenuto nel primo comma: \u00abLo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani\u00bb.<\/p><p>Sapete gi\u00e0, da quanto ha detto l\u2019onorevole Cevolotto, come sia nato questo comma. Esso \u00e8 nato da una mia proposta che tendeva ad una affermazione pi\u00f9 rigorosamente tecnica: \u00abLo Stato riconosce&#8230; come originari l\u2019ordinamento giuridico internazionale, gli ordinamenti degli altri Stati e l\u2019ordinamento della Chiesa\u00bb.<\/p><p>Parve a qualcuno che questa affermazione avesse un suono un po\u2019 troppo barbaramente tecnico ed insolito, ed allora si pass\u00f2, soprattutto su iniziativa dell\u2019onorevole Togliatti, alla formula attuale, meno tecnica ma di pi\u00f9 evidente significato giuridico-politico. Per\u00f2 la espressione adottata ha lo stesso preciso significato della formula iniziale e alla luce di questa deve essere interpretata. Infatti, che cosa vuole dire riconoscimento dell\u2019originariet\u00e0 dell\u2019ordinamento giuridico della Chiesa cattolica, se non appunto riconoscimento della indipendenza e sovranit\u00e0 della Chiesa stessa? E che cosa significa indipendenza della Chiesa (non nel senso incerto e nebuloso, accennato dall\u2019onorevole Cevolotto, di una indipendenza che non si sa se sia esterna o interna allo Stato, ma indipendenza che \u00e8 sovranit\u00e0) se non appunto affermazione dell\u2019originariet\u00e0 dell\u2019ordinamento canonico?<\/p><p>Le due formule sono di sicuro equivalenti. Per convincersene basta richiamare quella distinzione tra ordinamenti originari e ordinamenti derivati, che la reticenza un po\u2019 gelosa ed egoista dell\u2019onorevole Orlando e dell\u2019onorevole Calamandrei non ci ha chiarito.<\/p><p>L\u2019onorevole Calamandrei \u00e8 stato il primo, mi pare, a parlarci di pluralit\u00e0 degli ordinamenti giuridici; e su questa pluralit\u00e0 \u00e8 tornato l\u2019onorevole Orlando e poi da ultimo l\u2019onorevole Cevolotto, il quale ha anche fatto un fugacissimo cenno agli ordinamenti originari. Ma nessuno di essi, mi sembra, ci ha dato con deliberata precisione e nettezza il concetto di ordinamento originario: concetto che pure \u00e8 uno di quei tali strumenti fondamentali usati in questo ambito misterioso della tecnica giuridica, di cui abbiamo sentito qui dire bene e dire male, ma che, in sostanza, \u00e8 la piattaforma su cui per questi nostri problemi ci dobbiamo muovere.<\/p><p>Ordinamento originario \u00e8 ogni ordinamento che non deriva la propria giustificazione e il proprio fondamento da altro: cos\u00ec che, si noti bene, la sua giuridicit\u00e0, cio\u00e8 la norma prima che sta alla sua base, si confonde con l\u2019esistenza storica della societ\u00e0, di cui l\u2019ordinamento \u00e8 la veste giuridica.<\/p><p>Ordinamento derivato, invece, \u00e8 ogni ordinamento che desume \u2013 deriva \u2013 la sua giuridicit\u00e0, cio\u00e8 la sua qualit\u00e0 di ordinamento giuridico, da un ordinamento superiore: ossia \u00e8 tale che la sua norma fondamentale non si confonde con l\u2019esistenza storica della societ\u00e0, ma si collega a un ordinamento superiore. Per esempio, quando l\u2019articolo 107 del nostro progetto di Costituzione ci dice che lo Stato italiano si riparte in regioni e comuni, pone precisamente la norma fondamentale dei singoli ordinamenti, derivati, regionali e comunali.<\/p><p>A questa prima distinzione, dobbiamo farne seguire una seconda: tra ordinamenti originari che sono ordinamenti statuali e ordinamenti originari che non sono statuali.<\/p><p>Se, certo, l\u2019ordinamento dello Stato \u00e8 originario, ed \u00e8 anzi la forma tipica, immediatamente evidente e per molto tempo ritenuta la sola, di ordinamento originario, \u00e8 oggi ormai pacifico che vi possono essere ordinamenti giuridici originari che non sono statuali.<\/p><p>Orbene, per ammissione oggi comune, l\u2019ordinamento della Chiesa Cattolica \u00e8 un ordinamento originario. Cio\u00e8 la dottrina giuspubblicistica ed ecclesiasticistica moderna \u00e8 oggi unanime nel riconoscere che la Chiesa cattolica (noti bene l\u2019onorevole Crispo, non la Citt\u00e0 del Vaticano, che \u00e8 il nucleo territoriale in cui hanno sede gli organi centrali della Chiesa, ma la Chiesa cattolica in quanto societ\u00e0 universale e spirituale) ha una sfera propria in cui essa opera per la prosecuzione dei suoi fini spirituali e religiosi; una sua autosufficienza di mezzi e di strutture organizzative; una sua consolidazione storica; e perci\u00f2 una propria giustificazione come ordinamento giuridico, che non deriva da nessun altro.<\/p><p>Ma quando si dice questo, quando cio\u00e8 si dice che, anche indipendentemente dalla istituzione per me, cattolico, divina, che ha dato origine alla Chiesa, questa ha una consolidazione storico-giuridica che le consente di affermarsi come ordinamento originario, allora si dice appunto che la Chiesa cattolica ha una sua autonomia, che non \u00e8 autonomia derivata come quella che noi ci apprestiamo a riconoscere alle regioni e ai comuni, ma \u00e8 autonomia primaria, cio\u00e8 vera indipendenza e sovranit\u00e0.<\/p><p>Qualcuno di voi, o onorevoli colleghi, in merito a questa sovranit\u00e0 ha richiamato l\u2019opinione di giuristi della \u00abCivilt\u00e0 Cattolica\u00bb: l\u2019opinione del padre Lener, per esempio; ma tale richiamo non viene, in sostanza, a modificare il significato e la portata dell\u2019originariet\u00e0 dell\u2019ordinamento canonico e della sovranit\u00e0 ad essa correlativa. Il concetto fondamentale rimane sempre questo: che di fronte all\u2019originariet\u00e0 dell\u2019ordinamento statale e di fronte alla sovranit\u00e0 dello Stato, che si esplica essenzialmente come sovranit\u00e0 temporale, politica, territoriale, c\u2019\u00e8 invece una originariet\u00e0 dell\u2019ordinamento della Chiesa cattolica, cui compete una sovranit\u00e0 essenzialmente non temporale e non territoriale. Se ieri l\u2019onorevole Calamandrei ci richiamava una frase del padre Lener che, avulsa dal contesto, poteva parere di significare in parte qualche cosa di diverso, tale frase voleva dire semplicemente che la sovranit\u00e0 della Chiesa, se non \u00e8 temporale e territoriale, non \u00e8 per\u00f2 fuori del tempo e dello spazio, proiettata solo nell\u2019eternit\u00e0 e, se ha per oggetto proprio il mondo dello spirito e delle coscienze, non \u00e8 per questo meno propriamente e concretamente sovranit\u00e0 in senso giuridico.<\/p><p>Ora questi concetti, che ho qui sommariamente ripreso, non sono un\u2019escogitazione dei giuristi della \u00abCivilt\u00e0 Cattolica\u00bb, ma sono un\u2019opinione corrente tra i giuspubblicisti contemporanei. Anzi (poich\u00e9 questo nome tanto autorevole e tanto meritevole di essere ricordato nel presente dibattito costituzionale, \u00e8 gi\u00e0 stato qui pi\u00f9 volte citato), \u00e8 stato appunto Francesco Ruffini, se non il primissimo, certo uno tra i primi ad affermare e diffondere il concetto della originariet\u00e0 dell\u2019ordinamento canonico. Oltre alle opere che tutti conoscete \u2013 e in particolare quei <em>Diritti di libert\u00e0<\/em> che sono stati pi\u00f9 volte ricordati in questa aula \u2013 c\u2019\u00e8 un\u2019altra opera di Francesco Ruffini, scarsamente nota, perch\u00e9 si tratta di un corso universitario, di cui son rimaste superstiti pochissime copie: <em>Le Questioni di diritto ecclesiastico <\/em>svolte nell\u2019universit\u00e0 di Torino, nell\u2019anno accademico 1911-12. Ebbene, questo corso \u00e8 in buona parte dedicato precisamente alla dimostrazione dell\u2019autonomia della Chiesa cattolica, come autonomia primaria ed originaria. Da allora ad oggi tutta la dottrina giuspubblicistica italiana si \u00e8 consolidata intorno a questi concetti.<\/p><p>Tutti i nostri maestri di diritto ecclesiastico, cattolici e non cattolici, cristiani e non cristiani (compreso fra questi Mario Falco, al cui nome, gi\u00e0 qui da altri richiamato, ritorna il mio reverente ricordo) ci insegnano la stessa cosa.<\/p><p>Dunque, se si fossero applicati questi insegnamenti, si sarebbero molto facilmente superate le obiezioni sollevate contro il primo comma dell\u2019articolo 5.<\/p><p>Si sarebbe superata l\u2019obiezione dell\u2019onorevole Orlando, il quale ci ha detto che la esplicita dichiarazione della sovranit\u00e0 della Chiesa \u00e8 per lo meno superflua, dal momento che si ammette il principio della pluralit\u00e0 degli ordinamenti giuridici. Ma non basta, onorevole Orlando e onorevole Cevolotto, riconoscere la pluralit\u00e0 degli ordinamenti giuridici: occorre anche riconoscere, ed esplicitamente, che la Chiesa non soltanto \u00e8 un ordinamento giuridico, ma \u00e8 un ordinamento giuridico originario, e per ci\u00f2 \u00e8 sovrana nella sfera che le \u00e8 propria.<\/p><p>Cos\u00ec si sarebbero superate le obiezioni sollevate dall\u2019onorevole Calamandrei nel suo primo discorso e da lui ripetute e svolte ieri, e soprattutto si sarebbe superato il rilievo che questo primo comma non ci consente di capire se noi ci troviamo di fronte a un monologo dello Stato, cio\u00e8 a una Costituzione, oppure a un dialogo, cio\u00e8 a un Trattato. \u00c8 s\u00ec, vero che noi siamo di fronte a una Costituzione; ma anche in questo lo Stato, quando parla di altri ordinamenti originari (siano essi statuali o no) non ne pu\u00f2 parlare che come ne parla in un Trattato, cio\u00e8 con l\u2019affermazione della propria e col riconoscimento dell\u2019altrui originariet\u00e0 e sovranit\u00e0.<\/p><p>Con questo, inoltre, cade anche l\u2019altra obiezione \u2013 direi quasi piuttosto fiorentinamente scherzosa che obiezione seria \u2013 proposta dall\u2019onorevole Calamandrei: ossia perch\u00e9 qui si parli della indipendenza e sovranit\u00e0 della Chiesa e non si parli, invece, di quella, per esempio, della Francia. Il perch\u00e9 \u00e8 chiaro. Della qualifica di ordinamento giuridico e di ordinamento originario e della sovranit\u00e0 della Francia nessuno dubita; mentre della originariet\u00e0 dell\u2019ordinamento canonico e quindi della sovranit\u00e0 della Chiesa, oggi, tra i tecnici nessuno dubita&#8230; ma vi \u00e8 qualcuno, fra i politici, che pu\u00f2 avere convenienza a dubitare o a fingere di dubitare.<\/p><p>Infine, se l\u2019onorevole Orlando e l\u2019onorevole Calamandrei e gli altri, che qui sono maestri del diritto, non ci avessero defraudato del meglio della loro scienza, non sarebbero accaduti all\u2019onorevole Crispo i var\u00ee infortuni che gli sono occorsi. E dire che l\u2019onorevole Crispo del quale a tutti \u00e8 noto l\u2019acume giuridico e la forza dialettica, non \u00e8 un laico del diritto, \u00e8 un chierico. Anche se forse, in questa materia, sembra essersi arrestato agli ordini minori, direi anzi all\u2019esorcistato, per la passione con la quale egli ha tentato di esorcizzare un demone, il demone della superbia temporale della Chiesa. Infatti egli ha finito per confondere cose profondamente differenziate e giacenti su due piani totalmente diversi, cio\u00e8: la sovranit\u00e0 di cui parla qui il primo comma dell\u2019articolo 5, cio\u00e8 la sovranit\u00e0 universale, ma non statuale, bens\u00ec del tutto singolare (spirituale e sovratemporale) della Chiesa cattolica; e la sovranit\u00e0, invece, di cui al Trattato tra l\u2019Italia e la Santa Sede o di cui alle leggi fondamentali dello Stato della Citt\u00e0 del Vaticano, sovranit\u00e0 temporale, statale, e specificatamente limitata a un minuscolo territorio.<\/p><p>Concludendo, dunque, l\u2019esame del primo comma dell\u2019articolo 5, possiamo dire:<\/p><p>\u2013 da un lato, se qui parliamo di \u00abindipendenza e sovranit\u00e0 della Chiesa cattolica\u00bb, ne parliamo nel senso proprio e tecnico di cui alla mia proposta iniziale in sede di Sottocommissione, cio\u00e8 nel senso che riconosce alla Chiesa cattolica la qualit\u00e0 di ordinamento giuridico originario e perci\u00f2 un\u2019autonomia primaria;<\/p><p>\u2013 d\u2019altro lato, se noi, contrariamente ai desideri dell\u2019onorevole Della Seta (che ha proposto il seguente emendamento: \u00abLo Stato e le singole Chiese sono, ciascuna nel proprio ordine interno, indipendenti e sovrane\u00bb), di questa sovranit\u00e0 e autonomia parliamo solo per la Chiesa cattolica e non per le altre Chiese, ci\u00f2 non \u00e8 per una ragione di principio, ossia perch\u00e9 neghiamo che qualsiasi altra Chiesa possa conseguire quella indipendenza e autonomia; ma \u00e8 invece per un inoppugnabile dato storico, cio\u00e8 per il fatto che sinora solo la Chiesa cattolica, per la universalit\u00e0 della sua diffusione, per l\u2019indipendenza effettiva da qualsiasi Stato, per la completezza dei suoi organi (legislativi, amministrativi e giudiziari) e per la ininterrotta consolidazione storica del suo ordinamento, si presenta come ordinamento originario. Certo, onorevole Cevolotto, anche gli Ebrei hanno un loro ordinamento, una legge che io come cristiano non posso non rispettare e non riconoscere nei suoi precetti fondamentali di origine divina; ma come giurista non posso dire che oggi, di fronte al diritto e alla coscienza giuridica universale, l\u2019ordinamento storicamente originario degli Ebrei sia originario anche in senso tecnico, si ponga cio\u00e8 con tutta l\u2019esteriorit\u00e0, la completezza, l\u2019autosufficienza di mezzi e di organizzazione, la consolidazione di una sua sfera di vigore (nel riconoscimento dello Stato e delle nazioni) propria degli ordinamenti giuridici primari e sovrani.<\/p><p>E quanto alle altre Chiese, specie a quelle scaturite dalla Riforma, o non sono ordinamenti originari o addirittura non sono per nulla ordinamenti giuridici. E sapete perch\u00e9? Non perch\u00e9 noi neghiamo loro il carattere di ordinamento giuridico, ma perch\u00e9 esse lo rifiutano. Voi non potete dimenticare che Martin Lutero, alle mura del castello di Wittenberg, non bruci\u00f2 soltanto la bolla papale di scomunica, ma bruci\u00f2 anche il <em>Corpus iuris canonici<\/em>, qualificandolo come ereticale, antinaturale e anticristiano, affermando, quindi, la pretesa di una irriducibile contradittoriet\u00e0 tra il genuino spiritualismo evangelico e l\u2019organizzazione della Chiesa come societ\u00e0 giuridica. Non potete, non possiamo, dimenticare che, per lo spirito della Riforma, la Chiesa non pu\u00f2 risultare anche di un ordinamento giuridico che leghi i fedeli; ma solo del vincolo interiore della comunanza di fede e di carit\u00e0 nei cuori. Non possiamo, insomma, dimenticare come tutte le Chiese che si riconducono allo spirito della Riforma si negano, e vantano di negarsi, come ordinamenti giuridici.<\/p><p>Passiamo ora al secondo principio, posto dall\u2019articolo 5 del progetto, e precisamente presupposto (pi\u00f9 che letteralmente affermato) nel secondo comma: il principio, cio\u00e8, che se la Chiesa e lo Stato sono entrambi ordinamenti originari esterni l\u2019uno all\u2019altro, indipendenti e sovrani, nel senso che ciascuno ripete la propria norma fondamentale da se stesso e dalla propria consolidazione storica e non dall\u2019altro, allora i rapporti tra questi ordinamenti non possono essere regolati se non da una disciplina bilateralmente convenuta.<\/p><p>Anche a questo proposito, amici e colleghi (permettete e scusate se io ho confidenzialmente adoperato questo vocativo, perch\u00e9 mi pare che questo dibattito, avviandosi alla fine, ci abbia veramente resi, al di sopra delle nostre divergenze, pi\u00f9 interamente amici e pi\u00f9 intimamente capaci di intenderci l\u2019un l\u2019altro), mi sembra, dicevo, che anche a questo proposito noi dobbiamo prendere atto di una importante novit\u00e0, che non ci \u00e8 stata comunicata dai precedenti illustri oratori e che \u00e8 da troppi ignorata: il problema dei rapporti fra Stato e Chiesa \u00e8 un problema che da parecchi anni non si pone pi\u00f9 nei termini filosofico-politici del passato e secondo le dibattute contrapposizioni ideologiche di laicismo o laicit\u00e0 e di confessionismo o confessionalit\u00e0 dello Stato. Troppi di noi non considerano che queste sono ormai larve del passato e che al loro posto, al posto della genericit\u00e0 delle vecchie dispute cui esse davano luogo, si \u00e8 sostituito ora li rigore dimostrativo di precise formule giuridiche e, se mai, alcuni dei pi\u00f9 raffinati concetti della moderna teoria generale del diritto.<\/p><p>Perci\u00f2, onorevoli colleghi, non aspettatevi che io resti legato, come a impostazione necessaria e fondamentale, al dilemma laicismo o confessionismo, che ha formato, nei giorni scorsi, la croce e la delizia di tanti di voi.<\/p><p>Quando io ne sento discorrere, provo un senso vago che mi riporta a uno dei miei pi\u00f9 lontani ricordi infantili: al giorno in cui mia madre mi port\u00f2 dalla campagna, dove vivevo, in citt\u00e0 a trovare mia nonna. E allora, entrato nel \u00absalotto bello\u00bb di mia nonna, due cose mi colpirono, due cose che poi hanno per me sempre caratterizzato mia nonna e i suoi tempi: cio\u00e8 due mazzi vistosissimi di fiori di pezza sotto due campane di vetro e poi un quadro, o meglio una grande oleografia, che rappresentava la Vispa Teresa, che con la vestina volante e i capelli d\u2019oro fluenti sulle spalle rincorreva farfalle.<\/p><p>Ora io mi chiedo: forse che le dispute sulla laicit\u00e0 non sono un po\u2019 come fiori di pezza che hanno conservato i loro vivaci colori sotto campane di vetro? (<em>Applausi al centro<\/em>).<\/p><p>E quando sento soprattutto l\u2019onorevole Nenni insistere su questo argomento, non so per quale mistero dell\u2019inconscio, mi torna in mente l\u2019oleografia di mia nonna con la Vispa Teresa (<em>Si ride<\/em>): non credo che si tratti per ragione dei capelli d\u2019oro fluenti \u2013 nel caso dell\u2019onorevole Nenni \u2013 sar\u00e0 invece, per ragione delle farfalle.<\/p><p>Quando richiamiamo, per avvalorare la tesi del laicismo, la qualifica di repubblica laica che la Francia si \u00e8 data nella nuova Costituzione e assumiamo questo come l\u2019esempio dell\u2019estrema modernit\u00e0 e spregiudicatezza, amici e colleghi, commettiamo un errore, un grosso errore. Non teniamo conto che in certo senso la Francia \u00e8 in questa materia arretrata di una cinquantina d\u2019anni (<em>Commenti<\/em>), cio\u00e8 non teniamo conto che il laicismo francese, della legislazione separatista ed eversiva, \u00e8 incominciato cinquant\u2019anni dopo il laicismo italiano (<em>Interruzioni a sinistra<\/em>) e non ha ancora sub\u00ecto quel completo processo di decantazione che invece ha sub\u00ecto, come voi stessi avete pi\u00f9 volte ripetuto, il laicismo italiano. (<em>Applausi al centro<\/em>). Quanto ai rapporti fra Stato e Chiesa, la Francia oggi pu\u00f2 essere considerata, pi\u00f9 o meno, in quello stadio che l\u2019onorevole Nitti e l\u2019onorevole Orlando ci hanno descritto per l\u2019Italia negli anni 1917-19, cio\u00e8 ai prodromi dell\u2019accordo bilaterale, che in Italia si \u00e8 gi\u00e0 potuto conseguire, appunto perch\u00e9 noi abbiamo avute un processo di decantazione storica pi\u00f9 avanzato.<\/p><p>Ma veniamo ormai al centro e alla sostanza del problema. La sostanza \u00e8 questa: il principio prima enunciato dell\u2019autonomia originaria dello Stato e della Chiesa cattolica, implica, per un rigore logico che non consente evasioni, tutta una serie concatenata di conseguenze, che ci porta come sbocco fatale all\u2019altro principio della bilateralit\u00e0 necessaria della disciplina dei rapporti fra le due societ\u00e0. Implica, infatti, anzitutto, distinzione netta e sicura fra Stato e Chiesa e impossibilit\u00e0 di confondere le rispettive autorit\u00e0, i rispettivi poteri e le rispettive sfere: nessun richiamo ai concetti di laicit\u00e0 e di separazione pu\u00f2 assicurare una demarcazione cos\u00ec netta, cos\u00ec precisa come, invece, assicura la formula rigorosamente tecnica del riconoscimento reciproco della originariet\u00e0 dei due ordinamenti.<\/p><p>Implica, in secondo luogo, parit\u00e0. L\u2019onorevole Cevolotto ha accennato ora a una tesi canonista di un\u2019assoluta superiorit\u00e0 della Chiesa, e ha richiamato alcune opinioni che porterebbero a far temere una limitazione della sovranit\u00e0 dello Stato. Niente di tutto questo. Entrambe le potest\u00e0, per il fatto stesso che si riconoscono come ordinamenti originari e quindi non ripetenti la propria norma fondamentale l\u2019una dall\u2019altra, si vengono a porre \u2013 quanto al diritto \u2013 su un piano di parit\u00e0. L\u2019una e l\u2019altra ha un proprio fine che ciascuna persegue autonomamente nel proprio ordine. Nessuna di esse delega o attribuisce poteri all\u2019altra o pu\u00f2, per contro, in qualsiasi modo, diventare strumento dell\u2019altra.<\/p><p>Implica, in terzo luogo, irrilevanza, per l\u2019uno, della maggior parte dei fenomeni e dei rapporti, che formano oggetto diretto e fine proprio dell\u2019altro ordinamento.<\/p><p>Implica, in quarto luogo, inevitabilit\u00e0, tuttavia, di certi rapporti, in cui i due ordinamenti, aventi per soggetti sempre le stesse persone, hanno entrambi un interesse e che, quindi, divengono rilevanti tanto per lo Stato come per la Chiesa, tanto per la societ\u00e0 temporale come per quella spirituale e sovratemporale. Il che basta perch\u00e9 i due ordinamenti debbano venire a contatto (sia pure in questa ristretta linea di confine). I miei amici Jacini e Giordani vi hanno gi\u00e0 documentato storicamente la perenne e costante realt\u00e0 di questo contatto e la inesistenza di esempi passati o presenti in cui il contatto sia sostituito effettivamente (e non nominalmente) e per tutti i rapporti (senza eccezione alcuna) dalla reciproca ignoranza integrale, cio\u00e8 dal famoso parallelismo all\u2019infinito. Al dato storico, possiamo ora aggiungere la prova tecnica. Il contatto non solo non \u00e8 mai stato evitato, ma \u00e8 inevitabile, come \u00e8 quindi inevitabile il reciproco riconoscimento: precisamente perch\u00e9 non si pu\u00f2 escludere in nessuna maniera che vi siano dei rapporti che, pur avendo carattere spirituale e formando, quindi, oggetto della sfera che \u00e8 la sfera normale di interesse e di rilevanza per la Chiesa, tuttavia abbiano un certo interesse e una certa rilevanza anche per lo Stato, e viceversa.<\/p><p>Implica, in fine, l\u2019impossibilit\u00e0 che il contatto (inevitabile) avvenga solo per atto unilaterale dell\u2019uno o dell\u2019altro ordinamento, e quindi la necessit\u00e0 che esso avvenga per via di atto bilaterale. Se il contatto \u00e8 inevitabile, e se esso deve implicare il reciproco riconoscimento come ordinamenti primari, esso non pu\u00f2 altro che avvenire attraverso un negozio bilaterale di diritto esterno fra ordinamenti originari, cio\u00e8 attraverso quel tipo di negozio che si chiama concordato. Ove, invece, esso avvenga al di fuori dell\u2019atto bilaterale, per atto unilaterale di diritto interno di uno dei due, o dello Stato o della Chiesa, allora si ha sempre disconoscimento, denegazione dell\u2019originariet\u00e0 dell\u2019altro ordinamento, e assoggettamento (totale o parziale) dello Stato alla Chiesa, e quindi un regime almeno parzialmente teocratico, oppure assoggettamento (totale o parziale) della Chiesa allo Stato e, quindi, un regime, almeno parzialmente, giurisdizionalista.<\/p><p>Dunque, la disciplina bilaterale, concordataria, delle materie di comune interesse per la Chiesa e per lo Stato \u2013 e solo essa \u2013 non implica confusione tra le due potest\u00e0, come non implica limitazione n\u00e9 della sovranit\u00e0 dell\u2019una n\u00e9 della sovranit\u00e0 dell\u2019altra. Non implica confusione: infatti, ammettere il principio della necessaria bilateralit\u00e0 della disciplina degli interessi comuni, non implica per s\u00e9 quelle commistioni, quelle ingerenze della Chiesa nello Stato e dello Stato nella Chiesa, che voi deprecate e che noi intendiamo evitare con zelo e passione per lo meno non minore della vostra. E ci\u00f2 \u00e8 tanto vero che, come notava da ultimo un insigne costituzionalista, che fa aperta professione di marxismo, il Crisafulli, nell\u2019ultimo numero (gennaio-febbraio 1947) di \u00abRinascita\u00bb, il sistema della coordinazione concordataria \u00e8 un sistema adottato anche tra Stati non cattolici o da Stati pluriconfessionali.<\/p><p>D\u2019altra parte, tale sistema non implica nessuna limitazione della sovranit\u00e0 statuale; lo riconosce, tra gli altri, appunto il Crisafulli in termini cos\u00ec categorici che non posso non citarli: \u00abTale circostanza (cio\u00e8 la possibilit\u00e0 di concordati tra la Chiesa e Stati non cattolici) conferma quanto si \u00e8 precedentemente osservato circa la sostanziale trasformazione venutasi verificando tra le forme medievali di unione fra Stato e Chiesa e le moderne unioni concordatarie: le quali ultime lasciano tanto lo Stato quanto la Chiesa perfettamente liberi e indipendenti nella propria sfera rispettiva; partono proprio dal presupposto di questa piena sovranit\u00e0 dei due ordinamenti; fondandosi sopra una convenzione bilaterale, liberamente stipulata e in questo senso analoga ai trattati internazionali, con la quale Stato e Chiesa si mettono d\u2019accordo circa la regolamentazione giuridica da dare alle materie di interesse comune, alle inevitabili zone di interferenza tra i due poteri nel campo della vita associata, svolgentesi sul territorio statuale\u00bb.<\/p><p>Qui, onorevoli colleghi, nel riconoscimento della necessit\u00e0 di una disciplina bilaterale delle materie, di comune interesse, \u00e8 la vera separazione tra Chiesa e Stato, la vera indipendenza reciproca, la vera laicit\u00e0, la vera libert\u00e0 di coscienza.<\/p><p>Che cosa \u00e8, infatti, la libert\u00e0 di coscienza se non questo: cio\u00e8 il riconoscimento che certi fatti o atti o rapporti, che pure non sono irrilevanti per lo Stato, presentano un accentuatissimo carattere di specialit\u00e0, che li differenzia da tutti gli altri entranti nella sfera di interesse dello Stato? E questa specialit\u00e0 sta appunto nella connessione che tali fatti o rapporti presentano con l\u2019interiorit\u00e0 pi\u00f9 riposta e pi\u00f9 gelosa dello spirito e della coscienza individuale, s\u00ec che lo Stato deve ammettere che esso non pu\u00f2 brutalmente intervenire, colla propria sola autorit\u00e0 e potest\u00e0, a disciplinare simili rapporti, senza violare l\u2019arcano delle coscienze e deve, invece, convincersi che esso pu\u00f2 soltanto regolarli d\u2019accordo con la comunit\u00e0 spirituale, in cui la coscienza individuale effonde l\u2019ineffabile ed esprime e tutela ci\u00f2 che, normalmente, \u00e8 inafferrabile e irrilevante per l\u2019autorit\u00e0 temporale, per lo Stato.<\/p><p>Ecco in che cosa si concreta la vera libert\u00e0 di coscienza.<\/p><p>Tutto ci\u00f2 \u00e8 tanto vero che pu\u00f2 valere non solo nei confronti della Chiesa cattolica, ma anche di ogni altra comunit\u00e0 spirituale. Infatti che cosa diciamo noi nell\u2019ultimo comma dell\u2019articolo 5 del nostro progetto? Che lo Stato non disciplina quei rapporti speciali, che hanno interesse per le altre comunit\u00e0 o confessioni, se non dopo aver sentito queste ove lo richieggano.<\/p><p>Ora da tutto questo risultano due decisive conclusioni tecniche e politiche, a un tempo, e cio\u00e8:<\/p><p>in primo luogo, che se poniamo nella nostra Costituzione il principio della necessit\u00e0 di una intesa fra lo Stato e le singole confessioni religiose, ci\u00f2 non \u00e8 per fare piacere a una o pi\u00f9 Chiese, ma per enunciare, nella sua piena portata e nei suoi termini pi\u00f9 concreti, una delle fondamentali garanzie (la garanzia della libert\u00e0 di coscienza) che formano appunto l\u2019oggetto proprio e specifico di ogni Costituzione;<\/p><p>in secondo luogo, se questo principio, riconosciuto in linea generale per tutte le confessioni religiose, \u00e8 realizzato con diverse formule tecniche per la Chiesa cattolica, da una parte, e per le altre Chiese dall\u2019altra, ci\u00f2, come sempre, \u00e8 soltanto una conseguenza del fatto che solo la Chiesa cattolica \u00e8 ordinamento giuridico originario, con cui lo Stato, quindi, pu\u00f2 e deve entrare in contatto attraverso un atto di diritto esterno fra ordinamenti giuridici primari (concordato); mentre le altre Chiese non sono ordinamenti primari o non sono affatto, o non vogliono essere, ordinamenti giuridici, e quindi lo Stato con esse non pu\u00f2 entrare in contatto so non attraverso \u00abintese interne\u00bb, come presupposto di atti legislativi interni dello Stato stesso.<\/p><p>Il regime che vi ho descritto sinora e le giustificazioni che per esso vi ho date, sono tanto poco quei tali cavilli da leguleio, a cui accennava ieri l\u2019onorevole Calamandrei, quei cavilli di un clericale preoccupato di assicurare alla Chiesa cattolica una superiorit\u00e0 limitatrice della sovranit\u00e0 dello Stato e discriminatrice fra cittadino e cittadino; sono, invece, tanto veramente l\u2019espressione concreta dell\u2019esatta, approfondita, moderna concezione della libert\u00e0 di coscienza; che questo preciso regime e queste precise giustificazioni sono appunto le stesse preconizzate da una delle pi\u00f9 fiere e democratiche coscienze della resistenza europea all\u2019opprensione fascista, da una coscienza marxista e non cristiana. Qualcuno di voi avr\u00e0 certo letto le pagine che L\u00e9on Blum (<em>Commenti<\/em>) ha scritto prigioniero di Vichy e della Germania hitleriana nella prigione del forte di Portalet e che sono state raccolte nel volume <em>A l\u2019\u00e9chelle humaine<\/em>. Ebbene, in questo libro (pag. 193) Blum, dopo avere rilevato i meriti acquisiti durante la guerra dalla Chiesa di Roma, e dopo avere constatato che \u00abil concorso della Chiesa sar\u00e0 infinitamente vantaggioso all\u2019organizzazione della pace\u00bb, auspica appunto che alla Chiesa di Roma e non meno a tutte le altre confessioni, sia data la sicurezza della pace religiosa e quindi la possibilit\u00e0 di dare il loro concorso pacifico e pacificatore alle comunit\u00e0 statuali e alla comunit\u00e0 internazionale. Ma per quale via? Per vie diverse:<\/p><p>alla Chiesa di Roma \u2013 \u00abla sola, egli dice che si presenta sotto la forma di una gerarchia centralizzata e universale\u00bb \u2013 attraverso la generalizzazione del sistema dei concordati tra essa e tutti i singoli Stati;<\/p><p>mentre per le altre Chiese \u00abil loro modo di rappresentanza non sar\u00e0 fissato senza qualche difficolt\u00e0; perch\u00e9 le altre confessioni non sono costituite, come la Chiesa di Roma, sul tipo gerarchico di Impero (cio\u00e8 di un ordinamento giuridico sovrano e universale)\u00bb.<\/p><p>Ed ora veniamo al terzo e pi\u00f9 dibattuto principio, affermato nell\u2019articolo 5: cio\u00e8 il riconoscimento dei Patti Lateranensi e l\u2019impossibilit\u00e0 della loro modificazione se non per atto bilaterale.<\/p><p>Onorevoli colleghi, la mia dimostrazione, dopo i princip\u00ee stabiliti, non richiede molte parole. Una volta stabilito il principio che lo Stato e la Chiesa sono ciascuno due ordinamenti originari, operanti su un piano di perfetta distinzione e di piena parit\u00e0; e una volta ammesso che proprio il principio della loro distinzione (notate, il principio e l\u2019esigenza della loro distinzione) esclude che i rapporti di comune interesse e rilevanza possano essere regolati con atto unilaterale di uno solo dei due; si sono poste le due premesse di un sillogismo, la cui conclusione non pu\u00f2 essere che questa: il principio della bilateralit\u00e0 necessaria del regolamento dei rapporti di comune interesse, non pu\u00f2 non applicarsi al regolamento gi\u00e0 oggi esistente, cio\u00e8 non pu\u00f2 non importare il riconoscimento della bilateralit\u00e0 necessaria delle norme eventuali destinate a modificare le norme degli accordi stipulati nel 1929.<\/p><p>A questa conclusione si sono mosse obiezioni di varia natura: alcune di carattere tecnico ed altro di carattere politico; e, tra quelle tecniche, alcune generali e per cos\u00ec dire di principio e altre, invece, particolari, relative cio\u00e8 a pretese incompatibilit\u00e0 specifiche fra singole disposizioni concordatarie e singole norme del nostro progetto di Costituzione.<\/p><p>Consideriamo, innanzitutto, le obiezioni tecniche di carattere generale. Esse si riducono sostanzialmente a quella fondamentale che noi abbiamo sentito enunciare fin dal primo discorso dell\u2019onorevole Calamandrei; che egli ci ha ripetuto ieri sera e che questa sera, con un\u2019efficacia che si avvale dello stesso tono di bonomia, con cui l\u2019onorevole Cevolotto sa fare certe affermazioni decisive, ci \u00e8 stata appunto test\u00e9 ripetuta da lui nel suo ultimo intervento.<\/p><p>L\u2019obiezione \u00e8 questa: non si possono travasare, non si possono immettere per trasparenza (come ha detto l\u2019onorevole Calamandrei), non si possono incorporare o incuneare o inserire nel tessuto organico della Costituzione (come ha detto l\u2019onorevole Marchesi) le norme dei Patti Lateranensi, senza con ci\u00f2 stesso contraddire al carattere costituzionale delle norme che stiamo elaborando. Come un po\u2019 hanno detto tutti, da Orlando a Cevolotto, non si pu\u00f2 costituzionalizzare un atto internazionale come il Trattato e un atto di diritto esterno come il Concordato, che hanno un valore storico contingente.<\/p><p>Orbene, noi siamo qui di fronte al pi\u00f9 grave caso di quella reticenza, non so se gelosa o pudica, in cui si sono mantenuti di fronte a noi (laici o modesti chierici del diritto), i pi\u00f9 illustri giuristi di questa Assemblea, gli onorevoli Orlando, Calamandrei e lo stesso onorevole Ruini per una frase un po\u2019 oscura della sua relazione.<\/p><p>Eppure, bastava che essi applicassero all\u2019articolo 5, secondo comma, una di quelle chiavette magiche che essi posseggono e che costituiscono uno degli strumenti della moderna dottrina generale del diritto, perch\u00e9 noi potessimo fare una scoperta di notevole importanza: perch\u00e9 noi potessimo scoprire che non \u00e8 affatto vero che con questo comma si vogliano incorporare, incuneare, inserire, costituzionalizzare le norme del Trattato e del Concordato.<\/p><p>L\u2019onorevole Pajetta, commentando una frase della relazione dell\u2019onorevole Ruini, ci chiedeva ieri: \u00abMa, insomma, queste norme ci sono o non ci sono nella Costituzione? Ditecelo, per carit\u00e0\u00bb. Ecco che io ora le rispondo, onorevole Pajetta: \u00abQueste norme non entrano affatto nella Costituzione\u00bb.<\/p><p>Per convincersene, basta ricordare la distinzione tra norme materiali e norme strumentali; norme materiali quelle che disciplinano un fatto o un rapporto; e norme strumentali, e pi\u00f9 precisamente, nel caso, norme sulla produzione giuridica, che non disciplinano alcun fatto o rapporto, ma semplicemente definiscono attraverso quale <em>iter<\/em> debbano essere prodotte certe altre norme giuridiche, che potranno essere eventualmente le norme materiali regolatrici di un certo fatto o rapporto.<\/p><p>Ora, la norma del secondo comma dell\u2019articolo 5 non \u00e8 una norma materiale, \u00e8 una norma sulla produzione giuridica. Non \u00e8 una norma che abbia per oggetto i molti precetti contenuti nei 27 articoli del Trattato e nei 45 articoli del Concordato; ma \u00e8 una norma che ha per oggetto un precetto solo, e precisamente questo: cio\u00e8 che le eventuali norme dirette a modificare le norme contenute nel Trattato e nel Concordato, debbono essere prodotte (ecco, perch\u00e9 la diciamo norma sulla produzione giuridica) attraverso un determinato <em>iter<\/em>, cio\u00e8 l\u2019accordo bilaterale. Ed \u00e8 tanto vero che le norme contenute nel Trattato e nel Concordato non vengono \u00abcostituzionalizzate\u00bb, restano cio\u00e8 sul piano in cui si trovano ora di norme puramente di legge e non di norme costituzionali, che esse potranno essere modificate (rispettato l\u2019<em>iter <\/em>dell\u2019accordo con la Chiesa) senza il procedimento di revisione costituzionale, come dice appunto l\u2019ultima parte di questo secondo comma dell\u2019articolo 5.<\/p><p>S\u00ec che il significato ultimo di questa norma, \u00e8 semplicemente questo: stabilire quale sia il regime accolto dalla nostra Costituzione per le relazioni tra lo Stato e la Chiesa cattolica e stabilire, insieme, a quali condizioni dal regime prescelto si possa passare ad un altro diverso. Dei veri regimi possibili per i rapporti tra Stato e Chiesa, lo Stato italiano adotta il sistema della distinzione delle due podest\u00e0 e della loro coordinazione attraverso un atto bilaterale; stabilisce, inoltre, che il passaggio da questo sistema al sistema della disciplina unilaterale delle relazioni con la Chiesa, cio\u00e8 il passaggio dal Concordato a un sistema in tutto o in parte giurisdizionalista, non possa avvenire altro che attraverso il procedimento di revisione costituzionale.<\/p><p>Questa \u00e8 la portata, questo \u00e8 tutto il significato giuridico e politico della norma tanto contrastata dell\u2019articolo 5: affermare esplicitamente quello che secondo le vostre dichiarazioni, onorevoli colleghi, nessuno vuole negare, cio\u00e8 che per i rapporti tra lo Stato italiano e la Chiesa Cattolica vige il sistema concordatario e la modifica unilaterale da parte dello Stato della disciplina esistente non pu\u00f2 avvenire che attraverso un procedimento di revisione costituzionale.<\/p><p>Ditemi voi ora, colleghi ed amici, se questo implica in qualche modo compressione della sovranit\u00e0 dello Stato o qualsiasi limitazione o menomazione dell\u2019ordinamento giuridico italiano. Implica soltanto una garanzia che la Costituzione d\u00e0, a chi?, non alla Chiesa (<em>Commenti <\/em>\u2013<em> Interruzioni<\/em>), ma a noi, a me, a voi, a tutti gli italiani&#8230;<\/p><p>CEVOLOTTO. Ma allora perch\u00e9 non accettate la formula proposta dall\u2019onorevole Togliatti?&#8230;<\/p><p>DOSSETTI. La risposta \u00e8 molto facile, onorevole Cevolotto. L\u2019affermazione generale e di principio, contenuta nella formula proposta dall\u2019onorevole Togliatti, sarebbe stata sufficiente, se proprio da lei, dall\u2019onorevole Togliatti e da altri ancora non fossero state fatte troppe affermazioni (<em>Commenti a sinistra<\/em>) circa l\u2019incompatibilit\u00e0 tra singole disposizioni del Concordato ed alcune norme della nuova Costituzione e circa, quindi, la possibilit\u00e0 che noi con queste derogassimo unilateralmente a quelle. (<em>Applausi al centro<\/em>).<\/p><p>E veniamo, dunque, alle obiezioni di carattere particolare contro il secondo comma dell\u2019articolo 5.<\/p><p>Ormai voi, onorevoli colleghi, le sapete a memoria.<\/p><p>Cominciamo da quella, che si pretende ricavare dall\u2019articolo 1 del Trattato. Si dice da molti, e lo ha ripetuto ieri sera l\u2019onorevole Calamandrei con efficacia suggestiva, che l\u2019articolo 1 del Trattato \u00e8 incompatibile con la Costituzione di uno Stato democratico. Ieri sera, mentre l\u2019onorevole Calamandrei parlava, io mi sono affrettato a registrare un passaggio decisivo del suo discorso. Egli ha detto: \u00abL\u2019articolo 1 dello Statuto albertino, afferma che la religione cattolica \u00e8 la religione dello Stato; quindi implica lo Stato confessionale\u00bb. Ha poi soggiunto essere assolutamente pacifico che dall\u2019articolo 1 del Trattato sia scaturito uno Stato confessionale (ed \u00e8 stato a questo proposito che ha richiamato la venerata memoria di Mario Falco); e senza dirci il suo concetto di Stato confessionale (e, tra parentesi, questa omissione deve imputarsi anche all\u2019onorevole Cevolotto), \u00e8 passato poi ad argomentare come se la nozione di Stato confessionale risultante dall\u2019articolo 1 del Trattato includesse necessariamente tutta una serie di elementi. E precisamente:<\/p><p>1\u00b0) un giudizio di valore, che discrimini la religione assunta come religione dello Stato da tutte le altre e che dica essere quella l\u2019unica vera e le altre sicuramente false;<\/p><p>2\u00b0) una situazione complessa, che gli onorevoli Calamandrei e Cevolotto non hanno qualificato, ma che in corrispondenza del loro pensiero vorrei denominare posizione strumentale dello Stato rispetto alla Chiesa: una posizione in cui lo Stato diventa strumento, ministro, servitore o mezzo di esecuzione (sia pure a limitati effetti) di determinate finalit\u00e0 della Chiesa;<\/p><p>3\u00b0) una posizione di inferiorit\u00e0 delle altre confessioni rispetto alla religione dominante, e una diminuzione della capacit\u00e0 giuridica degli appartenenti alle altre confessioni.<\/p><p>Ora a tutto questo io vorrei opporre alcuni rilievi.<\/p><p>Primo rilievo, che ha un carattere direi quasi soltanto erudito, ma che pu\u00f2 avere un certo interesse: non \u00e8 affatto vero che sia assolutamente pacifico che lo Stato italiano, in forza dell\u2019articolo 1 del Trattato Lateranense, sia uno Stato confessionale. Ci sono dei giuristi che non hanno affermato questo, neanche dopo i Patti Lateranensi. E proprio Mario Falco, che l\u2019onorevole Calamandrei ha voluto citare, nelle prime pagine del suo <em>Corso di diritto ecclesiastico<\/em> ha scritto che se l\u2019articolo 1 del Trattato aveva fatto nascere il dubbio che si instaurasse di nuovo lo Stato confessionale e particolarmente una posizione di inferiorit\u00e0 giuridica degli appartenenti alle confessioni acattoliche, questo dubbio fu poi chiarito dai dibattiti immediatamente susseguiti all\u201911 febbraio e dalla disciplina giuridica concretata nelle leggi esecutive degli Accordi.<\/p><p>In secondo luogo, non \u00e8 esatto che l\u2019articolo 1 del Trattato significhi adozione dello Stato confessionale con tutte le conseguenze giuridiche denunciate o lasciate supporre specialmente dagli onorevoli Calamandrei e Cevolotto. Infatti, che cosa implica necessariamente e di sicuro l\u2019articolo 1? Non tanto un giudizio di valore con precise conseguenze giuridiche, per cui tra la religione cattolica e le altre religioni esista necessariamente e giuridicamente la differenza che passa tra la verit\u00e0 assoluta e l\u2019errore; ma piuttosto una constatazione di fatto, un dato storico, cio\u00e8 che la religione cattolica \u00e8 la religione della grande maggioranza del popolo italiano, con questa conseguenza giuridica sicura, che, ove lo Stato creda di ricorrere ad una cerimonia religiosa, per questa deve valersi del culto cattolico, essendo questo il culto della maggioranza degli Italiani. N\u00e9 possono essere dedotte delle conseguenze arbitrarie dalle proposizioni, cos\u00ec insistentemente citate dagli onorevoli Calamandrei e Cevolotto, dalla lettera scritta da Papa Pio XI al Cardinale Gasparri, subito dopo la conciliazione, in seguito al noto discorso di Mussolini alla Camera. Se di quelle proposizioni vogliamo valerci, non possiamo onestamente valercene che inquadrandole nel pensiero comune della Chiesa e in particolare nella distinzione, ormai classica, tra tolleranza dogmatica (inammissibile) e tolleranza pratica (possibile in determinate ipotesi concrete) e tra libert\u00e0 di coscienza e libert\u00e0 delle coscienze. Possiamo allora comprendere benissimo come Pio XI, dovendo soprattutto polemizzare con le tesi mussoliniane dello Stato etico e del totalitarismo, che riducevano al nulla la persona e i diritti della coscienza, abbia rivendicato in modo tanto assoluto l\u2019autonomia della coscienza che deve, alla fine, rendere conto di tutto a Dio e non pu\u00f2 rimettersi come ad ultima istanza, all\u2019autorit\u00e0 dello Stato. Ma questa intransigenza del Papa non implicava affatto violazione della libert\u00e0 delle singole coscienze, n\u00e9 costrizione di esse ad una adesione non spontanea e non libera alla verit\u00e0. Tanto \u00e8 vero che lo stesso onorevole Calamandrei (con una contraddizione sottile e profonda che \u2013 se mi permette \u2013 \u00e8 il vizio intimo del suo discorso cos\u00ec suggestivo) non ha potuto non rendere omaggio all\u2019insegnamento di libert\u00e0 e di tolleranza svolto dall\u2019<em>Osservatore Romano<\/em> (e in particolare dal nostro amico Gonella) durante gli anni pi\u00f9 duri dell\u2019oppressione. Ma si chieda l\u2019onorevole Calamandrei, o meglio, chiediamoci noi tutti, dove l\u2019<em>Osservatore Romano,<\/em> dove Gonella trovavano la fonte per quelle affermazioni di libert\u00e0 per tutti, anche per le coscienze non cattoliche e non cristiane, se non nella intransigente difesa della legge morale fatta appunto contro ogni arbitrio individualistico o statolatra dalle proposizioni di Pio XI? (<em>Applausi al centro<\/em>). Erano appunto le rivendicazioni fatte da Pio XI le stesse che consentivano e determinavano la sua energica difesa degli israeliti di contro alle leggi razziali; erano le stesse che lo inducevano, come hanno indotto il suo successore, il regnante Pontefice Pio XII, ad esplicare quell\u2019opera generosa e benefica a favore degli appartenenti ad altre religioni, che ha meritato da parte dei capi delle diverse confessioni solenni dimostrazioni di gratitudine e di devozione verso il Capo della Chiesa Cattolica. (<em>Applausi al centro<\/em>).<\/p><p>Vediamo ora se l\u2019articolo 1 del Trattato implichi, in qualche modo, una posizione strumentale o ministeriale dello Stato rispetto alla Chiesa. Certo gli onorevoli Calamandrei e Cevolotto non hanno esplicitamente usato questa formula; ma \u00e8 innegabile che tutte le loro espressioni avevano appunto questo obiettivo, di prospettare ed agitare una preoccupazione, cio\u00e8 che lo Stato possa essere ridotto a strumento temporale dei fini propr\u00ee della Chiesa.<\/p><p>Ora tale preoccupazione, onorevole Cevolotto e onorevole Calamandrei, non \u00e8 solo vostra, ma potrebbe essere anche nostra, se ci fosse un residuo di pericolo al riguardo. Ma non c\u2019\u00e8. Noi crediamo che sia una conquista, ormai realizzata, di una gradualit\u00e0 pi\u00f9 piena e di un approfondimento pi\u00f9 consapevole dello spirito cristiano, il processo di decantazione del pensiero e della prassi cattolica, verificatosi nell\u2019ultimo secolo, per cui si esclude che lo Stato possa comunque essere ridotto a strumento del fine della Chiesa.<\/p><p>Voi non avete altro che informarvi e cercare di prendere pi\u00f9 intimo contatto con le manifestazioni pi\u00f9 recenti del pensiero cattolico in proposito. Io vorrei invitarvi, per esempio, a leggere quella magnanima opera di un magnanimo intelletto che \u00e8 <em>L\u2019Eglise du Verbe incarn\u00e9<\/em> di Charles Journet, il pi\u00f9 recente trattato di ecclesiologia speculativa, in cui \u00e8 magnificamente inquadrata la funzione spirituale della Chiesa, al di fuori di ogni residuo temporalistico o di ogni residuo di strumentalismo statuale: veramente, come una conquista del pi\u00f9 genuino e integrale spirito cristiano, del pi\u00f9 coerente spirito cattolico. (<em>Applausi<\/em>).<\/p><p>A questa dottrina noi ispiriamo la nostra interpretazione dell\u2019articolo 1 del Trattato Lateranense, al di fuori delle estensioni arbitrarie che ne vorrebbero fare gli onorevoli Calamandrei e Cevolotto per ricavarne conseguenze incompatibili con le norme che vogliamo porre a base del nostro Stato democratico.<\/p><p>Del resto, c\u2019\u00e8 anche un argomento testuale che conforta la nostra tesi. L\u2019articolo 1 del Trattato non riproduce integralmente l\u2019articolo 1 dello Statuto; ossia \u00e8 caduta la parte in cui si diceva che \u00abgli altri culti sono tollerati\u00bb. Perci\u00f2 l\u2019articolo 1 del Trattato, che prende semplicemente atto di questo dato concreto, essere cio\u00e8 la religione cattolica la religione della maggioranza del popolo italiano, non implica nessuna qualificazione deteriore, nessuna inferiorit\u00e0 giuridica di principio per gli appartenenti alle altre confessioni. Ecco, infatti, quanto dice proprio il Falco, alla cui autorit\u00e0 ha voluto fare appello ieri sera l\u2019onorevole Calamandrei: \u00abIl principio generale della irrilevanza della appartenenza alla Chiesa cattolica per la capacit\u00e0 giuridica dei cittadini \u00e8 dunque riaffermato anche dopo l\u2019articolo 1 del Trattato del Laterano\u00bb.<\/p><p>La norma, dunque, dell\u2019articolo 1 del Trattato non va artificiosamente gonfiata; certo non implica nessuna discriminazione nella capacit\u00e0 giuridica dei cittadini; soprattutto non ha una portata giuridica rigida e predeterminata, ma riceve il suo significato giuridico positivo dal complesso dell\u2019ordinamento, nel quale si inserisce.<\/p><p>Perci\u00f2 fermamente ritengo che essa sia senz\u2019altro compatibile con l\u2019ultimo comma di questo nostro articolo 5 (che del resto risulta da una proposta concordata fra me e l\u2019onorevole Terracini); come la ritengo compatibile con l\u2019articolo 7 del progetto, in cui si afferma l\u2019eguaglianza dei cittadini, e con quell\u2019articolo 14 in cui si afferma e si garantisce la libert\u00e0 delle coscienze e dei culti: articolo 14 che \u2013 l\u2019onorevole Cevolotto vorr\u00e0 certo darmene atto \u2013 \u00e8 stato proposto proprio da me e con una formula iniziale che forse era anche pi\u00f9 insistentemente esplicita nel riconoscere la piena libert\u00e0 delle coscienze non cattoliche. Il che, mi sembra, pu\u00f2 essere una prova decisiva della sincerit\u00e0 del mio convincimento, che l\u2019articolo 1 del Trattato non importa la minima contradizione o compressione per i princip\u00ee fondamentali del nuovo ordinamento democratico, che stiamo elaborando.<\/p><p>Passiamo, ora, ad un\u2019altra norma. Quella dell\u2019articolo 5 del Concordato (esclusione da certi uffici dei sacerdoti apostati o irretiti da censura). \u00c8 a noi tutti presente il caso famoso, che per molti pu\u00f2 essere oggetto di commiserazione. Per\u00f2 non \u00e8 sulla valutazione sentimentale o ideologica dell\u2019articolo 5 del Concordato che noi ci dobbiamo soffermare (queste, se mai, ci potranno indurre a richiamare l\u2019attenzione dell\u2019altra parte per sollecitare una revisione); ma \u00e8 sul dato puramente giuridico che noi dobbiamo ora concentrare la nostra attenzione; sulla contradittoriet\u00e0 tecnica con gli articoli 7 e 14 del nostro Progetto, in cui si afferma il principio dell\u2019eguaglianza dei cittadini.<\/p><p>Ora, questa contradittoriet\u00e0 non sussiste. Infatti, anzitutto, l\u2019articolo 5 del Concordato non pone un\u2019esclusione generale per tutti i cittadini cattolici, ma solo per i sacerdoti, cio\u00e8 soltanto per alcuni cittadini che volontariamente con un atto che \u00e8 l\u2019espressione di una consapevolezza e di una deliberazione suprema, misurato e meditato per anni, saputo e voluto come definitivo e irrevocabile (al modo stesso del matrimonio), sono entrati in uno <em>status<\/em> speciale, hanno acquisito poteri specialissimi e hanno assunto un impegno essenziale di perpetua subordinazione gerarchica. Quindi, possiamo gi\u00e0 dire che non siamo in presenza di una discriminazione legale della capacit\u00e0, ma di una discriminazione consensuale, fondata sul consenso del singolo: consenso, di cui, in questo caso, la legge italiana prende atto, facendo un\u2019applicazione, particolare e a limitatissimi effetti, del principio, comunemente ammesso da tutti i cultori di diritto ecclesiastico, cio\u00e8 che lo Stato riconoscendo la Chiesa come ordinamento la riconosce necessariamente \u00abcome struttura, come societ\u00e0 disposta gerarchicamente, che genera una serie di vincoli e di relazioni tra i suoi membri\u00bb (Jemolo).<\/p><p>In secondo luogo, questa dell\u2019articolo 5 non \u00e8 la sola applicazione di questo principio, cio\u00e8 che lo Stato pu\u00f2, senza contradire all\u2019eguaglianza dei cittadini, tener conto del rapporto speciale che essi contraggano con la gerarchia ecclesiastica. Baster\u00e0 ricordare oltre la norma dell\u2019articolo 43 del Concordato (che fa divieto agli ecclesiastici di militare nei partiti politici), gli articoli 7 e 14 della vigente legge elettorale amministrativa, i quali escludono tutti gli ecclesiastici dalla eleggibilit\u00e0 a sindaco e, se in cura d\u2019anime, anche dalla eleggibilit\u00e0 a consigliere comunale. Baster\u00e0 ricordare le leggi del 1913 e del 1933, che escludono gli ecclesiastici dall\u2019esercizio del notariato e dalla professione di avvocato.<\/p><p>Se voi ritenete che l\u2019articolo 5 del Concordato sia giuridicamente incompatibile con le norme del nostro Progetto, allora dovete ritenere che queste norme derogano anche agli articoli 7 e 14 della legge elettorale amministrativa, e derogano alle nostre leggi sul notariato e l\u2019avvocatura. (<em>Interruzioni a sinistra<\/em>).<\/p><p>Altra norma, di cui si \u00e8 sostenuta la incompatibilit\u00e0 con la nostra nuova Costituzione \u00e8 l\u2019articolo 36 del Concordato, sulla istruzione religiosa nelle scuole. A parte la forma un po\u2019 aulica e solenne in cui l\u2019articolo \u00e8 redatto, vorrei sapere \u2013 poich\u00e9 nessuno ancora qui l\u2019ha detto \u2013 in quali disposizioni legislative e in quale disciplina amministrativa si \u00e8 concretato l\u2019impegno assunto dallo Stato nell\u2019articolo 36. Ve lo dir\u00f2 io: semplicemente in una disciplina che assicura un modesto orario settimanale di istruzione catechistica nelle scuole elementari e medie, senza che questa implichi nessuna limitazione e nessun influsso (neppure indiretto) per gli altri insegnamenti e nessuna costrizione per coloro che non desiderano ricevere l\u2019insegnamento religioso. Ora, questo \u00e8 Stato confessionale? Questa \u00e8 violazione della libert\u00e0 delle coscienze? Ma perch\u00e9 qui nessuno ha ricordato che l\u2019articolo 6 della legge sui culti acattolici e l\u2019articolo 2 della legge 5 giugno 1930 consentono la dispensa dall\u2019obbligo di frequentare l\u2019insegnamento religioso per gli alunni i cui genitori ne facciano richiesta al Capo dell\u2019istituto? Perch\u00e9 nessuno ci ha detto che gli articoli 23 e 24 del decreto esecutivo della legge sui culti ammessi consente anche agli appartenenti alle confessioni diverse dalla cattolica, quando il numero degli scolari lo giustifichi, di avere l\u2019insegnamento religioso secondo la loro tradizione?<\/p><p>Dove \u00e8 allora la discriminazione tra i cittadini? E dove \u00e8 l\u2019intrusione confessionale?<\/p><p>Del resto, onorevoli colleghi, allargate un po\u2019 i vostri orizzonti e cercate di informarvi bene sulla vita interna di quegli Stati, che alcuni di voi sono soliti portare a modello di regime laico e separatista. Per esempio, l\u2019America. Ci sono nella vita scolastica americana delle manifestazioni, che se fossero in Italia o fossero per caso sancite nel Concordato, darebbero luogo alle pi\u00f9 sdegnate proteste. Una rivista francese (<em>Esprit<\/em>) di molta sensibilit\u00e0 e intelligenza, ha dedicato uno dei suoi ultimi numeri a una analisi acuta e sistematica dell\u2019uomo americano e della vita americana. In quel numero, Grinberg-Vinavert ci illustra la religiosit\u00e0 degli americani (da lui prospettata come pura evidenza pratica) e ci dice tra l\u2019altro: \u00abIo mi ricordo del mio stupore, quando mi si avvert\u00ec che all\u2019Universit\u00e0 (si noti Universit\u00e0 non confessionale, ma laica) i servizi religiosi della domenica facevano parte integrante del programma, e che coloro che <em>s\u00e9chaient <\/em>la cappella pi\u00f9 di cinque volte per semestre erano automaticamente rimandati\u00bb.<\/p><p>Non mi risulta che nessuna disposizione applicativa del Concordato abbia sinora costretto l\u2019onorevole Calamandrei, quale rettore dell\u2019Universit\u00e0 di Firenze, a prendere simili provvedimenti a carico dei suoi studenti. E la nostra collega, e mia concittadina, onorevole Iotti, ci potr\u00e0 testimoniare che simili cose non accadono in Italia neppure all\u2019Universit\u00e0 Cattolica del Sacro Cuore (<em>Approvazioni al centro<\/em>).<\/p><p>Veniamo, infine, all\u2019articolo 34 del Concordato (circa la giurisdizione ecclesiastica nelle cause matrimoniali). L\u2019ho conservato deliberatamente per ultimo, perch\u00e9 \u00e8 la maggiore ragione di scandalo; \u00e8, come ci ha detto l\u2019onorevole Calamandrei, la pi\u00f9 grave rinunzia fatta dello Stato italiano alla sua sovranit\u00e0; \u00e8 la pi\u00f9 grave delle manifestazioni del nostro confessionismo statuale; la pi\u00f9 intollerabile delle discriminazioni tra gli appartenenti alle diverse confessioni. Potrei valermi, al riguardo, di importanti considerazioni puramente tecniche per dimostrare come lo Stato possa senza alcuna limitazione della sua sovranit\u00e0, anzi in forza di un suo atto sovrano, rinviare o fare valere nel proprio ordinamento cos\u00ec una norma, cio\u00e8 un atto legislativo, come una sentenza cio\u00e8 un atto giurisdizionale, di un altro ordinamento originario.<\/p><p>L\u2019onorevole Cevolotto aveva ragione quando ci diceva che il riconoscimento dell\u2019originariet\u00e0 della Chiesa e, quindi, della sua sovranit\u00e0 e del suo ordinamento come esterno all\u2019ordinamento statuale, implica che le norme canoniche o le sentenze canoniche non possano valere nel nostro ordinamento se non in forza di una norma o di un atto della sovranit\u00e0 statuale. Esattissimo. Ma questa norma operante il collegamento tra i due ordinamenti \u00e8 appunto quella che noi troviamo nell\u2019articolo 34 del Concordato. Per dimostrarvi che questo articolo 34, questo scandalo degli scandali, non contradice alle considerazioni pi\u00f9 raffinatamente tecniche, posso servirmi di due argomenti decisivi.<\/p><p>Anzitutto un argomento di carattere direi quasi familiare, intimo alla nostra Commissione dei 75, e precisamente alla parte pi\u00f9 intima della Commissione, il Comitato dei 18. Al Comitato dei 18 venne sottoposto l\u2019articolo 94 del nostro Progetto, che qualifica la funzione giurisdizionale come \u00abespressione della sovranit\u00e0 della Repubblica\u00bb. Io interpellai, allora, l\u2019onorevole Calamandrei sul significato esatto di questa qualifica (non perch\u00e9 io avessi alcun dubbio al riguardo, ch\u00e9 mi pareva che anche il mio poco lume mi consentisse di vedere chiaro e di non avere esitazioni, ma per avere da un processualista tanto autorevole una conferma decisiva). Orbene, l\u2019onorevole Calamandrei, da me richiesto se in qualche modo l\u2019articolo 94 potesse indurre un contrasto o una incompatibilit\u00e0 con il rinvio da parte del nostro ordinamento ad atti giurisdizionali di altro ordinamento, e specificamente alle sentenze canoniche previste dall\u2019articolo 34 del Concordato, rispose di no nel modo pi\u00f9 categorico e pi\u00f9 esplicito, richiamando appunto i concetti che or \u00e8 poco io ho avuto l\u2019onore di esporvi. In pi\u00f9, l\u2019onorevole Calamandrei mi dichiar\u00f2 che la qualifica dell\u2019articolo 94 del nostro Progetto aveva semplicemente un carattere dottrinale, non implicava dirette e specifiche conseguenze giuridiche concrete, ma voleva solo togliere di mezzo una dottrina, che in passato aveva avuto seguito e che tendeva a considerare la funzione giurisdizionale come una funzione minore dello Stato rispetto alla funzione legislativa e alla funzione di Governo; s\u00ec che alla fine l\u2019articolo 94 voleva solo riaffermare il principio che la giurisdizione \u00e8 espressione della sovranit\u00e0 statuale alla stessa stregua della legislazione e della funzione di governo. Io, naturalmente, presi atto di queste dichiarazioni e mi convalidai nel mio convincimento che non vi possa essere contradizione tra l\u2019affermazione della giurisdizione come espressione della sovranit\u00e0 dello Stato e il rinvio che lo Stato stesso faccia, in virt\u00f9 di una propria norma e secondo un congegno da esso disciplinato, ad atti giurisdizionali di altro ordinamento. A rimuovermi da tale convincimento non pu\u00f2 naturalmente valere l\u2019improvvisa e sorprendente conversione, con cui l\u2019onorevole Calamandrei ha nel suo primo discorso in questa sede accennato (piuttosto sbrigativamente) a una contradizione tra l\u2019articolo 34 del Concordato e l\u2019articolo 94 del nostro Progetto.<\/p><p>In secondo luogo, a conforto della mia tesi, si pu\u00f2 fare un raffronto che mi sembra tale non solo da togliere ogni preoccupazione in ordine all\u2019articolo 34 del Concordato, ma se mai da orientare piuttosto le nostre riserve ben pi\u00f9 giustificatamente su un altro caso di rinvio ad atti giurisdizionali stranieri. Ci sono, onorevoli colleghi, da quarantacinque anni, esattamente dal 1902, le cosiddette Convenzioni dell\u2019Aja e poi altre convenzioni con gli Stati successori della monarchia austro-ungarica, le quali, proprio in materia di rapporti familiari, impegnano lo Stato italiano a dare esecuzione in Italia a sentenze pronunziate da tribunali stranieri, secondo la legge straniera, e dichiaranti, tra l\u2019altro, la nullit\u00e0 (anche per capi non conosciuti dal diritto italiano) del matrimonio o addirittura dichiaranti il divorzio. Qui s\u00ec che ci possiamo trovare di fronte a una grave contradizione con i princip\u00ee fondamentali del nostro ordine pubblico: specialmente quando accade, come purtroppo spesso accade, che cittadini italiani, attraverso un processo fraudolento con l\u2019ausilio di professionisti specializzati e il dispendio di grosse somme, possano, per esempio, recarsi in Isvizzera e ottenere in breve tempo il cambiamento di cittadinanza, lo scioglimento del matrimonio, l\u2019esecutoriet\u00e0 in Italia della sentenza di divorzio e, quindi, di nuovo il riacquisto della cittadinanza italiana.<\/p><p>FABBRI. Questo non \u00e8 esatto.<\/p><p>DOSSETTI. Possiamo cos\u00ec ritenere demoliti tutti i presunti ostacoli tecnici all\u2019approvazione dell\u2019articolo 5. Restano, ormai, soltanto le obiezioni di carattere politico. Non vi spaventate. Non voglio fare per queste un\u2019analisi e una confutazione cos\u00ec minuta, come ho fatto, ed era il mio compito, per le obiezioni di carattere tecnico. Del resto, alle argomentazioni propriamente politiche hanno gi\u00e0 risposto con sapienza ed efficacia i miei amici onorevoli Jacini e Giordani. Mi basteranno pochissimi accenni.<\/p><p>Sostanzialmente le riserve, che sono state da pi\u00f9 parti sollevate, si riducono a queste: che, anzitutto, Trattato e Concordato costituiscono degli atti importanti, ma contingenti e con un contenuto non in tutto attualissimo e politicamente adeguato allo spirito della nuova democrazia italiana; che se l\u2019Italia, come ha detto l\u2019onorevole Cevolotto, non vuole e non pu\u00f2, purtroppo (il \u00abpurtroppo\u00bb l\u2019aggiungo io) denunziarli ora che si trova prostrata da tante rovine e preoccupata da tanti gravissimi problemi, d\u2019altra parte non si pu\u00f2 e non si deve cristallizzarli nella Costituzione; che inoltre la norma dell\u2019articolo 5 porrebbe lo Stato in una posizione di inferiorit\u00e0 di fronte alla Chiesa nel caso di eventuali nuove trattative, perch\u00e9 vincolerebbe costituzionalmente lo Stato a non introdurre nessuna modificazione se non bilateralmente concordata.<\/p><p>Ora, alcune di queste obiezioni erano gi\u00e0 cadute prima dei discorsi dei miei amici, demolite gi\u00e0 da altri interventi. Ci\u00f2 che hanno detto l\u2019onorevole Orlando e l\u2019onorevole Nitti, con tanta autorit\u00e0 e diretta scienza e personale esperienza, circa i precedenti dei Patti Lateranensi, ci dimostra come essi fossero maturi nella coscienza del popolo italiano, si pu\u00f2 dire gi\u00e0 conquistati assai prima del 1929. Cos\u00ec, quando l\u2019onorevole Marchesi ci ha ripetuto che nessuno mai si \u00e8 nemmeno sognato di denunciare gli Accordi del Laterano e di rinnegare quella che \u00e8 la loro validit\u00e0 fondamentale (cio\u00e8 la soluzione della Questione romana, inscindibilmente risolta dal Trattato e dal Concordato), ci ha confermato che la firma che sta in calce agli Accordi, oppure singole disposizioni marginali (come quella dell\u2019articolo 5 del Concordato) non possono in alcun modo incrinare la sostanza della conquista storica che essi rappresentano e che il popolo italiano, la maggioranza del popolo italiano, ha democraticamente confermato e ratificato nelle elezioni del 2 giugno, dando il voto a quei partiti che hanno ora la maggioranza in questa Camera, specialmente a quei partiti popolari (che non sono soltanto la Democrazia cristiana) che avevano nel loro programma elettorale o nelle dichiarazioni solenni dei loro congressi come punto fermo il principio del riconoscimento dei Patti Lateranensi.<\/p><p>Ne \u00e8 vero che l\u2019articolo 5 del Progetto implichi per lo Stato un vincolo maggiore di quello che pu\u00f2 legare la Chiesa, specie in ordine a future trattative. Non bisogna dimenticare che anche la Chiesa \u00e8 legata ad una sua Costituzione, tanto pi\u00f9 legata in quanto alcune norme di questa Costituzione sono per la Chiesa di diritto divino e, quindi, non modificabili neppure dall\u2019autorit\u00e0 del Papa. Non bisogna dimenticare che la norma <em>pacta sunt servanda<\/em>, lega giuridicamente e moralmente gli organi della Chiesa, con una assolutezza e una intransigenza non conosciuta dagli organi dello Stato. Tutti, infatti, conosciamo, nella storia molti casi di concordati violati dagli Stati; non ne conosciamo nessuno di concordati violati, anche soltanto in una norma, dalla Chiesa. E dire che per la Chiesa i concordati sono stati molte volte un cattivo affare, tanto che \u00e8 diffuso tra i canonisti l\u2019aforisma: <em>historia concordatorum, historia dolorum<\/em>.<\/p><p>Infine, c\u2019\u00e8 la constatazione, che ha indotto l\u2019onorevole Nitti a dichiararsi favorevole all\u2019articolo 5, e che forse l\u2019onorevole Nitti avrebbe fatto bene a sviluppare maggiormente, s\u00ec da renderla pi\u00f9 persuasiva per tutti. Ad ogni modo egli ha posto nettamente il nucleo dell\u2019argomento decisivo, al quale \u00e8 ben difficile sottrarsi: non riconoscere oggi esplicitamente e puramente il principio della bilateralit\u00e0 necessaria per la produzione delle eventuali norme dirette a modificare la disciplina esistente, cio\u00e8 i Patti del Laterano, significa ferire e sconvolgere tutto il nostro sistema giuridico-politico dei rapporti fra Stato e Chiesa.<\/p><p>Quando qualcuno di voi, onorevoli colleghi, ci domanda perch\u00e9 noi esigiamo che nel nostro testo costituzionale sia posta espressamente la norma che gli Accordi Lateranensi non possano essere modificati che per atto bilaterale, noi possiamo rispondere: perch\u00e9 abbiamo sentito qui dentro troppe affermazioni intese a sostenere la incompatibilit\u00e0 di singole disposizioni del Trattato e del Concordato con i princip\u00ee della nostra nuova Costituzione e del nuovo Stato democratico, e tali affermazioni implicherebbero una conseguenza inevitabile, cio\u00e8 che nell\u2019atto in cui noi ci apprestiamo a porre nuove norme costituzionali, che si suppongono contrastanti col Trattato e col Concordato, in questo stesso atto noi non soltanto denunzieremmo implicitamente il Trattato e il Concordato, ma addirittura violeremmo il principio che, tutti d\u2019accordo, vogliamo assumere a base del nostro sistema di rapporti fra Stato e Chiesa, ossia il principio concordatario.<\/p><p>Perch\u00e9 questo non sia, non c\u2019\u00e8 che un mezzo: riconoscere esplicitamente che tra gli Accordi Lateranensi e le disposizioni della Costituzione non vi \u00e8 contrasto, e stabilire formalmente che il passaggio dall\u2019attuale sistema concordatario al sistema in cui lo Stato unilateralmente disciplina i rapporti con la Chiesa, non pu\u00f2 avvenire oggi surretiziamente e per trasparenza (per usare proprio una frase dell\u2019onorevole Calamandrei) e non potr\u00e0 avvenire domani in forza di una leggina deliberata quasi di sorpresa e con una maggioranza, fittizia ed effimera, ma solo in forza di un atto solenne, che sia espressione sicura della maggioranza del popolo italiano, cio\u00e8 in forza di un procedimento di revisione costituzionale.<\/p><p>Questo \u00e8 il significato giuridico, questa \u00e8 la portata politica della norma che noi vi chiediamo di approvare. Con essa voi non date tanto una garanzia alla Chiesa, ma date una garanzia a tutti noi, a voi stessi (se, come dite, tanti sono anche tra voi i cattolici), date una garanzia alla libert\u00e0 di coscienza di ogni cittadino. Ecco, perch\u00e9 questa \u00e8 una norma da porre nella Costituzione: perch\u00e9 interessa noi tutti, in quanto membri della comunit\u00e0 statale italiana e interessa la maggioranza degli italiani, in quanto membri di quella comunit\u00e0 spirituale che \u00e8 la Chiesa Cattolica.<\/p><p>Onorevoli colleghi, voi avete sentito nel dibattito, che ha preceduto questo mio discorso, la volont\u00e0 comune che anima molti dei membri di questa Assemblea (vorrei sperare tutti), perch\u00e9 dal nostro sforzo risulti una Costituzione che dia veramente un volto nuovo al nostro Stato, che assicuri a tutti gli italiani una democrazia effettiva, integrale, non solo apparente e formale, ma veramente sostanziale, una democrazia finalmente umana.<\/p><p>Orbene, quando noi difendiamo l\u2019articolo 5 del Progetto, noi non difendiamo una norma che interessa solo la Chiesa, ma difendiamo una norma che non pu\u00f2 essere isolata dalla volont\u00e0 comune e dall\u2019impegno totale per la edificazione dello Stato nuovo, genuinamente e integralmente democratico.<\/p><p>Per me l\u2019articolo 5 ha una stretta, inscindibile connessione con l\u2019articolo 1, nel quale abbiamo affermato i caratteri della nostra nuova democrazia, e con tutte le altre norme \u2013 particolarmente con quelle relative ai rapporti economico-sociali \u2013 in cui noi abbiamo voluto fissare le nuove istituzioni, non solo libere, ma anche sicuramente giuste per tutti, per i poveri come per i ricchi, per i grandi come per i piccoli: ha una tale connessione, che si pu\u00f2 dire che l\u2019articolo 5 contenga, veramente, l\u2019animazione nuova delle nuove strutture economiche, sociali e politiche dello Stato italiano.<\/p><p>Ecco perch\u00e9 noi non possiamo rinunziare all\u2019articolo 5. Per non rinunziare all\u2019anima del nostro futuro corpo statale. Perch\u00e9 non sia incrinato il nostro sogno di una comunit\u00e0 politica sostanzialmente e non solo formalmente rinnovata. Perch\u00e9 non si inserisca, in questo momento decisivo (come gi\u00e0 alle origini del nostro primo Risorgimento) alla base del nuovo edificio quel contrasto interiore, quella riserva che potrebbe impedire a molti di noi, se non di dare la nostra opera e il nostro contributo esteriore, per lo meno di effondere nello sforzo ricostruttivo tutta la nostra interiorit\u00e0, la porzione pi\u00f9 gelosa e pi\u00f9 preziosa del nostro spirito.<\/p><p>Sono stati ricordati qui pi\u00f9 volte i nostri morti: tutti i nostri morti; ma specialmente i morti della resistenza all\u2019oppressore, i morti per la libert\u00e0 e la giustizia. Non \u00e8 per indulgere a una convenienza retorica, che io qui voglio ricordare, fra i nostri tanti morti, un Morto a me particolarmente vicino.<\/p><p>Quasi due anni fa, il giorno di Pasqua del 1945, sull\u2019Appennino Reggiano. Prima delle prime luci dell\u2019alba, venivamo svegliati dall\u2019annuncio che truppe, o meglio orde tedesche e fasciste avevano rotto una parte del nostro schieramento sul Secchia. Incominciava cos\u00ec una giornata di Pasqua, che fu giornata di duri combattimenti. Al mattino eravamo costretti a retrocedere; nel pomeriggio arrestavamo le orde che erano avanzate soprattutto valendosi di un tradimento (una parte di brigata nera si era camuffata da partigiani). Avevamo gi\u00e0 avuto dei morti, parecchi morti. Verso sera il nemico fu ricacciato. La vittoria. Ma la sera fu triste. Proprio una delle ultime fucilate aveva colpito Elio, il nostro vice comandante di Brigata. Era venuto alla nostra brigata da formazioni garibaldine, dove si era fatto stimare ed amare. E tutti noi l\u2019avevamo stimato ed amato, per la sua capacit\u00e0, il suo valore, la sua bont\u00e0. Era ferito mortalmente, ma ancora non se ne rendeva conto e sperava nell\u2019intervento chirurgico di un nostro amico; ma l\u2019amico, oggi qui tra noi, non pot\u00e9 che annunziarci che la morte era ormai imminente. E allora qualcuno dovette assumersi il compito di far s\u00ec che quel sacrificio, iniziato con tanta generosit\u00e0, conoscesse anche la suprema generosit\u00e0: quella di consumarsi consapevolmente. Credetti cos\u00ec di dovergli dire che la vita era ormai finita per lui e di dovergli chiedere che egli consapevolmente la offrisse per noi: perch\u00e9 tutti diventassimo pi\u00f9 buoni, pi\u00f9 fedeli alla bandiera che servivamo, pi\u00f9 disposti a immolarci come lui per il rinnovamento d\u2019Italia. Bastarono poche parole perch\u00e9 egli comprendesse ed assentisse, e con gli ultimi esili sforzi della voce confermasse ci\u00f2 che gli avevo chiesto. E noi presenti giurammo allora, di fronte a un sacrificio cos\u00ec grande e cos\u00ec consapevole, che avremmo sempre sentito e osservato l\u2019impegno che esso importava per noi.<\/p><p>Questo \u00e8 l\u2019impegno, con il quale oggi vi parlo. Esso dice a voi tutti: a voi, venerandi maestri e seguaci di un\u2019idea \u2013 l\u2019idea liberale \u2013 che voi sentite ancora pulsare nel vostro cuore ma che, a un tempo, sentite doversi aprire e integrare in idee nuove; dice a voi, pi\u00f9 giovani che avete conosciuto e superato le ultime battaglie nell\u2019anelito rinnovatore della giustizia; dice a tutti che dobbiamo avvertire la pressura e il gemito del nuovo mondo che sta sorgendo e che dobbiamo inchinarci su questo mondo nuovo, con religioso rispetto, perch\u00e9 in nulla venga menomato e tradito il messaggio e il compito che i nostri morti ci hanno lasciato.<\/p><p>Il messaggio, cui si richiamava il primo discorso dell\u2019onorevole Calamandrei, \u00e8 un messaggio integrale: occorre non solo accogliere il testamento che ci sospinge a costruire nuove strutture sociali; ma occorre riconoscere che nelle nuove strutture, perch\u00e9 siano veramente nuove, pi\u00f9 giuste e pi\u00f9 umane, noi dobbiamo infondere il meglio di noi, la pienezza integrale della nostra coscienza. Ed \u00e8 questo il momento in cui possiamo farlo, perch\u00e9 \u00e8 il momento in cui si pu\u00f2 verificare il vaticinio di un grande Cardinale, l\u2019arcivescovo di Baltimora, il Cardinale Gibbon, che sessant\u2019anni fa scriveva in un rapporto riservato alla Santa Sede: \u00abIl secolo futuro sar\u00e0 il secolo, in cui la Chiesa non si accorder\u00e0 con i Principi o con i Parlamenti, ma si accorder\u00e0 con le grandi masse popolari\u00bb. (<em>Vivissimi applausi <\/em>\u2013<em> Moltissime congratulazioni<\/em>).<\/p><p>PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale sulle \u00abDisposizioni generali\u00bb del progetto di Costituzione.<\/p><p>Il seguito della discussione \u00e8 rinviato a domani alle 16 per la discussione degli articoli.<\/p><p>Avverto che domani vi sar\u00e0 anche una seduta antimeridiana alle 10.<\/p><p>La seduta termina alle 18.55.<\/p><p>Ordine del giorno per le sedute di domani.<\/p><p>Alle ore 10:<\/p><ol><li>\u2013 Interrogazioni.<\/li><li>\u2013 <em>Seguito della discussione del disegno di legge<\/em>:<\/li><\/ol><p>Modifiche al testo unico della legge comunale e provinciale, approvate con regio decreto 5 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni. (2).<\/p><p>Alle ore 16:<\/p><p>Seguito della discussione del progetto di Costituzione della Repubblica italiana.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione PDF ASSEMBLEA COSTITUENTE LXX. SEDUTA DI VENERD\u00cc 21 MARZO 1947 PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TERRACINI indi DEL VICEPRESIDENTE TARGETTI INDICE Per il cinquantennio di vita parlamentare di Vittorio Emanuele Orlando: Presidente\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Orlando Vittorio Emanuele\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Congedi: Presidente\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Seguito della discussione del progetto di Costituzione della Repubblica italiana: Cevolotto\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Dossetti\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 La seduta comincia alle 15. 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